[1] Dopo il deposito della domanda di accesso al concordato preventivo, anche ai sensi dell’articolo 44, e fino al decreto di apertura di cui all’articolo 47, il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale. In difetto di autorizzazione gli atti sono inefficaci e il tribunale dispone la revoca del decreto di cui all’articolo 44, comma 1. (1)
[2] La domanda di autorizzazione contiene idonee informazioni sul contenuto del piano. Il tribunale può assumere ulteriori informazioni, anche da terzi, e acquisisce il parere del commissario giudiziale, se nominato. (2)
[3] Successivamente al decreto di apertura e fino all’omologazione, sull’istanza di autorizzazione provvede il giudice delegato.
[4] I crediti di terzi sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili.
[5] I creditori non possono acquisire diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo che vi sia l’autorizzazione prevista dai commi 1, 2 e 3. Le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data della pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di accesso sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori.
(1) Comma così modificato dall’art. 12, comma 6, lett. a), D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 51, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 83/2022.
(2) Comma così modificato dall’art. 12, comma 6, lett. b), D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 51, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 83/2022.
A) Inquadramento funzionale:
A)Inquadramento funzionale:I. La limitazione dei poteri di gestione - II. La inefficacia delle ipoteche giudiziali - III. La sospensione degli obblighi societari - IV. Gli altri effetti - V. La protezione del patrimonio (rinvio agli artt. 54 ss.).
I. La limitazione dei poteri di gestione
I.La limitazione dei poteri di gestione1 Il deposito della domanda comporta una limitazione dei poteri di gestione dell’impresa (art. 46 CCII); tale limitazione (definita, usualmente, come spossessamento attenuato) concerne gli atti urgenti di straordinaria amministrazione che assumono efficacia solo previa autorizzazione del tribunale e ciò nel periodo compreso tra il deposito della domanda (anche con riserva) e il decreto con cui il tribunale dispone l’apertura della procedura ai sensi dell’art. 47 CCII (resta, però, ambigua la formulazione della rubrica che induce a ritenere che l’art. 46 CCII sia applicabile al concordato preventivo nel periodo della transizione successiva alla domanda con riserva quando, appunto, la domanda con riserva è neutra e non è qualificabile come domanda anticipata di concordato preventivo). Quanto agli effetti, in particolare, i creditori non possono acquisire diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti. Cfr. [F085] [F086] [F087] [F088].
2 La limitazione nella gestione opera anche dopo l’apertura del concordato (art. 94 CCII) perché il debitore conserva l’amministrazione dei suoi beni e l’esercizio dell’impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale ma gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione (anche non urgenti) devono essere autorizzati dal giudice delegato quando il loro compimento è funzionale ad assicurare ai creditori il miglior soddisfacimento. La domanda di autorizzazione contiene idonee informazioni sul contenuto del piano. Il tribunale può assumere ulteriori informazioni, anche da terzi, e acquisisce il parere del commissario giudiziale, se nominato.
II. La inefficacia delle ipotechi giudiziali
II.La inefficacia delle ipotechi giudiziali1 La domanda produce un effetto protettivo automatico che prescinde dalla richiesta del debitore; infatti, le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data della pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di accesso vengono di fatto neutralizzate perché sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori (art. 46, c. 6, CCII); si tratta di una misura protettiva sui generis perché (i) impedisce che i creditori conquistino una prelazione contro la volontà del debitore e perché (ii) non è soggetta a conferma, revoca o modifica; tuttavia una parte dello statuto delle misure protettive si applica perché nel caso di revoca della protezione, le ipoteche iscritte restano inefficaci, con la conseguenza che l’effetto di rimozione opera ex nunc (art. 55, c. 7, CCII).
III. La sospensione degli obblighi societari
III.La sospensione degli obblighi societari1 Dalla data del deposito della domanda e sino all’omologazione del concordato, non si applicano gli artt. 2446, c. 2 e 3, 2447, 2482-bis, c. 4, 5 e 6, e 2482-ter c.c. Nello stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, n. 4, e 2545-duodecies c.c. (art. 89 CCII). Questo significa che durante il procedimento concordatario vengono neutralizzati gli obblighi di ricapitalizzazione della società con conseguente sterilizzazione dell’obbligo di porre la società in liquidazione.
IV. Gli altri effetti
IV.Gli altri effetti1 Un effetto assai importante riguarda i crediti di terzi sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore che assumono il rango di crediti prededucibili (art. 46 CCII). Le regole relative alla domanda di concordato (artt. 40 e 44 CCII) si applicano anche al piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione in virtù del rinvio contenuto nell’art. 64-bis CCII, mentre non si producono esattamente tutti gli effetti del concordato posto che in questo strumento l’imprenditore conserva la gestione dell’impresa anche per gli atti di straordinaria amministrazione.
V. La protezione del patrimonio (rinvio agli artt. 54 ss.)
V.La protezione del patrimonio (rinvio agli artt. 54 ss.)1 Sulla scia delle indicazioni unionali, si è dovuto prendere atto che la protezione del patrimonio del debitore non poteva più essere automatica, né poteva durare per un tempo indefinito. Questa è la ragione per la quale il legislatore ha dovuto impiantare un sistema di protezione più complesso (cfr., il raccordo tra l’art. 40 e l’art. 54 CCII) per effetto del quale con la presentazione della domanda, (solo) se il debitore ne fa richiesta, si applicano - a far data dalla pubblicazione nel registro delle imprese - le misure protettive del divieto di inizio o prosecuzione delle azioni esecutive e cautelari e salvo conferma del giudice; pertanto, quando la domanda contiene la richiesta di misure protettive il conservatore del registro delle imprese, nell’eseguire l’iscrizione, ne fa espressa menzione.
B) Frmule
B)FrmuleTRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………
Sezione ………
N……… R.G.
G.D……….
Commissario giudiziale ………
ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE AL COMPIMENTO DI ATTO URGENTE DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE EX ART. 46 CCII
……… con sede legale ……… Cod. fiscale e Partita IVA ………, in persona del legale rappresentante pro tempore della Società rappresentata e difesa, in forza di procura allegata al ricorso ex art. 44 CCII da ………
Premessi i seguenti fatti
a) con ricorso ai sensi dell’art. 44 CCII depositato in data ……… la Società ha manifestato l’intenzione di presentare il ricorso per ………
b) con decreto depositato in cancelleria in data ……… il Tribunale, riunito in camera di consiglio, ha, inter alia, (i) assegnato alla Società termine fino al ……… per “il deposito del piano e della proposta di concordato preventivo, salva l’alternativa di legge” e (ii) disposto, quale obbligo informativo periodico, che la Ricorrente “depositi con cadenza mensile una relazione sulla situazione economica e finanziaria dell’impresa, anche con riferimento ai pagamenti effettuati dopo la data di presentazione della domanda di concessione del termine con l’indicazione della data in cui è sorto il credito soddisfatto, nonché sull’attività compiuta ai fini della predisposizione del piano e della proposta”;
c) con decreto depositato in cancelleria in data ……… il Tribunale, riunito in camera di consiglio, ha (i) nominato quale commissario giudiziale ……… e (ii) disposto il versamento di un fondo spese di euro ……… entro 10 giorni dalla comunicazione del decreto;
d) in data ……… la Società ha provveduto al versamento del fondo spese
e) in data ……… la Società ha provveduto al deposito della prima relazione informativa sulla situazione economica e finanziaria, aggiornata al ………
considerato che
f) il magazzino della Società risulta composto da merci altamente deperibili che devono essere alienate in tempi consoni a prevenirne il loro graduale deperimento in termini di qualità del prodotto e, conseguentemente, in termini di prezzo;
g) in data ……… si è tenuta asta competitiva (informale) avente ad oggetto “la cessione al miglior offerente di un unico lotto composto da ………” al prezzo base di ……… euro e con rilancio minimo, in caso di presentazione di più offerte valide, non inferiore a ……… mila euro. All’asta ha partecipato un solo offerente ………
h) il prezzo offerto è inferiore del ………% al prezzo minimo di gara ………
i) tuttavia, il passaggio del tempo rende orami probabile la sostanziale non commerciabilità del prodotto
TUTTO CIÒ PREMESSO
……… come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata,
avuto riguardo alla deperibilità dei prodotti e all’urgenza di procedere alla vendita
chiede
che codesto Ill.mo Tribunale, ai sensi dell’art. 46 CCII voglia autorizzare la vendita di ……… al prezzo di ……… a ………
***
Rimanendo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti o integrazioni che l’Illustrissimo Tribunale o l’Ufficio Commissariale richiedessero, si allega la seguente documentazione:
………
Luogo/data ………
Firma ………
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………
Sezione ………
N……… R.G.
G.D……….
Commissario giudiziale ………
ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE AL COMPIMENTO DI TRANSAZIONE URGENTE EX ART. 46 CCII
……… con sede legale ……… Cod. fiscale e Partita IVA ………, in persona del legale rappresentante pro tempore della Società rappresentata e difesa, in forza di procura allegata al ricorso ex art. 44 CCII da ………
Premessi i seguenti fatti
a) con ricorso ai sensi dell’art. 44 CCII depositato in data ……… la Società ha manifestato l’intenzione di presentare il ricorso per ………
b) con decreto depositato in cancelleria in data ……… il Tribunale, riunito in camera di consiglio, ha, inter alia, (i) assegnato alla Società termine fino al ……… per “il deposito del piano e della proposta di concordato preventivo, salva l’alternativa di legge” e (ii) disposto, quale obbligo informativo periodico, che la Ricorrente “depositi con cadenza mensile una relazione sulla situazione economica e finanziaria dell’impresa, anche con riferimento ai pagamenti effettuati dopo la data di presentazione della domanda di concessione del termine con l’indicazione della data in cui è sorto il credito soddisfatto, nonché sull’attività compiuta ai fini della predisposizione del piano e della proposta”;
c) con decreto depositato in cancelleria in data ……… il Tribunale, riunito in camera di consiglio, ha (i) nominato quale commissario giudiziale ……… e (ii) disposto il versamento di un fondo spese di euro ……… entro 10 giorni dalla comunicazione del decreto;
d) in data ……… la Società ha provveduto al versamento del fondo spese
e) in data ……… la Società ha provveduto al deposito della prima relazione informativa sulla situazione economica e finanziaria, aggiornata al ………
considerato che
f) è pendente, dinanzi a ……… il giudizio con il quale l’esponente ha chiesto la condanna di ……… al pagamento della somma di euro ………
g) il convenuto ……… si è difeso contestando la pretesa con argomenti che appaiono non manifestamente infondati ……… e che attengono a circostanze non conosciute dall’attuale organo amministrativo………
h) in data ……… il convenuto ha formulato, in via riservata e non producibile in giudizio, l’offerta di pagamento della somma di Euro………
i) la somma offerta è inferiore del ………% a quanto richiesto dall’esponente nella domanda ………
j) tuttavia, poiché l’esito del giudizio pendente non è affatto scontato, tenuto conto che nel redigendo piano ……… la posta è valorizzata in un importo inferiore a quello offerto
TUTTO CIÒ PREMESSO
……… come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata,
avuto riguardo alla convenienza della offerta e tenuto conto che il convenuto ……… ha fissato il termine del ……… per l’efficacia della sua offerta, sì che la transazione deve intendersi come atto urgente
chiede
che codesto Ill.mo Tribunale, sentito il commissario giudiziale, ai sensi dell’art. 46 CCII voglia autorizzare la transazione con ………
***
Rimanendo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti o integrazioni che l’Illustrissimo Tribunale o l’Ufficio Commissariale richiedessero, si allega la seguente documentazione:
………
Luogo/data ………
Firma ………
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………
riunito in Camera di consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
………
………
………
ha pronunciato il seguente
DECRETO
Vista l’istanza ex art. 46 CCII con cui si chiede di compiere atto urgente di straordinaria amministrazione consistente nella vendita del ………
………
Visto il parere favorevole del commissario giudiziale il quale ha osservato che ………;
Rilevato che la stessa può essere accolta in quanto:
- la procedura competitiva ha avuto esito negativo;
- si tratta di merci deperibili;
- le condizioni economiche proposte possono ritenersi congrue ………
P.Q.M.
Autorizza ……… a procedere a ………
Luogo/data ………
Il Presidente ………
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………
riunito in Camera di consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
………
………
………
ha pronunciato il seguente
DECRETO
Vista l’istanza ex art. 46 CCII con cui si chiede di compiere in quanto atto urgente di straordinaria amministrazione la transazione con ………
………
Visto il parere favorevole del commissario giudiziale, il quale ha osservato che ………;
Rilevato che la stessa può essere accolta in quanto:
- ………
P.Q.M.
Autorizza ………a procedere alla transazione con ………
Luogo/data ………
Il Presidente ………
C) Giurisprudenza:
C)Giurisprudenza:I. Rinvio
I.Rinvio1 Cfr. sub concordato preventivo.