[1] Il procedimento per l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e alla liquidazione giudiziale si svolge dinanzi al tribunale in composizione collegiale, con le modalità previste dalla presente sezione.
[2] Il ricorso deve indicare l’ufficio giudiziario, l’oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni ed è sottoscritto dal difensore munito di procura. Per le società, la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza è approvata e sottoscritta a norma dell’articolo 120-bis.
[3] La domanda del debitore, entro il giorno successivo al deposito, è comunicata dal cancelliere al registro delle imprese. L’iscrizione è eseguita entro il giorno seguente e quando la domanda contiene la richiesta di misure protettive il conservatore, nell’eseguire l’iscrizione, ne fa espressa menzione. La domanda, unitamente ai documenti allegati, è trasmessa al pubblico ministero.
[4] Nel caso di domanda di accesso al giudizio di omologazione di accordi di ristrutturazione, gli accordi, contestualmente al deposito, sono pubblicati nel registro delle imprese e acquistano efficacia dal giorno della pubblicazione. Con il decreto di cui all’articolo 48, comma 4, il tribunale può nominare un commissario giudiziale o confermare quello già nominato ai sensi dell’articolo 44, comma 1, lettera b); la nomina del commissario giudiziale è disposta in presenza di istanze per la apertura della procedura di liquidazione giudiziale, quando è necessaria per tutelare gli interessi delle parti istanti.
[5] Nel procedimento di liquidazione giudiziale il debitore può stare in giudizio personalmente.
[6] In caso di domanda proposta da un creditore, da coloro che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull’impresa o dal pubblico ministero, il ricorso e il decreto di convocazione devono essere notificati, a cura dell’ufficio, all’indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato o di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti. L’esito della comunicazione è trasmesso con modalità telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente.
[7] Quando la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata di cui al comma 6 non risulta possibile o non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario, il ricorso e il decreto sono notificati senza indugio, a cura della cancelleria, mediante il loro inserimento nell’area web riservata ai sensi dell’articolo 359. La notificazione si ha per eseguita nel terzo giorno successivo a quello in cui è compiuto l’inserimento.
[8] Quando la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo, per cause non imputabili al destinatario, la notifica, a cura del ricorrente, si esegue esclusivamente di persona a norma dell’articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede risultante dal registro delle imprese o, per i soggetti non iscritti nel registro delle imprese, presso la residenza. Quando la notificazione non può essere compiuta con queste modalità, si esegue con il deposito dell’atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese ovvero presso la residenza per i soggetti non iscritti nel registro delle imprese, e si perfeziona nel momento del deposito stesso. Per le persone fisiche non obbligate a munirsi del domicilio digitale, del deposito è data notizia anche mediante affissione dell’avviso in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio e per raccomandata con avviso di ricevimento.
[9] Nel caso di pendenza di un procedimento di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza, la domanda di apertura della liquidazione giudiziale è proposta nel medesimo procedimento e fino alla rimessione della causa al collegio per la decisione, con ricorso ai sensi dell’articolo 37, comma 1, e nel rispetto degli obblighi di cui all’articolo 39. Se la domanda di apertura della liquidazione giudiziale è proposta separatamente il tribunale la riunisce, anche d’ufficio, al procedimento pendente.
[10] Nel caso di pendenza di un procedimento per la apertura della liquidazione giudiziale introdotto da un soggetto diverso dal debitore, la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza è proposta, con ricorso ai sensi dell’articolo 37, comma 1 e nel rispetto degli obblighi di cui all’articolo 39, nel medesimo procedimento, a pena di decadenza, entro la prima udienza e se entro il medesimo termine è proposta separatamente è riunita, anche d’ufficio, al procedimento pendente. Successivamente alla prima udienza, la domanda non può essere proposta autonomamente sino alla conclusione del procedimento per la apertura della liquidazione giudiziale. Il termine di cui al primo periodo non si applica se la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza è proposta all’esito della composizione negoziata, entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui all’articolo 17, comma 8.
(1) Articolo così sostituito dall’art. 12, comma 2, D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 51, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 83/2022.
A) Inquadramento funzionale:
A)Inquadramento funzionale:I. Principi generali - II. La domanda del debitore proposta in un procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale pendente - III. La domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione - IV. Il ricorso al piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione.
I. Principi generali
I.Principi generali1 Una volta individuati quali sono i principi cui risponde il procedimento unitario, occorre delimitarne il perimetro applicativo e stabilire per quali strumenti trova applicazione. Il sistema degli artt. 40 ss. CCII si applica: (i) alla liquidazione giudiziale cfr. [F059]; (ii) al concordato preventivo cfr. [F060]; (iii) agli accordi di ristrutturazione; (iv) al piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione; (v) nei limiti della compatibilità anche alle procedure per le soluzioni delle crisi da sovraindebitamento (art. 65 CCII); (vi) nei limiti della compatibilità al lume della specialità anche alla liquidazione coatta amministrativa (v. art. 297 CCII). Al contrario, il procedimento unitario è estraneo alla composizione negoziata, al piano di risanamento attestato, alla convenzione di moratoria e all’amministrazione straordinaria.
2 Il procedimento si svolge davanti al tribunale in composizione collegiale e si conclude con una decisione che spetta al collegio; la trattazione (intesa come direzione ed organizzazione) dell’intero procedimento può, invece, essere delegata ad un giudice monocratico. Per quanto attiene alla definizione del modello di procedimento, considerato che è stato rimosso il rinvio alle modalità dei procedimenti in camera di consiglio e che, diversamente da quanto è stabilito dagli artt. 737 ss. c.p.c., vi è una minuziosa disciplina delle fasi, dei poteri delle parti e dei termini, possiamo concludere che il modello processuale è speciale e non è assimilabile a quello dei procedimenti camerali.
3 Una volta che il ricorso è stato depositato, il tribunale con decreto (del presidente o del giudice relatore nel caso di delega alla trattazione) fissa l’udienza; si tratta di un decreto meramente ordinatorio privo di autonomo rilievo processuale. Il ricorso e il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, al debitore. La fase introduttiva è connotata dalla conoscibilità preventiva dei meccanismi di organizzazione del processo; ciò consente alle parti un dispiegamento pieno delle loro difese, non difformemente da quanto accade nei processi a cognizione piena.
II. La domanda del debitore proposta in un procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale pendente
II.La domanda del debitore proposta in un procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale pendente1 Il debitore, se vuole innestare in un procedimento già pendente per l’apertura della liquidazione giudiziale una domanda di accesso ad uno strumento negoziale di regolazione della crisi, deve depositare il ricorso nel medesimo procedimento a pena di decadenza non oltre la prima udienza. Si è così costruita una domanda (nella sostanza) riconvenzionale che il debitore deve spendere all’interno del processo pendente, con l’addenda della previsione che se la domanda è proposta separatamente (purché entro lo stesso termine), si procede d’ufficio alla riunione (al modo di quanto accade ai sensi dell’art. 335 c.p.c.). Cfr. [F061]; [F062].
2 Una volta intervenuta la decadenza il ricorso per l’accesso ad uno strumento negoziale potrà essere proposto (o riproposto) soltanto dopo che sia giunto a conclusione (con una decisione evidentemente diversa dalla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale) il procedimento avviato dal creditore o altro ricorrente. Si sottrae a questa regola il caso in cui la domanda di concordato preventivo sia presentata all’esito (art. 23 CCII) della composizione negoziata; in questa ipotesi il debitore non incorre in decadenza se il ricorso è depositato entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’archiviazione della composizione. La ratio di questa disposizione (art. 40, c. 1, CCII) è evidente: si vuole evitare che la domanda di accesso ad uno strumento negoziale sia utilizzato come strumento dilatorio.
III. La domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione
III.La domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione1 Quando è proposta domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione il ricorso introduttivo deve essere redatto con le medesime formalità richieste per l’accesso al concordato preventivo, ma in questo caso la domanda giudiziale è sicuramente volta a far conseguire efficacia ad una negoziazione privatistica e, dunque, petitum e causa petendi vanno intesi, rispettivamente, come (i) richiesta di omologazione e cioè richiesta di dare piena efficacia ad un accordo già concluso e come (ii) rappresentazione del fatto che l’accordo - di cui si chiede l’omologazione - è idoneo ad evitare o rimuovere lo stato di crisi o di insolvenza. Cfr. [F063].
2 Il ricorso e gli accordi con i creditori vanno pubblicati nel registro delle imprese, contestualmente al loro deposito in tribunale. Oggetto della pubblicazione è l’accordo; tuttavia, ancorché non esplicitamente richiesto, si deve reputare necessaria la pubblicazione anche della relazione del professionista per assicurare maggiori garanzie (in termini di trasparenza e informazione) ai creditori; è questo uno dei casi rispetto ai quali il dubbio interpretativo va risolto esaltando le esigenze di garanzia In applicazione delle regole sulla pubblicità informativa dell’impresa (art. 2199 c.c.), la pubblicazione (recte, l’iscrizione, v. art. 2189 c.c.) va effettuata nel registro delle imprese dove l’impresa è iscritta, adempimento che non assolve solo a funzioni divulgative ma assume un rilievo decisivo in quanto ad esso si connettono gli effetti più importanti del procedimento.
3 Dal giorno dell’iscrizione iniziano a decorrere due termini: (i) quello da cui si produce (se vi è richiesta del debitore) la protezione del patrimonio; (ii) quello di trenta giorni per la proposizione di eventuali opposizioni. Inoltre, l’accordo acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione (art. 40 CCII). La principale utilità dell’istituto è data dall’esenzione da revocatoria per gli atti compiuti in esecuzione dell’accordo omologato; l’omologazione si rivela la condicio iuris per l’esenzione. Sennonché, a maggiore protezione di coloro che intrattengono rapporti con il debitore, si è previsto che, già dopo la presentazione della domanda di omologazione, sia possibile rendere esenti dall’azione revocatoria anche i pagamenti eseguiti prima dell’omologazione ma dopo la pubblicazione (art. 166, c. 3, lett. e, CCII).
4 L’efficacia dei singoli accordi dipende dalle scelte di autonomia negoziale delle parti, mentre la pubblicazione incide sull’efficacia dell’accordo nel suo complesso, sì che l’efficacia di cui all’art. 40 CCII è solo quella legale, perché l’efficacia negoziale dipende dalla volontà dei contraenti (i quali potrebbero, nella loro autonomia, farla dipendere proprio dalla pubblicazione).
IV. Il ricorso al piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione
IV.Il ricorso al piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione1 Il ricorso di cui all’art. 40 CCII (v., art. 64-bis CCII) è l’atto processuale con il quale si può chiedere anche l’accesso al piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione. Per tale strumento valgono le considerazioni svolte in tema di concordato preventivo ma con una significativa differenza a proposito degli effetti prodotti dal deposito della domanda. Per questo strumento, infatti, la legge non prevede lo spossessamento (neppure in forma attenuata come nel concordato preventivo) e dunque la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa resta affidata al debitore, talché non si producono gli effetti di cui agli artt. 46 e 94 CCII. La domanda ha per oggetto (petitum) la richiesta di dare efficacia ad un accordo concluso su base deliberativa e si fonda (causa petendi) sulla idoneità dell’accordo, in presenza di un consenso unanime delle classi, a risolvere la crisi o ad impedire (oppure rimuovere) lo stato di insolvenza. La peculiarità della domanda sta nel fatto che questa, in corso di procedimento, può essere convertita in domanda di omologazione di un concordato preventivo (art. 64-quater CCII).
B) Frmule
B)FrmuleTRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………
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RICORSO PER DICHIARAZIONE DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
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Il signor ………, nella sua qualità di amministratore della società ……… con sede in ………, Via ………, capitale sociale euro ………, codice fiscale ………, iscritta al Tribunale di ……… n………. (vol………., fasc……….), Camera di Commercio di ………
ESPONE
La ……… è stata costituita in forma di società a responsabilità limitata [per azioni; in nome collettivo; in accomandita semplice] il [………], con atto a rogito notaio dott………. (n………. rep.), dai signori ………, che ebbero a sottoscrivere pro-quota l’intero capitale sociale.
In data [………] il signor ……… alienò la propria partecipazione agli altri soci, sicché per effetto della cessione il capitale sociale risultava così ripartito:
- ……… quote per nominali euro ……… (……… %);
- ……… quote per nominali euro ……… (……… %);
- ……… quote per nominali euro ……… (……… %).
La compagine sociale subì una ulteriore variazione in data [………] allorché il signor ……… cedette le proprie quote ai signori ………
Per effetto di tale modificazione, il capitale sociale di euro ……… risultava così ripartito:
- ……… quote per nominali euro ……… (……… %);
- ……… quote per nominali euro ……… (……… %).
Da allora la compagine sociale non ha subito altre variazioni, e tale risulta alla data odierna.
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L’amministrazione della società è stata originariamente affidata, a tempo indeterminato, ad un organo collegiale, composto dai soci.
In dipendenza delle variazioni della compagine sociale, il consiglio di amministrazione ha subito altrettante modificazioni.
In particolare, il consiglio di amministrazione è stato composto, per il periodo dal [………] al [………] dai soci ……… (presidente), ……… (consigliere delegato) e ……… (consigliere), e per il periodo successivo, sino al [………], dai soci ………Attualmente, a far data dal………è amministrata dal sig………in qualità di amministratore unico
***
La ……… è stata costituita dai soci sopra menzionati, i quali avevano maturato esperienza ………, per esercitare il commercio di ………, ed in particolare di ………
Successivamente l’attività è stata estesa, nei limiti dell’oggetto sociale, al commercio di ………
Come emerge dai bilanci annuali, la società ha sempre avuto un andamento economico negativo, tale da rendere necessario l’apporto di nuovo capitale da parte dei soci per ripianare le perdite di esercizio.
È opportuno sin d’ora rilevare che i soci, e segnatamente i signori ………, i quali hanno prestato la propria attività a favore della società in maniera continuativa ed assorbente, non solo hanno dovuto conferire ulteriore capitale di rischio, ma non hanno percepito alcunché per l’opera svolta, né sotto forma di emolumenti, né ad altro titolo.
Le cause che hanno provocato la cessazione dell’attività, e poi lo stesso dissesto, risiedono non solo e non tanto nel mancato sviluppo delle molteplici iniziative commerciali assunte, ma anche, e piuttosto, nelle sofferenze incontrate nel recupero delle ragioni creditorie (assai significative, sotto questo profilo, risultano le vicende relative ai rapporti intercorsi con le società ………).
L’iniziativa da ultimo assunta da parte della ………, creditore chirografario, che ha convenuto la società davanti al Tribunale di ……… chiedendone la condanna al pagamento della somma di euro ………, ha indotto il liquidatore a richiedere la liquidazione giudiziale in proprio della ………
Ed infatti, il pagamento totale o parziale di tale credito comporterebbe la lesione della par condicio creditorum.
Come emerge dalla situazione patrimoniale aggiornata, nelle passività figurano debiti di natura privilegiata nella misura di euro ………
Più in generale, la società ha sempre fatto fronte alle obbligazioni tributarie e previdenziali.
Per quanto concerne le attività sociali, oltre ai crediti verso clienti ed erario, si segnala un modesto deposito bancario, nonché il complesso dei beni in magazzino, attualmente custoditi presso………
Ai fini degli artt. 2 e 121 CCII, la Società segnala che negli ultimi tre esercizi sono stati realizzati ricavi lordi annuali superiori a euro ……… (cfr. All……….) e che i debiti scaduti e non pagati ammontano, come da situazione patrimoniale aggiornata ad euro ………
***
Ciò premesso, nella impossibilità di far fronte integralmente alle obbligazioni sociali, ed attesa l’indisponibilità dei soci a finanziare ulteriormente la società, il sottoscritto ………, nella sua qualità di amministratore unico, giusta determina del ……… per atto del notaio ……… iscritta nel registro delle imprese in data ………
CHIEDE
che il Tribunale adito voglia dichiarare la liquidazione giudiziale della ………, con sede in ………, Via ………
Con osservanza
Luogo, data ………
Firma ………
Si producono:
1. Certificato camerale.
2. Bilancio al [………] con nota di deposito, contenente lo stato patrimoniale.
3. Bilancio al [………], con nota di deposito, contenente lo stato patrimoniale.
4. Bilancio al [………] con nota di deposito, contenente lo stato patrimoniale.
5. Stato patrimoniale al [………].
6. Elenco creditori con cause di prelazione e domicilio digitale.
7. Elenco debitori.
8. Elenco titolari diritti reali e personali con domicilio digitale.
9. Prospetto dei ricavi lordi degli ultimi tre esercizi.
10. Dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi ………
11. Dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA concernenti i tre esercizi ………
12. Relazione patrimoniale e finanziaria aggiornata.
13. Stato particolareggiato ed estimativo delle attività.
14. Certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi.
15. Relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione compiuti nel quinquennio anteriore.
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………
Sezione ………
***
RICORSO PER L’APERTURA DELLA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO
***
La società ……… in liquidazione, con sede in ………, via ………, C.F. e P. IVA ………, in persona del legale rappresentante pro tempore ………, giusta determina del ………per atto del notaio………iscritta nel registro delle imprese in data ………rappresentata e difesa, come da procura in calce al presente atto, dall’Avv………. (C.F……….), presso il cui studio in ………, via ……… è elettivamente domiciliata, il quale chiede l’invio delle comunicazioni inerenti al presente procedimento all’indirizzo PEC ………,
CHIEDE
l’apertura della procedura di concordato preventivo a norma dell’art. 47 CCII, precisando che sussistono le condizioni previste dalla legge e formulando ai creditori la proposta, supportata dal piano di seguito descritto ………
RAPPRESENTA
- che la società ……… in liquidazione (di seguito “Società” o “Ricorrente”) ha la propria sede legale in ……… (doc……….), vale a dire nella circoscrizione dell’Ill.mo Tribunale adito, che risulta pertanto giudice competente ai sensi dell’art. 27, c. 2, CCII.
- che la ricorrente presenta i requisiti soggettivi e oggettivi per l’accesso alla procedura di concordato preventivo. Di ciò si dà prova mediante produzione, come richiesto dall’art. 39 CCII, degli ultimi tre bilanci di esercizio depositati dalla Società relativi agli esercizi ……… (doc……….), ……… (doc……….) e ……… (doc……….), come pure della situazione economico-patrimoniale aggiornata al ……… (doc……….), da cui risulta, in particolare che, negli ultimi tre esercizi, la Ricorrente ha registrato ricavi lordi annui superiori all’importo di euro 200.000,00 [ovvero un attivo patrimoniale superiore ad euro 300.000,00, ovvero un ammontare di debiti superiore ad euro 500.000,00] di cui all’art. 2, c. 1, lett. d), CCII;
- che la ricorrente deposita in allegato alla proposta la documentazione prevista dall’art. 39 CCII, in particolare:
i) le scritture contabili e fiscali obbligatorie (doc……….);
ii) le dichiarazioni dei redditi relative ai tre esercizi precedenti (doc……….);
iii) le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni IVA relative ai tre esercizi precedenti (doc……….);
iv) la certificazione dei debiti fiscali (doc……….);
v) la certificazione dei debiti previdenziali (doc……….);
vi) la certificazione dei debiti per premi assicurativi (doc……….);
vii) la relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione di cui all’art. 94, c. 2, CCII, compiuti nel quinquennio anteriore alla data del presente ricorso (doc……….);
- che la Società ha elaborato, con la collaborazione dell’advisor ………, il piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della presente proposta, che si allega quale doc……….;
- che il presente ricorso è accompagnato dalla relazione del dott………., la quale attesta ai sensi dell’art. 87, c. 3, CCII, la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano;
- che il presente ricorso è altresì accompagnato dalla dichiarazione del predetto dott………. attestante il possesso dei requisiti previsti dall’art. 2, c. 1, lett. o), CCII;
- che la trattazione della proposta di concordato preventivo si articola nel seguente indice di argomenti trattati:
1. Cenni storici
2. Attività svolta
3. Cause e circostanze dello stato di crisi
4. Ragioni della proposta di concordato
5. Suddivisione dei creditori in classi
6. Relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria alla data della domanda
7. Stato particolareggiato ed estimativo delle attività
8. Elenco nominativo dei creditori
9. Elenco dei titolari di diritti reali e personali.
10. Stato particolareggiato ed estimativo dei beni ed elenco dei creditori di eventuali soci illimitatamente responsabili
11. Piano su cui si basa la proposta (modalità di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti)
12. La proposta di concordato
13. Modalità e tempi di adempimento della proposta
14. Convenienza della procedura di concordato preventivo
15. Conclusioni
16. Elenco allegati
[v. formule sub art. 87 CCII]
………
………
Per i motivi sopra esposti, la società ricorrente
CHIEDE
che Codesto Ill.mo Tribunale voglia:
- verificata l’ammissibilità della proposta e la fattibilità del piano, dichiarare aperta la procedura di concordato preventivo e adottare i provvedimenti di cui all’art. 47, c. 2, CCII ed in particolare fissare nella misura minima il deposito per le spese di giustizia ………
- in esito alle operazioni di voto e alla approvazione dei creditori omologare il concordato preventivo.
La ricorrente si rende sin d’ora disponibile a fornire tutte le informazioni necessarie e chiede che, in subordine, il Tribunale voglia concedere ai sensi dell’art. 47, c. 4, CCII un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti
………
………
………
Con osservanza
Luogo, data ………
Avv……….
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………
***
RICORSO PER DICHIARAZIONE DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
La ………, con sede in ………, in persona del legale rappresentante ………, rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al presente atto, dall’avvocato ………, presso il cui studio in ………, elegge domicilio, indica per la ricezione delle comunicazioni il n. fax ……… e il seguente indirizzo PEC ……… e
PREMESSO
- che la ricorrente ha eseguito in favore della ……… prestazioni di ……… per un importo di euro ………;
- che la debitrice, pur non sollevando contestazioni circa il credito della ………, non ha provveduto al pagamento;
- che, prima di dar corso alle più opportune iniziative per il recupero di tale credito, l’esponente ha acquisito informazioni circa la situazione della ………, dalle quali emerge che la debitrice si trova in condizioni di dissesto;
- che il debitore, lungi dal provvedere al relativo pagamento, nonostante i numerosi solleciti (doc. n……….), ha depositato la domanda ex art. 40 CCII per l’accesso alla procedura di concordato preventivo in data ………
- che la proposta di concordato è palesemente inammissibile in quanto ………;
- che, in ogni caso, la proposta non indica le ragioni per le quali dovrebbe essere preferita alla liquidazione giudiziale ………
- Che, alla stregua delle circostanze esposte, appare evidente lo stato di insolvenza della ……… considerata la situazione patrimoniale esposta nella domanda, dalla quale si ricava, peraltro, si ricava l’esistenza di un passivo per oltre euro 30.000 ai fini di quanto previsto nell’ultimo comma dell’art. 49 CCII;
- che il debitore è imprenditore commerciale come si ricava dalla visura camerale in quanto esercente l’attività di ……… e come tale assoggettabile alla liquidazione giudiziale;
- che, per unanime orientamento dottrinale e giurisprudenziale, la domanda ex art. 37 CCII non presuppone necessariamente che il creditore istante sia munito di titolo esecutivo.
Tanto premesso ………, come sopra rappresentata,
CHIEDE
che il Tribunale di ………, sentito il legale rappresentante della società debitrice, previa declaratoria di inammissibilità della domanda di concordato preventivo voglia dichiarare la liquidazione giudiziale della ………, con sede in ………
Con osservanza
Luogo, data ………
Firma ………
Si producono:
1. Fattura n………. del [………].
2. Certificato procedure esecutive.
3. Visura dei protesti.
4. Certificato camerale.
5. Proposta di concordato stragiudiziale.
PROCURA
Io sottoscritto ………, nella mia qualità di legale rappresentante della ………, delego a rappresentare e difendere la società nel presente procedimento per dichiarazione di liquidazione giudiziale e nelle ulteriori fasi di impugnazione l’avv………., conferendogli ogni più ampia facoltà ed eleggendo domicilio presso il suo studio in ………, Via ………
Firma ………
Luogo, data ………
Visto per autentica ………
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………
Sezione ………
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RICORSO PER L’APERTURA DELLA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO
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La società ……… in liquidazione, con sede in ………, via ………, C.F. e P IVA ………, in persona del legale rappresentante pro tempore ………, giusta determina del ………per atto del notaio………iscritta nel registro delle imprese in data ………rappresentata e difesa, come da procura in calce al presente atto, dall’Avv………. (C.F……….), presso il cui studio in ………, via ……… è elettivamente domiciliata, il quale chiede l’invio delle comunicazioni inerenti al presente procedimento all’indirizzo PEC ………,
ESPONE
In data ……… è stato presentato dinanzi al Tribunale di ……… il ricorso ex art. 37 CCII da parte del creditore ……… per l’apertura della liquidazione giudiziale della società esponente.
Il Giudice delegato alla trattazione del procedimento ha fissato l’udienza del ……… per la discussione del ricorso.
La società ……… ritiene che sussistano tutti i presupposti per la presentazione di una domanda di accesso al concordato preventivo ai sensi dell’art. 40 CCII in relazione agli artt. 84 ss. CCII e che con l’odierna costituzione nel procedimento n………. R.G………. sia rispettato il termine, fissato a pena di decadenza, dall’art. 40, c. 9, CCII.
A tal fine
CHIEDE
l’apertura della procedura di concordato preventivo a norma dell’art. 47 CCII, precisando che sussistono le condizioni previste dalla legge e formulando ai creditori la proposta, supportata dal piano di seguito descritto ………
RAPPRESENTA
- che la società ……… in liquidazione (di seguito “Società” o “Ricorrente”) ha la propria sede legale in ……… (doc……….), vale a dire nella circoscrizione dell’Ill.mo Tribunale adito, che risulta pertanto giudice competente ai sensi dell’art. 27, c. 2, CCII.
- che la ricorrente presenta i requisiti soggettivi e oggettivi per l’accesso alla procedura di concordato preventivo. Di ciò si dà prova mediante produzione, come richiesto dall’art. 39 CCII, degli ultimi tre bilanci di esercizio depositati dalla Società relativi agli esercizi ……… (doc……….), ……… (doc……….) e ……… (doc……….), come pure della situazione economico-patrimoniale aggiornata al ……… (doc……….), da cui risulta, in particolare che, negli ultimi tre esercizi, la Ricorrente ha registrato ricavi lordi annui superiori all’importo di euro 200.000,00 [ovvero un attivo patrimoniale superiore ad euro 300.000,00, ovvero un ammontare di debiti superiore ad euro 500.000,00] di cui all’art. 2, c. 1, lett. d), CCII;
- che la ricorrente deposita in allegato alla proposta la documentazione prevista dall’art. 39 CCII, in particolare:
i) le scritture contabili e fiscali obbligatorie (doc……….);
ii) le dichiarazioni dei redditi relative ai tre esercizi precedenti (doc……….);
iii) le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni IVA relative ai tre esercizi precedenti (doc……….);
iv) la certificazione dei debiti fiscali (doc……….);
v) la certificazione dei debiti previdenziali (doc……….);
vi) la certificazione dei debiti per premi assicurativi (doc……….);
vii) la relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione di cui all’art. 94, c. 2, CCII, compiuti nel quinquennio anteriore alla data del presente ricorso (doc……….);
- che la Società ha elaborato, con la collaborazione dell’advisor ………, il piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della presente proposta, che si allega quale doc……….;
- che il presente ricorso è accompagnato dalla relazione del dott………., la quale attesta ai sensi dell’art. 87, c. 3, CCII, la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano;
- che il presente ricorso è altresì accompagnato dalla dichiarazione del predetto dott………. attestante il possesso dei requisiti previsti dall’art. 2, c. 1, lett. o), CCII;
- che la trattazione della proposta di concordato preventivo si articola nel seguente indice di argomenti trattati:
1. Cenni storici
2. Attività svolta
3. Cause e circostanze dello stato di crisi
4. Ragioni della proposta di concordato
5. Suddivisione dei creditori in classi
6. Relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria alla data della domanda
7. Stato particolareggiato ed estimativo delle attività
8. Elenco nominativo dei creditori
9. Elenco dei titolari di diritti reali e personali.
10. Stato particolareggiato ed estimativo dei beni ed elenco dei creditori di eventuali soci illimitatamente responsabili
11. Piano su cui si basa la proposta (modalità di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti)
12. La proposta di concordato
13. Modalità e tempi di adempimento della proposta
14. Convenienza della procedura di concordato preventivo
15. Conclusioni
16. Elenco allegati
[v. formule sub art. 87 CCII]
………
………
Per i motivi sopra esposti, la società ricorrente
CHIEDE
che Codesto Ill.mo Tribunale voglia:
- in via preliminare dichiarare inammissibile la domanda di apertura della liquidazione giudiziale;
- nel merito, verificata l’ammissibilità della proposta e la fattibilità del piano, dichiarare aperta la procedura di concordato preventivo e adottare i provvedimenti di cui all’art. 47, c. 2, CCII ed in particolare fissare nella misura minima il deposito per le spese di giustizia ………
- in esito alle operazioni di voto e alla approvazione dei creditori omologare il concordato preventivo.
La ricorrente si rende sin d’ora disponibile a fornire tutte le informazioni necessarie e chiede che, in subordine, il Tribunale voglia concedere ai sensi dell’art. 47, c. 4, CCII un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti
………
………
………
Con osservanza
Luogo, data ………
Avv……….
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………
Sezione ………
***
RICORSO PER L’OMOLOGAZIONE DELL’ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE
***
La società ………, con sede in ………, via ………, C.F. e P. IVA ………, in persona del legale rappresentante pro tempore ………, giusta delibera ai sensi dell’art. 120-bis CCII del Consiglio di Amministrazione del ………per atto del notaio………iscritta nel registro delle imprese in data ………rappresentata e difesa, come da procura in calce al presente atto, dall’Avv………. (C.F……….), presso il cui studio in ………, via ……… è elettivamente domiciliata, il quale chiede l’invio delle comunicazioni inerenti al presente procedimento all’indirizzo PEC ………,
ESPONE
- la società ……… (di seguito “Società” o “Ricorrente”) ha la propria sede legale in ……… (doc……….), vale a dire nella circoscrizione dell’Ill.mo Tribunale adito, che risulta pertanto giudice competente ai sensi dell’art. 27, c. 2, CCII.
- la ricorrente presenta i requisiti soggettivi e oggettivi per l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi ai sensi dell’art. 2. lett. m-bis), CCII.
- la prova dei requisiti è fornita mediante produzione, come richiesto dall’art. 39 CCII, degli ultimi tre bilanci di esercizio depositati dalla Società relativi agli esercizi ……… (doc……….), ……… (doc……….) e ……… (doc……….), come pure della situazione economico-patrimoniale aggiornata al ……… (doc……….), da cui risulta, in particolare che, negli ultimi tre esercizi, la Ricorrente ha registrato ricavi lordi annui superiori all’importo di euro 200.000,00 [ovvero un attivo patrimoniale superiore ad euro 300.000,00, ovvero un ammontare di debiti superiore ad euro 500.000,00] di cui all’art. 2, c. 1, lett. d), CCII;
- la ricorrente deposita in allegato alla proposta la documentazione prevista dall’art. 39 CCII, in particolare:
i) le scritture contabili e fiscali obbligatorie (doc……….);
ii) le dichiarazioni dei redditi relative ai tre esercizi precedenti (doc……….);
iii) le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni IVA relative ai tre esercizi precedenti (doc……….);
iv) la certificazione dei debiti fiscali (doc……….);
v) la certificazione dei debiti previdenziali (doc……….);
vi) la certificazione dei debiti per premi assicurativi (doc……….);
vii) la relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione di cui all’art. 94, c. 2, CCII, compiuti nel quinquennio anteriore alla data del presente ricorso (doc……….);
- la Società ha elaborato, con la collaborazione dell’advisor ………, il piano redatto ai sensi dell’art. 56 CCII contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento dell’accordo, che si allega quale doc……….;
- il presente ricorso è accompagnato dalla relazione del dott………., la quale attesta ai sensi dell’art. 57 [ovvero, art. 60, ovvero art. 61], CCII, la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano;
- il presente ricorso è altresì accompagnato dalla dichiarazione del predetto dott………. attestante il possesso dei requisiti previsti dall’art. 2, c. 1, lett. o), CCII;
tutto ciò premesso, la………presenta il seguente piano e rappresenta il contenuto degli accordi di ristrutturazione raggiunti con i creditori
………
………
………
che rappresentano crediti per oltre il 60% dell’ammontare
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(A) Il piano
(i) la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell’impresa
………
(ii) le principali cause della crisi
………
(iii) le strategie d’intervento e i tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria
………
(iv) i creditori con i quali sono stati raggiunti gli accordi
………
(v) i creditori estranei ………
………
(vi) gli apporti di finanza nuova
………
(vii) Modalità e tempi di adempimento
………
(viii) Convenienza
………
(B) I documenti a supporto del piano
Relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria alla data della domanda
………
Stato particolareggiato ed estimativo delle attività
………
Elenco nominativo dei creditori
………
Elenco dei titolari di diritti reali e personali.
………
Stato particolareggiato ed estimativo dei beni ed elenco dei creditori di eventuali soci illimitatamente responsabili
………
La relazione del professionista ………
………
(C) Gli accordi
………
In data ……… dinanzi al notaio ……… con atto a rep………. la società esponente ha stipulato una serie di accordi con i seguenti creditori
………
………
Gli accordi hanno il seguente oggetto:
………
Per i motivi sopra esposti, la società ricorrente
CHIEDE
che Codesto Ill.mo Tribunale voglia:
- fissare l’udienza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 48, c. 4, CCII
- se ritenuto necessario, nominare il commissario giudiziale………
- omologare con sentenza gli accordi di ristrutturazione ai sensi dell’art. 57 CCII [ovvero, art. 60, ovvero art. 61]
………
………
………
Con osservanza
Luogo, data ………
Avv……….