[1] Nel corso delle trattative l’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa. L’imprenditore in stato di crisi gestisce l’impresa in modo da evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell’attività. Quando, nel corso della composizione negoziata, risulta che l’imprenditore è insolvente ma esistono concrete prospettive di risanamento, lo stesso gestisce l’impresa nel prevalente interesse dei creditori. Restano ferme le responsabilità dell’imprenditore.
[2] L’imprenditore informa preventivamente l’esperto, per iscritto, del compimento di atti di straordinaria amministrazione nonché dell’esecuzione di pagamenti che non sono coerenti rispetto alle trattative o alle prospettive di risanamento.
[3] L’esperto, quando ritiene che l’atto può arrecare pregiudizio ai creditori, alle trattative o alle prospettive di risanamento, lo segnala per iscritto all’imprenditore e all’organo di controllo.
[4] Se, nonostante la segnalazione, l’atto viene compiuto, l’imprenditore ne informa immediatamente l’esperto il quale, nei successivi dieci giorni, può iscrivere il proprio dissenso nel registro delle imprese. Quando l’atto compiuto pregiudica gli interessi dei creditori, l’iscrizione è obbligatoria.
[5] Quando sono state concesse misure protettive o cautelari l’esperto, iscritto il proprio dissenso nel registro delle imprese, procede alla segnalazione di cui all’articolo 19, comma 6.
(1) Articolo così sostituito dall’art. 6, comma 1, D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, che ha sostituito l’intero Titolo II, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 51, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 83/2022. Precedentemente il presente articolo era ricompreso nel Capo III - Procedimento di composizione assistita della crisi, del presente Titolo II.
A) Inquadramento funzionale:
A)Inquadramento funzionale:I. Le cautele della gestione dell’impresa in pendenza di trattative.
1. Le cautele della gestione dell’impresa in pendenza di trattive
1.Le cautele della gestione dell’impresa in pendenza di trattive1 Poiché si può fare ricorso alla composizione negoziata nelle ipotesi di pre-crisi, crisi, e insolvenza reversibile, è razionale che la gestione dell’impresa resti affidata al debitore ma in un contesto in grado di evitare condotte potenzialmente pregiudizievoli per i creditori. Durante la composizione negoziata l’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa, ma con due cautele: se l’impresa è in stato di crisi, la gestione imprenditoriale deve essere improntata alla salvaguardia della sostenibilità economico-finanziaria dell’attività (se c’è continuità, non sono pretesi comportamenti meramente conservativi - v., art. 2486 c.c. - ma è richiesta l’adozione di condotte imprenditoriali che siano allineate, proprio, al mantenimento della continuità), mentre se l’impresa è insolvente (purché risanabile) le regole di condotta cambiano perché la gestione deve essere orientata a non pregiudicare i diritti dei creditori, il che significa che la gestione non deve essere meramente conservativa, ma finalizzata alla tutela degli interessi dei creditori.
2 A queste due cautele se ne aggiunge una terza: l’imprenditore prima di compiere un atto di straordinaria amministrazione o di eseguire un pagamento non coerente con le trattative o con il progetto di risanamento deve informare l’esperto cfr. [F021]; l’esperto quando ritiene che l’atto possa pregiudicare gli interessi dei creditori, le trattative o il progetto di risanamento lo segnala all’organo amministrativo e di controllo al fine di persuadere il debitore dal non compiere l’atto. Qualora, invece, l’atto sia compiuto l’esperto può iscrivere il proprio dissenso cfr. [F022] facendolo pubblicare sul registro delle imprese (al fine di allertare i creditori), ma il dissenso è dovuto in caso di pregiudizio agli interessi dei creditori. Se, però, sono state richieste le misure protettive l’esperto effettua anche la segnalazione al tribunale.
3 La legge non prevede sanzioni o inibizioni in caso di condotte pregiudizievoli, ma lascia intatta la responsabilità penale, oltre che civile, del debitore. La composizione negoziata, in questi casi, è solo una opportunità in più per una gestione ordinata della crisi, non un salvacondotto per l’imprenditore; pertanto, rimane ferma la responsabilità per gli atti compiuti.
B) Frmule
B)FrmuleCOMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLE IMPRESE
………
COMUNICAZIONE ALL’ESPERTO DI ATTO DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE (ART. 21 CCII)
Egr. Sig……….
in qualità di Esperto
della Composizione Negoziata della Crisi ………
***
In nome e per conto della Soc………. che assisto come da procura allegata alla domanda di cui all’art. 12 CCII, segnalo alla S.V. che è pendente, dinanzi al Tribunale di ………una controversia promossa da ……… contro ………
Il ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni (All. 1):
………
La Società convenuta si è costituita in giudizio con memoria nella quale ha formulato le seguenti conclusioni (All. 2):
………
All’udienza del ……… il Giudice ……… ha formulato la proposta transattiva (All. 3) che così si trascrive, ………
“Il Giudice ………”
L’avv……….che assiste la Società in quel contenzioso ha formulato il seguente parere (All. 4):
………
Alla luce dei documenti come sopra indicati, la Società ritiene conveniente aderire alla proposta transattiva formulata dal Giudice.
A fronte dei potenziali rischi derivanti dal contenzioso in oggetto, la società ………ha accantonato nell’esercizio ……… l’importo di euro ………
Poiché la transazione è atto di straordinaria amministrazione secondo quanto dispongono gli artt. 94 e 132 CCII, la Società con la presente comunicazione dichiara la volontà di stipulare la conciliazione nei termini sopra precisati, salva diversa determinazione dell’Esperto qualora ritenesse di esprimere il dissenso.
Luogo, data ………
Firma ………
COMPOSIZIONE NEGOZIATA
………
Esperto: ………
***
SEGNALAZIONE
EX ART. 21, D.LGS. N. 14/2019
***
Alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di ………
Al Tribunale di ………
premesso che
• in data ……… depositava presso la Camera di Commercio di ……… istanza di Composizione Negoziata di gruppo ex artt. 12 ss., d.lgs. n. 14/2021;
• in data ………, chi scrive veniva nominata Esperto dell’anzidetta Composizione Negoziata;
• in data ……… lo scrivente Esperto riceveva da ……… (cfr. All. 1);
• in data ………, si richiedeva all’Amministratore Delegato di ……… di fornire spiegazioni in merito al compimento dell’atto nelle more della composizione negoziata, rilevando come la sottoscrizione dell’anzidetto documento, integrava il compimento di un atto di straordinaria amministrazione, per il quale non era stata fornita l’opportuna preventiva informativa allo scrivente Esperto (cfr. All. 2);
in data ……… (cfr. All. 3) ………precisava che l’atto era stato compiuto “al solo fine di garantire la continuità aziendale” ……… e “in assoluta buona fede”
considerato che
• in data ………, chi scrive aveva segnalato ……… (cfr. All. 4);
• ad avviso dello scrivente Esperto la sottoscrizione delle suddette lettere integra un atto di straordinaria amministrazione che pregiudica gli interessi dei creditori di ………
Tutto ciò premesso e considerato, lo scrivente Esperto, ai sensi dell’art. 21, d.lgs. n. 14/2019
segnala
alle SS.LL di aver provveduto ad iscrivere il proprio dissenso nel Registro delle Imprese (cfr. All. 5) ……… senza fornire la preventiva informativa prevista dalla Legge.
Luogo/data ………
Firma ………
C) Giurisprudenza:
C)Giurisprudenza:I. Le cautele della gestione dell’impresa in pendenza di trattative.
I. Le cautele della gestione dell’impresa in pendenza di trattative
I.Le cautele della gestione dell’impresa in pendenza di trattative1 L’imprenditore che vi fa ricorso rimane, infatti, in bonis, non è assoggettato ad alcuno spossessamento e può compiere autonomamente tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, atteso che le autorizzazioni giudiziali previste dall’art. 10, d.l. n. 118/2021 e oggi dall’art. 22 del codice della crisi non riguardano la validità o l’efficacia degli atti da compiere ma solo la possibilità di beneficiare di alcuni vantaggi contemplati dalla relativa disciplina, come la prededucibilità di taluni finanziamenti, la deroga all’art. 2560 c.c. nel caso di cessione di azienda e, infine, la rinegoziazione di alcuni contratti se le relative prestazioni sono divenute eccessivamente onerose [T. Torino 17.8.2022, OneLEGALE].