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Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato

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    Informazione

    Questo volume non è incluso nella tua sottoscrizione. Il primo capitolo è comunque interamente consultabile.

    Informazioni sul volume

    Autore:

    Massimo Fabiani, Giovanni Battista Nardecchia

    Editore:

    Wolters Kluwer

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    Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato

    77. Inammissibilità della domanda di concordato minore

    Mostra tutte le note

    [1] La domanda di concordato minore è inammissibile se mancano i documenti di cui agli articoli 75 e 76, se il debitore presenta requisiti dimensionali che eccedono i limiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), numeri 1), 2) e 3), se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell’esdebitazione per due volte o se risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

    A) Inquadramento funzionale:

    A)Inquadramento funzionale:

    I. Le cause di inammissibilità della domanda - II. Il procedimento.

    I. Le cause di inammissibilità della domanda

    I.Le cause di inammissibilità della domanda

    1 L’art. 77 CCII prevede alcune particolari cause di inammissibilità della domanda, che solo in parte coincidono con quelle impediscono al consumatore di ottenere l’omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti. Si tratta dell’incompletezza della documentazione, della mancanza dei requisiti dimensionali dell’imprenditore, dell’avere il debitore già beneficiato dell’esdebitazione una volta nei cinque anni precedenti o, indipendentemente dal periodo in cui è stata concessa, per due volte, nonché nei casi di frode accertata.

    2 Cause d’inammissibilità espresse che non costituiscono un numerus clausus dovendosi ritenere, ad esempio, che il procedimento non potrebbe essere aperto anche nell’ipotesi in cui il giudice riscontrasse l’esistenza di altri radicali vizi del procedimento quali, ad esempio, la mancanza della difesa tecnica, una domanda presentata direttamente dal debitore senza il tramite dell’OCC, ecc.

    II. Il procedimento

    II.Il procedimento

    1 L’esame del giudice è di natura prettamente documentale in quanto si tratta di verificare la completezza del corredo informativo e documentale di cui agli artt. 75 e 76; la sussistenza di requisiti dimensionali che eccedono i limiti previsti dall’art. 2, c. 1, lett. d), nn. 1), 2) e 3); la dichiarazione di esdebitazione conseguita nei cinque anni precedenti la domanda; ovvero l’avvenuta concessione dell’esdebitazione per due volte, indipendentemente dal periodo di riferimento; il compimento di atti diretti a frodare le ragioni dei creditori, atti che devono essere evidenziati nella relazione dell’OCC, non prevedendo tale fase procedimentale la presenta di altre parti, come ad esempio i creditori, che possano apportare ulteriori elementi probatori a riguardo.

    2 Nulla è previsto con riferimento al procedimento che si instaura ove il giudice riscontri dei profili d’inammissibilità della domanda. Di certo deve essere garantito il diritto di difesa del debitore e quindi instaurato un adeguato contraddittorio con lo stesso. In questo ambito, pur in mancanza di espressa previsione normativa, in applicazione analogica di quanto previsto dall’art. 47, c. 4, CCII per il concordato preventivo, deve ritenersi che il giudice possa assegnare alla parte che lo richieda un termine per apportare integrazioni al piano o alla documentazione incompleta. Cfr. [F220].

    3 Parimenti assente è la disciplina degli eventuali rimedi avverso la declaratoria di inammissibilità della domanda ex art. 77 CCII. Cfr. [F221]. Deve ritenersi a riguardo applicabile la disciplina del concordato preventivo che prevede la reclamabilità del provvedimento di inammissibilità ex art. 47, c. 4, CCII. Reclamo che nel concordato minore dovrà essere rivolto al tribunale in composizione collegiale. Cfr. [F222].

    4 Contro il provvedimento del tribunale non è ammissibile il ricorso in Cassazione ex art. 111 Cost. Il ricorso straordinario ex art. 111, c. 7, Cost. è dato non già avverso le sole sentenze, intendendo con ciò i provvedimenti ai quali il legislatore attribuisce detta forma, bensì contro tutti i provvedimenti, ivi compresi le ordinanze ed i decreti, simultaneamente caratterizzati dal duplice requisito della decisorietà, nel senso che incidono su diritti e status, e della definitività, ossia passati in giudicato (c.d. sentenze in senso sostanziale). Il provvedimento che dichiari inammissibile la domanda di concordato minore non decidendo nel contraddittorio tra le parti su diritti soggettivi e non escludendo, pertanto, la reiterabilità della proposta medesima, è privo dei caratteri della decisorietà e definitività e non è, pertanto, ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111.

    B) Frmule

    B)Frmule
    F220
    CONCESSIONE DI UN TERMINE PER L’INTEGRAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

    TRIBUNALE DI ………

    Sezione concorsuale

    Procedura di concordato minore RG.

    Il Giudice Designato con provvedimento dal Presidente di Sezione, Dott……….

    Premesso che

    - con ricorso depositato in data………la ……… srl ha chiesto di accedere alla procedura di composizione della crisi e, precisamente, al concordato minore ex artt. 74 ss. CCII;

    - al ricorso è allegata la relazione particolareggiata redatta dall’OCC che ha ravvisato l’incompletezza della documentazione prodotta, ed in particolare l’omessa allegazione di………, pur se prescritta dalla lettura coordinata degli artt. 75 e 77 CCII a pena di inammissibilità

    - con provvedimento del ………, questo G.D. condivideva il rilievo del gestore e rilevava profili di inammissibiltà della domanda formulata, riconducibili al mancato deposito del………,

    Ciò premesso, il Giudice Designato, vista la richiesta formulata dalla ricorrente in data ………

    autorizza

    la richiedente all’integrazione della documentazione, assegnando per l’incombente termine fino al ………

    Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.

    Luogo, data ………

    (Il Giudice Designato) ………

    F221
    DECRETO DI INAMMISSIBILITÀ

    TRIBUNALE DI ………

    Sezione concorsuale

    Procedura di concordato minore RG.

    Il Giudice Designato con provvedimento dal Presidente di Sezione, Dott……….

    Premesso che

    con ricorso depositato in data ……… la ……… srl ha chiesto di accedere alla procedura di composizione della crisi e, precisamente, al concordato minore ex artt. 74 ss. CCII;

    - al ricorso è allegata la relazione particolareggiata redatta dall’OCC che ravvisa in capo alla ricorrente il compimento di atti in frode ai creditori e, in particolare ………

    - i rilievi del gestore sul punto appaiono corretti e puntuali atteso che ………

    Ciò premesso, il Giudice Designato, per le motivazioni sopra esposte

    dichiara

    inammissibile la domanda depositata da ………

    Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.

    Luogo, data ………

    (Il Giudice Designato) ………

    F222
    RECLAMO AVVERSO IL DECRETO DI IN AMMISSIBILITÀ

    TRIBUNALE DI ………

    Sezione concorsuale

    Procedura di concordato minore RG……….

    Per

    [………] (C.F……….), in persona del presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante signor [………], rappresentata e difesa, per procura speciale allegata al presente atto (doc. 1), dall’avvocato [………] (C.F………. - PEC ………), presso il cui studio in [………], Via [………], è elettivamente domiciliata

    - ricorrente -

    per l’impugnazione

    del decreto in data [………], [………] comunicato il [………] (doc. 2), con il quale è stata dichiarata inammissibile la domanda di omologa del concordato minore proposto dalla ricorrente, con l’ausilio dell’OCC presso [………]

    Premesso che

    - con ricorso depositato in data ……… (doc. 3) l’esponente ha chiesto che il Tribunale di ……… omologasse il concordato minore, nei termini di cui alla proposta depositata;

    - il piano concordatario prevedeva ………;

    - con provvedimento del ………, comunicato in data [………], il Giudice designato dott. [………] dichiarava inammissibile la domanda. In particolare, il Giudice ha ritenuto che la ricorrente [avesse compiuto atti in frode ai creditori] OPPURE [presentasse requisiti dimensionali eccedenti i limiti di cui all’art. 2 CCII].

    ***

    Con il presente atto, la [………] intende proporre reclamo avverso il provvedimento che ha dichiarato l’inammissibilità della domanda per i seguenti

    motivi

    Contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice designato, la ricorrente non [ha commesso atti in frode] OPPURE [non possiede requisiti dimensionali tali da superare i limiti di cui all’art. 2 CCII].

    Ed invero, come risulta dalla documentazione qui prodotta ………

    Secondo autorevole dottrina, il decreto che dichiara l’inammissibilità della domanda di concordato minore può formare oggetto di reclamo alla stregua di quanto previsto dall’art. 47 CCII in relazione ad analogo provvedimento a proposito del concordato preventivo, salva la diversa competenza del Tribunale.

    Ciò premesso, l’esponente, a mezzo del sottoscritto difensore,

    chiede

    che questo Ill.mo Tribunale, in composizione collegiale, se del caso previa fissazione d’udienza

    voglia

    revocare il decreto n………. con cui il Giudice designato dott. [………] ha dichiarato l’inammissibilità della domanda e, conseguentemente dichiarare aperta la procedura di concordato minore.

    Si allegano:

    1) procura;

    2) decreto………comunicato il………

    3) ricorso

    ………lì

    Con osservanza

    Luogo, data ………

    (avv……….)

    C) Giurisprudenza:

    C)Giurisprudenza:

    I. Gli atti in frode.

    I. Gli atti in frode

    I.Gli atti in frode

    1 Stante la condivisione della natura concorsuale e concordataria dell’accordo di composizione della crisi, è netta nella disciplina normativa la similitudine del medesimo con l’istituto del concordato preventivo per cui all’espressioni “atti di frode” e “atti diretti a frodare le ragioni dei creditori” di cui, rispettivamente, all’art. 10, c. 3, e 7, c. 2, lett. d-quater), non può darsi un significato diverso da quello che la giurisprudenza ha attribuita all’analoga espressione contenuta nell’art. 173 l. fall.; ne consegue come il concetto di frode, nell’accordo di composizione della crisi, evochi una condotta positiva, caratterizzata da inganno o altro artificio, retta da un particolare stato soggettivo, che è quello della dolosa preordinazione dell’atto al prevalente, se non unico, scopo della lesione degli interessi dei creditori. L’atto in frode, in altri termini, non si identifica con il mero atto pregiudizievole, ma richiede il suddetto quid pluris del carattere “fraudolento”, come innanzi decifrato, della disposizione patrimoniale. Ciò posto, non costituisce atto di frode ai creditori la costituzione di un fondo patrimoniale (poi oggetto di revocatoria) avvenuta anni prima dell’accesso all’accordo che sia stata correttamente evidenziata del debitore nel ricorso introduttivo così da consentire una completa informazione del ceto creditorio ed una corretta valutazione della proposta di accordo [T. Parma 26.8.2021].

    2 A seguito di ricorso contente la proposta di accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento, il giudice non ha l’obbligo di fissare l’udienza di cui all’art. 10, l. n. 3/2012 qualora, nell’ambito della valutazione di meritevolezza che gli compete, sulla base della lettura degli atti ravvisi l’esistenza di atti in frode [T. Monza 21.11.2018].

    Fine capitolo
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