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Massimario delle operazioni societarie e degli enti non profit

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    Massimario delle operazioni societarie e degli enti non profit

    K – TRASFORMAZIONE

    Informazioni sul volume

    Autore:

    Angelo Busani

    Editore:

    Wolters Kluwer

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    K.1 - Trasformazione (in generale)

    K.1.1 - Trasformazione (in generale e miscellanea)

    1. Computo dei termini

    2. Condizione sospensiva e risolutiva

    3. Effetto non estintivo della trasformazione

    4. Effetto non traslativo della trasformazione

    5. Esercizio sociale della società trasformata

    6. Norme in tema di trasferimenti immobiliari: non applicabilità

    7. Patto parasociale di trasformare la società

    8. Pubblicità nel Registro delle Imprese: interpretazione

    9. Pubblicità sanante

    10. Pubblicità sanante non soggetta a cancellazione d’ufficio

    11. Recesso

    12. Soci con responsabilità aggravata: consenso

    13. Soci con responsabilità aggravata: consenso condizionante

    14. Soci con responsabilità aggravata: consenso extra assembleare

    15. Soci con responsabilità aggravata: tempo di espressione del consenso

    16. Soci con responsabilità aggravata: termine di espressione del consenso

    17. Spese di trasformazione

    18. Termine iniziale di efficacia della deliberazione di trasformazione

    19. Trascrizione nei Registri Immobiliari

    20. Trascrizione nei Registri Immobiliari della trasformazione di società di leasing

    21. Trasformazione in società irregolare

    22. Trasformazione internazionale

    23. Variazione del sistema di amministrazione e controllo

    24. Voltura catastale

    1. Computo dei termini

    Salvo che sia diversamente stabilito, il computo dei termini soggiace alle regole ordinarie del codice civile (artt. 1187 e 2963 c.c.); non è quindi possibile considerare come riferito a “giorni liberi” un termine previsto da una disposizione di legge o di contratto che non imponga espressamente tale modalità di computo del tempo (1).

    2. Condizione sospensiva e risolutiva

    È legittimo sottoporre la delibera di trasformazione di una società a termine iniziale o a condizione sospensiva, ma non a condizione risolutiva (2).

    3. Effetto non estintivo della trasformazione

    La trasformazione consiste in una vicenda meramente evolutiva - modificativa della società che si trasforma, il cui effetto è il mutamento del suo assetto organizzativo (3); ne consegue, ad esempio, che il processo nel quale è coinvolta la società trasformanda non si interrompe, ma prosegue con riferimento alla società risultante dalla trasformazione (4).

    4. Effetto non traslativo della trasformazione

    La trasformazione, sostanziandosi in una mera modifica statutaria, non comporta effetti traslativi dei beni che compongano il patrimonio sociale (5).

    5. Esercizio sociale della società trasformata

    Non appare legittimo fissare una durata superiore ai dodici mesi dell’esercizio della società risultante dalla trasformazione (6).

    6. Norme in tema di trasferimenti immobiliari: non applicabilità

    Sia che si tratti di trasformazione omogenea, sia che si tratti di trasformazione eterogenea (sussistendo peraltro per quest’ultimo caso opinioni contrarie) (7), dalla natura meramente modificativa della trasformazione deriva l’inapplicabilità all’operazione di trasformazione delle regole dettate in materia di trasferimenti immobiliari, e dunque quelle riguardanti (8):

    • i condoni edilizi (art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47; art. 46 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380);

    • il trasferimento dei terreni (art. 30 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380);

    • la conformità catastale (art. 29, comma 1-bis, della legge 27 febbraio 1985, n. 52);

    • la prestazione energetica (art. 6, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192);

    • la prelazione dello Stato per la circolazione dei beni culturali (art. 60 del D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42).

    7. Patto parasociale di trasformare la società

    È lecito il patto (parasociale) con cui i soci convengano di trasformare la società; tale convenzione, anche se stipulata nella forma del contratto preliminare, non è suscettibile tuttavia di esecuzione in forma specifica poiché il giudice non può sostituirsi alla volontà assembleare (9).

    8. Pubblicità nel Registro delle Imprese: interpretazione

    Una volta eseguita l’iscrizione della trasformazione nel Registro delle Imprese, l’assetto societario resta stabilito nei termini in cui è pubblicizzato e non può più essere interpretato, anche nel caso in cui la trasformazione fosse simulata, secondo la comune intenzione dei soci (10).

    9. Pubblicità sanante

    L’invalidità della deliberazione di trasformazione non può essere pronunziata dopo che sia eseguita l’iscrizione presso il Registro delle Imprese (11).

    10. Pubblicità sanante non soggetta a cancellazione d’ufficio

    Non è soggetta a cancellazione d’ufficio la formalità pubblicitaria cui è attribuita effetto sanante, pur se effettuata in assenza delle condizioni che ne legittimano l’effettuazione (12).

    11. Recesso

    In caso di trasformazione, la disciplina del recesso applicabile è quella prevista per il tipo della società trasformanda e non quella prevista per il tipo della società risultante dalla trasformazione (13).

    12. Soci con responsabilità aggravata: consenso

    Ogni qualvolta la trasformazione implichi un aggravamento di responsabilità (ad esempio, nel caso di trasformazione di s.p.a. in s.a.p.a. si aggrava la posizione di coloro che sono nominati accomandatari; nel caso di trasformazione da s.a.s. a s.n.c. si aggrava la posizione di coloro che erano accomandanti), è necessario il consenso di detti soggetti alla trasformazione (14).

    13. Soci con responsabilità aggravata: consenso condizionante

    Se la trasformazione comporta un aggravamento della responsabilità, l’assenza del consenso alla trasformazione di tali soggetti non inficia l’adozione o la validità della deliberazione, ma solo la sua efficacia ed iscrivibilità (15).

    14. Soci con responsabilità aggravata: consenso extra assembleare

    Il consenso extra assembleare alla trasformazione, da parte dei soggetti che subiscono un aggravamento di responsabilità, deve essere espresso in un documento notarile o di equivalente attendibilità e non può derivare da un silenzio interpretato come assenso (16).

    15. Soci con responsabilità aggravata: tempo di espressione del consenso

    Il consenso alla trasformazione da parte dei soggetti che subiscono un aggravamento di responsabilità può essere espresso anche non contestualmente alla deliberazione di trasformazione (17).

    16. Soci con responsabilità aggravata: termine di espressione del consenso

    Il termine per la prestazione del consenso alla trasformazione da parte dei soggetti che subiscono un aggravamento di responsabilità deve essere un termine accettabile e deve essere fissato, al più tardi, nella deliberazione con la quale è decisa la trasformazione (18).

    17. Spese di trasformazione

    Nella decisione di trasformazione non devono essere indicate le spese dell’atto di trasformazione (19).

    18. Termine iniziale di efficacia della deliberazione di trasformazione

    È legittima l’apposizione di un termine iniziale di efficacia alla deliberazione di trasformazione, purché esso decorra non anteriormente all’iscrizione della deliberazione nel Registro delle Imprese e non sia superiore ai sessanta giorni da tale iscrizione (20).

    19. Trascrizione nei Registri Immobiliari

    Dalla natura meramente modificativa della trasformazione e dalla tassatività dell’elencazione degli atti soggetti a trascrizione, si deduce la non obbligatorietà della sottoposizione dell’operazione di trasformazione a pubblicità immobiliare (21); tuttavia, ragioni di opportunità sollecitano comunque l’esecuzione della pubblicità nei registri immobiliari nel caso di trasformazione progressiva eterogenea di comunione di azienda (22).

    20. Trascrizione nei Registri Immobiliari della trasformazione di società di leasing

    La deliberazione di trasformazione di una società di leasing proprietaria di immobili non è soggetta a trascrizione nei Registri Immobiliari (23).

    21. Trasformazione in società irregolare

    Non è legittima la trasformazione di una società regolare in società irregolare (24).

    22. Trasformazione internazionale

    Si definisce “trasformazione internazionale” quella particolare modifica statutaria con cui si adegua lo statuto della società che trasferisce la propria sede dall’Italia all’estero alla lex societatis di quest’ultimo Paese ai sensi dell’art. 25, comma 3, d.lgs. 218/95 (25).

    23. Variazione del sistema di amministrazione e controllo

    Contestualmente alla deliberazione di trasformazione che comporti una variazione del sistema di amministrazione e controllo, occorre procedere anche alla nomina dei primi componenti dei nuovi organi sociali (26).

    24. Voltura catastale

    Sebbene la trasformazione abbia natura meramente modificativa, è espressamente previsto l’obbligo della volturazione catastale degli immobili di proprietà della società trasformata, a nome della società risultante dalla trasformazione, ai sensi dell’art. 1, comma 276, legge 24 dicembre 2007, n. 244 (27).

    K.1.2 - Trasformazione di associazione

    1. Evoluzione da associazione non riconosciuta ad associazione riconosciuta

    2. Quorum (associazione costituita ante riforma)

    3. Quorum (associazione non riconosciuta)

    4. Quorum (associazione riconosciuta)

    5. Trasformazione di associazione non riconosciuta in società di capitali

    6. Trasformazione di associazione professionale in s.t.p.

    7. Trasformazione di associazione sportiva in s.r.l. (sportiva) a capitale ridotto

    8. Trasformazione di associazione temporanea tra professionisti in s.t.p.

    9. Trasformazione in consorzio

    10. Trasformazione in cooperativa

    11. Trasformazione in cooperativa: relazione di stima

    12. Trasformazione in ente diverso dalla società di capitali

    13. Trasformazione in società lucrativa: legittimità

    14. Trasformazione in società lucrativa: responsabilità degli associati

    1. Evoluzione da associazione non riconosciuta ad associazione riconosciuta

    La decisione dell’associazione non riconosciuta di ottenere la personalità giuridica ha natura di decisione modificativa dell’ente e non di trasformazione dell’ente (e pertanto non si applica l’art. 42-bis c.c.) (1) ed è di competenza dell’assemblea dell’associazione, anche se non comporti l’adozione di nuove clausole statutarie; è peraltro legittima la clausola dello statuto di associazione non riconosciuta che attribuisca all’organo amministrativo la competenza a domandare la personalità giuridica nel caso in cui non occorra procedere all’adozione di nuove clausole statutarie (2).

    2. Quorum (associazione costituita ante riforma)

    La trasformazione di una associazione costituita prima dell’entrata in vigore della legge di riforma del diritto societario non può essere adottata a maggioranza, a meno che gli associati, con decisione unanime, abbiano deliberato di non introdurre nello statuto il divieto di trasformazione (3).

    3. Quorum (associazione non riconosciuta)

    Per la trasformazione da associazione non riconosciuta in società di persone o di capitali occorre, salvo diversa previsione statutaria, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati (4).

    4. Quorum (associazione riconosciuta)

    Nelle associazioni riconosciute la deliberazione di trasformazione deve essere assunta con la maggioranza richiesta dall’art. 21, ult. c., c.c. (e cioè in misura pari a tre quarti degli associati) o dall’atto costitutivo per lo scioglimento anticipato (5).

    5. Trasformazione di associazione non riconosciuta in società di capitali

    È ammissibile la trasformazione di un’associazione non riconosciuta in una società di capitali mediante la procedura propria delle operazioni di trasformazione eterogenea (6).

    6. Trasformazione di associazione professionale in s.t.p.

    È legittima la trasformazione di un’associazione professionale in s.t.p. (7), benché sia dubbio se si tratti di una trasformazione eterogenea (8) (ciò che si avrebbe se si qualificasse lo studio associato come una associazione non riconosciuta) (9) o, piuttosto (qualora si qualificasse lo studio associato come una società semplice) (10), di una trasformazione omogenea (11).

    7. Trasformazione di associazione sportiva in s.r.l. (sportiva) a capitale ridotto

    È lecito che un’associazione sportiva si trasformi in una s.r.l. (sportiva) anche a capitale ridotto, non ostando a tale operazione né il divieto di conferimenti in natura di cui all’art. 2463, c. 4, c.c., né l’obbligo di formazione della riserva legale “accelerata” di cui all’art. 2463, c. 5, c.c. (12).

    8. Trasformazione di associazione temporanea tra professionisti in s.t.p.

    Non è legittima la trasformazione di una associazione temporanea tra professionisti in una s.t.p. (13).

    9. Trasformazione in consorzio

    È legittima la trasformazione di una associazione non riconosciuta in consorzio con attività esterna, con applicazione analogica delle norme sulla trasformazione progressiva delle società di persone (art. 2500-ter c.c.) (14).

    10. Trasformazione in cooperativa

    È legittima la trasformazione di un’associazione non riconosciuta in società cooperativa (15).

    11. Trasformazione in cooperativa: relazione di stima

    In caso di trasformazione di un’associazione non riconosciuta in società cooperativa occorre la redazione della relazione di stima ai sensi degli artt. 2343 o 2465 c.c. (16).

    12. Trasformazione in ente diverso dalla società di capitali

    È legittima la trasformazione di un’associazione, sia riconosciuta che non riconosciuta, in un ente diverso dalla società di capitali (17).

    13. Trasformazione in società lucrativa: legittimità

    È legittima la trasformazione di una associazione non riconosciuta in una società lucrativa (di persone o di capitali) (18); e ciò (ma si tratta di questione controversa) (19) purché la trasformazione non comporti distrazione dalle originarie finalità dei contributi pubblici e delle liberalità e oblazioni del pubblico ricevuti dall’associazione (20).

    14. Trasformazione in società lucrativa: responsabilità degli associati

    Coloro che hanno agito in nome e per conto dell’associazione possono avvalersi, in via analogica, della normativa di cui all’art. 2500-quinquies c.c., al fine di liberarsi dalla responsabilità solidale su di essi gravante per le obbligazioni dell’ente ai sensi dell’art. 38 c.c. (21).

    K.1.3 - Trasformazione di/in impresa individuale

    1. Trasformazione di impresa individuale in società unipersonale

    2. Trasformazione di società in nome collettivo in impresa individuale

    3. Trasformazione di società unipersonale in impresa individuale

    1. Trasformazione di impresa individuale in società unipersonale

    È controverso (1) se sia legittima la trasformazione di una impresa individuale in società unipersonale (con continuità dei rapporti giuridici), fermo restando che, trattandosi di una trasformazione eterogenea, i creditori hanno, ai sensi dell’art. 2500-novies c.c., il diritto di opposizione (2); oppure se in tale fattispecie si configuri piuttosto la costituzione di un nuovo soggetto di diritto, con il trasferimento del patrimonio aziendale da parte dell’imprenditore individuale a favore della costituenda società, sotto forma di conferimento (3).

    2. Trasformazione di società in nome collettivo in impresa individuale

    È dubbio se sia legittima la trasformazione in impresa individuale di una società in nome collettivo con un unico socio, alla luce dell’orientamento giurisprudenziale secondo il quale l’operazione in questione realizzerebbe invero un fenomeno successorio nel cui ambito un nuovo soggetto di diritto (l’imprenditore individuale) subentrerebbe rispetto ad soggetto di diritto (la società cessata) (4).

    3. Trasformazione di società unipersonale in impresa individuale

    È controverso (5) (ma ammesso da notai e sistema camerale) (6) se sia legittima la trasformazione di una società unipersonale (di persone o di capitali) in una impresa individuale (con continuità dei rapporti giuridici), fermo restando che, trattandosi di una trasformazione eterogenea, i creditori hanno, ai sensi dell’art. 2500-novies c.c., il diritto di opposizione (7); oppure se in tale fattispecie sia configurabile piuttosto lo scioglimento della società, con la liquidazione del suo patrimonio e con la successione dell’unico socio nei rapporti giuridici facenti precedentemente capo alla società estinta (8).

    K.1.4 - Trasformazione di società in liquidazione

    1. Diritto di recesso

    2. Legittimità

    3. Revoca dello stato di liquidazione

    4. Trasformazione eterogenea

    5. Trasformazione in società di capitali unipersonale

    6. Trasformazione in trust liquidatorio

    7. Trasformazione omogenea

    1. Diritto di recesso

    In caso di trasformazione di società in liquidazione, qualora sia esercitato il diritto di recesso da parte dei soci non consenzienti, non è possibile procedere al rimborso della partecipazione, se non una volta verificata la capienza dell’attivo per la soddisfazione integrale dei creditori sociali (1).

    2. Legittimità

    È legittima la trasformazione di una società in liquidazione; da tale trasformazione può originare sia una società in liquidazione sia una società non in liquidazione (2).

    3. Revoca dello stato di liquidazione

    In caso di trasformazione omogenea (da società lucrativa ad altra società lucrativa) di società in liquidazione, qualora dall’atto di trasformazione non risulti espressamente la volontà dei soci di revocare la liquidazione (sempre che ne sussistano i presupposti), la società resta in liquidazione (3); qualora, invece, si intenda rimuovere lo stato di liquidazione, occorre rispettare la disciplina in tema di revoca dello stato di liquidazione e, quindi, occorre procedere innanzitutto alla rimozione della causa che aveva determinato lo scioglimento della società (4).

    4. Trasformazione eterogenea

    È legittima la trasformazione eterogenea di una società in liquidazione; da tale operazione può derivare sia una società o un ente non in liquidazione sia una società o un ente in liquidazione (5); è però illegittima la trasformazione eterogenea di enti in liquidazione da cui derivi la disapplicazione delle norme proprie dell’ente trasformato relative alla devoluzione del loro patrimonio (6).

    5. Trasformazione in società di capitali unipersonale

    È legittima (e importa una implicita revoca dello stato di liquidazione) la trasformazione in una s.r.l. o in una s.p.a. unipersonale di una società di persone che, per oltre sei mesi, sia rimasta priva della pluralità dei soci (7).

    6. Trasformazione in trust liquidatorio

    Non è legittima la deliberazione di trasformazione di una società in liquidazione in un trust liquidatorio (8).

    7. Trasformazione omogenea

    È legittima la trasformazione omogenea (da società lucrativa ad altra società lucrativa) di una società in liquidazione; da tale operazione può derivare sia una società in liquidazione sia una società non in liquidazione (9).

    K.1.5 - Trasformazione di società sottoposta a procedura concorsuale

    1. Autorizzazione per la trasformazione di società fallita

    2. Autorizzazione per la trasformazione di società in concordato

    3. Decisione di trasformazione di società fallita

    4. Decisione di trasformazione di società in concordato

    5. Liquidazione del socio recedente per trasformazione di società fallita

    6. Liquidazione del socio recedente per trasformazione di società in concordato

    7. Trasformazione di società fallita

    8. Trasformazione di società in concordato

    9. Trasformazione di società in concordato dopo l’omologa del concordato

    10. Trasformazione in s.r.l. di s.p.a. fallita senza ricapitalizzazione

    11. Trasformazione in s.r.l. di s.p.a. in concordato senza ricapitalizzazione

    12. Trasformazione subordinata all’omologa del concordato

    1. Autorizzazione per la trasformazione di società fallita

    La decisione di trasformazione di una società fallita deve essere preventivamente autorizzata con decreto del Tribunale fallimentare, ai sensi degli artt. 23 e 24 l. fall. (1).

    2. Autorizzazione per la trasformazione di società in concordato

    La decisione di trasformazione della società in concordato deve essere preventivamente autorizzata:

    • se assunta dopo il deposito della domanda di concordato (anche “in bianco”) e prima del decreto di ammissione al concordato, dal Tribunale ai sensi dell’art. 161, comma 7, l. fall.;

    • se assunta dopo il decreto di ammissione al concordato e prima del decreto di omologazione della proposta di concordato, dal Giudice Delegato ai sensi dell’art. 167, comma 2, l. fall. (2).

    3. Decisione di trasformazione di società fallita

    La dichiarazione di fallimento non provoca lo scioglimento della società né la decadenza degli organi sociali, cosicché la convocazione dell’assemblea e la redazione della relazione di cui all’art. 2500-sexies c.c. restano di competenza dell’organo amministrativo (e non del curatore) e la decisione di trasformazione della società è adottata dall’assemblea dei soci, anche in assenza del curatore (3).

    4. Decisione di trasformazione di società in concordato

    L’ammissione al concordato preventivo non determina lo scioglimento della società né la decadenza degli organi sociali, cosicché la convocazione dell’assemblea e la redazione della relazione di cui all’art. 2500-sexies c.c. restano di competenza dell’organo amministrativo (e non del commissario); e la decisione di trasformazione della società è adottata dalla assemblea dei soci, anche in assenza del commissario (4).

    5. Liquidazione del socio recedente per trasformazione di società fallita

    Il socio che esercita il diritto di recesso a seguito della trasformazione di una società fallita può percepire dalla società (se positivo) il valore della sua quota di partecipazione solo dopo la chiusura del fallimento (5).

    6. Liquidazione del socio recedente per trasformazione di società in concordato

    Il socio che esercita il diritto di recesso a seguito della trasformazione di una società in concordato può percepire dalla società (se positivo) il valore della sua quota di partecipazione solo dopo l’omologazione del concordato (6).

    7. Trasformazione di società fallita

    È legittima la trasformazione di una società fallita, se debitamente autorizzata (7); l’autorizzazione è rilasciata qualora tale operazione, ai sensi dell’art. 2499 c.c., sia ritenuta compatibile con la finalità e lo stato della procedura (8) e purché la procedura di fallimento non abbia una finalità semplicemente liquidatoria (9).

    8. Trasformazione di società in concordato

    È legittima la trasformazione di una società in concordato preventivo, se debitamente autorizzata (10); l’autorizzazione è rilasciata qualora tale operazione, ai sensi dell’art. 2499 c.c., sia ritenuta compatibile con la finalità e lo stato della procedura (11).

    9. Trasformazione di società in concordato dopo l’omologa del concordato

    Non necessita di autorizzazione giudiziale la deliberazione di trasformazione che sia assunta dopo il decreto di omologazione del concordato con continuità aziendale; nel concordato con cessione dei beni occorre, invece, coinvolgere il liquidatore che, per sostenere i costi della trasformazione, deve essere debitamente autorizzato (12), salvo che tali spese siano di ammontare inferiore rispetto al limite di spesa previsto dal piano omologato per la necessarietà dell’autorizzazione giudiziale (13).

    10. Trasformazione in s.r.l. di s.p.a. fallita senza ricapitalizzazione

    È legittima la deliberazione di trasformazione in s.r.l. di una s.p.a. fallita (e posta in liquidazione) senza che le perdite siano ripianate e senza che la società sia ricapitalizzata (14) (con la precisazione che la dichiarazione di fallimento non determina di per sé lo scioglimento della società) (15).

    11. Trasformazione in s.r.l. di s.p.a. in concordato senza ricapitalizzazione

    È legittima la trasformazione in s.r.l. di una s.p.a. in concordato preventivo (che sia stata posta in stato di liquidazione) senza procedere alla ricapitalizzazione della società (16) (con la precisazione che l’ammissione al concordato preventivo non determina di per sé lo scioglimento della società) (17).

    12. Trasformazione subordinata all’omologa del concordato

    Non occorre l’autorizzazione giudiziale se la trasformazione è deliberata dopo la proposizione della domanda di concordato e prima del provvedimento di omologazione, se la deliberazione sia condizionata all’emanazione del decreto di omologa del concordato (18).

    K.1.6 - Trasformazione eterogenea

    1. Continuità dei rapporti giuridici

    2. Evoluzione da “gruppo di ormeggiatori” a società cooperativa

    3. Fattispecie: permanenza del patrimonio

    4. Iscrizione nel Registro delle persone giuridiche

    5. Opposizione dei creditori

    6. Opposizione dei creditori: procedimento

    7. Trasformazione anticipata

    8. Trasformazione di aziende speciali e di consorzi in società ex art. 115 T.U.E.L.

    9. Trasformazione di enti in liquidazione

    10. Trasformazione di GEIE in consorzio o società

    11. Trasformazione di s.p.a. in fondazione

    12. Trasformazione di s.p.a. in fondazione: autorizzazione al socio ente ecclesiastico

    13. Trasformazione di s.r.l. sportiva lucrativa in s.r.l. sportiva dilettantistica

    14. Trasformazione in trust

    1. Continuità dei rapporti giuridici

    Anche nel caso di trasformazione eterogenea i rapporti giuridici facenti capo all’entità oggetto di trasformazione continuano in capo all’entità risultante dalla trasformazione (1).

    2. Evoluzione da “gruppo di ormeggiatori” a società cooperativa

    Allorché un “gruppo di ormeggiatori” abbia agito come centro di imputazione di rapporti giuridici, seppur senza alcuna iscrizione nel Registro Imprese, pare preferibile ritenere che si sia costituita una società in nome collettivo irregolare (2); pertanto, ove detto “gruppo di ormeggiatori” si formalizzi costituendo una società cooperativa di ormeggiatori, detta operazione pare qualificarsi in termini di trasformazione eterogenea di società di persone in società cooperativa (3).

    3. Fattispecie: permanenza del patrimonio

    Il comune denominatore di tutte le fattispecie di trasformazione eterogenea consiste nella permanenza di un medesimo patrimonio destinato a un determinato scopo (4).

    4. Iscrizione nel Registro delle persone giuridiche

    A seguito della trasformazione di una società in fondazione, l’iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche può essere effettuata solo dopo che siano decorsi i sessanta giorni previsti dall’art. 2500-novies c.c. per l’opposizione dei creditori (5).

    5. Opposizione dei creditori

    Deve affermarsi la generale applicabilità alla trasformazione eterogenea dell’istituto dell’opposizione non solo quando questa comporti un mutamento della struttura patrimoniale o organizzativa dell’ente trasformando, ma anche laddove essa si sostanzi in un mero mutamento della causa, salvo poi, per il creditore opponente, dover dimostrare il pregiudizio effettivo delle proprie ragioni (6). Nella trasformazione eterogenea progressiva (e cioè nel passaggio da un ente a responsabilità illimitata a un ente a responsabilità limitata) si applica sia la norma sull’opposizione dei creditori alla liberazione dei soci dalla responsabilità illimitata (art. 2500-quinquies c.c.) sia la norma sull’opposizione dei creditori alla efficacia della trasformazione (art. 2500-novies c.c.) (7).

    6. Opposizione dei creditori: procedimento

    Il provvedimento giudiziale viene emanato in esito non a un procedimento di volontaria giurisdizione ma a un procedimento di natura contenziosa (8).

    7. Trasformazione anticipata

    In caso di trasformazione eterogenea, qualora la società presti idonea garanzia (cioè il deposito presso una banca delle somme necessarie a pagare i creditori che non hanno prestato il consenso ovvero la fideiussione bancaria: art. 2500-novies c.c. e art 2445 c.c.):

    • l’opposizione presentata dai creditori non impedisce di dar corso all’operazione;

    • si può procedere immediatamente all’iscrizione dell’atto di trasformazione, senza attendere il decorso del termine previsto dalla legge (9).

    8. Trasformazione di aziende speciali e di consorzi in società ex art. 115 T.U.E.L.

    Anche al caso di trasformazione di aziende speciali e di consorzi in società ex art. 115 del d.lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) si applicano le norme dettate dal codice civile in tema di trasformazione eterogenea, col limite della compatibilità; ad esempio, si applica il disposto dell’art. 2498 c.c. (recante il c.d. “principio di continuità”) ma non la norma di cui all’art. 2500-novies c.c. (sul diritto di opposizione dei creditori) (10).

    9. Trasformazione di enti in liquidazione

    La trasformazione eterogenea di società in liquidazione (o di altri enti in liquidazione diversi dalle società) è legittima e può originare sia una società o un ente che non siano in liquidazione sia una società o un ente che siano in liquidazione (11). Peraltro è illegittima la trasformazione eterogenea di enti in liquidazione da cui derivi la disapplicazione delle norme proprie dell’ente trasformato relative alla devoluzione del suo patrimonio (12).

    10. Trasformazione di GEIE in consorzio o società

    Sebbene si tratti di fattispecie non espressamente disciplinata, è legittima la trasformazione di un GEIE in una società o in un consorzio (13).

    11. Trasformazione di s.p.a. in fondazione

    È legittima la trasformazione di una s.p.a. in una fondazione; in tale ipotesi, la partecipazione del socio nella società trasformanda, non viene sostituita da altra partecipazione nell’ente risultante dalla trasformazione, risultando invece l’intero patrimonio sociale destinato ai fini istituzionali della erigenda fondazione; pertanto, il socio della società trasformata perde ogni diritto (patrimoniale e amministrativo) inerente a tale suo precedente status di socio (14).

    12. Trasformazione di s.p.a. in fondazione: autorizzazione al socio ente ecclesiastico

    In caso di trasformazione di una s.p.a. in una fondazione, alla relativa assemblea dei soci chiamata a decidere sulla trasformazione, il socio che sia un ente ecclesiastico deve essere autorizzato ai sensi del can. 1295 del codice canonico (15).

    13. Trasformazione di s.r.l. sportiva lucrativa in s.r.l. sportiva dilettantistica

    È lecito che una s.r.l. sportiva lucrativa si trasformi in una s.r.l. sportiva dilettantistica; è preferibile l’opinione secondo la quale tale operazione si sostanzia in una trasformazione eterogenea in senso tecnico, poiché incide sullo scopo sociale della società trasformata (che evolve da lucrativo a “ideale”) (16).

    14. Trasformazione in trust

    È illegittima la trasformazione di una società in un trust (17).

    K.1.7 - Trasformazione in associazione

    1. Trasformazione di consorzio con attività esterna

    2. Trasformazione di consorzio con attività esterna: opposizione

    3. Trasformazione di cooperativa sociale in associazione Onlus

    4. Trasformazione di ente diverso dalla società di capitali

    1. Trasformazione di consorzio con attività esterna

    È legittima la trasformazione di un consorzio con attività esterna in associazione; è tuttavia controverso se la deliberazione di trasformazione possa essere adottata a maggioranza assoluta dei consorziati (1).

    2. Trasformazione di consorzio con attività esterna: opposizione

    A seguito della deliberazione di trasformazione di un consorzio con attività esterna in associazione, quest’ultima può ottenere il riconoscimento da parte dell’autorità prefettizia (o regionale) solo dopo che siano decorsi i sessanta giorni che la legge riserva ai creditori affinché possano fare opposizione (2).

    3. Trasformazione di cooperativa sociale in associazione Onlus

    Benché si tratti di fattispecie non espressamente contemplata dal legislatore, è legittima la trasformazione di una cooperativa sociale in una associazione Onlus (3) [ora, dopo l’introduzione del d.lgs. 117/2017, recante il Codice del Terzo settore, in una associazione avente natura di ente del Terzo Settore].

    4. Trasformazione di ente diverso dalla società di capitali

    Qualsiasi ente diverso dalla società di capitali, di cui sia ammessa la trasformazione in società di capitali, può trasformarsi in associazione non riconosciuta (4).

    K.1.8 - Trasformazione in fondazione

    1. Iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche

    2. Trasformazione di s.p.a.

    3. Trasformazione di s.p.a. in fondazione: autorizzazione al socio ente ecclesiastico

    1. Iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche

    A seguito della trasformazione di una società in fondazione, l’iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche può essere effettuata solo dopo che siano decorsi i sessanta giorni previsti dall’art. 2500-novies c.c. per l’opposizione dei creditori (1).

    2. Trasformazione di s.p.a.

    È legittima la trasformazione di una s.p.a. in una fondazione; in tale ipotesi, la partecipazione del socio nella società trasformanda, non viene sostituita da altra partecipazione nell’ente risultante dalla trasformazione, risultando invece l’intero patrimonio sociale destinato ai fini istituzionali della erigenda fondazione; pertanto, il socio della società trasformata perde ogni diritto (patrimoniale e amministrativo) inerente a tale suo precedente status di socio (2).

    3. Trasformazione di s.p.a. in fondazione: autorizzazione al socio ente ecclesiastico

    In caso di trasformazione di una s.p.a. in una fondazione, alla relativa assemblea dei soci chiamata a decidere sulla trasformazione, il socio che sia un ente ecclesiastico deve essere autorizzato ai sensi del can. 1295 del codice canonico (3).

    K.1.9 - Trasformazione in trust

    1. Trasformazione di società in trust

    2. Trasformazione di società in trust liquidatorio

    1. Trasformazione di società in trust

    È illegittima la trasformazione di una società in un trust (1).

    2. Trasformazione di società in trust liquidatorio

    Non è legittima la deliberazione di trasformazione di una società in liquidazione in un trust liquidatorio (2).

    K.2 - Trasformazione di società di persone

    K.2.1 - Trasformazione di società consortile

    1. Relazione di stima

    1. Relazione di stima

    In caso di trasformazione di una società consortile di persone in società di capitali (consortile o non consortile) è necessaria la relazione di stima di cui agli artt. 2343 o 2465 c.c. (1).

    K.2.2 - Trasformazione di società di fatto

    1. Trasformazione in altra società di persone

    2. Trasformazione in società di capitali

    3. Trasformazione in società regolare

    1. Trasformazione in altra società di persone

    Per la trasformazione di una società di fatto in altro tipo di società di persone è sufficiente la forma della scrittura privata autenticata (1).

    2. Trasformazione in società di capitali

    Per la trasformazione di una società di fatto in società di capitali è necessaria la forma dell’atto pubblico (2).

    3. Trasformazione in società regolare

    È legittima la trasformazione in società regolare di una società di fatto, anche in assenza di previa regolarizzazione (3).

    K.2.3 - Trasformazione di società in accomandita semplice

    1. Decisione adottata all’insaputa del socio accomandatario

    2. Trasformazione “implicita” di s.a.s. in s.n.c.

    1. Decisione adottata all’insaputa del socio accomandatario

    È discusso se sia legittima (1), o meno (2), la decisione di trasformazione di una s.a.s. adottata in assenza e all’insaputa del socio accomandatario (ma pur sempre con la occorrente maggioranza).

    2. Trasformazione “implicita” di s.a.s. in s.n.c.

    Non è configurabile una “trasformazione implicita” di una s.a.s. in una s.n.c., ancorché (venuti meno tutti i soci accomandatari) rimangano solo soci accomandanti e costoro si ingeriscano nella gestione della società, senza nominare un amministratore provvisorio (3).

    K.2.4 - Trasformazione di società in liquidazione

    1. Legittimità dell’operazione

    2. Revoca della liquidazione

    3. Trasformazione eterogenea

    4. Trasformazione in società di capitali unipersonale

    5. Trasformazione omogenea

    1. Legittimità dell’operazione

    È legittima la trasformazione di una società in liquidazione; da tale trasformazione può originare sia una società in liquidazione sia una società non in liquidazione (1).

    2. Revoca della liquidazione

    Se dall’atto di trasformazione di una società in liquidazione non risulta espressamente la volontà dei soci di revocare la liquidazione, la società trasformata resta in liquidazione (2); qualora invece si intenda rimuovere lo stato di liquidazione, occorre rispettare la disciplina in tema di revoca dello stato di liquidazione e procedere, in particolare, alla rimozione della causa di scioglimento che si era verificata (3).

    3. Trasformazione eterogenea

    La trasformazione eterogenea di società in liquidazione (o di altri enti in liquidazione diversi dalle società) è legittima e può originare sia una società o un ente che non siano in liquidazione sia una società o un ente che siano in liquidazione (4). Peraltro è illegittima la trasformazione eterogenea di enti in liquidazione da cui derivi la disapplicazione delle norme proprie dell’ente trasformato relative alla devoluzione del loro patrimonio (5).

    4. Trasformazione in società di capitali unipersonale

    È legittima (e importa una implicita revoca dello stato di liquidazione) la trasformazione in una s.r.l. o in una s.p.a. unipersonale di una società di persone che per oltre sei mesi sia rimasta priva della pluralità dei soci (6).

    5. Trasformazione omogenea

    È legittima la trasformazione omogenea (da società lucrativa ad altra società lucrativa) di società in liquidazione; da tale operazione può derivare sia una società in liquidazione sia una società non in liquidazione (7).

    K.2.5 - Trasformazione di società irregolare

    1. Forma dell’atto di trasformazione

    2. Trasformazione in società regolare

    1. Forma dell’atto di trasformazione

    Per la trasformazione di una società di persone (anche di fatto) in società di capitali è necessaria la forma dell’atto pubblico (1).

    2. Trasformazione in società regolare

    È legittima la trasformazione di una società di persone irregolare in una società regolare, anche in assenza di previa regolarizzazione (2).

    K.2.6 - Trasformazione di società unipersonale

    1. Trasformazione in impresa individuale

    2. Trasformazione in s.p.a. o s.r.l. unipersonale

    1. Trasformazione in impresa individuale

    È controverso (1) (ma ammesso da notai e sistema camerale) (2) se sia legittima la trasformazione di una società unipersonale (di persone o di capitali) in una impresa individuale (con continuità dei rapporti giuridici), fermo restando che, trattandosi di una trasformazione eterogenea, i creditori hanno, ai sensi dell’art. 2500-novies c.c., il diritto di opposizione (3); oppure se in tale fattispecie sia configurabile piuttosto lo scioglimento della società, con la liquidazione del suo patrimonio e con la successione dell’unico socio nei rapporti giuridici facenti precedentemente capo alla società estinta (4).

    2. Trasformazione in s.p.a. o s.r.l. unipersonale

    In caso di mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi, è legittima la trasformazione della società di persone a unico socio (se non già cancellata dal registro delle imprese) in una s.p.a. o una s.r.l. unipersonale, ciò che implica una revoca implicita dello stato di liquidazione provocato dalla mancata tempestiva ricostituzione della pluralità dei soci (5).

    K.2.7 - Trasformazione eterogenea

    1. Disciplina applicabile

    2. Opposizione dei creditori

    3. Opposizione dei creditori: procedimento

    4. Società in liquidazione

    5. Trasformazione anticipata

    6. Trasformazione in ente non societario

    1. Disciplina applicabile

    Alla trasformazione eterogenea da società di persone in ente non societario e da ente non societario a società di persone si applica la disciplina dettata per la trasformazione eterogenea da o in società di capitali, fatta eccezione per l’obbligo di perizia (1).

    2. Opposizione dei creditori

    Deve affermarsi la generale applicabilità alla trasformazione eterogenea dell’istituto dell’opposizione non solo quando questa comporti un mutamento della struttura patrimoniale o organizzativa dell’ente trasformando, ma anche laddove essa si sostanzi in un mero mutamento della causa, salvo poi, per il creditore opponente, dover dimostrare il pregiudizio effettivo delle proprie ragioni (2). Nella trasformazione eterogenea progressiva (e cioè nel passaggio da un ente a responsabilità illimitata a un ente a responsabilità limitata) si applica sia la norma sull’opposizione dei creditori alla liberazione dei soci dalla responsabilità illimitata (art. 2500-quinquies c.c.) sia la norma sull’opposizione dei creditori alla efficacia della trasformazione (art. 2500-novies c.c.) (3).

    3. Opposizione dei creditori: procedimento

    Il provvedimento giudiziale viene emanato in esito non a un procedimento di volontaria giurisdizione ma a un procedimento di natura contenziosa (4).

    4. Società in liquidazione

    La trasformazione eterogenea di società in liquidazione (o di altri enti in liquidazione diversi dalle società) è legittima e può originare sia una società o un ente che non siano in liquidazione sia una società o un ente che siano in liquidazione (5). Peraltro è illegittima la trasformazione eterogenea di enti in liquidazione da cui derivi la disapplicazione delle norme proprie dell’ente trasformato relative alla devoluzione del loro patrimonio (6).

    5. Trasformazione anticipata

    In caso di trasformazione eterogenea, qualora la società presti idonea garanzia (e, cioè, effettui il deposito presso una banca delle somme necessarie a pagare i creditori che non hanno prestato il consenso ovvero procuri la relativa fideiussione bancaria: art. 2500-novies c.c. e art 2445 c.c.):

    • l’opposizione presentata dai creditori non impedisce di dar corso all’operazione;

    • si può procedere immediatamente all’iscrizione dell’atto di trasformazione, senza attendere il decorso del termine previsto dalla legge (7).

    6. Trasformazione in ente non societario

    È legittima la trasformazione eterogenea da società di persone in ente non societario e da ente non societario a società di persone (8).

    K.2.8 - Trasformazione in altra società di persone

    1. Clausola di deroga al principio di unanimità

    2. Forma della decisione

    3. Trasformazione di società unipersonale in altra società di persone

    1. Clausola di deroga al principio di unanimità

    È legittima la clausola dei patti sociali di una società di persone che consente la trasformazione a maggioranza in altra società di persone, purché al socio non consenziente venga riconosciuto il diritto di recesso (1) e purché vi sia il consenso di tutti i soci che, a seguito della trasformazione, assumono responsabilità illimitata (2).

    2. Forma della decisione

    Per la trasformazione di una società di persone in altro tipo di società di persone è sufficiente la forma della scrittura privata autenticata (3).

    3. Trasformazione di società unipersonale in altra società di persone

    È dubbio se, a seguito del venir meno della pluralità dei soci, la società di persone possa trasformarsi in un’altra società di persone, senza anteriormente ricostituire la pluralità dei soci (4).

    K.2.9 - Trasformazione in impresa individuale

    1. Trasformazione di società in nome collettivo

    2. Trasformazione di società unipersonale

    1. Trasformazione di società in nome collettivo

    È dubbio se sia legittima la trasformazione in impresa individuale di una società in nome collettivo con un unico socio, alla luce dell’orientamento giurisprudenziale secondo il quale l’operazione in questione realizzerebbe invero un fenomeno successorio nel cui ambito un nuovo soggetto di diritto (l’imprenditore individuale) subentrerebbe rispetto ad altro soggetto di diritto (la società cessata) (1).

    2. Trasformazione di società unipersonale

    È controverso (2) (ma ammesso da notai e sistema camerale) (3) se sia legittima la trasformazione di una società unipersonale (di persone o di capitali) in una impresa individuale (con continuità dei rapporti giuridici), fermo restando che, trattandosi di una trasformazione eterogenea, i creditori hanno, ai sensi dell’art. 2500-novies c.c., il diritto di opposizione (4); oppure se in tale fattispecie sia configurabile piuttosto lo scioglimento della società, con la liquidazione del suo patrimonio e con la successione dell’unico socio nei rapporti giuridici facenti precedentemente capo alla società estinta (5).

    K.2.10 - Trasformazione in società cooperativa

    1. Capitale della società trasformata eccedente il valore stimato

    2. Legittimità dell’operazione

    3. Quorum

    4. Relazione di stima

    5. Trasformazione di società consortile a r.l.

    1. Capitale della società trasformata eccedente il valore stimato

    Se il valore nominale del capitale sociale della società che si trasforma è maggiore del valore del patrimonio netto risultante dalla relazione di stima, il capitale sociale della società risultante dalla trasformazione deve essere ridotto e non può eccedere il valore stimato (1).

    2. Legittimità dell’operazione

    È legittima la trasformazione di una società di persone, compresa la società semplice (2), in una società cooperativa (3).

    3. Quorum

    La decisione di trasformazione di società di persone in società cooperativa deve essere adottata con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto (da calcolarsi secondo la parte a ciascuno assegnata agli utili), con il consenso dei soci che assumano la responsabilità illimitata (4).

    4. Relazione di stima

    Per la trasformazione di una società di persone in una cooperativa occorre la relazione di stima di cui all’art. 2343 (o all’art. 2465) c.c. (5).

    5. Trasformazione di società consortile a r.l.

    È legittima la trasformazione di società consortile a r.l. in società consortile cooperativa (6).

    K.2.11 - Trasformazione in società di capitali

    1. Capitale sociale: aumento

    2. Capitale sociale: eccedenza rispetto al valore stimato

    3. Capitale sociale: imputazione del patrimonio netto

    4. Capitale sociale: riduzione

    5. Capitale sociale: società risultante dalla trasformazione

    6. Capitale sociale: superiore al valore del patrimonio stimato

    7. Comunione legale dei beni

    8. Decisione preceduta da preventiva informazione ai soci

    9. Forma della decisione

    10. Liberazione da responsabilità illimitata dei soci: consenso dei creditori

    11. Quorum: adozione del nuovo statuto

    12. Quorum: clausola statutaria che dispone l’unanimità

    13. Quorum: società costituita prima del 2004

    14. Recesso: disciplina della liquidazione del socio receduto

    15. Recesso: disciplina delle operazioni societarie conseguenti al recesso

    16. Recesso: efficacia

    17. Recesso: modalità e termini di esercizio

    18. Recesso: revoca della decisione di trasformazione

    19. Relazione dell’organo amministrativo

    20. Relazione di stima con modalità alternativa: verifica degli amministratori

    21. Relazione di stima: data di riferimento

    22. Relazione di stima di esperto indipendente

    23. Relazione di stima: nomina dell’esperto

    24. Relazione di stima: procedura di nomina dell’esperto

    25. Requisiti di indipendenza dell’esperto

    26. Società irregolare o di fatto

    27. Socio d’opera non capitalizzato con prestazione in fieri

    1. Capitale sociale: aumento

    È legittima la trasformazione di una società assunta contestualmente alla delibera di aumento del suo capitale sociale a un importo idoneo per rendere possibile la trasformazione stessa (1). L’integrazione del capitale mediante conferimento di denaro può essere effettuata direttamente nelle casse sociali, nel rispetto delle norme applicabili alla società derivante dalla trasformazione (2), e non necessita di una nuova relazione di stima, nel presupposto della “natura autovalutativa” del denaro (3).

    2. Capitale sociale: eccedenza rispetto al valore stimato

    Se il valore nominale del capitale sociale della società che si trasforma è maggiore del valore del patrimonio netto risultante dalla relazione di stima, il capitale sociale della società risultante dalla trasformazione deve essere ridotto e non può eccedere il valore stimato (4).

    3. Capitale sociale: imputazione del patrimonio netto

    Il valore del patrimonio netto della società trasformata risultante dalla perizia di stima non deve necessariamente essere imputato al capitale sociale della società risultante dalla trasformazione (5).

    4. Capitale sociale: riduzione

    Con riguardo alla trasformazione di società di persone in società di capitali, nel caso in cui il valore nominale del capitale sociale della società che si trasforma sia maggiore del valore del patrimonio netto della società trasformata risultante dalla relazione di stima, il capitale sociale della società risultante dalla trasformazione deve essere ridotto (rispetto a quello della società di persone oggetto di trasformazione) e non può eccedere il valore stimato (6); il capitale della società risultante dalla trasformazione può pertanto essere inferiore al capitale della società trasformata sia nel caso in cui occorra adeguarsi al valore risultante dalla perizia di stima (in tal caso, non spetta ai creditori il diritto di opposizione) (7) oppure nel caso in cui si dia corso alla procedura prevista per la riduzione reale del capitale sociale della società trasformata (8).

    5. Capitale sociale: società risultante dalla trasformazione

    Il limite minimo del capitale della società risultante dalla trasformazione deve essere fissato nel valore più elevato tra il capitale sociale minimo richiesto per il tipo adottato (9) e l’importo del capitale sociale della società trasformanda (così come risultante eventualmente dalla perizia di stima) (10).

    6. Capitale sociale: superiore al valore del patrimonio stimato

    Il capitale sociale della società risultante dalla trasformazione non può essere superiore al valore del patrimonio della società trasformata oggetto della relazione di stima (11).

    7. Comunione legale dei beni

    Secondo una tesi, la trasformazione di una s.n.c. in una s.r.l. comporta un nuovo acquisto, in capo al socio, coniugato in regime di comunione legale dei beni, di una quota di società di capitali, la quale pertanto viene assoggettata al regime di comunione legale immediata dei beni (12).

    8. Decisione preceduta da preventiva informazione ai soci

    La decisione di trasformazione di una società di persone in una società di capitali deve essere preceduta da una informativa rivolta a tutti i soci della società trasformanda (13).

    9. Forma della decisione

    Per la trasformazione di una società di persone (anche di fatto) in società di capitali è necessaria la forma dell’atto pubblico (14); tale decisione, peraltro, può essere adottata senza far ricorso al metodo collegiale (15).

    10. Liberazione da responsabilità illimitata dei soci: consenso dei creditori

    Ai sensi dell’art. 2500-quinquies c.c., la trasformazione di una società non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni sociali anteriori all’iscrizione della deliberazione di trasformazione nel Registro delle Imprese, se non risulta che i creditori sociali abbiano dato il loro consenso alla trasformazione stessa; tale consenso si presume se i creditori, ai quali la suddetta deliberazione sia stata comunicata, non lo abbiano negato espressamente nel termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione medesima (16), la quale non deve contenere particolari informazioni, se non quella dell’avvenuta trasformazione (17) (ma la questione non è pacifica) (18). Il descritto meccanismo non opera qualora lo impediscano principi superiori di ordine pubblico e costituzionale (come nel caso del debito al pagamento dei contributi previdenziali) (19).

    11. Quorum: adozione del nuovo statuto

    Qualora la decisione di trasformazione sia adottabile a maggioranza, parimenti a maggioranza si approva il nuovo testo dello statuto della società trasformata, in tutte le sue clausole (ad esempio: una clausola di prelazione in caso di cessione di quote di partecipazione al capitale sociale) (20).

    12. Quorum: clausola statutaria che dispone l’unanimità

    La clausola statutaria di società di persone (indifferentemente adottata prima o dopo la legge di riforma del diritto societario del 2003), che rinvii genericamente (21) alla regola unanimistica generale vigente per le decisioni di modifica dei patti sociali (di cui all’art. 2252 c.c.), non dovrebbe valere quale deroga al disposto degli artt. 2500-ter e 2502 c.c., i quali permettono l’adozione a maggioranza delle decisioni di trasformazione, fusione e scissione (22); ma si tratta di tesi controversa (23).

    13. Quorum: società costituita prima del 2004

    È controverso se l’art. 2500-ter c.c. (che permette la trasformazione delle società di persone in società di capitali con il consenso della maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili) sia (24), o meno (25), applicabile anche alle trasformazioni di società costituite antecedentemente al 1° gennaio 2004.

    14. Recesso: disciplina della liquidazione del socio receduto

    La liquidazione del socio receduto è disciplinata dalle norme relative alla tipologia societaria anteriore alla trasformazione e, quindi, dagli artt. 2289 e 2290 c.c.: al socio receduto spetta una somma di denaro (da liquidare entro 180 giorni) di valore pari al valore effettivo (26) della sua quota di partecipazione al capitale sociale, in base alla situazione patrimoniale della società alla data di efficacia del recesso, tenendo conto delle operazioni in corso (27).

    15. Recesso: disciplina delle operazioni societarie conseguenti al recesso

    Le operazioni societarie da compiersi posteriormente al recesso (ad esempio, la riduzione del capitale sociale) sono disciplinate dalla normativa relativa alla tipologia societaria anteriore alla trasformazione se la decisione di trasformazione non è ancora iscritta nel Registro Imprese; nel caso di iscrizione già avvenuta, sono disciplinate dalla normativa della società risultante dalla trasformazione (28).

    16. Recesso: efficacia

    La dichiarazione di recesso del socio non consenziente alla decisione di trasformazione della società da società di persone a società di capitali ha effetto verso la società (ed è irrevocabile) (29) dal momento in cui la società è messa a conoscenza della volontà di recesso del socio recedente e, quindi, a prescindere dalla liquidazione della quota del socio recedente (30).

    17. Recesso: modalità e termini di esercizio

    In mancanza di una norma inerente alle modalità e ai termini per l’esercizio del diritto di recesso, si applicano in via analogica le norme dettate per il recesso da s.p.a. (e non appare convincente la decisione di Cass. 28987/2018, secondo cui, in caso di trasformazione da s.r.l. a s.p.a. si devono applicare le norme della s.r.l., le quali non prevedono termini di decadenza per l’esercizio del recesso) (31).

    18. Recesso: revoca della decisione di trasformazione

    Il recesso è impedito se la decisione di trasformazione da società di persone a società di capitali sia revocata prima della sua iscrizione nel Registro Imprese (32). La revoca non appare possibile dopo l’iscrizione della decisione di trasformazione nel Registro Imprese (33).

    19. Relazione dell’organo amministrativo

    Per la trasformazione da società di persone in società di capitali non è richiesta alcuna relazione dell’organo amministrativo (34).

    20. Relazione di stima con modalità alternativa: verifica degli amministratori

    Benché in materia di trasformazione di società di persone in società per azioni il legislatore si sia limitato a prevedere la possibilità di avvalersi del sistema di valutazione “alternativo”, richiamando l’art. 2343-ter c.c., senza alcun riferimento alla fase di verifica della stima ad opera degli amministratori (art. 2343-quater c.c.), deve ritenersi che il sistema di valutazione “alternativo” sia un unicum e che, pertanto, anche nel caso in esame, esso debba necessariamente concludersi con il controllo, ad esito “positivo”, degli amministratori (35).

    21. Relazione di stima: data di riferimento

    La relazione di stima deve avere una data di riferimento correlata alla attualità dei valori da essa espressi; il termine di 120 giorni (previsto per l’approvazione del bilancio di esercizio) è solo indicativo, potendo aversi, da un lato, relazioni di stima idonee anche se redatte oltre il centoventesimo giorno dalla data della decisione di trasformazione e, d’altro lato, perizie di stima non idonee anche se redatte entro detto centoventesimo giorno (36).

    22. Relazione di stima di esperto indipendente

    In caso di trasformazione progressiva da società di persone in società per azioni, è legittima la redazione della relazione di stima di cui all’art. 2500-ter c.c. secondo il procedimento dettato dall’art. 2343-ter, comma 2, lett. b), c.c. (e cioè affidandone la redazione a un esperto indipendente dotato di adeguata e comprovata professionalità, non nominato dal Tribunale) (37). La relazione di stima può anche consistere in una perizia non espressamente finalizzata all’operazione in questione; il termine di sei mesi (di massima ante datazione della relazione di stima) si computa dalla data della decisione di trasformazione e la verifica degli amministratori deve essere effettuata entro il trentesimo giorno successivo all’iscrizione della decisione di trasformazione nel Registro delle Imprese (38).

    23. Relazione di stima: nomina dell’esperto

    Nella trasformazione progressiva in s.r.l., la nomina del soggetto incaricato di redigere la relazione giurata proviene direttamente dalla società trasformanda (poiché il legislatore ha incentrato la propria attenzione sulla competenza professionale dell’esperto, riducendosi così la rilevanza della possibile mancanza di terzietà della persona incaricata) mentre nella trasformazione progressiva in s.p.a. la nomina di tale soggetto proviene dal Tribunale (volendosi con ciò accentuare il requisito della terzietà ed indipendenza dell’esperto dalla società e dai suoi amministratori) (39).

    24. Relazione di stima: procedura di nomina dell’esperto

    Appartengono alla «volontaria giurisdizione» (il provvedimento giudiziale pertanto «non assume carattere decisorio rispetto alle questioni dibattute tra le parti e non è destinato ad acquistare valore di giudicato») «quei procedimenti nei quali il tribunale, non decide su diritti ma emana, su ricorso degli interessati, provvedimenti destinati» a «integrare la fattispecie normativa», come nel caso della «designazione di esperto» di cui all’art. 2500-ter, comma 2, c.c. (40).

    25. Requisiti di indipendenza dell’esperto

    Non può essere considerato soggetto indipendente (e quindi non può essere incaricato di effettuare la stima del patrimonio della società trasformanda) colui che intrattenga - o abbia intrattenuto nei due anni precedenti - rapporti continuativi o rilevanti con la società, aventi a oggetto prestazioni di consulenza o collaborazione (41).

    26. Società irregolare o di fatto

    È legittima la trasformazione in società regolare di una società di persone irregolare o di fatto, anche in assenza di previa regolarizzazione della società irregolare (42).

    27. Socio d’opera non capitalizzato con prestazione in fieri

    In caso di trasformazione di s.a.s. in s.r.l. il socio d’opera, la cui prestazione non sia stata capitalizzata e nemmeno completamente adempiuta, ha diritto all’assegnazione di una quota di partecipazione al capitale sociale della società risultante dalla trasformazione; tale regola comporta che è legittima la determinazione, assunta dai soci (incluso quello d’opera) di comune accordo, della partecipazione da assegnare al socio d’opera, potendosi in tale sede anche decidersi di non assegnare nulla a tale socio, liberandolo dalla prestazione ancora dovuta senza necessità che questa sia imputata al capitale della società risultante dalla trasformazione (43).

    K.2.12 - Trasformazione in società semplice

    1. Trasformazione di società commerciale

    1. Trasformazione di società commerciale

    È legittima la trasformazione di una società commerciale in società semplice (1). È però illegittima la deliberazione di trasformazione di una società di altro tipo in società semplice se la società risultante dalla trasformazione abbia un oggetto sociale incompatibile con l’attività che, per legge, la società semplice deve svolgere (2).

    K.2.13 - Trasformazione in s.p.a.

    1. Capitale sociale: aumento

    2. Capitale sociale: eccedenza rispetto al valore stimato

    3. Capitale sociale: imputazione del patrimonio netto

    4. Capitale sociale: riduzione

    5. Capitale sociale: società risultante dalla trasformazione

    6. Relazione di stima: esperto indipendente

    7. Relazione di stima: procedura di nomina dell’esperto

    8. Trasformazione in s.p.a. unipersonale

    1. Capitale sociale: aumento

    È legittima la trasformazione di una società assunta contestualmente alla delibera di aumento del suo capitale sociale a un importo idoneo per rendere possibile la trasformazione stessa (1). L’integrazione del capitale mediante conferimento di denaro può essere effettuata direttamente nella cassa della società, nel rispetto delle norme applicabili alla società derivante dalla trasformazione (2), e non necessita di una nuova relazione di stima, nel presupposto della “natura autovalutativa” del denaro (3).

    2. Capitale sociale: eccedenza rispetto al valore stimato

    Se il valore nominale del capitale sociale della società che si trasforma è maggiore del valore del patrimonio netto risultante dalla relazione di stima, il capitale sociale della società risultante dalla trasformazione deve essere ridotto e non può eccedere il valore stimato (4).

    3. Capitale sociale: imputazione del patrimonio netto

    Il valore del patrimonio netto della società trasformata risultante dalla perizia di stima non deve necessariamente essere imputato al capitale sociale della società risultante dalla trasformazione (5).

    4. Capitale sociale: riduzione

    Con riguardo alla trasformazione di società di persone in società di capitali, nel caso in cui il valore nominale del capitale sociale della società che si trasforma sia maggiore del valore del patrimonio netto della società trasformata risultante dalla relazione di stima, il capitale sociale della società risultante dalla trasformazione deve essere ridotto (rispetto a quello della società di persone oggetto di trasformazione) e non può eccedere il valore stimato (6); il capitale della società risultante dalla trasformazione può pertanto essere inferiore al capitale della società trasformata sia nel caso in cui occorra adeguarsi al valore risultante dalla perizia di stima (in tale ipotesi, non spetta ai creditori il diritto di opposizione) (7) oppure nel caso in cui si dia corso alla procedura prevista per la riduzione reale del capitale sociale della società trasformata (8).

    5. Capitale sociale: società risultante dalla trasformazione

    Il limite minimo del capitale della società risultante dalla trasformazione deve essere fissato nel valore più elevato tra il capitale sociale minimo richiesto per il tipo societario adottato (9) e l’importo del capitale sociale della società trasformanda (così come risultante eventualmente dalla perizia di stima) (10).

    6. Relazione di stima: esperto indipendente

    In caso di trasformazione progressiva da società di persone in società per azioni, è legittima la redazione della relazione di stima di cui all’art. 2500-ter c.c. secondo il procedimento dettato dall’art. 2343-ter, comma 2, lett. b), c.c. (e cioè affidandone la redazione a un esperto indipendente dotato di adeguata e comprovata professionalità, non nominato dal Tribunale) (11). La relazione di stima può anche consistere in una perizia non espressamente finalizzata all’operazione in questione; il termine di sei mesi (di ante datazione massima della relazione di stima) si computa dalla data della decisione di trasformazione e la verifica degli amministratori deve essere effettuata entro il trentesimo giorno successivo all’iscrizione della decisione di trasformazione nel Registro delle Imprese (12).

    7. Relazione di stima: procedura di nomina dell’esperto

    Appartengono alla “volontaria giurisdizione” (il provvedimento giudiziale pertanto «non assume carattere decisorio rispetto alle questioni dibattute tra le parti e non è destinato ad acquistare valore di giudicato») «quei procedimenti nei quali il tribunale, non decide su diritti ma emana, su ricorso degli interessati, provvedimenti destinati» a «integrare la fattispecie normativa», come nel caso della «designazione di esperto» di cui all’art. 2500-ter, comma 2, c.c. (13).

    8. Trasformazione in s.p.a. unipersonale

    In caso di mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi, è legittima la trasformazione della società di persone a unico socio (se non già cancellata dal Registro delle Imprese) in una s.p.a. unipersonale, e ciò implica una revoca implicita dello stato di liquidazione provocato dalla mancata tempestiva ricostituzione della pluralità dei soci (14).

    K.2.14 - Trasformazione in s.r.l.

    1. Capitale sociale: aumento

    2. Capitale sociale: eccedenza rispetto al valore stimato

    3. Capitale sociale: imputazione del patrimonio netto

    4. Capitale sociale: riduzione

    5. Capitale sociale: società risultante dalla trasformazione

    6. Relazione di stima

    7. Trasformazione in s.r.l. unipersonale

    1. Capitale sociale: aumento

    È legittima la trasformazione di una società assunta contestualmente alla delibera di aumento del suo capitale sociale a un importo idoneo per rendere possibile la trasformazione stessa (1). L’integrazione del capitale mediante conferimento di denaro può essere effettuata direttamente nella cassa della società, nel rispetto delle norme applicabili alla società derivante dalla trasformazione (2), e non necessita di una nuova relazione di stima, nel presupposto della “natura autovalutativa” del denaro (3).

    2. Capitale sociale: eccedenza rispetto al valore stimato

    Se il valore nominale del capitale sociale della società che si trasforma è maggiore del valore del patrimonio netto risultante dalla relazione di stima, il capitale sociale della società risultante dalla trasformazione deve essere ridotto e non può eccedere il valore stimato (4).

    3. Capitale sociale: imputazione del patrimonio netto

    Il valore del patrimonio netto della società trasformata risultante dalla perizia di stima non deve necessariamente essere imputato al capitale sociale della società risultante dalla trasformazione (5).

    4. Capitale sociale: riduzione

    Con riguardo alla trasformazione di società di persone in società di capitali, nel caso in cui il valore nominale del capitale sociale della società che si trasforma sia maggiore del valore del patrimonio netto della società trasformata risultante dalla relazione di stima, il capitale sociale della società risultante dalla trasformazione deve essere ridotto (rispetto a quello della società di persone oggetto di trasformazione) e non può eccedere il valore stimato (6); il capitale della società risultante dalla trasformazione può pertanto essere inferiore al capitale della società trasformata sia nel caso in cui occorra adeguarsi al valore risultante dalla perizia di stima (in tal caso, non spetta ai creditori il diritto di opposizione) (7) oppure nel caso in cui si dia corso alla procedura prevista per la riduzione reale del capitale sociale della società trasformata (8).

    5. Capitale sociale: società risultante dalla trasformazione

    Il limite minimo del capitale della società risultante dalla trasformazione deve essere fissato nel valore più elevato tra il capitale sociale minimo richiesto per il tipo adottato (9) e l’importo del capitale sociale della società trasformanda (così come risultante eventualmente dalla perizia di stima) (10).

    6. Relazione di stima

    Per la trasformazione in s.r.l., il soggetto incaricato di redigere la relazione giurata è nominato dalla società trasformanda (11) (poiché il legislatore ha incentrato la propria attenzione sulla competenza professionale dell’esperto, riducendosi così la rilevanza della possibile mancanza di terzietà della persona incaricata) mentre nella trasformazione progressiva in s.p.a. la nomina di tale soggetto proviene dal Tribunale (volendosi con ciò accentuare il requisito della terzietà ed indipendenza dell’esperto dalla società e dai suoi amministratori) (12).

    7. Trasformazione in s.r.l. unipersonale

    In caso di mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi, è legittima la trasformazione della società di persone a unico socio (se non già cancellata dal Registro Imprese) in una s.r.l. unipersonale; ciò implica una revoca implicita dello stato di liquidazione provocato dalla mancata tempestiva ricostituzione della pluralità dei soci (13).

    K.3 - Trasformazione in società di persone

    K.3.1 - Trasformazione di associazione

    1. Quorum (associazione non riconosciuta)

    2. Quorum (associazione riconosciuta)

    3. Trasformazione di associazione professionale in s.t.p.

    4. Trasformazione di associazione temporanea tra professionisti in s.t.p.

    5. Trasformazione in società lucrativa

    1. Quorum (associazione non riconosciuta)

    Per la trasformazione da associazione non riconosciuta in società di persone o di capitali occorre, salvo diversa previsione statutaria, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati (1).

    2. Quorum (associazione riconosciuta)

    Nelle associazioni riconosciute la deliberazione di trasformazione deve essere assunta con la maggioranza richiesta dall’art. 21, ultimo comma, c.c. (e, cioè, con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati) o dall’atto costitutivo per lo scioglimento anticipato (2).

    3. Trasformazione di associazione professionale in s.t.p.

    È legittima la trasformazione dell’associazione professionale in s.t.p. (3), benché sia dubbio se si tratti di una trasformazione eterogenea (ciò che si avrebbe se si qualificasse lo studio associato come una associazione non riconosciuta) (4) o, piuttosto (qualora si qualificasse lo studio associato come una società semplice) (5), di una trasformazione omogenea (6).

    4. Trasformazione di associazione temporanea tra professionisti in s.t.p.

    Non è legittima la trasformazione di una associazione temporanea tra professionisti in s.t.p. (7).

    5. Trasformazione in società lucrativa

    È legittima la trasformazione di una associazione non riconosciuta in una società lucrativa (di persone o di capitali) (8); e ciò (ma si tratta di questione contro-versa) (9) purché la trasformazione non comporti distrazione dalle originarie finalità dei contributi pubblici e delle liberalità e oblazioni del pubblico ricevuti dall’associazione (10).

    K.3.2 - Trasformazione di impresa individuale

    1. Trasformazione in società unipersonale

    1. Trasformazione in società unipersonale

    È controverso (1) se sia legittima la trasformazione di una impresa individuale in società unipersonale (con continuità dei rapporti giuridici), fermo restando che, trattandosi di una trasformazione eterogenea, i creditori hanno, ai sensi dell’art. 2500-novies c.c., il diritto di opposizione (2); oppure se in tale fattispecie si configuri piuttosto la costituzione di un nuovo soggetto di diritto, con il trasferimento del patrimonio aziendale da parte dell’imprenditore individuale a favore della costituenda società, sotto forma di conferimento (3).

    K.3.3 - Trasformazione di cooperativa

    1. Consenso dei soci che assumono responsabilità illimitata

    2. Trasformazione in società lucrativa

    3. Trasformazione in società lucrativa: efficacia

    4. Trasformazione in società lucrativa: relazione dell’organo amministrativo

    5. Trasformazione in società lucrativa: relazione di stima

    1. Consenso dei soci che assumono responsabilità illimitata

    L’art. 2500-sexies c.c. (in tema di consenso alla trasformazione da parte dei soci che assumono responsabilità illimitata), è applicabile anche alla trasformazione di una società cooperativa in una società lucrativa (1).

    2. Trasformazione in società lucrativa

    È legittimo che, nel corso della medesima assemblea, venga rinunciata la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente e sia deliberata la trasformazione in società lucrativa o in consorzio (2). La redazione del bilancio straordinario di cui all’art. 2545-octies c.c. è sostituita dalla relazione giurata dell’esperto di cui all’art. 2545-undecies c.c., nella quale deve essere attestata la sussistenza del capitale sociale prescritto per la società risultante dalla trasformazione una volta sottratto il patrimonio da devolvere ai fondi mutualistici (3).

    3. Trasformazione in società lucrativa: efficacia

    La trasformazione di società cooperativa in società lucrativa acquista efficacia dopo 60 giorni dall’ultimo adempimento pubblicitario previsto, salvo che risulti il consenso dei creditori ovvero il pagamento di quelli che non hanno prestato il consenso (4).

    4. Trasformazione in società lucrativa: relazione dell’organo amministrativo

    L’art. 2500-sexies c.c. (in tema, ad esempio, di redazione di una relazione da parte degli amministratori), è applicabile anche alle trasformazioni di società cooperativa in società lucrativa o in consorzio (5).

    5. Trasformazione in società lucrativa: relazione di stima

    In caso di trasformazione di società cooperativa a mutualità prevalente in società lucrativa, la relazione giurata di stima del valore effettivo del patrimonio della cooperativa ex art. 2545 undecies c.c. deve indicare la suddivisione tra la parte di patrimonio da devolvere ai fondi mutualistici e la parte che invece non è oggetto di tale devoluzione (6).

    K.3.4 - Trasformazione di società di capitali

    1. Decadenza dell’organo di controllo

    2. Relazione degli amministratori

    3. Riduzione volontaria del capitale

    4. Soci con responsabilità aggravata: consenso condizionante

    5. Soci con responsabilità aggravata: consenso extra assembleare

    6. Soci con responsabilità aggravata: consenso inderogabile

    7. Soci con responsabilità aggravata: tempo di espressione del consenso

    8. Soci con responsabilità aggravata: termine di espressione del consenso

    9. Società di capitali unipersonale

    10. Società in perdita

    1. Decadenza dell’organo di controllo

    In caso di trasformazione di una società dotata di organo sindacale e/o di revisore legale dei conti in un tipo societario che non preveda tali organi (come la s.r.l. che, per ragioni dimensionali, non sia obbligata ad attivare gli organi di controllo), questi decadono dalla data di efficacia della trasformazione (1).

    2. Relazione degli amministratori

    Nella trasformazione di società di capitali in società di persone, i soci all’unanimità possono rinunciare (sia in sede assembleare che in sede extra assembleare) al deposito della relazione degli amministratori circa i motivi e gli effetti dell’operazione (2); la rinuncia è implicita se la decisione è adottata all’unanimità da tutti i soci (3).

    3. Riduzione volontaria del capitale

    È legittima la riduzione volontaria del capitale sociale, da adottarsi nel rispetto della normativa applicabile, in sede di trasformazione da società di capitali in società di persone (4).

    4. Soci con responsabilità aggravata: consenso condizionante

    Se la trasformazione comporta un aggravamento della responsabilità dei soci, l’assenza del consenso alla trasformazione di costoro non inficia l’adozione o la validità della deliberazione, ma solo la sua efficacia e iscrivibilità nel Registro Imprese (5).

    5. Soci con responsabilità aggravata: consenso extra assembleare

    Il consenso extra assembleare alla trasformazione, da parte dei soci che subiscono un aggravamento di responsabilità, deve essere espresso in un documento notarile o di equivalente attendibilità e non può derivare da un silenzio interpretato come assenso (6).

    6. Soci con responsabilità aggravata: consenso inderogabile

    È illegittima la clausola statutaria che, in caso di trasformazione implicante un aggravamento di responsabilità, consenta la trasformazione prescindendo dal consenso di tali soggetti (7).

    7. Soci con responsabilità aggravata: tempo di espressione del consenso

    Il consenso alla trasformazione da parte dei soci che subiscono un aggravamento di responsabilità può essere espresso anche non contestualmente alla deliberazione di trasformazione (8).

    8. Soci con responsabilità aggravata: termine di espressione del consenso

    Il termine per la prestazione del consenso alla trasformazione da parte dei soci che subiscono un aggravamento di responsabilità deve essere un termine accettabile e deve essere fissato, al più tardi, nella deliberazione con la quale è decisa la trasformazione (9).

    9. Società di capitali unipersonale

    È legittima la trasformazione di una società di capitali unipersonale in una società di persone con unico socio; se entro sei mesi non si costituisce la pluralità dei soci, la società trasformata è posta in liquidazione (10); in particolare, è legittima la trasformazione di una società di capitali unipersonale in una s.n.c. o in una s.a.s. e la trasformazione in s.a.s. di una s.n.c. rimasta con un unico socio (nel caso di trasformazione in s.a.s. unipersonale, l’unico socio può scegliere se essere l’accomandatario o l’accomandante; in quest’ultima ipotesi deve essere nominato un amministratore giudiziario) (11).

    10. Società in perdita

    È legittima la delibera di trasformazione di società di capitali con patrimonio negativo in società di persone, anche senza preventiva ricapitalizzazione (12).

    K.3.5 - Trasformazione di società di fatto

    1. Forma della decisione

    2. Trasformazione in società regolare

    1. Forma della decisione

    La trasformazione di una società di fatto in altro tipo di società di persone può essere stipulata anche nella forma della scrittura privata autenticata (1).

    2. Trasformazione in società regolare

    È legittima la trasformazione di una società di fatto in altro tipo di società regolare, anche in assenza di previa regolarizzazione (2).

    K.3.6 - Trasformazione di società di persone

    1. Clausola di deroga al principio di unanimità

    2. Consenso unanime

    3. Forma della decisione

    1. Clausola di deroga al principio di unanimità

    È legittima la clausola statutaria di una società di persone che consente la trasformazione a maggioranza in altra società di persone, purché al socio dissenziente venga riconosciuto il diritto di recesso e purché vi sia il consenso di tutti i soci che, a seguito della trasformazione, assumono responsabilità illimitata (1).

    2. Consenso unanime

    Salvo diversa disciplina espressa nei patti sociali, per la trasformazione di una società di persone in altra società di persone occorre il consenso favorevole di tutti i soci (2).

    3. Forma della decisione

    La trasformazione di una società di persone in altro tipo di società di persone può essere stipulata anche nella forma della scrittura privata autenticata (3).

    K.3.7 - Trasformazione di società in liquidazione

    1. Esercizio del diritto di recesso

    2. Revoca della liquidazione

    3. Trasformazione in società in liquidazione

    1. Esercizio del diritto di recesso

    In caso di trasformazione omogenea di società in liquidazione, qualora sia esercitato il diritto di recesso, non è possibile procedere al rimborso della partecipazione, se non una volta verificata la capienza dell’attivo per la soddisfazione integrale dei creditori sociali (1).

    2. Revoca della liquidazione

    Se dall’atto di trasformazione di una società in liquidazione non risulta espressamente la volontà dei soci di revocare la liquidazione, la società trasformata resta in liquidazione (2); qualora, invece, si intenda rimuovere lo stato di liquidazione, occorre rispettare la disciplina in tema di revoca dello stato di liquidazione e procedere, in particolare, alla rimozione della causa di scioglimento che si era verificata (3).

    3. Trasformazione in società in liquidazione

    È legittima la trasformazione omogenea (da società lucrativa ad altra società lucrativa) di società in liquidazione è legittima; da tale operazione può derivare sia una società in liquidazione sia una società non in liquidazione (4).

    K.3.8 - Trasformazione di società in nome collettivo

    1. Trasformazione di s.n.c. a socio unico

    1. Trasformazione di s.n.c. a socio unico

    È legittima la trasformazione in s.a.s. di una s.n.c. rimasta con un unico socio (1).

    K.3.9 - Trasformazione di società irregolare

    1. Forma della decisione

    2. Trasformazione in società regolare

    1. Forma della decisione

    La trasformazione di una società irregolare in altro tipo di società di persone può essere stipulata anche nella forma della scrittura privata autenticata (1).

    2. Trasformazione in società regolare

    È legittima la trasformazione di una società irregolare in altro tipo di società regolare, anche in assenza di previa regolarizzazione (2).

    K.3.10 - Trasformazione eterogenea

    1. Opposizione dei creditori

    2. Opposizione dei creditori: procedimento

    3. Trasformazione di ente non societario

    1. Opposizione dei creditori

    Deve affermarsi la generale applicabilità alla trasformazione eterogenea dell’istituto dell’opposizione non solo quando l’operazione di trasformazione comporti un mutamento della struttura patrimoniale o organizzativa dell’ente trasformando, ma anche laddove essa si sostanzi in un mero mutamento della causa, salvo poi, per il creditore opponente, dover dimostrare il pregiudizio effettivo delle proprie ragioni (1).

    2. Opposizione dei creditori: procedimento

    Il provvedimento giudiziale viene emanato in esito non a un procedimento di volontaria giurisdizione ma a un procedimento di natura contenziosa (2).

    3. Trasformazione di ente non societario

    È legittima la trasformazione eterogenea da ente non societario a società di persone (3). Alla trasformazione eterogenea da ente non societario in società di persone si applica la disciplina dettata per la trasformazione eterogenea da società di capitali, fatta eccezione per l’obbligo di perizia (4).

    K.3.11 - Trasformazione in società in nome collettivo

    1. Trasformazione di s.a.s. in s.n.c.

    1. Trasformazione di s.a.s. in s.n.c.

    Non è configurabile una trasformazione “implicita” di una s.a.s. in una s.n.c., ancorché (venuti meno gli accomandatari) rimangano solo i soci accomandanti e tutti costoro si ingeriscano nella gestione della società, senza nominare un amministratore provvisorio (1).

    K.3.12 - Trasformazione in società in accomandita semplice

    1. Trasformazione in s.a.s. a socio unico

    1. Trasformazione in s.a.s. a socio unico

    È legittima la trasformazione di una società di capitali unipersonale in una s.n.c. o in una s.a.s. e la trasformazione in s.a.s. di una s.n.c. rimasta con un unico socio (nel caso di trasformazione in s.a.s. unipersonale, l’unico socio può scegliere se essere l’accomandatario o l’accomandante; in quest’ultima ipotesi deve essere nominato un amministratore giudiziario) (1).

    K.3.13 - Trasformazione in società irregolare

    1. Trasformazione in società irregolare

    1. Trasformazione in società irregolare

    È illegittima la trasformazione di una società regolare in una società irregolare (1), benché possa accadere che, a seguito di errori nel procedimento di trasformazione, una società già regolare possa essere poi considerata irregolare (2).

    K.3.14 - Trasformazione in società semplice

    1. Oggetto sociale

    2. Trasformazione di società commerciale

    1. Oggetto sociale

    È illegittima la deliberazione di trasformazione in società semplice se la società risultante dalla trasformazione abbia un oggetto sociale incompatibile con l’attività che, per legge, la società semplice deve svolgere (1).

    2. Trasformazione di società commerciale

    È legittima la trasformazione di una società commerciale in società semplice (2).

    K.3.15 - Trasformazione in società unipersonale

    1. Trasformazione di impresa individuale

    2. Trasformazione in s.a.s. o in s.n.c.

    1. Trasformazione di impresa individuale

    È controverso (1) se sia legittima la trasformazione di una impresa individuale in società unipersonale (con continuità dei rapporti giuridici), fermo restando che, trattandosi di una trasformazione eterogenea, i creditori hanno, ai sensi dell’art. 2500-novies c.c., il diritto di opposizione (2); oppure se in tale fattispecie si configuri piuttosto la costituzione di un nuovo soggetto di diritto, con il trasferimento del patrimonio aziendale da parte dell’imprenditore individuale a favore della costituenda società, sotto forma di conferimento (3).

    2. Trasformazione in s.a.s. o in s.n.c.

    È legittima la trasformazione di una società di capitali unipersonale in una società di persone con unico socio; ma se entro sei mesi non si ricostituisca la pluralità dei soci, la società trasformata è posta in liquidazione (4); in particolare, è legittima la trasformazione di una società di capitali unipersonale in una s.n.c. o in una s.a.s. e la trasformazione in s.a.s. di una s.n.c. rimasta con un unico socio (nel caso di trasformazione in s.a.s. unipersonale, l’unico socio può scegliere se essere l’accomandatario o l’accomandante; in quest’ultima ipotesi deve essere nominato un amministratore giudiziario) (5).

    K.4 - Trasformazione di società di capitali

    K.4.1 - Trasformazione di società in liquidazione

    1. Capitale azzerato

    2. Diritto di recesso

    3. Legittimità

    4. Revoca dello stato di liquidazione

    5. Trasformazione eterogenea

    6. Trasformazione in trust liquidatorio

    7. Trasformazione liquidativa di una s.p.a. e valore dell’azione per il recesso

    1. Capitale azzerato

    È legittima la trasformazione in s.r.l. (priva di capitale sociale) della s.p.a. (in stato di liquidazione) con capitale azzerato (1).

    2. Diritto di recesso

    In caso di trasformazione di società in liquidazione, qualora sia esercitato il diritto di recesso da parte dei soci non consenzienti, non è possibile procedere al rimborso della quota di partecipazione di titolarità di costoro, se non una volta verificata la capienza dell’attivo per la soddisfazione integrale dei creditori sociali (2).

    3. Legittimità

    È legittima la trasformazione di una società in liquidazione; da tale operazione può derivare sia una società in liquidazione sia una società non in liquidazione (3).

    4. Revoca dello stato di liquidazione

    In caso di trasformazione omogenea (da società lucrativa ad altra società lucrativa) di società in liquidazione, qualora dall’atto di trasformazione non risulti espressamente la volontà dei soci di revocare la liquidazione (sempre che ne sussistano i presupposti), la società resta in liquidazione (4); qualora, invece, si intenda rimuovere lo stato di liquidazione, occorre rispettare la disciplina in tema di revoca dello stato di liquidazione e, quindi, occorre procedere innanzitutto alla rimozione della causa che aveva determinato lo scioglimento della società (5).

    5. Trasformazione eterogenea

    È legittima la trasformazione eterogenea di società in liquidazione; da tale operazione può derivare sia una società o un ente non in liquidazione sia una società o un ente in liquidazione (6).

    6. Trasformazione in trust liquidatorio

    Non è legittima la deliberazione di trasformazione di una società in liquidazione in un trust liquidatorio (7).

    7. Trasformazione liquidativa di una s.p.a. e valore dell’azione per il recesso

    Nel caso di trasformazione di una s.p.a. in liquidazione in altro tipo societario, al fine di affievolire i costi della liquidazione, non è richiesta la predeterminazione, da parte dell’organo amministrativo, del valore dell’azione per il caso del recesso del socio (8).

    K.4.2 - Trasformazione di società in perdita

    1. Trasformazione in società di persone

    2. Trasformazione senza riduzione del capitale sociale

    1. Trasformazione in società di persone

    È legittima la delibera di trasformazione di società di capitali con patrimonio negativo in società di persone, anche senza preventiva ricapitalizzazione (1).

    2. Trasformazione senza riduzione del capitale sociale

    In caso di perdita che riduca il capitale al disotto del limite legale, la trasformazione in un modello associativo più semplice può essere deliberata senza la preliminare riduzione del capitale a copertura di detta perdita (2).

    K.4.3 - Trasformazione di società unipersonale

    1. Trasformazione in impresa individuale

    2. Trasformazione in società di persone

    1. Trasformazione in impresa individuale

    È controverso (1) (ma ammesso da notai e sistema camerale) (2) se sia legittima la trasformazione di una società unipersonale (di persone o di capitali) in una impresa individuale (con continuità dei rapporti giuridici), fermo restando che, trattandosi di una trasformazione eterogenea, i creditori hanno, ai sensi dell’art. 2500-novies c.c., il diritto di opposizione (3); oppure se in tale fattispecie sia configurabile piuttosto lo scioglimento della società, con la liquidazione del suo patrimonio e con la successione dell’unico socio nei rapporti giuridici facenti precedentemente capo alla società estinta (4).

    2. Trasformazione in società di persone

    È legittima la trasformazione di una società di capitali unipersonale in una società di persone con unico socio; ma se entro sei mesi non si ricostituisca la pluralità dei soci, la società trasformata è posta in liquidazione (5); in particolare, è legittima la trasformazione di una società di capitali unipersonale in una s.n.c. o in una s.a.s. e la trasformazione in s.a.s. di una s.n.c. rimasta con un unico socio (nel caso di trasformazione in s.a.s. unipersonale, l’unico socio può scegliere se essere l’accomandatario o l’accomandante; in quest’ultima ipotesi deve essere nominato un amministratore giudiziario) (6).

    K.4.4 - Trasformazione di s.p.a.

    1. Quorum

    2. Riduzione volontaria del capitale

    3. Trasformazione in fondazione

    4. Trasformazione in fondazione: autorizzazione al socio ente ecclesiastico

    5. Trasformazione in società consortile

    6. Trasformazione in s.r.l. di s.p.a. con capitale azzerato

    7. Trasformazione in s.r.l. di s.p.a. emittente obbligazioni convertibili

    8. Trasformazione in s.r.l. di s.p.a. fallita senza ricapitalizzazione

    9. Trasformazione in s.r.l. di s.p.a. in concordato senza ricapitalizzazione

    10. Trasformazione in s.r.l. e annullamento di azioni proprie

    11. Trasformazione in s.r.l. e cessazione del collegio sindacale

    12. Trasformazione in s.r.l. e contestuale conferimento in natura

    13. Trasformazione in s.r.l. e conversione delle obbligazioni in titoli di debito

    14. Trasformazione liquidativa di una s.p.a. e valore dell’azione per il recesso

    1. Quorum

    Nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, l’assemblea di seconda convocazione che si svolge per deliberare la trasformazione della società:

    • è validamente costituita con la presenza di oltre un terzo del capitale sociale;

    • delibera con il voto favorevole delle azioni che rappresentino:

    • b.1. più del terzo del capitale sociale; e:

    • b.2. almeno i due terzi del capitale intervenuto in assemblea (in mancanza, quest’ultimo presupposto si ritiene comunque verificato qualora vi sia il voto favorevole delle azioni rappresentanti più del 50 per cento del capitale sociale o della maggior percentuale di voti favorevoli che lo statuto prescriva per le assemblee straordinarie di prima convocazione) (1).

    2. Riduzione volontaria del capitale

    La delibera di riduzione volontaria del capitale sociale da parte di una s.p.a. che deliberi anche la trasformazione in s.r.l., deve attendere, per poter essere eseguita, il termine di 90 giorni previsto dall’articolo 2445, terzo comma, c.c. (2).

    3. Trasformazione in fondazione

    È legittima la trasformazione di una s.p.a. in una fondazione; in tale ipotesi, la partecipazione del socio nella società trasformanda, non viene sostituita da altra partecipazione nell’ente risultante dalla trasformazione, risultando invece l’intero patrimonio sociale destinato ai fini istituzionali della erigenda fondazione; pertanto, il socio della società trasformata perde ogni diritto (patrimoniale e amministrativo) inerente a tale suo precedente status di socio (3).

    4. Trasformazione in fondazione: autorizzazione al socio ente ecclesiastico

    In caso di trasformazione di una s.p.a. in una fondazione, il socio che sia un ente ecclesiastico deve essere autorizzato a partecipare all’assemblea dei soci convocata per decidere sulla trasformazione, ai sensi del can. 1295 del codice canonico (4).

    5. Trasformazione in società consortile

    È legittima la trasformazione di una s.p.a. in una società consortile per azioni (5).

    6. Trasformazione in s.r.l. di s.p.a. con capitale azzerato

    È legittima la trasformazione in s.r.l. (priva di capitale sociale) della s.p.a. (in stato di liquidazione) con capitale azzerato (6).

    7. Trasformazione in s.r.l. di s.p.a. emittente obbligazioni convertibili

    La trasformazione in s.r.l. di una s.p.a. che ha emesso obbligazioni convertibili appare legittima se il regolamento del prestito obbligazionario preveda la “trasformazione” delle obbligazioni convertibili in titoli di debito non convertibili oppure preveda che all’obbligazionista spetti un’opzione tra la facoltà di conversione e la “trasformazione” dell’obbligazione convertibile in titoli di credito non convertibili (7).

    8. Trasformazione in s.r.l. di s.p.a. fallita senza ricapitalizzazione

    È legittima la deliberazione di trasformazione in s.r.l. di una s.p.a. fallita (e posta in liquidazione) senza che le perdite siano ripianate e senza che la società sia ricapitalizzata (8) (con la precisazione che la dichiarazione di fallimento non determina di per sé lo scioglimento della società) (9).

    9. Trasformazione in s.r.l. di s.p.a. in concordato senza ricapitalizzazione

    È legittima la trasformazione in s.r.l. di una s.p.a. in concordato preventivo (che sia stata posta in stato di liquidazione) senza procedere alla ricapitalizzazione della società (10) (con la precisazione che l’ammissione al concordato preventivo non determina di per sé lo scioglimento della società) (11).

    10. Trasformazione in s.r.l. e annullamento di azioni proprie

    In caso di trasformazione di s.p.a. in s.r.l. previa riduzione volontaria del capitale sociale della s.p.a. per annullamento di azioni proprie, la trasformazione deve essere subordinata alla mancata opposizione dei creditori alla esecuzione della riduzione del capitale sociale, non potendo la società risultante dalla trasformazione essere titolare di quote proprie (12).

    11. Trasformazione in s.r.l. e cessazione del collegio sindacale

    In caso di trasformazione di una società dotata di organo sindacale e/o di revisore legale dei conti in un tipo societario che non preveda tali organi (come la s.r.l. che, per ragioni dimensionali, non sia obbligata ad attivare gli organi di controllo), questi decadono dalla data di efficacia della trasformazione (senza la necessità di una revoca) (13). Se però lo statuto della s.r.l. risultante dalla trasformazione prevede la presenza di un organo di controllo, il collegio sindacale rimane in carica (14).

    12. Trasformazione in s.r.l. e contestuale conferimento in natura

    In caso di trasformazione di una s.p.a. in s.r.l. con contestuale conferimento di beni in natura, la relazione di stima di tali beni va redatta ex art. 2465 c.c. (15), e ciò anche se il conferimento di beni in natura sia eseguito anteriormente rispetto alla iscrizione della deliberazione di trasformazione (16).

    13. Trasformazione in s.r.l. e conversione delle obbligazioni in titoli di debito

    La trasformazione in s.r.l. di una s.p.a. che ha emesso obbligazioni è legittima (anche in assenza di estinzione del prestito obbligazionario e quindi con trasformazione delle obbligazioni in titoli di debito) (17), a condizione che:

    • per la società trasformata l’emissione di titoli di debito sia statutariamente prevista (e siano disciplinati nello statuto i limiti e le modalità di emissione e circolazione, l’organo competente per eventuali modificazioni, i quorum deliberativi e le caratteristiche dell’organizzazione dei portatori di titoli di debito) (18);

    • l’emissione delle obbligazioni sia avvenuta ai sensi dell’art. 2412, comma 2, c.c. (e cioè riservando la sottoscrizione delle obbligazioni a investitori professionali vigilati) (19);

    • consti il consenso degli obbligazionisti (20) oppure il regolamento del prestito obbligazionario consenta la trasformazione regressiva (21);

    • venga prestata da parte di un investitore professionale a favore degli ex obbligazionisti una garanzia fideiussoria circa la solvibilità della società trasformata (garanzia di contenuto omogeneo di quella ex lege derivante dall’art. 2483 c.c.) (22).

    Sarebbe invece illegittima l’emissione di un prestito obbligazionario il cui regolamento preveda che le obbligazioni, in caso di trasformazione in s.r.l., possano convertirsi in titoli di debito privi della garanzia sulla solvibilità dell’investitore qualificato (23).

    14. Trasformazione liquidativa di una s.p.a. e valore dell’azione per il recesso

    Nel caso di trasformazione di una s.p.a. in liquidazione in altro tipo societario, al fine di affievolire i costi della liquidazione, non è richiesta la predeterminazione, da parte dell’organo amministrativo, del valore dell’azione per il caso del recesso del socio (24).

    K.4.5 - Trasformazione di s.r.l.

    1. Aumento di capitale e contestuale trasformazione in s.p.a.

    2. Aumento di capitale in natura e contestuale trasformazione in s.p.a.

    3. Cessazione dei sindaci

    4. Nomina dei nuovi organi sociali

    5. Particolari diritti dei soci

    6. Provvedimento cautelare di revoca ex art. 2476, comma 3, c.c.

    7. Trasformazione di s.r.l. in s.p.a. ed emissione di obbligazioni

    8. Trasformazione di s.r.l. in s.p.a. entro il 30 settembre 2004

    9. Trasformazione di s.r.l. (sportiva) lucrativa in s.r.l. sportiva dilettantistica

    10. Trasformazione in s.p.a. di s.r.l. con capitale formato da conferimenti in natura

    11. Trasformazione in s.p.a. e recesso

    1. Aumento di capitale e contestuale trasformazione in s.p.a.

    È legittima la deliberazione di trasformazione della s.r.l. in s.p.a. assunta contestualmente alla deliberazione di aumento del capitale sociale a un importo idoneo per rendere possibile la trasformazione (1); gli effetti della trasformazione sono subordinati all’efficacia della deliberazione di aumento e all’efficacia del conferimento (2). Invero, se contestualmente all’approvazione della deliberazione di trasformazione di s.r.l. in s.p.a. sia deliberato un aumento di capitale e l’aumento del capitale sia finalizzato al raggiungimento del capitale minimo richiesto dalla legge per la s.p.a., la trasformazione è subordinata al perfezionamento dell’aumento di capitale (3); nella diversa ipotesi in cui non sussista detta strumentalità (e salvo diversa espressa previsione delle deliberazioni in questione), le due deliberazioni (quella di aumento del capitale e quella di trasformazione della società) sono indipendenti l’una dall’altra, e rette entrambe dalle regole del tipo societario “di partenza” (4).

    2. Aumento di capitale in natura e contestuale trasformazione in s.p.a.

    All’aumento di capitale in natura deliberato da una s.r.l. contestualmente alla deliberazione di trasformazione della s.r.l. in s.p.a., resta applicabile la normativa che disciplina il conferimento nella s.r.l. (5); gli effetti della trasformazione sono subordinati all’efficacia della deliberazione di aumento e all’efficacia del conferimento (6).

    3. Cessazione dei sindaci

    In caso di trasformazione di una società dotata di organo sindacale e/o di revisore legale dei conti in un tipo societario che non preveda tali organi, questi decadono dalla data di efficacia della trasformazione (7).

    4. Nomina dei nuovi organi sociali

    È illegittima la deliberazione di trasformazione di una s.r.l. in una s.p.a. che non contenga la nomina dei componenti i nuovi organi sociali (8).

    5. Particolari diritti dei soci

    Nel caso in cui la trasformazione comporti l’eliminazione di “diritti particolari” di cui all’art. 2468, comma 3, c.c., occorre il consenso di tutti i soci titolari di tali diritti, a meno che lo statuto consenta di modificare i “diritti particolari” a maggioranza (9).

    6. Provvedimento cautelare di revoca ex art. 2476, comma 3, c.c.

    A seguito della trasformazione della s.r.l. in s.p.a., il socio perde il diritto, di cui all’art. 2476, comma 3, c.c., di adire il giudice al fine di ottenere un provvedimento cautelare di revoca degli amministratori (10).

    7. Trasformazione di s.r.l. in s.p.a. ed emissione di obbligazioni

    È legittima la deliberazione di emissione di obbligazioni adottata nelle more dell’iscrizione della trasformazione di una s.r.l. in una s.p.a. (11).

    8. Trasformazione di s.r.l. in s.p.a. entro il 30 settembre 2004

    A seguito della riforma del diritto societario, le decisioni di trasformazione di s.r.l. in s.p.a. potevano essere adottate, entro il 30 settembre 2004, con il voto favorevole di una maggioranza che rappresentasse più della metà del capitale sociale (art. 223-bis, comma 2, disp. att. c.c.) e con la stessa maggioranza potevano essere adottate le modifiche statutarie strettamente connesse all’operazione di trasformazione (12).

    9. Trasformazione di s.r.l. (sportiva) lucrativa in s.r.l. sportiva dilettantistica

    È lecito che una s.r.l. sportiva lucrativa si trasformi in una s.r.l. sportiva dilettantistica; è preferibile l’opinione secondo la quale tale operazione si sostanzia in una trasformazione eterogenea in senso tecnico, poiché incide sullo scopo sociale della società trasformata (che evolve da lucrativo a “ideale”) (13).

    10. Trasformazione in s.p.a. di s.r.l. con capitale formato da conferimenti in natura

    In caso di trasformazione in s.p.a. di una s.r.l. il cui capitale sia stato formato mediante conferimenti in natura, non occorre una nuova stima purché tra la data del conferimento e quella della trasformazione sia stato approvato almeno un bilancio d’esercizio (14).

    11. Trasformazione in s.p.a. e recesso

    In caso di trasformazione, la disciplina del recesso applicabile è quella prevista per il tipo della società trasformanda e non quella prevista per il tipo della società risultante dalla trasformazione (15).

    K.4.6 - Trasformazione eterogenea

    1. Clausola sul consenso unanime

    2. Opposizione dei creditori

    3. Opposizione dei creditori: procedimento

    4. Pubblicità

    5. Quorum aumentato

    6. Relazione dell’organo amministrativo

    7. Società in liquidazione

    8. Trasformazione di s.p.a. in fondazione

    9. Trasformazione di s.p.a. in fondazione: autorizzazione al socio ente ecclesiastico

    1. Clausola sul consenso unanime

    È legittima la clausola statutaria che dispone il voto unanime dei soci in caso di trasformazione eterogenea da società di capitali (in deroga all’art. 2500-septies, comma 3, c.c., che prevede il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto oltre al consenso dei soci che assumono responsabilità illimitata) (1).

    2. Opposizione dei creditori

    Deve affermarsi la generale applicabilità alla trasformazione eterogenea dell’istituto dell’opposizione non solo quando la trasformazione comporti un mutamento della struttura patrimoniale o organizzativa dell’ente trasformando, ma anche laddove essa si sostanzi in un mero mutamento della causa, salvo poi, per il creditore opponente, dover dimostrare il pregiudizio effettivo delle proprie ragioni (2).

    3. Opposizione dei creditori: procedimento

    In caso di opposizione dei creditori, il relativo provvedimento giudiziale viene emanato in esito non a un procedimento di volontaria giurisdizione ma a un procedimento di natura contenziosa (3).

    4. Pubblicità

    Il deposito al Registro delle Imprese della deliberazione che dispone la trasformazione eterogenea di società di capitali in soggetto iscrivibile al Registro delle Imprese deve essere effettuato entro trenta giorni dalla data della deliberazione con la specificazione che si tratta di un atto con effetti differiti per legge (artt. 2500-septies e 2500-novies, c.c.). Dato che la deliberazione comporta modifiche statutarie, il nuovo statuto può essere depositato sia unitamente a detta deliberazione, sia una volta che questa abbia avuto effetto. Quando la condizione legale si sia verificata, occorre depositare (non ci sono termini di scadenza) al Registro delle Imprese l’apposita modulistica (il modello S2) attestante tale avvenuta verificazione e le modifiche divenute efficaci (allegando idonea documentazione comprovante la verificazione della condizione, ad esempio una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata da un rappresentante della società) (4).

    5. Quorum aumentato

    È derogabile, ma solo in aumento, la maggioranza prescritta dall’art. 2500-septies, comma 3, c.c. (voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto oltre al consenso dei soci che assumono responsabilità illimitata) per il caso di trasformazione eterogenea da società di capitali (5); il predetto quorum dei due terzi disposto per la deliberazione di trasformazione eterogenea di società di capitali va calcolato non per teste ma con riferimento alla quota di partecipazione al capitale sociale di titolarità di ciascun socio (6).

    6. Relazione dell’organo amministrativo

    Nella trasformazione eterogenea da società di capitali è obbligatoria (ma rinunciabile con il consenso unanime dei soci) la redazione della relazione dell’organo amministrativo sulle ragioni e sugli effetti della proposta di trasformazione (7).

    7. Società in liquidazione

    La trasformazione eterogenea di società in liquidazione (o di altri enti in liquidazione diversi dalle società) è legittima e può originare sia una società o un ente che non siano in liquidazione sia una società o un ente che siano in liquidazione (8). Peraltro è illegittima la trasformazione eterogenea di enti in liquidazione da cui derivi la disapplicazione delle norme proprie dell’ente trasformato relative alla devoluzione del loro patrimonio (9).

    8. Trasformazione di s.p.a. in fondazione

    È legittima la trasformazione di una s.p.a. in una fondazione; in tale ipotesi, la partecipazione del socio nella società trasformanda, non viene sostituita da altra partecipazione nell’ente risultante dalla trasformazione, risultando invece l’intero patrimonio sociale destinato ai fini istituzionali della erigenda fondazione; pertanto, il socio della società trasformata perde ogni diritto (patrimoniale e amministrativo) inerente a tale suo precedente status di socio (10).

    9. Trasformazione di s.p.a. in fondazione: autorizzazione al socio ente ecclesiastico

    In caso di trasformazione di una s.p.a. in una fondazione, il socio che sia un ente ecclesiastico deve essere autorizzato a partecipare all’assemblea dei soci convocata per decidere sulla trasformazione, ai sensi del can. 1295 del codice canonico (11).

    K.4.7 - Trasformazione in altra società di capitali

    1. Nomina dei nuovi organi sociali

    2. Relazione degli amministratori

    3. Relazione di stima

    4. Trasformazione di s.r.l. in s.p.a. e contestuale aumento di capitale

    5. Trasformazione in s.r.l. di s.p.a. fallita senza ricapitalizzazione

    6. Trasformazione in s.r.l. di s.p.a. in concordato senza ricapitalizzazione

    1. Nomina dei nuovi organi sociali

    È illegittima la delibera di trasformazione di una s.r.l. in s.p.a. che non contenga la nomina dei componenti i nuovi organi sociali (1).

    2. Relazione degli amministratori

    La relazione degli amministratori sui motivi e gli effetti della trasformazione, prevista per la trasformazione da società di capitali in società di persone, non è richiesta per la trasformazione di una società di capitali in un’altra società di capitali (2).

    3. Relazione di stima

    Non occorre la relazione di stima nella trasformazione di una società di capitali in un’altra società di capitali (3).

    4. Trasformazione di s.r.l. in s.p.a. e contestuale aumento di capitale

    È legittima la deliberazione di trasformazione di s.r.l. in s.p.a. assunta contestualmente alla deliberazione di aumento del capitale sociale a un importo idoneo per rendere possibile la trasformazione (4); gli effetti della trasformazione sono subordinati all’efficacia della deliberazione di aumento e all’efficacia del conferimento (5). Invero, se contestualmente all’approvazione della deliberazione di trasformazione di s.r.l. in s.p.a. sia deliberato un aumento di capitale e l’aumento del capitale sia finalizzato al raggiungimento del capitale minimo richiesto dalla legge per la s.p.a., la trasformazione è subordinata al perfezionamento dell’aumento di capitale (6); nella diversa ipotesi in cui non sussista detta strumentalità (e salvo diversa espressa previsione delle deliberazioni in questione), le due deliberazioni (quella di aumento del capitale e quella di trasformazione della società) sono indipendenti l’una dall’altra, e rette entrambe dalle regole del tipo societario “di partenza” (7).

    5. Trasformazione in s.r.l. di s.p.a. fallita senza ricapitalizzazione

    È legittima la deliberazione di trasformazione in s.r.l. di una s.p.a. fallita (e posta in liquidazione) senza che le perdite siano ripianate e senza che la società sia ricapitalizzata (8) (con la precisazione che la dichiarazione di fallimento non determina di per sé lo scioglimento della società) (9).

    6. Trasformazione in s.r.l. di s.p.a. in concordato senza ricapitalizzazione

    È legittima la trasformazione in s.r.l. di una s.p.a. in concordato preventivo (che sia stata posta in stato di liquidazione) senza procedere alla ricapitalizzazione della società (10) (con la precisazione che l’ammissione al concordato preventivo non determina di per sé lo scioglimento della società) (11).

    K.4.8 - Trasformazione in altro tipo societario

    1. Decadenza dell’organo di controllo

    2. Relazione degli amministratori ex art. 2500-sexies, comma 2

    3. Relazione degli amministratori ex art. 2500-sexies, comma 2: rinunciabilità

    4. Riduzione volontaria del capitale

    5. Soci con responsabilità aggravata: consenso condizionante

    6. Soci con responsabilità aggravata: consenso extra assembleare

    7. Soci con responsabilità aggravata: consenso inderogabile

    8. Soci con responsabilità aggravata: tempo di espressione del consenso

    9. Soci con responsabilità aggravata: termine di espressione del consenso

    10. Trasformazione in confidi

    11. Trasformazione in società irregolare

    1. Decadenza dell’organo di controllo

    In caso di trasformazione di una società dotata di organo sindacale e/o di revisore legale dei conti in un tipo societario che non preveda tali organi (come la s.r.l. che, per ragioni dimensionali, non sia obbligata ad attivare gli organi di controllo), questi decadono dalla data di efficacia della trasformazione (1).

    2. Relazione degli amministratori ex art. 2500-sexies, comma 2

    In caso di trasformazione omogenea di società di capitali in società di persone e pure in caso di trasformazione eterogena, è necessario che gli amministratori redigano una relazione illustrative delle motivazioni e degli effetti della trasformazione; detta relazione deve restare depositata, in copia, presso la sede sociale durante i trenta giorni che precedono l’assemblea convocata per deliberare la trasformazione, con diritto per i soci di prenderne visione e di ottenerne gratuitamente copia (2).

    3. Relazione degli amministratori ex art. 2500-sexies, comma 2: rinunciabilità

    Nella trasformazione di società di capitali in società di persone, i soci all’unanimità possono rinunciare (in sede assembleare o extra assembleare) alla redazione della relazione degli amministratori illustrativa dei motivi e degli effetti dell’operazione (o solo al termine di deposito della stessa presso la sede sociale) (3); la rinuncia alla relazione degli amministratori è implicita se la decisione è adottata all’unanimità da tutti i soci (4).

    4. Riduzione volontaria del capitale

    È legittima la riduzione volontaria del capitale sociale, da adottarsi nel rispetto della normativa applicabile, in sede di trasformazione da società di capitali in società di persone (5).

    5. Soci con responsabilità aggravata: consenso condizionante

    Se la trasformazione comporta un aggravamento della responsabilità dei soci, l’assenza del consenso di costoro alla trasformazione non inficia l’adozione o la validità della deliberazione, ma solo la sua efficacia e iscrivibilità nel Registro Imprese (6).

    6. Soci con responsabilità aggravata: consenso extra assembleare

    Il consenso extra assembleare alla trasformazione, da parte dei soci che subiscono un aggravamento di responsabilità, deve essere espresso in un documento notarile o di equivalente attendibilità e non può derivare da un silenzio interpretato come assenso (7).

    7. Soci con responsabilità aggravata: consenso inderogabile

    È illegittima la clausola statutaria che, in caso di trasformazione implicante un aggravamento di responsabilità, consenta la trasformazione prescindendo dal consenso di tali soggetti (8).

    8. Soci con responsabilità aggravata: tempo di espressione del consenso

    Il consenso alla trasformazione da parte dei soci che subiscono un aggravamento di responsabilità può essere espresso anche non contestualmente alla deliberazione di trasformazione (9).

    9. Soci con responsabilità aggravata: termine di espressione del consenso

    Il termine per la prestazione del consenso alla trasformazione da parte dei soci che subiscono un aggravamento di responsabilità deve essere un termine accettabile e deve essere fissato, al più tardi, nella deliberazione con la quale è decisa la trasformazione (10).

    10. Trasformazione in confidi

    È legittima la trasformazione di società di capitali in confidi (11).

    11. Trasformazione in società irregolare

    Non è legittima la trasformazione di una società regolare in società irregolare (12).

    K.4.9 - Trasformazione in impresa individuale

    1. Trasformazione di società unipersonale

    1. Trasformazione di società unipersonale

    È controverso (1) (ma ammesso da notai e sistema camerale) (2) se sia legittima la trasformazione di una società unipersonale (di persone o di capitali) in una impresa individuale (con continuità dei rapporti giuridici), fermo restando che, trattandosi di una trasformazione eterogenea, i creditori hanno, ai sensi dell’art. 2500-novies c.c., il diritto di opposizione (3); oppure se in tale fattispecie sia configurabile piuttosto lo scioglimento della società, con la liquidazione del suo patrimonio e con la successione dell’unico socio nei rapporti giuridici facenti precedentemente capo alla società estinta (4).

    K.4.10 - Trasformazione in società consortile

    1. Legittimità (natura)

    2. Trasformazione di s.p.a. in soc. cons. p.a.: obbligo di versamento di contributi

    3. Trasformazione di s.p.a. in soc. cons. p.a.: opposizione dei creditori

    4. Trasformazione di s.p.a. in soc. cons. p.a.: perizia di stima

    5. Trasformazione di s.p.a. in soc. cons. p.a.: relazione sulle motivazioni e gli effetti

    6. Trasformazione di s.r.l. in soc. cons. a r.l.: obbligo di versamento di contributi

    7. Trasformazione di s.r.l. in soc. cons. a r.l.: opposizione dei creditori

    8. Trasformazione di s.r.l. in soc. cons. a r.l.: perizia di stima

    1. Legittimità (natura)

    È legittima la trasformazione di una società di capitali in una società consortile (1); si tratta di una fattispecie di trasformazione eterogenea, alla quale consegue l’applicazione della relativa disciplina (2).

    2. Trasformazione di s.p.a. in soc. cons. p.a.: obbligo di versamento di contributi

    È legittima, anche se adottata a maggioranza (purché si riconosca ai soci dissenzienti il diritto di recesso), la deliberazione di trasformazione di una s.p.a. in una società consortile per azioni, il cui statuto preveda a carico dei soci l’obbligo di versare dei contributi in denaro, non potendosi assimilare quest’obbligo di versamento a un’assunzione di responsabilità illimitata (3).

    3. Trasformazione di s.p.a. in soc. cons. p.a.: opposizione dei creditori

    In caso di trasformazione di una s.p.a. in una società consortile per azioni, è riconosciuto il diritto all’opposizione dei creditori, ancorché non vi sia il passaggio a un regime di responsabilità illimitata, trattandosi di una trasformazione eterogenea che comporta l’adozione di una diversa struttura organizzativa da parte della società oggetto di trasformazione (4).

    4. Trasformazione di s.p.a. in soc. cons. p.a.: perizia di stima

    Non occorre la perizia di stima nel caso di trasformazione di una s.p.a. in una società consortile per azioni, poiché le esigenze di tutela del capitale sociale sono già soddisfatte dai requisiti della società oggetto di trasformazione (5).

    5. Trasformazione di s.p.a. in soc. cons. p.a.: relazione sulle motivazioni e gli effetti

    In caso di trasformazione di una s.p.a. in una s.p.a. consortile per azioni, gli amministratori devono redigere una relazione che illustri le motivazioni e gli effetti della trasformazione, trattandosi di una trasformazione eterogenea, la quale comporta l’adozione di una diversa struttura organizzativa da parte della società oggetto di trasformazione (6).

    6. Trasformazione di s.r.l. in soc. cons. a r.l.: obbligo di versamento di contributi

    È legittima, anche se adottata a maggioranza (purché si riconosca ai soci dissenzienti il diritto di recesso), la deliberazione di trasformazione di una s.r.l. in una società consortile a responsabilità limitata, il cui statuto preveda a carico dei soci l’obbligo di versare dei contributi in denaro, non potendosi assimilare quest’obbligo di versamento a un’assunzione di responsabilità illimitata (7).

    7. Trasformazione di s.r.l. in soc. cons. a r.l.: opposizione dei creditori

    In caso di trasformazione di una s.r.l. in una società consortile a responsabilità limitata, è riconosciuto il diritto all’opposizione dei creditori, ancorché non vi sia il passaggio a un regime di responsabilità illimitata, trattandosi di una trasformazione eterogenea, la quale comporta l’adozione di una diversa struttura organizzativa da parte della società oggetto di trasformazione (8).

    8. Trasformazione di s.r.l. in soc. cons. a r.l.: perizia di stima

    È esclusa la necessità di una perizia di stima nel caso di trasformazione di una s.r.l. in una società consortile a responsabilità limitata, poiché le esigenze di tutela del capitale sociale sono già soddisfatte dai requisiti della società oggetto di trasformazione (9).

    K.4.11 - Trasformazione in società semplice

    1. Legittimità

    1. Legittimità

    È legittima la trasformazione di una società commerciale in società semplice (1). È però illegittima la deliberazione di trasformazione di una società di altro tipo in società semplice se la società risultante dalla trasformazione abbia un oggetto sociale incompatibile con l’attività che, per legge, la società semplice deve svolgere (2).

    K.5 - Trasformazione in società di capitali

    K.5.1 - Trasformazione di associazione

    1. Legittimità

    2. Quorum (associazione non riconosciuta)

    3. Quorum (associazione riconosciuta)

    4. Responsabilità degli associati

    5. Trasformazione di associazione professionale in s.t.p.

    6. Trasformazione di associazione sportiva in s.r.l. (sportiva) a capitale ridotto

    7. Trasformazione di associazione temporanea tra professionisti in s.t.p.

    1. Legittimità

    È legittima la trasformazione di una associazione non riconosciuta in una società lucrativa (di persone o di capitali) (1); e ciò (ma si tratta di questione controversa) (2) purché la trasformazione non comporti distrazione dalle originarie finalità dei contributi pubblici e delle liberalità e oblazioni del pubblico ricevuti dall’associazione (3).

    2. Quorum (associazione non riconosciuta)

    Per la trasformazione da associazione non riconosciuta in società di persone o di capitali occorre, salvo diversa previsione statutaria, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati (4).

    3. Quorum (associazione riconosciuta)

    Nelle associazioni riconosciute la deliberazione di trasformazione deve essere assunta con la maggioranza richiesta dall’art. 21, ultimo comma, c.c. (e cioè con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati) o dall’atto costitutivo per lo scioglimento anticipato (5).

    4. Responsabilità degli associati

    Coloro che hanno agito in nome e per conto dell’associazione possono avvalersi, in via analogica, della normativa di cui all’art. 2500-quinquies c.c., al fine di liberarsi dalla responsabilità solidale su di essi gravante per le obbligazioni dell’ente ai sensi dell’art. 38 c.c. (6).

    5. Trasformazione di associazione professionale in s.t.p.

    È legittima la trasformazione di associazione professionale in s.t.p. (7), benché sia dubbio se si tratti di una trasformazione eterogenea (ciò che si avrebbe se si qualificasse lo studio associato come una associazione non riconosciuta) (8) o, piuttosto (qualora si qualificasse lo studio associato come una società semplice) (9), di una trasformazione omogenea (10).

    6. Trasformazione di associazione sportiva in s.r.l. (sportiva) a capitale ridotto

    È lecito che un’associazione sportiva si trasformi in una s.r.l. (sportiva) anche a capitale ridotto, non ostando a tale operazione né il divieto di conferimenti in natura di cui all’art. 2463, c. 4, c.c., né l’obbligo di formazione della riserva legale “accelerata” di cui all’art. 2463, c. 5, c.c. (11).

    7. Trasformazione di associazione temporanea tra professionisti in s.t.p.

    Non è legittima la trasformazione di una associazione temporanea tra professionisti in s.t.p. (12).

    K.5.2 - Trasformazione di consorzio

    1. Legittimità

    2. Trasformazione in s.r.l.

    1. Legittimità

    È legittima la trasformazione di un consorzio con attività esterna in società di capitali, con la conseguenza che le quote di partecipazione al capitale sociale, a seguito della trasformazione, corrispondono a quelle di partecipazione al fondo consortile (1).

    2. Trasformazione in s.r.l.

    In sede di trasformazione di un consorzio in s.r.l., i consorziati hanno diritto a ottenere, nella società derivante dalla trasformazione, una quota di partecipazione al capitale sociale proporzionale alla quota di loro spettanza nel fondo consortile; in caso di assenza di predeterminazione di quote nel fondo consortile, ai consorziati spetta una paritaria quota di partecipazione al capitale sociale della società risultante dalla trasformazione (2).

    K.5.3 - Trasformazione di impresa individuale

    1. Trasformazione in società unipersonale

    1. Trasformazione in società unipersonale

    È controverso (1) se sia legittima la trasformazione di una impresa individuale in società unipersonale (con continuità dei rapporti giuridici), fermo restando che, trattandosi di una trasformazione eterogenea, i creditori hanno, ai sensi dell’art. 2500-novies c.c., il diritto di opposizione (2); oppure se in tale fattispecie si configuri piuttosto la costituzione di un nuovo soggetto di diritto, con il trasferimento del patrimonio aziendale da parte dell’imprenditore individuale a favore della costituenda società, sotto forma di conferimento (3).

    K.5.4 - Trasformazione di cooperativa

    1. Bilancio ex art. 2545-octies c.c.

    2. Capitale della società risultante dalla trasformazione di una cooperativa

    3. Cessazione dei sindaci

    4. Devoluzione ai fondi mutualistici

    5. Devoluzione ai fondi mutualistici: oggetto

    6. Devoluzione ai fondi mutualistici: mancanza di riserve indivisibili

    7. Devoluzione ai fondi mutualistici: stima in luogo del bilancio

    8. Efficacia della delibera di trasformazione

    9. Eliminazione della mutualità prevalente

    10. Relazione dell’organo amministrativo

    11. Relazione di stima ex artt. 2343-2465 c.c.

    12. Relazione di stima ex art. 2545-undecies c.c.: aggiornamento

    13. Relazione di stima ex art. 2545-undecies c.c.: contenuto

    14. Relazione di stima ex art. 2545-undecies c.c.: necessarietà e vincolatività

    15. Relazione di stima ex art. 2545-undecies c.c.: tempistica

    16. Trasformazione di banca popolare in s.p.a.

    17. Trasformazione eterogenea

    1. Bilancio ex art. 2545-octies c.c.

    Il bilancio richiesto dall’art. 2545-octies c.c. (necessario a stabilire il valore dell’attivo patrimoniale da imputare alle riserve indivisibili) deve essere redatto successivamente alla delibera di soppressione delle clausole sulla mutualità prevalente (1).

    2. Capitale della società risultante dalla trasformazione di una cooperativa

    Al fine di formare il capitale minimo richiesto per la società risultante dalla trasformazione (che deve essere almeno pari a quello minimo prescritto per la società risultante dalla trasformazione) (2), è legittimo l’utilizzo delle riserve indivisibili destinate ai fondi mutualistici (3); in alternativa i soci della cooperativa potrebbero procedere, proporzionalmente, a versamenti finalizzati al raggiungimento di detto capitale minimo (4).

    3. Cessazione dei sindaci

    In caso di trasformazione di una società dotata di organo sindacale e/o di revisore legale dei conti in un tipo societario che non preveda tali organi (come la s.r.l. che, per ragioni dimensionali, non sia obbligata ad attivare gli organi di controllo), questi decadono dalla data di efficacia della trasformazione (5).

    4. Devoluzione ai fondi mutualistici

    In caso di trasformazione di una cooperativa occorre devolvere ai fondi mutualistici la parte dell’attivo patrimoniale corrispondente alle riserve indivisibili, detratti i valori corrispondenti al capitale sociale (eventualmente rivalutato), ai dividendi non distribuiti, alle riserve disponibili, ed, eventualmente, la parte di riserve indivisibili necessarie a formare il valore nominale minimo del capitale sociale della società trasformata (6); di detta devoluzione, e del suo ammontare, deve essere fatta menzione nel verbale recante la deliberazione di trasformazione (7).

    5. Devoluzione ai fondi mutualistici: oggetto

    L’obbligo di devoluzione ai fondi mutualistici di cui all’art. 2545-undecies, comma 1, c.c., va inteso limitato alle riserve indivisibili determinate ai sensi dell’art. 2545-ter c.c. (8).

    6. Devoluzione ai fondi mutualistici: mancanza di riserve indivisibili

    In caso di trasformazione di una cooperativa mancante di riserve indivisibili, non vi è obbligo di alcuna devoluzione ai fondi mutualistici, ferma restando però l’obbligatorietà della relazione di cui all’art. 2545-undecies, c.c. al fine di attestare detta mancanza di riserve indivisibili (9).

    7. Devoluzione ai fondi mutualistici: stima in luogo del bilancio

    Nel caso di trasformazione di una cooperativa, è legittimo l’utilizzo della relazione di stima di cui all’art. 2545-undecies c.c. in luogo del bilancio di cui all’art. 2545-octies c.c., per il fatto che entrambi detti documenti assolvono alla funzione di evidenziare il valore del patrimonio da devolvere ai fondi mutualistici (10).

    8. Efficacia della delibera di trasformazione

    La trasformazione di società cooperativa in società lucrativa acquista efficacia dopo 60 giorni dall’ultimo adempimento pubblicitario previsto, salvo che risulti il consenso dei creditori ovvero il pagamento di quelli che non hanno prestato il consenso (11).

    9. Eliminazione della mutualità prevalente

    È legittimo che, nel corso della medesima assemblea, venga rinunciata la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente e sia deliberata la trasformazione in società lucrativa o in consorzio (12). La redazione del bilancio straordinario di cui all’art. 2545-octies c.c. è sostituita dalla relazione giurata dell’esperto di cui all’art. 2545-undecies c.c., nella quale deve essere attestata la sussistenza del capitale sociale prescritto per la società risultante dalla trasformazione una volta sottratto il patrimonio da devolvere ai fondi mutualistici (13).

    10. Relazione dell’organo amministrativo

    L’art. 2500-sexies c.c. (in tema, ad esempio, di redazione di una relazione da parte degli amministratori), è applicabile anche alle trasformazioni di società cooperativa in società lucrativa (14).

    11. Relazione di stima ex artt. 2343-2465 c.c.

    Alla trasformazione di società cooperativa in società di capitali non si applica l’art. 2500-ter, co. 2, c.c.: pertanto, non è necessaria la relazione di stima di cui agli artt. 2343 c.c. o 2465 c.c. (15).

    12. Relazione di stima ex art. 2545-undecies c.c.: aggiornamento

    La relazione dell’esperto di cui all’art. 2545-undecies c.c. deve risultare aggiornata a una data non antecedente di oltre sei mesi quella dell’assemblea chiamata a decidere la trasformazione (16).

    13. Relazione di stima ex art. 2545-undecies c.c.: contenuto

    In caso di trasformazione di società cooperativa a mutualità prevalente in società lucrativa o in consorzio, la relazione giurata di stima del valore effettivo del patrimonio della cooperativa ex art. 2545-undecies c.c. deve indicare la suddivisione tra la parte di patrimonio da devolvere ai fondi mutualistici e la parte che invece non è oggetto di tale devoluzione (17).

    14. Relazione di stima ex art. 2545-undecies c.c.: necessarietà e vincolatività

    È inderogabile la disciplina circa la stima dell’esperto designato dal tribunale ai sensi dell’art. 2545-undecies c.c.: l’omissione della stima rende pertanto illegittima la deliberazione di trasformazione; l’assemblea è vincolata alle risultanze di detta perizia di stima (18).

    15. Relazione di stima ex art. 2545-undecies c.c.: tempistica

    Il bilancio richiesto dall’art. 2545-undecies c.c. (finalizzato a determinare il valore effettivo del patrimonio dell’impresa da devolvere ai fondi mutualistici) deve essere redatto anteriormente alla assemblea convocata per approvare la deliberazione di trasformazione (19).

    16. Trasformazione di banca popolare in s.p.a.

    È legittima la delibera con la quale una banca popolare (species del genus cooperative di credito) decida di trasformarsi in s.p.a. (20); in tale ipotesi non trova applicazione la disciplina del codice civile, ma quella delle leggi speciali in materia (21).

    17. Trasformazione eterogenea

    La trasformazione della società cooperativa in una società lucrativa è qualificabile come trasformazione eterogenea, con la conseguente necessità di applicazione della relativa disciplina (22).

    K.5.5 - Trasformazione di società consortile

    1. Relazione di stima: soc. cons. di capitali

    2. Relazione di stima: soc. cons. di persone

    3. Trasformazione di consorzio stabile in s.p.a.

    4. Trasformazione eterogenea

    1. Relazione di stima: soc. cons. di capitali

    In caso di trasformazione di una società consortile a responsabilità limitata in società di capitali non è necessaria la relazione di stima di cui agli artt. 2343 o 2465 c.c. (1).

    2. Relazione di stima: soc. cons. di persone

    In caso di trasformazione di società consortile di persone in società di capitali (consortile o non consortile) è necessaria la relazione di stima di cui agli artt. 2343 o 2465 c.c. (2).

    3. Trasformazione di consorzio stabile in s.p.a.

    È legittima la trasformazione di un consorzio “stabile”, costituito in forma di società consortile per azioni, in società per azioni: trattandosi di trasformazione eterogenea, si applica la normativa in tema di opposizione dei creditori (di cui all’art. 2500-novies, c.c.), ma non anche quella in tema di redazione della perizia di stima ai sensi dell’art. 2343 c.c. (3).

    4. Trasformazione eterogenea

    La trasformazione di società consortile in società di capitali costituisce una fattispecie di trasformazione eterogenea, con la conseguente necessità di applicazione della relativa disciplina (4).

    K.5.6 - Trasformazione di società di capitali

    1. Nomina dei nuovi organi sociali

    2. Relazione degli amministratori

    3. Relazione di stima

    4. Trasformazione di società sportiva dilettantistica

    5. Trasformazione di s.r.l. in s.p.a. e contestuale aumento di capitale

    6. Trasformazione di s.r.l. in s.p.a. e contestuale aumento di capitale in natura

    7. Trasformazione in s.r.l. di s.p.a. fallita senza ricapitalizzazione

    8. Trasformazione in s.r.l. di s.p.a. in concordato senza ricapitalizzazione

    1. Nomina dei nuovi organi sociali

    È illegittima la deliberazione di trasformazione di una s.r.l. in una s.p.a. che non contenga la nomina dei componenti i nuovi organi sociali (1).

    2. Relazione degli amministratori

    La relazione degli amministratori sui motivi e gli effetti della trasformazione, prevista per la trasformazione da società di capitali in società di persone, non è richiesta per le trasformazioni nell’ambito delle società di capitali (2).

    3. Relazione di stima

    Non occorre la relazione di stima nella trasformazione di una società di capitali in un’altra società di capitali (3).

    4. Trasformazione di società sportiva dilettantistica

    È legittimo che una società sportiva dilettantistica per azioni senza scopo di lucro, intendendo svolgere un’attività imprenditoriale pura, proceda alla modificazione di tale oggetto sociale, nonché all’adozione di un nuovo testo di statuto sociale tipico (società per azioni con scopo di lucro), nel quale venga meno ogni limite alla divisione degli utili tra i soci e alla devoluzione del patrimonio agli stessi in caso di scioglimento della società (4); in tal caso pare opportuno qualificare l’operazione come trasformazione eterogenea, senza però doversi dare corso alla redazione della relazione di stima (5).

    5. Trasformazione di s.r.l. in s.p.a. e contestuale aumento di capitale

    È legittima la deliberazione di trasformazione di s.r.l. in s.p.a. assunta contestualmente alla deliberazione di aumento del capitale sociale a un importo idoneo per rendere possibile la trasformazione (6); gli effetti della trasformazione sono subordinati all’efficacia della deliberazione di aumento e all’efficacia del conferimento (7). Invero, se contestualmente all’approvazione della deliberazione di trasformazione di s.r.l. in s.p.a. sia deliberato un aumento di capitale e l’aumento del capitale sia finalizzato al raggiungimento del capitale minimo richiesto dalla legge per la s.p.a., la trasformazione è subordinata al perfezionamento dell’aumento di capitale (8); nella diversa ipotesi in cui non sussista detta strumentalità (e salvo diversa espressa previsione delle deliberazioni in questione), le due deliberazioni (quella di aumento del capitale e quella di trasformazione della società) sono indipendenti l’una dall’altra, e rette entrambe dalle regole del tipo societario “di partenza” (9).

    6. Trasformazione di s.r.l. in s.p.a. e contestuale aumento di capitale in natura

    All’aumento di capitale in natura deliberato da una s.r.l. contestualmente alla deliberazione di trasformazione della s.r.l. in s.p.a., resta applicabile la normativa che disciplina il conferimento nella s.r.l. (10); gli effetti della trasformazione sono subordinati all’efficacia della deliberazione di aumento e all’efficacia del conferimento (11).

    7. Trasformazione in s.r.l. di s.p.a. fallita senza ricapitalizzazione

    È legittima la deliberazione di trasformazione in s.r.l. di una s.p.a. fallita (e posta in liquidazione) senza che le perdite siano ripianate e senza che la società sia ricapitalizzata (12) (con la precisazione che la dichiarazione di fallimento non determina di per sé lo scioglimento della società) (13).

    8. Trasformazione in s.r.l. di s.p.a. in concordato senza ricapitalizzazione

    È legittima la trasformazione in s.r.l. di una s.p.a. in concordato preventivo (che sia stata posta in stato di liquidazione) senza procedere alla ricapitalizzazione della società (14) (con la precisazione che l’ammissione al concordato preventivo non determina di per sé lo scioglimento della società) (15).

    K.5.7 - Trasformazione di società di persone

    1. Capitale sociale: aumento

    2. Capitale sociale: eccedenza rispetto al valore stimato

    3. Capitale sociale: imputazione del patrimonio netto

    4. Capitale sociale: riduzione

    5. Capitale sociale: società risultante dalla trasformazione

    6. Capitale sociale: superiore al valore del patrimonio stimato

    7. Comunione legale dei beni

    8. Decisione preceduta da preventiva informazione ai soci

    9. Forma della decisione

    10. Liberazione da responsabilità illimitata dei soci: consenso dei creditori

    11. Quorum: adozione del nuovo statuto

    12. Quorum: clausola statutaria che dispone l’unanimità

    13. Quorum: società costituita prima del 2004

    14. Recesso: disciplina della liquidazione del socio receduto

    15. Recesso: disciplina delle operazioni societarie conseguenti al recesso

    16. Recesso: efficacia

    17. Recesso: modalità e termini di esercizio

    18. Recesso: revoca della decisione di trasformazione

    19. Relazione dell’organo amministrativo

    20. Relazione di stima con modalità alternativa: verifica degli amministratori

    21. Relazione di stima: data di riferimento

    22. Relazione di stima di esperto indipendente

    23. Relazione di stima: nomina dell’esperto

    24. Relazione di stima: procedura di nomina dell’esperto

    25. Requisiti di indipendenza dell’esperto

    26. Società irregolare o di fatto

    27. Socio d’opera non capitalizzato con prestazione in fieri

    1. Capitale sociale: aumento

    È legittima la trasformazione di una società assunta contestualmente alla delibera di aumento del suo capitale sociale a un importo idoneo per rendere possibile la trasformazione stessa (1). L’integrazione del capitale mediante conferimento di denaro può essere effettuata direttamente nella cassa della società, nel rispetto delle norme applicabili alla società derivante dalla trasformazione (2), e non necessita di una nuova relazione di stima, nel presupposto della “natura autovalutativa” del denaro (3).

    2. Capitale sociale: eccedenza rispetto al valore stimato

    Se il valore nominale del capitale sociale della società che si trasforma è maggiore del valore del patrimonio netto risultante dalla relazione di stima, il capitale sociale della società risultante dalla trasformazione deve essere ridotto e non può eccedere il valore stimato (4).

    3. Capitale sociale: imputazione del patrimonio netto

    Il valore del patrimonio netto della società trasformata risultante dalla perizia di stima non deve necessariamente essere imputato al capitale sociale della società risultante dalla trasformazione (5).

    4. Capitale sociale: riduzione

    Con riguardo alla trasformazione di società di persone in società di capitali, nel caso in cui il valore nominale del capitale sociale della società che si trasforma sia maggiore del valore del patrimonio netto della società trasformata risultante dalla relazione di stima, il capitale sociale della società risultante dalla trasformazione deve essere ridotto (rispetto a quello della società di persone oggetto di trasformazione) e non può eccedere il valore stimato (6); il capitale della società risultante dalla trasformazione può pertanto essere inferiore al capitale della società trasformata sia nel caso in cui occorra adeguarsi al valore risultante dalla perizia di stima (in tale ipotesi, non spetta ai creditori il diritto di opposizione) (7) oppure nel caso in cui si dia corso alla procedura prevista per la riduzione reale del capitale sociale della società trasformata (8).

    5. Capitale sociale: società risultante dalla trasformazione

    Il limite minimo del capitale della società risultante dalla trasformazione deve essere fissato nel valore più elevato tra il capitale sociale minimo richiesto per il tipo adottato (9) e l’importo del capitale sociale della società trasformanda (così come risultante eventualmente dalla perizia di stima) (10).

    6. Capitale sociale: superiore al valore del patrimonio stimato

    Il capitale sociale della società risultante dalla trasformazione non può essere superiore al valore del patrimonio della società trasformata oggetto della relazione di stima (11).

    7. Comunione legale dei beni

    Secondo una tesi, la trasformazione di una s.n.c. in una s.r.l. comporta un acquisto, in capo al socio, coniugato in regime di comunione legale dei beni, di una quota di partecipazione al capitale sociale di una società di capitali, la quale pertanto viene assoggettata al regime di comunione legale immediata dei beni (12).

    8. Decisione preceduta da preventiva informazione ai soci

    La decisione di trasformazione di una società di persone in una società di capitali deve essere preceduta da una informativa rivolta a tutti i soci della società trasformanda (13).

    9. Forma della decisione

    Per la trasformazione di una società di persone (anche di fatto) in società di capitali è necessaria la forma dell’atto pubblico (14); tale decisione, peraltro, può essere adottata senza far ricorso al metodo collegiale (15).

    10. Liberazione da responsabilità illimitata dei soci: consenso dei creditori

    Ai sensi dell’art. 2500-quinquies c.c., la trasformazione di una società non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni sociali anteriori all’iscrizione della deliberazione di trasformazione nel Registro delle Imprese, se non risulta che i creditori sociali abbiano dato il loro consenso alla trasformazione stessa; tale consenso si presume se i creditori, ai quali la suddetta deliberazione sia stata comunicata, non lo abbiano negato espressamente nel termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione medesima (16), la quale non deve contenere particolari informazioni, se non quella dell’avvenuta trasformazione (17) (ma la questione non è pacifica) (18). Il descritto meccanismo non opera qualora lo impediscano principi superiori di ordine pubblico e di ordine costituzionale (come nel caso del debito al pagamento dei contributi previdenziali) (19).

    11. Quorum: adozione del nuovo statuto

    Qualora la decisione di trasformazione sia adottabile a maggioranza, parimenti a maggioranza si approva il nuovo testo dello statuto della società trasformata, in tutte le sue clausole (ad esempio: una clausola di prelazione in caso di cessione di partecipazioni) (20).

    12. Quorum: clausola statutaria che dispone l’unanimità

    La clausola statutaria di società di persone (indifferentemente adottata prima o dopo la legge di riforma del diritto societario del 2003), che rinvii genericamente (21) alla regola unanimistica generale vigente per le decisioni di modifica dei patti sociali (art. 2252 c.c.), non dovrebbe valere quale deroga al disposto degli artt. 2500-ter e 2502 c.c., i quali permettono l’adozione a maggioranza delle decisioni di trasformazione, fusione e scissione (22); ma si tratta di tesi controversa (23).

    13. Quorum: società costituita prima del 2004

    È controverso se la norma di cui all’art. 2500-ter c.c., la quale permette la trasformazione delle società di persone in società di capitali con il consenso della maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili, sia (24) o meno (25) applicabile anche alle trasformazioni di società costituite antecedentemente al 1° gennaio 2004.

    14. Recesso: disciplina della liquidazione del socio receduto

    La liquidazione del socio receduto è disciplinata dalle norme relative alla tipologia societaria anteriore alla trasformazione e, quindi, dagli artt. 2289 e 2290 c.c.: al socio receduto spetta una somma di denaro (da liquidare entro 180 giorni) di valore pari al valore effettivo (26) della sua quota di partecipazione al capitale sociale, in base alla situazione patrimoniale della società alla data di efficacia del recesso, tenendo conto delle operazioni in corso (27).

    15. Recesso: disciplina delle operazioni societarie conseguenti al recesso

    Le operazioni societarie da compiersi posteriormente al recesso (ad esempio, la riduzione del capitale sociale) sono disciplinate dalla normativa relativa alla tipologia societaria anteriore alla trasformazione se la decisione di trasformazione non è ancora iscritta nel Registro Imprese; nel caso di iscrizione già avvenuta, sono disciplinate dalla normativa della società risultante dalla trasformazione (28).

    16. Recesso: efficacia

    La dichiarazione di recesso del socio non consenziente alla decisione di trasformazione della società da società di persone a società di capitali ha effetto verso la società (ed è irrevocabile) (29) dal momento in cui la società è messa a conoscenza della volontà di recesso del socio recedente, a prescindere dalla liquidazione della quota del socio recedente (30).

    17. Recesso: modalità e termini di esercizio

    In mancanza di una norma inerente alle modalità e ai termini per l’esercizio del diritto di recesso, si applicano in via analogica le norme dettate per il recesso da s.p.a. (e non appare convincente la decisione di Cass. 28987/2018, secondo cui, in caso di trasformazione da s.r.l. a s.p.a. si devono applicare le norme della s.r.l., che non prevedono termini di decadenza per l’esercizio del recesso) (31).

    18. Recesso: revoca della decisione di trasformazione

    Il recesso è impedito se la decisione di trasformazione da società di persone a società di capitali sia revocata prima della sua iscrizione nel Registro Imprese (32). La revoca non appare possibile dopo l’iscrizione della decisione di trasformazione nel Registro Imprese (33).

    19. Relazione dell’organo amministrativo

    Per la trasformazione da società di persone in società di capitali non è richiesta alcuna relazione dell’organo amministrativo (34).

    20. Relazione di stima con modalità alternativa: verifica degli amministratori

    Benché in materia di trasformazione di società di persone in società per azioni il legislatore si sia limitato a prevedere la possibilità di avvalersi del sistema di valutazione “alternativo”, richiamando l’art. 2343-ter c.c., senza alcun riferimento alla fase di verifica della stima ad opera degli amministratori (art. 2343-quater c.c.), deve ritenersi che il sistema di valutazione “alternativo” sia un unicum e che, pertanto, anche nel caso in esame, esso debba necessariamente concludersi con il controllo, ad esito “positivo”, degli amministratori (35).

    21. Relazione di stima: data di riferimento

    La relazione di stima deve avere una data di riferimento correlata alla attualità dei valori da essa espressi; il termine di 120 giorni (previsto per l’approvazione del bilancio di esercizio) è solo indicativo, potendo aversi, da un lato, relazioni di stima idonee anche se redatte oltre il centoventesimo giorno dalla data della decisione di trasformazione e, d’altro lato, perizie di stima non idonee anche se redatte entro detto centoventesimo giorno (36).

    22. Relazione di stima di esperto indipendente

    In caso di trasformazione progressiva da società di persone in società per azioni, è legittima la redazione della relazione di stima di cui all’art. 2500-ter c.c. secondo il procedimento dettato dall’art. 2343-ter, comma 2, lett. b), c.c. (e, cioè, affidandone la redazione a un esperto indipendente dotato di adeguata e comprovata professionalità, non nominato dal Tribunale) (37). La relazione di stima può anche consistere in una perizia non espressamente finalizzata all’operazione in questione; il termine di sei mesi (di ante datazione massima della relazione di stima) si computa dalla data della decisione di trasformazione e la verifica degli amministratori deve essere effettuata entro il trentesimo giorno successivo all’iscrizione della decisione di trasformazione nel Registro Imprese (38).

    23. Relazione di stima: nomina dell’esperto

    Nella trasformazione progressiva in s.r.l., la nomina del soggetto incaricato di redigere la relazione giurata proviene direttamente dalla società trasformanda (poiché il legislatore ha incentrato la propria attenzione sulla competenza professionale dell’esperto, riducendosi così la rilevanza della possibile mancanza di terzietà della persona incaricata) mentre nella trasformazione progressiva in s.p.a. la nomina di tale soggetto proviene dal Tribunale (volendosi con ciò accentuare il requisito della terzietà e indipendenza dell’esperto dalla società e dai suoi amministratori) (39).

    24. Relazione di stima: procedura di nomina dell’esperto

    Appartengono alla “volontaria giurisdizione” (il provvedimento giudiziale pertanto «non assume carattere decisorio rispetto alle questioni dibattute tra le parti e non è destinato ad acquistare valore di giudicato») «quei procedimenti nei quali il tribunale, non decide su diritti ma emana, su ricorso degli interessati, provvedimenti destinati» a «integrare la fattispecie normativa», come nel caso della «designazione di esperto» di cui all’art. 2500-ter, comma 2, c.c. (40).

    25. Requisiti di indipendenza dell’esperto

    Non può essere considerato soggetto indipendente (e, quindi, non può essere incaricato di effettuare la stima del patrimonio della società trasformanda) colui che intrattenga - o abbia intrattenuto nei due anni precedenti - rapporti continuativi o rilevanti con la società, aventi a oggetto prestazioni di consulenza o collaborazione (41).

    26. Società irregolare o di fatto

    È legittima la trasformazione in società regolare di una società di persone irregolare o di fatto, anche in assenza di previa regolarizzazione (42).

    27. Socio d’opera non capitalizzato con prestazione in fieri

    In caso di trasformazione di s.a.s. in s.r.l., il socio d’opera, la cui prestazione non sia stata capitalizzata e nemmeno completamente adempiuta, ha diritto all’assegnazione di una quota di partecipazione al capitale sociale della società risultante dalla trasformazione; tale regola comporta che è legittima la determinazione, assunta dai soci (incluso quello d’opera) di comune accordo, dell’entità della quota di partecipazione da assegnare al socio d’opera, potendosi in tale sede anche decidersi di non assegnare nulla a tale socio, liberandolo dalla prestazione ancora dovuta senza necessità che questa sia imputata al capitale della società risultante dalla trasformazione (43).

    K.5.8 - Trasformazione di società in liquidazione

    1. Diritto di recesso

    2. Legittimità

    3. Revoca della liquidazione

    4. Trasformazione eterogenea

    1. Diritto di recesso

    In caso di trasformazione di società in liquidazione, qualora sia esercitato il diritto di recesso da parte dei soci non consenzienti, non è possibile procedere al rimborso della loro quota partecipazione, se non una volta verificata la capienza dell’attivo per la soddisfazione integrale dei creditori sociali (1).

    2. Legittimità

    È legittima la trasformazione di una società in liquidazione; da tale operazione può derivare sia una società in liquidazione sia una società non in liquidazione (2).

    3. Revoca della liquidazione

    In caso di trasformazione omogenea (da società lucrativa ad altra società lucrativa) di società in liquidazione, se dall’atto di trasformazione non risulta espressamente la volontà dei soci di revocare la liquidazione (sempre che ne sussistano i presupposti), la società resta in liquidazione (3); qualora, invece, si intenda rimuovere lo stato di liquidazione, occorre rispettare la disciplina in tema di revoca dello stato di liquidazione e, quindi, occorre procedere innanzitutto alla rimozione della causa che aveva determinato lo scioglimento della società (4).

    4. Trasformazione eterogenea

    È legittima la trasformazione eterogenea di società in liquidazione; da tale operazione può derivare sia una società o un ente non in liquidazione sia una società o un ente in liquidazione (5); è però illegittima la trasformazione eterogenea di enti in liquidazione da cui derivi la disapplicazione delle norme proprie dell’ente trasformato relative alla devoluzione del loro patrimonio (6).

    K.5.9 - Trasformazione eterogenea

    1. Opposizione dei creditori

    2. Opposizione dei creditori: procedimento

    3. Pubblicità

    4. Trasformazione di aziende speciali e di consorzi in società ex art. 115 T.U.E.L.

    5. Trasformazione di comunione di azienda

    6. Trasformazione di cooperativa

    7. Trasformazione di ente diverso dalla società di capitali

    8. Trasformazione di società consortile

    9. Trasformazione eterogenea progressiva

    1. Opposizione dei creditori

    Deve affermarsi la generale applicabilità alla trasformazione eterogenea dell’istituto dell’opposizione non solo quando la trasformazione comporti un mutamento della struttura patrimoniale o organizzativa dell’ente trasformando, ma anche laddove essa si sostanzi in un mero mutamento della causa, salvo poi, per il creditore opponente, dover dimostrare il pregiudizio effettivo delle proprie ragioni (1). Nella trasformazione eterogenea progressiva (e, cioè, nel passaggio da un ente a responsabilità illimitata a un ente a responsabilità limitata) si applica sia la norma sull’opposizione dei creditori alla liberazione dei soci dalla responsabilità illimitata (art. 2500-quinquies c.c.) sia la norma sull’opposizione dei creditori alla efficacia della trasformazione (art. 2500-novies c.c.) (2).

    2. Opposizione dei creditori: procedimento

    In caso di opposizione dei creditori, il provvedimento giudiziale viene emanato in esito non a un procedimento di volontaria giurisdizione ma a un procedimento di natura contenziosa (3).

    3. Pubblicità

    Il deposito al Registro delle Imprese della deliberazione che dispone la trasformazione eterogenea in società di capitali di soggetto iscritto al Registro delle Imprese deve essere effettuato entro trenta giorni dalla data della deliberazione con la specificazione che si tratta di un atto con effetti differiti per legge (artt. 2500-octies e 2500-novies, c.c.). Dato che la deliberazione comporta modifiche statutarie, il nuovo statuto può essere depositato sia unitamente a detta deliberazione, sia una volta che questa abbia avuto effetto. Quando la condizione legale si sia verificata, occorre depositare (non ci sono termini di scadenza) al Registro delle Imprese l’apposita modulistica (il modello S2) attestante tale avvenuta verificazione e le modifiche divenute efficaci (allegando idonea documentazione comprovante la verificazione della condizione, ad esempio una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata da un rappresentante della società) (4).

    4. Trasformazione di aziende speciali e di consorzi in società ex art. 115 T.U.E.L.

    Anche al caso di trasformazione di aziende speciali e di consorzi in società ex art. 115 del d.lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) si applicano le norme dettate dal Codice civile in tema di trasformazione eterogenea, col limite della compatibilità; ad esempio, si applica il disposto dell’art. 2498 c.c. (recante il c.d. “principio di continuità”) ma non la norma di cui all’art. 2500-novies c.c. (sul diritto di opposizione dei creditori) (5).

    5. Trasformazione di comunione di azienda

    È legittima la trasformazione eterogenea di una comunione d’azienda in società di capitali (trattasi, peraltro, di fattispecie testualmente prevista dall’art. 2500-octies, co. 1, c.c.) (6).

    6. Trasformazione di cooperativa

    La trasformazione della società cooperativa in una società lucrativa è qualificabile come trasformazione eterogenea, con la conseguente necessità di applicazione della relativa disciplina (7).

    7. Trasformazione di ente diverso dalla società di capitali

    Alla trasformazione in società di capitali di un ente diverso dalla società di capitali si applica l’art. 2500-ter, co. 2, c.c.: pertanto, è necessaria la relazione di stima di cui agli artt. 2343 c.c. (nel caso di trasformazione in s.p.a.) o 2465 c.c. (nel caso di trasformazione in s.r.l.) (8); ma, in luogo della relazione di stima di cui all’art. 2343 c.c. è pure possibile far luogo a una valutazione ai sensi dell’art. 2343-ter c.c., recante forme di valutazione del conferimento in natura semplificate rispetto alla procedura di stima “ordinaria”, disciplinata dall’art. 2343 c.c. (9).

    8. Trasformazione di società consortile

    La trasformazione di società consortile in società di capitali costituisce una fattispecie di trasformazione eterogenea, con la conseguente necessità di applicazione della relativa disciplina (10).

    9. Trasformazione eterogenea progressiva

    Nella trasformazione eterogenea progressiva (e cioè nel passaggio da un ente a responsabilità illimitata a un ente a responsabilità limitata) si applica sia la norma sull’opposizione dei creditori alla liberazione dei soci dalla responsabilità illimitata (art. 2500-quinquies c.c.) sia la norma sull’opposizione dei creditori alla efficacia della trasformazione (art. 2500-novies c.c.) (11).

    K.5.10 - Trasformazione in s.p.a.

    1. Aumento di capitale di s.r.l. e contestuale trasformazione

    2. Aumento di capitale di s.r.l. in natura e contestuale trasformazione

    3. Capitale sociale: eccedenza rispetto al valore stimato

    4. Capitale sociale: imputazione del patrimonio netto

    5. Capitale sociale: riduzione

    6. Nomina dei nuovi organi sociali

    7. Opposizione dei creditori

    8. Opposizione dei creditori: procedimento

    9. Trasformazione anticipata

    10. Trasformazione di banca popolare in s.p.a.

    11. Trasformazione di società di persone: nomina dell’esperto

    12. Trasformazione di società di persone: relazione di stima di esperto indipendente

    13. Trasformazione di società di persone in s.p.a. unipersonale

    14. Trasformazione di s.r.l. con capitale formato da conferimenti in natura

    15. Trasformazione di s.r.l. ed emissione di obbligazioni

    16. Trasformazione di s.r.l. e recesso

    17. Trasformazione di s.r.l. in s.p.a. entro il 30 settembre 2004

    1. Aumento di capitale di s.r.l. e contestuale trasformazione

    È legittima la deliberazione di trasformazione della s.r.l. in s.p.a. assunta contestualmente alla deliberazione di aumento del capitale sociale a un importo idoneo per rendere possibile la trasformazione (1); gli effetti della trasformazione sono subordinati all’efficacia della deliberazione di aumento del capitale sociale e all’efficacia del conferimento (2). Invero, se contestualmente all’approvazione della deliberazione di trasformazione di s.r.l. in s.p.a. sia deliberato un aumento di capitale e l’aumento del capitale sia finalizzato al raggiungimento del capitale minimo richiesto dalla legge per la s.p.a., la trasformazione è subordinata al perfezionamento dell’aumento di capitale (3); nella diversa ipotesi in cui non sussista detta strumentalità (e salvo diversa espressa previsione delle deliberazioni in questione), le due deliberazioni (quella di aumento del capitale sociale e quella di trasformazione della società) sono indipendenti l’una dall’altra, e rette entrambe dalle regole del tipo societario “di partenza” (4).

    2. Aumento di capitale di s.r.l. in natura e contestuale trasformazione

    All’aumento di capitale in natura deliberato da una s.r.l. contestualmente alla deliberazione di trasformazione della s.r.l. in s.p.a., resta applicabile la normativa che disciplina il conferimento nella s.r.l. (5); gli effetti della trasformazione sono subordinati all’efficacia della deliberazione di aumento del capitale sociale e all’efficacia del conferimento (6).

    3. Capitale sociale: eccedenza rispetto al valore stimato

    Se il valore nominale del capitale sociale della società che si trasforma è maggiore del valore del patrimonio netto risultante dalla relazione di stima, il capitale sociale della società risultante dalla trasformazione deve essere ridotto e non può eccedere il valore stimato (7).

    4. Capitale sociale: imputazione del patrimonio netto

    Il valore del patrimonio netto della società trasformata risultante dalla perizia di stima non deve necessariamente essere imputato al capitale sociale della società risultante dalla trasformazione (8).

    5. Capitale sociale: riduzione

    Con riguardo alla trasformazione di società di persone in società di capitali, nel caso in cui il valore nominale del capitale sociale della società che si trasforma sia maggiore del valore del patrimonio netto della società trasformata risultante dalla relazione di stima, il capitale sociale della società risultante dalla trasformazione deve essere ridotto (rispetto a quello della società di persone oggetto di trasformazione) e non può eccedere il valore stimato (9); il capitale della società risultante dalla trasformazione può pertanto essere inferiore al capitale della società trasformata sia nel caso in cui occorra adeguarsi al valore risultante dalla perizia di stima (in tal caso, non spetta ai creditori il diritto di opposizione) (10) oppure nel caso in cui si dia corso alla procedura prevista per la riduzione reale del capitale sociale della società trasformata (11).

    6. Nomina dei nuovi organi sociali

    È illegittima la delibera di trasformazione di una s.r.l. in una s.p.a. che non contenga la nomina dei componenti i nuovi organi sociali (12).

    7. Opposizione dei creditori

    Deve affermarsi la generale applicabilità alla trasformazione eterogenea dell’istituto dell’opposizione non solo quando questa comporti un mutamento della struttura patrimoniale o organizzativa dell’ente trasformando, ma anche laddove essa si sostanzi in un mero mutamento della causa, salvo poi, per il creditore opponente, dover dimostrare il pregiudizio effettivo delle proprie ragioni (13). Nella trasformazione eterogenea progressiva (e cioè nel passaggio da un ente a responsabilità illimitata a un ente a responsabilità limitata) si applica sia la norma sull’opposizione dei creditori alla liberazione dei soci dalla responsabilità illimitata (art. 2500-quinquies c.c.) sia la norma sull’opposizione dei creditori alla efficacia della trasformazione (art. 2500-novies c.c.) (14).

    8. Opposizione dei creditori: procedimento

    Il provvedimento giudiziale viene emanato in esito non a un procedimento di volontaria giurisdizione ma a un procedimento di natura contenziosa (15).

    9. Trasformazione anticipata

    In caso di trasformazione eterogenea, qualora la società presti idonea garanzia (e, cioè, si effettui il deposito presso una banca delle somme necessarie a pagare i creditori che non hanno prestato il consenso ovvero vi sia il rilascio della fideiussione bancaria: art. 2500-novies c.c. e art 2445 c.c.):

    • l’opposizione presentata dai creditori non impedisce di dar corso all’operazione;

    • si può procedere immediatamente all’iscrizione dell’atto di trasformazione nel Registro Imprese, senza attendere il decorso del termine previsto dalla legge (16).

    10. Trasformazione di banca popolare in s.p.a.

    È legittima la delibera con la quale una banca popolare (species del genus cooperative di credito) decida di trasformarsi in s.p.a. (17); in tale ipotesi non trova applicazione la disciplina del codice civile, ma quella delle leggi speciali in materia (18).

    11. Trasformazione di società di persone: nomina dell’esperto

    Nella trasformazione progressiva in s.r.l., la nomina del soggetto incaricato di redigere la relazione giurata proviene direttamente dalla società trasformanda (poiché il legislatore ha incentrato la propria attenzione sulla competenza professionale dell’esperto, riducendosi così la rilevanza della possibile mancanza di terzietà della persona incaricata) mentre nella trasformazione progressiva in s.p.a. la nomina di tale soggetto proviene dal Tribunale (volendosi con ciò accentuare il requisito della terzietà ed indipendenza dell’esperto dalla società e dai suoi amministratori) (19). Appartengono alla “volontaria giurisdizione” (il provvedimento giudiziale pertanto «non assume carattere decisorio rispetto alle questioni dibattute tra le parti e non è destinato ad acquistare valore di giudicato») «quei procedimenti nei quali il tribunale, non decide su diritti ma emana, su ricorso degli interessati, provvedimenti destinati» a «integrare la fattispecie normativa», come nel caso della «designazione di esperto» di cui all’art. 2500-ter, comma 2, c.c. (20).

    12. Trasformazione di società di persone: relazione di stima di esperto indipendente

    In caso di trasformazione progressiva da società di persone in società per azioni, è legittima la redazione della relazione di stima di cui all’art. 2500-ter c.c. secondo il procedimento dettato dall’art. 2343-ter, comma 2, lett. b), c.c. (e, cioè, affidandone la redazione a un esperto indipendente dotato di adeguata e comprovata professionalità, non nominato dal Tribunale) (21).

    13. Trasformazione di società di persone in s.p.a. unipersonale

    In caso di mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi, è legittima la trasformazione della società di persone a unico socio (se non già cancellata dal Registro Imprese) in una s.p.a. unipersonale; ciò implica una revoca implicita dello stato di liquidazione provocato dalla mancata tempestiva ricostituzione della pluralità dei soci (22).

    14. Trasformazione di s.r.l. con capitale formato da conferimenti in natura

    In caso di trasformazione in s.p.a. di una s.r.l. il cui capitale sia stato formato mediante conferimenti in natura, non occorre una nuova stima purché tra la data del conferimento e quella della trasformazione sia stato approvato almeno un bilancio d’esercizio (23).

    15. Trasformazione di s.r.l. ed emissione di obbligazioni

    È legittima la deliberazione di emissione di obbligazioni adottata nelle more dell’iscrizione della trasformazione di una s.r.l. in una s.p.a. (24).

    16. Trasformazione di s.r.l. e recesso

    In caso di trasformazione, la disciplina del recesso applicabile è quella prevista per il tipo della società trasformanda e non quella prevista per il tipo della società risultante dalla trasformazione (25).

    17. Trasformazione di s.r.l. in s.p.a. entro il 30 settembre 2004

    A seguito della riforma del diritto societario del 2003, le decisioni di trasformazione di s.r.l. in s.p.a. potevano essere adottate, entro il 30 settembre 2004, con il voto favorevole di una maggioranza che rappresentasse più della metà del capitale sociale (art. 223-bis, comma 2, disp. att. c.c.) e con la stessa maggioranza potevano essere adottate le modifiche statutarie strettamente connesse all’operazione di trasformazione (26).

    K.5.11 - Trasformazione in s.r.l.

    1. Capitale sociale: aumento

    2. Capitale sociale: eccedenza rispetto al valore stimato

    3. Capitale sociale: imputazione del patrimonio netto

    4. Capitale sociale: riduzione

    5. Comunione legale dei beni

    6. Opposizione dei creditori

    7. Opposizione dei creditori: procedimento

    8. Trasformazione anticipata

    9. Trasformazione di consorzio

    10. Trasformazione di società di persone in s.r.l. unipersonale

    11. Trasformazione di società di persone: relazione di stima

    12. Trasformazione di s.p.a. con capitale azzerato

    13. Trasformazione di s.p.a. con contestuale conferimento in natura

    14. Trasformazione di s.p.a. e annullamento di azioni proprie

    15. Trasformazione di s.p.a. e cessazione del collegio sindacale

    16. Trasformazione di s.p.a. e conversione delle obbligazioni in titoli di debito

    17. Trasformazione di s.p.a. emittente obbligazioni convertibili

    18. Trasformazione di s.p.a. fallita senza ricapitalizzazione

    19. Trasformazione di s.p.a. in concordato senza ricapitalizzazione

    20. Trasformazione in s.r.l. a capitale ridotto

    1. Capitale sociale: aumento

    È legittima la trasformazione di una società assunta contestualmente alla delibera di aumento del suo capitale sociale a un importo idoneo per rendere possibile la trasformazione stessa (1). L’integrazione del capitale mediante conferimento di denaro può essere effettuata direttamente nella cassa della società, nel rispetto delle norme applicabili alla società derivante dalla trasformazione (2), e non necessita di una nuova relazione di stima, nel presupposto della “natura autovalutativa” del denaro (3).

    2. Capitale sociale: eccedenza rispetto al valore stimato

    Se il valore nominale del capitale sociale della società che si trasforma è maggiore del valore del patrimonio netto risultante dalla relazione di stima, il capitale sociale della società risultante dalla trasformazione deve essere ridotto e non può eccedere il valore stimato (4).

    3. Capitale sociale: imputazione del patrimonio netto

    Il valore del patrimonio netto della società trasformata risultante dalla perizia di stima non deve necessariamente essere imputato al capitale sociale della società risultante dalla trasformazione (5).

    4. Capitale sociale: riduzione

    Con riguardo alla trasformazione di società di persone in società di capitali, nel caso in cui il valore nominale del capitale sociale della società che si trasforma sia maggiore del valore del patrimonio netto della società trasformata risultante dalla relazione di stima, il capitale sociale della società risultante dalla trasformazione deve essere ridotto (rispetto a quello della società di persone oggetto di trasformazione) e non può eccedere il valore stimato (6); il capitale della società risultante dalla trasformazione può pertanto essere inferiore al capitale della società trasformata sia nel caso in cui occorra adeguarsi al valore risultante dalla perizia di stima (in tal caso, non spetta ai creditori il diritto di opposizione) (7) oppure nel caso in cui si dia corso alla procedura prevista per la riduzione reale del capitale sociale della società trasformata (8).

    5. Comunione legale dei beni

    La trasformazione di una s.n.c. in una s.r.l. comporta un nuovo acquisto, in capo al socio, coniugato in regime di comunione legale dei beni, di una quota di società di capitali, la quale pertanto viene assoggettata al regime di comunione legale immediata dei beni (9).

    6. Opposizione dei creditori

    Deve affermarsi la generale applicabilità alla trasformazione eterogenea dell’istituto dell’opposizione non solo quando la trasformazione comporti un mutamento della struttura patrimoniale o organizzativa dell’ente trasformando, ma anche laddove essa si sostanzi in un mero mutamento della causa, salvo poi, per il creditore opponente, dover dimostrare il pregiudizio effettivo delle proprie ragioni (10). Nella trasformazione eterogenea progressiva (e, cioè, nel passaggio da un ente a responsabilità illimitata a un ente a responsabilità limitata) si applica sia la norma sull’opposizione dei creditori alla liberazione dei soci dalla responsabilità illimitata (art. 2500-quinquies c.c.) sia la norma sull’opposizione dei creditori alla efficacia della trasformazione (art. 2500-novies c.c.) (11).

    7. Opposizione dei creditori: procedimento

    In caso di opposizione dei creditori, il provvedimento giudiziale viene emanato in esito non a un procedimento di volontaria giurisdizione ma a un procedimento di natura contenziosa (12).

    8. Trasformazione anticipata

    In caso di trasformazione eterogenea, qualora la società presti idonea garanzia (e, cioè, venga effettuato il deposito presso una banca delle somme necessarie a pagare i creditori che non hanno prestato il consenso ovvero venga rilasciata la relativa fideiussione bancaria: art. 2500-novies c.c. e art 2445 c.c.):

    • l’opposizione presentata dai creditori non impedisce di dar corso all’operazione;

    • si può procedere immediatamente all’iscrizione dell’atto di trasformazione nel Registro Imprese, senza attendere il decorso del termine previsto dalla legge (13).

    9. Trasformazione di consorzio

    In sede di trasformazione di un consorzio in s.r.l., i consorziati hanno diritto a ottenere, nella società derivante dalla trasformazione, una quota di partecipazione al capitale sociale proporzionale alla quota di loro spettanza nel fondo consortile; in caso di assenza di predeterminazione di quote nel fondo consortile, ai consorziati spetta una paritaria quota di partecipazione al capitale sociale della società risultante dalla trasformazione (14).

    10. Trasformazione di società di persone in s.r.l. unipersonale

    In caso di mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi, è legittima la trasformazione della società di persone a unico socio (se non già cancellata dal Registro Imprese) in una s.r.l. unipersonale; ciò implica una revoca implicita dello stato di liquidazione provocato dalla mancata tempestiva ricostituzione della pluralità dei soci (15).

    11. Trasformazione di società di persone: relazione di stima

    Nella trasformazione progressiva in s.r.l., la nomina del soggetto incaricato di redigere la relazione giurata proviene direttamente dalla società trasformanda (poiché il legislatore ha incentrato la propria attenzione sulla competenza professionale dell’esperto, riducendosi così la rilevanza della possibile mancanza di terzietà della persona incaricata) mentre nella trasformazione progressiva in s.p.a. la nomina di tale soggetto proviene dal Tribunale (volendosi con ciò accentuare il requisito della terzietà e indipendenza dell’esperto dalla società e dai suoi amministratori) (16). Appartengono alla “volontaria giurisdizione” (il provvedimento giudiziale pertanto «non assume carattere decisorio rispetto alle questioni dibattute tra le parti e non è destinato ad acquistare valore di giudicato») «quei procedimenti nei quali il tribunale, non decide su diritti ma emana, su ricorso degli interessati, provvedimenti destinati» a «integrare la fattispecie normativa», come nel caso della «designazione di esperto» di cui all’art. 2500-ter, comma 2, c.c. (17).

    12. Trasformazione di s.p.a. con capitale azzerato

    È legittima la trasformazione in s.r.l. (priva di capitale sociale) della s.p.a. (in stato di liquidazione) con capitale azzerato (18).

    13. Trasformazione di s.p.a. con contestuale conferimento in natura

    In caso di trasformazione di una s.p.a. in s.r.l. con contestuale conferimento di beni in natura, la relazione di stima di tali beni va redatta ex art. 2465 c.c. (19), e ciò anche se il conferimento di beni in natura sia eseguito anteriormente rispetto alla iscrizione della deliberazione di trasformazione nel Registro Imprese (20).

    14. Trasformazione di s.p.a. e annullamento di azioni proprie

    In caso di trasformazione di s.p.a. in s.r.l. previa riduzione volontaria del capitale sociale della s.p.a. per annullamento di azioni proprie, la trasformazione deve essere subordinata alla mancata opposizione dei creditori alla esecuzione della riduzione del capitale sociale, non potendo la società risultante dalla trasformazione essere titolare di quote proprie (21).

    15. Trasformazione di s.p.a. e cessazione del collegio sindacale

    In caso di trasformazione di una società dotata di organo sindacale e/o di revisore legale dei conti in un tipo societario che non preveda tali organi (come la s.r.l. che, per ragioni dimensionali, non sia obbligata ad attivare gli organi di controllo), questi decadono dalla data di efficacia della trasformazione (22). Se però lo statuto della s.r.l. risultante dalla trasformazione prevede la presenza di un organo di controllo, il collegio sindacale rimane in carica (23).

    16. Trasformazione di s.p.a. e conversione delle obbligazioni in titoli di debito

    È legittima la trasformazione in s.r.l. di una s.p.a. che ha emesso obbligazioni (anche in assenza di estinzione del prestito obbligazionario e, quindi, con la trasformazione delle obbligazioni in titoli di debito) (24), a condizione che:

    • per la società trasformata l’emissione di titoli di debito sia statutariamente prevista (e siano disciplinati nello statuto i limiti e le modalità di emissione e circolazione, l’organo competente per eventuali modificazioni, i quorum deliberativi e le caratteristiche dell’organizzazione dei portatori di titoli di debito) (25);

    • l’emissione delle obbligazioni sia avvenuta ai sensi dell’art. 2412, comma 2, c.c. (e, cioè, riservando la sottoscrizione delle obbligazioni a investitori professionali vigilati) (26);

    • consti il consenso degli obbligazionisti (27) oppure il regolamento del prestito obbligazionario consenta la trasformazione regressiva (28);

    • venga prestata da parte di un investitore professionale a favore degli ex obbligazionisti una garanzia fideiussoria circa la solvibilità della società trasformata (garanzia di contenuto omogeneo di quella ex lege derivante dall’art. 2483 c.c.) (29).

    Sarebbe, invece, illegittima l’emissione di un prestito obbligazionario il cui regolamento preveda che le obbligazioni, in caso di trasformazione in s.r.l., possano convertirsi in titoli di debito privi della garanzia sulla solvibilità dell’investitore qualificato (30).

    17. Trasformazione di s.p.a. emittente obbligazioni convertibili

    La trasformazione in s.r.l. di una s.p.a. che ha emesso obbligazioni convertibili appare legittima se il regolamento del prestito obbligazionario preveda la “trasformazione” delle obbligazioni convertibili in titoli di debito non convertibili oppure preveda che all’obbligazionista spetti un’opzione tra la facoltà di conversione e la “trasformazione” dell’obbligazione convertibile in titoli di credito non convertibili (31).

    18. Trasformazione di s.p.a. fallita senza ricapitalizzazione

    È legittima la deliberazione di trasformazione in s.r.l. di una s.p.a. fallita (e posta in liquidazione) senza che le perdite siano ripianate e senza che la società sia ricapitalizzata (32) (con la precisazione che la dichiarazione di fallimento non determina di per sé lo scioglimento della società) (33).

    19. Trasformazione di s.p.a. in concordato senza ricapitalizzazione

    È legittima la trasformazione in s.r.l. di una s.p.a. in concordato preventivo (che sia stata posta in stato di liquidazione) senza procedere alla ricapitalizzazione della società (34) (con la precisazione che l’ammissione al concordato preventivo non determina di per sé lo scioglimento della società) (35).

    20. Trasformazione in s.r.l. a capitale ridotto

    In caso di trasformazione di altro tipo societario in s.r.l. a capitale ridotto o in caso di trasformazione eterogenea in s.r.l. a capitale ridotto non si applicano le norme di cui all’art. 2463, commi 4 e 5, c.c., nella parte in cui impongono di conferire solo denaro (36).

    K.6 - Trasformazione di/in cooperative e consorzi

    K.6.1 - Trasformazione di cooperativa

    1. Capitale della società risultante dalla trasformazione di una cooperativa

    2. Cessazione dei sindaci

    3. Devoluzione ai fondi mutualistici

    4. Devoluzione ai fondi mutualistici: stima in luogo del bilancio

    5. Evoluzione da cooperativa sociale a cooperativa ordinaria

    6. Evoluzione da coop-s.p.a. a coop-s.r.l.: natura

    7. Evoluzione da coop-s.r.l. a coop-s.p.a.: recesso

    8. Evoluzione da coop-s.r.l. a coop-s.p.a.: relazione di stima

    9. Evoluzione dalla mutualità prevalente alla mutualità non prevalente

    10. Mancanza di riserve indivisibili

    11. Modifica delle clausole non lucrative

    12. Obbligo di devoluzione: esigibilità del credito

    13. Relazione di stima ex art. 2545-undecies c.c.: aggiornamento

    14. Relazione di stima ex art. 2545-undecies c.c.: necessarietà e vincolatività

    15. Scissione trasformativa di cooperativa in concordato preventivo

    16. Trasformazione contestuale alla cessazione della mutualità prevalente

    17. Trasformazione di banca popolare in s.p.a.

    18. Trasformazione in associazione

    19. Trasformazione in associazione Onlus

    20. Trasformazione in banca non cooperativa

    21. Trasformazione in confidi

    22. Trasformazione in società consortile

    23. Trasformazione in soc. cons. coop.

    24. Trasformazione in soc. cons. coop.: diritto di opposizione

    25. Trasformazione in soc. cons. coop.: relazione di stima

    26. Trasformazione in società di capitali

    27. Trasformazione in società di capitali: devoluzione ai fondi mutualistici

    28. Trasformazione in società di capitali: relazione di stima

    29. Trasformazione in società di mutuo soccorso

    30. Trasformazione in società di persone

    31. Trasformazione in soc. lucrativa o consorzio: bilancio ex art. 2545-octies c.c.

    32. Trasformazione in soc. lucrativa o consorzio: bilancio ex art. 2545-undecies c.c.

    33. Trasformazione in soc. lucrativa o consorzio: efficacia

    34. Trasformazione in soc. lucrativa o consorzio: legittimità

    35. Trasformazione in soc. lucrativa o consorzio: relazione degli amministratori

    36. Trasformazione in soc. lucrativa o consorzio: relazione di stima

    37. Trasformazione in soc. lucrativa o consorzio: soci a responsabilità illimitata

    1. Capitale della società risultante dalla trasformazione di una cooperativa

    Al fine di formare il capitale minimo richiesto per la società risultante dalla trasformazione (che deve essere almeno pari a quello minimo prescritto per la società risultante dalla trasformazione) (1), è legittimo l’utilizzo delle riserve indivisibili destinate ai fondi mutualistici (2); in alternativa, i soci della cooperativa potrebbero procedere, proporzionalmente, a versamenti finalizzati al raggiungimento di detto capitale minimo (3).

    2. Cessazione dei sindaci

    In caso di trasformazione di una società dotata di organo sindacale e/o di revisore legale dei conti in un tipo societario che non preveda tali organi (come la s.r.l. che, per ragioni dimensionali, non sia obbligata ad attivare gli organi di controllo), questi decadono dalla data di efficacia della trasformazione (4).

    3. Devoluzione ai fondi mutualistici

    In caso di trasformazione di una cooperativa occorre devolvere ai fondi mutualistici la parte dell’attivo patrimoniale corrispondente alle riserve indivisibili, detratti i valori corrispondenti al capitale sociale (eventualmente rivalutato), ai dividendi non distribuiti, alle riserve disponibili e, eventualmente, la parte di riserve indivisibili necessarie a formare il valore nominale minimo del capitale sociale della società trasformata (5); di detta devoluzione, e del suo ammontare, deve essere fatta menzione nel verbale recante la deliberazione di trasformazione (6).

    4. Devoluzione ai fondi mutualistici: stima in luogo del bilancio

    Nel caso di trasformazione di una cooperativa, è legittimo l’utilizzo della relazione di stima di cui all’art. 2545-undecies c.c. in luogo del bilancio di cui all’art. 2545-octies c.c., per il fatto che entrambi detti documenti assolvono alla funzione di evidenziare il valore del patrimonio da devolvere ai fondi mutualistici (7).

    5. Evoluzione da cooperativa sociale a cooperativa ordinaria

    L’evoluzione di una cooperativa sociale in una cooperativa “ordinaria” non assume la natura di un’operazione di trasformazione e, pertanto, è qualificabile come deliberazione assembleare meramente modificativa dello statuto della società (8).

    6. Evoluzione da coop-s.p.a. a coop-s.r.l.: natura

    Il passaggio dalla disciplina della s.p.a. a quella della s.r.l., e viceversa, si attua (nelle società cooperative) non mediante una trasformazione della società ma mediante una mera modifica statutaria (9).

    7. Evoluzione da coop-s.r.l. a coop-s.p.a.: recesso

    Nel caso di modificazione statutaria operata al fine di sostituire, nella società cooperativa, la disciplina della s.p.a. con quella della s.r.l., o viceversa, non compete il diritto di recesso al socio non consenziente (10).

    8. Evoluzione da coop-s.r.l. a coop-s.p.a.: relazione di stima

    Nel passaggio da coop-s.r.l. a coop-s.p.a. non deve essere nominato l’esperto per la valutazione del patrimonio della cooperativa (11).

    9. Evoluzione dalla mutualità prevalente alla mutualità non prevalente

    Non costituisce trasformazione della società il passaggio dal regime della mutualità prevalente al regime della mutualità non prevalente e viceversa (12), come dimostra la circostanza che il venir meno della prevalenza mutualistica può dipendere da una situazione di fatto (e, dunque, a prescindere da una scelta dei soci) (13).

    10. Mancanza di riserve indivisibili

    In caso di trasformazione di una cooperativa mancante di riserve indivisibili, non vi è obbligo di alcuna devoluzione ai fondi mutualistici, ferma restando però l’obbligatorietà della relazione di cui all’art. 2545-undecies, c.c. al fine di attestare detta mancanza di riserve indivisibili (14).

    11. Modifica delle clausole non lucrative

    La modifica delle clausole non lucrative non integra una fattispecie di trasformazione della società, ma una mera operazione di modifica statutaria (15).

    12. Obbligo di devoluzione: esigibilità del credito

    Solo decorsi i termini per l’opposizione dei creditori sorge l’obbligo di devolvere al fondo mutualistico il valore determinato nella relazione di cui all’art. 2545-undecies c.c. (16).

    13. Relazione di stima ex art. 2545-undecies c.c.: aggiornamento

    La relazione dell’esperto di cui all’art. 2545-undecies c.c. deve risultare aggiornata a una data non antecedente di oltre sei mesi rispetto a quella dell’assemblea chiamata a decidere la trasformazione (17).

    14. Relazione di stima ex art. 2545-undecies c.c.: necessarietà e vincolatività

    È inderogabile la disciplina circa la stima dell’esperto designato dal tribunale ai sensi dell’art. 2545-undecies c.c.: l’omissione della stima rende pertanto illegittima la deliberazione di trasformazione; l’assemblea è vincolata alle risultanze di detta perizia di stima (18).

    15. Scissione trasformativa di cooperativa in concordato preventivo

    In caso di scissione di società cooperativa (a favore di società di persone, di capitali, di consorzio o di società consortile), in esecuzione di un piano concordatario, la relazione giurata dell’esperto attestante il valore effettivo del patrimonio da devolvere ai sensi dell’art. 2545-undecies c.c., può essere richiesta solo al momento in cui si avvia il procedimento di scissione, e quindi:

    • nel caso in cui il procedimento di scissione sia stato avviato prima della presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo ma l’esito sia stato condizionato ab origine all’omologazione del concordato medesimo, tale perizia era già presente e, dunque, se ne dovrà tener conto nel piano concordatario;

    • nel caso in cui il procedimento di scissione sia stato avviato dopo l’omologazione del concordato preventivo e in esecuzione dello stesso, tale perizia potrà essere già stata acquisita nel corso del procedimento di omologazione, ma, legittimamente, potrà essere redatta dopo l’omologazione (in tale ultimo caso il piano dovrà comunque recare indicazione del valore stimato dell’eventuale debito da devoluzione, oggetto di verifica da parte dell’attestatore) (19).

    16. Trasformazione contestuale alla cessazione della mutualità prevalente

    È legittimo che, nel corso della medesima assemblea, venga rinunciata la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente e sia deliberata la trasformazione in società lucrativa o in consorzio (20). La redazione del bilancio straordinario di cui all’art. 2545-octies c.c. è sostituita dalla relazione giurata dell’esperto di cui all’art. 2545-undecies c.c., nella quale deve essere attestata la sussistenza del capitale sociale prescritto per la società risultante dalla trasformazione una volta sottratto il patrimonio da devolvere ai fondi mutualistici (21).

    17. Trasformazione di banca popolare in s.p.a.

    È legittima la delibera con la quale una banca popolare (species del genus cooperative di credito) decida di trasformarsi in s.p.a. (22); in tale ipotesi non trova applicazione la disciplina del Codice civile, ma quella delle leggi speciali in materia (23).

    18. Trasformazione in associazione

    È legittima la trasformazione diretta della cooperativa in associazione, purché si applichi la disciplina dettata per l’uscita dallo scopo mutualistico (vale a dire le disposizioni di cui agli artt. 2545-decies e 2545-undecies c.c.) (24).

    19. Trasformazione in associazione Onlus

    Benché si tratti di fattispecie non espressamente contemplata dal legislatore, è legittima la trasformazione di una cooperativa sociale in una associazione Onlus (25) [ora, dopo l’introduzione del d. lgs. 117/2017, recante il Codice del Terzo settore, in una associazione avente natura di ente del Terzo Settore].

    20. Trasformazione in banca non cooperativa

    È legittima la fusione/trasformazione eterogenea che le banche di credito cooperativo operino con banche di diversa natura, da cui risultino banche popolari ovvero banche in forma di s.p.a. (26).

    21. Trasformazione in confidi

    È legittima la trasformazione della società cooperativa in un confidi (27).

    22. Trasformazione in società consortile

    L’art. 2545-decies c.c., nel prevedere la trasformazione di cooperativa in consorzio, ammette implicitamente anche la trasformazione di cooperativa in società consortile, sia di capitali, sia mutualistica (28).

    23. Trasformazione in soc. cons. coop.

    La trasformazione di una società cooperativa a mutualità prevalente in una società cooperativa consortile anch’essa a mutualità prevalente non dovrebbe essere soggetta agli adempimenti di cui agli artt. 2545-decies e 2545-undecies c.c. (in particolare, la redazione di un’apposita relazione patrimoniale e la devoluzione ai fondi mutualistici) (29).

    24. Trasformazione in soc. cons. coop.: diritto di opposizione

    La qualificazione in termini di trasformazione della evoluzione da società cooperativa a mutualità prevalente in società cooperativa consortile a mutualità prevalente comporta l’applicabilità del disposto dell’art. 2500-novies c.c. e quindi del diritto dei creditori all’opposizione (30).

    25. Trasformazione in soc. cons. coop.: relazione di stima

    In caso di trasformazione di società cooperativa a mutualità prevalente in cooperativa consortile a mutualità prevalente non è necessaria la redazione di una perizia di stima (31).

    26. Trasformazione in società di capitali

    La trasformazione della società cooperativa in una società lucrativa è qualificabile come trasformazione eterogenea, con la conseguente necessità di applicazione della relativa disciplina (32).

    27. Trasformazione in società di capitali: devoluzione ai fondi mutualistici

    L’obbligo di devoluzione ai fondi mutualistici di cui all’art. 2545-undecies, c. 1, c.c., va inteso limitato alle riserve indivisibili determinate ai sensi dell’art. 2545-ter c.c. (33).

    28. Trasformazione in società di capitali: relazione di stima

    Alla trasformazione di società cooperativa in società di capitali non si applica l’art. 2500-ter, c. 2, c.c.: pertanto, non è necessaria la relazione di stima di cui agli artt. 2343 c.c. o 2465 c.c. (34).

    29. Trasformazione in società di mutuo soccorso

    La trasformazione da società cooperativa in società di mutuo soccorso non comporta la devoluzione del suo patrimonio ai fondi mutualistici e non necessita dell’approvazione di un bilancio straordinario ai sensi dell’art. 2545-octies, c. 2, c.c. (35).

    30. Trasformazione in società di persone

    È legittima la trasformazione diretta delle cooperative in società di persone, purché si applichi la disciplina dettata per l’uscita dallo scopo mutualistico (vale a dire le disposizioni di cui agli artt. 2545-decies e 2545-undecies c.c.) (36).

    31. Trasformazione in soc. lucrativa o consorzio: bilancio ex art. 2545-octies c.c.

    Il bilancio richiesto dall’art. 2545-octies c.c. (necessario per stabilire il valore dell’attivo patrimoniale da imputare alle riserve indivisibili) deve essere redatto successivamente alla delibera di soppressione delle clausole statutarie sulla mutualità prevalente (37).

    32. Trasformazione in soc. lucrativa o consorzio: bilancio ex art. 2545-undecies c.c.

    Il bilancio richiesto dall’art. 2545-undecies c.c. (finalizzato a determinare il valore effettivo del patrimonio dell’impresa da devolvere ai fondi mutualistici) deve essere redatto anteriormente alla assemblea convocata per approvare la deliberazione di trasformazione (38).

    33. Trasformazione in soc. lucrativa o consorzio: efficacia

    La trasformazione di società cooperativa in società lucrativa o in consorzio acquista efficacia dopo 60 giorni dall’ultimo adempimento pubblicitario previsto, salvo che risulti il consenso dei creditori ovvero il pagamento di quelli che non hanno prestato il consenso (39).

    34. Trasformazione in soc. lucrativa o consorzio: legittimità

    È legittima la trasformazione di una cooperativa a mutualità prevalente in società lucrativa o in consorzio, se preceduta da una deliberazione che preliminarmente elimini le previsioni statutarie relative alla sottoposizione della cooperativa alle caratteristiche della mutualità prevalente (40).

    35. Trasformazione in soc. lucrativa o consorzio: relazione degli amministratori

    L’art. 2500-sexies c.c. (in tema, ad esempio, di redazione di una relazione da parte degli amministratori), è applicabile anche alle trasformazioni di società cooperativa in società lucrativa o in consorzio (41).

    36. Trasformazione in soc. lucrativa o consorzio: relazione di stima

    In caso di trasformazione di società cooperativa a mutualità prevalente in società lucrativa o in consorzio, la relazione giurata di stima del valore effettivo del patrimonio della cooperativa ex art. 2545-undecies c.c. deve indicare la suddivisione tra la parte di patrimonio da devolvere ai fondi mutualistici e la parte che, invece, non è oggetto di tale devoluzione (42).

    37. Trasformazione in soc. lucrativa o consorzio: soci a responsabilità illimitata

    L’art. 2500-sexies c.c. (in tema di consenso alla trasformazione da parte dei soci che assumono responsabilità illimitata), è applicabile anche alla trasformazione di una società cooperativa in una società lucrativa o in consorzio (43).

    K.6.2 - Trasformazione in cooperativa

    1. Evoluzione da cooperativa sociale a cooperativa ordinaria

    2. Evoluzione da “gruppo di ormeggiatori” a società cooperativa

    3. Trasformazione di associazione: legittimità

    4. Trasformazione di associazione: relazione di stima

    5. Trasformazione di banca non cooperativa

    6. Trasformazione di ente diverso dalla società di capitali

    7. Trasformazione di impresa sociale

    8. Trasformazione di soc. consortile: legittimità

    9. Trasformazione di soc. consortile: relazione di stima

    10. Trasformazione di soc. cons. a r.l. in soc. cons. coop.: ammissibilità

    11. Trasformazione di soc. cons. a r.l. in soc. cons. coop.: relazione di stima

    12. Trasformazione di soc. cons. coop. sociale in soc. coop. sociale: ammissibilità

    13. Trasformazione di soc. cons. coop. sociale in soc. coop. sociale: disciplina

    14. Trasformazione di soc. cons. coop. sociale in soc. coop. sociale: relaz. di stima

    15. Trasformazione di società di mutuo soccorso

    16. Trasformazione di società di persone

    17. Trasformazione di società di persone: capitale

    18. Trasformazione di società di persone: quorum

    19. Trasformazione di società di persone: relazione di stima

    1. Evoluzione da cooperativa sociale a cooperativa ordinaria

    L’evoluzione di una cooperativa sociale in una cooperativa “ordinaria” non assume la natura di un’operazione di trasformazione e, pertanto, è qualificabile come deliberazione assembleare meramente modificativa dello statuto della società (1).

    2. Evoluzione da “gruppo di ormeggiatori” a società cooperativa

    Allorché un “gruppo di ormeggiatori” abbia agito come centro di imputazione di rapporti giuridici, seppur senza alcuna iscrizione nel Registro Imprese, pare preferibile ritenere che si sia costituita una società in nome collettivo irregolare (2); pertanto, ove detto “gruppo di ormeggiatori” si formalizzi costituendo una società cooperativa di ormeggiatori, detta operazione pare qualificarsi in termini di trasformazione eterogenea di società di persone in società cooperativa (3).

    3. Trasformazione di associazione: legittimità

    È legittima la trasformazione di un’associazione non riconosciuta in società cooperativa (4).

    4. Trasformazione di associazione: relazione di stima

    In caso di trasformazione di un’associazione non riconosciuta in società cooperativa occorre la redazione della relazione di stima ai sensi degli artt. 2343 o 2465 c.c. (5).

    5. Trasformazione di banca non cooperativa

    È legittima la fusione/trasformazione eterogenea che le banche di credito cooperativo operino con banche di diversa natura, da cui risultino banche popolari ovvero banche in forma di s.p.a. (6).

    6. Trasformazione di ente diverso dalla società di capitali

    In caso di trasformazione in cooperativa di ente diverso dalla società di capitali, occorre la stima del patrimonio dell’ente trasformato ai sensi degli artt. 2342, e seguenti, se la cooperativa è disciplinata dalle norme della s.p.a. (7) oppure ai sensi degli artt. 2464, e seguenti, se la cooperativa è disciplinata dalle norme della s.r.l. (8).

    7. Trasformazione di impresa sociale

    Non è legittima la trasformazione di una impresa sociale in una cooperativa che non abbia la qualifica di impresa sociale (9).

    8. Trasformazione di soc. consortile: legittimità

    È legittima, quale trasformazione eterogenea atipica, la trasformazione di una società consortile in una società cooperativa per azioni (10).

    9. Trasformazione di soc. consortile: relazione di stima

    Alla trasformazione di società consortile in società cooperativa non si applica l’art. 2500-ter, c. 2, c.c.: pertanto, non è necessaria la relazione di stima del patrimonio sociale ai sensi degli artt. 2343 o 2465 c.c. (11).

    10. Trasformazione di soc. cons. a r.l. in soc. cons. coop.: ammissibilità

    È legittima la trasformazione di una società consortile a responsabilità limitata in una società consortile cooperativa; si tratta di una operazione qualificabile come trasformazione in senso tecnico, ciò comportando in particolare l’applicabilità del disposto dell’art. 2500-novies c.c., che riconosce ai creditori il diritto all’opposizione (12).

    11. Trasformazione di soc. cons. a r.l. in soc. cons. coop.: relazione di stima

    Per la trasformazione di una società consortile a responsabilità limitata in una società consortile cooperativa, non è necessaria la redazione della perizia di stima del patrimonio sociale (13).

    12. Trasformazione di soc. cons. coop. sociale in soc. coop. sociale: ammissibilità

    È legittima la trasformazione di una società consortile cooperativa sociale in una società cooperativa sociale; si tratta di una operazione qualificabile come trasformazione in senso tecnico, ciò comportando in particolare l’applicabilità del disposto dell’art. 2500-novies c.c., che riconosce ai creditori il diritto all’opposizione (14).

    13. Trasformazione di soc. cons. coop. sociale in soc. coop. sociale: disciplina

    Per la trasformazione di una società consortile cooperativa sociale in una società cooperativa sociale non occorre far luogo agli adempimenti di cui agli artt. 2545-decies e 2545-undecies c.c. e, in particolare, all’obbligo di redigere un’apposita relazione patrimoniale e all’obbligo di devoluzione ai fondi mutualistici (15).

    14. Trasformazione di soc. cons. coop. sociale in soc. coop. sociale: relaz. di stima

    Per la trasformazione di una società consortile cooperativa sociale in una società cooperativa sociale non occorre far luogo alla redazione di una perizia di stima del patrimonio sociale (16).

    15. Trasformazione di società di mutuo soccorso

    La trasformazione da società di mutuo soccorso in società cooperativa non comporta la devoluzione del suo patrimonio ai fondi mutualistici, ma richiede la redazione di un bilancio straordinario ai sensi dell’art. 2545-octies, c. 2, c.c. Ai soci non consenzienti è attribuito il diritto di recesso, ma senza poter ottenere la liquidazione della loro partecipazione (17).

    16. Trasformazione di società di persone

    È legittima la trasformazione di una società di persone, compresa la società semplice (18), in una società cooperativa (19).

    17. Trasformazione di società di persone: capitale

    Se il valore nominale del capitale sociale della società che si trasforma è maggiore del valore del patrimonio netto risultante dalla relazione di stima, il capitale sociale della società risultante dalla trasformazione deve essere ridotto e non può eccedere il valore stimato (20).

    18. Trasformazione di società di persone: quorum

    La decisione di trasformazione di società di persone in società cooperativa deve essere adottata con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto (da calcolarsi secondo la parte a ciascuno assegnata agli utili), con il consenso dei soci che assumano la responsabilità illimitata (21).

    19. Trasformazione di società di persone: relazione di stima

    Per la trasformazione di una società di persone in una cooperativa occorre la relazione di stima di cui all’art. 2343 (o all’art. 2465) c.c. (22).

    K.6.3 - Trasformazione di consorzio

    1. Quorum

    2. Trasformazione di aziende speciali e di consorzi in società ex art. 115 T.U.E.L.

    3. Trasformazione in società consortile

    4. Trasformazione in società consortile cooperativa

    5. Trasformazione in società di capitali

    6. Trasformazione in s.r.l.

    1. Quorum

    Qualora l’atto costitutivo preveda che le modificazioni del consorzio debbano essere deliberate con maggioranze superiori rispetto a quelle previste dalla legge, tale clausola è efficace anche con riferimento alla delibera di trasformazione, dovendo quindi prevalere rispetto alla regola legale (1).

    2. Trasformazione di aziende speciali e di consorzi in società ex art. 115 T.U.E.L.

    Anche al caso di trasformazione di aziende speciali e di consorzi in società ex art. 115 del d.lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) si applicano le norme dettate dal Codice civile in tema di trasformazione eterogenea, col limite della compatibilità; ad esempio, si applica il disposto dell’art. 2498 c.c. (recante il c.d. “principio di continuità”) ma non la norma di cui all’art. 2500-novies c.c. (sul diritto di opposizione dei creditori) (2).

    3. Trasformazione in società consortile

    È legittima la trasformazione (eterogenea) (3) di un consorzio in una società consortile a responsabilità limitata (4); a tal riguardo, occorre far luogo alla redazione della perizia di stima (5).

    4. Trasformazione in società consortile cooperativa

    È legittima la trasformazione di un consorzio in società consortile cooperativa (6).

    5. Trasformazione in società di capitali

    È legittima la trasformazione di un consorzio con attività esterna in società di capitali, con la conseguenza che le quote di partecipazione al capitale sociale, a seguito della trasformazione, corrispondono a quelle di partecipazione al fondo consortile (7).

    6. Trasformazione in s.r.l.

    In sede di trasformazione di un consorzio in s.r.l., i consorziati hanno diritto a ottenere, nella società derivante dalla trasformazione, una quota di partecipazione al capitale sociale proporzionale alla quota di loro spettanza nel fondo consortile; in caso di assenza di predeterminazione di quote nel fondo consortile, ai consorziati spetta una paritaria quota di partecipazione al capitale sociale della società risultante dalla trasformazione (8).

    K.6.4 - Trasformazione in consorzio

    1. Oggetto sociale

    2. Qualifica imprenditoriale dei soci

    3. Trasformazione di associazione non riconosciuta

    4. Trasformazione di cooperativa: efficacia

    5. Trasformazione di cooperativa: legittimità

    6. Trasformazione di cooperativa: relazione dell’organo amministrativo

    7. Trasformazione di cooperativa: relazione di stima

    8. Trasformazione di GEIE

    9. Trasformazione di società consortile

    10. Trasformazione di società consortile cooperativa

    1. Oggetto sociale

    Per la trasformazione in consorzio occorre che l’oggetto sociale abbia natura consortile (1).

    2. Qualifica imprenditoriale dei soci

    La trasformazione in consorzio presuppone che siano imprenditori tutti i soci dell’ente risultante dalla trasformazione (2).

    3. Trasformazione di associazione non riconosciuta

    È legittima la trasformazione di una associazione non riconosciuta in consorzio con attività esterna, con applicazione analogica delle norme sulla trasformazione progressiva delle società di persone (art. 2500-ter c.c.) (3).

    4. Trasformazione di cooperativa: efficacia

    La trasformazione di società cooperativa in società lucrativa o in consorzio acquista efficacia dopo 60 giorni dall’ultimo adempimento pubblicitario previsto, salvo che risulti il consenso dei creditori ovvero il pagamento di quelli che non hanno prestato il consenso (4).

    5. Trasformazione di cooperativa: legittimità

    È legittima la trasformazione di una cooperativa a mutualità prevalente in società lucrativa o in consorzio, se preceduta da una deliberazione che preliminarmente elimini le previsioni statutarie relative alla sottoposizione della cooperativa alle caratteristiche della mutualità prevalente (5).

    6. Trasformazione di cooperativa: relazione dell’organo amministrativo

    L’art. 2500-sexies c.c. (in tema, ad esempio, di redazione di una relazione da parte degli amministratori), è applicabile anche alle trasformazioni di società cooperativa in società lucrativa o in consorzio (6).

    7. Trasformazione di cooperativa: relazione di stima

    In caso di trasformazione di società cooperativa a mutualità prevalente in società lucrativa o in consorzio, la relazione giurata di stima del valore effettivo del patrimonio della cooperativa ex art. 2545-undecies c.c. deve indicare la suddivisione tra la parte di patrimonio da devolvere ai fondi mutualistici e la parte che invece non è oggetto di tale devoluzione (7).

    8. Trasformazione di GEIE

    Sebbene si tratti di una fattispecie non espressamente disciplinata dalla legge, è lecito che un G.E.I.E. si trasformi in una società o in un consorzio (8).

    9. Trasformazione di società consortile

    È legittima l’adozione a maggioranza della deliberazione di trasformazione di una società consortile a responsabilità limitata in consorzio (9).

    10. Trasformazione di società consortile cooperativa

    È legittima la trasformazione di una società consortile cooperativa in consorzio (10).

    K.6.5 - Trasformazione di società consortile

    1. Trasformazione di consorzio stabile in s.p.a.

    2. Trasformazione di soc. cons. coop. in consorzio

    3. Trasformazione di soc. cons. coop. sociale in soc. coop. sociale: ammissibilità

    4. Trasformazione di soc. cons. coop. sociale in soc. coop. sociale: disciplina

    5. Trasformazione di soc. cons. coop. sociale in soc. coop. sociale: relaz. di stima

    6. Trasformazione in consorzio

    7. Trasformazione in cooperativa

    8. Trasformazione in cooperativa: relazione di stima

    9. Trasformazione in fondazione

    10. Trasformazione in soc. cons. coop.: ammissibilità

    11. Trasformazione in soc. cons. coop.: relazione di stima

    12. Trasformazione in società di capitali di soc. cons. di persone: relazione di stima

    13. Trasformazione in società di capitali: natura eterogenea

    14. Trasformazione in società di capitali: relazione di stima

    1. Trasformazione di consorzio stabile in s.p.a.

    È legittima la trasformazione di un consorzio “stabile” costituito in forma di società consortile per azioni, in società per azioni: trattandosi di trasformazione eterogenea, si applica la normativa in tema di opposizione dei creditori (di cui all’art. 2500-novies c.c.), ma non anche quella in tema di redazione della perizia di stima ai sensi dell’art. 2343 c.c. (1).

    2. Trasformazione di soc. cons. coop. in consorzio

    È legittima la trasformazione di una società consortile cooperativa in consorzio (2).

    3. Trasformazione di soc. cons. coop. sociale in soc. coop. sociale: ammissibilità

    È legittima la trasformazione di una società consortile cooperativa sociale in una società cooperativa sociale; si tratta di una operazione qualificabile come trasformazione in senso tecnico, ciò comportando in particolare l’applicabilità del disposto dell’art. 2500-novies c.c., che riconosce ai creditori il diritto all’opposizione (3).

    4. Trasformazione di soc. cons. coop. sociale in soc. coop. sociale: disciplina

    Per la trasformazione di una società consortile cooperativa sociale in una società cooperativa sociale non occorre far luogo agli adempimenti di cui agli artt. 2545-decies e 2545-undecies c.c. e, in particolare, all’obbligo di redigere un’apposita relazione patrimoniale e all’obbligo di devoluzione ai fondi mutualistici (4).

    5. Trasformazione di soc. cons. coop. sociale in soc. coop. sociale: relaz. di stima

    Per la trasformazione di una società consortile cooperativa sociale in una società cooperativa sociale non occorre far luogo alla redazione di una perizia di stima del patrimonio sociale (5).

    6. Trasformazione in consorzio

    È legittima l’adozione a maggioranza della deliberazione di trasformazione di una società consortile a responsabilità limitata in consorzio (6).

    7. Trasformazione in cooperativa

    È legittima, quale trasformazione eterogenea atipica, la trasformazione di una società consortile in una società cooperativa per azioni (7).

    8. Trasformazione in cooperativa: relazione di stima

    Alla trasformazione di società consortile in società cooperativa non si applica l’art. 2500-ter, secondo comma, c.c.: pertanto, non è necessaria la relazione di stima del patrimonio sociale ai sensi degli artt. 2343 o 2465 c.c. (8).

    9. Trasformazione in fondazione

    È legittima la trasformazione società consortile a responsabilità limitata in fondazione (9).

    10. Trasformazione in soc. cons. coop.: ammissibilità

    È legittima la trasformazione di una società consortile a responsabilità limitata in una società consortile cooperativa (10); si tratta di una operazione qualificabile come trasformazione in senso tecnico, ciò comportando in particolare l’applicabilità del disposto dell’art. 2500-novies c.c., che riconosce ai creditori il diritto all’opposizione (11).

    11. Trasformazione in soc. cons. coop.: relazione di stima

    Per la trasformazione di una società consortile a responsabilità limitata in una società consortile cooperativa, non è necessaria la redazione della perizia di stima del patrimonio sociale (12).

    12. Trasformazione in società di capitali di soc. cons. di persone: relazione di stima

    In caso di trasformazione di società consortile di persone in società di capitali (consortile o non consortile) è necessaria la relazione di stima di cui agli artt. 2343 o 2465 c.c. (13).

    13. Trasformazione in società di capitali: natura eterogenea

    La trasformazione di società consortile in società di capitali costituisce una fattispecie di trasformazione eterogenea, con la conseguente necessità di applicazione della relativa disciplina (14).

    14. Trasformazione in società di capitali: relazione di stima

    In caso di trasformazione di una società consortile a responsabilità limitata in società di capitali non è necessaria la relazione di stima di cui agli artt. 2343 o 2465 c.c. (15).

    K.6.6 - Trasformazione in società consortile

    1. Oggetto sociale

    2. Qualifica imprenditoriale dei soci

    3. Trasformazione di consorzio

    4. Trasformazione di cooperativa

    5. Trasformazione di cooperativa in soc. cons. coop.

    6. Trasformazione di soc. cons. a r.l. in soc. cons. coop.

    7. Trasformazione di soc. cons. a r.l. in soc. cons. coop.: relazione di stima

    8. Trasformazione di soc. coop. in soc. cons. coop.: diritto di opposizione

    9. Trasformazione di soc. coop. in soc. cons. coop.: relazione di stima

    10. Trasformazione di s.p.a. in soc. cons. p.a.: legittimità

    11. Trasformazione di s.p.a. in soc. cons. p.a.: obbligo di versamento di contributi

    12. Trasformazione di s.p.a. in soc. cons. p.a.: opposizione dei creditori

    13. Trasformazione di s.p.a. in soc. cons. p.a.: perizia di stima

    14. Trasformazione di s.p.a. in soc. cons. p.a.: relazione su motivazioni ed effetti

    15. Trasformazione di s.r.l. in soc. cons. a r.l.: obbligo di versamento di contributi

    16. Trasformazione di s.r.l. in soc. cons. a r.l.: opposizione dei creditori

    17. Trasformazione di s.r.l. in soc. cons. a r.l.: perizia di stima

    1. Oggetto sociale

    Per la trasformazione in società consortile occorre che il nuovo oggetto sociale abbia natura consortile (1).

    2. Qualifica imprenditoriale dei soci

    La trasformazione in consorzio o società consortile presuppone che siano imprenditori tutti i soci dell’ente risultante dalla trasformazione (2).

    3. Trasformazione di consorzio

    È legittima la trasformazione (eterogenea) (3) di un consorzio in una società consortile a responsabilità limitata (4) e in società consortile cooperativa (5); per effettuare tale operazione, occorre far luogo alla redazione della perizia di stima (6).

    4. Trasformazione di cooperativa

    L’art. 2545-decies c.c., nel prevedere la trasformazione di cooperativa in consorzio, ammette implicitamente anche la trasformazione di cooperativa in società consortile, sia di capitali, sia mutualistica (7).

    5. Trasformazione di cooperativa in soc. cons. coop.

    La trasformazione di una società cooperativa a mutualità prevalente in una società cooperativa consortile anch’essa a mutualità prevalente non dovrebbe essere soggetta agli adempimenti di cui agli artt. 2545-decies e 2545-undecies c.c. (in particolare, alla redazione di un’apposita relazione patrimoniale e alla devoluzione ai fondi mutualistici) (8).

    6. Trasformazione di soc. cons. a r.l. in soc. cons. coop.

    È legittima la trasformazione di una società consortile a responsabilità limitata in una società consortile cooperativa (9); si tratta di una operazione qualificabile come trasformazione in senso tecnico che comporta, in particolare, l’applicabilità della norma di cui all’art. 2500-novies c.c., la quale riconosce ai creditori il diritto all’opposizione (10).

    7. Trasformazione di soc. cons. a r.l. in soc. cons. coop.: relazione di stima

    Per la trasformazione di una società consortile a responsabilità limitata in una società consortile cooperativa non è necessaria la redazione della perizia di stima del patrimonio sociale (11).

    8. Trasformazione di soc. coop. in soc. cons. coop.: diritto di opposizione

    La qualificazione in termini di trasformazione della evoluzione da società cooperativa a mutualità prevalente in società cooperativa consortile a mutualità prevalente comporta l’applicabilità del disposto dell’art. 2500-novies c.c. e quindi del diritto dei creditori all’opposizione (12).

    9. Trasformazione di soc. coop. in soc. cons. coop.: relazione di stima

    In caso di trasformazione di società cooperativa a mutualità prevalente in cooperativa consortile a mutualità prevalente non è necessaria la redazione di una perizia di stima (13).

    10. Trasformazione di s.p.a. in soc. cons. p.a.: legittimità

    È legittima la trasformazione di una società di capitali in una società consortile per azioni (14); si tratta di una fattispecie di trasformazione eterogenea cui si rende applicabile la relativa disciplina (15).

    11. Trasformazione di s.p.a. in soc. cons. p.a.: obbligo di versamento di contributi

    È legittima, anche se adottata a maggioranza (purché si riconosca ai soci dissenzienti il diritto di recesso), la deliberazione di trasformazione di una s.p.a. in una società consortile per azioni, il cui statuto preveda a carico dei soci l’obbligo di versare dei contributi in denaro, non potendosi assimilare quest’obbligo di versamento a un’assunzione di responsabilità illimitata (16).

    12. Trasformazione di s.p.a. in soc. cons. p.a.: opposizione dei creditori

    In caso di trasformazione di una s.p.a. in una società consortile per azioni, è riconosciuto il diritto all’opposizione dei creditori, ancorché non vi sia il passaggio a un regime di responsabilità illimitata, trattandosi di una trasformazione eterogenea che comporta l’adozione di una diversa struttura organizzativa da parte della società oggetto di trasformazione (17).

    13. Trasformazione di s.p.a. in soc. cons. p.a.: perizia di stima

    Non occorre la perizia di stima nel caso di trasformazione di una s.p.a. in una società consortile per azioni, poiché le esigenze di tutela del capitale sociale sono già soddisfatte dai requisiti della società oggetto di trasformazione (18).

    14. Trasformazione di s.p.a. in soc. cons. p.a.: relazione su motivazioni ed effetti

    In caso di trasformazione di una s.p.a. in una s.p.a. consortile per azioni, gli amministratori devono redigere una relazione che illustri le motivazioni e gli effetti della trasformazione, trattandosi di una trasformazione eterogenea, la quale comporta l’adozione di una diversa struttura organizzativa da parte della società oggetto di trasformazione (19).

    15. Trasformazione di s.r.l. in soc. cons. a r.l.: obbligo di versamento di contributi

    È legittima, anche se adottata a maggioranza (purché si riconosca ai soci dissenzienti il diritto di recesso), la deliberazione di trasformazione di una s.r.l. in una società consortile a responsabilità limitata, il cui statuto preveda a carico dei soci l’obbligo di versare dei contributi in denaro, non potendosi assimilare quest’obbligo di versamento a un’assunzione di responsabilità illimitata (20).

    16. Trasformazione di s.r.l. in soc. cons. a r.l.: opposizione dei creditori

    In caso di trasformazione di una s.r.l. in una società consortile a responsabilità limitata, è riconosciuto il diritto all’opposizione dei creditori, ancorché non vi sia il passaggio a un regime di responsabilità illimitata, trattandosi di una trasformazione eterogenea, la quale comporta l’adozione di una diversa struttura organizzativa da parte della società oggetto di trasformazione (21).

    17. Trasformazione di s.r.l. in soc. cons. a r.l.: perizia di stima

    È esclusa la necessità di una perizia di stima nel caso di trasformazione di una s.r.l. in una società consortile a responsabilità limitata, poiché le esigenze di tutela del capitale sociale sono già soddisfatte dai requisiti della società oggetto di trasformazione (22).

    Note a piè di pagina
    (1)(1)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. A.A.9, Computo dei termini, 1° pubbl. 9/09: «Il computo dei termini nel diritto delle società, in mancanza di una diversa disposizione espressa, soggiace alle regole ordinarie del codice civile (artt. 1187 e 2963 c.c.). Non è quindi possibile ritenere come riferito a “giorni liberi” un termine previsto da una disposizioni di legge o di contratto che non imponga espressamente tale modalità di calcolo».
    Cass., 19 novembre 2014, n. 24637, in Ced Cassazione, rv. 633439: «Qualora gli effetti di un provvedimento giudiziale decorrano dalla data della pubblicazione, essa deve essere individuata con riferimento all’intero arco temporale del relativo giorno, cioè dalle ore 00.00 del giorno medesimo, poiché, in assenza di diversa ed espressa previsione di legge, non può essere rapportata ad unità temporali inferiori».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. A.A.9, Computo dei termini, 1° pubbl. 9/09: «Il computo dei termini nel diritto delle società, in mancanza di una div...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 63-2014/I, Trasformazione della società incorporante subordinata all’efficacia della fusione per incorporazione di società interamente posseduta, in CNN Notizie del 13.4.2016: «[…] l’autonomia privata può sottoporre il mutamento organizzativo a termine iniziale di efficacia in quanto tale differimento da un lato non sembra minare le esigenze di certezza dei terzi, che possono cogliere la situazione con un minimo di diligenza supplementare nell’ispezione dei pubblici registri, dall’altro trova un sostegno sistematico nella previsione del comma 2 dell’art. 2504 bis c.c. in tema di fusione per incorporazione ([…]); nonché a condizione sospensiva, poiché da un lato il carattere “sospensivo” di siffatti elementi non mina la stabilità dell’atto e può invece rispondere ad interessi meritevoli di una piena tutela, dall’altro risulta possibile costruire le regole pubblicitarie in maniera tale da evitare incertezze e appesantimenti a carico del terzo […]. Viceversa, appare inammissibile l’apposizione di termini finali o condizioni risolutive, che risultano incompatibili con l’esigenza di stabilizzazione degli effetti, a tutela dei terzi, tipica della pubblicità delle vicende riorganizzative. In definitiva, alla luce dei più recenti orientamenti, l’operazione al vaglio (importante la sottoposizione della trasformazione alla condizione sospensiva dell’efficacia della fusione) appare ammissibile. Quello che non appare invece consentito, è il condizionare risolutivamente la trasformazione all’inefficacia della fusione».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 63-2014/I, Trasformazione della società incorporante subordinata all’efficacia della fusione per incorporazione di società interamente possed...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.37, Trasformazione di società con unico socio in titolarità individuale d’azienda da parte di persona fisica e viceversa, 1° pubbl. 9/14 - motivato 9/15: «[…] L’effetto giuridico-economico che (su cui si fonda il favor normativo e) caratterizza tutte le ipotesi di trasformazione è chiaramente espresso nell’art. 2498 c.c. e consiste nella possibilità, per l’attività economica, di “continuare” nella sua essenza pur potendo mutare la sua struttura, la sua organizzazione e perfino il suo scopo originario, con il minimo dispendio giuridico possibile. Ciò che appare oggi come unico elemento indispensabile per l’attuazione di quella “continuità” che per il legislatore rappresenta obiettivo (e risultato) di generale interesse sembra essere la permanenza dell’identità dell’azienda, intesa, come da codice, quale complesso di beni funzionalmente destinati allo svolgimento di una attività (post-riforma anche solo potenziale) di impresa. Nei casi in cui si ravvisa questo possibile obiettivo/risultato, il legislatore lo favorisce evitando - in deroga alla generale previsione di cui all’art. 2280 c.c. - gli inutili costi e tempi di attuazione dell’estinzione dell’ente e del trasferimento del patrimonio ad altro […]».
    In senso conforme: Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 116-2014/I, Comunione ereditaria dell’azienda con immobili, continuazione dell’attività, menzioni urbanistiche e pubblicità immobiliare, in CNN Notizie del 10.5.2016.
    Cass., 14 dicembre 2006, n. 26826, in Rep. Foro It., 2006, voce Società, n. 888: «La trasformazione di una società da un tipo ad un altro previsto dalla legge, ancorché connotato di personalità giuridica, non si traduce nell’estinzione di un soggetto e correlativa creazione di uno nuovo in luogo di quello precedente, ma configura una vicenda meramente evolutiva e modificativa del medesimo soggetto; essa comporta, in particolare, soltanto una variazione di assetto e di struttura organizzativa, la quale non incide sui rapporti sostanziali e processuali facenti capo alla originaria organizzazione societaria […]».
    Cass., Sez. Un., 31 ottobre 2007, n. 23019, in Rep. Foro It., 2007, voce Società, n. 900: «La trasformazione di una società in un altro dei tipi previsti dalla legge non si traduce nell’estinzione del soggetto e nella correlativa creazione di uno diverso, ma configura una vicenda meramente evolutivo-modificativa dello stesso soggetto».
    In senso conforme: Cass., 10 febbraio 2009, n. 3269, in Rep. Foro It., 2009, voce Società, n. 818; Cass., 27 ottobre 2010, n. 21961, in Rep. Foro It., 2010, voce Società, n. 894; Cass., 7 maggio 2013, n. 10598, in Dir. Giust. online, 8 maggio 2013; T.A.R. Trieste, (Friuli-Venezia Giulia), 22 maggio 2014, n. 222, in Redaz. Giuffrè, 2014; Cass., 22 ottobre 2020, n. 23030, in Ced Cassazione, rv. 659351-01.
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.37, Trasformazione di società con unico socio in titolarità individuale d’azienda da parte di persona fisica e vi...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (4)(4)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 116-2014/I, Comunione ereditaria dell’azienda con immobili, continuazione dell’attività, menzioni urbanistiche e pubblicità immobiliare, in CNN Notizie del 10.5.2016: «[…] l’attuale art. 2498 c.c. (a seguito della novellazione operata con d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6; […]), invece, appare inequivoco nell’affermare expressis verbis che con la trasformazione l’ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell’ente che ha effettuato la trasformazione. […]».
    Cass., 20 giugno 2011, n. 13467, in Rep. Foro It., 2011, voce Società, n. 797: «La trasformazione di una società da un tipo ad un altro previsto dalla legge, ancorché connotato di personalità giuridica, […] configura una vicenda meramente evolutiva e modificativa del medesimo soggetto […]; pertanto, la circostanza che nell’atto introduttivo del giudizio sia stata indicata come parte istante la società anteriore alla trasformazione è ininfluente, purché non induca incertezza sull’identificazione della parte impugnante e l’impugnazione sia stata proposta da procuratore munito di ius postulandi per averne avuto il relativo potere dal legale rappresentante all’epoca abilitato a rilasciare la procura in nome e per conto della società».
    Cass., 22 marzo 2013, n. 7253, in Rep. Foro It., 2013, voce Cassazione civile, n. 159: «In tema di giudizio per cassazione, non assume rilievo, ai fini dell’inammissibilità del ricorso, la circostanza che questo sia stato notificato ad una società in persona degli amministratori ormai deceduti e in base alla ragione sociale diversa da quella adottata in seguito ad una trasformazione di tipo sociale, risultando comunque la stessa società intimata correttamente identificata, senza alcuna incertezza, come controparte del rapporto processuale, a prescindere dall’esatta individuazione dei rappresentanti legali, nonché dalla vicenda meramente modificativa consistente nel passaggio da un tipo ad un altro previsto dalla legge, la quale non incide sui rapporti sostanziali e processuali facenti ad essa capo».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 116-2014/I, Comunione ereditaria dell’azienda con immobili, continuazione dell’attività, menzioni urbanistiche e pubblicità immobiliare, in C...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (5)(5)
    - Cass., 27 ottobre 2010, n. 21961, in Rep. Foro It., 2010, voce Società, n. 894: «[…] l’atto di trasformazione, non comportando il trasferimento del diritto immobiliare da un soggetto ad un altro, non è, come tale, soggetto a trascrizione […]».
    - Cass., 27 ottobre 2010, n. 21961, in Rep. Foro It., 2010, voce Società, n. 894: «[…] l’atto di trasformazione, non comportando il trasferimento del diritto immobiliare da un soggetto ad un altro, no...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (6)(6)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 204-2011/I, Trasformazione e indicazione del termine di chiusura del primo bilancio di esercizio, in CNN Notizie del 14.2.2012: «Si chiede se, in un atto di trasformazione di una s.a.s. in s.r.l. che sarà ricevuto fra la fine di settembre e l’inizio di ottobre 2011 sia possibile indicare quale termine per la chiusura del primo bilancio di esercizio della s.r.l. il 31 dicembre 2012, con la conseguenza che l’esercizio in questione avrebbe una durata di circa 15 mesi. […] Il Consiglio notarile di Milano nella massima n. 7 dell’8 maggio 2001, dedicata alla durata degli esercizi sociali, ad esempio, ribadita la legittimità dell’esercizio infrannuale, pone in risalto i caratteri della «significatività e dell’utilità» che devono contraddistinguere l’esercizio di raccordo. […] Siffatto orientamento del Notariato milanese è poi confermato dalla Massima n. 16 del 26 febbraio 2004 e successivamente dalla Massima n. 116 dell’8 giugno 2010 […]. […] Ora, le argomentazioni formulate nelle citate massime, che sono espressamente riferite al primo esercizio, non sembrano estensibili anche all’ipotesi in esame, rispetto alla quale siamo di fronte ad una trasformazione, che è vicenda modificativa e non estintivo/costitutiva della società (v. art. 2498 c.c.): l’applicazione “analogica” di tali conclusioni, porterebbe, infatti, a posticipare di un anno i risultati dell’esercizio in corso».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 204-2011/I, Trasformazione e indicazione del termine di chiusura del primo bilancio di esercizio, in CNN Notizie del 14.2.2012: «Si chiede se...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (7)(7)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 116-2014/I, Comunione ereditaria dell’azienda con immobili, continuazione dell’attività, menzioni urbanistiche e pubblicità immobiliare, in CNN Notizie del 10.5.2016: «[…] Pertanto, considerato che sussiste una continuità tra la società prima e dopo la trasformazione, continuità che investe tutti i rapporti giuridici, in relazione agli immobili sociali esistenti nel patrimonio della società non è configurabile alcun tipo di trasferimento. In particolare, per quanto concerne la trasformazione progressiva da comunione d’azienda in società, si è rilevato come la continuità si riferisca esclusivamente all’azienda, ma non al soggetto titolare della medesima, rispetto al quale si determina una situazione di discontinuità. Questi, infatti, muta, come accade necessariamente in ogni vicenda traslativa e a differenza di quanto avviene nelle altre ipotesi di trasformazione. Parte della dottrina ([…]) ne ha dedotta l’applicabilità delle norme in tema di circolazione dell’azienda e quindi anche dei singoli beni che la compongono, dal momento che si realizza un mutamento di titolarità dei medesimi […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 116-2014/I, Comunione ereditaria dell’azienda con immobili, continuazione dell’attività, menzioni urbanistiche e pubblicità immobiliare, in C...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (8)(8)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 116-2014/I, Comunione ereditaria dell’azienda con immobili, continuazione dell’attività, menzioni urbanistiche e pubblicità immobiliare, in CNN Notizie del 10.5.2016: «[…] La inapplicabilità della normativa - in tema di condono edilizio (art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47; art. 46 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380); - e di trasferimento dei terreni (art. 30 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) che hanno entrambe riguardo a “gli atti tra vivi, sia in forma pubblica sia in forma privata, aventi ad oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali”; - nonché quella sulla conformità catastale (art. 29, comma 1-bis, della legge 27 febbraio 1985, n. 52, che ha riguardo a “Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, …”); - sulla prestazione energetica (art. 6, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, che fa rifermento ai “contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso”); - nonché a quelle relative alla prelazione dello Stato per la circolazione dei beni culturali (art. 60 del D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, che si riferisce a “i beni culturali alienati a titolo oneroso o conferiti in società”), per gli atti di trasformazione societaria deriva dalla natura non traslativa, desumibile dall’art. 2498 c.c., degli stessi: la trasformazione, infatti, costituisce una modificazione strutturale e organizzativa di una società che non comporta la creazione di un nuovo ente distinto dal primo. […] Pertanto, considerato che sussiste una continuità tra la società prima e dopo la trasformazione, continuità che investe tutti i rapporti giuridici, in relazione agli immobili sociali esistenti nel patrimonio della società non è configurabile alcun tipo di trasferimento […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 116-2014/I, Comunione ereditaria dell’azienda con immobili, continuazione dell’attività, menzioni urbanistiche e pubblicità immobiliare, in C...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (9)(9)
    - Cass., 2 agosto 2012, n. 13904, in Notariato, 2013, 15, con nota di Leocata; in Giust. Civ., 2013, I, 1050; in Giur. Comm., 2014, II, 458, con nota di Grosso; e in Riv. Dir. Impr., 2014, 523, con nota di Proietti: «Il contratto preliminare intervenuto tra i soci per la trasformazione di una società in accomandita semplice in una società a responsabilità limitata non è suscettibile di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., atteso che la sentenza non può supplire al procedimento contemplato dagli artt. 2500 e 2500 ter c.c., non potendo il giudice surrogarsi alla decisione interna della società di trasformazione da un tipo all’altro e di determinazione del capitale».
    - Cass., 2 agosto 2012, n. 13904, in Notariato, 2013, 15, con nota di Leocata; in Giust. Civ., 2013, I, 1050; in Giur. Comm., 2014, II, 458, con nota di Grosso; e in Riv. Dir. Impr., 2014, 523, con no...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (10)(10)
    - Cass., 4 novembre 2015, n. 22560, in Rep. Foro It., 2015, voce Società, n. 475: «La simulazione di una società di capitali iscritta nel registro delle imprese non è configurabile in ragione della natura stessa del contratto sociale, che non è solo regolatore degli interessi dei soci, ma si atteggia, al contempo, come norma programmatica dell’agire sociale, destinata ad interferire con gli interessi dei terzi, che con la società instaurano rapporti e fanno affidamento sulla sua esistenza, dovendosi ritenere che tipo e scopo sociale, una volta compiute le formalità di legge, siano quelli che emergono dal sistema di pubblicità, sicché l’atto di costituzione dell’ente non può più essere interpretato secondo la comune intenzione dei contraenti e resta consacrato nei termini in cui risulta iscritto ed è portato a conoscenza dei terzi; tali principi trovano applicazione anche nel caso di trasformazione di una società da un tipo ad un altro previsto dalla legge, ancorché connotato di personalità giuridica, in quanto la vicenda modificativa non si traduce nell’estinzione e nella correlativa creazione di un soggetto nuovo in luogo di quello precedente».
    - Cass., 4 novembre 2015, n. 22560, in Rep. Foro It., 2015, voce Società, n. 475: «La simulazione di una società di capitali iscritta nel registro delle imprese non è configurabile in ragione della na...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (11)(11)
    - Trib. Catania, 21 luglio 2006, in Giur. Comm., 2008, 5, II, 1015: «Ai sensi dell’art. 2500 bis c.c., l’invalidità della delibera di trasformazione non può essere pronunciata dopo l’avvenuta iscrizione nel Registro delle imprese; pertanto è inammissibile la richiesta di una sospensione “ante causam” della sua efficacia dopo che siano stati eseguiti gli adempimenti pubblicitari».
    Trib. Napoli, 8 febbraio 2012, in Riv. Dir. Soc., 2013, 525, con nota di Ceccoli: «L’iscrizione nel registro delle imprese dell’atto di trasformazione di una società in accomandita semplice in società a responsabilità limitata preclude al socio accomandatario la possibilità di impugnare la decisione di trasformazione, né tale risultato è raggiungibile attraverso il rimedio della cancellazione ai sensi dell’art. 2191 c.c., a ciò ostando la stabilizzazione degli effetti derivanti dalla prescritta pubblicità dell’atto di trasformazione di cui all’art. 2500 bis c.c.; pertanto, anche in presenza di gravi anomalie procedimentali e sostanziali, il socio accomandatario potrà agire in giudizio esclusivamente per ottenere il ristoro dei danni subiti».
    In senso conforme: Trib. Milano, 5 giugno 2018, in Società, 2018, 11, 1324.
    - Trib. Catania, 21 luglio 2006, in Giur. Comm., 2008, 5, II, 1015: «Ai sensi dell’art. 2500 bis c.c., l’invalidità della delibera di trasformazione non può essere pronunciata dopo l’avvenuta iscrizio...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (12)(12)
    - Trib. Milano, 5 giugno 2018, n. 1799, in CNN Notizie del 4.12.2018, su cui cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Sentenze annotate, Trasformazione, pubblicità sanante ex art. 2500-bis e inapplicabilità della cancellazione d’ufficio ex art. 2191, c.c.: «Il rimedio della cancellazione d’ufficio di una iscrizione nel Registro delle Imprese - in thesi avvenuta non esistendone le condizioni - da ordinarsi con decreto del Giudice del Registro ex articolo 2191 del codice civile, non è esperibile allorché l’iscrizione integri non solo una fattispecie di pubblicità costitutiva ma anche di pubblicità c.d. sanante o conservativa, ossia quei casi in cui, per espressa previsione di legge - al fine di tutelare l’affidamento generato nei terzi da atti di fondamentale rilevanza organizzativa per la società - l’adempimento pubblicitario preclude l’invalidità ovvero l’inefficacia dell’atto, com’è il caso, nella specie, dell’articolo 2500-bis del codice civile, in materia di pubblicità dell’atto di trasformazione».
    - Trib. Milano, 5 giugno 2018, n. 1799, in CNN Notizie del 4.12.2018, su cui cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Sentenze annotate, Trasformazione, pubblicità sanante ex art. 2500-bis e inapplicab...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (13)(13)
    - Cass., 13 novembre 2018, n. 28987, in Società, 2019, 1, 112; in Corr. Giur., 2019, 1, 132; in CNN Notizie del 26.11.2018, su cui cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Sentenze annotate, Al recesso nella trasformazione di s.r.l. in s.p.a. si applica l’art. 2473, c.c.: «Nel caso di trasformazione di una società a responsabilità limitata in una società per azioni, la disciplina del recesso per il socio assente o dissenziente è quella prevista per la società trasformanda, ossia la società a responsabilità limitata».
    Trib. Trapani, 21 marzo 2007, in Riv. Dott. Comm., 2007, 887, con nota di Rota: «Nel caso di trasformazione della forma giuridica di una società, l’esercizio del diritto di recesso del socio dissenziente è soggetto alla disciplina propria del tipo societario precedente alla trasformazione».
    - Cass., 13 novembre 2018, n. 28987, in Società, 2019, 1, 112; in Corr. Giur., 2019, 1, 132; in CNN Notizie del 26.11.2018, su cui cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Sentenze annotate, Al recesso...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (14)(14)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 53, Consenso alla trasformazione da parte di chi subisce un aggravamento della propria responsabilità (artt. 2500-sexies e 2500-septies c.c.), 19 novembre 2004: «Gli artt. 2500-sexies c.c., con riferimento alla trasformazione di società di capitali in società di persone, e 2500-septies c.c., a proposito della trasformazione eterogenea da società di capitali, esprimono la necessità che, ove la decisione di trasformazione sia adottata a maggioranza, vi sia “comunque” il consenso dei soci che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata. Le richiamate norme contemplano le ipotesi in cui è più evidente la possibilità che la trasformazione incida negativamente sulla responsabilità per i debiti dell’ente. […] In realtà, anche per assicurare la razionalità del sistema normativo, quelle norme vanno considerate quale espressione di un principio generale, secondo cui qualsiasi aggravamento del regime di responsabilità per i debiti di un ente da parte di soggetti diversi dall’ente stesso richiede il consenso dei soggetti che subiscono tale aggravamento […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 53, Consenso alla trasformazione da parte di chi subisce un aggravamento della propria responsabilità (artt. 2500-sexies e 2500-septies c.c.), 19 novembre 20...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (15)(15)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 53, Consenso alla trasformazione da parte di chi subisce un aggravamento della propria responsabilità (artt. 2500-sexies e 2500-septies c.c.), 19 novembre 2004: il consenso del socio che subisce un aggravamento della sua responsabilità, «come si evince dall’art. 2500-sexies c.c., condiziona non l’adozione o la validità della delibera/decisione di trasformazione bensì la sua efficacia ed iscrivibilità: di tal che la deliberazione che riporta la maggioranza richiesta (ma non anche il voto di tutti i soci “aggravati”, per assenza, astensione o dissenso) è suscettibile di produrre i suoi effetti in un momento successivo, quando abbia ad intervenire il necessario consenso al momento non dato […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 53, Consenso alla trasformazione da parte di chi subisce un aggravamento della propria responsabilità (artt. 2500-sexies e 2500-septies c.c.), 19 novembre 20...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (16)(16)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 53, Consenso alla trasformazione da parte di chi subisce un aggravamento della propria responsabilità (artt. 2500-sexies e 2500-septies c.c.), 19 novembre 2004: «[…] Ciò ammesso, restano da stabilire modalità e termine per la prestazione del consenso extra assembleare. Quanto alle modalità, esse devono essere idonee a dare certezza circa la integrazione del presupposto di efficacia, anche ai fini della decorrenza del termine per la iscrizione della delibera nel registro delle imprese: a tale scopo deve esigersi un consenso espresso o attestato in via ricognitiva in un documento notarile (atto pubblico o scrittura privata autenticata) o di equivalente affidabilità. […] di assai dubbia legittimità sarebbe la delibera che pretendesse di dedurre la prestazione del consenso, causa della grave conseguenza dell’assunzione di responsabilità illimitata, da atteggiamenti di mera inerzia (silenzio; mancanza di opposizione; rifiuto del consenso da esprimere secondo date modalità) protratti per la durata stabilita, tanto più se non decorrenti da personale comunicazione della delibera stessa».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 53, Consenso alla trasformazione da parte di chi subisce un aggravamento della propria responsabilità (artt. 2500-sexies e 2500-septies c.c.), 19 novembre 20...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (17)(17)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 53, Consenso alla trasformazione da parte di chi subisce un aggravamento della propria responsabilità (artt. 2500-sexies e 2500-septies c.c.), 19 novembre 2004: «[…] La manifestazione del consenso non deve necessariamente essere contestuale alla delibera di trasformazione, ma, subordinandone l’efficacia, deve effettuarsi con modalità tali da conferire certezza circa la provenienza del consenso».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 53, Consenso alla trasformazione da parte di chi subisce un aggravamento della propria responsabilità (artt. 2500-sexies e 2500-septies c.c.), 19 novembre 20...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (18)(18)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 53, Consenso alla trasformazione da parte di chi subisce un aggravamento della propria responsabilità (artt. 2500-sexies e 2500-septies c.c.), 19 novembre 2004: «[…] Quanto al termine entro il quale il consenso va prestato, poiché non sembra che il termine possa rimanere indefinitamente aperto, con il pericolo che il consenso mancante sia prestato quando la trasformazione sia ormai sprovvista del suo originario significato economico, è assai opportuno che lo stato di aspettativa si mantenga in tempi accettabili e definibili in modo sicuro e che allora il termine sia fissato, al più tardi, dalla stessa delibera di trasformazione […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 53, Consenso alla trasformazione da parte di chi subisce un aggravamento della propria responsabilità (artt. 2500-sexies e 2500-septies c.c.), 19 novembre 20...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (19)(19)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.3, Spese di costituzione nelle trasformazioni, 1° pubbl. 9/04: «Le spese dell’atto costitutivo vanno inderogabilmente indicate solo nelle costituzioni di società di capitali e di cooperative e non nelle trasformazioni».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.3, Spese di costituzione nelle trasformazioni, 1° pubbl. 9/04: «Le spese dell’atto costitutivo vanno inderogabilm...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (20)(20)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.10, Apponibilità di un termine iniziale di efficacia alle delibere di trasformazione, 1° pubbl. 9/06 - motivato 9/11: «Alle delibere di trasformazione societaria, comprese le trasformazioni in società di capitali di cui all’art. 2500, ultimo comma, c.c., è possibile apporre un termine iniziale di efficacia, a condizione che detto termine non decorra da una data anteriore alla iscrizione della delibera nel registro delle imprese né sia superiore ai sessanta giorni da detta iscrizione. La legittimità di quanto esposto trae fondamento, oltre che dall’applicazione analogica degli artt. 2504 bis e 2506 quater, c.c., dettati in materia di fusione e scissione, dalla disposizione dell’art. 2500 novies, c.c., che, pur disciplinando la sola trasformazione eterogenea, postula la non contrarietà all’ordine pubblico di un termine iniziale di efficacia di non oltre sessanta giorni dalla iscrizione nel registro delle imprese delle delibere di trasformazione».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.10, Apponibilità di un termine iniziale di efficacia alle delibere di trasformazione, 1° pubbl. 9/06 - motivato 9...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (21)(21)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 26-2007/I, Modifica di denominazione di enti o società e trascrizione: esclusione, in CNN Notizie del 2.5.2007: «[…] Pertanto, considerato che sussiste una continuità tra la società prima e dopo la trasformazione, continuità che investe tutti i rapporti giuridici, in relazione agli immobili sociali esistenti nel patrimonio della società non è configurabile alcun tipo di trasferimento. Non ricorrendo, quindi, alcun “mutamento di legittimazione da segnalare” […] non si fa luogo a trascrizione dell’atto di trasformazione […]. In conclusione, alla luce delle superiori osservazioni, deve ritenersi che l’atto di trasformazione non sia soggetto a trascrizione. […]. Le stesse considerazioni possono quindi valere per il mutamento di denominazione non conseguente ad un fenomeno di trasformazione […]».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 116-2014/I, Comunione ereditaria dell’azienda con immobili, continuazione dell’attività, menzioni urbanistiche e pubblicità immobiliare, in CNN Notizie del 10.5.2016: «[…] Ciò posto, si suggerisce tuttavia un’interpretazione flessibile per ciò che concerne invece i rapporti con la pubblicità immobiliare. In linea generale, si osserva che la trasformazione costituisce una modificazione strutturale e organizzativa di una società che non comporta di solito la creazione di un nuovo ente distinto dal primo. L’operazione, infatti, è diretta a conservare e a potenziare un organismo vitale senza che questo perda la propria individualità. Considerato che sussiste una continuità tra la società prima e dopo la trasformazione, continuità che investe tutti i rapporti giuridici, in relazione agli immobili sociali esistenti nel patrimonio della società non è configurabile alcun tipo di trasferimento, non ricorrendo, quindi, alcun “mutamento di legittimazione da segnalare” non si fa luogo a trascrizione dell’atto di trasformazione […]».
    In senso conforme, Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 46-2022/I. Fusione per incorporazione e iscrizione ipotecaria, in CNN Notizie del 27.10.2022.
    Cass., 12 novembre 1997, n. 11180, in Notariato, 1999, 134: «Funzione essenziale della trascrizione non è di fornire notizie sulle vicende riguardanti il patrimonio immobiliare, ma di risolvere eventuali conflitti fra più aventi causa. Inoltre la tipicità dei suoi effetti impedisce di - quanto all’estensione dell’onere della trascrizione - fuoriuscire dall’ambito degli atti che producono effetti identici o simili a quelli di un contratto che trasferisce la proprietà di un bene immobile. Alla luce di tali profili caratterizzanti, va affermato come non sia - per sua natura - soggetto a trascrizione l’atto di trasformazione di una società se esso non comporti il trasferimento del diritto immobiliare da un soggetto ad un altro, trattandosi di un mutamento meramente formale dello stesso ente».
    In senso conforme: Cass., 27 ottobre 2010, n. 21961, in Rep. Foro It., 2010, voce Società, n. 894.
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 26-2007/I, Modifica di denominazione di enti o società e trascrizione: esclusione, in CNN Notizie del 2.5.2007: «[…] Pertanto, considerato ch...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (22)(22)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 116-2014/I, Comunione ereditaria dell’azienda con immobili, continuazione dell’attività, menzioni urbanistiche e pubblicità immobiliare, in CNN Notizie del 10.5.2016: «[…] Nel caso della trasformazione progressiva di comunione d’azienda in società, […] La creazione di un nuovo soggetto giuridico (in caso di trasformazione di comunione di azienda) o la costituzione di una comunione di diritti (in caso di trasformazione di società di capitali) determinano nella circostanza situazioni assimilabili a quelle previste nell’art. 2643 sotto il profilo del mutamento del centro di imputazione dei rapporti giuridici attivi e passivi, e quindi anche sotto il profilo della titolarità dei singoli beni che sono compresi nel complesso aziendale. Se l’operazione in esame è valutata sotto l’aspetto soggettivo, l’effetto che la stessa produce può essere considerato analogo a quelli propri degli atti di cui all’art 2643. In tale prospettiva può quindi argomentarsi la necessità della trascrizione, per il tramite dell’art. 2645 ([…])».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 116-2014/I, Comunione ereditaria dell’azienda con immobili, continuazione dell’attività, menzioni urbanistiche e pubblicità immobiliare, in C...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (23)(23)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 88-2011/I, Trasferimento della sede di società di leasing e conformità soggettiva ex d.l. 78/2010, in CNN Notizie del 20.7.2011: «[…] Al riguardo, si è recentemente posto il problema della (non) trascrivibilità degli atti di modificazione della denominazione sociale e della trasformazione (Quesito n. 31-2010/I, […]). In via preliminare, si osserva che la trasformazione costituisce una modificazione strutturale e organizzativa di una società che non comporta la creazione di un nuovo ente distinto dal primo. […] Pertanto, considerato che sussiste una continuità tra la società prima e dopo la trasformazione, continuità che investe tutti i rapporti giuridici, in relazione agli immobili sociali esistenti nel patrimonio della società non è configurabile alcun tipo di trasferimento. Non ricorrendo, quindi, alcun “mutamento di legittimazione da segnalare” […] non si fa luogo a trascrizione dell’atto di trasformazione […]».
    Cass., 27 ottobre 2010, n. 21961, in Rep. Foro It., 2010, voce Società, n. 894: «[…] l’atto di trasformazione, non comportando il trasferimento del diritto immobiliare da un soggetto ad un altro, non è, come tale, soggetto a trascrizione […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 88-2011/I, Trasferimento della sede di società di leasing e conformità soggettiva ex d.l. 78/2010, in CNN Notizie del 20.7.2011: «[…] Al rigu...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (24)(24)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 5619/I, La nuova disciplina della trasformazione omogenea e le società di persone: un primo confronto, in CNN Notizie del 29.4.2005: «[…] Nell’attuale sistema, come si diceva, non vi è più spazio per questa sorta di irregolarità sopravvenuta della società all’esito della sua trasformazione: e ciò per la ragione che, in mancanza della prescritta pubblicità, l’atto di trasformazione non produce alcun effetto, continuandosi allora ad applicare la disciplina prevista per il tipo originario. Il che è a dirsi quantomeno nell’ipotesi di trasformazione di società di capitali (in società di persone commerciali), a ciò ostando, come si diceva, non solo la regola di cui all’ultimo comma dell’art. 2500 cod. civ., ma prima ancora quella di cui al quinto comma dell’art. 2436 cod. civ.; ma alla stessa conclusione deve pervenirsi per quanto riguarda la trasformazione di società di persone in altra società di persone commerciale: e ciò per la ragione che le regole dettate dall’ultimo, ma anche dal secondo comma dell’art. 2500 cod. civ., come pure quella di cui all’art. 2500 bis cod. civ., disciplinano, rispettivamente, l’efficacia, la pubblicità e l’invalidità dell’atto di trasformazione in quanto tale, e trovano proprio per ciò applicazione anche ad ipotesi diverse da quelle specificamente regolate […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 5619/I, La nuova disciplina della trasformazione omogenea e le società di persone: un primo confronto, in CNN Notizie del 29.4.2005: «[…] Nell...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (25)(25)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 283-2015/I, Il trasferimento della sede sociale all’estero e la trasformazione internazionale, in CNN Notizie del 22.2.2016: «[…] Nei casi in cui opera tale sistema, il trasferimento della sede all’estero, a ben vedere, si sostanzia in un fenomeno che non attiene solo alla sede amministrativa o statutaria, ma coinvolge anche le regole organizzative della società: non si tratta solo di trasferire la sede all’estero, ma di conformare lo statuto alla legge straniera, salvaguardando, tuttavia, la continuità nei rapporti giuridici che sarebbe invece pregiudicata nei Paesi la cui legislazione nazionale impone di sciogliere la società e provvedere ad una costituzione ex novo all’estero. Per tale ragione, il trasferimento della sede all’estero che risulta accompagnato dall’assoggettamento all’ordinamento del Paese di destinazione viene spesso definito anche “trasformazione internazionale” o “trasformazione transfrontaliera” […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 283-2015/I, Il trasferimento della sede sociale all’estero e la trasformazione internazionale, in CNN Notizie del 22.2.2016: «[…] Nei casi in ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (26)(26)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 7/2008, Variazione del sistema di amministrazione e controllo e nomina dei primi componenti degli organi sociali: «[…] nell’ipotesi di variazione del sistema deliberata nell’ambito di una operazione di trasformazione ovvero di fusione alla quale partecipino società originariamente strutturate secondo un diverso modello di amministrazione e controllo […] può osservarsi come l’applicazione in via estensiva dei precetti enunciati per la nomina dei «primi amministratori e sindaci ovvero dei primi consiglieri di sorveglianza» dagli artt. 2328, comma 2, n. 11 e 2409-duodecies, comma 2, c.c. e dei «primi consiglieri di gestione» dall’art. 2409-novies, comma 3, c.c. trovi ulteriore conforto nel dato testuale di cui all’art. 2501-ter c.c., a norma del quale dal progetto di fusione deve risultare, tra l’altro, «l’atto costitutivo della nuova società risultante dalla fusione o di quella incorporante, con le eventuali modificazioni derivanti dalla fusione»: espressione, quest’ultima, che consente di indicare - a fianco degli elementi strutturali e non “effimeri” del nuovo statuto, che rappresentano sotto questo profilo il contenuto indefettibile del progetto di fusione - anche altri elementi riferibili all’atto costitutivo in senso stretto, tra i quali vanno senz’altro annoverati i primi componenti dei nuovi organi sociali destinati a sostituire quelli in carica anteriormente alla fusione […]».
    Trib. Napoli, 20 dicembre 2004, in Società, 2005, 1260, con nota di Ferrari: «Non può essere iscritta nel registro delle imprese la delibera di trasformazione di una società a responsabilità limitata in società per azioni che non contenga la nomina dei componenti dei nuovi organi di gestione e di controllo della società».
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 7/2008, Variazione del sistema di amministrazione e controllo e nomina dei primi componenti degli organi sociali: «[…] nell’ipotesi di variazione del s...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (27)(27)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 116-2014/I, Comunione ereditaria dell’azienda con immobili, continuazione dell’attività, menzioni urbanistiche e pubblicità immobiliare, in CNN Notizie del 10.5.2016: «[…] è previsto l’obbligo della volturazione catastale (v. art. 1, comma 276, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, per cui sono soggetti all’obbligo della voltura - ex art. 3 del D.P.R. n. 650/1972, quindi con obbligo a carico del notaio - gli atti soggetti ad iscrizione nel registro delle imprese che comportino qualsiasi mutamento nell’intestazione catastale dei beni immobili di cui siano titolari persone giuridiche, anche se non direttamente conseguenti a modifica, costituzione o trasferimento di diritti reali) […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 116-2014/I, Comunione ereditaria dell’azienda con immobili, continuazione dell’attività, menzioni urbanistiche e pubblicità immobiliare, in C...Testo troncato, continua a leggere nel testo
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    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 5, Ottenimento della personalità giuridica da parte di associazione non riconosciuta mediante l’iscrizione al RUNTS e da parte di associazione non riconosciuta che già possieda la qualifica di ETS, 12 gennaio 2021: «[…] Anche dopo l’introduzione dell’art. 42-bis del codice civile, dunque, risulta confermata la tradizionale opinione che esclude l’acquisizione della personalità giuridica da parte di un’associazione non riconosciuta dal novero delle operazioni di trasformazione».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 5, Ottenimento della personalità giuridica da parte di associazione non riconosciuta mediante l’iscrizione al RUNTS e da parte di associazione non riconosciu...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 5, Ottenimento della personalità giuridica da parte di associazione non riconosciuta mediante l’iscrizione al RUNTS e da parte di associazione non riconosciuta che già possieda la qualifica di ETS, 12 gennaio 2021: «[…] Anche quando la decisione di ottenere la personalità giuridica […] non contenga modifiche statutarie […] si ritiene necessaria una deliberazione dell’assemblea […]. Lo statuto di un’associazione priva di personalità giuridica può comunque stabilire che, se ciò non richieda modifiche statutarie, la competenza a decidere di conseguire la personalità giuridica sia attribuita all’organo amministrativo […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 5, Ottenimento della personalità giuridica da parte di associazione non riconosciuta mediante l’iscrizione al RUNTS e da parte di associazione non riconosciu...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.29, Trasformazione di associazione costituita prima dell’entrata in vigore della riforma del diritto societario e quorum deliberativi, 1° pubbl. 9/08: «L’art. 2500-octies, comma 2, c.c., consente alle associazioni di deliberare la loro trasformazione in società di capitali con le maggioranze richieste dalla legge o dall’atto costitutivo per lo scioglimento anticipato. Il successivo comma 3, del medesimo art. 2500 octies c.c., aggiunge che la trasformazione di associazioni in società di capitali può essere esclusa dall’atto costitutivo. Dal combinato disposto di dette norme deriva che non è possibile deliberare a maggioranza la trasformazione di una associazione costituita anteriormente alla riforma del diritto societario, nel caso in cui non risulti che sia intervenuta la decisione unanime degli associati di non introdurre nello statuto il divieto di trasformazione. Diversamente vi sarebbe una illegittima disparità di trattamento tra gli associati delle associazioni costituite successivamente alla novella (ai quali è sempre consentito di esprimersi individualmente sul punto - in sede di costituzione o accettando lo statuto al momento dell’adesione) rispetto a quelli delle associazioni costituite anteriormente. Tale disparità di trattamento deriverebbe inoltre da una norma retroattiva».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.29, Trasformazione di associazione costituita prima dell’entrata in vigore della riforma del diritto societario e...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (4)(4)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.38, Maggioranze richieste per la trasformazione eterogenea atipica di associazione non riconosciuta in società di persone o di capitali, 1° pubbl. 9/14 - motivato 9/15: «La regola dettata dall’art. 2500-octies c.c. secondo cui nelle associazioni aventi personalità giuridica la deliberazione di trasformazione deve essere adottata con la maggioranza richiesta dalla legge o dall’atto costitutivo per lo scioglimento anticipato e quindi, stante il rinvio all’art. 21 ultimo comma c.c., con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati, si deve ritenere applicabile anche alla trasformazione eterogenea atipica di associazione non riconosciuta in società di persone o di capitali, salvo ovviamente che l’atto costitutivo dell’associazione non preveda maggioranze diverse. […] Stante la sostanziale identità tra associazioni riconosciute e non riconosciute si propende per la diretta applicazione alle delibere assembleari delle associazioni non riconosciute delle stesse regole dettate per le prime, segnatamente in tema di convocazione e maggioranze […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.38, Maggioranze richieste per la trasformazione eterogenea atipica di associazione non riconosciuta in società di...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (5)(5)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.38, maggioranze richieste per la trasformazione eterogenea atipica di associazione non riconosciuta in società di persone o di capitali, 1° pubbl. 9/14 - motivato 9/15: «[…] Nelle associazioni riconosciute la deliberazione di trasformazione deve essere assunta con la maggioranza richiesta dalla legge o dall’atto costitutivo per lo scioglimento anticipato. Il rinvio alla legge evoca l’art. 21, ultimo comma, c.c., ritenuto inderogabile, a norma del quale per deliberare lo scioglimento dell’associazione occorre un quorum sia costitutivo sia deliberativo dei tre quarti degli associati. Pur essendo quorum particolarmente rafforzati, tuttavia l’atto costitutivo dell’associazione riconosciuta potrebbe prevedere maggioranze ancora più elevate o addirittura l’unanimità. […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.38, maggioranze richieste per la trasformazione eterogenea atipica di associazione non riconosciuta in società di...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (6)(6)
    - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nota Direttoriale del 29 gennaio 2019, n. 943, Trasformazione di un’associazione di volontariato ODV in Impresa sociale SRL unico socio - Riscontro: «[…] La trasformazione eterogenea da enti non societari in società di capitali è espressamente prevista dall’art. 2500-octies c.c.; alla luce del principio di continuità espressamente affermato dall’art. 2498 c.c., dottrina e giurisprudenza sostengono che la trasformazione, attraverso la modificazione dell’atto costitutivo, in via generale comporti la conservazione di diritti e obblighi e il proseguimento in tutti i rapporti anche processuali dell’ente che ha effettuato la trasformazione. La dottrina maggioritaria ritiene che, nonostante il tenore letterale dell’art. 2500-octies c.c., sia possibile procedere anche ad una trasformazione da associazione non riconosciuta a società di capitali, senza preventivamente passare attraverso il riconoscimento mediante l’iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche secondo il procedimento dell’art. 1 d.p.r. 10 febbraio 2000, n. 361 […]».
    - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nota Direttoriale del 29 gennaio 2019, n. 943, Trasformazione di un’associazione di volontariato ODV in Impresa sociale SRL unico socio - Riscontro: «...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (7)(7)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 224-2014/I, Società tra professionisti - questioni applicative ad un anno dall’entrata in vigore, in CNN Notizie del 14.4.2014: «[…] appare forse preferibile l’orientamento, che in passato era minoritario, secondo cui le associazioni tra professionisti avrebbero avuto la natura di società semplice.[…] Ciò posto, […] la trasformazione in STP, nella quale si adotti un modello diverso dalla società semplice, avrebbe la natura di trasformazione progressiva omogenea da società semplice in altro tipo sociale. L’adozione, invece, delle regole della STP attraverso il ricorso al modello della società semplice non avrebbe la natura di trasformazione, bensì di modifica statutaria […]».
    Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.39, Trasformazione eterogenea atipica di associazioni tra professionisti in S.T.P., 1° pubbl. 9/14 - motivato 9/15: «Ammessa la trasformazione eterogenea atipica delle associazioni prive di personalità giuridica di cui al Libro I del c.c. in società di persone o di capitali, si deve ritenere legittima - quantomeno ai sensi dell’art. 1322 c.c. - la trasformazione delle associazioni tra professionisti in società tra professionisti. La disciplina concreta di tale tipo di trasformazione dipenderà ovviamente dalla natura giuridica che si intende riconoscere alle associazione professionali: trasformazione eterogenea se si ritiene che le medesime siano vere e proprie associazioni o comunque centri autonomi di imputazione di rapporti giuridici, quantunque privi di personalità giuridica; trasformazione progressiva omogenea se si ritiene che le associazioni professionali abbiano natura di società semplice e si adotti un altro modello societario (mentre l’adozione delle regole proprie della s.t.p. attraverso il ricorso al modello della società semplice non avrebbe la natura di trasformazione, bensì di modifica dei patti sociali) […]».
    Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.42, Legittimità della trasformazione di associazione professionale in società, 1° pubbl. 9/18 - motivato 9/18: «Appare consentita la trasformazione diretta di associazioni fra professionisti in una delle società disciplinate nei capi V, VI e VII del Titolo V del Libro V del codice civile, nel rispetto della disciplina generale prevista dalla legge 12 novembre 2011 n. 183 e dalle leggi speciali di settore […]».
    Fondazione Nazionale dei Commercialisti, Evoluzione dello studio professionale in Stp, 15 gennaio 2015: «[…] Un interessante precedente della Cassazione, pone l’accento sulla legittimità dell’operazione di trasformazione di uno studio associato in società (nel caso di specie si trattava di trasformazione in s.a.s.) ricorrendo la stessa denominazione, lo stesso oggetto, i medesimi soci e trattandosi, in altri termini, di vicenda connotata dalla continuità dei rapporti giuridici in essere, come la trasformazione presuppone. Più precisamente, secondo i giudici di legittimità, si trattava della trasformazione di una società di fatto (come è qualificata l’associazione professionale) in società in accomandita semplice. […] aderendo all’impostazione in base alla quale lo studio associato è riconducibile al tipo della società semplice (anche per tramite della sua qualificazione come società di fatto) si tratterebbe di trasformazione omogenea progressiva. Tale circostanza comporta un’ulteriore distinzione tra i casi ricadenti sotto l’ambito di applicazione dell’art. 2500-ter c.c. (trasformazione di società di persone in società di capitali) e quelli in cui si intenda procedere alla trasformazione in altra società di persone e che, in assenza di norne ad hoc, sarebbero comunque disciplinati dai principi generali della trasformazione (artt. 2498 e ss. c.c.). […] […]».
    Cass., 21 agosto 2004, n. 16500, in Mass. Giur. Lav., 2004, 949: «in caso di trasformazione di una società di fatto (nella specie, uno studio associato tra professionisti) in società in accomandita semplice, si è in presenza di un medesimo soggetto giuridico, sia pure dotato di una nuova veste societaria».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 224-2014/I, Società tra professionisti - questioni applicative ad un anno dall’entrata in vigore, in CNN Notizie del 14.4.2014: «[…] appare fo...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (8)(8)
    - Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Nota prot. n. PO 53/2018 del 19 marzo 2019, STP: «[…] Laddove […] si intenda aderire alle tesi per cui l’associazione professionale è tipica espressione dell’associazione non riconosciuta, il paradigma normativa per l’operazione di trasformazione dello studio associato in STP è rappresentato non dalla disciplina della trasformazione omogenea, bensì da quella della trasformazione eterogenea. […] Più precisamente, si tratterebbe di trasformazione eterogenea atipica (o innominata in quanto non prevista dalla legge) […]».
    - Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Nota prot. n. PO 53/2018 del 19 marzo 2019, STP: «[…] Laddove […] si intenda aderire alle tesi per cui l’associazione professiona...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (9)(9)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. A.A.11, Legittimità delle partecipazioni di associazioni professionali in società - 1° pubbl. 9/18 - motivato 9/19: «[…] L’orientamento più recente tende […] ad avvicinare la figura delle associazioni tra professionisti a quella delle associazioni non riconosciute, affermando che le associazioni in discorso, pur prive di personalità giuridica, rientrano nel novero di quei «fenomeni di aggregazione di interessi cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici» (cfr. Cass. civ., Sez. I, 23 maggio 1997, n. 4628; Cass., Sez. II, 16 novembre 2006, n. 24410; Cass., Sez. III, 13 aprile 2007, n. 8853; Cass. civ., Sez. I, 22 ottobre 2009, n. 22439; Cass. civ. Sez. I, 28 luglio 2010, n. 17683; Cass., Sez. I, 15 luglio 2011, n. 15694; Cass., Sez. I, 15 luglio 2016, n. 15417; Cass., II Sez., 2 febbraio 2018, n. 2575) […]».
    Cass., 28 luglio 2010, n. 17683, in Rep. Foro It., 2010, voce Professioni intellettuali, n. 211: «Lo studio professionale associato anche se privo di personalità giuridica rientra a pieno titolo nel novero di quei fenomeni di aggregazione di interessi […] cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici e che sono perciò dotati di capacità di stare in giudizio come tali, in persona dei loro componenti o di chi, comunque, ne abbia la legale rappresentanza secondo il paradigma indicato dall’art. 36 c.c., fermo restando che il suddetto studio professionale associato non può legittimamente sostituirsi ai singoli professionisti nei rapporti con la clientela, ove si tratti di prestazioni per l’espletamento delle quali la legge richiede particolari titoli di abilitazione di cui soltanto il singolo può essere in possesso».
    In senso identico, cfr. Cass., 15 luglio 2011, n. 15694, in Vita Not., 2012, 1, 257; Cass., 14 febbraio 2014, n. 3420, in Nuova Giur. Civ. Comm., 2014, 7-8, 1, 573, con nota di Tagliasacchi, Autonomia delle associazioni professionali e società tra professionisti.
    Cass., 9 ottobre 2020, n. 21868, in www.studiolegale.leggiditalia.it: si deve intendere essere «avvenuta l’assimilazione da parte delle decisioni più recenti di questa Corte dell’associazione tra professionisti, sub specie di studio associato, all’associazione ex art. 36 c.c., assimilazione dalla quale si è tratta la conclusione per la quale (cfr. Cass. n. 15694/2011) poiché l’art. 36 cod. civ. stabilisce che l’ordinamento interno e l’amministrazione delle associazioni non riconosciute sono regolati dagli accordi tra gli associati, che ben possono attribuire all’associazione la legittimazione a stipulare contratti e ad acquisire la titolarità di rapporti, poi delegati ai singoli aderenti e da essi personalmente curati».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. A.A.11, Legittimità delle partecipazioni di associazioni professionali in società - 1° pubbl. 9/18 - motivato 9/19: «...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (10)(10)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 219-2017/I, Costituzione di s.r.l. da parte di associazione tra professionisti, in CNN Notizie del 14.4.2014: «[…]. In definitiva, […] l’associazione tra professionisti può, a seguito della legge 183/2011, esser considerata nella sostanza come una società semplice […]».
    Cass., 21 agosto 2004, n. 16500, in Repertorio Foro it., 2004, voce Società, n. 1222: «In caso di trasformazione di una società di fatto (nella specie, uno studio associato tra professionisti) in società in accomandita semplice, si è in presenza di un medesimo soggetto giuridico, sia pure dotato di una nuova veste societaria […]».
    App. Milano, 19 aprile 1996, in Società, 1996, 1283: «La liquidazione della quota agli eredi del partecipante ad una associazione professionale trova il suo specifico referente normativo nell’art. 2284 c.c., dettato in tema di società semplice, la cui disciplina è applicabile all’associazione tra professionisti, prevista dalla l. 23 novembre 1939 n. 1815, in quanto questa costituisce una delle più rilevanti concrete manifestazioni di detto tipo di società»;
    Trib. Milano, 5 giugno 1999, in Società, 1999, 984, con nota di Verna, Liceità della società di professionisti costituita in forma di società personale; e in Riv. Not., 1999, 1334, secondo cui «può essere iscritta nel registro delle imprese la società di professionisti costituita in forma di società di persone e particolarmente di società semplice, poiché in tal caso resta garantita la responsabilità illimitata dei soci e, ove sia compresa nella denominazione della società, l’individuazione delle caratteristiche personali».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 219-2017/I, Costituzione di s.r.l. da parte di associazione tra professionisti, in CNN Notizie del 14.4.2014: «[…]. In definitiva, […] l’asso...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (11)(11)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.39, Trasformazione eterogenea atipica di associazioni tra professionisti in S.T.P., 1° pubbl. 9/14 - motivato 9/15: «[…] Il campo d’indagine deve allora spostarsi sulla natura giuridica degli studi professionali e delle associazioni tra professionisti (“vecchie” in quanto costituite ai sensi dell’art. 1 della legge n. 1815/1939 e “nuove” cioè costituite dopo l’entrata in vigore della legge n. 183/2011) e quindi sulla loro trasformabilità o “conversione” in s.t.p. […] Venuto meno il divieto di costituire società tra professionisti ora appare preferibile la tesi secondo cui le associazioni professionali avrebbero la natura di società semplici (si confronti anche art. 5 co. 3 lett. c) T.U.I.R. che espressamente le equipara): lo scopo è pur sempre quello di conseguire un vantaggio economico e l’attività svolta è di certo economica ma non riconducibile a quella commerciale (art. 2249 comma 2 c.c.). […]».
    Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Nota prot. n. PO 53/2018 del 19 marzo 2019, STP: «[…] Aderendo alla tesi che fa dell’associazione professionale la tipica manifestazione della società semplice, l’operazione di trasformazione di uno studio associato in STP potrà ricadere sotto l’ambito di applicazione dell’art. 2500-ter c.c. (trasformazione di società di persone in società di capitali) ovvero essere attratta nella disciplina della trasformazione in altra società di persone (trasformazione da società di persone in società di persone) ed essere disciplinata dai principi generali della trasformazione (art. 2498 e ss. c.c.). Qualora si utilizzino le regole proprie della società semplice, per quanto sopra detto in relazione alla qualificazione giuridica dell’associazione, l’operazione verrebbe connotata come modifica statutaria […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.39, Trasformazione eterogenea atipica di associazioni tra professionisti in S.T.P., 1° pubbl. 9/14 - motivato 9/1...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (12)(12)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 875-2014/I, Trasformazione di associazione in srl sportiva con capitale ad 1 euro, in CNN Notizie del 8.1.2016: «[…] Ora, ad avviso di chi scrive, la specialità delle società (di capitali) sportive dilettantistiche si esaurisce nella previsione dell’art. 90, comma 18, e, quindi, fondamentalmente, nella assenza dello scopo lucrativo, con deroga, quindi, all’art. 2247 c.c. Per il resto trovano applicazione le regole “ordinarie”, proprie di ciascun tipo di riferimento. Ebbene, nell’ambito della disciplina codicistica della s.r.l., le due disposizioni cui si intenderebbe derogare (i commi 4 e 5 dell’art. 2463, c.c.) rientrano nella disciplina generale del tipo […] e non sembrano assolutamente porsi in contrasto con le previsioni della legge speciale (cioè l’art. 90, comma 18, della legge 27 dicembre 2002, n. 289) […]. Tali considerazioni, valevoli per i conferimenti eseguiti in sede di aumento di capitali, non sembrano tuttavia potersi replicare per l’ipotesi della trasformazione, nella quale, come è noto, non si verifica un conferimento in senso tecnico. […] Diversamente è a dirsi per la regola di cui al comma 5 dell’art. 2463 c.c., secondo cui, per le s.r.l. con capitale inferiore a 10.000 euro, “La somma da dedurre dagli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, per formare la riserva prevista dall’articolo 2430, deve essere almeno pari a un quinto degli stessi, fino a che la riserva non abbia raggiunto, unitamente al capitale, l’ammontare di diecimila euro”. Si tratta di una regola che, imponendo un accantonamento “accelerato” della riserva è volta a favorire la capitalizzazione della società, limitando in misura maggiore rispetto a quanto accade nelle s.r.l. con capitale pari o superiore ai 10.000 euro la distribuzione degli utili e che, invero, appare vieppiù compatibile con la non lucratività in senso egoistico dello scopo che connota le società sportive dilettantistiche […]». [Questo orientamento deve essere letto tenendo in considerazione il fatto che l’art. 90, comma 18, della l. 27 dicembre 2002, n. 289 è stato abrogato nonché sostituito dall’art. 8 del d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, N.d.A.].
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 875-2014/I, Trasformazione di associazione in srl sportiva con capitale ad 1 euro, in CNN Notizie del 8.1.2016: «[…] Ora, ad avviso di chi sc...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (13)(13)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 224-2014/I, Società tra professionisti - questioni applicative ad un anno dall’entrata in vigore, in CNN Notizie del 14.4.2014: «[…] Sembra, invece, doversi escludere la possibilità di trasformare in STP le associazioni temporanee tra professionisti. Il fenomeno delle associazioni temporanee, nonostante il nomen iuris, costituisce infatti una categoria contrattuale autonoma e distinta rispetto alle normali associazioni tra professionisti. […] Poiché, quindi, le associazioni temporanee tra professionisti hanno la natura di contratti di mandato, non appare configurabile una loro trasformazione in STP […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 224-2014/I, Società tra professionisti - questioni applicative ad un anno dall’entrata in vigore, in CNN Notizie del 14.4.2014: «[…] Sembra, i...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (14)(14)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 41-2006/I, Trasformazione di associazione non riconosciuta in consorzio con attività esterna, in CNN Notizie del 25.5.2006: «Si chiede se un’associazione non riconosciuta composta da imprenditori possa trasformarsi in consorzio con attività esterna. L’ipotesi non è contemplata dal legislatore della riforma che si occupa della trasformazione delle associazioni (riconosciute) in società (art. 2500 octies) e delle società in consorzi. […] La regola della generale trasformabilità fra enti diversi appare, invero, un principio del nostro ordinamento e “la indicazione tassativa degli enti che possono trasformarsi in società di capitali sembra quindi lasciare libero l’interprete di valutare se altri ‘enti’ non menzionati possano essere assimilati a quelli espressamente menzionati” (vedi, sul punto, Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 20, Trasformazione eterogenea, in AA.VV., Le massime del Consiglio Notarile di Milano, Milano, 2004, 115 ss.) […]. […] [Il problema, semmai, attiene al regime di responsabilità, alle ragioni di eventuali creditori dell’ente trasformando […]. […] Per garantire le ragioni del creditore ante trasformazione si potrebbe sostenere (in forza di una applicazione analogica delle norme sulla trasformazione delle società) che per le obbligazioni anteriori il regime di responsabilità resti invariato (coinvolgendo anche colui o coloro che hanno agito in nome e per conto della associazione) o ricorrere al consenso unanime dei creditori della associazione alla trasformazione. […] stante la controvertibilità della materia delle trasformazioni eterogenee fra enti non societari e lo stato della dottrina sul tema, sembra comunque preferibile - per lo meno su un piano tuzioristico - optare per la soluzione che maggiormente tuteli i diritti dei creditori stessi».
    In senso conforme: Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 32-2010/I, La trasformazione degli enti no profit, in CNN Notizie del 26.5.2010.
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 41-2006/I, Trasformazione di associazione non riconosciuta in consorzio con attività esterna, in CNN Notizie del 25.5.2006: «Si chiede se un’...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (15)(15)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 111-2007/I, Trasformazione di associazione non riconosciuta in cooperativa, in CNN Notizie del 31.8.2007: «[…] Nel senso della ammissibilità della trasformazione diretta della associazione in cooperativa, si è da ultimo rilevato come, in assenza di un divieto, “si fa molta fatica a rintracciare nel sistema la ragione per cui un’associazione o una fondazione come pure una ‘comunione d’azienda’, un consorzio, o una società consortile, siano legittimate - da una parte - a trasformarsi in società di capitali (art. 2500-octies c.c.) spogliandosi così dello scopo ideale e non lucrativo, della utilità sociale, ovvero modificando la propria mutualità consortile in causa lucrativa, sfondando quindi la linea ‘Maginot’ da sempre rappresentata, nel transito al vaglio, dal congegno causale, e per converso assumere a dogma che l’assenza di una specifica disciplina imponga una valutazione di segno negativo allorché le stesse fattispecie desiderino ‘trasformarsi’ in società cooperativa, che a differenza delle società lucrative presenta, nella maggior parte delle ipotesi, un profilo di maggiore contiguità causale ed organizzativa, quando non addirittura (com’è appunto il caso delle Onlus) autentici margini di sovrapposizione di disciplina legale” […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 111-2007/I, Trasformazione di associazione non riconosciuta in cooperativa, in CNN Notizie del 31.8.2007: «[…] Nel senso della ammissibilità ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (16)(16)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 111-2007/I, Trasformazione di associazione non riconosciuta in cooperativa, in CNN Notizie del 31.8.2007: «[…] Quanto, infine, alla necessità o opportunità dell’allegazione all’atto di trasformazione di una relazione giurata di stima del patrimonio dell’associazione trasformanda, occorre considerare come, in forza del disposto del comma 2 dell’art. 2500 c.c., a tenore del quale l’atto di trasformazione è soggetto alla disciplina prevista per il tipo adottato: se si ammette che il richiamo alla normativa delle società di capitali sia pure nei limiti di quanto non espressamente e specialmente disciplinato ed, ovviamente, del compatibile, implichi l’assurgere del “normotipo” lucrativo a modello gestionale ritenuto dal legislatore più adeguato al perseguimento degli scopi mutualistici di quanto non lo sia un “tipo” (ossia un modello organizzativo) assolutamente autonomo, deve allora convenirsi che le regole di prudenza nella “formazione” del capitale sociale delle società lucrative non paiono subire, nel sistema della cooperazione, alcuna ragione reale di deminutio […]. Muovendo da tale assunto è necessario, quindi, concludere per l’applicabilità, alla stessa stregua della trasformazione in società lucrativa, dell’art. 2343 (o 2465) c.c. all’ipotesi al vaglio».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 111-2007/I, Trasformazione di associazione non riconosciuta in cooperativa, in CNN Notizie del 31.8.2007: «[…] Quanto, infine, alla necessità...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (17)(17)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.28, Trasformazione di associazioni, 1° pubbl. 9/08: «L’art. 2500 octies c.c. contempla espressamente la sola trasformazione di associazioni riconosciute in società di capitali. Si deve tuttavia ritenere legittima - ai sensi dell’art. 1322 c.c. - ogni ulteriore trasformazione di associazioni riconosciute in enti diversi dalle società di capitali, i quali ultimi possano comunque derivare dalla trasformazione di una società di capitali. È infatti conforme ai principi dell’ordinamento porre in essere un singolo negozio che raggiunga direttamente il medesimo effetto giuridico che è possibile ottenere con una serie di negozi tipici […]».
    Consiglio di Stato, 21/23 ottobre 2014, n. 5226, inedita: «[…] In realtà, in specie dopo le modifiche introdotte al codice civile dalla riforma del diritto societario di cui al d.lgs. n. 6/2003, la trasformazione di enti collettivi è un istituto di carattere generale. Essa è infatti non solo analiticamente disciplinata per i casi di trasformazione da ed in società (artt. 2498 - 2500 novies cod. civ.), ma anche presupposta per gli enti privi di finalità lucrative, ed in particolare per le fondazioni (art. 28). […] Le norme finora esaminate depongono chiaramente nel senso dell’ammissibilità di una trasformazione da associazione non riconosciuta a fondazione […]».
    T.A.R. Milano, (Lombardia), 14 febbraio 2013, n. 445, in Riv. Not., 2014, 2, 257: «La regola della generale trasformabilità fra enti diversi appare, a seguito delle novità introdotte dalla riforma del diritto societario (art. 2500 septies e 2500 octies c.c.), un principio del nostro ordinamento, risultando ragionevole consentire la trasformazione diretta, senza il passaggio intermedio attraverso le società di capitali, per ovvie ragioni di economia dei mezzi giuridici».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.28, Trasformazione di associazioni, 1° pubbl. 9/08: «L’art. 2500 octies c.c. contempla espressamente la sola tras...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (18)(18)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 133-2007/I, Trasformazione di una associazione non riconosciuta in una società lucrativa (di persone o di capitali), in CNN Notizie del 26.10.2007: «[…] Si chiede se sia ammissibile (come peraltro appare dalla massima 20 CN Milano e incidenter tantum dalle precedenti risposte a quesiti n. 41-2006/I, 111-2007/I e 177-2006 I) la trasformazione di una associazione non riconosciuta in una società lucrativa (di persone o di capitali). […] A fronte di un iniziale - e comprensibile - atteggiamento di prudenza, che ha fatto ritenere a molti invalicabile il limite implicito posto dalla disciplina codicistica, la dottrina sembra ora orientarsi verso soluzioni più aperte, per cui la disciplina della trasformazione eterogenea (art. 2500-octies, c.c.) non è esaustiva per quanto attiene alla ricostruzione del campo di applicazione dell’istituto e ciò in quanto il Legislatore si è limitato a disciplinare le fattispecie a suo giudizio più significative lasciando all’interprete il compito di regolamentare le altre ipotesi. E pare che l’apertura nel senso prospettato non presti il fianco ad alcuna controindicazione: la tutela dei creditori e degli associati è sufficientemente garantita dalla obbligatorietà della relazione di stima, nonché dal generale rimedio dell’opposizione di cui all’art. 2500-novies […]».
    In senso conforme: Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 32-2010/I, La trasformazione degli enti no profit, in CNN Notizie del 26.5.2010.
    Consiglio Nazionale del Notariato, Segnalazioni Novità Giurisprudenziali, La trasformazione di associazione non riconosciuta in società di capitali (Trib. Bologna, 18 aprile 2017), in CNN Notizie del 3 agosto 2017: «[…] Il Tribunale di Bologna, con sentenza del 18 aprile 2017 […] affronta tre questioni, strettamente collegate, concernenti la trasformazione di una associazione non riconosciuta in società di capitali, e cioè: 1. se sia possibile una trasformazione eterogenea da associazione non riconosciuta a società di capitali […]. […] Per il Tribunale, la mancata menzione, nell’art. 2500-octies, c.c., della associazione non riconosciuta quale ente dal quale procedere alla trasformazione in società non può essere sopravvalutata […]».
    Trib. Bologna, 16 giugno 2017, n. 1109, in Nuova Giur. Civ. Comm., 2017, 12, 1701: «[…] È noto il tema delle trasformazioni eterogenee. Della ammissibilità delle stesse, si dubitava, prima della riforma del diritto societario (d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6); oggi sono previste normativamente. Mentre, però la trasformazione eterogenea all’indietro (2500-septies c.c.) prevede espressamente le associazioni non riconosciute, la trasformazione eterogenea in avanti prevede esclusivamente le associazioni riconosciute (articolo 2500 octies, primo comma, c.c.). Può allora porsi il tema se sia possibile tale tipo di trasformazione eterogenea, dalla associazione non riconosciuta alla società di capitali. La risposta è affermativa e può esprimersi in tale modo: pur in assenza di una espressa previsione (articolo 2500 octies, primo comma, c.c.), è possibile una trasformazione eterogenea da associazione non riconosciuta in società di capitali. La mancata menzione non può infatti essere sopravvalutata […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 133-2007/I, Trasformazione di una associazione non riconosciuta in una società lucrativa (di persone o di capitali), in CNN Notizie del 26.10...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (19)(19)
    - Trib. Verona, 29 novembre 2006, in Giur. Merito, 2007, 10, 2636: «La condizione di beneficiaria di contributi pubblici impediscono, ai sensi dell’art. 2500-octies c.c. che un’associazione possa legittimamente trasformarsi in società di capitali. Allo stesso modo è di impedimento l’esistenza di una procedura fallimentare, in quanto la trasformazione in esame è possibile solo in pendenza di procedure concorsuali aventi una finalità di conservazione dell’impresa, quali sono l’amministrazione controllata e l’amministrazione straordinaria, e non quelle aventi una finalità solamente liquidatoria».
    - Trib. Verona, 29 novembre 2006, in Giur. Merito, 2007, 10, 2636: «La condizione di beneficiaria di contributi pubblici impediscono, ai sensi dell’art. 2500-octies c.c. che un’associazione possa legi...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (20)(20)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 158-2006/I, Limiti alla trasformazione di associazione in società, in CNN Notizie del 21.12.2006: «[…] Al riguardo occorre rilevare come la duplice previsione dei limiti oggettivi alla trasformazione - art. 2500-octies c.c.: “la trasformazione di associazioni in società di capitali… non è comunque ammessa per le associazioni che abbiano ricevuto contributi pubblici oppure liberalità e oblazioni del pubblico”; art. 223-octies, disp. att. c.c.: “La trasformazione prevista dall’articolo 2500-octies del codice civile è consentita alle associazioni e fondazioni costituite prima del 1 gennaio 2004 soltanto quando non comporta distrazione, dalle originarie finalità, di fondi o valori creati con contributi di terzi o in virtù di particolari regimi fiscali di agevolazione. Nell’ipotesi di fondi creati in virtù di particolari regimi fiscali di agevolazione, la trasformazione è consentita nel caso in cui siano previamente versate le relative imposte” - è diretta ad introdurre una sorta di salvaguardia rispetto ad un’utilizzazione strumentale di organismi che possono aver fruito di un trattamento sotto molti aspetti “di favore” (si pensi alle ONLUS) e a tutelare la pubblica fede […]. Essa risponde, inoltre, alla ratio di tutela dell’affidamento dei terzi, enti pubblici o soggetti privati, circa la destinazione delle risorse offerte ai fini ideali per le quali sono state richieste o comunque prestate […]».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 32-2010/I, La trasformazione degli enti no profit, in CNN Notizie del 26.5.2010: «[…] La dottrina ha correttamente enucleato un’area di inapplicabilità della norma, laddove la trasformazione non comporti distrazione dalle originarie finalità dei fondi e valori predetti, nonostante il tenore letterale dell’art. 2500-octies, comma 3°, c.c.. Ed è ciò che avviene, ad esempio, nell’ipotesi di trasformazione di associazioni sportive dilettantistiche in società (di capitali) sportive dilettantistiche, laddove permane l’assoluta assenza di ogni scopo di lucro; ma che dovrebbe parimenti valere anche per le trasformazioni di enti del libro I che abbiano come esito lo schema della società capitalistica che rispetti il requisito dell’assenza dello scopo lucrativo ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. b), del d.lgs. 24 marzo 2005, n. 155 (disciplina dell’impresa sociale). A fronte della formulazione della norma (che fa riferimento ad ogni liberalità e oblazione dal pubblico), è da ritenersi che con essa il legislatore abbia voluto far riferimento ad ogni prestazione patrimoniale effettuata da soggetti privati a favore della associazione […]. La atecnica espressione di “fondi o valori creati con contributi di terzi” può peraltro essere ricompresa in quella di “liberalità e oblazioni del pubblico” […]».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 771-2013/I, Limiti alla trasformazione di associazioni, in CNN Notizie del 27.4.2016: «[…] mentre per la norma transitoria, che ha riferimento alle associazioni (e fondazioni) già esistenti alla data di entrata in vigore della riforma (1° gennaio 2004), è necessario che i fondi o valori creati con contributi di terzi o in virtù di particolari regimi fiscali di agevolazione sussistano tuttora (se non sussistono più non vi può esser distrazione); per le associazioni costituite dopo il 1° gennaio 2004 la trasformazione è preclusa per il solo fatto di aver ricevuto contributi pubblici oppure liberalità e oblazioni del pubblico (ancorché, poi, questi non sussistano più). Diversità che si spiega con la volontà di non penalizzare quegli enti che, operando già prima della riforma, non possono soffrire limiti prima non esistenti e dovuti ad atteggiamenti assunti nell’inconsapevolezza delle regole […]. Si sottolinea come tale lettura consenta alle associazioni costituite prima della riforma del diritto societario di limitarsi a verificare, al fine di appurare la loro trasformabilità, la genesi dei fondi e dei valori presenti nel proprio patrimonio […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 158-2006/I, Limiti alla trasformazione di associazione in società, in CNN Notizie del 21.12.2006: «[…] Al riguardo occorre rilevare come la d...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (21)(21)
    - Trib. Bologna, 16 giugno 2017, n. 1109, in Nuova Giur. Civ. Comm., 2017, 12, 1701: «[…] sussiste un fondamento solidissimo per evidenziare una eadem ratio fra la posizione del socio di società di persone e l’associato che abbia agito ai sensi dell’articolo 38 del codice civile. Tale comune fondamento consente una estensione analogica, senza alcuna forzatura, della norma di cui all’articolo 2500-quinquies c.c. La estensione analogica di tale norma anche agli associati solidalmente responsabili risolve contestualmente an e quomodo della liberazione dell’associato, tenuto ai sensi dell’articolo 38 c.c. Sotto il profilo dell’an, infatti, la estensione analogica e la medesimezza di ratio consente di affermare che anche per gli associati, tenuti ai sensi dell’articolo 38 c.c., è possibile la liberazione, a seguito di trasformazione in società di capitali; naturalmente: la trasformazione non libera i soci a responsabilità illimitata (e per estensione gli associati di cui all’articolo 38 c.c.) per le obbligazioni sociali sorte prima degli adempimenti previsti dal terzo comma dell’articolo 2500, se non risulta che i creditori sociali hanno dato il loro consenso alla trasformazione. In ordine al quomodo, è da ritenersi estensibile anche il meccanismo del silenzio assenso, di cui al secondo comma dell’articolo 2500 quinquies c.c. […]».
    - Trib. Bologna, 16 giugno 2017, n. 1109, in Nuova Giur. Civ. Comm., 2017, 12, 1701: «[…] sussiste un fondamento solidissimo per evidenziare una eadem ratio fra la posizione del socio di società di pe...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 66-2014/I, Trasformazione di una ditta individuale in società a responsabilità limitata unipersonale, in CNN Notizie del 10.5.2016: «[…] Dopo la riforma, la qualificazione normativa, come trasformazione societaria, del passaggio da società di capitali a comunione di azienda e viceversa viene interpretata, da una parte consistente della dottrina, come un implicito riconoscimento della possibilità di trasformare la società di capitali unipersonale in impresa individuale e viceversa, in forza del ricorso alla applicazione analogica della norma ([…]). In particolare: - se è vero che siffatta “trasformazione” si realizza nel segno di una discontinuità soggettiva e appare finanche idonea a dar luogo ad una soluzione alternativa alla liquidazione dell’ente con assegnazione del complesso aziendale o alla costituzione di una nuova società con conferimento dell’azienda, e, quindi, in definitiva, ad una alterazione della garanzia patrimoniale del ceto creditorio, - è anche vero che il meccanismo di tutela dell’opposizione dei creditori, approntato dall’art. 2500-novies (la trasformazione eterogenea ha effetto dopo sessanta giorni dall’ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti dall’art. 2500, salvo che consti il consenso dei creditori o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso. I creditori possono, nel suddetto termine di sessanta giorni, fare opposizione) costituisce un valido strumento per garantire l’equilibrio dei contrapposti interessi ([…]). […] Sul fronte della giurisprudenza, infine, si registrano, recentemente, pronunce di merito di segno negativo […] Gli argomenti - correttamente confutati da una parte dei commentatori - che il Tribunale ha addotto a sostegno di tale conclusione sono i seguenti: - l’eccezionalità dell’istituto della trasformazione […]; - denominatore comune a tutte le ipotesi di trasformazione eterogenea disciplinate dal codice civile è quello di concernere fattispecie che, sia in partenza che in arrivo, abbiano di regola carattere plurisoggettivo e patrimonio separato rispetto a quello dei singoli partecipanti, […]; - eventuali analogie fra fattispecie estranee al disposto normativo (cc.dd. “innominate” o “atipiche”) e comunione d’azienda (che invece è ivi espressamente menzionata) non possano inferire un’apertura della disciplina sulla trasformazione eterogenea in favore delle prime in quanto la comunione d’azienda, essendo sprovvista sia di patrimonio separato che di soggettività dell’ente distinta da quella dei contitolari, presenterebbe natura eccezionale così da non poter giustificare un’estensione applicativa delle regole sulla trasformazione. Tutte pronunce che si riferiscono all’ipotesi inversa a quella qui considerata e le cui argomentazioni non appaiono del tutto soddisfacenti […]. Ciò posto, non può quindi non rilevarsi come l’ipotesi al vaglio presenti comunque un alto tasso di problematicità, stante, da un lato, la mancanza di una espressa previsione in tal senso (la norma si riferisce, infatti, alla trasformazione della società pluripersonale in comunione d’azienda e viceversa) e, dall’altro lato, la presenza di alcuni precedenti giurisprudenziali sfavorevoli e l’assenza di una prassi consolidata sul punto, che deve ispirare al notaio un atteggiamento prudenziale».
    Cass., 2 luglio 2013, n. 16556, in Rep. Foro It., 2013, voce Società, n. 839: «La trasformazione di un’impresa individuale in una società di capitali non è riconducibile alla trasformazione societaria, in quanto uno dei termini del rapporto è estraneo all’ambito delle società, trattandosi, invece, di un trasferimento a titolo particolare, nelle forme del conferimento o della cessione di un diritto dall’imprenditore individuale all’impresa collettiva, per atto tra vivi, atteso che l’estinzione dell’impresa individuale non costituisce il presupposto del trasferimento stesso […]» (fattispecie anteriore all’entrata in vigore del d. leg. n. 6 del 2003).
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 66-2014/I, Trasformazione di una ditta individuale in società a responsabilità limitata unipersonale, in CNN Notizie del 10.5.2016: «[…] Dopo...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.37, Trasformazione di società con unico socio in titolarità individuale d’azienda da parte di persona fisica e viceversa, 1° pubbl. 9/14 - motivato 9/15: «In mancanza di considerazioni oggettive (afferenti alla struttura e/o allo scopo perseguito) che giustifichino ragionevolmente, ai sensi dell’art. 3 Cost., una limitazione dell’autonomia dell’impresa in relazione ad uno strumento organizzativo generalmente - e non eccezionalmente - ammesso, quale la trasformazione, appare legittima la trasformazione da società con unico socio in titolarità individuale d’azienda da parte di una persona fisica e viceversa. Tale fattispecie, infatti, è analoga alla trasformazione da o in comunione d’azienda prevista dagli artt. 2500-septies e 2500-octies c.c., salvo che per il numero delle persone fisiche coinvolte […]. Si ritiene infine che a detta fattispecie si applichi l’art. 2500-novies c.c. […]».
    Trib. Padova, 5 novembre 2015, in Nuova Giur. Civ. Comm., 2016, 6, 861, con nota di Sabatelli: «Poiché la trasformazione eterogenea ha effetto (salvo che consti il consenso dei creditori) decorsi sessanta giorni dall’ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti dall’articolo 2500 c.c., consistente nella cancellazione dal registro delle imprese dell’ente, il termine dell’anno per la dichiarazione di fallimento dell’imprenditore individuale che abbia dato corso alla trasformazione in società a responsabilità limitata decorre dalla cancellazione dell’impresa individuale».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.37, Trasformazione di società con unico socio in titolarità individuale d’azienda da parte di persona fisica e vi...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Cass., 2 luglio 2013, n. 16556, in Rep. Foro It., 2013, voce Società, n. 839: « La trasformazione di un’impresa individuale in una società di capitali non è riconducibile alla trasformazione societaria, in quanto uno dei termini del rapporto è estraneo all’ambito delle società, trattandosi, invece, di un trasferimento a titolo particolare, nelle forme del conferimento o della cessione di un diritto dall’imprenditore individuale all’impresa collettiva, per atto tra vivi, atteso che l’estinzione dell’impresa individuale non costituisce il presupposto del trasferimento stesso […]».
    - Cass., 2 luglio 2013, n. 16556, in Rep. Foro It., 2013, voce Società, n. 839: « La trasformazione di un’impresa individuale in una società di capitali non è riconducibile alla trasformazione societa...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (4)(4)
    - Cass., 16 febbraio 2007, n. 3670, in Rep. Foro It., 2007, voce Registro (imposta), n. 106: «[…] nell’ipotesi di assegnazione di azienda rientra l’atto con il quale uno dei soci receda da una società in nome collettivo composta da due soli soci, dando quietanza dell’avvenuta liquidazione della quota, mentre l’altro contestualmente dichiari di non voler ricostituire la società, ma di voler proseguire in proprio, quale imprenditore individuale, l’attività d’impresa; ciò in quanto lo scioglimento della società, che a norma dell’art. 2272, n. 4, c.c. si determina per la sopravvenuta mancanza della pluralità dei soci, se la società non sia ricostituita nel termine di sei mesi, quando riguarda una società di persone non determina alcuna modificazione soggettiva dei rapporti facenti capo all’ente, la titolarità dei quali si concentra nell’unico socio rimasto; l’attesa semestrale dell’eventuale ricostituzione della pluralità dei soci può essere anticipatamente interrotta dalla scelta del socio superstite di non trovare altri soci, bensì di continuare l’attività come impresa individuale; una siffatta vicenda non integra una trasformazione nel senso tecnico inteso dall’art. 2498 c.c., riferito alla trasformazione di una società da un tipo ad un altro, bensì un rapporto di successione tra soggetti distinti, distinguendosi, appunto, persona fisica e persona giuridica per natura, e non solo per forma; l’atipica «trasformazione» in parola è preceduta dallo scioglimento della società e dalla liquidazione della stessa, concludentesi con l’assegnazione del patrimonio sociale residuo al socio superstite ai fini della successiva estinzione della società stessa (art. 2311 e 2312 c.c.)».
    Cass., 15 maggio 2008, n. 12213, in Riv. Not., 2009, 159: «[…] in tema di imposta di registro, l’assegnazione dell’intero capitale sociale, in sede di scioglimento della società di persone ai sensi dell’art. 2272, n. 4, c.c., al socio superstite, che prosegua poi nell’attività aziendale come ditta individuale, è inquadrabile nell’ambito della cessione di azienda […], non integrando una trasformazione nel senso tecnico di cui all’art. 2498 c.c., ma una successione tra soggetti distinti».
    In senso conforme: Cass., 14 gennaio 2015, n. 496, in Riv. Not., 2015, 623.
    Trib. Mantova 28 marzo 2006, in Vita Not., 2006, 1438, con nota di Licciardello; in Giur. Comm., 2007, 1132, con nota di Benesperi; e in Riv. Dir. Impr., 2006, 401, con nota di Ferrara: «Non può essere iscritto nel registro delle imprese l’atto con il quale viene disposta la trasformazione di una snc in impresa individuale in quanto fattispecie non prevista dal legislatore».
    App. Torino, 14 luglio 2010, in Foro Pad., 2011, 583; in Notariato, 2011, 26; e in Riv. Not., 2011, 425: «[…] Non può quindi ritenersi ammissibile la trasformazione di una società di persone in un’impresa individuale, alla quale osta, oltre al richiamato dato normativo, la diversa natura della persona giuridica e della persona fisica, così come varie pronunce giurisprudenziali avevano rilevato in epoca precedente alla riforma».
    - Cass., 16 febbraio 2007, n. 3670, in Rep. Foro It., 2007, voce Registro (imposta), n. 106: «[…] nell’ipotesi di assegnazione di azienda rientra l’atto con il quale uno dei soci receda da una società...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (5)(5)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 66-2014/I, Trasformazione di una ditta individuale in società a responsabilità limitata unipersonale, in CNN Notizie del 10.5.2016: «[…] Dopo la riforma, la qualificazione normativa, come trasformazione societaria, del passaggio da società di capitali a comunione di azienda e viceversa viene interpretata, da una parte consistente della dottrina, come un implicito riconoscimento della possibilità di trasformare la società di capitali unipersonale in impresa individuale e viceversa, in forza del ricorso alla applicazione analogica della norma ([…]). In particolare: - se è vero che siffatta “trasformazione” si realizza nel segno di una discontinuità soggettiva e appare finanche idonea a dar luogo ad una soluzione alternativa alla liquidazione dell’ente con assegnazione del complesso aziendale o alla costituzione di una nuova società con conferimento dell’azienda, e, quindi, in definitiva, ad una alterazione della garanzia patrimoniale del ceto creditorio, - è anche vero che il meccanismo di tutela dell’opposizione dei creditori, approntato dall’art. 2500-novies (la trasformazione eterogenea ha effetto dopo sessanta giorni dall’ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti dall’art. 2500, salvo che consti il consenso dei creditori o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso. I creditori possono, nel suddetto termine di sessanta giorni, fare opposizione) costituisce un valido strumento per garantire l’equilibrio dei contrapposti interessi ([…]). […] Sul fronte della giurisprudenza, infine, si registrano, recentemente, pronunce di merito di segno negativo […] Gli argomenti - correttamente confutati da una parte dei commentatori - che il Tribunale ha addotto a sostegno di tale conclusione sono i seguenti: - l’eccezionalità dell’istituto della trasformazione […]; - denominatore comune a tutte le ipotesi di trasformazione eterogenea disciplinate dal codice civile è quello di concernere fattispecie che, sia in partenza che in arrivo, abbiano di regola carattere plurisoggettivo e patrimonio separato rispetto a quello dei singoli partecipanti, […]; - eventuali analogie fra fattispecie estranee al disposto normativo (cc.dd. “innominate” o “atipiche”) e comunione d’azienda (che invece è ivi espressamente menzionata) non possano inferire un’apertura della disciplina sulla trasformazione eterogenea in favore delle prime in quanto la comunione d’azienda, essendo sprovvista sia di patrimonio separato che di soggettività dell’ente distinta da quella dei contitolari, presenterebbe natura eccezionale così da non poter giustificare un’estensione applicativa delle regole sulla trasformazione. Tutte pronunce che si riferiscono all’ipotesi inversa a quella qui considerata e le cui argomentazioni non appaiono del tutto soddisfacenti […]. Ciò posto, non può quindi non rilevarsi come l’ipotesi al vaglio presenti comunque un alto tasso di problematicità, stante, da un lato, la mancanza di una espressa previsione in tal senso (la norma si riferisce, infatti, alla trasformazione della società pluripersonale in comunione d’azienda e viceversa) e, dall’altro lato, la presenza di alcuni precedenti giurisprudenziali sfavorevoli e l’assenza di una prassi consolidata sul punto, che deve ispirare al notaio un atteggiamento prudenziale».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 66-2014/I, Trasformazione di una ditta individuale in società a responsabilità limitata unipersonale, in CNN Notizie del 10.5.2016: «[…] Dopo...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (6)(6)
    - Unioncamere e Consiglio Nazionale del Notariato, Orientamenti della Commissione tecnico-giuridica aggiornati al 2 maggio 2019, Orientamento n. 1, Trasformazione ai sensi degli artt. 2500-septies ss. c.c. da società unipersonali ad impresa individuale finalizzata alla continuazione dell’attività di impresa: «È iscrivibile nel Registro delle Imprese l’atto di trasformazione di una società unipersonale, tanto di persone quanto di capitali, in impresa individuale, con applicazione analogica della disciplina degli artt. 2500-septies, 2500-octies e 2500-novies c.c. e in particolare del termine di efficacia differita di 60 giorni dall’ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti dall’art. 2500 comma 3 c.c., salvo che consti il consenso dei creditori ovvero il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso ai sensi dell’art. 2500-novies c.c.. In tal caso la pubblicità al Registro delle Imprese avviene mediante la combinazione di tre adempimenti: a) domanda di iscrizione della trasformazione in impresa individuale con effetto subordinato e differito al decorso senza opposizioni di creditori del relativo termine; b) domanda di cancellazione della società (una volta divenuta efficace la trasformazione); c) domanda di iscrizione dell’impresa individuale […]».
    - Unioncamere e Consiglio Nazionale del Notariato, Orientamenti della Commissione tecnico-giuridica aggiornati al 2 maggio 2019, Orientamento n. 1, Trasformazione ai sensi degli artt. 2500-septies ss....Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (7)(7)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 13-2006/I, Trasformazione di s.r.l. unipersonale in impresa individuale, in CNN Notizie del 2.2.2007: «[…] Dopo la riforma del diritto societario, infatti, la qualificazione normativa, come trasformazione societaria, del passaggio da società di capitali a comunione di azienda (art. 2500-septies c.c.) viene interpretata, dalla dottrina prevalente, come un implicito riconoscimento della possibilità di trasformare la società di capitali unipersonale in impresa individuale in forza del ricorso alla applicazione analogica della norma […]. In particolare: - se è vero che siffatta “trasformazione” si realizza nel segno di una discontinuità soggettiva e appare finanche idonea a dar luogo ad una soluzione alternativa alla liquidazione dell’ente con assegnazione del complesso aziendale, e, quindi, in definitiva, ad una alterazione della garanzia patrimoniale del ceto creditorio, - è anche vero che il meccanismo di tutela dell’opposizione dei creditori, approntato dall’art. 2500-nonies (la trasformazione eterogenea ha effetto dopo sessanta giorni dall’ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti dall’art. 2500, salvo che consti il consenso dei creditori o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso. I creditori possono, nel suddetto termine di sessanta giorni, fare opposizione) costituisce un valido strumento per garantire l’equilibrio dei contrapposti interessi […]».
    Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.37, Trasformazione di società con unico socio in titolarità individuale d’azienda da parte di persona fisica e viceversa, 1° pubbl. 9/14 - motivato 9/15: «In mancanza di considerazioni oggettive (afferenti alla struttura e/o allo scopo perseguito) che giustifichino ragionevolmente, ai sensi dell’art. 3 Cost., una limitazione dell’autonomia dell’impresa in relazione ad uno strumento organizzativo generalmente - e non eccezionalmente - ammesso, quale la trasformazione, appare legittima la trasformazione da società con unico socio in titolarità individuale d’azienda da parte di una persona fisica e viceversa. Tale fattispecie, infatti, è analoga alla trasformazione da o in comunione d’azienda prevista dagli artt. 2500-septies e 2500-octies c.c., salvo che per il numero delle persone fisiche coinvolte […]. Si ritiene infine che a detta fattispecie si applichi l’art. 2500-novies c.c. […]».
    Cfr. anche Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 545-2014/I, Trasformazione di società unipersonale in impresa individuale, in CNN Notizie dell’8.10.2014, ove si ammette la trasformazione da società unipersonale a impresa individuale.
    Consiglio Nazionale del Notariato, Segnalazioni novità giurisprudenziali, La Suprema Corte per l’inammissibilità della trasformazione di società in impresa individuale (Cassazione, 14 gennaio 2015, n. 496), in CNN Notizie del 9.2.2015: «[…] la qualificazione della trasformazione in impresa individuale come trasformazione eterogenea, con conseguente applicabilità del rimedio dell’opposizione, rende tale operazione coerente con il sistema di tutela dei terzi predisposto dall’ordinamento in relazione all’esercizio dell’attività d’impresa in forma societaria […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 13-2006/I, Trasformazione di s.r.l. unipersonale in impresa individuale, in CNN Notizie del 2.2.2007: «[…] Dopo la riforma del diritto societ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (8)(8)
    - Cass., 16 febbraio 2007, n. 3670, in Rep. Foro It., 2007, voce Registro (imposta), n. 106: «[…] nell’ipotesi di assegnazione di azienda rientra l’atto con il quale uno dei soci receda da una società in nome collettivo composta da due soli soci, dando quietanza dell’avvenuta liquidazione della quota, mentre l’altro contestualmente dichiari di non voler ricostituire la società, ma di voler proseguire in proprio, quale imprenditore individuale, l’attività d’impresa […]; una siffatta vicenda non integra una trasformazione nel senso tecnico inteso dall’art. 2498 c.c., riferito alla trasformazione di una società da un tipo ad un altro, bensì un rapporto di successione tra soggetti distinti, distinguendosi, appunto, persona fisica e persona giuridica per natura, e non solo per forma; l’atipica «trasformazione» in parola è preceduta dallo scioglimento della società e dalla liquidazione della stessa, concludentesi con l’assegnazione del patrimonio sociale residuo al socio superstite ai fini della successiva estinzione della società stessa (art. 2311 e 2312 c.c.)».
    In senso conforme: Cass., 15 maggio 2008, n. 12213, in Riv. Not., 2009, 159; Cass., 14 gennaio 2015, n. 496, in Rep. Foro It., 2015, voce Società, n. 27.
    App. Torino, 14 luglio 2010, in Vita Not., 2010, 1442: «Non è ammissibile, anche dopo la riforma del diritto societario, la trasformazione di una società di persone in impresa individuale, stante la diversa natura della persona giuridica e della persona fisica».
    Trib. Mantova 28 marzo 2006, in Vita Not., 2006, 1438, con nota di Licciardello; in Giur. Comm., 2007, 1132, con nota di Benesperi; e in Riv. Dir. Impr., 2006, 401, con nota di Ferrara: «Non può essere iscritto nel registro delle imprese l’atto con il quale viene disposta la trasformazione di una snc in impresa individuale in quanto fattispecie non prevista dal legislatore».
    Trib. Piacenza, 2 dicembre 2011, in Riv. Dir. Soc., 2013, 514: «Non costituisce fenomeno trasformativo, bensì meramente successorio, il passaggio da società a responsabilità limitata unipersonale in ditta individuale, attesa la tipicità delle ipotesi espressamente disciplinate agli art. 2500 septies e 2500 octies c.c.».
    Trib. Piacenza, 22 dicembre 2011, in Notariato, 2012, 268: «Non è configurabile la trasformazione eterogenea atipica di società di capitali in impresa individuale; dal riferimento inserito negli art. 2500 septies e octies c.c. alla comunione d’azienda non si può desumere alcun utile elemento di riflessione per affermare che, come è possibile la trasformazione da o verso la comunione d’azienda, così potrebbe ammettersi la stessa trasformazione da o verso un’impresa individuale da una società di capitali; si deve escludere un’interpretazione estensiva delle norme in tema di trasformazione le quali tutte presuppongono pur sempre, come elemento comune, il passaggio da enti plurisoggettivi ad enti connotati da patrimonio separato».
    - Cass., 16 febbraio 2007, n. 3670, in Rep. Foro It., 2007, voce Registro (imposta), n. 106: «[…] nell’ipotesi di assegnazione di azienda rientra l’atto con il quale uno dei soci receda da una società...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 86-2006/I, Trasformazione di s.p.a. in stato di liquidazione, in CNN Notizie del 1.6.2006: «[…] si sottolinea, da parte di alcuni, che la deliberazione in esame sarebbe ammissibile solo se assunta all’unanimità, in quanto, altrimenti, l’eventuale insorgere del diritto di recesso da parte di alcuni soci risulterebbe incompatibile con lo stato di liquidazione, comportando un rimborso ai soci effettuato anteriormente a quello dovuto creditori sociali […]. Al riguardo, si rileva, secondo un’opinione antitetica, che in tal caso il permanere dello stato di liquidazione assume un rilievo essenziale, rendendo inoperante il recesso in virtù del disposto dell’art. 2491 c.c., che vieta di procedere a qualsiasi ripartizione tra i soci anteriore o lesiva dei diritti dei creditori sociali […]. Qualora si ritenesse eccessivo disapplicare la lettera della legge, che prevede espressamente il diritto di recesso dei soci non consenzienti a delibere di trasformazione, si potrebbe ritenere che, anche ove lo stesso sia esercitato, non sarebbe comunque possibile procedere al rimborso della partecipazione, se non una volta verificata la capienza dell’attivo per la soddisfazione integrale dei creditori sociali […]».
    In senso conforme: Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 126-2009/I, Trasformazione in società a responsabilità limitata di società per azioni in liquidazione, in CNN Notizie del 1.7.2009; Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 246-2009/I, Trasformazione di società consortile per azioni in liquidazione in società cooperativa per azioni. Legittimità e procedimento, in CNN Notizie del 5.1.2010.
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 86-2006/I, Trasformazione di s.p.a. in stato di liquidazione, in CNN Notizie del 1.6.2006: «[…] si sottolinea, da parte di alcuni, che la del...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 86-2006/I, Trasformazione di s.p.a. in stato di liquidazione, in CNN Notizie del 1.6.2006: «[…] Si tratterebbe, dunque, secondo una formula già utilizzata dalla dottrina, di una “trasformazione liquidativa” […]».
    Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.30, Trasformazione omogenea di società in liquidazione, 1° pubbl. 9/09: «Si ritiene sempre legittimo, nei limiti del procedimento legale e salvi i divieti espressi, che una qualsiasi società lucrativa in liquidazione si trasformi in altra società lucrativa (trasformazione omogenea). La società derivante dalla trasformazione potrà a sua volta essere in liquidazione o meno, poiché detta operazione può avere sia un fine liquidatorio sia un fine di rimozione della causa di scioglimento e di rilancio dell’attività […]».
    In senso conforme: Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 126-2009/I, Trasformazione in società a responsabilità limitata di società per azioni in liquidazione, in CNN Notizie del 1.7.2009; Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 246-2009/I, Trasformazione di società consortile per azioni in liquidazione in società cooperativa per azioni. Legittimità e procedimento, in CNN Notizie del 5.1.2010.
    Trib. Milano, 17 ottobre 2007, in Riv. Dir. Comm., 2011, II, 79, con nota di Ferri-Paolini: «La s.p.a. in liquidazione con capitale integralmente perduto può trasformarsi in s.r.l.».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 86-2006/I, Trasformazione di s.p.a. in stato di liquidazione, in CNN Notizie del 1.6.2006: «[…] Si tratterebbe, dunque, secondo una formula g...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.30, Trasformazione omogenea di società in liquidazione, 1° pubbl. 9/09: «[…] Qualora nell’atto di trasformazione non sia espressamente previsto, ricorrendone i presupposti, che si intende anche revocare la liquidazione, la società trasformata resterà in liquidazione. In ogni caso non sussiste alcun obbligo di motivare la decisione di trasformazione, essendo la valutazione sull’opportunità di tale operazione rimessa all’insindacabile giudizio dei soci».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.30, Trasformazione omogenea di società in liquidazione, 1° pubbl. 9/09: «[…] Qualora nell’atto di trasformazione ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (4)(4)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 221-2010/I, Riduzione del capitale per perdite e trasformazione di società in liquidazione, in CNN Notizie del 13.4.2011: «[…] Ove la deliberazione di trasformazione sia destinata a comportare il ritorno della società nella fase attiva, essa dovrà essere naturalmente soggetta al rispetto della disciplina in tema di revoca dello stato di liquidazione, e dunque, in primo luogo, alla rimozione della causa di scioglimento che si era verificata. Secondo talune ricostruzioni, la deliberazione di trasformazione di una società che versi in stato di liquidazione è considerata solo e soltanto in questa ottica, giungendo quindi a ritenere che, anche ove la rimozione della causa di scioglimento non sia espressamente enunciata, essa debba ritenersi implicitamente adottata […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 221-2010/I, Riduzione del capitale per perdite e trasformazione di società in liquidazione, in CNN Notizie del 13.4.2011: «[…] Ove la delibera...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (5)(5)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.31, Trasformazione eterogenea di società od altri enti in liquidazione, 1° pubbl. 9/09: «Si ritiene sempre legittimo, nei limiti del procedimento legale e salvi i divieti espressi, che una qualsiasi società od altro ente in liquidazione si trasformi in altra società od ente (trasformazione eterogenea). La società o l’ente derivante dalla trasformazione potrà a sua volta essere in liquidazione o meno, poiché detta operazione può avere sia un fine liquidatorio sia un fine di rimozione della causa di scioglimento e di rilancio dell’attività. In ogni caso non sussiste alcun obbligo di motivare la decisione di trasformazione, essendo la valutazione sull’opportunità di tale operazione rimessa all’insindacabile giudizio dei soci o degli eventuali altri organi specificatamente competenti. I terzi creditori sono comunque tutelati con il diritto di opposizione previsto dall’art. 2500-novies c.c. […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.31, Trasformazione eterogenea di società od altri enti in liquidazione, 1° pubbl. 9/09: «Si ritiene sempre legitt...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (6)(6)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.31, Trasformazione eterogenea di società od altri enti in liquidazione, 1° pubbl. 9/09: «[…] si ritengono […] non consentite, le trasformazioni eterogenee di enti in liquidazione che comportino la disapplicazione delle eventuali norme proprie del tipo di partenza relative alla devoluzione del patrimonio (ciò per applicazione diretta ed analogica di quanto disposto dagli artt. 2499 e 28, comma 2, c.c.)».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.31, Trasformazione eterogenea di società od altri enti in liquidazione, 1° pubbl. 9/09: «[…] si ritengono […] non...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (7)(7)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 156-2009/I, La ricostituzione della pluralità dei soci nelle società di persone decorsi sei mesi ex art. 2272 n. 4 c.c., in CNN Notizie del 12.5.2010: «[…] Meno problematica è la fattispecie della trasformazione in società a responsabilità limitata (oppure, anche se l’ipotesi è meno probabile, in società per azioni). Non si dubita seriamente in dottrina sull’ammissibilità di una siffatta fattispecie dal momento che l’art. 2500-ter c.c. disciplina espressamente la trasformazione progressiva da società di persone in società di capitali. In queste ultime, infatti, l’unipersonalità non integra una causa di scioglimento, ma rappresenta, al contrario, una delle connotazioni soggettive che possono assumere le società per azioni e le società a responsabilità limitata sia nel corso della loro vita sia al momento della costituzione. È ovvio che la società di persone con unico socio non dovrà essere stata nel frattempo cancellata e che dovrà essere capitalizzata con l’importo corrispondente al capitale minimo della società risultante alla trasformazione. Caso mai, dei dubbi sulla percorribilità di questa strada, potrebbero rinvenirsi nell’ipotesi in cui, decorso il semestre dal venir meno della pluralità dei soci, la società, ormai sciolta, si trovi in fase di liquidazione. […] La conseguenza della trasformazione sarà la revoca implicita dello stato di liquidazione poiché, in tal caso, la trasformazione in società unipersonale rappresenta la modalità attraverso la quale eliminare la causa di scioglimento […]».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 155-2011/I, Trasformazione di società in nome collettivo unipersonale da oltre un anno in s.r.l. unipersonale, in CNN Notizie del 28.12.2011: «[…] Sulla questione della mancata ricostituzione della pluralità di soci decorso il semestre di cui all’art. 2272, n. 4) c.c. si segnala, oltre agli studi citati, un contributo più recente, che riaffronta il tema e conferma l’orientamento secondo il quale l’unipersonalità della compagine sociale produce sì la causa di scioglimento ma non l’estinzione della società, la quale può procedere alla sua trasformazione in altro tipo sociale, il che comporterà anche la revoca implicita della liquidazione […]. La circostanza che trattasi di revoca implicita, comporta quanto ai quesiti prospettati: 1) l’irrilevanza della mancata indicazione del fatto che la società è in liquidazione ai fini della utilizzabilità della perizia; 2) che la s.r.l. non nasce in liquidazione, essendosi prodotta la revoca già con l’atto di trasformazione; 3) la non necessità di una delibera di revoca espressa. […] Pare, viceversa, opportuno indicare la circostanza che si è verificata la causa di scioglimento ma che non è stato mai compiuto alcun atto di liquidazione e che si procede alla trasformazione così eliminando la causa di scioglimento».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 156-2009/I, La ricostituzione della pluralità dei soci nelle società di persone decorsi sei mesi ex art. 2272 n. 4 c.c., in CNN Notizie del 12...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (8)(8)
    - Trib. Roma, 20 luglio 2017, in Trust, 2018, 1, 53: «Non è possibile la trasformazione di una S.r.l. in liquidazione in un trust liquidatorio, sia in quanto le ipotesi di trasformazione eterogenea previste e disciplinate dal legislatore costituiscono un numero chiuso, sia in quanto l’istituzione del trust non dà luogo ad alcun ente. Non è riconoscibile il trust liquidatorio in cui sia conferito l’intero patrimonio di una S.r.l. e alla cui istituzione sia contestuale la trasformazione di tale società in suddetto trust, in quanto in seguito all’operazione non residua alcun ente societario e in tal modo la liquidazione diviene inammissibilmente contraria al tipo legale».
    - Trib. Roma, 20 luglio 2017, in Trust, 2018, 1, 53: «Non è possibile la trasformazione di una S.r.l. in liquidazione in un trust liquidatorio, sia in quanto le ipotesi di trasformazione eterogenea pr...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (9)(9)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 86-2006/I, Trasformazione di s.p.a. in stato di liquidazione, in CNN Notizie del 1.6.2006: «Si chiede se sia legittimo procedere alla trasformazione di una società per azioni, in stato di liquidazione e il cui capitale è stato interamente eroso dalle perdite, in società a responsabilità limitata, al solo fine di rendere meno onerosa la procedura di liquidazione, e senza dunque procedere alla ricapitalizzazione della stessa. Il nuovo disposto dell’art. 2499 c.c. prevede espressamente che possa farsi luogo alla trasformazione anche in pendenza di procedura concorsuale, purché non vi siano incompatibilità con le finalità o lo stato della stessa. Dunque, a fortiori, deve ritenersi ammissibile la deliberazione di trasformazione durante lo stato di liquidazione, a prescindere da un’eventuale (e concettualmente distinta) revoca dello stato di liquidazione, disciplinata dall’art. 2487-ter. La questione dell’ammissibilità della trasformazione in pendenza dello stato di liquidazione, già affrontata dalla dottrina sin da tempi risalenti […], viene ora risolta espressamente dal legislatore […]».
    In senso conforme: Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 126-2009/I, Trasformazione in società a responsabilità limitata di società per azioni in liquidazione, in CNN Notizie del 1.7.2009.
    Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.30, Trasformazione omogenea di società in liquidazione, 1° pubbl. 9/09: «Si ritiene sempre legittimo, nei limiti del procedimento legale e salvi i divieti espressi, che una qualsiasi società lucrativa in liquidazione si trasformi in altra società lucrativa (trasformazione omogenea). La società derivante dalla trasformazione potrà a sua volta essere in liquidazione o meno, poiché detta operazione può avere sia un fine liquidatorio sia un fine di rimozione della causa di scioglimento e di rilancio dell’attività […]».
    In senso conforme: Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 246-2009/I, Trasformazione di società consortile per azioni in liquidazione in società cooperativa per azioni. Legittimità e procedimento, in CNN Notizie del 5.1.2010; Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 202-2009/I, Revoca implicita della liquidazione, in CNN Notizie del 15.1.2010.
    Massima del Tribunale di Milano (dettata ante legge 340/2000, recante soppressione dell’omologa degli atti societari), riferita a Orientamento del Tribunale di Milano del 1989: «sono omologabili gli atti di trasformazione di una società per azioni in liquidazione anche se abbia perso il capitale al di sotto del minimo di legge previsto per la nuova forma sociale - in altra società di capitali, sempre che dall’atto non emerga la estraneità di siffatta trasformazione agli scopi liquidatori della società (tale estraneità sarebbe da considerare in re ipsa nel caso in cui la trasformazione comporti il passaggio ad una forma sociale più onerosa ed articolata: ad esempio da società a responsabilità limitata a società per azioni)».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 86-2006/I, Trasformazione di s.p.a. in stato di liquidazione, in CNN Notizie del 1.6.2006: «Si chiede se sia legittimo procedere alla trasfor...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 35/2013, Trasformazione e fallimento: «Si ritiene che l’organo della procedura competente a verificare in concreto e a dare conto della compatibilità ex art. 2499 c.c. sia rappresentato dal Tribunale fallimentare. Tale organo è infatti investito della competenza sull’intera procedura in conformità a quanto previsto dall’art. 23 l. fall. e, ai sensi dell’art. 24 l. fall., conosce tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore. Il provvedimento autorizzativo rilasciato dal Tribunale assurge a presupposto necessario per la legittima adozione della delibera di trasformazione giacché concretizza il positivo vaglio di compatibilità richiesto dalla legge (art. 2499 c.c.), e dovrà risultare dalla delibera stessa mediante richiamo e/o allegazione».
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 35/2013, Trasformazione e fallimento: «Si ritiene che l’organo della procedura competente a verificare in concreto e a dare conto della compatibilità e...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 34/2013, Concordato preventivo e trasformazione di società: «[…] La pendenza della procedura di concordato preventivo non inibisce né altera l’operatività della disciplina ordinaria della trasformazione, non limita il potere deliberativo dell’assemblea […] né costituisce causa di decadenza degli organi sociali. Pertanto troveranno applicazione non solo tutte le regole procedimentali della trasformazione (stima del patrimonio sociale, quorum rafforzati, consenso individuale dei soci illimitatamente responsabili) ma anche quelle relative agli effetti e alla pubblicità della delibera […] l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione [varia] a seconda del momento in cui la decisione di trasformazione viene assunta, ovvero riconosce la competenza del tribunale laddove non sia stato ancora emesso il decreto di ammissione al concordato e del giudice delegato laddove il decreto sia già stato emesso. […] la necessità di un’autorizzazione ad hoc viene meno nel caso in cui la delibera di trasformazione sia assunta dopo il deposito della domanda di concordato e prima dell’omologa della proposta, laddove essa sia indicata nel piano ex art. 161, secondo comma, lett. e) l.f. quale modalità attuativa del concordato e la sua efficacia sia condizionata all’omologazione del concordato stesso […]».
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 34/2013, Concordato preventivo e trasformazione di società: «[…] La pendenza della procedura di concordato preventivo non inibisce né altera l’operativ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 35/2013, Trasformazione e fallimento: «la dichiarazione di fallimento delle società di capitali non è di per sé causa di scioglimento della società né determina la decadenza degli organi sociali. Si tratta di un principio voluto dal legislatore della riforma del 2003 e che si trae dalla lettura dell’art. 2484 c.c., norma che, tra le cause di scioglimento, non annovera più la dichiarazione di fallimento per le società che abbiano per oggetto un’attività commerciale. […] L’organo amministrativo mantiene dunque le competenze gestorie compatibilmente con lo spossessamento dei beni, effetto tipico del fallimento (ai sensi dell’art. 42 l. fall. la sentenza che dichiara il fallimento priva dalla sua data il fallito dell’amministrazione e della disponibilità dei propri beni) e l’attribuzione della relativa amministrazione al curatore ex art. 31 l. fall.. Alla luce di quanto detto, ai fini che qui interessano, la convocazione dell’assemblea e la predisposizione della documentazione finalizzata alla decisione di trasformazione (a partire dalla relazione che ex art. 2500-sexies c.c. ne illustra le motivazioni e gli effetti in caso di trasformazione di società di capitali in società di persone) restano di competenza dell’organo amministrativo stesso e non del curatore. Del pari, la decisione di trasformazione è di competenza dell’assemblea, trattandosi di modifica dell’organizzazione societaria. Né, per quanto osservato, è necessaria la presenza del curatore in sede assembleare».
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 35/2013, Trasformazione e fallimento: «la dichiarazione di fallimento delle società di capitali non è di per sé causa di scioglimento della società né ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (4)(4)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 34/2013, Concordato preventivo e trasformazione di società: «La pendenza della procedura di concordato preventivo non inibisce né altera l’operatività della disciplina ordinaria della trasformazione, non limita il potere deliberativo dell’assemblea […] né costituisce causa di decadenza degli organi sociali».
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 34/2013, Concordato preventivo e trasformazione di società: «La pendenza della procedura di concordato preventivo non inibisce né altera l’operatività ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (5)(5)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 35/2013, Trasformazione e fallimento: «I soci non consenzienti alla delibera di trasformazione di società fallita possono ai sensi dell’art. 2437 (per le spa) e 2473 (per le srl) esercitare il diritto di recesso, così attivando la conseguente procedura disciplinata da tali sistemi normativi con le specificità proprie dei due tipi sociali. A questo riguardo, il profilo che rileva concerne la liquidazione dell’eventuale valore della partecipazione. […] Qualora […] il valore della partecipazione determinato nell’ambito del procedimento di liquidazione dagli amministratori (con le specificità previste per Spa e Srl) fosse positivo, l’ipotesi che può verificarsi - in coerenza con il procedimento legale di liquidazione - è che si addivenga, ex artt. 2437-quater e 2473 c.c., all’acquisto della partecipazione stessa da parte di altro socio o di un terzo. Diversamente, la liquidazione della quota mediante mezzi propri della società dovrà essere differita alla fase successiva alla chiusura del fallimento, dato che influisce sull’esigibilità del credito del socio receduto. Non sarà possibile procedere al rimborso della partecipazione se non dopo la chiusura del fallimento, pena la responsabilità dell’organo amministrativo, dal momento che in pendenza della procedura il patrimonio sociale è indisponibile e destinato alla soddisfazione dei creditori sociali […]».
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 35/2013, Trasformazione e fallimento: «I soci non consenzienti alla delibera di trasformazione di società fallita possono ai sensi dell’art. 2437 (per ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (6)(6)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 34/2013, Concordato preventivo e trasformazione di società: «occorre muovere da due dati, ovvero a) che la società in concordato preventivo non è in liquidazione, se non per scelta volontaria dei soci; b) che pertanto permane il diritto di recesso nei casi previsti dalla legge o dallo statuto. Ne consegue che se in pendenza della procedura concorsuale è deliberata la trasformazione, i soci non consenzienti potranno esercitare il diritto di recesso. La valutazione della partecipazione, agli effetti del recesso, dovrà essere effettuata al momento della dichiarazione (art. 2473 terzo comma c.c.) o addirittura dovrà essere comunicata prima dell’assemblea (art. 2437 ter c.c.): non essendo ancora omologato il concordato, detta valutazione non potrà tener conto degli effetti benefici della falcidia concordataria. Se, ad esito della valutazione, emergesse per avventura un valore positivo della quota del recedente, la liquidazione in pendenza della procedura potrà avvenire solo ad opera degli altri soci o di terzi, ma non avvalendosi di mezzi propri della società. La liquidazione della quota mediante mezzi propri della società dovrà essere differita alla fase successiva all’omologazione del concordato, che pertanto influisce sull’esigibilità del credito del socio receduto. Induce in tal senso la previsione dell’art. 161, settimo comma, l. fall., che ammette la possibilità per la società, alle condizioni ivi previste, di contrarre debiti ulteriori, ma solo nei confronti dei “terzi” ed in funzione dell’amministrazione del patrimonio: qualità, queste ultime, che non appartengono sotto il profilo soggettivo al socio, che è investitore e non terzo, e sotto il profilo oggettivo al suo diritto di credito, riconosciuto in funzione di tutela dell’investimento individuale e non inerente all’amministrazione del patrimonio […]».
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 34/2013, Concordato preventivo e trasformazione di società: «occorre muovere da due dati, ovvero a) che la società in concordato preventivo non è in li...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (7)(7)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 35/2013, Trasformazione e fallimento: «Si ritiene che l’organo della procedura competente a verificare in concreto e a dare conto della compatibilità ex art. 2499 c.c. sia rappresentato dal Tribunale fallimentare. Tale organo è infatti investito della competenza sull’intera procedura in conformità a quanto previsto dall’art. 23 l. fall. e, ai sensi dell’art. 24 l. fall., conosce tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore. Il provvedimento autorizzativo rilasciato dal Tribunale assurge a presupposto necessario per la legittima adozione della delibera di trasformazione giacché concretizza il positivo vaglio di compatibilità richiesto dalla legge (art. 2499 c.c.), e dovrà risultare dalla delibera stessa mediante richiamo e/o allegazione».
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 35/2013, Trasformazione e fallimento: «Si ritiene che l’organo della procedura competente a verificare in concreto e a dare conto della compatibilità e...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (8)(8)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 35/2013, Trasformazione e fallimento: «Ai sensi dell’art. 2499 c.c. è legittima la trasformazione della società in pendenza di procedura concorsuale, compreso dunque il fallimento. La norma pone due limiti all’operazione: che non sia incompatibile con le finalità della procedura e con lo stato della stessa, valutazione questa che si rivolge prevalentemente alla circostanza che lo stato della procedura non sia eccessivamente avanzato o prossimo alla conclusione, tale così da impedire alla trasformazione di realizzare interessi meritevoli di tutela. Si tratta di limiti flessibili e astratti che richiedono una valutazione di merito, da effettuare caso per caso in relazione alle concrete modalità attuative dell’operazione, alle peculiari situazioni in cui la società si trova, alle contingenze di mercato e agli interessi dei creditori e dei terzi coinvolti. La competenza ad effettuare tali giudizi di compatibilità è rimessa agli organi della procedura, variamente articolati a seconda del tipo (e della fase) della stessa, e non al notaio al quale il sistema dei controlli delineato dal legislatore (sia in sede di atto costitutivo, art. 2330 c.c., che in sede di delibere modificative dello stesso, art. 2436 c.c.) assegna una verifica di legalità formale e sostanziale e non di merito».
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 35/2013, Trasformazione e fallimento: «Ai sensi dell’art. 2499 c.c. è legittima la trasformazione della società in pendenza di procedura concorsuale, c...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (9)(9)
    - Trib. Verona, 29 novembre 2006, in Giur. Mer., 2007, 10, 2636: «La condizione di beneficiaria di contributi pubblici impediscono, ai sensi dell’art. 2500-octies c.c. che un’associazione possa legittimamente trasformarsi in società di capitali. Allo stesso modo è di impedimento l’esistenza di una procedura fallimentare, in quanto la trasformazione in esame è possibile solo in pendenza di procedure concorsuali aventi una finalità di conservazione dell’impresa, quali sono l’amministrazione controllata e l’amministrazione straordinaria, e non quelle aventi una finalità solamente liquidatoria».
    - Trib. Verona, 29 novembre 2006, in Giur. Mer., 2007, 10, 2636: «La condizione di beneficiaria di contributi pubblici impediscono, ai sensi dell’art. 2500-octies c.c. che un’associazione possa legitt...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (10)(10)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 34/2013, Concordato preventivo e trasformazione di società: «Si ritiene che il giudizio di compatibilità non spetti al notaio rogante ma agli organi della procedura, che, come si dirà, varieranno nella loro concreta individuazione, a seconda della fase della procedura nel corso della quale la delibera è assunta. […] l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione [varia] a seconda del momento in cui la decisione di trasformazione viene assunta, ovvero riconosce la competenza del tribunale laddove non sia stato ancora emesso il decreto di ammissione al concordato e del giudice delegato laddove il decreto sia già stato emesso. È bene precisare che dette autorizzazioni riguardano l’adozione di una delibera di trasformazione immediatamente efficace ovvero efficace secondo le regole ordinarie di cui all’art. 2500 c.c., secondo e terzo comma e non fanno riferimento alla diversa ipotesi di delibera di trasformazione condizionata all’omologa del concordato per la quale, laddove ritenuta legittima, potrebbe essere perseguito un iter diverso».
    Trib. Verona, 29 novembre 2006, in Giur. Mer., 2007, 10, 2636: «La condizione di beneficiaria di contributi pubblici impediscono, ai sensi dell’art. 2500-octies c.c. che un’associazione possa legittimamente trasformarsi in società di capitali. Allo stesso modo è di impedimento l’esistenza di una procedura fallimentare, in quanto la trasformazione in esame è possibile solo in pendenza di procedure concorsuali aventi una finalità di conservazione dell’impresa, quali sono l’amministrazione controllata e l’amministrazione straordinaria, e non quelle aventi una finalità solamente liquidatoria».
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 34/2013, Concordato preventivo e trasformazione di società: «Si ritiene che il giudizio di compatibilità non spetti al notaio rogante ma agli organi de...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (11)(11)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 34/2013, Concordato preventivo e trasformazione di società: «L’ammissibilità della trasformazione di una società in concordato preventivo è risolta positivamente dall’art. 2499 c.c., che subordina peraltro l’adozione della decisione di trasformazione al preventivo vaglio di compatibilità della stessa con le finalità e lo stato della procedura. […] il giudizio di compatibilità della trasformazione con le finalità e lo stato della procedura, che il legislatore richiede, va effettuato in concreto, caso per caso e su un duplice piano: ovvero occorre valutare in prima battuta se la trasformazione sia in linea con gli obbiettivi ai quali tende la procedura concorsuale (“le finalità”) ed in secondo luogo se, in considerazione degli obbiettivi raggiunti fino a quel momento la trasformazione possa comunque condurre a perseguire un risultato utile (“lo stato”). È bene sottolineare che l’utilità della trasformazione di una società in concordato preventivo è astrattamente perseguibile sia nell’ambito di una procedura liquidativa volta a realizzare il patrimonio, sia nell’ambito di una procedura che miri al salvataggio del complesso industriale ed alla prosecuzione dell’attività, potendo in entrambi i casi la trasformazione portare qualche vantaggio per l’impresa stessa […]».
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 34/2013, Concordato preventivo e trasformazione di società: «L’ammissibilità della trasformazione di una società in concordato preventivo è risolta pos...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (12)(12)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 34/2013, Concordato preventivo e trasformazione di società: «Ai sensi dell’art. 181 l. fall. la procedura di concordato preventivo si chiude con il decreto di omologazione della proposta ex art. 180 l. fall., occorrendo peraltro effettuare una distinzione tra concordato con continuità aziendale e concordato con cessione di beni. Nell’ipotesi di concordato con continuità, il debitore riacquista il pieno potere di amministrare i propri beni, seppur finalizzato all’adempimento degli impegni assunti con la proposta di concordato: ciò significa che la società sarà libera di deliberare un’operazione di trasformazione, senza dover richiedere alcuna autorizzazione […]. Nell’ipotesi invece di concordato con cessione di beni, seppur la società sia legittimata a deliberare una trasformazione, conservando gli organi sociali la propria operatività, laddove l’operazione comporti costi a carico della società, sarà necessario chiamare in causa il liquidatore che, per sostenere l’esborso, dovrà essere debitamente autorizzato ai sensi di legge».
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 34/2013, Concordato preventivo e trasformazione di società: «Ai sensi dell’art. 181 l. fall. la procedura di concordato preventivo si chiude con il dec...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (13)(13)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 384-2015/I. Trasformazione di S.p.A. in concordato preventivo e in liquidazione in s.r.l., in CNN Notizie del 7.4.2016: «[…] Quanto al secondo quesito - se il liquidatore giudiziario autorizzato con il decreto di omologa del concordato genericamente a effettuare prelievi di fondi della procedura entro una determinata soglia, senza prevederne uno specifico utilizzo, debba esser munito di specifica autorizzazione o se sia sufficiente quella indicata del decreto di omologa - appare decisivo il contenuto del provvedimento del tribunale, posto che questo, oltre alla nomina del o dei liquidatori e del comitato dei creditori, determina le altre modalità della liquidazione (anche tali modalità possono, altresì, essere modificate o integrate con decreto successivo in ogni momento): spetta quindi al Tribunale di stabilire il contenuto, l’ampiezza, i limiti e i modi di esercizio dei poteri del liquidatore. L’attribuzione al liquidatore della legittimazione ad effettuare prelievi di fondi della procedura entro una determinata soglia, senza prevederne uno specifico utilizzo, comporta che, riguardo al compimento di tali atti, questi hanno efficacia immediata purché ovviamente si tratti di atti non contrastanti nel programma di liquidazione, senza necessità di autorizzazione ulteriore».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 384-2015/I. Trasformazione di S.p.A. in concordato preventivo e in liquidazione in s.r.l., in CNN Notizie del 7.4.2016: «[…] Quanto al second...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (14)(14)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 35/2013, Trasformazione di società fallita: «un caso frequente nella prassi […] è la trasformazione di Spa fallita in Srl, fattispecie che efficacemente traduce le utilità immediate dell’operazione (riduzione degli oneri di procedura, diminuzione dei costi di gestione, a partire dal venir meno dei presupposti per la nomina dell’organo di controllo, facilità nella gestione della liquidazione stessa e maggiore snellezza della struttura organizzativa). In questo contesto si inserisce la c.d. “trasformazione liquidativa” volta ad evitare perdite maggiori attraverso la realizzazione di maggiori risparmi, garantendo al contempo un più consistente residuo attivo soprattutto nei casi in cui la procedura richiede tempi lunghi. Del resto già la relazione di accompagnamento al d.lgs. 6/2003 reperisce proprio nella riduzione degli “oneri” della procedura uno dei possibili scopi che la trasformazione può in concreto perseguire. È opportuno comunque precisare che l’interesse a ridurre i costi di gestione, oltre che nel caso di operazione liquidativa e finalizzata alla conservazione di un riparto attivo da distribuire ai soci, può sussistere anche nel caso in cui l’obiettivo sia il risanamento dell’impresa e la prosecuzione dell’attività. Delineata l’utilità concreta dell’operazione, si ritiene che la società per azioni fallita che abbia provveduto allo scioglimento e alla messa in liquidazione della società stessa possa senz’altro procedere alla trasformazione in società a responsabilità limitata senza ripianare le perdite e ricapitalizzare la società; e ciò anche nel caso di capitale integralmente perduto […]».
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 35/2013, Trasformazione di società fallita: «un caso frequente nella prassi […] è la trasformazione di Spa fallita in Srl, fattispecie che efficacement...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (15)(15)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 35/2013, Trasformazione di società fallita: «la dichiarazione di fallimento delle società di capitali non è di per sé causa di scioglimento della società né determina la decadenza degli organi sociali. Si tratta di un principio voluto dal legislatore della riforma del 2003 e che si trae dalla lettura dell’art. 2484 c.c., norma che, tra le cause di scioglimento, non annovera più la dichiarazione di fallimento per le società che abbiano per oggetto un’attività commerciale. Per effetto del fallimento e in pendenza della procedura le sorti del patrimonio sociale - destinato alla soddisfazione dei creditori - si separano dalle sorti della struttura dell’organizzazione mentre gli organi sociali mantengono le rispettive prerogative seppure con il filtro della compatibilità con le regole della procedura fallimentare».
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 35/2013, Trasformazione di società fallita: «la dichiarazione di fallimento delle società di capitali non è di per sé causa di scioglimento della socie...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (16)(16)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 34/2013, Concordato preventivo e trasformazione di società: «il presupposto affinché la s.p.a. possa legittimamente deliberare di trasformarsi in s.r.l., sia dopo la presentazione della domanda di ammissione al concordato che successivamente alla pronuncia da parte del tribunale del decreto di ammissione, senza ricostituire il capitale sociale integralmente perduto o, comunque, senza ripianare le perdite, è che versi in stato di liquidazione. Pendente tale fase non trova infatti applicazione la disciplina sul capitale sociale propria nel caso di attività ordinaria e, più precisamente non trovano applicazione gli obblighi di riduzione del capitale di cui agli artt. 2446, 2447 (per le Spa) e 2482-bis, 2482-ter (per le srl) cod. civ., in considerazione della diversa funzione del capitale sociale stesso. La delibera di trasformazione regressiva di s.p.a. in liquidazione in s.r.l. del resto si colloca tra quelle che governano la liquidazione essendo funzionale alla semplificazione della procedura e alla riduzione dei costi».
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 34/2013, Concordato preventivo e trasformazione di società: «il presupposto affinché la s.p.a. possa legittimamente deliberare di trasformarsi in s.r.l...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (17)(17)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 34/2013, Concordato preventivo e trasformazione di società: «La pendenza della procedura di concordato preventivo non inibisce né altera l’operatività della disciplina ordinaria della trasformazione, non limita il potere deliberativo dell’assemblea […] né costituisce causa di decadenza degli organi sociali».
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 34/2013, Concordato preventivo e trasformazione di società: «La pendenza della procedura di concordato preventivo non inibisce né altera l’operatività ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (18)(18)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 34/2013, Concordato preventivo e trasformazione di società: «Occorre precisare che la necessità di un’autorizzazione ad hoc viene meno nel caso in cui la delibera di trasformazione sia assunta dopo il deposito della domanda di concordato e prima dell’omologa della proposta, laddove essa sia indicata nel piano ex art. 161, secondo comma, lett. e) l.f. quale modalità attuativa del concordato e la sua efficacia sia condizionata all’omologazione del concordato stesso. La praticabilità di questa strada dipende evidentemente da una valutazione positiva, a monte, circa la legittimità delle delibere “condizionate”: non è questa la sede per pronunciarsi in maniera risolutiva su un tema così delicato, seppur non si può non dare conto delle recenti aperture dottrinali che simpatizzano per la soluzione più permissiva. All’operatore che decida di procedere in questo senso, ovvero ricevendo e omologando una delibera di trasformazione sottoposta alla condizione dell’omologazione del piano si suggerisce, dal punto di vista strettamente pratico, in considerazione del fatto che l’attuale sistema di pubblicità degli atti societari non consente di dare evidenza “in visura” di eventuali termini e condizioni previste negli atti stessi, di procedere ad un doppio deposito presso la Camera di Commercio, ovvero un primo deposito della delibera ricevuta, ai fini di una astratta conoscibilità della stessa ai terzi, ma omettendo di dar corso al relativo adempimento dal quale discende la pubblicità dell’evento modificativo “in visura” ed un secondo deposito, una volta verificatasi la condizione, al fine di dare definitiva e completa pubblicità all’operazione […]».
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 34/2013, Concordato preventivo e trasformazione di società: «Occorre precisare che la necessità di un’autorizzazione ad hoc viene meno nel caso in cui ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 20, Questioni in tema di trasformazioni eterogenee (artt. 2500-ter, 2500-septies e 2500-octies c.c.), 18 marzo 2004: «[…] La trasformazione sia essa omogenea o eterogenea ha comunque un elemento caratterizzante comune che giustamente il legislatore ha indicato nel primo articolo dedicato alla trasformazione (art. 2498 c.c.): quello della continuità dei rapporti giuridici. In altri termini con la trasformazione l’ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue tutti i rapporti anche processuali dell’ente prima della trasformazione […]».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 32-2010/I, La trasformazione degli enti no profit, in CNN Notizie del 26.5.2010: «[…] considerati determinati enti verso i quali possono migrare le società di capitali (es. consorzio e comunione d’azienda) potrebbe apparire difficile vedere assicurato il rispetto del dettato dell’art. 2498, previgente, cod. civ. sulla continuità dei rapporti giuridici, secondo il quale attraverso la trasformazione la società modifica la propria forma giuridica senza che si abbia novazione del rapporto sociale, vale a dire senza che si crei un nuovo soggetto, ma soltanto mutamento del tipo. È questo però un rilievo destinato a cadere alla luce della nuova formulazione dell’art. 2498 - applicabile quindi anche alle trasformazioni eterogenee - che allude non più alla società ma all’ente trasformato; ciò in quanto la trasformazione, da istituto relativo alle sole società, viene a ricomprendere anche i casi di trasformazione eterogenea, e cioè riferita a soggetti che in determinate ipotesi neppure costituiscono un centro autonomo di imputazione di rapporti giuridici […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 20, Questioni in tema di trasformazioni eterogenee (artt. 2500-ter, 2500-septies e 2500-octies c.c.), 18 marzo 2004: «[…] La trasformazione sia essa omogenea...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 57-2019/I, Le cooperative di ormeggiatori come società di diritto speciale, in CNN Notizie del 17.6.2019: «[…] La natura giuridica del “gruppo di ormeggiatori” è discussa […]. La qualificazione secondo le categorie proprie del Codice Civile non è agevole. Se tuttavia il “gruppo” ha agito come centro di imputazione di rapporti giuridici, la questione verte sulla possibilità di applicare il principio di continuità di cui all’art. 2498 c.c., e pertanto la disciplina della trasformazione. A tal fine diventa rilevante il problema della qualificazione. […] la vicenda [può] essere qualificata come trasformazione: più precisamente, come trasformazione di un ente la cui configurazione non può che essere quella della società in nome collettivo, in cui la pubblicità assume una funzione dichiarativo/integrativa (si pensi al regime della collettiva irregolare - art. 2297 c.c.) e la mancanza della quale non impedisce l’accesso alla disciplina del Capo X, Titolo V, Libro V, c.c. […] Lo svolgimento in comune di un’attività economica lucrativa, senza alcuna preventiva formalizzazione e senza necessità di pubblicità, determina invariabilmente che la qualificazione dei rapporti fra i partecipanti e nei confronti dei terzi come società in nome collettivo […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 57-2019/I, Le cooperative di ormeggiatori come società di diritto speciale, in CNN Notizie del 17.6.2019: «[…] La natura giuridica del “gruppo...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 57-2019/I, Trasformazione, fusione e scissione degli enti esercenti imprese sociali, in CNN Notizie del 17.6.2019: «[…] Ci si chiede quale sia la disciplina applicabile all’evoluzione del gruppo di ormeggiatori, già costituito, in società cooperativa di ormeggiatori: se, cioè, si tratti di costituzione di società o di trasformazione. […] Accettando tali premesse, ne deriva che il mutamento di regole di organizzazione dell’attività comune si presta ad essere qualificato come trasformazione: una trasformazione che assumerà i connotati della trasformazione eterogenea di società di persone in società cooperativa, con applicazione, quindi, dei presidi a tutela della corretta formazione del capitale sociale (art. 2500- ter, c.c.) e dell’interesse dei creditori (art. 2500-novies, c.c.).».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 57-2019/I, Trasformazione, fusione e scissione degli enti esercenti imprese sociali, in CNN Notizie del 17.6.2019: «[…] Ci si chiede quale sia...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (4)(4)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 246-2009/I, Trasformazione di società consortile per azioni in liquidazione in società cooperativa per azioni. Legittimità e procedimento, in CNN Notizie del 5.1.2010: «[…] È bene ricordare al riguardo come la comunione di azienda non costituisca infatti un soggetto di diritto, bensì una situazione di contitolarità statica allo scopo di godimento. Constatato pertanto che la trasformazione di società in comunione di azienda, e viceversa, si verifica nella più completa discontinuità soggettiva, e, come detto, volendo trovare un elemento che accomuni e caratterizzi tutte le fattispecie di trasformazione eterogenea - al fine di verificare se tra queste possano ricomprendersi ipotesi non espressamente previste dal legislatore - si può notare come tale comune denominatore consista nella permanenza di un medesimo patrimonio destinato ad un determinato scopo. La dottrina ha precisato al riguardo come la trasformazione sia stata configurata dal legislatore come strumento tecnico per soddisfare l’interesse alla conservazione del vincolo di destinazione di un patrimonio all’esercizio di un’attività, pur eventualmente mutando il fine dell’attività medesima […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 246-2009/I, Trasformazione di società consortile per azioni in liquidazione in società cooperativa per azioni. Legittimità e procedimento, in...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (5)(5)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 651-2014/I, Coordinamento della disciplina dell’opposizione nella trasformazione eterogenea con il sistema di riconoscimento delle persone giuridiche, in CNN Notizie del 27.4.2016: «Si chiede in che modo si coordini la disciplina dell’opposizione nella trasformazione eterogenea con il sistema di riconoscimento delle persone giuridiche. […] nel coordinare la disciplina generale della trasformazione eterogenea con le specifiche disposizioni che attengono gli enti riconosciuti del libro I, pare potersi concludere nel senso che il procedimento vada così scandito nel tempo: - Delibera di trasformazione della società in fondazione con approvazione da parte dei soci dell’atto costitutivo della fondazione. Dalla pubblicità della delibera decorrono i 60 giorni previsti dall’art. 2500-novies c.c., per l’opposizione, il cui mancato verificarsi è condizione sospensiva legale per l’efficacia della delibera di trasformazione (ma non ancora dell’intera operazione); - Istanza per il riconoscimento, ottenuto il quale può procedersi alla cancellazione della società dal registro delle imprese (efficacia dell’intera operazione)».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 651-2014/I, Coordinamento della disciplina dell’opposizione nella trasformazione eterogenea con il sistema di riconoscimento delle persone gi...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (6)(6)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 189-2009/I, Trasformazione di s.r.l. consortile in s.p.a. e opposizione dei creditori sociali ex art. 2500-novies c.c., in CNN Notizie del 27.10.2009: «[…] La ratio dell’opposizione riconosciuta ai creditori dell’ente trasformando, invero, sembra rinvenirsi altrove e, più precisamente, nella circostanza che la trasformazione eterogenea comporta non solo o non tanto un diverso regime di responsabilità per le obbligazioni sociali, ma anche, e soprattutto, una diversa struttura organizzativa e di governo del patrimonio in capo all’ente trasformato. In particolare, ciò può condurre ad una diversa valutazione di affidabilità del soggetto debitore […]. Il che spiega, quindi, la generale applicabilità alla trasformazione eterogenea dell’istituto dell’opposizione non solo quando questa comporti un mutamento della struttura patrimoniale o organizzativa dell’ente trasformando, ma anche laddove essa si sostanzi in un mutamento della causa, salvo poi, per il creditore opponente, dover dimostrare il pregiudizio effettivo delle proprie ragioni […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 189-2009/I, Trasformazione di s.r.l. consortile in s.p.a. e opposizione dei creditori sociali ex art. 2500-novies c.c., in CNN Notizie del 27...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (7)(7)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 189-2009/I, Trasformazione di s.r.l. consortile in s.p.a. e opposizione dei creditori sociali ex art. 2500-novies c.c., in CNN Notizie del 27.10.2009: «[…] L’art. 2500-novies c.c. non appare legato al passaggio dal regime di responsabilità illimitata a quello di responsabilità limitata. Sotto tale prospettiva, l’opposizione, per le trasformazioni eterogenee, si affianca al precetto dell’art. 2500-quinquies c.c., dettato per le trasformazioni progressive, che prevede appunto il perdurare della responsabilità illimitata per le obbligazioni anteriori alla trasformazione se non consti il consenso dei creditori all’operazione stessa. Tale disposizione, che rappresenta una forte forma di tutela per le ragioni del ceto creditorio a non veder compromesse le garanzie di soddisfacimento delle proprie pretese, contiene in sé un principio generale, suscettibile di applicazione, secondo la dottrina prevalente, in tutte le ipotesi in cui la trasformazione comporti il passaggio da un regime di responsabilità illimitata ad un regime di responsabilità limitata […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 189-2009/I, Trasformazione di s.r.l. consortile in s.p.a. e opposizione dei creditori sociali ex art. 2500-novies c.c., in CNN Notizie del 27...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (8)(8)
    - Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia d’impresa B, Linee guida per i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia societaria, 2018: «[…] Non rientrano nel perimetro della volontaria giurisdizione ma in quello dei procedimenti contenziosi (ove il provvedimento giurisdizionale è emanato in esito a un «accertamento di per sé richiedente il dispiegarsi di contraddittorio pieno e suscettibile di passaggio in giudicato»): «l’opposizione dei creditori alla […] trasformazione eterogenea» di cui all’art. 2500-novies, comma 2, c.c.».
    - Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia d’impresa B, Linee guida per i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia societaria, 2018: «[…] Non rientrano nel perimetro della volo...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (9)(9)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. I.C.31, Trasformazione eterogenea anticipata, 1° pubbl. 9/16 - motivato 9/17: «Anche in tema di trasformazione eterogenea il codice civile prevede una specifica disciplina a tutela dei creditori che possano subire un nocumento alle proprie aspettative a seguito dell’operazione di trasformazione. E pertanto è previsto che l’efficacia della trasformazione sia differita di sessanta giorni rispetto all’ultimo degli adempimenti pubblicitari indicati dall’art. 2500 c.c. in quanto, in tale intervallo di tempo, i creditori stessi possono fare opposizione all’operazione. L’articolo 2500 novies c.c. autorizza tuttavia di anticipare gli effetti rispetto al detto termine di sessanta giorni nel caso in cui i creditori esprimano il proprio consenso, ovvero nel caso in cui siano stati pagati i creditori che tale consenso non abbiano manifestato. La norma inoltre, nel comma secondo, richiama anche espressamente le disposizioni contenute nell’ultimo comma dell’art. 2445 c.c. che, in tema di riduzione volontaria del capitale sociale, ammette una anticipata eseguibilità della delibera, allorquando lo consenta il tribunale ove ritenga infondato il pericolo di pregiudizio dei creditori, ovvero nel caso in cui la società abbia prestato idonea garanzia. Va anche ricordato come in tema di fusioni (e scissioni) la nuova formulazione dell’art. 2503 c.c. ha chiarito che il deposito presso una banca della somma necessaria al pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso all’operazione, autorizza l’esecuzione anticipata della fusione (o della scissione) rispetto al termine dei sessanta giorni previsto dalla norma medesima. Sulla base di una interpretazione sistematica delle richiamate regole si può affermare sussistere un principio generale di tutela specifica dei creditori, applicabile in tutti i casi in cui, per effetto di operazioni straordinarie, possa arrecarsi un pregiudizio alle aspirazioni di soddisfazione delle loro rispettive posizioni […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. I.C.31, Trasformazione eterogenea anticipata, 1° pubbl. 9/16 - motivato 9/17: «Anche in tema di trasformazione eterog...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (10)(10)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 120-2015/I, Il procedimento ex art. 115 T.U.E.L. di trasformazione e di scissione di aziende speciali e consorzi di enti pubblici in società di capitali: l’adeguamento interpretativo alla disciplina vigente del codice civile, in CNN Notizie del 1.12.2015: «[…] Lo studio esamina la disciplina della trasformazione di aziende speciali e dei consorzi in società, contenuta nell’art. 115 del T.U.E.L., norma che risente di “obsolescenza normativa” dovuta alla circostanza che la sua stessa formulazione è anteriore alla riforma del diritto societario. […] Richiamata la natura giuridica degli enti coinvolti nell’operazione, lo studio chiarisce come la trasformazione in discorso si connoti come vera e propria trasformazione, caratterizzata da quello stesso principio di continuità predicato dall’art. 2498 c.c., cui tuttavia non si applica l’art. 2500-novies […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 120-2015/I, Il procedimento ex art. 115 T.U.E.L. di trasformazione e di scissione di aziende speciali e consorzi di enti pubblici in società d...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (11)(11)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.31, Trasformazione eterogenea di società od altri enti in liquidazione, 1° pubbl. 9/09: «Si ritiene sempre legittimo, nei limiti del procedimento legale e salvi i divieti espressi, che una qualsiasi società od altro ente in liquidazione si trasformi in altra società od ente (trasformazione eterogenea). La società o l’ente derivante dalla trasformazione potrà a sua volta essere in liquidazione o meno, poiché detta operazione può avere sia un fine liquidatorio sia un fine di rimozione della causa di scioglimento e di rilancio dell’attività. In ogni caso non sussiste alcun obbligo di motivare la decisione di trasformazione, essendo la valutazione sull’opportunità di tale operazione rimessa all’insindacabile giudizio dei soci o degli eventuali altri organi specificatamente competenti. I terzi creditori sono comunque tutelati con il diritto di opposizione previsto dall’art. 2500-novies c.c. […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.31, Trasformazione eterogenea di società od altri enti in liquidazione, 1° pubbl. 9/09: «Si ritiene sempre legitt...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (12)(12)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.31, Trasformazione eterogenea di società od altri enti in liquidazione, 1° pubbl. 9/09: «[…] si ritengono […] non consentite, le trasformazioni eterogenee di enti in liquidazione che comportino la disapplicazione delle eventuali norme proprie del tipo di partenza relative alla devoluzione del patrimonio (ciò per applicazione diretta ed analogica di quanto disposto dagli artt. 2499 e 28, comma 2, c.c.)».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.31, Trasformazione eterogenea di società od altri enti in liquidazione, 1° pubbl. 9/09: «[…] si ritengono […] non...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (13)(13)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 1136-2014/I, Trasformazione di GEIE in consorzio o in società di capitali, in CNN Notizie del 11.5.2016: «[…] Poiché il GEIE è un soggetto di diritto - lo si desume dall’art. 1, comma 2, del regolamento 2137/85, secondo cui esso «ha la capacità, a proprio nome, di essere titolare di diritti e di obbligazioni di qualsiasi natura, di stipulare contratti o di compiere altri atti giuridici e di stare in giudizio a decorrere dalla iscrizione» nel registro delle imprese ([…]) - non v’è dubbio che lo stesso possa esser riguardato da operazioni di trasformazione, ancorché non tipizzate ([…]). L’operazione di trasformazione da GEIE in consorzio o società potrebbe, invero, esser addirittura necessitata laddove venissero meno i requisiti di cui all’art. 4 del regolamento 2137/85 […]. Appare, pertanto, ammissibile la trasformazione del GEIE in consorzio, la quale è stata qualificata come trasformazione omogenea tanto dalla dottrina anteriore alla riforma del diritto societario ([…]), quanto da quella successiva ([…]). Ammessa la trasformabilità del GEIE in consorzio, deve ritenersi altresì possibile la trasformazione in società di capitali, la quale dovrebbe tuttavia qualificarsi come eterogenea».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 1136-2014/I, Trasformazione di GEIE in consorzio o in società di capitali, in CNN Notizie del 11.5.2016: «[…] Poiché il GEIE è un soggetto di...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (14)(14)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 810-2013/I, Delibera di trasformazione e partecipazione di maggioranza detenuta da una congregazione religiosa, in CNN Notizie del 13.4.2016: «[…] All’esito della trasformazione in esame, infatti, non si ha una “surrogazione reale” delle azioni della s.p.a. detenute dalla Congregazione con altra partecipazione, come avverrebbe nelle ipotesi di trasformazione omogenea ed in alcuni casi di trasformazione eterogenea (in società consortile, in società cooperativa), bensì una sostanziale rinuncia alle stesse. È ben vero che nel caso di trasformazione l’atto di dotazione con il quale il fondatore attribuisce alla fondazione il patrimonio necessario per la realizzazione del suo scopo è posto formalmente in essere dalla società trasformanda, ma l’effetto si riverbera sul patrimonio del socio. L’atto di dotazione, infatti, produce l’immediato effetto di destinare i beni all’ente nascituro, sottraendoli non soltanto ad ogni altra destinazione, ma anche al loro precedente titolare, il quale non può disporne, se non con la revoca dell’atto di fondazione, possibile solo nei limiti di cui all’art. 15 c.c. e cioè prima che sia intervenuto il riconoscimento. Il che si traduce, rispetto alla partecipazione azionaria detenuta, nella perdita dei diritti amministrativi e patrimoniali che essa rappresentava […]»
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 810-2013/I, Delibera di trasformazione e partecipazione di maggioranza detenuta da una congregazione religiosa, in CNN Notizie del 13.4.2016:...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (15)(15)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 810-2013/I, Delibera di trasformazione e partecipazione di maggioranza detenuta da una congregazione religiosa, in CNN Notizie del 13.4.2016: «[…] All’esito della trasformazione in esame, infatti, non si ha una “surrogazione reale” delle azioni della s.p.a. detenute dalla Congregazione con altra partecipazione, come avverrebbe nelle ipotesi di trasformazione omogenea ed in alcuni casi di trasformazione eterogenea (in società consortile, in società cooperativa), bensì una sostanziale rinuncia alle stesse. […] Per tale ragione - pur con l’avvertenza che una valutazione in tal senso spetta all’autorità ecclesiastica competente - sembra che l’atto che si intende compiere sia riconducibile alla previsione del canone 1295 del codice di diritto canonico a tenore del quale “i requisiti a norma dei cann. 1291-1294, ai quali devono conformarsi anche gli statuti delle persone giuridiche, devono essere osservati non soltanto per l’alienazione, ma in qualunque altro affare che intacchi il patrimonio della persona giuridica peggiorandone la condizione”»
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 810-2013/I, Delibera di trasformazione e partecipazione di maggioranza detenuta da una congregazione religiosa, in CNN Notizie del 13.4.2016:...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (16)(16)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 659-2013/I. Cambiamento del tipo da s.r.l. sportiva lucrativa a società dilettantistica sportiva a responsabilità limitata, in CNN Notizie del 15.1.2016: «[…] L’abbandono del regime ordinario per accedere a quello delle società dilettantistiche implica una modificazione dello scopo sociale, da lucrativo a non lucrativo, uguale ed opposto a quello che si verifica nel caso esaminato dai citati precedenti: si agisce solo sullo scopo e non anche sulla struttura organizzativa, e tuttavia la riforma considera trasformazione anche il passaggio da società con scopo consortile in società lucrativa e viceversa (anch’esso non necessariamente incidente sulla struttura organizzativa, qualora il tipo resti immutato). Ne consegue, quindi, che appare preferibile configurare la vicenda in esame, più che come mera modificazione dell’oggetto sociale, come trasformazione atipica (in quanto non codificata) eterogenea, la quale comporterebbe allora l’applicazione dell’art. 2500-septies c.c. e dell’art. 2500-novies c.c., per cui la trasformazione ha effetto dopo sessanta giorni dall’ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti dallo stesso articolo, termine nel quale i creditori possono fare opposizione, salvo che consti il consenso dei creditori o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 659-2013/I. Cambiamento del tipo da s.r.l. sportiva lucrativa a società dilettantistica sportiva a responsabilità limitata, in CNN Notizie de...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (17)(17)
    - Trib. Sassari, 13 luglio 2010, in Giur. Comm., 2012, II, 1033, con nota di Carraro: «La trasformazione «eterogenea» di società in un trust non rientra tra quelle previste dall’art. 2500 septies c.c., norma non suscettibile di un’interpretazione estensiva o analogica».
    - Trib. Sassari, 13 luglio 2010, in Giur. Comm., 2012, II, 1033, con nota di Carraro: «La trasformazione «eterogenea» di società in un trust non rientra tra quelle previste dall’art. 2500 septies c.c....Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 37-2015/I, Trasformazione di consorzio con attività esterna in associazione riconosciuta, in CNN Notizie del 4.5.2016: «Si chiede se sia ammissibile, e attraverso quali modalità, la trasformazione di consorzio con attività esterna in associazione. In via generale della ammissibilità di detta trasformazione non sembra doversi dubitare […]. […] Il problema, quindi, non è il “se”, quanto, piuttosto, il “come”. […] Di qui, pertanto, il dubbio se la previsione del comma 2 dell’art. 2500-octies c.c. [secondo cui la deliberazione di trasformazione, nei consorzi, deve essere assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consorziati N.d.A], possa o meno trovare applicazione anche nell’ipotesi al vaglio, ricorrendo all’analogia iuris: dubbio che la citata dottrina risolve suggerendo il ricorso ad un criterio casistico, ammettendo l’applicazione analogica laddove lo schema organizzativo di arrivo nella fattispecie atipica abbia caratteristiche strutturali omogenee con quelle dello schema organizzativo di arrivo nella trasformazione tipica […] Cosa che, invero, nel nostro caso, non sembra accadere, data la netta diversità strutturale ma anche di causa rispetto allo schema di partenza (consorzio) tra società (fattispecie tipica) e associazione (fattispecie atipica) […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 37-2015/I, Trasformazione di consorzio con attività esterna in associazione riconosciuta, in CNN Notizie del 4.5.2016: «Si chiede se sia ammi...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 37-2015/I, Trasformazione di consorzio con attività esterna in associazione riconosciuta, in CNN Notizie del 4.5.2016: «[…] per garantire che l’operazione abbia l’effetto corrispondente alla volontà dei consorziati (che pare di capire sia quello di approdare ad uno schema associativo dotato di personalità giuridica) si dovrà così procedere: - delibera di trasformazione del consorzio in associazione (che, come accennato, dovrebbe avvenire all’unanimità) con approvazione da parte dei consorziati dell’atto costitutivo della associazione. Il tutto sospensivamente condizionato all’ottenimento del riconoscimento; - dalla pubblicità della delibera nel registro delle imprese decorrono i 60 giorni previsti dall’art. 2500-novies c.c., per l’opposizione, il cui mancato verificarsi è condizione sospensiva legale per l’efficacia della delibera di trasformazione (ma non ancora dell’intera operazione); - istanza per il riconoscimento, ottenuto il quale può procedersi alla cancellazione del consorzio dal registro delle imprese (avveramento della condizione volontaria cui è subordinata efficacia dell’intera operazione)».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 37-2015/I, Trasformazione di consorzio con attività esterna in associazione riconosciuta, in CNN Notizie del 4.5.2016: «[…] per garantire che...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 253-2014/I, Trasformazione eterogenea da cooperativa sociale in associazione ONLUS, in CNN Notizie del 11.5.2016: «Gli artt. 2545-decies e 2545-undecies c.c. riconoscono la trasformabilità - e solo per le cooperative a mutualità non prevalente - in società lucrative e consorzi e non anche nelle altre figure (fondazioni, associazioni non riconosciute, comunioni d’azienda) previste dall’art. 2500-septies, c.c. per le società di capitali. Non sembra, tuttavia, possibile negare, in virtù dell’applicazione analogica della norma sulle trasformazioni delle società di capitali, la trasformazione diretta delle cooperative in enti diversi dalle società di capitali, purché si applichi la disciplina dettata per l’uscita dallo scopo mutualistico, e quindi le disposizioni di cui agli artt. 2545-decies e 2545-undecies c.c., ed in particolare la norma sulla devoluzione del patrimonio e sull’avvenuta revisione da parte dell’autorità di vigilanza governativa ex decreto legislativo n. 220 del 2003 o, in alternativa, la presentazione della relativa domanda da almeno novanta giorni da parte degli amministratori ([…]). Nonostante nel caso di specie la cooperativa che intende trasformarsi sia una cooperativa sociale e, quindi, sia una Onlus di diritto, sembra comunque necessario rispettare l’obbligo di devoluzione […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 253-2014/I, Trasformazione eterogenea da cooperativa sociale in associazione ONLUS, in CNN Notizie del 11.5.2016: «Gli artt. 2545-decies e 25...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (4)(4)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.27, Trasformazione di enti o società diversi dalle società di capitali in associazioni, 1° pubbl. 9/08: «L’art. 2500 septies c.c. contempla espressamente la sola trasformazione di società di capitali in associazione non riconosciuta. Si deve tuttavia ritenere legittima - ai sensi dell’art. 1322 c.c. - ogni ulteriore trasformazione in associazione non riconosciuta di enti o società, diversi dalle società di capitali, ai quali sia comunque consentito di trasformarsi in dette società di capitali. È infatti conforme ai principi dell’ordinamento porre in essere un singolo negozio che raggiunga direttamente il medesimo effetto giuridico che è possibile ottenere con una serie di negozi tipici. Così se una società di persone può legittimamente trasformarsi in società di capitali e questa a sua volta può legittimamente trasformarsi in associazione non riconosciuta, sarà altresì legittimo che una società di persone si trasformi direttamente in associazione non riconosciuta».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.27, Trasformazione di enti o società diversi dalle società di capitali in associazioni, 1° pubbl. 9/08: «L’art. 2...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 651-2014/I, Coordinamento della disciplina dell’opposizione nella trasformazione eterogenea con il sistema di riconoscimento delle persone giuridiche, in CNN Notizie del 27.4.2016: «Si chiede in che modo si coordini la disciplina dell’opposizione nella trasformazione eterogenea con il sistema di riconoscimento delle persone giuridiche. […] nel coordinare la disciplina generale della trasformazione eterogenea con le specifiche disposizioni che attengono gli enti riconosciuti del libro I, pare potersi concludere nel senso che il procedimento vada così scandito nel tempo: - Delibera di trasformazione della società in fondazione con approvazione da parte dei soci dell’atto costitutivo della fondazione. Dalla pubblicità della delibera decorrono i 60 giorni previsti dall’art. 2500-novies, c.c., per l’opposizione, il cui mancato verificarsi è condizione sospensiva legale per l’efficacia della delibera di trasformazione (ma non ancora dell’intera operazione); - Istanza per il riconoscimento, ottenuto il quale può procedersi alla cancellazione della società dal registro delle imprese (efficacia dell’intera operazione)».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 651-2014/I, Coordinamento della disciplina dell’opposizione nella trasformazione eterogenea con il sistema di riconoscimento delle persone gi...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 810-2013/I, Delibera di trasformazione e partecipazione di maggioranza detenuta da una congregazione religiosa, in CNN Notizie del 13.4.2016: «[…] All’esito della trasformazione in esame, infatti, non si ha una “surrogazione reale” delle azioni della s.p.a. detenute dalla Congregazione con altra partecipazione, come avverrebbe nelle ipotesi di trasformazione omogenea ed in alcuni casi di trasformazione eterogenea (in società consortile, in società cooperativa), bensì una sostanziale rinuncia alle stesse. È ben vero che nel caso di trasformazione l’atto di dotazione con il quale il fondatore attribuisce alla fondazione il patrimonio necessario per la realizzazione del suo scopo è posto formalmente in essere dalla società trasformanda, ma l’effetto si riverbera sul patrimonio del socio. L’atto di dotazione, infatti, produce l’immediato effetto di destinare i beni all’ente nascituro, sottraendoli non soltanto ad ogni altra destinazione, ma anche al loro precedente titolare, il quale non può disporne, se non con la revoca dell’atto di fondazione, possibile solo nei limiti di cui all’art. 15 c.c. e cioè prima che sia intervenuto il riconoscimento. Il che si traduce, rispetto alla partecipazione azionaria detenuta, nella perdita dei diritti amministrativi e patrimoniali che essa rappresentava […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 810-2013/I, Delibera di trasformazione e partecipazione di maggioranza detenuta da una congregazione religiosa, in CNN Notizie del 13.4.2016:...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 810-2013/I, Delibera di trasformazione e partecipazione di maggioranza detenuta da una congregazione religiosa, in CNN Notizie del 13.4.2016: «[…] All’esito della trasformazione in esame, infatti, non si ha una “surrogazione reale” delle azioni della s.p.a. detenute dalla Congregazione con altra partecipazione, come avverrebbe nelle ipotesi di trasformazione omogenea ed in alcuni casi di trasformazione eterogenea (in società consortile, in società cooperativa), bensì una sostanziale rinuncia alle stesse. […] Per tale ragione - pur con l’avvertenza che una valutazione in tal senso spetta all’autorità ecclesiastica competente - sembra che l’atto che si intende compiere sia riconducibile alla previsione del canone 1295 del codice di diritto canonico a tenore del quale “i requisiti a norma dei cann. 1291-1294, ai quali devono conformarsi anche gli statuti delle persone giuridiche, devono essere osservati non soltanto per l’alienazione, ma in qualunque altro affare che intacchi il patrimonio della persona giuridica peggiorandone la condizione”».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 810-2013/I, Delibera di trasformazione e partecipazione di maggioranza detenuta da una congregazione religiosa, in CNN Notizie del 13.4.2016:...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Trib. Sassari, 13 luglio 2010, in Giur. Comm., 2012, II, 1033, con nota di Carraro: «La trasformazione «eterogenea» di società in un trust non rientra tra quelle previste dall’art. 2500 septies c.c., norma non suscettibile di un’interpretazione estensiva o analogica».
    - Trib. Sassari, 13 luglio 2010, in Giur. Comm., 2012, II, 1033, con nota di Carraro: «La trasformazione «eterogenea» di società in un trust non rientra tra quelle previste dall’art. 2500 septies c.c....Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Trib. Roma, 20 luglio 2017, in Trust, 2018, 1, 53: «Non è possibile la trasformazione di una S.r.l. in liquidazione in un trust liquidatorio, sia in quanto le ipotesi di trasformazione eterogenea previste e disciplinate dal legislatore costituiscono un numero chiuso, sia in quanto l’istituzione del trust non dà luogo ad alcun ente. Non è riconoscibile il trust liquidatorio in cui sia conferito l’intero patrimonio di una S.r.l. e alla cui istituzione sia contestuale la trasformazione di tale società in suddetto trust, in quanto in seguito all’operazione non residua alcun ente societario e in tal modo la liquidazione diviene inammissibilmente contraria al tipo legale».
    - Trib. Roma, 20 luglio 2017, in Trust, 2018, 1, 53: «Non è possibile la trasformazione di una S.r.l. in liquidazione in un trust liquidatorio, sia in quanto le ipotesi di trasformazione eterogenea pr...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.24, Trasformazione di società consortile avente forma di società di persone in società di capitali - Relazione di stima ex art. 2500 ter c.c. - Necessità, 1° pubbl. 9/07: «In ogni caso di trasformazione di società consortile avente forma di società di persone in società di capitali (avente o meno oggetto consortile), deve ritenersi necessaria la preventiva acquisizione della relazione di stima redatta ai sensi dell’art. 2343 ovvero dell’art. 2465 c.c., in forza dell’art. 2500-ter, comma 2, c.c.».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.24, Trasformazione di società consortile avente forma di società di persone in società di capitali - Relazione di...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.15, Forma dell’atto di trasformazione di società di persone o di fatto in altra società di persone, 1° pubbl. 9/06: «La trasformazione di una società di persone, ancorché irregolare, o di fatto in altro tipo di società di persone può essere stipulata anche per scrittura privata autenticata».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.15, Forma dell’atto di trasformazione di società di persone o di fatto in altra società di persone, 1° pubbl. 9/0...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.14, Forma dell’atto di trasformazione di società di persone o di fatto in società di capitali, 1° pubbl. 9/06: «La trasformazione di una società di persone, ancorché irregolare, o di fatto in società di capitali richiede l’atto pubblico ad substantiam».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.14, Forma dell’atto di trasformazione di società di persone o di fatto in società di capitali, 1° pubbl. 9/06: «L...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.17, Trasformazione di società di persone irregolare o di fatto in altro tipo di società regolare, 1° pubbl. 9/06: «La norma che fa decorrere l’efficacia della trasformazione dalla esecuzione degli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge (art. 2500, II e III comma, c.c.) non preclude la possibilità per una società irregolare o di fatto, che non proceda ad una preventiva regolarizzazione, di trasformarsi direttamente in altro tipo di società regolare. L’efficacia della trasformazione decorrerà dall’iscrizione nel registro delle imprese dell’atto di trasformazione, senza ulteriori formalità in ordine al tipo trasformato».
    Cass., 21 agosto 2004, n. 16500, in Rep. Foro It., 2004, voce Società, n. 1222: «In caso di trasformazione di una società di fatto (nella specie, uno studio associato tra professionisti) in società in accomandita semplice, si è in presenza di un medesimo soggetto giuridico, sia pure dotato di una nuova veste societaria […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.17, Trasformazione di società di persone irregolare o di fatto in altro tipo di società regolare, 1° pubbl. 9/06:...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Trib. Roma, 2 maggio 2006, in Riv. Not., 2007, 1, 188: «La mancata convocazione del socio accomandatario (titolare di una quota di partecipazione agli utili pari allo 0,01%) presso il notaio nel giorno in cui i soci accomandanti (titolari di quote complessivamente pari al 99,99%) hanno deciso la trasformazione in s.r.l. è irrilevante, non avendo la volontà contraria dell’accomandatario alcun effetto impeditivo della validità della trasformazione».
    - Trib. Roma, 2 maggio 2006, in Riv. Not., 2007, 1, 188: «La mancata convocazione del socio accomandatario (titolare di una quota di partecipazione agli utili pari allo 0,01%) presso il notaio nel gio...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 179-2007/I, Trasformazione di s.a.s in cooperativa, in CNN Notizie del 20.3.2008: «[…] La giurisprudenza - con riguardo alla trasformazione di una società in accomandita semplice in società di capitali, senza il concorso del socio accomandatario - ha infatti affermato come, indipendentemente dall’applicabilità o meno della regola di maggioranza, oggi codificata dall’art. 2500-ter, la circostanza che una decisione di trasformazione di una società in accomandita semplice in una società a responsabilità limitata sia stata adottata dai soli soci accomandanti, pur rappresentanti la quasi totalità del capitale sociale, in assenza e all’insaputa dell’unico socio accomandatario, inficia all’origine la decisione dei soci e la rende radicalmente inefficace. Pur non essendo necessario, nelle società di persone, dar corso ad un procedimento assembleare, è, infatti, in ogni caso indispensabile, ai fini della formazione della decisione, un atto d’impulso a tanto finalizzato che promani dal soggetto a cui tale potere istituzionalmente compete (nella specie l’accomandatario), in modo che tutti i soci siano messi in condizione di esprimersi, anche semplicemente per far valere il proprio dissenso (Trib. Roma, 21 luglio 2006, in Riv. Dir. comm., 2006, II, 96 […])».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 179-2007/I, Trasformazione di s.a.s in cooperativa, in CNN Notizie del 20.3.2008: «[…] La giurisprudenza - con riguardo alla trasformazione d...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 39-2015/I, Quesito in materia di successione di quota di società di accomandita semplice, in CNN Notizie del 13.5.2015: «[…] laddove siano venuti meno tutti gli accomandatari, la prosecuzione dell’attività sotto la direzione degli accomandanti produce, per costoro, la perdita della limitazione di responsabilità, ai sensi dell’art. 2320 c.c., senza, però, che questo si traduca nell’acquisto del potere di rappresentanza della società, non essendovi una necessaria coincidenza tra la qualifica di socio accomandatario, quella di socio illimitatamente responsabile e quella di amministratore (non tutti gli accomandatari devono, infatti, essere anche amministratori). […] Sembra, pertanto, doversi escludere che il venir meno di tutti gli accomandatari possa determinare una trasformazione implicita della s.a.s. in una s.n.c., anch’essa con unico socio e in stato di liquidazione. […] malgrado la mancata nomina dell’amministratore provvisorio, e malgrado l’eventuale assunzione di responsabilità illimitata in capo agli accomandanti che abbiano compiuto atti di gestione, questi ultimi conservano la qualità di accomandante e, quindi, non si può parlare di una trasformazione implicita della s.a.s. in s.n.c. o in società irregolare. In sostanza, la società in accomandita semplice rimasta priva di accomandatari non muta la propria forma giuridica […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 39-2015/I, Quesito in materia di successione di quota di società di accomandita semplice, in CNN Notizie del 13.5.2015: «[…] laddove siano ve...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.30, Trasformazione omogenea di società in liquidazione, 1° pubbl. 9/09: «Si ritiene sempre legittimo, nei limiti del procedimento legale e salvi i divieti espressi, che una qualsiasi società lucrativa in liquidazione si trasformi in altra società lucrativa (trasformazione omogenea). La società derivante dalla trasformazione potrà a sua volta essere in liquidazione o meno, poiché detta operazione può avere sia un fine liquidatorio sia un fine di rimozione della causa di scioglimento e di rilancio dell’attività […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.30, Trasformazione omogenea di società in liquidazione, 1° pubbl. 9/09: «Si ritiene sempre legittimo, nei limiti ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.30, Trasformazione omogenea di società in liquidazione, 1° pubbl. 9/09: «[…] Qualora nell’atto di trasformazione non sia espressamente previsto, ricorrendone i presupposti, che si intende anche revocare la liquidazione, la società trasformata resterà in liquidazione. In ogni caso non sussiste alcun obbligo di motivare la decisione di trasformazione, essendo la valutazione sull’opportunità di tale operazione rimessa all’insindacabile giudizio dei soci».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.30, Trasformazione omogenea di società in liquidazione, 1° pubbl. 9/09: «[…] Qualora nell’atto di trasformazione ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 221-2010/I, Riduzione del capitale per perdite e trasformazione di società in liquidazione, in CNN Notizie del 13.4.2011: «[…] Ove la deliberazione di trasformazione sia destinata a comportare il ritorno della società nella fase attiva, essa dovrà essere naturalmente soggetta al rispetto della disciplina in tema di revoca dello stato di liquidazione, e dunque, in primo luogo, alla rimozione della causa di scioglimento che si era verificata. Secondo talune ricostruzioni, la deliberazione di trasformazione di una società che versi in stato di liquidazione è considerata solo e soltanto in questa ottica, giungendo quindi a ritenere che, anche ove la rimozione della causa di scioglimento non sia espressamente enunciata, essa debba ritenersi implicitamente adottata […]. A prescindere dall’atteggiamento adottato nei riguardi della questione delle deliberazioni implicite […], in questa sede deve osservarsi come tali ricostruzioni prendano le mosse da una pretesa incompatibilità della trasformazione stessa con lo stato di liquidazione […], in virtù della quale la legittimità di una trasformazione adottata durante la fase di liquidazione deve necessariamente implicare la volontà - esplicita o implicita che sia - di revocare lo scioglimento e di ripristinare l’esercizio attivo […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 221-2010/I, Riduzione del capitale per perdite e trasformazione di società in liquidazione, in CNN Notizie del 13.4.2011: «[…] Ove la delibera...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (4)(4)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.31, Trasformazione eterogenea di società od altri enti in liquidazione, 1° pubbl. 9/09: «Si ritiene sempre legittimo, nei limiti del procedimento legale e salvi i divieti espressi, che una qualsiasi società od altro ente in liquidazione si trasformi in altra società od ente (trasformazione eterogenea). La società o l’ente derivante dalla trasformazione potrà a sua volta essere in liquidazione o meno, poiché detta operazione può avere sia un fine liquidatorio sia un fine di rimozione della causa di scioglimento e di rilancio dell’attività. In ogni caso non sussiste alcun obbligo di motivare la decisione di trasformazione, essendo la valutazione sull’opportunità di tale operazione rimessa all’insindacabile giudizio dei soci o degli eventuali altri organi specificatamente competenti. I terzi creditori sono comunque tutelati con il diritto di opposizione previsto dall’art. 2500-novies c.c. […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.31, Trasformazione eterogenea di società od altri enti in liquidazione, 1° pubbl. 9/09: «Si ritiene sempre legitt...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (5)(5)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.31, Trasformazione eterogenea di società od altri enti in liquidazione, 1° pubbl. 9/09: «[…] si ritengono […] non consentite, le trasformazioni eterogenee di enti in liquidazione che comportino la disapplicazione delle eventuali norme proprie del tipo di partenza relative alla devoluzione del patrimonio (ciò per applicazione diretta ed analogica di quanto disposto dagli artt. 2499 e 28, comma 2, c.c.)».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.31, Trasformazione eterogenea di società od altri enti in liquidazione, 1° pubbl. 9/09: «[…] si ritengono […] non...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (6)(6)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 13-2008/I, S.n.c. e ricostituzione della pluralità dei soci dopo il decorso dei sei mesi, in CNN Notizie del 30.1.2008: «[…] nell’art. 2272, n. 4 c.c. il termine di sei mesi segna il momento, decorrente dal verificarsi del venir meno della pluralità dei soci, allo spirare del quale sorge, in capo al creditore particolare, il potere di chiedere la liquidazione della quota: una ricostituzione tardiva della pluralità dei soci sarebbe a costui inopponibile (al pari della proroga tacita), per cui mentre una ricostituzione della pluralità dei soci avvenuta in termini impedirebbe il sorgere del potere di richiedere la liquidazione della quota (del socio superstite) in capo al creditore particolare (di costui), al contrario la ricostituzione tardiva, pur facendo venir meno, analogamente alla proroga tacita, la causa di scioglimento, non preclude al creditore particolare l’esercizio di siffatto potere […]».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Studio d’Impresa n. 156-2009/I, La ricostituzione della pluralità dei soci nelle società di persone decorsi sei mesi ex art. 2272 n. 4 c.c., in CNN Notizie del 12.5.2010: «[…] Meno problematica è la fattispecie della trasformazione in società a responsabilità limitata (oppure, anche se l’ipotesi è meno probabile, in società per azioni). Non si dubita seriamente in dottrina sull’ammissibilità di una siffatta fattispecie dal momento che l’art. 2500-ter c.c. disciplina espressamente la trasformazione progressiva da società di persone in società di capitali. In queste ultime, infatti, l’unipersonalità non integra una causa di scioglimento, ma rappresenta, al contrario, una delle connotazioni soggettive che possono assumere le società per azioni e le società a responsabilità limitata sia nel corso della loro vita sia al momento della costituzione. È ovvio che la società di persone con unico socio non dovrà essere stata nel frattempo cancellata e che dovrà essere capitalizzata con l’importo corrispondente al capitale minimo della società risultante alla trasformazione. Caso mai, dei dubbi sulla percorribilità di questa strada, potrebbero rinvenirsi nell’ipotesi in cui, decorso il semestre dal venir meno della pluralità dei soci, la società, ormai sciolta, si trovi in fase di liquidazione. […] La conseguenza della trasformazione sarà la revoca implicita dello stato di liquidazione poiché, in tal caso, la trasformazione in società unipersonale rappresenta la modalità attraverso la quale eliminare la causa di scioglimento […]».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 155-2011/I, Trasformazione di società in nome collettivo unipersonale da oltre un anno in s.r.l. unipersonale, in CNN Notizie del 28.12.2011: «[…] Sulla questione della mancata ricostituzione della pluralità di soci decorso il semestre di cui all’art. 2272, n. 4) c.c. si segnala, oltre agli studi citati, un contributo più recente, che riaffronta il tema e conferma l’orientamento secondo il quale l’unipersonalità della compagine sociale produce sì la causa di scioglimento ma non l’estinzione della società, la quale può procedere alla sua trasformazione in altro tipo sociale, il che comporterà anche la revoca implicita della liquidazione […]. La circostanza che trattasi di revoca implicita, comporta quanto ai quesiti prospettati: 1) l’irrilevanza della mancata indicazione del fatto che la società è in liquidazione ai fini della utilizzabilità della perizia; 2) che la s.r.l. non nasce in liquidazione, essendosi prodotta la revoca già con l’atto di trasformazione; 3) la non necessità di una delibera di revoca espressa. […] Pare, viceversa, opportuno indicare la circostanza che si è verificata la causa di scioglimento ma che non è stato mai compiuto alcun atto di liquidazione e che si procede alla trasformazione così eliminando la causa di scioglimento».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 13-2008/I, S.n.c. e ricostituzione della pluralità dei soci dopo il decorso dei sei mesi, in CNN Notizie del 30.1.2008: «[…] nell’art. 2272, ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
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    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 86-2006/I, Trasformazione di s.p.a. in stato di liquidazione, in CNN Notizie del 1.6.2006: «Si chiede se sia legittimo procedere alla trasformazione di una società per azioni, in stato di liquidazione e il cui capitale è stato interamente eroso dalle perdite, in società a responsabilità limitata, al solo fine di rendere meno onerosa la procedura di liquidazione, e senza dunque procedere alla ricapitalizzazione della stessa. Il nuovo disposto dell’art. 2499 c.c. prevede espressamente che possa farsi luogo alla trasformazione anche in pendenza di procedura concorsuale, purché non vi siano incompatibilità con le finalità o lo stato della stessa. Dunque, a fortiori, deve ritenersi ammissibile la deliberazione di trasformazione durante lo stato di liquidazione, a prescindere da un’eventuale (e concettualmente distinta) revoca dello stato di liquidazione, disciplinata dall’art. 2487-ter. La questione dell’ammissibilità della trasformazione in pendenza dello stato di liquidazione, già affrontata dalla dottrina sin da tempi risalenti […], viene ora risolta espressamente dal legislatore […]».
    In senso conforme: Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 126-2009/I, Trasformazione in società a responsabilità limitata di società per azioni in liquidazione, in CNN Notizie del 1.7.2009.
    Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.30, Trasformazione omogenea di società in liquidazione, 1° pubbl. 9/09: «Si ritiene sempre legittimo, nei limiti del procedimento legale e salvi i divieti espressi, che una qualsiasi società lucrativa in liquidazione si trasformi in altra società lucrativa (trasformazione omogenea). La società derivante dalla trasformazione potrà a sua volta essere in liquidazione o meno, poiché detta operazione può avere sia un fine liquidatorio sia un fine di rimozione della causa di scioglimento e di rilancio dell’attività […]».
    In senso conforme: Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 246-2009/I, Trasformazione di società consortile per azioni in liquidazione in società cooperativa per azioni. Legittimità e procedimento, in CNN Notizie del 5.1.2010; Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 202-2009/I, Revoca implicita della liquidazione, in CNN Notizie del 15.1.2010.
    Massima del Tribunale di Milano (dettata ante legge 340/2000, recante soppressione dell’omologa degli atti societari), riferita a Orientamento del Tribunale di Milano del 1989: «sono omologabili gli atti di trasformazione di una società per azioni in liquidazione anche se abbia perso il capitale al di sotto del minimo di legge previsto per la nuova forma sociale - in altra società di capitali, sempre che dall’atto non emerga la estraneità di siffatta trasformazione agli scopi liquidatori della società (tale estraneità sarebbe da considerare in re ipsa nel caso in cui la trasformazione comporti il passaggio ad una forma sociale più onerosa ed articolata: ad esempio da società a responsabilità limitata a società per azioni)».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 86-2006/I, Trasformazione di s.p.a. in stato di liquidazione, in CNN Notizie del 1.6.2006: «Si chiede se sia legittimo procedere alla trasfor...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.14, Forma dell’atto di trasformazione di società di persone o di fatto in società di capitali, 1° pubbl. 9/06: «La trasformazione di una società di persone, ancorché irregolare, o di fatto in società di capitali richiede l’atto pubblico ad substantiam».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.14, Forma dell’atto di trasformazione di società di persone o di fatto in società di capitali, 1° pubbl. 9/06: «L...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.17, Trasformazione di società di persone irregolare o di fatto in altro tipo di società regolare, 1° pubbl. 9/06: «La norma che fa decorrere l’efficacia della trasformazione dalla esecuzione degli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge (art. 2500, II e III comma, c.c.) non preclude la possibilità per una società irregolare o di fatto, che non proceda ad una preventiva regolarizzazione, di trasformarsi direttamente in altro tipo di società regolare. L’efficacia della trasformazione decorrerà dall’iscrizione nel registro delle imprese dell’atto di trasformazione, senza ulteriori formalità in ordine al tipo trasformato».
    Cass., 21 agosto 2004, n. 16500, in Rep. Foro It., 2004, voce Società, n. 1222: «In caso di trasformazione di una società di fatto (nella specie, uno studio associato tra professionisti) in società in accomandita semplice, si è in presenza di un medesimo soggetto giuridico, sia pure dotato di una nuova veste societaria […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.17, Trasformazione di società di persone irregolare o di fatto in altro tipo di società regolare, 1° pubbl. 9/06:...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 66-2014/I, Trasformazione di una ditta individuale in società a responsabilità limitata unipersonale, in CNN Notizie del 10.5.2016: «[…] Dopo la riforma, la qualificazione normativa, come trasformazione societaria, del passaggio da società di capitali a comunione di azienda e viceversa viene interpretata, da una parte consistente della dottrina, come un implicito riconoscimento della possibilità di trasformare la società di capitali unipersonale in impresa individuale e viceversa, in forza del ricorso alla applicazione analogica della norma ([…]). In particolare: - se è vero che siffatta “trasformazione” si realizza nel segno di una discontinuità soggettiva e appare finanche idonea a dar luogo ad una soluzione alternativa alla liquidazione dell’ente con assegnazione del complesso aziendale o alla costituzione di una nuova società con conferimento dell’azienda, e, quindi, in definitiva, ad una alterazione della garanzia patrimoniale del ceto creditorio, - è anche vero che il meccanismo di tutela dell’opposizione dei creditori, approntato dall’art. 2500-novies (la trasformazione eterogenea ha effetto dopo sessanta giorni dall’ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti dall’art. 2500, salvo che consti il consenso dei creditori o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso. I creditori possono, nel suddetto termine di sessanta giorni, fare opposizione) costituisce un valido strumento per garantire l’equilibrio dei contrapposti interessi ([…]). […] Sul fronte della giurisprudenza, infine, si registrano, recentemente, pronunce di merito di segno negativo. […] Gli argomenti - correttamente confutati da una parte dei commentatori - che il Tribunale ha addotto a sostegno di tale conclusione sono i seguenti: - l’eccezionalità dell’istituto della trasformazione […]; - denominatore comune a tutte le ipotesi di trasformazione eterogenea disciplinate dal codice civile è quello di concernere fattispecie che, sia in partenza che in arrivo, abbiano di regola carattere plurisoggettivo e patrimonio separato rispetto a quello dei singoli partecipanti, […]; - eventuali analogie fra fattispecie estranee al disposto normativo (cc.dd. “innominate” o “atipiche”) e comunione d’azienda (che invece è ivi espressamente menzionata) non possano inferire un’apertura della disciplina sulla trasformazione eterogenea in favore delle prime in quanto la comunione d’azienda, essendo sprovvista sia di patrimonio separato che di soggettività dell’ente distinta da quella dei contitolari, presenterebbe natura eccezionale così da non poter giustificare un’estensione applicativa delle regole sulla trasformazione. Tutte pronunce che si riferiscono all’ipotesi inversa a quella qui considerata e le cui argomentazioni non appaiono del tutto soddisfacenti […]. Ciò posto, non può quindi non rilevarsi come l’ipotesi al vaglio presenti comunque un alto tasso di problematicità, stante, da un lato, la mancanza di una espressa previsione in tal senso (la norma si riferisce, infatti, alla trasformazione della società pluripersonale in comunione d’azienda e viceversa) e, dall’altro lato, la presenza di alcuni precedenti giurisprudenziali sfavorevoli e l’assenza di una prassi consolidata sul punto, che deve ispirare al notaio un atteggiamento prudenziale».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 66-2014/I, Trasformazione di una ditta individuale in società a responsabilità limitata unipersonale, in CNN Notizie del 10.5.2016: «[…] Dopo...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Unioncamere e Consiglio Nazionale del Notariato, Orientamenti della Commissione tecnico-giuridica aggiornati al 2 maggio 2019, Orientamento n. 1, Trasformazione ai sensi degli artt. 2500-septies ss. c.c. da società unipersonali ad impresa individuale finalizzata alla continuazione dell’attività di impresa: «È iscrivibile nel Registro delle Imprese l’atto di trasformazione di una società unipersonale, tanto di persone quanto di capitali, in impresa individuale, con applicazione analogica della disciplina degli artt. 2500-septies, 2500-octies e 2500-novies c.c. e in particolare del termine di efficacia differita di 60 giorni dall’ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti dall’art. 2500 comma 3 c.c., salvo che consti il consenso dei creditori ovvero il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso ai sensi dell’art. 2500-novies c.c. In tal caso la pubblicità al Registro delle Imprese avviene mediante la combinazione di tre adempimenti: a) domanda di iscrizione della trasformazione in impresa individuale con effetto subordinato e differito al decorso senza opposizioni di creditori del relativo termine; b) domanda di cancellazione della società (una volta divenuta efficace la trasformazione); c) domanda di iscrizione dell’impresa individuale […]».
    - Unioncamere e Consiglio Nazionale del Notariato, Orientamenti della Commissione tecnico-giuridica aggiornati al 2 maggio 2019, Orientamento n. 1, Trasformazione ai sensi degli artt. 2500-septies ss....Testo troncato, continua a leggere nel testo
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    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 13-2006/I, Trasformazione di s.r.l. unipersonale in impresa individuale, in CNN Notizie del 2.2.2007: «[…] Dopo la riforma del diritto societario, infatti, la qualificazione normativa, come trasformazione societaria, del passaggio da società di capitali a comunione di azienda (art. 2500-septies c.c.) viene interpretata, dalla dottrina prevalente, come un implicito riconoscimento della possibilità di trasformare la società di capitali unipersonale in impresa individuale in forza del ricorso alla applicazione analogica della norma […]. In particolare: - se è vero che siffatta “trasformazione” si realizza nel segno di una discontinuità soggettiva e appare finanche idonea a dar luogo ad una soluzione alternativa alla liquidazione dell’ente con assegnazione del complesso aziendale, e, quindi, in definitiva, ad una alterazione della garanzia patrimoniale del ceto creditorio, - è anche vero che il meccanismo di tutela dell’opposizione dei creditori, approntato dall’art. 2500-nonies (la trasformazione eterogenea ha effetto dopo sessanta giorni dall’ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti dall’art. 2500, salvo che consti il consenso dei creditori o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso. I creditori possono, nel suddetto termine di sessanta giorni, fare opposizione) costituisce un valido strumento per garantire l’equilibrio dei contrapposti interessi […]».
    Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.37, Trasformazione di società con unico socio in titolarità individuale d’azienda da parte di persona fisica e viceversa, 1° pubbl. 9/14 - motivato 9/15: «In mancanza di considerazioni oggettive (afferenti alla struttura e/o allo scopo perseguito) che giustifichino ragionevolmente, ai sensi dell’art. 3 Cost., una limitazione dell’autonomia dell’impresa in relazione ad uno strumento organizzativo generalmente - e non eccezionalmente - ammesso, quale la trasformazione, appare legittima la trasformazione da società con unico socio in titolarità individuale d’azienda da parte di una persona fisica e viceversa. Tale fattispecie, infatti, è analoga alla trasformazione da o in comunione d’azienda prevista dagli artt. 2500-septies e 2500-octies c.c., salvo che per il numero delle persone fisiche coinvolte […]. Si ritiene infine che a detta fattispecie si applichi l’art. 2500-novies c.c. […]».
    Cfr. anche Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 545-2014/I, Trasformazione di società unipersonale in impresa individuale, in CNN Notizie dell’8.10.2014, ove si ammette la trasformazione da società unipersonale a impresa individuale.
    Consiglio Nazionale del Notariato, Segnalazioni novità giurisprudenziali, La Suprema Corte per l’inammissibilità della trasformazione di società in impresa individuale (Cassazione, 14 gennaio 2015, n. 496), in CNN Notizie del 9.2.2015: «[…] la qualificazione della trasformazione in impresa individuale come trasformazione eterogenea, con conseguente applicabilità del rimedio dell’opposizione, rende tale operazione coerente con il sistema di tutela dei terzi predisposto dall’ordinamento in relazione all’esercizio dell’attività d’impresa in forma societaria […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 13-2006/I, Trasformazione di s.r.l. unipersonale in impresa individuale, in CNN Notizie del 2.2.2007: «[…] Dopo la riforma del diritto societ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (4)(4)
    - Cass., 16 febbraio 2007, n. 3670, in Rep. Foro It., 2007, voce Registro (imposta), n. 106: «[…] nell’ipotesi di assegnazione di azienda rientra l’atto con il quale uno dei soci receda da una società in nome collettivo composta da due soli soci, dando quietanza dell’avvenuta liquidazione della quota, mentre l’altro contestualmente dichiari di non voler ricostituire la società, ma di voler proseguire in proprio, quale imprenditore individuale, l’attività d’impresa […]; una siffatta vicenda non integra una trasformazione nel senso tecnico inteso dall’art. 2498 c.c., riferito alla trasformazione di una società da un tipo ad un altro, bensì un rapporto di successione tra soggetti distinti, distinguendosi, appunto, persona fisica e persona giuridica per natura, e non solo per forma; l’atipica «trasformazione» in parola è preceduta dallo scioglimento della società e dalla liquidazione della stessa, concludentesi con l’assegnazione del patrimonio sociale residuo al socio superstite ai fini della successiva estinzione della società stessa (artt. 2311 e 2312 c.c.)».
    In senso conforme: Cass., 15 maggio 2008, n. 12213, in Riv. Not., 2009, 159; Cass., 14 gennaio 2015, n. 496, in Rep. Foro It., 2015, voce Società, n. 27.
    App. Torino, 14 luglio 2010, in Vita Not., 2010, 1442: «Non è ammissibile, anche dopo la riforma del diritto societario, la trasformazione di una società di persone in impresa individuale, stante la diversa natura della persona giuridica e della persona fisica».
    Trib. Mantova, 28 marzo 2006, in Vita Not., 2006, 1438, con nota di Licciardello; in Giur. Comm., 2007, 1132, con nota di Benesperi; e in Riv. Dir. Impr., 2006, 401, con nota di Ferrara: «Non può essere iscritto nel registro delle imprese l’atto con il quale viene disposta la trasformazione di una snc in impresa individuale in quanto fattispecie non prevista dal legislatore».
    Trib. Piacenza, 2 dicembre 2011, in Riv. Dir. Soc., 2013, 514: «Non costituisce fenomeno trasformativo, bensì meramente successorio, il passaggio da società a responsabilità limitata unipersonale in ditta individuale, attesa la tipicità delle ipotesi espressamente disciplinate agli artt. 2500 septies e 2500 octies c.c.».
    Trib. Piacenza, 22 dicembre 2011, in Notariato, 2012, 268: «Non è configurabile la trasformazione eterogenea atipica di società di capitali in impresa individuale; dal riferimento inserito negli artt. 2500 septies e octies c.c. alla comunione d’azienda non si può desumere alcun utile elemento di riflessione per affermare che, come è possibile la trasformazione da o verso la comunione d’azienda, così potrebbe ammettersi la stessa trasformazione da o verso un’impresa individuale da una società di capitali; si deve escludere un’interpretazione estensiva delle norme in tema di trasformazione le quali tutte presuppongono pur sempre, come elemento comune, il passaggio da enti plurisoggettivi ad enti connotati da patrimonio separato».
    - Cass., 16 febbraio 2007, n. 3670, in Rep. Foro It., 2007, voce Registro (imposta), n. 106: «[…] nell’ipotesi di assegnazione di azienda rientra l’atto con il quale uno dei soci receda da una società...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (5)(5)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 13-2008/I, S.n.c. e ricostituzione della pluralità dei soci dopo il decorso dei sei mesi, in CNN Notizie del 30.1.2008: «[…] nell’art. 2272, n. 4 c.c. il termine di sei mesi segna il momento, decorrente dal verificarsi del venir meno della pluralità dei soci, allo spirare del quale sorge, in capo al creditore particolare, il potere di chiedere la liquidazione della quota: una ricostituzione tardiva della pluralità dei soci sarebbe a costui inopponibile (al pari della proroga tacita), per cui mentre una ricostituzione della pluralità dei soci avvenuta in termini impedirebbe il sorgere del potere di richiedere la liquidazione della quota (del socio superstite) in capo al creditore particolare (di costui), al contrario la ricostituzione tardiva, pur facendo venir meno, analogamente alla proroga tacita, la causa di scioglimento, non preclude al creditore particolare l’esercizio di siffatto potere […]».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Studio d’Impresa n. 156-2009/I, La ricostituzione della pluralità dei soci nelle società di persone decorsi sei mesi ex art. 2272 n. 4 c.c., in CNN Notizie del 12.5.2010: «[…] Meno problematica è la fattispecie della trasformazione in società a responsabilità limitata (oppure, anche se l’ipotesi è meno probabile, in società per azioni). Non si dubita seriamente in dottrina sull’ammissibilità di una siffatta fattispecie dal momento che l’art. 2500-ter c.c. disciplina espressamente la trasformazione progressiva da società di persone in società di capitali. In queste ultime, infatti, l’unipersonalità non integra una causa di scioglimento, ma rappresenta, al contrario, una delle connotazioni soggettive che possono assumere le società per azioni e le società a responsabilità limitata sia nel corso della loro vita sia al momento della costituzione. È ovvio che la società di persone con unico socio non dovrà essere stata nel frattempo cancellata e che dovrà essere capitalizzata con l’importo corrispondente al capitale minimo della società risultante alla trasformazione. Caso mai, dei dubbi sulla percorribilità di questa strada, potrebbero rinvenirsi nell’ipotesi in cui, decorso il semestre dal venir meno della pluralità dei soci, la società, ormai sciolta, si trovi in fase di liquidazione.[…] La conseguenza della trasformazione sarà la revoca implicita dello stato di liquidazione poiché, in tal caso, la trasformazione in società unipersonale rappresenta la modalità attraverso la quale eliminare la causa di scioglimento […]».
    In senso conforme: Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 155-2011/I, Trasformazione di società in nome collettivo unipersonale da oltre un anno in s.r.l. unipersonale, in CNN Notizie del 28.12.201.
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 13-2008/I, S.n.c. e ricostituzione della pluralità dei soci dopo il decorso dei sei mesi, in CNN Notizie del 30.1.2008: «[…] nell’art. 2272, ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 20, Questioni in tema di trasformazioni eterogenee (artt. 2500-ter, 2500-septies e 2500-octies c.c., 18 marzo 2004: «[…] A tale operazione [trasformazione eterogenea da o in società di persone, N.d.A.] si applica, in linea di principio, la normativa prevista per la trasformazione eterogenea da o in società di capitali di cui agli artt. 2500-septies e 2500-octies c.c. senza però obbligo di perizia […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 20, Questioni in tema di trasformazioni eterogenee (artt. 2500-ter, 2500-septies e 2500-octies c.c., 18 marzo 2004: «[…] A tale operazione [trasformazione et...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 189-2009/I, Trasformazione di s.r.l. consortile in s.p.a. e opposizione dei creditori sociali ex art. 2500-novies c.c., in CNN Notizie del 27.10.2009: «[…] La ratio dell’opposizione riconosciuta ai creditori dell’ente trasformando, invero, sembra rinvenirsi altrove e, più precisamente, nella circostanza che la trasformazione eterogenea comporta non solo o non tanto un diverso regime di responsabilità per le obbligazioni sociali, ma anche, e soprattutto, una diversa struttura organizzativa e di governo del patrimonio in capo all’ente trasformato. In particolare, ciò può condurre ad una diversa valutazione di affidabilità del soggetto debitore […]. Il che spiega, quindi, la generale applicabilità alla trasformazione eterogenea dell’istituto dell’opposizione non solo quando questa comporti un mutamento della struttura patrimoniale o organizzativa dell’ente trasformando, ma anche laddove essa si sostanzi in un mutamento della causa, salvo poi, per il creditore opponente, dover dimostrare il pregiudizio effettivo delle proprie ragioni […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 189-2009/I, Trasformazione di s.r.l. consortile in s.p.a. e opposizione dei creditori sociali ex art. 2500-novies c.c., in CNN Notizie del 27...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 189-2009/I, Trasformazione di s.r.l. consortile in s.p.a. e opposizione dei creditori sociali ex art. 2500-novies c.c., in CNN Notizie del 27.10.2009: «[…] L’art. 2500-novies c.c. non appare legato al passaggio dal regime di responsabilità illimitata a quello di responsabilità limitata. Sotto tale prospettiva, l’opposizione, per le trasformazioni eterogenee, si affianca al precetto dell’art. 2500-quinquies, c.c., dettato per le trasformazioni progressive, che prevede appunto il perdurare della responsabilità illimitata per le obbligazioni anteriori alla trasformazione se non consti il consenso dei creditori all’operazione stessa. Tale disposizione, che rappresenta una forte forma di tutela per le ragioni del ceto creditorio a non veder compromesse le garanzie di soddisfacimento delle proprie pretese, contiene in sé un principio generale, suscettibile di applicazione, secondo la dottrina prevalente, in tutte le ipotesi in cui la trasformazione comporti il passaggio da un regime di responsabilità illimitata ad un regime di responsabilità limitata […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 189-2009/I, Trasformazione di s.r.l. consortile in s.p.a. e opposizione dei creditori sociali ex art. 2500-novies c.c., in CNN Notizie del 27...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (4)(4)
    - Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia d’impresa B, Linee guida per i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia societaria, 2018: «[…] Non rientrano nel perimetro della volontaria giurisdizione ma in quello dei procedimenti contenziosi (ove il provvedimento giurisdizionale è emanato in esito a un «accertamento di per sé richiedente il dispiegarsi di contraddittorio pieno e suscettibile di passaggio in giudicato»): «l’opposizione dei creditori alla […] trasformazione eterogenea» di cui all’art. 2500-novies, comma 2, c.c..
    - Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia d’impresa B, Linee guida per i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia societaria, 2018: «[…] Non rientrano nel perimetro della volo...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (5)(5)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.31, Trasformazione eterogenea di società od altri enti in liquidazione, 1° pubbl. 9/09: «Si ritiene sempre legittimo, nei limiti del procedimento legale e salvi i divieti espressi, che una qualsiasi società od altro ente in liquidazione si trasformi in altra società od ente (trasformazione eterogenea). La società o l’ente derivante dalla trasformazione potrà a sua volta essere in liquidazione o meno, poiché detta operazione può avere sia un fine liquidatorio sia un fine di rimozione della causa di scioglimento e di rilancio dell’attività. In ogni caso non sussiste alcun obbligo di motivare la decisione di trasformazione, essendo la valutazione sull’opportunità di tale operazione rimessa all’insindacabile giudizio dei soci o degli eventuali altri organi specificatamente competenti. I terzi creditori sono comunque tutelati con il diritto di opposizione previsto dall’art. 2500-novies c.c. […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.31, Trasformazione eterogenea di società od altri enti in liquidazione, 1° pubbl. 9/09: «Si ritiene sempre legitt...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (6)(6)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.31, Trasformazione eterogenea di società od altri enti in liquidazione, 1° pubbl. 9/09: «[…] si ritengono […] non consentite, le trasformazioni eterogenee di enti in liquidazione che comportino la disapplicazione delle eventuali norme proprie del tipo di partenza relative alla devoluzione del patrimonio (ciò per applicazione diretta ed analogica di quanto disposto dagli artt. 2499 e 28, comma 2, c.c.)».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.31, Trasformazione eterogenea di società od altri enti in liquidazione, 1° pubbl. 9/09: «[…] si ritengono […] non...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (7)(7)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. I.C.31, Trasformazione eterogenea anticipata, 1° pubbl. 9/16 - motivato 9/17: «Anche in tema di trasformazione eterogenea il codice civile prevede una specifica disciplina a tutela dei creditori che possano subire un nocumento alle proprie aspettative a seguito dell’operazione di trasformazione. E pertanto è previsto che l’efficacia della trasformazione sia differita di sessanta giorni rispetto all’ultimo degli adempimenti pubblicitari indicati dall’art. 2500 c.c. in quanto, in tale intervallo di tempo, i creditori stessi possono fare opposizione all’operazione. L’articolo 2500 novies c.c. autorizza tuttavia di anticipare gli effetti rispetto al detto termine di sessanta giorni nel caso in cui i creditori esprimano il proprio consenso, ovvero nel caso in cui siano stati pagati i creditori che tale consenso non abbiano manifestato. La norma inoltre, nel comma secondo, richiama anche espressamente le disposizioni contenute nell’ultimo comma dell’art. 2445 c.c. che, in tema di riduzione volontaria del capitale sociale, ammette una anticipata eseguibilità della delibera, allorquando lo consenta il tribunale ove ritenga infondato il pericolo di pregiudizio dei creditori, ovvero nel caso in cui la società abbia prestato idonea garanzia. Va anche ricordato come in tema di fusioni (e scissioni) la nuova formulazione dell’art. 2503 c.c. ha chiarito che il deposito presso una banca della somma necessaria al pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso all’operazione, autorizza l’esecuzione anticipata della fusione (o della scissione) rispetto al termine dei sessanta giorni previsto dalla norma medesima. Sulla base di una interpretazione sistematica delle richiamate regole si può affermare sussistere un principio generale di tutela specifica dei creditori, applicabile in tutti i casi in cui, per effetto di operazioni straordinarie, possa arrecarsi un pregiudizio alle aspirazioni di soddisfazione delle loro rispettive posizioni […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. I.C.31, Trasformazione eterogenea anticipata, 1° pubbl. 9/16 - motivato 9/17: «Anche in tema di trasformazione eterog...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (8)(8)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 20, Questioni in tema di trasformazioni eterogenee (artt. 2500-ter, 2500-septies e 2500-octies c.c., 18 marzo 2004: «[…] Con riferimento a questo tipo di trasformazione [eterogenea, N.d.A.] si è prevista solo la trasformazione di alcuni enti non societari, specificatamente elencati, in società di capitali e viceversa, non menzionando la possibilità di una trasformazione da o in società di persone. In particolare l’art. 2500-septies c.c. ha previsto la trasformazione di società di capitali in consorzi, società consortili, società cooperative, comunioni di azienda, associazioni non riconosciute e fondazioni e l’art. 2500-octies c.c. ha previsto la trasformazione di consorzi, società consortili, comunioni di azienda, associazioni riconosciute e fondazioni in società di capitali. […] La indicazione tassativa degli enti che possono trasformarsi in società di capitali sembra quindi lasciare libero l’interprete di valutare se altri “enti” non menzionati possano essere assimilati a quelli espressamente menzionati. D’altra parte l’avere previsto la trasformazione eterogenea solo per le società di capitali non può impedire all’interprete di ammetterla anche per le società di persone: la dottrina ha già avuto occasione di osservare che non sussiste alcuna plausibile ragione per una tale limitazione e che anzi un tale tipo di trasformazione eterogenea in molti casi costituisce un minus rispetto a quanto previsto dal legislatore: si pensi ad esempio al caso di “trasformazione” di una comunione di azienda in società di persone. Il silenzio del legislatore va spiegato con i limiti della delega e non può essere interpretato come una esclusione della possibilità di applicare l’istituto della trasformazione ad ipotesi similari […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 20, Questioni in tema di trasformazioni eterogenee (artt. 2500-ter, 2500-septies e 2500-octies c.c., 18 marzo 2004: «[…] Con riferimento a questo tipo di tra...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 5619/I, La nuova disciplina della trasformazione omogenea e le società di persone: un primo confronto, in CNN Notizie del 29.4.2005: «[…] se la legge, nel permettere l’adozione a maggioranza della decisione di trasformazione in società di capitali, ha inteso riconoscere il diritto di recesso, ciò significa che tale diritto, o comunque una qualche forma di tutela ad esso analoga, deve riconoscersi a costui anche nell’ipotesi in cui la trasformabilità a maggioranza di società di persone, allora in altre società di persone, sia prevista dal contratto anziché dalla legge: e sempre che possa esserlo. Deve infatti notarsi che la regola di cui al primo comma dell’art. 2500 ter cod. civ. lascia comunque aperta la questione, centrale, se sia possibile introdurre contrattualmente una previsione volta a consentire la trasformabilità a maggioranza delle società di persone in altre società di persone […]. «[…] la disciplina di cui al primo comma dell’art. 2500 ter cod. civ. rappresenta una eccezione al principio generale di cui all’art. 2252 cod. civ. - che, in mancanza di patto contrario, richiede al fine della modificazione del contratto di società di persone l’unanimità dei consensi […]. In particolare, dal primo comma dell’art. 2500 ter cod. civ. possono ragionevolmente trarsi due indicazioni, entrambe di per sé non decisive, in quanto l’una “in negativo” e l’altra condizionata: che, come appena messo in luce, la decisione di trasformazione di società di persone in altra società di persone non può essere adottata a maggioranza se non in presenza di una apposita pattuizione che lo preveda; e che, qualora fosse possibile adottare a maggioranza siffatta decisione, essa comunque non può vincolare colui che non abbia concorso alla sua adozione […]».
    Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.18, Decisione di trasformazione di società di persone in altra società di persone - Maggioranze, 1° pubbl. 9/06: «La disposizione di cui all’art. 2500 ter, I comma, c.c., trova applicazione nella sola ipotesi ivi prevista, pertanto, in mancanza di una diversa specifica disciplina contenuta nei patti sociali, la decisione di trasformare una società di persone in altra società di persone deve essere adottata all’unanimità».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 5619/I, La nuova disciplina della trasformazione omogenea e le società di persone: un primo confronto, in CNN Notizie del 29.4.2005: «[…] se l...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.22, Legittimità della pattuizione che consente la trasformazione a maggioranza di società di persone in altra società di persone - Limitazioni, 1° pubbl. 9/06: «L’introduzione del principio di trasformabilità a maggioranza delle società di persone in società di capitali rende legittima la pattuizione che consente di trasformare a maggioranza una società di persone in altra società di persone, in deroga al principio generale sancito dall’art. 2252 c.c.. Peraltro detta pattuizione deve armonizzarsi con le seguenti due limitazioni dettate da esigenze sistematiche: a) l’attribuzione del diritto di recesso al socio che non ha concorso alla decisione; b) la necessità del consenso di tutti i soci che con la trasformazione (es. da s.a.s. in s.n.c.) assumono responsabilità illimitata. La mancata espressa previsione di tali limitazioni nella clausola che consente la trasformazione a maggioranza di società di persone in altra società di persone, non inficia la validità della clausola stessa, che dovrà ritenersi integrata ex lege con le limitazioni medesime».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.22, Legittimità della pattuizione che consente la trasformazione a maggioranza di società di persone in altra soc...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.15, Forma dell’atto di trasformazione di società di persone o di fatto in altra società di persone, 1° pubbl. 9/06: «La trasformazione di una società di persone, ancorché irregolare, o di fatto in altro tipo di società di persone può essere stipulata anche per scrittura privata autenticata».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.15, Forma dell’atto di trasformazione di società di persone o di fatto in altra società di persone, 1° pubbl. 9/0...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (4)(4)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 325-2015/I, Mancata ricostituzione della pluralità dei soci nella s.a.s. decorsi i sei mesi e trasformabilità, in CNN Notizie del 15.4.2016: «[…] finché la società non viene cancellata dal registro delle imprese, essa esiste, nonostante si sia verificata una causa di scioglimento: è, pertanto, possibile rimuovere tale causa o attraverso l’ingresso di nuovi soggetti nella compagine sociale, o mediante la trasformazione in altro ente che ammetta la partecipazione di un solo soggetto. […] Laddove […] si opti per la trasformazione, non sorgono dubbi sulla possibilità di adottare la forma di società di capitali unipersonali […] Costituiscono, invece, delle ipotesi controverse la trasformazione in altro tipo di società di persone con un unico socio (soluzione che ha un senso nel caso in cui il socio superstite si trovi nella prospettiva di ricostituire la pluralità dei soci entro un ragionevole lasso di tempo. […]) […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 325-2015/I, Mancata ricostituzione della pluralità dei soci nella s.a.s. decorsi i sei mesi e trasformabilità, in CNN Notizie del 15.4.2016: ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Cass., 16 febbraio 2007, n. 3670, in Rep. Foro It., 2007, voce Registro (imposta), n. 106: «[…] nell’ipotesi di assegnazione di azienda rientra l’atto con il quale uno dei soci receda da una società in nome collettivo composta da due soli soci, dando quietanza dell’avvenuta liquidazione della quota, mentre l’altro contestualmente dichiari di non voler ricostituire la società, ma di voler proseguire in proprio, quale imprenditore individuale, l’attività d’impresa; ciò in quanto lo scioglimento della società, che a norma dell’art. 2272, n. 4, c.c. si determina per la sopravvenuta mancanza della pluralità dei soci, se la società non sia ricostituita nel termine di sei mesi, quando riguarda una società di persone non determina alcuna modificazione soggettiva dei rapporti facenti capo all’ente, la titolarità dei quali si concentra nell’unico socio rimasto; l’attesa semestrale dell’eventuale ricostituzione della pluralità dei soci può essere anticipatamente interrotta dalla scelta del socio superstite di non trovare altri soci, bensì di continuare l’attività come impresa individuale; una siffatta vicenda non integra una trasformazione nel senso tecnico inteso dall’art. 2498 c.c., riferito alla trasformazione di una società da un tipo ad un altro, bensì un rapporto di successione tra soggetti distinti, distinguendosi, appunto, persona fisica e persona giuridica per natura, e non solo per forma; l’atipica «trasformazione» in parola è preceduta dallo scioglimento della società e dalla liquidazione della stessa, concludentesi con l’assegnazione del patrimonio sociale residuo al socio superstite ai fini della successiva estinzione della società stessa (art. 2311 e 2312 c.c.)».
    Cass., 15 maggio 2008, n. 12213, in Riv. Not., 2009, 159: «[…] in tema di imposta di registro, l’assegnazione dell’intero capitale sociale, in sede di scioglimento della società di persone ai sensi dell’art. 2272, n. 4, c.c., al socio superstite, che prosegua poi nell’attività aziendale come ditta individuale, è inquadrabile nell’ambito della cessione di azienda […], non integrando una trasformazione nel senso tecnico di cui all’art. 2498 c.c., ma una successione tra soggetti distinti».
    In senso conforme: Cass., 14 gennaio 2015, n. 496, in Riv. Not., 2015, 623.
    Trib. Mantova 28 marzo 2006, in Vita Not., 2006, 1438, con nota di Licciardello; in Giur. Comm., 2007, 1132, con nota di Benesperi; e in Riv. Dir. Impr., 2006, 401, con nota di Ferrara: «Non può essere iscritto nel registro delle imprese l’atto con il quale viene disposta la trasformazione di una snc in impresa individuale in quanto fattispecie non prevista dal legislatore».
    App. Torino, 14 luglio 2010, in Foro Pad., 2011, 583; in Notariato, 2011, 26; e in Riv. Not., 2011, 425: «[…] Non può quindi ritenersi ammissibile la trasformazione di una società di persone in un’impresa individuale, alla quale osta, oltre al richiamato dato normativo, la diversa natura della persona giuridica e della persona fisica, così come varie pronunce giurisprudenziali avevano rilevato in epoca precedente alla riforma».
    - Cass., 16 febbraio 2007, n. 3670, in Rep. Foro It., 2007, voce Registro (imposta), n. 106: «[…] nell’ipotesi di assegnazione di azienda rientra l’atto con il quale uno dei soci receda da una società...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 66-2014/I, Trasformazione di una ditta individuale in società a responsabilità limitata unipersonale, in CNN Notizie del 10.5.2016: «[…] Dopo la riforma, la qualificazione normativa, come trasformazione societaria, del passaggio da società di capitali a comunione di azienda e viceversa viene interpretata, da una parte consistente della dottrina, come un implicito riconoscimento della possibilità di trasformare la società di capitali unipersonale in impresa individuale e viceversa, in forza del ricorso alla applicazione analogica della norma ([…]). In particolare: - se è vero che siffatta “trasformazione” si realizza nel segno di una discontinuità soggettiva e appare finanche idonea a dar luogo ad una soluzione alternativa alla liquidazione dell’ente con assegnazione del complesso aziendale o alla costituzione di una nuova società con conferimento dell’azienda, e, quindi, in definitiva, ad una alterazione della garanzia patrimoniale del ceto creditorio, - è anche vero che il meccanismo di tutela dell’opposizione dei creditori, approntato dall’art. 2500-novies (la trasformazione eterogenea ha effetto dopo sessanta giorni dall’ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti dall’art. 2500, salvo che consti il consenso dei creditori o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso. I creditori possono, nel suddetto termine di sessanta giorni, fare opposizione) costituisce un valido strumento per garantire l’equilibrio dei contrapposti interessi ([…]). […] Sul fronte della giurisprudenza, infine, si registrano, recentemente, pronunce di merito di segno negativo […] Gli argomenti - correttamente confutati da una parte dei commentatori - che il Tribunale ha addotto a sostegno di tale conclusione sono i seguenti: - l’eccezionalità dell’istituto della trasformazione […]; - denominatore comune a tutte le ipotesi di trasformazione eterogenea disciplinate dal codice civile è quello di concernere fattispecie che, sia in partenza che in arrivo, abbiano di regola carattere plurisoggettivo e patrimonio separato rispetto a quello dei singoli partecipanti, […]; - eventuali analogie fra fattispecie estranee al disposto normativo (cc.dd. “innominate” o “atipiche”) e comunione d’azienda (che invece è ivi espressamente menzionata) non possano inferire un’apertura della disciplina sulla trasformazione eterogenea in favore delle prime in quanto la comunione d’azienda, essendo sprovvista sia di patrimonio separato che di soggettività dell’ente distinta da quella dei contitolari, presenterebbe natura eccezionale così da non poter giustificare un’estensione applicativa delle regole sulla trasformazione. Tutte pronunce che si riferiscono all’ipotesi inversa a quella qui considerata e le cui argomentazioni non appaiono del tutto soddisfacenti […]. Ciò posto, non può quindi non rilevarsi come l’ipotesi al vaglio presenti comunque un alto tasso di problematicità, stante, da un lato, la mancanza di una espressa previsione in tal senso (la norma si riferisce, infatti, alla trasformazione della società pluripersonale in comunione d’azienda e viceversa) e, dall’altro lato, la presenza di alcuni precedenti giurisprudenziali sfavorevoli e l’assenza di una prassi consolidata sul punto, che deve ispirare al notaio un atteggiamento prudenziale».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 66-2014/I, Trasformazione di una ditta individuale in società a responsabilità limitata unipersonale, in CNN Notizie del 10.5.2016: «[…] Dopo...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Unioncamere e Consiglio Nazionale del Notariato, Orientamenti della Commissione tecnico-giuridica aggiornati al 2 maggio 2019, Orientamento n. 1, Trasformazione ai sensi degli artt. 2500-septies ss. c.c. da società unipersonali ad impresa individuale finalizzata alla continuazione dell’attività di impresa: «È iscrivibile nel Registro delle Imprese l’atto di trasformazione di una società unipersonale, tanto di persone quanto di capitali, in impresa individuale, con applicazione analogica della disciplina degli artt. 2500-septies, 2500-octies e 2500-novies c.c. e in particolare del termine di efficacia differita di 60 giorni dall’ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti dall’art. 2500 comma 3 c.c., salvo che consti il consenso dei creditori ovvero il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso ai sensi dell’art. 2500-novies c.c.. In tal caso la pubblicità al Registro delle Imprese avviene mediante la combinazione di tre adempimenti: a) domanda di iscrizione della trasformazione in impresa individuale con effetto subordinato e differito al decorso senza opposizioni di creditori del relativo termine; b) domanda di cancellazione della società (una volta divenuta efficace la trasformazione); c) domanda di iscrizione dell’impresa individuale […]».
    - Unioncamere e Consiglio Nazionale del Notariato, Orientamenti della Commissione tecnico-giuridica aggiornati al 2 maggio 2019, Orientamento n. 1, Trasformazione ai sensi degli artt. 2500-septies ss....Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (4)(4)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 13-2006/I, Trasformazione di s.r.l. unipersonale in impresa individuale, in CNN Notizie del 2.2.2007: «[…] Dopo la riforma del diritto societario, infatti, la qualificazione normativa, come trasformazione societaria, del passaggio da società di capitali a comunione di azienda (art. 2500-septies c.c.) viene interpretata, dalla dottrina prevalente, come un implicito riconoscimento della possibilità di trasformare la società di capitali unipersonale in impresa individuale in forza del ricorso alla applicazione analogica della norma […]. In particolare: - se è vero che siffatta “trasformazione” si realizza nel segno di una discontinuità soggettiva e appare finanche idonea a dar luogo ad una soluzione alternativa alla liquidazione dell’ente con assegnazione del complesso aziendale, e, quindi, in definitiva, ad una alterazione della garanzia patrimoniale del ceto creditorio, - è anche vero che il meccanismo di tutela dell’opposizione dei creditori, approntato dall’art. 2500-nonies (la trasformazione eterogenea ha effetto dopo sessanta giorni dall’ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti dall’art. 2500, salvo che consti il consenso dei creditori o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso. I creditori possono, nel suddetto termine di sessanta giorni, fare opposizione) costituisce un valido strumento per garantire l’equilibrio dei contrapposti interessi […]».
    Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.37, Trasformazione di società con unico socio in titolarità individuale d’azienda da parte di persona fisica e viceversa, 1° pubbl. 9/14 - motivato 9/15: «In mancanza di considerazioni oggettive (afferenti alla struttura e/o allo scopo perseguito) che giustifichino ragionevolmente, ai sensi dell’art. 3 Cost., una limitazione dell’autonomia dell’impresa in relazione ad uno strumento organizzativo generalmente - e non eccezionalmente - ammesso, quale la trasformazione, appare legittima la trasformazione da società con unico socio in titolarità individuale d’azienda da parte di una persona fisica e viceversa. Tale fattispecie, infatti, è analoga alla trasformazione da o in comunione d’azienda prevista dagli artt. 2500-septies e 2500-octies c.c., salvo che per il numero delle persone fisiche coinvolte […]. Si ritiene infine che a detta fattispecie si applichi l’art. 2500-novies c.c. […]».
    Cfr. anche Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 545-2014/I, Trasformazione di società unipersonale in impresa individuale, in CNN Notizie dell’8.10.2014, ove si ammette la trasformazione da società unipersonale a impresa individuale.
    Consiglio Nazionale del Notariato, Segnalazioni novità giurisprudenziali, La Suprema Corte per l’inammissibilità della trasformazione di società in impresa individuale (Cassazione, 14 gennaio 2015, n. 496), in CNN Notizie del 9.2.2015: «[…] la qualificazione della trasformazione in impresa individuale come trasformazione eterogenea, con conseguente applicabilità del rimedio dell’opposizione, rende tale operazione coerente con il sistema di tutela dei terzi predisposto dall’ordinamento in relazione all’esercizio dell’attività d’impresa in forma societaria […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 13-2006/I, Trasformazione di s.r.l. unipersonale in impresa individuale, in CNN Notizie del 2.2.2007: «[…] Dopo la riforma del diritto societ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (5)(5)
    - Cass., 16 febbraio 2007, n. 3670, in Rep. Foro It., 2007, voce Registro (imposta), n. 106: «[…] nell’ipotesi di assegnazione di azienda rientra l’atto con il quale uno dei soci receda da una società in nome collettivo composta da due soli soci, dando quietanza dell’avvenuta liquidazione della quota, mentre l’altro contestualmente dichiari di non voler ricostituire la società, ma di voler proseguire in proprio, quale imprenditore individuale, l’attività d’impresa […]; una siffatta vicenda non integra una trasformazione nel senso tecnico inteso dall’art. 2498 c.c., riferito alla trasformazione di una società da un tipo ad un altro, bensì un rapporto di successione tra soggetti distinti, distinguendosi, appunto, persona fisica e persona giuridica per natura, e non solo per forma; l’atipica «trasformazione» in parola è preceduta dallo scioglimento della società e dalla liquidazione della stessa, concludentesi con l’assegnazione del patrimonio sociale residuo al socio superstite ai fini della successiva estinzione della società stessa (art. 2311 e 2312 c.c.)».
    In senso conforme: Cass., 15 maggio 2008, n. 12213, in Riv. Not., 2009, 159; Cass., 14 gennaio 2015, n. 496, in Rep. Foro It., 2015, voce Società, n. 27.
    App. Torino, 14 luglio 2010, in Vita Not., 2010, 1442: «Non è ammissibile, anche dopo la riforma del diritto societario, la trasformazione di una società di persone in impresa individuale, stante la diversa natura della persona giuridica e della persona fisica».
    Trib. Mantova 28 marzo 2006, in Vita Not., 2006, 1438, con nota di Licciardello; in Giur. Comm., 2007, 1132, con nota di Benesperi; e in Riv. Dir. Impr., 2006, 401, con nota di Ferrara: «Non può essere iscritto nel registro delle imprese l’atto con il quale viene disposta la trasformazione di una snc in impresa individuale in quanto fattispecie non prevista dal legislatore».
    Trib. Piacenza, 2 dicembre 2011, in Riv. Dir. Soc., 2013, 514: «Non costituisce fenomeno trasformativo, bensì meramente successorio, il passaggio da società a responsabilità limitata unipersonale in ditta individuale, attesa la tipicità delle ipotesi espressamente disciplinate agli art. 2500 septies e 2500 octies c.c.».
    In senso conforme: Trib. Piacenza, 22 dicembre 2011, in Notariato, 2012, 268.
    - Cass., 16 febbraio 2007, n. 3670, in Rep. Foro It., 2007, voce Registro (imposta), n. 106: «[…] nell’ipotesi di assegnazione di azienda rientra l’atto con il quale uno dei soci receda da una società...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Comitato Notarile della Regione Campania, Massima n. 12, Trasformazione di società di persone in società di capitali: «[…] l’art. 2306 c.c. non troverà applicazione quando la riduzione del capitale sociale della società trasformanda rappresenti un atto dovuto. Invero, quando il capitale sociale della società di persone trasformanda sia di ammontare superiore alle risultanze della perizia, non potendosi determinare il capitale sociale della società risultante dalla trasformazione in misura maggiore a detto valore, la società sarà obbligata a deliberare contestualmente la riduzione del capitale sociale, di guisa che questo corrisponda al valore risultante dalla relazione di stima, nel rispetto, peraltro, della disciplina del minimo legale del tipo sociale di arrivo. La riduzione del capitale sociale, in questo caso, costituisce un presupposto di legittimità della trasformazione, ponendosi teleologicamente in funzione della garanzia dell’effettività dei valori patrimoniali che sorreggeranno il capitale della società risultante dalla trasformazione. Trattandosi, pertanto, di atto dovuto, per detta riduzione (rectius: rideterminazione del capitale sociale) non troverà applicazione la disciplina della riduzione volontaria del capitale sociale di cui all’art. 2306 c.c. e la deliberazione acquisterà efficacia immediata con l’iscrizione nel Registro delle Imprese».
    - Comitato Notarile della Regione Campania, Massima n. 12, Trasformazione di società di persone in società di capitali: «[…] l’art. 2306 c.c. non troverà applicazione quando la riduzione del capitale ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 58-2009/I, Trasformazione di società semplice in cooperativa, in CNN Notizie del 11.3.2009: «[…] La mancata inclusione della società semplice nell’ambito della disciplina delle trasformazioni eterogenee di società di capitali non costituisce ostacolo ad ammettere che la vicenda trasformativa possa concernere anche questo tipo sociale. In linea generale il codice disciplina espressamente la trasformazione progressiva da società di persone in società di capitali e quella regressiva di società di capitali in società di persone, senza distinguere, riguardo alle società personali, fra società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società semplice […]. La non tassatività delle ipotesi contemplate, insieme con la possibilità di procedere a trasformazioni dirette nell’ambito di tutti gli schemi causali coinvolti, induce anche a ritenere che siano configurabili ulteriori ipotesi trasformative che, per i limiti della delega, o per dimenticanza del legislatore, non vi sono stati espressamente disciplinati. […] la conferma della possibilità di procedere ad una trasformazione diretta di società semplice in cooperativa si ha dalla espressa previsione dell’ipotesi inversa (da cooperativa non a mutualità prevalente in società semplice) nell’art. 2545-decies, comma 1, c.c. […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 58-2009/I, Trasformazione di società semplice in cooperativa, in CNN Notizie del 11.3.2009: «[…] La mancata inclusione della società semplice...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 179-2007/I, Trasformazione di s.a.s. in cooperativa, in CNN Notizie del 20.3.2008: «[…] Quanto alla trasformabilità di una società in accomandita semplice in cooperativa, la questione è stata più in generale affrontata con riguardo al problema della trasformazione diretta di società di persone in società cooperative e non v’è dubbio che alla domanda debba esser data risposta positiva, come già affermava la giurisprudenza ante riforma (Trib. Udine, 14 gennaio 1988, in Dir. fall., 1989, II, 932 […]) […]. D’altronde, l’avere il legislatore espressamente disciplinato la trasformazione da società di persone in società di capitali (artt. 2500-ter - 2500-quinquies, c.c.) e la trasformazione da società di capitali in società cooperative (quest’ultima nell’ambito delle trasformazioni eterogenee: art. 2500-septies, c.c.) legittima una trasformazione diretta della società personale nella società mutualistica senza il passaggio attraverso lo step intermedio rappresentato dall’approdo ad un tipo capitalistico […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 179-2007/I, Trasformazione di s.a.s. in cooperativa, in CNN Notizie del 20.3.2008: «[…] Quanto alla trasformabilità di una società in accoman...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (4)(4)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 179-2007/I, Trasformazione di s.a.s in cooperativa, in CNN Notizie del 20.3.2008: «[…] Da un lato, infatti, l’art. 2500-ter c.c. (sulla trasformazione omogenea di società di persone) richiede il consenso della maggioranza dei soci a determinarsi secondo la parte a ciascuno assegnata sugli utili; dall’altro, l’art. 2500-septies c.c. (che disciplina la trasformazione eterogenea da società di capitali) richiede il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto e in ogni caso il consenso dei soci che andranno ad assumere la responsabilità illimitata. La dottrina afferma come la seconda norma assuma «carattere prevalente con riferimento all’individuazione della maggioranza, questa, infatti, risulta “rinforzata” proprio a presidio della maggior peso richiesto dalla legge per il transito eterogeneo, con la conseguenza che la trasformazione al vaglio dovrà essere decisa da tanti soci - della società di persone - che rappresentino i due terzi degli aventi diritto. Due terzi da calcolarsi secondo la parte a ciascuno assegnata agli utili, in omaggio al generale principio della decisione di trasformazione delle società di persone di cui all’articolo 2500-ter c.c.» […]».
    In senso contrario: Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 58-2009/I, Trasformazione di società semplice in cooperativa, in CNN Notizie del 11.3.2009: «[…] Ciò posto, e quindi considerata ammissibile la trasformazione diretta, si tratta di verificare quale sia lo schema procedimentale adottabile. Appare certamente applicabile il disposto del comma 1 dell’art. 2500-ter, c.c., e quindi la trasformabilità con il consenso della maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili, salvo diversa disposizione del contratto sociale. […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 179-2007/I, Trasformazione di s.a.s in cooperativa, in CNN Notizie del 20.3.2008: «[…] Da un lato, infatti, l’art. 2500-ter c.c. (sulla trasf...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (5)(5)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 179-2007/I, Trasformazione di s.a.s. in cooperativa, in CNN Notizie del 20.3.2008: «[…] Quanto alla necessità della relazione di stima, richiesta dal comma 2 dello stesso art. 2500-ter, c.c., occorre considerare anche il disposto del comma 2 dell’art. 2500 c.c., a tenore del quale l’atto di trasformazione è soggetto alla disciplina prevista per il tipo adottato: se si ammette che il richiamo alla normativa delle società di capitali sia pure nei limiti di quanto non espressamente e specialmente disciplinato ed, ovviamente, del compatibile, implichi l’assurgere del “normotipo” lucrativo a modello gestionale ritenuto dal legislatore più adeguato al perseguimento degli scopi mutualistici di quanto non lo sia un “tipo” (ossia un modello organizzativo) assolutamente autonomo, deve allora convenirsi che le regole di prudenza nella “formazione” del capitale sociale delle società lucrative non paiono subire, nel sistema della cooperazione, alcuna ragione reale di deminutio. […]. Muovendo da tale assunto è necessario, quindi, concludere per l’applicabilità, alla stessa stregua della trasformazione in società lucrativa, dell’art. 2343 (o 2465) c.c. all’ipotesi al vaglio […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 179-2007/I, Trasformazione di s.a.s. in cooperativa, in CNN Notizie del 20.3.2008: «[…] Quanto alla necessità della relazione di stima, richi...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (6)(6)
    - Trib. Trieste, 11 febbraio 1980, in Giur. Comm., 1981, II, 690, con nota di Capurso: «Deve essere omologato ed iscritto nel registro delle società commerciali l’atto con il quale una società consortile a responsabilità limitata ha deliberato di trasformarsi in società consortile cooperativa a responsabilità limitata».
    - Trib. Trieste, 11 febbraio 1980, in Giur. Comm., 1981, II, 690, con nota di Capurso: «Deve essere omologato ed iscritto nel registro delle società commerciali l’atto con il quale una società consort...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 28/2012, Trasformazione progressiva e liberazione del capitale: «[…] è sempre ammissibile la trasformazione in società di capitali di una società di persone anche qualora il valore del patrimonio risultante dalla perizia di stima sia inferiore al minimo richiesto per la società di capitali prescelta, purché si provveda alla sua integrazione. […] Il valore del patrimonio risultante dalla relazione, costituisce dunque il tetto massimo del capitale sociale adottabile, nel rispetto dei principi di tutela del capitale a garanzia dei terzi, ma non anche quello minimo […] non si hanno due operazioni distinte di aumento e trasformazione, ma una unica decisione complessa di mutamento del tipo e contestuale aumento del capitale funzionale alla trasformabilità dell’ente».
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 28/2012, Trasformazione progressiva e liberazione del capitale: «[…] è sempre ammissibile la trasformazione in società di capitali di una società di pe...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 28/2012, Trasformazione progressiva e liberazione del capitale: «[…] l’integrazione del capitale mediante conferimento di denaro può essere effettuata contestualmente alla delibera di trasformazione ed in tal caso saranno applicabili le norme sulla società di arrivo; sarà pertanto sufficiente il versamento del 25% del capitale sottoscritto (ad integrazione); il versamento potrà essere effettuato direttamente nelle casse sociali».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 635-2013/I, Trasformazione di S.a.s. in S.r.l. e aumento di capitale, in CNN Notizie del 5.5.2016: «Nel caso prospettato, la società ha l’esigenza di aumentare il capitale sociale al fine di raggiungere l’importo minimo necessario per accedere al tipo della s.r.l. Si tratta, quindi, di un aumento funzionale alla decisione di trasformazione e, presumibilmente, subordinato al buon esito dell’operazione. Ai fini redazionali, tale aumento può essere sia anteriore, sia contestuale all’adozione della decisione di trasformazione e, trattandosi di un aumento funzionale e subordinato al buon esito della trasformazione, si può ipotizzare che lo stesso debba essere deciso secondo le regole proprie della trasformazione. Laddove, invece, l’aumento di capitale fosse destinato a divenire efficace anche a prescindere dall’approvazione della decisione di trasformazione, lo stesso dovrebbe essere deciso secondo le modalità proprie delle modifiche dei patti sociali […]».
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 28/2012, Trasformazione progressiva e liberazione del capitale: «[…] l’integrazione del capitale mediante conferimento di denaro può essere effettuata ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 28/2012, Trasformazione progressiva e liberazione del capitale: «[…] resta da chiarire se sia necessaria o no la redazione di una nuova relazione di stima […] se la finalità della prima perizia è quella di fornire un quadro reale delle consistenze sociali, […] qualora tali conferimenti integrativi siano effettuati in denaro, potrebbe anche dubitarsi dell’utilità e della necessità di una nuova relazione, in quanto la stessa dovrebbe limitarsi ad asseverare che il conferimento di tanti euro ha un valore equivalente di tanti euro. Tutto ciò appare francamente paradossale. Si può allora sostenere che una volta eseguita la relazione di stima originaria, che terrà conto anche delle disponibilità liquide in quanto diretta a fornire un quadro economico complessivo della società trasformanda, gli eventuali conferimenti di denaro successivi non dovranno essere oggetto di ulteriore perizia: sarà infatti sufficiente la loro sommatoria al valore di libro della relativa posta di bilancio per ottenere il risultato finale, sul presupposto della natura autovalutativa del denaro».
    In senso conforme: Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 635-2013/I, Trasformazione di S.a.s. in S.r.l. e aumento di capitale, in CNN Notizie del 5.5.2016.
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 28/2012, Trasformazione progressiva e liberazione del capitale: «[…] resta da chiarire se sia necessaria o no la redazione di una nuova relazione di st...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (4)(4)
    - Comitato Notarile della Regione Campania, Massima n. 12, Trasformazione di società di persone in società di capitali: «[…] l’art. 2306 c.c. non troverà applicazione quando la riduzione del capitale sociale della società trasformanda rappresenti un atto dovuto. Invero, quando il capitale sociale della società di persone trasformanda sia di ammontare superiore alle risultanze della perizia, non potendosi determinare il capitale sociale della società risultante dalla trasformazione in misura maggiore a detto valore, la società sarà obbligata a deliberare contestualmente la riduzione del capitale sociale, di guisa che questo corrisponda al valore risultante dalla relazione di stima, nel rispetto, peraltro, della disciplina del minimo legale del tipo sociale di arrivo. La riduzione del capitale sociale, in questo caso, costituisce un presupposto di legittimità della trasformazione, ponendosi teleologicamente in funzione della garanzia dell’effettività dei valori patrimoniali che sorreggeranno il capitale della società risultante dalla trasformazione. Trattandosi, pertanto, di atto dovuto, per detta riduzione (rectius: rideterminazione del capitale sociale) non troverà applicazione la disciplina della riduzione volontaria del capitale sociale di cui all’art. 2306 c.c. e la deliberazione acquisterà efficacia immediata con l’iscrizione nel Registro delle Imprese».
    - Comitato Notarile della Regione Campania, Massima n. 12, Trasformazione di società di persone in società di capitali: «[…] l’art. 2306 c.c. non troverà applicazione quando la riduzione del capitale ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (5)(5)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.7, Obbligo di imputabilità a capitale del patrimonio netto di una società di persone trasformata in società di capitali, 1° pubbl. 9/05: «Nell’ipotesi di trasformazione di società di persone in società di capitali non sussiste alcun obbligo di legge di imputare a capitale della società trasformata il patrimonio netto della società di persone eccedente il capitale preesistente, quale risultante dalla perizia di stima redatta ai sensi dell’art. 2500 ter, II comma, c.c.».
    Comitato Notarile della Regione Campania, Massima n. 12, Trasformazione di società di persone in società di capitali: «Il legislatore all’art. 2500-ter, comma 2, c.c., impone che in caso di trasformazione cd. “progressiva”, ossia da società di persone in società di capitali - ma non nell’ipotesi inversa -, il capitale sociale della società risultante dalla trasformazione debba essere determinato sulla base dei valori attuali degli elementi dell’attivo e del passivo e debba risultare da relazione di stima redatta ai sensi dell’art. 2343 c.c. o, quando la società risultante dalla trasformazione sia una s.r.l., ai sensi dell’art. 2465 c.c.. Non esiste, tuttavia, l’obbligo di determinare l’ammontare del capitale sociale della società risultante dalla trasformazione in misura perfettamente coincidente alle risultanze della relazione di stima, potendo i soci decidere che di detto valore sia imputata a capitale solo la parte corrispondente al minimo legale della società trasformata, ferma la necessità di imputare a riserva la residua parte di patrimonio netto risultante dalla perizia, non potendosi procedere a rimborso del capitale ai soci se non nel rispetto della disciplina di cui all’art. 2306 c.c.. Questa norma, tuttavia, trova applicazione solo quando la determinazione del capitale sociale della società risultante dalla trasformazione rispetto al valore del patrimonio netto della società trasformanda risultante dalla relazione di stima rappresenti una scelta della società deliberante (rectius: un atto non dovuto). Circostanza, questa, che si realizza quando il capitale sociale della società deliberante sia inferiore al valore di perizia, ma pari al minimo legale necessario per il tipo prescelto, e non si intenda allocare a riserva l’eccedenza rispetto al minimo legale […]».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 68-2006/I, Trasformazione di società di persone in società di capitali e determinazione del capitale, in CNN Notizie del 24.4.2006: «[…] In linea generale non sussiste alcun obbligo da parte dei soci di imputare l’intera consistenza patrimoniale (“capitale netto di trasformazione”) della società trasformanda al capitale della società trasformata; in altri termini, il capitale sociale della società trasformata può essere fissato anche in un importo inferiore al netto della società trasformanda, ma la eventuale differenza deve essere imputata a riserva, anche divisibile […]».
    Massima del Tribunale di Milano (dettata ante legge 340/2000, recante soppressione dell’omologa degli atti societari), riferita a App. Bologna, 30 aprile 1982, in Giur. It., 1982, I, 2, 437: «la società per azioni risultante dalla trasformazione di una società di persone può mantenere il capitale preesistente, senza essere obbligata a passare a capitale il maggiore del patrimonio netto risultante dalla relazione di stima».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.7, Obbligo di imputabilità a capitale del patrimonio netto di una società di persone trasformata in società di c...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (6)(6)
    - Comitato Notarile della Regione Campania, Massima n. 12, Trasformazione di società di persone in società di capitali: «[…] l’art. 2306 c.c. non troverà applicazione quando la riduzione del capitale sociale della società trasformanda rappresenti un atto dovuto. Invero, quando il capitale sociale della società di persone trasformanda sia di ammontare superiore alle risultanze della perizia, non potendosi determinare il capitale sociale della società risultante dalla trasformazione in misura maggiore a detto valore, la società sarà obbligata a deliberare contestualmente la riduzione del capitale sociale, di guisa che questo corrisponda al valore risultante dalla relazione di stima, nel rispetto, peraltro, della disciplina del minimo legale del tipo sociale di arrivo. La riduzione del capitale sociale, in questo caso, costituisce un presupposto di legittimità della trasformazione, ponendosi teleologicamente in funzione della garanzia dell’effettività dei valori patrimoniali che sorreggeranno il capitale della società risultante dalla trasformazione. Trattandosi, pertanto, di atto dovuto, per detta riduzione (rectius: rideterminazione del capitale sociale) non troverà applicazione la disciplina della riduzione volontaria del capitale sociale di cui all’art. 2306 c.c. e la deliberazione acquisterà efficacia immediata con l’iscrizione nel Registro delle Imprese».
    In senso conforme: Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 1066-2014/I, Trasformazione di S.a.s. in perdita in S.r.l. e riduzione del capitale, in CNN Notizie del 5.5.2016.
    - Comitato Notarile della Regione Campania, Massima n. 12, Trasformazione di società di persone in società di capitali: «[…] l’art. 2306 c.c. non troverà applicazione quando la riduzione del capitale ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (7)(7)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 212-2014/I, Trasformazione di S.n.c. in perdita in S.r.l., in CNN Notizie del 5.5.2016: «[…] il comma 2 dell’art. 2500-ter stabilisce un importo massimo (il valore del patrimonio sociale risultante dalla perizia di stima) oltre il quale l’ammontare del capitale della società trasformanda non potrebbe esser stabilito (altrimenti sarebbero necessari nuovi apporti, il che renderebbe non più neutra l’operazione, inserendovisi un aumento di capitale). Laddove, come autorevolmente evidenziato ([…]) il tetto minimo del capitale della società risultante dalla trasformazione va compreso tra l’importo più alto del capitale sociale minimo richiesto per il tipo adottato e l’importo del capitale sociale della società trasformanda. Ma, beninteso, tale ultimo importo va comunque valutato sulla base della perizia di stima che la società deve far redigere ai fini dell’operazione: non conta il capitale enunciato nei patti sociali della società di persone, ma conta il valore effettivo del patrimonio. Ed infatti, correttamente, dalla stessa dottrina si richiama la possibilità di una riduzione del capitale seguendo le regole dell’art. 2306 c.c. (salva quindi la opposizione dei creditori) laddove volontariamente la società in sede di trasformazione decida - pur essedo il valore del patrimonio più alto - di fissare il capitale ad un importo più basso, così dando luogo ad un rimborso ai soci delle quote pagate o alla liberazione dall’obbligo di ulteriori versamenti. Nel caso di specie si potrebbe semmai trattare di “riduzione per perdite” e non di riduzione ex art. 2306, c.c., e comunque essa è l’effetto della valutazione in perizia del patrimonio della società trasformanda. Conseguentemente, l’intera operazione, così come prospettata, è soggetta all’approvazione della maggioranza di cui all’art. 2500-ter, comma 1, c.c., né dà luogo ad opposizione dei creditori».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 212-2014/I, Trasformazione di S.n.c. in perdita in S.r.l., in CNN Notizie del 5.5.2016: «[…] il comma 2 dell’art. 2500-ter stabilisce un impo...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (8)(8)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.2, Trasformazione di società di persone in società di capitali con riduzione del capitale, 1° pubbl. 9/04, modif. 9/05: «Nella trasformazione di società di persone in società di capitali, il capitale risultante dopo l’operazione non può essere inferiore a quello nominale anteriore alla trasformazione a meno che la riduzione sia necessaria per adeguarsi alla stima ex art. 2500 ter, II comma, c.c., ovvero sia ritualmente adottata nelle forme della riduzione reale del capitale».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.2, Trasformazione di società di persone in società di capitali con riduzione del capitale, 1° pubbl. 9/04, modif....Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (9)(9)
    - Massima del Tribunale di Milano (dettata ante legge 340/2000, recante soppressione dell’omologa degli atti societari), riferita a App. Bologna, 18 ottobre 1974, in Giur. Comm., 1975, II, 829: «può essere omologata la deliberazione con la quale una società a responsabilità limitata con capitale inferiore ad un milione di lire si trasforma in società per azioni, quando contestualmente sia altresì deliberato l’aumento del capitale a cifra superiore al milione»; e a Trib. Trieste, 16 dicembre 1983, in Società, 1984, 896, secondo cui «per la trasformazione di una società a r.l. in una società per azioni è necessario che la deliberazione di trasformazione abbia tutti i requisiti formali e sostanziali del nuovo tipo adottato. È illegittima la deliberazione di trasformazione della società che abbia un capitale sociale inferiore al minimo previsto dalla legge per il nuovo tipo di società adottato».
    - Massima del Tribunale di Milano (dettata ante legge 340/2000, recante soppressione dell’omologa degli atti societari), riferita a App. Bologna, 18 ottobre 1974, in Giur. Comm., 1975, II, 829: «può e...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (10)(10)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 212-2014/I, Trasformazione di S.n.c. in perdita in S.r.l., in CNN Notizie del 5.5.2016: «[…] Ora, il comma 2 dell’art. 2500-ter stabilisce un importo massimo (il valore del patrimonio sociale risultante dalla perizia di stima) oltre il quale l’ammontare del capitale della società trasformanda non potrebbe esser stabilito (altrimenti sarebbero necessari nuovi apporti, il che renderebbe non più neutra l’operazione, inserendovisi un aumento di capitale). Laddove, come autorevolmente evidenziato ([…]) il tetto minimo del capitale della società risultante dalla trasformazione va compreso tra l’importo più alto del capitale sociale minimo richiesto per il tipo adottato e l’importo del capitale sociale della società trasformanda. Ma, beninteso, tale ultimo importo va comunque valutato sulla base della perizia di stima che la società deve far redigere ai fini dell’operazione: non conta il capitale enunciato nei patti sociali della società di persone, ma conta il valore effettivo del patrimonio. Ed infatti, correttamente, dalla stessa dottrina si richiama la possibilità di una riduzione del capitale seguendo le regole dell’art. 2306 c.c. (salva quindi la opposizione dei creditori) laddove volontariamente la società in sede di trasformazione decida - pur essedo il valore del patrimonio più alto - di fissare il capitale ad un importo più basso, così dando luogo ad un rimborso ai soci delle quote pagate o alla liberazione dall’obbligo di ulteriori versamenti […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 212-2014/I, Trasformazione di S.n.c. in perdita in S.r.l., in CNN Notizie del 5.5.2016: «[…] Ora, il comma 2 dell’art. 2500-ter stabilisce un...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (11)(11)
    - Cass., 19 luglio 2016, n. 14765, in Notariato, 2016, 6, 626: «Incorre in responsabilità disciplinare per violazione di norma imperativa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 28, comma 1, n. 1, e 138 bis, comma 2, della l. notarile, il notaio che redige un atto di trasformazione societaria da cui risulti un capitale sociale superiore al patrimonio netto in assenza di una delibera di capitalizzazione».
    - Cass., 19 luglio 2016, n. 14765, in Notariato, 2016, 6, 626: «Incorre in responsabilità disciplinare per violazione di norma imperativa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 28, comma 1, n. 1...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (12)(12)
    - Trib. Catania, 17 luglio 2007, in Vita Not., 2007, 1221; e in Notariato, 2008, 661, con nota di Lucattelli; in Riv. Not., 2008, 1394: «La trasformazione di una snc in srl comporta un nuovo acquisto, in capo al socio, coniugato in regime di comunione legale dei beni, di una quota di società di capitali, che pertanto cade in comunione immediata».
    - Trib. Catania, 17 luglio 2007, in Vita Not., 2007, 1221; e in Notariato, 2008, 661, con nota di Lucattelli; in Riv. Not., 2008, 1394: «La trasformazione di una snc in srl comporta un nuovo acquisto,...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (13)(13)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 11/2009, Trasformazione progressiva a maggioranza di società di persone in società di capitali: regole procedimentali: «[…] l’esigenza di garantire a tutti i soci una soglia minima di informazione preventiva, strumentale alla possibilità di partecipazione al procedimento - anche se di natura non rigorosamente collegiale - è sempre più sentita […]. Per giustificare l’esigenza di una qualche forma di coinvolgimento delle minoranze non può essere disconosciuta la peculiarità di questa decisione e la valenza organizzativa della modifica che essa genera: la trasformazione attua un radicale cambiamento delle regole di funzionamento dell’ente, realizza un passaggio da un contesto nel quale l’unanimità è la regola ad uno - la società di capitali - nel quale quello maggioritario diviene principio di funzionamento ordinario, e tutto ciò avviene attraverso una decisione assunta a maggioranza in virtù di una norma di legge - spesso - successiva alla sottoscrizione dei patti sociali. […] A quanto sopra può aggiungersi un generale richiamo al canone di correttezza che, permeando l’esecuzione di tutti i contratti, deve anche costituire la guida del comportamento della maggioranza intenzionata a trasformare la società di persone: ciò le imporrebbe di individuare un procedimento di assunzione della decisione che, pur se non codificato dal legislatore e non di natura collegiale, non dovrebbe però poter prescindere da un’informativa preventiva rivolta a tutti i soci. Altro argomento che, infine, è idoneo ad influenzare la soluzione è quello attinente alla “forma procedimentale” della trasformazione ed alla “forma documentale” dell’atto […]».
    Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 11/2009, Trasformazione progressiva a maggioranza di società di persone in società di capitali: regole procedimentali: «[…] emerge come sia assolutamente opportuno che i soci provvedano a disciplinare nei patti sociali le regole procedurali della trasformazione progressiva a maggioranza in società di capitali […]: in sostanza, regole che contemplino almeno un’informazione preventiva di tutti i soci, così permettendo loro di intervenire presso il notaio alla data fissata per la stipulazione dell’atto di trasformazione […]».
    Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 11/2009, Trasformazione progressiva a maggioranza di società di persone in società di capitali: regole procedimentali: «[…] Nel caso in cui, invece, nulla dicano i vigenti patti sociali della società, pare doversi concludere che la disciplina suppletiva della trasformazione progressiva in società di capitali debba contemplare, quale minimum procedurale, un obbligo di informazione preventiva di tutti i soci […]».
    Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.44, Trasformazione di società di persone in società di capitali e diritto di recesso ex art. 2500 ter c.c., 1° pubbl. 9/20: «[…] la decisione di trasformazione nella forma di società di capitali [può] essere adottata in seno alle società di persone senza dover necessariamente ricorrere al metodo collegiale. […] appare quanto mai opportuno che tutti i soci siano messi nelle condizioni di partecipare ad una decisione così rilevante per la vita della società, qual è per l’appunto la decisione di trasformazione in un altro tipo sociale (per il principio di correttezza e lealtà che deve essere sempre rispettato da tutte le parti di un contratto) […]».
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 11/2009, Trasformazione progressiva a maggioranza di società di persone in società di capitali: regole procedimentali: «[…] l’esigenza di garantire a t...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (14)(14)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.14, Forma dell’atto di trasformazione di società di persone o di fatto in società di capitali, 1° pubbl. 9/06: «La trasformazione di una società di persone, ancorché irregolare, o di fatto in società di capitali richiede l’atto pubblico ad substantiam».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.14, Forma dell’atto di trasformazione di società di persone o di fatto in società di capitali, 1° pubbl. 9/06: «L...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (15)(15)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.44, Trasformazione di società di persone in società di capitali e diritto di recesso ex art. 2500 ter c.c., 1° pubbl. 9/20: «[…] la decisione di trasformazione nella forma di società di capitali [può] essere adottata in seno alle società di persone senza dover necessariamente ricorrere al metodo collegiale. […] appare quanto mai opportuno che tutti i soci siano messi nelle condizioni di partecipare ad una decisione così rilevante per la vita della società, qual è per l’appunto la decisione di trasformazione in un altro tipo sociale (per il principio di correttezza e lealtà che deve essere sempre rispettato da tutte le parti di un contratto) […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.44, Trasformazione di società di persone in società di capitali e diritto di recesso ex art. 2500 ter c.c., 1° pu...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (16)(16)
    - Cass., 19 aprile 2006, n. 9065, in Società, 2007, 155, con nota di Gaeta; e in Impresa, 2007, 1227: «Ai sensi dell’art. 2499 c.c., la trasformazione di una società non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni sociali anteriori all’iscrizione della deliberazione di trasformazione nel registro delle imprese, se non risulta che i creditori sociali abbiano dato il loro consenso alla trasformazione stessa, il quale si presume se i creditori, ai quali la suddetta deliberazione sia stata comunicata, non abbiano negato espressamente la loro adesione nel termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione medesima».
    Cass., 3 aprile 2008, n. 8530, in Società, 2009, 735: «In caso di trasformazione di società la liberazione dei soci a responsabilità illimitata nei confronti dei creditori avviene soltanto a seguito del loro consenso espresso alla trasformazione, consenso che può essere presunto soltanto se la delibera di trasformazione è stata comunicata (per raccomandata) ai creditori e questi non hanno espressamente negato la loro adesione nel termine di trenta giorni dalla comunicazione».
    In senso conforme: Cass., 7 agosto 2008, n. 21402, in Guida Dir., 2008, 42, 84.
    Cass., 20 maggio 2021, n. 13772, in Ced Cassazione, rv. 661438-01: «In tema di trasformazione della società, la presunzione del consenso dei creditori alla liberazione dei soci illimitatamente responsabili, ex art. 2500 quinquies, comma 2 c.c., opera solo sia rispettato il percorso stabilito dalla norma, dovendo la comunicazione, che può provenire tanto dalla società quanto dai soci, avere come oggetto specifico la detta trasformazione ed essere trasmessa ai singoli creditori con mezzi che consentano di dimostrarne l’avvenuto ricevimento, sicché nessun valore può riconoscersi alla conoscenza dell’avvenuta trasformazione che il creditore abbia conseguito “aliunde”, in via incidentale ed indiretta, da atti della società in corso di trasformazione o già trasformata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che aveva condannato, per l’inadempimento ad un contratto preliminare, i soci illimitatamente responsabili di una s.n.c. - successivamente trasformatasi in s.r.l. - promittente venditrice di un immobile, a restituire gli acconti corrisposti ai promissari acquirenti, avendo ritenuto che i pagamenti effettuati da questi ultimi direttamente alla s.r.l., non potessero far presumere il loro consenso alla rinuncia alla responsabilità solidale dei soci illimitatamente responsabili)».
    - Cass., 19 aprile 2006, n. 9065, in Società, 2007, 155, con nota di Gaeta; e in Impresa, 2007, 1227: «Ai sensi dell’art. 2499 c.c., la trasformazione di una società non libera i soci a responsabilità...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (17)(17)
    - Cass., 8 agosto 2002, n. 11994, in Foro It., 2003, I, 175; in Società, 2003, 431, con nota di De Angelis; in Nuova Giur. Civ., 2003, I, 302, con nota di Redi; in Corr. Giur., 2003, 1315, con nota di Simeoli; in Riv. Not., 2003, 773; e in Dir. Prat. Soc., 2003, fasc. 2, 66, con nota di Genovese: «La comunicazione della deliberazione di trasformazione di una società di persone in società di capitali, prevista dall’art. 2499 c.c. agli effetti della liberazione dei soci illimitatamente responsabili dalle obbligazioni sociali anteriori alla trasformazione, può consistere anche nella notizia circostanziata della deliberazione e non deve necessariamente contenere il verbale recante la delibera assembleare (nella specie, la suprema corte ha considerato sufficiente una comunicazione contenente, oltre all’indicazione della tipologia sociale in cui la società si era trasformata, anche l’indicazione degli estremi della deliberazione di trasformazione, del notaio rogante e della data di trascrizione nel registro delle società, nonché il riferimento all’art. 2499 c.c.)».
    - Cass., 8 agosto 2002, n. 11994, in Foro It., 2003, I, 175; in Società, 2003, 431, con nota di De Angelis; in Nuova Giur. Civ., 2003, I, 302, con nota di Redi; in Corr. Giur., 2003, 1315, con nota di...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (18)(18)
    - Trib. Prato, 14 ottobre 2002, in Foro Tosc., 2003, 333: «La comunicazione della delibera di trasformazione ai creditori sociali, prevista dall’art. 2499 c.c., per consentire l’effetto della limitazione della responsabilità, deve contenere la trasmissione della delibera di trasformazione con allegata la relazione di stima; la mera comunicazione a mezzo lettera raccomandata dell’avvenuta trasformazione, non riveste i requisiti minimi di sufficienza per determinare gli effetti di cui all’art. 2499, 2º comma, c.c.».
    - Trib. Prato, 14 ottobre 2002, in Foro Tosc., 2003, 333: «La comunicazione della delibera di trasformazione ai creditori sociali, prevista dall’art. 2499 c.c., per consentire l’effetto della limitazi...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (19)(19)
    - Cass., 18 maggio 2001, n. 6810, in Rep. Foro It., 2002, voce Società, n. 905: «L’art. 2499 c.c., secondo il quale la trasformazione di una società libera i soci illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali anteriori alla trasformazione, ove risulti che i creditori sociali hanno dato il loro consenso alla trasformazione stessa, non trova applicazione per i crediti contributivi previdenziali, i quali, nascendo da un rapporto disciplinato dal regime di previdenza sociale, non diversamente dalle altre forme di finanziamento delle prestazioni di assistenza sociale, per il comune carattere pubblico ed obbligatorio dei rispettivi regimi correlati a finalità di ordine costituzionale (art. 38 cost.), hanno natura inderogabile e sono perciò indisponibili».
    Cass., 7 agosto 2008, n. 21402, in Guida Dir., 2008, 42, 84: «[…] tale disciplina [l’art. 2499 c.c. N.d.A] si applica a tutti i crediti anteriori alla trasformazione, con esclusione dei soli crediti relativi a diritti indisponibili, senza che rilevi che il creditore abbia in concreto fatto o meno affidamento sulla garanzia costituita dal patrimonio personale dei soci in ragione del fatto che il credito fosse o meno stato iscritto nelle scritture contabili».
    - Cass., 18 maggio 2001, n. 6810, in Rep. Foro It., 2002, voce Società, n. 905: «L’art. 2499 c.c., secondo il quale la trasformazione di una società libera i soci illimitatamente responsabili per le o...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (20)(20)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.21, Decisione di trasformazione di società di persone in società di capitali a maggioranza e adozione del nuovo statuto, 1° pubbl. 9/06: «In mancanza di espressa diversa previsione del contratto sociale, si deve ritenere che l’art. 2500 ter, primo comma, c.c., nella parte in cui prevede la trasformazione a maggioranza delle società di persone in società di capitali, consenta l’approvazione con la medesima maggioranza del nuovo testo dello statuto della società trasformata anche in quelle parti che non risultano strettamente necessarie per l’adozione del nuovo tipo sociale (si pensi all’introduzione di particolari maggioranze, o all’adozione di particolari sistemi di “governance”, o a clausole di prelazione, o di limitazione alla circolazione delle partecipazioni, o alla previsione di ipotesi facoltative di recesso o esclusione, ecc.). Restano comunque salve le disposizioni dettate da norme speciali in deroga al principio dell’art. 2500 ter c.c. (si pensi all’art. 34 del d.lgs. 17.1.2003 n. 5 nella parte in cui prevede che l’introduzione o la soppressione di clausole compromissorie debba essere approvata dai soci che rappresentino almeno i 2/3 del capitale sociale)».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.21, Decisione di trasformazione di società di persone in società di capitali a maggioranza e adozione del nuovo s...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (21)(21)
    - Comitato Notarile della Regione Campania, Massima n. 42, Società di persone costituite anteriormente all’entrata in vigore dell’art. 2500 ter cod. civ. - trasformazione a maggioranza - ammissibilità in presenza di rinvio generico alla normativa vigente: il «[…] generico rinvio alle norme di legge vigenti in materia» non vale «ad integrare la diversa disposizione fatta salva nell’íncipit dell’articolo 2500 ter: lo stesso deve intendersi come rinvio alle disposizioni tempo per tempo vigenti e, pertanto, non come rinvio fisso ma come rinvio mobile all’intero tessuto normativo, nell’ambito del quale la previsione oggi calata nell’articolo 2500 ter prevale sulla regola unanimistica generale, di cui all’articolo 2252 codice civile. […] laddove i patti sociali contengono non un generico rinvio alle norme di legge vigenti (come tale includente anche l’articolo 2500 ter) ma il richiamo, quanto alle modifiche dell’atto costitutivo, all’articolo 2252 codice civile, trovandoci in presenza di un rinvio fisso, l’unanimità dei consensi entra a far parte delle regole che disciplinano la vita della società, allo stesso modo che se nell’atto costitutivo vi fosse una espressa previsione in tal senso: conseguentemente il richiamo all’articolo 2252 codice civile vale ad integrare la diversa disposizione contenuta nel contratto sociale, fatta salva nell’incipit dell’articolo 2500 ter codice civile […]».
    - Comitato Notarile della Regione Campania, Massima n. 42, Società di persone costituite anteriormente all’entrata in vigore dell’art. 2500 ter cod. civ. - trasformazione a maggioranza - ammissibilità...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (22)(22)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 55, Trasformazione, fusione e scissione di società di persone con decisione a maggioranza (artt. 2500-ter e 2502 c.c.), 19 novembre 2004: «[…] la clausola richiedente l’unanimità per le modifiche dell’atto costitutivo intende semplicemente riprodurre l’art. 2252 c.c., senza che le parti si siano rappresentate una eventuale futura trasformazione progressiva, fusione o scissione. Ed allora, nell’assenza di un intento (esplicito o implicito) di regolamentazione specifica al riguardo, devono ritenersi non derogati gli artt. 2500-ter e 2502, comma 1, c.c., così dandosi spazio alla logica della riforma che intende facilitare l’accesso alle segnalate operazioni straordinarie pur in un sistema imperniato sulla normale modificabilità solo unanime dell’atto costitutivo […]».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 5741/I, Trasformazione di s.n.c. in s.r.l. e consenso dei soci, in CNN Notizie del 20.4.2006: «[…] Si potrebbe in sintesi affermare che se nella generalità delle fattispecie modificative di società personali è necessario che per la disapplicazione della regola dell’unanimità sia necessaria una espressa previsione del contratto sociale, all’opposto, per la trasformazione, è l’unanimità a dover essere espressamente sancita nei patti sociali. E qui, nel caso di specie (riadattando il brocardo ubi lex voluit dixit), contractus non dixit […]. In sostanza, la regola maggioritaria può esser disattivata laddove il contratto sociale abbia disciplinato la trasformazione (anche con riferimento ad un generico tipo di operazioni, quali quelle straordinarie) richiedendo l’unanimità».
    In senso conforme: Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 74-75-2008/I, Trasformazione di società di persone in società di capitali. Maggioranza o unanimità e forma della decisione, in CNN Notizie del 14.5.2008.
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 55, Trasformazione, fusione e scissione di società di persone con decisione a maggioranza (artt. 2500-ter e 2502 c.c.), 19 novembre 2004: «[…] la clausola ri...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (23)(23)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.20, Contenuto minimo delle clausole che rendono inapplicabile la trasformazione a maggioranza di cui all’art. 2500 ter c.c., 1° pubbl. 9/06: «La decisione di trasformazione di una società di persone in una società di capitali, pur rientrando nell’ampio “genus” delle decisioni di modifica del contratto sociale, è specificamente disciplinata per le società costituite dopo l’entrata in vigore della riforma del diritto societario dall’art. 2500 ter c.c., che, in deroga al principio dell’unanimità genericamente previsto dall’art. 2252 c.c., ne consente l’adozione a maggioranza, salvo diversa disposizione del contratto sociale. La diversa disposizione del contratto sociale sufficiente a ripristinare la regola dell’unanimità può anche essere formulata con l’introduzione di clausole generiche del tipo: “Le modificazioni del contratto sociale debbono essere adottate all’unanimità”, ovvero: “Per le modificazioni del contratto sociale si applica l’art. 2252 c.c.”; in tali ipotesi infatti è necessario interpretare le dette clausole, apparentemente inutili perché riproduttive di principi di legge, in conformità al disposto di cui all’art. 1367 c.c., nel senso cioè in cui possano avere un qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.20, Contenuto minimo delle clausole che rendono inapplicabile la trasformazione a maggioranza di cui all’art. 250...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (24)(24)
    - Comitato Notarile della Regione Campania, Massima n. 42, Società di persone costituite anteriormente all’entrata in vigore dell’art. 2500 ter cod. civ. - trasformazione a maggioranza - ammissibilità in presenza di rinvio generico alla normativa vigente: «[…] L’articolo 2500 ter, primo comma, codice civile, […] non opera alcuna distinzione tra le società costituite ‘ante riforma’ e quelle costituite dopo […]».
    Trib. Roma, 2 maggio 2006, in Riv. Not., 2007, 1, 188: «L’art. 2500 ter c.c., che permette la trasformazione delle società di persone in società di capitali con il consenso della maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili, in mancanza di norme transitorie o di attuazione di segno contrario è applicabile non solo alle trasformazioni di società costituite successivamente al 1 gennaio 2004, ma anche alle decisioni di trasformazione assunte dai soci di società di persone costituite prima di tale data».
    Trib. Napoli, 8 febbraio 2012, in Riv. Dir. Soc., 2013, 525: «L’art. 2500 ter c.c., in mancanza di norme transitorie o di attuazione di segno contrario, è applicabile non solo alle trasformazioni di società costituite successivamente al 1º gennaio 2004, ma anche alle decisioni di trasformazione assunte dai soci di società di persone costituite prima di tale data».
    Trib. Asti, 10 luglio 2013, in Giur. It., 2013, 2548: «L’art. 2500 ter c.c. trova applicazione in ogni procedimento di trasformazione indipendentemente dalla data di costituzione della società coinvolta, in considerazione della natura procedurale della norma in questione, del favor per la trasformazione che il suddetto articolo palesa, ed infine del difetto di una disciplina transitoria che imponga di riservare l’applicazione dell’art. 2500 ter alle società costituite dopo il 2004 […]».
    - Comitato Notarile della Regione Campania, Massima n. 42, Società di persone costituite anteriormente all’entrata in vigore dell’art. 2500 ter cod. civ. - trasformazione a maggioranza - ammissibilità...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (25)(25)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.19, Non applicabilità dell’art. 2500 ter, comma 1, c.c. alle società costituite prima della sua entrata in vigore, 1° pubbl. 9/06: «Poiché la disposizione di cui al primo comma dell’art. 2500 ter c.c. ha invertito la previsione legale previgente, contenuta nell’art. 2252 c.c., in ordine alla necessità, salvo patto contrario, del consenso unanime dei soci per la valida adozione della decisione di trasformare una società di persone in una società di capitali, tale disposizione non può essere applicata a quei contratti che si siano formati prima della sua entrata in vigore. Nel caso contrario si violerebbero i principi della irretroattività delle norme di cui all’art. 11 delle preleggi e sulla interpretazione della volontà dei contraenti di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. (cfr. Decr. Trib. Milano, Sez. VIII civile, 8 luglio 2005; Decr. Trib. Reggio Emilia, 13 gennaio 2006)».
    Trib. Agrigento, 4 novembre 2004, in Giur. Comm., 2007, II, 222, con nota di Camellini: «L’iscrizione nel registro delle imprese preclude qualsiasi pronunzia di invalidità della delibera di trasformazione della società da sas in srl, ancorché nulla, perché assunta a maggioranza in una materia strettamente rimessa all’unanimità dei consensi, lasciando aperta, per chi sia stato leso, la sola possibilità del rimedio risarcitorio».
    Trib. Reggio Emilia, 13 gennaio 2006, in Riv. Not., 2006, 1603; in Vita Not., 2006, 3, 1, 1439: «La disposizione dell’art. 2500-ter c.c., secondo cui la trasformazione delle società di persone in società di capitali è decisa con il consenso della maggioranza dei soci determinata secondo la partecipazione agli utili, non ha efficacia retroattiva e si applica pertanto alle sole società di persone costituite dopo l’entrata in vigore della riforma del diritto societario».
    Trib. Belluno, 11 luglio 2008, in Corr. Merito, 2008, 11, 1133: «In presenza di una clausola di rinvio alla normativa vigente contenuta nello statuto di una società di persone costituita anteriormente alla riforma del diritto societario, si deve ritenere applicabile, in quanto recepito nel contenuto del negozio sociale, il principio unanimistico espresso dall’art. 2252 c.c.».
    Trib. Varese, 21 agosto 2014, in Società, 2014, 12, 1419: «L’art. 2500-ter c.c. - che consente la trasformazione delle società di persone in società di capitali con la semplice maggioranza delle quote anziché all’unanimità, secondo quanto prevede l’art. 2252 c.c. - è applicabile esclusivamente alle società costituite dopo l’entrata in vigore della riforma del diritto societario».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.19, Non applicabilità dell’art. 2500 ter, comma 1, c.c. alle società costituite prima della sua entrata in vigore...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (26)(26)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.44, Trasformazione di società di persone in società di capitali e diritto di recesso ex art. 2500 ter c.c., 1° pubbl. 9/20: «[…] la valutazione della quota del socio receduto, ai sensi dell’art. 2289 c.c., non possa essere effettuata tenendo conto dei soli valori contabili del patrimonio o peggio ancora del solo valore nominale della quota. Lo stesso art. 2289 c.c. stabilisce che se vi sono operazioni in corso il socio receduto partecipa agli utili ed alle perdite inerenti alle operazioni medesime. Va fatta quindi una valutazione del patrimonio della società che tenga conto anche dell’avviamento e delle prospettive reddituali della società medesima. In questo senso si è pronunciata la Cassazione (Cass., 8 ottobre 2018, n. 24769, sez. VI - 1 civile) […]».
    Cass., 8 ottobre 2018, n. 24769, in Ced Cassazione, rv. 650912-01: «In tema di valutazione della quota sociale ex art. 2289 c.c., occorre tener conto anche del valore dell’avviamento e, secondo una stima di ragionevole prudenza, della futura redditività dell’azienda, considerato che la norma, facendo riferimento allo scioglimento del rapporto nei confronti di un solo socio, presuppone la continuazione dell’attività sociale che non può riferirsi solo ad un compendio statico e disaggregato di beni, ma deve essere valutata anche avuto riguardo alla sua fisiologica e naturale propensione verso il futuro».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.44, Trasformazione di società di persone in società di capitali e diritto di recesso ex art. 2500 ter c.c., 1° pu...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (27)(27)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.44, Trasformazione di società di persone in società di capitali e diritto di recesso ex art. 2500 ter c.c., 1° pubbl. 9/20: «[…] dovrebbero trovare applicazione le disposizioni degli artt. 2289 e 2290 c.c.: il socio receduto avrà diritto soltanto ad una somma di denaro che rappresenti il valore della sua quota […]; la liquidazione della quota sarà fatta in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui ha effetto il recesso; se vi sono operazioni in corso il socio receduto parteciperà agli utili ed alle perdite inerenti alle operazioni medesime; il pagamento della quota spettante al socio receduto dovrà essere fatto entro sei mesi dal giorno in cui ha effetto il recesso […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.44, Trasformazione di società di persone in società di capitali e diritto di recesso ex art. 2500 ter c.c., 1° pu...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (28)(28)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.44, Trasformazione di società di persone in società di capitali e diritto di recesso ex art. 2500 ter c.c., 1° pubbl. 9/20: quanto agli «[…] adempimenti conseguenti dell’esercizio del diritto di recesso (ad esempio riduzione capitale o modalità di effettuazione della liquidazione) appare fondato fare […] riferimento, ai fini della individuazione della disciplina applicabile, al momento in cui viene fatta la dichiarazione di recesso […]; ad esempio se la dichiarazione di recesso e la liquidazione del socio receduto vengono fatti contestualmente alla delibera di trasformazione o comunque prima della sua iscrizione al registro imprese si dovrebbero applicare le norme della società “di partenza” (pertanto se si tratterà di una s.n.c. o di una s.a.s. per la riduzione del capitale troverà applicazione la disciplina dettata dall’art. 2306 c.c.). Se la dichiarazione di recesso e la liquidazione del socio receduto vengono, invece, fatti dopo l’iscrizione al Registro Imprese della delibera di trasformazione, si dovrebbero applicare le norme della società “di arrivo” (pertanto se si tratterà di una s.r.l. troverà applicazione la disciplina dettata dall’art. 2473 c.c. se si tratterà di una s.p.a troverà applicazione la disciplina dettata dall’art. 2437-quater c.c.) […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.44, Trasformazione di società di persone in società di capitali e diritto di recesso ex art. 2500 ter c.c., 1° pu...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (29)(29)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.44, Trasformazione di società di persone in società di capitali e diritto di recesso ex art. 2500 ter c.c., 1° pubbl. 9/20: «[…] Si esclude il potere del socio che abbia già comunicato la sua volontà di recedere di revocare unilateralmente il recesso così perfezionato, imponendo agli altri soci il suo “rientro” in società. È opinione diffusa in dottrina che una volta divenuto efficace il recesso sia irrevocabile su iniziativa del solo socio che lo ha proposto […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.44, Trasformazione di società di persone in società di capitali e diritto di recesso ex art. 2500 ter c.c., 1° pu...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (30)(30)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.44, Trasformazione di società di persone in società di capitali e diritto di recesso ex art. 2500 ter c.c., 1° pubbl. 9/20: «[…] il recesso […] ha effetto dal momento in cui lo stesso viene ricevuto dalla società. […] gli effetti della dichiarazione di recesso, inoltre, non dipendono dalla liquidazione della quota: il recesso, produce i suoi effetti nei rapporti tra società e socio receduto dal momento della ricezione della comunicazione di recesso anche se la quota del socio receduto non è stata ancora liquidata; in giurisprudenza (Cass., 8 marzo 2013, n. 5836; Cass., 11 settembre 2017, n. 21036) è stato riconosciuto che il recesso da una società di persone è un atto unilaterale recettizio e, pertanto, la liquidazione della quota non è una condizione sospensiva del medesimo, ma un effetto stabilito dalla legge, con la conseguenza che il socio, una volta comunicato il recesso alla società, perde lo “status socii” nonché il diritto agli utili, anche se non ha ancora ottenuto la liquidazione della quota […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.44, Trasformazione di società di persone in società di capitali e diritto di recesso ex art. 2500 ter c.c., 1° pu...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (31)(31)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.44, Trasformazione di società di persone in società di capitali e diritto di recesso ex art. 2500 ter c.c., 1° pubbl. 9/20: quanto agli «[…] ogni qualvolta i patti sociali di una società di persone trasformata nulla dispongano in ordine alle modalità per l’esercizio del recesso di cui si tratta, lo stesso dovrebbe essere esercitato mediante lettera raccomandata da spedirsi entro quindici giorni dall’iscrizione nel registro imprese della delibera che ha disposto la trasformazione della società, e ciò in applicazione analogica della disciplina dettata dall’art. 2437-bis, comma 1, c.c. […]»; il «pronunciamento della Cassazione non appare del tutto condivisibile. Giusta la premessa, nel senso che in caso di trasformazione, al diritto di recesso […] si applica la disciplina, in ordine ai diritti sostanziali, della società di “partenza” e non quella della società di “arrivo”. Non sembra invece sufficientemente motivata l’esclusione dell’applicabilità alle s.r.l., in mancanza di un’espressa previsione statutaria al riguardo, della disciplina dettata dall’art. 2437-bis, comma 1, c.c. in ordine alle modalità di esercizio del recesso; […] questa norma fissa un principio di carattere generale estensibile anche a società diverse dalle s.p.a. in quanto non appare per nulla incompatibile con la struttura delle altre società. È fondamentale che vi sia un termine perentorio entro il quale dover essere esercitato il diritto di recesso, senza costringere le parti a ricorrere ad un giudice, stante la situazione di grave incertezza ed instabilità in cui si verrebbe sicuramente a trovare la società nell’attesa che il socio dissenziente decida se esercitare o meno il suo diritto di recesso […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.44, Trasformazione di società di persone in società di capitali e diritto di recesso ex art. 2500 ter c.c., 1° pu...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (32)(32)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.44, Trasformazione di società di persone in società di capitali e diritto di recesso ex art. 2500 ter c.c., 1° pubbl. 9/20: «[…] Non ci sembra possano esserci ostacoli ad ammettere la possibilità della revoca della delibera di trasformazione prima della sua iscrizione al registro Imprese. Fino a che la delibera in questione non produce alcun effetto (art. 2500, comma 3, c.c.) i soci ben possono revocare la delibera presa, non procedere alla sua iscrizione nel registro imprese ed impedire in tal modo il verificarsi degli effetti della trasformazione. In questo caso, non ci sembra possano neppure esserci ostacoli ad ammettere l’applicabilità, in via analogica, della disciplina dettata per le società di capitali, con la conseguenza che una volta revocata la delibera di trasformazione (prima e senza quindi che si sia proceduto alla sua iscrizione nel registro imprese) anche il recesso dal parte del socio dissenziente non potrà più essere esercitato o se già esercitato (ad esempio con dichiarazione resa contestualmente all’adozione della delibera di trasformazione), sarà privo di efficacia […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.44, Trasformazione di società di persone in società di capitali e diritto di recesso ex art. 2500 ter c.c., 1° pu...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (33)(33)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.44, Trasformazione di società di persone in società di capitali e diritto di recesso ex art. 2500 ter c.c., 1° pubbl. 9/20: «[…] Dubbia è, invece, la possibilità di revocare la delibera di trasformazione dopo la sua iscrizione nel registro imprese. Sembra potersi ricavare dall’ordinamento una sorta di principio di “stabilità” della trasformazione, emergente dalla disposizione dell’art. 2500-bis c.c. (“Eseguita la pubblicità di cui all’articolo precedente, l’invalidità dell’atto di trasformazione non può essere pronunciata […]”). […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.44, Trasformazione di società di persone in società di capitali e diritto di recesso ex art. 2500 ter c.c., 1° pu...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (34)(34)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 81, Rinuncia alla relazione degli amministratori nella trasformazione di società di capitali (artt. 2500-sexies e 2500-septies c.c.), 22 novembre 2005: «L’art. 2500-sexies c.c. ha introdotto, nel caso di trasformazione di società di capitali in società di persone (cd. trasformazione “regressiva”), l’obbligo degli amministratori di “predisporre una relazione che illustri le motivazioni e gli effetti della trasformazione”, imponendo altresì che detta relazione debba “restare depositata presso la sede sociale durante i trenta giorni che precedono l’assemblea convocata per deliberare la trasformazione”, in modo che i soci possano “prenderne visione” ed “ottenerne gratuitamente copia”. […] L’interesse tutelato dall’ordinamento attraverso l’introduzione dell’obbligo di redazione e deposito della relazione illustrativa dell’operazione di trasformazione è quindi esclusivamente quello dei singoli soci in quanto coinvolti in un procedimento che si pone in controtendenza rispetto alla direzione evolutiva, dal tipo più semplice al tipo più complesso, favorita dalla legge, come dimostrato dal fatto che nessuna relazione è imposta nel caso di trasformazione di società di persone in società di capitali […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 81, Rinuncia alla relazione degli amministratori nella trasformazione di società di capitali (artt. 2500-sexies e 2500-septies c.c.), 22 novembre 2005: «L’ar...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (35)(35)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. H.A.15, L’ampliamento dell’ambito applicativo dell’art. 2343 ter c.c. disposto dal D.L. n. 91/2014, 1° pubbl. 9/15 - motivato 9/15: «L’art. 20, commi 4 e 5, D.L. 24 giugno 2014, n. 91 ha ampliato l’ambito di applicazione del procedimento di valutazione fondato sulla documentazione di cui all’art. 2343 ter c.c., previsto per i conferimenti in natura nelle S.P.A. e nelle S.A.P.A., in alternativa al procedimento ordinario fondato sulla relazione giurata di stima asseverata da esperto nominato dal Tribunale, estendendolo anche: […] - al caso della trasformazione progressiva in S.P.A. o in S.A.P.A. ex art. 2500 ter c.c. […]. […] Il legislatore del 2014 nell’affermare che anche nel caso degli “acquisti pericolosi” e della trasformazione progressiva e/o eterogenea ci si può avvalere, in alternativa alla perizia ex art. 2343 c.c., anche della “documentazione di cui all’art. 2343 ter c.c.”, ha voluto fare riferimento più che alla disciplina specifica dettata da quest’ultima norma, all’intero procedimento che […] inizia con l’assunzione dei valori da una delle diverse fonti indicate nel suddetto art. 2343 ter c.c. e si conclude, necessariamente, con il controllo (positivo) da parte degli amministratori. Di conseguenza anche se i nuovi testi degli artt. 2343 bis e 2500 ter c.c., così come modificati dall’art. 20, commi 4 e 5, D.L. n. 91/2014, non richiamano espressamente la disposizione dell’art. 2343 quater c.c., che disciplina la fase di verifica posta a carico degli amministratori, deve, comunque, ritenersi tale verifica applicabile anche alle nuove fattispecie in quanto strettamente connessa alle specifiche modalità di determinazione dei valori previste dall’art. 2343 ter c.c.».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. H.A.15, L’ampliamento dell’ambito applicativo dell’art. 2343 ter c.c. disposto dal D.L. n. 91/2014, 1° pubbl. 9/15 - ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (36)(36)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 136-2007/I, Trasformazione di s.a.s. in s.r.l. e data di riferimento della relazione di stima, in CNN Notizie del 12.10.2007: «[…]. Invero, tale prassi [secondo cui il termine massimo che può intercorrere tra la data di deliberazione della trasformazione da una parte e, rispettivamente, la data di riferimento della situazione patrimoniale della relazione giurata e la data di redazione di quest’ultima sia di 120 giorni N.d.A], argomenta dalla formulazione dell’art. 2364, comma 2, c.c., che tuttavia si riferisce alla approvazione del bilancio, documento rispetto al quale, come si è visto, la relazione di stima presenta non poche differenze. Sembra, invece, che una maggiore rilevanza debba esser data proprio al requisito della “attualità” dei valori espressi nella relazione di stima, requisito che prescinde da termini certi, quale quello dei centoventi giorni, ed è semmai rimesso alla concreta valutazione di coloro cui spetta l’amministrazione della società. Nel senso che, se da un lato non è escluso che una relazione di stima risalente ad una data compresa nel termine dei centoventi giorni potrebbe aver perso di attualità in forza di una rivalutazione o di una svalutazione dei beni, comportando, quindi, l’obbligo di redigere una nuova relazione; dall’altro lato, non può parimenti escludersi che una relazione di data anteriore ai centoventi giorni mantenga tale connotato di “attualità” e quindi possa esser assunta quale riferimento per la decisione di trasformazione. Ciò, in definitiva, porta a concludere che il riferimento ai termini di cui all’art. 2364, comma 2, c.c., ha solo un valore indicativo, e non sempre dirimente».
    In senso conforme: Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 186-2012/I, S.r.l. e aumento di capitale con conferimento in natura sottoposto a termine iniziale, in CNN Notizie del 20.3.2013.
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 136-2007/I, Trasformazione di s.a.s. in s.r.l. e data di riferimento della relazione di stima, in CNN Notizie del 12.10.2007: «[…]. Invero, t...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (37)(37)
    - Assonime, circolare n. 17-2015, Il nuovo limite al capitale della s.p.a. e altre misure per la competitività nel diritto societario: «[…] Il decreto legislativo n. 91/2014 modifica il predetto articolo 2500-ter al fine di consentire l’utilizzazione delle modalità semplificate di valutazione previste per i conferimenti in natura. In tal senso la nuova disciplina prevede che, nel caso in cui la società di persone si trasformi in una società per azioni, il capitale sociale derivante dalla trasformazione può risultare non solo dalla relazione giurata dell’esperto nominato dal tribunale ma anche dalla documentazione di cui all’articolo 2343-ter c.c. Si tratta, come detto, della documentazione che attesta: il prezzo medio ponderato al quale sono stati negoziati su uno o più mercati regolamentati valori mobiliari o strumenti del mercato monetario; il fair value dei beni risultanti dal bilancio d’esercizio; il valore espresso da una perizia non giurata proveniente da esperto indipendente, dotato di adeguata professionalità, che sia riferita ad una data di non oltre sei mesi […]».
    - Assonime, circolare n. 17-2015, Il nuovo limite al capitale della s.p.a. e altre misure per la competitività nel diritto societario: «[…] Il decreto legislativo n. 91/2014 modifica il predetto artic...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (38)(38)
    - Consiglio Notarile di Roma, Le tre massime di luglio 2014 approvate in occasione della emanazione del d.l. n. 91 del 2014, Terza massima: «Il d.l. 24 giugno 2014, n. 91, estende agli acquisti “pericolosi” ex art. 2343-bis cod. civ. e alle trasformazioni di società di persone in società di capitali ex art. 2500-ter cod. civ. la possibilità di utilizzare i sistemi alternativi di valutazione di cui all’art. 2343-ter cod. civ. Anche a questi fini, la “valutazione precedente di non oltre sei mesi il conferimento” di cui all’art. 2343-ter, comma 2, lett. b), cod. civ., può consistere in una perizia [non, N.d.A.] finalizzata espressamente alla operazione in questione, purché rispondente ai requisiti richiesti dalla norma sopra citata. Nel caso di trasformazione, i sei mesi previsti dalla norma si computano dalla data della relativa deliberazione e la verifica prevista dall’art. 2343-quater, comma 1, cod. civ. è eseguita dagli amministratori nel termine di trenta giorni dalla data di iscrizione nel registro delle imprese della medesima deliberazione».
    Assonime, circolare n. 17-2015, Il nuovo limite al capitale della s.p.a. e altre misure per la competitività nel diritto societario: «[…] Di fatto, quindi, l’unico criterio semplificato previsto in tema di conferimenti che sia concretamente utilizzabile anche con riferimento alla trasformazione progressiva in società per azioni appare la relazione di stima dell’esperto indipendente che contenga una valutazione a valori attuali degli elementi dell’attivo e del passivo di cui si compone il patrimonio della società riferita ad una data non anteriore a sei mesi dalla delibera di trasformazione. Si ricorda che è possibile utilizzare tanto una perizia predisposta per altri fini quanto una perizia predisposta in via specifica ai fini della trasformazione […]».
    - Consiglio Notarile di Roma, Le tre massime di luglio 2014 approvate in occasione della emanazione del d.l. n. 91 del 2014, Terza massima: «Il d.l. 24 giugno 2014, n. 91, estende agli acquisti “peric...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (39)(39)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 91-2007/I, Trasformazione di s.a.s. in s.r.l. e redazione della relazione di stima da parte dell’accomandante, in CNN Notizie del 1.8.2007: «[…] Dal raffronto fra la disciplina prevista per la trasformazione progressiva in s.r.l. e quella per la trasformazione in s.p.a. (art. 2500-ter, c.c.), emergono con tutta evidenza le diverse istanze che presiedono le due fattispecie: solo per la seconda, infatti, in forza del richiamo all’art. 2343, 1° comma, c.c., è previsto che la relazione giurata sia effettuata da un esperto designato dal presidente del tribunale. Mentre, per la prima, la relazione giurata deve provenire da un esperto o da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili o da una società di revisione iscritta nell’albo speciale, senza che sia necessaria la nomina giudiziaria. Ciò, evidentemente, corrisponde alle diverse esigenze che presiedono le due fattispecie: nel caso di trasformazione in s.r.l. si è privilegiato l’aspetto delle competenze, dando rilievo alla professionalità degli iscritti nel registro dei revisori o nell’albo speciale; nel caso di trasformazione in s.p.a. (o s.a.p.a.) la nomina da parte del Tribunale si concentra sul requisito della terzietà ed indipendenza dell’esperto dalla società e dai suoi amministratori […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 91-2007/I, Trasformazione di s.a.s. in s.r.l. e redazione della relazione di stima da parte dell’accomandante, in CNN Notizie del 1.8.2007: «...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (40)(40)
    - Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia d’impresa B, Linee guida per i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia societaria, 2018: «[…] Il ricorso per la nomina da parte del Tribunale di esperti per la redazione della relazione di cui all’art. 2500-ter, comma 2, c.c., deve «essere strutturato in modo da fornire al tribunale tutti gli elementi necessari per tale individuazione e dunque contenere: una descrizione sufficientemente dettagliata della operazione che richiede la redazione della relazione da parte dell’esperto» e «l’indicazione dei professionisti e/o delle società di revisione che ricoprono l’incarico di sindaco e di revisore nonché di quelli operanti quali consulenti o fornitori di servizi alla società e/o alle società correlate, onde evitare che la scelta del Tribunale cada su costoro, di per sé da considerare privi del requisito di indipendenza». Questi «procedimenti sono da considerare coinvolgenti una sola parte e quindi non richiedono la instaurazione di alcun contraddittorio». Nel decreto «la nomina dell’esperto viene sottoposta alla condizione di efficacia rappresentata dal rilascio da parte dell’esperto nominato di dichiarazione di indipendenza». A seguito del decreto di nomina, «tra la società ricorrente e l’esperto si instaura un rapporto negoziale, al cui ambito va ricondotta la determinazione della misura del compenso dell’esperto: in caso di mancato accordo tra le parti la relativa controversia sarà oggetto di procedimento contenzioso».
    - Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia d’impresa B, Linee guida per i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia societaria, 2018: «[…] Il ricorso per la nomina da parte del ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (41)(41)
    - Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Nota prot. n. PO 549/2008 - Incompatibilità - Trasformazione di società di persone - Relazione di stima ai sensi dell’art. 2500-ter c.c. - Incompatibilità con incarico di consulente della società trasformanda: «[…] la stima del patrimonio aziendale assolve alla funzione determinante di individuare l’entità del capitale netto dell’Impresa in base al quale potrà qualificarsi il capitale della società trasformata. […] il soggetto chiamato a redigere la perizia di stima deve evitare ogni situazione di conflitto d’interessi, considerato che nell’effettuare la prestazione richiesta (la perizia di stima) questi ha […] come destinatari la società e i terzi, che sulla corretta stima del patrimonio sociale fanno legittimo affidamento. […] nel valutare l’idoneità del soggetto, revisore contabile, chiamato a redigere la perizia di stima della società trasformanda, deve ritenersi gravemente compromessa la sua indipendenza qualora il revisore intrattenga (o abbia intrattenuto nei due anni antecedenti) rapporti continuativi o rilevanti aventi ad oggetto prestazioni di consulenza o collaborazione con la società che conferisce l’incarico […]».
    - Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Nota prot. n. PO 549/2008 - Incompatibilità - Trasformazione di società di persone - Relazione di stima ai sensi dell’art. 2...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (42)(42)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.17, Trasformazione di società di persone irregolare o di fatto in altro tipo di società regolare, 1° pubbl. 9/06: «La norma che fa decorrere l’efficacia della trasformazione dalla esecuzione degli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge (art. 2500, II e III comma, c.c.) non preclude la possibilità per una società irregolare o di fatto, che non proceda ad una preventiva regolarizzazione, di trasformarsi direttamente in altro tipo di società regolare. L’efficacia della trasformazione decorrerà dall’iscrizione nel registro delle imprese dell’atto di trasformazione, senza ulteriori formalità in ordine al tipo trasformato».
    Cass., 21 agosto 2004, n. 16500, in Rep. Foro It., 2004, voce Società, n. 1222: «In caso di trasformazione di una società di fatto (nella specie, uno studio associato tra professionisti) in società in accomandita semplice, si è in presenza di un medesimo soggetto giuridico, sia pure dotato di una nuova veste societaria […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.17, Trasformazione di società di persone irregolare o di fatto in altro tipo di società regolare, 1° pubbl. 9/06:...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (43)(43)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 130-2015/I, Trasformazione di S.a.s. con socio d’opera in S.r.l., in CNN Notizie del 5.5.2016: «Nel caso di specie, la prestazione del socio d’opera - parzialmente eseguita - non è stata capitalizzata. Di conseguenza, non partecipando egli al capitale della società in accomandita semplice, non può trovare applicazione la regola generale, sancita dall’art. 2500-quater, comma 1, c.c., ([…]) della proporzionalità della assegnazione delle partecipazioni nella società risultante dalla trasformazione ([…]). Trova, invece, applicazione, la seconda parte del comma 2 dello stesso articolo ([…]), laddove, non essendogli riconosciuta nel contratto sociale una partecipazione al capitale della s.a.s. trasformanda, deve ricorrersi all’accordo fra i soci per determinare quale sarà l’esito del suo rapporto con la società. Norma che, secondo l’opinione preferibile, impone sorta di appendice contrattuale fra tutti i soci alla decisione di trasformazione ([…]), alla quale può, pertanto, conseguire, una proporzionale riduzione della percentuale di partecipazione al capitale degli altri soci, prevista dal comma 3 […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 130-2015/I, Trasformazione di S.a.s. con socio d’opera in S.r.l., in CNN Notizie del 5.5.2016: «Nel caso di specie, la prestazione del socio ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Massima tratta da Il registro imprese nella giurisprudenza (pubblicazione scaricabile dal sito http://www.ss.camcom.it) con riferimento a Trib. Milano, 10 giugno 1999.
    - Massima tratta da Il registro imprese nella giurisprudenza (pubblicazione scaricabile dal sito http://www.ss.camcom.it) con riferimento a Trib. Milano, 10 giugno 1999.
    (2)(2)
    - Massima del Tribunale di Milano (dettata ante legge 340/2000, recante soppressione dell’omologa degli atti societari), riferita a App. Milano, 22 dicembre 1971, in Foro pad., 1972, I, 535: «è inammissibile la trasformazione di una società di capitali in società semplice, avente per oggetto l’acquisto e la gestione di beni stabili, nonché il rilievo, l’esercizio e la liquidazione di altre consimili società semplici».
    - Massima del Tribunale di Milano (dettata ante legge 340/2000, recante soppressione dell’omologa degli atti societari), riferita a App. Milano, 22 dicembre 1971, in Foro pad., 1972, I, 535: «è inammi...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 28/2012, Trasformazione progressiva e liberazione del capitale: «[…] è sempre ammissibile la trasformazione in società di capitali di una società di persone anche qualora il valore del patrimonio risultante dalla perizia di stima sia inferiore al minimo richiesto per la società di capitali prescelta, purché si provveda alla sua integrazione. […] Il valore del patrimonio risultante dalla relazione, costituisce dunque il tetto massimo del capitale sociale adottabile, nel rispetto dei principi di tutela del capitale a garanzia dei terzi, ma non anche quello minimo […]non si hanno due operazioni distinte di aumento e trasformazione, ma una unica decisione complessa di mutamento del tipo e contestuale aumento del capitale funzionale alla trasformabilità dell’ente».
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 28/2012, Trasformazione progressiva e liberazione del capitale: «[…] è sempre ammissibile la trasformazione in società di capitali di una società di pe...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 28/2012, Trasformazione progressiva e liberazione del capitale: «[…] l’integrazione del capitale mediante conferimento di denaro può essere effettuata contestualmente alla delibera di trasformazione ed in tal caso saranno applicabili le norme sulla società di arrivo; sarà pertanto sufficiente il versamento del 25% del capitale sottoscritto (ad integrazione); il versamento potrà essere effettuato direttamente nelle casse sociali».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 635-2013/I, Trasformazione di S.a.s. in S.r.l. e aumento di capitale, in CNN Notizie del 5.5.2016: «Nel caso prospettato, la società ha l’esigenza di aumentare il capitale sociale al fine di raggiungere l’importo minimo necessario per accedere al tipo della s.r.l. Si tratta, quindi, di un aumento funzionale alla decisione di trasformazione e, presumibilmente, subordinato al buon esito dell’operazione. Ai fini redazionali, tale aumento può essere sia anteriore, sia contestuale all’adozione della decisione di trasformazione e, trattandosi di un aumento funzionale e subordinato al buon esito della trasformazione, si può ipotizzare che lo stesso debba essere deciso secondo le regole proprie della trasformazione. Laddove, invece, l’aumento di capitale fosse destinato a divenire efficace anche a prescindere dall’approvazione della decisione di trasformazione, lo stesso dovrebbe essere deciso secondo le modalità proprie delle modifiche dei patti sociali […]».
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 28/2012, Trasformazione progressiva e liberazione del capitale: «[…] l’integrazione del capitale mediante conferimento di denaro può essere effettuata ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 28/2012, Trasformazione progressiva e liberazione del capitale: «[…] resta da chiarire se sia necessaria o no la redazione di una nuova relazione di stima […] se la finalità della prima perizia è quella di fornire un quadro reale delle consistenze sociali, […] qualora tali conferimenti integrativi siano effettuati in denaro, potrebbe anche dubitarsi dell’utilità e della necessità di una nuova relazione, in quanto la stessa dovrebbe limitarsi ad asseverare che il conferimento di tanti euro ha un valore equivalente di tanti euro. Tutto ciò appare francamente paradossale. Si può allora sostenere che una volta eseguita la relazione di stima originaria, che terrà conto anche delle disponibilità liquide in quanto diretta a fornire un quadro economico complessivo della società trasformanda, gli eventuali conferimenti di denaro successivi non dovranno essere oggetto di ulteriore perizia: sarà infatti sufficiente la loro sommatoria al valore di libro della relativa posta di bilancio per ottenere il risultato finale, sul presupposto della natura autovalutativa del denaro».
    In senso conforme: Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 635-2013/I, Trasformazione di S.a.s. in S.r.l. e aumento di capitale, in CNN Notizie del 5.5.2016.
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 28/2012, Trasformazione progressiva e liberazione del capitale: «[…] resta da chiarire se sia necessaria o no la redazione di una nuova relazione di st...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (4)(4)
    - Comitato Notarile della Regione Campania, Massima n. 12, Trasformazione di società di persone in società di capitali: «[…] l’art. 2306 c.c. non troverà applicazione quando la riduzione del capitale sociale della società trasformanda rappresenti un atto dovuto. Invero, quando il capitale sociale della società di persone trasformanda sia di ammontare superiore alle risultanze della perizia, non potendosi determinare il capitale sociale della società risultante dalla trasformazione in misura maggiore a detto valore, la società sarà obbligata a deliberare contestualmente la riduzione del capitale sociale, di guisa che questo corrisponda al valore risultante dalla relazione di stima, nel rispetto, peraltro, della disciplina del minimo legale del tipo sociale di arrivo. La riduzione del capitale sociale, in questo caso, costituisce un presupposto di legittimità della trasformazione, ponendosi teleologicamente in funzione della garanzia dell’effettività dei valori patrimoniali che sorreggeranno il capitale della società risultante dalla trasformazione. Trattandosi, pertanto, di atto dovuto, per detta riduzione (rectius: rideterminazione del capitale sociale) non troverà applicazione la disciplina della riduzione volontaria del capitale sociale di cui all’art. 2306 c.c. e la deliberazione acquisterà efficacia immediata con l’iscrizione nel Registro delle Imprese».
    - Comitato Notarile della Regione Campania, Massima n. 12, Trasformazione di società di persone in società di capitali: «[…] l’art. 2306 c.c. non troverà applicazione quando la riduzione del capitale ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (5)(5)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.7, Obbligo di imputabilità a capitale del patrimonio netto di una società di persone trasformata in società di capitali, 1° pubbl. 9/05: «Nell’ipotesi di trasformazione di società di persone in società di capitali non sussiste alcun obbligo di legge di imputare a capitale della società trasformata il patrimonio netto della società di persone eccedente il capitale preesistente, quale risultante dalla perizia di stima redatta ai sensi dell’art. 2500 ter, II comma, c.c.».
    Comitato Notarile della Regione Campania, Massima n. 12, Trasformazione di società di persone in società di capitali: «Il legislatore all’art. 2500-ter, comma 2, c.c., impone che in caso di trasformazione cd. “progressiva”, ossia da società di persone in società di capitali - ma non nell’ipotesi inversa -, il capitale sociale della società risultante dalla trasformazione debba essere determinato sulla base dei valori attuali degli elementi dell’attivo e del passivo e debba risultare da relazione di stima redatta ai sensi dell’art. 2343 c.c. o, quando la società risultante dalla trasformazione sia una s.r.l., ai sensi dell’art. 2465 c.c. Non esiste, tuttavia, l’obbligo di determinare l’ammontare del capitale sociale della società risultante dalla trasformazione in misura perfettamente coincidente alle risultanze della relazione di stima, potendo i soci decidere che di detto valore sia imputata a capitale solo la parte corrispondente al minimo legale della società trasformata, ferma la necessità di imputare a riserva la residua parte di patrimonio netto risultante dalla perizia, non potendosi procedere a rimborso del capitale ai soci se non nel rispetto della disciplina di cui all’art. 2306 c.c.. Questa norma, tuttavia, trova applicazione solo quando la determinazione del capitale sociale della società risultante dalla trasformazione rispetto al valore del patrimonio netto della società trasformanda risultante dalla relazione di stima rappresenti una scelta della società deliberante (rectius: un atto non dovuto). Circostanza, questa, che si realizza quando il capitale sociale della società deliberante sia inferiore al valore di perizia, ma pari al minimo legale necessario per il tipo prescelto, e non si intenda allocare a riserva l’eccedenza rispetto al minimo legale […]».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 68-2006/I, Trasformazione di società di persone in società di capitali e determinazione del capitale, in CNN Notizie del 24.4.2006: «[…] In linea generale non sussiste alcun obbligo da parte dei soci di imputare l’intera consistenza patrimoniale (“capitale netto di trasformazione”) della società trasformanda al capitale della società trasformata; in altri termini, il capitale sociale della società trasformata può essere fissato anche in un importo inferiore al netto della società trasformanda, ma la eventuale differenza deve essere imputata a riserva, anche divisibile […]».
    Massima del Tribunale di Milano (dettata ante legge 340/2000, recante soppressione dell’omologa degli atti societari), riferita a App. Bologna, 30 aprile 1982, in Giur. It., 1982, I, 2, 437: «la società per azioni risultante dalla trasformazione di una società di persone può mantenere il capitale preesistente, senza essere obbligata a passare a capitale il maggiore del patrimonio netto risultante dalla relazione di stima».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.7, Obbligo di imputabilità a capitale del patrimonio netto di una società di persone trasformata in società di ca...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (6)(6)
    - Comitato Notarile della Regione Campania, Massima n. 12, Trasformazione di società di persone in società di capitali: «[…] l’art. 2306 c.c. non troverà applicazione quando la riduzione del capitale sociale della società trasformanda rappresenti un atto dovuto. Invero, quando il capitale sociale della società di persone trasformanda sia di ammontare superiore alle risultanze della perizia, non potendosi determinare il capitale sociale della società risultante dalla trasformazione in misura maggiore a detto valore, la società sarà obbligata a deliberare contestualmente la riduzione del capitale sociale, di guisa che questo corrisponda al valore risultante dalla relazione di stima, nel rispetto, peraltro, della disciplina del minimo legale del tipo sociale di arrivo. La riduzione del capitale sociale, in questo caso, costituisce un presupposto di legittimità della trasformazione, ponendosi teleologicamente in funzione della garanzia dell’effettività dei valori patrimoniali che sorreggeranno il capitale della società risultante dalla trasformazione. Trattandosi, pertanto, di atto dovuto, per detta riduzione (rectius: rideterminazione del capitale sociale) non troverà applicazione la disciplina della riduzione volontaria del capitale sociale di cui all’art. 2306 c.c. e la deliberazione acquisterà efficacia immediata con l’iscrizione nel Registro delle Imprese».
    In senso conforme: Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 1066-2014/I, Trasformazione di S.a.s. in perdita in S.r.l. e riduzione del capitale, in CNN Notizie del 5.5.2016.
    - Comitato Notarile della Regione Campania, Massima n. 12, Trasformazione di società di persone in società di capitali: «[…] l’art. 2306 c.c. non troverà applicazione quando la riduzione del capitale ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (7)(7)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 212-2014/I, Trasformazione di S.n.c. in perdita in S.r.l., in CNN Notizie del 5.5.2016: «[…] il comma 2 dell’art. 2500-ter stabilisce un importo massimo (il valore del patrimonio sociale risultante dalla perizia di stima) oltre il quale l’ammontare del capitale della società trasformanda non potrebbe esser stabilito (altrimenti sarebbero necessari nuovi apporti, il che renderebbe non più neutra l’operazione, inserendovisi un aumento di capitale). Laddove, come autorevolmente evidenziato ([…]) il tetto minimo del capitale della società risultante dalla trasformazione va compreso tra l’importo più alto del capitale sociale minimo richiesto per il tipo adottato e l’importo del capitale sociale della società trasformanda. Ma, beninteso, tale ultimo importo va comunque valutato sulla base della perizia di stima che la società deve far redigere ai fini dell’operazione: non conta il capitale enunciato nei patti sociali della società di persone, ma conta il valore effettivo del patrimonio. Ed infatti, correttamente, dalla stessa dottrina si richiama la possibilità di una riduzione del capitale seguendo le regole dell’art. 2306 c.c. (salva quindi la opposizione dei creditori) laddove volontariamente la società in sede di trasformazione decida - pur essedo il valore del patrimonio più alto - di fissare il capitale ad un importo più basso, così dando luogo ad un rimborso ai soci delle quote pagate o alla liberazione dall’obbligo di ulteriori versamenti. Nel caso di specie si potrebbe semmai trattare di “riduzione per perdite” e non di riduzione ex art. 2306, c.c., e comunque essa è l’effetto della valutazione in perizia del patrimonio della società trasformanda. Conseguentemente, l’intera operazione, così come prospettata, è soggetta all’approvazione della maggioranza di cui all’art. 2500-ter, comma 1, c.c., né dà luogo ad opposizione dei creditori».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 212-2014/I, Trasformazione di S.n.c. in perdita in S.r.l., in CNN Notizie del 5.5.2016: «[…] il comma 2 dell’art. 2500-ter stabilisce un impo...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (8)(8)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.2, Trasformazione di società di persone in società di capitali con riduzione del capitale, 1° pubbl. 9/04, modif. 9/05: «Nella trasformazione di società di persone in società di capitali, il capitale risultante dopo l’operazione non può essere inferiore a quello nominale anteriore alla trasformazione a meno che la riduzione sia necessaria per adeguarsi alla stima ex art. 2500 ter, II comma, c.c., ovvero sia ritualmente adottata nelle forme della riduzione reale del capitale».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.2, Trasformazione di società di persone in società di capitali con riduzione del capitale, 1° pubbl. 9/04, modif....Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (9)(9)
    - Massima del Tribunale di Milano (dettata ante legge 340/2000, recante soppressione dell’omologa degli atti societari), riferita a App. Bologna, 18 ottobre 1974, in Giur. Comm., 1975, II, 829: «può essere omologata la deliberazione con la quale una società a responsabilità limitata con capitale inferiore ad un milione di lire si trasforma in società per azioni, quando contestualmente sia altresì deliberato l’aumento del capitale a cifra superiore al milione»; e a Trib. Trieste, 16 dicembre 1983, in Società, 1984, 896, secondo cui «per la trasformazione di una società a r.l. in una società per azioni è necessario che la deliberazione di trasformazione abbia tutti i requisiti formali e sostanziali del nuovo tipo adottato. È illegittima la deliberazione di trasformazione della società che abbia un capitale sociale inferiore al minimo previsto dalla legge per il nuovo tipo di società adottato».
    - Massima del Tribunale di Milano (dettata ante legge 340/2000, recante soppressione dell’omologa degli atti societari), riferita a App. Bologna, 18 ottobre 1974, in Giur. Comm., 1975, II, 829: «può e...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (10)(10)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 212-2014/I, Trasformazione di S.n.c. in perdita in S.r.l., in CNN Notizie del 5.5.2016: «[…] Ora, il comma 2 dell’art. 2500-ter stabilisce un importo massimo (il valore del patrimonio sociale risultante dalla perizia di stima) oltre il quale l’ammontare del capitale della società trasformanda non potrebbe esser stabilito (altrimenti sarebbero necessari nuovi apporti, il che renderebbe non più neutra l’operazione, inserendovisi un aumento di capitale). Laddove, come autorevolmente evidenziato ([…]) il tetto minimo del capitale della società risultante dalla trasformazione va compreso tra l’importo più alto del capitale sociale minimo richiesto per il tipo adottato e l’importo del capitale sociale della società trasformanda. Ma, beninteso, tale ultimo importo va comunque valutato sulla base della perizia di stima che la società deve far redigere ai fini dell’operazione: non conta il capitale enunciato nei patti sociali della società di persone, ma conta il valore effettivo del patrimonio. Ed infatti, correttamente, dalla stessa dottrina si richiama la possibilità di una riduzione del capitale seguendo le regole dell’art. 2306 c.c. (salva quindi la opposizione dei creditori) laddove volontariamente la società in sede di trasformazione decida - pur essedo il valore del patrimonio più alto - di fissare il capitale ad un importo più basso, così dando luogo ad un rimborso ai soci delle quote pagate o alla liberazione dall’obbligo di ulteriori versamenti […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 212-2014/I, Trasformazione di S.n.c. in perdita in S.r.l., in CNN Notizie del 5.5.2016: «[…] Ora, il comma 2 dell’art. 2500-ter stabilisce un...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (11)(11)
    - Assonime, circolare n. 17-2015, Il nuovo limite al capitale della s.p.a. e altre misure per la competitività nel diritto societario: «[…] Il decreto legislativo n. 91/2014 modifica il predetto articolo 2500-ter al fine di consentire l’utilizzazione delle modalità semplificate di valutazione previste per i conferimenti in natura. In tal senso la nuova disciplina prevede che, nel caso in cui la società di persone si trasformi in una società per azioni, il capitale sociale derivante dalla trasformazione può risultare non solo dalla relazione giurata dell’esperto nominato dal tribunale ma anche dalla documentazione di cui all’articolo 2343-ter c.c. Si tratta, come detto, della documentazione che attesta: il prezzo medio ponderato al quale sono stati negoziati su uno o più mercati regolamentati valori mobiliari o strumenti del mercato monetario; il fair value dei beni risultanti dal bilancio d’esercizio; il valore espresso da una perizia non giurata proveniente da esperto indipendente, dotato di adeguata professionalità, che sia riferita ad una data di non oltre sei mesi […]».
    - Assonime, circolare n. 17-2015, Il nuovo limite al capitale della s.p.a. e altre misure per la competitività nel diritto societario: «[…] Il decreto legislativo n. 91/2014 modifica il predetto artic...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (12)(12)
    - Consiglio Notarile di Roma, Le tre massime di luglio 2014 approvate in occasione della emanazione del d.l. n. 91 del 2014, Terza massima: «Il d.l. 24 giugno 2014, n. 91, estende agli acquisti “pericolosi” ex art. 2343-bis cod. civ. e alle trasformazioni di società di persone in società di capitali ex art. 2500-ter cod. civ. la possibilità di utilizzare i sistemi alternativi di valutazione di cui all’art. 2343-ter cod. civ. Anche a questi fini, la “valutazione precedente di non oltre sei mesi il conferimento” di cui all’art. 2343-ter, comma 2, lett. b), cod. civ., può consistere in una perizia [non, N.d.A.] finalizzata espressamente alla operazione in questione, purché rispondente ai requisiti richiesti dalla norma sopra citata. Nel caso di trasformazione, i sei mesi previsti dalla norma si computano dalla data della relativa deliberazione e la verifica prevista dall’art. 2343-quater, comma 1, cod. civ. è eseguita dagli amministratori nel termine di trenta giorni dalla data di iscrizione nel registro delle imprese della medesima deliberazione».
    Assonime, circolare n. 17-2015, Il nuovo limite al capitale della s.p.a. e altre misure per la competitività nel diritto societario: «[…] Di fatto, quindi, l’unico criterio semplificato previsto in tema di conferimenti che sia concretamente utilizzabile anche con riferimento alla trasformazione progressiva in società per azioni appare la relazione di stima dell’esperto indipendente che contenga una valutazione a valori attuali degli elementi dell’attivo e del passivo di cui si compone il patrimonio della società riferita ad una data non anteriore a sei mesi dalla delibera di trasformazione. Si ricorda che è possibile utilizzare tanto una perizia predisposta per altri fini quanto una perizia predisposta in via specifica ai fini della trasformazione […]».
    - Consiglio Notarile di Roma, Le tre massime di luglio 2014 approvate in occasione della emanazione del d.l. n. 91 del 2014, Terza massima: «Il d.l. 24 giugno 2014, n. 91, estende agli acquisti “peric...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (13)(13)
    - Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia d’impresa B, Linee guida per i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia societaria, 2018: «[…] Il ricorso per la nomina da parte del Tribunale di esperti per la redazione della relazione di cui all’art. 2500-ter, comma 2, c.c., deve «essere strutturato in modo da fornire al tribunale tutti gli elementi necessari per tale individuazione e dunque contenere: una descrizione sufficientemente dettagliata della operazione che richiede la redazione della relazione da parte dell’esperto» e «l’indicazione dei professionisti e/o delle società di revisione che ricoprono l’incarico di sindaco e di revisore nonché di quelli operanti quali consulenti o fornitori di servizi alla società e/o alle società correlate, onde evitare che la scelta del Tribunale cada su costoro, di per sé da considerare privi del requisito di indipendenza». Questi «procedimenti sono da considerare coinvolgenti una sola parte e quindi non richiedono la instaurazione di alcun contraddittorio». Nel decreto «la nomina dell’esperto viene sottoposta alla condizione di efficacia rappresentata dal rilascio da parte dell’esperto nominato di dichiarazione di indipendenza». A seguito del decreto di nomina, «tra la società ricorrente e l’esperto si instaura un rapporto negoziale, al cui ambito va ricondotta la determinazione della misura del compenso dell’esperto: in caso di mancato accordo tra le parti la relativa controversia sarà oggetto di procedimento contenzioso».
    - Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia d’impresa B, Linee guida per i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia societaria, 2018: «[…] Il ricorso per la nomina da parte del ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (14)(14)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 13-2008/I, S.n.c. e ricostituzione della pluralità dei soci dopo il decorso dei sei mesi, in CNN Notizie del 30.1.2008: «[…] nell’art. 2272, n. 4 c.c. il termine di sei mesi segna il momento, decorrente dal verificarsi del venir meno della pluralità dei soci, allo spirare del quale sorge, in capo al creditore particolare, il potere di chiedere la liquidazione della quota: una ricostituzione tardiva della pluralità dei soci sarebbe a costui inopponibile (al pari della proroga tacita), per cui mentre una ricostituzione della pluralità dei soci avvenuta in termini impedirebbe il sorgere del potere di richiedere la liquidazione della quota (del socio superstite) in capo al creditore particolare (di costui), al contrario la ricostituzione tardiva, pur facendo venir meno, analogamente alla proroga tacita, la causa di scioglimento, non preclude al creditore particolare l’esercizio di siffatto potere […]».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 156-2009/I, La ricostituzione della pluralità dei soci nelle società di persone decorsi sei mesi ex art. 2272 n. 4 c.c., in CNN Notizie del 12.5.2010: «[…] Meno problematica è la fattispecie della trasformazione in società a responsabilità limitata (oppure, anche se l’ipotesi è meno probabile, in società per azioni). Non si dubita seriamente in dottrina sull’ammissibilità di una siffatta fattispecie dal momento che l’art. 2500-ter c.c. disciplina espressamente la trasformazione progressiva da società di persone in società di capitali. In queste ultime, infatti, l’unipersonalità non integra una causa di scioglimento, ma rappresenta, al contrario, una delle connotazioni soggettive che possono assumere le società per azioni e le società a responsabilità limitata sia nel corso della loro vita sia al momento della costituzione. È ovvio che la società di persone con unico socio non dovrà essere stata nel frattempo cancellata e che dovrà essere capitalizzata con l’importo corrispondente al capitale minimo della società risultante alla trasformazione. Caso mai, dei dubbi sulla percorribilità di questa strada, potrebbero rinvenirsi nell’ipotesi in cui, decorso il semestre dal venir meno della pluralità dei soci, la società, ormai sciolta, si trovi in fase di liquidazione. […] La conseguenza della trasformazione sarà la revoca implicita dello stato di liquidazione poiché, in tal caso, la trasformazione in società unipersonale rappresenta la modalità attraverso la quale eliminare la causa di scioglimento […]».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 155-2011/I, Trasformazione di società in nome collettivo unipersonale da oltre un anno in s.r.l. unipersonale, in CNN Notizie del 28.12.2011: «[…] Sulla questione della mancata ricostituzione della pluralità di soci decorso il semestre di cui all’art. 2272, n. 4) c.c. si segnala, oltre agli studi citati, un contributo più recente, che riaffronta il tema e conferma l’orientamento secondo il quale l’unipersonalità della compagine sociale produce sì la causa di scioglimento ma non l’estinzione della società, la quale può procedere alla sua trasformazione in altro tipo sociale, il che comporterà anche la revoca implicita della liquidazione […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 13-2008/I, S.n.c. e ricostituzione della pluralità dei soci dopo il decorso dei sei mesi, in CNN Notizie del 30.1.2008: «[…] nell’art. 2272, ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 28/2012, Trasformazione progressiva e liberazione del capitale: «[…] è sempre ammissibile la trasformazione in società di capitali di una società di persone anche qualora il valore del patrimonio risultante dalla perizia di stima sia inferiore al minimo richiesto per la società di capitali prescelta, purché si provveda alla sua integrazione. […] Il valore del patrimonio risultante dalla relazione, costituisce dunque il tetto massimo del capitale sociale adottabile, nel rispetto dei principi di tutela del capitale a garanzia dei terzi, ma non anche quello minimo […]non si hanno due operazioni distinte di aumento e trasformazione, ma una unica decisione complessa di mutamento del tipo e contestuale aumento del capitale funzionale alla trasformabilità dell’ente».
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 28/2012, Trasformazione progressiva e liberazione del capitale: «[…] è sempre ammissibile la trasformazione in società di capitali di una società di pe...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 28/2012, Trasformazione progressiva e liberazione del capitale: «[…] l’integrazione del capitale mediante conferimento di denaro può essere effettuata contestualmente alla delibera di trasformazione ed in tal caso saranno applicabili le norme sulla società di arrivo; sarà pertanto sufficiente il versamento del 25% del capitale sottoscritto (ad integrazione); il versamento potrà essere effettuato direttamente nelle casse sociali».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 635-2013/I, Trasformazione di S.a.s. in S.r.l. e aumento di capitale, in CNN Notizie del 5.5.2016: «Nel caso prospettato, la società ha l’esigenza di aumentare il capitale sociale al fine di raggiungere l’importo minimo necessario per accedere al tipo della s.r.l. Si tratta, quindi, di un aumento funzionale alla decisione di trasformazione e, presumibilmente, subordinato al buon esito dell’operazione. Ai fini redazionali, tale aumento può essere sia anteriore, sia contestuale all’adozione della decisione di trasformazione e, trattandosi di un aumento funzionale e subordinato al buon esito della trasformazione, si può ipotizzare che lo stesso debba essere deciso secondo le regole proprie della trasformazione. Laddove, invece, l’aumento di capitale fosse destinato a divenire efficace anche a prescindere dall’approvazione della decisione di trasformazione, lo stesso dovrebbe essere deciso secondo le modalità proprie delle modifiche dei patti sociali […]».
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 28/2012, Trasformazione progressiva e liberazione del capitale: «[…] l’integrazione del capitale mediante conferimento di denaro può essere effettuata ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 28/2012, Trasformazione progressiva e liberazione del capitale: «[…] resta da chiarire se sia necessaria o no la redazione di una nuova relazione di stima […] se la finalità della prima perizia è quella di fornire un quadro reale delle consistenze sociali, […] qualora tali conferimenti integrativi siano effettuati in denaro, potrebbe anche dubitarsi dell’utilità e della necessità di una nuova relazione, in quanto la stessa dovrebbe limitarsi ad asseverare che il conferimento di tanti euro ha un valore equivalente di tanti euro. Tutto ciò appare francamente paradossale. Si può allora sostenere che una volta eseguita la relazione di stima originaria, che terrà conto anche delle disponibilità liquide in quanto diretta a fornire un quadro economico complessivo della società trasformanda, gli eventuali conferimenti di denaro successivi non dovranno essere oggetto di ulteriore perizia: sarà infatti sufficiente la loro sommatoria al valore di libro della relativa posta di bilancio per ottenere il risultato finale, sul presupposto della natura autovalutativa del denaro».
    In senso conforme: Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 635-2013/I, Trasformazione di S.a.s. in S.r.l. e aumento di capitale, in CNN Notizie del 5.5.2016.
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 28/2012, Trasformazione progressiva e liberazione del capitale: «[…] resta da chiarire se sia necessaria o no la redazione di una nuova relazione di st...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (4)(4)
    - Comitato Notarile della Regione Campania, Massima n. 12, Trasformazione di società di persone in società di capitali: «[…] l’art. 2306 c.c. non troverà applicazione quando la riduzione del capitale sociale della società trasformanda rappresenti un atto dovuto. Invero, quando il capitale sociale della società di persone trasformanda sia di ammontare superiore alle risultanze della perizia, non potendosi determinare il capitale sociale della società risultante dalla trasformazione in misura maggiore a detto valore, la società sarà obbligata a deliberare contestualmente la riduzione del capitale sociale, di guisa che questo corrisponda al valore risultante dalla relazione di stima, nel rispetto, peraltro, della disciplina del minimo legale del tipo sociale di arrivo. La riduzione del capitale sociale, in questo caso, costituisce un presupposto di legittimità della trasformazione, ponendosi teleologicamente in funzione della garanzia dell’effettività dei valori patrimoniali che sorreggeranno il capitale della società risultante dalla trasformazione. Trattandosi, pertanto, di atto dovuto, per detta riduzione (rectius: rideterminazione del capitale sociale) non troverà applicazione la disciplina della riduzione volontaria del capitale sociale di cui all’art. 2306 c.c. e la deliberazione acquisterà efficacia immediata con l’iscrizione nel Registro delle Imprese».
    - Comitato Notarile della Regione Campania, Massima n. 12, Trasformazione di società di persone in società di capitali: «[…] l’art. 2306 c.c. non troverà applicazione quando la riduzione del capitale ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (5)(5)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.7, Obbligo di imputabilità a capitale del patrimonio netto di una società di persone trasformata in società di capitali, 1° pubbl. 9/05: «Nell’ipotesi di trasformazione di società di persone in società di capitali non sussiste alcun obbligo di legge di imputare a capitale della società trasformata il patrimonio netto della società di persone eccedente il capitale preesistente, quale risultante dalla perizia di stima redatta ai sensi dell’art. 2500 ter, II comma, c.c.».
    Comitato Notarile della Regione Campania, Massima n. 12, Trasformazione di società di persone in società di capitali: «Il legislatore all’art. 2500-ter, comma 2, c.c., impone che in caso di trasformazione cd. “progressiva”, ossia da società di persone in società di capitali - ma non nell’ipotesi inversa -, il capitale sociale della società risultante dalla trasformazione debba essere determinato sulla base dei valori attuali degli elementi dell’attivo e del passivo e debba risultare da relazione di stima redatta ai sensi dell’art. 2343 c.c. o, quando la società risultante dalla trasformazione sia una s.r.l., ai sensi dell’art. 2465 c.c. Non esiste, tuttavia, l’obbligo di determinare l’ammontare del capitale sociale della società risultante dalla trasformazione in misura perfettamente coincidente alle risultanze della relazione di stima, potendo i soci decidere che di detto valore sia imputata a capitale solo la parte corrispondente al minimo legale della società trasformata, ferma la necessità di imputare a riserva la residua parte di patrimonio netto risultante dalla perizia, non potendosi procedere a rimborso del capitale ai soci se non nel rispetto della disciplina di cui all’art. 2306 c.c.. Questa norma, tuttavia, trova applicazione solo quando la determinazione del capitale sociale della società risultante dalla trasformazione rispetto al valore del patrimonio netto della società trasformanda risultante dalla relazione di stima rappresenti una scelta della società deliberante (rectius: un atto non dovuto). Circostanza, questa, che si realizza quando il capitale sociale della società deliberante sia inferiore al valore di perizia, ma pari al minimo legale necessario per il tipo prescelto, e non si intenda allocare a riserva l’eccedenza rispetto al minimo legale […]».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 68-2006/I, Trasformazione di società di persone in società di capitali e determinazione del capitale, in CNN Notizie del 24.4.2006: «[…] In linea generale non sussiste alcun obbligo da parte dei soci di imputare l’intera consistenza patrimoniale (“capitale netto di trasformazione”) della società trasformanda al capitale della società trasformata; in altri termini, il capitale sociale della società trasformata può essere fissato anche in un importo inferiore al netto della società trasformanda, ma la eventuale differenza deve essere imputata a riserva, anche divisibile […]».
    Massima del Tribunale di Milano (dettata ante legge 340/2000, recante soppressione dell’omologa degli atti societari), riferita a App. Bologna, 30 aprile 1982, in Giur. It., 1982, I, 2, 437: «la società per azioni risultante dalla trasformazione di una società di persone può mantenere il capitale preesistente, senza essere obbligata a passare a capitale il maggiore del patrimonio netto risultante dalla relazione di stima».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.7, Obbligo di imputabilità a capitale del patrimonio netto di una società di persone trasformata in società di ca...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (6)(6)
    - Comitato Notarile della Regione Campania, Massima n. 12, Trasformazione di società di persone in società di capitali: «[…] l’art. 2306 c.c. non troverà applicazione quando la riduzione del capitale sociale della società trasformanda rappresenti un atto dovuto. Invero, quando il capitale sociale della società di persone trasformanda sia di ammontare superiore alle risultanze della perizia, non potendosi determinare il capitale sociale della società risultante dalla trasformazione in misura maggiore a detto valore, la società sarà obbligata a deliberare contestualmente la riduzione del capitale sociale, di guisa che questo corrisponda al valore risultante dalla relazione di stima, nel rispetto, peraltro, della disciplina del minimo legale del tipo sociale di arrivo. La riduzione del capitale sociale, in questo caso, costituisce un presupposto di legittimità della trasformazione, ponendosi teleologicamente in funzione della garanzia dell’effettività dei valori patrimoniali che sorreggeranno il capitale della società risultante dalla trasformazione. Trattandosi, pertanto, di atto dovuto, per detta riduzione (rectius: rideterminazione del capitale sociale) non troverà applicazione la disciplina della riduzione volontaria del capitale sociale di cui all’art. 2306 c.c. e la deliberazione acquisterà efficacia immediata con l’iscrizione nel Registro delle Imprese».
    In senso conforme: Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 1066-2014/I, Trasformazione di S.a.s. in perdita in S.r.l. e riduzione del capitale, in CNN Notizie del 5.5.2016.
    - Comitato Notarile della Regione Campania, Massima n. 12, Trasformazione di società di persone in società di capitali: «[…] l’art. 2306 c.c. non troverà applicazione quando la riduzione del capitale ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (7)(7)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 212-2014/I, Trasformazione di S.n.c. in perdita in S.r.l., in CNN Notizie del 5.5.2016: «[…] il comma 2 dell’art. 2500-ter stabilisce un importo massimo (il valore del patrimonio sociale risultante dalla perizia di stima) oltre il quale l’ammontare del capitale della società trasformanda non potrebbe esser stabilito (altrimenti sarebbero necessari nuovi apporti, il che renderebbe non più neutra l’operazione, inserendovisi un aumento di capitale). Laddove, come autorevolmente evidenziato ([…]) il tetto minimo del capitale della società risultante dalla trasformazione va compreso tra l’importo più alto del capitale sociale minimo richiesto per il tipo adottato e l’importo del capitale sociale della società trasformanda. Ma, beninteso, tale ultimo importo va comunque valutato sulla base della perizia di stima che la società deve far redigere ai fini dell’operazione: non conta il capitale enunciato nei patti sociali della società di persone, ma conta il valore effettivo del patrimonio. Ed infatti, correttamente, dalla stessa dottrina si richiama la possibilità di una riduzione del capitale seguendo le regole dell’art. 2306 c.c. (salva quindi la opposizione dei creditori) laddove volontariamente la società in sede di trasformazione decida - pur essedo il valore del patrimonio più alto - di fissare il capitale ad un importo più basso, così dando luogo ad un rimborso ai soci delle quote pagate o alla liberazione dall’obbligo di ulteriori versamenti. Nel caso di specie si potrebbe semmai trattare di “riduzione per perdite” e non di riduzione ex art. 2306, c.c., e comunque essa è l’effetto della valutazione in perizia del patrimonio della società trasformanda. Conseguentemente, l’intera operazione, così come prospettata, è soggetta all’approvazione della maggioranza di cui all’art. 2500-ter, comma 1, c.c., né dà luogo ad opposizione dei creditori».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 212-2014/I, Trasformazione di S.n.c. in perdita in S.r.l., in CNN Notizie del 5.5.2016: «[…] il comma 2 dell’art. 2500-ter stabilisce un impo...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (8)(8)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.2, Trasformazione di società di persone in società di capitali con riduzione del capitale, 1° pubbl. 9/04, modif. 9/05: «Nella trasformazione di società di persone in società di capitali, il capitale risultante dopo l’operazione non può essere inferiore a quello nominale anteriore alla trasformazione a meno che la riduzione sia necessaria per adeguarsi alla stima ex art. 2500 ter, II comma, c.c., ovvero sia ritualmente adottata nelle forme della riduzione reale del capitale».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.2, Trasformazione di società di persone in società di capitali con riduzione del capitale, 1° pubbl. 9/04, modif....Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (9)(9)
    - Massima del Tribunale di Milano (dettata ante legge 340/2000, recante soppressione dell’omologa degli atti societari), riferita a App. Bologna, 18 ottobre 1974, in Giur. Comm., 1975, II, 829: «può essere omologata la deliberazione con la quale una società a responsabilità limitata con capitale inferiore ad un milione di lire si trasforma in società per azioni, quando contestualmente sia altresì deliberato l’aumento del capitale a cifra superiore al milione»; e a Trib. Trieste, 16 dicembre 1983, in Società, 1984, 896, secondo cui «per la trasformazione di una società a r.l. in una società per azioni è necessario che la deliberazione di trasformazione abbia tutti i requisiti formali e sostanziali del nuovo tipo adottato. È illegittima la deliberazione di trasformazione della società che abbia un capitale sociale inferiore al minimo previsto dalla legge per il nuovo tipo di società adottato».
    - Massima del Tribunale di Milano (dettata ante legge 340/2000, recante soppressione dell’omologa degli atti societari), riferita a App. Bologna, 18 ottobre 1974, in Giur. Comm., 1975, II, 829: «può e...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (10)(10)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 212-2014/I, Trasformazione di S.n.c. in perdita in S.r.l., in CNN Notizie del 5.5.2016: «[…] Ora, il comma 2 dell’art. 2500-ter stabilisce un importo massimo (il valore del patrimonio sociale risultante dalla perizia di stima) oltre il quale l’ammontare del capitale della società trasformanda non potrebbe esser stabilito (altrimenti sarebbero necessari nuovi apporti, il che renderebbe non più neutra l’operazione, inserendovisi un aumento di capitale). Laddove, come autorevolmente evidenziato ([…]) il tetto minimo del capitale della società risultante dalla trasformazione va compreso tra l’importo più alto del capitale sociale minimo richiesto per il tipo adottato e l’importo del capitale sociale della società trasformanda. Ma, beninteso, tale ultimo importo va comunque valutato sulla base della perizia di stima che la società deve far redigere ai fini dell’operazione: non conta il capitale enunciato nei patti sociali della società di persone, ma conta il valore effettivo del patrimonio. Ed infatti, correttamente, dalla stessa dottrina si richiama la possibilità di una riduzione del capitale seguendo le regole dell’art. 2306 c.c. (salva quindi la opposizione dei creditori) laddove volontariamente la società in sede di trasformazione decida - pur essedo il valore del patrimonio più alto - di fissare il capitale ad un importo più basso, così dando luogo ad un rimborso ai soci delle quote pagate o alla liberazione dall’obbligo di ulteriori versamenti […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 212-2014/I, Trasformazione di S.n.c. in perdita in S.r.l., in CNN Notizie del 5.5.2016: «[…] Ora, il comma 2 dell’art. 2500-ter stabilisce un...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (11)(11)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 91-2007/I, Trasformazione di s.a.s. in s.r.l. e redazione della relazione di stima da parte dell’accomandante, in CNN Notizie del 1.8.2007: «[…] Dal raffronto fra la disciplina prevista per la trasformazione progressiva in s.r.l. e quella per la trasformazione in s.p.a. (art. 2500-ter c.c.), emergono con tutta evidenza le diverse istanze che presiedono le due fattispecie: solo per la seconda, infatti, in forza del richiamo all’art. 2343, 1° comma, c.c., è previsto che la relazione giurata sia effettuata da un esperto designato dal presidente del tribunale. […] Ciò, evidentemente, corrisponde alle diverse esigenze che presiedono le due fattispecie: nel caso di trasformazione in s.r.l. si è privilegiato l’aspetto delle competenze, dando rilievo alla professionalità degli iscritti nel registro dei revisori o nell’albo speciale […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 91-2007/I, Trasformazione di s.a.s. in s.r.l. e redazione della relazione di stima da parte dell’accomandante, in CNN Notizie del 1.8.2007: «...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (12)(12)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 91-2007/I, Trasformazione di s.a.s. in s.r.l. e redazione della relazione di stima da parte dell’accomandante, in CNN Notizie del 1.8.2007: «[…] Dal raffronto fra la disciplina prevista per la trasformazione progressiva in s.r.l. e quella per la trasformazione in s.p.a. (art. 2500-ter, c.c.), emergono con tutta evidenza le diverse istanze che presiedono le due fattispecie: solo per la seconda, infatti, in forza del richiamo all’art. 2343, 1° comma, c.c., è previsto che la relazione giurata sia effettuata da un esperto designato dal presidente del tribunale. […] nel caso di trasformazione in s.p.a. (o s.a.p.a.) la nomina da parte del Tribunale si concentra sul requisito della terzietà ed indipendenza dell’esperto dalla società e dai suoi amministratori […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 91-2007/I, Trasformazione di s.a.s. in s.r.l. e redazione della relazione di stima da parte dell’accomandante, in CNN Notizie del 1.8.2007: «...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (13)(13)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 13-2008/I, S.n.c. e ricostituzione della pluralità dei soci dopo il decorso dei sei mesi, in CNN Notizie del 30.1.2008: «[…] nell’art. 2272, n. 4 c.c. il termine di sei mesi segna il momento, decorrente dal verificarsi del venir meno della pluralità dei soci, allo spirare del quale sorge, in capo al creditore particolare, il potere di chiedere la liquidazione della quota: una ricostituzione tardiva della pluralità dei soci sarebbe a costui inopponibile (al pari della proroga tacita), per cui mentre una ricostituzione della pluralità dei soci avvenuta in termini impedirebbe il sorgere del potere di richiedere la liquidazione della quota (del socio superstite) in capo al creditore particolare (di costui), al contrario la ricostituzione tardiva, pur facendo venir meno, analogamente alla proroga tacita, la causa di scioglimento, non preclude al creditore particolare l’esercizio di siffatto potere […]».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 156-2009/I, La ricostituzione della pluralità dei soci nelle società di persone decorsi sei mesi ex art. 2272 n. 4 c.c., in CNN Notizie del 12.5.2010: «[…] Meno problematica è la fattispecie della trasformazione in società a responsabilità limitata (oppure, anche se l’ipotesi è meno probabile, in società per azioni). Non si dubita seriamente in dottrina sull’ammissibilità di una siffatta fattispecie dal momento che l’art. 2500-ter c.c. disciplina espressamente la trasformazione progressiva da società di persone in società di capitali. In queste ultime, infatti, l’unipersonalità non integra una causa di scioglimento, ma rappresenta, al contrario, una delle connotazioni soggettive che possono assumere le società per azioni e le società a responsabilità limitata sia nel corso della loro vita sia al momento della costituzione. È ovvio che la società di persone con unico socio non dovrà essere stata nel frattempo cancellata e che dovrà essere capitalizzata con l’importo corrispondente al capitale minimo della società risultante alla trasformazione. Caso mai, dei dubbi sulla percorribilità di questa strada, potrebbero rinvenirsi nell’ipotesi in cui, decorso il semestre dal venir meno della pluralità dei soci, la società, ormai sciolta, si trovi in fase di liquidazione. […] La conseguenza della trasformazione sarà la revoca implicita dello stato di liquidazione poiché, in tal caso, la trasformazione in società unipersonale rappresenta la modalità attraverso la quale eliminare la causa di scioglimento […]».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 155-2011/I, Trasformazione di società in nome collettivo unipersonale da oltre un anno in s.r.l. unipersonale, in CNN Notizie del 28.12.2011: «[…] Sulla questione della mancata ricostituzione della pluralità di soci decorso il semestre di cui all’art. 2272, n. 4) c.c. si segnala, oltre agli studi citati, un contributo più recente, che riaffronta il tema e conferma l’orientamento secondo il quale l’unipersonalità della compagine sociale produce sì la causa di scioglimento ma non l’estinzione della società, la quale può procedere alla sua trasformazione in altro tipo sociale, il che comporterà anche la revoca implicita della liquidazione […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 13-2008/I, S.n.c. e ricostituzione della pluralità dei soci dopo il decorso dei sei mesi, in CNN Notizie del 30.1.2008: «[…] nell’art. 2272, ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.38, Maggioranze richieste per la trasformazione eterogenea atipica di associazione non riconosciuta in società di persone o di capitali, 1° pubbl. 9/14 - motivato 9/15: «La regola dettata dall’art. 2500-octies c.c. secondo cui nelle associazioni aventi personalità giuridica la deliberazione di trasformazione deve essere adottata con la maggioranza richiesta dalla legge o dall’atto costitutivo per lo scioglimento anticipato e quindi, stante il rinvio all’art. 21 ultimo comma c.c., con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati, si deve ritenere applicabile anche alla trasformazione eterogenea atipica di associazione non riconosciuta in società di persone o di capitali, salvo ovviamente che l’atto costitutivo dell’associazione non preveda maggioranze diverse. […] Stante la sostanziale identità tra associazioni riconosciute e non riconosciute si propende per la diretta applicazione alle delibere assembleari delle associazioni non riconosciute delle stesse regole dettate per le prime, segnatamente in tema di convocazione e maggioranze […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.38, Maggioranze richieste per la trasformazione eterogenea atipica di associazione non riconosciuta in società di...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.38, maggioranze richieste per la trasformazione eterogenea atipica di associazione non riconosciuta in società di persone o di capitali, 1° pubbl. 9/14 - motivato 9/15: «[…] Nelle associazioni riconosciute la deliberazione di trasformazione deve essere assunta con la maggioranza richiesta dalla legge o dall’atto costitutivo per lo scioglimento anticipato. Il rinvio alla legge evoca l’art. 21, ultimo comma, c.c., ritenuto inderogabile, a norma del quale per deliberare lo scioglimento dell’associazione occorre un quorum sia costitutivo sia deliberativo dei tre quarti degli associati. Pur essendo quorum particolarmente rafforzati, tuttavia l’atto costitutivo dell’associazione riconosciuta potrebbe prevedere maggioranze ancora più elevate o addirittura l’unanimità. […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.38, maggioranze richieste per la trasformazione eterogenea atipica di associazione non riconosciuta in società di...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 224-2014/I, Società tra professionisti - questioni applicative ad un anno dall’entrata in vigore, in CNN Notizie del 14.4.2014: «[…] In giurisprudenza, l’associazione fra professionisti è stata qualificata come “contratto associativo atipico di carattere misto”. Dubbio è se la stessa possa essere definita quale centro autonomo di imputazione di rapporti giuridici […] ovvero se essa costituisca semplicemente un fascio di rapporti obbligatori interni tra gli associati […]. […] la giurisprudenza ha tradizionalmente escluso la possibilità di ricorrere allo schema societario, ed in particolare a quello della società semplice. Tuttavia, si tratta di pronunce emesse in costanza del divieto di costituire società tra professionisti. Venuto meno tale divieto, appare forse preferibile l’orientamento, che in passato era minoritario, secondo cui le associazioni tra professionisti avrebbero avuto la natura di società semplice. […] Ciò posto, […] la trasformazione in STP, nella quale si adotti un modello diverso dalla società semplice, avrebbe la natura di trasformazione progressiva omogenea da società semplice in altro tipo sociale. L’adozione, invece, delle regole della STP attraverso il ricorso al modello della società semplice non avrebbe la natura di trasformazione, bensì di modifica statutaria […]».
    Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.39, Trasformazione eterogenea atipica di associazioni tra professionisti in S.T.P., 1° pubbl. 9/14 - motivato 9/15: «Ammessa la trasformazione eterogenea atipica delle associazioni prive di personalità giuridica di cui al Libro I del c.c. in società di persone o di capitali, si deve ritenere legittima - quantomeno ai sensi dell’art. 1322 c.c. - la trasformazione delle associazioni tra professionisti in società tra professionisti. La disciplina concreta di tale tipo di trasformazione dipenderà ovviamente dalla natura giuridica che si intende riconoscere alle associazione professionali: trasformazione eterogenea se si ritiene che le medesime siano vere e proprie associazioni o comunque centri autonomi di imputazione di rapporti giuridici, quantunque privi di personalità giuridica; trasformazione progressiva omogenea se si ritiene che le associazioni professionali abbiano natura di società semplice e si adotti un altro modello societario (mentre l’adozione delle regole proprie della s.t.p. attraverso il ricorso al modello della società semplice non avrebbe la natura di trasformazione, bensì di modifica dei patti sociali) […]».
    Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.42, Legittimità della trasformazione di associazione professionale in società, 1° pubbl. 9/18 - motivato 9/18: «Appare consentita la trasformazione diretta di associazioni fra professionisti in una delle società disciplinate nei capi V, VI e VII del Titolo V del Libro V del codice civile, nel rispetto della disciplina generale prevista dalla legge 12 novembre 2011 n. 183 e dalle leggi speciali di settore […]».
    Fondazione Nazionale dei Commercialisti, Evoluzione dello studio professionale in Stp, 15 gennaio 2015: «[…] Un interessante precedente della Cassazione, pone l’accento sulla legittimità dell’operazione di trasformazione di uno studio associato in società (nel caso di specie si trattava di trasformazione in s.a.s.) ricorrendo la stessa denominazione, lo stesso oggetto, i medesimi soci e trattandosi, in altri termini, di vicenda connotata dalla continuità dei rapporti giuridici in essere, come la trasformazione presuppone. Più precisamente, secondo i giudici di legittimità, si trattava della trasformazione di una società di fatto (come è qualificata l’associazione professionale) in società in accomandita semplice. […] aderendo all’impostazione in base alla quale lo studio associato è riconducibile al tipo della società semplice (anche per tramite della sua qualificazione come società di fatto) si tratterebbe di trasformazione omogenea progressiva. Tale circostanza comporta un’ulteriore distinzione tra i casi ricadenti sotto l’ambito di applicazione dell’art. 2500-ter c.c. (trasformazione di società di persone in società di capitali) e quelli in cui si intenda procedere alla trasformazione in altra società di persone e che, in assenza di norne ad hoc, sarebbero comunque disciplinati dai principi generali della trasformazione (art. 2498 e ss. c.c.). […] […]».
    Cass., 21 agosto 2004, n. 16500, in Mass. Giur. Lav., 2004, 949: «in caso di trasformazione di una società di fatto (nella specie, uno studio associato tra professionisti) in società in accomandita semplice, si è in presenza di un medesimo soggetto giuridico, sia pure dotato di una nuova veste societaria».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 224-2014/I, Società tra professionisti - questioni applicative ad un anno dall’entrata in vigore, in CNN Notizie del 14.4.2014: «[…] In giuris...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (4)(4)
    - Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Nota prot. n. PO 53/2018 del 19 marzo 2019, STP: «[…] Laddove […] si intenda aderire alle tesi per cui l’associazione professionale è tipica espressione dell’associazione non riconosciuta, il paradigma normativa per l’operazione di trasformazione dello studio associato in STP è rappresentato non dalla disciplina della trasformazione omogenea, bensì da quella della trasformazione eterogenea. […] Più precisamente, si tratterebbe di trasformazione eterogenea atipica (o innominata in quanto non prevista dalla legge) […]».
    Cass., 28 luglio 2010, n. 17683, in Rep. Foro It., 2010, voce Professioni intellettuali, n. 211: «Lo studio professionale associato anche se privo di personalità giuridica rientra a pieno titolo nel novero di quei fenomeni di aggregazione di interessi […] cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici e che sono perciò dotati di capacità di stare in giudizio come tali, in persona dei loro componenti o di chi, comunque, ne abbia la legale rappresentanza secondo il paradigma indicato dall’art. 36 c.c., fermo restando che il suddetto studio professionale associato non può legittimamente sostituirsi ai singoli professionisti nei rapporti con la clientela, ove si tratti di prestazioni per l’espletamento delle quali la legge richiede particolari titoli di abilitazione di cui soltanto il singolo può essere in possesso».
    In senso conforme: Cass., 15 luglio 2011, n. 15694, in Vita Not., 2012, 257.
    - Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Nota prot. n. PO 53/2018 del 19 marzo 2019, STP: «[…] Laddove […] si intenda aderire alle tesi per cui l’associazione professiona...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (5)(5)
    - Cass., 21 agosto 2004, n. 16500, in Repertorio Foro it., 2004, voce Società, n. 1222: «In caso di trasformazione di una società di fatto (nella specie, uno studio associato tra professionisti) in società in accomandita semplice, si è in presenza di un medesimo soggetto giuridico, sia pure dotato di una nuova veste societaria; ne consegue che il rapporto di lavoro dipendente iniziato con il primo soggetto prosegue con il secondo, e comporta la responsabilità della società di persone per tutti gli obblighi derivanti da tale rapporto di lavoro».
    App. Milano, 19 aprile 1996, in Società, 1996, 1283: «La liquidazione della quota agli eredi del partecipante ad una associazione professionale trova il suo specifico referente normativo nell’art. 2284 c.c., dettato in tema di società semplice, la cui disciplina è applicabile all’associazione tra professionisti, prevista dalla l. 23 novembre 1939 n. 1815, in quanto questa costituisce una delle più rilevanti concrete manifestazioni di detto tipo di società».
    - Cass., 21 agosto 2004, n. 16500, in Repertorio Foro it., 2004, voce Società, n. 1222: «In caso di trasformazione di una società di fatto (nella specie, uno studio associato tra professionisti) in so...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (6)(6)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.39, Trasformazione eterogenea atipica di associazioni tra professionisti in S.T.P., 1° pubbl. 9/14 - motivato 9/15: «[…] Il campo d’indagine deve allora spostarsi sulla natura giuridica degli studi professionali e delle associazioni tra professionisti (“vecchie” in quanto costituite ai sensi dell’art. 1 della legge n. 1815/1939 e “nuove” cioè costituite dopo l’entrata in vigore della legge n. 183/2011) e quindi sulla loro trasformabilità o “conversione” in s.t.p. […] Venuto meno il divieto di costituire società tra professionisti ora appare preferibile la tesi secondo cui le associazioni professionali avrebbero la natura di società semplici (si confronti anche art. 5 co. 3 lett. c) T.U.I.R. che espressamente le equipara): lo scopo è pur sempre quello di conseguire un vantaggio economico e l’attività svolta è di certo economica ma non riconducibile a quella commerciale (art. 2249 comma 2 c.c.). […]».
    Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Nota prot. n. PO 53/2018 del 19 marzo 2019, STP: «[…] Aderendo alla tesi che fa dell’associazione professionale la tipica manifestazione della società semplice, l’operazione di trasformazione di uno studio associato in STP potrà ricadere sotto l’ambito di applicazione dell’art. 2500-ter c.c. (trasformazione di società di persone in società di capitali) ovvero essere attratta nella disciplina della trasformazione in altra società di persone (trasformazione da società di persone in società di persone) ed essere disciplinata dai principi generali della trasformazione (art. 2498 e ss. c.c.). Qualora si utilizzino le regole proprie della società semplice, per quanto sopra detto in relazione alla qualificazione giuridica dell’associazione, l’operazione verrebbe connotata come modifica statutaria […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.39, Trasformazione eterogenea atipica di associazioni tra professionisti in S.T.P., 1° pubbl. 9/14 - motivato 9/1...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (7)(7)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 224-2014/I, Società tra professionisti - questioni applicative ad un anno dall’entrata in vigore, in CNN Notizie del 14.4.2014: «[…] Sembra, invece, doversi escludere la possibilità di trasformare in STP le associazioni temporanee tra professionisti. Il fenomeno delle associazioni temporanee, nonostante il nomen iuris, costituisce infatti una categoria contrattuale autonoma e distinta rispetto alle normali associazioni tra professionisti. […] Poiché, quindi, le associazioni temporanee tra professionisti hanno la natura di contratti di mandato, non appare configurabile una loro trasformazione in STP […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 224-2014/I, Società tra professionisti - questioni applicative ad un anno dall’entrata in vigore, in CNN Notizie del 14.4.2014: «[…] Sembra, i...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (8)(8)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 133-2007/I, Trasformazione di una associazione non riconosciuta in una società lucrativa (di persone o di capitali), in CNN Notizie del 26.10.2007: «[…] Si chiede se sia ammissibile (come peraltro appare dalla massima 20 CN Milano e incidenter tantum dalle precedenti risposte a quesiti n. 41-2006/I, 111-2007/I e 177-2006 I) la trasformazione di una associazione non riconosciuta in una società lucrativa (di persone o di capitali). […] A fronte di un iniziale - e comprensibile - atteggiamento di prudenza, che ha fatto ritenere a molti invalicabile il limite implicito posto dalla disciplina codicistica, la dottrina sembra ora orientarsi verso soluzioni più aperte, per cui la disciplina della trasformazione eterogenea (art. 2500-octies, c.c.) non è esaustiva per quanto attiene alla ricostruzione del campo di applicazione dell’istituto e ciò in quanto il Legislatore si è limitato a disciplinare le fattispecie a suo giudizio più significative lasciando all’interprete il compito di regolamentare le altre ipotesi. E pare che l’apertura nel senso prospettato non presti il fianco ad alcuna controindicazione: la tutela dei creditori e degli associati è sufficientemente garantita dalla obbligatorietà della relazione di stima, nonché dal generale rimedio dell’opposizione di cui all’art. 2500-novies […]».
    In senso conforme: Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 32-2010/I, La trasformazione degli enti no profit, in CNN Notizie del 26.5.2010.
    Consiglio Nazionale del Notariato, Segnalazioni Novità Giurisprudenziali, La trasformazione di associazione non riconosciuta in società di capitali (Trib. Bologna, 18 aprile 2017), in CNN Notizie del 3 agosto 2017: «[…] Il Tribunale di Bologna, con sentenza del 18 aprile 2017 […] affronta tre questioni, strettamente collegate, concernenti la trasformazione di una associazione non riconosciuta in società di capitali, e cioè: 1. se sia possibile una trasformazione eterogenea da associazione non riconosciuta a società di capitali […]. […] Per il Tribunale, la mancata menzione, nell’art. 2500-octies, c.c., della associazione non riconosciuta quale ente dal quale procedere alla trasformazione in società non può essere sopravvalutata […]».
    Trib. Bologna, 16 giugno 2017, n. 1109, in Nuova Giur. Civ. Comm., 2017, 12, 1701: «[…] È noto il tema delle trasformazioni eterogenee. Della ammissibilità delle stesse, si dubitava, prima della riforma del diritto societario (d.lgs. 17 gennaio 2003, numero 6); oggi sono previste normativamente. Mentre, però la trasformazione eterogenea all’indietro (2500-septies c.c.) prevede espressamente le associazioni non riconosciute, la trasformazione eterogenea in avanti prevede esclusivamente le associazioni riconosciute (articolo 2500 octies, primo comma, c.c.). Può allora porsi il tema se sia possibile tale tipo di trasformazione eterogenea, dalla associazione non riconosciuta alla società di capitali. La risposta è affermativa e può esprimersi in tale modo: pur in assenza di una espressa previsione (articolo 2500 octies, primo comma, c.c.), è possibile una trasformazione eterogenea da associazione non riconosciuta in società di capitali. La mancata menzione non può infatti essere sopravvalutata […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 133-2007/I, Trasformazione di una associazione non riconosciuta in una società lucrativa (di persone o di capitali), in CNN Notizie del 26.10...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (9)(9)
    - Trib. Verona, 29 novembre 2006, in Giur. Merito, 2007, 10, 2636: «La condizione di beneficiaria di contributi pubblici impediscono, ai sensi dell’art. 2500-octies c.c. che un’associazione possa legittimamente trasformarsi in società di capitali. Allo stesso modo è di impedimento l’esistenza di una procedura fallimentare, in quanto la trasformazione in esame è possibile solo in pendenza di procedure concorsuali aventi una finalità di conservazione dell’impresa, quali sono l’amministrazione controllata e l’amministrazione straordinaria, e non quelle aventi una finalità solamente liquidatoria».
    - Trib. Verona, 29 novembre 2006, in Giur. Merito, 2007, 10, 2636: «La condizione di beneficiaria di contributi pubblici impediscono, ai sensi dell’art. 2500-octies c.c. che un’associazione possa legi...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (10)(10)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 158-2006/I, Limiti alla trasformazione di associazione in società, in CNN Notizie del 21.12.2006: «[…] Al riguardo occorre rilevare come la duplice previsione dei limiti oggettivi alla trasformazione - art. 2500-octies c.c.: “la trasformazione di associazioni in società di capitali… non è comunque ammessa per le associazioni che abbiano ricevuto contributi pubblici oppure liberalità e oblazioni del pubblico”; art. 223-octies, disp. att. c.c.: “La trasformazione prevista dall’articolo 2500-octies del codice civile è consentita alle associazioni e fondazioni costituite prima del 1 gennaio 2004 soltanto quando non comporta distrazione, dalle originarie finalità, di fondi o valori creati con contributi di terzi o in virtù di particolari regimi fiscali di agevolazione. Nell’ipotesi di fondi creati in virtù di particolari regimi fiscali di agevolazione, la trasformazione è consentita nel caso in cui siano previamente versate le relative imposte” - è diretta ad introdurre una sorta di salvaguardia rispetto ad un’utilizzazione strumentale di organismi che possono aver fruito di un trattamento sotto molti aspetti “di favore” (si pensi alle ONLUS) e a tutelare la pubblica fede […]. Essa risponde, inoltre, alla ratio di tutela dell’affidamento dei terzi, enti pubblici o soggetti privati, circa la destinazione delle risorse offerte ai fini ideali per le quali sono state richieste o comunque prestate […]».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 32-2010/I, La trasformazione degli enti no profit, in CNN Notizie del 26.5.2010: «[…] La dottrina ha correttamente enucleato un’area di inapplicabilità della norma, laddove la trasformazione non comporti distrazione dalle originarie finalità dei fondi e valori predetti, nonostante il tenore letterale dell’art. 2500-octies, comma 3°, c.c.. Ed è ciò che avviene, ad esempio, nell’ipotesi di trasformazione di associazioni sportive dilettantistiche in società (di capitali) sportive dilettantistiche, laddove permane l’assoluta assenza di ogni scopo di lucro; ma che dovrebbe parimenti valere anche per le trasformazioni di enti del libro I che abbiano come esito lo schema della società capitalistica che rispetti il requisito dell’assenza dello scopo lucrativo ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. b), del d.lgs. 24 marzo 2005, n. 155 (disciplina dell’impresa sociale). A fronte della formulazione della norma (che fa riferimento ad ogni liberalità e oblazione dal pubblico), è da ritenersi che con essa il legislatore abbia voluto far riferimento ad ogni prestazione patrimoniale effettuata da soggetti privati a favore della associazione […]. La atecnica espressione di “fondi o valori creati con contributi di terzi” può peraltro essere ricompresa in quella di “liberalità e oblazioni del pubblico” […]».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 771-2013/I, Limiti alla trasformazione di associazioni, in CNN Notizie del 27.4.2016: «[…] mentre per la norma transitoria, che ha riferimento alle associazioni (e fondazioni) già esistenti alla data di entrata in vigore della riforma (1° gennaio 2004), è necessario che i fondi o valori creati con contributi di terzi o in virtù di particolari regimi fiscali di agevolazione sussistano tuttora (se non sussistono più non vi può esser distrazione); per le associazioni costituite dopo il 1° gennaio 2004 la trasformazione è preclusa per il solo fatto di aver ricevuto contributi pubblici oppure liberalità e oblazioni del pubblico (ancorché, poi, questi non sussistano più). Diversità che si spiega con la volontà di non penalizzare quegli enti che, operando già prima della riforma, non possono soffrire limiti prima non esistenti e dovuti ad atteggiamenti assunti nell’inconsapevolezza delle regole […]. Si sottolinea come tale lettura consenta alle associazioni costituite prima della riforma del diritto societario di limitarsi a verificare, al fine di appurare la loro trasformabilità, la genesi dei fondi e dei valori presenti nel proprio patrimonio […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 158-2006/I, Limiti alla trasformazione di associazione in società, in CNN Notizie del 21.12.2006: «[…] Al riguardo occorre rilevare come la d...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 66-2014/I, Trasformazione di una ditta individuale in società a responsabilità limitata unipersonale, in CNN Notizie del 10.5.2016: «[…] Dopo la riforma, la qualificazione normativa, come trasformazione societaria, del passaggio da società di capitali a comunione di azienda e viceversa viene interpretata, da una parte consistente della dottrina, come un implicito riconoscimento della possibilità di trasformare la società di capitali unipersonale in impresa individuale e viceversa, in forza del ricorso alla applicazione analogica della norma ([…]). In particolare: - se è vero che siffatta “trasformazione” si realizza nel segno di una discontinuità soggettiva e appare finanche idonea a dar luogo ad una soluzione alternativa alla liquidazione dell’ente con assegnazione del complesso aziendale o alla costituzione di una nuova società con conferimento dell’azienda, e, quindi, in definitiva, ad una alterazione della garanzia patrimoniale del ceto creditorio, - è anche vero che il meccanismo di tutela dell’opposizione dei creditori, approntato dall’art. 2500-novies (la trasformazione eterogenea ha effetto dopo sessanta giorni dall’ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti dall’art. 2500, salvo che consti il consenso dei creditori o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso. I creditori possono, nel suddetto termine di sessanta giorni, fare opposizione) costituisce un valido strumento per garantire l’equilibrio dei contrapposti interessi ([…]). […] Sul fronte della giurisprudenza, infine, si registrano, recentemente, pronunce di merito di segno negativo […] Gli argomenti - correttamente confutati da una parte dei commentatori - che il Tribunale ha addotto a sostegno di tale conclusione sono i seguenti: - l’eccezionalità dell’istituto della trasformazione […]; - denominatore comune a tutte le ipotesi di trasformazione eterogenea disciplinate dal codice civile è quello di concernere fattispecie che, sia in partenza che in arrivo, abbiano di regola carattere plurisoggettivo e patrimonio separato rispetto a quello dei singoli partecipanti, […]; - eventuali analogie fra fattispecie estranee al disposto normativo (cc.dd. “innominate” o “atipiche”) e comunione d’azienda (che invece è ivi espressamente menzionata) non possano inferire un’apertura della disciplina sulla trasformazione eterogenea in favore delle prime in quanto la comunione d’azienda, essendo sprovvista sia di patrimonio separato che di soggettività dell’ente distinta da quella dei contitolari, presenterebbe natura eccezionale così da non poter giustificare un’estensione applicativa delle regole sulla trasformazione. Tutte pronunce che si riferiscono all’ipotesi inversa a quella qui considerata e le cui argomentazioni non appaiono del tutto soddisfacenti […]. Ciò posto, non può quindi non rilevarsi come l’ipotesi al vaglio presenti comunque un alto tasso di problematicità, stante, da un lato, la mancanza di una espressa previsione in tal senso (la norma si riferisce, infatti, alla trasformazione della società pluripersonale in comunione d’azienda e viceversa) e, dall’altro lato, la presenza di alcuni precedenti giurisprudenziali sfavorevoli e l’assenza di una prassi consolidata sul punto, che deve ispirare al notaio un atteggiamento prudenziale».
    Cass., 2 luglio 2013, n. 16556, in Rep. Foro It., 2013, voce Società, n. 839: «La trasformazione di un’impresa individuale in una società di capitali non è riconducibile alla trasformazione societaria, in quanto uno dei termini del rapporto è estraneo all’ambito delle società, trattandosi, invece, di un trasferimento a titolo particolare, nelle forme del conferimento o della cessione di un diritto dall’imprenditore individuale all’impresa collettiva, per atto tra vivi, atteso che l’estinzione dell’impresa individuale non costituisce il presupposto del trasferimento stesso […]» (fattispecie anteriore all’entrata in vigore del d.leg. n. 6 del 2003).
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 66-2014/I, Trasformazione di una ditta individuale in società a responsabilità limitata unipersonale, in CNN Notizie del 10.5.2016: «[…] Dopo...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.37, Trasformazione di società con unico socio in titolarità individuale d’azienda da parte di persona fisica e viceversa, 1° pubbl. 9/14 - motivato 9/15: «In mancanza di considerazioni oggettive (afferenti alla struttura e/o allo scopo perseguito) che giustifichino ragionevolmente, ai sensi dell’art. 3 Cost., una limitazione dell’autonomia dell’impresa in relazione ad uno strumento organizzativo generalmente - e non eccezionalmente - ammesso, quale la trasformazione, appare legittima la trasformazione da società con unico socio in titolarità individuale d’azienda da parte di una persona fisica e viceversa. Tale fattispecie, infatti, è analoga alla trasformazione da o in comunione d’azienda prevista dagli artt. 2500-septies e 2500-octies c.c., salvo che per il numero delle persone fisiche coinvolte […]. Si ritiene infine che a detta fattispecie si applichi l’art. 2500-novies c.c. […]».
    Trib. Padova, 5 novembre 2015, in Nuova Giur. Civ. Comm., 2016, 6, 861, con nota di Sabatelli: «Poiché la trasformazione eterogenea ha effetto (salvo che consti il consenso dei creditori) decorsi sessanta giorni dall’ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti dall’articolo 2500 c.c., consistente nella cancellazione dal registro delle imprese dell’ente, il termine dell’anno per la dichiarazione di fallimento dell’imprenditore individuale che abbia dato corso alla trasformazione in società a responsabilità limitata decorre dalla cancellazione dell’impresa individuale».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.37, Trasformazione di società con unico socio in titolarità individuale d’azienda da parte di persona fisica e vi...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Cass., 2 luglio 2013, n. 16556, in Rep. Foro It., 2013, voce Società, n. 839: « La trasformazione di un’impresa individuale in una società di capitali non è riconducibile alla trasformazione societaria, in quanto uno dei termini del rapporto è estraneo all’ambito delle società, trattandosi, invece, di un trasferimento a titolo particolare, nelle forme del conferimento o della cessione di un diritto dall’imprenditore individuale all’impresa collettiva, per atto tra vivi, atteso che l’estinzione dell’impresa individuale non costituisce il presupposto del trasferimento stesso […]».
    - Cass., 2 luglio 2013, n. 16556, in Rep. Foro It., 2013, voce Società, n. 839: « La trasformazione di un’impresa individuale in una società di capitali non è riconducibile alla trasformazione societa...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.34, Applicabilità dell’art. 2500 sexies c.c. alla trasformazione di società cooperativa, 1° pubbl. 9/11, motivato 9/11: «[…] Si ritiene, pertanto, che il dettato dell’art. 2500 sexies c.c., previsto per le ipotesi di trasformazione di società di capitali in società di persone, ritenuto inapplicabile alla trasformazione da società di capitali in altra società di capitali (v. orientamento K.A.4) ma esteso, in quanto compatibile, alla trasformazione eterogenea delle società di capitali in cooperative dal disposto dell’art. 2500 septies, comma 2 c.c. (v. orientamento K.A.6), debba essere applicato, sempre nei limiti della sua compatibilità, anche alle ipotesi di trasformazione di cooperative in società lucrative o in consorzi. In particolare si ritiene che anche a tali fattispecie si debbano estendere: a) l’obbligo da parte degli amministratori di predisporre una relazione illustrativa delle motivazioni e degli effetti della trasformazione da depositare presso la sede sociale a disposizione dei soci; b) il diritto di ciascun socio all’assegnazione di una partecipazione proporzionale al valore della sua quota o delle sue azioni; c) nel caso di trasformazione in società di persone, la necessità del consenso dei soci che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata; d) l’estensione della responsabilità illimitata, assunta dai soci per effetto della trasformazione in società di persone, alle obbligazioni contratte dall’ente anteriormente al mutamento di struttura organizzativa».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.34, Applicabilità dell’art. 2500 sexies c.c. alla trasformazione di società cooperativa, 1° pubbl. 9/11, motivato...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 7-2006/I, Brevi considerazioni sul problema della trasformazione di società cooperativa in società lucrativa contestuale alla perdita della mutualità prevalente, in CNN Notizie del 24.2.2006: «[…] In questo contesto appare legittimo chiedersi se si possa procedere contestualmente alla rinuncia al carattere di mutualità prevalente e alla trasformazione in società lucrativa o in consorzio […] La tesi negatrice non può ricavare alcun argomento a suo beneficio dalle “situazioni patrimoniali” che corredano le due operazioni: quella che accerta la perdita della mutualità prevalente ex art. 2545 octies, e quella che sorregge l’operazione di trasformazione ex art. 2545 undecies, dimostrato come si è in precedenza detto che entrambe hanno: - la natura di bilanci straordinari infrannuali; - la funzione di accertare l’entità del valore effettivo del netto patrimoniale (nell’un caso da appostare in bilancio a riserva indivisibile, e nel secondo caso da devolvere). […] la relazione giurata dell’esperto di cui all’articolo 2545 undecies (che tiene luogo al bilancio dell’art. 2545 octies per quanto esposto) “attestante il valore effettivo del patrimonio” deve essere il più aggiornata possibile (anche cronologicamente) rispetto alla data della delibera di trasformazione, né più né meno di quanto sopra esaminato a proposito del bilancio straordinario di cui all’articolo 2545 octies che deve essere aggiornato il più possibile (finanche a coincidere) con la data dell’assemblea di soppressione della clausole di mutualità […]».
    In senso conforme: Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 11-2010/I, Casi e questioni in tema di trasformazione di società cooperative, in CNN Notizie del 21.5.2010.
    Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 300-2014/I, Trasformazione di cooperativa sociale in s.r.l. sportiva dilettantistica, in CNN Notizie del 15.1.2016: «[…] Quanto al quesito sub 1), gli artt. 2545-decies e 2545-undecies c.c. riconoscono la trasformabilità in società lucrative e consorzi solo per le cooperative a mutualità non prevalente. Si ammette, tuttavia, la trasformazione diretta delle cooperative a mutualità prevalente in società lucrative purché venga contestualmente deliberata l’eliminazione delle clausole non lucrative ex art. 2514 c.c. […]».
    In senso conforme: Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 50-2016/I, Trasformazione da cooperativa (a mutualità prevalente) in s.r.l., previa rinuncia alla mutualità, in presenza di rilievi del Ministero, in CNN Notizie del 12.5.2016.
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 7-2006/I, Brevi considerazioni sul problema della trasformazione di società cooperativa in società lucrativa contestuale alla perdita della mu...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 135-2012/I, Trasformazione di cooperativa in s.r.l. previa modifica delle clausole di mutualità e data di riferimento del bilancio di cui all’art. 2545-octies, in CNN Notizie del 17.4.2013: «[…] è stata sostenuta la legittimità della deliberazione con la quale una cooperativa a mutualità prevalente deliberi, contestualmente, l’eliminazione delle clausole non lucrative ex art. 2514 c.c., e la trasformazione in società lucrativa. Constatata l’assenza di un divieto in senso proprio, è stato infatti rilevato come il bilancio ex art. 2545-octies c.c. e la relazione di stima ex art. 2545-undecies c.c. assolvano sostanzialmente alla stessa funzione, consistente nell’evidenziare il valore del patrimonio effettivo da devolvere ai fondi mutualistici. In considerazione della maggior garanzia di imparzialità della stima predisposta dal perito, sembra che la stessa possa sostituire il bilancio ex art. 2545-octies c.c., senza che assuma rilevanza la differenza in ordine al momento di redazione di tali documenti contabili». In virtù di tali considerazioni si può, quindi, rilevare che la redazione della relazione giurata dell’esperto di cui all’art. 2545-undecies c.c. renda non necessaria la redazione del bilancio ex art. 2545-octies c.c., stante l’analogia delle funzioni e dei criteri di redazione di tali documenti […]».
    Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.32, Trasformazione di cooperativa a mutualità prevalente in società lucrativa o in consorzio, 1° pubbl. 9/11 - motivato 9/11 - modif. 9/20: «Si ritiene legittimo che una cooperativa a mutualità prevalente, nell’ambito della medesima assemblea, deliberi dapprima la soppressione delle previsioni statutarie di cui all’art. 2514 c.c., necessarie al mantenimento della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, e, con una successiva deliberazione sottoposta alla condizione sospensiva dell’iscrizione della prima nel Registro delle Imprese, proceda alla sua trasformazione in società lucrativa o in consorzio. In tal caso è necessaria e sufficiente, quale unico documento contabile di riferimento dell’unitaria operazione, la relazione giurata dell’esperto designato dal tribunale di cui all’art. 2545 undecies c.c. Per procedere alla trasformazione occorrerà ovviamente che dalla perizia risulti che la società sia dotata di un patrimonio attivo che, al netto delle somme da devolvere ai fondi mutualistici, sia di entità tale da coprire il capitale sociale».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 135-2012/I, Trasformazione di cooperativa in s.r.l. previa modifica delle clausole di mutualità e data di riferimento del bilancio di cui all...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (4)(4)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.33, Efficacia della trasformazione delle società cooperative, 1° pubbl. 9/11, motivato 9/11: «Si ritiene che la normativa sull’opposizione dei creditori dettata dall’art. 2500 novies c.c. per le trasformazioni eterogenee sia estensibile anche alla trasformazione di cooperativa in società lucrativa o in consorzio, la quale, pertanto, avrà effetto solo dopo sessanta giorni dall’ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti, salvo che consti il consenso dei creditori o il pagamento di quelli tra loro che non hanno dato il consenso […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.33, Efficacia della trasformazione delle società cooperative, 1° pubbl. 9/11, motivato 9/11: «Si ritiene che la n...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (5)(5)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.34, Applicabilità dell’art. 2500 sexies c.c. alla trasformazione di società cooperativa, 1° pubbl. 9/11, motivato 9/11: «[…] Si ritiene, pertanto, che il dettato dell’art. 2500 sexies c.c., previsto per le ipotesi di trasformazione di società di capitali in società di persone, ritenuto inapplicabile alla trasformazione da società di capitali in altra società di capitali (v. orientamento K.A.4) ma esteso, in quanto compatibile, alla trasformazione eterogenea delle società di capitali in cooperative dal disposto dell’art. 2500 septies, comma 2, c.c. (v. orientamento K.A.6), debba essere applicato, sempre nei limiti della sua compatibilità, anche alle ipotesi di trasformazione di cooperative in società lucrative o in consorzi. In particolare si ritiene che anche a tali fattispecie si debbano estendere: a) l’obbligo da parte degli amministratori di predisporre una relazione illustrativa delle motivazioni e degli effetti della trasformazione da depositare presso la sede sociale a disposizione dei soci; b) il diritto di ciascun socio all’assegnazione di una partecipazione proporzionale al valore della sua quota o delle sue azioni; c) nel caso di trasformazione in società di persone, la necessità del consenso dei soci che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata; d) l’estensione della responsabilità illimitata, assunta dai soci per effetto della trasformazione in società di persone, alle obbligazioni contratte dall’ente anteriormente al mutamento di struttura organizzativa».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.34, Applicabilità dell’art. 2500 sexies c.c. alla trasformazione di società cooperativa, 1° pubbl. 9/11, motivato...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (6)(6)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.35, Contenuto della relazione di stima ex art. 2545 undecies c.c. e obbligo di devoluzione ai fondi mutualistici, 1° pubbl. 9/11, motivato 9/11: «La relazione giurata di stima del valore effettivo del patrimonio della cooperativa, redatta ai sensi dell’art. 2545 undecies c.c., deve contenere, anche implicitamente, la suddivisione tra la parte del patrimonio sociale che dev’essere devoluta ai fondi mutualistici e la restante parte del patrimonio che non sarà oggetto di devoluzione […] In relazione a tale previsione si impongono, anzitutto, due precisazioni: a) la data di riferimento della perizia giurata dev’essere la più aggiornata possibile e comunque non anteriore di 120 giorni rispetto all’assemblea che delibera la trasformazione: il termine di cui all’art. 2501 quater c.c. può ritenersi espressione di un principio generale estensibile alla validità temporale di tutti i documenti peritali o contabili per i quali la legge non abbia dettato specifiche norme di aggiornamento temporale; b) il fine della devoluzione ai fondi mutualistici presuppone che la stima del patrimonio sociale debba avvenire a valori correnti (computando il valore dell’avviamento, anche se non acquisito a titolo oneroso) e non a valori storici; c) l’esecuzione di tale obbligo è di competenza dell’organo amministrativo, che potrà provvedervi solo dopo che la trasformazione avrà avuto effetto, con il decorso del termine di sessanta giorni dall’ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.35, Contenuto della relazione di stima ex art. 2545 undecies c.c. e obbligo di devoluzione ai fondi mutualistici,...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.9, Decadenza del collegio sindacale e del revisore contabile in seguito a trasformazione societaria, 1° pubbl. 9/06: «Nel caso in cui una società dotata di collegio sindacale e/o di revisore si trasformi in un tipo incompatibile con la presenza di tali organi i componenti degli stessi decadono dalla data di efficacia della trasformazione. Tra i tipi incompatibili con la presenza del collegio sindacale e/o del revisore, oltre alle società di persone, è da annoverare anche la società a responsabilità limitata che non versi nelle condizioni di cui al secondo o terzo comma dell’art. 2477 c.c. e che non abbia recepito nel proprio statuto la previsione di nomina facoltativa del collegio sindacale o del revisore ai sensi del primo comma del medesimo art. 2477 c.c.».
    In senso conforme: Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 795-2014/I, Trasformazione di s.p.a. in s.r.l. e decadenza del collegio sindacale, in CNN Notizie dell’8.10.2014.
    Assonime, Il Caso n. 1/2018, La cessazione anticipata del collegio sindacale di spa nel caso di trasformazione in srl con sindaco unico: «[…] l’operazione di trasformazione comporta, nel momento in cui essa divenga giuridicamente efficace, il venir meno di quegli organi o della concreta configurazione di essi che non risultino più compatibili con il nuovo assetto organizzativo, senza che si debba utilizzare l’istituto della revoca […]. […] l’adozione di un determinato codice organizzativo in sede di trasformazione diverso da quello di partenza implica una forma di decadenza speciale automatica ex lege dei componenti degli organi che siano incompatibili con le nuove regole […]».
    Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili, Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate (versione aggiornata al 12 gennaio 2021), Norma 10.3. Attività del Collegio sindacale in caso di trasformazione: «[…] nel caso in cui una società dotata di Collegio sindacale si trasformi in un tipo societario che non contempli la presenza di tale organo, questo viene meno e i suoi componenti cessano dalla data in cui la trasformazione produce effetti […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.9, Decadenza del collegio sindacale e del revisore contabile in seguito a trasformazione societaria, 1° pubbl. 9/...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 81, Rinuncia alla relazione degli amministratori nella trasformazione di società di capitali (artt. 2500-sexies e 2500-septies c.c.), 22 novembre 2005: «L’art. 2500-sexies c.c. ha introdotto, nel caso di trasformazione di società di capitali in società di persone (cd. trasformazione “regressiva”), l’obbligo degli amministratori di “predisporre una relazione che illustri le motivazioni e gli effetti della trasformazione”, imponendo altresì che detta relazione debba “restare depositata presso la sede sociale durante i trenta giorni che precedono l’assemblea convocata per deliberare la trasformazione”, in modo che i soci possano “prenderne visione” ed “ottenerne gratuitamente copia”. La Relazione al d.lgs. 6/2003 precisa che la prescrizione è stata introdotta affinché “i soci possano avere piena contezza dell’operazione, anche nelle sue ragioni tecniche, in modo da poter deliberare con maggiore ponderazione ed eventualmente decidere di recedere” […]. […] Tenuto conto di ciò, e cioè del fatto che l’interesse tutelato è esclusivamente quello dei soci, è legittimo che tutti i soci (ovvero, più esattamente, tutti gli aventi diritto al voto) rinuncino […] al termine di deposito che la legge impone a loro favore per l’esame della relazione. La rinuncia è implicita qualora la delibera venga adottata all’unanimità col voto favorevole di tutti gli aventi diritto al voto […]».
    Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.13, Rinunciabilità alla relazione sulla trasformazione ex art. 2500 sexies, comma 2, c.c., 1° pubbl. 9/06, motivato 9/11: «La relazione degli amministratori che illustri le motivazioni e gli effetti della trasformazione ex art. 2500-sexies, II comma, c.c., è volta a tutelare unicamente gli interessi dei soci, pertanto è da questi rinunciabile all’unanimità. La rinuncia può avvenire anche con riguardo al solo preventivo deposito. […] La rinuncia alla relazione (al suo deposito o al termine) potrà avvenire in assemblea, se i soci sono tutti presenti, ovvero potrà essere intervenuta in precedenza e fatta constare in assemblea da dichiarazione resa dagli amministratori».
    In senso conforme: Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 168-2008/I, Trasformazione e rinuncia alla relazione di cui al comma 2 dell’art. 2500-sexies c.c., in CNN Notizie del 27.8.2008; Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 58-2009/I, Trasformazione di società semplice in cooperativa, in CNN Notizie del 11.3.2009; Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 246-2009/I, Trasformazione di società consortile per azioni in liquidazione in società cooperativa per azioni. Legittimità e procedimento, in CNN Notizie del 5.1.2010.
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 81, Rinuncia alla relazione degli amministratori nella trasformazione di società di capitali (artt. 2500-sexies e 2500-septies c.c.), 22 novembre 2005: «L’ar...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 81, Rinuncia alla relazione degli amministratori nella trasformazione di società di capitali (artt. 2500-sexies e 2500-septies c.c.), 22 novembre 2005: «[…] Tenuto conto di ciò, e cioè del fatto che l’interesse tutelato è esclusivamente quello dei soci, è legittimo che tutti i soci (ovvero, più esattamente, tutti gli aventi diritto al voto) rinuncino […] al termine di deposito che la legge impone a loro favore per l’esame della relazione. La rinuncia è implicita qualora la delibera venga adottata all’unanimità col voto favorevole di tutti gli aventi diritto al voto […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 81, Rinuncia alla relazione degli amministratori nella trasformazione di società di capitali (artt. 2500-sexies e 2500-septies c.c.), 22 novembre 2005: «[…] ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (4)(4)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.36, Trasformazione regressiva con riduzione reale del capitale, 1° pubbl. 9/13, motivato 9/13: «Nella trasformazione regressiva da società di capitali in società di persone, appare consentito ridurre il capitale sociale volontariamente nel rispetto del termine di opposizione concesso ai creditori sociali. […] Pur ritenendo quindi lecita l’operazione di riduzione reale del capitale sociale, contestualmente alla trasformazione da società di capitali in società di persone, va rilevato come in tal caso occorra rispettare la disciplina sulla riduzione reale del capitale e cioè la disciplina dell’art. 2306 c.c. nel caso in cui la società trasformata sia una società di persone. Ciò appare necessario in quanto l’operazione può pregiudicare i creditori sociali e quindi deve essere loro riconosciuto il diritto di opposizione. […] La conseguenza del differimento dell’eseguibilità della riduzione volontaria del capitale sociale attiene alla impossibilità di distribuire ai soci l’importo della riduzione deliberata, prima del decorso del termine di tre mesi dalla data di avvenuta iscrizione al registro imprese della relativa delibera, senza che i creditori sociali abbiano fatto opposizione».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.36, Trasformazione regressiva con riduzione reale del capitale, 1° pubbl. 9/13, motivato 9/13: «Nella trasformazi...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (5)(5)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 53, Consenso alla trasformazione da parte di chi subisce un aggravamento della propria responsabilità (artt. 2500-sexies e 2500-septies c.c.), 19 novembre 2004: il consenso del socio che subisce un aggravamento della sua responsabilità, «come si evince dall’art. 2500-sexies c.c., condiziona non l’adozione o la validità della delibera/decisione di trasformazione bensì la sua efficacia ed iscrivibilità: di tal che la deliberazione che riporta la maggioranza richiesta (ma non anche il voto di tutti i soci “aggravati”, per assenza, astensione o dissenso) è suscettibile di produrre i suoi effetti in un momento successivo, quando abbia ad intervenire il necessario consenso al momento non dato […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 53, Consenso alla trasformazione da parte di chi subisce un aggravamento della propria responsabilità (artt. 2500-sexies e 2500-septies c.c.), 19 novembre 20...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (6)(6)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 53, Consenso alla trasformazione da parte di chi subisce un aggravamento della propria responsabilità (artt. 2500-sexies e 2500-septies c.c.), 19 novembre 2004: «[…] Ciò ammesso, restano da stabilire modalità e termine per la prestazione del consenso extra assembleare. Quanto alle modalità, esse devono essere idonee a dare certezza circa la integrazione del presupposto di efficacia, anche ai fini della decorrenza del termine per la iscrizione della delibera nel registro delle imprese: a tale scopo deve esigersi un consenso espresso o attestato in via ricognitiva in un documento notarile (atto pubblico o scrittura privata autenticata) o di equivalente affidabilità. […] di assai dubbia legittimità sarebbe la delibera che pretendesse di dedurre la prestazione del consenso, causa della grave conseguenza dell’assunzione di responsabilità illimitata, da atteggiamenti di mera inerzia (silenzio; mancanza di opposizione; rifiuto del consenso da esprimere secondo date modalità) protratti per la durata stabilita, tanto più se non decorrenti da personale comunicazione della delibera stessa».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 53, Consenso alla trasformazione da parte di chi subisce un aggravamento della propria responsabilità (artt. 2500-sexies e 2500-septies c.c.), 19 novembre 20...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (7)(7)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 53, Consenso alla trasformazione da parte di chi subisce un aggravamento della propria responsabilità (artt. 2500-sexies e 2500-septies c.c.), 19 novembre 2004: «[…] il consenso del socio “aggravato da responsabilità” è indispensabile e non può essere reso superfluo neanche con clausola statutaria […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 53, Consenso alla trasformazione da parte di chi subisce un aggravamento della propria responsabilità (artt. 2500-sexies e 2500-septies c.c.), 19 novembre 20...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (8)(8)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 53, Consenso alla trasformazione da parte di chi subisce un aggravamento della propria responsabilità (artt. 2500-sexies e 2500-septies c.c.), 19 novembre 2004: «[…] La manifestazione del consenso non deve necessariamente essere contestuale alla delibera di trasformazione, ma, subordinandone l’efficacia, deve effettuarsi con modalità tali da conferire certezza circa la provenienza del consenso».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 53, Consenso alla trasformazione da parte di chi subisce un aggravamento della propria responsabilità (artt. 2500-sexies e 2500-septies c.c.), 19 novembre 20...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (9)(9)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 53, Consenso alla trasformazione da parte di chi subisce un aggravamento della propria responsabilità (artt. 2500-sexies e 2500-septies c.c.), 19 novembre 2004: «[…] Quanto al termine entro il quale il consenso va prestato, poiché non sembra che il termine possa rimanere indefinitamente aperto, con il pericolo che il consenso mancante sia prestato quando la trasformazione sia ormai sprovvista del suo originario significato economico, è assai opportuno che lo stato di aspettativa si mantenga in tempi accettabili e definibili in modo sicuro e che allora il termine sia fissato, al più tardi, dalla stessa delibera di trasformazione […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 53, Consenso alla trasformazione da parte di chi subisce un aggravamento della propria responsabilità (artt. 2500-sexies e 2500-septies c.c.), 19 novembre 20...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (10)(10)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.23, Ammissibilità della trasformazione di una società di capitali unipersonale in una società di persone con unico socio, 1° pubbl. 9/06, motivato 9/11: «Si ritiene ammissibile la trasformazione di una società di capitali unipersonale in una società di persone con un unico socio in quanto l’atto di trasformazione non comporta l’estinzione della società preesistente e la nascita di una nuova società, ma la continuazione della stessa società in una nuova veste giuridica, alla stregua di una mera modificazione dell’atto costitutivo. In tal caso la società trasformata sarà posta in liquidazione solo qualora, nel termine di sei mesi, non si costituisca la pluralità dei soci».
    In senso conforme: Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 82-2009/I, Trasformazione di s.r.l. unipersonale in s.n.c., in CNN Notizie del 7.5.2009
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.23, Ammissibilità della trasformazione di una società di capitali unipersonale in una società di persone con unic...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (11)(11)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 228-2014/I, Sulla ammissibilità della trasformazione di società unipersonali in società di persone, in CNN Notizie del 9 aprile 2014: «[…] ancor prima della riforma del diritto societario, muovendo dalla distinzione tra condizioni per la costituzione della società e condizioni per la sussistenza del tipo (le sole richieste dall’art. 2498 ante riforma ed oggi dall’art. 2500, comma 2, cod. civ., in sede di trasformazione), la dottrina escludeva che potesse operarsi discriminazione tra trasformazione della società con pluralità di soci e di società con unico socio […]. Da ciò, quindi, si faceva derivare la possibilità della trasformazione di una società per azioni con unico azionista in società in nome collettivo con unico socio, con conseguente necessità di ricostituire la pluralità dei soci nei sei mesi […]. La conclusione, nella trasformazione regressiva da società di capitali, vale anche con riferimento all’approdo al tipo società in accomandita semplice, la cui possibilità era affermata anche in un precedente giurisprudenziale. A tale riguardo, l’unico socio della società trasformanda potrebbe assumere indifferentemente tanto la posizione di accomandatario, quanto quella di accomandante, con nomina, in tale secondo caso di un amministratore provvisorio ai sensi dell’art. 2323, comma 2, cod. civ., per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 228-2014/I, Sulla ammissibilità della trasformazione di società unipersonali in società di persone, in CNN Notizie del 9 aprile 2014: «[…] anc...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (12)(12)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. I.G.10, Trasformazione di società in perdita senza riduzione del capitale, 1° pubbl. 9/04: «L’art. 2482 ter c.c. nel caso di perdita di oltre un terzo del capitale che riduca lo stesso al disotto del minimo legale, prevede al primo comma che l’assemblea possa deliberare la riduzione del capitale ed il contestuale aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo. Al secondo comma, e quindi in un comma separato fa salva la possibilità di deliberare la trasformazione della società. Nel caso di trasformazione della società in modello associativo più semplice è pertanto possibile trasformare la società senza procedere alla previa riduzione del capitale».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 110-2007/I, Trasformazione di S.r.l. con capitale interamente eroso dalle perdite in società di persone, in CNN Notizie del 5.9.2007: «[…] La perdita totale del capitale sociale non pregiudica, infatti, l’esistenza di una società di persone, contrariamente a quanto stabilito per le società di capitali dagli artt. 2447 e 2448, n. 4, c.c. Ulteriore argomento a sostegno di tale soluzione è rappresentato dal fatto che la trasformazione in società con soci a responsabilità illimitata garantisce in misura più consistente i creditori sociali in quanto al patrimonio sociale si aggiunge quello dei singoli soci (art. 2267 c.c.) […]. La trasformazione, in definitiva, non determina l’estinzione della società trasformata e la costituzione di un nuovo soggetto, ma la prosecuzione della società già in essere che muta soltanto veste giuridica, sicché la questione non è se possa costituirsi società di persone senza capitale sociale, ma soltanto se la società possa proseguire in diversa veste giuridica, portando a nuovo le perdite […]».
    Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 6/2008, Trasformazione di S.p.a. (o s.r.l.) con perdite superiori al capitale sociale: «[…] Appare quindi lecito deliberare […] la trasformazione in società di persone delle società di capitali in perdita e con patrimonio netto negativo risultante dalla situazione patrimoniale posta a base dell’operazione: ciò senza alcuna necessità di un preventivo intervento sul capitale sociale, al fine di una sua ricostituzione ad un valore almeno superiore allo zero […].».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 48-2015/I, Trasformazione regressiva di s.r.l. con capitale completamente eroso in s.n.c., in CNN Notizie del 19.11.2015: «[…] Poiché la trasformazione non determina l’estinzione della società trasformata e la costituzione di un nuovo soggetto, ma la prosecuzione della società già in essere che muta soltanto veste giuridica, la questione non è se possa costituirsi società di persone senza capitale sociale, ma soltanto se la società possa proseguire in diversa veste giuridica, portando a nuovo le perdite […]. La soluzione affermativa, invero, sembra preferibile, essendo particolarmente inconsistente l’argomento contrario costituito dalla presunta sussistenza di un capitale minimo nella società personale risultante dalla trasformazione necessario per la stessa adozione di una legittima delibera di trasformazione in una società personale […]».
    Massima del Tribunale di Milano (dettata ante legge 340/2000, recante soppressione dell’omologa degli atti societari), riferita a Trib. Verona, 11 marzo 1999, in Notariato, 2000, 333: «è legittima e, quindi, omologabile, la delibera assembleare di una s.r.l. che, in stato di liquidazione ai sensi dell’art. 2448, n. 4, c.c. - per essersi verificate perdite di importo tale da azzerare il capitale - decida ai sensi dell’art. 2447 c.c. di trasformarsi in una società in accomandita semplice, senza aver prima provveduto a ripianare le perdite. Le società personali possono, infatti, continuare a svolgere l’attività economica per la quale sono state costituite, anche se il capitale è andato interamente perduto, senza obbligo di ricostituirlo, non essendo fissato un importo minimo per esso».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. I.G.10, Trasformazione di società in perdita senza riduzione del capitale, 1° pubbl. 9/04: «L’art. 2482 ter c.c. nel ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.15, Forma dell’atto di trasformazione di società di persone o di fatto in altra società di persone, 1° pubbl. 9/06: «La trasformazione di una società […] di fatto in altro tipo di società di persone può essere stipulata anche per scrittura privata autenticata».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.15, Forma dell’atto di trasformazione di società di persone o di fatto in altra società di persone, 1° pubbl. 9/0...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.17, Trasformazione di società di persone irregolare o di fatto in altro tipo di società regolare, 1° pubbl. 9/06: «La norma che fa decorrere l’efficacia della trasformazione dalla esecuzione degli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge (art. 2500, II e III comma, c.c.) non preclude la possibilità per una società […] di fatto, che non proceda ad una preventiva regolarizzazione, di trasformarsi direttamente in altro tipo di società regolare. L’efficacia della trasformazione decorrerà dall’iscrizione nel registro delle imprese dell’atto di trasformazione, senza ulteriori formalità in ordine al tipo trasformato».
    Cass., 21 agosto 2004, n. 16500, in Rep. Foro It., 2004, voce Società, n. 1222: «In caso di trasformazione di una società di fatto (nella specie, uno studio associato tra professionisti) in società in accomandita semplice, si è in presenza di un medesimo soggetto giuridico, sia pure dotato di una nuova veste societaria […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.17, Trasformazione di società di persone irregolare o di fatto in altro tipo di società regolare, 1° pubbl. 9/06:...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.22, Legittimità della pattuizione che consente la trasformazione a maggioranza di società di persone in altra società di persone - Limitazioni, 1° pubbl. 9/06: «L’introduzione del principio di trasformabilità a maggioranza delle società di persone in società di capitali rende legittima la pattuizione che consente di trasformare a maggioranza una società di persone in altra società di persone, in deroga al principio generale sancito dall’art. 2252 c.c. Peraltro detta pattuizione deve armonizzarsi con le seguenti due limitazioni dettate da esigenze sistematiche: a) l’attribuzione del diritto di recesso al socio che non ha concorso alla decisione; b) la necessità del consenso di tutti i soci che con la trasformazione (es. da s.a.s. in s.n.c.) assumono responsabilità illimitata. La mancata espressa previsione di tali limitazioni nella clausola che consente la trasformazione a maggioranza di società di persone in altra società di persone, non inficia la validità della clausola stessa, che dovrà ritenersi integrata ex lege con le limitazioni medesime».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.22, Legittimità della pattuizione che consente la trasformazione a maggioranza di società di persone in altra soc...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.18, Decisione di trasformazione di società di persone in altra società di persone - maggioranze, 1° pubbl. 9/06: «La disposizione di cui all’art. 2500 ter, I comma, c.c., trova applicazione nella sola ipotesi ivi prevista, pertanto, in mancanza di una diversa specifica disciplina contenuta nei patti sociali, la decisione di trasformare una società di persone in altra società di persone deve essere adottata all’unanimità».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.18, Decisione di trasformazione di società di persone in altra società di persone - maggioranze, 1° pubbl. 9/06: ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.15, Forma dell’atto di trasformazione di società di persone o di fatto in altra società di persone, 1° pubbl. 9/06: «La trasformazione di una società di persone, ancorché irregolare, o di fatto in altro tipo di società di persone può essere stipulata anche per scrittura privata autenticata».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.15, Forma dell’atto di trasformazione di società di persone o di fatto in altra società di persone, 1° pubbl. 9/0...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 126-2009/I, Trasformazione in società a responsabilità limitata di società per azioni in liquidazione, in CNN Notizie del 1.7.2009: «[…] si sottolinea, da parte di alcuni, che la deliberazione in esame sarebbe ammissibile solo se assunta all’unanimità, in quanto, altrimenti, l’eventuale insorgere del diritto di recesso da parte di alcuni soci risulterebbe incompatibile con lo stato di liquidazione, comportando un rimborso ai soci effettuato anteriormente a quello dovuto creditori sociali […]. Al riguardo, si rileva, secondo un’opinione antitetica, che in tal caso il permanere dello stato di liquidazione assume un rilievo essenziale, rendendo inoperante il recesso in virtù del disposto dell’art. 2491 c.c., che vieta di procedere a qualsiasi ripartizione tra i soci anteriore o lesiva dei diritti dei creditori sociali […]. Qualora si ritenesse eccessivo disapplicare la lettera della legge, che prevede espressamente il diritto di recesso dei soci non consenzienti a delibere di trasformazione, si potrebbe ritenere che, anche ove lo stesso sia esercitato, non sarebbe comunque possibile procedere al rimborso della partecipazione, se non una volta verificata la capienza dell’attivo per la soddisfazione integrale dei creditori sociali […]».
    In senso conforme: Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 246-2009/I, Trasformazione di società consortile per azioni in liquidazione in società cooperativa per azioni. Legittimità e procedimento, in CNN Notizie del 5.1.2010.
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 126-2009/I, Trasformazione in società a responsabilità limitata di società per azioni in liquidazione, in CNN Notizie del 1.7.2009: «[…] si s...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.30, Trasformazione omogenea di società in liquidazione, 1° pubbl. 9/09: «[…] Qualora nell’atto di trasformazione non sia espressamente previsto, ricorrendone i presupposti, che si intende anche revocare la liquidazione, la società trasformata resterà in liquidazione. In ogni caso non sussiste alcun obbligo di motivare la decisione di trasformazione, essendo la valutazione sull’opportunità di tale operazione rimessa all’insindacabile giudizio dei soci».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.30, Trasformazione omogenea di società in liquidazione, 1° pubbl. 9/09: «[…] Qualora nell’atto di trasformazione ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 221-2010/I, Riduzione del capitale per perdite e trasformazione di società in liquidazione, in CNN Notizie del 13.4.2011: «[…] Ove la deliberazione di trasformazione sia destinata a comportare il ritorno della società nella fase attiva, essa dovrà essere naturalmente soggetta al rispetto della disciplina in tema di revoca dello stato di liquidazione, e dunque, in primo luogo, alla rimozione della causa di scioglimento che si era verificata. Secondo talune ricostruzioni, la deliberazione di trasformazione di una società che versi in stato di liquidazione è considerata solo e soltanto in questa ottica, giungendo quindi a ritenere che, anche ove la rimozione della causa di scioglimento non sia espressamente enunciata, essa debba ritenersi implicitamente adottata […]. A prescindere dall’atteggiamento adottato nei riguardi della questione delle deliberazioni implicite […], in questa sede deve osservarsi come tali ricostruzioni prendano le mosse da una pretesa incompatibilità della trasformazione stessa con lo stato di liquidazione […], in virtù della quale la legittimità di una trasformazione adottata durante la fase di liquidazione deve necessariamente implicare la volontà - esplicita o implicita che sia - di revocare lo scioglimento e di ripristinare l’esercizio attivo […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 221-2010/I, Riduzione del capitale per perdite e trasformazione di società in liquidazione, in CNN Notizie del 13.4.2011: «[…] Ove la delibera...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (4)(4)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 86-2006/I, Trasformazione di s.p.a. in stato di liquidazione, in CNN Notizie del 1.6.2006: «Si chiede se sia legittimo procedere alla trasformazione di una società per azioni, in stato di liquidazione e il cui capitale è stato interamente eroso dalle perdite, in società a responsabilità limitata, al solo fine di rendere meno onerosa la procedura di liquidazione, e senza dunque procedere alla ricapitalizzazione della stessa. Il nuovo disposto dell’art. 2499 c.c. prevede espressamente che possa farsi luogo alla trasformazione anche in pendenza di procedura concorsuale, purché non vi siano incompatibilità con le finalità o lo stato della stessa. Dunque, a fortiori, deve ritenersi ammissibile la deliberazione di trasformazione durante lo stato di liquidazione, a prescindere da un’eventuale (e concettualmente distinta) revoca dello stato di liquidazione, disciplinata dall’art. 2487-ter. La questione dell’ammissibilità della trasformazione in pendenza dello stato di liquidazione, già affrontata dalla dottrina sin da tempi risalenti […], viene ora risolta espressamente dal legislatore […]».
    In senso conforme: Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 126-2009/I, Trasformazione in società a responsabilità limitata di società per azioni in liquidazione, in CNN Notizie del 1.7.2009.
    Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.30, Trasformazione omogenea di società in liquidazione, 1° pubbl. 9/09: «Si ritiene sempre legittimo, nei limiti del procedimento legale e salvi i divieti espressi, che una qualsiasi società lucrativa in liquidazione si trasformi in altra società lucrativa (trasformazione omogenea). La società derivante dalla trasformazione potrà a sua volta essere in liquidazione o meno, poiché detta operazione può avere sia un fine liquidatorio sia un fine di rimozione della causa di scioglimento e di rilancio dell’attività […]».
    In senso conforme: Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 246-2009/I, Trasformazione di società consortile per azioni in liquidazione in società cooperativa per azioni. Legittimità e procedimento, in CNN Notizie del 5.1.2010; Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 202-2009/I, Revoca implicita della liquidazione, in CNN Notizie del 15.1.2010.
    Massima del Tribunale di Milano (dettata ante legge 340/2000, recante soppressione dell’omologa degli atti societari), riferita a Orientamento del Tribunale di Milano del 1989: «sono omologabili gli atti di trasformazione di una società per azioni in liquidazione anche se abbia perso il capitale al di sotto del minimo di legge previsto per la nuova forma sociale - in altra società di capitali, sempre che dall’atto non emerga la estraneità di siffatta trasformazione agli scopi liquidatori della società (tale estraneità sarebbe da considerare in re ipsa nel caso in cui la trasformazione comporti il passaggio ad una forma sociale più onerosa ed articolata: ad esempio da società a responsabilità limitata a società per azioni)».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 86-2006/I, Trasformazione di s.p.a. in stato di liquidazione, in CNN Notizie del 1.6.2006: «Si chiede se sia legittimo procedere alla trasfor...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 228-2014/I, Sulla ammissibilità della trasformazione di società unipersonali in società di persone, in CNN Notizie del 9.4.2014: «[…] ancor prima della riforma del diritto societario, muovendo dalla distinzione tra condizioni per la costituzione della società e condizioni per la sussistenza del tipo (le sole richieste dall’art. 2498 ante riforma ed oggi dall’art. 2500, comma 2, cod. civ., in sede di trasformazione), la dottrina escludeva che potesse operarsi discriminazione tra trasformazione della società con pluralità di soci e di società con unico socio […]. Da ciò, quindi, si faceva derivare la possibilità della trasformazione di una società per azioni con unico azionista in società in nome collettivo con unico socio, con conseguente necessità di ricostituire la pluralità dei soci nei sei mesi […]. La conclusione, nella trasformazione regressiva da società di capitali, vale anche con riferimento all’approdo al tipo società in accomandita semplice, la cui possibilità era affermata anche in un precedente giurisprudenziale. A tale riguardo, l’unico socio della società trasformanda potrebbe assumere indifferentemente tanto la posizione di accomandatario, quanto quella di accomandante, con nomina, in tale secondo caso di un amministratore provvisorio ai sensi dell’art. 2323, comma 2, cod. civ., per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 228-2014/I, Sulla ammissibilità della trasformazione di società unipersonali in società di persone, in CNN Notizie del 9.4.2014: «[…] ancor pr...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.15, Forma dell’atto di trasformazione di società di persone o di fatto in altra società di persone, 1° pubbl. 9/06: «La trasformazione di una società di persone, ancorché irregolare, […] in altro tipo di società di persone può essere stipulata anche per scrittura privata autenticata».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.15, Forma dell’atto di trasformazione di società di persone o di fatto in altra società di persone, 1° pubbl. 9/0...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.17, Trasformazione di società di persone irregolare o di fatto in altro tipo di società regolare, 1° pubbl. 9/06: «La norma che fa decorrere l’efficacia della trasformazione dalla esecuzione degli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge (art. 2500, II e III comma, c.c.) non preclude la possibilità per una società irregolare […], che non proceda ad una preventiva regolarizzazione, di trasformarsi direttamente in altro tipo di società regolare. L’efficacia della trasformazione decorrerà dall’iscrizione nel registro delle imprese dell’atto di trasformazione, senza ulteriori formalità in ordine al tipo trasformato».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.17, Trasformazione di società di persone irregolare o di fatto in altro tipo di società regolare, 1° pubbl. 9/06:...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 189-2009/I, Trasformazione di s.r.l. consortile in s.p.a. e opposizione dei creditori sociali ex art. 2500-novies c.c., in CNN Notizie del 27.10.2009: «[…] La ratio dell’opposizione riconosciuta ai creditori dell’ente trasformando, invero, sembra rinvenirsi altrove e, più precisamente, nella circostanza che la trasformazione eterogenea comporta non solo o non tanto un diverso regime di responsabilità per le obbligazioni sociali, ma anche, e soprattutto, una diversa struttura organizzativa e di governo del patrimonio in capo all’ente trasformato. In particolare, ciò può condurre ad una diversa valutazione di affidabilità del soggetto debitore […]. Il che spiega, quindi, la generale applicabilità alla trasformazione eterogenea dell’istituto dell’opposizione non solo quando questa comporti un mutamento della struttura patrimoniale o organizzativa dell’ente trasformando, ma anche laddove essa si sostanzi in un mutamento della causa, salvo poi, per il creditore opponente, dover dimostrare il pregiudizio effettivo delle proprie ragioni […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 189-2009/I, Trasformazione di s.r.l. consortile in s.p.a. e opposizione dei creditori sociali ex art. 2500-novies c.c., in CNN Notizie del 27...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia d’impresa B, Linee guida per i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia societaria, 2018: «[…] Non rientrano nel perimetro della volontaria giurisdizione ma in quello dei procedimenti contenziosi (ove il provvedimento giurisdizionale è emanato in esito a un «accertamento di per sé richiedente il dispiegarsi di contraddittorio pieno e suscettibile di passaggio in giudicato»): «l’opposizione dei creditori alla […] trasformazione eterogenea» di cui all’art. 2500-novies, comma 2, c.c..
    - Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia d’impresa B, Linee guida per i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia societaria, 2018: «[…] Non rientrano nel perimetro della volo...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 20, Questioni in tema di trasformazioni eterogenee (artt. 2500-ter, 2500-septies e 2500-octies c.c., 18 marzo 2004: «[…] Con riferimento a questo tipo di trasformazione [eterogenea, N.d.A.] si è prevista solo la trasformazione di alcuni enti non societari, specificatamente elencati, in società di capitali e viceversa, non menzionando la possibilità di una trasformazione da o in società di persone. In particolare l’art. 2500-septies c.c. ha previsto la trasformazione di società di capitali in consorzi, società consortili, società cooperative, comunioni di azienda, associazioni non riconosciute e fondazioni e l’art. 2500-octies c.c. ha previsto la trasformazione di consorzi, società consortili, comunioni di azienda, associazioni riconosciute e fondazioni in società di capitali. […] La indicazione tassativa degli enti che possono trasformarsi in società di capitali sembra quindi lasciare libero l’interprete di valutare se altri “enti” non menzionati possano essere assimilati a quelli espressamente menzionati. D’altra parte l’avere previsto la trasformazione eterogenea solo per le società di capitali non può impedire all’interprete di ammetterla anche per le società di persone: la dottrina ha già avuto occasione di osservare che non sussiste alcuna plausibile ragione per una tale limitazione e che anzi un tale tipo di trasformazione eterogenea in molti casi costituisce un minus rispetto a quanto previsto dal legislatore: si pensi ad esempio al caso di “trasformazione” di una comunione di azienda in società di persone. Il silenzio del legislatore va spiegato con i limiti della delega e non può essere interpretato come una esclusione della possibilità di applicare l’istituto della trasformazione ad ipotesi similari […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 20, Questioni in tema di trasformazioni eterogenee (artt. 2500-ter, 2500-septies e 2500-octies c.c., 18 marzo 2004: «[…] Con riferimento a questo tipo di tra...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (4)(4)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 20, Questioni in tema di trasformazioni eterogenee (artt. 2500-ter, 2500-septies e 2500-octies c.c.), 18 marzo 2004: «[…] A tale operazione [trasformazione eterogenea da o in società di persone, N.d.A.] si applica, in linea di principio, la normativa prevista per la trasformazione eterogenea da o in società di capitali di cui agli artt. 2500-septies e 2500-octies c.c. senza però obbligo di perizia […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 20, Questioni in tema di trasformazioni eterogenee (artt. 2500-ter, 2500-septies e 2500-octies c.c.), 18 marzo 2004: «[…] A tale operazione [trasformazione e...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 39-2015/I, Quesito in materia di successione di quota di società di accomandita semplice, in CNN Notizie del 13.5.2015: «[…] Sembra, pertanto, doversi escludere che il venir meno di tutti gli accomandatari possa determinare una trasformazione implicita della s.a.s. in una s.n.c., anch’essa con unico socio e in stato di liquidazione. […] malgrado la mancata nomina dell’amministratore provvisorio, e malgrado l’eventuale assunzione di responsabilità illimitata in capo agli accomandanti che abbiano compiuto atti di gestione, questi ultimi conservano la qualità di accomandante e, quindi, non si può parlare di una trasformazione implicita della s.a.s. in s.n.c. o in società irregolare. In sostanza, la società in accomandita semplice rimasta priva di accomandatari non muta la propria forma giuridica […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 39-2015/I, Quesito in materia di successione di quota di società di accomandita semplice, in CNN Notizie del 13.5.2015: «[…] Sembra, pertanto...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 228-2014/I, Sulla ammissibilità della trasformazione di società unipersonali in società di persone, in CNN Notizie del 9.4.2014: «[…] ancor prima della riforma del diritto societario, muovendo dalla distinzione tra condizioni per la costituzione della società e condizioni per la sussistenza del tipo (le sole richieste dall’art. 2498 ante riforma ed oggi dall’art. 2500, comma 2, cod. civ., in sede di trasformazione), la dottrina escludeva che potesse operarsi discriminazione tra trasformazione della società con pluralità di soci e di società con unico socio […]. Da ciò, quindi, si faceva derivare la possibilità della trasformazione di una società per azioni con unico azionista in società in nome collettivo con unico socio, con conseguente necessità di ricostituire la pluralità dei soci nei sei mesi […]. La conclusione, nella trasformazione regressiva da società di capitali, vale anche con riferimento all’approdo al tipo società in accomandita semplice, la cui possibilità era affermata anche in un precedente giurisprudenziale. A tale riguardo, l’unico socio della società trasformanda potrebbe assumere indifferentemente tanto la posizione di accomandatario, quanto quella di accomandante, con nomina, in tale secondo caso di un amministratore provvisorio ai sensi dell’art. 2323, comma 2, cod. civ., per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 228-2014/I, Sulla ammissibilità della trasformazione di società unipersonali in società di persone, in CNN Notizie del 9.4.2014: «[…] ancor pr...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 5619/I, La nuova disciplina della trasformazione omogenea e le società di persone: un primo confronto, in CNN Notizie del 29.4.2005: «[…] Nell’attuale sistema, come si diceva, non vi è più spazio per questa sorta di irregolarità sopravvenuta della società all’esito della sua trasformazione: e ciò per la ragione che, in mancanza della prescritta pubblicità, l’atto di trasformazione non produce alcun effetto, continuandosi allora ad applicare la disciplina prevista per il tipo originario. Il che è a dirsi quantomeno nell’ipotesi di trasformazione di società di capitali (in società di persone commerciali), a ciò ostando, come si diceva, non solo la regola di cui all’ultimo comma dell’art. 2500 cod. civ., ma prima ancora quella di cui al quinto comma dell’art. 2436 cod. civ.; ma alla stessa conclusione deve pervenirsi per quanto riguarda la trasformazione di società di persone in altra società di persone commerciale: e ciò per la ragione che le regole dettate dall’ultimo, ma anche dal secondo comma dell’art. 2500 cod. civ., come pure quella di cui all’art. 2500 bis cod. civ., disciplinano, rispettivamente, l’efficacia, la pubblicità e l’invalidità dell’atto di trasformazione in quanto tale, e trovano proprio per ciò applicazione anche ad ipotesi diverse da quelle specificamente regolate […]».
    Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.16, Impossibilità di trasformazione in società di persone irregolare, 1° pubbl. 9/06: «La norma che fa decorrere l’efficacia delle trasformazioni dalla esecuzione degli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge (art. 2500, II e III comma, c.c.) preclude la possibilità di esistenza di società di persone irregolari a seguito di trasformazione. Infatti, in mancanza della prescritta iscrizione dell’atto di trasformazione nel registro delle imprese della società trasformata, l’atto di trasformazione non produce alcun effetto, continuando ad applicarsi la disciplina prevista per il tipo originario».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 5619/I, La nuova disciplina della trasformazione omogenea e le società di persone: un primo confronto, in CNN Notizie del 29.4.2005: «[…] Nell...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Cass., 18 settembre 2012, n. 15622, in Dir. Giust. on line, 20 settembre 2012: «Il principio secondo cui la trasformazione di una società di persone in società di capitali non dà luogo ad un nuovo ente, ma integra una mera mutazione formale di un’organizzazione, che sopravvive alla vicenda della trasformazione senza soluzione di continuità, trova applicazione […] anche ai mutamenti intervenuti nell’ambito di ognuno dei due tipi di società, come nell’ipotesi di trasformazione di una società in accomandita semplice in una società che, essendo rimasta ferma l’identità e l’integrità dell’impresa commerciale già gestita nella forma precedente, deve qualificarsi come irregolare, ancorché nel relativo atto sia stata qualificata semplice […]».
    - Cass., 18 settembre 2012, n. 15622, in Dir. Giust. on line, 20 settembre 2012: «Il principio secondo cui la trasformazione di una società di persone in società di capitali non dà luogo ad un nuovo e...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Massima del Tribunale di Milano (dettata ante legge 340/2000, recante soppressione dell’omologa degli atti societari), riferita a App. Milano, 22 dicembre 1971, in Foro pad., 1972, I, 535: «è inammissibile la trasformazione di una società di capitali in società semplice, avente per oggetto l’acquisto e la gestione di beni stabili, nonché il rilievo, l’esercizio e la liquidazione di altre consimili società semplici».
    - Massima del Tribunale di Milano (dettata ante legge 340/2000, recante soppressione dell’omologa degli atti societari), riferita a App. Milano, 22 dicembre 1971, in Foro pad., 1972, I, 535: «è inammi...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Massima tratta da Il registro imprese nella giurisprudenza (pubblicazione scaricabile dal sito http://www.ss.camcom.it) con riferimento a Trib. Milano, 10 giugno 1999.
    - Massima tratta da Il registro imprese nella giurisprudenza (pubblicazione scaricabile dal sito http://www.ss.camcom.it) con riferimento a Trib. Milano, 10 giugno 1999.
    (1)(1)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 66-2014/I, Trasformazione di una ditta individuale in società a responsabilità limitata unipersonale, in CNN Notizie del 10.5.2016: «[…] Dopo la riforma, la qualificazione normativa, come trasformazione societaria, del passaggio da società di capitali a comunione di azienda e viceversa viene interpretata, da una parte consistente della dottrina, come un implicito riconoscimento della possibilità di trasformare la società di capitali unipersonale in impresa individuale e viceversa, in forza del ricorso alla applicazione analogica della norma ([…]). In particolare: - se è vero che siffatta “trasformazione” si realizza nel segno di una discontinuità soggettiva e appare finanche idonea a dar luogo ad una soluzione alternativa alla liquidazione dell’ente con assegnazione del complesso aziendale o alla costituzione di una nuova società con conferimento dell’azienda, e, quindi, in definitiva, ad una alterazione della garanzia patrimoniale del ceto creditorio, - è anche vero che il meccanismo di tutela dell’opposizione dei creditori, approntato dall’art. 2500-novies (la trasformazione eterogenea ha effetto dopo sessanta giorni dall’ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti dall’art. 2500, salvo che consti il consenso dei creditori o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso. I creditori possono, nel suddetto termine di sessanta giorni, fare opposizione) costituisce un valido strumento per garantire l’equilibrio dei contrapposti interessi ([…]). […] Sul fronte della giurisprudenza, infine, si registrano, recentemente, pronunce di merito di segno negativo […] Gli argomenti - correttamente confutati da una parte dei commentatori - che il Tribunale ha addotto a sostegno di tale conclusione sono i seguenti: - l’eccezionalità dell’istituto della trasformazione […]; - denominatore comune a tutte le ipotesi di trasformazione eterogenea disciplinate dal codice civile è quello di concernere fattispecie che, sia in partenza che in arrivo, abbiano di regola carattere plurisoggettivo e patrimonio separato rispetto a quello dei singoli partecipanti, […]; - eventuali analogie fra fattispecie estranee al disposto normativo (cc.dd. “innominate” o “atipiche”) e comunione d’azienda (che invece è ivi espressamente menzionata) non possano inferire un’apertura della disciplina sulla trasformazione eterogenea in favore delle prime in quanto la comunione d’azienda, essendo sprovvista sia di patrimonio separato che di soggettività dell’ente distinta da quella dei contitolari, presenterebbe natura eccezionale così da non poter giustificare un’estensione applicativa delle regole sulla trasformazione. Tutte pronunce che si riferiscono all’ipotesi inversa a quella qui considerata e le cui argomentazioni non appaiono del tutto soddisfacenti […]. Ciò posto, non può quindi non rilevarsi come l’ipotesi al vaglio presenti comunque un alto tasso di problematicità, stante, da un lato, la mancanza di una espressa previsione in tal senso (la norma si riferisce, infatti, alla trasformazione della società pluripersonale in comunione d’azienda e viceversa) e, dall’altro lato, la presenza di alcuni precedenti giurisprudenziali sfavorevoli e l’assenza di una prassi consolidata sul punto, che deve ispirare al notaio un atteggiamento prudenziale».
    Cass., 2 luglio 2013, n. 16556, in Rep. Foro It., 2013, voce Società, n. 839: «La trasformazione di un’impresa individuale in una società di capitali non è riconducibile alla trasformazione societaria, in quanto uno dei termini del rapporto è estraneo all’ambito delle società, trattandosi, invece, di un trasferimento a titolo particolare, nelle forme del conferimento o della cessione di un diritto dall’imprenditore individuale all’impresa collettiva, per atto tra vivi, atteso che l’estinzione dell’impresa individuale non costituisce il presupposto del trasferimento stesso […]» (fattispecie anteriore all’entrata in vigore del d. leg. n. 6 del 2003).
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 66-2014/I, Trasformazione di una ditta individuale in società a responsabilità limitata unipersonale, in CNN Notizie del 10.5.2016: «[…] Dopo...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.37, Trasformazione di società con unico socio in titolarità individuale d’azienda da parte di persona fisica e viceversa, 1° pubbl. 9/14 - motivato 9/15: «In mancanza di considerazioni oggettive (afferenti alla struttura e/o allo scopo perseguito) che giustifichino ragionevolmente, ai sensi dell’art. 3 Cost., una limitazione dell’autonomia dell’impresa in relazione ad uno strumento organizzativo generalmente - e non eccezionalmente - ammesso, quale la trasformazione, appare legittima la trasformazione da società con unico socio in titolarità individuale d’azienda da parte di una persona fisica e viceversa. Tale fattispecie, infatti, è analoga alla trasformazione da o in comunione d’azienda prevista dagli artt. 2500-septies e 2500-octies c.c., salvo che per il numero delle persone fisiche coinvolte […]. Si ritiene infine che a detta fattispecie si applichi l’art. 2500-novies c.c. […]».
    Trib. Padova, 5 novembre 2015, in Nuova Giur. Civ. Comm., 2016, 6, 861, con nota di Sabatelli: «Poiché la trasformazione eterogenea ha effetto (salvo che consti il consenso dei creditori) decorsi sessanta giorni dall’ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti dall’articolo 2500 c.c., consistente nella cancellazione dal registro delle imprese dell’ente, il termine dell’anno per la dichiarazione di fallimento dell’imprenditore individuale che abbia dato corso alla trasformazione in società a responsabilità limitata decorre dalla cancellazione dell’impresa individuale».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.37, Trasformazione di società con unico socio in titolarità individuale d’azienda da parte di persona fisica e vi...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Cass., 2 luglio 2013, n. 16556, in Rep. Foro It., 2013, voce Società, n. 839: « La trasformazione di un’impresa individuale in una società di capitali non è riconducibile alla trasformazione societaria, in quanto uno dei termini del rapporto è estraneo all’ambito delle società, trattandosi, invece, di un trasferimento a titolo particolare, nelle forme del conferimento o della cessione di un diritto dall’imprenditore individuale all’impresa collettiva, per atto tra vivi, atteso che l’estinzione dell’impresa individuale non costituisce il presupposto del trasferimento stesso […]».
    - Cass., 2 luglio 2013, n. 16556, in Rep. Foro It., 2013, voce Società, n. 839: « La trasformazione di un’impresa individuale in una società di capitali non è riconducibile alla trasformazione societa...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (4)(4)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.23, Ammissibilità della trasformazione di una società di capitali unipersonale in una società di persone con unico socio, 1° pubbl. 9/06, motivato 9/11: «Si ritiene ammissibile la trasformazione di una società di capitali unipersonale in una società di persone con un unico socio in quanto l’atto di trasformazione non comporta l’estinzione della società preesistente e la nascita di una nuova società, ma la continuazione della stessa società in una nuova veste giuridica, alla stregua di una mera modificazione dell’atto costitutivo. In tal caso la società trasformata sarà posta in liquidazione solo qualora, nel termine di sei mesi, non si costituisca la pluralità dei soci».
    In senso conforme: Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 82-2009/I, Trasformazione di s.r.l. unipersonale in s.n.c., in CNN Notizie del 7.5.2009.
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.23, Ammissibilità della trasformazione di una società di capitali unipersonale in una società di persone con unic...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (5)(5)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 228-2014/I, Sulla ammissibilità della trasformazione di società unipersonali in società di persone, in CNN Notizie del 9 aprile 2014: «[…] ancor prima della riforma del diritto societario, […] la dottrina escludeva che potesse operarsi discriminazione tra trasformazione della società con pluralità di soci e di società con unico socio […]. Da ciò, quindi, si faceva derivare la possibilità della trasformazione di una società per azioni con unico azionista in società in nome collettivo con unico socio, con conseguente necessità di ricostituire la pluralità dei soci nei sei mesi […]. La conclusione, nella trasformazione regressiva da società di capitali, vale anche con riferimento all’approdo al tipo società in accomandita semplice, la cui possibilità era affermata anche in un precedente giurisprudenziale. A tale riguardo, l’unico socio della società trasformanda potrebbe assumere indifferentemente tanto la posizione di accomandatario, quanto quella di accomandante, con nomina, in tale secondo caso di un amministratore provvisorio ai sensi dell’art. 2323, comma 2, cod. civ., per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 228-2014/I, Sulla ammissibilità della trasformazione di società unipersonali in società di persone, in CNN Notizie del 9 aprile 2014: «[…] anc...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 64-2014/I, Azzeramento del capitale e trasformazione di società in liquidazione, in CNN Notizie del 4.4.2014: «[…] la perdita integrale del capitale sociale non determina ipso iure l’estinzione della qualità di socio né tantomeno - basti pensare al diritto alla quota di liquidazione (art. 2492 c.c.) - la perdita dei diritti propri dello status soci, in primis, quello di voto. Anche in siffatta evenienza, quindi, la valenza organizzativa del capitale - e la valenza organizzativa della partecipazione (art. 2482-quater) - non vengono meno e la società continua ad operare, potendo disporre la propria trasformazione. In tal caso, quindi, i quorum costitutivi e deliberativi continuano a calcolarsi secondo un valore nominale - pur non corrispondente a quello reale - che le azioni conservano […]: affermazione che potrebbe valere anche per la s.r.l. in cui la partecipazione può rapportarsi ad una percentuale del capitale sociale […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 64-2014/I, Azzeramento del capitale e trasformazione di società in liquidazione, in CNN Notizie del 4.4.2014: «[…] la perdita integrale del c...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 86-2006/I, Trasformazione di s.p.a. in stato di liquidazione, in CNN Notizie del 1.6.2006: «[…] si sottolinea, da parte di alcuni, che la deliberazione in esame sarebbe ammissibile solo se assunta all’unanimità, in quanto, altrimenti, l’eventuale insorgere del diritto di recesso da parte di alcuni soci risulterebbe incompatibile con lo stato di liquidazione, comportando un rimborso ai soci effettuato anteriormente a quello dovuto creditori sociali […]. Al riguardo, si rileva, secondo un’opinione antitetica, che in tal caso il permanere dello stato di liquidazione assume un rilievo essenziale, rendendo inoperante il recesso in virtù del disposto dell’art. 2491 c.c., che vieta di procedere a qualsiasi ripartizione tra i soci anteriore o lesiva dei diritti dei creditori sociali […]. Qualora si ritenesse eccessivo disapplicare la lettera della legge, che prevede espressamente il diritto di recesso dei soci non consenzienti a delibere di trasformazione, si potrebbe ritenere che, anche ove lo stesso sia esercitato, non sarebbe comunque possibile procedere al rimborso della partecipazione, se non una volta verificata la capienza dell’attivo per la soddisfazione integrale dei creditori sociali […]».
    In senso conforme: Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 126-2009/I, Trasformazione in società a responsabilità limitata di società per azioni in liquidazione, in CNN Notizie del 1.7.2009; Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 246-2009/I, Trasformazione di società consortile per azioni in liquidazione in società cooperativa per azioni. Legittimità e procedimento, in CNN Notizie del 5.1.2010.
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 86-2006/I, Trasformazione di s.p.a. in stato di liquidazione, in CNN Notizie del 1.6.2006: «[…] si sottolinea, da parte di alcuni, che la del...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 86-2006/I, Trasformazione di s.p.a. in stato di liquidazione, in CNN Notizie del 1.6.2006: «[…] Si tratterebbe, dunque, secondo una formula già utilizzata dalla dottrina, di una “trasformazione liquidativa” […]».
    Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.30, Trasformazione omogenea di società in liquidazione, 1° pubbl. 9/09: «Si ritiene sempre legittimo, nei limiti del procedimento legale e salvi i divieti espressi, che una qualsiasi società lucrativa in liquidazione si trasformi in altra società lucrativa (trasformazione omogenea). La società derivante dalla trasformazione potrà a sua volta essere in liquidazione o meno, poiché detta operazione può avere sia un fine liquidatorio sia un fine di rimozione della causa di scioglimento e di rilancio dell’attività […]».
    In senso conforme: Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 126-2009/I, Trasformazione in società a responsabilità limitata di società per azioni in liquidazione, in CNN Notizie del 1.7.2009; Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 246-2009/I, Trasformazione di società consortile per azioni in liquidazione in società cooperativa per azioni. Legittimità e procedimento, in CNN Notizie del 5.1.2010.
    Trib. Milano, 17 ottobre 2007, in Riv. Dir. Comm., 2011, II, 79, con nota di Ferri-Paolini: «La s.p.a. in liquidazione con capitale integralmente perduto può trasformarsi in s.r.l.».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 86-2006/I, Trasformazione di s.p.a. in stato di liquidazione, in CNN Notizie del 1.6.2006: «[…] Si tratterebbe, dunque, secondo una formula g...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (4)(4)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.30, Trasformazione omogenea di società in liquidazione, 1° pubbl. 9/09: «[…] Qualora nell’atto di trasformazione non sia espressamente previsto, ricorrendone i presupposti, che si intende anche revocare la liquidazione, la società trasformata resterà in liquidazione. In ogni caso non sussiste alcun obbligo di motivare la decisione di trasformazione, essendo la valutazione sull’opportunità di tale operazione rimessa all’insindacabile giudizio dei soci».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.30, Trasformazione omogenea di società in liquidazione, 1° pubbl. 9/09: «[…] Qualora nell’atto di trasformazione ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (5)(5)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 221-2010/I, Riduzione del capitale per perdite e trasformazione di società in liquidazione, in CNN Notizie del 13.4.2011: «[…] Ove la deliberazione di trasformazione sia destinata a comportare il ritorno della società nella fase attiva, essa dovrà essere naturalmente soggetta al rispetto della disciplina in tema di revoca dello stato di liquidazione, e dunque, in primo luogo, alla rimozione della causa di scioglimento che si era verificata. Secondo talune ricostruzioni, la deliberazione di trasformazione di una società che versi in stato di liquidazione è considerata solo e soltanto in questa ottica, giungendo quindi a ritenere che, anche ove la rimozione della causa di scioglimento non sia espressamente enunciata, essa debba ritenersi implicitamente adottata […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 221-2010/I, Riduzione del capitale per perdite e trasformazione di società in liquidazione, in CNN Notizie del 13.4.2011: «[…] Ove la delibera...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (6)(6)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.31, Trasformazione eterogenea di società od altri enti in liquidazione, 1° pubbl. 9/09: «Si ritiene sempre legittimo, nei limiti del procedimento legale e salvi i divieti espressi, che una qualsiasi società od altro ente in liquidazione si trasformi in altra società od ente (trasformazione eterogenea). La società o l’ente derivante dalla trasformazione potrà a sua volta essere in liquidazione o meno, poiché detta operazione può avere sia un fine liquidatorio sia un fine di rimozione della causa di scioglimento e di rilancio dell’attività. In ogni caso non sussiste alcun obbligo di motivare la decisione di trasformazione, essendo la valutazione sull’opportunità di tale operazione rimessa all’insindacabile giudizio dei soci o degli eventuali altri organi specificatamente competenti. I terzi creditori sono comunque tutelati con il diritto di opposizione previsto dall’art. 2500-novies c.c. […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.31, Trasformazione eterogenea di società od altri enti in liquidazione, 1° pubbl. 9/09: «Si ritiene sempre legitt...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (7)(7)
    - Trib. Roma, 20 luglio 2017, in Trust, 2018, 1, 53: «Non è possibile la trasformazione di una S.r.l. in liquidazione in un trust liquidatorio, sia in quanto le ipotesi di trasformazione eterogenea previste e disciplinate dal legislatore costituiscono un numero chiuso, sia in quanto l’istituzione del trust non dà luogo ad alcun ente. Non è riconoscibile il trust liquidatorio in cui sia conferito l’intero patrimonio di una S.r.l. e alla cui istituzione sia contestuale la trasformazione di tale società in suddetto trust, in quanto in seguito all’operazione non residua alcun ente societario e in tal modo la liquidazione diviene inammissibilmente contraria al tipo legale».
    - Trib. Roma, 20 luglio 2017, in Trust, 2018, 1, 53: «Non è possibile la trasformazione di una S.r.l. in liquidazione in un trust liquidatorio, sia in quanto le ipotesi di trasformazione eterogenea pr...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (8)(8)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A. 43, Trasformazione liquidativa e inapplicabilità dell’art. 2437-ter comma 2 c.c., 1° pubbl. 9/18 - motivato 9/19: «La trasformazione “liquidativa” di una s.p.a. con l’adozione di un tipo sociale diverso, permanendo lo stato di liquidazione, motivata dal solo scopo di contenere i costi della liquidazione medesima, non richiede, da parte dell’Organo Amministrativo, la predeterminazione del valore di liquidazione delle azioni di cui all’art. 2437-ter c.c., considerato che la fase dissolutiva in essere della società prevale sulle cause di scioglimento del singolo rapporto sociale […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A. 43, Trasformazione liquidativa e inapplicabilità dell’art. 2437-ter comma 2 c.c., 1° pubbl. 9/18 - motivato 9/19...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. I.G.10, Trasformazione di società in perdita senza riduzione del capitale, 1° pubbl. 9/04: «L’art. 2482 ter c.c. nel caso di perdita di oltre un terzo del capitale che riduca lo stesso al disotto del minimo legale, prevede al primo comma che l’assemblea possa deliberare la riduzione del capitale ed il contestuale aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo. Al secondo comma, e quindi in un comma separato fa salva la possibilità di deliberare la trasformazione della società. Nel caso di trasformazione della società in modello associativo più semplice è pertanto possibile trasformare la società senza procedere alla previa riduzione del capitale».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 110-2007/I, Trasformazione di S.r.l. con capitale interamente eroso dalle perdite in società di persone, in CNN Notizie del 5.9.2007: «[…] La perdita totale del capitale sociale non pregiudica, infatti, l’esistenza di una società di persone, contrariamente a quanto stabilito per le società di capitali dagli artt. 2447 e 2448, n. 4, c.c. Ulteriore argomento a sostegno di tale soluzione è rappresentato dal fatto che la trasformazione in società con soci a responsabilità illimitata garantisce in misura più consistente i creditori sociali in quanto al patrimonio sociale si aggiunge quello dei singoli soci (art. 2267 c.c.) […]. La trasformazione, in definitiva, non determina l’estinzione della società trasformata e la costituzione di un nuovo soggetto, ma la prosecuzione della società già in essere che muta soltanto veste giuridica, sicché la questione non è se possa costituirsi società di persone senza capitale sociale, ma soltanto se la società possa proseguire in diversa veste giuridica, portando a nuovo le perdite […]».
    Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 6/2008, Trasformazione di S.p.a. (o s.r.l.) con perdite superiori al capitale sociale: «[…] Appare quindi lecito deliberare […] la trasformazione in società di persone delle società di capitali in perdita e con patrimonio netto negativo risultante dalla situazione patrimoniale posta a base dell’operazione: ciò senza alcuna necessità di un preventivo intervento sul capitale sociale, al fine di una sua ricostituzione ad un valore almeno superiore allo zero […]».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 48-2015/I, Trasformazione regressiva di s.r.l. con capitale completamente eroso in s.n.c., in CNN Notizie del 19.11.2015: «[…] Poiché la trasformazione non determina l’estinzione della società trasformata e la costituzione di un nuovo soggetto, ma la prosecuzione della società già in essere che muta soltanto veste giuridica, la questione non è se possa costituirsi società di persone senza capitale sociale, ma soltanto se la società possa proseguire in diversa veste giuridica, portando a nuovo le perdite […]. La soluzione affermativa, invero, sembra preferibile, essendo particolarmente inconsistente l’argomento contrario costituito dalla presunta sussistenza di un capitale minimo nella società personale risultante dalla trasformazione necessario per la stessa adozione di una legittima delibera di trasformazione in una società personale […]».
    Massima del Tribunale di Milano (dettata ante legge 340/2000, recante soppressione dell’omologa degli atti societari), riferita a Trib. Verona, 11 marzo 1999, in Notariato, 2000, 333: «è legittima e, quindi, omologabile, la delibera assembleare di una s.r.l. che, in stato di liquidazione ai sensi dell’art. 2448, n. 4, c.c. - per essersi verificate perdite di importo tale da azzerare il capitale - decida ai sensi dell’art. 2447 c.c. di trasformarsi in una società in accomandita semplice, senza aver prima provveduto a ripianare le perdite. Le società personali possono, infatti, continuare a svolgere l’attività economica per la quale sono state costituite, anche se il capitale è andato interamente perduto, senza obbligo di ricostituirlo, non essendo fissato un importo minimo per esso».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. I.G.10, Trasformazione di società in perdita senza riduzione del capitale, 1° pubbl. 9/04: «L’art. 2482 ter c.c. nel ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. I.G.10, Trasformazione di società in perdita senza riduzione del capitale, 1° pubbl. 9/04: «L’art. 2482 ter c.c. nel caso di perdita di oltre un terzo del capitale che riduca lo stesso al disotto del minimo legale, prevede al primo comma che l’assemblea possa deliberare la riduzione del capitale ed il contestuale aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo. Al secondo comma, e quindi in un comma separato fa salva la possibilità di deliberare la trasformazione della società. Nel caso di trasformazione della società in modello associativo più semplice è pertanto possibile trasformare la società senza procedere alla previa riduzione del capitale».
    Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 6/2008, Trasformazione di s.p.a. (o s.r.l.) con perdite superiori al capitale sociale: «[…] Appare quindi lecito deliberare […] la trasformazione in società di persone delle società di capitali in perdita e con patrimonio netto negativo risultante dalla situazione patrimoniale posta a base dell’operazione: ciò senza alcuna necessità di un preventivo intervento sul capitale sociale, al fine di una sua ricostituzione ad un valore almeno superiore allo zero. […] L’interpretazione preferibile della prima norma (art. 2447 c.c.) è nel senso che la possibilità di deliberare la trasformazione della società sia prevista come provvedimento che l’assemblea può assumere in alternativa alla riduzione del capitale ed alla sua contestuale ricostituzione almeno al minimo legale. […] L’art. 2482 ter c.c., primo comma, in materia di società a responsabilità limitata, ancor più chiaramente conduce l’interprete verso la soluzione proposta: l’assemblea deve essere convocata per deliberare la riduzione del capitale e la sua contestuale ricostituzione; solo al comma successivo è prevista, autonomamente, la possibilità di deliberare la trasformazione […]».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 48-2015/I, Trasformazione regressiva di s.r.l. con capitale completamente eroso in s.n.c., in CNN Notizie del 19.11.2015: «[…] Poiché la trasformazione non determina l’estinzione della società trasformata e la costituzione di un nuovo soggetto, ma la prosecuzione della società già in essere che muta soltanto veste giuridica, la questione non è se possa costituirsi società di persone senza capitale sociale, ma soltanto se la società possa proseguire in diversa veste giuridica, portando a nuovo le perdite […]. La soluzione affermativa, invero, sembra preferibile, essendo particolarmente inconsistente l’argomento contrario costituito dalla presunta sussistenza di un capitale minimo nella società personale risultante dalla trasformazione necessario per la stessa adozione di una legittima delibera di trasformazione in una società personale […]. V’è, peraltro, da aggiungere un ulteriore argomento in favore della legittimità della trasformazione in discorso, rappresentato dalla formulazione dell’art. 2482-ter, c.c. I primi commentatori della norma, infatti, non hanno mancato di sottolineare come, mentre nel sistema ante novella, la presenza di una disgiunzione nel testo della norma aveva dato adito a non pochi dubbi circa la possibilità di considerare la trasformazione come una strada alternativa alla reintegrazione delle perdite e, quindi, da quella indipendente, tale conclusione appaia oggi preferibile, in considerazione della nuova struttura della norma, che vede le ipotesi della reintegrazione e della trasformazione ricondotte a due commi diversi […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. I.G.10, Trasformazione di società in perdita senza riduzione del capitale, 1° pubbl. 9/04: «L’art. 2482 ter c.c. nel ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 66-2014/I, Trasformazione di una ditta individuale in società a responsabilità limitata unipersonale, in CNN Notizie del 10.5.2016: «[…] Dopo la riforma, la qualificazione normativa, come trasformazione societaria, del passaggio da società di capitali a comunione di azienda e viceversa viene interpretata, da una parte consistente della dottrina, come un implicito riconoscimento della possibilità di trasformare la società di capitali unipersonale in impresa individuale e viceversa, in forza del ricorso alla applicazione analogica della norma ([…]). In particolare: - se è vero che siffatta “trasformazione” si realizza nel segno di una discontinuità soggettiva e appare finanche idonea a dar luogo ad una soluzione alternativa alla liquidazione dell’ente con assegnazione del complesso aziendale o alla costituzione di una nuova società con conferimento dell’azienda, e, quindi, in definitiva, ad una alterazione della garanzia patrimoniale del ceto creditorio, - è anche vero che il meccanismo di tutela dell’opposizione dei creditori, approntato dall’art. 2500-novies (la trasformazione eterogenea ha effetto dopo sessanta giorni dall’ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti dall’art. 2500, salvo che consti il consenso dei creditori o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso. I creditori possono, nel suddetto termine di sessanta giorni, fare opposizione) costituisce un valido strumento per garantire l’equilibrio dei contrapposti interessi ([…]). […] Sul fronte della giurisprudenza, infine, si registrano, recentemente, pronunce di merito di segno negativo […] Gli argomenti - correttamente confutati da una parte dei commentatori - che il Tribunale ha addotto a sostegno di tale conclusione sono i seguenti: - l’eccezionalità dell’istituto della trasformazione […]; - denominatore comune a tutte le ipotesi di trasformazione eterogenea disciplinate dal codice civile è quello di concernere fattispecie che, sia in partenza che in arrivo, abbiano di regola carattere plurisoggettivo e patrimonio separato rispetto a quello dei singoli partecipanti, […]; - eventuali analogie fra fattispecie estranee al disposto normativo (cc.dd. “innominate” o “atipiche”) e comunione d’azienda (che invece è ivi espressamente menzionata) non possano inferire un’apertura della disciplina sulla trasformazione eterogenea in favore delle prime in quanto la comunione d’azienda, essendo sprovvista sia di patrimonio separato che di soggettività dell’ente distinta da quella dei contitolari, presenterebbe natura eccezionale così da non poter giustificare un’estensione applicativa delle regole sulla trasformazione. Tutte pronunce che si riferiscono all’ipotesi inversa a quella qui considerata e le cui argomentazioni non appaiono del tutto soddisfacenti […]. Ciò posto, non può quindi non rilevarsi come l’ipotesi al vaglio presenti comunque un alto tasso di problematicità, stante, da un lato, la mancanza di una espressa previsione in tal senso (la norma si riferisce, infatti, alla trasformazione della società pluripersonale in comunione d’azienda e viceversa) e, dall’altro lato, la presenza di alcuni precedenti giurisprudenziali sfavorevoli e l’assenza di una prassi consolidata sul punto, che deve ispirare al notaio un atteggiamento prudenziale».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 66-2014/I, Trasformazione di una ditta individuale in società a responsabilità limitata unipersonale, in CNN Notizie del 10.5.2016: «[…] Dopo...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Unioncamere e Consiglio Nazionale del Notariato, Orientamenti della Commissione tecnico-giuridica aggiornati al 2 maggio 2019, Orientamento n. 1, Trasformazione ai sensi degli artt. 2500-septies ss. c.c. da società unipersonali ad impresa individuale finalizzata alla continuazione dell’attività di impresa: «È iscrivibile nel Registro delle Imprese l’atto di trasformazione di una società unipersonale, tanto di persone quanto di capitali, in impresa individuale, con applicazione analogica della disciplina degli artt. 2500-septies, 2500-octies e 2500-novies c.c. e in particolare del termine di efficacia differita di 60 giorni dall’ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti dall’art. 2500 comma 3 c.c., salvo che consti il consenso dei creditori ovvero il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso ai sensi dell’art. 2500-novies c.c.. In tal caso la pubblicità al Registro delle Imprese avviene mediante la combinazione di tre adempimenti: a) domanda di iscrizione della trasformazione in impresa individuale con effetto subordinato e differito al decorso senza opposizioni di creditori del relativo termine; b) domanda di cancellazione della società (una volta divenuta efficace la trasformazione); c) domanda di iscrizione dell’impresa individuale […]».
    - Unioncamere e Consiglio Nazionale del Notariato, Orientamenti della Commissione tecnico-giuridica aggiornati al 2 maggio 2019, Orientamento n. 1, Trasformazione ai sensi degli artt. 2500-septies ss....Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 13-2006/I, Trasformazione di s.r.l. unipersonale in impresa individuale, in CNN Notizie del 2.2.2007: «[…] Dopo la riforma del diritto societario, infatti, la qualificazione normativa, come trasformazione societaria, del passaggio da società di capitali a comunione di azienda (art. 2500-septies c.c.) viene interpretata, dalla dottrina prevalente, come un implicito riconoscimento della possibilità di trasformare la società di capitali unipersonale in impresa individuale in forza del ricorso alla applicazione analogica della norma […]. In particolare: - se è vero che siffatta “trasformazione” si realizza nel segno di una discontinuità soggettiva e appare finanche idonea a dar luogo ad una soluzione alternativa alla liquidazione dell’ente con assegnazione del complesso aziendale, e, quindi, in definitiva, ad una alterazione della garanzia patrimoniale del ceto creditorio, - è anche vero che il meccanismo di tutela dell’opposizione dei creditori, approntato dall’art. 2500-nonies (la trasformazione eterogenea ha effetto dopo sessanta giorni dall’ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti dall’art. 2500, salvo che consti il consenso dei creditori o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso. I creditori possono, nel suddetto termine di sessanta giorni, fare opposizione) costituisce un valido strumento per garantire l’equilibrio dei contrapposti interessi […]».
    Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.37, Trasformazione di società con unico socio in titolarità individuale d’azienda da parte di persona fisica e viceversa, 1° pubbl. 9/14 - motivato 9/15: «In mancanza di considerazioni oggettive (afferenti alla struttura e/o allo scopo perseguito) che giustifichino ragionevolmente, ai sensi dell’art. 3 Cost., una limitazione dell’autonomia dell’impresa in relazione ad uno strumento organizzativo generalmente - e non eccezionalmente - ammesso, quale la trasformazione, appare legittima la trasformazione da società con unico socio in titolarità individuale d’azienda da parte di una persona fisica e viceversa. Tale fattispecie, infatti, è analoga alla trasformazione da o in comunione d’azienda prevista dagli artt. 2500-septies e 2500-octies c.c., salvo che per il numero delle persone fisiche coinvolte […]. Si ritiene infine che a detta fattispecie si applichi l’art. 2500-novies c.c. […]».
    Cfr. anche Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 545-2014/I, Trasformazione di società unipersonale in impresa individuale, in CNN Notizie dell’8.10.2014, ove si ammette la trasformazione da società unipersonale a impresa individuale.
    Consiglio Nazionale del Notariato, Segnalazioni novità giurisprudenziali, La Suprema Corte per l’inammissibilità della trasformazione di società in impresa individuale (Cassazione, 14 gennaio 2015, n. 496), in CNN Notizie del 9.2.2015: «[…] la qualificazione della trasformazione in impresa individuale come trasformazione eterogenea, con conseguente applicabilità del rimedio dell’opposizione, rende tale operazione coerente con il sistema di tutela dei terzi predisposto dall’ordinamento in relazione all’esercizio dell’attività d’impresa in forma societaria […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 13-2006/I, Trasformazione di s.r.l. unipersonale in impresa individuale, in CNN Notizie del 2.2.2007: «[…] Dopo la riforma del diritto societ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (4)(4)
    - Cass., 16 febbraio 2007, n. 3670, in Rep. Foro It., 2007, voce Registro (imposta), n. 106: «[…] nell’ipotesi di assegnazione di azienda rientra l’atto con il quale uno dei soci receda da una società in nome collettivo composta da due soli soci, dando quietanza dell’avvenuta liquidazione della quota, mentre l’altro contestualmente dichiari di non voler ricostituire la società, ma di voler proseguire in proprio, quale imprenditore individuale, l’attività d’impresa […]; una siffatta vicenda non integra una trasformazione nel senso tecnico inteso dall’art. 2498 c.c., riferito alla trasformazione di una società da un tipo ad un altro, bensì un rapporto di successione tra soggetti distinti, distinguendosi, appunto, persona fisica e persona giuridica per natura, e non solo per forma; l’atipica «trasformazione» in parola è preceduta dallo scioglimento della società e dalla liquidazione della stessa, concludentesi con l’assegnazione del patrimonio sociale residuo al socio superstite ai fini della successiva estinzione della società stessa (art. 2311 e 2312 c.c.)».
    In senso conforme: Cass., 15 maggio 2008, n. 12213, in Riv. Not., 2009, 159; Cass., 14 gennaio 2015, n. 496, in Rep. Foro It., 2015, voce Società, n. 27.
    App. Torino, 14 luglio 2010, in Vita Not., 2010, 1442: «Non è ammissibile, anche dopo la riforma del diritto societario, la trasformazione di una società di persone in impresa individuale, stante la diversa natura della persona giuridica e della persona fisica».
    Trib. Mantova, 28 marzo 2006, in Vita Not., 2006, 1438, con nota di Licciardello; in Giur. Comm., 2007, 1132, con nota di Benesperi; e in Riv. Dir. Impr., 2006, 401, con nota di Ferrara: «Non può essere iscritto nel registro delle imprese l’atto con il quale viene disposta la trasformazione di una snc in impresa individuale in quanto fattispecie non prevista dal legislatore».
    Trib. Piacenza, 2 dicembre 2011, in Riv. Dir. Soc., 2013, 514: «Non costituisce fenomeno trasformativo, bensì meramente successorio, il passaggio da società a responsabilità limitata unipersonale in ditta individuale, attesa la tipicità delle ipotesi espressamente disciplinate agli art. 2500 septies e 2500 octies c.c.».
    Trib. Piacenza, 22 dicembre 2011, in Notariato, 2012, 268: «Non è configurabile la trasformazione eterogenea atipica di società di capitali in impresa individuale; dal riferimento inserito negli art. 2500 septies e octies c.c. alla comunione d’azienda non si può desumere alcun utile elemento di riflessione per affermare che, come è possibile la trasformazione da o verso la comunione d’azienda, così potrebbe ammettersi la stessa trasformazione da o verso un’impresa individuale da una società di capitali; si deve escludere un’interpretazione estensiva delle norme in tema di trasformazione le quali tutte presuppongono pur sempre, come elemento comune, il passaggio da enti plurisoggettivi ad enti connotati da patrimonio separato».
    - Cass., 16 febbraio 2007, n. 3670, in Rep. Foro It., 2007, voce Registro (imposta), n. 106: «[…] nell’ipotesi di assegnazione di azienda rientra l’atto con il quale uno dei soci receda da una società...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (5)(5)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.23, Ammissibilità della trasformazione di una società di capitali unipersonale in una società di persone con unico socio, 1° pubbl. 9/06, motivato 9/11: «Si ritiene ammissibile la trasformazione di una società di capitali unipersonale in una società di persone con un unico socio in quanto l’atto di trasformazione non comporta l’estinzione della società preesistente e la nascita di una nuova società, ma la continuazione della stessa società in una nuova veste giuridica, alla stregua di una mera modificazione dell’atto costitutivo. In tal caso la società trasformata sarà posta in liquidazione solo qualora, nel termine di sei mesi, non si costituisca la pluralità dei soci».
    In senso conforme: Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 82-2009/I, Trasformazione di s.r.l. unipersonale in s.n.c., in CNN Notizie del 7.5.2009.
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.23, Ammissibilità della trasformazione di una società di capitali unipersonale in una società di persone con unic...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (6)(6)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 228-2014/I, Sulla ammissibilità della trasformazione di società unipersonali in società di persone, in CNN Notizie del 9 aprile 2014: «[…] ancor prima della riforma del diritto societario, […] la dottrina escludeva che potesse operarsi discriminazione tra trasformazione della società con pluralità di soci e di società con unico socio […]. Da ciò, quindi, si faceva derivare la possibilità della trasformazione di una società per azioni con unico azionista in società in nome collettivo con unico socio, con conseguente necessità di ricostituire la pluralità dei soci nei sei mesi […]. La conclusione, nella trasformazione regressiva da società di capitali, vale anche con riferimento all’approdo al tipo società in accomandita semplice, la cui possibilità era affermata anche in un precedente giurisprudenziale. A tale riguardo, l’unico socio della società trasformanda potrebbe assumere indifferentemente tanto la posizione di accomandatario, quanto quella di accomandante, con nomina, in tale secondo caso di un amministratore provvisorio ai sensi dell’art. 2323, comma 2, cod. civ., per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 228-2014/I, Sulla ammissibilità della trasformazione di società unipersonali in società di persone, in CNN Notizie del 9 aprile 2014: «[…] anc...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 44, Quorum deliberativo rafforzato dell’assemblea straordinaria di s.p.a. in seconda convocazione (art. 2369, comma 5, c.c.), 19 novembre 2004: «Il quinto comma dell’art. 2369 c.c. si riferisce alle sole s.p.a. che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio ed identifica tra le deliberazioni di competenza dell’assemblea straordinaria alcune materie considerate dal legislatore di particolare importanza (cambiamento dell’oggetto sociale, trasformazione della società, scioglimento anticipato, proroga della durata, revoca della liquidazione, trasferimento della sede sociale all’estero ed emissione di azioni privilegiate) per la cui adozione è richiesto, anche in seconda convocazione, il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale. La maggioranza richiesta (“più di un terzo”) determina una riduzione del quorum deliberativo previsto per la prima convocazione (da “più della metà” a “più di un terzo”), ed un possibile innalzamento del quorum previsto per la seconda convocazione (qui la base di calcolo del quorum deliberativo non è omogenea). Quindi, in seconda convocazione le delibere attinenti alle materie sopra ricordate non potranno considerarsi adottate qualora siano state approvate dai due terzi dei presenti se i voti a favore non siano risultati comunque superiori al terzo dell’intero capitale sociale. […] La ratio della disposizione esclude però che la prescrizione del quinto comma possa portare a diminuire, nel caso di assemblea particolarmente partecipata, il quorum stesso. Quindi, il quinto comma della norma in esame va letto nel senso di ritenere che per le materie ivi indicate la delibera si intende approvata in seconda convocazione solo se essa è stata approvata dai due terzi del capitale intervenuto sempre che si sia superato il terzo del capitale. Resta inteso che comunque il quorum richiesto, salvo diversa previsione dello statuto, non potrà mai superare il 50 per cento più uno dell’intero capitale sociale stante quanto illustrato nella massima relativa al terzo comma predetto».
    Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 43, Quorum deliberativo dell’assemblea straordinaria di s.p.a. in seconda convocazione (art. 2369, comma 3, c.c.), 19 novembre 2004: «[…] in seconda convocazione è richiesto un quorum costitutivo (“oltre un terzo del capitale sociale”) e un quorum deliberativo commisurato non al capitale sociale ma alla quota di capitale rappresentata in assemblea (“almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea”). Quest’ultima regola, se applicata senza tener conto degli scopi previsti dal legislatore con la previsione della seconda convocazione, porterebbe, in certi casi, al risultato di elevare in seconda convocazione i quorum richiesti per la prima (se ad esempio alla assemblea straordinaria di seconda convocazione fossero intervenuti tutti i soci il quorum deliberativo richiesto risulterebbe dei 2/3 dell’intero capitale sociale e cioè di oltre il 66,6 per cento!). Una interpretazione teleologica della norma che faccia leva sulla funzione dell’assemblea di seconda convocazione porta ad escludere tale conclusione. Infatti non può attribuirsi alla previsione del terzo comma dell’art. 2369 c.c. nella parte in cui prevede, per le società per azioni che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il quorum deliberativo previsto per la assemblea straordinaria di seconda convocazione (due terzi della quota di capitale rappresentata in assemblea), la funzione di avere introdotto una “minoranza di blocco” che subordinerebbe l’assunzione della deliberazione alla inesistenza di una minoranza contraria di oltre un terzo perché una tale previsione, per avere un senso, dovrebbe riguardare anche il quorum deliberativo richiesto per la prima convocazione, altrimenti la maggioranza che non può deliberare in seconda finirebbe per deliberare sempre in prima convocazione. […] il legislatore non può avere voluto richiedere, nel caso di rilevante partecipazione dei soci, maggioranze maggiori di quelle richieste per l’assemblea in prima convocazione».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 44, Quorum deliberativo rafforzato dell’assemblea straordinaria di s.p.a. in seconda convocazione (art. 2369, comma 5, c.c.), 19 novembre 2004: «Il quinto co...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 5674/I, Trasformazione di s.p.a. in s.r.l., riduzione del capitale e termini per l’iscrizione, in CNN Notizie del 13.1.2006: «[…] La trasformazione della società non può essere configurata in termini di nuova costituzione; essa infatti, pur nel mutamento del tipo, comporta la persistenza di identità dell’organizzazione sociale, la continuità del soggetto trasformando in quello trasformato. Pertanto, per quanto concerne la formazione del capitale, non può arbitrariamente fissarsi il suo ammontare nell’importo corrispondente al minimo legale proprio del tipo in cui la società si trasforma, senza aver riguardo alla composizione attuale del capitale, ed all’assetto di interessi, soprattutto di terzi, che su di essi al momento fanno affidamento. […] In questo senso si giustifica la previsione di cui all’art. 2445 c.c., che, pur ammettendo la riduzione volontaria del capitale, ne subordina l’esecuzione alla mancata opposizione da parte dei creditori sociali entro un determinato termine […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 5674/I, Trasformazione di s.p.a. in s.r.l., riduzione del capitale e termini per l’iscrizione, in CNN Notizie del 13.1.2006: «[…] La trasform...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 810-2013/I, Delibera di trasformazione e partecipazione di maggioranza detenuta da una congregazione religiosa, in CNN Notizie del 13.4.2016: «[…] All’esito della trasformazione in esame, infatti, non si ha una “surrogazione reale” delle azioni della s.p.a. detenute dalla Congregazione con altra partecipazione, come avverrebbe nelle ipotesi di trasformazione omogenea ed in alcuni casi di trasformazione eterogenea (in società consortile, in società cooperativa), bensì una sostanziale rinuncia alle stesse. È ben vero che nel caso di trasformazione l’atto di dotazione con il quale il fondatore attribuisce alla fondazione il patrimonio necessario per la realizzazione del suo scopo è posto formalmente in essere dalla società trasformanda, ma l’effetto si riverbera sul patrimonio del socio. L’atto di dotazione, infatti, produce l’immediato effetto di destinare i beni all’ente nascituro, sottraendoli non soltanto ad ogni altra destinazione, ma anche al loro precedente titolare, il quale non può disporne, se non con la revoca dell’atto di fondazione, possibile solo nei limiti di cui all’art. 15 c.c. e cioè prima che sia intervenuto il riconoscimento. Il che si traduce, rispetto alla partecipazione azionaria detenuta, nella perdita dei diritti amministrativi e patrimoniali che essa rappresentava […]»
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 810-2013/I, Delibera di trasformazione e partecipazione di maggioranza detenuta da una congregazione religiosa, in CNN Notizie del 13.4.2016:...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (4)(4)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 810-2013/I, Delibera di trasformazione e partecipazione di maggioranza detenuta da una congregazione religiosa, in CNN Notizie del 13.4.2016: «[…] All’esito della trasformazione in esame, infatti, non si ha una “surrogazione reale” delle azioni della s.p.a. detenute dalla Congregazione con altra partecipazione, come avverrebbe nelle ipotesi di trasformazione omogenea ed in alcuni casi di trasformazione eterogenea (in società consortile, in società cooperativa), bensì una sostanziale rinuncia alle stesse. […] Per tale ragione - pur con l’avvertenza che una valutazione in tal senso spetta all’autorità ecclesiastica competente - sembra che l’atto che si intende compiere sia riconducibile alla previsione del canone 1295 del codice di diritto canonico a tenore del quale “i requisiti a norma dei cann. 1291-1294, ai quali devono conformarsi anche gli statuti delle persone giuridiche, devono essere osservati non soltanto per l’alienazione, ma in qualunque altro affare che intacchi il patrimonio della persona giuridica peggiorandone la condizione”»
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 810-2013/I, Delibera di trasformazione e partecipazione di maggioranza detenuta da una congregazione religiosa, in CNN Notizie del 13.4.2016:...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (5)(5)
    - App. Napoli, 29 ottobre 1990, in Società, 1991, 967: «Deve essere omologata la delibera assembleare di una società per azioni che modifichi lo statuto trasformandola in società per azioni con scopi consortili».
    - App. Napoli, 29 ottobre 1990, in Società, 1991, 967: «Deve essere omologata la delibera assembleare di una società per azioni che modifichi lo statuto trasformandola in società per azioni con scopi ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (6)(6)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 64-2014/I, Azzeramento del capitale e trasformazione di società in liquidazione, in CNN Notizie del 4.4.2014: «[…] la perdita integrale del capitale sociale non determina ipso iure l’estinzione della qualità di socio né tantomeno - basti pensare al diritto alla quota di liquidazione (art. 2492 c.c.) - la perdita dei diritti propri dello status soci, in primis, quello di voto. Anche in siffatta evenienza, quindi, la valenza organizzativa del capitale - e la valenza organizzativa della partecipazione (art. 2482-quater) - non vengono meno e la società continua ad operare, potendo disporre la propria trasformazione. In tal caso, quindi, i quorum costitutivi e deliberativi continuano a calcolarsi secondo un valore nominale - pur non corrispondente a quello reale - che le azioni conservano […]: affermazione che potrebbe valere anche per la s.r.l. in cui la partecipazione può rapportarsi ad una percentuale del capitale sociale […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 64-2014/I, Azzeramento del capitale e trasformazione di società in liquidazione, in CNN Notizie del 4.4.2014: «[…] la perdita integrale del c...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (7)(7)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 20/2011, Trasformazione (fusione e scissione) di s.p.a. che ha emesso obbligazioni in s.r.l.: «[…] Non sembrano invece da indagare, al momento, gli scenari legati all’esistenza di un prestito obbligazionario convertibile, in quanto l’opinione assolutamente prevalente nega la possibilità di emissione/assunzione, da parte di una s.r.l., di titoli di debito convertibili. L’unica possibilità di applicazione di queste riflessioni consisterebbe in una precisa ed attenta regolamentazione del prestito obbligazionario e delle possibilità di conversione: prevedendo, ad esempio, che in caso di trasformazione regressiva le obbligazioni perdano la possibilità di conversione e siano tramutate in “semplici” titoli di debito; od ancora ipotizzando che le finestre di conversione possano essere anticipate, ponendo l’obbligazionista, in caso di trasformazione in s.r.l., davanti alla secca alternativa di convertire, prima della trasformazione, o perdere tale facoltà divenendo titolare di titoli di debito “semplici”».
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 20/2011, Trasformazione (fusione e scissione) di s.p.a. che ha emesso obbligazioni in s.r.l.: «[…] Non sembrano invece da indagare, al momento, gli sce...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (8)(8)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 35/2013, Trasformazione e fallimento: «un caso frequente nella prassi […] è la trasformazione di Spa fallita in Srl, fattispecie che efficacemente traduce le utilità immediate dell’operazione (riduzione degli oneri di procedura, diminuzione dei costi di gestione, a partire dal venir meno dei presupposti per la nomina dell’organo di controllo, facilità nella gestione della liquidazione stessa e maggiore snellezza della struttura organizzativa). In questo contesto si inserisce la c.d. “trasformazione liquidativa” volta ad evitare perdite maggiori attraverso la realizzazione di maggiori risparmi, garantendo al contempo un più consistente residuo attivo soprattutto nei casi in cui la procedura richiede tempi lunghi. Del resto già la relazione di accompagnamento al d.lgs. 6/2003 reperisce proprio nella riduzione degli “oneri” della procedura uno dei possibili scopi che la trasformazione può in concreto perseguire. È opportuno comunque precisare che l’interesse a ridurre i costi di gestione, oltre che nel caso di operazione liquidativa e finalizzata alla conservazione di un riparto attivo da distribuire ai soci, può sussistere anche nel caso in cui l’obiettivo sia il risanamento dell’impresa e la prosecuzione dell’attività. Delineata l’utilità concreta dell’operazione, si ritiene che la società per azioni fallita che abbia provveduto allo scioglimento e alla messa in liquidazione della società stessa possa senz’altro procedere alla trasformazione in società a responsabilità limitata senza ripianare le perdite e ricapitalizzare la società; e ciò anche nel caso di capitale integralmente perduto […]».
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 35/2013, Trasformazione e fallimento: «un caso frequente nella prassi […] è la trasformazione di Spa fallita in Srl, fattispecie che efficacemente trad...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (9)(9)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 35/2013, Trasformazione e fallimento: «la dichiarazione di fallimento delle società di capitali non è di per sé causa di scioglimento della società né determina la decadenza degli organi sociali. Si tratta di un principio voluto dal legislatore della riforma del 2003 e che si trae dalla lettura dell’art. 2484 c.c., norma che, tra le cause di scioglimento, non annovera più la dichiarazione di fallimento per le società che abbiano per oggetto un’attività commerciale […]».
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 35/2013, Trasformazione e fallimento: «la dichiarazione di fallimento delle società di capitali non è di per sé causa di scioglimento della società né ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (10)(10)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 34/2013, Concordato preventivo e trasformazione di società: «il presupposto affinché la s.p.a. possa legittimamente deliberare di trasformarsi in s.r.l., sia dopo la presentazione della domanda di ammissione al concordato che successivamente alla pronuncia da parte del tribunale del decreto di ammissione, senza ricostituire il capitale sociale integralmente perduto o, comunque, senza ripianare le perdite, è che versi in stato di liquidazione. Pendente tale fase non trova infatti applicazione la disciplina sul capitale sociale propria nel caso di attività ordinaria e, più precisamente non trovano applicazione gli obblighi di riduzione del capitale di cui agli artt. 2446, 2447 (per le Spa) e 2482-bis, 2482-ter (per le srl) cod. civ., in considerazione della diversa funzione del capitale sociale stesso. La delibera di trasformazione regressiva di s.p.a. in liquidazione in s.r.l. del resto si colloca tra quelle che governano la liquidazione essendo funzionale alla semplificazione della procedura e alla riduzione dei costi».
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 34/2013, Concordato preventivo e trasformazione di società: «il presupposto affinché la s.p.a. possa legittimamente deliberare di trasformarsi in s.r.l...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (11)(11)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 34/2013, Concordato preventivo e trasformazione di società: «La pendenza della procedura di concordato preventivo non inibisce né altera l’operatività della disciplina ordinaria della trasformazione, non limita il potere deliberativo dell’assemblea […] né costituisce causa di decadenza degli organi sociali».
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 34/2013, Concordato preventivo e trasformazione di società: «La pendenza della procedura di concordato preventivo non inibisce né altera l’operatività ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (12)(12)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 58-2014/I, Riduzione volontaria di capitale di s.p.a. mediante annullamento di azioni proprie e contestuale trasformazione in s.r.l., in CNN Notizie del 4.4.2014: «[…] la trasformazione, anche se contestualmente deliberata, viene ad esser subordinata alla mancata opposizione dei creditori entro il predetto termine, data di acquisizione dell’efficacia della delibera di riduzione, ed alla esecuzione della riduzione volontaria mediante annullamento azioni proprie (poiché il permanere di partecipazioni in mano alla società sarebbe incompatibile con il tipo di approdo ex art. 2474 c.c. […]). Di qui l’opportunità che, anche sul piano redazionale, risulti che l’efficacia della trasformazione sia subordinata all’acquisto di efficacia della riduzione volontaria ex 2445 c.c. ed alla sua esecuzione con le modalità descritte […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 58-2014/I, Riduzione volontaria di capitale di s.p.a. mediante annullamento di azioni proprie e contestuale trasformazione in s.r.l., in CNN ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (13)(13)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.9, Decadenza del collegio sindacale e del revisore contabile in seguito a trasformazione societaria - 1° pubbl. 9/06: «Nel caso in cui una società dotata di collegio sindacale e/o di revisore si trasformi in un tipo incompatibile con la presenza di tali organi i componenti degli stessi decadono dalla data di efficacia della trasformazione. Tra i tipi incompatibili con la presenza del collegio sindacale e/o del revisore, oltre alle società di persone, è da annoverare anche la società a responsabilità limitata che non versi nelle condizioni di cui al secondo o terzo comma dell’art. 2477 c.c. e che non abbia recepito nel proprio statuto la previsione di nomina facoltativa del collegio sindacale o del revisore ai sensi del primo comma del medesimo art. 2477 c.c.».
    In senso conforme: Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 795-2014/I, Trasformazione di s.p.a. in s.r.l. e decadenza del collegio sindacale, in CNN Notizie dell’8.10.2014.
    Assonime, Il Caso n. 1/2018, La cessazione anticipata del collegio sindacale di spa nel caso di trasformazione in srl con sindaco unico: «[…] l’operazione di trasformazione comporta, nel momento in cui essa divenga giuridicamente efficace, il venir meno di quegli organi o della concreta configurazione di essi che non risultino più compatibili con il nuovo assetto organizzativo, senza che si debba utilizzare l’istituto della revoca […]. […] l’adozione di un determinato codice organizzativo in sede di trasformazione diverso da quello di partenza implica una forma di decadenza speciale automatica ex lege dei componenti degli organi che siano incompatibili con le nuove regole […]».
    Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili, Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate (versione aggiornata al 12 gennaio 2021), Norma 10.3. Attività del Collegio sindacale in caso di trasformazione: «[…] nel caso in cui una società dotata di Collegio sindacale si trasformi in un tipo societario che non contempli la presenza di tale organo, questo viene meno e i suoi componenti cessano dalla data in cui la trasformazione produce effetti […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.9, Decadenza del collegio sindacale e del revisore contabile in seguito a trasformazione societaria - 1° pubbl. 9...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (14)(14)
    - Trib. Milano, 12 aprile 2018, in Società, 2018, 8-9, 1007, con nota di Paolucci (su cui cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Sentenze annotate, Trasformazione di s.p.a. in s.r.l. e sorte del collegio sindacale, in CNN Notizie del 6.8.2018): «La trasformazione di una società di capitali da s.p.a. a s.r.l. non determina alcun fenomeno successorio e il soggetto giuridico trasformato rimane lo stesso, sebbene diversamente regolato secondo il tipo societario di approdo e il collegio sindacale nominato prima della trasformazione rimane in carica».
    - Trib. Milano, 12 aprile 2018, in Società, 2018, 8-9, 1007, con nota di Paolucci (su cui cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Sentenze annotate, Trasformazione di s.p.a. in s.r.l. e sorte del coll...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (15)(15)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.11, Relazione di stima in caso di conferimento di beni in natura e contestuale trasformazione di spa in srl, 1° pubbl. 9/06: «Nel caso in cui si deliberi la trasformazione di una società da spa a srl con contestuale conferimento di beni in natura la relazione di stima dei beni oggetto di conferimento è redatta ai sensi dell’art. 2465 c.c., in quanto le dette delibere di trasformazione e di aumento saranno efficaci solo dopo l’iscrizione nel registro delle imprese e quindi quando la società conferitaria avrà assunto la forma di srl […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.11, Relazione di stima in caso di conferimento di beni in natura e contestuale trasformazione di spa in srl, 1° p...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (16)(16)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.11, Relazione di stima in caso di conferimento di beni in natura e contestuale trasformazione di spa in srl, 1° pubbl. 9/06: «[…] L’esposto principio [redazione della relazione di stima dei conferimenti in natura ex art. 2465 c.c., N.d.A.] vale anche nel caso che il conferimento in natura sia eseguito in anticipo rispetto all’iscrizione della delibera, poiché in detto caso anche l’efficacia del conferimento è sospensivamente condizionata ex lege alla iscrizione della delibera suo presupposto. Nell’esposta fattispecie esiste un collegamento negoziale tra le due delibere, pertanto, nel caso che il notaio non dovesse ravvisare i presupposti di legge per l’iscrivibilità della trasformazione non potrà procedere neppure all’iscrizione dell’aumento in natura».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.11, Relazione di stima in caso di conferimento di beni in natura e contestuale trasformazione di spa in srl, 1° p...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (17)(17)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 20/2011, Trasformazione (fusione e scissione) di s.p.a. che ha emesso obbligazioni in s.r.l.: «La possibilità per una società per azioni che avesse emesso obbligazioni di trasformarsi in una società a responsabilità limitata era, prima della riforma, sostanzialmente preclusa. […] Il quadro odierno suggerisce una riconsiderazione del problema, in quanto l’introduzione della figura dei titoli di debito e le loro notevoli affinità con il titolo obbligazionario, sia dal punto di vista della struttura sia delle caratteristiche circolatorie, aprono differenti prospettive: in particolare il regime circolatorio delle due forme di finanziamento riservate l’una - le obbligazioni - solo alla s.p.a. e l’altra - i titoli di debito - anche alla s.r.l. non è del tutto identico, ma diventa molto simile in talune circostanze, al punto che “si ridimensiona, ma non si elimina affatto, il problema della ammissibilità della trasformazione di s.p.a. che abbia in circolazione obbligazioni in società a responsabilità limitata” […]».
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 20/2011, Trasformazione (fusione e scissione) di s.p.a. che ha emesso obbligazioni in s.r.l.: «La possibilità per una società per azioni che avesse eme...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (18)(18)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 20/2011, Trasformazione (fusione e scissione) di s.p.a. che ha emesso obbligazioni in s.r.l.: «[…] In primis lo statuto della s.r.l. dovrà prevedere, ex art. 2483 c.c., la possibilità di emettere titoli di debito, ma tale circostanza riguarda più un’accortezza redazionale dell’atto che non un’esigenza peculiare di questa specifica ipotesi, essendo un dato comune a tutte le fattispecie oggetto di queste brevi note. Allo stesso modo, lo statuto della s.r.l. dovrà disciplinare ampiamente e dettagliatamente, tenendo conto delle caratteristiche dei titoli emessi originariamente dalla s.p.a., i limiti e le modalità di emissione e circolazione, l’organo competente per eventuali modificazioni, i quorum deliberativi e, non ultime, dovrà dettare le caratteristiche dell’organizzazione dei portatori di titoli di debito, mancando ogni forma di disciplina legale […]».
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 20/2011, Trasformazione (fusione e scissione) di s.p.a. che ha emesso obbligazioni in s.r.l.: «[…] In primis lo statuto della s.r.l. dovrà prevedere, e...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (19)(19)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 20/2011, Trasformazione (fusione e scissione) di s.p.a. che ha emesso obbligazioni in s.r.l.: «[…] il titolo di debito della s.r.l. può avere tutte le caratteristiche strutturali dell’obbligazione emessa dalla s.p.a.: l’unico gap attinente al regime circolatorio, secondo cui il primo può essere sottoscritto solo da un investitore professionale soggetto a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali e può successivamente circolare in quanto chi lo trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali o soci della società, sembra colmato proprio dalla previsione del secondo comma dell’art. 2412 c.c., che introduce un regime di sottoscrivibilità e garanzia della successiva circolazione delle obbligazioni emesse eccedendo i limiti di legge analogo a quello appena descritto […]».
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 20/2011, Trasformazione (fusione e scissione) di s.p.a. che ha emesso obbligazioni in s.r.l.: «[…] il titolo di debito della s.r.l. può avere tutte le ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (20)(20)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 20/2011, Trasformazione (fusione e scissione) di s.p.a. che ha emesso obbligazioni in s.r.l.: «[…] La garanzia dell’investitore professionale sulla solvenza dell’emittente contemplata dall’art. 2412, comma secondo, non è esattamente identica a quella dell’art. 2483 e, pur operando in modo analogo, secondo quanto sostiene la dottrina unanime, si estende ad un arco di soggetti più limitato: nella s.r.l., infatti, il socio acquirente di titoli di debito perde tale beneficio e non gode di alcuna “copertura” in caso di default dell’emittente. La previsione è condivisibile e la sua ratio ben si può cogliere nel contesto più personalistico di tale tipo societario, che legittima la presunzione di una più profonda conoscenza del complessivo equilibrio finanziario della società da parte del socio. Ma tale logica entra in crisi quando si confronta con la trasformazione regressiva: l’ex socio di s.p.a., infatti, nel momento in cui ha sottoscritto obbligazioni della sua società eccedenti il limite di legge, era protetto da una previsione di legge che gli garantiva la solvenza della società a prescindere dalla sua qualità di socio e proprio tale tutela viene meno con la trasformazione in s.r.l., se non sono introdotti correttivi negoziali specifici. Si verifica cioè un netto peggioramento delle caratteristiche della garanzia del finanziamento, che il titolare potrebbe vedere deteriorarsi in quanto socio, perché costretto a subire la deliberazione della maggioranza sulla trasformazione, ma non può tollerare in quanto obbligazionista, senza aver prestato alcuno specifico consenso od aver riscontrato l’introduzione di correttivi al riguardo […]».
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 20/2011, Trasformazione (fusione e scissione) di s.p.a. che ha emesso obbligazioni in s.r.l.: «[…] La garanzia dell’investitore professionale sulla sol...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (21)(21)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 20/2011, Trasformazione (fusione e scissione) di s.p.a. che ha emesso obbligazioni in s.r.l.: «[…] sembra quindi che non si possa deliberare la trasformazione regressiva in presenza di azionisti/obbligazionisti: i) se il regolamento del prestito non lo prevede, in tal caso non ponendosi alcun problema di tutela del singolo; od in alternativa ii) senza averli “consultati”. Ed in questo caso la qualificazione del mutamento delle garanzie che assistono il prestito tra le “modificazioni delle condizioni del prestito”, come tali di competenza dell’assemblea degli obbligazionisti, rimane una questione molto incerta e non modificata dalla riforma societaria, al punto che si consiglia prudenza nel giudizio omologatorio […]».
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 20/2011, Trasformazione (fusione e scissione) di s.p.a. che ha emesso obbligazioni in s.r.l.: «[…] sembra quindi che non si possa deliberare la trasfor...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (22)(22)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 20/2011, Trasformazione (fusione e scissione) di s.p.a. che ha emesso obbligazioni in s.r.l.: «[…] le tesi [favorevoli alla trasformazione da s.p.a. a s.r.l., N.d.A.] paiono ancora oggi non condivisibili tout court poiché, se applicate, permetterebbero l’“assunzione” da parte della s.r.l. di un prestito obbligazionario di una s.p.a. e creerebbero conseguentemente una duplice categoria di titoli di debito: quelli emessi ab origine da una s.r.l., soggetti alla disciplina di cui all’art. 2483 c.c.; quelli “assunti”, relativi ad ex obbligazioni di s.p.a., che alla stessa - che appare di natura imperativa in quanto posta a tutela dei terzi - sfuggirebbero con inaccettabili ripercussioni sul loro regime circolatorio. La soluzione innovativa, che sembra pienamente rispettosa di tutte le istanze emerse nelle brevi note precedenti, è invece quella di introdurre, in sede di trasformazione, un elemento di garanzia fornito proprio da un investitore professionale soggetto a vigilanza: una fideiussione, cioè, che dovrebbe avere le caratteristiche richieste dall’articolo 2483 c.c. e quindi garantire la solvenza della società a tutela degli assegnatari dei titoli di debito emessi in sostituzione delle obbligazioni. Così cadrebbe quella obiezione legata alla creazione di una sorta di “doppio regime” di circolazione dei titoli di debito, che distingue tra quelli che godono ab origine - in quanto emessi da una s.r.l. - della garanzia ex 2483 c.c. e quelli che ne sarebbero privi, in quanto “ereditati” a seguito della trasformazione regressiva […]».
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 20/2011, Trasformazione (fusione e scissione) di s.p.a. che ha emesso obbligazioni in s.r.l.: «[…] le tesi [favorevoli alla trasformazione da s.p.a. a ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (23)(23)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 20/2011, Trasformazione (fusione e scissione) di s.p.a. che ha emesso obbligazioni in s.r.l.: «[…] Si pone allora un interrogativo che spinge ancora oltre il limite della fattispecie: se sia possibile emettere un prestito obbligazionario prevedendo nel regolamento che le obbligazioni, in caso di trasformazione in s.r.l., possano convertirsi in titoli di debito non assistiti dalla garanzia sulla solvenza dell’investitore qualificato. […] la questione appare di ardua soluzione: argomentare - recuperando una delle tesi tradizionali ma minoritarie già ante riforma - sul dato formale, ossia che i titoli non sarebbero “emessi” in senso proprio, ma semplicemente “ereditati” o “assunti” dalla società trasformata, pare troppo debole e formalistico; ancora più debole alla luce della scelta inderogabile di caratterizzare la possibilità di finanziamento della s.r.l. mediante emissione di titoli di massa con un regime di circolazione particolarmente garantista, nel quale cioè proprio tale garanzia pare imprescindibile […]».
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 20/2011, Trasformazione (fusione e scissione) di s.p.a. che ha emesso obbligazioni in s.r.l.: «[…] Si pone allora un interrogativo che spinge ancora ol...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (24)(24)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A. 43, Trasformazione liquidativa e inapplicabilità dell’art. 2437-ter comma 2 c.c., 1° pubbl. 9/18 - motivato 9/19: «La trasformazione “liquidativa” di una s.p.a. con l’adozione di un tipo sociale diverso, permanendo lo stato di liquidazione, motivata dal solo scopo di contenere i costi della liquidazione medesima, non richiede, da parte dell’Organo Amministrativo, la predeterminazione del valore di liquidazione delle azioni di cui all’art. 2437-ter c.c., considerato che la fase dissolutiva in essere della società prevale sulle cause di scioglimento del singolo rapporto sociale […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A. 43, Trasformazione liquidativa e inapplicabilità dell’art. 2437-ter comma 2 c.c., 1° pubbl. 9/18 - motivato 9/19...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 19, Efficacia dell’iscrizione nel registro delle imprese delle modificazioni statutarie (art. 2436 c.c.), 10 marzo 2004: «[…] si deve ritenere che le deliberazioni aventi fondamento nelle modificazioni statutarie (inefficaci) siano subordinate alla preventiva iscrizione di queste ultime al registro delle imprese; questa subordinazione potrà opportunamente risultare dalle deliberazioni in modo espresso ovvero restare evidente dalla complessiva struttura delle determinazioni stesse […]». «Il nuovo principio non impedisce tuttavia che gli organi sociali competenti assumano delibere al cui fondamento concorrano modificazioni statutarie ancora da iscrivere nel registro delle imprese; tale è il caso, ad esempio: - della delibera di trasformazione in società per azioni, assunta dalla stessa assemblea immediatamente dopo quella di aumento gratuito (ovvero a pagamento, contestualmente eseguito) del capitale sociale a minimi 120.000 euro [ora 50.000, N.d.A.] […]».
    Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. H.F.2, Eseguibilità delle delibere non iscritte, 1° pubbl. 9/04: «Le decisioni di modifica dello statuto sono sottoposte, ai sensi dell’art. 2436, comma 5, c.c., alla condizione sospensiva di efficacia della loro iscrizione nel registro delle imprese. È quindi possibile, pendente la condizione sospensiva, ai sensi dell’art. 1357 c.c.: […] c) adottare delibere da parte di altri organi sociali in forza di poteri attribuiti dallo statuto in virtù di una delibera modificativa non ancora iscritta. In tutti questi casi gli atti ulteriori: connessi, dipendenti o esecutivi di delibere non ancora efficaci, sono a loro volta sottoposti alla medesima condizione di efficacia dell’atto da cui traggono legittimazione».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 5759/I, Gli effetti dell’iscrizione nel registro delle imprese di delibere modificative dello statuto di società di capitali: il nuovo art. 2436 quinto comma c.c., in CNN Notizie del 30.3.2006: «[…] la tesi della pubblicità dichiarativa consentirebbe alla società di immediatamente e validamente adottare anche delibere connesse o conseguenti a quella modificativa dello statuto non ancora iscritta, senza ricorso alla figura della delibera condizionata e con efficacia anche all’esterno, purché ne sia fornita adeguata prova al terzo contraente con la società […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 19, Efficacia dell’iscrizione nel registro delle imprese delle modificazioni statutarie (art. 2436 c.c.), 10 marzo 2004: «[…] si deve ritenere che le deliber...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 77, Conferimenti in natura e successiva trasformazione da s.r.l. in s.p.a. (artt. 2343, 2465 e 2500-ter c.c.), 15 novembre 2005: «[…] le due vicende - aumento del capitale e trasformazione - sono assolutamente autonome non solo quando siano deliberate in assemblee separate, ma anche quando siano deliberate nella stessa assemblea e addirittura quando la prima (aumento del capitale) sia necessaria per raggiungere il capitale minimo della s.p.a.[…]»; «[…] per ritenere legittima la combinazione delle due vicende, il conferimento deve avvenire a favore della s.r.l. e quindi diventare efficace prima che sia efficace la trasformazione: ciò richiede la subordinazione degli effetti della trasformazione all’intervenuta efficacia non solo della delibera di aumento del capitale ma anche del conferimento […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 77, Conferimenti in natura e successiva trasformazione da s.r.l. in s.p.a. (artt. 2343, 2465 e 2500-ter c.c.), 15 novembre 2005: «[…] le due vicende - aument...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 1077-2014/I, Aumento oneroso del capitale sociale deliberato “a cascata” a seguito di delibera di trasformazione di s.r.l. in S.p.A, in CNN Notizie del 20.4.2016: «[…] Nel quesito non è precisato se l’aumento sia funzionale alla trasformazione, nel senso che esso sia necessario al raggiungimento dell’importo minimo del capitale richiesto, dall’art. 2327, c.c., per la società per azioni (50.000 euro). In tale evenienza, infatti, è la delibera di aumento che, normalmente, si pone a presupposto della trasformazione, sì che la trasformazione risulta condizionata all’aumento: mancherebbe, altrimenti, il requisito richiesto per il tipo adottato a seguito della trasformazione […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 1077-2014/I, Aumento oneroso del capitale sociale deliberato “a cascata” a seguito di delibera di trasformazione di s.r.l. in S.p.A, in CNN N...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (4)(4)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 1077-2014/I, Aumento oneroso del capitale sociale deliberato “a cascata” a seguito di delibera di trasformazione di s.r.l. in S.p.A, in CNN Notizie del 20.4.2016: «[…] Diversamente, laddove l’aumento non sia finalizzato al raggiungimento dell’importo minino previsto per il tipo S.p.A., le due delibere possono considerarsi indipendenti e non v’è alcun condizionamento della trasformazione all’aumento. Tuttavia, nel caso in cui le stesse vengano adottate contestualmente, considerato che, per effetto del disposto contenuto nell’art. 2436, comma 5, c.c. la trasformazione non produrrà effetti se non dopo l’iscrizione nel registro delle imprese, prima di tale momento l’aumento dovrà essere adottato secondo il procedimento dettato per le s.r.l. (quindi, facendo applicazione dell’art. 2481-bis c.c. e non dell’art. 2441 c.c.)».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 1077-2014/I, Aumento oneroso del capitale sociale deliberato “a cascata” a seguito di delibera di trasformazione di s.r.l. in S.p.A, in CNN N...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (5)(5)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 77, Conferimenti in natura e successiva trasformazione da s.r.l. in s.p.a. (artt. 2343, 2465 e 2500-ter c.c.), 15 novembre 2005: «[…] sembra coerente ritenere che alla vicenda del conferimento, anche una volta divenuta efficace la trasformazione, resti applicabile la normativa che la regolava al momento della sua realizzazione e che quindi non sorgano a carico degli amministratori, a seguito della trasformazione [di s.r.l., N.d.A.] in s.p.a., l’obbligo di controllo di cui al terzo comma dell’art. 2343 c.c. né il diritto/dovere di procedere, eventualmente, alla revisione della stima; parimenti non sussisteranno né il divieto di alienazione delle azioni né l’obbligo di mantenere depositate le stesse presso la società […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 77, Conferimenti in natura e successiva trasformazione da s.r.l. in s.p.a. (artt. 2343, 2465 e 2500-ter c.c.), 15 novembre 2005: «[…] sembra coerente ritener...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (6)(6)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 77, Conferimenti in natura e successiva trasformazione da s.r.l. in s.p.a. (artt. 2343, 2465 e 2500-ter c.c.), 15 novembre 2005: «[…] per ritenere legittima la combinazione delle due vicende, il conferimento deve avvenire a favore della s.r.l. e quindi diventare efficace prima che sia efficace la trasformazione: ciò richiede la subordinazione degli effetti della trasformazione all’intervenuta efficacia non solo della delibera di aumento del capitale ma anche del conferimento […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 77, Conferimenti in natura e successiva trasformazione da s.r.l. in s.p.a. (artt. 2343, 2465 e 2500-ter c.c.), 15 novembre 2005: «[…] per ritenere legittima ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (7)(7)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.9, Decadenza del collegio sindacale e del revisore contabile in seguito a trasformazione societaria, 1° pubbl. 9/06: «Nel caso in cui una società dotata di collegio sindacale e/o di revisore si trasformi in un tipo incompatibile con la presenza di tali organi i componenti degli stessi decadono dalla data di efficacia della trasformazione. Tra i tipi incompatibili con la presenza del collegio sindacale e/o del revisore, oltre alle società di persone, è da annoverare anche la società a responsabilità limitata che non versi nelle condizioni di cui al secondo o terzo comma dell’art. 2477 c.c. e che non abbia recepito nel proprio statuto la previsione di nomina facoltativa del collegio sindacale o del revisore ai sensi del primo comma del medesimo art. 2477 c.c.».
    Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili, Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate (versione aggiornata al 12 gennaio 2021), Norma 10.3. Attività del Collegio sindacale in caso di trasformazione: «[…] nel caso in cui una società dotata di Collegio sindacale si trasformi in un tipo societario che non contempli la presenza di tale organo, questo viene meno e i suoi componenti cessano dalla data in cui la trasformazione produce effetti […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.9, Decadenza del collegio sindacale e del revisore contabile in seguito a trasformazione societaria, 1° pubbl. 9/...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (8)(8)
    - Trib. Napoli, 20 dicembre 2004, in Società, 2005, 1260, con nota di Ferrari: «Non può essere iscritta nel registro delle imprese la delibera di trasformazione di una società a responsabilità limitata in società per azioni che non contenga la nomina dei componenti dei nuovi organi di gestione e di controllo della società».
    - Trib. Napoli, 20 dicembre 2004, in Società, 2005, 1260, con nota di Ferrari: «Non può essere iscritta nel registro delle imprese la delibera di trasformazione di una società a responsabilità limitat...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (9)(9)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.26, Consenso dei soci titolari di particolari diritti ex art. 2468, comma 3, c.c. nel caso di trasformazione, 1° pubbl. 9/08: «È necessario il consenso di tutti i soci titolari di diritti particolari ex art. 2468, comma 3, c.c., per deliberare una trasformazione che comporti il venir meno di detti diritti, a meno che l’atto costitutivo della società trasformata non preveda, ai sensi dell’art. 2468, comma 4, c.c., che i medesimi diritti possano essere modificati a maggioranza».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.26, Consenso dei soci titolari di particolari diritti ex art. 2468, comma 3, c.c. nel caso di trasformazione, 1° ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (10)(10)
    - Trib. Napoli, 12 novembre 2013, in Giur. It., 2014, 1944, con nota di Fregonara: «Il rimedio cautelare previsto dall’art. 2476, 3º comma, c.c., risulta strumentalmente connesso ad un’azione di merito che può essere sollecitata dal socio in nome proprio ma nell’interesse dell’ente e non ad un’azione di responsabilità individuale promossa dal socio uti singulus».
    Trib. Catanzaro, 26 febbraio 2014, in Rep. Foro It., 2015, voce Provvedimenti di urgenza, n. 28: «Allorquando la srl venga ritualmente trasformata in spa, deve essere esclusa la titolarità in capo al socio del diritto di cui all’art. 2476 c.c.; va pertanto dichiarata l’inammissibilità del ricorso ex art. 700 c.p.c. volto a far valere giudizialmente tale diritto».
    - Trib. Napoli, 12 novembre 2013, in Giur. It., 2014, 1944, con nota di Fregonara: «Il rimedio cautelare previsto dall’art. 2476, 3º comma, c.c., risulta strumentalmente connesso ad un’azione di merit...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (11)(11)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 19, Efficacia dell’iscrizione nel registro delle imprese delle modificazioni statutarie(art. 2436 c.c.), 10 marzo 2004: «Il nuovo principio non impedisce tuttavia che gli organi sociali competenti assumano delibere al cui fondamento concorrano modificazioni statutarie ancora da iscrivere nel registro delle imprese; tale è il caso, ad esempio: […] della delibera di emissione di obbligazioni assunta nelle more dell’iscrizione della deliberazione di trasformazione da società a responsabilità limitata a società per azioni […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 19, Efficacia dell’iscrizione nel registro delle imprese delle modificazioni statutarie(art. 2436 c.c.), 10 marzo 2004: «Il nuovo principio non impedisce tut...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (12)(12)
    - Cass., 24 febbraio 2014, n. 4388, in Rep. Foro It., 2014, voce Società, n. 450: «L’art. 223 bis, 2º comma, disp. att. c.c., nel consentire la trasformazione della società a responsabilità limitata in società per azioni con il voto favorevole della maggioranza dei soci che rappresenti più della metà del capitale sociale, va interpretato nel senso che non consente a tale maggioranza di apportare allo statuto le modificazioni non necessitate dalla trasformazione, in coerenza con la ratio della norma intesa ad agevolare la trasformazione della società e non di legittimare la completa riscrittura dei patti sociali compatibili con il nuovo tipo, che potrebbe risolversi in uno strumento per agire con abuso di potere in danno della minoranza […]».
    - Cass., 24 febbraio 2014, n. 4388, in Rep. Foro It., 2014, voce Società, n. 450: «L’art. 223 bis, 2º comma, disp. att. c.c., nel consentire la trasformazione della società a responsabilità limitata i...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (13)(13)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 659-2013/I. Cambiamento del tipo da s.r.l. sportiva lucrativa a società dilettantistica sportiva a responsabilità limitata, in CNN Notizie del 15.1.2016: «[…] L’abbandono del regime ordinario per accedere a quello delle società dilettantistiche implica una modificazione dello scopo sociale, da lucrativo a non lucrativo, uguale ed opposto a quello che si verifica nel caso esaminato dai citati precedenti […]. […] appare preferibile configurare la vicenda in esame, più che come mera modificazione dell’oggetto sociale, come trasformazione atipica (in quanto non codificata) eterogenea, la quale comporterebbe allora l’applicazione dell’art. 2500-septies, c.c. e dell’art. 2500-novies, c.c., per cui la trasformazione ha effetto dopo sessanta giorni dall’ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti dallo stesso articolo, termine nel quale i creditori possono fare opposizione, salvo che consti il consenso dei creditori o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso. In conclusione, pur nell’impossibilità di assumere una posizione netta relativa alla qualificazione dell’operazione (se in termini di modifica statutaria o di trasformazione eterogenea) sembra opportuno, in via prudenziale, propendere per la seconda e più tuzioristica soluzione».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 659-2013/I. Cambiamento del tipo da s.r.l. sportiva lucrativa a società dilettantistica sportiva a responsabilità limitata, in CNN Notizie de...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (14)(14)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.1, Trasformazione di srl che ha ricevuto conferimenti in natura in spa, 1° pubbl. 9/04: «Non è necessario procedere ad una nuova stima formata da un esperto nominato dal tribunale nel caso in cui una s.r.l., che abbia ricevuto conferimenti in natura, si trasformi in s.p.a., purché tra la data del conferimento e quella di trasformazione sia intercorsa l’approvazione di almeno un bilancio di esercizio».
    Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 77, Conferimenti in natura e successiva trasformazione da s.r.l. in s.p.a. (artt. 2343, 2465 e 2500-ter c.c.), 15 novembre 2005: «[…] L’assenza dell’obbligo di stima del patrimonio sociale in caso di trasformazione fra società di capitali, conseguenza dell’omogeneità del capitale anche se formato per effetto di conferimenti di beni in natura o di crediti, risulta evidente dal confronto dell’art. 2500 c.c. con l’art. 2500-ter c.c., che impone detta stima in caso di trasformazione di società di persone. I dubbi circa la possibilità di assumere contestualmente le delibere di aumento di capitale mediante conferimento in natura e di trasformazione di s.r.l. in s.p.a. sorgono invece per il tenore letterale dell’art. 2500 c.c., nella parte in cui richiede che la trasformazione risulti da atto pubblico “contenente le indicazioni previste dalla legge per l’atto di costituzione del tipo adottato”; tra tali “indicazioni” potrebbe farsi rientrare la perizia nelle forme previste dall’art. 2343 c.c. In realtà l’art. 2500 c.c., ove richiede che la trasformazione contenga le indicazioni previste per l’atto costitutivo, va inteso come riferimento agli elementi strutturali del tipo di società adottato (al proposito sembra pacifico che nella trasformazione fra società di capitali non vada inserita l’indicazione analitica degli elementi transitori che pur devono essere contenuti nell’atto costitutivo), fra i quali non va ricompresa la perizia, che costituisce piuttosto, attraverso il richiamo dell’art. 2329 c.c., una “condizione” per la costituzione […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.1, Trasformazione di srl che ha ricevuto conferimenti in natura in spa, 1° pubbl. 9/04: «Non è necessario procede...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (15)(15)
    - Cass., 13 novembre 2018, n. 28987, in Società, 2019, 1, 112; in Corr. Giur., 2019, 1, 132; in CNN Notizie del 26.11.2018, su cui cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Sentenze annotate, Al recesso nella trasformazione di s.r.l. in s.p.a. si applica l’art. 2473, c.c.: «Nel caso di trasformazione di una società a responsabilità limitata in una società per azioni, la disciplina del recesso per il socio assente o dissenziente è quella prevista per la società trasformanda, ossia la società a responsabilità limitata».
    Trib. Trapani, 21 marzo 2007, in Riv. Dott. Comm., 2007, 887, con nota di Rota: «Nel caso di trasformazione della forma giuridica di una società, l’esercizio del diritto di recesso del socio dissenziente è soggetto alla disciplina propria del tipo societario precedente alla trasformazione».
    - Cass., 13 novembre 2018, n. 28987, in Società, 2019, 1, 112; in Corr. Giur., 2019, 1, 132; in CNN Notizie del 26.11.2018, su cui cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Sentenze annotate, Al recesso...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 54, Derogabilità del quorum per la trasformazione eterogenea da società di capitali (art. 2500-septies c.c.), 19 novembre 2004: «[…] La deroga in aumento al quorum dei due terzi può giungere sino alla previsione della unanimità. Nella s.r.l. tale conclusione non ha bisogno di particolare motivazione (in generale, sul tema della unanimità, per scelta statutaria, delle decisioni dei soci di s.r.l., cfr. massima n. 42). Quanto alla s.p.a., da un lato sembra superata la tesi della “sacralità”, nel senso di assoluta inderogabilità, del principio di maggioranza (salvo che nelle ipotesi di cui all’art. 2369, comma 4, c.c.); dall’altro lato, anche chi conservi sul problema generale una posizione restrittiva non può negare ad ogni socio un potere interdittivo su di una deliberazione che stravolge completamente la causa e la struttura organizzativa del rapporto associativo, una deliberazione che in difetto di una esplicita norma autorizzativa mai avrebbe potuto lecitamente adottarsi, neanche all’unanimità, e che lo stesso legislatore riformista dichiara di ammettere per pragmatiche ragioni di economia di costi».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 54, Derogabilità del quorum per la trasformazione eterogenea da società di capitali (art. 2500-septies c.c.), 19 novembre 2004: «[…] La deroga in aumento al ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 189-2009/I, Trasformazione di s.r.l. consortile in s.p.a. e opposizione dei creditori sociali ex art. 2500-novies c.c., in CNN Notizie del 27.10.2009: «[…] La ratio dell’opposizione riconosciuta ai creditori dell’ente trasformando, invero, sembra rinvenirsi altrove e, più precisamente, nella circostanza che la trasformazione eterogenea comporta non solo o non tanto un diverso regime di responsabilità per le obbligazioni sociali, ma anche, e soprattutto, una diversa struttura organizzativa e di governo del patrimonio in capo all’ente trasformato. In particolare, ciò può condurre ad una diversa valutazione di affidabilità del soggetto debitore […]. Il che spiega, quindi, la generale applicabilità alla trasformazione eterogenea dell’istituto dell’opposizione non solo quando questa comporti un mutamento della struttura patrimoniale o organizzativa dell’ente trasformando, ma anche laddove essa si sostanzi in un mutamento della causa, salvo poi, per il creditore opponente, dover dimostrare il pregiudizio effettivo delle proprie ragioni […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 189-2009/I, Trasformazione di s.r.l. consortile in s.p.a. e opposizione dei creditori sociali ex art. 2500-novies c.c., in CNN Notizie del 27...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia d’impresa B, Linee guida per i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia societaria, 2018: «[…] Non rientrano nel perimetro della volontaria giurisdizione ma in quello dei procedimenti contenziosi (ove il provvedimento giurisdizionale è emanato in esito a un «accertamento di per sé richiedente il dispiegarsi di contraddittorio pieno e suscettibile di passaggio in giudicato»): «l’opposizione dei creditori alla […] trasformazione eterogenea» di cui all’art. 2500-novies, comma 2, c.c.».
    - Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia d’impresa B, Linee guida per i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia societaria, 2018: «[…] Non rientrano nel perimetro della volo...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (4)(4)
    - Massime dell’Osservatorio sulla riforma del diritto societario, costituito dai Conservatori dei Registri delle Imprese della Lombardia e dai notai designati dal Comitato Notarile Regionale Lombardo (http://www.consiglionotarilemilano.it/notai/prassi-registro-imprese.aspx), Massima n. 6, Presentazione atti con effetti differiti - Procedura di deposito ed iscrizione di atti con effetti differiti di società di capitali e società cooperative, approvata il 23 febbraio 2005: «Il deposito di atti con effetti differiti al verificarsi di condizioni previste dalla legge (ed in particolare […] dell’atto di trasformazione eterogenea) deve avvenire entro 30 giorni dalla data dell’atto stesso e deve riportare le modifiche - la cui efficacia è subordinata al verificarsi delle suddette condizioni […] con specificazione della subordinazione dell’efficacia all’evento stabilito dalla legge. […] agli atti di trasformazione eterogenea» potrà essere allegato lo statuto dell’ente risultante dalla trasformazione. «Dopo il verificarsi della condizione legale è necessario, per concludere il procedimento, depositare un ulteriore modello, sottoscritto da un rappresentante della società (fermo restando che il notaio è comunque facoltizzato al secondo deposito), riportante le modifiche divenute efficaci negli specifici quadri del modello, indicando nella modulistica il riferimento al deposito originario e la dichiarazione di avvenuto verificarsi dell’evento condizionante, allegando idoneo documento comprovante la verificata condizione (certificato di non opposizione rilasciato dal Tribunale competente ovvero dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal rappresentante della società e resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000). Il secondo deposito non è soggetto a termine (e quindi a sanzione in caso di deposito oltre i 30 giorni dal verificarsi dell’evento o dallo scadere del termine)».
    - Massime dell’Osservatorio sulla riforma del diritto societario, costituito dai Conservatori dei Registri delle Imprese della Lombardia e dai notai designati dal Comitato Notarile Regionale Lombardo ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (5)(5)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 54, Derogabilità del quorum per la trasformazione eterogenea da società di capitali (art. 2500-septies c.c.), 19 novembre 2004: «L’art. 2500-septies, comma 3, c.c. richiede che la trasformazione eterogenea sia deliberata con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto più il consenso dei soci che assumono responsabilità illimitata. Ferma restando l’inderogabilità del consenso di questi ultimi (v. massima n. 53), devono ritenersi ammissibili, con il limite di cui in appresso, clausole in deroga alla predetta maggioranza dei due terzi. Infatti, nel secondo comma dell’art. 2500-septies c.c. si richiama, sia pure in quanto compatibile, l’art. 2500-sexies c.c., ove si ammette la deroga statutaria alla maggioranza ivi prevista. È vero che nel terzo comma dell’art. 2500-septies c.c. la speciale maggioranza dei due terzi stabilita per la trasformazione eterogenea sembra posta come necessaria (la deliberazione “deve essere assunta …”, laddove nell’art. 2500-sexies c.c. essa “è adottata…”, formula meno stringente in linea con la derogabilità ivi espressamente riconosciuta): ma ciò è dovuto alla esigenza di assicurare nella sola trasformazione eterogenea un quorum minimo, inderogabile in diminuzione, senza escludere la possibilità di prevedere in statuto maggioranze più elevate […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 54, Derogabilità del quorum per la trasformazione eterogenea da società di capitali (art. 2500-septies c.c.), 19 novembre 2004: «L’art. 2500-septies, comma 3...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (6)(6)
    - Comitato Notarile della Regione Campania, Massima n. 16, Art. 2500-septies, comma 3, c.c. - Natura del voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto - In base al capitale posseduto - Derogabilità della norma: «L’art. 2500-septies, comma 3, c.c. stabilisce che la deliberazione di trasformazione eterogenea di società di capitali deve essere assunta con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto e comunque con il consenso dei soci che assumono responsabilità illimitata. Il riferimento “ai due terzi degli aventi diritto” va interpretato integrando il dato letterale con il riferimento, mancante, al capitale sociale rappresentato dalle quote o azioni di cui sono titolari i votanti. Anche in tale ipotesi, pertanto, il quorum va calcolato in base al criterio della partecipazione al capitale sociale, come avviene sempre nelle società di capitali […]».
    - Comitato Notarile della Regione Campania, Massima n. 16, Art. 2500-septies, comma 3, c.c. - Natura del voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto - In base al capitale posseduto - Derogabili...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (7)(7)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.6, Trasformazione eterogenea, 1° pubbl. 9/05: «Ogni ipotesi di trasformazione eterogenea da società di capitali richiede, per effetto della norma di cui all’art. 2500 septies c.c. (che richiama l’art. 2500 sexies c.c.), la predisposizione della relazione degli amministratori che illustri le ragioni e gli effetti della proposta trasformazione, la quale deve essere messa a disposizione dei soci nei termini di legge».
    Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 81, Rinuncia alla relazione degli amministratori nella trasformazione di società di capitali (artt. 2500-sexies e 2500-septies c.c.), 22 novembre 2005: «[…] L’art. 2500-septies c.c. prevede poi l’applicazione alla trasformazione eterogenea da società di capitali dell’intero art. 2500-sexies c.c. “in quanto compatibile”, sicuramente introducendo anche per tale tipo di trasformazione l’obbligo di redazione della relazione degli amministratori. Non pare peraltro che nella trasformazione eterogenea la relazione assuma una funzione diversa da quella svolta nella trasformazione regressiva, dovendo quindi giungersi alle medesime conclusioni circa la sua rinunciabilità da parte di tutti i soci».
    In senso conforme: Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 191-2015/I, Trasformazione di S.p.A. in cooperativa s.p.a. e relazione degli amministratori ex art. 2500-sexies, comma 2, c.c., in CNN Notizie del 12.5.2016.
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.6, Trasformazione eterogenea, 1° pubbl. 9/05: «Ogni ipotesi di trasformazione eterogenea da società di capitali r...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (8)(8)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.31, Trasformazione eterogenea di società od altri enti in liquidazione, 1° pubbl. 9/09: «Si ritiene sempre legittimo, nei limiti del procedimento legale e salvi i divieti espressi, che una qualsiasi società od altro ente in liquidazione si trasformi in altra società od ente (trasformazione eterogenea). La società o l’ente derivante dalla trasformazione potrà a sua volta essere in liquidazione o meno, poiché detta operazione può avere sia un fine liquidatorio sia un fine di rimozione della causa di scioglimento e di rilancio dell’attività. In ogni caso non sussiste alcun obbligo di motivare la decisione di trasformazione, essendo la valutazione sull’opportunità di tale operazione rimessa all’insindacabile giudizio dei soci o degli eventuali altri organi specificatamente competenti. I terzi creditori sono comunque tutelati con il diritto di opposizione previsto dall’art. 2500-novies c.c. […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.31, Trasformazione eterogenea di società od altri enti in liquidazione, 1° pubbl. 9/09: «Si ritiene sempre legitt...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (9)(9)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.31, Trasformazione eterogenea di società od altri enti in liquidazione, 1° pubbl. 9/09: «[…] si ritengono […] non consentite, le trasformazioni eterogenee di enti in liquidazione che comportino la disapplicazione delle eventuali norme proprie del tipo di partenza relative alla devoluzione del patrimonio (ciò per applicazione diretta ed analogica di quanto disposto dagli artt. 2499 e 28, comma 2, c.c.)».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.31, Trasformazione eterogenea di società od altri enti in liquidazione, 1° pubbl. 9/09: «[…] si ritengono […] non...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (10)(10)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 810-2013/I, Delibera di trasformazione e partecipazione di maggioranza detenuta da una congregazione religiosa, in CNN Notizie del 13.4.2016: «[…] All’esito della trasformazione in esame, infatti, non si ha una “surrogazione reale” delle azioni della s.p.a. detenute dalla Congregazione con altra partecipazione, come avverrebbe nelle ipotesi di trasformazione omogenea ed in alcuni casi di trasformazione eterogenea (in società consortile, in società cooperativa), bensì una sostanziale rinuncia alle stesse. È ben vero che nel caso di trasformazione l’atto di dotazione con il quale il fondatore attribuisce alla fondazione il patrimonio necessario per la realizzazione del suo scopo è posto formalmente in essere dalla società trasformanda, ma l’effetto si riverbera sul patrimonio del socio. L’atto di dotazione, infatti, produce l’immediato effetto di destinare i beni all’ente nascituro, sottraendoli non soltanto ad ogni altra destinazione, ma anche al loro precedente titolare, il quale non può disporne, se non con la revoca dell’atto di fondazione, possibile solo nei limiti di cui all’art. 15 c.c. e cioè prima che sia intervenuto il riconoscimento. Il che si traduce, rispetto alla partecipazione azionaria detenuta, nella perdita dei diritti amministrativi e patrimoniali che essa rappresentava […]»
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 810-2013/I, Delibera di trasformazione e partecipazione di maggioranza detenuta da una congregazione religiosa, in CNN Notizie del 13.4.2016:...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (11)(11)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 810-2013/I, Delibera di trasformazione e partecipazione di maggioranza detenuta da una congregazione religiosa, in CNN Notizie del 13.4.2016: «[…] All’esito della trasformazione in esame, infatti, non si ha una “surrogazione reale” delle azioni della s.p.a. detenute dalla Congregazione con altra partecipazione, come avverrebbe nelle ipotesi di trasformazione omogenea ed in alcuni casi di trasformazione eterogenea (in società consortile, in società cooperativa), bensì una sostanziale rinuncia alle stesse. […] Per tale ragione - pur con l’avvertenza che una valutazione in tal senso spetta all’autorità ecclesiastica competente - sembra che l’atto che si intende compiere sia riconducibile alla previsione del canone 1295 del codice di diritto canonico a tenore del quale “i requisiti a norma dei cann. 1291-1294, ai quali devono conformarsi anche gli statuti delle persone giuridiche, devono essere osservati non soltanto per l’alienazione, ma in qualunque altro affare che intacchi il patrimonio della persona giuridica peggiorandone la condizione”»
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 810-2013/I, Delibera di trasformazione e partecipazione di maggioranza detenuta da una congregazione religiosa, in CNN Notizie del 13.4.2016:...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Trib. Napoli, 20 dicembre 2004, in Società, 2005, 1260, con nota di Ferrari: «Non può essere iscritta nel registro delle imprese la delibera di trasformazione di una società a responsabilità limitata in società per azioni che non contenga la nomina dei componenti dei nuovi organi di gestione e di controllo della società».
    - Trib. Napoli, 20 dicembre 2004, in Società, 2005, 1260, con nota di Ferrari: «Non può essere iscritta nel registro delle imprese la delibera di trasformazione di una società a responsabilità limitat...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.4, Ambito di applicazione dell’art. 2500 sexies c.c., 1° pubbl. 9/05: «La norma dell’art. 2500-sexies c.c. benché sia intitolata “Trasformazione di società di capitali” in realtà si riferisce alle sole trasformazioni di società di capitali in società di persone, non anche alle trasformazioni di società di capitali in altre società di capitali, come si può ricavare dalle disposizioni dei commi primo e quarto […]»; «[…] la disposizione di cui al secondo comma dell’art. 2500 sexies c.c. che prescrive l’obbligo della relazione dell’organo amministrativo, non si applica in caso di trasformazione nell’ambito delle società di capitali (ad esempio nel caso di trasformazione di una s.r.l. nella forma di s.p.a. o di una s.p.a. nella forma di s.r.l.). Resta in ogni caso salvo il disposto dell’art. 2500 septies, II comma, c.c., per le ipotesi di trasformazione ivi previste».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.4, Ambito di applicazione dell’art. 2500 sexies c.c., 1° pubbl. 9/05: «La norma dell’art. 2500-sexies c.c. benché...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Massima del Tribunale di Milano (dettata ante legge 340/2000, recante soppressione dell’omologa degli atti societari), riferita a App. Trieste, 28 agosto 1958, in Riv. Not., 1958, 833: «la norma dell’art. 2498 in tema di trasformazione da società di persone in società di capitali, non è estensibile alla trasformazione da uno ad altro tipo di società personificate».
    - Massima del Tribunale di Milano (dettata ante legge 340/2000, recante soppressione dell’omologa degli atti societari), riferita a App. Trieste, 28 agosto 1958, in Riv. Not., 1958, 833: «la norma del...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (4)(4)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 19, Efficacia dell’iscrizione nel registro delle imprese delle modificazioni statutarie (art. 2436 c.c.), 10 marzo 2004: «[…] si deve ritenere che le deliberazioni aventi fondamento nelle modificazioni statutarie (inefficaci) siano subordinate alla preventiva iscrizione di queste ultime al registro delle imprese; questa subordinazione potrà opportunamente risultare dalle deliberazioni in modo espresso ovvero restare evidente dalla complessiva struttura delle determinazioni stesse […]». «Il nuovo principio non impedisce tuttavia che gli organi sociali competenti assumano delibere al cui fondamento concorrano modificazioni statutarie ancora da iscrivere nel registro delle imprese; tale è il caso, ad esempio: - della delibera di trasformazione in società per azioni, assunta dalla stessa assemblea immediatamente dopo quella di aumento gratuito (ovvero a pagamento, contestualmente eseguito) del capitale sociale a minimi 120.000 euro [ora 50.000, N.d.A.] […]».
    Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. H.F.2, Eseguibilità delle delibere non iscritte, 1° pubbl. 9/04: «Le decisioni di modifica dello statuto sono sottoposte, ai sensi dell’art. 2436, comma 5, c.c., alla condizione sospensiva di efficacia della loro iscrizione nel registro delle imprese. È quindi possibile, pendente la condizione sospensiva, ai sensi dell’art. 1357 c.c.: […] c) adottare delibere da parte di altri organi sociali in forza di poteri attribuiti dallo statuto in virtù di una delibera modificativa non ancora iscritta. In tutti questi casi gli atti ulteriori: connessi, dipendenti o esecutivi di delibere non ancora efficaci, sono a loro volta sottoposti alla medesima condizione di efficacia dell’atto da cui traggono legittimazione».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 5759/I, Gli effetti dell’iscrizione nel registro delle imprese di delibere modificative dello statuto di società di capitali: il nuovo art. 2436 quinto comma c.c., in CNN Notizie del 30.3.2006: «[…] la tesi della pubblicità dichiarativa consentirebbe alla società di immediatamente e validamente adottare anche delibere connesse o conseguenti a quella modificativa dello statuto non ancora iscritta, senza ricorso alla figura della delibera condizionata e con efficacia anche all’esterno, purché ne sia fornita adeguata prova al terzo contraente con la società […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 19, Efficacia dell’iscrizione nel registro delle imprese delle modificazioni statutarie (art. 2436 c.c.), 10 marzo 2004: «[…] si deve ritenere che le deliber...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (5)(5)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 77, Conferimenti in natura e successiva trasformazione da s.r.l. in s.p.a. (artt. 2343, 2465 e 2500-ter c.c.), 15 novembre 2005: «[…] le due vicende - aumento del capitale e trasformazione - sono assolutamente autonome non solo quando siano deliberate in assemblee separate, ma anche quando siano deliberate nella stessa assemblea e addirittura quando la prima (aumento del capitale) sia necessaria per raggiungere il capitale minimo della s.p.a.[…]»; «[…] per ritenere legittima la combinazione delle due vicende, il conferimento deve avvenire a favore della s.r.l. e quindi diventare efficace prima che sia efficace la trasformazione: ciò richiede la subordinazione degli effetti della trasformazione all’intervenuta efficacia non solo della delibera di aumento del capitale ma anche del conferimento […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 77, Conferimenti in natura e successiva trasformazione da s.r.l. in s.p.a. (artt. 2343, 2465 e 2500-ter c.c.), 15 novembre 2005: «[…] le due vicende - aument...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (6)(6)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 1077-2014/I, Aumento oneroso del capitale sociale deliberato “a cascata” a seguito di delibera di trasformazione di s.r.l. in S.p.A, in CNN Notizie del 20.4.2016: «[…] Nel quesito non è precisato se l’aumento sia funzionale alla trasformazione, nel senso che esso sia necessario al raggiungimento dell’importo minimo del capitale richiesto, dall’art. 2327, c.c., per la società per azioni (50.000 euro). In tale evenienza, infatti, è la delibera di aumento che, normalmente, si pone a presupposto della trasformazione, sì che la trasformazione risulta condizionata all’aumento: mancherebbe, altrimenti, il requisito richiesto per il tipo adottato a seguito della trasformazione […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 1077-2014/I, Aumento oneroso del capitale sociale deliberato “a cascata” a seguito di delibera di trasformazione di s.r.l. in S.p.A, in CNN N...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (7)(7)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 1077-2014/I, Aumento oneroso del capitale sociale deliberato “a cascata” a seguito di delibera di trasformazione di s.r.l. in S.p.A, in CNN Notizie del 20.4.2016: «[…] Diversamente, laddove l’aumento non sia finalizzato al raggiungimento dell’importo minino previsto per il tipo S.p.A., le due delibere possono considerarsi indipendenti e non v’è alcun condizionamento della trasformazione all’aumento. Tuttavia, nel caso in cui le stesse vengano adottate contestualmente, considerato che, per effetto del disposto contenuto nell’art. 2436, comma 5, c.c. la trasformazione non produrrà effetti se non dopo l’iscrizione nel registro delle imprese, prima di tale momento l’aumento dovrà essere adottato secondo il procedimento dettato per le s.r.l. (quindi, facendo applicazione dell’art. 2481-bis c.c. e non dell’art. 2441 c.c.)».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 1077-2014/I, Aumento oneroso del capitale sociale deliberato “a cascata” a seguito di delibera di trasformazione di s.r.l. in S.p.A, in CNN N...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (8)(8)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 35/2013, Trasformazione e fallimento: «un caso frequente nella prassi […] è la trasformazione di Spa fallita in Srl, fattispecie che efficacemente traduce le utilità immediate dell’operazione (riduzione degli oneri di procedura, diminuzione dei costi di gestione, a partire dal venir meno dei presupposti per la nomina dell’organo di controllo, facilità nella gestione della liquidazione stessa e maggiore snellezza della struttura organizzativa). In questo contesto si inserisce la c.d. “trasformazione liquidativa” volta ad evitare perdite maggiori attraverso la realizzazione di maggiori risparmi, garantendo al contempo un più consistente residuo attivo soprattutto nei casi in cui la procedura richiede tempi lunghi. Del resto già la relazione di accompagnamento al d.lgs. 6/2003 reperisce proprio nella riduzione degli “oneri” della procedura uno dei possibili scopi che la trasformazione può in concreto perseguire. È opportuno comunque precisare che l’interesse a ridurre i costi di gestione, oltre che nel caso di operazione liquidativa e finalizzata alla conservazione di un riparto attivo da distribuire ai soci, può sussistere anche nel caso in cui l’obiettivo sia il risanamento dell’impresa e la prosecuzione dell’attività. Delineata l’utilità concreta dell’operazione, si ritiene che la società per azioni fallita che abbia provveduto allo scioglimento e alla messa in liquidazione della società stessa possa senz’altro procedere alla trasformazione in società a responsabilità limitata senza ripianare le perdite e ricapitalizzare la società; e ciò anche nel caso di capitale integralmente perduto […]».
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 35/2013, Trasformazione e fallimento: «un caso frequente nella prassi […] è la trasformazione di Spa fallita in Srl, fattispecie che efficacemente trad...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (9)(9)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 35/2013, Trasformazione e fallimento: «la dichiarazione di fallimento delle società di capitali non è di per sé causa di scioglimento della società né determina la decadenza degli organi sociali. Si tratta di un principio voluto dal legislatore della riforma del 2003 e che si trae dalla lettura dell’art. 2484 c.c., norma che, tra le cause di scioglimento, non annovera più la dichiarazione di fallimento per le società che abbiano per oggetto un’attività commerciale […]».
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 35/2013, Trasformazione e fallimento: «la dichiarazione di fallimento delle società di capitali non è di per sé causa di scioglimento della società né ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (10)(10)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 34/2013, Concordato preventivo e trasformazione di società: «il presupposto affinché la s.p.a. possa legittimamente deliberare di trasformarsi in s.r.l., sia dopo la presentazione della domanda di ammissione al concordato che successivamente alla pronuncia da parte del tribunale del decreto di ammissione, senza ricostituire il capitale sociale integralmente perduto o, comunque, senza ripianare le perdite, è che versi in stato di liquidazione. Pendente tale fase non trova infatti applicazione la disciplina sul capitale sociale propria nel caso di attività ordinaria e, più precisamente non trovano applicazione gli obblighi di riduzione del capitale di cui agli artt. 2446, 2447 (per le Spa) e 2482-bis, 2482-ter (per le srl) cod. civ., in considerazione della diversa funzione del capitale sociale stesso. La delibera di trasformazione regressiva di s.p.a. in liquidazione in s.r.l. del resto si colloca tra quelle che governano la liquidazione essendo funzionale alla semplificazione della procedura e alla riduzione dei costi».
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 34/2013, Concordato preventivo e trasformazione di società: «il presupposto affinché la s.p.a. possa legittimamente deliberare di trasformarsi in s.r.l...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (11)(11)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 34/2013, Concordato preventivo e trasformazione di società: «La pendenza della procedura di concordato preventivo non inibisce né altera l’operatività della disciplina ordinaria della trasformazione, non limita il potere deliberativo dell’assemblea […] né costituisce causa di decadenza degli organi sociali».
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 34/2013, Concordato preventivo e trasformazione di società: «La pendenza della procedura di concordato preventivo non inibisce né altera l’operatività ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.9, Decadenza del collegio sindacale e del revisore contabile in seguito a trasformazione societaria, 1° pubbl. 9/06: «Nel caso in cui una società dotata di collegio sindacale e/o di revisore si trasformi in un tipo incompatibile con la presenza di tali organi i componenti degli stessi decadono dalla data di efficacia della trasformazione. Tra i tipi incompatibili con la presenza del collegio sindacale e/o del revisore, oltre alle società di persone, è da annoverare anche la società a responsabilità limitata che non versi nelle condizioni di cui al secondo o terzo comma dell’art. 2477 c.c. e che non abbia recepito nel proprio statuto la previsione di nomina facoltativa del collegio sindacale o del revisore ai sensi del primo comma del medesimo art. 2477 c.c.».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 795-2014/I, Trasformazione di s.p.a. in s.r.l. e decadenza del collegio sindacale, in CNN Notizie dell’8.10.2014: «[…] si è rilevato da una parte della dottrina come in taluni casi sia possibile provocare l’interruzione della carica sindacale per effetto di modificazioni statutarie. Infatti, il principio della stabilità reale del sindaco in tanto merita d’essere salvaguardato in quanto resti destinato ad operare nel contesto organizzativo che lo presupponga. Si è così affermato che tale principio non operi quando la società si trasformi in altro tipo che non esiga la presenza di un collegio sindacale, venendo in tal caso meno la fattispecie che funge da antecedente per l’applicabilità della disciplina della revoca del sindaco. […] Ne consegue, quindi, che una volta divenuta efficace la trasformazione, si verifica una cessazione automatica dall’incarico dei componenti del collegio sindacale; ciò a patto che nell’atto costitutivo della s.r.l. risultante dalla trasformazione non venga prevista la facoltatività della nomina dell’organo di controllo […]».
    Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili, Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate (versione aggiornata al 12 gennaio 2021), Norma 10.3. Attività del Collegio sindacale in caso di trasformazione: «[…] nel caso in cui una società dotata di Collegio sindacale si trasformi in un tipo societario che non contempli la presenza di tale organo, questo viene meno e i suoi componenti cessano dalla data in cui la trasformazione produce effetti […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.9, Decadenza del collegio sindacale e del revisore contabile in seguito a trasformazione societaria, 1° pubbl. 9/...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 191-2015/I, Trasformazione di S.p.A. in cooperativa s.p.a. e relazione degli amministratori ex art. 2500-sexies, comma 2, c.c., in CNN Notizie del 12.5.2016: «[…] L’espressa qualificazione dell’operazione in discorso in termini di trasformazione eterogenea da società di capitali rende certamente applicabile la norma, richiamata per le trasformazioni eterogenee da società di capitali dal comma 2 dell’art. 2500-septies, c.c., nei limiti della compatibilità. […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 191-2015/I, Trasformazione di S.p.A. in cooperativa s.p.a. e relazione degli amministratori ex art. 2500-sexies, comma 2, c.c., in CNN Notizi...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 81, Rinuncia alla relazione degli amministratori nella trasformazione di società di capitali (artt. 2500-sexies e 2500-septies c.c.), 22 novembre 2005: «L’art. 2500-sexies c.c. ha introdotto, nel caso di trasformazione di società di capitali in società di persone (cd. trasformazione “regressiva”), l’obbligo degli amministratori di “predisporre una relazione che illustri le motivazioni e gli effetti della trasformazione”, imponendo altresì che detta relazione debba “restare depositata presso la sede sociale durante i trenta giorni che precedono l’assemblea convocata per deliberare la trasformazione”, in modo che i soci possano “prenderne visione” ed “ottenerne gratuitamente copia”. […] L’interesse tutelato dall’ordinamento attraverso l’introduzione dell’obbligo di redazione e deposito della relazione illustrativa dell’operazione di trasformazione è quindi esclusivamente quello dei singoli soci in quanto coinvolti in un procedimento che si pone in controtendenza rispetto alla direzione evolutiva, dal tipo più semplice al tipo più complesso, favorita dalla legge, come dimostrato dal fatto che nessuna relazione è imposta nel caso di trasformazione di società di persone in società di capitali. […] Tenuto conto di ciò, e cioè del fatto che l’interesse tutelato è esclusivamente quello dei soci, è legittimo che tutti soci (ovvero, più esattamente, tutti gli aventi diritto al voto) rinuncino a ricevere l’informativa imposta dalla norma citata, esonerando gli amministratori dall’obbligo di redigere la relazione illustrativa, ovvero rinuncino al termine di deposito che la legge impone a loro favore per l’esame della relazione […]».
    Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.13, Rinunciabilità alla relazione sulla trasformazione ex art. 2500 sexies, comma 2, c.c., 1° pubbl. 9/06, motivato 9/11: «La relazione degli amministratori che illustri le motivazioni e gli effetti della trasformazione ex art. 2500-sexies, II comma, c.c., è volta a tutelare unicamente gli interessi dei soci, pertanto è da questi rinunciabile all’unanimità. La rinuncia può avvenire anche con riguardo al solo preventivo deposito. […] La rinuncia alla relazione (al suo deposito o al termine) potrà avvenire in assemblea, se i soci sono tutti presenti, ovvero potrà essere intervenuta in precedenza e fatta constare in assemblea da dichiarazione resa dagli amministratori».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 168-2008/I, Trasformazione e rinuncia alla relazione di cui al comma 2 dell’art. 2500-sexies c.c., in CNN Notizie del 27.8.2008: «[…] Sul punto, la dottrina unanime si esprime in senso favorevole, sulla base del rilievo che l’interesse tutelato è solo quello dei soci, dal momento che la relazione degli amministratori, depositata presso la sede sociale, resta documento riservato, che non va allegato né al verbale di assemblea, né depositato nel registro delle imprese […]».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 58-2009/I, Trasformazione di società semplice in cooperativa, in CNN Notizie del 11.3.2009: «[…] Quanto, infine, alla relazione degli amministratori che illustri le motivazioni e gli effetti della trasformazione (richiesta dal comma 2 dell’art. 2500-sexies, c.c. per la trasformazione di società di capitali in società di persone e richiamata per le trasformazioni eterogenee da società di capitali dal comma 2 dell’art. 2500-septies, c.c., nei limiti della compatibilità), se si ritiene ammissibile il passaggio diretto, ciò non significa che non debbano essere rispettate le garanzie e le tutele che l’ordinamento dispone per il tipo “intermedio”. E, quindi, essa è in linea di principio necessaria, benché, a differenza della relazione di stima, sia presidio posto a tutela esclusivamente dei soci, e pertanto rinunciabile […]».
    In senso conforme: Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 246-2009/I, Trasformazione di società consortile per azioni in liquidazione in società cooperativa per azioni. Legittimità e procedimento, in CNN Notizie del 5.1.2010; Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 191-2015/I, Trasformazione di S.p.A. in cooperativa s.p.a. e relazione degli amministratori ex art. 2500-sexies, comma 2, c.c., in CNN Notizie del 12.5.2016.
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 81, Rinuncia alla relazione degli amministratori nella trasformazione di società di capitali (artt. 2500-sexies e 2500-septies c.c.), 22 novembre 2005: «L’ar...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (4)(4)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 81, Rinuncia alla relazione degli amministratori nella trasformazione di società di capitali (artt. 2500-sexies e 2500-septies c.c.), 22 novembre 2005: […] Tenuto conto di ciò, e cioè del fatto che l’interesse tutelato è esclusivamente quello dei soci, è legittimo che tutti soci (ovvero, più esattamente, tutti gli aventi diritto al voto) rinuncino a ricevere l’informativa imposta dalla norma citata, esonerando gli amministratori dall’obbligo di redigere la relazione illustrativa, ovvero rinuncino al termine di deposito che la legge impone a loro favore per l’esame della relazione. La rinuncia è implicita qualora la delibera venga adottata all’unanimità col voto favorevole di tutti gli aventi diritto al voto […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 81, Rinuncia alla relazione degli amministratori nella trasformazione di società di capitali (artt. 2500-sexies e 2500-septies c.c.), 22 novembre 2005: […] T...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (5)(5)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.36, Trasformazione regressiva con riduzione reale del capitale, 1° pubbl. 9/13, motivato 9/13: «Nella trasformazione regressiva da società di capitali in società di persone, appare consentito ridurre il capitale sociale volontariamente nel rispetto del termine di opposizione concesso ai creditori sociali. […] Pur ritenendo quindi lecita l’operazione di riduzione reale del capitale sociale, contestualmente alla trasformazione da società di capitali in società di persone, va rilevato come in tal caso occorra rispettare la disciplina sulla riduzione reale del capitale e cioè la disciplina dell’art. 2306 c.c. nel caso in cui la società trasformata sia una società di persone. Ciò appare necessario in quanto l’operazione può pregiudicare i creditori sociali e quindi deve essere loro riconosciuto il diritto di opposizione. […] La conseguenza del differimento dell’eseguibilità della riduzione volontaria del capitale sociale attiene alla impossibilità di distribuire ai soci l’importo della riduzione deliberata, prima del decorso del termine di tre mesi dalla data di avvenuta iscrizione al registro imprese della relativa delibera, senza che i creditori sociali abbiano fatto opposizione».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.36, Trasformazione regressiva con riduzione reale del capitale, 1° pubbl. 9/13, motivato 9/13: «Nella trasformazi...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (6)(6)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 53, Consenso alla trasformazione da parte di chi subisce un aggravamento della propria responsabilità (artt. 2500-sexies e 2500-septies c.c.), 19 novembre 2004: il consenso del socio che subisce un aggravamento della sua responsabilità, «come si evince dall’art. 2500-sexies c.c., condiziona non l’adozione o la validità della delibera/decisione di trasformazione bensì la sua efficacia ed iscrivibilità: di tal che la deliberazione che riporta la maggioranza richiesta (ma non anche il voto di tutti i soci “aggravati”, per assenza, astensione o dissenso) è suscettibile di produrre i suoi effetti in un momento successivo, quando abbia ad intervenire il necessario consenso al momento non dato […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 53, Consenso alla trasformazione da parte di chi subisce un aggravamento della propria responsabilità (artt. 2500-sexies e 2500-septies c.c.), 19 novembre 20...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (7)(7)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 53, Consenso alla trasformazione da parte di chi subisce un aggravamento della propria responsabilità (artt. 2500-sexies e 2500-septies c.c.), 19 novembre 2004: «[…] Ciò ammesso, restano da stabilire modalità e termine per la prestazione del consenso extra assembleare. Quanto alle modalità, esse devono essere idonee a dare certezza circa la integrazione del presupposto di efficacia, anche ai fini della decorrenza del termine per la iscrizione della delibera nel registro delle imprese: a tale scopo deve esigersi un consenso espresso o attestato in via ricognitiva in un documento notarile (atto pubblico o scrittura privata autenticata) o di equivalente affidabilità. […] di assai dubbia legittimità sarebbe la delibera che pretendesse di dedurre la prestazione del consenso, causa della grave conseguenza dell’assunzione di responsabilità illimitata, da atteggiamenti di mera inerzia (silenzio; mancanza di opposizione; rifiuto del consenso da esprimere secondo date modalità) protratti per la durata stabilita, tanto più se non decorrenti da personale comunicazione della delibera stessa».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 53, Consenso alla trasformazione da parte di chi subisce un aggravamento della propria responsabilità (artt. 2500-sexies e 2500-septies c.c.), 19 novembre 20...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (8)(8)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 53, Consenso alla trasformazione da parte di chi subisce un aggravamento della propria responsabilità (artt. 2500-sexies e 2500-septies c.c.), 19 novembre 2004: «[…] il consenso del socio “aggravato da responsabilità” è indispensabile e non può essere reso superfluo neanche con clausola statutaria […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 53, Consenso alla trasformazione da parte di chi subisce un aggravamento della propria responsabilità (artt. 2500-sexies e 2500-septies c.c.), 19 novembre 20...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (9)(9)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 53, Consenso alla trasformazione da parte di chi subisce un aggravamento della propria responsabilità (artt. 2500-sexies e 2500-septies c.c.), 19 novembre 2004: «[…] La manifestazione del consenso non deve necessariamente essere contestuale alla delibera di trasformazione, ma, subordinandone l’efficacia, deve effettuarsi con modalità tali da conferire certezza circa la provenienza del consenso».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 53, Consenso alla trasformazione da parte di chi subisce un aggravamento della propria responsabilità (artt. 2500-sexies e 2500-septies c.c.), 19 novembre 20...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (10)(10)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 53, Consenso alla trasformazione da parte di chi subisce un aggravamento della propria responsabilità (artt. 2500-sexies e 2500-septies c.c.), 19 novembre 2004: «[…] Quanto al termine entro il quale il consenso va prestato, poiché non sembra che il termine possa rimanere indefinitamente aperto, con il pericolo che il consenso mancante sia prestato quando la trasformazione sia ormai sprovvista del suo originario significato economico, è assai opportuno che lo stato di aspettativa si mantenga in tempi accettabili e definibili in modo sicuro e che allora il termine sia fissato, al più tardi, dalla stessa delibera di trasformazione […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 53, Consenso alla trasformazione da parte di chi subisce un aggravamento della propria responsabilità (artt. 2500-sexies e 2500-septies c.c.), 19 novembre 20...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (11)(11)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 169-2006/I, Scissione di confidi e trasformazione di enti diversi dai confidi in confidi, in CNN Notizie del 7.5.2007: «[…] La trasformazione di una società per azioni, a responsabilità limitata, in accomandita per azioni o cooperativa in un confidi non è espressamente elencata tra le fattispecie di cui ai commi 38 e 39 dell’art. 13, d.l. 269/2003, i quali si riferiscono o alla trasformazione di un confidi in altro confidi, o alla fusione tra confidi. […] Il silenzio del legislatore non può essere interpretato come un divieto di compiere le operazioni non espressamente menzionate nell’art. 13 del d.l. 269/2003. A ciò si può, inoltre, aggiungere che la trasformazione di società di capitali o cooperative in confidi determina di regola la destinazione di elementi patrimoniali allo svolgimento dell’attività di garanzia collettiva dei fidi. Sembrerebbe, forse, possibile applicare in via analogica la disciplina di favore contenuta nei commi 38-43 dell’art. 13, d.l. 269/2003, i quali sono volti a non ostacolare le operazioni di trasformazione che non comportino una distrazione di patrimoni dallo svolgimento dell’attività di garanzia collettiva dei fidi […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 169-2006/I, Scissione di confidi e trasformazione di enti diversi dai confidi in confidi, in CNN Notizie del 7.5.2007: «[…] La trasformazione ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (12)(12)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 5619/I, La nuova disciplina della trasformazione omogenea e le società di persone: un primo confronto, in CNN Notizie del 29.4.2005: «[…] Nell’attuale sistema, come si diceva, non vi è più spazio per questa sorta di irregolarità sopravvenuta della società all’esito della sua trasformazione: e ciò per la ragione che, in mancanza della prescritta pubblicità, l’atto di trasformazione non produce alcun effetto, continuandosi allora ad applicare la disciplina prevista per il tipo originario. Il che è a dirsi quantomeno nell’ipotesi di trasformazione di società di capitali (in società di persone commerciali), a ciò ostando, come si diceva, non solo la regola di cui all’ultimo comma dell’art. 2500 cod. civ., ma prima ancora quella di cui al quinto comma dell’art. 2436 cod. civ.; ma alla stessa conclusione deve pervenirsi per quanto riguarda la trasformazione di società di persone in altra società di persone commerciale […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 5619/I, La nuova disciplina della trasformazione omogenea e le società di persone: un primo confronto, in CNN Notizie del 29.4.2005: «[…] Nell...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 66-2014/I, Trasformazione di una ditta individuale in società a responsabilità limitata unipersonale, in CNN Notizie del 10.5.2016: «[…] Dopo la riforma, la qualificazione normativa, come trasformazione societaria, del passaggio da società di capitali a comunione di azienda e viceversa viene interpretata, da una parte consistente della dottrina, come un implicito riconoscimento della possibilità di trasformare la società di capitali unipersonale in impresa individuale e viceversa, in forza del ricorso alla applicazione analogica della norma ([…]). In particolare: - se è vero che siffatta “trasformazione” si realizza nel segno di una discontinuità soggettiva e appare finanche idonea a dar luogo ad una soluzione alternativa alla liquidazione dell’ente con assegnazione del complesso aziendale o alla costituzione di una nuova società con conferimento dell’azienda, e, quindi, in definitiva, ad una alterazione della garanzia patrimoniale del ceto creditorio, - è anche vero che il meccanismo di tutela dell’opposizione dei creditori, approntato dall’art. 2500-novies (la trasformazione eterogenea ha effetto dopo sessanta giorni dall’ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti dall’art. 2500, salvo che consti il consenso dei creditori o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso. I creditori possono, nel suddetto termine di sessanta giorni, fare opposizione) costituisce un valido strumento per garantire l’equilibrio dei contrapposti interessi ([…]). […] Sul fronte della giurisprudenza, infine, si registrano, recentemente, pronunce di merito di segno negativo […] Gli argomenti - correttamente confutati da una parte dei commentatori - che il Tribunale ha addotto a sostegno di tale conclusione sono i seguenti: - l’eccezionalità dell’istituto della trasformazione […]; - denominatore comune a tutte le ipotesi di trasformazione eterogenea disciplinate dal codice civile è quello di concernere fattispecie che, sia in partenza che in arrivo, abbiano di regola carattere plurisoggettivo e patrimonio separato rispetto a quello dei singoli partecipanti, […]; - eventuali analogie fra fattispecie estranee al disposto normativo (cc.dd. “innominate” o “atipiche”) e comunione d’azienda (che invece è ivi espressamente menzionata) non possano inferire un’apertura della disciplina sulla trasformazione eterogenea in favore delle prime in quanto la comunione d’azienda, essendo sprovvista sia di patrimonio separato che di soggettività dell’ente distinta da quella dei contitolari, presenterebbe natura eccezionale così da non poter giustificare un’estensione applicativa delle regole sulla trasformazione. Tutte pronunce che si riferiscono all’ipotesi inversa a quella qui considerata e le cui argomentazioni non appaiono del tutto soddisfacenti […]. Ciò posto, non può quindi non rilevarsi come l’ipotesi al vaglio presenti comunque un alto tasso di problematicità, stante, da un lato, la mancanza di una espressa previsione in tal senso (la norma si riferisce, infatti, alla trasformazione della società pluripersonale in comunione d’azienda e viceversa) e, dall’altro lato, la presenza di alcuni precedenti giurisprudenziali sfavorevoli e l’assenza di una prassi consolidata sul punto, che deve ispirare al notaio un atteggiamento prudenziale».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 66-2014/I, Trasformazione di una ditta individuale in società a responsabilità limitata unipersonale, in CNN Notizie del 10.5.2016: «[…] Dopo...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Unioncamere e Consiglio Nazionale del Notariato, Orientamenti della Commissione tecnico-giuridica aggiornati al 2 maggio 2019, Orientamento n. 1, Trasformazione ai sensi degli artt. 2500-septies ss. c.c. da società unipersonali ad impresa individuale finalizzata alla continuazione dell’attività di impresa: «È iscrivibile nel Registro delle Imprese l’atto di trasformazione di una società unipersonale, tanto di persone quanto di capitali, in impresa individuale, con applicazione analogica della disciplina degli artt. 2500-septies, 2500-octies e 2500-novies c.c. e in particolare del termine di efficacia differita di 60 giorni dall’ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti dall’art. 2500 comma 3 c.c., salvo che consti il consenso dei creditori ovvero il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso ai sensi dell’art. 2500-novies c.c.. In tal caso la pubblicità al Registro delle Imprese avviene mediante la combinazione di tre adempimenti: a) domanda di iscrizione della trasformazione in impresa individuale con effetto subordinato e differito al decorso senza opposizioni di creditori del relativo termine; b) domanda di cancellazione della società (una volta divenuta efficace la trasformazione); c) domanda di iscrizione dell’impresa individuale […]».
    - Unioncamere e Consiglio Nazionale del Notariato, Orientamenti della Commissione tecnico-giuridica aggiornati al 2 maggio 2019, Orientamento n. 1, Trasformazione ai sensi degli artt. 2500-septies ss....Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 13-2006/I, Trasformazione di s.r.l. unipersonale in impresa individuale, in CNN Notizie del 2.2.2007: «[…] Dopo la riforma del diritto societario, infatti, la qualificazione normativa, come trasformazione societaria, del passaggio da società di capitali a comunione di azienda (art. 2500-septies c.c.) viene interpretata, dalla dottrina prevalente, come un implicito riconoscimento della possibilità di trasformare la società di capitali unipersonale in impresa individuale in forza del ricorso alla applicazione analogica della norma […]. In particolare: - se è vero che siffatta “trasformazione” si realizza nel segno di una discontinuità soggettiva e appare finanche idonea a dar luogo ad una soluzione alternativa alla liquidazione dell’ente con assegnazione del complesso aziendale, e, quindi, in definitiva, ad una alterazione della garanzia patrimoniale del ceto creditorio, - è anche vero che il meccanismo di tutela dell’opposizione dei creditori, approntato dall’art. 2500-nonies (la trasformazione eterogenea ha effetto dopo sessanta giorni dall’ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti dall’art. 2500, salvo che consti il consenso dei creditori o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso. I creditori possono, nel suddetto termine di sessanta giorni, fare opposizione) costituisce un valido strumento per garantire l’equilibrio dei contrapposti interessi […]».
    Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.37, Trasformazione di società con unico socio in titolarità individuale d’azienda da parte di persona fisica e viceversa, 1° pubbl. 9/14 - motivato 9/15: «In mancanza di considerazioni oggettive (afferenti alla struttura e/o allo scopo perseguito) che giustifichino ragionevolmente, ai sensi dell’art. 3 Cost., una limitazione dell’autonomia dell’impresa in relazione ad uno strumento organizzativo generalmente - e non eccezionalmente - ammesso, quale la trasformazione, appare legittima la trasformazione da società con unico socio in titolarità individuale d’azienda da parte di una persona fisica e viceversa. Tale fattispecie, infatti, è analoga alla trasformazione da o in comunione d’azienda prevista dagli artt. 2500-septies e 2500-octies c.c., salvo che per il numero delle persone fisiche coinvolte […]. Si ritiene infine che a detta fattispecie si applichi l’art. 2500-novies c.c. […]».
    Cfr. anche Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 545-2014/I, Trasformazione di società unipersonale in impresa individuale, in CNN Notizie dell’8.10.2014, ove si ammette la trasformazione da società unipersonale a impresa individuale.
    Consiglio Nazionale del Notariato, Segnalazioni novità giurisprudenziali, La Suprema Corte per l’inammissibilità della trasformazione di società in impresa individuale (Cassazione, 14 gennaio 2015, n. 496), in CNN Notizie del 9.2.2015: «[…] la qualificazione della trasformazione in impresa individuale come trasformazione eterogenea, con conseguente applicabilità del rimedio dell’opposizione, rende tale operazione coerente con il sistema di tutela dei terzi predisposto dall’ordinamento in relazione all’esercizio dell’attività d’impresa in forma societaria […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 13-2006/I, Trasformazione di s.r.l. unipersonale in impresa individuale, in CNN Notizie del 2.2.2007: «[…] Dopo la riforma del diritto societ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (4)(4)
    - Cass., 16 febbraio 2007, n. 3670, in Rep. Foro It., 2007, voce Registro (imposta), n. 106: «[…] nell’ipotesi di assegnazione di azienda rientra l’atto con il quale uno dei soci receda da una società in nome collettivo composta da due soli soci, dando quietanza dell’avvenuta liquidazione della quota, mentre l’altro contestualmente dichiari di non voler ricostituire la società, ma di voler proseguire in proprio, quale imprenditore individuale, l’attività d’impresa […]; una siffatta vicenda non integra una trasformazione nel senso tecnico inteso dall’art. 2498 c.c., riferito alla trasformazione di una società da un tipo ad un altro, bensì un rapporto di successione tra soggetti distinti, distinguendosi, appunto, persona fisica e persona giuridica per natura, e non solo per forma; l’atipica «trasformazione» in parola è preceduta dallo scioglimento della società e dalla liquidazione della stessa, concludentesi con l’assegnazione del patrimonio sociale residuo al socio superstite ai fini della successiva estinzione della società stessa (art. 2311 e 2312 c.c.)».
    In senso conforme: Cass., 15 maggio 2008, n. 12213, in Riv. Not., 2009, 159; Cass., 14 gennaio 2015, n. 496, in Rep. Foro It., 2015, voce Società, n. 27.
    App. Torino, 14 luglio 2010, in Vita Not., 2010, 1442: «Non è ammissibile, anche dopo la riforma del diritto societario, la trasformazione di una società di persone in impresa individuale, stante la diversa natura della persona giuridica e della persona fisica».
    Trib. Mantova 28 marzo 2006, in Vita Not., 2006, 1438, con nota di Licciardello; in Giur. Comm., 2007, 1132, con nota di Benesperi; e in Riv. Dir. Impr., 2006, 401, con nota di Ferrara: «Non può essere iscritto nel registro delle imprese l’atto con il quale viene disposta la trasformazione di una snc in impresa individuale in quanto fattispecie non prevista dal legislatore».
    Trib. Piacenza, 2 dicembre 2011, in Riv. Dir. Soc., 2013, 514: «Non costituisce fenomeno trasformativo, bensì meramente successorio, il passaggio da società a responsabilità limitata unipersonale in ditta individuale, attesa la tipicità delle ipotesi espressamente disciplinate agli art. 2500 septies e 2500 octies c.c.».
    Trib. Piacenza, 22 dicembre 2011, in Notariato, 2012, 268: «Non è configurabile la trasformazione eterogenea atipica di società di capitali in impresa individuale; dal riferimento inserito negli art. 2500 septies e octies c.c. alla comunione d’azienda non si può desumere alcun utile elemento di riflessione per affermare che, come è possibile la trasformazione da o verso la comunione d’azienda, così potrebbe ammettersi la stessa trasformazione da o verso un’impresa individuale da una società di capitali; si deve escludere un’interpretazione estensiva delle norme in tema di trasformazione le quali tutte presuppongono pur sempre, come elemento comune, il passaggio da enti plurisoggettivi ad enti connotati da patrimonio separato».
    - Cass., 16 febbraio 2007, n. 3670, in Rep. Foro It., 2007, voce Registro (imposta), n. 106: «[…] nell’ipotesi di assegnazione di azienda rientra l’atto con il quale uno dei soci receda da una società...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - App. Napoli, 29 ottobre 1990, in Società, 1991, 967: «Deve essere omologata la delibera assembleare di una società per azioni che modifichi lo statuto trasformandola in società per azioni con scopi consortili».
    - App. Napoli, 29 ottobre 1990, in Società, 1991, 967: «Deve essere omologata la delibera assembleare di una società per azioni che modifichi lo statuto trasformandola in società per azioni con scopi ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 20, Questioni in tema di trasformazioni eterogenee (artt. 2500-ter, 2500-septies e 2500-octies c.c.), 18 marzo 2004: «[…] Gli artt. 2500-septies e 2500-octies c.c. espressamente ricomprendono nell’ambito della trasformazione eterogenea la trasformazione di società consortili (di qualunque tipo) in società di capitali e la trasformazione di società di capitali in società consortili (di qualunque tipo). Tali disposizioni dimostrano l’intenzione del legislatore di dare un particolare rilievo al cambio dello scopo da consortile in lucrativo e da lucrativo in consortile ed impediscono all’interprete di qualificare tale deliberazione come semplice modifica dell’oggetto. Quindi, anche in tutti i casi di mutamento dell’oggetto da consortile in non consortile e viceversa dovranno applicarsi le disposizioni dettate dal legislatore per la trasformazione eterogenea».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 151-2006/I, Trasformazione di società consortile a responsabilità limitata in società a responsabilità limitata e perizia di stima, in CNN Notizie del 12.1.2007: «[…] Sul punto, peraltro, il dato normativo appare risolutivo, considerando in ogni caso come trasformazione eterogenea, con applicazione della relativa disciplina, la trasformazione di società consortili in società non consortili e viceversa. […] qualificando il passaggio da società consortile a responsabilità limitata a società a responsabilità limitata in termini di trasformazione eterogenea, la deroga al regime ordinario delle modificazioni concernenti l’oggetto sociale è rappresentata dalla applicabilità del disposto dell’art. 2500-novies, che riconosce ai creditori il diritto all’opposizione».
    In senso conforme: Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 189-2009/I, Trasformazione di s.r.l. consortile in s.p.a. e opposizione dei creditori sociali ex art. 2500-novies c.c., in CNN Notizie del 27.10.2009.
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 20, Questioni in tema di trasformazioni eterogenee (artt. 2500-ter, 2500-septies e 2500-octies c.c.), 18 marzo 2004: «[…] Gli artt. 2500-septies e 2500-octie...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 304-2014/I, Trasformazione di s.p.a. in s.p.a. consortile, in CNN Notizie del 4.5.2016: «[…] È dubbio […] se il requisito del consenso individuale dei soci che andranno ad assumere responsabilità illimitata trovi applicazione qualora lo statuto della società consortile risultante dalla trasformazione dovesse prevedere l’obbligo dei soci di versare dei contributi in denaro. […] l’assunzione dell’obbligo di eseguire versamenti in denaro avrebbe una rilevanza endosocietaria e, pertanto, non implica l’assunzione di responsabilità generica verso terzi per le obbligazioni sociali, né rileverebbe ai fini dell’applicazione dell’art. 147 l. fall. che sancisce il fallimento per estensione dei soci illimitatamente responsabili […]. Tali considerazioni consentono di ipotizzare che - in caso di trasformazione di società di capitali in società consortile di capitali il cui statuto preveda l’obbligo di eseguire contributi consortili - non occorra il consenso individuale dei soci, sia perché tale ipotesi non è equiparabile a quella dell’assunzione di responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali, sia perché in tale fattispecie ricorre il recesso dei soci dissenzienti […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 304-2014/I, Trasformazione di s.p.a. in s.p.a. consortile, in CNN Notizie del 4.5.2016: «[…] È dubbio […] se il requisito del consenso indivi...Testo troncato, continua a leggere nel testo
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    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 304-2014/I, Trasformazione di s.p.a. in s.p.a. consortile, in CNN Notizie del 4.5.2016: «[…] Sul piano procedimentale, qualificando il passaggio da società a responsabilità limitata a società consortile a responsabilità limitata in termini di trasformazione eterogenea, trova applicazione l’art. 2500-novies, che riconosce ai creditori il diritto all’opposizione. L’art. 2500-novies c.c., infatti, non appare legato al passaggio dal regime di responsabilità illimitata a quello di responsabilità limitata. La ratio dell’opposizione riconosciuta ai creditori dell’ente trasformando, invero, sembra rinvenirsi nella circostanza che la trasformazione eterogenea comporta non solo o non tanto un diverso regime di responsabilità per le obbligazioni sociali, ma anche, e soprattutto, una diversa struttura organizzativa e di governo del patrimonio in capo all’ente trasformato […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 304-2014/I, Trasformazione di s.p.a. in s.p.a. consortile, in CNN Notizie del 4.5.2016: «[…] Sul piano procedimentale, qualificando il passag...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (5)(5)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 304-2014/I, Trasformazione di s.p.a. in s.p.a. consortile, in CNN Notizie del 4.5.2016: «[…] Sotto il profilo patrimoniale, sembra doversi escludere la necessità di una perizia di stima. L’applicabilità dell’art. 2500-ter c.c. - dettato, invero, per le trasformazioni di società di persone in società di capitali - alle trasformazioni eterogenee in società di capitali, viene affermata dalla Massima n. 20 della Commissione società del Consiglio Notarile di Milano, sulla base dell’assunto per il quale le esigenze di tutela del capitale sociale che stanno alla base di queste disposizioni sussistono a maggior ragione nel caso di trasformazione eterogenea in società di capitali. All’affermazione generalizzata, certamente condivisibile, fa tuttavia eccezione l’ipotesi in cui quella stessa esigenza di tutela del capitale sociale sia già di per sé soddisfatta dall’aver la società trasformanda soddisfatto tale requisito già prima della trasformazione, essendo soggetta alla disciplina strutturale di un tipo capitalistico proprio con riguardo alla formazione del capitale sociale […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 304-2014/I, Trasformazione di s.p.a. in s.p.a. consortile, in CNN Notizie del 4.5.2016: «[…] Sotto il profilo patrimoniale, sembra doversi es...Testo troncato, continua a leggere nel testo
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    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 304-2014/I, Trasformazione di s.p.a. in s.p.a. consortile, in CNN Notizie del 4.5.2016: «[…] Quanto, infine, alla necessità della relazione degli amministratori ex art. 2500-sexies, c.c., che illustri le motivazioni e gli effetti della trasformazione (richiesta dal comma 2 dell’art. 2500-sexies, c.c. per la trasformazione di società di capitali in società di persone e richiamata per le trasformazioni eterogenee da società di capitali dal comma 2 dell’art. 2500-septies, c.c., nei limiti della compatibilità), l’aver qualificato l’operazione in termini di trasformazione eterogenea rende certamente applicabile la norma […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 304-2014/I, Trasformazione di s.p.a. in s.p.a. consortile, in CNN Notizie del 4.5.2016: «[…] Quanto, infine, alla necessità della relazione d...Testo troncato, continua a leggere nel testo
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    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 7-2014/I, Trasformazione di s.r.l. in società consortile a responsabilità limitata, in CNN Notizie del 4.5.2016: «[…] È dubbio […] se il requisito del consenso individuale dei soci che andranno ad assumere responsabilità illimitata trovi applicazione qualora lo statuto della società consortile risultante dalla trasformazione dovesse prevedere l’obbligo dei soci di versare dei contributi in denaro. […] l’assunzione dell’obbligo di eseguire versamenti in denaro avrebbe una rilevanza endosocietaria e, pertanto, non implica l’assunzione di responsabilità generica verso terzi per le obbligazioni sociali, né rileverebbe ai fini dell’applicazione dell’art. 147 l. fall. che sancisce il fallimento per estensione dei soci illimitatamente responsabili […]. Tali considerazioni consentono di ipotizzare che - in caso di trasformazione di società di capitali in società consortile di capitali il cui statuto preveda l’obbligo di eseguire contributi consortili - non occorra il consenso individuale dei soci […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 7-2014/I, Trasformazione di s.r.l. in società consortile a responsabilità limitata, in CNN Notizie del 4.5.2016: «[…] È dubbio […] se il requ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
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    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 7-2014/I, Trasformazione di s.r.l. in società consortile a responsabilità limitata, in CNN Notizie del 4.5.2016: «[…] Sul piano procedimentale, qualificando il passaggio da società a responsabilità limitata a società consortile a responsabilità limitata in termini di trasformazione eterogenea, trova applicazione l’art. 2500-novies, che riconosce ai creditori il diritto all’opposizione. L’art. 2500-novies c.c., infatti, non appare legato al passaggio dal regime di responsabilità illimitata a quello di responsabilità limitata. La ratio dell’opposizione riconosciuta ai creditori dell’ente trasformando, invero, sembra rinvenirsi nella circostanza che la trasformazione eterogenea comporta non solo o non tanto un diverso regime di responsabilità per le obbligazioni sociali, ma anche, e soprattutto, una diversa struttura organizzativa e di governo del patrimonio in capo all’ente trasformato […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 7-2014/I, Trasformazione di s.r.l. in società consortile a responsabilità limitata, in CNN Notizie del 4.5.2016: «[…] Sul piano procedimental...Testo troncato, continua a leggere nel testo
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    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 7-2014/I, Trasformazione di s.r.l. in società consortile a responsabilità limitata, in CNN Notizie del 4.5.2016: «[…] Appare, infine, opportuno segnalare che, sotto il profilo patrimoniale, sembra doversi escludere la necessità di una perizia di stima. L’applicabilità dell’art. 2500-ter c.c. - dettato, invero, per le trasformazioni di società di persone in società di capitali - alle trasformazioni eterogenee in società di capitali, viene affermata dalla Massima n. 20 della Commissione società del Consiglio Notarile di Milano, sulla base dell’assunto per il quale le esigenze di tutela del capitale sociale che stanno alla base di queste disposizioni sussistono a maggior ragione nel caso di trasformazione eterogenea in società di capitali. All’affermazione generalizzata, certamente condivisibile, fa tuttavia eccezione l’ipotesi in cui quella stessa esigenza di tutela del capitale sociale sia già di per sé soddisfatta dall’aver la società trasformanda soddisfatto tale requisito già prima della trasformazione, essendo soggetta alla disciplina strutturale di un tipo capitalistico proprio con riguardo alla formazione del capitale sociale […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 7-2014/I, Trasformazione di s.r.l. in società consortile a responsabilità limitata, in CNN Notizie del 4.5.2016: «[…] Appare, infine, opportu...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Massima tratta da Il registro imprese nella giurisprudenza (pubblicazione scaricabile dal sito http://www.ss.camcom.it) con riferimento a Trib. Milano, 10 giugno 1999.
    - Massima tratta da Il registro imprese nella giurisprudenza (pubblicazione scaricabile dal sito http://www.ss.camcom.it) con riferimento a Trib. Milano, 10 giugno 1999.
    (2)(2)
    - Massima del Tribunale di Milano (dettata ante legge 340/2000, recante soppressione dell’omologa degli atti societari), riferita a App. Milano, 22 dicembre 1971, in Foro pad., 1972, I, 535: «è inammissibile la trasformazione di una società di capitali in società semplice, avente per oggetto l’acquisto e la gestione di beni stabili, nonché il rilievo, l’esercizio e la liquidazione di altre consimili società semplici».
    - Massima del Tribunale di Milano (dettata ante legge 340/2000, recante soppressione dell’omologa degli atti societari), riferita a App. Milano, 22 dicembre 1971, in Foro pad., 1972, I, 535: «è inammi...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 133-2007/I, Trasformazione di una associazione non riconosciuta in una società lucrativa (di persone o di capitali), in CNN Notizie del 26.10.2007: «[…] Si chiede se sia ammissibile (come peraltro appare dalla massima 20 CN Milano e incidenter tantum dalle precedenti risposte a quesiti n. 41-2006/I, 111-2007/I e 177-2006 I) la trasformazione di una associazione non riconosciuta in una società lucrativa (di persone o di capitali). […] A fronte di un iniziale - e comprensibile - atteggiamento di prudenza, che ha fatto ritenere a molti invalicabile il limite implicito posto dalla disciplina codicistica, la dottrina sembra ora orientarsi verso soluzioni più aperte, per cui la disciplina della trasformazione eterogenea (art. 2500-octies, c.c.) non è esaustiva per quanto attiene alla ricostruzione del campo di applicazione dell’istituto e ciò in quanto il Legislatore si è limitato a disciplinare le fattispecie a suo giudizio più significative lasciando all’interprete il compito di regolamentare le altre ipotesi. E pare che l’apertura nel senso prospettato non presti il fianco ad alcuna controindicazione: la tutela dei creditori e degli associati è sufficientemente garantita dalla obbligatorietà della relazione di stima, nonché dal generale rimedio dell’opposizione di cui all’art. 2500-novies […]».
    In senso conforme: Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 32-2010/I, La trasformazione degli enti no profit, in CNN Notizie del 26.5.2010.
    Consiglio Nazionale del Notariato, Segnalazioni Novità Giurisprudenziali, La trasformazione di associazione non riconosciuta in società di capitali (Trib. Bologna, 18 aprile 2017), in CNN Notizie del 3 agosto 2017: «[…] Il Tribunale di Bologna, con sentenza del 18 aprile 2017 […] affronta tre questioni, strettamente collegate, concernenti la trasformazione di una associazione non riconosciuta in società di capitali, e cioè: 1. se sia possibile una trasformazione eterogenea da associazione non riconosciuta a società di capitali […]. […] Per il Tribunale, la mancata menzione, nell’art. 2500-octies, c.c., della associazione non riconosciuta quale ente dal quale procedere alla trasformazione in società non può essere sopravvalutata […]».
    Trib. Bologna, 16 giugno 2017, n. 1109, in Nuova Giur. Civ. Comm., 2017, 12, 1701: «[…] È noto il tema delle trasformazioni eterogenee. Della ammissibilità delle stesse, si dubitava, prima della riforma del diritto societario (d.lgs. 17 gennaio 2003, numero 6); oggi sono previste normativamente. Mentre, però la trasformazione eterogenea all’indietro (2500-septies c.c.) prevede espressamente le associazioni non riconosciute, la trasformazione eterogenea in avanti prevede esclusivamente le associazioni riconosciute (articolo 2500 octies, primo comma, c.c.). Può allora porsi il tema se sia possibile tale tipo di trasformazione eterogenea, dalla associazione non riconosciuta alla società di capitali. La risposta è affermativa e può esprimersi in tale modo: pur in assenza di una espressa previsione (articolo 2500 octies, primo comma, c.c.), è possibile una trasformazione eterogenea da associazione non riconosciuta in società di capitali. La mancata menzione non può infatti essere sopravvalutata […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 133-2007/I, Trasformazione di una associazione non riconosciuta in una società lucrativa (di persone o di capitali), in CNN Notizie del 26.10...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Trib. Verona, 29 novembre 2006, in Giur. Merito, 2007, 10, 2636: «La condizione di beneficiaria di contributi pubblici impediscono, ai sensi dell’art. 2500-octies c.c. che un’associazione possa legittimamente trasformarsi in società di capitali. Allo stesso modo è di impedimento l’esistenza di una procedura fallimentare, in quanto la trasformazione in esame è possibile solo in pendenza di procedure concorsuali aventi una finalità di conservazione dell’impresa, quali sono l’amministrazione controllata e l’amministrazione straordinaria, e non quelle aventi una finalità solamente liquidatoria».
    - Trib. Verona, 29 novembre 2006, in Giur. Merito, 2007, 10, 2636: «La condizione di beneficiaria di contributi pubblici impediscono, ai sensi dell’art. 2500-octies c.c. che un’associazione possa legi...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 158-2006/I, Limiti alla trasformazione di associazione in società, in CNN Notizie del 21.12.2006: «[…] Al riguardo occorre rilevare come la duplice previsione dei limiti oggettivi alla trasformazione - art. 2500-octies c.c.: “la trasformazione di associazioni in società di capitali… non è comunque ammessa per le associazioni che abbiano ricevuto contributi pubblici oppure liberalità e oblazioni del pubblico”; art. 223-octies, disp. att. c.c.: “La trasformazione prevista dall’articolo 2500-octies del codice civile è consentita alle associazioni e fondazioni costituite prima del 1 gennaio 2004 soltanto quando non comporta distrazione, dalle originarie finalità, di fondi o valori creati con contributi di terzi o in virtù di particolari regimi fiscali di agevolazione. Nell’ipotesi di fondi creati in virtù di particolari regimi fiscali di agevolazione, la trasformazione è consentita nel caso in cui siano previamente versate le relative imposte” - è diretta ad introdurre una sorta di salvaguardia rispetto ad un’utilizzazione strumentale di organismi che possono aver fruito di un trattamento sotto molti aspetti “di favore” (si pensi alle ONLUS) e a tutelare la pubblica fede […]. Essa risponde, inoltre, alla ratio di tutela dell’affidamento dei terzi, enti pubblici o soggetti privati, circa la destinazione delle risorse offerte ai fini ideali per le quali sono state richieste o comunque prestate […]».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 32-2010/I, La trasformazione degli enti no profit, in CNN Notizie del 26.5.2010: «[…] La dottrina ha correttamente enucleato un’area di inapplicabilità della norma, laddove la trasformazione non comporti distrazione dalle originarie finalità dei fondi e valori predetti, nonostante il tenore letterale dell’art. 2500-octies, comma 3°, c.c.. Ed è ciò che avviene, ad esempio, nell’ipotesi di trasformazione di associazioni sportive dilettantistiche in società (di capitali) sportive dilettantistiche, laddove permane l’assoluta assenza di ogni scopo di lucro; ma che dovrebbe parimenti valere anche per le trasformazioni di enti del libro I che abbiano come esito lo schema della società capitalistica che rispetti il requisito dell’assenza dello scopo lucrativo ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. b), del d.lgs. 24 marzo 2005, n. 155 (disciplina dell’impresa sociale). A fronte della formulazione della norma (che fa riferimento ad ogni liberalità e oblazione dal pubblico), è da ritenersi che con essa il legislatore abbia voluto far riferimento ad ogni prestazione patrimoniale effettuata da soggetti privati a favore della associazione […]. La atecnica espressione di “fondi o valori creati con contributi di terzi” può peraltro essere ricompresa in quella di “liberalità e oblazioni del pubblico” […]».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 771-2013/I, Limiti alla trasformazione di associazioni, in CNN Notizie del 27.4.2016: «[…] mentre per la norma transitoria, che ha riferimento alle associazioni (e fondazioni) già esistenti alla data di entrata in vigore della riforma (1° gennaio 2004), è necessario che i fondi o valori creati con contributi di terzi o in virtù di particolari regimi fiscali di agevolazione sussistano tuttora (se non sussistono più non vi può esser distrazione); per le associazioni costituite dopo il 1° gennaio 2004 la trasformazione è preclusa per il solo fatto di aver ricevuto contributi pubblici oppure liberalità e oblazioni del pubblico (ancorché, poi, questi non sussistano più). Diversità che si spiega con la volontà di non penalizzare quegli enti che, operando già prima della riforma, non possono soffrire limiti prima non esistenti e dovuti ad atteggiamenti assunti nell’inconsapevolezza delle regole […]. Si sottolinea come tale lettura consenta alle associazioni costituite prima della riforma del diritto societario di limitarsi a verificare, al fine di appurare la loro trasformabilità, la genesi dei fondi e dei valori presenti nel proprio patrimonio […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 158-2006/I, Limiti alla trasformazione di associazione in società, in CNN Notizie del 21.12.2006: «[…] Al riguardo occorre rilevare come la d...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (4)(4)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.38, Maggioranze richieste per la trasformazione eterogenea atipica di associazione non riconosciuta in società di persone o di capitali, 1° pubbl. 9/14 - motivato 9/15: «La regola dettata dall’art. 2500-octies c.c. secondo cui nelle associazioni aventi personalità giuridica la deliberazione di trasformazione deve essere adottata con la maggioranza richiesta dalla legge o dall’atto costitutivo per lo scioglimento anticipato e quindi, stante il rinvio all’art. 21 ultimo comma c.c., con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati, si deve ritenere applicabile anche alla trasformazione eterogenea atipica di associazione non riconosciuta in società di persone o di capitali, salvo ovviamente che l’atto costitutivo dell’associazione non preveda maggioranze diverse. […] Stante la sostanziale identità tra associazioni riconosciute e non riconosciute si propende per la diretta applicazione alle delibere assembleari delle associazioni non riconosciute delle stesse regole dettate per le prime, segnatamente in tema di convocazione e maggioranze […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.38, Maggioranze richieste per la trasformazione eterogenea atipica di associazione non riconosciuta in società di...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (5)(5)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.38, maggioranze richieste per la trasformazione eterogenea atipica di associazione non riconosciuta in società di persone o di capitali, 1° pubbl. 9/14 - motivato 9/15: «[…] Nelle associazioni riconosciute la deliberazione di trasformazione deve essere assunta con la maggioranza richiesta dalla legge o dall’atto costitutivo per lo scioglimento anticipato. Il rinvio alla legge evoca l’art. 21, ultimo comma, c.c., ritenuto inderogabile, a norma del quale per deliberare lo scioglimento dell’associazione occorre un quorum sia costitutivo sia deliberativo dei tre quarti degli associati. Pur essendo quorum particolarmente rafforzati, tuttavia l’atto costitutivo dell’associazione riconosciuta potrebbe prevedere maggioranze ancora più elevate o addirittura l’unanimità. […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.38, maggioranze richieste per la trasformazione eterogenea atipica di associazione non riconosciuta in società di...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (6)(6)
    - Trib. Bologna, 16 giugno 2017, n. 1109, in Nuova Giur. Civ. Comm., 2017, 12, 1701: «[…] sussiste un fondamento solidissimo per evidenziare una eadem ratio fra la posizione del socio di società di persone e l’associato che abbia agito ai sensi dell’articolo 38 del codice civile. Tale comune fondamento consente una estensione analogica, senza alcuna forzatura, della norma di cui all’articolo 2500-quinquies c.c. La estensione analogica di tale norma anche agli associati solidalmente responsabili risolve contestualmente an e quomodo della liberazione dell’associato, tenuto ai sensi dell’articolo 38 c.c. Sotto il profilo dell’an, infatti, la estensione analogica e la medesimezza di ratio consente di affermare che anche per gli associati, tenuti ai sensi dell’articolo 38 c.c., è possibile la liberazione, a seguito di trasformazione in società di capitali; naturalmente: la trasformazione non libera i soci a responsabilità illimitata (e per estensione gli associati di cui all’articolo 38 c.c.) per le obbligazioni sociali sorte prima degli adempimenti previsti dal terzo comma dell’articolo 2500, se non risulta che i creditori sociali hanno dato il loro consenso alla trasformazione. In ordine al quomodo, è da ritenersi estensibile anche il meccanismo del silenzio assenso, di cui al secondo comma dell’articolo 2500 quinquies c.c. […]».
    - Trib. Bologna, 16 giugno 2017, n. 1109, in Nuova Giur. Civ. Comm., 2017, 12, 1701: «[…] sussiste un fondamento solidissimo per evidenziare una eadem ratio fra la posizione del socio di società di pe...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (7)(7)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 224-2014/I, Società tra professionisti - questioni applicative ad un anno dall’entrata in vigore, in CNN Notizie del 14.4.2014: «[…] In giurisprudenza, l’associazione fra professionisti è stata qualificata come “contratto associativo atipico di carattere misto”. Dubbio è se la stessa possa essere definita quale centro autonomo di imputazione di rapporti giuridici […] ovvero se essa costituisca semplicemente un fascio di rapporti obbligatori interni tra gli associati […]. […] la giurisprudenza ha tradizionalmente escluso la possibilità di ricorrere allo schema societario, ed in particolare a quello della società semplice. Tuttavia, si tratta di pronunce emesse in costanza del divieto di costituire società tra professionisti. Venuto meno tale divieto, appare forse preferibile l’orientamento, che in passato era minoritario, secondo cui le associazioni tra professionisti avrebbero avuto la natura di società semplice.[…] Ciò posto, […] la trasformazione in STP, nella quale si adotti un modello diverso dalla società semplice, avrebbe la natura di trasformazione progressiva omogenea da società semplice in altro tipo sociale. L’adozione, invece, delle regole della STP attraverso il ricorso al modello della società semplice non avrebbe la natura di trasformazione, bensì di modifica statutaria […]».
    Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.39, Trasformazione eterogenea atipica di associazioni tra professionisti in S.T.P., 1° pubbl. 9/14 - motivato 9/15: «Ammessa la trasformazione eterogenea atipica delle associazioni prive di personalità giuridica di cui al Libro I del c.c. in società di persone o di capitali, si deve ritenere legittima - quantomeno ai sensi dell’art. 1322 c.c. - la trasformazione delle associazioni tra professionisti in società tra professionisti. La disciplina concreta di tale tipo di trasformazione dipenderà ovviamente dalla natura giuridica che si intende riconoscere alle associazione professionali: trasformazione eterogenea se si ritiene che le medesime siano vere e proprie associazioni o comunque centri autonomi di imputazione di rapporti giuridici, quantunque privi di personalità giuridica; trasformazione progressiva omogenea se si ritiene che le associazioni professionali abbiano natura di società semplice e si adotti un altro modello societario (mentre l’adozione delle regole proprie della s.t.p. attraverso il ricorso al modello della società semplice non avrebbe la natura di trasformazione, bensì di modifica dei patti sociali) […]».
    Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.42, Legittimità della trasformazione di associazione professionale in società, 1° pubbl. 9/18 - motivato 9/18: «Appare consentita la trasformazione diretta di associazioni fra professionisti in una delle società disciplinate nei capi V, VI e VII del Titolo V del Libro V del codice civile, nel rispetto della disciplina generale prevista dalla legge 12 novembre 2011 n. 183 e dalle leggi speciali di settore […]».
    Fondazione Nazionale dei Commercialisti, Evoluzione dello studio professionale in Stp, 15 gennaio 2015: «[…] Un interessante precedente della Cassazione, pone l’accento sulla legittimità dell’operazione di trasformazione di uno studio associato in società (nel caso di specie si trattava di trasformazione in s.a.s.) ricorrendo la stessa denominazione, lo stesso oggetto, i medesimi soci e trattandosi, in altri termini, di vicenda connotata dalla continuità dei rapporti giuridici in essere, come la trasformazione presuppone. Più precisamente, secondo i giudici di legittimità, si trattava della trasformazione di una società di fatto (come è qualificata l’associazione professionale) in società in accomandita semplice. […] aderendo all’impostazione in base alla quale lo studio associato è riconducibile al tipo della società semplice (anche per tramite della sua qualificazione come società di fatto) si tratterebbe di trasformazione omogenea progressiva. Tale circostanza comporta un’ulteriore distinzione tra i casi ricadenti sotto l’ambito di applicazione dell’art. 2500-ter c.c. (trasformazione di società di persone in società di capitali) e quelli in cui si intenda procedere alla trasformazione in altra società di persone e che, in assenza di norne ad hoc, sarebbero comunque disciplinati dai principi generali della trasformazione (art. 2498 e ss. c.c.). […] […]».
    Cass., 21 agosto 2004, n. 16500, in Mass. Giur. Lav., 2004, 949: «in caso di trasformazione di una società di fatto (nella specie, uno studio associato tra professionisti) in società in accomandita semplice, si è in presenza di un medesimo soggetto giuridico, sia pure dotato di una nuova veste societaria».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 224-2014/I, Società tra professionisti - questioni applicative ad un anno dall’entrata in vigore, in CNN Notizie del 14.4.2014: «[…] In giuris...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (8)(8)
    - Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Nota prot. n. PO 53/2018 del 19 marzo 2019, STP: «[…] Laddove […] si intenda aderire alle tesi per cui l’associazione professionale è tipica espressione dell’associazione non riconosciuta, il paradigma normativa per l’operazione di trasformazione dello studio associato in STP è rappresentato non dalla disciplina della trasformazione omogenea, bensì da quella della trasformazione eterogenea. […] Più precisamente, si tratterebbe di trasformazione eterogenea atipica (o innominata in quanto non prevista dalla legge) […]».
    Cass., 28 luglio 2010, n. 17683, in Rep. Foro It., 2010, voce Professioni intellettuali, n. 211: «Lo studio professionale associato anche se privo di personalità giuridica rientra a pieno titolo nel novero di quei fenomeni di aggregazione di interessi […] cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici e che sono perciò dotati di capacità di stare in giudizio come tali, in persona dei loro componenti o di chi, comunque, ne abbia la legale rappresentanza secondo il paradigma indicato dall’art. 36 c.c., fermo restando che il suddetto studio professionale associato non può legittimamente sostituirsi ai singoli professionisti nei rapporti con la clientela, ove si tratti di prestazioni per l’espletamento delle quali la legge richiede particolari titoli di abilitazione di cui soltanto il singolo può essere in possesso».
    In senso conforme: Cass., 15 luglio 2011, n. 15694, in Vita Not., 2012, 257.
    - Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Nota prot. n. PO 53/2018 del 19 marzo 2019, STP: «[…] Laddove […] si intenda aderire alle tesi per cui l’associazione professiona...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (9)(9)
    - Cass., 21 agosto 2004, n. 16500, in Repertorio Foro it., 2004, voce Società, n. 1222: «In caso di trasformazione di una società di fatto (nella specie, uno studio associato tra professionisti) in società in accomandita semplice, si è in presenza di un medesimo soggetto giuridico, sia pure dotato di una nuova veste societaria; ne consegue che il rapporto di lavoro dipendente iniziato con il primo soggetto prosegue con il secondo, e comporta la responsabilità della società di persone per tutti gli obblighi derivanti da tale rapporto di lavoro».
    App. Milano, 19 aprile 1996, in Società, 1996, 1283: «La liquidazione della quota agli eredi del partecipante ad una associazione professionale trova il suo specifico referente normativo nell’art. 2284 c.c., dettato in tema di società semplice, la cui disciplina è applicabile all’associazione tra professionisti, prevista dalla l. 23 novembre 1939 n. 1815, in quanto questa costituisce una delle più rilevanti concrete manifestazioni di detto tipo di società».
    - Cass., 21 agosto 2004, n. 16500, in Repertorio Foro it., 2004, voce Società, n. 1222: «In caso di trasformazione di una società di fatto (nella specie, uno studio associato tra professionisti) in so...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (10)(10)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.39, Trasformazione eterogenea atipica di associazioni tra professionisti in S.T.P., 1° pubbl. 9/14 - motivato 9/15: «[…] Il campo d’indagine deve allora spostarsi sulla natura giuridica degli studi professionali e delle associazioni tra professionisti (“vecchie” in quanto costituite ai sensi dell’art. 1 della legge n. 1815/1939 e “nuove” cioè costituite dopo l’entrata in vigore della legge n. 183/2011) e quindi sulla loro trasformabilità o “conversione” in s.t.p. […] Venuto meno il divieto di costituire società tra professionisti ora appare preferibile la tesi secondo cui le associazioni professionali avrebbero la natura di società semplici (si confronti anche art. 5 co. 3 lett. c) T.U.I.R. che espressamente le equipara): lo scopo è pur sempre quello di conseguire un vantaggio economico e l’attività svolta è di certo economica ma non riconducibile a quella commerciale (art. 2249 comma 2 c.c.). […]».
    Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Nota prot. n. PO 53/2018 del 19 marzo 2019, STP: «[…] Aderendo alla tesi che fa dell’associazione professionale la tipica manifestazione della società semplice, l’operazione di trasformazione di uno studio associato in STP potrà ricadere sotto l’ambito di applicazione dell’art. 2500-ter c.c. (trasformazione di società di persone in società di capitali) ovvero essere attratta nella disciplina della trasformazione in altra società di persone (trasformazione da società di persone in società di persone) ed essere disciplinata dai principi generali della trasformazione (art. 2498 e ss. c.c.). Qualora si utilizzino le regole proprie della società semplice, per quanto sopra detto in relazione alla qualificazione giuridica dell’associazione, l’operazione verrebbe connotata come modifica statutaria […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.39, Trasformazione eterogenea atipica di associazioni tra professionisti in S.T.P., 1° pubbl. 9/14 - motivato 9/1...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (11)(11)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 875-2014/I, Trasformazione di associazione in srl sportiva con capitale ad 1 euro, in CNN Notizie del 8.1.2016: «[…] Ora, ad avviso di chi scrive, la specialità delle società (di capitali) sportive dilettantistiche si esaurisce nella previsione dell’art. 90, comma 18, e, quindi, fondamentalmente, nella assenza dello scopo lucrativo, con deroga, quindi, all’art. 2247 c.c. Per il resto trovano applicazione le regole “ordinarie”, proprie di ciascun tipo di riferimento. Ebbene, nell’ambito della disciplina codicistica della s.r.l., le due disposizioni cui si intenderebbe derogare (i commi 4 e 5 dell’art. 2463, c.c.) rientrano nella disciplina generale del tipo […] e non sembrano assolutamente porsi in contrasto con le previsioni della legge speciale (cioè l’art. 90, comma 18, della legge 27 dicembre 2002, n. 289) […]. Tali considerazioni, valevoli per i conferimenti eseguiti in sede di aumento di capitali, non sembrano tuttavia potersi replicare per l’ipotesi della trasformazione, nella quale, come è noto, non si verifica un conferimento in senso tecnico. […] Diversamente è a dirsi per la regola di cui al comma 5 dell’art. 2463 c.c., secondo cui, per le s.r.l. con capitale inferiore a 10.000 euro, “La somma da dedurre dagli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, per formare la riserva prevista dall’articolo 2430, deve essere almeno pari a un quinto degli stessi, fino a che la riserva non abbia raggiunto, unitamente al capitale, l’ammontare di diecimila euro”. Si tratta di una regola che, imponendo un accantonamento “accelerato” della riserva è volta a favorire la capitalizzazione della società, limitando in misura maggiore rispetto a quanto accade nelle s.r.l. con capitale pari o superiore ai 10.000 euro la distribuzione degli utili e che, invero, appare vieppiù compatibile con la non lucratività in senso egoistico dello scopo che connota le società sportive dilettantistiche […]». [Questo orientamento deve essere letto tenendo in considerazione il fatto che l’art. 90, comma 18, della l. 27 dicembre 2002, n. 289 è stato abrogato nonché sostituito dall’art. 8 del d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, N.d.A.].
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 875-2014/I, Trasformazione di associazione in srl sportiva con capitale ad 1 euro, in CNN Notizie del 8.1.2016: «[…] Ora, ad avviso di chi sc...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (12)(12)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 224-2014/I, Società tra professionisti - questioni applicative ad un anno dall’entrata in vigore, in CNN Notizie del 14.4.2014: «[…] Sembra, invece, doversi escludere la possibilità di trasformare in STP le associazioni temporanee tra professionisti. Il fenomeno delle associazioni temporanee, nonostante il nomen iuris, costituisce infatti una categoria contrattuale autonoma e distinta rispetto alle normali associazioni tra professionisti. […] Poiché, quindi, le associazioni temporanee tra professionisti hanno la natura di contratti di mandato, non appare configurabile una loro trasformazione in STP […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 224-2014/I, Società tra professionisti - questioni applicative ad un anno dall’entrata in vigore, in CNN Notizie del 14.4.2014: «[…] Sembra, i...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 192-2010/I, Trasformazione di consorzio con attività esterna in s.r.l. consortile, maggioranza richiesta, voto per teste o per quote e assegnazione delle partecipazioni, in CNN Notizie del 1.12.2010: «[…] Il che dovrebbe anche riflettersi in sede di applicazione del disposto dell’art. 2500-quater, c.c., che la miglior dottrina ritiene operante anche nell’ipotesi al vaglio, giacché trattasi di un criterio di assegnazione delle azioni o delle partecipazioni in società di capitali che è espressione del principio tradizionalmente accolto secondo il quale la trasformazione lascia immutata la partecipazione […]; con la conseguenza che le quote di partecipazione al capitale sociale a seguito della trasformazione corrisponderanno a quelle di partecipazione al fondo consortile».
    Trib. Udine, 8 marzo 1986, in Foro It., 1986, I, 2049; in Società, 1986, 1128; in Vita Not., 1986, 353: «È omologabile l’atto con il quale un consorzio deliberi di trasformarsi in società consortile cooperativa a responsabilità limitata».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 192-2010/I, Trasformazione di consorzio con attività esterna in s.r.l. consortile, maggioranza richiesta, voto per teste o per quote e assegn...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 510-2014/I, Trasformazione di consorzio con attività esterna partecipato da Comuni in s.r.l., in CNN Notizie del 25.8.2014: «[…] occorre tener conto della previsione dell’art. 2500-quater c.c., che pur essendo dettato per quella omogenea contiene un principio generale di tutta la disciplina della trasformazione, e cioè quello della proporzionalità che qui si traduce nel diritto alla assegnazione di una partecipazione proporzionale alla quota detenute da ciascun comune nel fondo consortile del consorzio trasformando […]. Laddove, poi, le quote di partecipazione al fondo comune non siano state determinate nel contratto, la partecipazione al capitale dovrà presumersi uguale […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 510-2014/I, Trasformazione di consorzio con attività esterna partecipato da Comuni in s.r.l., in CNN Notizie del 25.8.2014: «[…] occorre tene...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 66-2014/I, Trasformazione di una ditta individuale in società a responsabilità limitata unipersonale, in CNN Notizie del 10.5.2016: «[…] Dopo la riforma, la qualificazione normativa, come trasformazione societaria, del passaggio da società di capitali a comunione di azienda e viceversa viene interpretata, da una parte consistente della dottrina, come un implicito riconoscimento della possibilità di trasformare la società di capitali unipersonale in impresa individuale e viceversa, in forza del ricorso alla applicazione analogica della norma ([…]). In particolare: - se è vero che siffatta “trasformazione” si realizza nel segno di una discontinuità soggettiva e appare finanche idonea a dar luogo ad una soluzione alternativa alla liquidazione dell’ente con assegnazione del complesso aziendale o alla costituzione di una nuova società con conferimento dell’azienda, e, quindi, in definitiva, ad una alterazione della garanzia patrimoniale del ceto creditorio, - è anche vero che il meccanismo di tutela dell’opposizione dei creditori, approntato dall’art. 2500-novies (la trasformazione eterogenea ha effetto dopo sessanta giorni dall’ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti dall’art. 2500, salvo che consti il consenso dei creditori o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso. I creditori possono, nel suddetto termine di sessanta giorni, fare opposizione) costituisce un valido strumento per garantire l’equilibrio dei contrapposti interessi ([…]). […] Sul fronte della giurisprudenza, infine, si registrano, recentemente, pronunce di merito di segno negativo […] Gli argomenti - correttamente confutati da una parte dei commentatori - che il Tribunale ha addotto a sostegno di tale conclusione sono i seguenti: - l’eccezionalità dell’istituto della trasformazione […]; - denominatore comune a tutte le ipotesi di trasformazione eterogenea disciplinate dal codice civile è quello di concernere fattispecie che, sia in partenza che in arrivo, abbiano di regola carattere plurisoggettivo e patrimonio separato rispetto a quello dei singoli partecipanti, […]; - eventuali analogie fra fattispecie estranee al disposto normativo (cc.dd. “innominate” o “atipiche”) e comunione d’azienda (che invece è ivi espressamente menzionata) non possano inferire un’apertura della disciplina sulla trasformazione eterogenea in favore delle prime in quanto la comunione d’azienda, essendo sprovvista sia di patrimonio separato che di soggettività dell’ente distinta da quella dei contitolari, presenterebbe natura eccezionale così da non poter giustificare un’estensione applicativa delle regole sulla trasformazione. Tutte pronunce che si riferiscono all’ipotesi inversa a quella qui considerata e le cui argomentazioni non appaiono del tutto soddisfacenti […]. Ciò posto, non può quindi non rilevarsi come l’ipotesi al vaglio presenti comunque un alto tasso di problematicità, stante, da un lato, la mancanza di una espressa previsione in tal senso (la norma si riferisce, infatti, alla trasformazione della società pluripersonale in comunione d’azienda e viceversa) e, dall’altro lato, la presenza di alcuni precedenti giurisprudenziali sfavorevoli e l’assenza di una prassi consolidata sul punto, che deve ispirare al notaio un atteggiamento prudenziale».
    Cass., 2 luglio 2013, n. 16556, in Rep. Foro It., 2013, voce Società, n. 839: «La trasformazione di un’impresa individuale in una società di capitali non è riconducibile alla trasformazione societaria, in quanto uno dei termini del rapporto è estraneo all’ambito delle società, trattandosi, invece, di un trasferimento a titolo particolare, nelle forme del conferimento o della cessione di un diritto dall’imprenditore individuale all’impresa collettiva, per atto tra vivi, atteso che l’estinzione dell’impresa individuale non costituisce il presupposto del trasferimento stesso […]» (fattispecie anteriore all’entrata in vigore del d. leg. n. 6 del 2003).
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 66-2014/I, Trasformazione di una ditta individuale in società a responsabilità limitata unipersonale, in CNN Notizie del 10.5.2016: «[…] Dopo...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.37, Trasformazione di società con unico socio in titolarità individuale d’azienda da parte di persona fisica e viceversa, 1° pubbl. 9/14 - motivato 9/15: «In mancanza di considerazioni oggettive (afferenti alla struttura e/o allo scopo perseguito) che giustifichino ragionevolmente, ai sensi dell’art. 3 Cost., una limitazione dell’autonomia dell’impresa in relazione ad uno strumento organizzativo generalmente - e non eccezionalmente - ammesso, quale la trasformazione, appare legittima la trasformazione da società con unico socio in titolarità individuale d’azienda da parte di una persona fisica e viceversa. Tale fattispecie, infatti, è analoga alla trasformazione da o in comunione d’azienda prevista dagli artt. 2500-septies e 2500-octies c.c., salvo che per il numero delle persone fisiche coinvolte […]. Si ritiene infine che a detta fattispecie si applichi l’art. 2500-novies c.c. […]».
    Trib. Padova, 5 novembre 2015, in Nuova Giur. Civ. Comm., 2016, 6, 861, con nota di Sabatelli: «Poiché la trasformazione eterogenea ha effetto (salvo che consti il consenso dei creditori) decorsi sessanta giorni dall’ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti dall’articolo 2500 c.c., consistente nella cancellazione dal registro delle imprese dell’ente, il termine dell’anno per la dichiarazione di fallimento dell’imprenditore individuale che abbia dato corso alla trasformazione in società a responsabilità limitata decorre dalla cancellazione dell’impresa individuale».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.37, Trasformazione di società con unico socio in titolarità individuale d’azienda da parte di persona fisica e vi...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Cass., 2 luglio 2013, n. 16556, in Rep. Foro It., 2013, voce Società, n. 839: « La trasformazione di un’impresa individuale in una società di capitali non è riconducibile alla trasformazione societaria, in quanto uno dei termini del rapporto è estraneo all’ambito delle società, trattandosi, invece, di un trasferimento a titolo particolare, nelle forme del conferimento o della cessione di un diritto dall’imprenditore individuale all’impresa collettiva, per atto tra vivi, atteso che l’estinzione dell’impresa individuale non costituisce il presupposto del trasferimento stesso […]».
    - Cass., 2 luglio 2013, n. 16556, in Rep. Foro It., 2013, voce Società, n. 839: « La trasformazione di un’impresa individuale in una società di capitali non è riconducibile alla trasformazione societa...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 11-2010/I, Casi e questioni in tema di trasformazione di società cooperative, in CNN Notizie del 21.5.2010: «[…] L’art. 2545-octies c.c. richiede la redazione di un bilancio necessario a stabilire il valore dell’attivo patrimoniale da imputare alle riserve indivisibili. Si sostiene che tale bilancio debba essere redatto nel momento in cui avviene la perdita della mutualità prevalente e, pertanto, nel momento in cui la delibera di soppressione delle clausole ex art. 2514 c.c. diventa efficace per effetto dell’iscrizione nel registro delle imprese. Poiché, infatti, fino a tale momento la società può continuare a godere delle agevolazioni fiscali riservate alle cooperative a mutualità prevalente, appare necessario che il bilancio ex art. 2545-octies c.c. “fotografi” la situazione patrimoniale esistente a tale data e, quindi, si ritiene che lo stesso debba essere successivo alla delibera di soppressione delle clausole sulla mutualità prevalente di cui all’art. 2514 c.c. […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 11-2010/I, Casi e questioni in tema di trasformazione di società cooperative, in CNN Notizie del 21.5.2010: «[…] L’art. 2545-octies c.c. richi...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 11-2010/I, Casi e questioni in tema di trasformazione di società cooperative, in CNN Notizie del 21.5.2010: «[…] La regola sull’entità del capitale successivo alla trasformazione è desumibile dall’art. 2500, comma 1, c.c., in base al quale la società deve possedere requisiti previsti per l’atto costitutivo del tipo adottato. Pertanto, occorre il capitale minimo previsto per la società risultante dalla trasformazione […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 11-2010/I, Casi e questioni in tema di trasformazione di società cooperative, in CNN Notizie del 21.5.2010: «[…] La regola sull’entità del cap...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 11-2010/I, Casi e questioni in tema di trasformazione di società cooperative, in CNN Notizie del 21.5.2010: «[…] Nel caso di trasformazione preceduta dalla rinuncia ai requisiti statutari della mutualità prevalente, viene in rilievo la regola, dettata dall’art. 2545-octies c.c., che impone in caso di perdita del requisito della mutualità prevalente, l’accantonamento dell’intero patrimonio attivo della società. Tuttavia, poiché contestualmente alla perdita della mutualità prevalente avviene la trasformazione, trova altresì applicazione l’art. 2545-undecies c.c., il quale consente di dedurre in sede di devoluzione il capitale versato e rivalutato e i dividendi non ancora distribuiti, eventualmente aumentato fino a concorrenza dell’ammontare minimo del capitale della nuova società, esistenti alla data di trasformazione. Pertanto, il valore delle riserve indivisibili da devolvere ai fondi mutualistici può essere decurtato delle somme necessarie a garantire il capitale minimo richiesto per la costituzione della società risultante dalla trasformazione […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 11-2010/I, Casi e questioni in tema di trasformazione di società cooperative, in CNN Notizie del 21.5.2010: «[…] Nel caso di trasformazione pr...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (4)(4)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 50-2016/I, Trasformazione da cooperativa (a mutualità prevalente) in s.r.l., previa rinuncia alla mutualità, in presenza di rilievi del ministero, in CNN Notizie del 12.5.2016: «[…] Appare, pertanto, possibile che i soci, in sede di trasformazione effettuino i versamenti necessari a ripianare le perdite e a dotare la società del capitale minimo, con l’intesa che solo i versamenti finalizzati alla sottoscrizione del capitale sociale saranno condizionati all’efficacia dell’atto di trasformazione (che in questo caso sconta i termini per l’opposizione dei creditori ai sensi dell’art. 2500-novies, c.c.) […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 50-2016/I, Trasformazione da cooperativa (a mutualità prevalente) in s.r.l., previa rinuncia alla mutualità, in presenza di rilievi del minis...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (5)(5)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.9, Decadenza del collegio sindacale e del revisore contabile in seguito a trasformazione societaria, 1° pubbl. 9/06: «Nel caso in cui una società dotata di collegio sindacale e/o di revisore si trasformi in un tipo incompatibile con la presenza di tali organi i componenti degli stessi decadono dalla data di efficacia della trasformazione. Tra i tipi incompatibili con la presenza del collegio sindacale e/o del revisore, oltre alle società di persone, è da annoverare anche la società a responsabilità limitata che non versi nelle condizioni di cui al secondo o terzo comma dell’art. 2477 c.c. e che non abbia recepito nel proprio statuto la previsione di nomina facoltativa del collegio sindacale o del revisore ai sensi del primo comma del medesimo art. 2477 c.c.».
    Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili, Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate (versione aggiornata al 12 gennaio 2021), Norma 10.3. Attività del Collegio sindacale in caso di trasformazione: «[…] nel caso in cui una società dotata di Collegio sindacale si trasformi in un tipo societario che non contempli la presenza di tale organo, questo viene meno e i suoi componenti cessano dalla data in cui la trasformazione produce effetti […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.9, Decadenza del collegio sindacale e del revisore contabile in seguito a trasformazione societaria, 1° pubbl. 9/...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (6)(6)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 11-2010/I, Casi e questioni in tema di trasformazione di società cooperative, in CNN Notizie del 21.5.2010: «[…] È stato, quindi, rilevato che [con riferimento al termine “patrimonio” contenuto nell’art. 2545-undecies c.c., N.d.A.] “l’unica soluzione interpretativa che consente di risolvere in modo armonico tali incongruenze sembra quella di riconoscere come frutto di imprecisione i riferimenti del legislatore al termine “patrimonio”, da intendere correttamente come “patrimonio indivisibile” con la conseguenza di affermare la deducibilità dal valore oggetto di devoluzione non solo del capitale in senso proprio ma anche della quota di patrimonio ad esso spettante, in quanto connotata dal regime di indivisibilità. […] L’importo da devolvere ai fondi mutualistici ai sensi dell’art. 2545-undecies c.c. deve, infatti, essere calcolato nel modo seguente: dal valore del patrimonio aziendale complessivo va detratto l’ammontare del capitale sociale versato ed eventualmente rivalutato ai sensi degli artt. 7 e 9, l. 30 gennaio 1992, n. 59, 2545-quinquies, comma 3, lett. b), c.c., 2545-sexies c.c. Si detraggono, poi, i dividendi non distribuiti, le riserve divisibili e la parte di riserve indivisibili eventualmente necessaria per raggiungere l’importo minimo di capitale sociale richiesto dalla legge per la società risultante dalla trasformazione. Se nel caso concreto la società risulta essere priva di un patrimonio “indivisibile”, di fatto non dovrà essere effettuata alcuna devoluzione […]».
    In senso conforme: Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 300-2014/I, Trasformazione di cooperativa sociale in s.r.l. sportiva dilettantistica, in CNN Notizie del 15.1.2016.
    Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 51/2015, Scissione di società cooperativa in concordato preventivo: «[…] Secondo l’orientamento dominante e preferibile, malgrado il tenore letterale della norma (“ la delibera di trasformazione devolve il valore effettivo del patrimonio”), la devoluzione è limitata alla sola frazione del patrimonio netto rappresentata dalle riserve indisponibili, sia pure attualizzata ai valori effettivi, dedotta comunque quella parte di tali riserve che si rendesse necessario imputare a capitale per raggiungere l’importo minimo richiesto dalla legge per il tipo di arrivo. […] Ne consegue che “in mancanza di riserve indivisibili, dovuta, ad esempio, al fatto che la cooperativa non abbia mai usufruito di agevolazioni fiscali o della detassazione delle riserve ai sensi degli artt. 12, L. 16 dicembre 1977, n. 904 e 6, comma 1, d.l. 15 aprile 2002, n. 63, oppure all’assenza dell’accantonamento da effettuarsi nel passaggio da cooperativa a mutualità prevalente a cooperativa a mutualità non prevalente, oppure, ancora, al fatto che le riserve indivisibili sono state azzerate, non deve essere effettuata alcuna devoluzione” […]».
    In senso conforme: Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 135-2015/I, Trasformazione in s.r.l. di cooperativa a mutualità non prevalente e che non ha avuto aiuti di stato né agevolazioni fiscali particolari, in CNN Notizie del 12.5.2016; Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 50-2016/I, Trasformazione da cooperativa (a mutualità prevalente) in s.r.l., previa rinuncia alla mutualità, in presenza di rilievi del ministero, in CNN Notizie del 12.5.2016.
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 11-2010/I, Casi e questioni in tema di trasformazione di società cooperative, in CNN Notizie del 21.5.2010: «[…] È stato, quindi, rilevato che...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (7)(7)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 11-2010/I, Casi e questioni in tema di trasformazione di società cooperative, in CNN Notizie del 21.5.2010: «[…] L’art. 2545-undecies, comma 1, c.c. stabilisce che “la deliberazione di trasformazione devolve il valore effettivo del patrimonio”. Da ciò si evince che la devoluzione non solo è condizione necessaria per la trasformazione, ma che altresì essa debba avvenire contestualmente alla trasformazione stessa. Pertanto, occorre che la società, in sede di delibera, disponga tale devoluzione, dandone atto nel relativo verbale, nel quale sarà necessario indicare anche l’importo esatto della devoluzione […]».
    In senso conforme: Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 135-2015/I, Trasformazione in s.r.l. di cooperativa a mutualità non prevalente e che non ha avuto aiuti di stato né agevolazioni fiscali particolari, in CNN Notizie del 12.5.2016.
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 11-2010/I, Casi e questioni in tema di trasformazione di società cooperative, in CNN Notizie del 21.5.2010: «[…] L’art. 2545-undecies, comma 1...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (8)(8)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 7-2006/I, Brevi considerazioni sul problema della trasformazione di società cooperativa in società lucrativa contestuale alla perdita della mutualità prevalente, in CNN Notizie del 24.2.2006: «[…] Resta per quel che quivi rileva, infine, da spiegare la formulazione della norma nella parte in cui letteralmente pare prevedere, in caso di trasformazione, la devoluzione ai fondi mutualistici dell’intero patrimonio sociale. Applicando la soluzione “letterale” non v’è chi non veda che la in parola, sia destinata a diventare più un esercizio teorico che una concreta operazione funzionale al conseguimento di certi interessi pure ritenuti meritevoli. In realtà già i primi autorevoli commentatori non hanno mancato di segnalare che l’interpretazione letterale non appare soddisfacente, oltre che sul piano degli interessi coinvolti, nemmeno in punto sistematico dal momento che l’art. 223 quinquiesdecies disp. trans. e d’att. relativamente alle cooperative “Basevi” ha limitato (quanto alla devoluzione) le sole riserve indivisibili […]».
    Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.35, Contenuto della relazione di stima ex art. 2545 undecies c.c. e obbligo di devoluzione ai fondi mutualistici, 1° pubbl. 9/11 - motivato 9/11: «[…] Nonostante il tenore letterale della norma si può ritenere che nell’espressione “dividendi non ancora distribuiti”, contenuta nell’art. 2545 undecies, comma 1, c.c., debbano essere compresi anche tutti gli utili accantonati e non distribuiti e che l’obbligo di devoluzione ai fondi mutualistici debba intendersi limitato alle riserve indivisibili come determinate dall’art. 2545 ter c.c., conservando alla società trasformata l’intero valore del netto residuo […]. […] sotto il profilo sistematico, non vi sarebbe ragione di applicare alla trasformazione delle cooperative a mutualità non prevalente un trattamento deteriore rispetto a quello previsto per lo scioglimento delle stesse, laddove l’art. 2545-ter c.c. prevede che siano devolute ai fondi mutualistici solo le “riserve indivisibili” […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 7-2006/I, Brevi considerazioni sul problema della trasformazione di società cooperativa in società lucrativa contestuale alla perdita della mu...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (9)(9)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 11-2010/I, Casi e questioni in tema di trasformazione di società cooperative, in CNN Notizie del 21.5.2010: «[…] in mancanza di riserve indivisibili, dovuta, ad esempio, al fatto che la cooperativa non abbia mai usufruito di agevolazioni fiscali o della detassazione delle riserve ai sensi degli artt. 12, l. 16 dicembre 1977, n. 904 e 6, comma 1, d.l. 15 aprile 2002, n. 63, oppure all’assenza dell’accantonamento da effettuarsi nel passaggio da cooperativa a mutualità prevalente a cooperativa a mutualità non prevalente, oppure, ancora, al fatto che le riserve indivisibili sono state azzerate, non deve essere effettuata alcuna devoluzione, pur sussistendo, però, l’obbligo di redigere la relazione giurata ai sensi dell’art. 2545-undecies c.c., la quale consente di accertare la mancanza di riserve indivisibili da devolvere […]».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 300-2014/I, Trasformazione di cooperativa sociale in s.r.l. sportiva dilettantistica, in CNN Notizie del 15.1.2016: «[…] In base a tali considerazioni, si potrebbe, quindi, ritenere che - in mancanza di riserve indivisibili, dovuta, ad esempio, al fatto che la cooperativa non abbia mai usufruito di agevolazioni fiscali o della detassazione delle riserve ai sensi degli artt. 12, l. 16 dicembre 1977, n. 904 e 6, comma 1, d.l. 15 aprile 2002, n. 63, oppure all’assenza dell’accantonamento da effettuarsi nel passaggio da cooperativa a mutualità prevalente a cooperativa a mutualità non prevalente, oppure, ancora, al fatto che le riserve indivisibili sono state azzerate - non deve essere effettuata alcuna devoluzione, pur sussistendo, però, l’obbligo di redigere la relazione giurata ai sensi dell’art. 2545-undecies c.c., la quale consente di accertare la mancanza di riserve indivisibili da devolvere […]».
    Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 51/2015, Scissione di società cooperativa in concordato preventivo: «[…] Ne consegue che “in mancanza di riserve indivisibili, dovuta, ad esempio, al fatto che la cooperativa non abbia mai usufruito di agevolazioni fiscali o della detassazione delle riserve ai sensi degli artt. 12, L. 16 dicembre 1977, n. 904 e 6, comma 1, d.l. 15 aprile 2002, n. 63, oppure all’assenza dell’accantonamento da effettuarsi nel passaggio da cooperativa a mutualità prevalente a cooperativa a mutualità non prevalente, oppure, ancora, al fatto che le riserve indivisibili sono state azzerate, non deve essere effettuata alcuna devoluzione” […]».
    In senso conforme: Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 135-2015/I, Trasformazione in s.r.l. di cooperativa a mutualità non prevalente e che non ha avuto aiuti di stato né agevolazioni fiscali particolari, in CNN Notizie del 12.5.2016; Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 50-2016/I, Trasformazione da cooperativa (a mutualità prevalente) in s.r.l., previa rinuncia alla mutualità, in presenza di rilievi del ministero, in CNN Notizie del 12.5.2016
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 11-2010/I, Casi e questioni in tema di trasformazione di società cooperative, in CNN Notizie del 21.5.2010: «[…] in mancanza di riserve indivi...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (10)(10)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 11-2010/I, Casi e questioni in tema di trasformazione di società cooperative, in CNN Notizie del 21.5.2010: «[…] Constatata l’assenza di un divieto in senso proprio, è stato infatti rilevato come il bilancio ex art. 2545-octies c.c. e la relazione di stima ex art. 2545-undecies c.c. assolvano sostanzialmente alla stessa funzione, consistente nell’evidenziare il valore del patrimonio effettivo da devolvere ai fondi mutualistici. In considerazione della maggior garanzia di imparzialità della stima predisposta dal perito, sembra che la stessa possa sostituire il bilancio ex art. 2545-octies c.c., senza che assuma rilevanza la differenza in ordine al momento di redazione di tali documenti contabili. […] la disciplina contenuta nell’art. 2545-undecies c.c. dovrebbe assorbire quella di cui all’art. 2545-octies c.c. Pertanto, non occorrerebbe la redazione da parte degli amministratori di un bilancio da notificarsi al Ministero delle Attività Produttive e da sottoporre alla verifica di una società di revisione, essendo necessaria e sufficiente la relazione giurata di un esperto designato dal tribunale ai sensi dell’art. 2545-undecies c.c. […]».
    In senso conforme: Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 50-2016/I, Trasformazione da cooperativa (a mutualità prevalente) in s.r.l., previa rinuncia alla mutualità, in presenza di rilievi del ministero, in CNN Notizie del 12.5.2016.
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 11-2010/I, Casi e questioni in tema di trasformazione di società cooperative, in CNN Notizie del 21.5.2010: «[…] Constatata l’assenza di un di...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (11)(11)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.33, Efficacia della trasformazione delle società cooperative, 1° pubbl. 9/11 - motivato 9/11: «Si ritiene che la normativa sull’opposizione dei creditori dettata dall’art. 2500 novies c.c. per le trasformazioni eterogenee sia estensibile anche alla trasformazione di cooperativa in società lucrativa o in consorzio, la quale, pertanto, avrà effetto solo dopo sessanta giorni dall’ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti, salvo che consti il consenso dei creditori o il pagamento di quelli tra loro che non hanno dato il consenso. […] Appartiene a quest’ultima categoria la disciplina speciale della trasformazione di cooperative in società lucrative o in consorzi (artt. 2545 decies e 2545 undecies c.c.). Tale normativa non contiene alcun espresso rinvio alla disciplina generale della trasformazione eterogenea. Tuttavia non si può dubitare che quest’ipotesi di trasformazione debba considerarsi “species” del più ampio “genus” delle trasformazioni eterogenee […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.33, Efficacia della trasformazione delle società cooperative, 1° pubbl. 9/11 - motivato 9/11: «Si ritiene che la ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (12)(12)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 7-2006/I, Brevi considerazioni sul problema della trasformazione di società cooperativa in società lucrativa contestuale alla perdita della mutualità prevalente, in CNN Notizie del 24.2.2006: «[…] In questo contesto appare legittimo chiedersi se si possa procedere contestualmente alla rinuncia al carattere di mutualità prevalente e alla trasformazione in società lucrativa o in consorzio […] La tesi negatrice non può ricavare alcun argomento a suo beneficio dalle “situazioni patrimoniali” che corredano le due operazioni: quella che accerta la perdita della mutualità prevalente ex art. 2545 octies, e quella che sorregge l’operazione di trasformazione ex art. 2545 undecies, dimostrato come si è in precedenza detto che entrambe hanno: - la natura di bilanci straordinari infrannuali; - la funzione di accertare l’entità del valore effettivo del netto patrimoniale (nell’un caso da appostare in bilancio a riserva indivisibile, e nel secondo caso da devolvere). […] la relazione giurata dell’esperto di cui all’articolo 2545 undecies (che tiene luogo al bilancio dell’art. 2545 octies per quanto esposto) “attestante il valore effettivo del patrimonio” deve essere il più aggiornata possibile (anche cronologicamente) rispetto alla data della delibera di trasformazione, né più né meno di quanto sopra esaminato a proposito del bilancio straordinario di cui all’articolo 2545 octies che deve essere aggiornato il più possibile (finanche a coincidere) con la data dell’assemblea di soppressione della clausole di mutualità […]».
    In senso conforme: Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 11-2010/I, Casi e questioni in tema di trasformazione di società cooperative, in CNN Notizie del 21.5.2010.
    Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 300-2014/I, Trasformazione di cooperativa sociale in s.r.l. sportiva dilettantistica, in CNN Notizie del 15.1.2016: «[…] Quanto al quesito sub 1), gli artt. 2545-decies e 2545-undecies c.c. riconoscono la trasformabilità in società lucrative e consorzi solo per le cooperative a mutualità non prevalente. Si ammette, tuttavia, la trasformazione diretta delle cooperative a mutualità prevalente in società lucrative purché venga contestualmente deliberata l’eliminazione delle clausole non lucrative ex art. 2514 c.c. […]».
    In senso conforme: Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 50-2016/I, Trasformazione da cooperativa (a mutualità prevalente) in s.r.l., previa rinuncia alla mutualità, in presenza di rilievi del Ministero, in CNN Notizie del 12.5.2016.
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 7-2006/I, Brevi considerazioni sul problema della trasformazione di società cooperativa in società lucrativa contestuale alla perdita della mu...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (13)(13)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 135-2012/I, Trasformazione di cooperativa in s.r.l. previa modifica delle clausole di mutualità e data di riferimento del bilancio di cui all’art. 2545-octies, in CNN Notizie del 17.4.2013: «[…] è stata sostenuta la legittimità della deliberazione con la quale una cooperativa a mutualità prevalente deliberi, contestualmente, l’eliminazione delle clausole non lucrative ex art. 2514 c.c., e la trasformazione in società lucrativa. Constatata l’assenza di un divieto in senso proprio, è stato infatti rilevato come il bilancio ex art. 2545-octies c.c. e la relazione di stima ex art. 2545-undecies c.c. assolvano sostanzialmente alla stessa funzione, consistente nell’evidenziare il valore del patrimonio effettivo da devolvere ai fondi mutualistici. In considerazione della maggior garanzia di imparzialità della stima predisposta dal perito, sembra che la stessa possa sostituire il bilancio ex art. 2545-octies c.c., senza che assuma rilevanza la differenza in ordine al momento di redazione di tali documenti contabili». In virtù di tali considerazioni si può, quindi, rilevare che la redazione della relazione giurata dell’esperto di cui all’art. 2545-undecies c.c. renda non necessaria la redazione del bilancio ex art. 2545-octies c.c., stante l’analogia delle funzioni e dei criteri di redazione di tali documenti […]».
    Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.32, Trasformazione di cooperativa a mutualità prevalente in società lucrativa o in consorzio, 1° pubbl. 9/11 - motivato 9/11 - modif. 9/20: «Si ritiene legittimo che una cooperativa a mutualità prevalente, nell’ambito della medesima assemblea, deliberi dapprima la soppressione delle previsioni statutarie di cui all’art. 2514 c.c., necessarie al mantenimento della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, e, con una successiva deliberazione sottoposta alla condizione sospensiva dell’iscrizione della prima nel Registro delle Imprese, proceda alla sua trasformazione in società lucrativa o in consorzio. In tal caso è necessaria e sufficiente, quale unico documento contabile di riferimento dell’unitaria operazione, la relazione giurata dell’esperto designato dal tribunale di cui all’art. 2545 undecies c.c. Per procedere alla trasformazione occorrerà ovviamente che dalla perizia risulti che la società sia dotata di un patrimonio attivo che, al netto delle somme da devolvere ai fondi mutualistici, sia di entità tale da coprire il capitale sociale».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 135-2012/I, Trasformazione di cooperativa in s.r.l. previa modifica delle clausole di mutualità e data di riferimento del bilancio di cui all...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (14)(14)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.34, Applicabilità dell’art. 2500 sexies c.c. alla trasformazione di società cooperativa, 1° pubbl. 9/11 - motivato 9/11: «[…] Si ritiene, pertanto, che il dettato dell’art. 2500 sexies c.c., previsto per le ipotesi di trasformazione di società di capitali in società di persone, ritenuto inapplicabile alla trasformazione da società di capitali in altra società di capitali (v. orientamento K.A.4) ma esteso, in quanto compatibile, alla trasformazione eterogenea delle società di capitali in cooperative dal disposto dell’art. 2500 septies, comma 2 c.c. (v. orientamento K.A.6), debba essere applicato, sempre nei limiti della sua compatibilità, anche alle ipotesi di trasformazione di cooperative in società lucrative o in consorzi. In particolare si ritiene che anche a tali fattispecie si debbano estendere: a) l’obbligo da parte degli amministratori di predisporre una relazione illustrativa delle motivazioni e degli effetti della trasformazione da depositare presso la sede sociale a disposizione dei soci; b) il diritto di ciascun socio all’assegnazione di una partecipazione proporzionale al valore della sua quota o delle sue azioni; c) nel caso di trasformazione in società di persone, la necessità del consenso dei soci che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata; d) l’estensione della responsabilità illimitata, assunta dai soci per effetto della trasformazione in società di persone, alle obbligazioni contratte dall’ente anteriormente al mutamento di struttura organizzativa».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.34, Applicabilità dell’art. 2500 sexies c.c. alla trasformazione di società cooperativa, 1° pubbl. 9/11 - motivat...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (15)(15)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 246-2009/I, Trasformazione di società consortile per azioni in liquidazione in società cooperativa per azioni. Legittimità e procedimento, in CNN Notizie del 5.1.2010: «[…] A tale conclusione, fa eccezione, tuttavia, il caso in cui a partecipare all’operazione di trasformazione sia una società consortile ovvero una società cooperativa (entrambe ricomprese nel novero dei soggetti che possono dar luogo ad una trasformazione eterogenea): si ritiene, infatti, che nella disciplina della trasformazione la necessità della relazione di stima ex art. 2500-ter c.c. trovi un’eccezione laddove l’esigenza di tutela del capitale sociale che è alla base delle disposizioni di cui agli artt. 2343 e 2465 c.c., sia già di per sé soddisfatta dall’aver la società trasformanda soddisfatto tale requisito già prima della trasformazione, essendo soggetta alla disciplina strutturale di un tipo capitalistico anche con riguardo alla formazione del capitale sociale, con la conseguenza che, pur trattandosi di trasformazione eterogenea, gli artt. 2343 e 2465 c.c. non trovano applicazione (Trib. Roma, 21 settembre 2005, in Notariato, 2008, 280 […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 246-2009/I, Trasformazione di società consortile per azioni in liquidazione in società cooperativa per azioni. Legittimità e procedimento, in...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (16)(16)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 51/2015, Scissione di società cooperativa in concordato preventivo: «[…] L’indicazione interpretativa proposta sembra ulteriormente confortata dalla necessità, di derivazione sistematica, che la relazione dell’esperto ex art. 2545 undecies c.c. risulti aggiornata rispetto alla data dell’assemblea, e quindi non antecedente di oltre sei mesi se si adotta come canone interpretativo di riferimento, sotto tale profilo, la regola valevole per la relazione di stima di cui all’art. 2343 ter c.c. […]».
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 51/2015, Scissione di società cooperativa in concordato preventivo: «[…] L’indicazione interpretativa proposta sembra ulteriormente confortata dalla ne...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (17)(17)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.35, Contenuto della relazione di stima ex art. 2545 undecies c.c. e obbligo di devoluzione ai fondi mutualistici, 1° pubbl. 9/11 - motivato 9/11: «La relazione giurata di stima del valore effettivo del patrimonio della cooperativa, redatta ai sensi dell’art. 2545 undecies c.c., deve contenere, anche implicitamente, la suddivisione tra la parte del patrimonio sociale che dev’essere devoluta ai fondi mutualistici e la restante parte del patrimonio che non sarà oggetto di devoluzione […] In relazione a tale previsione si impongono, anzitutto, due precisazioni: a) la data di riferimento della perizia giurata dev’essere la più aggiornata possibile e comunque non anteriore di 120 giorni rispetto all’assemblea che delibera la trasformazione: il termine di cui all’art. 2501 quater c.c. può ritenersi espressione di un principio generale estensibile alla validità temporale di tutti i documenti peritali o contabili per i quali la legge non abbia dettato specifiche norme di aggiornamento temporale; b) il fine della devoluzione ai fondi mutualistici presuppone che la stima del patrimonio sociale debba avvenire a valori correnti (computando il valore dell’avviamento, anche se non acquisito a titolo oneroso) e non a valori storici; c) l’esecuzione di tale obbligo è di competenza dell’organo amministrativo, che potrà provvedervi solo dopo che la trasformazione avrà avuto effetto, con il decorso del termine di sessanta giorni dall’ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti. Per poter effettuare la devoluzione ai fondi mutualistici, inoltre, sarà necessario che la relazione giurata di stima contenga non solo la determinazione del valore globale del patrimonio sociale, ma altresì la suddivisione tra la parte del patrimonio che dev’essere devoluta e la restante parte del patrimonio che non sarà oggetto di devoluzione […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.35, Contenuto della relazione di stima ex art. 2545 undecies c.c. e obbligo di devoluzione ai fondi mutualistici,...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (18)(18)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 51/2015, Scissione di società cooperativa in concordato preventivo: «[…] Al fine di determinare imparzialmente il valore da devolvere l’art. 2545 undecies c.c. impone in ogni caso (e quindi anche qualora il patrimonio netto sia stato integralmente assorbito dalle perdite) la nomina di un esperto da parte del Tribunale. L’assenza della relazione di stima comporta l’illegittimità della delibera per contrasto con una norma imperativa di legge. […] Poiché l’attestazione resa dall’esperto è funzionale all’accertamento indipendente del valore attuale dell’attivo da devolvere ai fondi mutualistici, si deve ritenere che sia vincolante per l’assemblea, che dovrà necessariamente deliberare la devoluzione dell’intero valore in essa indicato, al netto delle voci specificate nell’art. 2545 undecies, 1° co. c.c., pena l’illegittimità […]».
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 51/2015, Scissione di società cooperativa in concordato preventivo: «[…] Al fine di determinare imparzialmente il valore da devolvere l’art. 2545 undec...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (19)(19)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 11-2010/I, Casi e questioni in tema di trasformazione di società cooperative, in CNN Notizie del 21.5.2010: «[…] L’art. 2545-undecies c.c., invece, prevede la redazione di un bilancio finalizzato a determinare il valore effettivo del patrimonio dell’impresa da devolvere ai fondi mutualistici. Dalla disciplina della trasformazione si deduce che tale bilancio debba essere depositato presso la sede sociale anteriormente allo svolgimento dell’assemblea chiamata a deliberare sulla trasformazione. Poiché l’art. 2545-undecies c.c. disciplina il caso della trasformazione di cooperativa a mutualità non prevalente, la redazione del bilancio anteriormente alla convocazione dell’assemblea appare consentita in quanto si presuppone che la società, essendo già a mutualità non prevalente, non goda più delle agevolazioni e, pertanto, che il patrimonio accumulato in forza delle agevolazioni stesse sia già stato accantonato ai sensi dell’art. 2545-octies c.c. […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 11-2010/I, Casi e questioni in tema di trasformazione di società cooperative, in CNN Notizie del 21.5.2010: «[…] L’art. 2545-undecies c.c., in...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (20)(20)
    - Cass., 8 gennaio 2007, n. 89, in Foro It., 2007, I, 2829, con nota di Corvese; in Giur. It., 2007, 897, con nota di Cavanna; e in Corr. Giur., 2009, 104, con nota di Maccarrone: «In virtù del principio sancito dal codice civile in base al quale alle cooperative di credito si applicano le disposizioni sulle società cooperative in quanto compatibili con le disposizioni delle leggi speciali, i quorum richiesti per la delibera di trasformazione di una banca popolare in una società per azioni bancaria sono quelli fissati dalla disciplina speciale bancaria in quanto è quest’ultima ad essere destinata ad avere prevalenza sulle norme del codice civile» e «Il divieto di trasformazione delle società cooperative in società ordinarie, contenuto nell’art. 14 l. 17 febbraio 1971 n. 127, non riguarda le cooperative bancarie, le quali, pur essendo qualificate come società cooperative, sono sottratte alle norme riguardanti lo svolgimento dell’attività mutualistica».
    - Cass., 8 gennaio 2007, n. 89, in Foro It., 2007, I, 2829, con nota di Corvese; in Giur. It., 2007, 897, con nota di Cavanna; e in Corr. Giur., 2009, 104, con nota di Maccarrone: «In virtù del princi...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (21)(21)
    - Cass., 8 gennaio 2007, n. 89, in Foro It., 2007, I, 2829, con nota di Corvese; in Giur. It., 2007, 897, con nota di Cavanna; e in Corr. Giur., 2009, 104, con nota di Maccarrone: «Alla delibera di trasformazione di una banca popolare in una società per azioni bancaria non può essere applicata la disciplina della trasformazione delle società cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente introdotta nel codice civile con la riforma del diritto societario del 2003 in quanto alle banche popolari continuano ad applicarsi le norme vigenti prima della citata riforma».
    - Cass., 8 gennaio 2007, n. 89, in Foro It., 2007, I, 2829, con nota di Corvese; in Giur. It., 2007, 897, con nota di Cavanna; e in Corr. Giur., 2009, 104, con nota di Maccarrone: «Alla delibera di tr...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (22)(22)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 7-2006/I, Brevi considerazioni sul problema della trasformazione di società cooperativa in società lucrativa contestuale alla perdita della mutualità prevalente, in CNN Notizie del 24.2.2006: «[…] Che si tratti di una trasformazione eterogenea è dimostrato dall’art. 2500-septies con riferimento alla trasformazione di società di capitali in cooperativa, con l’effetto di assoggettare tale fattispecie alla disciplina tipica, a cominciare dall’art. 2500-novies dettato a tutela degli interessi dei creditori sociali. Ne consegue la soggezione della trasformazione in esame alle regole dettate dal codice civile per le ipotesi di trasformazione eterogenea genericamente intese. Per esempio Si applica quindi l’art. 2500-novies in tema di efficacia della trasformazione e di opposizione dei creditori […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 7-2006/I, Brevi considerazioni sul problema della trasformazione di società cooperativa in società lucrativa contestuale alla perdita della mu...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.25, Trasformazione eterogenea di società consortile a responsabilità limitata in società di capitali avente scopo lucrativo - relazione di stima - esclusione, 1° pubbl. 9/07: «Nel caso di trasformazione eterogenea di società consortile a responsabilità limitata in società di capitali avente scopo lucrativo non è necessaria la relazione di stima redatta a norma dell’art. 2343 ovvero dell’art. 2465 c.c., non trovando applicazione la previsione dell’art. 2500-ter, comma 2, c.c.».
    In senso conforme: Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 151-2006/I, Trasformazione di società consortile a responsabilità limitata in società a responsabilità limitata e perizia di stima, in CNN Notizie del 12.1.2007; Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 246-2009/I, Trasformazione di società consortile per azioni in liquidazione in società cooperativa per azioni. Legittimità e procedimento, in CNN Notizie del 5.1.2010; Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 97-2013/I, Trasformazione di cooperativa in società cooperativa consortile, in CNN Notizie del 26.6.2013.
    Trib. Roma, 21 settembre 2005, in Giur. it., 2006, 1210; in Riv. not., 2006, 1098; e in Notariato, 2008, 280, con nota di Puglielli - Atlante: «La trasformazione eterogenea di una società consortile in società di capitali non richiede la redazione di una relazione di stima».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.25, Trasformazione eterogenea di società consortile a responsabilità limitata in società di capitali avente scopo...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.24, Trasformazione di società consortile avente forma di società di persone in società di capitali - relazione di stima ex art. 2500 ter c.c. - necessità, 1° pubbl. 9/07: «In ogni caso di trasformazione di società consortile avente forma di società di persone in società di capitali (avente o meno oggetto consortile), deve ritenersi necessaria la preventiva acquisizione della relazione di stima redatta ai sensi dell’art. 2343 ovvero dell’art. 2465 c.c., in forza dell’art. 2500-ter, comma 2, c.c.».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.24, Trasformazione di società consortile avente forma di società di persone in società di capitali - relazione di...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 104-2019/I, Trasformazione di consorzio stabile s.p.a. in società per azioni, in CNN Notizie del 22.1.2020: «[…] nel caso di specie si è in presenza di un consorzio stabile s.p.a., cui deve riconoscersi la natura di società consortile per azioni, che intende trasformarsi in società per azioni. […] Peraltro, sulla natura giuridica del passaggio da società consortile in società di capitali e viceversa, nonché sulla disciplina applicabile alla predetta operazione, numerosi sono i contributi dell’Ufficio Studi, nei quali si è affermato che: - trattandosi di trasformazione eterogenea, troverà applicazione l’opposizione dei creditori di cui all’art. 2500-novies c.c. (v. Quesito n. 189-2009/I, Trasformazione di s.r.l. consortile in s.p.a. e opposizione dei creditori sociali ex art. 2500-novies c.c., in CNN Notizie del 27 ottobre 2009 […]); - la regola della necessità della perizia di stima nelle trasformazioni eterogenee (per la quale v. la Massima n. 20 della Commissione società del Consiglio Notarile di Milano) trova un’eccezione laddove l’esigenza di tutela del capitale sociale, che è alla base delle disposizioni di cui agli artt. 2343 e 2465 c.c., sia già di per sé soddisfatta dall’aver la società trasformanda adempiuto a tale requisito già prima della trasformazione, essendo soggetta alla disciplina strutturale di un tipo capitalistico anche con riguardo alla formazione del capitale sociale. E, quindi, pur trattandosi di trasformazione eterogenea, l’art. 2343 c.c. non trova applicazione […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 104-2019/I, Trasformazione di consorzio stabile s.p.a. in società per azioni, in CNN Notizie del 22.1.2020: «[…] nel caso di specie si è in p...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (4)(4)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 20, Questioni in tema di trasformazioni eterogenee (artt. 2500-ter, 2500-septies e 2500-octies c.c.), 18 marzo 2004: «[…] Gli artt. 2500-septies e 2500-octies c.c. espressamente ricomprendono nell’ambito della trasformazione eterogenea la trasformazione di società consortili (di qualunque tipo) in società di capitali e la trasformazione di società di capitali in società consortili (di qualunque tipo). Tali disposizioni dimostrano l’intenzione del legislatore di dare un particolare rilievo al cambio dello scopo da consortile in lucrativo e da lucrativo in consortile ed impediscono all’interprete di qualificare tale deliberazione come semplice modifica dell’oggetto. Quindi, anche in tutti i casi di mutamento dell’oggetto da consortile in non consortile e viceversa dovranno applicarsi le disposizioni dettate dal legislatore per la trasformazione eterogenea».
    In senso conforme: Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 151-2006/I, Trasformazione di società consortile a responsabilità limitata in società a responsabilità limitata e perizia di stima, in CNN Notizie del 12.1.2007; Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 189-2009/I, Trasformazione di s.r.l. consortile in s.p.a. e opposizione dei creditori sociali ex art. 2500-novies c.c., in CNN Notizie del 27.10.2009.
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 20, Questioni in tema di trasformazioni eterogenee (artt. 2500-ter, 2500-septies e 2500-octies c.c.), 18 marzo 2004: «[…] Gli artt. 2500-septies e 2500-octie...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Trib. Napoli, 20 dicembre 2004, in Società, 2005, 1260, con nota di Ferrari: «Non può essere iscritta nel registro delle imprese la delibera di trasformazione di una società a responsabilità limitata in società per azioni che non contenga la nomina dei componenti dei nuovi organi di gestione e di controllo della società».
    - Trib. Napoli, 20 dicembre 2004, in Società, 2005, 1260, con nota di Ferrari: «Non può essere iscritta nel registro delle imprese la delibera di trasformazione di una società a responsabilità limitat...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.4, Ambito di applicazione dell’art. 2500 sexies c.c., 1° pubbl. 9/05: «La norma dell’art. 2500 sexies c.c. benché sia intitolata “Trasformazione di società di capitali” in realtà si riferisce alle sole trasformazioni di società di capitali in società di persone, non anche alle trasformazioni di società di capitali in altre società di capitali, come si può ricavare dalle disposizioni dei commi primo e quarto […]»; «[…] la disposizione di cui al secondo comma dell’art. 2500 sexies c.c. che prescrive l’obbligo della relazione dell’organo amministrativo, non si applica in caso di trasformazione nell’ambito delle società di capitali (ad esempio nel caso di trasformazione di una s.r.l. nella forma di s.p.a. o di una s.p.a. nella forma di s.r.l.). Resta in ogni caso salvo il disposto dell’art. 2500 septies, II comma, c.c., per le ipotesi di trasformazione ivi previste».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.4, Ambito di applicazione dell’art. 2500 sexies c.c., 1° pubbl. 9/05: «La norma dell’art. 2500 sexies c.c. benché...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Massima del Tribunale di Milano (dettata ante legge 340/2000, recante soppressione dell’omologa degli atti societari), riferita a App. Trieste, 28 agosto 1958, in Riv. Not., 1958, 833: «la norma dell’art. 2498 in tema di trasformazione da società di persone in società di capitali, non è estensibile alla trasformazione da uno ad altro tipo di società personificate».
    - Massima del Tribunale di Milano (dettata ante legge 340/2000, recante soppressione dell’omologa degli atti societari), riferita a App. Trieste, 28 agosto 1958, in Riv. Not., 1958, 833: «la norma del...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (4)(4)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 104-2008/I, Società sportiva dilettantistica e modifica dell’oggetto sociale, in CNN Notizie del 27.5.2008: «[…] Il mancato riconoscimento da parte del CONI, e quindi la mancata fruizione di agevolazioni (che prudenzialmente è bene sia attestata dagli amministratori) rendono possibile il mutamento dello scopo e dell’oggetto (o trasformazione) e, conseguentemente, anche l’eliminazione della clausola sulla devoluzione. La circostanza che la società non abbia ottenuto o ricevuto contributi pubblici porta a ritenere legittima l’eliminazione della clausola che sancisce l’obbligo di devoluzione del patrimonio, non risultando applicabili, neppure in via analogica, quelle disposizioni volte ad imporre la devoluzione del patrimonio o ad inibire la trasformazione a soggetti che abbiano ricevuto contributi pubblici in ragione del proprio particolare status (il riferimento è alla disciplina relativa ad associazioni e a cooperative a mutualità prevalente l’art. 2500-octies e gli artt. 2545-octies ss. c.c. o l’art. 223-octies disp. att. c.c.)».
    In senso conforme: Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 196-2008/I, Società sportive: trasformazione o mutamento dell’oggetto sociale, in CNN Notizie del 23.10.2008.
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 104-2008/I, Società sportiva dilettantistica e modifica dell’oggetto sociale, in CNN Notizie del 27.5.2008: «[…] Il mancato riconoscimento da...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (5)(5)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 196-2008/I, Società sportive: trasformazione o mutamento dell’oggetto sociale, in CNN Notizie del 23.10.2008: […] Non essendo stata oggetto di approfondimenti da parte di dottrina e giurisprudenza, deve considerarsi aperta la questione relativa alla qualificazione dell’operazione in discorso: se essa possa considerarsi una semplice delibera di cambiamento dell’oggetto sociale ovvero debba ricostruirsi in termini di vera e propria trasformazione. In questo secondo senso farebbe propendere la circostanza che la società muta il suo scopo, da non lucrativo a lucrativo, analogamente a quanto avviene per il passaggio da o in società (a responsabilità limitata) con scopo consortile, laddove il legislatore assoggetta alla disciplina della trasformazione l’abbandono o l’approdo alla causa consortile. Trattasi, peraltro, di trasformazione atipica (in quanto non codificata) eterogenea, la quale comporterebbe allora l’applicazione dell’art. 2500-octies c.c. […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 196-2008/I, Società sportive: trasformazione o mutamento dell’oggetto sociale, in CNN Notizie del 23.10.2008: […] Non essendo stata oggetto d...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (6)(6)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 19, Efficacia dell’iscrizione nel registro delle imprese delle modificazioni statutarie (art. 2436 c.c.), 10 marzo 2004: «[…] si deve ritenere che le deliberazioni aventi fondamento nelle modificazioni statutarie (inefficaci) siano subordinate alla preventiva iscrizione di queste ultime al registro delle imprese; questa subordinazione potrà opportunamente risultare dalle deliberazioni in modo espresso ovvero restare evidente dalla complessiva struttura delle determinazioni stesse […]». «Il nuovo principio non impedisce tuttavia che gli organi sociali competenti assumano delibere al cui fondamento concorrano modificazioni statutarie ancora da iscrivere nel registro delle imprese; tale è il caso, ad esempio: - della delibera di trasformazione in società per azioni, assunta dalla stessa assemblea immediatamente dopo quella di aumento gratuito (ovvero a pagamento, contestualmente eseguito) del capitale sociale a minimi 120.000 euro [ora 50.000, N.d.A.] […]».
    Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. H.F.2, Eseguibilità delle delibere non iscritte, 1° pubbl. 9/04: «Le decisioni di modifica dello statuto sono sottoposte, ai sensi dell’art. 2436, comma 5, c.c., alla condizione sospensiva di efficacia della loro iscrizione nel registro delle imprese. È quindi possibile, pendente la condizione sospensiva, ai sensi dell’art. 1357 c.c.: […] c) adottare delibere da parte di altri organi sociali in forza di poteri attribuiti dallo statuto in virtù di una delibera modificativa non ancora iscritta. In tutti questi casi gli atti ulteriori: connessi, dipendenti o esecutivi di delibere non ancora efficaci, sono a loro volta sottoposti alla medesima condizione di efficacia dell’atto da cui traggono legittimazione».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 5759/I, Gli effetti dell’iscrizione nel registro delle imprese di delibere modificative dello statuto di società di capitali: il nuovo art. 2436 quinto comma c.c., in CNN Notizie del 30.3.2006: «[…] la tesi della pubblicità dichiarativa consentirebbe alla società di immediatamente e validamente adottare anche delibere connesse o conseguenti a quella modificativa dello statuto non ancora iscritta, senza ricorso alla figura della delibera condizionata e con efficacia anche all’esterno, purché ne sia fornita adeguata prova al terzo contraente con la società […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 19, Efficacia dell’iscrizione nel registro delle imprese delle modificazioni statutarie (art. 2436 c.c.), 10 marzo 2004: «[…] si deve ritenere che le deliber...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (7)(7)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 77, Conferimenti in natura e successiva trasformazione da s.r.l. in s.p.a. (artt. 2343, 2465 e 2500-ter c.c.), 15 novembre 2005: «[…] le due vicende - aumento del capitale e trasformazione - sono assolutamente autonome non solo quando siano deliberate in assemblee separate, ma anche quando siano deliberate nella stessa assemblea e addirittura quando la prima (aumento del capitale) sia necessaria per raggiungere il capitale minimo della s.p.a.[…]»; «[…] per ritenere legittima la combinazione delle due vicende, il conferimento deve avvenire a favore della s.r.l. e quindi diventare efficace prima che sia efficace la trasformazione: ciò richiede la subordinazione degli effetti della trasformazione all’intervenuta efficacia non solo della delibera di aumento del capitale ma anche del conferimento […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 77, Conferimenti in natura e successiva trasformazione da s.r.l. in s.p.a. (artt. 2343, 2465 e 2500-ter c.c.), 15 novembre 2005: «[…] le due vicende - aument...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (8)(8)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 1077-2014/I, Aumento oneroso del capitale sociale deliberato “a cascata” a seguito di delibera di trasformazione di s.r.l. in S.p.A, in CNN Notizie del 20.4.2016: «[…] Nel quesito non è precisato se l’aumento sia funzionale alla trasformazione, nel senso che esso sia necessario al raggiungimento dell’importo minimo del capitale richiesto, dall’art. 2327, c.c., per la società per azioni (50.000 euro). In tale evenienza, infatti, è la delibera di aumento che, normalmente, si pone a presupposto della trasformazione, sì che la trasformazione risulta condizionata all’aumento: mancherebbe, altrimenti, il requisito richiesto per il tipo adottato a seguito della trasformazione […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 1077-2014/I, Aumento oneroso del capitale sociale deliberato “a cascata” a seguito di delibera di trasformazione di s.r.l. in S.p.A, in CNN N...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (9)(9)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 1077-2014/I, Aumento oneroso del capitale sociale deliberato “a cascata” a seguito di delibera di trasformazione di s.r.l. in S.p.A, in CNN Notizie del 20.4.2016: «[…] Diversamente, laddove l’aumento non sia finalizzato al raggiungimento dell’importo minino previsto per il tipo S.p.A., le due delibere possono considerarsi indipendenti e non v’è alcun condizionamento della trasformazione all’aumento. Tuttavia, nel caso in cui le stesse vengano adottate contestualmente, considerato che, per effetto del disposto contenuto nell’art. 2436, comma 5, c.c. la trasformazione non produrrà effetti se non dopo l’iscrizione nel registro delle imprese, prima di tale momento l’aumento dovrà essere adottato secondo il procedimento dettato per le s.r.l. (quindi, facendo applicazione dell’art. 2481-bis c.c. e non dell’art. 2441 c.c.)».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 1077-2014/I, Aumento oneroso del capitale sociale deliberato “a cascata” a seguito di delibera di trasformazione di s.r.l. in S.p.A, in CNN N...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (10)(10)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 77, Conferimenti in natura e successiva trasformazione da s.r.l. in s.p.a. (artt. 2343, 2465 e 2500-ter c.c.), 15 novembre 2005: «[…] sembra coerente ritenere che alla vicenda del conferimento, anche una volta divenuta efficace la trasformazione, resti applicabile la normativa che la regolava al momento della sua realizzazione e che quindi non sorgano a carico degli amministratori, a seguito della trasformazione [di s.r.l., N.d.A.] in s.p.a., l’obbligo di controllo di cui al terzo comma dell’art. 2343 c.c. né il diritto/dovere di procedere, eventualmente, alla revisione della stima; parimenti non sussisteranno né il divieto di alienazione delle azioni né l’obbligo di mantenere depositate le stesse presso la società […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 77, Conferimenti in natura e successiva trasformazione da s.r.l. in s.p.a. (artt. 2343, 2465 e 2500-ter c.c.), 15 novembre 2005: «[…] sembra coerente ritener...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (11)(11)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 77, Conferimenti in natura e successiva trasformazione da s.r.l. in s.p.a. (artt. 2343, 2465 e 2500-ter c.c.), 15 novembre 2005: «[…] per ritenere legittima la combinazione delle due vicende, il conferimento deve avvenire a favore della s.r.l. e quindi diventare efficace prima che sia efficace la trasformazione: ciò richiede la subordinazione degli effetti della trasformazione all’intervenuta efficacia non solo della delibera di aumento del capitale ma anche del conferimento […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 77, Conferimenti in natura e successiva trasformazione da s.r.l. in s.p.a. (artt. 2343, 2465 e 2500-ter c.c.), 15 novembre 2005: «[…] per ritenere legittima ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (12)(12)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 35/2013, Trasformazione e fallimento: «un caso frequente nella prassi […] è la trasformazione di Spa fallita in Srl, fattispecie che efficacemente traduce le utilità immediate dell’operazione (riduzione degli oneri di procedura, diminuzione dei costi di gestione, a partire dal venir meno dei presupposti per la nomina dell’organo di controllo, facilità nella gestione della liquidazione stessa e maggiore snellezza della struttura organizzativa). In questo contesto si inserisce la c.d. “trasformazione liquidativa” volta ad evitare perdite maggiori attraverso la realizzazione di maggiori risparmi, garantendo al contempo un più consistente residuo attivo soprattutto nei casi in cui la procedura richiede tempi lunghi. Del resto già la relazione di accompagnamento al d.lgs. 6/2003 reperisce proprio nella riduzione degli “oneri” della procedura uno dei possibili scopi che la trasformazione può in concreto perseguire. È opportuno comunque precisare che l’interesse a ridurre i costi di gestione, oltre che nel caso di operazione liquidativa e finalizzata alla conservazione di un riparto attivo da distribuire ai soci, può sussistere anche nel caso in cui l’obiettivo sia il risanamento dell’impresa e la prosecuzione dell’attività. Delineata l’utilità concreta dell’operazione, si ritiene che la società per azioni fallita che abbia provveduto allo scioglimento e alla messa in liquidazione della società stessa possa senz’altro procedere alla trasformazione in società a responsabilità limitata senza ripianare le perdite e ricapitalizzare la società; e ciò anche nel caso di capitale integralmente perduto […]».
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 35/2013, Trasformazione e fallimento: «un caso frequente nella prassi […] è la trasformazione di Spa fallita in Srl, fattispecie che efficacemente trad...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (13)(13)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 35/2013, Trasformazione e fallimento: «la dichiarazione di fallimento delle società di capitali non è di per sé causa di scioglimento della società né determina la decadenza degli organi sociali. Si tratta di un principio voluto dal legislatore della riforma del 2003 e che si trae dalla lettura dell’art. 2484 c.c., norma che, tra le cause di scioglimento, non annovera più la dichiarazione di fallimento per le società che abbiano per oggetto un’attività commerciale […]».
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 35/2013, Trasformazione e fallimento: «la dichiarazione di fallimento delle società di capitali non è di per sé causa di scioglimento della società né ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (14)(14)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 34/2013, Concordato preventivo e trasformazione di società: «il presupposto affinché la s.p.a. possa legittimamente deliberare di trasformarsi in s.r.l., sia dopo la presentazione della domanda di ammissione al concordato che successivamente alla pronuncia da parte del tribunale del decreto di ammissione, senza ricostituire il capitale sociale integralmente perduto o, comunque, senza ripianare le perdite, è che versi in stato di liquidazione. Pendente tale fase non trova infatti applicazione la disciplina sul capitale sociale propria nel caso di attività ordinaria e, più precisamente non trovano applicazione gli obblighi di riduzione del capitale di cui agli artt. 2446, 2447 (per le Spa) e 2482-bis, 2482-ter (per le srl) cod. civ., in considerazione della diversa funzione del capitale sociale stesso. La delibera di trasformazione regressiva di s.p.a. in liquidazione in s.r.l. del resto si colloca tra quelle che governano la liquidazione essendo funzionale alla semplificazione della procedura e alla riduzione dei costi».
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 34/2013, Concordato preventivo e trasformazione di società: «il presupposto affinché la s.p.a. possa legittimamente deliberare di trasformarsi in s.r.l...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (15)(15)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 34/2013, Concordato preventivo e trasformazione di società: «La pendenza della procedura di concordato preventivo non inibisce né altera l’operatività della disciplina ordinaria della trasformazione, non limita il potere deliberativo dell’assemblea […] né costituisce causa di decadenza degli organi sociali».
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 34/2013, Concordato preventivo e trasformazione di società: «La pendenza della procedura di concordato preventivo non inibisce né altera l’operatività ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 28/2012, Trasformazione progressiva e liberazione del capitale: «[…] è sempre ammissibile la trasformazione in società di capitali di una società di persone anche qualora il valore del patrimonio risultante dalla perizia di stima sia inferiore al minimo richiesto per la società di capitali prescelta, purché si provveda alla sua integrazione. […] Il valore del patrimonio risultante dalla relazione, costituisce dunque il tetto massimo del capitale sociale adottabile, nel rispetto dei principi di tutela del capitale a garanzia dei terzi, ma non anche quello minimo […] non si hanno due operazioni distinte di aumento e trasformazione, ma una unica decisione complessa di mutamento del tipo e contestuale aumento del capitale funzionale alla trasformabilità dell’ente».
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 28/2012, Trasformazione progressiva e liberazione del capitale: «[…] è sempre ammissibile la trasformazione in società di capitali di una società di pe...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 28/2012, Trasformazione progressiva e liberazione del capitale: «[…] l’integrazione del capitale mediante conferimento di denaro può essere effettuata contestualmente alla delibera di trasformazione ed in tal caso saranno applicabili le norme sulla società di arrivo; sarà pertanto sufficiente il versamento del 25% del capitale sottoscritto (ad integrazione); il versamento potrà essere effettuato direttamente nelle casse sociali».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 635-2013/I, Trasformazione di S.a.s. in S.r.l. e aumento di capitale, in CNN Notizie del 5.5.2016: «Nel caso prospettato, la società ha l’esigenza di aumentare il capitale sociale al fine di raggiungere l’importo minimo necessario per accedere al tipo della s.r.l. Si tratta, quindi, di un aumento funzionale alla decisione di trasformazione e, presumibilmente, subordinato al buon esito dell’operazione. Ai fini redazionali, tale aumento può essere sia anteriore, sia contestuale all’adozione della decisione di trasformazione e, trattandosi di un aumento funzionale e subordinato al buon esito della trasformazione, si può ipotizzare che lo stesso debba essere deciso secondo le regole proprie della trasformazione. Laddove, invece, l’aumento di capitale fosse destinato a divenire efficace anche a prescindere dall’approvazione della decisione di trasformazione, lo stesso dovrebbe essere deciso secondo le modalità proprie delle modifiche dei patti sociali […]».
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 28/2012, Trasformazione progressiva e liberazione del capitale: «[…] l’integrazione del capitale mediante conferimento di denaro può essere effettuata ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 28/2012, Trasformazione progressiva e liberazione del capitale: «[…] resta da chiarire se sia necessaria o no la redazione di una nuova relazione di stima […] se la finalità della prima perizia è quella di fornire un quadro reale delle consistenze sociali, […] qualora tali conferimenti integrativi siano effettuati in denaro, potrebbe anche dubitarsi dell’utilità e della necessità di una nuova relazione, in quanto la stessa dovrebbe limitarsi ad asseverare che il conferimento di tanti euro ha un valore equivalente di tanti euro. Tutto ciò appare francamente paradossale. Si può allora sostenere che una volta eseguita la relazione di stima originaria, che terrà conto anche delle disponibilità liquide in quanto diretta a fornire un quadro economico complessivo della società trasformanda, gli eventuali conferimenti di denaro successivi non dovranno essere oggetto di ulteriore perizia: sarà infatti sufficiente la loro sommatoria al valore di libro della relativa posta di bilancio per ottenere il risultato finale, sul presupposto della natura autovalutativa del denaro».
    In senso conforme: Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 635-2013/I, Trasformazione di S.a.s. in S.r.l. e aumento di capitale, in CNN Notizie del 5.5.2016.
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 28/2012, Trasformazione progressiva e liberazione del capitale: «[…] resta da chiarire se sia necessaria o no la redazione di una nuova relazione di st...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (4)(4)
    - Comitato Notarile della Regione Campania, Massima n. 12, Trasformazione di società di persone in società di capitali: «[…] l’art. 2306 c.c. non troverà applicazione quando la riduzione del capitale sociale della società trasformanda rappresenti un atto dovuto. Invero, quando il capitale sociale della società di persone trasformanda sia di ammontare superiore alle risultanze della perizia, non potendosi determinare il capitale sociale della società risultante dalla trasformazione in misura maggiore a detto valore, la società sarà obbligata a deliberare contestualmente la riduzione del capitale sociale, di guisa che questo corrisponda al valore risultante dalla relazione di stima, nel rispetto, peraltro, della disciplina del minimo legale del tipo sociale di arrivo. La riduzione del capitale sociale, in questo caso, costituisce un presupposto di legittimità della trasformazione, ponendosi teleologicamente in funzione della garanzia dell’effettività dei valori patrimoniali che sorreggeranno il capitale della società risultante dalla trasformazione. Trattandosi, pertanto, di atto dovuto, per detta riduzione (rectius: rideterminazione del capitale sociale) non troverà applicazione la disciplina della riduzione volontaria del capitale sociale di cui all’art. 2306 c.c. e la deliberazione acquisterà efficacia immediata con l’iscrizione nel Registro delle Imprese».
    - Comitato Notarile della Regione Campania, Massima n. 12, Trasformazione di società di persone in società di capitali: «[…] l’art. 2306 c.c. non troverà applicazione quando la riduzione del capitale ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (5)(5)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.7, Obbligo di imputabilità a capitale del patrimonio netto di una società di persone trasformata in società di capitali, 1° pubbl. 9/05: «Nell’ipotesi di trasformazione di società di persone in società di capitali non sussiste alcun obbligo di legge di imputare a capitale della società trasformata il patrimonio netto della società di persone eccedente il capitale preesistente, quale risultante dalla perizia di stima redatta ai sensi dell’art. 2500 ter, II comma, c.c.».
    Comitato Notarile della Regione Campania, Massima n. 12, Trasformazione di società di persone in società di capitali: «Il legislatore all’art. 2500-ter, comma 2, c.c., impone che in caso di trasformazione cd. “progressiva”, ossia da società di persone in società di capitali - ma non nell’ipotesi inversa -, il capitale sociale della società risultante dalla trasformazione debba essere determinato sulla base dei valori attuali degli elementi dell’attivo e del passivo e debba risultare da relazione di stima redatta ai sensi dell’art. 2343 c.c. o, quando la società risultante dalla trasformazione sia una s.r.l., ai sensi dell’art. 2465 c.c.. Non esiste, tuttavia, l’obbligo di determinare l’ammontare del capitale sociale della società risultante dalla trasformazione in misura perfettamente coincidente alle risultanze della relazione di stima, potendo i soci decidere che di detto valore sia imputata a capitale solo la parte corrispondente al minimo legale della società trasformata, ferma la necessità di imputare a riserva la residua parte di patrimonio netto risultante dalla perizia, non potendosi procedere a rimborso del capitale ai soci se non nel rispetto della disciplina di cui all’art. 2306 c.c.. Questa norma, tuttavia, trova applicazione solo quando la determinazione del capitale sociale della società risultante dalla trasformazione rispetto al valore del patrimonio netto della società trasformanda risultante dalla relazione di stima rappresenti una scelta della società deliberante (rectius: un atto non dovuto). Circostanza, questa, che si realizza quando il capitale sociale della società deliberante sia inferiore al valore di perizia, ma pari al minimo legale necessario per il tipo prescelto, e non si intenda allocare a riserva l’eccedenza rispetto al minimo legale […]».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 68-2006/I, Trasformazione di società di persone in società di capitali e determinazione del capitale, in CNN Notizie del 24.4.2006: «[…] In linea generale non sussiste alcun obbligo da parte dei soci di imputare l’intera consistenza patrimoniale (“capitale netto di trasformazione”) della società trasformanda al capitale della società trasformata; in altri termini, il capitale sociale della società trasformata può essere fissato anche in un importo inferiore al netto della società trasformanda, ma la eventuale differenza deve essere imputata a riserva, anche divisibile […]».
    Massima del Tribunale di Milano (dettata ante legge 340/2000, recante soppressione dell’omologa degli atti societari), riferita a App. Bologna, 30 aprile 1982, in Giur. It., 1982, I, 2, 437: «la società per azioni risultante dalla trasformazione di una società di persone può mantenere il capitale preesistente, senza essere obbligata a passare a capitale il maggiore del patrimonio netto risultante dalla relazione di stima».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.7, Obbligo di imputabilità a capitale del patrimonio netto di una società di persone trasformata in società di ca...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (6)(6)
    - Comitato Notarile della Regione Campania, Massima n. 12, Trasformazione di società di persone in società di capitali: «[…] l’art. 2306 c.c. non troverà applicazione quando la riduzione del capitale sociale della società trasformanda rappresenti un atto dovuto. Invero, quando il capitale sociale della società di persone trasformanda sia di ammontare superiore alle risultanze della perizia, non potendosi determinare il capitale sociale della società risultante dalla trasformazione in misura maggiore a detto valore, la società sarà obbligata a deliberare contestualmente la riduzione del capitale sociale, di guisa che questo corrisponda al valore risultante dalla relazione di stima, nel rispetto, peraltro, della disciplina del minimo legale del tipo sociale di arrivo. La riduzione del capitale sociale, in questo caso, costituisce un presupposto di legittimità della trasformazione, ponendosi teleologicamente in funzione della garanzia dell’effettività dei valori patrimoniali che sorreggeranno il capitale della società risultante dalla trasformazione. Trattandosi, pertanto, di atto dovuto, per detta riduzione (rectius: rideterminazione del capitale sociale) non troverà applicazione la disciplina della riduzione volontaria del capitale sociale di cui all’art. 2306 c.c. e la deliberazione acquisterà efficacia immediata con l’iscrizione nel Registro delle Imprese».
    In senso conforme: Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 1066-2014/I, Trasformazione di S.a.s. in perdita in S.r.l. e riduzione del capitale, in CNN Notizie del 5.5.2016.
    - Comitato Notarile della Regione Campania, Massima n. 12, Trasformazione di società di persone in società di capitali: «[…] l’art. 2306 c.c. non troverà applicazione quando la riduzione del capitale ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (7)(7)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 212-2014/I, Trasformazione di S.n.c. in perdita in S.r.l., in CNN Notizie del 5.5.2016: «[…] il comma 2 dell’art. 2500-ter stabilisce un importo massimo (il valore del patrimonio sociale risultante dalla perizia di stima) oltre il quale l’ammontare del capitale della società trasformanda non potrebbe esser stabilito (altrimenti sarebbero necessari nuovi apporti, il che renderebbe non più neutra l’operazione, inserendovisi un aumento di capitale). Laddove, come autorevolmente evidenziato ([…]) il tetto minimo del capitale della società risultante dalla trasformazione va compreso tra l’importo più alto del capitale sociale minimo richiesto per il tipo adottato e l’importo del capitale sociale della società trasformanda. Ma, beninteso, tale ultimo importo va comunque valutato sulla base della perizia di stima che la società deve far redigere ai fini dell’operazione: non conta il capitale enunciato nei patti sociali della società di persone, ma conta il valore effettivo del patrimonio. Ed infatti, correttamente, dalla stessa dottrina si richiama la possibilità di una riduzione del capitale seguendo le regole dell’art. 2306 c.c. (salva quindi la opposizione dei creditori) laddove volontariamente la società in sede di trasformazione decida - pur essedo il valore del patrimonio più alto - di fissare il capitale ad un importo più basso, così dando luogo ad un rimborso ai soci delle quote pagate o alla liberazione dall’obbligo di ulteriori versamenti. Nel caso di specie si potrebbe semmai trattare di “riduzione per perdite” e non di riduzione ex art. 2306, c.c., e comunque essa è l’effetto della valutazione in perizia del patrimonio della società trasformanda. Conseguentemente, l’intera operazione, così come prospettata, è soggetta all’approvazione della maggioranza di cui all’art. 2500-ter, comma 1, c.c., né dà luogo ad opposizione dei creditori».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 212-2014/I, Trasformazione di S.n.c. in perdita in S.r.l., in CNN Notizie del 5.5.2016: «[…] il comma 2 dell’art. 2500-ter stabilisce un impo...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (8)(8)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.2, Trasformazione di società di persone in società di capitali con riduzione del capitale, 1° pubbl. 9/04, modif. 9/05: «Nella trasformazione di società di persone in società di capitali, il capitale risultante dopo l’operazione non può essere inferiore a quello nominale anteriore alla trasformazione a meno che la riduzione sia necessaria per adeguarsi alla stima ex art. 2500 ter, II comma, c.c., ovvero sia ritualmente adottata nelle forme della riduzione reale del capitale».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.2, Trasformazione di società di persone in società di capitali con riduzione del capitale, 1° pubbl. 9/04, modif....Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (9)(9)
    - Massima del Tribunale di Milano (dettata ante legge 340/2000, recante soppressione dell’omologa degli atti societari), riferita a App. Bologna, 18 ottobre 1974, in Giur. Comm., 1975, II, 829: «può essere omologata la deliberazione con la quale una società a responsabilità limitata con capitale inferiore ad un milione di lire si trasforma in società per azioni, quando contestualmente sia altresì deliberato l’aumento del capitale a cifra superiore al milione»; e a Trib. Trieste, 16 dicembre 1983, in Società, 1984, 896, secondo cui «per la trasformazione di una società a r.l. in una società per azioni è necessario che la deliberazione di trasformazione abbia tutti i requisiti formali e sostanziali del nuovo tipo adottato. È illegittima la deliberazione di trasformazione della società che abbia un capitale sociale inferiore al minimo previsto dalla legge per il nuovo tipo di società adottato».
    - Massima del Tribunale di Milano (dettata ante legge 340/2000, recante soppressione dell’omologa degli atti societari), riferita a App. Bologna, 18 ottobre 1974, in Giur. Comm., 1975, II, 829: «può e...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (10)(10)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 212-2014/I, Trasformazione di S.n.c. in perdita in S.r.l., in CNN Notizie del 5.5.2016: «[…] Ora, il comma 2 dell’art. 2500-ter stabilisce un importo massimo (il valore del patrimonio sociale risultante dalla perizia di stima) oltre il quale l’ammontare del capitale della società trasformanda non potrebbe esser stabilito (altrimenti sarebbero necessari nuovi apporti, il che renderebbe non più neutra l’operazione, inserendovisi un aumento di capitale). Laddove, come autorevolmente evidenziato ([…]) il tetto minimo del capitale della società risultante dalla trasformazione va compreso tra l’importo più alto del capitale sociale minimo richiesto per il tipo adottato e l’importo del capitale sociale della società trasformanda. Ma, beninteso, tale ultimo importo va comunque valutato sulla base della perizia di stima che la società deve far redigere ai fini dell’operazione: non conta il capitale enunciato nei patti sociali della società di persone, ma conta il valore effettivo del patrimonio. Ed infatti, correttamente, dalla stessa dottrina si richiama la possibilità di una riduzione del capitale seguendo le regole dell’art. 2306 c.c. (salva quindi la opposizione dei creditori) laddove volontariamente la società in sede di trasformazione decida - pur essedo il valore del patrimonio più alto - di fissare il capitale ad un importo più basso, così dando luogo ad un rimborso ai soci delle quote pagate o alla liberazione dall’obbligo di ulteriori versamenti […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 212-2014/I, Trasformazione di S.n.c. in perdita in S.r.l., in CNN Notizie del 5.5.2016: «[…] Ora, il comma 2 dell’art. 2500-ter stabilisce un...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (11)(11)
    - Cass., 19 luglio 2016, n. 14765, in Notariato, 2016, 6, 626: «Incorre in responsabilità disciplinare per violazione di norma imperativa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 28, comma 1, n. 1, e 138 bis, comma 2, della l. notarile, il notaio che redige un atto di trasformazione societaria da cui risulti un capitale sociale superiore al patrimonio netto in assenza di una delibera di capitalizzazione».
    - Cass., 19 luglio 2016, n. 14765, in Notariato, 2016, 6, 626: «Incorre in responsabilità disciplinare per violazione di norma imperativa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 28, comma 1, n. 1...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (12)(12)
    - Trib. Catania, 17 luglio 2007, in Vita Not., 2007, 1221; e in Notariato, 2008, 661, con nota di Lucattelli; in Riv. Not., 2008, 1394: «La trasformazione di una snc in srl comporta un nuovo acquisto, in capo al socio, coniugato in regime di comunione legale dei beni, di una quota di società di capitali, che pertanto cade in comunione immediata».
    - Trib. Catania, 17 luglio 2007, in Vita Not., 2007, 1221; e in Notariato, 2008, 661, con nota di Lucattelli; in Riv. Not., 2008, 1394: «La trasformazione di una snc in srl comporta un nuovo acquisto,...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (13)(13)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 11/2009, Trasformazione progressiva a maggioranza di società di persone in società di capitali: regole procedimentali: «[…] l’esigenza di garantire a tutti i soci una soglia minima di informazione preventiva, strumentale alla possibilità di partecipazione al procedimento - anche se di natura non rigorosamente collegiale - è sempre più sentita […]. Per giustificare l’esigenza di una qualche forma di coinvolgimento delle minoranze non può essere disconosciuta la peculiarità di questa decisione e la valenza organizzativa della modifica che essa genera: la trasformazione attua un radicale cambiamento delle regole di funzionamento dell’ente, realizza un passaggio da un contesto nel quale l’unanimità è la regola ad uno - la società di capitali - nel quale quello maggioritario diviene principio di funzionamento ordinario, e tutto ciò avviene attraverso una decisione assunta a maggioranza in virtù di una norma di legge - spesso - successiva alla sottoscrizione dei patti sociali. […] A quanto sopra può aggiungersi un generale richiamo al canone di correttezza che, permeando l’esecuzione di tutti i contratti, deve anche costituire la guida del comportamento della maggioranza intenzionata a trasformare la società di persone: ciò le imporrebbe di individuare un procedimento di assunzione della decisione che, pur se non codificato dal legislatore e non di natura collegiale, non dovrebbe però poter prescindere da un’informativa preventiva rivolta a tutti i soci. Altro argomento che, infine, è idoneo ad influenzare la soluzione è quello attinente alla “forma procedimentale” della trasformazione ed alla “forma documentale” dell’atto […]».
    Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 11/2009, Trasformazione progressiva a maggioranza di società di persone in società di capitali: regole procedimentali: «[…] emerge come sia assolutamente opportuno che i soci provvedano a disciplinare nei patti sociali le regole procedurali della trasformazione progressiva a maggioranza in società di capitali […]: in sostanza, regole che contemplino almeno un’informazione preventiva di tutti i soci, così permettendo loro di intervenire presso il notaio alla data fissata per la stipulazione dell’atto di trasformazione […]».
    Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 11/2009, Trasformazione progressiva a maggioranza di società di persone in società di capitali: regole procedimentali: «[…] Nel caso in cui, invece, nulla dicano i vigenti patti sociali della società, pare doversi concludere che la disciplina suppletiva della trasformazione progressiva in società di capitali debba contemplare, quale minimum procedurale, un obbligo di informazione preventiva di tutti i soci […]».
    Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.44, Trasformazione di società di persone in società di capitali e diritto di recesso ex art. 2500 ter c.c., 1° pubbl. 9/20: «[…] la decisione di trasformazione nella forma di società di capitali [può] essere adottata in seno alle società di persone senza dover necessariamente ricorrere al metodo collegiale. […] appare quanto mai opportuno che tutti i soci siano messi nelle condizioni di partecipare ad una decisione così rilevante per la vita della società, qual è per l’appunto la decisione di trasformazione in un altro tipo sociale (per il principio di correttezza e lealtà che deve essere sempre rispettato da tutte le parti di un contratto) […]».
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 11/2009, Trasformazione progressiva a maggioranza di società di persone in società di capitali: regole procedimentali: «[…] l’esigenza di garantire a t...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (14)(14)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.14, Forma dell’atto di trasformazione di società di persone o di fatto in società di capitali, 1° pubbl. 9/06: «La trasformazione di una società di persone, ancorché irregolare, o di fatto in società di capitali richiede l’atto pubblico ad substantiam».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.14, Forma dell’atto di trasformazione di società di persone o di fatto in società di capitali, 1° pubbl. 9/06: «L...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (15)(15)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.44, Trasformazione di società di persone in società di capitali e diritto di recesso ex art. 2500 ter c.c., 1° pubbl. 9/20: «[…] la decisione di trasformazione nella forma di società di capitali [può] essere adottata in seno alle società di persone senza dover necessariamente ricorrere al metodo collegiale. […] appare quanto mai opportuno che tutti i soci siano messi nelle condizioni di partecipare ad una decisione così rilevante per la vita della società, qual è per l’appunto la decisione di trasformazione in un altro tipo sociale (per il principio di correttezza e lealtà che deve essere sempre rispettato da tutte le parti di un contratto) […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.44, Trasformazione di società di persone in società di capitali e diritto di recesso ex art. 2500 ter c.c., 1° pu...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (16)(16)
    - Cass., 19 aprile 2006, n. 9065, in Società, 2007, 155, con nota di Gaeta; e in Impresa, 2007, 1227: «Ai sensi dell’art. 2499 c.c., la trasformazione di una società non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni sociali anteriori all’iscrizione della deliberazione di trasformazione nel registro delle imprese, se non risulta che i creditori sociali abbiano dato il loro consenso alla trasformazione stessa, il quale si presume se i creditori, ai quali la suddetta deliberazione sia stata comunicata, non abbiano negato espressamente la loro adesione nel termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione medesima».
    Cass., 3 aprile 2008, n. 8530, in Società, 2009, 735: «In caso di trasformazione di società la liberazione dei soci a responsabilità illimitata nei confronti dei creditori avviene soltanto a seguito del loro consenso espresso alla trasformazione, consenso che può essere presunto soltanto se la delibera di trasformazione è stata comunicata (per raccomandata) ai creditori e questi non hanno espressamente negato la loro adesione nel termine di trenta giorni dalla comunicazione».
    In senso conforme: Cass., 7 agosto 2008, n. 21402, in Guida Dir., 2008, 42, 84.
    Cass., 20 maggio 2021, n. 13772, in Ced Cassazione, rv. 661438-01: «In tema di trasformazione della società, la presunzione del consenso dei creditori alla liberazione dei soci illimitatamente responsabili, ex art. 2500 quinquies, comma 2 c.c., opera solo sia rispettato il percorso stabilito dalla norma, dovendo la comunicazione, che può provenire tanto dalla società quanto dai soci, avere come oggetto specifico la detta trasformazione ed essere trasmessa ai singoli creditori con mezzi che consentano di dimostrarne l’avvenuto ricevimento, sicché nessun valore può riconoscersi alla conoscenza dell’avvenuta trasformazione che il creditore abbia conseguito “aliunde”, in via incidentale ed indiretta, da atti della società in corso di trasformazione o già trasformata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che aveva condannato, per l’inadempimento ad un contratto preliminare, i soci illimitatamente responsabili di una s.n.c. - successivamente trasformatasi in s.r.l. - promittente venditrice di un immobile, a restituire gli acconti corrisposti ai promissari acquirenti, avendo ritenuto che i pagamenti effettuati da questi ultimi direttamente alla s.r.l., non potessero far presumere il loro consenso alla rinuncia alla responsabilità solidale dei soci illimitatamente responsabili)».
    - Cass., 19 aprile 2006, n. 9065, in Società, 2007, 155, con nota di Gaeta; e in Impresa, 2007, 1227: «Ai sensi dell’art. 2499 c.c., la trasformazione di una società non libera i soci a responsabilità...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (17)(17)
    - Cass., 8 agosto 2002, n. 11994, in Foro It., 2003, I, 175; in Società, 2003, 431, con nota di De Angelis; in Nuova Giur. Civ., 2003, I, 302, con nota di Redi; in Corr. Giur., 2003, 1315, con nota di Simeoli; in Riv. Not., 2003, 773; e in Dir. Prat. Soc., 2003, fasc. 2, 66, con nota di Genovese: «La comunicazione della deliberazione di trasformazione di una società di persone in società di capitali, prevista dall’art. 2499 c.c. agli effetti della liberazione dei soci illimitatamente responsabili dalle obbligazioni sociali anteriori alla trasformazione, può consistere anche nella notizia circostanziata della deliberazione e non deve necessariamente contenere il verbale recante la delibera assembleare (nella specie, la suprema corte ha considerato sufficiente una comunicazione contenente, oltre all’indicazione della tipologia sociale in cui la società si era trasformata, anche l’indicazione degli estremi della deliberazione di trasformazione, del notaio rogante e della data di trascrizione nel registro delle società, nonché il riferimento all’art. 2499 c.c.)».
    - Cass., 8 agosto 2002, n. 11994, in Foro It., 2003, I, 175; in Società, 2003, 431, con nota di De Angelis; in Nuova Giur. Civ., 2003, I, 302, con nota di Redi; in Corr. Giur., 2003, 1315, con nota di...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (18)(18)
    - Trib. Prato, 14 ottobre 2002, in Foro Tosc., 2003, 333: «La comunicazione della delibera di trasformazione ai creditori sociali, prevista dall’art. 2499 c.c., per consentire l’effetto della limitazione della responsabilità, deve contenere la trasmissione della delibera di trasformazione con allegata la relazione di stima; la mera comunicazione a mezzo lettera raccomandata dell’avvenuta trasformazione, non riveste i requisiti minimi di sufficienza per determinare gli effetti di cui all’art. 2499, 2º comma, c.c.».
    - Trib. Prato, 14 ottobre 2002, in Foro Tosc., 2003, 333: «La comunicazione della delibera di trasformazione ai creditori sociali, prevista dall’art. 2499 c.c., per consentire l’effetto della limitazi...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (19)(19)
    - Cass., 18 maggio 2001, n. 6810, in Rep. Foro It., 2002, voce Società, n. 905: «L’art. 2499 c.c., secondo il quale la trasformazione di una società libera i soci illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali anteriori alla trasformazione, ove risulti che i creditori sociali hanno dato il loro consenso alla trasformazione stessa, non trova applicazione per i crediti contributivi previdenziali, i quali, nascendo da un rapporto disciplinato dal regime di previdenza sociale, non diversamente dalle altre forme di finanziamento delle prestazioni di assistenza sociale, per il comune carattere pubblico ed obbligatorio dei rispettivi regimi correlati a finalità di ordine costituzionale (art. 38 cost.), hanno natura inderogabile e sono perciò indisponibili».
    Cass., 7 agosto 2008, n. 21402, in Guida Dir., 2008, 42, 84: «[…] tale disciplina [l’art. 2499 c.c. N.d.A] si applica a tutti i crediti anteriori alla trasformazione, con esclusione dei soli crediti relativi a diritti indisponibili, senza che rilevi che il creditore abbia in concreto fatto o meno affidamento sulla garanzia costituita dal patrimonio personale dei soci in ragione del fatto che il credito fosse o meno stato iscritto nelle scritture contabili».
    - Cass., 18 maggio 2001, n. 6810, in Rep. Foro It., 2002, voce Società, n. 905: «L’art. 2499 c.c., secondo il quale la trasformazione di una società libera i soci illimitatamente responsabili per le o...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (20)(20)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.21, Decisione di trasformazione di società di persone in società di capitali a maggioranza e adozione del nuovo statuto, 1° pubbl. 9/06: «In mancanza di espressa diversa previsione del contratto sociale, si deve ritenere che l’art. 2500 ter, primo comma, c.c., nella parte in cui prevede la trasformazione a maggioranza delle società di persone in società di capitali, consenta l’approvazione con la medesima maggioranza del nuovo testo dello statuto della società trasformata anche in quelle parti che non risultano strettamente necessarie per l’adozione del nuovo tipo sociale (si pensi all’introduzione di particolari maggioranze, o all’adozione di particolari sistemi di “governance”, o a clausole di prelazione, o di limitazione alla circolazione delle partecipazioni, o alla previsione di ipotesi facoltative di recesso o esclusione, ecc.). Restano comunque salve le disposizioni dettate da norme speciali in deroga al principio dell’art. 2500 ter c.c. (si pensi all’art. 34 del d.lgs. 17.1.2003 n. 5 nella parte in cui prevede che l’introduzione o la soppressione di clausole compromissorie debba essere approvata dai soci che rappresentino almeno i 2/3 del capitale sociale)».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.21, Decisione di trasformazione di società di persone in società di capitali a maggioranza e adozione del nuovo s...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (21)(21)
    - Comitato Notarile della Regione Campania, Massima n. 42, Società di persone costituite anteriormente all’entrata in vigore dell’art. 2500 ter cod. civ. - trasformazione a maggioranza - ammissibilità in presenza di rinvio generico alla normativa vigente: il «[…] generico rinvio alle norme di legge vigenti in materia» non vale «ad integrare la diversa disposizione fatta salva nell’íncipit dell’articolo 2500 ter: lo stesso deve intendersi come rinvio alle disposizioni tempo per tempo vigenti e, pertanto, non come rinvio fisso ma come rinvio mobile all’intero tessuto normativo, nell’ambito del quale la previsione oggi calata nell’articolo 2500 ter prevale sulla regola unanimistica generale, di cui all’articolo 2252 codice civile. […] laddove i patti sociali contengono non un generico rinvio alle norme di legge vigenti (come tale includente anche l’articolo 2500 ter) ma il richiamo, quanto alle modifiche dell’atto costitutivo, all’articolo 2252 codice civile, trovandoci in presenza di un rinvio fisso, l’unanimità dei consensi entra a far parte delle regole che disciplinano la vita della società, allo stesso modo che se nell’atto costitutivo vi fosse una espressa previsione in tal senso: conseguentemente il richiamo all’articolo 2252 codice civile vale ad integrare la diversa disposizione contenuta nel contratto sociale, fatta salva nell’incipit dell’articolo 2500 ter codice civile […]».
    - Comitato Notarile della Regione Campania, Massima n. 42, Società di persone costituite anteriormente all’entrata in vigore dell’art. 2500 ter cod. civ. - trasformazione a maggioranza - ammissibilità...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (22)(22)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 55, Trasformazione, fusione e scissione di società di persone con decisione a maggioranza (artt. 2500-ter e 2502 c.c.), 19 novembre 2004: «[…] la clausola richiedente l’unanimità per le modifiche dell’atto costitutivo intende semplicemente riprodurre l’art. 2252 c.c., senza che le parti si siano rappresentate una eventuale futura trasformazione progressiva, fusione o scissione. Ed allora, nell’assenza di un intento (esplicito o implicito) di regolamentazione specifica al riguardo, devono ritenersi non derogati gli artt. 2500-ter e 2502, comma 1, c.c., così dandosi spazio alla logica della riforma che intende facilitare l’accesso alle segnalate operazioni straordinarie pur in un sistema imperniato sulla normale modificabilità solo unanime dell’atto costitutivo […]».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 5741/I, Trasformazione di s.n.c. in s.r.l. e consenso dei soci, in CNN Notizie del 20.4.2006: «[…] Si potrebbe in sintesi affermare che se nella generalità delle fattispecie modificative di società personali è necessario che per la disapplicazione della regola dell’unanimità sia necessaria una espressa previsione del contratto sociale, all’opposto, per la trasformazione, è l’unanimità a dover essere espressamente sancita nei patti sociali. E qui, nel caso di specie (riadattando il brocardo ubi lex voluit dixit), contractus non dixit […]. In sostanza, la regola maggioritaria può esser disattivata laddove il contratto sociale abbia disciplinato la trasformazione (anche con riferimento ad un generico tipo di operazioni, quali quelle straordinarie) richiedendo l’unanimità».
    In senso conforme: Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 74-75-2008/I, Trasformazione di società di persone in società di capitali. Maggioranza o unanimità e forma della decisione, in CNN Notizie del 14.5.2008.
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 55, Trasformazione, fusione e scissione di società di persone con decisione a maggioranza (artt. 2500-ter e 2502 c.c.), 19 novembre 2004: «[…] la clausola ri...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (23)(23)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.20, Contenuto minimo delle clausole che rendono inapplicabile la trasformazione a maggioranza di cui all’art. 2500 ter c.c., 1° pubbl. 9/06: «La decisione di trasformazione di una società di persone in una società di capitali, pur rientrando nell’ampio “genus” delle decisioni di modifica del contratto sociale, è specificamente disciplinata per le società costituite dopo l’entrata in vigore della riforma del diritto societario dall’art. 2500 ter c.c., che, in deroga al principio dell’unanimità genericamente previsto dall’art. 2252 c.c., ne consente l’adozione a maggioranza, salvo diversa disposizione del contratto sociale. La diversa disposizione del contratto sociale sufficiente a ripristinare la regola dell’unanimità può anche essere formulata con l’introduzione di clausole generiche del tipo: “Le modificazioni del contratto sociale debbono essere adottate all’unanimità”, ovvero: “Per le modificazioni del contratto sociale si applica l’art. 2252 c.c.”; in tali ipotesi infatti è necessario interpretare le dette clausole, apparentemente inutili perché riproduttive di principi di legge, in conformità al disposto di cui all’art. 1367 c.c., nel senso cioè in cui possano avere un qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.20, Contenuto minimo delle clausole che rendono inapplicabile la trasformazione a maggioranza di cui all’art. 250...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (24)(24)
    - Comitato Notarile della Regione Campania, Massima n. 42, Società di persone costituite anteriormente all’entrata in vigore dell’art. 2500 ter cod. civ. - trasformazione a maggioranza - ammissibilità in presenza di rinvio generico alla normativa vigente: «[…] L’articolo 2500 ter, primo comma, codice civile, […] non opera alcuna distinzione tra le società costituite ‘ante riforma’ e quelle costituite dopo […]».
    Trib. Roma, 2 maggio 2006, in Riv. Not., 2007, 1, 188: «L’art. 2500 ter c.c., che permette la trasformazione delle società di persone in società di capitali con il consenso della maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili, in mancanza di norme transitorie o di attuazione di segno contrario è applicabile non solo alle trasformazioni di società costituite successivamente al 1 gennaio 2004, ma anche alle decisioni di trasformazione assunte dai soci di società di persone costituite prima di tale data».
    Trib. Napoli, 8 febbraio 2012, in Riv. Dir. Soc., 2013, 525: «L’art. 2500 ter c.c., in mancanza di norme transitorie o di attuazione di segno contrario, è applicabile non solo alle trasformazioni di società costituite successivamente al 1º gennaio 2004, ma anche alle decisioni di trasformazione assunte dai soci di società di persone costituite prima di tale data».
    Trib. Asti, 10 luglio 2013, in Giur. It., 2013, 2548: «L’art. 2500 ter c.c. trova applicazione in ogni procedimento di trasformazione indipendentemente dalla data di costituzione della società coinvolta, in considerazione della natura procedurale della norma in questione, del favor per la trasformazione che il suddetto articolo palesa, ed infine del difetto di una disciplina transitoria che imponga di riservare l’applicazione dell’art. 2500 ter alle società costituite dopo il 2004 […]».
    - Comitato Notarile della Regione Campania, Massima n. 42, Società di persone costituite anteriormente all’entrata in vigore dell’art. 2500 ter cod. civ. - trasformazione a maggioranza - ammissibilità...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (25)(25)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.19, Non applicabilità dell’art. 2500 ter, comma 1, c.c. alle società costituite prima della sua entrata in vigore, 1° pubbl. 9/06: «Poiché la disposizione di cui al primo comma dell’art. 2500 ter c.c. ha invertito la previsione legale previgente, contenuta nell’art. 2252 c.c., in ordine alla necessità, salvo patto contrario, del consenso unanime dei soci per la valida adozione della decisione di trasformare una società di persone in una società di capitali, tale disposizione non può essere applicata a quei contratti che si siano formati prima della sua entrata in vigore. Nel caso contrario si violerebbero i principi della irretroattività delle norme di cui all’art. 11 delle preleggi e sulla interpretazione della volontà dei contraenti di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. (cfr. Decr. Trib. Milano, Sez. VIII civile, 8 luglio 2005; Decr. Trib. Reggio Emilia, 13 gennaio 2006)».
    Trib. Agrigento, 4 novembre 2004, in Giur. Comm., 2007, II, 222, con nota di Camellini: «L’iscrizione nel registro delle imprese preclude qualsiasi pronunzia di invalidità della delibera di trasformazione della società da sas in srl, ancorché nulla, perché assunta a maggioranza in una materia strettamente rimessa all’unanimità dei consensi, lasciando aperta, per chi sia stato leso, la sola possibilità del rimedio risarcitorio».
    Trib. Reggio Emilia, 13 gennaio 2006, in Riv. Not., 2006, 1603; in Vita Not., 2006, 3, 1, 1439: «La disposizione dell’art. 2500-ter c.c., secondo cui la trasformazione delle società di persone in società di capitali è decisa con il consenso della maggioranza dei soci determinata secondo la partecipazione agli utili, non ha efficacia retroattiva e si applica pertanto alle sole società di persone costituite dopo l’entrata in vigore della riforma del diritto societario».
    Trib. Belluno, 11 luglio 2008, in Corr. Merito, 2008, 11, 1133: «In presenza di una clausola di rinvio alla normativa vigente contenuta nello statuto di una società di persone costituita anteriormente alla riforma del diritto societario, si deve ritenere applicabile, in quanto recepito nel contenuto del negozio sociale, il principio unanimistico espresso dall’art. 2252 c.c.».
    Trib. Varese, 21 agosto 2014, in Società, 2014, 12, 1419: «L’art. 2500-ter c.c. - che consente la trasformazione delle società di persone in società di capitali con la semplice maggioranza delle quote anziché all’unanimità, secondo quanto prevede l’art. 2252 c.c. - è applicabile esclusivamente alle società costituite dopo l’entrata in vigore della riforma del diritto societario».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.19, Non applicabilità dell’art. 2500 ter, comma 1, c.c. alle società costituite prima della sua entrata in vigore...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (26)(26)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.44, Trasformazione di società di persone in società di capitali e diritto di recesso ex art. 2500 ter c.c., 1° pubbl. 9/20: «[…] la valutazione della quota del socio receduto, ai sensi dell’art. 2289 c.c., non possa essere effettuata tenendo conto dei soli valori contabili del patrimonio o peggio ancora del solo valore nominale della quota. Lo stesso art. 2289 c.c. stabilisce che se vi sono operazioni in corso il socio receduto partecipa agli utili ed alle perdite inerenti alle operazioni medesime. Va fatta quindi una valutazione del patrimonio della società che tenga conto anche dell’avviamento e delle prospettive reddituali della società medesima. In questo senso si è pronunciata la Cassazione (Cass., 8 ottobre 2018, n. 24769, sez. VI - 1 civile) […]».
    Cass., 8 ottobre 2018, n. 24769, in Ced Cassazione, rv. 650912-01: «In tema di valutazione della quota sociale ex art. 2289 c.c., occorre tener conto anche del valore dell’avviamento e, secondo una stima di ragionevole prudenza, della futura redditività dell’azienda, considerato che la norma, facendo riferimento allo scioglimento del rapporto nei confronti di un solo socio, presuppone la continuazione dell’attività sociale che non può riferirsi solo ad un compendio statico e disaggregato di beni, ma deve essere valutata anche avuto riguardo alla sua fisiologica e naturale propensione verso il futuro».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.44, Trasformazione di società di persone in società di capitali e diritto di recesso ex art. 2500 ter c.c., 1° pu...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (27)(27)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.44, Trasformazione di società di persone in società di capitali e diritto di recesso ex art. 2500 ter c.c., 1° pubbl. 9/20: «[…] dovrebbero trovare applicazione le disposizioni degli artt. 2289 e 2290 c.c.: il socio receduto avrà diritto soltanto ad una somma di denaro che rappresenti il valore della sua quota […]; la liquidazione della quota sarà fatta in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui ha effetto il recesso; se vi sono operazioni in corso il socio receduto parteciperà agli utili ed alle perdite inerenti alle operazioni medesime; il pagamento della quota spettante al socio receduto dovrà essere fatto entro sei mesi dal giorno in cui ha effetto il recesso […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.44, Trasformazione di società di persone in società di capitali e diritto di recesso ex art. 2500 ter c.c., 1° pu...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (28)(28)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.44, Trasformazione di società di persone in società di capitali e diritto di recesso ex art. 2500 ter c.c., 1° pubbl. 9/20: quanto agli «[…] adempimenti conseguenti dell’esercizio del diritto di recesso (ad esempio riduzione capitale o modalità di effettuazione della liquidazione) appare fondato fare […] riferimento, ai fini della individuazione della disciplina applicabile, al momento in cui viene fatta la dichiarazione di recesso […]; ad esempio se la dichiarazione di recesso e la liquidazione del socio receduto vengono fatti contestualmente alla delibera di trasformazione o comunque prima della sua iscrizione al registro imprese si dovrebbero applicare le norme della società “di partenza” (pertanto se si tratterà di una s.n.c. o di una s.a.s. per la riduzione del capitale troverà applicazione la disciplina dettata dall’art. 2306 c.c.). Se la dichiarazione di recesso e la liquidazione del socio receduto vengono, invece, fatti dopo l’iscrizione al Registro Imprese della delibera di trasformazione, si dovrebbero applicare le norme della società “di arrivo” (pertanto se si tratterà di una s.r.l. troverà applicazione la disciplina dettata dall’art. 2473 c.c. se si tratterà di una s.p.a troverà applicazione la disciplina dettata dall’art. 2437-quater c.c.) […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.44, Trasformazione di società di persone in società di capitali e diritto di recesso ex art. 2500 ter c.c., 1° pu...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (29)(29)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.44, Trasformazione di società di persone in società di capitali e diritto di recesso ex art. 2500 ter c.c., 1° pubbl. 9/20: «[…] Si esclude il potere del socio che abbia già comunicato la sua volontà di recedere di revocare unilateralmente il recesso così perfezionato, imponendo agli altri soci il suo “rientro” in società. È opinione diffusa in dottrina che una volta divenuto efficace il recesso sia irrevocabile su iniziativa del solo socio che lo ha proposto […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.44, Trasformazione di società di persone in società di capitali e diritto di recesso ex art. 2500 ter c.c., 1° pu...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (30)(30)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.44, Trasformazione di società di persone in società di capitali e diritto di recesso ex art. 2500 ter c.c., 1° pubbl. 9/20: «[…] il recesso […] ha effetto dal momento in cui lo stesso viene ricevuto dalla società. […] gli effetti della dichiarazione di recesso, inoltre, non dipendono dalla liquidazione della quota: il recesso, produce i suoi effetti nei rapporti tra società e socio receduto dal momento della ricezione della comunicazione di recesso anche se la quota del socio receduto non è stata ancora liquidata; in giurisprudenza (Cass., 8 marzo 2013, n. 5836; Cass., 11 settembre 2017, n. 21036) è stato riconosciuto che il recesso da una società di persone è un atto unilaterale recettizio e, pertanto, la liquidazione della quota non è una condizione sospensiva del medesimo, ma un effetto stabilito dalla legge, con la conseguenza che il socio, una volta comunicato il recesso alla società, perde lo “status socii” nonché il diritto agli utili, anche se non ha ancora ottenuto la liquidazione della quota […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.44, Trasformazione di società di persone in società di capitali e diritto di recesso ex art. 2500 ter c.c., 1° pu...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (31)(31)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.44, Trasformazione di società di persone in società di capitali e diritto di recesso ex art. 2500 ter c.c., 1° pubbl. 9/20: quanto agli «[…] ogni qualvolta i patti sociali di una società di persone trasformata nulla dispongano in ordine alle modalità per l’esercizio del recesso di cui si tratta, lo stesso dovrebbe essere esercitato mediante lettera raccomandata da spedirsi entro quindici giorni dall’iscrizione nel registro imprese della delibera che ha disposto la trasformazione della società, e ciò in applicazione analogica della disciplina dettata dall’art. 2437-bis, comma 1, c.c. […]»; il «pronunciamento della Cassazione non appare del tutto condivisibile. Giusta la premessa, nel senso che in caso di trasformazione, al diritto di recesso […] si applica la disciplina, in ordine ai diritti sostanziali, della società di “partenza” e non quella della società di “arrivo”. Non sembra invece sufficientemente motivata l’esclusione dell’applicabilità alle s.r.l., in mancanza di un’espressa previsione statutaria al riguardo, della disciplina dettata dall’art. 2437-bis, comma 1, c.c. in ordine alle modalità di esercizio del recesso; […] questa norma fissa un principio di carattere generale estensibile anche a società diverse dalle s.p.a. in quanto non appare per nulla incompatibile con la struttura delle altre società. È fondamentale che vi sia un termine perentorio entro il quale dover essere esercitato il diritto di recesso, senza costringere le parti a ricorrere ad un giudice, stante la situazione di grave incertezza ed instabilità in cui si verrebbe sicuramente a trovare la società nell’attesa che il socio dissenziente decida se esercitare o meno il suo diritto di recesso […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.44, Trasformazione di società di persone in società di capitali e diritto di recesso ex art. 2500 ter c.c., 1° pu...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (32)(32)
    Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.44, Trasformazione di società di persone in società di capitali e diritto di recesso ex art. 2500 ter c.c., 1° pubbl. 9/20: «[…] Non ci sembra possano esserci ostacoli ad ammettere la possibilità della revoca della delibera di trasformazione prima della sua iscrizione al registro Imprese. Fino a che la delibera in questione non produce alcun effetto (art. 2500, comma 3, c.c.) i soci ben possono revocare la delibera presa, non procedere alla sua iscrizione nel registro imprese ed impedire in tal modo il verificarsi degli effetti della trasformazione. In questo caso, non ci sembra possano neppure esserci ostacoli ad ammettere l’applicabilità, in via analogica, della disciplina dettata per le società di capitali, con la conseguenza che una volta revocata la delibera di trasformazione (prima e senza quindi che si sia proceduto alla sua iscrizione nel registro imprese) anche il recesso dal parte del socio dissenziente non potrà più essere esercitato o se già esercitato (ad esempio con dichiarazione resa contestualmente all’adozione della delibera di trasformazione), sarà privo di efficacia […]».
    Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.44, Trasformazione di società di persone in società di capitali e diritto di recesso ex art. 2500 ter c.c., 1° pubb...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (33)(33)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.44, Trasformazione di società di persone in società di capitali e diritto di recesso ex art. 2500 ter c.c., 1° pubbl. 9/20: «[…] Dubbia è, invece, la possibilità di revocare la delibera di trasformazione dopo la sua iscrizione nel registro imprese. Sembra potersi ricavare dall’ordinamento una sorta di principio di “stabilità” della trasformazione, emergente dalla disposizione dell’art. 2500-bis c.c. (“Eseguita la pubblicità di cui all’articolo precedente, l’invalidità dell’atto di trasformazione non può essere pronunciata […]”). […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.44, Trasformazione di società di persone in società di capitali e diritto di recesso ex art. 2500 ter c.c., 1° pu...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (34)(34)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 81, Rinuncia alla relazione degli amministratori nella trasformazione di società di capitali (artt. 2500-sexies e 2500-septies c.c.), 22 novembre 2005: «L’art. 2500-sexies c.c. ha introdotto, nel caso di trasformazione di società di capitali in società di persone (cd. trasformazione “regressiva”), l’obbligo degli amministratori di “predisporre una relazione che illustri le motivazioni e gli effetti della trasformazione”, imponendo altresì che detta relazione debba “restare depositata presso la sede sociale durante i trenta giorni che precedono l’assemblea convocata per deliberare la trasformazione”, in modo che i soci possano “prenderne visione” ed “ottenerne gratuitamente copia”. […] L’interesse tutelato dall’ordinamento attraverso l’introduzione dell’obbligo di redazione e deposito della relazione illustrativa dell’operazione di trasformazione è quindi esclusivamente quello dei singoli soci in quanto coinvolti in un procedimento che si pone in controtendenza rispetto alla direzione evolutiva, dal tipo più semplice al tipo più complesso, favorita dalla legge, come dimostrato dal fatto che nessuna relazione è imposta nel caso di trasformazione di società di persone in società di capitali […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 81, Rinuncia alla relazione degli amministratori nella trasformazione di società di capitali (artt. 2500-sexies e 2500-septies c.c.), 22 novembre 2005: «L’ar...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (35)(35)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. H.A.15, L’ampliamento dell’ambito applicativo dell’art. 2343 ter c.c. disposto dal D.L. n. 91/2014, 1° pubbl. 9/15 - motivato 9/15: «L’art. 20, commi 4 e 5, D.L. 24 giugno 2014, n. 91 ha ampliato l’ambito di applicazione del procedimento di valutazione fondato sulla documentazione di cui all’art. 2343 ter c.c., previsto per i conferimenti in natura nelle S.P.A. e nelle S.A.P.A., in alternativa al procedimento ordinario fondato sulla relazione giurata di stima asseverata da esperto nominato dal Tribunale, estendendolo anche: […] - al caso della trasformazione progressiva in S.P.A. o in S.A.P.A. ex art. 2500 ter c.c. […]. […] Il legislatore del 2014 nell’affermare che anche nel caso degli “acquisti pericolosi” e della trasformazione progressiva e/o eterogenea ci si può avvalere, in alternativa alla perizia ex art. 2343 c.c., anche della “documentazione di cui all’art. 2343 ter c.c.”, ha voluto fare riferimento più che alla disciplina specifica dettata da quest’ultima norma, all’intero procedimento che […] inizia con l’assunzione dei valori da una delle diverse fonti indicate nel suddetto art. 2343 ter c.c. e si conclude, necessariamente, con il controllo (positivo) da parte degli amministratori. Di conseguenza anche se i nuovi testi degli artt. 2343 bis e 2500 ter c.c., così come modificati dall’art. 20, commi 4 e 5, D.L. n. 91/2014, non richiamano espressamente la disposizione dell’art. 2343 quater c.c., che disciplina la fase di verifica posta a carico degli amministratori, deve, comunque, ritenersi tale verifica applicabile anche alle nuove fattispecie in quanto strettamente connessa alle specifiche modalità di determinazione dei valori previste dall’art. 2343 ter c.c.».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. H.A.15, L’ampliamento dell’ambito applicativo dell’art. 2343 ter c.c. disposto dal D.L. n. 91/2014, 1° pubbl. 9/15 - ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (36)(36)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 136-2007/I, Trasformazione di s.a.s. in s.r.l. e data di riferimento della relazione di stima, in CNN Notizie del 12.10.2007: «[…]. Invero, tale prassi [secondo cui il termine massimo che può intercorrere tra la data di deliberazione della trasformazione da una parte e, rispettivamente, la data di riferimento della situazione patrimoniale della relazione giurata e la data di redazione di quest’ultima sia di 120 giorni N.d.A], argomenta dalla formulazione dell’art. 2364, comma 2, c.c., che tuttavia si riferisce alla approvazione del bilancio, documento rispetto al quale, come si è visto, la relazione di stima presenta non poche differenze. Sembra, invece, che una maggiore rilevanza debba esser data proprio al requisito della “attualità” dei valori espressi nella relazione di stima, requisito che prescinde da termini certi, quale quello dei centoventi giorni, ed è semmai rimesso alla concreta valutazione di coloro cui spetta l’amministrazione della società. Nel senso che, se da un lato non è escluso che una relazione di stima risalente ad una data compresa nel termine dei centoventi giorni potrebbe aver perso di attualità in forza di una rivalutazione o di una svalutazione dei beni, comportando, quindi, l’obbligo di redigere una nuova relazione; dall’altro lato, non può parimenti escludersi che una relazione di data anteriore ai centoventi giorni mantenga tale connotato di “attualità” e quindi possa esser assunta quale riferimento per la decisione di trasformazione. Ciò, in definitiva, porta a concludere che il riferimento ai termini di cui all’art. 2364, comma 2, c.c., ha solo un valore indicativo, e non sempre dirimente».
    In senso conforme: Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 186-2012/I, S.r.l. e aumento di capitale con conferimento in natura sottoposto a termine iniziale, in CNN Notizie del 20.3.2013.
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 136-2007/I, Trasformazione di s.a.s. in s.r.l. e data di riferimento della relazione di stima, in CNN Notizie del 12.10.2007: «[…]. Invero, t...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (37)(37)
    - Assonime, circolare n. 17-2015, Il nuovo limite al capitale della s.p.a. e altre misure per la competitività nel diritto societario: «[…] Il decreto legislativo n. 91/2014 modifica il predetto articolo 2500-ter al fine di consentire l’utilizzazione delle modalità semplificate di valutazione previste per i conferimenti in natura. In tal senso la nuova disciplina prevede che, nel caso in cui la società di persone si trasformi in una società per azioni, il capitale sociale derivante dalla trasformazione può risultare non solo dalla relazione giurata dell’esperto nominato dal tribunale ma anche dalla documentazione di cui all’articolo 2343-ter c.c. Si tratta, come detto, della documentazione che attesta: il prezzo medio ponderato al quale sono stati negoziati su uno o più mercati regolamentati valori mobiliari o strumenti del mercato monetario; il fair value dei beni risultanti dal bilancio d’esercizio; il valore espresso da una perizia non giurata proveniente da esperto indipendente, dotato di adeguata professionalità, che sia riferita ad una data di non oltre sei mesi […]».
    - Assonime, circolare n. 17-2015, Il nuovo limite al capitale della s.p.a. e altre misure per la competitività nel diritto societario: «[…] Il decreto legislativo n. 91/2014 modifica il predetto artic...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (38)(38)
    - Consiglio Notarile di Roma, Le tre massime di luglio 2014 approvate in occasione della emanazione del d.l. n. 91 del 2014, Terza massima: «Il d.l. 24 giugno 2014, n. 91, estende agli acquisti “pericolosi” ex art. 2343-bis cod. civ. e alle trasformazioni di società di persone in società di capitali ex art. 2500-ter cod. civ. la possibilità di utilizzare i sistemi alternativi di valutazione di cui all’art. 2343-ter cod. civ. Anche a questi fini, la “valutazione precedente di non oltre sei mesi il conferimento” di cui all’art. 2343-ter, comma 2, lett. b), cod. civ., può consistere in una perizia [non, N.d.A.] finalizzata espressamente alla operazione in questione, purché rispondente ai requisiti richiesti dalla norma sopra citata. Nel caso di trasformazione, i sei mesi previsti dalla norma si computano dalla data della relativa deliberazione e la verifica prevista dall’art. 2343-quater, comma 1, cod. civ. è eseguita dagli amministratori nel termine di trenta giorni dalla data di iscrizione nel registro delle imprese della medesima deliberazione».
    Assonime, circolare n. 17-2015, Il nuovo limite al capitale della s.p.a. e altre misure per la competitività nel diritto societario: «[…] Di fatto, quindi, l’unico criterio semplificato previsto in tema di conferimenti che sia concretamente utilizzabile anche con riferimento alla trasformazione progressiva in società per azioni appare la relazione di stima dell’esperto indipendente che contenga una valutazione a valori attuali degli elementi dell’attivo e del passivo di cui si compone il patrimonio della società riferita ad una data non anteriore a sei mesi dalla delibera di trasformazione. Si ricorda che è possibile utilizzare tanto una perizia predisposta per altri fini quanto una perizia predisposta in via specifica ai fini della trasformazione […]».
    - Consiglio Notarile di Roma, Le tre massime di luglio 2014 approvate in occasione della emanazione del d.l. n. 91 del 2014, Terza massima: «Il d.l. 24 giugno 2014, n. 91, estende agli acquisti “peric...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (39)(39)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 91-2007/I, Trasformazione di s.a.s. in s.r.l. e redazione della relazione di stima da parte dell’accomandante, in CNN Notizie del 1.8.2007: «[…] Dal raffronto fra la disciplina prevista per la trasformazione progressiva in s.r.l. e quella per la trasformazione in s.p.a. (art. 2500-ter, c.c.), emergono con tutta evidenza le diverse istanze che presiedono le due fattispecie: solo per la seconda, infatti, in forza del richiamo all’art. 2343, 1° comma, c.c., è previsto che la relazione giurata sia effettuata da un esperto designato dal presidente del tribunale. Mentre, per la prima, la relazione giurata deve provenire da un esperto o da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili o da una società di revisione iscritta nell’albo speciale, senza che sia necessaria la nomina giudiziaria. Ciò, evidentemente, corrisponde alle diverse esigenze che presiedono le due fattispecie: nel caso di trasformazione in s.r.l. si è privilegiato l’aspetto delle competenze, dando rilievo alla professionalità degli iscritti nel registro dei revisori o nell’albo speciale; nel caso di trasformazione in s.p.a. (o s.a.p.a.) la nomina da parte del Tribunale si concentra sul requisito della terzietà ed indipendenza dell’esperto dalla società e dai suoi amministratori […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 91-2007/I, Trasformazione di s.a.s. in s.r.l. e redazione della relazione di stima da parte dell’accomandante, in CNN Notizie del 1.8.2007: «...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (40)(40)
    - Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia d’impresa B, Linee guida per i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia societaria, 2018: «[…] Il ricorso per la nomina da parte del Tribunale di esperti per la redazione della relazione di cui all’art. 2500-ter, comma 2, c.c., deve «essere strutturato in modo da fornire al tribunale tutti gli elementi necessari per tale individuazione e dunque contenere: una descrizione sufficientemente dettagliata della operazione che richiede la redazione della relazione da parte dell’esperto» e «l’indicazione dei professionisti e/o delle società di revisione che ricoprono l’incarico di sindaco e di revisore nonché di quelli operanti quali consulenti o fornitori di servizi alla società e/o alle società correlate, onde evitare che la scelta del Tribunale cada su costoro, di per sé da considerare privi del requisito di indipendenza». Questi «procedimenti sono da considerare coinvolgenti una sola parte e quindi non richiedono la instaurazione di alcun contraddittorio». Nel decreto «la nomina dell’esperto viene sottoposta alla condizione di efficacia rappresentata dal rilascio da parte dell’esperto nominato di dichiarazione di indipendenza». A seguito del decreto di nomina, «tra la società ricorrente e l’esperto si instaura un rapporto negoziale, al cui ambito va ricondotta la determinazione della misura del compenso dell’esperto: in caso di mancato accordo tra le parti la relativa controversia sarà oggetto di procedimento contenzioso».
    - Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia d’impresa B, Linee guida per i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia societaria, 2018: «[…] Il ricorso per la nomina da parte del ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (41)(41)
    - Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Nota prot. n. PO 549/2008 - Incompatibilità - Trasformazione di società di persone - Relazione di stima ai sensi dell’art. 2500-ter c.c. - Incompatibilità con incarico di consulente della società trasformanda: «[…] la stima del patrimonio aziendale assolve alla funzione determinante di individuare l’entità del capitale netto dell’Impresa in base al quale potrà qualificarsi il capitale della società trasformata. […] il soggetto chiamato a redigere la perizia di stima deve evitare ogni situazione di conflitto d’interessi, considerato che nell’effettuare la prestazione richiesta (la perizia di stima) questi ha […] come destinatari la società e i terzi, che sulla corretta stima del patrimonio sociale fanno legittimo affidamento. […] nel valutare l’idoneità del soggetto, revisore contabile, chiamato a redigere la perizia di stima della società trasformanda, deve ritenersi gravemente compromessa la sua indipendenza qualora il revisore intrattenga (o abbia intrattenuto nei due anni antecedenti) rapporti continuativi o rilevanti aventi ad oggetto prestazioni di consulenza o collaborazione con la società che conferisce l’incarico […]».
    - Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Nota prot. n. PO 549/2008 - Incompatibilità - Trasformazione di società di persone - Relazione di stima ai sensi dell’art. 2...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (42)(42)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.17, Trasformazione di società di persone irregolare o di fatto in altro tipo di società regolare, 1° pubbl. 9/06: «La norma che fa decorrere l’efficacia della trasformazione dalla esecuzione degli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge (art. 2500, II e III comma, c.c.) non preclude la possibilità per una società irregolare o di fatto, che non proceda ad una preventiva regolarizzazione, di trasformarsi direttamente in altro tipo di società regolare. L’efficacia della trasformazione decorrerà dall’iscrizione nel registro delle imprese dell’atto di trasformazione, senza ulteriori formalità in ordine al tipo trasformato».
    Cass., 21 agosto 2004, n. 16500, in Rep. Foro It., 2004, voce Società, n. 1222: «In caso di trasformazione di una società di fatto (nella specie, uno studio associato tra professionisti) in società in accomandita semplice, si è in presenza di un medesimo soggetto giuridico, sia pure dotato di una nuova veste societaria […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.17, Trasformazione di società di persone irregolare o di fatto in altro tipo di società regolare, 1° pubbl. 9/06:...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (43)(43)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 130-2015/I, Trasformazione di S.a.s. con socio d’opera in S.r.l., in CNN Notizie del 5.5.2016: «Nel caso di specie, la prestazione del socio d’opera - parzialmente eseguita - non è stata capitalizzata. Di conseguenza, non partecipando egli al capitale della società in accomandita semplice, non può trovare applicazione la regola generale, sancita dall’art. 2500-quater, comma 1, c.c., ([…]) della proporzionalità della assegnazione delle partecipazioni nella società risultante dalla trasformazione ([…]). Trova, invece, applicazione, la seconda parte del comma 2 dello stesso articolo ([…]), laddove, non essendogli riconosciuta nel contratto sociale una partecipazione al capitale della s.a.s. trasformanda, deve ricorrersi all’accordo fra i soci per determinare quale sarà l’esito del suo rapporto con la società. Norma che, secondo l’opinione preferibile, impone sorta di appendice contrattuale fra tutti i soci alla decisione di trasformazione ([…]), alla quale può, pertanto, conseguire, una proporzionale riduzione della percentuale di partecipazione al capitale degli altri soci, prevista dal comma 3 […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 130-2015/I, Trasformazione di S.a.s. con socio d’opera in S.r.l., in CNN Notizie del 5.5.2016: «Nel caso di specie, la prestazione del socio ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 86-2006/I, Trasformazione di s.p.a. in stato di liquidazione, in CNN Notizie del 1.6.2006: «[…] si \sottolinea, da parte di alcuni, che la deliberazione in esame sarebbe ammissibile solo se assunta all’unanimità, in quanto, altrimenti, l’eventuale insorgere del diritto di recesso da parte di alcuni soci risulterebbe incompatibile con lo stato di liquidazione, comportando un rimborso ai soci effettuato anteriormente a quello dovuto creditori sociali […]. Al riguardo, si rileva, secondo un’opinione antitetica, che in tal caso il permanere dello stato di liquidazione assume un rilievo essenziale, rendendo inoperante il recesso in virtù del disposto dell’art. 2491 c.c., che vieta di procedere a qualsiasi ripartizione tra i soci anteriore o lesiva dei diritti dei creditori sociali […]. Qualora si ritenesse eccessivo disapplicare la lettera della legge, che prevede espressamente il diritto di recesso dei soci non consenzienti a delibere di trasformazione, si potrebbe ritenere che, anche ove lo stesso sia esercitato, non sarebbe comunque possibile procedere al rimborso della partecipazione, se non una volta verificata la capienza dell’attivo per la soddisfazione integrale dei creditori sociali […]».
    In senso conforme: Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 126-2009/I, Trasformazione in società a responsabilità limitata di società per azioni in liquidazione, in CNN Notizie del 1.7.2009; Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 246-2009/I, Trasformazione di società consortile per azioni in liquidazione in società cooperativa per azioni. Legittimità e procedimento, in CNN Notizie del 5.1.2010.
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 86-2006/I, Trasformazione di s.p.a. in stato di liquidazione, in CNN Notizie del 1.6.2006: «[…] si \sottolinea, da parte di alcuni, che la de...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 86-2006/I, Trasformazione di s.p.a. in stato di liquidazione, in CNN Notizie del 1.6.2006: «[…] Si tratterebbe, dunque, secondo una formula già utilizzata dalla dottrina, di una “trasformazione liquidativa” […]».
    Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.30, Trasformazione omogenea di società in liquidazione, 1° pubbl. 9/09: «Si ritiene sempre legittimo, nei limiti del procedimento legale e salvi i divieti espressi, che una qualsiasi società lucrativa in liquidazione si trasformi in altra società lucrativa (trasformazione omogenea). La società derivante dalla trasformazione potrà a sua volta essere in liquidazione o meno, poiché detta operazione può avere sia un fine liquidatorio sia un fine di rimozione della causa di scioglimento e di rilancio dell’attività […]».
    In senso conforme: Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 126-2009/I, Trasformazione in società a responsabilità limitata di società per azioni in liquidazione, in CNN Notizie del 1.7.2009; Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 246-2009/I, Trasformazione di società consortile per azioni in liquidazione in società cooperativa per azioni. Legittimità e procedimento, in CNN Notizie del 5.1.2010.
    Trib. Milano, 17 ottobre 2007, in Riv. Dir. Comm., 2011, II, 79, con nota di Ferri-Paolini: «La s.p.a. in liquidazione con capitale integralmente perduto può trasformarsi in s.r.l.».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 86-2006/I, Trasformazione di s.p.a. in stato di liquidazione, in CNN Notizie del 1.6.2006: «[…] Si tratterebbe, dunque, secondo una formula g...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.30, Trasformazione omogenea di società in liquidazione, 1° pubbl. 9/09: «[…] Qualora nell’atto di trasformazione non sia espressamente previsto, ricorrendone i presupposti, che si intende anche revocare la liquidazione, la società trasformata resterà in liquidazione. In ogni caso non sussiste alcun obbligo di motivare la decisione di trasformazione, essendo la valutazione sull’opportunità di tale operazione rimessa all’insindacabile giudizio dei soci».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.30, Trasformazione omogenea di società in liquidazione, 1° pubbl. 9/09: «[…] Qualora nell’atto di trasformazione ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (4)(4)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 221-2010/I, Riduzione del capitale per perdite e trasformazione di società in liquidazione, in CNN Notizie del 13.4.2011: «[…] Ove la deliberazione di trasformazione sia destinata a comportare il ritorno della società nella fase attiva, essa dovrà essere naturalmente soggetta al rispetto della disciplina in tema di revoca dello stato di liquidazione, e dunque, in primo luogo, alla rimozione della causa di scioglimento che si era verificata. Secondo talune ricostruzioni, la deliberazione di trasformazione di una società che versi in stato di liquidazione è considerata solo e soltanto in questa ottica, giungendo quindi a ritenere che, anche ove la rimozione della causa di scioglimento non sia espressamente enunciata, essa debba ritenersi implicitamente adottata […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 221-2010/I, Riduzione del capitale per perdite e trasformazione di società in liquidazione, in CNN Notizie del 13.4.2011: «[…] Ove la delibera...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (5)(5)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.31, Trasformazione eterogenea di società od altri enti in liquidazione, 1° pubbl. 9/09: «Si ritiene sempre legittimo, nei limiti del procedimento legale e salvi i divieti espressi, che una qualsiasi società od altro ente in liquidazione si trasformi in altra società od ente (trasformazione eterogenea). La società o l’ente derivante dalla trasformazione potrà a sua volta essere in liquidazione o meno, poiché detta operazione può avere sia un fine liquidatorio sia un fine di rimozione della causa di scioglimento e di rilancio dell’attività. In ogni caso non sussiste alcun obbligo di motivare la decisione di trasformazione, essendo la valutazione sull’opportunità di tale operazione rimessa all’insindacabile giudizio dei soci o degli eventuali altri organi specificatamente competenti. I terzi creditori sono comunque tutelati con il diritto di opposizione previsto dall’art. 2500-novies c.c. […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.31, Trasformazione eterogenea di società od altri enti in liquidazione, 1° pubbl. 9/09: «Si ritiene sempre legitt...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (6)(6)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 91-2007/I, Trasformazione di s.a.s. in s.r.l. e redazione della relazione di stima da parte dell’accomandante, in CNN Notizie del 1.8.2007: «[…] Dal raffronto fra la disciplina prevista per la trasformazione progressiva in s.r.l. e quella per la trasformazione in s.p.a. (art. 2500-ter, c.c.), emergono con tutta evidenza le diverse istanze che presiedono le due fattispecie: solo per la seconda, infatti, in forza del richiamo all’art. 2343, 1° comma, c.c., è previsto che la relazione giurata sia effettuata da un esperto designato dal presidente del tribunale. Mentre, per la prima, la relazione giurata deve provenire da un esperto o da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili o da una società di revisione iscritta nell’albo speciale, senza che sia necessaria la nomina giudiziaria. Ciò, evidentemente, corrisponde alle diverse esigenze che presiedono le due fattispecie: nel caso di trasformazione in s.r.l. si è privilegiato l’aspetto delle competenze, dando rilievo alla professionalità degli iscritti nel registro dei revisori o nell’albo speciale; nel caso di trasformazione in s.p.a. (o s.a.p.a.) la nomina da parte del Tribunale si concentra sul requisito della terzietà ed indipendenza dell’esperto dalla società e dai suoi amministratori […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 91-2007/I, Trasformazione di s.a.s. in s.r.l. e redazione della relazione di stima da parte dell’accomandante, in CNN Notizie del 1.8.2007: «...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 189-2009/I, Trasformazione di s.r.l. consortile in s.p.a. e opposizione dei creditori sociali ex art. 2500-novies c.c., in CNN Notizie del 27.10.2009: «[…] La ratio dell’opposizione riconosciuta ai creditori dell’ente trasformando, invero, sembra rinvenirsi altrove e, più precisamente, nella circostanza che la trasformazione eterogenea comporta non solo o non tanto un diverso regime di responsabilità per le obbligazioni sociali, ma anche, e soprattutto, una diversa struttura organizzativa e di governo del patrimonio in capo all’ente trasformato. In particolare, ciò può condurre ad una diversa valutazione di affidabilità del soggetto debitore […]. Il che spiega, quindi, la generale applicabilità alla trasformazione eterogenea dell’istituto dell’opposizione non solo quando questa comporti un mutamento della struttura patrimoniale o organizzativa dell’ente trasformando, ma anche laddove essa si sostanzi in un mutamento della causa, salvo poi, per il creditore opponente, dover dimostrare il pregiudizio effettivo delle proprie ragioni […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 189-2009/I, Trasformazione di s.r.l. consortile in s.p.a. e opposizione dei creditori sociali ex art. 2500-novies c.c., in CNN Notizie del 27...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 189-2009/I, Trasformazione di s.r.l. consortile in s.p.a. e opposizione dei creditori sociali ex art. 2500-novies c.c., in CNN Notizie del 27.10.2009: «[…] L’art. 2500-novies c.c. non appare legato al passaggio dal regime di responsabilità illimitata a quello di responsabilità limitata. Sotto tale prospettiva, l’opposizione, per le trasformazioni eterogenee, si affianca al precetto dell’art. 2500-quinquies c.c., dettato per le trasformazioni progressive, che prevede appunto il perdurare della responsabilità illimitata per le obbligazioni anteriori alla trasformazione se non consti il consenso dei creditori all’operazione stessa. Tale disposizione, che rappresenta una forte forma di tutela per le ragioni del ceto creditorio a non veder compromesse le garanzie di soddisfacimento delle proprie pretese, contiene in sé un principio generale, suscettibile di applicazione, secondo la dottrina prevalente, in tutte le ipotesi in cui la trasformazione comporti il passaggio da un regime di responsabilità illimitata ad un regime di responsabilità limitata […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 189-2009/I, Trasformazione di s.r.l. consortile in s.p.a. e opposizione dei creditori sociali ex art. 2500-novies c.c., in CNN Notizie del 27...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia d’impresa B, Linee guida per i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia societaria, 2018: «[…] Non rientrano nel perimetro della volontaria giurisdizione ma in quello dei procedimenti contenziosi (ove il provvedimento giurisdizionale è emanato in esito a un «accertamento di per sé richiedente il dispiegarsi di contraddittorio pieno e suscettibile di passaggio in giudicato»): «l’opposizione dei creditori alla […] trasformazione eterogenea» di cui all’art. 2500-novies, comma 2, c.c.».
    - Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia d’impresa B, Linee guida per i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia societaria, 2018: «[…] Non rientrano nel perimetro della volo...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (4)(4)
    - Massime dell’Osservatorio sulla riforma del diritto societario, costituito dai Conservatori dei Registri delle Imprese della Lombardia e dai notai designati dal Comitato Notarile Regionale Lombardo (http://www.consiglionotarilemilano.it/notai/prassi-registro-imprese.aspx), Massima n. 6, Presentazione atti con effetti differiti - Procedura di deposito ed iscrizione di atti con effetti differiti di società di capitali e società cooperative, approvata il 23 febbraio 2005: «Il deposito di atti con effetti differiti al verificarsi di condizioni previste dalla legge (ed in particolare […] dell’atto di trasformazione eterogenea) deve avvenire entro 30 giorni dalla data dell’atto stesso e deve riportare le modifiche - la cui efficacia è subordinata al verificarsi delle suddette condizioni […] con specificazione della subordinazione dell’efficacia all’evento stabilito dalla legge. […] agli atti di trasformazione eterogenea» potrà essere allegato lo statuto della società risultante dalla trasformazione. «Dopo il verificarsi della condizione legale è necessario, per concludere il procedimento, depositare un ulteriore modello, sottoscritto da un rappresentante» dell’ente trasformato «(fermo restando che il notaio è comunque facoltizzato al secondo deposito), riportante le modifiche divenute efficaci negli specifici quadri del modello, indicando nella modulistica il riferimento al deposito originario e la dichiarazione di avvenuto verificarsi dell’evento condizionante, allegando idoneo documento comprovante la verificata condizione (certificato di non opposizione rilasciato dal Tribunale competente ovvero dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal rappresentante della società e resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000). Il secondo deposito non è soggetto a termine (e quindi a sanzione in caso di deposito oltre i 30 giorni dal verificarsi dell’evento o dallo scadere del termine)».
    - Massime dell’Osservatorio sulla riforma del diritto societario, costituito dai Conservatori dei Registri delle Imprese della Lombardia e dai notai designati dal Comitato Notarile Regionale Lombardo ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (5)(5)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 120-2015/I, Il procedimento ex art. 115 T.U.E.L. di trasformazione e di scissione di aziende speciali e consorzi di enti pubblici in società di capitali: l’adeguamento interpretativo alla disciplina vigente del codice civile, in CNN Notizie del 1.12.2015: «[…] Lo studio esamina la disciplina della trasformazione di aziende speciali e dei consorzi in società, contenuta nell’art. 115 del T.U.E.L., norma che risente di “obsolescenza normativa” dovuta alla circostanza che la sua stessa formulazione è anteriore alla riforma del diritto societario. […] Richiamata la natura giuridica degli enti coinvolti nell’operazione, lo studio chiarisce come la trasformazione in discorso si connoti come vera e propria trasformazione, caratterizzata da quello stesso principio di continuità predicato dall’art. 2498 c.c., cui tuttavia non si applica l’art. 2500-novies […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 120-2015/I, Il procedimento ex art. 115 T.U.E.L. di trasformazione e di scissione di aziende speciali e consorzi di enti pubblici in società d...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (6)(6)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 146-2010/I e 132-2010/T, Trasformazione di comunione ereditaria in società - ammissibilità della cessione di alcuni immobili aziendali prima del decorso dei 60 gg. dagli adempimenti pubblicitari - regime fiscale, in CNN Notizie del 25.11.2010: «[…] In dottrina […] si sottolinea, infatti, come il principio di continuità - essenziale perché possa parlarsi di trasformazione, ex artt. 2498 e ss. c.c. - si caratterizzi in modo peculiare per tale ipotesi di trasformazione eterogenea: esso non può essere riferito al soggetto (la comunione d’azienda non è soggetto di diritto) o all’attività svolta (la comunione d’azienda è incompatibile con l’esercizio di impresa) ma deve essere individuato nell’esistenza dell’azienda, «quale complesso di beni funzionalmente orientato allo svolgimento di un’attività, anche meramente potenziale di impresa…. La giustificazione sistematica della trasformazione deve essere colta nell’esigenza di salvaguardare la continuità dell’organismo produttivo» […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 146-2010/I e 132-2010/T, Trasformazione di comunione ereditaria in società - ammissibilità della cessione di alcuni immobili aziendali prima ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (7)(7)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 7-2006/I, Brevi considerazioni sul problema della trasformazione di società cooperativa in società lucrativa contestuale alla perdita della mutualità prevalente, in CNN Notizie del 24.2.2006: «[…] Che si tratti di una trasformazione eterogenea è dimostrato dall’art. 2500-septies con riferimento alla trasformazione di società di capitali in cooperativa, con l’effetto di assoggettare tale fattispecie alla disciplina tipica, a cominciare dall’art. 2500-novies dettato a tutela degli interessi dei creditori sociali. Ne consegue la soggezione della trasformazione in esame alle regole dettate dal codice civile per le ipotesi di trasformazione eterogenea genericamente intese. Per esempio si applica quindi l’art. 2500-novies in tema di efficacia della trasformazione e di opposizione dei creditori […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 7-2006/I, Brevi considerazioni sul problema della trasformazione di società cooperativa in società lucrativa contestuale alla perdita della mu...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (8)(8)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 20, Questioni in tema di trasformazioni eterogenee (artt. 2500-ter, 2500-septies e 2500-octies c.c.), 18 marzo 2004: «[…] Se la disciplina dettata in tema di trasformazione “omogenea” e “eterogenea” non è esaustiva per quanto attiene alla ricostruzione del campo di applicazione dell’istituto, non lo è nemmeno per quanto attiene alle norme da applicare alle ipotesi di trasformazione eterogenea espressamente previste. […] si deve riconoscere che anche alla trasformazione eterogenea in società di capitali debba applicarsi in via estensiva l’art. 2500-ter, comma 2, c.c., dettato in tema di trasformazione di società di persone in società di capitali, per il quale “il capitale delle società risultante dalla trasformazione deve essere determinato sulla base dei valori attuali degli elementi dell’attivo e del passivo e deve risultare da relazione di stima redatta a norma dell’art. 2343 o, nel caso di s.r.l., dell’art. 2465”. Le esigenze di tutela del capitale sociale che stanno alla base di queste disposizioni, infatti, sussistono a maggior ragione nel caso di trasformazione eterogenea in società di capitali […]».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 151-2006/I, Trasformazione di società consortile a responsabilità limitata in società a responsabilità limitata e perizia di stima, in CNN Notizie del 12.1.2007: «[…] Sulla base di queste premesse si deve riconoscere che anche alla trasformazione eterogenea in società di capitali debba applicarsi in via estensiva il secondo comma dell’art. 2500-ter c.c., dettato in tema di trasformazione di società di persone in società di capitali per il quale “il capitale delle società risultante dalla trasformazione deve essere determinato sulla base dei valori attuali degli elementi dell’attivo e del passivo e deve risultare da relazione di stima redatta a norma dell’art. 2343 o, nel caso di s.r.l., dell’art. 2465” […]».
    In senso conforme: Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 246-2009/I, Trasformazione di società consortile per azioni in liquidazione in società cooperativa per azioni. Legittimità e procedimento, in CNN Notizie del 5.1.2010.
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 20, Questioni in tema di trasformazioni eterogenee (artt. 2500-ter, 2500-septies e 2500-octies c.c.), 18 marzo 2004: «[…] Se la disciplina dettata in tema di...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (9)(9)
    - Comitato Notarile della Regione Campania, Massima n. 9, Trasformazione eterogenea in società per azioni - art. 2343-ter c.c. - applicabilità: «[…] Occorre, a questo punto, verificare se, stante la esigenza, in sede di trasformazione eterogenea in società per azioni, della redazione di una stima dei beni, debba trovare applicazione il solo art. 2343 c.c., richiamato espressamente dall’art. 2500-ter, o l’insieme delle norme in tema di formazione del capitale sociale, e, quindi, anche il nuovo art. 2343-ter c.c. […]. Pur non essendo stata espressamente richiamata, molteplici considerazioni inducono a concludere in senso affermativo. […] sarebbe del tutto irrazionale la soluzione che prevedesse per le due ipotesi un regime diverso e, addirittura, più rigoroso per il caso della trasformazione eterogenea. […] Il rinvio contenuto nel medesimo art. 2500-ter all’art. 2343 c.c. deve ritenersi operato non già al contenuto specifico di quella norma, bensì alla integrale disciplina dell’istituto contenuta nell’ultima norma, quale si andava delineando nel tempo. […] Alla luce delle considerazioni innanzi espresse, appare possibile affermare che, in ipotesi di trasformazione eterogenea in società per azioni, possa trovare applicazione l’art. 2343-ter c.c.».
    - Comitato Notarile della Regione Campania, Massima n. 9, Trasformazione eterogenea in società per azioni - art. 2343-ter c.c. - applicabilità: «[…] Occorre, a questo punto, verificare se, stante la e...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (10)(10)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 20, Questioni in tema di trasformazioni eterogenee (artt. 2500-ter, 2500-septies e 2500-octies c.c.), 18 marzo 2004: «[…] Gli artt. 2500-septies e 2500-octies c.c. espressamente ricomprendono nell’ambito della trasformazione eterogenea la trasformazione di società consortili (di qualunque tipo) in società di capitali e la trasformazione di società di capitali in società consortili (di qualunque tipo). Tali disposizioni dimostrano l’intenzione del legislatore di dare un particolare rilievo al cambio dello scopo da consortile in lucrativo e da lucrativo in consortile ed impediscono all’interprete di qualificare tale deliberazione come semplice modifica dell’oggetto. Quindi, anche in tutti i casi di mutamento dell’oggetto da consortile in non consortile e viceversa dovranno applicarsi le disposizioni dettate dal legislatore per la trasformazione eterogenea».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 151-2006/I, Trasformazione di società consortile a responsabilità limitata in società a responsabilità limitata e perizia di stima, in CNN Notizie del 12.1.2007: «[…] Sul punto, peraltro, il dato normativo appare risolutivo, considerando in ogni caso come trasformazione eterogenea, con applicazione della relativa disciplina, la trasformazione di società consortili in società non consortili e viceversa. […] qualificando il passaggio da società consortile a responsabilità limitata a società a responsabilità limitata in termini di trasformazione eterogenea, la deroga al regime ordinario delle modificazioni concernenti l’oggetto sociale è rappresentata dalla applicabilità del disposto dell’art. 2500-novies, che riconosce ai creditori il diritto all’opposizione».
    In senso conforme: Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 189-2009/I, Trasformazione di s.r.l. consortile in s.p.a. e opposizione dei creditori sociali ex art. 2500-novies c.c., in CNN Notizie del 27.10.2009.
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 20, Questioni in tema di trasformazioni eterogenee (artt. 2500-ter, 2500-septies e 2500-octies c.c.), 18 marzo 2004: «[…] Gli artt. 2500-septies e 2500-octie...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (11)(11)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 189-2009/I, Trasformazione di s.r.l. consortile in s.p.a. e opposizione dei creditori sociali ex art. 2500-novies c.c., CNN Notizie del 27.10.2009: «[…] L’art. 2500-novies c.c. non appare legato al passaggio dal regime di responsabilità illimitata a quello di responsabilità limitata. Sotto tale prospettiva, l’opposizione, per le trasformazioni eterogenee, si affianca al precetto dell’art. 2500-quinquies, c.c., dettato per le trasformazioni progressive, che prevede appunto il perdurare della responsabilità illimitata per le obbligazioni anteriori alla trasformazione se non consti il consenso dei creditori all’operazione stessa. Tale disposizione, che rappresenta una forte forma di tutela per le ragioni del ceto creditorio a non veder compromesse le garanzie di soddisfacimento delle proprie pretese, contiene in sé un principio generale, suscettibile di applicazione, secondo la dottrina prevalente, in tutte le ipotesi in cui la trasformazione comporti il passaggio da un regime di responsabilità illimitata ad un regime di responsabilità limitata […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 189-2009/I, Trasformazione di s.r.l. consortile in s.p.a. e opposizione dei creditori sociali ex art. 2500-novies c.c., CNN Notizie del 27.10...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 19, Efficacia dell’iscrizione nel registro delle imprese delle modificazioni statutarie (art. 2436 c.c.), 10 marzo 2004: «[…] si deve ritenere che le deliberazioni aventi fondamento nelle modificazioni statutarie (inefficaci) siano subordinate alla preventiva iscrizione di queste ultime al registro delle imprese; questa subordinazione potrà opportunamente risultare dalle deliberazioni in modo espresso ovvero restare evidente dalla complessiva struttura delle determinazioni stesse […]». «Il nuovo principio non impedisce tuttavia che gli organi sociali competenti assumano delibere al cui fondamento concorrano modificazioni statutarie ancora da iscrivere nel registro delle imprese; tale è il caso, ad esempio: - della delibera di trasformazione in società per azioni, assunta dalla stessa assemblea immediatamente dopo quella di aumento gratuito (ovvero a pagamento, contestualmente eseguito) del capitale sociale a minimi 120.000 euro [ora 50.000, N.d.A.] […]».
    Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. H.F.2, Eseguibilità delle delibere non iscritte, 1° pubbl. 9/04: «Le decisioni di modifica dello statuto sono sottoposte, ai sensi dell’art. 2436, comma 5, c.c., alla condizione sospensiva di efficacia della loro iscrizione nel registro delle imprese. È quindi possibile, pendente la condizione sospensiva, ai sensi dell’art. 1357 c.c.: […] c) adottare delibere da parte di altri organi sociali in forza di poteri attribuiti dallo statuto in virtù di una delibera modificativa non ancora iscritta. In tutti questi casi gli atti ulteriori: connessi, dipendenti o esecutivi di delibere non ancora efficaci, sono a loro volta sottoposti alla medesima condizione di efficacia dell’atto da cui traggono legittimazione».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 5759/I, Gli effetti dell’iscrizione nel registro delle imprese di delibere modificative dello statuto di società di capitali: il nuovo art. 2436 quinto comma c.c., in CNN Notizie del 30.3.2006: «[…] la tesi della pubblicità dichiarativa consentirebbe alla società di immediatamente e validamente adottare anche delibere connesse o conseguenti a quella modificativa dello statuto non ancora iscritta, senza ricorso alla figura della delibera condizionata e con efficacia anche all’esterno, purché ne sia fornita adeguata prova al terzo contraente con la società […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 19, Efficacia dell’iscrizione nel registro delle imprese delle modificazioni statutarie (art. 2436 c.c.), 10 marzo 2004: «[…] si deve ritenere che le deliber...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 77, Conferimenti in natura e successiva trasformazione da s.r.l. in s.p.a. (artt. 2343, 2465 e 2500-ter c.c.), 15 novembre 2005: «[…] le due vicende - aumento del capitale e trasformazione - sono assolutamente autonome non solo quando siano deliberate in assemblee separate, ma anche quando siano deliberate nella stessa assemblea e addirittura quando la prima (aumento del capitale) sia necessaria per raggiungere il capitale minimo della s.p.a.[…]»; «[…] per ritenere legittima la combinazione delle due vicende, il conferimento deve avvenire a favore della s.r.l. e quindi diventare efficace prima che sia efficace la trasformazione: ciò richiede la subordinazione degli effetti della trasformazione all’intervenuta efficacia non solo della delibera di aumento del capitale ma anche del conferimento […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 77, Conferimenti in natura e successiva trasformazione da s.r.l. in s.p.a. (artt. 2343, 2465 e 2500-ter c.c.), 15 novembre 2005: «[…] le due vicende - aument...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 1077-2014/I, Aumento oneroso del capitale sociale deliberato “a cascata” a seguito di delibera di trasformazione di s.r.l. in S.p.A, in CNN Notizie del 20.4.2016: «[…] Nel quesito non è precisato se l’aumento sia funzionale alla trasformazione, nel senso che esso sia necessario al raggiungimento dell’importo minimo del capitale richiesto, dall’art. 2327, c.c., per la società per azioni (50.000 euro). In tale evenienza, infatti, è la delibera di aumento che, normalmente, si pone a presupposto della trasformazione, sì che la trasformazione risulta condizionata all’aumento: mancherebbe, altrimenti, il requisito richiesto per il tipo adottato a seguito della trasformazione […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 1077-2014/I, Aumento oneroso del capitale sociale deliberato “a cascata” a seguito di delibera di trasformazione di s.r.l. in S.p.A, in CNN N...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (4)(4)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 1077-2014/I, Aumento oneroso del capitale sociale deliberato “a cascata” a seguito di delibera di trasformazione di s.r.l. in S.p.A, in CNN Notizie del 20.4.2016: «[…] Diversamente, laddove l’aumento non sia finalizzato al raggiungimento dell’importo minino previsto per il tipo S.p.A., le due delibere possono considerarsi indipendenti e non v’è alcun condizionamento della trasformazione all’aumento. Tuttavia, nel caso in cui le stesse vengano adottate contestualmente, considerato che, per effetto del disposto contenuto nell’art. 2436, comma 5, c.c. la trasformazione non produrrà effetti se non dopo l’iscrizione nel registro delle imprese, prima di tale momento l’aumento dovrà essere adottato secondo il procedimento dettato per le s.r.l. (quindi, facendo applicazione dell’art. 2481-bis c.c. e non dell’art. 2441 c.c.)».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 1077-2014/I, Aumento oneroso del capitale sociale deliberato “a cascata” a seguito di delibera di trasformazione di s.r.l. in S.p.A, in CNN N...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (5)(5)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 77, Conferimenti in natura e successiva trasformazione da s.r.l. in s.p.a. (artt. 2343, 2465 e 2500-ter c.c.), 15 novembre 2005: «[…] sembra coerente ritenere che alla vicenda del conferimento, anche una volta divenuta efficace la trasformazione, resti applicabile la normativa che la regolava al momento della sua realizzazione e che quindi non sorgano a carico degli amministratori, a seguito della trasformazione [di s.r.l., N.d.A.] in s.p.a., l’obbligo di controllo di cui al terzo comma dell’art. 2343 c.c. né il diritto/dovere di procedere, eventualmente, alla revisione della stima; parimenti non sussisteranno né il divieto di alienazione delle azioni né l’obbligo di mantenere depositate le stesse presso la società […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 77, Conferimenti in natura e successiva trasformazione da s.r.l. in s.p.a. (artt. 2343, 2465 e 2500-ter c.c.), 15 novembre 2005: «[…] sembra coerente ritener...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (6)(6)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 77, Conferimenti in natura e successiva trasformazione da s.r.l. in s.p.a. (artt. 2343, 2465 e 2500-ter c.c.), 15 novembre 2005: «[…] per ritenere legittima la combinazione delle due vicende, il conferimento deve avvenire a favore della s.r.l. e quindi diventare efficace prima che sia efficace la trasformazione: ciò richiede la subordinazione degli effetti della trasformazione all’intervenuta efficacia non solo della delibera di aumento del capitale ma anche del conferimento […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 77, Conferimenti in natura e successiva trasformazione da s.r.l. in s.p.a. (artt. 2343, 2465 e 2500-ter c.c.), 15 novembre 2005: «[…] per ritenere legittima ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (7)(7)
    - Comitato Notarile della Regione Campania, Massima n. 12, Trasformazione di società di persone in società di capitali: «[…] l’art. 2306 c.c. non troverà applicazione quando la riduzione del capitale sociale della società trasformanda rappresenti un atto dovuto. Invero, quando il capitale sociale della società di persone trasformanda sia di ammontare superiore alle risultanze della perizia, non potendosi determinare il capitale sociale della società risultante dalla trasformazione in misura maggiore a detto valore, la società sarà obbligata a deliberare contestualmente la riduzione del capitale sociale, di guisa che questo corrisponda al valore risultante dalla relazione di stima, nel rispetto, peraltro, della disciplina del minimo legale del tipo sociale di arrivo. La riduzione del capitale sociale, in questo caso, costituisce un presupposto di legittimità della trasformazione, ponendosi teleologicamente in funzione della garanzia dell’effettività dei valori patrimoniali che sorreggeranno il capitale della società risultante dalla trasformazione. Trattandosi, pertanto, di atto dovuto, per detta riduzione (rectius: rideterminazione del capitale sociale) non troverà applicazione la disciplina della riduzione volontaria del capitale sociale di cui all’art. 2306 c.c. e la deliberazione acquisterà efficacia immediata con l’iscrizione nel Registro delle Imprese».
    - Comitato Notarile della Regione Campania, Massima n. 12, Trasformazione di società di persone in società di capitali: «[…] l’art. 2306 c.c. non troverà applicazione quando la riduzione del capitale ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (8)(8)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.7, Obbligo di imputabilità a capitale del patrimonio netto di una società di persone trasformata in società di capitali, 1° pubbl. 9/05: «Nell’ipotesi di trasformazione di società di persone in società di capitali non sussiste alcun obbligo di legge di imputare a capitale della società trasformata il patrimonio netto della società di persone eccedente il capitale preesistente, quale risultante dalla perizia di stima redatta ai sensi dell’art. 2500 ter, II comma, c.c.».
    Comitato Notarile della Regione Campania, Massima n. 12, Trasformazione di società di persone in società di capitali: «Il legislatore all’art. 2500-ter, comma 2, c.c., impone che in caso di trasformazione c.d. “progressiva”, ossia da società di persone in società di capitali - ma non nell’ipotesi inversa -, il capitale sociale della società risultante dalla trasformazione debba essere determinato sulla base dei valori attuali degli elementi dell’attivo e del passivo e debba risultare da relazione di stima redatta ai sensi dell’art. 2343 c.c. o, quando la società risultante dalla trasformazione sia una s.r.l., ai sensi dell’art. 2465 c.c.. Non esiste, tuttavia, l’obbligo di determinare l’ammontare del capitale sociale della società risultante dalla trasformazione in misura perfettamente coincidente alle risultanze della relazione di stima, potendo i soci decidere che di detto valore sia imputata a capitale solo la parte corrispondente al minimo legale della società trasformata, ferma la necessità di imputare a riserva la residua parte di patrimonio netto risultante dalla perizia, non potendosi procedere a rimborso del capitale ai soci se non nel rispetto della disciplina di cui all’art. 2306 c.c.. Questa norma, tuttavia, trova applicazione solo quando la determinazione del capitale sociale della società risultante dalla trasformazione rispetto al valore del patrimonio netto della società trasformanda risultante dalla relazione di stima rappresenti una scelta della società deliberante (rectius: un atto non dovuto). Circostanza, questa, che si realizza quando il capitale sociale della società deliberante sia inferiore al valore di perizia, ma pari al minimo legale necessario per il tipo prescelto, e non si intenda allocare a riserva l’eccedenza rispetto al minimo legale […]».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 68-2006/I, Trasformazione di società di persone in società di capitali e determinazione del capitale, in CNN Notizie del 24.4.2006: «[…] In linea generale non sussiste alcun obbligo da parte dei soci di imputare l’intera consistenza patrimoniale (“capitale netto di trasformazione”) della società trasformanda al capitale della società trasformata; in altri termini, il capitale sociale della società trasformata può essere fissato anche in un importo inferiore al netto della società trasformanda, ma la eventuale differenza deve essere imputata a riserva, anche divisibile […]».
    Massima del Tribunale di Milano (dettata ante legge 340/2000, recante soppressione dell’omologa degli atti societari), riferita a App. Bologna, 30 aprile 1982, in Giur. It., 1982, I, 2, 437: «la società per azioni risultante dalla trasformazione di una società di persone può mantenere il capitale preesistente, senza essere obbligata a passare a capitale il maggiore del patrimonio netto risultante dalla relazione di stima».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.7, Obbligo di imputabilità a capitale del patrimonio netto di una società di persone trasformata in società di ca...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (9)(9)
    - Comitato Notarile della Regione Campania, Massima n. 12, Trasformazione di società di persone in società di capitali: «[…] l’art. 2306 c.c. non troverà applicazione quando la riduzione del capitale sociale della società trasformanda rappresenti un atto dovuto. Invero, quando il capitale sociale della società di persone trasformanda sia di ammontare superiore alle risultanze della perizia, non potendosi determinare il capitale sociale della società risultante dalla trasformazione in misura maggiore a detto valore, la società sarà obbligata a deliberare contestualmente la riduzione del capitale sociale, di guisa che questo corrisponda al valore risultante dalla relazione di stima, nel rispetto, peraltro, della disciplina del minimo legale del tipo sociale di arrivo. La riduzione del capitale sociale, in questo caso, costituisce un presupposto di legittimità della trasformazione, ponendosi teleologicamente in funzione della garanzia dell’effettività dei valori patrimoniali che sorreggeranno il capitale della società risultante dalla trasformazione. Trattandosi, pertanto, di atto dovuto, per detta riduzione (rectius: rideterminazione del capitale sociale) non troverà applicazione la disciplina della riduzione volontaria del capitale sociale di cui all’art. 2306 c.c. e la deliberazione acquisterà efficacia immediata con l’iscrizione nel Registro delle Imprese».
    In senso conforme: Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 1066-2014/I, Trasformazione di S.a.s. in perdita in S.r.l. e riduzione del capitale, in CNN Notizie del 5.5.2016.
    - Comitato Notarile della Regione Campania, Massima n. 12, Trasformazione di società di persone in società di capitali: «[…] l’art. 2306 c.c. non troverà applicazione quando la riduzione del capitale ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (10)(10)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 212-2014/I, Trasformazione di S.n.c. in perdita in S.r.l., in CNN Notizie del 5.5.2016: «[…] il comma 2 dell’art. 2500-ter stabilisce un importo massimo (il valore del patrimonio sociale risultante dalla perizia di stima) oltre il quale l’ammontare del capitale della società trasformanda non potrebbe esser stabilito (altrimenti sarebbero necessari nuovi apporti, il che renderebbe non più neutra l’operazione, inserendovisi un aumento di capitale). Laddove, come autorevolmente evidenziato ([…]) il tetto minimo del capitale della società risultante dalla trasformazione va compreso tra l’importo più alto del capitale sociale minimo richiesto per il tipo adottato e l’importo del capitale sociale della società trasformanda. Ma, beninteso, tale ultimo importo va comunque valutato sulla base della perizia di stima che la società deve far redigere ai fini dell’operazione: non conta il capitale enunciato nei patti sociali della società di persone, ma conta il valore effettivo del patrimonio. Ed infatti, correttamente, dalla stessa dottrina si richiama la possibilità di una riduzione del capitale seguendo le regole dell’art. 2306 c.c. (salva quindi la opposizione dei creditori) laddove volontariamente la società in sede di trasformazione decida - pur essedo il valore del patrimonio più alto - di fissare il capitale ad un importo più basso, così dando luogo ad un rimborso ai soci delle quote pagate o alla liberazione dall’obbligo di ulteriori versamenti. Nel caso di specie si potrebbe semmai trattare di “riduzione per perdite” e non di riduzione ex art. 2306, c.c., e comunque essa è l’effetto della valutazione in perizia del patrimonio della società trasformanda. Conseguentemente, l’intera operazione, così come prospettata, è soggetta all’approvazione della maggioranza di cui all’art. 2500-ter, comma 1, c.c., né dà luogo ad opposizione dei creditori».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 212-2014/I, Trasformazione di S.n.c. in perdita in S.r.l., in CNN Notizie del 5.5.2016: «[…] il comma 2 dell’art. 2500-ter stabilisce un impo...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (11)(11)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.2, Trasformazione di società di persone in società di capitali con riduzione del capitale, 1° pubbl. 9/04, modif. 9/05: «Nella trasformazione di società di persone in società di capitali, il capitale risultante dopo l’operazione non può essere inferiore a quello nominale anteriore alla trasformazione a meno che la riduzione sia necessaria per adeguarsi alla stima ex art. 2500 ter, II comma, c.c., ovvero sia ritualmente adottata nelle forme della riduzione reale del capitale».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.2, Trasformazione di società di persone in società di capitali con riduzione del capitale, 1° pubbl. 9/04, modif....Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (12)(12)
    - Trib. Napoli, 20 dicembre 2004, in Società, 2005, 1260, con nota di Ferrari: «Non può essere iscritta nel registro delle imprese la delibera di trasformazione di una società a responsabilità limitata in società per azioni che non contenga la nomina dei componenti dei nuovi organi di gestione e di controllo della società».
    - Trib. Napoli, 20 dicembre 2004, in Società, 2005, 1260, con nota di Ferrari: «Non può essere iscritta nel registro delle imprese la delibera di trasformazione di una società a responsabilità limitat...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (13)(13)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 189-2009/I, Trasformazione di s.r.l. consortile in s.p.a. e opposizione dei creditori sociali ex art. 2500-novies c.c., in CNN Notizie del 27.10.2009: «[…] La ratio dell’opposizione riconosciuta ai creditori dell’ente trasformando, invero, sembra rinvenirsi altrove e, più precisamente, nella circostanza che la trasformazione eterogenea comporta non solo o non tanto un diverso regime di responsabilità per le obbligazioni sociali, ma anche, e soprattutto, una diversa struttura organizzativa e di governo del patrimonio in capo all’ente trasformato. In particolare, ciò può condurre ad una diversa valutazione di affidabilità del soggetto debitore […]. Il che spiega, quindi, la generale applicabilità alla trasformazione eterogenea dell’istituto dell’opposizione non solo quando questa comporti un mutamento della struttura patrimoniale o organizzativa dell’ente trasformando, ma anche laddove essa si sostanzi in un mutamento della causa, salvo poi, per il creditore opponente, dover dimostrare il pregiudizio effettivo delle proprie ragioni […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 189-2009/I, Trasformazione di s.r.l. consortile in s.p.a. e opposizione dei creditori sociali ex art. 2500-novies c.c., in CNN Notizie del 27...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (14)(14)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 189-2009/I, Trasformazione di s.r.l. consortile in s.p.a. e opposizione dei creditori sociali ex art. 2500-novies c.c., in CNN Notizie del 27.10.2009: «[…] L’art. 2500-novies c.c. non appare legato al passaggio dal regime di responsabilità illimitata a quello di responsabilità limitata. Sotto tale prospettiva, l’opposizione, per le trasformazioni eterogenee, si affianca al precetto dell’art. 2500-quinquies, c.c., dettato per le trasformazioni progressive, che prevede appunto il perdurare della responsabilità illimitata per le obbligazioni anteriori alla trasformazione se non consti il consenso dei creditori all’operazione stessa. Tale disposizione, che rappresenta una forte forma di tutela per le ragioni del ceto creditorio a non veder compromesse le garanzie di soddisfacimento delle proprie pretese, contiene in sé un principio generale, suscettibile di applicazione, secondo la dottrina prevalente, in tutte le ipotesi in cui la trasformazione comporti il passaggio da un regime di responsabilità illimitata ad un regime di responsabilità limitata […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 189-2009/I, Trasformazione di s.r.l. consortile in s.p.a. e opposizione dei creditori sociali ex art. 2500-novies c.c., in CNN Notizie del 27...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (15)(15)
    - Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia d’impresa B, Linee guida per i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia societaria, 2018: «[…] Non rientrano nel perimetro della volontaria giurisdizione ma in quello dei procedimenti contenziosi (ove il provvedimento giurisdizionale è emanato in esito a un «accertamento di per sé richiedente il dispiegarsi di contraddittorio pieno e suscettibile di passaggio in giudicato»): «l’opposizione dei creditori alla […] trasformazione eterogenea» di cui all’art. 2500-novies, comma 2, c.c.
    - Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia d’impresa B, Linee guida per i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia societaria, 2018: «[…] Non rientrano nel perimetro della volo...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (16)(16)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. I.C.31, Trasformazione eterogenea anticipata, 1° pubbl. 9/16 - motivato 9/17: «Anche in tema di trasformazione eterogenea il codice civile prevede una specifica disciplina a tutela dei creditori che possano subire un nocumento alle proprie aspettative a seguito dell’operazione di trasformazione. E pertanto è previsto che l’efficacia della trasformazione sia differita di sessanta giorni rispetto all’ultimo degli adempimenti pubblicitari indicati dall’art. 2500 c.c. in quanto, in tale intervallo di tempo, i creditori stessi possono fare opposizione all’operazione. L’articolo 2500 novies c.c. autorizza tuttavia di anticipare gli effetti rispetto al detto termine di sessanta giorni nel caso in cui i creditori esprimano il proprio consenso, ovvero nel caso in cui siano stati pagati i creditori che tale consenso non abbiano manifestato. La norma inoltre, nel comma secondo, richiama anche espressamente le disposizioni contenute nell’ultimo comma dell’art. 2445 c.c. che, in tema di riduzione volontaria del capitale sociale, ammette una anticipata eseguibilità della delibera, allorquando lo consenta il tribunale ove ritenga infondato il pericolo di pregiudizio dei creditori, ovvero nel caso in cui la società abbia prestato idonea garanzia. Va anche ricordato come in tema di fusioni (e scissioni) la nuova formulazione dell’art. 2503 c.c. ha chiarito che il deposito presso una banca della somma necessaria al pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso all’operazione, autorizza l’esecuzione anticipata della fusione (o della scissione) rispetto al termine dei sessanta giorni previsto dalla norma medesima. Sulla base di una interpretazione sistematica delle richiamate regole si può affermare sussistere un principio generale di tutela specifica dei creditori, applicabile in tutti i casi in cui, per effetto di operazioni straordinarie, possa arrecarsi un pregiudizio alle aspirazioni di soddisfazione delle loro rispettive posizioni […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. I.C.31, Trasformazione eterogenea anticipata, 1° pubbl. 9/16 - motivato 9/17: «Anche in tema di trasformazione eterog...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (17)(17)
    - Cass., 8 gennaio 2007, n. 89, in Foro It., 2007, I, 2829, con nota di Corvese; in Giur. It., 2007, 897, con nota di Cavanna; e in Corr. Giur., 2009, 104, con nota di Maccarrone: «In virtù del principio sancito dal codice civile in base al quale alle cooperative di credito si applicano le disposizioni sulle società cooperative in quanto compatibili con le disposizioni delle leggi speciali, i quorum richiesti per la delibera di trasformazione di una banca popolare in una società per azioni bancaria sono quelli fissati dalla disciplina speciale bancaria in quanto è quest’ultima ad essere destinata ad avere prevalenza sulle norme del codice civile» e «Il divieto di trasformazione delle società cooperative in società ordinarie, contenuto nell’art. 14 l. 17 febbraio 1971 n. 127, non riguarda le cooperative bancarie, le quali, pur essendo qualificate come società cooperative, sono sottratte alle norme riguardanti lo svolgimento dell’attività mutualistica».
    - Cass., 8 gennaio 2007, n. 89, in Foro It., 2007, I, 2829, con nota di Corvese; in Giur. It., 2007, 897, con nota di Cavanna; e in Corr. Giur., 2009, 104, con nota di Maccarrone: «In virtù del princi...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (18)(18)
    - Cass., 8 gennaio 2007, n. 89, in Foro It., 2007, I, 2829, con nota di Corvese; in Giur. It., 2007, 897, con nota di Cavanna; e in Corr. Giur., 2009, 104, con nota di Maccarrone: «Alla delibera di trasformazione di una banca popolare in una società per azioni bancaria non può essere applicata la disciplina della trasformazione delle società cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente introdotta nel codice civile con la riforma del diritto societario del 2003 in quanto alle banche popolari continuano ad applicarsi le norme vigenti prima della citata riforma».
    - Cass., 8 gennaio 2007, n. 89, in Foro It., 2007, I, 2829, con nota di Corvese; in Giur. It., 2007, 897, con nota di Cavanna; e in Corr. Giur., 2009, 104, con nota di Maccarrone: «Alla delibera di tr...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (19)(19)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 91-2007/I, Trasformazione di s.a.s. in s.r.l. e redazione della relazione di stima da parte dell’accomandante, in CNN Notizie del 1.8.2007: «[…] Dal raffronto fra la disciplina prevista per la trasformazione progressiva in s.r.l. e quella per la trasformazione in s.p.a. (art. 2500-ter, c.c.), emergono con tutta evidenza le diverse istanze che presiedono le due fattispecie: solo per la seconda, infatti, in forza del richiamo all’art. 2343, 1° comma, c.c., è previsto che la relazione giurata sia effettuata da un esperto designato dal presidente del tribunale. Mentre, per la prima, la relazione giurata deve provenire da un esperto o da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili o da una società di revisione iscritta nell’albo speciale, senza che sia necessaria la nomina giudiziaria. Ciò, evidentemente, corrisponde alle diverse esigenze che presiedono le due fattispecie: nel caso di trasformazione in s.r.l. si è privilegiato l’aspetto delle competenze, dando rilievo alla professionalità degli iscritti nel registro dei revisori o nell’albo speciale; nel caso di trasformazione in s.p.a. (o s.a.p.a.) la nomina da parte del Tribunale si concentra sul requisito della terzietà ed indipendenza dell’esperto dalla società e dai suoi amministratori […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 91-2007/I, Trasformazione di s.a.s. in s.r.l. e redazione della relazione di stima da parte dell’accomandante, in CNN Notizie del 1.8.2007: «...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (20)(20)
    - Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia d’impresa B, Linee guida per i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia societaria, 2018: «[…] Il ricorso per la nomina da parte del Tribunale di esperti per la redazione della relazione di cui all’art. 2500-ter, comma 2, c.c., deve «essere strutturato in modo da fornire al tribunale tutti gli elementi necessari per tale individuazione e dunque contenere: una descrizione sufficientemente dettagliata della operazione che richiede la redazione della relazione da parte dell’esperto» e «l’indicazione dei professionisti e/o delle società di revisione che ricoprono l’incarico di sindaco e di revisore nonché di quelli operanti quali consulenti o fornitori di servizi alla società e/o alle società correlate, onde evitare che la scelta del Tribunale cada su costoro, di per sé da considerare privi del requisito di indipendenza». Questi «procedimenti sono da considerare coinvolgenti una sola parte e quindi non richiedono la instaurazione di alcun contraddittorio». Nel decreto «la nomina dell’esperto viene sottoposta alla condizione di efficacia rappresentata dal rilascio da parte dell’esperto nominato di dichiarazione di indipendenza». A seguito del decreto di nomina, «tra la società ricorrente e l’esperto si instaura un rapporto negoziale, al cui ambito va ricondotta la determinazione della misura del compenso dell’esperto: in caso di mancato accordo tra le parti la relativa controversia sarà oggetto di procedimento contenzioso».
    - Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia d’impresa B, Linee guida per i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia societaria, 2018: «[…] Il ricorso per la nomina da parte del ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (21)(21)
    - Assonime, circolare n. 17-2015, Il nuovo limite al capitale della s.p.a. e altre misure per la competitività nel diritto societario: «[…] Il decreto legislativo n. 91/2014 modifica il predetto articolo 2500-ter al fine di consentire l’utilizzazione delle modalità semplificate di valutazione previste per i conferimenti in natura. In tal senso la nuova disciplina prevede che, nel caso in cui la società di persone si trasformi in una società per azioni, il capitale sociale derivante dalla trasformazione può risultare non solo dalla relazione giurata dell’esperto nominato dal tribunale ma anche dalla documentazione di cui all’articolo 2343-ter c.c. Si tratta, come detto, della documentazione che attesta: il prezzo medio ponderato al quale sono stati negoziati su uno o più mercati regolamentati valori mobiliari o strumenti del mercato monetario; il fair value dei beni risultanti dal bilancio d’esercizio; il valore espresso da una perizia non giurata proveniente da esperto indipendente, dotato di adeguata professionalità, che sia riferita ad una data di non oltre sei mesi […]».
    - Assonime, circolare n. 17-2015, Il nuovo limite al capitale della s.p.a. e altre misure per la competitività nel diritto societario: «[…] Il decreto legislativo n. 91/2014 modifica il predetto artic...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (22)(22)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 13-2008/I, S.n.c. e ricostituzione della pluralità dei soci dopo il decorso dei sei mesi, in CNN Notizie del 30.1.2008: «[…] nell’art. 2272, n. 4 c.c. il termine di sei mesi segna il momento, decorrente dal verificarsi del venir meno della pluralità dei soci, allo spirare del quale sorge, in capo al creditore particolare, il potere di chiedere la liquidazione della quota: una ricostituzione tardiva della pluralità dei soci sarebbe a costui inopponibile (al pari della proroga tacita), per cui mentre una ricostituzione della pluralità dei soci avvenuta in termini impedirebbe il sorgere del potere di richiedere la liquidazione della quota (del socio superstite) in capo al creditore particolare (di costui), al contrario la ricostituzione tardiva, pur facendo venir meno, analogamente alla proroga tacita, la causa di scioglimento, non preclude al creditore particolare l’esercizio di siffatto potere […]».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 156-2009/I, La ricostituzione della pluralità dei soci nelle società di persone decorsi sei mesi ex art. 2272 n. 4 c.c., in CNN Notizie del 12.5.2010: «[…] Meno problematica è la fattispecie della trasformazione in società a responsabilità limitata (oppure, anche se l’ipotesi è meno probabile, in società per azioni). Non si dubita seriamente in dottrina sull’ammissibilità di una siffatta fattispecie dal momento che l’art. 2500-ter c.c. disciplina espressamente la trasformazione progressiva da società di persone in società di capitali. In queste ultime, infatti, l’unipersonalità non integra una causa di scioglimento, ma rappresenta, al contrario, una delle connotazioni soggettive che possono assumere le società per azioni e le società a responsabilità limitata sia nel corso della loro vita sia al momento della costituzione. È ovvio che la società di persone con unico socio non dovrà essere stata nel frattempo cancellata e che dovrà essere capitalizzata con l’importo corrispondente al capitale minimo della società risultante alla trasformazione. Caso mai, dei dubbi sulla percorribilità di questa strada, potrebbero rinvenirsi nell’ipotesi in cui, decorso il semestre dal venir meno della pluralità dei soci, la società, ormai sciolta, si trovi in fase di liquidazione. […] La conseguenza della trasformazione sarà la revoca implicita dello stato di liquidazione poiché, in tal caso, la trasformazione in società unipersonale rappresenta la modalità attraverso la quale eliminare la causa di scioglimento […]».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 155-2011/I, Trasformazione di società in nome collettivo unipersonale da oltre un anno in s.r.l. unipersonale, in CNN Notizie del 28.12.2011: «[…] Sulla questione della mancata ricostituzione della pluralità di soci decorso il semestre di cui all’art. 2272, n. 4) c.c. si segnala, oltre agli studi citati, un contributo più recente, che riaffronta il tema e conferma l’orientamento secondo il quale l’unipersonalità della compagine sociale produce sì la causa di scioglimento ma non l’estinzione della società, la quale può procedere alla sua trasformazione in altro tipo sociale, il che comporterà anche la revoca implicita della liquidazione […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 13-2008/I, S.n.c. e ricostituzione della pluralità dei soci dopo il decorso dei sei mesi, in CNN Notizie del 30.1.2008: «[…] nell’art. 2272, ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (23)(23)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.1, Trasformazione di srl che ha ricevuto conferimenti in natura in spa, 1° pubbl. 9/04: «Non è necessario procedere ad una nuova stima formata da un esperto nominato dal tribunale nel caso in cui una s.r.l., che abbia ricevuto conferimenti in natura, si trasformi in s.p.a., purché tra la data del conferimento e quella di trasformazione sia intercorsa l’approvazione di almeno un bilancio di esercizio».
    Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 77, Conferimenti in natura e successiva trasformazione da s.r.l. in s.p.a. (artt. 2343, 2465 e 2500-ter c.c.), 15 novembre 2005: «[…] L’assenza dell’obbligo di stima del patrimonio sociale in caso di trasformazione fra società di capitali, conseguenza dell’omogeneità del capitale anche se formato per effetto di conferimenti di beni in natura o di crediti, risulta evidente dal confronto dell’art. 2500 c.c. con l’art. 2500-ter c.c., che impone detta stima in caso di trasformazione di società di persone. I dubbi circa la possibilità di assumere contestualmente le delibere di aumento di capitale mediante conferimento in natura e di trasformazione di s.r.l. in s.p.a. sorgono invece per il tenore letterale dell’art. 2500 c.c., nella parte in cui richiede che la trasformazione risulti da atto pubblico “contenente le indicazioni previste dalla legge per l’atto di costituzione del tipo adottato”; tra tali “indicazioni” potrebbe farsi rientrare la perizia nelle forme previste dall’art. 2343 c.c. In realtà l’art. 2500 c.c., ove richiede che la trasformazione contenga le indicazioni previste per l’atto costitutivo, va inteso come riferimento agli elementi strutturali del tipo di società adottato (al proposito sembra pacifico che nella trasformazione fra società di capitali non vada inserita l’indicazione analitica degli elementi transitori che pur devono essere contenuti nell’atto costitutivo), fra i quali non va ricompresa la perizia, che costituisce piuttosto, attraverso il richiamo dell’art. 2329 c.c., una “condizione” per la costituzione […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.1, Trasformazione di srl che ha ricevuto conferimenti in natura in spa, 1° pubbl. 9/04: «Non è necessario procede...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (24)(24)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 19, Efficacia dell’iscrizione nel registro delle imprese delle modificazioni statutarie(art. 2436 c.c.), 10 marzo 2004: «Il nuovo principio non impedisce tuttavia che gli organi sociali competenti assumano delibere al cui fondamento concorrano modificazioni statutarie ancora da iscrivere nel registro delle imprese; tale è il caso, ad esempio: […] della delibera di emissione di obbligazioni assunta nelle more dell’iscrizione della deliberazione di trasformazione da società a responsabilità limitata a società per azioni […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 19, Efficacia dell’iscrizione nel registro delle imprese delle modificazioni statutarie(art. 2436 c.c.), 10 marzo 2004: «Il nuovo principio non impedisce tut...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (25)(25)
    - Cass., 13 novembre 2018, n. 28987, in Società, 2019, 1, 112; in Corr. Giur., 2019, 1, 132; in CNN Notizie del 26.11.2018, su cui cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Sentenze annotate, Al recesso nella trasformazione di s.r.l. in s.p.a. si applica l’art. 2473, c.c.: «Nel caso di trasformazione di una società a responsabilità limitata in una società per azioni, la disciplina del recesso per il socio assente o dissenziente è quella prevista per la società trasformanda, ossia la società a responsabilità limitata».
    Trib. Trapani, 21 marzo 2007, in Riv. Dott. Comm., 2007, 887, con nota di Rota: «Nel caso di trasformazione della forma giuridica di una società, l’esercizio del diritto di recesso del socio dissenziente è soggetto alla disciplina propria del tipo societario precedente alla trasformazione».
    - Cass., 13 novembre 2018, n. 28987, in Società, 2019, 1, 112; in Corr. Giur., 2019, 1, 132; in CNN Notizie del 26.11.2018, su cui cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Sentenze annotate, Al recesso...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (26)(26)
    - Cass., 24 febbraio 2014, n. 4388, in Rep. Foro It., 2014, voce Società, n. 450: «L’art. 223 bis, 2º comma, disp. att. c.c., nel consentire la trasformazione della società a responsabilità limitata in società per azioni con il voto favorevole della maggioranza dei soci che rappresenti più della metà del capitale sociale, va interpretato nel senso che non consente a tale maggioranza di apportare allo statuto le modificazioni non necessitate dalla trasformazione, in coerenza con la ratio della norma intesa ad agevolare la trasformazione della società e non di legittimare la completa riscrittura dei patti sociali compatibili con il nuovo tipo, che potrebbe risolversi in uno strumento per agire con abuso di potere in danno della minoranza […]».
    - Cass., 24 febbraio 2014, n. 4388, in Rep. Foro It., 2014, voce Società, n. 450: «L’art. 223 bis, 2º comma, disp. att. c.c., nel consentire la trasformazione della società a responsabilità limitata i...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 28/2012, Trasformazione progressiva e liberazione del capitale: «[…] è sempre ammissibile la trasformazione in società di capitali di una società di persone anche qualora il valore del patrimonio risultante dalla perizia di stima sia inferiore al minimo richiesto per la società di capitali prescelta, purché si provveda alla sua integrazione. […] Il valore del patrimonio risultante dalla relazione, costituisce dunque il tetto massimo del capitale sociale adottabile, nel rispetto dei principi di tutela del capitale a garanzia dei terzi, ma non anche quello minimo […]non si hanno due operazioni distinte di aumento e trasformazione, ma una unica decisione complessa di mutamento del tipo e contestuale aumento del capitale funzionale alla trasformabilità dell’ente».
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 28/2012, Trasformazione progressiva e liberazione del capitale: «[…] è sempre ammissibile la trasformazione in società di capitali di una società di pe...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 28/2012, Trasformazione progressiva e liberazione del capitale: «[…] l’integrazione del capitale mediante conferimento di denaro può essere effettuata contestualmente alla delibera di trasformazione ed in tal caso saranno applicabili le norme sulla società di arrivo; sarà pertanto sufficiente il versamento del 25% del capitale sottoscritto (ad integrazione); il versamento potrà essere effettuato direttamente nelle casse sociali».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 635-2013/I, Trasformazione di S.a.s. in S.r.l. e aumento di capitale, in CNN Notizie del 5.5.2016: «Nel caso prospettato, la società ha l’esigenza di aumentare il capitale sociale al fine di raggiungere l’importo minimo necessario per accedere al tipo della s.r.l. Si tratta, quindi, di un aumento funzionale alla decisione di trasformazione e, presumibilmente, subordinato al buon esito dell’operazione. Ai fini redazionali, tale aumento può essere sia anteriore, sia contestuale all’adozione della decisione di trasformazione e, trattandosi di un aumento funzionale e subordinato al buon esito della trasformazione, si può ipotizzare che lo stesso debba essere deciso secondo le regole proprie della trasformazione. Laddove, invece, l’aumento di capitale fosse destinato a divenire efficace anche a prescindere dall’approvazione della decisione di trasformazione, lo stesso dovrebbe essere deciso secondo le modalità proprie delle modifiche dei patti sociali […]».
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 28/2012, Trasformazione progressiva e liberazione del capitale: «[…] l’integrazione del capitale mediante conferimento di denaro può essere effettuata ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 28/2012, Trasformazione progressiva e liberazione del capitale: «[…] resta da chiarire se sia necessaria o no la redazione di una nuova relazione di stima […] se la finalità della prima perizia è quella di fornire un quadro reale delle consistenze sociali, […] qualora tali conferimenti integrativi siano effettuati in denaro, potrebbe anche dubitarsi dell’utilità e della necessità di una nuova relazione, in quanto la stessa dovrebbe limitarsi ad asseverare che il conferimento di tanti euro ha un valore equivalente di tanti euro. Tutto ciò appare francamente paradossale. Si può allora sostenere che una volta eseguita la relazione di stima originaria, che terrà conto anche delle disponibilità liquide in quanto diretta a fornire un quadro economico complessivo della società trasformanda, gli eventuali conferimenti di denaro successivi non dovranno essere oggetto di ulteriore perizia: sarà infatti sufficiente la loro sommatoria al valore di libro della relativa posta di bilancio per ottenere il risultato finale, sul presupposto della natura autovalutativa del denaro».
    In senso conforme: Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 635-2013/I, Trasformazione di S.a.s. in S.r.l. e aumento di capitale, in CNN Notizie del 5.5.2016.
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 28/2012, Trasformazione progressiva e liberazione del capitale: «[…] resta da chiarire se sia necessaria o no la redazione di una nuova relazione di st...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (4)(4)
    - Comitato Notarile della Regione Campania, Massima n. 12, Trasformazione di società di persone in società di capitali: «[…] l’art. 2306 c.c. non troverà applicazione quando la riduzione del capitale sociale della società trasformanda rappresenti un atto dovuto. Invero, quando il capitale sociale della società di persone trasformanda sia di ammontare superiore alle risultanze della perizia, non potendosi determinare il capitale sociale della società risultante dalla trasformazione in misura maggiore a detto valore, la società sarà obbligata a deliberare contestualmente la riduzione del capitale sociale, di guisa che questo corrisponda al valore risultante dalla relazione di stima, nel rispetto, peraltro, della disciplina del minimo legale del tipo sociale di arrivo. La riduzione del capitale sociale, in questo caso, costituisce un presupposto di legittimità della trasformazione, ponendosi teleologicamente in funzione della garanzia dell’effettività dei valori patrimoniali che sorreggeranno il capitale della società risultante dalla trasformazione. Trattandosi, pertanto, di atto dovuto, per detta riduzione (rectius: rideterminazione del capitale sociale) non troverà applicazione la disciplina della riduzione volontaria del capitale sociale di cui all’art. 2306 c.c. e la deliberazione acquisterà efficacia immediata con l’iscrizione nel Registro delle Imprese».
    - Comitato Notarile della Regione Campania, Massima n. 12, Trasformazione di società di persone in società di capitali: «[…] l’art. 2306 c.c. non troverà applicazione quando la riduzione del capitale ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (5)(5)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.7, Obbligo di imputabilità a capitale del patrimonio netto di una società di persone trasformata in società di capitali, 1° pubbl. 9/05: «Nell’ipotesi di trasformazione di società di persone in società di capitali non sussiste alcun obbligo di legge di imputare a capitale della società trasformata il patrimonio netto della società di persone eccedente il capitale preesistente, quale risultante dalla perizia di stima redatta ai sensi dell’art. 2500 ter, II comma, c.c.».
    Comitato Notarile della Regione Campania, Massima n. 12, Trasformazione di società di persone in società di capitali: «Il legislatore all’art. 2500-ter, comma 2, c.c., impone che in caso di trasformazione c.d. “progressiva”, ossia da società di persone in società di capitali - ma non nell’ipotesi inversa -, il capitale sociale della società risultante dalla trasformazione debba essere determinato sulla base dei valori attuali degli elementi dell’attivo e del passivo e debba risultare da relazione di stima redatta ai sensi dell’art. 2343 c.c. o, quando la società risultante dalla trasformazione sia una s.r.l., ai sensi dell’art. 2465 c.c. Non esiste, tuttavia, l’obbligo di determinare l’ammontare del capitale sociale della società risultante dalla trasformazione in misura perfettamente coincidente alle risultanze della relazione di stima, potendo i soci decidere che di detto valore sia imputata a capitale solo la parte corrispondente al minimo legale della società trasformata, ferma la necessità di imputare a riserva la residua parte di patrimonio netto risultante dalla perizia, non potendosi procedere a rimborso del capitale ai soci se non nel rispetto della disciplina di cui all’art. 2306 c.c.. Questa norma, tuttavia, trova applicazione solo quando la determinazione del capitale sociale della società risultante dalla trasformazione rispetto al valore del patrimonio netto della società trasformanda risultante dalla relazione di stima rappresenti una scelta della società deliberante (rectius: un atto non dovuto). Circostanza, questa, che si realizza quando il capitale sociale della società deliberante sia inferiore al valore di perizia, ma pari al minimo legale necessario per il tipo prescelto, e non si intenda allocare a riserva l’eccedenza rispetto al minimo legale […]».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 68-2006/I, Trasformazione di società di persone in società di capitali e determinazione del capitale, in CNN Notizie del 24.4.2006: «[…] In linea generale non sussiste alcun obbligo da parte dei soci di imputare l’intera consistenza patrimoniale (“capitale netto di trasformazione”) della società trasformanda al capitale della società trasformata; in altri termini, il capitale sociale della società trasformata può essere fissato anche in un importo inferiore al netto della società trasformanda, ma la eventuale differenza deve essere imputata a riserva, anche divisibile […]».
    Massima del Tribunale di Milano (dettata ante legge 340/2000, recante soppressione dell’omologa degli atti societari), riferita a App. Bologna, 30 aprile 1982, in Giur. It., 1982, I, 2, 437: «la società per azioni risultante dalla trasformazione di una società di persone può mantenere il capitale preesistente, senza essere obbligata a passare a capitale il maggiore del patrimonio netto risultante dalla relazione di stima».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.7, Obbligo di imputabilità a capitale del patrimonio netto di una società di persone trasformata in società di ca...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (6)(6)
    - Comitato Notarile della Regione Campania, Massima n. 12, Trasformazione di società di persone in società di capitali: «[…] l’art. 2306 c.c. non troverà applicazione quando la riduzione del capitale sociale della società trasformanda rappresenti un atto dovuto. Invero, quando il capitale sociale della società di persone trasformanda sia di ammontare superiore alle risultanze della perizia, non potendosi determinare il capitale sociale della società risultante dalla trasformazione in misura maggiore a detto valore, la società sarà obbligata a deliberare contestualmente la riduzione del capitale sociale, di guisa che questo corrisponda al valore risultante dalla relazione di stima, nel rispetto, peraltro, della disciplina del minimo legale del tipo sociale di arrivo. La riduzione del capitale sociale, in questo caso, costituisce un presupposto di legittimità della trasformazione, ponendosi teleologicamente in funzione della garanzia dell’effettività dei valori patrimoniali che sorreggeranno il capitale della società risultante dalla trasformazione. Trattandosi, pertanto, di atto dovuto, per detta riduzione (rectius: rideterminazione del capitale sociale) non troverà applicazione la disciplina della riduzione volontaria del capitale sociale di cui all’art. 2306 c.c. e la deliberazione acquisterà efficacia immediata con l’iscrizione nel Registro delle Imprese».
    In senso conforme: Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 1066-2014/I, Trasformazione di S.a.s. in perdita in S.r.l. e riduzione del capitale, in CNN Notizie del 5.5.2016.
    - Comitato Notarile della Regione Campania, Massima n. 12, Trasformazione di società di persone in società di capitali: «[…] l’art. 2306 c.c. non troverà applicazione quando la riduzione del capitale ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (7)(7)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 212-2014/I, Trasformazione di S.n.c. in perdita in S.r.l., in CNN Notizie del 5.5.2016: «[…] il comma 2 dell’art. 2500-ter stabilisce un importo massimo (il valore del patrimonio sociale risultante dalla perizia di stima) oltre il quale l’ammontare del capitale della società trasformanda non potrebbe esser stabilito (altrimenti sarebbero necessari nuovi apporti, il che renderebbe non più neutra l’operazione, inserendovisi un aumento di capitale). Laddove, come autorevolmente evidenziato ([…]) il tetto minimo del capitale della società risultante dalla trasformazione va compreso tra l’importo più alto del capitale sociale minimo richiesto per il tipo adottato e l’importo del capitale sociale della società trasformanda. Ma, beninteso, tale ultimo importo va comunque valutato sulla base della perizia di stima che la società deve far redigere ai fini dell’operazione: non conta il capitale enunciato nei patti sociali della società di persone, ma conta il valore effettivo del patrimonio. Ed infatti, correttamente, dalla stessa dottrina si richiama la possibilità di una riduzione del capitale seguendo le regole dell’art. 2306 c.c. (salva quindi la opposizione dei creditori) laddove volontariamente la società in sede di trasformazione decida - pur essedo il valore del patrimonio più alto - di fissare il capitale ad un importo più basso, così dando luogo ad un rimborso ai soci delle quote pagate o alla liberazione dall’obbligo di ulteriori versamenti. Nel caso di specie si potrebbe semmai trattare di “riduzione per perdite” e non di riduzione ex art. 2306, c.c., e comunque essa è l’effetto della valutazione in perizia del patrimonio della società trasformanda. Conseguentemente, l’intera operazione, così come prospettata, è soggetta all’approvazione della maggioranza di cui all’art. 2500-ter, comma 1, c.c., né dà luogo ad opposizione dei creditori».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 212-2014/I, Trasformazione di S.n.c. in perdita in S.r.l., in CNN Notizie del 5.5.2016: «[…] il comma 2 dell’art. 2500-ter stabilisce un impo...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (8)(8)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.2, Trasformazione di società di persone in società di capitali con riduzione del capitale, 1° pubbl. 9/04, modif. 9/05: «Nella trasformazione di società di persone in società di capitali, il capitale risultante dopo l’operazione non può essere inferiore a quello nominale anteriore alla trasformazione a meno che la riduzione sia necessaria per adeguarsi alla stima ex art. 2500 ter, II comma, c.c., ovvero sia ritualmente adottata nelle forme della riduzione reale del capitale».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.2, Trasformazione di società di persone in società di capitali con riduzione del capitale, 1° pubbl. 9/04, modif....Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (9)(9)
    - Trib. Catania, 17 luglio 2007, in Vita Not., 2007, 1221; in Notariato, 2008, 661, con nota di Lucattelli; e in Riv. Not., 2008, 1394: «La trasformazione di una snc in srl comporta un nuovo acquisto, in capo al socio, coniugato in regime di comunione legale dei beni, di una quota di società di capitali, che pertanto cade in comunione immediata».
    - Trib. Catania, 17 luglio 2007, in Vita Not., 2007, 1221; in Notariato, 2008, 661, con nota di Lucattelli; e in Riv. Not., 2008, 1394: «La trasformazione di una snc in srl comporta un nuovo acquisto,...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (10)(10)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 189-2009/I, Trasformazione di s.r.l. consortile in s.p.a. e opposizione dei creditori sociali ex art. 2500-novies c.c., in CNN Notizie del 27.10.2009: «[…] La ratio dell’opposizione riconosciuta ai creditori dell’ente trasformando, invero, sembra rinvenirsi altrove e, più precisamente, nella circostanza che la trasformazione eterogenea comporta non solo o non tanto un diverso regime di responsabilità per le obbligazioni sociali, ma anche, e soprattutto, una diversa struttura organizzativa e di governo del patrimonio in capo all’ente trasformato. In particolare, ciò può condurre ad una diversa valutazione di affidabilità del soggetto debitore […]. Il che spiega, quindi, la generale applicabilità alla trasformazione eterogenea dell’istituto dell’opposizione non solo quando questa comporti un mutamento della struttura patrimoniale o organizzativa dell’ente trasformando, ma anche laddove essa si sostanzi in un mutamento della causa, salvo poi, per il creditore opponente, dover dimostrare il pregiudizio effettivo delle proprie ragioni […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 189-2009/I, Trasformazione di s.r.l. consortile in s.p.a. e opposizione dei creditori sociali ex art. 2500-novies c.c., in CNN Notizie del 27...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (11)(11)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 189-2009/I, Trasformazione di s.r.l. consortile in s.p.a. e opposizione dei creditori sociali ex art. 2500-novies c.c., in CNN Notizie del 27.10.2009: «[…] L’art. 2500-novies c.c. non appare legato al passaggio dal regime di responsabilità illimitata a quello di responsabilità limitata. Sotto tale prospettiva, l’opposizione, per le trasformazioni eterogenee, si affianca al precetto dell’art. 2500-quinquies, c.c., dettato per le trasformazioni progressive, che prevede appunto il perdurare della responsabilità illimitata per le obbligazioni anteriori alla trasformazione se non consti il consenso dei creditori all’operazione stessa. Tale disposizione, che rappresenta una forte forma di tutela per le ragioni del ceto creditorio a non veder compromesse le garanzie di soddisfacimento delle proprie pretese, contiene in sé un principio generale, suscettibile di applicazione, secondo la dottrina prevalente, in tutte le ipotesi in cui la trasformazione comporti il passaggio da un regime di responsabilità illimitata ad un regime di responsabilità limitata […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 189-2009/I, Trasformazione di s.r.l. consortile in s.p.a. e opposizione dei creditori sociali ex art. 2500-novies c.c., in CNN Notizie del 27...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (12)(12)
    - Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia d’impresa B, Linee guida per i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia societaria, 2018: «[…] Non rientrano nel perimetro della volontaria giurisdizione ma in quello dei procedimenti contenziosi (ove il provvedimento giurisdizionale è emanato in esito a un «accertamento di per sé richiedente il dispiegarsi di contraddittorio pieno e suscettibile di passaggio in giudicato»): «l’opposizione dei creditori alla […] trasformazione eterogenea» di cui all’art. 2500-novies, comma 2, c.c.
    - Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia d’impresa B, Linee guida per i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia societaria, 2018: «[…] Non rientrano nel perimetro della volo...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (13)(13)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. I.C.31, Trasformazione eterogenea anticipata, 1° pubbl. 9/16 - motivato 9/17: «Anche in tema di trasformazione eterogenea il codice civile prevede una specifica disciplina a tutela dei creditori che possano subire un nocumento alle proprie aspettative a seguito dell’operazione di trasformazione. E pertanto è previsto che l’efficacia della trasformazione sia differita di sessanta giorni rispetto all’ultimo degli adempimenti pubblicitari indicati dall’art. 2500 c.c. in quanto, in tale intervallo di tempo, i creditori stessi possono fare opposizione all’operazione. L’articolo 2500 novies c.c. autorizza tuttavia di anticipare gli effetti rispetto al detto termine di sessanta giorni nel caso in cui i creditori esprimano il proprio consenso, ovvero nel caso in cui siano stati pagati i creditori che tale consenso non abbiano manifestato. La norma inoltre, nel comma secondo, richiama anche espressamente le disposizioni contenute nell’ultimo comma dell’art. 2445 c.c. che, in tema di riduzione volontaria del capitale sociale, ammette una anticipata eseguibilità della delibera, allorquando lo consenta il tribunale ove ritenga infondato il pericolo di pregiudizio dei creditori, ovvero nel caso in cui la società abbia prestato idonea garanzia. Va anche ricordato come in tema di fusioni (e scissioni) la nuova formulazione dell’art. 2503 c.c. ha chiarito che il deposito presso una banca della somma necessaria al pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso all’operazione, autorizza l’esecuzione anticipata della fusione (o della scissione) rispetto al termine dei sessanta giorni previsto dalla norma medesima. Sulla base di una interpretazione sistematica delle richiamate regole si può affermare sussistere un principio generale di tutela specifica dei creditori, applicabile in tutti i casi in cui, per effetto di operazioni straordinarie, possa arrecarsi un pregiudizio alle aspirazioni di soddisfazione delle loro rispettive posizioni […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. I.C.31, Trasformazione eterogenea anticipata, 1° pubbl. 9/16 - motivato 9/17: «Anche in tema di trasformazione eterog...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (14)(14)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 510-2014/I, Trasformazione di consorzio con attività esterna partecipato da Comuni in s.r.l., in CNN Notizie del 25.8.2014: «[…] occorre tener conto della previsione dell’art. 2500-quater, c.c., che pur essendo dettato per quella omogenea contiene un principio generale di tutta la disciplina della trasformazione, e cioè quello della proporzionalità che qui si traduce nel diritto alla assegnazione di una partecipazione proporzionale alla quota detenute da ciascun comune nel fondo consortile del consorzio trasformando […]. Laddove, poi, le quote di partecipazione al fondo comune non siano state determinate nel contratto, la partecipazione al capitale dovrà presumersi uguale […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 510-2014/I, Trasformazione di consorzio con attività esterna partecipato da Comuni in s.r.l., in CNN Notizie del 25.8.2014: «[…] occorre tene...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (15)(15)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 13-2008/I, S.n.c. e ricostituzione della pluralità dei soci dopo il decorso dei sei mesi, in CNN Notizie del 30.1.2008: «[…] nell’art. 2272, n. 4 c.c. il termine di sei mesi segna il momento, decorrente dal verificarsi del venir meno della pluralità dei soci, allo spirare del quale sorge, in capo al creditore particolare, il potere di chiedere la liquidazione della quota: una ricostituzione tardiva della pluralità dei soci sarebbe a costui inopponibile (al pari della proroga tacita), per cui mentre una ricostituzione della pluralità dei soci avvenuta in termini impedirebbe il sorgere del potere di richiedere la liquidazione della quota (del socio superstite) in capo al creditore particolare (di costui), al contrario la ricostituzione tardiva, pur facendo venir meno, analogamente alla proroga tacita, la causa di scioglimento, non preclude al creditore particolare l’esercizio di siffatto potere […]».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 156-2009/I, La ricostituzione della pluralità dei soci nelle società di persone decorsi sei mesi ex art. 2272 n. 4 c.c., in CNN Notizie del 12.5.2010: «[…] Meno problematica è la fattispecie della trasformazione in società a responsabilità limitata (oppure, anche se l’ipotesi è meno probabile, in società per azioni). Non si dubita seriamente in dottrina sull’ammissibilità di una siffatta fattispecie dal momento che l’art. 2500-ter c.c. disciplina espressamente la trasformazione progressiva da società di persone in società di capitali. In queste ultime, infatti, l’unipersonalità non integra una causa di scioglimento, ma rappresenta, al contrario, una delle connotazioni soggettive che possono assumere le società per azioni e le società a responsabilità limitata sia nel corso della loro vita sia al momento della costituzione. È ovvio che la società di persone con unico socio non dovrà essere stata nel frattempo cancellata e che dovrà essere capitalizzata con l’importo corrispondente al capitale minimo della società risultante alla trasformazione. Caso mai, dei dubbi sulla percorribilità di questa strada, potrebbero rinvenirsi nell’ipotesi in cui, decorso il semestre dal venir meno della pluralità dei soci, la società, ormai sciolta, si trovi in fase di liquidazione. […] La conseguenza della trasformazione sarà la revoca implicita dello stato di liquidazione poiché, in tal caso, la trasformazione in società unipersonale rappresenta la modalità attraverso la quale eliminare la causa di scioglimento […]».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 155-2011/I, Trasformazione di società in nome collettivo unipersonale da oltre un anno in s.r.l. unipersonale, in CNN Notizie del 28.12.2011: «[…] Sulla questione della mancata ricostituzione della pluralità di soci decorso il semestre di cui all’art. 2272, n. 4) c.c. si segnala, oltre agli studi citati, un contributo più recente, che riaffronta il tema e conferma l’orientamento secondo il quale l’unipersonalità della compagine sociale produce sì la causa di scioglimento ma non l’estinzione della società, la quale può procedere alla sua trasformazione in altro tipo sociale, il che comporterà anche la revoca implicita della liquidazione […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 13-2008/I, S.n.c. e ricostituzione della pluralità dei soci dopo il decorso dei sei mesi, in CNN Notizie del 30.1.2008: «[…] nell’art. 2272, ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (16)(16)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 91-2007/I, Trasformazione di s.a.s. in s.r.l. e redazione della relazione di stima da parte dell’accomandante, in CNN Notizie del 1.8.2007: «[…] Dal raffronto fra la disciplina prevista per la trasformazione progressiva in s.r.l. e quella per la trasformazione in s.p.a. (art. 2500-ter, c.c.), emergono con tutta evidenza le diverse istanze che presiedono le due fattispecie: solo per la seconda, infatti, in forza del richiamo all’art. 2343, 1° comma, c.c., è previsto che la relazione giurata sia effettuata da un esperto designato dal presidente del tribunale. Mentre, per la prima, la relazione giurata deve provenire da un esperto o da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili o da una società di revisione iscritta nell’albo speciale, senza che sia necessaria la nomina giudiziaria. Ciò, evidentemente, corrisponde alle diverse esigenze che presiedono le due fattispecie: nel caso di trasformazione in s.r.l. si è privilegiato l’aspetto delle competenze, dando rilievo alla professionalità degli iscritti nel registro dei revisori o nell’albo speciale; nel caso di trasformazione in s.p.a. (o s.a.p.a.) la nomina da parte del Tribunale si concentra sul requisito della terzietà ed indipendenza dell’esperto dalla società e dai suoi amministratori […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 91-2007/I, Trasformazione di s.a.s. in s.r.l. e redazione della relazione di stima da parte dell’accomandante, in CNN Notizie del 1.8.2007: «...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (17)(17)
    - Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia d’impresa B, Linee guida per i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia societaria, 2018: «[…] Il ricorso per la nomina da parte del Tribunale di esperti per la redazione della relazione di cui all’art. 2500-ter, comma 2, c.c., deve «essere strutturato in modo da fornire al tribunale tutti gli elementi necessari per tale individuazione e dunque contenere: una descrizione sufficientemente dettagliata della operazione che richiede la redazione della relazione da parte dell’esperto» e «l’indicazione dei professionisti e/o delle società di revisione che ricoprono l’incarico di sindaco e di revisore nonché di quelli operanti quali consulenti o fornitori di servizi alla società e/o alle società correlate, onde evitare che la scelta del Tribunale cada su costoro, di per sé da considerare privi del requisito di indipendenza». Questi «procedimenti sono da considerare coinvolgenti una sola parte e quindi non richiedono la instaurazione di alcun contraddittorio». Nel decreto «la nomina dell’esperto viene sottoposta alla condizione di efficacia rappresentata dal rilascio da parte dell’esperto nominato di dichiarazione di indipendenza». A seguito del decreto di nomina, «tra la società ricorrente e l’esperto si instaura un rapporto negoziale, al cui ambito va ricondotta la determinazione della misura del compenso dell’esperto: in caso di mancato accordo tra le parti la relativa controversia sarà oggetto di procedimento contenzioso».
    - Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia d’impresa B, Linee guida per i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia societaria, 2018: «[…] Il ricorso per la nomina da parte del ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (18)(18)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 64-2014/I, Azzeramento del capitale e trasformazione di società in liquidazione, in CNN Notizie del 4.4.2014: «[…] la perdita integrale del capitale sociale non determina ipso iure l’estinzione della qualità di socio né tantomeno - basti pensare al diritto alla quota di liquidazione (art. 2492 c.c.) - la perdita dei diritti propri dello status soci, in primis, quello di voto. Anche in siffatta evenienza, quindi, la valenza organizzativa del capitale - e la valenza organizzativa della partecipazione (art. 2482-quater) - non vengono meno e la società continua ad operare, potendo disporre la propria trasformazione. In tal caso, quindi, i quorum costitutivi e deliberativi continuano a calcolarsi secondo un valore nominale - pur non corrispondente a quello reale - che le azioni conservano […]: affermazione che potrebbe valere anche per la s.r.l. in cui la partecipazione può rapportarsi ad una percentuale del capitale sociale […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 64-2014/I, Azzeramento del capitale e trasformazione di società in liquidazione, in CNN Notizie del 4.4.2014: «[…] la perdita integrale del c...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (19)(19)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.11, Relazione di stima in caso di conferimento di beni in natura e contestuale trasformazione di spa in srl, 1° pubbl. 9/06: «Nel caso in cui si deliberi la trasformazione di una società da spa a srl con contestuale conferimento di beni in natura la relazione di stima dei beni oggetto di conferimento è redatta ai sensi dell’art. 2465 c.c., in quanto le dette delibere di trasformazione e di aumento saranno efficaci solo dopo l’iscrizione nel registro delle imprese e quindi quando la società conferitaria avrà assunto la forma di srl […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.11, Relazione di stima in caso di conferimento di beni in natura e contestuale trasformazione di spa in srl, 1° p...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (20)(20)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.11, Relazione di stima in caso di conferimento di beni in natura e contestuale trasformazione di spa in srl, 1° pubbl. 9/06: «[…] L’esposto principio [redazione della relazione di stima dei conferimenti in natura ex art. 2465 c.c., N.d.A.] vale anche nel caso che il conferimento in natura sia eseguito in anticipo rispetto all’iscrizione della delibera, poiché in detto caso anche l’efficacia del conferimento è sospensivamente condizionata ex lege alla iscrizione della delibera suo presupposto. Nell’esposta fattispecie esiste un collegamento negoziale tra le due delibere, pertanto, nel caso che il notaio non dovesse ravvisare i presupposti di legge per l’iscrivibilità della trasformazione non potrà procedere neppure all’iscrizione dell’aumento in natura».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.11, Relazione di stima in caso di conferimento di beni in natura e contestuale trasformazione di spa in srl, 1° p...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (21)(21)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 58-2014/I, Riduzione volontaria di capitale di s.p.a. mediante annullamento di azioni proprie e contestuale trasformazione in s.r.l., in CNN Notizie del 4.4.2014: «[…] la trasformazione, anche se contestualmente deliberata, viene ad esser subordinata alla mancata opposizione dei creditori entro il predetto termine, data di acquisizione dell’efficacia della delibera di riduzione, ed alla esecuzione della riduzione volontaria mediante annullamento azioni proprie (poiché il permanere di partecipazioni in mano alla società sarebbe incompatibile con il tipo di approdo ex art. 2474 c.c. […]). Di qui l’opportunità che, anche sul piano redazionale, risulti che l’efficacia della trasformazione sia subordinata all’acquisto di efficacia della riduzione volontaria ex 2445 c.c. ed alla sua esecuzione con le modalità descritte […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 58-2014/I, Riduzione volontaria di capitale di s.p.a. mediante annullamento di azioni proprie e contestuale trasformazione in s.r.l., in CNN ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (22)(22)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.9, Decadenza del collegio sindacale e del revisore contabile in seguito a trasformazione societaria - 1° pubbl. 9/06: «Nel caso in cui una società dotata di collegio sindacale e/o di revisore si trasformi in un tipo incompatibile con la presenza di tali organi i componenti degli stessi decadono dalla data di efficacia della trasformazione. Tra i tipi incompatibili con la presenza del collegio sindacale e/o del revisore, oltre alle società di persone, è da annoverare anche la società a responsabilità limitata che non versi nelle condizioni di cui al secondo o terzo comma dell’art. 2477 c.c. e che non abbia recepito nel proprio statuto la previsione di nomina facoltativa del collegio sindacale o del revisore ai sensi del primo comma del medesimo art. 2477 c.c.».
    In senso conforme: Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 795-2014/I, Trasformazione di s.p.a. in s.r.l. e decadenza del collegio sindacale, in CNN Notizie dell’8.10.2014.
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.9, Decadenza del collegio sindacale e del revisore contabile in seguito a trasformazione societaria - 1° pubbl. 9...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (23)(23)
    - Trib. Milano, 12 aprile 2018, in Società, 2018, 8-9, 1007, con nota di Paolucci; e in CNN Notizie del 6.8.2018, su cui cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Sentenze annotate, Trasformazione di s.p.a. in s.r.l. e sorte del collegio sindacale: «La trasformazione di una società di capitali da s.p.a. a s.r.l. non determina alcun fenomeno successorio e il soggetto giuridico trasformato rimane lo stesso, sebbene diversamente regolato secondo il tipo societario di approdo e il collegio sindacale nominato prima della trasformazione rimane in carica».
    - Trib. Milano, 12 aprile 2018, in Società, 2018, 8-9, 1007, con nota di Paolucci; e in CNN Notizie del 6.8.2018, su cui cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Sentenze annotate, Trasformazione di s....Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (24)(24)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 20/2011, Trasformazione (fusione e scissione) di s.p.a. che ha emesso obbligazioni in s.r.l.: «La possibilità per una società per azioni che avesse emesso obbligazioni di trasformarsi in una società a responsabilità limitata era, prima della riforma, sostanzialmente preclusa. […] Il quadro odierno suggerisce una riconsiderazione del problema, in quanto l’introduzione della figura dei titoli di debito e le loro notevoli affinità con il titolo obbligazionario, sia dal punto di vista della struttura sia delle caratteristiche circolatorie, aprono differenti prospettive: in particolare il regime circolatorio delle due forme di finanziamento riservate l’una - le obbligazioni - solo alla s.p.a. e l’altra - i titoli di debito - anche alla s.r.l. non è del tutto identico, ma diventa molto simile in talune circostanze, al punto che “si ridimensiona, ma non si elimina affatto, il problema della ammissibilità della trasformazione di s.p.a. che abbia in circolazione obbligazioni in società a responsabilità limitata” […]».
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 20/2011, Trasformazione (fusione e scissione) di s.p.a. che ha emesso obbligazioni in s.r.l.: «La possibilità per una società per azioni che avesse eme...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (25)(25)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 20/2011, Trasformazione (fusione e scissione) di s.p.a. che ha emesso obbligazioni in s.r.l.: «[…] In primis lo statuto della s.r.l. dovrà prevedere, ex art. 2483 c.c., la possibilità di emettere titoli di debito, ma tale circostanza riguarda più un’accortezza redazionale dell’atto che non un’esigenza peculiare di questa specifica ipotesi, essendo un dato comune a tutte le fattispecie oggetto di queste brevi note. Allo stesso modo, lo statuto della s.r.l. dovrà disciplinare ampiamente e dettagliatamente, tenendo conto delle caratteristiche dei titoli emessi originariamente dalla s.p.a., i limiti e le modalità di emissione e circolazione, l’organo competente per eventuali modificazioni, i quorum deliberativi e, non ultime, dovrà dettare le caratteristiche dell’organizzazione dei portatori di titoli di debito, mancando ogni forma di disciplina legale […]».
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 20/2011, Trasformazione (fusione e scissione) di s.p.a. che ha emesso obbligazioni in s.r.l.: «[…] In primis lo statuto della s.r.l. dovrà prevedere, e...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (26)(26)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 20/2011, Trasformazione (fusione e scissione) di s.p.a. che ha emesso obbligazioni in s.r.l.: «[…] il titolo di debito della s.r.l. può avere tutte le caratteristiche strutturali dell’obbligazione emessa dalla s.p.a.: l’unico gap attinente al regime circolatorio, secondo cui il primo può essere sottoscritto solo da un investitore professionale soggetto a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali e può successivamente circolare in quanto chi lo trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali o soci della società, sembra colmato proprio dalla previsione del secondo comma dell’art. 2412 c.c., che introduce un regime di sottoscrivibilità e garanzia della successiva circolazione delle obbligazioni emesse eccedendo i limiti di legge analogo a quello appena descritto […]».
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 20/2011, Trasformazione (fusione e scissione) di s.p.a. che ha emesso obbligazioni in s.r.l.: «[…] il titolo di debito della s.r.l. può avere tutte le ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (27)(27)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 20/2011, Trasformazione (fusione e scissione) di s.p.a. che ha emesso obbligazioni in s.r.l.: «[…] La garanzia dell’investitore professionale sulla solvenza dell’emittente contemplata dall’art. 2412, comma secondo, non è esattamente identica a quella dell’art. 2483 e, pur operando in modo analogo, secondo quanto sostiene la dottrina unanime, si estende ad un arco di soggetti più limitato: nella s.r.l., infatti, il socio acquirente di titoli di debito perde tale beneficio e non gode di alcuna “copertura” in caso di default dell’emittente. La previsione è condivisibile e la sua ratio ben si può cogliere nel contesto più personalistico di tale tipo societario, che legittima la presunzione di una più profonda conoscenza del complessivo equilibrio finanziario della società da parte del socio. Ma tale logica entra in crisi quando si confronta con la trasformazione regressiva: l’ex socio di s.p.a., infatti, nel momento in cui ha sottoscritto obbligazioni della sua società eccedenti il limite di legge, era protetto da una previsione di legge che gli garantiva la solvenza della società a prescindere dalla sua qualità di socio e proprio tale tutela viene meno con la trasformazione in s.r.l., se non sono introdotti correttivi negoziali specifici. Si verifica cioè un netto peggioramento delle caratteristiche della garanzia del finanziamento, che il titolare potrebbe vedere deteriorarsi in quanto socio, perché costretto a subire la deliberazione della maggioranza sulla trasformazione, ma non può tollerare in quanto obbligazionista, senza aver prestato alcuno specifico consenso od aver riscontrato l’introduzione di correttivi al riguardo […]».
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 20/2011, Trasformazione (fusione e scissione) di s.p.a. che ha emesso obbligazioni in s.r.l.: «[…] La garanzia dell’investitore professionale sulla sol...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (28)(28)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 20/2011, Trasformazione (fusione e scissione) di s.p.a. che ha emesso obbligazioni in s.r.l.: «[…] sembra quindi che non si possa deliberare la trasformazione regressiva in presenza di azionisti/obbligazionisti: i) se il regolamento del prestito non lo prevede, in tal caso non ponendosi alcun problema di tutela del singolo; od in alternativa ii) senza averli “consultati”. Ed in questo caso la qualificazione del mutamento delle garanzie che assistono il prestito tra le “modificazioni delle condizioni del prestito”, come tali di competenza dell’assemblea degli obbligazionisti, rimane una questione molto incerta e non modificata dalla riforma societaria, al punto che si consiglia prudenza nel giudizio omologatorio […]».
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 20/2011, Trasformazione (fusione e scissione) di s.p.a. che ha emesso obbligazioni in s.r.l.: «[…] sembra quindi che non si possa deliberare la trasfor...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (29)(29)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 20/2011, Trasformazione (fusione e scissione) di s.p.a. che ha emesso obbligazioni in s.r.l.: «[…] le tesi [favorevoli alla trasformazione da s.p.a. a s.r.l., N.d.A.] paiono ancora oggi non condivisibili tout court poiché, se applicate, permetterebbero l’“assunzione” da parte della s.r.l. di un prestito obbligazionario di una s.p.a. e creerebbero conseguentemente una duplice categoria di titoli di debito: quelli emessi ab origine da una s.r.l., soggetti alla disciplina di cui all’art. 2483 c.c.; quelli “assunti”, relativi ad ex obbligazioni di s.p.a., che alla stessa - che appare di natura imperativa in quanto posta a tutela dei terzi - sfuggirebbero con inaccettabili ripercussioni sul loro regime circolatorio. La soluzione innovativa, che sembra pienamente rispettosa di tutte le istanze emerse nelle brevi note precedenti, è invece quella di introdurre, in sede di trasformazione, un elemento di garanzia fornito proprio da un investitore professionale soggetto a vigilanza: una fideiussione, cioè, che dovrebbe avere le caratteristiche richieste dall’articolo 2483 c.c. e quindi garantire la solvenza della società a tutela degli assegnatari dei titoli di debito emessi in sostituzione delle obbligazioni. Così cadrebbe quella obiezione legata alla creazione di una sorta di “doppio regime” di circolazione dei titoli di debito, che distingue tra quelli che godono ab origine - in quanto emessi da una s.r.l. - della garanzia ex 2483 c.c. e quelli che ne sarebbero privi, in quanto “ereditati” a seguito della trasformazione regressiva […]».
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 20/2011, Trasformazione (fusione e scissione) di s.p.a. che ha emesso obbligazioni in s.r.l.: «[…] le tesi [favorevoli alla trasformazione da s.p.a. a ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (30)(30)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 20/2011, Trasformazione (fusione e scissione) di s.p.a. che ha emesso obbligazioni in s.r.l.: «[…] Si pone allora un interrogativo che spinge ancora oltre il limite della fattispecie: se sia possibile emettere un prestito obbligazionario prevedendo nel regolamento che le obbligazioni, in caso di trasformazione in s.r.l., possano convertirsi in titoli di debito non assistiti dalla garanzia sulla solvenza dell’investitore qualificato. […] la questione appare di ardua soluzione: argomentare - recuperando una delle tesi tradizionali ma minoritarie già ante riforma - sul dato formale, ossia che i titoli non sarebbero “emessi” in senso proprio, ma semplicemente “ereditati” o “assunti” dalla società trasformata, pare troppo debole e formalistico; ancora più debole alla luce della scelta inderogabile di caratterizzare la possibilità di finanziamento della s.r.l. mediante emissione di titoli di massa con un regime di circolazione particolarmente garantista, nel quale cioè proprio tale garanzia pare imprescindibile […]».
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 20/2011, Trasformazione (fusione e scissione) di s.p.a. che ha emesso obbligazioni in s.r.l.: «[…] Si pone allora un interrogativo che spinge ancora ol...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (31)(31)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 20/2011, Trasformazione (fusione e scissione) di s.p.a. che ha emesso obbligazioni in s.r.l.: «[…] Non sembrano invece da indagare, al momento, gli scenari legati all’esistenza di un prestito obbligazionario convertibile, in quanto l’opinione assolutamente prevalente nega la possibilità di emissione/assunzione, da parte di una s.r.l., di titoli di debito convertibili. L’unica possibilità di applicazione di queste riflessioni consisterebbe in una precisa ed attenta regolamentazione del prestito obbligazionario e delle possibilità di conversione: prevedendo, ad esempio, che in caso di trasformazione regressiva le obbligazioni perdano la possibilità di conversione e siano tramutate in “semplici” titoli di debito; od ancora ipotizzando che le finestre di conversione possano essere anticipate, ponendo l’obbligazionista, in caso di trasformazione in s.r.l., davanti alla secca alternativa di convertire, prima della trasformazione, o perdere tale facoltà divenendo titolare di titoli di debito “semplici”».
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 20/2011, Trasformazione (fusione e scissione) di s.p.a. che ha emesso obbligazioni in s.r.l.: «[…] Non sembrano invece da indagare, al momento, gli sce...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (32)(32)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 35/2013, Trasformazione e fallimento: «un caso frequente nella prassi […] è la trasformazione di Spa fallita in Srl, fattispecie che efficacemente traduce le utilità immediate dell’operazione (riduzione degli oneri di procedura, diminuzione dei costi di gestione, a partire dal venir meno dei presupposti per la nomina dell’organo di controllo, facilità nella gestione della liquidazione stessa e maggiore snellezza della struttura organizzativa). In questo contesto si inserisce la c.d. “trasformazione liquidativa” volta ad evitare perdite maggiori attraverso la realizzazione di maggiori risparmi, garantendo al contempo un più consistente residuo attivo soprattutto nei casi in cui la procedura richiede tempi lunghi. Del resto già la relazione di accompagnamento al d.lgs. 6/2003 reperisce proprio nella riduzione degli “oneri” della procedura uno dei possibili scopi che la trasformazione può in concreto perseguire. È opportuno comunque precisare che l’interesse a ridurre i costi di gestione, oltre che nel caso di operazione liquidativa e finalizzata alla conservazione di un riparto attivo da distribuire ai soci, può sussistere anche nel caso in cui l’obiettivo sia il risanamento dell’impresa e la prosecuzione dell’attività. Delineata l’utilità concreta dell’operazione, si ritiene che la società per azioni fallita che abbia provveduto allo scioglimento e alla messa in liquidazione della società stessa possa senz’altro procedere alla trasformazione in società a responsabilità limitata senza ripianare le perdite e ricapitalizzare la società; e ciò anche nel caso di capitale integralmente perduto […]».
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 35/2013, Trasformazione e fallimento: «un caso frequente nella prassi […] è la trasformazione di Spa fallita in Srl, fattispecie che efficacemente trad...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (33)(33)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 35/2013, Trasformazione e fallimento: «la dichiarazione di fallimento delle società di capitali non è di per sé causa di scioglimento della società né determina la decadenza degli organi sociali. Si tratta di un principio voluto dal legislatore della riforma del 2003 e che si trae dalla lettura dell’art. 2484 c.c., norma che, tra le cause di scioglimento, non annovera più la dichiarazione di fallimento per le società che abbiano per oggetto un’attività commerciale […]».
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 35/2013, Trasformazione e fallimento: «la dichiarazione di fallimento delle società di capitali non è di per sé causa di scioglimento della società né ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (34)(34)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 34/2013, Concordato preventivo e trasformazione di società: «il presupposto affinché la s.p.a. possa legittimamente deliberare di trasformarsi in s.r.l., sia dopo la presentazione della domanda di ammissione al concordato che successivamente alla pronuncia da parte del tribunale del decreto di ammissione, senza ricostituire il capitale sociale integralmente perduto o, comunque, senza ripianare le perdite, è che versi in stato di liquidazione. Pendente tale fase non trova infatti applicazione la disciplina sul capitale sociale propria nel caso di attività ordinaria e, più precisamente non trovano applicazione gli obblighi di riduzione del capitale di cui agli artt. 2446, 2447 (per le Spa) e 2482-bis, 2482-ter (per le srl) cod. civ., in considerazione della diversa funzione del capitale sociale stesso. La delibera di trasformazione regressiva di s.p.a. in liquidazione in s.r.l. del resto si colloca tra quelle che governano la liquidazione essendo funzionale alla semplificazione della procedura e alla riduzione dei costi».
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 34/2013, Concordato preventivo e trasformazione di società: «il presupposto affinché la s.p.a. possa legittimamente deliberare di trasformarsi in s.r.l...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (35)(35)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 34/2013, Concordato preventivo e trasformazione di società: «La pendenza della procedura di concordato preventivo non inibisce né altera l’operatività della disciplina ordinaria della trasformazione, non limita il potere deliberativo dell’assemblea […] né costituisce causa di decadenza degli organi sociali».
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 34/2013, Concordato preventivo e trasformazione di società: «La pendenza della procedura di concordato preventivo non inibisce né altera l’operatività ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (36)(36)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 875-2014/I, Trasformazione di associazione in srl sportiva con capitale ad 1 euro, in CNN Notizie del 8.1.2016: «[…] Per ciò che concerne la regola dei conferimenti in denaro, il comma 4 dell’art. 2463 c.c. prevede che quando l’ammontare del capitale viene determinato in misura inferiore a 10.000 euro, ma pari almeno a 1 euro, i conferimenti possono farsi esclusivamente in denaro e devono essere interamente versati all’atto della sottoscrizione. […] Tali considerazioni, valevoli per i conferimenti eseguiti in sede di aumento di capitali, non sembrano tuttavia potersi replicare per l’ipotesi della trasformazione, nella quale, come è noto, non si verifica un conferimento in senso tecnico. […] Non v’è quindi costituzione, non v’è quindi “nuovo conferimento”: pertanto può ben darsi che all’esito dell’operazione di trasformazione in s.r.l. con capitale inferiore ai 10.000, il patrimonio associativo esistente non sia rappresentato da denaro. Per coerenza, tuttavia, la regola del conferimento esclusivamente in denaro con integrale liberazione di cui al comma 4 dell’art. 2463 c.c., torna nuovamente applicabile per quei conferimenti che dovessero esser effettuati successivamente alla trasformazione ma tali da non portare il capitale sociale ad un ammontare pari o superiore ai 10.000 euro […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 875-2014/I, Trasformazione di associazione in srl sportiva con capitale ad 1 euro, in CNN Notizie del 8.1.2016: «[…] Per ciò che concerne la ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 11-2010/I, Casi e questioni in tema di trasformazione di società cooperative, in CNN Notizie del 21.5.2010: «[…] La regola sull’entità del capitale successivo alla trasformazione è desumibile dall’art. 2500, comma 1, c.c., in base al quale la società deve possedere requisiti previsti per l’atto costitutivo del tipo adottato. Pertanto, occorre il capitale minimo previsto per la società risultante dalla trasformazione […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 11-2010/I, Casi e questioni in tema di trasformazione di società cooperative, in CNN Notizie del 21.5.2010: «[…] La regola sull’entità del cap...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 11-2010/I, Casi e questioni in tema di trasformazione di società cooperative, in CNN Notizie del 21.5.2010: «[…] Nel caso di trasformazione preceduta dalla rinuncia ai requisiti statutari della mutualità prevalente, viene in rilievo la regola, dettata dall’art. 2545-octies c.c., che impone in caso di perdita del requisito della mutualità prevalente, l’accantonamento dell’intero patrimonio attivo della società. Tuttavia, poiché contestualmente alla perdita della mutualità prevalente avviene la trasformazione, trova altresì applicazione l’art. 2545-undecies c.c., il quale consente di dedurre in sede di devoluzione il capitale versato e rivalutato e i dividendi non ancora distribuiti, eventualmente aumentato fino a concorrenza dell’ammontare minimo del capitale della nuova società, esistenti alla data di trasformazione. Pertanto, il valore delle riserve indivisibili da devolvere ai fondi mutualistici può essere decurtato delle somme necessarie a garantire il capitale minimo richiesto per la costituzione della società risultante dalla trasformazione […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 11-2010/I, Casi e questioni in tema di trasformazione di società cooperative, in CNN Notizie del 21.5.2010: «[…] Nel caso di trasformazione pr...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 50-2016/I, Trasformazione da cooperativa (a mutualità prevalente) in s.r.l., previa rinuncia alla mutualità, in presenza di rilievi del ministero, in CNN Notizie del 12.5.2016: «[…] Appare, pertanto, possibile che i soci, in sede di trasformazione effettuino i versamenti necessari a ripianare le perdite e a dotare la società del capitale minimo, con l’intesa che solo i versamenti finalizzati alla sottoscrizione del capitale sociale saranno condizionati all’efficacia dell’atto di trasformazione (che in questo caso sconta i termini per l’opposizione dei creditori ai sensi dell’art. 2500-novies, c.c.) […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 50-2016/I, Trasformazione da cooperativa (a mutualità prevalente) in s.r.l., previa rinuncia alla mutualità, in presenza di rilievi del minis...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (4)(4)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.9, Decadenza del collegio sindacale e del revisore contabile in seguito a trasformazione societaria, 1° pubbl. 9/06: «Nel caso in cui una società dotata di collegio sindacale e/o di revisore si trasformi in un tipo incompatibile con la presenza di tali organi i componenti degli stessi decadono dalla data di efficacia della trasformazione. Tra i tipi incompatibili con la presenza del collegio sindacale e/o del revisore, oltre alle società di persone, è da annoverare anche la società a responsabilità limitata che non versi nelle condizioni di cui al secondo o terzo comma dell’art. 2477 c.c. e che non abbia recepito nel proprio statuto la previsione di nomina facoltativa del collegio sindacale o del revisore ai sensi del primo comma del medesimo art. 2477 c.c.».
    Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili, Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate (versione aggiornata al 12 gennaio 2021), Norma 10.3. Attività del Collegio sindacale in caso di trasformazione: «[…] nel caso in cui una società dotata di Collegio sindacale si trasformi in un tipo societario che non contempli la presenza di tale organo, questo viene meno e i suoi componenti cessano dalla data in cui la trasformazione produce effetti […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.9, Decadenza del collegio sindacale e del revisore contabile in seguito a trasformazione societaria, 1° pubbl. 9/...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (5)(5)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 11-2010/I, Casi e questioni in tema di trasformazione di società cooperative, in CNN Notizie del 21.5.2010: «[…] È stato, quindi, rilevato che [con riferimento al termine “patrimonio” contenuto nell’art. 2545-undecies c.c., N.d.A.] “l’unica soluzione interpretativa che consente di risolvere in modo armonico tali incongruenze sembra quella di riconoscere come frutto di imprecisione i riferimenti del legislatore al termine “patrimonio”, da intendere correttamente come “patrimonio indivisibile” con la conseguenza di affermare la deducibilità dal valore oggetto di devoluzione non solo del capitale in senso proprio ma anche della quota di patrimonio ad esso spettante, in quanto connotata dal regime di indivisibilità. […] L’importo da devolvere ai fondi mutualistici ai sensi dell’art. 2545-undecies c.c. deve, infatti, essere calcolato nel modo seguente: dal valore del patrimonio aziendale complessivo va detratto l’ammontare del capitale sociale versato ed eventualmente rivalutato ai sensi degli artt. 7 e 9, l. 30 gennaio 1992, n. 59, 2545-quinquies, comma 3, lett. b), c.c., 2545-sexies c.c. Si detraggono, poi, i dividendi non distribuiti, le riserve divisibili e la parte di riserve indivisibili eventualmente necessaria per raggiungere l’importo minimo di capitale sociale richiesto dalla legge per la società risultante dalla trasformazione. Se nel caso concreto la società risulta essere priva di un patrimonio “indivisibile”, di fatto non dovrà essere effettuata alcuna devoluzione […]».
    In senso conforme: Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 300-2014/I, Trasformazione di cooperativa sociale in s.r.l. sportiva dilettantistica, in CNN Notizie del 15.1.2016.
    Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 51/2015, Scissione di società cooperativa in concordato preventivo: «[…] Secondo l’orientamento dominante e preferibile, malgrado il tenore letterale della norma (“la delibera di trasformazione devolve il valore effettivo del patrimonio”), la devoluzione è limitata alla sola frazione del patrimonio netto rappresentata dalle riserve indisponibili, sia pure attualizzata ai valori effettivi, dedotta comunque quella parte di tali riserve che si rendesse necessario imputare a capitale per raggiungere l’importo minimo richiesto dalla legge per il tipo di arrivo. […] Ne consegue che “in mancanza di riserve indivisibili, dovuta, ad esempio, al fatto che la cooperativa non abbia mai usufruito di agevolazioni fiscali o della detassazione delle riserve ai sensi degli artt. 12, L. 16 dicembre 1977, n. 904 e 6, comma 1, d.l. 15 aprile 2002, n. 63, oppure all’assenza dell’accantonamento da effettuarsi nel passaggio da cooperativa a mutualità prevalente a cooperativa a mutualità non prevalente, oppure, ancora, al fatto che le riserve indivisibili sono state azzerate, non deve essere effettuata alcuna devoluzione” […]».
    In senso conforme: Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 135-2015/I, Trasformazione in s.r.l. di cooperativa a mutualità non prevalente e che non ha avuto aiuti di stato né agevolazioni fiscali particolari, in CNN Notizie del 12.5.2016; Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 50-2016/I, Trasformazione da cooperativa (a mutualità prevalente) in s.r.l., previa rinuncia alla mutualità, in presenza di rilievi del ministero, in CNN Notizie del 12.5.2016.
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 11-2010/I, Casi e questioni in tema di trasformazione di società cooperative, in CNN Notizie del 21.5.2010: «[…] È stato, quindi, rilevato che...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (6)(6)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 11-2010/I, Casi e questioni in tema di trasformazione di società cooperative, in CNN Notizie del 21.5.2010: «[…] L’art. 2545-undecies, comma 1, c.c. stabilisce che “la deliberazione di trasformazione devolve il valore effettivo del patrimonio”. Da ciò si evince che la devoluzione non solo è condizione necessaria per la trasformazione, ma che altresì essa debba avvenire contestualmente alla trasformazione stessa. Pertanto, occorre che la società, in sede di delibera, disponga tale devoluzione, dandone atto nel relativo verbale, nel quale sarà necessario indicare anche l’importo esatto della devoluzione […]».
    In senso conforme: Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 135-2015/I, Trasformazione in s.r.l. di cooperativa a mutualità non prevalente e che non ha avuto aiuti di stato né agevolazioni fiscali particolari, in CNN Notizie del 12.5.2016.
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 11-2010/I, Casi e questioni in tema di trasformazione di società cooperative, in CNN Notizie del 21.5.2010: «[…] L’art. 2545-undecies, comma 1...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (7)(7)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 11-2010/I, Casi e questioni in tema di trasformazione di società cooperative, in CNN Notizie del 21.5.2010: «[…] Constatata l’assenza di un divieto in senso proprio, è stato infatti rilevato come il bilancio ex art. 2545-octies c.c. e la relazione di stima ex art. 2545-undecies c.c. assolvano sostanzialmente alla stessa funzione, consistente nell’evidenziare il valore del patrimonio effettivo da devolvere ai fondi mutualistici. In considerazione della maggior garanzia di imparzialità della stima predisposta dal perito, sembra che la stessa possa sostituire il bilancio ex art. 2545-octies c.c., senza che assuma rilevanza la differenza in ordine al momento di redazione di tali documenti contabili. […] la disciplina contenuta nell’art. 2545-undecies c.c. dovrebbe assorbire quella di cui all’art. 2545-octies c.c. Pertanto, non occorrerebbe la redazione da parte degli amministratori di un bilancio da notificarsi al Ministero delle Attività Produttive e da sottoporre alla verifica di una società di revisione, essendo necessaria e sufficiente la relazione giurata di un esperto designato dal tribunale ai sensi dell’art. 2545-undecies c.c. […]».
    In senso conforme: Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 50-2016/I, Trasformazione da cooperativa (a mutualità prevalente) in s.r.l., previa rinuncia alla mutualità, in presenza di rilievi del ministero, in CNN Notizie del 12.5.2016.
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 11-2010/I, Casi e questioni in tema di trasformazione di società cooperative, in CNN Notizie del 21.5.2010: «[…] Constatata l’assenza di un di...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (8)(8)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 97-2019/I, Cooperativa sociale priva dei requisiti e adozione della qualifica di cooperativa ordinaria a mutualità prevalente, in CNN Notizie del 15.1.2020: «[…] Relativamente alla natura della delibera da assumere, sembra doversi escludere la necessità di qualificare in termini di trasformazione l’abbandono della disciplina della cooperativa sociale e l’adozione di quella della cooperativa a mutualità prevalente “ordinaria”, con contestuale modificazione dello statuto sociale onde espungere le clausole di cui alla legge 381/91. Nell’ambito delle società cooperative è possibile individuare l’esistenza di «specifici “sottotipi” cooperativi», derivanti dal fatto che tali società sono disciplinate da tre tipologie di norme: gli articoli del codice civile dettati esclusivamente per le cooperative, gli articoli del codice civile dettati in materia di s.p.a. e s.r.l. e, infine, le leggi speciali […]. Nel passaggio da cooperativa sociale a cooperativa ordinaria manca, invece, sia una modifica della “funzione” delle regole di organizzazione, sia un mutamento del “tipo” sociale […]. Pertanto, l’operazione prospettata ha la natura di modifica statutaria e non di trasformazione […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 97-2019/I, Cooperativa sociale priva dei requisiti e adozione della qualifica di cooperativa ordinaria a mutualità prevalente, in CNN Notizie...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (9)(9)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. M.A.27, Passaggio della cooperativa dallo schema s.p.a. a quello s.r.l. e viceversa, 1° pubbl. 9/11 - motivato 9/11: «Il passaggio della cooperativa dallo schema organizzativo della s.p.a. allo schema organizzativo della s.r.l., e viceversa, non costituisce ipotesi di trasformazione in senso tecnico […]. […] difformemente da quanto accade per le società lucrative, dove il modello organizzativo assume rilevanza tipologica, nelle cooperative il tipo è dato esclusivamente dallo scopo mutualistico e le norme della s.p.a. e della s.r.l. sono solo un mezzo per il miglior raggiungimento dello scopo».
    Comitato Notarile della Regione Campania, Massima n. 14, Piccole società cooperative: applicabilità normativa s.r.l.: «[…] Collegata alla problematica sin qui esaminata è la seconda fattispecie che, come si è accennato, è priva di disciplina espressa: quella relativa al passaggio di una cooperativa, nel ricorso delle condizioni previste dalla legge, dal modello retto, in via suppletiva, dalle norme sulle società per azioni al modello retto, in via suppletiva, dalle norme sulle società a responsabilità limitata (e viceversa). All’ipotesi in oggetto potrebbero applicarsi in via analogica le norme sulla trasformazione, laddove si riscontrasse identità di ratio. Una ragionevole valutazione delle posizioni giuridiche soggettive coinvolte (dei soci e dei terzi) nell’assunzione del diverso modello organizzativo, tuttavia, portano a ritenere che non si versi in un’ipotesi di trasformazione societaria […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. M.A.27, Passaggio della cooperativa dallo schema s.p.a. a quello s.r.l. e viceversa, 1° pubbl. 9/11 - motivato 9/11: ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (10)(10)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. M.A.27, Passaggio della cooperativa dallo schema s.p.a. a quello s.r.l. e viceversa, 1° pubbl. 9/11 - motivato 9/11: «[…] Consegue che, in tali ipotesi [passaggio dallo schema organizzativo della s.p.a. a quello della s.r.l., N.d.A.], non sarà applicabile la disciplina generale sulla trasformazione delle società di capitali, ma solo quella prevista per le modifiche statutarie, con esclusione del diritto di recesso al socio non consenziente».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. M.A.27, Passaggio della cooperativa dallo schema s.p.a. a quello s.r.l. e viceversa, 1° pubbl. 9/11 - motivato 9/11: ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (11)(11)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 92-2006/I, Fusione per incorporazione di una cooperativa in altra società cooperativa cui si applicano le norme sulla s.p.a. ai sensi dell’art. 2519 c.c., e relazione di cui all’art. 2501 sexies c.c., in CNN Notizie del 8.9.2006: «[…] In questo senso non pare debba trascurarsi la circostanza per cui, più in generale, una società cooperativa possa “trasformarsi” da cooperativa di tipo s.r.l. in cooperativa di tipo s.p.a. e non può negarsi che tale vicenda sia quella più vicina, sotto il profilo “modificativo” dell’originaria regolamentazione convenzionale del rapporto sociale, al caso divisato nel quesito. Ebbene nel caso della “trasformazione” in questione (da cooperativa s.r.l. a cooperativa s.p.a.) non pare possano trovare applicazione gli articoli 2545 decies ed undecies. Con la conseguenza che questa vicenda “modificativa” pare non prevedere l’intervento degli “esperti designati dal tribunale” di cui, appunto, all’articolo 2545-undecies […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 92-2006/I, Fusione per incorporazione di una cooperativa in altra società cooperativa cui si applicano le norme sulla s.p.a. ai sensi dell’ar...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (12)(12)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. M.A.26, Passaggio dalla mutualità prevalente alla mutualità non prevalente e viceversa, 1° pubbl. 9/11 - motivato 9/11, «Nelle società cooperative il passaggio dal regime della mutualità prevalente a quello privo di tale qualifica non integra affatto un’ipotesi di trasformazione societaria […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. M.A.26, Passaggio dalla mutualità prevalente alla mutualità non prevalente e viceversa, 1° pubbl. 9/11 - motivato 9/1...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (13)(13)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. M.A.26, Passaggio dalla mutualità prevalente alla mutualità non prevalente e viceversa, 1° pubbl. 9/11 - motivato 9/11: «[…] In relazione alla struttura si deve osservare che il venir meno della prevalenza può derivare o da una scelta dei soci, che decidano di eliminare le “clausole mutualistiche” di cui all’art. 2514 c.c., o da una situazione di fatto, ossia dalla circostanza che, per due esercizi consecutivi, non siano osservati i limiti dell’art. 2513 c.c. Se la semplice modifica di situazioni di fatto comporta la perdita o la riassunzione del regime della mutualità prevalente, indipendentemente dalla volontà dei soci, ciò significa che il passaggio dal regime della mutualità prevalente a quello privo di tale qualifica (e viceversa) non può determinare una modifica tipologica o causale della cooperativa. Pertanto il cambiamento del regime della mutualità non integra affatto un’ipotesi di trasformazione societaria […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. M.A.26, Passaggio dalla mutualità prevalente alla mutualità non prevalente e viceversa, 1° pubbl. 9/11 - motivato 9/1...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (14)(14)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 11-2010/I, Casi e questioni in tema di trasformazione di società cooperative, in CNN Notizie del 21.5.2010: «[…] in mancanza di riserve indivisibili, dovuta, ad esempio, al fatto che la cooperativa non abbia mai usufruito di agevolazioni fiscali o della detassazione delle riserve ai sensi degli artt. 12, l. 16 dicembre 1977, n. 904 e 6, comma 1, d.l. 15 aprile 2002, n. 63, oppure all’assenza dell’accantonamento da effettuarsi nel passaggio da cooperativa a mutualità prevalente a cooperativa a mutualità non prevalente, oppure, ancora, al fatto che le riserve indivisibili sono state azzerate, non deve essere effettuata alcuna devoluzione, pur sussistendo, però, l’obbligo di redigere la relazione giurata ai sensi dell’art. 2545-undecies c.c., la quale consente di accertare la mancanza di riserve indivisibili da devolvere […]».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 300-2014/I, Trasformazione di cooperativa sociale in s.r.l. sportiva dilettantistica, in CNN Notizie del 15.1.2016: «[…] In base a tali considerazioni, si potrebbe, quindi, ritenere che - in mancanza di riserve indivisibili, dovuta, ad esempio, al fatto che la cooperativa non abbia mai usufruito di agevolazioni fiscali o della detassazione delle riserve ai sensi degli artt. 12, l. 16 dicembre 1977, n. 904 e 6, comma 1, d.l. 15 aprile 2002, n. 63, oppure all’assenza dell’accantonamento da effettuarsi nel passaggio da cooperativa a mutualità prevalente a cooperativa a mutualità non prevalente, oppure, ancora, al fatto che le riserve indivisibili sono state azzerate - non deve essere effettuata alcuna devoluzione, pur sussistendo, però, l’obbligo di redigere la relazione giurata ai sensi dell’art. 2545-undecies c.c., la quale consente di accertare la mancanza di riserve indivisibili da devolvere […]».
    Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 51/2015, Scissione di società cooperativa in concordato preventivo: «[…] Ne consegue che “in mancanza di riserve indivisibili, dovuta, ad esempio, al fatto che la cooperativa non abbia mai usufruito di agevolazioni fiscali o della detassazione delle riserve ai sensi degli artt. 12, L. 16 dicembre 1977, n. 904 e 6, comma 1, d.l. 15 aprile 2002, n. 63, oppure all’assenza dell’accantonamento da effettuarsi nel passaggio da cooperativa a mutualità prevalente a cooperativa a mutualità non prevalente, oppure, ancora, al fatto che le riserve indivisibili sono state azzerate, non deve essere effettuata alcuna devoluzione” […]».
    In senso conforme: Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 135-2015/I, Trasformazione in s.r.l. di cooperativa a mutualità non prevalente e che non ha avuto aiuti di stato né agevolazioni fiscali particolari, in CNN Notizie del 12.5.2016; Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 50-2016/I, Trasformazione da cooperativa (a mutualità prevalente) in s.r.l., previa rinuncia alla mutualità, in presenza di rilievi del ministero, in CNN Notizie del 12.5.2016.
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 11-2010/I, Casi e questioni in tema di trasformazione di società cooperative, in CNN Notizie del 21.5.2010: «[…] in mancanza di riserve indivi...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (15)(15)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 5308/I, I profili della mutualità nella riforma delle società cooperative, in CNN Notizie del 29.10.2004: «[…] Quanto al procedimento per la modifica delle clausole ex art. 2514 c.c., la dottrina ha chiarito che non si tratta di un’ipotesi di trasformazione della società (rimanendosi comunque all’interno del tipo cooperativa), ma di un’ordinaria modifica dello statuto, per la quale l’art. 2514, comma 2, c.c., richiede le maggioranze prescritte per l’assemblea straordinaria (previsione che, si è visto, ha l’unico scopo di superare i problemi, sorti nel vigore della previgente disciplina, circa la modificabilità a maggioranza od all’unanimità di tali clausole) […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 5308/I, I profili della mutualità nella riforma delle società cooperative, in CNN Notizie del 29.10.2004: «[…] Quanto al procedimento per la m...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (16)(16)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 51/2015, Scissione di società cooperativa in concordato preventivo: «[…] L’obbligazione di devolvere al fondo mutualistico il valore determinato nella relazione diventa esigibile una volta completato il procedimento di trasformazione, e quindi decorsi i termini per l’opposizione dei creditori qualora sia eterogenea ai sensi dell’art. 2500 novies c.c. […]».
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 51/2015, Scissione di società cooperativa in concordato preventivo: «[…] L’obbligazione di devolvere al fondo mutualistico il valore determinato nella ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (17)(17)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 51/2015, Scissione di società cooperativa in concordato preventivo: «[…] L’indicazione interpretativa proposta sembra ulteriormente confortata dalla necessità, di derivazione sistematica, che la relazione dell’esperto ex art. 2545 undecies c.c. risulti aggiornata rispetto alla data dell’assemblea, e quindi non antecedente di oltre sei mesi se si adotta come canone interpretativo di riferimento, sotto tale profilo, la regola valevole per la relazione di stima di cui all’art. 2343 ter c.c. […]».
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 51/2015, Scissione di società cooperativa in concordato preventivo: «[…] L’indicazione interpretativa proposta sembra ulteriormente confortata dalla ne...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (18)(18)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 51/2015, Scissione di società cooperativa in concordato preventivo: «[…] Al fine di determinare imparzialmente il valore da devolvere l’art. 2545 undecies c.c. impone in ogni caso (e quindi anche qualora il patrimonio netto sia stato integralmente assorbito dalle perdite) la nomina di un esperto da parte del Tribunale. L’assenza della relazione di stima comporta l’illegittimità della delibera per contrasto con una norma imperativa di legge. […] Poiché l’attestazione resa dall’esperto è funzionale all’accertamento indipendente del valore attuale dell’attivo da devolvere ai fondi mutualistici, si deve ritenere che sia vincolante per l’assemblea, che dovrà necessariamente deliberare la devoluzione dell’intero valore in essa indicato, al netto delle voci specificate nell’art. 2545 undecies, 1° co., c.c., pena l’illegittimità […]».
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 51/2015, Scissione di società cooperativa in concordato preventivo: «[…] Al fine di determinare imparzialmente il valore da devolvere l’art. 2545 undec...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (19)(19)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 51/2015, Scissione di società cooperativa in concordato preventivo: «[…] La questione interpretativa non ha ragione di porsi qualora il procedimento di scissione della società cooperativa mediante costituzione di una nuova società con scopo di lucro sia stato avviato prima della presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo ma l’esito sia stato condizionato ab origine all’omologazione del concordato medesimo. In tal caso, infatti, non vi è dubbio che la perizia di cui all’art. 2545 undecies c.c. debba essere allegata alla delibera di approvazione del progetto di scissione, e pertanto il valore eventualmente da devolvere risulterà già definito. L’operatore dovrà misurarsi con la questione prospettata qualora il piano rinvii l’integrale attuazione della scissione ad una fase successiva all’omologazione del concordato, come più accade più di frequente […]. Non sembra che in tal caso il piano debba essere già accompagnato dalla relazione di stima di cui all’art. 2545 undecies c.c., ma si può ritenere sufficiente che rechi l’indicazione della previsione dell’ammontare del valore da devolvere, valore che dovrà poi essere oggetto di verifica ai sensi della norma da ultimo richiamata […]».
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 51/2015, Scissione di società cooperativa in concordato preventivo: «[…] La questione interpretativa non ha ragione di porsi qualora il procedimento di...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (20)(20)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 7-2006/I, Brevi considerazioni sul problema della trasformazione di società cooperativa in società lucrativa contestuale alla perdita della mutualità prevalente, in CNN Notizie del 24.2.2006: «[…] In questo contesto appare legittimo chiedersi se si possa procedere contestualmente alla rinuncia al carattere di mutualità prevalente e alla trasformazione in società lucrativa o in consorzio […] La tesi negatrice non può ricavare alcun argomento a suo beneficio dalle “situazioni patrimoniali” che corredano le due operazioni: quella che accerta la perdita della mutualità prevalente ex art. 2545 octies, e quella che sorregge l’operazione di trasformazione ex art. 2545 undecies, dimostrato come si è in precedenza detto che entrambe hanno: - la natura di bilanci straordinari infrannuali; - la funzione di accertare l’entità del valore effettivo del netto patrimoniale (nell’un caso da appostare in bilancio a riserva indivisibile, e nel secondo caso da devolvere) […]».
    In senso conforme: Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 11-2010/I, Casi e questioni in tema di trasformazione di società cooperative, in CNN Notizie del 21.5.2010.
    Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 300-2014/I, Trasformazione di cooperativa sociale in s.r.l. sportiva dilettantistica, in CNN Notizie del 15.1.2016: «[…] Quanto al quesito sub 1), gli artt. 2545-decies e 2545-undecies c.c. riconoscono la trasformabilità in società lucrative e consorzi solo per le cooperative a mutualità non prevalente. Si ammette, tuttavia, la trasformazione diretta delle cooperative a mutualità prevalente in società lucrative purché venga contestualmente deliberata l’eliminazione delle clausole non lucrative ex art. 2514 c.c. […]».
    In senso conforme: Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 50-2016/I, Trasformazione da cooperativa (a mutualità prevalente) in s.r.l., previa rinuncia alla mutualità, in presenza di rilievi del Ministero, in CNN Notizie del 12.5.2016.
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 7-2006/I, Brevi considerazioni sul problema della trasformazione di società cooperativa in società lucrativa contestuale alla perdita della mu...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (21)(21)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 135-2012/I, Trasformazione di cooperativa in s.r.l. previa modifica delle clausole di mutualità e data di riferimento del bilancio di cui all’art. 2545-octies, in CNN Notizie del 17.4.2013: «[…] è stata sostenuta la legittimità della deliberazione con la quale una cooperativa a mutualità prevalente deliberi, contestualmente, l’eliminazione delle clausole non lucrative ex art. 2514 c.c., e la trasformazione in società lucrativa. Constatata l’assenza di un divieto in senso proprio, è stato infatti rilevato come il bilancio ex art. 2545-octies c.c. e la relazione di stima ex art. 2545-undecies c.c. assolvano sostanzialmente alla stessa funzione, consistente nell’evidenziare il valore del patrimonio effettivo da devolvere ai fondi mutualistici. In considerazione della maggior garanzia di imparzialità della stima predisposta dal perito, sembra che la stessa possa sostituire il bilancio ex art. 2545-octies c.c., senza che assuma rilevanza la differenza in ordine al momento di redazione di tali documenti contabili». In virtù di tali considerazioni si può, quindi, rilevare che la redazione della relazione giurata dell’esperto di cui all’art. 2545-undecies c.c. renda non necessaria la redazione del bilancio ex art. 2545-octies c.c., stante l’analogia delle funzioni e dei criteri di redazione di tali documenti […]».
    Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.32, Trasformazione di cooperativa a mutualità prevalente in società lucrativa o in consorzio, 1° pubbl. 9/11 - motivato 9/11 - modif. 9/20: «Si ritiene legittimo che una cooperativa a mutualità prevalente, nell’ambito della medesima assemblea, deliberi dapprima la soppressione delle previsioni statutarie di cui all’art. 2514 c.c., necessarie al mantenimento della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, e, con una successiva deliberazione sottoposta alla condizione sospensiva dell’iscrizione della prima nel Registro delle Imprese, proceda alla sua trasformazione in società lucrativa o in consorzio. In tal caso è necessaria e sufficiente, quale unico documento contabile di riferimento dell’unitaria operazione, la relazione giurata dell’esperto designato dal tribunale di cui all’art. 2545 undecies c.c. Per procedere alla trasformazione occorrerà ovviamente che dalla perizia risulti che la società sia dotata di un patrimonio attivo che, al netto delle somme da devolvere ai fondi mutualistici, sia di entità tale da coprire il capitale sociale».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 135-2012/I, Trasformazione di cooperativa in s.r.l. previa modifica delle clausole di mutualità e data di riferimento del bilancio di cui all...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (22)(22)
    - Cass., 8 gennaio 2007, n. 89, in Foro It., 2007, I, 2829, con nota di Corvese; in Giur. It., 2007, 897, con nota di Cavanna; e in Corr. Giur., 2009, 104, con nota di Maccarrone: «In virtù del principio sancito dal codice civile in base al quale alle cooperative di credito si applicano le disposizioni sulle società cooperative in quanto compatibili con le disposizioni delle leggi speciali, i quorum richiesti per la delibera di trasformazione di una banca popolare in una società per azioni bancaria sono quelli fissati dalla disciplina speciale bancaria in quanto è quest’ultima ad essere destinata ad avere prevalenza sulle norme del codice civile» e «Il divieto di trasformazione delle società cooperative in società ordinarie, contenuto nell’art. 14 l. 17 febbraio 1971 n. 127, non riguarda le cooperative bancarie, le quali, pur essendo qualificate come società cooperative, sono sottratte alle norme riguardanti lo svolgimento dell’attività mutualistica».
    - Cass., 8 gennaio 2007, n. 89, in Foro It., 2007, I, 2829, con nota di Corvese; in Giur. It., 2007, 897, con nota di Cavanna; e in Corr. Giur., 2009, 104, con nota di Maccarrone: «In virtù del princi...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (23)(23)
    - Cass., 8 gennaio 2007, n. 89, in Foro It., 2007, I, 2829, con nota di Corvese; in Giur. It., 2007, 897, con nota di Cavanna; e in Corr. Giur., 2009, 104, con nota di Maccarrone: «Alla delibera di trasformazione di una banca popolare in una società per azioni bancaria non può essere applicata la disciplina della trasformazione delle società cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente introdotta nel codice civile con la riforma del diritto societario del 2003 in quanto alle banche popolari continuano ad applicarsi le norme vigenti prima della citata riforma».
    - Cass., 8 gennaio 2007, n. 89, in Foro It., 2007, I, 2829, con nota di Corvese; in Giur. It., 2007, 897, con nota di Cavanna; e in Corr. Giur., 2009, 104, con nota di Maccarrone: «Alla delibera di tr...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (24)(24)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 11-2010/I, Casi e questioni in tema di trasformazione di società cooperative, in CNN Notizie del 21.5.2010: «[…] appare ammissibile la trasformazione diretta della cooperativa in associazioni e società di persone, purché si applichi la disciplina dettata per l’uscita dallo scopo mutualistico, e quindi le disposizioni di cui agli artt. 2545-decies e 2545-undecies c.c., ed in particolare la norma sulla devoluzione del patrimonio e sull’avvenuta revisione da parte dell’autorità di vigilanza governativa ex decreto legislativo n. 220 del 2003 (o, in alternativa, la presentazione della relativa domanda da almeno novanta giorni da parte degli amministratori) […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 11-2010/I, Casi e questioni in tema di trasformazione di società cooperative, in CNN Notizie del 21.5.2010: «[…] appare ammissibile la trasfor...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (25)(25)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 253-2014/I, Trasformazione eterogenea da cooperativa sociale in associazione ONLUS, in CNN Notizie del 11.5.2016: «Gli artt. 2545-decies e 2545-undecies c.c. riconoscono la trasformabilità - e solo per le cooperative a mutualità non prevalente - in società lucrative e consorzi e non anche nelle altre figure (fondazioni, associazioni non riconosciute, comunioni d’azienda) previste dall’art. 2500-septies, c.c. per le società di capitali. Non sembra, tuttavia, possibile negare, in virtù dell’applicazione analogica della norma sulle trasformazioni delle società di capitali, la trasformazione diretta delle cooperative in enti diversi dalle società di capitali, purché si applichi la disciplina dettata per l’uscita dallo scopo mutualistico, e quindi le disposizioni di cui agli artt. 2545-decies e 2545-undecies c.c., ed in particolare la norma sulla devoluzione del patrimonio e sull’avvenuta revisione da parte dell’autorità di vigilanza governativa ex decreto legislativo n. 220 del 2003 o, in alternativa, la presentazione della relativa domanda da almeno novanta giorni da parte degli amministratori ([…]). Nonostante nel caso di specie la cooperativa che intende trasformarsi sia una cooperativa sociale e, quindi, sia una Onlus di diritto, sembra comunque necessario rispettare l’obbligo di devoluzione […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 253-2014/I, Trasformazione eterogenea da cooperativa sociale in associazione ONLUS, in CNN Notizie del 11.5.2016: «Gli artt. 2545-decies e 25...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (26)(26)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 5617/I, Le banche cooperative nella riforma del diritto societario, in CNN Notizie del 8.3.2005: «[…] appare opportuno analizzare separatamente le disposizioni degli artt. 31 e 36 t.u.b. Iniziamo con l’art. 36 t.u.b. La norma consente - “nell’interesse dei creditori e qualora sussistano esigenze di stabilità” - fusioni tra banche di credito cooperativo e banche di diversa natura, da cui risultino banche popolari, o banche in forma di società per azioni; tali fusioni sono deliberate con le maggioranze meno elevate previste dallo statuto per le modificazioni statutarie. Considerando che le banche di credito cooperativo sono, per legge, necessariamente a mutualità prevalente - quindi cooperative agevolate, per le quali non varrebbe comunque la possibilità di trasformazione ex art. 2545-decies c.c. - la disposizione si caratterizza come eccezionale rispetto al generale divieto contenuto nell’art. 14 della legge n. 127/1971 […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 5617/I, Le banche cooperative nella riforma del diritto societario, in CNN Notizie del 8.3.2005: «[…] appare opportuno analizzare separatament...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (27)(27)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 169-2006/I, Scissione di confidi e trasformazione di enti diversi dai confidi in confidi, in CNN Notizie del 7.5.2007: «[…] La trasformazione di una società per azioni, a responsabilità limitata, in accomandita per azioni o cooperativa in un confidi non è espressamente elencata tra le fattispecie di cui ai commi 38 e 39 dell’art. 13, d.l. 269/2003, i quali si riferiscono o alla trasformazione di un confidi in altro confidi, o alla fusione tra confidi.[…] il silenzio del legislatore non può essere interpretato come un divieto di compiere le operazioni non espressamente menzionate nell’art. 13 del d.l. 269/2003 […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 169-2006/I, Scissione di confidi e trasformazione di enti diversi dai confidi in confidi, in CNN Notizie del 7.5.2007: «[…] La trasformazione ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (28)(28)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 97-2013/I, Trasformazione di cooperativa in società cooperativa consortile, in CNN Notizie del 26.6.2013: «[…] In merito alla questione della trasformazione da società cooperativa in società cooperativa consortile […] Gli artt. 2500-septies e 2500-octies c.c. risolvono oggi la questione, definendo espressamente come trasformazione «il mutamento organizzativo che veda sulla linea di partenza o alla meta una società di capitali ed una società consortile […]. Tali riflessioni riguardano le società consortili che abbiano adottato il modello delle società di capitali, ma possono essere estese anche alle cooperative consortili argomentando ex art. 2545-decies c.c. Tale norma, nel prevedere la trasformazione di cooperativa in consorzio, ammette implicitamente anche la trasformazione di cooperativa in società consortile, sia di capitali, sia mutualistica, in considerazione delle affinità esistenti tanto in relazione alla struttura organizzativa di tali enti, quanto in relazione agli scopi mutualistici e consortili […]».
    Trib. Milano, 3 luglio 1989, in Giur. It., 1989, I, 2, 922: «Deve essere omologato ed iscritto nel registro delle imprese l’atto con il quale la società cooperativa ha deliberato di trasformarsi in società consortile per azioni».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 97-2013/I, Trasformazione di cooperativa in società cooperativa consortile, in CNN Notizie del 26.6.2013: «[…] In merito alla questione della...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (29)(29)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 97-2013/I, Trasformazione di cooperativa in società cooperativa consortile, in CNN Notizie del 26.6.2013: «[…] Qualificata l’operazione in esame come trasformazione in senso tecnico, occorre valutare se essa sia assoggettata alla disciplina dell’art. 2545-decies c.c., il quale consente la trasformazione in società lucrative o consorzi soltanto alle cooperative a mutualità non prevalente, prevedendo il rispetto di obblighi specifici, quali la redazione di una situazione patrimoniale e la devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici. Occorre rilevare che […] entrambi gli enti sono soggetti al sistema di controlli e vincoli relativi alla mutualità prevalente, rendendo così non necessaria l’applicazione della disciplina speciale sulla trasformazione delle cooperative di cui agli artt. 2545-decies e 2545-undecies c.c., la quale riguarda il passaggio da ente mutualistico a ente non mutualistico e proprio in virtù di tale passaggio stabilisce che la trasformazione sia consentita soltanto alle cooperative a mutualità non prevalente e a condizione che vi sia la devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 97-2013/I, Trasformazione di cooperativa in società cooperativa consortile, in CNN Notizie del 26.6.2013: «[…] Qualificata l’operazione in es...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (30)(30)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 97-2013/I, Trasformazione di cooperativa in società cooperativa consortile, in CNN Notizie del 26.6.2013: «[…] qualificare il passaggio da società cooperativa a mutualità prevalente a società cooperativa consortile anch’essa a mutualità prevalente in termini di trasformazione comporta l’applicabilità del disposto dell’art. 2500-novies c.c., che riconosce ai creditori il diritto all’opposizione […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 97-2013/I, Trasformazione di cooperativa in società cooperativa consortile, in CNN Notizie del 26.6.2013: «[…] qualificare il passaggio da so...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (31)(31)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 97-2013/I, Trasformazione di cooperativa in società cooperativa consortile, in CNN Notizie del 26.6.2013: «[…] Né sembra necessaria la redazione di una perizia di stima in base alla disciplina generale della trasformazione, in quanto la perizia è richiesta dall’art. 2500-ter c.c. soltanto nell’ipotesi di trasformazione di società di persone in società di capitali […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 97-2013/I, Trasformazione di cooperativa in società cooperativa consortile, in CNN Notizie del 26.6.2013: «[…] Né sembra necessaria la redazi...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (32)(32)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 7-2006/I, Brevi considerazioni sul problema della trasformazione di società cooperativa in società lucrativa contestuale alla perdita della mutualità prevalente, in CNN Notizie del 24.2.2006: «[…] Che si tratti di una trasformazione eterogenea è dimostrato dall’art. 2500-septies con riferimento alla trasformazione di società di capitali in cooperativa, con l’effetto di assoggettare tale fattispecie alla disciplina tipica, a cominciare dall’art. 2500-novies dettato a tutela degli interessi dei creditori sociali. Ne consegue la soggezione della trasformazione in esame alle regole dettate dal codice civile per le ipotesi di trasformazione eterogenea genericamente intese. Per esempio Si applica quindi l’art. 2500-novies in tema di efficacia della trasformazione e di opposizione dei creditori […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 7-2006/I, Brevi considerazioni sul problema della trasformazione di società cooperativa in società lucrativa contestuale alla perdita della mu...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (33)(33)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 7-2006/I, Brevi considerazioni sul problema della trasformazione di società cooperativa in società lucrativa contestuale alla perdita della mutualità prevalente, in CNN Notizie del 24.2.2006: «[…] Resta per quel che quivi rileva, infine, da spiegare la formulazione della norma nella parte in cui letteralmente pare prevedere, in caso di trasformazione, la devoluzione ai fondi mutualistici dell’intero patrimonio sociale. Applicando la soluzione “letterale” non v’è chi non veda che la in parola, sia destinata a diventare più un esercizio teorico che una concreta operazione funzionale al conseguimento di certi interessi pure ritenuti meritevoli. In realtà già i primi autorevoli commentatori non hanno mancato di segnalare che l’interpretazione letterale non appare soddisfacente, oltre che sul piano degli interessi coinvolti, nemmeno in punto sistematico dal momento che l’art. 223 quinquiesdecies disp. trans. e d’att. relativamente alle cooperative “Basevi” ha limitato (quanto alla devoluzione) le sole riserve indivisibili […]».
    Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.35, Contenuto della relazione di stima ex art. 2545 undecies c.c. e obbligo di devoluzione ai fondi mutualistici, 1° pubbl. 9/11 - motivato 9/11: «[…] Nonostante il tenore letterale della norma si può ritenere che nell’espressione “dividendi non ancora distribuiti”, contenuta nell’art. 2545 undecies, comma 1, c.c., debbano essere compresi anche tutti gli utili accantonati e non distribuiti e che l’obbligo di devoluzione ai fondi mutualistici debba intendersi limitato alle riserve indivisibili come determinate dall’art. 2545 ter c.c., conservando alla società trasformata l’intero valore del netto residuo […]. […] sotto il profilo sistematico, non vi sarebbe ragione di applicare alla trasformazione delle cooperative a mutualità non prevalente un trattamento deteriore rispetto a quello previsto per lo scioglimento delle stesse, laddove l’art. 2545-ter c.c. prevede che siano devolute ai fondi mutualistici solo le “riserve indivisibili” […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 7-2006/I, Brevi considerazioni sul problema della trasformazione di società cooperativa in società lucrativa contestuale alla perdita della mu...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (34)(34)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 246-2009/I, Trasformazione di società consortile per azioni in liquidazione in società cooperativa per azioni. Legittimità e procedimento, in CNN Notizie del 5.1.2010: «[…] A tale conclusione, fa eccezione, tuttavia, il caso in cui a partecipare all’operazione di trasformazione sia una società consortile ovvero una società cooperativa (entrambe ricomprese nel novero dei soggetti che possono dar luogo ad una trasformazione eterogenea): si ritiene, infatti, che nella disciplina della trasformazione la necessità della relazione di stima ex art. 2500-ter c.c. trovi un’eccezione laddove l’esigenza di tutela del capitale sociale che è alla base delle disposizioni di cui agli artt. 2343 e 2465 c.c., sia già di per sé soddisfatta dall’aver la società trasformanda soddisfatto tale requisito già prima della trasformazione, essendo soggetta alla disciplina strutturale di un tipo capitalistico anche con riguardo alla formazione del capitale sociale, con la conseguenza che, pur trattandosi di trasformazione eterogenea, gli artt. 2343 e 2465 c.c. non trovano applicazione (Trib. Roma, 21 settembre 2005, in Notariato, 2008, 280 […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 246-2009/I, Trasformazione di società consortile per azioni in liquidazione in società cooperativa per azioni. Legittimità e procedimento, in...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (35)(35)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 5486/I, Natura giuridica e disciplina delle società di mutuo soccorso, in CNN Notizie del 6.12.2004: «[…] la società di mutuo soccorso è obbligata per legge - come sopra dimostrato - alla devoluzione del patrimonio residuo a favore dei fondi mutualistici all’atto dello scioglimento, e di conseguenza il pericolo di utilizzo “a fini speculativi” del patrimonio indivisibile è escluso in radice; pericolo a maggior ragione insussistente, se si considera il divieto di erogazione di utili ed avanzi di gestione in genere, previsto dall’art. 2 della legge n. 3818/1886, e la mancanza di un capitale sociale nelle mutue, con conseguente impossibilità di rimborso e liquidazione di quote del medesimo. […] Si è visto che la società di mutuo soccorso è una società “a mutualità pura”; ciò significa che la stessa non potrebbe mai equipararsi, agli effetti dell’art. 2545-octies, comma 2, c.c., ad una cooperativa a mutualità non prevalente. Non è quindi necessario, in caso di trasformazione di cooperativa in mutua, redigere un bilancio straordinario in applicazione del suddetto art. 2545-octies […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 5486/I, Natura giuridica e disciplina delle società di mutuo soccorso, in CNN Notizie del 6.12.2004: «[…] la società di mutuo soccorso è obbli...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (36)(36)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 11-2010/I, Casi e questioni in tema di trasformazione di società cooperative, in CNN Notizie del 21.5.2010: «[…] appare ammissibile la trasformazione diretta della cooperativa in associazioni e società di persone, purché si applichi la disciplina dettata per l’uscita dallo scopo mutualistico, e quindi le disposizioni di cui agli artt. 2545-decies e 2545-undecies c.c., ed in particolare la norma sulla devoluzione del patrimonio e sull’avvenuta revisione da parte dell’autorità di vigilanza governativa ex decreto legislativo n. 220 del 2003 (o, in alternativa, la presentazione della relativa domanda da almeno novanta giorni da parte degli amministratori) […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 11-2010/I, Casi e questioni in tema di trasformazione di società cooperative, in CNN Notizie del 21.5.2010: «[…] appare ammissibile la trasfor...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (37)(37)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 11-2010/I, Casi e questioni in tema di trasformazione di società cooperative, in CNN Notizie del 21.5.2010: «[…] L’art. 2545-octies c.c. richiede la redazione di un bilancio necessario a stabilire il valore dell’attivo patrimoniale da imputare alle riserve indivisibili. Si sostiene che tale bilancio debba essere redatto nel momento in cui avviene la perdita della mutualità prevalente e, pertanto, nel momento in cui la delibera di soppressione delle clausole ex art. 2514 c.c. diventa efficace per effetto dell’iscrizione nel registro delle imprese. Poiché, infatti, fino a tale momento la società può continuare a godere delle agevolazioni fiscali riservate alle cooperative a mutualità prevalente, appare necessario che il bilancio ex art. 2545-octies c.c. “fotografi” la situazione patrimoniale esistente a tale data e, quindi, si ritiene che lo stesso debba essere successivo alla delibera di soppressione delle clausole sulla mutualità prevalente di cui all’art. 2514 c.c. […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 11-2010/I, Casi e questioni in tema di trasformazione di società cooperative, in CNN Notizie del 21.5.2010: «[…] L’art. 2545-octies c.c. richi...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (38)(38)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 11-2010/I, Casi e questioni in tema di trasformazione di società cooperative, in CNN Notizie del 21.5.2010: «[…] L’art. 2545-undecies c.c., invece, prevede la redazione di un bilancio finalizzato a determinare il valore effettivo del patrimonio dell’impresa da devolvere ai fondi mutualistici. Dalla disciplina della trasformazione si deduce che tale bilancio debba essere depositato presso la sede sociale anteriormente allo svolgimento dell’assemblea chiamata a deliberare sulla trasformazione. Poiché l’art. 2545-undecies c.c. disciplina il caso della trasformazione di cooperativa a mutualità non prevalente, la redazione del bilancio anteriormente alla convocazione dell’assemblea appare consentita in quanto si presuppone che la società, essendo già a mutualità non prevalente, non goda più delle agevolazioni e, pertanto, che il patrimonio accumulato in forza delle agevolazioni stesse sia già stato accantonato ai sensi dell’art. 2545-octies c.c. […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 11-2010/I, Casi e questioni in tema di trasformazione di società cooperative, in CNN Notizie del 21.5.2010: «[…] L’art. 2545-undecies c.c., in...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (39)(39)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.33, Efficacia della trasformazione delle società cooperative, 1° pubbl. 9/11 - motivato 9/11: «Si ritiene che la normativa sull’opposizione dei creditori dettata dall’art. 2500 novies c.c. per le trasformazioni eterogenee sia estensibile anche alla trasformazione di cooperativa in società lucrativa o in consorzio, la quale, pertanto, avrà effetto solo dopo sessanta giorni dall’ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti, salvo che consti il consenso dei creditori o il pagamento di quelli tra loro che non hanno dato il consenso. […] Appartiene a quest’ultima categoria la disciplina speciale della trasformazione di cooperative in società lucrative o in consorzi (artt. 2545 decies e 2545 undecies c.c.). Tale normativa non contiene alcun espresso rinvio alla disciplina generale della trasformazione eterogenea. Tuttavia non si può dubitare che quest’ipotesi di trasformazione debba considerarsi “species” del più ampio “genus” delle trasformazioni eterogenee […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.33, Efficacia della trasformazione delle società cooperative, 1° pubbl. 9/11 - motivato 9/11: «Si ritiene che la ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (40)(40)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 7-2006/I, Brevi considerazioni sul problema della trasformazione di società cooperativa in società lucrativa contestuale alla perdita della mutualità prevalente, in CNN Notizie del 24.2.2006: «[…] In questo contesto appare legittimo chiedersi se si possa procedere contestualmente alla rinuncia al carattere di mutualità prevalente e alla trasformazione in società lucrativa o in consorzio […] La tesi negatrice non può ricavare alcun argomento a suo beneficio dalle “situazioni patrimoniali” che corredano le due operazioni: quella che accerta la perdita della mutualità prevalente ex art. 2545 octies, e quella che sorregge l’operazione di trasformazione ex art. 2545 undecies, dimostrato come si è in precedenza detto che entrambe hanno: - la natura di bilanci straordinari infrannuali; - la funzione di accertare l’entità del valore effettivo del netto patrimoniale (nell’un caso da appostare in bilancio a riserva indivisibile, e nel secondo caso da devolvere) […]».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 135-2012/I, Trasformazione di cooperativa in s.r.l. previa modifica delle clausole di mutualità e data di riferimento del bilancio di cui all’art. 2545-octies, in CNN Notizie del 17.4.2013: «[…] è stata sostenuta la legittimità della deliberazione con la quale una cooperativa a mutualità prevalente deliberi, contestualmente, l’eliminazione delle clausole non lucrative ex art. 2514 c.c., e la trasformazione in società lucrativa. Constatata l’assenza di un divieto in senso proprio, è stato infatti rilevato come il bilancio ex art. 2545-octies c.c. e la relazione di stima ex art. 2545-undecies c.c. assolvano sostanzialmente alla stessa funzione, consistente nell’evidenziare il valore del patrimonio effettivo da devolvere ai fondi mutualistici. In considerazione della maggior garanzia di imparzialità della stima predisposta dal perito, sembra che la stessa possa sostituire il bilancio ex art. 2545-octies c.c., senza che assuma rilevanza la differenza in ordine al momento di redazione di tali documenti contabili». In virtù di tali considerazioni si può, quindi, rilevare che la redazione della relazione giurata dell’esperto di cui all’art. 2545-undecies c.c. renda non necessaria la redazione del bilancio ex art. 2545-octies c.c., stante l’analogia delle funzioni e dei criteri di redazione di tali documenti […]».
    In senso conforme: Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 300-2014/I, Trasformazione di cooperativa sociale in s.r.l. sportiva dilettantistica, in CNN Notizie del 15.1.2016; Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 50-2016/I, Trasformazione da cooperativa (a mutualità prevalente) in s.r.l., previa rinuncia alla mutualità, in presenza di rilievi del Ministero, in CNN Notizie del 12.5.2016.
    Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.32, Trasformazione di cooperativa a mutualità prevalente in società lucrativa o in consorzio, 1° pubbl. 9/11 - motivato 9/11 - modif. 9/20: «Si ritiene legittimo che una cooperativa a mutualità prevalente, nell’ambito della medesima assemblea, deliberi dapprima la soppressione delle previsioni statutarie di cui all’art. 2514 c.c., necessarie al mantenimento della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, e, con una successiva deliberazione sottoposta alla condizione sospensiva dell’iscrizione della prima nel Registro delle Imprese, proceda alla sua trasformazione in società lucrativa o in consorzio. In tal caso è necessaria e sufficiente, quale unico documento contabile di riferimento dell’unitaria operazione, la relazione giurata dell’esperto designato dal tribunale di cui all’art. 2545 undecies c.c. Per procedere alla trasformazione occorrerà ovviamente che dalla perizia risulti che la società sia dotata di un patrimonio attivo che, al netto delle somme da devolvere ai fondi mutualistici, sia di entità tale da coprire il capitale sociale».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 7-2006/I, Brevi considerazioni sul problema della trasformazione di società cooperativa in società lucrativa contestuale alla perdita della mu...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (41)(41)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.34, Applicabilità dell’art. 2500 sexies c.c. alla trasformazione di società cooperativa, 1° pubbl. 9/11 - motivato 9/11: «[…] Si ritiene, pertanto, che il dettato dell’art. 2500 sexies c.c., previsto per le ipotesi di trasformazione di società di capitali in società di persone, ritenuto inapplicabile alla trasformazione da società di capitali in altra società di capitali (v. orientamento K.A.4) ma esteso, in quanto compatibile, alla trasformazione eterogenea delle società di capitali in cooperative dal disposto dell’art. 2500 septies, comma 2 c.c. (v. orientamento K.A.6), debba essere applicato, sempre nei limiti della sua compatibilità, anche alle ipotesi di trasformazione di cooperative in società lucrative o in consorzi. In particolare si ritiene che anche a tali fattispecie si debbano estendere: a) l’obbligo da parte degli amministratori di predisporre una relazione illustrativa delle motivazioni e degli effetti della trasformazione da depositare presso la sede sociale a disposizione dei soci; b) il diritto di ciascun socio all’assegnazione di una partecipazione proporzionale al valore della sua quota o delle sue azioni; c) nel caso di trasformazione in società di persone, la necessità del consenso dei soci che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata; d) l’estensione della responsabilità illimitata, assunta dai soci per effetto della trasformazione in società di persone, alle obbligazioni contratte dall’ente anteriormente al mutamento di struttura organizzativa»
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.34, Applicabilità dell’art. 2500 sexies c.c. alla trasformazione di società cooperativa, 1° pubbl. 9/11 - motivat...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (42)(42)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.35, Contenuto della relazione di stima ex art. 2545 undecies c.c. e obbligo di devoluzione ai fondi mutualistici, 1° pubbl. 9/11 - motivato 9/11: «La relazione giurata di stima del valore effettivo del patrimonio della cooperativa, redatta ai sensi dell’art. 2545 undecies c.c., deve contenere, anche implicitamente, la suddivisione tra la parte del patrimonio sociale che dev’essere devoluta ai fondi mutualistici e la restante parte del patrimonio che non sarà oggetto di devoluzione […] In relazione a tale previsione si impongono, anzitutto, due precisazioni: a) la data di riferimento della perizia giurata dev’essere la più aggiornata possibile e comunque non anteriore di 120 giorni rispetto all’assemblea che delibera la trasformazione: il termine di cui all’art. 2501 quater c.c. può ritenersi espressione di un principio generale estensibile alla validità temporale di tutti i documenti peritali o contabili per i quali la legge non abbia dettato specifiche norme di aggiornamento temporale; b) il fine della devoluzione ai fondi mutualistici presuppone che la stima del patrimonio sociale debba avvenire a valori correnti (computando il valore dell’avviamento, anche se non acquisito a titolo oneroso) e non a valori storici; c) l’esecuzione di tale obbligo è di competenza dell’organo amministrativo, che potrà provvedervi solo dopo che la trasformazione avrà avuto effetto, con il decorso del termine di sessanta giorni dall’ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.35, Contenuto della relazione di stima ex art. 2545 undecies c.c. e obbligo di devoluzione ai fondi mutualistici,...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (43)(43)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.34, Applicabilità dell’art. 2500 sexies c.c. alla trasformazione di società cooperativa, 1° pubbl. 9/11, motivato 9/11: «[…] Si ritiene […] che il dettato dell’art. 2500 sexies c.c., previsto per le ipotesi di trasformazione di società di capitali in società di persone, ritenuto inapplicabile alla trasformazione da società di capitali in altra società di capitali (v. orientamento K.A.4) ma esteso, in quanto compatibile, alla trasformazione eterogenea delle società di capitali in cooperative dal disposto dell’art. 2500 septies, comma 2 c.c. (v. orientamento K.A.6), debba essere applicato, sempre nei limiti della sua compatibilità, anche alle ipotesi di trasformazione di cooperative in società lucrative o in consorzi. In particolare si ritiene che anche a tali fattispecie si debbano estendere: […] c) nel caso di trasformazione in società di persone, la necessità del consenso dei soci che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata; d) l’estensione della responsabilità illimitata, assunta dai soci per effetto della trasformazione in società di persone, alle obbligazioni contratte dall’ente anteriormente al mutamento di struttura organizzativa».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.34, Applicabilità dell’art. 2500 sexies c.c. alla trasformazione di società cooperativa, 1° pubbl. 9/11, motivato...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 97-2019/I, Cooperativa sociale priva dei requisiti e adozione della qualifica di cooperativa ordinaria a mutualità prevalente, in CNN Notizie del 15.1.2020: «[…] Relativamente alla natura della delibera da assumere, sembra doversi escludere la necessità di qualificare in termini di trasformazione l’abbandono della disciplina della cooperativa sociale e l’adozione di quella della cooperativa a mutualità prevalente “ordinaria”, con contestuale modificazione dello statuto sociale onde espungere le clausole di cui alla legge 381/91. Nell’ambito delle società cooperative è possibile individuare l’esistenza di «specifici “sottotipi” cooperativi», derivanti dal fatto che tali società sono disciplinate da tre tipologie di norme: gli articoli del codice civile dettati esclusivamente per le cooperative, gli articoli del codice civile dettati in materia di s.p.a. e s.r.l. e, infine, le leggi speciali […]. Nel passaggio da cooperativa sociale a cooperativa ordinaria manca, invece, sia una modifica della “funzione” delle regole di organizzazione, sia un mutamento del “tipo” sociale […]. Pertanto, l’operazione prospettata ha la natura di modifica statutaria e non di trasformazione […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 97-2019/I, Cooperativa sociale priva dei requisiti e adozione della qualifica di cooperativa ordinaria a mutualità prevalente, in CNN Notizie...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 57-2019/I, Le cooperative di ormeggiatori come società di diritto speciale, in CNN Notizie del 17.6.2019: «[…] La natura giuridica del “gruppo di ormeggiatori” è discussa […]. La qualificazione secondo le categorie proprie del Codice Civile non è agevole. Se tuttavia il “gruppo” ha agito come centro di imputazione di rapporti giuridici, la questione verte sulla possibilità di applicare il principio di continuità di cui all’art. 2498 c.c., e pertanto la disciplina della trasformazione. A tal fine diventa rilevante il problema della qualificazione. […] la vicenda [può] essere qualificata come trasformazione: più precisamente, come trasformazione di un ente la cui configurazione non può che essere quella della società in nome collettivo, in cui la pubblicità assume una funzione dichiarativo/integrativa (si pensi al regime della collettiva irregolare - art. 2297 c.c.) e la mancanza della quale non impedisce l’accesso alla disciplina del Capo X, Titolo V, Libro V, c.c. […] Lo svolgimento in comune di un’attività economica lucrativa, senza alcuna preventiva formalizzazione e senza necessità di pubblicità, determina invariabilmente che la qualificazione dei rapporti fra i partecipanti e nei confronti dei terzi come società in nome collettivo […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 57-2019/I, Le cooperative di ormeggiatori come società di diritto speciale, in CNN Notizie del 17.6.2019: «[…] La natura giuridica del “gruppo...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 57-2019/I, Trasformazione, fusione e scissione degli enti esercenti imprese sociali, in CNN Notizie del 17.6.2019: «[…] Ci si chiede quale sia la disciplina applicabile all’evoluzione del gruppo di ormeggiatori, già costituito, in società cooperativa di ormeggiatori: se, cioè, si tratti di costituzione di società o di trasformazione. […] Accettando tali premesse, ne deriva che il mutamento di regole di organizzazione dell’attività comune si presta ad essere qualificato come trasformazione: una trasformazione che assumerà i connotati della trasformazione eterogenea di società di persone in società cooperativa, con applicazione, quindi, dei presidi a tutela della corretta formazione del capitale sociale (art. 2500-ter, c.c.) e dell’interesse dei creditori (art. 2500-novies, c.c.).».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 57-2019/I, Trasformazione, fusione e scissione degli enti esercenti imprese sociali, in CNN Notizie del 17.6.2019: «[…] Ci si chiede quale sia...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (4)(4)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 111-2007/I, Trasformazione di associazione non riconosciuta in cooperativa, in CNN Notizie del 31.8.2007: «[…] Nel senso della ammissibilità della trasformazione diretta della associazione in cooperativa, si è da ultimo rilevato come, in assenza di un divieto, “si fa molta fatica a rintracciare nel sistema la ragione per cui un’associazione o una fondazione come pure una ‘comunione d’azienda’, un consorzio, o una società consortile, siano legittimate - da una parte - a trasformarsi in società di capitali (art. 2500-octies c.c.) spogliandosi così dello scopo ideale e non lucrativo, della utilità sociale, ovvero modificando la propria mutualità consortile in causa lucrativa, sfondando quindi la linea ‘Maginot’ da sempre rappresentata, nel transito al vaglio, dal congegno causale, e per converso assumere a dogma che l’assenza di una specifica disciplina imponga una valutazione di segno negativo allorché le stesse fattispecie desiderino ‘trasformarsi’ in società cooperativa, che a differenza delle società lucrative presenta, nella maggior parte delle ipotesi, un profilo di maggiore contiguità causale ed organizzativa, quando non addirittura (com’è appunto il caso delle Onlus) autentici margini di sovrapposizione di disciplina legale” […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 111-2007/I, Trasformazione di associazione non riconosciuta in cooperativa, in CNN Notizie del 31.8.2007: «[…] Nel senso della ammissibilità ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (5)(5)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 111-2007/I, Trasformazione di associazione non riconosciuta in cooperativa, in CNN Notizie del 31.8.2007: «[…] Quanto, infine, alla necessità o opportunità dell’allegazione all’atto di trasformazione di una relazione giurata di stima del patrimonio dell’associazione trasformanda, occorre considerare come, in forza del disposto del comma 2 dell’art. 2500 c.c., a tenore del quale l’atto di trasformazione è soggetto alla disciplina prevista per il tipo adottato: se si ammette che il richiamo alla normativa delle società di capitali sia pure nei limiti di quanto non espressamente e specialmente disciplinato ed, ovviamente, del compatibile, implichi l’assurgere del “normotipo” lucrativo a modello gestionale ritenuto dal legislatore più adeguato al perseguimento degli scopi mutualistici di quanto non lo sia un “tipo” (ossia un modello organizzativo) assolutamente autonomo, deve allora convenirsi che le regole di prudenza nella “formazione” del capitale sociale delle società lucrative non paiono subire, nel sistema della cooperazione, alcuna ragione reale di deminutio […]. Muovendo da tale assunto è necessario, quindi, concludere per l’applicabilità, alla stessa stregua della trasformazione in società lucrativa, dell’art. 2343 (o 2465) c.c. all’ipotesi al vaglio».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 111-2007/I, Trasformazione di associazione non riconosciuta in cooperativa, in CNN Notizie del 31.8.2007: «[…] Quanto, infine, alla necessità...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (6)(6)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 5617/I, Le banche cooperative nella riforma del diritto societario, in CNN Notizie del 8.3.2005: «[…] appare opportuno analizzare separatamente le disposizioni degli artt. 31 e 36 t.u.b. Iniziamo con l’art. 36 t.u.b. La norma consente - “nell’interesse dei creditori e qualora sussistano esigenze di stabilità” - fusioni tra banche di credito cooperativo e banche di diversa natura, da cui risultino banche popolari, o banche in forma di società per azioni; tali fusioni sono deliberate con le maggioranze meno elevate previste dallo statuto per le modificazioni statutarie. Considerando che le banche di credito cooperativo sono, per legge, necessariamente a mutualità prevalente - quindi cooperative agevolate, per le quali non varrebbe comunque la possibilità di trasformazione ex art. 2545-decies c.c. - la disposizione si caratterizza come eccezionale rispetto al generale divieto contenuto nell’art. 14 della legge n. 127/1971 […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 5617/I, Le banche cooperative nella riforma del diritto societario, in CNN Notizie del 8.3.2005: «[…] appare opportuno analizzare separatament...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (7)(7)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.8, Trasformazione di ente diverso da società di capitali in cooperativa e perizia di stima, 1° pubbl. 9/05: «Ancorché il capitale, nelle società cooperative, svolga un ruolo diverso da quello svolto nelle società lucrative, anche nel caso di trasformazione di consorzio (o altro ente diverso dalla società di capitali) in società cooperativa troverà applicazione la disciplina relativa alla formazione e valutazione del patrimonio che si applica nelle società lucrative […]»; «[…] dovrà procedersi alla stima del patrimonio secondo le regole […] di cui all’art. 2342 e segg. c.c. se adotterà, invece, la disciplina della società per azioni».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.8, Trasformazione di ente diverso da società di capitali in cooperativa e perizia di stima, 1° pubbl. 9/05: «Anco...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (8)(8)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.8, Trasformazione di ente diverso da società di capitali in cooperativa e perizia di stima, 1° pubbl. 9/05: «Ancorché il capitale, nelle società cooperative, svolga un ruolo diverso da quello svolto nelle società lucrative, anche nel caso di trasformazione di consorzio (o altro ente diverso dalla società di capitali) in società cooperativa troverà applicazione la disciplina relativa alla formazione e valutazione del patrimonio che si applica nelle società lucrative […]»; «[…] dovrà procedersi alla stima del patrimonio secondo le regole di cui all’art. 2464 e segg. c.c., se la cooperativa assumerà la disciplina della società a responsabilità limitata […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.8, Trasformazione di ente diverso da società di capitali in cooperativa e perizia di stima, 1° pubbl. 9/05: «Anco...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (9)(9)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 119-2014/I, Trasformazione di impresa sociale ed autorizzazione ex art. 13 d.lgs. 155/2006, in CNN Notizie del 28.4.2014: «[…] Se pochi dubbi sussistono in relazione alla possibilità della trasformazione (fusione o scissione) dell’impresa sociale in associazione, fondazioni, comitati, enti ecclesiastici, non è da ritenersi possibile per l’impresa sociale la trasformazione in cooperativa che non abbia assunto la qualifica d’impresa sociale, essendo la cooperativa un ente che, sia pure in modo limitato, provvede alla distribuzione di utili e che pertanto non può qualificarsi non profit […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 119-2014/I, Trasformazione di impresa sociale ed autorizzazione ex art. 13 d.lgs. 155/2006, in CNN Notizie del 28.4.2014: «[…] Se pochi dubbi...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (10)(10)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 246-2009/I, Trasformazione di società consortile per azioni in liquidazione in società cooperativa per azioni. Legittimità e procedimento, in CNN Notizie del 5.1.2010: «[…] Pur non essendo presa espressamente in considerazione l’ipotesi di trasformazione di società consortile in società cooperativa, è pacifica la risposta affermativa. E, infatti, fra le ipotesi espressamente disciplinate si hanno, da un lato, la trasformazione della società consortile in società di capitali (art. 2500-octies); e, dall’altro, lato, nell’ambito delle trasformazioni eterogenee da società di capitali, la trasformabilità in società cooperative (art. 2500-septies). […] dal silenzio del legislatore si può trarre la convinzione che sussista sul punto un implicito divieto, perché se così fosse si dovrebbe per coerenza concludere nel senso dell’inammissibilità anche delle ipotesi di trasformazione tra società di persone o tra società di capitali, ipotesi non contemplate espressamente dal legislatore, il che sarebbe paradossale. Ne deriva che, per ciò che concerne l’ipotesi in esame, non sembra sia possibile evincere dalla mancanza di una norma ad hoc una preclusione alla trasformazione diretta […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 246-2009/I, Trasformazione di società consortile per azioni in liquidazione in società cooperativa per azioni. Legittimità e procedimento, in...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (11)(11)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 246-2009/I, Trasformazione di società consortile per azioni in liquidazione in società cooperativa per azioni. Legittimità e procedimento, in CNN Notizie del 5.1.2010: «[…] A tale conclusione, fa eccezione, tuttavia, il caso in cui a partecipare all’operazione di trasformazione sia una società consortile ovvero una società cooperativa (entrambe ricomprese nel novero dei soggetti che possono dar luogo ad una trasformazione eterogenea): si ritiene, infatti, che nella disciplina della trasformazione la necessità della relazione di stima ex art. 2500-ter c.c. trovi un’eccezione laddove l’esigenza di tutela del capitale sociale che è alla base delle disposizioni di cui agli artt. 2343 e 2465 c.c., sia già di per sé soddisfatta dall’aver la società trasformanda soddisfatto tale requisito già prima della trasformazione, essendo soggetta alla disciplina strutturale di un tipo capitalistico anche con riguardo alla formazione del capitale sociale, con la conseguenza che, pur trattandosi di trasformazione eterogenea, gli artt. 2343 e 2465 c.c. non trovano applicazione (Trib. Roma 21 settembre 2005 […]».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 11-2010/I, Casi e questioni in tema di trasformazione di società cooperative, in CNN Notizie del 21.5.2010: «[…] In caso, quindi, di trasformazione di società cooperativa consortile a mutualità prevalente in cooperativa anch’essa a mutualità prevalente, non sembra che tale trasformazione sia assoggettata agli adempimenti di cui agli artt. 2545-decies e 2545-undecies c.c., che in particolare impongono la necessità di redigere un’apposita relazione patrimoniale e di devolvere ai fondi mutualistici il valore effettivo del patrimonio, dedotti il capitale versato e rivalutato e i dividendi non ancora distribuiti. Né sembra necessaria la redazione di una perizia di stima in base alla disciplina generale della trasformazione, in quanto la perizia è richiesta dall’art. 2500-ter c.c. soltanto nell’ipotesi di trasformazione di società di persone in società di capitali […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 246-2009/I, Trasformazione di società consortile per azioni in liquidazione in società cooperativa per azioni. Legittimità e procedimento, in...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (12)(12)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 126-2011/I e n. 127-2011/I, Liquidazione della quota di socio recedente/escluso nelle società consortili a responsabilità limitata e nelle società consortili cooperative, in CNN Notizie del 1.9.2011: «[…] Circa la natura del passaggio da società consortile a responsabilità limitata in società consortile cooperativa, sembra essere in presenza di una trasformazione in senso tecnico, in quanto nonostante la permanenza della struttura consortile, cambia la tipologia societaria di riferimento. […] Quanto alla disciplina, si è in presenza di una trasformazione eterogenea. Nonostante, infatti, la società conservi lo scopo consortile, come si è in precedenza rilevato si ha una trasformazione del tipo societario di riferimento e, nel caso di specie, si passa da una società di capitali - la s.r.l. - ad una cooperativa. La delibera di trasformazione deve, pertanto, essere assunta con la maggioranza richiesta dalla legge o dall’atto costitutivo per lo scioglimento anticipato a norma dell’art. 2500-octies comma 2 c.c. […]. Appare, invece, applicabile l’art. 2500-novies c.c. relativo all’opposizione dei creditori […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 126-2011/I e n. 127-2011/I, Liquidazione della quota di socio recedente/escluso nelle società consortili a responsabilità limitata e nelle so...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (13)(13)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 126-2011/I e n. 127-2011/I, Liquidazione della quota di socio recedente/escluso nelle società consortili a responsabilità limitata e nelle società consortili cooperative, in CNN Notizie del 1.9.2011: «[…] Non sembra, invece, necessaria una perizia del patrimonio redatta ai sensi degli artt. 2343 o 2465 c.c., in quanto tanto per l’ente di riferimento, quanto per l’ente di arrivo, è previsto il rispetto delle norme a garanzia della corretta formazione del capitale sociale […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 126-2011/I e n. 127-2011/I, Liquidazione della quota di socio recedente/escluso nelle società consortili a responsabilità limitata e nelle so...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (14)(14)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 172-2008/I, Trasformazione di società consortile cooperativa sociale in società cooperativa sociale, in CNN Notizie del 17.9.2008: «[…] Gli artt. 2500-septies e 2500-octies c.c. risolvono oggi la questione, definendo espressamente come trasformazione “il mutamento organizzativo che veda sulla linea di partenza o alla meta una società di capitali ed una società consortile” […]. Tali riflessioni riguardano le società consortili che abbiano adottato il modello delle società di capitali, ma possono essere estese anche alle cooperative consortili argomentando ex art. 2545-decies c.c. […]. In conclusione, qualificare il passaggio da società consortile cooperativa sociale a società cooperativa sociale in termini di trasformazione comporta l’applicabilità del disposto dell’art. 2500-novies c.c., che riconosce ai creditori il diritto all’opposizione».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 172-2008/I, Trasformazione di società consortile cooperativa sociale in società cooperativa sociale, in CNN Notizie del 17.9.2008: «[…] Gli a...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (15)(15)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 172-2008/I, Trasformazione di società consortile cooperativa sociale in società cooperativa sociale, in CNN Notizie del 17.9.2008: «[…] Con la trasformazione in oggetto, l’ente si limita a perdere la cosiddetta “mutualità consortile”, mantenendo, invece, quella “cooperativa”. Pertanto, entrambi gli enti sono soggetti al sistema di controlli e vincoli relativi alla mutualità prevalente, rendendo così non necessaria l’applicazione della disciplina speciale sulla trasformazione delle cooperative di cui agli artt. 2545-decies e 2545-undecies c.c., la quale riguarda il passaggio da ente mutualistico a ente non mutualistico e proprio in virtù di tale passaggio stabilisce che la trasformazione sia consentita soltanto alle cooperative a mutualità non prevalente e a condizione che vi sia la devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici. Ritenuta, quindi, ammissibile la trasformazione di società cooperativa sociale consortile in cooperativa sociale, non sembra che tale trasformazione sia assoggettata agli adempimenti di cui agli artt. 2545-decies e 2545-undecies c.c., che in particolare impongono la necessità di redigere un’apposita relazione patrimoniale e di devolvere ai fondi mutualistici il valore effettivo del patrimonio, dedotti il capitale versato e rivalutato e i dividendi non ancora distribuiti […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 172-2008/I, Trasformazione di società consortile cooperativa sociale in società cooperativa sociale, in CNN Notizie del 17.9.2008: «[…] Con l...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (16)(16)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 172-2008/I, Trasformazione di società consortile cooperativa sociale in società cooperativa sociale, in CNN Notizie del 17.9.2008: «[…] Né sembra necessaria la redazione di una perizia di stima in base alla disciplina generale della trasformazione, in quanto la perizia è richiesta dall’art. 2500-ter c.c. soltanto nell’ipotesi di trasformazione di società di persone in società di capitali. Essa, invece, non è richiesta in caso di trasformazione di società consortile di capitali in società di capitali, perché “il mutamento dello scopo - da consortile a lucrativo - non determina la necessità della predisposizione della perizia di stima, in quanto le due società, la consortile e la società di capitali derivante dalla trasformazione, appartengono allo stesso genus quanto alla esistenza del capitale sociale, alle norme in tema di bilancio, alla assemblea” (Trib. Roma 2 settembre 2005, in Not., 2008 […]). Le medesime considerazioni possono valere nel caso di trasformazione di società consortile cooperativa in società cooperativa, entrambe cooperative a mutualità prevalente […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 172-2008/I, Trasformazione di società consortile cooperativa sociale in società cooperativa sociale, in CNN Notizie del 17.9.2008: «[…] Né se...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (17)(17)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio d’Impresa n. 5486/I, Natura giuridica e disciplina delle società di mutuo soccorso, in CNN Notizie del 6.12.2004: «[…] Quid iuris in relazione all’ipotesi opposta (trasformazione di società di mutuo soccorso registrata in società cooperativa)? In base alla ricostruzione sopra effettuata, deve ritenersi che la trasformazione - da inquadrarsi anch’essa nel genus delle trasformazioni eterogenee - sia possibile, e non generi l’obbligo di devoluzione ai fondi mutualistici. Può, invece, fondatamente ritenersi che tale trasformazione - “peggiorando” la condizione di mutualità dell’ente, […] - richieda, in applicazione analogica dell’art. 2545-octies, comma 2, c.c., la redazione di un bilancio straordinario al fine di far emergere il valore delle riserve indivisibili […]. Come in ogni trasformazione, i soci che non abbiano concorso all’approvazione della relativa deliberazione avranno diritto di recesso; con la particolarità che - date le peculiari caratteristiche della mutua - ai soci stessi non potrà essere rimborsato alcunché in conseguenza di tale recesso […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio d’Impresa n. 5486/I, Natura giuridica e disciplina delle società di mutuo soccorso, in CNN Notizie del 6.12.2004: «[…] Quid iuris in relazione all’ipotesi o...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (18)(18)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 58-2009/I, Trasformazione di società semplice in cooperativa, in CNN Notizie del 11.3.2009: «[…] La mancata inclusione della società semplice nell’ambito della disciplina delle trasformazioni eterogenee di società di capitali non costituisce ostacolo ad ammettere che la vicenda trasformativa possa concernere anche questo tipo sociale. In linea generale il codice disciplina espressamente la trasformazione progressiva da società di persone in società di capitali e quella regressiva di società di capitali in società di persone, senza distinguere, riguardo alle società personali, fra società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società semplice […]. La non tassatività delle ipotesi contemplate, insieme con la possibilità di procedere a trasformazioni dirette nell’ambito di tutti gli schemi causali coinvolti, induce anche a ritenere che siano configurabili ulteriori ipotesi trasformative che, per i limiti della delega, o per dimenticanza del legislatore, non vi sono stati espressamente disciplinati. […] la conferma della possibilità di procedere ad una trasformazione diretta di società semplice in cooperativa si ha dalla espressa previsione dell’ipotesi inversa (da cooperativa non a mutualità prevalente in società semplice) nell’art. 2545-decies, comma 1, c.c. […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 58-2009/I, Trasformazione di società semplice in cooperativa, in CNN Notizie del 11.3.2009: «[…] La mancata inclusione della società semplice...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (19)(19)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 179-2007/I, Trasformazione di s.a.s. in cooperativa, in CNN Notizie del 20.3.2008: «[…] Quanto alla trasformabilità di una società in accomandita semplice in cooperativa, la questione è stata più in generale affrontata con riguardo al problema della trasformazione diretta di società di persone in società cooperative e non v’è dubbio che alla domanda debba esser data risposta positiva, come già affermava la giurisprudenza ante riforma (Trib. Udine, 14 gennaio 1988, in Dir. fall., 1989, II, 932 […]) […]. D’altronde, l’avere il legislatore espressamente disciplinato la trasformazione da società di persone in società di capitali (artt. 2500-ter - 2500-quinquies, c.c.) e la trasformazione da società di capitali in società cooperative (quest’ultima nell’ambito delle trasformazioni eterogenee: art. 2500-septies, c.c.) legittima una trasformazione diretta della società personale nella società mutualistica senza il passaggio attraverso lo step intermedio rappresentato dall’approdo ad un tipo capitalistico […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 179-2007/I, Trasformazione di s.a.s. in cooperativa, in CNN Notizie del 20.3.2008: «[…] Quanto alla trasformabilità di una società in accoman...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (20)(20)
    - Comitato Notarile della Regione Campania, Massima n. 12, Trasformazione di società di persone in società di capitali: «[…] l’art. 2306 c.c. non troverà applicazione quando la riduzione del capitale sociale della società trasformanda rappresenti un atto dovuto. Invero, quando il capitale sociale della società di persone trasformanda sia di ammontare superiore alle risultanze della perizia, non potendosi determinare il capitale sociale della società risultante dalla trasformazione in misura maggiore a detto valore, la società sarà obbligata a deliberare contestualmente la riduzione del capitale sociale, di guisa che questo corrisponda al valore risultante dalla relazione di stima, nel rispetto, peraltro, della disciplina del minimo legale del tipo sociale di arrivo. La riduzione del capitale sociale, in questo caso, costituisce un presupposto di legittimità della trasformazione, ponendosi teleologicamente in funzione della garanzia dell’effettività dei valori patrimoniali che sorreggeranno il capitale della società risultante dalla trasformazione. Trattandosi, pertanto, di atto dovuto, per detta riduzione (rectius: rideterminazione del capitale sociale) non troverà applicazione la disciplina della riduzione volontaria del capitale sociale di cui all’art. 2306 c.c. e la deliberazione acquisterà efficacia immediata con l’iscrizione nel Registro delle Imprese».
    - Comitato Notarile della Regione Campania, Massima n. 12, Trasformazione di società di persone in società di capitali: «[…] l’art. 2306 c.c. non troverà applicazione quando la riduzione del capitale ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (21)(21)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 179-2007/I, Trasformazione di s.a.s in cooperativa, in CNN Notizie del 20.3.2008: «[…] Da un lato, infatti, l’art. 2500-ter c.c. (sulla trasformazione omogenea di società di persone) richiede il consenso della maggioranza dei soci a determinarsi secondo la parte a ciascuno assegnata sugli utili; dall’altro, l’art. 2500-septies c.c. (che disciplina la trasformazione eterogenea da società di capitali) richiede il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto e in ogni caso il consenso dei soci che andranno ad assumere la responsabilità illimitata. La dottrina afferma come la seconda norma assuma «carattere prevalente con riferimento all’individuazione della maggioranza, questa, infatti, risulta “rinforzata” proprio a presidio della maggior peso richiesto dalla legge per il transito eterogeneo, con la conseguenza che la trasformazione al vaglio dovrà essere decisa da tanti soci - della società di persone - che rappresentino i due terzi degli aventi diritto. Due terzi da calcolarsi secondo la parte a ciascuno assegnata agli utili, in omaggio al generale principio della decisione di trasformazione delle società di persone di cui all’articolo 2500-ter c.c.» […]».
    In senso contrario: Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 58-2009/I, Trasformazione di società semplice in cooperativa, in CNN Notizie del 11.3.2009: «[…] Ciò posto, e quindi considerata ammissibile la trasformazione diretta, si tratta di verificare quale sia lo schema procedimentale adottabile. Appare certamente applicabile il disposto del comma 1 dell’art. 2500-ter, c.c., e quindi la trasformabilità con il consenso della maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili, salvo diversa disposizione del contratto sociale. […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 179-2007/I, Trasformazione di s.a.s in cooperativa, in CNN Notizie del 20.3.2008: «[…] Da un lato, infatti, l’art. 2500-ter c.c. (sulla trasf...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (22)(22)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 179-2007/I, Trasformazione di s.a.s. in cooperativa, in CNN Notizie del 20.3.2008: «[…] Quanto alla necessità della relazione di stima, richiesta dal comma 2 dello stesso art. 2500-ter, c.c., occorre considerare anche il disposto del comma 2 dell’art. 2500 c.c., a tenore del quale l’atto di trasformazione è soggetto alla disciplina prevista per il tipo adottato: se si ammette che il richiamo alla normativa delle società di capitali sia pure nei limiti di quanto non espressamente e specialmente disciplinato ed, ovviamente, del compatibile, implichi l’assurgere del “normotipo” lucrativo a modello gestionale ritenuto dal legislatore più adeguato al perseguimento degli scopi mutualistici di quanto non lo sia un “tipo” (ossia un modello organizzativo) assolutamente autonomo, deve allora convenirsi che le regole di prudenza nella “formazione” del capitale sociale delle società lucrative non paiono subire, nel sistema della cooperazione, alcuna ragione reale di deminutio. […]. Muovendo da tale assunto è necessario, quindi, concludere per l’applicabilità, alla stessa stregua della trasformazione in società lucrativa, dell’art. 2343 (o 2465) c.c. all’ipotesi al vaglio […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 179-2007/I, Trasformazione di s.a.s. in cooperativa, in CNN Notizie del 20.3.2008: «[…] Quanto alla necessità della relazione di stima, richi...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 192-2010/I, Trasformazione di consorzio con attività esterna in s.r.l. consortile, maggioranza richiesta, voto per teste o per quote e assegnazione delle partecipazioni, in CNN Notizie del 1.12.2010: «[…] In definitiva l’alternativa è fra l’applicazione della regola sulla trasformazione da consorzio in società capitalistica e la regola, dettata dall’autonomia privata, per la modifica del contratto di consorzio. […] può rilevarsi come, in via più generale, elementi interpretativi utili siano desumibili dalla disciplina della trasformazione omogenea progressiva, nella quale l’art. 2500-ter c.c. consente all’autonomia privata di derogare verso l’alto alle maggioranze ivi previste (“Salvo diversa disposizione del contratto sociale, la trasformazione di società di persone in società di capitali è decisa con il consenso della maggioranza dei soci …”) […]. Accedendo a tale ultima interpretazione, che in linea di principio appare preferibile sul piano sistematico, la previsione del contratto di consorzio che impone per le modifiche la maggioranza dei due terzi dei consorziati dovrebbe prevalere rispetto alla regola legale della maggioranza assoluta […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 192-2010/I, Trasformazione di consorzio con attività esterna in s.r.l. consortile, maggioranza richiesta, voto per teste o per quote e assegn...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 120-2015/I, Il procedimento ex art. 115 T.U.E.L. di trasformazione e di scissione di aziende speciali e consorzi di enti pubblici in società di capitali: l’adeguamento interpretativo alla disciplina vigente del codice civile, in CNN Notizie del 1.12.2015: «[…] Lo studio esamina la disciplina della trasformazione di aziende speciali e dei consorzi in società, contenuta nell’art. 115 del T.U.E.L., norma che risente di “obsolescenza normativa” dovuta alla circostanza che la sua stessa formulazione è anteriore alla riforma del diritto societario. […] Richiamata la natura giuridica degli enti coinvolti nell’operazione, lo studio chiarisce come la trasformazione in discorso si connoti come vera e propria trasformazione, caratterizzata da quello stesso principio di continuità predicato dall’art. 2498 c.c., cui tuttavia non si applica l’art. 2500-novies […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 120-2015/I, Il procedimento ex art. 115 T.U.E.L. di trasformazione e di scissione di aziende speciali e consorzi di enti pubblici in società d...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 5941/I, Trasformazione di consorzio in società consortile: qualificazione e disciplina applicabile, in CNN Notizie del 7.11.2005: «[…] Più complessa, invece, risulta la qualificazione della trasformazione in esame: se, da alcuni punti di vista, risulta difficile definirla tout-court eterogenea, in quanto sussiste un’omogeneità causale tra l’ente trasformando e quello che risulta dalla trasformazione, non è però possibile ignorare completamente la differenza sussistente tra le due figure associative, che impedisce di ritenerla omogenea. […] in considerazione del radicale mutamento della struttura organizzativa, si impone la necessità di adottare quelle cautele previste dal legislatore in tema di trasformazione eterogenea […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 5941/I, Trasformazione di consorzio in società consortile: qualificazione e disciplina applicabile, in CNN Notizie del 7.11.2005: «[…] Più co...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (4)(4)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 5941/I, Trasformazione di consorzio in società consortile: qualificazione e disciplina applicabile, in CNN Notizie del 7.11.2005: «[…] La fattispecie non risulta espressamente disciplinata dal legislatore, il quale si limita a prevedere l’ipotesi del passaggio da consorzio in società lucrativa, qualificata come trasformazione eterogenea (art. 2500-octies). Tuttavia, è possibile concludere per la sicura ammissibilità dell’operazione descritta […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 5941/I, Trasformazione di consorzio in società consortile: qualificazione e disciplina applicabile, in CNN Notizie del 7.11.2005: «[…] La fat...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (5)(5)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 5941/I, Trasformazione di consorzio in società consortile: qualificazione e disciplina applicabile, in CNN Notizie del 7.11.2005: «[…] Quanto alla necessità della relazione di stima, l’applicazione dell’art. 2500-ter, secondo comma, che a sua volta richiama gli artt. 2343 e 2465 c.c. - in base alla veste societaria che l’ente assumerà -, consente di accertare quale sia l’effettivo ammontare del patrimonio del consorzio, in modo tale da garantire almeno la parità dello stesso al minimo legale previsto per il tipo societario prescelto. Anche la giurisprudenza onoraria, prima della riforma, aveva ritenuto doverosa la redazione di una perizia di stima, in caso di trasformazione di un consorzio in società di capitali consortile (Appello Roma, 21 luglio 1999, in Giur. it., 2000, 118)».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 5941/I, Trasformazione di consorzio in società consortile: qualificazione e disciplina applicabile, in CNN Notizie del 7.11.2005: «[…] Quanto...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (6)(6)
    - Trib. Napoli, 30 marzo 1990, in Società, 1990, 1108, con nota di De Angelis: «È ammissibile la trasformazione di un consorzio in società consortile cooperativa a responsabilità limitata, in considerazione dell’omogeneità causale fra le due figure».
    - Trib. Napoli, 30 marzo 1990, in Società, 1990, 1108, con nota di De Angelis: «È ammissibile la trasformazione di un consorzio in società consortile cooperativa a responsabilità limitata, in consider...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (7)(7)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 192-2010/I, Trasformazione di consorzio con attività esterna in s.r.l. consortile, maggioranza richiesta, voto per teste o per quote e assegnazione delle partecipazioni, in CNN Notizie del 1.12.2010: «[…] Il che dovrebbe anche riflettersi in sede di applicazione del disposto dell’art. 2500-quater, c.c., che la miglior dottrina ritiene operante anche nell’ipotesi al vaglio, giacché trattasi di un criterio di assegnazione delle azioni o delle partecipazioni in società di capitali che è espressione del principio tradizionalmente accolto secondo il quale la trasformazione lascia immutata la partecipazione […]; con la conseguenza che le quote di partecipazione al capitale sociale a seguito della trasformazione corrisponderanno a quelle di partecipazione al fondo consortile».
    Trib. Udine, 8 marzo 1986, in Foro It., 1986, I, 2049; in Società, 1986, 1128; in Vita Not., 1986, 353: «È omologabile l’atto con il quale un consorzio deliberi di trasformarsi in società consortile cooperativa a responsabilità limitata».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 192-2010/I, Trasformazione di consorzio con attività esterna in s.r.l. consortile, maggioranza richiesta, voto per teste o per quote e assegn...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (8)(8)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 510-2014/I, Trasformazione di consorzio con attività esterna partecipato da Comuni in s.r.l., in CNN Notizie del 25.8.2014: «[…] occorre tener conto della previsione dell’art. 2500-quater c.c., che pur essendo dettato per quella omogenea contiene un principio generale di tutta la disciplina della trasformazione, e cioè quello della proporzionalità che qui si traduce nel diritto alla assegnazione di una partecipazione proporzionale alla quota detenute da ciascun comune nel fondo consortile del consorzio trasformando […]. Laddove, poi, le quote di partecipazione al fondo comune non siano state determinate nel contratto, la partecipazione al capitale dovrà presumersi uguale […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 510-2014/I, Trasformazione di consorzio con attività esterna partecipato da Comuni in s.r.l., in CNN Notizie del 25.8.2014: «[…] occorre tene...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.5, Trasformazione in consorzio o società consortile, 1° pubbl. 9/05: «Nella trasformazione in consorzio e/o in società consortile […] sarà necessario verificare […] la natura consortile del nuovo oggetto sociale, procedendo altrimenti ai necessari adeguamenti (ed eventuali esclusioni)».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.5, Trasformazione in consorzio o società consortile, 1° pubbl. 9/05: «Nella trasformazione in consorzio e/o in so...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.5, Trasformazione in consorzio o società consortile, 1° pubbl. 9/05: «Nella trasformazione in consorzio e/o in società consortile […] sarà necessario verificare che tutti i soci siano imprenditori […] procedendo altrimenti ai necessari adeguamenti (ed eventuali esclusioni)».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.5, Trasformazione in consorzio o società consortile, 1° pubbl. 9/05: «Nella trasformazione in consorzio e/o in so...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 41-2006/I, Trasformazione di associazione non riconosciuta in consorzio con attività esterna, in CNN Notizie del 25.5.2006: «Si chiede se un’associazione non riconosciuta composta da imprenditori possa trasformarsi in consorzio con attività esterna. L’ipotesi non è contemplata dal legislatore della riforma che si occupa della trasformazione delle associazioni (riconosciute) in società (art. 2500 octies) e delle società in consorzi. […] La regola della generale trasformabilità fra enti diversi appare, invero, un principio del nostro ordinamento e “la indicazione tassativa degli enti che possono trasformarsi in società di capitali sembra quindi lasciare libero l’interprete di valutare se altri ‘enti’ non menzionati possano essere assimilati a quelli espressamente menzionati” (vedi, sul punto, Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 20, Trasformazione eterogenea, in AA.VV., Le massime del Consiglio Notarile di Milano, Milano, 2004, 115 ss.) […]. […] Il problema, semmai, attiene al regime di responsabilità, alle ragioni di eventuali creditori dell’ente trasformando […]. […] Per garantire le ragioni del creditore ante trasformazione si potrebbe sostenere (in forza di una applicazione analogica delle norme sulla trasformazione delle società) che per le obbligazioni anteriori il regime di responsabilità resti invariato (coinvolgendo anche colui o coloro che hanno agito in nome e per conto della associazione) o ricorrere al consenso unanime dei creditori della associazione alla trasformazione. […] stante la controvertibilità della materia delle trasformazioni eterogenee fra enti non societari e lo stato della dottrina sul tema, sembra comunque preferibile - per lo meno su un piano tuzioristico - optare per la soluzione che maggiormente tuteli i diritti dei creditori stessi».
    In senso conforme: Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 32-2010/I, La trasformazione degli enti no profit, in CNN Notizie del 26.5.2010.
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 41-2006/I, Trasformazione di associazione non riconosciuta in consorzio con attività esterna, in CNN Notizie del 25.5.2006: «Si chiede se un’...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (4)(4)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.33, Efficacia della trasformazione delle società cooperative, 1° pubbl. 9/11 - motivato 9/11: «Si ritiene che la normativa sull’opposizione dei creditori dettata dall’art. 2500 novies c.c. per le trasformazioni eterogenee sia estensibile anche alla trasformazione di cooperativa in società lucrativa o in consorzio, la quale, pertanto, avrà effetto solo dopo sessanta giorni dall’ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti, salvo che consti il consenso dei creditori o il pagamento di quelli tra loro che non hanno dato il consenso. […] Appartiene a quest’ultima categoria la disciplina speciale della trasformazione di cooperative in società lucrative o in consorzi (artt. 2545 decies e 2545 undecies c.c.). Tale normativa non contiene alcun espresso rinvio alla disciplina generale della trasformazione eterogenea. Tuttavia non si può dubitare che quest’ipotesi di trasformazione debba considerarsi “species” del più ampio “genus” delle trasformazioni eterogenee […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.33, Efficacia della trasformazione delle società cooperative, 1° pubbl. 9/11 - motivato 9/11: «Si ritiene che la ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (5)(5)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 7-2006/I, Brevi considerazioni sul problema della trasformazione di società cooperativa in società lucrativa contestuale alla perdita della mutualità prevalente, in CNN Notizie del 24.2.2006: «[…] In questo contesto appare legittimo chiedersi se si possa procedere contestualmente alla rinuncia al carattere di mutualità prevalente e alla trasformazione in società lucrativa o in consorzio […] La tesi negatrice non può ricavare alcun argomento a suo beneficio dalle “situazioni patrimoniali” che corredano le due operazioni: quella che accerta la perdita della mutualità prevalente ex art. 2545 octies, e quella che sorregge l’operazione di trasformazione ex art. 2545 undecies, dimostrato come si è in precedenza detto che entrambe hanno: - la natura di bilanci straordinari infrannuali; - la funzione di accertare l’entità del valore effettivo del netto patrimoniale (nell’un caso da appostare in bilancio a riserva indivisibile, e nel secondo caso da devolvere). […] la relazione giurata dell’esperto di cui all’articolo 2545 undecies (che tiene luogo al bilancio dell’art. 2545 octies per quanto esposto) “attestante il valore effettivo del patrimonio” deve essere il più aggiornata possibile (anche cronologicamente) rispetto alla data della delibera di trasformazione, né più né meno di quanto sopra esaminato a proposito del bilancio straordinario di cui all’articolo 2545 octies che deve essere aggiornato il più possibile (finanche a coincidere) con la data dell’assemblea di soppressione della clausole di mutualità […]».
    Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.32, Trasformazione di cooperativa a mutualità prevalente in società lucrativa o in consorzio, 1° pubbl. 9/11 - motivato 9/11: «Si ritiene legittimo che una cooperativa a mutualità prevalente con una prima deliberazione elimini le previsioni statutarie necessarie al mantenimento del requisito della mutualità prevalente e con una successiva deliberazione proceda alla sua trasformazione in società lucrativa o in consorzio. In questo caso, tuttavia, la trasformazione potrà essere deliberata solo dopo che l’eliminazione dei requisiti mutualistici sia divenuta efficace, con l’esecuzione dell’adempimento pubblicitario presso l’albo delle cooperative […]».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 135-2012/I, Trasformazione di cooperativa in s.r.l. previa modifica delle clausole di mutualità e data di riferimento del bilancio di cui all’art. 2545-octies, in CNN Notizie del 17.4.2013: «[…] è stata sostenuta la legittimità della deliberazione con la quale una cooperativa a mutualità prevalente deliberi, contestualmente, l’eliminazione delle clausole non lucrative ex art. 2514 c.c., e la trasformazione in società lucrativa. Constatata l’assenza di un divieto in senso proprio, è stato infatti rilevato come il bilancio ex art. 2545-octies c.c. e la relazione di stima ex art. 2545-undecies c.c. assolvano sostanzialmente alla stessa funzione, consistente nell’evidenziare il valore del patrimonio effettivo da devolvere ai fondi mutualistici. In considerazione della maggior garanzia di imparzialità della stima predisposta dal perito, sembra che la stessa possa sostituire il bilancio ex art. 2545-octies c.c., senza che assuma rilevanza la differenza in ordine al momento di redazione di tali documenti contabili». In virtù di tali considerazioni si può, quindi, rilevare che la redazione della relazione giurata dell’esperto di cui all’art. 2545-undecies c.c. renda non necessaria la redazione del bilancio ex art. 2545-octies c.c., stante l’analogia delle funzioni e dei criteri di redazione di tali documenti […]».
    In senso conforme: Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 300-2014/I, Trasformazione di cooperativa sociale in s.r.l. sportiva dilettantistica, in CNN Notizie del 15.1.2016; Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 50-2016/I, Trasformazione da cooperativa (a mutualità prevalente) in s.r.l., previa rinuncia alla mutualità, in presenza di rilievi del Ministero, in CNN Notizie del 12.5.2016.
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 7-2006/I, Brevi considerazioni sul problema della trasformazione di società cooperativa in società lucrativa contestuale alla perdita della mu...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (6)(6)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.34, Applicabilità dell’art. 2500 sexies c.c. alla trasformazione di società cooperativa, 1° pubbl. 9/11 - motivato 9/11: «[…] Si ritiene, pertanto, che il dettato dell’art. 2500 sexies c.c., previsto per le ipotesi di trasformazione di società di capitali in società di persone, ritenuto inapplicabile alla trasformazione da società di capitali in altra società di capitali (v. orientamento K.A.4) ma esteso, in quanto compatibile, alla trasformazione eterogenea delle società di capitali in cooperative dal disposto dell’art. 2500 septies, comma 2 c.c. (v. orientamento K.A.6), debba essere applicato, sempre nei limiti della sua compatibilità, anche alle ipotesi di trasformazione di cooperative in società lucrative o in consorzi. In particolare si ritiene che anche a tali fattispecie si debbano estendere: a) l’obbligo da parte degli amministratori di predisporre una relazione illustrativa delle motivazioni e degli effetti della trasformazione da depositare presso la sede sociale a disposizione dei soci; b) il diritto di ciascun socio all’assegnazione di una partecipazione proporzionale al valore della sua quota o delle sue azioni; c) nel caso di trasformazione in società di persone, la necessità del consenso dei soci che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata; d) l’estensione della responsabilità illimitata, assunta dai soci per effetto della trasformazione in società di persone, alle obbligazioni contratte dall’ente anteriormente al mutamento di struttura organizzativa»
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.34, Applicabilità dell’art. 2500 sexies c.c. alla trasformazione di società cooperativa, 1° pubbl. 9/11 - motivat...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (7)(7)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.35, Contenuto della relazione di stima ex art. 2545 undecies c.c. e obbligo di devoluzione ai fondi mutualistici, 1° pubbl. 9/11 - motivato 9/11: «La relazione giurata di stima del valore effettivo del patrimonio della cooperativa, redatta ai sensi dell’art. 2545 undecies c.c., deve contenere, anche implicitamente, la suddivisione tra la parte del patrimonio sociale che dev’essere devoluta ai fondi mutualistici e la restante parte del patrimonio che non sarà oggetto di devoluzione […] In relazione a tale previsione si impongono, anzitutto, due precisazioni: a) la data di riferimento della perizia giurata dev’essere la più aggiornata possibile e comunque non anteriore di 120 giorni rispetto all’assemblea che delibera la trasformazione: il termine di cui all’art. 2501 quater c.c. può ritenersi espressione di un principio generale estensibile alla validità temporale di tutti i documenti peritali o contabili per i quali la legge non abbia dettato specifiche norme di aggiornamento temporale; b) il fine della devoluzione ai fondi mutualistici presuppone che la stima del patrimonio sociale debba avvenire a valori correnti (computando il valore dell’avviamento, anche se non acquisito a titolo oneroso) e non a valori storici; c) l’esecuzione di tale obbligo è di competenza dell’organo amministrativo, che potrà provvedervi solo dopo che la trasformazione avrà avuto effetto, con il decorso del termine di sessanta giorni dall’ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti. Per poter effettuare la devoluzione ai fondi mutualistici, inoltre, sarà necessario che la relazione giurata di stima contenga non solo la determinazione del valore globale del patrimonio sociale, ma altresì la suddivisione tra la parte del patrimonio che dev’essere devoluta e la restante parte del patrimonio che non sarà oggetto di devoluzione […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.35, Contenuto della relazione di stima ex art. 2545 undecies c.c. e obbligo di devoluzione ai fondi mutualistici,...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (8)(8)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 1136-2014/I, Trasformazione di GEIE in consorzio o in società di capitali, in CNN Notizie del 11.5.2016: «[…] Poiché il GEIE è un soggetto di diritto - lo si desume dall’art. 1, comma 2, del regolamento 2137/85, secondo cui esso “ha la capacità, a proprio nome, di essere titolare di diritti e di obbligazioni di qualsiasi natura, di stipulare contratti o di compiere altri atti giuridici e di stare in giudizio a decorrere dalla iscrizione” nel registro delle imprese ([…]) - non v’è dubbio che lo stesso possa esser riguardato da operazioni di trasformazione, ancorché non tipizzate ([…]). L’operazione di trasformazione da GEIE in consorzio o società potrebbe, invero, esser addirittura necessitata laddove venissero meno i requisiti di cui all’art. 4 del regolamento 2137/85, il quale prevede che il gruppo deve essere composto almeno: a) da due società o altri enti giuridici aventi l’amministrazione centrale in Stati membri diversi; b) da due persone fisiche che esercitano un’attività a titolo principale in Stati membri diversi; c) da una società o altro ente giuridico e da una persona fisica, di cui il primo abbia l’amministrazione centrale in uno Stato membro e la seconda eserciti la sua attività a titolo principale in uno Stato membro diverso. […] Appare, pertanto, ammissibile la trasformazione del GEIE in consorzio, la quale è stata qualificata come trasformazione omogenea tanto dalla dottrina anteriore alla riforma del diritto societario ([…]), quanto da quella successiva ([…]). Ammessa la trasformabilità del GEIE in consorzio, deve ritenersi altresì possibile la trasformazione in società di capitali, la quale dovrebbe tuttavia qualificarsi come eterogenea».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 1136-2014/I, Trasformazione di GEIE in consorzio o in società di capitali, in CNN Notizie del 11.5.2016: «[…] Poiché il GEIE è un soggetto di...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (9)(9)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.12, Trasformazione di società consortile a responsabilità limitata in consorzio e consenso dei soci ex art. 2500 sexies, comma 1, c.c., 1° pubbl. 9/06: «La trasformazione di una società consortile a responsabilità limitata in consorzio può essere adottata senza il consenso di tutti i soci di cui all’art. 2500 sexies, I comma, c.c. […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.12, Trasformazione di società consortile a responsabilità limitata in consorzio e consenso dei soci ex art. 2500 ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (10)(10)
    - Trib. Trieste, 16 febbraio 1988, in Giur. Comm., 1990, II, 545, con nota di Capurso: «Deve essere omologato ed iscritto nel registro delle società commerciali l’atto con il quale una società consortile cooperativa a responsabilità limitata ha deliberato la propria trasformazione in consorzio».
    - Trib. Trieste, 16 febbraio 1988, in Giur. Comm., 1990, II, 545, con nota di Capurso: «Deve essere omologato ed iscritto nel registro delle società commerciali l’atto con il quale una società consort...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 104-2019/I, Trasformazione di consorzio stabile s.p.a. in società per azioni, in CNN Notizie del 22.1.2020: «[…] nel caso di specie si è in presenza di un consorzio stabile s.p.a., cui deve riconoscersi la natura di società consortile per azioni, che intende trasformarsi in società per azioni. […] Peraltro, sulla natura giuridica del passaggio da società consortile in società di capitali e viceversa, nonché sulla disciplina applicabile alla predetta operazione, numerosi sono i contributi dell’Ufficio Studi, nei quali si è affermato che: - trattandosi di trasformazione eterogenea, troverà applicazione l’opposizione dei creditori di cui all’art. 2500-novies c.c. (v. Quesito n. 189-2009/I, Trasformazione di s.r.l. consortile in s.p.a. e opposizione dei creditori sociali ex art. 2500-novies c.c., in CNN Notizie del 27 ottobre 2009 […]); - la regola della necessità della perizia di stima nelle trasformazioni eterogenee (per la quale v. la Massima n. 20 della Commissione società del Consiglio Notarile di Milano) trova un’eccezione laddove l’esigenza di tutela del capitale sociale, che è alla base delle disposizioni di cui agli artt. 2343 e 2465 c.c., sia già di per sé soddisfatta dall’aver la società trasformanda adempiuto a tale requisito già prima della trasformazione, essendo soggetta alla disciplina strutturale di un tipo capitalistico anche con riguardo alla formazione del capitale sociale. E, quindi, pur trattandosi di trasformazione eterogenea, l’art. 2343 c.c. non trova applicazione […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 104-2019/I, Trasformazione di consorzio stabile s.p.a. in società per azioni, in CNN Notizie del 22.1.2020: «[…] nel caso di specie si è in p...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Trib. Trieste, 16 febbraio 1988, in Giur. Comm., 1990, II, 545, con nota di Capurso: «Deve essere omologato ed iscritto nel registro delle società commerciali l’atto con il quale una società consortile cooperativa a responsabilità limitata ha deliberato la propria trasformazione in consorzio».
    - Trib. Trieste, 16 febbraio 1988, in Giur. Comm., 1990, II, 545, con nota di Capurso: «Deve essere omologato ed iscritto nel registro delle società commerciali l’atto con il quale una società consort...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 172-2008/I, Trasformazione di società consortile cooperativa sociale in società cooperativa sociale, in CNN Notizie del 17.9.2008: «[…] Gli artt. 2500-septies e 2500-octies c.c. risolvono oggi la questione, definendo espressamente come trasformazione “il mutamento organizzativo che veda sulla linea di partenza o alla meta una società di capitali ed una società consortile” […]. Tali riflessioni riguardano le società consortili che abbiano adottato il modello delle società di capitali, ma possono essere estese anche alle cooperative consortili argomentando ex art. 2545-decies c.c. Tale norma, nel prevedere la trasformazione di cooperativa in consorzio, ammette implicitamente anche la trasformazione di cooperativa in società consortile, sia di capitali, sia mutualistica, in considerazione delle affinità esistenti tanto in relazione alla struttura organizzativa di tali enti, quanto in relazione agli scopi mutualistici e consortili […]. In conclusione, qualificare il passaggio da società consortile cooperativa sociale a società cooperativa sociale in termini di trasformazione comporta l’applicabilità del disposto dell’art. 2500-novies c.c., che riconosce ai creditori il diritto all’opposizione».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 172-2008/I, Trasformazione di società consortile cooperativa sociale in società cooperativa sociale, in CNN Notizie del 17.9.2008: «[…] Gli a...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (4)(4)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 172-2008/I, Trasformazione di società consortile cooperativa sociale in società cooperativa sociale, in CNN Notizie del 17.9.2008: «[…] Qualificata l’operazione in esame come trasformazione in senso tecnico, occorre valutare se essa sia assoggettata alla disciplina dell’art. 2545-decies c.c., il quale consente la trasformazione in società lucrative o consorzi soltanto alle cooperative a mutualità non prevalente, prevedendo il rispetto di obblighi specifici, quali la redazione di una situazione patrimoniale e la devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici […]. La ratio posta alla base di tale disciplina consiste nell’evitare che, attraverso lo strumento della trasformazione, un ente di tipo lucrativo possa beneficiare dei vantaggi mutualistici riservati alle cooperative […]. Non sembra, però, che tale esigenza ricorra nel caso di cui al quesito in oggetto, il quale consiste nella trasformazione di una società consortile cooperativa sociale in società cooperativa sociale. Tale trasformazione appare, infatti, diversa da quella prevista dall’art. 2545-decies c.c., perché in tal caso non si ha un passaggio dallo scopo mutualistico a quello lucrativo che, invece, caratterizza la disciplina contenuta nella predetta norma […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 172-2008/I, Trasformazione di società consortile cooperativa sociale in società cooperativa sociale, in CNN Notizie del 17.9.2008: «[…] Quali...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (5)(5)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 172-2008/I, Trasformazione di società consortile cooperativa sociale in società cooperativa sociale, in CNN Notizie del 17.9.2008: «[…] Né sembra necessaria la redazione di una perizia di stima in base alla disciplina generale della trasformazione, in quanto la perizia è richiesta dall’art. 2500-ter c.c. soltanto nell’ipotesi di trasformazione di società di persone in società di capitali. Essa, invece, non è richiesta in caso di trasformazione di società consortile di capitali in società di capitali, perché “il mutamento dello scopo - da consortile a lucrativo - non determina la necessità della predisposizione della perizia di stima, in quanto le due società, la consortile e la società di capitali derivante dalla trasformazione, appartengono allo stesso genus quanto alla esistenza del capitale sociale, alle norme in tema di bilancio, alla assemblea” (Trib. Roma, 2 settembre 2005, in Not., 2008 […]). Le medesime considerazioni possono valere nel caso di trasformazione di società consortile cooperativa in società cooperativa, entrambe cooperative a mutualità prevalente […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 172-2008/I, Trasformazione di società consortile cooperativa sociale in società cooperativa sociale, in CNN Notizie del 17.9.2008: «[…] Né se...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (6)(6)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.12, Trasformazione di società consortile a responsabilità limitata in consorzio e consenso dei soci ex art. 2500 sexies, comma 1, c.c., 1° pubbl. 9/06: «La trasformazione di una società consortile a responsabilità limitata in consorzio può essere adottata senza il consenso di tutti i soci di cui all’art. 2500 sexies, I comma, c.c. […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.12, Trasformazione di società consortile a responsabilità limitata in consorzio e consenso dei soci ex art. 2500 ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (7)(7)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 246-2009/I, Trasformazione di società consortile per azioni in liquidazione in società cooperativa per azioni. Legittimità e procedimento, in CNN Notizie del 5.1.2010: «[…] Pur non essendo presa espressamente in considerazione l’ipotesi di trasformazione di società consortile in società cooperativa, è pacifica la risposta affermativa. […] Si tratta di verificare se, ammesso il passaggio indiretto da società consortile a società cooperativa attraverso lo step intermedio rappresentato dalla trasformazione da società consortile (o consorzio) in società di capitali, sia ammissibile anche la trasformazione diretta da società consortile (o consorzio) in società cooperativa […]. […] per ciò che concerne l’ipotesi in esame, non sembra sia possibile evincere dalla mancanza di una norma ad hoc una preclusione alla trasformazione diretta […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 246-2009/I, Trasformazione di società consortile per azioni in liquidazione in società cooperativa per azioni. Legittimità e procedimento, in...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (8)(8)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 246-2009/I, Trasformazione di società consortile per azioni in liquidazione in società cooperativa per azioni. Legittimità e procedimento, in CNN Notizie del 5.1.2010: «[…] A tale conclusione, fa eccezione, tuttavia, il caso in cui a partecipare all’operazione di trasformazione sia una società consortile ovvero una società cooperativa (entrambe ricomprese nel novero dei soggetti che possono dar luogo ad una trasformazione eterogenea): si ritiene, infatti, che nella disciplina della trasformazione la necessità della relazione di stima ex art. 2500-ter c.c. trovi un’eccezione laddove l’esigenza di tutela del capitale sociale che è alla base delle disposizioni di cui agli artt. 2343 e 2465 c.c., sia già di per sé soddisfatta dall’aver la società trasformanda soddisfatto tale requisito già prima della trasformazione, essendo soggetta alla disciplina strutturale di un tipo capitalistico anche con riguardo alla formazione del capitale sociale, con la conseguenza che, pur trattandosi di trasformazione eterogenea, gli artt. 2343 e 2465 c.c. non trovano applicazione (Trib. Roma 21 settembre 2005 […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 246-2009/I, Trasformazione di società consortile per azioni in liquidazione in società cooperativa per azioni. Legittimità e procedimento, in...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (9)(9)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 32-2010/I, La trasformazione degli enti no profit, in CNN Notizie del 26.5.2010: «[…] Anche qui si tratta di verificare se per il passaggio dallo schema s.r.l. consortile a fondazione sia necessario lo step intermedio rappresentato dalla trasformazione della s.r.l. consortile in s.r.l. […]. In definitiva, qualificando il passaggio da società consortile a responsabilità limitata a società a responsabilità limitata in termini di trasformazione eterogenea, la deroga al regime ordinario delle modificazioni concernenti l’oggetto sociale è rappresentata dalla applicabilità del disposto dell’art. 2500-novies, che riconosce ai creditori il diritto all’opposizione. Sennonché le stesse regole (diritto di recesso; diritto di opposizione) sono ovviamente applicabili anche all’ipotesi di trasformazione di società lucrativa in fondazione ex art. 2500-septies. Ciò sembra legittimare l’applicazione - quanto meno in via analogica - della disciplina codicistica anche all’ipotesi al vaglio [trasformabilità di società consortile a responsabilità limitata in fondazione, N.d.A.], senza comunque rendersi necessario il passaggio intermedio della trasformazione in s.r.l. Appare, in definitiva, certamente possibile qualificare l’operazione in discorso in termini di “trasformazione eterogenea atipica o innominata”, senza dubbio legittima, stante peraltro la stretta vicinanza con la fattispecie tipizzata (trasformazione di società di capitali in fondazione), dalla quale si differenzia solo per lo scopo consortile che connota l’ente di partenza».
    In senso conforme: Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 126-2007/I, Trasformazione da società consortile a responsabilità limitata in fondazione, in CNN Notizie del 27.9.2007.
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 32-2010/I, La trasformazione degli enti no profit, in CNN Notizie del 26.5.2010: «[…] Anche qui si tratta di verificare se per il passaggio da...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (10)(10)
    - Trib. Trieste, 11 febbraio 1980, in Giur. Comm., 1981, II, 690, con nota di Capurso: «Deve essere omologato ed iscritto nel registro delle società commerciali l’atto con il quale una società consortile a responsabilità limitata ha deliberato di trasformarsi in società consortile cooperativa a responsabilità limitata».
    - Trib. Trieste, 11 febbraio 1980, in Giur. Comm., 1981, II, 690, con nota di Capurso: «Deve essere omologato ed iscritto nel registro delle società commerciali l’atto con il quale una società consort...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (11)(11)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 126-2011/I e n. 127-2011/I, Liquidazione della quota di socio recedente/escluso nelle società consortili a responsabilità limitata e nelle società consortili cooperative, in CNN Notizie del 1.9.2011: «[…] Circa la natura del passaggio da società consortile a responsabilità limitata in società consortile cooperativa, sembra essere in presenza di una trasformazione in senso tecnico, in quanto nonostante la permanenza della struttura consortile, cambia la tipologia societaria di riferimento. […] Se si ritiene che il passaggio da società consortile a responsabilità limitata in società consortile cooperativa abbia la natura di trasformazione in senso tecnico, viene in rilievo l’art. 2545-decies c.c., il quale contempla la sola trasformazione di cooperativa in consorzio, ma non anche di cooperativa in società consortile, né di consorzio o società consortile in cooperativa. Sul punto è stato rilevato che l’art. 2545-decies c.c., nel prevedere la trasformazione di cooperativa in consorzio, ammette implicitamente anche la trasformazione di cooperativa in società consortile, sia di capitali, sia mutualistica, in considerazione delle affinità esistenti tanto in relazione alla struttura organizzativa di tali enti, quanto in relazione agli scopi mutualistici e consortili […]. Ciò, dunque, non esclude l’ammissibilità della fattispecie inversa del passaggio da consorzio o società consortile a cooperativa, il quale può avvenire senza che si ponga il problema della devoluzione ai fondi mutualistici. Quanto alla disciplina, si è in presenza di una trasformazione eterogenea […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 126-2011/I e n. 127-2011/I, Liquidazione della quota di socio recedente/escluso nelle società consortili a responsabilità limitata e nelle so...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (12)(12)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 126-2011/I e n. 127-2011/I, Liquidazione della quota di socio recedente/escluso nelle società consortili a responsabilità limitata e nelle società consortili cooperative, in CNN Notizie del 1.9.2011: «[…] Non sembra, invece, necessaria una perizia del patrimonio redatta ai sensi degli artt. 2343 o 2465 c.c., in quanto tanto per l’ente di riferimento, quanto per l’ente di arrivo, è previsto il rispetto delle norme a garanzia della corretta formazione del capitale sociale […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 126-2011/I e n. 127-2011/I, Liquidazione della quota di socio recedente/escluso nelle società consortili a responsabilità limitata e nelle so...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (13)(13)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.24, Trasformazione di società consortile avente forma di società di persone in società di capitali - relazione di stima ex art. 2500 ter c.c. - necessità, 1° pubbl. 9/07: «In ogni caso di trasformazione di società consortile avente forma di società di persone in società di capitali (avente o meno oggetto consortile), deve ritenersi necessaria la preventiva acquisizione della relazione di stima redatta ai sensi dell’art. 2343 ovvero dell’art. 2465 c.c., in forza dell’art. 2500-ter, comma 2, c.c.».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.24, Trasformazione di società consortile avente forma di società di persone in società di capitali - relazione di...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (14)(14)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 20, Questioni in tema di trasformazioni eterogenee (artt. 2500-ter, 2500-septies e 2500-octies c.c.), 18 marzo 2004: «[…] Gli artt. 2500-septies e 2500-octies c.c. espressamente ricomprendono nell’ambito della trasformazione eterogenea la trasformazione di società consortili (di qualunque tipo) in società di capitali e la trasformazione di società di capitali in società consortili (di qualunque tipo). Tali disposizioni dimostrano l’intenzione del legislatore di dare un particolare rilievo al cambio dello scopo da consortile in lucrativo e da lucrativo in consortile ed impediscono all’interprete di qualificare tale deliberazione come semplice modifica dell’oggetto. Quindi, anche in tutti i casi di mutamento dell’oggetto da consortile in non consortile e viceversa dovranno applicarsi le disposizioni dettate dal legislatore per la trasformazione eterogenea».
    In senso conforme: Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 151-2006/I, Trasformazione di società consortile a responsabilità limitata in società a responsabilità limitata e perizia di stima, in CNN Notizie del 12.1.2007; Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 189-2009/I, Trasformazione di s.r.l. consortile in s.p.a. e opposizione dei creditori sociali ex art. 2500-novies c.c., in CNN Notizie del 27.10.2009.
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 20, Questioni in tema di trasformazioni eterogenee (artt. 2500-ter, 2500-septies e 2500-octies c.c.), 18 marzo 2004: «[…] Gli artt. 2500-septies e 2500-octie...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (15)(15)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.25, Trasformazione eterogenea di società consortile a responsabilità limitata in società di capitali avente scopo lucrativo - relazione di stima - esclusione, 1° pubbl. 9/07: «Nel caso di trasformazione eterogenea di società consortile a responsabilità limitata in società di capitali avente scopo lucrativo non è necessaria la relazione di stima redatta a norma dell’art. 2343 ovvero dell’art. 2465 c.c., non trovando applicazione la previsione dell’art. 2500-ter, comma 2, c.c.».
    In senso conforme: Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 151-2006/I, Trasformazione di società consortile a responsabilità limitata in società a responsabilità limitata e perizia di stima, in CNN Notizie del 12.1.2007; Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 246-2009/I, Trasformazione di società consortile per azioni in liquidazione in società cooperativa per azioni. Legittimità e procedimento, in CNN Notizie del 5.1.2010; Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 97-2013/I, Trasformazione di cooperativa in società cooperativa consortile, in CNN Notizie del 26.6.2013.
    Trib. Roma, 21 settembre 2005, in Giur. it., 2006, 1210; in Riv. not., 2006, 1098; e in Notariato, 2008, 280, con nota di Puglielli - Atlante: «La trasformazione eterogenea di una società consortile in società di capitali non richiede la redazione di una relazione di stima».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.25, Trasformazione eterogenea di società consortile a responsabilità limitata in società di capitali avente scopo...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.5, Trasformazione in consorzio o società consortile, 1° pubbl. 9/05: «Nella trasformazione in consorzio e/o in società consortile […] sarà necessario verificare […] la natura consortile del nuovo oggetto sociale, procedendo altrimenti ai necessari adeguamenti (ed eventuali esclusioni)».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.5, Trasformazione in consorzio o società consortile, 1° pubbl. 9/05: «Nella trasformazione in consorzio e/o in so...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.5, Trasformazione in consorzio o società consortile, 1° pubbl. 9/05: «Nella trasformazione in consorzio e/o in società consortile […] sarà necessario verificare che tutti i soci siano imprenditori […] procedendo altrimenti ai necessari adeguamenti (ed eventuali esclusioni)».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.5, Trasformazione in consorzio o società consortile, 1° pubbl. 9/05: «Nella trasformazione in consorzio e/o in so...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 5941/I, Trasformazione di consorzio in società consortile: qualificazione e disciplina applicabile, in CNN Notizie del 7.11.2005: «[…] Più complessa, invece, risulta la qualificazione della trasformazione in esame: se, da alcuni punti di vista, risulta difficile definirla tout-court eterogenea, in quanto sussiste un’omogeneità causale tra l’ente trasformando e quello che risulta dalla trasformazione, non è però possibile ignorare completamente la differenza sussistente tra le due figure associative, che impedisce di ritenerla omogenea. […] in considerazione del radicale mutamento della struttura organizzativa, si impone la necessità di adottare quelle cautele previste dal legislatore in tema di trasformazione eterogenea […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 5941/I, Trasformazione di consorzio in società consortile: qualificazione e disciplina applicabile, in CNN Notizie del 7.11.2005: «[…] Più co...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (4)(4)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 5941/I, Trasformazione di consorzio in società consortile: qualificazione e disciplina applicabile, in CNN Notizie del 7.11.2005: «[…] La fattispecie non risulta espressamente disciplinata dal legislatore, il quale si limita a prevedere l’ipotesi del passaggio da consorzio in società lucrativa, qualificata come trasformazione eterogenea (art. 2500-octies). Tuttavia, è possibile concludere per la sicura ammissibilità dell’operazione descritta […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 5941/I, Trasformazione di consorzio in società consortile: qualificazione e disciplina applicabile, in CNN Notizie del 7.11.2005: «[…] La fat...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (5)(5)
    - Trib. Napoli, 30 marzo 1990, in Società, 1990, 1108, con nota di De Angelis: «È ammissibile la trasformazione di un consorzio in società consortile cooperativa a responsabilità limitata, in considerazione dell’omogeneità causale fra le due figure».
    - Trib. Napoli, 30 marzo 1990, in Società, 1990, 1108, con nota di De Angelis: «È ammissibile la trasformazione di un consorzio in società consortile cooperativa a responsabilità limitata, in consider...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (6)(6)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 5941/I, Trasformazione di consorzio in società consortile: qualificazione e disciplina applicabile, in CNN Notizie del 7.11.2005: «[…] Quanto alla necessità della relazione di stima, l’applicazione dell’art. 2500-ter, secondo comma, che a sua volta richiama gli artt. 2343 e 2465 c.c. - in base alla veste societaria che l’ente assumerà -, consente di accertare quale sia l’effettivo ammontare del patrimonio del consorzio, in modo tale da garantire almeno la parità dello stesso al minimo legale previsto per il tipo societario prescelto. Anche la giurisprudenza onoraria, prima della riforma, aveva ritenuto doverosa la redazione di una perizia di stima, in caso di trasformazione di un consorzio in società di capitali consortile (Appello Roma, 21 luglio 1999, in Giur. it., 2000, 118)».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 5941/I, Trasformazione di consorzio in società consortile: qualificazione e disciplina applicabile, in CNN Notizie del 7.11.2005: «[…] Quanto...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (7)(7)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 97-2013/I, Trasformazione di cooperativa in società cooperativa consortile, in CNN Notizie del 26.6.2013: «[…] In merito alla questione della trasformazione da società cooperativa in società cooperativa consortile […] Gli artt. 2500-septies e 2500-octies c.c. risolvono oggi la questione, definendo espressamente come trasformazione «il mutamento organizzativo che veda sulla linea di partenza o alla meta una società di capitali ed una società consortile […]. Tali riflessioni riguardano le società consortili che abbiano adottato il modello delle società di capitali, ma possono essere estese anche alle cooperative consortili argomentando ex art. 2545-decies c.c. Tale norma, nel prevedere la trasformazione di cooperativa in consorzio, ammette implicitamente anche la trasformazione di cooperativa in società consortile, sia di capitali, sia mutualistica, in considerazione delle affinità esistenti tanto in relazione alla struttura organizzativa di tali enti, quanto in relazione agli scopi mutualistici e consortili […]».
    Trib. Milano, 3 luglio 1989, in Giur. It., 1989, I, 2, 922: «Deve essere omologato ed iscritto nel registro delle imprese l’atto con il quale la società cooperativa ha deliberato di trasformarsi in società consortile per azioni».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 97-2013/I, Trasformazione di cooperativa in società cooperativa consortile, in CNN Notizie del 26.6.2013: «[…] In merito alla questione della...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (8)(8)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 97-2013/I, Trasformazione di cooperativa in società cooperativa consortile, in CNN Notizie del 26.6.2013: «[…] Qualificata l’operazione in esame come trasformazione in senso tecnico, occorre valutare se essa sia assoggettata alla disciplina dell’art. 2545-decies c.c., il quale consente la trasformazione in società lucrative o consorzi soltanto alle cooperative a mutualità non prevalente, prevedendo il rispetto di obblighi specifici, quali la redazione di una situazione patrimoniale e la devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici. Occorre rilevare che […] entrambi gli enti sono soggetti al sistema di controlli e vincoli relativi alla mutualità prevalente, rendendo così non necessaria l’applicazione della disciplina speciale sulla trasformazione delle cooperative di cui agli artt. 2545-decies e 2545-undecies c.c., la quale riguarda il passaggio da ente mutualistico a ente non mutualistico e proprio in virtù di tale passaggio stabilisce che la trasformazione sia consentita soltanto alle cooperative a mutualità non prevalente e a condizione che vi sia la devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici. In caso, quindi, di trasformazione di società cooperativa a mutualità prevalente in cooperativa consortile anch’essa a mutualità prevalente, non sembra che tale trasformazione sia assoggettata agli adempimenti di cui agli artt. 2545-decies e 2545-undecies c.c., che in particolare impongono la necessità di redigere un’apposita relazione patrimoniale e di devolvere ai fondi mutualistici il valore effettivo del patrimonio, dedotti il capitale versato e rivalutato e i dividendi non ancora distribuiti […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 97-2013/I, Trasformazione di cooperativa in società cooperativa consortile, in CNN Notizie del 26.6.2013: «[…] Qualificata l’operazione in es...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (9)(9)
    - Trib. Trieste, 11 febbraio 1980, in Giur. Comm., 1981, II, 690, con nota di Capurso: «Deve essere omologato ed iscritto nel registro delle società commerciali l’atto con il quale una società consortile a responsabilità limitata ha deliberato di trasformarsi in società consortile cooperativa a responsabilità limitata».
    - Trib. Trieste, 11 febbraio 1980, in Giur. Comm., 1981, II, 690, con nota di Capurso: «Deve essere omologato ed iscritto nel registro delle società commerciali l’atto con il quale una società consort...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (10)(10)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 126-2011/I e n. 127-2011/I, Liquidazione della quota di socio recedente/escluso nelle società consortili a responsabilità limitata e nelle società consortili cooperative, in CNN Notizie del 1.9.2011: «[…] Circa la natura del passaggio da società consortile a responsabilità limitata in società consortile cooperativa, sembra essere in presenza di una trasformazione in senso tecnico, in quanto nonostante la permanenza della struttura consortile, cambia la tipologia societaria di riferimento. […] Se si ritiene che il passaggio da società consortile a responsabilità limitata in società consortile cooperativa abbia la natura di trasformazione in senso tecnico, viene in rilievo l’art. 2545-decies c.c., il quale contempla la sola trasformazione di cooperativa in consorzio, ma non anche di cooperativa in società consortile, né di consorzio o società consortile in cooperativa. Sul punto è stato rilevato che l’art. 2545-decies c.c., nel prevedere la trasformazione di cooperativa in consorzio, ammette implicitamente anche la trasformazione di cooperativa in società consortile, sia di capitali, sia mutualistica, in considerazione delle affinità esistenti tanto in relazione alla struttura organizzativa di tali enti, quanto in relazione agli scopi mutualistici e consortili […]. Ciò, dunque, non esclude l’ammissibilità della fattispecie inversa del passaggio da consorzio o società consortile a cooperativa, il quale può avvenire senza che si ponga il problema della devoluzione ai fondi mutualistici. Quanto alla disciplina, si è in presenza di una trasformazione eterogenea […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 126-2011/I e n. 127-2011/I, Liquidazione della quota di socio recedente/escluso nelle società consortili a responsabilità limitata e nelle so...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (11)(11)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 126-2011/I e n. 127-2011/I, Liquidazione della quota di socio recedente/escluso nelle società consortili a responsabilità limitata e nelle società consortili cooperative, in CNN Notizie del 1.9.2011: «[…] Non sembra, invece, necessaria una perizia del patrimonio redatta ai sensi degli artt. 2343 o 2465 c.c., in quanto tanto per l’ente di riferimento, quanto per l’ente di arrivo, è previsto il rispetto delle norme a garanzia della corretta formazione del capitale sociale […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 126-2011/I e n. 127-2011/I, Liquidazione della quota di socio recedente/escluso nelle società consortili a responsabilità limitata e nelle so...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (12)(12)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 97-2013/I, Trasformazione di cooperativa in società cooperativa consortile, in CNN Notizie del 26.6.2013: «[…] qualificare il passaggio da società cooperativa a mutualità prevalente a società cooperativa consortile anch’essa a mutualità prevalente in termini di trasformazione comporta l’applicabilità del disposto dell’art. 2500-novies c.c., che riconosce ai creditori il diritto all’opposizione […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 97-2013/I, Trasformazione di cooperativa in società cooperativa consortile, in CNN Notizie del 26.6.2013: «[…] qualificare il passaggio da so...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (13)(13)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 97-2013/I, Trasformazione di cooperativa in società cooperativa consortile, in CNN Notizie del 26.6.2013: «[…] Né sembra necessaria la redazione di una perizia di stima in base alla disciplina generale della trasformazione, in quanto la perizia è richiesta dall’art. 2500-ter c.c. soltanto nell’ipotesi di trasformazione di società di persone in società di capitali […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 97-2013/I, Trasformazione di cooperativa in società cooperativa consortile, in CNN Notizie del 26.6.2013: «[…] Né sembra necessaria la redazi...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (14)(14)
    - App. Napoli, 29 ottobre 1990, in Società, 1991, 967: «Deve essere omologata la delibera assembleare di una società per azioni che modifichi lo statuto trasformandola in società per azioni con scopi consortili».
    - App. Napoli, 29 ottobre 1990, in Società, 1991, 967: «Deve essere omologata la delibera assembleare di una società per azioni che modifichi lo statuto trasformandola in società per azioni con scopi ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (15)(15)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 20, Questioni in tema di trasformazioni eterogenee (artt. 2500-ter, 2500-septies e 2500-octies c.c.), 18 marzo 2004: «[…] Gli artt. 2500-septies e 2500-octies c.c. espressamente ricomprendono nell’ambito della trasformazione eterogenea la trasformazione di società consortili (di qualunque tipo) in società di capitali e la trasformazione di società di capitali in società consortili (di qualunque tipo). Tali disposizioni dimostrano l’intenzione del legislatore di dare un particolare rilievo al cambio dello scopo da consortile in lucrativo e da lucrativo in consortile ed impediscono all’interprete di qualificare tale deliberazione come semplice modifica dell’oggetto. Quindi, anche in tutti i casi di mutamento dell’oggetto da consortile in non consortile e viceversa dovranno applicarsi le disposizioni dettate dal legislatore per la trasformazione eterogenea».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 151-2006/I, Trasformazione di società consortile a responsabilità limitata in società a responsabilità limitata e perizia di stima, in CNN Notizie del 12.1.2007: «[…] Sul punto, peraltro, il dato normativo appare risolutivo, considerando in ogni caso come trasformazione eterogenea, con applicazione della relativa disciplina, la trasformazione di società consortili in società non consortili e viceversa. […] qualificando il passaggio da società consortile a responsabilità limitata a società a responsabilità limitata in termini di trasformazione eterogenea, la deroga al regime ordinario delle modificazioni concernenti l’oggetto sociale è rappresentata dalla applicabilità del disposto dell’art. 2500-novies, che riconosce ai creditori il diritto all’opposizione».
    In senso conforme: Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 189-2009/I, Trasformazione di s.r.l. consortile in s.p.a. e opposizione dei creditori sociali ex art. 2500-novies c.c., in CNN Notizie del 27.10.2009.
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 20, Questioni in tema di trasformazioni eterogenee (artt. 2500-ter, 2500-septies e 2500-octies c.c.), 18 marzo 2004: «[…] Gli artt. 2500-septies e 2500-octie...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (16)(16)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 304-2014/I, Trasformazione di s.p.a. in s.p.a. consortile, in CNN Notizie del 4.5.2016: «[…] È dubbio […] se il requisito del consenso individuale dei soci che andranno ad assumere responsabilità illimitata trovi applicazione qualora lo statuto della società consortile risultante dalla trasformazione dovesse prevedere l’obbligo dei soci di versare dei contributi in denaro. […] l’assunzione dell’obbligo di eseguire versamenti in denaro avrebbe una rilevanza endosocietaria e, pertanto, non implica l’assunzione di responsabilità generica verso terzi per le obbligazioni sociali, né rileverebbe ai fini dell’applicazione dell’art. 147 l. fall. che sancisce il fallimento per estensione dei soci illimitatamente responsabili […]. Tali considerazioni consentono di ipotizzare che - in caso di trasformazione di società di capitali in società consortile di capitali il cui statuto preveda l’obbligo di eseguire contributi consortili - non occorra il consenso individuale dei soci, sia perché tale ipotesi non è equiparabile a quella dell’assunzione di responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali, sia perché in tale fattispecie ricorre il recesso dei soci dissenzienti […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 304-2014/I, Trasformazione di s.p.a. in s.p.a. consortile, in CNN Notizie del 4.5.2016: «[…] È dubbio […] se il requisito del consenso indivi...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (17)(17)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 304-2014/I, Trasformazione di s.p.a. in s.p.a. consortile, in CNN Notizie del 4.5.2016: «[…] Sul piano procedimentale, qualificando il passaggio da società a responsabilità limitata a società consortile a responsabilità limitata in termini di trasformazione eterogenea, trova applicazione l’art. 2500-novies, che riconosce ai creditori il diritto all’opposizione. L’art. 2500-novies c.c., infatti, non appare legato al passaggio dal regime di responsabilità illimitata a quello di responsabilità limitata. La ratio dell’opposizione riconosciuta ai creditori dell’ente trasformando, invero, sembra rinvenirsi nella circostanza che la trasformazione eterogenea comporta non solo o non tanto un diverso regime di responsabilità per le obbligazioni sociali, ma anche, e soprattutto, una diversa struttura organizzativa e di governo del patrimonio in capo all’ente trasformato […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 304-2014/I, Trasformazione di s.p.a. in s.p.a. consortile, in CNN Notizie del 4.5.2016: «[…] Sul piano procedimentale, qualificando il passag...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (18)(18)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 304-2014/I, Trasformazione di s.p.a. in s.p.a. consortile, in CNN Notizie del 4.5.2016: «[…] Sotto il profilo patrimoniale, sembra doversi escludere la necessità di una perizia di stima. L’applicabilità dell’art. 2500-ter c.c. - dettato, invero, per le trasformazioni di società di persone in società di capitali - alle trasformazioni eterogenee in società di capitali, viene affermata dalla Massima n. 20 della Commissione società del Consiglio Notarile di Milano, sulla base dell’assunto per il quale le esigenze di tutela del capitale sociale che stanno alla base di queste disposizioni sussistono a maggior ragione nel caso di trasformazione eterogenea in società di capitali. All’affermazione generalizzata, certamente condivisibile, fa tuttavia eccezione l’ipotesi in cui quella stessa esigenza di tutela del capitale sociale sia già di per sé soddisfatta dall’aver la società trasformanda soddisfatto tale requisito già prima della trasformazione, essendo soggetta alla disciplina strutturale di un tipo capitalistico proprio con riguardo alla formazione del capitale sociale […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 304-2014/I, Trasformazione di s.p.a. in s.p.a. consortile, in CNN Notizie del 4.5.2016: «[…] Sotto il profilo patrimoniale, sembra doversi es...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (19)(19)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 304-2014/I, Trasformazione di s.p.a. in s.p.a. consortile, in CNN Notizie del 4.5.2016: «[…] Quanto, infine, alla necessità della relazione degli amministratori ex art. 2500-sexies, c.c., che illustri le motivazioni e gli effetti della trasformazione (richiesta dal comma 2 dell’art. 2500-sexies, c.c. per la trasformazione di società di capitali in società di persone e richiamata per le trasformazioni eterogenee da società di capitali dal comma 2 dell’art. 2500-septies, c.c., nei limiti della compatibilità), l’aver qualificato l’operazione in termini di trasformazione eterogenea rende certamente applicabile la norma […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 304-2014/I, Trasformazione di s.p.a. in s.p.a. consortile, in CNN Notizie del 4.5.2016: «[…] Quanto, infine, alla necessità della relazione d...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (20)(20)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 7-2014/I, Trasformazione di s.r.l. in società consortile a responsabilità limitata, in CNN Notizie del 4.5.2016: «[…] È dubbio […] se il requisito del consenso individuale dei soci che andranno ad assumere responsabilità illimitata trovi applicazione qualora lo statuto della società consortile risultante dalla trasformazione dovesse prevedere l’obbligo dei soci di versare dei contributi in denaro. […] l’assunzione dell’obbligo di eseguire versamenti in denaro avrebbe una rilevanza endosocietaria e, pertanto, non implica l’assunzione di responsabilità generica verso terzi per le obbligazioni sociali, né rileverebbe ai fini dell’applicazione dell’art. 147 l. fall. che sancisce il fallimento per estensione dei soci illimitatamente responsabili […]. Tali considerazioni consentono di ipotizzare che - in caso di trasformazione di società di capitali in società consortile di capitali il cui statuto preveda l’obbligo di eseguire contributi consortili - non occorra il consenso individuale dei soci […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 7-2014/I, Trasformazione di s.r.l. in società consortile a responsabilità limitata, in CNN Notizie del 4.5.2016: «[…] È dubbio […] se il requ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (21)(21)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 7-2014/I, Trasformazione di s.r.l. in società consortile a responsabilità limitata, in CNN Notizie del 4.5.2016: «[…] Sul piano procedimentale, qualificando il passaggio da società a responsabilità limitata a società consortile a responsabilità limitata in termini di trasformazione eterogenea, trova applicazione l’art. 2500-novies, che riconosce ai creditori il diritto all’opposizione. L’art. 2500-novies c.c., infatti, non appare legato al passaggio dal regime di responsabilità illimitata a quello di responsabilità limitata. La ratio dell’opposizione riconosciuta ai creditori dell’ente trasformando, invero, sembra rinvenirsi nella circostanza che la trasformazione eterogenea comporta non solo o non tanto un diverso regime di responsabilità per le obbligazioni sociali, ma anche, e soprattutto, una diversa struttura organizzativa e di governo del patrimonio in capo all’ente trasformato […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 7-2014/I, Trasformazione di s.r.l. in società consortile a responsabilità limitata, in CNN Notizie del 4.5.2016: «[…] Sul piano procedimental...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (22)(22)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 7-2014/I, Trasformazione di s.r.l. in società consortile a responsabilità limitata, in CNN Notizie del 4.5.2016: «[…] Appare, infine, opportuno segnalare che, sotto il profilo patrimoniale, sembra doversi escludere la necessità di una perizia di stima. L’applicabilità dell’art. 2500-ter c.c. - dettato, invero, per le trasformazioni di società di persone in società di capitali - alle trasformazioni eterogenee in società di capitali, viene affermata dalla Massima n. 20 della Commissione società del Consiglio Notarile di Milano, sulla base dell’assunto per il quale le esigenze di tutela del capitale sociale che stanno alla base di queste disposizioni sussistono a maggior ragione nel caso di trasformazione eterogenea in società di capitali. All’affermazione generalizzata, certamente condivisibile, fa tuttavia eccezione l’ipotesi in cui quella stessa esigenza di tutela del capitale sociale sia già di per sé soddisfatta dall’aver la società trasformanda soddisfatto tale requisito già prima della trasformazione, essendo soggetta alla disciplina strutturale di un tipo capitalistico proprio con riguardo alla formazione del capitale sociale […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 7-2014/I, Trasformazione di s.r.l. in società consortile a responsabilità limitata, in CNN Notizie del 4.5.2016: «[…] Appare, infine, opportu...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    Fine capitolo