[1] Nel corso del procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale o della procedura di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione e del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, su istanza di parte, il tribunale può emettere i provvedimenti cautelari, inclusa la nomina di un custode dell’azienda o del patrimonio, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente l’attuazione delle sentenze di omologazione di strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e di apertura delle procedure di insolvenza. Le misure cautelari possono essere concesse anche dopo la pubblicazione dell’istanza di cui all’articolo 18, comma 1, tenuto conto dello stato delle trattative e delle misure eventualmente già concesse o confermate ai sensi dell’articolo 19. Non si applicano l’articolo 669-octies, primo, secondo e terzo comma, e l’articolo 669-novies, primo comma, del codice di procedura civile.
[2] Se il debitore ne ha fatto richiesta nella domanda di cui all’articolo 40, dalla data della pubblicazione della medesima domanda nel registro delle imprese, i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l’attività d’impresa. Dalla stessa data le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata. Il debitore può richiedere al tribunale, con successiva istanza, ulteriori misure temporanee per evitare che determinate azioni di uno o più creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell’insolvenza.
[3] Le misure protettive di cui al comma 2, primo e secondo periodo, possono essere richieste dall’imprenditore anche nel corso delle trattative e prima del deposito della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione, allegando la documentazione di cui all’articolo 39, comma 1 e la proposta di accordo corredata da un’attestazione del professionista indipendente che attesta che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti e che la stessa, se accettata, è idonea ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare. La disposizione si applica anche agli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa di cui all’articolo 61.
[4] Prima del deposito della domanda di cui all’articolo 40, le misure protettive di cui al comma 2, primo e secondo periodo, possono essere richieste dall’imprenditore presentando la domanda di cui agli articoli 17, 18 e 44, comma 1.
[5] Le misure protettive disposte conservano efficacia anche quando il debitore, prima della scadenza fissata dal giudice ai sensi dell’articolo 44, comma 1, lettera a), propone una domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza diverso da quello indicato nella domanda depositata ai sensi dell’articolo 44.
[6] L’amministratore delle procedure di insolvenza nominato dal giudice competente ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 può chiedere i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 quando nel territorio dello Stato è stata presentata la domanda di cui all’articolo 40 o, se non risulta depositata la domanda, quando nella richiesta sono indicate le condizioni di effettivo ed imminente soddisfacimento non discriminatorio di tutti i creditori secondo la procedura concorsuale aperta.
[7] Sono esclusi dalle misure protettive richieste ai sensi del comma 3 i diritti di credito dei lavoratori.
(1) Articolo così sostituito dall’art. 13, comma 1, D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 51, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 83/2022.
A) Inquadramento funzionale:
A)Inquadramento funzionale:I. La durata delle misure protettive - II. L’ambito oggettivo delle misure protettive - III. Le misure protettive richieste nel corso delle trattative - IV. Le misure cautelari - V. Il contenuto delle misure cautelari.
I. La durata delle misure protettive
I.La durata delle misure protettive1 Sebbene le disposizioni di cui agli artt. 54 e 55 CCII consegnino una disciplina parzialmente unitaria delle misure cautelari e protettive che attengono al patrimonio del debitore e non solo, la prima regola è fissata nell’art. 8 CCII, nella parte in cui si stabilisce che “la durata complessiva delle misure protettive, fino alla omologazione dello strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza o alla apertura della procedura di insolvenza, non può superare il periodo, anche non continuativo, di dodici mesi, inclusi eventuali rinnovi o proroghe, tenuto conto delle misure protettive di cui all’articolo 18”. La spiegazione di questo limite temporale risale alla direttiva 2019/1023, nella parte in cui si prevede che le misure protettive sul patrimonio del debitore non siano automatiche e non siano di durata indeterminata; la stessa l.d. n. 155/2017 faceva riferimento ad una durata non indeterminata delle misure.
2 La durata limitata - ancor più se si considera che il termine assorbe anche le misure (eventualmente) concesse durante la composizione negoziata - può presentare evidenti profili di criticità, le quali pertengono direttamente alla temporaneità tout court delle misure, perché ben potrà capitare che venga a scadere il termine massimo di dodici mesi quando il procedimento di concordato è ancora in corso e senza che vi siano patologie. Questo impone di individuare delle contromisure perché non è sintonico con l’interesse oggettivo alla regolazione della crisi che col concordato pendente i creditori possano avviare azioni esecutive o cautelari contro il debitore. Azioni che potrebbero portare a sottrarre porzioni di patrimonio destinate al soddisfacimento dei creditori. Una soluzione possibile può intravvedersi nella sostituzione delle misure protettive (che scadono) con le misure cautelari (che non scadono).
3 È ben vero che le finalità rispettivamente perseguite non coincidono, ma la duttilità delle misure cautelari consente di “piegarle” anche ad altri interessi. Così, se le misure cautelari sono funzionali ad evitare una dispersione del patrimonio (in genere causata da condotte del debitore), non v’è ragione di negare il loro utilizzo per impedire la dispersione del patrimonio in questo caso causato da iniziative dei creditori. In tal modo, senza una reale forzatura, si conserva l’obiettivo di non stabilizzare le misure protettive oltre il bisogno, si condivide l’importanza del ruolo del giudice che deve concederle, si assicura il corretto funzionamento di un buon concordato o di un buon accordo che non merita di essere frustrato da un dato meccanico quale è il mero decorso del tempo.
4 Ma, con specifico riferimento al periodo successivo all’omologazione del concordato, v’è da chiedersi cosa accada al patrimonio del debitore una volta venuta meno la protezione. Il tema è quello della possibile attivazione di iniziative esecutive sul patrimonio del debitore: orbene, se la proposta non è stata adempiuta e il credito ristrutturato dall’omologazione (art. 117 CCII) è divenuto esigibile, non si può impedire al singolo creditore di ottenere un titolo esecutivo (relativo al credito ristrutturato) e di porlo in esecuzione, fermo restando che il debitore, con la proposizione di una opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.), può contestare la legittimità dell’azione esecutiva se contrastante con l’esecuzione collettiva del concordato.
II. L’ambito oggettivo delle misure protettive
II.L’ambito oggettivo delle misure protettive1 Nelle definizioni dell’art. 2 CCII alla lett. p) le misure protettive sono descritte come le misure temporanee richieste dal debitore per evitare che determinate azioni dei creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell’insolvenza, anche prima dell’accesso a uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza. La norma è chiara là dove (i) attribuisce l’iniziativa in via esclusiva al debitore, (ii) evidenzia un nesso di funzionalità tra la misura e uno strumento di regolazione della crisi, (iii) ricollega le misure anche alla fase delle trattative e (iv) al percorso della composizione negoziata. Cfr. [F138].
2 Le misure protettive operano automaticamente se il debitore ne fa richiesta con la domanda di cui agli artt. 40 o 44 CCII. In tal caso l’effetto protettivo decorre dalla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese. Le misure protettive tipiche sono indicate all’art. 54, c. 2, e consistono, appunto, nel divieto di aggressione dei beni del debitore (e con coerente impedimento di prescrizioni e decadenze connesse ai crediti per cui le azioni sono inibite). Parimenti, non può essere pronunciata la sentenza di liquidazione giudiziale sino a che le misure non perdono efficacia.
3 Accanto a questi effetti protettivi se ne aggiungono altri che però operano per il solo fatto che la domanda di accesso sia stata proposta: (i) le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data della pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di accesso al concordato sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori; tale disposizione allocata nell’art. 46 CCII, che nella sua rubrica fa riferimento al concordato, potrebbe estendersi al periodo anteriore alla domanda con riserva (art. 44 CCII), visto che viene usata l’espressione, generica, di “domanda di accesso”; (ii) sono sterilizzati gli obblighi di ricapitalizzazione e di messa in liquidazione della società (artt. 64, c. 2 e 89 CCII) previsti nelle norme societarie. La misura protettiva sui generis correlata al divieto di autotutela negoziale per i creditori colpiti dalle misure protettive opera ex lege al momento della domanda nei casi del concordato in continuità aziendale (art. 94-bis CCII) e di accordi di ristrutturazione (art. 64, c. 3 e 4, CCII). Cfr. [F139].
III. Le misure protettive richieste nel corso delle trattative
III.Le misure protettive richieste nel corso delle trattative1 L’art. 54, c. 3, CCII prevede che, in caso di avanzate trattative per il raggiungimento di un accordo di ristrutturazione, in presenza di una attestazione e della documentazione completa sullo stato dell’impresa, il debitore, prima di promuovere il ricorso ex art. 40 CCII, può chiedere che il suo patrimonio sia protetto dalle azioni dei creditori. Il provvedimento è emesso dal giudice e si tratta della concessione della misura (e non solo di una conferma, revoca o modifica). Cfr. [F140] [F141].
2 La durata delle misure è determinata dal giudice e non è prefissato un termine minimo, mentre quello massimo non potrà mai essere superiore ai quattro mesi peraltro prorogabili. Il termine deve essere funzionale alla conclusione delle trattative e alla presentazione della domanda di omologazione degli accordi; considerato quanto previsto nell’art. 44 CCII è, però, ragionevole che il termine non superi i sessanta o centoventi giorni. Il provvedimento va adottato nel contraddittorio delle parti e quindi è esteso a tutti i creditori.
3 Le misure protettive prendono effetto solo dal provvedimento e la domanda non produce un effetto prenotativo; la protezione del patrimonio permane anche quando il debitore presenta, poi, una domanda di concordato preventivo. La previsione della ‘conversione’ (art. 54, c. 5) è collocata sequenzialmente dopo le misure protettive del pre-accordo; tuttavia, si può anche ipotizzare che vista la formula lessicale, la virata verso il concordato sia riferita anche alle misure protettive che il debitore chiede quando presenta la (nuova) domanda di accesso agli accordi con riserva (artt. 40 e 44 CCII).
4 L’ordinanza con cui il giudice decide sulle misure protettive collegate al pre-accordo è soggetta a reclamo con lo strumento di cui all’art. 669-terdecies c.p.c. e, al pari di quanto previsto nell’art. 55, è revocabile in presenza di atti di frode o quando si accerta che le trattative non progrediscono.
IV. Le misure cautelari
IV.Le misure cautelari1 L’attuale formulazione del CCII apporta talune feconde innovazioni: si chiarisce che le misure cautelari che il giudice competente può emanare non appartengono ad un catalogo predeterminato ma sono, pacificamente, misure innominate perché devono conformarsi ad un canone di strumentalità per essere dirette a tutela del patrimonio o dell’impresa del debitore, nella misura in cui appaiano, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare provvisoriamente il buon esito delle trattative e l’attuazione delle sentenze di omologazione di strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e di apertura delle procedure di insolvenza. Cfr. [F140].
2 Le misure cautelari possono essere concesse sempre su istanza di parte anche nei procedimenti propedeutici al concordato preventivo, al piano e agli accordi di ristrutturazione (e ciò in virtù dei riflessi generati dalla riconduzione di questi al c.d. procedimento unitario), e il loro contenuto è vario, compresa la nomina di un custode dell’azienda o del patrimonio. Quanto al profilo della iniziativa di parte, la legittimazione è attribuita ai creditori o al pubblico ministero (o agli organi di controllo e di vigilanza, ora legittimati anch’essi) che instano per l’apertura della liquidazione giudiziale, nonché allo stesso debitore, non solo nel contesto della liquidazione giudiziale ma anche nell’insieme degli strumenti di composizione concordata. Ciò significa che misure cautelari potranno essere richieste dal debitore, in concorrenza o alternanza con le misure protettive, anche quando vi è una domanda di accesso al concordato preventivo o una domanda di omologazione del piano o degli accordi di ristrutturazione. Cfr. [F142] [F143] .
V. Il contenuto delle misure cautelari
V.Il contenuto delle misure cautelari1 Quanto al contenuto, si può osservare che possono essere autorizzati i sequestri conservativi e giudiziari, come pure altri provvedimenti di carattere inibitorio, purché strumentali alla conservazione del patrimonio del debitore in vista dell’attuazione della regolazione della crisi e dunque in funzione di assicurare il valore del patrimonio e quello dell’impresa a beneficio di tutti i creditori.
2 Il legislatore ha poi puntualizzato che fra le misure cautelari va inclusa la nomina di un custode dell’azienda o del patrimonio del debitore; il custode può essere designato in occasione dell’emissione di un provvedimento di sequestro su beni, sull’intero patrimonio o sull’azienda. Sul punto deve preferirsi una lettura incline ad ammettere che possa essere nominato un amministratore giudiziario non già per sanzionare la condotta del debitore, ma quale scelta di campo per conservare il valore dell’impresa in proiezione della tutela dei creditori, potendosi, se si vuole, assecondare l’idea di salvaguardare i diritti dei creditori - onde evitare il loro pregiudizio - in modo da assicurare quelle stesse utilità che potrebbero derivare da un esercizio provvisorio dell’impresa (art. 211 CCII).
3 Dal tenore dell’art. 54 CCII e dalla elaborazione dottrinale precorsa si deve escludere che la misura corrisponda ad una anticipazione degli effetti costitutivi che sono prodotti dalle sentenze (di apertura della liquidazione giudiziale, dell’omologazione del concordato preventivo, dell’accordo o dell’accordo); così, il provvedimento non può antergare la decorrenza degli effetti della liquidazione giudiziale ad una data anteriore alla domanda (come previsto negli artt. 163 ss. CCII), ma è proprio la nuova regola che stabilisce che il periodo sospetto debba decorrere a ritroso dalla domanda di apertura della liquidazione giudiziale (e non più dalla sentenza dichiarativa di fallimento) a rendere ormai superato il dibattito relativo alla possibile anticipazione del decorso del periodo sospetto col mezzo delle misure cautelari.
B) Frmule
B)FrmuleTRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………
Sezione ………
***
RICORSO PER L’APERTURA DELLA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO
La società ……… in liquidazione, con sede in ………, via ………, C.F. e P. IVA ………, in persona del legale rappresentante pro tempore ………, giusta determina del ………per atto del notaio………iscritta nel registro delle imprese in data ………rappresentata e difesa, come da procura in calce al presente atto, dall’Avv………. (C.F……….), presso il cui studio in ………, via ……… è elettivamente domiciliata, il quale chiede l’invio delle comunicazioni inerenti al presente procedimento all’indirizzo PEC ………,
CHIEDE
l’apertura della procedura di concordato preventivo a norma dell’art. 47 CCII, precisando che sussistono le condizioni previste dalla legge e formulando ai creditori la proposta, supportata dal piano di seguito descritto ………
RAPPRESENTA
- che la società ……… in liquidazione (di seguito “Società” o “Ricorrente”) ha la propria sede legale in ……… (doc……….), vale a dire nella circoscrizione dell’Ill.mo Tribunale adito, che risulta pertanto giudice competente ai sensi dell’art. 27, c. 2, CCII.
- che la ricorrente presenta i requisiti soggettivi e oggettivi per l’accesso alla procedura di concordato preventivo. Di ciò si dà prova mediante produzione, come richiesto dall’art. 39 CCII, degli ultimi tre bilanci di esercizio depositati dalla Società relativi agli esercizi ……… (doc……….), ……… (doc……….) e ……… (doc……….), come pure della situazione economico-patrimoniale aggiornata al ……… (doc……….), da cui risulta, in particolare che, negli ultimi tre esercizi, la ricorrente ha registrato ricavi lordi annui superiori all’importo di euro 200.000,00 [ovvero un attivo patrimoniale superiore ad euro 300.000,00, ovvero un ammontare di debiti superiore ad euro 500.000,00] di cui all’art. 2, c. 1, lett. d), CCII;
- che la ricorrente deposita in allegato alla proposta la documentazione prevista dall’art. 39 CCII, in particolare:
i) le scritture contabili e fiscali obbligatorie (doc……….);
ii) le dichiarazioni dei redditi relative ai tre esercizi precedenti (doc……….);
iii) le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni IVA relative ai tre esercizi precedenti (doc……….);
iv) la certificazione dei debiti fiscali (doc……….);
v) la certificazione dei debiti previdenziali (doc……….);
vi) la certificazione dei debiti per premi assicurativi (doc……….);
vii) la relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione di cui all’art. 94, c. 2, CCII, compiuti nel quinquennio anteriore alla data del presente ricorso (doc……….);
- che la Società ha elaborato, con la collaborazione dell’advisor ………, il piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della presente proposta, che si allega quale doc……….;
- che il presente ricorso è accompagnato dalla relazione del dott………., la quale attesta ai sensi dell’art. 87, c. 3, CCII, la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano;
- che il presente ricorso è altresì accompagnato dalla dichiarazione del predetto dott………. attestante il possesso dei requisiti previsti dall’art. 2, c. 1, lett. o), CCII;
- che la trattazione della proposta di concordato preventivo si articola nel seguente indice di argomenti trattati:
1. Cenni storici
2. Attività svolta
3. Cause e circostanze dello stato di crisi
4. Ragioni della proposta di concordato
5. Suddivisione dei creditori in classi
6. Relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria alla data della domanda
7. Stato particolareggiato ed estimativo delle attività
8. Elenco nominativo dei creditori
9. Elenco dei titolari di diritti reali e personali.
10. Stato particolareggiato ed estimativo dei beni ed elenco dei creditori di eventuali soci illimitatamente responsabili
11. Piano su cui si basa la proposta (modalità di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti)
12. La proposta di concordato
13. Modalità e tempi di adempimento della proposta
14. Convenienza della procedura di concordato preventivo
15. Conclusioni
16. Elenco allegati
[v. formule sub art. 87 CCII]
………
………
RICHIESTA DI APPLICAZIONE DI MISURE PROTETTIVE
La società ……… ritiene necessario che dalla data di iscrizione del presente ricorso nel registro delle imprese prendano effetto le misure protettive di cui all’art. 54, c. 2, primo periodo, CCII.
Occorre, infatti, considerare che alcuni creditori hanno già ottenuto titoli esecutivi e che potrebbero, pertanto, avviare azioni espropriative così depauperando il patrimonio del debitore in violazione del principio di parità di trattamento.
Viceversa, l’applicazione del divieto di inizio o prosecuzione delle azioni cautelari ed esecutive risulta di decisiva utilità per consentire una ordinata progressione delle attività della procedura senza che qualche creditore conquisti delle posizioni di vantaggio che potrebbero pregiudicare l’esecuzione del concordato.
Per i motivi sopra esposti, la società ricorrente
CHIEDE
che Codesto Ill.mo Tribunale voglia:
- verificata l’ammissibilità della proposta e la fattibilità del piano, dichiarare aperta la procedura di concordato preventivo e adottare i provvedimenti di cui all’art. 47, c. 2, CCII ed in particolare fissare nella misura minima il deposito per le spese di giustizia ………
- in esito alle operazioni di voto e alla approvazione dei creditori omologare il concordato preventivo.
In via preliminare:
voglia confermare il divieto per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio e sui beni di proprietà e in uso all’impresa per la durata di mesi quattro ………
La ricorrente si rende sin d’ora disponibile a fornire tutte le informazioni necessarie e chiede che, in subordine, il Tribunale voglia concedere ai sensi dell’art. 47, c. 4, CCII un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni al
piano e produrre nuovi documenti
………
………
………
Con osservanza
Luogo, data ………
Avv……….
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………
Sezione ………
***
RICORSO PER LA CONCESSIONE DI MISURE PROTETTIVE AI SENSI DELL’ART. 54, C. 2, TERZO PERIODO, CCII
La società ……… in liquidazione, con sede in ………, via ………, C.F. e P. IVA ………, in persona del legale rappresentante pro tempore ………, giusta determina del ………per atto del notaio………iscritta nel registro delle imprese in data ………rappresentata e difesa, come da procura in calce al presente atto, dall’Avv………. (C.F……….), presso il cui studio in ………, via ……… è elettivamente domiciliata, il quale chiede l’invio delle comunicazioni inerenti al presente procedimento all’indirizzo PEC ………,
ESPONE
- che la società ……… in liquidazione (di seguito “Società” o “Ricorrente”) ha presentato la domanda di cui all’art. 40 CCII
- che il Tribunale di ………ha disposto l’apertura della procedura di concordato preventivo ai sensi dell’art. 47 CCII, con decreto del………
- che con la domanda ai sensi dell’art. 40 CCII l’esponente aveva chiesto l’applicazione delle misure protettive di cui all’art. 54, c. 2, prima parte, CCII;
- che a seguito dell’avvio della procedura è emersa la necessità di estendere la protezione del patrimonio anche alle azioni esecutive in forma specifica di cui all’art. 2931 c.c. posto che ………ha notificato atto di precetto con cui chiede che l’esponente esegua l’obbligazione di ………
- che è discusso se la protezione di cui all’art. 54, c. 2, prima parte ricomprenda anche questa tipologia di azioni esecutive………
- che l’esecuzione della prestazione oggetto dell’atto di precetto imporrebbe l’assunzione di costi non coerenti con il piano di concordato almeno sino a quando ………
Per i motivi sopra esposti, la società ricorrente
CHIEDE
che il Sig. Presidente del Tribunale voglia designare il Giudice per la trattazione del procedimento; che il Giudice designato voglia fissare l’udienza senza indugio per evitare i costi dell’esecuzione e che all’esito del contraddittorio tra le parti voglia inibire a ……… l’avvio della esecuzione di cui all’art. 2931 c.c.
………
………
………
Con osservanza
Luogo, data ………
Avv……….
TRIBUNALE DI ………
Sezione ………
***
ISTANZA DI SOSPENSIONE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 54, C. 3, CCII
per
la Società ………, con sede in ………, iscritta presso il Registro delle Imprese di ……… al numero di codice fiscale ………, in persona di ………, nella sua qualità di qualità ………, nonché in virtù dei poteri a lui conferiti con delibera del Consiglio di Amministrazione del ………, assistita dall’avv………., giusta delega in data ……… in calce al presente ricorso, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv………., in ………
Indicare l’indirizzo PEC (Posta elettronica certificata) e il numero di fax dei legali incaricati.
1. LA SOCIETÀ ………
Sintetica descrizione de (i) la genesi e l’evoluzione della Società ………; (ii) l’oggetto sociale e la concreta attività svolta; (iii) le performance storiche; (iv) la struttura societaria; (v) la struttura di governance.
2. I PRESUPPOSTI DI AMMISSIBILITÀ DELL’ISTITUTO DI CUI ALL’ART. 57 CCII
a. Competenza
La Società ha sede in ………,
La competenza territoriale per l’esame e l’omologazione dell’Accordo di Ristrutturazione del debito ex art. 57 CCII è quindi attribuita al Tribunale di ………ai sensi dell’art. 27 CCII
b. Presupposti soggettivi
L’iscrizione al Registro delle Imprese della Società fa fede della qualità di “imprenditore commerciale” di questa.
La situazione patrimoniale alla data del ……… dà atto del superamento dei limiti dimensionali di cui all’art. 2 CCII
c. Presupposti oggettivi
La Società versa in un evidente stato di crisi, come risulta da ………
[descrizione degli elementi sintomatici dello stato di crisi della ricorrente]
d. Deposito della documentazione ex art. 39 CCII
Si allega, inoltre, al presente ricorso, per il deposito in cancelleria, tutta la documentazione di cui agli artt. 39, 56 e 57 CCII
3. LA SITUAZIONE ECONOMICO, PATRIMONIALE E FINANZIARIA DELLA SOCIETÀ
a. Rappresentazione della situazione economico, patrimoniale e finanziaria della Società.
La Società ha predisposto una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata al ………, che si allega al presente ricorso sub ………
La Società, con l’ausilio dei suoi consulenti ………, ha inoltre predisposto il Piano, che rappresenta l’evoluzione delle consistenze economiche e patrimoniali nel periodo ………-………, che si allega al presente ricorso sub ………, su cui si basa la Proposta di Accordo di Ristrutturazione dei Debiti di cui alla presente istanza.
b. Lo stato analitico ed estimativo delle attività alla data del ………
Ai fini della Proposta di Accordo di Ristrutturazione, le poste attive sono state valorizzate sul presupposto della continuità aziendale, e segnatamente, ………
[analitica descrizione, per ciascuna posta attiva, del valore contabile e della stima del valore nel contesto delle Proposta di Accordo.]
c. Lo stato analitico delle passività.
i. I creditori assistiti da cause di prelazione.
I crediti di terzi verso la Società assistiti da cause di prelazione ammontano a complessivi ……… euro, di cui:
- professionisti, privilegiati ex art. 2751-bis, n. 2, c.c., per euro ………;
- artigiani, privilegiati ex art. 2751-bis, n. 5, c.c., per euro ………;
- dipendenti, privilegiati ex art. 2751-bis, n. 1, c.c., per euro ………;
- ………
ii. I creditori chirografari.
I crediti di terzi verso la Società non assistiti da cause di prelazione ammontano a complessivi ……… euro, di cui:
- creditori finanziari al chirografo, per euro ………;
- ………
iii. I titolari di diritti reali o personali sui beni della Società.
Non si considerano sussistenti e/o efficaci cause di prelazione sui cespiti della Società.
iv. Le spese del procedimento in prededuzione.
Il compenso pattuito a favore del Professionista Attestatore, dott………., nell’importo di ………, oltre accessori, aumentabile di un importo di ………, in relazione all’attività connessa al giudizio di omologazione, in ipotesi di omologazione dello stipulando Accordo di Ristrutturazione, fruirà del regime della prededuzione.
4. LA PROPOSTA DI ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE
a. L’attuale stato di crisi della Società.
Disamina delle ragioni dell’attuale stato di crisi della Società
b. La scelta di proporre un Accordo di ristrutturazione ex art. 57 CCII
Illustrare le ragioni del ricorso all’istituto di cui all’art. 57 CCII e della presentazione dell’istanza di sospensione delle azioni esecutive e cautelari a norma dell’art. 54, c. 3, CCII.
c. I contenuti della Proposta di Accordo di ristrutturazione.
La Proposta di Accordo di Ristrutturazione, che si allega al presente ricorso sub ………, sottoposta ai creditori ……… in data ………, prevede, in estrema sintesi, ………
[sintetica descrizione dei contenuti della Proposta]
La Proposta è stata formata sulla base delle previsioni del Piano ex art. 56 CCII ………, predisposto dalla Società con l’ausilio dei suoi consulenti ………
Obiettivo del Piano ……… è la creazione delle condizioni per la prosecuzione aziendale e per l’integrale pagamento dei creditori estranei.
In particolare, il Piano prevede:
(i) l’adozione delle seguenti azioni industriali volte alla riorganizzazione produttiva e alla ristrutturazione aziendale:
a……….
b……….
c……….
(ii) la dismissione delle partecipazioni ………
(iii) la stipula di un accordo di ristrutturazione con i fornitori che vantano un credito superiore ad euro ………
(iv) la stipula, con i creditori finanziari ………, di un accordo di moratoria e stand still, previo consolidamento dei rispettivi debiti alla data del ………, sino alla data di omologa dell’Accordo di Ristrutturazione, con riscadenziamento dei medesimi debiti al ………
(v) ………
La sostenibilità dell’Accordo di Ristrutturazione è, peraltro, subordinata:
a) alla condizione che la Proposta di Accordo venga accettata dal ………% dei Creditori Finanziari e da almeno l’………% dei Fornitori;
b) alla conclusione delle trattative per la vendita della partecipazione ………
Si precisa infine che i creditori (rappresentanti il ………% dell’intero debito della Società) hanno prima d’ora aderito alla proposta e che con tutti gli altri creditori sono in corso formali trattative per l’ottenimento della loro adesione.
Si allega la dichiarazione resa dal dott………., Professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 2, lett. o), CCII che procederà all’asseverazione del piano, attestante l’idoneità della proposta se accettata, ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare.
5. CONCLUSIONI
Tutto ciò premesso, pertanto, la Società ………, come sopra rappresentata e difesa
CHIEDE
che l’Ill.mo Tribunale adito voglia, verificata la completezza della documentazione depositata:
- fissare l’udienza di cui all’art. 55, c. 2, CCII
- all’esito dell’udienza, disporre con decreto motivato il divieto di iniziare o proseguire nei confronti della ricorrente le azioni cautelari o esecutive e di acquisire titoli di prelazione se non concordati;
- fissare il termine di cui all’art. 55, c. 3, CCII nella misura massima di quattro mesi;
Con osservanza.
Si allega:
1) Relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa;
2) Stato analitico ed estimativo delle attività;
3) Elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
4) Elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso della Società;
5) Valore dei beni e creditori particolari dei soci illimitatamente responsabili;
6) Proposta di accordo di ristrutturazione;
7) Autocertificazione ai sensi dell’art. 54, c. 3, CCII;
8) Dichiarazione dell’attestatore dott……….
Firma ………
La Società ha conferito al sottoscritto ……… l’incarico di rendere la dichiarazione prevista dall’art. 54, c. 3, CCII in merito alla idoneità della proposta di ristrutturazione dei propri debiti in corso di negoziazione con i creditori, così come comunicata in data ………, se accettata, ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che comunque abbiano negato la propria disponibilità a trattare, secondo un piano di ristrutturazione in corso di predisposizione da parte del management.
1. Dichiarazione di indipendenza e requisiti professionali.
Il sottoscritto dichiara:
i) di essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali dei Conti ………;
ii) di essere dottore commercialista/avvocato iscritto all’albo di ………;
iii) di non essere legato alla Società ed alle sue controllanti o alle società sottoposte a comune controllo o a coloro che hanno interesse all’operazione da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l’indipendenza di giudizio;
iv) di non vantare crediti ad alcun titolo nei confronti della Società diversi da quelli discendenti dalla retribuzione dell’attività svolta nell’espletamento del presente incarico;
v) di non aver prestato, negli ultimi 5 anni, attività di lavoro subordinato o autonomo a favore della Società e di non aver partecipato agli organi di amministrazione e controllo della stessa, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale.
2. Presupposti soggettivi per il ricorso all’art. 54, c. 3, CCII
La Società ……… è un “imprenditore commerciale” in possesso dei requisiti dimensionali di cui all’art. 2 CCII e versano in stato di crisi, la cui sussistenza è suffragata da:
a) l’incapacità prognostica di eseguire con tempestività il pagamento dei propri creditori ………;
b) l’incapacità prognostica di sostenere il debito finanziario nei confronti delle banche finanziatrici ………;
c) ………
1. Breve storia della società e profilo dell’azienda
La Società ha sede legale in ……… ed è iscritta presso il Registro delle Imprese di ……… con il numero ……… di codice fiscale.
La Società che ha attualmente ha un capitale sociale di euro ………, venne costituita in data ………, a mezzo rogito Notaio ……… rep. n……….
La Società ha come oggetto sociale ……… e ha operato nel mercato di ………
Coerentemente con questo oggetto sociale, la Società ha acquisito partecipazioni sociali nelle seguenti società operanti nel settore ………
Descrivere l’evoluzione della Società ed i fatti salienti che la hanno interessata con particolare riguardo ai fatti dai quali discendono le cause della crisi.
2. La compagine sociale
Nella tabella sotto riportata è descritta la compagine sociale della Società all’atto della costituzione e la sua modificazione nel tempo ………
3. L’andamento economico e la evoluzione della situazione patrimoniale e le principali vicende gestionali
L’andamento economico della società negli ultimi 5 anni e l’evoluzione della sua situazione patrimoniale sono rappresentati in appresso: ………
Descrivere l’andamento economico e la evoluzione della situazione patrimoniale
4. Le cause della crisi
Descrivere le cause economiche e/o finanziarie della crisi.
5. Il contenuto del Piano in corso di redazione
Descrivere il Piano in corso di redazione e gli elementi quantitativi dello stesso.
6. La situazione finanziaria, economica e patrimoniale aggiornata
La data di riferimento per la rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società è quella del ………
Il piano è stato redatto prendendo a riferimento la situazione patrimoniale al ………
Le passività potenziali alla data attuale sono in appresso rappresentate: ………
La società presenta disponibilità liquide alla data del ……… per complessivi ……… euro.
In allegato si rende la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa.
La situazione patrimoniale viene in appresso confrontata con quella risultante dall’ultimo bilancio approvato al ………: ………
7. Verifica della veridicità dei dati aziendali
In appresso il sottoscritto dà atto delle analisi allo stato poste in essere in ordine alla verifica della base dati condotta con riferimento alla situazione contabile intermedia al ……… mettendo in luce le procedure di verifica tuttora in corso, quand’anche il loro mancato completamento non sia impeditivo del rilascio della presente dichiarazione, indicandone peraltro le relative ragioni.
Oggetto della verifica sono solo i dati contabili e quelli extra-contabili rilevanti per l’espressione del giudizio di attuabilità dell’accordo proprio dell’attestatone generale in corso di predisposizione; il che appare coerente con le finalità della presente dichiarazione.
L’impostazione e lo svolgimento dell’attività di verifica in corso sono informati a fronteggiare il rischio di errori significativi e di frodi che interessino i dati posti a base delle stime prognostiche. Il sottoscritto professionista ha al momento svolto in via preliminare un vaglio di affidabilità e credibilità del sistema di rilevazione dei dati contabili ed extracontabili, nonché di esistenza ed efficace funzionamento dell’ambiente di controllo.
Il sottoscritto ha svolto quelle indagini ed analisi ritenute necessarie al fine di formarsi il convincimento che i principali dati contabili ed extra-contabili che costituiscono la base informativa del Piano risultino veritieri ed affidabili.
In ogni caso, il Professionista ha adottato un approccio risk based, rivolgendo la propria attenzione agli elementi che presentano profili di maggiore rischio di errori significativi e frodi. In particolare, il sottoscritto ha individuato i seguenti fattori di rischio di errori rilevanti o di frodi che possono incidere sulla affidabilità dei dati riportati nel Piano: ………
In particolare, lo scrivente ha individuato ed esaminato i processi che attengono alla produzione dei dati aziendali maggiormente rilevanti ai fini della costruzione dei dati storici e prospettici, nonché la struttura e l’effettivo funzionamento dei controlli esistenti e segnatamente: ……… descrivere i processi allo stato esaminati.
Con particolare riguardo al sistema di controllo interno, lo scrivente ha rilevato l’esistenza dei seguenti presidi e procedure: ……… descrivere in dettaglio il sistema di controllo in essere con particolare riguardo ai presidi esistenti fornendo anticipazioni sul proprio giudizio sulla loro affidabilità e adeguatezza ad intercettare errori e frodi.
Dall’esame di questo sono emersi i seguenti momenti di debolezza che hanno indotto il sottoscritto ad aumentare il livello di granularità delle indagini adottando procedure campionarie di verifica dei dati: ……… descrivere le carenze, criticità ed anomalie allo stato rilevate.
Lo scrivente ha incontrato il soggetto incaricato della revisione legale ed esaminato le relative carte di lavoro, rilevando lo svolgimento delle seguenti procedure di controllo ai fini dell’emissione del giudizio sul bilancio: ……… descrivere le procedure adottate dal revisore legale
A tal riguardo il sottoscritto Professionista osserva ……… esprimere il proprio giudizio sulla adeguatezza delle procedure adottate dal revisore legale
Il sottoscritto, da parte sua, al fine di escludere la presenza di errori significativi e di frodi ha condotto le seguenti verifiche: ……… descrivere le verifiche allo stato condotte direttamente
Con riferimento ai dati extracontabili, rilevanti per la costruzione del Piano, il sottoscritto ha svolto i seguenti controlli ……… descrivere i controlli allo stato condotti.
8. Il Contenuto della Proposta
La Società ha sottoposto allo scrivente lo scambio di corrispondenza intervenuto tra quest’ultima e i principali creditori finanziari della Società che costituisce la Proposta di Accordo.
I principali interventi previsti dalla Proposta possono essere sintetizzati:
(i) Riduzione del debito nei confronti di euro ………
(ii) Rifinanziamento del residuo debito di euro ………
(iii) Concessione di una nuova linea di credito per euro ………
(iv) Aumento di capitale a pagamento per euro ………
9. Conclusioni
9.1 I creditori con i quali sono in corso le trattative rappresentano oltre il 60% dei debiti
Lo scrivente sulla base della relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa, ha potuto verificare che i creditori con i quali sono in corso trattative rappresentano, a livello di debito, una percentuale superiore a quella del 60% dei debiti complessivi della Società come meglio in appresso rappresentato: ………
9.2 Sulla adeguatezza della Proposta, se accettata, a garantire l’integrale pagamento dei creditori
In appresso sono evidenziati gli effetti derivanti dalla conclusione degli accordi contenuti nella Proposta sotto il profilo finanziario e sotto quello patrimoniale: ………
Ne deriva che gli interventi contenuti nella Proposta in corso di negoziazione, se accettata dal ………% dei creditori, consentono di soddisfare integralmente i creditori non aderenti nel termine previsto dall’art. 57 CCII
9.3 Sulla adeguatezza della Proposta di Accordo, se accettata, a consentire il riequilibrio patrimoniale e finanziario
Si riportano di seguito in termini grafici gli effetti derivanti dalla Proposta di Accordo in termini di patrimonializzazione della Società e di riduzione del debito finanziario: ………
***
Quanto sopra premesso, il sottoscritto dichiara che la Proposta in corso di negoziazione con i creditori, qualora accettata almeno dal ………% dei creditori sociali, risulta idonea: (i) ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori non aderenti, quali prognosticamente esistenti alla data di omologa dell’Accordo, nel termine previsto dall’art. 57 CCII di 120 giorni dalla omologazione, per i crediti già scaduti a tale data, e di 120 giorni dalla scadenza, per i crediti non ancora scaduti a tale data, nonché (ii) di quelli aderenti, secondo le modalità e la tempistica contenute nel Piano in corso di redazione e (iii) a consentire il riequilibrio della situazione economica e finanziaria della Società.
In fede.
Luogo, data ………
Firma ………
G.D.: dr……….
Curatore: ………
Sent. n.: ………
Del: ………
Istanza: n……….
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………
ISTANZA PER ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI
La Soc………., con sede in ………, in persona del legale rappresentante ………, rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso per la dichiarazione di liquidazione giudiziale
PREMESSO
che la ricorrente in data [………] ha presentato ricorso per la dichiarazione di liquidazione giudiziale di ………
che all’udienza del [………] il debitore ha chiesto l’ammissione di prove e il Tribunale ha differito l’udienza al [………];
che dai documenti prodotti dal debitore si ricava che lo stato di insolvenza è conclamato e che ……… è prossima la scadenza del debito di euro ………;
che è presumibile che il pagamento da eseguirsi previa dismissione dei cespiti aziendali determinerebbe un irreversibile pregiudizio per i creditori;
che nelle more dell’espletamento della prova deve disporsi una misura cautelare sul patrimonio dell’impresa ………
Tanto premesso la ………, come sopra rappresentata,
CHIEDE
che il Tribunale di ………, inaudita altera parte, visto l’art. 54, c. 1, CCII voglia disporre il sequestro conservativo dei macchinari e degli impianti di proprietà di ………, ubicati nello stabilimento di ………
Con osservanza
Luogo, data ………
Firma ………
Si producono:
1) ………
2) ………
3) ………
G.D.: dr……….
Curatore: ………
Sent. n.: ………
Del: ………
Istanza: n……….
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………
ISTANZA PER ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI
La Soc………., con sede in ………, in persona del legale rappresentante ………, rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso per la dichiarazione di liquidazione giudiziale
PREMESSO
che la ricorrente in data [………] ha presentato ricorso per la dichiarazione di liquidazione giudiziale di ………
che all’udienza del [………] il debitore ha chiesto l’ammissione di prove e il Tribunale ha differito l’udienza al [………];
che dai documenti prodotti dal debitore si ricava che lo stato di insolvenza è conclamato e che ……… è prossima l’esecuzione di alcune operazioni straordinarie tra cui………
che è concreto il rischio che il compimento di queste operazioni possa pregiudicare le aspettative dei creditori………
che appare necessario designare una figura estranea all’organo amministrativo che possa controllare gli atti di gestione………per evitare alterazioni del patrimonio dell’impresa ………
Tanto premesso la ………, come sopra rappresentata,
CHIEDE
che il Tribunale di ………, inaudita altera parte, visto l’art. 54, c. 1, CCII voglia disporre la nomina di un custode dell’azienda conferendogli il potere di ………
Con osservanza
Luogo, data ………
Firma ………
Si producono:
1) ………
2) ………
3) ………
C) Giurisprudenza:
C)Giurisprudenza:I. Le misure cautelari
I.Le misure cautelari1 È ammissibile un provvedimento cautelare assunto ai sensi dell’art. 15, c. 8, l. fall., su istanza dello stesso imprenditore, finalizzato alla conservazione di un libretto di deposito, sottoposto al controllo giudiziale, di somme dovute da un terzo debitore ad un creditore dell’imprenditore [T. Benevento 1.12.2011, Fall 2012, 715]. È ammissibile, altresì, l’istanza cautelare proposta dal curatore fallimentare per ottenere un provvedimento di sospensione del procedimento esecutivo immobiliare a carico di un socio di fatto del fallito, in quanto l’art. 15, c. 8, l. fall., autorizza il tribunale a pronunciare misure cautelari atipiche a tutela del patrimonio dell’impresa soggetta a fallimento e, pertanto, della massa dei creditori [T. Terni 3.3.2011, Cmerito 2011, 587]. Il provvedimento cautelare emesso, in sede di istruttoria prefallimentare, dal tribunale investito di apposita istanza della parte, permette al giudice di modulare la misura adattandone il contenuto alle esigenze di protezione del patrimonio e dell’azienda del debitore [T. Monza 11.2.2009, Fall 2009, 854].
2 L’intervento del Tribunale nella crisi dell’impresa può avvenire anche nel corso della c.d. istruttoria prefallimentare, ove avvalendosi dei poteri creativi di cui all’art. 15, c. 8, l. fall., può ordinare l’istituzione di un trust per conservare i beni alla massa o per preservarne la destinazione produttiva [T. Milano 25.3.2010, DF 2010, 2, 552].
3 Dalla lettura combinata dell’art. 48, c. 2, c.p.c.- che consente al giudice di “autorizzare il compimento degli atti che ritiene urgenti” - e dell’art. 15, c. 8, l. fall. ove al giudice su istanza di parte è riconosciuto il potere di adottare “provvedimenti cautelari o conservativi a tutela del patrimonio dell’impresa”, si ricava il potere del tribunale fallimentare - davanti al quale il procedimento prefallimentare è sospeso - di emettere provvedimenti cautelari innominati, compresa la nomina di un amministratore giudiziario, ovvero il sequestro dell’impresa oggetto del provvedimento [C. I 31.7.2019, n. 20666]. Nell’ambito del procedimento per la dichiarazione di fallimento, in presenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, su istanza del ricorrente, il tribunale può adottare la misura cautelare del sequestro giudiziario dell’azienda con conferimento dei poteri di amministrazione della società debitrice [T. Novara 24.2.2010, Fall 2010, 1180; in senso conforme T. Terni 13.4.2011, ivi 2011, 881]. I provvedimenti interinali di cui all’art. 15, c. 8, l. fall., la cui natura può considerarsi affine al procedimento disciplinato dall’art. 2409 c.c., possono avere il contenuto più vario, che può dal tribunale essere modulato in base alle esigenze. Essi potranno, quindi, variare dal sequestro conservativo dei beni del debitore o dell’azienda, a provvedimenti più incisivi e meno invasivi nei confronti della vita imprenditoriale, come la sostituzione dell’imprenditore con un amministratore di tipo giudiziale o l’affiancamento dell’imprenditore con un custode, cui ogni decisione di straordinaria amministrazione debba essere sottoposta per l’approvazione; potranno altresì consistere nella semplice inibizione di compiere atti di straordinaria amministrazione, sino a comportare la necessità per l’imprenditore di munirsi dell’autorizzazione del tribunale per compiere determinate attività [T. Monza 11.2.2009, DF 2009, 2, 345; in senso conforme; T. Torre Annunziata 18.3.2013, S 2013, 745] .
II. Le regole processuali
II.Le regole processuali1 I provvedimenti cautelari o conservativi adottati dal tribunale nel corso del procedimento fallimentare non possono essere impugnati con lo strumento del reclamo di cui all’art. 669-terdecies c.p.c. La disciplina dei provvedimenti cautelari in sede fallimentare è, infatti, incompatibile con quella del procedimento cautelare uniforme e, in particolare, con quella del reclamo cautelare di cui al citato articolo [C. App. Napoli 17.4.2013].
2 In caso di provvedimento cautelare ex art. 15, c. 8, l. fall., reso dal Tribunale inaudita altera parte, è necessario fissare ex art. 669-sexies, c. 2, c.p.c., l’udienza di verifica entro un termine non superiore a 15 giorni, assegnando un termine di otto giorni per la notifica del ricorso unitamente al pedissequo decreto [T. Torre Annunziata 18.3.2013, cit., 745].
3 I provvedimenti cautelari o conservativi adottati dal tribunale nel corso del procedimento fallimentare non possono essere impugnati con lo strumento del reclamo di cui all’art. 669-terdecies c.p.c. La disciplina dei provvedimenti cautelari in sede fallimentare è, infatti, incompatibile con quella del procedimento cautelare uniforme e, in particolare, con quella del reclamo cautelare di cui al citato articolo [C. App. Napoli 17.4.2013].
4 Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento la valutazione di ammissibilità delle misure cautelari deve condursi unicamente partendo dall’obiettivo che le stesse perseguono e dalla provvisorietà (o non ultrattività) loro attribuita dal legislatore - l’efficacia espressamente limitata alla durata del procedimento [T. Terni 3.3.2011, Fall 2011, 852; in senso conforme T. Monza 11.2.2009, cit., 345]. I provvedimenti cautelari o conservativi previsti dall’art. 15, c. 8, l. fall., hanno la funzione di assicurare la temporanea conservazione del patrimonio dell’impresa in vista del fallimento o del rigetto della relativa istanza e non possono essere utilizzati per anticipare gli effetti connessi alla instaurazione di procedure concorsuali diverse come quella di concordato preventivo [T. Monza 20.11.2009].