[1] Gli atti autorizzati dal tribunale ai sensi dell’articolo 22 conservano i propri effetti se successivamente intervengono un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, un concordato preventivo omologato, un piano di ristrutturazione proposto ai sensi dell’articolo 64-bis omologato, l’apertura della liquidazione giudiziale, la liquidazione coatta amministrativa, l’amministrazione straordinaria o il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all’articolo 25-sexies omologato.
[2] Non sono soggetti all’azione revocatoria di cui all’articolo 166, comma 2, gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere dall’imprenditore nel periodo successivo alla accettazione dell’incarico da parte dell’esperto, purché coerenti con l’andamento e lo stato delle trattative e con le prospettive di risanamento esistenti al momento in cui sono stati compiuti.
[3] Gli atti di straordinaria amministrazione e i pagamenti effettuati nel periodo successivo alla accettazione dell’incarico da parte dell’esperto sono in ogni caso soggetti alle azioni di cui agli articoli 165 e 166 se, in relazione ad essi, l’esperto ha iscritto il proprio dissenso nel registro delle imprese ai sensi dell’articolo 21, comma 4, o se il tribunale ha rigettato la richiesta di autorizzazione presentata ai sensi dell’articolo 22.
[4] Nelle ipotesi disciplinate dai commi 1, 2 e 3 resta ferma la responsabilità dell’imprenditore per gli atti compiuti.
[5] Le disposizioni di cui agli articoli 322, comma 3, e 323 non si applicano ai pagamenti e alle operazioni compiuti nel periodo successivo alla accettazione dell’incarico da parte dell’esperto in coerenza con l’andamento delle trattative e nella prospettiva di risanamento dell’impresa valutata dall’esperto ai sensi dell’articolo 17, comma 5, purché non siano state effettuate le iscrizioni previste dall’articolo 21, comma 4. Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano inoltre ai pagamenti e alle operazioni autorizzati dal tribunale a norma dell’articolo 22.
(1) Articolo così sostituito dall’art. 6, comma 1, D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, che ha sostituito l’intero Titolo II, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 51, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 83/2022. Precedentemente il presente articolo era ricompreso nel Capo IV - Misure premiali, del presente Titolo II.
A) Inquadramento funzionale:
A)Inquadramento funzionale:I. La disciplina della conservazione degli effetti
I.La disciplina della conservazione degli effetti1 L’art. 24 si occupa degli effetti che si possono conservare nelle successive procedure. Dal punto di vista della inefficacia, non sono soggetti a revocatoria concorsuale gli atti compiuti dall’imprenditore, i pagamenti eseguiti e di garanzie concesse, se coerenti con l’andamento delle trattative e le prospettive di risanamento. L’esenzione ricorre per i c.d. “atti normali”, ovvero quelli indicati nell’art. 166, c. 2, CCII e si cumula con quelle di cui al comma 3 della disposizione (ad esempio i pagamenti nei termini d’uso). Il beneficio della esenzione dall’azione revocatoria di cui agli artt. 165 e 166 CCII non opera per gli atti di straordinaria amministrazione e per i pagamenti per i quali l’esperto abbia manifestato il proprio dissenso, iscrivendolo nel registro delle imprese (o il tribunale abbia rigettato la richiesta di autorizzazione). Tuttavia, il giudice della revocatoria è libero di valutare se i pagamenti non siano coerenti con l’andamento delle trattative o con le prospettive di risanamento anche se l’esperto non abbia iscritto il proprio dissenso.
2 Conservano i propri effetti, se successivamente interviene una delle procedure concorsuali, gli atti autorizzati dal tribunale in virtù dell’art. 22. La conservazione degli effetti rileva, essenzialmente, rispetto ai terzi, perché non va esclusa la responsabilità del debitore, neppure nel caso della concessa autorizzazione; di riflesso, sono, invece, revocabili gli atti non autorizzati.
3 Parimenti, operano le esimenti relative alla responsabilità penale nella stessa dimensione in cui operano le esenzioni dalle azioni revocatorie.