[1] Se il concordato è stato approvato dai creditori ai sensi dell’articolo 109, il tribunale fissa l’udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale, disponendo che il provvedimento sia iscritto presso l’ufficio del registro delle imprese dove l’imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva, anche presso l’ufficio del luogo in cui la procedura è stata aperta nonché notificato, a cura del debitore, al commissario giudiziale e agli eventuali creditori che hanno espresso il loro dissenso.
[2] Le opposizioni dei creditori dissenzienti e di qualsiasi interessato devono essere proposte con memoria depositata nel termine perentorio di almeno dieci giorni prima dell’udienza. Il commissario giudiziale deve depositare il proprio motivato parere almeno cinque giorni prima dell’udienza. Il debitore può depositare memorie fino a due giorni prima dell’udienza.
[3] Il tribunale, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d’ufficio nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 112, comma 4, per il concordato in continuità aziendale, anche delegando uno dei componenti del collegio, omologa con sentenza il concordato.
[4] Quando è depositata una domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione, i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione con memoria depositata entro trenta giorni dall’iscrizione della domanda nel registro delle imprese. Il tribunale fissa l’udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale, se nominato, disponendo che il provvedimento sia comunicato, a cura del debitore, al commissario giudiziale, ai creditori e ai terzi che hanno proposto opposizione. Il tribunale, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d’ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio, e sentito il commissario giudiziale, omologa con sentenza gli accordi.
[5] La sentenza che omologa il concordato, il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione o gli accordi di ristrutturazione è notificata e iscritta nel registro delle imprese a norma dell’articolo 45 e produce i propri effetti dalla data della pubblicazione ai sensi dell’articolo 133, primo comma, del codice di procedura civile. Gli effetti nei riguardi dei terzi si producono dalla data di iscrizione nel registro delle imprese.
[6] Se il tribunale non omologa il concordato preventivo, gli accordi di ristrutturazione o il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione, provvede con sentenza eventualmente dichiarando, su ricorso di uno dei soggetti legittimati, l’apertura della liquidazione giudiziale secondo quanto previsto dall’articolo 49, commi 1 e 2.
(1) Articolo così sostituito dall’art. 12, comma 8, D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 51, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 83/2022.
A) Inquadramento funzionale:
A)Inquadramento funzionale:I. Il giudizio di omologazione della domanda di concordato preventivo - II. (Segue) A) il modello camerale - III. Il transito verso il giudizio di omologazione stricto sensu - IV. Le parti del giudizio di omologazione - V. Le opposizioni. - VI. (Segue) A) il regime delle eccezioni - VII. La fase istruttoria - VIII. Le iniziative esterne - IX. Il controllo del tribunale e le operazioni societarie straordinarie (rinvio agli artt. 112 e 116) - X. La decisione del giudice - XI. Il giudizio di omologazione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione - XII. (Segue) A) le opposizioni e gli interventi - XIII. (Segue) B) la decisione del giudice e i suoi effetti - XIV. La omologazione del piano di ristrutturazione - XV. La modifica della domanda.
I. Il giudizio di omologazione della domanda di concordato preventivo
I.Il giudizio di omologazione della domanda di concordato preventivo1 L’art. 48 CCII contiene la disciplina dei giudizi di omologazione in virtù della idealità del procedimento unitario collocato topograficamente in una partizione autonoma: tuttavia, ciascun comma è dedicato all’omologazione dei diversi strumenti di regolazione e quindi si procederà alla disamina di ciascun diverso modello processuale correlato ai tre strumenti soggetti ad omologazione.
2 Nel caso del concordato si è preferito prevedere che il provvedimento di omologazione giunga al termine di un procedimento all’interno del quale tutte le parti coinvolte ed anche i terzi interessati sono posti nelle condizioni di svolgere le loro difese: ciò si traduce nella possibilità di contestare che il procedimento di concordato e la sua approvazione, in particolare, siano conformi alla legge e all’interesse dei creditori. Il procedimento (giudizio) di omologazione è necessario perché (i) il consenso si forma durante la procedura, (ii) la regolazione della crisi d’impresa è un fatto che interessa una comunità di soggetti economici, (iii) occorre trovare un contenitore nel quale convogliare tutte le questioni che possono essere sollevate in ordine alla legittimità del procedimento e alla vantaggiosità della proposta; tali questioni possono entrare nel processo attraverso la proposizione di opposizioni.
3 La domanda di concordato resta affidata al monopolio del debitore ed è solo costui che ha il potere di chiedere che la regolazione della crisi della sua impresa avvenga secondo le regole del concorso concordatario; in concreto perché la sua richiesta possa essere accolta deve essere in grado di proporre ai creditori un patto di concordato accettabile. Cfr. [F095].
II. (Segue) A) il modello camerale
II.(Segue) A) il modello camerale1 Siamo in presenza di un modello lasciato alla discrezionalità del giudice, ma in una cornice regolatoria più definita rispetto a quella tipica del procedimento camerale del codice di rito, dato che il legislatore ha previsto termini e modi del processo, tratteggiandone alcuni tempi e alcune forme. Che i tratti distintivi siano quelli dei procedimenti in camera di consiglio si ricava, sul piano formale, dal richiamo all’“udienza in camera di consiglio” contenuto nell’art. 48, c. 1, CCII: ma ci si può chiedere se, a dispetto di questa indicazione letterale, non si debba qualificare il procedimento come un processo a cognizione piena, ma semplificato, al modo di quanto era stato ritenuto, con riferimento all’art. 15 l. fall., per l’istruttoria pre-fallimentare.
2 L’opzione per il modello camerale, infatti, potrebbe rilevare per dimostrare che non sono in discussione diritti soggettivi e che il provvedimento conclusivo - l’omologazione assunta con sentenza - non ha natura decisoria. Tuttavia, poiché è noto che il procedimento in camera di consiglio è divenuto ormai, per la giurisprudenza costante del giudice di legittimità, un contenitore adatto ad includere anche liti su diritti, la scelta del legislatore può essere considerata neutra. E se così è, possiamo tenerci lontani da una classificazione motivata da prese di posizione preconcette, rimanere aderenti all’indicazione normativa e mantenere il giudizio di omologazione tra quelli camerali: possiamo considerare tale scelta ragionevolmente coerente con l’impostazione sistematica del concordato, del piano e degli accordi, seppure non priva di criticità sul piano applicativo, dal momento che il modello di procedimento non è né quello generale del codice di rito (artt. 737 ss. c.p.c.), né quello camerale ma arricchito previsto dall’art. 124 CCII e richiamato per il concordato di liquidazione dall’art. 245 CCII.
3 Il giudizio di omologazione, che si innesta nel procedimento unitario, può essere visto come il contenitore nel quale si deve verificare, innanzi tutto, se è stato legittimamente esercitato da parte dell’imprenditore il potere di chiedere che la sua crisi venga regolata con gli strumenti del concorso concordatario; un concorso che, pur se rientra nelle forme di attuazione della responsabilità patrimoniale, è dotato di regole autonome, come si ricava ad esempio dal fatto che non sono esercitabili le azioni revocatorie concorsuali.
III. Il transito verso il giudizio di omologazione stricto sensu
III.Il transito verso il giudizio di omologazione stricto sensu1 Acquisita la relazione del commissario resa ai sensi dell’art. 110 CCII (che costituisce un documento informativo diretto al tribunale), viene fissata l’udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale. Non si tratta di una iniziativa officiosa perché tutto il procedimento è retto dalla domanda ex art. 40 CCII.
2 Il decreto di fissazione dell’udienza dev’essere iscritto presso l’ufficio del registro delle imprese dove l’imprenditore ha la sede legale (e se questa differisce dalla sede effettiva anche presso l’ufficio del luogo in cui la procedura è stata aperta) affinché qualunque interessato ne prenda atto e possa presentare opposizione; invece, ai soggetti che appaiono come i più probabili interessati a partecipare al giudizio di omologazione (commissario giudiziale ed eventuali creditori dissenzienti), il decreto deve essere notificato a cura del debitore. Se la notificazione non avviene, si deve ritenere che il tribunale debba ordinarne la rinnovazione; se la rinnovazione non viene effettuata il procedimento non può proseguire, e la domanda di concordato diviene improcedibile. Diversamente da quanto dispone l’art. 116 CCII per il caso in cui il piano di concordato preveda operazioni societarie straordinarie di trasformazione, fusione e scissione, l’art. 48 CCII non prevede un termine per la fissazione dell’udienza ma solo il termine a ritroso per la proposizione di opposizioni.
IV. Le parti del giudizio di omologazione
IV.Le parti del giudizio di omologazione1 Parti del giudizio di omologazione, quali litisconsorti necessari, sono il debitore (e il terzo concorrente nella proposta là dove questa sia stata approvata) e la collettività dei creditori come contraddittore in senso formale; litisconsorti facoltativi sono il pubblico ministero (che ha facoltà di intervento ogni volta che ravvisi un pubblico interesse), i singoli creditori che si oppongono o che intervengono e i terzi che manifestano un interesse contrario all’omologazione, nonché quei creditori che si costituiscono ai sensi dell’art. 110 CCII al solo scopo di far risultare la volontà di modificare la propria adesione in voto contrario a seguito del mutamento delle circostanze in punto di fattibilità del piano di concordato. Sono pertanto legittimati a proporre opposizione i creditori dissenzienti per espressa previsione di legge, ma anche ogni altro possibile interessato, inclusi i creditori privilegiati non votanti, i soggetti che neppure rivestono la qualifica di creditori od ancora coloro che assumono di essere tali ma le cui pretese sono state contestate.
2 Il procedimento di omologazione vede da una parte il debitore (e/o il terzo proponente) e dall’altra parte la massa (o la comunità) dei creditori, non i creditori uti singuli che divengono parti del giudizio solo quando si oppongono o si costituiscono. La posizione del commissario giudiziale è particolare perché partecipa al procedimento non come parte (neppure in senso formale) ma come organo della procedura.
V. Le opposizioni
V.Le opposizioni1 Coloro che intendono opporsi alla omologazione (art. 48 CCII) devono costituirsi nel termine perentorio - non soggetto a sospensione feriale - di almeno dieci giorni prima dell’udienza. Le opposizioni sono sempre contenute in comparse di costituzione con le quali i creditori sollevano difese che appartengono al novero delle eccezioni, e non delle domande. Cfr. [F096].
2 Il commissario giudiziale partecipa necessariamente al procedimento come organo della procedura e non come parte titolare di una posizione giuridica autonoma salvo che non deduca un proprio diretto interesse giuridico: gli si chiede perciò il deposito di una relazione conclusiva, contenente un motivato parere col quale deve prendere posizione anche sulle eventuali opposizioni, nel termine di cinque giorni prima dell’udienza. Al debitore o al proponente, è assegnato un ulteriore termine fino a due giorni prima dell’udienza per depositare memorie.
3 Il contraddittorio tra le parti è così organizzato in modo più efficiente rispetto al passato, con la previsione di termini sfalsati per le opposizioni e per la memoria del debitore o del proponente, che, avendo a disposizione un termine più ampio, potranno replicare ad esse e tener conto anche del parere del commissario giudiziale.
VI. (Segue) A) il regime delle eccezioni
VI.(Segue) A) il regime delle eccezioni1 Una volta chiarito che oggetto delle opposizioni sono eccezioni, e non domande, e che con esse l’oggetto del processo non muta, in relazione alla presenza all’ampiezza dell’opposizione, è possibile anche in questa sede prospettare la distinzione tra eccezioni in senso stretto ed eccezioni in senso lato, eccezioni di rito ed eccezioni di merito.
2 Possono essere considerate eccezioni di rito in senso lato quelle che attengono alla legittimità della regolare progressione delle fasi del procedimento e quindi rilevabili anche d’ufficio; le doglianze sul raggiungimento della maggioranza per l’approvazione proprio perché attengono alla validità della deliberazione vanno anch’esse qualificate come eccezioni sul procedimento e rilevabili d’ufficio. Sulle altre eccezioni si potrebbe discutere se abbiano natura di eccezioni in senso stretto o in senso lato. Ad esempio, un’eccezione di prescrizione, una decadenza, un vizio del consenso che ha determinato il voto favorevole alla proposta, sollevato dal creditore che voglia inficiare la validità dell’accordo, oppure l’annullabilità del contratto o i vizi della merce dalla cui consegna sia sorto il credito di cui si sia tenuto conto nel calcolo delle maggioranze, sono tutte ipotesi di eccezioni di merito e in senso stretto perché attengono al credito del singolo e non riguardano, se non di riflesso, la regolarità del procedimento (là dove mettono in discussione il risultato raggiunto in sede di adunanza).
3 Sono, invece, certamente eccezioni in senso stretto, anch’esse di merito, quelle che attengono alla convenienza - vista la volontà esplicita del legislatore di attribuire al giudice il compito di verificare la convenienza - nel concordato liquidatorio - solo quando vi è un’opposizione di un creditore dissenziente (appartenente ad una classe dissenziente o della minoranza qualificata di dissenzienti - almeno il venti per cento -) - l’assenza di pregiudizio nel concordato in continuità (ma in tal caso l’opposizione può essere proposta da ciascun creditore dissenziente). Deve reputarsi eccezione in senso lato quella sulla manifesta inidoneità del piano concordatario, se si ritiene che l’”infattibilità” debba essere letta come fatto impeditivo, e non già la “fattibilità” come fatto costitutivo della domanda, e ciò perché diversamente si onererebbe il debitore di una prova su un fatto negativo.
VII. La fase istruttoria
VII.La fase istruttoria1 L’art. 48, c. 3, CCII regola in modo autosufficiente la fase dell’omologazione stabilisce che in ogni caso il tribunale procede all’istruttoria, assunti i mezzi di prova richiesti dalle parti o disposti d’ufficio. La scelta, coerente con il fatto che la presenza o meno delle opposizioni non muta la natura del giudizio, è stata quella di abbandonare il percorso binario, derivante dall’essere state, o meno, presentate opposizioni, uniformando la disciplina sul modello della legge previgente più prossimo possibile alla cognizione piena ed esauriente, il che consente di dire che il richiamo al procedimento in camera di consiglio non è volto a consentire l’applicazione del regime di cui agli artt. 737 ss. c.p.c. ma solo ad evocare le modalità della decisione. Anche in assenza di opposizioni, infatti, ci sono questioni rilevabili d’ufficio che ostano all’omologazione e per i cui fatti sottostanti il tribunale può avere necessità di assumere la prova, a patto che le circostanze di fatto su cui basa il proprio giudizio risultino in qualche modo dagli atti di causa, non potendosi superare il divieto di cui all’art. 97 disp. att. c.p.c. Al fondo, non è certo la diversità dell’oggetto del processo che ne trasfigura la struttura, visto che il modello processuale, da questa angolatura, non segna frizioni. Cfr. [F097] [F098].
VIII. Le iniziative esterne
VIII.Le iniziative esterne1 Pendente il giudizio di omologazione e sino a che il procedimento non transita in decisione i creditori possono proporre la domanda di liquidazione giudiziale (art. 40, c. 9, CCII) o (i) presentando la domanda all’interno del procedimento (unitario) di concordato oppure (ii) presentando una domanda autonoma che il tribunale riunisce necessariamente anche d’ufficio al procedimento già pendente.
IX. Il controllo del tribunale e le operazioni societarie straordinarie (rinvio agli artt. 112 e 116)
IX.Il controllo del tribunale e le operazioni societarie straordinarie (rinvio agli artt. 112 e 116)1 Si rinvia agli artt. 112 e 116 per ciò che pertiene al controllo del giudice e alla specialità del giudizio nel caso di operazioni societarie straordinarie.
X. La decisione del giudice
X.La decisione del giudice1 La decisione è vincolata: il tribunale può soltanto omologare il concordato o rigettare la domanda; non può omologare il concordato modificando le condizioni della proposta sulla quale vi è stato il consenso dei creditori. Non la può modificare sia perché esiste una base negoziale che esprime una sfera di autonomia privata che non può essere intaccata (ragione sostanziale), sia perché la proposta di concordato è contenuta in un ricorso che ha anche il valore di domanda giudiziale, sì che nel rispetto del principio dispositivo (art. 112 c.p.c.) il giudice non può accogliere una domanda che non è stata formulata.
2 Quando il tribunale ritiene che la richiesta di omologazione non sia accoglibile, con sentenza respinge il concordato (art. 48 CCII). In tal caso, accertata la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 121 CCII, su istanza dei soggetti legittimati dichiara l’apertura della liquidazione giudiziale. Il diniego di omologa, non seguito dalla liquidazione giudiziale, travolge tutti gli effetti che erano conseguiti dal decreto di apertura della procedura - anche con riguardo alle misure protettive e cautelari concesse (art. 55, c.7, CCII) - fermi restando i principi sulla salvezza degli atti legalmente compiuti (v., artt. 53 CCII) e sull’esenzione dalla revocatoria (art. 166, c. 3, lett. e, CCII).
3 Quando sussistono i presupposti per accogliere la domanda il tribunale omologa il concordato con sentenza. La decisione è immediatamente esecutiva e quindi produce effetto anche in pendenza delle eventuali impugnazioni di cui all’art. 51 CCII. Il provvedimento di omologa è notificato alle parti del processo ed è iscritto nel registro delle imprese, iscrizione che produce effetti verso i terzi. Cfr. [F099] [F100].
XI. Il giudizio di omologazione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione
XI.Il giudizio di omologazione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione1 Il modello processuale del giudizio di omologazione deve essere adattato nel caso in cui la domanda abbia ad oggetto la richiesta di omologazione di un accordo di ristrutturazione (art. 48, c. 4, CCII). Infatti, il procedimento diretto alla omologazione dell’accordo è incastonato nelle griglie del procedimento unitario, alle cui regole si può fare rinvio, ma con alcune varianti posto che manca tutta la fase della procedimentalizzazione della raccolta del consenso, anche considerando che il debitore non subisce alcuno spossessamento (ancorché attenuato).
2 Il procedimento inizia con il deposito della domanda del debitore in tribunale e con la contestuale pubblicazione sul registro delle imprese della domanda, degli accordi e, si deve ritenere, anche della attestazione (in funzione informativa per i creditori non aderenti). Quando la domanda di omologazione si innesta in un procedimento avviato con la domanda di liquidazione giudiziale il tribunale (art. 40 CCII) nomina un commissario giudiziale (sempre che la nomina non sia già stata disposta ai sensi dell’art. 44 CCII) quando ritiene che sia necessaria per tutelare gli interessi delle parti coinvolte. Cfr. [F101].
3 Il commissario giudiziale, però, può essere nominato anche in altre occasioni ed in particolare quando: (i) è depositato un ricorso ai sensi dell’art. 61 CCII e si tratta di stabilire se l’accordo ad efficacia estesa può danneggiare i creditori appartenenti alla categoria ma non aderenti; (ii) è depositato un ricorso e si chiede l’omologazione forzando la non adesione dell’Agenzia delle entrate e degli Enti previdenziali (art. 63 c. 2-bis, CCII). Il ruolo del commissario giudiziale, fuori dal contesto del periodo interinale di cui all’art. 44 CCII, è quello di organo della procedura avente il compito di coadiuvare il tribunale nella cognizione dei fatti, talché gli può essere richiesta una relazione funzionalizzata alla valutazione che il giudice deve compiere: ad esempio in tema di controllo sulle adesioni, in tema di trattamento rispetto alla liquidazione giudiziale, in tema di omogeneità delle categorie. Dall’iscrizione nel registro delle imprese inizia a decorrere il termine di giorni trenta per la proposizione di eventuali opposizioni alla omologazione, termine non soggetto alla sospensione feriale .
XII. (Segue) A) le opposizioni e gli interventi
XII.(Segue) A) le opposizioni e gli interventi1 I soggetti legittimati a proporre opposizione sono i creditori e, più genericamente, qualunque interessato. Quanto ai primi, possono opporsi all’omologazione i creditori non aderenti, mentre per i creditori aderenti non si può escludere un interesse ad opporsi all’omologazione quando chi ha prestato l’adesione scopra eventi non dichiarati dal debitore che se, prima, conosciuti avrebbero determinato una diversa scelta sul prestare il consenso. Cfr. [F102] [F103].
2 Per ciò che concerne gli altri interessati, debbono essere soggetti portatori di diritti la cui tutela può essere pregiudicata dall’omologazione degli accordi. L’opposizione all’omologazione non è un’impugnazione ma la sollecitazione rivolta al tribunale affinché la richiesta di omologazione non venga accolta. L’opposizione è uno strumento preventivo di reazione diretto a contrastare la propalazione di effetti che conseguirebbero all’accordo (se) omologato. In tale cornice, i soggetti legittimati ad opporsi sono soltanto coloro che vantano un diritto soggettivo che dall’omologazione degli accordi potrebbe subire una modifica (evidentemente, peggiorativa).
3 Al giudizio di omologazione, eventualmente inclusivo di opposizioni, possono partecipare anche i terzi che svolgano un intervento (nella forma del c.d. intervento “adesivo dipendente”), in quanto titolari di una posizione che non li legittima alla proposizione di domande ed eccezioni autonome, purché si ravvisi un interesse alla decisione (ad esempio il creditore aderente che è interessato al rigetto dell’opposizione). Per ciò che attiene alla posizione del pubblico ministero va escluso che sia tenuto ad intervenire potendolo fare quando riconosce nel procedimento un pubblico interesse e ciò a prescindere dal fatto che chieda l’apertura della liquidazione giudiziale.
4 Si discute, invece, sulla c.d. legittimazione passiva; quando viene proposta un’opposizione, legittimato passivo è il debitore, ma anche tutti i creditori aderenti posto che sebbene l’oggetto del processo non sia la caducazione dell’accordo (che potrebbe resistere anche se non omologato), la pronuncia che rigetta la richiesta di omologazione produce effetti nei confronti di tutti i creditori anteriori. Per l’identica ragione, quando non vi sono opposizioni, il ricorso va rivolto nei confronti di tutti i creditori anteriori. Pertanto, anche nel caso degli accordi di ristrutturazione le opposizioni si inseriscono in una procedura già incardinata (dal ricorso ex art. 40): quello che cambia è soltanto il modo in cui si arriva all’omologazione dell’accordo, senza un iter di approvazione dello stesso, analogo a quello previsto per il concordato.
5 In modo simmetrico a quanto accade col concordato preventivo, le opposizioni sono presentate nella forma della memoria prevista dal comma 2 dell’art. 48 e sono, sostanzialmente, delle eccezioni. L’unica differenza è che in questo caso il termine per il deposito non è quello dei dieci giorni prima dell’udienza, ma di trenta giorni dalla pubblicazione degli accordi; non è, invece, previsto un contraddittorio sfalsato come nel comma 2 per il concordato.
XIII. (Segue) B) la decisione del giudice e i suoi effetti
XIII.(Segue) B) la decisione del giudice e i suoi effetti1 Dopo la designazione del giudice relatore, il presidente del tribunale fissa un’udienza in camera di consiglio per consentire alle parti l’esercizio del diritto al contraddittorio, anche in assenza di opposizioni, e quando occorre procede all’attività istruttoria assumendo anche i mezzi di prova richiesti dalle parti o disposti d’ufficio. Per come sono strutturati gli accordi di ristrutturazione la maggior parte dei dubbi sull’oggetto del giudizio di omologazione, evocati a proposito del concordato preventivo, sfumano perché l’assetto negoziale spinge in modo decisivo verso la riconduzione all’oggetto tipico delle tutele autorizzatorie-omologatorie.
2 La sentenza di omologazione è funzionale a rendere efficace nei confronti dei terzi l’accordo stipulato fra imprenditore e creditori; così, trovano applicazione la causa di esonero dall’azione revocatoria nei limiti di cui all’art. 166, c. 3, lett. e), CCII, nonché i benefici dell’esenzione da alcune fattispecie di bancarotta. Cfr. [F104] [F105].
3 Fra le parti gli accordi sono pienamente efficaci sin dalla loro stipulazione salvo che i contraenti non ne abbiano condizionato l’efficacia all’omologazione che funge, dunque, da condicio iuris. Pertanto, nulla esclude che il difetto di omologa non sia idoneo a travolgere la validità e la vincolatività degli accordi se questa è stata la volontà delle parti; proprio l’autonomia dell’accordo rispetto alla sua omologazione dovrebbe rilevare ai fini della delibazione sullo stato d’insolvenza, nel senso che la richiesta di liquidazione giudiziale può essere respinta pur quando un accordo fra i creditori vi sia e sia tale da liberare risorse sufficienti per pagare i creditori estranei, anche se per una qualunque ragione l’accordo non sia stato omologato.
XIV. La omologazione del piano di ristrutturazione
XIV.La omologazione del piano di ristrutturazione1 L’art. 64-bis nel regolare il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione richiama l’art. 48, commi da 1 a 3, CCII; di conseguenza, una volta riscontrata l’approvazione di tutte le classi, il tribunale fissa l’udienza in camera di consiglio nel contraddittorio delle parti per decidere sulla richiesta di omologazione.
2 I creditori dissenzienti e gli interessati se vogliono contestare la richiesta di omologazione devono presentare un’opposizione entro i dieci giorni antecedenti all’udienza, mentre cinque giorni prima deve essere depositato il parere finale del commissario giudiziale. Sulle opposizioni il debitore può contraddire depositando una memoria sino a due giorni prima. All’esito dell’udienza il tribunale provvede con sentenza sulla domanda di omologazione.
3 Nel caso di mancata approvazione di tutte le classi il debitore, che non decida di chiedere la verifica dell’esito della votazione nel giudizio di omologazione, può giocare un’ultima carta e convertire la domanda di piano di ristrutturazione in domanda di concordato. Ciò consente di salvare gli effetti della prima domanda. Alla stessa situazione si può pervenire quando il debitore è avvertito della contestazione di un creditore nelle osservazioni formulate ai sensi dell’art. 107 CCII e intende paralizzare la potenziale opposizione modificando il piano e convertendolo in proposta concordataria, alla quale si applicheranno le regole di distribuzione del valore di cui all’art. 84 CCII.
XV. La modifica della domanda
XV.La modifica della domanda1 La domanda può essere modificata anche al di fuori di queste due ipotesi, nella logica della flessibilità tra gli strumenti immaginata dalla direttiva 2019/1023. Quando il debitore modifica la domanda deve rispettare alcune regole. Innanzitutto, la modifica comporta la richiesta al tribunale di aprire la procedura di concordato, pronunciando il decreto previsto dall’art. 47 CCII.
2 In secondo luogo, i termini per l’approvazione della proposta sono ridotti alla metà e la memoria contenente la modifica della domanda viene pubblicata nel registro delle imprese; dal giorno della pubblicazione si applicano le disposizioni degli artt. 46, c. 1, 2 e 3, e 47, c. 2, lett. c), CCII, nonché il Capo III del Titolo IV.
3 In terzo luogo, occorre tener conto del fatto che, a termini dell’art. 40, c. 10, quando pende contemporaneamente il procedimento per la apertura della liquidazione giudiziale, avviato da un soggetto diverso dal debitore, la domanda di accesso ad uno degli strumenti di regolazione della crisi che non provenga dalla composizione negoziata dev’essere proposta nel medesimo procedimento, a pena di decadenza, entro la prima udienza. Se entro il medesimo termine è proposta separatamente è riunita, anche d’ufficio, al procedimento pendente, mentre successivamente alla prima udienza non può essere proposta neppure autonomamente sino alla conclusione del procedimento per la apertura della liquidazione giudiziale. In questo caso, trattandosi della modifica di una domanda già presentata (modifica intesa in senso lato e da non confondere con il tema della mutatio libelli se non per come è letta quando si predica che sono ammesse le cc.dd. domande complanari), i termini di decadenza previsti dall’art. 40, c. 10, per il deposito del ricorso contenente la domanda nuova non operano. Infatti, la modifica della domanda potrà essere fatta senza altri limiti che non siano quelli determinati dal tempo della votazione (quando la conversione della domanda sia dovuta alla mancata approvazione della proposta e non ad una autonoma decisione del debitore) o dal tempo delle osservazioni ex art. 107, c. 4, CCII.
4 Per altro verso, occorrerà tener conto del fatto che, a dispetto della presentazione della domanda di accesso al piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, la causa venga trattenuta in decisione sulla domanda di apertura della liquidazione giudiziale perché il tribunale ravvisa una delle ipotesi previste dall’art. 7 CCII. Sino a che non sono iniziate le operazioni di voto il debitore che ha presentato la domanda di concordato preventivo può modificarla chiedendo l’omologazione del piano di ristrutturazione. Anche in questo caso, naturalmente, la modifica dovrà fare i conti con l’andamento del giudizio di apertura della liquidazione giudiziale eventualmente pendente.
B) Frmule
B)FrmuleTRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………
Il Presidente
Vista la relazione ex art. 110 CCII presentata in data ……… dal commissario giudiziale ……… del procedimento n……….R.G. in esito alle operazioni di voto
Ritenuto che dalla relazione si desuma che i creditori hanno approvato la proposta
Vista la domanda di cui all’art. 40 CCII
FISSA
per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale davanti al Collegio, l’udienza del ………;
DISPONE
che il presente decreto sia comunicato dalla cancelleria a ……… e sia iscritto nel registro delle imprese
DISPONE
che a cura del debitore il decreto sia notificato ai creditori dissenzienti e al commissario giudiziale
AVVISA
I creditori e gli interessati che hanno facoltà di opporsi alla omologazione depositando una memoria sino a dieci giorni prima dell’udienza ………
Luogo, data ………
Il Presidente ………
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………
***
Il sottoscritto ……… residente in ……… Via ………, elettivamente domiciliato in ……… - Via ……… presso lo studio dell’avv………. che lo rappresenta e difende per procura ……… a margine [ovvero in calce] al presente atto.
PREMESSO
- che la società ……… è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo con decreto del Tribunale in data ………;
- che, essendo state raggiunte la/le maggioranza/e prescritta/e, con decreto del ………, il Tribunale ha fissato ex art. 48 CCII l’udienza di apertura del giudizio di omologazione del concordato per il giorno ……… alle ore ………;
- che l’opponente è creditore della debitrice per la somma di euro ……… ed ha espresso voto contrario ed è intenzionato ad opporsi all’omologazione del concordato preventivo;
- che l’opponente è legittimato ad opporsi alla omologazione in quanto ………
Ciò premesso, lo scrivente formula il presente atto di opposizione ai sensi dell’art. 48 CCII per le seguenti
MOTIVAZIONI
Primo motivo di opposizione
Il piano di concordato ha ingiustificatamente omesso nell’allegato elenco dei creditori il credito privilegiato ai sensi dell’art………. il credito dell’esponente.
L’esponente non è stato, dunque, in grado di esprimere il voto, ciò che avrebbe potuto determinare la mancata approvazione ………
Secondo motivo di opposizione
Nella proposta di concordato con piano di liquidazione il debitore ha formulato una ipotesi di soddisfacimento dei creditori chirografari in misura pari al 20% del loro credito ma ha omesso, in difformità da quanto previsto nell’art. 84 CCII, un apporto di risorse esterne pari almeno al 10% dell’attivo patrimoniale in quanto le risorse offerte pari a euro ……… rappresentano non più del ………% dell’attivo
Terzo motivo di opposizione
Il piano concordatario è con tutte evidenza privo di fattibilità in quanto la realizzazione dell’attivo non potrà intervenire entro ……… il che determinerà sopravvenienze passive per imposte sugli immobili pari a euro che ………
Per tutti questi motivi non sussistono i presupposti per l’omologazione del concordato.
Con la presente memoria in opposizione, l’esponente chiede altresì che venga dichiarata la liquidazione giudiziale di ………
Tutto ciò premesso, il sottoscritto come sopra rappresentato e difeso, formula le seguenti
CONCLUSIONI
Voglia il Tribunale Ill.mo, disattesa e respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione, deduzione e conclusione sia di merito che istruttoria
a) rigettarsi la domanda di omologazione del concordato preventivo, presentata da ………, per le motivazioni tutte dedotte in narrativa
b) disporsi l’apertura del procedimento per la dichiarazione di fallimento
c) con il favore delle spese di lite
Si producono i documenti indicati in narrativa e precisamente:
………
………
Luogo, data ………
Firma ………
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………
Sezione ………
***
PARERE DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE AI SENSI DELL’ART. 48 CCII
Nella causa R.G………./ ……… - G.D. Dott……….,
udienza del ………, ore ………, fissata ai sensi e per gli effetti dell’art. 48 CCII nella procedura di concordato preventivo:
N………./……… ……… Soc., con sede ……… - cod. fiscale ………
***
Il sottoscritto ………, Commissario Giudiziale del concordato preventivo in epigrafe,
PREMESSO
Che con ricorso depositato in data ……… presso la Cancelleria del Tribunale di ………, la società, nella persona del suo legale rappresentante Sig………., ha chiesto di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo ex art. 84 CCII con piano di ………
Che il predetto ricorso è stato successivamente integrato con atto depositato il ……… presso la medesima Cancelleria.
Che il Tribunale di ………, con decreto rubricato al cron. n………., emesso in data ……… e depositato nella Cancelleria Fallimentare del Tribunale in data ………, ai sensi dell’art. 47 CCII ha ammesso la società “………” alla procedura di concordato preventivo, nominando quale Giudice Delegato il Dott………. e quale Commissario Giudiziale il sottoscritto ………, che ha accettato l’incarico conferitogli in data ………
Che in data ……… il Commissario Giudiziale ha depositato la propria relazione redatta ai sensi e per gli effetti dell’art. 105 CCII ove, al paragrafo ………, pag………. e segg., esprime una preventiva e non definitiva valutazione, [capoverso eventuale] condizionata all’avveramento di specifiche condizioni dettagliatamente indicate nella stessa relazione.
Che si sono svolte le operazioni di voto ai sensi dell’art. 109 CCII e che il Commissario Giudiziale, ha constatato l’avvenuta approvazione
Che il Tribunale con decreto del ……… ha fissato al ………, ore ………, l’udienza per il giudizio di omologazione.
Che a tale proposito l’esponente ha ritenuto innanzitutto doveroso esaminare la situazione patrimoniale aggiornata della società debitrice alla data del ……… procedendo ad una revisione dell’inventario e del fabbisogno concordatario alla stessa data, utilizzando i criteri di stima e di rettifica già illustrati nella relazione ex art. 105 CCII
Che alla luce delle risultanze dell’inventario e del fabbisogno così rivisto, non sono emersi particolari scostamenti rispetto alle indicazioni già fornite nella predetta relazione.
NUOVI FATTI ED ELEMENTI INTERVENUTI SUCCESSIVAMENTE AL DEPOSITO DELLA RELAZIONE EX ART. 105 CCII
A) Nell’arco di tempo intercorso tra l’adunanza dei creditori e l’udienza di comparizione delle parti, si sono verificati i seguenti principali fatti di gestione ………
Tali fatti incidono sulla determinazione dell’attivo e/o del passivo concordatario, come segue:
………
………
B) Costituzioni in giudizio ex art. 48 CCII: al Commissario Giudiziale risulta che ad oggi non vi sono state opposizioni alla domanda di omologazione.
VERIFICA CONDIZIONI DI CUI ALLA RELAZIONE EX ART. 172 L. FALL. [capoverso eventuale]
Il Commissario Giudiziale, al fine di sciogliere ogni riserva e rilasciare il parere previsto dall’art. 48 CCII ha effettuato, per quanto possibile, la ricognizione per la verifica dell’avveramento delle condizioni indicate nella propria relazione ex art. 105 CCII depositata in data ………
Di seguito vengono riportate le condizioni così come espresse nella cennata relazione, accompagnate da un sintetico rapporto sul loro stato alla data odierna.
………
………
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE E PARERE DEL COMMISSARIO
Il sottoscritto Commissario Giudiziale,
- in relazione alla proposta di concordato preventivo presentata dalla società ricorrente nel ricorso depositato in data ………, come rappresentata nella citata relazione ex art. 105 CCII
- richiamato tutto quanto dedotto nella propria relazione ex art. 105 CCII depositata in data ………;
- richiamate le verifiche effettuate;
- [capoverso eventuale] richiamate le condizioni sopra riportate e considerato che la maggior parte delle stesse si è ad oggi verificata/non verificata;
- [capoverso eventuale] dato atto che nulla osta per il sottoscritto commissario, nel prosieguo del giudizio di omologazione, all’effettuazione di ulteriori verifiche delle condizioni suddette per constatarne il successivo avveramento;
allo stato degli atti e dei documenti prodotti al Commissario Giudiziale, dalla società ricorrente e da terzi soggetti, per i motivi sopra rappresentati ritiene di poter
ESPRIMERE
alla data odierna, un parere sostanzialmente FAVOREVOLE/NON FAVOREVOLE alla proposta di concordato preventivo.
Con osservanza
Luogo, data ………
Il Commissario Giudiziale ………
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………
Sezione ………
MEMORIA DIFENSIVA PER IL DEBITORE
(art. 48, c. 2, CCII)
Concordato ……… n……….
Giudice delegato: dott……….
Commissario giudiziale: dott./avv./rag……….
Il sottoscritto ………, in legale rappresentanza della società ………, con sede in ………, rappresentato e difeso dall’avv………., presso il cui studio in ………, via ………, n………., per procura a margine del presente atto,
ESPONE
Con ricorso depositato il ……… presso la Cancelleria del Tribunale di ………, la costituita società ha chiesto di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo ex art. 40 CCII in relazione all’art. 84 CCII formulando un piano di ………Il predetto ricorso è stato successivamente integrato con atto depositato il ……… presso la medesima Cancelleria.
Il Tribunale di ………, con decreto rubricato al cron. n………., emesso in data ……… e depositato nella Cancelleria del Tribunale in data ………, ai sensi dell’art. 47 CCII ha ammesso la società “………” alla procedura di concordato preventivo.
Con decreto in data ……… il Tribunale di ………, dopo aver accertato che la votazione ex artt. 109 e 110 CCII si era conclusa con il raggiungimento della prescritta maggioranza di voti favorevoli all’approvazione della proposta del debitore, ha disposto l’avvio della procedura di omologazione del concordato con la fissazione dell’udienza del ……… in camera di consiglio, ex art. 48 CCII.
Con la presente memoria la ……… si costituisce in giudizio, rilevando che quanto era stato esposto al Tribunale ed ai creditori con la proposta di concordato, depositata il ………, e successivamente integrata, ha trovato riscontro nella relazione il commissario giudiziale. La proposta ha poi ottenuto l’approvazione dei creditori all’esito delle votazioni di cui sopra.
D’altra parte, nel lasso di tempo intercorso tra la presentazione della proposta di concordato e la data odierna non sono intervenuti fatti o circostanze che inducano a ritenere che il piano di soddisfacimento dei creditori sociali, posto alla base della proposta di concordato, non possa essere attuato. Anzi, in corso della procedura la società debitrice ha ottenuto che ………
………
Con la presente memoria ………intende contraddire alla opposizione all’omologazione presentata da ………con atto del ………
Diversamente da quanto allegato (e comunque non dimostrato) dall’opponente………, sussistono tutte le condizioni per l’omologazione della proposta ………
Per queste ragioni, lo scrivente procuratore assume nell’interesse della ……… le seguenti
CONCLUSIONI
“Voglia il Tribunale, contrariis reiectis, omologare il concordato preventivo proposto dalla ……… in data ………, [anche tenendo conto delle suesposte circostanze migliorative intervenute successivamente alla votazione della proposta da parte dei creditori] e cioè secondo le seguenti condizioni: ………
………
Con la rifusione delle spese.
Dichiararsi il decreto di omologa immediatamente efficace ex art. 48 CCII
Luogo, data ………
Firma ………
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………
Sezione concorsuale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
riunito in camera di consiglio con la presenza dei sigg. magistrati:
dott………. Presidente
dott………. Giudice
dott………. Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato presso la cancelleria concorsuale in data ……… ……… in persona dei sigg………., assistiti e rappresentati dall’avvocato ………, presentava domanda di Concordato Preventivo liquidatorio ai sensi dell’art. 40 CCII., con piano di ………
Questo Tribunale, [acquisito ai sensi dell’art. 40 CCII in data ……… il parere del P.M. in ordine alla ammissibilità della domanda di concordato], con decreto del ………, valutata l’ammissibilità della proposta e la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inattitudine del medesimo a raggiungere gli obiettivi prefissati, effettuata la valutazione della correttezza dei criteri di formazione delle classi di creditori, dichiarava aperta la procedura ex art. 47 CCII, nominando giudice delegato il dott………. e commissario giudiziale il ………, e stabiliva la data iniziale del……… e finale del ………per l’espressione del voto dei creditori.
Veniva infine disposto che ……… depositasse nel termine di quindici giorni dalla comunicazione la somma di euro ……… per le spese della procedura; tale somma veniva depositata nei termini mediante conto corrente n………. acceso presso la Banca ………
Essendo state previste n. 3 classi di creditori il concordato riportava il voto favorevole dei creditori ex art. 109, c. 1, CCII e la maggioranza dei crediti ammessi al voto nelle classi 1° e 2°.
Il concordato riportava quindi anche il voto favorevole dei creditori rappresentanti la maggioranza delle classi.
Con provvedimento del ……… questo Tribunale preso atto che risultava raggiunta la maggioranza richiesta dalla legge, fissava per il giorno ……… ore ……… la comparizione del debitore, del commissario giudiziale e per le eventuali contestazioni disponendo che il decreto fosse iscritto nel registro delle imprese ai sensi del comma 1 dell’art. 48 CCII e notificato entro il ……… a cura del debitore al commissario giudiziale, ai creditori dissenzienti con i conseguenti termini di costituzione.
In data ……… la ………, creditore chirografario si costituiva in giudizio e si opponeva all’omologazione del concordato preventivo. Il successivo ……… veniva depositata una ulteriore opposizione da parte della ………
Entrambi i creditori erano inseriti nella classe 3° ……… che non aveva approvato la proposta di concordato.
Verificato il deposito di opposizioni da parte dei creditori ………, appartenenti alla classe dissenziente, i quali contestavano la convenienza della proposta rispetto ai presumibili risultati della liquidazione, il Tribunale procedeva all’istruzione della causa.
Come si legge alla pagina ……… dell’originario ricorso, la proposta di concordato con piano di liquidazione prevede:
il pagamento integrale delle spese di giustizia e degli oneri della procedura;
il pagamento del ………% dei creditori muniti di privilegio speciale (costituenti la 1° classe);
il pagamento del ………% dei creditori chirografari appartenenti al ceto bancario, assistiti in gran parte da garanzie collaterali (costituenti la 2° classe);
il pagamento del ………% degli altri creditori chirografari (costituenti la 3° classe);
Ritiene il Collegio che, nel caso di specie, sussistano tutte le condizioni di legge per addivenire alla omologazione del concordato preventivo.
In primo luogo, deve procedersi ad un controllo di legittimità che, come detto, riguarda la verifica della ritualità del procedimento e l’osservanza degli adempimenti imposti dalla legge.
Si tratta, comunque, di valutare quale sia l’ambito di tale controllo di legittimità fissato dall’art. 112, c. 1 in forza del quale il tribunale omologa il concordato verificati:
a) la regolarità della procedura;
b) l’esito della votazione;
c) l’ammissibilità della proposta;
d) la corretta formazione delle classi;
e) la parità di trattamento dei creditori all’interno di ciascuna classe;
Passando ora all’esame della richiesta di omologazione avanzata dalla società debitrice, deve in primo luogo confermarsi in questa sede il giudizio - già positivo in occasione del decreto di apertura della procedura adottato da questo tribunale - sulla sussistenza in capo alla ……… della qualifica soggettiva di imprenditore commerciale oltre le soglie di cui all’art. 2, c. 1, lett. d), CCII, nonché sulla presenza di uno stato di crisi aziendale, di fatto integrante una conclamata situazione oggettiva di insolvenza.
Del pari, deve ritenersi riscontrata la completezza e la regolarità della documentazione depositata ex art. 39 CCII. Risulta poi raggiunta la maggioranza per somma e per classi richiesta ai fini dell’approvazione del concordato dall’art. 109, c. 1, l. (v. relazione del commissario giudiziale depositata in data ………, da intendersi qui integralmente richiamata). Deve infine ribadirsi il giudizio positivo già espresso con il decreto ex art. 47 CCII in relazione alla corretta formazione delle classi ed alla parità di trattamento dei creditori all’interno di esse.
Il tribunale in sede di omologa deve altresì svolgere una valutazione di fattibilità, intesa, ai sensi dell’art. 112, c. 1, lett. g) “come non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati”. Definizione identica a quella contenuta nell’art. 47, c. 1, lett. a) il che evidenzia l’omogeneità del controllo affidato al tribunale durante tutto il corso della procedura
A tal proposito, deve rilevarsi, in piena sintonia con quanto osservato dal Commissario Giudiziale in sede di rilascio del proprio parere motivato ex art. 48, c. 2, CCII, come l’indagine prognostica sulla “fattibilità” del piano - già prospettata dalla debitrice a fondamento della originaria proposta di ammissione alla procedura (come attestato dal professionista incaricato della redazione della relazione ex art. 87, c. 3, CCII ed oggetto di positivo riscontro nella relazione ex art. 105, c. 1, CCII del Commissario Giudiziale) in termini fattuali potenzialmente migliorativi per gli interessi della massa dei creditori - abbia ricevuto piena conferma di attendibilità (e, appunto, di concreta fattibilità) a seguito delle vicende rilevate successivamente al decreto di apertura della procedura. Al riguardo, il commissario giudiziale evidenziava: “………”.
A fronte delle sopra richiamate e condivisibili valutazioni espresse dal commissario giudiziale, è appena il caso di aggiungere come il giudizio di fattibilità del piano concordatario presentato dalla società debitrice nella specie appaia, di fatto, intrinsecamente imposto dalle stesse modalità di cessione delle attività aziendali, indicate nella proposta e riassumibili in
………
………
………
il che limita i rischi della fase di liquidazione giudiziale (successiva alla presente omologazione del concordato).
L’art. 112, c. 5, CCII regola le modalità del giudizio di omologazione, prevedendo che nell’ipotesi di cui siano previste diverse classi di creditori, se un creditore appartenente ad una classe dissenziente si oppone contestando la convenienza della proposta, il tribunale può omologare il concordato qualora ritenga che il creditore possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale.
In quest’ipotesi il tribunale effettua anche un controllo diretto di merito, di convenienza della proposta.
Poiché nel caso di specie il concordato prevedeva diverse classi di creditori e la proposta ha incontrato il dissenso di una classe, il tribunale deve altresì effettuare in questa sede un giudizio di convenienza della proposta concordataria, valutando che i creditori opponenti, appartenenti alle classi dissenzienti possano risultare soddisfatti dal concordato in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale.
Il giudizio comparativo, nel caso di specie, si deve concludere in senso positivo all’omologa del concordato in quanto i creditori chirografari opponenti, appartenenti alla classe che ha espresso dissenso alla proposta, saranno soddisfatti nel concordato in misura non inferiore alla liquidazione giudiziale.
Invero la pressoché certa alienazione di tutto l’attivo ad un valore superiore a quello di stima e, quindi, a quello presumibile di realizzo in sede di liquidazione giudiziale e l’apporto di euro ……… del socio che ha incrementato del ………% l’attivo disponibile al momento della presentazione della domanda, consentendo una previsione di soddisfazione dei creditori appartenenti alla classe 3 nella misura del ………%, rende evidente come la soluzione concordataria si presenti conveniente sia in termini percentuali che temporali per tutti i creditori, ivi compresi quelli appartenenti alla classe dissenziente.
D’altra parte, nell’eventuale successiva liquidazione giudiziale non sono pronosticabili azioni recuperatorie o risarcitorie tali da far implementare l’attivo; infatti la società debitrice già da diversi mesi prima della presentazione della domanda, aveva cessato di pagare i fornitori; né nel periodo sospetto risulta siano state costituite garanzie (cfr. relazione del commissario giudiziale ex art. 105 CCII).
Trattandosi di concordato con cessione dei beni, l’esecuzione del concordato deve venire affidata ad un liquidatore giudiziale che il Collegio indica nella persona del dr………. che dovrà attenersi alle istruzioni indicate nel dispositivo.
Tali organi saranno coadiuvati dal comitato dei creditori formato da:
……… Presidente
……… Componente
……… Componente
P.Q.M.
Il Tribunale di ……… ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nel procedimento per omologa di concordato preventivo richiesto dalla ……… (in liquidazione), in persona dell’amministratore/liquidatore dr………. nei confronti della massa dei creditori, in persona del commissario giudiziale dr………., così decide:
omologa il concordato preventivo presentato dalla ……… (in liquidazione), in persona dell’amministratore/liquidatore dr……….;
nomina liquidatore della procedura il ……… il quale si atterrà alle seguenti disposizioni:
il liquidatore dovrà tenere informato il Commissario giudiziale, il comitato dei creditori ed il Giudice delegato in ordine all’andamento generale della liquidazione mediante relazioni almeno semestrali e, se richiesto dal Commissario giudiziale o dal comitato dei creditori, mediante riunioni alle quali parteciperà anche il Commissario giudiziale;
il Commissario giudiziale sorveglierà lo svolgimento della liquidazione e terrà informato il Giudice delegato di eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio ai creditori, ivi compresi ingiustificati ritardi nelle operazioni di liquidazione;
il commissario giudiziale, in caso di rilevanti inadempimenti agli obblighi concordatari, informerà i creditori ai fini dell’eventuale iniziativa loro riservata, anche per il tramite dello stesso organo della procedura, ai sensi dell’art. 119 CCII.;
Trattandosi di un concordato per cessione dei beni vero e proprio, pare evidente che la liquidazione non possa che seguire la disciplina legale.
Alle vendite, alle cessioni ed ai trasferimenti legalmente posti in essere in esecuzione del concordato liquidatorio, si applicheranno le disposizioni sulle vendite nella liquidazione giudiziale dettate dall’art. 216 CCII, in quanto compatibili.
Le somme ricavate dalla liquidazione saranno depositate sul conto corrente bancario già in essere intestato alla procedura, con prelievo vincolato all’autorizzazione del Giudice delegato;
il liquidatore dovrà registrare ogni operazione contabile in un apposito libro giornale previamente vidimato dal Giudice delegato;
i pagamenti verranno effettuati sulla base di piani di riparto predisposti dal liquidatore in ragione della collocazione e del grado dei crediti e vistati, previo parere del Comitato dei creditori, dal Commissario giudiziale e dal Giudice delegato.
Conclusa l’esecuzione del concordato, il liquidatore dovrà comunicare al commissario giudiziale un rapporto riepilogativo finale, accompagnato dal conto della sua gestione e dagli estratti del conto bancario o postale.
Il commissario ne darà notizia, con le sue osservazioni, al pubblico ministero e ai creditori e ne depositerà copia presso la cancelleria del tribunale.
nomina componenti del comitato dei creditori:
……… Presidente
……… Componente
……… Componente
Dispone la notificazione e l’iscrizione nel registro delle imprese della presente sentenza a norma dell’art. 45 CCII.
Luogo, data ………
Il Presidente ………
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………
Sezione concorsuale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
riunito in camera di consiglio con la presenza dei sigg. magistrati:
dott………. Presidente
dott………. Giudice
dott………. Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato presso la cancelleria concorsuale in data ……… ……… in persona dei sigg………., assistiti e rappresentati dall’avvocato ………, presentava domanda di Concordato Preventivo liquidatorio ai sensi dell’art. 40 CCII, con piano di ………
Questo Tribunale, [acquisito ai sensi dell’art. 40 CCII in data ……… il parere del P.M. in ordine alla ammissibilità della domanda di concordato], con decreto del ………, valutata l’ammissibilità della proposta e la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inattitudine del medesimo a raggiungere gli obiettivi prefissati, effettuata la valutazione della correttezza dei criteri di formazione delle classi di creditori, dichiarava aperta la procedura ex art. 47 CCII, nominando giudice delegato il dott………. e commissario giudiziale il ………, e stabiliva la data iniziale del……… e finale del ………per l’espressione del voto dei creditori.
Veniva infine disposto che ……… depositasse nel termine di quindici giorni dalla comunicazione la somma di euro ……… per le spese della procedura; tale somma veniva depositata nei termini mediante conto corrente n………. acceso presso la Banca ………
Essendo state previste n. 3 classi di creditori il concordato riportava il voto favorevole dei creditori ex art. 109, c. 1, CCII e la maggioranza dei crediti ammessi al voto nelle classi 1° e 2°.
Il concordato riportava quindi anche il voto favorevole dei creditori rappresentanti la maggioranza delle classi.
Con provvedimento del ……… questo Tribunale preso atto che risultava raggiunta la maggioranza richiesta dalla legge, fissava per il giorno ……… ore ……… la comparizione del debitore, del commissario giudiziale e per le eventuali contestazioni disponendo che il decreto fosse iscritto nel registro delle imprese ai sensi del comma 1 dell’art. 48 CCII e notificato entro il ……… a cura del debitore al commissario giudiziale, ai creditori dissenzienti con i conseguenti termini di costituzione.
In data ……… la ………, creditore chirografario si costituiva in giudizio e si opponeva all’omologazione del concordato preventivo. Il successivo ……… veniva depositata una ulteriore opposizione da parte della ………
Entrambi i creditori erano inseriti nella classe 3° ……… che non aveva approvato la proposta di concordato.
Verificato il deposito di opposizioni da parte dei creditori ………, appartenenti alla classe dissenziente, i quali contestavano la convenienza della proposta rispetto ai presumibili risultati della liquidazione, il Tribunale procedeva all’istruzione della causa.
Come si legge alla pagina ……… dell’originario ricorso, la proposta di concordato con piano di liquidazione prevede:
il pagamento integrale delle spese di giustizia e degli oneri della procedura;
il pagamento del ………% dei creditori muniti di privilegio speciale (costituenti la 1° classe);
il pagamento del ………% dei creditori chirografari appartenenti al ceto bancario, assistiti in gran parte da garanzie collaterali (costituenti la 2° classe);
il pagamento del ………% degli altri creditori chirografari (costituenti la 3° classe);
Ritiene il Collegio che, nel caso di specie, non sussistano le condizioni di legge per addivenire alla omologazione del concordato preventivo.
In primo luogo, deve procedersi ad un controllo di legittimità che, come detto, riguarda la verifica della ritualità del procedimento e l’osservanza degli adempimenti imposti dalla legge.
Si tratta, comunque, di valutare quale sia l’ambito di tale controllo di legittimità fissato dall’art. 112 comma 1 in forza del quale il tribunale omologa il concordato verificati:
a) la regolarità della procedura;
b) l’esito della votazione;
c) l’ammissibilità della proposta;
d) la corretta formazione delle classi;
e) la parità di trattamento dei creditori all’interno di ciascuna classe;
Il Tribunale con il decreto del ……… ha disposto l’apertura della procedura di concordato preventivo in quanto nel ricorso si evidenziava un passivo di Euro ………ed un attivo di Euro ……… sì che le risorse messe a disposizione dei creditori risultavano conformi alla previsione di cui all’art. 84, c. 4, CCII.
Sennonché, nel corso del procedimento è emerso che il passivo del concordato è ampiamente superiore a quello indicato nel ricorso ed ammonta ad euro ………; in particolare, però, una parte consistente del passivo dichiarato dal debitore è risultato di rango diverso, e cioè non chirografario come allegato, ma privilegiato, il che rende insufficiente la quantità delle risorse messe a disposizione dei creditori ………
La proposta si rivela, dunque, inammissibile ………
P.Q.M.
Il Tribunale di ……… ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nel procedimento per omologa di concordato preventivo richiesto dalla ……… (in liquidazione), in persona dell’amministratore/liquidatore dr………. nei confronti della massa dei creditori, in persona del commissario giudiziale dr………., così decide:
rigetta la domanda di omologazione del concordato preventivo presentato dalla ……… (in liquidazione), in persona dell’amministratore/liquidatore dr……….;
Dispone la notificazione e l’iscrizione nel registro delle imprese della presente sentenza a norma dell’art. 45 CCII.
Luogo, data ………
Il Presidente ………
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………
Sezione ………
RICORSO PER L’OMOLOGAZIONE DI ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI EX ART. 57 CCII
Il sottoscritto ………, in legale rappresentanza della società ………, con sede in ………, autorizzato con delibera ……… assunta in data ……… rogito notaio ………, rappresentato e difeso dall’avv………., presso il cui studio in ………, via ………, n………., per procura a margine del presente atto;
RAPPRESENTA
che la società ricorrente possiede i requisiti previsti dagli artt. 2 e 121 CCII e si trova in stato di crisi, come si dirà nel prosieguo del presente ricorso;
che la decisione di presentare il ricorso è stata deliberata ai sensi dell’art. 120-bis CCII dal consiglio di amministrazione come si desume dal verbale del………redatto dal notaio ………depositato a norma dell’art. 2436 c.c. nel Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. di ……… in data ……… prot. n……….;
DEPOSITA
l’accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 57 CCII stipulato, nella forma di scrittura privata con autentica notarile, con alcuni creditori che rappresentato il ………% dell’ammontare totale dei debiti della società ricorrente, contenente in allegato la seguente documentazione:
- la relazione del Dott………., con studio in ………, Via ………, Tel………., Fax ……… E-mail ………, la quale attesta la veridicità dei dati aziendali, la fattibilità del piano e dell’accordo e la sua idoneità ad assicurare il regolare ed integrale pagamento dei creditori ad esso estranei, secondo le modalità previste nel titolo costitutivo dell’obbligazione, ovvero in mancanza, dalla legge;
- la dichiarazione del predetto Dott………. attestante il possesso dei requisiti professionali previsti dall’art. 2, lett. o), CCII;
- la dichiarazione del predetto Dott………. attestante il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 2, lett. o), CCII;
- la relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa gestita dalla ricorrente;
- lo stato analitico ed estimativo delle attività della ricorrente;
- l’elenco nominativo dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
- l’elenco dei titolari dei diritti reali o personali sui beni di proprietà o in possesso della ricorrente;
- il prospetto indicante il valore dei beni ed i creditori particolari dei soci illimitatamente responsabili;
- il certificato della Camera di Commercio;
- il verbale e delibera degli amministratori che autorizza la presentazione della domanda di omologazione dell’accordo;
- il documento comprovante il deposito e l’iscrizione al Registro delle Imprese ex art. 2436 c.c. del documento di cui al punto precedente
***
Premesso quanto sopra, ………illustra la domanda di omologazione
1. Cenni storici su ………
2. I presupposti di ammissibilità della domanda di omologa ex art. 57 CCII
3. Il requisito soggettivo e il requisito oggettivo
4. La documentazione allegata e la dichiarazione del legale rappresentante
5. Le iniziative intraprese per il superamento dello stato di crisi e la conservazione del valore aziendale
6. Il ricorso allo strumento di cui all’art. 48 CCII e il piano
7. Gli Accordi di Ristrutturazione con i Creditori Principali rappresentanti almeno il 60% della complessiva esposizione debitoria della Società
8. Creditori non Aderenti
9. La relazione dell’esperto
10. Conclusioni
CHIEDE
Che l’Ill.mo Tribunale voglia omologare ai sensi e per gli effetti dell’art. 48 CCII l’accordo di ristrutturazione dei debiti depositato con il presente ricorso.
Luogo, data ………
Firma ………
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………
***
Il sottoscritto ……… residente in ……… Via ………, elettivamente domiciliato in ……… - Via ……… presso lo studio dell’avv………. che lo rappresenta e difende per procura ……… a margine [ovvero in calce] al presente atto.
PREMESSO
- che la società ……… in data ……… ha iscritto nel registro delle imprese un accordo di ristrutturazione dei debiti, ai sensi dell’art. 57 CCII
- che la predetta società è debitrice dell’esponente per l’importo di euro ……… per ………, come è comprovato dai documenti ……… che si producono;
- che l’esponente ha avviato, contro la società debitrice, le rituali azioni giudiziarie, ottenendo decreto ingiuntivo in data ………, notificando in data ……… atto di precetto e procedendo in data ……… all’esecuzione di pignoramento immobiliare/mobiliare, con esito ………;
che tale esecuzione è stata sospesa a seguito della pubblicazione dell’accordo nel registro delle imprese e la misura protettiva è stata confermata ai sensi dell’art. 55 CCII con decreto del………;
- che nell’accordo di ristrutturazione dei debiti proposto dalla società debitrice, e nella relazione del professionista che l’accompagna, non si fa alcuna menzione del credito dell’esponente nonostante l’entità del credito sia tale che una volta incluso nel conteggio dell’esposizione debitoria la soglia minima del 60% dei creditori aderenti non sarebbe affatto raggiunta
- che, pertanto, l’accordo di ristrutturazione non può essere omologato per difetto del requisito di ammissibilità
Ciò premesso, lo scrivente formula il presente atto di opposizione ai sensi dell’art. 48 CCII per le seguenti
MOTIVAZIONI
il credito vantato dallo scrivente non è stato considerato nell’elenco dei creditori estranei all’accordo di ristrutturazione dei debiti proposto ex art. 48 CCII il che costituisce fondato motivo per ritenere che la società debitrice non sia in grado di pagare integralmente il credito dell’esponente, come prescritto dal comma 1 del menzionato articolo. Infatti, poiché il calcolo del fabbisogno per il pagamento dei creditori estranei è avvenuto non considerando il credito dell’esponente, è evidente come l’eventuale surplus prospettato non sia sufficiente per effettuare un pagamento integrale, ciò che porta ad escludere la sussistenza del presupposto che legittima l’omologazione, fermo restando che in base al conteggio delle adesioni la soglia del 60% non parrebbe raggiunta
Tutto ciò premesso, il sottoscritto come sopra rappresentato e difeso, formula le seguenti
CONCLUSIONI
“Voglia l’Ill.mo Tribunale, previa fissazione dell’udienza in camera di consiglio, respinta ogni contraria istanza ad eccezione, per le ragioni di cui in narrativa, rigettare la richiesta di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti presentato dalla ………
Spese rifuse.
Si producono i documenti indicati in narrativa e precisamente:
………
………
Luogo, data ………
Firma ………
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………
Il Presidente
Visto il ricorso per omologazione proposto ai sensi degli artt. 48 e 57 CCII presentato in data ……… da ………
Vista l’opposizione proposta da ……… nei trenta giorni dall’iscrizione presso il registro delle imprese
FISSA
per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale davanti al Collegio, l’udienza del ………;
DISPONE
che il presente decreto sia comunicato a cura del ricorrente ai creditori opponenti e al commissario giudiziale
Luogo, data ………
Il Presidente ………
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………
Sezione ………
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
riunito in camera di consiglio con la presenza dei sigg. magistrati:
dott………. Presidente
dott………. Giudice
dott………. Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato presso la cancelleria in data ………, in persona dei sigg………., assistiti e rappresentati dall’avvocato ………, depositava un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’art. 57-bis CCII, chiedendone l’omologazione ai sensi dell’art. 48 CCII.
La relazione del professionista, Dott………., redatta in data ………, certifica la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano nonché dell’accordo stesso e la sua idoneità ad assicurare il pagamento integrale dei creditori che non hanno partecipato all’accordo, i cui crediti sono stati quantificati in complessivi euro ………
L’accordo è stato pubblicato nel registro delle imprese il ………
Nel termine di trenta giorni dalla predetta pubblicazione è stata proposta opposizione da parte di ……… creditore estraneo all’accordo il quale contesta il profilo dell’attuabilità dell’accordo ai fini del suo regolare pagamento, anche con riferimento ai tempi ed alle modalità dello stesso.
Il tribunale nel giudizio di omologa deve in primo luogo vagliare la sussistenza dei presupposti, delle condizioni processuali di accesso tra cui il raggiungimento della percentuale di adesioni del 60% dei crediti rispetto al passivo complessivo del debitore.
Tra le condizioni processuali di accesso rientra sicuramente la prova dell’avvenuto deposito dell’accordo presso il registro delle imprese, nonché, ovviamente, la competenza del tribunale adito, la qualità di imprenditore commerciale del debitore istante e la sussistenza di uno stato di crisi o di insolvenza.
Il controllo preventivo dell’organo giudiziario ha ad oggetto anche la verifica del deposito della documentazione prevista dall’art. 39 CCII e della relazione dell’esperto, oltre che della sussistenza dei requisiti professionali e di indipendenza del professionista.
Va rilevato che nel caso di specie sussistono i presupposti d’accesso tra cui il raggiungimento della percentuale di adesione del 60% dei crediti rispetto al passivo complessivo del debitore, percentuale del sessanta per cento che va calcolata sul totale dei crediti indipendentemente dalla loro natura (chirografaria o privilegiata).
Dalla verifica della documentazione prodotta unitamente al citato ricorso, risulta infatti che l’accordo è stato approvato dalla maggioranza dei creditori richiesta dall’art. 57 CCII.
Ciò posto va sottolineato come l’oggetto della decisione sia rappresentato dal sindacato sull’attuabilità dell’accordo con particolare riferimento al soddisfacimento integrale dei creditori estranei entro 120 giorni dall’omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data, ovvero entro 120 giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell’omologazione.
Il Tribunale con un giudizio prognostico ex ante deve valutare l’attuabilità dell’accordo tenuto conto del fatto che il successivo inadempimento del debitore cristallizzerebbe - con l’esenzione da revocatoria prevista dall’art. 166, c. 3, lett. e), CCII degli atti, dei pagamenti e delle garanzie posti in essere in esecuzione, dell’accordo omologato - una situazione non più rimediabile, a scapito dei creditori estranei, pur se privilegiati.
In tale prospettiva il tribunale deve quindi, in ogni caso, valutare il merito del ricorso con particolare attenzione alla concreta attuabilità del piano, alle concrete prospettive di realizzo prospettate, alla sussistenza di una ragionevole liquidità, tale da consentire l’integrale, sia pur dilazionato, pagamento dei creditori estranei all’accordo.
Ritiene il Collegio che, nel caso di specie, sussistano tutte le condizioni di legge per addivenire all’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti in quanto l’avvenuta liquidazione di quasi tutto il patrimonio sociale garantisce la attuabilità del piano, visto che le risorse liquide o immediatamente liquidabili sono superiori al valore dei crediti dei non aderenti; l’impegno del debitore a sottoporre i pagamenti ad un previo parere della rappresentanza dei creditori limita il rischio d’inadempimento nella fase di esecuzione successiva all’omologa:
P.Q.M.
il Tribunale di ……… ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nel procedimento per omologa di accordo di ristrutturazione dei debiti richiesto dalla società ……… (in liquidazione), così decide:
OMOLOGA
l’accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato dalla predetta società debitrice con i creditori
………
………
………
che rappresentano il ………% dei crediti risultanti dal ricorso del debitore e dalla documentazione allo stesso allegata ai sensi dell’art. 39 CCII
e manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto alla società debitrice, al Registro delle Imprese, e per la pubblicazione a norma dell’art. 45 CCII
Luogo, data ………
Il Presidente ………
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………
Sezione ………
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
riunito in camera di consiglio con la presenza dei sigg. magistrati:
dott………. Presidente
dott………. Giudice
dott………. Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato presso la cancelleria in data ……… ……… ………, in persona dei sigg………., assistiti e rappresentati dall’avvocato ………, depositava un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’art. 57-bis CCII, chiedendone l’omologazione ai sensi dell’art. 48 CCII.
La relazione del professionista, Dott………., redatta in data ………, certifica la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano nonché dell’accordo stesso e la sua idoneità ad assicurare il pagamento integrale dei creditori che non hanno partecipato all’accordo, i cui crediti sono stati quantificati in complessivi euro ………
L’accordo è stato pubblicato nel registro delle imprese il ………
Nel termine di trenta giorni dalla predetta pubblicazione è stata proposta opposizione da parte di ……… creditore estraneo all’accordo il quale contesta il profilo dell’attuabilità dell’accordo ai fini del suo regolare pagamento, anche con riferimento ai tempi ed alle modalità dello stesso.
Il tribunale nel giudizio di omologa deve in primo luogo vagliare la sussistenza dei presupposti, delle condizioni processuali di accesso tra cui il raggiungimento della percentuale di adesioni del 60% dei crediti rispetto al passivo complessivo del debitore.
Tra le condizioni processuali di accesso rientra sicuramente la prova dell’avvenuto deposito dell’accordo presso il registro delle imprese, nonché, ovviamente, la competenza del tribunale adito, la qualità di imprenditore commerciale del debitore istante e la sussistenza di uno stato di crisi o di insolvenza.
Il controllo preventivo dell’organo giudiziario ha ad oggetto anche la verifica del deposito della documentazione prevista dall’art. 39 CCII e della relazione dell’esperto, oltre che della sussistenza dei requisiti professionali e di indipendenza del professionista.
Va rilevato che nel caso di specie sussistono i presupposti d’accesso tra cui il raggiungimento della percentuale di adesione del 60% dei crediti rispetto al passivo complessivo del debitore, percentuale del sessanta per cento che va calcolata sul totale dei crediti indipendentemente dalla loro natura (chirografaria o privilegiata).
Dalla verifica della documentazione prodotta unitamente al citato ricorso, risulta infatti che l’accordo è stato approvato dalla maggioranza dei creditori richiesta dall’art. 57 CCII.
Ciò posto va sottolineato come l’oggetto della decisione sia rappresentato dal sindacato sull’attuabilità dell’accordo con particolare riferimento al soddisfacimento integrale dei creditori estranei entro 120 giorni dall’omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data, ovvero entro 120 giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell’omologazione.
inadempimento del debitore cristallizzerebbe - con l’esenzione da revocatoria prevista dall’art. 166, c. 3, lett. e), CCII degli atti, dei pagamenti e delle garanzie posti in essere in esecuzione, dell’accordo omologato - una situazione non più rimediabile, a scapito dei creditori estranei, pur se privilegiati.
In tale prospettiva il tribunale deve quindi, in ogni caso, valutare il merito del ricorso con particolare attenzione alla concreta attuabilità del piano, alle concrete prospettive di realizzo prospettate, alla sussistenza di una ragionevole liquidità, tale da consentire l’integrale, sia pur dilazionato, pagamento dei creditori estranei all’accordo.
Nel termine di trenta giorni dalla predetta pubblicazione è stata proposta opposizione da parte ……… creditore estraneo all’accordo il quale contesta il profilo dell’attuabilità dell’accordo ai fini del suo integrale pagamento, anche con riferimento ai tempi ed alle modalità dello stesso.
A seguito degli elementi emersi nel corso della predetta opposizione, questo Tribunale ha chiesto l’integrazione della relazione dell’esperto, Dott………., finalizzata all’aggiornamento dell’elenco dei creditori estranei all’accordo e dei loro crediti.
In data ………, il Dott………., ha depositato la propria relazione integrativa, evidenziando che ………, e dando atto che, a seguito dei nuovi elementi intervenuti, non è più sostenibile l’idoneità dell’accordo ad assicurare il pagamento integrale dei creditori che non hanno partecipato all’accordo, i cui crediti sono stati ora adeguati a complessivi euro ………
Pertanto, visto l’art. 57 CCII, ritiene il Collegio che, nel caso di specie, non sussistano tutte le condizioni di legge per addivenire alla omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti.
P.Q.M.
il Tribunale di ……… ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nel procedimento per omologa di accordo di ristrutturazione dei debiti richiesto dalla società ……… (in liquidazione), così decide:
RIGETTA
la domanda di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato da ……… con i creditori
………
………
………
e manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto alla società debitrice, al Registro delle Imprese, e per la pubblicazione a norma dell’art. 45 CCII
Luogo, data ………
Il Presidente ………
C) Giurisprudenza:
C)Giurisprudenza:I. Rinvio
I.Rinvio1 Cfr. commento sub artt. 57 e 112.