[1] Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato. L’OCC vigila sull’esatto adempimento del piano, risolve le eventuali difficoltà e le sottopone al giudice, se necessario. Alle vendite e alle cessioni, se previste dal piano, provvede il debitore tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sotto il controllo e con la collaborazione dell’OCC, sulla base di stime condivise con il predetto organismo, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati. Ogni sei mesi, l’OCC riferisce al giudice per iscritto sullo stato dell’esecuzione.
[2] Il giudice, sentito l’OCC e verificata la conformità dell’atto dispositivo al piano, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, della trascrizione dei pignoramenti, dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione della sentenza effettuata ai sensi dell’articolo 70, comma 7.
[3] I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all’articolo 70, comma 1.
[4] Terminata l’esecuzione, l’OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all’OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall’organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento.
[5] Quando il piano non è stato integralmente e correttamente eseguito, il giudice indica gli atti necessari per l’esecuzione del piano ed un termine per il loro compimento. Se le prescrizioni non sono adempiute nel termine, anche prorogato, il giudice revoca l’omologazione, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 72.
[6] Nella liquidazione del compenso il giudice tiene conto della diligenza dell’OCC.
(1) Articolo così sostituito dall’art. 11, comma 5, D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 42, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 147/2020.
A) Inquadramento funzionale:
A)Inquadramento funzionale:I. L’esecuzione del piano - II. L’inefficacia degli atti - III. La liquidazione del compenso - IV. La revoca.
I. L’esecuzione del piano
I.L’esecuzione del piano1 Poiché l’omologazione non comporta lo spossessamento del debitore né la perdita della capacità d’agire, la norma prevede che questi provveda all’esecuzione del piano sotto il controllo dell’organismo. Spetta all’organismo anche la risoluzione di eventuali difficoltà insorte nella fase attuativa, eventualmente ricorrendo al giudice laddove ciò sia necessario. L’intervento del giudice sarà necessario ogni qualvolta le controversie irrisolte nella fase attuativa attengano a diritti soggettivi. La vigilanza del giudice sulla procedura è assicurata attraverso le relazioni che l’OCC deve semestralmente depositare.
2 Il decreto correttivo è intervenuto sull’art. 71 CCII che disciplina l’esecuzione del piano riformulandolo integralmente. Fermo il principio generale secondo il quale all’esecuzione provvede il debitore sotto la vigilanza dell’OCC, il nuovo comma 1, allo scopo di garantire trasparenza all’attività liquidatoria e dunque che da essa consegua il miglior risultato possibile, prevede che le vendite e le cessioni abbiano luogo tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime condivise con l’organismo ed assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati.
3 La norma attribuisce all’OCC doveri di vigilanza, anche se lascia molti dubbi la scelta di demandare al debitore il potere di eseguire il piano, tenuto conto che nella stragrande maggioranza dei casi il consumatore potrebbe non avere la minima competenza in merito. Dal che è facile prevedere che la “collaborazione” dell’OCC si tramuti, nei fatti, in un costante ausilio per la corretta esecuzione del piano.
4 Con riferimento al ruolo del giudice il secondo comma prevede che egli, sentito l’OCC e verificata la conformità dell’atto dispositivo al piano, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, della trascrizione dei pignoramenti, dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione della sentenza effettuata ai sensi dell’art. 70, c. 7. Cfr. [F201]. Con il decreto correttivo del CCII è stato recuperato il disposto dell’art. 13, c. 3 e 4, l. n. 3/2012, al fine di attribuire effetto purgativo alle vendite, consentendo la cancellazione dei vincoli esistenti sui beni liquidati in esecuzione del piano.
5 L’art. 71 CCII non contiene una disciplina della fase di riparto dell’attivo, limitandosi la norma a prevedere, come detto, che il giudice, sentito l’OCC e verificata la conformità dell’atto dispositivo al piano, autorizza lo svincolo delle somme. Provvedimento che prevede implicitamente un piano di riparto cfr. [F202], posto che logicamente l’autorizzazione allo svincolo è finalizzata alla possibilità di provvedere ai pagamenti, il che presuppone un piano di riparto che preveda l’indicazione dei creditori soddisfatti e la misura del loro soddisfacimento. Il pagamento è un atto dispositivo del consumatore, predisposto con la collaborazione e l’ausilio dell’OCC il quale ha il compito di vigilare su tutta la fase dell’esecuzione. La norma non prevede che l’atto di svincolo delle somme o i successivi pagamenti siano necessariamente comunicati preventivamente ai creditori anche se appare evidente l’opportunità di comunicare ai creditori il piano di riparto prima della sua esecuzione.
II. L’inefficacia degli atti
II.L’inefficacia degli atti1 La fase esecutiva del piano è caratterizzata da un vincolo di destinazione impresso sul patrimonio del debitore, o meglio sui beni e le risorse economiche destinate alla soddisfazione del ceto creditorio, essendo espressamente previsto, dal comma 3, che “i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all’articolo 70, comma 1”. Con la conseguenza che (a differenza di quel che accade, ad esempio, nel caso di consecuzione di procedure fra concordato preventivo e liquidazione giudiziale), il recupero degli effetti degli atti e pagamenti compiuti in difformità del piano in corso di esecuzione non sarà affidato al positivo esperimento dell’azione revocatoria, ordinaria o giudiziale, bensì alla più agevole azione di inefficacia, che può essere esercitata senza stringenti limiti temporali ed incentrata sulla semplice verifica di riconducibilità o meno dell’atto impugnato all’esecuzione del piano del consumatore.
2 Azione che sarà esperita dall’organo incaricato della liquidazione ogni volta che l’accordo o il piano del consumatore oggetto di risoluzione sfocino, per conversione, nella procedura di liquidazione controllata.
3 Nell’ipotesi in cui l’atto posto in essere in violazione del piano realizzi il trasferimento di beni immobili o mobili registrati e sia dunque soggetto a pubblicità dichiarativa, l’inefficacia dell’atto per la massa nella successiva liquidazione del patrimonio dipende dalla trascrizione della sentenza di omologa nei registri immobiliari. In caso di mancata trascrizione dell’atto nei registri immobiliari i creditori o il liquidatore (nel caso di successiva apertura della procedura di liquidazione controllata) potranno comunque esperire, ricorrendone i presupposti, l’azione revocatoria ordinaria al fine della pronuncia d’inefficacia dell’atto.
III. La liquidazione del compenso
III.La liquidazione del compenso1 Una volta terminata l’esecuzione del piano, l’OCC presenta al giudice una relazione finale cfr. [F203]; se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, il giudice procede alla liquidazione del compenso all’OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall’organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento. Cfr. [F204]. La norma precisa che nella liquidazione del compenso il giudice tiene conto della diligenza dimostrata, riducendo o anche escludendo il compenso.
IV. La revoca
IV.La revoca1 Diversamente, il giudice individua gli atti necessari per l’esatto adempimento del piano omologato e il termine entro il quale detti atti devono essere posti in essere. Cfr. [F205]. La norma non indica il termine massimo che può essere concesso al consumatore, termine che è quindi rimesso al prudente apprezzamento del giudice. In assenza di previsioni a riguardo il termine ha natura ordinatoria ed è quindi prorogabile su istanza del debitore stesso, da presentare anteriormente alla sua scadenza. Alla scadenza del termine, l’OCC presenterà una nuova relazione finale illustrando se il debitore ha adempiuto le prescrizioni del giudice. Dal deposito di questa seconda relazione finale decorrerà il termine semestrale per la domanda di revoca ai sensi dell’art. 72 CCII, altrimenti opinando questo termine potrebbe dunque essere decorso mentre la fase esecutiva è ancora in corso a seguito delle prescrizioni impartite dal giudice. Se le prescrizioni non sono adempiute nel termine, anche prorogato, il giudice revoca l’omologazione, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 72 CCII. Cfr. [F206].
B) Frmule
B)FrmuleTRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………
Sezione concorsuale
Procedura di piano di ristrutturazione dei debiti RG ………
Il Giudice Designato con provvedimento dal Presidente di Sezione, Dott………., ha emesso il seguente
DECRETO
premesso
- che nell’ambito della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore era prevista la liquidazione dell’attivo immobiliare del debitore signor ……… ed in particolare dell’unità immobiliare posta al piano ……… in ……… censita al N.E.U.C. di ……… al foglio ………, part………., sub ………;
- che all’esito della procedura competitiva tenutasi in data ………, l’immobile è stato aggiudicato al maggior offerente al prezzo di euro ………;
- che, con rogito del ……… l’immobile è stato trasferito e l’acquirente ha corrisposto integralmente il prezzo di aggiudicazione (euro………),
- che, sentito anche l’OCC, la vendita deve ritenersi conforme al piano omologato con sentenza n……….,
- che sull’immobile risultano iscritti i seguenti diritti di prelazione: ………
• ………
- che sull’immobile risultano altresì iscritti:
• ipoteca volontaria iscritta nei RR.II. di ……… in data ……… ai nn………. in favore di ………
• ………
- che sullo stesso immobile risultano trascritti
• pignoramento immobiliare iscritto nei RR.II. di ……… in data ……… ai nn………. in favore di ………
• sentenza di omologa della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore (sent. n………. Trib. di ………)
Ciò premesso,
il Giudice Designato, ai sensi dell’art. 71, c. 2, CCII,
- autorizza il gestore allo svincolo delle somme corrisposte dall’acquirente a titolo di caparra e di prezzo ed il loro utilizzo ai fini dell’esecuzione del piano,
- ordina al Conservatore dei RRII di ……… la cancellazione dell’iscrizione di ………, della iscrizione dell’ipoteca volontaria iscritta nei RR.II. di ……… in data ……… ai nn………. in favore di ………, della trascrizione del pignoramento iscritto nei RR.II. di ……… in data ……… ai nn………. in favore di ………, della trascrizione della sentenza di omologa della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore (sent. n………. Trib. di ………)
………
Il Giudice Designato ………
TRIBUNALE DI ………
Sezione concorsuale
Istante: signor ………
Procedura: Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore
Ruolo Generale: ………
Data apertura: ………
Giudice Designato: ………
OCC: ………
PROGETTO RIPARTO FINALE DELL’ATTIVO
Ill.mo Sig. Giudice Delegato, il sottoscritto debitore signor………
PREMESSO
- che non sono stati eseguiti riparti parziali;
- che le disponibilità liquide della procedura, al netto delle spese sostenute, ammontano ad euro ………;
- che da oggi alla chiusura della procedura in epigrafe si dovranno sostenere le seguenti spese:
spese bancarie e di chiusura c/c ………
Compenso dell’OCC ……… ………
(di cui euro ……… per compenso, euro ……… spese forfettarie, euro ……… per C.P.A. ed euro ……… per I.V.A.)
Spese anticipate liquidate ………
Totale ………
Tanto premesso, lo scrivente presenta il seguente
PROGETTO DI RIPARTIZIONE FINALE DELL’ATTIVO
Al netto delle spese ancora da sostenere, la somma disponibile per il riparto, pari ad euro ………, consente di soddisfare interamente i creditori prededucibili ed i creditori assistiti da privilegio generale mobiliare.
1. Creditori prededucibili
Trattasi del compenso residuo dell’Organismo di Composizione della Crisi di importo pari ad euro ………
2. Creditori privilegiati
Si tratta dei crediti erariali ………
Con riferimento a detti crediti, si è provveduto a sommare al capitale le somme maturate sino alla data odierna a titolo di interessi legali e rivaluta-zione monetaria.
3. Creditori chirografari
La residua somma di euro ………, consente di soddisfare i creditori chirografari nella misura del ………%, come da seguente prospetto:
Creditore Credito ammesso Ripartito Percentuale
Totale
***
In conclusione, la somma disponibile per il riparto finale va distribuita secondo il seguente prospetto:
Creditore Credito ammesso Prelazione Ripartito
Prededuzione
Privilegio
Totale
***
Tanto premesso il sottoscritto
COMUNICA
ai creditori ed al debitore il suesteso programma di ripartizione finale dell’attivo, avvisandoli che potranno proporre osservazioni e contestazioni nel termine perentorio di 15 giorni, decorsi i quali verrà depositato presso il Tribunale, ai fini della relativa esecuzione.
Con osservanza.
Il debitore ………
Luogo e data………
Visto
Il Gestire della crisi………
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………
Sezione concorsuale
Istante: signor………
Procedura: Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore
Ruolo Generale: ………
Data apertura: ………
Giudice Designato: ………
OCC:
RELAZIONE FINALE
Il sottoscritto dott./avv. [………], C.F. XXXXXX00X00X000X, con studio in [………], Via [………], nella sua qualità di gestore della crisi da sovraindebitamento del signor [………], nato a [………], il ………, residente a [………], Via [………], C.F. XXXXXX00X00X000X
PREMESSO
- che con ricorso depositato in data ……… il signor ……… chiedeva di accedere alla procedura di composizione della crisi e, precisamente, al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore,
- che il piano di ristrutturazione è stato omologato con sentenza n………., depositata in data ………,
- che il piano omologato prevedeva che il debitore versasse mensilmente la somma di euro ……… dall’apertura della procedura fino al ………;
- che la gestione non ha richiesto interventi degni di nota da parte dello scrivente,
Ciò premesso, il sottoscritto gestore della crisi
DICHIARA
di avere vigilato sull’esatto adempimento del piano e di avere verificato che il signor ………ha regolarmente adempito alle obbligazioni assunte ivi previste.
Con osservanza
………
(Il gestore della crisi) ………
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………
Sezione concorsuale
Procedura di piano di ristrutturazione dei debiti RG ………
Il Giudice Designato con provvedimento dal Presidente di Sezione, Dott………., ha emesso il seguente
DECRETO
Premesso che
- il signor………chiedeva di accedere alla procedura di composizione della crisi e, precisamente, al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore,
- il piano di ristrutturazione è stato omologato con sentenza n………., depositata in data ………,
- il gestore ha vigilato sull’esatto adempimento del piano ed ha verificato che il signor ……… ha regolarmente adempito alle obbligazioni assunte ivi previste,
- in occasione della domanda di accesso alla procedura, il signor ha accettato il preventivo dei compensi dell’OCC, nella misura di euro ………
Ciò premesso, il Giudice Designato, considerata la diligenza dimostrata dal gestore, liquida al medesimo i compensi nella misura concordata con il debitore e ne autorizza il pagamento.
………
(Il Giudice Designato) ………
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………
Sezione concorsuale
Procedura di piano di ristrutturazione dei debiti RG ………
Il Giudice Designato con provvedimento dal Presidente di Sezione, Dott………., ha emesso il seguente
DECRETO
Premesso che
- con ricorso depositato in data ……… il signor ……… chiedeva di accedere alla procedura di composizione della crisi e, precisamente, al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore,
- il piano di ristrutturazione è stato omologato con sentenza n………., depositata in data ………,
- il piano omologato prevedeva che il signor ……… ponesse a disposi-zione della massa dei creditori l’importo mensile di euro ………, nonché l’intero importo ricevuto a titolo di tredicesima e quattordicesima mensilità;
- il gestore, nel vigilare sull’adempimento del piano, ha segnalato che il signor ……… ed ha verificato che il signor ……… non ha regolarmente adempiuto alle obbligazioni e in particolare non ha messo a disposizione dei creditori gli importi ricevuto a titolo di tredicesima e quattordicesima mensilità.
Ciò premesso, il Giudice Designato, considerati gli obblighi a carico del signor ………, come previsti nel piano omologato con sentenza n………. e preso atto degli inadempimenti segnalati,
assegna
al signor ……… il termine di 60 giorni per provvedere all’esatto adempimento degli obblighi assunti e ad oggi rimasti inadempiuti, come riportati in premessa e
dispone
che il gestore provveda a relazionare il G.D. alla scadenza del termine sopra indicato.
(Il Giudice Designato) ………
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………
Sezione concorsuale
Procedura di piano di ristrutturazione dei debiti RG ………
Il Giudice Designato con provvedimento dal Presidente di Sezione, Dott………., ha emesso la seguente
SENTENZA
Premesso che
- con ricorso depositato in data ……… il signor ……… chiedeva di accedere alla procedura di composizione della crisi e, precisamente, al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore,
- il piano di ristrutturazione è stato omologato con sentenza n………., depositata in data………,
- il piano omologato prevedeva che il signor ……… ponesse a disposizione della massa dei creditori l’importo mensile di euro ………, nonché l’intero importo ricevuto a titolo di tredicesima e quattordicesima mensilità;
- il gestore, nel vigilare sull’adempimento del piano, ha segnalato che il signor ……… ed ha verificato che il signor ……… non ha regolarmente adempiuto alle obbligazioni e in particolare non ha messo a disposizione dei creditori gli importi ricevuto a titolo di tredicesima e quattordicesima mensilità;
- con decreto del ……… questo Giudice Designato assegnava al signor ……… il termine di 60 giorni per adempiere;
- con relazione depositata il ………, il Gestore informava che persisteva l’inadempimento già segnalato;
- non è ancora decorso il termine di cui all’art. 72, c. 4, CCII e la memoria depositata nell’interesse del debitore non appare idonea a giustificare l’inadempimento.
Ciò premesso, il Giudice Designato
revoca
la sentenza di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore n……….
ordina
che la presente sentenza venga notificata al debitore, comunicata a cura del Gestore ai creditori e venga pubblicata entro quarantotto ore sul sito ………
(Il Giudice Designato) ………
C) Giurisprudenza:
C)Giurisprudenza:I. L’esecuzione del piano
I.L’esecuzione del piano1 Stante che l’art. 6, c. 1, l. n. 3/2012, parte iniziale, prevede che anche le procedure di composizione della crisi previste da quella legge hanno natura concorsuale, la vendita di un immobile, come prevista nel piano o nell’accordo del consumatore, deve aver luogo, ad opera del gestore della liquidazione, mediante ricorso ad una procedura competitiva sulla base del prezzo offerto da terzi con accordo irrevocabile, affinché il giudice delegato, verificata la conformità dell’atto dispositivo all’accordo e al piano, possa, alla luce del disposto dell’art. 13, c. 3, autorizzare la cancellazione delle trascrizioni, delle iscrizioni e di ogni altro vincolo gravante sul bene, autorizzazione che dovrebbe essere negata nel caso la vendita si svolgesse in modo privatistico [T. Torino 11.11.2019].
2 L’ordine di cancellazione non può precedere il compimento dell’atto dispositivo, quand’anche l’acquisto del bene sia finanziato con mutuo ipotecario da iscrivere sul bene oggetto del trasferimento (art. 585, c. 3, c.p.c.), ma dovrà seguire la stipula dell’atto traslativo [T. Rimini 2.8.2019].