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Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato

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    Questo volume non è incluso nella tua sottoscrizione. Il primo capitolo è comunque interamente consultabile.

    Informazioni sul volume

    Autore:

    Massimo Fabiani, Giovanni Battista Nardecchia

    Editore:

    Wolters Kluwer

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    Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato

    55. Procedimento (1)

    Mostra tutte le note

    [1] Nei casi previsti dall’articolo 54, il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnata la trattazione dello strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza o della procedura di liquidazione giudiziale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento. Alla trattazione provvede direttamente il giudice relatore, se già delegato dal tribunale per l’audizione delle parti.

    [2] Il giudice, nei casi di cui all’articolo 54, commi 1, 2, terzo periodo, e 3, sentite le parti e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione alla misura richiesta e, quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l’attuazione del provvedimento, provvede con decreto motivato, assunte, ove occorra, sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l’udienza di comparizione delle parti avanti a sé, ove già non disposta ai sensi dell’articolo 41, assegnando all’istante un termine perentorio non superiore a otto giorni per la notifica del ricorso e del decreto alle altre parti. All’udienza il giudice conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto. L’ordinanza è reclamabile ai sensi dell’articolo 669-terdecies del codice di procedura civile. Le misure perdono efficacia al momento della pubblicazione delle sentenze di omologazione degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e di apertura delle procedure di insolvenza.

    [3] Nel caso previsto dall’articolo 54, comma 2, primo e secondo periodo, il giudice, assunte, ove necessario, sommarie informazioni, conferma o revoca le misure protettive entro trenta giorni dall’iscrizione della domanda nel registro delle imprese con decreto reclamabile ai sensi dell’articolo 669-terdecies del codice di procedura civile. La durata delle misure è fissata al massimo in quattro mesi. Il decreto è trasmesso al registro delle imprese per l’iscrizione. Se il deposito del decreto non interviene nel termine prescritto cessano gli effetti protettivi prodottisi ai sensi dell’articolo 54, comma 2, primo e secondo periodo e la domanda può essere riproposta. Le misure protettive perdono efficacia al momento della pubblicazione delle sentenze di omologazione degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e di apertura delle procedure di insolvenza.

    [4] Il tribunale, su istanza del debitore o di un creditore e acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato, può prorogare, in tutto o in parte, la durata delle misure concesse, nel rispetto dei termini di cui all’articolo 8, se sono stati compiuti significativi progressi nelle trattative sul piano di ristrutturazione e se la proroga non arreca ingiusto pregiudizio ai diritti e agli interessi delle parti interessate.

    [5] Su richiesta del debitore o del commissario giudiziale o, in caso di atti di frode, su istanza dei creditori o del pubblico ministero, il tribunale, sentite le parti e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, revoca o modifica le misure protettive. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche quando il tribunale accerta che le misure protettive concesse non soddisfano più l’obiettivo di agevolare le trattative.

    [6] I provvedimenti di cui all’articolo 54, commi 1 e 2 possono essere emessi anche dalla corte di appello nei giudizi di reclamo previsti dagli articoli 47, comma 5, e 50.

    [7] In caso di revoca o cessazione delle misure protettive, il divieto di acquisire diritti di prelazione, se non concordati con l’imprenditore, viene meno a far data dalla revoca o dalla cessazione delle misure protettive.

    (1) Articolo così sostituito dall’art. 13, comma 2, D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 51, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 83/2022.

    A) Inquadramento funzionale:

    A)Inquadramento funzionale:

    I. La competenza sul rilascio e le regole processuali - II. Il regime di stabilità dei provvedimenti - III. La reclamabilità dei provvedimenti.

    I. La competenza sul rilascio e le regole processuali

    I.La competenza sul rilascio e le regole processuali

    1 Le regole del procedimento inserite nell’art. 55 CCII sono in parte diverse ed in parte speculari per il rilascio delle misure protettive e cautelari. Posto che entrambe presuppongono un procedimento di merito già radicato (non possono, cioè, essere rilasciate ante causam), la competenza spetta al giudice davanti al quale è aperto il giudizio per la dichiarazione di liquidazione giudiziale o davanti al quale è stata presentata una domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi; la cognizione è affidata al tribunale in composizione monocratica, identificato nel magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento di regolazione della crisi. Cfr. [F144].

    2 L’adozione delle misure cautelari, di quelle protettive extravagantes e delle misure correlate al pre-accordo di ristrutturazione, è disposta nel contraddittorio delle parti ma omessa ogni formalità non essenziale; parimenti, gli atti di istruzione indispensabili in relazione alla misura richiesta sono assunti senza formalità. Qualora, però, la convocazione delle parti possa pregiudicare l’attuazione del provvedimento, il giudice provvede con decreto motivato, assunte, ove occorra, sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l’udienza di comparizione delle parti avanti a sé, ove già non disposta ai sensi dell’art. 41 CCII, assegnando all’istante un termine perentorio non superiore a otto giorni per la notifica del ricorso e del decreto. Cfr. [F145] [F146] [F147].

    3 Le misure cautelari sono provvedimenti provvisori concessi all’esito di una istruttoria più sommaria che semplificata, nel senso che le informazioni che il tribunale assume dovranno riguardare i presupposti della tutela cautelare e quindi non pretendono un vero e proprio accertamento sui fatti.

    II. Il regime di stabilità dei provvedimenti

    II.Il regime di stabilità dei provvedimenti

    1 I provvedimenti conservano efficacia, salvo revoca o modifica, sino alla pronuncia di merito e cioè sino alla apertura della liquidazione giudiziale. Più complesso è stabilire la sorte delle misure cautelari nel caso di accesso al concordato preventivo o di domanda di omologa degli accordi di ristrutturazione. Se queste misure dovessero sopravvivere sino alla omologazione, il debitore potrebbe trovarsi nella condizione di non poter disporre del patrimonio (ad esempio in caso di sequestro); ma per converso, gli effetti che si producono col concordato non sempre coincidono con le misure cautelari la cui persistenza potrebbe essere utile per tutti i creditori.

    2 Il procedimento per la conferma o revoca delle misure protettive tipiche è ancor più snello perché il giudice provvede senza necessità di sentire le parti; il provvedimento può essere solo di conferma o di revoca perché le misure tipiche non possono, per definizione, essere modificate. Il giudice, se ritiene di confermare la misura protettiva, ne fissa la durata che non può superare i quattro mesi con decreto reclamabile ex art. 669-terdecies c.p.c. Tuttavia, il tribunale, su istanza del debitore o di un creditore e acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato, può prorogare, in tutto o in parte, la durata delle misure concesse nel rispetto del termine massimo di dodici mesi, se sono stati compiuti significativi progressi nelle trattative sul piano di ristrutturazione e se la proroga non arreca ingiusto pregiudizio ai diritti e agli interessi delle parti coinvolte. Cfr. [F147] [F148] [F149] [F150].

    3 Le misure protettive perdono efficacia: (i) nel caso di revoca disposta dal giudice in occasione del procedimento di conferma; (ii) quando viene omologato lo strumento o quando viene aperta la liquidazione giudiziale; (iii) quando il giudice designato non provvede entro i trenta giorni successivi alla sua designazione; (iv) quando il tribunale - in composizione collegiale - revoca o modifica le misure protettive perché (iv/1) accerta atti in frode o (iv/2) accerta che le misure protettive concesse non soddisfano più l’obiettivo di agevolare le trattative; in tal caso la decisione è assunta su iniziativa di parte e in contraddittorio. La revoca travolge le misure protettive con effetto ex tunc, salvo che per il caso della inopponibilità delle ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni anteriori e per i diritti di prelazione acquisiti ma non concordati, garanzie che non rivivono per effetto della cessazione della misura. Cfr. [F151] [F152] [F153] .

    III. La reclamabilità dei provvedimenti

    III.La reclamabilità dei provvedimenti

    1 I provvedimenti che decidono sulle misure cautelari producono effetti sino alla decisione ma sono reclamabili ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c.; la decisione assunta sul reclamo non è ricorribile per cassazione in quanto questi provvedimenti sono tipicamente provvisori e non decisori. Al contrario, i provvedimenti cautelari non debbono essere seguiti, a pena di inefficacia, dalla introduzione di un giudizio di merito (v. artt. 669-octies e 669-novies c.p.c.) perché il giudizio di merito è, proprio, il procedimento unitario come contenitore.

    B) Frmule

    B)Frmule
    F144
    DECRETO DI DESIGNAZIONE DEL GIUDICE

    TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

    Il Presidente

    Visto il ricorso ex art. 40 CCII con cui il debitore………ha chiesto l’applicazione delle misure protettive ex art. 54, c. 2, terzo periodo, CCII ………

    Designa

    Per la trattazione del procedimento di cui all’art. 55 CCII ………

    Luogo, data ………

    Il Presidente ………

    F145
    DECRETO DI FISSAZIONE DI UDIENZA PER ADOZIONE MISURE CAUTELARI

    TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

    N………

    Visto il ricorso ex art. 37 in relazione all’art. 54, c. 1, CCII con cui ………unitamente alla domanda di liquidazione giudiziale di ……… ha chiesto l’applicazione di misure cautelari ex art. 54, c. 1, CCIII

    Visto il decreto del Presidente del Tribunale di designazione del Giudice

    Ritenuta la necessità di sentire le parti in contraddittorio tra loro

    FISSA

    per la comparizione delle parti innanzi a sé, l’udienza del ………;

    DISPONE

    che il ricorso con il presente decreto siano notificati a……… entro otto giorni dalla comunicazione del presente decreto;

    AVVISA

    le parti resistenti che possono costituirsi in giudizio depositando memorie difensive almeno tre giorni prima dell’udienza

    Manda alla cancelleria perché provveda a comunicare con urgenza il presente decreto al ricorrente.

    Luogo, data ………

    Il Giudice ………

    F146
    DECRETO DI FISSAZIONE DI UDIENZA PER ADOZIONE DI MISURE PROTETTIVE

    TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

    N………

    Visto il ricorso ex art. 54, c. 2, terzo periodo, CCII con cui ……… ha chiesto l’applicazione di misure protettive ulteriori oltre a quelle tipiche

    Visto il decreto del Presidente del Tribunale di designazione del Giudice

    Ritenuta la necessità di sentire le parti in contraddittorio tra loro

    FISSA

    per la comparizione delle parti innanzi a sé, l’udienza del ………;

    DISPONE

    che il ricorso con il presente decreto siano notificati a ……… entro otto giorni dalla comunicazione del presente decreto;

    AVVISA

    le parti resistenti che possono costituirsi in giudizio depositando memorie difensive almeno tre giorni prima dell’udienza

    Manda alla cancelleria perché provveda a comunicare con urgenza il presente decreto al ricorrente.

    Luogo, data ………

    Il Giudice ………

    F147
    DECRETO DI FISSAZIONE DELL’UDIENZA PER IL PRE-ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE

    TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

    N………

    Visto il ricorso ex art. 54, c. 3, CCII con cui ……… ha chiesto l’applicazione di misure protettive

    Visto il decreto del Presidente del Tribunale di designazione del Giudice

    Ritenuta la necessità di sentire le parti in contraddittorio tra loro

    FISSA

    per la comparizione delle parti innanzi a sé, l’udienza del ………;

    DISPONE

    che il ricorso con il presente decreto siano notificati a ……… entro otto giorni dalla comunicazione del presente decreto;

    AVVISA

    le parti resistenti che possono costituirsi in giudizio depositando memorie difensive almeno tre giorni prima dell’udienza

    Manda alla cancelleria perché provveda a comunicare con urgenza il presente decreto al ricorrente.

    Luogo, data ………

    Il Giudice ………

    F148
    ORDINANZA DI CONCESSIONE DI MISURE CAUTELARI

    TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

    N……….

    Visto il ricorso ex art. 54, c. 1, CCII con cui ……… dopo avere presentato domanda di apertura, ai sensi dell’art. 37 CCII, della liquidazione giudiziale nei confronti di ……… ha chiesto l’applicazione di misure cautelari e in particolare la nomina di un custode giudiziario

    Visto il decreto del Presidente del Tribunale di designazione del Giudice

    Sentite le parti in contraddittorio tra loro

    ………

    Rilevato che il debitore ………possiede i requisiti per essere sottoposto alla liquidazione giudiziale in quanto supera i parametri di cui all’art. 2 CCII;

    rilevato che oggetto della discussione tra le parti è la sussistenza dello stato di insolvenza ………

    Rilevato che il Tribunale nel corso del procedimento istruttorio ha ritenuto di disporre una consulenza tecnica contabile

    Considerato che il procedimento non potrà essere definito in tempi brevi

    Rilevato che il creditore ……… deduce il rischio che in questo periodo vengano compiuti atti di gestione tali da pregiudicare gli interessi dei creditori.

    Considerato, quanto al fumus boni iuris, che esiste la legittimazione attiva del ricorrente, che il debitore è assoggettabile a liquidazione giudiziale, che impregiudicato l’esito della consulenza tecnica, lo stato di insolvenza non pare fondatamente escluso

    Considerato, quanto al periculum in mora, che il ricorrente ha allegato una serie di circostanze dalle quali si desume la presenza di un rischio di compimento di atti di gestione potenzialmente lesivi degli interessi dei creditori ………

    DISPONE

    La nomina di ……… il quale assumerà l’incarico di custode dell’azienda ed al quale vengono affidati i seguenti compiti ……… e i seguenti poteri ………

    Dispone che la misura cautelare resti efficace sino alla definizione della domanda ex art. 37 CCII e ordina l’iscrizione del presente provvedimento presso il registro delle imprese………

    Luogo, data ………

    Il Giudice ………

    F149
    ORDINANZA DI CONCESSIONE DI MISURE PROTETTIVE

    TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

    N……….

    Visto il ricorso ex art. 54, c. 2, terzo periodo, CCII con cui ……… ha chiesto l’applicazione di misure protettive ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 2, primo periodo

    Visto il decreto del Presidente del Tribunale di designazione del Giudice

    Sentite le parti in contraddittorio tra loro

    ………

    Rilevato che il debitore ……… ha presentato domanda di concordato preventivo ………

    Rilevato che il Tribunale di ……… ha ammesso ……… alla procedura di concordato preventivo ai sensi dell’art. 47 CCII con decreto del………

    Rilevato che le misure protettive di cui all’art. 54, c. 2, primo periodo, CCII sono state confermate con decreto del Giudice ……… del ………

    Rilevato che il debitore chiede che vengano concesse ulteriori misure di protezione sul patrimonio del debitore e in particolare chiede l’inibizione delle azioni esecutive in forma specifica ex art. 2931 c.c.

    Considerato che è oggettivamente controverso che l’inibizione delle azioni esecutive in forma specifica possa derivare direttamente dalla previsione del primo periodo

    Ritenuto che come dimostrato dal debitore l’eventuale avvio dell’esecuzione porrebbe a serio rischio il percorso concordatario e più precisamente l’azione del singolo contrasterebbe con gli interessi della collettività dei creditori

    INIBISCE

    a ……… di avviare l’azione esecutiva di cui all’art. 2931 c.c. per la durata di mesi quattro ………

    Luogo, data ………

    Il Giudice ………

    F150
    ORDINANZA DI ACCOGLIMENTO DELL’ISTANZA DI PROTEZIONE ANTICIPATA DEL PATRIMONIO DEL DEBITORE

    TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

    N………

    Visto il ricorso depositato presso la cancelleria ……… in data ……… la ……… ………, in persona dei sigg………., assistiti e rappresentati dall’avvocato ………, depositava una proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’art. 54, c. 3, CCII corredata dalla documentazione di cui agli artt. 39 e 56 CCII e da una dichiarazione del professionista, avente i requisiti di cui all’art. 2, lett. o), CCII, circa l’idoneità della proposta, se accettata, ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare.

    Il tribunale con decreto del ……… disponeva la comparizione delle parti ………

    All’udienza del ……… comparivano il debitore, assistito dagli avvocati ………, il professionista attestatore dr………. ed i creditori………

    Dalla verifica della documentazione prodotta unitamente al citato ricorso, dalle corredate dichiarazioni e dall’audizione dei creditori ……… risulta effettivamente che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti.

    Risulta quindi integrato il presupposto rappresentato dal raggiungimento prospettico della percentuale di adesione del 60% dei crediti rispetto al passivo complessivo del debitore, percentuale del sessanta per cento che va calcolata sul totale dei crediti indipendentemente dalla loro natura (chirografaria o privilegiata).

    Ciò posto va sottolineato come l’ulteriore oggetto della decisione sia rappresentato dal sindacato sull’attuabilità dell’accordo, con particolare riferimento al soddisfacimento integrale dei creditori, con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare, entro 120 giorni dall’omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data, ovvero entro 120 giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell’omologazione.

    Il Tribunale con un giudizio prognostico ex ante deve valutare la fattibilità del futuro accordo pur tenuto conto del fatto che il contenuto dell’accordo potrebbe essere diverso dal preaccordo, con conservazione degli effetti protettivi anticipati riservati alla proposta.

    In tale prospettiva il tribunale deve quindi, in ogni caso, valutare il merito del ricorso con particolare attenzione alla concreta attuabilità del piano, alle concrete prospettive di realizzo prospettate, alla sussistenza di una ragionevole liquidità, tale da consentire l’integrale, sia pur dilazionato, pagamento dei creditori estranei all’accordo.

    Ritiene questo Giudice che, nel caso di specie, sussistano tutte le condizioni di legge in quanto l’avvenuta liquidazione di quasi tutto il patrimonio sociale garantisce l’attuabilità della proposta di accordo, se accettata, visto che le risorse liquide o immediatamente liquidabili sono superiori al valore delle pretese dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare:

    P.Q.M.

    il Tribunale di ……… ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:

    DISPONE

    Il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive sul patrimonio della società ……… nonché sui beni utilizzati dall’impresa ……… con sede in ……… per la durata di mesi quattro ………

    Luogo/data ………

    Il Giudice ………

    F151
    ORDINANZA DI CONFERMA DI MISURE PROTETTIVE

    TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

    N……….

    Visto il ricorso ex art. 54, c. 2, primo periodo, CCII con cui ……… ha chiesto l’applicazione di misure protettive

    Visto il decreto del Presidente del Tribunale di designazione del Giudice

    Rilevato che il debitore ……… ha presentato domanda di concordato preventivo ………

    Rilevato che il Tribunale di ……… ha ammesso ………alla procedura di concordato preventivo ai sensi dell’art. 47 CCII con decreto del ………

    ritenuto che le misure protettive di cui all’art. 54, c. 2, terzo periodo, CCII appaiono adeguate a bilanciare l’interesse del debitore con gli interessi dei creditori ………

    Ritenuto che come dimostrato dal debitore l’eventuale avvio delle azioni esecutive, stante la presenza di creditori muniti di decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi, porrebbe a serio rischio il percorso concordatario e più precisamente l’azione del singolo contrasterebbe con gli interessi della collettività dei creditori

    CONFERMA

    L’inibizione delle azioni cautelari ed esecutive sui beni e sul patrimonio dell’impresa ……… per la durata di mesi quattro ………

    Luogo, data ………

    Il Giudice ………

    F152
    ORDINANZA DI PROROGA DELLE MISURE CONCESSE

    IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

    Riunito nella camera di consiglio, composto dai sigg. magistrati

    dott………. Presidente

    dott………. Giudice

    dott………. Giudice

    visto il ricorso con cui ……… chiede che le misure protettive confermate con decreto del ……… siano prorogate per la durata di ………

    Ritenuta la necessità di sentire le parti in contraddittorio tra loro ………

    Viste le deduzioni del creditore ……… che ha proposto la domanda di liquidazione giudiziale ………

    Sentito il commissario giudiziale ………

    Sentiti i creditori ………

    Rilevato che il debitore ……… ha presentato il piano di concordato nel quale si prevedono le seguenti azioni ………

    Rilevato che il piano ha già avuto parziale esecuzione ………

    Ritenuto che molti creditori hanno già manifestato sostanziale adesione alla proposta di concordato ………

    Ritenuto che se le misure protettive dovessero cessare in questa fase della procedura il pregiudizio per i creditori potrebbe concretarsi ………

    ritenuto che la misura più adeguata appare essere quella di prorogare l’efficacia delle misure protettive per la durata di ……… considerato che l’art. 8 CCII stabilisce in dodici mesi il tempo massimo e che le misure hanno già trovato applicazione per ………

    P.Q.M.

    Proroga le misure protettive di cui all’art. 54, c. 2, primo periodo, CCII per l’ulteriore periodo di mesi ………

    Luogo, data ………

    Il Presidente ………

    F153
    ORDINANZA DI REVOCA DELLE MISURE CONCESSE

    IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

    Riunito nella camera di consiglio, composto dai sigg. magistrati

    dott………. Presidente

    dott………. Giudice

    dott………. Giudice

    visto il ricorso con cui ……… chiede che le misure protettive confermate con decreto del ……… siano prorogate per la durata di ………

    Ritenuta la necessità di sentire le parti in contraddittorio tra loro ………

    Viste le deduzioni del creditore ……… che ha proposto la domanda di liquidazione giudiziale ………

    Sentito il commissario giudiziale ………

    Sentiti i creditori ………

    Rilevato che il debitore ……… ha presentato il piano di concordato nel quale si prevedono le seguenti azioni ………

    Rilevato che il piano non ha avuto parziale esecuzione ………

    Ritenuto che molti creditori hanno già manifestato sostanziale contrarietà alla proposta di concordato sì che non è probabile l’approvazione ………

    Ritenuto che le considerazioni del creditore ……… il quale ha rappresentato il compimento di atti di frode appaiono confermate ………

    Ritenuto che le difese svolte dal debitore non superano quelle criticità in quanto ………

    P.Q.M.

    Revoca le misure protettive di cui all’art. 54, c. 2, primo periodo, CCII per ……… e dispone la convocazione del debitore ai sensi dell’art. 106 CCII per la valutazione della sussistenza dei presupposti per la prosecuzione della procedura di concordato preventivo ………

    Luogo, data ………

    Il Presidente ………

    Fine capitolo
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