Vai al contenuto principale
La Mia Biblioteca

Accedi

Menu
  • Home
  • Cerca
  • Libreria
    • Indice degli argomenti
    • Libro

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato

Indici

Torna all'inizio

Footer

La Mia Biblioteca

  • Accedi
  • Informazioni
  • A chi si rivolge
  • Richiedi una prova
  • Guarda il video
  • Certificazione di qualità

CONTENUTI E OPERE

  • CEDAM
  • il fisco
  • IPSOA
  • UTET Giuridica
  • Wolters Kluwer

NETWORK

  • One
  • ilQG – Il Quotidiano Giuridico
  • IPSOA Quotidiano
  • Quotidiano HSE+
  • ShopWKI

HELP

  • Come utilizzarla
  • Scarica il manuale d'uso
  • Contatti
  • Note legali
  • Privacy
    • Linkedin
    • X
    • Facebook

© 2025 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti diritti riservati. UTET Giuridica © è un marchio registrato e concesso in licenza da De Agostini Editore S.p.A. a Wolters Kluwer Italia S.r.l.

Briciole di navigazione

Indietro

    Informazione

    Questo volume non è incluso nella tua sottoscrizione. Il primo capitolo è comunque interamente consultabile.

    Informazioni sul volume

    Autore:

    Massimo Fabiani, Giovanni Battista Nardecchia

    Editore:

    Wolters Kluwer

    Open
      • Stampa
      • Condividi via email
      • Visualizza PDF
      • Vai a pagina

    Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato

    70. Omologazione del piano

    Precedente 69. Condizioni soggettive ostative
    Successivo 71. Esecuzione del piano (1)
    Mostra tutte le note

    [1] Il giudice, se la proposta e il piano sono ammissibili, dispone con decreto che siano pubblicati in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell’OCC, a tutti i creditori.

    [2] Ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, il creditore deve comunicare all’OCC un indirizzo di posta elettronica certificata. In mancanza, le successive comunicazioni sono effettuate mediante deposito in cancelleria.

    [3] Nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’OCC, indicato nella comunicazione.

    [4] Con il decreto di cui al comma 1, il giudice, su istanza del debitore, può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano. Il giudice, su istanza del debitore, può altresì disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l’integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento, compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati. (1)

    [5] Le misure protettive sono revocabili su istanza dei creditori, o anche d’ufficio, in caso di atti in frode. Il giudice, salvo che l’istanza di revoca non sia palesemente inammissibile o manifestamente infondata, sente le parti, anche mediante scambio di memorie scritte e provvede con decreto.

    [6] Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3, l’OCC, sentito il debitore, riferisce al giudice e propone le modifiche al piano che ritiene necessarie.

    [7] Il giudice, verificata l’ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, risolta ogni contestazione, omologa il piano con sentenza e ne dispone, ove necessario, la trascrizione a cura dell’OCC. Con la stessa sentenza dichiara chiusa la procedura. (2)

    [8] La sentenza di omologa è comunicata ai creditori ed è pubblicata entro quarantotto ore a norma del comma 1. La sentenza è impugnabile ai sensi dell’articolo 51.

    [9] Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato, con le osservazioni di cui al comma 3, contesta la convenienza della proposta, il giudice omologa il piano se ritiene che comunque il credito dell’opponente possa essere soddisfatto dall’esecuzione del piano in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria.

    [10] In caso di diniego dell’omologazione, il giudice provvede con decreto motivato e dichiara l’inefficacia delle misure protettive accordate. Su istanza del debitore, verificata la sussistenza dei presupposti di legge, dichiara aperta la procedura liquidatoria ai sensi degli articoli 268 e seguenti.

    [11] Nei casi di frode l’istanza di cui al comma 10, secondo periodo, può essere presentata anche da un creditore o dal pubblico ministero.

    [12] Contro il decreto di cui al comma 10, è ammesso reclamo ai sensi dell’articolo 50.

    (1) Comma così modificato dall’art. 11, comma 4, D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 42, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 147/2020.

    (2) Comma così modificato dall’art. 17, comma 1, D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 51, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 83/2022.

    A) Inquadramento funzionale:

    A)Inquadramento funzionale:

    I. L’ammissibilità - II. Il procedimento - III. La protezione del patrimonio del debitore - IV. Le osservazioni - V. L’omologa - VI. Il rigetto e la conversione della procedura.

    I. L’ammissibilità

    I.L’ammissibilità

    1 L’art. 70 CCII prescrive che, superato il vaglio dell’ammissibilità, il piano e la proposta, in forza del decreto del giudice, siano pubblicati in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia, comunicati ai creditori, i quali potranno presentare osservazioni. Vaglio di ammissibilità che riguarderà naturalmente ogni profilo di legittimità, ivi compresa l’assenza di condizioni soggettive ostative all’omologa.

    2 A tal proposito va detto che la legge non specifica quando il giudice debba valutare la sussistenza di eventuali comportamenti pregiudizievoli del consumatore. Pur essendo espressamente menzionato dall’art. 70 CCII il solo vaglio sull’ammissibilità del piano e della proposta (il giudice emette il decreto “se la proposta e il piano sono ammissibili”), appare evidente che nella fase di apertura del procedimento il giudice dovrà verificare altresì la sussistenza di condizioni soggettive ostative all’accesso alla procedura. Presupposti di ammissibilità sicuramente scrutinabili anche successivamente in sede di omologazione del piano di ristrutturazione, come espressamente previsto dal comma 7 dell’art. 70 CCII con specifico riferimento al piano. In sede di omologa il giudice potrà vagliare i requisiti soggettivi ed oggettivi anche alla luce delle osservazioni che i creditori potranno inviare in merito sia all’esistenza di condizioni soggettive ostative che alla legittimità del piano e della proposta. L’assenza dell’approvazione dei creditori impone una particolare cautela sia nella valutazione dei requisiti di ammissibilità che nell’interpretazione dei limiti legali entro i quali si debbono posizionare il piano e la proposta.

    II. Il procedimento

    II.Il procedimento

    1 L’art. 70 CCII non contiene una norma equivalente a quella di cui all’art. 9, c. 3-ter, l. n. 3/2012 (“il giudice può concedere il termine perentorio non superiore a 15 giorni per apportare integrazioni alla proposta e produrre nuovi documenti”). Deve comunque ritenersi che pur in assenza di un’espressa previsione a riguardo, sia sempre facoltà del giudice concedere un termine, se richiesto, per l’integrazione del piano e/o della proposta. Cfr. [F186].

    2 Una volta scrutinato positivamente il vaglio di ammissibilità del piano e della proposta, il giudice dispone con decreto cfr. [F187] che siano pubblicati in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell’OCC, a tutti i creditori. Deve ritenersi che l’OCC debba provvedere anche alla pubblicazione sui siti del tribunale e/o del Ministero della giustizia.

    3 Ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, il creditore deve comunicare all’OCC. un indirizzo di posta elettronica certificata. Cfr. [F188]. In mancanza, le successive comunicazioni sono effettuate mediante deposito in cancelleria.

    III. La protezione del patrimonio del debitore

    III.La protezione del patrimonio del debitore

    1 Con il decreto di cui al comma 1 dell’art. 70 CCII, il giudice, su istanza del debitore cfr. [F189], può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano. Cfr. [F190].

    2 La richiesta di inibitoria delle azioni esecutive e cautelari è possibile quindi solo dopo il deposito del piano e della proposta, il che è ben evidenziato dalla collocazione della disciplina della protezione del patrimonio del consumatore, inserita nell’art. 70 CCII, disposizione che tratta (come chiarito nella rubrica) dell’omologazione del piano. Protezione del patrimonio del consumatore che può essere disposta con il decreto di fissazione dell’udienza per l’eventuale omologazione del piano.

    3 Il termine finale è quello della “conclusione del procedimento”. Indicazione generica che sostituisce il preciso riferimento al “momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo” di cui all’art. 12-bis, c. 3, l. n. 3/2012. Se è pur evidente che il termine del procedimento potrebbe astrattamente identificarsi con la definitività della sentenza di omologa, è altrettanto vero che l’omologa determina un vincolo di destinazione sul patrimonio del debitore, o meglio sui beni e le risorse economiche destinate alla soddisfazione del ceto creditorio a pena d’inefficacia, ai sensi del comma 3 dell’art. 71 CCII, dei pagamenti e degli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano. Inefficacia degli atti dispositivi volontari del consumatore che comporta quindi, necessariamente, anche il protrarsi dopo l’omologa e sino al termine della fase esecutiva, delle misure protettive eventualmente disposte con il decreto di cui al comma 1 dell’art. 70 CCII, essendo altrimenti vanificato il suddetto vincolo di destinazione del patrimonio del debitore alla soddisfazione dei creditori con le modalità previste nel piano omologato. Interpretazione che appare in linea di continuità con la previgente disciplina dato che il divieto di cui all’art. 12-bis, c. 3 si andava a saldare con quello del successivo art. 12-ter, c. 1 decorrente dalla data di omologazione del piano.

    4 Come si evince dal tenore letterale della norma, la sospensione dei procedimenti esecutivi in corso sino alla conclusione del procedimento (sospensione che può essere disposta anche limitatamente ad alcuni procedimenti esecutivi) richiede sempre un’istanza del debitore ed ha natura discrezionale, potendo essere disposta dal giudice qualora, nelle more della procedura, la prosecuzione dei singoli giudizi possa pregiudicare la fattibilità del piano. È facile ritenere che l’istanza accompagni sempre la domanda di apertura della procedura, essendo, di norma, difficilmente prefigurabile, la pendenza della procedura di sovraindebitamento, con la possibilità per il singolo creditore di agire in via esecutiva sul patrimonio del consumatore.

    5 Pur tuttavia, l’espressa finalizzazione delle misure di protezione del patrimonio alla tutela della fattibilità del piano, rende evidente che l’inibitoria non dovrebbe, di norma, essere concessa ogni qualvolta il piano del consumatore comunque preveda la liquidazione del bene oggetto dell’esecuzione forzata in corso. In tal caso, infatti, la liquidazione in sede espropriativa del bene non crea alcun pregiudizio alla fattibilità del piano, bensì assicura il vantaggio di accelerare l’alienazione del bene, mettendone il ricavato a disposizione dei creditori in linea col piano di ristrutturazione dei debiti.

    6 Il decreto di sospensione del giudice produce gli effetti di cui all’art. 626 c.p.c., ne consegue che “nessun atto esecutivo può essere compiuto” dal giudice dell’esecuzione” mentre quelli già perfezionati, come il pignoramento o l’aggiudicazione, rimangono validi ed efficaci. Qualora il bene sia già stato aggiudicato, il giudice dell’esecuzione dovrà tuttavia emettere il decreto di trasferimento, posto che l’art. 187-bis disp. att. c.p.c. prevede l’intangibilità degli effetti sostanziali dell’aggiudicazione.

    7 Il consumatore, con la medesima istanza, può anche richiedere che il giudice disponga altresì il divieto di nuove azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio fino alla conclusione del procedimento. Divieto che può essere esteso ad ogni altra misura idonea a conservare l’integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento. Inibitoria che può riguardare il divieto di acquisire titoli di prelazione, misura che sarà sicuramente richiesta in tutte le procedure che prevedono il mantenimento in capo al debitore dell’immobile ove risiede. Tanto più ove il consumatore abbia richiesto, ai sensi del comma 5 dell’art. 67 CCII, di poter pagare, alle date pattuite, le rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull’abitazione principale del debitore. E ciò in quanto l’iscrizione di un’eventuale successiva ipoteca vanificherebbe di fatto la possibilità di mantenere l’abitazione principale del consumatore rendendo del tutto ingiustificato il pagamento integrale delle rate del contratto di mutuo.

    8 Tra le misure che possono essere disposte dal giudice è menzionato anche il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione, se non preventivamente autorizzati, il che comporta che il patrimonio del consumatore, in pendenza di procedura, sia oggetto di un’oculata amministrazione perché destinato a garantire il soddisfacimento di tutti i creditori secondo la par condicio. Spetterà dunque al giudice, tenuto conto della composizione qualitativa e quantitativa del patrimonio del debitore, dell’ammontare e del rango dei crediti che devono essere soddisfatti e delle previsioni del piano, valutare, di volta in volta, quali atti dispositivi il debitore possa compiere in autonomia. Divieto che può tradursi anche nell’inibitoria del pagamento di debiti anteriori in assenza di preventiva autorizzazione, perché sarebbe incongruo che ciò che il creditore non può ottenere in via di esecuzione forzata, lo possa conseguire in virtù di spontaneo adempimento, essendo in entrambi i casi violato proprio il principio di parità di trattamento dei creditori.

    9 Le misure protettive sono revocabili su istanza dei creditori, o anche d’ufficio, in caso di atti in frode. Il giudice, salvo che l’istanza di revoca non sia palesemente inammissibile o manifestamente infondata, sente le parti, anche mediante scambio di memorie scritte e provvede con decreto. Cfr. [F191]. In questo caso il creditore procedente o in sua vece altro creditore intervenuto munito di titolo esecutivo è legittimato alla riassunzione del processo esecutivo ai sensi dell’art. 627 c.p.c.

    IV. Le osservazioni

    IV.Le osservazioni

    1 L’art. 70 del CCII prescrive che, superato il vaglio dell’ammissibilità, il piano e la proposta siano pubblicati per decreto del giudice, comunicato ai creditori cfr. [F192], i quali potranno presentare osservazioni. Cfr. [F193]. L’OCC deve provvedere alla comunicazione a «tutti» i creditori della proposta e del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore giudicati ammissibili dal giudice e ricevere le eventuali osservazioni dei creditori all’indirizzo pec indicato nella comunicazione di cui sopra. In questa fase l’OCC svolge quindi funzioni di comunicazione e pubblicità, assimilabili a quelle esercitate dal commissario giudiziale nel concordato preventivo, figura espressamente richiamata dall’art. 65 CCII, divenendo quindi un ausiliario del giudice, sebbene la legge non lo qualifichi pubblico ufficiale.

    2 Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per le osservazioni, l’OCC, sentito il debitore, riferisce al giudice e propone le modifiche al piano che ritiene necessarie. Modifiche che saranno quindi diretta conseguenze delle osservazioni ove le stesse siano ritenute fondate dall’OCC. Cfr. [F194].

    3 La modifica del piano deve ritenersi ammissibile non soltanto quando tale necessità sorga dal contraddittorio con i creditori, ma anche ove essa derivi da fatti sopravvenuti che determinino mutamenti del contenuto della proposta ovvero delle azioni programmate per il suo adempimento. Naturalmente l’OCC dovrà provvedere a dare comunicazione ai creditori delle modifiche del piano .

    V. L’omologa

    V.L’omologa

    1 Sempre con riferimento al procedimento è stato ribadito, in linea con la precedente disciplina di cui alla l. n. 3/2012, che l’omologazione del piano non necessita della preventiva approvazione da parte dei creditori. Il giudice, verificata l’ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, risolta ogni contestazione, omologa il piano con sentenza. Cfr. [F195]. In primo luogo, il tribunale, in sede di eventuale omologazione, deve riscontrare che il “piano” proposto dal consumatore sia idoneo ad assolvere concretamente la funzione causale che gli è astrattamente ed inderogabilmente propria ovvero che il piano risponda alla duplice finalità della “ristrutturazione dei debiti” e “della soddisfazione dei crediti”, rispettivamente gravanti sul consumatore e vantati nei confronti del consumatore. Valutazione sull’idoneità dell’attribuzione patrimoniale promessa ai creditori di soddisfare la causa concreta della procedura. Valutazione inevitabilmente rimessa al sindacato del giudice di merito in assenza di espresse previsioni di legge a riguardo. Il riscontro, ad opera del tribunale, dell’attitudine del “piano” ad assolvere concretamente la suddetta funzione causale, si risolve in una valutazione insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivata. Con il decreto di attuazione della direttiva c.d. Insolvency è stato eliminato il riferimento alla fattibilità economica. Tale modifica normativa è coerente con quanto previsto nel modificato art. 47 sull’apertura del concordato preventivo ed agli artt. 57 in tema di accordi di ristrutturazione dei debiti ed art. 80 in materia di concordato minore. Controllo di fattibilità, che costituisce un elemento comune a tutte le ipotesi di omologa degli strumenti di soluzione della crisi e/o dell’insolvenza, il cui ambito è delineato con esclusivo riferimento al concordato preventivo, sia in fase di ammissione dall’art. 47 che in fase di omologa dall’art. 112 CCII. In entrambe le norme la fattibilità, sia pur diversamente declinata per le ipotesi di concordato liquidatorio e concordato con continuità aziendale, è essenzialmente riconducibile alla “non manifesta inattitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati”. Norme che devono ritenersi espressive di una regola generale estensibile, di massima, a tutte le procedure che comportino una valutazione di fattibilità del piano. Non manifesta inattitudine del piano che naturalmente dovrà permanere nel corso di tutta la procedura, sino all’omologa.

    2 Il giudizio di fattibilità del piano implica la conoscenza di competenze aziendalistiche non sempre facenti parte del bagaglio professionale del magistrato, di talché, come sottolineato in dottrina, sarebbe stato sicuramente più opportuno mantenere tra i compiti dell’OCC quello di attestare la fattibilità del piano, in modo tale da fornire al giudice un adeguato supporto per svolgere la valutazione richiestagli dalla legge.

    3 Se un creditore o un qualunque interessato contesta la convenienza della proposta cfr. [F196], il giudice procede all’omologazione se comunque ritiene che la proposta consenta un soddisfacimento per il creditore in misura non inferiore a quello che questi potrebbe conseguire con la liquidazione controllata. Cfr. [F197]. Contestazioni che potranno provenire soltanto dai creditori che non abbiano contribuito colposamente al sovraindebitamento del consumatore.

    4 L’art. 70 CCII non disciplina la fase procedimentale che si apre in caso di osservazioni: ogni questione sarà quindi devoluta al giudice del sovraindebitamento che deciderà senza particolari formalità sia pur nel necessario rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa delle parti. Nel piano del consumatore (al pari di quel che accade nel concordato preventivo, negli accordi di ristrutturazione dei debiti, nel concordato minore…) le contestazioni degli interessati non mutano l’oggetto dell’accertamento giudiziale ma si limitano ad introdurre questioni di fatto, valutate dal giudice per decidere sull’omologazione della proposta di soluzione della crisi da sovraindebitamento del consumatore. Con la conseguenza che la decisione, anche ove comporti una qualche affermazione sull’entità dei crediti, avrà sempre natura incidentale, con efficacia meramente endoconcorsuale, fatta salva la possibilità per i creditori di accertare fuori dal procedimento, nell’ambito di giudizi a cognizione piena, l’esistenza, l’entità ed il rango delle proprie ragioni creditorie nei confronti del consumatore. In caso di contestazione il giudice, per valutare la convenienza del piano dovrà verificare se il credito del creditore possa essere soddisfatto dall’esecuzione del piano in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria.

    5 La sentenza di omologa è comunicata ai creditori ed è pubblicata entro quarantotto ore a norma del comma 1. La sentenza è impugnabile ai sensi dell’art. 51 CCII dinanzi alla corte d’appello nel termine di trenta giorni. Cfr. [F198]. L’eliminazione del riferimento al collegio e la conseguente attribuzione alla corte d’appello a decidere dell’impugnazione dovrebbe determinare l’applicazione dei principi generali e quindi dell’art. 50-bis, c. 2, c.p.c. che stabilisce, di regola, la composizione collegiale dell’organo giudicante nei procedimenti camerali salvo non sia altrimenti disposto. Gli effetti dell’omologazione nei confronti dei terzi si producono, in generale, dal momento in cui viene eseguita la pubblicità disposta dal giudice, ma per gli eventuali beni mobili registrati e per i beni immobili i medesimi effetti si produrranno dalla data della trascrizione della sentenza di omologa nei registri immobiliari, non essendo ipotizzabile che la pubblicazione in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia sia equiparabile, quanto agli effetti, alla pubblicità derivante nel concordato minore per il debitore sovraindebitato imprenditore dall’annotazione nel registro delle imprese.

    6 Pur in assenza di un’espressa disposizione a riguardo l’omologa comporta l’effetto obbligatorio del piano per tutti i creditori anteriori alla sua pubblicazione.

    VI. Il rigetto e la conversione della procedura

    VI.Il rigetto e la conversione della procedura

    1 Se invece l’omologazione è negata, il giudice pronuncia decreto di rigetto -impugnabile- e revoca le misure protettive concesse. Cfr. [F199]. Contro il decreto di diniego dell’omologazione è ammesso reclamo ai sensi dell’articolo 50 CCII. Il decreto del tribunale in composizione collegiale, di rigetto del reclamo avverso il diniego del giudice monocratico di omologazione del piano del consumatore è impugnabile con ricorso per cassazione, trattandosi di provvedimento avente carattere decisorio e definitivo, in quanto idoneo ad incidere su diritti soggettivi ed a regolamentare in modo incontrovertibile la dedotta situazione di sovraindebitamento.

    2 Se vi è istanza del debitore o, in casi di inadempimento o frode, di un creditore o del pubblico ministero, il tribunale provvede con sentenza all’apertura della liquidazione controllata. Cfr. [F200]. La possibilità che all’arresto del procedimento di piano del consumatore si apra la liquidazione controllata su iniziativa di terzi avrà come conseguenza che il consumatore, in caso di domanda di apertura della procedura di liquidazione, non potrà proporre una nuova domanda di piano. Il consumatore potrebbe quindi soltanto impugnare il provvedimento di apertura della liquidazione controllata e, in quella sede, contestare, anche, la fondatezza del diniego di omologa del proposto piano di ristrutturazione.

    B) Frmule

    B)Frmule
    F186
    DECRETO DEL GIUDICE PER L’INTEGRAZIONE DEL PIANO E/O DELLA PROPOSTA

    TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

    Sezione concorsuale

    Procedura di piano di ristrutturazione dei debiti RG ………

    Il Giudice Designato con provvedimento dal Presidente di Sezione, Dott………., ha emesso il seguente

    DECRETO

    - visto il ricorso per l’omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositato in data [………] dal signor [………]

    - ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, atteso che il ricorrente risiede a [………], Comune compreso nel circondario di questo Tribunale;

    - rilevato che la parte istante appare qualificabile come consumatore ai sensi dell’art. 2, c. 1, lett. e), CCII, dal momento che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei alla propria attività lavorativa;

    - rilevato che al ricorso è allegata la relazione dell’OCC di cui all’art. 68, c. 2, CCII;

    - ritenuto tuttavia che, ai fini del vaglio circa l’assenza delle condizioni ostative stabilite dall’art. 69 CCII, occorra verificare, attraverso l’acquisizione della situazione finanziaria del ricorrente, se allorquando è stato contratto il finanziamento con [………] il medesimo potesse non avvedersi dell’inadeguatezza delle proprie capacità restitutorie, avuto riguardo all’ordinaria diligenza richiesta al consumatore;

    - ritenuto che all’uopo, ancorché non espressamente previsto dall’art. 70 CCII, in analogia con quanto previsto dall’art. 47, c. 4, CCII, possa assegnarsi al ricorrente, se richiesto, un termine non superiore a giorni 15 per integrare la documentazione prodotta con il ricorso introduttivo;

    - ritenuto che il ricorrente ha avanzato tale istanza con memoria depositata in data ………

    ASSEGNA

    al ricorrente termine sino al [………] per produrre gli estratti di conto corrente ed ogni altro documento utile a ricostruire la situazione finanziaria al [………], ed ulteriore termine all’OCC sino al [………] per integrare la propria relazione con riferimento alla predetta documentazione.

    Riservato ogni altro provvedimento.

    Si comunichi.

    (Il Giudice Designato) ………

    F187
    DECRETO DEL GIUDICE DI AMMISSIBILITÀ DEL PIANO E DELLA PROPOSTA

    TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

    Sezione concorsuale

    Procedura di piano di ristrutturazione dei debiti RG ………

    Il Giudice Designato con provvedimento dal Presidente di Sezione, Dott………., ha emesso il seguente

    DECRETO

    - visto il ricorso per l’omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositato in data [………] dal signor [………]

    - ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, atteso che il ricorrente risiede a [………], Comune compreso nel circondario di questo Tribunale;

    - rilevato che la parte istante appare qualificabile come consumatore ai sensi dell’art. 2, c. 1, lett. e), CCII, dal momento che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei alla propria attività lavorativa;

    - rilevato altresì che la parte ricorrente non è stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda, né ha già’ beneficiato dell’esdebitazione per due volte;

    - rilevato che sussiste lo stato di sovraindebitamento, considerato che il ricorrente risulta esposto per complessivi euro [………], a fronte di [………], e che il fabbisogno del mantenimento ammonta ad euro [………] mensili;

    - dato atto che la proposta ed il piano, che prevedono ………, appaiono ammissibili;

    - rilevato in particolare che, anche in virtù delle integrazioni documentali e dei chiarimenti disposti con decreto del [………], non si ravvisano le condizioni ostative di cui all’art. 69 CCII, dovendosi ritenere, alla stregua degli elementi offerti e di quanto riferito dall’OCC, che al momento di assunzione delle obbligazioni inadempiute il ricorrente potesse non avvedersi dell’inadeguatezza delle proprie capacità restitutorie, avuto riguardo all’ordinaria diligenza richiesta al consumatore;

    - visto l’art. 70 CCII.

    DISPONE

    la pubblicazione del presente decreto sul sito web del Tribunale di [………] e la comunicazione a tutti i creditori entro 30 (trenta) giorni dalla sua notificazione

    MANDA

    all’OCC di provvedere alla pubblicazione ed alla comunicazione ai creditori, avvisandoli che nei venti giorni successivi potranno presentare osservazioni a norma dell’art. 70, c. 3, CCII, inviandole all’indirizzo di posta elettronica ivi indicato.

    (Il Giudice Designato) ………

    F188
    COMUNICAZIONE DEL CREDITORE DELL’INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATO

    Via pec

    Egregio Signore

    Dott. [………]

    Procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento Signor - OCC ………- R.G. n……….

    Facendo seguito alla Sua del [………], con la quale ci ha informato che è stata aperta la procedura di ristrutturazione dei debiti del signor [………], riportiamo l’indirizzo di posta elettronica certificata da utilizzare per le future comunicazioni:

    ………@………

    Distinti saluti.

    F189
    ISTANZA DI SOSPENSIONE DELLE PROCEDURE ESECUTIVE

    TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

    Sezione concorsuale

    Procedura di piano di ristrutturazione dei debiti RG ………

    Il sottoscritto dott./avv. [………], C.F. XXXXXX00X00X000X, P.E.C………., con studio in ………, nella sua qualità di gestore della crisi da sovraindebitamento del signor [………], nato a [………], il ………, residente a [………], Via [………], C.F. XXXXXX00X00X000X

    Premesso che

    - con ricorso depositato in data [………] il signor [………] ha chiesto a questo Tribunale di omologare il piano di ristrutturazione dei debiti contestualmente proposto;

    - tale piano prevede, tra l’altro, la distribuzione ai creditori della quota parte di reddito eccedente il fabbisogno personale mensile del ricorrente;

    - come esposto nel ricorso introduttivo, lo stipendio del ricorrente ha formato oggetto di pignoramento presso terzi promosso dal creditore [………] con atto notificato in data [………];

    - successivamente al deposito della domanda, il Giudice dell’Esecuzione ha fissato udienza per l’assegnazione della somma pignorata al [………];

    - è dunque concreto il rischio che l’ordinanza di assegnazione intervenga prima della sentenza di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti, con conseguente pregiudizio del piano stesso;

    Inibitoria

    [Ovvero: In ragione della esigenza di salvaguardare l’immobile destinato ad abitazione del ricorrente e della sua famiglia, si chiede in via preliminare che il Giudice voglia disporre il divieto di nuove azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio fino alla conclusione del procedimento.

    Attesa la situazione debitoria del signor [………], infatti, è concreto il rischio che nelle more degli incombenti di cui all’art. 70 CCII uno o più creditori possano acquisire titoli di prelazione, in particolare iscrivendo ipoteca sull’immobile stesso, vanificando di fatto la possibilità di mantenere l’abitazione principale del consumatore].

    - a norma dell’art. 70, c. 4, CCII, il debitore può chiedere la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano.

    Tutto ciò premesso, il signor [………]

    CHIEDE

    che venga disposta la sospensione del procedimento esecutivo n………./……… RGE, promosso da [………] con atto di pignoramento presso terzi notifica-to il [………].

    [ovvero che il giudice disponga il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore].

    Si offrono in comunicazione, mediante deposito, i seguenti documenti:

    1. Atto di pignoramento presso terzi.

    2. Decreto di fissazione udienza.

    Luogo e data………

    Dott……….

    F190
    DECRETO DEL GIUDICE DI SOSPENSIONE O INIBITORIA DELLE AZIONI ESECUTIVE E/O CAUTELARI

    TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

    Sezione concorsuale

    Procedura di piano di ristrutturazione dei debiti RG ………

    Il Giudice Designato con provvedimento dal Presidente di Sezione, Dott………., ha emesso il seguente

    DECRETO

    - visto il ricorso per l’omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositato in data [………] dal signor [………]

    - ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, atteso che il ricorrente risiede a [………], Comune compreso nel circondario di questo Tribunale;

    - rilevato che la parte istante appare qualificabile come consumatore ai sensi dell’art. 2, c. 1, lett. e), CCII, dal momento che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei alla propria attività lavorativa;

    - rilevato altresì che la parte ricorrente non è stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda, né ha già’ beneficiato dell’esdebitazione per due volte;

    - rilevato che sussiste lo stato di sovraindebitamento, considerato che il ricorrente risulta esposto per complessivi euro [………], a fronte di [………], e che il fabbisogno del mantenimento ammonta ad euro [………] mensili;

    - dato atto che la proposta ed il piano, che prevedono ………, appaiono ammissibili;

    - rilevato in particolare che, anche in virtù delle integrazioni documentali e dei chiarimenti disposti con decreto del [………], non si ravvisano le condizioni ostative di cui all’art. 69 CCII, dovendosi ritenere, alla stregua degli elementi offerti e di quanto riferito dall’OCC, che al momento di assunzione delle obbligazioni inadempiute il ricorrente potesse non avvedersi dell’inadeguatezza delle proprie capacità restitutorie, avuto riguardo all’ordinaria diligenza richiesta al consumatore;

    - vista l’istanza successivamente depositata, con la quale il ricorrente chiede la sospensione del procedimento di espropriazione presso terzi promosso da [………] e pendente davanti a questo Tribunale;

    - ritenute condivisibili le argomentazioni svolte a sostegno di tale istanza, dal momento che ………;

    [ovvero: - vista l’istanza successivamente depositata, con la quale il ricorrente, in ragione della esigenza di salvaguardare l’immobile destinato ad abitazione della sua famiglia, chiede in via preliminare che venga disposto il divieto di nuove azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio fino alla conclusione del procedimento;

    - ritenuto che tale richiesta possa essere accolta, giacché appare concreto il rischio che, nelle more degli incombenti di cui all’art. 70 CCII, uno o più creditori possano acquisire titoli di prelazione, in particolare iscrivendo ipoteca sull’immobile stesso, vanificando di fatto la possibilità di mantenere l’abitazione principale del consumatore;]

    - visto l’art. 70 CCII.

    DISPONE

    la pubblicazione del presente decreto sul sito web del Tribunale di [………] e la comunicazione a tutti i creditori entro 30 (trenta) giorni dalla sua notificazione, nonché la sospensione della procedura esecutiva presso terzi, promossa da [………], pendente davanti a questo Tribunale (R.G.E………./………) [ovvero, il divieto di nuove azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del ricorrente fino alla conclusione del procedimento;] e

    MANDA

    all’OCC di provvedere alla pubblicazione ed alla comunicazione ai creditori, avvisandoli che nei venti giorni successivi potranno presentare osservazioni a norma dell’art. 70, c. 3, CCII, inviandole all’indirizzo di posta elettronica ivi indicato.

    (Il Giudice Designato) ………

    F191
    DECRETO DEL GIUDICE DI REVOCA DELLE MISURE

    TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

    Sezione concorsuale

    Procedura di piano di ristrutturazione dei debiti RG ………

    Il Giudice Designato con provvedimento dal Presidente di Sezione, Dott………., ha emesso il seguente

    DECRETO

    - vista l’istanza depositata in data [………], con la quale il creditore [………] ha chiesto la revoca del provvedimento emesso il [………] avente ad oggetto la sospensione della procedura esecutiva RGE ………/………, disposta in quanto la sua pendenza è stata ritenuta di ostacolo alla fattibilità del piano di ristrutturazione dei debiti;

    - acquisite e lette le memorie scambiate dall’istante e dal debitore;

    - rilevato che con l’istanza di revoca il creditore [………] ha prodotto documentazione comprovante il compimento di atti in frode, e segnatamente ………, e che il debitore non ha contestato la circostanza, limitandosi ad offrire generiche giustificazioni;

    - ritenuto pertanto che il provvedimento di sospensione dell’esecuzione debba essere revocato;

    - visto l’art. 70 CCII.

    DISPONE

    la revoca del provvedimento in data [………], con il quale era stata disposta la sospensione della procedura esecutiva R.G.E………./………, promossa da [………], pendente davanti a questo Tribunale

    Si comunichi.

    (Il Giudice Designato) ………

    F192
    COMUNICAZIONE AI CREDITORI

    Via pec

    Egregio Signore

    Dott. [………]

    Procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento Signor - OCC ………- R.G. n……….

    Si informano tutti i creditori che con decreto del [………] il Tribunale di [………], ritenuti ammissibili la proposta ed il piano di ristrutturazione dei debiti presentati da [………, residente a ………, C.F……….], qui allegati, ne ha disposto la pubblicazione sul sito web e la comunicazione ai creditori a cura dello scrivente [………], nella sua veste di gestore della crisi.

    Si rammenta che, nel termine di giorni 20 (venti) dalla ricezione della presente, ciascun creditore potrà far pervenire le proprie osservazioni al riguardo, se del caso segnalando anche eventuali modifiche da apportare.

    Distinti saluti.

    Il gestore della crisi ………

    F193
    OSSERVAZIONI DEI CREDITORI (1)

    Via pec

    Egregio Signore

    Dott. [………]

    Procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento Signor - OCC ………- R.G. n……….

    Giudice Delegato dott. [………]

    Gestore della crisi avv./dott. [………]

    Il sottoscritto [………], nella sua qualità di legale rappresentante della [………], con sede in [………], Via [………], in relazione al piano di ristrutturazione dei debiti proposto da [………], presenta le seguenti

    OSSERVAZIONI

    La società esponente è creditrice del signor [………] per l’importo di euro [………], avendogli erogato in data [………] un finanziamento di complessivi euro [………], solo in parte restituiti dall’istante.

    Con comunicazione ricevuta in data [………], il Gestore della Crisi ha informato tutti i creditori che il Giudice, con decreto del [………], ritenuti ammissibili la proposta ed il piano presentati dal debitore, ha disposto la pubblicazione degli stessi sul sito del Tribunale, nonché la comunicazione a tutti i creditori, avvisando che nel termine di venti giorni avrebbero potuto esprimere le proprie osservazioni al riguardo.

    Letti la proposta ed il piano, la scrivente osserva

    che il fabbisogno personale esposto dal ricorrente appare eccessivo, in quanto non tiene conto del contributo alle spese famigliari offerto dalla consorte e dal figlio convivente, entrambi titolari di reddito da lavoro dipendente

    e/o

    che la proposta prevede il soddisfacimento anche della società finanziaria [………], che tuttavia dovrebbe essere esclusa dai beneficiari della procedura avendo erogato il finanziamento in violazione delle regole in materia di merito creditizio, come si evince ………

    Conseguentemente, la società esponente invita l’istante ed il Gestore della Crisi a modificare la proposta ed il piano in funzione dei suddetti rilievi, riservata ogni altra iniziativa.

    Luogo, data ………

    F194
    MODIFICHE DEL PIANO

    TRIBUNALE DI ………

    SEZIONE CONCORSUALE - GIUDICE DOTT. [………] - R.G………./………

    Il sottoscritto dott./avv. [………], C.F. XXXXXX00X00X000X, P.E.C………., con studio in ………, nella sua qualità di gestore della crisi da sovraindebitamento del signor [………], nato a [………], il ………, residente a [………], Via [………], C.F. XXXXXX00X00X000X

    Premesso che

    - con ricorso depositato in data [………] il signor [………] ha chiesto a questo Tribunale di omologare il piano di ristrutturazione dei debiti contestualmente proposto;

    - con decreto del [………] il Giudice, ritenuti ammissibili la proposta ed il piano presentati, ne ha disposto la pubblicazione sul sito del Tribunale e la comunicazione a tutti i creditori;

    - il Gestore ha tempestivamente provveduto al predetto incombente;

    - in data [………], e dunque nel rispetto del termine stabilito dall’art. 70, c. 3, CCII, la società [………], creditrice del ricorrente per l’importo di euro [………], ha fatto pervenire osservazioni (all. [………]), con le quali ha contestato che il fabbisogno personale esposto dal ricorrente appare eccessivo, in quanto non tiene conto del contributo alle spese famigliari offerto dalla consorte e dal figlio convivente, entrambi titolari di red-dito da lavoro dipendente e/o

    - che la proposta prevede il soddisfacimento anche della società finanziaria [………], che tuttavia dovrebbe essere esclusa dai beneficiari della procedura avendo erogato il finanziamento in violazione delle regole in materia di merito creditizio, come si evince ………;

    - la società [………] ha conseguentemente chiesto di modificare la proposta in funzione dei rilievi sopra riportati;

    - ad avviso del Gestore le osservazioni presentate da [………] risultano pertinenti e convincenti, in quanto effettivamente nella predisposizione della proposta e del piano non si era tenuto conto che ………;

    - occorre pertanto modificare la proposta precedentemente formulata, come da relazione che si allega sub [………];

    - per effetto di tali modifiche, ferme restando la durata del piano e le modalità di adempimento esposte, la percentuale di soddisfacimento dei creditori si incrementa da ………% a ………%.

    CHIEDE

    all’Ill.mo Tribunale adito di omologare il piano di ristrutturazione dei debiti, come sopra emendato.

    Si offrono in comunicazione, con numerazione progressiva, i seguenti documenti:

    - Osservazioni.

    - Relazione integrativa.

    Luogo e data ………

    F195
    SENTENZA DI OMOLOGA (1)

    TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

    Sezione concorsuale

    Procedura di piano di ristrutturazione dei debiti RG ………

    Il Giudice Designato con provvedimento dal Presidente di Sezione, dott……….

    - visto il ricorso per l’omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositato in data [………] dal signor [………]

    in composizione monocratica, nella persona del dott. [………], ha pronunciato la seguente

    SENTENZA

    nel procedimento di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore promosso da [………], C.F. [………], residente a [………], assistito da avv./dott. [………], con studio in [………], in veste di gestore della crisi designato dall’OCC [………]

    Ragioni di fatto e di diritto della decisione

    Con ricorso depositato in data [………], il signor [………] assistito da avv./dott. [………], con studio in [………], in veste di gestore della crisi designato dall’OCC [………], ha chiesto l’omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

    La proposta ed il piano sono risultati ammissibili essendosi rilevato, anche a seguito delle integrazioni documentali e dei chiarimenti richiesti con decreto del [………], che:

    - sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, atteso che il ricorrente risiede a [………], Comune compreso nel circondario di questo Tribunale;

    -sussiste la situazione di sovraindebitamento del ricorrente, che espone passività per complessivi euro [………] a fronte di [………];

    - sussiste la qualifica di consumatore, nella accezione di cui all’art. 2, c. 1, lett. e), CCII, dal momento che l’istante ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei alla propria attività lavorativa;

    - il ricorrente non è stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, né ha già’ beneficiato dell’esdebitazione per due volte;

    - non constano le condizioni ostative di cui all’art. 69 CCII, dovendosi ritenere, alla stregua degli elementi offerti e di quanto riferito dall’OCC, che al momento di assunzione delle obbligazioni inadempiute il ricorrente potesse non avvedersi dell’inadeguatezza delle proprie capacità restitutorie, avuto riguardo all’ordinaria diligenza richiesta al consumatore.

    Conseguentemente, con decreto del [………], è stata disposta, come previsto dall’art. 70, c. 1, CCII, la pubblicazione sul sito web del Tribunale di [………] e la comunicazione a tutti i creditori entro 30 (trenta) giorni dalla sua notificazione a cura dell’OCC nonché, su apposita e motivata istanza del ricorrente, la sospensione della procedura esecutiva pendente davanti a questo stesso Tribunale (RGE ………/………).

    L’OCC ha tempestivamente provveduto all’invio delle predette comunicazioni e taluni creditori hanno presentato osservazioni.

    In particolare, la creditrice [………] ha chiesto che il piano e la proposta venissero modificati, in quanto ………

    Condivise tali osservazioni, l’OCC ha provveduto alle modifiche proposte, per effetto delle quali la percentuale di soddisfacimento dei creditori si incrementa da ………% a ………%, depositando in data [………] proposta e piano emendati di conseguenza.

    Ciò premesso, oltre a risultare ammissibile, il piano di ristrutturazione dei debiti presentato dal signor [………] appare fattibile.

    Ed invero, dalla relazione dell’OCC emerge che………

    La fattibilità del piano è stata attestata dal gestore della crisi con ragionamento diffuso, chiaro, logico ed esaustivo, come tale integralmente richiamato in questa sede.

    Inoltre, il piano risulta lineare e di agevole realizzazione, basandosi sostanzialmente su ………

    Nulla osta, in definitiva, alla sua omologazione.

    P.Q.M.

    omologa il piano di ristrutturazione dei debiti presentato da [………], C.F………., residente a [………], Via [………], e dichiara chiusa la procedura.

    Luogo, data………

    (Il Giudice Designato) ………

    F196
    OSSERVAZIONI DEI CREDITORI (2)

    Via pec

    Procedura di piano di ristrutturazione dei debiti RG ………

    Giudice Delegato dott. [………]

    Gestore della crisi avv./dott. [………]

    Il sottoscritto [………], nella sua qualità di legale rappresentante della [………], con sede in [………], Via [………], in relazione al piano di ristrutturazione dei debiti proposto da [………], presenta le seguenti

    OSSERVAZIONI

    La società esponente è creditrice del signor [………] per l’importo di euro [………], avendogli erogato in data [………] un finanziamento di complessivi euro [………], solo in parte restituiti dall’istante.

    Con comunicazione ricevuta in data [………], il Gestore della Crisi ha informato tutti i creditori che il Giudice, con decreto del [………], ritenuti ammissibili la proposta ed il piano presentati dal debitore, ha disposto la pubblicazione degli stessi sul sito del Tribunale, nonché la comunicazione a tutti i creditori, avvisando che nel termine di venti giorni avrebbero potuto esprimere le proprie osservazioni al riguardo.

    Letti la proposta ed il piano, la scrivente osserva che quest’ultimo non appare conveniente per i creditori rispetto alla liquidazione giudiziale in quanto ………

    Inoltre, il soddisfacimento dei creditori risulta penalizzato anche dai costi di procedura, ed in particolare dal compenso dell’OCC.

    Chiede pertanto che il Giudice, ritenuto non conveniente per i creditori il piano presentato da [………], voglia negarne l’omologazione.

    Luogo, data ………

    F197
    SENTENZA DI OMOLOGA (2)

    TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

    Sezione concorsuale

    Procedura di piano di ristrutturazione dei debiti RG………

    in composizione monocratica, nella persona del dott. [………], ha pronunciato la seguente

    SENTENZA

    nel procedimento di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore promosso da [………], C.F. [………], residente a [………], assistito da avv./dott. [………], con studio in [………], in veste di gestore della crisi designato dall’OCC [………]

    Ragioni di fatto e di diritto della decisione.

    Con ricorso depositato in data [………], il signor [………] assistito da avv./dott. [………], con studio in [………], in veste di gestore della crisi designato dall’OCC [………], ha chiesto l’omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

    La proposta ed il piano sono risultati ammissibili essendosi rilevato, anche a seguito delle integrazioni documentali e dei chiarimenti richiesti con decreto del [………] che:

    -sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, atteso che il ricorrente risiede a [………], Comune compreso nel circondario di questo Tribunale;

    -sussiste la situazione di sovraindebitamento del ricorrente, che espone passività per complessivi euro [………] a fronte di [………];

    -sussiste la qualifica di consumatore, nella accezione di cui all’art. 2, c. 1, lett. e), CCII, dal momento che l’istante ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei alla propria attività lavorativa;

    - che il ricorrente non è stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, né ha già’ beneficiato dell’esdebitazione per due volte;

    - che non constano le condizioni ostative di cui all’art. 69 CCII, dovendosi ritenere, alla stregua degli elementi offerti e di quanto riferito dall’OCC, che al momento di assunzione delle obbligazioni inadempiute il ricorrente potesse non avvedersi dell’inadeguatezza delle proprie capacità restitutorie, avuto riguardo all’ordinaria diligenza richiesta al consumatore.

    Conseguentemente, con decreto del [………], è stata disposta, come previsto dall’art. 70, c. 1, CCII, la pubblicazione sul sito web del Tribunale di [………] e la comunicazione a tutti i creditori entro 30 (trenta) giorni dalla sua notificazione a cura dell’OCC nonché, su apposita e motivata istanza del ricorrente, la sospensione della procedura esecutiva pendente davanti a questo stesso Tribunale (RGE ………/………).

    L’OCC ha tempestivamente provveduto all’invio delle predette comunicazioni e taluni creditori hanno presentato osservazioni.

    In particolare, la creditrice [………] ha contestato la convenienza del piano, rilevando che esso non prevede un soddisfacimento maggiore, rispetto a quello che è ragionevole attendersi dalla liquidazione controllata dei beni del debitore in quanto ………

    Inoltre, il soddisfacimento dei creditori risulterebbe penalizzato anche dai costi di procedura, ed in particolare dal compenso dell’OCC.

    Ad avviso del Tribunale, tali osservazioni non colgono nel segno, e comunque non precludono l’omologazione del piano.

    Nella propria relazione, infatti, il gestore della crisi ha preso in considerazione le osservazioni formulate da [………] ed ha evidenziato che, contrariamente a quanto ivi sostenuto, in caso di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente i creditori non riceverebbero un trattamento migliore rispetto a quello conseguibile attraverso il piano di ristrutturazione dei debiti.

    Tale conclusione risulta sorretta da un ragionamento diffuso, chiaro, logico ed esaustivo, come tale integralmente richiamato in questa sede in quanto ………

    A norma dell’art. 70, c. 9, CCII, il giudice omologa il piano se ritiene che comunque il credito dell’opponente possa essere soddisfatto dall’esecuzione del piano in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria.

    Nulla osta, in definitiva, alla sua omologazione.

    P.Q.M.

    omologa il piano di ristrutturazione dei debiti presentato da [………], C.F………., residente a [………], Via [………], e dichiara chiusa la procedura.

    (Il Giudice Designato) ………

    Luogo, data ………

    F198
    RECLAMO IN CORTE D’APPELLO

    Procedura di piano di ristrutturazione dei debiti RG ………

    CORTE D’APPELLO DI ………

    RECLAMO EX ART. 51 CCII

    Per

    [………] (C.F……….), in persona del presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante signor [………], rappresentata e difesa, per procura speciale allegata al presente atto (doc. 1), dall’avvocato [………] (C.F………. - PEC ………), presso il cui studio in [………], Via [………], è elettivamente domiciliata

    - ricorrente -

    contro

    [………] nato a [………], il ………, residente a [………], Via [………], C.F………., assisti-to dal dott./avv. [………], C.F………., PEC ………, nella sua qualità di gestore della crisi da sovraindebitamento

    - resistente -

    per l’impugnazione

    della sentenza n………./………, pubblicata il [………], comunicata il [………] (doc. 2), con la quale è stato omologato il piano di ristrutturazione dei debiti presentato dal resistente signor [………], con l’ausilio dell’OCC presso [………]

    FATTO

    Con ricorso depositato in data [………], il signor [………] ha chiesto l’omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, che prevedeva ………

    Ritenuta l’ammissibilità della proposta e del piano, il Giudice designato ne disponeva la pubblicazione e la comunicazione a tutti i creditori.

    Ricevuta la comunicazione, la società esponente formulava tempestive osservazioni ex art. 70, c. 3, CCII, deducendo che il piano non risultava conveniente.

    In particolare, rilevava che esso non prevedeva un soddisfacimento diverso, e maggiore, rispetto a quello che era ragionevole attendersi dalla liquidazione controllata dei beni del debitore in quanto ………

    Lamentava, inoltre, come il soddisfacimento dei creditori risultasse penalizzato anche dai costi di procedura, ed in particolare dal compenso dell’OCC.

    Ciononostante, con la sentenza qui impugnata il Tribunale di [………], ritenuto che, secondo quanto riferito dal gestore della crisi, in caso di liquidazione del patrimonio del ricorrente i creditori non avrebbero ricevuto un trattamento migliore rispetto a quello conseguibile attraverso il piano di ristrutturazione dei debiti, ha omologato il piano stesso.

    Nello specifico, il Tribunale ha applicato il disposto dell’art. 70, c. 9, CCII, a norma del quale “il giudice omologa il piano se ritiene che comunque il credito dell’opponente possa essere soddisfatto dall’esecuzione del piano in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria”.

    Tale decisione è errata e dovrà essere riformata per i seguenti

    MOTIVI

    In punto legittimazione al presente reclamo, giova premettere che la società esponente è titolare di un credito pari ad euro [………], portato da decreto ingiuntivo di pagamento divenuto definitivo in data [………] (doc. 3).

    È poi appena il caso di aggiungere che, nel piano di ristrutturazione dei debiti presentato da [………] (doc. 4), il credito della reclamante figura appostato per il predetto importo, sicché in questa sede deve ritenersi pacifico.

    Ciò premesso, si osserva che, contrariamente a quanto affermato dalla decisione impugnata, non sussiste affatto la ritenuta equivalenza tra i risultati della liquidazione controllata dei beni del debitore e quelli conseguibili attraverso l’esecuzione del piano di ristrutturazione dei debiti in quanto ………

    Ed invero, per quanto concerne la posizione della reclamante, già in possesso di un titolo esecutivo per complessivi euro [………], è del tutto evidente che ………

    La sentenza impugnata ha omesso altresì di considerare che, ai fini del raffronto con l’alternativa liquidatoria, occorre valutare anche i tempi di soddisfacimento delle ragioni di credito.

    Sotto questo profilo, è pacifico che ………

    Infine, stabilendo che “il credito dell’opponente possa essere soddisfatto dall’esecuzione del piano in misura non inferiore all’alternati-va liquidatoria”, il Tribunale non ha tenuto conto dell’incidenza dei costi di procedura, che penalizzano i diritti della reclamante nella mi-sura di euro [………].

    In relazione a quanto esposto e documentato, e con riserva di ogni ulteriore deduzione e produzione, [………] presenta

    ISTANZA

    affinché il Presidente della Corte d’Appello voglia designare, ai sensi dell’art. 51, c. 5, CCII, il Giudice Relatore, fissare con decreto l’udienza di comparizione e, dando atto che il reclamo ed il decreto di fissazione dell’udienza saranno notificati al signor [………] ed all’OCC nella persona del dott./avv. [………].

    CHIEDE

    che la Corte d’Appello adita, in totale riforma della sentenza impugnata, voglia revocare l’omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti presentato da [………].

    Con vittoria di spese e compensi.

    Si produce:

    1. Procura.

    2. Sentenza n………./……… del Tribunale di [………].

    3. Decreto ingiuntivo.

    4. Piano di ristrutturazione dei debiti.

    Luogo e data ………

    F199
    DECRETO DI RIGETTO DI OMOLOGA

    TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

    Sezione concorsuale

    Procedura di piano di ristrutturazione dei debiti RG ………

    in composizione monocratica, nella persona del dott. [………], ha pronunciato il seguente

    DECRETO

    nel procedimento di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore promosso da [………], C.F. [………], residente a [………], assistito da avv./dott. [………], con studio in [………], in veste di gestore della crisi designato dall’OCC [………]

    Ragioni di fatto e di diritto della decisione.

    Con ricorso depositato in data [………], il signor [………] assistito da avv./dott. [………], con studio in [………], in veste di gestore della crisi designato dall’OCC [………], ha chiesto l’omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

    La proposta ed il piano sono risultati ammissibili essendosi rilevato, anche a seguito delle integrazioni documentali e dei chiarimenti richiesti con decreto del [………] che:

    -sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, atteso che il ricorrente risiede a [………], Comune compreso nel circondario di questo Tribunale;

    -sussiste la situazione di sovraindebitamento del ricorrente, che espone passività per complessivi euro [………] a fronte di [………];

    -sussiste la qualifica di consumatore, nella accezione di cui all’art. 2, c. 1, lett. e), CCII, dal momento che l’istante ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei alla propria attività lavorativa;

    - che il ricorrente non è stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, né ha già’ beneficiato dell’esdebitazione per due volte;

    - che non constano le condizioni ostative di cui all’art. 69 CCII, dovendosi ritenere, alla stregua degli elementi offerti e di quanto riferito dall’OCC, che al momento di assunzione delle obbligazioni inadempiute il ricorrente potesse non avvedersi dell’inadeguatezza delle proprie capacità restitutorie, avuto riguardo all’ordinaria diligenza richiesta al consumatore.

    Conseguentemente, con decreto del [………], è stata disposta, come previsto dall’art. 70, c. 1, CCII, la pubblicazione sul sito web del Tribunale di [………] e la comunicazione a tutti i creditori entro 30 (trenta) giorni dalla sua notificazione a cura dell’OCC nonché, su apposita e motivata istanza del ricorrente, la sospensione della procedura esecutiva pendente davanti a questo stesso Tribunale (RGE ………/………).

    L’OCC ha tempestivamente provveduto all’invio delle predette comunicazioni e taluni creditori hanno presentato osservazioni.

    In particolare, la creditrice [………] ha contestato la convenienza del piano, rilevando che esso non prevede un soddisfacimento maggiore, rispetto a quello che è ragionevole attendersi dalla liquidazione controllata dei beni del debitore in quanto ………

    Inoltre, il soddisfacimento dei creditori risulterebbe penalizzato anche dai costi di procedura, ed in particolare dal compenso dell’OCC.

    Oppure

    In particolare, la creditrice [………] ha segnalato il compimento di atti in frode da parte del debitore ricorrente, consistenti in ………

    La creditrice [………] ha conseguentemente chiesto il diniego dell’omologazione del piano e l’apertura della procedura di liquidazione controllata a carico del debitore.

    Invitato a prendere posizione sul punto, l’OCC ha riferito che effettivamente, alla stregua di quanto esposto in seno alle osservazioni presentate da [………], il piano non risulta conveniente per i seguenti motivi ………

    Oppure

    Invitato a prendere posizione sul punto, l’OCC ha riferito che effettivamente, come segnalato in seno alle osservazioni presentate da [………], il ricorrente risulta avere compiuto i seguenti atti in frode, non emersi nell’ambito dell’attività di ricostruzione finalizzata al deposito della domanda.

    L’accesso al piano di ristrutturazione dei debiti deve pertanto essere negato e, per l’effetto, va altresì revocata la sospensione della procedura esecutiva R.G.E………./………, promossa da [………], pendente davanti a questo Tribunale.

    Si provvede separatamente sulla domanda di apertura della procedura di liquidazione controllata

    P.Q.M.

    visto l’art. 70 CCII

    - rigetta l’istanza di accesso al piano di ristrutturazione dei debiti presentata da [………];

    - revoca il provvedimento in data [………], con il quale era stata disposta la sospensione della procedura esecutiva R.G.E………./………, promossa da [………], pendente davanti a questo Tribunale

    (Il Giudice Designato) ………

    Luogo e data ………

    Si comunichi.

    F200
    SENTENZA DI LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

    R.G………./………

    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    TRIBUNALE DI

    Sezione concorsuale

    Riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori

    - Dott. [………] - Presidente -

    - Dott. [………] - Giudice Relatore -

    - Dott. [………] - Giudice -

    ha pronunciato la seguente

    SENTENZA

    sulla domanda di apertura della liquidazione controllata depositata nell’ambito nel procedimento di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore promosso da [………], C.F. [………], residente a [………], assistito da avv./dott. [………], con studio in

    [………], in veste di gestore della crisi designato dall’OCC [………]

    Ragioni di fatto e di diritto della decisione.

    Con ricorso depositato in data [………], il signor [………] assistito da avv./dott. [………], con studio in [………], in veste di gestore della crisi designato dall’OCC [………], ha chiesto l’omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

    La proposta ed il piano sono risultati ammissibili essendosi rilevato, anche a seguito delle integrazioni documentali e dei chiarimenti richiesti con decreto del [………] che:

    -sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, atteso che il ricorrente risiede a [………], Comune compreso nel circondario di questo Tribunale;

    -sussiste la situazione di sovraindebitamento del ricorrente, che espone passività per complessivi euro [………] a fronte di [………];

    -sussiste la qualifica di consumatore, nella accezione di cui all’art. 2, c. 1, lett. e), CCII, dal momento che l’istante ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei alla propria attività lavorativa;

    - che il ricorrente non è stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, né ha già’ beneficiato dell’esdebitazione per due volte;

    - che non constano le condizioni ostative di cui all’art. 69 CCII, dovendosi ritenere, alla stregua degli elementi offerti e di quanto riferito dall’OCC, che al momento di assunzione delle obbligazioni inadempiute il ricorrente potesse non avvedersi dell’inadeguatezza delle proprie capacità restitutorie, avuto riguardo all’ordinaria diligenza richiesta al consumatore.

    Conseguentemente, con decreto del [………], è stata disposta, come previsto dall’art. 70, c. 1, CCII, la pubblicazione sul sito web del Tribunale di [………] e la comunicazione a tutti i creditori entro 30 (trenta) giorni dalla sua notificazione a cura dell’OCC nonché, su apposita e motivata istanza del ricorrente, la sospensione della procedura esecutiva pendente davanti a questo stesso Tribunale (RGE ………/………).

    L’OCC ha tempestivamente provveduto all’invio delle predette comunicazioni e taluni creditori hanno presentato osservazioni.

    In particolare, la creditrice [………] ha contestato la convenienza del piano, rilevando che esso non prevede un soddisfacimento maggiore, rispetto a quello che è ragionevole attendersi dalla liquidazione controllata dei beni del debitore in quanto ………

    Inoltre, il soddisfacimento dei creditori risulterebbe penalizzato anche dai costi di procedura, ed in particolare dal compenso dell’OCC.

    Oppure

    In particolare, la creditrice [………] ha segnalato il compimento di atti in frode da parte del debitore ricorrente, consistenti in ………

    La creditrice [………] ha conseguentemente chiesto il diniego dell’omologazione del piano e l’apertura della procedura di liquidazione controllata a carico del debitore.

    Invitato a prendere posizione sul punto, l’OCC ha riferito che effettivamente, alla stregua di quanto esposto in seno alle osservazioni presentate da [………], il piano non risulta conveniente per i seguenti motivi ………

    Oppure

    Invitato a prendere posizione sul punto, l’OCC ha riferito che effettivamente, come segnalato in seno alle osservazioni presentate da [………], il ricorrente risulta avere compiuto i seguenti atti in frode, non emersi nell’ambito dell’attività di ricostruzione finalizzata al deposito della domanda.

    Conseguentemente, con decreto del [………], il Giudice designato ha negato l’omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti presentata da [………], riservando un separato provvedimento in ordine alla domanda di apertura della liquidazione controllata a carico del medesimo debitore.

    Ad avviso del Tribunale, detta domanda è fondata e deve essere accolta.

    Premesso infatti che la creditrice [………] ha adeguatamente comprovato la propria legittimazione, e che dagli atti del procedimento di piano di ristrutturazione dei debiti si ricava che nella fattispecie non ricorrono le condizioni ostative di cui all’art. 268, c. 2 e 3, CCII, deve ritenersi che ricorrano tutti i presupposti per l’apertura della liquidazione controllata.

    Quanto alla nomina del liquidatore, ancorché la domanda di apertura non provenga dal debitore, ad avviso del Tribunale è opportuno incaricare il gestore della crisi che ha curato il deposito del piano di ristrutturazione e che, conseguentemente, è a conoscenza della situazione personale e patrimoniale del debitore stesso.

    P.Q.M.

    Visto l’art. 270 CCII

    Dichiara l’apertura della liquidazione controllata dei beni del signor [………], nato a [………], residente a [………], C.F……….

    Nomina Giudice Delegato il dott. [………]

    Nomina liquidatore il dott./avv. [………], con studio in [………], Via [………]

    Assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall’Elenco depositato termine fino al ……… [………], a pena di inammissibilità, per trasmettere al Liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCII (mediante trasmissione delle stesse all’indirizzo di p.e.c. del liquidatore e con spedizione da un indirizzo di p.e.c.), con l’avvertimento che le successive comunicazioni ai creditori, soggetti per i quali è previsto l’obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo, saranno eseguite esclusivamente mediante deposito in Cancelleria e che si procede con le stesse modalità nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario.

    Ordina l’immediata consegna ed il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione.

    Autorizza il debitore a trattenere il reddito mensile di euro [………].

    Dichiara che non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore.

    Dispone l’inserimento della presente sentenza nel sito del Tribunale.

    Ordina la trascrizione della presente sentenza presso i RR.II competenti, a cura del Liquidatore.

    Dispone che la presente sentenza, a cura del Liquidatore, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.

    Dispone che la presente sentenza, a cura della Cancelleria, sia comunicata al Liquidatore e alla parte ricorrente.

    Sentenza esecutiva.

    Così deciso in [………], nella Camera di consiglio del [………].

    Il Giudice Relatore ed Estensore ………

    Il Presidente ………

    C) Giurisprudenza:

    C)Giurisprudenza:

    I. L’ammissione - II. Il giudizio di omologa - III. Il reclamo - IV. Il ricorso in cassazione - V. La conversione della procedura.

    I. L’ammissione

    I.L’ammissione

    1 Poiché il giudice procede alla fissazione dell’udienza per l’omologa del piano del consumatore “se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9” ne consegue che la valutazione relativa al carattere colpevole o meno del sovraindebitamento afferisce al vaglio di ammissibilità del piano predisposto dal consumatore e che la relativa delibazione è adottata dal giudice de plano, precedendo essa la fissazione dell’udienza e, quindi, l’instaurazione del contraddittorio con i creditori. [T. Barcellona Pozzo di Gotto 16.4.2021].

    2 Ai fini dell’omologa del piano del consumatore, ai sensi dell’art. 12-bis, l. n. 3/2012, nella fase preliminare il Tribunale è chiamato a valutare la sussistenza dei presupposti giuridici (soggettivi ed oggettivi) richiesti dalla legge per l’ammissione alla procedura (come la sussistenza della qualifica di consumatore, oltre che la conformità del piano a disposizioni inderogabili di legge), nonché la correttezza formale e la completezza della documentazione allegata al ricorso [T. Rimini 19.4.2018] .

    II. Il giudizio di omologa

    II.Il giudizio di omologa

    1 Nell’ambito delle procedure di sovraindebitamento disciplinate dalla l. n. 3/2012 il piano del consumatore non può essere omologato dal Tribunale se la percentuale offerta ai creditori chirografari è di “assai esigua entità”. In tal modo infatti il piano difetta della causa concreta consistente nella regolamentazione della situazione di sovraindebitamento mediante il soddisfacimento effettivo, seppur parziale, dei creditori (nel caso esaminato dalla Corte la percentuale offerta ai chirografari era 3,82% e il debitore era un professionista giovane con possibilità di incrementare in futuro la propria consistenza patrimoniale e reddituale) [C. 26.9.2022, n. 28013].

    2 Ai sensi dell’art. 12-bis, l. n. 3/2012, è demandato al giudice, in sede di omologa, il controllo della legittimità sostanziale di un piano del consumatore per la risoluzione della crisi da sovraindebitamento, come anche della sua fattibilità giuridica, ed inoltre, in presenza di contestazioni a riguardo della sua convenienza, anche la verifica che i crediti possano essere soddisfatti dall’esecuzione in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria di cui agli artt. 14-ter ss. di detta legge [C. 23.2.2018, n. 4451].

    3 Il novellato art. 12-bis indica in maniera analitica le verifiche demandate al Giudice nell’ambito del suo sindacato e, con esse, i profili condizionanti l’omologa. Il giudice, surrogandosi ai creditori, ha l’onere di operare quel giudizio prognostico sui margini di effettiva probabilità del verificarsi delle ipotesi di piano, sulla effettiva capacità del debitore di rispettare gli impegni di ristrutturazione conseguenti all’accordo omologato. Una valutazione che comporta l’assunzione di un rischio sui possibili esiti del piano e che, tuttavia, per l’estromissione del ceto creditorio dall’iter procedimentale (se non nei limiti delle opposizioni), rimane affidata all’organo giurisdizionale. L’omologa, inoltre, è condizionata anche alla più incisiva valutazione di meritevolezza del debitore: il giudice deve escludere che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere o abbia colposamente determinato il sovraindebitamento ricorrendo ad un credito non proporzionato alle proprie capacità reddituali (assenza di colpa grave, malafede, frode) [T. Benevento 26.1.2021].

    4 Il consenso del ceto creditizio è assolutamente irrilevante al fine dell’omologazione del piano del consumatore [T. Ascoli Piceno 4.4.2014].

    5 Alla luce degli artt. 12-bis, 3-bis, l. n. 3/2012, come novellato dalla l. n. 176/2020, non osta alla omologazione del piano del consumatore l’opposizione formalizzata dall’Istituto di credito che ha colpevolmente concorso alla determinazione dell’aggravamento dell’esposizione debitoria del consumatore istante. L’art. 124-bis t.u.b., letto in combinato disposto con il modificato art. 12-bis, l. n. 3/2012, pone a carico del finanziatore l’onere di vagliare, prima della conclusione del contratto, il cd merito creditizio del consumatore, non potendo successivamente e, dunque, in caso di inadempimento del debitore, far valere la situazione di difficoltà economica in cui versava quest’ultimo al momento della stipula del contratto di finanziamento. Nel caso di specie risultava agli atti che la società finanziaria fosse a conoscenza della esposizione debitoria del consumatore, come rilevato anche dal gestore nel suo parere [T. Benevento 26.1.2021].

    6 Nel procedimento di omologazione del piano, quando interviene davanti al Tribunale un soggetto portatore dell’interesse contrario all’omologazione, il procedimento assume carattere contenzioso e le parti necessitano di difesa tecnica [T. Mantova 12.7.2018].

    7 In tema di piano del consumatore, va dichiarata estinta la procedura nel caso in cui intervenga la rinuncia unilaterale del proponente prima dell’omologazione del piano da parte del giudice. In punto di rinuncia, infatti, alla proposta di piano del consumatore deve essere applicata la disciplina della domanda di concordato preventivo: entrambe, pur costituendo atti formalmente processuali, hanno contenuto sostanziale di atto negoziale. Da ciò consegue che la rinuncia non soggiace ai principi di cui all’art. 306 c.p.c. e non richiede il consenso dei creditori sino all’eventuale omologazione [T. La Spezia 11.8.2022].

    8 Ove nell’ambito di un procedimento di divisione dei beni indivisi pignorati, sopravvenga la omologa del piano del consumatore ai sensi dell’art. 12-bis, l. n. 3/2012, la cui attuazione non prevede la liquidazione del cespite pignorato, il giudizio in questione non può proseguire e deve essere dichiarato improcedibile [T. Mantova 25.1.2023].

    III. Il reclamo

    III.Il reclamo

    1 Il termine iniziale di decorrenza per la presentazione del reclamo avverso il decreto che omologa il piano del consumatore ai sensi dell’art. 12-bis, l. n. 3/2012 coincide con la comunicazione del decreto alla parte, che può effettuarsi anche con forme equipollenti alla notificazione, purché siano in grado di assicurare l’effettiva ed integrale conoscenza del contenuto del provvedimento e la data in cui essa è avvenuta, come nel caso in cui il provvedimento sia comunicato ai creditori, in forma integrale, a mezzo PEC, nel rispetto della normativa regolamentare [T. Siracusa 16.6.2020].

    IV. Il ricorso in cassazione

    IV.Il ricorso in cassazione

    1 Si deve ritenere ammissibile il ricorso per cassazione avverso il decreto di rigetto del reclamo proposto nei confronti del provvedimento con cui il tribunale, in composizione monocratica, abbia respinto l’istanza di omologazione del piano proposto dal consumatore nell’ambito della procedura di sovraindebitamento disciplinata dalla l. n. 3/2012, come integrata dalla l. n. 221/2012, in quanto provvedimento dotato del requisito della definitività, siccome non altrimenti impugnabile, e di quello della decisorietà, stante la natura contenziosa del procedimento. Tale orientamento è estensibile anche all’ipotesi di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento [C. 26.9.2022, n. 28013; C. 3.7.2019, n. 17834].

    V. La conversione della procedura

    V.La conversione della procedura

    1 La l. n. 3/2012 prevede la conversione giudiziale della procedura di composizione della crisi in procedura di liquidazione dei beni (art. 14-quater), ove si versi in ipotesi di cessazione dell’efficacia dell’accordo o piano per vicende inattuative determinate da cause imputabili al debitore. La conversione è disposta dal giudice su istanza del debitore o di uno dei creditori (oltre che nei casi di annullamento dell’accordo o di cessazione degli effetti di omologazione del piano per frode del proponente) nelle ipotesi di: cessazione di diritto e di revoca d’ufficio dell’accordo o del piano del consumatore, ex artt. 11, c. 5, e 14-bis, c. 1 (quanto alla cessazione di diritto: per mancata esecuzione integrale entro novanta giorni dalle scadenze previste di determinati pagamenti qualificati, quanto alla revoca d’ufficio: per compimento durante la procedura di atti diretti a frodare i creditori), oltre che nelle ulteriori specifiche ipotesi risolutive del rimedio di composizione (risoluzione dell’accordo ex art. 14, c. 2 ss., ma non invece in caso di “cessazione degli effetti” dell’accordo ex art. 12, c. 4) e nella cessazione degli effetti dell’omologazione del piano del consumatore ex art. 14-bis, c. 2, lett. b). Sempre che si tratti, in tutti i casi sopra elencati, di fatti inattuativi determinati da cause imputabili al debitore [C. App. Ancona 16.3.2021].

    Fine capitolo