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Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato

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    Questo volume non è incluso nella tua sottoscrizione. Il primo capitolo è comunque interamente consultabile.

    Informazioni sul volume

    Autore:

    Massimo Fabiani, Giovanni Battista Nardecchia

    Editore:

    Wolters Kluwer

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    Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato

    69. Condizioni soggettive ostative

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    [1] Il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell’esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

    [2] Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all’articolo 124-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta. (1)

    (1) Comma così sostituito dall’art. 11, comma 3, D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 42, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 147/2020.

    A) Inquadramento funzionale:

    A)Inquadramento funzionale:

    I. I presupposti soggettivi ostativi - II. Il creditore finanziatore.

    I. I presupposti soggettivi ostativi

    I.I presupposti soggettivi ostativi

    1 L’art. 69 CCII prevede che “il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se … ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”. Nella relazione di accompagnamento si legge che “il particolare regime di favore accordato al consumatore trova il suo contrappeso nella necessaria ricorrenza del requisito della meritevolezza, che deve qualificare la sua condotta; quest’ultima deve connotarsi per l’assenza di colpa in relazione alla situazione di sovraindebitamento nella quale il debitore si è venuto a trovare….non solo sono ostative all’accesso alla procedura l’avere già ottenuto l’esdebitazione nei cinque anni precedenti o comunque per due volte …ma anche l’avere determinato con grave colpa il sovraindebitamento e quindi, ad esempio, aver assunto obbligazioni sproporzionate alla capacità di adempimento, oppure aver omesso di svolgere una possibile attività lavorativa idonea all’adempimento degli obblighi assunti; a maggior ragione, sono ostative le condotte improntate alla frode dei creditori o comunque in malafede”.

    2 Il CCII ha ribadito l’esistenza di condizioni soggettive ostative all’omologa del piano.

    3 Il legislatore delegato ha quindi mantenuto la valutazione di meritevolezza (rispetto alla quale la relazione dell’Organismo ha funzioni istruttorie), sub specie anche di necessaria assenza di colpa grave, nonostante la legge delega aveva limitato l’esclusione dalla procedura solo per chi avesse agito con dolo, con atti di frode (“precludere l’accesso ai soggetti già esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda o che abbiano beneficiato dell’esdebitazione per due volte, ovvero nei casi di frode accertata”).

    4 In sostanza in forza dell’art. 69 CCII è consentito l’accesso alla procedura anche al consumatore che abbia assunto le obbligazioni con colpa lieve, mentre è negato in caso di colpa grave. Colpa lieve che, secondo il prevalente orientamento dottrinale, ricorrerebbe in tutti i casi cui il debito sia stato assunto quando il debitore poteva ragionevolmente non avvedersi dell’inadeguatezza delle proprie capacità restitutorie, avuto riguardo all’ordinaria diligenza richiesta al consumatore, diversa da quella qualificata di cui al secondo comma dell’art. 1176 c.c. Il presupposto soggettivo della meritevolezza, pur circoscritto alla sola colpa grave e dolo, attiene pur sempre alla fase genetica del debito, imponendo che il debito sia stato assunto in una condizione di equilibrio e sostenibilità. Meritevolezza che non ricorre quando il consumatore abbia assunto obbligazioni senza l’evidente ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che abbia con colpa grave determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali. Valutazione che dovrà essere effettuata caso per caso, fermo restando che l’assenza di colpa grave del consumatore nella determinazione del proprio sovraindebitamento non può essere desunta, con presunzione assoluta, dalla positiva valutazione, a monte, del c.d. merito creditizio da parte del soggetto finanziatore. Le motivazioni etiche e sociali potranno rilevare, ai fini del giudizio di meritevolezza, in tutti quei casi in cui il consumatore, pur avendo assunto un debito sostenibile, si sia reso successivamente inadempiente a causa del sopraggiungere imprevisto di esigenze familiari indifferibili.

    5 Valutazione che si presterà a difficili valutazioni, come risulta evidente dall’esame degli orientamenti giurisprudenziali formatisi nella vigenza della precedente disciplina. Invero se non vi è dubbio che la situazione di sovraindebitamento determinata da fattori esterni non imputabili al debitore, quali la perdita del posto di lavoro o la malattia di un familiare [cfr. T. Napoli 11.1.2018; T. Cagliari 11.5.2016; T. Pistoia 28.2.2014], esclude la colpa del consumatore, è parimenti vero che la meritevolezza è stata riconosciuta in situazioni astrattamente riconducibili alla colpa grave, dato che sono stati omologati piani in cui profili di responsabilità in capo al debitore erano oggettivamente ravvisabili, per avere egli, ad esempio, investito tutto il compendio ereditario in azioni ad alto rischio [T. Pistoia 11.7.2014], oppure per essere affetto da ludopatia [T. Torino 29.12.2018; T. Torino 8.6.2016; T. Catania 17.2.2015], per aver costituito trust e fondi patrimoniali per sottrarre i beni ai creditori [T. Prato 25.9.2016] o per essersi affidato all’intervento finanziario costante dei propri genitori [T. Benevento 19.11.2016].

    6 A maggior ragione, sono ostative le condotte improntate alla frode dei creditori o comunque in malafede. Tali condotte, come previsto dall’art. 282 CCII, impediscono, altresì, l’esdebitazione di diritto in caso di liquidazione controllata. Gli atti in frode del consumatore hanno una portata più ampia rispetto a quelli dell’imprenditore nel concordato preventivo di cui all’art. 173 l. fall., ove la frode viene eminentemente in considerazione quale falsata rappresentazione della realtà, capace di condizionare l’adesione dei creditori alla proposta concordataria. Nel concordato preventivo la revoca della procedura è collegata alla potenzialità decettiva degli atti ivi indicati, “nascosti” dal debitore e successivamente “scoperti” dal commissario, nel sovraindebitamento la condotta fraudolenta del consumatore conduce all’inammissibilità della domanda (o al diniego dell’omologa), a prescindere dalla “scoperta” da parte dell’OCC.

    II. Il creditore finanziatore

    II.Il creditore finanziatore

    1 Innovativa è la previsione del comma 2 che, coerentemente con la legge delega, commina sanzioni processuali al creditore che ha colpevolmente determinato o aggravato la situazione di sovraindebitamento anche omettendo, quale finanziatore, di verificare adeguatamente il merito creditizio del finanziato.

    2 Il decreto correttivo è intervenuto sull’art. 69, c. 2, CCII, il quale ora prevede che “il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all’articolo 124-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta.”. È stata quindi eliminata la precedente previsione secondo la quale il creditore che aveva colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che aveva violato i principi di cui all’art. 124-bis d.lgs. 1.9.1993, n. 385, non poteva far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore. Secondo la relazione illustrativa si tratta di una modifica volta ad eliminare una “sanzione irragionevole, soprattutto considerato che l’ammissibilità costituisce oggetto di una verifica che l’autorità giudiziaria deve svolgere d’ufficio”.

    B) Giurisprudenza:

    B)Giurisprudenza:

    I. I presupposti soggettivi ostativi - II. Il creditore finanziatore.

    I. I presupposti soggettivi ostativi

    I.I presupposti soggettivi ostativi

    1 Ai fini del giudizio di meritevolezza, sotto il profilo dell’avere contratto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, può essere valutata come elemento rilevante la condotta di chi ha concesso credito, sicché l’assenza di colpa del consumatore nella determinazione del proprio sovraindebitamento può essere desunta dalla positiva valutazione, a monte, del c.d. merito creditizio da parte del soggetto finanziatore [T. Messina 20.12.2021].

    2 La violazione del merito creditizio da parte del finanziatore, cui è tenuto a norma dell’art. 124 t.u.b., non ha incidenza sulla meritevolezza del debitore, né integra una presunzione di meritevolezza di quest’ultimo, avendo il legislatore fatto discendere, dalla violazione delle regole del merito creditizio, esclusivamente la preclusione, a carico del creditore, alla proposizione di opposizione o reclamo alla omologa; non vi sono, infatti, norme specifiche che prevedano che la errata valutazione del merito creditizio comporti la esenzione del debitore da colpa grave. Consegue che, anche ritenendo inammissibile l’opposizione alla omologazione proposta dal creditore per inadeguata valutazione del merito creditizio, il Giudice dovrà procedere ugualmente alla valutazione della meritevolezza del sovraindebitato e, potrà, in ipotesi, negarne l’esistenza [T. Rimini 20.2.2021].

    3 Un giudizio sulla colpevolezza dell’indebitamento - che permane per escludere che il consumatore abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode - deve essere condotto anche con riguardo alla condotta dei creditori per cui il debitore non è rimproverabile per i finanziamenti chirografari contratti successivamente, in assenza della prova - gravante sui soggetti finanziatori - che sia stata condotta una adeguata istruttoria sulle capacità reddituali del contraente ai fini dell’erogazione del credito [T. Napoli 21.4.2021].

    4 In tema di piano del consumatore, a seguito delle modifiche introdotte dal d.l. n. 137/2020, il debitore può usufruire della procedura di cui all’art. 12-bis, l. n. 3/2012 qualora lo stato di crisi nel quale versa non sia allo stesso imputabile sulla base di condotte gravemente negligenti, in quanto, rispetto alla disciplina previgente, ad esser mutato non è il presupposto di accesso alla procedura di composizione della crisi (e cioè la sussistenza di un sovraindebitamento c.d. incolpevole), ma il parametro di valutazione del presupposto suddetto (l’accertamento di una colpa almeno grave), cosicché l’eventuale colpa del finanziatore non esclude necessariamente l’imputabilità di un sovrandebitamento colpevole [T. Barcellona Pozzo di Gotto 16.4.2021].

    5 A seguito della soppressione, ad opera della l. n. 176/2020, del requisito della c.d. “meritevolezza” del debitore, il legislatore della riforma ha introdotto, all’art. 7, l. n. 3/2012, un nuovo requisito prevedendo l’inammissibilità della proposta di piano del consumatore ove quest’ultimo abbia “determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”, integrando “colpa grave” il comportamento di colui che abbia assunto debiti in maniera del tutto sproporzionata rispetto alle entrate disponibili, essendo l’assunzione di obbligazioni senza alcuna valutazione di sostenibilità delle stesse - anche in prospettiva futura - segno manifesto dell’assenza di diligenza da parte del contraente, e ciò indipendentemente dall’eventuale erroneità - colpevole o meno - della valutazione compiuta dal finanziatore al momento della concessione del credito [T. Catania 5.3.2021].

    II. Il creditore finanziatore

    II.Il creditore finanziatore

    1 Nell’ipotesi in cui i creditori che hanno proposto opposizione all’omologa non abbiano provveduto, al momento della concessione dei finanziamenti, alla corretta verifica del merito creditizio del debitore, tanto che risulta decisamente inadeguato il rapporto rata/reddito indicato con riferimento alla data di ciascun finanziamento, trova applicazione il disposto del riformato art. 12-bis, c. 3-bis, l. n. 3/2012, secondo il quale “il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all’art. 124 bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1/9/93 n. 385 non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore” [T. Roma 5.11.2021].

    2 Il creditore che ha contribuito a determinare l’aggravamento della situazione di indebitamento, violando i principi di cui all’art. 124-bis t.u.b., è privo della legittimazione a presentare opposizione in sede di omologa [T. Palermo 24.5.2021].

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