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Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato

65. Ambito di applicazione delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento

[1] I debitori di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c) possono proporre soluzioni della crisi da sovraindebitamento secondo le norme del presente capo o del titolo V, capo IX.

[2] Si applicano, per quanto non specificamente previsto dalle disposizioni della presente sezione, le disposizioni del titolo III, in quanto compatibili.

[3] I compiti del commissario giudiziale o del liquidatore nominati nelle procedure di cui al comma 1 sono svolti dall’OCC. La nomina dell’attestatore è sempre facoltativa.

[4] (1)

(1) Comma abrogato dall’art. 10, comma 1, D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 42, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 147/2020.

A) Inquadramento funzionale:

A)Inquadramento funzionale:

I. Ambito di applicazione - II. Il procedimento unitario - III. L’attestatore.

I. Ambito di applicazione

I.Ambito di applicazione

1 La disposizione definisce l’ambito di applicazione delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento - il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, il concordato minore e la liquidazione controllata - riservate a tutti i debitori di cui all’art. 2, c. 1, lett. c). Norma che indica quindi sia i presupposti soggettivi che quelli oggettivi d’accesso alla procedura.

2 Come si legge nella relazione illustrativa al CCII si è scelto di mantenere la nozione di sovraindebitamento, ormai invalsa nell’uso comune (anche a livello di diritto eurounitario), sia perché essa include tanto lo stato di crisi quanto quello di insolvenza, sia per evitare confusioni terminologiche sul piano penale, volendosi distinguere chiaramente la posizione dell’imprenditore insolvente, assoggettabile alla liquidazione giudiziale (già fallimento), e quindi alle fattispecie delittuose di bancarotta, da quella dell’imprenditore sovraindebitato, assoggettabile alla liquidazione controllata, il quale invece non risponde di quei reati, in quanto titolare di un’impresa agricola o di un’impresa minore.

3 L’art. 2, c. 1, lett. c), CCII definisce sovraindebitamento: lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore, dell’imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al d.l. 18.10.2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla l. 17.12.2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

4 Con riferimento al requisito oggettivo il debitore ha l’onere di provare la sussistenza dello stato di sovraindebitamento non essendo sufficiente che esso sia solo affermato. Il tribunale deve accertare la ricorrenza di tale presupposto oggettivo in limine con riferimento al patrimonio posto a garanzia dei creditori nei confronti dei quali il debitore risponde illimitatamente.

5 Con riferimento al requisito soggettivo le procedure di sovraindebitamento sono riservate ai consumatori, agli imprenditori minori ed a tutti i soggetti, compresi gli imprenditori agricoli e le start up innovative, che, pur svolgendo attività imprenditoriale non sono soggetti alla procedura di liquidazione giudiziale, nei casi in cui può essere disposta sul presupposto dello stato di insolvenza.

II. Il procedimento unitario

II.Il procedimento unitario

1 Per le procedure di sovraindebitamento il legislatore ha delineato una disciplina più semplice e specifica rispetto al procedimento unitario, sicché la disposizione in esame vi rinvia nei soli limiti di compatibilità e per quanto non previsto espressamente nelle disposizioni del capo III del titolo IV e del capo IX del titolo V.

2 Il richiamo al procedimento unitario rimanda naturalmente anche alle modalità d’accesso alla procedura, per quanto compatibili. A tal proposito, poiché la disciplina del concordato minore non prevede alcuna forma di domanda prenotativa, bisogna interrogarsi se sia applicabile in via analogica e/o estensiva il procedimento previsto dall’art. 44 CCII o se l’unica domanda d’accesso alla procedura legittima è quella disciplinata dall’art. 76 CCII che, ai fini dell’ammissibilità, richiede la presenza di piano e proposta e di tutta la documentazione ivi prevista. Deve ritenersi astrattamente ammissibile una domanda di concordato minore con riserva di successivo deposito del piano e della proposta dato che una simile ipotesi è espressamente prevista dall’art. 271, c. 1, CCII. Nel caso in cui se un creditore abbia presentato domanda di liquidazione controllata, al debitore è infatti concessa facoltà di chiedere al giudice un termine per presentare una domanda di composizione della crisi da sovraindebitamento. Orbene se tale facoltà è concessa al debitore che non si sia tempestivamente attivato ed abbia quindi subito l’azione dei creditori, una simile possibilità deve essere attribuita anche a colui abbia preventivamente manifestato l’intenzione di accedere ad una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento. Il deposito della domanda e la concessione del termine non potranno essere accompagnati da una qualche misura protettiva (che può essere adottata, su istanza del debitore, soltanto con il decreto di ammissione di cui all’art. 78 CCII), ma impedirà, sino alla sua scadenza, l’apertura della liquidazione controllata.

III. L’attestatore

III.L’attestatore

1 La norma di cui al comma 3 chiarisce che la nomina dell’attestatore è sempre facoltativa e che i compiti propri del commissario e del liquidatore sono sempre svolti dall’OCC, l’organismo di composizione della crisi. La norma attribuisce quindi al debitore la facoltà di produrre l’attestazione di un terzo diverso dall’OCC, cui spetta, in ogni caso, il compito di fornire un quadro veritiero della situazione e della fattibilità del piano sotteso alla soluzione della crisi da sovraindebitamento. È facile ritenere che il debitore ben difficilmente riscontrerà l’utilità di coinvolgere un terzo professionista, il cui costo andrebbe a gravare sull’attivo della procedura, per un’attestazione non richiesta dalla legge.

B) Giurisprudenza:

B)Giurisprudenza:

I. Natura giuridica - II. Il procedimento unitario.

I. Natura giuridica

I.Natura giuridica

1 La disciplina del sovraindebitamento, pur mantenendo una autonomia sistematica rispetto agli analoghi istituti contenuti nella legge fallimentare, ne replica la filosofia di fondo, individuata nella esigenza di garantire anche ai soggetti non fallibili, connotati da gravi situazioni debitorie, l’accesso a misure di carattere esdebitatorio, alternative alla liquidazione o consequenziali alla stessa, tali da consentire loro di potersi ricollocare utilmente all’interno del sistema economico e sociale, senza il peso delle pregresse esposizioni, pur a fronte di un adempimento solo parziale rispetto al passivo maturato; e ciò alla stessa stregua di quanto riconosciuto dall’ordinamento agli imprenditori assoggettabili a fallimento [C. Cost. 22.10.2019].

II. Il procedimento unitario

II.Il procedimento unitario

1 Alle procedure concorsuali di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla l. n. 3/2012 pendenti alla data del 15.7.2022 si applica la sospensione feriale dei termini di cui alla l. 7.10.1969, n. 742, art. 1, non venendo in rilievo per esse r.d. n. 12/1941, art. 92, richiamato dalla l. n. 742/1969 cit., art. 3 con riguardo al procedimento di fallimento, e non essendo ad esse applicabile, nemmeno in via interpretativa, l’art. 9, c. 1, CCII di cui del d.lgs. n. 14/2019 e successive modifiche e integrazioni, che esclude di regola, salvo diverse disposizioni, la sospensione feriale dei termini per tutti i procedimenti da esso regolati, comprese le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento ora disciplinate nel Capo II del titolo IV del Codice medesimo [C. 7.12.2022, n. 35976].

2 Con riferimento a tutte le procedure di sovraindebitamento codificate nel CCII, pur in mancanza di una norma generale o della riproduzione di una previsione corrispondente a quella contenuta nell’art. 9, c. 3-ter, l. n. 3/2012, deve ritenersi ammissibile un potere di interlocuzione del tribunale finalizzato a superare eventuali carenze dell’istanza o della documentazione, secondo lo schema previsto dall’art. 47, c. 4, CCII per il concordato preventivo, essendo detto potere espressione di un principio generale di economia processuale, valevole per qualsiasi istanza veicolata con il procedimento unitario [T. Reggio Emilia 12.12.2022].

3 Nella procedura di sovraindebitamento non è riprodotta la norma di cui all’art. 9, c. 2, l. fall., che rende irrilevante, ai fini della competenza, il trasferimento di sede avvenuto nell’anno anteriore al deposito dell’istanza. Non potendo trovare applicazione analogica l’art. 9, c. 2, l. fall. il carattere fittizio del trasferimento di residenza del ricorrente deve essere provato dal reclamante [T. Prato 28.9.2016].

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