[1] I crediti prededucibili sono soddisfatti durante la procedura alla scadenza prevista dalla legge o dal contratto.
A) Inquadramento funzionale:
A)Inquadramento funzionale:I. Natura giuridica
I.Natura giuridica1 La disposizione colma un vuoto rappresentato dall’assenza di una specifica disposizione nella legge fallimentare che disciplinasse le modalità di pagamento dei crediti prededucibili nel concordato preventivo.
2 La disposizione chiarisce che i (soli) crediti prededucibili sono soddisfatti durante la procedura alla scadenza prevista dalla legge o dal contratto. Norma eccezionale rispetto al generale divieto di pagamento dei crediti al di fuori del concorso o delle ipotesi di cui all’art. 100 CCII.
3 Orbene, poiché ai sensi dell’art. 6 CCII i crediti professionali acquisiscono la qualifica di prededucibili con l’apertura della procedura, il loro pagamento in epoca precedente non sarà consentito non trattandosi, sino a quel momento, di crediti prededucibili e se avvenuti tali pagamenti sarebbero inefficaci rispetto alla massa dei creditori. Una volta depositata la domanda di concordato preventivo, il credito professionale potrà quindi essere pagato soltanto dopo l’apertura della procedura ex art. 47 CCII.