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Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato

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    Questo volume non è incluso nella tua sottoscrizione. Il primo capitolo è comunque interamente consultabile.

    Informazioni sul volume

    Autore:

    Massimo Fabiani, Giovanni Battista Nardecchia

    Editore:

    Wolters Kluwer

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    Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato

    96. Norme applicabili dalla data di deposito della domanda di accesso al concordato preventivo

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    [1] Si applicano, con riferimento alla data di presentazione della domanda di accesso al concordato preventivo, le disposizioni degli articoli 145, nonché da 153 a 162.

    A) Inquadramento funzionale:

    A)Inquadramento funzionale:

    I. La decorrenza degli effetti - II. L’art. 145 - III. L’art. 153 - IV. L’art. 154 - V. L’art. 155 - VI. Gli artt. 156-162 CCII.

    I. La decorrenza degli effetti

    I.La decorrenza degli effetti

    1 La data di presentazione della domanda segna il momento iniziale per l’applicazione di altre norme dettate per la liquidazione giudiziale. Il Codice ha riguardato in maniera marginale l’impianto della norma, dato che anche l’art. 169 l. fall. individuava negli artt. 45, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 e 63 l. fall. le norme dettate per la disciplina del fallimento applicabili al concordato preventivo, con riferimento alla data di presentazione della domanda.

    2 L’unica significativa novità è rappresentata dal richiamo all’art. 153.

    3 Il decorso degli effetti delle norme richiamate dall’art. 96 CCII è espressamente fissato dalla disposizione con riferimento alla presentazione della domanda di concordato. Deposito della domanda di concordato che segna la decorrenza degli effetti previsti dalla disposizione sia per il debitore che per i terzi.

    4 Il principio dell’unitarietà fra concordato preventivo e procedura di liquidazione successiva fa risalire all’apertura della prima procedura gli effetti di quella finale in relazione alle sole ipotesi in cui ciò è specificamente previsto. La consecutività, con pienezza dei suoi effetti, principio o postulato che sia, riguarda in primo luogo le sole zone concorsuali per le quali è stata espressamente dettata, come ribadito con l’art. 96 che non presuppone l’emissione del decreto di apertura del concordato. Con la conseguenza che la decorrenza temporale degli effetti prevista dall’art. 96 CCII permane anche ove al deposito del ricorso faccia seguito l’apertura della liquidazione giudiziale prima dell’emissione del decreto di apertura ex art. 47 CCII .

    II. L’art. 145

    II.L’art. 145

    1 In forza del richiamo all’art. 145 CCII è stato quindi espressamente previsto che le formalità previste dalla legge per rendere opponibili gli atti ai terzi sono prive di effetto rispetto ai creditori se sono compiute dopo il deposito della domanda di concordato. Il richiamo all’art. 145 CCII comporta quindi, ad esempio, che la cessione di credito, per essere opponibile ai creditori, deve essere stata notificata al debitore ceduto o deve essere stata da quest’ultimo accettata con atto avente data certa anteriore al deposito della domanda di concordato da parte del cedente, così come l’applicazione dell’art. 145 CCII al concordato determina l’inefficacia delle alienazioni di beni mobili anteriori alla data di presentazione del ricorso di cui non sia già stato trasmesso il possesso e che non risultino da atto avente data certa.

    2 Le alienazioni di universalità di mobili per essere opponibili ai creditori concordatari devono essere munite di data certa anteriore al deposito della domanda [ex art. 2914, n. 3, c.c.], così come la sentenza che abbia accolto la domanda giudiziale relativa a beni immobili o mobili registrati è opponibile ai creditori concorrenti solo se la trascrizione della domanda medesima sia stata eseguita prima del deposito della proposta. L’operatività dell’art. 145 CCII deve far riconsiderare quell’orientamento giurisprudenziale che negava l’applicazione al concordato preventivo dell’art. 2916, n. 1, c.c., escludendosi quindi che a favore della massa dei creditori permanessero gli effetti di un pignoramento anteriore. A fronte del mutato quadro normativo deve quindi ritenersi che siano inefficaci nei confronti dei creditori le ipoteche iscritte dopo il pignoramento e gli atti dispositivi dei beni pignorati. L’operatività dell’art. 145 CCII incide infine sulla disciplina dei contratti pendenti di cui all’art. 97 CCII, dato che essa si applica, naturalmente, ai soli contratti opponibili in forza della richiamata norma della liquidazione giudiziale.

    III. L’art. 153

    III.L’art. 153

    1 L’unica rilevante novità del Codice è il richiamo all’art. 153 CCII, articolo che sostituisce il vecchio art. 54 l. fall., disposizione quest’ultima che non era menzionata dall’art. 169 l. fall.

    2 Il richiamo dell’art. 55 l. fall. da parte dell’art. 169 l. fall. comprendeva, indirettamente il richiamo del solo comma 3 dell’art. 54, che dettava le regole del trattamento degli interessi generati dai crediti privilegiati (art. 2749 c.c.), pignoratizi (art. 2788 c.c.) ed ipotecari (art. 2855 c.c.), stabilendo, tra l’altro, in deroga all’art. 2749 c.c., che il decorso degli interessi generati dai crediti assistiti da privilegio generale “cessa alla data del deposito del progetto di riparto nel quale il credito è soddisfatto anche se parzialmente”, così superando quella pregressa giurisprudenza che prevedeva che gli interessi su tali crediti diminuissero proporzionalmente man mano che si procedeva alla vendita dei beni mobili oggetto del privilegio generale.

    3 Il rinvio diretto all’art. 153 CCII comporta l’applicazione di tutta la disposizione e quindi anche dei primi due commi. Il richiamo della disciplina del concordato preventivo all’art 153 CCII impone di regolare secondo la medesima disciplina il concorso dei creditori privilegiati con i creditori chirografari (cfr. sub art. 84 CCII).

    IV. L’art. 154

    IV.L’art. 154

    1 La partecipazione dei crediti sottoposti a condizione al concordato si traduce nella loro inclusione nell’elenco predisposto dal debitore ed in quello formato dal commissario giudiziale. I creditori condizionali possono quindi partecipare al procedimento di approvazione del concordato esprimendo il loro voto al pari di tutti gli altri creditori e subiscono quindi l’efficacia vincolante del concordato.

    V. L’art. 155

    V.L’art. 155

    1 In applicazione dell’art. 155 CCII, poi, il creditore che sia anche debitore al momento iniziale della procedura è legittimato a soddisfarsi per compensazione. La disposizione dell’art. 155, c. 2 ha carattere parzialmente innovativo, essa è dettata dalla necessità di evitare operazioni in danno della massa consistenti nell’acquistare a prezzo vile di crediti verso il debitore assoggettato alla liquidazione o al concordato preventivo privi di apprezzabili probabilità di soddisfacimento e quindi opporli in compensazione per l’intero valore nominale a debiti dell’acquirente nei confronti dello stesso soggetto, Essa prevede infatti che la compensazione non abbia luogo se il creditore ha acquistato il credito per atto tra vivi dopo il deposito della domanda cui è seguita l’apertura della liquidazione giudiziale o nell’anno anteriore, prescindendo dalla circostanza, cui invece attribuisce rilevanza la norma vigente, che il credito sia o no scaduto prima dell’apertura. La ratio dell’originaria disposizione, che è quella di evitare condotte abusive e opportunistiche a danno della massa, ricorre infatti nella stessa misura sia in caso di acquisto di crediti non scaduti che nell’ipotesi di cessioni successive all’apertura della liquidazione o del concordato di crediti scaduti.

    VI. Gli artt. 156-162

    VI.Gli artt. 156-162

    1 Non crea particolari problemi l’applicazione per rinvio degli artt. da 156 a 162 CCII per i quali si rimanda al commento delle norme richiamate.

    2 Giova soltanto sottolineare che all’art. 158 CCI è stata inserita la disposizione per la quale la rivalutazione dei crediti di lavoro è ammessa anche dopo la domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e dopo l’apertura di una procedura di insolvenza, precisando che la rivalutazione è ammessa, negli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, fino alla definitività della sentenza di omologazione.

    B) Giurisprudenza:

    B)Giurisprudenza:

    I. La decorrenza degli effetti - II. L’art. 45 l. fall. - III. L’art. 55 l. fall. - IV. L’art. 56 l. fall. - V. Gli artt. 57-63 l. fall.

    I. La decorrenza degli effetti

    I.La decorrenza degli effetti

    1 Il decreto di ammissione alla procedura ex art. 163 l. fall. costituisce il presupposto sostanziale [con efficacia retroattiva] per l’applicazione dell’art. 169 l. fall., con la conseguenza che ove il tribunale dichiari inammissibile la proposta di concordato e, contestualmente, il fallimento, gli effetti delle norme richiamate decorreranno dalla sentenza dichiarativa di fallimento e non dal deposito del ricorso [C. 22.6.1991, n. 7046].

    II. L’art. 45 l. fall.

    II.L’art. 45 l. fall.

    1 Nella vigenza della passata disciplina il mancato richiamo all’art. 45 l. fall. faceva ritenere che la norma non fosse applicabile al concordato [C. 25.9.1990, n. 9650]. Il mancato richiamo all’art. 45 veniva generalmente interpretato nel senso di negare al concordato l’efficacia di pignoramento generale [C. 21.10.1993, n. 10434] con conseguente inapplicabilità dell’art. 2914 c.c. in tema di efficacia della cessione non notificata ante concordato [C. 1.6.1999, n. 5306; C. 22.9.1990, n. 9650] e dell’art. 2916, n. 1, c.c., escludendosi che a favore della massa dei creditori permangano gli effetti di un pignoramento anteriore [C. 3.5.2000, n. 5511].

    III. L’art. 55 l. fall.

    III.L’art. 55 l. fall.

    1 In forza del richiamo all’art. 55 i crediti si considerano scaduti alla data della domanda di ammissione ed al concorso partecipano anche i crediti sottoposti a condizione [C. 26.9.1990, n. 9736]. Il richiamo all’art. 55 l. fall. comporta la sospensione del corso degli interessi [C. 27.2.1990, n. 2050], e tale previsione è stata dichiarata costituzionalmente legittima [C. Cost. 30.12.1994, n. 471], anche nella ipotesi in cui si assista alla perdita del diritto agli accessori per i creditori chirografari pur in presenza di un residuo attivo [C. 13.5.1998, n. 4801]. In caso di fallimento consecutivo, la sospensione retrodata dalla domanda di concordato [C. 17.12.1994, n. 10875]. La sospensione, invece, non opera per i crediti assistiti da pegno, ipoteca o privilegio [C. 5.12.1978, n. 5748]; su tali crediti è riconosciuto al privilegio l’interesse nella misura e con i termini temporali indicati dall’art. 2855 c.c. [C. 17.11.2000, n. 14912]. Una pronuncia della Suprema Corte, emanata in una fattispecie regolata, ratione temporis, dalla disciplina riformata, ai fini della individuazione dell’anno in corso ex artt. 2855-2788 c.c., ha affermato il principio della retrodatazione degli effetti della sentenza di fallimento alla data di presentazione della domanda di concordato [C. 6.10.2010, n. 18437]. La controversa questione circa la spettanza degli interessi sui crediti privilegiati non garantiti da pegno e ipoteca deve ritenersi risolta dall’intervento della Corte Costituzionale che ha sancito, in riferimento all’art. 54, che, per applicazione estensiva dell’art. 2749 c.c., tutti i crediti privilegiati non solo producono interessi in corso di procedura concorsuale, ma l’interesse ha parimenti natura privilegiata [C. Cost. 28.5.2001, n. 162]. L’attuale conformazione dell’art. 54 l. fall. ricalca la decisione del giudice delle leggi. Per il momento, invece, non pare estesa ai crediti diversi da quelli di lavoro, la attribuzione del privilegio per il credito da rivalutazione monetaria anche per il periodo post concordato [C. Cost. 31.12.1986, n. 300]. È dubbio se il mancato tempestivo adempimento del concordato comporti l’aggravio di interessi [C. 13.6.1990, n. 5772]. La sospensione opera anche a favore dei soci illimitatamente responsabili [C. 19.1.1995, n. 584] con decorrenza dalla domanda riferita alla società [C. 30.5.1994, n. 5284].

    IV. L’art. 56 l. fall.

    IV.L’art. 56 l. fall.

    1 La norma richiamata è, peraltro, eccezionale e quindi il divieto posto ai creditori di soddisfare il proprio credito fuori dal concorso non può essere aggirato se non nel caso specificamente disciplinato ed in particolare la compensazione non opera se il credito dell’impresa in concordato sorge in pendenza di procedura [C. 26.7.1990, n. 7562; C. 18.12.1990, n. 11988; C. 28.6.1985, n. 3879]. È, quindi, preclusa la compensazione con il debito connesso con l’esecuzione di mandati all’incasso, che non si sciolgono [C. 27.11.1975, n. 3963], ma che non consentono comunque il soddisfo, dovendo la banca restituire interamente gli importi incassati [C. 28.8.1995, n. 9030; C. 23.7.1994, n. 6870], salvo che si sia attuata una vera e propria cessione di credito [C. 3.12.1979, n. 973] e sempre che non si tratti di crediti futuri [C. 12.10.1999, n. 11432].

    2 In tema di anticipazione su ricevute bancarie regolata in conto corrente, se le relative operazioni siano compiute in epoca antecedente rispetto all’ammissione del correntista alla procedura di amministrazione controllata, è necessario accertare, qualora il fallimento (successivamente dichiarato) del correntista agisca per la restituzione dell’importo delle ricevute incassate dalla banca, se la convenzione relativa all’anticipazione su ricevute regolata in conto contenga una clausola attributiva del diritto di “incamerare” le somme riscosse in favore della banca (c.d. “patto di compensazione” o, secondo altra definizione, patto di annotazione ed elisione nel conto di partite di segno opposto). Solo in tale ipotesi, difatti, la banca ha diritto a “compensare” il suo debito per il versamento al cliente delle somme riscosse con il proprio credito, verso lo stesso cliente, conseguente ad operazioni regolate nel medesimo conto corrente, a nulla rilevando che detto credito sia anteriore alla ammissione alla procedura concorsuale ed il correlativo debito, invece, posteriore, poiché in siffatta ipotesi non può ritenersi operante il principio della “cristallizzazione dei crediti”, con la conseguenza che né l’imprenditore durante l’amministrazione controllata, né il curatore fallimentare - ove alla prima procedura sia conseguito il fallimento - hanno diritto a che la banca riversi in loro favore le somme riscosse (anziché porle in compensazione con il proprio credito) [C. 1.9.2011, n. 17999].

    3 Per il principio di consecuzione, la compensazione era ammessa tra debiti e crediti sorti in concordato e nell’amministrazione controllata precedente [C. 1.12.1992, n. 12827] ovvero nei rapporti tra concordato e fallimento conseguente [C. 22.6.1991, n. 7046] ed anche nel caso in cui il concordato sfociasse in una amministrazione straordinaria [C. 15.6.2000, n. 8160].

    V. Gli artt. 57-63 l. fall.

    V.Gli artt. 57-63 l. fall.

    1 In tema di effetti del concordato preventivo, alla realizzazione dell’oggetto di una garanzia reale nella specie, la vendita, successiva all’ammissione alla procedura, dei titoli costituiti in pegno da un terzo a garanzia delle obbligazioni del debitore non si applica il principio, dettato per il solo fallimento dall’art. 61 l. fall., per cui il creditore di più coobbligati in solido concorre nella procedura di quelli che sono falliti per l’intero sino al totale pagamento del proprio credito; la doverosa detrazione di quanto incassato per effetto della predetta escussione, infatti, da un lato, è la conseguenza della diversa forma di tutela assicurata, in generale, al creditore garantito su un bene specifico, come quello del terzo datore di pegno, che, a sua volta, fruisce della surrogazione ex art. 1203, n. 3, c.c., ma che resta un soggetto stricto jure non debitore, e, dunque, non parificabile al coobbligato solidale, e, dall’altro, riflette l’art. 61 l. fall., che riproduce nelle procedure concorsuali e senza suscettibilità di applicazione estensiva o analogica, anche per la disciplina del regresso, il principio generale sulla obbligazione solidale passiva di cui all’art. 1299 c.c., secondo cui il regresso compete esclusivamente a chi è tenuto al pagamento con altri, come il coobbligato solidale, e come tale fruisce della surrogazione [C. 7.4.2011, n. 7978]. Infine va detto che il mancato richiamo agli artt. 72 ss. è giustificato dalla diversa disciplina del concordato che impone l’adempimento nei rapporti pendenti, di modo che le norme ora citate non risultano applicabili [C. 29.9.1993, n. 9758].

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