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Massimario delle operazioni societarie e degli enti non profit

H – SOCIETÀ PMI INNOVATIVA E SOCIETÀ START UP INNOVATIVA

H.1 - Start-up e PMI innovativa

H.1.1 - Nozione e requisiti (in generale e miscellanea)

1. Applicabilità del diritto speciale

2. Applicabilità della disciplina delle s.p.a. alle s.r.l. start-up innovative

3. Cancellazione dalla sez. speciale del Registro Imprese: liquidazione

4. Cancellazione dalla sez. speciale del Registro Imprese: perdita di requisiti

5. Decorso del termine di applicabilità della normativa in materia di start-up

6. Emissione di strumenti finanziari partecipativi

7. Forma dell’atto costitutivo e delle modifiche statutarie di s.r.l. start-up innovativa

8. Incubatore di start-up: nozione

9. Operazioni su quote proprie

10. Perdita e riacquisto dei requisiti senza soluzione di continuità

11. PMI innovativa: nozione

12. Posticipazione di un anno in caso di perdite

13. Poteri di verifica del Registro delle Imprese

14. Requisiti: attività di ricerca e sviluppo e immobilizzazioni immateriali

15. Requisiti: controllo del Registro Imprese

16. Requisiti: curriculum vitae dei soci

17. Requisiti: indicazione dei dati dei soci in caso di partecipazioni diffuse

18. Requisiti inerenti l’oggetto sociale

19. Requisiti: personale in possesso di laurea magistrale

20. Requisiti: personale qualificato

21. Requisiti: titolarità di una privativa industriale

22. Società preesistente

23. Società risultante dalla trasformazione

24. Start-up innovativa: nozione

25. Strumenti finanziari partecipativi

1. Applicabilità del diritto speciale

Non costituendo la start-up innovativa un tipo sociale autonomo, le norme speciali dettate dalla legge per le start-up innovative non sono applicabili prima della iscrizione della società start-up nella apposita sezione speciale del Registro delle Imprese e si applicano quindi successivamente a detta iscrizione (salve le eccezioni testualmente previste dall’art. 31, comma 4, d.l. 179/2012) (1).

2. Applicabilità della disciplina delle s.p.a. alle s.r.l. start-up innovative

Secondo una tesi, alle s.r.l. start-up innovative si applicherebbero le norme dettate dal legislatore in tema di s.p.a., anche in deroga a quelle dettate specificamente in tema di s.r.l. (2).

3. Cancellazione dalla sez. speciale del Registro Imprese: liquidazione

Se la start-up innovativa è posta in stato di liquidazione, deve essere cancellata, di regola, dalla sezione speciale del Registro Imprese. Può però rimanervi iscritta se, nella delibera di scioglimento (o nella modulistica camerale) venga evidenziato che, nonostante lo stato di liquidazione, vi è una “previsione di continuità aziendale” (3).

4. Cancellazione dalla sez. speciale del Registro Imprese: perdita di requisiti

Qualora una società start-up innovativa perda i requisiti in forza dei quali era stata iscritta alla sezione speciale del Registro delle Imprese, deve essere cancellata da tale sezione speciale, ma mantiene l’iscrizione nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese senza che debba essere adottata alcuna modifica statutaria (4).

5. Decorso del termine di applicabilità della normativa in materia di start-up

A seguito del decorso del termine di applicabilità della normativa in materia di start-up, è automatica la cancellazione della società dalla sezione speciale del Registro delle Imprese (5).

6. Emissione di strumenti finanziari partecipativi

Non si applica alle s.r.l.-PMI, ma solo alle s.r.l. start-up innovative, la norma (art. 26, comma 7, d.l. 179/2012) (6) che dispone, nel caso in cui lo statuto lo preveda, la possibilità di emettere strumenti finanziari partecipativi (7).

7. Forma dell’atto costitutivo e delle modifiche statutarie di s.r.l. start-up innovativa

Le società start-up innovative, organizzate nella forma della s.r.l., possono essere costituite e modificate esclusivamente mediante atto pubblico (8).

8. Incubatore di start-up: nozione

L’attività di incubatore di start-up innovative certificato, svolta da una società di capitali, consiste nell’offerta di servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di società start-up innovative (9).

9. Operazioni su quote proprie

Sono legittime le operazioni aventi a oggetto “quote proprie” della s.r.l. start-up innovativa se poste in essere in funzione dell’attuazione di piani di incentivazione (10).

10. Perdita e riacquisto dei requisiti senza soluzione di continuità

Qualora venga a mancare uno dei requisiti in forza dei quali una società è stata iscritta alla sezione speciale del Registro delle Imprese riservata alle start-up innovative, essa non perde la qualifica di start-up innovativa se il requisito perso sia previsto dalla legge come alternativo a un altro requisito e la società start-up soddisfi quest’ultimo; ad esempio, qualora una start-up iscritta in forza del possesso del requisito di cui all’art. 25, comma 2, lettera h), punto 2, d.l. 179/2012, pur perdendo detta caratteristica, può rimanere iscritta come start-up se provi di possedere il requisito di cui alla stessa norma, al precedente punto 1 (11).

11. PMI innovativa: nozione

Per PMI innovative si «intendono le PMI, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE, che possiedono i seguenti requisiti […]» (12). «La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR» (13).

12. Posticipazione di un anno in caso di perdite

Non si applica alle s.r.l.-PMI, ma solo alle s.r.l. start-up innovative, la norma (art. 26, comma 1, d.l. 179/2012) (14) che dispone, in caso di perdite, la posticipazione di un anno dei termini di cui agli artt. 2446-2447 e 2482-bis e 2482-ter c.c. (15).

13. Poteri di verifica del Registro delle Imprese

L’ufficio del Registro delle Imprese richiesto di iscrivere la società nella sezione speciale delle start-up innovative deve verificare soltanto la regolarità formale della documentazione depositata, salvo il caso che emerga un totale scostamento del profilo formale da quello sostanziale (16). Nel caso in cui gravi irregolarità emergano dopo l’iscrizione della società nell’apposita sezione, è competenza esclusiva del Ministero ordinarne la cancellazione (17).

14. Requisiti: attività di ricerca e sviluppo e immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono annoverabili tra le attività di ricerca e sviluppo per il conseguimento del relativo requisito ai fini del riconoscimento della qualità di PMI innovativa e, per similitudine, di società start-up innovativa (18).

15. Requisiti: controllo del Registro Imprese

Al Registro delle Imprese compete unicamente la valutazione formale se, nell’oggetto sociale, sussistano caratteri di innovatività e di alto valore tecnologico dei prodotti o servizi offerti dall’impresa (19).

16. Requisiti: curriculum vitae dei soci

L’obbligo di deposito del curriculum vitae, di cui all’art. 4, comma 3, lett. h), d.l. 3/2015 (con riguardo alle PMI innovative) e all’art. 25, comma 12, lett. g), d.l. 179/2012 (con riguardo alle società start-up innovative), deve essere riferito ai c.d. “soci rilevanti” (e quindi, ad esempio, con esclusione dei sottoscrittori di partecipazioni a seguito di una procedura di crowdfounding) (20).

17. Requisiti: indicazione dei dati dei soci in caso di partecipazioni diffuse

In caso di partecipazioni particolarmente parcellizzate al capitale sociale di una società start-up innovativa (come nel caso di un’impresa avente più di 1.000 soci, il cui capitale sia negoziato su sistemi multilaterali di scambio), l’adempimento di cui all’art. 4, c. 1 e 3, d.l. 3/2015, può eseguirsi, in relazione ai soli soci “non rilevanti”, anche unicamente in occasione di eventi salienti della vita societaria (ad esempio, assemblee societarie, riscossione dei dividendi, assegnazione delle azioni post aumento di capitale, ecc.) (21).

18. Requisiti inerenti l’oggetto sociale

Ai fini di cui all’art. 25, d.l. 179/2012 (requisiti dell’oggetto sociale di società start-up innovativa), si deve ritenere che:

  • i requisiti della esclusività e della prevalenza siano tra loro alternativi;

  • i requisiti dello “sviluppo”, “produzione” e “commercializzazione” siano tra loro cumulativi;

  • i requisiti della innovatività e dell’“alto valore tecnologico” siano tra loro cumulativi (22).

19. Requisiti: personale in possesso di laurea magistrale

Anche gli amministratori di società start-up innovativa, qualora siano dipendenti della società, concorrono a determinare la sussistenza del requisito di cui all’art. 25, comma 2, lett. h), n. 2), d.l. 179/2012 (relativo alla titolarità di una laurea magistrale) (23).

20. Requisiti: personale qualificato

Quanto al requisito previsto dall’art 25, comma 2, lett. h), n. 2), d.l. 179/2012 (in tema di start-up innovative) e quello omologo previsto dall’art. 4, comma 1, lett. e), n. 2, d.lgs. 3/2015 (in tema di PMI innovative), deve ritenersi che la norma, ove dispone che i lavoratori qualificati debbano prestare la propria opera “a qualsiasi titolo”, non pone alcun limite nei confronti delle forme giuridiche contrattuali di collaborazione del personale “qualificato” con la società (24).

21. Requisiti: titolarità di una privativa industriale

Ai fini della verificazione del requisito di cui all’art. 25, comma 2, lett. h), n. 3, d.l. 179/2012 (per le start-up innovative) e all’art. 4, comma 1, lett. e), n. 3, d.l. 3/2015 (per le PMI innovative):

  • è sufficiente che la domanda di brevetto sia stata semplicemente depositata (25);

  • è sufficiente che la società sia licenziataria d’uso, e non anche depositaria, del brevetto, pur se non ancora registrato, sebbene depositato (26);

  • la nozione di “titolare dei diritti relativi ad un programma” ricomprende non solo l’autore, ma anche soggetti diversi, quale l’acquirente a titolo particolare (27);

  • non è invece idoneo il deposito di un marchio (28).

22. Società preesistente

È legittimo che una società preesistente, che sia stata costituita da non oltre 48 mesi e abbia quale oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, abbia accesso alla disciplina delle start-up innovative (29).

23. Società risultante dalla trasformazione

È legittimo che una società di capitali risultante da una trasformazione (omogenea o eterogenea) acquisti la qualifica di start-up innovativa, purché il tutto avvenga entro 48 mesi dalla costituzione dell’ente preesistente alla trasformazione (30).

24. Start-up innovativa: nozione

L’impresa start-up innovativa è «la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai sensi dell’articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che possiede i seguenti requisiti: […]» (31).

25. Strumenti finanziari partecipativi

Non si applica alle s.r.l.-PMI, ma solo alle s.r.l. start-up innovative, la norma (art. 26, comma 7, d.l. 179/2012) (32) che dispone, nel caso in cui lo statuto lo preveda, la possibilità di emettere strumenti finanziari partecipativi (33).

H.1.2 - Categorie di quote e “particolari diritti”

1. Attribuzione e modifica di “particolari diritti”

2. Categorie di quote (PMI-innovativa)

3. Categorie di quote (PMI-innovativa): diritti di ispezione e di avere notizie

4. Categorie di quote (PMI-innovativa): limiti alla circolazione

5. Categorie di quote (start-up): assemblea speciale

6. Categorie di quote (start-up): aumento di capitale

7. Categorie di quote (start-up): clausola drag along

8. Categorie di quote (start-up): clausola tag along

9. Categorie di quote (start-up): diritti di controllo

10. Categorie di quote (start-up): diritto di recesso ex art. 2481-bis, c. 1, c.c.

11. Categorie di quote (start-up): intrasferibilità o trasferibilità su mero gradimento

12. Categorie di quote (start-up): permanenza

13. Categorie di quote (start-up): voto limitato

14. Conversione delle quote ordinarie in quote di categoria (start-up)

15. Quote standardizzate di partecipazione al capitale sociale (start-up)

16. Successione nei “particolari diritti”

1. Attribuzione e modifica di “particolari diritti”

È legittima (ma deve essere introdotta con il voto unanime di tutti i soci) la clausola statutaria di società start-up innovativa che preveda che l’attribuzione ex novo a singoli soci di “particolari diritti”, la loro modifica e la loro eliminazione sia approvata a maggioranza (1).

2. Categorie di quote (PMI-innovativa)

Lo statuto della s.r.l. PMI-innovativa può prevedere categorie di quote fornite di diritti diversi, determinandone liberamente il contenuto (anche in deroga all’art. 2468, c. 2 e 3, c.c.), non soggette al regime di temporaneità (cinque anni) previsto per le start-up innovative (dall’art. 31, c. 4, d.l. 179/2012); dette quote mantengono il loro status anche in caso di cancellazione della società dalla apposita sezione speciale del Registro delle Imprese (2).

3. Categorie di quote (PMI-innovativa): diritti di ispezione e di avere notizie

Lo statuto della s.r.l. PMI-innovativa può prevedere categorie di quote caratterizzate dalla limitazione o esclusione del diritto di avere notizie dall’organo amministrativo sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare libri sociali e documenti relativi all’amministrazione (fermo restando il diritto di ispezione del libro delle decisioni dei soci) (3).

4. Categorie di quote (PMI-innovativa): limiti alla circolazione

Lo statuto della s.r.l. PMI-innovativa può prevedere categorie di quote caratterizzate dal fatto di essere soggette a un regime di intrasferibilità assoluta o a un regime di trasferibilità subordinato al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi senza che siano previsti condizioni o limiti (in tal caso può essere escluso il diritto di recesso del socio finché la società mantenga la qualità di PMI innovativa, comunque non oltre un quinquennio) (4).

5. Categorie di quote (start-up): assemblea speciale

Ai sensi dell’art. 26, c. 2, d.l. 179/2012, le start-up innovative costituite nella forma della s.r.l. possono emettere categorie di quote fornite di diritti “diversi” (5); in tal caso, secondo una opinione, si applica anche la disciplina dell’assemblea speciale di categoria di cui all’art. 2376 c.c. (6).

6. Categorie di quote (start-up): aumento di capitale

Il socio titolare di categorie di quote di una s.r.l. start-up innovativa «fornite di diritti diversi» di cui all’art. 26, c. 2, d.l. 179/2012, ha diritto, in caso di aumento di capitale, di sottoscrivere quote della medesima categoria fintantoché la società mantenga la qualifica di start-up innovativa (7). Qualora la s.r.l. perda la qualifica di start-up innovativa e sia in corso un’operazione di aumento del capitale sociale, le sottoscrizioni anteriormente perfezionate mantengono la loro efficacia se l’aumento sia stato deliberato in forma scindibile (8).

7. Categorie di quote (start-up): clausola drag along

Nella s.r.l. start-up innovativa, è legittima la clausola statutaria drag along che attribuisca solo a favore di alcuni soci, specificamente individuati, il diritto di “trascinare” nella vendita anche le partecipazioni degli altri soci, purché sia salvaguardato il principio di c.d. equa valorizzazione della quota del socio “trascinato” (9).

8. Categorie di quote (start-up): clausola tag along

Nella s.r.l. start-up innovativa, è legittima la clausola statutaria tag along che attribuisca solo a favore di alcuni soci, specificamente individuati, il diritto di co-vendita (10).

9. Categorie di quote (start-up): diritti di controllo

È legittima la clausola statutaria della s.r.l. start-up innovativa che preveda una categoria di quote per le quali è limitato o escluso il diritto di avere notizie dall’organo amministrativo sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare anche tramite professionisti di fiducia i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione (fermo restando il diritto dei soci di avere in visione il libro delle decisioni dei soci) (11).

10. Categorie di quote (start-up): diritto di recesso ex art. 2481-bis, c. 1, c.c.

È illegittima la clausola statutaria della s.r.l. start-up innovativa che preveda una categoria di quote per le quali sia limitato o escluso il diritto di recesso spettante per legge ai soci (ai sensi dell’art. art. 2481-bis, c. 1, c.c.) per il caso in cui l’assemblea deliberi un aumento del capitale sociale a pagamento con esclusione o limitazione del diritto di sottoscrizione (12).

11. Categorie di quote (start-up): intrasferibilità o trasferibilità su mero gradimento

È legittima la clausola statutaria della s.r.l. start-up innovativa che preveda una categoria di quote per le quali la trasferibilità sia vietata o subordinata a mero gradimento; secondo una opinione, per tali quote può essere escluso il diritto di recesso fino a quando la s.r.l. non perda la qualifica di start-up innovativa (13).

12. Categorie di quote (start-up): permanenza

Le categorie di quote di una s.r.l. start-up innovativa “fornite di diritti diversi”, di cui all’art. 26, c. 2, d.l. 179/2012, permangono anche quando la s.r.l. perde la qualifica di start-up innovativa (14).

13. Categorie di quote (start-up): voto limitato

È legittima la clausola statutaria che preveda la possibilità di emettere quote di una s.r.l. start-up innovativa fornite di diritti diversi, ivi comprese quote prive del diritto di voto (15).

14. Conversione delle quote ordinarie in quote di categoria (start-up)

È legittimo, in sede di costituzione di una s.r.l. start-up innovativa, prevedere che le quote “ordinarie” di partecipazione al capitale sociale si convertano automaticamente in quote “fornite di diritti diversi”, di cui all’art. 26, c. 2, d.l. 179/2012, una volta che la società sia iscritta nella apposita sezione speciale del Registro delle Imprese (16).

15. Quote standardizzate di partecipazione al capitale sociale (start-up)

È legittima la clausola statutaria di una s.r.l. start-up innovativa che preveda la suddivisione (in tutto o in parte) del capitale sociale in quote di valore omogeneo (così come è suddiviso in azioni il capitale delle s.p.a.) (17).

16. Successione nei “particolari diritti”

È legittima la clausola statutaria di una s.r.l. start-up innovativa che consenta, in occasione della morte di un socio titolare di “particolari diritti” (di cui all’art. 2468, c. 3, c.c.), il subentro dell’erede nella titolarità degli stessi “particolari diritti” (18).

H.1.3 - Bilancio e utili

1. Certificazione del bilancio d’esercizio delle PMI

2. Conferma annuale dei requisiti e approvazione del bilancio

3. Conferma annuale dei requisiti e approvazione del bilancio: esercizio ultrannuale

4. Divieto di distribuzione degli utili

1. Certificazione del bilancio d’esercizio delle PMI

Nelle s.r.l.-PMI innovative (prive dell’obbligo di consolidamento del bilancio), la funzione di certificazione del bilancio, richiesta per l’iscrizione e per la permanenza nella sezione delle PMI innovative del Registro Imprese, può essere affidata a un revisore persona fisica, a una società di revisione o al collegio sindacale (1).

2. Conferma annuale dei requisiti e approvazione del bilancio

Riguardo alla conferma annuale dei requisiti di cui all’art. 25, c. 2, d.l. 179/2012, da parte delle società start-up innovative, è inammissibile il deposito delle attestazioni di mantenimento dei requisiti start-up, in assenza di un bilancio regolarmente approvato dall’assemblea (2); il termine di 30 giorni, di cui all’art. 25, c. 15, d.l. 179/2012, deve intendersi come decorrente dalla data di approvazione del bilancio, sia che esso venga approvato entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, sia che esso venga approvato (ove ne ricorrano le condizioni) entro 180 giorni dalla chiusura del medesimo esercizio (3).

3. Conferma annuale dei requisiti e approvazione del bilancio: esercizio ultrannuale

È ammissibile che il primo esercizio di una società start-up innovativa abbia durata ultrannuale, purché non ecceda i 15 mesi complessivi e purché nei primissimi mesi della sua esistenza la società non abbia svolto attività significative. In tale ipotesi, il deposito del bilancio approvato e la dichiarazione di conferma dei requisiti devono essere effettuati solo relativamente a tale bilancio ultrannuale (4).

4. Divieto di distribuzione degli utili

Una società iscritta alla sezione speciale delle start-up innovative non può distribuire utili (nemmeno sotto forma di attribuzione di utili all’associato di un’associazione in partecipazione cui la società start-up partecipi quale associante) (5) né può averne distribuiti in passato; dal momento della cancellazione dalla sezione speciale, cade anche il suddetto divieto e la società può legittimamente distribuire utili, a nulla rilevando che questi siano maturati in un momento precedente la cancellazione, ossia in un tempo in cui sussisteva il divieto di distribuzione (6).

H.2 - Start-up innovative a vocazione sociale (Siavs)

1. Documento di descrizione di impatto sociale

2. Documento di descrizione di impatto sociale: durata

3. Start-up innovative a vocazione sociale (Siavs)

4. Start-up innovative a vocazione sociale (Siavs): non qualificabile come ETS

1. Documento di descrizione di impatto sociale

Le Siavs sono tenute alla redazione di un “Documento di descrizione di impatto sociale”, da redigersi annualmente, col quale l’impresa ha la possibilità di descrivere e dare conto esternamente dell’impatto sociale prodotto, ricorrendo a indicatori di natura qualitativa e quantitativa, secondo il modello predisposto dal MiSE (1).

2. Documento di descrizione di impatto sociale: durata

Il “Documento di descrizione di impatto sociale” ha validità annuale e deve essere ripresentato ogni anno al Registro delle Imprese in occasione della comunicazione annuale di conferma dei requisiti prevista ai sensi dell’art. 25, comma 15, d.l. 179/2012, pena la perdita dello status di società a vocazione sociale (2).

3. Start-up innovative a vocazione sociale (Siavs)

«4. Ai fini del presente decreto, sono start-up a vocazione sociale le start-up innovative di cui al comma 2 e 3 che operano in via esclusiva nei settori indicati all’articolo 2, comma 1 (3), del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155» (4).

4. Start-up innovative a vocazione sociale (Siavs): non qualificabile come ETS

La società start-up innovativa a vocazione sociale non è qualificabile come ente del Terzo settore (5).

Note a piè di pagina
(1)(1)
- Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 38/2014, Start up innovativa e costituzione: «[…] la possibilità di beneficiare della disciplina agevolativa del D.L. n. 79/2012 è condizionata all’iscrizione della società nell’apposita sezione speciale del registro delle imprese (art. 25, comma 8) ed è temporanea, in quanto viene meno “qualora la start up innovativa perda uno dei requisiti previsti nell’art. 25, comma 2, prima della scadenza dei quattro anni dalla data della costituzione, o del diverso termine previsto dal comma 3 dell’art. 25 se applicabile, … ed in ogni caso decorsi quattro anni dalla data della costituzione, cessa l’applicazione della disciplina prevista nella presente sezione” (art. 31, comma 4). […] Ne deriva che l’impresa “start up innovativa” non designa uno statuto legale indefettibile (preordinato alla qualificazione) deviante rispetto allo statuto legale della s.r.l. di diritto comune. Il corollario più immediato della ricostruzione sistematica proposta è il seguente: la società è prima dell’iscrizione alla sezione speciale (e torna ad essere a seguito della cancellazione) una s.r.l. di diritto comune».
(2)(2)
- Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 39/2014, Start up innovativa: limiti alla trasferibilità delle partecipazioni ed esclusione del diritto di recesso: «[…] Possiamo quindi osservare, aderendo all’orientamento condiviso dalla dottrina dominante, come il sistema normativo [l’art. 26 del D.l. 179/2012] determini una equivalenza funzionale tra categorie standardizzate di quote ed azioni con conseguente attenuazione della separazione tipologica tra il regime dell’impresa start up in forma di s.r.l. e quello della società per azioni. Tale contiguità sistematica giustifica l’estensione in via analogica alle quote standardizzate dei limiti di diversificazione previsti per la s.p.a.; pertanto al fine di definire la disciplina applicabile alle quote standardizzate e, in particolare, stabilire la portata dell’autonomia statutaria e i “limiti imposti dalla legge” richiamati dall’art. 26, comma 2, D.L. n. 179/2012 occorre fare riferimento alla disciplina della società per azioni e identificare le norme inderogabili, settore per settore […]».
(3)(3)
- Ministero dello Sviluppo Economico, Parere prot. n. 133793 del 27 maggio 2019, Atto notarile di scioglimento e messa in liquidazione di s.r.l. start-up innovativa: «[…] Di regola allo scioglimento di una società, consegue l’avvio della fase liquidatoria che comporta […] l’arresto della fase di progettazione e produzione, in linea col principio generale del divieto del compimento di nuovi atti d’impresa. Con riferimento a quanto espressamente previsto dall’articolo 25 del d.l. 179 del 2012, ed in relazione al particolare stato di liquidazione la società start-up, potrebbe a soli fini liquidatori continuare la commercializzazione, quale “atto utile per la liquidazione della società” a norma del primo comma dell’art. 2489 del codice civile. Ovviamente la sola commercializzazione non consente di considerare tale società in possesso dei requisiti di start-up e ne esclude la permanenza in sezione speciale. Tuttavia tale regola, prevede delle eccezioni. È infatti pacificamente ammesso che - eccezionalmente - possa [aversi un caso di] […] continuità aziendale (a fini liquidatori) delle fasi ordinarie della società. Ai fini di cui trattasi appare necessario, per garantire la permanenza in sezione speciale, che la previsione di continuità aziendale sia indicata nella delibera di scioglimento e messa in liquidazione, o per lo meno evidenziata in sede di presentazione del modulo S3. Ove tutto ciò manchi si deve ritenere che sia necessaria la cancellazione dalla sezione speciale su istanza di parte o (in assenza) d’ufficio per mancanza di uno degli elementi costitutivi la fattispecie delle start-up».
(4)(4)
- Ministero dello Sviluppo Economico, Decreto 17 febbraio 2016, Art. 4: «1. In caso di cancellazione dalla sezione speciale per motivi sopravvenuti successivamente alla valida iscrizione della stessa alla medesima sezione speciale, secondo quanto previsto dall’art. 25, comma 16 del decreto-legge n. 179 del 2012, la società, mantiene l’iscrizione in sezione ordinaria, senza alcuna necessità di modificare o ripetere l’atto, fino ad eventuale modifica statutaria, che segue le regole ordinarie dettate dall’art. 2480 del codice civile».
(5)(5)
- Ministero dello Sviluppo Economico, Parere prot. n. 79330 del 21 marzo 2016: «[…] Il decorrere del tempo e quindi il consolidarsi dell’evento che la legge stessa prevede come estinguente l’iscrizione in sezione speciale della società, non ammette controdeduzioni da parte dell’impresa stessa. […] trattandosi di provvedimento necessitato ed inderogabile, dipendente dal combinato disposto del dettato normativo e del decorso del tempo, l’ufficio procederà autonomamente alla cancellazione dalla sezione speciale, previa “notifica di cortesia” all’impresa da effettuarsi tramite PEC. Come noto la cancellazione dalla sezione speciale non incide sulla iscrizione in sezione ordinaria, ed ove la società ne abbia interesse, può procedere, in presenza dei requisiti di legge, ad iscrizione in sezione speciale PMI innovative».
(6)(6)
- Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 101-2018/I, La nuova disciplina delle (PMI) società a responsabilità limitata, in CNN Notizie del 18.5.2018: l’art. 26, comma 7, d.l. 179/2012 «[…] consente alle società di cui all’art. 25, comma 2 (e, dunque, alle start up innovative in forma di s.r.l.), l’emissione, a seguito dell’apporto di soci o di terzi anche di opera o servizi, di strumenti finanziari partecipativi forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nelle decisioni dei soci ai sensi degli artt. 2479 e 2479-bis c.c. […] Si tratta dell’unica disposizione “derogatoria” rimasta prerogativa delle sole start up innovative che richiede un intervento statutario e che non trova applicazione automatica […]».
(7)(7)
- Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 101-2018/I, La nuova disciplina delle (PMI) società a responsabilità limitata, in CNN Notizie del 18.5.2018: «[…] con riguardo all’insieme di norme derogatorie alla disciplina di diritto comune che avevano come destinatario originale la sola start up innovativa, la dottrina [aveva] distinto tra deroghe temporanee ed automatiche e deroghe opzionali ad effetti permanenti. Le prime erano e sono tuttora destinate ad essere efficaci solo per il periodo nel quale la società mantiene la qualità di start-up innovativa, ed operano - eccettuata quella di cui al comma 7 dell’art. 26 - senza necessità di alcuna previsione esplicita nello statuto. Si tratta di norme, contenute nei commi […] 7 […] dell’art. 26 […] del d.l. 179/2012) che oggi sono riferibili alle sole start up innovative e non alle PMI s.r.l. in generale […]».
(8)(8)
- Cons. Stato, 29 marzo 2021, n. 2643, in Società, 2021, 10, 1065, con nota di Macagno: «In tema di società a responsabilità limitata start up innovative, il d.m. 17 febbraio 2016, nel dettare le modalità di redazione degli atti costitutivi, che non prevedono verifiche sostanziali sugli stessi, viola il principio contenuto nell’art. 11 della Direttiva 16 settembre 2009, n. 2009/101/CE, in forza del quale in tutti gli Stati membri la cui legislazione non preveda, all’atto della costituzione, un controllo preventivo, amministrativo o giudiziario, l’atto costitutivo e lo statuto della società e le loro modifiche devono rivestire la forma di atto pubblico».
(9)(9)
- Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 67-2015/I, Incubatore di start up innovative ed esclusività dell’oggetto sociale, in CNN Notizie del 8.10.2015: «[…] l’art. 25, commi 5 e ss., del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 prevede quanto segue: “5. Ai fini del presente decreto, l’incubatore di start-up innovative certificato, di seguito: «incubatore certificato» è una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai sensi dell’articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative ed è in possesso dei seguenti requisiti: a) dispone di strutture, anche immobiliari, adeguate ad accogliere start-up innovative, quali spazi riservati per poter installare attrezzature di prova, test, verifica o ricerca; b) dispone di attrezzature adeguate all’attività delle start-up innovative, quali sistemi di accesso in banda ultralarga alla rete internet, sale riunioni, macchinari per test, prove o prototipi; c) è amministrato o diretto da persone di riconosciuta competenza in materia di impresa e innovazione e ha a disposizione una struttura tecnica e di consulenza manageriale permanente; d) ha regolari rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari che svolgono attività e progetti collegati a start-up innovative; e) ha adeguata e comprovata esperienza nell’attività di sostegno a start-up innovative, la cui sussistenza è valutata ai sensi del comma 7. 6. Il possesso dei requisiti […] è autocertificato dall’incubatore di start-up innovative, mediante dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale […]».
(10)(10)
- Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 101-2018/I, La nuova disciplina delle (PMI) società a responsabilità limitata, in CNN Notizie del 18.5.2018: «[…] Il comma 6 dell’art. 26 d.l. 179/2012 esenta […] le PMI costituite in forma di società a responsabilità limitata dal divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni stabilito dall’art. 2474 c.c., a condizione che l’operazione sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l’assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell’organo amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali […]».
(11)(11)
- Ministero dello Sviluppo Economico, Parere Prot. 222631del 3 novembre 2015: «Codesto Studio professionale ha rivolto allo scrivente un quesito in relazione alla applicazione dell’articolo 25, comma 2, lett. h) del D.L. 179/2012, con riferimento alla possibilità, in un momento successivo all’iscrizione in sezione speciale di mutare il requisito, senza che da ciò derivi una soluzione di continuità nell’iscrizione stessa. In particolare è stato rappresentato quanto segue: “A marzo 2015 Alfa s.r.l. viene iscritta contestualmente al R.I. sez. ordinaria e sez. start up innovative, dichiarando di possedere i requisiti di cui all’articolo 25, comma 2, lettere da b) a g) del D.L. 179/2012 ed inoltre quello previsto alla lettera h) punto 2, ossia: “impiego come dipendenti o…”. Nel mese di settembre 2015, Alfa s.r.l. vorrebbe procedere all’assunzione di alcuni soggetti in possesso di laurea triennale, quindi un titolo di studio diverso tra quelli previsti dall’art. 25 comma 2 lettera h punto 2, il che farebbe venir meno il requisito dichiarato per l’iscrizione. È possibile che Alfa s.r.l. decida di assumere e contestualmente di rispettare invece che il requisito al punto 2, quello al punto 1 (15% delle spese in ricerca e sviluppo)? A parere dello scrivente sarebbe possibile. Se la risposta è affermativa, Alfa s.r.l. è tenuta a comunicarlo subito al registro delle imprese depositando i modelli aggiornati previsti al comma 12 e 15? Oppure può farlo alle normali scadenze previste?” Benché la norma non faccia assolutamente riferimento alla fattispecie in esame, si ritiene che non vi siano limiti alla mutazione dei requisiti di cui alla lettera h), purché risulti verificata continuativamente, durante la permanenza nella sezione speciale del registro, la presenza di almeno uno dei tre. Ne consegue che per ragioni di economia amministrativa e soprattutto di tutela della società iscritta in sezione speciale, la mutazione può avvenire senza necessità di fuoriuscita e rientro nella sezione speciale, mediante l’adempimento di cui all’art. 25, comma 14 […]».
(12)(12)
- Art. 1, comma 1, lett. w-quater 1, d.lgs. 58/1998 (T.u.f.). Cfr. Anche art. 1, comma 5-undecies, d. lgs. 58/1998 (T.u.f.): «Per “piccola e media impresa innovativa” o “PMI innovativa” si intende la PMI definita dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3».
(13)(13)
- Art. 2, allegato alla Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE).
Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 63/2018, PMI (Piccole e medie imprese) innovative e categorie di quote fornite di diritti diversi: «[…] con “PMI Innovative” si intendono le imprese che impiegano meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio non supera i 43 milioni di euro (raccomandazione 2003/361/CE), che rispettano i seguenti requisiti: sono costituite come società di capitali, anche in forma cooperativa; hanno sede principale in Italia, in altro Paese membro dell’Unione Europea o in Stati aderenti all’accordo sullo spazio economico europeo, purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia; dispongono della certificazione dell’ultimo bilancio e dell’eventuale bilancio consolidato redatto da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili; le loro azioni non sono quotate in un mercato regolamentato; non sono iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese dedicata alle start-up innovative e agli incubatori certificati […]».
(14)(14)
- Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 101-2018/I, La nuova disciplina delle (PMI) società a responsabilità limitata, in CNN Notizie del 18.5.2018: «[…] Si tratta della previsione relativa alla posticipazione di un anno dei termini di cui agli artt. 2446-2447 e 2482-bis e 2482-ter, c.c.: infatti, nelle start-up innovative il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, comma secondo, e 2482-bis, comma quarto, del codice civile, è posticipato al secondo esercizio successivo; inoltre, nelle le start up che si trovino nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile l’assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell’esercizio successivo; pertanto, fino alla chiusura dell’esercizio successivo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, punto n. 4), e 2545-duodecies del codice civile. Se entro l’esercizio successivo il capitale non risulta reintegrato al di sopra del minimo legale, l’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve deliberare ai sensi degli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile […]».
(15)(15)
- Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 101-2018/I, La nuova disciplina delle (PMI) società a responsabilità limitata, in CNN Notizie del 18.5.2018: «[…] con riguardo all’insieme di norme derogatorie alla disciplina di diritto comune che avevano come destinatario originale la sola start up innovativa, la dottrina [aveva] distinto tra deroghe temporanee ed automatiche e deroghe opzionali ad effetti permanenti. Le prime erano e sono tuttora destinate ad essere efficaci solo per il periodo nel quale la società mantiene la qualità di start-up innovativa, ed operano - eccettuata quella di cui al comma 7 dell’art. 26 - senza necessità di alcuna previsione esplicita nello statuto. Si tratta di norme, contenute nei commi 1, 7 […] dell’art. 26 […] del d.l. 179/2012) che oggi sono riferibili alle sole start up innovative e non alle PMI s.r.l. in generale […]».
(16)(16)
- Ministero dello Sviluppo Economico, Parere prot. n. 80747 del 31 maggio 2015, Controllo sui requisiti al momento dell’iscrizione nella sezione speciale: «[…] nell’ambito delle verifiche formali in carico all’Ente camerale sicuramente rientrano quelle relative alla reale presenza dei prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico richiesti dalla norma, ovviamente nei limiti della documentazione in mano alla Camera stessa […], senza cioè che sia condotta un’analisi ispettiva, che chiaramente non compete né è possibile alla Camera stessa. In altri termini, […], appare evidente come il legislatore abbia inteso limitare l’analisi da parte dell’ufficio ricevente alla mera verifica di regolarità formale della attestazione depositata. Tuttavia, […] qualora al momento dell’iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese, codesta Camera verifichi situazioni, come quella qui rappresentata, di totale scostamento del profilo formale (dichiarazione di possesso dei requisiti) da quello sostanziale (effettivo possesso dei requisiti, desumibile, come nella fattispecie in oggetto, per tabulas), si deve ritenere assolutamente prevalente l’aspetto sostanziale su quello meramente dichiarativo […]».
In senso conforme: Ministero dello Sviluppo Economico, Parere prot. N. 155175 del 3 settembre 2015.
(17)(17)
- Ministero dello Sviluppo Economico, Parere prot. n. 82454 del 3 giugno 2015, Richiesta di cancellazione dall’apposita sezione speciale del Registro delle imprese per la società […] per mancanza di requisiti: «[…] ove il Ministero riscontri “gravi irregolarità nelle informazioni contenute nel modulo di autocertificazione” è ben legittimato ad ordinare la cancellazione dalla sezione del soggetto. […] La cancellazione appare dunque l’elemento terminale di un procedimento incardinato unicamente nel Ministero […]».
(18)(18)
- Ministero dello Sviluppo Economico, Parere prot. n. 155175 del 3 settembre 2015: «[…] La norma che viene in rilevanza è il comma 1, lettera e), n. 1), secondo cui il requisito oggettivo è soddisfatto, se il «volume di spesa in ricerca, sviluppo e innovazione in misura uguale o superiore al 3 per cento della maggiore entità fra costo e valore totale della produzione della PMI innovativa. Dal computo per le spese in ricerca, sviluppo e innovazione sono escluse le spese per l’acquisto e per la locazione di beni immobili; […]». Da quanto precede sembrerebbe dedursi che ogni spesa per ricerca e sviluppo sia da considerarsi rilevante ai fini di quanto la norma richiede, con la sola eccezione delle spese immobiliari. La fattispecie dedotta nel quesito fa invece riferimento alle immobilizzazioni immateriali. Queste, secondo la definizione della norma contabile OIC 24, sono normalmente caratterizzate dalla mancanza di tangibilità: per questo vengono definite “immateriali”. […] L’applicazione della regola ermeneutica dettata dal legislatore con l’art. 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, secondo cui “le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all’accesso ed all’esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale […]”, conduce a ritenere la disciplina limitativa di cui all’art. 25, comma 2, lett. h), n. 1), relativa esclusivamente agli immobili […]».
(19)(19)
- Consiglio Nazionale del Notariato, Sentenze annotate, Start up innovative e poteri di controllo del registro delle imprese (Trib. Roma 5 aprile 2019), in CNN Notizie del 21.5.2019: «[…] Il Giudice del registro delle imprese, richiamando l’orientamento espresso in un precedente provvedimento del Giudice del registro delle imprese di Torino (decr. 10 febbraio 2017), afferma che l’Ufficio del registro delle imprese non può rifiutare l’iscrizione nella sezione speciale ad un’aspirante start-up innovativa, salvo il caso di manifesta carenza nell’oggetto sociale dei caratteri di innovatività ed alto valore tecnologico dei prodotti e/o servizi offerti dall’impresa. Infatti, la verifica di competenza dell’ufficio del registro delle imprese, ai fini dell’iscrizione della start up in sezione speciale, verte essenzialmente sulla regolarità formale e completezza della domanda e della documentazione allegata, e lo stesso ufficio è legittimato a procedere, soltanto nei casi di manifesta eterogeneità rispetto al tipo normativo, ad una verifica di coerenza tra il tipo start-up innovativa e il programma enunciato nell’oggetto sociale statutario […]».
(20)(20)
- Ministero dello Sviluppo Economico, Parere prot. n. 154297 del 2 settembre 2015: «[…] Le due norme considerate (art. 25 comma 12, lett. g) e art. 4, comma 3, lett. h) rispettivamente per le start-up e le PMI innovative) hanno il medesimo tenore letterale e richiedono la “indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale che lavora nella start-up innovativa [PMI innovativa], esclusi eventuali dati sensibili”. Si conviene con la soluzione prospettata dal richiedente, nel senso di non sovraccaricare di adempimenti la cui realizzabilità richiede uno sforzo superiore all’ordinario ed appare non proporzionale alla volontà perseguita dal legislatore. Inoltre, anche sotto il profilo della interpretazione sistematica della norma, si deve osservare che il legislatore, richiedendo il curriculum vitæ dei soci, estende tale indicazione anche al “personale che lavora nella start-up/PMI innovativa”. Da ciò si deduce che la volontà legislativa è mirata a conoscere i dati relativi ai soggetti direttamente impegnati nella start-up/PMI innovativa e non anche a quelli che a titolo di mero investimento, partecipano tramite azionariato o crowdfunding al capitale di rischio della medesima […]».
(21)(21)
- Ministero dello Sviluppo Economico, Parere prot. n. 154287 del 2 settembre 2015: «[…] Viene perciò in questione il rapporto tra la disposizione normativa che impone, al comma 3, lett. f) la dichiarazione dell’“elenco dei soci, con trasparenza rispetto a società fiduciarie e holding ove non iscritte nel registro delle imprese di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, con autocertificazione di veridicità, indicando altresì, per ciascuno e ove sussistano, gli eventuali soggetti terzi per conto dei quali, nel cui interesse o sotto il cui controllo il socio agisce”, con riferimento alla situazione concreta delle società quotate anche in mercati ristretti”. […] Nel caso delle PMI innovative, non può ritenersi legittimo ragionare diversamente. A tal uopo, sentita anche la CONSOB per le vie brevi, si ritiene che le società negoziate sui mercati per la negoziazione di strumenti finanziari, dispongono dei dati aggiornati sull’azionariato solo in occasione dei principali eventi societari, in relazione ai soci che intendano esercitare i relativi diritti (partecipazione alle assemblee, riscossione dei dividendi etc., assegnazione delle azioni post aumento di capitale etc.) e pertanto non sembra ragionevole imporre regimi più restrittivi. La trasparenza completa sull’azionariato sarebbe possibile solo attraverso una apposita richiesta alla società di gestione accentrata ai sensi dell’art. 83-duodecies del TUF (D.lgs. 58/98), che sarebbe tuttavia onerosa e non utile alla luce della finalità delle disposizioni sulla trasparenza sui soci, e non espressamente prevista dalla norma, volte a far conoscere chi effettivamente detiene il controllo o comunque partecipazioni rilevanti nelle società e non a conoscere un elenco di centinaia di nomi di detentori di partecipazioni parcellizzate. In sostanza appare sufficiente, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di cui alla lettera f), del comma 3, che siano comunicati dalle società le effettive risultanze del loro libro soci, aggiornate in occasione degli eventi salienti della vita societaria in quanto consente di conoscere i soci rilevanti comunicati».
(22)(22)
- Ministero dello Sviluppo Economico, Parere prot. n. 141363 del 20 maggio 2016: «[…] nella descrizione dei requisiti oggettivi che devono essere in capo alla società per qualificarla come start-up innovativa e consentirne l’iscrizione in sezione speciale, la norma al comma 2, lettera f) del ridetto articolo 25, afferma «ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico». Se nel primo alinea utilizza la disgiuntiva “o” per contrapporre alternativamente la esclusività o la prevalenza dell’oggetto sociale, così come utilizza sempre la disgiuntiva “o” per garantire l’alternatività dei prodotti e dei servizi, nella parte centrale lega con la congiuntiva “e” la triade sviluppo, produzione e commercializzazione, per significare l’inscindibilità delle tre fasi. Nella parte finale della disposizione i prodotti o servizi sono “innovativi ad alto valore tecnologico”. L’assenza di ogni congiunzione tra i due macroelementi “innovazione” e “alto valore tecnologico”, indica un binomio indissolubile, che il legislatore considera condicio sine qua non (nella sua integrità ed inalterabilità) per la definizione della fattispecie e quindi l’iscrizione in sezione speciale».
(23)(23)
- Ministero dello Sviluppo Economico, Parere prot. n. 155486 del 4 settembre 2015: «Il richiedente pone anche un quesito relativo alla propria posizione e cioè se «come amministratore unico pagato dalla …omissis…, rientri nel parametro “quota almeno pari a 1/3 della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale”» Fermo quanto sopra precisato, si deve osservare però, che la locuzione “collaboratore a qualsiasi titolo” non può scindersi dall’altra “impiego”. Pertanto se i soci amministratori, sono anche impiegati nella società (in qualità di soci lavoratori o “a qualunque titolo”), nulla osta a che risulti verificata la previsione del comma 2, lett. h), n. 2, sopra richiamata. Al contrario, ove si tratti di meri organi sociali, che pure hanno l’amministrazione della società, ma non sono in essa impiegati, tale condizione non appare verificata […]».
(24)(24)
- Ministero dello Sviluppo Economico, Parere prot. n. 155486 del 4 settembre 2015: «[…] La norma [l’art 25, comma 2, lett. h), n. 2), d.l. 179/2012 in tema di start-up innovative e l’omologo art 4, comma 1, lett. e), n. 2, d.lgs. 3/2015 in tema di PMI innovative] consente, in armonia con l’attuale disciplina giuslavoristica, che l’impiego del personale qualificato possa avvenire sia in forma di lavoro dipendente che a titolo di parasubordinazione o comunque “a qualunque titolo”. In altri termini il legislatore non pone, né con riferimento alle PMI innovative, né alle start-up, alcun pregiudizio nei confronti delle forme giuridiche contrattuali di collaborazione del personale “qualificato” con la società».
(25)(25)
- Ministero dello Sviluppo Economico, Parere prot. n. 155486 del 4 settembre 2015: «[…] Con un secondo quesito richiede se «a. essere titolare di una domanda di deposito di brevetto (per il quale si aspetta risposta), permette di soddisfare il terzo criterio […]. Sotto tale aspetto la scelta legislativa appare orientata chiaramente. Quanto al requisito della privativa industriale di cui al punto 3), infatti, il legislatore dispone che la start up possa essere non soltanto titolare o licenziataria ma anche “depositaria” di tale privativa. Questo significa che il requisito sarebbe soddisfatto anche nel caso in cui la start up avesse presentato domanda per la registrazione del brevetto, pur non conoscendone ancora l’esito. Pertanto, ove la società abbia già depositato formalmente il brevetto, ancorché sia ancora in attesa di registrazione, appare verificato il requisito dell’“essere depositaria”, ed in quanto tale appare iscrivibile nella sezione speciale del registro delle imprese […]».
(26)(26)
- Ministero dello Sviluppo Economico, Parere prot. 218430 del 29 ottobre 2015: «[…] Vengono pertanto in evidenza due elementi espressamente richiamati dall’art. 25, comma 2, n. 3, del DL 179/2012, e cioè l’essere licenziatario e l’essere depositario. Ovviamente i due istituti appaiono coordinati dal fatto che l’iscrivendo brevetto non è di titolarità della società, ma di altra impresa. […] La volontà complessiva del legislatore della materia è quella di promuovere l’imprenditorialità innovativa in tutte le sue forme, e consentire lo sviluppo delle migliori idee. Il legislatore consente che anche il depositario ed il licenziatario, in quanto utilizzatori dell’opera dell’ingegno (il primo in proprio, il secondo per titolo derivativo) possano accedere al regime speciale delle start-up (e delle PMI) innovative, coesistendo le altre condizioni. Conclusivamente si ritiene che la start-up (e per quanto compatibile le PMI) innovative titolari di licenza d’uso su un’invenzione oggetto di deposito, ma ancora non brevettata, verifichino la condizione di cui all’articolo 25, comma 2, lett. h), numero 3 del DL 179/2012».
(27)(27)
- Ministero dello Sviluppo Economico, Parere prot. 218415 del 29 ottobre 2015: «[…] Con nota mail del 29 giugno u.s. è stato richieste un parere in ordine all’interpretazione della normativa in materia di start-up e PMI innovative, relativamente alla parte in cui - fra i requisiti alternativi - si prevede che la start-up possa essere “titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore”. È stato in particolare evidenziato che “la questione che si pone […] riguarda specificamente l’uso del termine “titolare dei diritti…”. […] Nel merito, si ritiene che con il termine “titolare dei diritti” il legislatore abbia inteso ampliare la platea dei soggetti legittimati, ricomprendendo, oltre a colui il quale sia autore del programma, il soggetto (persona fisica o giuridica) che sia titolare dei diritti esclusivi di sfruttamento economico del software. Peraltro, detta distinzione si rinviene nelle stesse fonti normative del Registro (art 103, comma 4 della legge sul diritto d’autore, aggiunto dall’art. 6 del D. Lgs 518/92 e correlato Regolamento ex D.P.C.M. 3 gennaio 1994 n. 244, art. 2). In particolare, la normativa regolamentare di dettaglio, ad integrazione del dettato legislativo, chiarisce e conferma che titolare dei diritti esclusivi dì utilizzazione economica può essere certamente l’autore, ma anche un soggetto diverso dall’autore. Sul punto lo scrivente ha assunto anche l’autorevole parere della SIAE, presso cui è istituito il relativo registro pubblico speciale, che ha confermato l’impostazione sopra riportata».
(28)(28)
- Ministero dello Sviluppo Economico, Parere prot. n. 155486 del 4 settembre 2015: «[…] Con un secondo quesito richiede se «a. essere titolare di una domanda di deposito di brevetto (per il quale si aspetta risposta), permette di soddisfare il terzo criterio. b. Il deposito di marchi permette di soddisfare il terzo criterio». […] Con riferimento alla seconda parte del quesito (se cioè il marchio soddisfi il criterio de quo), deve osservarsi che, ancorché il legislatore parli di privativa, la riconnette direttamente (tramite la locuzione “relativa a…”) alle invenzioni industriali, topografie…, limitandolo esclusivamente a quanto espressamente richiamato nella norma».
(29)(29)
- Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 44-2015/I, Modifica dell’oggetto sociale e accesso alla disciplina della start up innovativa, in CNN Notizie del 7.10.2015: «Si chiede se sia possibile modificare l’oggetto sociale di una s.r.l. ordinaria costituita il 3 agosto 2012 per adeguarlo alla normativa sulle start-up innovative […] Per la corretta impostazione della questione si deve tenere conto delle modifiche apportate dall’art. 9, comma 16-bis, D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 99 al testo del comma 3 dell’art. 25. […]. Dal tenore delle citate disposizioni si desume, per quel che qui interessa, come gli elementi discriminanti siano rappresentati: 1) dal non esser la società costituita da oltre 48 mesi (e la s.r.l. in questione è stata costituita da due anni e mezzo circa); 2) dal non esser la società stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda (e la s.r.l. in questione non è coinvolta in tali operazioni); 3) dall’avere quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico (e la s.r.l. in questione, sia pure a seguito di modifica successiva alla costituzione adotta tale oggetto) […]».
(30)(30)
- Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 41-2015/I, Trasformazione di associazione culturale senza scopo di lucro in start up innovativa, in CNN Notizie del 8.10.2015: «[…] sulla base della mancata configurabilità della start-up innovativa come tipo autonomo, possiamo sicuramente affermare che non vi è spazio per un’applicazione dell’istituto con riferimento alla qualifica di start-up innovativa (e cioè non ci si trasforma in - o da - start-up innovativa); viceversa, non sembrano sussistere ostacoli a consentire l’acquisto della qualifica ad una società risultante da trasformazione (ad es. da un tipo personalistico - non ammesso all’acquisto della qualifica - in tipo capitalistico; o tra tipi capitalistici; o da società di capitali in cooperativa); naturalmente, sempre che ciò avvenga entro i 48 mesi dalla costituzione (in questo senso, recentemente, anche la Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione VI - Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali, del Ministero dello Sviluppo economico con nota del 19 gennaio 2015, prot. 6057, Oggetto: Start-up. Conferimento di impresa individuale in s.r.l. unipersonale) […]».
(31)(31)
- Art. 25, comma 2, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. in l. 17 dicembre 2012, n. 221. Cfr. anche l’art. 1, comma 5-decies, d. lgs 58/1998 (T.u.f.): «Per “start-up innovativa” si intende la società definita dall’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179».
(32)(32)
- Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 101-2018/I, La nuova disciplina delle (PMI) società a responsabilità limitata, in CNN Notizie del 18.5.2018: l’art. 26, comma 7, d.l. 179/2012 «[…] consente alle società di cui all’art. 25, comma 2 (e, dunque, alle start up innovative in forma di s.r.l.), l’emissione, a seguito dell’apporto di soci o di terzi anche di opera o servizi, di strumenti finanziari partecipativi forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nelle decisioni dei soci ai sensi degli artt. 2479 e 2479-bis c.c. […]. Si tratta dell’unica disposizione “derogatoria” rimasta prerogativa delle sole start up innovative che richiede un intervento statutario e che non trova applicazione automatica […]».
(33)(33)
- Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 101-2018/I, La nuova disciplina delle (PMI) società a responsabilità limitata, in CNN Notizie del 18.5.2018: «[…] con riguardo all’insieme di norme derogatorie alla disciplina di diritto comune che avevano come destinatario originale la sola start up innovativa, la dottrina [aveva] distinto tra deroghe temporanee ed automatiche e deroghe opzionali ad effetti permanenti. Le prime erano e sono tuttora destinate ad essere efficaci solo per il periodo nel quale la società mantiene la qualità di start-up innovativa, ed operano - eccettuata quella di cui al comma 7 dell’art. 26 - senza necessità di alcuna previsione esplicita nello statuto. Si tratta di norme, contenute nei commi […] 7 […] dell’art. 26 […] del d.l. 179/2012) che oggi sono riferibili alle sole start up innovative e non alle PMI s.r.l. in generale […]».
(1)(1)
- Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 144-2015/I, Start up innovative, clausola sull’introduzione di particolari diritti, sulla loro trasferibilità mortis causa, partecipazioni prive del diritto di voto, clausole di tag along e drag along, in CNN Notizie del 7.10.2015: «Si chiede se sia possibile l’inserimento nell’atto costitutivo di una s.r.l. start-up innovativa, delle seguenti clausole: 1) una clausola che preveda che l’attribuzione ex novo a singoli soci di particolari diritti ex art. 2468, comma 3, c.c., sia approvata con la maggioranza del 51% del capitale sociale nonché che la modifica e la eliminazione di quelli già esistenti avvenga con il consenso dei soci rappresentanti i 2/3 del capitale sociale; […] da rilevare come la norma abbia una portata dispositiva, perché viene fatta salva una diversa previsione nell’atto costitutivo - previsione la cui introduzione richiede essa sì il consenso unanime dei soci […] sì che è possibile che la modifica (o introduzione o soppressione) sia statutariamente rimessa alla maggioranza […]».
(2)(2)
- Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 63/2018, PMI (Piccole e medie imprese) innovative e categorie di quote fornite di diritti diversi: «Le PMI che operano nel campo dell’innovazione tecnologica costituite in forma di società a responsabilità limitata, a prescindere dalla data di costituzione, possono statutariamente prevedere, ai sensi dell’art. 26, comma 2, D.L. n. 179/2012 come richiamato dall’art. 4 del DL 24 gennaio 2015, n. 3 (convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2015, n. 33) categorie di quote fornite di diritti diversi, determinandone liberamente il contenuto anche in deroga all’art. 2468 commi 2 e 3 c.c. […] Le categorie di quote forniti di diritti diversi di cui al punto 1 non sono soggette al regime di temporaneità (cinque anni) previsto per le start up innovative dall’art. 31, comma 4, D.L. n. 179/2012, disposizione non richiamata dall’art. 4 del D.L. n. 3/2015. A seguito della cancellazione - anche d’ufficio - dalla sezione speciale del registro delle imprese di cui all’art. 4 comma 2 del D.L. 3/2015 che consegue alla perdita dei requisiti di PMI Innovativa, le categorie di quote in parola mantengono efficacia limitatamente alle quote di partecipazione già sottoscritte in costanza della sussistenza dei requisiti di PMI Innovativa […]». [Si tenga conto, tuttavia, che l’art. 26 del d.l. 179/2012 è stato modificato dall’art. 57 del d.l. 24 aprile 2017, n. 50, il quale ha sancito che «All’articolo 26, commi 2, 5, e 6, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: “start-up innovative” e “start-up innovativa”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalla seguente: “PMI”»].
(3)(3)
- Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 63/2018, PMI (Piccole e medie imprese) innovative e categorie di quote fornite di diritti diversi: «[…] Lo statuto della PMI Innovativa costituita in forma di s.r.l. può, in via esemplificativa, prevedere l’emissione di categorie di quote: […] per le quali è limitato o escluso il diritto di avere notizie dall’organo amministrativo sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare anche tramite professionisti di fiducia i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione (art. 2476, comma 2, c.c.), fermo il diritto spettante ai soci titolari di dette partecipazioni di ispezionare il libro delle decisioni dei soci […]».
(4)(4)
- Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 63/2018, PMI (Piccole e medie imprese) innovative e categorie di quote fornite di diritti diversi: «[…] Lo statuto della PMI Innovativa costituita in forma di s.r.l. può, in via esemplificativa, prevedere l’emissione di categorie di quote: caratterizzate da intrasferibilità tout court o il cui trasferimento sia subordinato al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi senza che siano previsti condizioni o limiti. Con riferimento a tali categorie di quote, può essere escluso il diritto di recesso del socio finché la società mantenga la qualità di PMI Innovativa e, dunque, finché la stessa sia iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese e comunque nel termine massimo quinquennale, da intendersi quale limite temporale non derogabile alla luce della lettura coordinata con la disciplina della s.p.a. […]».
(5)(5)
- Art. 26, comma 2, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179: «L’atto costitutivo della start-up innovativa costituita in forma di società a responsabilità limitata può creare categorie di quote fornite di diritti diversi e, nei limiti imposti dalla legge, può liberamente determinare il contenuto delle varie categorie anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 2468, commi secondo e terzo, del codice civile». [Si tenga conto, tuttavia, che l’art. 26 del d.l. 179/2012 è stato modificato dall’art. 57 del d.l. 24 aprile 2017, n. 50, il quale ha sancito che «All’articolo 26, commi 2, 5, e 6, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: “start-up innovative” e “start-up innovativa”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalla seguente: “PMI”»].
Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 136-2021/I, S.r.l. start up e categorie di quote, in CNN Notizie del 7.1.2022: «[…] L’attuale disciplina contenuta nei commi 2 e 3 dell’art. 26 del decreto legislativo n. 179 del 18 ottobre 2012, intitolato Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, consente alle s.r.l. PMI di creare categorie di quote ([…]) anche prive del diritto di voto o con voto non proporzionale, oltre alla possibilità di prevedere diritti particolari con voto non proporzionale alla partecipazione o condizionato ([…]) Occorre, innanzitutto, precisare come il presupposto per l’applicazione di tale disciplina non sia più il possesso della qualifica di start-up innovativa, bensì, a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 57, comma 1, d.l. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla l. 21 giugno 2017, n. 96, il possesso della qualifica di PMI […]».
(6)(6)
- Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 40/2014, Start up innovativa, categorie di quote e aumento di capitale: «[…] Possiamo a questo punto dare risposta anche al problema della disciplina applicabile all’aspetto organizzativo dell’emissione di categorie di quote standardizzate. L’equivalenza funzionale sopra indicata e l’identità di ratio consentono di ritenere applicabile la normativa prevista per la società per azioni e, precisamente, quella dedicata alle assemblee speciali dei titolari di categorie di azioni. Come è noto, fatta salva la regola formale dell’uguaglianza di diritti attribuiti dall’azione, l’art. 2348 c.c. consente di creare “categorie di azioni fornite di diritti diversi”, attribuendo un’ampia autonomia statutaria sul fronte degli strumenti di raccolta di capitale di rischio. L’art. 2376 c.c. individua nelle assemblee speciali la sede nella quale i possessori delle azioni appartenenti ad una determinata categoria esprimono il loro dissenso o la loro approvazione impedendo o permettendo l’esecuzione della deliberazione dell’assemblea “che pregiudica i diritti” di detti azionisti. Ne consegue che nella start up innovativa in forma di società a responsabilità limitata, eventuali deviazioni o, per usare l’espressione cui fa ricorso il legislatore all’art. 2376 c.c., “pregiudizi” alle posizioni giuri diche dei titolari di quote standardizzate dovranno essere autorizzati dalla corrispondente assemblea speciale […]».
(7)(7)
- Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 40/2014, Start up innovativa, categorie di quote e aumento di capitale: «[…] In caso di aumento di capitale deliberato dalla start up innovativa costituita in forma di società a responsabilità limitata, il diritto di sottoscrizione attribuito ai titolari di categorie standardizzate di quote emesse ex art. 26, comma 2, D.L. n. 179/2012 è regolato dagli stessi principi relativi alla società per azioni. In quel contesto, come osserva la dottrina maggioritaria, la delibera di aumento di capitale a pagamento con emissione di azioni delle diverse categorie in misura proporzionale alle azioni già esistenti non necessita di approvazione da parte dell’assemblea speciale dal momento che nessuna categoria subisce un pregiudizio patrimoniale. Più discusso è il caso di un aumento di capitale che non rispetti tale proporzione o che preveda l’emissione di azioni di una sola categoria così pregiudicando il profilo amministrativo di una delle categorie esistenti (la c.d. potenza di voto). In dottrina si riscontrano voci discordanti in ordine alla necessità dell’approvazione della delibera di aumento da parte dell’assemblea speciale qualora il pregiudizio alla categoria di azioni investa aspetti non direttamente patrimoniali […]».
(8)(8)
- Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 40/2014, Start up innovativa, categorie di quote e aumento di capitale: «Venuta meno la qualità di impresa start-up innovativa ai sensi dell’art. 31 comma 4 del D.L. 179/2012 (per sopravvenuta mancanza dei requisiti di legge e, comunque, per decorso del termine quadriennale [ora: quinquennale, N.d.A.]), eventuali aumenti di capitale aventi ad oggetto categorie di quote “standardizzate” non possono essere ulteriormente sottoscritti. Conseguentemente, in caso di aumento inscindibile, le sottoscrizioni perfezionate prima della cancellazione della società dalla sezione speciale del registro delle imprese perdono efficacia. Qualora sia stato deliberato un aumento scindibile restano efficaci le sottoscrizioni perfezionate anteriormente alla data di cancellazione della società dalla sezione speciale valendo quest’ultima come termine finale di esecuzione dell’aumento […]».
(9)(9)
- Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 144-2015/I, Start up innovative, clausola sull’introduzione di particolari diritti, sulla loro trasferibilità mortis causa, partecipazioni prive del diritto di voto, clausole di tag along e drag along, in CNN Notizie del 7.10.2015: «Si chiede se sia possibile l’inserimento nell’atto costitutivo di una s.r.l. start-up innovativa, delle seguenti clausole: […] 6) una clausola di drag along che preveda che l’obbligo di tutti gli altri soci di vendita delle proprie partecipazioni scatti solo quando un socio specificamente individuato (titolare di una partecipazione maggioritaria ma inferiore al 50% del capitale sociale) intenda cedere la sua partecipazione. […] Quanto alla clausola drag along questa consiste nel diritto per il socio di maggioranza di “trascinare” nella vendita anche le partecipazioni degli altri soci, che si trovano, quindi, in una posizione di soggezione rispetto alla cessione della propria partecipazione. […] essa appare ammissibile, ma valgono […] le precisazioni […] che, trattandosi di situazione di soggezione, venga salvaguardato un principio di c.d. “equa valorizzazione della quota” del socio “forzato” alla cessione, fissando criteri minimi oggettivi per la determinazione del prezzo di cessione delle quote […]».
(10)(10)
- Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 144-2015/I, Start up innovative, clausola sull’introduzione di particolari diritti, sulla loro trasferibilità mortis causa, partecipazioni prive del diritto di voto, clausole di tag along e drag along, in CNN Notizie del 7.10.2015: «Si chiede se sia possibile l’inserimento nell’atto costitutivo di una s.r.l. start-up innovativa, delle seguenti clausole: […] 4) una clausola tag along che scatti solo quando un socio specificamente individuato (titolare di una partecipazione maggioritaria ma inferiore al 50% del capitale sociale) intenda cedere la sua partecipazione; e, inoltre, con riferimento a detta clausola, la previsione per cui il diritto di cedere le quote (in capo ai soci di minoranza) sia attribuito solo a determinati soci specificamente individuati i quali avranno la scelta di cedere tutta o solo parte della propria partecipazione […]. […] sembra che l’ampio margine di deroga consentito alle start up innovative rispetto alla disciplina generale del diritto societario permetta, con la categorizzazione delle partecipazioni, la creazione di quote obiettivate che si differenziano anche sotto il profilo della spettanza o meno del diritto di co-vendita. […], non sembra preclusa la creazione di categorie di quote fornite di diritti diversi il cui contenuto, derogando a quanto previsto dall’articolo 2468, commi 2 e 3, c.c., consista proprio nella spettanza della facoltà di co-vendita […]».
(11)(11)
- Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 41/2014, Start up innovativa e categorie di quote con esclusione dei diritti di controllo ex art. 2476, comma 2, c.c.: «La start up innovativa costituita in forma di società a responsabilità limitata può statutariamente prevedere, ai sensi dell’art. 26 comma 2 D.L. 179/2012, l’emissione di categorie di quote per le quali è limitato o escluso il diritto di avere notizie dall’organo amministrativo sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare anche tramite professionisti di fiducia i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione (art. 2476 comma 2 c.c.). […] La derogabilità dell’art. 2476, comma 2, c.c. e in generale la possibilità di escludere i diritti di informazione dei soci, infatti, incontrano il limite espresso dall’art. 2422 c.c. (Diritto d’ispezione dei libri sociali) il quale - a seguito dell’abolizione per le s.r.l. dell’obbligo di tenuta del libro soci - si declina per le s.r.l. nel diritto di ispezionare il libro delle decisioni dei soci […]». [Si tenga conto, tuttavia, che l’art. 26 del d.l. 179/2012 è stato modificato dall’art. 57 del d.l. 24 aprile 2017, n. 50, il quale ha sancito che «All’articolo 26, commi 2, 5, e 6, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: “start-up innovative” e “start-up innovativa”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalla seguente: “PMI”»].
In senso conforme: Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 136-2021/I, S.r.l. start up e categorie di quote, in CNN Notizie del 7.1.2022.
(12)(12)
- Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 136-2021/I, S.r.l. start up e categorie di quote, in CNN Notizie del 7.1.2022: «[…] come in precedenza rilevato non sarebbe possibile privare i titolari di tali quote di diritti insopprimibili, quale, ad esempio, il recesso. In particolare, secondo la Massima del Consiglio Notarile di Milano n. 175, Categorie di quote con diritto di opzione limitato o escluso nelle s.r.l. PMI (art. 26, comma 2, d.l. 179/2012; artt. 2481-bis, 2481-ter, 2473 c.c.), «I “diritti diversi” che contraddistinguono le categorie di quote nelle s.r.l. PMI possono consistere, anche o soltanto, nella limitazione o eliminazione di diritti del socio non insopprimibili per disposizione imperativa di legge o inderogabile inerenza al tipo. Una categoria di quote nelle s.r.l. PMI può pertanto essere contraddistinta dalla limitazione o dall’assenza del diritto di sottoscrizione di aumenti di capitale a pagamento, salva l’osservanza dell’art. 2482-ter c.c. È insopprimibile il diritto di recesso del socio titolare di quote contraddistinte dalla limitazione o dall’assenza del diritto di sottoscrizione in caso di aumento di capitale a pagamento non offerto proporzionalmente a tale socio» […]».
(13)(13)
- Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 39/2014, Start up innovativa: limiti alla trasferibilità delle partecipazioni ed esclusione del diritto di recesso: «La start up innovativa costituita in forma di società a responsabilità limitata può statutariamente prevedere ai sensi dell’art. 26 comma 2 D.L. 179/2012 categorie di quote caratterizzate da intrasferibilità tout court o il cui trasferimento sia subordinato al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi senza che siano previsti condizioni o limiti. Con riferimento a tali categorie di quote, può essere escluso il diritto di recesso del socio finché la società mantenga la qualità di impresa start up innovativa e, dunque, finché la stessa sia iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese […]».
(14)(14)
- Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 41/2014, Start up innovativa e categorie di quote con esclusione dei diritti di controllo ex art. 2476, comma 2, c.c.: «[…] Un’ultima considerazione va rivolta al profilo temporale. Ai sensi dell’art. 31, comma 4, D.L. n. 179/2012, per la start up innovativa costituita in forma di società a responsabilità limitata, le clausole inserite nell’atto costitutivo ai sensi dei commi 2, 3 e 7 dell’art. 26, e, pertanto, le categorie di quote fornite di diritti diversi quali quelle oggetto della presente massima “mantengono efficacia limitatamente alle quote di partecipazione già sottoscritte e agli strumenti finanziari partecipativi già emessi”: tale momento rappresenta uno spartiacque temporale che cristallizza e “fotografa” le partecipazioni standardizzate come dotate di quei diversi diritti, propri della originaria categoria». [Si tenga conto, tuttavia, del fatto che l’art. 26 del d.l. 179/2012 è stato modificato dall’art. 57 del d.l. 24 aprile 2017, n. 50, il quale ha sancito che «All’articolo 26, commi 2, 5, e 6, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: “start-up innovative” e “start-up innovativa”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalla seguente: “PMI”»].
(15)(15)
- Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 144-2015/I, Start up innovative, clausola sull’introduzione di particolari diritti, sulla loro trasferibilità mortis causa, partecipazioni prive del diritto di voto, clausole di tag along e drag along, in CNN Notizie del 7.10.2015: «Si chiede se sia possibile l’inserimento nell’atto costitutivo di una s.r.l. start-up innovativa, delle seguenti clausole: […] 3) una clausola che stabilisca la possibilità di prevedere quote senza diritto di voto in assemblea; […] si tratta di un’applicazione dell’espressa deroga al diritto societario contenuta nell’art. 26, commi 2 e 3, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, laddove si stabilisce che “2. L’atto costitutivo della start-up innovativa costituita in forma di società a responsabilità limitata può creare categorie di quote fornite di diritti diversi e, nei limiti imposti dalla legge, può liberamente determinare il contenuto delle varie categorie anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 2468, commi secondo e terzo, del codice civile. 3. L’atto costitutivo della società di cui al comma 2, anche in deroga all’articolo 2479, quinto comma, del codice civile, può creare categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che attribuiscono al socio diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione da questi detenuta ovvero diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative”. […]». [Si tenga conto, tuttavia, che l’art. 26 del d.l. 179/2012 è stato modificato dall’art. 57 del d.l. 24 aprile 2017, n. 50, il quale ha sancito che «All’articolo 26, commi 2, 5, e 6, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: “start-up innovative” e “start-up innovativa”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalla seguente: “PMI”»].
In senso conforme: Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 136-2021/I, S.r.l. start up e categorie di quote, in CNN Notizie del 7.1.2022.
(16)(16)
- Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 38/2014, Start up innovativa e costituzione: «Prima dell’iscrizione nella sezione speciale delle start up innovative la s.r.l. non può avvalersi delle esenzioni dal diritto comune e pertanto non può essere organizzata in conformità all’art. 26 D.L.179/2012. È legittimo prevedere nell’atto costitutivo di una s.r.l. che aspiri programmaticamente alla qualificazione di “start up innovativa” la conversione automatica delle partecipazioni di alcuni soci in “quote di categoria” di valore standardizzato, oggettivamente dotate di diritti particolari, ai sensi dell’art. 26 comma 2 D.L.179/2012, subordinatamente alla condizione dell’iscrizione della società nella sezione speciale del registro delle imprese ai sensi dell’art. 25, comma 8, D.L. 179/2012. […]».
(17)(17)
- Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 38/2014, Start up innovativa e costituzione: «Stante la deroga concessa nell’art. 26, comma 5, D.L. 179/2012 all’art. 2468 primo comma c.c., nelle “s.r.l.- start up innovative” il rapporto sociale può essere scomposto in unità minime di valore omogeneo (alla stregua di azioni). In assenza di un divieto testuale espresso (analogo a quello previsto nel primo comma dell’art. 2348 c.c.), è legittimo scomporre solo parte del rapporto sociale in unità minime omogenee, e prevedere che la restante parte sia divisa in quote commisurate alle persone dei soci in conformità ai principi di diritto comune. […] L’assenza di qualsiasi divieto testuale induce ad ammettere la legittima coesistenza nella s.r.l. start up innovativa di quote di valore minimo standardizzato (per esempio: quote del valore unitario di Euro …) e di quote ragguagliate alla persona del titolare, a differenza di quanto previsto nella disciplina della s.p.a. (art. 2348, comma 1, c.c.)». [Si tenga conto, tuttavia, che l’art. 26 del d.l. 179/2012 è stato modificato dall’art. 57 del d.l. 24 aprile 2017, n. 50, il quale ha sancito che «All’articolo 26, commi 2, 5, e 6, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: “start-up innovative” e “start-up innovativa”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalla seguente: “PMI”»].
(18)(18)
- Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 144-2015/I, Start up innovative, clausola sull’introduzione di particolari diritti, sulla loro trasferibilità mortis causa, partecipazioni prive del diritto di voto, clausole di tag along e drag along, in CNN Notizie del 7.10.2015: «[…] La dottrina più recente tende quindi a ritenere che l’autonomia privata possa anche disporre la trasferibilità della partecipazione cui ineriscano i diritti particolari senza che questi, a seguito del trasferimento, vengano meno, in mancanza di una norma imperativa ostativa […]. In tal senso, recentemente, anche Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 46 […] A maggior ragione la clausola in questione sembra adottabile in una s.r.l. soggetta al regime speciale delle start up innovative, in cui, in deroga alla disciplina ordinaria, è possibile la creazione di categorie di quote, e nella quale v’è maggior spazio per l’oggettivizzazione della partecipazione sociale […]».
(1)(1)
- Ministero dello Sviluppo Economico, Nota prot. n. 275367 del 4 dicembre 2020, Requisito ex art. 4, comma 1, lett. b), del DL 3/2015 (certificazione di bilancio per le PMI innovative): «[…] la richiesta certificazione di bilancio, ai fini della iscrizione e della permanenza nella sezione speciale in questione, [può] ottenersi nelle forme previste dal citato art. 2409-bis, ovverosia nominando un revisore persona fisica o una società di revisione, ai sensi del comma 1, oppure, ove ne ricorrano i presupposti, affidando tale funzione al collegio sindacale, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 2409-bis […]».
(2)(2)
- Ministero dello Sviluppo Economico, Parere prot. n. 141293 del 20 maggio 2016: «Si deve rilevare che il deposito del bilancio o per lo meno l’approvazione del medesimo rappresenti condicio sine qua non per la redazione della dichiarazione di conferma del possesso dei requisiti di cui al comma 15 dell’art. 25. Quanto precede in virtù soprattutto di un principio. […] Anche ove, infatti, il progetto di bilancio stabilisse che (ai fini della permanenza in sezione speciale) non è opportuno procedere alla distribuzione degli utili tra i soci, l’assemblea, organo sovrano della società, potrebbe ben rinunciare alla permanenza in sezione speciale e procedere alla distribuzione degli utili, così come l’assemblea potrebbe ritenere non corretta la valutazione dell’amministrazione in merito alla continenza del “totale del valore della produzione annua” entro il tetto dei 5 milioni di euro, per sottostima da parte dell’organo esecutivo stesso. A latere ed in disparte v’è da rilevare che proprio la formulazione normativa (con riferimento alla fattispecie dell’ammontare del “totale del valore della produzione annua”), fa riferimento al valore “così come risultante dall’ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio”. […] Ai fini meramente amministrativi, la dichiarazione presentata in assenza di bilancio depositato deve considerarsi tamquam non esset».
(3)(3)
- Ministero dello Sviluppo Economico, Parere prot. n. 161868 dell’11 settembre 2015: «[…] Con mail del 6 luglio è stato richiesto allo scrivente se « […] Il comma 15, dell’art. 25 del DL 179/2012 infatti reca: «Entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il rappresentante legale della start-up innovativa o dell’incubatore certificato attesta il mantenimento del possesso dei requisiti previsti rispettivamente dal comma 2 e dal comma 5 e deposita tale dichiarazione presso l’ufficio del registro delle imprese». La norma crea un collegamento funzionale tra le dichiarazioni rese dal legale rappresentante dell’impresa, ai fini del mantenimento dei requisiti, e le risultanze di bilancio. Sotto questo aspetto la prima parte del comma 15, appare totalmente allineata al disposto degli artt. 2364, secondo comma, primo capoverso e 2435 Codice civile. Infatti il legale rappresentante, depositerà con un unico adempimento il bilancio e l’attestazione di mantenimento dei requisiti redatta sulla base delle evidenze di bilancio stesso. […] Nel caso dell’approvazione di bilancio nei 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, si consente il deposito unico del bilancio stesso e dell’attestazione. Nel caso di approvazione nei 180 giorni viene meno tale possibilità. Ma soprattutto viene meno la possibilità di produrre un’attestazione sulla base di dati effettivi di bilancio approvato. Non si ritiene di condividere l’impostazione del quesito nel senso di ritenere che anche il bilancio non approvato possa consentire comunque l’attestazione dei requisiti. […] si ritiene che la disposizione di cui all’art. 25, comma 15, del DL 179/2012, vada interpretata nel senso che il deposito delle attestazioni di mantenimento dei requisiti, deve essere effettuato comunque entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio, sia che esso sia approvato entro 120 gg. dalla chiusura dell’esercizio, sia che esso sia approvato (ove ne ricorrano le condizioni) entro 180 gg. dalla chiusura del medesimo esercizio».
(4)(4)
- Ministero dello Sviluppo Economico, Parere prot. 17070 del 25 gennaio 2016: «[…] La vicenda […] travalica la disciplina della start-up e coinvolge l’intera normativa societaria. La giurisprudenza ammette l’esercizio ultrannuale […], mentre la dottrina appare più restrittiva. La prassi ritiene, con la giurisprudenza, derogabile l’annualità ma solo in occasione del primo esercizio e per una durata massima di 15 mesi (per cui solo una società costituita dal 1° ottobre in poi potrebbe giovarsi di questa deroga, ammettendo un esercizio “classico” 1 gennaio - 31 dicembre). La ratio risiede nel fatto che ove venga costituita una società il 1° dicembre ad esempio, al 31 dicembre non sono presenti gli elementi per redigere un bilancio. La tesi più ampia sembra preferibile e, venendo al quesito posto, sottoposta ad un duplice limite. 1. L’ultrannualità dell’esercizio è consentita solo in fase di costituzione e non anche successivamente, proprio per ovviare al problema sopra evidenziato. 2. La durata massima dell’esercizio ultrannuale consentita per le startup è di quindici mesi per evitare effetti elusivi della disciplina recata dal comma 14 dell’art. 25 del Dl 179/2012 Ne consegue definitivamente, con riferimento al quesito proposto, che alle condizioni sopra evidenziate, l’obbligo di conferma dei requisiti, in capo alla società, scatta alla chiusura del primo esercizio di durata ultrannuale».
(5)(5)
- Ministero dello Sviluppo Economico, Parere prot. n. 141349 del 20 maggio 2016: «[…] D’un lato la norma di riferimento, art. 25, comma 2, lett. e) che testualmente afferma il requisito negativo, per cui la società «non distribuisce, e non ha distribuito, utili». […] Si tratta, in sintesi, di verificare se esiste una ultrattività del divieto che (in termini di competenza e non già di mera cassa) faccia riferimento non al momento della distribuzione degli utili, ma al momento della maturazione di quelle poste attive che con il bilancio si vuol dividere. Partendo dal dettato normativo positivo (art. 25 del DL 179/2012) l’unico divieto posto è che la start-up «non distribuisce, e non ha distribuito, utili». […] il legislatore ha dunque evidenziato due particolari momenti. In virtù dei canoni ermeneutici più recenti, introdotti dall’art. 1, comma 2, D.L. 1 del 2012 «[…]». […] Si ritiene pertanto che, ancorché gli utili siano maturati in pendenza dell’iscrizione della start-up nella apposita sezione speciale, la loro divisione sia possibile anche nell’esercizio successivo alla loro maturazione».
(6)(6)
- Ag. Entrate, Risposta a interpello n. 334 del 21 giugno 2022.
(1)(1)
- Ministero dello Sviluppo Economico, Circolare n. 3677/C, prot. n. 6957 del 20 gennaio 2015: «[…] In particolare, l’impegno citato all’ultimo punto si sostanzia nella redazione di un “Documento di descrizione di impatto sociale” da compilare secondo le indicazioni fornite in un’apposita guida predisposta dal Ministero dello sviluppo economico e resa disponibile sul sito istituzionale del Ministero e sul sito delle Camere di Commercio dedicato alle startup innovative (startup.registroimprese.it). Attraverso il Documento, l’impresa ha la possibilità di descrivere e dare conto esternamente dell’impatto sociale prodotto, ricorrendo a indicatori di natura qualitativa e quantitativa. La società è tenuta a redigere e trasmettere in via telematica alla Camera di Commercio competente territorialmente il Documento con cadenza annuale, secondo le modalità indicate nella Guida sugli adempimenti societari della startup innovativa redatta dalle CCIAA con il coordinamento del MiSE. […]»fn>
Ministero dello Sviluppo Economico, Parere prot. n. 141336 del 20 maggio 2016: «[…] Come noto la qualifica di start-up a vocazione sociale (SIAVS) si inserisce come peculiarità nell’ambito generale della disciplina della start-up innovativa. […]. Quanto precede per significare che la disciplina applicata alla SIAVS, pur con le particolarità richiamate nella circolare 3677/C di questo Ministero e nella guida dedicata ([…]), risponde ai criteri e requisiti generali posti dalla disciplina di cui all’art. 25, con due grandi e principali eccezioni: l’oggetto sociale - campo d’azione della società, che deve essere quello indicato all’articolo 2 del d. lgsl. 115/2006 (imprese sociali) e la necessità di redigere, oltre quanto richiesto ordinariamente a tutte le start-up innovative dai commi 14 e 15 dell’articolo 25, anche il cosiddetto documento di impatto sociale, da depositarsi annualmente, pena la perdita dei requisiti di SIAVS […]».
(2)(2)
- Ministero dello Sviluppo Economico, Parere prot. n. 141336 del 20 maggio 2016: «[…] Ne consegue che lo status di SIAVS, come e ancor più dello status di start-up innovativa è (per gli aspetti di impatto sociale) rivalutato annualmente sulla base del documento depositato presso il registro delle imprese. Ne consegue altresì che i requisiti dinamici (in particolare quelli del secondo comma dell’articolo 2 del d.lgsl. 155), qualora vengano meno, almeno nel rapporto percentuale richiesto dalla norma, fan sì che la SIAVS perda la “socialità”, pur potendo conservare i requisiti per rimanere iscritta in sezione speciale come start-up innovativa “ordinaria”, cioè NON a vocazione sociale. E viceversa potrebbe accadere, in un successivo esercizio, che si ripresentino le condizioni suddette per la riqualificazione quale SIAVS. In conclusione, considerato che la SIAVS è tenuta a redigere e trasmettere in via telematica alla camera di commercio competente il “Documento di descrizione di impatto sociale” in occasione dell’invio dell’autocertificazione iniziale e, a partire dall’anno successivo, in occasione della comunicazione annuale di conferma dei requisiti prevista ai sensi dell’art. 25, comma 15 del DL 179/2012, da quanto riportato si deduce che Documento ha una durata annuale. Pertanto, se la startup alla scadenza del primo anno non invia una versione aggiornata del Documento, perde lo status speciale di SIAVS (rimanendo ovviamente startup innovativa NON a vocazione sociale). Ripresentando il Documento oltre i termini può recuperare lo status speciale di SIAVS, e così via».
(3)(3)
- Art. 2, comma 1, d.lgs. 24 marzo 2006, n. 155: «Si considerano beni e servizi di utilità sociale quelli prodotti o scambiati nei seguenti settori: a) assistenza sociale, ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328, recante legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali; b) assistenza sanitaria, per l’erogazione delle prestazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2001, recante «Definizione dei livelli essenziali di assistenza», e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell’8 febbraio 2002; c) assistenza socio-sanitaria, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 febbraio 2001, recante «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001; d) educazione, istruzione e formazione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale; e) tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, ai sensi della legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione, con esclusione delle attività, esercitate abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; f) valorizzazione del patrimonio culturale, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; g) turismo sociale, di cui all’articolo 7, comma 10, della legge 29 marzo 2001, n. 135, recante riforma della legislazione nazionale del turismo; h) formazione universitaria e post-universitaria; i) ricerca ed erogazione di servizi culturali; l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo; m) servizi strumentali alle imprese sociali, resi da enti composti in misura superiore al settanta per cento da organizzazioni che esercitano un’impresa sociale».
Ministero dello Sviluppo Economico, Parere prot. n. 141336 del 20 maggio 2016: «[…] Come noto la qualifica di start-up a vocazione sociale (SIAVS) si inserisce come peculiarità nell’ambito generale della disciplina della start-up innovativa. […]. Quanto precede per significare che la disciplina applicata alla SIAVS, pur con le particolarità richiamate nella circolare 3677/C di questo Ministero e nella guida dedicata ([…]), risponde ai criteri e requisiti generali posti dalla disciplina di cui all’art. 25, con due grandi e principali eccezioni: l’oggetto sociale - campo d’azione della società, che deve essere quello indicato all’articolo 2 del d. lgsl. 115/2006 (imprese sociali) e la necessità di redigere, oltre quanto richiesto ordinariamente a tutte le start-up innovative dai commi 14 e 15 dell’articolo 25, anche il cosiddetto documento di impatto sociale, da depositarsi annualmente, pena la perdita dei requisiti di SIAVS. […]».
(4)(4)
- Art. 25, comma 4, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. in legge 17 dicembre 2012, n. 221. Cfr. anche Ministero dello Sviluppo Economico, Circolare n. 3677/C, prot. n. 6957 del 20 gennaio 2015.
(5)(5)
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nota Direttoriale n. 3756 del 17 marzo 2021, Qualifica di start-up innovativa a vocazione sociale (SIAVS) di cui all’art. 25, comma 4, del DL 179/2012 e di impresa sociale di cui al DLGS 112/2017 - Richiesta chiarimenti. Riscontro: «[…] le SIAVS non sono annoverabili tra i soggetti del Terzo settore in quanto la loro natura resta quella di enti lucrativi: cioè che distingue in maniera inequivocabile le due qualifiche, infatti, è la loro diversa connotazione rispetto al carattere della lucratività. […] Per le SIAVS (ma più in generale, per le start-up innovative) il divieto di distribuzione degli utili è posto dal d.l. 179/2012 quale limite meramente temporaneo e non quale caratteristica permanente dell’ente […]».
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