[1] La sospensione feriale dei termini di cui all’articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 non si applica ai procedimenti disciplinati dal presente codice, salvo che esso non disponga diversamente.
[2] Salvi i casi in cui non sia previsto altrimenti, nelle procedure disciplinate dal presente codice, il patrocinio del difensore è obbligatorio.
A) Inquadramento funzionale:
A)Inquadramento funzionale:I. La sospensione feriale - II. Il patrocinio del difensore.
1. La sospensione feriale
1.La sospensione feriale1 Gli strumenti di regolazione della crisi danno luogo a procedimenti, accanto ai quali si possono sviluppare, anche, procedure concorsuali. Che si tratti di procedure o di procedimenti è comunque richiesta la presenza dell’autorità giudiziaria; questi procedimenti e queste procedure, unitamente ai processi che ne derivano, purché strettamente connessi (si pensi ai giudizi di reclamo di cui agli artt. 124 e 133 CCII), sul presupposto della loro urgenza, sono sottratti al regime della sospensione feriale dei termini (l. n.742/1969) salvo che la legge non disponga diversamente, come accade per il procedimento di formazione dello stato passivo e relative impugnazioni (artt. 201 e 207 CCII). Pertanto, sono trattati come procedimenti urgenti tutti quelli di omologazione (art. 48 CCII), quelli volti alla dichiarazione di liquidazione giudiziale e quelli di impugnazione (artt. 50 e 51 CCII).
2 Ai sensi dell’art. 48, il termine per proporre eventuali opposizioni alla omologazione di uno degli strumenti di composizione negoziata non è soggetto alla sospensione feriale. Il termine per proporre reclamo, ex art. 50, contro il provvedimento che rigetta la domanda di apertura della liquidazione giudiziale, da ritenersi perentorio, non è soggetto alla sospensione feriale, e così pure il procedimento camerale di reclamo. Anche il termine per proporre ricorso ordinario in cassazione, di trenta giorni decorrente dalla notificazione a cura della cancelleria, avverso la sentenza della corte d’appello sul reclamo non è soggetto a sospensione feriale.
3 La regola (art. 9 CCII) non si applica, invece, ai processi a cognizione piena e disciplinati dal rito ordinario che trovano nel codice della crisi la loro ascendenza, come accade per le azioni revocatorie concorsuali o per le azioni di responsabilità nei confronti degli organi sociali.
II. Il patrocinio del difensore
II.Il patrocinio del difensore1 Nella stessa disposizione si stabilisce che in tutti i procedimenti giudiziari le parti stanno in giudizio con il patrocinio di un difensore, salvo che non sia diversamente disposto: la difesa tecnica non è necessaria per il debitore che chiede la propria liquidazione giudiziale o controllata, o che vi resiste (artt. 40 e 269 CCII) o per il creditore che trasmette la domanda di ammissione al passivo (art. 201 CCII).
2 Nello specifico, quando è proposto dal creditore il ricorso deve essere sottoscritto da un avvocato in quanto è necessaria la difesa tecnica; la difesa tecnica non è richiesta quando il ricorrente è il pubblico ministero, mentre è necessaria quando l’iniziativa è assunta dall’organo di controllo o dalla autorità di vigilanza, poiché tali soggetti esercitano l’azione in virtù del ruolo loro assegnato e non come organi della società.
B) Giurisprudenza:
B)Giurisprudenza:I. I termini processuali
I.I termini processuali1 Il termine per proporre ricorso in cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., avverso i decreti emessi dal tribunale fallimentare ex art. 26 l. fall. in sede di reclamo contro i provvedimenti del giudice delegato in materia di piani di riparto non è soggetto, per la generale previsione introdotta dall’art. 36-bis l. fall., alla sospensione feriale di cui all’art. 3, l. 7.10.1969, n. 742, in relazione all’art. 92 dell’ordinamento giudiziario [C. I 10.8.2017, n. 19941; C. VI 29.11.2012, n. 21345, Fall 2013, 995]. Il termine per proporre ricorso per cassazione, ex art. 111 Cost., avverso i decreti emessi dal tribunale fallimentare in sede di reclamo contro i provvedimenti del giudice delegato non è oggetto, per la generale previsione introdotta dall’art. 36-bis l. fall., alla sospensione feriale ex art. 3, l. n. 742/1969, in relazione all’art. 92 dell’ordinamento giudiziario, svolgendo tale reclamo, nella procedura concorsuale, funzione sostitutiva delle opposizioni previste dagli artt. 615 e 617 c.p.c. nel processo esecutivo individuale [C. I 10.2.2020, n. 3023, GD 2020]. L’art. 36-bis l. fall., evidenziando che non sono soggetti a sospensione feriale i termini processuali di cui agli artt. 26 e 36 della stessa legge, consente di ritenere applicabile la suddetta sospensione a tutti gli altri procedimenti endofallimentari come anche alle procedure concorsuali. Il reclamo avverso il provvedimento di omologa del concordato preventivo è soggetto alla sospensione feriale di termini [C. VI 11.10.2019, n. 25628, D&G 2019]. Poiché l’opposizione all’omologazione del concordato fallimentare si propone mediante ricorso a norma dell’art. 26 l. fall., richiamato dall’art. 129, c. 3, l. fall., trova applicazione l’art. 36-bis l. fall. a mente del quale tutti i termini processuali previsti negli artt. 26 e 36 l. fall. non sono soggetti alla sospensione feriale [C. I 25.9.2017, n. 22271, GCM 2017]. Il termine perentorio per la presentazione delle domande di insinuazione al passivo fallimentare, sancito dagli artt. 16, c. 1, n. 5, e 93, c. 1, l. fall., è soggetto alla sospensione feriale, sulla base delle indicazioni desumibili dagli artt. 92, r.d. n. 12/1941 e 36-bis l. fall., in quanto si tratta di termine processuale, entro il quale il giudizio deve necessariamente essere proposto, non essendo concessa altra forma di tutela del diritto; la soggezione alla sospensione feriale concerne anche il termine perentorio di fissazione dell’adunanza per l’esame dello stato passivo, stabilito dall’art. 16, c. 1, n. 4, l. fall., in quanto l’applicazione della regola della sospensione al solo termine di presentazione delle domande di insinuazione, che si calcola a ritroso rispetto all’adunanza (e con sospensione nel periodo feriale di 46 giorni), potrebbe pregiudicare il diritto di azione dei creditori, impedendo loro di usufruire di un tempo adeguato ad approntare la domanda (lasciato al prudente apprezzamento del giudice, nei predetti casi di automatica riduzione per il periodo feriale); a sua volta l’udienza, per errore fissata in anticipo dal tribunale, dovrà essere differita automaticamente per il numero dei giorni intercorsi tra la dichiarazione di fallimento e la data fissata [C. I 25.9.2017, n. 22271; C. VI 7.3.2016, n. 4408].