[1] Il pubblico ministero presenta il ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale in ogni caso in cui ha notizia dell’esistenza di uno stato di insolvenza.
[2] L’autorità giudiziaria che rileva l’insolvenza nel corso di un procedimento lo segnala al pubblico ministero.
[3] Il pubblico ministero può intervenire in tutti i procedimenti per l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza o a una procedura di insolvenza. (2)
[4] Il rappresentante del pubblico ministero intervenuto in uno dei procedimenti di cui al comma 3, instaurato dinanzi al tribunale di cui all’articolo 27, può chiedere di partecipare al successivo grado di giudizio quale sostituto del procuratore generale presso la corte di appello. La partecipazione è disposta dal procuratore generale presso la corte di appello qualora lo ritenga opportuno. Gli avvisi spettano in ogni caso al procuratore generale.
(1) Articolo così sostituito dall’art. 7, comma 1, D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 42, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 147/2020.
(2) Comma così modificato dall’art. 11, comma 3, D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 51, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 83/2022.
A) Inquadramento funzionale:
A)Inquadramento funzionale:I. La giustificazione della legittimazione del pubblico ministero - II. Gli snodi processuali.
I. La giustificazione della legittimazione del pubblico ministero
I.La giustificazione della legittimazione del pubblico ministero1 La presenza di interessi superindividuali giustifica il fatto che il legislatore ha voluto la legittimazione del pubblico ministero. L’attribuzione di un potere di impulso processuale in capo al pubblico ministero viene giustificato quando - indipendentemente dalle scelte dei privati che pure possono promuovere un certo procedimento - non esiste una collettività di soggetti coinvolti, personificata o personificabile perché il coinvolgimento è dell’intera collettività. È, almeno astrattamente, la comunità dei consociati dello Stato che in modo differenziato ma potenzialmente convergente, ha interesse ad un determinato accertamento e questo interesse va coltivato anche in presenza dell’inerzia delle parti private che potrebbero sollecitare il medesimo accertamento.
2 Il legislatore ha rifiutato una concezione espressiva di eterotutela pubblica, preferendo assegnare alle sole parti il potere di attivare la giurisdizione civile, riservando al giudice e al pubblico ministero poteri di impulso limitati e comunque correlati a specifiche ipotesi, sulla falsariga del principio generale che vuole tassative le iniziative del pubblico ministero nel comparto della giurisdizione civile (art. 69 c.p.c.). Quindi se è vero che la giurisdizione civile ha come paradigma - per ciò che attiene all’iniziativa - il potere di impulso della parte secondo quanto dispone l’art. 2907 c.c., il legislatore può solo riservarsi di attribuire anche al pubblico ministero poteri di impulso processuale, purché ciò avvenga in casi predeterminati e tassativamente codificati. C’è un interesse più lato alla gestione pubblica del fenomeno insolvenza attraverso un procedimento - in cui vengono coinvolti organi pubblici in persona dei giudici del tribunale concorsuale - che si snoda per passaggi obbligati e che vede come orizzonte la disgregazione dell’azienda qualora non intervengano accordi fra debitore e creditori. L’iniziativa del pubblico ministero nasce, dunque, senza che vi sia il cordone ombelicale con un diritto soggettivo sostanziale, di cui non è titolare neppure lo stesso creditore. La sola differenza sta nel fatto che il pubblico ministero agisce non a tutela di una propria posizione ma a tutela di posizioni altrui, al modo di un legittimato straordinario (art. 81 c.p.c.) e ciò può fare quando vi ravvisi anche un interesse generale.
3 L’iniziativa del pubblico ministero, laddove non vi sia un’espressa contraria previsione, è affidata alla discrezionalità e alla responsabilità; la soppressione dell’iniziativa officiosa influenza anche la qualificazione della domanda del p.m., talché quella del pubblico ministero è una azione e non una mera segnalazione, visto che, una volta esautorato il tribunale dal potere di iniziativa officiosa, non vi sarebbe più nulla da sollecitare.
II. Gli snodi processuali
II.Gli snodi processuali1 Il pubblico ministero può procedere ogni volta che abbia notizia, in qualunque modo assunta, dell’insolvenza di una impresa (non sotto-soglia), salvo che la notizia derivi dalla composizione negoziata (art. 12 CCII) in quanto per ragioni di riservatezza del procedimento si vuole evitare che vi sia una divulgazione di notizie, sì che né la commissione deputata a nominare l’esperto, né l’esperto possono effettuare una segnalazione al pubblico ministero, o, più precisamente, se il pubblico ministero riceve la notizia non può per ciò solo presentare la domanda di liquidazione giudiziale, salvo che l’informativa non provenga dal tribunale in occasione di uno dei procedimenti di cui agli artt. 19 e 22 CCII. Cfr. [F055] [F056]. La domanda del pubblico ministero, infatti, può derivare dalle segnalazioni che riceve dal giudice perché quando nell’ambito di una controversia nella quale sia parte un imprenditore, un giudice rileva il fatto dell’insolvenza, può segnalare la circostanza al pubblico ministero, il quale deve valutare, nell’ambito dell’autonomia del suo ufficio e dunque con margini di discrezionalità, se promuovere la richiesta di liquidazione giudiziale. Cfr. [F057] [F058].
B) Frmule
B)FrmuleTRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………
***
RICHIESTA PER DICHIARAZIONE DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
Il Sost. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di ……… dott……….
PREMESSO
- che nel corso del procedimento penale R.G………. a carico di ……… è emerso che il sig………., titolare dell’impresa individuale ……… si trova in stato di insolvenza;
- che lo stato di insolvenza si desume da una pluralità di fatti fra i quali i più sintomatici sono rappresentati da ………
Tanto premesso il Pubblico Ministero,
CHIEDE
che il Tribunale di ………, sentito il legale rappresentante della impresa debitrice, e disposti gli accertamenti istruttori ritenuti necessari, voglia dichiarare la liquidazione giudiziale della ………, con sede in ………
Luogo, data ………
Firma ………
Si producono:
1. Certificato camerale.
2. Situazione patrimoniale depositata da ………
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………
***
RICHIESTA PER DICHIARAZIONE DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
Il Sost. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di ……… dott……….
PREMESSO
- che il creditore ……… ha promosso ricorso per la dichiarazione di liquidazione giudiziale di ………;
- che dopo la presentazione del ricorso, il debitore è comparso in camera di consiglio e ha depositato una situazione patrimoniale aggiornata;
- che all’esito dell’udienza, il creditore ……… ha depositato atto di desistenza;
- che il Tribunale di ……… con decreto del [………] ha dichiarato “non luogo a provvedere sul ricorso”;
- che il medesimo Tribunale, con decreto del [………] ha disposto, ai sensi dell’art. 38 CCII, che venisse segnalata al Pubblico Ministero la situazione di insolvenza in cui si trova il debitore ………
- che dalla situazione patrimoniale prodotta in quel procedimento emerge un palese stato di insolvenza posto che l’attivo è di gran lunga inferiore (nella misura di circa ………) al passivo e che la circostanza è rilevante in quanto l’impresa debitrice si trova in stato di liquidazione.
Tanto premesso il Pubblico Ministero,
CHIEDE
che il Tribunale di ………, sentito il legale rappresentante della società debitrice, e disposti gli accertamenti istruttori ritenuti necessari, voglia dichiarare la liquidazione giudiziale della ………, con sede in ………
Luogo, data ………
Firma ………
Si producono:
1. Certificato camerale
2. Situazione patrimoniale depositata da ………
ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………
***
Sezione………
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Il Tribunale in persona dei Sigg. magistrati:
dott………. Presidente
dott………. Giudice
dott………. Giudice rel.
Rilevato che nel corso del procedimento per dichiarazione di liquidazione giudiziale proposto nei confronti di ……… è emerso che l’impresa debitrice si trova in stato di insolvenza;
ritenuto che lo stato di insolvenza si possa desumere in modo inequivoco dai seguenti fatti sintomatici ………
ritenuto che il Tribunale è legittimato a segnalare al Pubblico Ministero l’insolvenza di una parte anche se questa emerge nel corso del procedimento pre-concorsuale;
preso atto che il creditore ricorrente ha rinunciato al ricorso;
visto l’art. 38 CCII
DISPONE
la trasmissione di copia degli atti del procedimento n………. al Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di ………, ai fini della presentazione della richiesta di dichiarazione di liquidazione giudiziale.
Luogo, data ………
Firma ………
ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………
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Sezione ………
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Il sottoscritto dott………., giudice del Tribunale di ………;
rilevato che nel corso del procedimento [esecutivo - monitorio - ordinario] n………. è emerso che l’impresa ……… si trova in stato di insolvenza, in quanto ………
………
………
visto l’art. 38 CCII
DISPONE
la trasmissione di copia degli atti del procedimento n………. al Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di ………, ai fini della presentazione della richiesta di dichiarazione di liquidazione giudiziale.
Luogo, data ………
Firma ………
C) Giurisprudenza:
C)Giurisprudenza:I. L’iniziativa del p.m.
I.L’iniziativa del p.m.1 In tema di iniziativa del p.m. per la dichiarazione di fallimento, ai sensi dell’art. 7, n. 1, l. fall., la doverosità della sua richiesta può fondarsi dalla risultanza dell’insolvenza, alternativamente, sia dalle notizie proprie di un procedimento penale pendente, sia dalle condotte, del tutto autonome indicate in tal modo dalla congiunzione ovvero di cui alla norma che non sono necessariamente esemplificative né di fatti costituenti reato né della pendenza di un procedimento penale, che può anche mancare [C. I 14.1.2019, n. 646]. Il p.m. è legittimato a chiedere il fallimento dell’imprenditore, ai sensi dell’art. 7, n. 1, l. fall., in tutti i casi in cui abbia appreso istituzionalmente una notitia decoctionis, a prescindere dalla circostanza che il tribunale competente per la dichiarazione di fallimento sia diverso da quello presso cui svolge le sue funzioni nei procedimenti penali, sicché non è necessaria la rinnovazione della detta richiesta da parte del p.m. che sia intervenuto all’udienza davanti al giudice competente [C. I 25.8.2017, n. 20400, GCM 2017]. In tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento da parte del p.m., quest’ultimo può richiedere il fallimento, ai sensi dell’art. 7, n. 1, l. fall., non solo quando apprenda la notitia decoctionis da un procedimento penale pendente, ma anche ogni volta che la decozione emerga dalle condotte specificamente indicate dalla norma, le quali non presuppongono indefettibilmente la pendenza di un procedimento penale, sicché esse possono emergere anche da un procedimento iscritto nel registro degli atti non costituenti reato (c.d. modello 45) [C. VI 29.9.2021, n. 26407, GCM 2021]. Il p.m. è legittimato a chiedere il fallimento dell’imprenditore, ai sensi dell’art. 7, n. 1, l. fall., quando la notitia decoctionis sia stata appresa nel corso di un procedimento penale, anche se avviato nei confronti di soggetti diversi dal medesimo imprenditore e conclusosi con esito favorevole alle persone sottoposte alle indagini [C. I 25.8.2017, n. 20400, GCM 2017]. Sulla base di un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 22 l. fall., deve riconoscersi al p.m., nelle ipotesi disciplinate dall’art. 7 l. fall., che gli attribuisce il potere di azione, la legittimazione a proporre reclamo in caso di rigetto dell’istanza di fallimento da parte del tribunale; infatti, negare al p.m. il diritto di impugnare, in una situazione in cui gli è riconosciuto il potere d’azione, si tradurrebbe in un’evidente compressione di tale potere, con una disparità di trattamento rispetto all’analogo diritto riconosciuto al creditore istante per la dichiarazione di fallimento, in violazione degli artt. 3 e 24 [C. I 7.3.2007, n. 5220, Fall 2007, 765].
II. Gli snodi processuali
II.Gli snodi processuali1 Il p.m. può esercitare l’iniziativa per la dichiarazione di fallimento anche quando la “notitia decoctionis” gli sia segnalata dal tribunale fallimentare, che abbia rilevato l’insolvenza nel corso del procedimento ex art. 15 l. fall., poi definito per desistenza del creditore istante, in quanto anche a questo “giudice” e a questo “procedimento civile” si riferisce l’art. 7, n. 2, l. fall., modificato dal d.lgs. n. 5/2006, quando dispone che l’insolvenza deve essere segnalata al p.m. “dal giudice che l’abbia rilevata nel corso di un procedimento civile”. Tale interpretazione, conforme ai lavori preparatori della riforma del 2006, non contrasta con i principi di terzietà e imparzialità del giudice, sanciti dall’art. 111 Cost., in quanto la segnalazione è un atto “neutro”, privo di contenuto decisorio e assunto con valutazione “prima facie”, potendo sempre il tribunale, all’esito dell’istruttoria prefallimentare e a cognizione piena, respingere la richiesta del p.m., originata da detta segnalazione [C. I 30.9.2016, n. 19597; C. s.u. 18.4.2013, n. 9409]. L’art. 7, n. 2, l. fall. attribuisce al p.m. la legittimazione ad avanzare l’istanza di fallimento, sulla base di una segnalazione dell’insolvenza proveniente dal giudice che l’abbia rilevata, in qualsiasi fase di un procedimento civile, non richiedendosi al segnalante neppure di effettuare una delibazione sommaria dello stato d’insolvenza, la cui valutazione è rimessa al p.m. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto validamente effettuata la segnalazione, trasmessa al p.m. dal giudice delegato di una diversa procedura fallimentare, promossa nei confronti della stessa parte e conclusasi con la dichiarazione di non luogo a procedere per desistenza del creditore istante) [C. I 10.8.2017, n. 19927, GCM 2017]. Se il liquidatore nominato dal giudice non accetta l’incarico perché la società risulta sprovvista di fondi per provvedere ai costi della liquidazione, il giudice, verificata l’effettiva mancanza di fondi trasmette gli atti al pubblico ministero per la richiesta del Pubblico Ministero di fallimento anche in assenza di reati. (Nel caso di specie la società operando in una situazione di squilibrio finanziario di circa euro 116.000,00 su base annua, dovuta al differenziale negativo tra gli incassi degli immobili affittati e i costi non aveva fondi per poter pagare i costi della liquidazione quali, ad esempio, il pagamento di diritti camerali, e il compenso dovuto al liquidatore) [T. Milano 23.12.2019, DeJure 2020].