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Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato

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    Questo volume non è incluso nella tua sottoscrizione. Il primo capitolo è comunque interamente consultabile.

    Informazioni sul volume

    Autore:

    Massimo Fabiani, Giovanni Battista Nardecchia

    Editore:

    Wolters Kluwer

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    Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato

    47. Apertura del concordato preventivo (1)

    Mostra tutte le note

    [1] A seguito del deposito del piano e della proposta di concordato, il tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se già nominato, verifica:

    a) in caso di concordato liquidatorio, l’ammissibilità della proposta e la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inattitudine del medesimo a raggiungere gli obiettivi prefissati;

    b) in caso di concordato in continuità aziendale, la ritualità della proposta. La domanda di accesso al concordato in continuità aziendale è comunque inammissibile se il piano è manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore, e alla conservazione dei valori aziendali.

    [2] Compiute le verifiche di cui al comma 1, il tribunale, con decreto:

    a) nomina il giudice delegato;

    b) nomina ovvero conferma il commissario giudiziale;

    c) stabilisce, in relazione al numero dei creditori, alla entità del passivo e alla necessità di assicurare la tempestività e l’efficacia della procedura, la data iniziale e finale per l’espressione del voto dei creditori, con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione, anche utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione da soggetti terzi, e fissa il termine per la comunicazione del provvedimento ai creditori;

    d) fissa il termine perentorio, non superiore a quindici giorni, entro il quale il debitore deve depositare nella cancelleria del tribunale la somma, ulteriore rispetto a quella versata ai sensi dell’articolo 44, comma 1, lettera d), pari al 50 per cento delle spese che si presumono necessarie per l’intera procedura ovvero la diversa minor somma, non inferiore al 20 per cento di tali spese, che sia determinata dal tribunale.

    [3] Il decreto è comunicato e pubblicato ai sensi dell’articolo 45.

    [4] Il tribunale, quando accerta la mancanza delle condizioni di cui al comma 1, sentiti il debitore, i creditori che hanno proposto domanda di apertura della liquidazione giudiziale e il pubblico ministero, con decreto motivato dichiara inammissibile la proposta. Il tribunale può concedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti. Il tribunale dichiara con sentenza l’apertura della liquidazione giudiziale quando è presentato ricorso da parte di uno dei soggetti legittimati.

    [5] Il decreto di cui al comma 4 è reclamabile dinanzi alla corte di appello nel termine di trenta giorni dalla comunicazione. La corte di appello, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile.

    [6] La domanda può essere riproposta, decorso il termine per proporre reclamo, quando si verifichino mutamenti delle circostanze.

    (1) Articolo così sostituito dall’art. 12, comma 7, D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 51, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 83/2022.

    A) Inquadramento funzionale:

    A)Inquadramento funzionale:

    I. Il giudizio di ammissibilità del concordato preventivo - II. L’apertura della procedura di concordato preventivo - III. Il decreto di inammissibilità - IV. Gli strumenti di reazione - V. La domanda con riserva - VI. Il regime della inammissibilità della domanda

    I. Il giudizio di ammissibilità del concordato preventivo

    I.Il giudizio di ammissibilità del concordato preventivo

    1 Quando è presentata la domanda di concordato preventivo il tribunale procede all’esame del ricorso sulla base della documentazione depositata (art. 39 CCII) e può stabilire sia l’audizione del debitore, sia l’assunzione di informazioni anche tramite il coinvolgimento dei creditori; quando la domanda di concordato è stata preceduta dalla domanda con riserva il tribunale acquisisce il parere del commissario giudiziale (art. 47 CCII). Una volta formatosi il contraddittorio con il debitore e acquisiti tutti gli elementi di valutazione, il tribunale assume la decisione, se del caso preceduta dall’assegnazione di un termine (di quindici giorni) a favore del debitore perché possa apportare modifiche al piano e depositare nuovi documenti; la disposizione è riferita al piano, ma nel termine concesso può essere modificata la proposta, considerato che questa potrebbe essere rivista anche successivamente.

    2 Una volta raccolti tutti gli elementi istruttori per la decisione, il tribunale ha diverse alternative: (i) può dichiararsi incompetente (e trasmettere gli atti ad altro tribunale); (ii) ovvero può dichiarare la domanda inammissibile cfr. [F089] o, ancora, (iii) può disporre l’apertura della procedura di concordato preventivo (art. 47). Cfr. [F090]. Ciò presuppone un accertamento preliminare: (a) sulla competenza per territorio; (b) sulla circostanza che l’impresa si trovi in stato di crisi o di insolvenza; (c) sul fatto che l’imprenditore sia legittimato a presentare il ricorso e (d) che siano stati depositati i documenti; (e) il tribunale verifica il deposito della relazione di un professionista munito dei requisiti di cui all’art. 2, lett. o), CCII e che dalla relazione risulti che i dati aziendali sono veridici e che il piano è fattibile.

    3 Se il piano è liquidatorio il tribunale valuta l’ammissibilità della proposta e la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inattitudine del medesimo a raggiungere gli obiettivi prefissati (si noti la c.d. “doppia negazione”); pertanto, dovrà valutare ai fini del giudizio di ammissibilità che la proposta assicuri il pagamento di almeno il 20% dell’ammontare dei crediti chirografari e che il debitore apporti almeno il 10% in più delle risorse disponibili (art. 84 CCII); ai fini del giudizio di fattibilità del piano, tenuto conto (ma non in via esclusiva) dell’attestazione del professionista, dovrà verificare che il piano sia coerente con la proposta e che non sia manifestamente irrealizzabile. Di poi, una valutazione più approfondita spetterà ai creditori che potranno approvare o rifiutare la proposta valutandone, anche, la fattibilità o non fattibilità. In relazione alla ammissibilità della proposta, il tribunale deve verificare che vi sia il rispetto di tutte le regole imperative che attengono alla distribuzione delle risorse. Cfr. [F091].

    4 Quando il piano si fonda sulla continuità aziendale, il giudizio si arresta alla ritualità della proposta, da intendersi come controllo di mera legittimità e ciò perché, in aderenza alle prescrizioni della direttiva 2019/1023, il legislatore ha voluto privilegiare le proposte di concordato che, almeno in astratto, conservano il valore dell’impresa: ciò nondimeno, nella valutazione di ritualità deve intendersi compresa la verifica del rispetto delle regole sulla distribuzione delle risorse, posto che anche ove si raggiunga l’unanimità delle classi alcune regole di distribuzione non possono essere derogate, come accade per il soddisfacimento dei creditori privilegiati ai quali non può essere offerto un trattamento deteriore rispetto a quello conseguibile con la liquidazione giudiziale. Tuttavia, al fine di evitare l’apertura di procedimenti velleitari, sebbene non si faccia luogo ad un giudizio di fattibilità del piano (particolarmente complesso stante la volatilità degli scenari economici), la domanda è comunque inammissibile se il piano è manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore, e alla conservazione dei valori aziendali. I due pilastri del devono, da subito, rivelarsi non irrealizzabili. Cfr. [F092].

    II. L’apertura della procedura di concordato preventivo

    II.L’apertura della procedura di concordato preventivo

    1 Il decreto che apre la procedura non è soggetto a reclamo e ciò lo si ricava dalla previsione secondo la quale è, invece, reclamabile il decreto di inammissibilità (art. 47, c. 4 e 5, CCII). Il decreto contiene prescrizioni di carattere organizzativo: (i) il tribunale nomina il giudice delegato e il commissario giudiziale (eventualmente confermando quello nominato ai sensi dell’art. 44 CCII); (ii) fissa i termini per gli adempimenti relativi alla fase dell’approvazione e in particolare per l’espressione telematica del diritto di voto (artt. 107-109 CCII); (iii) stabilisce l’ammontare ed il termine (non superiore a quindici giorni) per il deposito delle somme necessarie per le spese di procedura, a pena di improcedibilità. Il decreto è immediatamente pubblicato nel registro delle imprese. Cfr. [F093].

    III. Il decreto di inammissibilità

    III.Il decreto di inammissibilità

    1 Se non ricorrono le condizioni di cui sopra, il tribunale pronuncia il decreto di inammissibilità, previa instaurazione del contraddittorio con i creditori e con il debitore (anche in forme semplificate, senza necessità di apposita udienza); laddove risultino pendenti richieste dei creditori, del pubblico ministero o degli organi di controllo il tribunale pronuncia sentenza di apertura della liquidazione giudiziale quando riscontra che l’impresa si trova in stato d’insolvenza. Il decreto di inammissibilità è soggetto a reclamo dinanzi alla corte d’appello entro trenta giorni dalla comunicazione; la corte d’appello decide con le regole dei procedimenti in camera di consiglio, sentite le parti. Se accoglie il reclamo trasmette gli atti al tribunale perché provveda ai sensi dell’art. 47, c. 2, CCII. Cfr. [F094].

    IV. Gli strumenti di reazione

    IV.Gli strumenti di reazione

    1 La decisione del giudice del reclamo non è impugnabile: se il decreto accoglie il reclamo le doglianze potranno essere proposte nel giudizio di omologazione; se il decreto respinge il reclamo, il provvedimento non è ricorribile per cassazione difettando il requisito della definitività, posto che l’art. 47 esplicita che la domanda di concordato può essere riproposta. Quando la domanda è inammissibile e il tribunale dichiara con sentenza la liquidazione giudiziale il mezzo di impugnazione è unicamente il reclamo di cui all’art. 51 CCII.

    V. La domanda con riserva

    V.La domanda con riserva

    1 La domanda con riserva (art. 44 CCII) è esaminata dal tribunale che, salvi casi di inammissibilità (correlati a difetto di documentazione o a manifesta illegittimità), assegna al debitore un termine compreso tra trenta e sessanta giorni - prorogabile su istanza dello stesso in presenza di giustificati motivi e in assenza di domande per l’apertura della liquidazione giudiziale - entro il quale il debitore deve presentare la domanda di concordato o di piano di ristrutturazione (corredata da piano, proposta e documenti) o la domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione.

    2 Il tribunale con il decreto (i) nomina un commissario giudiziale, disponendo che questi riferisca immediatamente al tribunale su ogni atto di frode ai creditori non dichiarato nella domanda ovvero su ogni circostanza o condotta del debitore tali da pregiudicare una soluzione efficace della crisi specificando se il debitore stia adoperandosi per presentare il piano e la proposta; (ii) dispone gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell’impresa e all’attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, che il debitore deve assolvere, con periodicità almeno mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale; (iii) dispone che il debitore depositi una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria che, entro il giorno successivo, è iscritta nel registro delle imprese su richiesta del cancelliere; (iv) ordina al debitore il versamento, entro un termine perentorio non superiore a dieci giorni, di una somma per le spese della procedura.

    3 Alla scadenza del termine fissato, se il debitore non deposita il piano, la proposta e la documentazione (o il piano di cui all’art. 64-bis o il ricorso di cui all’art. 57 CCII), il tribunale deve, con decreto, dar atto che sono venuti meno gli effetti della domanda, stabilire che ne sia data informazione ai terzi e disporre l’iscrizione nel registro delle imprese del provvedimento in modo che tale decisione si saldi con l’iscrizione della domanda; in presenza di ricorsi ex art. 37 CCII, il tribunale dichiara la liquidazione giudiziale.

    4 Il procedimento si arresta per il mancato deposito delle spese di procedura, quando vi è violazione degli obblighi informativi, quando sono accertati atti o fatti di frode; in questi casi il tribunale apre il contraddittorio tra le parti, senza formalità, e ravvisati questi fatti, revoca il decreto di fissazione del termine e pronuncia la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale se vi è istanza dei soggetti legittimati (art. 44 CCII).

    5 Il commissario giudiziale anche nella fase interinale è munito di intensi strumenti di controllo perché può: (i) accedere alle banche dati dell’anagrafe tributaria e dell’archivio dei rapporti finanziari; (ii) accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi; (iii) acquisire l’elenco dei clienti e l’elenco dei fornitori; (iv) acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l’impresa debitrice, anche se estinti; (v) acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l’impresa debitrice.

    VI. Il regime della inammissibilità della domanda

    VI.Il regime della inammissibilità della domanda

    1 La domanda dichiarata inammissibile può essere riproposta solo quando si verifichino mutamenti delle circostanze. La previsione è senz’altro trasponibile nella domanda prenotativa di accesso agli strumenti negoziali di regolazione della crisi e dell’insolvenza in quanto espressione di un principio di carattere generale. Se nessun mutamento interviene rispetto alla situazione che aveva generato la prima domanda, se non si determinano nuovi presupposti, l’inutile decorso del termine assegnato impedisce al debitore un ulteriore accesso al medesimo strumento.

    B) Frmule

    B)Frmule
    F089
    DECRETO DI INAMMISSIBILITÀ

    TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

    Riunito nella camera di consiglio, composto dai sigg. magistrati

    dott………. Presidente

    dott………. Giudice

    dott………. Giudice

    ha pronunciato il seguente

    DECRETO

    Visto il ricorso il ricorso ex art. 40 CCII proposto da

    ………

    Con il quale si chiede l’apertura della procedura di concordato preventivo ………

    Visti i documenti allegati, conformi alle previsioni di cui all’art. 39 CCII

    Preso atto che ……… non ha presentato in precedenza analoga domanda ………

    Rilevato che ………è soggetto munito dei requisiti di cui all’art. 2, lett. d), CCII in quanto supera almeno una delle soglie ………

    Rilevato che dalla rappresentazione contenuta nel ricorso emerge che il debitore ……… ha formulato una proposta di concordato preventivo con piano di continuità aziendale

    Rilevato che il piano non prevede la suddivisione dei creditori in classi ………

    Ritenuto che in tali tipologie di concordati la formazione delle classi sia obbligatoria a pena di inammissibilità della proposta visto quanto prevede l’art. 85, c. 3, CCII

    Sentiti in contraddittorio il debitore ………, il commissario giudiziale e ………

    Visti gli artt. 47 e 85 CCII

    P.Q.M.

    a) dichiara la proposta inammissibile

    b) revoca le misure protettive confermate con il decreto del ……… del giudice ………

    c) dispone che si provveda immediatamente alla iscrizione presso il registro delle imprese

    Luogo, data ………

    Il Presidente ………

    F090
    DECRETO DI APERTURA DEL CONCORDATO PREVENTIVO

    TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

    Riunito nella camera di consiglio, composto dai sigg. magistrati

    dott………. Presidente

    dott………. Giudice

    dott………. Giudice

    ha pronunciato il seguente

    DECRETO

    Visto il ricorso il ricorso ex art. 40 CCII proposto da

    ………

    Con il quale si chiede l’apertura della procedura di concordato preventivo ………

    Visti i documenti allegati, conformi alle previsioni di cui all’art. 39 CCII

    Preso atto che ……… non ha presentato in precedenza analoga domanda ………

    Rilevato che ……… è soggetto munito dei requisiti di cui all’art. 2, lett. d), CCII in quanto supera almeno una delle soglie ………

    Rilevato che dalla rappresentazione contenuta nel ricorso emerge che il debitore ……… ha formulato una proposta di concordato preventivo con piano ………

    Visto il parere del commissario giudiziale

    Visto l’art. 47 CCII

    P.Q.M.

    a) dichiara aperta la procedura di concordato preventivo nei confronti di ………

    b) nomina giudice delegato alla procedura ………

    c) conferma come commissario giudiziale ………;

    d) visto il numero dei creditori, l’entità del passivo e alla necessità di assicurare la tempestività e l’efficacia della procedura, stabilisce che l’espressione del voto dei creditori, dovrà avvenire tra il ……… e il ……… fissando il termine per la comunicazione del provvedimento ai creditori in giorni ……… dalla comunicazione del presente decreto………;

    e) fissa il termine perentorio, di giorni ……… entro il quale il debitore deve depositare nella cancelleria del tribunale la somma, ulteriore rispetto a quella versata ai sensi dell’art. 44, c. 1, lett. d), di euro ………

    f) conferma l’obbligo del debitore di presentare con cadenza quindicinale un rendiconto delle entrate e delle uscite, nonché ogni trenta giorni una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria

    g) dispone che il commissario giudiziale può accedere alle banche date di cui all’art. 49, c. 3, lett. f), CCII………

    h) dispone che il commissario giudiziale provveda a trasmettere ai creditori la relazione di cui all’art. 105 CCII almeno quarantacinque giorni prima dell’inizio delle operazioni di voto

    Luogo, data ………

    Il Presidente ………

    F091
    DECRETO DI APERTURA DEL CONCORDATO PREVENTIVO CON PIANO LIQUIDATORIO

    TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

    Riunito nella camera di consiglio, composto dai sigg. magistrati

    dott………. Presidente

    dott………. Giudice

    dott………. Giudice

    ha pronunciato il seguente

    DECRETO

    Visto il ricorso il ricorso ex art. 40 CCII proposto da

    ………

    Con il quale si chiede l’apertura della procedura di concordato preventivo ………

    Visti i documenti allegati, conformi alle previsioni di cui all’art. 39 CCII

    Preso atto che ……… non ha presentato in precedenza analoga domanda ………

    Rilevato che ………è soggetto munito dei requisiti di cui all’art. 2, lett. d), CCII in quanto supera almeno una delle soglie ………

    Rilevato che il debitore ha formulato una proposta di concordato preventivo con piano di liquidazione in quanto tutto il patrimonio che costituisce la garanzia patrimoniale ai sensi dell’art. 2740 c.c. è destinato al soddisfacimento dei creditori ………

    Rilevato che le risorse destinate ai creditori, tenuto conto dei valori già in cassa, dei contratti preliminari stipulati e delle perizie in atti consentono di ritenere più che probabile che i creditori chirografari potranno ricevere una soddisfazione non inferiore al 20% dei loro crediti ………

    Rilevato che la massa passiva chirografaria ammonta ad euro ………

    Rilevato che dopo il soddisfacimento dei creditori privilegiati e prededuttivi le risorse per i creditori chirografari dovrebbero consistere in non meno di euro ………

    Rilevato che il debitore ha previsto che un terzo ……… metta a disposizione dei creditori ……… la somma di euro ………

    Rilevato che l’impegno è garantito da una fideiussione bancaria a prima richiesta ………

    Rilevato che la somma di euro ……… incrementa di oltre il 10% l’attivo disponibile ………

    Ritenuto che la proposta appare non manifestamente inammissibile in relazione alla causa concreta del concordato e cioè al soddisfacimento dei creditori ………

    Vista l’attestazione del professionista indipendente che ha asseverato la veridicità dei dati aziendali esprimendo un giudizio positivo sulla fattibilità del piano ………

    Ritenuto che le conclusioni del professionista siano adeguatamente motivate

    Visto il parere del commissario giudiziale

    Visto l’art. 47 CCII

    P.Q.M.

    a) dichiara aperta la procedura di concordato preventivo nei confronti di ………

    b) nomina giudice delegato alla procedura ………

    c) conferma come commissario giudiziale ………;

    d) visto il numero dei creditori, l’entità del passivo e alla necessità di assicurare la tempestività e l’efficacia della procedura, stabilisce che l’espressione del voto dei creditori, dovrà avvenire tra il ……… e il ……… fissando il termine per la comunicazione del provvedimento ai creditori in giorni ……… dalla comunicazione del presente decreto ………;

    e) fissa il termine perentorio, di giorni ……… entro il quale il debitore deve depositare nella cancelleria del tribunale la somma, ulteriore rispetto a quella versata ai sensi dell’art. 44, c. 1, lett. d), di euro ………

    f) conferma l’obbligo del debitore di presentare con cadenza quindicinale un rendiconto delle entrate e delle uscite, nonché ogni trenta giorni una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria

    g) dispone che il commissario giudiziale può accedere alle banche date di cui all’art. 49, c. 3, lett. f), CCII ………

    h) dispone che il commissario giudiziale provveda a trasmettere ai creditori la relazione di cui all’art. 105 CCII almeno quarantacinque giorni prima dell’inizio delle operazioni di voto

    Luogo, data ………

    Il Presidente ………

    F092
    DECRETO DI APERTURA DEL CONCORDATO PREVENTIVO CON PIANO DI CONTINUITÀ

    TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

    Riunito nella camera di consiglio, composto dai sigg. magistrati

    dott………. Presidente

    dott………. Giudice

    dott………. Giudice

    ha pronunciato il seguente

    DECRETO

    Visto il ricorso il ricorso ex art. 40 CCII proposto da

    ………

    Con il quale si chiede l’apertura della procedura di concordato preventivo ………

    Visti i documenti allegati, conformi alle previsioni di cui all’art. 39 CCII

    Preso atto che ……… non ha presentato in precedenza analoga domanda ………

    Rilevato che ………è soggetto munito dei requisiti di cui all’art. 2, lett. d), CCII in quanto supera almeno una delle soglie ………

    Rilevato che dalla rappresentazione contenuta nel ricorso emerge che il debitore ……… ha formulato una proposta di concordato preventivo con piano di continuità diretta ………

    Esaminato il piano di concordato e rilevato che sussistono tutte le condizioni di cui all’art. 87 CCII

    Rilevato, in particolare, che il piano finanziario prevede in conseguimento di flussi di cassa netti, al servizio dei debiti anteriori, in misura tale da rendere probabile il soddisfacimento dei creditori in un arco di piano di ……… anni

    Ritenuto che la proposta appare non manifestamente inammissibile in relazione alla causa concreta del concordato e cioè al soddisfacimento dei creditori ………

    Vista l’attestazione del professionista indipendente che ha asseverato la veridicità dei dati aziendali esprimendo un giudizio positivo sulla fattibilità del piano ………

    Ritenuto che le conclusioni del professionista siano adeguatamente motivate e che il piano appare idoneo a superare la situazione di crisi ………

    Visto il parere del commissario giudiziale

    Rilevato che al piano di continuità si giustappone la previsione della liquidazione di beni non strategici rispetto alla prosecuzione dell’attività ………

    Ritenuta, dunque, la necessità di nominare un liquidatore al fine di realizzare un processo di dismissione del patrimonio secondo le regole che assicurino trasparenza ed efficienza

    Visto l’art. 47 CCII

    P.Q.M.

    a) dichiara aperta la procedura di concordato preventivo nei confronti di ………

    b) nomina giudice delegato alla procedura ………

    c) conferma come commissario giudiziale ………;

    d) visto il numero dei creditori, l’entità del passivo e alla necessità di assicurare la tempestività e l’efficacia della procedura, stabilisce che l’espressione del voto dei creditori, dovrà avvenire tra il ……… e il ……… fissando il termine per la comunicazione del provvedimento ai creditori in giorni ……… dalla comunicazione del presente decreto ………;

    e) fissa il termine perentorio, di giorni ……… entro il quale il debitore deve depositare nella cancelleria del tribunale la somma, ulteriore rispetto a quella versata ai sensi dell’art. 44, c. 1, lett. d), di euro ………

    f) conferma l’obbligo del debitore di presentare con cadenza quindicinale un rendiconto delle entrate e delle uscite, nonché ogni trenta giorni una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria

    g) dispone che il commissario giudiziale può accedere alle banche date di cui all’art. 49, c. 3, lett. f), CCII ………

    h) dispone che il commissario giudiziale provveda a trasmettere ai creditori la relazione di cui all’art. 105 CCII almeno quarantacinque giorni prima dell’inizio delle operazioni di voto

    i) nomina ………liquidatore giudiziale con il compito di procedere, ai sensi dell’art. 84, c. 8, CCII, alla liquidazione dei seguenti beni ………con le modalità di cui all’art. 114 CCII

    Luogo, data ………

    Il Presidente ………

    F093
    SENTENZA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE A SEGUITO DI INAMMISSIBILITÀ DEL CONCORDATO

    REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

    Sezione ………

    riunito in camera di consiglio con l’intervento dei Sigg. magistrati:

    dott………. Presidente

    dott………. Giudice

    dott………. Giudice

    ha pronunciato la seguente

    SENTENZA

    avente ad oggetto: dichiarazione di liquidazione giudiziale nei confronti di ………

    ………

    ………

    Visto il ricorso con il quale il debitore ……… ha chiesto ai sensi dell’art. 40 CCII l’apertura del concordato preventivo con piano di ………

    ………

    ………

    vista la documentazione allegata ai sensi dell’art. 39 CCII ………

    Sentito il commissario giudiziale che ha espresso parere contrario alla apertura del concordato in quanto la proposta presenta vizi di legittimità consistenti nel ………

    Sentito il debitore che all’udienza del ……… ha replicato contestando la tesi del commissario e ribadendo che la proposta è conforme alle regole del CCII ed in particolare agli artt……….

    Ritenuto che, nonostante i chiarimenti forniti dal debitore ………, permangono i vizi della proposta e consistenti nel:

    ………

    ………

    Ritenuto che questi vizi siano di rilevanza tale da rendere la proposta inammissibile ……… ciò che comporta, ai sensi dell’art. 7 CCII che possa essere contestualmente esaminata la domanda di apertura della liquidazione giudiziale presentata da ………

    Rilevato che lo stato di insolvenza ……… si ricava da una pluralità di elementi sintomatici, rappresentati nel caso concreto da ……… [inadempimenti - decreti ingiuntivi - sentenze di condanna - protesti di titoli di credito - esito infruttuoso di esecuzioni - cessazione dell’attività - chiusura della sede ed irreperibilità dei titolari dell’impresa - concordato stragiudiziale inadempiuto - dichiarazioni confessorie - situazione patrimoniale ……… - mancato deposito dei bilanci] ………

    ………

    ………

    ………

    Rilevato che dalle indagini esperite, risultano sicuramente sorpassate le soglie di cui all’art. 2 CCII, così come l’indebitamento appare superiore ad euro 30.000,00.

    Ritenuto pertanto che sussistono i presupposti soggettivi ed oggettivi per la dichiarazione di liquidazione giudiziale ai sensi dell’art. 47 CCII

    P.Q.M.

    Visti gli artt. 2, 7, 40, 47, 49 e 121 CCII

    DICHIARA

    la liquidazione giudiziale di ………, con sede in ………;

    NOMINA

    il dott………. Giudice delegato in ciascuna delle procedure;

    NOMINA

    il ……… [dott.- rag.- avv.], con studio in ………, curatore della liquidazione giudiziale di ciascuna delle procedure mandando al Giudice delegato di nominare diversi comitati dei creditori

    ORDINA

    ordina al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell’art. 2215-bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell’elenco dei creditori corredato dall’indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell’art. 39 CCII

    STABILISCE

    che si procederà all’esame dello stato passivo davanti al Giudice delegato all’udienza del ………, ad ore ………

    ASSEGNA

    ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell’adunanza fissata per l’esame dello stato passivo per l’inoltro delle domande di insinuazione al curatore con le modalità di cui all’art. 201 CCII

    AUTORIZZA

    Il curatore con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell’anagrafe tributaria e dell’archivio dei rapporti finanziari; 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi; 3) ad acquisire l’elenco dei clienti e l’elenco dei fornitori di cui all’art. 21, d.l. 31.5.2010, n. 78, convertito dalla l. 30.7.2010, n. 122 e successive modificazioni; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l’impresa debitrice, anche se estinti; 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l’impresa debitrice

    DICHIARA

    la sentenza immediatamente produttiva di effetti.

    Così deciso in camera di consiglio in data ………

    Il Giudice est……….

    Il Presidente ………

    F094
    DECRETO CON RICHIESTA DI INTEGRAZIONE ATTI

    TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

    Riunito nella camera di consiglio, composto dai sigg. magistrati

    dott………. Presidente

    dott………. Giudice

    dott………. Giudice

    ha pronunciato il seguente

    DECRETO

    Visto il ricorso il ricorso ex art. 40 CCII proposto da

    ………

    Con il quale si chiede l’apertura della procedura di concordato preventivo ………

    Visti i documenti allegati, conformi alle previsioni di cui all’art. 39 CCII

    Preso atto che ……… non ha presentato in precedenza analoga domanda ………

    Rilevato che ……… è soggetto munito dei requisiti di cui all’art. 2, lett. d), CCII in quanto supera almeno una delle soglie ………

    Rilevato che dalla rappresentazione contenuta nel ricorso emerge che il debitore………ha formulato una proposta di concordato preventivo con piano di continuità aziendale

    Rilevato che il piano non prevede ………

    Ritenuto che il vizio consistente nel ………, possa essere emendato ………

    Sentiti in contraddittorio il debitore ………, il commissario giudiziale e ………

    Visti gli artt. 47 e 87 CCII

    P.Q.M.

    Concede al debitore ……… termine di giorni ……… per integrare la proposta di concordato e per produrre i documenti ………, riservandosi all’esito di pronunciarsi ai sensi dell’art. 47 CCII

    Luogo, data ………

    Il Presidente ………

    C) Giurisprudenza:

    C)Giurisprudenza:

    I. Rinvio.

    I. Rinvio

    I.Rinvio

    1 Cfr. sub concordato preventivo.

    Fine capitolo
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