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Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato

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    Questo volume non è incluso nella tua sottoscrizione. Il primo capitolo è comunque interamente consultabile.

    Informazioni sul volume

    Autore:

    Massimo Fabiani, Giovanni Battista Nardecchia

    Editore:

    Wolters Kluwer

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    Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato

    25-quinquies. Limiti di accesso alla composizione negoziata (1)

    Mostra tutte le note

    [1] L’istanza di cui all’articolo 17, non può essere presentata dall’imprenditore in pendenza del procedimento introdotto con ricorso depositato ai sensi dell’articolo 40, anche nelle ipotesi di cui agli articoli 44, comma 1, lettera a), 54, comma 3, e 74. L’istanza non può essere altresì presentata nel caso in cui l’imprenditore, nei quattro mesi precedenti l’istanza medesima, abbia rinunciato alle domande indicate nel primo periodo.

    (1) Articolo inserito dall’art. 6, comma 1, D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, che ha sostituito l’intero Titolo II, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 51, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 83/2022.

    A) Inquadramento funzionale:

    A)Inquadramento funzionale:

    I. Limiti di accesso alla composizione negoziata.

    I. Limiti di accesso alla composizione negoziata

    I.Limiti di accesso alla composizione negoziata

    1 Proprio perché si distacca dalle procedure concorsuali, la composizione negoziata è alternativa agli strumenti di regolazione della crisi; per tali motivi si vuole evitare che sia introdotta con finalità elusive o abusive, e a tal fine l’art. 25-quinquies CCII stabilisce dei limiti alla proponibilità della domanda che non può essere presentata: (i) in pendenza di un procedimento avviato ai sensi degli artt. 40 e 44 CCII; (ii) quando il debitore dopo aver fatto ricorso ad uno strumento di regolazione della crisi vi abbia rinunciato nei precedenti quattro mesi. Cfr. [F032].

    B) Frmule

    B)Frmule
    F032
    ORDINANZA DI RIGETTO DELLE MISURE PROTETTIVE PER INAMMISSIBILITÀ DELLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA

    TRIBUNALE DI ………

    SEZIONE ………

    Il giudice designato,

    visto il provvedimento di assegnazione in atti;

    letto il ricorso depositato in data ……… da: ………

    vista l’accettazione dell’esperto datata ……… e rilevato che il ricorso è stato depositato in data ………,

    sentite le ricorrenti, l’esperto e i creditori intervenuti all’udienza del ………;

    a scioglimento della riserva assunta all’udienza ha pronunciato la seguente

    ORDINANZA

    Rilevato che ……… ha presentato l’istanza in data………

    Rilevato che ………in data ………aveva depositato la domanda di cui all’art. 44 CCII dinanzi a questo Tribunale ………

    Rilevato che ………ha rinunciato alla domanda di cui all’art. 44 CCII dopo che il Tribunale aveva già concesso i termini ………

    Considerato che dalla rinuncia alla domanda di cui all’art. 44 CCII alla presentazione dell’istanza di cui all’art. 12 CCII è trascorso un termine inferiore a quattro mesi ………

    Ritenuto, pertanto, che non sussistono i presupposti per l’accesso alla composizione negoziata e che di conseguenza non possono essere applicate le misure protettive

    P.Q.M.

    Rigetta la richiesta di conferma delle misure protettive

    Si comunichi urgentemente a parte ricorrente a cura della cancelleria.

    Luogo/data ………

    Firma ………

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