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Massimario delle operazioni societarie e degli enti non profit

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    Massimario delle operazioni societarie e degli enti non profit

    E – SOTTO-TIPI DI SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

    Informazioni sul volume

    Autore:

    Angelo Busani

    Editore:

    Wolters Kluwer

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    E.1 - S.r.l. con capitale inferiore a 10.000 euro

    1. Aumento a pagamento del capitale

    2. Aumento a pagamento del capitale: liberazione dei conferimenti

    3. Aumento gratuito del capitale

    4. Conferimento in natura nell’atto costitutivo

    5. Denominazione

    6. Evoluzione da s.r.l. “ordinaria” a s.r.l. con capitale inferiore a 10.000 euro

    7. Evoluzione in s.r.l. “ordinaria”

    8. Natura della società con capitale inferiore a euro 10.000

    9. Riduzione per perdite del capitale e ricostituzione del capitale minimo

    10. Riduzione per perdite del capitale oltre il terzo ed entro il terzo

    11. Riduzione volontaria del capitale

    12. Riserva legale

    13. Sovrapprezzo in sede di costituzione

    14. Trasformazione in s.r.l. a capitale ridotto e conferimenti

    1. Aumento a pagamento del capitale

    La s.r.l. che abbia il capitale sociale inferiore a euro 10.000 (anche se tale derivante a seguito di un’operazione di riduzione o azzeramento del capitale a copertura di perdite), può deliberare un aumento di capitale a pagamento a un valore nominale inferiore a euro 10.000 (1).

    2. Aumento a pagamento del capitale: liberazione dei conferimenti

    Qualora la s.r.l. con capitale sociale inferiore a 10.000 euro deliberi un aumento di capitale il cui esito è un capitale sociale il cui valore nominale resta sotto la soglia di 10.000 euro, è controverso (2) se debbano rispettarsi (3), o meno (4), gli obblighi di conferire solo denaro e di liberare immediatamente i conferimenti.

    3. Aumento gratuito del capitale

    In seguito alle modificazioni dell’art. 2463 c.c., ad opera del d.l. 76/2013, tutte le s.r.l., a prescindere dall’ammontare del loro capitale sociale, possono deliberare un aumento del capitale sociale a titolo gratuito a un valore nominale inferiore a euro 10.000 (5).

    4. Conferimento in natura nell’atto costitutivo

    Il conferimento in natura in sede di atto costitutivo è ammesso, a condizione che tale apporto sia iscritto in una riserva, e non a capitale (6).

    5. Denominazione

    La denominazione sociale della s.r.l. con capitale inferiore a 10.000 euro non deve contenere il riferimento al fatto che si tratta di una società a capitale ridotto (7).

    6. Evoluzione da s.r.l. “ordinaria” a s.r.l. con capitale inferiore a 10.000 euro

    La s.r.l. con capitale inferiore a 10.000 euro non è un tipo sociale a sé stante, ma è un possibile assetto di una s.r.l. “ordinaria”; pertanto, non è una trasformazione, ma una mera modificazione dello statuto, la riduzione del capitale da un importo maggiore di 10.000 euro a un importo minore di 10.000 euro (8).

    7. Evoluzione in s.r.l. “ordinaria”

    La s.r.l. con capitale inferiore a 10.000 euro non è un tipo sociale a sé stante, ma è un possibile assetto di una s.r.l. “ordinaria”; pertanto, non è una trasformazione, ma una mera modificazione dello statuto, l’aumento del capitale da un importo minore di 10.000 euro a un importo maggiore di 10.000 euro (9).

    8. Natura della società con capitale inferiore a euro 10.000

    La s.r.l. con capitale inferiore a 10.000 euro non è un tipo sociale a sé stante, ma è un possibile assetto di una s.r.l. “ordinaria”; pertanto, non è una trasformazione, ma una mera modificazione dello statuto, l’aumento del capitale da un importo minore di 10.000 euro a un importo maggiore di 10.000 euro; così come non è una trasformazione la riduzione del capitale da un importo maggiore di 10.000 euro a un importo minore di 10.000 euro (10).

    9. Riduzione per perdite del capitale e ricostituzione del capitale minimo

    La necessità di ricostituire il capitale sociale al valore legale minimo, in presenza di perdite (eccedenti il terzo del capitale) che abbiano ridotto il capitale al di sotto di detto minimo, deve essere riferita al fatto che il capitale minimo di una s.r.l. è stabilito in 1 euro (11); pertanto, una s.r.l. con capitale pari o superiore a 10.000 euro e con perdite che riducano tale capitale sotto i 10.000 euro, non è obbligata a ricostituire il suo capitale a un valore pari o superiore a 10.000 euro, ma può mantenere il valore nominale del capitale sociale compreso tra 1 e 9.999 euro (12); né occorre che il mantenimento del capitale sotto il valore di 10.000 euro necessiti di una previa modifica statutaria (13).

    10. Riduzione per perdite del capitale oltre il terzo ed entro il terzo

    Qualsiasi s.r.l. può deliberare una riduzione del capitale sociale a copertura di perdite a un valore nominale inferiore a euro 10.000, sia qualora la società versi nelle situazioni di cui agli artt. 2482-bis e 2482-ter c.c., sia qualora essa abbia perdite inferiori a un terzo del capitale sociale (14).

    11. Riduzione volontaria del capitale

    È legittima la deliberazione con la quale una s.r.l. con capitale pari o superiore a 10.000 euro riduca il capitale sotto i 10.000 euro (15), potendo invero ridurlo fino a 1 euro (16). Tuttavia, non può essere deliberata una riduzione del capitale sociale mediante rimborso ai soci delle quote pagate o mediante liberazione dall’obbligo dei versamenti ancora dovuti o mediante passaggio di capitale a riserve disponibili, qualora, all’esito dell’operazione, la somma del capitale sociale e della riserva legale risulti di ammontare inferiore a euro 10.000 (17).

    12. Riserva legale

    Nella s.r.l. con capitale sociale inferiore a euro 10.000, la riserva legale può essere utilizzata, oltre che per la copertura delle perdite, anche per l’aumento gratuito del capitale sociale (18).

    13. Sovrapprezzo in sede di costituzione

    È legittimo che, in sede di atto costitutivo di una s.r.l. con capitale sociale inferiore a euro 10.000 sia versato un sovrapprezzo (19).

    14. Trasformazione in s.r.l. a capitale ridotto e conferimenti

    In caso di trasformazione da altro tipo societario in s.r.l. a capitale ridotto o di trasformazione eterogenea in s.r.l. a capitale ridotto, non si applicano le norme di cui all’art. 2463, commi 4 e 5, c.c., nella parte in cui impongono di effettuare i conferimenti solamente in denaro (20).

    E.2 - S.r.l.-PMI

    E.2.1 - S.r.l.-PMI (in generale e miscellanea)

    1. Compito di controllo del notaio sui requisiti della s.r.l.-PMI

    2. Emissione di strumenti finanziari partecipativi

    3. Operazioni sulle quote di partecipazione al proprio capitale sociale

    4. Posticipazione di un anno in caso di perdite

    5. Quote dematerializzate: costituzione in pegno

    6. Quote dematerializzate: legittimazione all’esercizio dei diritti sociali

    7. S.r.l.-PMI: nozione

    1. Compito di controllo del notaio sui requisiti della s.r.l.-PMI

    Il notaio deve controllare (1) la sussistenza dei presupposti per la qualificazione di una s.r.l. come PMI e, pertanto, per poter applicare la relativa disciplina normativa (2).

    2. Emissione di strumenti finanziari partecipativi

    Non si applica alle s.r.l.-PMI, ma solo alle s.r.l. start-up innovative, la norma (art. 26, comma 7, d.l. 179/2012) (3) che dispone, nel caso in cui lo statuto lo preveda, la possibilità di emettere strumenti finanziari partecipativi (4).

    3. Operazioni sulle quote di partecipazione al proprio capitale sociale

    La s.r.l.-PMI può compiere operazioni sulle quote di partecipazione al proprio capitale sociale al (solo) fine di attuare piani di incentivazione (5).

    4. Posticipazione di un anno in caso di perdite

    Non si applica alle s.r.l.-PMI, ma solo alle s.r.l. start-up innovative, la norma (art. 26, comma 1, d.l. 179/2012) (6) che dispone, in caso di perdite, la posticipazione di un anno dei termini di cui agli artt. 2446-2447 e 2482-bis e 2482-ter c.c. (7).

    5. Quote dematerializzate: costituzione in pegno

    Poiché il pegno di quota di s.r.l. si costituisce con le medesime formalità con le quali si attua il suo trasferimento, nel caso di quote di s.r.l.-PMI offerte al pubblico e sottoscritte da un intermediario il pegno si costituisce mediante annotazione nel registro dell’intermediario (art. 100-ter, c. 2-bis, lett. c), d. lgs. 58/1998) (8).

    6. Quote dematerializzate: legittimazione all’esercizio dei diritti sociali

    Ai sensi dell’art. 100-ter d.lgs. 58/1998, le quote di s.r.l.-PMI possono essere organizzate in regime di dematerializzazione; fino a che le quote restano intestate (per conto del cliente) a nome dell’intermediario nel Registro Imprese, esse circolano mediante apposita scritturazione nei libri dell’intermediario; il proprietario della quota si legittima, nell’esercizio dei diritti sociali, mediante una certificazione rilasciata dall’intermediario (9). Pertanto, l’intermediario che ha sottoscritto le quote esercita in proprio i diritti sociali inerenti alle quote stesse fino a che: (i) non abbia depositato al Registro Imprese la certificazione attestante la propria titolarità di socio per conto di terzi; e (ii) non abbia rilasciato, a richiesta del sottoscrittore o del successivo acquirente, una certificazione comprovante la titolarità delle quote (art. 100-ter, c. 2-bis, d.lgs. 58/1998) (10).

    7. S.r.l.-PMI: nozione

    È s.r.l.-PMI (concetto che poi si articola in micro-impresa, piccola impresa e media impresa) (11) la s.r.l. che presenti (con osservazione da farsi annualmente utilizzando i dati risultanti dal bilancio d’esercizio) (12) tutte le seguenti caratteristiche (13):

    1) abbia ad oggetto una qualsiasi attività economica, anche non commerciale e anche non di impresa;

    2) per due esercizi consecutivi occupi meno di 250 persone ed abbia un fatturato annuo non superiore a euro 50 milioni oppure un totale di bilancio annuo non superiore a euro 43 milioni;

    3) non appartenga a gruppi di imprese il cui potere economico superi quello di una PMI.

    In sede di costituzione della s.r.l, i soci, con una dichiarazione informata a criteri di buona fede, i soci possono affermarne la natura di PMI (14).

    E.2.2 - Categorie di quote

    1. Categorie di quote non standardizzate

    2. Categorie di quote standardizzate

    3. Deliberazione che pregiudica le quote “di categoria”

    4. Diritti “diversi” delle quote “di categoria”: identici ai “particolari diritti”

    5. Diritti “diversi” delle quote “di categoria”: inerenti alla loro circolazione

    6. Diritti “diversi” delle quote “di categoria”: libera determinabilità

    7. Diritti “diversi” delle quote “di categoria”: limite al diritto di informazione

    8. Diritti “diversi” delle quote “di categoria”: limiti a diritti ordinari

    9. Diritti “diversi” delle quote “di categoria”: limiti al diritto di consultazione

    10. Diritti “diversi” delle quote “di categoria”: limiti al diritto di recesso

    11. Diritti “diversi” delle quote “di categoria”: limiti al diritto di sottoscrizione

    12. Diritti “diversi” delle quote “di categoria”: quote “a tempo”

    13. Diritti “diversi” delle quote “di categoria”: voto limitato o ampliato

    14. Emissione di quote “di categoria”: diritto di sottoscrizione

    15. Emissione di quote “di categoria”: modifica statutaria

    16. Emissione di quote “di categoria”: pregiudizio di altri soci e recesso

    17. Perdita dei presupposti per essere PMI

    18. Quote “di categoria” con voto maggiorato: computo dei quorum assembleari

    19. Quote “di categoria” diversa in capo al medesimo socio

    20. Quote “di categoria” diversa in capo al medesimo socio: morosità

    21. Quote “di categoria” diversa in capo al medesimo socio: pegno e usufrutto

    22. Quote “di categoria” diversa in capo al medesimo socio: recesso

    23. Quote “di categoria” diversa in capo al medesimo socio: voto divergente

    24. Quote “di categoria” e “particolari diritti” in capo al medesimo socio

    25. Quote “di categoria” prive del voto: intervento in assemblea

    26. Quote “di categoria” prive del voto: computo dei quorum assembleari

    27. Trasferimento di quote “di categoria” e trasferimento degli inerenti diritti

    1. Categorie di quote non standardizzate

    Nelle s.r.l.-PMI, si può parlare di “categoria” di quote quando a una o più quote di partecipazione al capitale sociale, di diverso valore nominale (c.d. quote “non standardizzate”), siano attribuiti determinati diritti, uguali per tutte le quote della medesima categoria ma diversi dai diritti attribuiti alle quote di partecipazione “ordinarie” o alle quote di partecipazione appartenenti ad altra categoria (1).

    2. Categorie di quote standardizzate

    Nelle s.r.l.-PMI, si può parlare di “categoria” di quote quando a più quote di partecipazione al capitale sociale, tutte di pari valore nominale o prive di valore nominale (2) (c.d. quote “standardizzate”), siano attribuiti determinati diritti, uguali per tutte le quote della medesima categoria (3), ma diversi dai diritti attribuiti alle quote di partecipazione “ordinarie” o alle quote di partecipazione appartenenti ad altra categoria (4) (contrasta con questa opinione la tesi secondo cui nella s.r.l. non sarebbe possibile suddividere le quote di partecipazione al capitale sociale in “unità predeterminate e vincolanti” essendo “unica” la “posizione partecipativa” del socio al capitale sociale) (5).

    3. Deliberazione che pregiudica le quote “di categoria”

    La decisione dei soci di una s.r.l.-PMI che pregiudica i diritti dei titolari di quote “di categoria” deve essere approvata dall’assemblea dei soci di detta categoria, disciplinata dalle medesime regole che disciplinano le assemblee convocate per deliberare le modifiche statutarie (6) (salvo che lo statuto disponga una disciplina diversa) (7). L’approvazione dei soci “di categoria” può essere effettuata anche mediante il loro unanime consenso espresso nell’ambito dell’assemblea generale dei soci (8).

    4. Diritti “diversi” delle quote “di categoria”: identici ai “particolari diritti”

    Tutti i diritti che possono essere configurabili quali “particolari diritti” dei soci di s.r.l. possono essere configurabili anche quali “diritti diversi” delle quote “di categoria” della s.r.l.-PMI (e viceversa) (9); i “particolari diritti” sono una posizione di vantaggio inerente alla persona del socio, i “diritti diversi delle quote “di categoria” sono una oggettiva caratteristica della quota di partecipazione al capitale sociale (10).

    Non è legittima l’emissione di quote “di categoria” contrastanti con l’attribuzione di “particolari diritti” (11).

    5. Diritti “diversi” delle quote “di categoria”: inerenti alla loro circolazione

    I “diritti diversi” attribuiti alle quote “di categoria” nelle s.r.l.-PMI possono consistere in obblighi, oneri o diritti inerenti alla circolazione delle quote medesime (12).

    6. Diritti “diversi” delle quote “di categoria”: libera determinabilità

    I “diritti diversi” attribuiti alle quote “di categoria” nelle s.r.l.-PMI sono liberamente determinabili, con i limiti derivanti dalla legge (ad esempio, l’inderogabilità del divieto di patto leonino o della disciplina in tema di diritto di recesso) (13) e con il limite che non contrastino con “particolari diritti” attribuiti a taluno dei soci (14).

    7. Diritti “diversi” delle quote “di categoria”: limite al diritto di informazione

    È legittima, nelle s.r.l.-PMI la clausola statutaria che limiti o escluda, per i titolari di una o più categorie di quote, il diritto di avere dagli amministratori notizie sugli affari sociali e di consultare i documenti relativi all’amministrazione nel periodo in cui sia in carica l’organo di controllo della gestione (15).

    8. Diritti “diversi” delle quote “di categoria”: limiti a diritti ordinari

    I “diritti diversi” attribuiti alle quote “di categoria” nelle s.r.l.-PMI possono consistere in una limitazione dei diritti attribuiti dalla legge (con disposizione derogabile) al socio di s.r.l. (16).

    9. Diritti “diversi” delle quote “di categoria”: limiti al diritto di consultazione

    Non è legittima, nelle s.r.l.-PMI la clausola statutaria che limiti o escluda, per i titolari di una o più categorie di quote, il diritto alla consultazione del libro soci e del libro delle decisioni dei soci (17).

    10. Diritti “diversi” delle quote “di categoria”: limiti al diritto di recesso

    Tra i “diritti diversi” attribuiti alle quote “di categoria” nelle s.r.l.-PMI e consistenti in una limitazione dei diritti attribuiti dalla legge al socio di s.r.l. non può essere compreso il diritto di recesso derivante dall’esclusione o dalla limitazione del diritto di sottoscrizione derivante da una deliberazione di aumento del capitale sociale (18).

    11. Diritti “diversi” delle quote “di categoria”: limiti al diritto di sottoscrizione

    Tra i “diritti diversi” attribuiti alle quote “di categoria” nelle s.r.l.-PMI e consistenti in una limitazione dei diritti attribuiti dalla legge al socio di s.r.l. può essere compresa la limitazione o l’esclusione del diritto di sottoscrizione derivante da una deliberazione di aumento del capitale sociale (salvo il caso della riduzione del capitale sociale al di sotto del valore minimo legale, caso nel quale il diritto di sottoscrizione è insopprimibile) (19).

    12. Diritti “diversi” delle quote “di categoria”: quote “a tempo”

    È legittima, nella s.r.l.-PMI, l’emissione di quote di categoria “a tempo” (ossia soggette a un termine finale di durata o una condizione non meramente potestativa che ne comporta l’automatica estinzione) (20), con l’effetto di rendere temporanea la partecipazione al capitale sociale dei soci che ne siano i titolari (21). È controverso, però, se, allo scadere del termine di durata, al socio titolare della quota “a tempo” debba spettare (22), o meno (23), il diritto di ricevere la liquidazione della quota estinta per decorso del termine (24).

    13. Diritti “diversi” delle quote “di categoria”: voto limitato o ampliato

    È legittima la clausola statutaria che attribuisce a una categoria di quote di s.r.l.-PMI un diritto di voto maggiorato, un diritto di voto multiplo, un diritto di voto limitato o un diritto di voto scaglionato (25). Non vi sono limitazioni alla percentuale di capitale sociale rappresentata da tali categorie di quote (26).

    14. Emissione di quote “di categoria”: diritto di sottoscrizione

    In caso di aumento di capitale, al socio titolare di quote “di categoria” non compete il diritto di ottenere l’emissione (al fine della loro sottoscrizione) di “nuove” quote “di categoria” identica a quelle già di sua titolarità e, pertanto, a ogni socio compete il diritto di sottoscrivere qualsiasi categoria di quote sia oggetto di emissione (27): è legittima la clausola statutaria che disciplini l’emissione e il diritto di sottoscrizione di nuove quote in presenza di quote “di categoria” (28).

    15. Emissione di quote “di categoria”: modifica statutaria

    L’emissione di quote “di categoria” da parte di una s.r.l.-PMI è una modifica statutaria che può essere deliberata bensì a maggioranza, ma nel rispetto del principio di parità di trattamento dei soci (ad esempio, mediante un aumento di capitale sociale offerto in sottoscrizione a tutti i soci) (29).

    16. Emissione di quote “di categoria”: pregiudizio di altri soci e recesso

    L’emissione delle quote “di categoria” da parte di una s.r.l.-PMI è subordinata al consenso individuale del socio titolare di un “particolare diritto” che sia pregiudicato da detta emissione e al consenso (individuale o collettivo, a seconda dei casi) dei soci titolari di quote di altra categoria che siano pregiudicati da detta emissione (30); in quest’ultima fattispecie, appare fondata l’osservazione circa la spettanza del diritto di recesso al socio che non abbia espresso voto favorevole (31).

    17. Perdita dei presupposti per essere PMI

    Se vengono a mancare i presupposti per i quali la s.r.l. ha la qualifica di PMI, le categorie di quote a quel momento esistenti mantengono le loro caratteristiche (32).

    18. Quote “di categoria” con voto maggiorato: computo dei quorum assembleari

    Nel computo dei quorum costitutivi e deliberativi dell’assemblea dei soci, le quote “di categoria” della s.r.l.-PMI dotate di diritto di voto plurimo o maggiorato sono considerate per il numero dei voti che esse esprimono e non per la parte di capitale sociale da esse rappresentata (33).

    19. Quote “di categoria” diversa in capo al medesimo socio

    A ciascun socio di s.r.l.-PMI possono appartenere sia quote “ordinarie” che quote “di categoria” (34).

    20. Quote “di categoria” diversa in capo al medesimo socio: morosità

    Se il socio di s.r.l.-PMI, titolare di quote di diverse categorie, risulta moroso nei versamenti dovuti in relazione alle quote di una data categoria, detta morosità (che affetta tutte le quote appartenenti alla medesima categoria) non si estende alle quote di altra categoria per le quali siano stati effettuati i dovuti versamenti (35).

    21. Quote “di categoria” diversa in capo al medesimo socio: pegno e usufrutto

    Il socio di s.r.l.-PMI, titolare di quote di diversa categoria, può concedere in pegno o usufrutto le une mantenendo le altre in proprietà piena (con l’effetto, ad esempio, che il voto spettante alle une è indipendente dal voto spettante alle altre; e che, se il voto spetta al socio, non occorre la nomina del rappresentante comune) (36).

    22. Quote “di categoria” diversa in capo al medesimo socio: recesso

    Il socio di s.r.l.-PMI, titolare di quote di diversa categoria, può esercitare il diritto di recesso con riferimento alle quote di una data categoria mantenendo la titolarità delle quote di altra categoria (37).

    23. Quote “di categoria” diversa in capo al medesimo socio: voto divergente

    Il socio di s.r.l.-PMI può votare in modo divergente con riferimento alle quote di diversa categoria di cui è titolare (38).

    24. Quote “di categoria” e “particolari diritti” in capo al medesimo socio

    La titolarità di quote “di categoria” s.r.l.-PMI non impedisce l’attribuzione al socio di “particolari diritti” (39); i “particolari diritti” sono una posizione di vantaggio inerente alla persona del socio, i “diritti diversi delle quote “di categoria” sono una oggettiva caratteristica della quota di partecipazione al capitale sociale (40).

    25. Quote “di categoria” prive del voto: intervento in assemblea

    È legittima la clausola statutaria che impedisce l’intervento in assemblea ai titolari di quote “di categoria” di una s.r.l.-PMI prive del diritto di voto (41).

    26. Quote “di categoria” prive del voto: computo dei quorum assembleari

    Nel computo dei quorum costitutivi e deliberativi dell’assemblea dei soci, le quote “di categoria” di s.r.l.-PMI prive del diritto di voto non sono considerate (42).

    27. Trasferimento di quote “di categoria” e trasferimento degli inerenti diritti

    Il trasferimento delle quote “di categoria” di s.r.l.-PMI comporta, salvo diversa regola statutaria, il trasferimento dei diritti attribuiti alla “categoria” di quote in questione (43).

    E.2.3 - Quote proprie

    1. Assegnazione di quote inoptate in sede di aumento a pagamento del capitale

    2. Assegnazione di quote proprie in attuazione di piano di incentivazione

    3. Assegnazione di quote proprie in sede di aumento gratuito del capitale

    4. Decisione di acquisto di quote proprie

    5. Diritto agli utili afferente alle quote proprie

    6. Diritto di sottoscrizione afferente alle quote proprie

    7. Limiti per l’acquisto di quote proprie

    8. Mancata attuazione del piano di incentivazione

    9. Mancata attuazione del piano di incentivazione: annullamento delle quote

    10. Operazioni su quote proprie

    11. Quorum assembleare afferente alle quote proprie

    12. Voto afferente alle quote proprie

    1. Assegnazione di quote inoptate in sede di aumento a pagamento del capitale

    È legittima la deliberazione che, in sede di aumento a pagamento del capitale sociale di s.r.l.-PMI, disponga l’assegnazione delle quote inoptate alla società emittente qualora l’assegnazione sia effettuata in attuazione di piani di incentivazione e la sottoscrizione avvenga imputando a capitale riserve disponibili (1).

    2. Assegnazione di quote proprie in attuazione di piano di incentivazione

    L’assegnazione di quote proprie in favore dei beneficiari di un piano di incentivazione non necessita di un’ulteriore autorizzazione dei soci rispetto a quella già rilasciata per l’acquisto delle quote proprie, in quanto tale assegnazione, effettuata dagli amministratori per l’attuazione del piano di incentivazione, deve ritenersi implicitamente ricompresa nell’autorizzazione inizialmente concessa per l’acquisto delle quote stesse (2).

    3. Assegnazione di quote proprie in sede di aumento gratuito del capitale

    È legittima la deliberazione che, in sede di aumento gratuito del capitale sociale di s.r.l.-PMI, disponga l’assegnazione alla società emittente di “quote proprie”, qualora l’assegnazione sia effettuata in attuazione di piani di incentivazione e la deliberazione sia assunta con il voto unanime dei soci (3).

    4. Decisione di acquisto di quote proprie

    L’acquisto di “quote proprie” da parte della s.r.l.-PMI (strumentale all’attuazione di piani di incentivazione) deve essere deciso dai soci (4); tale decisione può essere assunta sia con metodo assembleare sia facendo ricorso agli strumenti della consultazione o del consenso espresso per iscritto (5).

    5. Diritto agli utili afferente alle quote proprie

    Il diritto agli utili spettante alle “quote proprie” della s.r.l.-PMI (sussistenti perché strumentali all’attuazione di piani di incentivazione) è attribuito proporzionalmente agli altri soci (6).

    6. Diritto di sottoscrizione afferente alle quote proprie

    Il diritto di sottoscrizione spettante alle “quote proprie” della s.r.l.-PMI (sussistenti perché strumentali all’attuazione di piani di incentivazione) è attribuito proporzionalmente agli altri soci (7).

    7. Limiti per l’acquisto di quote proprie

    All’acquisto di “quote proprie” da parte delle s.r.l.-PMI (strumentale all’attuazione di piani di incentivazione) si applicano, per analogia, le limitazioni dettate nella disciplina della s.p.a. per gli acquisti di azioni proprie (non si possono utilizzare somme eccedenti gli utili distribuibili e le riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio; le quote acquistate dalla società devono essere interamente liberate; una apposita riserva negativa deve essere iscritta in bilancio) (8). Peraltro, si ritiene che all’acquisto di “quote proprie” da parte delle s.r.l.-PMI sia inapplicabile il limite temporale di cui all’art. 2357, c. 2, c.c. (per il quale l’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie è accordata per massimi diciotto mesi) (9).

    8. Mancata attuazione del piano di incentivazione

    In caso di mancata attuazione del piano di incentivazione in relazione al quale è stato effettuato l’acquisto di quote proprie, gli amministratori sono tenuti a convocare l’assemblea per deliberare l’annullamento immediato delle quote proprie; resta ferma, tuttavia, la possibilità che, in alternativa, gli amministratori sottopongano all’assemblea un nuovo piano di incentivazione (oppure una proroga del piano non attuato) associandovi le quote proprie precedentemente acquistate (10).

    9. Mancata attuazione del piano di incentivazione: annullamento delle quote

    Per il caso in cui la mancata attuazione del piano di incentivazione comporti la necessità di procedere all’annullamento obbligatorio delle quote proprie, l’assemblea può deliberare:

    • la riduzione del capitale sociale (che, avendo natura obbligatoria, non è soggetta alla disciplina di cui all’art. 2482 c.c.) di importo pari al valore nominale delle quote annullate, con contestuale eliminazione della riserva negativa formata al momento dell’acquisto delle quote proprie (11);

    • l’annullamento delle quote proprie senza riduzione del capitale sociale, accrescendo il valore nominale delle quote rimaste in circolazione (12).

    10. Operazioni su quote proprie

    È legittimo l’acquisto di “quote proprie” da parte della s.r.l.-PMI a condizione che sia effettuato in esecuzione di un piano di incentivazione e che sia effettuato nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili secondo l’ultimo bilancio approvato (13).

    11. Quorum assembleare afferente alle quote proprie

    Le “quote proprie” della s.r.l.-PMI (sussistenti perché strumentali all’attuazione di piani di incentivazione) si computano ai fini del calcolo dei quorum costitutivi e deliberativi previsti per le decisioni dei soci (14).

    12. Voto afferente alle quote proprie

    Le “quote proprie” della s.r.l.-PMI (sussistenti perché strumentali all’attuazione di piani di incentivazione) non hanno diritto di voto (15).

    E.3 - S.r.l. semplificata

    1. Acquisti “pericolosi”

    2. Amministratori non soci

    3. Amministrazione

    4. Atto costitutivo: derogabilità del modello standard

    5. Atto costitutivo: versamento dei centesimi agli amministratori

    6. Aumento di capitale con conferimento in natura

    7. Aumento di capitale: sottoscrizione e versamento

    8. Cessione di quota a soggetto diverso da una persona fisica

    9. Decisioni dei soci

    10. Decisioni dei soci non assembleari

    11. Durata della società

    12. Esercizi sociali

    13. Evoluzione da s.r.l.s. a s.r.l. con capitale inferiore a 10.000 euro

    14. Evoluzione da s.r.l.s. a s.r.l. ordinaria

    15. Evoluzione in s.r.l.s.

    16. Finanziamento soci

    17. Impresa sociale

    18. Modifiche statutarie

    19. Natura della s.r.l.s.

    20. Oggetto sociale

    21. Onorario notarile e costi di costituzione della società

    22. Organo di controllo

    23. Pegno di quota di s.r.l.s. a soggetto non persona fisica

    24. Riduzione del capitale sociale: disciplina applicabile

    25. Riserva legale

    26. Sede sociale

    27. Società fiduciaria socia di s.r.l.s.

    28. Statuto della s.r.l.s.

    29. Usufrutto di quota di s.r.l.s. a soggetto non persona fisica

    1. Acquisti “pericolosi”

    Anche la s.r.l.s., nel rispetto della norma di cui all’art. 2465, comma 2, c.c., può effettuare le operazioni note come acquisti “pericolosi” (1).

    2. Amministratori non soci

    È controverso (2) se nella s.r.l.s. possano essere nominati amministratori anche soggetti non soci (3).

    3. Amministrazione

    È controverso se la disciplina dell’amministrazione della s.r.l.s. sia esclusivamente quella dettata dalla legge (4) oppure se sia legittima la clausola dell’atto costitutivo di s.r.l.s. avente a oggetto la scelta del modello di amministrazione (5).

    4. Atto costitutivo: derogabilità del modello standard

    Dopo l’introduzione del principio per il quale le clausole del modello standard di atto costitutivo (di cui al d.m. 138/2012) sono inderogabili (art. 2463-bis, comma 3, c.c.), si è risolta nel senso della immodificabilità del modello standard (6) la controversia interpretativa precedentemente insorta sul punto se il modello standard di cui al d.m. n. 138/2012 fosse immodificabile (7) (essendo tuttavia comunque introducibili le formule occorrenti per l’atto pubblico notarile) (8) oppure se fosse legittima la presenza nell’atto costitutivo di s.r.l.s. di clausole convenzionali aggiuntive (rispetto alla schema standard di cui al d.m. 138/2012) purché compatibili con la disciplina generale della s.r.l. (9); fermo restando che il modello standard deve essere comunque adeguato alle sopravvenute modificazioni legislative (10); probabilmente, l’atto costitutivo di s.r.l.s. può contenere clausole meramente riproduttive di norme di legge (11) in quanto funzionali a determinare gli elementi essenziali della società (come, ad esempio, la durata della società) (12).

    5. Atto costitutivo: versamento dei centesimi agli amministratori

    Il versamento dei “centesimi” in sede di atto costitutivo deve essere effettuato mediante deposito ai componenti (o a uno di essi) (13) del nominando organo amministrativo; costui o costoro non debbono essere necessariamente presenti all’atto costitutivo (e non occorre che esso ne riporti la quietanza), essendo sufficiente che i soci attestino l’effettuazione di un bonifico bancario a loro favore o il deposito vincolato della somma occorrente presso il notaio rogante o presso una banca (14), non essendo rilevante che il modello ministeriale non preveda detta modalità (15).

    6. Aumento di capitale con conferimento in natura

    È controverso se sia legittima la deliberazione di aumento del capitale sociale di una s.r.l.s. che preveda un conferimento in natura (16): da un lato, il divieto di conferimento in natura senz’altro non vale se il capitale viene aumentato in modo da eguagliare o superare la soglia dei 10.000 euro (17); d’altro lato, si controverte se il divieto valga (18), o meno (19), qualora il capitale venga aumentato in modo da attestarsi al di sotto della soglia di 10.000 euro.

    7. Aumento di capitale: sottoscrizione e versamento

    Fatto salvo il caso della s.r.l.s. unipersonale, è controverso se, in sede di sottoscrizione di un aumento di capitale sociale di una s.r.l.s., vi sia (20), o meno (21), l’obbligo di integrale versamento del conferimento in denaro.

    8. Cessione di quota a soggetto diverso da una persona fisica

    Il subentro, in una quota di partecipazione al capitale sociale di una s.r.l.s., di un soggetto diverso da una persona fisica comporta l’evoluzione della s.r.l.s. in s.r.l. ordinaria con capitale inferiore a 10.000 euro; non si tratta di una fattispecie di “trasformazione” ma di una mera “modificazione statutaria” (22).

    9. Decisioni dei soci

    Ai soci di s.r.l.s. non possono essere attribuite competenze decisionali ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge (23); e pertanto il funzionamento dell’assemblea della s.r.l.s. è disciplinato esclusivamente dalla legge (24).

    10. Decisioni dei soci non assembleari

    È legittima la clausola dell’atto costitutivo di s.r.l.s. avente a oggetto la previsione della possibilità di decisioni dei soci adottate con metodo diverso da quello collegiale (25).

    11. Durata della società

    È controverso se la s.r.l.s. debba necessariamente avere una durata indeterminata (26) oppure se sia legittimo predisporre una clausola dell’atto costitutivo di s.r.l.s. che abbia a oggetto la determinazione della durata della società (27).

    12. Esercizi sociali

    È controverso se la s.r.l.s. abbia l’esercizio necessariamente coincidente con l’anno solare (28); oppure se l’atto costitutivo di s.r.l.s. possa contenere l’indicazione della data di scadenza degli esercizi sociali (29).

    13. Evoluzione da s.r.l.s. a s.r.l. con capitale inferiore a 10.000 euro

    È legittima la deliberazione di modifica statutaria (che non integra una “trasformazione”) con la quale la s.r.l.s. decide di assumere la forma di s.r.l. ordinaria con capitale inferiore a 10.000 euro (30).

    14. Evoluzione da s.r.l.s. a s.r.l. ordinaria

    È legittima la deliberazione di modifica statutaria (che non integra una “trasformazione” (31)) con la quale la s.r.l.s. decide di assumere la forma di s.r.l. ordinaria con capitale pari o superiore a 10.000 euro, purché ne sia appunto aumentato il capitale sociale (a titolo oneroso o a pagamento) ad almeno 10.000 euro; non occorre accertare il valore del patrimonio sociale della s.r.l.s. mediante una relazione di stima (32).

    15. Evoluzione in s.r.l.s.

    Se una s.r.l. già vigente (essendo partecipata solo da persone fisiche e avendo un capitale sociale del valore nominale inferiore a 10.000 euro o riducendolo sotto i 10.000 euro) adotta uno statuto uguale al modello standard di atto costitutivo, non si giunge ad avere una s.r.l.s. (poiché essa è un tipo societario “d’ingresso” nell’ordinamento, ma non è la possibile evoluzione di un altro tipo societario), bensì di una s.r.l. ordinaria con capitale inferiore ai 10.000 euro, caratterizzata dall’essere regolata con quel particolare statuto; identica conclusione si ha nel caso che alla medesima situazione si giunga con una operazione di trasformazione omogenea o eterogenea oppure a seguito di una scissione o di una fusione (33). Dovrebbe quindi essere superata dai successivi sviluppi normativi l’opinione secondo cui la s.r.l. “a capitale ridotto” (34) e la s.r.l. ordinaria (una volta diminuito il capitale sotto i 10.000 euro) (35) potevano decidere di evolvere in s.r.l.s.

    16. Finanziamento soci

    Alla s.r.l.s. si applicano le medesime norme disposte per la s.r.l. ordinaria in tema di finanziamento alla società da parte dei soci (36).

    17. Impresa sociale

    È controverso se la disciplina della società a responsabilità limitata semplificata e la disciplina dell’impresa sociale siano tra loro compatibili (37) o meno (38).

    18. Modifiche statutarie

    È legittima l’approvazione di modifiche (ad esempio: denominazione, oggetto, sede) all’atto costitutivo di s.r.l.s. compatibili con tale tipo societario; a esse si applica la disciplina delle modifiche statutarie propria della s.r.l. “ordinaria” (39), incluso l’obbligo di deposito nel Registro delle Imprese del testo integrale aggiornato dello statuto o dell’atto costitutivo (40). Se invece siano introdotte modifiche incompatibili con il modello standard di atto costitutivo, con ciò si provoca un’evoluzione della s.r.l.s. in s.r.l. ordinaria con capitale inferiore a 10.000 euro; non si tratta peraltro di una trasformazione ma di una mera modificazione statutaria (41).

    19. Natura della s.r.l.s.

    La s.r.l.s. è un sottotipo (o una variante) della s.r.l. caratterizzato da alcune peculiarità (principalmente: soci solo persone fisiche; capitale sociale inferiore a 10.000 euro; modello standard di atto costitutivo) riguardanti la fase costitutiva (42).

    20. Oggetto sociale

    La s.r.l.s. può avere qualsiasi oggetto sociale (43).

    21. Onorario notarile e costi di costituzione della società

    La prestazione professionale notarile è gratuita quanto alla redazione dell’atto costitutivo e al rilascio delle copie occorrenti per gli adempimenti nonché di una copia per la società. L’atto costitutivo della s.r.l.s. non sconta imposta di bollo, diritti di segreteria e tassa archivio notarile (44). Invece, la prestazione professionale del notaio non è gratuita se egli sia incaricato di redigere un atto costitutivo diverso dal modello standard di s.r.l.s. (45) (il che determina che non una s.r.l.s. viene in essere, ma una s.r.l. con capitale inferiore a 10.000 euro).

    22. Organo di controllo

    Nell’atto costitutivo della s.r.l.s. (ma la questione è controversa) (46) non vi può essere alcuna clausola inerente l’organo di controllo, la cui presenza nella s.r.l.s. si ha solo nei casi previsti dalla legge (47).

    23. Pegno di quota di s.r.l.s. a soggetto non persona fisica

    È legittimo che un soggetto diverso da una persona fisica sia titolare del diritto di pegno su una quota di una s.r.l.s. (48).

    24. Riduzione del capitale sociale: disciplina applicabile

    Si applica alla s.r.l.s. (ma la questione è controversa) (49) la medesima disciplina prevista dalla legge per la riduzione del capitale per perdite nella s.r.l. ordinaria (50).

    25. Riserva legale

    Vale anche per la s.r.l.s. la norma dettata per la s.r.l. con capitale inferiore a 10.000 euro che impone di accantonare a riserva legale un quinto dell’utile annuo fino a che la somma tra il capitale e la riserva legale non abbia raggiunto l’ammontare di 10.000 euro (51).

    26. Sede sociale

    L’atto costitutivo di s.r.l.s. può contenere l’indirizzo della sede sociale (52).

    27. Società fiduciaria socia di s.r.l.s.

    È illegittima la partecipazione di una società fiduciaria (anche se il fiduciante sia una persona fisica) all’atto costitutivo di una s.r.l.s. (53).

    28. Statuto della s.r.l.s.

    È controverso se l’atto costitutivo della s.r.l.s. consti di un unico documento e non possa esservi allegato alcuno statuto (54); oppure se all’atto costitutivo della s.r.l.s. possa essere allegato uno statuto, eventualmente contenente anche clausole recanti norme non contingenti e non transitorie (55).

    29. Usufrutto di quota di s.r.l.s. a soggetto non persona fisica

    È legittimo che un soggetto diverso da una persona fisica sia titolare del diritto di usufrutto su una quota di una s.r.l.s. (56).

    E.4 - S.r.l. “sportiva”

    1. Società sportiva dilettantistica: clausola compromissoria

    2. Società sportiva dilettantistica: denominazione

    3. Società sportiva dilettantistica: oggetto sociale

    4. Società sportiva professionistica: oggetto sociale

    5. S.r.l. sportiva a capitale ridotto

    6. S.r.l. sportiva a socio unico

    7. Trasformazione di associazione sportiva in s.r.l. sportiva a capitale ridotto

    8. Trasformazione di coop. a mutualità prevalente in s.r.l. sportiva dilettantistica

    9. Trasformazione di coop. sportiva in s.r.l. sportiva dilettantistica

    10. Trasformazione di società sportiva dilettantistica

    11. Trasformazione di s.r.l. sportiva lucrativa in s.r.l. sportiva dilettantistica

    12. Vendita in danno della quota di socio moroso

    13. Voto capitario nella s.r.l. sportiva dilettantistica

    1. Società sportiva dilettantistica: clausola compromissoria

    Anche nelle società sportiva dilettantistica la clausola compromissoria deve prevedere la nomina degli arbitri da parte di soggetti estranei alla controversia (1).

    2. Società sportiva dilettantistica: denominazione

    «1. Gli enti sportivi dilettantistici indicano nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica […]» (2).

    3. Società sportiva dilettantistica: oggetto sociale

    «1. Le società […] sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto […]. Nello statuto devono essere espressamente previsti: […] b) l’oggetto sociale con specifico riferimento all’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica; […] d) l’assenza di fini di lucro […]; h) l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni» (3).

    «1. Le […] società sportive dilettantistiche possono esercitare attività diverse da quelle principali di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), a condizione che l’atto costitutivo o lo statuto lo consentano e che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, […]» (4).

    4. Società sportiva professionistica: oggetto sociale

    «1. Le società sportive professionistiche sono costituite nella forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata. È obbligatoria la nomina del collegio sindacale.

    2. L’atto costitutivo prevede che la società possa svolgere esclusivamente attività sportive ed attività ad esse connesse o strumentali.

    3. L’atto costitutivo prevede altresì che una quota parte degli utili, non inferiore al 10 per cento, sia destinata a scuole giovanili di addestramento e formazione tecnico-sportiva.

    4. Prima di procedere al deposito dell’atto costitutivo, a norma dell’articolo 2330 del codice civile, la società deve ottenere l’affiliazione da una o da più Federazioni Sportive Nazionali […].

    7. Negli atti costitutivi delle società sportive professionistiche è prevista la costituzione di un organo consultivo che provvede, con pareri obbligatori ma non vincolanti, alla tutela degli interessi specifici dei tifosi. […]» (5).

    5. S.r.l. sportiva a capitale ridotto

    È lecito che una s.r.l. sportiva decida di determinare il proprio capitale sociale in una misura inferiore a 10.000 euro e superiore a 1 euro, così come consentito dall’art. 2463, c. 4, c.c. (6).

    6. S.r.l. sportiva a socio unico

    È lecito che una s.r.l. sportiva sia costituita nella forma della società unipersonale (7); unico socio può ben esserne anche un’associazione sportiva dilettantistica non riconosciuta (8).

    7. Trasformazione di associazione sportiva in s.r.l. sportiva a capitale ridotto

    È lecito che un’associazione sportiva si trasformi in una s.r.l. (sportiva) anche a capitale ridotto, non ostando a tale operazione né il divieto di conferimenti in natura (di cui all’art. 2463, c. 4, c.c.) né l’obbligo di formazione della riserva legale “accelerata” (di cui all’art. 2463, c. 5, c.c.) (9).

    8. Trasformazione di coop. a mutualità prevalente in s.r.l. sportiva dilettantistica

    È lecito che una cooperativa a mutualità prevalente si trasformi in una s.r.l. sportiva dilettantistica, purché vengano previamente modificate le clausole dello statuto relative alla mutualità prevalente (10).

    9. Trasformazione di coop. sportiva in s.r.l. sportiva dilettantistica

    Qualora una cooperativa sportiva intenda trasformarsi in una s.r.l. sportiva dilettantistica, pare preferibile prevalere l’opinione per la quale l’obbligo di devoluzione a fondi mutualistici del patrimonio sociale investa le sole riserve indisponibili e non l’integrità del patrimonio (11).

    10. Trasformazione di società sportiva dilettantistica

    È legittimo che una società sportiva dilettantistica per azioni senza scopo di lucro, intendendo svolgere un’attività imprenditoriale pura, proceda alla modificazione di tale oggetto sociale, nonché all’adozione di un nuovo testo di statuto sociale tipico (società per azioni con scopo di lucro), nel quale venga meno ogni limite alla divisione degli utili tra i soci e alla devoluzione del patrimonio agli stessi in caso di scioglimento della società (12); in tal caso pare opportuno qualificare l’operazione come trasformazione eterogenea, senza però doversi dare corso alla redazione della relazione di stima (13).

    11. Trasformazione di s.r.l. sportiva lucrativa in s.r.l. sportiva dilettantistica

    È lecito che una s.r.l. sportiva lucrativa si trasformi in una s.r.l. sportiva dilettantistica; tale operazione dovrebbe sostanziarsi in una trasformazione eterogenea in senso tecnico, poiché si incide sullo scopo sociale (che evolve da “lucrativo” a “ideale”) (14).

    12. Vendita in danno della quota di socio moroso

    In caso di vendita in danno del socio moroso di s.r.l., egli ha diritto a una liquidazione di valore pari al valore nominale della partecipazione liquidata sportiva la vendita in danno della quota del socio moroso deve avvenire per il solo valore nominale della stesa, e non per valore risultante dall’ultimo bilancio approvato (15).

    13. Voto capitario nella s.r.l. sportiva dilettantistica

    È illegittima la previsione del voto capitario nella società sportiva dilettantistica esercitata nella forma della s.r.l. (16).

    Note a piè di pagina
    (1)(1)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 143, Il minimo del capitale sociale nelle s.r.l. (artt. 2463, 2482 e 2482-ter c.c.), 19 maggio 2015: «[…] non si ravvisano motivi di carattere né sistematico né funzionale per imporre a una s.r.l., che sia nata con un capitale pari o superiore a diecimila euro e che abbia perso l’intero capitale sociale, di ricostituire il proprio capitale sociale a un importo “non inferiore a diecimila euro”, cosa che occorrerebbe fare se si volesse interpretare il rinvio contenuto nell’art. 2482-ter c.c. come se avesse ancora ad oggetto il vecchio limite minimo dettato dall’art. 2463, comma 2, n. 4), c.c. e non invece il nuovo limite minimo dettato dall’art. 2463, comma 4, c.c. Tra le diverse considerazioni che si possono fare, si pensi in particolare alla seguente. […] E si giustificano così i corollari affermati nella massima in epigrafe, secondo la quale il nuovo limite minimo di un euro trova applicazione non solo in caso di ricapitalizzazione dopo la perdita del capitale, bensì anche in ogni caso di: (i) riduzione del capitale sociale, sia a copertura di perdite che mediante rimborso ai soci (o nelle altre forme dell’art. 2482 c.c.); (ii) aumento del capitale sociale, sia a pagamento sia mediante imputazione di riserve […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 143, Il minimo del capitale sociale nelle s.r.l. (artt. 2463, 2482 e 2482-ter c.c.), 19 maggio 2015: «[…] non si ravvisano motivi di carattere né sistematico...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 875-2014/I, Trasformazione di associazione in srl sportiva con capitale ad 1 euro, in CNN Notizie del 8.1.2016: «[…] Per ciò che concerne la regola dei conferimenti in denaro, il comma 4 dell’art. 2463 c.c. prevede che quando l’ammontare del capitale viene determinato in misura inferiore a 10.000 euro, ma pari almeno a 1 euro, i conferimenti possono farsi esclusivamente in denaro e devono essere interamente versati all’atto della sottoscrizione. […] La regola dell’esclusività del versamento in denaro sembra destinata a valere non soltanto in sede di costituzione, ma anche in sede di aumento di capitale, considerato che la disciplina dei conferimenti eseguiti in esecuzione di un aumento di capitale è sostanzialmente modellata su quella dettata per i conferimenti eseguiti al momento della costituzione della società e, pertanto, non vi sarebbe alcun motivo per discostarsi da quest’ultima in caso di aumento […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 875-2014/I, Trasformazione di associazione in srl sportiva con capitale ad 1 euro, in CNN Notizie del 8.1.2016: «[…] Per ciò che concerne la ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Comitato Notarile della Regione Campania, Massima n. 21, S.r.l. a capitale marginale - s.r.l. semplificata - aumento oneroso del capitale - divieto di eseguire conferimenti diversi dal denaro - obbligo di versare l’intero importo dei conferimenti in denaro - sussistenza: «[…] Il divieto di eseguire conferimenti diversi dal denaro e l’obbligo di versare l’intero importo dei conferimenti in danaro al momento della sottoscrizione, imposti dagli artt. 2463, 4° comma, e 2463-bis, 2° comma, n. 3), c.c. rispettivamente per la “s.r.l. a capitale marginale” e per la “s.r.l. semplificata”, operano non soltanto in fase di costituzione della società ma anche nel caso di aumento oneroso del capitale fino ad un importo inferiore a 10.000 euro. […] è opinione comune in dottrina che la disciplina dei conferimenti in sede di aumento oneroso del capitale segua quella dettata dalla legge per i conferimenti nella fase costitutiva della società. […] le esigenze di semplificazione e di speditezza caratterizzanti il momento costitutivo della società, richiamate per limitare l’applicazione delle prescrizioni in esame alla fase genetica, possono oggi essere invocate soltanto per la “s.r.l. semplificata” e non anche per la “s.r.l. a capitale marginale”. […] Dalla lettura combinata degli artt. 2463, 4° comma, e 2463-bis, 2° comma, n. 3), c.c. sembra che tali prescrizioni trovino il loro unico fondamento nella presenza di un capitale sociale inferiore a 10.000 euro. […] Individuata così la ratio (comune ad entrambi i modelli di s.r.l.) dei limiti in esame nella presenza di un capitale inferiore a 10.000 euro, ne consegue che essa ricorre non soltanto nella fase della costituzione della società ma anche durante la sua esistenza e fino a quando il capitale rimane entro la soglia dei 10.000 euro […]».
    - Comitato Notarile della Regione Campania, Massima n. 21, S.r.l. a capitale marginale - s.r.l. semplificata - aumento oneroso del capitale - divieto di eseguire conferimenti diversi dal denaro - obbl...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (4)(4)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 130, Ambito di applicazione dell’obbligo di integrale versamento dei conferimenti in denaro e del divieto di conferimenti diversi dal denaro, nella s.r.l. semplificata e nella s.r.l. a capitale ridotto (art. 2463-bis c.c. e art. 44 d.l. 83/2012), 5 marzo 2013: «L’obbligo di integrale versamento dei conferimenti in denaro e il divieto di conferimenti diversi dal denaro si applicano in tutti i casi di costituzione […] di s.r.l. a capitale ridotto. Tale obbligo e tale divieto, tuttavia, non si applicano ai conferimenti da eseguire in sede di aumento di capitale di […] s.r.l. a capitale ridotto, nemmeno nelle ipotesi in cui il capitale non venga aumentato a un importo pari o superiore a euro 10.000 e la società mantenga la forma di […] s.r.l. a capitale ridotto. Le operazioni di aumento di capitale in tali sotto-tipi di s.r.l., pertanto, sono interamente disciplinate dalle norme dettate per la s.r.l. “ordinaria”. […] Tra le diverse soluzioni prospettabili, quella adottata nella presente massima, limitando il campo di applicazione dei limiti in oggetto ai soli conferimenti che vengono effettuati in sede di costituzione della società, è anzitutto più rispettosa del tenore letterale dell’art. 2463-bis, comma 2, c.c., disposizione relativa al solo atto costitutivo. […] Anche dal punto di vista delle funzioni e delle finalità perseguite dalla norma, l’interpretazione sopra esposta sembra adeguatamente motivata. In sede di aumento di capitale, infatti, vengono meno le esigenze di speditezza, di semplificazione e di immediata disponibilità di un capitale iniziale “liquido”, che caratterizzano l’atto costitutivo delle s.r.l. […] a capitale ridotto, e che giustificano quindi la limitazione dell’autonomia negoziale imposta ai soci fondatori […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 130, Ambito di applicazione dell’obbligo di integrale versamento dei conferimenti in denaro e del divieto di conferimenti diversi dal denaro, nella s.r.l. se...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (5)(5)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 143, Il minimo del capitale sociale nelle s.r.l. (artt. 2463, 2482 e 2482-ter c.c.), 19 maggio 2015: «[…] non si ravvisano motivi di carattere né sistematico né funzionale per imporre a una s.r.l., che sia nata con un capitale pari o superiore a diecimila euro e che abbia perso l’intero capitale sociale, di ricostituire il proprio capitale sociale a un importo “non inferiore a diecimila euro”, cosa che occorrerebbe fare se si volesse interpretare il rinvio contenuto nell’art. 2482-ter c.c. come se avesse ancora ad oggetto il vecchio limite minimo dettato dall’art. 2463, comma 2, n. 4), c.c. e non invece il nuovo limite minimo dettato dall’art. 2463, comma 4, c.c. Tra le diverse considerazioni che si possono fare, si pensi in particolare alla seguente. […] E si giustificano così i corollari affermati nella massima in epigrafe, secondo la quale il nuovo limite minimo di un euro trova applicazione non solo in caso di ricapitalizzazione dopo la perdita del capitale, bensì anche in ogni caso di: (i) riduzione del capitale sociale, sia a copertura di perdite che mediante rimborso ai soci (o nelle altre forme dell’art. 2482 c.c.); (ii) aumento del capitale sociale, sia a pagamento sia mediante imputazione di riserve […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 143, Il minimo del capitale sociale nelle s.r.l. (artt. 2463, 2482 e 2482-ter c.c.), 19 maggio 2015: «[…] non si ravvisano motivi di carattere né sistematico...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (6)(6)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 892-2013/I, Le nuove s.r.l., in CNN Notizie del 16 dicembre 2013: «[…] Non sembrerebbe, tuttavia, da escludere che, anche quando il capitale sia inferiore a 10.000 euro, i soci possano attribuire alla società beni in natura, ma in tal caso si tratta di qualificare tali apporti che non potrebbero comunque essere imputati a capitale e che, quindi, dovrebbero essere iscritti in apposita riserva […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 892-2013/I, Le nuove s.r.l., in CNN Notizie del 16 dicembre 2013: «[…] Non sembrerebbe, tuttavia, da escludere che, anche quando il capitale s...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (7)(7)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 892-2013/I, Le nuove s.r.l., in CNN Notizie del 16 dicembre 2013: «[…] A ciò si aggiunga che, come rilevato in dottrina, il legislatore non impone più (come avveniva in passato, con l’espressione “a capitale ridotto”) alcuna evidenza nella denominazione sociale della circostanza che la società abbia un capitale inferiore ai 10.000 euro […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 892-2013/I, Le nuove s.r.l., in CNN Notizie del 16 dicembre 2013: «[…] A ciò si aggiunga che, come rilevato in dottrina, il legislatore non im...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (8)(8)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 892-2013/I, Le nuove s.r.l., in CNN Notizie del 16 dicembre 2013: «[…] le s.r.l. con capitale compreso tra 1 e 9.999,99 euro […] non sono, dunque, un nuovo tipo sociale, né gli aumenti o le riduzioni di capitale che determinano il superamento, verso l’alto o verso il basso, della soglia dei 10.000 euro hanno la natura di trasformazione […]».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 980-2013/I, Scissione di s.r.l. con beneficiaria s.r.l.s. di nuova costituzione, in CNN Notizie del 14.10.2015: «Sebbene non manchi chi sostenga la tesi favorevole (Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 132 del 5 marzo 2013, Modificazioni statutarie e “trasformazione” di s.r.l. semplificata e s.r.l. a capitale ridotto (art. 2463-bis c.c. e art. 44 d.l. 83/2012)), l’opinione prevalente è che, rappresentando quella della semplificata una disciplina della fase costitutiva della società, essa non sia replicabile rispetto ad un soggetto già esistente […]. Sempre in virtù di tali considerazioni sembra ammissibile che la società a responsabilità limitata con capitale inferiore ai 10.000 euro possa essere l’esito di operazioni di fusione e di scissione (trasformative o meno) […]. Tanto la s.r.l. semplificata, quanto la s.r.l. con capitale inferiore a 10.000 euro appartengono al tipo sociale della s.r.l. Ne consegue, quindi, che l’adozione di un capitale pari o superiore a 10.000 euro, così come, per le s.r.l. semplificate, l’adozione di clausole statutarie integrative del modello standard tipizzato, non hanno la natura di trasformazione, bensì di modifica statutaria […] che non dà luogo a recesso e che dovrà integralmente rispettare le prescrizioni di cui all’art. 2480 c.c. […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 892-2013/I, Le nuove s.r.l., in CNN Notizie del 16 dicembre 2013: «[…] le s.r.l. con capitale compreso tra 1 e 9.999,99 euro […] non sono, dun...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (9)(9)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 892-2013/I, Le nuove s.r.l., in CNN Notizie del 16 dicembre 2013: «[…] le s.r.l. con capitale compreso tra 1 e 9.999,99 euro […] non sono, dunque, un nuovo tipo sociale, né gli aumenti o le riduzioni di capitale che determinano il superamento, verso l’alto o verso il basso, della soglia dei 10.000 euro hanno la natura di trasformazione […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 892-2013/I, Le nuove s.r.l., in CNN Notizie del 16 dicembre 2013: «[…] le s.r.l. con capitale compreso tra 1 e 9.999,99 euro […] non sono, dun...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (10)(10)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 892-2013/I, Le nuove s.r.l., in CNN Notizie del 16 dicembre 2013: «[…] le s.r.l. con capitale compreso tra 1 e 9.999,99 euro […] non sono, dunque, un nuovo tipo sociale, né gli aumenti o le riduzioni di capitale che determinano il superamento, verso l’alto o verso il basso, della soglia dei 10.000 euro hanno la natura di trasformazione […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 892-2013/I, Le nuove s.r.l., in CNN Notizie del 16 dicembre 2013: «[…] le s.r.l. con capitale compreso tra 1 e 9.999,99 euro […] non sono, dun...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (11)(11)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 892-2013/I, Le nuove s.r.l., in CNN Notizie del 16 dicembre 2013: «[…] Si può, dunque, supporre che, poiché l’art. 2482-ter c.c. contiene la disciplina della riduzione del capitale al disotto del minimo legale, e poiché il minimo legale delle s.r.l. è oggi di 1 euro, la disciplina di cui all’art. 2482-ter c.c. si applichi quando, per perdite superiori al terzo del capitale, questo risulti inferiore ad un euro. Tale conclusione, oltre a trovare una conferma nel dato letterale dell’art. 2482-ter c.c., la cui rubrica è appunto intitolata “Riduzione del capitale al disotto del limite legale”, sembrerebbe altresì coerente con la disciplina prevista per il tipo di società in esame. Il legislatore, infatti, nell’abbassare la soglia del capitale al disotto dei 10.000 euro, ha fissato come minimo legale l’importo irrisorio di 1 euro […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 892-2013/I, Le nuove s.r.l., in CNN Notizie del 16 dicembre 2013: «[…] Si può, dunque, supporre che, poiché l’art. 2482-ter c.c. contiene la d...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (12)(12)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 892-2013/I, Le nuove s.r.l., in CNN Notizie del 16 dicembre 2013: «[…] Occorre, però, valutare se la s.r.l. con capitale eroso dalle perdite, in seguito alla delibera di riduzione, sia poi obbligata a riportare il capitale ad una soglia pari a 10.000 euro, come sembrerebbe imporre il dato testuale dell’art. 2482-ter c.c., oppure se essa possa adottare un capitale almeno pari al nuovo minimo legale previsto dall’art. 2463, comma 4, c.c., che è stabilito in 1 euro. […] L’adozione di un capitale compreso tra 1 e 9.999,99 euro non sembra, infatti, essere limitata al momento dell’atto costitutivo, in quanto, come in precedenza rilevato, le società con capitale inferiore a 10.000 euro non hanno l’obbligo di raggiungere tale soglia durante la loro esistenza. […] Appare, quindi, consentito ipotizzare che, in caso di perdite rilevanti ai sensi dell’art. 2482-ter c.c., la società, in seguito alla riduzione di capitale finalizzata all’assorbimento delle perdite, possa adottare un capitale inferiore a 10.000 euro, purché almeno pari ad 1 euro, il quale risulta pertanto essere il nuovo importo minimo legale del capitale sociale, valevole per tutte le s.r.l. […]».
    Comitato Notarile della Regione Campania, Massima n. 26, S.r.l. con capitale pari o superiore a diecimila euro - riduzione del capitale per perdite - delibera a maggioranza senza contestuale ricostituzione del capitale ad un importo pari o superiore ad euro diecimila - legittimità: «[…] L’interpretazione sistematica della norma [l’art. 2482-ter c.c. N.d.A.], coordinata con la modifica introdotta dall’art. 9, comma 15 ter, del D.L. n. 76 del 28 giugno 2013, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 99 del 9 agosto 2013, consente invece di ritenere che il rinvio al minimo si riferisca al nuovo minimo legale previsto dal quarto comma dell’articolo 2463 cod. civ. e dunque al nuovo importo di un euro […]. […] poiché oggi la condizione per la costituzione della società è che la stessa abbia un capitale sociale non inferiore ad un euro (e non a diecimila euro) è ben possibile che i soci deliberino solo la riduzione del capitale sociale con azzeramento delle perdite, fissandolo ad un importo non inferiore ad un euro […]».
    Trib. Udine, 26 settembre 2017, in CNN Notizie del 4.4.2018, su cui cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Sentenze annotate, Riduzione del capitale per perdite e disciplina delle s.r.l. a 1 euro: «Nella s.r.l., la riduzione del capitale (di oltre un terzo e) al di sotto di euro 10.000, unitamente alla mancanza di una deliberazione sociale di riduzione e contemporaneo aumento al minimo del capitale, costituisce una causa di scioglimento della società (art. 2484, co. 1, n. 4, c.c.), salvo l’ulteriore possibilità alternativa che i soci adottino la positiva deliberazione di continuare l’attività sotto l’ombrello, e nel rispetto delle norme aggiuntive, dei co. 4 e 5 dell’art. 2463 c.c.».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 892-2013/I, Le nuove s.r.l., in CNN Notizie del 16 dicembre 2013: «[…] Occorre, però, valutare se la s.r.l. con capitale eroso dalle perdite, ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (13)(13)
    - Comitato Notarile della Regione Campania, Massima n. 26, S.r.l. con capitale pari o superiore a diecimila euro - riduzione del capitale per perdite - delibera a maggioranza senza contestuale ricostituzione del capitale ad un importo pari o superiore ad euro diecimila - legittimità: «[…] deve, infine, chiedersi se la delibera in oggetto debba essere preceduta da una modifica statutaria che riproduca il testo dell’ultimo comma dell’articolo 2463 cod. civ. prevedendo che “la somma da dedurre dagli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, per formare la riserva prevista dall’articolo 2430, deve essere almeno pari a un quinto degli stessi, fino a che la riserva non abbia raggiunto, unitamente al capitale, l’ammontare di diecimila euro.”. Coerentemente con la premessa sistematica si ritiene che la disciplina della riserva legale dettata dall’ultimo comma dell’articolo 2463 cod. civ. trovi applicazione in via diretta, a prescindere dalla riproduzione della stessa nello statuto sociale […]».
    - Comitato Notarile della Regione Campania, Massima n. 26, S.r.l. con capitale pari o superiore a diecimila euro - riduzione del capitale per perdite - delibera a maggioranza senza contestuale ricosti...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (14)(14)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 143, Il minimo del capitale sociale nelle s.r.l. (artt. 2463, 2482 e 2482-ter c.c.), 19 maggio 2015: «[…] Nell’affrontare tali questioni si è anzitutto ritenuto che il rinvio al limite dell’art. 2463 n. 4) c.c. (diecimila euro), contenuto nelle due norme sopra citate (artt. 2482 e 2482-ter c.c.) sia frutto di un difetto di coordinamento e sia da interpretare come se fosse riferito al nuovo limite contenuto nel successivo comma 4 dello stesso art. 2463 c.c. (un euro). […] Una volta venuto meno il significato letterale del rinvio al vecchio limite minimo dettato dall’art. 2463, comma 2, n. 4), c.c., ai fini della ricapitalizzazione in caso di perdita del capitale sociale di s.r.l. che siano state costituite con un capitale sociale non inferiore a diecimila euro, viene meno la tenuta sistematica di tutti e tre i rinvii al vecchio limite minimo, contenuti negli artt. 2482 e 2482-ter c.c. E si giustificano così i corollari affermati nella massima in epigrafe, secondo la quale il nuovo limite minimo di un euro trova applicazione non solo in caso di ricapitalizzazione dopo la perdita del capitale, bensì anche in ogni caso di: (i) riduzione del capitale sociale, sia a copertura di perdite che mediante rimborso ai soci (o nelle altre forme dell’art. 2482 c.c.); (ii) aumento del capitale sociale, sia a pagamento sia mediante imputazione di riserve […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 143, Il minimo del capitale sociale nelle s.r.l. (artt. 2463, 2482 e 2482-ter c.c.), 19 maggio 2015: «[…] Nell’affrontare tali questioni si è anzitutto riten...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (15)(15)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 892-2013/I, Le nuove s.r.l., in CNN Notizie del 16 dicembre 2013: «[…] Si può, dunque, ipotizzare che, poiché l’art. 2482 c.c. consente la riduzione volontaria del capitale fino ad una soglia almeno pari a quella del minimo legale, e poiché il minimo legale delle s.r.l. è di 1 euro, la disciplina di cui all’art. 2482-bis c.c. sarebbe applicabile nella misura in cui la riduzione abbia luogo non più entro il limite dei 10.000 euro previsto dal n. 4) dell’art. 2463 c.c. - che costituiva il vecchio minimo legale per le società con capitale pari o superiore a tale limite - bensì entro il diverso limite di 1 euro previsto dall’art. 2463 comma 4 c.c. […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 892-2013/I, Le nuove s.r.l., in CNN Notizie del 16 dicembre 2013: «[…] Si può, dunque, ipotizzare che, poiché l’art. 2482 c.c. consente la rid...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (16)(16)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 892-2013/I, Le nuove s.r.l., in CNN Notizie del 16 dicembre 2013: «[…] ne conseguirebbe che una s.r.l. con capitale superiore a 10.000 euro potrebbe deliberare la riduzione volontaria ad una soglia inferiore a 10.000 euro, ma almeno pari a 1 euro. Tale operazione dovrebbe comunque avvenire nel rispetto delle cautele imposte dall’art. 2482 c.c. e, in particolare, nel rispetto del comma 2 della predetta norma, il quale stabilisce che “la decisione dei soci di ridurre il capitale sociale può essere eseguita soltanto dopo novanta giorni dal giorno dell’iscrizione nel registro delle imprese della decisione medesima, purché entro questo termine nessun creditore anteriore all’iscrizione abbia fatto opposizione” […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 892-2013/I, Le nuove s.r.l., in CNN Notizie del 16 dicembre 2013: «[…] ne conseguirebbe che una s.r.l. con capitale superiore a 10.000 euro po...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (17)(17)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 143, Il minimo del capitale sociale nelle s.r.l. (artt. 2463, 2482 e 2482-ter c.c.), 19 maggio 2015: «[…] L’unico ulteriore vincolo che deriva dall’attuale sistema di regole, concerne invero le ipotesi di riduzione del capitale con modalità diverse dalla copertura di perdite (ossia mediante rimborso ai soci, mediante liberazione dei soci dall’obbligo dei conferimenti o mediante passaggio di parte del capitale sociale a riserva), qualora la somma del capitale sociale e della riserva legale risulti inferiore a euro diecimila. Questa operazione sarebbe infatti incompatibile con l’obbligo di accantonamento “accelerato” della riserva legale, disposto dall’art. 2463, comma 5, c.c., che dà luogo a una sorta di “seconda asticella” posta dal legislatore a un livello superiore al nuovo limite minimo del capitale sociale, in corrispondenza del vecchio limite minimo dei diecimila euro. Siffatto patrimonio netto vincolato sembra quindi impedire che qualsiasi s.r.l. deliberi volontariamente un’operazione sul capitale che abbia ad effetto la riduzione di tale patrimonio netto vincolato - costituito dalla somma del capitale sociale e dalla riserva legale - al di sotto dei diecimila euro. Va infine segnalato il problema che si verifica quando il capitale sociale eroso da perdite al di sotto dei diecimila euro non sia interamente versato, stante la possibilità che la previsione dell’art. 2463, comma 4, c.c., sia da interpretare nel senso che anche in questo caso il capitale sociale, una volta ridotto a un ammontare inferiore a diecimila euro, debba essere interamente versato […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 143, Il minimo del capitale sociale nelle s.r.l. (artt. 2463, 2482 e 2482-ter c.c.), 19 maggio 2015: «[…] L’unico ulteriore vincolo che deriva dall’attuale s...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (18)(18)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 892-2013/I, Le nuove s.r.l., in CNN Notizie del 16 dicembre 2013: «[…] per le s.r.l. con capitale inferiore a 10.000 euro, l’art. 2463, comma 5, c.c. dispone espressamente che la riserva così formata possa essere utilizzata non solo per la copertura delle perdite, ma anche per l’imputazione a capitale, fermo restando l’obbligo di reintegrarla laddove essa venga diminuita per qualsiasi ragione. Rispetto, quindi, alla disciplina contenuta nell’art. 2430 c.c. è espressamente prevista la possibilità di utilizzare la riserva legale per eseguire un aumento gratuito di capitale […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 892-2013/I, Le nuove s.r.l., in CNN Notizie del 16 dicembre 2013: «[…] per le s.r.l. con capitale inferiore a 10.000 euro, l’art. 2463, comma ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (19)(19)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 892-2013/I, Le nuove s.r.l., in CNN Notizie del 16 dicembre 2013: «[…] Nulla esclude, poi, che i soci possano decidere il versamento di un sovrapprezzo in denaro, il cui importo complessivo possa anche superare, se sommato al capitale sociale, la soglia di 10.000 euro. Non esiste, infatti, per tali s.r.l., l’obbligo di capitalizzare la società fino all’importo di 10.000 euro. […] Una volta versato il sovrapprezzo, però, questo andrà a costituire la riserva da sovrapprezzo di cui all’art. 2431 c.c.. […] Per le s.r.l. con capitale compreso tra 1 e 9.999,99 euro, ai fini della distribuzione della riserva da sovrapprezzo, il riferimento al “limite stabilito dall’articolo 2430” deve ritenersi integrato da quanto sancito nel comma 5 dell’art. 2463 c.c. e, pertanto, per tali società la riserva da sovrapprezzo potrà essere distribuita quando la somma tra l’ammontare della riserva legale e quello del capitale sociale sarà pari a 10.000 euro […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 892-2013/I, Le nuove s.r.l., in CNN Notizie del 16 dicembre 2013: «[…] Nulla esclude, poi, che i soci possano decidere il versamento di un sov...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (20)(20)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 875-2014/I, Trasformazione di associazione in srl sportiva con capitale ad 1 euro, in CNN Notizie del 8.1.2016: «[…] Per ciò che concerne la regola dei conferimenti in denaro, il comma 4 dell’art. 2463 c.c. prevede che quando l’ammontare del capitale viene determinato in misura inferiore a 10.000 euro, ma pari almeno a 1 euro, i conferimenti possono farsi esclusivamente in denaro e devono essere interamente versati all’atto della sottoscrizione. […] Tali considerazioni, valevoli per i conferimenti eseguiti in sede di aumento di capitali, non sembrano tuttavia potersi replicare per l’ipotesi della trasformazione, nella quale, come è noto, non si verifica un conferimento in senso tecnico. […] è ormai assodato che la trasformazione non soltanto non implica la costituzione di una nuova società, dal momento che la relativa vicenda si risolve, e si esaurisce, nella modificazione della forma, e cioè della disciplina (peraltro non necessariamente societaria), della relativa attività (vale a dire nell’abbandono della forma attuale e nella contestuale adozione di una diversa, destinata appunto a sostituire la prima), ma nemmeno richiede, alla luce della disciplina positiva, la presenza delle condizioni previste per la costituzione di una società appartenente al tipo di nuova adozione […]. […] Non v’è quindi costituzione, non v’è quindi “nuovo conferimento”: pertanto può ben darsi che all’esito dell’operazione di trasformazione in s.r.l. con capitale inferiore ai 10.000, il patrimonio associativo esistente non sia rappresentato da denaro […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 875-2014/I, Trasformazione di associazione in srl sportiva con capitale ad 1 euro, in CNN Notizie del 8.1.2016: «[…] Per ciò che concerne la ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. I.N.1, Definizione di s.r.l.-PMI, 1° pubbl. 9/18 - motivato 9/19: «[…] Decisive sono […] le risultanze del bilancio di esercizio: per verificare il fatturato annuo (non superiore a € 50.000.000) occorre prendere in esame il conto economico (art. 2425, c.c.), e precisamente quanto riportato alla lettera A 1); il totale dell’attivo patrimoniale (non superiore a € 43.000.000) si ricava dallo stato patrimoniale (art. 2424 c.c.), numero finale complessivo dopo i “Ratei e risconti”; il numero medio dei dipendenti (inferiore a 250) è indicato nella nota integrativa (art. 2427, c.c.), al n. 15. In alternativa si può chiedere una dichiarazione del consulente del lavoro […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. I.N.1, Definizione di s.r.l.-PMI, 1° pubbl. 9/18 - motivato 9/19: «[…] Decisive sono […] le risultanze del bilancio d...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. I.N.1, Definizione di s.r.l.-PMI, 1° pubbl. 9/18 - motivato 9/19: «[…] Poiché […] la possibilità di avvalersi legittimamente delle deroghe al codice civile dipende dalla ricorrenza di tali parametri economici, si pone il problema, per il notaio chiamato ai sensi dell’art. 2436, c.c., ad effettuare il controllo di iscrivibilità delle deliberazioni importanti le modifiche volte a recepire tali opportunità, di valutarne la sussistenza. Si deve, al riguardo, innanzitutto tener conto del fatto che la qualifica di PMI a differenza di quella di start up innovativa, non dipende né è evincibile da alcuna iscrizione del Registro delle Imprese. Decisive sono, invece, le risultanze del bilancio di esercizio […]. […] Se, quindi, la sussistenza dei requisiti per la qualificazione come PMI è presupposto per l’iscrivibilità della delibera, sembra opportuno che a tal fine alla dichiarazione di parte - eventualmente nella forma della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà - si accompagni sempre un riscontro da parte del notaio della sussistenza di detti requisiti, riscontro che può esser effettuato sulla base delle predette voci di bilancio. Sul piano redazionale, l’affermazione del Presidente dell’assemblea con cui si dichiara la ricorrenza dei presupposti che consentono di qualificare la società come PMI dovrebbe, quindi, esser accompagnata dall’autonoma verifica da parte del notaio della ricorrenza dei suddetti requisiti mediante le risultanze del bilancio di esercizio […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. I.N.1, Definizione di s.r.l.-PMI, 1° pubbl. 9/18 - motivato 9/19: «[…] Poiché […] la possibilità di avvalersi legitti...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 101-2018/I, La nuova disciplina delle (PMI) società a responsabilità limitata, in CNN Notizie del 18.5.2018: l’art. 26, comma 7, d.l. 179/2012 «[…] consente alle società di cui all’art. 25, comma 2 (e, dunque, alle start up innovative in forma di s.r.l.), l’emissione, a seguito dell’apporto di soci o di terzi anche di opera o servizi, di strumenti finanziari partecipativi forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nelle decisioni dei soci ai sensi degli artt. 2479 e 2479-bis c.c. […] Si tratta dell’unica disposizione “derogatoria” rimasta prerogativa delle sole start up innovative che richiede un intervento statutario e che non trova applicazione automatica […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 101-2018/I, La nuova disciplina delle (PMI) società a responsabilità limitata, in CNN Notizie del 18.5.2018: l’art. 26, comma 7, d.l. 179/2012 «[…] conse...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (4)(4)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Segnalazioni Novità Normative, Le novità in tema di PMI in forma di s.r.l. nella Manovra-bis (art. 57, d.l. 24 aprile 2017, n. 50), in CNN Notizie del 27.4.2017: «[…] Non pare […] applicabile, per lo meno per le partecipazioni di PMI srl, la disciplina di cui all’art. 100-ter TUF, […] e che si riferisce espressamente solo agli “strumenti finanziari emessi dalle start-up innovative, dalle PMI innovative, dagli organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative e in PMI innovative …” […]».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 101-2018/I, La nuova disciplina delle (PMI) società a responsabilità limitata, in CNN Notizie del 18.5.2018: «[…] con riguardo all’insieme di norme derogatorie alla disciplina di diritto comune che avevano come destinatario originale la sola start up innovativa, la dottrina [aveva] distinto tra deroghe temporanee ed automatiche e deroghe opzionali ad effetti permanenti. Le prime erano e sono tuttora destinate ad essere efficaci solo per il periodo nel quale la società mantiene la qualità di start-up innovativa, ed operano - eccettuata quella di cui al comma 7 dell’art. 26 - senza necessità di alcuna previsione esplicita nello statuto. Si tratta di norme, contenute nei commi […] 7 […] dell’art. 26 […] del d.l. 179/2012) che oggi sono riferibili alle sole start up innovative e non alle PMI s.r.l. in generale […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Segnalazioni Novità Normative, Le novità in tema di PMI in forma di s.r.l. nella Manovra-bis (art. 57, d.l. 24 aprile 2017, n. 50), in CNN Notizie del 27.4.2017: «...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (5)(5)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Segnalazioni Novità Normative, Le novità in tema di PMI in forma di s.r.l. nella Manovra-bis (art. 57, d.l. 24 aprile 2017, n. 50), in CNN Notizie del 27.4.2017: «[…] Il comma 6 dell’art. 26 d.l. 179/2012 esenta, nella sua attuale formulazione, le PMI costituite in forma di società a responsabilità limitata dal divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni stabilito dall’art. 2474 c.c., a condizione che l’operazione sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l’assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell’organo amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Segnalazioni Novità Normative, Le novità in tema di PMI in forma di s.r.l. nella Manovra-bis (art. 57, d.l. 24 aprile 2017, n. 50), in CNN Notizie del 27.4.2017: «...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (6)(6)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 101-2018/I, La nuova disciplina delle (PMI) società a responsabilità limitata, in CNN Notizie del 18.5.2018: «[…] Si tratta della previsione relativa alla posticipazione di un anno dei termini di cui agli artt. 2446-2447 e 2482-bis e 2482-ter, c.c.: infatti, nelle start-up innovative il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, comma secondo, e 2482-bis, comma quarto, del codice civile, è posticipato al secondo esercizio successivo; inoltre, nelle le start up che si trovino nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile l’assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell’esercizio successivo; pertanto, fino alla chiusura dell’esercizio successivo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, punto n. 4), e 2545-duodecies del codice civile. Se entro l’esercizio successivo il capitale non risulta reintegrato al di sopra del minimo legale, l’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve deliberare ai sensi degli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 101-2018/I, La nuova disciplina delle (PMI) società a responsabilità limitata, in CNN Notizie del 18.5.2018: «[…] Si tratta della previsione relativa all...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (7)(7)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 101-2018/I, La nuova disciplina delle (PMI) società a responsabilità limitata, in CNN Notizie del 18.5.2018: «[…] con riguardo all’insieme di norme derogatorie alla disciplina di diritto comune che avevano come destinatario originale la sola start up innovativa, la dottrina [aveva] distinto tra deroghe temporanee ed automatiche e deroghe opzionali ad effetti permanenti. Le prime erano e sono tuttora destinate ad essere efficaci solo per il periodo nel quale la società mantiene la qualità di start-up innovativa, ed operano - eccettuata quella di cui al comma 7 dell’art. 26 - senza necessità di alcuna previsione esplicita nello statuto. Si tratta di norme, contenute nei commi 1, 7 […] dell’art. 26 […] del d.l. 179/2012) che oggi sono riferibili alle sole start up innovative e non alle PMI s.r.l. in generale […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 101-2018/I, La nuova disciplina delle (PMI) società a responsabilità limitata, in CNN Notizie del 18.5.2018: «[…] con riguardo all’insieme di norme derog...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (8)(8)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. I.I.39, Regime di circolazione alternativo ex art. 100 ter t.u.f. - momento di opponibilità del pegno di quote di srl alla società, 1° pubbl. 9/20: «[…] la costituzione in pegno di quote di s.r.l. [è] validamente [effettuata] con l’esecuzione dell’annotazione nei registri dell’intermediario prevista» dall’art. 100-ter, comma 2-bis, lett. c), d. lgs. 58/1998».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. I.I.39, Regime di circolazione alternativo ex art. 100 ter t.u.f. - momento di opponibilità del pegno di quote di srl...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (9)(9)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 101-2018/I, La nuova disciplina delle (PMI) società a responsabilità limitata, in CNN Notizie del 18.5.2018: «[…] Con la modifica del comma 2-bis [dell’art. 100-ter TUF N.d.A.] si estende a tutte le PMI s.r.l. il regime di dematerializzazione ivi previsto e, conseguentemente, la deroga al regime di circolazione delle partecipazioni previsto ordinariamente dall’art. 2470, c.c. e dall’art. 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112: […]. […] Si introduce, quindi, un sistema di circolazione - in maniera del tutto dematerializzata - virtuale delle partecipazioni, che possono circolare ed essere oggetto di sottoscrizione e successivi trasferimenti sulla base di annotazioni presso i registri tenuti dall’intermediario, che rilascia, medio tempore, al socio, al sottoscrittore o all’acquirente un documento di legittimazione per l’esercizio dei diritti sociali. La certificazione comprovante la titolarità delle quote ha natura di puro titolo di legittimazione per l’esercizio dei diritti sociali, è nominativamente riferita al sottoscrittore, non è trasferibile, neppure in via temporanea né a qualsiasi titolo, a terzi e non costituisce valido strumento per il trasferimento della proprietà delle quote (art. 100-ter, comma 2-bis, lett. b), n. 2) […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 101-2018/I, La nuova disciplina delle (PMI) società a responsabilità limitata, in CNN Notizie del 18.5.2018: «[…] Con la modifica del comma 2-bis [dell’a...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (10)(10)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. I.I.37, Regime di circolazione alternativo ex art. 100 ter t.u.f. - efficacia del trasferimento delle partecipazioni nei confronti della società, 1° pubbl. 9/20: «Ai sensi dell’art. 100 ter, comma 2 bis, del T.U.F. il trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi (e si ritiene anche mortis causa) originariamente sottoscritte da un intermediario abilitato per conto di terzi investitori, e per il quale vige l’opzione per il sistema di circolazione alternativo, ha effetto nei confronti della società, nel caso in cui l’acquirente intenda esercitare personalmente i diritti sociali, dal momento dell’espletamento di entrambi i seguenti adempimenti: 1) avvenuto deposito nel registro delle imprese delle certificazione attestante che l’intermediario ha originariamente sottoscritto le quote per conto di terzi prevista dal primo periodo della lett. b) dell’art. 100 ter, comma 2 bis, T.U.F.; 2) avvenuto rilascio della certificazione comprovante la titolarità delle partecipazioni prevista dal n. 2) lett. b) del suddetto art. 100 ter, comma 2 bis. Fino a quando l’intermediario non ha effettuato il deposito di cui al precedente n. 1) sarà solo questi che potrà esercitare i diritti sociali in nome proprio […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. I.I.37, Regime di circolazione alternativo ex art. 100 ter t.u.f. - efficacia del trasferimento delle partecipazioni ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (11)(11)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 101-2018/I, La nuova disciplina delle (PMI) società a responsabilità limitata, in CNN Notizie del 18.5.2018: «[…] All’interno delle PMI […] si distinguono la piccola impresa, cioè l’impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro, e la microimpresa, cioè l’impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro; la media impresa si individua in via residuale ed è quella che si colloca al di sopra delle soglie della micro e della piccola impresa ma entro i 250 occupati, i 50 milioni di fatturato annuo e i 43 milioni di totale di bilancio annuo […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 101-2018/I, La nuova disciplina delle (PMI) società a responsabilità limitata, in CNN Notizie del 18.5.2018: «[…] All’interno delle PMI […] si distinguon...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (12)(12)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. I.N.1, Definizione di s.r.l.-PMI, 1° pubbl. 9/18 - motivato 9/19: «[…] L’accertamento delle suddette caratteristiche oggettive avviene su base annua come segue: quanto alle società che hanno chiuso i conti di almeno un esercizio: utilizzando i dati dell’ultimo esercizio chiuso come risultanti dal relativo bilancio regolarmente approvato; quanto alle società di nuova costituzione o che non abbiano ancora chiuso i conti del primo esercizio: tramite una stima in buona fede effettuata e condivisa da tutti i soci in sede di perfezionamento dell’atto costitutivo, se di nuova costituzione, ovvero effettuata dagli amministratori, se già costituite ma in attesa di chiudere i conti del primo esercizio (art. 4 racc. CE). La stima di cui all’art. 4, comma 3, della racc. CE non è assimilabile ad una perizia, in quanto consiste nella previsione di eventi futuri e non nell’accertamento di una situazione attuale, per cui non è richiesto che sia effettuata da un terzo indipendente né che sia asseverata con giuramento […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. I.N.1, Definizione di s.r.l.-PMI, 1° pubbl. 9/18 - motivato 9/19: «[…] L’accertamento delle suddette caratteristiche ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (13)(13)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. I.N.1, Definizione di s.r.l.-PMI, 1° pubbl. 9/18 - motivato 9/19: «Per la definizione di S.r.l.-PMI occorre far riferimento alla raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE, allegato 1, sia per quanto riguarda le caratteristiche oggettive sia per quanto riguarda i criteri di accertamento di tali caratteristiche. A quanto sopra consegue che è S.r.l.-PMI la società che soddisfi contemporaneamente le seguenti caratteristiche oggettive: 1) abbia ad oggetto una qualsiasi attività economica, anche non commerciale e anche non di impresa (art. 1 racc. CE); 2) occupi meno di 250 persone ed abbia un fatturato annuo non superiore ai 50 milioni di Euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore ai 43 milioni di Euro (art. 2 racc. CE); 3) non appartenga a gruppi di imprese il cui potere economico superi quello di una PMI ai sensi dei considerando (9), e ss., e degli artt. 3 e 6 della racc. CE. Con riferimento ai limiti dimensionali di cui al punto 2), una s.r.l. perde la qualifica di PMI solo se li supera per due esercizi consecutivi (art. 4 racc. CE) […]»; «le s.r.l.-PMI sono state prese in considerazione dalla riforma sotto numerosi aspetti e non solo per consentirgli di ricorrere al crowdfunding, per cui la definizione di PMI dettata dal Regolamento UE n. 2017/1129 e ripresa dal T.U.F. (all’art. 1, comma 5-novies) al solo fine di definire il “portale per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese e per le imprese sociali” non può essere considerata il paradigma di tutte le s.r.l.-PMI, anche perché è stata introdotta nel T.U.F. dopo l’entrata in vigore del d.l. n. 50/2017, per cui non era certo ad essa che voleva riferirsi il legislatore della riforma […]».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 101-2018/I, La nuova disciplina delle (PMI) società a responsabilità limitata, in CNN Notizie del 18.5.2018: «[…] agli effetti dell’applicabilità delle deroghe al diritto comune concesse nell’art. 26, commi 2,3, 5 e 6 del DL. 179/2012 è qualificabile come PMI la società a responsabilità limitata che in base al suo più recente bilancio annuale o consolidato soddisfi almeno due dei tre criteri seguenti: 1) numero medio di dipendenti nel corso dell’esercizio inferiore a 250; 2) totale dello stato patrimoniale non superiore a 43 milioni di euro; 3) fatturato annuo netto non superiore a 50 milioni di euro. Nell’intesa che tale qualificazione come PMI può interessare tanto una società già esistente, la quale potrà così adottare le relative modifiche, quanto una società di nuova costituzione che per definizione è priva di due dei tre parametri di riferimento (dipendenti e fatturato), per una collocazione al di fuori dell’ambito delle PMI».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. I.N.1, Definizione di s.r.l.-PMI, 1° pubbl. 9/18 - motivato 9/19: «Per la definizione di S.r.l.-PMI occorre far rifer...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (14)(14)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. I.N.1, Definizione di s.r.l.-PMI, 1° pubbl. 9/18 - motivato 9/19: «[…] è […] poi agevole sostenere […] che anche una s.r.l. di nuova costituzione […] possa essere considerata una PMI. L’art. 4, comma 3 della Raccomandazione precisa infatti che un’impresa di nuova costituzione, i cui conti non sono ancora stati chiusi, può qualificarsi PMI sulla base “di una stima in buona fede ad esercizio in corso.”. La stima in oggetto non è ovviamente una perizia, in quanto non è richiesto di accertare eventi già accaduti, documentati o documentabili, ma, piuttosto, seguendo una logica tipica degli ordinamenti di common law, si chiede ai diretti interessati di attestare in “buona fede”, assumendone la responsabilità, quali saranno i prevedibili limiti dimensionali della propria impresa […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. I.N.1, Definizione di s.r.l.-PMI, 1° pubbl. 9/18 - motivato 9/19: «[…] è […] poi agevole sostenere […] che anche una ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 171, Nozione di categorie di quote di s.r.l. PMI (art. 26, comma 2, d.l. 179/2012; art. 2468 c.c.; 2348 c.c.), 27 novembre 2018: «[…] La facoltà di emettere “categorie di quote” […] richiede l’individuazione del concetto di categoria, per comprendere in cosa si distinguano le quote “di categoria” dalle quote che potremmo dire “individuali” od “ordinarie” […]. […] Nell’ambito delle s.r.l. - in mancanza di una regola che imponga l’uguaglianza del valore nominale di tutte le partecipazioni sociali - si deve […] ritenere ammissibile la configurazione sia di categorie di quote in senso stretto (che potremmo quindi definire come categorie di quote “standardizzate”), caratterizzate dall’uguaglianza della misura delle quote e dei diritti che esse attribuiscono, sia di categorie di quote “non standardizzate”, connotate solo dalla uguaglianza (e dalla “spersonalizzazione) dei diritti diversi che esse attribuiscono ai loro titolari. Nel primo caso, lo statuto deve determinare non solo i diritti spettanti alle quote di ciascuna categoria, bensì anche la loro misura e il loro numero. Nel secondo caso, invece, al pari di quanto avviene di norma nelle s.r.l., il numero e la misura delle quote di categoria non costituiscono oggetto di determinazione ad opera dello statuto, bensì sono rimesse alle vicende circolatorie poste in essere tra i soci, nel rispetto degli eventuali limiti statutari in tema di trasferimento e di divisione delle quote sociali […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 171, Nozione di categorie di quote di s.r.l. PMI (art. 26, comma 2, d.l. 179/2012; art. 2468 c.c.; 2348 c.c.), 27 novembre 2018: «[…] La facoltà di emettere ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 205, Quote standardizzate senza indicazione del valore nominale nelle s.r.l. PMI (artt. 2468 e 26 d.l. 179/2012), 25 ottobre 2022: «Nelle s.r.l. PMI è legittimo prevedere che il capitale sociale sia diviso in un nu-mero predeterminato di quote (o di quote di diverse categorie), tutte di uguale misura, senza indicazione del valore nominale […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 205, Quote standardizzate senza indicazione del valore nominale nelle s.r.l. PMI (artt. 2468 e 26 d.l. 179/2012), 25 ottobre 2022: «Nelle s.r.l. PMI è legitt...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. I.N.2, I diversi diritti attribuibili alle categorie di quote nelle s.r.l.-PMI, 1° pubbl. 9/18 - motivato 9/19: «[…] È comunque necessario che le quote appartenenti alla medesima categoria conferiscano i medesimi diritti […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. I.N.2, I diversi diritti attribuibili alle categorie di quote nelle s.r.l.-PMI, 1° pubbl. 9/18 - motivato 9/19: «[…] ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (4)(4)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 171, Nozione di categorie di quote di s.r.l. PMI (art. 26, comma 2, d.l. 179/2012; art. 2468 c.c.; 2348 c.c.), 27 novembre 2018: «[…] La facoltà di emettere “categorie di quote” […] richiede l’individuazione del concetto di categoria, per comprendere in cosa si distinguano le quote “di categoria” dalle quote che potremmo dire “individuali” od “ordinarie” […]. […] Nell’ambito delle s.r.l. - in mancanza di una regola che imponga l’uguaglianza del valore nominale di tutte le partecipazioni sociali - si deve […] ritenere ammissibile la configurazione sia di categorie di quote in senso stretto (che potremmo quindi definire come categorie di quote “standardizzate”), caratterizzate dall’uguaglianza della misura delle quote e dei diritti che esse attribuiscono, sia di categorie di quote “non standardizzate”, connotate solo dalla uguaglianza (e dalla “spersonalizzazione) dei diritti diversi che esse attribuiscono ai loro titolari. Nel primo caso, lo statuto deve determinare non solo i diritti spettanti alle quote di ciascuna categoria, bensì anche la loro misura e il loro numero. Nel secondo caso, invece, al pari di quanto avviene di norma nelle s.r.l., il numero e la misura delle quote di categoria non costituiscono oggetto di determinazione ad opera dello statuto, bensì sono rimesse alle vicende circolatorie poste in essere tra i soci, nel rispetto degli eventuali limiti statutari in tema di trasferimento e di divisione delle quote sociali […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 171, Nozione di categorie di quote di s.r.l. PMI (art. 26, comma 2, d.l. 179/2012; art. 2468 c.c.; 2348 c.c.), 27 novembre 2018: «[…] La facoltà di emettere ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (5)(5)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. I.N.6, Applicazione del principio dell’unicità della partecipazione in presenza di categorie di quote, 1° pubbl. 9/18 - motivato 9/19: «[…] La riforma operata con il D.L. n. 50/2017 ha introdotto per le S.r.l.-PMI la possibilità di creare categorie di quote e di offrirle al pubblico ma non ha derogato al divieto di suddividerle in azioni, si pone dunque il problema di conciliare il principio dell’unicità della partecipazione in S.r.l. con la possibilità di creare categorie di quote. Dirimente sul punto appare la considerazione che le singole categorie di quote non sono capaci di confondersi tra loro in un’unica posizione partecipativa, in quanto ciascuna di esse attribuisce diritti ed obblighi propri che nel loro complesso non possono essere uguali a quelli di nessuna altra categoria di quote, pena l’inesistenza della categoria stessa. All’interno delle categorie, invece, non ricorre alcuna esigenza di distinzione. Nelle S.r.l.-PMI appare dunque possibile suddividere le quote di partecipazione in categorie ma non anche suddividere queste ultime in unità predeterminate e vincolanti. A quanto sopra consegue che qualora un socio sia titolare di quote di diverse categorie, le stesse non costituiranno un’unica partecipazione, ma tante partecipazioni unitarie quante sono le diverse categorie possedute, partecipazioni unitarie che in caso di successive cessioni o acquisti non si modificheranno nel loro numero ma solo nella loro percentuale».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. I.N.6, Applicazione del principio dell’unicità della partecipazione in presenza di categorie di quote, 1° pubbl. 9/18...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (6)(6)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 177, Assemblee speciali dei titolari di categorie di quote di s.r.l. PMI (art. 26, comma 2, d.l. 179/2012; art. 2376 c.c.), 27 novembre 2018: «[…] Le alternative che si pongono all’interprete sono sostanzialmente tre: (a) la tesi più “restrittiva”, ovvero […]il consenso di tutti i soci (come tali intendendosi tutti i soci titolari delle quote della categoria interessata); (b) la tesi più “liberale”, ovvero […] senza richiedere l’approvazione specifica dei soci titolari delle quote della categoria interessata se non in quanto aventi diritto al voto nell’assemblea “generale” chiamata a deliberare la modificazione dei diritti attribuiti alla categoria stessa […]; (c) la tesi “intermedia” dell’applicazione analogica dell’art. 2376 c.c., dettato per le s.p.a., che impone l’approvazione, da parte dell’assemblea speciale dei titolari di azioni di categoria, delle […] deliberazioni dell’assemblea che “pregiudicano i relativi diritti”. Quest’ultima soluzione […] sembra in effetti quella preferibile, in quanto coerente con una qualificazione dei diritti della speciale categoria non più come individuali ma come collettivi, e con ciò soggetti alle normali regole societarie di disposizione e gestione da parte della maggioranza dei relativi titolari. Una volta che si concordi con l’applicazione analogica dell’art. 2376 c.c., l’evidente corollario è che divengano applicabili alle assemblee “speciali” dei titolari delle quote di categoria le regole di legge e di statuto che disciplinano le assemblee generali di modificazione dello statuto, analogamente a quanto avviene nelle s.p.a. […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 177, Assemblee speciali dei titolari di categorie di quote di s.r.l. PMI (art. 26, comma 2, d.l. 179/2012; art. 2376 c.c.), 27 novembre 2018: «[…] Le alterna...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (7)(7)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 177, Assemblee speciali dei titolari di categorie di quote di s.r.l. PMI (art. 26, comma 2, d.l. 179/2012; art. 2376 c.c.), 27 novembre 2018: «[…] Quanto alla seconda questione, è possibile che lo statuto regoli le modalità di modificazione dei diritti attribuiti alle categorie di quote, secondo il principio generale che dà ampio spazio all’autonomia negoziale nel regolare il funzionamento delle s.r.l. […]. In via statutaria si potrà quindi prevedere, ad esempio: (i) una maggioranza per la valida costituzione dell’assemblea “speciale” diversa da quella prevista dalla legge (o dallo statuto) per la valida costituzione dell’assemblea generale; (ii) maggioranze rafforzate o comunque particolari per l’approvazione, da parte dei soci titolari di quote della categoria interessata, delle modifiche dei diritti particolari; (iii) la necessità del consenso di tutti i soci titolari delle quote della categoria interessata; (iv) l’espressione del consenso dei soci titolari delle quote della categoria interessata nell’ambito dell’assemblea generale chiamata ad approvare le modifiche, senza costituzione di un’assemblea “speciale”; (v) meccanismi e forme diversi di acquisizione del consenso dei soci titolari delle quote di categoria speciale, anche prevedendo modalità extra assembleari, senza particolari vincoli di forma, purché ne sia possibile acquisire idonea documentazione […]».
    Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. I.N.11, Assemblee speciali in presenza di quote di categoria, 1° pubbl. 9/18 - motivato 9/19: «[…] si reputa legittima la clausola statutaria che dispone che tali decisioni, per essere valide, debbano essere approvate, oltre che dall’assemblea generale dei soci, anche da una determinata maggioranza dei titolari delle quote della categoria pregiudicata, mediante adozione di una loro specifica deliberazione collegiale ai sensi dell’art. 2479-bis c.c., con riconoscimento del diritto di recesso per i soci dissenzienti pregiudicati da tali decisioni. Si reputa altresì legittima la clausola dello statuto che richiede il consenso unanime dei titolari delle quote di una determinata categoria per adottare decisioni che pregiudichino i loro diritti».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 177, Assemblee speciali dei titolari di categorie di quote di s.r.l. PMI (art. 26, comma 2, d.l. 179/2012; art. 2376 c.c.), 27 novembre 2018: «[…] Quanto all...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (8)(8)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 177, Assemblee speciali dei titolari di categorie di quote di s.r.l. PMI (art. 26, comma 2, d.l. 179/2012; art. 2376 c.c.), 27 novembre 2018: «[…] La libertà negoziale che caratterizza la disciplina delle s.r.l., e l’assenza di regole esplicite per l’espressione del consenso dei soci titolari di quote di categoria, consente di prevedere in statuto che tale consenso (non solo possa ma addirittura) debba essere espresso nell’assemblea generale chiamata ad approvare le modifiche ai diritti particolari […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 177, Assemblee speciali dei titolari di categorie di quote di s.r.l. PMI (art. 26, comma 2, d.l. 179/2012; art. 2376 c.c.), 27 novembre 2018: «[…] La libertà...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (9)(9)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 173, Contenuto dei diritti diversi delle categorie di quote di s.r.l. PMI (art. 26, commi 2 e 3, d.l. 179/2012; art. 2468 c.c.), 27 novembre 2018: «[…] Non si vedono […] ragioni […] per attribuire alla norma “speciale” di cui all’art. 26, comma 2, d.l. 179/2012 (per quanto ormai di ampia portata) una valenza limitativa del significato da attribuire alla disposizione del codice civile. Riguardo a quest’ultima, in altre parole, restano ferme tutte le argomentazioni che hanno condotto in modo convincente ad affermare che l’indicazione legislativa alla “amministrazione della società” e agli “utili” abbia una natura meramente esemplificativa e non già limitativa, non potendosi negare alle s.r.l. (al di là dei limiti espressamente previsti dalla legge) una minore “libertà” dell’autonomia statutaria nel determinare il contenuto delle partecipazioni sociali. E ciò deve valere tanto nel caso “ordinario”, in cui la “variazioni” del contenuto delle partecipazioni sono attuate per il tramite dell’attribuzione di diritti particolari ai sensi dell’art. 2468, comma 3, c.c., quanto nel caso “speciale”, in cui il contenuto delle partecipazioni sia variegato in virtù della presenza di una o più categorie connotate da “diritti diversi”».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 173, Contenuto dei diritti diversi delle categorie di quote di s.r.l. PMI (art. 26, commi 2 e 3, d.l. 179/2012; art. 2468 c.c.), 27 novembre 2018: «[…] Non s...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (10)(10)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 101-2018/I, La nuova disciplina delle (PMI) società a responsabilità limitata, in CNN Notizie del 18.5.2018: «[…] La categorizzazione in quote unitarie del rapporto sociale si differenzia dall’attribuzione di “diritti particolari” a “singoli soci”, in quanto: nel caso di categorie di quote, si diversificano le prerogative e/o gli oneri delle partecipazioni oggettivate - pensate, cioè, indipendentemente dall’identità del socio cui sono ascritte; nel caso dei diritti particolari, la diversificazione attiene a questo o quel socio - la sua partecipazione risolvendosi nell’esser parte, in una o altra misura (monetaria, frazionaria, percentuale) del rapporto sociale […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 101-2018/I, La nuova disciplina delle (PMI) società a responsabilità limitata, in CNN Notizie del 18.5.2018: «[…] La categorizzazione in quote unitarie d...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (11)(11)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. I.N.2, I diversi diritti attribuibili alle categorie di quote nelle s.r.l.-PMI, 1° pubbl. 9/18 - motivato 9/18: «[…] nelle S.r.l.- PMI in cui siano stati attribuiti particolari diritti a singoli soci ai sensi dell’art. 2468, comma 3, c.c., non appare possibile creare categorie di quote il cui ambito operativo contrasti, anche solo potenzialmente, con quello dei particolari diritti».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. I.N.2, I diversi diritti attribuibili alle categorie di quote nelle s.r.l.-PMI, 1° pubbl. 9/18 - motivato 9/18: «[…] ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (12)(12)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 173, Contenuto dei diritti diversi delle categorie di quote di s.r.l. PMI (art. 26, commi 2 e 3, d.l. 179/2012; art. 2468 c.c.), 27 novembre 2018: «È […] utile rinnovare l’affermazione […] circa la possibilità di differenziare una o più categorie di quote anche in base (o solamente in base) ai diritti spettanti in materia di circolazione delle partecipazioni sociali, tanto nel senso di attribuire solo a una categoria di quote il “diritto” previsto da una clausola limitativa della circolazione delle altre partecipazioni sociali (ad esempio il diritto di esercitare la prelazione in caso di alienazione di una di esse o il diritto di esprimere il gradimento), quanto nel senso di assoggettare solo una categoria di quote agli “obblighi”, agli “oneri” o alle “soggezioni” derivanti da tali clausole (ad esempio qualora lo statuto preveda solo per una categoria di quote l’obbligo di concedere la prelazione ai titolari di un’altra categoria di quote o ad altri soci singolarmente individuati o il divieto di alienazione in mancanza di gradimento o la soggezione al diritto di riscatto spettante a un’altra categoria di quote o ad altri soci singolarmente individuati) […]».
    Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. I.N.10, Legittimità delle clausole limitative della circolazione delle partecipazioni riferite a singole categorie di quote, 1° pubbl. 9/18: «[…] si reputano legittime le clausole limitative della circolazione delle partecipazioni che abbiano ad oggetto solo alcune delle categorie di quote create dall’atto costitutivo».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 173, Contenuto dei diritti diversi delle categorie di quote di s.r.l. PMI (art. 26, commi 2 e 3, d.l. 179/2012; art. 2468 c.c.), 27 novembre 2018: «È […] uti...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (13)(13)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 173, Contenuto dei diritti diversi delle categorie di quote di s.r.l. PMI (art. 26, commi 2 e 3, d.l. 179/2012; art. 2468 c.c.), 27 novembre 2018: «[…] Si tratta […] di individuare i confini entro i quali può dispiegarsi l’autonomia statutaria nella determinazione dei “diritti diversi” che connotano le categorie di quote […]. […] I confini entro i quali può dunque muoversi l’autonomia statutaria sono costituiti dai “limiti previsti dalla legge”, i quali a loro volta possono avere un connotato “generale” o “implicito” (così ad esempio il divieto di patto leonino di cui all’art. 2265 c.c., che impedisce di configurare una categoria di quote del tutto prive del diritto agli utili o della partecipazione alle perdite) oppure “speciale” o “espresso” (il divieto di sopprimere le cause inderogabili di recesso previste dall’art. 2473 c.c.) […]».
    Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. I.N.2, I diversi diritti attribuibili alle categorie di quote nelle s.r.l.-PMI, 1° pubbl. 9/18: «[…] I diritti diversi che connotano una categoria di quote possono avere ad oggetto, tra l’altro: il voto, legittimando qualsiasi deroga al principio di proporzionalità del voto rispetto alla partecipazione detenuta (art. 26, comma 3, D.L. 179/201), ad esempio quote senza diritto di voto, con diritto di voto meno o più che proporzionale, limitato a specifici argomenti o subordinato al verificarsi di condizioni non meramente potestative, con diritto di voto scaglionato, con tetto massimo o con voto determinante; gli utili, attribuendo un privilegio o maggiorazione sull’utile conseguito accertato dal bilancio; taluni diritti patrimoniali che vengono correlati ai risultati di un dato settore di attività o ad uno specifico affare; le perdite, ad esempio prevedendo un diritto alla postergazione; la quota di liquidazione; il diritto di recesso, attribuendo ulteriori casi di recesso o limitando quelli legali purché non inderogabili; la circolazione delle quote stesse, nel senso di assoggettare o non assoggettare solo una o alcune categorie di quote a obblighi, oneri, soggezioni o diritti derivanti da tali clausole; la eliminazione o limitazione di diritti del socio, purché non inderogabili; il diritto di sottoscrizione nel caso si aumenti di capitale a pagamento, nel senso di prevedere la loro assenza, limitazione o maggiorazione, salvi i limiti di cui all’art. 2482 ter c.c.; il diritto di riscatto; l’assegnazione di beni sociali in misura più o meno che proporzionale alla partecipazione; la ripartizione non proporzionale del corrispettivo della vendita o del riscatto di partecipazioni sociali; il diritto alla carica di amministratore; il diritto alla nomina di uno o più amministratori; il diritto all’aumento gratuito più o meno che proporzionale; la limitazione di diritti di controllo, nei limiti imposti dalla legge».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 173, Contenuto dei diritti diversi delle categorie di quote di s.r.l. PMI (art. 26, commi 2 e 3, d.l. 179/2012; art. 2468 c.c.), 27 novembre 2018: «[…] Si tr...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (14)(14)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. I.N.2, I diversi diritti attribuibili alle categorie di quote nelle s.r.l.-PMI, 1° pubbl. 9/18 - motivato 9/19: «[…] nelle S.r.l.-PMI in cui siano stati attribuiti particolari diritti a singoli soci ai sensi dell’art. 2468, comma 3, c.c., non appare possibile creare categorie di quote il cui ambito operativo contrasti, anche solo potenzialmente, con quello dei particolari diritti […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. I.N.2, I diversi diritti attribuibili alle categorie di quote nelle s.r.l.-PMI, 1° pubbl. 9/18 - motivato 9/19: «[…] ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (15)(15)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 176, Categorie di quote con limitazione dei diritti di controllo nelle s.r.l. PMI (art. 26, comma 2, d.l. 179/2012; art. 2476, comma 2, c.c.), 27 novembre 2018: «[…] La disciplina delle start up innovative e delle s.r.l. PMI, consentendo ora la creazione di quote dotate di diritti diversi liberamente determinabili, concorre a restituire attualità […] alla tematica della deroga al disposto dell’articolo 2476 secondo comma c.c. […] appare piuttosto chiaro che - nell’ammettere la creazione di quote prive del diritto di voto, o a voto limitato o subordinato - il legislatore abbia inteso apprestare le linee fondamentali del regolamento applicabile ad una certa tipologia di soci della s.r.l. PMI, ossia di quei soci che non hanno interesse, né, probabilmente competenza, all’esercizio di diritti amministrativi, o - quantomeno - a parte di essi. […] si ritiene che il diritto di informazione e consultazione di cui alla disposizione sopra indicata possa essere per alcune delle categorie di quote emesse dalla s.r.l. PMI limitato e financo escluso, alla sola condizione che (e quindi per tutto il periodo in cui) sia in carica l’organo di controllo, e comunque esercitata la funzione di controllo sulla gestione […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 176, Categorie di quote con limitazione dei diritti di controllo nelle s.r.l. PMI (art. 26, comma 2, d.l. 179/2012; art. 2476, comma 2, c.c.), 27 novembre 20...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (16)(16)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 175, Categorie di quote con diritto di opzione limitato o escluso nelle s.r.l. PMI (art. 26, comma 2, d.l. 179/2012; artt. 2481-bis, 2481-ter, 2473 c.c.), 27 novembre 2018: «[…] i “diritti diversi” che contraddistinguono le categorie di quote di cui all’art. 26, comma 2, d.l. 179/2012 possono anche consistere in una diversità di posizione partecipativa determinata dalla perdita totale o parziale di diritti e poteri in generale spettanti al socio o da una loro regolamentazione più restrittiva sì da renderne meno agevole l’esercizio. Argomento decisivo in tal senso si desume dal terzo comma dell’art. 26, cit., il quale delinea una possibile categoria di quote sulla base della mera soppressione o limitazione del diritto di voto. Del resto, tutto ciò è coerente con la corretta interpretazione dell’art. 2468, comma 3, c.c., essendo ormai acquisito che i “diritti particolari del socio” possono anche consistere in limitazioni di vario genere dei diritti di partecipazione che gli altri soci non subiscono […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 175, Categorie di quote con diritto di opzione limitato o escluso nelle s.r.l. PMI (art. 26, comma 2, d.l. 179/2012; artt. 2481-bis, 2481-ter, 2473 c.c.), 27...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (17)(17)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 176, Categorie di quote con limitazione dei diritti di controllo nelle s.r.l. PMI (art. 26, comma 2, d.l. 179/2012; art. 2476, comma 2, c.c.), 27 novembre 2018: «[…] viene […] ribadita la regola sancita dall’articolo 2422 c.c., in materia di società per azioni, cioè della società che - per antonomasia - rappresenta il tipo adeguato alla apertura verso il mercato, ed all’investimento anche retail. […] si ritiene che questi diritti non possano […] essere sottratti al socio, di qualunque categoria, della s.r.l. PMI».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 176, Categorie di quote con limitazione dei diritti di controllo nelle s.r.l. PMI (art. 26, comma 2, d.l. 179/2012; art. 2476, comma 2, c.c.), 27 novembre 20...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (18)(18)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 175, Categorie di quote con diritto di opzione limitato o escluso nelle s.r.l. PMI (art. 26, comma 2, d.l. 179/2012; artt. 2481-bis, 2481-ter, 2473 c.c.), 27 novembre 2018: «[…] in base all’art. 2481-bis, comma 1, secondo periodo, c.c. l’offerta di quote di nuova emissione a terzi determina il diritto di recesso dei soci non consenzienti a norma dell’art. 2473 c.c. Tale diritto di recesso non si ricollega alla semplice previsione statutaria di tale possibilità, ma all’effettiva delibera di aumento di capitale con offerta di quote a terzi, o anche a soci ma non a tutti i soci con criterio di proporzionalità rispetto alle quote attualmente possedute. Tale diritto, spettante a chi non ottenga la possibilità di mantenere inalterata la propria partecipazione, è inderogabilmente attribuito dalla legge, ed è pertanto in linea di principio insopprimibile, in quanto funzionale ad assicurare il disinvestimento a prezzo congruo da parte del socio non consenziente rispetto ad un’operazione idonea ad incidere sugli assetti proprietari e a diluire i suoi diritti patrimoniali e amministrativi […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 175, Categorie di quote con diritto di opzione limitato o escluso nelle s.r.l. PMI (art. 26, comma 2, d.l. 179/2012; artt. 2481-bis, 2481-ter, 2473 c.c.), 27...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (19)(19)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 175, Categorie di quote con diritto di opzione limitato o escluso nelle s.r.l. PMI (art. 26, comma 2, d.l. 179/2012; artt. 2481-bis, 2481-ter, 2473 c.c.), 27 novembre 2018: […] Se per un verso il diritto di sottoscrizione di aumenti di capitale a pagamento non può considerarsi un diritto insopprimibile del socio come tale e del socio di s.r.l. in particolare […] vi è una sola situazione nella quale l’ordinamento esige che ad ogni socio quel diritto debba essere concesso: quando l’aumento di capitale consegue ad una riduzione dello stesso al di sotto della soglia minima rilevante ai sensi dell’art. 2482-ter c.c. a causa di perdite superiori al terzo del capitale. Il tutto si desume dall’art. 2481-bis, comma 1, secondo periodo, c.c. La norma legittima la clausola statutaria di totale esclusione del diritto di opzione, con il consentire espressamente l’offerta delle quote di nuova emissione a terzi, ma esclude che ciò possa avvenire nel caso di cui all’art. 2482-ter c.c., situazione nella quale le perdite incidenti sui soci potrebbero determinare, a seguito della ricostituzione del capitale con offerta delle quote a terzi (e/o soltanto ad alcuni soci), l’uscita dalla società dei soci esclusi dall’offerta delle nuove quote, se le perdite azzerano il capitale precedente all’aumento, o la loro pesante diluizione, se le perdite non dovessero erodere l’intero capitale […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 175, Categorie di quote con diritto di opzione limitato o escluso nelle s.r.l. PMI (art. 26, comma 2, d.l. 179/2012; artt. 2481-bis, 2481-ter, 2473 c.c.), 27...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (20)(20)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 190, Azioni e quote “auto-estinguibili”, 16 giugno 2020: «Sono legittime le clausole statutarie di s.p.a. o s.r.l. che prevedono l’automatica estinzione di azioni o quote al decorso di un termine o al verificarsi di una condizione non meramente potestativa - ivi compreso il conseguimento di un ammontare complessivo di utili calcolati nel corso del tempo, a decorrere da un determinato momento - anche senza alcun diritto di liquidazione a favore del titolare delle azioni o quote medesime […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 190, Azioni e quote “auto-estinguibili”, 16 giugno 2020: «Sono legittime le clausole statutarie di s.p.a. o s.r.l. che prevedono l’automatica estinzione di a...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (21)(21)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 66/2018, Le partecipazioni sociali a tempo: «[…] Ad avviso di questa Commissione è legittimo altresì creare partecipazioni a termine finale di durata, destinate a cessare a certo tempo. […] Non si ravvisano, dunque, ostacoli di natura sistematica alla legittimità di partecipazioni sociali a tempo (o a termine finale di durata), siano esse rappresentate o meno da azioni, alle quali si riconnette un effetto organizzativo diverso da quello generato dalle fattispecie descritte solo per la certezza sia dell’“an” sia del “quando” del disinvestimento. In altri termini […] sembra quindi possibile configurare partecipazioni che al tempo stesso assicurino e impongano il disinvestimento, privando entrambe le parti del rapporto (il singolo socio e l’organizzazione sociale) di discrezionalità in proposito, con l’effetto di eliminare a priori […] l’incertezza che […] grava invariabilmente una delle parti (e precisamente sull’organizzazione sociale allorché sia attribuito al socio il diritto di recesso discrezionale o il diritto di far riscattare le proprie azioni o quote; sul socio allorché sia consentito alla società di esercitare il diritto di riscatto discrezionale). […] Intuitivamente, la scadenza può connotare non tutte le partecipazioni sociali, e altro non sarebbe che il termine finale di durata della società, ma solo alcune di esse: ne consegue che […] Nelle società a responsabilità limitata la partecipazione a tempo potrà essere relazionata alla persona del socio secondo il modello comune; in alternativa, e “limitatamente” alle P.M.I., sarà possibile scomporre la partecipazione in più unità di uguale valore a scadenza, ai sensi dell’art. 26, comma due, del D.L. 179/2012, così da creare una categoria, con conseguente applicazione estensiva della disciplina della s.p.a.. Sul piano degli interessi economici, la creazione di partecipazioni a tempo può consentire alla società di approvvigionarsi di capitali di rischio per il tempo necessario a finanziare l’impresa, o l’avvio di una nuova impresa, ed al contempo assicurare all’investitore, certamente di minoranza, il disinvestimento laddove il mercato secondario sia di fatto inesistente […]».
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 66/2018, Le partecipazioni sociali a tempo: «[…] Ad avviso di questa Commissione è legittimo altresì creare partecipazioni a termine finale di durata, ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (22)(22)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 66/2018, Le partecipazioni sociali a tempo: «[…] Coloro che hanno sottoscritto (o acquistato) partecipazioni a tempo confidavano sul diritto di disinvestire a data certa, diritto di cui non possono essere privati senza il loro consenso (esattamente come colui che ha esercitato legittimamente il recesso non può essere privato del diritto di essere liquidato): ne consegue, per coerenza, che sul piano del conflitto con gli altri soci, ed in assenza di una diversa disciplina statutaria, a quel diritto deve essere riconosciuto valore preminente rispetto all’interesse alla prosecuzione della società […]».
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 66/2018, Le partecipazioni sociali a tempo: «[…] Coloro che hanno sottoscritto (o acquistato) partecipazioni a tempo confidavano sul diritto di disinve...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (23)(23)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 190, Azioni e quote “auto-estinguibili”, 16 giugno 2020: «[…] sono partecipazioni che strutturalmente posseggono in sé la natura della temporaneità, natura che viene dal socio e dalla società accettata ex ante sulla base di valutazioni di convenienza economica rispetto alle quali nulla il diritto può dire. Tanto nel recesso quanto nel riscatto, detto altrimenti, lo scioglimento del vincolo è una reazione discrezionale ed eventuale del socio al verificarsi di un certo evento: la liquidazione del socio uscente costituisce, in qualche modo, la contropartita di tale reazione. Nelle partecipazioni auto-estinguibili le parti, invece, convengono ed accettano ex ante (tenendone conto, dunque, nella definizione delle condizioni anche economiche di ingresso nella compagine sociale) che i reciproci rapporti debbano considerarsi automaticamente chiusi e, per così dire, soddisfatti, al verificarsi di un certo evento. Non vi sono pertanto ragioni per imporre, in tali ipotesi, forme di liquidazione a favore del socio uscente […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 190, Azioni e quote “auto-estinguibili”, 16 giugno 2020: «[…] sono partecipazioni che strutturalmente posseggono in sé la natura della temporaneità, natura c...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (24)(24)
    - Si veda anche la voce “C.2.1.1 - Azioni “a tempo” (nel capitolo del presente volume dedicato alle azioni di s.p.a.).
    - Si veda anche la voce “C.2.1.1 - Azioni “a tempo” (nel capitolo del presente volume dedicato alle azioni di s.p.a.).
    (25)(25)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 174, Categorie di quote a voto ridotto o maggiorato nelle s.r.l. PMI (art. 26, comma 3, d.l. 179/2012), 27 novembre 2018: «L’ampia formulazione dell’art. 26, comma 3, del d.l. 179/2012 legittima la creazione di categorie di quote che attribuiscono al socio diritti diversi in materia di voto, in espressa deroga al principio di proporzionalità rispetto alla partecipazione da esso detenuta, sancita dall’art. 2479, comma 5, c.c.. È dunque legittimo modulare l’espressione del diritto di voto di spettanza delle quote e diversificarlo in ragione dell’appartenenza ad una categoria nella maniera più varia. L’autonomia statutaria può spaziare dalla creazione di categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto, a quelle che attribuiscono diritti di voto in misura meno che proporzionale alla partecipazione detenuta, o che attribuiscono diritti di voto limitati a specifici argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative; è inoltre ammissibile prevedere meccanismi di voto scaglionato, o con tetto massimo. In direzione opposta, è possibile creare categorie di quote che attribuiscono diritti di voto più che proporzionali alla partecipazione detenuta, fino alla previsione di un diritto di voto plurimo o maggiorato […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 174, Categorie di quote a voto ridotto o maggiorato nelle s.r.l. PMI (art. 26, comma 3, d.l. 179/2012), 27 novembre 2018: «L’ampia formulazione dell’art. 26,...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (26)(26)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 174, Categorie di quote a voto ridotto o maggiorato nelle s.r.l. PMI (art. 26, comma 3, d.l. 179/2012), 27 novembre 2018: «[…] ci si è interrogati sulla possibile applicazione analogica dei limiti dettati per la s.p.a. dall’art. 2351, commi 2 e 4, c.c. e dall’art. 127-quinquies TUF. […] Oltre al dato letterale - che potrebbe essere inteso quale espressione della volontà di accordare ampia autonomia statutaria alla s.r.l. PMI nell’organizzazione delle categorie di quote - alcune argomentazioni di carattere sistematico depongono per la non applicabilità dei limiti qui considerati. […] la possibilità, già esistente per tutte le s.r.l., di riconoscere ai sensi dell’art. 2468, comma 3, c.c., in forma di particolare diritto attribuito al socio, la facoltà di nominare i componenti dell’organo amministrativo, di vedersi riconosciuti poteri di veto o specifiche competenze autorizzative rispetto al compimento di determinati atti gestionali, privando conseguentemente gli altri soci del potere di decidere su queste materie, di fatto realizza già indirettamente un’attribuzione non proporzionale del diritto di voto. […] La configurabilità, nel tipo societario della s.r.l., dei particolari diritti così delineati (la cui coesistenza con le categorie di quote non è peraltro esclusa, come rappresentato dalla massima n. 171) comporta di per sé il superamento del principio di rigida correlazione tra rischio di perdere il valore della propria partecipazione e potere di incidere sulle scelte dell’impresa, che è tradizionalmente considerato il fondamento dei limiti sopra evocati; ne discende che la loro osservanza si pone con minore forza […]».
    Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. I.N.3, Assenza di limiti quantitativi nella creazione di categorie di quote a voto limitato nelle s.r.l.-PMI, 1° pubbl. 9/18 - motivato 9/19: «Nel dettare la norma che ammette le categorie di quote a voto limitato nelle S.r.l.-PMI (art. 26, comma 3, del d.l. n. 179/2012) il legislatore ha sostanzialmente riprodotto per intero la analoga disposizione contenuta nell’art. 2351, comma 2, c.c. in materia di S.p.a., fatta eccezione per il limite quantitativo del 50% previsto dall’ultimo periodo di detto comma. Tale mancata riproduzione porta a ritenere che le S.r.l.-PMI possano creare categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto, o che attribuiscono al socio diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione da questi detenuta, ovvero diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative, in misura anche eccedente il 50% del totale delle partecipazioni […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 174, Categorie di quote a voto ridotto o maggiorato nelle s.r.l. PMI (art. 26, comma 3, d.l. 179/2012), 27 novembre 2018: «[…] ci si è interrogati sulla poss...Testo troncato, continua a leggere nel testo
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    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. I.N.5, Diritto di prelazione negli aumenti di capitale di s.r.l. - PMI in presenza di categorie di quote, 1° pubbl. 9/18 - motivato 9/19: «[…] negli aumenti di capitale delle S.r.l.-PMI che abbiano creato categorie di quote, in assenza di una specifica disposizione statutaria sul punto, non ricorra alcun obbligo di offrire in sottoscrizione a ciascun socio “nuove” quote della medesima categoria di quelle già in suo possesso. La delibera di aumento di capitale potrà dunque liberamente determinare la categoria o le categorie delle nuove quote che dovranno essere offerte ai soci, senza aver alcun riguardo a quelle esistenti […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. I.N.5, Diritto di prelazione negli aumenti di capitale di s.r.l. - PMI in presenza di categorie di quote, 1° pubbl. 9...Testo troncato, continua a leggere nel testo
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    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. I.N.5, Diritto di prelazione negli aumenti di capitale di s.r.l. - PMI in presenza di categorie di quote, 1° pubbl. 9/18 - motivato 9/19: «[…] Si ritiene possibile derogare statutariamente a quanto sopra, prevedendo che la società sia obbligata in sede di aumento di capitale ad offrire in sottoscrizione a ciascun socio partecipazioni della stessa categoria di quelle da esso già detenute, ovvero che i soci abbiano il diritto di sottoscrizione solo nel caso in cui siano offerte quote delle medesime categorie di quelle da essi già detenute (con conseguente attribuzione, in tale ultima ipotesi, del diritto di recesso qualora nel caso concreto non spetti loro il diritto di sottoscrizione)».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. I.N.5, Diritto di prelazione negli aumenti di capitale di s.r.l. - PMI in presenza di categorie di quote, 1° pubbl. 9...Testo troncato, continua a leggere nel testo
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    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 172, Modalità e condizioni di emissione di categorie di quote di s.r.l. PMI (art. 26, comma 2, d.l. 179/2012; artt. 2468 e 2473 c.c.), 27 novembre 2018: «[…] A differenza di quanto avviene in caso di attribuzione di diritti particolari ai sensi dell’art. 2468, comma 3, c.c. - che di regola richiede il consenso unanime dei soci, al pari della loro modificazione e soppressione - l’emissione di categorie di quote dotate di diritti diversi, ai sensi dell’art. 26, comma 2, d.l. 179/2012, può configurarsi, in particolari circostanze, come una modificazione dello statuto assoggettata alla regola maggioritaria valevole in generale per le modificazioni statutarie di s.r.l. […] Si deve quindi ritenere che il principio maggioritario possa trovare applicazione […] qualora l’emissione avvenga nel rispetto della parità di trattamento di tutti i soci. […] Le vicende che consentono il rispetto della parità di trattamento, come analiticamente indicato nella massima, sono essenzialmente le seguenti: (i) emissione di una nuova categoria di quote mediante un aumento del capitale sociale offerto in opzione ai soci in proporzione alle partecipazioni detenute; (ii) emissione di una nuova categoria di quote mediante conversione obbligatoria di una parte proporzionale di tutte le partecipazioni sociali già esistenti; (iii) emissione di una nuova categoria di quote mediante conversione facoltativa delle partecipazioni sociali già esistenti, offerta a tutti i soci in proporzione alle partecipazioni detenute […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 172, Modalità e condizioni di emissione di categorie di quote di s.r.l. PMI (art. 26, comma 2, d.l. 179/2012; artt. 2468 e 2473 c.c.), 27 novembre 2018: «[…]...Testo troncato, continua a leggere nel testo
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    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 172, Modalità e condizioni di emissione di categorie di quote di s.r.l. PMI (art. 26, comma 2, d.l. 179/2012; artt. 2468 e 2473 c.c.), 27 novembre 2018: «[…] Qualora […] l’emissione della nuova categoria di quote, pur avvenendo secondo una delle modalità che consentono di rispettare la parità di trattamento, comportasse un […] pregiudizio [nei confronti di diritti particolari già attribuiti a uno o più soci ai sensi dell’art. 2468, comma 3, c.c., o di diritti diversi già spettanti a un’altra categoria di quote, ai sensi dell’art. 26, comma 2, d.l. 179/2012], si può continuare ad applicare il principio di maggioranza, ma si richiede il consenso dei titolari dei diritti particolari pregiudicati o l’approvazione dei titolari delle quote della categoria pregiudicata […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 172, Modalità e condizioni di emissione di categorie di quote di s.r.l. PMI (art. 26, comma 2, d.l. 179/2012; artt. 2468 e 2473 c.c.), 27 novembre 2018: «[…]...Testo troncato, continua a leggere nel testo
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    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 172, Modalità e condizioni di emissione di categorie di quote di s.r.l. PMI (art. 26, comma 2, d.l. 179/2012; artt. 2468 e 2473 c.c.), 27 novembre 2018: «[…] Rimane […] da verificare se la deliberazione assunta a maggioranza dall’assemblea dei soci, avente ad oggetto una delle predette modalità di emissione di una nuova categoria di quote, possa dar luogo alla tutela individuale del socio che non ha votato a favore della proposta di deliberazione, configurando una causa legale di recesso dalla società ai sensi dell’art. 2473 c.c.- […] occorre considerare che la disposizione ora esaminata è stata scritta nell’ambito di un quadro normativo in cui l’unica tecnica a disposizione delle s.r.l. per derogare al principio di uguaglianza del contenuto delle partecipazioni sociali era (ed è tuttora, per le s.r.l. non PMI) quella dei diritti particolari, senza facoltà alcuna di attribuire diritti diversi mediante l’emissione di categorie di quote. Ne consegue che, mutato il sistema normativo applicabile alle s.r.l. PMI, potrebbe essere fondato il tentativo di estendere la causa legale di recesso in parola anche alle operazioni che comportano una “rilevante modifica dei diritti dei soci” in generale, e non solo dei diritti particolari ai sensi dell’art. 2468, comma 3, c.c. […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 172, Modalità e condizioni di emissione di categorie di quote di s.r.l. PMI (art. 26, comma 2, d.l. 179/2012; artt. 2468 e 2473 c.c.), 27 novembre 2018: «[…]...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (32)(32)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. I.N.4, Perdita da parte di s.r.l. dei requisiti di PMI e sorte delle categorie di quote esistenti, 1° pubbl. 9/18 - motivato 9/19: «Nel caso in cui l’atto costitutivo di una S.r.l.-PMI abbia previsto la creazione di categorie di quote (ai sensi dell’art. 26, commi 2 e 3, del d.l. n. 179/2012) e successivamente la società perda i requisiti di PMI, le previsioni sulle categorie di quote manterranno la loro efficacia con riferimento alle sole partecipazioni esistenti a tale data, in analogia con quanto previsto per le start-up innovative dall’art. 3 del d.l. n. 179/2012».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 101-2018/I, La nuova disciplina delle (PMI) società a responsabilità limitata, in CNN Notizie del 18.5.2018: «[…] si consideri l’ipotesi della s.r.l. che, originariamente in possesso dei requisiti per la qualificazione come PMI, li abbia successivamente persi: la perdita della qualifica non implica che la società debba intervenire sullo statuto (per esempio, al fine di eliminare la categorizzazione delle quote […]), trattandosi di deroghe che manterranno la loro efficacia, per gli effetti già prodotti, anche laddove la s.r.l. non sia più PMI […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. I.N.4, Perdita da parte di s.r.l. dei requisiti di PMI e sorte delle categorie di quote esistenti, 1° pubbl. 9/18 - m...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (33)(33)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 174, Categorie di quote a voto ridotto o maggiorato nelle s.r.l. PMI (art. 26, comma 3, d.l. 179/2012), 27 novembre 2018: «[…] ai fini del calcolo dei quorum richiesti dalla legge o dallo statuto per la costituzione dell’assemblea o per l’assunzione delle relative deliberazioni, si computa il numero dei voti spettanti alle partecipazioni azionarie e non la parte di capitale da esse rappresentata […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 174, Categorie di quote a voto ridotto o maggiorato nelle s.r.l. PMI (art. 26, comma 3, d.l. 179/2012), 27 novembre 2018: «[…] ai fini del calcolo dei quorum...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (34)(34)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 171, Nozione di categorie di quote di s.r.l. PMI (art. 26, comma 2, d.l. 179/2012; art. 2468 c.c.; 2348 c.c.), 27 novembre 2018: «[…] La facoltà di suddividere il capitale sociale in quote “individuali” o in “categorie di quote” non rappresenta necessariamente una scelta riferita all’intero capitale sociale, che può invero essere suddiviso al tempo stesso sia in quote individuali che in categorie di quote. Nessuna esigenza logica impedisce la coesistenza delle due tecniche di configurazione delle partecipazioni sociali, né v’è traccia nella legge di alcun elemento che deponga in tal senso. Anzi, il fatto che la legge preveda espressamente (per le s.r.l. start up innovative) che al venir meno della qualifica soggettiva che consente l’emissione di categorie di quote mantengono efficacia le relative clausole statutarie “limitatamente alle quote di partecipazione già sottoscritte” comporta quale inevitabile conseguenza che possano coesistere nella medesima s.r.l. sia le quote di categoria sia le quote individuali […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 171, Nozione di categorie di quote di s.r.l. PMI (art. 26, comma 2, d.l. 179/2012; art. 2468 c.c.; 2348 c.c.), 27 novembre 2018: «[…] La facoltà di suddivide...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (35)(35)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. I.N.8, La disciplina della morosità con riferimento ad un socio titolare di quote di diverse categorie, 1° pubbl. 9/18 - motivato 9/19: «Poiché le singole quote di partecipazione di categoria sono incapaci di confondersi tra loro, anche nell’ipotesi in cui appartengano al medesimo socio […], si deve ritenere che la disciplina legale sulla mora dei versamenti debba trovare applicazione in maniera distinta per ciascuna di esse. È dunque possibile che un medesimo socio sia contemporaneamente moroso, con riferimento ad una determinata quota di categoria, e in regola con i versamenti, con riferimento ad un’altra quota di categoria […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. I.N.8, La disciplina della morosità con riferimento ad un socio titolare di quote di diverse categorie, 1° pubbl. 9/1...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (36)(36)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. I.N.7, Pegno o usufrutto su una quota di partecipazione di categoria, 1° pubbl. 9/18 - motivato 9/19: «Essendo ciascuna quota di partecipazione di categoria distinta da quella di un’altra categoria […], si deve ritenere che nel caso in cui un socio titolare di quote di partecipazione di categorie diverse costituisca in pegno in usufrutto le intere quote di una o più categorie e mantenga la piena proprietà di intere quote di altre categorie non si verifichi alcuna contitolarità di quei diritti che sono portati sia dalle categorie di quote concesse in pegno o in usufrutto che da quelle di cui ha conservato la piena proprietà (ad esempio il diritto di voto). In detta fattispecie non trova pertanto applicazione la disciplina sulla nomina del rappresentante comune prevista dall’art. 2468, comma 5, c.c. […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. I.N.7, Pegno o usufrutto su una quota di partecipazione di categoria, 1° pubbl. 9/18 - motivato 9/19: «Essendo ciascu...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (37)(37)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. I.N.12, Legittimità del recesso riferito ad una sola delle quote di categoria detenute da un medesimo socio, 1° pubbl. 9/18 - motivato 9/19: «Poiché l’interesse al disinvestimento tutelato dalle norme che consentono il recesso può ricorrere in maniera diversificata per ciascuna categoria di quote create dalla società, in quanto legato ai profili di rischio e di redditività propri di ciascuna di esse, si deve ritenere che al verificarsi di una causa che legittimi il recesso lo stesso possa essere esercitato anche con riferimento ad una sola delle quote di categoria possedute dal medesimo socio, prescindendo dalla circostanza che l’atto costitutivo consenta o meno il recesso parziale».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. I.N.12, Legittimità del recesso riferito ad una sola delle quote di categoria detenute da un medesimo socio, 1° pubbl...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (38)(38)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. I.N.9, Limiti all’ammissibilità del voto divergente nel caso di socio titolare di quote di diverse categorie, 1° pubbl. 9/18 - motivato 9/19: «Qualora ricorra un interesse meritevole di tutela e non si contravvenga ai principi di buona fede e correttezza, si ritiene possibile che un socio titolare di quote di partecipazione di più categorie: a) possa esercitare il diritto di voto attribuito da una categoria in maniera diversa rispetto a quello attribuito da un’altra categoria; b) partecipi alle decisioni dei soci solo con determinate quote di categoria e non con altre. Appare meritevole di tutela l’esercizio del voto divergente ove sia finalizzato a riservarsi il diritto di recesso in relazione alle sole categorie di quote che si reputano penalizzate da una determinata decisione […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. I.N.9, Limiti all’ammissibilità del voto divergente nel caso di socio titolare di quote di diverse categorie, 1° pubb...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (39)(39)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 171, Nozione di categorie di quote di s.r.l. PMI (art. 26, comma 2, d.l. 179/2012; art. 2468 c.c.; 2348 c.c.), 27 novembre 2018: «[…] Anche la scelta di attribuire “diritti particolari” a singoli soci, ai sensi dell’art. 2468, comma 3, c.c., o “diritti diversi” a categorie di quote, ai sensi dell’art. 26, comma 2, d.l. 179/2012, quale tecnica per derogare all’uguaglianza dei diritti spettanti ai soci di una medesima s.r.l., non costituisce una scelta alternativa. Anche a tal proposito, non vi sono esigenze logiche, né spunti normativi, che impediscano a una s.r.l. PMI di avvalersi contemporaneamente di entrambe le modalità per variare i diritti amministrativi e/o patrimoniali dei suoi soci. Né vi sono ragioni per impedire al medesimo socio di essere titolare, al contempo, di diritti particolari ai sensi dell’art. 2468, comma 3, c.c., e di una o più quote di una categoria che attribuisce ulteriori diritti diversi. E ciò potrà accadere tanto nell’ipotesi in cui egli detenga, oltre alle quote di categoria, una partecipazione individuale (al cui trasferimento il diritto particolare si estingue, o, se lo statuto lo prevede espressamente, si trasferisce anch’esso insieme alla partecipazione), quanto nell’ipotesi in cui egli sia titolare soltanto di quote di categoria (con la precisazione che in caso di alienazione di tutte le quote di categoria egli perderà necessariamente anche il diritto particolare attribuitogli ex art. 2468, comma 3, c.c.) […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 171, Nozione di categorie di quote di s.r.l. PMI (art. 26, comma 2, d.l. 179/2012; art. 2468 c.c.; 2348 c.c.), 27 novembre 2018: «[…] Anche la scelta di attr...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (40)(40)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 101-2018/I, La nuova disciplina delle (PMI) società a responsabilità limitata, in CNN Notizie del 18.5.2018: «[…] La categorizzazione in quote unitarie del rapporto sociale si differenzia dall’attribuzione di “diritti particolari” a “singoli soci”, in quanto: nel caso di categorie di quote, si diversificano le prerogative e/o gli oneri delle partecipazioni oggettivate - pensate, cioè, indipendentemente dall’identità del socio cui sono ascritte; nel caso dei diritti particolari, la diversificazione attiene a questo o quel socio - la sua partecipazione risolvendosi nell’esser parte, in una o altra misura (monetaria, frazionaria, percentuale) del rapporto sociale […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 101-2018/I, La nuova disciplina delle (PMI) società a responsabilità limitata, in CNN Notizie del 18.5.2018: «[…] La categorizzazione in quote unitarie d...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (41)(41)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 174, Categorie di quote a voto ridotto o maggiorato nelle s.r.l. PMI (art. 26, comma 3, d.l. 179/2012), 27 novembre 2018: «[…] a fronte dell’introduzione nel sistema s.r.l. PMI della facoltà di creare categorie di quote cui non sia attribuito il diritto di voto, non è stata replicata la disposizione dell’art. 2370, comma 1, c.c. che nella s.p.a. condiziona il diritto di intervento alla titolarità del diritto di voto; appare tuttavia certamente legittima una clausola statutaria che lo escluda espressamente per il socio privo del diritto di voto […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 174, Categorie di quote a voto ridotto o maggiorato nelle s.r.l. PMI (art. 26, comma 3, d.l. 179/2012), 27 novembre 2018: «[…] a fronte dell’introduzione nel...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (42)(42)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 174, Categorie di quote a voto ridotto o maggiorato nelle s.r.l. PMI (art. 26, comma 3, d.l. 179/2012), 27 novembre 2018: «[…] Nulla è stato disposto anche circa il calcolo dei quorum costitutivi e deliberativi in presenza di quote a voto limitato e senza diritto di voto. Restano in questo caso applicabili le regole dettate per le s.p.a. dall’art. 2368 c.c., le quali hanno carattere certamente generale ed escludono le azioni istituzionalmente prive del diritto di voto dal computo dei quorum […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 174, Categorie di quote a voto ridotto o maggiorato nelle s.r.l. PMI (art. 26, comma 3, d.l. 179/2012), 27 novembre 2018: «[…] Nulla è stato disposto anche c...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (43)(43)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 171, Nozione di categorie di quote di s.r.l. PMI (art. 26, comma 2, d.l. 179/2012; art. 2468 c.c.; 2348 c.c.), 27 novembre 2018: «[…] la spersonalizzazione che connota le categorie di quote - siano esse standardizzate o non standardizzate - consente […] di affermare che, mentre il trasferimento delle partecipazioni individuali non comporta di regola il passaggio dei diritti particolari eventualmente spettanti al socio alienante, il trasferimento di quote di categoria comporta di regola il passaggio anche dei diritti diversi che caratterizzano la categoria medesima. […] Resta peraltro ferma la possibilità che lo statuto sociale - così come può derogare alla immodificabilità e intrasferibilità dei diritti particolari, rendendoli trasferibili alle medesime condizioni cui è sottoposto il trasferimento della partecipazione sociale del socio che ne è titolare - deroghi la regola della trasferibilità dei diritti diversi delle quote di categoria. E ciò potrà avvenire sia contemplando l’automatica conversione delle quote di una categoria, ove trasferite a terzi (od ove trasferite a soggetti aventi o non aventi determinate caratteristiche), in quote di un’altra categoria, sia prevedendo la loro “trasformazione” in quote individuali, prive di diritti diversi e di diritti particolari».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 171, Nozione di categorie di quote di s.r.l. PMI (art. 26, comma 2, d.l. 179/2012; art. 2468 c.c.; 2348 c.c.), 27 novembre 2018: «[…] la spersonalizzazione c...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 178, Emissione e sottoscrizione di quote proprie da parte di s.r.l. PMI (art. 26, comma 6, d.l. 179/2012; art. 2474 c.c.), 27 novembre 2018: «L’art. 26, comma 6, d.l. 179/2012 introduce una deroga al divieto di operazioni sulle proprie quote stabilito dall’art. 2474 c.c., precisando che la legittimità di tali operazioni è subordinata al fatto che esse siano compiute in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l’assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell’organo amministrativo o prestatori d’opera o servizi. […] Da un lato, la citata nuova disposizione normativa prevede una deroga di ampia portata, tale da poter includere sia l’ipotesi dell’acquisto di quote già esistenti, sia appunto l’ipotesi della sottoscrizione di quote di nuova emissione. Dall’altro lato, si deve segnalare come il divieto di sottoscrizione di azioni proprie stabilito dall’art. 2357-quater c.c. non può ritenersi applicabile, una volta operante la citata deroga all’art. 2474 c.c., alle società a responsabilità limitata, dal momento che manca un richiamo espresso sul punto e dal momento che la norma non può considerarsi portatrice di un principio di ordine pubblico o comunque di portata generale […]». Con riguardo alla «delibera di aumento di capitale a pagamento in opzione, la quale preveda la possibilità che, in sede di collocamento dell’inoptato, le quote di nuova emissione siano sottoscritte dalla società, sempre per le finalità indicate nella norma», […] i soci sono titolari del diritto di opzione: ove esso non sia esercitato, i soci perdono ogni diritto sulla destinazione delle quote, essendo l’organo amministrativo libero di procedere al collocamento presso terzi. La possibile destinazione dell’inoptato alla società medesima […] non lede dunque alcun diritto di coloro che non avessero concorso all’assunzione della relativa delibera».
    In senso conforme: Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 61-2021/I, Il regime delle quote proprie nelle s.r.l. PMI, in CNN Notizie del 8.9.2021.
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 178, Emissione e sottoscrizione di quote proprie da parte di s.r.l. PMI (art. 26, comma 6, d.l. 179/2012; art. 2474 c.c.), 27 novembre 2018: «L’art. 26, comm...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 61-2021/I, Il regime delle quote proprie nelle s.r.l. PMI, in CNN Notizie del 8.9.2021: «[…] Quanto, poi, all’eventuale applicazione estensiva alle s.r.l. PMI della regola contenuta nell’art. 2357-ter, comma 1, c.c., che impone l’obbligo di autorizzazione assembleare per il compimento di atti di disposizione delle azioni proprie da parte degli amministratori, deve tenersi presente che l’acquisto di quote proprie avviene nell’ambito ed esclusivamente in funzione dell’attuazione di piani di incentivazione, con la conseguenza che l’assegnazione delle quote ai beneficiari del piano non è, di fatto, rimessa alla discrezionalità dell’organo amministrativo, ma dipende dal raggiungimento degli obiettivi prefissati e costituisce il presupposto necessario che legittima i soci a decidere l’acquisto delle quote proprie, che diversamente sarebbe nullo. […] Ne consegue che l’assemblea, nel momento in cui autorizza l’organo amministrativo ad acquistare le proprie quote in funzione dell’attuazione del piano di incentivazione, non può che, anche implicitamente, autorizzare, contestualmente, l’assegnazione delle quote ai beneficiari del piano una volta che saranno raggiunti gli obiettivi in esso prefissati. Ove, quindi, l’organo amministrativo abbia verificato, sotto la propria responsabilità, il perseguimento degli obiettivi stabiliti nel piano, potrà procedere all’assegnazione senza che a tal fine sia necessaria una ulteriore autorizzazione assembleare […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 61-2021/I, Il regime delle quote proprie nelle s.r.l. PMI, in CNN Notizie del 8.9.2021: «[…] Quanto, poi, all’eventuale applicazione estensiva...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 178, Emissione e sottoscrizione di quote proprie da parte di s.r.l. PMI (art. 26, comma 6, d.l. 179/2012; art. 2474 c.c.), 27 novembre 2018: ««L’art. 26, comma 6, d.l. 179/2012 introduce una deroga al divieto di operazioni sulle proprie quote stabilito dall’art. 2474 c.c., precisando che la legittimità di tali operazioni è subordinata al fatto che esse siano compiute in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l’assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell’organo amministrativo o prestatori d’opera o servizi. […] Da un lato, la citata nuova disposizione normativa prevede una deroga di ampia portata, tale da poter includere sia l’ipotesi dell’acquisto di quote già esistenti, sia appunto l’ipotesi della sottoscrizione di quote di nuova emissione. Dall’altro lato, si deve segnalare come il divieto di sottoscrizione di azioni proprie stabilito dall’art. 2357-quater c.c. non può ritenersi applicabile, una volta operante la citata deroga all’art. 2474 c.c., alle società a responsabilità limitata, dal momento che manca un richiamo espresso sul punto e dal momento che la norma non può considerarsi portatrice di un principio di ordine pubblico o comunque di portata generale. Tali considerazioni consentono dunque, innanzi tutto, di ritenere legittima la delibera di aumento di capitale gratuito che preveda l’assegnazione di quote a favore della società, sempre che detta assegnazione persegua le finalità indicate nella norma più volte citata. La massima individua peraltro un ulteriore limite a tali deliberazioni, che è il voto favorevole di tutti i soci aventi diritto. È questa una condizione che deriva dal fatto che l’art. 2481-ter c.c. prevede la necessaria proporzionalità degli aumenti di capitale gratuiti […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 178, Emissione e sottoscrizione di quote proprie da parte di s.r.l. PMI (art. 26, comma 6, d.l. 179/2012; art. 2474 c.c.), 27 novembre 2018: ««L’art. 26, com...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (4)(4)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 179, Acquisto di quote proprie da parte di s.r.l. PMI (art. 26, comma 6, d.l. 179/2012; art. 2474 c.c.), 27 novembre 2018: «L’art. 26, c. 6, d.l. 179/2012 subordina la legittimità di operazioni di acquisto di quote proprie al fatto che esse siano compiute in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l’assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell’organo amministrativo o prestatori d’opera o servizi. La massima si propone di verificare se tali operazioni debbano ritenersi subordinate anche ad ulteriori condizioni, ed in particolare alle condizioni cui è subordinato l’acquisto (e poi la disposizione) delle azioni proprie. All’interrogativo viene data risposta positiva anzitutto per quanto concerne […] la disciplina prevista per le società per azioni inerente la necessaria autorizzazione dei soci […]. Sussistono infatti i presupposti per il ricorso all’applicazione analogica delle norme, dal momento che l’acquisto di quote proprie presenta le medesime caratteristiche, e i medesimi pericoli, tipici della (del tutto analoga) operazione di acquisto di azioni proprie […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 179, Acquisto di quote proprie da parte di s.r.l. PMI (art. 26, comma 6, d.l. 179/2012; art. 2474 c.c.), 27 novembre 2018: «L’art. 26, c. 6, d.l. 179/2012 su...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (5)(5)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 61-2021/I, Il regime delle quote proprie nelle s.r.l. PMI, in CNN Notizie del 8.9.2021: «[…] l’acquisto deve essere sempre autorizzato dall’assemblea poiché si tratta di atto di disposizione degli utili e delle riserve disponibili, che appartengono economicamente ai soci, i quali saranno chiamati ad una valutazione che può mutare tempo per tempo, anche in relazione all’entità del sacrificio che è loro richiesto per attuare il piano di incentivazione. La decisione autorizzativa potrà essere assunta non solo mediante delibera assembleare, ma anche facendo ricorso agli strumenti della consultazione o del consenso espresso per iscritto, se previsti nei patti sociali, poiché si tratta di decisione che non può essere ricondotta nel novero di quelle adottabili esclusivamente con metodo assembleare ai sensi dell’art. 2479, comma 2, c.c.[…]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 61-2021/I, Il regime delle quote proprie nelle s.r.l. PMI, in CNN Notizie del 8.9.2021: «[…] l’acquisto deve essere sempre autorizzato dall’as...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (6)(6)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 179, Acquisto di quote proprie da parte di s.r.l. PMI (art. 26, comma 6, d.l. 179/2012; art. 2474 c.c.), 27 novembre 2018: «L’art. 26, c. 6, d.l. 179/2012 subordina la legittimità di operazioni di acquisto di quote proprie al fatto che esse siano compiute in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l’assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell’organo amministrativo o prestatori d’opera o servizi. La massima si propone di verificare se tali operazioni debbano ritenersi subordinate anche ad ulteriori condizioni, ed in particolare alle condizioni cui è subordinato l’acquisto (e poi la disposizione) delle azioni proprie. All’interrogativo viene data risposta positiva anzitutto per quanto concerne […] la disciplina prevista per le società per azioni inerente […] la sterilizzazione dei diritti agli utili, di opzione e di voto. Sussistono infatti i presupposti per il ricorso all’applicazione analogica delle norme, dal momento che l’acquisto di quote proprie presenta le medesime caratteristiche, e i medesimi pericoli, tipici della (del tutto analoga) operazione di acquisto di azioni proprie […]».
    In senso conforme: Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 61-2021/I, Il regime delle quote proprie nelle s.r.l. PMI, in CNN Notizie del 8.9.2021.
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 179, Acquisto di quote proprie da parte di s.r.l. PMI (art. 26, comma 6, d.l. 179/2012; art. 2474 c.c.), 27 novembre 2018: «L’art. 26, c. 6, d.l. 179/2012 su...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (7)(7)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 179, Acquisto di quote proprie da parte di s.r.l. PMI (art. 26, comma 6, d.l. 179/2012; art. 2474 c.c.), 27 novembre 2018: «L’art. 26, c. 6, d.l. 179/2012 subordina la legittimità di operazioni di acquisto di quote proprie al fatto che esse siano compiute in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l’assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell’organo amministrativo o prestatori d’opera o servizi. La massima si propone di verificare se tali operazioni debbano ritenersi subordinate anche ad ulteriori condizioni, ed in particolare alle condizioni cui è subordinato l’acquisto (e poi la disposizione) delle azioni proprie. All’interrogativo viene data risposta positiva anzitutto per quanto concerne […] la disciplina prevista per le società per azioni inerente […] la sterilizzazione dei diritti agli utili, di opzione e di voto. Sussistono infatti i presupposti per il ricorso all’applicazione analogica delle norme, dal momento che l’acquisto di quote proprie presenta le medesime caratteristiche, e i medesimi pericoli, tipici della (del tutto analoga) operazione di acquisto di azioni proprie […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 179, Acquisto di quote proprie da parte di s.r.l. PMI (art. 26, comma 6, d.l. 179/2012; art. 2474 c.c.), 27 novembre 2018: «L’art. 26, c. 6, d.l. 179/2012 su...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (8)(8)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. I.N.13, Limiti all’acquisto di proprie partecipazioni, 1° pubbl. 9/18 - motivato 9/19: «Nel caso in cui la S.r.l.-PMI compia operazioni sulle proprie partecipazioni in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l’assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori e componenti dell’organo amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali (art. 26, comma 6, del d.l. n. 179/2012) si ritengono applicabili per analogia i limiti posti a tutela dell’integrità del capitale sociale previsti per le società azionarie. Conseguentemente, […] nel caso di acquisto di quote proprie […] non si potranno utilizzare somme eccedenti gli utili distribuibili e le riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio. Le partecipazioni acquistate dalla società dovranno essere interamente liberate. Una riserva negativa dovrà essere iscritta in bilancio ai sensi del comma 4 dell’art. 2357-ter c.c. […]».
    In senso conforme: Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 61-2021/I, Il regime delle quote proprie nelle s.r.l. PMI, in CNN Notizie del 8.9.2021.
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. I.N.13, Limiti all’acquisto di proprie partecipazioni, 1° pubbl. 9/18 - motivato 9/19: «Nel caso in cui la S.r.l.-PMI...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (9)(9)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 179, Acquisto di quote proprie da parte di s.r.l. PMI (art. 26, comma 6, d.l. 179/2012; art. 2474 c.c.), 27 novembre 2018: «[…] Con specifico riferimento all’autorizzazione all’acquisto e disposizione di quote proprie si deve ritenere peraltro inapplicabile il limite temporale di cui all’art. 2357, comma 2, c.c. […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 179, Acquisto di quote proprie da parte di s.r.l. PMI (art. 26, comma 6, d.l. 179/2012; art. 2474 c.c.), 27 novembre 2018: «[…] Con specifico riferimento all...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (10)(10)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 61-2021/I, Il regime delle quote proprie nelle s.r.l. PMI, in CNN Notizie del 8.9.2021: «[…] poiché́ la deroga al divieto assoluto di cui all’art. 2474 c.c. è «funzionalmente circoscritta, e non pare ammettere forme alternative di trading sulle “quote proprie” neanche in funzione conservativa del patrimonio sociale», qualora gli obiettivi prefissati dal piano non dovessero essere raggiunti, gli amministratori sono tenuti a convocare l’assemblea per deliberare l’annullamento obbligatorio ed immediato delle “quote proprie”, in applicazione analogica di quanto previsto nel secondo e nel terzo periodo del 4° comma dell’art. 2357 c.c. 19, salvo che, prima che scada il termine di attuazione del piano e alla luce degli esiti prevedibili del medesimo, gli amministratori sottopongano all’assemblea un nuovo piano di incentivazione, o una proroga del piano in essere, all’attuazione del quale “distrarre” o comunque funzionalizzare l’acquisto di quote proprie in precedenza autorizzato […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 61-2021/I, Il regime delle quote proprie nelle s.r.l. PMI, in CNN Notizie del 8.9.2021: «[…] poiché́ la deroga al divieto assoluto di cui all’...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (11)(11)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 61-2021/I, Il regime delle quote proprie nelle s.r.l. PMI, in CNN Notizie del 8.9.2021: «[…] Qualora sia necessario procedere all’annullamento delle quote proprie, il carattere obbligatorio della riduzione del capitale consente di escludere l’applicabilità̀ della disciplina dell’art. 2482 c.c., alla stregua della disciplina applicabile alla riduzione del capitale disposta ai sensi dell’art. 2457 c.c.. Il che significa che ove la s.r.l. proceda all’obbligatorio annullamento della partecipazione ad essa intestata, da tale annullamento ne consegue una riduzione del capitale che, in quanto non soggetta alla disciplina dell’art. 2482 c.c., determina la contestuale eliminazione della riserva negativa creata al momento dell’acquisto delle quote proprie, che a sua volta renderebbe immediatamente disponibili gli utili e le riserve corrispondenti al prezzo di acquisto delle partecipazioni proprie, che erano stati vincolati al momento dell’acquisto delle stesse, lasciando libera la società di utilizzare detti valori per un contestuale aumento gratuito del capitale […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 61-2021/I, Il regime delle quote proprie nelle s.r.l. PMI, in CNN Notizie del 8.9.2021: «[…] Qualora sia necessario procedere all’annullamento...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (12)(12)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 61-2021/I, Il regime delle quote proprie nelle s.r.l. PMI, in CNN Notizie del 8.9.2021: «[…] Qualora sia necessario procedere all’annullamento delle quote proprie, il carattere obbligatorio della riduzione del capitale consente di escludere l’applicabilità della disciplina dell’art. 2482 c.c., alla stregua della disciplina applicabile alla riduzione del capitale disposta ai sensi dell’art. 2457 c.c. Si ritiene tuttavia percorribile anche una soluzione diversa. La prassi notarile ha condivisibilmente sostenuto, con riferimento alle società per azioni, che sia legittimo annullare le azioni proprie senza dover procedere alla riduzione del capitale allorché̀ le stesse siano prive di valore nominale, con conseguente aumento proporzionale delle partecipazioni detenute dai soci. L’annullamento delle quote proprie, senza riduzione del capitale, sembra potersi tradurre in un’operazione assimilabile concettualmente all’annullamento delle azioni senza valore nominale con incremento del valore contabile di quelle in circolazione in quanto: - si verifica l’eliminazione della riserva negativa per quote proprie in portafoglio; - non si verifica la liberazione di una riserva disponibile di importo pari al valore nominale o alla parità contabile delle quote annullate, poiché il capitale non viene ridotto; - in conseguenza le riserve utilizzate per l’acquisto delle quote proprie si riducono in ogni caso in misura pari alla riserva negativa quote proprie, corrispondente al prezzo di acquisto delle stesse […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 61-2021/I, Il regime delle quote proprie nelle s.r.l. PMI, in CNN Notizie del 8.9.2021: «[…] Qualora sia necessario procedere all’annullamento...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (13)(13)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 179, Acquisto di quote proprie da parte di s.r.l. PMI (art. 26, comma 6, d.l. 179/2012; art. 2474 c.c.), 27 novembre 2018: «L’art. 26, c. 6, d.l. 179/2012 subordina la legittimità di operazioni di acquisto di quote proprie al fatto che esse siano compiute in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l’assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell’organo amministrativo o prestatori d’opera o servizi. La massima si propone di verificare se tali operazioni debbano ritenersi subordinate anche ad ulteriori condizioni, ed in particolare alle condizioni cui è subordinato l’acquisto (e poi la disposizione) delle azioni proprie. All’interrogativo viene data risposta positiva anzitutto per quanto concerne la necessaria capienza dell’acquisto negli utili distribuibili e nelle riserve disponibili. Si tratta, infatti, di un limite che deriva in via diretta dalla disciplina del capitale e più in generale del bilancio, dal momento che l’operazione, in assenza dei limiti predetti, rischierebbe di violare il vincolo di indisponibilità del capitale sociale e della riserva legale […]».
    In senso conforme: Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 61-2021/I, Il regime delle quote proprie nelle s.r.l. PMI, in CNN Notizie del 8.9.2021.
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 179, Acquisto di quote proprie da parte di s.r.l. PMI (art. 26, comma 6, d.l. 179/2012; art. 2474 c.c.), 27 novembre 2018: «L’art. 26, c. 6, d.l. 179/2012 su...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (14)(14)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 179, Acquisto di quote proprie da parte di s.r.l. PMI (art. 26, comma 6, d.l. 179/2012; art. 2474 c.c.), 27 novembre 2018: «[…] le quote proprie sono […] computate ai fini del calcolo delle maggioranze e delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell’assemblea […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 179, Acquisto di quote proprie da parte di s.r.l. PMI (art. 26, comma 6, d.l. 179/2012; art. 2474 c.c.), 27 novembre 2018: «[…] le quote proprie sono […] com...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (15)(15)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 179, Acquisto di quote proprie da parte di s.r.l. PMI (art. 26, comma 6, d.l. 179/2012; art. 2474 c.c.), 27 novembre 2018: «L’art. 26, c. 6, d.l. 179/2012 subordina la legittimità di operazioni di acquisto di quote proprie al fatto che esse siano compiute in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l’assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell’organo amministrativo o prestatori d’opera o servizi. La massima si propone di verificare se tali operazioni debbano ritenersi subordinate anche ad ulteriori condizioni, ed in particolare alle condizioni cui è subordinato l’acquisto (e poi la disposizione) delle azioni proprie. All’interrogativo viene data risposta positiva anzitutto per quanto concerne […] la disciplina prevista per le società per azioni inerente […] la sterilizzazione dei diritti […] di voto. Sussistono infatti i presupposti per il ricorso all’applicazione analogica delle norme, dal momento che l’acquisto di quote proprie presenta le medesime caratteristiche, e i medesimi pericoli, tipici della (del tutto analoga) operazione di acquisto di azioni proprie […]».
    In senso conforme: Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 61-2021/I, Il regime delle quote proprie nelle s.r.l. PMI, in CNN Notizie del 8.9.2021.
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 179, Acquisto di quote proprie da parte di s.r.l. PMI (art. 26, comma 6, d.l. 179/2012; art. 2474 c.c.), 27 novembre 2018: «L’art. 26, c. 6, d.l. 179/2012 su...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Comitato Notarile della Regione Campania, Massima n. 27, S.r.l.s. - acquisti potenzialmente pericolosi - ammissibilità - condizioni: «[…] Complesso è il percorso argomentativo da affrontare per vagliare l’ammissibilità dell’acquisto di cespiti da effettuarsi, da parte della s.r.l.s., in presenza dei presupposti di applicabilità dell’art. 2465, comma 2, c.c. […] Il dubbio deriva dal raffronto tra tale fattispecie e il […] divieto imperativo di conferimenti diversi dal denaro. […] a tale quesito sembra potersi dare risposta negativa. Non sussiste violazione, neanche indiretta, del precetto in esame, in quanto, in presenza delle condizioni di cui all’art. 2465, comma 2, c.c., l’interesse sociale alla conservazione dell’effettività dal capitale resta preservato dalla relazione di stima e dall’obbligo di preventiva autorizzazione da parte della compagine sociale. […] Non si comprenderebbe il motivo per cui negare, nella s.r.l.s., la possibilità di effettuare acquisti di tale genere laddove vengano adottate le cautele che la legge prevede per preservare l’effettività del capitale; non si riscontra, inoltre, nella s.r.l.s., un divieto di arricchire il patrimonio sociale, senza operare sul capitale, mediante acquisti di risorse diverse dal denaro; tale presunto divieto, che certamente non sussiste superato il biennio dall’iscrizione nel registro delle imprese, non sembra rinvenibile neanche durante tale biennio […]».
    - Comitato Notarile della Regione Campania, Massima n. 27, S.r.l.s. - acquisti potenzialmente pericolosi - ammissibilità - condizioni: «[…] Complesso è il percorso argomentativo da affrontare per vagl...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 892-2013/I, Le nuove s.r.l., in CNN Notizie del 16 dicembre 2013: «[…] il legislatore, con la lett. b) del comma 13 dell’art. 9 d.l. 76/2013, ha provveduto a sopprimere la previsione dell’art. 2463-bis, comma 2, n. 6) c.c. relativa all’obbligo di scegliere tra i soci gli amministratori nominati nell’atto costitutivo. Come interpretare tale abrogazione? Si potrebbe in primo luogo ipotizzare che tale abrogazione abbia lo scopo di eliminare una disposizione superflua, considerato che l’atto costitutivo delle s.r.l. semplificate ha un contenuto standard che non può essere in tale sede integrato dall’autonomia statutaria e, pertanto, non potendo inserire una clausola che - ai sensi dell’art. 2475 c.c. - consentisse la nomina di amministratori estranei, anche a prescindere dall’esplicito divieto contenuto nella precedente formulazione dell’art. 2463-bis, comma 2, n. 6) c.c., in ogni caso i soci non avrebbero potuto nominare amministratori estranei. […] Appare, altresì, possibile una seconda interpretazione, in quanto l’art. 2475 c.c. stabilisce che l’amministrazione della società debba essere affidata ai soci “salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo”. Il riferimento che fa salva la diversa disposizione dell’atto costitutivo, può essere interpretato non solo nel senso che è consentita l’adozione di una clausola derogatoria, valevole per ogni nomina dell’organo amministrativo, ma anche che la nomina dei primi amministratori possa riguardare gli estranei, poiché avviene in sede di atto costitutivo, e poiché in tale sede è possibile derogare all’obbligo di scegliere gli amministratori tra i soci. […] Appare, infine, possibile una terza interpretazione. Occorre, infatti, considerare che ai sensi del comma 5 dell’art. 2463-bis c.c., la disciplina delle s.r.l. si applica alle s.r.l. semplificate in quanto “compatibile”. Nel caso di specie, la compatibilità dell’art. 2475 c.c. con le norme delle s.r.l. semplificate potrebbe ritenersi esclusa proprio per effetto della soppressione del divieto di nominare amministratori estranei, realizzata dalla lett. b) del comma 13 dell’art. 9 d.l. 76/2013, la quale dimostrerebbe la volontà del legislatore che nelle s.r.l. semplificate possano ricoprire la carica di organo amministrativo anche soggetti diversi dai soci […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 892-2013/I, Le nuove s.r.l., in CNN Notizie del 16 dicembre 2013: «[…] il legislatore, con la lett. b) del comma 13 dell’art. 9 d.l. 76/2013, ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. R.A.1, Modello standard tipizzato dell’atto costitutivo-statuto della s.r.l. semplificata e sua inderogabilità sostanziale, 1° pubbl. 9/12 - modificato 9/13 - motivato 9/13: «[…] In sede di ridefinizione del modello della s.r.l.s. sono stati inseriti in tale sottotipo anche alcuni elementi che prima erano riservati alle s.r.l.c.r. ossia la possibilità di nominare amministratori anche soggetti che non siano soci della società […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. R.A.1, Modello standard tipizzato dell’atto costitutivo-statuto della s.r.l. semplificata e sua inderogabilità sostan...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (4)(4)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Segnalazione Novità Normative, in CNN Notizie del 5 novembre 2012: «Per ciò che concerne l’amministrazione e la rappresentanza, il modello di atto costitutivo “tipizzato” prevede che “L’amministrazione della società è affidata a uno o più soci scelti con decisione dei soci” (art. 5); e che “All’organo di amministrazione spetta la rappresentanza generale della società” (art. 7). L’amministrazione può essere affidata dunque o ad un amministratore Unico, oppure, se vengono nominati due o più amministratori, al consiglio di amministrazione. Non è invece possibile, nel caso di pluralità di amministratori, affidare loro l’amministrazione disgiuntamente oppure congiuntamente, con applicazione degli artt. 2257 e 2258 c.c., in quanto ciò dovrebbe risultare da una espressa previsione dell’atto costitutivo che il modello tipizzato - che peraltro si riferisce solo all’amministratore unico ed al Presidente del Consiglio di Amministrazione nell’individuare chi presiede l’assemblea (art. 8) - non consente. Quanto alle competenze, nella società a responsabilità limitata semplificata è evidente come la funzione gestoria spetti unicamente all’organo amministrativo, non essendo possibile, come si è visto, prevedere un ampliamento della competenza dei soci. Nell’ambito dell’organo collegiale, peraltro, l’assemblea potrà consentire al consiglio di amministrazione di delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo ovvero ad alcuni dei suoi componenti, con i limiti di cui al comma 4 dell’art. 2381 c.c. […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Segnalazione Novità Normative, in CNN Notizie del 5 novembre 2012: «Per ciò che concerne l’amministrazione e la rappresentanza, il modello di atto costitutivo “tip...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (5)(5)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 127, Limiti di ammissibilità di clausole convenzionali nella s.r.l. semplificata (art. 2463 bis c.c.), 5 marzo 2013: «[…] Non si ritiene in ogni caso che si collochino al di fuori del perimetro del modello della s.r.l. semplificata, tenuto conto del disposto dell’art. 1, comma 2, D.M. Giustizia 138/2012, le eventuali clausole concernenti […] la scelta del modello di amministrazione (collegiale, unipersonale, pluripersonale congiunta o disgiunta) […]».
    N.d.A.: occorre però osservare che quest’ultima massima deve essere letta avendo a mente che essa è anteriore al d.l. 28 giugno 2013, n. 76, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 99: questa normativa ha infatti recato il principio in base al quale «le clausole del modello standard tipizzato sono inderogabili».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 127, Limiti di ammissibilità di clausole convenzionali nella s.r.l. semplificata (art. 2463 bis c.c.), 5 marzo 2013: «[…] Non si ritiene in ogni caso che si ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (6)(6)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. R.A.1, Modello standard tipizzato dell’atto costitutivo-statuto della s.r.l. semplificata e sua inderogabilità sostanziale, 1° pubbl. 9/12 - modificato 9/13 - motivato 9/13: «[…] Con la legge di conversione n. 98 del 9 agosto 2013 del decreto legge n. 76/2013, il Legislatore, con una disposizione inserita solo in sede di conversione del suddetto decreto legge, ha preso espressa posizione sul problema della derogabilità del modello standard tipizzato della società a responsabilità limitata semplificata, prevedendo che le “clausole del modello standard tipizzato siano inderogabili” ed avallando così la precedente tesi più rigorosa sopra esposta. Tale previsione espressa dell’inderogabilità del modello standard appare peraltro oggi più che mai opportuna rispetto al passato, in quanto delinea chiaramente il confine tra la società a responsabilità limitata semplificata e quella ordinaria con capitale inferiore ad Euro 10.000. Nel primo caso, infatti, i soci devono essere tutte persone fisiche e possono godere dei benefici fiscali e notarili a condizione che utilizzino lo statuto standard senza possibilità di modificarlo […]».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 892-2013/I, Le nuove s.r.l., in CNN Notizie del 16 dicembre 2013: «[…] l’introduzione da parte del d.l. 76/2013 della previsione di cui al comma 3 dell’art. 2463-bis, c.c., secondo cui le clausole del modello standard tipizzato sono inderogabili, sembra escludere che l’atto costitutivo della s.r.l. semplificata possa avere un contenuto diverso da quello stabilito dall’art. 2463-bis, comma 2, al quale deve conformarsi il modello standard di cui al regolamento ministeriale. […] la previsione dell’inderogabilità rappresenta uno di quei limiti imposti dalla legge che impediscono alle parti di determinare liberamente il contenuto del contratto ai sensi dell’art. 1322 c.c. In sostanza l’atto costitutivo non può avere un contenuto diverso da quello stabilito dal legislatore e che è riprodotto nel regolamento ministeriale, né le parti possono inserirvi clausole integrative […]».
    Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione, Nota prot. n. 0006404 del 15 gennaio 2014: «[…] Sembra evidente, allora, che il ridetto nuovo c. 3 dell’art. 2463-bis mira, seppure con una formulazione ambigua, ad evidenziare che il modello standard di atto costitutivo/statuto della S.r.l. semplificata non può essere oggetto di modifiche (salvo quelle indispensabili per renderlo coerente con la legge notarile). Ciò, al fine di evitare una sovrapposizione tra le due tipologie sopra indicate, e cioè la S.r.l. semplificata e la S.r.l. ordinaria con capitale inferiore a 10.000 euro […]».
    In senso conforme, cfr. Ministero dello Sviluppo Economico, Nota prot. n. 0404857 del 20 dicembre 2016.
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. R.A.1, Modello standard tipizzato dell’atto costitutivo-statuto della s.r.l. semplificata e sua inderogabilità sostan...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (7)(7)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Segnalazione Novità Normative, in CNN Notizie del 27 agosto 2012: «Il comma 2 dispone che “si applicano, per quanto non regolato dal modello standard di cui al comma 1, le disposizioni contenute nel libro V, titolo V, capo VII del codice civile, ove non derogate dalla volontà delle parti”. La norma non può che essere intesa nel senso che […] il contenuto dell’atto costitutivo non può che esser quello predefinito nel modello tipizzato, con conseguente inefficacia di qualsiasi pattuizione ulteriore. Diversamente, riducendo il modulo standard ministeriale ad un semplice zoccolo duro “minimale”, si svuoterebbe del tutto di significato e di effetti concreti la scelta del legislatore di inquadrare in uno schema ben preciso e delimitato la s.r.l. “semplificata”, nella quale alla eccezionale compressione dell’autonomia privata corrisponde l’abbattimento solo di alcuni dei costi di start up (è sempre dovuta, ad esempio, l’imposta di registro…)».
    In senso conforme: Ministero dello Sviluppo Economico, nota prot. 182451 del 30 agosto 2012; Consiglio Nazionale del Notariato, Segnalazione Novità Normative, in CNN Notizie del 5 novembre 2012.
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Segnalazione Novità Normative, in CNN Notizie del 27 agosto 2012: «Il comma 2 dispone che “si applicano, per quanto non regolato dal modello standard di cui al com...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (8)(8)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. R.A.1, Modello standard tipizzato dell’atto costitutivo-statuto della s.r.l. semplificata e sua inderogabilità sostanziale, 1° pubbl. 9/12 - modificato 9/13 - motivato 9/13: «[…] Le clausole negoziali del modello standard tipizzato dell’atto costitutivo-statuto della s.r.l.s sono inderogabili, mentre le formule dell’atto pubblico con esso proposte hanno valore meramente indicativo. Tali formule appaiono infatti inserite nel modello standardizzato al solo scopo di semplificarne la lettura, tant’è che risultano incomplete (ad esempio manca l’intestazione “Repubblica Italiana” e l’espressa menzione del distretto notarile di iscrizione del notaio rogante), oltre che riferite ad un’unica ipotesi tipo (quella dell’atto pubblico in cui intervengono soggetti non rappresentati, che conoscono la lingua italiana, che sanno leggere e scrivere, che non richiedono l’assistenza di testimoni, ecc.). Nel caso concreto il notaio rogante potrà dunque utilizzare le formule dell’atto pubblico che riterrà più opportune, anche discostandosi da quelle contenute nel modello tipizzato, il tutto, ovviamente, nel pieno rispetto della disciplina legale sulla forma degli atti pubblici contenuta nella Legge Notarile e nelle altre norme speciali».
    In senso conforme: Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 127, Limiti di ammissibilità di clausole convenzionali nella s.r.l. semplificata (art. 2463 bis c.c.), 5 marzo 2013.
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. R.A.1, Modello standard tipizzato dell’atto costitutivo-statuto della s.r.l. semplificata e sua inderogabilità sostan...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (9)(9)
    - Assonime, Circolare n. 29 del 30 ottobre 2012: «Si deve dunque ritenere preferibile la tesi che considera legittimo, per quanto non regolato dal modello, inserire clausole statutarie ulteriori e usufruire degli spazi di autonomia propri della società a responsabilità limitata, a condizione di non porsi in contrasto con le previsioni del modello e le finalità specifiche della s.r.l.s.».
    Ministero della Giustizia, Nota prot. n. 43644 del 10 dicembre 2012 (in allegato a Circolare n. 3657/c in data 2 gennaio 2013 del Ministero dello Sviluppo Economico): «l’atto costitutivo e lo statuto delle società in questione ben possano essere integrati dalla volontà negoziale delle parti. […] in un sistema che delinea il paradigma della società a responsabilità limitata in chiave di ampia derogabilità da parte dei soci, appare del tutto incongruo ritenere che la nonna primaria abbia voluto (non espressamente) limitare l’autonomia negoziate rimettendo ad una normativa regolamentare l’individuazione delle innumerevoli possibili opzioni concernenti l’organizzazione ed il funzionamento della società, senza peraltro che la selezione fosse dalla legge in alcun modo indirizzata con la formulazione di criteri e principi volti a conformare il modello inderogabile di costituzione dell’ente».
    Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 127, Limiti di ammissibilità di clausole convenzionali nella s.r.l. semplificata (art. 2463 bis c.c.), 5 marzo 2013: «La presenza di clausole convenzionali aggiuntive - ove compatibili con la disciplina generale della s.r.l. e con la disciplina della s.r.l. a capitale ridotto - non incide sulla legittimità dell’atto costitutivo né sulla validità delle clausole stesse».
    - Assonime, Circolare n. 29 del 30 ottobre 2012: «Si deve dunque ritenere preferibile la tesi che considera legittimo, per quanto non regolato dal modello, inserire clausole statutarie ulteriori e usu...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (10)(10)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 892-2013/I, Le nuove s.r.l., in CNN Notizie del 16 dicembre 2013: «[…] In attesa dell’emanazione di un nuovo decreto ministeriale che recepisca tali novità, è quindi da ritenere comunque possibile procedere al ricevimento di atti costitutivi di s.r.l. semplificata con immediata utilizzazione del modello standard di cui al d.m. 138/2012, il quale deve intendersi immediatamente modificato nelle clausole incompatibili con il d.l. 76/2013, le quali dovranno pertanto essere omesse. Nello stesso senso si pronuncia la nota n. 118972.U del Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari della Giustizia - di data 11 settembre 2013, integrata da successiva comunicazione in data 13 settembre 2013, nella quale, riguardo alla concreta applicazione del modello standard di atto costituivo tipizzato attualmente con D.M. 23 giugno 2012, n. 138, si rileva come “esso non appare più completamente armonico con il disposto della norma primaria (costituita dall’art. 2463 bis c.c., da leggersi in relazione con l’art. 2463 c.c.), ma del quale tuttavia viene stabilita la inderogabilità, proprio dalla legge di riforma”. Nella nota si condivide pertanto la soluzione della soppressione dal modello standard tipizzato della clausola sub 4, “in quanto il requisito anagrafico è stato abolito dal menzionato decreto legge 28 giugno 2013, n. 76”. Inoltre “quanto osservato in ordine alla soppressione della clausola sub 4 in forza delle modifiche apportate all’art. 2463bis c.c. vale anche per la clausola sub 5, che conseguentemente viene modificata non essendo più richiesto dalla legge che l’amministrazione della società sia affidata a uno dei soci” […]».
    In senso conforme, cfr.: Fondazione Nazionale dei Commercialisti, Società a responsabilità limitata semplificata, 15 febbraio 2016; Ministero della Giustizia, Nota prot. n. 118972 dell’11 settembre 2016; Ministero della Giustizia, Nota prot. n. 121532 del 16 settembre 2016; Ministero dello Sviluppo Economico, Nota prot. n. 0404857 del 20 dicembre 2016.
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 892-2013/I, Le nuove s.r.l., in CNN Notizie del 16 dicembre 2013: «[…] In attesa dell’emanazione di un nuovo decreto ministeriale che recepisc...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (11)(11)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 127, Limiti di ammissibilità di clausole convenzionali nella s.r.l. semplificata (art. 2463 bis c.c.), 5 marzo 2013: «L’atto notarile col quale viene costituita una s.r.l. semplificata ai sensi dell’art. 2463 bis c.c. può contenere, oltre a quanto espressamente previsto nel modello standard tipizzato, adottato con D.M. Giustizia 138/2012: […] (c) le clausole meramente riproduttive di norme di legge […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 127, Limiti di ammissibilità di clausole convenzionali nella s.r.l. semplificata (art. 2463 bis c.c.), 5 marzo 2013: «L’atto notarile col quale viene costitu...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (12)(12)
    - Fondazione Nazionale dei Commercialisti, Società a responsabilità limitata semplificata, 15 febbraio 2016: «[…] Sembrerebbe infatti, che fermo restando il contenuto tipizzato del modello standard così come adeguato alle nuove previsioni di cui all’art. 2463-bis c.c., possano essere apportate mere integrazioni, peraltro non incompatibili con il contenuto minimo dell’atto costitutivo espresso nel modello standard, che si rendano necessarie in relazione all’esatta configurabilità dell’organizzazione della società qualora il modello standard taccia sul punto. Si potrebbero prevedere, dunque, quelle clausole che completino l’atto costitutivo della s.r.l.s. almeno per consentite un adeguato funzionamento della medesima. Come messo in evidenza, si tratterebbe di clausole integrative con valore organizzativo e che solitamente vengono inserite negli atti costitutivi, quali ad esempio la dichiarazione dei soci resa nell’atto costitutivo relativamente all’indirizzo della società ai fini dell’adempimento descritto nell’art. 111-ter disp. att. c.c. o l’indicazione della durata dell’esercizio sociale. Del pari sembrano consentite clausole convenzionali aggiuntive concernenti la durata della società, rispetto alla quale, peraltro, anche l’atto costitutivo ex art. 2463 c.c. della s.r.l. ordinaria non è tenuto a contenere specifiche indicazioni. […]»fn>
    - Fondazione Nazionale dei Commercialisti, Società a responsabilità limitata semplificata, 15 febbraio 2016: «[…] Sembrerebbe infatti, che fermo restando il contenuto tipizzato del modello standard co...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (13)(13)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 44-2014/I, Costituzione di s.r.l. e versamento del conferimento in denaro, in CNN Notizie del 30.5.2014: «[…] Dato atto che la collegialità non è un valore nella fattispecie rilevante, sembra legittimo consentire ai soci di indicare, contrattualmente e quindi nell’atto costitutivo, chi, nel novero dei soggetti legittimati per legge (i preposti all’ufficio amministrativo), sia destinatario del pagamento agli effetti dell’art. 1188 c.c., indicazione che conferisce alla persona indicata (rectius: all’amministratore indicato) l’autorizzazione a ricevere il pagamento con effetto liberatorio per l’adempiente […]. […] il riferimento contenuto nell’art. 2464 c.c. all’organo amministrativo può essere considerato una metonimia, poiché interesse della legge è solo l’affidamento delle somme di denaro conferite a chi è preposto all’ufficio di amministrazione, affinché la società (rectius gli amministratori) ne abbiano la disponibilità per iniziare a svolgere l’attività comune. Ne consegue che non è necessario che si sia costituito l’organo, ma è sufficiente a tal fine che almeno uno dei nominati abbia accettato e sia autorizzato, anche per fatti concludenti, dai soci a ricevere le somme suddette, in attesa che si completino il procedimento costitutivo dell’ente e la formazione dell’organo amministrativo […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 44-2014/I, Costituzione di s.r.l. e versamento del conferimento in denaro, in CNN Notizie del 30.5.2014: «[…] Dato atto che la collegialità n...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (14)(14)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. I.A.14, Modalità del versamento dei conferimenti in denaro nell’ipotesi in cui non intervengano gli amministratori nell’atto di costituzione, 1° pubbl. 9/14 - motivato 9/15: «[…] È senz’altro possibile che l’avvenuto deposito dei conferimenti in denaro possa essere attestato dai nominati amministratori che lo hanno ricevuto, se presenti alla costituzione, ma tale deposito può anche essere attestato dai soci fondatori, nel caso in cui siano assenti i nominati amministratori. In tale ultima ipotesi, tuttavia, si ritiene preferibile che il deposito avvenga con modalità idonee a comprovarne l’effettività, a dimostrare, cioè, la perdita della disponibilità delle somme versate da parte dei soci. Si ritiene che rispettino tale requisito i depositi costituiti: 1) a mezzo bonifico bancario a favore di uno o più dei nominati amministratori; 2) a mani del notaio rogante, con iscrizione nel registro somme e valori di cui all’art. 6 della L. n. 64/1934 e con il mandato a consegnare le somme depositate agli amministratori che abbiano accettato l’incarico; 3) presso una banca, vincolato a favore della società».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. I.A.14, Modalità del versamento dei conferimenti in denaro nell’ipotesi in cui non intervengano gli amministratori ne...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (15)(15)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. I.A.14, Modalità del versamento dei conferimenti in denaro nell’ipotesi in cui non intervengano gli amministratori nell’atto di costituzione, 1° pubbl. 9/14 - motivato 9/15: «[…] La novella non impone in alcun modo la partecipazione degli amministratori all’atto costitutivo al fine di attestare il ricevimento dei versamenti. Né si può sostenere che un tale obbligo possa derivare da una sorta di interpretazione estensiva della clausola 9 del modello standard tipizzato dell’atto costitutivo e dello statuto della s.r.l. semplificata (adottato con D.M. Giustizia n. 138/2012) la quale prevede, appunto, l’attestazione del versamento dei decimi da parte dell’“organo amministrativo”. Il D.M. di approvazione del modello standard ministeriale, infatti, è una norma attuativa di rango subordinato rispetto alla legge, e dunque non è capace di imporre principi modificativi del codice civile. […] Non è dunque possibile ritenere, sulla scorta della formulazione del modello standard ministeriale di costituzione delle s.r.l. semplificate, che gli atti costitutivi di qualunque s.r.l. debbano contenere l’attestazione dell’“organo amministrativo” di avvenuto versamento dei conferimenti in denaro. Ciò che richiede la legge è unicamente l’indicazione in atto dei mezzi di pagamento, indicazione che non può che provenire dai soci fondatori […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. I.A.14, Modalità del versamento dei conferimenti in denaro nell’ipotesi in cui non intervengano gli amministratori ne...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (16)(16)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 130, Ambito di applicazione dell’obbligo di integrale versamento dei conferimenti in denaro e del divieto di conferimenti diversi dal denaro, nella s.r.l. semplificata e nella s.r.l. a capitale ridotto (art. 2463 bis c.c. e art. 44 D.L n. 83/2012), 5 marzo 2013: «L’obbligo di integrale versamento dei conferimenti in denaro e il divieto di conferimenti diversi dal denaro si applicano in tutti i casi di costituzione sia di s.r.l. semplificate […]. Tale obbligo e tale divieto, tuttavia, non si applicano ai conferimenti da eseguire in sede di aumento di capitale di s.r.l. semplificate […], nemmeno nelle ipotesi in cui il capitale non venga aumentato a un importo pari o superiore a euro 10.000 e la società mantenga la forma di s.r.l. semplificata […]. Le operazioni di aumento di capitale in tali sotto-tipi di s.r.l., pertanto, sono interamente disciplinate dalle norme dettate per la s.r.l. “ordinaria”» [N.d.A.: si tenga conto però che questa massima è anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. 76/2013].
    Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 80-2015/I, S.r.l. semplificata e aumento di capitale con conferimento in natura, in CNN Notizie del 14.10.2015: «[…] Occorre […] coordinare la disciplina dell’aumento di capitale contenuta nell’art. 2481-bis, comma 4, c.c., con il disposto dell’art. 2463, comma 4, e 2463-bis, comma 2, n. 3, c.c., i quali impongono che, quando il capitale è inferiore a 10.000 euro, i conferimenti possano farsi esclusivamente in denaro e debbano essere interamente versati al momento della sottoscrizione. […] Per le s.r.l. con capitale inferiore a 10.000 euro, la ratio dell’esclusività del versamento in denaro può essere rinvenuta nella maggiore idoneità di tale bene, rispetto quelli in natura, a garantire l’effettiva capitalizzazione della società, in coerenza anche con una riduzione dei costi per la capitalizzazione della società. […] Sembrerebbe allora preferibile ritenere che tanto la regola dell’esclusività del conferimento in denaro, quanto quella dell’integrale versamento dello stesso, debbano essere rispettate anche in sede di aumento di capitale nei casi in cui, per effetto dell’aumento il capitale della società, non superi l’importo di 10.000 euro. Diversamente, altri rinvengono la giustificazione della previsione esclusivamente nella mera ottica di semplificazione del procedimento di costituzione, evitandosi in tal modo il ricorso alla altrimenti necessaria perizia […]. E, in tale prospettiva, si circoscrive l’obbligo di integrale versamento dei conferimenti in denaro e il divieto di conferimenti diversi dal denaro alla fase costitutiva. Mentre tale obbligo e tale divieto non si applicherebbero ai conferimenti da eseguire in sede di aumento di capitale […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 130, Ambito di applicazione dell’obbligo di integrale versamento dei conferimenti in denaro e del divieto di conferimenti diversi dal denaro, nella s.r.l. se...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (17)(17)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 80-2015/I, S.r.l. semplificata e aumento di capitale con conferimento in natura, in CNN Notizie del 14.10.2015: «[…] pare possibile eseguire un aumento di capitale mediante conferimento in natura, a condizione che, per effetto dell’aumento, il capitale divenga almeno pari a 10.000 euro e purché venga adottata un’apposita clausola statutaria che ammetta tale tipo di conferimenti, previa espunzione dell’aggettivo “semplificata” dalla denominazione sociale».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 80-2015/I, S.r.l. semplificata e aumento di capitale con conferimento in natura, in CNN Notizie del 14.10.2015: «[…] pare possibile eseguire ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (18)(18)
    - Assonime, Circolare n. 29 del 30 ottobre 2012: «Ci si può chiedere se l’obbligo di conferimento in denaro valga anche in sede di aumento del capitale sociale. Al quesito deve darsi risposta negativa nel caso in cui l’aumento del capitale comporti il superamento del tetto massimo del capitale consentito, cioè quando l’aumento porti il capitale ad eguagliare o superare la soglia dei 10.000 euro. In tale ipotesi, infatti, l’aumento comporta il mutamento del modello societario e il passaggio al regime della società a responsabilità limitata ordinaria […]».
    Fondazione Nazionale dei Commercialisti, Società a responsabilità limitata semplificata, 15 febbraio 2016: «[…] Si ritiene, in altri termini, che qualora l’aumento del capitale della s.r.l.s. resti al di sotto dei 10.000 euro, troveranno applicazione le regole, già fissate per la costituzione del (sotto)tipo di riferimento, sull’obbligo di conferire esclusivamente in denaro, e di versare integralmente […]».
    Comitato Notarile della Regione Campania, Massima n. 21, S.r.l. a capitale marginale - s.r.l. semplificata - aumento oneroso del capitale - divieto di eseguire conferimenti diversi dal denaro - obbligo di versare l’intero importo dei conferimenti in denaro - sussistenza: «[…] Il divieto di eseguire conferimenti diversi dal denaro e l’obbligo di versare l’intero importo dei conferimenti in danaro al momento della sottoscrizione, imposti dagli artt. 2463, 4° comma, e 2463-bis, 2° comma, n. 3), c.c. rispettivamente per la “s.r.l. a capitale marginale” e per la “s.r.l. semplificata”, operano non soltanto in fase di costituzione della società ma anche nel caso di aumento oneroso del capitale fino ad un importo inferiore a 10.000 euro. […] Dalla lettura combinata degli artt. 2463, 4° comma, e 2463-bis, 2° comma, n. 3), c.c. sembra che tali prescrizioni trovino il loro unico fondamento nella presenza di un capitale sociale inferiore a 10.000 euro. Ed invero, l’unico elemento che accomuna i due modelli di s.r.l. in esame, ossia la “s.r.l. semplificata” e la “s.r.l. a capitale marginale”, consiste nella presenza di un capitale inferiore a 10.000 euro. Ed è dalla sussistenza di tale requisito che discendono le limitazioni in materia di conferimenti. La fissazione del capitale sociale in un importo inferiore a 10.000 euro giustifica l’applicazione di una disciplina più rigida in materia di conferimenti, a garanzia della formazione di un capitale composto da risorse monetarie pienamente disponibili. […] Individuata così la ratio (comune ad entrambi i modelli di s.r.l.) dei limiti in esame nella presenza di un capitale inferiore a 10.000 euro, ne consegue che essa ricorre non soltanto nella fase della costituzione della società ma anche durante la sua esistenza e fino a quando il capitale rimane entro la soglia dei 10.000 euro […]».
    - Assonime, Circolare n. 29 del 30 ottobre 2012: «Ci si può chiedere se l’obbligo di conferimento in denaro valga anche in sede di aumento del capitale sociale. Al quesito deve darsi risposta negativa...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (19)(19)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 130, Ambito di applicazione dell’obbligo di integrale versamento dei conferimenti in denaro e del divieto di conferimenti diversi dal denaro, nella s.r.l. semplificata e nella s.r.l. a capitale ridotto (art. 2463 bis c.c. e art. 44 D.L. n. 83/2012), 5 marzo 2013: «L’obbligo di integrale versamento dei conferimenti in denaro e il divieto di conferimenti diversi dal denaro si applicano in tutti i casi di costituzione […] di s.r.l. semplificate […]. Tale obbligo e tale divieto, tuttavia, non si applicano ai conferimenti da eseguire in sede di aumento di capitale di s.r.l. semplificate […], nemmeno nelle ipotesi in cui il capitale non venga aumentato a un importo pari o superiore a euro 10.000 e la società mantenga la forma di s.r.l. semplificata […]. Le operazioni di aumento di capitale in tali sotto-tipi di s.r.l., pertanto, sono interamente disciplinate dalle norme dettate per la s.r.l. “ordinaria”».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 130, Ambito di applicazione dell’obbligo di integrale versamento dei conferimenti in denaro e del divieto di conferimenti diversi dal denaro, nella s.r.l. se...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (20)(20)
    - Comitato Notarile della Regione Campania, Massima n. 21, S.r.l. a capitale marginale - s.r.l. semplificata - aumento oneroso del capitale - divieto di eseguire conferimenti diversi dal denaro - obbligo di versare l’intero importo dei conferimenti in denaro - sussistenza: «[…] Il divieto di eseguire conferimenti diversi dal denaro e l’obbligo di versare l’intero importo dei conferimenti in danaro al momento della sottoscrizione, imposti dagli artt. 2463, 4° comma, e 2463-bis, 2° comma, n. 3), c.c. rispettivamente per la “s.r.l. a capitale marginale” e per la “s.r.l. semplificata”, operano non soltanto in fase di costituzione della società ma anche nel caso di aumento oneroso del capitale fino ad un importo inferiore a 10.000 euro. […] Dalla lettura combinata degli artt. 2463, 4° comma, e 2463-bis, 2° comma, n. 3), c.c. sembra che tali prescrizioni trovino il loro unico fondamento nella presenza di un capitale sociale inferiore a 10.000 euro. Ed invero, l’unico elemento che accomuna i due modelli di s.r.l. in esame, ossia la “s.r.l. semplificata” e la “s.r.l. a capitale marginale”, consiste nella presenza di un capitale inferiore a 10.000 euro. Ed è dalla sussistenza di tale requisito che discendono le limitazioni in materia di conferimenti. La fissazione del capitale sociale in un importo inferiore a 10.000 euro giustifica l’applicazione di una disciplina più rigida in materia di conferimenti, a garanzia della formazione di un capitale composto da risorse monetarie pienamente disponibili. […] Individuata così la ratio (comune ad entrambi i modelli di s.r.l.) dei limiti in esame nella presenza di un capitale inferiore a 10.000 euro, ne consegue che essa ricorre non soltanto nella fase della costituzione della società ma anche durante la sua esistenza e fino a quando il capitale rimane entro la soglia dei 10.000 euro […]».
    - Comitato Notarile della Regione Campania, Massima n. 21, S.r.l. a capitale marginale - s.r.l. semplificata - aumento oneroso del capitale - divieto di eseguire conferimenti diversi dal denaro - obbl...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (21)(21)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 130, Ambito di applicazione dell’obbligo di integrale versamento dei conferimenti in denaro e del divieto di conferimenti diversi dal denaro, nella s.r.l. semplificata e nella s.r.l. a capitale ridotto (art. 2463 bis c.c. e art. 44 D.L. n. 83/2012), 5 marzo 2013: «L’obbligo di integrale versamento dei conferimenti in denaro e il divieto di conferimenti diversi dal denaro si applicano in tutti i casi di costituzione […] di s.r.l. semplificate […]. Tale obbligo e tale divieto, tuttavia, non si applicano ai conferimenti da eseguire in sede di aumento di capitale di s.r.l. semplificate […], nemmeno nelle ipotesi in cui il capitale non venga aumentato a un importo pari o superiore a euro 10.000 e la società mantenga la forma di s.r.l. semplificata […]. Le operazioni di aumento di capitale in tali sotto-tipi di s.r.l., pertanto, sono interamente disciplinate dalle norme dettate per la s.r.l. “ordinaria”».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 130, Ambito di applicazione dell’obbligo di integrale versamento dei conferimenti in denaro e del divieto di conferimenti diversi dal denaro, nella s.r.l. se...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (22)(22)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 892-2013/I, Le nuove s.r.l., in CNN Notizie del 16 dicembre 2013: «[…] una volta costituita la società da sole persone fisiche, i soci potrebbero successivamente alienare le partecipazioni a soggetti diversi, in quanto le agevolazioni previste dall’art. 3, comma 3, del d.l. 1/2012 riguardano esclusivamente la fase costitutiva, ed è solo in tale momento che deve sussistere il requisito soggettivo dell’essere persona fisica al fine di poter usufruire dei relativi benefici di spesa. Ed il legislatore non impone più in alcun modo la permanenza del requisito soggettivo (l’esser persone fisiche) in capo ai soci, neppure per un periodo di tempo limitato. Tuttavia, poiché la cessione a soggetti diversi dalle persone fisiche presuppone che la società venga riqualificata come s.r.l. ordinaria”, sembra rendersi necessaria - in analogia con quel che avviene per l’adozione di clausole integrative o derogatorie al modello standard successivamente alla costituzione - la preventiva eliminazione del l’aggettivo “semplificata” dalla denominazione […]».
    Ministero dello Sviluppo Economico, Parere prot. n. 39365 del 15 febbraio 2016: «[…] l’atto di cessione di quote sociali di s.r.l.s. a soggetto diverso da persona fisica è consentito in quanto il divieto contenuto nel comma 1 dell’art. 2463-bis, riguarda la sola fase di costituzione della società. […] Pertanto la società perde lo status particolare di S.r.l.s ed assume quello di S.r.l. “ordinaria” cd a capitale esiguo. Dispone infatti tale norma che “L’ammontare del capitale può essere determinato in misura inferiore a euro diecimila, pari almeno a un euro. In tal caso i conferimenti devono farsi in denaro e devono essere versati per intero alle persone cui è affidata l’amministrazione”. Troveranno pertanto applicazione tutte le disposizioni relative alle società ordinarie (fatta salva l’espressa eccezione in tema di capitale sociale di cui al comma 4) e, come ben osservato dallo studio del CNN n. 892 del 14 novembre 2013, la società dovrà modificare la propria denominazione per estrarne il lessema “semplificata” non più rispondente a realtà e foriero di erronea informazione al mercato […]».
    In senso conforme: Consiglio Nazionale del Notariato, Segnalazioni Novità Prassi Interpretative, Cessione di quote di s.r.l.s. a soggetti diversi da persone fisiche. Modifiche e deposito dello statuto aggiornato (Nota MiSE 15 febbraio 2016, prot. 39365), in CNN Notizie del 17.2.2006.
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 892-2013/I, Le nuove s.r.l., in CNN Notizie del 16 dicembre 2013: «[…] una volta costituita la società da sole persone fisiche, i soci potrebb...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (23)(23)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Segnalazione Novità Normative, in CNN Notizie del 5 novembre 2012: «Le regole relative di funzionamento della società sono quelle che risultano dall’integrazione dell’atto costitutivo “tipizzato” con la legge. A titolo esemplificativo, si esamineranno qui gli aspetti relativi a decisioni dei soci, amministrazione e rappresentanza e controllo. Per quanto riguarda il primo profilo, sono riservate alla competenza dei soci solo le materie indicate dal comma 2 dell’art. 2479 (approvazione del bilancio e distribuzione degli utili; nomina degli amministratori; nomina nei casi previsti dall’articolo 2477 dell’organo di controllo; modificazioni dell’atto costitutivo; decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale determinato nell’atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci), e gli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. L’atto costitutivo “tipizzato” non consente invece di riservare ai soci ulteriori competenze».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Segnalazione Novità Normative, in CNN Notizie del 5 novembre 2012: «Le regole relative di funzionamento della società sono quelle che risultano dall’integrazione d...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (24)(24)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Segnalazione Novità Normative, in CNN Notizie del 5 novembre 2012: «Le regole relative di funzionamento della società sono quelle che risultano dall’integrazione dell’atto costitutivo “tipizzato” con la legge. […] nei casi in cui si deve ricorrere al metodo assembleare, la convocazione dell’assemblea deve essere effettuata esclusivamente mediante lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell’adunanza nel domicilio risultante dal registro imprese (art. 2479 bis, comma 1); inoltre, non essendo possibile alcuna integrazione dell’atto costitutivo “tipizzato” circa il quorum costitutivo e deliberativo, l’assemblea sarà regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale, delibererà a maggioranza assoluta, e nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell’articolo 2479, sarà richiesto il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale. Sempre con riferimento alla disciplina del metodo assembleare è possibile che il socio si faccia rappresentare in assemblea, ai sensi del comma 2 dell’art. 2479 bis, e trova applicazione il disposto del comma 5, relativamente all’assemblea totalitaria, per cui in ogni caso la deliberazione s’intende adottata quando ad essa partecipa l’intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell’argomento».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Segnalazione Novità Normative, in CNN Notizie del 5 novembre 2012: «Le regole relative di funzionamento della società sono quelle che risultano dall’integrazione d...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (25)(25)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 127, Limiti di ammissibilità di clausole convenzionali nella s.r.l. semplificata (art. 2463 bis c.c.), 5 marzo 2013: «[…] Non si ritiene in ogni caso che si collochino al di fuori del perimetro del modello della s.r.l. semplificata, tenuto conto del disposto dell’art. 1, comma 2, D.M. Giustizia 138/2012, le eventuali clausole concernenti […] la previsione della possibilità di decisioni non assembleari […]».
    N.d.A.: occorre però osservare che la predetta massima deve essere letta avendo a mente che essa è anteriore al d.l. 28 giugno 2013, n. 76, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 99: questa normativa ha infatti recato il principio in base al quale “le clausole del modello standard tipizzato sono inderogabili”.
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 127, Limiti di ammissibilità di clausole convenzionali nella s.r.l. semplificata (art. 2463 bis c.c.), 5 marzo 2013: «[…] Non si ritiene in ogni caso che si ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (26)(26)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Segnalazione Novità Normative, in CNN Notizie del 5 novembre 2012: «La rigidità del modello implica che rispetto ad esso è consentita solo ed esclusivamente la compilazione delle parti lasciate in bianco nella tabella allegata al D.M., senza alcuna possibilità di integrazione del testo per volontà delle parti. Ciò implica alcune importanti conseguenze. […] non potranno essere regolati dall’autonomia dei soci taluni profili della vita della società che trovano tuttavia soluzione nelle regole codicistiche. È il caso, ad esempio, della durata della società: il modello non ne consente una specifica determinazione e, non essendovi nel codice una regola di default che stabilisca un limite temporale, ne discende che la società è a tempo indeterminato, con conseguente operatività del recesso ad nutum ai sensi dell’art. 2473 c.c.».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Segnalazione Novità Normative, in CNN Notizie del 5 novembre 2012: «La rigidità del modello implica che rispetto ad esso è consentita solo ed esclusivamente la com...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (27)(27)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 127, Limiti di ammissibilità di clausole convenzionali nella s.r.l. semplificata (art. 2463 bis c.c.), 5 marzo 2013: «[…] Non si ritiene in ogni caso che si collochino al di fuori del perimetro del modello della s.r.l. semplificata, tenuto conto del disposto dell’art. 1, comma 2, D.M. Giustizia 138/2012, le eventuali clausole concernenti la durata della società […]».
    N.d.A.: occorre però osservare che la predetta massima deve essere letta avendo a mente che essa è anteriore al d.l. 28 giugno 2013, n. 76, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 99: questa normativa ha infatti recato il principio in base al quale “le clausole del modello standard tipizzato sono inderogabili”.
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 127, Limiti di ammissibilità di clausole convenzionali nella s.r.l. semplificata (art. 2463 bis c.c.), 5 marzo 2013: «[…] Non si ritiene in ogni caso che si ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (28)(28)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Segnalazione Novità Normative, in CNN Notizie del 5 novembre 2012: «La rigidità del modello implica che rispetto ad esso è consentita solo ed esclusivamente la compilazione delle parti lasciate in bianco nella tabella allegata al DM, senza alcuna possibilità di integrazione del testo per volontà delle parti. Ciò implica alcune importanti conseguenze. […] indubbiamente ciò comporta come conseguenza che non potranno essere regolati dall’autonomia dei soci taluni profili della vita della società che trovano tuttavia soluzione nelle regole codicistiche. […] è il caso della durata dell’esercizio sociale: l’unica regola codicistica applicabile è quella della durata annuale dell’esercizio, ricavabile dall’art. 2364, comma 2, c.c., richiamato dall’art. 2478 bis, comma 1, c.c.; e quello della annualità dell’esercizio è un principio ritenuto inderogabile poiché volto a garantire il consolidamento delle attività sociali e a tutelare le ragioni dei creditori […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Segnalazione Novità Normative, in CNN Notizie del 5 novembre 2012: «La rigidità del modello implica che rispetto ad esso è consentita solo ed esclusivamente la com...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (29)(29)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 127, Limiti di ammissibilità di clausole convenzionali nella s.r.l. semplificata (art. 2463 bis c.c.), 5 marzo 2013: «L’atto notarile col quale viene costituita una s.r.l. semplificata ai sensi dell’art. 2463 bis c.c. può contenere, oltre a quanto espressamente previsto nel modello standard tipizzato, adottato con D.M. Giustizia 138/2012: […] (b) le dichiarazioni che le parti rivolgono al notaio al fine della redazione della domanda di iscrizione della società nel registro delle imprese, quali ad esempio […] l’indicazione della data di scadenza degli esercizi sociali […]».
    N.d.A.: occorre però osservare che questa massima deve essere letta avendo a mente che essa è anteriore al d.l. 28 giugno 2013, n. 76, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 99: questa normativa ha infatti recato il principio in base al quale “le clausole del modello standard tipizzato sono inderogabili”.
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 127, Limiti di ammissibilità di clausole convenzionali nella s.r.l. semplificata (art. 2463 bis c.c.), 5 marzo 2013: «L’atto notarile col quale viene costitu...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (30)(30)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. R.A.4, Formalità per il mutamento del modello societario di s.r.l. semplificata, 1° pubbl. 9/12 - modificato 9/13 - motivato 9/13: «[…] È […] da ritenere che qualora il mutamento del modello di s.r.l. semplificata avvenga con l’adozione di quello di s.r.l. ordinaria non si ponga in essere una “trasformazione” in senso tecnico, in quanto la s.r.l. semplificata costituisce un sotto tipo della s.r.l. ordinaria, e non un tipo autonomo, essendo soggetta, per quanto non espressamente derogato, alla disciplina legale di quest’ultima […]».
    Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 132, Modificazioni statutarie e “trasformazione” di s.r.l. semplificata e s.r.l. a capitale ridotto (art. 2463 bis c.c. e art. 44 D.L. 83/2012), 5 marzo 2013: «[…] Si reputa altresì ammissibile l’adozione di modificazioni statutarie che comportino il passaggio da un sotto-tipo all’altro (da s.r.l. semplificata a s.r.l. a capitale ridotto […]) […]. A tal fine è necessario che: […] l’atto costitutivo (o lo statuto, ove sussistente) risultante da siffatte modificazioni sia conforme alla disciplina del modello di destinazione […]».
    In senso conforme: Assonime, Circolare n. 29 del 30 ottobre 2012; Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 892-2013/I, Le nuove s.r.l., in CNN Notizie del 16.12.2013.
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. R.A.4, Formalità per il mutamento del modello societario di s.r.l. semplificata, 1° pubbl. 9/12 - modificato 9/13 - m...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (31)(31)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. R.A.4, Formalità per il mutamento del modello societario di s.r.l. semplificata, 1° pubbl. 9/12 - modificato 9/13 - motivato 9/13: «[…] È […] da ritenere che qualora il mutamento del modello di s.r.l. semplificata avvenga con l’adozione di quello di s.r.l. ordinaria non si ponga in essere una “trasformazione” in senso tecnico, in quanto la s.r.l. semplificata costituisce un sotto tipo della s.r.l. ordinaria, e non un tipo autonomo, essendo soggetta, per quanto non espressamente derogato, alla disciplina legale di quest’ultima […]».
    Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 132, Modificazioni statutarie e “trasformazione” di s.r.l. semplificata e s.r.l. a capitale ridotto (art. 2463 bis c.c. e art. 44 D.L. 83/2012), 5 marzo 2013: «[…] Si reputa altresì ammissibile l’adozione di modificazioni statutarie che comportino il passaggio da un sotto-tipo all’altro (da s.r.l. semplificata a s.r.l. a capitale ridotto […]) […]. A tal fine è necessario che: […] l’atto costitutivo (o lo statuto, ove sussistente) risultante da siffatte modificazioni sia conforme alla disciplina del modello di destinazione […]».
    In senso conforme: Assonime, Circolare n. 29 del 30 ottobre 2012; Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 892-2013/I, Le nuove s.r.l., in CNN Notizie del 16.12.2013
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. R.A.4, Formalità per il mutamento del modello societario di s.r.l. semplificata, 1° pubbl. 9/12 - modificato 9/13 - m...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (32)(32)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 132, Modificazioni statutarie e “trasformazione” di s.r.l. semplificata e s.r.l. a capitale ridotto (art. 2463 bis c.c. e art. 44 D.L. 83/2012), 5 marzo 2013: «[…] Si reputa altresì ammissibile l’adozione di modificazioni statutarie che comportino il passaggio […] da s.r.l. semplificata […] alla forma giuridica della s.r.l. “ordinaria” […]. A tal fine è necessario che: (i) l’atto costitutivo (o lo statuto, ove sussistente) risultante da siffatte modificazioni sia conforme alla disciplina del modello di destinazione; […]. Il passaggio da s.r.l. semplificata […] alla forma di s.r.l. ordinaria richiede necessariamente il contestuale aumento del capitale sociale sino a un ammontare di almeno euro 10.000 - a titolo gratuito o a pagamento - con modalità analoghe a quanto avviene in caso di trasformazione di una s.r.l. (con capitale inferiore a euro 120.000) in s.p.a., senza che a tal fine risulti necessario accertare il valore del patrimonio sociale mediante una relazione di stima».
    In senso conforme: Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 892-2013/I, Le nuove s.r.l., in CNN Notizie del 16 dicembre 2013.
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 132, Modificazioni statutarie e “trasformazione” di s.r.l. semplificata e s.r.l. a capitale ridotto (art. 2463 bis c.c. e art. 44 D.L. 83/2012), 5 marzo 2013...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (33)(33)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 892-2013/I, Le nuove s.r.l., in CNN Notizie del 16 dicembre 2013: «[…] Per ciò che concerne, invece, la trasformazione in “nuove s.r.l.”, è discusso se anche la società a responsabilità limitata semplificata possa costituire punto d’approdo dell’operazione. Sebbene non manchi chi sostenga la tesi favorevole, l’opinione prevalente è che, rappresentando quella della semplificata una disciplina della fase costitutiva della società, essa non sia replicabile rispetto ad un soggetto già esistente. Per la società semplificata, infatti, la funzione limitata all’avvio di una “nuova impresa” pare facilmente desumibile da una serie di indici normativi, compresa la riduzione dei costi, che ben si spiega con riguardo a tale fase, sì che laddove la variante s.r.l.s. funga da modello di approdo certamente l’operazione non godrà delle agevolazioni previste dal d.l. 1/2012 per la sola fase genetica. […]».
    In senso conforme: Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 980-2013/I, Scissione di s.r.l. con beneficiaria s.r.l.s. di nuova costituzione, in CNN Notizie del 14.10.2015.
    Fondazione Nazionale dei Commercialisti, Società a responsabilità limitata semplificata, 15 febbraio 2016: «[…] Aderendo alla tesi per cui la s.r.l.s. è (sotto)tipo destinato esclusivamente alla fase di start up dell’iniziativa d’impresa, maggiori perplessità sorgono nel caso inverso, vale a dire quando la trasformazione ancorché omogenea sia regressiva (da s.p.a.). Le molteplici possibilità offerte attualmente dal legislatore e quanto detto in considerazione della adozione di un modello standard tipizzato di atto costitutivo, consentono di differenziare la “vocazione” dei (sotto)tipi e di ritenere maggiormente appropriata, rispetto al fine dell’operazione, la s.r.l. ordinaria a capitale minimo con le precisazioni effettuate in punto di obbligo di formazione accelerata della riserva. In altri termini la s.r.l.s. potrebbe essere sempre e solo un (sotto)tipo di partenza e di evoluzione e mai di arrivo. Del pari, allora, sembra esclusa la trasformazione omogenea progressiva da società di persone a s.r.l.s. […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 892-2013/I, Le nuove s.r.l., in CNN Notizie del 16 dicembre 2013: «[…] Per ciò che concerne, invece, la trasformazione in “nuove s.r.l.”, è di...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (34)(34)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 132, Modificazioni statutarie e “trasformazione” di s.r.l. semplificata e s.r.l. a capitale ridotto (art. 2463 bis c.c. e art. 44 D.L. 83/2012), 5 marzo 2013: «[…] Si reputa altresì ammissibile l’adozione di modificazioni statutarie che comportino il passaggio da un sotto-tipo all’altro (da s.r.l. semplificata a s.r.l. a capitale ridotto e viceversa) […]. A tal fine è necessario che: (i) l’atto costitutivo (o lo statuto, ove sussistente) risultante da siffatte modificazioni sia conforme alla disciplina del modello di destinazione; (ii) siano rispettati i requisiti soggettivi dei soci, richiesti dalla legge in sede di costituzione del modello di destinazione».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 132, Modificazioni statutarie e “trasformazione” di s.r.l. semplificata e s.r.l. a capitale ridotto (art. 2463 bis c.c. e art. 44 D.L. 83/2012), 5 marzo 2013...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (35)(35)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 132, Modificazioni statutarie e “trasformazione” di s.r.l. semplificata e s.r.l. a capitale ridotto (art. 2463 bis c.c. e art. 44 D.L. 83/2012), 5 marzo 2013: «[…] Si reputa altresì ammissibile l’adozione di modificazioni statutarie che comportino il passaggio da […] s.r.l. semplificata […] alla forma giuridica della s.r.l. “ordinaria” ovvero ancora il passaggio inverso, da s.r.l. “ordinaria” a uno di tali sotto-tipi. A tal fine è necessario che: (i) l’atto costitutivo (o lo statuto, ove sussistente) risultante da siffatte modificazioni sia conforme alla disciplina del modello di destinazione; (ii) siano rispettati i requisiti soggettivi dei soci, richiesti dalla legge in sede di costituzione del modello di destinazione. […] Nel caso […] di passaggio da s.r.l. “ordinaria” a uno dei due sotto-tipi, è d’altro canto necessario ridurre il capitale sociale a un importo inferiore a euro 10.000. Ne consegue che il passaggio al sotto-tipo prescelto può essere deliberato: (a) con efficacia immediata (salva l’iscrizione nel registro delle imprese) in caso di riduzione del capitale sociale per perdite, anche ai sensi dell’art. 2482-ter c.c.; (b) con efficacia subordinata al decorso del termine di novanta giorni di cui all’art. 2482, comma 2, c.c. (e alle altre condizioni ivi previste), qualora alla riduzione del capitale sociale risulti applicabile la disciplina dettata dal citato art. 2482 c.c.».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 132, Modificazioni statutarie e “trasformazione” di s.r.l. semplificata e s.r.l. a capitale ridotto (art. 2463 bis c.c. e art. 44 D.L. 83/2012), 5 marzo 2013...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (36)(36)
    - Assonime, Circolare n. 29 del 30 ottobre 2012: «Si ritiene che tale disposizione possa trovare applicazione anche nella s.r.l.c.r. e nella s.r.l.s. dove, anzi, proprio l’assenza di un minimo di capitale significativo impone di guardare con maggiore attenzione ai rapporti tra ammontare complessivo dei debiti sociali e ammontare del patrimonio netto».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Segnalazione Novità Normative, in CNN Notizie del 5.11.2012: «[…] deve comunque sottolinearsi come non vi siano limiti a che i soci della s.r.l. semplificata eseguano finanziamenti soci o versamenti soci in conto capitale, dovendosi applicare, nel caso di specie, la disciplina della s.r.l. ordinaria, in quanto “compatibile”».
    - Assonime, Circolare n. 29 del 30 ottobre 2012: «Si ritiene che tale disposizione possa trovare applicazione anche nella s.r.l.c.r. e nella s.r.l.s. dove, anzi, proprio l’assenza di un minimo di capi...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (37)(37)
    - Ministero del Lavoro, Nota n. 8115 del 14 agosto 2020 (su cui cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Segnalazioni Novità, (Società a responsabilità limitata semplificata e impresa sociale, in CNN Notizie del 9.9.2020): «[…] In caso di S.r.l. semplificata costituita ai sensi dell’art. 2463-bis c.c., l’atto costitutivo, redatto per atto pubblico, deve conformarsi ad uno specifico “modello standard” (adottato con d.m. n. 138 del 23 giugno 2012 del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e dello sviluppo economico). in proposito, l’art. 2463-bis, comma 3, c.c., ha espressamente sancito che le clausole del modello standard tipizzato sono inderogabili. Per contro, varie disposizioni del d.lgs. 112/2017 individuano contenuti obbligatori per gli atti costitutivi delle imprese sociali […]. È del tutto evidente che uno statuto che si limiti a riprodurre i contenuti del modello standardizzato di S.r.l. semplificata non sarà idoneo a soddisfare quanto richiesto relativamente ai contenuti statutari dal decreto legislativo 112/2017. La soluzione del problema è offerta dalla circolare 3657/2013 del Ministero dello sviluppo economico, ove sono elaborate una serie di considerazioni dalle quali emerge la possibilità che “l’atto costitutivo e lo statuto delle S.r.l. semplificate ben possono essere integrati dalla volontà negoziale delle parti”, considerato che il modulo standard contiene “clausole minime essenziali che, integrate dalla regolamentazione codicistica, consentono il funzionamento della società a responsabilità limitata semplificata costruita su quel modello”. Ciò fa ritenere possibile che l’atto costitutivo/statuto sia redatto sulla base del modello standard prescritto dal d.m. n. 138/2012, opportunamente integrato con le disposizioni inderogabili del d. lgs. n. 112/2017. […]».
    - Ministero del Lavoro, Nota n. 8115 del 14 agosto 2020 (su cui cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Segnalazioni Novità, (Società a responsabilità limitata semplificata e impresa sociale, in CNN N...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (38)(38)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 102-2015/I, Società a responsabilità limitata semplificata e impresa sociale, in CNN Notizie del 27.1.2016: «[…] La risposta è negativa in quanto alcuni degli elementi che l’atto costitutivo deve contenere per poter qualificare la società come impresa sociale sono incompatibili con la struttura rigida del modello standard previsto dal D.M. 23 giugno 2012, n. 138, le cui clausole sono inderogabili ai sensi del comma 3 dell’art. 2463-bis c.c. […]) In particolare: - se l’assenza di scopo di lucro (lett. b) dell’art. 5 del D.lgs. 24 marzo 2006, n. 155) potrebbe esser esplicitata nell’enunciazione dell’oggetto sociale e la locuzione “impresa sociale” richiesta dall’art. 7 del d.lgs. 155, contenuta nella denominazione sociale; - altri elementi indispensabili, quali la indicazione degli specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza per coloro che assumono cariche sociali (art. 8) e le modalità di ammissione ed esclusione dei soci (art. 9, comma 2), la disciplina degli organi di controllo (art. 11) nonché quella sul coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività (art. 12) che devono esser espressamente regolate non appaiono inseribili nel modello che, come detto, è rigido e non ammette integrazioni».
    In senso conforme, Consiglio Nazionale del Notariato, Segnalazioni Novità, Società a responsabilità limitata semplificata e impresa sociale (Nota del Ministero del Lavoro n. 8115 del 14 agosto 2020), in CNN Notizie del 9.9.2020: «[…] sebbene il Ministero ritenga integrabile (non gratuitamente) il modello standard con l’adozione delle previsioni imposte per l’acquisto della qualifica di impresa sociale, la presenza di clausole che integrino le regole organizzative della società o che siano persino derogatorie, implica una difformità rispetto al modello e, quantomeno, una riqualificazione della fattispecie, che potrebbe poi rilevare ai fini dell’accesso alle agevolazioni previste dal comma 3 dell’art. 3 del d.l. 1/2012 (e segnatamente quelle tributarie ed amministrative)».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 102-2015/I, Società a responsabilità limitata semplificata e impresa sociale, in CNN Notizie del 27.1.2016: «[…] La risposta è negativa in qu...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (39)(39)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. R.A.4, Formalità per il mutamento del modello societario di s.r.l. semplificata, 1° pubbl. 9/12 - modificato 9/13 - motivato 9/13: «[…] Le modifiche che i soci possono legittimamente deliberare possono […] riguardare gli elementi che lo schema standard tipizzato per decreto rimettono alla libera autonomia negoziale dei soci, quali ad esempio la denominazione sociale, l’oggetto sociale, il Comune della sede sociale; […] Orbene, [queste] modifiche […] non determinano evidentemente il venire meno del sottotipo della s.r.l.s., poiché in tal caso i soci si limitano a modificare elementi tipici e propri dello schema standard senza uscire così dai relativi limiti. Particolare attenzione dovrà essere prestata al mutamento della denominazione sociale, la quale dovrà sempre contenere l’indicazione di società responsabilità limitata semplificata, ai sensi del numero 2) del comma 2 dell’art. 2463 bis c.c. Il capitale sociale, invece, dovrà sempre essere fissato all’interno del limite minimo di Euro 1 e del limite massimo di Euro 9.999 e dovrà essere liberato solamente mediante conferimenti in denaro. Per tali modifiche il Legislatore non ha, peraltro, previsto alcuna agevolazione in materia fiscale o degli onorari notarili e, conseguentemente, tale delibera è soggetta al regime fiscale e dei costi notarili ordinario […]».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Segnalazione Novità Normative, in CNN Notizie del 5.11.2012: «La rigidità del modello non impedisce che la s.r.l.s. possa modificare, successivamente alla costituzione, alcuni degli elementi dell’atto costitutivo, quali ad esempio, la denominazione, la sede o lo stesso oggetto sociale. Tali modificazioni - deliberate dall’assemblea con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale (art. 2479-bis c.c.) - devono constare da verbale notarile, per il quale, nel silenzio della legge sul punto, non valgono le esenzioni previste dall’art. 2463 bis, c.c.».
    In senso conforme: Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 221-2013/I, Prime osservazioni in tema di società a responsabilità limitata semplificata e di società a responsabilità limitata a capitale ridotto del 19 febbraio 2013.
    Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 132, Modificazioni statutarie e “trasformazione” di s.r.l. semplificata e s.r.l. a capitale ridotto (art. 2463 bis c.c. e art. 44 D.L. 83/2012), 5 marzo 2013: «L’assemblea dei soci di s.r.l. semplificate […] può legittimamente deliberare, mantenendo la propria “forma” giuridica originaria, tutte le modificazioni dell’atto costitutivo che siano compatibili con l’insieme delle regole e dei limiti che caratterizzano l’uno o l’altro sotto-tipo. Siffatte modificazioni sono assoggettate alla medesima disciplina delle modificazioni dell’atto costitutivo delle s.r.l. “ordinarie” […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. R.A.4, Formalità per il mutamento del modello societario di s.r.l. semplificata, 1° pubbl. 9/12 - modificato 9/13 - m...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (40)(40)
    - Ministero dello Sviluppo Economico, Parere prot. n. 39365 del 15 febbraio 2016: «[…] Col secondo quesito si è espressamente richiesto: “Si è verificato inoltre che è in uso di alcuni notai modificare, con verbale di assemblea straordinaria, il contenuto delle clausole presenti nell’atto costitutivo standard (per chiarezza il caso reale trattava della variazione dell’oggetto sociale), senza poi depositare lo statuto aggiornato, sull’assunto che quello standard sia l’atto costitutivo e non lo statuto, che di fatto non sarebbe previsto dalla normativa specifica”. […] In questo caso deve supplire la disciplina comunitaria introdotta dalla cd. prima direttiva (dir. 151/68/CEE ora codificata in dir 2009/101/CE) che all’art. 2, paragrafo 1, lett. c), precisa che “dopo ogni modifica dell’atto costitutivo o dello statuto,[è soggetto all’iscrizione] il testo integrale dell’atto modificato nella sua redazione aggiornata”.».
    - Ministero dello Sviluppo Economico, Parere prot. n. 39365 del 15 febbraio 2016: «[…] Col secondo quesito si è espressamente richiesto: “Si è verificato inoltre che è in uso di alcuni notai modificar...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (41)(41)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. R.A.4, Formalità per il mutamento del modello societario di s.r.l. semplificata, 1° pubbl. 9/12 - modificato 9/13 - motivato 9/13: «[…] Qualora […] i soci intendano […] modificare gli elementi stabiliti in modo inderogabile dallo schema standard tipizzato per decreto ministeriale, adottando clausole ivi non contenute in deroga alla disciplina legale altrimenti applicabile per default ovvero adottare un testo nuovo e completo di statuto sociale ovvero modificare la denominazione sociale eliminando l’indicazione di società responsabilità limitata semplificata, ovvero aumentare il capitale sociale oltre il limite massimo di Euro 9.999, ovvero effettuare conferimenti in denaro, tali modifiche si ritengono del tutto legittime purché adottate nel rispetto della disciplina generale della s.r.l. ordinaria. Esse comportano, tuttavia, necessariamente l’abbandono del sottotipo della s.r.l.s ed il passaggio della società al tipo sovraordinato generale della s.r.l. ordinaria. Conseguentemente, anche la denominazione sociale dovrà essere sempre modificata attraverso l’eliminazione della parola “semplificata” dopo l’indicazione di società a responsabilità limitata. Si sottolinea che tale passaggio dal sottotipo al tipo generale non è equiparabile ad una trasformazione in senso tecnico ai sensi degli articoli 2498 e segg. c.c., in quanto, come sopra già evidenziato, la s.r.l.s. non costituisce un tipo sociale diverso dalla s.r.l. ordinaria bensì semplicemente un suo sottotipo. Essa rappresenta, quindi, una semplice modifica statutaria disciplinata solo dal citato art. 2480 c.c. […]».
    In senso conforme: Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 892-2013/I, Le nuove s.r.l., in CNN Notizie del 16 dicembre 2013.
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. R.A.4, Formalità per il mutamento del modello societario di s.r.l. semplificata, 1° pubbl. 9/12 - modificato 9/13 - m...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (42)(42)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. R.A.1, Modello standard tipizzato dell’atto costitutivo-statuto della s.r.l. semplificata e sua inderogabilità sostanziale, 1° pubbl. 9/12 - modificato 9/13 - motivato 9/13: «[…] l’attuale società a responsabilità limitata semplificata [è] un sottotipo di s.r.l., disciplinata dal Legislatore con particolare attenzione unicamente alla sua fase di costituzione, in quanto tale figura è finalizzata principalmente ad incentivare la costituzione di nuove imprese da parte di persone fisiche. Essa è caratterizzata dalle seguenti peculiarità: - i soci possono essere solo persone fisiche sebbene senza più alcun limite di età; - il capitale sociale deve essere inferiore ad Euro 10.000 ma pari almeno ad 1 Euro; - i conferimenti possono essere fatti solo in denaro; - il capitale sociale deve essere interamente sottoscritto e versato nelle mani degli amministratori della società all’atto della sua costituzione; - la denominazione sociale deve contenere l’indicazione di società a responsabilità limitata semplificata; - l’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello standard tipizzato con decreto ministeriale […]».
    In senso conforme: Assonime, Circolare n. 29 del 30 ottobre 2012; Consiglio Nazionale del Notariato, Segnalazione Novità Normative, in CNN Notizie del 5.11.2012; Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 221-2013/I, Prime osservazioni in tema di società a responsabilità limitata semplificata e di società a responsabilità limitata a capitale ridotto del 19.2.2013; Ministero dello Sviluppo Economico, Parere prot. n. 39365 del 15 febbraio 2016.
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. R.A.1, Modello standard tipizzato dell’atto costitutivo-statuto della s.r.l. semplificata e sua inderogabilità sostan...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (43)(43)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Segnalazione Novità Normative, in CNN Notizie del 5 novembre 2012: «Il modello non prevede alcuna tipizzazione delle attività che costituiscono l’oggetto sociale della s.r.l.s. È questa, probabilmente, la vera parte “variabile” dell’atto costitutivo della società semplificata. Ciò implica che sull’attività, sulla sua legittimità, sulla sua compatibilità con il tipo s.r.l. e sulla sussistenza dei requisiti previsti dalla legge il notaio svolga il consueto pieno controllo di legalità ai sensi dell’art. 28 l. not.».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Segnalazione Novità Normative, in CNN Notizie del 5 novembre 2012: «Il modello non prevede alcuna tipizzazione delle attività che costituiscono l’oggetto sociale d...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (44)(44)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Segnalazione Novità Normative, in CNN Notizie del 5 novembre 2012: «Il comma 3 dell’art. 3 del D.L. 1/2012 prevede che “L’atto costitutivo e l’iscrizione nel registro delle imprese sono esenti da diritto di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari notarili”. La gratuità della prestazione notarile va riferita alla redazione dell’atto costitutivo in conformità al modello tipizzato approvato con il decreto n. 138/2012. Dunque nessun onorario è dovuto al notaio, né per il ricevimento dell’atto, né per il rilascio delle copie necessarie per gli adempimenti. Nonostante la legge taccia riguardo alle copie (l’esenzione dagli onorari notarili appare riferibile alla sola redazione dell’atto e alla sua iscrizione nel registro, con la conseguenza che anche per la copia utilizzata a tal fine non è dovuto onorario, così come non è dovuta l’imposta di bollo), sembra potersi ritenere, in linea con la finalità del provvedimento, che nell’ambito della prestazione notarile “gratuita” sia ricompreso anche il rilascio di una copia per la società, ma non il rilascio di copie ulteriori eventualmente richieste dai contraenti».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Segnalazione Novità Normative, in CNN Notizie del 5.11.2012: «Quanto alle esenzioni dai diritti di bollo e di segreteria, sulla base del dato normativo, esse riguardano: - l’imposta di bollo sull’atto costitutivo. La norma parla di diritti ma è da intendersi come riferita all’imposta di bollo. Trattandosi di atto costitutivo di società senza (per divieto di legge) conferimento di immobile cui, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, si applica il bollo forfetario che comprende l’originale, i suoi allegati non soggetti a bollo fin dall’origine, copia per la registrazione e per il Registro delle Imprese e domanda per l’iscrizione nel Registro delle Imprese (art. 1 comma 1 bis della tariffa allegata al D.P.R. n. 642/1972). È da intendersi che l’esenzione di cui al comma 3 dell’art. 3 si estenda anche alla copia per la registrazione; - l’imposta di bollo sulla copia per l’iscrizione nel registro delle imprese (invero coperta già dalla previsione di cui sopra); - i diritti per il Registro Imprese. Non v’è invece alcuna esenzione per l’imposta di registro (di euro 168), né per la tassa camerale per l’iscrizione al Registro delle Imprese, il cui importo varia a seconda del Registro delle imprese (l’importo di euro 200 è maggiorato presso alcune Camere di commercio) del cui versamento è solitamente incaricato il notaio. È sorto, infine, il dubbio se sia dovuta anche la tassa archivio ex art. 39 della L. 22 novembre 1954, n. 1158 […]. Il problema è da considerarsi superato, poiché il legislatore con il decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, di imminente emanazione avendo già riportato il parere favorevole, con riserva, del Consiglio di Stato all’art. 7 espressamente prevede “ove la legge ha stabilito che gli onorari sono ridotti, nella stessa proporzione sono ridotti le tasse e i contributi di cui al presente titolo (tra cui la tassa archivio, n.d.r.); ove la legge stabilisce che gli onorari notarili non sono dovuti, le tasse e i contributi di cui al presente titolo non sono dovuti”».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Segnalazione Novità Normative, in CNN Notizie del 5 novembre 2012: «Il comma 3 dell’art. 3 del D.L. 1/2012 prevede che “L’atto costitutivo e l’iscrizione nel regis...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (45)(45)
    - Ministero della Giustizia, Nota prot. n. 43644 del 10 dicembre 2012 (in allegato a Circolare n. 3657/c in data 2 gennaio 2013 del Ministero dello Sviluppo Economico): «Certamente il modello standard ha la finalità di garantire l’esenzione dal pagamento degli onorari notarili, ma non vieta alle parti di investire il professionista del compito di modulare il negozio secondo le esigenze proprie dell’attività d’impresa che si intende svolgere in forma collettiva con quel modello societario semplificato».
    Presidente del Consiglio Nazionale del Notariato, Nota del 9 gennaio 2013: «In tale ultima ipotesi, peraltro, si fuoriesce dalla gratuità della prestazione notarile, che riguarda i soli atti costitutivi conformi al modello standard tipizzato, con quelle integrazioni ritenute ammissibili, quali quelle relative alle prescrizioni imposte dalla legge notarile, all’indicazione dell’oggetto sociale, ecc.».
    - Ministero della Giustizia, Nota prot. n. 43644 del 10 dicembre 2012 (in allegato a Circolare n. 3657/c in data 2 gennaio 2013 del Ministero dello Sviluppo Economico): «Certamente il modello standard...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (46)(46)
    - Fondazione Nazionale dei Commercialisti, Società a responsabilità limitata semplificata, 15 febbraio 2016: «[…] Considerato quanto illustrato in relazione all’inderogabilità delle clausole del modello standard tipizzato e alla possibile integrazione del contenuto minimo del modello per renderlo funzionale all’avvio dell’attività della s.r.l.s., sorge qualche perplessità in relazione alla possibilità di inserire nell’atto costitutivo una eventuale clausola sulla nomina e sulle competenze e sui poteri dell’incaricato della revisione legale come consente l’art. 2477, primo comma, c.c. A differente soluzione si potrebbe pervenire nel caso in cui la s.r.l.s. si venga a trovare nella situazione descritta nell’art. 2477, terzo comma, lett. c), c.c. e superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell’art. 2435-bis c.c.. […] pur potendosi trattare di mera ipotesi di scuola, nel silenzio dell’atto costitutivo, partendo dall’assunto della compatibilità della disciplina dettata dall’art. 2477, terzo comma, c.c. che, come è noto, prescinde dall’individuazione di requisiti in termini di capitalizzazione della società, sembra possibile sostenere che la s.r.l.s. sia tenuta a nominare un organo di controllo che, in forza di quanto disposto nell’art. 2477, primo comma, ultimo periodo, c.c., sarà composto da un solo componente […]».
    - Fondazione Nazionale dei Commercialisti, Società a responsabilità limitata semplificata, 15 febbraio 2016: «[…] Considerato quanto illustrato in relazione all’inderogabilità delle clausole del model...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (47)(47)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Segnalazione Novità Normative, in CNN Notizie del 5.11.2012: «Nessuna clausola dell’atto costitutivo “tipizzato” nel decreto ministeriale si occupa dell’organo di controllo. È chiaro, tuttavia, che nella società a responsabilità limitata semplificata l’organo di controllo, in composizione monocratica, sia avrà solo nei casi in cui la sua nomina sia obbligatoria, che sono quelli previsti dal comma 3 dell’art. 2477, c.c., dovendosi escludere che una s.r.l.s. possa avere una capitale non inferiore a quello minimo previsto per le spa. Ciò in quanto la nomina facoltativa, prevista dal comma 1, dipende da una precisa indicazione nell’atto costitutivo, che il modello “tipizzato” non consente».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Segnalazione Novità Normative, in CNN Notizie del 5.11.2012: «Nessuna clausola dell’atto costitutivo “tipizzato” nel decreto ministeriale si occupa dell’organo di ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (48)(48)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 892-2013/I, Le nuove s.r.l., in CNN Notizie del 16.12.2013: «[…] La circostanza per cui in sede di atto costitutivo i soci debbano esser tutti persone fisiche non esclude, infine, la possibilità di costituire già in tale fase diritti reali minori in favore di soggetti non persone fisiche: ciò in quanto l’usufruttuario o il creditore pignoratizio non rivestono la qualità di soci […]».
    Fondazione Nazionale dei Commercialisti, Società a responsabilità limitata semplificata, 15 febbraio 2016: «[…] Per quanto concerne la costituzione di vincoli su quote (pegno ed usufrutto) la circostanza per cui sia il creditore pignoratizio che l’usufruttuario non sono soci porta a ritenere valida la costituzione dei diritti reali minori a favore di soggetti che non siano persone fisiche […]»
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 892-2013/I, Le nuove s.r.l., in CNN Notizie del 16.12.2013: «[…] La circostanza per cui in sede di atto costitutivo i soci debbano esser tutti...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (49)(49)
    - Fondazione Nazionale dei Commercialisti, Società a responsabilità limitata semplificata, 15 febbraio 2016: «[…] È infatti, piuttosto fisiologico, per una società in fase di start up, chiudere i bilanci in perdita. Se a ciò si aggiunge il fatto che la s.r.l.s. per sua natura può avere un capitale al di sotto dei limiti previsti per le s.r.l. ordinarie, si pone l’ulteriore problema di come trattate le perdite, ovvero se il ricorso alle disposizioni di cui agli artt. 2482-bis e 2482-ter c.c. siano applicabili o meno a questa sottotipo di s.r.l.. In merito, buona parte della dottrina è concorde nel ritenere che in tale fattispecie non avendo il capitale sociale una funzione garantista nei confronti dei terzi creditori, bensì una funzione di tipo organizzativo-contabile, i limiti previsti nelle norme citate non vadano in sostanza applicati. Pertanto, sia nel caso di una perdita di oltre il 1/3 del capitale sociale, che comunque non determini il superamento della soglia minima prevista per legge, piuttosto che nel caso in cui la perdita superiore al terzo vada ad erodere il limite minimo del capitale sociale, i provvedimenti normati nei predetti articoli non andrebbero adottati. Ciò anche perché, nelle s.r.l.s. non vi è alcun riferimento al capitale minimo, o meglio, il richiamo ad 1 euro si ritiene che sia un limite simbolico ma non certo reale, non potendosi costituire una società con capitale pari a zero o addirittura negativo […]»fn>
    - Fondazione Nazionale dei Commercialisti, Società a responsabilità limitata semplificata, 15 febbraio 2016: «[…] È infatti, piuttosto fisiologico, per una società in fase di start up, chiudere i bila...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (50)(50)
    - Assonime, Circolare n. 29 del 30 ottobre 2012: «Si deve ritenere, pertanto, che nella s.r.l.c.r. e nella s.r.l.s. trovino applicazione le regole previste per le s.r.l. in tema di […] misure da adottare in caso di perdite che incidono sul capitale sociale».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Segnalazione Novità Normative, in CNN Notizie del 5.11.2012: «[…] qualche perplessità è stata avanzata con riferimento all’applicazione degli artt. 2482 bis e 2482 ter c.c. in caso di perdite. Anche questa è una questione che meriterà uno specifico approfondimento, e tuttavia pare potersi rilevare, nel senso della applicabilità di detti articoli, come nessuna disposizione di legge faccia eccezione né alla disciplina della riduzione per perdite, né a quella sulla riduzione al di sotto del minimo legale, né all’art. 2631 che sanziona gli amministratori che omettano di convocare l’assemblea».
    Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 131, La disciplina del capitale sociale in caso di perdite, nella s.r.l. semplificata e nella s.r.l. a capitale ridotto (art. 2463 bis c.c. e art. 44 D.L. n. 83/2012), 5 marzo 2013: «La disciplina degli artt. 2482 bis e 2482 ter c.c. trova piena applicazione anche nelle s.r.l. semplificate […], con riferimento al diverso limite legale minimo del capitale sociale, pari a euro 1, anziché euro 10.000».
    - Assonime, Circolare n. 29 del 30 ottobre 2012: «Si deve ritenere, pertanto, che nella s.r.l.c.r. e nella s.r.l.s. trovino applicazione le regole previste per le s.r.l. in tema di […] misure da adott...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (51)(51)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 892-2013/I, Le nuove s.r.l., in CNN Notizie del 16.12.2013: «[…] È […] dubbio se alle s.r.l. semplificate si applichi anche la regola speciale sulla formazione della riserva legale sancita dal comma 5 dell’art. 2463 c.c. per le s.r.l. ordinarie con capitale inferiore a 10.000 euro, il quale dispone che “La somma da dedurre dagli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, per formare la riserva prevista dall’articolo 2430, deve essere almeno pari a un quinto degli stessi, fino a che la riserva non abbia raggiunto, unitamente al capitale, l’ammontare di diecimila euro”. In assenza di disposizioni specifiche sul punto, allo stato attuale sembrano ipotizzabili due contrapposte interpretazioni. […] si può ritenere che, poiché ai sensi del comma 5 dell’art. 2463-bis c.c. alla semplificata si applicano le disposizioni della s.r.l. ordinaria in quanto compatibili, trattandosi di società con capitale inferiore a 10.000 euro, essa sarebbe soggetta anche al comma 5 dell’art. 2463 c.c., che in deroga all’art. 2430 c.c. impone di accantonare un quinto, e non un ventesimo, degli utili, fino a che la riserva non abbia raggiunto, unitamente al capitale, l’ammontare di diecimila euro e non, invece, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale […]».
    Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. R.A.6, Riserva legale nelle S.r.l. semplificate, 1° pubbl. 9/14: «Si ritiene che nelle s.r.l. semplificate la riserva legale segua le regole previste dall’art. 2463, comma 4, c.c. per le s.r.l. ordinarie. Ne consegue che anche in dette società deve essere destinato a riserva legale almeno un quinto degli utili netti di esercizio fino a quando la stessa non abbia raggiunto, unitamente al capitale, l’ammontare di diecimila euro, dopodiché, ricorrendone i presupposti, si applicherà la regola ordinaria prevista dall’art. 2430 c.c.».
    In senso conforme: Fondazione Nazionale dei Commercialisti, Società a responsabilità limitata semplificata, 15 febbraio 2016.
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 892-2013/I, Le nuove s.r.l., in CNN Notizie del 16.12.2013: «[…] È […] dubbio se alle s.r.l. semplificate si applichi anche la regola speciale...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (52)(52)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 127, Limiti di ammissibilità di clausole convenzionali nella s.r.l. semplificata (art. 2463 bis c.c.), 5 marzo 2013: «L’atto notarile col quale viene costituita una s.r.l. semplificata ai sensi dell’art. 2463 bis c.c. può contenere, oltre a quanto espressamente previsto nel modello standard tipizzato, adottato con D.M. Giustizia 138/2012: […] (b) le dichiarazioni che le parti rivolgono al notaio al fine della redazione della domanda di iscrizione della società nel registro delle imprese, quali ad esempio l’indicazione dell’indirizzo della sede sociale, ai sensi dell’art. 111 ter disp. att. c.c. […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 127, Limiti di ammissibilità di clausole convenzionali nella s.r.l. semplificata (art. 2463 bis c.c.), 5 marzo 2013: «L’atto notarile col quale viene costitu...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (53)(53)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 892-2013/I, Le nuove s.r.l., in CNN Notizie del 16.12.2013: «[…] Atteso che la normativa in materia stabilisce che possano essere soci di s.r.l. semplificate solo persone fisiche, è discusso se sia ipotizzabile la partecipazione di una società fiduciaria in sede di atto costitutivo, magari esplicitando che quest’ultima agisce per conto di una persona fisica. Sebbene sia estremamente controverso se, per effetto dell’intestazione fiduciaria di un bene, il fiduciario acquisti la sola legittimazione all’esercizio del diritto, la cui titolarità rimane in capo al fiduciante ovvero la piena titolarità del diritto trasferito, sembra prevalere quest’ultimo orientamento che appare maggiormente conforme al sistema della titolarità delle partecipazioni sociali. […] Tale configurazione del rapporto fiduciario è chiaramente incompatibile nella fase costitutiva della società a responsabilità limitata semplificata, alla quale è ammessa la partecipazione solo di persone fisiche […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 892-2013/I, Le nuove s.r.l., in CNN Notizie del 16.12.2013: «[…] Atteso che la normativa in materia stabilisce che possano essere soci di s.r....Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (54)(54)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Segnalazione Novità Normative, in CNN Notizie del 5.11.2012: «Il Regolamento, adottato dal Ministro della Giustizia di concerto con i Ministri dell’Economia e delle Finanze e dello Sviluppo Economico, si compone di due articoli e di un allegato. L’art. 1 ribadisce che l’atto costitutivo, recante anche le norme statutarie della società a responsabilità limitata semplificata di cui all’articolo 2463-bis del codice civile deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello standard riportato nella tabella A allegata al decreto. Dunque, si prevede un unico atto rispettoso della legge notarile e contenente le regole organizzative della società. Si tratta di un documento unico, e quindi non v’è, né vi potrebbe essere, uno statuto allegato così come anche previsto in via generale dal codice per la società a responsabilità limitata “ordinaria”».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Segnalazione Novità Normative, in CNN Notizie del 5.11.2012: «Il Regolamento, adottato dal Ministro della Giustizia di concerto con i Ministri dell’Economia e dell...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (55)(55)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 127, Limiti di ammissibilità di clausole convenzionali nella s.r.l. semplificata (art. 2463 bis c.c.), 5 marzo 2013: «L’atto notarile col quale viene costituita una s.r.l. semplificata ai sensi dell’art. 2463-bis c.c. può contenere, oltre a quanto espressamente previsto nel modello standard tipizzato, adottato con D.M. Giustizia 138/2012: […] clausole meramente riproduttive di norme di legge […] quand’anche redatte in documento separato, eventualmente contenente anche gli elementi non contingenti e transitori dell’atto costitutivo».
    N.d.A.: occorre però osservare che questa massima deve essere letta avendo a mente che essa è anteriore al d.l. 28 giugno 2013, n. 76, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 99: questa normativa ha infatti recato il principio in base al quale “le clausole del modello standard tipizzato sono inderogabili”.
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 127, Limiti di ammissibilità di clausole convenzionali nella s.r.l. semplificata (art. 2463 bis c.c.), 5 marzo 2013: «L’atto notarile col quale viene costitu...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (56)(56)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 892-2013/I, Le nuove s.r.l., in CNN Notizie del 16.12.2013: «[…] La circostanza per cui in sede di atto costitutivo i soci debbano esser tutti persone fisiche non esclude, infine, la possibilità di costituire già in tale fase diritti reali minori in favore di soggetti non persone fisiche: ciò in quanto l’usufruttuario o il creditore pignoratizio non rivestono la qualità di soci […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 892-2013/I, Le nuove s.r.l., in CNN Notizie del 16.12.2013: «[…] La circostanza per cui in sede di atto costitutivo i soci debbano esser tutti...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 138-2012/I, Clausola sulla devoluzione di eventuali controversie nello statuto di società sportiva dilettantistica, in CNN Notizie del 30.8.2013: «[…] per quanto, per taluni profili, la disciplina delle società sportive dilettantistiche si connoti di specialità, non si rinvengono, a livello generale, norme che deroghino al disposto dell’art. 34 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, sulla cui non derogabilità la giurisprudenza ha ormai consolidato una posizione rigida […]. Ne consegue che - così come formulata - la clausola proposta, prevedendo il deferimento delle eventuali controversie al giudizio di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna delle parti ed il terzo designato dalla federazione, contrasterebbe con l’art. 34, comma 2, d.lgs. 5/2003, che prevede l’obbligo di estraneità del soggetto al quale viene affidato il potere di nomina degli arbitri, norma che non appare derogata dalla disciplina delle società sportive dilettantistiche (art. 90 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 e successive modifiche)». [Questo orientamento deve essere letto tenendo in considerazione il fatto che la disciplina materia di enti sportivi dilettantistici e professionistici è oggi contenuta nel d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, N.d.A.].
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 138-2012/I, Clausola sulla devoluzione di eventuali controversie nello statuto di società sportiva dilettantistica, in CNN Notizie del 30.8.2...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Art. 6, comma 1, d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 (“Attuazione dell’articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportive”).
    - Art. 6, comma 1, d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 (“Attuazione dell’articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionist...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Art. 7, d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 (“Attuazione dell’articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportive”).
    - Art. 7, d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 (“Attuazione dell’articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dil...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (4)(4)
    - Art. 9, d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 (“Attuazione dell’articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportive”).
    - Art. 9, d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 (“Attuazione dell’articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dil...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (5)(5)
    - Art. 13, d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 (“Attuazione dell’articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportive”).
    - Art. 13, d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 (“Attuazione dell’articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e di...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (6)(6)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 81-2015/I, Società sportiva dilettantistica in forma di s.r.l. unipersonale con capitale inferiore a 10.000 euro, in CNN Notizie del 8.1.2016: «[…] Anche per ciò che riguarda la determinazione del capitale in misura inferiore al limite previsto dal n. 4) del comma 2 dell’art. 2463, c.c., non si rivengono ostacoli per le società sportive dilettantistiche, trattandosi, appunto, di norma compresa nella disciplina del tipo di riferimento: con la conseguenza che trova applicazione anche la regola dei conferimenti esclusivamente in denaro (comma 4 dell’art. 2463 c.c. che prevede che quando l’ammontare del capitale viene determinato in misura inferiore a 10.000 euro, ma pari almeno a 1 euro, i conferimenti possono farsi esclusivamente in denaro e devono essere interamente versati all’atto della sottoscrizione) […]. Allo stesso modo, troverà applicazione anche la regola di cui al comma 5 dell’art. 2463, c.c., secondo cui, per le s.r.l. con capitale inferiore a 10.000 euro, “La somma da dedurre dagli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, per formare la riserva prevista dall’articolo 2430, deve essere almeno pari a un quinto degli stessi, fino a che la riserva non abbia raggiunto, unitamente al capitale, l’ammontare di diecimila euro” […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 81-2015/I, Società sportiva dilettantistica in forma di s.r.l. unipersonale con capitale inferiore a 10.000 euro, in CNN Notizie del 8.1.2016...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (7)(7)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 81-2015/I, Società sportiva dilettantistica in forma di s.r.l. unipersonale con capitale inferiore a 10.000 euro, in CNN Notizie del 8.1.2016: «[…] Per ciò che concerne la possibilità che la s.r.l. sia costituita con unico socio, espressamente contemplata nel comma 1 dell’art. 2463, c.c. (la società può esser costituita con contratto o con atto unilaterale), non si riscontrano nella disciplina speciale delle società sportive dilettantistiche norme ostative e, anzi, nella prassi, il fenomeno delle società sportive dilettantistiche connotate dall’unipersonalità è piuttosto diffuso […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 81-2015/I, Società sportiva dilettantistica in forma di s.r.l. unipersonale con capitale inferiore a 10.000 euro, in CNN Notizie del 8.1.2016...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (8)(8)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 209-2015/I, Associazione sportiva dilettantistica socio unico di s.r.l. sportiva dilettantistica, in CNN Notizie del 13.1.2016: «[…] Si chiede di sapere se sia legittimo l’atto di costituzione di SSD a r.I. posto in essere da una ASD non riconosciuta che diverrebbe socio unico della nuova società. La risposta appare in astratto positiva, tenuto conto del fatto che l’attività della ASD così come quella della SSD partecipata debbono connotarsi per la non lucratività (da intendersi come lucro soggettivo), per cui in concreto appare necessario che gli utili prodotti dalla società partecipata siano reinvestiti nell’attività istituzionale dell’associazione partecipante, con esclusione di qualsiasi distribuzione fra gli associati […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 209-2015/I, Associazione sportiva dilettantistica socio unico di s.r.l. sportiva dilettantistica, in CNN Notizie del 13.1.2016: «[…] Si chied...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (9)(9)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 875-2014/I, Trasformazione di associazione in srl sportiva con capitale ad 1 euro, in CNN Notizie del 8.1.2016: «[…] Ora, ad avviso di chi scrive, la specialità delle società (di capitali) sportive dilettantistiche si esaurisce nella previsione dell’art. 90, comma 18, e, quindi, fondamentalmente, nella assenza dello scopo lucrativo, con deroga, quindi, all’art. 2247 c.c. Per il resto trovano applicazione le regole “ordinarie”, proprie di ciascun tipo di riferimento. Ebbene, nell’ambito della disciplina codicistica della s.r.l., le due disposizioni cui si intenderebbe derogare (i commi 4 e 5 dell’art. 2463 c.c.) rientrano nella disciplina generale del tipo […] e non sembrano assolutamente porsi in contrasto con le previsioni della legge speciale (cioè l’art. 90, comma 18, della legge 27 dicembre 2002, n. 289) […]». [Questo orientamento deve essere letto tenendo in considerazione il fatto che l’art. 90, comma 18, della l. 27 dicembre 2002, n. 289 è stato abrogato nonché sostituito dall’art. 8 del d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, N.d.A.].
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 875-2014/I, Trasformazione di associazione in srl sportiva con capitale ad 1 euro, in CNN Notizie del 8.1.2016: «[…] Ora, ad avviso di chi sc...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (10)(10)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 300-2014/I, Trasformazione di cooperativa sociale in s.r.l. sportiva dilettantistica, in CNN Notizie del 15.1.2016: «[…] Quanto al quesito sub 1), gli artt. 2545-decies e 2545-undecies c.c. riconoscono la trasformabilità in società lucrative e consorzi solo per le cooperative a mutualità non prevalente. Si ammette, tuttavia, la trasformazione diretta delle cooperative a mutualità prevalente in società lucrative purché venga contestualmente deliberata l’eliminazione delle clausole non lucrative ex art. 2514 c.c. […]). Pertanto, anche nel caso di specie appare necessaria l’eliminazione (che può essere tanto preventiva, quanto contestuale) del requisito della mutualità prevalente, nonostante la trasformazione avvenga in favore di una società lucrativa sui generis, quale appunto la società sportiva dilettantistica […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 300-2014/I, Trasformazione di cooperativa sociale in s.r.l. sportiva dilettantistica, in CNN Notizie del 15.1.2016: «[…] Quanto al quesito su...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (11)(11)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 300-2014/I, Trasformazione di cooperativa sociale in s.r.l. sportiva dilettantistica, in CNN Notizie del 15.1.2016: «[…] In considerazione del predetto orientamento, che in estrema sintesi limita l’obbligo di devoluzione nelle società cooperative alle sole riserve indivisibili, sembra possibile risolvere l’apparente contrasto tra la regola sulla devoluzione delle cooperative e quella sulla devoluzione nelle società sportive. Esse, infatti, paiono avere un ambito di applicazione soltanto parzialmente coincidente. […] Nel caso, infine, in cui la cooperativa, come avviene nella fattispecie in esame, si trasformi in un diverso tipo sociale, mantenendo i requisiti delle società sportive, dovrebbe essere necessario solo devolvere le riserve indivisibili (ove esistenti) ai fondi mutualistici […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 300-2014/I, Trasformazione di cooperativa sociale in s.r.l. sportiva dilettantistica, in CNN Notizie del 15.1.2016: «[…] In considerazione de...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (12)(12)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 104-2008/I, Società sportiva dilettantistica e modifica dell’oggetto sociale, in CNN Notizie del 27.5.2008: «[…] Il mancato riconoscimento da parte del CONI, e quindi la mancata fruizione di agevolazioni (che prudenzialmente è bene sia attestata dagli amministratori) rendono possibile il mutamento dello scopo e dell’oggetto (o trasformazione) e, conseguentemente, anche l’eliminazione della clausola sulla devoluzione. La circostanza che la società non abbia ottenuto o ricevuto contributi pubblici porta a ritenere legittima l’eliminazione della clausola che sancisce l’obbligo di devoluzione del patrimonio, non risultando applicabili, neppure in via analogica, quelle disposizioni volte ad imporre la devoluzione del patrimonio o ad inibire la trasformazione a soggetti che abbiano ricevuto contributi pubblici in ragione del proprio particolare status (il riferimento è alla disciplina relativa ad associazioni e a cooperative a mutualità prevalente l’art. 2500-octies e gli artt. 2545-octies ss. c.c. o l’art. 223-octies disp. att. c.c.)».
    In senso conforme: Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 196-2008/I, Società sportive: trasformazione o mutamento dell’oggetto sociale, in CNN Notizie del 23.10.2008.
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 104-2008/I, Società sportiva dilettantistica e modifica dell’oggetto sociale, in CNN Notizie del 27.5.2008: «[…] Il mancato riconoscimento da...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (13)(13)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 196-2008/I, Società sportive: trasformazione o mutamento dell’oggetto sociale, in CNN Notizie del 23.10.2008: «[…] Non essendo stata oggetto di approfondimenti da parte di dottrina e giurisprudenza, deve considerarsi aperta la questione relativa alla qualificazione dell’operazione in discorso: se essa possa considerarsi una semplice delibera di cambiamento dell’oggetto sociale ovvero debba ricostruirsi in termini di vera e propria trasformazione. In questo secondo senso farebbe propendere la circostanza che la società muta il suo scopo, da non lucrativo a lucrativo, analogamente a quanto avviene per il passaggio da o in società (a responsabilità limitata) con scopo consortile, laddove il legislatore assoggetta alla disciplina della trasformazione l’abbandono o l’approdo alla causa consortile. Trattasi, peraltro, di trasformazione atipica (in quanto non codificata) eterogenea, la quale comporterebbe allora l’applicazione dell’art. 2500-octies, c.c. Tale inquadramento, tuttavia, non implica necessariamente che alla delibera debba accompagnarsi la redazione di una perizia di stima ai sensi dell’art. 2465 c.c. […] l’affermazione della necessità della perizia di stima sembra trovare un’eccezione laddove l’esigenza di tutela del capitale sociale che è alla base delle disposizioni di cui agli artt. 2343 e 2465 c.c., sia già di per sé soddisfatta dall’aver la società trasformanda soddisfatto tale requisito già prima della trasformazione, essendo soggetta alla disciplina strutturale di un tipo capitalistico anche con riguardo alla formazione del capitale sociale. Quindi, pur trattandosi di trasformazione, l’art. 2465 c.c. non trova applicazione […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 196-2008/I, Società sportive: trasformazione o mutamento dell’oggetto sociale, in CNN Notizie del 23.10.2008: «[…] Non essendo stata oggetto ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (14)(14)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 659-2013/I. Cambiamento del tipo da s.r.l. sportiva lucrativa a società dilettantistica sportiva a responsabilità limitata, in CNN Notizie del 15.1.2016: «[…] L’abbandono del regime ordinario per accedere a quello delle società dilettantistiche implica una modificazione dello scopo sociale, da lucrativo a non lucrativo, uguale ed opposto a quello che si verifica nel caso esaminato dai citati precedenti: si agisce solo sullo scopo e non anche sulla struttura organizzativa, e tuttavia la riforma considera trasformazione anche il passaggio da società con scopo consortile in società lucrativa e viceversa (anch’esso non necessariamente incidente sulla struttura organizzativa, qualora il tipo resti immutato). Ne consegue, quindi, che appare preferibile configurare la vicenda in esame, più che come mera modificazione dell’oggetto sociale, come trasformazione atipica (in quanto non codificata) eterogenea, la quale comporterebbe allora l’applicazione dell’art. 2500-septies, c.c. e dell’art. 2500-novies, c.c., per cui la trasformazione ha effetto dopo sessanta giorni dall’ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti dallo stesso articolo, termine nel quale i creditori possono fare opposizione, salvo che consti il consenso dei creditori o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 659-2013/I. Cambiamento del tipo da s.r.l. sportiva lucrativa a società dilettantistica sportiva a responsabilità limitata, in CNN Notizie de...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (15)(15)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 724-2014/I, Vendita in danno di quota di s.r.l. sportiva dilettantistica e determinazione del prezzo, in CNN Notizie del 14.1.2016: «[…] Il comma 18 dell’art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 prevede testualmente che “Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l’altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti: …. d) l’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli, associati, anche in forme indirette”. Ciò esclude che, nel caso di vendita in danno, vi possa essere una “liquidazione” del socio escluso per un valore diverso da quello nominale: ancorché, infatti, l’atto da compiere sia una compravendita, si tratta in sostanza di una forma di liquidazione della partecipazione del socio inadempiente e ciò è confermato dalla previsione secondo cui, in assenza di compratori, il socio moroso viene escluso e la società trattiene i conferimenti eseguiti. Nel caso di specie, quindi, il prezzo della vendita corrisponderà al valore della partecipazione […], in quanto al massimo potrà essere rimborsato al socio receduto e/o escluso il valore nominale della partecipazione […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 724-2014/I, Vendita in danno di quota di s.r.l. sportiva dilettantistica e determinazione del prezzo, in CNN Notizie del 14.1.2016: «[…] Il c...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (16)(16)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 137-2014/I, Società sportiva dilettantistica in forma di s.r.l. e previsione statutaria del voto per teste, in CNN Notizie dell’11.3.2014: «[…] pertanto, […] delle due l’una: o l’art. 90, comma 1, non include anche il regime previsto dall’art. 148 T.u.i.r., perché le società sportive dilettantistiche non avrebbero potuto conformare i loro statuti ai requisiti previsti dal comma 8, o almeno ad alcuni di essi; ovvero essa si applica alle società sportive dilettantistiche, ma senza che queste siano tenute a recepire nello statuto la regola del voto capitario. […] l’applicabilità della regola del voto capitario prevista dal comma 8 dell’art. 148 alla s.r.l. sembrerebbe doversi escludere, non solo per la dubbia compatibilità con l’attuale disciplina codicistica […] ma anche perché, almeno in origine, e quindi prima della riforma del diritto societario, essa non avrebbe potuto esser accolta in alcun modo in uno statuto di s.r.l. […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 137-2014/I, Società sportiva dilettantistica in forma di s.r.l. e previsione statutaria del voto per teste, in CNN Notizie dell’11.3.2014: «[...Testo troncato, continua a leggere nel testo
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