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Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato

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    Questo volume non è incluso nella tua sottoscrizione. Il primo capitolo è comunque interamente consultabile.

    Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato

    19. Procedimento relativo alle misure protettive e cautelari (1)

    Informazioni sul volume

    Autore:

    Massimo Fabiani, Giovanni Battista Nardecchia

    Editore:

    Wolters Kluwer

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    [1] Quando l’imprenditore formula la richiesta di cui all’articolo 18, comma 1, con ricorso presentato al tribunale competente ai sensi dell’articolo 27, entro il giorno successivo alla pubblicazione dell’istanza e dell’accettazione dell’esperto, chiede la conferma o la modifica delle misure protettive e, ove occorre, l’adozione dei provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative. Entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al medesimo articolo 18, comma 1, l’imprenditore chiede la pubblicazione nel registro delle imprese del numero di ruolo generale del procedimento instaurato. L’omesso o il ritardato deposito del ricorso è causa di inefficacia delle misure previste dall’articolo 18, comma 1, e, decorso inutilmente il termine di cui al secondo periodo, l’iscrizione dell’istanza è cancellata dal registro delle imprese.

    [2] L’imprenditore, unitamente al ricorso, deposita:

    a) i bilanci degli ultimi tre esercizi oppure, quando non è tenuto al deposito dei bilanci, le dichiarazioni dei redditi e dell’IVA degli ultimi tre periodi di imposta;

    b) una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima del deposito del ricorso;

    c) l’elenco dei creditori, individuando i primi dieci per ammontare, con indicazione dei relativi indirizzi di posta elettronica certificata, se disponibili, oppure degli indirizzi di posta elettronica non certificata per i quali sia verificata o verificabile la titolarità della singola casella;

    d) un progetto di piano di risanamento redatto secondo le indicazioni della lista di controllo di cui all’articolo 13, comma 2, un piano finanziario per i successivi sei mesi e un prospetto delle iniziative che intende adottare;

    e) una dichiarazione avente valore di autocertificazione attestante, sulla base di criteri di ragionevolezza e proporzionalità, che l’impresa può essere risanata;

    f) l’accettazione dell’esperto nominato ai sensi dell’articolo 13, commi 6, 7 e 8, con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.

    [3] Il tribunale, entro dieci giorni dal deposito del ricorso, fissa, con decreto, l’udienza, da tenersi preferibilmente con sistemi di videoconferenza. Il ricorso, unitamente al decreto, è notificato dal ricorrente, anche all’esperto, con le modalità indicate dal tribunale che prescrive, ai sensi dell’articolo 151 del codice di procedura civile, le forme di notificazione opportune per garantire la celerità del procedimento. Il tribunale, se verifica che il ricorso non è stato depositato nel termine previsto dal comma 1, dichiara con decreto motivato l’inefficacia delle misure protettive senza fissare l’udienza prevista dal primo periodo. Gli effetti protettivi prodotti ai sensi dell’articolo 18, comma 1, cessano altresì se, nel termine di cui al primo periodo, il giudice non provvede alla fissazione dell’udienza. Nei casi previsti dal terzo e quarto periodo la domanda può essere riproposta.

    [4] All’udienza il tribunale, sentite le parti e chiamato l’esperto a esprimere il proprio parere sulla funzionalità delle misure richieste ad assicurare il buon esito delle trattative, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, nomina, se occorre, un ausiliario ai sensi dell’articolo 68 del codice di procedura civile e procede agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai provvedimenti cautelari richiesti ai sensi del comma 1 e ai provvedimenti di conferma, revoca o modifica delle misure protettive. Il tribunale può assumere informazioni dai creditori indicati nell’elenco di cui al comma 2, lettera c). Se le misure protettive o i provvedimenti cautelari richiesti incidono sui diritti dei terzi, devono essere sentiti. Il tribunale provvede con ordinanza con la quale stabilisce la durata, non inferiore a trenta e non superiore a centoventi giorni, delle misure protettive e, se occorre, dei provvedimenti cautelari disposti, tenendo conto delle misure eventualmente già concesse ai sensi dell’articolo 54, comma 1. Sentito l’esperto, il tribunale può limitare le misure a determinate iniziative intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti o a determinati creditori o categorie di creditori.

    [5] Il giudice che ha emesso i provvedimenti di cui al comma 4, su istanza delle parti e acquisito il parere dell’esperto, può prorogare la durata delle misure disposte per il tempo necessario ad assicurare il buon esito delle trattative. La proroga non è concessa se il centro degli interessi principali dell’impresa è stato trasferito da un altro Stato membro nei tre mesi precedenti alla formulazione della richiesta di cui all’articolo 18, comma 1. La durata complessiva delle misure non può superare i due-centoquaranta giorni.

    [6] Su istanza dell’imprenditore, di uno o più creditori o su segnalazione dell’esperto, il giudice che ha emesso i provvedimenti di cui al comma 4 può, in qualunque momento, sentite le parti interessate, e in ogni caso a seguito dell’archiviazione dell’istanza ai sensi dell’articolo 17, commi 5 e 8, revocare le misure protettive e cautelari, o abbreviarne la durata, quando esse non soddisfano l’obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o appaiono sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori istanti.

    [7] I procedimenti disciplinati dal presente articolo si svolgono nella forma prevista dagli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile e il tribunale provvede in composizione monocratica con ordinanza comunicata dalla cancelleria al registro delle imprese entro il giorno successivo. Non si applicano l’articolo 669-octies, primo, secondo e terzo comma, e l’articolo 669-novies, primo comma, del codice di procedura civile. Contro l’ordinanza è ammesso reclamo ai sensi dell’articolo 669-terdecies del codice di procedura civile.

    [8] In caso di revoca o cessazione delle misure protettive, il divieto di acquisire diritti di prelazione se non concordati con l’imprenditore viene meno a far data dalla revoca o dalla cessazione delle misure protettive.

    (1) Articolo così sostituito dall’art. 6, comma 1, D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, che ha sostituito l’intero Titolo II, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 51, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 83/2022. Precedentemente il presente articolo era ricompreso nel Capo III - Procedimento di composizione assistita della crisi, del presente Titolo II.

    A) Inquadramento funzionale:

    A)Inquadramento funzionale:

    I. L’attuazione del contraddittorio e il procedimento.

    I. L’attuazione del contraddittorio e il procedimento

    I.L’attuazione del contraddittorio e il procedimento

    1 La parte istante che avvia il procedimento è l’imprenditore cfr. [F013] [F014] [F015] [F016]; l’esperto viene sentito nella più classica delle attività istruttorie del procedimento cautelare; l’ausiliario che può essere nominato dal giudice (che decide in composizione monocratica) assume i compiti del consulente tecnico e coadiuva il tribunale nella comprensione del percorso intrapreso dal debitore. Uno dei nodi critici è costituito dal modo in cui deve essere assicurato il contraddittorio con le parti interessate e ciò dopo avere stabilito che il decreto di fissazione dell’udienza cfr. [F017] è notificato a cura del ricorrente. Si tratta, allora, di identificare i soggetti cui va notificato il decreto (unitamente all’istanza di conferma delle misure). Poiché le misure possono essere selettive si potrebbe pensare che la notificazione debba riguardare quei creditori nei cui confronti si intende conseguire l’effetto protettivo. Tuttavia, occorre rilevare che tradizionalmente sulle misure protettive non vi è mai stato un contraddittorio preventivo e lo stesso art. 55 CCII non prevede l’audizione dei creditori per la conferma delle misure protettive semi-automatiche. Poiché dobbiamo trovare una soluzione proporzionata al tipo di procedimento, alle esigenze di semplificazione e agli interessi delle parti, si può ritenere che assumano il ruolo di parti quei creditori che vengono direttamente colpiti dalle inibitorie (ovverosia coloro che avevano avviato azioni esecutive, cautelari o concorsuali), mentre tutti gli altri creditori che sono colpiti dalle misure solo potenzialmente saranno parti del procedimento nella misura in cui - al modo di quanto stabilisce l’art. 107 c.p.c. in tema di chiamata iussu iudicis - il giudice ne disponga la convocazione. I maggiori dieci creditori dovranno essere indicati, invece, per consentire al tribunale di assumere informazioni, quand’anche costoro non volessero partecipare all’udienza. Sono parti necessarie del procedimento anche i soggetti nei cui confronti si chiedono specifiche misure cautelari cfr. [F018].

    2 Viste talune analogie con le finalità della tutela cautelare, il legislatore ha ritenuto opportuno richiamare il procedimento cautelare uniforme previsto negli artt. 669-bis/669-terdecies c.p.c., con gli opportuni adattamenti ad iniziare dal tema relativo alla struttura del contraddittorio. Non tutte le disposizioni di questo trovano applicazione e, in particolare, all’esito della conferma delle misure protettive non è necessario incardinare alcun giudizio “di merito”; parimenti, poiché la misura cautelare è funzionale alla prosecuzione e al buon esito delle trattative, la strumentalità è certamente allentata e il giudizio “di merito” non serve. Cfr. [F019].

    3 L’ordinanza con cui il giudice conferma modifica o revoca le misure protettive o dispone (o respinge la richiesta del) le misure cautelari è reclamabile dinanzi al collegio ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c. L’inefficacia e la revoca delle misure protettive operano con effetto ex tunc rispetto alle azioni esecutive e cautelari (sì che un pignoramento avviato dopo la composizione negoziata riprende vigore in caso di venir meno della protezione) e con effetto ex nunc rispetto alla acquisizione di diritti di prelazione non concordati (con la conseguenza che le ipoteche giudiziali iscritte dopo la composizione sono definitivamente prive di efficacia).

    B) Frmule

    B)Frmule
    F013
    RICORSO PER LA CONFERMA DELE MISURE PROTETIVE

    TRIBUNALE DI ………

    RICORSO EX ART. 19, D.LGS. 12.1.2019, N. 14

    nell’interesse di

    ……… con sede legale in ………, Codice Fiscale, P. I.V.A………. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di ………, in persona ………

    rappresentata e difesa ……… (C.F……….), ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, ………, giusta procura sottoscritta digitalmente su foglio separato e da intendersi apposta in calce al presente atto in base al d.m. n. 48/2013 (pec ………).

    ***

    SOMMARIO: ………

    ***

    1. La competenza del Tribunale di ………

    La società ……… ha sede legale in ………

    La società ha presentato, in data ………, istanza di accesso alla composizione negoziata, poi integrata il successivo ………, chiedendo, inter alia, l’applicazione delle misure protettive e la sospensione degli obblighi di cui agli artt. 2446 e 2447 c.c.

    In data ……… è stato nominato l’esperto, nella persona ……… (C.F……….), con studio in ……… (………), e questi ha accettato l‘incarico il ……… L’istanza e l’accettazione sono state pubblicate in data ……… e conseguentemente la società ha interesse a chiedere la conferma delle misure protettive.

    ***

    2. Brevi cenni storici e cause della crisi

    Il Gruppo ……… come emerge dal diagramma sopra riportato è composto da una pluralità di società con diversi oggetti sociali.

    Il Gruppo opera nel mercato ………

    Attualmente nel Gruppo sono impegnati come lavoratori dipendenti n………. unità, distribuiti tra le varie società.

    Le società del Gruppo, però, sono anche proprietarie di un vasto patrimonio immobiliare, in parte destinato alle esigenze commerciali delle società operative, in parte messo a reddito con la stipulazione di contratti di affitto.

    Il mercato di riferimento ………

    ……… Le criticità si sono accumulate nel corso del tempo e hanno portato il Gruppo a rendersi inadempiente nei confronti dei propri creditori.

    Ciò è accaduto per una pluralità di concomitanti fattori, esogeni ed endogeni:

    Tra i fattori esogeni si segnalano:

    (i) il mercato di riferimento non è cresciuto in misura pari alle attese negli anni immediatamente precedenti al diffondersi della Pandemia da Covid-19; in particolare, i ricavi sono stati inferiori a quanto preventivabile ………;

    (ii) l’emergenza pandemica da Covid-19 ha determinato la chiusura temporanea ………

    Tra i fattori endogeni si segnalano:

    (iii) una sproporzionata struttura dei costi centrali: ……… determinando, di conseguenza, una contrazione dei ricavi ed un incremento dell’indebitamento;

    (iv) una drastica riduzione del ricavato per il periodo ………

    L’insieme delle cause (esogene ed endogene), sopra descritte, hanno comportato per la Società una situazione di tensione finanziaria, dovuta essenzialmente alla mancanza di liquidità necessaria per la regolare prosecuzione dell’attività di impresa, soprattutto in riferimento al core business. A fronte di tale citata carenza di liquidità, si è assistito ad un progressivo incremento dell’indebitamento verso i creditori (ivi incluso l’Erario), oltre che all’incapacità della Società di garantire l’adempimento degli impegni assunti

    Le Società, dunque, in considerazione della situazione di difficoltà economica e finanziaria e per le ragioni sopra rappresentate, versano in uno “stato di crisi” ai sensi dell’art. 2, lett. a), CCII come si avrà modo di illustrare in dettaglio nel prosieguo

    ***

    3. Gli eventi sopravvenuti

    In tal senso per sostenere patrimonialmente le società del Gruppo, ……… si era rivolta al socio per chiedere la rinuncia/postergazione dei finanziamenti soci e del credito obbligazionario. Il management delle Società - con l’ausilio degli advisors, tenuto conto dell’andamento degli ultimi mesi e delle note vicende esogene - aveva prudentemente predisposto e presentato ai Consigli di Amministrazione uno stress test economico-finanziario relativo all’anno 2022. Si trattava di verificare il livello di tenuta del Piano tenendo conto che il trend di mercato non era migliorato, con possibile significativo ritardo nel raggiungimento di una condizione di equilibrio economico e patrimoniale-finanziario delle Società rispetto al Piano ed un accumularsi di importanti perdite per l’esercizio ……… Lo stress test introduceva alcune misure correttive che avrebbero potuto essere adottate e tuttavia i dati dello stress test evidenziavano, infatti, per l’anno ……… una perdita d’esercizio consolidata di euro ……… milioni.

    Tali dati divergevano nettamente da quanto prospettato dal Piano Industriale, che per l’esercizio ……… prevedeva una perdita limitata ad euro ……… milioni.

    Il nuovo management ha immediatamente provveduto ad una revisione del piano di tesoreria e a fornire all’Advisor finanziario ………

    Nel periodo di elaborazione delle nuove informazioni sono emersi significativi scostamenti dei risultati dalle previsioni contenute nei piani ancillari agli accordi omologati.

    L’Amministratore delegato ha analizzato le performances delle Società per pervenire rapidamente alla conclusione della insostenibilità del business nelle dimensioni di partenza, rilevando la necessità della chiusura di alcuni punti vendita e cioè di quelli che non offrivano alcuna marginalità.

    Sono iniziate immediatamente azioni volte ad efficientare i processi di approvvigionamento della merce e a ridurre i costi per effetto di contrazione degli spazi espositivi sovradimensionati.

    Nel frattempo, è stato commissionato uno studio di carattere industriale per valutare il più profittevole posizionamento sul mercato di ………

    All’esito di questi processi informativi il management e ……… hanno predisposto una Bozza di Piano, documento indispensabile per l’accesso alla composizione negoziata.

    La Bozza di Piano sarà esaminata nei Capitoli successivi.

    ***

    4. Le decisioni assunte dall’organo amministrativo

    L’organo amministrativo nella sua nuova composizione ha preso atto della situazione ed ha immediatamente orientato la struttura aziendale nella direzione della proposizione di una istanza di nomina dell’Esperto ai sensi dell’art. 12 CCII: si è ritenuta non percorribile la strada di un concordato preventivo, che ai sensi dell’art. 84 CCII presuppone il pagamento integrale dei lavoratori dipendenti, in quanto le risorse libere, cioè quelle non destinate ai creditori ipotecari e ai creditori prededucibili, non sarebbero state sufficienti a far fronte al pagamento di quei crediti.

    Viceversa, la composizione negoziata, quale luogo nel quale possono dipanarsi le trattative (preventive) con i creditori, dovrebbe consentire di liberare risorse tramite l’accordo con alcuni creditori ………

    I C.d.A. di ……… hanno deliberato la presentazione dell’odierna istanza.

    ***

    5. Gli organi sociali, la struttura amministrativa, il personale dipendente

    Ai fini di una compiuta esposizione della struttura di ciascuna società del Gruppo, di seguito si elencano gli organi sociali distinti per le società che fanno istanza congiunta di nomina dell’esperto.

    L’oggetto sociale è:

    ………

    ***

    6. La situazione economico-finanziaria e patrimoniale del Gruppo

    Le Società hanno predisposto una situazione contabile aggiornata al ……… per singola legal entity e anche a livello consolidato. I risultati dei primi ……… dimostrano un peggioramento delle performance economiche e un deterioramento della solidità patrimoniale con conseguente tensione finanziaria, come evidenziato nel piano di cassa di Gruppo a sei mesi predisposto dal management.

    Nell’analisi dei risultati economici del Gruppo, occorre evidenziare come il mutato contesto di mercato, caratterizzato dall’incremento esponenziale dei costi per le utenze e dalla pressione inflazionistica, abbia ridotto la capacità di spesa delle famiglie e in particolare del target di consumatori a cui si rivolge il Gruppo ………

    Gli impatti sull’attività operativa del Gruppo sono evidenti e riscontrabili immediatamente in una drastica contrazione dei ricavi rispetto a quanto precedentemente previsto ………

    Si riportano di seguito gli schemi patrimoniali al ……… oggetto della istanza di composizione negoziata, al fine di comprendere le principali movimentazioni rispetto alle poste patrimoniali al ………

    Il Patrimonio Netto è ………

    Allo stato attuale, la Posizione Finanziaria Netta include il debito ………

    Anche la società ……… adotta il criterio dell’equity method per valutare le partecipazioni delle società controllate (direttamente o indirettamente tramite la ………); di conseguenza, il risultato di esercizio della holding ……… ed il suo patrimonio netto corrispondono rispettivamente al risultato di esercizio di Gruppo ed al patrimonio netto di gruppo riportati nel bilancio consolidato.

    ***

    7. Il piano di cassa a 6 mesi e le azioni urgenti e prioritarie da porre in essere

    Il Piano di cassa del Gruppo, in considerazione delle interessenze tra le varie società, è stato sviluppato a livello aggregato, considerando tutte le società appartenenti al Gruppo ……… seppur lo stesso, nella sua stesura definitiva, sarà declinato per singola legal entity.

    La grave tensione finanziaria in cui versa il Gruppo determinata dall’andamento negativo dei primi 9 mesi dell’anno, impone un’approfondita analisi al fine di valutare la necessità di effettuare una rimodulazione e/o una rivisitazione del Piano Industriale del Gruppo oggetto dei singoli accordi di ristrutturazione omologati che tenga conto del sensibile deterioramento delle performance (e in particolare dei ricavi, rispetto ……… che allo Stress-Test).

    La società, ha ritenuto di modificare l’organo gestorio ………, sulla base del current trading e dello scenario macro-economico, a effettuare una significativa rivisitazione del Piano Industriale, al fine di:

    1. garantire la continuità operativa;

    2. rimborsare tutti i creditori scaduti al fine di ripristinare l’equilibrio finanziario;

    3. negoziare con gli Istituti di Credito che finanziano il Gruppo una modifica degli accordi affinché i proventi netti delle prime vendite oggetto di trattativa possano essere utilizzati per finanziare il fabbisogno emergente.

    Le linee guida strategiche di breve termine sottostanti al redigendo Piano prevedono:

    1. l’attenta gestione della cassa, unitamente alle azioni di cost saving già in atto che comprendono la termini di riduzione degli spazi, finalizzata alla riduzione dei costi energetici nonché all’ottimizzazione dei costi del personale, sfruttando al meglio l’accordo di solidarietà, per consentire la sostenibilità del fabbisogno sino a ……… con l’obbiettivo prioritario di assicurare la continuità aziendale;

    2. la significativa riduzione delle superfici di vendita ………;

    3. ed infatti, il nuovo perimetro della rete ……… e il ridimensionamento degli spazi di vendita impongono un significativo piano di riorganizzazione al fine di adeguare la struttura dei costi rispetto alle esigenze attuali e prospettiche;

    4. da ultimo, completate queste azioni di breve termine per mettere in sicurezza il Gruppo, il percorso di risanamento preliminarmente individuato prevede l’isolamento degli immobili e dell’attività operativa in due separate legal entity. La prima procederà alla dismissione ordinata degli immobili mentre la seconda, priva di indebitamento finanziario, riconoscerà alla prima canoni di locazione a valori di mercato.

    L’operazione di riorganizzazione e turnaround si prevede possa essere conclusa entro ……… e comporta un fabbisogno finanziario ingente, ……… Mln euro.

    Si riporta di seguito il piano di cassa dei prossimi mesi ed in particolare sino ad ………, intervallo di tempo stimato per conseguire la riorganizzazione societaria e il turnaround del Gruppo, dando altresì evidenza dell’evoluzione dei debiti scaduti.

    Si precisa che, al fine di operare in modo prudenziale e conservativo, il budget di tesoreria è stato costruito senza ipotizzare ………

    In merito ai ricavi dei ………gli stessi sono ipotizzati sulla base delle previsioni di vendita tenendo conto della stagionalità del business che prevede un incremento su base storica per i mesi di ………, seppur in misura contenuta in considerazione de (i) la situazione di tensione finanziaria in cui versa la società con conseguente difficoltà negli approvvigionamenti, (ii) il current trading e (iii) la situazione macroeconomica che sta impattando sulla capacità di spesa delle famiglie, che tendono a concentrare i loro acquisti sui beni di prima necessità, limitando quelli di beni accessori.

    Quanto ai costi operativi inclusi nel piano di cassa, questi sono allineati alle previsioni di vendita e sono stati sviluppati sulla base delle condizioni commerciali storiche con i fornitori delle singole tipologie di prodotti e servizi.

    L’attenta gestione della cassa implica un’accurata gestione dei fornitori scaduti in base alla strategicità degli stessi, attribuendo sempre assoluta priorità alla continuità aziendale ed in funzione della continuità aziendale.

    Da ultimo, si precisa che la cassa, in virtù delle manovre ipotizzate sui pagamenti, rimane positiva fino a ………

    Il fabbisogno complessivo non si limita alle necessità finanziarie del Gruppo sino al ………, ma include anche i costi derivanti dalla riorganizzazione aziendale sulla base dell’esigenze prospettiche del Gruppo, nonché i CAPEX necessari al risanamento del gruppo, come meglio rappresentato nel grafico in appresso:

    ………

    Al fine di soddisfare il fabbisogno di cui sopra, è necessario che il Gruppo concluda le trattative in essere nei tempi previsti e si attivi da subito al fine di realizzare dismissioni.

    Si riporta qui di seguito la pianificazione temporale, la temporizzazione delle uscite connesse al ……… del ……… residuo fabbisogno finanziario.

    Tutto ciò premesso, il progetto di Piano, laddove dovesse trovare accoglimento da parte degli Istituti di Credito, consente di soddisfare il fabbisogno per giungere alla riorganizzazione societaria e al risanamento dell’impresa.

    ***

    8. Le iniziative strategiche sottostanti al redigendo Piano Industriale del Gruppo - Linee guida del Piano ………

    Le linee guida del Piano Industriale ………

    Al fine di comprendere al meglio il percorso che la Società intende porre in essere è necessario analizzare accuratamente il posizionamento attuale di ……… e l’evoluzione del mercato competitivo.

    Il Gruppo ……… è attualmente uno dei player nel ………

    Fondamentalmente il Gruppo business del Gruppo è articolato in due macro categorie con modelli di business completamente diversi:

    • ………

    Per quanto attiene alla società operativa, il rilancio del Gruppo ……… è legato ad un Turnaround strategico e operativo che si basa su precise azioni industriali calibrate anche sull’attuale contesto macroeconomico, uno dei fattori fondamentali che ha cagionato la necessità di rivedere in modo significativo il Piano Omologato:

    • ………

    • ………

    • ………

    • ………

    • ………

    Con riferimento all’altra milestone del Piano, ………

    Le ipotesi preliminarmente formulate sono di seguito esplicitate:

    • ………

    • ………

    ***

    9. La sostenibilità del debito

    In merito alla sostenibilità del debito del Gruppo, si rammenta che il progetto di risanamento con le risorse ritratte dalle prime vendite prevede il pagamento di tutte l’esposizione debitorie scadute nei confronti dei creditori, diverse dall’esposizioni con gli istituti di credito, e, a seguito della riorganizzazione societaria in due distinte legal entity, la società operativa si troverà priva di indebitamento finanziario proprio e di creditori scaduti, dovendo solo onorare i creditori correnti nell’ambito della sua normale attività.

    Per quanto attiene, invece, al veicolo immobiliare, l’accordo oggetto di negoziazione con gli istituti di credito prevedrà il rimborso delle esposizioni debitorie, in primo luogo, tramite la dismissione ordinata del portafoglio immobiliare.

    Qualora le risorse rinvenienti dalla vendita degli immobili, non fossero integralmente capienti per rimborsare la totalità del debito finanziario, che sia in sorte capitale o per interessi maturandi nel periodo di Piano, gli istituti di credito potranno rivalersi sui proventi derivanti dalla cessione/distribuzioni della società operativa ed, ad ulteriore rafforzamento della sostenibilità del Piano, l’accordo dovrà prevedere la c.d. “clausola di infallibilità” ovvero uno stralcio ora per allora per i crediti degli istituti di credito che ad esito dell’intero processo di ristrutturazione.

    Ne consegue che, laddove l’accordo con gli istituti di credito fosse raggiunto, nei termini sostanziali sopra descritti, la sostenibilità del debito del Gruppo è comunque assicurata grazie alla concessione della clausola di infallibilità che, atteso il pagamento di tutto lo scaduto verso creditori terzi, e il raggiungimento del riequilibrio economico e finanziario della società operativa che onorerà puntualmente i suoi debiti correnti, garantirà l’esdebitazione integrale della società al termine del processo di ristrutturazione laddove dovessero risultare incapienti partite creditorie degli istituti di credito anche a seguito del realizzo dei proventi derivanti dalla cessione/distribuzioni della società operativa.

    ***

    10. Considerazioni sulla composizione negoziata

    Il percorso di composizione negoziata non è una procedura concorsuale né uno strumento di risoluzione della crisi (art. 2, lett. m-bis, CCII), ma esclusivamente un luogo in cui il debitore entra volontariamente e nel quale si dipana lo svolgimento di trattative alla presenza di un terzo che ha il compito di facilitare e stimolare gli accordi; il terzo, dunque, coadiuva le parti nella comunicazione, nella comprensione dei problemi e degli interessi di ciascuna.

    Non si è dinanzi ad una procedura concorsuale ‘vicaria’, nonostante la previsione di una - eventuale - protezione del patrimonio, perché non vi è: (i) alcuna apertura di un procedimento di regolazione della crisi; (ii) alcun organo della procedura; (iii) alcun blocco di crediti e debiti; (iv) alcuna previsione di un ordine di distribuzione; (v) alcun, neppur minimo, spossessamento; (vi) alcuna necessità di coinvolgimento di tutti i creditori; (vii) alcuna formazione di una “massa” segregata a favore di taluni creditori. Proprio perché si distacca dalle procedure concorsuali, la composizione negoziata è alternativa agli strumenti di regolazione della crisi (art. 25-quinquies CCII) e ad essa non può farsi ricorso in pendenza di questi, né a questi rinunciando (se non dopo il decorso di almeno quattro mesi).

    Questa è la ragione per la quale il Piano, per ora nella versione “progetto” così come richiesto dall’art. 17, c. 3, lett. b), CCII, prevede a grandi linee il soddisfacimento di tutti i creditori in linea capitale, ma non distingue i creditori nelle classi privilegiate e chirografarie non esistendo alcuna regola distributiva.

    I presupposti di accesso alla liquidazione giudiziale o al concordato preventivo sono ben scolpiti in quanto il debitore deve essere un imprenditore commerciale sopra-soglia e deve trovarsi in situazione di crisi o in stato di insolvenza, al contrario, la composizione negoziata è istituto aperto a tutte le imprese, ai gruppi societari (come nel caso in esame) e, dal punto di vista oggettivo, valorizza, nella logica dell’allerta precoce, la rilevanza di un fenomeno molto diffuso e prima trascurato, vale a dire quello della “pre-crisi”, oltre a quello della crisi.

    L’art. 12 CCII, nel parlare di “condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza”, apre le porte della composizione negoziata proprio a questo fenomeno, agendo come stimolo per il debitore a ricorrere all’esperto in modo tempestivo.

    Non vi sono presupposti di accesso ma, piuttosto, condizioni perché la composizione possa proseguire. In tale situazione, l’imprenditore può rimanere al timone dell’impresa per trovare un accordo con alcuni creditori in un ambiente protetto oppure per incamminarsi in uno dei percorsi più strutturati (e tradizionali) richiamati dall’art. 23 CCII.

    Ciò significa che l’obiettivo da perseguire è il risanamento, non fine a sé stesso, bensì quale mezzo per salvaguardare il miglior interesse dei creditori.

    Nel caso del Gruppo ……… per le ragioni sopra descritte, le società si trovano in uno stato di crisi, là dove a fronte di un rilevantissimo patrimonio immobiliare (come detto stimato in oltre ……… mln di euro) si contrappone un indebitamento finanziario elevato, generato dalla incapacità delle società del Gruppo di ottenere risultati economici positivi, tali da generare le risorse al flusso del debito.

    Lo scenario macroeconomico attuale e prospettico inducono a ritenere necessario un approccio molto prudente anche con significativi profili di discontinuità rispetto ai piani industriali collegati agli accordi di ristrutturazione.

    La soluzione del Piano come sopra evidenziata è quella di separare le sorti del comparto immobiliare da quelle del comparto industriale attraverso una mirata riduzione dei punti vendita, con sacrifici sul piano dell’occupazione che si ritiene tollerabili rispetto alla alternativa dissolutiva della liquidazione giudiziale, atteso che per le dinamiche del Gruppo non è proponibile una cessione a terzi di tutti i valori imprenditoriali.

    La riduzione e l’efficientamento della gestione operativa dovranno consentire una imponente contrazione dei costi in misura più che proporzionale alla diminuzione dei ricavi che, però, genereranno margini positivi migliori per effetto dello spostamento del business verso la categoria di prodotti più profittevole.

    Pertanto, la soluzione che si prospetta è pienamente compatibile con le finalità della composizione negoziata che è lo strumento per pervenire ad una regolazione della crisi, regolazione della crisi che già oggi si può collocare in armonia con le ipotesi di exit di cui all’art. 23 CCII.

    Ed infatti, nel Piano viene rappresentato che all’esito della ristrutturazione resterà sul mercato una società esdebitata, priva di oneri finanziari, collocabile sul mercato se necessario per completare il soddisfacimento dei creditori e per offrire una residuale remunerazione ai soci che nel corso del tempo hanno apportato imponenti rafforzamenti patrimoniali con la rinuncia a crediti per circa 30 mln di euro.

    Tuttavia, la profittevolezza dell’intrapresa economica impone anche un rilevantissimo sforzo finanziario diretto ad elidere l’indebitamento, posto che tanto gli oneri finanziari che gli oneri fiscali connessi alle proprietà immobiliari assorbono le risorse generate dall’attività caratteristica.

    ***

    11. La necessità delle misure protettive

    Nella domanda di accesso alla composizione negoziata, le Società ricorrenti hanno dichiarato, ex art. 20 CCII, che sino alla conclusione delle trattative (o alla archiviazione dell’istanza) non saranno operative le norme del ROL (“ricapitalizza o liquida”) e gli artt. 2482-ter e 2484 c.c.

    A oggi, per effetto delle operazioni di ricapitalizzazione generate dalle rinunce degli azionisti nella società controllante le ……… hanno un patrimonio netto positivo:

    tuttavia non è possibile sapere, se non all’esito della riorganizzazione societaria, quale sarà lo stato dei patrimoni delle entità che risulteranno all’esito della riorganizzazione. Per questa ragione si è chiesta la misura dell’art. 20 CCII su tutte le società del Gruppo.

    Al contempo, si ritiene che, a causa degli ……… vi sia il concreto rischio che taluni creditori propongano iniziative di aggressione del patrimonio delle debitrici, vogliano conquistare diritti di prelazione non concordati, possano richiedere misure cautelari o domandare la liquidazione giudiziale.

    Da qui l’istanza formulata ex art. 18 CCII, cui fa seguito la richiesta, col presente ricorso, della conferma delle misure protettive.

    Dal momento che, come chiarisce l’art. 2, lett. m-bis), CCII, la composizione negoziata non è una procedura concorsuale “vicaria”, nonostante la previsione della possibilità della protezione del patrimonio [non vi è, infatti: i) alcuna apertura di un procedimento di regolazione della crisi; ii) alcun organo della procedura; iii) alcun blocco di crediti e debiti; iv) alcuna previsione di un ordine di distribuzione; v) alcun, neppur minimo, spossessamento; vi) alcuna necessità di coinvolgimento di tutti i creditori; vii) alcuna formazione di una “massa” segregata a favore di taluni creditori], il piano, per ora nella versione “progetto” così come richiesto dall’art. 17, c. 3, lett. b), CCII, prevede nella sostanza il soddisfacimento di tutti i creditori in linea capitale, senza distinzione, in assenza di qualsiasi regola distributiva, dei creditori nelle classi privilegiate e chirografarie.

    Questo obiettivo richiede però di essere preceduto da una negoziazione coi creditori, dato che la presenza, a fronte di un rilevantissimo patrimonio immobiliare (stimato, come ricordato, in oltre ……… mln di euro), di un indebitamento finanziario elevato, richiede una illustrazione puntuale, ai creditori, delle attività che il Gruppo intende porre in essere, in chiave di discontinuità, per far fronte al mutato scenario macroeconomico.

    Sarà necessario illustrare le ragioni per cui la soluzione della liquidazione giudiziale non porterebbe vantaggi a nessuno, atteso che la cessione a terzi, oggi, di un’azienda in perdita - al di là della dismissione degli immobili, già prevista dal piano - non consentirebbe comunque risultati migliori di quelli che realizzerà, invece, la riorganizzazione della gestione operativa: si dovrà chiarire come la conoscenza del mercato da parte del Gruppo, unita alla imponente contrazione dei costi che è stata progettata, potrà garantire margini positivi migliori per effetto dello spostamento del business verso la categoria di prodotti più profittevole, e permettere, semmai solo alla fine del percorso e solo se sarà necessaria, la cessione a terzi di un’azienda funzionante e non più in perdita.

    In ogni caso, per garantire il successo dell’iniziativa occorrerà anche un rilevantissimo sforzo finanziario diretto ad elidere l’indebitamento, posto che tanto gli oneri finanziari che gli oneri fiscali connessi alle proprietà immobiliari assorbono le risorse generate dall’attività caratteristica. Di questo occorrerà discutere e negoziare, al riparo da iniziative individuali, con gli istituti di credito.

    La soluzione che si prospetta è pienamente compatibile con una regolazione della crisi armonica con le ipotesi di uscita di cui all’art. 23 CCII, dal momento che all’esito del processo di ristrutturazione si avrà un’impresa esdebitata, priva di oneri finanziari, e opportunamente riorganizzata, che allora, se necessario, potrà essere collocata sul mercato, ove ciò occorra per completare il percorso di soddisfacimento dei creditori.

    ***

    CONCLUSIONI

    Tutto ciò premesso e considerato, ………, rappresentata e difesa come in epigrafe,

    ricorre

    a codesto Ill.mo Tribunale di ……… affinché voglia, previa fissazione dell’udienza di cui all’art. 19, c. 3, CCII, confermare le misure protettive richieste ex art. 18 CCII nei confronti di tutti i creditori delle Società esponenti (con esclusione dei lavoratori) e, in particolare, voglia disporre il divieto:

    - di avviare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio delle Società o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l’attività di impresa,

    - di acquisire diritti di prelazione non concordati.

    ***

    Si producono:

    a) i bilanci degli ultimi tre esercizi per ciascuna delle società ricorrenti;

    b) la situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata al ………;

    c) l’elenco dei creditori, individuando i primi dieci per ammontare, con indicazione dei relativi indirizzi di posta elettronica certificata;

    d) e e) il progetto di piano di risanamento e il piano finanziario per i successivi sei mesi e un prospetto delle iniziative che intende adottare;

    f) la dichiarazione avente valore di autocertificazione attestante, sulla base di criteri di ragionevolezza e proporzionalità, che l’impresa può essere risanata;

    g) l’accettazione dell’esperto nominato ai sensi dell’art. 13, c. 6, 7 e 8, con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.

    Con osservanza

    Luogo/data ………

    Firma ………

    F014
    ELENCO DEI CREDITORI PER NOTIFICA DELE MISURE PROTETIVE

    ELENCO CREDITORI A CUI NOTIFICARE LE MISURE PROTETTIVE:

    F015
    DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI PROCEDIMENTI ESECUTIVI

    Dichiarazione ai sensi dell’art. 46, d.P.R. n. 445/2000 in relazione all’art. 17, c. 3, lett. d) e artt. 18 e 19 del Codice della crisi

    Il sottoscritto

    ………, nato a ………il ……… in qualità di legale rappresentante delle società ……… con sede legale in ………, iscritta nel Registro delle Imprese ………al numero di iscrizione e codice fiscale ………, PEC ………

    Ai sensi degli artt. 17, c. 3, lett. d) e 18, c. 2, e 19, d.lgs. n. 14/2019, art. 46, d.P.R. n. 445/2000

    dichiara, sotto la propria responsabilità

    che nei confronti della Società non sono state disposte misure esecutive o cautelari, né sono state proposte domande di apertura della liquidazione giudiziale, né sono stati presentati ricorsi ai sensi degli artt. 40 e 44 CCII.

    Luogo, data ………

    Firma ………

    F016
    DICHIARAZIONE DI RISANABILITÀ

    Dichiarazione ai sensi dell’art. 46, d.P.R. n. 445/2000 in relazione agli artt. 18 e 19 del Codice della crisi

    Il sottoscritto ………, nato a ………il ………, amministratore delegato e rappresentante ………

    - ……… con sede legale in ………, Codice Fiscale, P. I.V.A……….e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di ………

    dichiara

    Il piano finanziario e il piano industriale che la ……… sta predisponendo è in discontinuità rispetto ai piani sottostanti ………

    Il nuovo piano tiene conto delle criticità che sono emerse ………

    Le linee guida strategiche di breve termine prevedono:

    1. Una attenta gestione della cassa, unitamente alle azioni di contenimento dei costi già in atto in termini di riduzione degli spazi, per consentire la sostenibilità del fabbisogno sino a ……… e assicurare la continuità aziendale;

    2……….

    3……….

    [DESCRIVERE LINEE GUIDA DEL PIANO]

    Tutto ciò premesso il Sottoscritto

    Dichiara

    Che l’impresa può essere risanata.

    Luogo, data ………

    Firma ………

    F017
    DECRETO DI FISSAZIONE DI UDIENZA

    TRIBUNALE DI ………

    SEZIONE ………

    Il giudice designato,

    visto il provvedimento di assegnazione in atti;

    letto il ricorso depositato in data ……… da: ………

    vista l’accettazione dell’esperto datata ……… e rilevato che il ricorso è stato depositato in data ………,

    riservato ogni ulteriore accertamento all’esito del deposito da parte delle ricorrenti di ………

    visti gli artt. 18, 19, 25 CCII,

    FISSA

    l’udienza del ………ore ……… per la comparizione delle parti e dell’esperto mediante collegamento alla stanza virtuale del giudice al seguente link:

    ………

    DISPONE

    che il ricorso ed il presente decreto siano notificati entro il ……… a mezzo pec ovvero, in caso di impossibilità di notifica a mezzo pec, nelle forme di cui agli artt. 137 ss. c.p.c.: - all’esperto; - ai primi dieci creditori di ciascuna società di cui agli elenchi allegati al ricorso indicati per ammontare nonché, in ogni caso, ad Agenzia delle Entrate ed a Agenzia Entrate-Riscossione e a tutti i creditori finanziari muniti di titoli di prelazione; - agli eventuali ulteriori soggetti che abbiano promosso procedure esecutive o cautelari pendenti nei confronti delle società ricorrenti;

    DISPONE

    che entro il ……… parte ricorrente depositi copia delle notifiche effettuate;

    che entro quest’ultimo termine parte ricorrente depositi dichiarazione con valore di autocertificazione di esistenza o meno di misure esecutive o cautelari nei confronti delle società nonché dichiarazione con valore di autocertificazione sulla pendenza, nei confronti delle società proponenti, di ricorsi per l’apertura della liquidazione giudiziale o per l’accertamento dello stato di insolvenza e con la quale parte ricorrente attesta di non avere depositato ricorsi ai sensi dell’art. 40 CCII, anche nelle ipotesi di cui agli artt. 44, c. 1), lett. a) e 54, c. 3, CCII

    ASSEGNA

    termine ai creditori per l’eventuale costituzione fino al ………;

    DISPONE

    che l’esperto nominato depositi entro ……… un parere sulla funzionalità delle misure richieste ad assicurare il buon esito delle trattative

    Si comunichi urgentemente a parte ricorrente a cura della cancelleria.

    Luogo/data ………

    Firma ………

    F018
    PARERE DELL’ESPERTO SULLE MISURE PROTETTIVE

    TRIBUNALE ………

    Sezione………

    Società………

    Giudice Designato: ………

    Esperto: ………

    ***

    PARERE DELL’ESPERTO IN MERITO ALL’ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI MISURE PROTETTIVE

    EX ART. 19, D.LGS. N. 14/2019

    Premesse

    In data ………, depositava presso la Camera di Commercio di ……… istanza di Composizione Negoziata ex artt. 12 ss., richiedendo la nomina di un esperto.

    In data ……… scrivente veniva nominato Esperto dell’anzidetta Composizione Negoziata e depositava dichiarazione di accettazione in data ………

    In data ……… depositava istanza per la concessione di misure protettive ex art. 18, d.lgs. n. 14/2019 “al fine di prescrivere a tutti i creditori anteriori, indistintamente, il divieto di: i. acquisire diritti di prelazione, se non concordati con l’imprenditore, ii. iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l’attività d’impresa; iii. rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, o anticipare scadenze o modificarli in danno dell’imprenditore per il sol fatto del mancato pagamento dei debiti anteriori”.

    Il giorno successivo la medesima istanza veniva depositata presso Codesto Ill.mo Tribunale per richiedere l’applicazione delle misure protettive erga omnes per la durata di ……… giorni e l’assunzione di tutti gli eventuali provvedimenti necessari ed opportuni

    In data ………, la S.V. Ill.ma, preso atto del ricorso presentato, fissava udienza per la comparizione del debitore e delle parti interessate il giorno ………, disponendo, tra l’altro, il deposito da parte dell’Esperto, entro ……… giorni anteriori all’udienza fissata, di un parere scritto 6).

    ***

    A tal fine, si è proceduto ad articolare come segue il presente documento:

    • nella Parte Prima si fornirà un riepilogo delle istanze e delle informative depositate sul Portale, nonché delle principali attività espletate dall’Esperto;

    • nella Parte Seconda si esporranno gli aspetti salienti della prima e della seconda bozza del Piano, predisposte dall’Advisor, si darà atto dello stato delle trattative, dei dati economici storici e di quelli più aggiornati alla data odierna e, infine, delle azioni poste in essere dai creditori per il recupero delle proprie esposizioni.

    Prima di passare all’esposizione del presente Parere, si ritiene opportuno illustrare ………

    Parte Prima

    1. Composizione del Gruppo e principali asset iscritti all’attivo

    Prima di procedere, si ritiene opportuno illustrare:

    • l’organigramma del Gruppo, rimandando al successivo Capitolo 6 per la disamina dei principali dati economico-patrimoniali:

    2. Istanza ex artt. 13 e 18, d.lgs. n. 14/2019

    In data ………, come anticipato, ……… depositava istanza per l’accesso alla Composizione Negoziata e in detta sede, tra altro, rilevava quanto segue:

    • da un lato, che lo squilibrio patrimoniale ed economico-finanziario risultava riconducibile:

    - agli effetti negativi di tipo macroeconomico causati da………;

    - alla sproporzione tra i costi per il personale e il valore della produzione ………

    - al notevole “peso” dell’indebitamento finanziario esistente;

    • dall’altro, che la prospettiva di risanamento risultava ragionevolmente perseguibile attraverso:

    - la razionalizzazione e l’efficientamento della struttura dei costi;

    - l’implementazione di strategie finalizzate alla crescita del fatturato ed alla generazione di cassa nel breve/medio periodo;

    - la stipula di accordi con i creditori sociali volti alla definizione di un riscadenzamento dei pagamenti necessari al saldo di quanto dovuto;

    - il reperimento di ulteriori risorse finanziarie derivanti sia dalla cessione di asset non strategici (che dall’erogazione di nuova finanza (sia equity che debito bancario).

    In sede di deposito della citata istanza, il Gruppo riteneva sufficiente al risanamento dello squilibrio l’implementazione degli interventi anzidetti.

    Rimandando all’approfondimento contenuto nella parte che segue, si anticipa che l’Esperto, dall’analisi dei documenti depositati sul Portale, nonché di quelli acquisiti mediante fonti pubbliche, rilevava da subito - fornendone evidenza già in sede di prima audizione del debitore - che:

    (i) le società del Gruppo, da un lato, consuntivavano margini negativi già dall’esercizio precedente all’inizio della crisi sanitaria e, dall’altro, vedevano iscritte nei propri bilanci passività rilevanti, anche di natura erariale e previdenziale;

    (ii) l’esito del test pratico svolto dalle medesime società non risultava compatibile con le azioni previste dal management, ritenute non sufficienti da chi scrive per superare il profondo stato di crisi del Gruppo.

    3. Esito test pratico e coerenza del piano con la check list

    Nella relazione ex art………. forniva evidenza: (i) della predisposizione da parte del management del piano di cassa con un orizzonte temporale di 9 mesi, sia aggregato sia a livello di singola società; (ii) del risultato ottenuto mediante il test pratico ………; (iii) dei business plan delle sei controllate, redatti sempre a cura del management, per il periodo ………

    In particolare:

    • quanto ai piani di cassa

    ………;

    • quanto ai risultati del test

    ………;

    • quanto ai business plan

    ………

    Pertanto, l’Esperto segnalava ………

    4. Principali avvenimenti della Composizione Negoziata

    In questo capitolo si fornirà una sintesi: (i) delle principali tematiche degli incontri organizzati dall’Esperto, rinviando per maggiori dettagli ed approfondimenti alla lettura dei relativi verbali allegati alla presente Relazione Finale (e richiamati nei seguenti paragrafi); (ii) delle informative che ……… ha provveduto a caricare sul Portale e delle indicazioni fornite in merito da chi scrive; (iii) dei contenuti delle due bozze di Piano presentate da delle quali si riepilogheranno le criticità evidenziate dall’Esperto in sede di audizioni con i soggetti interessati.

    4.1. Audizione del debitore

    In data ……… chi scrive fissava la prima audizione del Gruppo, convocando l’organo gestorio, i responsabili contabili/fiscali ed il team di ……… In questa sede, segnalava ………

    Seguivano chiarimenti da parte dell’organo amministrativo ad esito dei quali l’Esperto:

    - indicava l’opportunità di agire operando sulla riduzione del debito (anche con eventuali saldi e stralci con i creditori) e sulla razionalizzazione della struttura del Gruppo;

    - invitava gli amministratori a considerare l’obbligo di conservare l’autonomia patrimoniale delle singole società e a richiedere a Codesto Ill.mo Tribunale l’applicazione delle misure protettive del patrimonio;

    - richiedeva di essere notiziato circa il compimento di eventuali atti di straordinaria amministrazione.

    4.2. Audizione del ceto bancario

    In data ………, l’Esperto procedeva a convocare il ceto bancario……….

    4.3. Informativa ………

    In data ……… depositava un’informativa avente ad oggetto: (i) ………; (ii) le trattative in essere per ………; (iii) l’accordo commerciale ………

    In merito:

    4.4. Audizione degli obbligazionisti

    L’Esperto, in data ……… convocava il rappresentante comune degli obbligazionisti,

    4.5. Audizione degli organi di controllo

    In data ……… si svolgeva l’audizione del Collegio Sindacale e della società di revisione KPMG, nell’ambito della quale, in estrema sintesi, l’Esperto richiedeva informazioni in merito:

    - alle cause della crisi;

    - alla tenuta delle principali poste attive di bilancio, ovverosia le immobilizzazioni immateriali, che, come detto, recepivano importanti rivalutazioni effettuate nel corso dell’esercizio ………

    4.6. Audizione dell’Agenzia delle Entrate

    In data ……… si teneva l’audizione dell’Agenzia delle Entrate, in persona del funzionario responsabile, prima bozza del Piano.

    In data ……… trasmetteva all’Esperto la prima bozza del Piano.

    Successivamente, in data ……… si teneva un’audizione per la discussione dell’anzidetto documento, alla presenza ………

    In tale sede, chi scrive evidenziava le principali criticità individuate e in particolare:

    (i) ………

    4.7. Seconda bozza del Piano

    In data ……… trasmetteva a chi scrive la seconda bozza del Piano ………

    Anche in questo caso, chi scrive, nell’audizione tenutasi in data ……… ribadendo le precedenti criticità che non avevano trovato accoglimento anche nella seconda bozza di Piano - tra cui l’eccessiva lunghezza dello stesso - precisava quanto segue:

    ………

    4.8. Richiesta delle misure protettive

    Come anticipato, ……… in data ……… depositava sul Portale istanza per la concessione di misure protettive ex art. 6, c. 1, d.l. n. 118/2021 per tutte le società appartenenti al Gruppo, “al fine di prescrivere a tutti i creditori anteriori, indistintamente, il divieto di: i. acquisire diritti di prelazione, se non concordati con l’imprenditore, ii. iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l’attività d’impresa; iii. Rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, o anticipare scadenze o modificarli in danno dell’imprenditore per il sol fatto del mancato pagamento dei debiti anteriori”.

    Il giorno successivo, la medesima istanza veniva depositata presso l’Ill.mo Tribunale di ……… per richiedere l’applicazione delle misure protettive erga omnes per la durata di ……… giorni e l’assunzione di tutti gli eventuali provvedimenti necessari ed opportuni ………

    In data ……… il Giudice Delegato, ………, preso atto del ricorso presentato, fissava udienza per la comparizione del debitore e delle parti interessate il giorno ……… e successivamente, in data ………, anche alla luce del parere favorevole depositato dall’Esperto ……… concedeva le misure richieste fino al 31.10.2022.

    4.9. Audizione dei soci e trattative con gli obbligazionisti

    In data ……… veniva convocata la prima audizione dei soci del ……… maggioranza.

    4.10. Iscrizione e segnalazione del dissenso ex art. 21, d.lgs. n. 14/2019

    In data ……… comunicava di aver sottoscritto, in qualità di rappresentante legale ……… in data ………, sempre nelle more della Composizione Negoziata, ………

    Fermo quanto sopra, l’Esperto, ritenendo che la sottoscrizione ……… integrasse un atto di straordinaria amministrazione che pregiudicava gli interessi dei creditori di ……… provvedeva ad iscrivere il proprio dissenso nel Registro delle Imprese ed alla relativa segnalazione presso l’Ill.mo Tribunale di ………ai sensi dell’art. 21, d.lgs. n. 14/2019.

    4.11. Proroga delle misure protettive

    Seguiva, in data ………, su istanza di ………, la concessione da parte dell’Ill.mo Tribunale di ……… di una proroga delle misure protettive sino al

    Parte Seconda

    5. Stato delle trattative

    Pertanto, lo scrivente Esperto convocava nuovamente:

    - in data ………, i creditori finanziari, ovverosia gli Istituti di Credito e gli obbligazionisti;

    - in data ………

    L’Esperto nelle anzidette audizioni segnalava le criticità rilevate …….

    In estrema sintesi, oltre a condividere gli elementi di criticità indicati dalla scrivente, buona parte dei rappresentanti:

    - del ceto bancario segnalava di non aver avuto a disposizione la tempistica sufficiente per condividere internamente il documento ricevuto e, comunque, in relazione alla concessione di nuova finanza, riteneva, da subito, di non poter aderire alle richieste del Gruppo, considerata la già rilevante esposizione debitoria a sofferenza;

    - degli obbligazionisti, al contrario, si rendeva disponibile a valutare il supporto finanziario richiesto, anche mendiate la ricerca di eventuali soggetti terzi, ma sulla scorta di un riassetto della governance e di un loro coinvolgimento in quest’ultima;

    - della compagine sociale, in linea con la posizione gli obbligazionisti, mostrava la propria disponibilità per cercare di reperire le nuove risorse finanziarie previste a Piano, anche in tale caso, con il possibile coinvolgimento di soggetti terzi.

    ***

    Ad esito di tali incontri, l’Esperto ha programmato una nuova audizione

    6. Dati delle società del Gruppo

    6.1. Dati storici

    6.2. Dati economici al ………

    6.3. Esposizione debitoria

    Si precisa che al ……… i debiti complessivi ……… risultano pari ad ……… così come rappresentato nella seguente tabella

    ……

    PARERE SULL’ISTANZA EX ART. 19, D.LGS. N. 14/2019

    Il sottoscritto Esperto:

    - tenuto conto che fin dalla prima audizione del debitore ha segnalato la necessità di richiedere a Codesto Ill.mo Tribunale l’applicazione delle misure protettive del patrimonio,

    - richiamate le criticità indicate nel precedente Capitolo 5, in merito alla prima ed alla seconda bozza di Piano, ritiene comunque che vi siano ancora margini per identificare una concreta prospettiva di risanamento del Gruppo,

    - considerato che le interlocuzioni avute con i rappresentati degli obbligazionisti e della compagine sociale hanno fatto emergere la disponibilità degli stessi, seppur informale, a valutare il sostegno del progetto con l’immissione di nuove risorse finanziarie,

    - tenuto, altresì, conto che convocherà questi ultimi in audizione ………, al fine di acquisire le loro definitive determinazioni in merito,

    allo stato e sulla base della documentazione e delle informazioni in suo possesso, messe a disposizione ……… ed acquisite nelle more della Composizione negoziata,

    esprime

    parere favorevole in merito alla concessione delle misure protettive, per ………, sino ………, periodo in cui, come anticipato e peraltro segnalato dal management e dai consulenti ………, potrebbe registrarsi un’ulteriore significativa tensione finanziaria.

    Luogo/data ………

    Firma ………

    F019
    ORDINANZA DI CONFERMA/CONCESSIONE DELLE MISURE PROTETTIVE

    TRIBUNALE DI ………

    SEZIONE ………

    Il giudice designato,

    visto il provvedimento di assegnazione in atti;

    letto il ricorso depositato in data ……… da: ………

    vista l’accettazione dell’esperto datata ……… e rilevato che il ricorso è stato depositato in data ………,

    riservato ogni ulteriore accertamento all’esito del deposito da parte delle ricorrenti di ………

    visti gli artt. 18, 19, 25 CCII,

    Richiamato il decreto di fissazione di udienza che dava atto della sussistenza dei presupposti normativamente previsti per la relativa fissazione e ritenuto che la complessiva documentazione prodotta deve ritenersi completa in conformità del dato normativo;

    sentite le ricorrenti, l’esperto e i creditori intervenuti all’udienza del ………;

    a scioglimento della riserva assunta all’udienza ha pronunciato la seguente

    ORDINANZA

    Con unico ricorso depositato in data ……… le società in epigrafe indicate hanno chiesto di confermare le misure protettive richieste ex art. 18 CCII nei confronti di tutti i creditori delle società (con esclusione dei lavoratori) e, in particolare, di disporre il divieto:

    - di avviare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio delle società o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l’attività di impresa,

    - di acquisire diritti di prelazione non concordati

    Nel ricorso in atti le ricorrenti hanno dedotto che: ………

    Nel ricorso si legge che l’accesso alla composizione negoziata prevede la instaurazione delle trattative con i creditori ………

    Il piano di risanamento prevede ………

    Si sono costituiti i seguenti creditori:

    ………

    ………

    All’udienza del ……… sono comparsi le ricorrenti con i propri advisors legali e finanziari, ………

    Sono altresì comparsi i creditori costituiti e indicati nel verbale di udienza………

    L’esperto, nel proprio parere, ha confermato che il progetto di piano di risanamento prevede………

    Dagli elementi indicati emerge la sussistenza del fumus della perseguibilità del risanamento da ricercarsi mediante le trattative con i creditori………

    Quanto al periculum in mora, appare evidente la strumentalità delle conferme delle misure protettive al buon esito delle trattative posto che la instaurazione di azioni esecutive soprattutto sugli immobili potrebbe compromettere in modo esiziale il buon esito della composizione negoziata e l’attuazione del piano di risanamento………

    Reputa il Tribunale che le misure possono essere confermate per il periodo di tempo indicato dalle ricorrenti, che, contraendone volontariamente la durata senza alcuno specifico impulso dei creditori, hanno confermato l’assenza di intenti meramente dilatori e la serietà dell’atteggiamento che, anche per tale motivo, deve ritenersi connotato da buona fede e correttezza.

    La conferma per giorni novanta realizza in ogni caso un equo contemperamento tra le esigenze di risanamento delle società e la tutela del ceto creditorio che, in forza di quanto sopra riportato, non appare destinatario di un sacrificio sproporzionato od eccessivo.

    Conclusivamente le misure protettive possono essere confermate per un periodo di ……… giorni decorrente dalla pubblicazione nel registro delle imprese.

    P.Q.M.

    CONFERMA le misure protettive richieste stabilendo che i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio degli istanti e o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l’attività d’impresa, né possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con gli istanti, anche se non sono inibiti i pagamenti;

    FISSA per tali misure protettive il termine di durata di 90 (novanta) giorni decorrenti dalla pubblicazione dell’istanza (………);

    AVVERTE che ai sensi di legge sono esclusi dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori e che dal giorno della pubblicazione dell’istanza e fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata, salvo che il tribunale disponga la revoca delle misure protettive

    Si comunichi urgentemente a parte ricorrente a cura della cancelleria.

    Luogo/data ………

    Firma ………

    C) Giurisprudenza:

    C)Giurisprudenza:

    I. L’attuazione del contraddittorio e il procedimento - II. Il fumus boni iuris - III. Il periculum in mora - IV. Le misure concedibili - V. La durata delle misure protettive.

    I. L’attuazione del contraddittorio e il procedimento

    I.L’attuazione del contraddittorio e il procedimento

    1 Il procedimento volto alla conferma delle misure protettive deve essere promosso nei confronti dei soli creditori che, al momento del deposito della relativa istanza e della successiva pubblicazione nel registro delle imprese, abbiano già dato impulso ad azioni esecutive e/o cautelari passivamente interessanti il patrimonio del debitore ovvero beni e diritti a mezzo dei quali è esercitata l’attività imprenditoriale. Questi creditori devono ritenersi litisconsorti necessari, per il pregiudizio immediato e diretto che potrebbe loro derivare dall’eventuale conferma delle misure, il quale implica un corrispondente interesse a contraddire ex art. 100 c.p.c. Non vi è necessità, invece, di instaurare il contraddittorio nei confronti degli altri creditori, i quali assumono la veste processuale di litisconsorti facoltativi e ciò ancorché l’eventuale provvedimento di conferma delle misure protettive esplichi la propria efficacia interdittiva anche nei loro confronti, avendo l’inibitoria effetti generalizzati [T. Roma 6.7.2022, Osservatorio-oci.org; T. Mantova 1.6.2022, One LEGALE; T. Roma 24.12.2022, Osservatorio-oci.org]. Secondo altro orientamento, il procedimento deve essere incardinato nei confronti dei “soggetti le cui sfere giuridiche patrimoniali e processuali possano essere attinte dal provvedimento che si chiede di adottare” [T. Bergamo 5.4.2022, One LEGALE], quali, ad esempio, i creditori che sono parti nella procedura esecutiva immobiliare pendente nei confronti dell’imprenditore [Id. 19.1.2022, One LEGALE]. È stato anche affermato che il contraddittorio deve essere radicato mediante notifica del ricorso “ai creditori controinteressati” da individuarsi in ragione del possibile loro “antagonismo” rispetto all’imprenditore che conduce le trattative e, dunque, ai creditori che, benché non abbiano avviato azioni esecutive, “possano assumere a stretto giro iniziative potenzialmente lesive del patrimonio del ricorrente e quindi tali che, in difetto di misure protettive, le trattative condotte pur con l’ausilio dell’esperto verrebbero vanificate” [T. Pescara 9.5.2022, Diritto della crisi; T. Milano 27.2.2022, One LEGALE] In base ad un’altra opzione ermeneutica, quando è richiesta la conferma delle misure protettive erga omnes, il contraddittorio deve essere instaurato mediante notifica del ricorso “ai creditori che avessero eventualmente promosso azioni di cognizione, esecutive o cautelari, o depositato ricorso per la dichiarazione di fallimento” [T. Firenze 6.7.2022, cit.] o “ai primi dieci creditori per ammontare di cui all’elenco ai sensi dell’art. 7 co. 2 let. c), nonché ai creditori istituzionali Agenzia delle Entrate, Agenzia dell’Entrate - Riscossione, INPS, nonché ai creditori procedenti nelle procedure di esecuzione forzata” [T. Prato 22.4.2022, Diritto della crisi]. Allorquando, invece, le misure protettive sono state richieste solo nei confronti di alcuni creditori, il contraddittorio può ritenersi regolarmente instaurato mediante notifica del ricorso solo a questi [T. Bergamo 25.5.2022, One LEGALE].

    II. Il fumus boni iuris

    II.Il fumus boni iuris

    1 Quando sono richieste misure protettive (e cautelari) “si dovranno considerare l’opportunità, il contenuto e le parti destinatarie dell’istanza” ed aggiungendo che l’esperto dovrà relazionare sullo stato delle trattative, sull’attività svolta e l’esito delle analisi sulla situazione contabile e l’andamento corrente dell’impresa e sui flussi finanziari [T. Catania 25.7.2022, One LEGALE; T. Viterbo 14.2.2022, Il Caso.it]. A fini della conferma o della modifica delle misure protettive, la valutazione del giudice deve afferire alla funzionalità delle stesse “a garantire il soddisfacimento degli obiettivi propri della procedura di composizione negoziata, che vanno individuati, da un lato, nel risanamento dell’attività di impresa, dall’altro nel buon esito delle trattative che consenta la risoluzione della crisi prima dell’accesso ad una procedura concorsuale. Nell’effettuare tale valutazione, il Giudice deve operare un delicato bilanciamento, ex ante e in concreto, tra l’interesse del debitore alla soluzione negoziale (e non concorsuale) della propria crisi, e quello dei creditori a non subire un pregiudizio irreparabile dall’applicazione delle misure” [T. Padova 20.7.2022, One LEGALE; T. Bergamo 5.4.2022, cit.]. Nel contesto del procedimento cautelare uniforme, le misure protettive possono, dunque, essere confermate quando (sotto il profilo del fumus boni iuris) il giudice accerta che ricorrono i presupposti soggettivi e oggettivi richiesti dalla disciplina ed esiste una ragionevole probabilità di perseguire il risanamento dell’impresa nonché quando (sotto il profilo del periculum in mora) il giudice reputa che le misure, nella gradazione necessaria, siano funzionali a raggiungere quel risultato, sicché la loro assenza potrebbe pregiudicare il risanamento aziendale [T. 8.8.2022, cit.; T. Catania 25.7.2022, cit.; T. Bergamo 5.4.2022, cit.; T. Milano 17.1.2021, cit.].

    2 Sul rilievo che il sistema delle misure protettive e cautelari è attivabile “laddove vi sia l’esigenza di proteggere il patrimonio dell’imprenditore da iniziative che possono turbare il regolare corso delle trattative” su cui si articola il percorso della composizione negoziata e che possono mettere “a rischio il risanamento dell’impresa” è stata anche affermata la necessità che “il giudice accerti positivamente la sussistenza di un percorso di trattative potenzialmente idoneo a condurre al superamento della condizione di squilibrio patrimoniale, economico e finanziario in cui versa l’impresa (id est al suo risanamento, secondo peraltro il parametro aggravato della “ragionevole perseguibilità”), il cui sereno dipanarsi non possa non essere garantito attraverso la conferma o la concessione delle diverse protezioni apprestate dal legislatore (c.d. periculum in mora), senza che questo provochi uno sproporzionato pregiudizio agli interessi dei creditori” [T. Brescia 15.9.2022, One LEGALE]. La ricorrenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora deve essere allegata dal debitore mediante l’esposizione puntuale dei fatti posti a fondamento della pretesa. Il ricorso per la conferma delle misure protettive deve essere rigettato quando tale onere di allegazione non è stato assolto [T. Santa Maria Capua Vetere 28.3.2022, Il Fallimentarista.it].

    3 Per quanto riguarda le misure cautelari, i presupposti possono individuarsi nella ragionevole perseguibilità del risanamento grazie alle trattative che l’imprenditore si prefigge di porre in essere e nella proporzionalità delle stesse rispetto alla posizione dei creditori destinatari, in linea col limite mobile dell’equo contemperamento degli interessi secondo il principio di buona fede e correttezza che deve improntare tutto il percorso di composizione negoziata [T. Catania 25.7.2022, cit.]. Nella declinazione pratica, il fumus boni iuris è stato ravvisato nella sussistenza di una ragionevole prospettiva di risanamento della crisi che affligge l’attività imprenditoriale [T. Avellino 16.5.2022, cit.] con la concreta possibilità che si svolgano trattative con i creditori volte al raggiungimento di un accordo funzionale a detto risanamento [T. Prato 22.4.2022, cit.]. A tal riguardo è stato, però, precisato che va verificata esclusivamente la disponibilità dei soggetti interessati a intraprendere le trattative, mentre non è necessario vagliare l’effettiva probabilità che un accordo sia raggiunto, atteso che le misure protettive sono in ogni tempo modificabili o revocabili laddove si manifestassero sproporzionate o non utili [T. Bergamo 25.5.2022, cit.; T. Prato 22.4.2022, cit.; Id 2.8.2022, Osservatorio-oci.org].

    III. Il periculum in mora

    III.Il periculum in mora

    1 Il periculum in mora è stato ravvisato nel proseguimento delle azioni esecutive che ostacola le trattative in corso e non consente il rispetto della par condicio nonché l’operatività della continuità aziendale [T. Milano 17.1.2022, cit.] con la precisazione che, nel bilanciamento dei citati interessi, la sospensione della procedura esecutiva pendente non appare pregiudizievole perché “in caso di esito negativo delle trattative, la procedura esecutiva potrà essere utilmente proseguita, mentre l’eventuale positiva conclusione della procedura di composizione negoziata assicurerebbe il recupero del credito in tempi senz’altro più brevi rispetto ad un’esecuzione forzata” [T. Avellino 16.5.2022, cit.]. Il pregiudizio derivante dalla mancata conferma delle misure protettive può anche ritenersi implicito e presunto “laddove si consideri la sentenza dichiarativa di fallimento, il conseguimento di diritti di prelazione non concordati o l’avvio e il perseguimento di azioni esecutive e cautelari su beni e diritti strumentali all’esercizio dell’attività di impresa” [T. Prato 22.4.2022, cit.; Id. 2.8.2022, Osservatorio-oci.org].

    2 L’adesione alla richiesta di misure protettive [T. Roma 3.2.2022, Osservatorio-oci.org] ovvero la mancanza allegazione da parte dei creditori di uno specifico pregiudizio loro derivante dalle misure richieste non può che fare propendere, nell’ambito del giudizio di bilanciamento spettante al giudice, per la conferma delle misure protettive [T. Catania 25.7.2022, cit.; T. Padova 20.7.2022, cit.; T. Bergamo 5.4.2022, cit.]. La protezione dell’imprenditore che intende intraprendere il percorso di risanamento della propria situazione debitoria al riparo dalle iniziative aggressive di tutti i creditori, anche di quelli che non hanno già intrapreso azioni esecutive e non hanno comunque manifestato una loro posizione antagonista nei suoi confronti, appare conforme anche alla funzione dell’istituto, che è quella di evitare che iniziative, anche a sorpresa, di qualche creditore impediscano il regolare e proficuo corso delle trattative” [T. Roma 5.7.2022, cit.]. Altra parte della giurisprudenza sembra ritenere, invece, che le misure protettive non possano essere concesse erga omnes, ma possano essere confermate - selettivamente - solo nei confronti dei creditori titolari di una posizione suscettibile di pregiudicare la par condicio creditorum e posti in grado di contraddire alla domanda [T. Bergamo 24.2.2022, cit.; T. Roma 3.2.2022, cit.].

    3 Le misure protettive non operano nei confronti dei titolari di crediti di lavoro. L’esenzione riguarda solo i crediti sorti da rapporti di lavoro subordinato e non anche i crediti derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa [T. Padova 20.7.2022, cit.]. Nel caso di composizione negoziata avviata da un gruppo di imprese, le misure protettive possono essere concesse nei confronti di tutti i creditori delle società facenti parte del gruppo [T. Milano 5.8.2022, cit.].

    IV. Le misure concedibili

    IV.Le misure concedibili

    1 Secondo l’indirizzo prevalente non deve essere oggetto di conferma da parte del giudice, perché opera ex lege, il divieto di pronunciare sentenza di fallimento o di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del debitore dal giorno della pubblicazione dell’istanza di applicazione delle misure protettive fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata [T. Trento 23.9.2022, cit.; T. Padova 20.7.2022, cit.; T. Roma 3.2.2022, cit.; T. Brescia 2.1.2021, cit.]. Tale divieto scatta dal giorno della pubblicazione dell’istanza di applicazione delle misure protettive nel registro delle imprese. Nessun effetto impeditivo ha, dunque, la circostanza che il debitore abbia chiesto la nomina dell’esperto [T. Palermo 29.11.2021, Ilfallimentarista.it]. Altri giudici hanno, invece, confermato e disposto il divieto di dichiarare il fallimento, insieme alle altre misure protettive invocate dal debitore [T. Roma 6.7.2022, cit.; T. Torino 23.2.2022, One LEGALE].

    2 Parimenti, secondo l’orientamento prevalente, non è soggetta a conferma la sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione e delle cause di scioglimento di cui agli artt. 2446, 2447, 2482-bis, 2482-ter, 2484 e 2545-duodecies c.c. di cui si sia avvalso il debitore, operando anche questa ex lege [T. Trento 23.9.2022, cit.; T. Padova 20.7.2022, cit.]. Altri giudici hanno, invece, espressamente confermato e disposto la sospensione di tali obblighi [T. Roma 6.7.2022, cit.]. Le misure protettive vengono considerate, dalla giurisprudenza prevalente, a contenuto tipico, predeterminato per legge, [T. Torino 17.8.2022, cit.] e consistenti nella inibizione di specifiche disposizioni di legge (come la sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione e di scioglimento sanciti dal codice civile per le società o il divieto di pronunciare il fallimento o la apertura della liquidazione giudiziale) ovvero nella inibizione di determinate iniziative dei creditori (come il divieto di acquisizione di diritti di prelazione e di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari ovvero il divieto di rifiutare l’adempimento o di risolvere unilateralmente in contratti) [T. Catania 25.7.2022, cit.].

    3 È stato precisato che il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive comprende il divieto di chiedere la restituzione coattiva dell’immobile oggetto di leasing e che il divieto di rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti o di provocarne la risoluzione comprende il divieto di rifiutare l’adempimento del contratto di leasing immobiliare o di provocarne il recesso o la risoluzione o di anticiparne la scadenza o di modificarlo in danno dell’impresa proponente per il solo fatto del mancato pagamento dei crediti anteriori alla presentazione dell’istanza di nomina dell’esperto. La sospensione della riscossione dei debiti tributari consegue al generale divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive, dovendosi in esse ritenersi incluse anche quelle esattoriali di riscossione coattiva, anche in via amministrativa [T. Trento 23.9.2022, cit.]. Ma vi è anche chi ha affermato che le misure protettive implicano il divieto di proporre ricorsi per ingiunzione di pagamento, il divieto di intimare il pagamento di somme di denaro e il divieto di proporre di istanze di fallimento [T. Parma 10.7.2022, cit.].

    4 Non sono concedibili: i) la misura volta ad inibire la possibilità di proporre ricorsi per ingiunzione di pagamento, risultando sproporzionato precludere ai creditori la possibilità di ottenere l’accertamento giudiziale del proprio credito anche secondo il rito monitorio, e altresì di munirsi per future eventualità - di un titolo esecutivo giudiziale [T. Trento 23.9.2022, cit.]; ii) la misura della inefficacia dell’ipoteca giudiziale iscritta nei novanta giorni precedenti l’avvio della composizione negoziata perché misura non prevista e non applicabile analogicamente l’art. 168 l. fall. [T. Bergamo 24.2.2022, cit.]; iii) la misura volta a conseguire l’inibizione dell’iscrizione a ruolo dei debiti tributari, trattandosi di per sé di iniziativa che non nuoce alla buona riuscita delle trattative ma che semplicemente consente al creditore istituzionale di procurarsi un titolo esecutivo per l’eventualità che ve ne fosse, in seguito bisogno [T. Trento 23.9.2022, cit.]; iv) la misura volta ad ordinare agli istituti di credito di sbloccare i conti correnti bancari colpiti da pignoramenti presso terzi ancorché non iscritti a ruolo, trattandosi di questione di competenza del giudice dell’esecuzione [T. Padova 20.7.2022, cit.]; v) la misura volta ad ottenere l’inibizione di “qualsivoglia forma di pagamento di somme di denaro”, trattandosi di misura eccessiva e sproporzionata, oltre che generica, tenuto conto che nel corso delle trattative l’attività d’impresa continua [T. Trento 23.9.2022, cit.]; vi) la misura volta a disporre il divieto di proporre domande di liquidazione giudiziale, giacché la semplice proposizione di una domanda di liquidazione giudiziale non pregiudica il corso delle trattative e il debitore è già protetto dal divieto, disposto in via generale dalla legge, di pronunciare sentenza di apertura della liquidazione giudiziale [T. Trento 23.9.2022, cit.]; vii) deve escludersi la possibilità di imporre un facere alla controparte coinvolta dalle trattative posto che - diversamente ragionando - tramite la negoziazione l’imprenditore potrebbe ottenere risultati non diversamente ottenibili nemmeno all’esito di un contenzioso (si pensi alla possibilità di imporre l’esecuzione coatta di una fornitura al fornitore che si rifiuti o non voglia eseguire il contratto) ovvero che comunque richiedono un contenzioso [T. Catania 25.7.2022, cit.].

    5 Nella prassi, i provvedimenti cautelari emessi hanno avuto oggetto: i) la sospensione dei pagamenti dei debiti pregressi iscritti a ruolo o oggetto di invito bonario nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, dell’Agenzia delle Entrate - Riscossione e dell’INPS, ivi compresa la sospensione delle rateizzazioni in corso [T. Catania 25.7.2022, cit.]; ii) la sospensione dei contratti di affidamento - anticipo fatture con divieto dell’istituto di credito di estinguere in qualsiasi forma prevista la propria posizione creditoria per effetto dell’operazione di anticipazione fatture [T. Parma 10.7.2022, cit.; T. Ivrea 10.2.2022, cit., che ha ritenuto invece inammissibile tale richiesta cautelare]. Sono state, invece, ritenute inammissibili la richiesta di inibire la decadenza dal beneficio della rateizzazione in caso di mancato pagamento di alcune rate in scadenza e la richiesta di ordinare all’INPS il rilascio del c.d. DURC [T. Catania 25.7.2022, cit.].

    V. La durata delle misure protettive

    V.La durata delle misure protettive

    1 Nella prassi, la durata delle misure protettive è fissata dal giudice tenendo conto delle specificità del caso concreto e, in particolare, considerando la complessità del piano di risanamento aziendale [T. Firenze 29.12.2021, One LEGALE], la complessità del passivo, le dimensioni rilevanti della società, la moltitudine dei creditori coinvolti, la contrarietà preliminare alle trattative espressa dai creditori, che fa presumere la necessità di un lungo percorso di ristrutturazione e di plurimi incontri con l’esperto compositore [T. Milano 17.1.2022, cit.], l’esigenza di controllo di sostenibilità del piano di risanamento presentato [T. Prato 2.8.2022, cit.], la complessità dell’attività da svolgersi rappresentata dall’esperto e l’assenza di pregiudizi particolari a carico dei creditori [T. Prato 22.7.2022, Osservatorio-oci.org].

    2 Il termine di durata delle misure protettive decorre dalla pubblicazione nel registro delle imprese dell’istanza di applicazione delle misure e dell’accettazione dell’esperto e non dal provvedimento di conferma emesso dal giudice [T. Bologna 8.11.2022, cit.; T. Milano 26.1.2022, One LEGALE]. Secondo una parte della giurisprudenza i termini di durata delle misure protettive concesse nell’ambito composizione negoziata non sono soggetti alla sospensione feriale di cui all’art. 1, l. n. 742/1969, in quanto la stessa composizione negoziata non è una procedura concorsuale e detti termini non sono processuali ma sostanziali perché al loro spirare non è ricollegato alcun effetto procedimentale o processuale e perché la loro durata massima è predeterminata dal legislatore al fine di assicurare il giusto bilanciamento tra gli interessi del debitore e quelli dei creditori [T. Torino 17.8.2022, cit.]. Inoltre, si tratta di un procedimento, per sua natura, connotato da intrinseca urgenza tanto da risultare disciplinato, seppur nei limiti di compatibilità e per quanto non espressamente previso, dalle disposizioni del procedimento cautelare uniforme. L’art. 9, c. 1, CCII, poi, suggerisce di escludere che tali termini siano assoggettabili a sospensione feriale [T. Brescia 5.8.2022, cit.]. Altra giurisprudenza di merito ha, invece concesso una proroga del termine di durata di tali misure “di 120 giorni oltre la sospensione feriale” [T. Padova 10.6.2022, Ilcaso.it].

    3 Il termine di durata delle misure protettive può essere prorogato dal giudice, secondo quando stabilito dall’art. 7, c. 5, d.l. n. 118/2021 ed oggi dall’art. 19, c. 5, CCII. Al riguardo è stato osservato che la proroga può essere concessa se ricorrono il parere favorevole dell’esperto e l’adesione della generalità dei creditori ovvero il diniego di questi sia immotivato. Sotto quest’ultimo profilo è stato evidenziato che le citate norme richiedono, per la proroga, un’istanza delle parti e, dunque, non è sufficiente la mera richiesta di proroga delle misure da parte del solo imprenditore interessato; ne consegue che la proroga deve trovare l’adesione della generalità dei creditori o comunque la loro non opposizione, anche per assenso implicito a seguito dell’instaurazione del contraddittorio; rimane tuttavia ferma la possibilità di sindacare un dissenso manifestamente preconcetto, immotivato o irragionevole derivante da assenza di collaborazione alle trattative. Ai fini della proroga occorre anche la buona fede del debitore nella conduzione delle trattative [T. Milano 14.7.2022, One LEGALE]. L’eventuale proroga non può essere concessa sulla base di mere dichiarazioni unilaterali dell’istante, non può prescindere da un’aggiornata e dettagliata situazione finanziaria ed economico-patrimoniale nonché di una argomentata e specificamente motivata informativa dell’esperto [T. Bergamo 24.2.2022, cit.]. La proroga delle misure protettive può essere concessa più volte purché la loro durata complessiva non superi il periodo massimo fissato dalla legge [T. Milano 14.7.2022, cit.]. In occasione della proroga non può essere richiesto e concesso l’ampliamento delle misure protettive e/o la loro estensione nei confronti di altri soggetti [T. Bergamo 22.4.2022, One LEGALE]. Ai fini della proroga delle misure protettive non è necessaria l’instaurazione del contraddittorio, potendo la stessa essere concessa sulla base di quanto riferito dall’esperto nella sua relazione [T. Bergamo 22.4.2022, cit.]. Avverso il provvedimento di conferma delle misure protettive è proponibile reclamo. Il reclamo del creditore che subisce gli effetti delle misure protettive è proponibile anche quando egli non abbia fatto valere avanti al giudice monocratico le sue difese. Il reclamo ha effetto interamente devolutivo e i motivi di reclamo possono riguardare fatti già oggetto della cognizione del giudice di prime cure ovvero fatti e circostanze sopravvenuti [T. Milano 21.7.2022, One LEGALE].

    Fine capitolo
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    Successivo 20. Sospensione di obblighi e di cause di scioglimento di cui agli articoli 2446, 2447, 2482-bis, 2482-ter, 2484 e 2545-duodecies del codice civile (1)