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Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato

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    Informazione

    Questo volume non è incluso nella tua sottoscrizione. Il primo capitolo è comunque interamente consultabile.

    Informazioni sul volume

    Autore:

    Massimo Fabiani, Giovanni Battista Nardecchia

    Editore:

    Wolters Kluwer

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    Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato

    15. Scambio di documentazione e di dati contenuti nella piattaforma telematica nazionale per la composizione negoziata per la soluzione delle crisi d’impresa tra l’imprenditore e i creditori (1)

    Mostra tutte le note

    [1] I creditori possono accedere alla piattaforma telematica nazionale di cui all’articolo 13 e possono inserire al suo interno le informazioni sulla propria posizione creditoria e i dati eventualmente richiesti dall’esperto nominato ai sensi del medesimo articolo 13. Essi accedono ai documenti e alle informazioni inseriti nella piattaforma dall’imprenditore al momento della presentazione dell’istanza di cui all’articolo 17 o nel corso delle trattative. La documentazione e le informazioni inserite nella piattaforma sono accessibili previo consenso prestato, dall’imprenditore e dal singolo creditore, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

    (1) Articolo modificato dall’art. 5, comma 14, D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2021, n. 69. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall’art. 6, comma 1, D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, che ha sostituito l’intero Titolo II, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 51, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 83/2022.

    A) Inquadramento funzionale:

    A)Inquadramento funzionale:

    I. La nomina e la figura dell’esperto.

    I. La nomina dell’esperto

    I.La nomina dell’esperto

    1 La composizione negoziata prende avvio con la presentazione di una istanza (tramite una piattaforma telematica) con la quale l’impresa chiede alla Camera di Commercio - competente per territorio in base alla sede legale - la nomina di un esperto; l’istanza deve essere corredata da una documentazione analitica sullo stato dell’impresa, da un progetto di piano di risanamento con indicazione delle linee strategiche di intervento e da un piano finanziario a sei mesi (art. 17 CCII). La nomina è effettuata da una commissione composta da tre componenti (di cui uno di designazione giudiziaria, uno di designazione prefettizia ed uno di designazione camerale) tra professionisti e manager dotati di particolare esperienza previa acquisizione di uno specifico percorso formativo (art. 13 CCII). Cfr. [F008].

    2 L’esperto deve essere indipendente rispetto a tutte le parti coinvolte e deve improntare la sua attività a canoni di riservatezza, professionalità e imparzialità (art. 16 CCII); il ruolo dell’esperto non può essere equiparato né a quello del commissario giudiziale, né a quello dell’attestatore in quanto funge da facilitatore delle trattative tra debitore, creditori e terzi interessati e per svolgere il proprio compito è dotato di strumenti informativi speciali quali l’accesso a banche-dati pubbliche e alla “Centrale rischi” gestita dalla Banca d’Italia.

    B) Frmule

    B)Frmule
    F008
    COMMISSIONE EX ART. 13, C.6, D.LGS. N. 14/2019

    Regione Lombardia Camera di Commercio di ………

    La Commissione formata da:

    ………

    ………

    ………

    vista l’istanza pervenuta in data ………da ………

    per la nomina di un esperto ai sensi degli artt. 12 e 25, d.lgs. n. 14/2019

    visti i criteri indicati nell’art. 13, c. 7, d.lgs. n. 14/2019;

    Rilevato che l’impresa svolge la propria attività nel settore ……… (Codice ATECO ………)

    NOMINA

    quale esperto ………; PEC ………

    Luogo/data ………

    La Commissione

    ………

    ………

    ………

    C) Giurisprudenza:

    C)Giurisprudenza:

    I. La nomina e la figura dell’esperto.

    I. La nomina e la figura dell’esperto

    I.La nomina e la figura dell’esperto

    1 L’esperto è un soggetto terzo ed imparziale, il cui compito è quello di assistere l’imprenditore nello svolgimento delle trattative, facilitando le stesse e stimolando gli accordi. In ragione della sua competenza, egli è chiamato a coadiuvare le parti nella comunicazione, nella comprensione dei problemi e nella composizione e mediazione degli interessi contrapposti delle stesse. La sua partecipazione alla procedura è concepita come indispensabile. L’imprenditore è tenuto ad affidarglisi in toto, fornendogli tutte le informazioni necessarie in ordine alla condizione finanziaria della propria impresa, non omettendo nulla. Solo adottando un simile comportamento collaborativo, l’imprenditore può consentire all’esperto di condurre efficacemente le trattative ed individuare la via per raggiungere il risanamento dell’impresa [T. Milano 14.5.2022, cit.]. L’esperto è anche il garante della sicurezza delle trattative e dell’assenza di atteggiamenti dilatori o poco trasparenti e ciò implica che il suo coinvolgimento, durante la composizione negoziata, deve essere costante e protrarsi per tutta la durata della procedura, non potendosi arrestare al solo primo incontro finalizzato ad ottenere un parere positivo all’accesso alla procedura e la non archiviazione immediata della composizione negoziata [T. Milano 14.5.2022, cit.].

    2 Al fine di consentire all’esperto lo svolgimento delle proprie attribuzioni, il debitore è tenuto a fornirgli tutte le informazioni utili [T. Bergamo 15.4.2022, cit.] ed a svolgere le trattative alla sua presenza e, comunque, con il suo coinvolgimento [T. Milano 14.5.2022, cit.].

    3 L’esperto non è legittimato a chiedere la emissione di misure protettive o cautelari incidenti sul patrimonio del debitore in composizione negoziata e ciò anche sul rilievo che, se egli compisse atti di straordinaria amministrazione lesivi degli interessi dei creditori, il medesimo esperto ben potrebbe potrà manifestare all’imprenditore il proprio dissenso, iscrivendolo nel registro delle imprese [T. Pescara 9.5.2022, cit.]. La decisione dei giudici in ordine alla conferma o alla proroga delle misure protettive, come anche in ordine alle altre istanze che ad essi vengono sottoposte, si fonda essenzialmente sul parere reso dall’esperto [T. Brescia 15.9.2022, One LEGALE; T. Parma 10.7.2022, cit.; T. Firenze 6.6.2022, cit.; T. Mantova 1.6.2022, cit.; T. Roma 31.5.2022, cit.; T. Milano 14.5.2022, cit.; T. Prato 22.4.2022, cit.; T. Milano 17.1.2022, cit.]. La specificità del percorso della composizione negoziata induce a ritenere che il parere dell’esperto, in quanto sorretto da una adeguata, completa e logica motivazione anche in controluce con i diversi documenti allegati al ricorso, costituisce la base informativa fondamentale su cui il giudice può e deve fondare la propria decisione [T. Brescia 15.9.2022, cit.].

    4 A tal fine, in occasione dell’audizione per la conferma delle misure protettive, l’esperto è stato chiamato a riferire “sull’opportunità, il contenuto e le parti destinatarie dell’istanza, tenendo conto dei seguenti elementi: (i) disponibilità finanziarie e copertura del fabbisogno finanziario occorrente per l’esecuzione dei pagamenti dovuti; (ii) conseguenze delle misure protettive sugli approvvigionamenti e rischio che i fornitori pretendano pagamenti delle nuove forniture all’ordine o alla consegna; (iii) nel caso di estensione delle misure protettive alle esposizioni bancarie, rischio della loro riclassificazione a ‘crediti deteriorati’ con conseguenze sulla nuova concessione di credito e con particolare riferimento all’estratto della centrale rischi prodotto; sullo stato delle trattative, sulle analisi già espletate e sull’attività già svolta, sul risultato e test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento (ai fini della valutazione delle concrete prospettive di risanamento e dell’eventuale reversibilità della crisi d’impresa o insolvenza), sull’analisi della coerenza del piano di risanamento con la check-list” [T. Milano 28.12.2021, Dirittodellacrisi.it]. All’esperto è stato richiesto anche di “verificare la regolarità e la congruenza della situazione contabile esposta dal debitore, di compiere una verifica circa la opportunità delle misure richieste ai fini dello svolgimento e del buon esito delle trattative, di individuare le parti nei cui confronti le misure richieste produrranno i loro effetti e di fare una valutazione circa la eventuale opportunità di ridurne i destinatari o i tempi in considerazione di rischi di incidenza sull’andamento delle trattative” [T. Avellino 27.1.2022, Dirittodellacrisi.it].

    5 Le valutazioni dell’esperto sono soggette al vaglio del giudice, quantomeno in termini di completezza ed esaustività della motivazione e coerenza con il complessivo apparato documentale prodotto dall’imprenditore, secondo il generale principio del prudente e libero convincimento [T. Brescia 15.9.2022, cit., T. Roma 31.5.2022, cit.; T. Milano 17.1.2022, cit.]. Ne consegue che deve essere disatteso il parere dell’esperto quando questo si sia limitato solo a riportare quanto rappresentatogli da parte dell’imprenditore senza svolgere al riguardo alcuna considerazione critica o verifica di sorta, specialmente per quanto attiene al piano finanziario e di risanamento, ovvero quando non abbia sottoposto ad un’adeguata verifica tecnica gli assunti posti a fondamento del business plan allegato all’istanza o non abbia compiuto degli stress test o valutato l’impatto dell’eventuale rifiuto dei creditori più critici a stipulare qualsiasi tipo di accordo [T. Brescia 15.9.2022, cit.].

    Fine capitolo
    Precedente 14. Interoperabilità tra la piattaforma telematica nazionale per la composizione negoziata per la soluzione delle crisi d’impresa e altre banche di dati (1)
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