[1] Dalla data del deposito della domanda per l’omologazione degli accordi di ristrutturazione disciplinati dagli articoli 57, 60 e 61 ovvero della richiesta di misure cautelari e protettive ai sensi dell’articolo 54 relative ad una proposta di accordo di ristrutturazione e sino all’omologazione, non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, numero 4, e 2545-duodecies del codice civile.
[2] Resta ferma, per il periodo anteriore al deposito delle domande e della richiesta di misure cautelari e protettive di cui al comma 1, l’applicazione dell’articolo 2486 del codice civile.
[3] In caso di domanda proposta ai sensi dell’articolo 54, comma 3, o di domanda di concessione delle misure protettive in funzione della omologazione degli accordi di ristrutturazioni, i creditori non possono, unilateralmente, rifiutare l’adempimento dei contratti in corso di esecuzione o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del deposito delle medesime domande. Sono inefficaci eventuali patti contrari. (2)
[4] Fermo quanto previsto dal comma 3, i creditori interessati dalle misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l’adempimento dei contratti essenziali in corso di esecuzione o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto di non essere stati pagati dal debitore. Sono essenziali i contratti necessari per la continuazione della gestione corrente dell’impresa, inclusi i contratti relativi alle forniture la cui interruzione impedisce la prosecuzione dell’attività del debitore. (2)
(1) Rubrica così modificata dall’art. 15, comma 4, lett. b), D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 51, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 83/2022.
(2) Comma aggiunto dall’art. 15, comma 4, lett. a), D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 51, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 83/2022.
A) Inquadramento funzionale:
A)Inquadramento funzionale:I. La disciplina societaria - II. Gli effetti sui contratti.
I. La disciplina societaria
I.La disciplina societaria1 Dalla data del deposito della domanda per l’omologazione degli accordi di ristrutturazione (art. 57 CCII), agevolati (art. 60 CCII), estesi (art. 61 CCII) ovvero della richiesta di misure cautelari e protettive (art. 54 CCII) relative ad una proposta di accordo di ristrutturazione e sino all’omologazione, non si applicano: gli artt. 2446, c. 2, 3, c.c. in materia di riduzione del capitale per perdite nelle società per azioni; 2447 c.c. in materia di riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale nelle società per azioni; 2482-bis, c. 4, 5, 6 c.c. in materia di riduzione del capitale per perdite nelle società a responsabilità limitata; 2482-ter c.c. in materia di riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale nelle società a responsabilità limitata. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, n. 4, e 2545-duodecies c.c.
2 Secondo la relazione illustrativa al CCII l’articolo riproduce, con riguardo alla domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione, la disposizione attualmente contenuta nell’art. 182-sexies, r.d. 16.3.1942, n. 267. L’unica novità è costituita dal riferimento alla «richiesta di misure cautelari e protettive ai sensi dell’articolo 54 relative ad una proposta di accordo di ristrutturazione e sino all’omologazione» ed ha, evidentemente, l’obiettivo di favorire, mediante la sterilizzazione degli effetti dello scioglimento della società, il ricorso a tali misure.
3 La norma non comporta l’esenzione dell’impresa dagli obblighi informativi collegati al precetto: obblighi che andranno dunque regolarmente assolti anche dopo il deposito della domanda. La sospensione non riguarda infatti il comma 1 dell’art. 2446 c.c. né i primi tre commi dell’art. 2482-bis, i quali (pur riferiti a diverse tipologie societarie) prevedono l’onere di immediata convocazione dell’assemblea alla quale sottoporre una relazione sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del collegio sindacale (o del comitato di controllo della gestione).
II. Gli effetti sui contratti
II.Gli effetti sui contratti1 I commi 3 e 4 tratteggiano la disciplina dei rapporti contrattuali in corso, preservandone la prosecuzione, per favorire la continuità aziendale e la risoluzione della crisi in funzione della omologazione degli accordi di ristrutturazione. Disciplina analoga a quella dettata dall’art. 94-bis CCII per il concordato preventivo in continuità aziendale.
2 I due commi che compongono la disposizione perseguono, rispettivamente, le finalità enunciate nel 40 e nel 41 considerando e attuano l’art. 7 (“Conseguenze della sospensione delle azioni esecutive individuali”), parr. 4 e 5, della direttiva, vietando ai creditori di rifiutare l’adempimento dei contratti in corso di esecuzione, di provocarne la risoluzione, l’anticipazione della loro scadenza e la loro modifica in danno della controparte, per il solo fatto del deposito di domanda proposta ai sensi dell’art. 54, c. 3, o di domanda di concessione delle misure protettive in funzione della omologazione degli accordi di ristrutturazioni.
3 Il comma 3, con l’ultima proposizione, prevede l’inefficacia di eventuali “patti contrari”. In ragione della clausola di salvaguardia che apre il comma 4 (“Fermo quanto previsto dal comma 3”), questa disciplina si applica anche ai contratti “essenziali”.
4 Il comma 4 riguarda i contratti “essenziali”, definiti, anche mediante il riferimento specificamente enunciato a quelli “necessari per la continuazione della gestione corrente dell’impresa, inclusi i contratti relativi alle forniture la cui interruzione impedisce la prosecuzione dell’attività del debitore”. Esso prevede una tutela più marcata, in quanto contempla quale circostanza ostativa ad azioni pregiudizievoli alla continuazione dei rapporti contrattuali anche “il solo fatto di non essere stati pagati dal debitore”. Locuzione molto generica che dovrebbe però riferirsi a pagamenti anteriori al deposito delle domande di cui al comma 3, non potendosi giustificare altrimenti l’obbligo di preservare la prosecuzione dei contratti in corso pur a fronte di un perdurante inadempimento.
5 La scelta del legislatore è dipesa da ragioni di coerenza sistematica, stante le analoghe norme contenute nella disciplina del concordato preventivo che prevedono un’analoga previsione di “inefficacia” con riferimento ai “patti contrari” o alle “clausole negoziali” che dovessero prefigurare gli effetti ostativi alla prosecuzione dei rapporti, innanzi descritti. Non può comunque sottacersi come la previsione di un’inefficacia “rimediale”, “sganciata” dai riferimenti codicistici se valutata in una prospettiva più ampia, che tiene conto delle categorie del codice civile sull’invalidità dei contratti e/o delle sue clausole, potrà porre qualche difficoltà applicativa, specialmente in punto di individuazione delle tecniche di tutela e della relativa disciplina.