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Massimario delle operazioni societarie e degli enti non profit

I – SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

I.1 - Società a partecipazione pubblica

I.1.1 - Società a partecipazione pubblica (in generale e miscellanea)

1. Alienazione di quote di partecipazione

2. Amministrazione della s.p.a. partecipata

3. Amministrazione della s.r.l. partecipata

4. Assoggettabilità a fallimento e concordato preventivo

5. Controllo del notaio rogante

6. Controllo del socio pubblico sulla gestione della società

7. Disciplina applicabile

8. Entità della quota di partecipazione delle pubbliche amministrazioni

9. Limitazione all’ingerenza dei soci nella gestione

10. Motivazione analitica: nozione e atti che vi sono soggetti

11. Natura giuridica della società partecipata

12. Obbligazioni e titoli di debito

13. Partecipazione a società di diritto straniero

14. Partecipazione “a tempo” del socio privato

15. Partecipazione di pubbliche amministrazioni a enti non societari

16. Particolari diritti dei soci

17. Prelazione statutaria a favore del socio privato

18. Revisione legale nella s.p.a. partecipata

19. Risoluzione del contratto di servizio e fuoriuscita del socio privato

20. Strumenti finanziari partecipativi

21. Tipologie di società partecipate ammesse

1. Alienazione di quote di partecipazione

L’alienazione, da parte di un ente pubblico, di quote di partecipazione a società di sua titolarità e la costituzione di vincoli sulle stesse non sono soggette alla disciplina dell’obbligo di motivazione analitica (1).

2. Amministrazione della s.p.a. partecipata

La s.p.a. a partecipazione pubblica può essere amministrata, sulla base di adeguata motivazione, con il sistema tradizionale, con il sistema monistico o con il sistema dualistico (2).

3. Amministrazione della s.r.l. partecipata

La s.r.l. a partecipazione pubblica non può essere amministrata con il sistema di amministrazione congiuntivo o disgiuntivo (3).

4. Assoggettabilità a fallimento e concordato preventivo

Le società a partecipazione pubblica sono soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo (4).

5. Controllo del notaio rogante

Il notaio chiamato a procedere alla stipula dell’atto costitutivo di una società a partecipazione pubblica o dell’atto di cessione di una partecipazione al capitale sociale di una società a partecipazione pubblica, è tenuto a verificare il rispetto, da parte dell’ente pubblico, del procedimento deliberativo prescritto dalla legge (5).

6. Controllo del socio pubblico sulla gestione della società

Lo statuto della s.p.a. a partecipazione pubblica può contenere clausole finalizzate a derogare al principio di competenza gestionale esclusiva del consiglio di amministrazione, al fine di consentire il controllo del socio pubblico sulla gestione dell’impresa (6).

7. Disciplina applicabile

Alle società a partecipazione pubblica si applicano la normativa specifica in materia di società partecipate da amministrazioni pubbliche (il d.lgs. 175/2016), nonché, per tutto quanto non derogato dalla normativa speciale, le norme di diritto comune (7).

8. Entità della quota di partecipazione delle pubbliche amministrazioni

Le pubbliche amministrazioni possono essere titolari di quote di partecipazione di qualsiasi caratura (8).

9. Limitazione all’ingerenza dei soci nella gestione

Lo statuto della s.r.l. a partecipazione pubblica può derogare all’art. 2479, c. 1, c.c., nel senso di eliminare o limitare la competenza e l’ingerenza dei soci sulle competenze dell’organo amministrativo, inibendo loro di avocare a sé poteri e prerogative di quest’ultimo (9).

10. Motivazione analitica: nozione e atti che vi sono soggetti

L’obbligo di motivazione analitica grava sull’ente pubblico che assume deliberazioni in ordine ai seguenti atti: costituzione di società, aumento di capitale sociale, modifica dell’oggetto sociale che consenta un cambiamento significativo dell’attività della società, trasferimento della sede sociale all’estero, revoca dello stato di liquidazione, trasformazione, fusione, scissione, acquisto di partecipazioni sociali. La motivazione analitica consiste nel fatto che la deliberazione dell’ente pubblico deve presentare i seguenti requisiti: a) il riferimento alla necessità dell’operazione per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all’art. 4 d.lgs. 175/2016; b) l’indicazione delle ragioni e delle finalità che giustificano la decisione sul piano della convenienza economica; c) l’indicazione delle ragioni e delle finalità che giustificano la decisione sul piano della sostenibilità finanziaria; d) la valutazione della possibilità di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato; e) l’indicazione della compatibilità della decisione con i princìpi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa; f) l’attestazione della compatibilità dell’intervento finanziario previsto con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese (10).

11. Natura giuridica della società partecipata

La società a partecipazione pubblica ha natura di soggetto di diritto privato (11).

12. Obbligazioni e titoli di debito

Le pubbliche amministrazioni possono essere titolari di obbligazioni e titoli di debito (12).

13. Partecipazione a società di diritto straniero

Le pubbliche amministrazioni possono essere socie di società di diritto straniero regolamentate da leggi vigenti in Paesi UE; e possono essere socie della Società Europea e della Società Cooperativa Europea (13).

14. Partecipazione “a tempo” del socio privato

La presenza del socio privato in una società a partecipazione pubblica non può essere di durata superiore alla durata dell’appalto o della concessione di cui la società è parte, configurandosi pertanto una particolare ipotesi di partecipazione sociale “a tempo” e, cioè, soggetta a termine finale di durata; lo statuto deve determinare le modalità con le quali, in concreto, viene disciplinato lo scioglimento del rapporto sociale con il socio privato alla scadenza di detto termine (14).

15. Partecipazione di pubbliche amministrazioni a enti non societari

Le pubbliche amministrazioni possono partecipare ad associazioni, fondazioni, consorzi, G.e.i.e., reti di imprese (15).

16. Particolari diritti dei soci

Lo statuto della s.r.l. a partecipazione pubblica può prevedere l’attribuzione, tanto ai soci privati quanto al socio pubblico, di “particolari diritti” a norma dell’art. 2468, c. 3, c.c. (16).

17. Prelazione statutaria a favore del socio privato

La clausola attributiva del diritto di prelazione, a favore del socio privato, in caso di alienazione di una quota di partecipazione al capitale sociale di una società a partecipazione pubblica, di titolarità del socio ente pubblico, è da considerarsi nulla in quanto in violazione del principio di evidenza pubblica che permea la scelta del socio privato (17). È invece legittima la clausola di prelazione secondo la quale, dovendosi procedere al trasferimento di quote di partecipazione al capitale sociale di una società a partecipazione pubblica, mediante una procedura ad evidenza pubblica, il diritto di prelazione possa essere esercitato, una volta esperita la procedura ad evidenza pubblica, per un prezzo pari a quello risultante dalla proposta di aggiudicazione (18).

18. Revisione legale nella s.p.a. partecipata

Nelle s.p.a. a controllo pubblico la revisione legale non può essere affidata al collegio sindacale (19).

19. Risoluzione del contratto di servizio e fuoriuscita del socio privato

Lo statuto della società a responsabilità limitata a partecipazione pubblica, nel disciplinare i «meccanismi idonei a determinare lo scioglimento del rapporto societario in caso di risoluzione del contratto di servizio», può alternativamente prevedere:

  • se si tratta di una s.r.l.:

    • un meccanismo di esclusione per giusta causa del socio privato, ai sensi dell’art. 2473-bis c.c., del socio privato, con conseguente applicazione della disciplina del recesso (e con i correttivi del caso concreto: tenendo conto, ad esempio, della necessità di esperire una procedura a evidenza pubblica per individuare un nuovo socio);

    • l’attribuzione al socio pubblico di un diritto di riscatto (o opzione di acquisto) della quota di partecipazione del socio privato (20);

  • se si tratta di una s.p.a.: l’emissione di azioni riscattabili, a norma dell’art. 2437-sexies c.c., con previsione del diritto di riscatto delle azioni del socio privato ad opera della società emittente (dovendo peraltro ricorrere i presupposti per procedere all’acquisto di azioni proprie) (21).

20. Strumenti finanziari partecipativi

Le pubbliche amministrazioni possono rendersi titolari di strumenti finanziari partecipativi (22).

21. Tipologie di società partecipate ammesse

Le pubbliche amministrazioni possono essere socie di s.p.a. (anche quotate), di s.r.l., di s.p.a. e di s.r.l. start-up innovative, di società consortili per azioni e a responsabilità limitata, di società cooperative; non possono essere socie di società in accomandita per azioni (a meno che non si tratti di società quotate) e di società di persone (23).

I.1.2 - Società in house providing

1. Controllo analogo congiunto: clausole statutarie

2. Controllo congiunto: nozione

3. Controllo del socio pubblico sulla gestione della società

4. Limitazione all’ingerenza dei soci nella gestione

5. Nozione di società in house providing

6. Oggetto sociale

7. Soci

8. Soci: altra società in house providing

1. Controllo analogo congiunto: clausole statutarie

In caso di società in house partecipata da una pluralità di soci pubblici, essi esercitano il controllo analogo in forma congiunta e, a tal fine, la legge consente (i) di introdurre in statuto clausole in deroga (1) al diritto societario comune finalizzate a realizzare un sistema di governance che permetta l’esplicazione del controllo analogo congiunto (fino alla previsione statutaria di un organo di indirizzo e controllo esterno alla società, con compiti di autorizzazione e verifica) (2) e (ii) di stipulare patti parasociali di durata superiore a cinque anni (3). Lo statuto deve altresì dare rilievo ai soci di minoranza, dettando regole di voto (quali la previsione quorum rafforzati e il voto capitario) che valorizzino la loro volontà (4) e inoltre prevedendo la loro rappresentanza nell’organo amministrativo della società (5).

2. Controllo congiunto: nozione

Si ha “controllo congiunto” quando gli enti pubblici partecipanti esplichino sulla società partecipata una “influenza determinante”, sia “positiva che “negativa” (6).

3. Controllo del socio pubblico sulla gestione della società

Lo statuto della s.p.a. a partecipazione pubblica può contenere clausole finalizzate a derogare al principio di competenza gestionale esclusiva del consiglio di amministrazione, al fine di consentire il controllo del socio pubblico sulla gestione dell’impresa (7).

4. Limitazione all’ingerenza dei soci nella gestione

Lo statuto della s.r.l. a partecipazione pubblica può derogare all’art. 2479, c. 1, c.c., nel senso di eliminare o limitare la competenza e l’ingerenza dei soci sulle competenze dell’organo amministrativo, inibendo loro di avocare a sé poteri e prerogative di quest’ultimo (8).

5. Nozione di società in house providing

È in house providing la società a capitale pubblico esclusivo o prevalente in cui l’amministrazione pubblica esercita un controllo analogo a quello esercitato dai propri servizi (9) (situazione che si verifica allorché il socio pubblico detti le linee strategiche cui l’organo amministrativo deve conformarsi, nonché autorizzi o vagli gli atti di gestione della società e gli atti con i quali la società svolge il servizio affidato) (10).

6. Oggetto sociale

La società in house providing deve svolgere nei confronti delle amministrazioni aggiudicatrici socie nella percentuale minima dell’oltre 80 per cento del fatturato (menzionandolo nello statuto) (11) una delle seguenti attività: (i) produzione di un servizio di interesse generale, (ii) progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra pubbliche amministrazioni, (iii) autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, (iv) servizi di committenza (12).

7. Soci

Il capitale della società in house providing deve appartenere (direttamente o indirettamente) (13) a enti pubblici (ed è opportuna la presenza in statuto di una clausola in tal senso) (14); è tuttavia ammissibile anche la partecipazione di soggetti privati purché tale partecipazione sia consentita dalla legge, non comporti controllo o potere di veto, e non determini l’esercizio di un’influenza determinante sulla società controllata (15).

8. Soci: altra società in house providing

È ammissibile che una società in house providing sia partecipata pro-quota da altra società in house providing, a sua volta interamente partecipata da soggetti pubblici (16).

Note a piè di pagina
(1)(1)
- Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 229-2017/I, Procedimenti amministrativi in materia di sottoscrizione, acquisto, cessione di partecipazioni sociali da parte di pubbliche amministrazioni ed onere di controllo notarile, in CNN Notizie del 7.11.2017.
(2)(2)
- Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 227-2017/I, Tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica: note a margine dell’art. 3 T.U.S.P., in CNN Notizie del 7.11.2017: «[…] Per quanto attiene alle società per azioni, non è precluso il ricorso a ciascuno dei tre sistemi di amministrazione e controllo alternativi previsti dal diritto comune. Tuttavia, per quanto concerne le società a controllo pubblico (non quindi tutte le società a partecipazione pubblica), mentre il sistema c.d. tradizionale, nella sua variante con organo amministrativo monocratico, è destinato a rappresentare il modello normale, quelli dualistico e monistico potranno essere utilizzati solo ove ricorrano specifiche ragioni ed esigenze legate alla adeguatezza organizzativa; ragioni che debbono altresì sussistere anche qualora l’assemblea, nell’ambito del modello tradizionale, opti per un consiglio di amministrazione in luogo dell’amministratore unico […]».
(3)(3)
- Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 227-2017/I, Tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica: note a margine dell’art. 3 T.U.S.P., in CNN Notizie del 7.11.2017: «[…] per quanto riguarda la società a responsabilità limitata, altra norma del T.U.S.P. (e cioè l’art. 11, comma 5) si incarica di escludere che le stesse società possano essere amministrate con il regime disgiuntivo o congiuntivo, e cioè secondo un modello che è proprio e caratteristico delle società di persone […]».
(4)(4)
- Consiglio Nazionale del Notariato, Segnalazioni Novità Giurisprudenziali, L’assoggettabilità a fallimento delle società a partecipazione pubblica (Cass., sez. I, 7 febbraio 2017, n. 3196), in CNN Notizie del 9.2.2017: «La Corte di Cassazione, sez. I, con sentenza 7 febbraio 2017, n. 3196, afferma l’assoggettabilità a fallimento di società in house partecipata da un ente pubblico locale anche in epoca anteriore al d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, il quale, all’art. 14, ammette oggi espressamente che «le società a partecipazione pubblica sono soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, nonché, ove ne ricorrano i presupposti, a quelle in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39» […] Viene, peraltro, esclusa la rilevanza, ai fini di una possibile esenzione dal fallimento ex art. 1, l. fall. - che vi esclude appunto gli enti pubblici - della qualificazione della società in house come organismo di diritto pubblico, qualificazione che vale non già ad escluderla dalla applicazione della disciplina di diritto comune, quanto piuttosto, nell’ambito della normativa sui contratti pubblici, a consentire l’affidamento diretto in luogo delle normali procedure concorrenziali a soggetti su cui l’ente pubblico esercita sulla società un controllo analogo, quantomeno per prerogative ed intensità, a quello esercitato sui propri servizi ed uffici […]».
(5)(5)
- Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 229-2017/I, Procedimenti amministrativi in materia di sottoscrizione, acquisto, cessione di partecipazioni sociali da parte di pubbliche amministrazioni ed onere di controllo notarile, in CNN Notizie del 7.11.2017: «[…] Circa il controllo che il notaio è chiamato a espletare in sede di ricevimento di un atto costitutivo, modificativo o di cessione di partecipazioni di tali società, occorre muovere dalla distinzione tra la delibera con cui l’ente pubblico assume la decisione di sottoscrivere o trasferire la partecipazione e il negozio con cui la sottoscrizione o il trasferimento vengono posti in essere. Il primo è un vero e proprio atto amministrativo che consiste in un decreto promanante dall’organo di vertice dell’amministrazione interessata (Stato, Regioni, Comuni o altri enti pubblici) e che si connota come un tipico atto di organizzazione di natura discrezionale, sottoposto al controllo della Corte conti e alla giurisdizione amministrativa. A tale delibera deve, poi, seguire necessariamente l’atto con cui formalmente viene costituita la società, il quale assume la natura di atto negoziale di natura privatistica, soggetto, quindi, alla disciplina ordinaria delle società private e soggetto alla cognizione del giudice ordinario. […] il notaio che procede alla stipula dell’atto costitutivo o dell’atto di trasferimento delle partecipazioni è comunque obbligato a riscontrare la sussistenza della suddetta delibera e la sua conformità agli obblighi di legge. Si tratta, cioè, di verificare che la delibera sia adottata dai soggetti competenti, individuati dall’art. 7, comma 1, d.lgs. 175/2016 e che - in caso di costituzione o acquisto di partecipazioni - contenga la motivazione analitica prescritta dall’art. 5, commi 1 e 2, d.lgs. 175/2016 o - in caso di cessione di partecipazioni tramite negoziazione diretta - che indichi la convenienza economica dell’operazione […]».
(6)(6)
- Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 298-2016/I, La costituzione di nuova società a partecipazione mista pubblica-privata: statuti delle s.p.a., delle s.r.l., speciali categorie di azioni e patti parasociali (art. 17 T.U. società a partecipazione pubblica), in CNN Notizie del 20.1.2017: «[…] Procedendo nell’analisi dell’articolo in commento, si rileva che il comma quattro “apre” ad una serie di “concessioni”, di cui tre, contenute nelle lettere a), c) e d) dedicate alla S.p.A. […] la “concessione” di cui alla lettera a), che permette all’autonomia privata di derogare a norme considerate imperative nella disciplina di diritto comune ed afferenti alla ripartizione di competenze fra organi sociali. Si prevede, infatti, che gli statuti delle S.p.A. possono derogare alle disposizioni dell’art. 2380-bis e dell’art. 2409-novies c.c., «al fine di consentire il controllo interno del socio pubblico sulla gestione dell’impresa». Le norme di cui si consente la deroga, in particolare, sono quelle contenute nel primo comma di entrambi gli articoli richiamati, che sanciscono la competenza gestionale esclusiva del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione, in caso di adozione del sistema dualistico. È noto che la partecipazione pubblica alle società per azioni ha sempre sofferto i limiti imposti da tali norme alla diversa ripartizione di competenze gestionali, poiché non consentivano di ottenere i risultati pretesi, anche a livello comunitario, sul piano della capacità di interferenza del socio pubblico nella gestione dell’impresa […]».
(7)(7)
- Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 298-2016/I, La costituzione di nuova società a partecipazione mista pubblica-privata: statuti delle s.p.a., delle s.r.l., speciali categorie di azioni e patti parasociali (art. 17 T.U. società a partecipazione pubblica), in CNN Notizie del 20.1.2017: «[…] sembra opportuno rammentare che le «società costituite per le finalità di cui all’art. 4, comma 2, lettera c) del presente decreto» sono altresì soggette a quella che può definirsi “disciplina generale” delle società partecipate da amministrazioni pubbliche. Viene particolarmente in rilievo ai nostri fini la disposizione dell’art. 1, comma 3, a mente della quale «per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato». Se ne desume che i modelli organizzativi autorizzati nel T.U. non sono tipi nuovi, ma rappresentano una mera variante di quelli di diritto comune, legittima solo in ragione della partecipazione dell’amministrazione pubblica, e purché ricorrano le ulteriori condizioni previste dalla legge, finché le stesse perdurano […]».
(8)(8)
- Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 227-2017/I, Tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica: note a margine dell’art. 3 T.U.S.P., in CNN Notizie del 7.11.2017: «[…] La partecipazione, intesa come appena illustrato, può essere di qualsiasi entità: e quindi il socio pubblico, oltre ad essere socio di controllo, potrà anche essere o divenire l’unico azionista o l’unico quotista […]».
(9)(9)
- Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 298-2016/I, La costituzione di nuova società a partecipazione mista pubblica-privata: statuti delle s.p.a., delle s.r.l., speciali categorie di azioni e patti parasociali (art. 17 T.U. società a partecipazione pubblica), in CNN Notizie del 20.1.2017: «[…] Per ciò che concerne il modello a responsabilità limitata, la deroga alla disciplina di diritto comune pare ridursi a poca cosa. […] Una deviazione espressa rispetto alla disciplina di diritto comune è, invece, rappresentata dalla possibilità di derogare al disposto dell’art. 2479, comma 1, c.c., nel senso di eliminare o limitare la competenza dei soci. […] La scelta operata nel T.U. è evidentemente nel senso di privilegiare l’autonomia dell’organo gestionale rispetto all’influenza dei soci, anche di minoranza, i quali, in presenza di una deroga statutaria al disposto del primo comma dell’art. 2479 c.c., non possono né procedere direttamente alla convocazione, né avocare a sé il potere di decidere su materie di competenza degli amministratori. Il che, se letto correlativamente all’espresso riconoscimento della possibilità di ricorrere ai diritti particolari, assume un altro significato: nel senso cioè di evitare che attraverso il potere di avocazione il diritto particolare riguardante l’amministrazione della società (ivi compreso quello della nomina diretta dell’organo amministrativo da parte del socio pubblico) sia svilito dall’iniziativa del socio di minoranza […]».
(10)(10)
- Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 229-2017/I, Procedimenti amministrativi in materia di sottoscrizione, acquisto, cessione di partecipazioni sociali da parte di pubbliche amministrazioni ed onere di controllo notarile, in CNN Notizie del 7.11.2017.
(11)(11)
- Consiglio Nazionale del Notariato, Segnalazioni Novità Giurisprudenziali, La natura delle società a partecipazione pubblica, comprese quelle in house, alla luce anche del Testo Unico sulle Società Partecipate (Cass. SS.UU. 1° dicembre 2016, n. 24591), in CNN Notizie del 6.12.2016: «[…] secondo le SS.UU., depone anzitutto l’inquadramento privatistico delle società a parziale o totale partecipazione pubblica la cui specifica disciplina sia contenuta esclusivamente o prevalentemente nello statuto sociale come emerge dall’art. 4, comma 13, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (oggi abrogato dal Testo unico sulle società a partecipazione pubblica), per il quale “Le disposizioni del presente articolo e le altre disposizioni, anche di carattere speciale, in materia di società a totale o parziale partecipazione pubblica si interpretano nel senso che, per quanto non diversamente stabilito e salvo deroghe espresse, si applica comunque la disciplina del codice civile in materia di società di capitali”. […] la società per azioni con partecipazione pubblica non muta la sua natura di soggetto di diritto privato solo perché lo Stato o gli enti pubblici (Comune, Provincia, etc.) ne posseggano le azioni, in tutto o in parte, non assumendo rilievo alcuno, per le vicende della medesima, la persona dell’azionista, dato che tale società, quale persona giuridica privata, opera nell’esercizio della propria autonomia negoziale, senza alcun collegamento con l’ente pubblico: il rapporto tra la società e l’ente locale è di assoluta autonomia, sicché non è consentito al Comune incidere unilateralmente sullo svolgimento del rapporto medesimo e sull’attività della società per azioni mediante l’esercizio di poteri autoritativi o discrezionali e la legge non prevede alcuna apprezzabile deviazione, rispetto alla comune disciplina privatistica delle società di capitali, per le società miste incaricate della gestione di servizi pubblici istituiti dall’ente locale […].».
(12)(12)
- Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 227-2017/I, Tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica: note a margine dell’art. 3 T.U.S.P., in CNN Notizie del 7.11.2017: «[…] Ovviamente, non si pone un problema di preclusione nella sottoscrizione o nell’acquisto di obbligazioni, titoli di debito o altri strumenti finanziari che non conferiscano diritti amministrativi: non trattandosi di «partecipazioni» ai sensi del T.U.S.P. non è ammissibile pensare che per le stesse operi alcuna preclusione, posta la generale capacità delle amministrazioni pubbliche […]».
(13)(13)
- Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 227-2017/I, Tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica: note a margine dell’art. 3 T.U.S.P., in CNN Notizie del 7.11.2017: «[…] problematico è stabilire se tra i tipi ammessi rientrino le società per azioni o a responsabilità limitata di diritto straniero; […] non può sfuggire che, almeno con riferimento ai più o meno corrispondenti modelli dei diritti societari degli altri stati membri dell’Unione europea, il divieto apparirebbe ben poco giustificato - anche in considerazione della armonizzazione in atto proprio tra i diritti delle società di capitali della UE; né si potrebbe dire sicuramente legittimo alla luce dell’art. 54 T.F.U.E. e di altri principi generali dell’Unione. In questa prospettiva, sarebbero forse da ammettersi, per fare un esempio non troppo peregrino, la partecipazione della Provincia autonoma di Bolzano a una Aktiengesellschaft o a una GmbH di diritto austriaco o del Comune di La Thuile a una société à responsabilité limitée o a una société anonyme di diritto francese. A più forte ragione è da ritenersi che la posizione per così dire trascendentale del diritto europeo rispetto al diritto vigente in Italia non consente di escludere dal novero dei tipi sociali cui le amministrazioni pubbliche possono partecipare quelli genuinamente comunitari (purché - ben si intende - sussista la equiparazione con i tipi di diritto interno ammessi): ci si riferisce quindi, allo stato della legislazione europea, alla Societas europea (che è comunque una società azionaria) e alla Società cooperativa europea […]».
(14)(14)
- Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 298-2016/I, La costituzione di nuova società a partecipazione mista pubblica-privata: statuti delle s.p.a., delle s.r.l., speciali categorie di azioni e patti parasociali (art. 17 T.U. società a partecipazione pubblica), in CNN Notizie del 20.1.2017: «[…] A mente del comma 3 dell’articolo in commento, la durata della partecipazione privata alla società non può essere superiore alla durata dell’appalto o della concessione. Dunque, la partecipazione del socio privato deve essere “a tempo”, soggetta a termine finale. […] si tratta di individuare le norme che disciplinano la cessazione del rapporto. Nel silenzio dell’art. 17, si deve muovere la disciplina di diritto comune, a mente di quanto disposto dall’art. 1, comma 3, T.U. Il paradigma di riferimento non può che essere rappresentato dalla disciplina del recesso (applicabile anche al riscatto di azioni di spa o all’esclusione del socio di s.r.l.) […]».
(15)(15)
- Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 227-2017/I, Tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica: note a margine dell’art. 3 T.U.S.P., in CNN Notizie del 7.11.2017: «[…] non discendono preclusioni alla partecipazione ad associazioni (riconosciute e non riconosciute) di diritto privato, fondazioni o enti (pubblici) a base associativa, anche qualora gli stessi dovessero svolgere ad uno o altro titolo attività di impresa [così espressamente l’art. 1, comma 4, lett. b), T.U.S.P.] e neppure a consorzi, G.E.I.E., reti di imprese o a contratti associativi diversi da quelli di società […]».
(16)(16)
- Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 298-2016/I, La costituzione di nuova società a partecipazione mista pubblica-privata: statuti delle s.p.a., delle s.r.l., speciali categorie di azioni e patti parasociali (art. 17 T.U. società a partecipazione pubblica), in CNN Notizie del 20.1.2017: «[…] Per ciò che concerne il modello a responsabilità limitata, la deroga alla disciplina di diritto comune pare ridursi a poca cosa. L’espresso riconoscimento della possibilità di prevedere nell’atto costitutivo l’attribuzione al socio pubblico e al socio privato dei particolari diritti di cui al comma 3 dell’art. 2468 c.c., contemplata dalla lett. b) del comma 4, non pare avere in sé una particolare portata innovativa. Proprio il ricorso ai particolari diritti era stato prospettato come tecnica per riconoscere al socio pubblico la possibilità di procedere alla nomina diretta di componenti dell’organo amministrativo, senza che ciò implicasse - differentemente da quanto avveniva per il tipo azionario - alcuna censura sul piano della compatibilità con il diritto comunitario, censura di cui era stato oggetto l’art. 2449 c.c. (e, prima ancora, l’art. 2450 c.c., poi abrogato) […]».
(17)(17)
- Consiglio Nazionale del Notariato, Segnalazioni Novità Giurisprudenziali, Società a partecipazione mista pubblico-privata e nullità della clausola di prelazione in favore del socio privato (Consiglio di Stato, sez. V., sentenza 28 settembre 2016, n. 4140; T.A.R. Marche, sez. I, sentenza 2 aprile 2016, n. 214), in CNN Notizie del 6.10.2016: «Il Consiglio di Stato, sez. V., con sentenza n. 4140 del 28 settembre 2016, afferma la nullità delle clausole di prelazione (anche) in favore del socio privato nelle società a partecipazione mista pubblico privata. […] La nullità della clausola in questione viene, quindi, confermata anche dal Consiglio di Stato, il quale sottolinea come la regola per cui la scelta del socio privato deve avvenire con procedure di evidenza pubblica (sancita sia dal citato comma 568-bis della legge 147/2013, ma anche dal Codice dei contratti pubblici ed oggi dall’art. 5 comma 9 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) risponde a un principio di ordine pubblico economico di matrice “eurounitaria” e che si pone a presidio del rispetto dei generali principi di concorrenza, parità di trattamento e di non discriminazione fra i potenziali concorrenti […]».
(18)(18)
- Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 68/2018, Diritto di prelazione nelle società a partecipazione pubblica: «[…] fermo restando l’obbligatorietà della detta procedura a evidenza pubblica, la quale non può essere ex se derogata da una previsione statutaria trattandosi di principio generale, è possibile disciplinare la prelazione il cui prezzo di cessione sia parametrato sul valore di aggiudicazione. Così facendo, il meccanismo della prelazione - e le esigenze che tradizionalmente vi stanno a fondamento - sono recuperate e garantite a valle della procedura a evidenza pubblica, questa di natura inderogabile. […] Sarà pertanto opportuno che lo statuto affianchi alla disciplina “ordinaria” della prelazione quella relativa al trasferimento delle partecipazioni mediante procedure ad evidenza pubblica prevedendo in tal caso: i) che il diritto di prelazione possa essere esercitato al prezzo della proposta di aggiudicazione; ii) che il socio alienante debba dare avviso all’organo amministrativo dell’avvio della procedura a evidenza pubblica entro un determinato termine dalla pubblicazione del bando; iii) che il bando e comunque gli atti di gara segnalino l’esistenza del diritto di prelazione spettante agli altri soci; iv) l’obbligo per il socio alienante di dare notizia dell’intervenuta proposta di aggiudicazione all’organo amministrativo il quale provvederà a darne informazione agli altri soci affinché possano esercitare il diritto di prelazione. Pare inoltro opportuno precisare che l’aggiudicazione verrà effettuata all’esito dell’esercizio del diritto di prelazione o dell’inutile decorso del termine per l’esercizio di tale diritto».
(19)(19)
- Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 227-2017/I, Tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica: note a margine dell’art. 3 T.U.S.P., in CNN Notizie del 7.11.2017: «[…] nelle «società per azioni a controllo pubblico la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale» (art. 3, comma 2, secondo periodo, T.U.S.P.) […]. […] Il risultato cui si perviene è, dunque, che tra le società a controllo pubblico quelle azionarie dovranno in ogni caso nominare, oltre all’organo di controllo interno, un revisore legale o una società di revisione mentre per quelle a responsabilità limitata è sufficiente la nomina o del collegio sindacale o del sindaco unico o del revisore legale dei conti […]».
(20)(20)
- Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 298-2016/I, La costituzione di nuova società a partecipazione mista pubblica-privata: statuti delle s.p.a., delle s.r.l., speciali categorie di azioni e patti parasociali (art. 17 T.U. società a partecipazione pubblica), in CNN Notizie del 20.1.2017: «[…] La ricerca di “meccanismi idonei” deve muovere dalla constatazione che, ai sensi dell’art. 1 comma 3 del T.U., «per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato». Osservando la disciplina comune della s.r.l., lo strumento più confacente, naturalmente destinato allo scopo, è senza dubbio quello dell’esclusione ex art. 2473-bis c.c., con l’avvertenza che - benché il T.U. abbia per così dire “tipizzato” la causa di cessazione del rapporto sociale - essa va comunque specificamente prevista in apposita clausola quale, appunto, fattispecie di giusta causa di esclusione, come peraltro richiesto dallo stesso art. 17 in commento. […] Fra i “meccanismi idonei” invocati dalle norme possono venire in gioco anche le clausole di riscatto della partecipazione del socio privato in favore del socio pubblico. Rispetto alla società a responsabilità limitata, la legittimità di tale soluzione, espressamente contemplata per il modello azionario dall’art. 2437-sexies c.c., viene argomentata sulla base sia della norma ora richiamata, sia dell’ampio spazio concesso all’autonomia privata […]».
(21)(21)
- Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 298-2016/I, La costituzione di nuova società a partecipazione mista pubblica-privata: statuti delle s.p.a., delle s.r.l., speciali categorie di azioni e patti parasociali (art. 17 T.U. società a partecipazione pubblica), in CNN Notizie del 20.1.2017: «[…] occorre perlustrare le soluzioni offerte dalla disciplina comune del tipo S.p.A. per conseguire il risultato della cessazione anticipata forzata della partecipazione di un socio. A rigore, l’unico istituto idoneo allo scopo è quello delle azioni riscattabili, poiché, come già rilevato, è orientamento diffuso in dottrina che al diritto di riscatto ex art. 2437-sexies c.c. sia ascrivibile, fra le altro, anche la funzione cd. sanzionatoria. […] sembra preferibile che il diritto di riscatto sia a favore della società, per evitare di gravare l’amministrazione pubblica dell’obbligo di liquidazione, con l’accortezza di far si che ricorrano le condizioni di legge per procedere all’acquisto di azioni proprie, secondo la lettura offerta dalla dottrina rispetto alla fattispecie delle azioni riscattabili. […]».
(22)(22)
- Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 227-2017/I, Tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica: note a margine dell’art. 3 T.U.S.P., in CNN Notizie del 7.11.2017: «[…] si consente che la partecipazione nei tipi di società ammessi possa avvenire, non solo attraverso l’acquisto o la sottoscrizione di partecipazioni al capitale (azioni o quote), ma anche attraverso strumenti finanziari partecipativi […]».
(23)(23)
- Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 298-2016/I, La costituzione di nuova società a partecipazione mista pubblica-privata: statuti delle s.p.a., delle s.r.l., speciali categorie di azioni e patti parasociali (art. 17 T.U. società a partecipazione pubblica), in CNN Notizie del 20.1.2017: «[…] i modelli organizzativi autorizzati nel T.U. non sono tipi nuovi, ma rappresentano una mera variante di quelli di diritto comune, legittima solo in ragione della partecipazione dell’amministrazione pubblica, e purché ricorrano le ulteriori condizioni previste dalla legge, finché le stesse perdurano. Inoltre, vale anche per le società costituite per le finalità d cui all’art. 4, comma 2, lettera c) T.U. il limite tipologico previsto nell’art. 3, comma 1, T.U., secondo il quale «le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa». Infine, qualora la società, pur costituita per le finalità di cui all’art. 4 comma 2 lettera c) T.U., sia anche a controllo pubblico, dovranno trovare applicazione le regole che disciplinano tale fattispecie, ed in particolare, sotto il profilo organizzativo, gli artt. 3, comma 2, e 11 T.U. […]».
Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 227-2017/I, Tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica: note a margine dell’art. 3 T.U.S.P., in CNN Notizie del 7.11.2017: « […] le pubbliche amministrazioni […] possono essere socie (o titolari di strumenti finanziari che conferiscano diritti amministrativi) solo di società per azioni e società a responsabilità limitata, con la conseguente sicura inclusione tra le stesse di tutte le relative «varianti», «sottospecie» e «sottotipi» (come sono stati di volta in volta qualificati dagli interpreti: si pensi alle società con azioni quotate o alle start-up innovative costituite in forma di società a responsabilità limitata), e con la altrettanto sicura preclusione della possibilità di prendere parte a società semplici, società in nome collettivo, società in accomandita semplice. […] la preclusione di cui alla disposizione in commento dovrebbe valere anche con riferimento alle società in accomandita per azioni […]».
(1)(1)
- Autorità Nazionale Anticorruzione e Consiglio Nazionale del Notariato, Vademecum per le società in house nel nuovo codice degli appalti e nel testo unico delle società pubbliche, 2022, Paragrafo 4: «[…] l’articolo 16 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 […] prevede deroghe al diritto societario strettamente necessarie alla realizzazione dell’assetto di controllo analogo, quali: per le società per azioni è possibile inserire negli statuti clausole in deroga alle disposizioni in materia di amministrazione della società […];Da ciò ne discende che si può consentire di introdurre già nello statuto competenze aggiuntive per i soci e pertanto adattare il modello societario, civilisticamente inteso, alla forma delle società in house […]».
(2)(2)
- Autorità Nazionale Anticorruzione e Consiglio Nazionale del Notariato, Vademecum per le società in house nel nuovo codice degli appalti e nel testo unico delle società pubbliche, 2022, Paragrafo 4: «è possibile «[…] adottare la formula di un organo “extrasocietario” di controllo, costituito dai legali rappresentanti di ciascun ente locale, o loro delegati, con il compito di realizzare il coordinamento e la consultazione tra gli enti locali […]. Questo organo di controllo munito di penetranti poteri di verifica preventiva e ablatori sulla gestione dell’attività ordinaria e straordinaria del soggetto in house, permette di superare la previsione dei patti parasociali […]. Al citato comitato di controllo competerebbe pertanto il potere di approvare in via preventiva tutti gli atti più rilevanti della società, come i principali atti di programmazione, quelli di straordinaria amministrazione e il bilancio preventivo. Il comitato garantirebbe, inoltre, l’esercizio del controllo analogo laddove: consultato relativamente all’andamento generale; verifica il bilancio di esercizio e il piano industriale; approva gli schemi-tipo dei contratti di servizio; analizza eventuali ulteriori servizi da realizzare in conformità al contratto di servizio; verifica il raggiungimento degli obiettivi […]».
(3)(3)
- Autorità Nazionale Anticorruzione e Consiglio Nazionale del Notariato, Vademecum per le società in house nel nuovo codice degli appalti e nel testo unico delle società pubbliche, 2022, Paragrafo 4: «[…] i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali che possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga al codice civile […]».
(4)(4)
- Autorità Nazionale Anticorruzione e Consiglio Nazionale del Notariato, Vademecum per le società in house nel nuovo codice degli appalti e nel testo unico delle società pubbliche, 2022, Paragrafo 4: «[…] si rende necessario prevedere statutariamente dei meccanismi di voto assembleare per attribuire alla/e minoranza/e la possibilità di eleggere direttamente un proprio rappresentante in seno all’organo gestorio […]».
(5)(5)
- Autorità Nazionale Anticorruzione e Consiglio Nazionale del Notariato, Vademecum per le società in house nel nuovo codice degli appalti e nel testo unico delle società pubbliche, 2022, Paragrafo 4: «lo statuto deve prevedere «[…] quorum assembleari rafforzati, […] con la variante del computo capitario piuttosto che capitale, sia per i quorum costitutivi che deliberativi, per l’adozione delle decisioni importanti e/o strategiche per la società e l’esplicazione del servizio affidato in via diretta dai soci […]».
(6)(6)
- Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 228-2017/I, Considerazioni in tema di controllo, controllo congiunto e controllo analogo nella disciplina del Tusp, in CNN Notizie del 14.11.2017: «[…] Per quanto riguarda la nozione di “società a controllo pubblico”, deve rilevarsi che il legislatore del TUSP non si limita a rinviare alla disposizione civilistica dell’art. 2359 c.c., ma utilizza, nell’intento di ricomprendere nella prima tutte le figure di “controllo congiunto” […]. Configurando un controllo congiunto o condiviso allorché le norme legali o statutarie o gli accordi parasociali attribuiscano agli enti pubblici partecipanti una “influenza determinante” sull’assunzione delle decisioni finanziarie e gestionali strategiche […]. […] viene in considerazione anche l’influenza “determinante”, se pure soltanto negativa, e per di più con riguardo a delle materie che ricadrebbero, invero, nell’alveo dei poteri di gestione (straordinaria) degli amministratori. In altri termini, il legislatore del TUSP equipara - per le finalità sue proprie - il controllo “interno” basato sulla disponibilità della maggioranza dei voti o sull’influenza dominante dell’assemblea ordinaria al controllo “strategico” sulla gestione della società, conseguito con qualsiasi strumento o modalità, anche congiuntamente dagli enti soci. […] la specificità della prescrizione del TUSP risiede nell’intento di allargare la nozione di “controllo pubblico” ai casi in cui l’ente partecipante detiene una posizione di minoranza, ma rafforzata da un potere di veto che implica il “concorso volitivo necessario” alla formazione della volontà del gruppo di comando […]».
(7)(7)
- Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 298-2016/I, La costituzione di nuova società a partecipazione mista pubblica-privata: statuti delle s.p.a., delle s.r.l., speciali categorie di azioni e patti parasociali (art. 17 T.U. società a partecipazione pubblica), in CNN Notizie del 20.1.2017: «[…] Procedendo nell’analisi dell’articolo in commento, si rileva che il comma quattro “apre” ad una serie di “concessioni”, di cui tre, contenute nelle lettere a), c) e d) dedicate alla S.p.A. […] la “concessione” di cui alla lettera a), che permette all’autonomia privata di derogare a norme considerate imperative nella disciplina di diritto comune ed afferenti alla ripartizione di competenze fra organi sociali. Si prevede, infatti, che gli statuti delle S.p.A. possono derogare alle disposizioni dell’art. 2380-bis e dell’art. 2409-novies c.c., «al fine di consentire il controllo interno del socio pubblico sulla gestione dell’impresa». Le norme di cui si consente la deroga, in particolare, sono quelle contenute nel primo comma di entrambi gli articoli richiamati, che sanciscono la competenza gestionale esclusiva del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione, in caso di adozione del sistema dualistico. È noto che la partecipazione pubblica alle società per azioni ha sempre sofferto i limiti imposti da tali norme alla diversa ripartizione di competenze gestionali, poiché non consentivano di ottenere i risultati pretesi, anche a livello comunitario, sul piano della capacità di interferenza del socio pubblico nella gestione dell’impresa […]».
(8)(8)
- Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 298-2016/I, La costituzione di nuova società a partecipazione mista pubblica-privata: statuti delle s.p.a., delle s.r.l., speciali categorie di azioni e patti parasociali (art. 17 T.U. società a partecipazione pubblica), in CNN Notizie del 20.1.2017: «[…] Per ciò che concerne il modello a responsabilità limitata, la deroga alla disciplina di diritto comune pare ridursi a poca cosa. […] Una deviazione espressa rispetto alla disciplina di diritto comune è, invece, rappresentata dalla possibilità di derogare al disposto dell’art. 2479, comma 1, c.c., nel senso di eliminare o limitare la competenza dei soci. […] La scelta operata nel T.U. è evidentemente nel senso di privilegiare l’autonomia dell’organo gestionale rispetto all’influenza dei soci, anche di minoranza, i quali, in presenza di una deroga statutaria al disposto del primo comma dell’art. 2479 c.c., non possono né procedere direttamente alla convocazione, né avocare a sé il potere di decidere su materie di competenza degli amministratori. Il che, se letto correlativamente all’espresso riconoscimento della possibilità di ricorrere ai diritti particolari, assume un altro significato: nel senso cioè di evitare che attraverso il potere di avocazione il diritto particolare riguardante l’amministrazione della società (ivi compreso quello della nomina diretta dell’organo amministrativo da parte del socio pubblico) sia svilito dall’iniziativa del socio di minoranza […]».
(9)(9)
- Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 228-2017/I, Considerazioni in tema di controllo, controllo congiunto e controllo analogo nella disciplina del Tusp, in CNN Notizie del 14.11.2017: sono società in house «[…] le società a capitale pubblico esclusivo o prevalente “in cui l’amministrazione esercita un controllo analogo a quello esercitato dai propri servizi”, e perciò destinate a ricevere in via diretta l’affidamento di contratti pubblici dall’ente o dagli enti costituenti o partecipanti, si registrano novità di non poco momento. Deve osservarsi, infatti che, con la formula adottata dal TUSP, che identifica il “controllo analogo” nell’esercizio di una “influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata”, da un verso si ammette che l’influenza - qui necessariamente “positiva” - dell’ente pubblico (o degli enti pubblici) controllante (i) si estrinsechi soltanto al livello della c.d. alta amministrazione della società controllata, senza annullare, cioè, l’autonomia gestionale ed esecutiva del suo organo amministrativo; dall’altro, si attribuisce rilevanza all’esercizio effettivo del potere di controllo dell’ente controllante, cioè alla sua “direzione” gestionale e organizzativa cui la società in house è assoggettata, in virtù, di una situazione di controllo solitario (controllo interno “di diritto”) ovvero di un accordo parasociale o di una clausola statutaria (art. 2497-septies c.c.), com’è, per le società pluripartecipate in cui può configurarsi un “controllo analogo congiunto” […]».
Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 49-2021/I, Requisiti soggettivi delle società in house, in CNN Notizie del 8.2.2022: «[…] La nozione di società in house è data dalla lett. o) del comma 1 dell’art. 2 d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, recante il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), secondo cui si intendono per società in house «le società sulle quali un’amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto, nelle quali la partecipazione di capitali privati avviene nelle forme di cui all’articolo 16, comma 1, e che soddisfano il requisito dell’attività prevalente di cui all’articolo 16, comma 3» […]»..
(10)(10)
- Autorità Nazionale Anticorruzione e Consiglio Nazionale del Notariato, Vademecum per le società in house nel nuovo codice degli appalti e nel testo unico delle società pubbliche, 2022, Paragrafo 4: «gli «[…] organi amministrativi aziendali […] vengono […] a trovarsi in posizione di subalternità stringente, superiore all’influenza dominante che il titolare della partecipazione maggioritaria (o totalitaria) è di regola in grado di esercitare sull’assemblea della società e, di riflesso, sulla scelta degli organi sociali. In altri termini, l’espressione “controllo analogo” allude al potere di comando direttamente esercitato sulla gestione dell’ente con modalità e con un’intensità non riconducibili ai diritti ed alle facoltà che normalmente spettano al socio (fosse pure un socio unico) in base alle regole dettate dal codice civile, e sino al punto che agli organi della società non resta affidata nessuna autonomia rilevante sugli argomenti strategici e/o importanti. Il controllo deve essere sugli organi (gli Enti devono avere il potere di nomina e di revoca degli amministratori) e sulla gestione (gli Enti devono autorizzare o vagliare gli atti di gestione che sono strategici ed importanti per la vita sociale nonché per lo svolgimento del servizio affidato. L’Ente socio deve, quindi, condizionare e vincolare il consiglio di amministrazione, […] esercitando anche un potere ispettivo diretto e di controllo su tutta l’attività sociale […]».
(11)(11)
- Autorità Nazionale Anticorruzione e Consiglio Nazionale del Notariato, Vademecum per le società in house nel nuovo codice degli appalti e nel testo unico delle società pubbliche, 2022, Paragrafo 2: «[…] In conformità al dettato dell’art. 16, comma 3, del T.U.S.P gli statuti delle società in house devono contenere […]» («[…] anche mediante una formula di richiamo alla normativa di riferimento […]») «[…] apposita clausola in forza della quale oltre l’ottanta per cento del fatturato è effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall’ente pubblico o dagli enti pubblici soci […]» eventualmente specificando che «[…] La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al periodo precedente è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della società […]».
(12)(12)
- Autorità Nazionale Anticorruzione e Consiglio Nazionale del Notariato, Vademecum per le società in house nel nuovo codice degli appalti e nel testo unico delle società pubbliche, 2022, Paragrafo 2: «[…] le attività perseguibili mediante società in house providing a mente dell’articolo 4 del d. lgs. 175/2016 sono: a. la produzione di un servizio di interesse generale; b. la progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra PP.AA.; c. l’autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni; d. servizi di committenza. […] l’attività della società in house deve essere svolta nei confronti delle amministrazioni aggiudicatrici socie nella percentuale minima dell’oltre 80% del fatturato (cfr. art. 12, par. 1, lett. b) Direttiva 2014/24UE, articolo 5, comma 1, lett. b) del d.lgs. 50/2016). Peraltro, le attività di un’impresa aggiudicataria da prendere in considerazione per soddisfare il requisito dell’attività prevalente sono tutte quelle che quest’ultima realizza nell’ambito di un affidamento effettuato dall’amministrazione aggiudicatrice, indipendentemente dal fatto che il destinatario sia la stessa amministrazione aggiudicatrice o l’utente delle prestazioni (Corte di Giustizia UE, 11 maggio 2006, Carbotermo e Consorzio Alisei, causa C340/04) […]».
(13)(13)
- Autorità Nazionale Anticorruzione e Consiglio Nazionale del Notariato, Vademecum per le società in house nel nuovo codice degli appalti e nel testo unico delle società pubbliche, 2022, Paragrafo 3: «[…] per partecipazione pubblica si intende non soltanto quella “diretta” dell’Amministrazione aggiudicatrice, ma altresì quella “indiretta”, cioè mediata dalla partecipazione di un ulteriore ente, anche privato, controllato dall’Amministrazione stessa (cfr. art. 12, par. 1, dir. 2014/24 UE; art. 5, comma 2, d.lgs. 50/2016) […]».
(14)(14)
- Autorità Nazionale Anticorruzione e Consiglio Nazionale del Notariato, Vademecum per le società in house nel nuovo codice degli appalti e nel testo unico delle società pubbliche, 2022, Paragrafo 3: «[…] nonostante dalla disciplina comunitaria […] non emerga l’obbligo di prevedere nello statuto societario la partecipazione esclusivamente pubblica, diversi arresti giurisprudenziali (cfr. Corte di Cassazione, sezioni unite, con la sentenza n. 3330/2019) ritengono necessario prevedere o dei divieti “assoluti” di cessione a soggetti privati o, più in generale, divieti di apertura del capitale ai privati […]».
(15)(15)
- Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 49-2021/I, Requisiti soggettivi delle società in house, in CNN Notizie del 8.2.2022: «[…] Tra i requisiti previsti dal legislatore per l’assunzione della qualifica di società in house [l’art. 16 TUSP N.d.A] v’è, dunque, quello della titolarità pubblica esclusiva del capitale, ammettendosi la partecipazione di soggetti privati solo se prevista dalla legge e solo se tale partecipazione non comporti controllo o potere di veto, né l’esercizio di un’influenza determinante sulla società controllata […]».
Autorità Nazionale Anticorruzione e Consiglio Nazionale del Notariato, Vademecum per le società in house nel nuovo codice degli appalti e nel testo unico delle società pubbliche, 2022, Paragrafo 3: «[…] condizione per l’affidamento in house, codificata dall’art. 5, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 50/2016 e dall’articolo 16, comma 1, del d.lgs. n. 175/2016, è il capitale pubblico dell’organismo affidatario in house. […] non è più preclusa in assoluto la partecipazione di capitali privati nella persona giuridica controllata, purché si tratti di partecipazioni «prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati e a condizione che si tratti di una partecipazione che non comporti controllo o potere di veto e che non conferisca un’influenza determinante sulle decisioni della persona giuridica controllata […]».
(16)(16)
- Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 49-2021/I, Requisiti soggettivi delle società in house, in CNN Notizie del 8.2.2022: «[…] Si chiede se una società in house possa essere partecipata al 2% da altra società in house, a sua volta interamente partecipata da enti locali. […] con riferimento al caso di specie, appare possibile che una società in house sia partecipata al 2% da altra società in house, a sua volta interamente partecipata da enti locali. Si deve, peraltro, tenere presente che, sebbene anche le partecipazioni indirette siano idonee a soddisfare il requisito della natura pubblica delle partecipazioni, affinché una società interamente posseduta - direttamente o indirettamente - da soggetti pubblici sia qualificabile come in house è poi necessaria la sussistenza dell’ulteriore requisito del controllo analogo o, in caso di pluralità di amministrazioni partecipanti, del controllo analogo congiunto da parte dei soggetti pubblici, che deve essere esclusivo, non ammettendosi in nessun caso che soggetti privati possano esercitare sulla società un’influenza determinante […].
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