[1] Se il piano di ristrutturazione non è approvato da tutte le classi, secondo quanto risulta dalla relazione depositata ai sensi dell’articolo 110, il debitore, in luogo della richiesta di cui all’articolo 64-ter comma 1, può modificare la domanda formulando una proposta di concordato e chiedendo che il tribunale pronunci il decreto previsto dall’articolo 47. Il debitore può procedere allo stesso modo anche se un creditore ha contestato il difetto di convenienza nelle osservazioni formulate ai sensi dell’articolo 107, comma 4.
[2] Il debitore può, in ogni momento, modificare la domanda, formulando la proposta di concordato, anche al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1.
[3] I termini per l’approvazione della proposta sono ridotti alla metà.
[4] La memoria contenente la modifica della domanda è pubblicata nel registro delle imprese e dal giorno della pubblicazione si applicano le disposizioni degli articoli 46, commi 1, 2 e 3, e 47, comma 2, lett. c), nonché il capo III del titolo IV del presente codice.
[5] Il debitore che ha presentato la domanda di concordato preventivo può modificarla chiedendo l’omologazione del piano di ristrutturazione sino a che non sono iniziate le operazioni di voto.
(1) Articolo inserito dall’art. 16, comma 1, D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, che ha inserito il Capo I-bis, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 51, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 83/2022.
A) Inquadramento funzionale:
A)Inquadramento funzionale:I. Natura giuridica
I.Natura giuridica1 L’art. 64-quater, inserito anch’esso nel Capo I-bis detta disposizioni sulla conversione del piano di ristrutturazione soggetto omologazione in concordato preventivo disciplinando ai commi 1 e 2 sia l’ipotesi in cui l’omologazione è impedita dalla mancata approvazione da parte di tutte le classi, sia l’ipotesi in cui il debitore spontaneamente decide di modificare la domanda formulando una proposta di concordato.
2 Ove il debitore non contesti la mancata unanime approvazione del concordato, egli può modificare la domanda, entro quindici giorni dal deposito della relazione medesima, formulando una proposta di concordato preventivo e chiedendo che il tribunale pronunci il provvedimento di cui all’art. 47 CCII. L’art. 64-quater CCII prevede che a seguito del deposito della nuova domanda si apre la fase di ammissione, dovendo il tribunale valutare i presupposti per l’emissione del decreto di cui al comma 2 dell’art. 47 CCII. Il che presuppone il deposito di una domanda completa di piano ed accordo. Cfr. [F177].
3 Il debitore può procedere allo stesso modo anche se un creditore ha contestato il difetto di convenienza nelle osservazioni formulate ai sensi dell’art. 107, c. 4.
4 Ai sensi del comma 2 il debitore può, in ogni momento, modificare la domanda, formulando la proposta di concordato preventivo, anche al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1.
5 Si tratta di due ipotesi diverse di definizione della procedura di Pro rispetto a quella determinata dalla mancata approvazione del concordato da parte di tutte le classi. Definizione rimessa alla volontà del debitore.
6 Il comma 3 si occupa dei tempi di definizione del procedimento, per evitare che il passaggio da una procedura all’altra porti ad un loro eccessivo allungamento e quindi dispone la riduzione alla metà dei termini per l’approvazione del concordato preventivo.
7 Il comma 4 detta le disposizioni necessarie per assicurare la pubblicità della domanda di conversione ed i suoi effetti secondo la disciplina del concordato preventivo. La memoria contenente la modifica della domanda è pubblicata nel registro delle imprese e dal giorno della pubblicazione si applicano le disposizioni degli artt. 46, c. 1, 2 e 3, e 47, c. 1, lett. c), nonché il capo III del titolo IV del presente codice.
8 L’ultimo comma disciplina il passaggio inverso, consentendo al debitore di abbandonare la procedura di concordato preventivo per proporre una domanda di omologazione del piano di ristrutturazione fino all’inizio delle operazioni di voto disposte al momento dell’apertura della prima procedura. Cfr. [F178]. In assenza di una norma analoga a quella prevista dal comma 4 per il procedimento inverso, deve ritenersi che sino all’omologa si applichino gli effetti derivanti dal deposito dell’originaria domanda di concordato preventivo.
B) Frmule
B)FrmuleTRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………
Sezione concorsuale
***
Piano di ristrutturazione RG ………
decreto n………. del ………
Giud. Deleg. dott……….
Ill.mo Tribunale,
il sottoscritto ……… legale rappresentante della società, rappresentato e difeso, come da procura a margine [del presente atto - del ricorso ex art. 64-bis CCII], elettivamente domiciliato presso il medesimo con studio in ………
PREMESSO
che a seguito delle operazioni di voto rappresentate nella relazione depositata dal commissario giudiziale ai sensi dell’art. 110 CCII, il piano di ristrutturazione non è stato approvato dall’unanimità delle classi perché non ha riportato la maggioranza dei consensi nella classe………
che, pertanto, il Giudice delegato, considerata non raggiunta la maggioranza prescritta dall’art. 109 CCII nell’unanimità delle classi, si accinge a riferire al tribunale ai sensi dell’art. 111 CCII ai fini della dichiarazione di inammissibilità della proposta di piano di ristrutturazione;
[ovvero che il creditore ………, appartenente alla classe……… ha contestato il difetto di convenienza nelle osservazioni formulate ai sensi dell’art. 107, c. 4].
che il proponente intende modificare la domanda formulando una proposta di concordato preventivo nelle forme del concordato liquidatorio [ovvero in continuità diretta/indiretta]
[vedi formule sub art. 87 CCII]
Tutto ciò premesso,
Visto l’art. 64-quater CCII, lo scrivente chiede che il Tribunale voglia pronunciare il decreto previsto dall’art. 47 CCII.
Luogo, data ………
Firma ………
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………
Sezione concorsuale
***
Piano di ristrutturazione RG ………
decreto n………. del ………
Giud. Deleg. dott……….
Ill.mo Tribunale,
il sottoscritto ……… legale rappresentante della società, rappresentato e difeso, come da procura a margine [del presente atto - del ricorso ex art. 40 CCII], elettivamente domiciliato presso il medesimo con studio in ………
PREMESSO
che con decreto in data [………] il Tribunale di ……… ha ammesso la società ……… alla Procedura di Concordato Preventivo, a norma dell’art. 47 CCII, nominando Giudice Delegato ……… e Commissario Giudiziale ………;
che ha fissato la data iniziale alle ore 00.00.01 del giorno……… e quella finale alle ore 23.59.59 del giorno……… per l’espressione del voto dei creditori;
che il proponente intende modificare la domanda formulando una proposta di piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione ed in particolare:
[vedi formule sub art. 64-bis CCII]
Tutto ciò premesso,
Visto l’art. 64-quater CCII, lo scrivente chiede che il Tribunale voglia in esito alle operazioni di voto omologare il piano di ristrutturazione ai sensi dell’art. 64-bis, c. 8, CCII.
Luogo, data ………
Firma ………