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Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato

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    Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato

    63. Transazione su crediti tributari e contributivi (5)

    Informazioni sul volume

    Autore:

    Massimo Fabiani, Giovanni Battista Nardecchia

    Editore:

    Wolters Kluwer

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    [1] Nell’ambito delle trattative che precedono la stipulazione degli accordi di ristrutturazione di cui agli articoli 57, 60 e 61 il debitore può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti obbligatorie e dei relativi accessori. In tali casi l’attestazione del professionista indipendente, relativamente ai crediti fiscali e previdenziali, deve inerire anche alla convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale; tale circostanza costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale. (1)

    [2] La proposta di transazione, unitamente alla documentazione di cui agli articoli 57, 60 e 61 è depositata presso gli uffici indicati all’articolo 88, comma 3. Alla proposta di transazione deve essere allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o dal suo legale rappresentante ai sensi dell’articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la documentazione di cui al periodo precedente rappresenta fedelmente e integralmente la situazione dell’impresa, con particolare riguardo alle poste attive del patrimonio. L’adesione alla proposta è espressa, su parere conforme della competente direzione regionale, con la sottoscrizione dell’atto negoziale da parte del direttore dell’ufficio. Per i tributi amministrati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli l’adesione alla proposta è espressa dalla competente direzione interregionale, regionale e interprovinciale con la sottoscrizione dell’atto negoziale. L’atto è sottoscritto anche dall’agente della riscossione in ordine al trattamento degli oneri di riscossione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. L’assenso così espresso equivale a sottoscrizione dell’accordo di ristrutturazione. Ai fini del comma 2-bis, l’eventuale adesione deve intervenire entro novanta giorni dal deposito della proposta di transazione. (2)

    [2-bis] Il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione anche in mancanza di adesione da parte dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l’adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui agli articoli 57, comma 1, e 60, comma 1, e, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria. (4)

    [3] La transazione conclusa nell’ambito degli accordi di ristrutturazione è risolta di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro sessanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle agenzie fiscali e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie. (3)

    (1) Comma così modificato dall’art. 9, comma 3, lett. b), D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 42, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 147/2020.

    (2) Comma così modificato dall’art. 9, comma 3, lett. c), D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 42, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 147/2020, e, successivamente, dall’art. 15, comma 3, lett. a), D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, a decorrere dalla medesima data del 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 51, comma 1, del citato D.Lgs. n. 83/2022.

    (3) Comma così modificato dall’art. 9, comma 3, lett. d), D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 42, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 147/2020.

    (4) Comma inserito dall’art. 15, comma 3, lett. b), D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 51, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 83/2022.

    (5) Rubrica così sostituita dall’art. 14, comma 3, lett. c), D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 51, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 83/2022.

    A) Inquadramento funzionale:

    A)Inquadramento funzionale:

    I. Natura giuridica - II. Ambito di applicazione - III. Il procedimento - IV. Il trattamento del creditore pubblico - V. L’omologazione - VI. La risoluzione .

    I. Natura giuridica

    I.Natura giuridica

    1 La disciplina della transazione fiscale negli accordi di ristrutturazione contenuta nell’art. 63 CCII costituisce la riproposizione dei commi 5 e 6 dell’art. 182-ter l. fall., disposizione che contiene la regolamentazione del trattamento dei crediti tributari e contributivi nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione, disciplina che nel CCII è divisa in due articoli.

    2 L’art. 3, c. 1-bis, d.l. 7.10.2020, n. 125, convertito con modificazioni dalla l. 27.11.2020, n. 159, ha innovato la disciplina dell’omologazione degli accordi di ristrutturazione. L’art. 182-bis, c. 4, l. fall. è stato integrato con il seguente periodo: “Il tribunale omologa l’accordo anche in mancanza di adesione da parte dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l’adesione è decisiva ai fini del raggiungimento della percentuale di cui al primo comma e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui al medesimo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria”. Il che ha comportato l’anticipata entrata in vigore a decorrere dal 25.12.2020 della norma contenuta nel CCII.

    3 La transazione fiscale è obbligatoria, nel senso che il debitore, esclusivamente mediante proposta presentata ai sensi dell’art. 63 CCII, può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali.

    4 L’obbligo di formulare la proposta all’amministrazione per consentire alla stessa di valutarla ed eventualmente richiedere chiarimenti, integrazioni o miglioramenti discende anche dall’obbligo di buona fede e correttezza imposto al debitore durante le trattative che precedono le procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza, espressamente previsto dal CCII (art. 3, c. 1), che esplicita anche il dovere del debitore stesso “di illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo ai creditori tutte le informazioni necessarie ed appropriate allo strumento di regolazione della crisi o dell’insolvenza prescelto” (art. 3, c. 2, lett. a). D’altra parte, negli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa (e già negli accordi di ristrutturazione con intermediari finanziari), che, pur nella strutturale diversità di fattispecie per presupposti, condizioni ed effetti, rappresentano comunque un riferimento per la ristrutturazione “coattiva” dei debiti fiscali e previdenziali, occorre dimostrare che “tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati informati dell’avvio delle trattative, siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sull’accordo e sui suoi effetti” (art. 61, c. 2, lett. a, CCII; vedi già art. 182-septies, c. 4, lett. b, l. fall.).

    5 Per poter invocare la ristrutturazione “coattiva” del debito fiscale e contributivo, pertanto, il debitore deve preventivamente formulare la proposta all’amministrazione, fornendo complete e aggiornate informazioni, ed attendere novanta giorni. Solo dopo il decorso di questo termine, la condizione della mancata adesione è integrata.

    6 Il disposto dell’art. 63 CCII (“Nell’ambito delle trattative che precedono la stipulazione degli accordi di ristrutturazione di cui agli articoli 57, 60 e 61 …”), rende evidente come il debitore debba attivarsi tempestivamente. La transazione fiscale va quindi presentata prima del deposito della domanda di accesso alla procedura ex art. 40 o 44 CCII, tanto più se il debitore intende avvalersi del meccanismo di perfezionamento legale del consenso dell’amministrazione previsto dal comma 2-bis dell’art. 63 CCII dato che, altrimenti, potrebbe esserci uno sfasamento temporale tra il tempo concesso agli uffici per l’eventuale adesione alla proposta (90 giorni) e quello assegnato ex art. 44 CCII dal tribunale (60 giorni) per il deposito dell’accordo, tanto più ove quest’ultimo termine non fosse prorogabile per la pendenza di istanze per la dichiarazione di liquidazione giudiziale. Ciò non toglie che il tribunale, in pendenza del termine di 90 giorni, debba comunque fissare l’udienza per l’omologa, dato che il chiaro disposto del comma 2, ultimo periodo dell’art. 63 (“Ai fini del comma 2-bis, l’eventuale adesione deve intervenire entro novanta giorni dal deposito della proposta di transazione fiscale”) rende evidente che nel caso in cui l’adesione degli uffici sia determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all’art. 57, c. 1, e 60, c. 1, essa rappresenta una condizione per l’accoglimento della domanda che deve essere accertata (sia pur coattivamente) al momento dell’omologa.

    7 Obbligatorietà che non esclude naturalmente il diritto del debitore di aderire a diverse modalità di ristrutturazione del debito fiscale, quale, ad esempio, la definizione agevolata prevista dall’art. 1, c. 231, l. n. 197/2022 (c.d. rottamazione quater). Con il che il debitore potrebbe decidere di utilizzare soltanto una delle procedure od entrambe, naturalmente con riferimento a diverse tipologie di crediti. Ove il debitore intenda pagare tutti i debiti fiscali e previdenziali con la definizione agevolata non avrà quindi l’obbligo di presentare la proposta di transazione di cui all’art. 63 CCII.

    8 A seguito dell’invio, da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, della comunicazione di accoglimento della domanda il creditore pubblico deve ritenersi aderente con riferimento ai crediti oggetto di definizione agevolata, anche ai fini del raggiungimento della percentuale dei crediti prescritta dagli artt. 57, 60 e 61 CCII.

    9 In forza dell’art. 1, c. 248 “Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 231, che sono oggetto di procedura concorsuale nonché di tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d’impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, si applica la disciplina dei crediti prededucibili. Il legislatore quindi, al fine di ottimizzare il recupero di tali somme dalle procedure concorsuali ha forzato l’impianto sistematico concorsuale, modificando ex lege la natura dei crediti tributari oggetto di rottamazione (soluzione peraltro già sperimentata in precedenti “rottamazioni” cfr. d.l. n. 119/2018 e d.l. 22.10.2016, n. 193, convertito con modifiche dalla l. 1.12.2016, n. 225).

    10 Prededuzione che negli adr si tradurrà nel pagamento degli importi dovuti a seguito della definizione agevolata secondo le modalità temporali indicate nella domanda. Anche perché la possibilità di un pagamento rateale rende evidente come la pur affermata natura prededucibile di tali crediti non comporta sicuramente la necessità che essi siano pagati prima degli altri creditori: sia degli estranei che degli aderenti. Il che imporrà che il tribunale, in sede di omologa, accerti l’idoneità del piano sottostante gli accordi a generare i flussi finanziari necessari per consentire il regolare pagamento dei debiti erariali e/o contributivi oggetto di rottamazione, secondo le scadenze derivanti dal numero di rate scelto dal debitore.

    11 Ulteriore questione è quella relativa alla sorte di tali crediti in caso di mancata omologazione dell’accordo o, comunque, di sua inesecuzione e di successiva apertura di altra procedura concorsuale, ad esempio, di una liquidazione giudiziale, se cioè la prededuzione permanga anche nella successiva procedura in forza della regola generale sancita dall’art. 6 CCII. Permanenza della prededuzione che presuppone, naturalmente, la permanenza del credito cui tale beneficio si ricollega. Poiché l’omesso o ritardato pagamento anche di una sola rata determina l’inefficacia della Definizione agevolata (ed i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto), deve escludersi che l’Agenzia delle Entrate possa avvalersi del rango prededucibile acquisito dal suo credito per pretendere il pagamento con preferenza rispetto ai creditori concorsuali in una successiva procedura concorsuale o esecutiva. Il che si ricava altresì dalle stesse indicazioni fornite dall’Amministrazione con riferimento a precedenti rottamazioni. Riguardo alla rottamazione di cui al d.l. n. 193/2016 (che all’art. 6, c. 4, conteneva una norma di contenuto sostanzialmente identico con riferimento all’inefficacia della rottamazione in caso di mancato o ritardato pagamento) la Circolare n. 2/2017 affermava che “A seguito del mancato pagamento della prima o dell’unica rata della definizione sarà revocata la sospensione ed il contribuente potrà riprendere il pagamento delle rate della dilazione precedentemente concessa”, escludendosi quindi che la domanda del contribuente e la relativa accettazione comportassero un qualche effetto novativo del debito, non essendo altrimenti possibile la ripresa della rateazione. Di conseguenza, anche con riferimento alla rottamazione quater, se non viene effettuato non solo il pagamento della prima rata, ma anche il pagamento di una delle successive, la definizione agevolata non si perfeziona e rimane senza effetto alcuno, non potendo quindi permanere la prededuzione in successive eventuali procedure concorsuali od esecutive.

    12 In caso di successiva apertura della procedura di liquidazione giudiziale i pagamenti effettuati in esecuzione della procedura di definizione agevolata successivamente all’omologa dell’accordo non saranno revocabili in forza dell’esenzione di cui all’art. 166, c. 3, lettera. Esenzione che si applicherà anche ai pagamenti precedenti, ma comunque successivi al deposito della domanda di accesso all’accordo di ristrutturazione, trattandosi di pagamenti legalmente posti in essere dal debitore. Con riferimento ai pagamenti effettuati prima del deposito della domanda d’accesso la revocabilità deve ritenersi esclusa dalla considerazione che il debitore ha pagato un credito prededucibile per espressa previsione di legge, non rilevando a tal proposito le successive vicende del credito e quindi l’eventuale venir meno di tale beneficio.

    II. Ambito di applicazione

    II.Ambito di applicazione

    1 L’art. 63 CCII prevede un criterio per individuare i tributi che possono essere oggetto di transazione fiscale, incentrato sul soggetto che gestisce il tributo indipendentemente dalla natura o dalla tipologia del credito o della spettanza del gettito: possano essere inseriti nella proposta di transazione soltanto i tributi che sono gestiti dalle Agenzie fiscali o dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie. Pertanto, nella transazione possono essere ricompresi: i tributi erariali, in quanto certamente amministrati dalle Agenzie fiscali; i tributi che, se pur di spettanza di altri enti, vedono le competenze gestionali demandate, ex lege, all’Agenzia delle Entrate (tasse automobilistiche, addizionali regionali e comunali). Il debitore può proporre altresì il pagamento parziale o dilazionato dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria e dei relativi accessori [trattasi dei crediti per contributi, premi e accessori (interessi e somme aggiuntive iscritti e non iscritti a ruolo) quali crediti Inps, Inail, Enasarco, Inpdap, Inpgi, Enpals, Cassa Edile, ecc.]. Per quanto riguarda i tributi locali, si ritiene che rientrino nel campo di applicazione dell’art. 63 quelli attribuiti alla gestione delle Agenzie fiscali da una convenzione tra l’ente locale e l’Agenzia stessa. Invero l’art. 57, d.lgs. n. 300/1999, al secondo comma prevede che “le Regioni e gli Enti locali possono attribuire alle agenzie fiscali, in tutto o in parte, la gestione delle funzioni ad essi spettanti, regolando con autonome convenzioni le modalità di svolgimento dei compiti e gli obblighi che ne conseguono”; e pertanto non è da escludere che un ente locale attribuisca il potere di gestione dei propri tributi alle Agenzie fiscali, che divengono pertanto responsabili dell’attività di accertamento (quantificazione della base imponibile e liquidazione del tributo). Ad eccezione dei crediti tributari appena individuati, non possono quindi rientrare nel campo di applicazione dell’art. 63 i crediti di spettanza degli enti locali che non risultino gestiti dalle agenzie fiscali.

    2 Al di fuori della transazione fiscale, i crediti fiscali riferiti agli enti locali possono comunque essere oggetto di accordo “transattivo” (con riduzione dell’ammontare del debito, dilazione di pagamento, ecc.), così come previsto per tutti gli altri crediti nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti. Si ritiene che non possano essere oggetto di transazione fiscale i crediti tributari contenziosi, al di fuori, quindi, del ricorso agli istituti dell’accertamento con adesione e della conciliazione giudiziale (Istituti introdotti entrambi con il d.l. 18.7.1994, n. 452 e poi modificati con la l. 13.12.2010, n. 220), istituti che permettono il raggiungimento di un accordo tra il contribuente e l’Amministrazione finanziaria anche successivamente all’instaurazione del contenzioso tributario. Un’ulteriore particolare forma di definizione agevolata dei crediti tributari contenziosi è quella relativa ai giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione prevista dall’art. 5, l. n. 130/2022. Con il ricorso alla transazione fiscale non si può ottenere la definizione dei crediti tributari contenziosi, in quanto essa non può considerarsi uno strumento alternativo agli istituti che prevedono la definizione agevolata delle controversie, attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate (ovvero l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli). Tranne che, ovviamente, il debitore contribuente con la proposta ex art. 63 CCII dichiari di rinunciare ai contenziosi relativi ai crediti oggetto di transazione. Ritenere che con la transazione fiscale il legislatore abbia voluto introdurre la possibilità di una definizione agevolata strutturale delle liti tributarie pendenti, appare in contraddizione con il rilievo che il modello di riferimento è per sua natura eccezionale e, per questo, incompatibile con l’ordinario presidio del dovere costituzionale di contribuzione (ai sensi dell’art. 53 Cost.) e con lo stesso diritto alla tutela giurisdizionale verso gli atti della Pubblica Amministrazione.

    3 Inoltre, altrimenti opinando, verrebbe meno la specialità della norma tributaria e la riserva assoluta di giurisdizione del giudice tributario nella determinazione dell’an e del quantum dei crediti fiscali. Invero nel caso in cui la transazione riguardasse anche crediti non ancora definitivamente accertati (o comunque contestati), a fronte della mancata adesione dell’Erario il tribunale, per valutare la convenienza della transazione, dovrebbe accertare previamente la fondatezza delle pretese, invadendo così la giurisdizione esclusiva del giudice tributario cui appartiene la giurisdizione in ordine ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al pignoramento, in caso di notifica invalida della stessa, mentre rimane devoluta al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti la legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, nonché la cognizione con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella (effettivamente e validamente eseguita) e comunque una volta che l’esecuzione tributaria sia stata avviata.

    4 Deve quindi ritenersi che il potere/dovere di proporre una transazione fiscale non può intendersi esteso al giudizio sulla fondatezza o meno della pretesa tributaria/contributiva e sui motivi di impugnazione della stessa da parte del contribuente, talché, qualora la proposta di transazione fiscale abbia a oggetto anche la definizione di contenziosi tributari pendenti da parte del contribuente, in assenza di risposta ovvero in presenza di diniego espresso da parte dell’ente pubblico creditore, la proposta di transazione fiscale non potrà essere mai approvata dal Tribunale in sostituzione di quest’ultimo, rendendosi necessario in tal caso il suo espresso consenso. Invero se l’atto impugnato è finalizzato all’accertamento del rapporto d’imposta, di diritto soggettivo, esso è sottoposto alla giurisdizione delle commissioni tributarie. In merito può essere sufficiente ricordare che, secondo l’orientamento della Suprema Corte, il contribuente può rivolgersi al giudice tributario ogni qual volta abbia interesse a contestare la convinzione espressa dall’amministrazione in ordine alla disciplina del rapporto tributario [C. s.u. n. 16776/2005].

    5 L’unica eccezione a tale limitazione dovrebbe rinvenirsi all’ipotesi in cui la transazione si limiti a disciplinare il pagamento di importi contestualmente o precedentemente definiti mediante uno degli istituti deflativi del contenzioso tributario previsti dalla legge. Naturale precipitato di tale ricostruzione sistematica è che, quindi, al pari di quel che accade per tutti gli altri creditori, le poste debitorie verso gli enti non sono definitivamente cristallizzate. Proseguiranno, pertanto, gli eventuali contenziosi in essere e perdureranno le possibilità di nuovi accertamenti fiscali, secondo le regole ordinarie.

    6 Interpretazione sistematica che ha trovato un ulteriore conforto nella l. n. 197/2022, dato che nella domanda di adesione alla Definizione agevolata, (“Rottamazione-quater”), è necessario indicare la rinuncia a eventuali contenziosi relativi alle cartelle indicate nella stessa domanda.

    III. Il procedimento

    III.Il procedimento

    1 Il procedimento ricalca quello già previsto dall’art. 182-ter, c. 5, la norma prevede in particolare:

    1) la necessità di una specifica proposta di “pagamento parziale o anche dilazionato” cfr. [F169];

    2) una specifica attestazione circa “la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale” cfr. [F170];

    3) il deposito della proposta di “transazione fiscale” presso gli uffici competenti;

    4) la allegazione di una dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore, “che la documentazione…rappresenta fedelmente e integralmente la situazione dell’impresa, con particolare riguardo alle poste attive del patrimonio”.

    Gli uffici competenti, in persona del direttore, devono espressamente esprimere l’adesione alla proposta tramite “sottoscrizione dell’atto negoziale”.

    2 A tal proposito l’Agenzia delle Entrate, attraverso la circolare n. 34/E del 29.12.2020, ha disposto una prima interpretazione operativa per l’applicabilità della novellata normativa, fissando le regole per la valutazione delle proposte di trattamento del credito tributario presentate dai proponenti gli accordi o concordati. L’Agenzia ha chiarito, proprio in relazione alla manifestazione del voto nel concordato preventivo e con riferimento alle valutazioni da svolgere nell’ambito degli accordi, che il possibile diniego da parte dell’Ufficio deve essere imprescindibilmente accompagnato da una precisa motivazione che sia in grado di inficiare puntualmente, in base ad elementi chiari, oggettivi e verificabili, le “argomentazioni e le conclusioni del Commissario”. L’Amministrazione finanziaria deve, evidentemente, fare riferimento agli elementi esibiti nel piano attestato dal professionista indipendente, da cui è possibile discostarsi solo se sia palesemente insostenibile o inattendibile. In tali ipotesi l’Amministrazione finanziaria deve dotare il giudizio di manifesta inattendibilità o insostenibilità con una attenta motivazione, che sia in grado di individuare analiticamente i casi, le aspettative e i dati ritenuti non attendibili, portando a conoscenza del contribuente debitore gli esiti delle valutazioni.

    IV. Il trattamento del creditore pubblico

    IV.Il trattamento del creditore pubblico

    1 Per quanto riguarda il contenuto del trattamento che può essere imposto all’amministrazione, va detto che la disposizione specifica che il debitore può proporre “il pagamento, parziale o anche dilazionato”, del credito, escludendosi quindi forme di soddisfacimento alternative al pagamento monetario, dovendosi comunque assicurare una soddisfazione che superi la prova di convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale fissata dal comma 1 della disposizione. Per tali ragioni le effettive possibilità di stralcio o dilazione del credito dell’amministrazione, quantomeno per la parte assistita da privilegio, sono alquanto limitate e collegate all’utilizzo di finanza esterna, stante il rispetto dei vincoli derivanti dall’ordine di distribuzione del patrimonio del debitore.

    2 Questa appare l’unica soluzione per rendere l’istituto compatibile con le regole previste dalla direttiva 1023/2019. Nel sistema delineato dalla direttiva 1023/2019 sono identificati tre distinti strumenti di ristrutturazione: a) una ristrutturazione solo con il consenso di alcuni creditori, accompagnata dalla previsione di misure protettive nella fase di negoziazione ed esecuzione del piano (artt. 6-7, 17-18, direttiva 1023/2019; b) una ristrutturazione basata sul voto o consenso di alcuni creditori, ma che può costituire un vincolo anche per altri creditori che abbiano posizione giuridica e interessi economici omogenei con quelli dei creditori consenzienti (artt. 9-10, direttiva 1023/2019; c) una ristrutturazione basata sul voto dei creditori, che consente la cd. “ristrutturazione trasversale”, e, quindi, vincola i creditori dissenzienti anche in mancanza del requisito della omogeneità di posizione con quelli consenzienti (art. 11, direttiva 1023/2019).

    3 La ristrutturazione “coattiva” dei debiti fiscali e contributivi va ricompresa nella terza fattispecie, ossia nella “ristrutturazione trasversale”, in quanto si vincola un’intera classe di creditori dissenzienti (l’amministrazione), che ha posizione giuridica e interessi economici non omogenei con quelli dei creditori consenzienti. Nella “ristrutturazione trasversale dei debiti”, il piano può essere omologato e può diventare vincolante per le classi di voto dissenzienti solo se soddisfa, tra l’altro, la condizione per cui “assicura che le classi di voto dissenzienti di creditori interessati ricevano un trattamento almeno tanto favorevole quanto quello delle altre classi dello stesso rango e più favorevole di quello delle classi inferiori” (art. 11, par. 1, lett. c, direttiva 1023/2019); è questa la regola della c.d. “relative priority rule” (“RPR”), secondo la quale è possibile il pagamento di creditori di rango inferiore anche in assenza di pagamento integrale dei creditori di rango superiore, a condizione che il primo sia di misura inferiore. Gli Stati membri possono, tuttavia, “prevedere che i diritti dei creditori interessati di una classe di voto dissenziente siano pienamente soddisfatti con mezzi uguali o equivalenti se è previsto che una classe inferiore riceva pagamenti o mantenga interessi in base al piano di ristrutturazione” (art. 11, par. 2, direttiva 1023/2019); in tal caso, trova applicazione la più rigida regola della “absolute priority rule (“APR”), secondo la quale, se non vi è il consenso di tutte le classi, la distribuzione del patrimonio del debitore deve avvenire secondo un criterio di priorità assoluta in forza del quale, in caso di soddisfacimento non integrale dei crediti di una classe di rango superiore, nulla può essere distribuito ai crediti di rango inferiore.

    4 Con la conseguenza che ove uno dei creditori estranei sia titolare di crediti chirografari (ipotesi, quest’ultima, che ricorre nella gran parte degli accordi) la proposta non può prevedere alcuno stralcio o dilazione del credito tributario o contributivo assistito da privilegio, perché in tale ipotesi il credito privilegiato del creditore dissenziente (l’amministrazione) riceverebbe un trattamento inferiore, in termini di percentuale o tempi di pagamento, rispetto al credito di rango inferiore del creditore estraneo, che viene pagato integralmente e con la sola moratoria legale di centoventi giorni. L’unica possibilità per ritenere legittimo un trattamento parziale o anche dilazionato anche della porzione di credito privilegiato dell’amministrazione è quindi quella di prevedere che il pagamento dei creditori estranei chirografari avvenga con finanza esterna, come tale liberamente distribuibile.

    V. L’omologazione

    V.L’omologazione

    1 Le Sezioni Unite hanno ritenuto sussistente “la giurisdizione del giudice ordinario nella declinazione del giudice competente in ordine alle procedure concorsuali” [cfr., tra le altre, ord. n. 35954/2021, ord. n. 22139/2021 ed ord. n. 8504/2021] decidendo di regolamenti preventivi di giurisdizione in tema di transazioni fiscali proposti in vista di un accordo di ristrutturazione dei debiti o nell’ambito di un concordato preventivo e di mancato assenso dell’agenzia fiscale alla proposta di trattamento dei crediti tributari regolata dalla L. Fall., art. 182 ter. A medesime conclusioni deve naturalmente giungersi con riferimento alle fattispecie disciplinate dall’art. 63 CCII. Secondo la Corte, la novella introdotta con la legge di conversione n. 159/2020 “indirizza in modo marcato la questione della mancata adesione alla proposta di transazione da parte dell’agenzia fiscale verso la competenza giurisdizionale di merito del tribunale fallimentare, collocando ancor più chiaramente l’istituto de quo all’interno delle procedure concorsuali ed alle loro, peculiari, finalità, piuttosto che nell’ambito delle procedure di attuazione dei tributi… In sintesi, con la scelta in questione, il legislatore della riforma ha incastonato la transazione fiscale con maggior chiarezza nel campo del diritto fallimentare, ancorché ne siano evidenti i riflessi di diritto tributario”.

    2 Fissato il tema della giurisdizione a favore del giudice ordinario, la Corte nell’Ordinanza a Sezioni Unite n. 8504/2021 analizza il tema della impugnativa di un diniego da parte degli Enti, ancorché non strettamente oggetto del contenzioso che è stata chiamata a dirimere. La Corte conclude in via risolutiva che “l’ampia discrezionalità riconosciuta all’amministrazione finanziaria nello stipulare accordi transattivi concorsuali è in questo senso palesemente finalizzata, sia pure in considerazione del miglior soddisfacimento possibile del suo interesse proprio, ed è appunto bilanciata dal sindacato giudiziale sul diniego di accettazione della proposta transattiva, dalla normativa attualmente vigente, chiaramente, assegnato al giudice ordinario fallimentare”. L’omologazione forzosa del concordato e dell’accordo possa intervenire solo nell’ipotesi in cui la controversia abbia ad oggetto la convenienza economica della proposta del debitore e la fattibilità del piano; mentre, allorché la discussione verta sull’an e/o il quantum dell’obbligazione tributaria, la giurisdizione sull’impugnazione non potrà che spettare alle commissioni tributarie.

    3 Con riferimento agli accordi si ha “mancata adesione” alla proposta sia ove l’ente pubblico manifesti di non accettarla, sia ove lo stesso non esprima sulla medesima alcun intendimento. Nel contesto degli accordi, il silenzio del creditore determina dunque l’effetto della “mancata adesione” alla proposta, e ciò in conformità alle regole “negoziali” che informano - sotto il profilo del consenso - l’istituto in oggetto, per quanto lo stesso sia indubbiamente caratterizzato da marcati profili di concorsualità. Con la conseguenza che, pertanto, secondo la formulazione della norma, il tribunale, sussistendo le condizioni di legge, potrebbe omologare gli accordi anche in presenza di mancata adesione da parte dell’ufficio erariale e/o previdenziale-assistenziale, vuoi per inerzia, vuoi per diniego espresso.

    4 Il cram down previsto dalla norma ha proprio lo scopo di evitare immotivate “resistenze” alla soluzione conciliativa, ove la stessa sia più “conveniente” rispetto alla liquidazione giudiziale, come chiaramente espresso in sede di Relazione illustrativa all’art. 48 CCII ex d.lgs. n. 14/2019, dove si faceva presente che “al fine di superare ingiustificate resistenze alle soluzioni concordate, spesso registrate nella prassi, è previsto che il tribunale possa omologare gli accordi di ristrutturazione anche in mancanza di adesione da parte dell’Amministrazione finanziaria quando l’adesione […]”. In definitiva la norma consente ai tribunali di omologare gli accordi di ristrutturazione dei debiti anche se la mancata adesione da parte dell’amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali o assistenziali determini il mancato raggiungimento delle relative percentuali minime.

    5 Negli accordi con transazione fiscale, ove l’Amministrazione finanziaria non abbia aderito all’accordo ed il debitore chieda al tribunale procedere comunque all’omologa si è in presenza di una tecnica di estensione degli effetti vincolanti dell’accordo all’amministrazione. Con l’adesione forzosa il creditore fiscale non diviene creditore aderente, ma è così considerato ai soli fini del pagamento e del calcolo della percentuale dei crediti necessari per l’omologazione dell’accordo. La qualificazione dell’amministrazione, per tutti gli altri profili, quale creditore dissenziente conduce a riconoscere alla stessa la possibilità di proporre opposizione all’omologazione.

    6 Nonostante la regola generale per gli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza in continuità aziendale sia quella della prova dell’“assenza di pregiudizio per i creditori” (cfr. artt. 7, 61, 112 CCII) rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale, l’art. 63 CCII richiede ancora la verifica, d’ufficio, che la proposta di soddisfacimento sia “conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria”, anche nel caso in cui si tratti di un accordo di ristrutturazione in continuità aziendale. Il che pone un’ingiustificata distinzione tra omologa degli accordi di ristrutturazione ed omologa del concordato preventivo, posto che l’art. 88, c. 2-bis, CCII prescrive che la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie sia “conveniente o non deteriore rispetto all’alternativa liquidatoria”.

    7 Un primo dubbio riguarda la natura cumulativa o alternativa dei presupposti previsti dal comma 2-bis, se cioè, l’omologazione possa intervenire solo se l’adesione dell’amministrazione sia determinante per il raggiungimento delle percentuali e, allo stesso tempo, la proposta sia conveniente; ovvero sia sufficiente che l’adesione sia determinante (senza la necessità della valutazione di convenienza) o, in alternativa, che la proposta superi la prova di convenienza (senza la necessità che l’adesione sia determinante). La formulazione letterale sembrerebbe deporre per la prima soluzione, come testimoniato dall’uso della congiunzione “e” per legare le due condizioni.

    8 Un altro profilo problematico è quello relativo alla individuazione dei casi in cui l’adesione alla proposta di transazione è da considerare “decisiva” e il voto è da ritenere “determinante”. Fermo restando che l’adesione, con riguardo all’ accordo di ristrutturazione dei debiti, è decisiva quando, di per sé o congiuntamente a quella di altri creditori, è tale da consentire il raggiungimento della soglia del 30% o del 60% dei crediti complessivi, bisogna interrogarsi se a tali fini Fisco ed enti debbano essere considerati come un unico creditore. Si consideri l’ipotesi in cui il debitore abbia raggiunto l’accordo con creditori rappresentanti il 40% dell’esposizione debitoria complessiva, ma non con l’Erario e con l’INPS i cui crediti rappresentano ciascuno il 15% dell’’esposizione debitoria complessiva. È questo il caso in cui ognuna delle adesioni del Fisco e dell’Inps risulti decisiva se calcolata congiuntamente all’altra, ma potrebbe percentualmente non esserlo se considerata singolarmente. Anche in questo caso non dovrebbe venire meno il ruolo decisivo che avrebbero le adesioni dell’agenzia delle Entrate o dell’Inps: in tal caso entrambe sarebbero pertanto da ritenere decisive. Nella sostanza Fisco ed enti dovrebbero essere considerati, ai fini di cui trattasi, come un unico soggetto.

    9 Per le medesime ragioni deve ritenersi inammissibile che l’omologa comporti l’adesione forzosa soltanto di una parte del credito fiscale o di quello contributivo, di quella sufficiente al raggiungimento delle maggioranze richieste dalla legge, anziché sull’intero importo. Si pensi, per esempio, al caso in cui il debitore abbia raggiunto l’accordo per la ristrutturazione del debito con creditori rappresentanti il 40% dei crediti complessivi, ma non con l’Erario, i cui crediti rappresentano il 40% dell’esposizione debitoria complessiva. In tale ipotesi, poiché la transazione fiscale concerne necessariamente il trattamento della totalità dei crediti tributari non contenziosi, la trasformazione della mancata adesione in adesione deve riguardare l’intero importo degli stessi (e non soltanto l’ammontare dei crediti strettamente necessario al superamento della soglia del 60%).

    10 L’omologa degli accordi di ristrutturazione dei debiti comporta la definitiva cristallizzazione degli importi dovuti dal debitore contribuente in relazione ai crediti oggetto di transazione, in forza dell’effetto definitivo e non reversibile, al di fuori della successiva risoluzione, della sentenza del tribunale ovvero di successive adesioni del debitore contribuente a definizioni agevolate del credito fiscale.

    VI. La risoluzione

    VI.La risoluzione

    1 L’art. 63, c. 3, CCII prevede che la transazione fiscale si risolva di diritto nel caso in cui il contribuente non esegua i versamenti dovuti in base all’accordo transattivo, entro sessanta giorni dalle scadenze ivi previste. La risoluzione della proposta fa rivivere l’obbligazione tributaria secondo gli originari avvisi di accertamento. Invero, salvo patto contrario, l’accordo transattivo non produce alcun effetto novativo in relazione ai rapporti tributari ivi dedotti.

    B) Frmule

    B)Frmule
    F169
    PROPOSTA DI TRANSAZIONE FISCALE

    Spett.le

    AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE

    Via ………

    00142 - Roma

    Via PEC: protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it

    Spett.le

    AGENZIA DELLE ENTRATE

    Direzione Regionale ………

    Via PEC:

    Spett.le

    AGENZIA DELLE ENTRATE

    Via PEC:

    ***

    Oggetto: Proposta di transazione fiscale ai sensi dell’art. 63 CCII nell’ambito di una procedura di accordi di ristrutturazione dei debiti con piano in continuità aziendale.

    Proponente: ………, con sede in (C.F., P.IVA e n. iscr. al R.I.: ………, R.E.A. n……….)

    ***

    La società ………, con sede in (C.F., P.IVA e n. iscr. al R.I.: ………, R.E.A. n………. assistita in qualità di Advisor finanziari, dal Dott. (P.E.C……….; fax), commercialista e revisore legale, con studio in ………, Via ………;

    in qualità di Advisor legale dall’Avv………. (P.E.C……….- Fax ………) del Foro di ………, con studio in ………, via ………;

    ai cui rispettivi indirizzi di P.E.C. sopra indicati chiede che vengano trasmesse le comunicazioni relative alla presente

    PROPONE

    All’Ufficio competente la seguente transazione fiscale ai sensi e per effetti di cui all’art. 63 CCII (“Proposta di Transazione sui crediti Tributari e contributivi”), nei termini di seguito esposti,

    1. PREMESSE

    RAPPRESENTA

    che la società ricorrente possiede i requisiti previsti dall’art. 57 CCII e si trova in stato di crisi;

    che la presente proposta è stata approvata dagli amministratori………

    e che la predetta approvazione risulta da verbale redatto dal notaio Dott………. (indicare gli estremi dell’atto notarile), depositato a norma dell’art. 2436 c.c. nel Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. di ……… in data ……… prot. n……….;

    DEPOSITA

    la seguente

    PROPOSTA DI TRANSAZIONE FISCALE

    Premesso che la presente Proposta di Transazione è avanzata nell’ambito delle trattative che precedono la stipulazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 57 CCII, che la società intende depositare avanti il Tribunale di ……… con ricorso ai sensi dell’art. 44, c. 1, CCII. Di cui si allega la bozza (doc. 1 - “Ricorso”).

    2. LA SOCIETÀ: COSTITUZIONE, ASSETTO SOCIETARIO, SETTORE DI ATTIVITÀ E PRINCIPALI CAUSE DEL SUO ATTUALE STATO DI CRISI.

    La società è stata costituita nel………

    Nel ……… la società ha formato oggetto di trasformazione da ……… in ……… (doc……….) e, contestualmente, ha assunto l’attuale ragione sociale [eventuale].

    Attualmente, la compagine sociale della società è formata dal socio ……… titolare della quota del ………%, dal socio ……… titolare della quota del ………% a dal socio……… titolare della quota residua (………%) del capitale (doc. 4).

    La società è amministrata dal socio ………

    Volendo ripercorrere le cause che hanno condotto all’attuale stato di crisi della Ricorrente, si ricorda innanzitutto ………

    La complessa situazione sopra descritta ha indotto la società ad adire la Procedura di cui all’art. 57 CCII.

    3. BREVE DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL PIANO e DEGLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

    La Proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti che la Società intende presentare ai propri creditori si fonda su un Piano industriale che si sviluppa prospetticamente su un arco temporale di circa cinque anni.

    Il Piano industriale in questione presenta le seguenti principali caratteristiche:

    A. involge il periodo 1.1.202………- 31.12.202……… (“Periodo di Piano”);

    B. è sviluppato sulla base della situazione patrimoniale ed economica della Società aggiornata alla data del ………, tenuto conto delle rettifiche extracontabili operate ai fini concorsuali;

    In particolare, si prevede che l’attivo realizzabile nel Periodo di Piano sia pari a complessivi euro ……… di cui:

    i. euro ……… con la prosecuzione dell’attività;

    ii. euro ……… rivenienti dal realizzo di crediti commerciali;

    iii. euro ……… relativi alle disponibilità liquide.

    C. l’accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 57 CCII, stipulato, nella forma di scrittura privata con autentica notarile, con alcuni creditori che rappresentato il

    ………% dell’ammontare totale dei debiti della società ricorrente prevede, oltre al pagamento integrale dei creditori estranei, la soddisfazione degli altri creditori secondo le seguenti modalità: ………

    a. il soddisfacimento integrale dei crediti concorsuali” muniti di privilegio ex art. 2751-bis, n. 1), entro il ………;

    b. il soddisfacimento integrale dei crediti concorsuali muniti di privilegio ex art. 2753 c.c. entro il ………;

    c. il soddisfacimento parziale - nella misura del 50% - delle sanzioni e degli interessi relativi ai crediti muniti di privilegio ex art. 2753 c.c., in ossequio al disposto dell’art. 2778, n. 8), c.c. entro il ………;

    d. il soddisfacimento integrale dei crediti muniti di privilegio ex art. 2752, c. 1 e 2, c.c. vantati a titolo di “ritenute d’acconto Irpef”, “IVA” ed “irap”, nonché delle sanzioni ed agli interessi relativi ai crediti medesimi, come segue: quanto al 33,33% del credito, entro il ………, quanto al 33,33% del credito, entro il ………, quanto al residuo, entro il ………;

    e. il soddisfacimento integrale dei crediti privilegiati a titolo di interessi, calcolati al tasso legale e relativi ai crediti concorsuali privilegiati, entro il ………;

    f. il soddisfacimento parziale - nella misura del 35% - dei crediti chirografi vantati dai creditori strategici……… entro il ………

    g. il soddisfacimento parziale - nella misura del ………% - dei crediti chirografi con garanzie vantati nei confronti della Società, con le seguenti tempistiche:

    - quanto a euro ……… entro il 31.12.202………;

    - quanto a euro ……… entro il 31.12.202………;

    - quanto a euro ……… entro il 31.12.202………;

    - quanto al saldo entro il 31.12.202………;

    h. il soddisfacimento parziale - nella misura del ………% - degli altri crediti chirografari (“Classe 3”), entro il 31.12.202………

    4. ILLUSTRAZIONE DELLA PROPOSTA DI TRANSAZIONE

    4.1 Oggetto della Proposta di Transazione

    La presente Proposta di Transazione ha ad oggetto i Debiti tributari ex art. 2778, n. 18) e n. 19), c.c., per complessivi euro ………, nonché gli ulteriori debiti tributari, per complessivi euro ……… a vario titolo di natura chirografaria, maturati in capo alla Società alla data del ……… e suscettibili di formare oggetto di transazione fiscale ai sensi dell’art. 6 CCII.

    4.2 Ricognizione dell’indebitamento tributario concorsuale della Società suscettibile di formare oggetto di transazione fiscale ex art. 63 CCII.

    In particolare, dalle verifiche condotte sulla documentazione contabile e fiscale della Società è emerso che alla data del ……… l’indebitamento tributario concorsuale suscettibile di formare oggetto di transazione fiscale ai sensi dell’art. 63 CCII ammonta a complessivi euro ……… di cui euro ……… per crediti privilegiati ex art. 2778, nn. 18) e 19), c.c. ed euro ……… per crediti chirografari a vario titolo (aggi, interessi di mora, diritti di notifica e rimborso spese esecutive, somme aggiuntive), come da prospetto riepilogativo che segue.

    4.3 Percentuali e tempi di pagamento dell’Indebitamento tributario concorsuale.

    Tanto premesso, la Società propone di soddisfare il proprio debito tributario concorsuale oggetto della presente Proposta come sopra specificato nella misura e nei termini che si riassumono di seguito:

    (i) crediti in linea capitale privilegiati di cui all’art. 2778, n. 18), c.c. vantati a titolo di “Irap”, pari a complessivi euro ………: soddisfacimento integrale e dilazionato, mediante pagamenti rateali annuali da corrispondersi negli anni 202………, 202……… e 202………;

    (ii) crediti in linea capitale privilegiati di cui all’art. 2778, n. 18), c.c. vantati a titolo di “ritenute d’acconto Irpef lavoratori autonomi”, pari a complessivi Euro ………: soddisfacimento integrale e dilazionato, mediante pagamenti rateali annuali da corrispondersi negli anni 202………, 202……… e 202………;

    (iii) crediti in linea capitale privilegiati di cui all’art. 2778, n. 19), c.c. vantati a titolo di “IVA”, pari a complessivi euro ………: soddisfacimento integrale e dilazionato, mediante pagamenti rateali annuali da corrispondersi negli anni 202………, 202……… e 202………;

    (iv) crediti in linea capitale privilegiati di cui all’art. 2778, n. 18), c.c. vantati a titolo di “ritenute d’acconto Irpef”, pari a complessivi euro ………: soddisfacimento integrale e dilazionato, mediante pagamenti rateali annuali da corrispondersi negli anni 202………, 202……… e 202………;

    (v) crediti in linea capitale privilegiati di cui all’art. 2778, n. 18), c.c. vantati a titolo di “ritenute Irpef per imposta sostitutiva TFR”, pari a complessivi Euro ………: soddisfacimento integrale e dilazionato, mediante pagamenti rateali annuali da corrispondersi negli anni 202………, 202……… e 202………;

    (vi) crediti per sanzioni e interessi relativi ai crediti privilegiati di cui agli art. 2778, n. 18 e n. 19), pari a complessivi euro ………: soddisfacimento integrale e dilazionato, mediante pagamenti rateali annuali da corrispondersi negli anni 202………, 202……… e 202………;

    (vii) crediti dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, a titolo di aggi, interessi di mora, somme aggiuntive, diritti di notifica e rimborso spese esecutive, per complessivi euro ………: inserimento in Classe 3, con soddisfacimento parziale (………%) e dilazionato, entro il 31.12.202………

    Si precisa che i pagamenti sopra indicati verranno effettuati, in ogni caso, subordinatamente al passaggio in giudicato del decreto di omologazione degli accordi di ristrutturazione.

    4.4 Eventuali contenziosi fiscali pendenti.

    Alla data del ……… non risultavano pendenti contenziosi o precontenziosi tra la Società e le Agenzie Fiscali.

    5. CONVENIENZA DELLA PROPOSTA ED ESSENZIALITÀ DELLA SUA ACCETTAZIONE AI FINI DELLA PROCEDURA DI ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI.

    L’accoglimento della presente Proposta consentirebbe all’Erario il massimo recupero possibile dei propri crediti………[Descrivere analiticamente la funzionalità della prosecuzione dell’attività aziendale al miglior soddisfacimento dei creditori e, così, la convenienza della proposta transattiva con riferimento alla migliore soddisfazione del credito erariale].

    In base alla presente proposta, infatti, all’A.F. vengono offerte, con riferi-mento al debito per imposte, interessi e sanzioni di cui al………, le medesime condizioni, in termini di percentuale (………%) e di tempi di pagamento, che l’ADR prevede a favore dei creditori che hanno un grado di privilegio inferiore.

    Con riferimento ai diritti di riscossione, il trattamento previsto è lo stesso che l’ADR offre ai creditori chirografari rispetto ai quali è previsto il trattamento più favorevole (c.d. fornitori strategici).

    In definitiva, la percentuale ed i tempi di pagamento non sono inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore., certamente in misura superiore a quella ipotizzabile nell’ambito di un’eventuale procedura di liquidazione giudiziale in quanto………

    Nel merito della proposta l’A.F. è chiamata a valutare, in base ai principi di economicità ed efficienza dell’azione amministrativa e di tutela dell’interesse erariale, l’eventuale effettiva possibilità di una migliore soddisfazione del credito erariale in sede di ADR rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale. La prassi richiede, inoltre, che l’A.F., in sede di valutazione della proposta, tenga conto degli altri interessi coinvolti nella gestione della crisi come la difesa dell’occupazione, la continuità dell’attività produttiva, la complessiva esposizione debitoria dell’impresa e la sua situazione patrimoniale [Descrivere gli effetti dell’eventuale accoglimento della proposta sulla continuità aziendale e, così, sulla conservazione della forza lavoro].

    Si dà atto che la convenienza della procedura rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale è stata attestata dal dr………. professionista indipendente………

    ***

    Alla luce di tutto quanto sopra esposto e sulla base della documentazione allegata, la società ………

    CHIEDE

    l’accettazione della presente Proposta di transazione fiscale ex art. 63 CCII nei termini sopra indicati, restando sin d’ora a disposizione per ogni chiarimento e/o integrazione e/o audizione che dovessero occorrere.

    ***

    Al fine di consentire al competente Ufficio di esprimere un consenso informato ed a conferma di quanto sopra esposto, si allega la seguente documentazione:

    1) bozza di ricorso ex art. 44 CCII ………;

    2) relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa;

    3) stato analitico ed estimativo delle attività e l’elenco nominativo dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;

    4) elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore e il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili;

    5) copia dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi chiusi;

    6) dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante della società ai sensi dell’art. 47, d.P.R. n. 445/2000 attestante che la documentazione di cui all’art. 39 CCII rappresenta fedelmente ed integralmente la situazione dell’impresa, con particolare riguardo alle poste attive del patrimonio;

    7) copia della dichiarazione fiscale dell’anno 202……… per la quale non è pervenuto l’esito dei controlli automatici;

    8) dichiarazione integrativa relativa al periodo ……… (fino alla data di presentazione dell’accordo;

    9) visura camerale.

    Luogo, data ………

    Firma ………

    F170
    RELAZIONE DEL PROFESSIONISTA SULLA VERIDICITÀ DEI DATI AZIENDALI, LA FATTIBILITÀ DEL PIANO E LA CONVENIENZA RISPETTO ALLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE EX ART.63 CCII

    [UTILIZZARE FORMULA F158]

    Con le seguenti precisazioni:

    1. ESTENSIONE DEGLI EFFETTI DELL’ACCORDO AI SENSI DELL’ART. 63.

    1.1. Premessa.

    L’imprenditore intende richiedere l’estensione degli effetti dell’Accordo di ristrutturazione ai creditori fiscali e previdenziali ai quali in data ……… è stata inviata la proposta di transazione ai sensi dell’art. 63 CCII.

    La fattibilità del piano e conseguentemente l’attuabilità dell’accordo dipendono dal suo perimetro. Nel senso che l’attestatore non può ignorare il tema della sussistenza dei requisiti giuridici che permettono l’estensione forzosa del perimetro delle intese e segnatamente la convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale.

    Se sotto il profilo dell’attuabilità dell’accordo l’attestatore è chiamato a svolgere indagini che si traducono in buona sostanza in una prova di resistenza del piano, sotto quello della trasparenza informativa che l’attestatore deve assicurare con il proprio documento, egli non può sottacere informazioni apprese attraverso le indagini svolte in ordine alla presenza di elementi indicatori di disomogeneità degli interessi dei creditori, ovvero di carenza di convenienza, o ancora di violazione dei principi della buona fede e della completezza e simmetria informativa da parte del debitore. In questo ambito egli è tenuto ad esprimersi, quanto meno in termini di negative assurance, sull’assenza di elementi ostativi all’estensione degli effetti ai non aderenti interessati e sulla presenza di “tutti i presupposti per l’estensione dell’accordo vanno attestati unitamente alle altre condizioni”.

    ………

    La convenienza dell’Accordo rispetto alla liquidazione giudiziale.

    Costituisce requisito per l’estensione forzosa degli effetti la convenienza per i creditori fiscali e previdenziali eventualmente non aderenti.

    Poiché la società ……… ha proposto il pagamento, parziale ed anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti obbligatorie e dei relativi accessori, la norma richiede che l’attestazione del professionista indipendente, relativamente ai crediti fiscali e previdenziali, deve inerire anche alla convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale.

    Si tratta, ad ogni buon conto, di valutazioni tecniche che si fondano sulla comparazione con un’alternativa; il che impone un percorso valutativo in due fasi distinte.

    Una prima fase volta ad intercettare il criterio di determinazione del valore nei due casi prospettabili: i) della liquidazione giudiziale con liquidazione atomistica dei beni; ii) della liquidazione giudiziale con esercizio provvisorio dell’impresa, a condizione che sia ravvisabile una creazione di ulteriori risorse per i creditori nel corso dell’esercizio provvisorio dell’impresa (ad esempio completando un cantiere pendente) o ad esito dello stesso essendo probabile il raggiungimento, a regime, di una situazione stabile di equilibrio economico che renderebbe significativamente percorribile la cessione dell’azienda, in quanto tornata profittevole, in luogo della liquidazione atomistica dei suoi beni.

    Nel caso di specie, l’esercizio provvisorio in sede di liquidazione giudiziale non sarebbe di per sé prospettabile in assenza di risorse atte a consentire gli approvvigionamenti necessari. Infatti, ………

    Venendo meno la prospettabilità di un esercizio provvisorio, l’ipotesi liquidatoria di riferimento diventa solo quella della liquidazione in via atomistica dei beni.

    La seconda fase è quella della valutazione comparativa degli effetti dell’accordo con la liquidazione giudiziale. Rilevano, a tal riguardo, certamente misura, tempi e modi del soddisfo, oltre che il profilo di rischio. Nella comparazione si dovrà, in particolare, tenere conto dei rischi di avveramento delle assunzioni contenute nel piano e di quelli inerenti alla soluzione alternativa. Si tratta delle ben note incertezze che pervadono i processi liquidatori. In altre parole, le valutazioni devono essere confrontabili e, per esserlo, devono essere svolte in contesti ed ambienti valutativi tra loro omogenei; lo scenario macroeconomico assunto a riferimento occorre che sia unico. Infine, si osserva che per un corretto approccio della valutazione comparativa in questione, possono essere recuperate le analisi di sensitività svolte a supporto del piano, a condizione però che esse siano estese (in base a parametri omogenei) anche all’esercizio provvisorio.

    Ciò premesso, la Società ha condotto la valutazione di convenienza richiesta dalla norma.

    A tal fine il debitore ha valutato in euro ……… il valore del marchio in quanto suscettibile di alienazione anche in assenza della relativa azienda, sulla base di un royalty rate del ………, tenendo conto di un volume di ricavi significativamente ridotto per effetto della discontinuità aziendale, tenendo altresì conto dei rilevanti investimenti pubblicitari occorrenti per il ripristino dei volumi attuali di fatturato laddove dovesse intervenire la liquidazione giudiziale e la cessazione dell’attività.

    Il valore degli immobili è stato determinato in ……… sulla base di ………

    Il valore del magazzino è stato determinato in ……… sulla base di ………

    Il valore dei crediti è stato determinato in ……… sulla base di ………

    Ne consegue che il grado di soddisfacimento per i creditori fiscali e previdenziali non sarebbe superiore a circa il ………, significativamente inferiore al trattamento previsto dalla proposta di transazione ex art. 63 CCII pari ad euro ……… quale risultante dal seguente prospetto:

    ………

    2. CONCLUSIONI.

    Tutto ciò premesso:

    Attesta la veridicità dei dati aziendali, la fattibilità del piano e, relativamente ai crediti fiscali e previdenziali, la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale.

    Luogo, data

    Firma ………

    C) Giurisprudenza:

    C)Giurisprudenza:

    I. L’omologazione.

    I. L’omologazione

    I.L’omologazione

    1 In materia di accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 57 CCII (c.d. “ADR”) con transazione fiscale, in difetto di indicazioni nell’art. 48 CCII in ordine al tempo di adozione del provvedimento definitorio del procedimento di omologa e in presenza della previsione nel comma 4 della norma evocata di un termine di trenta giorni dall’iscrizione della domanda nel registro delle imprese per la proposizione delle opposizioni da parte di ciascun creditore o altro interessato, il provvedimento in parola è suscettibile di intervenire prima del decorso dei novanta giorni accordati all’amministrazione finanziaria dall’art. 63, c. 2, CCII per esprimere la propria adesione alla proposta del debitore di composizione del debito erariale [T. Catania 19.1.2023].

    2 Non può essere omologato mediante il Cram down l’accordo di ristrutturazione dei debiti quando l’alternativa liquidatoria è calcolata senza prevedere la continuità aziendale e la cessione mediante gara dell’azienda [T. Salerno 23.1.2023].

    3 Nell’effettuare il confronto con l’alternativa liquidatoria, il tribunale deve prendere in considerazione la proposizione di azioni revocatorie, di responsabilità e di recupero crediti volte ad incrementare l’attivo liquidabile in favore dei creditori, e quindi anche del creditore pubblico, soprattutto in presenza di un’ipotesi di cram down [T. Lecce 17.10.2022].

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