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Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato

43. Rinuncia alla domanda

[1] In caso di rinuncia alla domanda di cui all’articolo 40 il procedimento si estingue, fatta salva la volontà di proseguirlo manifestata dagli intervenuti o dal pubblico ministero per l’apertura della liquidazione giudiziale. Il pubblico ministero può rinunciare alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale. (2)

[2] Sull’estinzione il tribunale provvede con decreto e, nel dichiarare l’estinzione, può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese. (1)

[3] Quando la domanda è stata iscritta nel registro delle imprese, il cancelliere comunica immediatamente il decreto di estinzione al medesimo registro per la sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo.

(1) Comma sostituito dall’art. 7, comma 4, D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 42, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 147/2020, e, successivamente, così modificato dall’art. 12, comma 3, lett. b), nn. 1) e 2), D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, a decorrere dalla medesima data del 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 51, comma 1, del citato D.Lgs. n. 83/2022.

(2) Comma così sostituito dall’art. 12, comma 3, lett. a), D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 51, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 83/2022.

A) Inquadramento funzionale:

A)Inquadramento funzionale:

I. La disciplina della rinuncia alla domanda.

I. La disciplina della rinuncia della domanda

I.La disciplina della rinuncia della domanda

1 Il procedimento attivato con la domanda di cui all’art. 40 CCII può concludersi anche per effetto della rinuncia alla domanda. La rinuncia (che nel caso del procedimento aperto per la dichiarazione della liquidazione giudiziale è usualmente definita “atto di desistenza”) comporta l’estinzione del procedimento: (i) senza che occorra l’accettazione delle altre parti interessate (diversamente da quanto previsto nell’art. 306 c.p.c.); (ii) senza necessità di una eccezione della parte interessata. Cfr. [F075].

2 Il tribunale dichiara l’estinzione (art. 43 CCII) con decreto da pubblicare nel registro delle imprese se la domanda era stata iscritta e può condannare la parte che vi ha dato causa a rifondere le spese alle altre parti. Tuttavia, la rinuncia alla domanda non sempre determina l’estinzione del procedimento. Quando è stato avviato a seguito di una domanda del debitore di accesso ad uno strumento negoziale, non essendo prevista la legittimazione attiva in capo ad altri soggetti, è chiaro che la rinuncia del debitore alla domanda comporta l’estinzione del procedimento ma del solo procedimento relativo allo strumento, perché se è pendente anche un procedimento innescato dalla domanda di apertura della liquidazione giudiziale, l’estinzione del primo non produce effetti sul secondo. Quando, invece, la rinuncia riguarda la domanda di apertura della liquidazione giudiziale, se vi sono creditori intervenuti o se vi è stato l’intervento del pubblico ministero, l’estinzione può essere dichiarata qualora costoro non manifestino la volontà di proseguirlo. Cfr. [F076] [F077].

3 Poiché la domanda di apertura della liquidazione giudiziale anche quando promossa dal pubblico ministero non è mai atto dovuto, si è espressamente previsto che anche il p.m. possa rinunciarvi quando ravvisa che non vi sono più le ragioni (di pubblico interesse) per aprire la liquidazione giudiziale. Cfr. [F078]. L’iniziativa del p.m., dopo la rinuncia del creditore alla domanda di cui all’art. 40 CCII, può essere assunta quando il tribunale effettua la segnalazione di cui all’art. 38, c. 2, CCII.

4 L’art. 43 evoca la nozione di “rinuncia alla domanda”; se questa locuzione dovesse interpretarsi come viene intesa nell’ordinamento processualcivilistico, e cioè come rinuncia alla tutela giurisdizionale sul diritto dedotto nella lite, ne dovrebbe conseguire che la domanda non possa più essere riproposta. Non è, però, questa la lettura preferibile perché sia la pluralità degli interessi coinvolti, sia la mutevolezza delle situazioni di fatto, inducono a predicare che la rinuncia sia da qualificare come “rinuncia agli atti” del procedimento, ferma, dunque, la possibilità di una riproposizione della domanda che il tribunale dovrà valutare con estrema cautela quando reputi che l’esercizio reiterato del deposito delle domande celi un esercizio abusivo del diritto.

B) Frmule

B)Frmule
F075
DICHIARAZIONE DI RINUNCIA AL RICORSO PER LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

***

DICHIARAZIONE DI RINUNCIA ALLA DOMANDA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Nella procedura per dichiarazione di liquidazione giudiziale promossa da ………, con l’avv……….

ricorrente

contro

………

resistente

***

Il signor ………, in qualità di legale rappresentante della creditrice ………, assistita e rappresentata dall’avv……….

PREMESSO

- di avere raggiunto un accordo transattivo con la società debitrice;

visto l’art. 43 CCII

DICHIARA

di rinunciare al ricorso a spese compensate.

Chiede di essere autorizzata al ritiro del proprio fascicolo.

Con osservanza

Luogo, data ………

Firma ………

F076
DECRETO DI ESTINZIONE

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

Sezione ………

****

Riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:

dott………. Presidente

dott………. Giudice

dott………. Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Visto il ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale presentato dal creditore ………

nei confronti del debitore ………

preso atto che il creditore con atto depositato in cancelleria in data ……… ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso;

rilevato che non vi sono altri soggetti che abbiano sollecitato la dichiarazione di liquidazione giudiziale;

ritenuto che il ricorso non fosse manifestamente infondato e che pertanto debba essere disposta la compensazione delle spese

dichiara

l’estinzione del procedimento n………. R.G., autorizza la restituzione degli atti in originale previo inserimento di copia da conservare nel fascicolo d’ufficio e compensa le spese del giudizio.

Luogo, data ………

Il Presidente ………

F077
DECRETO DI SEGNALAZIONE AL P.M. DELL’INSOLVENZA A SEGUITO DI RINUNCIA

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

Sezione ………

***

Riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:

dott………. Presidente

dott………. Giudice

dott………. Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Visto il ricorso per liquidazione giudiziale presentato dal creditore ………

nei confronti del debitore ………

preso atto che il creditore con atto depositato in cancelleria in data ……… ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso;

preso atto del decreto con il quale il Tribunale in data ……… ha disposto l’estinzione del procedimento;

rilevato che dagli atti acquisiti all’istruttoria emerge una situazione di grave insolvenza del debitore, in particolare la situazione finanziaria esposta nella memoria difensiva del debitore appare allarmante anche alla luce del numero dei creditori;

ritenuto che a seguito della eliminazione della iniziativa d’ufficio non vi sia più spazio per la prosecuzione del procedimento dopo la rinuncia del creditore;

DISPONE

che la cancelleria provveda ad inoltrare al Pubblico Ministero in Sede, copia di tutti gli atti relativi al procedimento n ………, segnalando che il debitore ……… si trova in stato di insolvenza.

Luogo, data ………

Il Presidente ………

F078
DICHIARAZIONE DI RINUNCIA AL RICORSO PER LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DEL P.M.

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

***

DICHIARAZIONE DI RINUNCIA ALLA DOMANDA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Nella procedura per dichiarazione di liquidazione giudiziale promossa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di ………

ricorrente

contro

………

resistente

***

Il dott………in qualità di Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di………

PREMESSO

- che il debitore ha dimostrato di non trovarsi più in stato di insolvenza in quanto i debiti relativi a………sono stati estinti

- che dall’ultima situazione patrimoniale depositata e aggiornata, sottoscritta dal legale rappresentante, si desume che la società ha superato la fase di crisi e il patrimonio netto è positivo

visto l’art. 43 CCII

DICHIARA

di rinunciare al ricorso.

Con osservanza

Luogo, data ………

Firma ………

C) Giurisprudenza:

C)Giurisprudenza:

I. La disciplina della rinuncia alla domanda.

1. La disciplina della rinuncia alla domanda

1.La disciplina della rinuncia alla domanda

1 La facoltà di chiedere il fallimento (art. 6 l. fall.) non costituiva, infatti, per il p.m., esercizio di un potere di azione, risolvendosi esso in una denuncia al tribunale perché questo provvedesse d’ufficio [C. I 19.9.1995, n. 9884, Fall 1996, 353]. Questa lettura è ora superata visto che solo il p.m. può dar corso al procedimento [C. VI 27.10.2021, n. 30297]. Il pubblico ministero può rinunciare all’istanza di fallimento presentata, dovendosi, peraltro, evidenziare che tale rinuncia non determini effetti definitivi tramite la formazione di un giudicato, ragione per la quale si deve ritenere che il ricorso possa successivamente essere dallo stesso pubblico ministero riproposto (ovviamente, ricorrendone i presupposti), senza pregiudizio alcuno per gli interessi pubblicistici sottesi, compresi quelli tutelati penalmente tramite l’esercizio dell’azione penale in relazione ad eventuali delitti per il cui accertamento è necessaria la dichiarazione di fallimento del debitore [C. VI 31.3.2022, n. 10511, GD 2022].

2 La rinuncia all’istanza di fallimento non richiede alcuna forma di accettazione del debitore, atteso che il ricorso del creditore persegue un interesse autonomo rivolto esclusivamente alla tutela privatistica del proprio diritto di credito così come risulta confermato anche dalla esclusione della dichiarazione d’ufficio del fallimento ai sensi dell’art. 6 nella nuova formulazione introdotta dal d.lgs. n. 5/2006 [C. App. Lecce 2.5.2017, n. 474, DeJure; C. App. Bologna 11.12.2014, n. 2472, DeJure]. La desistenza dal ricorso determina l’adozione, da parte del tribunale fallimentare, di un decreto di archiviazione, in quanto la necessità del decreto di rigetto sussiste solo nei confronti di un’istanza che continui ad essere effettivamente coltivata e che sia ritenuta priva di fondamento [C. VI 5.5.2016, n. 8980; T. Taranto 9.6.2020, n. 1072, DeJure].

Fine capitolo
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