[1] Se il debitore possiede beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il decreto di apertura è trascritto nei pubblici registri a cura del commissario giudiziale.
A) Inquadramento funzionale:
A)Inquadramento funzionale:I. La trascrizione del decreto
I.La trascrizione del decreto1 Per la pubblicità del decreto di apertura della procedura la norma riformata non rinvia agli adempimenti previsti per la pubblicazione della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale (come avveniva per l’art. 166, c. 1, l. fall. che operava un rimando all’art. 17 l. fall.).
2 In forza dell’art. 47, c. 3, CCII. Il decreto di apertura è comunicato e pubblicato ai sensi dell’art. 45. L’unico adempimento previsto dall’art. 93 CCII è dunque la trascrizione, a cura del commissario giudiziale, del decreto al registro delle imprese, soltanto se il debitore possiede beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione. La notifica ai pubblici uffici è quindi condizionata dall’esistenza di beni immobili o beni mobili registrati. Il commissario giudiziale deve quindi notificare al conservatore l’estratto del decreto di apertura della procedura per la trascrizione relativa ai beni immobili e mobili registrati al fine di rendere edotti i terzi che quei beni sono destinati alla soddisfazione dei creditori concordatari. Cfr. [F276]. L’annotazione non pare prevista e necessaria per i beni di terzi garanti, salvo che questi offrano i beni in cessione.
3 Disposizione che si applica a tutti i tipi di concordato e quindi anche a quello in continuità aziendale anche nel caso in cui il piano non preveda la liquidazione dei beni immobili o mobili registrati. Il che evidenzia come l’apertura della procedura imponga comunque un vincolo a tutto il patrimonio del debitore a tutela della garanzia patrimoniale dei creditori.
4 L’espresso riferimento alla trascrizione fa ritenere superata la questione interpretativa sorta nella vigenza della legge fallimentare alla luce del richiamo che il comma 2 dell’art. 166 l. fall. operava all’art. 88 l. fall. Invero l’art. 93 CCII pone a carico del Conservatore dei registri immobiliari l’obbligo della trascrizione e non della mera annotazione del decreto di ammissione dell’imprenditore commerciale alla procedura di concordato preventivo.
5 La trascrizione del decreto che dichiara aperta la procedura di concordato preventivo non ha efficacia costitutiva e non condiziona gli effetti preliminari della procedura che, per il debitore, per il testuale tenore dell’art. 46 CCII, si ricollegano alla domanda e quindi retroagiscono alla data di presentazione del ricorso. Mentre il divieto per i creditori (aventi titolo o causa anteriore al decreto) di iniziare o proseguire azioni esecutive decorre dalla trascrizione, se il debitore ne ha fatto richiesta nella domanda di cui all’art. 40, dalla data della pubblicazione della medesima domanda nel registro delle imprese.
6 Il Tribunale in camera di consiglio può, ai sensi degli artt. 2668 c.c. e 739 c.p.c., ordinare al Conservatore dei registri immobiliari la cancellazione della trascrizione del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo qualora la procedura non venga omologata e venga sancito il ritorno in bonis della società.
B) Frmule
B)FrmuleAL CONSERVATORE DEI REGISTRI IMMOBILIARI DI ………
Sezione ………
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ESTRATTO DEL DECRETO DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO
Con decreto del ……… l’impresa ……… con sede in ……… è stata ammessa al beneficio della procedura di concordato preventivo.
Il Tribunale ha delegato alla procedura il Giudice dott……….;
ha nominato Commissario Giudiziale il ………, con studio in ………;
Visto l’art. 93 CCII si chiede la trascrizione del decreto sui seguenti beni immobili e mobili registrati di proprietà della società in concordato preventivo ………;
Luogo, data ………
Il Commissario giudiziale ………
C) Giurisprudenza:
C)Giurisprudenza:I. La trascrizione del decreto
I.La trascrizione del decreto1 L’art 166 l. fall. - il quale stabilisce, attraverso il richiamo all’art. 88 l. fall., l’annotazione nei pubblici registri del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo nel caso in cui il debitore possieda beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione - non si estende ai beni del terzo garante, a meno che la proposta di concordato non sia stata accompagnata anche dalla cessione dei beni di un terzo, oltre che dei beni del debitore [C. 9.3.1979, n. 1474].