[1] Le domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e alle procedure di insolvenza sono trattate in un unico procedimento e ogni domanda sopravvenuta è riunita a quella già pendente. Il procedimento si svolge nelle forme di cui agli articoli 40 e 41.
[2] Nel caso di proposizione di più domande, il tribunale esamina in via prioritaria quella diretta a regolare la crisi o l’insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale o dalla liquidazione controllata, a condizione che:
a) la domanda medesima non sia manifestamente inammissibile;
b) il piano non sia manifestamente inadeguato a raggiungere gli obiettivi prefissati;
c) nella proposta siano espressamente indicate la convenienza per i creditori o, in caso di concordato in continuità aziendale, le ragioni della assenza di pregiudizio per i creditori.
[3] Ferme le ipotesi di conversione di cui agli articoli 73 e 83, in tutti i casi in cui la domanda diretta a regolare la crisi o l’insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale non è accolta ed è accertato lo stato di insolvenza, il tribunale procede, su istanza dei soggetti legittimati, all’apertura della liquidazione giudiziale. Allo stesso modo il tribunale procede in tutti i casi in cui la domanda è inammissibile o improcedibile e nei casi previsti dall’articolo 49, comma 2.
(1) Articolo così sostituito dall’art. 4, comma 1, D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 51, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 83/2022.
A) Inquadramento funzionale:
A)Inquadramento funzionale:I. Il procedimento unitario e l’ordine delle domande
I.Il procedimento unitario e l’ordine delle domande1 Il codice della crisi è un corpo normativo che, come già accadeva nella legge fallimentare, accoglie sia le iniziative con le quali i creditori chiedono che l’insolvenza dell’imprenditore commerciale sia disciplinate dalle regole del concorso, sia le iniziative affidate al debitore che in stato di crisi o di insolvenza vuole evitare un procedimento liquidatorio officioso. La compresenza di queste iniziative può determinare la compresenza di più procedimenti, sia quando avviata dal debitore una soluzione negoziata della crisi sopraggiunga la richiesta dei creditori di apertura della liquidazione giudiziale, sia quando, per converso, avviato il procedimento per la liquidazione giudiziale il debitore voglia paralizzarne la conclusione formulando una proposta alternativa; queste intersezioni ricorrono parimenti anche con riferimento alla liquidazione controllata, ora che tale procedura non è più rimessa alla disponibilità esclusiva del debitore.
2 La possibilità che si incrocino domande contrapposte e che si debba stabilire l’ordine di trattazione è la ragione fondante del principio processuale generale allocato nell’art. 7 CCII. La prima regola applicativa è quella della necessaria trattazione unitaria dei procedimenti che conseguono alle domande contrapposte; la regola sembra semplice ma in verità racchiude più di qualche criticità sol che si pensi al caso in cui le domande contrapposte siano presentate dinanzi a tribunali diversi, ciò che impone che venga dapprima risolto il problema della individuazione del giudice competente. Le regole di coordinamento tra i due procedimenti sono fissate nell’art. 40 CCII (commi 9 e 10) e saranno esaminate nelle rispettive sedi, come pure quella che indica che le norme del procedimento sono quelle (più dettagliate) del procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale (art. 41 CCII). Qui preme, per ora, precisare che il legislatore ha ritenuto necessaria la trattazione unitaria imponendo anche stringenti oneri difensivi decadenziali e ciò per evitare un uso non corretto dell’accesso agli strumenti di regolazione della crisi al solo fine di ritardare l’apertura della liquidazione giudiziale.
3 La regola stabilita nell’art. 7 CCII, anche con una certa enfasi, vuole che il tribunale esamini in via prioritaria la domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell’insolvenza diverso dalla liquidazione giudiziale o controllata. Ferme le condizioni di cui si dirà infra, l’esame prioritario delle domande di accesso ad uno strumento (accordi di ristrutturazione, piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione, concordato semplificato, concordato preventivo, concordato minore, procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore) significa che il tribunale prima di aprire la procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata deve esaurire il procedimento sulla domanda del debitore; ciò, tuttavia, non impedisce affatto al tribunale di non esaminare le domande dei creditori o del pubblico ministero per la semplice ragione che la legge ha previsto, proprio, la trattazione unitaria. Nella sostanza, l’art. 7 pone una specie di condizione di procedibilità della decisione sulle domande di apertura della liquidazione giudiziale e controllata.
4 Il sistema spinge per favorire una soluzione non liquidatoria della crisi dell’impresa sul presupposto che ciò consenta di bruciare meno ricchezza collettiva; parimenti, spinge per una soluzione liquidatoria proposta dal debitore sul presupposto che sia più conveniente per i creditori. Sennonché, con sano realismo, si è voluto precisare che il tribunale, al fine di dare priorità alla soluzione proposta dal debitore, deve effettuare una valutazione preliminare (per vero non invasiva) di adeguatezza della soluzione proposta: (i) che la domanda del debitore sia manifestamente inammissibile: manifestamente inammissibile vuol dire che la domanda viola palesemente la legge; (ii) che il piano sia manifestamente inadeguato a raggiungere gli obiettivi prefissati; manifestamente inadeguato vuol dire che un piano di continuità non può prevedere la liquidazione di tutti i cespiti e tutti i rapporti giuridici; (iii) che la proposta non sia conveniente per i creditore o, se si tratta di un concordato in continuità, che sia arrecato pregiudizio ai creditori.
5 Pertanto, qualora ricorra una di queste circostanze “impeditive”, il tribunale deve chiudere immediatamente il procedimento avviato su domanda del debitore e, ove vi sia l’iniziativa di un soggetto legittimato, deve aprire la liquidazione giudiziale o la liquidazione controllata quando ravvisa lo stato di insolvenza.
B) Giurisprudenza:
B)Giurisprudenza:I. La trattazione unitaria
I.La trattazione unitaria1 In tema di concordato preventivo, per poter ammettere il debitore alla relativa procedura, il tribunale è tenuto ad una verifica diretta del presupposto di fattibilità del piano, con il limite, rispetto alla fattibilità economica (intesa come realizzabilità di esso nei fatti), della verifica della sussistenza, o meno, di un manifesta inattitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati, desumibile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi, dovendo considerarsi gli elementi, significativi e rilevanti, originari o sopravvenuti, che influiscano sull’individuazione dell’entità del passivo e dell’attivo [C. I 28.4.2021, n. 11216].
2 In pendenza di un procedimento di concordato preventivo, sia esso ordinario o con riserva, ai sensi dell’art. 161, c. 6, l. fall., il fallimento dell’imprenditore, su istanza di un creditore o su richiesta del p.m., può essere dichiarato soltanto quando ricorrono gli eventi previsti dagli artt. 162, 173, 179 e 180 l. fall. e cioè, rispettivamente, quando la domanda di concordato sia stata dichiarata inammissibile, quando sia stata revocata l’ammissione alla procedura, quando la proposta di concordato non sia stata approvata e quando, all’esito del giudizio di omologazione, sia stato respinto il concordato; la dichiarazione di fallimento, peraltro, non sussistendo un rapporto di pregiudizialità tecnico-giuridica tra le procedure, non è esclusa durante le eventuali fasi di impugnazione dell’esito negativo del concordato preventivo [C. VI 31.3.2021, n. 8982]. La pendenza di una domanda di concordato preventivo, sia esso ordinario o con riserva, impedisce la dichiarazione di fallimento solo temporaneamente, sino al verificarsi degli eventi previsti dagli artt. 162, 173, 179 e 180 l. fall., ma non determina l’improcedibilità del procedimento prefallimentare iniziato su istanza del creditore o su richiesta del p.m., sicché il decreto, con cui il tribunale abbia ciononostante dichiarato improcedibile il ricorso ex art. 15 l. fall. quale mera conseguenza dell’ammissione del debitore al concordato preventivo, non implica di per sé alcuna definizione negativa, nel merito, dell’istruttoria prefallimentare, ma si limita ad attuare il necessario coordinamento organizzativo tra le procedure, e, una volta rimossa la condizione preclusiva alla pronuncia della sentenza di fallimento per effetto della revoca dell’ammissione ex art. 173 l. fall., i ricorrenti conservano la pienezza dei loro poteri di impulso per la prosecuzione del procedimento, senza che sia a tal fine necessario il rilascio di un ulteriore mandato difensivo [C. I 8.9.2016, n. 17764].
3 La domanda di concordato preventivo ed il procedimento prefallimentare debbono essere coordinati in modo da garantire che la soluzione negoziale della crisi, ove percorribile, sia preferita al fallimento. Pertanto, ove siano contemporaneamente pendenti dinanzi ad uno stesso ufficio giudiziario, gli stessi possono essere riuniti ex art. 273 c.p.c., anche di ufficio, consentendo una siffatta riunione di raggiungere l’obiettivo della gestione coordinata [C. I 20.2.2020, n. 4343].