[1] Le nomine dei professionisti effettuate dalle commissioni di cui all’articolo 13, comma 6, dall’autorità giudiziaria o amministrativa e dagli organi da esse nominati devono assicurare il rispetto di criteri di trasparenza, rotazione ed efficienza.
[2] Per assicurare il rispetto dei principi di cui al comma 1, il segretario generale della camera di commercio del capoluogo di regione comunica alle autorità che hanno nominato i membri delle commissioni gli incarichi conferiti. La comunicazione di cui al primo periodo è inviata entro il 15 gennaio di ciascun anno e riguarda gli incarichi conferiti dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno precedente.
[3] Il presidente del tribunale o, nei tribunali suddivisi in sezioni, il presidente della sezione cui è assegnata la trattazione degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza o delle procedure di insolvenza vigila sull’osservanza dei principi di cui al comma 1 e ne assicura l’attuazione mediante l’adozione di protocolli condivisi con i giudici della sezione.
[4] Le controversie in cui è parte un organo nominato dall’autorità giudiziaria o amministrativa nell’ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza o delle procedure di insolvenza o comunque un soggetto nei cui confronti è aperta una procedura prevista dal presente codice sono trattate con priorità. Il capo dell’ufficio trasmette annualmente al presidente della corte d’appello i dati relativi al numero e alla durata dei suddetti procedimenti, indicando le disposizioni adottate per assicurarne la celere trattazione. Il presidente della corte d’appello ne dà atto nella relazione sull’amministrazione della giustizia.
(1) Articolo così sostituito dall’art. 2, comma 3, D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 51, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 83/2022.
A) Inquadramento funzionale:
A)Inquadramento funzionale:I. L’adeguatezza degli assetti e delle misure per la rilevazione tempestiva della crisi d’impresa - II. I punti di forza della composizione negoziata.
I. L’adeguatezza degli assetti e delle misure per la rilevazione tempestiva della crisi d’impresa
I.L’adeguatezza degli assetti e delle misure per la rilevazione tempestiva della crisi d’impresa1 L’assetto organizzativo dell’impresa (cfr. anche gli artt. 2086 e 2381 c.c.) deve essere in grado di offrire a chi amministra le informazioni utili a gestire al meglio l’intrapresa economica e, ove accada, a rilevare con tempestività la crisi. Più precisamente, l’imprenditore individuale deve adottare le misure organizzative idonee a rilevare la crisi tempestivamente e ciò al fine di porre in essere le opportune reazioni. L’imprenditore collettivo deve adottare adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili volti a far emergere rapidamente la situazione di crisi; la diagnosi efficace è funzionale a formare una prognosi realizzabile che altro non è che la predisposizione di una reazione da attuare con uno degli strumenti messi a disposizione dalla legge.
2 La costruzione selettiva di un approccio tempestivo alla crisi impone, a ritroso, (i) una capacità previsionale dell’impresa di intercettare segnali anche di pre-crisi e (ii) una capacità organizzativa di porre in essere, celermente e al contempo con grande professionalità, un percorso di riorganizzazione e di risanamento.
3 Misure e assetti devono essere strutturati al fine di: a) rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore; b) verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi e rilevare i segnali di cui all’art. 3, c. 4; c) ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui all’art. 13, al comma 2.
4 Parimenti, costituiscono segnali per la previsione di cui al comma 3:
a) l’esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
b) l’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
c) l’esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il 5% del totale delle esposizioni;
d) l’esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall’art. 25-novies, c. 1, CCII.
II. I punti di forza della composizione negoziata
II.I punti di forza della composizione negoziata1 Le disposizioni di cui agli artt. 4 e 21 stabiliscano dei criteri gestione imprenditoriale in caso di insolvenza ponendo l’interesse dei creditori come prioritario punto di riferimento.
2 A tal proposito può dirsi che i punti di forza su cui fa leva la composizione negoziata sono i seguenti: (i) una specifica formazione dell’esperto anche in materia di facilitazione, oltre che in una serie di materie la cui conoscenza è necessaria a seconda dei soggetti che prenderanno parte alle trattative; (ii) la puntualizzazione del ruolo di terzo, rispetto a tutte le parti, dell’esperto e la particolare attenzione ai criteri di trasparenza e rotazione nella nomina; (iii) la declinazione dei doveri delle parti e dell’esperto; (iv) la previsione di una procedura di informazione e consultazione sindacale che si aggiunge a quelle previste dalla legge o dai contratti collettivi, quando l’imprenditore intenda procedere a riorganizzazioni o mutamenti del modello di business che incidano sui rapporti di lavoro di una pluralità di lavoratori; (v) la previsione di una piattaforma telematica che non serve unicamente alla nomina dell’esperto, ma anche per lo svolgimento delle trattative attraverso la creazione di diversi livelli di accesso alla documentazione inserita nella piattaforma e per dar corso, in caso di cessione d’azienda, alla selezione dei soggetti potenzialmente interessati anche attraverso procedure competitive, con la creazione di data room da utilizzare per la raccolta delle manifestazioni di interesse o delle offerte vincolanti; (vi) la costruzione di un test pratico volto a consentire una valutazione preliminare della complessità del risanamento attraverso il rapporto tra l’entità del debito che deve essere ristrutturato e quella dei flussi finanziari liberi che possono essere posti annualmente al suo servizio; (vii) la stesura di una lista di controllo contenente una serie di domande, rivolte ora all’imprenditore ora all’esperto, le cui risposte forniscono indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento e per l’analisi della sua coerenza; (viii) la redazione di un protocollo per la conduzione della composizione negoziata da parte dell’esperto, diviso per sezioni, riassuntivo di norme e di buone pratiche.
B) Giurisprudenza:
B)Giurisprudenza:I. L’adeguatezza degli assetti e delle misure per la rilevazione tempestiva della crisi d’impresa.
I. L’adeguatezza degli assetti e delle misure per la rilevazione tempestiva della crisi d’impresa
I.L’adeguatezza degli assetti e delle misure per la rilevazione tempestiva della crisi d’impresa1 L’assenza di un adeguato assetto organizzativo rappresenta una grave irregolarità che giustifica l’adozione di un provvedimento del Tribunale ex art. 2409 c.c., quale la nomina di un amministratore giudiziario. La mancata adozione di adeguati assetti da parte dell’organo amministrativo di una impresa in crisi costituisce grave irregolarità che impone la revoca dell’organo amministrativo e la nomina di un amministratore giudiziario, tanto più grave qualora l’impresa si trovi in situazione di equilibrio economico finanziario, giacché gli adeguati assetti sono funzionali proprio ad evitare che l’impresa scivoli verso una situazione di crisi o di perdita della continuità, consentendo all’organo amministrativo di percepire tempestivamente i segnali che preannunciano la crisi consentendogli in tal modo di assumere le iniziative opportune [T. Cagliari 19.1.2022, DeJure].
2 L’operato degli amministratori in attuazione dei doveri di cui all’art. 2086 c.c., come novellato dal d.lgs. n. 14/2019, codice della crisi (adozione di adeguati assetti organizzativi con la finalità di rilevare tempestivamente la crisi e di intervento tempestivo per il suo superamento) è sindacabile nei limiti del principio della business judgment rule. Di conseguenza, la mancata adozione di qualsivoglia misura organizzativa comporta sempre una responsabilità dell’organo gestorio, mentre ove una struttura organizzativa sia stata adottata, è possibile sottoporla al sindacato giudiziale, ex art. 2409 c.c., nei limiti e secondo i criteri della proporzionalità e della ragionevolezza, sulla base di una valutazione ex ante [T. Roma 15.9.2020, DeJure].
3 Il Tribunale, investito della denuncia ex art. 2409 c.c., e nell’esercizio del potere attribuitogli dalla norma di adottare, in funzione della decisione finale e comunque del superamento delle irregolarità riscontrate, i più opportuni provvedimenti anche provvisori, può assegnare agli amministratori un termine entro cui adottare un regolamento dell’attività consiliare volto a conformare ex ante e in via generale l’attività del consiglio di amministrazione alle regole dettate dall’art. 2391 c.c., in applicazione della regola di buon governo societario di organizzare la gestione e l’amministrazione della società secondo assetti adeguati alla natura e alle dimensioni dell’impresa sociale ai sensi degli artt. 2086, c. 2, 2380-bis, c. 1 e 2381, c. 3 e 5, c.c. [T. Milano 16.7.2020, DeJure].