[1] I membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un’origine comune. Quando uno dei debitori non è un consumatore, al progetto unitario si applicano le disposizioni della sezione III del presente capo.
[2] Ai fini del comma 1, oltre al coniuge, si considerano membri della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell’unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76.
[3] Le masse attive e passive rimangono distinte.
[4] Nel caso in cui siano presentate più richieste di risoluzione della crisi da sovraindebitamento riguardanti membri della stessa famiglia, il giudice adotta i necessari provvedimenti per assicurarne il coordinamento. La competenza appartiene al giudice adito per primo.
[5] La liquidazione del compenso dovuto all’organismo di composizione della crisi è ripartita tra i membri della famiglia in misura proporzionale all’entità dei debiti di ciascuno.
A) Inquadramento funzionale:
A)Inquadramento funzionale:I. Natura giuridica - II. Ambito di applicazione - III. Competenza - IV. Il compenso dell’OCC.
I. Natura giuridica
I.Natura giuridica1 In attuazione di uno specifico principio di delega, espresso dall’art. 9, c. 1, lett. a), della legge delega, la disposizione introduce una disciplina innovativa con riferimento alle procedure collegate, sia nei casi in cui i soggetti sovraindebitati siano familiari conviventi, nel qual caso è quasi inevitabile che la difficoltà di uno dei componenti della famiglia si rifletta negativamente sull’intero nucleo familiare, sia quando la situazione di crisi del “gruppo familiare” abbia un’origine comune, ad esempio perché derivi da una successione ereditaria. Il comma 1 dell’art. 66 CCII chiarisce quindi i due presupposti perché i membri della stessa famiglia possano presentare un’unica procedura di composizione della crisi: che gli stessi convivano o che il sovraindebitamento abbia un’origine comune. In tali casi è possibile presentare un unico progetto di risoluzione della crisi ed è comunque previsto che il giudice, qualora le richieste non siano contestuali, adotti i provvedimenti più idonei per assicurare il coordinamento delle procedure collegate.
2 Non è stato tuttavia scalfito il principio di responsabilità patrimoniale personale, sicché le masse attive e passive rimangano distinte, pur se coinvolte nel medesimo piano. Nel caso di procedure familiari di sovraindebitamento il legislatore ha quindi adottato il modello del mero coordinamento delle procedure attivate unitariamente dai familiari, senza alcuna commistione fra i patrimoni. Impostazione sistematica che comporta, come immediata ricaduta applicativa, la considerazione che l’apertura della procedura familiare non comporta l’insorgere di una responsabilità solidale degli altri componenti. Nel ricorso congiunto vanno dunque tenute distinte le masse attive e passive di pertinenza di ciascun debitore: pertanto, l’attivo ricavato dalla liquidazione di ogni autonomo patrimonio dovrà essere riservato per la soddisfazione - sempre nel rispetto dei principi della concorsualità e dell’ordine delle prelazioni - a favore dei creditori di esclusiva pertinenza del singolo ricorrente, senza poter destinare il ricavato dalla liquidazione del patrimonio personale di un certo sovraindebitato al pagamento dei creditori individuali dell’altro ricorrente. In definitiva la parte di patrimonio del singolo componente può essere destinata a soddisfare la massa passiva dell’altro soltanto dopo l’integrale soddisfazione dei propri creditori ed in questo caso deve essere considerata finanza esterna ed è dunque liberamente distribuibile fra i creditori del beneficiario. Cfr. [F179].
3 La disciplina delle procedure familiari rientra tra le modifiche introdotte dalla l. n. 176/2020, con l’innesto del nuovo art. 7-bis che, sotto la rubrica, “procedure familiari” prevede la possibilità per i componenti di una stessa famiglia di presentare un’unica procedura di composizione della crisi.
II. Ambito di applicazione
II.Ambito di applicazione1 Sebbene l’art. 66 CCII si riferisca letteralmente alla “risoluzione della crisi da sovraindebitamento”, si deve ritenere ammissibile anche l’istanza di apertura della procedura, di natura residuale, di liquidazione controllata, che risulti presentata congiuntamente da membri della stessa famiglia. Pur a fronte del deposito di un unico ricorso ai sensi dell’art. 66 CCII cfr. [F180] dovranno essere tenute necessariamente distinte le masse attive e passive di pertinenza di ciascun ricorrente (il che significa che l’attivo ricavato dalla liquidazione di ciascun patrimonio dovrà essere destinato alla soddisfazione, nel rispetto dei principi della concorsualità e dell’ordine delle prelazioni, dei creditori di esclusiva pertinenza del singolo ricorrente e di quelli comuni all’altro ricorrente, senza possibilità di destinare quanto ricavato dalla liquidazione del patrimonio di un ricorrente, alla soddisfazione dei creditori personali dell’altro ricorrente). Il liquidatore dovrà quindi procedere, in relazione a ciascuna procedura, agli incombenti di cui agli artt. 272 ss. CCI: inventario, comunicazioni ai creditori, formazione di distinti stati passivi (chiarendo e precisando nella comunicazione ai creditori che - in relazione ai crediti comuni - gli stessi dovranno presentare distinte domande di insinuazione per ciascuna delle due procedure), programmi di liquidazione, rendiconto, riparti, ecc., in quanto l’attivo ricavato dalla liquidazione di ogni singolo patrimonio dovrà essere riservato per il riparto a favore dei creditori di esclusiva pertinenza del singolo debitore.
2 L’art. 66 CCII parla di “i membri della stessa famiglia” con ciò intendendo: il coniuge, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo, le parti dell’unione civile, i conviventi di fatto. A tal proposito si rammenta che per parti di un’unione civile s’intendono due persone maggiorenni dello stesso sesso che abbiano contratto un’unione civile mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni (art. 1, c. 2, l. n. 76/2016); per conviventi di fatto s’intendono due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza materiale, non legate da rapporti di parentela, affinità, coniugio o da un’unione civile (art. 1, c. 36, l. n. 76/2016).
3 Quando uno dei debitori non è un consumatore, al progetto unitario si applicano le disposizioni della sezione III del presente capo, quelle in materia di concordato minore, giacché si tratta di una procedura che tutela maggiormente i creditori, dal momento che è richiesta la loro approvazione, invece non prevista nel piano di ristrutturazione.
4 Dalla norma suddetta dovrebbe trarsi il principio del divieto della possibilità di proporre procedure diverse per i membri della stessa famiglia: la procedura deve essere unica per tutti i ricorrenti. Il ricorso a procedure eterogenee determina difficoltà di coordinamento connesse sia ai beni da liquidare che agli effetti dell’esdebitazione e potrebbe quindi non risolvere la causa del sovraindebitamento familiare, vanificando quindi lo scopo perseguito dal legislatore.
III. Competenza
III.Competenza1 In caso di diversa residenza dei plurimi sovraindebitati appartenenti alla stessa famiglia, non conviventi ma il cui sovraindebitamento abbia una origine comune, deve ritenersi ben possibile presentare una unica istanza di liquidazione dinanzi ad uno qualsiasi dei giudici che sarebbero ordinariamente competenti a decidere sulla singola procedura. E ciò in applicazione della regola del cumulo soggettivo per connessione oggettiva ex art. 40 c.p.c.: il giudice competente sarà scelto dalle parti tra quelli coincidenti con la residenza di uno dei ricorrenti, con il rischio evidente di forum shopping.
2 Qualora i membri della famiglia non depositino un unico ricorso congiunto ma plurime domande, la legge impone comunque, anche in questo caso, il coordinamento tra le procedure autonome, ordinando al giudice la riunione per connessione oggettiva del procedimento più giovane alla causa più risalente. È questo il principio espresso dall’ultimo periodo del comma 4 secondo cui “nel caso siano presentate più domande, la competenza a decidere appartiene al giudice adito per primo”. Qualora i ricorsi pendano davanti allo stesso giudice si applicherà la regola generale della riunione dettata dall’art. 274 c.p.c .
IV. Il compenso dell’OCC
IV.Il compenso dell’OCC1 Le procedure familiari non incidono, come detto, il principio di responsabilità patrimoniale personale, sicché le masse attive e passive rimangano distinte, pur se coinvolte nel medesimo piano. Lo stesso principio si applica anche con riferimento alle spese di procedura dato che la liquidazione del compenso dovuto all’organismo di composizione della crisi è ripartita tra i membri della famiglia in misura proporzionale all’entità dei debiti di ciascuno.
B) Frmule
B)FrmuleTRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………
Sezione concorsuale
***
I coniugi ………, C.F. XXXXXX00X00X000X, nato a ……… il ……… e ……… C.F. XXXXXX00X00X000X, nata ……… il ………, entrambi residenti in ………, Via ………, rappresentati e difesi dall’Avv………. C.F. XXXXXX00X00X000X, PEC ………, MAIL ………, TEL ………, FAX ………, giusta procura speciale allegata al presente atto, e presso lo studio del quale eleggono domicilio in ………, Via ………
Premesso che:
- con istanza depositata presso l’Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento (OCC) di ………, i ricorrenti hanno chiesto ed ottenuto la nomina di un professionista in possesso dei requisiti iscritto quale Gestore della Crisi presso il predetto Organismo, ciò al fine di accedere ad una delle procedure di cui al Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII);
- con provvedimenti in data ……… l’OCC nominava quale Gestore della Crisi ………, con studio in ………, Via ………, che il ……… ha accettato l’incarico;
- a seguito della nomina di quale Gestore della Crisi è stato possibile impostare una procedura familiare di sovraindebitamento nelle forme del concordato minore;
I coniugi, ai sensi dell’art. 2, c. 1, CCII:
1) non sono soggetti alla liquidazione giudiziale, ovvero ad altra procedura prevista dalla predetta norma, lett. c);
2) non evidenziano le condizioni ostative di cui all’art. 69 CCII, ed in particolare non hanno fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, a procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, né hanno beneficiato della esdebitazione, e non hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
3) risultano in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che di fatto non rende possibile adempiere alle obbligazioni secondo le scadenze originariamente pattuite;
4) non hanno accesso alla ristrutturazione dei debiti del consumatore, avendo assunto le obbligazioni rimaste inadempiute, che hanno determinato la condizione di sovraindebitamento, nell’esercizio di attività imprenditoriale/professionale;
5) non hanno compiuto, nei cinque anni anteriori al deposito del presente ricorso, atti di straordinaria amministrazione;
6) la documentazione posta a disposizione dell’OCC e prodotta a corredo della domanda è risultata attendibile e completa, come risulta dalla relazione ex art. 76 CCII qui allegata.
Tutto ciò premesso gli esponenti come sopra rappresentati e difesi
chiedono
di essere ammessi alla procedura in epigrafe, ricorrendone i presupposti, fermo restando che ciascuna proposta dovrà intendersi sin d’ora condizionata all’omologa dell’altra, poiché la definizione di una singola posizione non risolverebbe la situazione di sovraindebitamento del nucleo familiare, ed a tal fine deducono quanto segue.
Sulle cause del sovraindebitamento e sulla diligenza del debitore nell’assumere le obbligazioni
La causa del sovraindebitamento dei ricorrenti, sposati in regime di [………] dei beni e conviventi (come risulta dall’allegata documentazione), è comune.
Ed invero, a seguito delle criticità che hanno caratterizzato l’attività professionale/imprenditoriale del signor [………], i coniugi ebbero a chiedere e sottoscrivere congiuntamente un primo finanziamento per complessivi euro [………], obbligandosi in solido alla restituzione.
Anche le passività tributarie hanno una genesi comune, giacché la necessità di destinare i proventi delle attività alla restituzione dei finanziamenti contratti ha impedito ai ricorrenti il regolare pagamento delle imposte.
Elenco dei creditori con indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione
Pur trattandosi di procedura famigliare, la domanda ed il piano che si vanno a proporre prevedono, conformemente a quanto disposto dall’art. 66, c. 3, CCII, la specificazione di masse attive e passive distinte, riferite a ciascun ricorrente.
Relativamente ai crediti prededucibili, riguardanti il compenso dell’OCC, il costo complessivo figura esposto in proporzione all’ammontare dell’attivo e del passivo di ciascun debitore.
DEBITORE A
Prededuzione
Compenso Gestore (già comprensivo di oneri di legge) euro
Si precisa che il compenso dell’O.C.C. è stato determinato in funzione dei parametri di legge ed in linea con la consuetudine in uso presso questo Tribunale
Debiti privilegiati
[………]
[………] euro
euro
Trattasi di debiti erariali per ………, nonché ………
Debiti chirografari
[………]
euro
[………]
euro
[………]
euro
[………]
euro
[………]
euro
DEBITORE B
Prededuzione
Compenso Gestore (già comprensivo di oneri di legge) euro
Si precisa che il compenso dell’O.C.C. è stato determinato in funzione dei parametri di legge ed in linea con la consuetudine in uso presso questo Tribunale
Debiti chirografari
[………]
euro
[………]
euro
[………]
euro
[………]
euro
[………]
euro
TOTALE POSIZIONE DEBITORIA euro
Attivo realizzabile
Il ricorrente A intende destinare al soddisfacimento dei creditori i ricavi derivanti dalla prosecuzione dell’attività professionale/imprenditoriale svolta, al netto del fabbisogno personale e famigliare (vedi infra).
La ricorrente B è proprietaria dell’autovettura ……… che ha un valore commerciale, come emerge dalle pubblicazioni di settore, di euro ………
Il ricavato della vendita della predetta autovettura viene posto a disposizione del ceto creditorio.
Inoltre, è previsto l’apporto di finanza esterna, a favore di entrambi i ricorrenti, nella misura di euro [………], che verrà erogata da [………] attraverso ………
Elenco spese correnti di sostentamento
Come si è accennato, il nucleo famigliare dei ricorrenti è composto dai medesimi e dal figlio [………] di anni 9, che risulta dunque a carico integrale dei genitori.
Di seguito si riportano i costi che la famiglia affronta ogni mese per mantenere un dignitoso stile di vita

Difettando ogni altro criterio di ripartizione, detti oneri vengono posti a carico di ciascun debitore nella misura del 50%………
Piano di concordato e proposta ai creditori
Come si è accennato, il piano prevede di destinare ai creditori i ricavi derivanti dalla prosecuzione dell’attività professionale/imprenditoriale svolta dal signor [………], al netto del fabbisogno personale e famigliare, secondo il seguente prospetto.
Anno Previsione utili
Anno
Anno
Anno
Anno
Per quanto concerne la signora [………], si prevede la vendita mediante procedura competitiva dell’autovettura ………
Relativamente all’apporto di finanza esterna, erogata da [………] mediante ………, il relativo importo viene destinato ai creditori in eguale misura.
In definitiva, sulla scorta del predetto piano, i ricorrenti propongono di soddisfare al 100% i creditori in preduduzione ed i privilegiati, e nella misura del ………% i creditori chirografari
Quanto ai tempi, rinviando alla disponibilità che emerge dal piano, il pagamento dei creditori si attuerebbe nei seguenti termini
I anno dall’omologa: crediti in prededuzione e crediti da lavoro, pari ad euro ………;
II anno: crediti privilegiati pari ad euro ………;
III anno: ………;
Ciò premesso ………, i signori [………] e [………] chiedono che il Tribunale di [………] voglia
- dichiarare aperta la procedura ed assumere i provvedimenti di cui all’art. 78 CCII
- disporre che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione divenga definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri con-servativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio dell’esponente da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore al decreto.
Con osservanza
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………
Sezione concorsuale
***
I coniugi ………, C.F. XXXXXX00X00X000X, nato a ……… il ……… e ……… C.F. XXXXXX00X00X000X, nata ……… il ………, entrambi residenti in ………, Via ………, rappresentati e difesi dall’Avv………. C.F. XXXXXX00X00X000X, PEC ………, MAIL ………, TEL ………, FAX ………, giusta procura speciale allegata al presente atto, e presso lo studio del quale eleggono domicilio in ………, Via ………
Premesso che
- con istanza depositata presso l’Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento (OCC) di ………, i ricorrenti hanno chiesto ed ottenuto la nomina di un professionista in possesso dei requisiti iscritto quale Gestore della Crisi presso il predetto Organismo, ciò al fine di accedere ad una delle procedure di cui al Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII);
- con provvedimenti in data ……… l’OCC nominava quale Gestore della Crisi ………, con studio in ………, Via ………, che in data ……… ha accettato l’incarico;
- a seguito della nomina di quale Gestore della Crisi si è dovuto constatare che l’unica procedura esperibile dai ricorrenti è quella di liquidazione controllata.
I coniugi, ai sensi dell’art. 2, c. 1, CCII:
1) non sono soggetti alla liquidazione giudiziale, ovvero ad altra procedura prevista dalla predetta norma, lett. c);
2) non hanno fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, a procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, né hanno beneficiato della esdebitazione, e non hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
3) risultano in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che di fatto non rende possibile adempiere alle obbligazioni secondo le scadenze originariamente pattuite;
4) non hanno compiuto, nei cinque anni anteriori al deposito del presente ricorso, atti di straordinaria amministrazione;
5) la documentazione posta a disposizione dell’OCC e prodotta a corredo della domanda è risultata attendibile e completa, come risulta dalla relazione ex art. 269, c. 2, CCII qui allegata.
Tutto ciò premesso gli esponenti come sopra rappresentati e difesi
chiedono
di essere ammessi alla procedura in epigrafe, ricorrendone i presupposti, ed a tal fine deducono quanto segue.
Sulle cause del sovraindebitamento e sulla diligenza del debitore nell’assumere le obbligazioni
Le cause del sovraindebitamento dei ricorrenti, sposati in regime di [………] dei beni e conviventi (come da documentazione prodotta), secondo quanto dagli stessi riferito, ed alla luce della documentazione che ivi si allega, è comune.
Ed invero, allorquando venne contratto il primo finanziamento, da destinare a [………], il reddito degli esponenti, entrambi titolari di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, appariva del tutto sufficiente alla sua restituzione.
Successivamente, tuttavia, la signora [………] venne licenziata, ed il signor [………] si trovò nella condizione di mantenere l’intero nucleo famigliare, nel contempo aumentato per la nascita del figlio [………], esclusivamente con la propria retribuzione.
Sulle ragioni dell’incapacità dei ricorrenti di adempiere alle obbligazioni
Dall’esame di quanto sopra esposto emerge come i signori [………] abbiano assunto le obbligazioni finanziarie con la ragionevole certezza di potervi adempiere e commisurate alle risorse finanziarie ed economiche di cui al tempo godevano.
La perdita del lavoro da parte della signora [………], e la difficoltà nel trova-re una diversa occupazione per ovvie ragioni anagrafiche rappresentano, di fatto, le cause che hanno portato gli stessi ad una situazione di sovraindebitamento.
Vani sono risultati i tentativi di riscadenzare le rate, anche attraverso il ricorso ad ulteriori finanziamenti che, in luogo di consentire di riequilibrare la situazione, ne hanno aggravato gli effetti, anche a seguito del sopravvenire di oneri imprevisti, ed in particolare di [………].
Preso atto della irreversibilità della crisi finanziaria famigliare i ricorrenti, anche nell’interesse dei creditori, si sono determinati a richiedere l’accesso alla procedura.
Elenco dei creditori con indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione
Pur trattandosi di procedura famigliare, la domanda che si propone prevede, conformemente a quanto disposto dall’art. 66, c. 3, CCII, la specificazione di masse attive e passive distinte, riferite a ciascun ricorrente.
Relativamente ai crediti prededucibili, riguardanti il compenso del sottoscritto difensore e dell’OCC, il costo complessivo figura esposto in proporzione all’ammontare dell’attivo e del passivo di ciascun debitore.
DEBITORE A
Prededuzione
Compenso Legale (già comprensivo di oneri di legge) euro
Compenso Gestore (già comprensivo di oneri di legge) euro
Tali passività sono definite in accordo con il debitore. In particolare, con specifico riferimento all’OCC, si precisa che è stato determinato in funzione di quanto indicato dai parametri di legge ed in linea con la consuetudine in uso presso questo Tribunale
Debiti privilegiati
[………] euro
[………] euro
Trattasi di debiti erariali per ………, nonché ………
Debiti chirografari
[………]
euro
[………]
euro
[………]
euro
[………]
euro
[………]
euro
DEBITORE B
Prededuzione
Compenso Legale (già comprensivo di oneri di legge) euro
Compenso Gestore (già comprensivo di oneri di legge) euro
euro
Tali passività sono definite in accordo con il debitore. In particolare, con specifico riferimento all’OCC, si precisa che è stato determinato in funzione di quanto indicato dai parametri di legge ed in linea con la consuetudine in uso presso questo Tribunale
Debiti chirografari
[………]
euro
[………]
euro
[………]
euro
[………]
euro
[………]
euro
TOTALE POSIZIONE DEBITORIA euro
Attivo realizzabile
Il ricorrente A possiede un reddito da lavoro dipendente pari ad euro mensili circa, per tredici mensilità.
A seguito del pignoramento presso terzi promosso da [………], attualmente l’importo netto percepito ammonta ad euro ………
Poiché peraltro l’accesso alla procedura comporta la sospensione delle azioni esecutive in corso, la quota parte di stipendio mensile eccedente il fabbisogno famigliare (vedi infra) potrà essere interamente messa a disposizione dei creditori, oltre naturalmente alla tredicesima mensilità.
La ricorrente B è proprietaria dell’autovettura ……… che ha un valore commerciale, come emerge dalle pubblicazioni di settore, di euro ………
Il ricavato della vendita della predetta autovettura viene posto a disposizione del ceto creditorio.
Elenco spese correnti di sostentamento
Come si è accennato, il nucleo famigliare dei ricorrenti è composto dai medesimi e dal figlio [………] di anni 9, che risulta dunque a carico integrale dei genitori.
Di seguito si riportano i costi che la famiglia affronta ogni mese per mantenere un dignitoso stile di vita


Difettando ogni altro criterio di ripartizione, detti oneri vengono posti a carico di ciascun debitore nella misura del 50%………
Tutto ciò premesso, i signori [………], come sopra rappresentati
CHIEDONO
all’Ill.mo Tribunale adito di disporre con sentenza l’apertura della procedura di liquidazione controllata.
Si offrono in comunicazione, mediante deposito, i seguenti documenti:
Doc. 1: Carta d’identità e codice fiscale [………]
Doc. 2: Carta d’identità e codice fiscale [………]
Doc. 3: Relazione del Gestore della Crisi.
Doc. 4: Certificato cumulativo residenza e stato di famiglia
Doc. 5: Estratto di Matrimonio
Doc. 6: Certificato di proprietà autovettura [………]
Doc. 8: Certificato di proprietà autovettura [………]
Doc. 9: Contratto di assunzione e ultima busta paga [………]
Doc. 10: Elenco creditori signor [………]
Doc. 11: Elenco creditori signora [………]
Doc. 12: Dichiarazione dei redditi anni [………] signor [………]
Doc. 13: Dichiarazione dei redditi anni [………] signora [………]
Doc. 14: Estratti conto anni [………]
Doc. 15: Procura
Luogo e data ………
Avv……….
C) Giurisprudenza:
C)Giurisprudenza:I. Ambito di applicazione
I.Ambito di applicazione1 Sebbene la norma si riferisca letteralmente ad altre fattispecie, quali “piano del consumatore” e “accordo di ristrutturazione” dei debiti, è ammissibile l’istanza congiunta di apertura della liquidazione dei patrimoni ex art. 14-ter, l. n. 3/2012, presentata da coniugi (in regime di comunione dei beni) conviventi, membri di unico nucleo familiare e in situazione di sovraindebitamento avente origine in parte comune [T. Bologna 24.12.2021].
2 L’istituto di cui all’art. 7-bis, l. n. 3/2012 ha carattere generale essendo diretto a risolvere in modo unitario, con riduzione dei costi e dei procedimenti, la crisi economica del nucleo familiare avente origine comune e in cui le singole obbligazioni si condizionano in modo reciproco sicché, ricorrendo l’eadem ratio, la norma in questione va analogicamente applicata anche alla procedura di liquidazione del patrimonio [T. Mantova 31.5.2021].
3 Va respinta l’istanza di trattazione congiunta ex art. 7-bis, l. n. 3/2012 (procedure familiari) con quella analoga presentata dal famigliare del ricorrente, considerato che l’istituto della procedura familiare si riferisce letteralmente alla sole procedure di composizioni della crisi, non a quella di liquidazione dei beni ex art. 14-ter, l. n. 3/2012 che, invece, è alternativa alle prime [T. Udine 18.5.2021].
4 È ammissibile la presentazione congiunta dell’istanza di apertura della procedura di liquidazione controllata da parte di familiari (coniugi) conviventi, in applicazione del disposto dell’art. 66 CCII, essendo oggi l’istituto collocato nel CCII tra le disposizioni di carattere generale in tema di sovraindebitamento che, come chiarito dal disposto dell’art. 65 CCII comprendono non solo il concordato minore e la ristrutturazione dei debiti del consumatore ma anche la liquidazione controllata del soggetto sovraindebitato, per cui deve ritenersi che l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 66 CCII sulle procedure familiari anche alla liquidazione controllata sia oggi oggetto di espressa previsione di legge [T. Verona 6.10.2022; per medesime considerazioni T. Forlì 20.10.2022].
5 La proposta di un piano del consumatore “di gruppo” o relativo al “nucleo familiare” non può trovare accoglimento in mancanza di idonea divisione delle masse patrimoniali attive e passive [T. Novara 25.7.2017].
II. Il procedimento
II.Il procedimento1 Nelle procedure familiari ex art. 7-bis, l. n. 3/2012 le maggioranze previste dell’art. 11, l. n. 2/2012 devono essere raggiunte e verificate in ogni singola subprocedura [T. Verona 2.5.2022].