[1] Ai creditori che hanno concluso gli accordi di ristrutturazione si applica l’articolo 1239 del codice civile.
[2] Nel caso in cui l’efficacia degli accordi sia estesa ai creditori non aderenti, costoro conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.
[3] Salvo patto contrario, gli accordi di ristrutturazione della società hanno efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, i quali, se hanno prestato garanzia, continuano a rispondere per tale diverso titolo, salvo che non sia diversamente previsto.
A) Inquadramento funzionale:
A)Inquadramento funzionale:I. Natura giuridica
I.Natura giuridica1 La disposizione disciplina gli effetti dell’accordo sui coobbligati ed i soci illimitatamente responsabili. I creditori aderenti sono assoggettati alla disciplina dettata dall’art. 1239 c.c.; disciplina che non si applica, in forza del comma 2, ai creditori non aderenti cui siano estesi gli effetti dell’accordo, i quali conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati.
2 La norma di cui al comma 2 dell’art. 59 CCII, espressamente prevista per i creditori non aderenti agli accordi di ristrutturazione di cui all’art. 61, cui vengano estesi gli effetti dell’accordo in forza dell’appartenenza alla medesima categoria dei creditori che vi hanno aderito con una maggioranza qualificata, si applica anche all’Amministrazione in caso di omologazione forzosa della transazione fiscale. Invero con l’omologazione forzosa il creditore fiscale non diviene creditore aderente, ma è così considerato ai soli fini del pagamento e del calcolo della percentuale dei crediti necessari per l’omologazione dell’accordo. La qualificazione dell’amministrazione, per tutti gli altri profili, quale creditore non aderente conduce a ritenere che l’omologazione forzosa della proposta di transazione non produce la liberazione dei soggetti coobbligati al pagamento dei debiti fiscali oggetto di transazione.
3 Interpretazione che consente altresì di delimitare e rendere concretamente fattibile la valutazione che l’Amministrazione è tenuta ad operare con riferimento alla convenienza ai fini dell’adesione alla proposta. Invero, se la convenienza della proposta dovesse essere comparata con la soddisfazione derivante dalla liquidazione del patrimonio del debitore e di tutti gli eventuali coobbligati, ciò potrebbe comportare la necessità di accertamenti di notevole complessità, quasi impossibili da svolgere nel termine di 90 giorni previsto dall’art. 63 CCII. Con il che determinerebbe di fatto, quale automatico effetto, la mancanza di adesione alla proposta transattiva. Non minori effetti negativi si produrrebbero in sede di omologa dove il tribunale sarebbe chiamato ad una lunga istruttoria per valutare in concreto quali siano le concrete possibilità di recupero del credito fiscale o contributivo derivanti dall’escussione dei patrimoni di tutti i coobbligati.
4 Il comma 3, in linea con quanto previsto nell’art. 5, c. 1, lett. d), l.d. n. 155/2017, estende, salvo patto contrario, l’efficacia dell’accordo della società ai soci illimitatamente responsabili, i quali, se hanno prestato garanzia, continuano a rispondere per tale diverso titolo.