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Massimario delle operazioni societarie e degli enti non profit

G – SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI

G.1 - Società tra professionisti

G.1.1 - Società tra professionisti (in generale e miscellanea)

1. Amministrazione

2. Associazione tra professionisti: ammissibilità

3. Associazione tra professionisti: natura

4. Attività non commerciale e non imprenditoriale della s.t.p.

5. Avvocato amministratore di s.t.p.

6. Azienda professionale e avviamento professionale

7. Cessione di studio professionale a società

8. Fallimento

9. Natura della s.t.p.

10. Pubblicità

11. Pubblicità nel Registro delle Imprese

1. Amministrazione

Gli amministratori della s.t.p. non debbono necessariamente essere né professionisti né soci professionisti (1)

2. Associazione tra professionisti: ammissibilità

È legittimo costituire una associazione tra professionisti (2). I professionisti “protetti” non possono però associarsi in una associazione professionale con professionisti “non protetti” (3).

3. Associazione tra professionisti: natura

È controversa (4) la natura giuridica dell’associazione tra professionisti: secondo un’opinione meno recente, detta figura sarebbe riconducibile alla società semplice (5); secondo una più recente opinione, invece, detta figura sarebbe riconducibile all’associazione di cui all’art. 36 c.c. (6).

4. Attività non commerciale e non imprenditoriale della s.t.p.

La s.t.p. non svolge attività di natura commerciale e non assume la qualità di imprenditore (7).

5. Avvocato amministratore di s.t.p.

Un avvocato può essere nominato amministratore di una s.t.p. ma non può essere attributario di deleghe di poteri; se la professione forense non è nell’oggetto della s.t.p., egli non può svolgervi l’attività forense (8).

6. Azienda professionale e avviamento professionale

Gli studi professionali possono essere anche organizzati sotto forma di “azienda professionale” (9) dotata di un proprio avviamento (10).

7. Cessione di studio professionale a società

È legittima la cessione di uno studio professionale a una società (11).

8. Fallimento

La s.t.p. non svolge attività di natura commerciale e non assume la qualità di imprenditore e, pertanto, non è soggetta a fallimento (12).

9. Natura della s.t.p.

La s.t.p. non è una società con causa propria ma una possibile conformazione (per oggetto e per disciplina) di una delle società tipiche previste nel codice civile (13), sicché non è possibile derogare convenzionalmente al regime legale di responsabilità dei soci previsto dal modello societario prescelto, conformato a quello previsto dalla legge speciale sulle s.t.p. (14).

10. Pubblicità

La s.t.p. si iscrive come inattiva al Registro delle Imprese; poi si iscrive all’albo professionale; e infine, una volta iniziata l’attività, si iscrive alla Sezione Speciale delle società professionali nel Registro delle Imprese (15).

11. Pubblicità nel Registro delle Imprese

L’iscrizione nella Sezione Speciale delle s.t.p. ha natura di mera “pubblicità notizia”; l’effetto costitutivo della pubblicità al Registro delle Imprese (per gli atti costitutivi di società di capitali e cooperative) e l’effetto dichiarativo della pubblicità al Registro delle Imprese (per gli atti costitutivi delle società di persone e per gli atti modificativi dello statuto di tutte le società) dipendono dall’iscrizione degli atti delle s.t.p. nella Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese (16).

G.1.2 - Denominazione

1. Caratteristiche

2. Società multiprofessionali

3. S.t.p. società semplice

1. Caratteristiche

La denominazione e la ragione sociale devono essere decorose (1) e comprendere l’espressione “società tra professionisti” (o la sigla “s.t.p.”) (2), la quale si aggiunge alla esplicazione del modello societario prescelto (s.n. c., s.a.s., s.r.l., s.a.p.a., s.p.a., s.coop.) (3), nonché, solo ove prescritto dalla legge, l’indicazione del nome di uno o più soci illimitatamente responsabili (4), ma non necessariamente il nome di un socio professionista (5).

2. Società multiprofessionali

Nella denominazione delle s.t.p. multiprofessionali non occorre esplicitare le professioni svolte né il fatto che la società abbia natura multiprofessionale (6).

3. S.t.p. società semplice

La ragione sociale della s.t.p. esercitata nella forma di società semplice può contenere solo l’espressione “società tra professionisti” senza aggiungere né il nome dei soci né l’espressione “società semplice” (7).

G.1.3 - Oggetto sociale

1. Attività imprenditoriale

2. Caratteristiche dell’oggetto della s.t.p.

3. Modifica dell’oggetto sociale da non professionale a professionale

4. Oggetto multiprofessionale

5. Oggetto multiprofessionale prevalente

1. Attività imprenditoriale

È illegittimo che l’oggetto sociale di una s.t.p. includa un’attività imprenditoriale, salvo che si tratti di attività strumentale o complementare rispetto all’esercizio della professione (quale ad esempio la fornitura di beni strumentali e di servizi accessori, che consentano o facilitino l’esercizio della professione) (1).

2. Caratteristiche dell’oggetto della s.t.p.

L’oggetto sociale deve essere attinente esclusivamente all’attività professionale (o multiprofessionale) dei soci e non ammette la previsione di altre attività che non siano attività tecniche meramente strumentali all’attività professionale (2); in particolare, è illegittimo che nell’oggetto sociale sia previsto l’esercizio della attività di consulenza in generale (3); l’oggetto sociale può peraltro comprendere, oltre che l’esercizio delle attività professionali riservate agli iscritti a ordini o albi professionali, anche l’esercizio delle attività “tipiche” o “caratteristiche” di tali professioni (4). Per costituire una s.t.p. occorre la presenza tra i soci di almeno un professionista per ognuna delle attività professionali contemplate nell’oggetto sociale (5).

3. Modifica dell’oggetto sociale da non professionale a professionale

Non costituisce una trasformazione, ma una mera modifica statutaria, l’adozione dell’oggetto professionale da parte di una società non professionale la quale, con ciò, diventi una s.t.p. (e viceversa), sempre che la società in questione rimanga del medesimo tipo (6).

4. Oggetto multiprofessionale

L’oggetto sociale multiprofessionale è legittimo solo se la società abbia come soci esponenti di tutte le professioni menzionate nell’oggetto della società stessa (7).

5. Oggetto multiprofessionale prevalente

Non è necessario indicare quale, tra le attività professionali di una s.t.p. multiprofessionale, sia quella prevalente (8).

G.1.4 - Capitale sociale, conferimenti e utili

1. Conferimento diverso dall’opera professionale

2. Opera professionale

3. Prestazioni tecniche

4. Quota di partecipazione al capitale sociale dei soci professionisti

5. Quote di partecipazione al capitale sociale “di categoria”

6. Studio professionale e avviamento (clientela)

7. Utili

1. Conferimento diverso dall’opera professionale

Il professionista, nel rispetto della normativa inderogabile relativa al tipo societario prescelto, può conferire la propria opera professionale (e in tal caso è obbligato ad eseguirla); se il professionista effettua un conferimento diverso dalla propria opera professionale occorre che, nell’esecuzione di ogni singolo incarico professionale ricevuto dalla s.t.p., egli pattuisca il proprio operato professionale (compenso, modalità di esecuzione, ecc.) con la s.t.p. (1).

2. Opera professionale

I soci professionisti possono conferire (ma non sono obbligati a conferire) la loro opera professionale (2). Il conferimento dell’attività professionale è possibile nelle società di persone e nella s.r.l. mentre nella s.p.a. l’opera professionale può essere oggetto di “prestazioni accessorie” o di apporto eseguito a fronte dell’emissione di strumenti finanziari (3).

3. Prestazioni tecniche

Nella s.t.p. azionaria le prestazioni tecniche non possono essere conferite, ma possono solo essere oggetto di “prestazioni accessorie”, con la conseguenza che il socio non professionista, il quale si obblighi a prestazioni accessorie, deve effettuare anche un conferimento di denaro o di altri beni (4).

4. Quota di partecipazione al capitale sociale dei soci professionisti

A differenza delle società tra avvocati (ove è prescritto che i professionisti abbiano i due terzi dei voti e i due terzi del capitale) (5), i soci professionisti, purché abbiano i due terzi dei voti esprimibili nelle decisioni dei soci, possono (ma vi è una minoritaria opinione contraria) (6) anche essere di numero inferiore ai due terzi dei soci (7) o avere una quota di partecipazione al capitale sociale inferiore ai due terzi dell’intero capitale sociale (8).

5. Quote di partecipazione al capitale sociale “di categoria”

Se la s.t.p. abbia i requisiti dimensionali della s.r.l.-PMI, è ammissibile la suddivisione del capitale sociale in quote “di categoria” (9).

6. Studio professionale e avviamento (clientela)

Al conferimento in s.t.p. dello studio professionale si applicano per analogia le norme sul trasferimento di azienda; si ritiene conferibile anche l’avviamento dello studio professionale, inteso come “andamento medio del fatturato del singolo professionista”, mentre è dubbia la conferibilità dell’avviamento inteso come “clientela” (10).

7. Utili

A seconda della tipologia societaria utilizzata per la s.t.p., il socio professionista può essere remunerato mediante l’attribuzione di azioni correlate (nella s.p.a.), di un particolare diritto agli utili (nella s.r.l.) e di ristorni (nella cooperativa) (11).

G.1.5 - Soci nella s.t.p. (o in altra società o associazione)

1. Avvocati

2. Compatibilità con professione individuale

3. Decisioni dei soci

4. Farmacisti (1)

5. Fisioterapisti

6. Incompatibilità

7. Ingegneri

8. Maestri di sci

9. Notai

10. Odontoiatri

11. Partecipazione del professionista a pluralità di associazioni professionali

12. Partecipazione del socio di s.t.p. ad associazione professionale

13. Partecipazione di una s.t.p. a una società commerciale

14. Partecipazione di una s.t.p. ad altra s.t.p.

15. Partecipazione di una s.t.p. ad associazione professionale

16. Professioni “non protette”

17. Professioni ordinistiche

18. Professioni sanitarie

19. Psicologi

20. Rapporto fra soci professionisti e non professionisti

21. Revisori legali

22. Socio di s.t.p. che svolge anche la professione individuale

23. Socio non persona fisica

24. Soci professionisti

25. Sospensione dall’esercizio della professione

26. S.t.p. in accomandita semplice partecipata da s.r.l. accomandante

27. S.t.p. partecipata da altra società non s.t.p.

28. S.t.p. partecipata da professionisti ordinistici e professionisti “non protetti”

29. S.t.p. partecipata da studio professionale associato

30. Trust

31. Unico socio

1. Avvocati

È illegittima la costituzione di s.t.p. tra (soli) avvocati, in quanto una società di (soli) avvocati può essere costituita solo nella forma di “società tra avvocati” (precedentemente, ai sensi del d.lgs. 96/2001, ora ai sensi dell’art. 4-bis, legge 247/2012) (2). L’avvocato può partecipare (con una quota di minoranza) a una s.t.p. multidisciplinare (ed esercitarvi la professione forense) il cui oggetto sociale contempli anche l’esercizio dell’attività forense; detta s.t.p. non è iscrivibile all’Ordine degli Avvocati; l’avvocato può essere membro dell’organo amministrativo di detta s.t.p. ma senza ricevere deleghe (3).

2. Compatibilità con professione individuale

È compatibile, con la qualità di socio di s.t.p., l’esercizio della attività professionale sia in forma individuale che in forma associata (4).

3. Decisioni dei soci

L’impostazione statutaria del voto e la composizione della compagine sociale devono comunque essere tali da assicurare ai professionisti la maggioranza dei due terzi nelle decisioni dei soci, in qualunque modo organizzate: per teste, per quote di capitale, per quote di utili (se, nel corso della vita della società, questo requisito viene meno e non è ripristinato entro sei mesi, la società si scioglie) (5). Pertanto (a differenza delle società tra avvocati ove è prescritto che i professionisti abbiano i due terzi dei voti e i due terzi del capitale) (6), i soci professionisti, purché abbiano i due terzi dei voti esprimibili nelle decisioni dei soci, possono (ma vi è una minoritaria opinione contraria) (7) anche essere di numero inferiore ai due terzi dei soci (8) o avere una quota di partecipazione al capitale sociale inferiore ai due terzi dell’intero capitale sociale (9). Peraltro, non è richiesto che la riserva ai professionisti dei due terzi dei voti sia anche un quorum determinante per l’adozione delle decisioni dei soci (10); ad esempio, nelle società di persone, salvo diversa disposizione statutaria, per le decisioni dei soci occorre il loro voto unanime (11), mentre in una società di capitali a larga base sociale il voto del socio capitalista potrebbe essere - di fatto - determinante per il raggiungimento del quorum occorrente per la decisione dei soci (12); inoltre, sarebbe legittima una clausola statutaria che renda determinante, ove possibile, il voto dei soci non professionisti (13); mentre sarebbe d’altro canto inammissibile che i soci non professionisti possano assumere decisioni prescindendo completamente dalla volontà dei soci professionisti (14).

4. Farmacisti (15)

I farmacisti possono costituire sia la s.t.p. sia anche la “società tra farmacisti” di cui alla legge 362/1991 (16).

5. Fisioterapisti

È controverso se sia lecito (17), o meno (18), costituire una s.t.p. tra fisioterapisti.

6. Incompatibilità

Sia il socio professionista che il socio non professionista possono far parte di una sola s.t.p. (19).

7. Ingegneri

Gli ingegneri possono costituire sia la s.t.p. sia anche la “società di ingegneria” di cui al d.lgs. 163/2006 (20).

8. Maestri di sci

La s.t.p. può essere costituita tra maestri di sci (21).

9. Notai

È illegittima la costituzione di una s.t.p. tra notai (22).

10. Odontoiatri

La professione odontoiatrica può essere esercitata oltre che nella forma della s.t.p. anche in una forma societaria diversa dalla s.t.p. (23).

11. Partecipazione del professionista a pluralità di associazioni professionali

Il professionista individuale può partecipare a una pluralità di associazioni professionali (24).

12. Partecipazione del socio di s.t.p. ad associazione professionale

È legittima la partecipazione del socio di s.t.p. a una associazione professionale (25).

13. Partecipazione di una s.t.p. a una società commerciale

È legittima la partecipazione di una s.t.p. a una società commerciale a condizione che la partecipazione acquistata non sia tale da pregiudicare l’esercizio dell’attività professionale, e che i soci della s.t.p. non assumano cariche sociali nella società partecipata (26).

14. Partecipazione di una s.t.p. ad altra s.t.p.

Non dovrebbe essere legittima la partecipazione di una s.t.p. ad altra s.t.p. (27).

15. Partecipazione di una s.t.p. ad associazione professionale

Non è legittima la partecipazione di una s.t.p. (né di una associazione professionale) a una associazione professionale (28).

16. Professioni “non protette”

È illegittima la costituzione di s.t.p. tra professionisti esercenti professioni “non protette” (29).

17. Professioni ordinistiche

La s.t.p. può essere costituita solo per l’esercizio delle professioni ordinistiche (30). Qualora i professionisti appartenenti a Ordini o Albi professionali intendano svolgere la professione in forma societaria, devono necessariamente ricorrere alla società tra professionisti (s.t.p.) di cui alla legge 183/2011 e non possono utilizzare un tipo societario “ordinario”; è però possibile al professionista avvalersi di una “società di mezzi” oppure svolgere la professione nell’ambito di società preordinate a offrire un prodotto diverso e più complesso rispetto all’opera dei singoli professionisti che pur vi operano (31).

18. Professioni sanitarie

La s.t.p. può essere costituita tra medici-chirurghi, veterinari, farmacisti, levatrici, assistenti sanitarie visitatrici, infermieri professionali e massoterapisti (32).

19. Psicologi

La s.t.p. può essere costituita tra psicologi (33).

20. Rapporto fra soci professionisti e non professionisti

La società fra professionisti si scioglie qualora venga meno il rapporto fra il numero o la partecipazione dei soci professionisti e quello dei soci non professionisti (e tale rapporto non venga ricostituito entro sei mesi); a seguito del verificarsi di tale causa di scioglimento, la società continua a esistere, determinandosi la sua estinzione solamente con la cancellazione dal Registro delle Imprese (34).

21. Revisori legali

L’attività di revisione legale può essere indicata nell’oggetto di una società tra professionisti (s.t.p.); però possono essere soci di questa s.t.p. solo professionisti iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che siano iscritti anche nel Registro dei revisori legali; in altri termini non possono far parte della s.t.p. in questione, quali soci professionisti, soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali ma che non siano iscritti nell’albo dei dottori commercialisti. La s.t.p. potrebbe invece essere costituita tra soci professionisti iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e con soci revisori legali i quali però non devono assumere la qualifica di soci professionisti, bensì quella di soci “di investimento” o di soci “di prestazioni tecniche” (35).

22. Socio di s.t.p. che svolge anche la professione individuale

È legittimo che il socio di s.t.p. svolga anche l’attività professionale in forma individuale (36).

23. Socio non persona fisica

È legittima la partecipazione a una s.t.p. di soggetti diversi dalle persone fisiche (37); ma i soci di s.t.p. diversi dalle persone fisiche non possono essere che soggetti societari (diversi dalle s.t.p.) (38).

24. Soci professionisti

Per costituire una s.t.p. occorre la presenza tra i soci di almeno un professionista per ognuna delle attività professionali contemplate nello statuto sociale (39).

25. Sospensione dall’esercizio della professione

La sospensione del professionista dall’esercizio della professione non provoca conseguenze sulla esistenza e sulla continuazione della s.t.p. (40).

26. S.t.p. in accomandita semplice partecipata da s.r.l. accomandante

È legittima la costituzione di una società in accomandita semplice tra professionisti nella quale il capitale sociale sia ripartito per il settanta per cento in capo a una s.r.l. (socio accomandante) e per il trenta per cento in capo a tre dottori commercialisti (soci accomandatari) (41).

27. S.t.p. partecipata da altra società non s.t.p.

È legittima la partecipazione di una società non s.t.p. al capitale sociale di una società s.t.p. (42).

28. S.t.p. partecipata da professionisti ordinistici e professionisti “non protetti”

È legittima la costituzione di una s.t.p. che abbia come soci professionisti di professioni “protette” e professionisti di professioni “non protette”, a condizione che i professionisti “non protetti” intervengano come soci tecnici o soci di capitale e che i professionisti “protetti” abbiano la maggioranza di almeno i due terzi nelle decisioni dei soci (43).

29. S.t.p. partecipata da studio professionale associato

È legittima la partecipazione di uno studio professionale associato (dato che esso è un autonomo centro di imputazione di posizioni giuridiche soggettive) (44) al capitale sociale di una s.t.p., anche come unico socio (45).

30. Trust

È illegittima la partecipazione del trustee di un trust al capitale sociale di una s.t.p. (46).

31. Unico socio

È legittima (essendo stata superata l’originaria tesi negativa) (47) la costituzione di una s.t.p. nella forma di s.r.l. o di s.p.a. a unico socio (48).

G.1.6 - Esercizio dell’attività professionale

1. Assicurazione per la responsabilità professionale

2. Esecuzione della prestazione professionale

3. Professione svolta avvalendosi di società “di mezzi”

4. Professione svolta in forma societaria

5. Professione svolta nell’ambito di società “ordinaria”

6. Responsabilità per le prestazioni professionali

7. Studio professionale associato

1. Assicurazione per la responsabilità professionale

Lo statuto deve prevedere l’obbligo della s.t.p. di stipulare una assicurazione per la responsabilità derivante dall’esercizio dell’attività professionale (1).

2. Esecuzione della prestazione professionale

Lo statuto della s.t.p. deve contenere i criteri e le modalità affinché l’esecuzione dell’incarico professionale sia eseguito solo dai soci dotati dei requisiti idonei per svolgere la prestazione professionale richiesta (2).

3. Professione svolta avvalendosi di società “di mezzi”

È legittimo che il professionista si avvalga, per lo svolgimento della sua attività, di una società “di mezzi”, preordinata ad apprestare le strumentazioni materiali (immobili, arredamenti, macchinari, personale, servizi accessori) per l’esercizio dell’attività professionale; con la società di servizi il professionista stipula dunque un contratto al fine di avvalersi dei servizi della società stessa (3).

4. Professione svolta in forma societaria

Qualora i professionisti appartenenti a Ordini o Albi professionali intendano svolgere la professione in forma societaria, devono necessariamente ricorrere alla società tra professionisti (s.t.p.) di cui alla legge 183/2011 e non possono utilizzare un tipo societario “ordinario”; è però possibile al professionista avvalersi di una “società di mezzi” oppure svolgere la professione nell’ambito di società preordinate a offrire un prodotto diverso e più complesso rispetto all’opera dei singoli professionisti che pur vi operano (4).

5. Professione svolta nell’ambito di società “ordinaria”

È legittimo che il professionista operi nell’ambito di società preordinate a offrire un prodotto diverso e più complesso rispetto all’opera dei singoli professionisti che pur vi operano (come potrebbe essere, ad esempio, l’esercizio di una clinica rispetto alle prestazioni di un medico o quello delle società di engineering rispetto alla prestazione di un ingegnere) (5).

6. Responsabilità per le prestazioni professionali

È controverso se la responsabilità per le prestazioni professionali eseguite dal singolo professionista ricada sulla società, o piuttosto sul singolo professionista incaricato (6).

7. Studio professionale associato

Anche dopo l’emanazione della legge 183/2011 è possibile l’esercizio delle professioni ordinistiche nella forma della associazione professionale (7), la cui natura è peraltro controversa (8). I professionisti “protetti” non possono però associarsi in una associazione professionale con professionisti “non protetti” (9).

G.1.7 - Tipologie societarie

1. Società benefit

2. Società semplice

3. Società semplice: pubblicità

4. S.r.l. a capitale ridotto

5. S.r.l. semplificata

6. Start up innovativa

7. S.t.p. s.r.l.-PMI

8. S.t.p. unipersonale

9. Tipologia delle s.t.p.

1. Società benefit

È legittimo costituire una s.t.p. nella forma di società benefit (1).

2. Società semplice

È legittimo costituire una s.t.p. nella forma di società semplice (2).

3. Società semplice: pubblicità

È legittimo non iscrivere nella Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese le s.t.p. esercitate nella forma della società semplice (3); esse debbono essere iscritte solamente nella Sezione Speciale delle s.t.p. (4).

4. S.r.l. a capitale ridotto

È legittimo costituire una s.t.p. nella forma di s.r.l. a capitale ridotto (5).

5. S.r.l. semplificata

È controverso se sia (6), o meno (7), possibile costituire una s.t.p. nella forma di s.r.l. semplificata.

6. Start up innovativa

Non pare possibile costituire una s.t.p. nella forma della start up innovativa (8).

7. S.t.p. s.r.l.-PMI

È ammissibile che una s.t.p. sia costituita nella forma di s.r.l.-PMI (9).

8. S.t.p. unipersonale

È legittima (essendo stata superata l’originaria tesi negativa) (10) la costituzione di una s.t.p. nella forma di s.r.l. o di s.p.a. a unico socio (11).

9. Tipologia delle s.t.p.

La s.t.p. può assumere la forma della società semplice, della società in nome collettivo, della società in accomandita semplice, della società per azioni, della società in accomandita per azioni, della società a responsabilità limitata e della società cooperativa (12).

G.1.8 - Trasformazione

1. Trasformazione di associazione professionale in s.t.p.

2. Trasformazione di associazione temporanea tra professionisti in s.t.p.

3. Trasformazione di società di servizi professionali in s.t.p.

4. Trasformazione di s.t.p. lucrativa in s.t.p. cooperativa

1. Trasformazione di associazione professionale in s.t.p.

È legittima la trasformazione dell’associazione professionale in s.t.p. (1), benché sia dubbio se si tratti di una trasformazione eterogenea (2) (ciò che si avrebbe se si qualificasse lo studio associato come una associazione non riconosciuta) (3) o, piuttosto (qualora si qualificasse lo studio associato come una società semplice) (4), di una trasformazione omogenea (5).

2. Trasformazione di associazione temporanea tra professionisti in s.t.p.

Non è legittima la trasformazione della associazione temporanea tra professionisti in s.t.p. (6).

3. Trasformazione di società di servizi professionali in s.t.p.

È legittima, e consiste in una mera operazione di modifica statutaria, la “trasformazione” (recte: la deliberazione comportante l’evoluzione) di una società di servizi professionali in una s.t.p. (7).

4. Trasformazione di s.t.p. lucrativa in s.t.p. cooperativa

La trasformazione di una s.t.p. lucrativa in una s.t.p. cooperativa integra una trasformazione eterogenea; ad essa si deve pertanto applicare la disciplina di cui agli artt. 2500-septies - 2500-novies c.c. (8).

G.2 - Società tra avvocati

1. Avvocato amministratore di s.t.p.

2. Normativa applicabile

3. Oggetto multidisciplinare

4. Partecipazione di avvocato a s.t.p.

1. Avvocato amministratore di s.t.p.

Un avvocato può essere nominato amministratore di una s.t.p. ma non può essere attributario di deleghe di poteri; se la professione forense non è nell’oggetto della s.t.p., egli non può svolgervi l’attività forense (1).

2. Normativa applicabile

Tra l’art. 4-bis, legge 247/2012 (disciplinante la società tra avvocati) e l’art. 10, legge 183/2011 (disciplinante la società tra professionisti), vi è un rapporto tra legge speciale e legge generale, nel senso che la disciplina speciale dell’art. 4-bis, legge 247/2012 prevale, in materia di società tra avvocati, rispetto alla disciplina generale di cui all’art. 10, legge 183/2011 (2).

3. Oggetto multidisciplinare

È legittimo che la s.t.a. abbia un oggetto (non solo forense, ma) multidisciplinare (3).

4. Partecipazione di avvocato a s.t.p.

L’avvocato può partecipare (con una quota di minoranza) a una s.t.p. multidisciplinare (ed esercitarvi la professione forense) il cui oggetto sociale contempli anche l’esercizio dell’attività forense; detta s.t.p. non è iscrivibile all’Ordine degli Avvocati (4) (se l’oggetto sociale non contempla l’attività forense, l’avvocato può bensì essere socio della s.t.p., ma non può esercitarvi l’attività forense) (5).

G.3 - Società tra farmacisti

1. Affitto della farmacia

2. Forma e oggetto sociale

3. Gestione di farmacia comunale

4. Incompatibilità

5. Incompatibilità: esercizio della professione medica

6. Incompatibilità: momento rilevante

7. Incompatibilità: posizione in altra farmacia

8. Incompatibilità: rapporto di lavoro pubblico e privato

9. Oggetto sociale: prodotti parafarmaceutici

10. Pegno su quota di società di gestione di farmacia

11. Servizi assicurati dalle farmacie

12. Società di capitali: società unipersonale

13. Società di capitali: tipologie

14. Società di persone: partecipazione di soci non farmacisti

15. Società tra farmacisti e società tra professionisti (s.t.p.)

16. Titolarità di farmacie: limite del 20 per cento di farmacie

17. Titolarità di farmacie: nozione di territorio della medesima regione

18. Titolarità di farmacie: partecipazione in più società di farmacie

1. Affitto della farmacia

È prevalentemente affermata l’illiceità dell’oggetto e la contrarietà a norme imperative di quegli accordi che, comunque attuati, di fatto sottraggano, in tutto o in parte, al titolare della farmacia la responsabilità del suo esercizio e la piena disponibilità della azienda farmaceutica e della gestione della relativa impresa (1).

2. Forma e oggetto sociale

«1. Sono titolari dell’esercizio della farmacia privata le persone fisiche, in conformità alle disposizioni vigenti, le società di persone, le società di capitali e le società cooperative a responsabilità limitata.

2. Le società di cui al comma 1 hanno come oggetto esclusivo la gestione di una farmacia. La partecipazione alle società di cui al comma 1 è incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l’esercizio della professione medica. […]» (2).

3. Gestione di farmacia comunale

È legittima la costituzione, da parte del Comune come unico socio, di una società unipersonale per la gestione di una farmacia comunale (3).

4. Incompatibilità

«1. La partecipazione alle società di cui all’articolo 7, salvo il caso di cui ai commi 9 e 10 di tale articolo, è incompatibile:

  • nei casi di cui all’articolo 7, comma 2, secondo periodo;

  • con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia;

  • con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato. […]» (4).

5. Incompatibilità: esercizio della professione medica

Posto che l’assunzione della qualità di socio in una società di gestione di farmacia è incompatibile «con l’esercizio della professione medica» (art. 7, c. 2, secondo periodo, legge n. 362/1991), è controverso se tale incompatibilità concerna i soli medici che svolgono effettivamente la professione (5) oppure se riguardi anche i medici che, pur non esercitando la professione, risultino comunque iscritti all’albo professionale (6).

6. Incompatibilità: momento rilevante

L’incompatibilità di cui all’art. 8, c. 1, legge n. 362/1991, deve essere valutata, anche nel caso di costituzione di società, solo al momento del conseguimento della titolarità della farmacia (7).

7. Incompatibilità: posizione in altra farmacia

Posto che l’assunzione della qualità di socio in una società di gestione di farmacia è incompatibile «con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia» (art. 8, c. 1, lett. b), legge n. 362/1991), è controverso se tale incompatibilità sia limitata al caso in cui il titolare, il gestore provvisorio, il direttore o il collaboratore di altra farmacia assuma taluna delle predette posizioni in una società di gestione di altra farmacia (o comunque assuma un ruolo idoneo a incidere sulle decisioni della società di gestione di altra farmacia) (8) oppure se al predetto soggetto sia preclusa qualsiasi forma di partecipazione a una società di gestione di un’altra farmacia (ivi compreso, quindi, il caso in cui costui effettui un mero versamento di capitale senza assumere alcun ruolo decisionale nell’ambito della società di gestione di altra farmacia) (9).

8. Incompatibilità: rapporto di lavoro pubblico e privato

Posto che l’assunzione della qualità di socio in una società di gestione di farmacia è incompatibile «con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato» (art. 8, c. 1, lett. b), legge n. 362/1991), si tratta di una causa di incompatibilità riferibile solo al socio farmacista e non anche al socio di società di capitali titolare di farmacia privo di poteri gestionali in detta società (10).

9. Oggetto sociale: prodotti parafarmaceutici

La società che ha per oggetto la gestione di una farmacia può svolgere (e contemplare nel suo oggetto sociale) anche l’attività di vendita di prodotti parafarmaceutici (11), la quale non costituisce un’attività riservata, ma è comunque soggetta a particolari obblighi di legge (12).

10. Pegno su quota di società di gestione di farmacia

Per evitare che, mediante la concessione del pegno su quote di partecipazione al capitale sociale di società di gestione di farmacie, siano eluse le cause di incompatibilità previste dalla legge per i soci di società di gestione di farmacie, è opportuno che l’atto di concessione del pegno preveda che, durante il periodo di durata della garanzia, i diritti amministrativi relativi alla quota data in pegno (e, in particolare, il diritto di voto) restino in capo al socio (13).

11. Servizi assicurati dalle farmacie

«2. I nuovi servizi assicurati dalle farmacie nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto di quanto previsto dai Piani socio-sanitari regionali e previa adesione del titolare della farmacia, concernono:

  • la partecipazione delle farmacie al servizio di assistenza domiciliare integrata a favore dei pazienti residenti o domiciliati nel territorio della sede di pertinenza di ciascuna farmacia, a supporto delle attività del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta, a favore dei pazienti che risiedono o hanno il proprio domicilio nel territorio di competenza, attraverso:

  • la dispensazione e la consegna domiciliare di farmaci e dispositivi medici necessari;

  • la preparazione, nonché la dispensazione al domicilio delle miscele per la nutrizione artificiale e dei medicinali antidolorifici, nel rispetto delle relative norme di buona preparazione e di buona pratica di distribuzione dei medicinali e nel rispetto delle prescrizioni e delle limitazioni stabilite dalla vigente normativa;

  • la dispensazione per conto delle strutture sanitarie dei farmaci a distribuzione diretta;

  • la messa a disposizione di operatori socio-sanitari, di infermieri e di fisioterapisti, per la effettuazione, a domicilio, di specifiche prestazioni professionali richieste dal medico di famiglia o dal pediatra di libera scelta, fermo restando che le prestazioni infermieristiche o fisioterapiche che possono essere svolte presso la farmacia, sono limitate a quelle di cui alla lettera d) e alle ulteriori prestazioni, necessarie allo svolgimento dei nuovi compiti delle farmacie, individuate con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

  • la collaborazione delle farmacie alle iniziative finalizzate a garantire il corretto utilizzo dei medicinali prescritti e il relativo monitoraggio, a favorire l’aderenza dei malati alle terapie mediche, anche attraverso la partecipazione a specifici programmi di farmacovigilanza;

  • la erogazione di servizi di primo livello, attraverso i quali le farmacie partecipano alla realizzazione dei programmi di educazione sanitaria e di campagne di prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale, rivolti alla popolazione generale ed ai gruppi a rischio e realizzati a livello nazionale e regionale, ricorrendo a modalità di informazione adeguate al tipo di struttura e, ove necessario, previa formazione dei farmacisti che vi operano;

  • la erogazione di servizi di secondo livello rivolti ai singoli assistiti, in coerenza con le linee guida ed i percorsi diagnostico-terapeutici previsti per le specifiche patologie, su prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, anche avvalendosi di personale infermieristico, prevedendo anche l’inserimento delle farmacie tra i punti forniti di defibrillatori semiautomatici;

  • l’effettuazione, presso le farmacie, nell’ambito dei servizi di secondo livello di cui alla lettera d), di prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell’ambito dell’autocontrollo, nei limiti e alle condizioni stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, restando in ogni caso esclusa l’attività di prescrizione e diagnosi, nonché il prelievo di sangue o di plasma mediante siringhe o dispositivi equivalenti;

  • la effettuazione di attività attraverso le quali nelle farmacie gli assistiti possano prenotare prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, e provvedere al pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino, nonché ritirare i referti relativi a prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale effettuate presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate; tali modalità sono fissate, nel rispetto delle previsioni contenute nel decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali, e in base a modalità, regole tecniche e misure di sicurezza, con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. […]» (14).

12. Società di capitali: società unipersonale

Una società di capitali con unico socio può essere titolare di una farmacia (15).

13. Società di capitali: tipologie

Qualsiasi tipo di società di capitali può avere la titolarità di una farmacia (16).

14. Società di persone: partecipazione di soci non farmacisti

È legittima la partecipazione di soci non farmacisti alla società di persone avente a oggetto la gestione di una farmacia (17).

15. Società tra farmacisti e società tra professionisti (s.t.p.)

I farmacisti, per l’esercizio della loro professione, possono indifferentemente costituire sia una s.t.p. sia la “società tra farmacisti” di cui alla legge n. 362/1991 (18).

16. Titolarità di farmacie: limite del 20 per cento di farmacie

Posto che le società di gestione di farmacie «possono controllare, direttamente o indirettamente, ai sensi degli articoli 2359 e seguenti del codice civile, non più del 20 per cento delle farmacie esistenti nel territorio della medesima regione o provincia autonoma» (art. 1, c. 158, l. n. 124/2017), è preferibile ritenere che detto limite percentuale debba intendersi riferito al numero delle farmacie (intese come “punti vendita”) e non anche al volume d’affari generato (19).

17. Titolarità di farmacie: nozione di territorio della medesima regione

Posto che le società di gestione di farmacie «possono controllare, direttamente o indirettamente, ai sensi degli articoli 2359 e seguenti del codice civile, non più del 20 per cento delle farmacie esistenti nel territorio della medesima regione o provincia autonoma» (art. 1, c. 158, l. n. 124/2017), è preferibile ritenere che tale norma non impedisca a una stessa società di essere titolare di quote di partecipazione al capitale sociale di società di gestione di farmacie ubicate in più Regioni o Province Autonome (fermo restando che, nell’ambito di ciascuna Regione o Provincia Autonoma, la predetta soglia percentuale non può essere superata) (20).

18. Titolarità di farmacie: partecipazione in più società di farmacie

Posto che le società di gestione di farmacie «possono controllare, direttamente o indirettamente, ai sensi degli articoli 2359 e seguenti del codice civile, non più del 20 per cento delle farmacie esistenti nel territorio della medesima regione o provincia autonoma» (art. 1, c. 158, l. n. 124/2017), è controverso se il socio di una società di gestione di farmacia possa essere titolare di una partecipazione di controllo (ai sensi dell’art. 2359 c.c.) in una pluralità di società di gestione di farmacie con la conseguenza che, sommando dette quote di partecipazione, venga superato il limite del 20 per cento delle farmacie esistenti nel territorio della medesima Regione o Provincia Autonoma (21).

Note a piè di pagina
(1)(1)
- Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. Q.A.11, Composizione soggettiva dell’organo amministrativo di S.T.P., 1° pubbl. 9/13 - motivato 9/13: «In assenza di limiti legali si ritiene legittima qualsiasi composizione soggettiva dell’organo amministrativo di s.t.p. Lo stesso potrà pertanto essere formato, anche per intero, da non professionisti ovvero da persone giuridiche».
Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 224-2014/I, Società tra professionisti - questioni applicative ad un anno dall’entrata in vigore, in CNN Notizie del 14.4.2014: «[…] Nella disciplina delle STP non è rinvenibile un divieto di attribuire l’incarico di amministratore ai soci con finalità di investimento o per prestazioni tecniche. […] Ne consegue, quindi, che in mancanza di un esplicito divieto in tal senso, l’amministrazione della società possa essere affidata a soggetti diversi dai soci professionisti […]».
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Nota prot. n. PO 73/2018 - STP - Socio amministratore di STP non professionista del 1° ottobre 2019: «[…] la legge 12 novembre 2011 n. 183 non contiene alcuna disposizione circa la rappresentanza, l’amministrazione e la composizione soggettiva dell’organo amministrativo della STP. In assenza di specifiche indicazioni sul punto, pertanto, la rappresentanza e l’amministrazione della STP seguiranno le regole declinate nella disciplina del tipo societario prescelto in sede di costituzione. In difetto di limitazioni legali e compatibilmente a tale disciplina, dunque, l’amministrazione potrà essere affidata tanto a soci non professionisti che partecipano alla STP nel rispetto delle condizioni prescritte dal D.M. 8 febbraio 2013, quanto a non soci […]».
Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 106-2022/I, La partecipazione dei soci professionisti di STP, in CNN Notizie dell’11 novembre 2022: «[…] la facoltà di amministrare […] può esser legittimamente affidata ad un soggetto non professionista […]».
(2)(2)
- Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Circolare n. 32/IR del 12.7.2013, La nuova disciplina delle società tra professionisti: «[…] La definitiva abrogazione di ciò che residuava della legge n. 1815/1939 - effettuata dall’art. 10, comma 11, della legge n. 183/2011, non inficia la validità di associazioni tra professionisti già costituite prima dell’entrata in vigore della legge n. 183/2011, né vieta la possibilità dì costituirne delle nuove. Vengono meno solo quei requisiti formali previsti per la costituzione di associazioni tra professionisti iscritti ad albi e contemplati nel menzionato art. 1 della legge n. 1815/1939 che, per un verso, condizionavano la partecipazione degli associati e che, per altro verso, dovevano necessariamente comparire nella denominazione dello studio […]».
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Nota prot. PO 205/2020 - Richiesta di parere in merito alla partecipazione di una società tra professionisti in una associazione professionale, 2 marzo 2021: «[…] anche aderendo […] alla tesi secondo la quale la legge n. 1815/1939 è stata definitivamente abrogata dalla legge n. 183/2011 e con essa è stato soppresso il modello di associazione tra professionisti disciplinato nell’art. 1 di quest’ultima, può sostenersi che il vuoto normativo, che si è venuto a determinare in punto di associazioni tra professionisti regolamentati, è stato parzialmente colmato dalle previsioni di cui al summenzionato art. 4 della legge n. 247/2012 e dalle previsioni del relativo regolamento di attuazione, contenuto nel D.M. n. 23 emanato il 4 febbraio 2016, e che oggi è consentito costituire associazioni professionali secondo criteri predeterminati da norme di legge […]».
Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 224-2014/I, Società tra professionisti - questioni applicative ad un anno dall’entrata in vigore, in CNN Notizie del 14.4.2014: «[…] nonostante l’art. 10, comma 11, l. 183/2011 abbia abrogato la legge 23 novembre 1939 n. 1815, contenente la disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza, deve ritenersi ancora legittimo il ricorso all’associazione professionale regolata nell’art. 1 della predetta l. 1818/1939 […]».
In senso conforme: Fondazione Nazionale dei Commercialisti, Evoluzione dello studio professionale in Stp, 15 gennaio 2015; Ministero dello Sviluppo Economico, Nota prot. n. 415099 del 23 dicembre 2016.
(3)(3)
- Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 224-2014/I, Società tra professionisti - questioni applicative ad un anno dall’entrata in vigore, in CNN Notizie del 14.4.2014: «[…] Non appare […] possibile costituire associazioni alle quali partecipino sia coloro che esercitano le professioni regolamentate, sia coloro che esercitano le professioni non regolamentate, nonostante la l. 183/2011 ammetta la costituzione di società tra professionisti e non professionisti. Come in precedenza rilevato, infatti, il comma 9 dell’art. 10 l. 183/2011 mantiene in vigore le associazioni professionali e i diversi modelli societari disciplinati dalle leggi precedenti, tra cui rientra l’associazione tra professionisti di cui all’art. 1 l. 23 novembre 1939 n. 1815. Essa, tuttavia, può essere composta esclusivamente da soggetti che esercitano professioni protette, in quanto è riservata alle persone “munite dei necessari titoli di abilitazione professionale, ovvero autorizzate all’esercizio di specifiche attività in forza di particolari disposizioni di legge” (art. 1, comma 1, l. 1815/39). Sembrano, quindi, esclusi da tale schema associativo, coloro che esercitano le professioni non protette. Non sarebbe, pertanto, possibile costituire un’associazione “mista” […]».
(4)(4)
- Fondazione Nazionale dei Commercialisti, Evoluzione dello studio professionale in Stp, 15 gennaio 2015: «[…] Passando in rassegna le teorie formulate circa la natura giuridica dell’associazione professionale, emergono in sintesi tre orientamenti. Il primo: l’associazione professionale è associazione atipica riconducibile al fenomeno delle associazioni non riconosciute di cui all’art. 36 c.c. e caratterizzata da un fascio di rapporti obbligatori interni. […] Il secondo: l’associazione professionale è una società semplice. […] Il terzo: la Corte di Cassazione in più occasioni ha precisato che ancorché privo di personalità giuridica lo studio associato rientra a pieno titolo nel novero di quei fenomeni di aggregazioni di interesse cui la legge conferisce capacità di porsi come centri autonomi di imputazione di rapporti giuridici, muniti di legale rappresentanza pur sempre in conformità alla disciplina di cui all’art. 36 e ss. c.c. […]».
(5)(5)
- Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 219-2017/I, Costituzione di s.r.l. da parte di associazione tra professionisti, in CNN Notizie del 14.4.2014: «[…]. In definitiva, […] l’associazione tra professionisti può, a seguito della legge 183/2011, esser considerata nella sostanza come una società semplice […]».
Cass., 21 agosto 2004, n. 16500, in Repertorio Foro it., 2004, voce Società, n. 1222: «In caso di trasformazione di una società di fatto (nella specie, uno studio associato tra professionisti) in società in accomandita semplice, si è in presenza di un medesimo soggetto giuridico, sia pure dotato di una nuova veste societaria […]».
App. Milano, 19 aprile 1996, in Società, 1996, 1283: «La liquidazione della quota agli eredi del partecipante ad una associazione professionale trova il suo specifico referente normativo nell’art. 2284 c.c., dettato in tema di società semplice, la cui disciplina è applicabile all’associazione tra professionisti, prevista dalla l. 23 novembre 1939 n. 1815, in quanto questa costituisce una delle più rilevanti concrete manifestazioni di detto tipo di società»;
Trib. Milano, 5 giugno 1999, in Società, 1999, 984, con nota di Verna, Liceità della società di professionisti costituita in forma di società personale; e in Riv. Not., 1999, 1334, secondo cui «può essere iscritta nel registro delle imprese la società di professionisti costituita in forma di società di persone e particolarmente di società semplice, poiché in tal caso resta garantita la responsabilità illimitata dei soci e, ove sia compresa nella denominazione della società, l’individuazione delle caratteristiche personali».
(6)(6)
- Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. A.A.11, Legittimità delle partecipazioni di associazioni professionali in società - 1° pubbl. 9/18 - motivato 9/19: «[…] L’orientamento più recente tende […] ad avvicinare la figura delle associazioni tra professionisti a quella delle associazioni non riconosciute, affermando che le associazioni in discorso, pur prive di personalità giuridica, rientrano nel novero di quei «fenomeni di aggregazione di interessi cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici» (cfr. Cass. civ., Sez. I, 23 maggio 1997, n. 4628; Cass., Sez. II, 16 novembre 2006, n. 24410; Cass., Sez. III, 13 aprile 2007, n. 8853; Cass. civ., Sez. I, 22 ottobre 2009, n. 22439; Cass. civ. Sez. I, 28 luglio 2010, n. 17683; Cass., Sez. I, 15 luglio 2011, n. 15694; Cass., Sez. I, 15 luglio 2016, n. 15417; Cass., II Sez., 2 febbraio 2018, n. 2575) […]».
Cass., 28 luglio 2010, n. 17683, in Rep. Foro It., 2010, voce Professioni intellettuali, n. 211: «Lo studio professionale associato anche se privo di personalità giuridica rientra a pieno titolo nel novero di quei fenomeni di aggregazione di interessi […] cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici e che sono perciò dotati di capacità di stare in giudizio come tali, in persona dei loro componenti o di chi, comunque, ne abbia la legale rappresentanza secondo il paradigma indicato dall’art. 36 c.c., fermo restando che il suddetto studio professionale associato non può legittimamente sostituirsi ai singoli professionisti nei rapporti con la clientela, ove si tratti di prestazioni per l’espletamento delle quali la legge richiede particolari titoli di abilitazione di cui soltanto il singolo può essere in possesso».
In senso identico, cfr. Cass., 15 luglio 2011, n. 15694, in Vita Not., 2012, 1, 257; Cass., 14 febbraio 2014, n. 3420, in Nuova Giur. Civ. Comm., 2014, 7-8, 1, 573, con nota di Tagliasacchi, Autonomia delle associazioni professionali e società tra professionisti.
Cass., 9 ottobre 2020, n. 21868, in www.studiolegale.leggiditalia.it: si deve intendere essere «avvenuta l’assimilazione da parte delle decisioni più recenti di questa Corte dell’associazione tra professionisti, sub specie di studio associato, all’associazione ex art. 36 c.c., assimilazione dalla quale si è tratta la conclusione per la quale (cfr. Cass. n. 15694/2011) poiché l’art. 36 cod. civ. stabilisce che l’ordinamento interno e l’amministrazione delle associazioni non riconosciute sono regolati dagli accordi tra gli associati, che ben possono attribuire all’associazione la legittimazione a stipulare contratti e ad acquisire la titolarità di rapporti, poi delegati ai singoli aderenti e da essi personalmente curati».
(7)(7)
- Trib. Forlì, 25 maggio 2017, n. 61, in www.ilcaso.it: «[…] questo Collegio, aderendo all’orientamento prevalente nella dottrina specialistica, a fronte anche della mancanza di pronunce edite sulla questione, ritiene che le S.T.P, costituite per l’esercizio in via esclusiva di attività professionale (nel caso specifico di commercialista con iscrizione nell’apposita sezione dell’albo) e che abbiamo effettivamente svolto in via esclusiva tale attività, non possano essere assimilate alle altre società commerciali, non esercitando un’attività commerciale e non rivestendo la qualità di imprenditore […]».
(8)(8)
- Ordine degli Avvocati di Milano, parere prot. n. 24/19 del 12 marzo 2019: «[…] l’ipotesi per un avvocato di partecipare come socio di una Stp non viola alcun precetto deontologico, ma si richiamano in ogni caso le incompatibilità di cui all’art. 18 LP 247/12 che impongono la preclusione dello svolgimento direttamente o indirettamente di ogni attività commerciale e pertanto l’avvocato potrà far parte del Consiglio di Amministrazione, ma non potrà in alcun modo assumere cariche o deleghe. Infine, tenuto conto del fatto che nell’oggetto sociale della società non è prevista l’attività professionale forense, si ritiene che gli avvocati non possano acquisire mandati».
(9)(9)
- Cass., 7 agosto 2002, n. 11896, in Arch. Civ., 2003, 687; in Gius, 2003, 1, 61: «Gli studi professionali in genere, ed in particolare quelli in cui venga esercitata l’attività medica (nella specie, odontoiatrica), possono anche essere organizzati sotto forma di azienda cd. professionale tutte le volte in cui, al profilo personale dell’attività svolta, si affianchino un’organizzazione di mezzi e strutture diagnostico - terapeutiche, un numero di titolari e di dipendenti, un’ampiezza dei locali adibiti all’attività medica tali che il fattore organizzativo e l’entità dei mezzi impiegati sovrasti l’attività professionale del (dei) titolare(i), o quantomeno si ponga, rispetto ad essa, come entità giuridica dotata di una propria autonomia strutturale e funzionale che, seppur non separata dall’attività dei titolari, assuma una rilevanza economica tale da essere suscettibile di una propria valutazione e divenire, per sé stessa, oggetto di possibile contrattazione in base al combinato disposto di cui agli art. 2238, 2082, 2112, 2555 c.c.».
(10)(10)
- Cass., 3 maggio 2007, n. 10178, in Ced Cassazione, rv. 597205: «In tema di imposta di registro, e con riferimento all’ipotesi in cui sia oggetto di trasferimento uno studio professionale, l’accertamento del relativo valore può legittimamente tener conto anche dell’avviamento, ai sensi dell’art. 51, comma quarto, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131: anche gli studi professionali, infatti, possono essere organizzati in forma di azienda, ogni qualvolta al profilo personale dell’attività svolta si affianchino un’organizzazione di mezzi e strutture, un numero di titolari e dipendenti ed un’ampiezza dei locali adibiti all’attività tali che il fattore organizzativo e l’entità dei mezzi impiegati sovrastino l’attività professionale del titolare, o quanto meno si pongano, rispetto ad essa, come entità giuridica dotata di una propria rilevanza strutturale e funzionale che, seppur non separata dall’attività del titolare, assuma una rilevanza economica tale da essere suscettibile di una propria valutazione, e divenire per sé stessa oggetto di possibile contrattazione».
(11)(11)
- Cass., 9 febbraio 2010, n. 2860, in Notariato, 2010, 3, 244: È atipico il contratto avente ad oggetto il trasferimento, verso corrispettivo, dello studio professionale ad altro soggetto, intenzionato a proseguire l’attività avvalendosi del complesso dei beni, materiali ed immateriali, appartenenti al proprio dante causa. In tal caso si verifica un vero e proprio trasferimento dell’attività: accanto agli arredi, al complesso dei beni strumentali e dei rapporti contrattuali di fornitura, l’alienante “cede” per via indiretta, al professionista che subentra, la clientela, nel senso che assume a tal fine obblighi positivi di fare (mediante un’attività promozionale di presentazione e di canalizzazione) e negativi di non fare (quale il divieto di riprendere ad esercitare la stessa attività nello stesso luogo), volti a consentire al successore che ne abbia le qualità di mantenere la clientela del suo predecessore, previo conferimento di un nuovo incarico».
(12)(12)
- Consiglio Nazionale del Notariato Sentenze annotate, La non assoggettabilità a fallimento delle società tra professionisti (Trib. Forlì, 25 maggio 2017), in CNN Notizie del 15.2.2018: «sembrerebbe emergere una condizione “intrinseca” per la non assoggettabilità a fallimento della s.t.p., rappresentata dalla esclusività dell’oggetto sociale (per l’impossibilità di inserire nell’oggetto sociale attività diverse dall’esercizio delle professioni protette, quali ad esempio le attività imprenditoriali o l’esercizio delle professioni non protette dato che l’eventuale inserimento delle predette attività nell’oggetto sociale violerebbe, infatti, il principio dell’esclusività, salvo che si tratti di attività meramente strumentali».
Trib. Forlì, 25 maggio 2017, n. 61, in www.ilcaso.it: «[…] Sebbene la legge 183/2011 e il successivo regolamento di attuazione con d.m. 34/2013 non dettino alcuna specifica disposizione in merito all’assoggettabilità o meno al fallimento delle società tra professionisti […] questo Collegio, aderendo all’orientamento prevalente nella dottrina specialistica, a fronte anche della mancanza di pronunce edite sulla questione, ritiene che le S.T.P, costituite per l’esercizio in via esclusiva di attività professionale (nel caso specifico di commercialista con iscrizione nell’apposita sezione dell’albo) e che abbiamo effettivamente svolto in via esclusiva tale attività, non possano essere assimilate alle altre società commerciali, non esercitando un’attività commerciale e non rivestendo la qualità di imprenditore, e che come tali non siano assoggettabili al fallimento […]».
(13)(13)
- Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. Q.A.2, Natura giuridica delle S.T.P., 1° pubbl. 9/13 - motivato 9/13: «[…] Le società professionali di cui all’art. 10 della Legge 12 novembre 2011 n. 183, non costituiscono un genere autonomo con causa propria, ma appartengono alle società tipiche disciplinate dai titoli V e VI del libro V del codice civile. A ciò consegue che le stesse sono soggette integralmente alla disciplina legale del modello societario prescelto, salve unicamente le deroghe e le integrazioni espressamente previste dalla normativa speciale in relazione al loro particolare oggetto […]».
In senso conforme: Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 224-2014/I, Società tra professionisti - questioni applicative ad un anno dall’entrata in vigore, in CNN Notizie del 14.4.2014; Ministero dello Sviluppo Economico, Nota prot. n. 415099 del 23 dicembre 2016.
(14)(14)
- Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. Q.A.7, Inderogabilità del regime legale di responsabilità dei soci di S.T.P., 1° pubbl. 9/13 - motivato 9/13: «Considerato […] che alla s.t.p. si applica la disciplina ordinaria del tipo prescelto non saranno ammissibili deroghe statutarie alla responsabilità dei soci e del rapporto socio-società propri del modello prescelto. Tale facoltà non è contemplata dalla nuova normativa, trovando invece espressa disciplina per il tipo “società tra avvocati” di cui al D. Lgs. n. 96/2001 nell’art. 26, ove si distingue tra obbligazioni sociali non derivanti dall’attività professionale (art. 26 comma 3), per le quali trova applicazione la regola generale dell’art. 2291 c.c., e obbligazioni derivanti dall’attività professionale svolta da uno dei soci, per le quali sono responsabili, oltre alla società con il suo patrimonio, il socio che ha eseguito l’incarico e, solo se sia mancata la comunicazione di cui all’art. 24 comma 3 (comunicazione al cliente del nome del socio incaricato, in caso di omessa scelta da parte del cliente) anche gli altri soci illimitatamente e solidalmente. In assenza di una disciplina positiva analoga a quella sopra esaminata, non appare consentito all’interprete ritenere l’autonomia privata legittimata a derogare ad aspetti strutturali della disciplina societaria dei tipi adottabili».
(15)(15)
- Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Circolare n. 33/IR del 31.7.2013, La nuova disciplina delle società tra professionisti: iscrizione nel registro delle imprese e nella sezione speciale dell’albo, incompatibilità e regime disciplinare: «[…] la società si iscrive: a seguito della costituzione, nel registro delle imprese come società inattiva; nella sezione dell’albo tenuto presso l’ordine di appartenenza dei soci professionisti; nella sezione speciale del registro delle imprese, su richiesta del rappresentante legale entro 30 giorni dall’inizio dell’attività […]».
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Nota prot. PO 61/2021- Iscrizione nell’albo di una società tra professionisti del 20.4.2021: «[…] il procedimento individuato dalle Camere di Commercio prevede: - a seguito della costituzione, l’iscrizione della STP nel registro delle imprese come società inattiva; - successivamente, l’iscrizione della STP nella sezione dell’Albo tenuto dall’Ordine territoriale di appartenenza dei soci professionisti; - successivamente all’iscrizione nella sezione dell’Albo professionale, la denuncia dell’avvio dell’attività professionale e l’annotazione dell’avvenuta iscrizione nell’Albo nella sezione speciale del registro delle imprese, dedicata alle società tra professionisti, su richiesta di chi ha la rappresentanza della società. In tal modo, vengono soddisfatte le esigenze che connotano lo speciale regime di pubblicità delle STP e l’ambito delle verifiche che l’ordinamento demanda ai Consigli degli Ordini territoriali. Quanto alle modalità e ai modelli da utilizzare per gli adempimenti pubblicitari, restano ferme le istruzioni diramate dalle singole Camere di Commercio.».
(16)(16)
- Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. Q.A.4, Iscrizione nel registro delle imprese, 1° pubbl. 9/13 - motivato 9/13: «L’iscrizione delle società tra professionisti nella Sezione Speciale del Registro delle Imprese, ai sensi dell’art. 7 del Decreto del Ministro della Giustizia n. 34 dell’8 febbraio 2013, non è sostitutiva dell’iscrizione della medesima società nella Sezione Ordinaria o in altra Sezione Speciale eventualmente richiesta dalle norme proprie del tipo prescelto, ma si aggiunge ad essa. L’iscrizione di cui all’art. 7 del Regolamento ha solo la funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia ai fini della verifica dell’incompatibilità di cui all’art. 6 del medesimo Regolamento, mentre l’iscrizione richiesta dalla disciplina del modello prescelto produce tutti gli effetti che gli sono propri, compreso quello costitutivo della persona giuridica per le società di capitali».
(1)(1)
- Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Circolare n. 32/IR del 12.7.2013, La nuova disciplina delle società tra professionisti: «[…] Considerato, in ogni caso, che si tratta di società costituite per l’esercizio di un’attività professionale tenute all’osservanza delle regole deontologiche e del precetto che impone il rispetto del decoro nell’esercizio della professione, andranno adoperate particolari cautele nella formulazione della denominazione sociale tramite l’impiego di formule di fantasia […]».
(2)(2)
- Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. Q.A.3, Denominazione o ragione sociale di S.T.P., 1° pubb. 9/13 - motivato 9/13: «[…] Sulla base della prassi e della giurisprudenza dominanti in tema di ragione e denominazione sociale dei modelli societari contenuti nei Titoli V e VI del Libro V del Codice Civile, per le quali le medesime possono essere indicate anche solo in sigla, è da ritenere che anche l’indicazione di “società tra professionisti” possa essere espressa solamente in sigla (s.t.p.)».
(3)(3)
- Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. Q.A.3, Denominazione o ragione sociale di S.T.P., 1° pubb. 9/13 - motivato 9/13: «[…] La denominazione o la ragione sociale di una s.t.p. devono contenere l’indicazione “società tra professionisti”. L’indicazione “società tra professionisti”, o la sua sigla, non è sostitutiva dell’ulteriore precisazione del modello societario prescelto (s.n. c., s.a.s., s.r.l., s.a.p.a., s.p.a., s.coop.) pertanto tale indicazione dovrà essere aggiunta a quella del modello adottato».
(4)(4)
- Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 224-2014/I, Società tra professionisti - questioni applicative ad un anno dall’entrata in vigore, in CNN Notizie del 14.4.2014: «[…] L’indicazione “società tra professionisti”, o la sua sigla, non è sostitutiva dell’ulteriore precisazione del modello societario prescelto (s.n. c, s.a.s., s.r.l., s.a.p.a., s.p.a., s.coop.) e, pertanto, tale indicazione dovrà essere aggiunta a quella del modello adottato. Nonostante la norma si riferisca alla denominazione sociale, che è espressamente prevista per le società di capitali, tale disposizione sembra doversi applicare anche alla ragione sociale delle società di persone, la quale è tuttavia soggetta a regole diverse, in quanto è richiesta la necessaria indicazione del nome di uno dei soci illimitatamente responsabili […]».
(5)(5)
- Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Circolare n. 32/IR del 12.7.2013, La nuova disciplina delle società tra professionisti: «[…] Sembra consentito, dunque, l’impiego di formule di fantasia nella denominazione sociale e non sembra richiesto il necessario inserimento dei nomi dei soci professionisti nella ragione sociale».
(6)(6)
- Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 224-2014/I, Società tra professionisti - questioni applicative ad un anno dall’entrata in vigore, in CNN Notizie del 14.4.2014: «[…] Nel caso di società multiprofessionale, non è necessaria l’enunciazione nella denominazione delle singole attività professionali svolte. Nulla vieta, però, l’indicazione nella denominazione dell’espressione “STP multiprofessionale” […]».
(7)(7)
- Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. Q.A.3, Denominazione o ragione sociale di S.T.P., 1° pubb. 9/13 - motivato 9/13: «[…] una s.t.p. che adotti il modello della società semplice potrà […] recare l’indicazione nella ragione sociale unicamente della dizione “società tra professionisti” senza aggiungere quella di “società semplice”, in quanto per tale tipo la legge non prescrive l’indicazione del rapporto sociale».
(1)(1)
- Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Nota prot. n. PO 158/2013 - società tra professionisti: «[…] Quanto all’oggetto sociale va chiarito che seppur l’esclusività dell’oggetto sociale preclude l’inclusione di attività che non siano professionali, ma imprenditoriali o relative ad ambiti di lavoro autonomo non riconducibili all’ordinamento dei soci professionisti, devono ritenersi comunque ammissibili le attività strumentali o complementari rispetto all’esercizio della professione o la fornitura di beni strumentali che consentano o facilitano l’esercizio della professione […]».
(2)(2)
- Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Nota prot. n. PO 154/2013 - società tra professionisti: «[…] seppur l’esclusività dell’oggetto sociale preclude l’inclusione di attività che non siano professionali, ma imprenditoriali o relative ad ambiti di lavoro autonomo non riconducibili all’ordinamento dei soci professionisti, devono ritenersi comunque ammissibili le attività strumentali o complementari rispetto all’esercizio della professione o la fornitura di beni strumentali e servizi accessori che consentano o facilitano l’esercizio della professione […]».
Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. Q.A.12, Esclusività dell’oggetto sociale delle S.T.P., 1° pubbl. 9/13 - motivato 9/13: «L’oggetto sociale delle s.t.p. deve essere limitato esclusivamente all’attività professionale (o alle attività professionali in caso di s.t.p. costituita per l’esercizio di più attività professionali) in funzione all’esercizio della quale (o delle quali) sono costituite. L’oggetto sociale non può contenere l’espressa previsione di altre attività estranee all’attività professionale per l’esercizio della quale la s.t.p. viene costituita, ovvero attività non specificatamente e tipicamente riservate alla stessa attività professionale».
Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. Q.A.13, Ammissibilità di attività strumentali all’oggetto sociale delle S.T.P., 1° pubbl. 9/13 - motivato 9/13: «Perfettamente compatibile con l’esclusività dell’oggetto sociale della s.t.p. è la possibilità per la stessa di compiere attività strumentali all’esercizio della professione ordinistica prescelta e, quindi, la possibilità per la società professionale di rendersi acquirente di beni e diritti strumentali all’esercizio della professione e di compiere qualsiasi attività diretta a tale scopo, compresa la possibilità di assumere obbligazioni strumentali all’esercizio dell’attività professionale stessa. Comunque la previsione della legittimità di tali attività è ammissibile solo in quanto si tratti di attività collegate da un nesso di strumentalità funzionale con l’attività professionale ordinistica che costituisce l’oggetto esclusivo della s.t.p.».
In senso conforme: Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 224-2014/I, Società tra professionisti - questioni applicative ad un anno dall’entrata in vigore, in CNN Notizie del 14.4.2014; Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Nota prot. n. PO 58/2016 - società tra professionisti - oggetto sociale.
(3)(3)
- Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. Q.A.12, Esclusività dell’oggetto sociale delle S.T.P., 1° pubbl. 9/13 - motivato 9/13: «[…] L’attività di consulenza generica - con la precisazione che la legge 31 dicembre 2012, n. 247 di riforma dell’ordinamento forense con la previsione dell’art. 2 comma 6 non sembra aver reso l’attività di consulenza nel campo legale esclusiva alla professione di avvocato - deve intendersi libera e come tale non inquadrabile in una prestazione professionale tipica. Laddove, quindi, la consulenza sia resa indipendentemente da una prestazione professionale tipica, si tratta di attività non riservata, non esclusiva delle professioni ordinistiche, e perciò suscettibile di esser considerata alla stregua di una prestazione tecnica che, se resa fuori dall’incarico professionale tipico, ovvero se dedotta nell’oggetto sociale in via autonoma, si presta a rilievi sulla possibile natura commerciale (e non professionale) dell’attività costituente l’oggetto sociale. La s.t.p. non può quindi avere quale attività ricompresa nell’oggetto sociale principale l’attività di consulenza generica, che invece potrà essere resa nei limiti della strumentalità rispetto all’attività professionale tipica, sconfinandosi altrimenti nel campo dell’impresa commerciale, sottratta alle regole dell’art. 10 legge n. 183/2011».
(4)(4)
- Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Nota prot. n. PO 58/2016 - società tra professionisti - oggetto sociale: «[…] alla STP possono essere conferiti tutti gli incarichi professionali che si riferiscono ad attività per l’esercizio delle quali è prevista l’inscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico. In tali attività vi rientrato tanto quelle “riservate”, tanto le attività “tipiche” o “caratteristiche” della professione il cui esercizio è consentito da norme speciali o dall’ordinamento professionale. Anche se gli incarichi professionali sono assunti direttamente dalla società, la loro esecuzione è rimessa esclusivamente al socio professionista in possesso dei requisiti per l’esercizio della prestazione professionale richiesta […]».
(5)(5)
- Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. Q.A.14, Necessaria sussistenza in sede di costituzione di s.t.p. di soci abilitati all’esercizio delle professioni previste dall’oggetto sociale, 1° pubbl. 9/13 - motivato 9/13: «Non si ritiene legittimo costituire una s.t.p. se non sia presente nella compagine sociale almeno un socio professionista, legalmente abilitato, per ogni attività professionale dedotta nell’oggetto sociale».
(6)(6)
- Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. Q.A.17, Modifica di società non professionale esistente in S.T.P., 1° pubbl. 9/13 - motivato 9/13: «La sostituzione dell’oggetto sociale di una società non professionale esistente con quello esclusivo dell’esercizio di un’attività professionale ordinistica e la conseguente contestuale adozione di tutti gli elementi richiesti dall’art. 10 della legge n. 183/2011, non costituisce trasformazione in senso tecnico/giuridico, in quanto le s.t.p. non sono un genere autonomo con causa propria […]; pertanto non trovano applicazione in detta fattispecie le regole di cui agli artt. 2498 e ss. c.c.».
(7)(7)
- Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. Q.A.14, Necessaria sussistenza in sede di costituzione di s.t.p. di soci abilitati all’esercizio delle professioni previste dall’oggetto sociale, 1° pubbl. 9/13 - motivato 9/13: «Non si ritiene legittimo costituire una s.t.p. se non sia presente nella compagine sociale almeno un socio professionista, legalmente abilitato, per ogni attività professionale dedotta nell’oggetto sociale».
Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 224-2014/I, Società tra professionisti - questioni applicative ad un anno dall’entrata in vigore, in CNN Notizie del 14.4.2014: «[…] sembra potersi dedurre l’esistenza di un collegamento necessario tra qualifica del socio professionista ed attività professionale dedotta nell’oggetto della STP. L’esclusività dell’oggetto sociale sembra, quindi, doversi intendere “in concreto limitata all’effettiva attività svolta; e poiché l’attività della società tra professionisti è quella professionale, essa, in caso di società tra professionisti multidisciplinare, non può che essere determinata dalla effettiva qualifica dei soci professionisti attuali” […]».
(8)(8)
- Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. Q.A.15, Oggetto sociale delle s.t.p. multidisciplinari e attività prevalenti, 1° pubbl. 9/13 - motivato 9/13: «Una s.t.p. multidisciplinare può, in conformità alla previsione contenuta nell’art. 8, comma 2, del D.M. 8 febbraio 2013 n. 34, individuare come prevalente una delle attività professionali ordinistiche dedotte nell’oggetto sociale, ma tale individuazione di “prevalenza” non è da ritenersi necessaria né obbligatoria»; «[…] cosicché sarà rimesso alla scelta dei contraenti il dichiarare una attività professionale prevalente ovvero non far menzione di tale prevalenza, con le conseguenze, nel primo caso, dell’iscrizione della s.t.p. al solo albo dell’attività professionale dichiarata prevalente e, nel secondo caso, della multi-iscrizione a tutti gli ordini professionali la cui attività è dedotta nell’oggetto sociale multi-professionale».
(1)(1)
- Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. Q.A.6, Formazione del capitale di s.t.p. - insussistenza di obblighi di conferimento d’opera da parte dei professionisti, 1° pubbl. 9/13 - motivato 9/13: «[…] La norma non sembra imporre una disciplina statutaria delle modalità con cui la società si garantisca la prestazione professionale che il socio eseguirà nei confronti dell’utente, il cui incarico è dato direttamente alla società. Naturalmente, ove statutariamente si voglia disciplinare anche tale aspetto organizzativo interno, dovranno essere rispettate le normative inderogabili del tipo prescelto, così non potrà, ad esempio, effettuarsi un conferimento d’opera ove la s.t.p. sia costituita in forma di s.p.a. […] l’inquadramento statutario del rapporto sottostante tra società e socio professionista diretto a disciplinare l’esecuzione dell’incarico professionale rimane libero e, quindi, potrà sostanziarsi oltreché in un conferimento anche in altre forme compatibili con il tipo: saranno utilizzabili, così, in caso di s.p.a. gli strumenti delle prestazioni accessorie ex art. 2345 c.c., gli strumenti finanziari con apporto da parte dei soci di opera o servizi ex art. 2346 ultimo comma, c.c., fino all’inquadramento nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto delle normative vigenti».
Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 224-2014/I, Società tra professionisti - questioni applicative ad un anno dall’entrata in vigore, in CNN Notizie del 14.4.2014: «[…] Nelle STP appare logico ipotizzare che la maggior parte delle volte i soci professionisti abbiano interesse a conferire in società la propria opera professionale; ciò non toglie, però, che al contrario gli stessi possa preferire il conferimento di denaro o di altri beni che risultino funzionali al perseguimento degli interessi sociali. Si deve, inoltre, tenere presente che nel caso in cui il professionista non abbia assunto l’obbligo di conferire la propria opera professionale, lo stesso rimane libero di prestare o meno tale opera nei confronti della società, che sarà tenuta a negoziare con lui l’assunzione di ogni incarico professionale […]».
(2)(2)
- Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. Q.A.6, Formazione del capitale di s.t.p. - insussistenza di obblighi di conferimento d’opera da parte dei professionisti, 1° pubbl. 9/13 - motivato 9/13: «Il capitale di una s.t.p. può essere legittimamente costituito da soli conferimenti in denaro. Né la legge n. 183/2011, né il regolamento n. 34/2013 richiedono che il socio professionista debba assumere l’obbligo di prestare la propria opera a favore della società a titolo di conferimento d’opera (a liberazione di capitale e/o di patrimonio) […]».
(3)(3)
- Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 224-2014/I, Società tra professionisti - questioni applicative ad un anno dall’entrata in vigore, in CNN Notizie del 14.4.2014: «[…] Laddove, invece, il professionista intenda conferire la propria opera, egli assumerà la posizione di socio d’opera, la quale è ammissibile tanto nelle società di persone (artt. 2263, comma 2 e 2295, n. 7 c.c.), quanto nelle s.r.l. (art. 2464, comma 6, c.c.). Nelle S.p.A., invece, la prestazione dell’opera professionale potrà formare oggetto o di prestazione accessoria ai sensi dell’art. 2345 c.c., o di apporto eseguito a fronte dell’emissione di strumenti finanziari ai sensi dell’art. 2346, comma 6, c.c. In caso di prestazioni accessorie, l’atto costitutivo deve determinare il contenuto della prestazione, la durata, le modalità e il compenso, stabilendo particolari sanzioni per il caso di inadempimento. Nella determinazione del compenso devono essere osservate le norme applicabili alla prestazione professionale in oggetto (art. 2345, comma 1, c.c.). Appare, inoltre, coerente con la rilevanza delle qualità personali dei singoli professionisti la previsione contenuta nel comma 2 dell’art. 2345 c.c., in base alla quale le azioni cui è connesso l’obbligo delle prestazioni accessorie devono essere nominative e non sono trasferibili senza il consenso degli amministratori […]».
(4)(4)
- Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 224-2014/I, Società tra professionisti - questioni applicative ad un anno dall’entrata in vigore, in CNN Notizie del 14.4.2014: «[…] Per ciò che concerne […] il […] profilo dell’eventuale partecipazione di soggetti non professionisti “soltanto per prestazioni tecniche”, la scelta del tipo sociale risulta vincolata con riferimento al modello azionario, il quale esclude che il socio esecutore di prestazioni tecniche possa conferire in società tali attività. Nel caso, quindi, in cui i soci optino per il modello della società per azioni, la prestazione tecnica potrebbe formare oggetto di prestazioni accessorie ai sensi dell’art. 2345 c.c., le quali tuttavia si aggiungono all’obbligo di eseguire un conferimento, con la conseguenza che il socio non professionista, esecutore di prestazioni tecniche, sarebbe tenuto ad effettuare un versamento ulteriore, a titolo di conferimento, rispetto alla prestazione tecnica oggetto di prestazioni accessorie […]».
(5)(5)
- Art. 4-bis, comma 2, legge 31 dicembre 2012, n. 247.
(6)(6)
- Trib. Treviso, 20 settembre 2018, in Notariato, 2019, 2, 163, con nota di Guida; su cui cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Sentenze annotate, Società tra professionisti e maggioranza dei 2/3 nelle deliberazioni e decisioni, in CNN Notizie del 15.11.2018: «Non possono essere accolte le domande di iscrizione nella sezione speciale dell’albo dei dottori commercialisti formulate da società tra professionisti che non presentino congiuntamente la maggioranza dei due terzi dei soci professionisti per teste e per quote».
(7)(7)
- Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. Q.A.10, Legittimità della detenzione da parte dei soci non professionisti di azioni prive del diritto di voto che superino il terzo del capitale sociale, 1° pubbl. 9/13 - motivato 9/13: «La legge n. 183/2011 prevede che la partecipazione al capitale sociale dei professionisti debba essere tale da determinare la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci, non anche che questi debbano detenere la maggioranza dei due terzi del capitale sociale prescindendo dai diritti di voto. Si reputa pertanto legittimo che i soci non professionisti detengano azioni prive del diritto di voto anche in misura superiore al terzo del capitale sociale. È anche possibile che i soci non professionisti detengano la maggioranza assoluta del capitale sociale ove la minoranza detenuta dai soci professionisti sia superiore ai due terzi delle azioni aventi diritto al voto».
Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 224-2014/I, Società tra professionisti - questioni applicative ad un anno dall’entrata in vigore, in CNN Notizie del 14.4.2014: «[…] si può, quindi, ipotizzare il caso di una STP in forma di società a responsabilità limitata in cui il professionista sottoscrive il dieci per cento del capitale sociale e il non professionista il restante novanta per cento. In tale ipotesi si deve riconoscere al professionista il diritto particolare ex art. 2468, comma 3, c.c. di esercitare i due terzi dei voti in assemblea […]». Nello stesso senso, cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 41-2012/I, Prime note sulla società tra professionisti, in Studi e materiali del Consiglio Nazionale del Notariato, 2012, 1133.
Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. Q.A.19, Maggioranza dei soci professionisti nella S.T.P, 1° pubbl. 9/15 - motivato 9/15: «In una s.t.p. appare legittimo che il numero di soci professionisti sia inferiore ai due terzi della compagine sociale ovvero che la partecipazione degli stessi al capitale sociale sia inferiore ai due terzi del medesimo, purché in ogni possibile decisione, considerando il metodo di approvazione concretamente adottato (per teste, per partecipazione agli utili, per partecipazione al capitale), ad essi spetti la maggioranza dei due terzi dei voti esercitabili […]».
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Segnalazione AS1589, Distorsioni della concorrenza nel settore delle professioni regolamentate - Modalità di applicazione dell’articolo 10 comma 4 lettera b) della legge 183/2011 (legge di stabilità 2012), in Bollettino settimanale AGCM n. 24 del 17 giugno 2019: «[…] L’Autorità è venuta a conoscenza dell’esistenza di interpretazioni divergenti della disposizione normativa sopra citata. In particolare, taluni Consigli e/o Federazioni di Ordini professionali hanno adottato un’interpretazione dell’art. 10, comma 4, lett. b), della legge n. 183/2011, in base alla quale i due requisiti di partecipazione ivi indicati - maggioranza dei due terzi in termini di numero di soci professionisti e di partecipazione al capitale sociale - devono ricorrere cumulativamente […]. […] L’Autorità […] è dell’avviso che, al fine di consentire ai professionisti di cogliere appieno le opportunità offerte dalla normativa in materia di STP e le relative spinte pro-concorrenziali, vada privilegiata l’interpretazione della norma, secondo la quale i due requisiti della maggioranza dei due terzi “per teste” e “per quote di capitale” di cui all’art. 10, comma 4, lett. b), della legge n. 183/2011 non vengano considerati cumulativi […]».
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Informativa n. 60/2019, Società tra professionisti - Maggioranza dei 2/3 dei soci professionisti ai sensi dell’art. 10, comma 4. lett. b) della legge 12 novembre 2011 n. 183. Segnalazioni dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Nuove indicazioni per la valutazione dei requisiti richiesti per l’iscrizione nella Sezione speciale dell’albo, 8.7.2019: «[…] Il Consiglio Nazionale, in un’ottica di collaborazione istituzionale, non può non tenere in considerazione l’orientamento interpretativo dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Questi recentissimi interventi suggeriscono un adeguamento dell’indirizzo sino ad ora seguito dal Cndcec alle indicazioni espresse dall’Autorità antitrust. Resta fermo che, pur ammettendo che i due requisiti della maggioranza dei due terzi in termini di numero di soci professionisti e di partecipazione al capitale sociale possano non necessariamente ricorrere cumulativamente così come affermato dall’AGCM, sarà comunque indispensabile, mediante appositi patti parasociali e/o clausole statutarie in base agli strumenti offerti dal codice civile, limitare la capacità decisionale dei soci non professionisti, in modo tale da evitare che questi ultimi possano influire sulle scelte strategiche delle STP e sullo svolgimento delle prestazioni professionali. Tali ultime prerogative, infatti, devono sempre esser mantenute in capo ai soci professionisti ai quali va comunque garantita la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni e/o decisioni societarie, in modo tale da riservare loro il controllo della società».
Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 10 del 4 marzo 2022: si ritiene «plausibile consentire l’inserimento nell’elenco dei soggetti abilitati al visto di conformità anche ai professionisti soci di S.t.p. […] anche quando la maggioranza del capitale sociale non è detenuta da professionisti iscritti nei relativi albi, purché tali soci detengano il controllo dei diritti di voto della S.t.p. garantito attraverso l’adozione di “patti parasociali o clausole statutarie” e cioè possano esprimere la maggioranza dei 2/3 nell’assunzione delle decisioni societarie».
(8)(8)
- Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 224-2014/I, Società tra professionisti - questioni applicative ad un anno dall’entrata in vigore, in CNN Notizie del 14.4.2014: «[…] Il legislatore limita la possibilità dei soci per finalità di investimento o per prestazioni tecniche di influire sulle scelte strategiche della società, prevedendo che il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti debba essere comunque tale da determinare la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci (art. 10, comma 4, lett. b), l. 183/2011). Per effetto di tale disposizione, tanto nell’ipotesi in cui il diritto di voto sia attribuito per teste, come di regola avviene nelle società di persone e cooperative, quanto nell’ipotesi in esso sia commisurato alla partecipazione al capitale sociale, come invece di regola avviene nelle società di capitali, è necessario che i professionisti abbiano a disposizione un numero di voti almeno pari ai due terzi di quelli complessivi. Quindi i professionisti potrebbero anche essere, nelle società di persone o cooperative, meno dei due terzi dei soci o potrebbero essere titolari di meno dei due terzi del capitale nelle società di capitali, purché, in tali ipotesi, vengano adottate delle pattuizioni tali da garantire agli stessi i due terzi dei voti […]».
(9)(9)
- Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 106-2022/I, La partecipazione dei soci professionisti di STP, in CNN Notizie dell’11 novembre 2022: «[…] anche una STP potrebbe prevedere nell’atto costitutivo quelle deroghe al diritto societario previste per le PMI; compresa, pertanto, anche la creazione di categorie di quote, per talune delle quali sia escluso o limitato il diritto di voto […]».
(10)(10)
- Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 224-2014/I, Società tra professionisti - questioni applicative ad un anno dall’entrata in vigore, in CNN Notizie del 14.4.2014: «[…] Così come appare possibile conferire l’insieme dei beni strumentali all’esercizio della professione, non sembra potersi escludere la conferibilità dell’avviamento inteso come andamento medio del fatturato del singolo professionista che svolgerà la propria attività in forma societaria. Stante la natura personale del rapporto fiduciario che caratterizza il contratto d’opera professionale, sembra invece da escludere che l’avviamento possa avere propriamente a riguardo la clientela, pur se va dato conto che la giurisprudenza ha recentemente considerato lecitamente e validamente stipulato il contratto di trasferimento a titolo oneroso di uno studio professionale, anche relativamente alla parte in cui abbia ad oggetto la clientela. Per quest’ultima, infatti, secondo la Suprema Corte, è configurabile non una cessione in senso tecnico (stante il carattere personale e fiduciario del rapporto tra prestatore d’opera intellettuale ed il cliente e la conseguente necessità del conferimento dell’incarico da parte del cliente medesimo al cessionario), ma un complessivo impegno del cedente volto a favorire la prosecuzione del rapporto professionale tra i vecchi clienti ed il soggetto subentrante attraverso l’assunzione di obblighi positivi di fare, quali il compimento di un’attività promozionale di presentazione e canalizzazione, e negativi di non fare, quali il divieto di esercitare la medesima attività nello stesso luogo […]».
In senso conforme: Fondazione Nazionale dei Commercialisti, Evoluzione dello studio professionale in Stp, 15 gennaio 2015.
(11)(11)
- Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 106-2022/I, La partecipazione dei soci professionisti di STP, in CNN Notizie dell’11 novembre 2022: «[…] nelle s.r.l. le parti sono […] libere, attraverso lo strumento dei diritti particolari, di determinare una diversa distribuzione degli utili, non proporzionale alla partecipazione, con la più ampia autonomia e con l’unico limite del divieto di patto leonino. Una delle ipotesi più ricorrenti di “particolare diritto in materia di utili” è quella di rapportare gli stessi alla qualità e quantità delle prestazioni e degli incarichi professionali effettivamente svolti nell’ambito della società. In sostanza, il “particolare diritto” verrebbe qui ricostruito sulla falsariga della disciplina delle azioni correlate, ai sensi dell’art. 2350, c.c., che per l’appunto si caratterizzano per esser fornite di diritti patrimoniali connessi ai risultati dell’attività sociale in un dato settore, con ciò intendendosi uno specifico ramo dell’impresa sociale o un comparto imprenditoriale: i diritti patrimoniali sono “correlati”, e dunque calcolati, non, come avviene normalmente, sul risultato della società intera, bensì su quello di un “settore” della società stessa. […] In tema di diritti patrimoniali appare particolarmente rilevante la disciplina dei ristorni, che consente di remunerare le prestazioni dei soci in misura proporzionale alla qualità e quantità del lavoro prestato: l’art. 2545 sexies c.c. stabilisce, infatti, che i criteri statutari di ripartizione dei ristorni devono essere proporzionali alla qualità e quantità degli scambi mutualistici […]».
(1)(1)
- Si veda anche il successivo paragrafo “G.3 - Società fra farmacisti” in questo stesso capitolo del presente volume.
(2)(2)
- Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 224-2014/I, Società tra professionisti - questioni applicative ad un anno dall’entrata in vigore, in CNN Notizie del 14.4.2014: «[…] rimangono in vigore i modelli societari regolati nelle precedenti leggi di settore, le quali si pongono come norme speciali rispetto alla disciplina generale sulle STP contenuta nella l. 183/2011 e, pertanto, non possono ritenersi abrogate in virtù del principio lex posterior non derogat priori speciali. Resta, quindi, immutata la disciplina delle società tra professionisti regolate in precedenti leggi, quali quelle […] tra avvocati. […] gli avvocati sono esclusi dall’applicazione della l. 183/2011 sulle STP […]».
(3)(3)
- Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Nota P.O. n. 150/2022 del 30 settembre 2022, quesito in materia di STP: «[…] tre commercialisti e una Srl intendono costituire una STP sotto la forma societaria di SAS nella quale la società SRL partecipante assume il requisito di socio accomandante. […] Le partecipazioni nella SAS saranno così suddivise: il 70% sarà in capo alla SRL partecipante con il requisito di socio accomandante e il 30% sarà ripartito tra i tre soci professionisti che avranno la qualifica di soci accomandatari. […] Nel caso di specie, le decisioni della SAS sono assunte dai soli soci accomandatari e tutti e tre i soci accomandatari sono dottori commercialisti iscritti all’Ordine. […] la STP può essere iscritta nella sezione speciale dell’Albo».
Ordine degli Avvocati di Milano, Parere n. 27/19 del 21 marzo 2019: «[…] nulla osta che l’avvocato mantenga la propria partita Iva individuale e possa acquisire mandati sia come socio della STP sia individualmente come professionista autonomo (previsto anche dalla normativa dei commercialisti per le Stp, dove si dice che il socio professionista potrà svolgere parallelamente attività professionale in forma individuale); l’avvocato potrà acquisire i mandati come socio della STP se nell’oggetto sociale della società sia prevista l’attività professionale forense; l’avvocato socio della STP potrà far parte del Consiglio di Amministrazione, ma si richiamano in ogni caso le incompatibilità di cui all’art. 18 Lp 247/12 che impongono la preclusione dello svolgimento direttamente o indirettamente di ogni attività commerciale e pertanto non potrà in alcun modo assumere cariche o deleghe. Il compenso sarà regolato dai patti sociali».
(4)(4)
- Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Nota prot. n. PO 154/2013 - società tra professionisti: «[…] L’art. 10, comma 8, L. 183/2011 e l’art. 6, dm 34/2013 prevedono esclusivamente che la partecipazione ad una società sia incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti, anche multidisciplinare. Si ritiene, pertanto, che il socio professionista possa continuare ad esercitare l’attività professionale anche in forma individuale e conseguentemente mantenere una propria posizione Iva distinta da quella della Stp […]».
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Circolare n. 33/IR del 31.7.2013, La nuova disciplina delle società tra professionisti: iscrizione nel registro delle imprese e nella sezione speciale dell’albo, incompatibilità e regime disciplinare: «[…] In assenza di ulteriori previsioni della legge e del regolamento in termini di incompatibilità, al socio professionista resta consentito lo svolgimento dell’esercizio della professione in forma individuale o associata».
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Nota prot. n. PO 169/2018_STP del 18 marzo 2019: «[…] non sembrerebbero esistere ostacoli all’esercizio professionale in forma individuale da parte del socio, ovvero allo svolgimento della professione in forma associata […]».
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Nota prot. n. PO 68/2019 - Società tra professionisti - maggioranza dei 2/3 dei soci professionisti per teste e per quote a seguito di modifiche statutarie del 9 ottobre 2019: «[…] sembrerebbe consentito al socio professionista svolgere contemporaneamente attività professionale anche in forma individuale o associata […]».
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Nota prot. n. PO 31/2020 - STP/SRL del 20 marzo 2020: «[…] sembrerebbe consentito al socio professionista svolgere contemporaneamente attività professionale anche in forma individuale o associata […]».
(5)(5)
- Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. Q.A.8, Operatività della s.t.p. in assenza del requisito della maggioranza dei 2/3 dei soci professionisti, 1° pubbl. 9/13 - motivato 9/13: «La legge n. 183/2011 [art. 10, comma 3, lett. b, II° cpv] prevede espressamente che il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti debba essere tale da determinare la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci. Il venir meno di tale condizione integra una causa di scioglimento della società, e di cancellazione dall’albo professionale, solo nel caso in cui questa non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi […]».
(6)(6)
- Art. 4-bis, comma 2, legge 31 dicembre 2012, n. 247.
(7)(7)
- Trib. Treviso, 20 settembre 2018, in Notariato, 2019, 2, 163, con nota di Guida; su cui cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Sentenze annotate, Società tra professionisti e maggioranza dei 2/3 nelle deliberazioni e decisioni, in CNN Notizie del 15.11.2018: «Non possono essere accolte le domande di iscrizione nella sezione speciale dell’albo dei dottori commercialisti formulate da società tra professionisti che non presentino congiuntamente la maggioranza dei due terzi dei soci professionisti per teste e per quote».
(8)(8)
- Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. Q.A.10, Legittimità della detenzione da parte dei soci non professionisti di azioni prive del diritto di voto che superino il terzo del capitale sociale, 1° pubbl. 9/13 - motivato 9/13: «La legge n. 183/2011 prevede che la partecipazione al capitale sociale dei professionisti debba essere tale da determinare la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci, non anche che questi debbano detenere la maggioranza dei due terzi del capitale sociale prescindendo dai diritti di voto. Si reputa pertanto legittimo che i soci non professionisti detengano azioni prive del diritto di voto anche in misura superiore al terzo del capitale sociale. È anche possibile che i soci non professionisti detengano la maggioranza assoluta del capitale sociale ove la minoranza detenuta dai soci professionisti sia superiore ai due terzi delle azioni aventi diritto al voto».
Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 224-2014/I, Società tra professionisti - questioni applicative ad un anno dall’entrata in vigore, in CNN Notizie del 14.4.2014: «[…] si può, quindi, ipotizzare il caso di una STP in forma di società a responsabilità limitata in cui il professionista sottoscrive il dieci per cento del capitale sociale e il non professionista il restante novanta per cento. In tale ipotesi si deve riconoscere al professionista il diritto particolare ex art. 2468, comma 3, c.c. di esercitare i due terzi dei voti in assemblea […]». Nello stesso senso, cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 41-2012/I, Prime note sulla società tra professionisti, in Studi e materiali del Consiglio Nazionale del Notariato, 2012, 1133.
Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. Q.A.19, Maggioranza dei soci professionisti nella S.T.P, 1° pubbl. 9/15 - motivato 9/15: «In una s.t.p. appare legittimo che il numero di soci professionisti sia inferiore ai due terzi della compagine sociale ovvero che la partecipazione degli stessi al capitale sociale sia inferiore ai due terzi del medesimo, purché in ogni possibile decisione, considerando il metodo di approvazione concretamente adottato (per teste, per partecipazione agli utili, per partecipazione al capitale), ad essi spetti la maggioranza dei due terzi dei voti esercitabili […]».
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Segnalazione AS1589, Distorsioni della concorrenza nel settore delle professioni regolamentate - Modalità di applicazione dell’articolo 10 comma 4 lettera b) della legge 183/2011 (legge di stabilità 2012), in Bollettino settimanale AGCM n. 24 del 17 giugno 2019: «[…] L’Autorità è venuta a conoscenza dell’esistenza di interpretazioni divergenti della disposizione normativa sopra citata. In particolare, taluni Consigli e/o Federazioni di Ordini professionali hanno adottato un’interpretazione dell’art. 10, comma 4, lett. b), della legge n. 183/2011, in base alla quale i due requisiti di partecipazione ivi indicati - maggioranza dei due terzi in termini di numero di soci professionisti e di partecipazione al capitale sociale - devono ricorrere cumulativamente […]. […] L’Autorità […] è dell’avviso che, al fine di consentire ai professionisti di cogliere appieno le opportunità offerte dalla normativa in materia di STP e le relative spinte pro-concorrenziali, vada privilegiata l’interpretazione della norma, secondo la quale i due requisiti della maggioranza dei due terzi “per teste” e “per quote di capitale” di cui all’art. 10, comma 4, lett. b), della legge n. 183/2011 non vengano considerati cumulativi […]».
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Informativa n. 60/2019, Società tra professionisti - Maggioranza dei 2/3 dei soci professionisti ai sensi dell’art. 10, comma 4. lett. b) della legge 12 novembre 2011 n. 183. Segnalazioni dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Nuove indicazioni per la valutazione dei requisiti richiesti per l’iscrizione nella Sezione speciale dell’albo, 8.7.2019: «[…] Il Consiglio Nazionale, in un’ottica di collaborazione istituzionale, non può non tenere in considerazione l’orientamento interpretativo dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Questi recentissimi interventi suggeriscono un adeguamento dell’indirizzo sino ad ora seguito dal Cndcec alle indicazioni espresse dall’Autorità antitrust. Resta fermo che, pur ammettendo che i due requisiti della maggioranza dei due terzi in termini di numero di soci professionisti e di partecipazione al capitale sociale possano non necessariamente ricorrere cumulativamente così come affermato dall’AGCM, sarà comunque indispensabile, mediante appositi patti parasociali e/o clausole statutarie in base agli strumenti offerti dal codice civile, limitare la capacità decisionale dei soci non professionisti, in modo tale da evitare che questi ultimi possano influire sulle scelte strategiche delle STP e sullo svolgimento delle prestazioni professionali. Tali ultime prerogative, infatti, devono sempre esser mantenute in capo ai soci professionisti ai quali va comunque garantita la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni e/o decisioni societarie, in modo tale da riservare loro il controllo della società».
Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 10 del 4 marzo 2022: si ritiene «plausibile consentire l’inserimento nell’elenco dei soggetti abilitati al visto di conformità anche ai professionisti soci di S.t.p. […] anche quando la maggioranza del capitale sociale non è detenuta da professionisti iscritti nei relativi albi, purché tali soci detengano il controllo dei diritti di voto della S.t.p. garantito attraverso l’adozione di “patti parasociali o clausole statutarie” e cioè possano esprimere la maggioranza dei 2/3 nell’assunzione delle decisioni societarie».
(9)(9)
- Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 224-2014/I, Società tra professionisti - questioni applicative ad un anno dall’entrata in vigore, in CNN Notizie del 14.4.2014: «[…] Il legislatore limita la possibilità dei soci per finalità di investimento o per prestazioni tecniche di influire sulle scelte strategiche della società, prevedendo che il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti debba essere comunque tale da determinare la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci (art. 10, comma 4, lett. b), l. 183/2011). Per effetto di tale disposizione, tanto nell’ipotesi in cui il diritto di voto sia attribuito per teste, come di regola avviene nelle società di persone e cooperative, quanto nell’ipotesi in esso sia commisurato alla partecipazione al capitale sociale, come invece di regola avviene nelle società di capitali, è necessario che i professionisti abbiano a disposizione un numero di voti almeno pari ai due terzi di quelli complessivi. Quindi i professionisti potrebbero anche essere, nelle società di persone o cooperative, meno dei due terzi dei soci o potrebbero essere titolari di meno dei due terzi del capitale nelle società di capitali, purché, in tali ipotesi, vengano adottate delle pattuizioni tali da garantire agli stessi i due terzi dei voti […]».
(10)(10)
- Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 224-2014/I, Società tra professionisti - questioni applicative ad un anno dall’entrata in vigore, in CNN Notizie del 14.4.2014: «[…] In sostanza, viene riconosciuta ai professionisti la possibilità di esercitare un potere “dominante” quantomeno in merito a tutte le decisioni che possano direttamente o indirettamente influire sull’espletamento dell’attività professionale, quali i criteri di ripartizione degli incarichi, la scelta di collaboratori e ausiliari, la politica di determinazione dei compensi, le modalità di esecuzione della prestazione. Tale necessità di assicurare statutariamente ai professionisti un ruolo preminente nella gestione sociale non esclude, però, che il voto del non professionista possa essere determinante per l’assunzione della decisione. Innanzitutto, è possibile che, in caso di disaccordo tra professionisti, la maggioranza venga comunque raggiunta con il consenso del non professionista. Sembra, altresì, possibile l’adozione statutaria di un quorum deliberativo superiore ai due terzi dei voti, rendendo così sempre rilevante anche il voto dei non professionisti […]».
Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 106-2022/I, La partecipazione dei soci professionisti di STP, in CNN Notizie dell’11 novembre 2022: «[…] Deve […] precisarsi come la lettera della legge si limiti esclusivamente a imporre la necessità che i professionisti dispongano nei due terzi dei voti nelle deliberazioni o decisioni dei soci e non, invece, che le decisioni debbano essere assunte col voto favorevole dei soci professionisti: ciò significa che se, da un lato, i non professionisti non potranno mai disporre di più di un terzo dei voti, dall’altro lato non può escludersi che il voto del non professionista possa essere - in taluni casi - determinante per la formazione della volontà della società […]. […] indipendentemente dal tipo sociale scelto per la costituzione della STP, deve precisarsi che la necessità di assicurare statutariamente ai professionisti un ruolo preminente nella gestione sociale non esclude che il voto del non professionista possa essere determinante per l’assunzione della decisione […]».
(11)(11)
- Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 224-2014/I, Società tra professionisti - questioni applicative ad un anno dall’entrata in vigore, in CNN Notizie del 14.4.2014: «[…] Nelle società di persone, per le modifiche dell’atto costitutivo l’art. 2252 c.c. stabilisce la regola dell’unanimità dei consensi, qualora non sia diversamente disposto. In presenza di tale regola, relativamente alla modificabilità dell’atto costitutivo non assume rilievo il limite dei due terzi dei voti di cui all’art. 10, comma 4, lett. b), l. 183/2011, considerato che la regola dell’unanimità dei consensi non pone un problema di individuazione di maggioranze di voto. Nel caso, quindi, di società di persone composta da tre soci, di cui due professionisti e un investitore, se non viene disattivata la regola dell’unanimità dei consensi, ancorché i professionisti abbiano due terzi dei voti, per formare una decisione sarà necessario anche il consenso dell’investitore. Differentemente, laddove i patti sociali abbiano disattivato la regola dell’unanimità, prevedendo che le modifiche possano essere adottate a maggioranza, sarà necessario adottare una clausola che accordi ai soci professionisti almeno i due terzi dei voti nella decisione di modifica […]».
Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 106-2022/I, La partecipazione dei soci professionisti di STP, in CNN Notizie dell’11 novembre 2022: «[…] È quanto […] avviene nelle società di persone i cui patti sociali non deroghino all’art. 2252 c.c. e nelle quali è sempre necessario, per le modifiche dei patti sociali, anche il consenso degli investitori e dei soci per prestazioni tecniche […]».
(12)(12)
- Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 224-2014/I, Società tra professionisti - questioni applicative ad un anno dall’entrata in vigore, in CNN Notizie del 14.4.2014, «[…] in una società di capitali con un’ampia compagine sociale, in cui i soci professionisti siano titolari ciascuno di piccole partecipazioni, nell’insieme pari ai 2/3 del capitale, il possesso da parte del socio investitore della restante quota di un terzo può essere determinante nelle decisioni della società, compresa la nomina dell’organo amministrativo […]».
(13)(13)
- Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. Q.A.9, Legittimità di clausole che prevedono maggioranze superiori ai due terzi nelle decisioni dei soci, 1° pubbl. 9/13 - motivato 9/13: «La legge n. 183/2011 prevede espressamente che il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti debba essere tale da determinare la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci. Tale previsione non si sostituisce alle regole proprie del modello societario prescelto (artt. 2252, 2368, 2369 e 2479-bis c.c.), ma si aggiunge ad esse. Stante quanto sopra, si ritiene preferibile ritenere che il legislatore non abbia inteso riservare ai soli soci professionisti l’adozione delle decisioni dei soci, ma semplicemente abbia voluto garantire a quest’ultimi una maggioranza particolarmente qualificata al fine di impedire che la società sia controllata dai soci non professionisti, ai quali comunque non è stato sottratto il diritto di voto. A ciò consegue che in tutte le s.t.p., ferma restando la riserva legale della maggioranza dei 2/3 dei consensi esprimibili nelle decisioni dei soci ai professionisti, trovano applicazione integrale le altre regole sulla determinazione delle maggioranze decisionali proprie del modello societario prescelto, compresa quella eventuale che consente di prevedere nei patti sociali o nello statuto quorum decisionali superiori ai due terzi, rendendo in tal modo necessario il concorso dei soci non professionisti nell’adozione delle decisioni dei soci».
Nel senso dell’ammissibilità del voto determinante dei soci non professionisti cfr. anche Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Nota prot. n. PO 74/2019 - Richiesta parere delibere assembleari STP, nella fattispecie di una s.t.p.-s.r.l. partecipata per 2/3 (sia di quote che di teste) da soci professionisti e per 1/3 da soci non professionisti, il cui statuto prevedeva un quorum deliberativo per le decisioni dei soci pari all’85 per cento del capitale sociale.
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Nota prot. n. PO 132/2021_STP società semplice del 22 novembre 2021: «[…] visto che la STP adotterà il modello societario della società semplice, e considerato che la legge n. 183/2011 detta regole generali da adeguare ai modelli civilistici effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attività professionale, le previsioni contenute nell’art. 10, comma 4, lett. b), dovranno necessariamente essere adeguate ai criteri individuati nella disciplina codicistica della società semplice, tramite accorgimenti contenuti nei patti sociali che limitino l’influenza dei soci non professionisti nell’assunzione delle decisioni, riservando ai soci professionisti un numero di voti almeno pari a 2/3 di quelli complessivi. La regola dei 2/3 è fissata per tutte le tipologie di decisioni e deliberazioni dei soci. Per quanto attiene alle modifiche dei patti sociali di una società semplice, è doveroso rammentare che la regola codicistica ne impone l’adozione con il consenso di tutti i soci, se non diversamente stabilito (art. 2252 c.c.). Rimanendo nella prospettiva della legge n. 183/2011, previo coordinamento tra le previsioni recate dall’art. 10, comma 4, lett. b) e quelle dell’art. 2252 c.c., qualora si intenda introdurre nei patti sociali di una STP che abbia adottato il modello della società semplice una clausola che deroghi alla regola dell’unanimità, prevedendo la modificabilità del contratto sociale a maggioranza - computabile per teste - tale clausola, come accennato, dovrà accordare ai soci professionisti almeno i 2/3 dei voti nella decisione […]».
Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 106-2022/I, La partecipazione dei soci professionisti di STP, in CNN Notizie dell’11 novembre 2022: «[…] per le decisioni per le quali opera il principio maggioritario, è comunque possibile che, in caso di disaccordo tra professionisti, la maggioranza venga comunque raggiunta con il consenso del non professionista […]. […] sembrerebbe altrettanto possibile l’adozione statutaria di un quorum deliberativo superiore ai due terzi dei voti, che renda sempre rilevante anche il voto dei non professionisti. Ciò che, infatti, il legislatore ha imposto è la necessità che il voto dei professionisti risulti determinante per l’assunzione delle decisioni sociali, ma non anche che possa essere altrettanto determinante il voto del non professionista […]».
(14)(14)
- Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. Q.A.9, Legittimità di clausole che prevedono maggioranze superiori ai due terzi nelle decisioni dei soci, 1° pubbl. 9/13 - motivato 9/13: «[…] il Legislatore ha presunto che con il rispetto di quel limite sia tutelato l’interesse pubblicistico immanente nella singola professione regolamentata, quindi l’autonomia statutaria troverebbe il suo limite sostanziale nel rispetto di quel limite quantitativo, che dovrebbe sempre consentire - in ogni decisione, tanto organizzativa che gestoria - la prevalenza dei soci professionisti sui soci non professionisti (sarebbe pertanto inammissibile nella s.r.l., ad esempio, un diritto particolare del socio non professionista di essere amministratore o di designare gli amministratori che costituisca deroga sostanziale alla possibilità dei soci professionisti di determinare la maggioranza dei 2/3 nelle decisioni dei soci e quindi anche nella decisione di nomina dei componenti dell’organo amministrativo). Ovviamente nessun problema quando il diritto particolare spetti al socio professionista […]».
(15)(15)
- Si veda anche il successivo paragrafo “G.3 - Società fra farmacisti” in questo stesso capitolo del presente volume.
(16)(16)
- Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 224-2014/I, Società tra professionisti - questioni applicative ad un anno dall’entrata in vigore, in CNN Notizie del 14.4.2014: «[…] rimangono in vigore i modelli societari regolati nelle precedenti leggi di settore, le quali si pongono come norme speciali rispetto alla disciplina generale sulle STP contenuta nella l. 183/2011 e, pertanto, non possono ritenersi abrogate in virtù del principio lex posterior non derogat priori speciali. […] la questione della specialità delle discipline previgenti dovrebbe riguardare anche altre professioni, come quella dei revisori legali (D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39) […]».
(17)(17)
- Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 224-2014/I, Società tra professionisti - questioni applicative ad un anno dall’entrata in vigore, in CNN Notizie del 14.4.2014: «[…] La costituzione di società per l’esercizio di attività professionali è consentita per l’esercizio delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico. Possono, dunque, partecipare alla società tutti coloro che svolgono delle attività per il cui esercizio è richiesta l’appartenenza ad un ordine professionale. […] In particolare, tutte le professioni sanitarie (medico-chirurgo, veterinario, farmacista, levatrice, assistente sanitaria visitatrice o infermiera professionale) sono protette, in quanto per il loro esercizio è necessaria l’iscrizione al rispettivo albo (art. 8 D. Lgs. C.P.S. 13 settembre 1946 n. 233). […] Fanno parte delle professioni sanitarie anche quelle di fisioterapista e di massoterapista ai sensi del d.m. 29 marzo 2001 […]».
Consiglio Nazionale del Notariato, Segnalazioni Novità Prassi Interpretative, Società tra professionisti avente ad oggetto l’attività di fisioterapia (La Nota MiSE 15 febbraio 2016, prot. 39343), in CNN Notizie del 17.2.2016: «[…] nonostante manchi un ordine formale dei fisioterapisti, l’inclusione di tale attività nella fattispecie delle professioni sanitarie, la necessità della laurea per l’esercizio della relativa professione, e gli altri elementi appena citati (quale, in particolare, l’equiparazione del diploma di laurea all’abilitazione all’esercizio della professione) dovrebbero consentire di considerare “professione protetta” quella del fisioterapista. […]».
(18)(18)
- Ministero dello Sviluppo Economico, Parere prot. n. 39343 del 15 febbraio 2016: «[…] si ritiene che sino al momento della istituzione tramite decreto legislativo, delegato dal richiamato art. 4 della legge 43 del 2006, dell’ordine o collegio dei fisioterapisti chiamato a tenere il relativo albo, non è consentita agli stessi la costituzione in via esclusiva di società tra professionisti. Appare invece possibile che gli stessi partecipino a società tra professionisti (oltre ovviamente che in posizione di soci per finalità di investimento) anche in posizione di “soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche” di cui alla lettera b) del comma 4, dell’art. 10 della legge 183/2011 […]».
(19)(19)
- Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. Q.A.16, Incompatibilità di partecipazione a più S.T.P., 1° pubbl. 9/13 - motivato 9/13: «Stante il dettato normativo dell’art. 10, comma 6, della legge 12 novembre 2011 n. 183 e la disciplina contenuta nel Capo III (artt. 6 e 7) del D.M. 8 febbraio 2013 n. 34, la partecipazione ad una s.t.p. appare incompatibile con la partecipazione ad altra s.t.p. tanto per il socio professionista quanto per il socio per finalità d’investimento o per prestazioni tecniche».
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Circolare n. 33/IR del 31.7.2013, La nuova disciplina delle società tra professionisti: iscrizione nel registro delle imprese e nella sezione speciale dell’albo, incompatibilità e regime disciplinare: «[…] L’assenza di specificazioni in ordine alla qualifica del socio rispetto al quale l’incompatibilità va misurata, peraltro replicata anche nel successivo comma secondo dell’art. 6, fa propendere per un’interpretazione rigorosa della disposizione e conduce a sostenere che la regola sull’incompatibilità determinata dalla partecipazione contemporanea a più s.t.p. trovi applicazione rispetto a tutti i soci, indipendentemente dal ruolo assunto all’interno della s.t.p., senza procedere a distinzione tra soci professionisti, soci per prestazioni tecniche o soci per finalità di investimento» […].
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Nota prot. n. PO 169/2018_STP del 18 marzo 2019: «[…] sembrerebbe evincersi che il socio - anche non professionista - non può che partecipare ad una STP, sia monodisciplinare che multidisciplinare […]».
(20)(20)
- Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 224-2014/I, Società tra professionisti - questioni applicative ad un anno dall’entrata in vigore, in CNN Notizie del 14.4.2014: «[…] rimangono in vigore i modelli societari regolati nelle precedenti leggi di settore, le quali si pongono come norme speciali rispetto alla disciplina generale sulle STP contenuta nella l. 183/2011 e, pertanto, non possono ritenersi abrogate in virtù del principio lex posterior non derogat priori speciali. Resta, quindi, immutata la disciplina delle società tra professionisti regolate in precedenti leggi, quali quelle tra ingegneri […]. Relativamente agli ingegneri, rimane invariato il regime introdotto dall’art. 90, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il quale prevede la possibilità di costituire società di ingegneria nella forma codicistica delle società di capitali o cooperative. Poiché la predetta disposizione ammette la partecipazione, alle società di ingegneria, di soggetti non professionisti, senza stabilire alcun limite specifico, in virtù del criterio della sopravvivenza dei modelli societari regolati nelle leggi di settore antecedenti alla l. 183/2011 sulle STP, sembra potersi desumere che per le società di ingegneria non valgano i limiti di partecipazione previsti per i soci non professionisti, come invece espressamente stabilito dall’articolo 10, comma 4, lettera b), l. 183/2011 […]».
(21)(21)
- Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 224-2014/I, Società tra professionisti - questioni applicative ad un anno dall’entrata in vigore, in CNN Notizie del 14.4.2014: «[…] La costituzione di società per l’esercizio di attività professionali è consentita per l’esercizio delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico. Possono, dunque, partecipare alla società tutti coloro che svolgono delle attività per il cui esercizio è richiesta l’appartenenza ad un ordine professionale. […] va rilevato come anche i “maestri di sci” siano stati considerati “professionisti”, per i quali l’esercizio della professione è subordinato all’iscrizione in “albi professionali”, tenuti da “collegi regionali”, che svolgono, tra l’altro, funzioni di vigilanza sul corretto esercizio della professione e applicano le relative sanzioni disciplinari […]».
(22)(22)
- Relazione accompagnatoria al d.m. 8 febbraio 2013, n. 34, recante “Regolamento in materia di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico ai sensi dell’art. 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 187”.
Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 224-2014/I, Società tra professionisti - questioni applicative ad un anno dall’entrata in vigore, in CNN Notizie del 14.4.2014: «[…] Si ricorda come, per quanto riguarda il Notariato, nella Relazione al D.M. 8 febbraio 2013, n. 34 si sia precisato che “lo svolgimento di pubbliche funzioni, quale quella notarile, non può costituire oggetto di attività in forma societaria” […]».
(23)(23)
- Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 202-2017/I, Costituzione di società a responsabilità limitata tra odontoiatri non in forma di s.t.p., in CNN Notizie del 28.3.18: «[…] I commi 153 - 156 dell’articolo unico della legge per il mercato e la concorrenza (l. 4 agosto 2017, n. 124) consentono l’esercizio dell’attività odontoiatrica - oltre che ai soggetti che sono in possesso dei titoli abilitanti di cui alla legge 24 luglio 1985, n. 409, istitutiva della professione sanitaria di odontoiatria, che la esercitano come liberi professionisti - anche a società operanti nel settore odontoiatrico le cui strutture siano dotate di un direttore sanitario iscritto all’albo degli odontoiatri e all’interno delle quali le prestazioni di cui all’articolo 2 della legge 409/1985 (diagnosi e terapia delle malattie ed anomalie congenite ed acquisite dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonché prevenzione e riabilitazione odontoiatriche) siano erogate dai soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla medesima legge. […] Va, quindi, rilevato come la disciplina delle società tra professionisti di cui alla legge 12 novembre 2011, n. 183 abbia - rispetto a talune specifiche attività professionali (odontoiatri, farmacisti e avvocati), destinatarie di specifiche norme nella legge sulla concorrenza - perso la propria centralità. Le nuove norme dedicate all’attività di odontoiatria, se non operano come lex specialis, quanto meno sia affiancano alla legge 183/2011 […]».
Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 1-2018/I, Società avente ad oggetto l’esercizio di attività odontoiatrica e disciplina applicabile, in CNN Notizie dell’11.4.18: «[…] pare oggi possibile, per l’esercizio dell’attività odontoiatrica, tanto il ricorso alla disciplina delle società tra professionisti ai sensi della legge 183/2011 (nel rispetto dei requisiti ivi previsti), quanto il ricorso a forme societarie riconducibili alle “società operanti nel settore odontoiatrico” di cui alla legge 127/2017, queste ultime sostanzialmente richiedenti solo la nomina di un direttore sanitario che sia iscritto all’albo degli odontoiatri […]».
Cons. Stato, 4 agosto 2021, n. 5756, in studiolegale.leggiditalia.it: lo «studio dentistico» è legittimamente «gestito da una società non costituita secondo il modello della società tra professionisti di cui all’art. 10 della L. n. 183 del 2011» in quanto, ai sensi dell’«art. 1 comma 153 della L. 4 agosto 2017, n. 124 […], “[…] L’esercizio dell’attività odontoiatrica è altresì consentito alle società operanti nel settore odontoiatrico le cui strutture siano dotate di un direttore sanitario iscritto all’albo degli odontoiatri e all’interno delle quali le prestazioni di cui all’articolo 2 della L. 24 luglio 1985, n. 409, siano erogate dai soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla medesima legge”».
(24)(24)
- Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Nota prot. n. PO 2/2021 - Associazione professionale del 11 febbraio 2021: «[…] se […] sia possibile per un iscritto all’Albo esercente l’attività professionale essere socio di più di una associazione professionale […]. […] si ritiene che sia consentito al professionista iscritto nell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili esercitare la professione a titolo individuale ovvero tramite la partecipazione a una o più associazioni professionali, monodisciplinari o multidisciplinari».
(25)(25)
- Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Circolare n. 33/IR del 31.7.2013, La nuova disciplina delle società tra professionisti: iscrizione nel registro delle imprese e nella sezione speciale dell’albo, incompatibilità e regime disciplinare: «[…] In assenza di ulteriori previsioni della legge e del regolamento in termini di incompatibilità, al socio professionista resta consentito lo svolgimento dell’esercizio della professione in forma individuale o associata».
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Nota prot. n. PO 169/2018_STP del 18 marzo 2019: «[…] sembrerebbe evincersi che il socio - anche non professionista - non può che partecipare ad una STP, sia monodisciplinare che multidisciplinare, e che tale incompatibilità si determina per tutta la durata dell’iscrizione della società all’Ordine di appartenenza (rectius, all’Ordine in cui la Stp risulta essere stata iscritta). Non potendo il socio professionista partecipare a più di una società, sembrerebbe esclusa la possibilità che una Stp partecipi ad altra Stp, in quanto, in tal modo, verrebbe ad essere elusa la regola appena richiamata, vale a dire che al socio è consentito partecipare unicamente ad una Stp. Per converso, non sembrerebbero esistere ostacoli all’esercizio professionale in forma individuale da parte del socio, ovvero allo svolgimento della professione in forma associata […]».
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Nota prot. n. PO 68/2019 - Società tra professionisti - maggioranza dei 2/3 dei soci professionisti per teste e per quote a seguito di modifiche statutarie, del 9 ottobre 2019: «[…] mentre sembrerebbe consentito al socio professionista svolgere contemporaneamente attività professionale anche in forma individuale o associata, allo stesso è precluso partecipare a più STP […]».
(26)(26)
- Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Nota prot. n. PO 95/2019 - Quesiti in materia di STP del 1 ottobre 2019: «[…] Con riferimento alla prima questione attinente alla possibilità per una STP di acquisire partecipazioni in società commerciali (l’Ordine peraltro afferma che la STP risulta iscritta anche a Confindustria) può darsi, in linea di principio, risposta affermativa, laddove l’acquisizione della partecipazione sia tale da non pregiudicare l’esercizio dell’attività professionale e a condizione che i soci della STP non assumano cariche sociali nelle società partecipata, trattandosi all’evidenza di partecipazione ai fini di mero investimento Per converso, trattandosi di società costituita per esercitare un’attività professionale regolamentata nel sistema ordinistico, come impone l’art. 10, co. 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, anche alla luce della definizione di cui all’art. 1 del Decreto del Ministero di giustizia 8 febbraio 2013, n. 34 (recante disposizioni regolamentari in materia di STP) sembrerebbe da escludersi la possibilità di acquistare partecipazioni di controllo in imprese commerciali, pur potendo la società rendersi acquirente di beni e diritti che siano strumentali all’esercizio della professione e compiere qualsiasi attività diretta a tale scopo […]».
(27)(27)
- Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Circolare n. 33/IR del 31.7.2013, La nuova disciplina delle società tra professionisti: iscrizione nel registro delle imprese e nella sezione speciale dell’albo, incompatibilità e regime disciplinare: «[…] Sembrerebbe esclusa, poi, la partecipazione ad una s.t.p. da parte di altra s.t.p., dal momento che potrebbe in tal modo originarsi un’indiretta elusione della regola per cui la partecipazione del socio è consentita solo ed esclusivamente in una s.t.p. […]».
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Nota prot. n. PO 169/2018_STP del 18 marzo 2019: «[…] Non potendo il socio professionista partecipare a più di una società, sembrerebbe esclusa la possibilità che una STP partecipi ad altra STP, in quanto, in tal modo, verrebbe ad essere elusa la regola appena richiamata, vale a dire che al socio è consentito partecipare unicamente ad una STP […]».
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Nota prot. n. PO 68/2019 - Società tra professionisti - maggioranza dei 2/3 dei soci professionisti per teste e per quote a seguito di modifiche statutarie, del 9 ottobre 2019: «[…] Con riguardo, invece, alla partecipazione ad una STP unipersonale di altra STP unipersonale partecipata dallo stesso socio, si rammenta che: i) l’art. 10, comma 6, della legge n. 183 del 12 novembre 2011 precisa che la partecipazione ad una STP è incompatibile con la partecipazione ad altra STP; ii) che l’art. 6, comma 1, del D.M. n. 34 dell’8 febbraio 2013 (Incompatibilità), precisa che l’incompatibilità sulla partecipazione del socio a più società professionali si determina anche nel caso della società multidisciplinare e si applica per tutta la durata dell’iscrizione della società all’ordine di appartenenza. Ne consegue che, mentre sembrerebbe consentito al socio professionista svolgere contemporaneamente attività professionale anche in forma individuale o associata, allo stesso è precluso partecipare a più STP […]».
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Nota prot. n. PO 31/2020 - STP/SRL del 20 marzo 2020: «[…] l’art. 6, comma 1, del D.M. n. 34 dell’8 febbraio 2013 (Incompatibilità), precisa che l’incompatibilità della partecipazione del socio a più società professionali si determina anche nel caso di STP multidisciplinare e si applica per tutta la durata dell’iscrizione della società all’Ordine di appartenenza. […] sembrerebbe esclusa la possibilità che una STP partecipi ad altra STP, considerato che, in tal modo, verrebbe ad essere indirettamente elusa la regola per cui la partecipazione del socio è consentita esclusivamente in una STP […]».
(28)(28)
- Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Nota prot. n. PO 169/2018_STP del 18 marzo 2019: «[…] in un’ottica prudenziale, si può concludere che - ferma restando la possibilità di costituire associazioni professionali monodisciplinari o multidisciplinari - sia la costituzione, sia la successiva partecipazione, rappresentano una prerogativa dei professionisti persone fisiche che risultino iscritti in albi o elenchi tenuti da Ordini o Collegi, con l’ulteriore corollario che né un’associazione professionale né una STP possono partecipare ad associazioni tra tali professionisti già costituite».
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Nota prot. PO 205/2020 - Richiesta di parere in merito alla partecipazione di una società tra professionisti in una associazione professionale, 2 marzo 2021: «[…] non appaiono condivisibili […]» le opinioni secondo cui «[…] una STP possa legittimamente entrare a far parte di un’associazione professionale […]»; «[…] sembra difficilmente confutabile che l’art. 1 della legge n. 1815/1939 facesse riferimento esclusivamente alle persone fisiche […]».
(29)(29)
- Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, Circolare n. 6 del 29.5.2013, Società tra professionisti: «[…] Occorre evidenziare, a tal riguardo, che sia la legge istitutiva (art. 10, comma 3), sia il regolamento di attuazione (artt. 1 e 2) prevedono che la nuova disciplina sia applicabile solo con riferimento a società tra professionisti appartenenti a professioni regolamentate, precludendone, pertanto, qualsiasi uso da parte di quanti non presentino i requisiti tassativamente stabiliti dalla legge n. 183/20011 e dal relativo regolamento di attuazione […]».
Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 224-2014/I, Società tra professionisti - questioni applicative ad un anno dall’entrata in vigore, in CNN Notizie del 14.4.2014: «[…] È escluso dall’ambito di applicazione delle STP l’esercizio delle professioni non protette, le quali potrebbero, però, formare oggetto delle prestazioni tecniche rese dai soggetti non professionisti. Le professioni non protette sono quelle non organizzate in ordini o collegi, che, ai sensi dell’art. 1, comma 2, l. 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate), consistono nello svolgimento di “attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative”[…]».
(30)(30)
- Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 224-2014/I, Società tra professionisti - questioni applicative ad un anno dall’entrata in vigore, in CNN Notizie del 14.4.2014: «[…] La costituzione di società per l’esercizio di attività professionali è consentita per l’esercizio delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico. Possono, dunque, partecipare alla società tutti coloro che svolgono delle attività per il cui esercizio è richiesta l’appartenenza ad un ordine professionale […]».
(31)(31)
- Ministero dello Sviluppo Economico, Nota prot. n. 415099 del 23 dicembre 2016: «[…] la disciplina inerente le società tra professionisti costituisce, allo stato attuale, l’unico contesto nel cui ambito è possibile “l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile”. […] ove lo svolgimento dell’attività professionale “protetta” (o di più attività professionali “protette”) costituisca l’oggetto esclusivo della società stessa […]solo tale cornice normativa fornisce […] puntuali parametri volti ad equilibrare e contemperare i contrastanti interessi (l’interesse all’efficienza e allo sviluppo della concorrenza, da una parte; l’interesse a tutelare l’affidamento del cliente nel momento in cui riceve servizi connotati da particolare delicatezza e “sensibilità” dall’altra) che nella fattispecie si confrontano. Parametri che, ovviamente, verrebbero completamente a mancare ove si ammettesse la possibilità di svolgere le medesime attività “protette” nella forma di “generiche” società commerciali. Strumenti, questi ultimi, che, tuttavia, […] (e coerentemente con la […] sentenza della Cassazione civile n. 7738) ben potranno essere utilizzati al fine di costituire società “di mezzi”, oppure società in cui l’aspetto organizzativo e capitalistico risulti del tutto prevalente rispetto allo svolgimento (pur presente) di attività professionali “protette” […]».
(32)(32)
- Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 224-2014/I, Società tra professionisti - questioni applicative ad un anno dall’entrata in vigore, in CNN Notizie del 14.4.2014: «[…] La costituzione di società per l’esercizio di attività professionali è consentita per l’esercizio delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico. Possono, dunque, partecipare alla società tutti coloro che svolgono delle attività per il cui esercizio è richiesta l’appartenenza ad un ordine professionale. […] In particolare, tutte le professioni sanitarie (medico-chirurgo, veterinario, farmacista, levatrice, assistente sanitaria visitatrice o infermiera professionale) sono protette, in quanto per il loro esercizio è necessaria l’iscrizione al rispettivo albo (art. 8 D. Lgs. C.P.S. 13 settembre 1946 n. 233). […] Fanno parte delle professioni sanitarie anche quelle di fisioterapista e di massoterapista ai sensi del d.m. 29 marzo 2001 […]».
(33)(33)
- Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 224-2014/I, Società tra professionisti - questioni applicative ad un anno dall’entrata in vigore, in CNN Notizie del 14.4.2014: «[…] La costituzione di società per l’esercizio di attività professionali è consentita per l’esercizio delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico. Possono, dunque, partecipare alla società tutti coloro che svolgono delle attività per il cui esercizio è richiesta l’appartenenza ad un ordine professionale. […] Tra le professioni protette rientra, altresì, quella di psicologo, disciplinata dalla l. 18 febbraio 1989, n. 56 (Ordinamento della professione di psicologo) […]».
(34)(34)
- Unioncamere e Consiglio Nazionale del Notariato, Orientamenti della Commissione tecnico-giuridica aggiornati al 6 maggio 2015, Orientamento n. 6, Società fra professionisti in forma di SRL: «Un caso particolare di scioglimento riguarda la società tra professionisti quando venga meno il rapporto previsto dall’art. 10 della legge 183/11 fra il numero o la partecipazione dei soci professionisti e quelli dei soci non professionisti ed entro sei mesi tale rapporto non venga ricostituito. L’iscrizione della dichiarazione dell’accertata causa di scioglimento nel registro delle imprese ha effetti costitutivi […]».
(35)(35)
- Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Nota prot. n. PO 287/2014 - società tra professionisti - modifiche statutarie - annotazione nella sezione speciale dell’albo: «[…] Considerato che la revisione legale è un’attività professionale espressamente richiamata dall’art. 1, comma 4, lett. d) ed e) dell’ordinamento professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (D. Lgs. 139/2005), si ritiene che la stessa possa essere ricompresa fra le materie indicate nell’oggetto sociale. L’esercizio di tale attività sarà, però, consentito solo a quei soci professionisti iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che siano iscritto anche nel Registro dei revisori legali. Alla luce delle considerazioni sopra esposte si ritiene esclusa la possibilità di costituire società multidisciplinari che prevedono la presenza di soci professionisti dottori commercialisti o esperti contabili e soci professionisti revisori legali, non essendo la revisione legale una professione regolamentata riconducibile al sistema ordinistico. La s.t.p. potrebbe essere costituita tra soci professionisti iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e con soci revisori legali che non assumeranno la qualifica di soci professionisti, bensì quella di soci di investimento o socio di prestazioni tecniche. In tal caso, solo il socio professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili potrà svolgere l’attività di revisione per la Stp medesima».
(36)(36)
- Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Nota prot. n. PO 169/2018_STP del 18 marzo 2019: «[…] sembrerebbe evincersi che il socio - anche non professionista - non può che partecipare ad una STP, sia monodisciplinare che multidisciplinare, e che tale incompatibilità si determina per tutta la durata dell’iscrizione della società all’Ordine di appartenenza (rectius, all’Ordine in cui la Stp risulta essere stata iscritta). Non potendo il socio professionista partecipare a più di una società, sembrerebbe esclusa la possibilità che una Stp partecipi ad altra Stp, in quanto, in tal modo, verrebbe ad essere elusa la regola appena richiamata, vale a dire che al socio è consentito partecipare unicamente ad una Stp. Per converso, non sembrerebbero esistere ostacoli all’esercizio professionale in forma individuale da parte del socio, ovvero allo svolgimento della professione in forma associata […]».
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Nota prot. n. PO 31/2020 - STP/SRL del 20 marzo 2020: «[…] sembrerebbe consentito al socio professionista svolgere contemporaneamente attività professionale anche in forma individuale o associata […]».
(37)(37)
- Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Circolare n. 33/IR del 31.7.2013, La nuova disciplina delle società tra professionisti: iscrizione nel registro delle imprese e nella sezione speciale dell’albo, incompatibilità e regime disciplinare: «[…] Quanto alla partecipazione di società che, per quanto sopra detto, non siano s.t.p., la previsione contenuta nel d.m. n. 34/2013 sembra sciogliere il dubbio interpretativo circa la possibilità di consentire ad un soggetto differente dalla persona fisica la partecipazione ad una s.t.p. In tal caso la verifica dei requisiti di onorabilità, ancorché in alcuni casi possa rivelarsi non esaustiva, deve essere necessariamente effettuata solo nei confronti degli amministratori e dei rappresentanti legali […]».
(38)(38)
- Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Nota prot. n. PO 153/2018 del 26 marzo 2019, STP e Trust: […] il corredo normativo vigente contempla l’ipotesi che socio di una STP possa essere un soggetto differente dalla persona fisica, restringendo l’ambito applicativo esclusivamente alla partecipazione di altre società che non siano a loro volta STP. Depone espressamente in tal senso l’art. 6, comma 5, del D.M. n. 34/2013 quando precisa che la verifica dei requisiti di onorabilità richiesti in capo al socio per finalità di investimento persona fisica dallo stesso art. 6, commi 3 e 4, vada effettuata rispetto ai legali rappresentanti e agli amministratori della società che intenda partecipare alla STP. È del pari evidente che il legislatore si sia premurato di consentire la partecipazione nella STP solo ed esclusivamente a soggetti che possano distinguersi agevolmente dai propri amministratori, che siano dotati di una certa soggettività e autonomia giuridica e che possano essere adeguatamente e agevolmente individuati nell’ambito della compagine della società tra professionisti […]».
(39)(39)
- Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. Q.A.14, Necessaria sussistenza in sede di costituzione di s.t.p. di soci abilitati all’esercizio delle professioni previste dall’oggetto sociale, 1° pubbl. 9/13 - motivato 9/13: «Non si ritiene legittimo costituire una s.t.p. se non sia presente nella compagine sociale almeno un socio professionista, legalmente abilitato, per ogni attività professionale dedotta nell’oggetto sociale».
(40)(40)
- Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Nota prot. n. PO 154/2013 - società tra professionisti: «[…] Qualora il socio professionista sia stato sospeso dall’esercizio della professione, anche ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. 139/2005, per il periodo in cui dura la sospensione, gli sarà precluso l’esercizio dell’attività professionale sia in forma individuale che societaria. La sospensione, tuttavia, è una situazione transitoria che non produce effetti sull’esistenza della Stp. Solo la cancellazione del socio professionista dall’albo ed il contemporaneo venir meno della prevalenza dei soci professionisti nella percentuale indicata all’art. 10, comma 4, lettera c), L. 183/2011 può comportare lo scioglimento della Stp e la cancellazione dalla sezione speciale dell’albo se la società non provvede a ristabilire tale prevalenza nel termine di sei mesi […]».
(41)(41)
- Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Nota prot. n. PO 154/2013 - società tra professionisti: «[…] L’art. 10, comma 8, L. 183/2011 e l’art. 6, dm 34/2013 prevedono esclusivamente che la partecipazione ad una società sia incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti, anche multidisciplinare. Si ritiene, pertanto, che il socio professionista possa continuare ad esercitare l’attività professionale anche in forma individuale e conseguentemente mantenere una propria posizione Iva distinta da quella della Stp […]».
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Circolare n. 33/IR del 31.7.2013, La nuova disciplina delle società tra professionisti: iscrizione nel registro delle imprese e nella sezione speciale dell’albo, incompatibilità e regime disciplinare: «[…] In assenza di ulteriori previsioni della legge e del regolamento in termini di incompatibilità, al socio professionista resta consentito lo svolgimento dell’esercizio della professione in forma individuale o associata».
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Nota prot. n. PO 169/2018_STP del 18 marzo 2019: «[…] non sembrerebbero esistere ostacoli all’esercizio professionale in forma individuale da parte del socio, ovvero allo svolgimento della professione in forma associata […]».
(42)(42)
- Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Nota prot. n. PO 88/2022 - Partecipazione a STP del 19 maggio 2022: «[…] la partecipazione a una STP da parte di società che non siano STP è consentita; tuttavia, ogni volta in cui una STP sia partecipata da una società costituita unicamente da soci che sono i professionisti della stessa STP, si renderà necessario effettuare valutazioni mirate rispetto al caso concreto, e finalizzate a verificare anche l’attività svolta dalla società socia della STP, nel rispetto della normativa vigente.».
(43)(43)
- Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, Circolare n. 6 del 29.5.2013, Società tra professionisti: «[…] si può concludere che la costituzione di società multidisciplinari sia consentita esclusivamente tra professionisti appartenenti a professioni regolamentate e dunque preclusa a prestatori d’opera intellettuale non iscritti in albi».
Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 224-2014/I, Società tra professionisti - questioni applicative ad un anno dall’entrata in vigore, in CNN Notizie del 14.4.2014: «[…] Sarà […] possibile costituire una STP tra esercenti professioni protette ed esercenti le professioni non protette, a condizione che il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti sia “tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci”, conformemente a quanto sancisce il comma 4, lett. b) dell’art. 10 l. 183/2011. In sostanza, coloro che esercitano professioni non protette possono partecipare alla STP in qualità di soci per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento, a seconda che essi prestino la loro attività per la società, oppure si limitino a conferire denaro o altre utilità […]».
(44)(44)
- Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. A.A.11, Legittimità delle partecipazioni di associazioni professionali in società - 1° pubbl. 9/18 - motivato 9/19: «[…] L’orientamento più recente tende […] ad avvicinare la figura delle associazioni tra professionisti a quella delle associazioni non riconosciute, affermando che le associazioni in discorso, pur prive di personalità giuridica, rientrano nel novero di quei «fenomeni di aggregazione di interessi cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici» (cfr. Cass. civ., Sez. I, 23 maggio 1997, n. 4628; Cass., Sez. II, 16 novembre 2006, n. 24410; Cass., Sez. III, 13 aprile 2007, n. 8853; Cass. civ., Sez. I, 22 ottobre 2009, n. 22439; Cass. civ. Sez. I, 28 luglio 2010, n. 17683; Cass., Sez. I, 15 luglio 2011, n. 15694; Cass., Sez. I, 15 luglio 2016, n. 15417; Cass., II Sez., 2 febbraio 2018, n. 2575). […] le associazioni potranno porsi come soggetti autonomi, distinte dai propri appartenenti e, conseguentemente, partecipare ad altri fenomeni di aggregazione, comprese sia le società di persone che di capitali; nulla vieta infine a tali strutture di assumere la qualità di socio unico, ad esempio anche nella costituzione di società a responsabilità limitata […]».
Cass., 23 maggio 1997, n. 4628, in Società, 1997, 10, con nota di Schiano di Pepe: «Quantunque privo di personalità giuridica, lo studio professionale associato rientra a pieno titolo nel novero di quei fenomeni di aggregazione di interessi (quali le società personali, le associazioni non riconosciute, i condomini edilizi, i consorzi con attività esterna e i gruppi europei di interesse economico di cui anche i liberi professionisti possono essere membri) cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici, e che sono perciò dotati di capacità di stare in giudizio come tali, in persona dei loro componenti o di chi, comunque, ne abbia la legale rappresentanza secondo il paradigma indicato dall’art. 36 c.c., fermo restando che il suddetto studio professionale associato non può legittimamente sostituirsi ai singoli professionisti nei rapporti con la clientela, ove si tratti di prestazioni per l’espletamento delle quali la legge richiede particolari titoli di abilitazione di cui soltanto il singolo può essere in possesso».
(45)(45)
- Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 219-2017/I, Costituzione di s.r.l. da parte di associazione tra professionisti, in CNN Notizie del 27.3.2019.
Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. A.A.11, Legittimità delle partecipazioni di associazioni professionali in società - 1° pubbl. 9/18 - motivato 9/19: «Appare legittima l’assunzione di partecipazioni, anche in società di capitali, da parte di associazioni fra professionisti».
(46)(46)
- Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Nota prot. n. PO 153/2018 del 26 marzo 2019, STP e Trust: […] Il trust, come è noto, non ha autonomia né soggettività giuridica. In tal senso si è già espressa la giurisprudenza secondo la quale il trust non è un soggetto giuridico dotato di propria personalità, mentre il trustee è la persona di riferimento nei rapporti con i terzi che agisce non in funzione di “legale rappresentante” di un inesistente soggetto distinto, ma come soggetto che dispone del diritto […]. Ai nostri fini, si rende opportuno richiamare anche quanto disposto dall’art. 4-bis della legge n. 247/2012 dedicato alla disciplina dell’esercizio della professione in forma societaria. La recente disciplina speciale delle società tra avvocati vieta espressamente la partecipazione societaria tramite società fiduciaria, trust o per interposta persona, intendendo garantire, con ciò, un facile e adeguato accertamento dell’effettiva compagine societaria. Al quesito pervenuto, pertanto, non può che fornirsi risposta negativa».
(47)(47)
- Per la precedente tesi contraria, cfr. Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Circolare n. 32/IR del 12.7.2013, La nuova disciplina delle società tra professionisti: «[…] a sostegno della tesi contraria alla costituzione di STP con un unico socio sembrerebbe deporre la stessa legge n. 183/2011 quando dispone che l’attività professionale dedotta nell’oggetto sociale deve essere esercitata in via esclusiva da parte dei soci, ovvero quando impone che dalla denominazione sociale - o dalla ragione sociale - emerga con chiarezza l’indicazione che trattasi di società tra professionisti, vale a dire di società costituita per l’esercizio in forma associata della professione […]»; nonché Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Nota prot. n. PO 158/2013 - Società tra professionisti, del 22 luglio 2013.
(48)(48)
- Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. Q.A.5, S.T.P. unipersonale, 1° pubbl. 9/13 - motivato 9/13: «Si ritiene possibile costituire una s.t.p. con un unico socio ove ciò sia consentito dal modello societario prescelto»; «È vero che la disciplina della s.t.p. è essenzialmente volta a consentire l’esercizio in forma collettiva di un’attività professionale necessariamente individuale, sfruttando a tal fine lo strumento societario, ma un’interpretazione restrittiva, diretta a escludere la facoltà di costituire una società professionale ove l’esercizio collettivo manchi, è da rifiutare per ragioni di ordine sistematico, essendo senza limiti il richiamo ai modelli societari utilizzabili per realizzare una s.t.p., dunque senza alcuna esclusione di quelli “unipersonali” […]».
Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 704-2013/I, Costituzione di società tra professionisti in forma di S.r.l. unipersonale, in CNN Notizie dell’11 ottobre 2013: «[…] La questione della ammissibilità del ricorso alla società tra professionisti con unico socio è viceversa affrontata e risolta positivamente dalla prevalente dottrina formatasi all’indomani della entrata in vigore dell’art. 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e del D.M. 8 febbraio 2013, n. 34. […] Si deve […] dar conto del fatto che nella l. 183/2011 mancano disposizioni specifiche impongano il carattere pluripersonale della S.T.P., e che la stessa legge consente espressamente di utilizzare i modelli della s.p.a. e della S.r.l., le quali possono essere costituite in forma individuale. Non sembrano, pertanto, sussistere divieti normativi alla costituzione di una S.T.P. unipersonale, laddove il modello societario prescelto lo consenta […]».
In senso conforme: Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 224-2014/I, Società tra professionisti - questioni applicative ad un anno dall’entrata in vigore, in CNN Notizie del 14.4.2014.
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Nota prot. n. PO 14/2019 del 14 febbraio 2019,_STP unipersonale: «[…] non sembrano potersi rinvenire validi motivi ostativi alla costituzione di una STP secondo il modello della s.r.l. unipersonale o della s. p.a. unipersonale, per come disciplinate nel nostro ordinamento, il cui unico socio sia un professionista iscritto all’Albo. […] […] Diversamente, laddove la STP fosse stata costituita come società di persone, la natura pluripersonale dei tipi societari su base personale impone di ricostruire entro sei mesi la pluralità dei soci, al fine di evitare lo scioglimento della società (cfr. art. 2272 c.c.) e, trattandosi appunto di una società tra professionisti, al fine di evitare la cancellazione dalla sezione speciale dell’Albo (cfr. art. 10, comma 4, lett. b, legge n. 183/2011 e art. 11 D.M. n. 34/2013)».
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Nota prot. n. PO 136/2021 del 8 febbraio 2021,_STP unipersonale: «[…] non sembrano potersi rinvenire validi motivi ostativi alla costituzione di una STP secondo il modello della s.r.l. unipersonale o della s.p.a. unipersonale, per come disciplinate nel nostro ordinamento, il cui unico socio sia un professionista iscritto all’Albo. In ogni caso, il CNDCEC richiama l’attenzione sulla necessità che, laddove costituite, tali società si conformino alle disposizioni della legge n. 183/2011 […]».
(1)(1)
- Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Nota prot. n. PO 182/2013 - società tra professionisti: «[…] si ritiene […] che l’Ordine non possa procedere ad iscrivere nella sezione speciale dell’albo una STP che non riporta nel proprio statuto l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell’esercizio dell’attività professionale […]».
(2)(2)
- Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. Q.A.1, Disciplina delle s.t.p. prima dell’entrata in vigore del regolamento interministeriale, 1° pubbl. 9/12 - motivato 9/13: «[…] l’atto costitutivo delle s.t.p. deve obbligatoriamente prevedere i criteri e le modalità affinché l’esecuzione dell’incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per la prestazione professionale richiesta […]».
(3)(3)
- Ministero dello Sviluppo Economico, Nota prot. n. 415099 del 23 dicembre 2016: «[…] Ma tale applicabilità non esclude che sia consentita […] la società [che] abbia ad oggetto soltanto la realizzazione e la gestione dei mezzi strumentali per l’esercizio d’una attività professionale ancorché protetta (comprensiva di immobili, arredamenti, macchinari, servizi ausiliari) che, peraltro, resti nettamente separata e distinta dall’organizzazione dei beni di cui si serve, anche sul piano contabile. Ciò si verifica quando tra la società ed il professionista - che si pongano l’una rispetto all’altro come soggetti chiaramente diversi - intervenga un contratto per l’effetto del quale la società si obbliga a fornire al professionista tutti i beni strumentali e i servizi (accessori che consentono o facilitano, ma certamente non esauriscono, l’elemento specifico dell’attività professionale, che deve essere prestata personalmente, come stabilito dall’art. 2232 c.c. con le sole eccezioni ivi previste), e dall’altro lato, il professionista si impegna a pagare alla società un corrispettivo o in misura fissa ovvero in proporzione dei suoi proventi professionali […]».
(4)(4)
- Ministero dello Sviluppo Economico, Nota prot. n. 415099 del 23 dicembre 2016: «[…] la disciplina inerente le società tra professionisti costituisce, allo stato attuale, l’unico contesto nel cui ambito è possibile “l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile”. […] ove lo svolgimento dell’attività professionale “protetta” (o di più attività professionali “protette”) costituisca l’oggetto esclusivo della società stessa […] solo tale cornice normativa fornisce […] puntuali parametri volti ad equilibrare e contemperare i contrastanti interessi (l’interesse all’efficienza e allo sviluppo della concorrenza, da una parte; l’interesse a tutelare l’affidamento del cliente nel momento in cui riceve servizi connotati da particolare delicatezza e “sensibilità” dall’altra) che nella fattispecie si confrontano. Parametri che, ovviamente, verrebbero completamente a mancare ove si ammettesse la possibilità di svolgere le medesime attività “protette” nella forma di “generiche” società commerciali. Strumenti, questi ultimi, che, tuttavia, […] (e coerentemente con la […] sentenza della Cassazione civile n. 7738) ben potranno essere utilizzati al fine di costituire società “di mezzi”, oppure società in cui l’aspetto organizzativo e capitalistico risulti del tutto prevalente rispetto allo svolgimento (pur presente) di attività professionali “protette” […]».
(5)(5)
- Ministero dello Sviluppo Economico, Nota prot. n. 415099 del 23 dicembre 2016: «[…] Ma tale applicabilità non esclude che sia consentita, nell’ambito dell’attività sanitaria, la costituzione di società, purché tale costituzione avvenga per offrire un prodotto diverso e più complesso rispetto all’opera dei singoli professionisti, quale è la prestazione di servizi che trascendono l’oggetto delle professioni protette (come potrebbe essere, ad esempio, l’esercizio di una clinica rispetto alle prestazioni di un medico o quello delle c.d. società di “engineering” rispetto alla prestazione di un ingegnere: cfr. in tal senso Cass., sent n. 1405/1989 e 566/1985) […] rimanendo il professionista l’unico soggetto direttamente in contatto con la propria clientela, che da lui soltanto riceve la prestazione professionale (sia pure grazie ai mezzi fornitigli dalla società), non viene compromesso il carattere personalissimo che la prestazione deve avere, né il correlativo apprezzamento dell’“intuitus personae”, né, in definitiva, il prestigio stesso che la professione “protetta” deve avere per meritare la fiducia del pubblico: cioè nessuno di quei valori a tutela dei quali la legge vieta l’esercizio delle c.d. “professioni protette” nelle forme della società commerciale”) […]».
(6)(6)
- Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 224-2014/I, Società tra professionisti - questioni applicative ad un anno dall’entrata in vigore, in CNN Notizie del 14.4.2014: «[…] è tuttora controversa la questione se la responsabilità per le prestazioni professionali eseguite dal singolo professionista ricada sulla società, o piuttosto sul singolo professionista incaricato. Su tale questione si sono formati due orientamenti contrapposti. Da un lato vi è chi ritiene che il rapporto d’opera si instauri fra società e cliente, perché, nonostante la designazione del professionista debba essere preferibilmente fatta “dall’utente”, ove questa manchi, il nominativo viene scelto dalla società, ed a questi previamente comunicato. […] All’opposto, secondo altra opinione, il rapporto d’opera si instaura fra il singolo professionista e il cliente, perché in base alla lettera a) del comma 4 dell’art. 10 l. 183/2011, l’attività professionale viene esercitata “in via esclusiva” da parte dei soci. Di conseguenza, la società resterebbe estranea al contratto d’opera professionale con il cliente, essendo la stessa solo destinataria dei risultati economici, mentre la responsabilità civile per l’inadempimento graverebbe solo sul professionista. […] Pur essendovi, quindi, degli elementi che sembrano far propendere per la tesi secondo cui il rapporto d’opera si instauri fra società e cliente, la questione rimane, tuttavia, aperta ed appare suscettibile di incidere sulla scelta del tipo sociale […]».
(7)(7)
- Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Circolare n. 32/IR del 12.7.2013, La nuova disciplina delle società tra professionisti: «[…] La definitiva abrogazione di ciò che residuava della legge n. 1815/1939 - effettuata dall’art. 10, comma 11, della legge n. 183/2011, non inficia la validità di associazioni tra professionisti già costituite prima dell’entrata in vigore della legge n. 183/2011, né vieta la possibilità dì costituirne delle nuove. Vengono meno solo quei requisiti formali previsti per la costituzione di associazioni tra professionisti iscritti ad albi e contemplati nel menzionato art. 1 della legge n. 1815/1939 che, per un verso, condizionavano la partecipazione degli associati e che, per altro verso, dovevano necessariamente comparire nella denominazione dello studio […]».
Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 224-2014/I, Società tra professionisti - questioni applicative ad un anno dall’entrata in vigore, in CNN Notizie del 14.4.2014: «[…] nonostante l’art. 10, comma 11 l. 183/2011 abbia abrogato la legge 23 novembre 1939 n. 1815, contenente la disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza, deve ritenersi ancora legittimo il ricorso all’associazione professionale regolata nell’art. 1 della predetta l. 1818/1939 […]».
In senso conforme: Fondazione Nazionale dei Commercialisti, Evoluzione dello studio professionale in Stp, 15 gennaio 2015; Ministero dello Sviluppo Economico, Nota prot. n. 415099 del 23 dicembre 2016.
(8)(8)
- Fondazione Nazionale dei Commercialisti, Evoluzione dello studio professionale in Stp, 15 gennaio 2015: «[…] Passando in rassegna le teorie formulate circa la natura giuridica dell’associazione professionale, emergono in sintesi tre orientamenti. Il primo: l’associazione professionale è associazione atipica riconducibile al fenomeno delle associazioni non riconosciute di cui all’art. 36 c.c. e caratterizzata da un fascio di rapporti obbligatori interni. […] Il secondo: l’associazione professionale è una società semplice. […] Il terzo: sulla scorta di quanto messo in evidenza dalla Corte di Appello di Milano, la Corte di Cassazione in più occasioni ha precisato che ancorché privo di personalità giuridica lo studio associato rientra a pieno titolo nel novero di quei fenomeni di aggregazioni di interesse cui la legge conferisce capacità di porsi come centri autonomi di imputazione di rapporti giuridici, muniti di legale rappresentanza pur sempre in conformità alla disciplina di cui all’art. 36 e ss. c.c. […]».
(9)(9)
- Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 224-2014/I, Società tra professionisti - questioni applicative ad un anno dall’entrata in vigore, in CNN Notizie del 14.4.2014: «[…] il comma 9 dell’art. 10 l. 183/2011 mantiene in vigore le associazioni professionali e i diversi modelli societari disciplinati dalle leggi precedenti, tra cui rientra l’associazione tra professionisti di cui all’art. 1 l. 23 novembre 1939 n. 1815. Essa, tuttavia, può essere composta esclusivamente da soggetti che esercitano professioni protette, in quanto è riservata alle persone “munite dei necessari titoli di abilitazione professionale, ovvero autorizzate all’esercizio di specifiche attività in forza di particolari disposizioni di legge” (art. 1, comma 1, l. 1815/39) […]».
(1)(1)
- Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Nota prot. PO 77/2021 - Quesito in materia di STP, 12 maggio 2021: «[…] non sembrano ravvisarsi ostacoli a che la STP possa assumere anche la qualifica di società benefit, costituendosi sin dall’inizio come STP società benefit, ovvero modificando il proprio atto costitutivo successivamente. In entrambi i casi, le verifiche effettuate dall’Ordine competente all’iscrizione della STP nella sezione speciale dell’Albo dovranno essere condotte in linea con quanto previsto nella legge n. 3/2012 e nel regolamento attuativo contenuto nel D.M. n. 34/2013. […] qualora la STP volesse connotarsi come società benefit, l’Ordine dovrà verificare che i requisiti che connotano la STP, come società costituita per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico e il cui atto costitutivo preveda l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci, requisiti puntualmente individuati nell’art. 10 della legge n. 183/2011, ricorrano o continuino a essere espressi in modo inequivocabile nell’atto costitutivo.
(2)(2)
- Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 224-2014/I, Società tra professionisti - questioni applicative ad un anno dall’entrata in vigore, in CNN Notizie del 14.4.2014: «[…] Con riguardo ai possibili tipi societari sotto i quali può esser svolta l’attività della STP, merita sottolineare la scelta di ricomprendervi anche la società semplice, che per definizione è modello utilizzabile per le attività economiche non riconducibili a quella “commerciale”: scelta, questa, che - oltre ad essere in linea con quelle ricostruzioni che tendevano se non a riqualificare almeno ad applicare le norme sulla società semplice in caso di lacune nel regolamento contrattuale degli antecedenti della STP, e cioè lo studio professionale associato e l’associazione tra professionisti - appare coerente con l’impossibilità di sussumere l’attività professionale nell’ambito dell’impresa, e segnatamente quella commerciale […]».
(3)(3)
- Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. Q.A.4, Iscrizione nel registro delle imprese, 1° pubbl. 9/13 - motivato 9/13: «Non vi è obbligo di iscrizione nel Registro delle Imprese per le società semplici aventi ad oggetto attività professionali […]».
(4)(4)
- Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. Q.A.4, Iscrizione nel registro delle imprese, 1° pubbl. 9/13 - motivato 9/13: «Le s.t.p. costituite in forma di società semplice saranno solo soggette ex art. 7 del Regolamento alla iscrizione nella Sezione Speciale del Registro delle Imprese in funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia, disciplina questa introdotta dal Regolamento ai fini della verifica dell’incompatibilità di cui all’art. 6 della legge n. 183/2011 e saranno pertanto regolate, per quanto riguarda la rappresentanza e la responsabilità, dalla disciplina di tale tipo, riproponendosi le questioni già sollevate in dottrina circa l’eventuale idoneità presunta dell’iscrizione in tale Sezione Speciale quale mezzo per portare a conoscenza dei terzi eventuali limitazioni ai poteri di rappresentanza ovvero limitazioni alla responsabilità solidale dei soci ex art. 2267 c.c.».
(5)(5)
- Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 224-2014/I, Società tra professionisti - questioni applicative ad un anno dall’entrata in vigore, in CNN Notizie del 14.4.2014: «[…] Appare certamente possibile costituire una STP in forma di s.r.l. con capitale compreso tra 1 e 10.000 euro, in quanto le s.r.l. rientrano tra i tipi sociali espressamente richiamati dalla l. 483/2011, né tale legge richiede requisiti speciali relativi all’importo minimo del capitale sociale […]».
In senso conforme: Consiglio Nazionale del Notariato, Novità Prassi Interpretative, Note critiche al pronto ordini del c.n.d.c.e.c. in materia di s.t.p. in forma di s.r.l.s., in CNN Notizie del 23.3.2016.
(6)(6)
- Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Circolare n. 32/IR del 12.7.2013, La nuova disciplina delle società tra professionisti: «[…] il generico rinvio effettuato ai modelli societari del titolo V dall’art. 10, comma 3, della legge n. 183/2011, consente di includere anche le società a responsabilità semplificata di cui all’art. 2463-bis c.c., seppur con gli accorgimenti che si rendano necessari in ragione della peculiare disciplina che la contraddistingue […]».
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Nota prot. n. PO 262/2015 - Società tra professionisti, costituzione nella forma della società a responsabilità limitata semplificata: «[…] L’art. 10, comma 3 della legge 12 novembre 2011, n. 183, prevede che per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico possano essere costituite società secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile. […] Come evidenziato nella circolare 32/IR del 12 luglio 2013, “il generico rinvio effettuato ai modelli societari del titolo V dall’art. 10, comma 3 della legge n. 183/2011, consente di includere anche le società a responsabilità semplificata di cui all’art. 2463 bis c.c., seppur con gli accorgimenti che si rendano necessari in ragione della peculiare disciplina che la contraddistingue” […]»
(7)(7)
- Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 224-2014/I, Società tra professionisti - questioni applicative ad un anno dall’entrata in vigore, in CNN Notizie del 14.4.2014: «[…] Non sembra, invece, possibile costituire una STP in forma di s.r.l. semplificata, in quanto il comma 4 dell’art. 10, l. 483/2011 impone l’adozione nell’atto costitutivo di clausole statutarie pattizie che risultano incompatibili con l’inderogabilità del modello standard stabilita dal comma 3 dell’art. 2463-bis c.c. per le s.r.l. semplificate. […] La previsione statutaria di tali clausole, la cui presenza è obbligatoria, ma il cui contenuto è rimesso alla determinazione dei privati, impedisce […] di costituire una STP in forma di s.r.l. semplificata, stante l’inderogabilità del modello standard […]».
Consiglio Nazionale del Notariato, Segnalazioni Novità Prassi Interpretative, Note critiche al pronto ordini del C.n.d.c.e.c. in materia di s.t.p. in forma di s.r.l.s., in CNN Notizie del 23.3.2016: «Il C.N.D.C.E.C., con parere n. 262 del 14 marzo 2016, si esprime favorevolmente in ordine alla possibilità che la società tra professionisti rivesta la forma della società a responsabilità limitata semplificata. […] Invero, l’affermazione […] è tutt’altro che pacifica. […] [L’art. 2463-bis, comma 3, c.c., N.d.A.], secondo cui le clausole del modello standard tipizzato sono inderogabili, esclude la possibilità di integrare lo statuto che non può avere un contenuto diverso da quello stabilito dall’art. 2463-bis, comma 2, al quale deve conformarsi lo stesso modello standard di cui al regolamento ministeriale. […] va ricordato come la giurisprudenza abbia affermato come “la s.r.l. semplificata è disciplinata dal legislatore, peraltro solamente nella fase costitutiva, con criteri di rigida conformità al modello ministeriale, in ragione della ‘semplificazione’ che caratterizza tale struttura societaria e la distingue dalla s.r.l. ordinaria, ed in ragione anche della gratuità dell’atto. Di conseguenza, una volta che le parti intendano utilizzare tale struttura societaria, nessuna difformità dal modello ministeriale può sussistere” (Trib. Venezia, 9 novembre 2015, che ha disposto la cancellazione d’ufficio di una s.r.l.s. il cui atto costitutivo si discostava dal modello) […]».
(8)(8)
- Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 224-2014/I, Società tra professionisti - questioni applicative ad un anno dall’entrata in vigore, in CNN Notizie del 14.4.2014: «[…] valutare la possibilità che la società tra professionisti possa avere anche i requisiti della start up innovativa di cui all’art. 25 del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179. Nonostante manchi un esplicito divieto in tal senso, appare difficile ipotizzare che ne “lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico”, che costituisce, ai sensi del comma 2, lett. f) dell’art. 25 l’oggetto sociale esclusivo o prevalente della start up innovativa, possa esser ricondotto “l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci” […]».
(9)(9)
- Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 106-2022/I, La partecipazione dei soci professionisti di STP, in CNN Notizie dell’11 novembre 2022: «[…] anche una STP potrebbe prevedere nell’atto costitutivo quelle deroghe al diritto societario previste per le PMI; compresa, pertanto, anche la creazione di categorie di quote, per talune delle quali sia escluso o limitato il diritto di voto […]».
(10)(10)
- Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Nota prot. n. PO 14/2019 del 14 febbraio 2019,_STP unipersonale: «[…] non sembrano potersi rinvenire validi motivi ostativi alla costituzione di una STP secondo il modello della s.r.l. unipersonale o della s. p.a. unipersonale, per come disciplinate nel nostro ordinamento, il cui unico socio sia un professionista iscritto all’Albo. […] […] Diversamente, laddove la STP fosse stata costituita come società di persone, la natura pluripersonale dei tipi societari su base personale impone di ricostruire entro sei mesi la pluralità dei soci, al fine di evitare lo scioglimento della società (cfr. art. 2272 c.c.) e, trattandosi appunto di una società tra professionisti, al fine di evitare la cancellazione dalla sezione speciale dell’Albo (cfr. art. 10, comma 4, lett. b, legge n. 183/2011 e art. 11 D.M. n. 34/2013)».
Per la precedente tesi contraria, cfr. Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Circolare n. 32/IR del 12.7.2013, La nuova disciplina delle società tra professionisti: «[…] a sostegno della tesi contraria alla costituzione di STP con un unico socio sembrerebbe deporre la stessa legge n. 183/2011 quando dispone che l’attività professionale dedotta nell’oggetto sociale deve essere esercitata in via esclusiva da parte dei soci, ovvero quando impone che dalla denominazione sociale - o dalla ragione sociale - emerga con chiarezza l’indicazione che trattasi di società tra professionisti, vale a dire di società costituita per l’esercizio in forma associata della professione […]»; nonché Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Nota prot. n. PO 158/2013 - Società tra professionisti, del 22 luglio 2013.
(11)(11)
- Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. Q.A.5, S.T.P. unipersonale, 1° pubbl. 9/13 - motivato 9/13: «Si ritiene possibile costituire una s.t.p. con un unico socio ove ciò sia consentito dal modello societario prescelto»; «È vero che la disciplina della s.t.p. è essenzialmente volta a consentire l’esercizio in forma collettiva di un’attività professionale necessariamente individuale, sfruttando a tal fine lo strumento societario, ma un’interpretazione restrittiva, diretta a escludere la facoltà di costituire una società professionale ove l’esercizio collettivo manchi, è da rifiutare per ragioni di ordine sistematico, essendo senza limiti il richiamo ai modelli societari utilizzabili per realizzare una s.t.p., dunque senza alcuna esclusione di quelli “unipersonali” […]».
Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 704-2013/I, Costituzione di società tra professionisti in forma di S.r.l. unipersonale, in CNN Notizie dell’11 ottobre 2013: «[…] La questione della ammissibilità del ricorso alla società tra professionisti con unico socio è viceversa affrontata e risolta positivamente dalla prevalente dottrina formatasi all’indomani della entrata in vigore dell’art. 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e del D.M. 8 febbraio 2013, n. 34. […] Si deve […] dar conto del fatto che nella l. 183/2011 mancano disposizioni specifiche impongano il carattere pluripersonale della S.T.P., e che la stessa legge consente espressamente di utilizzare i modelli della s.p.a. e della S.r.l., le quali possono essere costituite in forma individuale. Non sembrano, pertanto, sussistere divieti normativi alla costituzione di una S.T.P. unipersonale, laddove il modello societario prescelto lo consenta […]».
In senso conforme: Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 224-2014/I, Società tra professionisti - questioni applicative ad un anno dall’entrata in vigore, in CNN Notizie del 14.4.2014.
(12)(12)
- Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. Q.A.2, Natura giuridica delle S.T.P., 1° pubbl. 9/13 - motivato 9/13: «[…] la s.t.p. delineata dal Legislatore non determina dei modelli societari sui generis, con disciplina ispirata a quelli legali richiamati e modificata nei termini richiesti dalla nuova normativa, ma consente - per la finalità dell’esercizio societario dell’attività professionale ordinistica - l’impiego dei modelli societari tipici regolati dai Titoli V e VI del Libro V del Codice Civile e, quindi, dei modelli della società semplice, della società in nome collettivo, della società in accomandita semplice, della società per azioni, della società in accomandita per azioni, della società a responsabilità limitata e delle società cooperative […]».
Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 224-2014/I, Società tra professionisti - questioni applicative ad un anno dall’entrata in vigore, in CNN Notizie del 14.4.2014: «[…] Le Stp non costituiscono […] un genere autonomo con causa propria, ma appartengono alle società tipiche disciplinate dal codice civile, con la conseguenza che le stesse sono soggette integralmente alla disciplina legale del modello societario prescelto, salve unicamente le deroghe e le integrazioni espressamente previste dalla normativa speciale in relazione al loro particolare oggetto. Tale norma annovera, tra i tipi sociali cui far ricorso, sia i modelli personalistici (società semplice, in nome collettivo, in accomandita semplice) che quelli capitalistici (società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata), sino a comprendere anche quello cooperativo, con la precisazione che, in tal caso, il numero minimo di soci non può essere inferiore a tre, coerentemente con quanto stabilito dall’art. 2521, comma 2, c.c., che ammette cooperative con meno di nove soci, purché i soci siano almeno tre e tutti persone fisiche […]».
In senso conforme: Ministero dello Sviluppo Economico, Nota prot. n. 415099 del 23 dicembre 2016.
(1)(1)
- Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 224-2014/I, Società tra professionisti - questioni applicative ad un anno dall’entrata in vigore, in CNN Notizie del 14.4.2014: «[…] appare forse preferibile l’orientamento, che in passato era minoritario, secondo cui le associazioni tra professionisti avrebbero avuto la natura di società semplice.[…] Ciò posto, […] la trasformazione in STP, nella quale si adotti un modello diverso dalla società semplice, avrebbe la natura di trasformazione progressiva omogenea da società semplice in altro tipo sociale. L’adozione, invece, delle regole della STP attraverso il ricorso al modello della società semplice non avrebbe la natura di trasformazione, bensì di modifica statutaria […]».
Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.39, Trasformazione eterogenea atipica di associazioni tra professionisti in S.T.P., 1° pubbl. 9/14 - motivato 9/15: «Ammessa la trasformazione eterogenea atipica delle associazioni prive di personalità giuridica di cui al Libro I del c.c. in società di persone o di capitali, si deve ritenere legittima - quantomeno ai sensi dell’art. 1322 c.c. - la trasformazione delle associazioni tra professionisti in società tra professionisti. La disciplina concreta di tale tipo di trasformazione dipenderà ovviamente dalla natura giuridica che si intende riconoscere alle associazione professionali: trasformazione eterogenea se si ritiene che le medesime siano vere e proprie associazioni o comunque centri autonomi di imputazione di rapporti giuridici, quantunque privi di personalità giuridica; trasformazione progressiva omogenea se si ritiene che le associazioni professionali abbiano natura di società semplice e si adotti un altro modello societario (mentre l’adozione delle regole proprie della s.t.p. attraverso il ricorso al modello della società semplice non avrebbe la natura di trasformazione, bensì di modifica dei patti sociali) […]».
Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.42, Legittimità della trasformazione di associazione professionale in società, 1° pubbl. 9/18 - motivato 9/18: «Appare consentita la trasformazione diretta di associazioni fra professionisti in una delle società disciplinate nei capi V, VI e VII del Titolo V del Libro V del codice civile, nel rispetto della disciplina generale prevista dalla legge 12 novembre 2011 n. 183 e dalle leggi speciali di settore […]».
Fondazione Nazionale dei Commercialisti, Evoluzione dello studio professionale in Stp, 15 gennaio 2015: «[…] Un interessante precedente della Cassazione, pone l’accento sulla legittimità dell’operazione di trasformazione di uno studio associato in società (nel caso di specie si trattava di trasformazione in s.a.s.) ricorrendo la stessa denominazione, lo stesso oggetto, i medesimi soci e trattandosi, in altri termini, di vicenda connotata dalla continuità dei rapporti giuridici in essere, come la trasformazione presuppone. Più precisamente, secondo i giudici di legittimità, si trattava della trasformazione di una società di fatto (come è qualificata l’associazione professionale) in società in accomandita semplice. […] aderendo all’impostazione in base alla quale lo studio associato è riconducibile al tipo della società semplice (anche per tramite della sua qualificazione come società di fatto) si tratterebbe di trasformazione omogenea progressiva. Tale circostanza comporta un’ulteriore distinzione tra i casi ricadenti sotto l’ambito di applicazione dell’art. 2500 - ter c.c. (trasformazione di società di persone in società di capitali) e quelli in cui si intenda procedere alla trasformazione in altra società di persone e che, in assenza di norne ad hoc, sarebbero comunque disciplinati dai principi generali della trasformazione (art. 2498 e ss. c.c.). […] […]».
Cass., 21 agosto 2004, n. 16500, in Mass. Giur. Lav., 2004, 949: «in caso di trasformazione di una società di fatto (nella specie, uno studio associato tra professionisti) in società in accomandita semplice, si è in presenza di un medesimo soggetto giuridico, sia pure dotato di una nuova veste societaria».
(2)(2)
- Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Nota prot. n. PO 53/2018 del 19 marzo 2019, STP: «[…] Laddove […] si intenda aderire alle tesi per cui l’associazione professionale è tipica espressione dell’associazione non riconosciuta, il paradigma normativa per l’operazione di trasformazione dello studio associato in STP è rappresentato non dalla disciplina della trasformazione omogenea, bensì da quella della trasformazione eterogenea. […] Più precisamente, si tratterebbe di trasformazione eterogenea atipica (o innominata in quanto non prevista dalla legge) […]».
(3)(3)
- Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. A.A.11, Legittimità delle partecipazioni di associazioni professionali in società - 1° pubbl. 9/18 - motivato 9/19: «[…] L’orientamento più recente tende […] ad avvicinare la figura delle associazioni tra professionisti a quella delle associazioni non riconosciute, affermando che le associazioni in discorso, pur prive di personalità giuridica, rientrano nel novero di quei «fenomeni di aggregazione di interessi cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici» (cfr. Cass. civ., Sez. I, 23 maggio 1997, n. 4628; Cass., Sez. II, 16 novembre 2006, n. 24410; Cass., Sez. III, 13 aprile 2007, n. 8853; Cass. civ., Sez. I, 22 ottobre 2009, n. 22439; Cass. civ. Sez. I, 28 luglio 2010, n. 17683; Cass., Sez. I, 15 luglio 2011, n. 15694; Cass., Sez. I, 15 luglio 2016, n. 15417; Cass., II Sez., 2 febbraio 2018, n. 2575) […]».
Cass., 28 luglio 2010, n. 17683, in Rep. Foro It., 2010, voce Professioni intellettuali, n. 211: «Lo studio professionale associato anche se privo di personalità giuridica rientra a pieno titolo nel novero di quei fenomeni di aggregazione di interessi […] cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici e che sono perciò dotati di capacità di stare in giudizio come tali, in persona dei loro componenti o di chi, comunque, ne abbia la legale rappresentanza secondo il paradigma indicato dall’art. 36 c.c., fermo restando che il suddetto studio professionale associato non può legittimamente sostituirsi ai singoli professionisti nei rapporti con la clientela, ove si tratti di prestazioni per l’espletamento delle quali la legge richiede particolari titoli di abilitazione di cui soltanto il singolo può essere in possesso».
In senso identico, cfr. Cass., 15 luglio 2011, n. 15694, in Vita Not., 2012, 1, 257; Cass., 14 febbraio 2014, n. 3420, in Nuova Giur. Civ. Comm., 2014, 7-8, 1, 573, con nota di Tagliasacchi, Autonomia delle associazioni professionali e società tra professionisti.
Cass., 9 ottobre 2020, n. 21868, in www.studiolegale.leggiditalia.it: si deve intendere essere «avvenuta l’assimilazione da parte delle decisioni più recenti di questa Corte dell’associazione tra professionisti, sub specie di studio associato, all’associazione ex art. 36 c.c., assimilazione dalla quale si è tratta la conclusione per la quale (cfr. Cass. n. 15694/2011) poiché l’art. 36 cod. civ. stabilisce che l’ordinamento interno e l’amministrazione delle associazioni non riconosciute sono regolati dagli accordi tra gli associati, che ben possono attribuire all’associazione la legittimazione a stipulare contratti e ad acquisire la titolarità di rapporti, poi delegati ai singoli aderenti e da essi personalmente curati».
(4)(4)
- Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 219-2017/I, Costituzione di s.r.l. da parte di associazione tra professionisti, in CNN Notizie del 14.4.2014: «[…]. In definitiva, […] l’associazione tra professionisti può, a seguito della legge 183/2011, esser considerata nella sostanza come una società semplice […]».
Cass., 21 agosto 2004, n. 16500, in Repertorio Foro it., 2004, voce Società, n. 1222: «In caso di trasformazione di una società di fatto (nella specie, uno studio associato tra professionisti) in società in accomandita semplice, si è in presenza di un medesimo soggetto giuridico, sia pure dotato di una nuova veste societaria […]».
App. Milano, 19 aprile 1996, in Società, 1996, 1283: «La liquidazione della quota agli eredi del partecipante ad una associazione professionale trova il suo specifico referente normativo nell’art. 2284 c.c., dettato in tema di società semplice, la cui disciplina è applicabile all’associazione tra professionisti, prevista dalla l. 23 novembre 1939 n. 1815, in quanto questa costituisce una delle più rilevanti concrete manifestazioni di detto tipo di società»;
Trib. Milano, 5 giugno 1999, in Società, 1999, 984, con nota di Verna, Liceità della società di professionisti costituita in forma di società personale; e in Riv. Not., 1999, 1334, secondo cui «può essere iscritta nel registro delle imprese la società di professionisti costituita in forma di società di persone e particolarmente di società semplice, poiché in tal caso resta garantita la responsabilità illimitata dei soci e, ove sia compresa nella denominazione della società, l’individuazione delle caratteristiche personali».
(5)(5)
- Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.39, Trasformazione eterogenea atipica di associazioni tra professionisti in S.T.P., 1° pubbl. 9/14 - motivato 9/15: «[…] Il campo d’indagine deve allora spostarsi sulla natura giuridica degli studi professionali e delle associazioni tra professionisti (“vecchie” in quanto costituite ai sensi dell’art. 1 della legge n. 1815/1939 e “nuove” cioè costituite dopo l’entrata in vigore della legge n. 183/2011) e quindi sulla loro trasformabilità o “conversione” in s.t.p. […] Venuto meno il divieto di costituire società tra professionisti ora appare preferibile la tesi secondo cui le associazioni professionali avrebbero la natura di società semplici (si confronti anche art. 5 co. 3 lett. c) T.U.I.R. che espressamente le equipara): lo scopo è pur sempre quello di conseguire un vantaggio economico e l’attività svolta è di certo economica ma non riconducibile a quella commerciale (art. 2249 comma 2 c.c.). […]».
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Nota prot. n. PO 53/2018 del 19 marzo 2019, STP: «[…] Aderendo alla tesi che fa dell’associazione professionale la tipica manifestazione della società semplice, l’operazione di trasformazione di uno studio associato in STP potrà ricadere sotto l’ambito di applicazione dell’art. 2500-ter c.c. (trasformazione di società di persone in società di capitali) ovvero essere attratta nella disciplina della trasformazione in altra società di persone (trasformazione da società di persone in società di persone) ed essere disciplinata dai principi generali della trasformazione (art. 2498 e ss. c.c.). Qualora si utilizzino le regole proprie della società semplice, per quanto sopra detto in relazione alla qualificazione giuridica dell’associazione, l’operazione verrebbe connotata come modifica statutaria […]».
(6)(6)
- Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 224-2014/I, Società tra professionisti - questioni applicative ad un anno dall’entrata in vigore, in CNN Notizie del 14.4.2014: «[…] Sembra, invece, doversi escludere la possibilità di trasformare in STP le associazioni temporanee tra professionisti. Il fenomeno delle associazioni temporanee, nonostante il nomen iuris, costituisce infatti una categoria contrattuale autonoma e distinta rispetto alle normali associazioni tra professionisti. […] Poiché, quindi, le associazioni temporanee tra professionisti hanno la natura di contratti di mandato, non appare configurabile una loro trasformazione in STP […]».
(7)(7)
- Fondazione Nazionale dei Commercialisti, Evoluzione dello studio professionale in Stp, 15 gennaio 2015: «[…] Brevi cenni merita l’evoluzione in STP di una società di mezzi precedentemente costituita dai professionisti associati di studio e l’evoluzione in STP della società di servizi tra i medesimi costituita. Si tratta di fenomeni per nulla isolati che, anzi, connotano e coadiuvano l’esercizio della attività professionale da parte degli iscritti all’albo. […] va precisato che l’evoluzione delle strutture societarie in discorso comporterà una modifica dell’atto costitutivo e dell’oggetto sociale qualora si riscontri coincidenza causale tra i tipi societari della società di partenza e della società di arrivo. In questo caso, l’evoluzione verso una STP “pura” costituita secondo i tipi societari delle società di capitali, dovrebbe comportare sia un mutamento dell’oggetto sociale in termini di esclusività così come stabilito nella legge n. 183/2011 e nel D.M. n. 34/2013, pur potendo essere ricomprese le attività complementari e strumentali rispetto all’esercizio della professione, sia il contestuale adeguamento statutario a tutte le previsioni di cui all’art. 10 della legge n. 183/2011 […]».
(8)(8)
- Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. Q.A.18, Trasformazione di una S.T.P. lucrativa in una S.T.P. cooperativa, 1° pubbl. 9/13 - motivato 9/13: «La trasformazione di una s.t.p. costituita secondo uno dei modelli societari previsti dal Titolo V del Libro V del c.c. in una s.t.p. che adotta il modello societario disciplinato dal Titolo VI del medesimo Libro V del c.c., integra una trasformazione eterogenea, con applicazione quindi della disciplina di cui agli artt. 2500 septies - 2500 novies c.c.» Per la motivazione, si veda la Massima n. Q.A.17, Modifica di società non professionale esistente in S.T.P., 1° pubbl. 9/13 - motivato 9/13.
(1)(1)
- Ordine degli Avvocati di Milano, parere prot. n. 24/19 del 12 marzo 2019: «[…] l’ipotesi per un avvocato di partecipare come socio di una Stp non viola alcun precetto deontologico, ma si richiamano in ogni caso le incompatibilità di cui all’art. 18 LP 247/12 che impongono la preclusione dello svolgimento direttamente o indirettamente di ogni attività commerciale e pertanto l’avvocato potrà far parte del Consiglio di Amministrazione, ma non potrà in alcun modo assumere cariche o deleghe. Infine, tenuto conto del fatto che nell’oggetto sociale della società non è prevista l’attività professionale forense, si ritiene che gli avvocati non possano acquisire mandati».
Ordine degli Avvocati di Milano, Parere n. 27/19 del 21 marzo 2019: «[…] nulla osta che l’avvocato mantenga la propria partita Iva individuale e possa acquisire mandati sia come socio della STP sia individualmente come professionista autonomo (previsto anche dalla normativa dei commercialisti per le Stp, dove si dice che il socio professionista potrà svolgere parallelamente attività professionale in forma individuale); l’avvocato potrà acquisire i mandati come socio della STP se nell’oggetto sociale della società sia prevista l’attività professionale forense; l’avvocato socio della STP potrà far parte del Consiglio di Amministrazione, ma si richiamano in ogni caso le incompatibilità di cui all’art. 18 Lp 247/12 che impongono la preclusione dello svolgimento direttamente o indirettamente di ogni attività commerciale e pertanto non potrà in alcun modo assumere cariche o deleghe. Il compenso sarà regolato dai patti sociali».
(2)(2)
- Cass., Sezioni Unite, 19 luglio 2018, n. 19282, in Corr. Giur., 2018, 10, 1313; in Società, 2018, 10, 1109: «[…] il carattere […] speciale dell’art. 4-bis della legge professionale degli avvocati fa sì che tale nuova disciplina prevalga sulla (anteriore e) generale disposizione dell’art. 10 legge n. 183 del 2011 […]».
(3)(3)
- Ordine degli Avvocati di Milano, Parere n. 32/18 del 7 febbraio 2018: «[…] la legge permette che con gli avvocati siano presenti anche altri professionisti “iscritti in albi di altre professioni”. Ovviamente in tale caso l’oggetto sociale potrà riguardare l’attività forense e altra attività permessa dagli Statuti delle altre professioni. Correttamente dunque si prevede (nella richiesta di parere) che “la società dichiari, nel proprio oggetto sociale, l’esercizio delle relative professioni oltre a quella forense».
(4)(4)
- Ordine degli Avvocati di Milano, Parere n. 27/19 del 21 marzo 2019: «[…] In ordine ai quesiti prospettati il Consiglio osserva: l’avvocato prospetta l’ipotesi di partecipare come socio per la quota del 15% e ciò non viola alcun precetto deontologico. La Stp però non potrà essere iscritta nell’elenco tenuto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati non avendo i requisiti di legge previsti per la Sta; nulla osta che l’avvocato mantenga la propria partita Iva individuale e possa acquisire mandati sia come socio della Stp sia individualmente come professionista autonomo (previsto anche dalla normativa dei commercialisti per le Stp, dove si dice che il socio professionista potrà svolgere parallelamente attività professionale in forma individuale); l’avvocato potrà acquisire i mandati come socio della Stp se nell’oggetto sociale della società sia prevista l’attività professionale forense; l’avvocato socio della Stp potrà far parte del Consiglio di Amministrazione, ma si richiamano in ogni caso le incompatibilità di cui all’art. 18 Lp 247/12 che impongono la preclusione dello svolgimento direttamente o indirettamente di ogni attività commerciale e pertanto non potrà in alcun modo assumere cariche o deleghe. Il compenso sarà regolato dai patti sociali».
In senso conforme: Ordine degli Avvocati di Milano, Parere n. 24/19 del 12 marzo 2019.
In senso contrario, cfr. Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, Circolare n. 6 del 29.5.2013, Società tra professionisti: «[…] la professione forense non può essere esercitata da una società tra professionisti c.d. multidisciplinare, nella quale, cioè, siano presenti anche soci non avvocati […]».
(5)(5)
- Ordine degli Avvocati di Milano, Parere n. 24/19 del 12 marzo 2019: «[…] Nella fattispecie descritta […] l’ipotesi per un avvocato di partecipare come socio di una Sri non viola alcun precetto deontologico, ma si richiamano in ogni caso le incompatibilità di cui all’art. 18 Lp 247/12 che impongono la preclusione dello svolgimento direttamente o indirettamente di ogni attività commerciale e pertanto l’avvocato potrà far parte del Consiglio di Amministrazione, ma non potrà in alcun modo assumere cariche o deleghe. Infine, tenuto conto del fatto che nell’oggetto sociale della società non è prevista l’attività professionale forense, si ritiene che gli avvocati non possano acquisire mandati».
(1)(1)
- Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 997-2014/I. Affitto di farmacia privata, in CNN Notizie del 3.12.2015: «[…] Si deve però dare atto di alcune pronunce giurisprudenziali che affermano la nullità, per illiceità dell’oggetto e per contrarietà a norme imperative, di tutti gli accordi, comunque attuati, che di fatto sottraggano (in tutto o in parte) al titolare della farmacia la responsabilità del suo esercizio e la piena disponibilità dell’azienda farmaceutica e/o la gestione della relativa nonché la nullità dei contratti di affitto (Cass. Civ., Sez. Un., 8 novembre 1983, n. 6587, in Foro it., 1984, I, c. 465; App. Roma, 4 febbraio 1988) o di gestione della sola azienda da parte di terzi (Cass. Civ. Sez. III, 3 aprile 1991 n. 3471), fatti salvi i casi previsti dalla Legge (art, 11, comma 7, Legge n. 362/1991); e la nullità degli atti di trasferimento del diritto di esercizio della farmacia separato dall’azienda (Appello Milano, Sez. I, 19 ottobre 1984 n. 1887) […]. […] anche in tempi recenti, la dottrina specialistica […] sembra ribadire l’illiceità dell’oggetto e la contrarietà a norme imperative di quegli accordi che, comunque attuati, di fatto sottraggano, in tutto o in parte al titolare della farmacia la responsabilità del suo esercizio e la piena disponibilità della azienda farmaceutica e della gestione della relativa impresa. Ciò poiché si violerebbe la necessaria coincidenza della titolarità dell’autorizzazione all’esercizio di un’attività sanitaria con la gestione dell’azienda organizzata in forma d’impresa, tipica di ogni altra privatizzazione di tale attività (Cons. Stato, sez. IV, 28 maggio 2002, n. 2940). Ancora in tempi più recenti, la Suprema Corte ha confermato il principio per cui la titolarità di una farmacia deve inscindibilmente comprendere sia il servizio farmaceutico, sia la gestione diretta e personale dell’azienda (Cass. 27 maggio 2009 n. 12346) nonché l’inderogabilità del principio della coincidenza della qualità di titolare con quella di gestore della farmacia (Cass. S.U. 5 marzo 2014, n. 5087)».
(2)(2)
- Art. 7, legge 8 novembre 1991, n. 362, come modificato dall’art. 1, comma 157, legge 4 agosto 2017, n. 124 (su cui cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 75-2018/I, Le società per la gestione delle farmacie private, in CNN Notizie del 2.5.2018).
(3)(3)
- Consiglio Nazionale del Notariato, Quesiti di Impresa, Quesito n. 196-2009/I, Farmacia comunale. Unipersonalità ed esclusività dell’oggetto sociale, in CNN Notizie del 11.11.2009: «[…] Si prospetta la seguente fattispecie: il notaio è richiesto di verbalizzare un’assemblea di S.r.l. unipersonale (unico socio è il Comune) che gestisce una farmacia comunale […]. Si chiede quindi se per le farmacie comunali la partecipazione al capitale del socio-farmacista privato sia elemento irrinunciabile […]. […] è prevalente l’opinione secondo cui il rinvio operato dall’art. 9, comma 1, della legge 475 del 1968 alla legge 142 del 1990 sia da intendere nel senso che la normativa generale integra quella di settore in quanto contiene disposizioni più articolate sui modelli di erogazione comuni ed altresì è additiva perché contiene modelli ulteriori rispetto a quelli previsti nella disciplina di settore […]. Di qui, pertanto, l’ammissibilità del ricorso alla società di capitali interamente partecipata dal Comune per la gestione del servizio di farmacia comunale, con i limiti sopra indicati di cui al citato art. 23-bis».
(4)(4)
- Art. 8, legge 8 novembre 1991, n. 362.
(5)(5)
- Ministero della Salute, Ufficio legislativo relazione prot. n. 12257 in data 3 novembre 2017, su cui cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 75-2018/I, Le società per la gestione delle farmacie private, in CNN Notizie del 2.5.2018: «[…] Più articolata, invece, è stata la risposta al terzo quesito, creando una delicata difformità circa le conclusioni: a) il Ministero della Salute ha ritenuto che: 1) la incompatibilità di cui all’art. 7, comma 2, secondo periodo, nel riferirsi all’“esercizio della professione medica”, ha inteso la limitazione solo all’effettivo svolgimento delle attività mediche e non alla mera iscrizione all’albo […]».
(6)(6)
- Consiglio di Stato in sede consultiva, parere del 3 gennaio 2018, n. 69, adottato all’esito di Adunanza del 22 dicembre 2017 della Commissione Speciale nominata dal Presidente del Consiglio di Stato per rispondere a quesiti posti dal Ministero della Salute, con nota di trasmissione della relazione prot. 12257 del 3 novembre 2017 (e su cui cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 75-2018/I, Le società per la gestione delle farmacie private, in CNN Notizie del 2.5.2018): «[…] la decisione del medico iscritto all’albo professionale non esercente la professione medica di procedere alla prescrizione di farmaci ovvero, più in generale, di dare inizio all’esercizio della professione appare difficilmente preventivabile e controllabile. Per questi motivi la Commissione speciale ritiene preferibile, nonché più facilmente attuabile, la soluzione che amplia l’ambito di applicazione della detta incompatibilità a qualunque medico, sia che eserciti la professione sia che non eserciti e sia solo iscritto all’albo professionale […]».
(7)(7)
- Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 261-2015/I, Costituzione società di farmacisti e incompatibilità di cui all’art. 8 l. 362/91, in CNN Notizie del 2.12.2015: «L’insussistenza dell’incompatibilità prevista dall’art. 8 della legge 8 novembre 1991, n. 362 deve ricorrere nel momento in cui si consegue la titolarità della farmacia. […] In sostanza, quindi, sembrerebbe che l’incompatibilità non rilevi nel momento della costituzione della società ma nel momento in cui alla stessa sarà rilasciata l’autorizzazione all’esercizio della farmacia».
In senso conforme: Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 75-2018/I, Le società per la gestione delle farmacie private, in CNN Notizie del 2.5.2018.
(8)(8)
- Ministero della Salute, Ufficio legislativo relazione prot. n. 12257 in data 3 novembre 2017, su cui cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 75-2018/I, Le società per la gestione delle farmacie private, in CNN Notizie del 2.5.2018: «[…] Più articolata, invece, è stata la risposta al terzo quesito, creando una delicata difformità circa le conclusioni: a) il Ministero della Salute ha ritenuto che: 2) la incompatibilità di cui all’art. 8, comma 1, lett. b), deve essere limitata solo ai casi in cui la partecipazione alla società di gestione di farmacia comporti lo svolgimento di analogo ruolo nella farmacia stessa, lasciando così esclusa dalla incompatibilità la ipotesi di socio di capitali che non ha ruolo decisionale nella società partecipata […]».
(9)(9)
- Consiglio di Stato in sede consultiva, parere del 3 gennaio 2018, n. 69, adottato all’esito di Adunanza del 22 dicembre 2017 della Commissione Speciale nominata dal Presidente del Consiglio di Stato per rispondere a quesiti posti dal Ministero della Salute, con nota di trasmissione della relazione prot. 12257 del 3 novembre 2017 (e su cui cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 75-2018/I, Le società per la gestione delle farmacie private, in CNN Notizie del 2.5.2018): «[…] In relazione, invece, alla incompatibilità di cui all’articolo 8, comma 1, lettera b), si chiede se l’applicazione della disposizione possa essere limitata unicamente ai casi in cui la partecipazione alle società di farmacia comporti, da parte del titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia, lo svolgimento di analogo ruolo in seno alla farmacia sociale o comunque di un ruolo idoneo ad incidere sulle decisioni della società (es. amministratore); non anche, quindi, ai casi in cui la partecipazione si sostanzi in un mero versamento di capitale, senza che il socio, di fatto, acquisisca alcun ruolo decisionale nell’ambito della società. […] Ad avviso della presente Commissione speciale, l’opzione interpretativa proposta dal Ministero non può trovare accoglimento […]. […] non può di certo essere escluso che la partecipazione con conferimento di soli capitali non comporti, in concreto, il rivestimento di un ruolo idoneo ad incidere sulle decisioni della società. […] In conclusione, l’incompatibilità di cui al citato art. 8, comma 1, lett. b) da parte del titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia deve essere estesa a qualsiasi forma di partecipazione alle società di farmacia, senza alcuna limitazione o esclusione […]».
(10)(10)
- Corte Cost., 5 febbraio 2020 n. 11, in Notariato, 2020, 165 (su cui cfr., Consiglio Nazionale del Notariato, Sentenze Annotate, Le incompatibilità nella gestione delle farmacie, Un piccolo omaggio a mio fratello Antonio (in forma di nota alla sent. n. 11 del 2020), in CNN Notizie del 17.2.2020): «È dichiarata non fondata, per erronea interpretazione della norma censurata, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Collegio arbitrale di Catania, in riferimento agli artt. 2, 3, 54, 35, 41, 47 Cost., nonché agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 3 TUE, 16 CDFUE e 49 TFUE - dell’art. 8, comma 1, lett. c), della legge n. 362 del 1991, nella parte in cui prevede che la partecipazione alle società di capitali titolari dell’esercizio di una farmacia privata sia incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato. Alla stregua dei criteri ermeneutici di cui all’art. 12 delle Preleggi, è possibile pervenire alla conclusione per cui la causa di incompatibilità ivi prevista non sia riferibile ai soci di società di capitali titolari di farmacie, che si limitino ad acquisirne quote, senza essere coinvolti nella gestione della farmacia. […] Essendo, dunque, consentita la titolarità di farmacie private in capo anche a società di capitali, di cui possono far parte anche soci non farmacisti, né in alcun modo coinvolti nella gestione della farmacia o della società, è conseguente che a tali soggetti non sia più riferibile l’incompatibilità con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico o privato».
In senso contrario: Consiglio di Stato in sede consultiva, parere del 3 gennaio 2018, n. 69, adottato all’esito di Adunanza del 22 dicembre 2017 della Commissione Speciale nominata dal Presidente del Consiglio di Stato per rispondere a quesiti posti dal Ministero della Salute, con nota di trasmissione della relazione prot. 12257 del 3 novembre 2017 (e su cui cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 75-2018/I, Le società per la gestione delle farmacie private, in CNN Notizie del 2.5.2018); TAR Lazio, 2 maggio 2019, n. 5557 (su cui cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Sentenze Annotate, Società per la gestione di farmacie private e incompatibilità, in CNN Notizie del 24.6.2019).
(11)(11)
- Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 660-2013/I, Società per la gestione di farmacia privata e vendita al minuto di prodotti parafarmaceutici, in CNN Notizie del 29.9.2014: «[…] nell’oggetto sociale della costituenda società può essere prevista sia la vendita di prodotti farmaceutici sia la vendita di prodotti parafarmaceutici e affini».
(12)(12)
- Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 218-2015/I, Oggetto sociale di parafarmacia: requisiti dei soci ed esclusività, in CNN Notizie del 3.12.2015: «L’art. del D.lgs. 24 aprile 2006, n. 219 (Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE) definisce la “distribuzione all’ingrosso di medicinali” come “qualsiasi attività consistente nel procurarsi, detenere, fornire o esportare medicinali, salvo la fornitura di medicinali al pubblico; queste attività sono svolte con i produttori o i loro depositari, con gli importatori, con gli altri distributori all’ingrosso e nei confronti dei farmacisti o degli altri soggetti autorizzati a fornire medicinali al pubblico”. L’art. 100 dello stesso D.lgs. 219/2006 disciplina l’autorizzazione alla distribuzione all’ingrosso dei medicinali, prevedendo che “La distribuzione all’ingrosso di medicinali è subordinata al possesso di un’autorizzazione rilasciata dalla regione o dalla provincia autonoma ovvero dalle altre autorità competenti, individuate dalla legislazione delle regioni o delle province autonome. […] Dunque, sotto questo profilo, la normativa in materia non richiede che chi svolga tale attività sia in possesso di determinati requisiti, bensì che chi intende svolgere detta attività si avvalga di personale qualificato: il che, per il nostro caso, si traduce nella non necessità di requisiti nei soci bensì nel personale di cui la società si avvarrà. Anche per ciò che concerne l’autorizzazione, questa è richiesta per lo svolgimento dell’attività, non deve cioè preesistere, ma potrà esser conseguita successivamente alla costituzione della società (per la disciplina dell’autorizzazione si vedano anche gli artt. 102 e ss.). Quanto alla esclusività dell’oggetto, nessuna norma la impone […]».
In senso conforme: Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 75-2018/I, Le società per la gestione delle farmacie private, in CNN Notizie del 2.5.2018.
(13)(13)
- Consiglio Nazionale del Notariato, Sentenze Annotate, Società per la gestione di farmacie private e incompatibilità, in CNN Notizie del 24.6.2019: «[…] Al fine di evitare abusi o aggiramenti della norma, poi, sarà opportuno che l’atto di concessione in garanzia preveda che durante il periodo della garanzia i diritti amministrativi, ed in particolare il diritto di voto, restino in capo al socio debitore, al fine di non consentire al creditore eventualmente soggetto ad incompatibilità, di controllare di fatto la società, vanificando l’intento del legislatore di mantenere sotto l’ambito di una competenza strettamente professionale la gestione delle farmacie. In entrambi i casi, cioè̀ sia di mancato rispetto dei limiti per la partecipazione alla società, sia di mancata regolamentazione dell’esercizio dei diritti amministrativi, lo statuto potrà, poi, prevedere cause di esclusione del socio in maniera da tutelare la società dalla sanzione della perdita della titolarità di gestione della farmacia […]».
(14)(14)
- Art. 1, d.lgs. 3 ottobre 2009, n. 153.
(15)(15)
- Consiglio di Stato in sede consultiva, parere del 3 gennaio 2018, n. 69, adottato all’esito di Adunanza del 22 dicembre 2017 della Commissione Speciale nominata dal Presidente del Consiglio di Stato per rispondere a quesiti posti dal Ministero della Salute, con nota di trasmissione della relazione prot. 12257 del 3 novembre 2017 (e su cui cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 75-2018/I, Le società per la gestione delle farmacie private, in CNN Notizie del 2.5.2018): «[…] Allo stato attuale, invece, è possibile che la gestione sia affidata ad una società di capitali ponendosi di conseguenza la questione della rilevanza del disposto del comma 12 dell’art. 7, che prevede che «qualora venga meno la pluralità dei soci, il socio superstite ha facoltà di associare nuovi soci nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, nel termine perentorio di sei mesi», norma rimasta immutata a seguito della legge sul mercato e la concorrenza. Invero, il comma 12 dell’art. 7 appare esser norma che, evidentemente, si rapportava all’iniziale formulazione dell’art. 7 che consentiva il ricorso ai soli tipi personalistici, con conseguente applicazione dell’art. 2272, n. 4), c.c., riguardo al quale la portata precettiva era rappresentata unicamente dal “rispetto delle condizioni di cui al presente articolo” nella ricostituzione della pluralità dei soci: in altre parole, i “nuovi soci” avrebbero dovuto esser farmacisti idonei iscritti all’albo, muniti dei requisiti soggettivi previsti dalla disciplina vigente. Non sembra, tuttavia, possibile, dopo le modifiche introdotte dalla legge 124, assegnare alla citata disposizione l’ulteriore portata precettiva consistente nel divieto di costituire società di capitali unipersonali: il suo significato, ad oggi, sembra riferibile sempre e solo ai modelli personalistici e alla necessità che, in caso di ricostituzione della pluralità dei soci, coloro che subentrano abbiano i necessari requisiti soggettivi. In sostanza, nessuna disposizione sembra precludere la possibilità di costituire una società per la gestione di una farmacia in forma unipersonale […]».
(16)(16)
- Consiglio di Stato in sede consultiva, parere del 3 gennaio 2018, n. 69, adottato all’esito di Adunanza del 22 dicembre 2017 della Commissione Speciale nominata dal Presidente del Consiglio di Stato per rispondere a quesiti posti dal Ministero della Salute, con nota di trasmissione della relazione prot. 12257 del 3 novembre 2017 (e su cui cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 75-2018/I, Le società per la gestione delle farmacie private, in CNN Notizie del 2.5.2018): «[…] Al riguardo, questo Collegio intende condividere la proposta sviluppata dal Ministero. Invero, l’interpretazione secondo cui la vigente normativa si riferisce, in linea di principio, a tutte le tipologie societarie sembra essere suggerita da un triplice ordine di considerazioni. In primo luogo depone in tal senso il generico riferimento compiuto dall’articolo 7, comma 1, della legge n. 362 del 1991, come novellata dalla legge n. 124 del 2017, alle società di capitali, senza pertanto operare alcuna distinzione tra società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata. Ulteriore argomento favorevole è quello che tiene a mente la già descritta ratio della riforma del 2017, la quale, ravvisabile nella rimozione degli ostacoli regolatori all’apertura dei mercati e nella promozione della concorrenza, verrebbe certamente travolta laddove si volesse ingiustificatamente limitare la titolarità della farmacia solo ad alcune tipologie di società di capitali. La terza considerazione è di carattere sistematico e muove dalla constatazione che le farmacie comunali potevano, già in precedenza, essere costituite sotto forma di società di capitali. La giurisprudenza, peraltro, ha chiarito al riguardo che non vi sono ragioni per limitare la scelta ad un particolare tipo societario (cfr. Cons. Stato n. 474/2017 e Cons. Stato n. 5389/2014) […]».
(17)(17)
- Consiglio di Stato in sede consultiva, parere del 3 gennaio 2018, n. 69, adottato all’esito di Adunanza del 22 dicembre 2017 della Commissione Speciale nominata dal Presidente del Consiglio di Stato per rispondere a quesiti posti dal Ministero della Salute, con nota di trasmissione della relazione prot. 12257 del 3 novembre 2017 (e su cui cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 75-2018/I, Le società per la gestione delle farmacie private, in CNN Notizie del 2.5.2018): «[…] Dall’analisi del dettato normativo non sembrano esservi dubbi in merito alla possibilità di partecipazione alle società di persone anche da parte di soggetti non farmacisti. Come già detto in precedenza, infatti, l’articolo 1, comma 157, della legge n. 124 del 2017, modificando l’articolo 7, comma 2, della legge n. 362 del 1991, ha abrogato la disposizione secondo cui: Sono soci della società farmacisti iscritti all’albo in possesso del requisito dell’idoneità previsto dall’articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni. D’altro canto, il vigente art. 7, comma 2, introdotto in sostituzione del precedente, si riferisce a tutte le società di cui al comma 1 del medesimo articolo, senza escludere le società di persone. Tale interpretazione presuppone, tuttavia, il rispetto di una netta separazione tra la direzione della farmacia, che per legge deve ora essere attribuita ad un farmacista (anche non socio), e la gestione economica della stessa, che può spettare anche ad una società in quanto titolare. Si evita, in tal modo, una rischiosa commistione nella conduzione professionale della farmacia da parte di soci che, come detto, possono anche essere non farmacisti. Ciò, a maggior ragione, nelle società di persone, dove alla responsabilità illimitata e solidale dei soci per le obbligazioni sociali corrisponde l’attribuzione ex lege (artt. 2257 e 2258 c.c.) del potere di amministrazione, che porta a ritenere ciascun socio compartecipe alla titolarità dell’esercizio farmaceutico […]».
(18)(18)
- Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 224-2014/I, Società tra professionisti - questioni applicative ad un anno dall’entrata in vigore, in CNN Notizie del 14.4.2014: «[…] rimangono in vigore i modelli societari regolati nelle precedenti leggi di settore, le quali si pongono come norme speciali rispetto alla disciplina generale sulle STP contenuta nella l. 183/2011 e, pertanto, non possono ritenersi abrogate in virtù del principio lex posterior non derogat priori speciali. […] la questione della specialità delle discipline previgenti dovrebbe riguardare anche altre professioni, come quella dei revisori legali (D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39) […]».
(19)(19)
- Consiglio Nazionale del Notariato, Sentenze Annotate, Società per la gestione di farmacie private e incompatibilità, in CNN Notizie del 24.6.2019: «[…] Sorgono a questo punto ulteriori interrogativi pratici, e, in particolare: - se il limite percentuale si debba riferire al volume d’affari, ovvero al numero delle farmacie stesse; […]. Quanto alla prima questione, in un’ottica di concorrenza, quale quella propria della norma portatrice della novella, sarebbe stato senz’altro più logico un riferimento al “mercato”, ma così non è stato per cui il dato testuale, numerico, appare decisivo, dovendosi avere riguardo al numero delle farmacie (intese come “punti vendita”) indipendentemente dal loro volume di affari […]».
(20)(20)
- Consiglio Nazionale del Notariato, Sentenze Annotate, Società per la gestione di farmacie private e incompatibilità, in CNN Notizie del 24.6.2019: «[…] Sorgono a questo punto ulteriori interrogativi pratici, e, in particolare: […] - se tale limite del 20% operi per “ciascuna” regione italiana, stante il disposto della norma, che fa riferimento a farmacie esistenti “nel territorio della medesima regione”. […] Per quanto riguarda invece il secondo profilo, il riferimento è alla Regione o alla Provincia autonoma, per cui esso appare riferibile esclusivamente all’ambito territoriale ivi indicato, con la conseguenza che non vi è preclusione a che, pur sempre sotto la soglia indicata, uno stesso soggetto detenga partecipazioni in farmacie ubicate in più regioni o province autonome […]».
(21)(21)
- Consiglio Nazionale del Notariato, Sentenze Annotate, Società per la gestione di farmacie private e incompatibilità, in CNN Notizie del 24.6.2019: «[…] Poiché il divieto di controllo di non più del 20% delle farmacie della Regione o della Provincia autonoma è rivolto ai “titolari dell’esercizio della farmacia privata”, ci si può chiedere se il superamento del limite si verifichi anche laddove la persona (fisica o meno), anziché essere titolare della farmacia, possieda una partecipazione tale da integrare i presupposti del controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c., al capitale di tante società per la gestione di farmacie che superino l’anzidetta soglia. Formalmente il limite appare rispettato: la norma si incentra sul soggetto che abbia la titolarità dell’esercizio della farmacia (in tal senso è il richiamo ai «soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362»), non sul soggetto che partecipi alla società titolare dell’esercizio della farmacia. Sul piano testuale, infatti, la norma non riguarda “l’investitore”, ma il farmacista (persona fisica o società) “imprenditore” e non “l’investitore”. Solo accedendo ad una interpretazione sostanzialistica della norma - che svaluti, peraltro, il rinvio al comma 1 dell’art. 7 - si potrebbe sostenere che il limite possa riguardare anche la sola detenzione della quota di partecipazione nelle società in questione. Ma si tratta di interpretazione tutt’altro che agevole, tanto che, per altro verso, fra le critiche rivolte dalla categoria interessata alla legge riformatrice c’è proprio quella di aver di fatto riferito il suddetto limite ai soli farmacisti e non anche agli “investitori” […]».
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