[1] Le disposizioni di cui alla presente sezione si applicano, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, al caso in cui gli effetti dell’accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria, individuata tenuto conto dell’omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici.
[2] Ai fini di cui al comma 1 occorre che:
a) tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati informati dell’avvio delle trattative, siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sull’accordo e sui suoi effetti;
b) l’accordo abbia carattere non liquidatorio, prevedendo la prosecuzione dell’attività d’impresa in via diretta o indiretta ai sensi dell’articolo 84; (1)
c) i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria rappresentino il settantacinque per cento di tutti i creditori appartenenti alla categoria, fermo restando che un creditore può essere titolare di crediti inseriti in più di una categoria;
d) i creditori della medesima categoria non aderenti cui vengono estesi gli effetti dell’accordo possano risultare soddisfatti in base all’accordo stesso in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale;
e) il debitore abbia notificato l’accordo, la domanda di omologazione e i documenti allegati ai creditori nei confronti dei quali chiede di estendere gli effetti dell’accordo.
[3] I creditori della medesima categoria non aderenti ai quali il debitore chiede di estendere gli effetti dell’accordo possono proporre opposizione ai sensi dell’articolo 48, comma 4. Per essi, il termine per proporre opposizione decorre dalla data della comunicazione.
[4] In nessun caso, per effetto dell’accordo di ristrutturazione, ai creditori ai quali è stato esteso l’accordo possono essere imposti l’esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l’erogazione di nuovi finanziamenti. Non è considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati.
[5] Quando un’impresa ha debiti verso banche e intermediari finanziari in misura non inferiore alla metà dell’indebitamento complessivo, l’accordo di ristrutturazione dei debiti può individuare una o più categorie tra tali tipologie di creditori che abbiano fra loro posizione giuridica ed interessi economici omogenei. In tal caso il debitore, con il ricorso di cui all’articolo 40, può chiedere, anche se non ricorre la condizione prevista dal comma 2, lettera b), che gli effetti dell’accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti appartenenti alla medesima categoria. Restano fermi i diritti dei creditori diversi da banche e intermediari finanziari.
(1) Lettera così modificata dall’art. 9, comma 2, D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 42, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 147/2020.
A) Inquadramento funzionale:
A)Inquadramento funzionale:I. Natura giuridica - II. Il trattamento dei creditori - III. Presupposti d’accesso - IV. Gli adr in esito alla composizione negoziata - V. Il piano e l’accordo - VI. Il giudizio di omologa.
I. Natura giuridica
I.Natura giuridica1 Come si legge nella relazione illustrativa “L’accordo di ristrutturazione dei debiti rappresenta un mezzo di risanamento a cui l’impresa in crisi ricorre per tentare di ridurre l’esposizione debitoria ed assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria. L’innovazione risiede nella previsione di una deroga al principio di relatività degli effetti del contratto, in virtù della quale l’accordo esteso produce effetti anche verso i creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria, individuata tenuto conto dell’omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici. Viene, pertanto eliminata la limitazione, esistente nella disciplina vigente, ai soli intermediari finanziari, estendendo la disposizione a tutte le categorie di creditori”.
2 Accanto all’ipotesi già precedentemente regolamentata, caratterizzata dal requisito soggettivo del debito (verso banche e intermediari finanziari in misura non inferiore alla metà dell’indebitamento complessivo), fattispecie riproposta senza modifiche nel comma 5 della disposizione, l’art. 61 CCII (come già il novellato art. 182-septies) estende l’applicazione dell’istituto a tutte le ipotesi di ristrutturazione del debito; purché l’accordo abbia carattere non liquidatorio, prevedendo la prosecuzione dell’attività d’impresa in via diretta o indiretta. Gli accordi ad efficacia estesa consentono di vincolare la minoranza dissenziente dei creditori appartenenti ad una data categoria, individuata per posizione giuridica ed interessi economici omogenei, anche quando non si tratti di banche o intermediari finanziari, come invece stabiliva la previgente disciplina della legge fallimentare.
3 Con la conseguenza che negli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa, accanto al presupposto indefettibile di tutte le ipotesi di accordi disciplinate dagli artt. 57 ss. CCII, rappresentato dalla “ristrutturazione dei debiti” si potranno presentare due fattispecie ben distinte tra loro: quella generale caratterizzata dalla natura non liquidatoria dell’accordo (rectius del piano) cfr. [F163] e quella particolare dell’ultimo comma caratterizzata dal profilo soggettivo dei creditori. Ipotesi quest’ultima che non prevede necessariamente la continuità aziendale, potendo prevedere anche la liquidazione del patrimonio del debitore.
4 La distinzione non presenta soltanto un valore sistematico, ma determina anche significative differenze con riferimento agli effetti dell’accordo omologato. Gli effetti dell’accordo di ristrutturazione con continuità aziendale possono riguardare tutti i creditori rientranti in categorie omogenee, indipendentemente dalla natura del loro credito (art. 61, c. 1-4), laddove l’efficacia dell’accordo a carattere liquidatorio può vincolare soltanto i titolari di crediti bancari e finanziari tra loro omogenei (art. 61, c. 5).
5 Il presupposto, tuttora richiesto dall’ultimo comma dell’art. 61 CCII, ai fini dell’estensione degli effetti nei confronti di banche e intermediari finanziari, è rappresentato da un’esposizione debitoria verso questi ultimi per almeno metà dell’indebitamento complessivo, situazione che ricorre nella stragrande maggioranza delle ipotesi di ristrutturazione del debito, con la conseguenza che gli adr ad efficacia estesa potranno essere utilizzati su larga scala anche per soluzioni liquidatorie.
6 La nuova disciplina ha avuto un’entrata in vigore anticipata in quanto l’art. 20, d.l. n. 118/2021, rubricato “Modifiche urgenti al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267”, convertito nella l. 21.10.2021, n. 147, è intervenuto sulla disciplina del r.d. n. 267/1942. Il comma 1, lett. e) dell’articolo sostituisce l’art. 182-septies l. fall. anticipando la disciplina degli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa prevista dal codice della crisi di impresa e dell’insolvenza contenuta nell’art. 61 CCII.
II. Il trattamento dei creditori
II.Il trattamento dei creditori1 L’istituto si caratterizza per la suddivisione dei creditori in tre grandi categorie: gli estranei, gli aderenti ed i creditori non aderenti ai quali vengono estesi gli effetti dell’accordo. I creditori estranei subiscono gli effetti della temporanea inesigibilità del credito, conseguente al differimento dei termini di pagamento fino a centoventi giorni dall’omologazione (o dalla scadenza originaria, se successiva). Sui creditori aderenti si determinano gli effetti propri del contratto volontariamente stipulato, effetti che possono essere i più vari e possono comportare anche obblighi in ordine alla esecuzione di nuove prestazioni. I creditori non aderenti a seguito dell’omologa dell’accordo subiscono la ristrutturazione del loro credito nella misura concordata dagli altri creditori omogenei della categoria. Creditori non aderenti che conservano i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.
2 In nessun caso, per effetto dell’accordo di ristrutturazione, ai creditori ai quali è stato esteso l’accordo possono essere imposti l’esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l’erogazione di nuovi finanziamenti. Non è considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati.
III. Presupposti d’accesso
III.Presupposti d’accesso1 Il dato caratterizzante della procedura è che vengono resi opponibili e vincolanti nei confronti di terzi creditori, i contenuti di un accordo contrattuale di cui tal terzi non sono stati parte. E ciò sia nel caso in cui essi siano rimasti «inerti», sia che abbiano abbandonato le trattative in corso d’opera. I presupposti formali per l’estensione dell’accordo ai creditori non aderenti sono:
a) l’assenso del 60% dell’ammontare dei crediti considerando che i creditori di cui si chiede l’estensione degli affetti dell’accordo non sono creditori aderenti: a tal proposito va rammentato che è necessaria la doppia maggioranza in quanto non solo deve esserci quella del 75% delle singole categorie ma anche quella complessiva del 60% dei creditori. La necessaria adesione all’accordo di creditori titolari della percentuale minima richiesta (e, dunque, in generale, il sessanta per cento, ovvero, in caso di accordo agevolato, il trenta) è desumibile dal dato testuale dell’art. 61, per il quale agli accordi ad efficacia estesa si applicano “le disposizioni di cui alla presente sezione”.
b) un accordo, rectius, un piano di natura non liquidatoria, ovvero l’esistenza dell’indebitamento nei confronti di banche e intermediari finanziari pari o superiore al 50% dell’indebitamento complessivo;
c) il raggiungimento di una percentuale di creditori aderenti pari o superiore al 75% in ciascuna delle “categorie” (o classi) in cui sono inseriti creditori non aderenti.
I presupposti sostanziali per l’omologazione dell’accordo sono:
a) che vengano costituite delle “categorie” di creditori (del tutto assimilabili alle classi del concordato) secondo le percentuali omogenee per posizione giuridica e interesse economico;
Con riferimento all’ipotesi disciplinata dal comma 6 tali categorie devono essere omogenee sia con riferimento alla posizione giuridica che economica, ossia alla tipologia dell’operazione creditizia (anticipazione bancaria, apertura di credito, anticipi export, ecc.), sia alla tipologia della garanzia di soddisfazione (esistenza di valido pegno, ipoteca o di altra garanzia).
b) che tutti i creditori della categoria siano stati informati dell’avvio delle trattative, abbiano ricevuto complete ed aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sull’accordo e sui suoi effetti, e siano stati messi in condizione di partecipare alle trattative in buona fede (con riferimento alla precedente disciplina v. T. Milano 11.2.2016, ove si chiarisce che tutti i creditori bancari o intermediari finanziari che la proposta inserisce nell’ambito di un accordo ad efficacia estesa ex art. 182-septies l. fall., devono essere informati della ricaduta dell’accordo sui creditori non aderenti in maniera tale che ciascuno sia posto nella condizione di operare una consapevole scelta in ordine alla proposta e alle eventuali scelte difensive (opposizione) da adottare);
c) che i creditori cui vengono estesi gli effetti dell’accordo possano risultare soddisfatti, in base all’accordo, in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale [Nella vigenza della precedente disciplina la giurisprudenza ha ritenuto che la verifica della “convenienza” dell’accordo per i creditori non aderenti andasse operata con riguardo all’alternativa della liquidazione fallimentare: così T. Milano 11.2.2016; T. Forlì 5.5.2016; T. Padova 31.12.2016].
Tutti i presupposti per l’estensione dell’accordo siano attestati da un professionista indipendente, unitamente alle altre condizioni. Cfr. [F164].
IV. Gli adr in esito alla composizione negoziata
IV.Gli adr in esito alla composizione negoziata1 Il legislatore contempla l’ipotesi che l’opera di negoziazione dell’esperto possa aver consentito al debitore di individuare i creditori disponibili ad una soluzione di ristrutturazione laddove, nel comma 2, lett. b) dell’art. 23, statuisce che “La percentuale di cui all’articolo 61, comma 2, lettera c), è ridotta al 60 per cento se il raggiungimento dell’accordo risulta dalla relazione finale dell’esperto;”.
2 Norma quest’ultima che evidenzia come il legislatore abbia ipotizzato un percorso premiale ove gli accordi di cui all’art. 61 CCII siano conclusi all’esito della negoziazione assistita.
3 Tale beneficio particolare è riservato all’imprenditore soltanto “se il raggiungimento dell’accordo risulta dalla relazione finale dell’esperto”, il che rende evidente che la soluzione adottata deve essere maturata nell’ambito delle trattative e non dopo la conclusione della negoziazione e quindi sostanzialmente patrocinata e condivisa dall’esperto. Se dunque è intervenuto un accordo in tale sede (presumibilmente con gli stessi creditori disponibili a sottoscrivere gli accordi formali) la percentuale delle adesioni necessaria perché, nell’ambito delle categorie, l’accordo con la maggioranza sia estensibile alla minoranza si riduce al 60% e questo, ovviamente, rende maggiormente agevole l’accordo. L’esperto non partecipa alla redazione né del piano né dell’accordo, che rimangono atti del debitore, ma di certo il legislatore presume che egli abbia fornito un contributo causale rilevante per il raggiungimento dell’accordo con almeno il 60% dei creditori. Contributo causale notevolmente valorizzato dal legislatore con la previsione, contenuta nell’art. 25-ter, c. 6, che l’aumento del compenso dell’esperto del 100% spetti in tutti i casi in cui, anche successivamente alla redazione della relazione finale, si concludono il contratto, la convenzione o gli accordi di cui all’art. 23, c. 1 e 2, lett. b), ivi compresi, quindi anche gli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa.
4 Il beneficio della riduzione al 60% della percentuale non spetta se la relazione non fa cenno dell’intervenuto accordo e quindi l’accesso alla procedura è frutto di autonoma determinazione del debitore che viene tuttavia comunque incentivato a tale passo mediante il riconoscimento dei benefici economici in ambito fiscale enunciati nell’art. 25-bis, c. 1 (riduzione alla misura legale degli interessi sui debiti tributari) e c. 3 (riduzione alla metà della sanzioni e degli interessi sui debiti tributari sorti prima del deposito dell’istanza di nomina dell’esperto, e oggetto della composizione negoziata).
V. Il piano e l’accordo
V.Il piano e l’accordo1 La procedura costituisce una sottospecie degli accordi di ristrutturazione di cui all’art. 57 CCII, con la conseguenza che anch’essa rimanda al piano dell’art. 56 CCII cfr. [F165], articolo che definisce in maniera analitica il contenuto del piano che dovrà accompagnare gli accordi di cui all’art. 61 CCII. Art. 56 CCII che definisce il contenuto minimo obbligatorio del piano, anche con riferimento alla tempistica delle azioni da compiersi e dei rimedi da adottare in caso di scostamento tra gli obiettivi e la situazione in atto. Contenuto ulteriormente arricchito con il decreto correttivo che prevede altresì che il piano di cui all’art. 56 CCII debba contenere il piano industriale e l’evidenziazione dei suoi effetti sul piano finanziario oltre che l’elenco dei creditori estranei, con l’indicazione delle risorse destinate all’integrale soddisfacimento dei loro crediti alla data di scadenza.
2 L’art. 61 fa riferimento semplicemente alla necessità che l’accordo preveda “la prosecuzione dell’attività d’impresa in via diretta o indiretta ai sensi dell’art. 84”. In altre parole, la continuità aziendale, diretta o indiretta che sia, in presenza degli altri requisiti previsti dall’art. 61, è elemento sufficiente a consentire l’estensione degli effetti dell’accordo anche ai creditori non aderenti a prescindere da ogni altro specifico presupposto. E ciò anche qualora l’accordo di ristrutturazione preveda la prosecuzione dell’attività aziendale mediante l’utilizzazione di una parte soltanto dell’attivo, con previsione di una liquidazione atomistica dell’altra parte, sul modello del c.d. concordato “misto”. Il richiamo alla continuità indiretta lascia intendere che l’accordo possa anche prevedere una cessione dell’azienda o di parte di essa. In definitiva quel che rileva è che al termine dell’operazione residui la funzionalità di una porzione dei beni alla continuazione dell’impresa, anche se in capo ad un diverso imprenditore.
VI. Il giudizio di omologa
VI.Il giudizio di omologa1 Il tribunale, anche d’ufficio, a prescindere dall’opposizione di uno più creditori, deve valutare i seguenti profili di legittimità per l’omologazione dell’accordo: che la formazione delle categorie sia stata fatta rispettando il requisito dell’omogeneità delle situazioni giuridiche e degli interessi economici e che quindi non vi sia stato un tentativo di manipolare le maggioranze “spalmando” i presumibili dissenzienti in categorie non a rischio di apprezzabile contestazione; che i creditori che non hanno aderito all’accordo abbiano avuto una completa e aggiornata informazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sull’accordo e sui suoi effetti e che siano stati messi in condizione di partecipare alle trattative. A tal proposito il tribunale deve anche verificare che le trattative si siano svolte “in buona fede”. Il legislatore si riferisce necessariamente al proponente l’accordo, visto che si tratta di una condizione di ammissibilità che quindi non può che penalizzare, se non perseguita, colui che propone la domanda: il debitore deve dunque contattare i creditori fornendo loro tutti gli elementi necessari per decidere e tenerli poi informati dell’andamento delle trattative. Ne deriva un obbligo per il debitore di provare di aver formulato una proposta a tutti i creditori cui si richiede l’estensione degli affetti dell’accordo. Infine, il tribunale deve valutare che il trattamento loro riservato non sia deteriore rispetto a quanto avrebbero ottenuto con la liquidazione giudiziale.
2 I creditori della medesima categoria non aderenti ai quali il debitore chiede di estendere gli effetti dell’accordo possono proporre opposizione ai sensi dell’art. 48, c. 4, CCII. Per essi, il termine per proporre opposizione decorre dalla data della comunicazione. La legge impone infatti al debitore di notificare l’accordo, unitamente alla domanda di omologazione e ai documenti allegati, ai creditori nei confronti dei quali chiede di estendere gli effetti dell’accordo, legittimando questi ultimi a proporre opposizione entro il termine di trenta giorni dalla data di tale notifica. Il giudizio di omologazione prevede quindi termini differenziati per la decorrenza del termine per le opposizioni, che decorre per i creditori non aderenti dalla notificazione del ricorso e dell’attestazione e per gli altri creditori dall’ultimo adempimento della pubblicazione presso il Registro delle Imprese o del deposito presso la cancelleria del Tribunale.
3 Con l’opposizione il creditore non aderente all’accordo può chiedere l’accertamento della inoperatività dell’accordo nei suoi confronti, eccependo che l’accordo sia sconveniente rispetto alla liquidazione giudiziale, di non rientrare nella categoria individuata dal debitore, di non essere stato adeguatamente informato o posto nella condizione di partecipare alle trattative… ecc., ovvero anche il rigetto dell’omologazione dell’accordo. Differente petitum che comporterà anche diverse allegazioni probatorie e ciò in quanto una valutazione negativa del tribunale sulla non operatività dell’estensione degli effetti dell’accordo nei confronti dell’opponente non potrebbe determinare, automaticamente, il rigetto dell’omologazione dell’accordo, dovendosi a tal fine verificare se, in base al piano ed all’attestazione, la mancata estensione degli effetti ai creditori omogenei risulti tale da precludere la fattibilità del piano medesimo e quindi l’adempimento dell’accordo. In altre parole, ove il tribunale, ritenga l’opposizione fondata, potrà comunque omologare l’accordo considerando l’opponente come creditore estraneo, sempre che sia prevista e attuabile la possibilità di soddisfo integrale del suo credito [per una diversa prospettiva T. Forlì 5.5.2016, cit., ove si riconosce la possibilità per il tribunale di operare “una riclassificazione delle categorie malamente formate”].
B) Frmule
B)Frmule[UTILIZZARE FORMULA F157]
Aggiungere le parti in grassetto.
Nelle premesse:
F.vi) l’estensione degli effetti degli Accordi Fornitori Industriali ai fornitori industriali appartenenti alla medesima categoria, come elencati nell’Allegato “F(vi)” (Fornitori Industriali Non Aderenti) (i “Fornitori Industriali Non Aderenti”), in quanto titolari di posizione giuridica ed interessi economici omogenei ai fornitori industriali aderenti.
G. Il Piano è stato approvato dalla Società in data [•] ed è stato sottoposto al giudizio di asseverazione del Dott. [•] iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di [•] al n. [•] e al Registro dei Revisori Legali dei Conti con D.M. [•], professionista indipendente (il “Professionista”), il quale, in data [•], ha rilasciato, ai sensi dell’art. 57, c. 4, CCII, la relazione di cui all’Allegato “G” (Asseverazione con allegato Piano) attestante la veridicità dei dati aziendali, la fattibilità del Piano e l’attuabilità del presente accordo, nel rispetto dei termini di cui all’art. 57 CCII (l’ “Asseverazione”). Trattandosi di accordo ad efficacia estesa ex art. 61 CCII, il Professionista ha altresì: i) verificato che i crediti dei fornitori industriali aderenti rappresentano una percentuale superiore al 75% dei crediti appartenenti a tale categoria; ii) attestato che i Fornitori Industriali Non Aderenti ai quali vengono estesi gli effetti dell’Accordo di Ristrutturazione possano risultare soddisfatti in base al medesimo Accordo in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale.
[•]
L. Tutti i Fornitori Industriali Non Aderenti sono stati informati dell’avvio delle trattative, sono stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede ed hanno ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società, nonché sul presente Accordo di Ristrutturazione e sui suoi effetti, come risulta dalla documentazione allegata sub Allegato [•].
M. Per effetto di quanto sopra, il presente Accordo è efficace ai sensi dell’art. 61, co. 1, CCII, anche nei confronti dei Fornitori Industriali Non Aderenti, in quanto titolari di crediti appartenenti alla medesima categoria dei crediti vantati dai fornitori industriali che hanno sottoscritto gli Accordi Fornitori Industriali.
[•]
Nell’articolato:
1.2. DEFINIZIONI
“Fornitori Industriali Non Aderenti” ha il significato di cui alla Premessa F.vi) e indica i fornitori industriali strategici per la prosecuzione dell’attività d’impresa ai quali vengono estesi gli effetti dell’Accordo di Ristrutturazione ex art. 61 CCII.
[•]
2.3. OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ IN RELAZIONE AL PIANO
2.3.1. Osservanza dell’Accordo
Con la sottoscrizione dell’Accordo, la Società si impegna nei confronti delle Banche a:
(i) operare per il perseguimento degli obiettivi indicati nel Piano, in conformità alle previsioni di esso, secondo quanto oggetto di analisi da parte del Professionista nell’Asseverazione;
(ii) osservare puntualmente gli impegni previsti nel Piano, nell’Accordo, negli Accordi Fornitori Industriali e negli Altri Accordi;
(iibis) osservare puntualmente i piani di rimborso dei Fornitori Industriali Non Aderenti;
(iii) rispettare i Contratti Originari per quanto non derogati dall’Accordo;
(iv) osservare puntualmente la Documentazione Finanziaria;
(v) non recedere dalle Linee di Factoring per gli importi accordati alla Data di Stipula in quanto funzionali al buon esito del Piano e a dare ai relativi contratti regolare e puntuale esecuzione;
(vi) notificare via PEC ai Fornitori Industriali Non Aderenti, entro 5 (cinque) giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo di Ristrutturazione, l’Accordo, la domanda di omologazione e i documenti allegati ai sensi dell’art. 61, c. 2, lett. e), CCII.
[•]
[UTILIZZARE FORMULA F158]
Con le seguenti precisazioni:
1. ESTENSIONE DEGLI EFFETTI DELL’ACCORDO AI SENSI DELL’ART. 61 CCII.
1.1. Premessa.
L’imprenditore intende richiedere l’estensione degli effetti dell’Accordo di ristrutturazione ai creditori non aderenti appartenenti alle categorie ………; trattasi in particolare dei seguenti creditori ………
In ordine alla omogeneità delle categorie, la cui valutazione è rimessa al tribunale, lo scrivente osserva ………
La fattibilità del piano e conseguentemente l’attuabilità dell’accordo dipendono dal suo perimetro. Nel senso che l’attestatore non può ignorare il tema della sussistenza dei requisiti giuridici che permettono l’estensione forzosa del perimetro delle intese e segnatamente: i) l’omogeneità con i creditori al cui trattamento si chiede l’estensione degli accordi; ii) la conduzione delle trattative secondo regole di trasparenza e buona fede; iii) la completezza e l’aggiornamento dei flussi informativi resi ai creditori che si intendono coartare; iv) la convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale; v) la natura coercibile delle pattuizioni.
Se sotto il profilo dell’attuabilità dell’accordo l’attestatore è chiamato a svolgere indagini che si traducono in buona sostanza in una prova di resistenza del piano, sotto quello della trasparenza informativa che l’attestatore deve assicurare con il proprio documento, egli non può sottacere informazioni apprese attraverso le indagini svolte in ordine alla presenza di elementi indicatori di disomogeneità degli interessi dei creditori, ovvero di carenza di convenienza, o ancora di violazione dei principi della buona fede e della completezza e simmetria informativa da parte del debitore. In questo ambito egli è tenuto ad esprimersi, quanto meno in termini di negative assurance, sull’assenza di elementi ostativi all’estensione degli effetti ai non aderenti interessati e sulla presenza di “tutti i presupposti per l’estensione dell’accordo vanno attestati unitamente alle altre condizioni”.
Non hanno aderito all’AdR i seguenti creditori appartenenti alle categorie indicate a margine di ciascuno di essi: ………
1.2. La corretta conduzione delle trattative.
La norma, in materia di estensione degli effetti dell’accordo ai creditori non aderenti, richiede che i creditori in questione siano stati informati dell’avvio delle trattative e siano stati messi in condizione di parteciparvi in “buona fede”. Il che implica le necessità, da un lato, che i creditori interessati siano stati chiamati a partecipare a tutte le fasi della negoziazione e, dall’altro, che venga loro assicurata completezza, aggiornamento e simmetria informativa.
In considerazione di ciò la Società ha rappresentato e documentato allo scrivente che le negoziazioni nell’ambito delle singole categorie di creditori sono state gestite in via unitaria, secondo l’iter di seguito brevemente rappresento:
- ………
1.3. Completezza e l’aggiornamento informativo.
La norma pone tra i presupposti per il conseguimento dell’adesione forzosa la completezza e l’aggiornamento informativo.
Al riguardo lo scrivente dà atto:
- Il piano reca una informativa adeguata sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica delle due imprese. I dati sono stati aggiornati al ………;
- L’andamento corrente a fine giugno (current trading) è stato rappresentato nel piano e comunque nella presente attestazione al precedente § ………
1.4. Il raggiungimento della soglia dell’indebitamento complessivo [solo in caso dell’adr di cui all’art. 61, c. 5].
Con particolare riferimento all’estensione, ai sensi del comma 5 dell’art. 61, degli effetti dell’accordo nei confronti dei creditori bancari non aderenti ……… lo scrivente dà atto risulta raggiunta la soglia del 50% prevista dalla norma come meglio rappresentato nella seguente tabella:
………
1.5. L’omogenea composizione delle categorie e il raggiungimento della soglia del 75% dei consensi per ogni singola categoria [NB la percentuale si riduce al 60% nel caso di cui all’art. 23, c. 2, lett. b].
Con riferimento ai creditori, l’Accordo individua le seguenti categorie omogenee:
1) ………
2) ………
3) ………
Le categorie individuate presentano, al loro interno, concreta omogeneità di posizione giuridica e interessi economici. A tal fine lo scrivente osserva in particolare che ………
A ben vedere, lo scrivente rileva che le “categorie” sono anche l’esito della negoziazione diretta con i creditori di un trattamento che nella sua differenziazione tra le diverse categorie è comunque rispondente alla posizione giuridica ed all’interesse economico dei creditori che aderiscono a ciascuna di esse. Le categorie, dunque, nella loro strutturazione discendono naturalmente dalla stessa negoziazione dell’accordo, nel presupposto che all’interno di una categoria vi deve essere un unico contenuto delle pattuizioni nei confronti di tutti i creditori che ne fanno parte. Diversamente, l’individuazione della pattuizione che si intende estendere in modo coattivo sarebbe “meramente arbitraria e costituirebbe una prevaricazione del debitore”. Non sarebbe, ad esempio, negozialmente accettabile dalle controparti se venisse formulata al titolare di crediti autoliquidanti esigibili la stessa proposta di stralcio rivolta alle banche che hanno concesso linee di cassa chirografarie prive di garanzie collaterali. La struttura ed il contenuto della “manovra finanziaria”, per consentire l’adesione da parte dei creditori della categoria deve essere tale da cogliere adeguatamente la diversa (concreta) esposizione al rischio delle singole posizioni creditorie. Il trattamento proposto, per essere accolto, non potrebbe non apprezzare adeguatamente tali differenze. Sarà così il contenuto stesso delle pattuizioni con i creditori che dovrà essere diversamente modulato in relazione alle posizioni giuridiche ed agli interessi economici dei singoli soggetti per poter essere accolto dagli stessi. Le categorie sono una scelta di fatto necessaria che, in presenza di disomogeneità tra i creditori, richiede proposte che non possono che essere formulate in maniera diversificata. Nel corso delle trattative, saranno i creditori a pretendere che il debitore articoli in modo adeguato la proposta per tenere conto dei diversi interessi, se rilevanti.
Invero, l’elemento che nelle negoziazioni assume maggiore rilevanza è costituito dall’esposizione al rischio della singola posizione creditoria. L’esposizione al rischio è l’elemento che, più di ogni altro, determina la scelta dei creditori aderenti.
Del che lo scrivente ha tenuto conto. Nel corso della fase di contraddittorio propria della negoziazione dell’accordo, i creditori in questione, avendo accettato uniformità di trattamento, hanno, infatti, riconosciuto l’omogeneità delle rispettive posizioni e tanto appare sufficiente per ricondurli ad una unica categoria.
Così definite le categorie, lo scrivente ha verificato, per ciascuna di esse, il raggiungimento della soglia minima del 75% [, ridotta, a sensi dell’art. 61, c. 2, lett. b), al 60% ad esito nella composizione negoziata introdotta con domanda del ………, alla luce del contenuto della relazione finale dell’esperto rassegnata in data ………].
La verifica, condotta con riferimento alla data del ………, ha dato esito positivo, come emerge dal prospetto che segue:
………
1.6. La convenienza dell’Accordo rispetto alla liquidazione giudiziale.
Costituisce ulteriore requisito per l’estensione forzosa degli effetti la convenienza (o meglio l’assenza di uno svantaggio) per i creditori bancari non aderenti coartati. La norma richiede, in particolare, che i creditori “possano risultare soddisfatti, in base all’accordo, in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale”.
Si tratta, ad ogni buon conto, di valutazioni tecniche che si fondano sulla comparazione con un’alternativa; il che impone un percorso valutativo in due fasi distinte.
Una prima fase volta ad intercettare il criterio di determinazione del valore nei due casi prospettabili: i) della liquidazione giudiziale con liquidazione atomistica dei beni; ii) della liquidazione giudiziale con esercizio provvisorio dell’impresa, a condizione che sia ravvisabile una creazione di ulteriori risorse per i creditori nel corso dell’esercizio provvisorio dell’impresa (ad esempio completando un cantiere pendente) o ad esito dello stesso essendo probabile il raggiungimento, a regime, di una situazione stabile di equilibrio economico che renderebbe significativamente percorribile la cessione dell’azienda, in quanto tornata profittevole, in luogo della liquidazione atomistica dei suoi beni.
Nel caso di specie, l’esercizio provvisorio in sede di liquidazione giudiziale non sarebbe di per sé prospettabile in assenza di risorse atte a consentire gli approvvigionamenti necessari. Infatti, ………
Venendo meno la prospettabilità di un esercizio provvisorio, l’ipotesi liquidatoria di riferimento diventa solo quella della liquidazione in via atomistica dei beni.
La seconda fase è quella della valutazione comparativa degli effetti dell’accordo con la liquidazione giudiziale. Rilevano, a tal riguardo, certamente misura, tempi e modi del soddisfo, oltre che il profilo di rischio. Nella comparazione si dovrà, in particolare, tenere conto dei rischi di avveramento delle assunzioni contenute nel piano e di quelli inerenti alla soluzione alternativa. Si tratta delle ben note incertezze che pervadono i processi liquidatori. In altre parole, le valutazioni devono essere confrontabili e, per esserlo, devono essere svolte in contesti ed ambienti valutativi tra loro omogenei; lo scenario macroeconomico assunto a riferimento occorre che sia unico. Infine, si osserva che per un corretto approccio della valutazione comparativa in questione, possono essere recuperate le analisi di sensitività svolte a supporto del piano, a condizione però che esse siano estese (in base a parametri omogenei) anche all’esercizio provvisorio.
Ciò premesso, la Società ha condotto la valutazione di convenienza richiesta dalla norma.
A tal fine il debitore ha valutato in euro ……… il valore del marchio in quanto suscettibile di alienazione anche in assenza della relativa azienda, sulla base di un royalty rate del ………, tenendo conto di un volume di ricavi significativamente ridotto per effetto della discontinuità aziendale, tenendo altresì conto dei rilevanti investimenti pubblicitari occorrenti per il ripristino dei volumi attuali di fatturato laddove dovesse intervenire la liquidazione giudiziale e la cessazione dell’attività.
Il valore degli immobili è stato determinato in ……… sulla base di ………
Il valore del magazzino è stato determinato in ……… sulla base di ………
Il valore dei crediti è stato determinato in ……… sulla base di ………
Ne consegue che il grado di soddisfacimento per i creditori coartati non sarebbe superiore a circa il ………, significativamente inferiore al trattamento previsto dall’AdR e rispettivamente pari a ……… che va confrontato con quello previsto dall’accordo per le singole categorie quale risultante dal seguente prospetto:
………
2. CONCLUSIONI.
………
rilevato
- che il Piano assume l’estensione degli effetti dell’Accordo ai creditori ………e che, sulla base di quanto rappresentato dalla Società e del vaglio condotto dal sottoscritto attestatore, appaiono sussistere i presupposti e i requisiti previsti dalla norma,
- che l’accordo non ha carattere liquidatorio (solo nel caso di cui all’art. 61, c. 1),
………
1. Natura e obiettivi del documento
2. La Società
2.1. Cenni storici
2.2. Gli organi societari
2.3. La struttura aziendale
2.4. I prodotti e servizi
2.5. Il modello di business
2.6. Eventuale appartenenza a un Gruppo
3. Il contesto macroeconomico
3.1. La situazione macroeconomica e l’impatto sull’impresa
3.2. Il settore di appartenenza
3.3. Il mercato di riferimento
4. Le cause della crisi
5. L’andamento economico e patrimoniale storico.
6. La strategia di risanamento
6.1. Le assunzioni di base
6.2. Gli obiettivi strategici
6.3. Le assunzioni operative
6.4. Le operazioni straordinarie
6.5. Le operazioni finanziarie
6.6. Le operazioni sul capitale
7. Il Piano di risanamento
7.1. I prospetti economici e patrimoniali del Piano
7.2. La base dati
7.3. I creditori interessati dalla ristrutturazione
7.4. L’andamento economico prospettico
7.5. Lo stato patrimoniale prospettico
8. La manovra finanziaria
8.1. Considerazioni generali
8.2. Gli accordi con i creditori commerciali
8.3. La transazione fiscale
8.4. La ristrutturazione del debito finanziario
9. Il raggiungimento del risanamento aziendale
10. Le Analisi di sensitività.
11. Lo scenario di liquidazione giudiziale
1. Natura e obiettivi del documento
In questo capitolo iniziale è opportuno indicare i dati anagrafici del debitore, le motivazioni per le quali il documento è stato predisposto, gli advisors che hanno assistito la società della predisposizione del piano.
Va indicata la natura giuridica dello strumento supportato dal piano, e quindi che si tratti di un piano a supporto di accordi di ristrutturazione dei debiti ad efficacia estesa ex art. 61 CCII, che saranno oggetto di attestazione da parte di un Professionista Indipendente
È opportuno indicare già in questo capitolo iniziale sia gli obiettivi che si intendono perseguire attraverso la continuità aziendale, sia la durata del Piano.
Qualora il Piano segua altri infruttuosi tentativi di soluzione della crisi attraverso diversi strumenti previsti dal legislatore è necessario che di tali tentativi venga dato conto già in questa sede.
Il Piano dovrà essere approvato dall’organo amministrativo: nella sua versione finale è opportuno che siano riportati, in questa sede, gli estremi dell’approvazione.
La natura e gli obiettivi del Piano determinano anche i soggetti che ne sono destinatari. In caso di accordi di ristrutturazione dei debiti il piano sarà destinato a tutti i creditori e potrà essere conoscibile da una moltitudine indeterminata di soggetti: nella formulazione del Piano di ciò andrà tenuto conto in presenza di informazioni “sensibili”, che possano danneggiare la Società se conosciute da concorrenti o dal mercato.
È opportuno identificare in questo capitolo il Professionista Indipendente incaricato dell’attestazione della veridicità dei dati aziendali e della fattibilità del piano.
In questo capitolo, infine, è opportuno inserire l’indice del documento, per una sua più rapida ed efficace lettura.
2. La Società
In questo capitolo vanno fornite al lettore le informazioni necessarie a comprendere la struttura, la governance e il modello di business attuale della società al fine di consentire la comprensione della sua situazione attuale anche quale punto di partenza delle azioni previste nel Piano.
2.1. Cenni storici
In questo paragrafo va descritta, in modo riassuntivo, la storia della società dalla sua costituzione alla data odierna.
Le informazioni rilevanti succedute negli anni possono riguardare, ad esempio:
- l’apertura e la chiusura di stabilimenti produttivi
- operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, trasformazioni e conferimenti)
- cambi nel controllo societario
- ingresso o uscita da un Gruppo
- apertura di nuovi mercati
- inserimento di prodotti o servizi di significativa rilevanza
- utilizzo, in passato, di strumenti giuridici per la risoluzione della crisi d’impresa
In questo paragrafo, o in quello successivo, è opportuno indicare l’esatta composizione delle partecipazioni societarie.
2.2. Gli organi societari
Se non già indicata in precedenza, in questo paragrafo va indicata l’esatta composizione della compagine societaria nonché:
- la composizione dell’organo amministrativo, con l’indicazione della carica e delle funzioni dei singoli consiglieri e l’indicazione del periodo di permanenza in carica;
- la composizione del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza (in caso di modello dualistico), con l’identificazione del suo presidente e l’indicazione del periodo di permanenza in carica;
- l’indicazione del revisore legale o della società di revisione, con l’indicazione del periodo di permanenza in carica.
2.3. La struttura aziendale
In questo paragrafo va descritta l’organizzazione aziendale, fornendo al lettore le informazioni necessarie a comprendere la governance dell’azienda, le sue modalità organizzative (per funzioni; per divisioni; a matrice), la dislocazione geografica degli uffici e dei siti produttivi.
È opportuno indicare, in questo paragrafo, il numero dei dipendenti alla data più recente suddivisa per area geografica e per categoria (dirigenti, quadri, impiegati e operai).
È anche opportuno inserire in questo paragrafo l’organigramma aziendale, in forma grafica, al fine di comprendere l’effettiva struttura e consistenza dell’apparato organizzativo.
2.4. I prodotti e servizi
In questo paragrafo, senza indulgere in dettagli tecnici non comprensibili a soggetti estranei al settore, vanno indicati e descritti quali siano e che caratteristiche abbiano i principali prodotti e servizi offerti dall’impresa
È opportuno fornire ordini di grandezza relativi tra i prodotti/servizi offerti anche attraverso l’utilizzo di istogrammi o grafici “a torta”. In particolare, è opportuno fornire informazioni su:
- la suddivisione dei ricavi aziendali tra i vari prodotti, o categorie di prodotto, al fine di comprendere l’incidenza sul business aziendale
- l’andamento dei ricavi relativi ai singoli prodotti (o categorie di prodotti) nell’ultimo triennio, al fine di comprenderne il trend.
Se disponibili, è importante fornire anche informazioni aggiornate sul posizionamento dei singoli prodotti (o categorie di prodotti) nel mercato di riferimento, in termini di quota di mercato e di comparazione qualitativa con prodotti alternativi.
In caso di impresa multi-business, l’analisi deve essere svolta per ciascun business svolto.
2.5. Il modello di business
In questo paragrafo vanno descritti i principali elementi del modello di produzione di valore da parte dell’impresa, indicando ad esempio:
- la tipologia di clientela: se impresa (modello Business to Business, o B2B) o persona fisica (modello Business to Consumer, o B2C)
- la rete commerciale
- i canali di vendita
- il modello di produzione: per commessa o per il magazzino
- le modalità e i canali di approvvigionamento
- la modalità di produzione: se interna o se esternalizzata
In caso di impresa multi-business, l’analisi deve essere svolta per ciascun business svolto.
2.6. Eventuale appartenenza a un Gruppo
In caso di appartenenza della società a un Gruppo, in questo paragrafo ne va descritta la struttura indicando, anche attraverso un supporto grafico, i rapporti di partecipazione e descrivendo succintamente le caratteristiche e il business di ciascuna società del gruppo.
3. Il contesto macroeconomico
3.1. La situazione macroeconomica e l’impatto sull’impresa
In questo paragrafo va descritta la situazione macroeconomica relativa agli aspetti che influenzano il business dell’impresa. In particolare, vanno descritti, anche attraverso l’utilizzo di grafici, gli impatti sull’impresa di fattori quali, ad esempio:
- l’inflazione
- i tassi di interesse
- il costo delle materie prime
- il costo dell’energia
- la legislazione specifica di settore
- le politiche fiscali del Governo
È opportuno che le previsioni e le valutazioni del management siano supportate da dati provenienti da studi indipendenti o da soggetti terzi e autorevoli.
Qualora l’importanza della pratica lo richieda, può essere opportuno che le previsioni in merito al contesto macroeconomico, così come le valutazioni su mercato e settore di riferimento dell’impresa, risultino da studi appositamente commissionati a enti e società di ricerca indipendenti.
3.2. Il settore di appartenenza
In questo paragrafo viene descritto il settore industriale ed economico di appartenenza della società, fornendo informazioni al lettore, anche con l’ausilio di grafici, sulla situazione competitiva al suo interno nel recente passato, al momento attuale e nel periodo di Piano.
Informazioni utili sul settore di appartenenza possono riguardare:
- L’impatto di determinate grandezze macroeconomiche
- L’impatto di un’eventuale legislazione specifica di settore
- Le dinamiche dei prezzi e della disponibilità delle materie prime, di semilavorati e dei servizi acquistati
- Le dimensioni delle imprese concorrenti
- Il trend occupazionale del settore
È opportuno che le previsioni e le valutazioni del management in merito al settore di appartenenza siano supportate da dati provenienti da studi indipendenti o da soggetti terzi e autorevoli.
Qualora l’importanza della pratica lo richieda, può essere opportuno che le previsioni in merito al settore di appartenenza dell’impresa, così come al contesto macroeconomico e al mercato di riferimento, risultino da studi appositamente commissionati a enti e società di ricerca indipendenti.
3.3. Il mercato di riferimento
In questo paragrafo viene descritto il mercato di riferimento della società, fornendo informazioni al lettore, anche con l’ausilio di grafici, sull’andamento del mercato nel recente passato, sulle sue dimensioni attuali e sul probabile trend futuro.
In caso di impresa multi-business, l’analisi deve essere svolta per ciascun mercato di riferimento.
Informazioni utili sul mercato di riferimento possono riguardare:
- Le dimensioni qualitative e quantitative del mercato di riferimento
- I prevedibili trend nei consumi o negli acquisti nell’orizzonte di piano
- La quota di mercato della società,
- La comparazione nel tempo dei ricavi della Società rispetto a quelli dei principali competitors
- L’esistenza di prodotti sostitutivi
In questo paragrafo, se non già inserite in paragrafi precedenti, è opportuno fornire informazioni comparative sui prodotti/servizi offerti dalla Società rispetto a prodotti/servizi sostitutivi offerti da imprese concorrenti.
È opportuno che le previsioni e le valutazioni del management in merito al mercato di riferimento di appartenenza siano supportate da dati provenienti da studi indipendenti o da soggetti terzi e autorevoli.
Qualora l’importanza della pratica lo richieda, può essere opportuno che le previsioni in merito al mercato di riferimento dell’impresa, così come al contesto macroeconomico e al settore di appartenenza, risultino da studi appositamente commissionati a enti e società di ricerca indipendenti.
4. Le cause della crisi
In questo capitolo vanno descritte le cause della crisi che si intende risolvere attraverso il Piano di risanamento.
È importante che le cause della crisi siano evidenziate con trasparenza e completezza, al fine di consentire al lettore di valutare l’adeguatezza degli interventi proposti a contribuire concertamento al risanamento aziendale.
Le cause della crisi andranno distinte, almeno, tra:
- Cause endogene, che dipendono da scelte e accadimenti aziendali: è importante individuare e descrivere accuratamente le cause della crisi che siano dipese da errate scelte strategiche e operative, o da errori di progettazione, o da uno squilibrio finanziario e patrimoniale non adeguatamente contrastato.
- Cause esogene, che dipendono dal comportamento di terzi (fornitori o clienti) o dal contesto macroeconomico: l’individuazione della corretta causa esogena è rilevante al fine di comprendere se tale causa possa essere rimossa o adeguatamente contrastata, al fine di valutare la fattibilità del piano e la sua capacità di portare al risanamento dell’impresa.
- Cause di natura economica, qualora l’impatto principale delle cause della crisi sia sul conto economico della società, causando perdite significative o un calo della marginalità che non consenta più di sopportare gli oneri dell’indebitamento.
- Cause di natura finanziaria, qualora la crisi sia generata prevalentemente da un eccesso di indebitamento, dovuto a precedenti operazioni straordinarie, a un’insufficiente presenza di capitale proprio o al venire meno di fonti di finanziamento quali linee di credito bancarie o prestiti obbligazionari non rinnovati.
È possibile che le crisi dell’impresa trovi origine in una moltitudine di cause, di differente gravità, che possano ricondursi a fattori sia endogeni che esogeni e sia economici che finanziari.
È importante individuare la collocazione temporale delle cause della crisi, al fine di comprendere se si tratti di un fenomeno improvviso e recente o se si tratti di un fenomeno protratto nel tempo e mai risolto.
Qualora il Piano segua altri infruttuosi tentativi di soluzione della crisi attraverso diversi strumenti previsti dal legislatore è necessario che tali tentativi vengano ricordati anche in questa sede.
5. L’andamento economico e patrimoniale storico
Strettamente correlata alle informazioni fornite nei capitoli precedenti è la esposizione quantitativa dei risultati storici della gestione economica e della struttura patrimoniale dell’impresa. A tale fine è opportuno predisporre un prospetto numerico comparativo, attraverso l’affiancamento dei dati contabili di ciascun esercizio, risultante dal conto economico e dallo stato patrimoniale degli esercizi precedenti.
Ai fini di un’efficace comparazione è opportuno che i risultati storici e i corrispondenti stati patrimoniali possano risalire ai 3/5 esercizi precedenti, al fine di poterne apprezzare l’andamento.
Per potere confrontare i risultati e le situazioni storiche con le previsioni del Piano, è necessario che il conto economico e lo stato patrimoniale di ciascun esercizio siano riclassificati con i medesimi criteri utilizzati per la predisposizione del piano, normalmente non coincidenti con i criteri civilistici previsti per il bilancio d’esercizio.
Le principali voci e gli elementi di anomalia dovranno essere commentate con annotazioni qualitative a margine dei, o in calce ai, prospetti numerici.
6. La strategia di risanamento
In questo capitolo sono descritte, in modo descrittivo ed esaustivo, gli interventi e le azioni che saranno posti in essere nel periodo di piano, destinati al superamento della crisi e al risanamento dell’impresa.
6.1. Le assunzioni di base
In questo paragrafo vanno descritte le previsioni sull’andamento del mercato di riferimento e dei costi operativi, oltre alle altre previsioni macroeconomiche rilevanti.
In generale, vanno inserite in questo paragrafo le assunzioni in merito ad accadimenti futuri che non possono essere influenzati direttamente dal comportamento della Società.
Questo paragrafo descriverà, pertanto, le assunzioni che riguarderanno (ad esempio):
- l’inflazione
- i tassi di interesse
- il costo delle materie prime
- il costo dell’energia
- la legislazione specifica di settore
- le politiche fiscali del Governo
È opportuno che le assunzioni macroeconomiche siano supportate da dati provenienti da studi indipendenti o da soggetti terzi e autorevoli.
Qualora l’importanza della pratica lo richieda, può essere opportuno che le previsioni in merito al contesto macroeconomico, così come le valutazioni su mercato e settore di riferimento dell’impresa, risultino da studi appositamente commissionati a enti e società di ricerca indipendenti.
6.2. Gli obiettivi strategici
In questo paragrafo vanno descritti gli obiettivi strategici del management finalizzati al superamento della crisi e destinate a modificare il posizionamento dell’impresa sul mercato, o la sua struttura organizzativa, o l’assetto tecnologico dell’impresa.
Il perseguimento degli obiettivi strategici sarà ottenuto, di norma, attraverso azioni specifiche che riguarderanno l’operatività aziendale, gli investimenti, le operazioni straordinarie e sul capitale, che saranno declinate nei paragrafi ad esse dedicate.
6.3. Le assunzioni operative
In questo paragrafo vanno descritte le azioni di natura operativa che il management intende adottare per superare la situazione di crisi e migliorare la marginalità economica della gestione, in coerenza con gli obiettivi strategici dell’impresa.
Vanno declinate, ad esempio, le azioni che saranno intraprese nel corso del Piano e così classificabili:
- azioni di natura organizzativa: riguardano i provvedimenti che il management intende adottare in merito alla struttura organizzativa dell’impresa e al personale dipendente, con specifico riferimento alla sua diversa collocazione o ad azioni volte alla sua riduzione.
- azioni di natura commerciale: comprendono azioni in ambito di marketing, promozione e pubblicità nonché provvedimenti che incidano sulla rete commerciale dell’impresa e sul posizionamento del prodotto/servizio sul mercato, anche attraverso politiche di pricing.
- azioni di natura industriale: riguardano provvedimenti del management in merito all’intera supply chain, Con particolare riferimento alle politiche di approvvigionamento, di gestione del magazzino e di razionalizzazione dell’apparato produttivo anche attraverso investimenti in impianti e macchinari che consentano una migliore efficienza produttiva.
Oltre alla loro descrizione qualitativa, è opportuno indicare con accuratezza anche il periodo o gli esercizi in cui si prevede che queste operazioni avranno luogo.
6.4. Le operazioni straordinarie
Qualora il Piano preveda, per il superamento della crisi e il raggiungimento del risanamento economico e del riequilibrio finanziario, il compimento di operazioni di natura straordinaria, esse dovranno essere descritte in questo paragrafo.
Le azioni di natura straordinaria potranno comprendere:
- operazioni societarie di natura straordinaria, quali fusioni, scissioni, conferimenti e trasferimenti d’azienda;
- operazioni che integrino atti di straordinaria amministrazione, quali ad esempio la vendita o la permuta di cespiti o partecipazioni societarie e operazioni di sale-and-lease-back.
Gli effetti delle operazioni qui descritte saranno poi evidenziati quantitativamente nelle previsioni economiche, patrimoniali e finanziarie del Piano.
Oltre alla loro descrizione qualitativa, è opportuno indicare con accuratezza anche il periodo in cui si prevede che queste operazioni avranno luogo.
6.5. Le operazioni finanziarie
In questo paragrafo andranno descritte qualitativamente le operazioni di natura finanziaria che il management intende adottare al fine del perseguimento degli obiettivi del piano e della ristrutturazione del debito.
In questo paragrafo andranno descritte, ad esempio:
• le operazioni di natura finanziaria, diverse dalla ristrutturazione del debito, che il management intende intraprendere, quali:
- l’emissione di prestiti obbligazionari
- il ricorso a finanziamenti non bancari
- il ricorso a nuova finanza bancaria
• gli elementi della ristrutturazione del debito, così come proposto ai creditori interessati dalla ristrutturazione
Una particolare evidenza andrà dedicata alla Nuova Finanza, sia perché l’indicazione delle caratteristiche dei nuovi finanziamenti sono necessarie al fine di estendere ai nuovi finanziamenti, alle garanzie ad essi accessorie e ai successivi rimborsi gli effetti protettivi dello strumento giuridico prescelto, sia per consentire - quando previsto dalla legge - la prededuzione del finanziamento.
Qualora già concordata con il soggetto finanziatore, la descrizione della nuova finanza dovrà riguardare:
- l’individuazione del soggetto finanziatore
- l’ammontare del finanziamento
- le condizioni temporali di rimborso
- le condizioni economiche applicate
- le eventuali garanzie reali o personali concesse dal debitore o da terzi garanti.
Analogo dettaglio dovrà essere fornito con riferimento alla nuova finanza erogata dai soci, se ne sia esclusa la postergazione e se ne sia prevista la prededucibilità ai sensi di legge, anche quando la restituzione del finanziamento sia prevista oltre l’orizzonte temporale del piano.
Gli effetti delle operazioni qui descritte saranno poi evidenziati quantitativamente nelle previsioni economiche, patrimoniali e finanziarie del Piano e, in particolare, nel capitolo dedicato alla Manovra Finanziaria.
Oltre alla loro descrizione qualitativa, è opportuno indicare con accuratezza anche il periodo in cui si prevede che queste operazioni avranno luogo.
6.6. Le operazioni sul capitale
Questo paragrafo contiene la descrizione degli eventuali interventi sul capitale da parte degli attuali soci o da parte di nuovi investitori.
Qualora sia previsto un incremento del patrimonio netto attraverso un conferimento in denaro, tale liquidità potrà essere utilizzata per sostenere finanziariamente il capitale circolante o per nuovi investimenti produttivi o, ancora, per il pagamento di debiti pregressi.
Qualora il conferimento in capitale avvenga in natura è necessario individuarne correttamente il valore dei beni conferiti, anche attraverso una relazione di stima da parte di un esperto indipendente, nonché l’utilità in termini patrimoniali e operativi.
Analogo dettaglio informativo dovrà essere fornito, in questa sede, per i finanziamenti erogati dai soci a fondo perduto o postergati.
Gli effetti delle operazioni qui descritte saranno poi evidenziati quantitativamente nelle previsioni economiche, patrimoniali e finanziarie del Piano.
Oltre alla loro descrizione qualitativa, è opportuno indicare con accuratezza anche il periodo in cui si prevede che queste operazioni avranno luogo.
In caso di riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale è necessario specificare come questo venga ripristinato nei termini di legge, e comunque dal momento dell’omologazione dell’accordo, al fine di consentire la prosecuzione dell’attività d’impresa.
7. Il Piano di risanamento
7.1. I prospetti economici e patrimoniali del Piano
Il capitolo contiene gli elementi quantitativi e qualitativi che caratterizzano il piano di risanamento, sulla base del contesto di riferimento e delle assunzioni descritte nei capitoli precedenti.
Sotto il profilo quantitativo, il Piano di risanamento sarà sempre composto da
A. un prospetto di conto economico, riclassificato in base alle esigenze di rappresentazione, che riguarderà:
a) l’intero periodo di piano, che avrà durata indicativa di 3/5 anni a partire dalla data di riferimento sino alla data di termine del Piano. Nel primo periodo di esecuzione del Piano è consigliabile adottare un periodo di rilevazione del risultato economico più frequente rispetto all’anno solare (trimestrale o mensile);
b) il periodo anteriore alla data di riferimento, ai fini di confrontare l’andamento economico dell’impresa nel corso del piano con quello del periodo precedente. Normalmente il periodo anteriore alla data di riferimento riguarda da 2 a 4 esercizi precedenti.
B. Un prospetto di stato patrimoniale, riclassificato in base alle esigenze di rappresentazione, che riguarderà:
a) la base dati, che rappresenterà la situazione di partenza (o “spalla”) del Piano alla data di riferimento;
b) la situazione patrimoniale al termine di ogni esercizio successivo alla data di riferimento, sino al termine del Piano. Nel primo periodo di esecuzione del Piano è consigliabile adottare un periodo di rilevazione della situazione patrimoniale più frequente rispetto all’anno (trimestrale o mensile);
c) la situazione patrimoniale relativa al periodo anteriore alla data di riferimento, corrispondente alla data finale di ciascun esercizio utilizzato a fini comparativi.
È consigliabile, anche se non strettamente obbligatorio, produrre anche un prospetto con il rendiconto finanziario relativo ai medesimi termini temporali utilizzati al fine del prospetto di stato patrimoniale sopra descritto.
7.2. La base dati
Una particolare attenzione va prestata alla base dati, che comprende i dati contabili di partenza del Piano e che dovrà essere riferita a una data anteriore di non oltre 4/6 mesi rispetto all’approvazione del piano d parte dell’organo amministrativo.
La base dati conterrà elementi:
- di natura patrimoniale;
- consuntivi, a differenza dei dati di piano che hanno natura previsionale;
- oggetto del giudizio sulla loro veridicità da parte del professionista indipendente.
Poiché la base dati riguarda un periodo anteriore alle azioni di risanamento previste dal Piano, è necessario che in questo paragrafo siano evidenziati e descritti gli elementi di maggiore rilevanza e delicatezza tra i quali, ad esempio:
- l’ammontare dei crediti commerciali e la quantificazione dei giorni medi di incasso (DSO, o Days Sales Outstanding);
- la quantificazione dell’eventuale svalutazione dei crediti;
- il valore e i criteri di valutazione delle rimanenze di magazzino;
- la presenza di rimanenze immobilizzate, o slow moving;
- l’ammontare e i criteri di valutazione dei lavori in corso di esecuzione e in corso su ordinazione;
- l’ammontare scaduto dei debiti verso fornitori;
- l’ammontare scaduto dei debiti tributari e previdenziali, con indicazione di eventuali atti di accertamento o di riscossione ricevuti;
- la quantificazione dei giorni medi di pagamento dei debiti commerciali (DPO, o Days Payable Outstanding);
- l’ammontare e i criteri di quantificazione dei fondi rischi.
7.3. I creditori interessati dalla ristrutturazione
Il Codice della crisi prevede che una particolare attenzione vada dedicata ai creditori interessati dalla ristrutturazione.
È pertanto necessario, in questo paragrafo o in un elenco allegato al Piano, identificare:
- i creditori, suddivisi in categorie omogenee, interessati dalla ristrutturazione.
- i creditori nei confronti dei quali si intende estendere gli effetti dell’accordo ai sensi dell’art. 61 CCII;
- i creditori estranei all’accordo.
I pagamenti dei creditori estranei all’accordo accordi dovranno essere riportati nelle proiezioni patrimoniali e finanziarie del Piano e dovranno essere conformi al disposto dell’art. 57, comma 3, CCII.
Allo stesso modo, il pagamento dei creditori interessati dalla ristrutturazione, alle date previste dagli accordi, dovranno essere separatamente riportati nelle proiezioni patrimoniali e finanziarie del Piano.
7.4. L’andamento economico prospettico
In questo paragrafo viene dedicato un focus specifico sulle proiezioni economiche di Piano alla luce delle assunzioni adottate e delle azioni di natura industriale, commerciale, finanziaria e straordinaria che il management intende adottare, descritte nei paragrafi che precedono.
Il piano deve riportare l’analitica individuazione dei costi e dei ricavi attesi, compresi quelli necessari per assicurare il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell’ambiente.
Di particolare rilevanza è l’individuazione della marginalità della gestione, identificata con il Margine Operativo Lordo (MOL), conosciuto anche con l’acronimo EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization), essenziale ai fini di comprendere la capacità di generazione di cassa da parte della gestione operativa.
Nel primo periodo di esecuzione del Piano è consigliabile adottare un periodo di rilevazione del risultato economico mensile o trimestrale, e comunque più frequente rispetto all’anno solare. Questa più ristretta scansione temporale consente, tra l’altro, un più efficace monitoraggio dell’andamento economico e una più tempestiva rilevazione degli scostamenti rispetto alle principali grandezze del Piano che, pertanto, possono rappresentare adeguate milestones per la l’attuazione di eventuali azioni correttive.
7.5. Lo stato patrimoniale prospettico
In questo paragrafo viene dedicato un focus specifico alla struttura patrimoniale della società al termine di ciascun periodo di Piano, alla luce delle proiezioni economiche, delle assunzioni adottate e delle azioni di natura industriale, commerciale, finanziaria, straordinaria e sul capitale che il management intende adottare, descritte nei paragrafi che precedono.
Ulteriore elemento da evidenziare riguarda il pagamento dei creditori interessati dalla ristrutturazione, che dovrà essere coerente con gli accordi presi con i creditori stessi.
Di particolare importanza è la rilevazione degli scostamenti nella liquidità aziendale e nelle voci del capitale circolante (crediti e debiti commerciali e rimanenze), nonché negli investimenti e disinvestimenti, rilevanti ai fini della generazione di liquidità unitamente all’EBITDA di periodo. Tra gli investimenti, è opportuno dare rilevanza a quelli necessari per il rispetto della normativa in materia di sicurezza del lavoro e di tutela dell’ambiente.
Il fabbisogno finanziario e le relative modalità di copertura dovranno essere analiticamente descritti, anche in considerazione delle linee di credito utilizzabili o che la società intende ottenere nel corso del Piano.
Nel primo periodo di esecuzione del Piano è consigliabile adottare un periodo di rilevazione della situazione patrimoniale mensile o trimestrale, e comunque più frequente rispetto all’anno solare. Questa più ristretta scansione temporale consente, tra l’altro, un più efficace monitoraggio delle grandezze patrimoniali e una più tempestiva rilevazione degli scostamenti rispetto alle principali grandezze del Piano che, pertanto, possono rappresentare adeguate milestones per l’attuazione di eventuali azioni correttive.
8. La manovra finanziaria
8.1. Considerazioni generali
La manovra finanziaria rappresenta l’insieme degli interventi finalizzati al riequilibrio della situazione patrimoniale dell’impresa e al suo risanamento economico e finanziario.
Considerando i flussi finanziari prodotti dalla gestione, i cui presupposti e la cui grandezza sono descritti nei capitoli che precedono, in questa sede la manovra finanziaria può essere intesa nella sua più ristretta accezione di insieme degli effetti finanziari dovuti alle modifiche alle originarie condizioni contrattuali tra la Società e i suoi creditori introdotte dall’accordo. In ipotesi di concordato preventivo in continuità aziendale la manovra finanziaria coinciderà con gli effetti della proposta concordataria.
Gli effetti economici e patrimoniali dell’Accordo sono incorporati nel Piano.
8.2. Gli accordi con i creditori commerciali
È normale che, nell’ambito dei percorsi di risanamento, i rapporti con i creditori commerciali possano subire modifiche rispetto alla situazione precedente. Indipendentemente dall’incorporazione di tali variazioni nel formale accordo di ristrutturazione dei debiti, tali variazioni potranno avere un impatto finanziario:
- positivo, qualora venga concordata una dilazione dei pagamenti o uno stralcio dei debiti pregressi, ovvero un allungamento dei termini ordinari di pagamento,
- negativo, quando taluni fornitori pretendano un pagamento immediato o addirittura anticipato per la loro fornitura
Di queste variazioni è necessario tenere conto nei flussi prodotti dalla gestione aziendale.
8.3. La transazione fiscale
Nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti è possibile addivenire a una ristrutturazione dell’indebitamento tributario e previdenziale nei modi e nei termini previsti dall’art. 63 CCII.
Le concrete modalità di trattamento dei debiti tributari e previdenziali dovranno essere specificatamente descritte in questo paragrafo ed evidenziate nell’ambito della Manovra Finanziaria e nelle variazioni dell’indebitamento riportate nello stato patrimoniale prospettico.
8.4. La ristrutturazione del debito finanziario
Nella normalità dei casi, gli accordi di ristrutturazione dei debiti hanno per oggetto, esclusivamente o prevalentemente, crediti di banche o di altri istituti finanziari.
Questo paragrafo del Piano dovrà contenere, in modo analitico e comprensibile al lettore, gli effetti economici e finanziari degli accordi di ristrutturazione dei debiti finanziari in modo che siano evidenziate nell’ambito della Manovra Finanziaria e nelle variazioni dell’indebitamento riportate nello stato patrimoniale prospettico.
Qualora gli accordi con i creditori finanziari comprendano anche la concessione di nuova finanza, per una migliore comprensione sarà qui ribadita la sua descrizione che dovrà riguardare:
- l’individuazione del soggetto finanziatore;
- l’ammontare del finanziamento;
- le condizioni temporali di rimborso;
- le condizioni economiche applicate;
- le eventuali garanzie reali o personali concesse dal debitore o da terzi garanti.
9. Il raggiungimento del risanamento aziendale
Posto che l’obiettivo principale del Piano è il raggiungimento del risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa e il riequilibrio della sua situazione economico-finanziaria, è necessario che il documento di Piano contenga adeguati indici e informazioni che confermino che, al termine del Piano, l’azienda potrà intendersi risanata.
La dottrina aziendalistica riconosce numerosi ratios idonei a verificare il risanamento. Tra questi, i più comuni sono:
- il DSCR (Debt Service Coverage Ratio), che è un indice finanziario prospettico finalizzato a verificare la sostenibilità del debito, calcolato come rapporto tra (a) flusso di cassa prodotto dalla gestione caratteristica al netto del flusso fiscale relativo al pagamento delle imposte sul reddito d’esercizio. per un determinato periodo, e (b) il flusso finanziario per il pagamento degli interessi passivi nonché della quota capitale dei finanziamenti nel periodo considerato;
- Il rapporto tra Posizione Finanziaria Netta (PFN) e EBITDA;
- Il rapporto tra la Posizione Finanziaria Netta (PFN) e il Patrimonio Netto.
10. Le Analisi di sensitività
È opportuno che il Piano possa dimostrare la sua solidità e fattibilità anche alla luce di accadimenti imprevisti.
Questo capitolo dovrebbe contenere le analisi di sensitività operate dal management, con l’ausilio degli advisors, alla luce dei principali rischi operativi non mitigabili da parte del management stesso.
Ai fini della sua fattibilità, il Piano deve essere in grado di raggiungere l’obiettivo del risanamento aziendale, nonché rispettare gli eventuali covenants contenuti negli accordi con i creditori, anche in presenza degli scostamenti dovuti al verificarsi dei rischi originariamente non previsti.
Il professionista indipendente, ai fini del proprio giudizio sulla fattibilità del Piano, potrà adottare le medesime analisi di sensitività contenute nel Piano o formularne di proprie.
11. Lo scenario di liquidazione giudiziale.
Sebbene il piano sottostante gli accordi ad efficacia estesa ex art. 61 CCII debba avere carattere non liquidatorio, la predisposizione dello scenario in caso di liquidazione giudiziale è normalmente opportuno anche per rappresentare ai creditori, in caso di insuccesso, le conseguenze della più probabile alternativa e le relative possibilità di soddisfacimento dei loro crediti.
Lo scenario liquidatorio dovrà pertanto considerare il valore delle attività e passività patrimoniali in ipotesi di assenza di continuità aziendale.
Un punto di particolare delicatezza riguarda, peraltro, gli elementi indicati dall’art. 87, c. 1, lett. h), CCII ove è prevista l’indicazione delle azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili, nonché le azioni eventualmente proponibili solo in caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale, e le prospettive di realizzo.
Luogo, data ………
Firma ………
C) Giurisprudenza:
C)Giurisprudenza:I. L’accordo con i creditori finanziari
I.L’accordo con i creditori finanziari1 Nell’ipotesi in cui solo alcuni dei creditori finanziari siano assistiti da garanzie di terzi, è corretto prevedere due categorie distinte di crediti (distinguendo i crediti muniti di fideiussioni da quelli che ne sono sprovvisti), purché si dimostri che i terzi garanti sono soggetti non del tutto insolventi e che, conseguentemente, le fideiussioni prestate non appaiano meramente formali [T. Livorno 29.7.2021].
2 L’accordo di ristrutturazione dei debiti con intermediari finanziari di cui all’art. 182-septies l. fall. si sottrae alla disciplina contrattuale applicabile agli accordi ex art. 182-bis l. fall., con la conseguente possibilità di estenderne l’applicazione ai creditori non aderenti appartenenti alla medesima categoria di quelli aderenti, purché il debitore nella formazione delle classi abbia suddiviso i creditori secondo criteri omogenei per posizione giuridica ed interesse economico [T. Forlì 5.5.2016].