[1] Più imprese che si trovano nelle condizioni indicate nell’articolo 12, comma 1, appartenenti al medesimo gruppo e che hanno, ciascuna, il proprio centro degli interessi principali nel territorio dello Stato possono chiedere al segretario generale della camera di commercio la nomina dell’esperto indipendente di cui all’articolo 12, comma 2. La nomina avviene con le modalità di cui all’articolo 13.
[2] L’istanza è presentata alla camera di commercio ove è iscritta la società o l’ente, avente il proprio centro degli interessi principali nel territorio dello Stato, che, in base alla pubblicità prevista dall’articolo 2497-bis del codice civile, esercita l’attività di direzione e coordinamento oppure, in mancanza, l’impresa avente il proprio centro degli interessi principali nel territorio dello Stato che presenta la maggiore esposizione debitoria, costituita dalla voce D del passivo nello stato patrimoniale prevista dall’articolo 2424 del codice civile in base all’ultimo bilancio approvato e inserito nella piattaforma telematica ai sensi del comma 4.
[3] L’imprenditore inserisce nella piattaforma telematica di cui all’articolo 13, oltre alla documentazione indicata nell’articolo 17, comma 3, una relazione contenente informazioni analitiche sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali, l’indicazione del registro delle imprese o dei registri delle imprese in cui è stata effettuata la pubblicità ai sensi dell’articolo 2497-bis del codice civile e il bilancio consolidato di gruppo, ove redatto.
[4] Le misure protettive e cautelari di cui agli articoli 18 e 19 sono adottate dal tribunale competente ai sensi dell’articolo 27 rispetto alla società o all’ente che, in base alla pubblicità prevista dall’articolo 2497-bis del codice civile, esercita l’attività di direzione e coordinamento oppure, in mancanza, rispetto all’impresa che presenta la maggiore esposizione debitoria come definita nel comma 2.
[5] L’esperto assolve ai compiti di cui all’articolo 12, comma 2, in modo unitario per tutte le imprese che hanno presentato l’istanza, salvo che lo svolgimento congiunto non renda eccessivamente gravose le trattative. In tal caso può svolgere le trattative per singole imprese.
[6] Le imprese partecipanti al gruppo che non si trovano nelle condizioni indicate nell’articolo 12, comma 1, possono, anche su invito dell’esperto, partecipare alle trattative.
[7] Quando le imprese appartenenti ad un medesimo gruppo presentano più istanze ai sensi dell’articolo 12, comma 1, e gli esperti nominati, sentiti i richiedenti e i creditori, propongono che la composizione negoziata si svolga in modo unitario oppure per più imprese appositamente individuate, la composizione prosegue con l’esperto designato di comune accordo fra quelli nominati. In difetto di designazione, la composizione prosegue con l’esperto nominato a seguito della prima istanza presentata.
[8] I finanziamenti eseguiti in favore di società controllate oppure sottoposte a comune controllo, in qualsiasi forma pattuiti dopo la presentazione dell’istanza di cui all’articolo 17, sono esclusi dalla postergazione di cui agli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice civile, sempre che l’imprenditore abbia informato preventivamente l’esperto ai sensi dell’articolo 21, comma 2, e che l’esperto, dopo avere segnalato che l’operazione può arrecare pregiudizio ai creditori, non abbia iscritto il proprio dissenso nel registro delle imprese, ai sensi dell’articolo 21, comma 4.
[9] Al termine delle trattative, le imprese del gruppo possono stipulare, in via unitaria, uno dei contratti, convenzioni o accordi, di cui all’articolo 23, comma 1, ovvero accedere, separatamente o in via unitaria, alle soluzioni di cui all’articolo 23.
(1) Articolo così sostituito dall’art. 6, comma 1, D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, che ha sostituito l’intero Titolo II, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 51, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 83/2022. Precedentemente il presente articolo era ricompreso nel Capo IV - Misure premiali, del presente Titolo II.
A) Inquadramento funzionale:
A)Inquadramento funzionale:I. Il trattamento della crisi e dell’insolvenza nei gruppi di imprese.
I. Il trattamento della crisi e dell’insolvenza nei gruppi di imprese
I.Il trattamento della crisi e dell’insolvenza nei gruppi di imprese1 Il codice della crisi, in sintonia con la l.d. n. 155/2017 ha finalmente dato rilievo al trattamento della crisi e dell’insolvenza nei gruppi di imprese; anche la composizione negoziata può essere organizzata con modalità tali da valorizzare l’unitarietà economica del gruppo, e a tal fine sono dettate regole per favorire un percorso unitario, ad esempio a proposito dell’individuazione della camera di commercio e del tribunale competenti.
2 La composizione negoziata di gruppo può vedere coinvolte anche le imprese in bonis, e la flessibilità è poi accentuata perché gli esiti della composizione negoziata possono essere gestiti con procedure aggregate o distinte per singole cellule.
3 Le disposizioni di cui agli artt. 284-286 dettate in tema di concordato preventivo di gruppo, salve le incompatibilità correlate ai piani di continuità, sono applicabili anche al concordato semplificato perché dalle norme degli artt. 23 e 25 CCII si ricava che tale procedura può essere attivata all’esito della composizione negoziata di gruppo con la presentazione di un piano unitario.
B) Giurisprudenza:
B)Giurisprudenza:I. Il trattamento della crisi e dell’insolvenza nei gruppi di imprese.
I. Il trattamento della crisi e dell’insolvenza nei gruppi di imprese
I.Il trattamento della crisi e dell’insolvenza nei gruppi di imprese1 Possono beneficiare del nuovo istituto della composizione negoziata gli imprenditori piccoli, medi e grandi (ed addirittura anche i gruppi di imprese) che svolgono attività commerciale o agricola e che si trovano in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza. L’accesso al percorso è consentito quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa. Si tratta di presupposti o, secondo una parte della dottrina, di condizioni che devono essere oggetto di specifico accertamento da parte dell’autorità giudiziaria ogni qualvolta essa sia chiamata ad emettere atti di propria competenza [T. Siracusa 14.9.2022, One LEGALE; T. Mantova 8.8.2022, Dejure; T. Firenze 15.6.2022, Osservatorio-oci.org; T. Bergamo 30.3.2022, One LEGALE]. Nel caso di composizione negoziata avviata da un gruppo di imprese, le misure protettive possono essere concesse nei confronti di tutti i creditori delle società facenti parte del gruppo [T. Milano 5.8.2022, Dirittodellacrisi.it].