[1] Colui o coloro che, anche per effetto di acquisti successivi alla domanda di concordato, rappresentano almeno il dieci per cento dei crediti risultanti dalla situazione patrimoniale depositata dal debitore, possono presentare una proposta concorrente di concordato preventivo e il relativo piano non oltre trenta giorni prima della data iniziale stabilita per la votazione dei creditori.
[2] Ai fini del computo della percentuale del dieci per cento, non si considerano i crediti della società che controlla la società debitrice, delle società da questa controllate e di quelle sottoposte a comune controllo.
[3] La proposta concorrente non può essere presentata dal debitore, neppure per interposta persona, dal coniuge, dalla parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso o dal convivente di fatto del debitore, da parenti e affini entro il quarto grado e da parti correlate.
[4] La relazione di cui all’articolo 87, comma 3, può essere limitata alla fattibilità del piano per gli aspetti che non siano già oggetto di verifica da parte del commissario giudiziale, e può essere omessa se non ve ne sono. (1)
[5] Le proposte di concordato concorrenti non sono ammissibili se nella relazione di cui all’articolo 87, comma 3, il professionista indipendente attesta che la proposta di concordato del debitore assicura il pagamento di almeno il trenta per cento dell’ammontare dei crediti chirografari. Tale percentuale è ridotta al 20 per cento nel caso in cui il debitore abbia utilmente avviato la composizione negoziata ai sensi dell’articolo 13. (2)
[6] La proposta può prevedere l’intervento di terzi e, se il debitore ha la forma di società per azioni o a responsabilità limitata, un aumento di capitale della società con esclusione o limitazione del diritto d’opzione.
[7] La proposta concorrente prima di essere comunicata ai creditori, deve essere sottoposta al giudizio del tribunale che verifica la correttezza dei criteri di formazione delle classi.
[8] Le proposte di concordato, ivi compresa quella presentata dal debitore, possono essere modificate fino a venti giorni prima della votazione dei creditori.
(1) Comma così modificato dall’art. 19, comma 7, lett. a), D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 51, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 83/2022.
(2) Comma così modificato dall’art. 19, comma 7, lett. b), D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 51, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 83/2022.
A) Inquadramento funzionale:
A)Inquadramento funzionale:I. Natura giuridica - II. Legittimazione - III. Procedimento.
I. Natura giuridica
I.Natura giuridica1 L’art. 90 CCII, in continuità con la disciplina della legge fallimentare, conferma la possibilità di presentazione di proposte alternative a quella presentata dal debitore cfr. [F268], così consentendo da un lato la contendibilità dell’impresa e quindi stimolando la concorrenza nell’interesse del ceto creditorio e dall’altro lo sviluppo di un mercato dei crediti concorsuali tra coloro che intendono liquidare immediatamente la posizione creditoria e i soggetti interessati a valutare le opportunità offerte dalla possibilità di acquisizione dell’impresa.
II. Legittimazione
II.Legittimazione1 Alla proposta concorrente sono legittimati uno o più creditori che (anche per effetto di acquisti successivi alla presentazione della domanda), rappresentano almeno il 10% dei crediti risultanti dalla situazione patrimoniale depositata ai sensi degli artt. 39 e 87 CCII, nonché i soci (di minoranza) titolari complessivamente di almeno il 10% del capitale sociale (art. 120-bis, c. 5, CCII).
2 Sempre con riferimento al requisito soggettivo viene precisato, onde chiarire un dubbio interpretativo, che sono legittimati alla presentazione della proposta concorrente e del relativo piano, almeno trenta giorni prima della data iniziale stabilita per la votazione, coloro che, anche se per effetto di acquisti successivi alla domanda di concordato, rappresentino almeno il 10% dei crediti risultanti dalla situazione patrimoniale.
3 Viene ribadito, al fine di assicurare concorrenza e trasparenza della procedura, che non possono essere considerati nel computo della percentuale del 10% i crediti della società che controlla la società debitrice, delle società da questa controllate e di quelle sottoposte a comune controllo.
4 Per le stesse finalità, è esclusa la legittimazione alla presentazione di proposta concorrente dello stesso debitore o di soggetti ad esso collegati per rapporti familiari o in quanto parti correlate, con la precisazione che si intendono per parti correlate i soggetti, costituiti in forma societaria, controllati, controllanti o sottoposti a comune controllo, anche in relazione alla composizione degli organi amministrativi o in relazione a legami di carattere contrattuale.
III. Procedimento
III.Procedimento1 Per evitare inutili costi al proponente concorrente la relazione sulla fattibilità del piano sottostante, viene previsto che la sua proposta può essere limitata ad aspetti che non siano già stati oggetto di verifica da parte del commissario giudiziale nell’ambito della sua relazione cfr. [F261] e può essere omessa se non ve ne sono.
2 Il debitore può evitare il rischio della presentazione di proposte concorrenti e dunque il rischio di vedere la propria impresa acquisita, per questa via, da terzi, se il professionista indipendente, nella sua attestazione, certifica che la proposta formulata dal debitore assicura il pagamento di almeno il 30% dell’ammontare dei crediti chirografari. Norma che appare in controtendenza rispetto all’impianto del CCII in quanto equipara, quanto a disciplina, il concordato liquidatorio e quello con continuità aziendale.
3 Tale percentuale è ridotta al 20% nel caso in cui il debitore abbia utilmente avviato la composizione negoziata ai sensi dell’art. 13. La disposizione si raccorda quindi alla fase delle trattative che precedono il deposito della domanda di concordato, disponendo, quale misura premiale per il debitore che abbia utilmente avviato la composizione negoziata, che la percentuale è ridotta al 20%. L’utilizzo dell’avverbio “utilmente” lascia intendere che non sia sufficiente il mero deposito della domanda di nomina dell’esperto, magari poi abbandonata. Deve ritenersi che il presupposto si identifichi con quello del comma 2 dell’art. 23 CCII che all’esito delle trattative consente al debitore (anche) di accedere uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza disciplinati dal codice.
4 Il comma 6 conferma la libertà di contenuto della proposta concorrente che può anche prevedere l’intervento di terzi e, se il debitore ha la forma di società per azioni o a responsabilità limitata, un aumento di capitale della società con esclusione o limitazione del diritto d’opzione al fine di consentire anche l’apporto di nuova finanza.
5 Gli ultimi due commi sono disposizioni di carattere procedurale. In particolare, si prevede che la proposta concorrente, prima di essere sottoposta ai creditori, debba essere sottoposta all’esame del tribunale, al fine di consentire il vaglio sui criteri adottati in tema di formazione delle classi e che tutte le proposte presentate possano essere modificate fino a venti giorni prima della votazione, sì da favorire interventi migliorativi, anche da parte del debitore.
6 L’art. 90 CCII non contiene alcun riferimento ad un vaglio di ammissibilità giuridica della proposta concorrente, se non di verifica della correttezza dei criteri di formazione delle classi, quando, ovviamente la proposta sia imperniata su un piano che preveda la divisione dei creditori in classi. In realtà, posto che non è ipotizzabile, per evidenti ragioni di economia processuale, che il giudizio di ammissibilità giuridica della proposta concorrente venga rinviato al momento dell’omologazione e subordinato quindi alla precedente approvazione della proposta concorrente da parte della massa dei creditori, non sembra eludibile il principio generale secondo cui al tribunale è demandata ogni valutazione inerente alla legittimità/ritualità ed alla fattibilità, sia pur variamente delineata a seconda della tipologia, del piano e della proposta in un momento immediatamente successivo alla presentazione della proposta stessa.
7 Va tenuto in conto che la presentazione di una proposta concorrente nei termini di legge introduce significative variazioni di natura procedimentale, che si risolvono nell’obbligo che il commissario giudiziale ha di presentare la relazione comparativa e attengono alle modalità di svolgimento della votazione con modalità telematiche. Ne consegue che non avrebbe alcun senso ritardare una eventuale valutazione di inammissibilità ad un momento successivo a quello che segue immediatamente la presentazione della proposta concorrente.
8 Le proposte di concordato, ivi compresa quella presentata dal debitore, possono essere modificate fino a venti giorni prima del termine iniziale fissato per la votazione dei creditori.
B) Frmule
B)FrmuleTRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………
Sezione ………
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PROPOSTA CONCORRENTE DI CONCORDATO PREVENTIVO
La società ………, con sede in ………, via ………, C.F. e P. IVA ………, in persona del legale rappresentante pro tempore ………, rappresentata e difesa, come da procura in calce al presente atto, dall’Avv………. (C.F……….), presso il cui studio in ………, via ……… è elettivamente domiciliata, il quale chiede l’invio delle comunicazioni inerenti al presente procedimento all’indirizzo PEC ………
PREMESSO CHE
La società è titolare di crediti, nella percentuale superiore al 10% prevista
dall’art. 90, c. 1, CCII, nei confronti della società ……… S.p.A. (di seguito anche solo spa); -
in data 202……… spa ha depositato domanda di accesso al concordato preventivo nelle forme di cui all’art. 44 CCII avanti al Tribunale di ………;
- il Tribunale di ……… con decreto in data ……… 202……… ha concesso a spa il termine di 60 giorni per il deposito della proposta e del piano di concordato preventivo, successivamente prorogato di ulteriori 30 giorni, nominando quale Commissario Giudiziale il dott……….;
- spa in data ……… 202……… ha depositato la propria proposta e il piano di concordato preventivo in continuità aziendale (di seguito anche
“Proposta Originaria”);
- con decreto del ……… 202………, il Tribunale di ……… ha ammesso ai sensi dell’art. 47 CCII la proponente spa alla procedura di concordato preventivo in continuità, fissando alle ore ……… del giorno ……… il termine iniziale per le operazioni di voto ed alle ore del giorno quello finale
- in data ……… 202………, la Società ha depositato istanza ex art. 92, c. 3, CCII chiedendo che il Commissario Giudiziale del concordato preventivo della spa le fornisse “le informazioni utili per la presentazione di proposte concorrenti, sulla base delle scritture contabili e fiscali obbligatorie del debitore, nonché’ ogni altra informazione rilevante in suo possesso” (all……….);
- in relazione alla sussistenza dei presupposti di ammissibilità ai sensi dell’art. 90, c. 1, 2, 3 e 5, CCII, per la presentazione da parte di spa della presente proposta concorrente si espone quanto appresso:
Come è noto, il presupposto soggettivo per la proposizione di una proposta concorrente è individuato dall’art. 90, c. 1, CCII che prevede:
“1. Colui o coloro che, anche per effetto di acquisti successivi alla domanda di concordato, rappresentano almeno il 10% dei crediti risultanti dalla situazione patrimoniale depositata dal debitore, possono presentare una proposta concorrente di concordato preventivo e il relativo piano non oltre trenta giorni prima della data iniziale stabilita per la votazione dei creditori”.
La esponente Società è titolare di crediti nei confronti di spa pari ad euro ……… come risultanti dall’allegato n………., in misura dunque ben superiore al 10% dei crediti risultanti dalla situazione patrimoniale depositata nella procedura di concordato preventivo da spa ai sensi dell’art. 39 CCII, che sono pari a complessivi euro ………
Risulta dunque soddisfatto il presupposto di ammissibilità sancito dall’art. 90, c. 1, CCII, anche dal punto di vista temporale atteso che il termine iniziale per la votazione dei creditori è stato stabilito alle ore ……… del giorno ………
Inoltre, sempre ai fini della corretta verifica dei requisiti di ammissibilità della presente proposta concorrente, deve tenersi conto anche della previsione di cui all’art. 90, c. 2 e 3, CCII in base ai quali “2. Ai fini del computo della percentuale del dieci per cento, non si considerano i crediti della società che controlla la società debitrice, delle società da questa controllate e di quelle sottoposte a comune controllo. 3. La proposta concorrente non può essere presentata dal debitore, neppure per interposta persona, dal coniuge, dalla parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso o dal convivente di fatto del debitore, da parenti e affini entro il quarto grado e da parti correlate”.
Nella compagine sociale e negli organi amministrativi di Società, che presenta la seguente proposta concorrente nella qualità precisata in epigrafe, non è presente alcun soggetto correlato al debitore spa, né la stessa Società è partecipata direttamente e/o indirettamente dal debitore spa ovvero è sottoposta al suo controllo.
Il presupposto oggettivo per la presentazione di proposte concorrenti di concordato preventivo è individuato dall’art. 90, c. 5, CCII. A norma del quale “5. Le proposte di concordato concorrenti non sono ammissibili se nella relazione di cui all’articolo 87, comma 3, il professionista indipendente attesta che la proposta di concordato del debitore assicura il pagamento di almeno il trenta per cento dell’ammontare dei crediti chirografari. Tale percentuale è ridotta al venti per cento nel caso in cui il debitore abbia utilmente avviato la composizione negoziata ai sensi dell’articolo 13.”.
Nella fattispecie in esame è facilmente riscontrabile che nella relazione ex art. 87, c. 3 depositata in data 202……… dal dott. nel concordato preventivo di spa non è stata rilasciata alcuna attestazione relativa alla circostanza che tale proposta concordataria assicuri il pagamento di almeno il 30% dei creditori chirografari. Né può ritenersi ostativa alla presentazione della proposta concorrente l’attestazione che la proposta originaria di concordato del debitore assicura il pagamento di almeno il 20% dell’ammontare dei crediti chirografari in quanto il debitore non ha previamente avviato la composizione negoziata ai sensi dell’art. 13.
Sussiste dunque anche il presupposto oggettivo di ammissibilità della presente proposta concorrente, come individuato dall’art. 90, c. 5, CCII.
***
- tutto ciò premesso la Società, in persona del legale rappresentante pro tempore -rappresentata e difesa ut supra
CHIEDE
che la presente Proposta Concorrente venga ammessa nell’ambito della procedura di concordato preventivo di spa e venga sottoposta alla votazione dei creditori.
RAPPRESENTA
Vedi formula F250
TRATTAZIONE DELLA PROPOSTA DI CONCORDATO PREVENTIVO
1. CENNI STORICI [elencare: amministratori/collegio sindacale succedutisi negli ultimi anni, modifiche dello statuto, del capitale, variazioni della compagine sociale ………]
Vedi formula F250
2. ATTIVITÀ SVOLTA
[Illustrare i vari segmenti di attività sociale, l’evoluzione o le modifiche che hanno interessato l’attività dell’impresa e la sua tipologia, le unità produttive, l’organizzazione aziendale, la strutturazione della forza lavoro, la rete di vendita, i rapporti commerciali con i principali clienti-istituti di credito]
Vedi formula F250
3. CAUSE E CIRCOSTANZE DELLO STATO DI CRISI
[Partendo dall’esame prospettico dei bilanci d’esercizio ed offrendo opportune rielaborazioni utilizzando i più significativi indici di bilancio, illustrare le cause endogene ed esogene che hanno condotto alla irreversibile crisi aziendale: ad es. perdita di clienti, concorrenza, contrazioni del mercato, eventi straordinari, rapporti con istituti di credito, ecc………. Indicare gli eventuali rimedi posti in essere per fronteggiare la situazione, tentativi di ristrutturazione, ecc.]
Vedi formula F250
4. RAGIONI DELLA PROPOSTA DI CONCORDATO
Vedi formula F250
5. RELAZIONE SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA ALLA DATA DELLA DOMANDA
[È consigliabile un’elencazione per mastri o capoconti, fornendo in calce all’istanza gli allegati analitici. Ogni voce dell’attivo e del passivo deve contenere una sintetica analisi descrittiva].
Vedi formula F250
DEBITI DA ESPUNGERE DAL PASSIVO A FINI CONCORDATARI [parte eventuale]
Vedi formula F250
6. STATO PARTICOLAREGGIATO ED ESTIMATIVO DELLE ATTIVITÀ
[Le relazioni peritali di stima dell’attivo, indispensabili per la cessio bonorum appaiono utili anche nel caso di concordato per assunzione al fine di sottolineare la convenienza della proposta. Andranno opportunamente evidenziati i beni sui quali gravano privilegi speciali, con l’indicazione del credito assistito dal privilegio, argomentando che la proposta prevede la soddisfazione di tali crediti limitatamente al valore di realizzo dei beni stessi].
[Riportare il prospetto]
7. ELENCO NOMINATIVO DEI CREDITORI [suddivisi in creditori privilegiati e chirografari, con l’indicazione dei rispettivi crediti, delle cause di prelazione, e del grado di soddisfazione proposto. L’elenco deve contenere l’indicazione dei domicili digitali dei creditori che ne sono muniti]
[Riportare il prospetto analitico]
8. ELENCO DEI TITOLARI DI DIRITTI REALI O PERSONALI [su beni di proprietà o in possesso della società richiedente con l’indicazione dei beni stessi e del titolo da cui sorge il diritto. L’elenco deve contenere l’indicazione dei domicili digitali dei creditori che ne sono muniti]
[Riportare il prospetto analitico]
9. STATO PARTICOLAREGGIATO ED ESTIMATIVO DEI BENI ED ELENCO NOMINATIVO DEI CREDITORI DI EVENTUALI SOCI ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI [con l’indicazione dei rispettivi crediti e cause di prelazione].
[Riportare il prospetto]
10. PIANO SU CUI SI BASA LA PROPOSTA
Il piano qui allegato sub doc………. descrive analiticamente le modalità di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti ed i tempi previsti per l’adempimento della proposta.
Il piano prevede il trasferimento di tutti i beni della società concordataria alla società ………, che interviene per assumere le obbligazioni nascenti dall’eventuale omologazione del concordato preventivo. Si allega quale doc………. la proposta della società ………, nella quale viene dato atto che l’assuntore - attivo nel settore del ……… e titolare di uno stabilimento industriale contiguo a quello di proprietà della debitrice - è interessato all’acquisizione dell’immobile industriale di quest’ultima e di alcuni macchinari per implementare la propria attività, e, pertanto, non proseguirà l’attività aziendale di ………, peraltro già cessata a seguito della messa in liquidazione della società.
La proposta dell’assuntore prevede il versamento entro ……… giorni dall’omologazione definitiva del concordato dell’importo di euro ………, giudicato congruo ad assicurare ai creditori un soddisfacimento superiore a quello che riceverebbero in caso di liquidazione giudiziale, con una tempistica estremamente ridotta e perciò favorevole per i creditori.
Al fine di garantire il buon fine della proposta concordataria, l’assuntore provvederà al rilascio delle seguenti garanzie, condizionate all’omologazione del concordato:
- la società ……… consente iscrizione ipotecaria sugli immobili di sua proprietà di cui alla perizia di stima redatta dall’ing………. in data ………;
- la società ……… rilascerà, non oltre trenta giorni prima della data iniziale fissata per il voto dei creditori, una fidejussione a prima richiesta di primaria azienda bancaria sino alla concorrenza dell’importo di euro ………, pari al fabbisogno concordatario.
Inoltre, ai sensi dell’art. 84, c. 4, CCII, i soci ……… si sono impegnati con PEC del ……… a garantire un apporto pari al 10% dell’ammontare complessivo dell’attivo disponibile alla data di presentazione della presente domanda di concordato, che ammonta ad euro ………, come calcolato al precedente paragrafo 6. Tale apporto viene effettuato a fondo perduto ed è condizionato all’omologa definitiva della proposta di concordato.
È stata operata una disamina dei costi da sopportare prima e durante la procedura. Le voci principali riguardano i pagamenti al liquidatore volontario, le spese necessarie per il funzionamento del collegio sindacale, sono poi considerati i costi per un collaboratore a progetto, per l’assistenza legale, contabile ed amministrativa e per il consulente del lavoro.
Sono stati altresì determinati i costi di procedura, come segue:
- compenso ed accessori al commissario giudiziale euro ……… [indicare metodo di calcolo];
- compenso a professionisti della procedura euro ………. Le spese sostenute per la predisposizione del Piano concordatario, per la redazione della domanda e per l’attestazione, nonché per le perizie di stima sono portate in conto quali passività privilegiate ex art. 2751-bis, n. 2, c.c. e prededucibili per la quota del 75% in caso di emissione del decreto di cui all’art. 47 CCII, ai sensi dell’art. 6 CCII, in quanto crediti professionali sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato preventivo nonché del deposito della relativa proposta e del piano che la correda. La quota prededucibile di tali spese verrà soddisfatta in corso di procedura alle scadenze previste dai relativi mandati professionali, come previsto dall’art. 98 CCII;
- spese generali e varie di procedura euro [indicare analiticamente].
È stato computato infine un fondo rischi per imprevisti, commisurato al 4% dell’ammontare dell’attivo.
A questo punto è possibile redigere il prospetto di quanto la proponente è in grado di pagare alle classi dei creditori:

Gli importi sopra riportati rappresentano quanto ragionevolmente si realizzerà dalla liquidazione concordataria e i pagamenti che la stessa potrà consentire. La percentuale di soddisfacimento dei creditori potrebbe variare per effetto di un ammontare delle spese di procedura eccedente gli importi stimati. In ogni caso, l’assuntore si è impegnato a garantire ai creditori un soddisfacimento non inferiore al 20% del totale dei loro crediti.
11. LA PROPOSTA DI CONCORDATO
Il Piano prevede che ai creditori sia destinata la somma che sarà versata dall’assuntore per complessivi euro ………, oltre al contributo a fondo perduto apportato dai soci condizionatamente all’omologa per euro ……….
In particolare, si prevede l’integrale soddisfazione dei creditori assistiti da privilegio generale e speciale, delle spese di procedura e di giustizia, delle spese sostenute per la predisposizione del Piano e per la redazione della presente domanda e per la redazione della attestazione, nonché degli oneri derivanti dalla gestione corrente della Società nel periodo di piano e quelli relativi alla liquidazione dei beni.
I creditori chirografari verranno soddisfatti nella percentuale del ………%.
12. MODALITÀ E TEMPI DI ADEMPIMENTO DELLA PROPOSTA
In considerazione del fatto che la proposta di concordato preventivo rivolta ai creditori prevede una liquidazione già predeterminata, si possono qui di seguito riportare le modalità e i tempi di attuazione.
Operazioni di liquidazione dell’attivo
- l’assuntore provvederà al pagamento delle spese di procedura e degli oneri in prededuzione tempestivamente, a prima richiesta degli organi della procedura stessa;
- l’assuntore provvederà al pagamento dei creditori privilegiati ipotecari all’atto di trasferimento degli immobili [e degli altri creditori privilegiati speciali all’atto di trasferimento dei beni relativi], che si prevede possa essere attuato entro il ………/………/………;
- l’assuntore provvederà al pagamento dei creditori privilegiati generali entro la data del ………/………/………;
- l’assuntore provvederà al pagamento dei creditori chirografari come dal seguente prospetto di riepilogo [inserire prospetto completo di date, importi e percentuali del credito soddisfatto].
In ragione di quanto sopra, si prevede che la procedura di concordato preventivo possa pervenire agli adempimenti di chiusura entro il ………/………/………
13. CONVENIENZA DELLA PROCEDURA DI CONCORDATO
Vedi formula F250
14. CONCLUSIONI
La società ricorrente, in ossequio a quanto richiesto e prescritto dal vigente Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, rivolge ai propri creditori la presente proposta di concordato preventivo, ritenendo con ciò di aver ragionevolmente operato nel generale interesse di tutti i soggetti interessati e coinvolti alle vicende dell’azienda gestita e
CHIEDE
che Codesto Ill.mo Tribunale voglia, previa verifica della sussistenza dei presupposti di legge per la presentazione della presente Proposta Concorrente e della correttezza dei criteri di formazione delle classi, di voler comunicare la stessa ai creditori ai sensi dell’art. 90, c. 7, CCII, con ogni conseguente effetto di legge, nonché di voler ammettere la stessa alla votazione dei creditori e, in caso di approvazione della presente Proposta Concorrente da parte dei creditori, di voler dichiarare l’omologa della stessa.
15. ELENCO ALLEGATI
………
Con osservanza
Luogo, data ………
Firma ………
C) Giurisprudenza:
C)Giurisprudenza:I. Legittimazione
I.Legittimazione1 “Nel caso in cui un terzo, che non sia operatore finanziario specializzato, proceda all’acquisto a titolo oneroso di crediti, per un ammontare idoneo a consentirgli la formulazione di proposte concorrenti, non può considerarsi violata la riserva di attività finanziaria stabilita dall’art. 106 T.U.B., né può conseguentemente affermarsi la nullità dei relativi contratti di cessione dei crediti” [T. Padova 2.3.2021].
II. Procedimento
II.Procedimento1 Nell’ambito di un concordato preventivo in continuità, in tema di proposta concorrente, il termine “pagamento” contenuto all’art. 163, c. 5, l. fall. si intende sinonimo di “soddisfazione” non limitandosi al riferimento al pagamento in contanti (fattispecie nella quale il Tribunale ha dichiarato inammissibile una proposta di concordato concorrente sul presupposto che il termine “pagamento” contenuto all’art. 163, c. 5, l. fall. fosse comprensivo anche di ipotesi di datio in solutum mentre il creditore proponente sosteneva che il riferimento fosse solo al pagamento in contanti). [T. Reggio Emila 9.6.2022].
2 La proposta concorrente, se si basa su assunzioni di piano differenti rispetto alla proposta del debitore in concordato, deve essere corredata dalla relazione del professionista di cui all’art. 161, c. 3, l. fall. Il vizio costituito dalla mancanza della relazione non può essere sanato nel termine di 15 giorni previsto dall’art. 172, c. 2, l. fall. (fattispecie nella quale il Tribunale ha dichiarato l’inammissibilità di una proposta concorrente che il proponente aveva qualificato come esente dall’obbligo di relazione ai sensi dell’art. 163, c. 4, ultimo periodo, l. fall. e che, nel termine di 15 giorni concesso dal Tribunale, aveva integrato con modifiche marginali corredandole tuttavia di relazione) [T. Reggio Emila 9.6.2022].
3 Poiché in forza della previsione ex art. 163, c. 4, l. fall. il deposito di una proposta concorrente può intervenire sino a trenta giorni antecedenti la data fissata per l’adunanza dei creditori, per garantire il principio di parità, non può negarsi che in caso di eventuale esercizio da parte del tribunale, in sede di vaglio dell’ammissibilità della proposta concorrente, delle funzioni giudiziali correttive ex art. 162 l. fall., possa essere riconosciuto anche al suo presentatore la facoltà di emendare la propria istanza da quei profili che potrebbero pregiudicarne l’ammissibilità [T. Roma 3.6.2020].