H.1 - Start-up e PMI innovativa
H.1.1 - Nozione e requisiti (in generale e miscellanea)
1. Applicabilità del diritto speciale
2. Applicabilità della disciplina delle s.p.a. alle s.r.l. start-up innovative
3. Cancellazione dalla sez. speciale del Registro Imprese: liquidazione
4. Cancellazione dalla sez. speciale del Registro Imprese: perdita di requisiti
5. Decorso del termine di applicabilità della normativa in materia di start-up
6. Emissione di strumenti finanziari partecipativi
7. Forma dell’atto costitutivo e delle modifiche statutarie di s.r.l. start-up innovativa
8. Incubatore di start-up: nozione
9. Operazioni su quote proprie
10. Perdita e riacquisto dei requisiti senza soluzione di continuità
12. Posticipazione di un anno in caso di perdite
13. Poteri di verifica del Registro delle Imprese
14. Requisiti: attività di ricerca e sviluppo e immobilizzazioni immateriali
15. Requisiti: controllo del Registro Imprese
16. Requisiti: curriculum vitae dei soci
17. Requisiti: indicazione dei dati dei soci in caso di partecipazioni diffuse
18. Requisiti inerenti l’oggetto sociale
19. Requisiti: personale in possesso di laurea magistrale
20. Requisiti: personale qualificato
21. Requisiti: titolarità di una privativa industriale
23. Società risultante dalla trasformazione
24. Start-up innovativa: nozione
25. Strumenti finanziari partecipativi
1. Applicabilità del diritto speciale
Non costituendo la start-up innovativa un tipo sociale autonomo, le norme speciali dettate dalla legge per le start-up innovative non sono applicabili prima della iscrizione della società start-up nella apposita sezione speciale del Registro delle Imprese e si applicano quindi successivamente a detta iscrizione (salve le eccezioni testualmente previste dall’art. 31, comma 4, d.l. 179/2012) (1).
2. Applicabilità della disciplina delle s.p.a. alle s.r.l. start-up innovative
Secondo una tesi, alle s.r.l. start-up innovative si applicherebbero le norme dettate dal legislatore in tema di s.p.a., anche in deroga a quelle dettate specificamente in tema di s.r.l. (2).
3. Cancellazione dalla sez. speciale del Registro Imprese: liquidazione
Se la start-up innovativa è posta in stato di liquidazione, deve essere cancellata, di regola, dalla sezione speciale del Registro Imprese. Può però rimanervi iscritta se, nella delibera di scioglimento (o nella modulistica camerale) venga evidenziato che, nonostante lo stato di liquidazione, vi è una “previsione di continuità aziendale” (3).
4. Cancellazione dalla sez. speciale del Registro Imprese: perdita di requisiti
Qualora una società start-up innovativa perda i requisiti in forza dei quali era stata iscritta alla sezione speciale del Registro delle Imprese, deve essere cancellata da tale sezione speciale, ma mantiene l’iscrizione nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese senza che debba essere adottata alcuna modifica statutaria (4).
5. Decorso del termine di applicabilità della normativa in materia di start-up
A seguito del decorso del termine di applicabilità della normativa in materia di start-up, è automatica la cancellazione della società dalla sezione speciale del Registro delle Imprese (5).
6. Emissione di strumenti finanziari partecipativi
Non si applica alle s.r.l.-PMI, ma solo alle s.r.l. start-up innovative, la norma (art. 26, comma 7, d.l. 179/2012) (6) che dispone, nel caso in cui lo statuto lo preveda, la possibilità di emettere strumenti finanziari partecipativi (7).
7. Forma dell’atto costitutivo e delle modifiche statutarie di s.r.l. start-up innovativa
Le società start-up innovative, organizzate nella forma della s.r.l., possono essere costituite e modificate esclusivamente mediante atto pubblico (8).
8. Incubatore di start-up: nozione
L’attività di incubatore di start-up innovative certificato, svolta da una società di capitali, consiste nell’offerta di servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di società start-up innovative (9).
9. Operazioni su quote proprie
Sono legittime le operazioni aventi a oggetto “quote proprie” della s.r.l. start-up innovativa se poste in essere in funzione dell’attuazione di piani di incentivazione (10).
10. Perdita e riacquisto dei requisiti senza soluzione di continuità
Qualora venga a mancare uno dei requisiti in forza dei quali una società è stata iscritta alla sezione speciale del Registro delle Imprese riservata alle start-up innovative, essa non perde la qualifica di start-up innovativa se il requisito perso sia previsto dalla legge come alternativo a un altro requisito e la società start-up soddisfi quest’ultimo; ad esempio, qualora una start-up iscritta in forza del possesso del requisito di cui all’art. 25, comma 2, lettera h), punto 2, d.l. 179/2012, pur perdendo detta caratteristica, può rimanere iscritta come start-up se provi di possedere il requisito di cui alla stessa norma, al precedente punto 1 (11).
11. PMI innovativa: nozione
Per PMI innovative si «intendono le PMI, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE, che possiedono i seguenti requisiti […]» (12). «La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR» (13).
12. Posticipazione di un anno in caso di perdite
Non si applica alle s.r.l.-PMI, ma solo alle s.r.l. start-up innovative, la norma (art. 26, comma 1, d.l. 179/2012) (14) che dispone, in caso di perdite, la posticipazione di un anno dei termini di cui agli artt. 2446-2447 e 2482-bis e 2482-ter c.c. (15).
13. Poteri di verifica del Registro delle Imprese
L’ufficio del Registro delle Imprese richiesto di iscrivere la società nella sezione speciale delle start-up innovative deve verificare soltanto la regolarità formale della documentazione depositata, salvo il caso che emerga un totale scostamento del profilo formale da quello sostanziale (16). Nel caso in cui gravi irregolarità emergano dopo l’iscrizione della società nell’apposita sezione, è competenza esclusiva del Ministero ordinarne la cancellazione (17).
14. Requisiti: attività di ricerca e sviluppo e immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono annoverabili tra le attività di ricerca e sviluppo per il conseguimento del relativo requisito ai fini del riconoscimento della qualità di PMI innovativa e, per similitudine, di società start-up innovativa (18).
15. Requisiti: controllo del Registro Imprese
Al Registro delle Imprese compete unicamente la valutazione formale se, nell’oggetto sociale, sussistano caratteri di innovatività e di alto valore tecnologico dei prodotti o servizi offerti dall’impresa (19).
16. Requisiti: curriculum vitae dei soci
L’obbligo di deposito del curriculum vitae, di cui all’art. 4, comma 3, lett. h), d.l. 3/2015 (con riguardo alle PMI innovative) e all’art. 25, comma 12, lett. g), d.l. 179/2012 (con riguardo alle società start-up innovative), deve essere riferito ai c.d. “soci rilevanti” (e quindi, ad esempio, con esclusione dei sottoscrittori di partecipazioni a seguito di una procedura di crowdfounding) (20).
17. Requisiti: indicazione dei dati dei soci in caso di partecipazioni diffuse
In caso di partecipazioni particolarmente parcellizzate al capitale sociale di una società start-up innovativa (come nel caso di un’impresa avente più di 1.000 soci, il cui capitale sia negoziato su sistemi multilaterali di scambio), l’adempimento di cui all’art. 4, c. 1 e 3, d.l. 3/2015, può eseguirsi, in relazione ai soli soci “non rilevanti”, anche unicamente in occasione di eventi salienti della vita societaria (ad esempio, assemblee societarie, riscossione dei dividendi, assegnazione delle azioni post aumento di capitale, ecc.) (21).
18. Requisiti inerenti l’oggetto sociale
Ai fini di cui all’art. 25, d.l. 179/2012 (requisiti dell’oggetto sociale di società start-up innovativa), si deve ritenere che:
-
i requisiti della esclusività e della prevalenza siano tra loro alternativi;
-
i requisiti dello “sviluppo”, “produzione” e “commercializzazione” siano tra loro cumulativi;
-
i requisiti della innovatività e dell’“alto valore tecnologico” siano tra loro cumulativi (22).
19. Requisiti: personale in possesso di laurea magistrale
Anche gli amministratori di società start-up innovativa, qualora siano dipendenti della società, concorrono a determinare la sussistenza del requisito di cui all’art. 25, comma 2, lett. h), n. 2), d.l. 179/2012 (relativo alla titolarità di una laurea magistrale) (23).
20. Requisiti: personale qualificato
Quanto al requisito previsto dall’art 25, comma 2, lett. h), n. 2), d.l. 179/2012 (in tema di start-up innovative) e quello omologo previsto dall’art. 4, comma 1, lett. e), n. 2, d.lgs. 3/2015 (in tema di PMI innovative), deve ritenersi che la norma, ove dispone che i lavoratori qualificati debbano prestare la propria opera “a qualsiasi titolo”, non pone alcun limite nei confronti delle forme giuridiche contrattuali di collaborazione del personale “qualificato” con la società (24).
21. Requisiti: titolarità di una privativa industriale
Ai fini della verificazione del requisito di cui all’art. 25, comma 2, lett. h), n. 3, d.l. 179/2012 (per le start-up innovative) e all’art. 4, comma 1, lett. e), n. 3, d.l. 3/2015 (per le PMI innovative):
-
è sufficiente che la domanda di brevetto sia stata semplicemente depositata (25);
-
è sufficiente che la società sia licenziataria d’uso, e non anche depositaria, del brevetto, pur se non ancora registrato, sebbene depositato (26);
-
la nozione di “titolare dei diritti relativi ad un programma” ricomprende non solo l’autore, ma anche soggetti diversi, quale l’acquirente a titolo particolare (27);
-
non è invece idoneo il deposito di un marchio (28).
22. Società preesistente
È legittimo che una società preesistente, che sia stata costituita da non oltre 48 mesi e abbia quale oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, abbia accesso alla disciplina delle start-up innovative (29).
23. Società risultante dalla trasformazione
È legittimo che una società di capitali risultante da una trasformazione (omogenea o eterogenea) acquisti la qualifica di start-up innovativa, purché il tutto avvenga entro 48 mesi dalla costituzione dell’ente preesistente alla trasformazione (30).
24. Start-up innovativa: nozione
L’impresa start-up innovativa è «la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai sensi dell’articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che possiede i seguenti requisiti: […]» (31).
25. Strumenti finanziari partecipativi
Non si applica alle s.r.l.-PMI, ma solo alle s.r.l. start-up innovative, la norma (art. 26, comma 7, d.l. 179/2012) (32) che dispone, nel caso in cui lo statuto lo preveda, la possibilità di emettere strumenti finanziari partecipativi (33).
H.1.2 - Categorie di quote e “particolari diritti”
1. Attribuzione e modifica di “particolari diritti”
2. Categorie di quote (PMI-innovativa)
3. Categorie di quote (PMI-innovativa): diritti di ispezione e di avere notizie
4. Categorie di quote (PMI-innovativa): limiti alla circolazione
5. Categorie di quote (start-up): assemblea speciale
6. Categorie di quote (start-up): aumento di capitale
7. Categorie di quote (start-up): clausola drag along
8. Categorie di quote (start-up): clausola tag along
9. Categorie di quote (start-up): diritti di controllo
10. Categorie di quote (start-up): diritto di recesso ex art. 2481-bis, c. 1, c.c.
11. Categorie di quote (start-up): intrasferibilità o trasferibilità su mero gradimento
12. Categorie di quote (start-up): permanenza
13. Categorie di quote (start-up): voto limitato
14. Conversione delle quote ordinarie in quote di categoria (start-up)
15. Quote standardizzate di partecipazione al capitale sociale (start-up)
16. Successione nei “particolari diritti”
1. Attribuzione e modifica di “particolari diritti”
È legittima (ma deve essere introdotta con il voto unanime di tutti i soci) la clausola statutaria di società start-up innovativa che preveda che l’attribuzione ex novo a singoli soci di “particolari diritti”, la loro modifica e la loro eliminazione sia approvata a maggioranza (1).
2. Categorie di quote (PMI-innovativa)
Lo statuto della s.r.l. PMI-innovativa può prevedere categorie di quote fornite di diritti diversi, determinandone liberamente il contenuto (anche in deroga all’art. 2468, c. 2 e 3, c.c.), non soggette al regime di temporaneità (cinque anni) previsto per le start-up innovative (dall’art. 31, c. 4, d.l. 179/2012); dette quote mantengono il loro status anche in caso di cancellazione della società dalla apposita sezione speciale del Registro delle Imprese (2).
3. Categorie di quote (PMI-innovativa): diritti di ispezione e di avere notizie
Lo statuto della s.r.l. PMI-innovativa può prevedere categorie di quote caratterizzate dalla limitazione o esclusione del diritto di avere notizie dall’organo amministrativo sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare libri sociali e documenti relativi all’amministrazione (fermo restando il diritto di ispezione del libro delle decisioni dei soci) (3).
4. Categorie di quote (PMI-innovativa): limiti alla circolazione
Lo statuto della s.r.l. PMI-innovativa può prevedere categorie di quote caratterizzate dal fatto di essere soggette a un regime di intrasferibilità assoluta o a un regime di trasferibilità subordinato al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi senza che siano previsti condizioni o limiti (in tal caso può essere escluso il diritto di recesso del socio finché la società mantenga la qualità di PMI innovativa, comunque non oltre un quinquennio) (4).
5. Categorie di quote (start-up): assemblea speciale
Ai sensi dell’art. 26, c. 2, d.l. 179/2012, le start-up innovative costituite nella forma della s.r.l. possono emettere categorie di quote fornite di diritti “diversi” (5); in tal caso, secondo una opinione, si applica anche la disciplina dell’assemblea speciale di categoria di cui all’art. 2376 c.c. (6).
6. Categorie di quote (start-up): aumento di capitale
Il socio titolare di categorie di quote di una s.r.l. start-up innovativa «fornite di diritti diversi» di cui all’art. 26, c. 2, d.l. 179/2012, ha diritto, in caso di aumento di capitale, di sottoscrivere quote della medesima categoria fintantoché la società mantenga la qualifica di start-up innovativa (7). Qualora la s.r.l. perda la qualifica di start-up innovativa e sia in corso un’operazione di aumento del capitale sociale, le sottoscrizioni anteriormente perfezionate mantengono la loro efficacia se l’aumento sia stato deliberato in forma scindibile (8).
7. Categorie di quote (start-up): clausola drag along
Nella s.r.l. start-up innovativa, è legittima la clausola statutaria drag along che attribuisca solo a favore di alcuni soci, specificamente individuati, il diritto di “trascinare” nella vendita anche le partecipazioni degli altri soci, purché sia salvaguardato il principio di c.d. equa valorizzazione della quota del socio “trascinato” (9).
8. Categorie di quote (start-up): clausola tag along
Nella s.r.l. start-up innovativa, è legittima la clausola statutaria tag along che attribuisca solo a favore di alcuni soci, specificamente individuati, il diritto di co-vendita (10).
9. Categorie di quote (start-up): diritti di controllo
È legittima la clausola statutaria della s.r.l. start-up innovativa che preveda una categoria di quote per le quali è limitato o escluso il diritto di avere notizie dall’organo amministrativo sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare anche tramite professionisti di fiducia i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione (fermo restando il diritto dei soci di avere in visione il libro delle decisioni dei soci) (11).
10. Categorie di quote (start-up): diritto di recesso ex art. 2481-bis, c. 1, c.c.
È illegittima la clausola statutaria della s.r.l. start-up innovativa che preveda una categoria di quote per le quali sia limitato o escluso il diritto di recesso spettante per legge ai soci (ai sensi dell’art. art. 2481-bis, c. 1, c.c.) per il caso in cui l’assemblea deliberi un aumento del capitale sociale a pagamento con esclusione o limitazione del diritto di sottoscrizione (12).
11. Categorie di quote (start-up): intrasferibilità o trasferibilità su mero gradimento
È legittima la clausola statutaria della s.r.l. start-up innovativa che preveda una categoria di quote per le quali la trasferibilità sia vietata o subordinata a mero gradimento; secondo una opinione, per tali quote può essere escluso il diritto di recesso fino a quando la s.r.l. non perda la qualifica di start-up innovativa (13).
12. Categorie di quote (start-up): permanenza
Le categorie di quote di una s.r.l. start-up innovativa “fornite di diritti diversi”, di cui all’art. 26, c. 2, d.l. 179/2012, permangono anche quando la s.r.l. perde la qualifica di start-up innovativa (14).
13. Categorie di quote (start-up): voto limitato
È legittima la clausola statutaria che preveda la possibilità di emettere quote di una s.r.l. start-up innovativa fornite di diritti diversi, ivi comprese quote prive del diritto di voto (15).
14. Conversione delle quote ordinarie in quote di categoria (start-up)
È legittimo, in sede di costituzione di una s.r.l. start-up innovativa, prevedere che le quote “ordinarie” di partecipazione al capitale sociale si convertano automaticamente in quote “fornite di diritti diversi”, di cui all’art. 26, c. 2, d.l. 179/2012, una volta che la società sia iscritta nella apposita sezione speciale del Registro delle Imprese (16).
15. Quote standardizzate di partecipazione al capitale sociale (start-up)
È legittima la clausola statutaria di una s.r.l. start-up innovativa che preveda la suddivisione (in tutto o in parte) del capitale sociale in quote di valore omogeneo (così come è suddiviso in azioni il capitale delle s.p.a.) (17).
16. Successione nei “particolari diritti”
È legittima la clausola statutaria di una s.r.l. start-up innovativa che consenta, in occasione della morte di un socio titolare di “particolari diritti” (di cui all’art. 2468, c. 3, c.c.), il subentro dell’erede nella titolarità degli stessi “particolari diritti” (18).
H.1.3 - Bilancio e utili
1. Certificazione del bilancio d’esercizio delle PMI
2. Conferma annuale dei requisiti e approvazione del bilancio
3. Conferma annuale dei requisiti e approvazione del bilancio: esercizio ultrannuale
4. Divieto di distribuzione degli utili
1. Certificazione del bilancio d’esercizio delle PMI
Nelle s.r.l.-PMI innovative (prive dell’obbligo di consolidamento del bilancio), la funzione di certificazione del bilancio, richiesta per l’iscrizione e per la permanenza nella sezione delle PMI innovative del Registro Imprese, può essere affidata a un revisore persona fisica, a una società di revisione o al collegio sindacale (1).
2. Conferma annuale dei requisiti e approvazione del bilancio
Riguardo alla conferma annuale dei requisiti di cui all’art. 25, c. 2, d.l. 179/2012, da parte delle società start-up innovative, è inammissibile il deposito delle attestazioni di mantenimento dei requisiti start-up, in assenza di un bilancio regolarmente approvato dall’assemblea (2); il termine di 30 giorni, di cui all’art. 25, c. 15, d.l. 179/2012, deve intendersi come decorrente dalla data di approvazione del bilancio, sia che esso venga approvato entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, sia che esso venga approvato (ove ne ricorrano le condizioni) entro 180 giorni dalla chiusura del medesimo esercizio (3).
3. Conferma annuale dei requisiti e approvazione del bilancio: esercizio ultrannuale
È ammissibile che il primo esercizio di una società start-up innovativa abbia durata ultrannuale, purché non ecceda i 15 mesi complessivi e purché nei primissimi mesi della sua esistenza la società non abbia svolto attività significative. In tale ipotesi, il deposito del bilancio approvato e la dichiarazione di conferma dei requisiti devono essere effettuati solo relativamente a tale bilancio ultrannuale (4).
4. Divieto di distribuzione degli utili
Una società iscritta alla sezione speciale delle start-up innovative non può distribuire utili (nemmeno sotto forma di attribuzione di utili all’associato di un’associazione in partecipazione cui la società start-up partecipi quale associante) (5) né può averne distribuiti in passato; dal momento della cancellazione dalla sezione speciale, cade anche il suddetto divieto e la società può legittimamente distribuire utili, a nulla rilevando che questi siano maturati in un momento precedente la cancellazione, ossia in un tempo in cui sussisteva il divieto di distribuzione (6).
H.2 - Start-up innovative a vocazione sociale (Siavs)
1. Documento di descrizione di impatto sociale
2. Documento di descrizione di impatto sociale: durata
3. Start-up innovative a vocazione sociale (Siavs)
4. Start-up innovative a vocazione sociale (Siavs): non qualificabile come ETS
1. Documento di descrizione di impatto sociale
Le Siavs sono tenute alla redazione di un “Documento di descrizione di impatto sociale”, da redigersi annualmente, col quale l’impresa ha la possibilità di descrivere e dare conto esternamente dell’impatto sociale prodotto, ricorrendo a indicatori di natura qualitativa e quantitativa, secondo il modello predisposto dal MiSE (1).
2. Documento di descrizione di impatto sociale: durata
Il “Documento di descrizione di impatto sociale” ha validità annuale e deve essere ripresentato ogni anno al Registro delle Imprese in occasione della comunicazione annuale di conferma dei requisiti prevista ai sensi dell’art. 25, comma 15, d.l. 179/2012, pena la perdita dello status di società a vocazione sociale (2).
3. Start-up innovative a vocazione sociale (Siavs)
«4. Ai fini del presente decreto, sono start-up a vocazione sociale le start-up innovative di cui al comma 2 e 3 che operano in via esclusiva nei settori indicati all’articolo 2, comma 1 (3), del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155» (4).
4. Start-up innovative a vocazione sociale (Siavs): non qualificabile come ETS
La società start-up innovativa a vocazione sociale non è qualificabile come ente del Terzo settore (5).