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Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato

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    Questo volume non è incluso nella tua sottoscrizione. Il primo capitolo è comunque interamente consultabile.

    Informazioni sul volume

    Autore:

    Massimo Fabiani, Giovanni Battista Nardecchia

    Editore:

    Wolters Kluwer

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    Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato

    91. Offerte concorrenti

    Mostra tutte le note

    [1] Il tribunale o il giudice da esso delegato, esclusivamente quando il piano di concordato comprende un’offerta irrevocabile da parte di un soggetto già individuato e avente ad oggetto il trasferimento in suo favore, anche prima dell’omologazione, verso un corrispettivo in denaro o comunque a titolo oneroso, dell’azienda o di uno o più rami d’azienda o di specifici beni, dispone che dell’offerta stessa sia data idonea pubblicità al fine di acquisire offerte concorrenti. La stessa disciplina si applica in caso di affitto d’azienda. (1)

    [2] La medesima disciplina si applica quando, prima dell’apertura della procedura di concordato, il debitore ha stipulato un contratto che comunque abbia la finalità del trasferimento non immediato dell’azienda, del ramo d’azienda o di specifici beni aziendali.

    [3] Se pervengono manifestazioni di interesse, il tribunale o il giudice da esso delegato, dispone con decreto l’apertura della procedura competitiva.

    [4] Il decreto di cui al comma 3 stabilisce le modalità di presentazione di offerte irrevocabili, prevedendo che ne sia assicurata in ogni caso la comparabilità, i requisiti di partecipazione degli offerenti, le forme e i tempi di accesso alle informazioni rilevanti, gli eventuali limiti al loro utilizzo e le modalità con cui il commissario deve fornirle a coloro che ne fanno richiesta, le modalità di svolgimento della procedura competitiva, l’aumento minimo del corrispettivo che le offerte devono prevedere, le garanzie che devono essere prestate dagli offerenti, le forme di pubblicità e la data dell’udienza per l’esame delle offerte se la vendita avviene davanti al giudice.

    [5] La pubblicità è in ogni caso disposta sul portale delle vendite pubbliche di cui all’articolo 490 del codice di procedura civile, nelle forme di pubblicità di cui al predetto articolo per quanto compatibili.

    [6] Le offerte, da presentarsi in forma segreta, non sono efficaci se non conformi a quanto previsto dal decreto e, in ogni caso, quando sottoposte a condizione.

    [7] Le offerte sono rese pubbliche nel giorno stabilito per la gara alla presenza degli offerenti e di qualunque interessato. Se sono state presentate più offerte migliorative, si procede alla gara tra gli offerenti. La gara deve concludersi almeno venti giorni prima della data fissata per il voto dei creditori, anche quando il piano prevede che la vendita o l’aggiudicazione abbia luogo dopo l’omologazione.

    [8] Con la vendita o con l’aggiudicazione, se precedente, a soggetto diverso dall’originario offerente indicato nel piano, questi e il debitore sono liberati dalle obbligazioni reciprocamente assunte. In favore dell’originario offerente il commissario dispone il rimborso delle spese e dei costi sostenuti per la formulazione dell’offerta entro il limite massimo del tre per cento del prezzo in essa indicato.

    [9] Il debitore modifica la proposta ed il piano in conformità all’esito della gara.

    [10] Nel caso in cui, indetta la gara, non vengano presentate offerte, l’originario offerente rimane vincolato nei termini di cui all’offerta indicata al comma 1.

    [11] Il presente articolo si applica, in quanto compatibile, nel caso in cui il debitore abbia chiesto l’assegnazione del termine previsto dall’articolo 44, comma 1, lettera a).

    (1) Comma così sostituito dall’art. 13, comma 5, D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 42, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 147/2020.

    A) Inquadramento funzionale:

    A)Inquadramento funzionale:

    I. Natura giuridica - II. Ambito di applicazione - III. Il procedimento.

    I. Natura giuridica

    I.Natura giuridica

    1 L’art. 91 CCII disciplina le offerte concorrenti, disciplina finalizzata, come si legge nella relazione illustrativa a contemperare la libertà del debitore di formulare il piano di concordato con l’interesse dei creditori alla più proficua liquidazione e gestione del patrimonio contrastando i cosiddetti concordati chiusi o preconfezionati; l’obiettivo viene perseguito stimolando l’interesse dei terzi a mettersi in competizione con gli offerenti individuati dal debitore.

    2 Invero nella prassi il piano concordatario contempla, non di rado, la cessione dell’azienda, di uno o più rami d’azienda dell’impresa in crisi oppure di beni di rilevante valore a terzi già individuati. Generalmente non vi è la garanzia che le condizioni economiche pattuite con il terzo assicurino il miglior realizzo, specie quando la controparte del debitore non sia terza ed indipendente rispetto a quest’ultimo ovvero quando il debitore non abbia previamente esperito un procedimento competitivo.

    3 La norma dispone quindi che sia possibile, nel rispetto del piano del debitore, prevedere l’apertura a possibili offerte competitive che siano migliorative nel quantum senza alterare l’originario piano, al fine di massimizzare la recovery dei creditori concordatari e di mettere a loro disposizione una terza possibilità oltre a quella se accettare o rifiutare in blocco la proposta del debitore.

    4 La disciplina dettata dall’art. 91 CCII ha recepito un principio non derogabile che impone sempre la pubblicizzazione dell’offerta pervenuta al debitore e l’altrettanto necessaria natura competitiva del procedimento mirato ad individuare l’acquirente. Imponendo infine al tribunale, in caso di manifestazioni d’interesse, di aprire la procedura competitiva senza alcun margine di discrezionalità in presenza dei presupposti dettati dalla norma.

    II. Ambito di applicazione

    II.Ambito di applicazione

    1 La norma si applica a tutti i concordati, non soltanto a quelli liquidatori con cessione dei beni, ma anche a quelli con continuità indiretta, con prosecuzione dell’attività di impresa in vista della cessione o del conferimento dell’azienda in esercizio, nonché quelli con continuità diretta per i beni non funzionali all’esercizio dell’impresa dei quali il piano prevede la liquidazione.

    2 È di tutta evidenza che la norma presuppone l’esistenza di una vera e propria offerta proveniente da un soggetto già individuato e non una semplice manifestazione d’interessi (che potrebbe, al più supportare la fattibilità economica del piano) e che tale offerta sia in qualche modo veicolata dal debitore o con la richiesta di autorizzazione al compimento dell’atto ai sensi dell’art. 46, c. 1, CCII, ovvero con l’inclusione della stessa nel piano.

    3 Il che porta ad escludere che il procedimento ex art. 91 CCII possa scaturire da un’offerta per persona da nominare, ovvero proveniente da società fiduciarie che non dichiarino il titolare effettivo dell’operazione, ovverosia il soggetto in nome e per conto del quale viene avanzata l’offerta.

    4 La disposizione riguarda le offerte aventi ad oggetto tutte le cessioni, non più soltanto quelle di beni di rilevante valore, e non soltanto verso un corrispettivo in denaro, purché a titolo oneroso, espressione che comprende una nutrita varietà di ipotesi (dalla datio in solutum all’accollo di debiti o alla cessione di crediti…).

    5 Il legislatore non descrive il contenuto minimo necessario dell’offerta atta a determinare l’applicazione della disposizione in esame. L’unico limite appare quello della sua compatibilità con lo svolgimento dell’eventuale procedura competitiva descritta dall’art. 91 CCII in caso di manifestazioni d’interesse.

    6 Quando il piano si avvale di un’offerta irrevocabile da parte di un soggetto già individuato dal debitore avente ad oggetto l’affitto dell’azienda o il trasferimento a titolo oneroso, di beni aziendali, dell’azienda stessa o di suoi rami anche prima dell’omologazione il tribunale o il giudice dallo stesso delegato dispone che dell’offerta sia data idonea pubblicità.

    7 La norma, quindi, prevede una prima novità rispetto all’analoga disciplina dettata dall’art. 163-bis l. fall.: la necessaria natura irrevocabile dell’offerta. Poiché spesso l’offerta di acquisto di beni, dell’azienda o di suoi rami è contenuta in un contratto preliminare, la disciplina è stata limitata, in modo innovativo rispetto al regime previgente, ai soli contratti che comportino il trasferimento non immediato dell’azienda, di suoi rami o di specifici beni.

    8 La stessa disciplina si applica in caso di affitto d’azienda.

    9 Ai sensi del comma 2 la medesima disciplina si applica quando, prima dell’apertura della procedura di concordato, il debitore ha stipulato un contratto che comunque abbia la finalità del trasferimento non immediato dell’azienda, del ramo d’azienda o di specifici beni aziendali. I beni sono solo quelli facenti parte del perimetro aziendale.

    10 Il preciso riferimento temporale (“prima dell’apertura della procedura di concordato”), mira a delimitare l’ambito di applicazione della norma, essendosi voluto evitare il rischio che debbano essere rimessi in discussione anche contratti preliminari aventi ad oggetto beni dell’impresa che il debitore potrebbe aver stipulato anche molto tempo prima del manifestarsi della situazione di crisi; si pensi, in particolare, a contratti preliminari aventi ad oggetto beni immobili costruiti da società operanti nel settore immobiliare.

    11 Ai sensi del comma 11 la disciplina delle offerte concorrenti si applica anche, nei limiti di compatibilità, alla fase intercorrente tra la presentazione della domanda di accesso e quella del deposito della proposta e del piano nel termine assegnato ai sensi dell’art. 44, c. 1, lett. a), CCII.

    12 La norma, pur non richiamando espressamente gli atti da autorizzare, si riferisce a quelli di straordinaria amministrazione ex art. 46, c. 1, CCII, dovendosi ritenere esclusi dal suo perimetro quelli di ordinaria amministrazione. Può quindi affermarsi che tutti gli atti di ordinaria amministrazione (pur se cessioni o contratti che abbiano comunque la finalità del trasferimento, sia pur non immediato, di beni) posti in essere dal debitore non ricadono nell’ambito di applicazione della norma.

    13 Le cessioni o contratti in presenza dei quali non scattano gli obblighi di cui all’art. 91 CCII sono quelli vincolati dalla gestione ordinaria dell’impresa, essendo al contrario soggetti alla procedura competitiva quei contratti o quelle cessioni conclusi proprio in funzione del piano e della proposta di concordato. Deve comunque trattarsi dell’adempimento di impegni coerenti con la normale attività di gestione aziendale non solo sotto il profilo oggettivo, ma anche qualitativo e quantitativo: cosicché andrà comunque verificata la congruità dei valori oggetto della promessa di vendita e la tempistica dei contratti.

    14 In definitiva l’art. 91 CCII si applica, anche in presenza di istanze per l’autorizzazione al compimento di atti urgenti di straordinaria amministrazione quando questi consistano in uno degli atti individuati dai commi 1 e 2 della norma e vi sia una controparte del debitore già univocamente individuata.

    15 È di tutta evidenza che, in assenza del piano e della documentazione che correda la proposta di concordato pieno, è certamente necessario che nella domanda di autorizzazione sia offerto un adeguato panorama informativo, tale da consentire al tribunale di poter valutare sia l’urgenza della cessione che la sua compatibilità con il futuro piano, i cui lineamenti devono in qualche modo essere anticipati al tribunale.

    16 Il richiamo alla compatibilità consente quindi deroghe nel caso di assoluta urgenza e ciò nei casi in cui l’adozione di una disciplina dettata al fine di massimizzare la recovery dei creditori concordatari finirebbe per tradursi in un danno all’interesse dei creditori medesimi.

    17 Il richiamato principio di compatibilità consente, alla luce di una comparazione di interessi, di privilegiare l’urgenza alla procedura ex art. 91, ma non di evitare procedure competitive. La necessità di conciliare le esigenze di speditezza con quelle di tutela dei creditori alla massima realizzazione dell’attivo, fanno ritenere che in questi casi sia comunque necessaria l’adozione di un procedimento competitivo con adeguata pubblicità, sia pur più snello e deformalizzato di quello previsto dall’art. 91 CCII. Procedimento da espletarsi sotto la conduzione e la vigilanza del commissario giudiziale.

    18 Ai sensi dell’art. 84, c. 9, CCII, l’art. 91 CCII trova piena ed inderogabile applicazione nell’ipotesi in cui il piano preveda l’offerta da parte di un soggetto individuato, avente ad oggetto l’affitto o il trasferimento in suo favore, anche prima dell’omologazione, dell’azienda o di uno o più rami d’azienda.

    III. Il procedimento

    III.Il procedimento

    1 Parimenti innovativo è il procedimento, gli adempimenti prodromici alla gara e le sue modalità di svolgimento. In particolare, si dispone che, al fine di valutare l’opportunità di procedere alla gara, il commissario giudiziale deve pubblicizzare l’offerta, con modalità indicate con decreto dal tribunale cfr. [F269] o dal giudice da esso delegato, invitando i potenziali interessati a manifestare l’interesse alla partecipazione.

    2 Se nel termine assegnato pervengono manifestazioni di interesse è disposta l’apertura del procedimento competitivo, secondo principi e con modalità modellate su quanto già previsto dall’art. 163-bis l. fall. Ai sensi del comma 3 dell’art. 91 CCII il tribunale cfr. [F270] o il giudice da esso delegato, dispone con decreto l’apertura della procedura competitiva.

    3 Il comma 4 detta il contenuto necessario del provvedimento di apertura del procedimento competitivo. Il decreto deve determinare le modalità di presentazione di offerte irrevocabili e garantite, prevedere che ne sia assicurata in ogni caso la comparabilità, fissare i requisiti di partecipazione degli offerenti, le forme e i tempi di accesso alle informazioni rilevanti, gli eventuali limiti al loro utilizzo e le modalità con cui il commissario deve fornirle a coloro che ne fanno richiesta, la data dell’udienza per l’esame delle offerte e le forme di pubblicità del decreto medesimo.

    4 La questione più problematica relativa al contenuto del decreto è quella riguardante i poteri dell’organo giudiziario, se cioè il collegio o il giudice delegato debba limitarsi a recepire nel suo provvedimento l’offerta già pervenuta, indicando semplicemente le condizioni per partecipare alla gara, o possa intervenire disponendo in piena autonomia sul modello di offerta da presentare, al fine di garantire la miglior realizzabilità dei beni.

    5 La questione è quindi quella di individuare quale sia il confine entro il quale il tribunale può esercitare tale facoltà di conformare l’offerta originaria al fine di renderla comparabile con le altre e di assicurare la massima recovery ai creditori.

    6 Poiché fra i proponenti offerte concorrenti si aprirà una gara, per la quale il decreto dell’organo giudiziario fisserà anche l’aumento minimo del corrispettivo che le offerte devono prevedere, queste dovranno essere standardizzate e variare in linea di massima per un solo elemento, ossia il prezzo. Altrimenti la valutazione delle offerte, seppur astrattamente fattibile con la previsione di pesi o punti diversi per le variabili ammesse, risulterebbe estremamente complessa.

    7 Il limite a tale potere conformativo è di natura sistematica e funzionale, posto che l’offerta migliorativa deve avere soltanto l’effetto, nel quadro del medesimo piano, di aumentare il valore di realizzazione del bene (o dei beni) per cui il piano già in origine prevedeva la cessione. Con la conseguenza che deve ritenersi che l’organo giudiziario possa modificare l’offerta originale per renderla comparabile, nei limiti in cui ciò non comporti una necessaria “variazione sostanziale” del piano.

    8 In primo luogo, può quindi ritenersi che l’organo giudiziario non possa mutare il perimetro dell’offerta. Con la conseguenza che le necessarie modifiche da apportare al piano, in caso di offerta migliorativa, potranno riguardare soltanto le modalità di cessione, ma non l’oggetto della cessione.

    9 Diverso discorso va fatto con riferimento alla controprestazione, nel caso in cui l’offerta non preveda un corrispettivo in denaro, poiché nel decreto di apertura della procedura competitiva si deve prevedere “che ne sia assicurata in ogni caso la comparabilità”. Nei casi in cui l’offerta non preveda un corrispettivo in denaro l’organo giudiziario dovrà sicuramente fare uso del suo potere conformativo al fine di assicurare la comparabilità tra le offerte, il che presuppone la traduzione in moneta (tramite stima) del valore economico della controprestazione contenuta nell’offerta originaria.

    10 In definitiva l’organo giudiziario potrà intervenire sempre sulle modalità di prestazione e sulla quantificazione della cauzione necessaria per partecipare alla gara, sui tempi dell’aggiudicazione, sui termini di pagamento… ecc., mai sull’oggetto della cessione.

    11 La questione più delicata qualora l’offerta originaria preveda un corrispettivo in denaro è quella relativa al prezzo, se, cioè si può e si deve prendere come base quello offerto, ovvero è necessario provvedere ad una stima.

    12 La determinazione del prezzo risulta astrattamente modulabile dall’organo giudiziario, dato che tale variazione non comporterebbe sicuramente uno stravolgimento del piano o della proposta, dovendo al più il debitore modificare i tempi e le percentuali di pagamento dei creditori. Si tratta quindi più di una questione di merito, di opportunità, di valutare cioè quale sia la soluzione che assicuri la massima realizzabilità del bene, tenuto conto che, ad esempio, ove si parta da un valore di stima superiore a quello dell’offerta si elimina, di fatto, qualsiasi possibilità di vendere a un prezzo intermedio, giacché, in mancanza di offerte concorrenti migliorative, la conseguenza non sarà il ribasso del prezzo di vendita del bene, ma l’accettazione dell’offerta originaria.

    13 L’art. 91 CCII chiarisce inoltre che, differentemente da quanto previsto dall’art. 163-bis l. fall., la vendita può, ma non deve obbligatoriamente avvenire dinanzi al giudice delegato, che, verosimilmente, valuterà discrezionalmente di intervenire solo quando la gara abbia ad oggetto beni di valore particolarmente elevato o quando la sua presenza sia resa opportuna da specifiche circostanze del caso concreto.

    14 La procedura deve chiudersi almeno venti giorni prima della data fissata per il voto dei creditori, e ciò anche se la vendita o l’aggiudicazione definitiva siano programmate in epoca successiva all’omologazione. La norma è volta ad assicurare un’adeguata informazione ai creditori che potranno tener conto dell’esito della procedura competitiva nell’effettuare le loro valutazioni di fattibilità e/o convenienza.

    15 In seguito alla vendita o all’aggiudicazione a soggetti diversi dall’originario offerente, questi e il debitore sono liberati dalle obbligazioni reciprocamente assunte; il commissario giudiziale dispone il rimborso in favore dell’originario offerente delle spese e dei costi sostenuti per la formulazione dell’offerta nei limiti del tre per cento del prezzo nella stessa indicato.

    16 Il debitore, sulla base dell’esito della gara, procede ad aggiornare la proposta ed il piano. Invece, in mancanza di presentazione di offerte dopo l’indizione della gara, l’offerente originario rimane vincolato alla sua offerta, effetto naturale, quest’ultimo, dell’irrevocabilità dell’offerta medesima.

    B) Frmule

    B)Frmule
    F269
    PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE PER RACCOLTA MANIFESTAZIONI D’INTERESSE

    TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

    Sezione concorsuale

    Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei Magistrati:

    ……… Presidente

    ……… Giudice

    ……… Giudice

    ha pronunciato il seguente

    DECRETO

    Sulla domanda di concordato preventivo ……… presentata con ricorso depositato il ……… dall’amministratore unico della società ………, con sede in ……… in forza di delibera/determinazione del/degli liquidatore/amministratori del ……… 202………, verbale Notaio, iscritta nel registro delle imprese di ………, difesa dall’avv. * di ………, presso il cui Studio ha eletto domicilio (come da mandato in calce al/a margine del ricorso);

    premesso che società ……… ha depositato in data ……… istanza ex art. 44, c. 1, CCII, per la concessione di un termine per la presentazione della proposta, del piano di concordato e della relativa documentazione;

    che la società in data ……… ha depositato il piano, la proposta e la documentazione di cui all’art. 39 CCII;

    che con contestuale decreto è stata aperta la procedura di concordato preventivo ai sensi dell’art. 47 CCII;

    che il piano e la proposta che sono accompagnati da un’offerta irrevocabile di acquisto da parte di ……… al prezzo di ………, inerente il ramo d’azienda meglio descritto nell’allegato ………;

    Visto l’art. 91, c. 1, CCII

    Dispone che il commissario giudiziale dr………. ne dia idonea pubblicità, predisponendo l’invito a manifestare interesse all’acquisto del ramo d’azienda, al fine di acquisire offerte concorrenti assicurando la comparabilità delle offerte medesime.

    Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alla proponente ed al commissario giudiziale.

    Luogo, data

    Il Giudice Rel……….

    Il Presidente ………

    F270
    PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE PER INDIZIONE PROCEDURA COMPETITIVA

    TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

    Sezione concorsuale

    Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei Magistrati:

    ……… Presidente

    ……… Giudice

    ……… Giudice

    ha pronunciato il seguente

    DECRETO

    Sulla domanda di concordato preventivo ……… presentata con ricorso depositato il ……… dall’amministratore unico della società ………, con sede in ……… in forza di delibera/determinazione del/degli liquidatore/amministratori del ……… 202………, verbale Notaio, iscritta nel registro delle imprese di ………, difesa dall’avv. * di ………, presso il cui Studio ha eletto domicilio (come da mandato in calce al/a margine del ricorso);

    premesso che società ……… ha depositato in data ……… istanza ex art. 44, c. 1, CCII, per la concessione di un termine per la presentazione della proposta, del piano di concordato e della relativa documentazione;

    che la società in data ……… ha depositato il piano, la proposta e la documentazione di cui all’art. 39 CCII;

    che con decreto in data è stata aperta la procedura di concordato preventivo ai sensi dell’art. 47 CCII;

    che il piano e la proposta che sono accompagnati da un’offerta irrevocabile di acquisto da parte di ……… al prezzo di ………, inerente il ramo d’azienda meglio descritto nell’allegato ………;

    che con contestuale decreto ai sensi dell’art. 91, c. 1, CCII è stata demandata al commissario giudiziale la ricerca di manifestazioni d’interesse all’acquisto del predetto ramo d’azienda;

    che in data ……… è stata depositata un’offerta irrevocabile all’acquisto del ramo d’azienda al prezzo di ………

    che ciò determina l’obbligo per il Tribunale di aprire una procedura competitiva per la vendita del ramo d’azienda;

    DISPONE

    la vendita dei seguenti beni: ……… [descrivere il compendio aziendale oggetto dell’offerta irrevocabile d’acquisto]

    Per effetto della cessione, l’acquirente subentrerà nei seguenti contratti ………

    Il Magazzino è composto da prodotti finiti e di showroom, rimanenze di materie prime, pelli, tessuti, semilavorati, nonché campionari, materiali per campionari e materiale pubblicitario.

    Qualsiasi altro bene, rapporto, attività, debito o altra passività, anche potenziale, afferente l’attività di ……… non si intenderà compreso nel Ramo di Azienda e resterà, quindi, a favore o a carico di ………

    Il prezzo offerto non può essere inferiore ad euro ……… (………), pari al corrispettivo offerto dalla ………, così composto:

    1) euro,00 (………) a titolo di avviamento, costituito dai beni immateriali,

    2) euro ………,00 (duecentomila) per impianti, macchinari, attrezzature,

    3) euro ………,00 (ventimila) per la valorizzazione forfetaria del portafoglio ordini;

    4) euro ………,00 (………), oltre iva, per il Magazzino fatto salvo il conguaglio di cui infra.

    In caso di gara fra gli offerenti, ciascun rilancio non potrà essere inferiore ad euro………,00

    Conguaglio:

    Con riferimento al valore del Magazzino si definirà a consuntivo un conguaglio in diminuzione del saldo prezzo per tenere conto di eventuali vendite nel frattempo effettuate da ……… all’Affittuaria a fare data dal ……… (data di riferimento dell’inventario del magazzino).

    Modalità di pagamento del prezzo:

    1) Cauzione pari al 10% del prezzo offerto;

    2) Saldo prezzo entro e non oltre 120 giorni dall’aggiudicazione.

    Data Room: per qualsiasi informazione è possibile contattare lo studio del Commissario giudiziale Dott.ssa ……… o all’indirizzo e-mail ………@pecconcordati.it. L’accesso a tale Data Room avviene previa sottoscrizione dei seguenti allegati: (i) impegno di riservatezza; (ii) approvazione del regolamento di funzionamento della Data Room.

    Rapporti con Affittuaria:

    1) Il ramo d’azienda è attualmente affittato e ha durata fino alla vendita;

    2) L’Affittuaria si è impegnata a riconsegnare al terzo aggiudicatario il ramo d’azienda oggetto del contratto entro e non oltre il termine di 30 giorni dal ricevimento di copia del contratto definitivo di vendita stipulato da parte dell’Affittante del Ramo d’Azienda in favore di soggetto diverso dall’Affittuaria, in uno con la contestuale richiesta di retrocessione del Ramo d’Azienda.

    3) L’Affittuaria ha deliberato di rinunciare alla clausola di prelazione.

    CONDIZIONI DELLA VENDITA

    Fissa alle h………. del ……… l’udienza avanti al Giudice Delegato dr……… per la deliberazione sulle offerte e per l’eventuale gara tra gli offerenti.

    1. La vendita avviene nello stato di diritto in cui i beni e i diritti si trovano.

    2. I beni vengono venduti liberi da vincoli pregiudizievoli.

    3. Il prezzo di vendita non potrà essere inferiore a quello indicato nella prima parte dell’ordinanza.

    4. Gli oneri fiscali derivanti dalla vendita saranno a carico dell’acquirente.

    5. Il pagamento del prezzo e degli oneri tributari dovrà essere effettuato entro 120 giorni dalla data di emissione del decreto di aggiudicazione.

    MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E DELLE CAUZIONI

    Gli interessati entro le h. 12.00 del giorno antecedente alla data fissata per l’esame delle offerte e per la gara tra gli offerenti devono formulare l’offerta di acquisto irrevocabile con le seguenti modalità:

    Le offerte di acquisto dovranno essere presentate in busta chiusa presso la cancelleria concorsuale del Tribunale di ………, in via ………

    Sulla busta deve essere indicato un nome di fantasia - non il nome di chi deposita materialmente l’offerta e la data della vendita. Nessun’altra indicazione, a pena di inammissibilità dell’offerta di acquisto - né numero o nome della procedura né il bene per cui è stata fatta l’offerta né l’ora della vendita o altro - deve essere apposta sulla busta.

    L’offerta di acquisto per la sua validità deve contenere:

    - il cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, stato civile, recapito telefonico del soggetto che presenta l’offerta d’acquisto a cui deve essere, in caso di aggiudicazione, intestato il Ramo di Azienda e il Magazzino ……… A tal proposito si precisa che non è possibile intestare i beni oggetto della vendita a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’offerta. Se l’offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni nella proposta d’acquisto devono essere indicate anche le generalità dell’altro coniuge. Se l’offerente è minorenne o interdetto, l’offerta deve essere sottoscritta dai genitori/tutore - previa autorizzazione del Giudice Tutelare - in caso di offerta a mezzo procuratore legale si applica l’art. 583 c.p.c.;

    - l’indicazione del prezzo offerto che, non può essere inferiore al prezzo indicato nella presente ordinanza, a pena di inammissibilità dell’offerta;

    - il termine di pagamento del c.d. saldo prezzo ivi compresi gli eventuali ulteriori oneri, non deve essere superiore a 120 giorni dall’aggiudicazione. L’offerente può indicare un termine più breve, circostanza che sarà valutata, in caso di offerte di pari valore, ai fini dell’individuazione della migliore offerta;

    - l’espressa dichiarazione di aver preso visione di ogni documento pubblicato sul sito del Tribunale di ……… in relazione al bene per il quale viene presentata l’offerta.

    Alla proposta d’acquisto deve essere allegata, a pena di inammissibilità della proposta medesima:

    - la fotocopia del documento di identità dell’offerente se persona fisica ovvero, se persona giuridica, la visura camerale dalla quale si devono evincere i poteri del Legale Rappresentante ovvero la copia del verbale di assemblea per l’attribuzione dei poteri e/o un altro atto equipollente, nonché l’assegno circolare non trasferibile intestato a “Concordato n………./202………” seguito dal numero e dall’anno della procedura, per un importo pari al 10% del prezzo offerto a titolo di cauzione.

    - una garanzia fideiussoria a prima richiesta assoluta rilasciata da parte di primario istituto di credito a garanzia del pagamento dell’intero prezzo di aggiudicazione.

    DELIBERAZIONE SULL’OFFERTA E GARA TRA GLI OFFERENTI

    All’udienza fissata per l’esame delle offerte il Cancelliere depositerà copia delle offerte e degli assegni circolari inerenti alle cauzioni.

    Se per l’acquisto del medesimo bene risulteranno presentate più offerte valide, si procederà a gara sulla base dell’offerta più alta, mediante offerte in aumento da effettuarsi, ciascuna, nel termine di sessanta secondi dall’apertura della gara o dall’offerta immediatamente precedente; in ogni caso l’aumento non potrà essere inferiore all’importo indicato nella prima parte dell’ordinanza; il bene verrà definitivamente aggiudicato a chi avrà effettuato il rilancio più alto. Se la gara non potrà avere luogo per mancanza di adesione degli offerenti, il giudice potrà disporre la vendita a favore del maggiore offerente che abbia presentato un’offerta ammissibile.

    Se non potesse individuarsi un maggior offerente perché tutte le offerte risultino di eguale importo, con identiche modalità temporali di pagamento del prezzo e non vi siano offerte in aumento il Giudice potrà aggiudicare il bene a favore di chi risulterà aver trasmesso per primo l’offerta.

    Si potrà procedere all’aggiudicazione all’unico offerente o al maggior offerente o al primo offerente, anche se non comparso.

    L’aggiudicazione sarà definitiva, e quindi non saranno prese in considerazione successive offerte in aumento anche se superiori di oltre un quinto, salvo quanto previsto dall’art. 217 CCII, come richiamato dall’art. 114 CCII.

    L’offerente potrà farsi rappresentare nella gara da un procuratore munito di procura risultante da scrittura privata anche non autenticata (purché accompagnata, in tal caso, da una fotocopia del documento d’identità dell’offerente), salvo che il potere di rappresentanza risulti dal certificato del Registro delle Imprese.

    Si dà atto che l’azienda è affittata.

    Ove l’affittuario non risulti aggiudicatario del bene dovrà rilasciare l’azienda entro il termine di 30 giorni dal ricevimento di copia del contratto definitivo di vendita stipulato da parte dell’Affittante del Ramo d’Azienda in favore di soggetto diverso dall’Affittuaria, in uno con la contestuale richiesta di retrocessione del Ramo d’Azienda.

    RESTITUZIONE DELLA CAUZIONE E DELLA FIDEIUSSIONE A PRIMA RICHIESTA

    All’offerente non aggiudicatario la cauzione e la fideiussione a prima richiesta saranno restituite dopo lo svolgimento della gara. Il giudice, contestualmente all’aggiudicazione del bene, ordinerà alla cancelleria la restituzione.

    PAGAMENTO DEL PREZZO E DEGLI ONERI FISCALI NELLA VENDITA

    Il saldo prezzo dovrà essere versato entro il termine di 120 giorni decorrente dalla data di emissione del decreto di aggiudicazione mediante bonifico bancario sul conto intestato al concordato, le cui coordinate saranno comunicate dal collegio dei commissari giudiziali a mezzo PEC o raccomandata. In caso di mancato versamento nel termine, l’aggiudicatario sarà dichiarato decaduto, con conseguente incameramento della cauzione e, in caso di successiva vendita del bene ad un prezzo inferiore, sarà tenuto al pagamento della differenza.

    Nello stesso termine e con le stesse modalità dovrà essere versato l’importo, pari al 15% del prezzo di aggiudicazione, per spese ed oneri fiscali.

    Il trasferimento della proprietà avverrà con l’emissione del decreto di trasferimento dopo il versamento del prezzo e delle ulteriori somme per spese ed oneri fiscali.

    ADEMPIMENTI PUBBLICITARI

    La pubblicità dovrà essere effettuata con le seguenti modalità:

    Affissione per tre giorni consecutivi nell’Albo di questo Tribunale;

    Pubblicazione sul portale del Ministero della Giustizia in un’area pubblica denominata “portale delle vendite pubbliche” ai sensi dell’art. 490, c. 1, e 631-bis c.p.c.;

    Inserimento su rete Internet all’indirizzo www……… portale www………net dalla medesima data della pubblicazione sui quotidiani di cui sopra ai sensi dell’art. 490, c. 2, c.p.c.;

    Pubblicazione, per estratto sull’edizione regionale del quotidiano “………” oltre al sito web correlato (………IT,) sul free press “……… Aste Tribunale di ………”, nella ultima data di pubblicazione disponibile che sia di almeno ……… giorni anteriore alla vendita;

    Inserimento degli avvisi di vendita sui canali web di ………dedicati al Tribunale di ………

    SI AVVISA

    - il debitore in concordato che, entro dieci giorni dall’emissione del decreto di aggiudicazione del giudice delegato, sarà tenuto a modificare la proposta e il piano in conformità all’esito della gara;

    - tutti gli interessati all’acquisto, ivi compresi i soggetti che hanno già presentato offerte alla società in concordato, che le offerte devono essere irrevocabili ed incondizionate, essendo previsto dalla norma di cui all’art. 91 CCII che il condizionamento delle offerte all’omologazione del concordato o ad altri e diversi eventi risolutivi o sospensivi determina l’inefficacia delle offerte medesime;

    - tutti gli interessati all’acquisto che possono acquisire ogni informazione utile contattando i componenti del collegio dei commissari giudiziali ai contatti sopra indicati.

    Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alla proponente, al commissario giudiziale ed agli offerenti.

    Luogo, data

    Il Giudice Rel……….

    Il Presidente ………

    C) Giurisprudenza:

    C)Giurisprudenza:

    I. Ambito di applicazione - II. Procedimento.

    I. Ambito di applicazione

    I.Ambito di applicazione

    1 In relazione ad una proposta di concordato in continuità diretta che preveda l’aumento di capitale da parte di un soggetto terzo, già individuato dalla debitrice, non trova applicazione la disciplina delle offerte concorrenti disciplinata dall’art. 163-bis l. fall. e ciò in ragione del fatto che tale norma, da un punto di vista soggettivo, identifica il “soggetto passivo” nella società in concordato preventivo (e non anche nei soci interessati all’operazione societaria di aumento di capitale) e, da un punto di vista oggettivo, circoscrive l’applicazione al trasferimento “dell’azienda, del ramo d’azienda o di specifici beni” (a cui non sono ascrivibili le partecipazioni dei soci in quanto di titolarità dei soci e non della società) [C. App. Venezia 19.11.2021].

    2 Il criterio di competitività stabilito dall’art. 163-bis l. fall. costituisce espressione di interesse pubblicistico sottratto al potere di conformazione del piano concordatario che rimane invece nell’esclusiva facoltà del soggetto proponente ed esige che sia assicurata la parità di condizioni tra tutti i soggetti interessati a rilevare l’azienda, rami della stessa o specifici beni sia in fase di partecipazione alla gara, sia in fase di esecuzione degli obblighi e di esercizio dei diritti derivanti dall’aggiudicazione (fattispecie in tema di vendita di azienda concessa in affitto in epoca anteriore alla ammissione della società proponente alla procedura concordataria) [C. App. Venezia 14.6.2018].

    3 La procedura competitiva ex art. 163-bis l. fall., è regolata da disposizioni inderogabili (fonte eteronoma) che impongono di strutturare il bando di gara in termini anche difformi rispetto alle previsioni del piano e agli accordi già intervenuti ex ante (fonte autonoma) se queste ultime rappresentino un impedimento all’effettiva competitività [T. Avellino 23.9.2021].

    4 L’art. 163-bis l. fall., in tema di offerte concorrenti non è applicabile ogniqualvolta la proposta del terzo investitore, per la sua complessità strutturale e per la previsione di elementi - quali l’operazione di aumento di capitale e il finanziamento ex art. 182-quater l. fall. - che rappresentano componenti interconnesse e indissolubili del piano concordatario, non risulti suscettibile di costituire oggetto di una procedura competitiva ai sensi della norma in questione [T. Brescia 27.5.2021].

    5 In presenza di una proposta di affitto di ramo d’azienda che contiene altresì un’offerta irrevocabile d’acquisto della medesima, il Tribunale è chiamato ad aprire una procedura competitiva per la ricerca di eventuali ulteriori soggetti interessati all’affitto e all’acquisto del ramo d’azienda, dovendosi applicare alla fattispecie il disposto di cui all’art. 163-bis l. fall. L’indagine di mercato non può essere limitata all’affitto o alla vendita dell’azienda ma deve riguardare necessariamente entrambe, al fine di consentire ai potenziali interessati di partecipare a condizioni di parità [T. Bergamo 9.3.2021].

    II. Procedimento

    II.Procedimento

    1 In tema di concordato preventivo, la procedura competitiva di cui all’art. 163-bis l. fall. sulle offerte concorrenti non presuppone lo svolgimento di una previa stima da parte del tribunale dell’asset oggetto di trasferimento, sempre che sia garantita con idonea pubblicità l’accesso a tutti i dati necessari per una completa ed analitica valutazione di esso [T. Bolzano 11.5.2018].

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