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Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato

78. Procedimento

[1] Il giudice, se la domanda è ammissibile, dichiara aperta la procedura con decreto non soggetto a reclamo e dispone la comunicazione, a cura dell’OCC, a tutti i creditori della proposta e del decreto. (1)

[2] Con il decreto di cui al comma 1, il giudice:

a) dispone la pubblicazione del decreto mediante inserimento in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e nel registro delle imprese se il debitore svolge attività d’impresa;

b) ordina, ove il piano preveda la cessione o l’affidamento a terzi di beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto presso gli uffici competenti;

c) assegna ai creditori un termine non superiore a trenta giorni entro il quale devono fare pervenire all’OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell’articolo 1, comma 1-ter del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni; (2)

d) su istanza del debitore, dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.

[2-bis] Con il decreto di cui al comma 1, il giudice nomina il commissario giudiziale perché svolga, a partire da quel momento, le funzioni dell’OCC se:

a) è stata disposta la sospensione generale delle azioni esecutive individuali e la nomina appare necessaria per tutelare gli interessi delle parti;

b) è proposta domanda di concordato in continuità aziendale, con omologazione da pronunciarsi ai sensi dell’articolo 112, comma 2;

c) la nomina è richiesta dal debitore. (3)

[3] L’OCC cura l’esecuzione del decreto.

[4] Nella comunicazione di cui al comma 2, lettera c), il creditore deve indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, a cui ricevere tutte le comunicazioni. In mancanza, i provvedimenti sono comunicati mediante deposito in cancelleria. (4)

[5] Gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione compiuti senza l’autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto.

(1) Comma così modificato dall’art. 12, comma 4, D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 42, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 147/2020.

(2) Lettera così modificata dall’art. 18, comma 1, lett. a), D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 51, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 83/2022.

(3) Comma inserito dall’art. 18, comma 1, lett. b), D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 51, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 83/2022.

(4) Comma così modificato dall’art. 18, comma 1, lett. c), D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 51, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 83/2022.

A) Inquadramento funzionale:

A)Inquadramento funzionale:

I. Il decreto di apertura - II. Le espressioni di voto - III. Le misure protettive - IV. Gli atti di straordinaria amministrazione.

I. Il decreto di apertura

I.Il decreto di apertura

1 La norma tratta del procedimento in esito al deposito della domanda di concordato, prevedendo innanzitutto il vaglio di ammissibilità da parte del giudice. Ove la domanda superi il primo vaglio di ammissibilità il giudice, ai sensi dell’art. 78 CCII, dichiara aperta la procedura e ne dispone la comunicazione, insieme al decreto di apertura, ai creditori. Cfr. [F223]. Il procedimento si svolge quindi in analogia a quanto previsto dall’art. 47 CCII per il concordato preventivo.

2 Il giudice dispone in ordine alle modalità di pubblicità e comunicazione del decreto, modalità che ripercorrono quelle dettate dalla disciplina del concordato preventivo: la pubblicazione del decreto mediante inserimento in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia; nel registro delle imprese, se il debitore è un imprenditore; la trascrizione del decreto in presenza di beni immobili o mobili registrati di cui sia prevista la cessione o l’affidamento a terzi. Attività che sono demandate all’OCC che, ai sensi del comma 3, cura l’esecuzione del decreto, venendo così ad assolvere anche la funzione di ausiliario del tribunale nella gestione del procedimento.

3 Con il decreto di cui al comma 1 il giudice nomina il commissario giudiziale perché svolga, a partire da quel momento, le funzioni dell’OCC se:

a) è stata disposta la sospensione generale delle azioni esecutive individuali e la nomina appare necessaria per tutelare gli interessi delle parti;

b) è proposta domanda di concordato in continuità aziendale, con omologazione da pronunciarsi ai sensi dell’art. 112, c. 2;

c) la nomina è richiesta dal debitore.

4 Con riferimento ai presupposti per la nomina del commissario giudiziale, tranne l’ipotesi in cui la stessa sia richiesta dal debitore, la norma risponde ad un’esigenza di maggior tutela delle parti coinvolte nella procedura, con particolare riferimento ai creditori. Esigenza di tutela che si ritiene maggiormente soddisfatta con la nomina giudiziale del commissario. Il che è evidente nell’ipotesi sub a) quando sia stata disposta la sospensione generale delle azioni esecutive individuali.

5 Di più difficile interpretazione è l’ipotesi sub b), dato che la norma si riferisce ad una diversa fase procedimentale successiva all’approvazione della proposta ed è quindi basata su determinati presupposti non verificabili al momento del decreto e quindi della nomina, dipende dall’individuazione delle classi dissenzienti e quindi dal computo delle dichiarazioni di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato.

6 Nella vigenza della precedente disciplina si era escluso che, nell’ambito dell’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, il giudice potesse imporre al debitore il deposito preventivo di una somma a titolo di fondo per le spese che si presumono necessarie ai fini della procedura, potendo semmai solo concedere acconti sul compenso finale spettante all’OCC, ai sensi dell’art. 15, d.m. n. 202/2014. Nell’ambito della l. n. 3/2012, infatti, non vi erano disposizioni analoghe a quelle dettate in materia di concordato preventivo, come gli artt. 163, c. 2, n. 4, l. fall., 163, c. 3 e 173, c. 1, l. fall. [C. 19.12.2019, n. 34105]. Interpretazione che va rivista alla luce dell’applicazione delle norme del titolo III sancita dall’art. 65 CCII e della compatibilità della previsione di cui all’art. 47, c. 2, lett. d), CCII con la disciplina del concordato minore.

7 Il decreto correttivo è intervenuto sull’art. 78 CCII che disciplina il procedimento, precisando, al comma 1, che il decreto di apertura della procedura di concordato minore non è soggetto a reclamo.

II. Le espressioni di voto

II.Le espressioni di voto

1 Il giudice nel decreto assegna altresì ai creditori un termine non superiore a trenta giorni per far pervenire all’OCC a mezzo PEC le dichiarazioni favorevoli o contrarie alla proposta e le eventuali contestazioni.

2 La norma non indica il momento di decorrenza del termine (che potrebbe astrattamente computarsi dalla pubblicazione del decreto sul sito web o dall’iscrizione nel registro delle imprese o, ancora, dalla ricezione della comunicazione dell’OCC). Si deve escludere che esso decorra dalla pubblicazione sul sito web del tribunale o del Ministero della giustizia, non potendosi ricollegare a tale pubblicazione alcuna presunzione di conoscibilità. Parimenti è da escludere che la decorrenza sia legata all’iscrizione nel registro delle imprese, dato che tale incombente pubblicitario è soltanto eventuale, riservato ai debitori imprenditori. Deve quindi ritenersi che il termine decorra dalla comunicazione del decreto ai singoli creditori.

3 Nel concordato preventivo, il voto è espresso a mezzo PEC inviata al commissario giudiziale, giusto il disposto del comma 8 dell’art. 107, egualmente nel concordato minore il voto, a norma dell’art. 78, c. 2, lett. c) va trasmesso all’OCC. Cfr. [F224]. La dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato deve pervenire a mezzo posta elettronica certificata all’OCC entro il termine stabilito nel decreto di apertura della procedura. Le dichiarazioni trasmesse oltre il termine indicato devono considerarsi come consenso alla proposta in forza del disposto dell’art. 79, c. 3, CCII.

4 Più problematica è la questione con riferimento alle comunicazioni di voto tempestive inviate erroneamente alla cancelleria del tribunale. Questione che appare rilevante solo in caso di mancata adesione, perché altrimenti sarebbe inutile stabilire la regolarità del voto, posto che nel concordato minore il silenzio vale assenso, sicché, seppur si ritenesse irregolare il voto trasmesso alla cancelleria, lo stesso varrebbe come un non voto e quindi come assenso. La trasmissione del voto all’OCC dovrebbe ritenersi una modalità formale esclusiva, per cui il voto inviato alla cancelleria dovrebbe essere considerato inammissibile, in quanto indirizzato ad un soggetto non legittimato alla ricezione, con applicazione, anche in questo caso della regola del silenzio assenso. Deve però considerarsi che in una fattispecie in qualche modo assimilabile, quella dell’insinuazione al passivo, ove la domanda va trasmessa al curatore, la Suprema Corte [C. n. 29258/2019], pur precisando che “il ricorso per insinuazione al passivo va trasmesso, a pena di improcedibilità, all’indirizzo PEC del curatore comunicato da quest’ultimo ai creditori”, fa salvi “gli effetti della sanatoria dell’atto per raggiungimento dello scopo, qualora la domanda, comunque pervenuta al curatore, sia stata inserita nel progetto di stato passivo ed esaminata, in contraddittorio, all’udienza di verifica”. Con la conseguenza che, applicati tali principi al caso di specie dovrebbe ritenersi validamente espressa la manifestazione di mancata adesione alla proposta comunicata alla cancelleria e da quest’ultima trasmessa all’OCC entro il termine fissato nel decreto del giudice.

5 L’art. 78, c. 2, lett. c) stabilisce, inoltre, che nel medesimo termine di trenta giorni i creditori possono formulare “eventuali contestazioni”, da intendersi come motivi di opposizione all’omologa con cui si contesti l’ammissibilità, la fattibilità o la convenienza della proposta. La contestazione apre una fase sostanzialmente contenziosa che sarà definita nel giudizio di omologazione, sussiste pertanto per l’opponente l’obbligo di difesa tecnica. Cfr. [F225].

6 Ai sensi del comma 4 il creditore, con la comunicazione di adesione (o mancata adesione), ha l’onere di «indicare un indirizzo di posta elettronica certificata a cui ricevere tutte le comunicazioni». La previsione ricalca quanto previsto dall’art. 104 CCII per il concordato preventivo.

III. Le misure protettive

III.Le misure protettive

1 Su istanza del debitore cfr. [F226] il decreto può prevedere anche il possibile divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive individuale o sequestri conservativi o di acquistare diritti di prelazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore. Cfr. [F227].

2 Inibitoria che si estende anche al pagamento di debiti anteriori in assenza di preventiva autorizzazione, perché sarebbe incongruo che ciò che il creditore non può ottenere in via di esecuzione forzata, possa conseguire in virtù di spontaneo adempimento, essendo in entrambi i casi violato proprio il principio di parità di trattamento dei creditori.

3 La richiesta di inibitoria delle azioni esecutive e cautelari è possibile solo dopo il deposito del piano e della proposta, il che è ben evidenziato dalla collocazione della disciplina della protezione del patrimonio del debitore, inserita nell’art. 78 CCII, disposizione che tratta dell’apertura della procedura di concordato minore. Protezione del patrimonio del debitore che può essere disposta con il decreto di cui al comma 1 dell’art. 78.

4 Il termine finale è quello del momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo. Se è pur evidente che il termine del procedimento si identifica con la definitività della sentenza di omologa, è altrettanto vero che essa determina un vincolo di destinazione sul patrimonio del debitore, o meglio sui beni e le risorse economiche destinate alla soddisfazione del ceto creditorio a pena d’inefficacia, ai sensi del comma 3 dell’art. 81 CCII, dei pagamenti e degli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano. Inefficacia degli atti dispositivi volontari del debitore che comporta, quindi, il protrarsi, di fatto, anche dopo l’omologa e sino al termine della fase esecutiva, delle misure protettive eventualmente disposte con il decreto di cui al comma 1 dell’art. 78 CCII, essendo altrimenti vanificato il suddetto vincolo di destinazione del patrimonio del debitore alla soddisfazione dei creditori con le modalità previste nel piano omologato.

5 Come si evince dal tenore letterale della norma, l’inibitoria delle azioni esecutive e cautelari richiede sempre un’istanza del debitore ed ha natura apparentemente discrezionale. L’assenza di una indicazione specifica sulle motivazioni che devono essere poste alla base dell’istanza del debitore rende evidente come la ratio della norma risponda ai principi generali della disciplina concorsuale, all’esigenza di proteggere il patrimonio del debitore da aggressioni di singoli creditori che possano ostacolare il tentativo di composizione della crisi e quindi di cristallizzare la garanzia patrimoniale a favore della massa; di assicurare che il debitore riesca a far fonte agli obblighi concordatari, vincolando i suoi beni alle finalità del concordato; di consentire la par condicio creditorum, evitando la concorrenza tra le azioni esecutive dei singoli creditori e quella collettiva. Principi che rendono di fatto quasi automatica la concessione della misura protettiva.

IV. Gli atti di straordinaria amministrazione

IV.Gli atti di straordinaria amministrazione

1 Infine, il comma 5 chiarisce che l’apertura della procedura comporta lo spossessamento attenuato del debitore. Gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione compiuti senza l’autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto. Al pari di quanto previsto nel concordato preventivo l’art. 78 CCII prevede il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione, se non preventivamente autorizzati, il che comporta che il patrimonio del debitore, in pendenza di procedura, sia oggetto di un’oculata amministrazione perché destinato a garantire il soddisfacimento di tutti i creditori secondo la par condicio. Spetterà dunque al giudice, tenuto conto della composizione qualitativa e quantitativa del patrimonio del debitore, dell’ammontare e del rango dei crediti che devono essere soddisfatti e delle previsioni del piano, valutare, di volta in volta, quali atti dispositivi il debitore possa compiere in autonomia.

2 In assenza di una specifica disciplina deve ritenersi applicabile quella dettata dall’art. 94 CCII per il concordato preventivo sia con riferimento alla regola del necessario ricorso ad una procedura competitiva dettata dal comma 5 per le cessioni autorizzate prima dell’omologa, sia all’eccezione di cui al comma 6 per le vendite urgenti senza forme competitive.

B) Frmule

B)Frmule
F223
DECRETO DEL GIUDICE DI APERTURA DELLA PROCEDURA

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

Sezione concorsuale

Procedura di concordato minore RG.

Il Giudice Designato con provvedimento dal Presidente di Sezione, Dott………., ha emesso il seguente

DECRETO

- visto il ricorso per ammissione alla procedura di concordato minore depositato in data [………] dal signor [………], con l’assistenza dell’OCC presso [………];

- ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, atteso che il ricorrente risiede a [………], Comune compreso nel circondario di questo Tribunale;

- rilevato che la domanda di accesso appare ammissibile considerato che, dall’esame del ricorso e della documentazione ad esso corredata, emerge:

• che il ricorrente non riveste la qualifica di consumatore, nella accezione di cui all’art. 2, c. 1, lett. e), CCII, dal momento che le obbligazioni inadempiute si riferiscono allo svolgimento di attività professionale/imprenditoriale;

• che il ricorrente non presenta i requisiti soggettivi e oggettivi per la sottoposizione a liquidazione giudiziale, e che non è stata esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, né ha già’ beneficiato dell’esdebitazione per due volte;

• che non consta il compimento di atti in frode nel quinquennio precedente il deposito della domanda;

• che la proposta prevede l’apporto di risorse esterne al patrimonio del debitore, attraverso le quali viene significativamente incrementato il soddisfacimento dei creditori, e risulta dunque formulata ai sensi del capoverso dell’art. 74 CCII;

• che, oltre alla documentazione prescritta dall’art. 75, c. 1, CCII, alla domanda è allegata la relazione particolareggiata dell’OCC, comprendente tutte le informazioni e gli elementi indicati all’art. 76, c. 2, CCII;

- dato atto che il ricorrente ha chiesto la nomina del commissario giudiziale;

- visto l’art. 78 CCII.

DISPONE

la pubblicazione del presente decreto mediante inserimento in apposita area del sito web del tribunale

ASSEGNA

ai creditori termine di trenta giorni entro il quale devono fare pervenire all’OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell’art. 1, c. 1-ter del Codice dell’amministrazione digitale di cui al d.lgs. n. 82/2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni

NOMINA

commissario giudiziale il dott./avv. [………], C.F………., con studio in [………], Via [………].

Si comunichi.

(Il Giudice Designato) ………

F224
COMUNICAZIONEDI VOTO DEL CREDITORE

Via pec

Egregio Signore

Dott./Avv. [………]

Procedura di concordato minore - R.G. n……….

Concordato minore proposto da ………

Giudice Delegato dott. [………]

Commissario giudiziale avv./dott. [………]

Con riferimento alla procedura in oggetto, e facendo seguito alla Sua del [………], con la quale ci ha comunicato che il Tribunale di [………] ne ha dichiarato l’apertura, la scrivente società, creditrice per l’importo di euro [………], esprime voto

favorevole/non favorevole

alla proposta concordataria.

Distinti saluti.

Luogo, data ………

Firma ………

F225
CONTESTAZIONE DEL CREDITORE

Via pec

Egregio Signore

Dott./Avv. [………]

Procedura di concordato minore - R.G. n……….

Concordato minore proposto da ………

Giudice Delegato dott. [………]

Commissario giudiziale avv./dott. [………]

La [………] s.p.a., in personale del legale rappresentante [………], con sede in [………], Via [………], rappresentata e difesa, per procura speciale qui allegata sub 1, dall’avv. [………], presso il cui studio in [………] elegge domicilio

PREMESSO

- che la società esponente è creditrice del signor [………] per l’importo di euro [………], avendogli erogato in data [………] un finanziamento di complessivi euro [………], solo in parte restituiti dall’istante;

- che con comunicazione ricevuta in data [………], il Gestore della Crisi ha informato tutti i creditori che il Tribunale di [………], con decreto del [………], ritenuta ammissibile la domanda presentata da [………], ha aperto la procedura di concordato minore, disponendo la pubblicazione del provvedimento sul sito del Tribunale e la comunicazione ai creditori, ai quali ha assegnato il termine di giorni trenta per esprimere l’eventuale adesione alla proposta concordataria e per sollevare contestazioni;

CONSIDERATO

- che la proposta appare inammissibile, in quanto il ricorrente ha assunto le obbligazioni in veste di consumatore/ha compiuto i seguenti atti dispositivi in frode ai creditori

oppure

- che la proposta non è fattibile, in quanto

oppure

- che la proposta non risulta conveniente, in quanto

ESPRIME

voto contrario alla proposta concordataria presentata da [………] e

CHIEDE

che in caso di approvazione da parte della maggioranza dei creditori il Tribunale voglia negare l’omologazione in quanto, come sopra esposto, la proposta concordataria risulta inammissibile/non fattibile/non conveniente.

(avv. [………])

Luogo, data ………

F226
ISTANZA DI SOSPENSIONE DELLE PROCEDURE ESECUTIVE

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

Sezione concorsuale

Procedura di concordato minore RG………

Il sottoscritto dott./avv. [………], C.F. XXXXXX00X00X000X, P.E.C………., con studio in ………, nella sua qualità di gestore della crisi da sovraindebitamento del signor [………], nato a [………], il ………, residente a [………], Via [………], C.F. XXXXXX00X00X000X

Premesso che

- con ricorso depositato in data [………] il signor [………] ha formulato ai creditori una proposta di concordato minore;

- tale proposta prevede, tra l’altro, la prosecuzione dell’attività imprenditoriale, attraverso la quale generare flussi finanziari destinati al soddisfacimento dei creditori concorsuali;

- con atto notificato il [………], sono stati sottoposti a pignoramento presso terzi i crediti che il ricorrente vanta nei confronti del proprio principale cliente;

- tale iniziativa è pertanto suscettibile di pregiudicare l’esecuzione del piano concordatario;

- è dunque concreto il rischio che l’ordinanza di assegnazione intervenga prima della sentenza di omologazione del concordato minore, con conseguente pregiudizio del concordato stesso;

- a norma dell’art. 78, c. 2, lett. D), CCII, il Tribunale, su istanza del debitore, può disporre che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.

Tutto ciò premesso, il signor [………]

chiede

che venga disposta la sospensione del procedimento esecutivo n………./ ……… RGE, promosso da [………] con atto di pignoramento presso terzi notificato il [………].

Luogo, data ………

Firma ………

F227
DECRETO DEL GIUDICE DI APERTURA DELLA PROCEDURA CON SOSPENSIONE DELLE PROCEDURE ESECUTIVE

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

Sezione concorsuale

Procedura di concordato minore RG.

Il Giudice Designato con provvedimento dal Presidente di Sezione, Dott………., ha emesso il seguente

DECRETO

- visto il ricorso per ammissione alla procedura di concordato minore depositato in data [………] dal signor [………], con l’assistenza dell’OCC presso [………];

- ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, atteso che il ricorrente risiede a [………], Comune compreso nel circondario di questo Tribunale;

- rilevato che la domanda di accesso appare ammissibile considerato che, dall’esame del ricorso e della documentazione ad esso corredata, emerge:

• che il ricorrente non riveste la qualifica di consumatore, nella accezione di cui all’art. 2, c. 1, lett. e), CCII, dal momento che le obbligazioni inadempiute si riferiscono allo svolgimento di attività professionale/imprenditoriale;

• che il ricorrente non presenta i requisiti soggettivi e oggettivi per la sottoposizione a liquidazione giudiziale, e che non è stata esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, né ha già’ beneficiato dell’esdebitazione per due volte;

• che non consta il compimento di atti in frode nel quinquennio precedente il deposito della domanda;

• che la proposta prevede l’apporto di risorse esterne al patrimonio del debitore, attraverso le quali viene significativamente incrementato il soddisfacimento dei creditori, e risulta dunque formulata ai sensi del capoverso dell’art. 74 CCII;

• che, oltre alla documentazione prescritta dall’art. 75, c. 1, CCII, alla domanda è allegata la relazione particolareggiata dell’OCC, comprendente tutte le informazioni e gli elementi indicati all’art. 76, c. 2, CCII;

- rilevato altresì che, con successiva istanza depositata in data [………] il ricorrente, a seguito del pignoramento presso terzi dei crediti vantati nei confronti del principale cliente, con conseguente pregiudizio del piano concordatario, ha chiesto che venga disposta la sospensione di azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

- visto l’art. 78 CCII.

DISPONE

- la pubblicazione del presente decreto mediante inserimento in apposita area del sito web del tribunale;

- la sospensione della procedura esecutiva n. rg………. e che non possano essere iniziate azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore

ASSEGNA

ai creditori termine di trenta giorni entro il quale devono fare pervenire all’OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell’art. 1, c. 1-ter, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al d.lgs. n. 82/2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni

NOMINA

commissario giudiziale il dott./avv. [………], C.F………., con studio in [………], Via ……… poiché è stata disposta la sospensione generale delle azioni esecutive individuali e la nomina appare necessaria per tutelare gli interessi delle parti in quanto ………

Si comunichi.

(Il Giudice Designato) ………

C) Giurisprudenza:

C)Giurisprudenza:

I. L’ammissibilità della domanda.

I. L’ammissibilità della domanda

I.L’ammissibilità della domanda

1 Ove il giudice ravvisi l’inadeguatezza formale e sostanziale della proposta rispetto alle disposizioni di legge, inadeguatezza non colmabile con una mera richiesta di integrazione e di produzione di ulteriori documenti, a norma dell’art. 9, c. 3-ter, l. n. 3/2012, trattandosi non di integrare, ma di modificare in radice il piano stesso, la domanda va dichiarata inammissibile, senza che debba essere fissata l’udienza per l’omologa a norma dell’art. 12-bis, c. 1 della citata legge, non essendo, in particolare, soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 7 e 8 della citata legge [T. Rimini 17.12.2018].

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