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Massimario delle operazioni societarie e degli enti non profit

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    Massimario delle operazioni societarie e degli enti non profit

    A – ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

    Informazioni sul volume

    Autore:

    Angelo Busani

    Editore:

    Wolters Kluwer

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    A.1 - Atto costitutivo e statuto (in generale e miscellanea)

    1. Atto costitutivo redatto all’estero

    2. Clausole statutarie confliggenti con normativa sopravvenuta inderogabile

    3. Clausole statutarie confliggenti con normativa sopravvenuta non inderogabile

    4. Computo dei termini

    5. Condizione sospensiva e termine iniziale: effetti dell’atto costitutivo

    6. Condizione sospensiva e termine iniziale: singole clausole

    7. Contratto preliminare di società

    8. Contratto preliminare di società sottoposto a condizione o a termine iniziale

    9. Decisione adottata in conformità a una clausola statutaria illecita

    10. Indirizzo di Pec (posta elettronica certificata)

    11. Interpretazione dello statuto

    12. Impresa familiare

    13. Iscrizione nel Registro Imprese: cancellazione in caso di società “falsa”

    14. Iscrizione nel Registro Imprese: competenza al deposito

    15. Iscrizione nel Registro Imprese: natura del controllo

    16. Iscrizione accelerata nel Registro Imprese: ambito di applicazione

    17. Iscrizione accelerata nel Registro Imprese: competenza per i controlli

    18. Iscrizione accelerata nel Registro Imprese e mancanza di indirizzo Pec

    19. Onorario del notaio per l’atto costitutivo

    20. Operazioni anteriori all’iscrizione nel Registro Imprese: approvazione tacita

    21. Organi societari anteriormente all’iscrizione nel Registro Imprese

    22. Patto leonino

    23. Segretario comunale

    1. Atto costitutivo redatto all’estero

    Se l’atto costitutivo di una società italiana sia redatto all’estero, il notaio italiano presso cui viene depositato l’atto formato all’estero deve verificare la legittimità di tale atto e il rispetto delle prescrizioni richieste dalla legge per l’iscrizione di detto atto nel Registro delle Imprese italiano (1).

    2. Clausole statutarie confliggenti con normativa sopravvenuta inderogabile

    Le clausole dello statuto divenute incompatibili con la legislazione sopravvenuta, sono affette da nullità (sopravvenuta) e sostituite automaticamente dalla nuova disciplina inderogabile (2).

    3. Clausole statutarie confliggenti con normativa sopravvenuta non inderogabile

    Salvo che lo statuto disciplini espressamente la materia dell’interpretazione delle clausole statutarie che rinviano alla legge, occorre distinguere; qualora lo statuto preveda:

    • un rinvio generico alla legge tout court o alla normativa regolante il tipo sociale interessato (es. sia effettuato rinvio alle norme in tema di s.r.l. o di s.p.a.) o a un determinato settore normativo (es. sia effettuato un rinvio alle norme in tema di controllo sulla gestione o di obbligazioni);

    • un rinvio a determinati articoli di legge individuati con il proprio numero (es. artt. 2486, 2370, 2410, 2372 c.c.) o con altro sistema identificativo (ad esempio, mediante il riferimento alla loro rubrica);

    allora la clausola statutaria deve intendersi come automaticamente aggiornata al nuovo contenuto della norma sopravvenuta.

    Qualora invece lo statuto preveda un rinvio attuato mediante riproduzione integrale, sintetica o parafrastica del contenuto di una norma di legge, sia o meno preceduta o seguita dal richiamo all’articolo che la contiene (o la conteneva), continuerà a vigere la clausola statutaria così come scritta anteriormente alla novella legislativa (3).

    4. Computo dei termini

    Salvo che la legge disponga diversamente, il computo dei termini soggiace alle regole ordinarie del codice civile (artt. 1187 e 2963 c.c.); non è quindi possibile ritenere come riferito a “giorni liberi” un termine previsto da una disposizione di legge o di contratto che non imponga espressamente tale modalità di calcolo (4).

    5. Condizione sospensiva e termine iniziale: effetti dell’atto costitutivo

    Differentemente rispetto all’atto costitutivo di società di persone, l’efficacia dell’atto costitutivo di società di capitali non può essere sottoposta a termine iniziale o condizione sospensiva che, se presenti, si hanno per non apposti (5).

    6. Condizione sospensiva e termine iniziale: singole clausole

    È legittimo sottoporre talune clausole dell’atto costitutivo a termine iniziale o a condizione sospensiva (6); la maturazione dei termini e l’avveramento delle condizioni devono risultare da una

    dichiarazione degli amministratori da iscriversi presso il registro delle imprese (7).

    7. Contratto preliminare di società

    Ai fini della validità di un contratto preliminare avente a oggetto l’obbligo di costituire una società di capitali è necessaria la forma dell’atto pubblico (8); il contratto preliminare inoltre deve contenere taluni requisiti minimi essenziali, quali la determinazione del tipo societario (9), del capitale sociale e delle quote sottoscritte dai soci (10); in ogni caso si ritiene che tale contratto non sia suscettibile di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., ma che l’inadempimento dia solo diritto al risarcimento del danno (11).

    8. Contratto preliminare di società sottoposto a condizione o a termine iniziale

    Il termine iniziale e la condizione sospensiva possono essere legittimamente apposti al contratto preliminare di società (12).

    9. Decisione adottata in conformità a una clausola statutaria illecita

    Sono invalide, in quanto non conformi alla legge, le deliberazioni assembleari e le decisioni dei soci adottate sulla base di un procedimento conforme a clausola statutaria illecita, introdotta con precedente deliberazione assembleare nulla per illiceità dell’oggetto, benché non più impugnabile per decorrenza del termine triennale previsto dalla legge (13).

    10. Indirizzo di Pec (posta elettronica certificata)

    Ogni società ha l’obbligo di:

    • munirsi di una casella di Pec (posta elettronica certificata);

    • iscrivere il relativo indirizzo nel Registro delle Imprese;

    • mantenere attiva la casella di posta elettronica certificata (14).

    11. Interpretazione dello statuto

    Le clausole dello statuto devono essere interpretate esclusivamente secondo criteri di interpretazione “oggettiva” (15); è legittima la clausola statutaria che vincoli l’interpretazione dello statuto secondo parametri di interpretazione oggettiva, escludendo qualsiasi ricorso alla volontà storica dei soci o alle risultanze di patti parasociali (16).

    12. Impresa familiare

    È preferibile ritenere che (pur sussistendo una opinione contraria sul punto) (17) la disciplina dell’art. 230-bis c.c. non sia applicabile in presenza di una società di persone o di capitali (18).

    13. Iscrizione nel Registro Imprese: cancellazione in caso di società “falsa”

    Per giungere alla cancellazione dal Registro delle Imprese di una società costituita esibendo una falsa procura e una falsa attestazione di versamento del capitale sociale non si può ricorrere a un provvedimento di cancellazione dal Registro delle Imprese di cui all’art. 2191 c.c., ma occorre svolgere il procedimento di liquidazione (19).

    14. Iscrizione nel Registro Imprese: competenza al deposito

    È discusso se la competenza al deposito dell’atto costitutivo di una società sia esclusiva del notaio rogante o vi sia una competenza concorrente del notaio e dei neo-nominati amministratori (20); in ogni caso, il notaio che ometta il deposito dell’atto costitutivo della società presso il Registro delle Imprese compie un illecito deontologico (21).

    15. Iscrizione nel Registro Imprese: natura del controllo

    Il controllo del Registro delle Imprese verte esclusivamente sulla verifica della sussistenza delle condizioni di regolarità formale della documentazione richiesta dalla legge (22) e, dunque, si tratta di un controllo inerente la corrispondenza dell’atto o del fatto del quale si chiede l’iscrizione rispetto alla fattispecie astratta contemplata dalla legge (cosiddetto controllo qualificatorio) (23).

    16. Iscrizione accelerata nel Registro Imprese: ambito di applicazione

    Tutti gli atti soggetti a iscrizione nel Registro delle Imprese, confezionati nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata e che ineriscano società le cui partecipazioni non sono rappresentate da azioni (pertanto: esclusi solamente gli atti delle società per azioni, delle società in accomandita per azioni, delle società consortili per azioni e delle società cooperative con partecipazioni rappresentate da azioni), una volta depositati al Registro delle Imprese, vi devono essere immediatamente iscritti (24).

    17. Iscrizione accelerata nel Registro Imprese: competenza per i controlli

    Nel caso di procedura “accelerata” di iscrizione al Registro delle Imprese (di cui al d.l. 91/2014) degli atti confezionati nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata e inerenti società le cui partecipazioni non sono rappresentate da azioni (pertanto: esclusi solamente gli atti delle società per azioni, delle società in accomandita per azioni, delle società consortili per azioni e delle società cooperative con partecipazioni rappresentate da azioni), l’attività di controllo cui è tenuto l’ufficio del Registro delle Imprese al momento dell’iscrizione deve essere limitata alla verifica dei soli requisiti di ricevibilità dell’atto da parte del Registro (quali, ad esempio, la competenza territoriale del Registro delle Imprese e l’autenticità della sottoscrizione della domanda); il controllo di legittimità dell’atto è invece riservato al pubblico ufficiale che lo ha redatto (25).

    18. Iscrizione accelerata nel Registro Imprese e mancanza di indirizzo Pec

    La procedura accelerata di iscrizione al Registro delle Imprese (di cui al d.l. 91/2014) degli atti confezionati nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata e inerenti società le cui partecipazioni non sono rappresentate da azioni, non può avere corso qualora l’impresa da cui proviene la domanda non abbia ottemperato all’obbligo di comunicazione al Registro delle Imprese dell’indirizzo di Pec (posta elettronica certificata) (26).

    19. Onorario del notaio per l’atto costitutivo

    L’onorario dovuto al notaio per la stipula dell’atto costitutivo non è un debito della società, bensì un debito personale dei soci (27).

    20. Operazioni anteriori all’iscrizione nel Registro Imprese: approvazione tacita

    Sebbene sia discusso se dall’approvazione del bilancio si possa desumere (28), o meno (29), una volontà di approvare e ratificare l’operato degli amministratori, si ritiene che l’approvazione delle operazioni compiute prima dell’iscrizione della società nel Registro delle Imprese possa essere compiuta dagli amministratori anche in maniera tacita o per fatti concludenti (30).

    21. Organi societari anteriormente all’iscrizione nel Registro Imprese

    Gli organi societari originano solo dopo l’iscrizione della società nel Registro Imprese, ma è ammissibile che i loro componenti individualmente esprimano comunque la loro volontà (ad esempio, la nomina di un amministratore delegato da parte dei neo-nominati membri del consiglio di amministrazione) subordinatamente all’iscrizione della società nel Registro Imprese (31).

    22. Patto leonino

    Si concreta un patto leonino quando, per effetto di un patto di opzione put, si determini una situazione di “totale” e “costante” esclusione di un socio dalla partecipazione agli utili e alle perdite (32).

    23. Segretario comunale

    Il segretario comunale non dovrebbe essere (33) legittimato a rogare l’atto costitutivo di società di cui il Comune sia socio, essendo tale competenza riservata ai notai (34).

    A.2 - Controllo notarile

    1. Atti compiuti da un soggetto fallito

    2. Atti non ricevuti da notaio

    3. Atto costitutivo redatto all’estero

    4. Congruità del capitale sociale in relazione all’oggetto sociale

    5. Controllo notarile sull’atto costitutivo e sulle modifiche di statuto

    6. Controllo notarile sullo statuto allegato all’atto costitutivo

    7. Falsus procurator e falsa attestazione di versamento del capitale sociale

    8. Iscrizione accelerata nel Registro Imprese: controlli del notaio e del conservatore

    9. Omessa indicazione dei requisiti prescritti per l’atto costitutivo

    10. Operazioni del notaio nel Registro Imprese senza procura

    11. Statuto contenente clausole invalide non oggetto di modifica

    1. Atti compiuti da un soggetto fallito

    Il ricevimento da parte del notaio di atti in cui intervenga un soggetto fallito non costituisce violazione degli artt. 28 l. not. e 54 reg. not. (1).

    2. Atti non ricevuti da notaio

    In caso di atto non ricevuto dal notaio (ad esempio perché ricevuto dal segretario comunale), si ritiene che il controllo di legittimità competa al Tribunale (2).

    3. Atto costitutivo redatto all’estero

    Se l’atto costitutivo di una società italiana sia redatto all’estero, il notaio italiano presso cui viene depositato l’atto formato all’estero deve verificare la legittimità di tale atto e il rispetto delle prescrizioni richieste dalla legge per l’iscrizione di detto atto nel Registro delle Imprese italiano (3).

    4. Congruità del capitale sociale in relazione all’oggetto sociale

    Non rientra tra i poteri-doveri di controllo del notaio qualsiasi valutazione circa la congruità del capitale sociale in relazione all’oggetto sociale (4).

    5. Controllo notarile sull’atto costitutivo e sulle modifiche di statuto

    In sede di costituzione della società, una volta formato l’atto pubblico, redatto dal notaio a seguito di ricevimento della volontà dei soci fondatori, sussiste la competenza alternativa del notaio e degli amministratori all’esecuzione del deposito dell’atto stesso. La situazione è diversa per le modifiche statutarie, in quanto, in tale sede, il professionista è chiamato a compiere un’attività di verbalizzazione, in cui egli svolge una funzione di mera documentazione del processo deliberativo, senza la possibilità di incidere sui contenuti della stessa, per cui la legge prevede un termine di trenta giorni, in cui egli potrà valutare “l’adempimento delle condizioni richieste dalla legge” (5).

    6. Controllo notarile sullo statuto allegato all’atto costitutivo

    È possibile, a certe condizioni (direzione dell’atto, lettura, menzioni, sottoscrizione), allegare all’atto costitutivo di s.p.a. e di s.r.l. uno statuto redatto per scrittura privata (6).

    7. Falsus procurator e falsa attestazione di versamento del capitale sociale

    Per giungere alla cancellazione dal Registro delle Imprese di una società costituita esibendo una falsa procura e una falsa attestazione di versamento del capitale sociale non si può ricorrere a un provvedimento di cancellazione dal Registro delle Imprese di cui all’art. 2191 c.c., ma occorre svolgere il procedimento di liquidazione (7).

    8. Iscrizione accelerata nel Registro Imprese: controlli del notaio e del conservatore

    Nel caso di procedura “accelerata” di iscrizione al Registro delle Imprese (di cui al d.l. n. 91/2014) degli atti confezionati nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata e inerenti società le cui partecipazioni non sono rappresentate da azioni, l’attività di controllo “preventivo” cui è tenuto l’ufficio del Registro delle Imprese al momento dell’iscrizione è da intendersi di natura meramente procedimentale e cioè deve essere limitata alla verifica dei soli requisiti di ricevibilità dell’atto da parte del Registro (quali, a esempio, la propria competenza territoriale, la corretta compilazione e sottoscrizione del modello di domanda, la correttezza del codice fiscale e la presenza delle indicazioni relative all’indirizzo di posta elettronica certificata); il controllo di legittimità dell’atto è invece riservato al pubblico ufficiale che lo ha redatto (8).

    9. Omessa indicazione dei requisiti prescritti per l’atto costitutivo

    Gli elementi dell’atto costitutivo diversi da quelli la cui mancanza genera la nullità della società, ai sensi dell’art. 2332 c.c., acquistano rilievo solo ai fini dell’iscrizione della società nel Registro delle Imprese. Pertanto, il problema connesso all’omessa indicazione dei requisiti diversi da quelli elencati dall’art. 2332, c.c., si ha per risolto nell’ipotesi in cui la società sia stata iscritta e l’omissione non pregiudichi il funzionamento della società oppure formi oggetto di un adempimento al quale la società possa provvedere successivamente (9).

    10. Operazioni del notaio nel Registro Imprese senza procura

    Per l’effettuazione di operazioni nel Registro Imprese il notaio non necessita di un’apposita procura se firma le proprie istanze con il certificato di firma rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato (10).

    11. Statuto contenente clausole invalide non oggetto di modifica

    Con riferimento al verbale recante deliberazioni modificative dello statuto di società di capitali, oggetto del controllo di legalità da parte del notaio sono unicamente le modifiche verbalizzate, e non l’intero statuto (11); pertanto, non impedisce l’iscrizione della deliberazione di modifica statutaria il fatto che lo statuto presenti clausole, non attinenti la deliberazione da iscrivere, che il notaio ritenga non legittime (poiché su di esse il notaio che riceve detta deliberazione <di modifica statutaria non ha alcun sindacato di legittimità) (12). È quindi lecita l’allegazione al verbale assembleare, recante deliberazioni di modifica statutaria, di uno statuto contenente clausole nulle (ad esempio, in conseguenza di legislazione sopravvenuta) preesistenti alla deliberazione di modifica e non fatte oggetto di modifica (13). Peraltro, non è legittima la deliberazione che, a seguito di deliberazioni di modifica statutaria, rechi la totale riapprovazione dello statuto nel quale siano contenute clausole nulle (ad esempio, in conseguenza di legislazione sopravvenuta), preesistenti rispetto alla deliberazione di modifica, anche se non fatte oggetto di dette deliberazioni di modifica (14); infatti, la delibera assembleare che approva un nuovo statuto è un unicum, inscindibile nelle sue parti e, pertanto, in presenza di cause di annullabilità concernenti singoli articoli dello statuto, non può essere disposto l’annullamento di detti singoli articoli, ma deve essere annullata l’intera deliberazione (15).

    A.3 - Soci

    A.3.1 - Soci (in generale e miscellanea) (1)

    1. Anstalt socia di società italiana

    2. Associazione professionale socia di società

    3. Associazione socia di società lucrativa

    4. Associazione tra notai (ex art. 82 l. not.) socia di società

    5. Ente ecclesiastico

    6. Intestazione fiduciaria: interposizione reale

    7. Intestazione fiduciaria: prova

    8. Prescrizione dello status di socio

    9. Principio di parità di trattamento tra i soci

    10. Società di capitali partecipante a ente non lucrativo

    11. Società di capitali socia di impresa sociale

    12. Società tra professionisti

    13. Socio fallito

    14. Socio persona giuridica: Stato di costituzione

    15. Socio straniero

    16. Usufrutto

    17. Usufrutto legale

    18. Usufrutto successivo

    1. Anstalt socia di società italiana

    Nonostante gli elementi critici connaturati alla possibilità che dietro le Anstalten si celino soggetti che perseguano tramite esse profili elusivi o illeciti, è legittima la loro partecipazione a società italiane (2).

    2. Associazione professionale socia di società

    È legittima l’assunzione della qualità di socio, anche di società di capitali, da parte di una associazione professionale (3).

    3. Associazione socia di società lucrativa

    Un’associazione può partecipare alla costituzione di una società o acquistare partecipazioni in una società lucrativa già costituita, ma può anche costituire una società unipersonale (4).

    4. Associazione tra notai (ex art. 82 l. not.) socia di società

    Le associazioni fra notai costituite ex art. 82 l. not. non possono partecipare ad alcun tipo di società, stante la rilevanza meramente interna dell’associazione stessa (5).

    5. Ente ecclesiastico

    È legittima la partecipazione di un ente ecclesiastico a una società lucrativa (6).

    6. Intestazione fiduciaria: interposizione reale

    L’intestazione fiduciaria di quote determina una situazione di “interposizione reale”, vale a dire che il fiduciario, ferme restando le limitazioni derivanti dal pactum fiduciae, acquista la titolarità della partecipazione sociale (e, quindi, diventa socio della società partecipata) e non la semplice legittimazione all’esercizio dei diritti derivanti dalla partecipazione fiduciata (7).

    7. Intestazione fiduciaria: prova

    Il negozio fiduciario non richiede la forma scritta per la sua validità e, dunque, non soggiace ai limiti probatori di cui all’art. 2725 c.c. Ne discende che l’intestazione fiduciaria della partecipazione sociale può essere provata per mezzo di prova testimoniale o per presunzioni (8).

    8. Prescrizione dello status di socio

    Lo “status” di socio concreta una qualità giuridica che non può estinguersi per prescrizione; sono soggetti a prescrizione i diritti che derivano da tale qualità (9).

    9. Principio di parità di trattamento tra i soci

    In ambito societario, sebbene non sia codificato formalmente come nel caso delle cooperative, è immanente al sistema il principio di parità di trattamento tra i soci (o, nel caso di S.p.a., tra azioni) (10).

    10. Società di capitali partecipante a ente non lucrativo

    Non esiste una preclusione riguardo alla partecipazione di una società lucrativa in un ente non lucrativo, purché ciò sia in qualche misura strumentale al conseguimento dello scopo della società e alla attuazione dell’oggetto sociale (11).

    11. Società di capitali socia di impresa sociale

    È legittima la partecipazione (non di controllo) di una società lucrativa a un’impresa sociale, perché non è vietata la partecipazione di una società lucrativa all’impresa sociale, ma è posto soltanto un limite alla partecipazione stessa, che non può tradursi nel controllo sull’impresa sociale (12).

    12. Società tra professionisti

    (rinvio) (13)

    13. Socio fallito

    Il ricevimento da parte del notaio di atti in cui intervenga un soggetto fallito non costituisce violazione degli artt. 28 l. not. e 54 reg. not. (14).

    14. Socio persona giuridica: Stato di costituzione

    Nell’atto costitutivo delle società di capitali è necessario indicare lo Stato (e non anche la data) di costituzione dei soci persone giuridiche (15); tali enti debbono essere rappresentati da soggetti legittimati secondo le regole vigenti nello Stato in cui è avvenuta la loro costituzione (16).

    15. Socio straniero

    Affinché i cittadini stranieri (appartenenti a Stati diversi da quello facenti parte dell’Unione Europea) possano partecipare a una società italiana è necessario (alternativamente) che:

    • sia soddisfatto il requisito della reciprocità di cui all’art. 16 disp. prel. c.c.;

    • abbiano il possesso di un regolare permesso di soggiorno (17).

    16. Usufrutto

    In caso di partecipazioni gravate dal diritto di usufrutto, la qualità di socio spetta al nudo proprietario, non all’usufruttuario (18).

    17. Usufrutto legale

    In caso di usufrutto legale (art. 324 c.c.) in capo ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale avente a oggetto una partecipazione al capitale sociale di titolarità di un minorenne, il diritto di voto nell’assemblea dei soci spetta ai genitori quali usufruttuari, che lo esercitano iure proprio e non in rappresentanza del minore (19).

    18. Usufrutto successivo

    La donazione con riserva di usufrutto a favore del donante, e dopo di lui a favore di altra persona determinata, o anche di più persone purché non successivamente (art. 796 c.c.), può avere a oggetto anche partecipazioni in società. È legittimo prevedere che l’usufrutto successivo abbia contenuto o estensione diversi rispetto al diritto spettante al primo usufruttuario (20).

    A.3.2 - Domicilio dei soci

    1. Domicilio indicato nel libro dei soci

    2. Domicilio presso la sede legale della società

    1. Domicilio indicato nel libro dei soci

    È legittima la clausola statutaria secondo la quale si intende domicilio dei soci quello indicato nel libro dei soci (1).

    2. Domicilio presso la sede legale della società

    È illegittima la clausola statutaria che indichi la sede legale della società quale domicilio dei soci per i loro rapporti con la società (2).

    A.4 - Denominazione sociale

    A.4.1 - Denominazione sociale (in generale e miscellanea) (1)

    1. Denominazione abbreviata

    2. Denominazione abbreviata conforme alla denominazione per esteso

    3. Denominazione alternativa

    4. Modifica e trascrizione nei Registri Immobiliari

    5. Modifica radicale

    6. Principio di libertà di formulazione

    7. Principio di non confondibilità

    8. Principio di novità

    9. Principio di verità e di corrispondenza con l’oggetto sociale

    10. Società in liquidazione

    11. Società unipersonale

    1. Denominazione abbreviata

    È legittima l’indicazione in statuto di una denominazione abbreviata (ad esempio: in acronimo) rispetto alla denominazione per esteso (2).

    2. Denominazione abbreviata conforme alla denominazione per esteso

    La denominazione abbreviata deve essere univoca con la denominazione per esteso (3).

    3. Denominazione alternativa

    È illegittima l’indicazione di denominazioni alternative tra loro (4).

    4. Modifica e trascrizione nei Registri Immobiliari

    La decisione dei soci che comporti il mutamento della denominazione o ragione sociale della società non deve essere trascritta nei Registri Immobiliari (5).

    5. Modifica radicale

    È legittimo che una società cambi radicalmente la propria denominazione (6).

    6. Principio di libertà di formulazione

    Nelle società di capitali sussiste un ampio grado di libertà nell’individuazione da assumere come denominazione sociale. Non è necessario, pertanto, che essa presenti attinenza con l’attività concretamente svolta, potendo consistere anche in mere espressioni di “fantasia”; la denominazione può anche includere il nome di un soggetto non socio, di un soggetto promotore, di un soggetto già socio o anche di un qualsiasi socio (purché ovviamente vi consenta) (7), il quale, come tale, potrebbe cessare in ogni momento tale sua qualità di socio (8).

    7. Principio di non confondibilità

    La denominazione sociale (formata con il nome e il cognome di una persona fisica) non può confondersi con la ditta di una preesistente impresa individuale (formata con gli stessi nome e cognome), ma deve essere composta in modo da differenziarsene (e non è una differenziazione l’indicazione della forma sociale con la quale l’attività societaria è esercitata) (9).

    8. Principio di novità

    La denominazione prescelta dalla società deve essere diversa da quella già adottata da altra società, in modo da escludere confusione nel mercato o sviamento della clientela (c.d. principio di novità) (10); peraltro, il notaio non è tenuto a verificare se la denominazione prescelta dai soci violi alcun diritto di esclusiva sussistente in capo ad altri circa l’utilizzo di tale denominazione (11).

    9. Principio di verità e di corrispondenza con l’oggetto sociale

    Da un lato si afferma che non esisterebbe un principio di corrispondenza tra la denominazione sociale e l’attività svolta dalla società (12); d’altro lato, invece, si asserisce che non sarebbe consentito immettere nella denominazione sociale espressioni idonee a trarre in inganno i terzi, mediante l’indicazione, ad esempio, di un’attività diversa da quella in concreto esercitata (c.d. principio di verità), ingenerando confusione nel pubblico (13).

    10. Società in liquidazione

    L’indicazione “società in liquidazione” va solo aggiunta, ex art. 2487-bis, comma 2, c.c., alla denominazione sociale (e non inserita in essa); pertanto, non si deve far luogo ad alcuna modifica dello statuto (14).

    11. Società unipersonale

    L’indicazione “società unipersonale” o “società con unico socio” deve essere solamente “aggiunta” alla denominazione sociale e non deve farne parte integrante (15).

    A.4.2 - Denominazione sociale (casistica)

    A.1. Agenzia di viaggio

    A.2. Agricoltura

    A.3. Agriturismo

    A.4. Albi delle Camere di Commercio

    A.5. Allevamento di animali

    A.6. Apicoltura

    A.7. Artigianato

    A.8. Assicurazione e riassicurazione

    A.9. Associazione di promozione sociale (APS)

    A.10. Attività finanziaria

    A.11. Attività ricettiva (Turismo)

    A.12. Avvocati

    B.1. Banca

    B.2. Banca di credito cooperativo

    B.3. Benefit

    C.1. Camera di commercio

    C.2. Casa di cura

    C.3. Coltivazione del fondo

    C.4. Confidi

    C.5. Consorzio agrario

    C.6. Consulenza finanziaria

    C.7. Cooperativa

    C.8. Cooperativa sociale

    C.9. Credito

    E.1. Elenchi delle Camere di Commercio

    E.2. Ente del Terzo Settore

    E.3. Ente filantropico

    F.1. Finanziamenti

    I.1. Impresa sociale

    I.2. Istituto di pagamento

    M.1. Moneta elettronica

    O.1. Organizzazione di volontariato (OdV)

    O.2. Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus)

    P.1. Protezione civile

    R.1. Registri delle Camere di Commercio

    R.2. Riassicurazione

    R.3. Risparmio

    S.1. Selvicoltura

    S.2. Sgr (Società di gestione del risparmio)

    S.3. Sicaf (Società di investimento per azioni a capitale fisso)

    S.4. Sicav (Società di investimento per azioni a capitale variabile)

    S.5. Sim (Società di intermediazione mobiliare)

    S.6. Soa (Società organismi di attestazione)

    S.7. Società agricola

    S.8. Società a responsabilità limitata (s.r.l.)

    S.9. Società a responsabilità limitata (s.r.l.) con capitale inferiore a 10.000 euro

    S.10. Società a responsabilità limitata semplificata (s.r.l.s.)

    S.11. Società artigiana

    S.12. Società benefit (SB)

    S.13. Società cooperativa (s. coop.)

    S.14. Società Cooperativa Europea (SCE)

    S.15. Società Europea (SE)

    S.16. Società di investimento semplice (s.i.s.)

    S.17. Società in accomandita per azioni (s.a.p.a.)

    S.18. Società in accomandita semplice (s.a.s.)

    S.19. Società in liquidazione

    S.20. Società in nome collettivo (s.n.c.)

    S.21. Società per azioni (s.p.a.)

    S.22. Società semplice: nomi dei soci

    S.23. Società sportiva dilettantistica

    S.24. Società tra avvocati (s.t.a.)

    S.25. Società tra professionisti (s.t.p.)

    S.26. Società unipersonale

    T.1. Turismo

    U.1. Università

    A.1. Agenzia di viaggio

    «5. Le agenzie di viaggio e turismo adottano denominazioni o ragioni sociali, anche in lingua straniera, che non traggano in inganno il consumatore sulla legittimazione allo svolgimento dell’attività di agenzia di viaggio e turismo.

    6. È vietato l’uso, nella ragione o nella denominazione sociale ai soggetti che non svolgono l’attività di cui al comma 1, o in qualsiasi comunicazione al pubblico, delle parole: ‘agenzia di viaggio’, ‘agenzia di turismo’, ‘tour operator’, ‘mediatore di viaggio ovvero di altre parole e locuzioni, anche in lingua straniera, idonee ad indurre confusione sulla legittimazione allo svolgimento dell’attività di cui al comma 1.

    7. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 6 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano competenti» (1).

    A.2. Agricoltura

    Vedi la voce “Società agricola”

    A.3. Agriturismo

    «L’uso della denominazione “agriturismo”, e dei termini attributivi derivati, è riservato esclusivamente alle aziende agricole che esercitano l’attività agrituristica ai sensi dell’articolo 6» (2).

    A.4. Albi delle Camere di Commercio

    Vedi la voce “Camera di Commercio”

    A.5. Allevamento di animali

    Vedi la voce “Società agricola”

    A.6. Apicoltura

    «1. La conduzione zootecnica delle api, denominata “apicoltura”, è considerata a tutti gli effetti attività agricola ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile, anche se non correlata necessariamente alla gestione del terreno. […]

    4. L’uso della denominazione «apicoltura» è riservato esclusivamente alle aziende condotte da apicoltori che esercitano l’attività di cui al comma 1» (3).

    A.7. Artigianato

    Vedi la voce “Società artigiana”

    A.8. Assicurazione e riassicurazione

    «1. L’uso, nella denominazione sociale o in qualsiasi comunicazione al pubblico, delle parole assicurazione, riassicurazione, impresa o compagnia di assicurazione, impresa o compagnia di riassicurazione, mutua assicuratrice ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua estera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell’attività assicurativa o riassicurativa è vietato ai soggetti diversi, rispettivamente, da quelli autorizzati all’esercizio dell’attività di assicurazione o di riassicurazione.

    2. L’uso nella ragione o nella denominazione sociale o in qualsiasi comunicazione al pubblico, delle parole intermediario di assicurazione, intermediario di riassicurazione, produttore di assicurazione, intermediario di assicurazione a titolo accessorio, agente di assicurazione, broker, mediatore di assicurazione, mediatore di riassicurazione, produttore diretto di assicurazione, perito di assicurazione ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua estera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento di attività di intermediazione assicurativa, riassicurativa o di attività peritale è vietato a soggetti diversi da quelli iscritti nel registro degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione di cui all’articolo 109 o nel ruolo dei periti di assicurazione di cui all’articolo 156.

    3. L’IVASS determina, con regolamento (4), le ipotesi in cui, per l’esistenza di controlli amministrativi o in base ad elementi di fatto, le parole o le locuzioni indicate nei commi 1 e 2 possono essere utilizzate da soggetti diversi dalle imprese o dagli intermediari.

    4. Chiunque contravviene al disposto del comma 1 è punito, se persona fisica, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro cinque milioni e, se persona giuridica, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila al dieci per cento del fatturato. La misura della sanzione può essere aumentata secondo quanto previsto all’articolo 310, comma 2.

    4-bis. Chiunque contravviene al disposto del comma 2 è punito, se persona fisica, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille ad euro settecentomila e, se persona giuridica, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinque milioni oppure, se superiore, al cinque per cento del fatturato. La misura della sanzione può essere aumentata secondo quanto previsto all’articolo 310, comma 2» (5).

    A.9. Associazione di promozione sociale (APS)

    «5. La denominazione sociale deve contenere l’indicazione di associazione di promozione sociale o l’acronimo APS. L’indicazione di associazione di promozione sociale o l’acronimo APS, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata da soggetti diversi dalle associazioni di promozione sociale» (6).

    A.10. Attività finanziaria

    «1-quater. L’uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della parola “finanziaria” ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell’attività finanziaria loro riservata è vietato ai soggetti diversi dagli intermediari finanziari di cui all’articolo 106. […]

    3. Chiunque contravviene al disposto dei commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5 milioni di euro. Se la violazione è commessa da una società o un ente, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato. Le stesse sanzioni si applicano a chi, attraverso informazioni e comunicazioni in qualsiasi forma, induce in altri il falso convincimento di essere sottoposto alla vigilanza della Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 108 o di essere abilitato all’esercizio delle attività di cui all’articolo 111» (7).

    A.11. Attività ricettiva (Turismo)

    «3. È fatto divieto ai soggetti che non svolgono l’attività ricettiva, disciplinata dalle previsioni di cui al comma 2, di utilizzare nella ragione e nella denominazione sociale, nell’insegna e in qualsiasi forma di comunicazione al pubblico, anche telematica, parole e locuzioni, anche in lingua straniera, idonee ad indurre confusione sulla legittimazione allo svolgimento della stessa. Per le violazioni a tale divieto le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono una sanzione amministrativa pecuniaria» (8).

    A.12. Avvocati

    «1. La ragione sociale della società tra avvocati deve contenere l’indicazione di società tra avvocati, in forma abbreviata “s.t.a.”» (9).

    «1. L’esercizio della professione forense in forma societaria è consentito a società di persone, a società di capitali o a società cooperative iscritte in un’apposita sezione speciale dell’albo tenuto dall’ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società; presso tale sezione speciale è resa disponibile la documentazione analitica, per l’anno di riferimento, relativa alla compagine sociale. È vietata la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona. La violazione di tale previsione comporta di diritto l’esclusione del socio. […]

    6-bis. Le società di cui al comma 1, in qualunque forma costituite, sono tenute a prevedere e inserire nella loro denominazione sociale l’indicazione “società tra avvocati” […]» (10).

    B.1. Banca

    «1. L’uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, delle parole “banca”, “banco”, “credito”, “risparmio” ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell’attività bancaria è vietato a soggetti diversi dalle banche. […]

    3. Chiunque contravviene al disposto dei commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.164 a euro 51.645. La stessa sanzione si applica a chi, attraverso informazioni e comunicazioni in qualsiasi forma, induce in altri il falso convincimento di essere sottoposto alla vigilanza della Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 108 o di essere abilitato all’esercizio delle attività di cui all’articolo 111» (11).

    B.2. Banca di credito cooperativo

    «2. La denominazione deve contenere l’espressione “credito cooperativo”» (12).

    B.3. Benefit

    Vedi la voce “Società benefit (SB)”

    C.1. Camera di commercio

    «1. Oltre agli enti disciplinati dalla presente legge, possono assumere nel territorio nazionale la denominazione “camera di commercio” le associazioni cui partecipino enti ed imprese italiani e di altro Stato riconosciuto dallo Stato italiano, i cui amministratori cittadini italiani non abbiano riportato condanne per reati punibili con la reclusione e i cui amministratori cittadini stranieri siano in possesso di benestare della rappresentanza diplomatica dello Stato di appartenenza e abbiano ottenuto il riconoscimento di cui alla legge 1° luglio 1970, n. 518, ovvero siano iscritte in un apposito albo, disciplinato con decreto del Ministro del commercio con l’estero, di concerto con il Ministro degli affari esteri, tenuto presso la sezione separata di cui all’art. 1 dello statuto dell’Unioncamere, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1985, n. 947.

    2. Agli altri organismi che non risultino disciplinati dalla presente legge è vietato l’uso della denominazione “camera di commercio” e di denominazioni ed espressioni che richiamano in modo equivoco o ingannevole i registri, albi ed elenchi comunque denominati tenuti dalle camere di commercio ed i relativi obblighi di iscrizione o pagamento. In caso di inosservanza, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di duemilacinquecento euro ad un massimo di cinquemila euro. Previa diffida a provvedere al mutamento di denominazione nei successivi trenta giorni, a tale mutamento si provvede con decreto del presidente del tribunale territorialmente competente, con oneri a carico degli amministratori.» (13).

    C.2. Casa di cura

    «La denominazione delle case di cura private deve essere sempre preceduta o seguita dalla indicazione “casa di cura privata”: non possono essere usate frasi o denominazioni atte a ingenerare confusione con gli ospedali o istituti pubblici di cura o cliniche universitarie» (14).

    C.3. Coltivazione del fondo

    Vedi la voce “Società Agricola”

    C.4. Confidi

    «5. L’uso nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle parole «confidi», «consorzio, cooperativa, società consortile di garanzia collettiva dei fidi» ovvero di altre parole o locuzioni idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell’attività di garanzia collettiva dei fidi è vietato a soggetti diversi dai confidi.

    6. Chiunque contravviene al disposto del comma 5 è punito con la medesima sanzione prevista dall’articolo 133, comma 3, del testo unico bancario» (15).

    C.5. Consorzio agrario

    «1. Al fine di uniformarne la disciplina ai princìpi del codice civile, i consorzi agrari sono costituiti in società cooperative disciplinate dalle disposizioni di cui agli articoli 2511 e seguenti del medesimo codice. L’uso della denominazione di consorzio agrario è riservato esclusivamente alle società cooperative di cui al presente comma […]» (16).

    C.6. Consulenza finanziaria

    «1. Le società di consulenza finanziaria svolgono l’attività di consulenza in materia di investimenti e ogni altra attività consentita nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti. […]

    2. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere le parole “società di consulenza finanziaria”» (17).

    C.7. Cooperativa

    «La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l’indicazione di società cooperativa.

    L’indicazione di cooperativa non può essere usata da società che non hanno scopo mutualistico» (18).

    L’indicazione “società cooperativa” rappresenta il solo elemento che deve obbligatoriamente comparire nella denominazione delle società cooperative (non dovendo esservi riferimenti al tipo di mutualità né alla disciplina della s.r.l. o della s.p.a. adottata dalla società) (19).

    C.8. Cooperativa sociale

    «3. La denominazione sociale, comunque formata, deve contenere l’indicazione di “cooperativa sociale”» (20).

    C.9. Credito

    «1. L’uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, delle parole “banca”, “banco”, “credito”, “risparmio” ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell’attività bancaria è vietato a soggetti diversi dalle banche. […]

    3. Chiunque contravviene al disposto dei commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.164 a euro 51.645. La stessa sanzione si applica a chi, attraverso informazioni e comunicazioni in qualsiasi forma, induce in altri il falso convincimento di essere sottoposto alla vigilanza della Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 108 o di essere abilitato all’esercizio delle attività di cui all’articolo 111» (21).

    E.1. Elenchi delle Camere di Commercio

    Vedi la voce “Camera di Commercio”

    E.2. Ente del Terzo Settore

    «1. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l’indicazione di ente del Terzo settore o l’acronimo ETS. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

    2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli enti di cui all’articolo 4, comma 3 (22).

    3. L’indicazione di ente del Terzo settore o dell’acronimo ETS, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata da soggetti diversi dagli enti del Terzo settore» (23).

    E.3. Ente filantropico

    «2. La denominazione sociale deve contenere l’indicazione di ente filantropico. L’indicazione di ente filantropico, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata da soggetti diversi dagli enti filantropici» (24).

    F.1. Finanziamenti

    Vedi la voce “Attività finanziaria”

    I.1. Impresa sociale

    La denominazione di una società impresa sociale deve contenere tanto l’espressione “impresa sociale” quanto le espressioni richieste dal tipo societario prescelto (25). Essendo, di diritto, l’impresa sociale un ente del Terzo settore (art. 4, comma 1, d.lgs. 117/2017), l’impresa sociale può, ma non deve, contenere nella propria denominazione l’espressione “Ente del Terzo Settore” (26).

    I.2. Istituto di pagamento

    «1-ter. L’uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, dell’espressione “istituto di pagamento” ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell’attività di prestazione di servizi di pagamento è vietato a soggetti diversi dagli istituti di pagamento. […]

    3. Chiunque contravviene al disposto dei commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.164 a euro 51.645. La stessa sanzione si applica a chi, attraverso informazioni e comunicazioni in qualsiasi forma, induce in altri il falso convincimento di essere sottoposto alla vigilanza della Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 108 o di essere abilitato all’esercizio delle attività di cui all’articolo 111» (27).

    M.1. Moneta elettronica

    «1-bis. L’uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, dell’espressione “moneta elettronica” ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell’attività di emissione di moneta elettronica è vietato a soggetti diversi dagli istituti di moneta elettronica e dalle banche. […]

    3. Chiunque contravviene al disposto dei commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.164 a euro 51.645. La stessa sanzione si applica a chi, attraverso informazioni e comunicazioni in qualsiasi forma, induce in altri il falso convincimento di essere sottoposto alla vigilanza della Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 108 o di essere abilitato all’esercizio delle attività di cui all’articolo 111» (28).

    O.1. Organizzazione di volontariato (OdV)

    «3. La denominazione sociale deve contenere l’indicazione di organizzazione di volontariato o l’acronimo ODV. L’indicazione di organizzazione di volontariato o l’acronimo ODV, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata da soggetti diversi dalle organizzazioni di volontariato» (29).

    O.2. Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus)

    «1. Sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente: […]

    i) l’uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo “ONLUS”» (30).

    P.1. Protezione civile

    «1. L’uso del logo, degli stemmi, degli emblemi, delle denominazioni e di ogni altro segno distintivo dell’immagine, riferiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, è esclusivamente riservato agli operatori ad esso appartenenti.

    2. Ferma la facoltà del Capo del Dipartimento della protezione civile di autorizzare, anche convenzionalmente, l’uso temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi, di cui al comma 1, ed in deroga al comma medesimo, anche nell’ambito di iniziative culturali ed editoriali in coerenza con le finalità istituzionali e dell’immagine attribuite al medesimo Dipartimento, chiunque ne faccia indebito utilizzo è punito con la multa da 1.000 euro a 5.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato» (31).

    R.1. Registri delle Camere di Commercio

    Vedi la voce “Camera di Commercio”

    R.2. Riassicurazione

    Vedi (nel presente capitolo) la voce “Assicurazione e riassicurazione”

    R.3. Risparmio

    «1. L’uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, delle parole “banca”, “banco”, “credito”, “risparmio” ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell’attività bancaria è vietato a soggetti diversi dalle banche. […]

    3. Chiunque contravviene al disposto dei commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.164 a euro 51.645. La stessa sanzione si applica a chi, attraverso informazioni e comunicazioni in qualsiasi forma, induce in altri il falso convincimento di essere sottoposto alla vigilanza della Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 108 o di essere abilitato all’esercizio delle attività di cui all’articolo 111» (32).

    S.1. Selvicoltura

    Vedi la voce “Società Agricola”

    S.2. Sgr (Società di gestione del risparmio)

    «1. La Banca d’Italia, sentita la Consob, autorizza le Sgr all’esercizio del servizio di gestione collettiva del risparmio con riferimento sia agli OICVM sia ai FIA, nonché all’esercizio del servizio di gestione di portafogli, del servizio di consulenza in materia di investimenti e del servizio di ricezione e trasmissione di ordini, quando ricorrono le seguenti condizioni: […]

    h) la denominazione sociale contenga le parole “società di gestione del risparmio”» (33).

    S.3. Sicaf (Società di investimento per azioni a capitale fisso)

    «5. […] La denominazione sociale della Sicaf contiene l’indicazione di società di investimento per azioni a capitale fisso. Tali denominazioni risultano in tutti i documenti delle società […]» (34).

    S.4. Sicav (Società di investimento per azioni a capitale variabile)

    «5. La denominazione sociale della Sicav contiene l’indicazione di società di investimento per azioni a capitale variabile. […] Tali denominazioni risultano in tutti i documenti delle società […]» (35).

    S.5. Sim (Società di intermediazione mobiliare)

    «1. La Consob, sentita la Banca d’Italia, autorizza, entro sei mesi dalla presentazione della domanda completa, l’esercizio dei servizi e delle attività di investimento da parte delle Sim, quando, in conformità a quanto specificato dalle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione europea ai sensi della direttiva 2014/65/UE, ricorrono le seguenti condizioni: […] b) la denominazione sociale comprenda le parole “società di intermediazione mobiliare”» (36).

    S.6. Soa (Società organismi di attestazione)

    «1. Le Società Organismi di Attestazione sono costituite nella forma delle società per azioni, la cui denominazione sociale deve espressamente comprendere la locuzione “organismi di attestazione” […]» (37).

    S.7. Società agricola

    «1. La ragione sociale o la denominazione sociale delle società che hanno quale oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività di cui all’articolo 2135 (38) del codice civile deve contenere l’indicazione di società agricola […]» (39).

    S.8. Società a responsabilità limitata (s.r.l.)

    «L’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve indicare:

    […] 2) la denominazione, contenente l’indicazione di società a responsabilità limitata, e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie; […]» (40).

    S.9. Società a responsabilità limitata (s.r.l.) con capitale inferiore a 10.000 euro

    La s.r.l. con capitale inferiore a 10.000 euro non deve avere nella denominazione sociale il riferimento al fatto che si tratta di una società a capitale ridotto (41).

    S.10. Società a responsabilità limitata semplificata (s.r.l.s.)

    «L’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e deve indicare: […] 2) la denominazione sociale contenente l’indicazione di società a responsabilità limitata semplificata […]» (42).

    S.11. Società artigiana

    «Nessuna impresa può adottare, quale ditta o insegna o marchio, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all’artigianato, se essa non è iscritta all’albo di cui al primo comma; lo stesso divieto vale per i consorzi e le società consortili fra imprese che non siano iscritti nella separata sezione di detto albo» (43).

    S.12. Società benefit (SB)

    «[…] La società benefit può introdurre, accanto alla denominazione sociale, le parole: “Società benefit” o l’abbreviazione: “SB” e utilizzare tale denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi» (44).

    S.13. Società cooperativa (s. coop.)

    Vedi la voce “Cooperativa”

    S.14. Società Cooperativa Europea (SCE)

    «1. Nel territorio della Comunità possono essere costituite società cooperative in forma di Società cooperative europee (SCE) nell’osservanza delle condizioni e modalità previste dal presente regolamento.

    2. […] Ove i soci della SCE hanno responsabilità limitata, la denominazione della SCE terminerà in “a responsabilità limitata”» (45).

    «4. Lo statuto della SCE deve indicare almeno: la denominazione sociale della SCE preceduta o seguita dall’abbreviazione “SCE” e, ove occorra, dall’indicazione “a responsabilità illimitata”, […]» (46).

    S.15. Società Europea (SE)

    «1. La SE deve far precedere o seguire la sua denominazione sociale dalla sigla «SE».

    2. La sigla «SE» può figurare soltanto nella denominazione sociale delle SE» (47).

    S.16. Società di investimento semplice (s.i.s.)

    La «società di investimento semplice (SiS)» è «il FIA italiano costituito in forma di Sicaf che gestisce direttamente il proprio patrimonio e che rispetta tutte le seguenti condizioni: […]» (48). «[…] In deroga all’articolo 35-bis, comma 5, la denominazione sociale della SiS contiene l’indicazione di società di investimento semplice per azioni a capitale fisso […]» (49).

    S.17. Società in accomandita per azioni (s.a.p.a.)

    «La denominazione della società è costituita dal nome di almeno uno dei soci accomandatari, con l’indicazione di società in accomandita per azioni» (50).

    S.18. Società in accomandita semplice (s.a.s.)

    «La società agisce sotto una ragione sociale costituita dal nome di almeno uno dei soci accomandatari, con l’indicazione di società in accomandita semplice, salvo il disposto del secondo comma dell’articolo 2292» (51).

    S.19. Società in liquidazione

    «Alla denominazione sociale deve essere aggiunta l’indicazione trattarsi di società in liquidazione» (52).

    S.20. Società in nome collettivo (s.n.c.)

    «La società in nome collettivo agisce sotto una ragione sociale costituita dal nome di uno o più soci con l’indicazione del rapporto sociale.

    La società può conservare nella ragione sociale il nome del socio receduto o defunto, se il socio receduto o gli eredi del socio defunto vi consentono» (53).

    S.21. Società per azioni (s.p.a.)

    «La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l’indicazione di società per azioni» (54).

    S.22. Società semplice: nomi dei soci

    È legittima la ragione sociale di una società semplice priva di ogni riferimento ai nomi dei soci (55).

    Nella ragione sociale di una società semplice può non essere indicata l’espressione “società semplice” (56).

    S.23. Società sportiva dilettantistica

    «Gli enti sportivi dilettantistici indicano nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme giuridiche:

    • associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;

    • associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato;

    • società di cui al libro V, Titolo V, del codice civile […];

    • c-bis)enti del terzo settore costituiti ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore e che esercitano, come attività di interesse generale, l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche […]» (57).

    S.24. Società tra avvocati (s.t.a.)

    Vedi la voce “Avvocati”

    S.25. Società tra professionisti (s.t.p.)

    «5. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l’indicazione di società tra professionisti» (58).

    La denominazione e la ragione sociale devono essere decorose (59) e comprendere l’espressione “società tra professionisti” (o la sigla “s.t.p.”) (60), la quale si aggiunge alla esplicazione del modello societario prescelto (s.n.c., s.a.s., s.r.l., s.a.p.a., s.p.a., s.coop.) (61), nonché, solo ove prescritto dalla legge, l’indicazione del nome di uno o più soci illimitatamente responsabili (62), ma non necessariamente il nome di un socio professionista (63). La ragione sociale della s.t.p. esercitata nella forma di società semplice può contenere solo l’espressione “società tra professionisti” senza aggiungere né il nome dei soci né l’espressione “società semplice” (64). Nella denominazione delle s.t.p. multiprofessionali non occorre esplicitare le professioni svolte né il fatto che la società abbia natura multiprofessionale (65).

    S.26. Società unipersonale

    «Negli atti e nella corrispondenza delle società per azioni ed a responsabilità limitata deve essere indicato se queste hanno un unico socio» (66).

    T.1. Turismo

    Vedi la voce “Attività ricettiva (Turismo)”

    U.1. Università

    «Le denominazioni di università, ateneo, politecnico, istituto d’istruzione universitaria, possono essere usate soltanto dalle università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale a norma delle disposizioni di legge» (67).

    A.5 - Oggetto sociale

    A.5.1 - Oggetto sociale (in generale e miscellanea)

    1. Adeguatezza del capitale sociale rispetto all’oggetto sociale

    2. Affitto dell’unica azienda sociale

    3. Affitto dell’unico bene sociale

    4. Attività di mero godimento

    5. Attività estranea all’oggetto sociale

    6. Attività estranea all’oggetto sociale: tutela dei soci

    7. Attività estranea all’oggetto sociale: validità dell’atto

    8. Attività “strumentali”

    9. Attività vietata dalla legge

    10. Massimizzazione del profitto

    11. Modifica dell’oggetto sociale conseguito o divenuto impossibile

    12. Modifica dell’oggetto sociale introduttiva di un oggetto illecito

    13. Modifica sostanziale dell’oggetto sociale

    14. Principio di chiarezza

    15. Principio di determinatezza

    16. Principio di determinatezza: eterogeneità dell’oggetto

    17. Principio di determinatezza: rischi derivanti dall’eterogeneità dell’oggetto

    18. Scopo mutualistico: nozione

    1. Adeguatezza del capitale sociale rispetto all’oggetto sociale

    Non è affermato nel sistema alcun principio di adeguatezza del capitale sociale rispetto all’oggetto sociale, il quale può pertanto essere espresso con ampia formulazione. Pertanto, non rientra tra i poteri-doveri di controllo del notaio la valutazione della congruità del capitale sociale in relazione all’oggetto della società (1).

    2. Affitto dell’unica azienda sociale

    È illegittimo l’oggetto sociale che preveda come attività della società l’affitto dell’unica azienda sociale (2).

    3. Affitto dell’unico bene sociale

    È legittimo l’oggetto sociale che preveda come attività della società l’affitto dell’unico bene di proprietà della società (3).

    4. Attività di mero godimento

    L’attività di godimento di uno o più beni non può costituire l’oggetto di una società, essendo invece disciplinata dalle norme sulla comunione (4).

    5. Attività estranea all’oggetto sociale

    La possibilità di ricomprendere un dato atto nell’alveo dell’oggetto sociale dipende dalla concreta strumentalità dell’atto in questione con l’attività commerciale che la società in concreto svolge (non rileva la ricomprensione dell’atto tra quelli elencati nella clausola statutaria sull’oggetto sociale né la sua attinenza con l’interesse della società) (5); alla valutazione di estraneità di un atto rispetto all’oggetto sociale può pertanto giungersi solo a seguito di un accertamento di merito, che comunque non compete al notaio (6).

    6. Attività estranea all’oggetto sociale: tutela dei soci

    Il limite dell’oggetto sociale tutela esclusivamente un interesse dei soci, non sussistendo un interesse protetto dei creditori sociali al riguardo (in quanto questi potrebbero eventualmente tutelarsi mediante esperimento dell’azione revocatoria, ove ne ricorrano i presupposti) (7).

    7. Attività estranea all’oggetto sociale: validità dell’atto

    È valido l’atto compiuto dagli amministratori eccedendo il perimetro dell’oggetto sociale (8).

    8. Attività “strumentali”

    È tecnicamente pleonastica l’indicazione nell’oggetto sociale delle cosiddette “attività strumentali” al conseguimento dello scopo sociale (9); pertanto, la clausola dell’oggetto sociale che contiene la previsione dello svolgimento di attività “strumentali” rispetto all’oggetto sociale “principale” è superflua in quanto la società, a prescindere da ogni espressione statutaria in tal senso, può compiere qualsiasi attività diretta a perseguire l’oggetto sociale (10).

    9. Attività vietata dalla legge

    È illegittima la previsione nell’oggetto sociale di un’unica attività vietata dalla legge, anche nell’ipotesi in cui la previsione venga mitigata da generiche espressioni di salvezza del dettato normativo ovvero si preveda la sua effettiva attuazione solo a condizione della futura introduzione di norme autorizzative (11).

    10. Massimizzazione del profitto

    Nel nostro ordinamento non esiste un principio in base al quale l’oggetto sociale debba essere necessariamente attuato con lo scopo del conseguimento del massimo profitto possibile (12).

    11. Modifica dell’oggetto sociale conseguito o divenuto impossibile

    La modifica dell’oggetto sociale conseguito o divenuto impossibile non implica revoca dello stato di liquidazione ed è efficace dal momento della sua iscrizione nel Registro delle Imprese (13).

    12. Modifica dell’oggetto sociale introduttiva di un oggetto illecito

    La deliberazione che modifica l’oggetto sociale, prevedendo un’attività illecita o impossibile, è impugnabile per nullità senza limiti di tempo; la causa di nullità è rilevabile d’ufficio (14).

    13. Modifica sostanziale dell’oggetto sociale

    Al notaio non dovrebbe competere la valutazione se il compimento di un dato atto da parte dell’organo amministrativo di una società (ad esempio, l’assunzione di una partecipazione in altra società) comporti un mutamento sostanziale dell’attività svolta dalla società stessa (15).

    14. Principio di chiarezza

    La terminologia impiegata nell’indicazione dell’oggetto sociale deve essere idonea a rendere comprensibile l’attività svolta e deve essere tale da non trarre in equivoco circa la possibilità di esercitare un’attività non permessa (16).

    15. Principio di determinatezza

    L’oggetto sociale deve essere indicato in modo che risulti specifico (o determinato), e cioè specificando l’attività scelta e gli eventuali settori merceologici di interesse dei soci (17). Ne consegue che, nella formulazione della clausola statutaria relativa all’oggetto sociale, la “mancata indicazione di almeno un’attività specificamente identificata” equivale alla assoluta mancanza di indicazione dell’oggetto sociale (18); è peraltro legittima l’indicazione di un oggetto sociale plurimo ed eterogeneo, purché da tali pluralità e eterogeneità non risulti un oggetto sociale indeterminato (19).

    16. Principio di determinatezza: eterogeneità dell’oggetto

    È legittima l’indicazione di un oggetto sociale plurimo ed eterogeneo, purché da tali pluralità e eterogeneità non risulti un oggetto sociale indeterminato (20).

    17. Principio di determinatezza: rischi derivanti dall’eterogeneità dell’oggetto

    Benché un oggetto sociale eterogeneo sia legittimo (salvo che non sia un oggetto indeterminato), non è opportuna la previsione di un oggetto avente contenuto eccessivamente ampio, in ragione del fatto che l’impossibilità di attuare anche una sola delle sue previsioni potrebbe essere invocata come causa di scioglimento della società (21).

    18. Scopo mutualistico: nozione

    Lo scopo mutualistico è la fornitura di beni o servizi oppure di occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle di mercato (22).

    A.5.2 - Oggetto sociale e connessi requisiti statutari (casistica)

    A.1. Accertamento di tributi

    A.2. Acquacoltura

    A.3. Affidamento fiduciario

    A.4. Affittacamere

    A.5. Affitto dell’unica azienda

    A.6. Affitto di beni o dell’unico bene della società

    A.7. Agente di calciatori

    A.8. Agente sportivo

    A.9. Agenzia di assicurazioni

    A.10. Agenzia di investigazioni

    A.11. Agenzia di viaggio

    A.12. Agenzia in attività finanziaria

    A.13. Agenzia in attività finanziaria di money transfer

    A.14. Agricoltura

    A.15. Agricoltura (attività connesse)

    A.16. Agricoltura sociale

    A.17. Agriturismo

    A.18. Agriturismo praticato dai pescatori

    A.19. Amministrazione di altre società

    A.20. Amministrazione di condomini

    A.21. Arbitrato nazionale ed internazionale

    A.22. Armi

    A.23. Artigianato

    A.24. Assicurazione, mutua assicurazione e riassicurazione

    A.25. Associazioni di promozione sociale

    A.26. Assunzione di partecipazioni ad opera di una s.r.l.

    A.27. Assunzione di partecipazioni in altre società

    A.28. Attività e servizi strumentali ad attività professionali

    A.29. Attività editoriale

    A.30. Attività finanziaria

    A.31. Attività finanziaria “strumentale”

    A.32. Attività sportiva dilettantistica

    A.33. Attività sportiva professionistica

    A.34. Autoscuole

    A.35. Avvocati

    A.36. Azioni o quote di OICR

    B.1. Banche

    B.2. Beneficio comune

    B.3. Benefit

    B.4. Brokeraggio assicurativo

    C.1. Cambi

    C.2. Cartolarizzazione dei crediti

    C.3. Centri di assistenza agricola

    C.4. Centri di assistenza doganale

    C.5. Centri di assistenza fiscale

    C.6. Cessioni di credito pro soluto e pro solvendo

    C.7. Collocamento di forme pensionistiche complementari

    C.8. Commercio dell’oro

    C.9. Compro oro

    C.10. Concessionari per la riscossione mediante ruolo

    C.11. Concessione di finanziamenti

    C.12. Condominio

    C.13. Confidi

    C.14. Confidi di secondo grado

    C.15. Confidi e rilascio di garanzie ai dipendenti delle imprese consorziate

    C.16. Consorzi agrari

    C.17. Consorzi per l’internazionalizzazione

    C.18. Consorzi stabili

    C.19. Consulenza aziendale

    C.20. Consulenza del lavoro

    C.21. Consulenza finanziaria alle imprese

    C.22. Consulenza finanziaria e in materia di investimenti

    C.23. Consulenza in materia di investimenti

    C.24. Consulenza nella gestione di patrimoni

    C.25. Consulenza per investimenti

    C.26. Consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto

    C.27. Consulenza strategica alle imprese

    C.28. Contratti su tassi di cambio e tassi d’interesse

    C.29. Cooperative edilizie di abitazione

    C.30. Cooperativa sociale

    C.31. Crediti (acquisto, gestione, incasso)

    C.32. Credito al consumo

    C.33. Credito commerciale

    C.34. Credito con garanzia ipotecaria

    C.35. Crowdfunding (gestione di portali per raccolta di capitali)

    C.36. Custodia e amministrazione di valori mobiliari

    D.1. Distribuzione assicurativa e riassicurativa

    D.2. Distribuzione di energia elettrica

    D.3. Dogane

    E.1. E-commerce

    E.2. Editoria

    E.3. Edizione di giornali quotidiani

    E.4. Energia da fonti rinnovabili

    E.5. Energia elettrica

    E.6. Enti del Terzo Settore

    E.7. Enti filantropici

    E.8. Erboristeria

    F.1. Facchinaggio

    F.2. Factoring

    F.3. Family office

    F.4. Farmacie e farmacisti

    F.5. Ferrovie

    F.6. Fiduciarie

    F.7. Finanziamenti

    F.8. Fondi pensione

    F.9. Formazione

    F.10. Formazione scolastica

    F.11. Forfaiting

    F.12. Forme pensionistiche complementari

    G.1. Garanzie e impegni di firma

    G.2. Gas naturale: distribuzione

    G.3. Gas naturale: distribuzione e vendita

    G.4. Gas naturale: trasporto e dispacciamento

    G.5. Gas naturale: vendita

    G.6. Gestione accentrata di strumenti finanziari

    G.7. Gestione collettiva del risparmio

    G.8. Gestione dei servizi di liquidazione

    G.9. Gestione dei sistemi di garanzia

    G.10. Gestione dell’identità digitale

    G.11. Gestione di patrimoni

    G.12. Gestione di portafogli

    H.1. Holding

    I.1. Import-export

    I.2. Imposte

    I.3. Imprenditore agricolo professionale

    I.4. Impresa turistica e attività ricettiva

    I.5. Incubatore di start-up

    I.6. Ingegneria

    I.7. Intermediazione finanziaria

    I.8. Intermediazione nel mercato del lavoro

    I.9. Investigazioni

    I.10. Ipermercati

    I.11. Istituti di vigilanza

    I.12. Itticoltura

    L.1. Lavoro

    L.2. Leasing finanziario

    L.3. Liquidazione di tributi

    M.1. Mediazione

    M.2. Mediazione creditizia

    M.3. Mediazione marittima

    M.4. Mezzi di pagamento

    M.5. Microcredito

    M.6. Moneta elettronica

    M.7. Money broking

    M.8. Money transfer

    M.9. Mutua assicurazione

    N.1. Noleggio videocassette ed audiovisivi

    O.1. Operatori professionali in oro

    O.2. Operazioni di prestito

    O.3. Organizzazioni di produttori

    O.4. Organizzazioni di volontariato

    O.5. Oro

    O.6. Oro e intermediazione finanziaria

    P.1. Parafarmacia

    P.2. Parafarmacia: commercio all’ingrosso di medicinali veterinari

    P.3. Parafarmacia: vendita al dettaglio e all’ingrosso di prodotti

    P.4. Pesca professionale

    P.5. Prestazioni assistenziali e sanitarie

    P.6. Procacciatore d’affari

    P.7. Produzione di energia elettrica

    P.8. Professionisti

    P.9. Progettazione

    P.10. Promotore finanziario

    P.11. Pubblicità giudiziaria per via telematica

    P.12. Pulizie

    R.1. Raccolta del risparmio

    R.2. Raccolta del risparmio presso i soci di società cooperative

    R.3. Raccolta del risparmio presso i soci di società diverse dalle cooperative

    R.4. Raccolta di richieste di finanziamento

    R.5. Radiodiffusione sonora e televisiva

    R.6. Rappresentanza fiscale

    R.7. Recupero crediti

    R.8. Reti associative

    R.9. Revisione legale dei conti

    R.10. Riassicurazione

    R.11. Ricerca e selezione del personale

    R.12. Ricollocazione professionale

    R.13. Rifiuti

    R.14. Riscossione di tributi

    R.15. Risparmio

    S.1. Servizi aeroportuali

    S.2. Servizi di investimento

    S.3. Servizi di liquidazione

    S.4. Servizi di pagamento

    S.5. S.g.r. (società di gestione del risparmio)

    S.6. S.i.ca.f. (società di investimento per azioni a capitale fisso)

    S.7. S.i.ca.v. (società di investimento per azioni a capitale variabile)

    S.8. S.i.m. (società di intermediazione mobiliare)

    S.9. S.i.s. (società di investimento semplice)

    S.10. Sistemi di garanzia

    S.11. S.o.a. (società organismi di attestazione)

    S.12. Società a partecipazione pubblica

    S.13. Società a partecipazione pubblica in house

    S.14. Società benefit (SB)

    S.15. Società con finalità di beneficio comune

    S.16. Società consortili tra PMI

    S.17. Società Cooperativa Europea (SCE)

    S.18. Società di consulenza finanziaria

    S.19. Società di gestione accentrata di strumenti finanziari

    S.20. Società di gestione dei servizi di liquidazione

    S.21. Società di gestione dei sistemi di garanzia

    S.22. Società di gestione del patrimonio immobiliare di enti previdenziali pubblici

    S.23. Società di gestione del risparmio (s.g.r.)

    S.24. Società di ingegneria

    S.25. Società di intermediazione mobiliare (s.i.m.)

    S.26. Società di investimento a capitale fisso (s.i.ca.f.)

    S.27. Società di investimento a capitale variabile (s.i.ca.v.)

    S.28. Società di investimento semplice (s.i.s.)

    S.29. Società di partecipazione finanziaria

    S.30. Società di partecipazione non finanziaria

    S.31. Società di professionisti per progettazione e direzione lavori

    S.32. Società di progetto

    S.33. Società di trasformazione urbana (s.t.u.)

    S.34. Società fiduciarie

    S.35. Società fiduciarie di amministrazione

    S.36. Società fiduciarie e di revisione

    S.37. Società finanziarie

    S.38. Società per la cartolarizzazione dei crediti

    S.39. Società per lo sviluppo nei settori dell’industria, dei servizi e dell’artigianato

    S.40. Società semplice (s.s.)

    S.41. Società sportiva

    S.42. Società tra avvocati (s.t.a.)

    S.43. Società tra consulenti del lavoro

    S.44. Società tra farmacisti

    S.45. Società tra professionisti non organizzati in Ordini o Collegi

    S.46. Società tra professionisti (s.t.p.) (1)

    S.47. Somministrazione di lavoro

    S.48. Spedizioniere doganale

    S.49. Sport

    S.50. Strumenti di mercato monetario

    S.51. Strumenti finanziari a termine e opzioni

    S.52. Supermercati e ipermercati

    S.53. Supporto alla ricollocazione professionale

    T.1. Terzo Settore

    T.2. Trasformazione urbana

    T.3. Trasporto di merci per conto proprio

    T.4. Trasporto di merci per conto terzi

    T.5. Trasporto di persone

    T.6. Trasporto di persone: autonoleggio con conducente

    T.7. Tributi

    T.8. Turismo

    V.1. Valori mobiliari

    V.2. Viaggi

    A.1. Accertamento di tributi

    Vedi la voce “Riscossione di tributi”

    A.2. Acquacoltura

    «1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2135 del codice civile, l’acquacoltura è l’attività economica organizzata, esercitata professionalmente, diretta all’allevamento o alla coltura di organismi acquatici attraverso la cura e lo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, in acque dolci, salmastre o marine.

    • Sono connesse all’acquacoltura le attività, esercitate dal medesimo acquacoltore, dirette a:

    • manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione, promozione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalle attività di cui al comma 1;

    • fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività di acquacoltura esercitata, ivi comprese le attività di ospitalità, ricreative, didattiche e culturali, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e vallivi e delle risorse dell’acquacoltura, nonché alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese di acquacoltura, esercitate da imprenditori, singoli o associati, attraverso l’utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell’imprenditore stesso;

    • l’attuazione di interventi di gestione attiva, finalizzati alla valorizzazione produttiva, all’uso sostenibile degli ecosistemi acquatici ed alla tutela dell’ambiente costiero» (2).

    A.3. Affidamento fiduciario

    È illegittima la clausola dell’oggetto sociale che preveda l’attività di “amministrazione mediante incarichi di affidamento fiduciario”, trattandosi di attività riservata alle società fiduciarie (3).

    A.4. Affittacamere

    L’attività di affittacamere ha natura commerciale (4).

    A.5. Affitto dell’unica azienda

    È illegittima l’indicazione, come oggetto sociale, dell’attività di affitto dell’unica azienda sociale (5).

    A.6. Affitto di beni o dell’unico bene della società

    È legittima l’indicazione, come oggetto sociale, dell’attività di affitto a terzi di tutti, di alcuni o dell’unico bene di cui la società è titolare (6).

    A.7. Agente di calciatori

    «L’attività di Agente può essere effettuata solo da persone fisiche che abbiano ottenuto la Licenza. L’Agente ha tuttavia la facoltà di organizzare la propria attività imprenditorialmente, attribuendo ad una società, costituita ai sensi della legislazione civilistica vigente, i diritti economici derivanti dagli incarichi, a condizione che:

    • ciò sia espressamente autorizzato dal calciatore all’atto del conferimento;

    • l’attività dei dipendenti sia limitata a funzioni amministrative;

    • la società abbia come oggetto sociale esclusivo l’attività disciplinata dal presente regolamento ed eventuali attività connesse e strumentali e che l’Agente non sia socio di altre società con analogo oggetto sociale;

    • la maggioranza assoluta del capitale sociale sia posseduta direttamente dai soci agenti;

    • nessuno dei soci sia legato da rapporto di coniugio, di parentela o di affinità fino al secondo grado, con Agenti non soci o con soggetti comunque aventi un’influenza rilevante su società di calcio italiane o estere;

    • nessuno dei soci sia una persona giuridica;

    • i soci che non sono Agenti abbiano e mantengano i requisiti richiesti per il rilascio della Licenza, con l’eccezione del superamento della prova di idoneità, e comunque non versino in una delle situazioni di incompatibilità o divieto previste per gli Agenti dal presente regolamento;

    • la rappresentanza legale della società sia attribuita ad un Agente socio» (7).

    A.8. Agente sportivo

    «L’agente sportivo è il soggetto che, in esecuzione del contratto di mandato sportivo, mette in contatto due o più soggetti operanti nell’ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal CONI e dal CIO, nonché dal CIP e dall’IPC, siano essi lavoratori sportivi o Società o Associazioni Sportive, ai fini della conclusione, della risoluzione o del rinnovo di un contratto di lavoro sportivo, del trasferimento della prestazione sportiva mediante cessione del relativo contratto di lavoro, del tesseramento di uno sportivo presso una Federazione Sportiva Nazionale, fornendo servizi professionali di assistenza, consulenza e mediazione. […]» (8).

    «[…] L’organizzazione, da parte dell’agente sportivo, dell’attività in forma societaria, attraverso la costituzione di una società di persone o di capitali, secondo la disciplina legislativa vigente, è ammessa al ricorrere delle seguenti condizioni:

    • l’oggetto sociale deve essere costituito dalle attività di cui all’articolo 3 e da eventuali attività connesse o strumentali; […]» (9).

    A.9. Agenzia di assicurazioni

    Vedi anche le voci “Assicurazione, mutua assicurazione e riassicurazione”, “Brokeraggio assicurativo”, “Distribuzione assicurativa e riassicurativa”, “Mutua assicurazione” e “Riassicurazione”

    È illegittima la clausola dell’oggetto sociale della società tra agenti di assicurazione che preveda la distribuzione esclusiva dei prodotti della loro compagnia (10).

    È legittima la clausola recante l’oggetto che preveda, oltre allo svolgimento dell’attività di agenzia di assicurazione, anche l’attività di collocamento di prodotti bancari e finanziari, il cui svolgimento è consentito agli agenti di assicurazione dalla normativa che disciplina questa materia (11).

    A.10. Agenzia di investigazioni

    «Senza licenza del Prefetto è vietato ad enti o privati […] di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati» (12).

    A.11. Agenzia di viaggio

    «1. Le agenzie di viaggio e turismo sono le imprese turistiche che esercitano congiuntamente o disgiuntamente attività di produzione, organizzazione ed intermediazione di viaggi e soggiorni e ogni altra forma di prestazione turistica a servizio dei clienti, siano essi di accoglienza che di assistenza, con o senza vendita diretta al pubblico, ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti, in conformità al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

    2. Sono, altresì, considerate agenzie di viaggio le imprese esercenti in via principale l’organizzazione dell’attività di trasporto terrestre, marittimo, aereo, lacuale e fluviale quando assumono direttamente l’organizzazione di viaggi, crociere, gite ed escursioni comprendendo prestazioni e servizi aggiuntivi rispetto a quelli strettamente necessari al trasporto ed altresì quelle che esercitano attività locali e territoriali di noleggio, nonché ogni altra impresa che svolge attività ricollegabili alle precedenti. […]

    9. Non rientrano nella nozione di agenzia di viaggio e turismo, di intermediario, di venditore o di organizzatore di viaggio, e pertanto ad esse non si applicano le relative disposizioni ed i relativi obblighi, le persone fisiche o giuridiche che effettuano la vendita e la distribuzione dei cofanetti, o voucher, regalo che permettono di usufruire di servizi turistici anche disaggregati. La qualifica di agenzia di viaggio e turismo compete esclusivamente a chi emette e produce i predetti cofanetti, o voucher, regalo» (13).

    A.12. Agenzia in attività finanziaria

    «1. È agente in attività finanziaria il soggetto che promuove e conclude contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari finanziari previsti dal titolo V, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica, banche o Poste Italiane. Gli agenti in attività finanziaria possono svolgere esclusivamente l’attività indicata nel presente comma, nonché attività connesse o strumentali.

    2. L’esercizio professionale nei confronti del pubblico dell’attività di agente in attività finanziaria è riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto dall’Organismo previsto dall’articolo 128-undecies. […].

    4. Gli agenti in attività finanziaria svolgono la loro attività su mandato di un solo intermediario o di più intermediari appartenenti al medesimo gruppo. Nel caso in cui l’intermediario conferisca un mandato solo per specifici prodotti o servizi, è tuttavia consentito all’agente, al fine di offrire l’intera gamma di prodotti o servizi, di assumere due ulteriori mandati.

    5. Il mandante risponde solidalmente dei danni causati dall’agente in attività finanziaria, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.

    6. Gli agenti che prestano esclusivamente i servizi di pagamento sono iscritti in una sezione speciale dell’elenco di cui al comma 2 quando ricorrono le condizioni e i requisiti stabiliti con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia. I requisiti tengono conto del tipo di attività svolta. Ai soggetti iscritti nella sezione speciale non si applicano il secondo periodo del comma 1 e il comma 4.

    7. La riserva di attività prevista dal presente articolo non si applica ai soggetti convenzionati e agli agenti comunque denominati di cui all’articolo 1, comma 2, lettera nn), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, che prestano servizi di pagamento per conto di istituti di moneta elettronica o prestatori di servizi di pagamento aventi sede legale e amministrazione centrale in altro stato comunitario. Al fine di consentire l’esercizio dei controlli e l’osservanza delle misure dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, i predetti istituti designano un punto di contatto centrale, ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo II, capo V del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni» (14).

    «1. È vietata la contestuale iscrizione nell’elenco degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi […]» (15).

    «1. Non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria […]:

    • la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finanziamento unicamente per l’acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con le banche e gli intermediari finanziari. In tali contratti non sono ricompresi quelli relativi al rilascio di carte di credito;

    • la promozione e la conclusione, da parte di banche, intermediari finanziari, imprese di investimento, società di gestione del risparmio, SICAV, imprese assicurative, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica e Poste italiane S.p.A. di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e alla prestazione di servizi di pagamento;

    • la stipula, da parte delle associazioni di categoria e dei Confidi, di convenzioni con banche, intermediari finanziari ed altri soggetti operanti nel settore finanziario finalizzate a favorire l’accesso al credito delle imprese associate. Per la raccolta di richieste di finanziamento effettuate sulla base di dette convenzioni, le associazioni possono avvalersi di soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 128-novies, comma 1. Quanto previsto dalla presente lettera, è esteso alle società di servizi controllate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, costituite dalle associazioni stesse per il perseguimento delle finalità associative.

    1-bis. Non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria la promozione e il collocamento di contratti relativi alla concessione di finanziamenti o alla prestazione di servizi di pagamento da parte dei promotori finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 31 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, effettuate per conto del soggetto abilitato che ha conferito loro l’incarico di promotore finanziario. […].

    1-ter. Non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria la promozione e il collocamento di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma da parte degli agenti di assicurazione regolarmente iscritti nel Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’articolo 109, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, su mandato diretto di banche ed intermediari finanziari previsti dal titolo V del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. […].

    2. Per l’esercizio dell’attività di incasso di fondi su incarico di soggetti autorizzati alla prestazione di servizi di pagamento non è necessaria l’iscrizione nell’elenco degli agenti in attività finanziaria, a condizione che detta attività sia svolta sulla base di un contratto di esternalizzazione, che ne predetermini le modalità di svolgimento, abbia carattere meramente materiale e in nessun caso sia accompagnata da poteri dispositivi […]» (16).

    A.13. Agenzia in attività finanziaria di money transfer

    «6. Gli agenti in attività finanziaria che prestano esclusivamente i servizi di pagamento sono iscritti in una sezione speciale dell’elenco di cui al comma 2 quando ricorrono le condizioni e i requisiti stabiliti con regolamento (17) adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia. I requisiti tengono conto del tipo di attività svolta. […]» (18).

    A.14. Agricoltura

    Vedi le seguenti voci: “Agricoltura sociale”, “Agricoltura (attività connesse)” “Agriturismo”, “Agriturismo praticato dai pescatori”, “Centri di assistenza agricola”, “Consorzi agrari”, “Imprenditore agricolo professionale”

    A.15. Agricoltura (attività connesse)

    «1. L’attività di impollinazione è riconosciuta, a tutti gli effetti, attività agricola per connessione, ai sensi dell’articolo 2135, secondo comma, del codice civile» (19).

    «[…] la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, nonché di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell’articolo 2135, terzo comma, del codice civile […]» (20).

    «[…] la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell’articolo 2135, terzo comma, del codice civile […]» (21).

    A.16. Agricoltura sociale

    «1. Ai fini della presente legge, per agricoltura sociale si intendono le attività esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, in forma singola o associata, e dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, nei limiti fissati dal comma 4 del presente articolo, dirette a realizzare:

    • inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati, definiti ai sensi dell’articolo 2, numeri 3) e 4), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, di persone svantaggiate di cui all’articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale;

    • prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l’utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell’agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana;

    • prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l’ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante;

    • progetti finalizzati all’educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l’organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale, quali iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica.

    2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definiti i requisiti minimi e le modalità relativi alle attività di cui al comma 1.

    3. Le attività di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, esercitate dall’imprenditore agricolo, costituiscono attività connesse ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile» (22).

    A.17. Agriturismo

    «1. Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l’utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali. […]

    3. Rientrano fra le attività agrituristiche:

    • dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;

    • somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, ivi compresi i prodotti a carattere alcoolico e superalcoolico, con preferenza per i prodotti tipici e caratterizzati dai marchi DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG o compresi nell’elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, secondo le modalità indicate nell’articolo 4, comma 4;

    • organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini, alla quale si applica la legge 27 luglio 1999, n. 268;

    • organizzare, anche all’esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell’impresa, attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, nonché escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.

    4. Sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati nell’azienda agricola nonché quelli ricavati da materie prime dell’azienda agricola e ottenuti attraverso lavorazioni esterne» (23).

    A.18. Agriturismo praticato dai pescatori

    «1. Sono assimilate alle attività agrituristiche e sono ad esse applicabili le norme della presente legge, quelle svolte dai pescatori relativamente all’ospitalità, alla somministrazione dei pasti costituiti prevalentemente da prodotti derivanti dall’attività di pesca, nonché le attività connesse ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, e successive modificazioni, ivi compresa la pesca-turismo» (24).

    A.19. Amministrazione di altre società

    È legittima l’indicazione, come oggetto sociale, anche in via esclusiva, dell’attività di amministrazione di altre società (25).

    A.20. Amministrazione di condomini

    Vedi la voce “Condominio”

    A.21. Arbitrato nazionale ed internazionale

    È legittimo l’oggetto sociale che includa “l’organizzazione e l’amministrazione di procedimenti di arbitrato nazionale ed internazionale” (26).

    A.22. Armi

    «Salvo quanto è disposto per le armi da guerra dall’art. 28, non si possono fabbricare altre armi, assemblarle, introdurle nello Stato, esportarle, farne raccolta per ragioni di commercio o di industria, o porle comunque in vendita, senza licenza del Questore» (27).

    A.23. Artigianato

    «È artigiana l’impresa che, esercitata dall’imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui alla presente legge, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un’attività di produzione di beni, anche semilavorati, di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all’esercizio dell’impresa.

    È artigiana l’impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al precedente comma, è costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società per azioni ed in accomandita per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell’impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.

    È altresì artigiana l’impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al primo comma:

    • è costituita ed esercitata in forma di società a (SRL) responsabilità limitata con un unico socio sempreché il socio unico sia in possesso dei requisiti indicati dall’art. 2 e non sia unico socio di altra società a responsabilità limitata o socio di una società in accomandita semplice;

    • è costituita ed esercitata in forma di società in accomandita semplice, sempreché ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti indicati dall’art. 2 e non sia unico socio di una società a responsabilità limitata o socio di altra società in accomandita semplice»(28).

    A.24. Assicurazione, mutua assicurazione e riassicurazione

    Vedi anche le voci “Agenzia di assicurazioni”, “Brokeraggio assicurativo”, “Distribuzione assicurativa e riassicurativa”, “Mutua assicurazione” e “Riassicurazione”

    «1. L’esercizio dell’attività assicurativa nei rami vita e nei rami danni, come classificati all’articolo 2, è riservato alle imprese di assicurazione.

    2. L’impresa di assicurazione limita l’oggetto sociale all’esercizio dei soli rami vita oppure dei soli rami danni e della relativa riassicurazione.

    3. In deroga al comma 2, è consentito l’esercizio congiunto dei rami vita e dei soli rami danni infortuni e malattia di cui all’articolo 2, comma 3. L’impresa è tenuta ad una gestione separata per ciascuna delle due attività secondo le disposizioni stabilite dall’IVASS con regolamento.

    4. L’impresa di assicurazione può inoltre svolgere le operazioni connesse o strumentali all’esercizio dell’attività assicurativa o riassicurativa. Sono inoltre consentite le attività relative alla costituzione ed alla gestione delle forme di assistenza sanitaria e di previdenza integrative, nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge» (29).

    «1. Sono vietate le associazioni tontinarie o di ripartizione, le assicurazioni che hanno per oggetto il trasferimento del rischio di pagamento delle sanzioni amministrative e quelle che riguardano il prezzo del riscatto in caso di sequestro di persona. In caso di violazione del divieto il contratto è nullo e si applica l’articolo 167, comma 2.

    2. È vietata la costituzione nel territorio della Repubblica di società che hanno per oggetto esclusivo l’esercizio all’estero dell’attività assicurativa» (30).

    «1. L’IVASS rilascia l’autorizzazione di cui all’articolo 13 quando ricorrono le seguenti condizioni:

    • sia adottata la forma di società per azioni, di società cooperativa o di società di mutua assicurazione le cui quote di partecipazione siano rappresentate da azioni, costituite ai sensi, rispettivamente, degli articoli 2325, 2511 e 2546 del codice civile, nonché nella forma di società europea ai sensi del regolamento (CE) n. 2157/2001 relativo allo statuto della società europea e la forma di Società cooperativa europea (SCE) ai sensi del regolamento (CE) n. 1435/2003;

    • la direzione generale e amministrativa dell’impresa richiedente sia stabilita nel territorio della Repubblica;

    • l’impresa detenga i fondi propri di base ammissibili necessari per coprire il minimo assoluto del Requisito Patrimoniale Minimo, di cui all’articolo 47-ter, comma 1, lettera d), pari ad un importo non inferiore a:

    • 2.500.000 euro per le imprese di assicurazione danni, comprese le imprese di assicurazione captive, salva l’ipotesi in cui sia coperta la totalità o parte dei rischi compresi in uno dei rami da 10 a 15 elencati all’articolo 2, comma 3, nel qual caso l’importo è elevato a 3.700.000 euro;

    • 3.700.000 euro per le imprese di assicurazione vita, comprese le imprese di assicurazione captive;

    • 6.200.000 euro, ovvero la somma degli importi di cui ai numeri 1) e 2), per le imprese che esercitano congiuntamente i rami vita e danni di cui all’articolo 13, comma 1;

    • c-bis)l’impresa dimostri che sarà in grado di detenere i fondi propri ammissibili necessari per coprire in prospettiva il Requisito Patrimoniale di Solvibilità, di cui all’articolo 45-bis;

    • c-ter)l’impresa dimostri che sarà in grado di detenere i fondi propri di base ammissibili necessari per coprire in prospettiva il Requisito Patrimoniale Minimo di cui all’articolo 47-bis;

    • venga presentato, unitamente all’atto costitutivo e allo statuto, un programma di attività conforme alle indicazioni fornite all’articolo 14-bis, commi 1 e 2;

    • i titolari di partecipazioni qualificate siano in possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti dall’articolo 77 e sussistano i presupposti per il rilascio dell’autorizzazione prevista dall’articolo 68;

    • e-bis)l’impresa dimostri che sarà in grado di conformarsi al sistema di governo societario di cui al Titolo III, Capo I;

    • i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nonché coloro che svolgono funzioni fondamentali all’interno dell’impresa siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza indicati dall’articolo 76;

    • non sussistano, tra l’impresa o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l’effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza;

    • siano indicati il nome e l’indirizzo del mandatario per la liquidazione dei sinistri da designare in ciascuno degli altri Stati membri, se i rischi da coprire sono classificati nei rami 10 e 12 dell’articolo 2, comma 3, esclusa la responsabilità del vettore» (31).

    «1. L’impresa di cui all’articolo 52, comma 2, può esercitare esclusivamente i rami I e II di cui all’articolo 2, comma 1.

    2. L’impresa di cui all’articolo 52, comma 3, non può esercitare i rami 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 e 18 di cui all’articolo 2, comma 3.

    3. Le particolari mutue assicuratrici limitano l’oggetto sociale all’esercizio dei soli rami vita o dei soli rami danni ed alle operazioni connesse o strumentali. Si applica l’articolo 12» (32).

    «1. L’esercizio della sola attività riassicurativa è riservata alle imprese di riassicurazione.

    2. L’impresa di riassicurazione limita l’oggetto sociale all’esercizio della riassicurazione ed alle operazioni connesse o strumentali. Rientrano in tali operazioni la funzione di impresa di partecipazione e le attività svolte nell’ambito del settore finanziario ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142.

    3. È vietata la costituzione nel territorio della Repubblica di società che hanno per oggetto esclusivo l’esercizio all’estero dell’attività riassicurativa» (33).

    A.25. Associazioni di promozione sociale

    «1. Le associazioni di promozione sociale sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all’articolo 5, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

    1-bis. Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito nel comma 1, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l’associazione di promozione sociale è cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore se non formula richiesta di iscrizione in un’altra sezione del medesimo.

    2. Non sono associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

    3. Gli atti costitutivi delle associazioni di promozione sociale possono prevedere l’ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale»(34).

    A.26. Assunzione di partecipazioni ad opera di una s.r.l.

    L’art. 2361, co. 2, c.c. (in tema di assunzione di partecipazioni in altre imprese, comportante responsabilità illimitata per le obbligazioni delle imprese partecipate), è applicabile anche nelle s.r.l. (35).

    A.27. Assunzione di partecipazioni in altre società

    Vedi la voce “Società finanziarie”

    A.28. Attività e servizi strumentali ad attività professionali

    È legittima la costituzione di una società avente quale oggetto sociale l’attività di assunzione di partecipazioni, anche se svolta nei confronti del pubblico, in quanto tale attività non è soggetta al regime pubblicistico di vigilanza dettato per gli intermediari finanziari (a meno che si tratti di attività svolta con caratteristiche tali - ad esempio, l’attività di “negoziazione di titoli per conto proprio”, “gestione di portafogli”, “ricezione e trasmissione di ordini” - da integrare una fattispecie rientrante nell’ambito di un’attività per il cui esercizio è richiesta l’autorizzazione dell’autorità di vigilanza) (36).

    È legittima l’indicazione, come oggetto sociale, dell’attività di svolgimento di servizi organizzativi e materiali di attività professionali (37).

    Vedi le seguenti voci: “Società tra professionisti” e “Società tra professionisti non organizzati in Ordini o Collegi”

    A.29. Attività editoriale

    Vedi le seguenti voci: “Editoria” e “Edizione di giornali quotidiani”

    A.30. Attività finanziaria

    È legittima la costituzione di una società avente quale oggetto sociale l’attività di assunzione di partecipazioni, anche se svolta nei confronti del pubblico, in quanto tale attività non è soggetta al regime pubblicistico di vigilanza dettato per gli intermediari finanziari (a meno che si tratti di attività svolta con caratteristiche tali - ad esempio, l’attività di “negoziazione di titoli per conto proprio”, “gestione di portafogli”, “ricezione e trasmissione di ordini” - da integrare una fattispecie rientrante nell’ambito di un’attività per il cui esercizio è richiesta l’autorizzazione dell’autorità di vigilanza) (38).

    Vedi le seguenti voci: “Società finanziarie” e “Consulenza finanziaria”

    A.31. Attività finanziaria “strumentale”

    L’attività finanziaria, se prevista come strumentale per il conseguimento dell’oggetto sociale, deve essere chiaramente distinta dalla indicazione dell’oggetto sociale “vero e proprio” (39).

    A.32. Attività sportiva dilettantistica

    «1. Le società […] sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto […]. Nello statuto devono essere espressamente previsti: […] b) l’oggetto sociale con specifico riferimento all’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica; […] d) l’assenza di fini di lucro […]; h) l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.

    1-bis. Laddove le associazioni e le società sportive che siano state costituite per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n 117, abbiano assunto la qualifica di enti del terzo settore, anche nella forma di impresa sociale, e siano iscritte al Registro unico del terzo settore, il requisito dell’esercizio in via principale dell’attività dilettantistica di cui al comma 1, lettera 1b), non è richiesto.

    1-ter. Le società sportive dilettantistiche sono disciplinate dalle disposizioni del codice civile riguardanti il contenuto dell’atto costitutivo e dello statuto e la forma societaria adottata. Rimangono escluse le disposizioni riguardanti la distribuzione degli utili, fatto salvo quanto previsto all’articolo 8, commi 3 e 4-bis, e la distribuzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento» (40).

    «1. Le […] società sportive dilettantistiche possono esercitare attività diverse da quelle principali di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), a condizione che l’atto costitutivo o lo statuto lo consentano e che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali […]» (41).

    A.33. Attività sportiva professionistica

    «1. Le società sportive professionistiche sono costituite nella forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata. È obbligatoria la nomina del collegio sindacale.

    2. L’atto costitutivo prevede che la società possa svolgere esclusivamente attività sportive ed attività ad esse connesse o strumentali.

    3. L’atto costitutivo prevede altresì che una quota parte degli utili, non inferiore al 10 per cento, sia destinata a scuole giovanili di addestramento e formazione tecnico-sportiva.

    4. Prima di procedere al deposito dell’atto costitutivo, a norma dell’articolo 2330 del codice civile, la società deve ottenere l’affiliazione da una o da più Federazioni Sportive Nazionali […].

    7. Negli atti costitutivi delle società sportive professionistiche è prevista la costituzione di un organo consultivo che provvede, con pareri obbligatori ma non vincolanti, alla tutela degli interessi specifici dei tifosi. […]» (42).

    A.34. Autoscuole

    «L’autorizzazione per lo svolgimento di attività di educazione stradale, di istruzione e formazione dei conducenti di veicoli a motore è rilasciata previo accertamento della sussistenza dei requisiti prescritti dall’articolo 123 del codice (43), così come specificato nel presente regolamento» (44).

    «Le autoscuole possono svolgere, oltre all’attività di insegnamento alla guida, così come previsto all’art. 335 del regolamento di esecuzione del codice della strada, anche tutte quelle pratiche necessarie per il conseguimento dell’idoneità alla guida e per il rilascio delle patenti, comprese le relative certificazioni e nonché tutte le altre pratiche relative alle patenti di guida, come previsto agli articoli 6, 7 e 8 della legge 8 agosto 1991, n. 264» (45).

    A.35. Avvocati

    Vedi la voce “Società tra avvocati”

    A.36. Azioni o quote di OICR

    «2. Le SGR possono altresì: […]

    • commercializzare quote o azioni di OICR gestiti da terzi, in conformità alle regole di condotta stabilite dalla Consob, sentita la Banca d’Italia […]» (46).

    B.1. Banche

    «1. La raccolta di risparmio tra il pubblico (47) e l’esercizio del credito costituiscono l’attività bancaria. Essa ha carattere d’impresa.

    2. L’esercizio dell’attività bancaria è riservato alle banche.

    3. Le banche esercitano, oltre all’attività bancaria, ogni altra attività finanziaria, secondo la disciplina propria di ciascuna, nonché attività connesse o strumentali. Sono salve le riserve di attività previste dalla legge» (48).

    «1. […] è raccolta del risparmio l’acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma.

    2. La raccolta del risparmio tra il pubblico è vietata (49) ai soggetti diversi dalle banche» (50).

    B.2. Beneficio comune

    Vedi la voce “Società con finalità di beneficio comune”

    B.3. Benefit

    Vedi la voce “Società benefit (SB)”

    B.4. Brokeraggio assicurativo

    Vedi anche le voci “Agenzia di assicurazioni”, “Assicurazione, mutua assicurazione e riassicurazione”, “Distribuzione assicurativa e riassicurativa”, “Mutua assicurazione” e “Riassicurazione”

    Per l’esercizio dell’attività di brokeraggio assicurativo non è richiesta l’adozione di una particolare forma societaria (51).

    È legittimo l’oggetto sociale che prevede lo svolgimento non esclusivo dell’attività di brokeraggio assicurativo (cioè di intermediazione assicurativa) (52).

    C.1. Cambi

    Vedi la voce “Società finanziarie”

    C.2. Cartolarizzazione dei crediti

    «1. La società cessionaria, o la società emittente titoli se diversa dalla società cessionaria, hanno per oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti» (53).

    C.3. Centri di assistenza agricola

    «Lo statuto delle società richiedenti deve prevedere, nelle disposizioni riguardanti l’oggetto sociale, lo svolgimento delle attività di cui all’art. 2, lettera a). Le altre attività previste nell’oggetto sociale e quelle effettivamente svolte devono comunque essere, per contenuto e per funzione, compatibili con lo svolgimento delle funzioni del Caa» (54).

    «1. Il Caa, può svolgere: a) le attività di servizio di cui all’art. 3-bis, comma 1, lettere a), b), c), del decreto n. 165/1999, sulla base di specifiche convenzioni sia con l’organismo di coordinamento sia con gli organismi pagatori, a meno che dette attività di servizio non siano assegnate in via esclusiva dalla normativa comunitaria o nazionale ad altri soggetti; b) ulteriori servizi e attività, sulla base di specifiche convenzioni con le regioni, le province autonome e altri soggetti pubblici secondo quanto previsto dall’art. 3-bis, comma 4, del decreto n. 165/1999; c) nella fase istruttoria delle istanze relative all’esercizio dell’attività agricola presentate ai sensi dell’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e successive modifiche ed integrazioni, l’attività di verifica della completezza documentale, con particolare riguardo a: gli adempimenti delle imprese agricole previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di sicurezza alimentare e di igiene degli alimenti, nei limiti di applicabilità al settore agricolo di tale normativa; le istanze di concessione alle imprese agricole dei contributi sui premi assicurativi e degli interventi compensativi, nonché la sottoscrizione di polizze assicurative collettive, di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102; l’adempimento degli obblighi in materia di tutela del territorio e di salvaguardia dell’ambiente» (55).

    C.4. Centri di assistenza doganale

    Vedi anche la voce “Spedizioniere doganale”

    «1-sexies. Gli spedizionieri doganali iscritti all’albo professionale istituito con legge 22 dicembre 1960, n. 1612, da almeno tre anni possono svolgere, in conformità alle disposizioni dettate con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, oltre a quelli previsti dalla predetta legge, i seguenti compiti:

    • svolgimento, per conto degli operatori autorizzati e su espressa delega, di adempimenti previsti dal regime di detenzione, di circolazione e di controllo applicabile, in ambito comunitario, ai beni soggetti ad accisa;

    • tenuta e conservazione di atti e scritture contabili relativi ai controlli richiamati nel comma 1 del presente articolo e a quelli qualitativi e quantitativi delle merci, anche al fine di rilasciare copie e certificati o estratti attestandone la conformità all’originale, o in ordine ad eventuali vincoli relativi alla destinazione delle merci, a richiesta dell’utenza o di pubbliche amministrazioni;

    • acquisizione, elaborazione e trasmissione dei dati relativi agli scambi internazionali nell’interesse dell’utenza, anche ai fini delle rilevazioni statistiche previste dalla normativa nazionale e comunitaria;

    • custodia e vendita delle merci cadute in abbandono ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43» (56).

    «1-septies. Gli spedizionieri doganali di cui al comma 1-sexies possono costituire società di capitali con capitale minimo di 100 milioni di lire, aventi per oggetto sociale esclusivamente l’esercizio di assistenza doganale, al fine di svolgere, conformemente all’autorizzazione del Ministro delle finanze, oltre quelli indicati nel comma 1-sexies, anche i seguenti compiti: a) ricevere o emettere dichiarazioni doganali, asseverarne il contenuto previa acquisizione e controllo formale della relativa documentazione commerciale, anche per l’adozione dei programmi e dei criteri selettivi per la visita totale o parziale delle merci; b) asseverazione dei dati acquisiti ed elaborati secondo quanto previsto dalle lettere a), b) e c) del comma 1-sexies per l’espletamento di formalità derivanti dalla normativa comunitaria» (57).

    «L’attività degli spedizionieri doganali accreditati presso le dogane della Repubblica a norma della legislazione vigente viene, a tutti gli effetti giuridici, riconosciuta quale professione qualificata avente per oggetto le materie: fiscale, merceologica, valutaria, e quant’altro si riferisce al campo doganale» (58).

    C.5. Centri di assistenza fiscale

    «1. I centri costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma l dell’art. 32 prestano l’assistenza fiscale alle imprese. […]

    2. I centri costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e) e f) del comma l dell’art. 32 prestano l’assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di redditi di lavoro autonomo e d’impresa di cui agli articoli 49, comma 1, e 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

    3. I centri prestano assistenza fiscale ai contribuenti che la richiedono e, in particolare:

    • elaborano e predispongono le dichiarazioni tributarie, nonché curano gli ulteriori adempimenti tributari;

    • redigono le scritture contabili;

    • verificano la conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni alla relativa documentazione;

    • consegnano al contribuente copia della dichiarazione elaborata e del prospetto di liquidazione delle imposte;

    • comunicano ai sostituti d’imposta il risultato finale delle dichiarazioni stesse, ai fini del conguaglio a credito o a debito in sede di ritenuta d’acconto;

    • inviano all’amministrazione finanziaria le dichiarazioni dei redditi e le scelte ai fini della destinazione dell’otto e del quattro per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.

    4. In relazione alla dichiarazione annuale dei redditi dei titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere a), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, e l) del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché dei redditi indicati all’Art. 49, comma 2 (59), lettera a), del medesimo testo unico, i centri costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e) e f) del comma 1 dell’Art. 32, svolgono le attività di cui alle lettere da c) a f) del comma 3 assicurando adeguati livelli di servizio. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono definiti i livelli di servizio anche in relazione agli esiti dell’assistenza fiscale e le relative modalità di misurazione» (60).

    C.6. Cessioni di credito pro soluto e pro solvendo

    Vedi le seguenti voci: “Factoring”, “Società finanziarie” e “Società per la cartolarizzazione dei crediti”

    C.7. Collocamento di forme pensionistiche complementari

    Vedi la voce “Forme pensionistiche complementari”

    C.8. Commercio dell’oro

    Vedi le voci “Compro oro”, “Oro” e “Oro e intermediazione finanziaria”

    C.9. Compro oro

    Vedi anche le voci “Oro” e “Oro e intermediazione finanziaria”

    1. […] s’intendono per: […] b) attività di compro oro: l’attività commerciale consistente nel compimento di operazioni di compro oro, esercitata in via esclusiva ovvero in via secondaria rispetto all’attività prevalente; […] h) metalli preziosi: i metalli definiti dall’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251; […] m) oggetto prezioso usato: un oggetto in oro o in altri metalli preziosi nella forma del prodotto finito o di gioielleria, ovvero nella forma di rottame, cascame o avanzi di oro e materiale gemmologico; […] o) operazione di compro oro: la compravendita, all’ingrosso o al dettaglio ovvero la permuta di oggetti preziosi usati; […]» (61).

    C.10. Concessionari per la riscossione mediante ruolo

    «2. La concessione del servizio di riscossione mediante ruolo è affidata dal Ministero delle finanze a società per azioni con capitale, interamente versato, pari ad almeno 5 miliardi di lire, aventi come oggetto lo svolgimento di tale servizio, di compiti ad esso connessi o complementari indirizzati anche al supporto delle attività tributarie e di gestione patrimoniale degli enti creditori diversi dallo Stato, delle altre attività di riscossione ad essi attribuite dalla legge e che non siano state dichiarate decadute da precedenti concessioni del servizio stesso» (62).

    C.11. Concessione di finanziamenti

    «1. L’esercizio nei confronti del pubblico dell’attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d’Italia» (63).

    «1. La Banca d’Italia autorizza gli intermediari finanziari ad esercitare la propria attività al ricorrere delle seguenti condizioni:

    • sia adottata la forma di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperativa;

    • la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica;

    • il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d’Italia anche in relazione al tipo di operatività;

    • venga presentato un programma concernente l’attività iniziale e la struttura organizzativa, unitamente all’atto costitutivo e allo statuto;

    • sussistano i presupposti per il rilascio dell’autorizzazione prevista dall’articolo 19 per i titolari delle partecipazioni ivi indicate;

    • e-bis)i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei, secondo quanto previsto ai sensi dell’articolo 110;

    • non sussistano, tra gli intermediari finanziari o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l’effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza;

    • l’oggetto sociale sia limitato alle sole attività di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 106» (64).

    «1. Per attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma si intende la concessione di crediti, ivi compreso il rilascio di garanzie sostitutive del credito e di impegni di firma. Tale attività comprende, tra l’altro, ogni tipo di finanziamento erogato nella forma di:

    • locazione finanziaria;

    • acquisto di crediti a titolo oneroso;

    • credito ai consumatori, così come definito dall’articolo 121, t.u.b.;

    • credito ipotecario;

    • prestito su pegno;

    • rilascio di fideiussioni, avallo, apertura di credito documentaria, accettazione, girata, impegno a concedere credito, nonché ogni altra forma di rilascio di garanzie e di impegni di firma.

    2. Non costituisce attività di concessione di finanziamenti, oltre ai casi di esclusione previsti dalla legge:

    • l’acquisto dei crediti di imposta sul valore aggiunto relativi a cessioni di beni e servizi nei casi previsti dalla normativa vigente;

    • l’acquisto, a titolo definitivo, di crediti da parte di società titolari della licenza per l’attività di recupero stragiudiziale di crediti ai sensi dell’articolo 115 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza quando ricorrono le seguenti condizioni:

    • i crediti sono acquistati a fini di recupero e sono ceduti da:

    • i. banche o altri intermediari finanziari sottoposti alla vigilanza della Banca d’Italia, i quali li hanno classificati in sofferenza, ovvero

    • ii. soggetti diversi da quelli indicati al punto i), purché si tratti di crediti vantati nei confronti di debitori che versano in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, secondo quanto accertato dai competenti organi sociali; non rileva, a tal fine, l’esistenza di garanzie reali o personali;

    • i finanziamenti ricevuti da terzi dalla società acquirente non superano l’ammontare complessivo del patrimonio netto;

    • il recupero dei crediti acquistati avviene senza la stipula di nuovi contratti di finanziamento con i debitori ceduti, la novazione di quelli in essere, la modifica delle condizioni contrattuali; non rilevano a tali fini l’estinzione anticipata e la posticipazione dei termini di pagamento» (65).

    «1. L’attività di concessione di finanziamenti si considera esercitata nei confronti del pubblico qualora sia svolta nei confronti di terzi con carattere di professionalità.

    2. Non configurano operatività nei confronti del pubblico:

    • tutte le attività esercitate esclusivamente nei confronti del gruppo di appartenenza ad eccezione dell’attività di acquisto di crediti vantati nei confronti di terzi da intermediari finanziari del gruppo medesimo;

    • l’acquisto di crediti vantati da terzi nei confronti di società del gruppo di appartenenza;

    • l’attività di rilascio di garanzie, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f) del presente decreto, quando anche uno solo tra l’obbligato garantito e il beneficiario della garanzia faccia parte del medesimo gruppo del garante;

    • i finanziamenti concessi, sotto qualsiasi forma, da produttori di beni e servizi o da società del gruppo di appartenenza, a soggetti appartenenti alla medesima filiera produttiva o distributiva del bene o del servizio quando ricorrano le seguenti condizioni:

    • i destinatari del finanziamento non siano consumatori ai sensi dell’articolo 121, t.u.b., né utilizzatori finali del bene o servizio;

    • il contratto di finanziamento sia collegato a un contratto per la fornitura o somministrazione di beni o servizi, di natura continuativa ovvero di durata non inferiore a quella del finanziamento concesso;

    • i finanziamenti concessi da un datore di lavoro o da società del gruppo di appartenenza esclusivamente ai propri dipendenti o a coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l’inserimento nell’organizzazione del datore di lavoro, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato, al di fuori della propria attività principale, senza interessi o a tassi annui effettivi globali inferiori a quelli prevalenti sul mercato;

    • le attività di concessione di finanziamenti poste in essere da società costituite per singole operazioni di raccolta o di impiego e destinate a essere liquidate una volta conclusa l’operazione, purché le limitazioni dell’oggetto sociale, delle possibilità operative e della capacità di indebitamento risultino dalla disciplina contrattuale e statutaria della società ed essa sia consolidata integralmente nel bilancio consolidato della capogruppo di un gruppo bancario, finanziario o di SIM» (66).

    C.12. Condominio

    L’attività di amministrazione di condomini, se svolta professionalmente, non può essere esercitata dalle società di mediazione (67).

    C.13. Confidi

    «2. I confidi, salvo quanto stabilito dal comma 32, svolgono esclusivamente l’attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali, nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge.

    3. Nell’esercizio dell’attività di garanzia collettiva dei fidi possono essere prestate garanzie personali e reali, stipulati contratti volti a realizzare il trasferimento del rischio, nonché utilizzati in funzione di garanzia depositi indisponibili costituiti presso i finanziatori delle imprese consorziate o socie» (68).

    C.14. Confidi di secondo grado

    «1. […] “confidi di secondo grado”, i consorzi con attività esterna nonché quelli di garanzia collettiva dei fidi tra liberi professionisti, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, costituiti dai confidi ed eventualmente da imprese consorziate o socie di questi ultimi o da altre imprese […]» (69).

    C.15. Confidi e rilascio di garanzie ai dipendenti delle imprese consorziate

    Non può rientrare nell’oggetto sociale dei Confidi l’attività di rilascio di garanzie al fine di facilitare l’accesso al credito da parte dei dipendenti delle imprese consorziate (70).

    C.16. Consorzi agrari

    «1. I consorzi agrari hanno lo scopo di contribuire all’innovazione ed al miglioramento della produzione agricola, nonché alla predisposizione e gestione di servizi utili all’agricoltura.

    2. I consorzi possono inoltre compiere operazioni di credito-agrario di esercizio in natura, ai sensi dell’articolo 153 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché di anticipazione ai produttori in caso di conferimento di prodotti agricoli all’ammasso volontario, e possono partecipare a società i cui scopi interessino l’attività consortile o promuoverne la costituzione» (71).

    «1. […] i consorzi agrari sono costituiti in società cooperative disciplinate dalle disposizioni di cui agli articoli 2511 e seguenti del medesimo codice. L’uso della denominazione di consorzio agrario è riservato esclusivamente alle società cooperative di cui al presente comma. I consorzi agrari sono considerati cooperative a mutualità prevalente indipendentemente dai criteri stabiliti dall’articolo 2513 del codice civile qualora rispettino i requisiti di cui all’articolo 2514 del medesimo codice […]» (72).

    C.17. Consorzi per l’internazionalizzazione

    «3. I consorzi per l’internazionalizzazione hanno per oggetto la diffusione internazionale dei prodotti e dei servizi delle piccole e medie imprese nonché il supporto alla loro presenza nei mercati esteri anche attraverso la collaborazione e il partenariato con imprese estere» (95).

    C.18. Consorzi stabili

    «2. […] i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa […]» (73).

    C.19. Consulenza aziendale

    È legittima la clausola dell’oggetto sociale che preveda l’attività di consulenza ad aziende (74).

    C.20. Consulenza del lavoro

    Vedi la voce “Società tra consulenti del lavoro”

    C.21. Consulenza finanziaria alle imprese

    Vedi la voce “Società finanziarie”

    C.22. Consulenza finanziaria e in materia di investimenti

    Vedi anche la voce “Servizi di investimento”

    «1. […] si intendono per: […]

    • “società di consulenza finanziaria”: le società costituite in forma di società per azioni o società a responsabilità limitata che prestano la consulenza in materia di investimenti, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti, di cui all’articolo 18-ter, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

    • “consulenza in materia di investimenti”: il servizio di investimento di cui all’articolo 1, comma 5-septies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; […]» (75).

    «1. Le società di consulenza finanziaria svolgono l’attività di consulenza in materia di investimenti e ogni altra attività consentita nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti. Resta fermo il rispetto delle cause di incompatibilità determinate dalla Consob ai sensi dell’articolo 18-bis, comma 7, lett. c) del Testo Unico» (76).

    «5-septies. Per “consulenza in materia di investimenti” si intende la prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo a una o più operazioni relative a strumenti finanziari» (77).

    C.23. Consulenza in materia di investimenti

    Vedi anche la voce “Servizi di investimento”

    «2. Le SGR possono: […]

    • prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti; […]» (78).

    C.24. Consulenza nella gestione di patrimoni

    Vedi la voce “Società finanziarie”

    C.25. Consulenza per investimenti

    Vedi le seguenti voci: “Consulenza finanziaria”, “Consulenza in materia di investimenti” e “Servizi di investimento”

    C.26. Consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto

    «Ai fini della presente legge, per attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto si intende lo svolgimento di compiti di consulenza e di assistenza nonché di adempimenti, come specificati nella tabella A allegata alla presente legge e comunque ad essi connessi, relativi alla circolazione di veicoli e di natanti a motore, effettuato a titolo oneroso per incarico di qualunque soggetto interessato» (79).

    C.27. Consulenza strategica alle imprese

    Vedi la voce “Società finanziarie”

    C.28. Contratti su tassi di cambio e tassi d’interesse

    Vedi la voce “Società finanziarie”

    C.29. Cooperative edilizie di abitazione

    «L’espressione:

    • “cooperative edilizie di abitazione” indica le cooperative costituite ai sensi dell’art. 2511 e seguenti del codice civile che hanno come scopo mutualistico e come oggetto sociale principale l’assegnazione di alloggi ai soci in proprietà, in godimento, ovvero in locazione, nonché in via accessoria o strumentale, attività o servizi anche di interesse collettivo connessi direttamente all’oggetto sociale principale e comunque sempre riconducibili all’attività caratteristica delle cooperative di abitazione; […]» (80).

    C.30. Cooperativa sociale

    La cooperativa sociale può avere per oggetto le seguenti attività (81):

    • gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;

    • attività finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate;

    • attività di accoglienza e integrazione sociale dei migranti;

    • interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge n. 328/2000; interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge n. 104/1992 e alla legge n. 112/2016;

    • interventi e prestazioni sanitarie;

    • prestazioni socio-sanitarie;

    • educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge n. 53/2003; attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

    • formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;

    • servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone svantaggiate;

    • agricoltura sociale

    • riqualificazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata.

    C.31. Crediti (acquisto, gestione, incasso)

    Vedi le seguenti voci: “Factoring”, “Società finanziarie” e “Società per la cartolarizzazione dei crediti”

    C.32. Credito al consumo

    Vedi la voce “Società finanziarie”

    C.33. Credito commerciale

    Vedi la voce “Società finanziarie”

    C.34. Credito con garanzia ipotecaria

    Vedi la voce “Società finanziarie”

    C.35. Crowdfunding (gestione di portali per raccolta di capitali)

    «1. È gestore di portali il soggetto che esercita professionalmente il servizio di gestione di portali per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese e per le imprese sociali ed è iscritto nel registro di cui al comma 2.

    2. L’attività di gestione di portali per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese e per le imprese sociali è riservata alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle imprese di paesi terzi diverse dalle banche autorizzate in Italia, ai gestori di cui all’articolo 1, comma 1, lettera q-bis), limitatamente all’offerta di quote o azioni di Oicr che investono prevalentemente in piccole e medie imprese e alle banche, autorizzati ai relativi servizi di investimento, nonché ai soggetti iscritti in un apposito registro tenuto dalla Consob, a condizione che questi ultimi trasmettano gli ordini riguardanti la sottoscrizione e la compravendita di strumenti finanziari rappresentativi di capitale esclusivamente a banche, Sim, imprese di investimento UE e imprese di paesi terzi diverse dalla banche, e gli ordini riguardanti azioni o quote degli Oicr ai relativi gestori. Ai soggetti iscritti in tale registro non si applicano le disposizioni della parte II, titolo II, capo II e dell’articolo 32.

    3. L’iscrizione nel registro di cui al comma 2 è subordinata al ricorrere dei seguenti requisiti:

    • forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;

    • sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica;

    • oggetto sociale conforme con quanto previsto dal comma 1; […]» (82).

    C.36. Custodia e amministrazione di valori mobiliari

    Vedi la voce “Società finanziarie”

    D.1. Distribuzione assicurativa e riassicurativa

    Vedi anche le voci “Agenzia di assicurazioni”, “Assicurazione, mutua assicurazione e riassicurazione”, “Brokeraggio assicurativo”, “Mutua assicurazione” e “Riassicurazione”

    «1. L’attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa consiste nel proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza o compiere altri atti preparatori relativi alla conclusione di tali contratti o nella conclusione di tali contratti, ovvero nella collaborazione alla gestione o all’esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati. Rientra nell’attività di distribuzione assicurativa la fornitura, tramite un sito internet o altri mezzi, di informazioni, relativamente a uno o più contratti di assicurazione, anche confrontati o ordinati, sulla base di criteri eventualmente scelti dal cliente, in termini di premi ed eventuali sconti applicati o di ulteriori caratteristiche del contratto, se il cliente è in grado di concludere direttamente o indirettamente lo stesso» (83).

    D.2. Distribuzione di energia elettrica

    «1. […] l’attività di distribuzione di energia elettrica per le imprese le cui reti alimentano almeno 100.000 clienti finali è svolta in regime di separazione societaria rispetto all’attività di vendita […]» (84).

    D.3. Dogane

    Vedi la voce “Centri di assistenza doganale”

    E.1. E-commerce

    È legittima l’indicazione, come oggetto sociale, dell’attività di e-commerce (85).

    E.2. Editoria

    L’oggetto sociale delle società che svolgono attività editoriale non deve essere l’oggetto esclusivo di tali società, le quali pertanto possono avere per oggetto anche lo svolgimento di attività diverse da quelle editoriali (86).

    E.3. Edizione di giornali quotidiani

    «L’esercizio dell’impresa editrice di giornali quotidiani è riservato alle persone fisiche, nonché alle società costituite nella forma della società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni, in accomandita per azioni o cooperativa, il cui oggetto comprenda l’attività editoriale, esercitata attraverso qualunque mezzo e con qualunque supporto, anche elettronico, l’attività tipografica, radiotelevisiva o comunque attinente all’informazione e alla comunicazione, nonché le attività connesse funzionalmente e direttamente a queste ultime» (87).

    E.4. Energia da fonti rinnovabili

    «[…] la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, nonché di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell’articolo 2135, terzo comma, del codice civile […]» (88).

    «[…] la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell’articolo 2135, terzo comma, del codice civile […]» (89).

    E.5. Energia elettrica

    Vedi le seguenti voci: “Distribuzione di energia elettrica”, “Energia da fonti rinnovabili” e “Produzione di energia elettrica”

    E.6. Enti del Terzo Settore

    «1. Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore» (90).

    «1. Gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l’esercizio, le attività aventi ad oggetto:

    • interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

    • interventi e prestazioni sanitarie;

    • prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

    • educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

    • interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

    • interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

    • formazione universitaria e post-universitaria;

    • ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

    • organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

    • radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

    • organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

    • formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

    • servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

    • cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

    • attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell’ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un’area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l’accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l’obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un’esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

    • servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

    • alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

    • accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

    • agricoltura sociale, ai sensi dell’articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

    • organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

    • beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

    • promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

    • promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

    • cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;

    • protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

    • riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata» (91).

    «1. Gli enti del Terzo settore possono esercitare attività diverse da quelle di cui all’articolo 5, a condizione che l’atto costitutivo o lo statuto lo consentano e siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di cui all’articolo 97, tenendo conto dell’insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all’insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale» (92).

    E.7. Enti filantropici

    «1. Gli enti filantropici sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione riconosciuta o di fondazione al fine di erogare denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale» (93).

    E.8. Erboristeria

    «1. Gli esercizi commerciali di cui all’articolo 4, comma 1, lettere d), e) e f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, possono effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione, di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica, previa comunicazione al Ministero della salute e alla regione in cui ha sede l’esercizio e secondo le modalità previste dal presente articolo. È abrogata ogni norma incompatibile» (94).

    F.1. Facchinaggio

    «1) Facchinaggio svolto anche con l’ausilio di mezzi meccanici o diversi, o con attrezzature tecnologiche, comprensivo delle attività preliminari e complementari alla movimentazione delle merci e dei prodotti:

    • portabagagli, facchini e pesatori dei mercati agro-alimentari, facchini degli scali ferroviari, compresa la presa e consegna dei carri, facchini doganali, facchini generici, accompagnatori di bestiame, ed attività preliminari e complementari; facchinaggio svolto da cooperative nelle aree portuali;

    • insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, gestione del ciclo logistico (magazzini e/o ordini in arrivo e partenza), pulizia magazzini e piazzali, depositi colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e cernita con o senza incestamento, insaccamento od imballaggio di prodotti ortofrutticoli, carta da macero, piume e materiali vari, mattazione, scuoiatura, toelettatura e macellazione, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e simili, ed attività preliminari e complementari […]» (95).

    F.2. Factoring

    Vedi anche la voce “Società finanziarie”

    «1. La cessione di crediti pecuniari verso corrispettivo è disciplinata dalla presente legge, quando concorrono le seguenti condizioni:

    • il cedente è un imprenditore;

    • i crediti ceduti sorgono da contratti stipulati dal cedente nell’esercizio dell’impresa;

    • il cessionario è una banca o un intermediario finanziario disciplinato dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell’art. 25 comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti d’impresa o un soggetto, costituito in forma di società di capitali, che svolge l’attività di acquisto di crediti, vantati nei confronti di terzi, da soggetti del gruppo di appartenenza che non siano intermediari finanziari oppure di crediti vantati da terzi nei confronti di soggetti del gruppo di appartenenza, ferme restando le riserve di attività previste ai sensi del citato testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia» (96).

    F.3. Family office

    È legittima la clausola dell’oggetto sociale che preveda l’attività di family office (espressione utilizzata nella prassi per designare i soggetti che prestano servizi di consulenza e assistenza in ordine alla gestione di patrimoni e al passaggio generazionale) (97).

    F.4. Farmacie e farmacisti

    Vedi la voce “Società tra farmacisti”

    F.5. Ferrovie

    «L’ente “Ferrovie dello Stato” provvede con criteri di economicità e di efficienza e nel rispetto dei principi della normativa comunitaria: […]

    • a partecipare, anche in posizione minoritaria, a società o enti operanti in Italia o all’estero, aventi per fini l’acquisizione e l’incremento dei trasporti per ferrovia, la ricerca applicata nel campo ferroviario, l’esercizio di attività complementari, accessorie o, comunque, connesse con quelle ferroviarie, lo svolgimento di attività coordinate in materia di trasporti, nonché la progettazione esecutiva e la costruzione delle linee e delle infrastrutture ferroviarie per il sistema alla velocità, per le quali il recupero e la remunerazione del capitale investito avviene attraverso lo sfruttamento economico effettuato da parte della società stessa. Ad essa in nessun caso possono partecipare fornitori e costruttori interessati alla realizzazione degli investimenti effettuati dalla società. L’esercizio delle infrastrutture così realizzate è riservato alla gestione unitaria dell’ente “Ferrovie dello Stato”; […]

    • l) a partecipare, anche in posizione minoritaria, a società o enti con sede legale all’estero, operanti anche in altri Paesi, aventi per finalità la fornitura a terzi di materiale connesso all’attività di trasporto ferroviario, la consulenza e l’assistenza tecnica, lo studio, la progettazione, la costruzione e la gestione temporanea nella fase di avviamento delle linee o infrastrutture ferroviarie in territorio estero; […]» (98).

    F.6. Fiduciarie

    Vedi la voce “Società fiduciarie”

    F.7. Finanziamenti

    Vedi la voce “Concessione di finanziamenti”

    F.8. Fondi pensione

    «2. Le SGR possono […]

    • istituire e gestire fondi pensione […]» (99).

    F.9. Formazione

    È legittima la clausola dell’oggetto sociale che preveda lo svolgimento dell’attività di formazione (ad esempio: “formazione alle imprese”; “formazione professionale”; “formazione ad insegnanti”; “corsi di formazione obbligatoria all’apprendistato”) (100).

    F.10. Formazione scolastica

    È legittima la clausola dell’oggetto sociale che preveda lo svolgimento dell’attività di formazione scolastica (ad esempio: “lezioni scolastiche di ogni genere”; “attività di insegnamento di ogni ordine e grado”; “recupero anni scolastici di ogni ordine e grado”; lezioni individuali anche domiciliari”; “scuole di lingue”), nel rispetto della normativa applicabile (101).

    F.11. Forfaiting

    Vedi la voce “Società finanziarie”

    F.12. Forme pensionistiche complementari

    È lecita l’attività di collocamento di forme pensionistiche complementari da parte degli intermediari assicurativi (fatta eccezione per la vendita tramite reti di vendita multilevel marketing) (102).

    G.1. Garanzie e impegni di firma

    Vedi la voce “Società finanziarie”

    G.2. Gas naturale: distribuzione

    «2. […] l’attività di distribuzione di gas naturale è oggetto di separazione societaria da tutte le altre attività del settore del gas» (103).

    G.3. Gas naturale: distribuzione e vendita

    «4. […] le imprese di gas naturale che svolgono nel settore del gas unicamente attività di distribuzione e di vendita e che forniscono meno di centomila clienti finali separano societariamente le stesse attività di distribuzione e di vendita» (104).

    G.4. Gas naturale: trasporto e dispacciamento

    «1. […] l’attività di trasporto e dispacciamento di gas naturale è oggetto di separazione societaria da tutte le altre attività del settore del gas, ad eccezione dell’attività di stoccaggio, che è comunque oggetto di separazione contabile e gestionale dall’attività di trasporto e dispacciamento e di separazione societaria da tutte le altre attività del settore del gas» (128).

    G.5. Gas naturale: vendita

    «3. […] la vendita di gas naturale può essere effettuata unicamente da società che non svolgano alcuna altra attività nel settore del gas naturale, salvo l’importazione, l’esportazione, la coltivazione e l’attività di cliente grossista» (105).

    G.6. Gestione accentrata di strumenti finanziari

    Vedi la voce “Società di gestione accentrata di strumenti finanziari”

    G.7. Gestione collettiva del risparmio

    «1. L’esercizio in via professionale del servizio di gestione collettiva del risparmio è riservato alle Sgr, alle Sicav, alle Sicaf, alle società di gestione UE che gestiscono OICVM italiani, ai GEFIA UE e ai GEFIA non UE che gestiscono un FIA italiano, secondo le disposizioni del presente titolo» (106).

    G.8. Gestione dei servizi di liquidazione

    Vedi la voce “Società di gestione dei servizi di liquidazione”

    G.9. Gestione dei sistemi di garanzia

    Vedi la voce “Società di gestione dei sistemi di garanzia”

    G.10. Gestione dell’identità digitale

    «1. […] si intende per […] l) gestori dell’identità digitale: le persone giuridiche accreditate allo SPID che, in qualità di gestori di servizio pubblico, previa identificazione certa dell’utente, assegnano, rendono disponibili e gestiscono gli attributi utilizzati dal medesimo utente al fine della sua identificazione informatica. Essi inoltre, forniscono i servizi necessari a gestire l’attribuzione dell’identità digitale degli utenti, la distribuzione e l’interoperabilità delle credenziali di accesso, la riservatezza delle informazioni gestite e l’autenticazione informatica degli utenti» (107).

    «3. Al fine di ottenere l’accreditamento gli interessati devono:

    • avere forma giuridica di società di capitali e un capitale sociale non inferiore a cinque milioni di euro (108);

    • garantire il possesso, da parte dei rappresentanti legali, dei soggetti preposti all’amministrazione e dei componenti degli organi preposti al controllo, dei requisiti di onorabilità richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche ai sensi dell’art. 26 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

    • dimostrare la capacità organizzativa e tecnica necessaria per svolgere l’attività di gestione dell’identità digitale; […]

    • essere in possesso della certificazione di conformità del proprio sistema di gestione per la sicurezza delle informazioni ad essi relative, alla norma ISO/IEC 27001, rilasciata da un terzo indipendente a tal fine autorizzato secondo le norme vigenti in materia; […]» (109).

    G.11. Gestione di patrimoni

    Vedi la voce “Società finanziarie”

    G.12. Gestione di portafogli

    «2. Le SGR possono altresì:

    a) prestare il servizio di gestione di portafogli; […]» (110).

    H.1. Holding

    Vedi la voce “Assunzione di partecipazioni”

    I.1. Import-export

    È legittima l’indicazione, come oggetto sociale, dello svolgimento di attività di “import-export”, senza necessità di ulteriori specificazioni (111).

    I.2. Imposte

    Vedi le seguenti voci: “Centri di assistenza fiscale” e “Concessionari per la riscossione mediante ruolo”

    I.3. Imprenditore agricolo professionale

    «3. Le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile […]» (112).

    I.4. Impresa turistica e attività ricettiva

    «1. Ai fini del presente decreto legislativo sono imprese turistiche quelle che esercitano attività economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione, l’intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi, tra cui gli stabilimenti balneari, di infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di somministrazione facenti parte dei sistemi turistici locali, concorrenti alla formazione dell’offerta turistica» (113).

    «2. Per attività ricettiva si intende l’attività diretta alla produzione di servizi per l’ospitalità esercitata nelle strutture ricettive. Nell’ambito di tale attività rientra altresì, unitamente alla prestazione del servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati, nonché la fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva o strumenti informatici, cartoline e francobolli alle persone alloggiate, nonché la gestione, ad uso esclusivo di dette persone, attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza. Nella licenza di esercizio di attività ricettiva è ricompresa anche la licenza per la somministrazione di alimenti e bevande per le persone non alloggiate nella struttura nonché, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente, per le attività legate al benessere della persona o all’organizzazione congressuale» (114).

    I.5. Incubatore di start-up

    «5. Ai fini del presente decreto, l’incubatore di start-up innovative certificato, di seguito: “incubatore certificato” è una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai sensi dell’articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative ed è in possesso dei seguenti requisiti:

    • dispone di strutture, anche immobiliari, adeguate ad accogliere start-up innovative, quali spazi riservati per poter installare attrezzature di prova, test, verifica o ricerca;

    • dispone di attrezzature adeguate all’attività delle start-up innovative, quali sistemi di accesso in banda ultralarga alla rete internet, sale riunioni, macchinari per test, prove o prototipi;

    • è amministrato o diretto da persone di riconosciuta competenza in materia di impresa e innovazione e ha a disposizione una struttura tecnica e di consulenza manageriale permanente;

    • ha regolari rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari che svolgono attività e progetti collegati a start-up innovative;

    • ha adeguata e comprovata esperienza nell’attività di sostegno a start-up innovative, la cui sussistenza è valutata ai sensi del comma 7.

    6. Il possesso dei requisiti […] è autocertificato dall’incubatore di start-up innovative, mediante dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale […]» (115).

    I.6. Ingegneria

    Vedi la voce “Società di ingegneria”

    I.7. Intermediazione finanziaria

    Vedi anche le voci “Società di partecipazione finanziaria” e “Società di partecipazione non finanziaria”

    «2. Nel presente decreto legislativo si intendono per: […]

    • “intermediari finanziari”: i soggetti iscritti nell’elenco previsto dall’art. 106; […]» (116).

    «1. Ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si definiscono: a) intermediari finanziari: 1) i soggetti […]» (117).

    «1. L’esercizio nei confronti del pubblico (118) dell’attività di concessione di finanziamenti (119) sotto qualsiasi forma è riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d’Italia.

    2. Oltre alle attività di cui al comma 1 gli intermediari finanziari possono:

    • emettere moneta elettronica e prestare servizi di pagamento a condizione che siano a ciò autorizzati ai sensi dell’articolo 114- quinquies, comma 4, e iscritti nel relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento a condizione che siano a ciò autorizzati ai sensi dell’articolo 114-novies, comma 4, e iscritti nel relativo albo;

    • prestare servizi di investimento se autorizzati ai sensi dell’articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

    • esercitare le altre attività a loro eventualmente consentite dalla legge nonché attività connesse o strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Banca d’Italia» (120).

    «1. La Banca d’Italia autorizza gli intermediari finanziari ad esercitare la propria attività al ricorrere delle seguenti condizioni:

    • sia adottata la forma di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperativa;

    • la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica;

    • il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d’Italia anche in relazione al tipo di operatività;

    • venga presentato un programma concernente l’attività iniziale e la struttura organizzativa, unitamente all’atto costitutivo e allo statuto;

    • sussistano i presupposti per il rilascio dell’autorizzazione prevista dall’articolo 19 per i titolari delle partecipazioni ivi indicate;

    • e-bis) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei, secondo quanto previsto ai sensi dell’articolo 110;

    • non sussistano, tra gli intermediari finanziari o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l’effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza;

    • l’oggetto sociale sia limitato alle sole attività di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 106» (121).

    I.8. Intermediazione nel mercato del lavoro

    «4. Per l’esercizio della attività di intermediazione, oltre ai requisiti di cui al comma 1, è richiesta: […]

    • l’indicazione della attività di intermediazione di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), come oggetto sociale prevalente, anche se non esclusivo» (122).

    I.9. Investigazioni

    Vedi la voce “Agenzia di investigazioni”

    I.10. Ipermercati

    Vedi la voce “Supermercati e ipermercati”

    I.11. Istituti di vigilanza

    «Senza licenza del Prefetto è vietato ad enti o privati di prestare opere di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari od immobiliari […]» (123).

    I.12. Itticoltura

    Vedi la voce “Pesca professionale”

    L.1. Lavoro

    Vedi le seguenti voci: “Somministrazione di lavoro”, “Supporto alla ricollocazione professionale”, “Società tra consulenti del lavoro”

    L.2. Leasing finanziario

    Vedi la voce “Società finanziarie”

    L.3. Liquidazione di tributi

    Vedi la voce “Riscossione di tributi”

    M.1. Mediazione

    «3. L’esercizio dell’attività di mediazione è incompatibile con l’esercizio di attività imprenditoriale di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l’attività di mediazione ovvero con la qualità di dipendente di tale imprenditore, nonché con l’attività svolta in qualità di dipendente di ente pubblico o di dipendente o collaboratore di imprese esercenti i servizi finanziari di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, o con l’esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l’attività di mediazione e comunque in situazioni di conflitto di interessi.

    3-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 3, l’esercizio dell’attività di agente immobiliare è compatibile con quella di dipendente o collaboratore di imprese esercenti l’attività di mediazione creditizia disciplinata dagli articoli 128-sexies e seguenti del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L’esercizio dell’attività di mediazione creditizia rimane assoggettato alla relativa disciplina di settore e ai relativi controlli» (125).

    È legittima l’assunzione di una partecipazione in una società che ha per oggetto lo svolgimento dell’attività di mediazione (la quale non può svolgere attività diversa da quella di mediazione) da parte di una società operante in un diverso settore (126).

    M.2. Mediazione creditizia

    «1. È mediatore creditizio il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal titolo V con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

    2. L’esercizio professionale nei confronti del pubblico dell’attività di mediatore creditizio è riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto dall’Organismo previsto dall’articolo 128-undecies.

    2-bis. Il soggetto che presta professionalmente in via esclusiva servizi di consulenza indipendente avente a oggetto la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, è iscritto in una sezione speciale dell’elenco di cui al comma 2.

    3. Il mediatore creditizio può svolgere esclusivamente l’attività indicata al comma 1 nonché attività connesse o strumentali.

    3-bis. Il soggetto di cui al comma 2-bis può svolgere esclusivamente l’attività ivi indicata nonché attività connesse o strumentali. Per queste attività è remunerato esclusivamente dal cliente.

    4. Il mediatore creditizio ovvero il consulente di cui al comma 2-bis, svolge la propria attività senza essere legato ad alcuna delle parti da rapporti che ne possano compromettere l’indipendenza» (130).

    «1. L’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 128-sexies, comma 2, ovvero nella sezione speciale di cui all’articolo 128-sexies, comma 2-bis, è subordinata al ricorrere dei seguenti requisiti:

    • forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;

    • sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica;

    • oggetto sociale conforme con quanto previsto dall’articolo 128-sexies, comma 3, e rispetto dei requisiti di organizzazione; […]» (131).

    «1. È vietata la contestuale iscrizione nell’elenco degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi» (132).

    «1. Non costituisce esercizio […] di mediazione creditizia:

    • la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finanziamento unicamente per l’acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con le banche e gli intermediari finanziari. In tali contratti non sono ricompresi quelli relativi al rilascio di carte di credito;

    • la promozione e la conclusione, da parte di banche, intermediari finanziari, imprese di investimento, società di gestione del risparmio, SICAV, imprese assicurative, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica e Poste italiane S.p.A. di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e alla prestazione di servizi di pagamento;

    • la stipula, da parte delle associazioni di categoria e dei Confidi, di convenzioni con banche, intermediari finanziari ed altri soggetti operanti nel settore finanziario finalizzate a favorire l’accesso al credito delle imprese associate. Per la raccolta di richieste di finanziamento effettuate sulla base di dette convenzioni, le associazioni possono avvalersi di soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 128-novies, comma 1. Quanto previsto dalla presente lettera, è esteso alle società di servizi controllate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, costituite dalle associazioni stesse per il perseguimento delle finalità associative» (133).

    «4-quater. L’attività di mediazione creditizia è compatibile con le attività di mediazione di assicurazione o di riassicurazione, di consulenza finanziaria e di agente immobiliare, fermi restando i rispettivi obblighi di iscrizione nel relativo elenco, registro, albo o ruolo, effettuata al ricorrere dei requisiti previsti ai sensi del presente decreto legislativo, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e della legge 3 febbraio 1989, n. 39. Il possesso dei requisiti è verificato per via informatica. L’esercizio di tali attività rimane assoggettato alle relative discipline di settore e ai relativi controlli» (134).

    M.3. Mediazione marittima

    «L’esercizio della professione di mediatore marittimo è incompatibile con qualunque impiego pubblico o privato retribuito, fatta eccezione per l’impiego presso imprese aventi per oggetto della loro attività la mediazione nei contratti di cui all’art. 1» (135).

    M.4. Mezzi di pagamento

    Vedi la voce “Società finanziarie”

    M.5. Microcredito

    «1. In deroga all’articolo 106, comma 1, i soggetti iscritti in un apposito elenco, possono concedere finanziamenti a persone fisiche o società di persone o società a responsabilità limitata semplificata di cui all’articolo 2463-bis codice civile o associazioni o società cooperative, per l’avvio o l’esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa, a condizione che i finanziamenti concessi abbiano le seguenti caratteristiche:

    • siano di ammontare non superiore a euro 25.000,00 e non siano assistiti da garanzie reali;

    • siano finalizzati all’avvio o allo sviluppo di iniziative imprenditoriali o all’inserimento nel mercato del lavoro;

    • siano accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati.

    2. L’iscrizione nell’elenco di cui al comma 1 è subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:

    • forma di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperativa;

    • capitale versato di ammontare non inferiore a quello stabilito ai sensi del comma 5;

    • requisiti di onorabilità dei soci di controllo o rilevanti, nonché di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali, ai sensi del comma 5;

    • oggetto sociale limitato alle sole attività di cui al comma 1, nonché alle attività accessorie e strumentali;

    • presentazione di un programma di attività» (136).

    M.6. Moneta elettronica

    «2. Oltre alle attività di cui al comma 1 gli intermediari finanziari possono:

    • emettere moneta elettronica e prestare servizi di pagamento a condizione che siano a ciò autorizzati ai sensi dell’articolo 114- quinquies, comma 4, e iscritti nel relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento a condizione che siano a ciò autorizzati ai sensi dell’articolo 114-novies, comma 4, e iscritti nel relativo albo;

    • prestare servizi di investimento se autorizzati ai sensi dell’articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

    • esercitare le altre attività a loro eventualmente consentite dalla legge nonché attività connesse o strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Banca d’Italia» (137).

    «1. La Banca d’Italia autorizza gli intermediari finanziari ad esercitare la propria attività al ricorrere delle seguenti condizioni:

    • sia adottata la forma di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperativa;

    • la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica;

    • il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d’Italia anche in relazione al tipo di operatività;

    • venga presentato un programma concernente l’attività iniziale e la struttura organizzativa, unitamente all’atto costitutivo e allo statuto;

    • sussistano i presupposti per il rilascio dell’autorizzazione prevista dall’articolo 19 per i titolari delle partecipazioni ivi indicate;

    • e-bis) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei, secondo quanto previsto ai sensi dell’articolo 110;

    • non sussistano, tra gli intermediari finanziari o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l’effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza;

    • l’oggetto sociale sia limitato alle sole attività di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 106» (138).

    M.7. Money broking

    Vedi la voce “Società finanziarie”

    M.8. Money transfer

    Vedi la voce “Agenzia in attività finanziaria di money transfer”

    M.9. Mutua assicurazione

    Vedi anche le voci “Agenzia di assicurazioni”, “Assicurazione, mutua assicurazione e riassicurazione”, “Brokeraggio assicurativo”, “Distribuzione assicurativa e riassicurativa” e “Riassicurazione”

    N.1. Noleggio videocassette ed audiovisivi

    «1. Chiunque intenda esercitare, a fini di lucro, attività di produzione, di duplicazione, di riproduzione, di vendita, di noleggio o di cessione i qualsiasi titolo di nastri, dischi, videocassette, musicassette o altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, ovvero intenda detenere tali oggetti ai fini dello svolgimento delle attività anzidette, deve darne preventivo avviso al questore che ne rilascia ricevuta, attestando l’eseguita iscrizione in apposito registro» (139).

    O.1. Operatori professionali in oro

    Vedi la voce “Oro”

    O.2. Operazioni di prestito

    Vedi la voce “Società finanziarie”

    O.3. Organizzazioni di produttori

    «1. Le organizzazioni di produttori devono assumere una delle seguenti forme giuridiche societarie:

    • società di capitali aventi per oggetto sociale la commercializzazione dei prodotti agricoli, il cui capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli o da società costituite dai medesimi soggetti o da società cooperative agricole e loro consorzi;

    • società cooperative agricole e loro consorzi;

    • società consortili di cui all’articolo 2615-ter del codice civile, costituiti da imprenditori agricoli o loro forme societarie.

    • Gli statuti delle organizzazioni di produttori devono prevedere espressamente:

    • l’obbligo per i soci di:

    • applicare in materia di produzione, commercializzazione, tutela ambientale le regole dettate dall’organizzazione;

    • aderire, per quanto riguarda la produzione oggetto dell’attività della organizzazione, ad una sola di esse;

    • far vendere almeno il 75 per cento della propria produzione direttamente dall’organizzazione, con facoltà di commercializzare in nome e per conto dei soci fino al venticinque per cento del prodotto;

    • mantenere il vincolo associativo per almeno un triennio e, ai fini del recesso, osservare il preavviso di almeno sei mesi dall’inizio della campagna di commercializzazione;

    • disposizioni concernenti:

    • regole atte a garantire ai soci il controllo democratico dell’organizzazione ed evitare qualsiasi abuso di potere o di influenza di uno o più produttori in relazione alla gestione e al funzionamento;

    • le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutari e, in particolare, di mancato pagamento dei contributi finanziari o delle regole fissate dalle organizzazioni;

    • le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell’organizzazione» (140).

    • «[…] 2. […] si adottano le seguenti ulteriori definizioni: […]

    • “OP”, “AOP”: rispettivamente le organizzazioni di produttori riconosciute e le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute; […]» (141).

    «1. Le regioni riconoscono, su richiesta, le OP per prodotti freschi e/o destinati esclusivamente alla trasformazione, di cui all’art. 1, paragrafo 2, lettera i), del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. […]

    5. Le OP per poter presentare la richiesta di riconoscimento, devono assumere una delle seguenti forme giuridiche societarie:

    • società di capitali aventi per oggetto sociale la commercializzazione dei prodotti agricoli, il cui capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli singoli o da società costituite dai medesimi soggetti o da società cooperative agricole e loro consorzi;

    • società cooperative agricole e loro consorzi;

    • società consortili agricole di cui all’art. 2615-ter del codice civile, costituite da imprenditori agricoli o loro forme societarie» (142).

    O.4. Organizzazioni di volontariato

    «1. Le organizzazioni di volontariato sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato, per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più attività di cui all’articolo 5, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

    1-bis. Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito nel comma 1, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l’organizzazione di volontariato è cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore se non formula richiesta di iscrizione in un’altra sezione del medesimo.

    2. Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato possono prevedere l’ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato» (143).

    O.5. Oro

    Vedi anche le voci “Compro oro” e “Oro e intermediazione finanziaria”

    «1. […] con il termine “oro” si intende: a) l’oro da investimento, intendendo per tale l’oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell’oro, ma comunque superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli; le monete d’oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute a un prezzo che non supera dell’80 per cento il valore sul mercato libero dell’oro in esse contenuto, incluse nell’elenco predisposto dalla Commissione delle Comunità europee ed annualmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, serie C, nonché le monete aventi le medesime caratteristiche, anche se non ricomprese nel suddetto elenco; con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le modalità di trasmissione alla Commissione delle Comunità europee delle informazioni in merito alle monete negoziate nello Stato italiano che soddisfano i suddetti criteri; b) il materiale d’oro diverso da quello di cui alla lettera a), ad uso prevalentemente industriale, sia in forma di semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, sia in qualunque altra forma e purezza. […]

    3. L’esercizio in via professionale del commercio di oro, per conto proprio o per conto di terzi, può essere svolto da banche e, previa comunicazione all’Ufficio italiano dei cambi, da soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

    • forma giuridica di società per azioni, o di società in accomandita per azioni, o di società a responsabilità limitata, o di società cooperativa, aventi in ogni caso capitale sociale interamente versato non inferiore a quello minimo previsto per le società per azioni (144);

    • oggetto sociale che comporti il commercio di oro (145);

    • possesso, da parte dei partecipanti al capitale, degli amministratori e dei dipendenti investiti di funzioni di direzione tecnica e commerciale, dei requisiti di onorabilità previsti dagli articoli 108, 109 e 161, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

    4. Sono comunque esclusi dalla disciplina di cui al comma 3 gli operatori che acquistano oro al fine di destinarlo alla propria lavorazione industriale o artigianale o di affidarlo, esclusivamente in conto lavorazione, ad un titolare del marchio di identificazione di cui al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251. […]» (146).

    O.6. Oro e intermediazione finanziaria

    Vedi anche le voci “Compro oro” e “Oro”

    L’attività di commercio di oro non può essere strumentale né connessa all’attività di intermediazione finanziaria (147).

    P.1. Parafarmacia

    «1. Gli esercizi commerciali di cui all’articolo 4, comma 1, lettere d), e) e f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, possono effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione, di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica, previa comunicazione al Ministero della salute e alla regione in cui ha sede l’esercizio e secondo le modalità previste dal presente articolo. È abrogata ogni norma incompatibile» (148).

    P.2. Parafarmacia: commercio all’ingrosso di medicinali veterinari

    L’oggetto sociale di una parafarmacia può includere il commercio all’ingrosso di medicinali veterinari, a condizione che per gli stessi non sia richiesta la prescrizione medico-veterinaria (149).

    P.3. Parafarmacia: vendita al dettaglio e all’ingrosso di prodotti

    Non sembra ammissibile l’oggetto sociale che preveda al contempo l’acquisto e la vendita di prodotti parafarmaceutici sia al dettaglio che all’ingrosso (150).

    P.4. Pesca professionale

    «1. La pesca professionale è l’attività economica organizzata svolta in ambienti marini o salmastri o di acqua dolce, diretta alla ricerca di organismi acquatici viventi, alla cala, alla posa, al traino e al recupero di un attrezzo da pesca, al trasferimento a bordo delle catture, al trasbordo, alla conservazione a bordo, alla trasformazione a bordo, al trasferimento, alla messa in gabbia, all’ingrasso e allo sbarco di pesci e prodotti della pesca.

    2. Rientrano nelle attività di pesca professionale, se effettuate dall’imprenditore ittico di cui all’articolo 4, le seguenti attività:

    • imbarco di persone non facenti parte dell’equipaggio su navi da pesca a scopo turistico-ricreativo, denominata “pesca-turismo”;

    • attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche, esercitate da imprenditori, singoli o associati, attraverso l’utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell’imprenditore stesso, denominate “ittiturismo”.

    2-bis. Sono connesse all’attività di pesca professionale, purché non prevalenti rispetto a questa ed effettuate dall’imprenditore ittico mediante l’utilizzo di prodotti provenienti in prevalenza dalla propria attività di pesca ovvero di attrezzature o di risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’impresa ittica, le seguenti attività:

    • la trasformazione, la distribuzione e la commercializzazione dei prodotti della pesca, nonché le azioni di promozione e valorizzazione;

    • l’attuazione di interventi di gestione attiva, finalizzati alla valorizzazione produttiva, all’uso sostenibile degli ecosistemi acquatici e alla tutela dell’ambiente costiero» (151).

    P.5. Prestazioni assistenziali e sanitarie

    L’attività di erogazione di prestazioni assistenziali e sanitarie può essere legittimamente svolta anche da società diverse dalle società di mutuo soccorso, non essendoci alcuna riserva esclusiva a favore di queste ultime (152).

    P.6. Procacciatore d’affari

    L’attività di procacciatore d’affari deve essere prevista nell’oggetto sociale in via esclusiva (153).

    P.7. Produzione di energia elettrica

    «1. Le attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica sono libere nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico contenuti nelle disposizioni del presente decreto. Le attività di trasmissione e dispacciamento sono riservate allo Stato ed attribuite in concessione al gestore della rete di trasmissione nazionale di cui all’articolo 3. L’attività di distribuzione dell’energia elettrica è svolta in regime di concessione rilasciata dal Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato […].

    4. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 9, comma 7, i soggetti che svolgono le attività di cui al comma 1 in base ad un titolo speciale od esclusivo possono svolgere attività diverse a condizione che sia almeno garantita la separazione contabile ed amministrativa, secondo le modalità stabilite dall’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, ovvero assumere partecipazioni societarie o acquisizioni in altri comparti produttivi» (154).

    P.8. Professionisti

    Vedi le seguenti voci: “Società tra professionisti” e “Società tra professionisti non organizzati in Ordini o Collegi”

    P.9. Progettazione

    Vedi le seguenti voci: “Società di ingegneria” e “Società di professionisti per progettazione e direzione lavori”

    P.10. Promotore finanziario

    È illegittimo l’oggetto sociale (anche di una s.t.p.) che preveda lo svolgimento dell’attività di promotore finanziario (155).

    P.11. Pubblicità giudiziaria per via telematica

    «1. I siti internet gestiti dai soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 3 e dotati dei requisiti tecnici di cui all’art. 4, sono inseriti nell’elenco tenuto presso il Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero, Direzione generale della giustizia civile e possono effettuare gli avvisi di vendita di cui all’art. 1.

    2. I soggetti che gestiscono i siti di cui al comma 1 devono avere forma societaria e possono richiedere l’iscrizione per effettuare la pubblicità in uno o più distretti di Corte d’appello.

    3. I soggetti di cui al comma 1 costituiti in società di persone, società per azioni o in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperativa o consortile devono possedere un patrimonio netto pari almeno a euro 50.000,00 se richiedono l’iscrizione per un distretto di Corte di appello ed un patrimonio netto almeno pari a euro 450.000,00 se richiedono l’iscrizione per due o più distretti di Corte di appello o per uno dei seguenti distretti: Milano, Napoli, Roma e Palermo. Ai fini del presente comma, il patrimonio netto è composto all’attivo esclusivamente da capitale sociale, riserve da utili, riserva legale ed eventuali riserve statutarie.

    4. Entro il termine di otto mesi dalla chiusura di ciascun esercizio successivo all’iscrizione nell’elenco, le società di cui al comma 3 trasmettono al Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero, Direzione generale della giustizia civile, che verifica la sussistenza del requisito di cui al medesimo comma, copia del bilancio depositato nel registro delle imprese relativo all’esercizio precedente.

    5. I siti internet gestiti dagli istituti autorizzati all’incanto e all’amministrazione dei beni a norma dell’art. 159 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, sono iscritti di diritto nell’elenco per le circoscrizioni per le quali sono abilitati, limitatamente alla pubblicità dei beni mobili. Per l’abilitazione alla pubblicità dei beni immobili, devono possedere i requisiti professionali e tecnici di cui agli articoli 3 e 4, e presentare domanda di iscrizione nell’elenco, ai sensi dell’art. 5» (156).

    P.12. Pulizie

    «Agli effetti della legge 25 gennaio 1994, n. 82, le attività di pulizia, di disinfezione, disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione sono così definite:

    • sono attività di pulizia quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza;

    • sono attività di disinfezione quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni;

    • sono attività di disinfestazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia perché molesti e specie vegetali non desiderate. La disinfestazione può essere integrale se rivolta a tutte le specie infestanti ovvero mirata se rivolta a singola specie;

    • sono attività di derattizzazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni di disinfestazione atti a determinare o la distruzione completa oppure la riduzione del numero della popolazione dei ratti o dei topi al di sotto di una certa soglia;

    • sono attività di sanificazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l’attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l’umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l’illuminazione e il rumore» (157).

    R.1. Raccolta del risparmio

    Vedi la voce “Banche”

    R.2. Raccolta del risparmio presso i soci di società cooperative

    «1. Norme generali

    Le società possono raccogliere risparmio presso soci, con modalità diverse dall’emissione di strumenti finanziari, secondo quanto previsto dalla presente Sezione, purché tale facoltà sia prevista nello statuto. È comunque preclusa la raccolta di fondi a vista e ogni forma di raccolta collegata all’emissione o alla gestione di mezzi di pagamento a spendibilità generalizzata. […]

    3. Società cooperative

    Le società cooperative possono effettuare raccolta di risparmio presso i propri soci, purché l’ammontare complessivo dei prestiti sociali non ecceda il limite del triplo del patrimonio.

    Tale limite viene elevato fino al quintuplo (158) del patrimonio qualora:

    • il complesso dei prestiti sociali sia assistito, in misura almeno pari al 30 per cento, da garanzia personale o garanzia reale finanziaria rilasciata da soggetti vigilati (159);

    oppure

    • la società cooperativa aderisca a uno schema di garanzia dei prestiti sociali con le caratteristiche di cui al par. 3.1 della presente Sezione.

    Se la società cooperativa ha l’obbligo di redigere il bilancio consolidato ai sensi della normativa applicabile, il valore del patrimonio ai predetti fini è quello risultante dal bilancio consolidato. Se la società è esonerata dall’obbligo di redigere il bilancio consolidato, si considera il valore del patrimonio individuale rettificato degli effetti derivanti da operazioni con società partecipate che sarebbero state elise se fosse stato redatto il bilancio consolidato.

    I limiti quantitativi sopra indicati non si applicano alle società cooperative con un numero di soci pari o inferiore a 50.

    Le modalità di raccolta presso i soci e l’eventuale adesione ad uno schema di garanzia devono essere indicate in un apposito regolamento predisposto dall’organo amministrativo e approvato dall’assemblea dei soci, che contenga tutte le regole di svolgimento dell’attività di raccolta e l’espressa limitazione della raccolta ai soli soci nonché l’esclusione dell’esercizio di qualsiasi attività riservata. Nel regolamento e nelle informazioni ai soci, le cooperative indicano chiaramente i limiti, le modalità e i tempi del rimborso in caso di attivazione della garanzia, nel rispetto delle caratteristiche stabilite nel par. 4.

    Inoltre, le società cooperative con più di 50 soci includono nella nota integrativa del bilancio d’esercizio e nelle relazioni semestrali almeno le seguenti informazioni:

    • l’ammontare della raccolta presso soci in essere alla data di riferimento, anche in rapporto al patrimonio della società;

    • qualora la società raccolga presso soci per ammontare superiore a tre volte il patrimonio, l’indicazione del garante (soggetto vigilato o schema di garanzia) e del tipo di garanzia;

    • il valore di mercato aggiornato delle garanzie reali finanziarie;

    • ove non sia redatto il bilancio consolidato, un prospetto illustrativo del valore del patrimonio rettificato degli effetti di operazioni con società partecipate;

    • un indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto fra patrimonio più debiti a medio e lungo termine e attivo immobilizzato, ossia: (Pat + Dm/l)/AI. Per favorire la comprensione dell’informazione, l’indice dovrà essere presentato nei documenti contabili con la seguente dicitura: “Un indice di struttura finanziaria < 1 evidenzia situazioni di non perfetto equilibrio finanziario dovuto alla mancanza di correlazione temporale tra le fonti di finanziamento e gli impieghi della società” […]» (160).

    R.3. Raccolta del risparmio presso i soci di società diverse dalle cooperative

    «1. Norme generali

    Le società possono raccogliere risparmio presso soci, con modalità diverse dall’emissione di strumenti finanziari, secondo quanto previsto dalla presente Sezione, purché tale facoltà sia prevista nello statuto. È comunque preclusa la raccolta di fondi a vista e ogni forma di raccolta collegata all’emissione o alla gestione di mezzi di pagamento a spendibilità generalizzata.

    2. Società diverse dalle cooperative

    Le società diverse dalle cooperative possono effettuare raccolta di risparmio, senza alcun limite, esclusivamente presso i soci che detengano una partecipazione di almeno il 2 per cento del capitale sociale risultante dall’ultimo bilancio approvato e siano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi.

    Nelle società di persone (soc. semplice, soc. in nome collettivo e soc. in accomandita semplice, con riferimento ai soli soci accomandatari) tali condizioni non sono richieste […]» (161).

    R.4. Raccolta di richieste di finanziamento

    È legittima l’attività di raccolta di richieste di finanziamento da parte di Confidi, Associazioni di Categoria e loro società di servizi (182).

    R.5. Radiodiffusione sonora e televisiva

    «11. La concessione non può essere rilasciata a società che non abbiano per oggetto sociale l’esercizio di attività radiotelevisiva, editoriale o comunque attinente all’informazione ed allo spettacolo» (163).

    R.6. Rappresentanza fiscale

    Lo spedizioniere doganale può esercitare attività di rappresentanza fiscale (164).

    R.7. Recupero crediti

    «Le attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi sono soggette alla licenza del Questore. A esse si applica il quarto comma del presente articolo e la licenza del questore abilita allo svolgimento delle attività di recupero senza limiti territoriali, osservate le prescrizioni di legge o di regolamento e quelle disposte dall’autorità» (165).

    R.8. Reti associative

    «1. Le reti associative sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, che:

    • associano, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a 100 enti del Terzo settore, o, in alternativa, almeno 20 fondazioni del Terzo settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno cinque regioni o province autonome;

    • svolgono, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e dei propri associati, attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti del Terzo settore loro associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali» (166).

    R.9. Revisione legale dei conti

    «1. Nel presente decreto legislativo si intendono per: […]

    • m) «revisione legale»: la revisione dei bilanci di esercizio o dei bilanci consolidati effettuata in conformità alle disposizioni del codice civile e del presente decreto legislativo o, nel caso in cui sia effettuata in un altro Stato membro dell’Unione europea, alle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE, vigenti in tale Stato membro; […]» (167).

    «Possono chiedere l’iscrizione nel Registro, le società che soddisfano le seguenti condizioni:

    • i componenti del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione sono in possesso dei requisiti di onorabilità definiti con regolamento (168) dal Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Consob;

    • la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione, o del consiglio di gestione è costituita da persone fisiche abilitate all’esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell’Unione europea;

    • nelle società regolate nei capi II, III e IV del titolo V del libro V del codice civile, maggioranza numerica e per quote dei soci costituita da soggetti abilitati all’esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell’Unione europea;

    • nelle società regolate nei capi V e VI del titolo V del libro V del codice civile, azioni nominative e non trasferibili mediante girata;

    • nelle società regolate nei capi V, VI e VII del titolo V del libro V del codice civile, maggioranza dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria spettante a soggetti abilitati all’esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell’Unione europea;

    • i responsabili della revisione legale sono persone fisiche iscritte al Registro […]» (169).

    «1. La società che ai sensi dell’art. 1 della legge n. 1966/1939 intenda riservare la propria attività alla sola organizzazione e revisione contabile di aziende deve prevedere nell’atto costitutivo, nello statuto e nell’oggetto sociale esplicito riferimento alla predetta attività con assoluta e tassativa esclusione di ogni attività comunque riconducibile all’attività di amministrazione di beni per conto di terzi e di rappresentanza di azionisti e di obbligazionisti. Parimenti deve ritenersi preclusa ogni attività di carattere finanziario, di studio, di consulenza, di assistenza e di certificazione di conti e di bilanci.

    2. A tal riguardo, per attività di certificazione si considera il controllo di legge dei documenti contabili di cui al decreto legislativo n. 88/1992, emanato in attuazione della direttiva n. 84/253/CEE; attività questa di carattere esclusivo e riservata alle società di revisione iscritte nel registro dei revisori contabili ai sensi dell’art. 6 del predetto decreto legislativo n. 88/1992 ed alle società di revisione iscritte nell’albo speciale delle società di revisione istituito ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, così come sostituito dall’art. 17 del citato decreto legislativo» (170).

    R.10. Riassicurazione

    Vedi anche le voci “Agenzia di assicurazioni”, “Assicurazione, mutua assicurazione e riassicurazione”, “Brokeraggio assicurativo”, “Distribuzione assicurativa e riassicurativa” e “Mutua assicurazione”

    R.11. Ricerca e selezione del personale

    «5. Per l’esercizio della attività di ricerca e selezione del personale, oltre ai requisiti di cui al comma 1, è richiesta: […]

    • l’indicazione della ricerca e selezione del personale come oggetto sociale, anche se non esclusivo» (171).

    R.12. Ricollocazione professionale

    Vedi la voce “Supporto alla ricollocazione professionale”

    R.13. Rifiuti

    L’oggetto sociale delle società che svolgono attività di trattamento e commercio di rifiuti può prevedere al contempo il commercio e l’attività di intermediazione relativa ai rifiuti stessi (172).

    «5. L’iscrizione all’Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi […]» (173).

    R.14. Riscossione di tributi

    «1. Nell’albo [dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle Province e dei Comuni] possono essere iscritti: […] b) le società di capitale aventi per oggetto la gestione delle attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate e delle attività connesse o complementari indirizzate al supporto delle attività di gestione tributaria e patrimoniale, con esclusione di qualsiasi attività di commercializzazione della pubblicità, i cui soci non esercitino direttamente o indirettamente influenza dominante, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, nei confronti di altri soggetti iscritti nell’albo o che effettuino attività di commercializzazione della pubblicità, né abbiano soci che siano imprenditori individuali che svolgono tale attività o siano controllate da società i cui soci siano imprenditori individuali che svolgono tale attività […]» (174).

    «4. Lo statuto delle società, di cui al comma 1, lettere […] b) […] deve prevedere l’inefficacia, nei confronti della società, del trasferimento di quote od azioni per atto tra vivi non preventivamente autorizzato dal Ministero delle finanze» (175).

    R.15. Risparmio

    Vedi le seguenti voci: “Banche”, “Raccolta del risparmio presso i soci di società cooperativa” e “Raccolta del risparmio presso i soci di società non cooperativa”

    S.1. Servizi aeroportuali

    «1. Ai fini del presente decreto si intende per: […]

    • ente di gestione, il soggetto cui è affidato, insieme ad altre attività o in via esclusiva, il compito di amministrare e di gestire le infrastrutture aeroportuali e di coordinare e controllare le attività dei vari operatori presenti nell’aeroporto o nel sistema aeroportuale considerato» (176).

    S.2. Servizi di investimento

    «2. Oltre alle attività di cui al comma 1 gli intermediari finanziari possono:

    • emettere moneta elettronica e prestare servizi di pagamento a condizione che siano a ciò autorizzati ai sensi dell’articolo 114- quinquies, comma 4, e iscritti nel relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento a condizione che siano a ciò autorizzati ai sensi dell’articolo 114-novies, comma 4, e iscritti nel relativo albo;

    • prestare servizi di investimento se autorizzati ai sensi dell’articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

    • esercitare le altre attività a loro eventualmente consentite dalla legge nonché attività connesse o strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Banca d’Italia» (177).

    «1. La Banca d’Italia autorizza gli intermediari finanziari ad esercitare la propria attività al ricorrere delle seguenti condizioni:

    • sia adottata la forma di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperativa;

    • la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica;

    • il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d’Italia anche in relazione al tipo di operatività;

    • venga presentato un programma concernente l’attività iniziale e la struttura organizzativa, unitamente all’atto costitutivo e allo statuto;

    • sussistano i presupposti per il rilascio dell’autorizzazione prevista dall’articolo 19 per i titolari delle partecipazioni ivi indicate;

    • e-bis) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei, secondo quanto previsto ai sensi dell’articolo 110;

    • non sussistano, tra gli intermediari finanziari o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l’effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza;

    • l’oggetto sociale sia limitato alle sole attività di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 106» (178).

    «1. Nel presente decreto legislativo si intendono per: […]

    • “società di intermediazione mobiliare” (Sim): l’impresa di investimento avente forma di persona giuridica con sede legale e direzione generale in Italia, diversa dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del T.U. bancario, autorizzata a svolgere servizi o attività di investimento; […]» (179).

    «5. Per “servizi e attività di investimento” si intendono i seguenti, quando hanno per oggetto strumenti finanziari:

    • negoziazione per conto proprio;

    • esecuzione di ordini per conto dei clienti;

    • assunzione a fermo e/o collocamento sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell’emittente;

    • c-bis)collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell’emittente;

    • gestione di portafogli;

    • ricezione e trasmissione di ordini;

    • consulenza in materia di investimenti;

    • gestione di sistemi multilaterali di negoziazione;

    • g-bis)gestione di sistemi organizzati di negoziazione» (180).

    «1. L’esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi» (181).

    «1. La riserva di attività di cui all’articolo 18 non pregiudica la possibilità per le società costituite in forma di società per azioni o società a responsabilità limitata, in possesso dei requisiti patrimoniali e di indipendenza stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Consob, ed iscritte in una sezione apposita dell’albo di cui all’articolo 31, comma 4, di prestare la consulenza in materia di investimenti relativamente a valori mobiliari e a quote di organismi d’investimento collettivo, senza detenere fondi o titoli appartenenti ai clienti» (182).

    S.3. Servizi di liquidazione

    Vedi la voce “Società di gestione dei servizi di liquidazione”

    S.4. Servizi di pagamento

    Vedi anche la voce “Società finanziarie”

    «2. Oltre alle attività di cui al comma 1 gli intermediari finanziari possono:

    • emettere moneta elettronica e prestare servizi di pagamento a condizione che siano a ciò autorizzati ai sensi dell’articolo 114- quinquies, comma 4, e iscritti nel relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento a condizione che siano a ciò autorizzati ai sensi dell’articolo 114-novies, comma 4, e iscritti nel relativo albo;

    • prestare servizi di investimento se autorizzati ai sensi dell’articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

    • esercitare le altre attività a loro eventualmente consentite dalla legge nonché attività connesse o strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Banca d’Italia» (183).

    «1. La Banca d’Italia autorizza gli intermediari finanziari ad esercitare la propria attività al ricorrere delle seguenti condizioni:

    • sia adottata la forma di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperativa;

    • la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica;

    • il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d’Italia anche in relazione al tipo di operatività;

    • venga presentato un programma concernente l’attività iniziale e la struttura organizzativa, unitamente all’atto costitutivo e allo statuto;

    • sussistano i presupposti per il rilascio dell’autorizzazione prevista dall’articolo 19 per i titolari delle partecipazioni ivi indicate;

    • e-bis) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei, secondo quanto previsto ai sensi dell’articolo 110;

    • non sussistano, tra gli intermediari finanziari o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l’effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza;

    • l’oggetto sociale sia limitato alle sole attività di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 106» (184).

    1. Gli istituti di pagamento possono esercitare le seguenti attività accessorie alla prestazione di servizi di pagamento:

    • concedere crediti in stretta relazione ai servizi di pagamento prestati e nei limiti e con le modalità stabilite dalla Banca d’Italia;

    • prestare servizi operativi o strettamente connessi, come la prestazione di garanzie per l’esecuzione di operazioni di pagamento, servizi di cambio, attività di custodia e registrazione e trattamento di dati;

    • gestire sistemi di pagamento. […]» (185).

    S.5. S.g.r. (società di gestione del risparmio)

    «1. La Banca d’Italia, sentita la Consob, autorizza le Sgr all’esercizio del servizio di gestione collettiva del risparmio con riferimento sia agli OICVM sia ai FIA, nonché all’esercizio del servizio di gestione di portafogli, del servizio di consulenza in materia di investimenti e del servizio di ricezione e trasmissione di ordini, quando ricorrono le seguenti condizioni:

    • sia adottata la forma di società per azioni;

    • la sede legale e la direzione generale della società siano situate nel territorio della Repubblica;

    • il capitale sociale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca d’Italia;

    • i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei, secondo quanto previsto dall’articolo 13;

    • i titolari delle partecipazioni indicate all’articolo 15, comma 1, hanno i requisiti e soddisfano i criteri stabiliti ai sensi dell’articolo 14 e non ricorrono le condizioni per il divieto previsto dall’articolo 15, comma 2;

    • la struttura del gruppo di cui è parte la società non sia tale da pregiudicare l’effettivo esercizio della vigilanza sulla società stessa e siano fornite almeno le informazioni richieste ai sensi dell’articolo 15, comma 5;

    • venga presentato, unitamente all’atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l’attività iniziale nonché una relazione sulla struttura organizzativa;

    • la denominazione sociale contenga le parole “società di gestione del risparmio”» (186).

    «1. Le Sgr gestiscono il patrimonio e i rischi degli Oicr nonché amministrano e commercializzano gli Oicr gestiti.

    2. Le Sgr possono altresì:

    • prestare il servizio di gestione di portafogli;

    • istituire e gestire fondi pensione;

    • svolgere le attività connesse o strumentali;

    • prestare i servizi accessori di cui all’Allegato I, Sezione B, numero (1), limitatamente alle quote di Oicr gestiti; [377]

    • prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti;

    • commercializzare quote o azioni di Oicr gestiti da terzi, in conformità alle regole di condotta stabilite dalla Consob, sentita la Banca d’Italia; [379]

    • prestare il servizio di ricezione e trasmissione di ordini, qualora autorizzate a prestare il servizio di gestione di FIA» (187).

    «2. Attività connesse

    Le SGR possono esercitare attività connesse con quelle di gestione svolte. È connessa l’attività che consente di promuovere e sviluppare l’attività principale esercitata. La sussistenza della connessione deve risultare da apposita delibera motivata assunta dall’organo con funzione di supervisione strategica della SGR (188).

    Le SGR che prestano il servizio di gestione di portafogli possono svolgere le attività previste dall’art. 1, comma 6, TUF.

    5. Attività strumentali

    Le SGR possono svolgere attività strumentali a quelle di gestione esercitate. È strumentale l’attività che ha carattere ausiliario rispetto a quella principale svolta; a titolo indicativo rientrano tra le attività strumentali quelle di:

    • studio, ricerca, analisi in materia economica e finanziaria;

    • elaborazione, trasmissione, comunicazione di dati e informazioni economiche e finanziarie;

    • predisposizione e gestione di servizi informatici o di elaborazione dati;

    • amministrazione di immobili ad uso funzionale;

    • servizi di natura amministrativo/contabile.

    6. Servizi accessori

    Le SGR possono prestare i servizi previsti dall’art. 33, comma 2, lett. d) (custodia e amministrazione di OICR di propria istituzione) e f) (commercializzazione di parti di OICR di terzi) del TUF.

    7. Altre attività esercitabili dalle SGR

    Le SGR possono svolgere attività funzionali alla gestione dei beni in cui sono investiti gli OICR, quali:

    • le attività necessarie al corretto adempimento degli obblighi del mandatario;

    • l’attività di amministrazione dei beni immobili e la consulenza immobiliare (189);

    • la consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, strategia industriale e le questioni collegate;

    • la consulenza e i servizi in materia di fusioni e acquisizione di imprese» (190).

    S.6. S.i.ca.f. (società di investimento per azioni a capitale fisso)

    «1. Nel presente decreto legislativo si intendono per: […]

    i-bis) “società di investimento a capitale fisso” (Sicaf): l’Oicr chiuso costituito in forma di società per azioni a capitale fisso con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l’investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l’offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi […]» (191).

    «1. La Banca d’Italia, sentita la Consob, autorizza la costituzione delle Sicav e delle Sicaf se ricorrono le seguenti condizioni:

    • è adottata la forma di società per azioni nel rispetto delle disposizioni del presente capo;

    • la sede legale e la direzione generale della società sono situate nel territorio della Repubblica;

    • il capitale sociale è di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca d’Italia;

    • i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei secondo quanto previsto dall’articolo 13;

    • i titolari delle partecipazioni indicate all’articolo 15, comma 1, hanno i requisiti e soddisfano i criteri stabiliti ai sensi dell’articolo 14 e non ricorrono le condizioni per il divieto previsto dall’articolo 15, comma 2;

    • per le Sicav lo statuto prevede come oggetto esclusivo l’investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta delle proprie azioni; per le Sicaf lo statuto prevede come oggetto esclusivo l’investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta delle proprie azioni e degli strumenti finanziari partecipativi indicati nello statuto stesso;

    • la struttura del gruppo di cui è parte la società non è tale da pregiudicare l’effettivo esercizio della vigilanza sulla società e sono fornite almeno le informazioni richieste ai sensi dell’articolo 15, comma 5;

    • è presentato, unitamente all’atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l’attività iniziale nonché una relazione sulla struttura organizzativa» (192).

    «1. L’esercizio in via professionale del servizio di gestione collettiva del risparmio è riservato alle Sgr, alle Sicav, alle Sicaf, alle società di gestione UE che gestiscono OICVM italiani, ai GEFIA UE e ai GEFIA non UE che gestiscono un FIA italiano, secondo le disposizioni del presente titolo» (193).

    S.7. S.i.ca.v. (società di investimento per azioni a capitale variabile)

    «Nel presente decreto legislativo si intendono per: […]

    • i) ‘società di investimento a capitale variabile’ (Sicav): l’Oicr aperto costituito in forma di società per azioni a capitale variabile con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l’investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l’offerta di proprie azioni […]» (194).

    «1. La Banca d’Italia, sentita la Consob, autorizza la costituzione delle Sicav e delle Sicaf se ricorrono le seguenti condizioni:

    • è adottata la forma di società per azioni nel rispetto delle disposizioni del presente capo;

    • la sede legale e la direzione generale della società sono situate nel territorio della Repubblica;

    • il capitale sociale è di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca d’Italia;

    • i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei secondo quanto previsto dall’articolo 13;

    • i titolari delle partecipazioni indicate all’articolo 15, comma 1, hanno i requisiti e soddisfano i criteri stabiliti ai sensi dell’articolo 14 e non ricorrono le condizioni per il divieto previsto dall’articolo 15, comma 2;

    • per le Sicav lo statuto prevede come oggetto esclusivo l’investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta delle proprie azioni; per le Sicaf lo statuto prevede come oggetto esclusivo l’investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta delle proprie azioni e degli strumenti finanziari partecipativi indicati nello statuto stesso;

    • la struttura del gruppo di cui è parte la società non è tale da pregiudicare l’effettivo esercizio della vigilanza sulla società e sono fornite almeno le informazioni richieste ai sensi dell’articolo 15, comma 5;

    • è presentato, unitamente all’atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l’attività iniziale nonché una relazione sulla struttura organizzativa» (195).

    «1. L’esercizio in via professionale del servizio di gestione collettiva del risparmio è riservato alle Sgr, alle Sicav, alle Sicaf, alle società di gestione UE che gestiscono OICVM italiani, ai GEFIA UE e ai GEFIA non UE che gestiscono un FIA italiano, secondo le disposizioni del presente titolo» (196).

    «Alle SICAV e alle SICAF si applicano, in quanto compatibili con l’attività esercitata, le disposizioni contenute nel Titolo II, Capitolo III» (197).

    «2. Attività connesse

    Le SGR possono esercitare attività connesse con quelle di gestione svolte. È connessa l’attività che consente di promuovere e sviluppare l’attività principale esercitata. La sussistenza della connessione deve risultare da apposita delibera motivata assunta dall’organo con funzione di supervisione strategica della SGR (198).

    Le SGR che prestano il servizio di gestione di portafogli possono svolgere le attività previste dall’art. 1, comma 6, TUF.

    5. Attività strumentali

    Le SGR possono svolgere attività strumentali a quelle di gestione esercitate. È strumentale l’attività che ha carattere ausiliario rispetto a quella principale svolta; a titolo indicativo rientrano tra le attività strumentali quelle di:

    • studio, ricerca, analisi in materia economica e finanziaria;

    • elaborazione, trasmissione, comunicazione di dati e informazioni economiche e finanziarie;

    • predisposizione e gestione di servizi informatici o di elaborazione dati;

    • amministrazione di immobili ad uso funzionale;

    • servizi di natura amministrativo/contabile.

    6. Servizi accessori

    Le SGR possono prestare i servizi previsti dall’art. 33, comma 2, lett. d) (custodia e amministrazione di OICR di propria istituzione) e f) (commercializzazione di parti di OICR di terzi) del TUF.

    7. Altre attività esercitabili dalle SGR

    Le SGR possono svolgere attività funzionali alla gestione dei beni in cui sono investiti gli OICR, quali:

    • le attività necessarie al corretto adempimento degli obblighi del mandatario;

    • l’attività di amministrazione dei beni immobili e la consulenza immobiliare (199);

    • la consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, strategia industriale e le questioni collegate;

    • la consulenza e i servizi in materia di fusioni e acquisizione di imprese» (200).

    S.8. S.i.m. (società di intermediazione mobiliare)

    «Nel presente decreto legislativo si intendono per: […]

    • “società di intermediazione mobiliare” (Sim): l’impresa di investimento avente forma di persona giuridica con sede legale e direzione generale in Italia, diversa dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del T.U. bancario, autorizzata a svolgere servizi o attività di investimento; […]» (201).

    S.9. S.i.s. (società di investimento semplice)

    La «società di investimento semplice (SiS)» è «il FIA italiano, riservato a investitori professionali, costituito in forma di Sicaf che gestisce direttamente il proprio patrimonio e che rispetta tutte le seguenti condizioni: 1) il patrimonio netto non eccede euro 25 milioni; 2) ha per oggetto esclusivo l’investimento diretto del patrimonio raccolto in PMI non quotate su mercati regolamentati di cui all’articolo 2 paragrafo 1, lettera f), primo alinea, del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 che si trovano nella fase di sperimentazione, di costituzione e di avvio dell’attività, in deroga all’articolo 35-bis, comma 1, lettera f); […]» (202).

    S.10. Sistemi di garanzia

    Vedi la voce “Società di gestione dei sistemi di garanzia”

    S.11. S.o.a. (società organismi di attestazione)

    «1. Le Società Organismi di Attestazione sono costituite nella forma delle società per azioni, la cui denominazione sociale deve espressamente comprendere la locuzione “organismi di attestazione”; la sede legale deve essere nel territorio della Repubblica. […]

    3. Lo statuto deve prevedere come oggetto esclusivo lo svolgimento dell’attività di attestazione secondo le norme del presente titolo e di effettuazione dei connessi controlli tecnici sull’organizzazione aziendale e sulla produzione delle imprese di costruzione, nonché sulla loro capacità operativa ed economico-finanziaria. È fatto divieto alle SOA, pena la decadenza dell’autorizzazione, di erogare servizi di qualsiasi natura ad operatori economici, direttamente ovvero a mezzo di società collegate o di società in virtù di rapporti contrattuali» (203).

    S.12. Società a partecipazione pubblica

    «1. Ai fini del presente decreto si intendono per: […]

    • «società a controllo pubblico»: le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b);

    • «società a partecipazione pubblica»: le società a controllo pubblico, nonché le altre società partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico […]» (204).

    «1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

    2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

    • produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

    • progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

    • realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d’interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all’articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all’articolo 17, commi 1 e 2;

    • autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

    • servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

    3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato. […]

    7. Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l’organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili.

    8. È fatta salva la possibilità di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall’articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca. È inoltre fatta salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche.

    9-bis. Nel rispetto della disciplina europea, è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all’articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori dall’ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché l’affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica. Per tali partecipazioni, trova piena applicazione l’articolo 20, comma 2, lettera e). Resta fermo quanto previsto dall’articolo 16.

    9-ter. È fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni, comunque non superiori all’1 per cento del capitale sociale, in società bancarie di finanza etica e sostenibile, come definite dall’articolo 111-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, senza ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima» (205).

    S.13. Società a partecipazione pubblica in house

    «1. Ai fini del presente decreto si intendono per: […]

    • «società in house»: le società sulle quali un’amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto, nelle quali la partecipazione di capitali privati avviene nelle forme di cui all’articolo 16, comma 1, e che soddisfano il requisito dell’attività prevalente di cui all’articolo 16, comma 3 […]» (206).

    «4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall’articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti» (207).

    «1. Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l’esercizio di un’influenza determinante sulla società controllata.

    2. Ai fini della realizzazione dell’assetto organizzativo di cui al comma 1:

    • gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell’articolo 2380-bis e dell’articolo 2409-novies del codice civile;

    • gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l’attribuzione all’ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell’articolo 2468, terzo comma, del codice civile;

    • in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all’articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile.

    3. Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l’ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall’ente pubblico o dagli enti pubblici soci» (208).

    S.14. Società benefit (SB)

    «376. Le disposizioni previste dai commi dal presente al comma 382 hanno lo scopo di promuovere la costituzione e favorire la diffusione di società, di seguito denominate “società benefit”, che nell’esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.

    377. Le finalità di cui al comma 376 sono indicate specificatamente nell’oggetto sociale della società benefit e sono perseguite mediante una gestione volta al bilanciamento con l’interesse dei soci e con l’interesse di coloro sui quali l’attività sociale possa avere un impatto. Le finalità possono essere perseguite da ciascuna delle società di cui al libro V, titoli V e VI, del codice civile, nel rispetto della relativa disciplina.

    378. Ai fini di cui ai commi da 376 a 382, si intende per:

    • “beneficio comune”: il perseguimento, nell’esercizio dell’attività economica delle società benefit, di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, su una o più categorie di cui al comma 376; […].

    379. La società benefit, fermo restando quanto previsto nel codice civile, deve indicare, nell’ambito del proprio oggetto sociale, le finalità specifiche di beneficio comune che intende perseguire. Le società diverse dalle società benefit, qualora intendano perseguire anche finalità di beneficio comune, sono tenute a modificare l’atto costitutivo o lo statuto, nel rispetto delle disposizioni che regolano le modificazioni del contratto sociale o dello statuto, proprie di ciascun tipo di società; le suddette modifiche sono depositate, iscritte e pubblicate nel rispetto di quanto previsto per ciascun tipo di società dagli articoli 2252, 2300 e 2436 del codice civile […].

    380. […]. La società benefit, fermo quanto disposto dalla disciplina di ciascun tipo di società prevista dal codice civile, individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle suddette finalità» (209).

    S.15. Società con finalità di beneficio comune

    «[…] Le società diverse dalle società benefit, qualora intendano perseguire anche finalità di beneficio comune, sono tenute a modificare l’atto costitutivo o lo statuto, nel rispetto delle disposizioni che regolano le modificazioni del contratto sociale o dello statuto, proprie di ciascun tipo di società […]» (210).

    S.16. Società consortili tra PMI

    «L’attività dei consorzi e delle società consortili di cui all’articolo 1, da svolgersi nell’interesse delle imprese associate, può riguardare:

    • l’acquisto di beni strumentali;

    • l’acquisto di materie prime e semilavorati;

    • la creazione di una rete distributiva comune, l’acquisizione di ordinativi e l’immissione nel mercato dei prodotti dei consorziati;

    • l’acquisizione, costruzione e gestione in comune di magazzini o di centri per il commercio all’ingrosso;

    • la promozione dell’attività di vendita attraverso l’organizzazione e la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie l’espletamento di studi e ricerche di mercato, l’approntamento di cataloghi e la predisposizione di qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto idoneo;

    • la partecipazione a gare ed appalti sui mercati nazionali e su quelli esteri;

    • lo svolgimento di programmi di ricerca scientifica, tecnologica, di sperimentazione tecnica e di aggiornamento nel campo delle tecniche gestionali;

    • la prestazione di assistenza e consulenza tecnica;

    • la costruzione e l’esercizio di impianti di depurazione degli scarichi industriali delle imprese associate;

    • il controllo qualitativo e la prestazione delle relative garanzie per i prodotti delle imprese associate;

    • la creazione di marchi di qualità ed il coordinamento della produzione degli associati;

    • la gestione di centri meccanografici e contabili o di altri servizi in comune;

    • l’assistenza alle imprese partecipanti nella soluzione dei problemi del credito anche attraverso la prestazione di garanzie mutualistiche;

    • l’acquisizione, costituzione e gestione di aree attrezzate;

    • ogni altra attività avente comunque attinenza con le finalità della presente legge» (211).

    S.17. Società Cooperativa Europea (SCE)

    «1. Nel territorio della Comunità possono essere costituite società cooperative in forma di Società cooperative europee (SCE) nell’osservanza delle condizioni e modalità previste dal presente regolamento. […]

    3. La SCE ha per oggetto principale il soddisfacimento dei bisogni e/o la promozione delle attività economiche e sociali dei propri soci, in particolare mediante la conclusione di accordi con questi ultimi per la fornitura di beni o di servizi o l’esecuzione di lavori nell’ambito dell’attività che la SCE esercita o fa esercitare. La SCE può inoltre avere per oggetto il soddisfacimento dei bisogni dei propri soci, promovendone nella stessa maniera la partecipazione ad attività economiche, come precedentemente indicato, di una o più SCE e/o di cooperative nazionali. La SCE può svolgere le sue attività attraverso una succursale» (212).

    «1. Ai sensi del presente regolamento il termine “lo statuto di una SCE” indica sia l’atto costitutivo che lo statuto propriamente detto, qualora quest’ultimo formi oggetto di atto separato.

    2. I fondatori redigono lo statuto della SCE nell’osservanza delle disposizioni sulla costituzione delle società cooperative, previste dalla legislazione dello Stato membro in cui ha sede sociale la SCE. Il requisito di forma per lo statuto è la scrittura privata.

    3. La legge sul controllo preventivo applicabile nello Stato membro in cui la SCE ha la sede sociale alla costituzione delle società per azioni si applica, per analogia, al controllo della costituzione della SCE» (213).

    S.18. Società di consulenza finanziaria

    Vedi la voce “Consulenza finanziaria”

    S.19. Società di gestione accentrata di strumenti finanziari

    «1. L’attività di gestione accentrata è esercitata da depositari centrali autorizzati ai sensi del regolamento (UE) n. 909/2014 alla prestazione dei servizi di cui alla Sezione A, punti 1) e 2), dell’Allegato al medesimo regolamento e relativi servizi accessori» (214).

    «1. Nel presente provvedimento si intendono per: […]

    • «società di gestione»: le società di gestione accentrata, la società di gestione dei servizi di liquidazione e le società di gestione dei sistemi di garanzia;

    • «società di gestione accentrata»: le società disciplinate nella parte III titolo II del TUF agli articoli 80 e seguenti […]» (215).

    «1. Le società di gestione accentrata possono svolgere le seguenti attività connesse e strumentali al servizio di gestione accentrata di strumenti finanziari:

    • predisposizione, gestione, manutenzione e commercializzazione di software, hardware e reti telematiche relativi a sistemi di trasmissione di dati;

    • elaborazione, distribuzione e commercializzazione di dati concernenti gli strumenti finanziari e di dati relativi ai servizi gestiti;

    • promozione dell’immagine della società di gestione accentrata e del servizio gestito e ogni altra attività finalizzata allo sviluppo di quest’ultimo;

    • effettuazione di operazioni di prestito titoli in nome e per conto di terzi;

    • offerta di servizi di gestione delle garanzie costituite su strumenti finanziari immessi nella gestione accentrata;

    • gestione di sistemi di registrazione elettronica di contratti su strumenti finanziari derivati negoziati fuori mercato in conformità alla disciplina comunitaria.

    2. Le società di gestione accentrata possono svolgere inoltre i servizi di liquidazione alle condizioni e secondo le modalità previste nella Parte I, Titolo III. In questo caso, oltre alle attività previste nel comma 1, le società di gestione accentrata possono svolgere anche le attività connesse e strumentali all’attività di liquidazione indicate all’articolo 42, comma 1» (216).

    S.20. Società di gestione dei servizi di liquidazione

    «1. Nel presente provvedimento si intendono per: […]

    • cc) “servizi di liquidazione”: il servizio di compensazione e liquidazione e il servizio di liquidazione su base lorda di cui all’articolo 69, comma 1 del TUF, aventi rispettivamente ad oggetto la liquidazione su base netta e la liquidazione su base lorda; […]

    • hh) “società di gestione dei servizi di liquidazione”: la società autorizzata dalla Banca d’Italia, d’intesa con la Consob, ai sensi dell’articolo 69, comma 1, del TUF a gestire i servizi di liquidazione, esclusa la fase finale del regolamento del contante; […]» (217).

    «1. L’autorizzazione alla gestione dei servizi di liquidazione può essere rilasciata esclusivamente ad una società che esercita l’attività di gestione accentrata di strumenti finanziari di cui agli articoli 80 e seguenti del TUF, ovvero ad una società per azioni con sede legale in Italia che sia controllata, anche in forma congiunta, da soggetti esercitanti attività di gestione accentrata anche esteri, purché sottoposti a misure di vigilanza equivalenti a quelle previste nell’ordinamento italiano» (218).

    «1. La società di gestione dei servizi di liquidazione può svolgere le seguenti attività connesse e strumentali a quelle di organizzazione e gestione dei servizi di liquidazione:

    • gestione dei sistemi di riscontro e rettifica delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari;

    • gestione dei sistemi finalizzati a garantire il buon fine delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari non derivati, nonché dei sistemi finalizzati a garantire il buon fine della compensazione e della liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari non derivati, purché ciò non comporti l’assunzione in proprio delle operazioni da regolare;

    • concessione di finanziamenti, anche infragiornalieri in euro o valuta estera, nonché in strumenti finanziari, da concedere ai soggetti ammessi ai servizi di liquidazione, sulla base di adeguate garanzie e con lo scopo di consentire ai soggetti medesimi di regolare le rispettive posizioni;

    • gestione di conti in euro e in valuta aperti dai soggetti ammessi ai servizi di liquidazione, nel rispetto della riserva di raccolta del risparmio tra il pubblico disciplinata dall’articolo 11 del testo unico bancario. […]» (219).

    S.21. Società di gestione dei sistemi di garanzia

    «1. Nel presente provvedimento si intendono per: […]

    • ff) “società di gestione”: le società di gestione accentrata, la società di gestione dei servizi di liquidazione e le società di gestione dei sistemi di garanzia […]» (220).

    «1. I sistemi di garanzia sono gestiti da società che possiedano i requisiti di cui all’articolo 3 nonché le risorse finanziarie di cui al successivo articolo 51» (221).

    S.22. Società di gestione del patrimonio immobiliare di enti previdenziali pubblici

    «1. Alla gestione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici possono essere ammesse società di capitale, società cooperative, associazioni temporanee di imprese o consorzi che rispondono ai seguenti requisiti minimi, che nel caso di associazioni temporanee sono detenuti dall’impresa mandataria:

    • oggetto sociale prevalente di erogazione di servizi di gestione di beni immobili per conto terzi […]» (222).

    «4. Gli enti stipulano i contratti con le società di gestione in termini coerenti con gli indirizzi emanati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale. L’affidamento in gestione, ai fini della complessiva amministrazione attiva del patrimonio, può comprendere la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, la gestione dei servizi condominiali, la riscossione dei canoni, l’attivazione delle procedure previste in caso di morosità, la stipula e il rinnovo dei contratti di locazione. Eventuali nuove attività, relative al patrimonio affidato in gestione e non comprese nei contratti precedentemente stipulati, vanno comunque affidate in gestione secondo le procedure di cui al comma 1» (223).

    S.23. Società di gestione del risparmio (s.g.r.)

    Vedi la voce “S.g.r.”

    S.24. Società di ingegneria

    «1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria: […]

    • società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi […]» (224).

    L’oggetto sociale delle società di ingegneria (225) include l’esecuzione di “studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale”, cui possono legittimamente affiancarsi servizi strumentali o connessi, previa analitica individuazione nell’oggetto sociale stesso (226).

    S.25. Società di intermediazione mobiliare (s.i.m.)

    Vedi la voce “S.i.m.”

    S.26. Società di investimento a capitale fisso (s.i.ca.f.)

    Vedi la voce “S.i.ca.f.”

    S.27. Società di investimento a capitale variabile (s.i.ca.v.)

    Vedi la voce “S.i.ca.v.”

    S.28. Società di investimento semplice (s.i.s.)

    Vedi la voce “S.i.s.”

    S.29. Società di partecipazione finanziaria

    Vedi anche la voce “Intermediari finanziari”

    «1. Ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si definiscono: […] b) società di partecipazione finanziaria: i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari […]» (227).

    S.30. Società di partecipazione non finanziaria

    Vedi anche la voce “Intermediari finanziari”

    «1. Ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si definiscono: […] c) società di partecipazione non finanziaria e assimilati: 1) i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari; 2) i soggetti che svolgono attività non nei confronti del pubblico di cui al comma 2 dell’articolo 3 del regolamento emanato in materia di intermediari finanziari in attuazione degli articoli 106, comma 3, 112, comma 3 e 114 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché dell’articolo 7-ter, comma 1-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130. […]» (228).

    S.31. Società di professionisti per progettazione e direzione lavori

    «1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria: […]

    • le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale; […]» (229).

    S.32. Società di progetto

    «1. Il bando di gara per l’affidamento di una concessione per la realizzazione e/o gestione di una infrastruttura o di un nuovo servizio di pubblica utilità deve prevedere che l’aggiudicatario ha la facoltà, dopo l’aggiudicazione, di costituire una società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile. Il bando di gara indica l’ammontare minimo del capitale sociale della società. In caso di concorrente costituito da più soggetti, nell’offerta è indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto. […] La società così costituita diventa la concessionaria subentrando nel rapporto di concessione all’aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione. Tale subentro non costituisce cessione di contratto. Il bando di gara può, altresì, prevedere che la costituzione della società sia un obbligo dell’aggiudicatario […]» (230).

    S.33. Società di trasformazione urbana (s.t.u.)

    «1. Le città metropolitane e i comuni, anche con la partecipazione della provincia e della Regione, possono costituire società per azioni per progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana, in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti. A tal fine le deliberazioni dovranno in ogni caso prevedere che gli azionisti privati delle società per azioni siano scelti tramite procedura di evidenza pubblica.

    2. Le società di trasformazione urbana provvedono alla preventiva acquisizione degli immobili interessati dall’intervento, alla trasformazione e alla commercializzazione degli stessi. Le acquisizioni possono avvenire consensualmente o tramite ricorso alle procedure di esproprio da parte del comune» (231).

    S.34. Società fiduciarie

    «Sono società fiduciarie e di revisione e sono soggette alla presente legge quelle che, comunque denominate, si propongono, sotto forma di impresa, di assumere l’amministrazione dei beni per conto di terzi, l’organizzazione e la revisione contabile di aziende e la rappresentanza dei portatori di azioni e di obbligazioni.

    Sono escluse dalla competenza delle società di cui al comma precedente le funzioni di sindaco di società commerciale, di curatore di fallimento e di perito giudiziario in materia civile e penale e in genere le attribuzioni di carattere strettamente personale riservate dalle leggi vigenti esclusivamente agli iscritti negli albi professionali e speciali» (232).

    S.35. Società fiduciarie di amministrazione

    «5. Oggetto sociale. L’oggetto sociale deve prevedere un esplicito riferimento alle attività, disciplinate dalla legge n. 1966/1939, concernenti l’amministrazione di beni per conto di terzi, l’intestazione fiduciaria degli stessi, l’interposizione della fiduciaria nell’esercizio dei diritti eventualmente ad essi connessi, nonché la rappresentanza di azionisti ed obbligazionisti.

    6. Conflitto di interessi. Dall’oggetto sociale deve evincersi che la società fiduciaria non possa effettuare nel proprio interesse operazioni comunque connesse agli affari relativi ai terzi amministrati.

    7. Attività complementari e strumentali. Nell’ambito delle proprie attività complementari e strumentali l’oggetto sociale non può prevedere: attività di consulenza finanziaria, di studio, ovvero di assistenza, né tantomeno tali attività di consulenza - a tutti gli effetti inibite - possono essere citate nella denominazione sociale; attività industriali; la possibilità di contrarre debiti in proprio o assumere impegni finanziari o in proprio se non per l’acquisizione di immobilizzazioni tecniche; la possibilità di contrarre debiti o assumere impegni finanziari o rilasciare garanzie sia in proprio sia nell’ambito dell’amministrazione di beni per conto terzi, salvo che si tratti di garanzie prestate e di impegni assunti per conto dei fiducianti nei limiti del patrimonio affidato, previo vincolo dello stesso a tal fine, per l’intero periodo del contratto e previa autorizzazione dei fiducianti ad utilizzare tale patrimonio per far fronte alle garanzie» (233).

    S.36. Società fiduciarie e di revisione

    «1. Ferme restanti le prescrizioni impartite al Titolo II del presente decreto, la società che intende congiuntamente esercitare l’attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende dovrà in tal senso formulare il proprio oggetto sociale ritenendosi in ogni caso preclusa ogni attività di carattere finanziario, di studio, di consulenza, di assistenza e di certificazione di conti e di bilanci» (234).

    S.37. Società finanziarie

    «1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per: […]

    40) “società finanziaria”: una società, diversa da una banca o un IMEL, che esercita in via esclusiva o prevalente: l’attività di assunzione di partecipazioni, quando chi la esercita non sia una società non finanziaria; una o più delle attività ammesse al mutuo riconoscimento previste dall’art. 1, comma 2, lettera f), punti da 2 a 12, TUB; altre attività finanziarie previste ai sensi del numero 15 della medesima lettera; le attività di cui all’art. 1, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Si presume finanziaria la società iscritta in un albo o elenco pubblico di soggetti finanziari e quella che, indipendentemente dall’iscrizione in albi o elenchi, è sottoposta a forme di vigilanza di stabilità di un’autorità italiana o di uno Stato dell’UE o del Gruppo dei Dieci ovvero di quelli inclusi in apposito elenco pubblicato dalla Banca d’Italia. Sono società finanziarie altresì le società che svolgono le attività di cui all’art. 3 della legge 130/99 (“società per la cartolarizzazione”), le società di gestione di mercati regolamentati di strumenti finanziari e le società che esercitano esclusivamente l’agenzia in attività finanziaria e le relative attività connesse e strumentali.

    Non rientrano tra le “società finanziarie” i veicoli costituiti in Italia o all’estero al solo scopo di dare veste societaria a singole operazioni di raccolta o impiego e destinati a essere liquidati una volta conclusa l’operazione. Le limitazioni dell’oggetto sociale, delle possibilità operative e della capacità di indebitamento devono risultare dalla disciplina contrattuale e statutaria del veicolo […]» (235).

    «2. Nel presente decreto legislativo si intendono per: […]

    • “attività ammesse al mutuo riconoscimento”: le attività di:

    • raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione;

    • operazioni di prestito (compreso in particolare il credito al consumo, il credito con garanzia ipotecaria, il factoring, le cessioni di credito pro soluto e pro solvendo, il credito commerciale incluso il “forfaiting”);

    • leasing finanziario;

    • prestazione di servizi di pagamento;

    • emissione e gestione di mezzi di pagamento («travellers cheques», lettere di credito), nella misura in cui quest’attività non rientra nel punto 4;

    • rilascio di garanzie e di impegni di firma;

    • operazioni per proprio conto o per conto della clientela in:

    • strumenti di mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, ecc.);

    • cambi;

    • strumenti finanziari a termine e opzioni;

    • contratti su tassi di cambio e tassi d’interesse;

    • valori mobiliari;

    • partecipazione alle emissioni di titoli e prestazioni di servizi connessi;

    • consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché consulenza e servizi nel campo delle concentrazioni e del rilievo di imprese;

    • servizi di intermediazione finanziaria del tipo “money broking”;

    • gestione o consulenza nella gestione di patrimoni;

    • custodia e amministrazione di valori mobiliari;

    • servizi di informazione commerciale;

    • locazione di cassette di sicurezza;

    • altre attività che, in virtù delle misure di adattamento assunte dalle autorità comunitarie, sono aggiunte all’elenco allegato alla seconda direttiva in materia creditizia del Consiglio delle Comunità europee n. 89/646/CEE del 15 dicembre 1989 […]» (236).

    «1-quater. L’uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della parola “finanziaria” ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell’attività finanziaria loro riservata è vietato ai soggetti diversi dagli intermediari finanziari di cui all’articolo 106. […]

    3. Chiunque contravviene al disposto dei commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5 milioni di euro. Se la violazione è commessa da una società o un ente, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato. Le stesse sanzioni si applicano a chi, attraverso informazioni e comunicazioni in qualsiasi forma, induce in altri il falso convincimento di essere sottoposto alla vigilanza della Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 108 o di essere abilitato all’esercizio delle attività di cui all’articolo 111» (237).

    «1. Nel presente decreto legislativo si intendono per: […]

    n) “gestione collettiva del risparmio”: il servizio che si realizza attraverso la gestione di Oicr e dei relativi rischi […]» (238).

    S.38. Società per la cartolarizzazione dei crediti

    «1. La società cessionaria, o la società emittente titoli se diversa dalla società cessionaria, hanno per oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti» (239).

    S.39. Società per lo sviluppo nei settori dell’industria, dei servizi e dell’artigianato

    «Per le finalità specificate agli articoli seguenti possono costituirsi società consortili fra piccole e medie imprese operanti nei settori dell’industria, dei servizi e dell’artigianato, con la partecipazione, a seconda dei casi, di enti pubblici, anche territoriali, e enti privati di ricerca ed assistenza tecnica. L’attività di tali società consortili può riguardare:

    • la ricerca tecnologica e il trasferimento delle innovazioni nonché la prestazione di assistenza tecnica, organizzativa e di mercato connessa al progresso e al rinnovamento tecnologico delle imprese minori associate. In particolare, possono essere svolti i seguenti compiti: acquisizione, diffusione, applicazione di informazioni tecnologiche, promozione e sviluppo di progetti di ricerca e di servizi aziendali di natura tecnica; l’elaborazione e la realizzazione di progetti di ricerca per il risparmio energetico e per l’acquisizione e l’utilizzo di fonti energetiche alternative ai prodotti petroliferi;

    • l’acquisizione di aree, nell’ambito di aree industriali attrezzate, attraverso: la progettazione e la realizzazione delle opere di urbanizzazione e dei servizi, nonché l’attrezzamento degli spazi pubblici o destinati ad attività collettive, a verde pubblico o parcheggi previsti dai programmi di interventi pluriennali ed eventuali varianti nell’ambito di accordi con gli enti locali competenti; l’azione promozionale per l’insediamento di attività produttive ivi compresa l’acquisizione di incarichi di progettazione tecnica; la vendita o la concessione di lotti alle imprese consorziate; la costruzione di fabbricati, impianti, laboratori per attività industriali e artigianali, depositi e magazzini; la vendita, la locazione, il leasing dei fabbricati e degli impianti alle imprese consorziate; la costruzione e la gestione di impianti di depurazione degli scarichi degli insediamenti produttivi» (240).

    «1. I consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi di cui all’articolo 9, comma 9, del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, e successive modifiche, possono costituire società finanziarie aventi per finalità lo sviluppo delle imprese operanti nel commercio, nel turismo e nei servizi.

    2. I requisiti delle società finanziarie, richiesti per l’esercizio delle attività di cui al presente articolo, sono i seguenti:

    • siano ispirate ai principi di mutualità, richiamati espressamente e inderogabilmente nei rispettivi statuti;

    • siano costituite da almeno 30 consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi di cui al comma 1, distribuiti sull’intero territorio nazionale;

    • siano iscritte all’apposito elenco tenuto dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in conformità al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385» (241).

    S.40. Società semplice (s.s.)

    È legittima la costituzione di società semplice che abbia quale oggetto sociale: “l’attività di gestione di immobili, mobili registrati e partecipazioni sociali”, senz’altro aggiungere; detto oggetto, per quanto astrattamente ampio, non può che essere inteso come limitato a quanto consentito dalla legge alle società semplici, e cioè all’esercizio in comune di un’attività economica non commerciale allo scopo di divederne gli utili (242). Pertanto:

    • deve essere posta come oggetto di una società di natura commerciale la “attività di gestione di beni” (mobili o immobili) se intesa come “attività commerciale”, vale a dire se esercitata in maniera “economica” e con caratteristiche “industriali”, cioè con modalità più o meno complesse che comunque presuppongano l’utilizzo e il coordinamento di uno o più mezzi della produzione (è il caso di una società di autonoleggio o di una società di locazione di appartamenti-vacanze) (243);

    • può essere posta come oggetto sia di una società “commerciale” sia di una società non commerciale (e, quindi, di una società semplice) la “attività di gestione di beni” (mobili o immobili) se intesa come “attività non commerciale”, vale a dire se svolta senza coordinamento dei mezzi della produzione, in assenza di qualsiasi organizzazione di tipo industriale, al fine vincolante di ricavarne un utile e con esclusione della possibilità per i soci di utilizzare direttamente i beni sociali (è il caso di una società proprietaria di una o più unità immobiliari destinate ad essere locate in maniera stabile, senza che siano erogati servizi accessori) (244);

    • la “attività di gestione di beni” (mobili o immobili) integra una comunione di godimento e, quindi, non può essere posta come oggetto sociale di alcun tipo di società, ove sui beni gestiti non sia impresso il vincolo negoziale di destinazione produttivo/economico tipico del contratto di società, vincolo negoziale che, ove costituito, esclude l’applicazione della disciplina sulla comunione dettata (e, in particolare, esclude la facoltà per i comproprietari di utilizzare personalmente i beni e di disporne liberamente pro-quota) (245).

    S.41. Società sportiva

    Vedi le seguenti voci: “Attività sportiva dilettantistica” e “Attività sportiva professionistica”

    S.42. Società tra avvocati (s.t.a.)

    «2. La società tra avvocati ha per oggetto esclusivo l’esercizio in comune della professione dei propri soci. La società può rendersi acquirente di beni e diritti che siano strumentali all’esercizio della professione e compiere qualsiasi attività diretta a tale scopo» (246).

    «1. L’esercizio della professione forense in forma societaria è consentito a società di persone, a società di capitali o a società cooperative iscritte in un’apposita sezione speciale dell’albo tenuto dall’ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società; presso tale sezione speciale è resa disponibile la documentazione analitica, per l’anno di riferimento, relativa alla compagine sociale. È vietata la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona. La violazione di tale previsione comporta di diritto l’esclusione del socio.

    2. Nelle società di cui al comma 1:

    • i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all’albo, ovvero avvocati iscritti all’albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni; il venire meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell’ordine presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall’albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi;

    • la maggioranza dei membri dell’organo di gestione deve essere composta da soci avvocati;

    • c) i componenti dell’organo di gestione non possono essere estranei alla compagine sociale; i soci professionisti possono rivestire la carica di amministratori» (247).

    S.43. Società tra consulenti del lavoro

    «I consulenti del lavoro, con le eccezioni di cui al quarto comma dell’articolo 1, svolgono per conto di qualsiasi datore di lavoro tutti gli adempimenti previsti da norme vigenti per l’amministrazione del personale dipendente.

    I consulenti del lavoro svolgono l’assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di reddito autonomo e di impresa, di cui all’articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

    Essi inoltre, su delega e in rappresentanza degli interessati, sono competenti in ordine allo svolgimento di ogni altra funzione che sia affine, connessa e conseguente, a quanto previsto nel comma precedente» (248).

    S.44. Società tra farmacisti

    «1. Sono titolari dell’esercizio della farmacia privata le persone fisiche, in conformità alle disposizioni vigenti, le società di persone, le società di capitali e le società cooperative a responsabilità limitata.

    2. Le società di cui al comma 1 hanno come oggetto esclusivo la gestione di una farmacia. La partecipazione alle società di cui al comma 1 è incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l’esercizio della professione medica. […]» (249).

    «1. La partecipazione alle società di cui all’articolo 7, salvo il caso di cui ai commi 9 e 10 di tale articolo, è incompatibile:

    • nei casi di cui all’articolo 7, comma 2, secondo periodo;

    • con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia;

    • con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato.

    2. Lo statuto delle società di cui all’articolo 7 e ogni successiva variazione, ivi incluse quelle relative alla compagine sociale, sono comunicati, entro sessanta giorni, alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani nonché all’assessore alla sanità della competente regione o provincia autonoma, all’ordine provinciale dei farmacisti e all’azienda sanitaria locale competente per territorio» (250).

    «2. I nuovi servizi assicurati dalle farmacie nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto di quanto previsto dai Piani socio-sanitari regionali e previa adesione del titolare della farmacia, concernono:

    • la partecipazione delle farmacie al servizio di assistenza domiciliare integrata a favore dei pazienti residenti o domiciliati nel territorio della sede di pertinenza di ciascuna farmacia, a supporto delle attività del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta, a favore dei pazienti che risiedono o hanno il proprio domicilio nel territorio di competenza, attraverso:

    • la dispensazione e la consegna domiciliare di farmaci e dispositivi medici necessari;

    • la preparazione, nonché la dispensazione al domicilio delle miscele per la nutrizione artificiale e dei medicinali antidolorifici, nel rispetto delle relative norme di buona preparazione e di buona pratica di distribuzione dei medicinali e nel rispetto delle prescrizioni e delle limitazioni stabilite dalla vigente normativa;

    • la dispensazione per conto delle strutture sanitarie dei farmaci a distribuzione diretta;

    • la messa a disposizione di operatori socio-sanitari, di infermieri e di fisioterapisti, per la effettuazione, a domicilio, di specifiche prestazioni professionali richieste dal medico di famiglia o dal pediatra di libera scelta, fermo restando che le prestazioni infermieristiche o fisioterapiche che possono essere svolte presso la farmacia, sono limitate a quelle di cui alla lettera d) e alle ulteriori prestazioni, necessarie allo svolgimento dei nuovi compiti delle farmacie, individuate con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

    • la collaborazione delle farmacie alle iniziative finalizzate a garantire il corretto utilizzo dei medicinali prescritti e il relativo monitoraggio, a favorire l’aderenza dei malati alle terapie mediche, anche attraverso la partecipazione a specifici programmi di farmacovigilanza;

    • la erogazione di servizi di primo livello, attraverso i quali le farmacie partecipano alla realizzazione dei programmi di educazione sanitaria e di campagne di prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale, rivolti alla popolazione generale ed ai gruppi a rischio e realizzati a livello nazionale e regionale, ricorrendo a modalità di informazione adeguate al tipo di struttura e, ove necessario, previa formazione dei farmacisti che vi operano;

    • la erogazione di servizi di secondo livello rivolti ai singoli assistiti, in coerenza con le linee guida ed i percorsi diagnostico-terapeutici previsti per le specifiche patologie, su prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, anche avvalendosi di personale infermieristico, prevedendo anche l’inserimento delle farmacie tra i punti forniti di defibrillatori semiautomatici;

    • l’effettuazione, presso le farmacie, nell’ambito dei servizi di secondo livello di cui alla lettera d), di prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell’ambito dell’autocontrollo, nei limiti e alle condizioni stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, restando in ogni caso esclusa l’attività di prescrizione e diagnosi, nonché il prelievo di sangue o di plasma mediante siringhe o dispositivi equivalenti;

    • la effettuazione di attività attraverso le quali nelle farmacie gli assistiti possano prenotare prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, e provvedere al pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino, nonché ritirare i referti relativi a prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale effettuate presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate; tali modalità sono fissate, nel rispetto delle previsioni contenute nel decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali, e in base a modalità, regole tecniche e misure di sicurezza, con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il Garante per la protezione dei dati personali» (251).

    La società che ha per oggetto la gestione di una farmacia può svolgere (e contemplare nel suo oggetto sociale) anche l’attività di vendita di prodotti parafarmaceutici (252).

    S.45. Società tra professionisti non organizzati in Ordini o Collegi

    Vedi anche la voce “Attività e servizi strumentali ad attività professionali”

    «2. Ai fini della presente legge, per “professione non organizzata in ordini o collegi”, di seguito denominata “professione”, si intende l’attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative. […]

    5. La professione è esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente» (253).

    S.46. Società tra professionisti (s.t.p.) (254)

    Vedi anche la voce “Attività e servizi strumentali ad attività professionali”

    «3. È consentita la costituzione di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile. Le società cooperative di professionisti sono costituite da un numero di soci non inferiore a tre.

    4. Possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto costitutivo preveda:

    • l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci;

    • l’ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento. In ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell’ordine o collegio professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall’albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi;

    • criteri e modalità affinché l’esecuzione dell’incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l’esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta dall’utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all’utente;

    • c-bis)la stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell’esercizio dell’attività professionale;

    • le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.

    5. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l’indicazione di società tra professionisti.

    6. La partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti.

    7. I professionisti soci sono tenuti all’osservanza del codice deontologico del proprio ordine, così come la società è soggetta al regime disciplinare dell’ordine al quale risulti iscritta. Il socio professionista può opporre agli altri soci il segreto concernente le attività professionali a lui affidate.

    8. La società tra professionisti può essere costituita anche per l’esercizio di più attività professionali» (255).

    L’oggetto sociale deve essere attinente esclusivamente all’attività professionale (o multiprofessionale) dei soci e non ammette la previsione di altre attività che non siano attività tecniche meramente strumentali all’attività professionale (256); in particolare, è illegittimo che nell’oggetto sociale sia previsto l’esercizio della attività di consulenza in generale (257); l’oggetto sociale può peraltro comprendere, oltre che l’esercizio delle attività professionali riservate agli iscritti a ordini o albi professionali, anche l’esercizio delle attività “tipiche” o “caratteristiche” di tali professioni (258). Per costituire una s.t.p. occorre la presenza tra i soci di almeno un professionista per ognuna delle attività professionali contemplate nell’oggetto sociale (259).

    S.47. Somministrazione di lavoro

    «2. Per l’esercizio delle attività di cui all’articolo 20, oltre ai requisiti di cui al comma l, è richiesta: […]

    f) l’indicazione della somministrazione di lavoro di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), come oggetto sociale prevalente, anche se non esclusivo» (260).

    S.48. Spedizioniere doganale

    Vedi anche la voce “Centri di assistenza doganale”

    S.49. Sport

    Vedi le seguenti voci: “Attività sportiva dilettantistica” e “Attività sportiva professionistica”

    S.50. Strumenti di mercato monetario

    Vedi la voce “Società finanziarie”

    S.51. Strumenti finanziari a termine e opzioni

    Vedi la voce “Società finanziarie”

    S.52. Supermercati e ipermercati

    È legittima la clausola statutaria che indica come oggetto sociale lo svolgimento dell’attività commerciale con le modalità proprie dei supermercati e degli ipermercati (261).

    S.53. Supporto alla ricollocazione professionale

    «1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito albo delle agenzie per il lavoro ai fini dello svolgimento delle attività di […] supporto alla ricollocazione professionale […]» (262).

    «I requisiti richiesti per l’iscrizione all’albo di cui all’articolo 4 sono:

    • la costituzione della agenzia nella forma di società di capitali ovvero cooperativa o consorzio di cooperative, italiana o di altro Stato membro della Unione europea. Per le agenzie di cui alle lettere d) ed e) è ammessa anche la forma della società di persone; […]» (263).

    «Per l’esercizio della attività di supporto alla ricollocazione professionale, oltre ai requisiti di cui al comma 1, è richiesta:

    • l’acquisizione di un capitale versato non inferiore a 25.000 euro;

    • l’indicazione della attività di supporto alla ricollocazione professionale come oggetto sociale, anche se non esclusivo» (264).

    T.1. Terzo Settore

    Vedi la voce “Enti del Terzo Settore”

    T.2. Trasformazione urbana

    Vedi la voce “Società di trasformazione urbana”

    T.3. Trasporto di merci per conto proprio

    «Il trasporto di cose in conto proprio è il trasporto eseguito da persone fisiche ovvero da persone giuridiche, enti privati o pubblici, qualunque sia la loro natura, per esigenze proprie, quando concorrano tutte le seguenti condizioni: […]

    • il trasporto non costituisca attività economicamente prevalente e rappresenti solo un’attività complementare o accessoria nel quadro dell’attività principale delle persone, enti privati o pubblici predetti. Il regolamento di esecuzione specificherà le condizioni che debbono ricorrere affinché il trasporto sia da considerare attività complementare o accessoria dell’attività principale» (265).

    T.4. Trasporto di merci per conto terzi

    «Presso il Ministero dei trasporti e dell’aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, è istituito un albo che assume la denominazione di “Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi”.

    Presso gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione sono istituiti gli albi provinciali che nel loro insieme formano l’albo nazionale.

    L’iscrizione nell’albo è condizione necessaria per l’esercizio dell’autotrasporto di cose per conto di terzi.

    Gli albi sono pubblici.

    Presso ciascun albo è istituita una sezione speciale alla quale sono iscritte le cooperative a proprietà divisa e i consorzi regolarmente costituiti il cui scopo sociale sia quello di esercitare l’autotrasporto anche od esclusivamente con i veicoli in disponibilità delle imprese socie.

    I requisiti e le condizioni di cui all’articolo 13 della presente legge, in quanto applicabili alle cooperative e ai consorzi indicati nel precedente comma, si ritengono soddisfatti se posseduti dalle imprese socie […]» (266).

    T.5. Trasporto di persone

    «1. Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

    2. Costituiscono autoservizi pubblici non di linea:

    • il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale;

    • il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzetta, velocipede, natante e veicoli a trazione animale» (267).

    T.6. Trasporto di persone: autonoleggio con conducente

    È illegittimo l’esercizio dell’attività di autonoleggio con conducente in forma societaria (268).

    T.7. Tributi

    Vedi la voce “Riscossione di tributi”

    T.8. Turismo

    Vedi le seguenti voci: “Impresa turistica e attività ricettiva” e “Agenzie di viaggio”

    V.1. Valori mobiliari

    Vedi la voce “Società finanziarie”

    V.2. Viaggi

    Vedi la voce “Agenzia di viaggio”

    A.6 - Sede sociale

    A.6.1 - Sede sociale (in generale e miscellanea) (1)

    1. Sede amministrativa o operativa

    2. Sede della liquidazione

    3. Sede: indirizzo completo

    4. Sede presso una casella postale

    5. Sede secondaria: competenza assembleare

    6. Sede secondaria di società estera

    7. Sede secondaria: pubblicità

    8. S.i.ca.v. (società di investimento a capitale variabile)

    9. S.i.m. (società di intermediazione mobiliare)

    10. S.o.a. (Società Organismi di Attestazione)

    11. Uffici e stabilimenti

    1. Sede amministrativa o operativa

    Appare controverso se sia, o meno (e quindi non pubblicizzabile nel Registro delle Imprese) (2), legittima la previsione nello statuto di sedi “atipiche” (quali la sede “amministrativa” o la sede “operativa”) e cioè diverse dalle “sedi secondarie” e dalla “sede legale”; la tesi che propende per l’ammissibilità afferma la possibilità di indicare nell’atto costitutivo una o più sedi amministrative in aggiunta alla sede legale, potendosi legittimamente distinguere tra sede legale (e cioè la sede della società) e sede dell’impresa (3).

    2. Sede della liquidazione

    È illegittima l’indicazione di una “sede della liquidazione” non coincidente con la sede legale della società (4).

    3. Sede: indirizzo completo

    È legittimo (benché sia superfluo) che nello statuto sia riportato l’indirizzo “completo” (e cioè indicando, oltre che il Comune, anche la piazza o la via e il numero civico) ove è posta la sede sociale: in questo caso, è però necessaria la modifica dello statuto in caso di trasferimento della sede nell’ambito dello stesso Comune (5).

    4. Sede presso una casella postale

    È illegittimo il trasferimento della sede sociale indicando come indirizzo una casella postale (6).

    5. Sede secondaria: competenza assembleare

    È dell’assemblea straordinaria la competenza all’istituzione e alla soppressione di sedi secondarie (7); pertanto, è illegittima la clausola dello statuto di s.r.l. che disponga la competenza dell’organo amministrativo per l’istituzione e la soppressione di sedi secondarie, poiché tale competenza spetta esclusivamente all’assemblea dei soci (8).

    6. Sede secondaria di società estera

    Per istituire in Italia la sede secondaria di una società estera occorre depositare al Registro delle Imprese, il vigente statuto della società estera e la deliberazione della società straniera che decide l’istituzione della sede secondaria, nomina il preposto e gli attribuisce i conseguenti poteri (9).

    7. Sede secondaria: pubblicità

    La deliberazione che istituisce la sede secondaria va iscritta nel Registro Imprese ove è iscritta la società deliberante e nel Registro Imprese competente per territorio sul luogo ove è ubicata la sede secondaria (10).

    8. S.i.ca.v. (società di investimento a capitale variabile)

    Le S.i.ca.v. devono avere sede legale in Italia (11).

    9. S.i.m. (società di intermediazione mobiliare)

    Le S.i.m. devono avere sede legale in Italia (12).

    10. S.o.a. (Società Organismi di Attestazione)

    Le Società Organismi di Attestazione (Soa) devono avere sede legale in Italia (13).

    11. Uffici e stabilimenti

    È legittima l’istituzione, da parte dell’organo amministrativo, di uffici e stabilimenti in località diverse dalla sede legale (14).

    A.6.2 - Trasferimento della sede

    1. Trasferimento all’estero e fallimento della società

    2. Trasferimento di sede secondaria di società estera nel medesimo Comune

    3. Trasferimento di società di leasing e trascrizione

    4. Trasferimento di società in liquidazione

    5. Trasferimento di società in liquidazione coatta amministrativa

    6. Trasferimento elusivo della sede sociale

    1. Trasferimento all’estero e fallimento della società

    Rimane assoggettata alla giurisdizione del giudice italiano in materia fallimentare la società che abbia solo formalmente trasferito la propria sede all’estero, senza far luogo allo spostamento degli organi direttivi di controllo e di alcuna attività imprenditoriale nella nuova sede (1).

    2. Trasferimento di sede secondaria di società estera nel medesimo Comune

    Per l’iscrizione nel Registro delle Imprese del trasferimento di sede secondaria di società estera nell’ambito del medesimo Comune (relativamente a società estera che non abbia l’indirizzo della sede secondaria indicato in statuto, ma abbia l’indicazione del solo Comune) occorre presentare solo la relativa comunicazione (compilando il modello S2 sottoscritto dal preposto) senza accludere alcuna deliberazione (2).

    3. Trasferimento di società di leasing e trascrizione

    La delibera con cui una società di leasing proprietaria di immobili trasferisce la propria sede in altro Comune non è soggetta a trascrizione (3).

    4. Trasferimento di società in liquidazione

    È legittima la deliberazione di trasferimento della sede sociale assunta durante la fase di liquidazione (4).

    5. Trasferimento di società in liquidazione coatta amministrativa

    Nelle società in liquidazione coatta amministrativa, la decisione di trasferimento della sede legale è deliberata dall’assemblea (5).

    6. Trasferimento elusivo della sede sociale

    È sottratta al controllo di legittimità finalizzato all’iscrizione nel Registro delle Imprese la motivazione sottesa al trasferimento della sede sociale, anche nel caso in cui la delibera di trasferimento della sede appaia finalizzata a determinare l’incompetenza dell’ufficio giudiziario adito per provvedimenti cautelari urgenti (6).

    A.6.3 - Trasferimento della sede dall’Italia all’estero

    1. Atto di adozione della forma giuridica straniera

    2. Cancellazione dal Registro Imprese

    3. Continuazione dei rapporti giuridici in capo alla società trasferita

    4. Controllo di legittimità

    5. Fallimento della società

    6. Legge applicabile in caso di trasferimento in Stato extra-UE

    7. Libertà di stabilimento nella UE

    8. Pubblicità del trasferimento (adozione di forma giuridica straniera)

    9. Pubblicità del trasferimento (mantenimento della forma giuridica italiana)

    10. Trasferimento in Stato extra-UE che non lo consenta

    11. Trasferimento in Stato extra-UE e adozione di forma giuridica straniera

    12. Trasferimento in Stato extra-UE e mantenimento della forma giuridica italiana

    13. Trasferimento in Stato UE che non lo consenta

    14. Trasferimento in Stato UE e adozione di forma giuridica straniera

    15. Trasferimento in Stato UE e mantenimento della forma giuridica italiana

    1. Atto di adozione della forma giuridica straniera

    L’atto di adattamento alle norme del Paese di destinazione dello statuto della società che trasferisce la propria sede dall’Italia all’estero può essere ricevuto dal notaio italiano (1).

    2. Cancellazione dal Registro Imprese

    Si procede alla cancellazione dal Registro Imprese italiano della società italiana che abbia deliberato il trasferimento della sua sede all’estero solo una volta che sia stato completato (di solito, con l’iscrizione della società stessa nell’apposito registro - analogo al Registro Imprese italiano - tenuto nello Stato nel quale la società ha deliberato il trasferimento della sua sede) il procedimento di recepimento della società in questione nell’ordinamento nel quale essa ha deciso di allocare la propria sede (2).

    3. Continuazione dei rapporti giuridici in capo alla società trasferita

    È preferibile ritenere che, in base al disposto dell’art. 25, d.lgs. 218/95, il trasferimento della sede di una società all’estero non comporti un fenomeno estintivo-costitutivo della società stessa, ancorché muti la legge applicabile alla società a causa del trasferimento della sua sede (3).

    4. Controllo di legittimità

    È controverso se sia (4), o meno (5), compito del notaio che verbalizza la deliberazione di trasferimento di sede all’estero di società italiana il controllo della legittimità della forma giuridica, propria dello Stato di destinazione, adottata dalla società italiana che trasferisce all’estero la propria sede.

    5. Fallimento della società

    Rimane assoggettata alla giurisdizione del giudice italiano in materia fallimentare la società che abbia solo formalmente trasferito la propria sede all’estero, senza far luogo allo spostamento all’estero dell’attività degli organi di amministrazione e controllo né allo svolgimento di alcuna attività imprenditoriale nella nuova sede (6).

    6. Legge applicabile in caso di trasferimento in Stato extra-UE

    In caso di trasferimento della sede sociale in un Paese extra-UE, è preferibile ritenere che, ai sensi dell’art. 25, comma 1, d.lgs. 218/95, si debba applicare la legge del luogo di costituzione della società, salvo che la legge del Paese di destinazione richieda necessariamente l’applicazione della propria legge; in tale ultima ipotesi, vige l’eccezione di cui all’art. 25, comma 3, d.lgs. 218/95, il quale impone il rispetto della legge del Paese di destinazione (7).

    7. Libertà di stabilimento nella UE

    La società costituita in uno Stato UE può liberamente trasferirsi in altro Stato UE (8) (ed è quindi illegittima la legislazione dello Stato UE che subordini, allo svolgimento della procedura di liquidazione, il trasferimento all’estero di una società con sede in quello Stato) (9) a condizione che sussistano le condizioni poste dallo Stato nel quale la società decide di trasferirsi affinché una società possa trasferire la sua sede da altro Stato UE (10); gli Stati possono bensì emanare norme per prevenire frodi ai danni di creditori, soci di minoranza e dipendenti perpetrate mediante il trasferimento della sede legale all’estero, ma il mero trasferimento della sede legale all’estero non può fondare una presunzione di frode (11).

    8. Pubblicità del trasferimento (adozione di forma giuridica straniera)

    Deve essere cancellata dal Registro delle Imprese italiano la società che trasferisca la sede in altro Stato UE adottando una forma giuridica propria di quell’ordinamento (12). La cancellazione (che deve essere effettuata ad opera degli amministratori e non del notaio verbalizzante) può avvenire solo una volta che la società trasferita sia stata riconosciuta nel suo nuovo ordinamento (13) e che siano decorsi sessanta giorni dall’iscrizione della deliberazione di trasferimento della sede nel Registro delle Imprese italiano in assenza di opposizione da parte dei creditori (14).

    9. Pubblicità del trasferimento (mantenimento della forma giuridica italiana)

    Rimane iscritta nel Registro delle Imprese italiano la società che trasferisca la sede in altro Stato UE senza adottare una forma giuridica propria di quell’ordinamento (15).

    10. Trasferimento in Stato extra-UE che non lo consenta

    Qualora la legge del Paese extra-UE di destinazione non consenta il trasferimento nel proprio ordinamento di una società proveniente dall’estero, non è possibile adottare la deliberazione di trasferimento della sede (16).

    11. Trasferimento in Stato extra-UE e adozione di forma giuridica straniera

    È legittima (sempre che lo consenta la normativa dello Stato di destinazione) (17) la deliberazione di trasferimento di sede di una società italiana in Stato extra UE con adozione di una forma giuridica propria dello Stato di destinazione (18).

    12. Trasferimento in Stato extra-UE e mantenimento della forma giuridica italiana

    È legittima (sempre che lo consenta la normativa dello Stato di destinazione) (19) la deliberazione di trasferimento di sede di una società italiana in Stato extra UE con mantenimento della forma giuridica italiana (20).

    13. Trasferimento in Stato UE che non lo consenta

    Sarebbe illegittimo che uno Stato UE non consentisse il trasferimento nel proprio ordinamento della sede di una società da altro Stato UE (21).

    14. Trasferimento in Stato UE e adozione di forma giuridica straniera

    È legittima (sempre che lo consenta la normativa dello Stato di destinazione) (22) la deliberazione di trasferimento di sede di una società italiana in altro Stato UE con adozione di una forma giuridica propria dello Stato di destinazione (23).

    15. Trasferimento in Stato UE e mantenimento della forma giuridica italiana

    È legittima (sempre che lo consenta la normativa dello Stato di destinazione) (24) la deliberazione di trasferimento di sede di una società italiana in altro Stato UE con mantenimento della forma giuridica italiana (25).

    A.6.4 - Trasferimento della sede dall’estero in Italia

    1. Adeguamento alla legge italiana

    2. Atto ricevuto dal notaio italiano

    3. Capitale sociale

    4. Controllo di legalità e adeguamento dell’atto di trasferimento alla legge italiana

    5. Decisione di trasferimento

    6. Forma della decisione di trasferimento

    7. Legge applicabile in caso di trasferimento da Stato extra-UE

    8. Libertà di stabilimento nella UE

    9. Pubblicità al Registro delle Imprese

    1. Adeguamento alla legge italiana

    Ai sensi dell’art. 25, comma 1, d.lgs. 218/95, la società estera che trasferisca la sede dell’amministrazione in Italia deve adeguare (ove decida di essere regolamentata dalla legge italiana) il proprio statuto alle norme inderogabili dell’ordinamento italiano (1).

    2. Atto ricevuto dal notaio italiano

    L’atto di trasferimento della società estera in Italia può essere ricevuto dal notaio italiano, applicando le norme del Paese di provenienza, così come interpretate dalle locali dottrina e giurisprudenza (2).

    3. Capitale sociale

    Il notaio che riceve il deposito dell’atto di trasferimento della sede della società estera in Italia deve controllare che il capitale sociale della società sia adeguato rispetto alle norme di diritto italiano, e, eventualmente, deve chiedere che esso sia sufficientemente integrato; inoltre, dovendosi garantire l’effettività del capitale sociale, qualora, nell’ordinamento di provenienza (anche se si tratti di un Paese UE) (3), non vigano norme analoghe a quelle italiane relativamente alla formazione del capitale, deve procedersi a una perizia di stima del patrimonio sociale (4).

    4. Controllo di legalità e adeguamento dell’atto di trasferimento alla legge italiana

    Compete al notaio (e non al Conservatore dell’Archivio Notarile) (5) ricevere in deposito, ai sensi dell’art. 106 l. not., l’atto di trasferimento di sede di società di capitali redatto all’estero (debitamente tradotto nonché apostillato o legalizzato) e, una volta ricevuto il deposito, valutare la legittimità della deliberazione assunta dalla società straniera (6). Se il controllo notarile sulla legittimità del trasferimento di sede in Italia dia esito negativo, occorre provvedere a un atto di adeguamento (7), il che può avvenire sia contestualmente all’atto di deposito, sia successivamente; nel caso in cui il notaio rifiuti l’iscrizione, egli deve darne notizia agli amministratori, affinché possano attivare i rimedi di cui all’art. 2436, comma 3, c.c. (8).

    5. Decisione di trasferimento

    Qualora una società estera trasferisca la propria sede in Italia, la decisione di trasferimento e l’eventuale atto di trasferimento sono regolati dalle norme del Paese di provenienza (9).

    6. Forma della decisione di trasferimento

    Sebbene la forma della decisione di trasferimento della sede della società estera in Italia sia regolata dalla legge del Paese di provenienza, ai fini del deposito e dell’iscrizione di tale atto in Italia è necessaria almeno la forma della scrittura privata con sottoscrizione autenticata (10).

    7. Legge applicabile in caso di trasferimento da Stato extra-UE

    In caso di trasferimento della sede in Italia da parte di una società estera proveniente da uno Stato extra-UE, si applica la norma di cui all’art. 25, comma 3, d.lgs. 218/95, e, pertanto, si deve adeguare lo statuto della società trasferita alle norme del diritto societario italiano (cosiddetta “trasformazione internazionale”) (11).

    8. Libertà di stabilimento nella UE

    La società costituita in uno Stato UE può liberamente trasferirsi in altro Stato UE (12) (ed è quindi illegittima la legislazione dello Stato UE che subordini, allo svolgimento della procedura di liquidazione, il trasferimento all’estero di una società con sede in quello Stato) (13) a condizione che sussistano le condizioni poste dallo Stato nel quale la società decide di trasferirsi affinché una società possa trasferire la sua sede da altro Stato UE (14); gli Stati possono bensì emanare norme per prevenire frodi ai danni di creditori, soci di minoranza e dipendenti perpetrate mediante il trasferimento della sede legale all’estero, ma il mero trasferimento della sede legale all’estero non può fondare una presunzione di frode (15).

    9. Pubblicità al Registro delle Imprese

    Qualora una società estera trasferisca la propria sede in Italia, ne è obbligatoria l’iscrizione presso il Registro delle Imprese (16).

    A.7 - Durata della società

    1. Durata determinata e recesso ad nutum dalla società

    2. Durata indeterminata e preavviso per il recesso dalla società

    3. Modifica della durata da determinata a indeterminata

    4. Proroga tacita

    5. Recesso per durata eccedente la vita del socio

    6. Recesso per durata lunghissima

    1. Durata determinata e recesso ad nutum dalla società

    È legittima la clausola statutaria di società di capitali che attribuisca ai soci la facoltà di recesso ad nutum (ma pur sempre con un periodo di preavviso di 180 giorni) anche in presenza di un termine di durata della società (1).

    2. Durata indeterminata e preavviso per il recesso dalla società

    È illegittima la clausola statutaria di società di capitali che elimini o riduca il periodo di preavviso di 180 giorni per l’esercizio del recesso nel caso in cui non sia stabilito un termine di durata della società; il termine di 180 giorni è invece elevabile, con apposita clausola statutaria, fino a un anno (2).

    3. Modifica della durata da determinata a indeterminata

    È legittima la deliberazione di modifica dello statuto finalizzata a rendere indeterminata la durata di una società di capitali, già prevista a tempo determinato (3).

    4. Proroga tacita

    È illegittima la clausola statutaria di società di capitali che disponga la proroga tacita della durata della società (4).

    5. Recesso per durata eccedente la vita del socio

    È controverso se la presenza nello statuto di una clausola che stabilisca la durata della società di capitali fino a data eccedente l’aspettativa di vita del socio persona fisica legittimi (5), o meno (6), l’esercizio del diritto di recesso del socio.

    6. Recesso per durata lunghissima

    È controverso se, in caso di società contratta per una durata determinata, ma notevolmente dilatata nel tempo (7), al socio spetti (8), o meno (9), il diritto di recesso ad nutum.

    A.8 - Esercizi sociali

    1. Accorciamento dell’esercizio in corso

    2. Allungamento dell’esercizio in corso

    3. Anticipazione a data già trascorsa della data di chiusura di esercizio in corso

    4. Anticipazione della data di chiusura di esercizio già chiuso

    5. Data variabile di chiusura dell’esercizio

    6. Durata annuale dell’esercizio sociale

    7. Durata del primo esercizio

    8. Posticipazione a data futura della data di chiusura di esercizio già chiuso

    9. Posticipazione a data già trascorsa di esercizio già chiuso

    10. Ragguaglio degli esercizi della società incorporante e della società incorporata

    11. Ragguaglio degli esercizi per applicare il consolidato nazionale o mondiale

    12. Società trasformata e chiusura dell’esercizio

    1. Accorciamento dell’esercizio in corso

    La modifica della data di chiusura degli esercizi sociali può essere effettuata mediante l’accorciamento dell’esercizio in corso e la conseguente approvazione di un bilancio infrannuale (1).

    2. Allungamento dell’esercizio in corso

    È ritenuta legittima (anche se non pacificamente) (2) la modifica della data di chiusura degli esercizi sociali che sia effettuata mediante l’allungamento dell’esercizio in corso, con conseguente approvazione di un bilancio ultrannuale, qualora il periodo ultrannuale non sia tale da legittimare l’approvazione di un bilancio infrannuale significativo (3), a condizione che:

    • sia fondata su ragioni obiettive e concordanti comunicate in assemblea (e risultanti dal relativo verbale) a cura degli organi di amministrazione e di controllo (se presente e intervenuto); dovrà in particolare essere escluso, per dichiarazione di tali soggetti, secondo i dati disponibili al momento della deliberazione medesima, che la modifica procuri l’effetto di alterare in modo significativo i complessivi risultati economici;

    • sia assunta in epoca che consenta l’approvazione del bilancio nei termini di legge (4).

    3. Anticipazione a data già trascorsa della data di chiusura di esercizio in corso

    È legittima la deliberazione assembleare che anticipa, in corso di esercizio, la chiusura dell’esercizio a data già trascorsa (ipotizzando l’esercizio coincidente con l’anno solare 2016, è legittima la delibera assunta nell’ottobre 2016 che anticipa al 30 giugno 2016 la chiusura prevista per il 31 dicembre 2016), a condizione che:

    • la deliberazione sia fondata su ragioni obiettive e concordanti comunicate in assemblea (e risultanti dal relativo verbale) a cura degli organi di amministrazione e di controllo, i quali espressamente escludano che la modifica della data di chiusura procuri l’effetto di alterare in modo significativo il risultato dell’esercizio la cui scadenza è stata modificata;

    • sia assunta in epoca tale da consentire l’approvazione del bilancio nei termini di legge (5).

    4. Anticipazione della data di chiusura di esercizio già chiuso

    È ritenuta legittima (anche se non pacificamente) (6) la deliberazione assembleare, assunta dopo la chiusura dell’esercizio, che anticipa la data di chiusura dell’esercizio già chiuso (ipotizzando l’esercizio coincidente con l’anno solare 2015, è legittima la delibera assunta nel febbraio 2016 che anticipa al 30 novembre 2015 la chiusura prevista per il 31 dicembre 2015), a condizione che:

    • la deliberazione sia fondata su ragioni obiettive e concordanti comunicate in assemblea (e risultanti dal relativo verbale) a cura degli organi di amministrazione e di controllo, i quali espressamente escludano che la modifica della data di chiusura procuri l’effetto di alterare in modo significativo il risultato dell’esercizio la cui scadenza è stata modificata;

    • sia assunta in epoca tale da consentire l’approvazione del bilancio nei termini di legge (7).

    5. Data variabile di chiusura dell’esercizio

    È legittima la clausola statutaria che fissi la data di chiusura dell’esercizio sociale in un giorno variabile (ad esempio: l’ultima domenica del mese di marzo) (8).

    6. Durata annuale dell’esercizio sociale

    Anche se manca una norma che lo disponga esplicitamente, l’esercizio sociale ha durata annuale e sarebbe illegittima una clausola statutaria che disponesse diversamente (9).

    7. Durata del primo esercizio

    È legittima la previsione che il primo esercizio di una società di capitali abbia durata ultrannuale, purché contenuta entro il quindicesimo mese successivo alla stipula dell’atto costitutivo (10).

    8. Posticipazione a data futura della data di chiusura di esercizio già chiuso

    È ritenuta legittima (anche se non pacificamente) (11) la deliberazione assembleare, assunta dopo la chiusura dell’esercizio, che posticipa la chiusura dell’esercizio a data futura (ipotizzando l’esercizio coincidente con l’anno solare 2015, è legittima la delibera assunta nel gennaio 2016 che posticipa al 28 febbraio 2016 la chiusura prevista per il 31 dicembre 2015), a condizione che:

    • la deliberazione sia fondata su ragioni obiettive e concordanti comunicate in assemblea (e risultanti dal relativo verbale) a cura degli organi di amministrazione e di controllo, i quali espressamente escludano che la modifica della data di chiusura procuri l’effetto di alterare in modo significativo il risultato dell’esercizio la cui scadenza è stata modificata;

    • sia assunta in epoca tale da consentire l’approvazione del bilancio nei termini di legge;

    • il periodo ultrannuale sia di durata tale da non consentire la redazione, per detto periodo, di un bilancio infrannuale significativo (12).

    9. Posticipazione a data già trascorsa di esercizio già chiuso

    È ritenuta legittima (anche se non pacificamente) (13) la deliberazione assembleare, assunta dopo la chiusura dell’esercizio, che posticipa la chiusura dell’esercizio a data già trascorsa (ipotizzando l’esercizio coincidente con l’anno solare 2014, è legittima la delibera assunta nel febbraio 2015 che posticipa al 30 gennaio 2015 la chiusura prevista per il 31 dicembre 2014), a condizione che:

    • la deliberazione sia fondata su ragioni obiettive e concordanti comunicate in assemblea (e risultanti dal relativo verbale) a cura degli organi di amministrazione e di controllo, i quali espressamente escludano che la modifica della data di chiusura procuri l’effetto di alterare in modo significativo il risultato dell’esercizio la cui scadenza è stata modificata;

    • sia assunta in epoca tale da consentire l’approvazione del bilancio nei termini di legge;

    • il periodo ultrannuale sia di durata tale da non consentire la redazione, per detto periodo, di un bilancio infrannuale significativo (14).

    10. Ragguaglio degli esercizi della società incorporante e della società incorporata

    È legittima la deliberazione finalizzata a far coincidere la chiusura degli esercizi della società incorporante e della società incorporata (15).

    11. Ragguaglio degli esercizi per applicare il consolidato nazionale o mondiale

    È legittima la deliberazione finalizzata a far coincidere la chiusura degli esercizi delle società appartenenti a un medesimo gruppo al fine di applicare il regime del cosiddetto “consolidato nazionale” o del cosiddetto “consolidato mondiale” (16).

    12. Società trasformata e chiusura dell’esercizio

    Non appare legittimo fissare la durata dell’esercizio della società risultante dalla trasformazione in un periodo superiore ai dodici mesi (17).

    A.9 - Capitale sociale e patrimonio netto

    A.9.1 - Capitale sociale (in generale e miscellanea) (18)

    1. Congruità del capitale sociale in relazione all’oggetto sociale

    2. Indicazione del capitale negli atti della società

    3. Sovrapprezzo in sede di atto costitutivo

    1. Congruità del capitale sociale in relazione all’oggetto sociale

    Non rientra tra i poteri-doveri di controllo del notaio qualsiasi valutazione circa la congruità del capitale sociale in relazione all’oggetto sociale (19).

    2. Indicazione del capitale negli atti della società

    Si configura il reato di falso ideologico nel caso in cui, in un atto pubblico, il rappresentante legale della società attesti falsamente che il capitale è stato interamente versato (20).

    3. Sovrapprezzo in sede di atto costitutivo

    È ammissibile la formazione di un sovrapprezzo mediante i versamenti effettuati in sede di atto costitutivo (21).

    A.9.2. - Capitale sociale (casistica)

    A.1. Accertamento di tributi

    A.2. Assicurazione

    B.1. Banca

    B.2. Brokeraggio assicurativo

    C.1. Centri di assistenza agricola

    C.2. Centri di assistenza doganale

    C.3. Commercio dell’oro

    C.4. Confidi

    D.1. Distribuzione riassicurativa

    G.1. Gestione accentrata di strumenti finanziari

    G.2. Gestione dei servizi di liquidazione

    G.3. Gestione dei sistemi di garanzia

    G.4. Gestione dell’identità digitale

    I.1. Idrocarburi liquidi e gassosi (attività di prospezione, ricerca e coltivazione)

    I.2. Imposte e tasse

    I.3. Intermediazione finanziaria

    I.4. Intermediazione nel mercato del lavoro

    I.5. Istituti di moneta elettronica

    I.6. Istituti di pagamento

    L.1. Liquidazione di tributi

    M.1. Microcredito

    P.1. Pubblicità giudiziaria per via telematica

    R.1. Riassicurazione

    R.2. Ricerca e selezione del personale

    R.3. Ricollocazione professionale

    R.4. Riscossione di tributi

    S.1. Servizi aeroportuali

    S.2. S.g.r. (società di gestione del risparmio)

    S.3. S.g.r. sotto soglia che gestiscono FIA riservati

    S.4. S.i.ca.v. (società di investimento a capitale variabile)

    S.5. S.i.ca.v. e S.i.ca.f. sotto soglia che gestiscono FIA riservati

    S.6. S.i.m. (collocamento, gestione portafogli, ricezione e trasmissione di ordini)

    S.7. S.i.m. (consulenza in materia di investimenti)

    S.8. S.i.s. (società di investimento semplice)

    S.9. S.o.a. (Società organismi di attestazione)

    S.10. Società a responsabilità limitata (s.r.l.)

    S.11. Società Cooperativa Europea (SCE)

    S.12. Società di gestione accentrata di strumenti finanziari

    S.13. Società di gestione dei servizi di liquidazione

    S.14. Società di gestione dei sistemi di garanzia

    S.15. Società in accomandita per azioni (s.a.p.a.)

    S.16. Società per azioni (s.p.a.)

    S.17. Somministrazione di lavoro (attività ex art. 20, d.lgs. 276/2003)

    S.18. Somministrazione di lavoro (in generale)

    T.1. Tributi

    A.1. Accertamento di tributi

    Vedi la voce “Riscossione di tributi”

    A.2. Assicurazione

    «1. L’IVASS rilascia l’autorizzazione di cui all’articolo 13 quando ricorrono le seguenti condizioni:

    […] c) l’impresa detenga i fondi propri di base ammissibili necessari per coprire il minimo assoluto del Requisito Patrimoniale Minimo, di cui all’articolo 47-ter, comma 1, lettera d), pari ad un importo non inferiore a:

    • 2.500.000 euro per le imprese di assicurazione danni, comprese le imprese di assicurazione captive, salva l’ipotesi in cui sia coperta la totalità o parte dei rischi compresi in uno dei rami da 10 a 15 elencati all’articolo 2, comma 3, nel qual caso l’importo è elevato a 3.700.000 euro;

    • 3.700.000 euro per le imprese di assicurazione vita, comprese le imprese di assicurazione captive;

    • 6.200.000 euro, ovvero la somma degli importi di cui ai numeri 1) e 2), per le imprese che esercitano congiuntamente i rami vita e danni di cui all’articolo 13, comma 1 […]» (1).

    B.1. Banca

    «Ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’attività bancaria, l’ammontare minimo del capitale iniziale è stabilito in:

    • – 10 milioni di euro per le banche in forma di società per azioni, per le banche popolari e per le banche di garanzia collettiva;

    • – 5 milioni di euro per le banche di credito cooperativo» (2).

    B.2. Brokeraggio assicurativo

    Vedi la voce “Intermediazione assicurativa”

    C.1. Centri di assistenza agricola

    «1. Il capitale sociale delle società richiedenti non può essere inferiore a 51.646 euro a meno che il codice civile o altra legge speciale prevedano, in funzione di diversi presupposti legislativi riferibili alle società predette, un capitale minimo di maggiore importo. In ogni caso il capitale deve risultare interamente versato» (3).

    C.2. Centri di assistenza doganale

    «1. Gli spedizionieri doganali iscritti da almeno tre anni all’albo professionale istituito con legge 22 dicembre 1960, n. 1612, e che esercitano l’attività professionale non vincolati a rapporto di lavoro subordinato, possono costituire società di capitali, denominati CAD (centri assistenza doganale), con capitale minimo di 100 milioni di lire, aventi per oggetto esclusivamente l’esercizio di assistenza doganale, per lo svolgimento dei compiti indicati ai commi 1-sexies e 1-septies, dell’art. 7, della legge 6 febbraio 1992, n. 66» (4).

    C.3. Commercio dell’oro

    «3. L’esercizio in via professionale del commercio di oro, per conto proprio o per conto di terzi, può essere svolto da banche e, previa comunicazione all’Ufficio italiano dei cambi, da soggetti in possesso dei seguenti requisiti: a) forma giuridica di società per azioni, o di società in accomandita per azioni, o di società a responsabilità limitata, o di società cooperativa, aventi in ogni caso capitale sociale interamente versato non inferiore a quello minimo previsto per le società per azioni» (5).

    C.4. Confidi

    «12, Il fondo consortile o il capitale sociale di un confidi non può essere inferiore a 100 mila euro, fermo restando per le società consortili l’ammontare minimo previsto dal codice civile per la società per azioni» (6).

    D.1. Distribuzione riassicurativa

    «1. Ai fini dell’iscrizione nelle sezioni A o B, in aggiunta ai requisiti previsti dall’articolo 13, le società che intendono esercitare l’attività di distribuzione riassicurativa devono disporre di un capitale sociale, interamente versato, non inferiore a centoventimila euro […]» (7).

    G.1. Gestione accentrata di strumenti finanziari

    Vedi (nel presente capitolo) la voce “Società di gestione accentrata di strumenti finanziari”

    G.2. Gestione dei servizi di liquidazione

    Vedi (nel presente capitolo) la voce “Società di gestione dei servizi di liquidazione”

    G.3. Gestione dei sistemi di garanzia

    Vedi (nel presente capitolo) la voce “Società di gestione dei sistemi di garanzia”

    G.4. Gestione dell’identità digitale

    «3. Al fine di ottenere l’accreditamento gli interessati devono:

    • avere forma giuridica di società di capitali e un capitale sociale non inferiore a cinque milioni di euro; […]» (8).

    I.1. Idrocarburi liquidi e gassosi (attività di prospezione, ricerca e coltivazione)

    «5. Non sono attribuiti i titoli minerari a società aventi capitale sociale interamente versato inferiore a 120.000,00 euro […]» (9).

    I.2. Imposte e tasse

    Vedi la voce “Riscossione di tributi”

    I.3. Intermediazione finanziaria

    «1. La Banca d’Italia autorizza gli intermediari finanziari ad esercitare la propria attività al ricorrere delle seguenti condizioni: […]

    • il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d’Italia anche in relazione al tipo di operatività; […]» (10).

    I.4. Intermediazione nel mercato del lavoro

    «4. Per l’esercizio dell’attività di intermediazione, oltre ai requisiti di cui al comma 1, è richiesta: a) l’acquisizione di un capitale versato non inferiore a 50.000 euro […]» (11).

    I.5. Istituti di moneta elettronica

    «Il capitale minimo iniziale, interamente versato, degli istituti di moneta elettronica è pari a 350 mila euro» (12).

    I.6. Istituti di pagamento

    «Il capitale minimo iniziale, interamente versato, degli istituti di pagamento è pari a:

    • 20 mila euro, quando l’istituto di pagamento presta solo il servizio di cui al punto 6 dell’articolo 1, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 27 gennaio 2011, n. 11;

    • 50 mila euro, quanto l’istituto di pagamento presta il servizio di cui al punto 7 dell’articolo 1, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 27 gennaio 2011, n. 11;

    • 125 mila euro, quanto l’istituto di pagamento presta uno o più dei servizi di cui ai punti da 1 a 5 dell’articolo 1, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 27 gennaio 2011, n. 11» (13)

    L.1. Liquidazione di tributi

    Vedi la voce “Riscossione di tributi”

    M.1. Microcredito

    «1. I soggetti iscritti nell’elenco di cui all’articolo 111, comma 1, t.u.b., svolgono esclusivamente l’attività di concessione di finanziamenti disciplinati dal presente regolamento […].

    2. L’iscrizione nell’elenco indicato dall’articolo 111, comma 1, t.u.b., è subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni: […]

    • capitale sociale versato non inferiore a cinque volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni […] (14)».

    P.1. Pubblicità giudiziaria per via telematica

    «1. I siti internet gestiti dai soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 3 e dotati dei requisiti tecnici di cui all’art. 4, sono inseriti nell’elenco tenuto presso il Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero, Direzione generale della giustizia civile e possono effettuare gli avvisi di vendita di cui all’art. 1. […]

    3. I soggetti di cui al comma 1 costituiti in società di persone, società per azioni o in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperativa o consortile devono possedere […] un patrimonio netto almeno pari a euro 450.000, 00 se richiedono l’iscrizione per due o più distretti di Corte di appello o per uno dei seguenti distretti: Milano, Napoli, Roma e Palermo. Ai fini del presente comma, il patrimonio netto è composto all’attivo esclusivamente da capitale sociale, riserve da utili, riserva legale ed eventuali riserve statutarie» (15).

    «1. I siti internet gestiti dai soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 3 e dotati dei requisiti tecnici di cui all’art. 4, sono inseriti nell’elenco tenuto presso il Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero, Direzione generale della giustizia civile e possono effettuare gli avvisi di vendita di cui all’art. 1. […]

    3. I soggetti di cui al comma 1 costituiti in società di persone, società per azioni o in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperativa o consortile devono possedere un patrimonio netto pari almeno a euro 50.000, 00 se richiedono l’iscrizione per un distretto di Corte di appello. […] Ai fini del presente comma, il patrimonio netto è composto all’attivo esclusivamente da capitale sociale, riserve da utili, riserva legale ed eventuali riserve statutarie» (16).

    R.1. Riassicurazione

    «1. L’ISVAP rilascia l’autorizzazione di cui all’articolo 58 quando ricorrono le seguenti condizioni: […]

    • l’impresa detenga i fondi propri di base ammissibili necessari per coprire il minimo assoluto del Requisito Patrimoniale Minimo di cui all’articolo 66-sexies, comma 1, lettera d), di ammontare non inferiore ad euro 3.600.000, ad eccezione che per le imprese captive, per le quali il Requisito Patrimoniale Minimo non può essere inferiore ad euro 1.200.000; […]» (17).

    «1. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio di uno o più rami vita o danni, l’ammontare minimo iniziale del capitale sociale è stabilito in misura non inferiore a 3 milioni di euro.

    2. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio congiunto dell’attività riassicurativa nei rami danni e vita, l’ammontare minimo iniziale del capitale sociale è stabilito in misura non inferiore a 5 milioni di euro» (18).

    R.2. Ricerca e selezione del personale

    «5. Per l’esercizio dell’attività di ricerca e selezione del personale, oltre ai requisiti di cui al comma 1, è richiesta:

    • l’acquisizione di un capitale versato non inferiore a 25.000 […]» (19).

    R.3. Ricollocazione professionale

    «Per l’esercizio dell’attività di supporto alla ricollocazione professionale, oltre ai requisiti di cui al comma 1, è richiesta:

    • l’acquisizione di un capitale versato non inferiore a 25.000 euro […]» (20).

    R.4. Riscossione di tributi

    «2. La concessione del servizio di riscossione mediante ruolo è affidata dal Ministero delle finanze a società per azioni con capitale, interamente versato, pari ad almeno 5 miliardi di lire […]» (21).

    «807. Per l’iscrizione nell’albo di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, o nella sezione separata del medesimo albo, prevista al comma 805, sono richieste le seguenti misure minime di capitale interamente versato in denaro o tramite polizza assicurativa o fideiussione bancaria:

    • 2.500.000 euro per l’effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento dei tributi e di quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate nei comuni con popolazione fino a 200.000 abitanti;

    • 5 milioni di euro per l’effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento dei tributi e di quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate nelle province e nei comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti;

    • b-bis) 150.000 euro per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate locali, nei comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti;

    • 500.000 euro per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate locali, nei comuni con popolazione superiore a 100.000 e fino a 200.000 abitanti;

    • un milione di euro per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate locali, nelle province e nei comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti» (22).

    S.1. Servizi aeroportuali

    «1. L’E.N.A.C. verifica l’idoneità dei prestatori di servizi di assistenza a terra subordinata al rispetto del tipo di contratto che regola il rapporto di lavoro dei dipendenti delle aziende di gestione e dei servizi aeroportuali di assistenza a terra ed al possesso dei seguenti requisiti:

    • capitale sociale almeno pari ad un quarto del presumibile giro di affari derivante dalle attività da svolgere […]» (23).

    S.2. S.g.r. (società di gestione del risparmio)

    «Fatto salvo quanto previsto dalla Sezione VII (“SGR sotto soglia”), ai fini del rilascio dell’autorizzazione alla prestazione del servizio di gestione di OICVM o di FIA, o alla prestazione congiunta del servizio di gestione di OICVM e di FIA, la SGR dispone di un ammontare di capitale sociale minimo iniziale, interamente versato, di almeno 1 milione di euro. Tale capitale minimo iniziale è ridotto a cinquecento mila euro in caso di SGR che intenda svolgere esclusivamente l’attività di gestione di FIA chiusi riservati. Il capitale sociale minimo iniziale non può comprendere conferimenti in natura. Nelle ipotesi di società già operanti che, previa modifica del proprio oggetto sociale, intendano essere autorizzate come SGR, ai fini del calcolo dell’importo minimo sopra indicato si tiene conto del capitale versato e delle riserve indisponibili per legge o per statuto risultanti dall’ultimo bilancio approvato» (24).

    S.3. S.g.r. sotto soglia che gestiscono FIA riservati

    «Le disposizioni del presente paragrafo si applicano alle SGR che svolgono esclusivamente il servizio di gestione collettiva del risparmio con riguardo a FIA riservati (25) (26) e:

    • gestiscono attività, comprese eventuali attività acquisite mediante la leva finanziaria, che non superano in totale la soglia di 100 milioni di euro (27); oppure

    • gestiscono attività che non superano in totale la soglia di 500 milioni di euro, a condizione che i FIA non ricorrano alla leva finanziaria e prevedano che il diritto dei partecipanti al rimborso delle quote o azioni non sia esercitabile per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dalla data di investimento iniziale in ciascun FIA (28).

    Per tali gestori trovano applicazione le disposizioni del presente Capitolo, modificate e integrate come di seguito indicato:

    • in deroga a quanto previsto dalla Sezione II, ai fini del rilascio dell’autorizzazione, le SGR sotto soglia dispongono di un capitale sociale minimo almeno pari a 50 mila euro (29)» (30).

    S.4. S.i.ca.v. (società di investimento a capitale variabile)

    «Ai fini del rilascio dell’autorizzazione l’ammontare del capitale sociale minimo iniziale, interamente versato, deve essere pari ad almeno 1 milione di euro. Tale capitale minimo iniziale è ridotto a cinquecento mila euro in caso di SICAF riservata a investitori professionali» (31).

    S.5. S.i.ca.v. e S.i.ca.f. sotto soglia che gestiscono FIA riservati

    «Le disposizioni del presente paragrafo si applicano alle SICAV e alle SICAF riservate a investitori professionali e che:

    • gestiscono attività, comprese eventuali attività acquisite mediante la leva finanziaria, che non superano in totale la soglia di 100 milioni di euro (32); oppure

    • gestiscono attività che non superano in totale la soglia di 500 milioni di euro, a condizione che non ricorrano alla leva finanziaria e prevedano che il diritto per i partecipanti al rimborso delle quote o azioni non sia esercitabile per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dalla data di investimento iniziale in ciascun FIA (33).

    Per tali società trovano applicazione le disposizioni del presente Capitolo, modificate e integrate come di seguito indicato:

    • in deroga a quanto previsto dalla Sezione II, par. 1, ai fini del rilascio dell’autorizzazione, le SICAV e le SICAF sotto soglia dispongono di un capitale sociale minimo almeno pari a 50 mila euro; […]» (34).

    S.6. S.i.m. (collocamento, gestione portafogli, ricezione e trasmissione di ordini)

    «[…] 4. Gli importi minimi del capitale versato delle SIM sono così fissati: […]

    II) 385.000 euro per le SIM che intendono prestare, anche congiuntamente, i servizi di:

    • collocamento di strumenti finanziari senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell’emittente;

    • gestione di portafogli;

    • ricezione e trasmissione di ordini;

    a condizione che:

    1. non detengano, neanche in via temporanea, disponibilità liquide e strumenti finanziari di pertinenza della clientela;

    2. non assumano rischi in proprio (35) […]» (36).

    S.7. S.i.m. (consulenza in materia di investimenti)

    «[…] 4. Gli importi minimi del capitale versato delle SIM sono così fissati:

    • I) 120.000 euro per le SIM che intendono prestare esclusivamente il servizio di consulenza in materia di investimenti

    a condizione che:

    1. non detengano, neanche in via temporanea, disponibilità liquide e strumenti finanziari di pertinenza della clientela;

    2. non assumano rischi in proprio (37) […]» (38).

    S.8. S.i.s. (società di investimento semplice)

    La «società di investimento semplice (SiS)» è «il FIA italiano costituito in forma di Sicaf che gestisce direttamente il proprio patrimonio e che rispetta tutte le seguenti condizioni: 1) il patrimonio netto non eccede euro 25 milioni; […] 4) dispone di un capitale sociale almeno pari a quello previsto dall’articolo 2327 del codice civile, in deroga all’articolo 35-bis, comma 1, lettera c) […]» (39).

    S.9. S.o.a. (Società organismi di attestazione)

    «2. Il capitale sociale deve essere almeno pari a 1.000.000 di euro interamente versato […]» (40).

    S.10. Società a responsabilità limitata (s.r.l.)

    «2. L’atto costitutivo […] deve indicare: […]

    • l’ammontare del capitale, non inferiore a diecimila euro […]

    4. L’ammontare del capitale può essere determinato in misura inferiore a euro diecimila, pari almeno a un euro […]» (41).

    S.11. Società Cooperativa Europea (SCE)

    «1. Nel territorio della Comunità possono essere costituite società cooperative in forma di Società cooperative europee (SCE) nell’osservanza delle condizioni e modalità previste dal presente regolamento.

    2. La SCE è una società il cui capitale sottoscritto è diviso in quote. Il numero dei soci e il capitale della SCE sono variabili. Salvo diversa disposizione dello statuto della SCE al momento della costituzione di tale SCE, ciascun socio risponde soltanto nei limiti del capitale sottoscritto. […]» (42).

    S.12. Società di gestione accentrata di strumenti finanziari

    «1. Il capitale minimo versato ed esistente delle società di gestione accentrata è di 5 milioni di euro.

    2. Il capitale minimo versato ed esistente delle società di gestione accentrata che svolgono anche le attività previste dall’articolo 9, comma 2 (43), è di 12,5 milioni euro. […]» (44).

    S.13. Società di gestione dei servizi di liquidazione

    «1. Il capitale minimo versato ed esistente della società di gestione dei servizi di liquidazione è di 12,5 milioni di euro» (45).

    S.14. Società di gestione dei sistemi di garanzia

    «1. Il capitale minimo versato ed esistente delle società di gestione dei fondi di garanzia dei contratti e della liquidazione è di 12,5 milioni di euro.

    2. Il capitale minimo versato ed esistente delle controparti centrali è di 25 milioni di euro» (46).

    S.15. Società in accomandita per azioni (s.a.p.a.)

    «Alla società in accomandita per azioni sono applicabili le norme relative alla società per azioni […]» (47).

    S.16. Società per azioni (s.p.a.)

    «La società per azioni deve costituirsi con un capitale non inferiore a cinquantamila euro» (48).

    S.17. Somministrazione di lavoro (attività ex art. 20, d.lgs. 276/2003)

    «3. Per l’esercizio di una delle attività specifiche di cui alle lettere da a) ad h) del comma 3, dell’articolo 20, oltre ai requisiti di cui al comma 1, è richiesta:

    • l’acquisizione di un capitale versato non inferiore a 350.000 euro ovvero la disponibilità di 350.000 euro tra capitale sociale versato e riserve indivisibili nel caso in cui l’agenzia sia costituita in forma cooperativa […]» (49).

    S.18. Somministrazione di lavoro (in generale)

    «2. Per l’esercizio delle attività di cui all’articolo 20, oltre ai requisiti di cui al comma l, è richiesta:

    • l’acquisizione di un capitale versato non inferiore a 600.000 euro ovvero la disponibilità di 600.000 euro tra capitale sociale versato e riserve indivisibili nel caso in cui l’agenzia sia costituita in forma cooperativa […]» (50).

    T.1. Tributi

    Vedi la voce “Riscossione di tributi”

    A.9.3 - Conferimenti

    A.9.3.1 - Conferimenti (in generale e miscellanea) (51)

    1. Computo dei termini

    2. Conferimento condizionato o a termine

    3. Obbligo dei soci di effettuare apporti a favore della società

    4. Società tra professionisti

    5. Sovrapprezzo in sede di atto costitutivo

    1. Computo dei termini

    Salvo che sia diversamente stabilito, il computo dei termini soggiace alle regole ordinarie del codice civile (artt. 1187 e 2963 c.c.); non è quindi possibile considerare come riferito a “giorni liberi” un termine previsto da una disposizione di legge o di contratto che non imponga espressamente tale modalità di computo del tempo (52).

    2. Conferimento condizionato o a termine

    È illegittima l’apposizione di un termine iniziale o di una condizione sospensiva al solo atto di conferimento, poiché sottoscrizione e conferimento debbono coincidere (53).

    3. Obbligo dei soci di effettuare apporti a favore alla società

    È illegittima la deliberazione (e la clausola statutaria che rimetta una tale decisione al volere maggioritario dei soci) per la quale tutti i soci abbiano l’obbligo di finanziare la società e/o garantirla a semplice richiesta dell’organo amministrativo, essendo per tale scopo necessaria l’unanimità (o, meglio ancora, essendo necessario il consenso uti singuli di tutti i soci) (54).

    4. Società tra professionisti

    (rinvio) (55)

    5. Sovrapprezzo in sede di atto costitutivo

    È ammissibile la previsione di un sovrapprezzo in sede di atto costitutivo (56); le somme dovute a titolo di sovrapprezzo devono essere versate integralmente e contestualmente alla sottoscrizione dell’atto costitutivo (57).

    A.9.3.2 - Conferimenti in denaro (1)

    1. Criptovaluta

    2. Imputazione dei centesimi

    3. Imputazione dei centesimi: tempistica

    4. Obbligo dei soci di effettuare versamenti o di prestare garanzie alla società

    5. Versamento dei centesimi

    6. Versamento dei centesimi: controllo notarile

    7. Versamento dei centesimi non da parte di tutti i soci

    8. Versamento dei centesimi per non tutte le partecipazioni emesse

    9. Versamento dei centesimi: soggetto che lo effettua

    10. Versamento del sovrapprezzo

    1. Criptovaluta

    La criptovaluta è una moneta ma non può essere oggetto di conferimento nell’impossibilità di stabilirne un controvalore certo in euro (2).

    2. Imputazione dei centesimi

    La liberazione del venticinque per cento dei conferimenti in denaro concerne sia il capitale sottoscritto nel suo complesso sia le singole azioni emesse a fronte delle sottoscrizioni effettuate (3).

    3. Imputazione dei centesimi: tempistica

    L’imputazione del versamento dei venticinque centesimi alle azioni emesse può avvenire sia in sede di versamento in banca sia in sede di atto costitutivo (4).

    4. Obbligo dei soci di effettuare versamenti o di prestare garanzie alla società

    È illegittima la deliberazione (e la clausola statutaria che rimetta una tale decisione al volere maggioritario dei soci) per la quale tutti i soci abbiano l’obbligo di finanziare la società e/o garantirla a semplice richiesta dell’organo amministrativo, essendo per tale scopo necessaria l’unanimità (o, meglio ancora, essendo necessario il consenso uti singuli di tutti i soci) (5).

    5. Versamento dei centesimi

    È illegittimo l’atto costitutivo se non siano stati versati i venticinque centesimi delle sottoscrizioni da liberare mediante conferimenti in denaro (6) o se non sia stato versato l’intero capitale sociale nel caso di costituzione di società unipersonale (7).

    6. Versamento dei centesimi: controllo notarile

    In sede di costituzione della società, ai sensi dell’art. 2330, primo comma, c.c., grava sul notaio l’obbligo di verificare la sussistenza dei documenti comprovanti l’avvenuto versamento dei centesimi (8).

    7. Versamento dei centesimi non da parte di tutti i soci

    È legittimo che il versamento dei venticinque centesimi del capitale sottoscritto non sia fatto da tutti i soci (ma sia effettuato solo da alcuni di essi o da un terzo) a condizione che sia effettuata l’imputazione del versamento dei venticinque centesimi a tutte le partecipazioni emesse a fronte dell’intero ammontare del capitale sottoscritto (oppure che, in mancanza dell’imputazione in sede di versamento in banca, detta imputazione a tutte le azioni emesse a fronte dell’intero ammontare del capitale sottoscritto sia effettuata in sede di atto costitutivo) (9).

    8. Versamento dei centesimi per non tutte le partecipazioni emesse

    È illegittima la situazione che si verifica se siano effettuati versamenti in misura pari o superiore ai venticinque centesimi dell’intero ammontare del capitale sottoscritto ma detto versamento non sia riferito a tutte le partecipazioni emesse bensì solo ad alcune di esse (10) (ad esempio: sottoscrizione di un capitale di 200 da parte di Tizio e di Caio, versamento di 50 da parte del solo Tizio, imputati solo alla sua quota di capitale sociale).

    9. Versamento dei centesimi: soggetto che lo effettua

    Il versamento dei venticinque centesimi (e l’imputazione alle partecipazioni emesse che sia contestualmente effettuata) può essere compiuto da tutti i soci, da uno di essi o anche da un terzo (11).

    10. Versamento del sovrapprezzo

    Le somme dovute a titolo di sovrapprezzo devono essere versate integralmente e contestualmente alla sottoscrizione dell’atto costitutivo (12).

    A.9.3.3 - Conferimenti in natura o di crediti (1)

    1. Azienda

    2. Azienda e stima dell’avviamento

    3. Bene sottoposto ad azione revocatoria

    4. Concessione demaniale

    5. Credito a contributo pubblico

    6. Criptovaluta

    7. Denominazione sociale

    8. Immobile conferito in società estera

    9. Immobile situato all’estero

    10. Immobile soggetto a prelazione legale

    11. Invenzione in corso di brevettazione

    12. Marchio

    13. Relazione di stima

    14. Usufrutto

    1. Azienda

    L’azienda può essere oggetto di un conferimento in società: per effetto del conferimento, la società subentra nei contratti stipulati per l’azienda che non abbiano carattere “personale” (art. 2558 c.c.) e acquista i crediti relativi all’azienda ceduta (art. 2559 c.c.) (2); ma, al contempo, la società conferitaria diviene responsabile dei debiti aziendali anteriori al trasferimento che risultino dai libri contabili obbligatori (art. 2560 c.c.) (3).

    2. Azienda e stima dell’avviamento

    Se oggetto del conferimento è un’azienda, si può procedere alla stima dell’avviamento (4).

    3. Bene sottoposto ad azione revocatoria

    Poiché il conferimento integra un atto traslativo a titolo oneroso a favore della società conferitaria e, in sede di costituzione, la società è rappresentata dagli altri soci fondatori (diversi dal conferente) (5), ai fini dell’esercizio dell’azione revocatoria, deve valutarsi se gli altri soci fossero consapevoli del pregiudizio causato al creditore per effetto del conferimento (6).

    4. Concessione demaniale

    È conferibile in società, attraverso il subingresso, la concessione demaniale marittima per la gestione di uno stabilimento balneare, in quanto entità suscettibile di valutazione economica, fermo restando che, affinché l’atto non abbia mera efficacia inter partes, sarà comunque necessaria l’autorizzazione dell’amministrazione competente (7).

    5. Credito a contributo pubblico

    Non si ritiene legittimo il conferimento di un credito a un contributo del Ministero dei Beni Culturali derivante dall’esecuzione di una certa tipologia di lavori, prima dell’ultimazione e del collaudo dei lavori stessi, in quanto si tratterebbe di credito condizionato (8).

    6. Criptovaluta

    La criptovaluta è una moneta ma non può essere oggetto di conferimento nell’impossibilità di stabilirne un controvalore certo in euro (9).

    7. Denominazione sociale

    Si ritiene illegittimo il conferimento della denominazione sociale di una società di capitali (10).

    8. Immobile conferito in società estera

    In caso di conferimento di immobile sito in Italia in società estera, l’atto di conferimento deve essere preceduto dalla deliberazione che, in base alla lex societatis, ne costituisce il presupposto, e deve essere trascritto nei registri immobiliari italiani (11).

    9. Immobile situato all’estero

    È legittimo il conferimento di un immobile situato all’estero in una società italiana (12).

    10. Immobile soggetto a prelazione legale

    Il conferimento di beni immobili in società di capitali, quale atto traslativo mediante il quale il conferente acquisisce lo status di socio, non è soggetto al diritto di prelazione legale (e di eventuale correlato riscatto), né nel caso del diritto di prelazione del coltivatore diretto (l. 590/1965) (13), né nel caso del diritto di prelazione del conduttore (l. 662/1996) (14) (l. 392/1978) (15); fa eccezione il caso della prelazione relativa al trasferimento di beni vincolati in ragione del loro interesse storico-artistico, stante l’espressa previsione dell’art. 60, d.lgs. 42/2004 (anche qualora il conferimento abbia a oggetto un’azienda comprendente un bene culturale) (16). In quest’ultimo caso, se si tratta di un conferimento in sede di aumento del capitale sociale, si procede mediante una sottoscrizione a termine iniziale (e cioè a far tempo dal giorno in cui si verifica la condizione sospensiva del mancato esercizio del diritto di prelazione); mentre, se si tratta di un conferimento in sede di atto costitutivo, si procede mediante la tecnica del conferimento alternativo in denaro o quella del conferimento del bene vincolato garantito da fideiussione (17).

    11. Invenzione in corso di brevettazione

    Anche l’invenzione non brevettata può considerarsi astrattamente un bene suscettibile di valutazione economica e come tale conferibile in società, dovendosi, peraltro, precisare che oggetto del conferimento sono i diritti su opera dell’ingegno in corso di brevettazione e che la sussistenza di un valore economico deve risultare da una perizia, nella quale si terrà conto anche dell’ipotesi che il brevetto non venga concesso (18).

    12. Marchio

    Si ritiene che siano conferibili in società sia un marchio registrato che un marchio non registrato, non consentendo, tuttavia, la mancata registrazione l’opponibilità del conferimento che scaturirebbe dalla sua trascrizione, sicché l’eventuale conflitto fra più aventi causa sarà risolto sulla base dell’anteriorità del titolo (19).

    13. Relazione di stima

    (rinvio) (20)

    14. Usufrutto

    È legittimo il conferimento di un diritto di usufrutto (21).

    A.9.4 - Patrimonio netto, apporti dei soci, riserve

    A.9.4.1 - Patrimonio netto (in generale e miscellanea)

    1. Apporto in natura nel patrimonio netto diverso dai conferimenti

    2. Apporto interamente appostato a patrimonio netto

    3. Capitale sociale nominale

    4. Capitale sociale (voce del patrimonio netto)

    5. Credito verso soci per versamenti ancora dovuti

    6. Finanziamento soci

    7. Incidenza delle perdite sul patrimonio netto

    8. Patrimonio netto: nozione

    9. Perdita ripianata nell’esercizio

    10. Prescrizioni statutarie sulla formazione delle riserve

    11. Usufrutto: distribuzione di utili e riserve

    12. Utile di periodo

    13. Utile di periodo: utilizzo

    14. Utile (perdita) d’esercizio: nozione

    15. Utile (perdita) d’esercizio (voce del patrimonio netto)

    16. Utile (perdita) portati a nuovo

    17. Versamenti a seguito di aumento di capitale inscindibile

    18. Versamenti a seguito di aumento di capitale scindibile

    1. Apporto in natura nel patrimonio netto diverso dai conferimenti

    È legittimo che un socio effettui, a favore della società, un apporto spontaneo in natura (diverso da un conferimento e da un finanziamento), non destinato a essere imputato a capitale sociale e, perciò, non necessitante di una relazione di stima; la posta di patrimonio netto che in tal caso si forma può essere successivamente destinata ad aumento di capitale sociale (1).

    2. Apporto interamente appostato a patrimonio netto

    È legittima l’emissione di nuove azioni (prive di valore nominale), senza aumento del valore nominale del capitale sociale a fronte di un apporto interamente appostato come riserva sovrapprezzo (2).

    3. Capitale sociale nominale

    Il capitale sociale rappresenta l’importo nominale dei conferimenti in denaro e in natura che i soci hanno effettuato a tale titolo e di quelli che si sono impegnati ad effettuare in sede di sottoscrizione del capitale, aggiornato per le modifiche dovute ad altre operazioni sul capitale (aumenti gratuiti e riduzioni del capitale) (3).

    4. Capitale sociale (voce del patrimonio netto)

    Nella voce AI “Capitale” si iscrive l’importo nominale del capitale sociale di costituzione e delle successive sottoscrizioni degli aumenti di capitale da parte dei soci anche se non ancora interamente versati, aggiornato per le modifiche dovute ad altre operazioni sul capitale (ad esempio, aumenti ai sensi degli articoli 2442 e 2481-ter del codice civile e riduzioni del capitale sociale) (4).

    5. Credito verso soci per versamenti ancora dovuti

    Il credito verso soci per versamenti ancora dovuti (con separata indicazione della parte già richiamata) è iscritto nella voce A “Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti” dell’attivo dello stato patrimoniale (5).

    6. Finanziamento soci

    La voce D3 contiene l’importo di tutti i finanziamenti concessi dai soci alla società sotto qualsiasi forma, per i quali la società ha un obbligo di restituzione. Non è rilevante ai fini della classificazione nella voce D3 la natura fruttifera o meno di tali debiti, né l’eventualità che i versamenti vengano effettuati da tutti i soci in misura proporzionale alle quote di partecipazione. L’elemento discriminante per considerare il debito un finanziamento e non un contributo va individuato esclusivamente nel diritto dei soci previsto contrattualmente alla restituzione delle somme versate (indipendentemente dalle possibilità di rinnovo dello stesso finanziamento). Infatti, per questa tipologia di versamenti il loro eventuale passaggio a patrimonio netto necessita della preventiva rinuncia dei soci al diritto alla restituzione, trasformando così il finanziamento in apporto di capitale. Nella voce D3 sono iscritti i finanziamenti effettuati da un socio che è anche una società controllante (6).

    7. Incidenza delle perdite sul patrimonio netto

    La perdita dello stato patrimoniale incide progressivamente sulle riserve libere, eliminandole, via via erodendo quelle volute dal legislatore fino a pervenire alla riserva legale; e, infine, sul capitale sociale sottoscritto; il meccanismo di erosione delle riserve è automatico, sebbene dipendente dalla progressiva forza del vincolo gravante su ciascuna di esse (7).

    8. Patrimonio netto: nozione

    Il patrimonio netto è la differenza tra le attività e le passività di bilancio (8). In altri termini, il patrimonio netto esprime la capacità della società di soddisfare i creditori e le obbligazioni “in via residuale” attraverso le attività. In tale accezione, il patrimonio netto individua il “capitale di pieno rischio”, la cui remunerazione e il cui rimborso sono subordinati al prioritario soddisfacimento delle aspettative di remunerazione e rimborso del capitale di credito (9).

    9. Perdita ripianata nell’esercizio

    Se durante l’esercizio è stata ripianata la perdita dell’esercizio, si può aggiungere una voce di patrimonio netto denominata “Perdita ripianata nell’esercizio” (10).

    10. Prescrizioni statutarie sulla formazione delle riserve

    Per disattendere validamente, per un determinato esercizio, il precetto dello statuto quanto alla formazione di una riserva (cosiddetta “riserva statutaria”) si deve necessariamente procedere alla modifica statutaria che, con delibera dell’assemblea straordinaria o decisione dei soci ex art. 2479, secondo comma, n. 4, c.c., rimuova la regola, in modo da trasformare la riserva, eventualmente fino ad allora maturata, in riserva libera (11).

    11. Usufrutto: distribuzione di utili e riserve

    All’usufruttuario della quota di partecipazione al capitale sociale spetta di percepire gli utili che la società decida di distribuire (12); se siano distribuite le riserve (indifferentemente formate con accantonamento di utili o con apporti di capitale) o siano distribuite riserve in natura, alla relativa riscossione devono partecipare in concorso fra loro (ai sensi dell’art. 1000 c.c.) sia il nudo proprietario che l’usufruttuario e sulle somme così riscosse si estende l’usufrutto (13).

    12. Utile di periodo

    Dell’eventuale risultato positivo rilevato da una situazione patrimoniale infrannuale si tiene conto nella determinazione delle perdite da ripianare (14).

    13. Utile di periodo: utilizzo

    L’utile “di periodo” non è disponibile al fine dell’aumento gratuito del capitale sociale (15).

    14. Utile (perdita) d’esercizio: nozione

    L’utile (perdita) dell’esercizio è il risultato economico netto dell’esercizio che scaturisce dal conto economico e rappresenta la differenza tra i ricavi e i costi di competenza dell’esercizio (al netto delle imposte) (16). Tale risultato determina un incremento (decremento) del patrimonio netto della società (17).

    15. Utile (perdita) d’esercizio (voce del patrimonio netto)

    Nella voce AIX “Utile (perdita) dell’esercizio” si iscrive il risultato dell’esercizio che scaturisce dal conto economico (18).

    16. Utile (perdita) portati a nuovo

    Nella voce AVIII “Utili (perdite) portati a nuovo” si iscrivono i risultati netti di esercizi precedenti che non siano stati distribuiti o accantonati ad altre riserve e le perdite non ripianate (19).

    17. Versamenti a seguito di aumento di capitale inscindibile

    In caso di aumento di capitale inscindibile (20) gli importi sottoscritti durante il termine previsto per l’aumento di capitale sociale (comprensivi dell’eventuale sovrapprezzo) sono rilevati nella voce “Altri debiti”, in quanto, se l’importo complessivamente sottoscritto risultasse inferiore a quello deliberato dall’assemblea, i conferimenti dovranno essere restituiti ai sottoscrittori. Successivamente all’integrale sottoscrizione dell’aumento di capitale sociale deliberato dall’assemblea, e all’iscrizione nel registro delle imprese dell’attestazione di cui all’articolo 2444 del codice civile, si provvederà a girare tale voce alla voce AI “Capitale” ed eventualmente alla voce “Riserva soprapprezzo azioni” (21).

    18. Versamenti a seguito di aumento di capitale scindibile

    Il divieto di cui all’art. 2444, comma 2, c.c., di menzionare negli atti della società l’aumento del capitale sociale, fino a quando l’attestazione dell’eseguito aumento non sia iscritta nel registro delle imprese fa nascere, sotto il profilo contabile, la necessità di utilizzare una voce di patrimonio netto diversa dalla voce AI “Capitale”, al fine di accogliere gli importi di capitale sottoscritti dai soci. In ipotesi di aumento di capitale scindibile, gli importi sottoscritti sono rilevati in una voce di patrimonio netto diversa dalla voce AI “Capitale”. All’atto dell’iscrizione nel registro delle imprese dell’attestazione di cui all’articolo 2444 codice civile, si provvederà a girare tale voce alla voce AI “Capitale” (22).

    A.9.4.2 - Versamenti dei soci a incremento del patrimonio netto

    1. Apporti dei soci: natura giuridica

    2. Relazione di stima per l’apporto in natura nel patrimonio netto

    3. Relazione di stima per l’imputazione a capitale dei versamenti dei soci

    4. Versamenti a copertura perdite

    5. Versamenti a fondo perduto

    6. Versamenti a fondo perduto: proporzionalità non necessaria

    7. Versamenti a fondo perduto: riserva targata inammissibile

    8. Versamenti in conto aumento di capitale

    9. Versamenti in conto capitale: cessione della partecipazione sociale

    10. Versamenti in conto capitale: destinazione a copertura perdite

    11. Versamenti in conto capitale: destinazione ad aumento a pagamento

    12. Versamenti in conto capitale: destinazione ad aumento gratuito

    13. Versamenti in conto capitale: diritto di restituzione

    14. Versamenti in conto capitale: natura

    15. Versamenti in conto capitale: perfezionamento del contratto

    16. Versamenti in conto capitale: riserva

    17. Versamenti in conto futuro aumento di capitale

    18. Versamenti in conto futuro aumento di capitale: cessione della partecipazione

    19. Versamenti in conto futuro aumento di capitale: decisione assembleare

    20. Versamenti in conto futuro aumento di capitale: destinazione

    21. Versamenti in conto futuro aumento di capitale: inapplicabilità art. 2467 c.c.

    22. Versamenti in conto futuro aumento di capitale: natura anche non contrattuale

    23. Versamenti in conto futuro aumento di capitale: necessaria proporzionalità

    24. Versamenti in conto futuro aumento di capitale: soggetti non soci

    25. Versamenti in conto futuro aumento di capitale: termine per eseguire l’aumento

    1. Apporti dei soci: natura giuridica

    Qualora i soci apportino denaro o altre utilità alla società, la corretta qualificazione di tale apporto è una questione di interpretazione della volontà delle parti (l’apportante, da un lato; e la società beneficiaria, dall’altro) (1), che prescinde dalle espressioni letterali utilizzate dai contraenti (2).

    2. Relazione di stima per l’apporto in natura nel patrimonio netto

    In caso di apporto al patrimonio sociale di un bene in natura, non è necessaria la perizia di stima (3).

    3. Relazione di stima per l’imputazione a capitale dei versamenti dei soci

    In caso di aumento di capitale mediante l’imputazione a capitale dei versamenti dei soci in conto aumento di capitale o in conto futuro aumento di capitale, non è necessaria la perizia di stima (4) purché il valore dei versamenti risulti iscritto a bilancio (5).

    4. Versamenti a copertura perdite

    I versamenti a copertura perdite, effettuati dopo che si sia manifestata una perdita, formano una riserva che presenta una specifica destinazione (6).

    5. Versamenti a fondo perduto

    I “versamenti a fondo perduto” si hanno quando i soci, pur non volendo procedere ad un formale aumento di capitale, decidono di sopperire al fabbisogno di capitale di rischio con nuovi conferimenti. In tali casi, manca una specifica ed esplicita pattuizione da cui scaturisca un obbligo di restituzione ai soci dei versamenti effettuati. Questi si configurano, pertanto, come vere e proprie riserve di capitale, da collocare in bilancio all’interno del patrimonio netto, al punto VII “Altre riserve”, in voci denominate di solito “Versamenti in conto capitale”, oppure “Versamenti a copertura perdite”, se il conferimento è effettuato per coprire perdite di esercizio (7).

    6. Versamenti a fondo perduto: proporzionalità non necessaria

    I versamenti a fondo perduto, per i quali vige il principio della libertà e dello svincolo da qualsivoglia regola di proporzionalità, non essendo, ovviamente, destinati ad incidere sul capitale sociale, possono anche non essere proporzionali alla partecipazione del socio al capitale sociale (8).

    7. Versamenti a fondo perduto: riserva targata inammissibile

    Laddove un socio voglia personalizzare il proprio apporto non può ricorrere alla personalizzazione della riserva (cd. riserva targata), ma deve conferire a capitale in senso proprio, poiché, fuori dall’apporto a capitale in senso proprio, il socio si limita a finanziare con capitale di rischio la società; e non vi è ragione perché egli non debba subire le conseguenze di una scelta che lo colloca al di fuori dalle garanzie proprie dell’investimento di rischio organizzato in capitale (9).

    8. Versamenti in conto aumento di capitale

    I versamenti in conto aumento di capitale si hanno in presenza di un aumento a pagamento del capitale sociale già deliberato, nelle more dell’iscrizione nel Registro delle Imprese dell’attestazione degli amministratori dell’avvenuto aumento del capitale sociale (art. 2444 c.c.). Poiché l’aumento del capitale non può essere menzionato negli atti della società fino a quando non sia avvenuta la suddetta iscrizione, i versamenti già effettuati dai soci vengono rilevati in un conto transitorio acceso ad una riserva di capitale (“Versamenti in conto aumento di capitale” oppure “Azioni sottoscritte per aumento di capitale”), che verrà poi imputata al capitale sociale, una volta perfezionata l’intera operazione. Ovviamente, essendo i versamenti destinati ad uno scopo ben preciso, se la procedura di aumento non giunge a perfezionamento secondo i dettami di legge, i soci hanno diritto alla loro restituzione (10).

    9. Versamenti in conto capitale: cessione della partecipazione sociale

    Il “versamento in conto capitale” è caratterizzato dalla definitiva acquisizione dell’oggetto del versamento nel patrimonio della società fin dal momento della sua esecuzione, con esclusione di qualsiasi diritto di rimborso del solvens; pertanto, in caso di cessione della quota di partecipazione al capitale sociale da parte del socio che ha eseguito detto versamento non è possibile convenire che, unitamente alla quota, vengano trasferiti all’avente causa anche ulteriori pretesi diritti relativi all’effettuato “versamento in conto capitale” (11).

    10. Versamenti in conto capitale: destinazione a copertura perdite

    La riserva formata con versamenti in conto capitale può essere impiegata per il ripianamento di perdite (12).

    11. Versamenti in conto capitale: destinazione ad aumento a pagamento

    Non è legittimo l’impiego della riserva formata con versamenti in conto capitale per aumento di capitale a pagamento (13).

    12. Versamenti in conto capitale: destinazione ad aumento gratuito

    La riserva formata con versamenti in conto capitale può essere impiegata per l’aumento gratuito del capitale sociale (14).

    13. Versamenti in conto capitale: diritto di restituzione

    I versamenti in conto capitale non danno diritto, al socio che li ha effettuati, di domandarne la restituzione, se non in caso di liquidazione della società e nei limiti dell’eventuale residuo attivo del bilancio (15).

    14. Versamenti in conto capitale: natura

    I versamenti dei soci senza diritto di rimborso entrano nel patrimonio sociale al momento della loro esecuzione e rappresentano una riserva disponibile (16).

    15. Versamenti in conto capitale: perfezionamento del contratto

    Il contratto tra soci e società, avente a oggetto l’effettuazione di versamenti in conto capitale, si perfeziona anche verbalmente o per fatti concludenti e non necessita di deliberazione assembleare (17).

    16. Versamenti in conto capitale: riserva

    I versamenti in conto capitale formano una riserva di capitale che accoglie il valore di nuovi apporti operati dai soci, pur in assenza dell’intendimento di procedere a futuri aumenti di capitale (18).

    17. Versamenti in conto futuro aumento di capitale

    È legittima l’effettuazione, da parte dei soci, di “versamenti in conto futuro aumento di capitale” (19) ossia di apporti dei soci alla società specificamente destinati alla sottoscrizione di un determinato futuro aumento di capitale e risolutivamente condizionati al mancato perfezionamento di detta prospettata operazione di aumento del capitale sociale (20). Pertanto, il versamento in conto futuro aumento di capitale deve essere restituito se non viene deliberato l’aumento di capitale sociale in vista del quale il versamento era stato effettuato (21).

    18. Versamenti in conto futuro aumento di capitale: cessione della partecipazione

    Poiché i versamenti in conto futuro aumento di capitale sono vincolati alla sottoscrizione di aumenti di capitale a pagamento da parte dei soci versanti, in caso di cessione della partecipazione sociale, il socio versante può scegliere se cedere anche i diritti derivanti da detto versamento o trattenerli per sé (22).

    19. Versamenti in conto futuro aumento di capitale: decisione assembleare

    Se i versamenti in conto futuro aumento di capitale derivano da un accordo tra i soci versanti e la società, per il perfezionamento di detto contratto non occorre una deliberazione assembleare (23).

    20. Versamenti in conto futuro aumento di capitale: destinazione

    I versamenti in conto futuro aumento di capitale sono vincolati alla sottoscrizione di aumenti di capitale a pagamento da parte dei soci versanti; e perciò non possono essere impiegati né per l’aumento gratuito del capitale sociale (24) né a copertura di perdite (25) (pur se su quest’ultimo punto esistono opinioni di segno contrario)(26); essi, di conseguenza, non entrano definitivamente nel patrimonio netto, poiché la società deve restituirne l’importo nel caso in cui non si faccia luogo all’aumento del capitale sociale (27) (con questa visione non collima pertanto la tesi (28) secondo cui la riserva in conto futuro aumento di capitale sarebbe una riserva di capitale avente uno specifico vincolo di destinazione, poiché accoglie i versamenti effettuati dai soci in via anticipata, in vista di un futuro aumento di capitale) (29).

    21. Versamenti in conto futuro aumento di capitale: inapplicabilità art. 2467 c.c.

    La disciplina dettata per il rimborso dei finanziamenti dei soci alla s.r.l. (di cui all’art. 2467 c.c.) è inapplicabile ai versamenti in conto futuro aumento di capitale, in quanto l’obbligazione restitutoria che caratterizza i versamenti in conto futuro aumento di capitale, in via peraltro eventuale, è profondamente diversa da quella che informa la finalità della normativa di cui all’art. 2467 c.c. (30).

    22. Versamenti in conto futuro aumento di capitale: natura anche non contrattuale

    Tra i soci che effettuano un versamento in conto futuro aumento del capitale sociale e la società non deve essere necessariamente stipulato un contratto avente a oggetto l’effettuazione di detti versamenti in conto futuro aumento di capitale; essi possono derivare anche da un atto unilaterale (31).

    23. Versamenti in conto futuro aumento di capitale: necessaria proporzionalità

    I versamenti in conto futuro aumento di capitale devono essere proporzionali alla quota di partecipazione di ciascun socio e, in ogni caso, devono seguire le regole proprie delle sottoscrizioni degli aumenti di capitale, in quanto non vi sono ragioni per ritenere derogato il sistema di sottoscrizione nell’ipotesi di inversione dell’ordine degli elementi del procedimento di aumento del capitale sociale (32).

    24. Versamenti in conto futuro aumento di capitale: soggetti non soci

    Anche soggetti non soci possono effettuare versamenti in conto futuro aumento di capitale sociale (33).

    25. Versamenti in conto futuro aumento di capitale: termine per eseguire l’aumento

    Se il socio esegue un apporto in conto futuro aumento di capitale anche senza che nulla sia indicato quanto al termine entro il quale la deliberazione di aumento del capitale sociale debba essere assunta, va da sé che socio e società possano stabilire successivamente detto termine e che, in mancanza, il socio possa sempre chiedere al giudice che detto termine sia fissato ex art. 1183 c.c. (34).

    A.9.4.3 - Riserve

    1. Riserva acquisto azioni proprie

    2. Riserva apporti strumenti finanziari

    3. Riserva avanzo da annullamento di fusione

    4. Riserva avanzo da concambio di fusione

    5. Riserva avanzo da concambio di fusione: utilizzo

    6. Riserva azioni (quote) della società controllante

    7. Riserva azioni (quote) della società controllante: utilizzo

    8. Riserva contributi in conto capitale

    9. Riserva conversione di obbligazioni

    10. Riserva conversione di obbligazioni: utilizzo

    11. Riserva da conguaglio utili in corso

    12. Riserva da iscrizione al fair value di attività materiali

    13. Riserva deroghe ex art. 2423 c.c.

    14. Riserva deroghe ex art. 2423 c.c.: utilizzo

    15. Riserva destinata

    16. Riserva di capitale

    17. Riserva di scopo

    18. Riserva di utili

    19. Riserva finanziamenti (o altri crediti) dei soci rinunciati

    20. Riserva legale

    21. Riserva legale “accelerata”

    22. Riserva legale “accelerata”: utilizzo

    23. Riserva legale: formazione

    24. Riserva legale: utilizzo

    25. Riserva legale (voce del patrimonio netto)

    26. Riserva negativa azioni proprie

    27. Riserva operazioni di copertura flussi finanziari attesi

    28. Riserva riduzione capitale sociale

    29. Riserva rinnovamento impianti e macchinari

    30. Riserva rivalutazione delle partecipazioni

    31. Riserva rivalutazione delle partecipazioni: utilizzo

    32. Riserva rivalutazione: rinuncia alla sua ricostituzione

    33. Riserva rivalutazione: utilizzo

    34. Riserva rivalutazione (voce del patrimonio netto)

    35. Riserva sovrapprezzo

    36. Riserva sovrapprezzo e altre riserve di capitale

    37. Riserva sovrapprezzo: utilizzo

    38. Riserva sovrapprezzo (voce del patrimonio netto)

    39. Riserva statutaria

    40. Riserva statutaria: derogabilità

    41. Riserva statutaria: utilizzo

    42. Riserva statutaria (voce del patrimonio netto)

    43. Riserva straordinaria (o facoltativa)

    44. Riserva targata

    45. Riserva utili portati a nuovo

    46. Riserva utili su cambi

    47. Riserva utili su cambi: utilizzo

    48. Riserva versamenti a copertura perdite

    49. Riserva versamenti in conto aumento di capitale

    50. Riserva versamenti in conto capitale

    51. Riserva versamenti in conto futuro aumento di capitale

    52. Riserve disponibili

    53. Riserve disponibili e distribuibili

    54. Riserve non disponibili e riserve non distribuibili

    55. Riserve non distribuibili

    56. Riserve non distribuibili: utilizzo

    57. Riserve utilizzabili per acquisto di azioni proprie

    58. Riserve utilizzabili per aumento gratuito del capitale

    59. Riserve utilizzabili per copertura perdite

    Schema sinottico sulle riserve nel patrimonio netto

    1. Riserva acquisto azioni proprie

    La “Riserva per acquisto azioni proprie” può essere costituita, nei casi nei quali l’assemblea deliberi il futuro acquisto di azioni proprie, in misura corrispondente al corrispettivo massimo autorizzato per l’acquisto, ai sensi dell’articolo 2357, comma 1, codice civile. Essa è classificata tra le riserve della voce AVII “Altre riserve” (1).

    2. Riserva apporti strumenti finanziari

    La riserva costituita a fronte dell’apporto di capitale di rischio per il tramite di strumenti finanziari partecipativi (cosiddetta “riserva apporti strumenti finanziari”) è suscettibile di erosione totale a fronte di perdite subite dall’emittente (2).

    3. Riserva avanzo da annullamento di fusione

    L’avanzo “da annullamento” può costituire sia una riserva di capitale sia una posta rettificativa del valore del patrimonio netto della società incorporata. Ciò dipende dall’origine dell’avanzo e dalla sua natura economica (3).

    4. Riserva avanzo da concambio di fusione

    All’avanzo “da concambio” è attribuita la natura di riserva di capitale (4).

    5. Riserva avanzo da concambio di fusione: utilizzo

    La riserva da avanzo da fusione, considerata la sua genesi, deve essere disciplinata dalla normativa in materia di riserva sovrapprezzo, dato che detto avanzo da concambio rappresenta il maggior sacrificio richiesto ai soci dell’incorporata, o di una delle società in fusione paritaria, quale corrispettivo della partecipazione loro attribuita di seguito alla fusione (5).

    6. Riserva azioni (quote) della società controllante

    Accoglie l’importo delle azioni della società controllante possedute dalla controllata, ai sensi dell’art. 2359-bis c.c. (6).

    7. Riserva azioni (quote) della società controllante: utilizzo

    Nella nota integrativa va esplicitata l’indisponibilità di tale riserva (7).

    8. Riserva contributi in conto capitale

    È una riserva di capitale costituibile solo nel caso in cui il contributo in c/capitale sia effettivamente destinato ad integrare il patrimonio netto e non concorra né direttamente né indirettamente alla formazione del reddito d’esercizio (8).

    9. Riserva conversione di obbligazioni

    Nell’ipotesi di obbligazioni convertibili, il rapporto di cambio può determinare a carico dell’obbligazionista un costo maggiore del valore nominale dell’azione offerta in conversione, potendosi individuare analogia tra codesta fattispecie ed il sovrapprezzo, con applicazione della disciplina della riserva sovrapprezzo (art. 2431 c.c.) che non a caso prevede letteralmente anche tale fattispecie (9).

    10. Riserva conversione di obbligazioni: utilizzo

    La riserva da conversione di obbligazioni è utilizzabile per l’aumento gratuito del capitale sociale, per la copertura delle perdite e (a condizione che la riserva legale abbia raggiunto il limite di un quinto del capitale sociale) per essere distribuita ai soci (10).

    11. Riserva da conguaglio utili in corso

    Accoglie il rateo di dividendo pagato dal socio che ha sottoscritto un aumento di capitale sociale in corso d’anno (11).

    12. Riserva da iscrizione al fair value

    La riserva costituita in seguito all’iscrizione al fair value di attività materiali (art. 7, c. 6, d.lgs. 38/2005) è liberamente distribuibile con riferimento alla quota ammortizzata del valore dei beni (senza dover applicare il procedimento di cui all’art. 2445 c.c.) (12).

    13. Riserva deroghe ex art. 2423 c.c.

    Si costituisce nei casi eccezionali in cui l’applicazione di una disposizione degli articoli del codice civile, riguardante le regole di redazione del bilancio d’esercizio, sia incompatibile con il principio di rappresentazione veritiera e corretta. In tali casi, gli eventuali utili derivanti dall’applicazione della deroga, ai sensi dell’art. 2423, comma 4, c.c., devono essere iscritti in una riserva non distribuibile, se non in misura pari agli importi recuperati tramite l’ammortamento o il realizzo (13).

    14. Riserva deroghe ex art. 2423 c.c.: utilizzo

    La riserva deroghe ex art. 2423 c.c. è utilizzabile per l’aumento gratuito del capitale sociale e per la copertura delle perdite (14).

    15. Riserva destinata

    Quando una riserva è destinata, cioè dotata di uno scopo, se ne ha un massimo grado d’incompatibilità con la sua distribuzione, mentre la sua disponibilità è correlata allo scopo per il quale essa è istituita (15).

    16. Riserva di capitale

    Le riserve di capitale rappresentano le quote di patrimonio netto che derivano, per esempio, da ulteriori apporti dei soci, dalla conversione di obbligazioni in azioni, dalle rivalutazioni monetarie e dalla rinuncia di crediti da parte dei soci (16).

    17. Riserva di scopo

    Quando una riserva appare munita di uno scopo, di una finalità imposta dalla legge o voluta dallo statuto o dall’assemblea, se ne può desumere solo il massimo grado d’incompatibilità con la distribuzione, mentre l’indisponibilità, a fini diversi dalla distribuibilità, dovrebbe rilevarsi (o non rilevarsi), sempre in astratto, in relazione alla compatibilità possibile tra lo scopo dichiarato e le altre utilità che la riserva può offrire (17).

    18. Riserva di utili

    Le riserve di utili sono generalmente costituite in sede di riparto dell’utile netto risultante dal bilancio d’esercizio approvato, mediante esplicita destinazione a riserva, o mediante semplice delibera di non distribuzione in modo che l’eventuale utile residuo venga accantonato nella voce AVIII “Utili (perdite) portati a nuovo” del passivo dello stato patrimoniale (18).

    19. Riserva finanziamenti (o altri crediti) dei soci rinunciati

    La rinuncia dei soci alla restituzione dei finanziamenti determina la formazione di una riserva di capitale, utilizzabile sia per la copertura di perdite sia per futuri aumenti di capitale (19).

    20. Riserva legale

    La costituzione della riserva legale è resa obbligatoria dall’art. 2430 c.c., che impone l’accantonamento di almeno la ventesima parte degli utili netti annuali, sino a quando l’importo della riserva non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, l’importo della riserva legale scenda al di sotto del limite del quinto del capitale sociale occorre provvedere al suo reintegro col progressivo accantonamento di almeno il ventesimo degli utili netti (20).

    21. Riserva legale “accelerata”

    È legittima (per disposizione di una clausola statutaria in tale senso o per decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio) una riservazione maggiore di quella stabilita dalla legge, pari ad almeno il cinque per cento dell’utile d’esercizio, verificandosi in tal caso il fenomeno noto come accelerazione della riserva legale, in quanto il tempo in cui essa è destinata a raggiungere la quinta parte del capitale sociale sarà, evidentemente, più breve di quello ipotizzato dalla tempistica normativa (21).

    22. Riserva legale “accelerata”: utilizzo

    La riserva formatasi in conseguenza del fenomeno dell’accelerazione deve considerarsi riserva legale a tutti gli effetti, fino a quando il suo ammontare non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, mentre la quota di riserva in eccedenza al quinto del capitale sociale va ricondotta alle comuni riserve volontarie (facoltative) o statutarie con scopi coincidenti con quelli imposti dalla legge (22).

    23. Riserva legale: formazione

    La riserva legale prevista dall’art. 2430 c.c. è una riserva obbligatoria di fonte legale, da utili, com’è evidente dalla lettera della legge; è altresì una riserva eventuale, dal momento che non è detto che essa si formi, subordinata com’è all’esistenza di utili e la sede della sua formazione naturale è la delibera di approvazione del bilancio di esercizio (23). La riserva legale può anche essere formata con utilizzo della riserva sovrapprezzo azioni (24).

    24. Riserva legale: utilizzo

    Secondo una tesi, è legittima la deliberazione di aumento gratuito del capitale sociale che preveda l’imputazione a capitale della riserva legale, anche per l’intero suo ammontare (25); mentre, secondo altra tesi, la riserva legale è una riserva indisponibile, con la conseguenza che essa può essere utilizzata (indipendentemente dall’entità raggiunta) solo per la copertura di perdite (in tal caso dovranno essere preventivamente utilizzate tutte le altre riserve disponibili ed indisponibili) (26). Nella disciplina della s.r.l. a capitale ridotto, la legge consente che la riserva legale possa essere utilizzata, oltre che per la copertura delle perdite, anche per l’aumento gratuito del capitale sociale (27). È illegittima la liquidazione del socio recedente mediante l’utilizzo della riserva legale (28).

    25. Riserva legale (voce del patrimonio netto)

    Nella voce AIV “Riserva legale” si iscrive la quota dell’utile dell’esercizio che l’assemblea ha destinato a tale riserva. L’articolo 2430 codice civile obbliga ad accantonare in tale riserva almeno il 5% dell’utile dell’esercizio fino a quando l’importo della riserva non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, l’importo della riserva legale scenda al di sotto del limite del quinto del capitale sociale occorre provvedere al suo reintegro con il progressivo accantonamento di almeno il ventesimo degli utili netti. Se è stato emesso un prestito obbligazionario ed il capitale è stato ridotto in conseguenza di perdite, la riserva legale deve essere reintegrata finché l’ammontare del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili non sia pari alla metà dell’ammontare delle obbligazioni in circolazione (articolo 2413 codice civile) (29).

    26. Riserva negativa azioni proprie

    A far data dal 1° gennaio 2016 (per effetto del d.lgs. 139/2015), ogniqualvolta la società acquisti azioni proprie, si deve iscrivere nel bilancio (per l’importo pari al prezzo pagato) una “riserva negativa per azioni proprie” e, al contempo, si lasciano invariate nel loro importo originario le riserve contenenti le risorse impiegate per l’acquisto delle azioni proprie, le quali vengono ad assumere la funzione di posta rettificativa in bilanciamento della predetta riserva negativa (30). Antecedentemente al d.lgs. 139/2015, le azioni proprie dovevano invece essere iscritte nell’attivo del bilancio (come immobilizzazioni finanziarie o come attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazione) al valore di costo (31).

    27. Riserva operazioni di copertura flussi finanziari attesi

    Accoglie le variazioni di fair value degli strumenti finanziari derivati generatesi nell’ambito di coperture di flussi finanziari attesi, al netto degli eventuali effetti fiscali differiti (32).

    28. Riserva riduzione capitale sociale

    Accoglie la differenza tra l’ammontare della riduzione operata nel capitale sociale e la perdita coperta, o la parte della riduzione del capitale non restituita ai soci (art. 2445 c.c.) (33).

    29. Riserva rinnovamento impianti e macchinari

    È costituita nella prospettiva della sostituzione degli impianti e macchinari attualmente in uso (34).

    30. Riserva rivalutazione delle partecipazioni

    Deriva dall’adozione del metodo del patrimonio netto nella valutazione delle partecipazioni. L’iscrizione può avvenire soltanto nel bilancio successivo a quello in cui i rispettivi componenti positivi di reddito hanno contribuito all’emersione di un utile e nella misura in cui detto utile si è manifestato (art. 2426, n. 4, c.c.) (35).

    31. Riserva rivalutazione delle partecipazioni: utilizzo

    Va precisato in nota integrativa che tale riserva non è distribuibile (36).

    32. Riserva rivalutazione: rinuncia alla sua ricostituzione

    Deve avere forma notarile il verbale dell’assemblea con la quale si delibera la rinuncia a ricostituire la riserva da rivalutazione (ad esempio, perché impiegata per copertura di perdite) (37).

    33. Riserva rivalutazione: utilizzo

    Le riserve di rivalutazione previste da leggi speciali si possono distribuire osservando la procedura imposta dai commi 2 e 3 dall’articolo 2445 c.c., nonché, sotto il profilo tributario, le disposizioni previste dalle relative leggi di rivalutazione (38); si tratta, inoltre, di poste idonee ai fini dell’aumento gratuito del capitale sociale e ai fini di assorbimento di perdite (39).

    34. Riserva rivalutazione (voce del patrimonio netto)

    Nella voce AIII “Riserve di rivalutazione” si iscrivono le rivalutazioni dei beni materiali ed immateriali e delle attività finanziarie previste dalle leggi speciali in materia, alcune delle quali possono prevedere una specifica evidenza in bilancio (40).

    35. Riserva sovrapprezzo

    È una riserva di capitale che si forma in sede di atto costitutivo o di aumento di capitale accogliendo quella parte del valore del conferimento che eccede il valore imputato a capitale nominale (41).

    36. Riserva sovrapprezzo e altre riserve di capitale

    La disciplina rigorosa della riserva sovrapprezzo prevista dall’art. 2431 c.c. concerne solo la riserva da sovrapprezzo in senso proprio formata in sede di costituzione o di aumento di capitale e non quella che si formi a seguito di un diverso conferimento a patrimonio, privo della funzione corrispettiva che connota il sovrapprezzo (42).

    37. Riserva sovrapprezzo: utilizzo

    Il legislatore ha voluto un evidente legame tra la riserva sovrapprezzo e la riserva legale, imponendo, per la prima, un divieto di distribuzione sino al raggiungimento della quinta parte dell’ammontare del capitale sociale da parte della seconda (43); in particolare, secondo un’opinione, la riserva sovrapprezzo, prima che la riserva legale abbia completato il suo percorso di formazione sino al quinto, dovrebbe considerarsi inutilizzabile per l’aumento del capitale sociale (ma, a diversa conclusione, dovrebbe giungersi qualora si ritenga che la stessa riserva legale sia liberamente utilizzabile al fine dell’aumento del capitale sociale) (44). Allorché invece la riserva legale abbia raggiunto il quinto del capitale, la riserva sovrapprezzo cessa la propria funzione e torna nella piena disponibilità della società, con conseguente libera distribuibilità e/o utilizzabilità al fine dell’aumento gratuito del capitale sociale (45) (e a prescindere dalle modalità concrete di formazione della medesima) (46). La riserva sovrapprezzo azioni può anche essere utilizzata, oltre che per l’aumento gratuito del capitale sociale, anche per la copertura delle perdite e (a condizione che la riserva legale abbia raggiunto il limite di un quinto del capitale sociale) per essere distribuita ai soci (47). La riserva sovrapprezzo può anche essere utilizzata ai fini dell’acquisto di azioni proprie, qualora la riserva sovrapprezzo sia divenuta disponibile dopo che la riserva legale abbia raggiunto il limite del quinto del capitale sociale (che è presupposto prescritto dall’art. 2431 c.c.); ciò che vale anche nel caso in cui la riserva in questione sia diventata disponibile a seguito di una trasformazione eterogenea (48).

    38. Riserva sovrapprezzo (voce del patrimonio netto)

    Nella voce AII “Riserva da soprapprezzo delle azioni” si iscrivono (49): l’eccedenza del prezzo di emissione delle azioni o delle quote rispetto al loro valore nominale; le differenze che emergono a seguito della conversione delle obbligazioni in azioni (50); il ricavato della vendita dei diritti di opzione inoptati dai soci e riferiti ad aumenti di capitale (51).

    39. Riserva statutaria

    Le riserve statutarie trovano il loro fondamento nelle disposizioni contenute nello statuto della società (52). Le condizioni, i vincoli e le modalità di formazione e movimentazione delle riserve in esame sono disciplinate dallo statuto. Lo statuto può prevedere la costituzione di diverse tipologie di riserve; in tal caso, dell’ammontare relativo a ciascuna deve essere data informazione nella nota integrativa, a seconda della specifica disciplina prevista dallo statuto (53).

    40. Riserva statutaria: derogabilità

    Per disattendere validamente, per un determinato esercizio, il precetto dello statuto quanto alla formazione di una data riserva, si deve necessariamente procedere alla modifica statutaria che, con delibera dell’assemblea straordinaria o decisione dei soci ex art. 2479, secondo comma, n. 4, c.c., rimuova la regola, in modo da trasformare la riserva, eventualmente fino ad allora maturata, in riserva libera (54).

    41. Riserva statutaria: utilizzo

    Non è distribuibile la riserva statutaria, salvo che lo statuto, nel prevederne la costituzione, le abbia assegnato una funzione di “conguaglio dividendi”, ovvero che abbia previsto che detta riserva, una volta raggiunto un dato livello, debba necessariamente restare “a disposizione dell’assemblea”. Al di fuori delle predette ipotesi, la distribuzione della riserva statutaria richiede una delibera in merito, da parte dell’assemblea straordinaria (55).

    42. Riserva statutaria (voce del patrimonio netto)

    Nella voce AV “Riserve statutarie” si iscrivono tutte le tipologie di riserve previste dallo statuto della società (56). Le condizioni, i vincoli e le modalità di formazione e movimentazione di queste riserve sono disciplinate dallo statuto (57).

    43. Riserva straordinaria (o facoltativa)

    In assenza di specifica destinazione deliberata dall’assemblea ordinaria, la riserva straordinaria è di tipo generico ed il suo utilizzo è sottoposto alle formalità richieste per il futuro atto di destinazione. L’assemblea può discrezionalmente individuare una specifica destinazione per la riserva di cui trattasi, rimanendo ferma la possibilità che tale destinazione sia successivamente variata con deliberazione dell’assemblea ordinaria (58), purché la previsione della riserva straordinaria nel caso concreto non integri uno strumento di abuso ai danni della minoranza (59).

    44. Riserva targata

    Secondo un’opinione restrittiva, qualora un socio voglia personalizzare il proprio apporto non sarebbe possibile ricorrere alla personalizzazione della riserva (cd. riserva targata), dovendosi invece effettuare un conferimento a capitale in senso proprio, poiché, fuori dall’apporto a capitale in senso proprio, il socio si limita a finanziare con capitale di rischio la società; e non vi è ragione perché egli non debba subire le conseguenze di una scelta che lo colloca al di fuori dalle garanzie proprie dell’investimento di rischio organizzato in capitale (60).

    45. Riserva utili portati a nuovo

    La riserva utili portati a nuovo è utilizzabile per l’aumento gratuito del capitale sociale (61).

    46. Riserva utili su cambi

    L’art. 2426, n. 8-bis), c.c. richiede che, qualora dal processo di valutazione ai cambi della chiusura dell’esercizio delle poste in valuta emerga un utile netto, tale valore deve essere accantonato in un’apposita riserva (62).

    47. Riserva utili su cambi: utilizzo

    La riserva non è distribuibile fino al realizzo; tuttavia, può essere utilizzata, fin dall’esercizio della sua iscrizione, a copertura di perdite di esercizi precedenti. Scopo di tale previsione è quello di evitare la distribuzione ai soci (e quindi il depauperamento del patrimonio societario) di un utile di natura valutativa, quale l’utile da conversione cambi, cioè di un utile non ancora effettivamente realizzato (63). Infatti, in assenza di un contratto di copertura del rischio di cambio, la sua determinazione definitiva dipenderà dal tasso di cambio in vigore al momento dell’effettivo incasso o pagamento del credito o debito in valuta (64). La riserva utili su cambi è utilizzabile (dopo che l’utile netto su cambi è stato realizzato) per l’aumento gratuito del capitale sociale; nonché per la copertura delle perdite (65).

    48. Riserva versamenti a copertura perdite

    Si tratta di una riserva di capitale che accoglie il valore di nuovi conferimenti operati dai soci, in vista del loro utilizzo a copertura di perdite (66). Se i versamenti a copertura perdite vengono effettuati, come di regola accade, dopo che si sia manifestata una perdita, la riserva che viene a costituirsi presenta una specifica destinazione. In nota integrativa va esplicitata l’esistenza di una siffatta destinazione (67).

    49. Riserva versamenti in conto aumento di capitale

    È una riserva di capitale, con un preciso vincolo di destinazione, che accoglie gli importi di capitale sottoscritti dai soci, in ipotesi di aumento di capitale scindibile, quando la procedura di aumento del capitale sia ancora in corso alla data di chiusura del bilancio (68).

    50. Riserva versamenti in conto capitale

    Si tratta di una riserva di capitale facoltativa (69) che accoglie il valore di nuovi conferimenti operati dai soci (ancorché effettuati sotto condizione risolutiva) (70), pur in assenza dell’intendimento di procedere a futuri aumenti di capitale (71). La riserva versamento soci in conto capitale non specificatamente destinata ad aumento del capitale sociale è distribuibile in conformità alla disciplina di cui all’articolo 2431 codice civile (72).

    51. Riserva versamenti in conto futuro aumento di capitale

    È una riserva di capitale avente uno specifico vincolo di destinazione. Accoglie i versamenti non restituibili effettuati dai soci in via anticipata, in vista di un futuro aumento di capitale. In nota integrativa va esplicitato il vincolo di destinazione che contraddistingue la riserva (73). Con questa tesi non collima pertanto l’opinione (74) secondo cui i versamenti in conto futuro aumento di capitale sono vincolati alla sottoscrizione di aumenti di capitale da parte dei soci versanti; essi, pertanto, non entrano definitivamente nel patrimonio netto, poiché la società deve restituirne l’importo nel caso in cui non si faccia luogo all’aumento del capitale sociale (75).

    52. Riserve disponibili

    La misura della disponibilità, lungi dall’essere nozione astratta, risulta strettamente connessa allo scopo della riserva stessa, ossia alla ragione per cui quella riserva è prevista dalla sua fonte istitutiva, sia quest’ultima la legge, lo statuto o la volontà dell’organo competente ad istituirla (76).

    53. Riserve disponibili e distribuibili

    Le riserve possono essere utilizzate per diverse operazioni a seconda dei loro vincoli e della loro natura. Ad esempio, in determinati casi, possono essere utilizzate per la distribuzione ai soci, in altri casi possono essere disponibili solo per utilizzazioni diverse dalla distribuzione degli utili. È questo il caso in cui le riserve possono essere utilizzate solo per la imputazione al capitale sociale o alla copertura delle perdite. La nozione di distribuibilità della riserva, quindi, può non coincidere con quella di disponibilità (77).

    54. Riserve non disponibili e riserve non distribuibili

    Le riserve indisponibili sono, in quanto tali, indistribuibili, essendo la distribuibilità uno degli aspetti della disponibilità, in un rapporto di species a genus (78).

    55. Riserve non distribuibili

    L’indistribuibilità di una riserva inibisce esclusivamente quella particolare procedura che comporta l’assegnazione ai soci dei valori corrispondenti alla voce di bilancio relativa alla riserva non distribuibile, impedendo la definitiva eliminazione della voce relativa dal netto patrimoniale e il conseguente arricchimento del patrimonio personale dei singoli soci (79).

    56. Riserve non distribuibili: utilizzo

    Le riserve non distribuibili possono essere disponibili al fine dell’aumento gratuito del capitale (80); inoltre, se sprovviste di scopo (ossia se generiche), possono essere disponibili anche a fini diversi dell’aumento di capitale gratuito (ad esempio possono subire l’imprimatur di uno scopo compatibile con la non distribuibilità) (81).

    57. Riserve utilizzabili per acquisto di azioni proprie

    A far data dal 1° gennaio 2016, le voci di bilancio rappresentative degli utili distribuibili e delle riserve disponibili utilizzate per l’acquisto di azioni proprie rimangono iscritte a bilancio nella loro originaria appostazione, ma divengono indisponibili (per l’aumento gratuito del capitale sociale, per la copertura di perdite, per essere distribuite ai soci, per servire al computo del valore massimo delle obbligazioni emettibili) in misura pari all’utilizzo che ne è stato fatto per effettuare l’acquisto delle azioni proprie: il mantenimento di queste poste ha infatti una funzione rettificativa, e cioè di controbilanciare la corrispondente voce di bilancio costituita dall’iscrizione nel patrimonio netto della “riserva negativa azioni proprie” (82).

    58. Riserve utilizzabili per aumento gratuito del capitale

    Possono essere utilizzate per l’aumento nominale del capitale sociale: la riserva da sovrapprezzo azioni, la riserva da conversione di obbligazioni, la riserva da utili netti su cambi, la riserva da deroghe ex art. 2423, comma 4, c.c., e la riserva da utili portati a nuovo (83).

    59. Riserve utilizzabili per copertura perdite

    Si utilizzano per prime le riserve disponibili esistenti. Nel caso in cui il loro ammontare complessivo non superi quello della perdita, la delibera assembleare deve anche stabilire quali altre riserve si devono utilizzare. Se si devono utilizzare anche le riserve vincolate, si dovrà tenere conto del diverso grado di vincolo, ad iniziare da quelle per le quali esso è meno rigido (84). In particolare, possono essere portate a copertura perdite: la riserva legale, la riserva da sovrapprezzo azioni, la riserva da conversione di obbligazioni, la riserva da utili netti su cambi, la riserva da deroghe ex art. 2423, comma 4, c.c. e la riserva da utili portati a nuovo (85).

    Schema sinottico sulle riserve nel patrimonio netto (86)

    Origine e contenuto Riserve disponibili (utilizzabili per almeno una delle seguenti operazioni: copertura di perdite, aumento di capitale) Riserve distribuibili
    AII - “Riserva da sopraprezzo delle azioni” L’art. 2431, c.c. dispone che sia accantonato nella riserva un importo pari all’eccedenza del prezzo di emissione delle azioni (o delle quote) rispetto al loro valore nominale, nonché le differenze che emergono a seguito della conversione delle obbligazioni in azioni.
    È una riserva di capitale.
    Si.
    Per copertura perdite e per aumento di capitale. È, tuttavia, dibattuto (posizione minoritaria) se sia disponibile per l’aumento di capitale nel caso in cui la riserva legale non abbia raggiunto il 20% del capitale.
    No, fino a quando la riserva legale non abbia raggiunto il 20% del capitale.
    AIII - “Riserva di rivalutazione” Accoglie le rivalutazioni monetarie di attività previste dalle leggi speciali in materia.
    È una riserva di utili.
    Si.
    Per copertura perdite e per aumento di capitale occorre far riferimento a quanto previsto dal disposto legislativo di riferimento.
    Si, secondo le previsioni dell’art. 2445, c.c.
    Il trattamento fiscale è solitamente disciplinato dalle leggi speciali di riferimento.

    Origine e contenuto Riserve disponibili (utilizzabili per almeno una delle seguenti operazioni: copertura di perdite, aumento di capitale) Riserve distribuibili
    AIV - “Riserva legale” L’articolo 2430 del codice civile prevede che sia accantonato almeno il 5% dell’utile dell’esercizio fino a quando l’importo della riserva non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.
    È una riserva di utili.
    Si.
    Per copertura perdite.
    No, entro il limite del quinto del capitale sociale.
    AIV - “Riserva legale” delle Società a responsabilità limitata con capitale sociale inferiore a 10.000 euro ex art. 2463, c.c. L’art. 2463, comma 5 dispone che le Srls devono accantonare a riserva legale in sede di approvazione del bilancio un importo pari ad almeno 1/5 degli utili realizzati, sino a che la riserva, insieme al capitale, non abbia raggiunto un ammontare pari a euro 10.000.
    È una riserva di utili.
    Si.
    Per copertura perdite e per aumento di capitale.
    No.
    AV - “Riserve statutarie” Sono incluse le riserve previste dallo statuto della società. Le condizioni, i vincoli e le modalità di formazione e movimentazione di queste riserve sono disciplinate dallo Statuto.
    Sono riserve di utili.
    Si.
    In base alle indicazioni statutarie.
    In base alle indicazioni statutarie.
    AV - “Altre riserve, distintamente Si classificano tutte le altre riserve che non sono già state iscritte nelle precedenti voci del patrimonio netto.

    Origine e contenuto Riserve disponibili (utilizzabili per almeno una delle seguenti operazioni: copertura di perdite, aumento di capitale) Riserve distribuibili
    Riserva azioni (quote) della società controllante L’art. 2359-bis, comma 4, c.c. prevede che la controllata che acquista azioni o quote della controllante costituisca una riserva di importo pari a quello delle azioni o delle quote possedute fino al momento in cui queste sono trasferite.
    È una riserva di utili/capitale.
    No. No.
    Riserva da deroghe ex articolo 2423 c.c. L’art. 2423, comma 4, c.c. richiede che la riserva si costituisce nei casi eccezionali in cui la società adotti, ai fini del raggiungimento della rappresentazione veritiera e corretta dell’operazione, un trattamento contabile alternativo a quanto specificamente previsto dal codice in materia e il trattamento prescelto generi utili altrimenti non contabilizzati.
    È una riserva di utili.
    Si.
    Per copertura perdite e per aumento di capitale.
    No (se non in misura del valore recuperato, ai sensi dell’art. 2423, comma 5).
    Riserva da rivalutazione delle partecipazioni L’art. 2426, comma 1, n. 4, c.c., dispone che sia creata una riserva non distribuibile per accogliere le plusvalenze originate dall’applicazione del metodo del patrimonio netto.
    È una riserva di utili.
    Si.
    Per copertura perdite e per aumento di capitale.
    No.

    Origine e contenuto Riserve disponibili (utilizzabili per almeno una delle seguenti operazioni: copertura di perdite, aumento di capitale) Riserve distribuibili
    Riserva per utili su cambi non realizzati L’art. 2426, comma 1, n.8-bis richiede che l’utile netto derivante dall’iscrizione al cambio a pronti alla fine dell’esercizio delle attività e passività monetarie in valuta estera sia iscritto in una riserva non distribuibile.
    È una riserva di utili.
    Si.
    Per copertura perdite e per aumento di capitale.
    No, fintanto che l’utile netto non è realizzato.
    Riserve per versamenti effettuati dai soci Le riserve sono create sulla base di apposite deliberazioni assembleari che evidenziano la volontà dei soci di destinare risorse, spesso in ragione di futuri aumenti di capitale o di copertura di perdite.
    È una riserva di capitale.
    Si. In ragione delle destinazioni specifiche (es. versamenti in conto aumento di capitale, in conto futuro aumento di capitale, in conto capitale o a copertura perdite). Si, in ragione delle destinazioni specifiche. La riserva per versamenti in conto futuro aumento del capitale o aumento di capitale sono da ritenersi assoggettate ad uno specifico vincolo di destinazione, e secondo alcuni, anche nel caso di eventuale possibilità di restituzione ai soci sottoscrittori qualora non si perfezioni l’aumento di capitale.
    Diversamente per la riserva che accoglie i versamenti in conto capitale effettuati in assenza dell’intendimento di procedere a futuri aumenti di capitale, la tesi prevalente è che le stesse siano equiparate alla riserva da soprapprezzo delle azioni.

    Origine e contenuto Riserve disponibili (utilizzabili per almeno una delle seguenti operazioni: copertura di perdite, aumento di capitale) Riserve distribuibili
    Riserva da conguaglio utili in corso Accoglie il rateo di dividendo pagato dal socio che ha sottoscritto un aumento di capitale sociale in corso d’anno.
    Riserve straordinarie Sono riserve costituite volontariamente dai soci.
    Sono riserve di utili.
    Si.
    In ragione degli eventuali vincoli previsti.
    In ragione degli eventuali vincoli previsti.
    Riserva per obbligazioni convertibili Include la parte rappresentativa dell’opzione di conversione delle obbligazioni in azioni. È dibattuto se la riserva sia debba essere ritenuta indisponibile (sino al momento in cui la conversione è esercitata) oppure se la stessa possa essere disponibile per l’aumento di capitale o per la copertura perdite al momento della generazione della stessa.
    AVII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi La riserva è movimentata, come disposto dall’art. 2426, comma 1, n.11-bis, c.c., in seguito ad operazioni di copertura gestiti per mezzo di strumenti finanziari derivati. Essa accoglie le variazioni di fair value degli strumenti finanziari derivati generatesi nell’ambito di coperture di flussi finanziari attesi, al netto degli eventuali effetti fiscali differiti.
    È una riserva di utili.
    No.
    In aggiunta, la riserva non è considerata per:
    - calcolo dell’emissione dei prestiti obbligazionari (art. 2412, c.c.);
    - calcolo dell’emissione dei prestiti obbligazionari (art. 2412, c.c.);
    - coperture perdite che eccedono il terzo (artt. 2446 e 2482-bis, c.c.);
    - ricostituzione del capitale sociale al disotto del limite legale (artt. 2447 e 2482-ter, c.c.).
    No, neanche per distribuzioni in forma di acconti.

    Origine e contenuto Riserve disponibili (utilizzabili per almeno una delle seguenti operazioni: copertura di perdite, aumento di capitale) Riserve distribuibili
    AX - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio La riserva è generata a rettifica del patrimonio netto sulla base del costo di acquisto delle azioni proprie secondo quanto disciplinato dall’articolo 2357-ter, c.c.
    È una riserva di utili/capitale.

    A.10 - Finanziamenti dei soci (1)

    1. Clausola di postergazione

    2. Finanziamento soci nella s.p.a.

    3. Finanziamento soci nelle società di persone

    4. Iscrizione distinta a bilancio dei finanziamenti postergati e non postergati

    5. Nozione

    6. Raccolta di risparmio presso il pubblico

    7. Raccolta di risparmio presso soci di cooperative

    8. Raccolta di risparmio presso soci di società non cooperative

    9. Rinuncia alla restituzione

    10. Tipologia

    1. Clausola di postergazione

    Il rimborso dei finanziamenti dei soci qualificabili come “anomali” o “sostitutivi del capitale” è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori (2).

    2. Finanziamento soci nella s.p.a.

    La disciplina di cui all’art. 2467 c.c. (in tema di postergazione del rimborso del finanziamento ai soci della s.r.l.) si rende applicabile anche alle s.p.a. “chiusa” (e cioè la s.p.a. che non fa ricorso al mercato del capitale di rischio) (3), e ciò anche se il finanziamento del socio sia stato effettuato mediante un prestito obbligazionario (4).

    3. Finanziamento soci nelle società di persone

    Fatta eccezione per il caso dell’accomandante di s.a.s., nelle società personali il tema dell’applicazione dell’art. 2467 c.c. (in materia di rimborso del finanziamento ai soci della s.r.l.) non si pone, stante il regime, che le connota, di responsabilità illimitata dei soci per i debiti sociali (5).

    4. Iscrizione distinta a bilancio dei finanziamenti postergati e non postergati

    I finanziamenti dei soci devono essere appostati a bilancio sotto voci differenti, a seconda che siano postergati, o meno, derivandone altrimenti l’illegittimità del bilancio e, consequenzialmente, la nullità della delibera di approvazione del bilancio stesso (6).

    5. Nozione

    I “versamenti a titolo di finanziamento” sono rilevati nella voce “D3” del bilancio (7) la quale contiene l’importo di tutti i finanziamenti concessi dai soci alla società sotto qualsiasi forma, per i quali la società ha un obbligo di restituzione. Non è rilevante la natura fruttifera o meno di tali debiti, né l’eventualità che i versamenti vengano effettuati da tutti i soci in misura proporzionale alle quote di partecipazione. L’elemento discriminante va individuato esclusivamente nel diritto dei soci alla restituzione delle somme versate (8). Per questa tipologia di versamenti il loro eventuale passaggio a capitale necessita della preventiva rinuncia dei soci al diritto alla restituzione, trasformando così il finanziamento in apporto patrimoniale. Nella voce D3 sono iscritti i finanziamenti effettuati da un socio che è anche una società controllante (9).

    6. Raccolta di risparmio presso il pubblico

    L’individuazione della nozione di “raccolta tra il pubblico” non è incontroversa: secondo una tesi, il riferimento al “pubblico” deve intendersi come individualizzante i soggetti bisognosi di tutela (e, dunque, si sostanzia qualora la raccolta sia strutturata in maniera tale da essere rivolta a una pluralità a priori indeterminata di soggetti); secondo diversa opinione (fatta propria anche dalla giurisprudenza) rilevano i profili di standardizzazione dell’operazione complessiva (che siano sintomatici di una rilevanza anche quantitativa della stessa) (10).

    7. Raccolta di risparmio presso soci di cooperative

    «1. Norme generali

    Le società possono raccogliere risparmio presso soci, con modalità diverse dall’emissione di strumenti finanziari, secondo quanto previsto dalla presente Sezione, purché tale facoltà sia prevista nello statuto. È comunque preclusa la raccolta di fondi a vista e ogni forma di raccolta collegata all’emissione o alla gestione di mezzi di pagamento a spendibilità generalizzata. […]

    3. Società cooperative

    Le società cooperative possono effettuare raccolta di risparmio presso i propri soci, purché l’ammontare complessivo dei prestiti sociali non ecceda il limite del triplo del patrimonio.

    Tale limite viene elevato fino al quintuplo (11) del patrimonio qualora:

    • a. il complesso dei prestiti sociali sia assistito, in misura almeno pari al 30 per cento, da garanzia personale o garanzia reale finanziaria rilasciata da soggetti vigilati (12);

    oppure

    • b. la società cooperativa aderisca a uno schema di garanzia dei prestiti sociali con le caratteristiche di cui al par. 3.1 della presente Sezione.

    Se la società cooperativa ha l’obbligo di redigere il bilancio consolidato ai sensi della normativa applicabile, il valore del patrimonio ai predetti fini è quello risultante dal bilancio consolidato. Se la società è esonerata dall’obbligo di redigere il bilancio consolidato, si considera il valore del patrimonio individuale rettificato degli effetti derivanti da operazioni con società partecipate che sarebbero state elise se fosse stato redatto il bilancio consolidato.

    I limiti quantitativi sopra indicati non si applicano alle società cooperative con un numero di soci pari o inferiore a 50.

    Le modalità di raccolta presso i soci e l’eventuale adesione ad uno schema di garanzia devono essere indicate in un apposito regolamento predisposto dall’organo amministrativo e approvato dall’assemblea dei soci, che contenga tutte le regole di svolgimento dell’attività di raccolta e l’espressa limitazione della raccolta ai soli soci nonché l’esclusione dell’esercizio di qualsiasi attività riservata. Nel regolamento e nelle informazioni ai soci, le cooperative indicano chiaramente i limiti, le modalità e i tempi del rimborso in caso di attivazione della garanzia, nel rispetto delle caratteristiche stabilite nel par. 4.

    Inoltre, le società cooperative con più di 50 soci includono nella nota integrativa del bilancio d’esercizio e nelle relazioni semestrali almeno le seguenti informazioni:

    • l’ammontare della raccolta presso soci in essere alla data di riferimento, anche in rapporto al patrimonio della società;

    • qualora la società raccolga presso soci per ammontare superiore a tre volte il patrimonio, l’indicazione del garante (soggetto vigilato o schema di garanzia) e del tipo di garanzia;

    • il valore di mercato aggiornato delle garanzie reali finanziarie;

    • ove non sia redatto il bilancio consolidato, un prospetto illustrativo del valore del patrimonio rettificato degli effetti di operazioni con società partecipate;

    • un indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto fra patrimonio più debiti a medio e lungo termine e attivo immobilizzato, ossia: (Pat + Dm/l)/AI. Per favorire la comprensione dell’informazione, l’indice dovrà essere presentato nei documenti contabili con la seguente dicitura: “Un indice di struttura finanziaria < 1 evidenzia situazioni di non perfetto equilibrio finanziario dovuto alla mancanza di correlazione temporale tra le fonti di finanziamento e gli impieghi della società” […]» (13).

    8. Raccolta di risparmio presso soci di società non cooperative

    «1. Norme generali

    Le società possono raccogliere risparmio presso soci, con modalità diverse dall’emissione di strumenti finanziari, secondo quanto previsto dalla presente Sezione, purché tale facoltà sia prevista nello statuto. È comunque preclusa la raccolta di fondi a vista e ogni forma di raccolta collegata all’emissione o alla gestione di mezzi di pagamento a spendibilità generalizzata.

    2. Società diverse dalle cooperative

    Le società diverse dalle cooperative possono effettuare raccolta di risparmio, senza alcun limite, esclusivamente presso i soci che detengano una partecipazione di almeno il 2 per cento del capitale sociale risultante dall’ultimo bilancio approvato e siano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi.

    Nelle società di persone (soc. semplice, soc. in nome collettivo e soc. in accomandita semplice, con riferimento ai soli soci accomandatari) tali condizioni non sono richieste […]» (14).

    9. Rinuncia alla restituzione

    La rinuncia dei soci alla restituzione dei finanziamenti determina la formazione di una riserva di capitale, utilizzabile sia per la copertura di perdite sia per futuri aumenti di capitale (15).

    10. Tipologia

    Per finanziamento soci (ai fini di cui all’art. 2467 c.c.) si intende qualsiasi forma di concessione di credito, come quello del principale fornitore di una società (della quale sia anche socio) che agisca atteggiandosi come finanziatore piuttosto che come fornitore (16).

    A.11 - Bilancio (e utili)

    A.11.1 - Bilancio

    1. Arbitrabilità: bilancio di società di capitali

    2. Arbitrabilità: rendiconto di società di persone

    3. Avviamento: iscrivibilità a bilancio

    4. Bilancio consolidato condizionante il bilancio della società controllante

    5. Bilancio consolidato: diritto di impugnativa

    6. Consenso del collegio sindacale

    7. Efficacia probatoria del bilancio

    8. Finanziamenti soci: modalità di iscrizione a bilancio

    9. Mancata sottoscrizione del progetto di bilancio

    10. Mancato deposito del progetto di bilancio

    11. Principi di chiarezza, precisione, veridicità e sinteticità

    12. Principio di continuità

    13. Principio di correttezza del bilancio e pubblico interesse

    14. Regime di contabilità semplificata e tenuta dei libri contabili civilistici

    15. Relazione sulla gestione

    16. Rettifica di voci di bilancio non veritiere

    17. Rifiuto di fornitura di informazioni in sede di assemblea di bilancio

    18. Società di persone: rendiconto annuale

    19. Società in liquidazione

    20. Termine per l’approvazione del bilancio

    1. Arbitrabilità: bilancio di società di capitali

    Non è compromettibile in arbitri la materia del bilancio di esercizio, essendo coinvolti interessi di natura non solo privatistica e, come tali, indisponibili (1).

    2. Arbitrabilità: rendiconto di società di persone

    Sono compromettibili in arbitri le questioni inerenti il rendiconto annuale nelle società di persone, il quale risponde a esigenze di tutela dei soli soci (2).

    3. Avviamento: iscrivibilità a bilancio

    L’avviamento è iscrivibile a bilancio (o in una situazione patrimoniale infrannuale) solo qualora questo sia stato acquisito dalla società a titolo oneroso (3).

    4. Bilancio consolidato condizionante il bilancio della società controllante

    Sebbene il bilancio consolidato non debba essere sottoposto all’approvazione dell’assemblea della società capogruppo, le omissioni o le inesattezze che lo inficino possono riverberarsi sulla delibera di approvazione del bilancio d’esercizio della controllante, determinandone l’invalidità per difetto di chiarezza (4).

    5. Bilancio consolidato: diritto di impugnativa

    Il socio della società controllante è legittimato a far valere direttamente l’illegittimità del bilancio consolidato lesivo del proprio interesse a una corretta informazione (5).

    6. Consenso del collegio sindacale

    Il consenso del collegio sindacale, di cui all’art. 2426, n. 5, c.c. (relativo all’iscrizione in bilancio dei costi di impianto e di ampliamento, di ricerca, di sviluppo e di pubblicità aventi utilità pluriennale), non deve necessariamente essere espresso, potendo anche desumersi implicitamente dall’assenza di rilievi nella relazione di cui all’art. 2429 c.c. (6).

    7. Efficacia probatoria del bilancio

    Il bilancio di una società di capitali regolarmente approvato fa prova, ai sensi dell’art. 2709 c.c., in ordine ai debiti della società medesima, il cui apprezzamento è affidato alla libera valutazione del giudice (7).

    8. Finanziamenti soci: modalità di iscrizione a bilancio

    I finanziamenti dei soci devono essere appostati a bilancio sotto voci differenti, a seconda che siano postergati, o meno, derivandone altrimenti l’illegittimità del bilancio e, consequenzialmente, la nullità della delibera di approvazione del bilancio stesso (8).

    9. Mancata sottoscrizione del progetto di bilancio

    Non incide sulla validità della delibera di approvazione del bilancio la circostanza che il progetto di bilancio depositato dagli amministratori non sia da essi sottoscritto (9).

    10. Mancato deposito del progetto di bilancio

    Il mancato deposito del progetto di bilancio (prescritto dall’art. 2429 c.c.) comporta l’illegittimità della procedura di approvazione del bilancio e, quindi, l’annullabilità della delibera di approvazione del bilancio stesso (10); detto obbligo di deposito può comunque essere assolto anche mediante invio ai soci del progetto di bilancio tramite posta elettronica (11).

    11. Principi di chiarezza, precisione, veridicità e sinteticità

    Il bilancio (anche quello in forma abbreviata) (12) non è correttamente redatto e, quindi, risulta nulla la relativa delibera di approvazione (e, correlativamente, sorge la eventuale responsabilità degli amministratori) (13), qualora non siano i rispettati i principi di chiarezza (14), precisione e veridicità (15) che devono presiedere alla sua formazione (16), e ciò pur trattandosi di un documento da redigere in maniera sintetica (17), che è redatto anche sulla base di valutazioni discrezionali (18).

    12. Principio di continuità

    Il bilancio deve essere redatto in ottemperanza al principio di continuità, il quale impone che i criteri di valutazione dei cespiti rimangano i medesimi nel corso dei vari esercizi sociali, e ciò anche se l’esattezza di un precedente bilancio sia stata messa in discussione e sia pendente un giudizio al riguardo (19). Qualora invece i criteri di valutazione siano modificati, ne deve essere fornita una chiara informazione nella relazione degli amministratori (20).

    13. Principio di correttezza del bilancio e pubblico interesse

    Il bilancio non è un documento destinato ai soli soci, ma all’intero mercato, sussistendo un pubblico interesse a una corretta informazione sulla consistenza patrimoniale della società (21); per tale ragione il bilancio è impugnabile a prescindere dalla sussistenza di un danno patrimoniale subito dall’attore (22).

    14. Regime di contabilità semplificata e tenuta dei libri contabili civilistici

    L’adozione del regime di contabilità semplificata non comporta l’esonero dall’obbligo di tenere i libri contabili di natura civilistica (e cioè il libro giornale e il libro degli inventari) (23).

    15. Relazione sulla gestione

    La relazione sulla gestione, che correda il bilancio della società, è documento autonomo rispetto ad esso, non è soggetta all’approvazione assembleare e i suoi vizi non si riflettono sulla validità del bilancio, ma determinano soltanto la nullità della relazione, non estendendosi al di là di essa (24); tale relazione, unitamente alla relazione del collegio sindacale ed al verbale della riunione dell’assemblea, svolge una funzione integratrice e di completamento di quanto è espresso nel bilancio di esercizio (25).

    16. Rettifica di voci di bilancio non veritiere

    A seguito della declaratoria di nullità della delibera di approvazione del bilancio, grava sugli amministratori l’obbligo di rettificare le voci del bilancio non veritiere, in modo da rappresentare la reale situazione economica e patrimoniale della società (26).

    17. Rifiuto di fornitura di informazioni in sede di assemblea di bilancio

    Anche se la domanda del socio in merito a una voce di bilancio è legittima e pertinente all’ordine del giorno dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio stesso, gli amministratori possono legittimamente rifiutare di rispondere, qualora la risposta comporterebbe la pubblicità di informazioni riservate la cui diffusione possa arrecare pregiudizio alla società(27).

    18. Società di persone: rendiconto annuale

    Nelle società di persone è prevista la redazione di un rendiconto annuale, il quale risponde a esigenze di tutela degli interessi individuali dei soli soci, sicché non ne è richiesto il deposito preventivo presso la sede sociale e ogni questione a esso relativa è compromettibile in arbitri (28).

    19. Società in liquidazione

    Qualora la società sia stata messa in liquidazione, è illegittimo (e quindi la relativa delibera di approvazione è nulla) il bilancio redatto secondo i criteri ordinari dettati dagli artt. 2423 e ss. c.c. in prospettiva di continuità aziendale (29).

    20. Termine per l’approvazione del bilancio

    È legittima la clausola statutaria che consenta l’approvazione del bilancio in un termine superiore rispetto a quello ordinario operando un generico riferimento alle motivazioni che possano legittimare tale dilazione, e cioè senza prevedere specificatamente quali debbano essere le particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società che giustificano tale dilazione (30).

    A.11.2 - Utili

    1. Devoluzione degli utili in beneficienza

    2. Distribuzione degli utili: a decorrere da una certa data

    3. Distribuzione degli utili: clausola statutaria di distribuzione automatica

    4. Distribuzione degli utili: diritto dei soci

    5. Distribuzione degli utili: fino a un certo limite massimo assoluto

    6. Distribuzione degli utili: fino a una certa data

    7. Distribuzione degli utili: in natura (assegnazione di azioni)

    8. Distribuzione degli utili: nella società di persone

    9. Distribuzione di dividendi in assenza di utili

    10. Distribuzione di dividendi non proporzionale

    11. Massimizzazione del profitto

    12. Patto leonino

    13. Tetto massimo al diritto agli utili

    14. Usufrutto

    1. Devoluzione degli utili in beneficienza

    È illegittimo l’atto costitutivo di società che disponga la non suddivisione degli utili ai soci e la loro devoluzione in beneficienza (1).

    2. Distribuzione degli utili: a decorrere da una certa data

    È legittima la clausola dello statuto della s.p.a. o della s.r.l. che attribuisca al socio titolare di determinate categorie di azioni o quote (oppure al socio di s.r.l. titolare di un “particolare diritto”) (2) il diritto di percepire il dividendo a decorrere da un dato termine iniziale (3).

    3. Distribuzione degli utili: clausola statutaria di distribuzione automatica

    È lecita la clausola statutaria di una società di capitali la quale preveda che il socio abbia automaticamente diritto alla distribuzione degli utili risultanti dal bilancio di esercizio regolarmente approvato (4), ferma restando la possibilità per l’assemblea dei soci di disporre diversamente (5).

    4. Distribuzione degli utili: diritto dei soci

    Rientra nella piena discrezionalità dell’assemblea la facoltà di disporre la ripartizione degli utili ovvero di destinarli ad altro impiego o di differirne la distribuzione, salvo l’ipotesi di abusi della maggioranza a danno degli altri soci (6); infatti prima della delibera di distribuzione i soci sono titolari non di un diritto, ma di una mera aspettativa circa la ripartizione dell’utile (7).

    5. Distribuzione degli utili: fino a un certo limite massimo assoluto

    La clausola dello statuto della s.p.a. o della s.r.l. che attribuisca al socio titolare di determinate categorie di azioni o quote (oppure al socio di s.r.l. titolare di un “particolare diritto”) (8), il diritto di percepire il dividendo fino a un certo limite massimo (calcolato cumulando il dividendo percepito in ciascun successivo esercizio) è legittima, una volta raggiunto il “tetto”, se (sia prevista l’estinzione delle azioni o delle quote del socio in questione (9) oppure se) si ripristina, tra tutte le azioni o quote, il principio di proporzionalità nella distribuzione del dividendo oppure se le azioni o le quote per le quali sia raggiunto il “tetto” beneficino comunque di una distribuzione di dividendo, anche meno che proporzionale (rispetto alla quota percentuale di partecipazione del socio al capitale sociale). Se, invece, una volta raggiunto il “tetto”, le azioni o quote in questione restino prive del diritto di ottenere una distribuzione di utile, la clausola statutaria è legittima solo qualora preveda la permanenza di ulteriori diritti patrimoniali, quali il diritto alla distribuzione di riserve e/o alla distribuzione del residuo attivo di liquidazione (10).

    6. Distribuzione degli utili: fino a una certa data

    La clausola dello statuto della s.p.a. o della s.r.l. che attribuisca al socio titolare di determinate categorie di azioni o quote (oppure al socio di s.r.l. titolare di un “particolare diritto”) (11), il diritto di percepire il dividendo fino a un termine finale è ritenuta legittima solo se, al contempo, scaduto il termine finale, preveda la permanenza di ulteriori diritti patrimoniali, quali il diritto alla distribuzione di riserve e/o alla distribuzione del residuo attivo di liquidazione (12).

    7. Distribuzione degli utili: in natura (assegnazione di azioni)

    La società ben può decidere la distribuzione di utili non in denaro, ma in natura, ad esempio mediante l’assegnazione ai soci di azioni proprie detenute in portafoglio dalla società (13).

    8. Distribuzione degli utili: nella società di persone

    Il diritto del socio agli utili nelle società di persone si origina con l’approvazione del rendiconto, senza necessità di un atto formale che ne deliberi la distribuzione (14).

    9. Distribuzione di dividendi in assenza di utili

    La distribuzione dei dividendi in assenza di utili di esercizio è illecita e fonte di responsabilità degli amministratori (15).

    10. Distribuzione di dividendi non proporzionale

    È legittima la clausola dello statuto della s.p.a. o della s.r.l. che attribuisca al socio titolare di determinate categorie di azioni o quote (oppure al socio di s.r.l. titolare di un “particolare diritto”) (16) una quota percentuale di dividendo in misura inferiore alla quota percentuale di partecipazione al capitale sociale che le azioni rappresentano (17).

    11. Massimizzazione del profitto

    Nel nostro ordinamento non esiste un principio in base al quale l’oggetto sociale debba essere necessariamente attuato con lo scopo del conseguimento del massimo profitto possibile (18).

    12. Patto leonino

    È controverso se si concreti un patto leonino solo quando, per effetto di una clausola statutaria, si abbia una situazione di “totale” e “costante” esclusione di un socio dalla partecipazione agli utili e alle perdite (19); oppure se sia sufficiente che tale partecipazione sia subordinata a limiti o a condizioni tali da renderla sostanzialmente irrisoria o praticamente impossibile (20).

    13. Tetto massimo al diritto agli utili

    Sono legittime l’emissione di una categoria di azioni o di quote di s.r.l. oppure la concessione di un “particolare diritto” al socio di s.r.l. (21) con la previsione di un “tetto massimo” per il diritto del socio alla percezione del dividendo (ad esempio, un limite assoluto, esercizio per esercizio; oppure un limite relativo, esercizio per esercizio) (22).

    14. Usufrutto

    All’usufruttuario della quota di partecipazione al capitale sociale spetta di percepire gli utili che la società decida di distribuire (23); se siano distribuite le riserve (indifferentemente formate con accantonamento di utili o con apporti di capitale) o siano distribuite riserve in natura, alla relativa riscossione devono partecipare in concorso fra loro (ai sensi dell’art. 1000 c.c.) sia il nudo proprietario che l’usufruttuario e sulle somme così riscosse si estende l’usufrutto (24).

    A.12 - Clausola compromissoria

    1. Ampliamento della clausola compromissoria

    2. Azione di responsabilità

    3. Azione ex art. 146 l. fall.

    4. Bilancio

    5. Cause di scioglimento ex lege della società

    6. Clausola compromissoria anteriore al d.lgs. 5/2003

    7. Clausola compromissoria anteriore al d.lgs. 5/2003: adeguamento

    8. Clausola compromissoria “di diritto comune”: nullità

    9. Ex socio

    10. Formulazione generica

    11. Introduzione della clausola compromissoria

    12. Nomina degli arbitri: indeterminatezza del soggetto nominante

    13. Nomina degli arbitri: soggetto nominante non estraneo alla società

    14. Omessa convocazione del socio

    15. Rendiconto annuale nelle società di persone

    16. Revoca degli amministratori per giusta causa

    17. Società di persone

    18. Società quotate

    19. Società sportive dilettantistiche

    20. Soppressione della clausola compromissoria

    21. Validità delle delibere assembleari

    22. Valutazione della partecipazione in caso di recesso

    1. Ampliamento della clausola compromissoria

    La disciplina del recesso si applica anche nel caso di significativo ampliamento dell’oggetto della clausola compromissoria già esistente, trattandosi di una fattispecie equiparabile all’introduzione di una nuova clausola compromissoria (1).

    2. Azione di responsabilità

    Le controversie relative all’azione di responsabilità verso gli amministratori di cui all’art. 2476 c.c. (salvo che si tratti di condotte che non implichino violazioni di norme poste a tutela dell’interesse collettivo dei soci o dei terzi) (2) non sono compromettibili in arbitri (3).

    3. Azione ex art. 146 l. fall.

    L’azione del curatore di cui all’art. 146 l. fall., esercitata a tutela del patrimonio sociale, è compromettibile in arbitri (4).

    4. Bilancio

    Non è compromettibile in arbitri la materia del bilancio di esercizio, essendo coinvolti interessi pubblici indisponibili dalle parti (5).

    5. Cause di scioglimento ex lege della società

    Le controversie relative allo scioglimento ex lege della società non sono compromettibili in arbitri, avendo a oggetto una situazione indisponibile(6).

    6. Clausola compromissoria anteriore al d.lgs. 5/2003

    Sebbene esistano opinioni circa la loro validità ed efficacia (7), pare preferibile ritenere che le clausole compromissorie risalenti a data anteriore all’entrata in vigore del d.lgs. n. 5/2003 e non adeguate a detta normativa, siano nulle (8).

    7. Clausola compromissoria anteriore al d.lgs. 5/2003: adeguamento

    L’adeguamento della clausola compromissoria alla nuova normativa (recata dalla riforma del diritto societario) che sia attuato, dalle società preesistenti, a far tempo dal 1° ottobre 2004, non attribuisce il diritto di recesso ai soci dissenzienti (9), né necessita del voto favorevole dei due terzi del capitale sociale (10).

    8. Clausola compromissoria “di diritto comune”: nullità

    Deve essere ritenuta nulla (nonostante in passato sia stata sostenuta la contraria tesi della sua validità) (11) la delibera di introduzione in uno statuto di una clausola compromissoria “di diritto comune”, in luogo di quella disciplinata dall’art. 34 d.lgs. n. 5/2003 (12); pertanto, a decorrere dal 1º settembre 2011 (data in cui è stata resa nota la prima pronuncia della Corte di Cassazione al riguardo), sussiste la responsabilità disciplinare del notaio che l’abbia ricevuta (13).

    9. Ex socio

    La clausola compromissoria si applica con riferimento alle controversie coinvolgenti un soggetto che abbia perso la qualità di socio (14).

    10. Formulazione generica

    È valida la clausola compromissoria che, formulata genericamente, riproduca sostanzialmente il dettato normativo (in specie, quello dell’art. 34, c. 4, d.lgs. n. 5/2003) (15).

    11. Introduzione della clausola compromissoria

    La nuova disciplina del recesso dipendente dall’introduzione di clausole compromissorie (16) si applica soltanto alle società costituite dopo il 1° gennaio 2004, ovvero a quelle che, seppur preesistenti, abbiano già adeguato lo statuto alla normativa recata dalla legge di riforma del diritto societario (17).

    12. Nomina degli arbitri: indeterminatezza del soggetto nominante

    È nulla la clausola compromissoria contenuta in uno statuto societario che indichi quale preposto alla nomina degli arbitri un soggetto inesistente (18).

    13. Nomina degli arbitri: soggetto nominante non estraneo alla società

    Deve essere ritenuta nulla (nonostante in passato sia stata sostenuta la contraria tesi della sua validità) (19), la previsione nello statuto sociale di una clausola compromissoria di diritto comune, in luogo di quella disciplinata dall’art. 34 d.lgs. n. 5/2003 (20), redatta sia prima che dopo la riforma del 2003, la quale demandi la nomina degli arbitri a soggetti non estranei alla società e, in particolare, ai soggetti in lite, stante la natura inderogabile dell’arbitrato societario (contenuta nel titolo V del d.lgs. n. 5/2003).

    14. Omessa convocazione del socio

    Le controversie relative all’omessa convocazione del socio non sono compromettibili in arbitri (21).

    15. Rendiconto annuale nelle società di persone

    Sono compromettibili in arbitri le questioni inerenti il rendiconto annuale nelle società di persone, il quale risponde a esigenze di tutela dei soli soci (22).

    16. Revoca degli amministratori per giusta causa

    Le controversie relative alla revoca dell’amministratore per giusta causa non sono compromettibili in arbitri, nell’ipotesi in cui la revoca sia dovuta a irregolarità nella redazione del bilancio (23).

    17. Società di persone

    È discusso se la norma di cui all’art. 34 d.lgs. n. 5/2003, la quale impone la nomina degli arbitri da parte di un soggetto estraneo alla società, si applichi (24) o meno (25), anche alle società di persone.

    18. Società quotate

    L’art. 34 del d.lgs. n. 5/2003, che prevede e disciplina l’inserimento della clausola arbitrale negli atti costitutivi di società, si applica indistintamente a tutti i tipi di società, salvo quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio (26).

    19. Società sportive dilettantistiche

    Anche nelle società sportive dilettantistiche la clausola compromissoria deve prevedere la nomina degli arbitri da parte di soggetti estranei alla controversia (27).

    20. Soppressione della clausola compromissoria

    La nuova disciplina del recesso dipendente dall’introduzione o dalla soppressione di clausole compromissorie (28) si applica soltanto alle società costituite dopo il 1° gennaio 2004, ovvero a quelle che, seppur preesistenti, abbiano già adeguato lo statuto alla normativa recata dalla legge di riforma del diritto societario (29).

    21. Validità delle delibere assembleari

    Le controversie inerenti la validità di delibere assembleari sono compromettibili in arbitri anche se la clausola compromissoria sia formulata genericamente e non ne faccia espressa menzione (30).

    22. Valutazione della partecipazione in caso di recesso

    Qualora lo statuto della società contenga una clausola arbitrale che preveda in modo generico la devoluzione ad arbitri delle controversie connesse al contratto sociale, sono devolute ad arbitri anche le controversie inerenti la valutazione delle azioni del socio recedente (31).

    A.13 - Patti parasociali

    1. Aumento di capitale

    2. Bilancio d’esercizio

    3. Condizione risolutiva di inadempimento del patto parasociale

    4. Durata del patto

    5. Effetti obbligatori del patto e tutela cautelare

    6. Forma del patto

    7. Gestione della società

    8. Oggetto del patto

    9. Opzione put e patto leonino

    10. Prestazioni a vantaggio della società

    11. Proroga tacita (e onere di disdetta)

    12. Recesso dal sindacato di voto

    13. Retrovendita a prezzo maggiorato

    14. Rinuncia all’azione di responsabilità verso gli amministratori

    15. Sindacato di voto: nomina di un amministratore

    16. Soggetti del patto

    17. Trasferimento di azioni o quote subordinato all’adesione a un patto parasociale

    18. Trasformazione della società

    19. Valorizzazione della quota del socio in caso di recesso, riscatto o esclusione

    1. Aumento di capitale

    È legittimo il patto parasociale con il quale il socio si obblighi alla sottoscrizione integrale di un aumento di capitale di futura emissione (1).

    2. Bilancio d’esercizio

    È legittimo il patto parasociale anche qualora abbia ad oggetto l’esercizio del voto in sede di approvazione del bilancio, purché tale patto non sia volto a eludere le inderogabili norme di legge che presiedono la redazione del bilancio di esercizio (2).

    3. Condizione risolutiva di inadempimento del patto parasociale

    È legittima la clausola del patto parasociale la quale preveda che il patto medesimo si consideri risolto in caso di inadempimento di uno dei contraenti (3).

    4. Durata del patto

    I patti parasociali che prevedono un termine di durata certus an, incertus quando, sono assimilati ai patti che non prevedono un termine di durata (4), sicché ciascun contraente ha diritto di recedere in ogni tempo, anche senza giustificato motivo (ai sensi dell’art. 2341-bis, c. 2, c.c.) (5).

    5. Effetti obbligatori del patto e tutela cautelare

    I patti parasociali producono effetti meramente obbligatori (6) tra gli aderenti (7) (e quindi non vincolano la società oggetto del patto) (8); nel caso in cui vi sia un fondato timore che un sottoscrittore del patto non intenda eseguirlo, gli altri possono chiedere al giudice di adottare i provvedimenti d’urgenza più idonei ad assicurare l’adempimento dell’obbligazione derivante dal patto parasociale (art. 700 c.p.c.) (9).

    6. Forma del patto

    La forma dell’atto pubblico richiesta per la legge per l’atto costitutivo di società di capitali non è richiesta anche per la validità del patto parasociale inerente a detto atto costitutivo (10).

    7. Gestione della società

    È valido il patto parasociale con il quale tutti i soci e l’amministratore convengano che quest’ultimo agisca secondo le direttive impartitegli; esso non comporta peraltro rinuncia dei pattisti all’azione di responsabilità nei confronti di detto amministratore (11). È illegittima, e costituisce giusta causa di revoca dell’amministratore, la sua adesione a un sindacato di gestione (12).

    8. Oggetto del patto

    I contenuti dei patti parasociali sono legittimi nei limiti in cui non contrastino con norme imperative e non siano tali da configurare uno strumento di elusione delle norme imperative medesime o dei principî generali dell’ordinamento (13).

    9. Opzione put e patto leonino

    Si concreta un patto leonino quando, per effetto di un patto di opzione put, si determini una situazione di “totale” e “costante” esclusione di un socio dalla partecipazione agli utili e alle perdite (14).

    10. Prestazioni a vantaggio della società

    È legittimo il patto parasociale che abbia a oggetto l’obbligo del pattista di eseguire una determinata prestazione a beneficio della società, configurandosi in tal caso un contratto a favore di terzo (art. 1411 c.c.) (15). Da questa fattispecie vanno distinte le azioni con prestazioni accessorie, in quanto, in quest’ultimo caso, l’obbligo di eseguire una determinata prestazione a beneficio della società trova la propria fonte nello statuto della società stessa (16).

    11. Proroga tacita (e onere di disdetta)

    È lecita la clausola che disponga la proroga tacita del patto parasociale di durata quinquennale per un ulteriore quinquennio; ma è nulla la clausola che imponga un onere di disdetta, per evitare la proroga tacita, da esercitare entro una certa data anteriore alla scadenza del patto (in quanto la disdetta può essere data in ogni momento anteriore alla scadenza del patto parasociale) (17).

    12. Recesso dal sindacato di voto

    La volontà di recedere dal patto parasociale che abbia per oggetto l’esercizio del diritto di voto deve essere espressa e non può essere manifestata implicitamente, con una dichiarazione di voto difforme rispetto a quanto deciso dal sindacato (18).

    13. Retrovendita a prezzo maggiorato

    È lecito, e non incorre nel divieto del patto leonino di cui all’art. 2265 c.c., il patto parasociale con il quale il socio alienante si impegna (per mezzo di un contratto di opzione di vendita) a riacquistare la partecipazione appena venduta a un prezzo pari a quello pagato dall’acquirente incrementato di un certo tasso d’interesse (19).

    14. Rinuncia all’azione di responsabilità verso gli amministratori

    È nullo (per violazione degli artt. 2392 e 2393 c.c.) il patto sociale con cui i soci si impegnino a votare contro l’eventuale futura proposta di intraprendere un’azione di responsabilità verso gli amministratori (20); sono ugualmente nulle le pattuizioni inerenti la rinuncia o la transazione successive al promovimento dell’azione di responsabilità, non precedute da una preventiva deliberazione dell’assemblea dei soci (21).

    15. Sindacato di voto: nomina di un amministratore

    È legittimo il patto parasociale che abbia per oggetto l’esercizio del diritto di voto in ordine alla nomina di un amministratore (22).

    16. Soggetti del patto

    I patti parasociali possono essere stipulati anche tra soci e soggetti non soci (ad esempio, l’usufruttuario), i quali siano titolari di facoltà o poteri esercitabili nell’ambito della società (23).

    17. Trasferimento di azioni o quote subordinato all’adesione a un patto parasociale

    È legittima la clausola statutaria che subordini (verso la società) l’efficacia del trasferimento delle azioni di s.p.a. o delle quote di s.r.l. all’adesione dell’acquirente a un patto parasociale (24).

    18. Trasformazione della società

    È legittimo il patto parasociale con cui i soci convengano di trasformare la società; tale convenzione, anche se stipulata nella forma del contratto preliminare, non è suscettibile di esecuzione in forma specifica poiché il giudice non può sostituirsi alla volontà assembleare (25).

    19. Valorizzazione della quota del socio in caso di recesso, riscatto o esclusione

    Le norme in tema di valorizzazione della quota del socio uscente in caso di recesso del socio, riscatto della sua quota di partecipazione o esclusione, si applicano alle clausole contenute in uno statuto e non a quelle contenute in un patto parasociale (26).

    Note a piè di pagina
    (1)(1)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 84, Controllo di legittimità di deliberazioni di società estere che assumono la nazionalità italiana (art. 2436 c.c.; art. 106 l. not.), 22 novembre 2005: «[…] Dal complesso di norme riguardanti le formalità necessarie per “utilizzare” in Italia l’atto notarile redatto all’estero si desume la funzione che il notaio italiano svolge nel procedimento, funzione pacifica in dottrina e in giurisprudenza, che consiste nel verificare la conformità dell’atto alla normativa nazionale; non sembra infatti possibile presumere a priori che una simile funzione sia esercitata dal notaio estero con effetto anche per il nostro ordinamento e per tale motivo la normativa nazionale individua nel notaio italiano il soggetto preposto al controllo. […] Sempre dal complesso di norme citate sembra di poter desumere, in modo altrettanto lineare: a) in caso di atto costitutivo redatto all’estero: la competenza del notaio “depositante” ad accertarne la conformità all’ordinamento italiano e, in caso di esito positivo dell’accertamento, a depositare l’atto nel registro delle imprese richiedendo l’iscrizione della società ai sensi dell’art. 2330 c.c.; b) in caso di verbale di assemblea redatto all’estero: la competenza del notaio “depositante” a verificare, oltre alla conformità al nostro ordinamento, anche l’adempimento delle condizioni stabilite dalla legge ai sensi dell’art. 2436 c.c. e, in caso di esito positivo dell’accertamento, a depositare l’atto nel registro delle imprese richiedendone l’iscrizione […]».
    Unioncamere e Consiglio Nazionale del Notariato, Orientamenti della Commissione tecnico-giuridica aggiornati al 6 maggio 2015, Orientamento n. 2, Iscrizione di atti societari formati all’estero. Competenze e limiti: «La documentazione necessaria per l’iscrizione di atti societari formati all’estero (ad es. istituzione di sedi secondarie in Italia, conferimenti in società di capitali ….), va depositata presso un notaio ai sensi dell’art. 106 della Legge Notarile e art. 68 del relativo regolamento; il notaio depositario dovrà chiederne l’iscrizione al Registro delle Imprese previo il necessario controllo di legalità. […] Il pubblico ufficiale depositante e richiedente è tenuto a richiedere l’iscrizione al Registro delle Imprese mediante l’utilizzo della firma digitale ed in via informatica, previo accertamento delle condizioni richieste dalla legge, comprese quelle riguardanti il controllo di conformità dell’atto alla legislazione del paese di provenienza, alle norme di diritto internazionale privato ed al diritto italiano ed assume le responsabilità previste dall’art. 20 c. 7-bis della L. 116/2014».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 84, Controllo di legittimità di deliberazioni di società estere che assumono la nazionalità italiana (art. 2436 c.c.; art. 106 l. not.), 22 novembre 2005: «[...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 91, Clausola statutaria di rinvio a disposizioni di legge successivamente modificate, 18 maggio 2007: «[…] Vengono qui in considerazione non già le clausole la cui portata originaria non sia più compatibile con l’ordinamento, le quali saranno affette da nullità sopravvenuta e sostituite automaticamente dalla nuova disciplina inderogabile, bensì le clausole la cui portata originaria, in linea con la normativa dell’epoca, sia ancora compatibile con l’ordinamento, che ha però nel frattempo modificato la normativa di base […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 91, Clausola statutaria di rinvio a disposizioni di legge successivamente modificate, 18 maggio 2007: «[…] Vengono qui in considerazione non già le clausole ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 91, Clausola statutaria di rinvio a disposizioni di legge successivamente modificate, 18 maggio 2007: «[…] Il significato della singola clausola di rinvio deve allora essere ricostruito alla luce del modo con il quale vengono richiamate le norme di legge. Sotto tale profilo si danno le ipotesi: a) del rinvio generico alla legge tout court o alla normativa regolante il tipo sociale interessato (es. rinvio alle norme in tema di s.r.l. o di s.p.a.) o ad un determinato settore normativo (es. norme in tema di controllo sulla gestione o di obbligazioni); b) del rinvio a precisi articoli individuati con il proprio numero (es. artt. 2486, 2370, 2410, 2372 c.c.) o con altro sistema identificativo, come la rubrica; c) del rinvio attuato mediante riproduzione integrale o sintetica o parafrastica del contenuto di una disposizione, sia o no preceduta o seguita dal richiamo all’articolo che la contiene (o la conteneva). Nelle ipotesi sub a) e sub b) quanto sopra rilevato porta ad aggiornare il richiamo normativo sulla base delle modifiche intervenute, applicando il diritto vigente alla data di applicazione della clausola, quantunque difforme da quello vigente al tempo della sua creazione e indipendentemente dal fatto che tale diversità emerga per il rinvio a disposizioni ormai palesemente fuori contesto (il rinvio agli artt. 2486 e 2410 c.c. va quindi oggi inteso come rinvio agli artt. 2479-bis e 2412 c.c.) o non emerga affatto (es. artt. 2370, 2372 c.c.), se non in forza di inesigibili indagini storiche. Ciò a meno che non risulti dallo statuto medesimo una esplicita esclusione delle future modifiche (derogabili) delle norme di rinvio, come avverrebbe ove vi fosse una clausola statutaria che per singole ipotesi o in generale precisasse che i rinvii alla legge ivi contenuti vadano intesi come rinvii proprio alla legge esistente alla data di redazione dello statuto o di particolari clausole (che allora dovrebbe opportunamente risultare in statuto) con esplicito lecito rifiuto di automatici aggiornamenti. Viceversa nell’ipotesi sub c) la riproduzione (totale, sintetica o parafrastica) del testo normativo va oggettivamente interpretata come opzione statutaria per il diritto dell’epoca, con esclusione dell’automatico recepimento (ove consentito) di future modifiche, e ciò indipendentemente dalle ragioni storiche per cui il redattore della clausola si è orientato per quella riproduzione (le quali potrebbero consistere nella volontà di rendere immodificabile per via extra assembleare la regola prescelta, ma potrebbero anche ridursi al solo scopo di più agevole rinvenimento e più sicura memoria della regola di legge) […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 91, Clausola statutaria di rinvio a disposizioni di legge successivamente modificate, 18 maggio 2007: «[…] Il significato della singola clausola di rinvio de...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (4)(4)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. A.A.9, Computo dei termini, 1° pubbl. 9/09: «Il computo dei termini nel diritto delle società, in mancanza di una diversa disposizione espressa, soggiace alle regole ordinarie del codice civile (artt. 1187 e 2963 c.c.). Non è quindi possibile ritenere come riferito a “giorni liberi” un termine previsto da una disposizioni di legge o di contratto che non imponga espressamente tale modalità di calcolo».
    Cass., 19 novembre 2014, n. 24637, in Ced Cassazione, rv. 633439: «Qualora gli effetti di un provvedimento giudiziale decorrano dalla data della pubblicazione, essa deve essere individuata con riferimento all’intero arco temporale del relativo giorno, cioè dalle ore 00.00 del giorno medesimo, poiché, in assenza di diversa ed espressa previsione di legge, non può essere rapportata ad unità temporali inferiori».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. A.A.9, Computo dei termini, 1° pubbl. 9/09: «Il computo dei termini nel diritto delle società, in mancanza di una div...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (5)(5)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 17-2008/I, Atto costitutivo di società di capitali sottoposto a termine iniziale di efficacia, in CNN Notizie del 9.4.2008: «[…] In conclusione, alla luce delle considerazioni finora svolte, si deve osservare che l’apposizione di un termine iniziale di efficacia dell’atto costitutivo delle società di capitali, pur essendo astrattamente sostenibile sul piano logico, introduce sul piano pratico dei problemi di coordinamento con la disciplina della società in corso di costituzione e con il regime di pubblicità ad essa connesso, in particolare con riferimento al profilo dei rapporti con i terzi, tanto per quanto riguarda la responsabilità per il compimento delle operazioni sociali, quanto per ciò che concerne l’esecuzione dei conferimenti e la titolarità degli stessi. […] Tali circostanze creano, pertanto, delle difficoltà interpretative che rendono estremamente dubbia la possibilità di apporre agli atti costitutivi di società di capitali un termine iniziale di efficacia posteriore rispetto all’iscrizione degli stessi nel registro delle imprese. L’adozione di una simile clausola introdurrebbe, infatti, delle deroghe convenzionali al procedimento di costituzione delle società di capitali, il quale costituisce una fattispecie a formazione progressiva il cui iter è rigorosamente disciplinato dal legislatore».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 50-2009/I, La condizione e il termine nell’atto costitutivo delle società di capitali e nelle deliberazioni modificative, in CNN Notizie del 8.5.2009: «[…] Per quanto riguarda, invece, il termine iniziale e la condizione sospensiva non sembra in vero possibile subordinare lo svolgimento del procedimento di costituzione della società e tanto meno la produzione dei suoi effetti tipici alla maturazione di un termine o all’avverarsi di una condizione. Stipulato l’atto costitutivo, che in ipotesi contenga termine iniziale o condizione sospensiva, i tempi del procedimento saranno comunque scanditi inderogabilmente dalla legge (art. 2330 cod. civ.), che prevede le varie fasi come dovute; e, una volta iscritto l’atto costitutivo nel registro delle imprese, il suo effetto (previsto dall’art. 2331 cod. civ.) non potrà essere condizionato dai detti elementi accidentali: un autonomo centro di imputazione di situazioni giuridiche sarà venuto ad esistenza e la sua attività sarà vincolante nei confronti dei terzi […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 17-2008/I, Atto costitutivo di società di capitali sottoposto a termine iniziale di efficacia, in CNN Notizie del 9.4.2008: «[…] In conclusio...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (6)(6)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 50-2009/I, La condizione e il termine nell’atto costitutivo delle società di capitali e nelle deliberazioni modificative, in CNN Notizie del 8.5.2009: «[…] Condizioni e termini possono dunque essere riferiti, implicitamente o esplicitamente, solo a singole regole statutarie e non all’atto costitutivo nel suo complesso. Se si concorda su questo, è agevole fare un ulteriore passaggio e convenire che, se certe regole o clausole statutarie tollerano la condizione o il termine in sede di costituzione, tali elementi possono essere introdotti anche successivamente, per il tramite di una modificazione dell’atto costitutivo, cioè di un cambiamento delle regole medesime. Ci si dovrebbe allora chiedere quali siano le regole dello statuto che tollerino l’apposizione di una condizione o di un termine […]».
    Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 38/2014, Start up innovativa e costituzione: «[…] La possibilità di prevedere nei patti sociali regole ad efficacia condizionata o a termine è stata efficacemente argomentata nello Studio del Consiglio Nazionale del Notariato n. 50/2009. È sufficiente rammentare le conclusioni proposte, per legittimare la soluzione organizzativa in esame: i) “le parti possono dettare singole norme statutarie che si succedono nel tempo in base al maturarsi di termini ed all’avverarsi di condizioni; e questo sia in sede di costituzione della società che in occasione di successive modificazioni dell’atto costitutivo”; ii) “la previsione di termini e condizioni non deve però far venire meno una regola necessaria al funzionamento della società”; iii) “la legittimità delle regole statutarie, la cui alternanza è governata da termini e condizioni, deve essere valutata alla stregua del generale principio di conformità allo statuto legale del tipo sociale prescelto e questo con riferimento ad ambedue le regole destinate a succedersi nel tempo; la qual cosa sembra presupporre che le diverse norme tra loro alternative siano valutate in costanza di tipo di società”. […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 50-2009/I, La condizione e il termine nell’atto costitutivo delle società di capitali e nelle deliberazioni modificative, in CNN Notizie del 8...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (7)(7)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 50-2009/I, La condizione e il termine nell’atto costitutivo delle società di capitali e nelle deliberazioni modificative, in CNN Notizie del 8.5.2009: «[…] Sulla base di questo presupposto si pone poi un problema di rendere noto al pubblico e opponibile da parte della società il presupposto che fa succedere una regola all’altra. Una simile esigenza non si pone, come è chiaro, qualora si abbia a che fare con un termine certo nel quando oltre che nell’an (come ad esempio la data del calendario), termine la cui maturazione è da tutti conoscibile sul semplice presupposto della conoscenza della regola statutaria relativa e, quindi, della conoscibilità dell’atto costitutivo in generale. Il problema viceversa si pone per le condizioni o i termini certi an, sed incerti quando. In questi secondi casi per rendere opponibile la regola sopravveniente si dovrà procedere alla iscrizione nel registro delle imprese di una dichiarazione degli amministratori concernente la maturazione del termine o l’avveramento della condizione, relativa cioè al fatto che si è verificato quel presupposto cui è legata la vigenza di una regola in luogo dell’altra. […] E, comunque, l’iscrizione relativa all’avveramento della condizione o alla maturazione del termine non contrasta affatto col principio di tipicità delle iscrizioni dal momento che sono comunque soggetti a pubblicità tutti gli atti che modifichino o incidano su atti soggetti a iscrizione. […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 50-2009/I, La condizione e il termine nell’atto costitutivo delle società di capitali e nelle deliberazioni modificative, in CNN Notizie del 8...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (8)(8)
    - Cass., 20 luglio 2012, n. 12712, in Giust. Civ., 2013, I, 1833; e in Giur. Comm., 2014, II, 259, con nota di Grosso: «L’atto pubblico, prescritto ad substantiam dagli art. 2332 e 2463 c.c. per la costituzione della società a responsabilità limitata, è necessario, ai sensi dell’art. 1351 c.c., per la forma del contratto preliminare avente ad oggetto la futura costituzione della società, non anche per la forma del contratto preliminare avente ad oggetto la compravendita dell’intero capitale della società, una volta che essa sia stata costituita».
    Trib. Milano, 4 giugno 2003, in Giur. It., 2003, 1874: «Al pari del contratto definitivo, il contratto preliminare di società di capitali va concluso nella forma dell’atto pubblico a pena di nullità».
    - Cass., 20 luglio 2012, n. 12712, in Giust. Civ., 2013, I, 1833; e in Giur. Comm., 2014, II, 259, con nota di Grosso: «L’atto pubblico, prescritto ad substantiam dagli art. 2332 e 2463 c.c. per la co...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (9)(9)
    - Massima del Tribunale di Milano (dettata ante legge 340/2000, recante soppressione dell’omologa degli atti societari), riferita a Trib. Genova, 17 aprile 1974, in Giur. Comm., 1974, II, 662: «è nullo, per indeterminabilità dell’oggetto, il contratto preliminare di società che non indichi il tipo della società costituenda; ed è altresì nullo, per difetto del medesimo requisito, quando ometta di precisare l’importo del capitale».
    Cass., 18 giugno 2008, n. 16597, in Riv. Not., 2009, 225: «Il contratto preliminare di società, che non identifichi il tipo di società da costituire, è nullo per indeterminatezza dell’oggetto, a nulla valendo che sia stato specificato trattarsi di società a base personale; a tale insufficiente specificazione, infatti, non potrebbe comunque sopperire il giudice ex art. 2932 c.c., potendo tale pronuncia tenere luogo del contratto, ma non sostituirsi alle parti nella definizione del contenuto negoziale incompleto».
    App. Roma, 31 luglio 2001, in Società, 2002, 340: «È nullo il contratto preliminare di società in assenza della predeterminazione degli elementi essenziali caratterizzanti il tipo di società prescelto, tanto più ove manchi l’indicazione del tipo stesso della costituenda società».
    - Massima del Tribunale di Milano (dettata ante legge 340/2000, recante soppressione dell’omologa degli atti societari), riferita a Trib. Genova, 17 aprile 1974, in Giur. Comm., 1974, II, 662: «è null...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (10)(10)
    - Massima del Tribunale di Milano (dettata ante legge 340/2000, recante soppressione dell’omologa degli atti societari), riferita a Trib. Genova, 17 aprile 1974, in Giur. Comm., 1974, II, 662: «è nullo, per indeterminabilità dell’oggetto, il contratto preliminare di società che non indichi il tipo della società costituenda; ed è altresì nullo, per difetto del medesimo requisito, quando ometta di precisare l’importo del capitale».
    Trib. Milano, 4 giugno 2003, in Giur. It., 2003, 1874: «Al pari del contratto definitivo, il contratto preliminare di società di capitali deve contenere l’indicazione del capitale sottoscritto a pena di nullità per indeterminatezza dell’oggetto».
    - Massima del Tribunale di Milano (dettata ante legge 340/2000, recante soppressione dell’omologa degli atti societari), riferita a Trib. Genova, 17 aprile 1974, in Giur. Comm., 1974, II, 662: «è null...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (11)(11)
    - Trib. Roma, 3 novembre 2015, in www.ilcaso.it: «Benché, in linea di principio, possa ammettersi la legittimità del contratto preliminare di società a condizione, che, al pari di ogni altro contratto preliminare, esso rechi l’indicazione degli elementi essenziali del futuro contratto di società, deve tuttavia escludersi la possibilità di ricorrere allo strumento offerto dall’art. 2932 c.c. per l’esecuzione specifica dell’obbligo di stipulare un contratto di società di persone. Infatti, come affermato da una parte della dottrina, al di fuori dei casi in cui ricorrono ragioni di ordine pubblico, l’ordinamento non conosce l’imposizione autoritaria di forme di sodalizio o di comunità, specie se si tratti di organismi che, come quelli sociali e, precisamente, di contratti con comunione di scopo in relazione all’attività da svolgere in comune, presuppongono spontanee predisposizioni psicologiche dei loro partecipanti. In questa prospettiva, nelle società di persone, la percorribilità del ricorso alla norma di cui all’art. 2932 c.c. deve essere necessariamente esclusa perché, presupponendo lo svolgimento dell’attività sociale la fattiva collaborazione della parte inadempiente, l’esecuzione dell’obbligo in forma specifica non offrirebbe alcuna garanzia in ordine al suo effettivo svolgimento e potrebbe determinare la paralisi della società prima che questa possa cominciare ad operare […]».
    - Trib. Roma, 3 novembre 2015, in www.ilcaso.it: «Benché, in linea di principio, possa ammettersi la legittimità del contratto preliminare di società a condizione, che, al pari di ogni altro contratto...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (12)(12)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 50-2009/I, La condizione e il termine nell’atto costitutivo delle società di capitali e nelle deliberazioni modificative, in CNN Notizie del 8.5.2009, «[…] Ovviamente la sospensione di efficacia degli effetti può viceversa essere ottenuta condizionando sospensivamente o munendo di termine iniziale il contratto preliminare di società per azioni o di società a responsabilità limitata: il contratto preliminare manca infatti di quel rilievo organizzativo e non produce quegli effetti reali che rendono incompatibile la sottoposizione a termine o a condizione dell’atto costitutivo di società di capitali […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 50-2009/I, La condizione e il termine nell’atto costitutivo delle società di capitali e nelle deliberazioni modificative, in CNN Notizie del 8...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (13)(13)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 13, Clausola statutaria illecita, introdotta con delibera non più impugnabile, e successive decisioni conformi a tale clausola (artt. 2379 e 2479-ter c.c.), 18 marzo 2004: «[…] Il termine triennale per l’esercizio dell’azione di nullità delle deliberazioni assembleari aventi oggetto illecito (artt. 2379 e 2479-ter, comma 3, c.c.) vale anche per le delibere assembleari di modifica dello statuto/atto costitutivo con le quali si introducono clausole vietate dalla legge: […] Decorso il termine triennale, la delibera nulla non può essere impugnata: […]. Tre argomenti depongono nel senso della necessità di valutare i successivi procedimenti e comportamenti pertinenti al rapporto sociale alla luce della normativa inderogabile di legge e non già delle clausole statutarie illecite, ancorché introdotte nello statuto da più di tre anni. a) Non è giustificabile un diverso trattamento e valore delle clausole statutarie illecite, a seconda che esse siano presenti sin dalla costituzione della società o posteriormente adottate. […] Conferire valore alle clausole statutarie organizzative illecite, una volta prescritta l’azione di nullità, genererebbe gravi incertezze. […] Proprio ad un bisogno di certezza risponde, invece, la ratio della limitazione temporale delle azioni di impugnazione delle delibere invalide, anche per oggetto illecito: […]. Ma quella ratio non ricorre nell’ipotesi di adozione di clausole statutarie organizzative illecite, poiché qui si tratta di valutare, in termini di liceità/illiceità, una serie indefinita di futuri comportamenti e di futuri procedimenti decisionali pertinenti al rapporto sociale […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 13, Clausola statutaria illecita, introdotta con delibera non più impugnabile, e successive decisioni conformi a tale clausola (artt. 2379 e 2479-ter c.c.), ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (14)(14)
    - Ministro dello Sviluppo Economico, Indicazioni per l’attuazione delle disposizioni concernenti il pubblico elenco denominato “Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti”, 27 aprile 2015.
    - Ministro dello Sviluppo Economico, Indicazioni per l’attuazione delle disposizioni concernenti il pubblico elenco denominato “Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (15)(15)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 91, Clausola statutaria di rinvio a disposizioni di legge successivamente modificate, 18 maggio 2007: «[…] Il problema enunciato, se fosse da risolversi esclusivamente interpretando la volontà dei soci che introdussero le clausole, si ridurrebbe ad una quaestio facti. Ma in contrario va ricordato che, allorché viene in considerazione la ricostruzione del senso di una clausola statutaria, occorre non trascurare che […] l’interpretazione della clausola statutaria sia condotta sempre con criteri oggettivi, avendo come termine di riferimento il testo statutario nella sua interezza, testo al quale lo stesso legislatore concede assoluta prevalenza persino rispetto all’atto costitutivo (cfr. art. 2328, ult. comma, c.c. in tema di s.p.a., con disposizione suscettibile di essere estesa ad ogni altro tipo capitalistico e alle cooperative, data la identità dei presupposti), a dimostrazione che su ogni considerazione di ordine storico-soggettivo deve prevalere per ragioni di certezza e generale affidamento quanto risulta dal documento statutario quale complesso delle regole tempo per tempo vigenti e facilmente accertabili […]».
    Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 71/2018, Canoni interpretativi degli statuti societari e previsioni statutarie al riguardo: «[…] Se nell’interpretazione dei contratti la tesi tradizionale ritiene si debba privilegiare un percorso che prevede: i) la verifica che di interpretazione vi sia bisogno alla luce del brocardo in claris non fit interpretatio; ii) l’applicazione, in primo luogo, dei criteri di interpretazione “soggettiva” di cui agli artt. da 1362 a 1366 c.c. e iii) solo nel caso in cui con i criteri “soggettivi” non si raggiunga un risultato soddisfacente, l’applicazione dei criteri di interpretazione “oggettiva” di cui agli artt. 1367 e seguenti c.c., nell’interpretazione degli statuti sociali, invece, la dottrina dominante ritiene che debbano essere privilegiati i criteri di interpretazione “oggettiva” che prescindono dall’indagine sulla comune intenzione delle parti, concentrandosi sulla formulazione del testo dello statuto “sganciata” dal dato contingente dei soci costituenti e della loro volontà, non potendosi attribuire alle clausole statutarie significati che, quand’anche condivisi dai soci fondatori, non risultino in concreto percepibili dai terzi che con lo statuto si confrontano. A livello di affermazioni di principio la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, aderisce incondizionatamente alla dottrina dominante ed abbraccia convintamente la teoria dell’interpretazione “oggettiva”, salvo poi nelle motivazioni utilizzare con grande frequenza i criteri di interpretazione “soggettiva” ed andare alla ricerca della “comune volontà delle parti” in maniera quasi inconsapevole […]. […] Che il diritto delle società abbia bisogno di un rilevante grado di certezza è indubbio e, in quest’ottica, sembra fondamentale una buona dose di prevedibilità dell’output del processo interpretativo delle clausole statutarie, che assicuri l’individuazione dell’interpretazione corretta senza dover approfondire (sempre che ciò sia possibile) la volontà storica dei soci ed il loro comportamento successivo […]».
    Cass., 4 novembre 2015, n. 22560, in Rep. Foro It., 2015, voce Società, n. 475: «La simulazione di una società di capitali iscritta nel registro delle imprese non è configurabile in ragione della natura stessa del contratto sociale, che non è solo regolatore degli interessi dei soci, ma si atteggia, al contempo, come norma programmatica dell’agire sociale, destinata ad interferire con gli interessi dei terzi, che con la società instaurano rapporti e fanno affidamento sulla sua esistenza, dovendosi ritenere che tipo e scopo sociale, una volta compiute le formalità di legge, siano quelli che emergono dal sistema di pubblicità, sicché l’atto di costituzione dell’ente non può più essere interpretato secondo la comune intenzione dei contraenti e resta consacrato nei termini in cui risulta iscritto ed è portato a conoscenza dei terzi; tali principi trovano applicazione anche nel caso di trasformazione di una società da un tipo ad un altro previsto dalla legge, ancorché connotato di personalità giuridica, in quanto la vicenda modificativa non si traduce nell’estinzione e nella correlativa creazione di un soggetto nuovo in luogo di quello precedente».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 91, Clausola statutaria di rinvio a disposizioni di legge successivamente modificate, 18 maggio 2007: «[…] Il problema enunciato, se fosse da risolversi escl...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (16)(16)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 71/2018, Canoni interpretativi degli statuti societari e previsioni statutarie al riguardo: «[…] deve allora ritenersi possibile inserire negli statuti sociali clausole di interpretazione autentica che precisino i confini del procedimento ermeneutico individuando nei soli canoni di interpretazione “oggettiva” come sopra definiti quelli utilizzabili e rifiutando qualsiasi interpretazione che tenda ad indagare “la comune intenzione delle parti” valutando “il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto” o i patti e gli usi “parasociali” intercorsi nel tempo. Sembra dunque ammissibile (e per certi aspetti auspicabile) introdurre nello statuto di una società di capitali una clausola che potrebbe avere il seguente tenore: “il presente statuto deve essere interpretato utilizzando criteri tali da limitare il processo ermeneutico al testo statutario nel suo complesso avendo riguardo alla funzione delle sue clausole anche alla luce del criterio delle “buona fede” secondo la lettura che dello stesso darebbe un soggetto terzo che della società non fa parte, senza che si possa far ricorso, nella sua interpretazione, alla volontà dei soci al momento dell’introduzione della clausola nello statuto stesso, al comportamento dei soci nel corso della vita della società, ai patti “parasociali” dagli stessi conclusi o al numero ed alle caratteristiche dei soci della stessa”».
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 71/2018, Canoni interpretativi degli statuti societari e previsioni statutarie al riguardo: «[…] deve allora ritenersi possibile inserire negli statuti...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (17)(17)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, L’incompatibilità dell’impresa familiare con la disciplina societaria (Cass. sez. Lavoro, 13 ottobre 2015, n. 20552), in CNN Notizie del 11.11.2015: «[…] All’opposto v’è chi ritiene ammissibile l’applicazione dell’art. 230-bis c.c. all’ipotesi in cui l’impresa commerciale sia di titolarità di una società di persone […] criticando gli argomenti sopra addotti: 1) […] A fronte del rilievo per cui anche la società di persone è in realtà un organismo autonomo a soggettività attenuata, tale dottrina afferma comunque la prevalenza dell’interesse protetto dalla norma, cioè la tutela del soggetto che presta la propria attività lavorativa pur sempre in un ambito familiare, per cui vi è compatibilità fra la disciplina dell’impresa familiare e la gestione in forma societaria dell’impresa […]. 2) quanto al rilievo per cui la disciplina di cui al 1° comma dell’art. 230-bis c.c. si applica solo nel caso in cui non sia configurabile un diverso rapporto, si ritiene che, proprio in forza della suddetta compatibilità, tale fattispecie di collaborazione vada inclusa nella disciplina dell’impresa familiare; 3) superato l’ostacolo dello schermo societario, ed ammesso, quindi, un rapporto immediato del collaboratore con i singoli soci, risorge per così dire la presunzione di gratuità e la correlativa necessità di applicare la disciplina di cui all’art. 230-bis c.c., al fine di fornire garanzia e tutela al rapporto di collaborazione; 4) quanto alla presunta incompatibilità fra i diritti amministrativi spettanti al familiare e la posizione dei soci, alcuni la negano rilevando che la partecipazione alla gestione dell’impresa del soggetto che vi collabora si esaurisce nei limiti della quota spettante al familiare-socio, non intromettendosi in tal modo nel rapporto societario […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, L’incompatibilità dell’impresa familiare con la disciplina societaria (Cass. sez. Lavoro, 13 ottobre 2015, n. 20552), in CNN Notizie del 11.11.2015: «[…] All’oppos...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (18)(18)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, L’incompatibilità dell’impresa familiare con la disciplina societaria (Cass. sez. Lavoro, 13 ottobre 2015, n. 20552), in CNN Notizie del 11.11.2015: «[…] Parte della dottrina […] si esprime in senso contrario alla applicabilità dell’art. 230-bis c.c., ricorrendo a diversi argomenti: a) è impossibile riferire un legame di parentela ad un soggetto giuridico, qual è la società di persone, estraneo in quanto tale a simili rapporti. La società di persone, pur non possedendo una vera e propria personalità giuridica, è comunque l’unica titolare dell’impresa; pertanto la collaborazione è indirizzata non a favore del socio o dei soci in quanto persone fisiche, ma in favore della società come organismo collettivo autonomo, che appunto per definizione non ha né parenti né affini […]. b) la disciplina di cui al 1° comma dell’art. 230-bis c.c. si applica solo nel caso in cui non sia configurabile un diverso rapporto. L’applicazione dell’istituto dell’impresa familiare nel caso di collaborazione ad una società di persone sarebbe quindi da escludere in quanto configurabile un diverso schema negoziale, individuato di volta in volta in un rapporto di lavoro subordinato o in un rapporto societario […]. c) la finalità dell’istituto dell’impresa familiare - la preoccupazione che il lavoro familiare non venga altrimenti tutelato - non ricorre in questo caso, in quanto mancherebbe il presupposto essenziale per la presunzione di gratuità, ovvero il legame di parentela. Anzi, il familiare sarebbe maggiormente garantito trovando quale suo contraddittore non una persona fisica ma una società con il proprio patrimonio e la propria autonoma responsabilità […]. d) l’applicazione della disciplina dell’impresa familiare comporterebbe notevoli difficoltà, in quanto, specialmente nel caso in cui non tutti i soci siano familiari, diverrebbe arduo conciliare i diritti amministrativi riconosciuti ai familiari ex art. 230-bis c.c. con i diritti spettanti ai soci […]».
    Cass., sez. un., 6 novembre 2014, n. 23676, in Foro It., 2015, I, 97, con nota di Bona; in Nuova Giur. Civ., 2015, I, 350, con nota di Barillà; in Giur. It., 2015, 34, con nota di Cicero; in Fam. Dir., 2015, 768, con nota di Martino; in Giur. Comm., 2015, II, 518, con nota di Corsi; in Dir. Fam., 2015, 481: «L’esercizio dell’impresa familiare è incompatibile con la disciplina societaria attesa non solo l’assenza nell’art. 230-bis c.c. di ogni previsione in tal senso, ma, soprattutto, l’irriducibilità ad una qualsiasi tipologia societaria della specifica regolamentazione, patrimoniale, ivi prevista in ordine alla partecipazione del familiare agli utili ed ai beni acquistati con essi, nonché agli incrementi dell’azienda, che sono determinati in proporzione alla quantità ed alla qualità del lavoro prestato e non alla quota di partecipazione, ponendosi altresì il riconoscimento di diritti corporativi al familiare del socio in conflitto con le regole imperative del sistema societario; tale soluzione, inoltre, è coerente con una interpretazione teleologica della norma - introdotta dalla riforma del diritto di famiglia con una norma di chiusura della disciplina dei rapporti patrimoniali (art. 89 l. 19 maggio 1975 n. 151) - che, come si evince dall’incipit dell’art. 230-bis c.c. («salvo sia configurabile un diverso rapporto»), prefigura l’istituto dell’impresa familiare come autonomo, di carattere speciale (ma non eccezionale) e di natura residuale rispetto ad ogni altro rapporto negoziale eventualmente configurabile».
    In senso conforme: Cass., 13 ottobre 2015, n. 20552, in Rep. Foro It., 2015, voce Famiglia (regime patrimoniale), n. 27.
    - Consiglio Nazionale del Notariato, L’incompatibilità dell’impresa familiare con la disciplina societaria (Cass. sez. Lavoro, 13 ottobre 2015, n. 20552), in CNN Notizie del 11.11.2015: «[…] Parte del...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (19)(19)
    - Trib. Milano, 30 dicembre 2016, n. 3624, in Società, 2017, 4, 512: «[…] Il rimedio ex art. 2191 c.c., pur essendo previsto in via generale per la cancellazione di iscrizioni nel Registro Imprese avvenute in assenza delle condizioni di legge, recede necessariamente di fronte alle specifiche previsioni di c.d. pubblicità sanante, nelle quali è comunque impedita o limitata ogni riqualificazione ex post della fattispecie negoziale sottostante all’iscrizione, risultando pertanto impedito anche il c.d. controllo qualificatorio sotteso al rimedio ex art. 2191 c.c., controllo il cui esercizio verrebbe a scontrarsi con le esigenze di certezza e di tutela dei terzi sottese appunto alla disciplina in tema di pubblicità sanante […]».
    - Trib. Milano, 30 dicembre 2016, n. 3624, in Società, 2017, 4, 512: «[…] Il rimedio ex art. 2191 c.c., pur essendo previsto in via generale per la cancellazione di iscrizioni nel Registro Imprese avv...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (20)(20)
    – Consiglio Notarile di Torino, Massime dell’Osservatorio in materia di atti societari, Rimessione da parte del notaio agli amministratori dell’iscrizione nel registro imprese dell’atto costitutivo di società di capitali, del 23 maggio 2001: «È incerto se permanga tuttora in capo agli amministratori la facoltà di richiedere l’iscrizione dell’atto costitutivo nel Registro delle Imprese, come emergerebbe dalla lettera dell’art. 2330 comma secondo c.c. (“Se il notaio o gli amministratori non provvedono al deposito dell’atto costitutivo…”), ovvero si debba ritenere, alla luce di un’interpretazione sistematica, che il notaio sia l’unico soggetto legittimato a richiedere l’iscrizione nel termine di trenta giorni decorrenti dalla stipulazione dell’atto costitutivo […]».
    Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. A.A.2, Legittimazione a richiedere l’iscrizione di un atto costitutivo di società di capitali, 1° pubbl. 9/04: «Unici soggetti legittimati a richiedere l’iscrizione di un atto costitutivo sono il notaio che lo ha ricevuto e ciascuno degli amministratori della società, salva l’ipotesi di cui al comma 2 dell’art. 2330 c.c.».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 77-2006/I, Iscrizione tardiva nel registro delle imprese e responsabilità notarile, in CNN Notizie del 24.5.2006: «[…] nell’ipotesi di cui al 2330 c.c., una volta formato l’atto pubblico, sussiste la competenza alternativa del notaio e degli amministratori all’esecuzione del deposito […]».
    – Consiglio Notarile di Torino, Massime dell’Osservatorio in materia di atti societari, Rimessione da parte del notaio agli amministratori dell’iscrizione nel registro imprese dell’atto costitutivo di...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (21)(21)
    - Consiglio Notarile di Torino, Massime dell’Osservatorio in materia di atti societari, Rimessione da parte del notaio agli amministratori dell’iscrizione nel registro imprese dell’atto costitutivo di società di capitali, del 23 maggio 2001: «[…] In ogni caso, anche qualora si accolga l’interpretazione strettamente letterale e quindi si ammetta che anche gli amministratori sono legittimati a richiedere l’iscrizione, la Commissione non ritiene legittimo, sotto il profilo deontologico, il comportamento del notaio che, nella convinzione (certamente erronea) di scongiurare l’eventualità di una responsabilità ai sensi dell’art. 138 bis secondo comma Legge Notarile, si astenga in maniera sistematica dal richiedere personalmente l’iscrizione dell’atto costitutivo da lui rogato e inviti gli amministratori a sottoscrivere la relativa richiesta di iscrizione».
    - Consiglio Notarile di Torino, Massime dell’Osservatorio in materia di atti societari, Rimessione da parte del notaio agli amministratori dell’iscrizione nel registro imprese dell’atto costitutivo di...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (22)(22)
    - Uff. Reg. Imprese di Perugia, 2 aprile 2004, in Riv. Not., 2004, 1542: «Non può essere iscritto nel registro delle imprese l’atto costitutivo di una srl il cui statuto contenga una clausola che, derogando a quanto stabilito dall’art. 2479, 5º comma, c.c., attribuisca ad alcuni soci diritti di voto non proporzionali alle loro rispettive partecipazioni al capitale sociale»; e Trib. Perugia, Giud. Reg. Imprese, 19 aprile 2004, in Riv. Not., 2004, 1542: «Il controllo dell’ufficio del registro delle imprese, ai fini della iscrizione nel registro delle imprese dell’atto costitutivo di una società, attiene alla verifica della sussistenza delle condizioni di regolarità formale della documentazione richiesta dalla legge, non potendo invece risolversi in una censura del contenuto di merito dell’adeguamento statutario».
    Trib. Roma, Giud. Reg. Imprese, 15 aprile 2015, in www.giurisprudenzadelleimprese.it: «Il conservatore del registro delle imprese non ha il compito di sindacare la validità, sotto il profilo civilistico, del contenuto dei provvedimenti da iscrivere nel registro medesimo: egli è tenuto all’iscrizione obbligatoria previo esercizio del solo controllo di regolarità formale, senza possibilità di sindacarne la regolarità sostanziale demandata alla valutazione dell’autorità giudiziaria su impulso dei soggetti interessati e legittimati per legge. Per regolarità formale deve, peraltro, intendersi il controllo sui soli requisiti formali dell’atto (competenza dell’ufficio, provenienza e certezza giuridica della sottoscrizione, riconducibilità dell’atto da iscrivere al tipo legale, legittimazione alla presentazione dell’istanza di iscrizione). Esula dai poteri del conservatore - e, quindi, del giudice del registro - il controllo sul merito della lite tra i soci: così, una deliberazione deve essere considerata come validamente assunta finché non interviene la sua revoca in via giudiziale o stragiudiziale».
    - Uff. Reg. Imprese di Perugia, 2 aprile 2004, in Riv. Not., 2004, 1542: «Non può essere iscritto nel registro delle imprese l’atto costitutivo di una srl il cui statuto contenga una clausola che, der...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (23)(23)
    - Trib. Napoli, Giud. Reg. Imprese, 27 giugno 2013, in Società, 2014, 420: «Per regolarità formale si deve intendere il controllo sui soli requisiti formali dell’atto (competenza dell’ufficio, provenienza e certezza giuridica della sottoscrizione, riconducibilità dell’atto da iscrivere al tipo legale, legittimazione alla presentazione dell’istanza di iscrizione ecc.) salvo che l’illiceità dell’atto comprometta la riconducibilità al “tipo” giuridico di atto iscrivibile».
    Trib. Roma, Giud. Reg. Imprese, 15 aprile 2015, in www.giurisprudenzadelleimprese.it: «Il Conservatore deve, tuttavia, esercitare un potere di controllo di legittimità formale, dovendo accertare la corrispondenza dell’atto o del fatto del quale si chiede l’iscrizione a quello previsto dalla legge (c.d. controllo qualificatorio): si tratta del potere di accertare che l’atto o il fatto in parola integri gli estremi della fattispecie per cui è richiesta l’iscrizione e, quindi, che l’atto da iscrivere corrisponda al modello legale (c.d. controllo di tipicità)».
    Trib. Roma, 12 gennaio 2018, in Società, 2018, 12, 1395, con nota di Bonavera; e in CNN Notizie del 3.10.2018, su cui cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Sentenze annotate, Ancora sul controllo qualificatorio del conservatore del Registro delle imprese: «Al conservatore compete di verificare il “concorso delle condizioni richieste dalla legge per l’iscrizione” (art. 2189, comma 2, c.c.), compito che implica l’accertamento della corrispondenza dell’atto o del fatto del quale si chiede l’iscrizione a quello previsto dalla legge (art. 11 del d.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581) in ciò sostanziandosi il c.d. controllo qualificatorio. Il conservatore non deve pertanto limitarsi a ricevere l’atto e a verificare la regolarità e la completezza della domanda sotto il profilo formale, ma deve altresì procedere alla qualificazione dell’atto presentato per l’iscrizione onde accertare se sia conforme al modello di atto previsto dalla legge per il quale è prescritta l’iscrizione. In altre parole, è riconosciuto al conservatore (e, quindi, al giudice del registro) il potere di verificare se l’atto di cui si richiede l’iscrizione integri gli estremi della fattispecie per cui è richiesta l’iscrizione e, quindi, se l’atto da iscrivere corrisponda al modello legale (controllo di tipicità) […]».
    - Trib. Napoli, Giud. Reg. Imprese, 27 giugno 2013, in Società, 2014, 420: «Per regolarità formale si deve intendere il controllo sui soli requisiti formali dell’atto (competenza dell’ufficio, proveni...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (24)(24)
    - Consiglio Notarile di Roma, Iscrizione rapida di alcuni atti nel registro imprese, maggio 2015, prima massima: «L’art. 20, comma 7-bis, del d.l. n. 91/2014, convertito in l. n. 116/2014, che dispone la immediata iscrizione nel registro delle imprese ove questa sia richiesta sulla base di un atto pubblico notarile o di una scrittura privata autenticata da notaio, si applica a tutti gli atti per i quali è previsto l’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese, eccezion fatta per quelli delle società con partecipazioni rappresentate da azioni; e quindi ad eccezione degli atti delle società per azioni, delle società in accomandita per azioni, delle società consortili per azioni e delle società cooperative con partecipazioni rappresentate da azioni. […] rientrano nell’ambito di applicazione della norma tutti gli atti soggetti a iscrizione, e quindi non solo gli atti costitutivi, ma anche gli atti e le deliberazioni di modifica dello statuto o dell’atto costitutivo, di liquidazione, di nomina di cariche sociali, di trasformazione, di fusione, di scissione, le cessioni di quote, e le cessioni o gli affitti di azienda […]».
    Assonime, circolare n. 17-2015, Il nuovo limite al capitale della s.p.a. e altre misure per la competitività nel diritto societario: «[…] Successivamente all’entrata in vigore di tale disposizione, il Ministero dello Sviluppo Economico è intervenuto con la circolare n. 3673/C del 19 settembre 201440 per risolvere i principali dubbi interpretativi sollevati dalla nuova procedura. […] La circolare ministeriale, in primo luogo, chiarisce che la previsione dell’articolo 20, comma 7-bis, si applica alle procedure che riguardano l’avvio di tutte le attività, ed in generale tutte le procedure di iscrizione al Registro delle imprese che siano basate su atti pubblici o scritture private autenticate, a prescindere dalla forma giuridica del soggetto titolare dell’impresa, con la sola esclusione delle società per azioni. Ne consegue, pertanto, che sono soggetti ad iscrizione immediata gli atti costitutivi e modificativi delle società di persone, delle società cooperative e delle società di capitali, fatta eccezione per quelli relativi alle s.p.a. per le quali continua a trovare applicazione la procedura ordinaria con il termine di iscrizione di cinque giorni dalla data della protocollazione della domanda. […]».
    - Consiglio Notarile di Roma, Iscrizione rapida di alcuni atti nel registro imprese, maggio 2015, prima massima: «L’art. 20, comma 7-bis, del d.l. n. 91/2014, convertito in l. n. 116/2014, che dispone...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (25)(25)
    - Assonime, circolare n. 17-2015, Il nuovo limite al capitale della s.p.a. e altre misure per la competitività nel diritto societario: «[…] Successivamente all’entrata in vigore di tale disposizione, il Ministero dello Sviluppo Economico è intervenuto con la circolare n. 3673/C del 19 settembre 201440 per risolvere i principali dubbi interpretativi sollevati dalla nuova procedura. […] Secondo il Ministero in base alla nuova disposizione, l’ordinaria attività di controllo cui è tenuto l’ufficio al momento dell’iscrizione, volta ad accertare la legalità formale dell’atto, deve essere ora limitata alla verifica dei soli requisiti di ricevibilità dell’atto stesso, quali ad esempio, la competenza territoriale della Camera e l’autenticità della sottoscrizione della domanda. Tutti gli elementi dell’atto sono invece da ricondurre all’attività del pubblico ufficiale che lo ha redatto, essendo espressamente rimesso dalla norma in esame alla sua esclusiva responsabilità l’accertamento delle condizioni richieste dalla legge per l’iscrizione […]».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 198-2018/I, L’art. 20 comma 7bis del d.l. 24 giugno 2014 n. 91: semplificazione procedimentale e valorizzazione del controllo notarile, in CNN Notizie del 6 novembre 2018: «[…] è necessario riflettere sulla portata innovativa della norma con riguardo al contenuto e alla misura dei controlli affidati al pubblico ufficiale rogante o autenticante, da un lato, e all’ufficio del Registro delle imprese, dall’altro. Detta norma […] non affida all’ufficio del Registro delle imprese un controllo di regolarità formale della documentazione ed anzi prescrive che il conservatore del Registro proceda alla “iscrizione immediata dell’atto”. Ci si è chiesti pertanto se residui o meno un potere di controllo in capo all’ufficio del Registro delle imprese e quale ne sia l’eventuale contenuto. Secondo parte della dottrina in capo all’ufficio del Registro delle imprese residua una limitata funzione di controllo di carattere meramente procedimentale e strumentalmente operativo, vertente in particolare sulla propria competenza territoriale, sulla corretta compilazione e sottoscrizione del modello di domanda, sulla correttezza del codice fiscale e sulla presenza delle indicazioni relative alla PEC (presupposto, quest’ultimo, esterno all’atto notarile e dunque elemento la cui sussistenza, pur necessaria, fuoriesce dall’ambito del controllo notarile) […]».
    - Assonime, circolare n. 17-2015, Il nuovo limite al capitale della s.p.a. e altre misure per la competitività nel diritto societario: «[…] Successivamente all’entrata in vigore di tale disposizione, ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (26)(26)
    - Assonime, circolare n. 17-2015, Il nuovo limite al capitale della s.p.a. e altre misure per la competitività nel diritto societario: «[…] Un’ultima questione sollevata dalla nuova norma è se sia possibile applicare la procedura di iscrizione immediata quando, pur sussistendo tutte le condizioni previste dall’articolo 20, comma 7-bis, del decreto legge n. 91/2014 per usufruire della deroga, l’impresa non abbia comunicato l’indirizzo PEC al Registro delle imprese. […] Al riguardo, la circolare ministeriale osserva che l’obbligo di comunicare l’indirizzo Pec al registro delle imprese è stato introdotto con lo scopo di semplificare, modernizzare e accelerare i rapporti tra Amministrazione e imprese. Tali scopi risulterebbero frustrati da un’interpretazione che consentisse l’iscrizione immediata dell’atto anche in caso di mancata comunicazione della PEC. […] Pertanto, secondo il Ministero, la procedura accelerata di iscrizione di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata non può avere corso e deve considerarsi, dunque, derogabile, quando l’impresa da cui proviene la domanda non abbia ottemperato all’obbligo di comunicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata […]».
    - Assonime, circolare n. 17-2015, Il nuovo limite al capitale della s.p.a. e altre misure per la competitività nel diritto societario: «[…] Un’ultima questione sollevata dalla nuova norma è se sia pos...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (27)(27)
    - Cass., 13 settembre 2007, n. 19139, in Foro It., 2008, I, 2624; e in Vita Not., 2007, 1295: «La società non risponde del pagamento dell’onorario dovuto al notaio per la stipulazione dell’atto costitutivo, trattandosi di obbligazione assunta personalmente dai soci costituenti prima dell’iscrizione della medesima società nel registro delle imprese»; in Rep. Foro It., 2007, voce Società, n. 593: «Il notaio rogante l’atto costitutivo di una società di capitale non può agire direttamente nei confronti della società per la corresponsione del compenso professionale per la confezione dell’atto; non solo, infatti, la nuova persona giuridica non è parte del rapporto di lavoro autonomo intellettuale, stipulato tra i promotori della società ed il professionista, ma quest’ultimo, terzo a tutti gli effetti nei confronti della società stessa, non può avere azione diretta per le obbligazioni contratte da persone fisiche nell’interesse della futura persona giuridica prima della sua costituzione»; e in Riv. Not., 2008, 662, con nota di D’Alessandro: «La società non risponde del pagamento dell’onorario dovuto al notaio per la stipulazione dell’atto costitutivo, trattandosi di obbligazione assunta personalmente dai soci costituenti prima dell’iscrizione della medesima società nel registro delle imprese».
    - Cass., 13 settembre 2007, n. 19139, in Foro It., 2008, I, 2624; e in Vita Not., 2007, 1295: «La società non risponde del pagamento dell’onorario dovuto al notaio per la stipulazione dell’atto costit...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (28)(28)
    - Cass., 27 febbraio 2001, n. 2832, in Foro It., 2002, I, 880; e in Vita Not., 2001, 1340: «L’approvazione da parte dell’assemblea del bilancio di esercizio, nel quale risulti iscritta la voce relativa al compenso percepito dall’amministratore, costituisce una manifestazione di volontà specificamente diretta all’approvazione ed alla ratifica di tale attribuzione, rendendo perciò irrilevante l’eventuale indeterminatezza della deliberazione di attribuzione del compenso precedentemente adottata».
    - Cass., 27 febbraio 2001, n. 2832, in Foro It., 2002, I, 880; e in Vita Not., 2001, 1340: «L’approvazione da parte dell’assemblea del bilancio di esercizio, nel quale risulti iscritta la voce relativ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (29)(29)
    - Cass., 9 giugno 2004, n. 10895, in Foro It., 2005, I, 483, con nota di Nazzicone; e in Riv. Not., 2005, 370, con nota di Ferro: «In tema di bilancio di società - che ha la funzione di informare i soci e i terzi dell’attività svolta dagli amministratori attraverso la rappresentazione contabile dello stato patrimoniale della società e dei risultati economici della gestione - la delibera di approvazione del medesimo (la quale, ovviamente, non può prescindere dalla relazione di accompagnamento redatta dall’amministratore) non comporta automaticamente - in difetto di espressa previsione nell’ordine del giorno sul quale l’assemblea è stata convocata - l’approvazione anche degli atti gestori menzionati nella relazione (nel rilevare che l’attore aveva inteso impugnare non la delibera di approvazione del bilancio ma uno degli atti gestori compiuti dall’amministratore, al quale si faceva riferimento nella relazione di accompagnamento al bilancio, la corte ha cassato la sentenza impugnata che aveva annullato la delibera di approvazione del bilancio ritenendo erroneamente che in tal modo l’assemblea avesse inteso approvare anche l’atto di gestione invalidamente compiuto dall’amministratore, che agendo in conflitto di interessi, aveva concesso in locazione un immobile appartenente alla società a favore di altra società di cui il medesimo era socio)».
    - Cass., 9 giugno 2004, n. 10895, in Foro It., 2005, I, 483, con nota di Nazzicone; e in Riv. Not., 2005, 370, con nota di Ferro: «In tema di bilancio di società - che ha la funzione di informare i so...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (30)(30)
    - App. Torino, 8 ottobre 2012, in Giur. It., 2013, 2281: «Qualora al momento della stipula di un contratto la società non sia ancora costituita, ciò può comportare soltanto la sospensione dell’efficacia dell’atto fino al momento della costituzione del nuovo soggetto giuridico e della ratifica da parte di questo; la società, infatti, in base ai principi generali di cui all’art. 1399 c.c., ben può ratificare gli atti compiuti in suo nome da colui che ha agito come rappresentante, occorrendo, affinché la ratifica retroagisca al momento del compimento dell’atto, che intervenga una inequivoca manifestazione di volontà, anche tacita».
    Trib. Torino, 5 settembre 2008, in Giur. Piem., 2008, 434: «È ammissibile la ratifica tacita da parte di persona giuridica in relazione ad operazioni compiute prima della sua costituzione attraverso il comportamento inequivoco dei propri organi statutari (nella specie, la richiesta di pagamento da parte di una società delle prestazioni professionali eseguite prima della costituzione della società implica la ratifica di tali operazioni)».
    - App. Torino, 8 ottobre 2012, in Giur. It., 2013, 2281: «Qualora al momento della stipula di un contratto la società non sia ancora costituita, ciò può comportare soltanto la sospensione dell’efficac...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (31)(31)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 62/2018, Legittimità della nomina di amministratori delegati in sede di costituzione di società di capitali: «[…] non si rivengono ragioni […] per vietare la nomina degli amministratori delegati già in sede di atto costitutivo. Vero è che prima dell’iscrizione della società nel registro delle imprese non vi è personalità giuridica, e quindi non vi è organizzazione corporativa; non essendovi organizzazione, a rigore non vi sono nemmeno organi, da intendersi, nell’accezione più rigorosa, come mezzi di imputazione all’ente di situazioni giuridiche. […] In attesa dell’iscrizione della società presso il Registro delle Imprese l’accordo sulla nomina dei delegati, se plenario e unanime ovvero assunto da tutti i membri del neo-nominato consiglio di amministrazione che già abbiamo definito, con l’accettazione della carica il loro ufficio, vale come patto di natura contrattuale con valenza organizzativa destinato a produrre effetti solo dopo l’iscrizione della società presso il Registro delle Imprese […]».
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 62/2018, Legittimità della nomina di amministratori delegati in sede di costituzione di società di capitali: «[…] non si rivengono ragioni […] per viet...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (32)(32)
    - Cass., 29 ottobre 1994, n. 8927, in Società, 1995, 178, con nota di Batti; in Notariato, 1995, 244, con nota di La Porta; in Giur. Comm., 1995, II, 478, con nota di Ciaffi: «il divieto del c.d. patto leonino posto dall’art. 2265 c.c. (ed estensibile a tutti i tipi sociali, attenendo alle condizioni essenziali del tipo “contratto di società”) presuppone una situazione statutaria - costitutiva dei diritti e degli obblighi di uno o più soci nei confronti della società ed integrativa della loro posizione nella compagine sociale - caratterizzata dalla esclusione totale e costante di uno o di alcuni soci dalla partecipazione al rischio di impresa e dagli utili, ovvero da entrambe; pertanto, esulano dal divieto le pattuizioni regolanti la partecipazione alle perdite e agli utili in misura difforme dall’entità della partecipazione sociale del singolo socio, sia che si esprimano in una misura di partecipazione difforme da quella inerente ai poteri amministrativi (situazione di rischio attenuato), sia che condizionino in alternativa la partecipazione, o la non partecipazione, agli utili o alle perdite al verificarsi di determinati eventi giuridicamente rilevanti; peraltro, il divieto di esclusione dalla partecipazione agli utili o alle perdite deve essere riguardato in senso sostanziale, e non formale, per cui esso sussiste anche quando le condizioni della partecipazione agli utili o alle perdite siano, nella previsione originaria delle parti, di realizzo impossibile, e nella concretezza determinino una effettiva esclusione totale da dette partecipazioni».
    Cass., 4 luglio 2018, n. 17498, in Società, 2019, 1, 13, con nota di Busani; in Giur. It., 2019, 2, 366 con nota di Petruzzi (cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Sentenze Annotate, Opzione put e patto leonino nella società per azioni, in CNN Notizie del 30.8.2018): «È lecito e meritevole di tutela l’accordo negoziale concluso tra i soci di società azionaria, con il quale l’uno, in occasione del finanziamento partecipativo così operato, si obblighi a manlevare l’altro dalle eventuali conseguenze negative del conferimento effettuato in società, mediante l’attribuzione del diritto di vendita (c.d. put) entro un termine dato ed il corrispondente obbligo di acquisto della partecipazione sociale a prezzo predeterminato, pari a quello dell’acquisto, pur con l’aggiunta di interessi sull’importo dovuto e del rimborso dei versamenti operati nelle more in favore della società».
    App. Milano, 17 settembre 2014, in Società, 2015, 555, con nota di Bonavera; in Giur. it., 2015, 898, con nota di Riganti: «il divieto sancito dall’art. 2265 c.c. è volto ad evitare accordi endosocietari che alterino la ripartizione del rischio d’impresa in modo che uno o più soci siano esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite; ciò che è necessario, quindi, verificare a fronte di patti che consentano ad un socio l’exit a condizioni preconcordate, di modo e di tempo, è non solo se essi siano idonei ad escludere un socio dalla partecipazione alle perdite in modo assoluto e costante ma se detta esclusione costituisca la loro funzione essenziale (la loro “causa”), o rispondano invece ad una funzione causale autonomamente meritevole di tutela in quanto espressione di un interesse alla buona gestione dell’impresa».
    App. Milano, 19 febbraio 2016, in Società, 2016, 691, con nota di Perrino; in Giur. It., 2016, 1652, con nota di Petruzzi; in Notariato, 2016, 489, con nota di Mazzoletti: «il patto parasociale avente ad oggetto l’impegno della promittente di procurare la cessione dell’intera partecipazione della promissaria ad un prezzo non inferiore a quello corrisposto da quest’ultima per l’acquisto, maggiorato di interessi ad un tasso convenzionale prestabilito nonché dei versamenti a patrimonio netto nelle more compiuti dalla promissaria, è elusivo della ratio della disciplina posta dall’art. 2265 c.c. e rispondente ad interessi non meritevoli di tutela».
    Trib. Cagliari, 19 giugno 2000, in Riv. Giur. Sarda, 2001, 471, con nota di Cincotti: «il patto tra soci che prevede la possibilità per una società finanziaria di cedere ai restanti soci la propria partecipazione al medesimo prezzo da essa corrisposto al momento dell’ingresso nella compagine sociale deve essere qualificato come patto di opzione perfettamente lecito; in particolare il patto di opzione non può essere considerato in contrasto con il divieto del c.d. patto leonino».
    Trib. Milano, 13 settembre 2011, in Società, 2012, 1163, con nota di Perrino; in Riv. Dir. Comm., 2012, II, 233, con nota di Tucci: «non incorre nel divieto posto dall’art. 2265 c.c. il patto para-sociale, stipulato fra il socio finanziatore ed il socio imprenditore e collegato alla compravendita della partecipazione sociale in una società a responsabilità limitata, acquistata dal primo e venduta dal secondo, avente ad oggetto l’opzione di vendita concessa al finanziatore ad un prezzo pari all’esborso da questi sostenuto per l’acquisto della partecipazione, incrementato di un certo tasso d’interesse”».
    Trib. Milano, 31 dicembre 2011, in Giur. It., 2012, 623; in Società, 2012, 1158, con nota di Perrino; in Foro Nap., 2012, 641, con nota di Magliacano; in Giur. Comm., 2012, II, 729, con nota di Delfini; in Riv. Dir. Soc., 2013, 64, con nota di Sorace: «affinché sussista un patto leonino occorre che l’esclusione dalle perdite o dagli utili costituisca una situazione assoluta e constante: da accertarsi con riferimento alla situazione concreta e da ritenersi pertanto ricorrente qualora la partecipazione alle perdite o agli utili sia resa praticamente impossibile».
    Trib. Milano, 3 luglio 2012, in Riv. Dir. Soc., 2013, 72, con nota di Sorace: «il divieto sancito dall’art. 2265 c.c. è volto ad evitare accordi endosocietari che alterino la ripartizione del rischio d’impresa in modo che uno o più soci siano esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite; ciò che è necessario, quindi, verificare a fronte di patti che consentano ad un socio l’exit a condizioni preconcordate, di modo e di tempo, è non solo se essi siano idonei ad escludere un socio dalla partecipazione alle perdite in modo assoluto e costante ma se detta esclusione costituisca la loro funzione essenziale (la loro “causa”), o rispondano invece ad una funzione causale autonomamente meritevole di tutela in quanto espressione di un interesse alla buona gestione dell’impresa».
    Trib. Verona, 26 maggio 2014, in Banca, Borsa, Tit. Cred., 2015, II, 733, con nota di Accettella: «in tema di società per azioni, il patto leonino è da considerarsi nullo, sia se stipulato tra soci o tra soci e terze persone sia se concluso tra la società e i soci, quando questo escluda uno o più soci dalla partecipazione agli utili o alle perdite».
    Trib. Milano, 6 agosto 2015, in Giur. It., 2016, 3, 636, con nota di Monteverde: «un’opzione di vendita pur avendo l’effetto di escludere il socio cui essa sia attribuita dalla necessaria partecipazione a guadagni o perdite, non si pone in contrasto con il divieto del patto leonino qualora tenda a realizzare interessi della società meritevoli di tutela e ne sia circoscritto nel tempo il possibile esercizio».
    Trib. Milano, 18 ottobre 2017, in Società, 2018, 291, con nota di Penzo (cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Sentenze annotate, Opzione put e patto leonino, in CNN Notizie del 19.10.2018): «presupposto per la configurabilità quale patto leonino di operazioni nelle quali l’ingresso nel capitale sociale si accompagni a opzioni put a prezzo predeterminato in favore dell’investitore esonerandolo, dunque, dal sopportarne le perdite, è il carattere assoluto e costante dell’esclusione dalle perdite o da-gli utili; tale presupposto è assente qualora detta pattuizione non escluda anche il rischio che, in pendenza del termine per l’esercizio dell’opzione, le eventuali perdite erodano integralmente il capitale sociale ponendo il titolare dell’opzione davanti alla scelta di investire nuovamente ovvero di vedere azzerata la partecipazione oggetto del diritto di vendita».
    Trib. Bologna, 12 febbraio 2018, n. 438, in CNN Notizie del 22.10.2018, su cui cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Sentenze annotate, Opzione put, divieto del patto leonino e nullità per difetto sopravvenuto della causa in concreto: «L’opzione put realizza una ipotesi di patto leonino soltanto qualora l’esclusione di un socio dalle perdite o dagli utili sia assoluta e costante e non risponda a interessi meritevoli di tutela. Non viola dunque il divieto di patto leonino una opzione put che preveda l’esclusione dalle perdite non assoluta (riguardando soltanto una parte della quota di capitale sociale acquistata) e che non sia costante (dovendosi esercitare l’opzione all’interno di un limitato arco temporale)».
    - Cass., 29 ottobre 1994, n. 8927, in Società, 1995, 178, con nota di Batti; in Notariato, 1995, 244, con nota di La Porta; in Giur. Comm., 1995, II, 478, con nota di Ciaffi: «il divieto del c.d. patt...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (33)(33)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 5823/I, Il controllo sugli atti costitutivi e sulle deliberazioni modificative non ricevuti da notai, in CNN Notizie del 31.1.2006: «[…] Come si sa, il codice civile mentre parla genericamente agli articoli 2328 e 2463, comma 2, di atti costitutivi di società azionarie e a responsabilità limita che devono essere redatti per atto pubblico, aggiunge all’art. 2330, comma 1, che “il notaio che ha ricevuto l’atto costitutivo deve depositarlo… presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale…”. D’altra parte, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. c), del T.U. delle leggi sugli enti locali (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267), il segretario comunale o provinciale “può rogare tutti i contratti nei quali l’ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’ente”. In ogni caso, ciò che sembra meno opinabile è che, pur potendosi ammettere la competenza del segretario comunale a redigere l’atto costitutivo, costui non possa vedersi attribuita la funzione ulteriore di verificare la conformità dell’atto alla legge […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 5823/I, Il controllo sugli atti costitutivi e sulle deliberazioni modificative non ricevuti da notai, in CNN Notizie del 31.1.2006: «[…] Come ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (34)(34)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. A.A.5, Riserva ai notai della ricezione di atti societari, 1° pubbl. 9/04 - motivato 9/15: «I pubblici ufficiali abilitati alla ricezione di atti pubblici, quali i segretari comunali, gli ufficiali roganti o i diplomatici all’estero, non possono ricevere atti costitutivi o modificativi di società di capitali, essendo tale competenza riservata ai notai che svolgono anche la funzione di controllo di legalità ai sensi degli artt. 2330, comma 1, e 2436, comma 1, c.c. richiamati anche in materia di s.r.l. e di cooperative. […] Vari argomenti militano a favore di questa interpretazione. Anzitutto l’argomento testuale, che osserva come in tutti gli interventi legislativi (legge 24 novembre 2000, n. 340, D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 e D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5) si sia sempre fatto specifico riferimento al solo notaio e mai ad un generico pubblico ufficiale abilitato alla recezione di atti pubblici. Ma sono soprattutto considerazioni di carattere sistematico ad impedire l’estensibilità della competenza sul controllo di legalità degli atti societari a pubblici ufficiali diversi dal notaio. Si deve, infatti, notare come gli oneri di controllo di legalità attribuiti ai notai siano stati accompagnati dall’introduzione di uno specifico apparato sanzionatorio (sia disciplinare, che amministrativo) a carico del notaio che li abbia violati. Il suddetto apparato sanzionatorio, che funge da contrappeso all’attribuzione della funzione di controllo di legalità ed è ad essa complementare, è stato specificamente previsto per i soli notai e non per gli altri pubblici ufficiali, ai quali, dunque, non è estensibile per analogia, stante la sua natura disciplinare e la sua collocazione all’interno all’ordinamento del notariato».
    Trib. Verona, 7 novembre 2001, in Società, 2002, 577, con nota di Bonavera: «Nonostante l’intervenuto maggior riconoscimento di professionalità, anche rogante, dei segretari degli enti territoriali locali, permane in facoltà dei soli notai di poter rogare atti costitutivi delle società di capitali; sicché non può iscriversi nel registro delle imprese l’atto costitutivo di una società per azioni (farmacia comunale) redatto dal segretario comunale».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. A.A.5, Riserva ai notai della ricezione di atti societari, 1° pubbl. 9/04 - motivato 9/15: «I pubblici ufficiali abil...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 94-2008/I, Capacità del fallito e attività notarile, in CNN Notizie del 4.8.2008: «[…] la dichiarazione di fallimento non priva il fallito della capacità di “giuridicamente obbligarsi” ai sensi dell’art. 54 reg. not.; gli artt. 42 e 44 L.F., infatti, non vietano al fallito di assumere obbligazioni, ma si limitano a stabilire che gli atti compiuti dopo il fallimento sono inopponibili ai creditori. Ne consegue, pertanto, che il fallito conserva la legittimazione a compiere atti in proprio nome, fatta salva l’inefficacia degli stessi nei confronti dei creditori anteriori al fallimento. Si può, pertanto, concludere nel senso che il ricevimento di atti posti in essere da soggetto dichiarato fallito non costituisca violazione né dell’art. 28 l. not., né dell’art. 54 reg. not.».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 94-2008/I, Capacità del fallito e attività notarile, in CNN Notizie del 4.8.2008: «[…] la dichiarazione di fallimento non priva il fallito del...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 5823/I, Il controllo sugli atti costitutivi e sulle deliberazioni modificative non ricevuti da notai, in CNN Notizie del 31.1.2006: «[…] Il problema è quindi stabilire chi debba controllare e cioè, se vuolsi, omologare un atto costitutivo o una sua modificazione che, per una o altra ragione, non sia stato ricevuto da un notaio. […] Sembra infatti incontrovertibile che tutto il sistema dell’art. 32 cit. e degli attuali artt. 2330 e 2364 si fondi sulla attribuzione della funzione “omologatoria” al notaio che ha redatto l’atto o verbalizzato la deliberazione modificativa (e non a un qualsiasi altro notaio). Così ridotto il novero delle soluzioni, sembra a chi scrive di gran lunga preferibile la soluzione che riconosce al tribunale la competenza (residuale) al controllo di conformità dell’atto costitutivo (-statuto) alla legge. […] Naturalmente, la soluzione fornita nei termini appena riassunti alla questione del controllo di conformità alla legge di un atto non ricevuto da notaio sembra poi debba per coerenza essere data anche qualora si tratti di stabilire a chi competa il controllo sulle deliberazioni di modificazioni dello statuto ricevute da un notaio che prima di ordinarne o rifiutarne l’iscrizione nel registro delle impresa sia deceduto o sia risultato altrimenti impedito a svolgere la sua funzione di controllo».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 5823/I, Il controllo sugli atti costitutivi e sulle deliberazioni modificative non ricevuti da notai, in CNN Notizie del 31.1.2006: «[…] Il pr...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 84, Controllo di legittimità di deliberazioni di società estere che assumono la nazionalità italiana (art. 2436 c.c.; art. 106 l. not.), 22 novembre 2005: «[…] dal complesso di norme citate sembra di poter desumere, in modo altrettanto lineare: a) in caso di atto costitutivo redatto all’estero: la competenza del notaio “depositante” ad accertarne la conformità all’ordinamento italiano e, in caso di esito positivo dell’accertamento, a depositare l’atto nel registro delle imprese richiedendo l’iscrizione della società ai sensi dell’art. 2330 c.c.; b) in caso di verbale di assemblea redatto all’estero: la competenza del notaio “depositante” a verificare, oltre alla conformità al nostro ordinamento, anche l’adempimento delle condizioni stabilite dalla legge ai sensi dell’art. 2436 c.c. e, in caso di esito positivo dell’accertamento, a depositare l’atto nel registro delle imprese richiedendone l’iscrizione […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 84, Controllo di legittimità di deliberazioni di società estere che assumono la nazionalità italiana (art. 2436 c.c.; art. 106 l. not.), 22 novembre 2005: «[...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (4)(4)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. G.A.8, Congruità del capitale in relazione all’oggetto, 1° pubbl. 9/04: «In sede di controllo di legittimità di un atto costitutivo o di uno statuto di società da parte del notaio non è possibile effettuare alcuna valutazione circa la congruità del capitale sociale rispetto all’oggetto poiché tale valutazione sarebbe necessariamente di merito e non di legittimità».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. G.A.8, Congruità del capitale in relazione all’oggetto, 1° pubbl. 9/04: «In sede di controllo di legittimità di un at...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (5)(5)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 77-2006/I, Iscrizione tardiva nel registro delle imprese e responsabilità notarile, in CNN Notizie del 24.5.2006: «[…] Mentre nell’ipotesi di cui al 2330 c.c., una volta formato l’atto pubblico, sussiste la competenza alternativa del notaio e degli amministratori all’esecuzione del deposito, la situazione è diversa per quanto concerne la fattispecie di cui all’art. 2436 c.c. […] In caso di modifica statutaria, invece, […] è previsto un termine di trenta giorni, in cui il notaio potrà valutare “l’adempimento delle condizioni richieste dalla legge”. Qualora le ritenga verificate, richiede l’iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese contestualmente al deposito della stessa. Nel caso contrario, invece, ossia qualora il notaio non ritenga iscrivibile la deliberazione, è posto a suo carico l’onere di dare comunicazione di tale circostanza agli amministratori, sempre entro il termine di trenta giorni. Gli amministratori, nei trenta giorni successivi possono ricorrere al tribunale affinché effettui il c.d. “controllo omologatorio”, oppure, eventualmente, convocare nuovamente l’assemblea al fine di assumere una nuova deliberazione […]».
    Cass., 17 maggio 2010, n. 11959, in Rep. Foro It., 2010, voce Società, n. 707: «La funzione del notaio, intervenuto all’assemblea straordinaria di una società, è essenzialmente quella di certificare le attività avvenute in sua presenza (operazioni di voto, esito delle stesse, maggioranze ecc.) e non quella di verificare la legittimazione degli intervenuti nell’assemblea stessa (funzione, quest’ultima, spettante agli organi amministrativi, quali il presidente del consiglio di amministrazione o l’amministratore)».
    Trib. Milano, 25 settembre 2015, in Società, 2016, 2, 235, con nota di Salafia: «Il controllo notarile consiste nella verifica dell’adempimento delle condizioni stabilite dalla legge, le quali non possono che riguardare le regole del procedimento assembleare e del suo promovimento nonché quelle specifiche della deliberazione assunta. Il notaio, cioè, deve accertare che l’assemblea è stata convocata con l’osservanza delle regole relative alla sua convocazione, è stata costituita con l’intervento dei soci e degli altri soggetti legittimati (amministratori, sindaci ed eventualmente (art. 2352 c.c.) creditori garantiti da pegno su azioni, usufruttuari di azioni e custodi di azioni sequestrate) ed ha deliberato una decisione con oggetto lecito e possibile. In altri termini il notaio deve verificare che la deliberazione sia imputabile all’assemblea della società, sia stata votata dalla maggioranza determinata dagli artt. 2368 ss. c.c., il suo oggetto sia lecito e possibile».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 77-2006/I, Iscrizione tardiva nel registro delle imprese e responsabilità notarile, in CNN Notizie del 24.5.2006: «[…] Mentre nell’ipotesi di...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (6)(6)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 4885, Atto costitutivo e statuto dopo la riforma del diritto societario, in CNN Notizie del 26.3.2004: «[…] si può affermare che ad un atto costitutivo di società per azioni, redatto rigorosamente secondo le norme formali della legge notarile, possa essere allegato un documento, a patto che siano rispettate le seguenti regole minime, la mancanza delle quali impedirebbe all’atto in discorso di poter essere qualificato come atto pubblico: a) direzione della formazione del documento e controllo di legalità, il che presuppone da parte del notaio un approfondimento contenutistico delle clausole statutarie; b) lettura dell’intero documento alle parti; c) menzione, nel corpo dell’atto pubblico costitutivo, di avere letto integralmente alle parti il documento allegato; d) sottoscrizione finale del documento allegato da parte dei soci e del notaio […]».
    Comitato Notarile della Regione Campania, Massima n. 1, Atto costitutivo di società di capitali: lettura dello statuto: «[…] l’acclarata impossibilità di concepire lo Statuto come documento esterno oggetto di relatio non impedisce la redazione degli atti costitutivi Societari di s.p.a., s.r.l. e Cooperative attraverso due documenti separati (atto costitutivo e Statuto) a condizione che tali documenti siano entrambi ricevuti dal Notaio con tutte le garanzie di cui innanzi […]»; «[…] Entrambi i documenti saranno oggetto dell’attività del notaio nell’esercizio della sua funzione nei due aspetti tipici dell’indagine personale della volontà delle parti e del controllo di legalità; componente di fondamentale rilevanza dell’espletamento della funzione notarile nella fase costitutiva sarà anche la lettura dello Statuto data dal Notaio alle parti al fine di riscontrare “sul campo e in diretta” la conformità delle clausole statutarie alla loro volontà, evitando possibili fraintendimenti dovuti alla necessaria ed importante mediazione di altri professionisti addetti a curare aspetti diversi dalla conformità a legge della fattispecie […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 4885, Atto costitutivo e statuto dopo la riforma del diritto societario, in CNN Notizie del 26.3.2004: «[…] si può affermare che ad un atto costitutivo d...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (7)(7)
    - Trib. Milano, 30 dicembre 2016, n. 3624, in Giur. It., 2017, 12, 2687, con nota di Luoni-Cavanna: «La cancellazione dal Registro delle Imprese ex art. 2191 c.c. non può essere disposta con riferimento all’iscrizione di atto costitutivo di società di capitali, tenuto conto della disciplina in materia, ricavabile dal complessivo tenore degli artt. 2330, 2331, 2332 c.c., la quale disegna un sistema imperniato: a) sull’efficacia costitutiva dell’iscrizione nel registro, in particolar modo quanto all’acquisto della personalità giuridica in capo all’ente; b) sulla contemporanea efficacia sanante dell’iscrizione rispetto ad ogni fattispecie di invalidità della società, ad eccezione delle sole ipotesi di nullità previste dal primo comma dell’art. 2332 c.c. (nullità il cui accertamento non ha comunque efficacia ex tunc, ma, più limitatamente, avvia la società allo scioglimento tramite la nomina del liquidatore) […]».
    - Trib. Milano, 30 dicembre 2016, n. 3624, in Giur. It., 2017, 12, 2687, con nota di Luoni-Cavanna: «La cancellazione dal Registro delle Imprese ex art. 2191 c.c. non può essere disposta con riferimen...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (8)(8)
    - Assonime, circolare n. 17-2015, Il nuovo limite al capitale della s.p.a. e altre misure per la competitività nel diritto societario: «[…] Secondo il Ministero in base alla nuova disposizione, l’ordinaria attività di controllo cui è tenuto l’ufficio al momento dell’iscrizione, volta ad accertare la legalità formale dell’atto, deve essere ora limitata alla verifica dei soli requisiti di ricevibilità dell’atto stesso, quali ad esempio, la competenza territoriale della Camera e l’autenticità della sottoscrizione della domanda. Tutti gli elementi dell’atto sono invece da ricondurre all’attività del pubblico ufficiale che lo ha redatto, essendo espressamente rimesso dalla norma in esame alla sua esclusiva responsabilità l’accertamento delle condizioni richieste dalla legge per l’iscrizione […]».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 198-2018/I, L’art. 20 comma 7bis del d.l. 24 giugno 2014 n. 91: semplificazione procedimentale e valorizzazione del controllo notarile, in CNN Notizie del 6 novembre 2018: «[…] è necessario riflettere sulla portata innovativa della norma con riguardo al contenuto e alla misura dei controlli affidati al pubblico ufficiale rogante o autenticante, da un lato, e all’ufficio del Registro delle imprese, dall’altro. Detta norma […] non affida all’ufficio del Registro delle imprese un controllo di regolarità formale della documentazione ed anzi prescrive che il conservatore del Registro proceda alla “iscrizione immediata dell’atto”. Ci si è chiesti pertanto se residui o meno un potere di controllo in capo all’ufficio del Registro delle imprese e quale ne sia l’eventuale contenuto. Secondo parte della dottrina in capo all’ufficio del Registro delle imprese residua una limitata funzione di controllo di carattere meramente procedimentale e strumentalmente operativo, vertente in particolare sulla propria competenza territoriale, sulla corretta compilazione e sottoscrizione del modello di domanda, sulla correttezza del codice fiscale e sulla presenza delle indicazioni relative alla PEC (presupposto, quest’ultimo, esterno all’atto notarile e dunque elemento la cui sussistenza, pur necessaria, fuoriesce dall’ambito del controllo notarile […]».
    - Assonime, circolare n. 17-2015, Il nuovo limite al capitale della s.p.a. e altre misure per la competitività nel diritto societario: «[…] Secondo il Ministero in base alla nuova disposizione, l’ordi...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (9)(9)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 5869/I, Omissione dei requisiti dell’atto costitutivo delle società di capitali e cooperative, in CNN Notizie del 2.3.2006: «[…] Dalla disciplina dell’art. 2332, c.c., emerge che prima dell’iscrizione nel registro delle imprese l’atto costitutivo può essere dichiarato nullo per qualsiasi violazione di norma imperativa in base alla disciplina generale sulla nullità dei contratti contenuta nell’art. 1418, c.c. […]. […] l’omissione di uno dei requisiti dell’atto costitutivo richiesti dall’art. 2328, c.c., può assumere rilievo o nel caso in cui costituisca una causa di nullità ex art. 2332, c.c., o nel caso in cui costituisca un motivo di rifiuto dell’iscrizione nel registro delle imprese. Di fatto, il problema connesso all’omessa indicazione dei requisiti diversi da quelli elencati dall’art. 2332, c.c., viene risolto nell’ipotesi in cui avvenga l’iscrizione e l’omissione non pregiudichi il funzionamento della società oppure formi oggetto di un adempimento al quale la società possa provvedere successivamente […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 5869/I, Omissione dei requisiti dell’atto costitutivo delle società di capitali e cooperative, in CNN Notizie del 2.3.2006: «[…] Dalla discip...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (10)(10)
    - Unioncamere e Consiglio Nazionale del Notariato, Orientamenti della Commissione tecnico-giuridica, Anno 2020 - 2021 - maggio 2022, Orientamento n. 5, Modello procura - legittimazione al notaio per iscrizione di atti o fatti: «La domanda di iscrizione nel Registro delle Imprese da parte di un notaio, di atti o fatti per i quali il notaio non sia obbligato o facoltizzato per legge al relativo deposito, firmata con utilizzo del certificato di firma rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato […], non richiede l’allegazione di una procura speciale su modello cartaceo o informatico. […] L’utilizzo della firma digitale da parte del notaio essendo firma “di funzione” presuppone in ogni caso il conferimento di un incarico professionale specifico da parte del cliente. Per tale motivo non appare necessaria la produzione di una formale procura speciale, né una dichiarazione esplicita di incarico in tal senso […]».
    - Unioncamere e Consiglio Nazionale del Notariato, Orientamenti della Commissione tecnico-giuridica, Anno 2020 - 2021 - maggio 2022, Orientamento n. 5, Modello procura - legittimazione al notaio per i...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (11)(11)
    - Comitato Notarile della Regione Campania, Massima n. 2, Verbali recanti modifiche statutarie di società di capitali: lettura dello statuto: «Nel verbale di assemblea di società di capitali contenente modifiche statutarie […] [il notaio, N.d.A.] è obbligato al controllo di legalità delle sole modifiche statutarie verbalizzate (e non di tutto lo statuto); tale controllo avverrà in un momento successivo alla redazione del verbale e comunque prima dell’iscrizione della delibera nel registro delle imprese (art. 2436, comma 1) […]».
    - Comitato Notarile della Regione Campania, Massima n. 2, Verbali recanti modifiche statutarie di società di capitali: lettura dello statuto: «Nel verbale di assemblea di società di capitali contenent...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (12)(12)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. B.A.3, Sindacato di legittimità su clausole non oggetto di modifica, 1° pubbl. 9/04: «Il notaio non può rifiutare l’iscrizione di una delibera di modifica dello statuto, ai sensi del terzo comma dell’art. 2436 c.c., con riferimento a clausole statutarie non oggetto della delibera e già contenute nel testo dello statuto precedentemente iscritto nel registro delle imprese».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. B.A.3, Sindacato di legittimità su clausole non oggetto di modifica, 1° pubbl. 9/04: «Il notaio non può rifiutare l’i...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (13)(13)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 41, Modificazioni parziali di statuto contenente clausole in contrasto con norme imperative (art. 223-bis disp. att. c.c.), 19 novembre 2004: «[…] Deve ritenersi lecita l’allegazione al verbale di assemblea del testo di tale statuto [recante preesistenti clausole nulle, non fatte oggetto di modifica, N.d.A.], finalizzata al deposito presso il registro delle imprese […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 41, Modificazioni parziali di statuto contenente clausole in contrasto con norme imperative (art. 223-bis disp. att. c.c.), 19 novembre 2004: «[…] Deve riten...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (14)(14)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 41, Modificazioni parziali di statuto contenente clausole in contrasto con norme imperative (art. 223-bis disp. att. c.c.), 19 novembre 2004: «[…] Deve ritenersi lecita l’allegazione al verbale di assemblea del testo di tale statuto, finalizzata al deposito presso il registro delle imprese, purché l’assemblea non abbia provveduto ad una riapprovazione dello statuto nella sua totalità […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 41, Modificazioni parziali di statuto contenente clausole in contrasto con norme imperative (art. 223-bis disp. att. c.c.), 19 novembre 2004: «[…] Deve riten...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (15)(15)
    - App. Milano, 13 febbraio 2013, in Giur. It., 2014, 358, con nota di Luoni: «La delibera assembleare che approva un nuovo statuto è un unicum, inscindibile nelle sue parti; pertanto, in presenza di cause di annullabilità, non può essere disposto l’annullamento di singoli articoli ma deve essere annullata l’intera deliberazione».
    - App. Milano, 13 febbraio 2013, in Giur. It., 2014, 358, con nota di Luoni: «La delibera assembleare che approva un nuovo statuto è un unicum, inscindibile nelle sue parti; pertanto, in presenza di c...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Si vedano anche le voci “B.2.1 - Soci” (nel capitolo del presente volume dedicato alla società di persone), “C.1.2 - Soci” (nel capitolo del presente volume dedicato alla s.p.a.) e “D.1.2. - Soci” (nel capitolo del presente volume dedicato alla s.r.l.).
    - Si vedano anche le voci “B.2.1 - Soci” (nel capitolo del presente volume dedicato alla società di persone), “C.1.2 - Soci” (nel capitolo del presente volume dedicato alla s.p.a.) e “D.1.2. - Soci” (...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 47-2006/I, Partecipazione Anstalt in una s.p.a., in CNN Notizie del 5.6.2006: «[…] Rispetto al nostro ordinamento, la questione del riconoscimento delle Anstalten può dirsi, attualmente, definitivamente superata, a seguito di una serie di nette prese di posizione della giurisprudenza di legittimità […]. Il vero nodo problematico pare invece essere costituito dalla circostanza che l’Anstalt consente la creazione di un soggetto che, rappresentando un centro di imputazione di rapporti giuridici, funge da schermo per il reale titolare degli interessi, difficilmente individuabile. La difficile collocazione, inoltre, tra le società straniere o tra gli enti del libro primo del codice, ha comportato, nella prassi, la mancata soggezione dell’Anstalt ad entrambi gli statuti giuridici di tali soggetti […]. In definitiva, nonostante gli elementi critici connaturati alla possibilità che dietro gli Anstalten si celino soggetti che perseguano tramite essi profili elusivi o illeciti, l’orientamento assunto dalla Cassazione al riguardo non rende possibile vietare l’operatività di tali soggetti in Italia, e dunque anche la loro partecipazione a società».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 47-2006/I, Partecipazione Anstalt in una s.p.a., in CNN Notizie del 5.6.2006: «[…] Rispetto al nostro ordinamento, la questione del riconosci...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. A.A.11, Legittimità delle partecipazioni di associazioni professionali in società, 1° pubbl. 9/18: «Appare legittima l’assunzione di partecipazioni, anche in società di capitali, da parte di associazioni fra professionisti».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. A.A.11, Legittimità delle partecipazioni di associazioni professionali in società, 1° pubbl. 9/18: «Appare legittima ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (4)(4)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 9-2012/I, Partecipazione di associazione non riconosciuta ad una s.r.l., in CNN Notizie del 17.7.2012: «[…] occorre premettere che è ritenuto ammissibile l’esercizio di attività imprenditoriali da parte degli enti del Libro I del codice civile, in quanto tale esercizio può soddisfare i fini ideali perseguiti dall’associazione, sempre che i proventi eventualmente conseguiti con lo svolgimento dell’attività economica vengano destinati agli scopi dell’associazione, e non invece distribuiti tra gli associati. L’eventuale partecipazione ad un ente lucrativo non implica, poi, di per sé l’abbandono o la violazione del diverso scopo che può caratterizzare l’associazione, purché venga mantenuta la destinazione degli utili derivanti dalla partecipazione in società alle finalità dell’associazione. Sulla base di tali considerazioni, la dottrina ammette non solo che un’associazione possa partecipare alla costituzione di una società o acquistare partecipazioni in una società lucrativa già costituita, ma anche che l’associazione possa costituire società unipersonali, in quanto non sembrano sussistere norme che vietino tale costituzione da parte di un ente non lucrativo […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 9-2012/I, Partecipazione di associazione non riconosciuta ad una s.r.l., in CNN Notizie del 17.7.2012: «[…] occorre premettere che è ritenuto...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (5)(5)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 218-2011/I, Partecipazione a società di associazione fra notai ex art. 82 l.n., in CNN Notizie del 16.2.2012: «Si chiede se un’associazione tra Notai costituita ai sensi dell’art. 82 della Legge Notarile possa partecipare, quale autonomo centro di imputazione di interessi distinto dagli associati, all’atto costitutivo di una società a responsabilità limitata o comunque diventarne socia. L’art. 82 della legge notarile prescrive che “sono permesse associazioni di notari, purché appartenenti allo stesso distretto, per mettere in comune, in tutto o in parte, i proventi delle loro funzioni e ripartirli poi, in tutto o in parte, per quote uguali o disuguali”. Trattasi di associazione facoltativa e soltanto diretta a mettere in comune spese e profitti. Con la conclusione che l’associazione ex art. 82 legge notarile è destinata ad avere rilievo esclusivamente interno, nei confronti dei notai che l’hanno stipulata, e non rilievo esterno, vale a dire nei confronti dei clienti […]. Di tale avviso è anche la giurisprudenza, che ha precisato come l’associazione fra notai non sia configurabile né come ente collettivo, né come centro di imputazioni di interessi dotato di personalità giuridica […] La ferma posizione della giurisprudenza sul punto impedisce di qualificare l’associazione notarile in termini di ente dotato di soggettività, e quindi di dare risposta positiva al quesito».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 218-2011/I, Partecipazione a società di associazione fra notai ex art. 82 l.n., in CNN Notizie del 16.2.2012: «Si chiede se un’associazione t...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (6)(6)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 651-2013/I, Partecipazione di ente ecclesiastico a società lucrativa, in CNN Notizie del 20.3.2014: «[…] La risposta a tale questione è affermativa, come si desume dall’art. 15 l. 20 maggio 1985, n. 222, il quale dispone che “gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti possono svolgere attività diverse da quelle di religione o di culto, alle condizioni previste dall’articolo 7, n. 3, secondo comma, dell’accordo del 18 febbraio 1984”. In particolare, il successivo art. 16, lett. b), l. 222/1985 precisa che si considerano comunque attività diverse da quelle di religione o di culto “le attività commerciali o a scopo di lucro”. […] L’art. 7, comma 3, l. 25 marzo 1985, n. 121 (ratifica ed esecuzione dell’accordo, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929 tra la Repubblica italiana e la Santa Sede), stabilisce che le attività diverse da quelle di religione o di culto, svolte dagli enti ecclesiastici, sono soggette, nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime. In base all’ordinamento italiano, gli enti dotati di personalità giuridica hanno una capacità giuridica e di agire piena, la quale si estende a tutti i rapporti disciplinati dall’ordinamento, ad eccezione di quelli che richiedono necessariamente l’esistenza di una persona fisica. In particolare, è ritenuto ammissibile l’esercizio di attività imprenditoriali da parte degli enti del Libro I del codice civile, in quanto tale esercizio può soddisfare i fini ideali perseguiti dagli enti non lucrativi, sempre che i proventi eventualmente conseguiti con lo svolgimento dell’attività economica vengano destinati agli scopi dell’ente. […] Non sembrano, quindi, sussistere ostacoli alla partecipazione di un ente ecclesiastico ad una società di lucro […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 651-2013/I, Partecipazione di ente ecclesiastico a società lucrativa, in CNN Notizie del 20.3.2014: «[…] La risposta a tale questione è affer...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (7)(7)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 91-2012/I, Intestazione fiduciaria di partecipazioni di s.r.l., voto divergente, diritto di recesso e indicazione dei dati dell’unico socio ai sensi dell’art. 2470, comma 4, c.c., in CNN Notizie del 3.6.2013: «[…] Sembrano prevalere le pronunce in cui si sostiene che, anche nel caso in cui l’intestazione fiduciaria abbia ad oggetto titoli azionari, il fiduciario acquista la titolarità della partecipazione sociale (Cass. 6 maggio 2005 n. 9402 rileva quanto segue: “in particolare l’intestazione fiduciaria di titoli azionari (o di quote di partecipazione societaria) integra gli estremi dell’interposizione reale di persona, per effetto della quale l’interposto acquista (a differenza che nel caso di interposizione fittizia o simulata) la titolarità delle azioni o delle quote, pur essendo - in virtù di un rapporto interno con l’interponente di natura obbligatoria - tenuto ad osservare un certo comportamento convenuto in precedenza con il fiduciante, nonché a ritrasferire i titoli a quest’ultimo ad una scadenza convenuta, ovvero al verificarsi di una situazione che determini il venir meno del rapporto fiduciario”; nello stesso senso Cass. 27 novembre 1999 n. 13261; Cass. 29 maggio 1993 n. 6024; Cass. 18 ottobre 1991 n. 11025 e Cass. 18 ottobre 1988 n. 5663). Tale ultimo orientamento appare maggiormente conforme al sistema della titolarità delle partecipazioni sociali, per il quale è socio - ed è, quindi, legittimato ad esercitare i diritti sociali - colui che risulta iscritto nel libro soci o intestatario delle azioni in base ad una serie continua di girate, in caso di S.p.A., o iscritto nel registro delle imprese, in caso di s.r.l., a prescindere dall’eventuale sussistenza di sottostanti rapporti fiduciari con terze persone […]».
    Cass., 21 marzo 2016, n. 5507, in Dir. Giust., 22 marzo 2016: «L’intestazione fiduciaria di titoli azionari (o di quote di partecipazione societaria) integra gli estremi dell’interposizione reale di persona, per effetto della quale l’interposto acquista (a differenza che nel caso di interposizione fittizia o simulata) la titolarità delle azioni o delle quote, pur essendo, in virtù di un rapporto interno con l’interponente di natura obbligatoria, tenuto ad osservare un certo comportamento, convenuto in precedenza con il fiduciante, nonché a ritrasferire i titoli a quest’ultimo ad una scadenza convenuta, ovvero al verificarsi di una situazione che determini il venir meno del rapporto fiduciario».
    Cass., 14 febbraio 2018, n. 3656, in Corr. Giur., 2018, 4, 572; in Società, 2018, 5, 654; in Notariato, 2018, 3, 285; in Trust, 2018, 5, 508: «L’intestazione fiduciaria di partecipazioni societarie integra gli estremi dell’interposizione reale di persona per effetto della quale l’interposto ne acquista la titolarità, pur essendo obbligato ad attenersi alle indicazioni dell’interponente nonché a ritrasferirle a quest’ultimo, ad una scadenza convenuta o al verificarsi di una situazione che determini il venir meno del rapporto fiduciario».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 91-2012/I, Intestazione fiduciaria di partecipazioni di s.r.l., voto divergente, diritto di recesso e indicazione dei dati dell’unico socio a...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (8)(8)
    - Trib. Milano, 2 agosto 2018, in www.giurisprudenzadelleimprese.it: «[…] nel complesso della sua prospettazione fa valere (non un accordo simulatorio ma) un negozio fiduciario avente ad oggetto l’obbligo del convenuto di trasferimento a sé medesimo del residuo attivo della liquidazione della s.r.l., le cui quote sarebbero state effettivamente intestate al convenuto al momento della costituzione della società, ma nell’esclusivo interesse dell’attore e con obbligo di restituzione a costui delle stesse e ora, una volta cancellata la s.r.l., del risultato della loro liquidazione finale […]; a tale prospettazione consegue, secondo un condivisibile orientamento, che: il negozio fiduciario non richiede la forma scritta e, dunque, non soggiace ai limiti probatori ex art. 2725 cc, neppure poi, in quanto appunto ipotesi distinta da quella simulatoria, soggiacendo ai limiti probatori ex art. 2722 cc, la prova di tale negozio potendo quindi essere data anche per testimoni e per presunzioni […]».
    - Trib. Milano, 2 agosto 2018, in www.giurisprudenzadelleimprese.it: «[…] nel complesso della sua prospettazione fa valere (non un accordo simulatorio ma) un negozio fiduciario avente ad oggetto l’obb...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (9)(9)
    - Cass., 28 marzo 2017, n. 7963, in Società, 2017, 5, 644: «Il diritto all’iscrizione nel libro dei soci è imprescrittibile, in quanto lo status di socio si concreta in una qualità giuridica che ha il suo rilievo all’interno della società e che non è estinguibile, mentre sono prescrittibili i diritti derivanti, di volta in volta, dalla qualità di socio».
    - Cass., 28 marzo 2017, n. 7963, in Società, 2017, 5, 644: «Il diritto all’iscrizione nel libro dei soci è imprescrittibile, in quanto lo status di socio si concreta in una qualità giuridica che ha il...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (10)(10)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 86-2015/I, Delibera assemblea dei soci di s.p.a. di determinazione di tetto massimo di azioni sotto condizione risolutiva, in CNN Notizie del 22.7.2013: «[…] La clausola, dunque, risulterebbe in contrasto con il principio di parità di trattamento dei soci - rectius, delle azioni […]; tale principio, seppure non espressamente codificato, si ritiene immanente al sistema in quanto desumibile o dalla causa del contratto sociale […] o dalla disciplina del conflitto di interessi […] ovvero dal ricorso a concetti più generali come quelli di buona fede e correttezza ([…] o abuso del diritto […] o eccesso di potere […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 86-2015/I, Delibera assemblea dei soci di s.p.a. di determinazione di tetto massimo di azioni sotto condizione risolutiva, in CNN Notizie del...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (11)(11)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 70-2007/I, Partecipazione di società di capitali ad un’impresa sociale, in CNN Notizie del 23.8.2007: «[…] Al riguardo si può sinteticamente ricordare come non esista una preclusione riguardo alla partecipazione di una società lucrativa in un ente non lucrativo, purché ciò sia in qualche misura strumentale al conseguimento dello scopo della società e alla attuazione dell’oggetto sociale. È pur vero che le assunzioni di partecipazioni possono, in dipendenza da profili di carattere qualitativo e quantitativo delle stesse, incidere sull’attività della società, fino a poter comportare anche una “modificazione sostanziale dell’oggetto sociale” (art. 2361 cod. civ.). Tuttavia, ove esse risultino concretamente volte al migliore perseguimento dell’attività sociale possono ritenersi consentite […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 70-2007/I, Partecipazione di società di capitali ad un’impresa sociale, in CNN Notizie del 23.8.2007: «[…] Al riguardo si può sinteticamente ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (12)(12)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 70-2007/I, Partecipazione di società di capitali ad un’impresa sociale, in CNN Notizie del 23.8.2007: «Si chiede se sia ammissibile la partecipazione ad un’impresa sociale costituita ai sensi ed in conformità al del Decreto Legislativo 24 marzo 2006 n. 155 recante disciplina dell’impresa sociale, a norma della legge 13 giungo 2005, n. 118, di una società di capitali, (nella specie una S.R.L.). […] in tale prospettiva va letto il disposto di cui al comma 3 dell’art. 4, secondo cui “le imprese private con finalità lucrative e le amministrazioni pubbliche non possono esercitare attività di direzione e detenere il controllo di un’impresa sociale”. La norma, dunque, non vieta la partecipazione di una società lucrativa all’impresa sociale, ma pone soltanto il limite alla partecipazione stessa, che non può tradursi nel controllo sull’impresa sociale […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 70-2007/I, Partecipazione di società di capitali ad un’impresa sociale, in CNN Notizie del 23.8.2007: «Si chiede se sia ammissibile la partec...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (13)(13)
    - Si veda il paragrafo “F.6 - Soci” nel capitolo del presente volume dedicato alle società tra professionisti.
    - Si veda il paragrafo “F.6 - Soci” nel capitolo del presente volume dedicato alle società tra professionisti.
    (14)(14)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 94-2008/I, Capacità del fallito e attività notarile, in CNN Notizie del 4.8.2008: «[…] la dichiarazione di fallimento non priva il fallito della capacità di “giuridicamente obbligarsi” ai sensi dell’art. 54 reg. not.; gli artt. 42 e 44 L.F., infatti, non vietano al fallito di assumere obbligazioni, ma si limitano a stabilire che gli atti compiuti dopo il fallimento sono inopponibili ai creditori. Ne consegue, pertanto, che il fallito conserva la legittimazione a compiere atti in proprio nome, fatta salva l’inefficacia degli stessi nei confronti dei creditori anteriori al fallimento. Si può, pertanto, concludere nel senso che il ricevimento di atti posti in essere da soggetto dichiarato fallito non costituisca violazione né dell’art. 28 l. not., né dell’art. 54 reg. not.».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 94-2008/I, Capacità del fallito e attività notarile, in CNN Notizie del 4.8.2008: «[…] la dichiarazione di fallimento non priva il fallito del...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (15)(15)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. A.A.6, Stato di costituzione di enti soci di società di capitali, 1° pubbl. 9/04 - modif. 09/06: «Nell’atto costitutivo delle società di capitali e delle cooperative è necessario indicare lo stato di costituzione degli eventuali enti soci diversi dalle persone fisiche e non anche la data in cui detti enti soci sono stati costituiti».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. A.A.6, Stato di costituzione di enti soci di società di capitali, 1° pubbl. 9/04 - modif. 09/06: «Nell’atto costituti...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (16)(16)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. A.A.4, Rappresentanza di enti stranieri, 1° pubbl. 9/05: «I rappresentanti di enti o società straniere che partecipano a società italiane debbono essere legittimati secondo le norme del proprio ordinamento».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. A.A.4, Rappresentanza di enti stranieri, 1° pubbl. 9/05: «I rappresentanti di enti o società straniere che partecipan...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (17)(17)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. A.A.3, Partecipazione di stranieri a società italiane, 1° pubbl. 9/04 - modif. 9/05: «Un cittadino straniero non può partecipare a società italiane se, in base al principio di reciprocità, al cittadino italiano non sia consentito partecipare a società nello stato estero di appartenenza dello straniero. Tale principio non si applica ai cittadini stranieri titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o per l’esercizio di un’impresa individuale, e per i relativi familiari in regola con il soggiorno, i quali tutti sono pertanto sempre legittimati a partecipare a società italiane».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. A.A.3, Partecipazione di stranieri a società italiane, 1° pubbl. 9/04 - modif. 9/05: «Un cittadino straniero non può ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (18)(18)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. H.G.34, Aumento a pagamento del capitale in presenza di azioni gravate da usufrutto, 1° pubbl. 9/15 - motivato 9/15: «[…] l’usufruttuario non è socio […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. H.G.34, Aumento a pagamento del capitale in presenza di azioni gravate da usufrutto, 1° pubbl. 9/15 - motivato 9/15: ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (19)(19)
    - Trib. Milano, 7 marzo 2018, in www.giurisprudenzadelleimprese.it: «[…] Ai sensi del combinato disposto degli artt. 2471 bis c.c. e 2352 c.c., il diritto di voto nelle deliberazioni delle assemblee societarie, sia ordinarie che straordinarie, spetta all’usufruttuario (in questo caso il genitore ex art. 324 c.c.) che lo esercita iure proprio e non in quanto rappresentante del minore; […]».
    - Trib. Milano, 7 marzo 2018, in www.giurisprudenzadelleimprese.it: «[…] Ai sensi del combinato disposto degli artt. 2471 bis c.c. e 2352 c.c., il diritto di voto nelle deliberazioni delle assemblee s...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (20)(20)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 311-2016/I, Contenuto ed estensione dell’usufrutto successivo su partecipazioni societarie, in CNN Notizie del 25.6.2018: «[…] L’art. 796 c.c., infatti, attribuisce al donante la facoltà di costituire due usufrutti: un primo in proprio favore ed un secondo, successivo all’estinzione del primo, a favore di un terzo. Attraverso la donazione con riserva di usufrutto successivo, quindi, il proprietario compie un atto di disposizione produttivo dei seguenti effetti: trasferimento della nuda proprietà al donatario e contestuale costituzione di due diritti di usufrutto, il primo dei quali è immediatamente efficace, mentre il secondo, quello in favore del terzo, è sottoposto al termine iniziale della morte del donante ed alla condizione sospensiva della premorienza del donante rispetto al terzo […]. […] la donazione con riserva dell’usufrutto successivo per sé e dopo di sé a favore di persona individuata nell’atto di disposizione può avere ad oggetto partecipazioni in società di capitali […]. Peraltro, se l’istituto implica la costituzione di due diritti di usufrutto, ai fini della sua ammissibilità non rileva il contenuto del diritto stesso, potendosi questo articolare in modo più ristretto o più ampio nel primo e nel secondo diritto».fn>
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 311-2016/I, Contenuto ed estensione dell’usufrutto successivo su partecipazioni societarie, in CNN Notizie del 25.6.2018: «[…] L’art. 796 c.c...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. D.A.1, Domicili eletti, 1° pubbl. 9/04, «È […] legittima l’indicazione del domicilio risultante dal libro soci».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. D.A.1, Domicili eletti, 1° pubbl. 9/04, «È […] legittima l’indicazione del domicilio risultante dal libro soci».
    (2)(2)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. D.A.1, Domicili eletti, 1° pubbl. 9/04, «Si reputa illegittima la clausola dello statuto di una società in cui è prevista l’elezione di domicilio dei soci presso la sede legale della società».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. D.A.1, Domicili eletti, 1° pubbl. 9/04, «Si reputa illegittima la clausola dello statuto di una società in cui è prev...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Si veda anche la voce “B.3 - Ragione sociale” (nel capitolo del presente volume dedicato alla società di persone).
    - Si veda anche la voce “B.3 - Ragione sociale” (nel capitolo del presente volume dedicato alla società di persone).
    (2)(2)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. C.A.1, Sigle e denominazioni plurime, 1° pubbl. 9/04: «È possibile indicare nello statuto la denominazione per esteso e la relativa sigla».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 1041-2013/I, Denominazione sociale nella cooperativa, in CNN Notizie del 14 maggio 2014: «[…] Talvolta si è messa in dubbio la possibilità di utilizzare abbreviazioni o acronimi della denominazione (Trib. Udine, 3 febbraio 1998, in Dir. Fall., 1998, II, 949), prassi che invece deve ritenersi consentita, purché ne risulti una chiara indicazione nello statuto e ciò non comporti il pregiudizio dei principi di unitarietà ed identificabilità della denominazione stessa (così App. Trieste, 29 luglio 1998, in Riv. not., 1999, 1018). D’altro canto, deve sottolinearsi come la denominazione sociale debba essere unica (Trib. Casale Monferrato, 5 dicembre 1991, in Giur. comm., 1992, 622), “pena il frustrare irrimediabilmente la finalità di identificazione del soggetto, propria di tutti i nomi civili; e può aggiungersi che essa coincide con la ‘prima’ ditta dell’(eventuale) impresa sociale” […]. Ne deriva, quindi, che le abbreviazioni delle denominazioni previste statutariamente come nomi alternativi della società non possono comunque intendersi come denominazioni alternative, ma devono riqualificarsi come ditte ulteriori […]».
    Massima del Tribunale di Milano (dettata ante legge 340/2000, recante soppressione dell’omologa degli atti societari) riferita a App. Trieste, 29 luglio 1998, in Riv. Not., 1999, 1018: «è legittimo per una società utilizzare (rendendolo evidente nello statuto), oltre alla denominazione sociale completa, anche una pluralità di abbreviazioni o sigle».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. C.A.1, Sigle e denominazioni plurime, 1° pubbl. 9/04: «È possibile indicare nello statuto la denominazione per esteso...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. C.A.1, Sigle e denominazioni plurime, 1° pubbl. 9/04: «Non è […] possibile indicare [nello statuto, N.d.A.] più denominazioni o sigle alternative».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. C.A.1, Sigle e denominazioni plurime, 1° pubbl. 9/04: «Non è […] possibile indicare [nello statuto, N.d.A.] più denom...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (4)(4)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. C.A.1, Sigle e denominazioni plurime, 1° pubbl. 9/04: «Non è […] possibile indicare [nello statuto, N.d.A.] più denominazioni o sigle alternative».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. C.A.1, Sigle e denominazioni plurime, 1° pubbl. 9/04: «Non è […] possibile indicare [nello statuto, N.d.A.] più denom...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (5)(5)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 26-2007/I, Modifica di denominazione di enti o società e trascrizione: esclusione, in CNN Notizie del 2.5.2007: «[…] Pertanto, considerato che sussiste una continuità tra la società prima e dopo la trasformazione, continuità che investe tutti i rapporti giuridici, in relazione agli immobili sociali esistenti nel patrimonio della società non è configurabile alcun tipo di trasferimento. Non ricorrendo, quindi, alcun “mutamento di legittimazione da segnalare” […] non si fa luogo a trascrizione dell’atto di trasformazione […]. In conclusione, alla luce delle superiori osservazioni, deve ritenersi che l’atto di trasformazione non sia soggetto a trascrizione […]. Le stesse considerazioni possono quindi valere per il mutamento di denominazione non conseguente ad un fenomeno di trasformazione […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 26-2007/I, Modifica di denominazione di enti o società e trascrizione: esclusione, in CNN Notizie del 2.5.2007: «[…] Pertanto, considerato ch...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (6)(6)
    - Massima del Tribunale di Milano (dettata ante legge 340/2000, recante soppressione dell’omologa degli atti societari) riferita a App. Firenze, 23 aprile 1991, in Giur. Comm., 1993, II, 296: «è omologabile la deliberazione assembleare con cui una s.r.l. abbia radicalmente cambiato il proprio oggetto e la propria denominazione sociale, poiché tali cambiamenti costituiscono espressione del potere di modificare liberamente i patti sociali riconosciuto ai soci dall’ordinamento».
    - Massima del Tribunale di Milano (dettata ante legge 340/2000, recante soppressione dell’omologa degli atti societari) riferita a App. Firenze, 23 aprile 1991, in Giur. Comm., 1993, II, 296: «è omolo...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (7)(7)
    - Cass., 16 luglio 2003, n. 11129, in Dir. Prat. Soc., 2003, fasc. 22, 74: «È illegittimo l’inserimento, nella denominazione sociale di una società di capitali, del cognome di un soggetto terzo non imprenditore il quale non l’abbia preventivamente autorizzato, costituendo detto inserimento una violazione delle norme sul diritto al nome, norme che sono le uniche applicabili a tale fattispecie a differenza di quelle previste in tema di segni distintivi dell’impresa, a loro volta applicabili solamente alle ipotesi d’indebito utilizzo operato fra imprenditori».
    - Cass., 16 luglio 2003, n. 11129, in Dir. Prat. Soc., 2003, fasc. 22, 74: «È illegittimo l’inserimento, nella denominazione sociale di una società di capitali, del cognome di un soggetto terzo non im...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (8)(8)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 63-2009/I, Denominazione sociale, in CNN Notizie del 26.3.2009: «[…] Quanto alla presenza di un cognome nella denominazione sociale, la circostanza sembra essere pienamente legittima, in ossequio al principio della massima libertà nell’individuazione del “nome” della società, in ambito di società di capitali: essa può quindi includere “il nome di un non socio, di un eventuale promotore, di un già socio o anche di un qualsiasi azionista, che, come tale, potrebbe cessare in ogni momento di esserlo: la formulazione dell’art. 2326 mira appunto a consentire (anche) questo, fugando il dubbio che così facendo si possa ingenerare un affidamento dei terzi sulla presenza del nominato nella compagine sociale o che comunque tale affidamento meriterebbe di essere tutelato e perciò, ancor prima, evitato” […]».
    Massima del Tribunale di Milano (dettata ante legge 340/2000, recante soppressione dell’omologa degli atti societari) riferita a Trib. Genova, 11 luglio 1987, in Società, 1987, 1076: «la scelta della denominazione sociale è rimessa dalla legge ai soci stipulanti e, per quanto concerne la sua modificazione, all’assemblea, senza alcun limite diverso da quello che pongono l’ordine pubblico e il buon costume».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 63-2009/I, Denominazione sociale, in CNN Notizie del 26.3.2009: «[…] Quanto alla presenza di un cognome nella denominazione sociale, la circo...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (9)(9)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesiti di Impresa nn. 275-2014/I e 338-2014/I, Amministratore unico di s.r.l. titolare di ditta individuale avente medesimo oggetto. Utilizzo del cognome di socio già titolare di ditta individuale nella denominazione di società di capitali, in CNN Notizie del 23.6.2014: «[…] È quindi necessario che la denominazione non si confonda con quella di altra impresa, il che comporta l’obbligo di differenziazione in caso di confondibilità, secondo le regole generali (art. 2564 c.c.), non costituendo idoneo elemento di differenziazione la menzione del rapporto sociale, in presenza di una identità o somiglianza del nome. In questo senso, in una risalente pronuncia, si è espressa la Suprema Corte, secondo la quale “pur essendo la società in accomandita libera nella scelta del nominativo del socio accomandatario da inserire nella ragione sociale, questa tuttavia, ove risulti, a cagione del cognome dell’accomandatario, in essa inserito, uguale o simile a quella anteriormente usata da altra società, recante lo stesso cognome, e possa quindi con quella confondersi per l’oggetto dell’impresa e per il luogo del relativo esercizio, deve essere integrata o modificata con indicazioni idonee a differenziarla” (Cass. 20 novembre 1964, n. 2775, in Riv. dir. ind., 1965, II, 10) […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesiti di Impresa nn. 275-2014/I e 338-2014/I, Amministratore unico di s.r.l. titolare di ditta individuale avente medesimo oggetto. Utilizzo del cognome di socio...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (10)(10)
    - Massima del Tribunale di Bologna del 27 aprile 1995 (dettata ante legge 340/2000, recante soppressione dell’omologa degli atti societari), in Riv. Not., 1995, 1104: «non è omologabile l’atto costitutivo il quale preveda che la denominazione sociale assunta dalla nuova società coincida con la denominazione di altra società».
    Cfr. però Massimario del Tribunale di Milano (elaborato ante legge 340/2000, recante soppressione dell’omologa degli atti societari) nel quale si indicava che, secondo Trib. Monza, 6 ottobre 1986, in Giur. merito, 1987, 599, «il controllo di legalità operato dall’ufficio del registro delle imprese deve essere pertinente alle finalità di pubblicità dichiarativa assolte dall’istituto dell’iscrizione e pertanto deve essere limitato all’accertamento della competenza dell’ufficio, dell’autenticità delle sottoscrizioni, all’esistenza del fatto oggetto della domanda e della sua qualificazione nell’ambito della categoria degli atti per i quali la legge lo prescrive. Non può pertanto essere rifiutata l’iscrizione di una società avente denominazione sociale e sede uguale ad altra già iscritta poiché l’accertamento relativo esula dai compiti dell’ufficio del registro».
    - Massima del Tribunale di Bologna del 27 aprile 1995 (dettata ante legge 340/2000, recante soppressione dell’omologa degli atti societari), in Riv. Not., 1995, 1104: «non è omologabile l’atto costitu...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (11)(11)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. C.A.5, Verifica del diritto di esclusiva, 1° pubbl. 9/04: «Fra i poteri di controllo del notaio ai fini dell’iscrizione di un atto nel registro delle imprese non può comprendersi anche quello di valutare la legittimità della denominazione sociale sotto il profilo del rispetto del diritto di esclusiva spettante ad altri titolari di ditte individuali o collettive».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. C.A.5, Verifica del diritto di esclusiva, 1° pubbl. 9/04: «Fra i poteri di controllo del notaio ai fini dell’iscrizio...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (12)(12)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 34-2014/I, Utilizzo dell’espressione “broker management Italia” nella denominazione sociale, in CNN Notizie del 15.5.2014: «[…] L’ordinamento non impone una corrispondenza fra la denominazione e l’attività che costituisce l’oggetto sociale. Prova ne sia il fatto che, ove l’oggetto sociale venga modificato, non è previsto un obbligo di adeguamento della denominazione alla mutata attività […] Vanno, naturalmente, fatti salvi i casi - ma non è la nostra ipotesi - in cui la legge faccia divieto di utilizzare determinate espressioni riservandole a determinate attività […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 34-2014/I, Utilizzo dell’espressione “broker management Italia” nella denominazione sociale, in CNN Notizie del 15.5.2014: «[…] L’ordinamento...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (13)(13)
    - Massima del Tribunale di Milano (dettata ante legge 340/2000, recante soppressione dell’omologa degli atti societari) riferita a App. L’Aquila, 14 dicembre 1983, in Giur. It., 1985, 296: «il cosiddetto principio di verità della denominazione sociale, in base al quale l’autorità giudiziaria potrebbe rifiutare l’omologazione degli atti sociali che ne comportino la violazione, impone che la denominazione non possa apparire ingannevole per il pubblico».
    - Massima del Tribunale di Milano (dettata ante legge 340/2000, recante soppressione dell’omologa degli atti societari) riferita a App. L’Aquila, 14 dicembre 1983, in Giur. It., 1985, 296: «il cosidde...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (14)(14)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. J.A.1, Art. 2487 bis, comma 2, c.c., 1° pubbl. 9/04: «In caso di società in liquidazione l’indicazione “società in liquidazione” prescritta dall’art. 2487 bis c.c. non deve rientrare nella denominazione, posto che la norma in oggetto impone che detta indicazione debba essere semplicemente aggiunta alla denominazione sociale, e pertanto non deve essere modificato lo statuto al riguardo».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. J.A.1, Art. 2487 bis, comma 2, c.c., 1° pubbl. 9/04: «In caso di società in liquidazione l’indicazione “società in li...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (15)(15)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. C.A.4, Società unipersonale - 1° pubbl. 9/04: «In caso di società con unico socio l’indicazione “società unipersonale” ovvero “società con unico socio” prescritta dall’art. 2250 c.c. non deve rientrare nella denominazione ma va semplicemente aggiunta alla denominazione, e pertanto non deve essere modificato lo statuto al riguardo».
    Massima del Tribunale di Milano (dettata ante legge 340/2000, recante soppressione dell’omologa degli atti societari) riferita a Trib. Bologna, 27 febbraio 1996, in Riv. Not., 1997, 1343: «è omologabile l’atto costitutivo di una s.r.l. unipersonale anche se nella denominazione sociale non compaiono né le generalità del socio fondatore né la caratteristica della unicità di appartenenza del capitale sociale».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. C.A.4, Società unipersonale - 1° pubbl. 9/04: «In caso di società con unico socio l’indicazione “società unipersonale...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Art. 18, d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79 (“Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio”).
    - Art. 18, d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79 (“Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Art. 9, comma 1, d.lgs. 20 febbraio 2006, n. 96 (“Disciplina dell’agriturismo”).
    - Art. 9, comma 1, d.lgs. 20 febbraio 2006, n. 96 (“Disciplina dell’agriturismo”).
    (3)(3)
    - Art. 2, legge 24 dicembre 2004, n. 313 (“Disciplina dell’apicoltura”).
    - Art. 2, legge 24 dicembre 2004, n. 313 (“Disciplina dell’apicoltura”).
    (4)(4)
    - Regolamento Isvap 14 novembre 2007, n. 9.
    - Regolamento Isvap 14 novembre 2007, n. 9.
    (5)(5)
    - Art. 308, d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (“Codice delle assicurazioni private”).
    - Art. 308, d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (“Codice delle assicurazioni private”).
    (6)(6)
    - Art. 35, d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (“Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”).
    - Art. 35, d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (“Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”).
    (7)(7)
    - Art. 133, d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (“Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”).Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di impresa n. 251-2014/I, Oggetto sociale: consulenza finanziaria alle imprese e società in genere, in CNN Notizie del 4.2.2015: «[…] Nel caso delle società che operano nel settore della “consulenza finanziaria” è però lo stesso legislatore che, come si è visto (art. 2, comma 2, del D.M. 66/2012) che impone l’utilizzo dell’espressione “società di consulenza finanziaria”. È chiaro, tuttavia, che condizione per il legittimo ricorrere del termine Finance nella denominazione proposta è che in essa risulti anche la specifica indicazione che si tratti di “società di consulenza finanziaria” onde evitare che si ingeneri la convinzione che l’attività sia quella di cui all’art. 106 TUB».
    - Art. 133, d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (“Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”).Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di impresa n. 251-2014/I, Oggetto sociale: consulen...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (8)(8)
    - Art. 8, comma 3, d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79 (“Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio”). La Corte Costituzionale, con sentenza 2-5 aprile 2012, n. 80 (in Gazz. Uff., 11 aprile 2012, n. 15), ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale del presente articolo.
    - Art. 8, comma 3, d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79 (“Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché att...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (9)(9)
    - Art. 18, comma 1, d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 96 (“Attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale”).
    - Art. 18, comma 1, d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 96 (“Attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (10)(10)
    - Art. 4-bis, legge 31 dicembre 2012, n. 247 (“Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense”).
    - Art. 4-bis, legge 31 dicembre 2012, n. 247 (“Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense”).
    (11)(11)
    - Art. 133, d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (“Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”).
    Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. C.A.3, Riserva di denominazione per le banche - 1° pubbl. 9/04: «I soggetti diversi dalle banche non possono utilizzare nella denominazione sociale le parole “banca”, “banco”, “credito”, “risparmio” e simili, a meno che la Banca d’Italia, ai sensi dell’art. 133 della legge bancaria, non autorizzi espressamente l’uso di dette parole».
    - Art. 133, d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (“Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”).
    Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. C.A.3, Riserv...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (12)(12)
    - Art. 33, comma 2, d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (“Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”).Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 5617/I, Le banche cooperative nella riforma del diritto societario, in CNN Notizie del 8.3.2005: «[…] Ai sensi dell’art. 33, comma 2, t.u.b., la denominazione sociale deve contenere l’espressione “credito cooperativo”. Poiché trova applicazione anche la disposizione dell’art. 2515 c.c., deve ritenersi che la denominazione debba contenere anche l’indicazione “società cooperativa”. Possono essere mantenute altre espressioni, quali “cassa rurale”, o simili (ereditate dal regime previgente), da parte delle banche costituite anteriormente al 1° gennaio 1993 (art. 150, comma 1, t.u.b.). Non è vietata l’indicazione, nella denominazione, della dicitura “a responsabilità limitata”. Le Istruzioni di vigilanza della Banca d’Italia prescrivono inoltre l’obbligo di inserire nella denominazione “riferimenti utili ad identificare la banca nelle specifiche aree di mercato in cui la stessa opera”[…]».
    - Art. 33, comma 2, d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (“Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”).Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 5617/I, Le banche cooperative ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (13)(13)
    - Art. 22, legge 29 dicembre 1993, n. 580 (“Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”).
    - Art. 22, legge 29 dicembre 1993, n. 580 (“Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”).
    (14)(14)
    - Art. 51, comma 3, legge 12 febbraio 1968, n. 132 (“Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera”). A norma dell’art. 4, comma 10, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall’art. 5, comma 1, lett. g), d.lgs. 7 dicembre 1993, n. 517, le disposizioni del presente provvedimento cessano di avere efficacia, in ciascuna regione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della disciplina di riorganizzazione ospedaliera, e comunque entro un triennio dall’entrata in vigore del predetto d.lgs. 517/1993. A norma dell’art. 1, comma 1, d.lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui al presente provvedimento.
    Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. C.A.2, Case di cura - 1° pubbl. 9/04: «Nelle società aventi per oggetto la gestione di case di cura, la denominazione sociale deve contenere l’indicazione “Casa di Cura Privata” ex art. 51 legge 12 febbraio 1968 n. 132 ed è fatto divieto di usare l’aggettivo internazionale».
    - Art. 51, comma 3, legge 12 febbraio 1968, n. 132 (“Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera”). A norma dell’art. 4, comma 10, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall’art. 5, comma 1, ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (15)(15)
    - Art. 13, d.l. 30 settembre 2003, n. 269 (“Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici”), convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326.
    - Art. 13, d.l. 30 settembre 2003, n. 269 (“Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici”), convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326.
    (16)(16)
    - Art. 9, comma 1, legge 23 luglio 2009, n. 99 (“Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”).
    - Art. 9, comma 1, legge 23 luglio 2009, n. 99 (“Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”).
    (17)(17)
    - Art. 2, comma 2, D.M. (Ministero dell’economia e delle finanze) 5 aprile 2012, n. 66 (“Regolamento di disciplina dei requisiti patrimoniali e di indipendenza delle società di consulenza finanziaria, nonché dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali delle società di consulenza finanziaria”).
    - Art. 2, comma 2, D.M. (Ministero dell’economia e delle finanze) 5 aprile 2012, n. 66 (“Regolamento di disciplina dei requisiti patrimoniali e di indipendenza delle società di consulenza finanziaria,...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (18)(18)
    - Art. 2515 c.c.
    - Art. 2515 c.c.
    (19)(19)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. M.A.9, Regole per la composizione della denominazione - 1° pubbl. 9/05: «Pur non essendo espressamente previsto dall’art. 2521 c.c., il necessario coordinamento con la più generale previsione di cui all’art. 2515 c.c. fa ritenere che nella denominazione delle società cooperative deve essere ricompresa solo tale specifica indicazione (società cooperativa), mentre non è necessario indicarvi né il “livello” di mutualità che la caratterizza (prevalente oppure no), né la disciplina di riferimento (s.p.a. oppure s.r.l.), né il regime di responsabilità dei soci, che ormai è, in ogni caso, esclusivamente limitata».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Studio d’Impresa n. 5306/I, Le cooperative nella riforma del diritto societario. Analisi di alcuni aspetti controversi, in CNN Notizie del 2.11.2004: «[…] Ora, sembra che la cooperativa, qualunque forma organizzativa adotti, rimanga comunque - quantomeno sotto il profilo in considerazione - un tipo unitario, caratterizzato dall’identica regola della responsabilità limitata. A ciò si aggiunga che - stante la totale equiparazione delle due tipologie di partecipazioni sociali (azioni e quote di società cooperativa) sotto il profilo della disciplina della relativa circolazione (art. 2530 c.c.) - non esiste neanche, per i terzi, un particolare interesse all’immediata individuazione di tale profilo nella denominazione sociale (che può comunque essere individuato mediante la lettura dello statuto, pubblicato nel registro delle imprese). Ne consegue, per concludere, che - a parte le prescrizioni delle leggi speciali, la denominazione della cooperativa deve contenere obbligatoriamente unicamente l’indicazione “società cooperativa”, senza altri elementi aggiuntivi […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. M.A.9, Regole per la composizione della denominazione - 1° pubbl. 9/05: «Pur non essendo espressamente previsto dall’...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (20)(20)
    - Art. 1, comma 3, legge 8 novembre 1991, n. 381 (“Disciplina delle cooperative sociali”).
    - Art. 1, comma 3, legge 8 novembre 1991, n. 381 (“Disciplina delle cooperative sociali”).
    (21)(21)
    - Art. 133, d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (“Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”).
    Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. C.A.3, Riserva di denominazione per le banche, 1° pubbl. 9/04: «I soggetti diversi dalle banche non possono utilizzare nella denominazione sociale le parole “banca”, “banco”, “credito”, “risparmio” e simili, a meno che la Banca d’Italia, ai sensi dell’art. 133 della legge bancaria, non autorizzi espressamente l’uso di dette parole».
    - Art. 133, d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (“Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”).
    Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. C.A.3, Riserv...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (22)(22)
    - L’art. 4, comma 3, d.lgs. 117/2017 concerne gli «enti religiosi civilmente riconosciuti».
    - L’art. 4, comma 3, d.lgs. 117/2017 concerne gli «enti religiosi civilmente riconosciuti».
    (23)(23)
    - Art. 12, d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (“Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”).
    - Art. 12, d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (“Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”).
    (24)(24)
    - Art. 37, d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (“Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”).
    - Art. 37, d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (“Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”).
    (25)(25)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. U.A.2, Impresa sociale: denominazione - ragione sociale, - 1° pubbl. 9/20: «La denominazione o la ragione sociale di una società commerciale o di una società cooperativa non sociale che si assoggetti alla disciplina dell’impresa sociale deve contenere tanto l’indicazione di “impresa sociale” quanto le indicazioni prescritte per il tipo di società nella quale l’impresa è costituita (“s.n.c. con il nome di uno o più soci”, “s.a.s. con il nome di almeno uno dei soci accomandatari”, “s.p.a.”, “s.a.p.a. con il nome di almeno uno dei soci accomandatari”, “s.r.l.”, o “società cooperativa”) […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. U.A.2, Impresa sociale: denominazione - ragione sociale, - 1° pubbl. 9/20: «La denominazione o la ragione sociale di ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (26)(26)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. U.A.2, Impresa sociale: denominazione - ragione sociale, - 1° pubbl. 9/20: «[…] all’impresa sociale non sembra estensibile l’obbligo di inserire nella denominazione l’indicazione di ente del Terzo settore o l’acronimo ETS, in quanto assorbito dalla necessità di “indicazione di «impresa sociale»” previsto dall’art. 6 del D.lgs. 112/2017. Tuttavia ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D.lgs. 117/2017 “Sono enti del Terzo settore … le imprese sociali …” e pertanto alle stesse non si applica il divieto di utilizzo dell’indicazione di ente del Terzo settore o dell’acronimo ETS. Consegue che la denominazione o ragione sociale dell’impresa sociale può contenere anche l’indicazione “Ente del terzo Settore” o l’acronimo “ETS”: tuttavia tale circostanza è una possibilità, non un obbligo […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. U.A.2, Impresa sociale: denominazione - ragione sociale, - 1° pubbl. 9/20: «[…] all’impresa sociale non sembra estens...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (27)(27)
    - Art. 133, d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (“Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”).
    - Art. 133, d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (“Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”).
    (28)(28)
    - Art. 133, d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (“Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”).
    - Art. 133, d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (“Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”).
    (29)(29)
    - Art. 32, d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (“Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”).
    - Art. 32, d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (“Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”).
    (30)(30)
    - Art. 10, d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 (“Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale”). Per l’abrogazione del predetto art. 10, d.lgs. 460/1997, cfr. l’art. 102, comma 2, lett. a), d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.
    - Art. 10, d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 (“Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale”). Per l’abrogazione del predetto ar...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (31)(31)
    - Art. 30, d.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 (“Codice della protezione civile”).
    - Art. 30, d.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 (“Codice della protezione civile”).
    (32)(32)
    - Art. 133, d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (“Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”).
    Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. C.A.3, Riserva di denominazione per le banche, 1° pubbl. 9/04: «I soggetti diversi dalle banche non possono utilizzare nella denominazione sociale le parole “banca”, “banco”, “credito”, “risparmio” e simili, a meno che la Banca d’Italia, ai sensi dell’art. 133 della legge bancaria, non autorizzi espressamente l’uso di dette parole».
    - Art. 133, d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (“Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”).
    Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. C.A.3, Riserv...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (33)(33)
    - Art. 34, d.lgs. 28 febbraio 1998, n. 58 (“Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52”).
    - Art. 34, d.lgs. 28 febbraio 1998, n. 58 (“Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52”).
    (34)(34)
    - Art. 35-bis, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52”).
    - Art. 35-bis, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52”).
    (35)(35)
    - Art. 35-bis, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52”).
    - Art. 35-bis, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52”).
    (36)(36)
    - Art. 19, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52”).
    - Art. 19, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52”).
    (37)(37)
    - Art. 64, d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Il d.P.R. 207/2010 è stato abrogato dall’art. 217, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; per la normativa transitoria cfr. l’art. 216, d.lgs. 50/2016.
    - Art. 64, d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Il d.P.R. 207/2010 è stato abrogato dall’art. 217, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; per la normativa transitoria cfr. l’art. 216, d.lgs. 50/2016.
    (38)(38)
    - L’art. 2135 c.c. dispone quanto segue: «[I]. È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. [II]. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. [III]. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge».
    - L’art. 2135 c.c. dispone quanto segue: «[I]. È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. [II]....Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (39)(39)
    - Art. 2, d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99 (“Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della L. 7 marzo 2003, n. 38”).
    - Art. 2, d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99 (“Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettere d...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (40)(40)
    - Art. 2463, comma 2, c.c.
    - Art. 2463, comma 2, c.c.
    (41)(41)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 892-2013/I, Le nuove s.r.l., in CNN Notizie del 16.12.2013: «[…] A ciò si aggiunga che, come rilevato in dottrina, il legislatore non impone più (come avveniva in passato, con l’espressione “a capitale ridotto”) alcuna evidenza nella denominazione sociale della circostanza che la società abbia un capitale inferiore ai 10.000 euro […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 892-2013/I, Le nuove s.r.l., in CNN Notizie del 16.12.2013: «[…] A ciò si aggiunga che, come rilevato in dottrina, il legislatore non impone p...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (42)(42)
    - Art. 2463-bis, comma 2, c.c.
    - Art. 2463-bis, comma 2, c.c.
    (43)(43)
    - Art. 5, comma 8, legge 8 agosto 1985, n. 443 (“Legge-quadro per l’artigianato”).
    - Art. 5, comma 8, legge 8 agosto 1985, n. 443 (“Legge-quadro per l’artigianato”).
    (44)(44)
    - Art. 1, comma 379, 3° cpv., legge 28 dicembre 2015, n. 208.
    Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. S.A.1, Società benefit – Natura, 1° pubbl. 9/19 - motivato 9/19: «Le Società Benefit di cui all’art. 1 commi da 376 a 384 della L. 28.12.2015 n. 208 non costituiscono un genere autonomo con causa propria, ma appartengono alle società tipiche disciplinate dai titoli V e VI del libro V del codice civile. A ciò consegue che le stesse sono soggette integralmente alla disciplina legale del modello societario prescelto, salve unicamente le integrazioni espressamente previste dalla normativa speciale in relazione alle finalità, ulteriori rispetto allo scopo della divisione degli utili, di beneficio comune a favore di determinati soggetti e ambiti».
    - Art. 1, comma 379, 3° cpv., legge 28 dicembre 2015, n. 208.
    Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. S.A.1, Società benefit – Natura, 1° pubbl. 9/19 - motivato...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (45)(45)
    - Art. 1, Regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio del 22 luglio 2003, relativo allo statuto della Società cooperativa europea (SCE).
    - Art. 1, Regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio del 22 luglio 2003, relativo allo statuto della Società cooperativa europea (SCE).
    (46)(46)
    - Art. 5, Regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio del 22 luglio 2003, relativo allo statuto della Società cooperativa europea (SCE).
    - Art. 5, Regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio del 22 luglio 2003, relativo allo statuto della Società cooperativa europea (SCE).
    (47)(47)
    - Art. 11, commi 1 e 2, Regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio dell’8 ottobre 2001, relativo allo statuto della Società europea (SE).
    - Art. 11, commi 1 e 2, Regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio dell’8 ottobre 2001, relativo allo statuto della Società europea (SE).
    (48)(48)
    - Art. 1, comma 1, lett. i-quater), d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52”).
    - Art. 1, comma 1, lett. i-quater), d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 199...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (49)(49)
    - Art. 35-undecies, comma 1-ter, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52”).
    - Art. 35-undecies, comma 1-ter, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (50)(50)
    - Art. 2453 c.c.
    - Art. 2453 c.c.
    (51)(51)
    - Art. 2314, comma 1, c.c.
    - Art. 2314, comma 1, c.c.
    (52)(52)
    - Art. 2487-bis, comma 2, c.c.
    Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. J.A.1, Art. 2487 bis, comma 2, c.c., 1° pubbl. 9/04: «In caso di società in liquidazione l’indicazione “società in liquidazione” prescritta dall’art. 2487 bis c.c. non deve rientrare nella denominazione, posto che la norma in oggetto impone che detta indicazione debba essere semplicemente aggiunta alla denominazione sociale, e pertanto non deve essere modificato lo statuto al riguardo».
    - Art. 2487-bis, comma 2, c.c.
    Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. J.A.1, Art. 2487 bis, comma 2, c.c., 1° pubbl. 9/04: «In caso di società in liquidazione ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (53)(53)
    - Art. 2292 c.c.
    - Art. 2292 c.c.
    (54)(54)
    - Art. 2326 c.c.
    - Art. 2326 c.c.
    (55)(55)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 52-2011/I, Modifica della ragione sociale di società semplice, in CNN Notizie del 26.5.2011: «Si chiede se sia ricevibile un atto modificativo di società semplice con il quale nella ragione sociale di una società semplice dovrebbero essere eliminati i nomi e cognomi dei soci; in sintesi nella ragione sociale della società semplice si vorrebbe venisse indicato solo il nome della società, senza alcuna menzione del nome dei soci. Al riguardo occorre ricordare come, nella disciplina codicistica, manchi qualsiasi riferimento al nome o alla denominazione della società semplice, a differenza di quel che avviene, per le s.n.c., con l’art. 2292, c.c., che impone l’indicazione del nome e cognome di almeno uno dei soci nella ragione sociale. Se ne è dedotto come - pur sussistendo anche per la società semplice un diritto ad utilizzare un “nome” - esso può essere liberamente formato, senza, cioè, la necessaria indicazione del nome di uno dei soci […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 52-2011/I, Modifica della ragione sociale di società semplice, in CNN Notizie del 26.5.2011: «Si chiede se sia ricevibile un atto modificativ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (56)(56)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. Q.A.3, Denominazione o ragione sociale di s.t.p., 1° pubb. 9/13 - motivato 9/13, per la «[…] “società semplice”, […] la legge non prescrive l’indicazione del rapporto sociale».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. Q.A.3, Denominazione o ragione sociale di s.t.p., 1° pubb. 9/13 - motivato 9/13, per la «[…] “società semplice”, […] ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (57)(57)
    - Art. 6, comma 1, d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 (“Attuazione dell’articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo”).
    - Art. 6, comma 1, d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 (“Attuazione dell’articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionist...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (58)(58)
    - Art. 10, legge 12 novembre 2011, n. 183 (“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilità 2012)”).
    - Art. 10, legge 12 novembre 2011, n. 183 (“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilità 2012)”).
    (59)(59)
    - Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Circolare n. 32/IR del 12.7.2013, La nuova disciplina delle società tra professionisti: «[…] Considerato, in ogni caso, che si tratta di società costituite per l’esercizio di un’attività professionale tenute all’osservanza delle regole deontologiche e del precetto che impone il rispetto del decoro nell’esercizio della professione, andranno adoperate particolari cautele nella formulazione della denominazione sociale tramite l’impiego di formule di fantasia […]».
    - Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Circolare n. 32/IR del 12.7.2013, La nuova disciplina delle società tra professionisti: «[…] Considerato, in ogni caso, che ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (60)(60)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. Q.A.3, Denominazione o ragione sociale di s.t.p., 1° pubb. 9/13 - motivato 9/13: «[…] Sulla base della prassi e della giurisprudenza dominanti in tema di ragione e denominazione sociale dei modelli societari contenuti nei Titoli V e VI del Libro V del Codice Civile, per le quali le medesime possono essere indicate anche solo in sigla, è da ritenere che anche l’indicazione di “società tra professionisti” possa essere espressa solamente in sigla (s.t.p.)».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. Q.A.3, Denominazione o ragione sociale di s.t.p., 1° pubb. 9/13 - motivato 9/13: «[…] Sulla base della prassi e della...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (61)(61)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. Q.A.3, Denominazione o ragione sociale di s.t.p., 1° pubb. 9/13 - motivato 9/13: «[…] La denominazione o la ragione sociale di una s.t.p. devono contenere l’indicazione “società tra professionisti”. L’indicazione “società tra professionisti”, o la sua sigla, non è sostitutiva dell’ulteriore precisazione del modello societario prescelto (s.n.c, s.a.s., s.r.l., s.a.p.a., s.p.a., s.coop.) pertanto tale indicazione dovrà essere aggiunta a quella del modello adottato».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. Q.A.3, Denominazione o ragione sociale di s.t.p., 1° pubb. 9/13 - motivato 9/13: «[…] La denominazione o la ragione s...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (62)(62)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 224-2014/I, Società tra professionisti - questioni applicative ad un anno dall’entrata in vigore, in CNN Notizie del 14.4.2014: «[…] L’indicazione “società tra professionisti”, o la sua sigla, non è sostitutiva dell’ulteriore precisazione del modello societario prescelto (s.n.c, s.a.s., s.r.l., s.a.p.a., s.p.a., s.coop.) e, pertanto, tale indicazione dovrà essere aggiunta a quella del modello adottato. Nonostante la norma si riferisca alla denominazione sociale, che è espressamente prevista per le società di capitali, tale disposizione sembra doversi applicare anche alla ragione sociale delle società di persone, la quale è tuttavia soggetta a regole diverse, in quanto è richiesta la necessaria indicazione del nome di uno dei soci illimitatamente responsabili. Appare, a tal fine, possibile escludere che il legislatore abbia voluto derogare al principio sancito dagli artt. 2292 e 2314 c.c., e, pertanto, nel caso in cui la società tra professionisti sia costituita nelle forme della s.n.c. o della s.a.s., la “denominazione sociale” conterrà, oltre all’indicazione di società tra professionisti, anche quella del nome di uno o più soci illimitatamente responsabili […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 224-2014/I, Società tra professionisti - questioni applicative ad un anno dall’entrata in vigore, in CNN Notizie del 14.4.2014: «[…] L’indicaz...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (63)(63)
    - Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Circolare n. 32/IR del 12.7.2013, La nuova disciplina delle società tra professionisti: «[…] Sembra consentito, dunque, l’impiego di formule di fantasia nella denominazione sociale e non sembra richiesto il necessario inserimento dei nomi dei soci professionisti nella ragione sociale».
    - Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Circolare n. 32/IR del 12.7.2013, La nuova disciplina delle società tra professionisti: «[…] Sembra consentito, dunque, l’im...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (64)(64)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. Q.A.3, Denominazione o ragione sociale di s.t.p., 1° pubb. 9/13 - motivato 9/13: «[…] una s.t.p. che adotti il modello della società semplice potrà […] recare l’indicazione nella ragione sociale unicamente della dizione “società tra professionisti” senza aggiungere quella di “società semplice”, in quanto per tale tipo la legge non prescrive l’indicazione del rapporto sociale».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. Q.A.3, Denominazione o ragione sociale di s.t.p., 1° pubb. 9/13 - motivato 9/13: «[…] una s.t.p. che adotti il modell...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (65)(65)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 224-2014/I, Società tra professionisti - questioni applicative ad un anno dall’entrata in vigore, in CNN Notizie del 14.4.2014: «[…] Nel caso di società multiprofessionale, non è necessaria l’enunciazione nella denominazione delle singole attività professionali svolte. Nulla vieta, però, l’indicazione nella denominazione dell’espressione “STP multiprofessionale” […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 224-2014/I, Società tra professionisti - questioni applicative ad un anno dall’entrata in vigore, in CNN Notizie del 14.4.2014: «[…] Nel caso ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (66)(66)
    - Art. 2250, comma 4, c.c.
    Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. C.A.4, Società unipersonale, 1° pubbl. 9/04: «In caso di società con unico socio l’indicazione “società unipersonale” ovvero “società con unico socio” prescritta dall’art. 2250 c.c. non deve rientrare nella denominazione ma va semplicemente aggiunta alla denominazione, e pertanto non deve essere modificato lo statuto al riguardo».
    Massima del Tribunale di Milano (dettata ante legge 340/2000, recante soppressione dell’omologa degli atti societari) riferita a Trib. Bologna, 27 febbraio 1996, in Riv. not., 1997, 1343: «è omologabile l’atto costitutivo di una s.r.l. unipersonale anche se nella denominazione sociale non compaiono né le generalità del socio fondatore né la caratteristica della unicità di appartenenza del capitale sociale».
    - Art. 2250, comma 4, c.c.
    Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. C.A.4, Società unipersonale, 1° pubbl. 9/04: «In caso di società con unico socio l’indicazion...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (67)(67)
    - Art. 10, comma 1, d.l. 1° ottobre 1973, n. 580 (“Misure urgenti per l’Università”), convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766.
    - Art. 10, comma 1, d.l. 1° ottobre 1973, n. 580 (“Misure urgenti per l’Università”), convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766.
    (1)(1)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. G.A.8, Congruità del capitale in relazione all’oggetto, 1° pubbl. 9/04: «In sede di controllo di legittimità di un atto costitutivo o di uno statuto di società da parte del notaio non è possibile effettuare alcuna valutazione circa la congruità del capitale sociale rispetto all’oggetto poiché tale valutazione sarebbe necessariamente di merito e non di legittimità».
    Massima del Tribunale di Milano (dettata ante legge 340/2000, recante soppressione dell’omologa degli atti societari), riferita a App. Milano, 13 luglio 1996, in Riv. Not., 1996, 1524: «esula dal controllo di legalità “estrinseca”, demandato al giudice dell’omologazione il sindacato, che sarebbe di merito, circa l’adeguatezza o meno del capitale rispetto all’oggetto sociale».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. G.A.8, Congruità del capitale in relazione all’oggetto, 1° pubbl. 9/04: «In sede di controllo di legittimità di un at...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Massima del Tribunale di Milano (dettata ante legge 340/2000, recante soppressione dell’omologa degli atti societari), riferita alle massime della “Commissione di studio per uniformare la giurisprudenza in materia di omologa di atti societari nel Triveneto”, 1998, 20: «non è ammissibile la previsione nell’oggetto dell’affitto dell’unica azienda sociale. Tale attività, che non può costituire il fine della società, è comunque ammissibile in concreto purché finalizzata al raggiungimento dell’oggetto sociale».
    - Massima del Tribunale di Milano (dettata ante legge 340/2000, recante soppressione dell’omologa degli atti societari), riferita alle massime della “Commissione di studio per uniformare la giurisprud...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Massima del Tribunale di Milano (dettata ante legge 340/2000, recante soppressione dell’omologa degli atti societari), riferita alle massime della “Commissione di studio per uniformare la giurisprudenza in materia di omologa di atti societari nel Triveneto”, 1998, 21: «l’attività di gestione intesa come mero godimento di uno o più beni non può essere oggetto di alcun tipo di società. Tuttavia l’affitto a terzi di tutti, di alcuni o dell’unico bene (mobile o immobile) di proprietà della società, non integrando un mero godimento ma costituendo un’attività economica volta alla produzione di un utile, può legittimamente costituire oggetto di una società».
    - Massima del Tribunale di Milano (dettata ante legge 340/2000, recante soppressione dell’omologa degli atti societari), riferita alle massime della “Commissione di studio per uniformare la giurisprud...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (4)(4)
    - Massima del Tribunale di Milano (dettata ante legge 340/2000, recante soppressione dell’omologa degli atti societari), in Riv. Not., 1989, 280, riferita a App. Milano, 12 ottobre 1965, in Riv. dir. comm., 1966, II, 260: «il solo scopo di godimento di una o più cose non è sufficiente a dar luogo ad un rapporto societario; pertanto non può essere omologata la deliberazione assembleare di una società a responsabilità limitata che disponga la trasformazione della società stessa in una società semplice, avente per scopo il godimento e l’amministrazione del patrimonio sociale»; e a Cass., 7 agosto 1982, n. 4446, in Società, 1983, 49, secondo cui «in tema di differenza tra società e comunione, nella quale comunque si verifica un conferimento di beni, o il fenomeno di una massa di beni comuni, rileva la prevalenza nella comunione dell’elemento statico e nella società di quello dinamico, nel senso che i beni sui quali cade la comunione sono direttamente oggetto di godimento, secondo la destinazione loro propria, mentre nella società sono strumento per il compimento di un’attività i cui utili saranno poi ripartiti tra le parti».
    - Massima del Tribunale di Milano (dettata ante legge 340/2000, recante soppressione dell’omologa degli atti societari), in Riv. Not., 1989, 280, riferita a App. Milano, 12 ottobre 1965, in Riv. dir. ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (5)(5)
    - Cass., 8 settembre 2016, n. 17761, in Ced Cassazione, rv. 641173: «Ai fini della valutazione della pertinenza di un atto degli amministratori di una società di capitali all’oggetto sociale, e della conseguente efficacia dello stesso ai sensi dell’art. 2384 c.c., il criterio da seguire è quello della strumentalità, diretta o indiretta, dell’atto rispetto all’oggetto sociale, inteso come la specifica attività economica (di produzione o scambio di beni o servizi) concordata dai soci nell’atto costitutivo in vista del perseguimento dello scopo di lucro proprio dell’ente. Non sono invece sufficienti, al predetto fine, né il criterio della astratta previsione, nello statuto, del tipo di atto posto in essere (la cui elencazione non potrebbe mai essere completa, data la serie infinita di atti, di vario tipo, funzionali all’esercizio di una determinata attività, né assicurando l’espressa previsione statutaria di un atto tipico che lo stesso sia, in concreto, rivolto allo svolgimento di quella attività), né il criterio della conformità dell’atto all’interesse della società (in quanto l’oggetto sociale costituisce, ai sensi dell’art. 2384 c.c., un limite al potere rappresentativo degli amministratori, i quali non possono perseguire l’interesse della società operando indifferentemente in qualsiasi settore economico, ma devono rispettare la scelta del settore in cui rischiare il capitale fatta dai soci nell’atto costitutivo)».
    - Cass., 8 settembre 2016, n. 17761, in Ced Cassazione, rv. 641173: «Ai fini della valutazione della pertinenza di un atto degli amministratori di una società di capitali all’oggetto sociale, e della ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (6)(6)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 210-2009/I, Società di persone, estraneità dell’atto all’oggetto sociale e conflitto di interessi, in CNN Notizie del 26.11.2009: «[…] Con riguardo al profilo di estraneità dell’operazione programmata rispetto all’oggetto sociale, è da rilevare che sia la dottrina sia la giurisprudenza prescindono, nella valutazione delle singole attività, da una visione formalistica: la possibilità di ricomprendere un atto nell’oggetto sociale non dipende, cioè, dal semplice fatto che esso sia espressamente contemplato nella clausola dell’atto costitutivo che definisce l’ambito operativo della società, bensì dalla concreta aderenza dell’atto in questione all’attività commerciale per il cui svolgimento la società è stata costituita (sul punto, […] Cass., 14 maggio 1999, n. 4774, in Giur. Comm., 2001, 50; App. Roma, 22 febbraio 1996, in Foro it., 1997, I, 1612; Cass. 15 giugno 2000, n. 8159, in Giur. Comm., 2002, II, 34; Trib. Roma, 10 gennaio 2001, in Soc., 2001, 1256). Alla valutazione di estraneità di un atto rispetto all’oggetto sociale può giungersi, dunque, solo a seguito di un accertamento di merito, che comunque non compete al notaio […]».
    Consiglio Notarile di Roma, Massima n. 9, Limiti al potere di rappresentanza dell’organo amministrativo, luglio 2013: «É vigente nel nostro ordinamento un sistema in cui qualsiasi limitazione al potere rappresentativo degli amministratori, anche se pubblicata, è inopponibile ai terzi. […] l’ormai lata estensione dei poteri gestori e rappresentativi sembra escludere, in linea di principio, ogni dovere del notaio rogante di effettuare una qualsivoglia verifica sull’inerenza dell’atto all’oggetto sociale. Si tratta del resto di un’indagine di fatto impossibile, poiché qualsiasi atto può in astratto, sia pure in modo mediato ed indiretto, essere finalizzato alla realizzazione degli scopi societari. D’altro canto, la ricorrenza dell’estraneità dell’operazione all’oggetto sociale può essere ravvisata solo a posteriori, sulla base della valutazione non già di un singolo atto, ma di una complessa ed articolata attività […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 210-2009/I, Società di persone, estraneità dell’atto all’oggetto sociale e conflitto di interessi, in CNN Notizie del 26.11.2009: «[…] Con ri...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (7)(7)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 210-2009/I, Società di persone, estraneità dell’atto all’oggetto sociale e conflitto di interessi, in CNN Notizie del 26.11.2009: «[…] Il limite dell’oggetto sociale, secondo l’opinione dominante, tutela esclusivamente un interesse dei soci: l’argomento secondo il quale non sussiste un interesse protetto dei creditori sociali al riguardo, già sostenuto in ambito di società per azioni […], vale a maggior ragione per le società personali, ove i creditori stessi possono sempre contare sulla responsabilità personale illimitata di almeno uno dei soci […]. L’atto estraneo all’oggetto sociale potrà essere preventivamente autorizzato dai soci, o ratificato successivamente, secondo le regole dettate per le modificazioni dell’atto costitutivo, ex art. 2252 cod. civ. […]. Ricorrendone le condizioni, i creditori potrebbero eventualmente tutelarsi esperendo l’azione revocatoria (ex art. 2901 cod. civ.) […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 210-2009/I, Società di persone, estraneità dell’atto all’oggetto sociale e conflitto di interessi, in CNN Notizie del 26.11.2009: «[…] Il lim...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (8)(8)
    - Cass., 19 marzo 2015, n. 5522, in Rep. Foro It., 2015, voce Società, n. 338: «In tema di società di capitali, l’eccedenza dell’atto rispetto ai limiti dell’oggetto sociale, ovvero il suo compimento al di fuori dei poteri conferiti, non integra un’ipotesi di nullità, ma, al più, di inefficacia e di opponibilità nei rapporti con i terzi e, posto che è rimesso alla società, e solo ad essa, respingere gli effetti dell’atto, deve correlativamente essere riconosciuto alla società il potere di assumere ex tunc quegli effetti, attraverso la ratifica, ovvero di farli preventivamente propri, attraverso una delibera autorizzativa, capace di rimuovere i limiti del potere rappresentativo dell’amministratore; ne deriva che ogni questione relativa alla estraneità dell’atto compiuto dall’amministratore rispetto all’oggetto sociale è da ritenersi irrilevante a seguito e per effetto dell’adozione di una delibera di autorizzazione preventiva adottata dalla società, posto che tale delibera impegna la società rispetto ad una condotta esecutiva e conforme dell’organo di gestione, sia essa idonea o meno rispetto al perseguimento dell’oggetto sociale».
    Cass., 21 settembre 2015, n. 18449, in Giur. It., 2016, 5, con nota di Occelli: «La capacità giuridica delle società, in mancanza di specifiche limitazione stabilite dalla legge, è generale, sicché possono porre in essere qualsiasi atto o rapporto giuridico, inclusa la donazione, ancorché esuli od ecceda od, anche, tradisca lo scopo lucrativo perseguito, dovendosi ritenere che l’oggetto sociale costituisca solamente un limite al potere deliberativo e rappresentativo degli organi societari, la cui violazione non determina la nullità dell’atto, né la sua inefficacia, ma, eventualmente, la responsabilità degli amministratori che lo hanno compiuto».
    - Cass., 19 marzo 2015, n. 5522, in Rep. Foro It., 2015, voce Società, n. 338: «In tema di società di capitali, l’eccedenza dell’atto rispetto ai limiti dell’oggetto sociale, ovvero il suo compimento ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (9)(9)
    - Consiglio Notarile di Roma, Massima n. 9, Limiti al potere di rappresentanza dell’organo amministrativo, luglio 2013: «a stretto rigore risulta tecnicamente pleonastico, anche se ovviamente non errato, elencare nell’oggetto statutario tutte le attività strumentali al conseguimento allo scopo sociale. Si tratta infatti di attività che la società può in ogni caso realizzare, a prescindere dalla riproduzione di quella che ormai è diventata una clausola di stile, la quale viene pertanto introdotta nella prassi per mere ragioni di opportunità».
    Cass., 25 febbraio 2009, n. 4579, in Giust. Civ., 2010, I, 1497: «La conformità di un determinato atto di gestione all’oggetto sociale non va ricercata nella formulazione letterale di questo, giacché l’elencazione statutaria di atti tipici non potrebbe mai essere completa, data la serie infinita di atti di vario tipo che possono essere funzionali all’esercizio di una determinata attività, quanto piuttosto nella diretta o indiretta strumentalità dell’atto alla realizzazione delle finalità per le quali la società è stata costituita».
    Massima del Tribunale di Milano (dettata ante legge 340/2000, recante soppressione dell’omologa degli atti societari), riferita a App. Torino, 9 febbraio 1993, in Riv. Not., 1993, 425: «è consentita la previsione nell’atto costitutivo dello svolgimento di operazioni finanziarie, industriali, commerciali, strumentali alla realizzazione dell’oggetto sociale».
    - Consiglio Notarile di Roma, Massima n. 9, Limiti al potere di rappresentanza dell’organo amministrativo, luglio 2013: «a stretto rigore risulta tecnicamente pleonastico, anche se ovviamente non erra...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (10)(10)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 79-2014/I, Oggetto sociale: attività di intermediazione assicurativa e collocamento di prodotti finanziari; clausola su operazioni strumentali, in CNN Notizie del 21.7.2014: «[…] La prassi tendente alla dilatazione della clausola dell’oggetto sociale, sorta al fine di contrastare le possibili eccezioni di estraneità si è rivelata, in concreto, inidonea allo scopo […]. Dunque, a prescindere dalla presenza della clausola in discorso, non vi è dubbio che la società possa compiere qualsiasi operazione economica che si riveli idonea ai fini dell’attuazione dell’oggetto sociale; come, del resto, dalla previsione esplicita di una tipologia di atti non deriva, automaticamente, la loro inerenza rispetto all’attività svolta. Comunque, la previsione di una clausola siffatta, per quanto superflua, non può dirsi illegittima; e dunque se i soci fondatori ne richiedono l’inserimento nell’atto costitutivo, si potrà assecondare tale istanza […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 79-2014/I, Oggetto sociale: attività di intermediazione assicurativa e collocamento di prodotti finanziari; clausola su operazioni strumental...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (11)(11)
    - Massima del Tribunale di Milano (dettata ante legge 340/2000, recante soppressione dell’omologa degli atti societari) riferita a Trib. Bologna, 30 gennaio 1996, in Riv. Not., 1997, 1335: «non è omologabile l’atto costitutivo di società di capitali per la previsione, nell’oggetto sociale, della “stipulazione di contratti di prestito di lavoratori” trattandosi di attività - allo stato - contra legem, dunque non inseribile, nemmeno sotto condizione della sua introduzione futura in via normativa, potendo la descrizione delle operazioni adottabili dagli organi gestori in esecuzione del programma sociale solo riferirsi ad attività lecite, determinate e possibili; la mera enunciazione formale del rispetto delle preclusioni legislative puntualmente delimitanti il compimento di determinate attività (per divieto assoluto o riserva legale) osta, inoltre, alla necessaria normale ricognizione diretta e positiva dell’oggetto sociale primario, dovendo innanzitutto concorrere alla sua fissazione una tecnica descrittiva improntata al criterio della determinatezza e facile riconoscibilità anche in capo ai terzi e non potendosi in via preponderante attribuire forza delimitativa al sistematico ricorso alle espressioni generiche di “salvezza” dei citati disposti normativi specializzanti i divieti».
    - Massima del Tribunale di Milano (dettata ante legge 340/2000, recante soppressione dell’omologa degli atti societari) riferita a Trib. Bologna, 30 gennaio 1996, in Riv. Not., 1997, 1335: «non è omol...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (12)(12)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. A.A.15, Legittimità delle clausole che prevedono lo svolgimento di una attività economica con criteri diversi da quello del massimo profitto - 1° pubb. 9/22: «Nel nostro ordinamento non sussiste alcuna disposizione […] che imponga agli amministratori di società lucrative di attuare l’oggetto sociale avendo riguardo al solo interesse dei soci alla massimizzazione dei profitti. […] sono legittime le clausole dell’atto costitutivo/statuto che […] dettano specifiche regole etiche e/o di sostenibilità che devono essere rispettate nella gestione della società, anche a scapito della massimizzazione dei profitti e della efficienza produttiva. È così ad esempio possibile prevedere che la società debba applicare ai propri lavoratori trattamenti più favorevoli rispetto a quelli di mercato o che debba adottare procedure produttive che generino un impatto ambientale inferiore rispetto a quello ammesso dalle leggi o regolamenti vigenti. Dette clausole integrano […] una modalità di perseguimento del fine di lucro senza aggiungere ad esso un ulteriore fine di utilità sociale […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. A.A.15, Legittimità delle clausole che prevedono lo svolgimento di una attività economica con criteri diversi da quel...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (13)(13)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. J.A.5, Modifica dell’oggetto conseguito o divenuto impossibile, 1° pubbl. 9/04: «La deliberazione dell’assemblea dei soci di una società di capitali che, convocata senza indugio, modifica l’oggetto sociale già conseguito o divenuto impossibile a conseguirsi, non comporta revoca dello stato di liquidazione: pertanto produce effetti sin dalla sua iscrizione al registro delle imprese senza necessità del decorso del termine di 60 giorni prescritto dall’art. 2487 ter, secondo comma, c.c.».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. J.A.5, Modifica dell’oggetto conseguito o divenuto impossibile, 1° pubbl. 9/04: «La deliberazione dell’assemblea dei ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (14)(14)
    - Cass., 2 novembre 2015, n. 22349, in Consiglio Nazionale del Notariato, Rassegna novità giurisprudenziali, in CNN Notizie del 12.11. 2015: «[…] Nella sola ipotesi di deliberazioni “che modificano l’oggetto sociale prevedendo attività illecite o impossibili”, l’articolo 2379, co. 1, seconda parte, consente, invero, l’impugnazione della delibera senza limiti di tempo e il rilievo d’ufficio della nullità da parte del giudice, del pari senza limiti di tempo».
    - Cass., 2 novembre 2015, n. 22349, in Consiglio Nazionale del Notariato, Rassegna novità giurisprudenziali, in CNN Notizie del 12.11. 2015: «[…] Nella sola ipotesi di deliberazioni “che modificano l’...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (15)(15)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 21-2014/I, S.r.l. e assunzione di partecipazioni - esclusività dell’oggetto e limiti per la controllante, in CNN Notizie del 7.7.2014: «[…] Ad avviso di chi scrive, non si può accogliere la tesi che ravvisa nella competenza di cui all’art. 2479 cod. civ. una limitazione legale al potere di rappresentanza degli amministratori, e pertanto non si può ritenere sussistente (soprattutto alla luce dei principi di cui alla Prima Direttiva in materia societaria) in capo al terzo - e tanto meno in capo al notaio - l’onere di accertare quale sia il complessivo assetto della società e quale rilievo abbia, nei confronti di questo assetto, una determinata operazione, così da poter giungere ad una valutazione sulla idoneità o meno della stessa a comportare una modificazione sostanziale dell’oggetto sociale […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 21-2014/I, S.r.l. e assunzione di partecipazioni - esclusività dell’oggetto e limiti per la controllante, in CNN Notizie del 7.7.2014: «[…] A...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (16)(16)
    - Massima del Tribunale di Milano (dettata ante legge 340/2000, recante soppressione dell’omologa degli atti societari) riferita a Trib. Udine, 5 agosto 1996, in Dir. fall., 1996, 1143: «non può essere omologato l’atto costitutivo di una società cooperativa se l’oggetto sociale è indicato in maniera confusa e sintatticamente incomprensibile».
    - Massima del Tribunale di Milano (dettata ante legge 340/2000, recante soppressione dell’omologa degli atti societari) riferita a Trib. Udine, 5 agosto 1996, in Dir. fall., 1996, 1143: «non può esser...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (17)(17)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. VI, Specificità dell’oggetto sociale (art. 2328 c.c.), 8 maggio 2001: «L’obbligo di indicare nell’atto costitutivo l’oggetto sociale (art. 2328, comma 1, n. 3, e art. 2475, comma 1, n. 3, c.c.) implica che tale indicazione debba avvenire in modo specifico e non generico. La specificità normalmente risulta dalla individuazione congiunta del settore economico in cui la società intende operare (produzione e/o scambio o prestazione di servizi) e dalla specificazione dei settori merceologici di riferimento».
    Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. G.A.8, Congruità del capitale in relazione all’oggetto, 1° pubbl. 9/04: «Nella costituzione delle società va indicato l’oggetto in modo che risulti determinato. In particolare è necessario specificare l’attività prescelta (commerciale, industriale, finanziaria, agricola, prestazione di servizi, ecc.) ed eventualmente i settori merceologici interessati».
    Massima del Tribunale di Milano (dettata ante legge 340/2000, recante soppressione dell’omologa degli atti societari), riferita a Trib. Roma, 14 dicembre 1977, in Giur. Comm., 1978, II, 738: «ha oggetto indeterminato l’atto costitutivo che preveda, accanto ad un’attività principale, un elenco, pressoché illimitato, di altre attività, totalmente eterogenee tra loro».
    Massima del Tribunale di Milano (dettata ante legge 340/2000, recante soppressione dell’omologa degli atti societari), riferita a App. Genova, 24 giugno 1988, in Giur. It., 1988, 623: «è possibile l’indicazione di un oggetto sociale plurimo, purché sia analiticamente enunciato il settore di intervento e con il solo limite che la pluralità dei settori merceologici non deve essere talmente vasta, diversificata ed eterogenea, da rendere priva di significato la sua stessa indicazione».
    Massima del Tribunale di Milano (dettata ante legge 340/2000, recante soppressione dell’omologa degli atti societari), riferita a Trib. Bologna, 8 marzo 1995, in Società, 1995, 1230: «non è omologabile l’atto costitutivo di società a responsabilità limitata per la previsione di un oggetto sociale in cui si enunci una serie ampia di attività ovvero si adottino clausole omnicomprensive tali da precludere l’individuazione in concreto della volontà dei soci, risolvendosi tali formule in una delega sostanziale all’arbitrio degli amministratori circa la concreta determinazione dell’oggetto sociale stesso; la eterogeneità (cioè la pluralità degli oggetti) non può invero eludere la necessità di una chiara, ancorché plurima, selezione dei settori economici (dello scambio o della produzione) in cui l’ente potrà operare; non sono conseguentemente legittime clausole quali, ad esempio, la gestione di servizi, produzione e commercio di ogni prodotto per cui [si] ottengano le relative autorizzazioni di legge, la intermediazione per prodotti industriali e/o commerciali, commercio all’ingrosso di prodotti industriali, produzione e vendita di beni mobili, commercio di altri prodotti, stante la loro indeterminatezza; parimenti non sono legittime le formule rinvianti ab externo a tabelle merceologiche di fonte normativa non primaria e determinazione mutevole».
    Massima del Tribunale di Milano (dettata ante legge 340/2000, recante soppressione dell’omologa degli atti societari), riferita a Orientamenti del Tribunale di Brescia, 1992-1997: «l’oggetto sociale deve essere sufficientemente determinato (si riportano a titolo di esempio alcune espressioni indicanti l’oggetto sociale reputate non sufficientemente determinate: “promuovere, attuare, esercitare imprese immobiliari, industriali e commerciali, sia in Italia che all’estero, svolgere qualsiasi attività in campo industriale ed immobiliare…”; “commercio di prodotti previsti dalle tabelle merceologiche in vigore”; “tutti i beni di consumo non alimentari”; “attività e valori della cooperazione”; “produzione e commercio di beni mobili”; “import export di materiali ferrosi, non ferrosi e materiali plastici…”; “attività di noleggio e affitto in genere”; “ogni altra attività”. L’eccessiva eterogeneità delle attività indicate può essere causa di indeterminatezza dell’oggetto sociale (ad esempio: “promozioni commerciali relative a materie prime, acquisto e vendita di immobili, aziende, tecniche di produzione, pianificazione aziendale in Italia e all’Estero…”)».
    Massima del Tribunale di Milano (dettata ante legge 340/2000, recante soppressione dell’omologa degli atti societari), riferita a App. Milano, 13 luglio 1996, in Riv. Not., 1996, 1524: «La clausola statutaria ove si prevede che la società possa compiere altresì ogni operazione commerciale e immobiliare ritenuta utile agli amministratori per il conseguimento degli scopi sociali non comporta indeterminatezza dell’oggetto, tali operazioni essendo solo mezzi per la realizzazione dell’oggetto medesimo. La pluralità di oggetti sociali è compatibile col requisito della determinatezza, purché tale pluralità non assuma caratteristiche di tale vastità ad onerosità da farli apparire mere denominazioni eterogenee prive di qualsivoglia legame ideale e della possibilità di individuare il fulcro dell’attività sociale».
    Massima tratta da pubblicazione edita dalla “Commissione di studio per uniformare la giurisprudenza in materia di omologa di atti societari nel Triveneto”, 1998, 20, secondo la quale «nella costituzione delle società va indicato l’oggetto in modo che risulti determinato. In particolare è necessario specificare l’attività prescelta (commerciale, industriale, finanziaria, agricola, prestazione di servizi, ecc.) e il o i settori merceologici interessati (anche con semplice rinvio ad una o più tabelle merceologiche). Sono comunque sempre ammissibili oggetti plurimi ed eterogenei, ritenendosi illegittimi solo quegli oggetti sociali di ampiezza tale da risultare in concreto indeterminati. Il commercio dei prodotti indicati in “tutte le tabelle merceologiche” deve quindi ritenersi lecito come oggetto sociale».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. VI, Specificità dell’oggetto sociale (art. 2328 c.c.), 8 maggio 2001: «L’obbligo di indicare nell’atto costitutivo l’oggetto sociale (art. 2328, comma 1, n. ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (18)(18)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 203-2009/I, Costituzione della società e indicazione dell’oggetto sociale, in CNN Notizie del 3.12.2010: «[…] Il legislatore, come ricordato, ha scelto di sanzionare soltanto la “mancanza di ogni indicazione”; al di là dell’ipotesi in cui sia del tutto assente la relativa clausola statutaria, possono essere ad essa equiparate anche quelle espressioni dalle quali risulti in concreto la mancanza di capacità connotative in capo alla formula adottata. In proposito, è stato osservato come “la mancata indicazione di almeno un’attività specificamente identificata valga ad integrare l’estremo della mancanza di ogni indicazione dell’oggetto sociale, con conseguente nullità della società”. Ciò comporta che il riferimento all’esercizio di una “attività economica”, di per sé già ricompresa nella nozione tipologica di società, ex art. 2247 cod. civ., pare risolversi nella “mancanza di ogni indicazione”. Del pari deve ritenersi insufficiente il riferimento ad una attività “commerciale” o “imprenditoriale”. E tuttavia, anche con riguardo a queste ipotesi sussistono opinioni contrastanti, e la questione non può dirsi pacifica: dunque, in concreto può rilevarsi non agevole stabilire in quali casi sia ravvisabile la nullità ex art. 2332 cod. civ. […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 203-2009/I, Costituzione della società e indicazione dell’oggetto sociale, in CNN Notizie del 3.12.2010: «[…] Il legislatore, come ricordato, ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (19)(19)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. VI, Specificità dell’oggetto sociale (art. 2328 c.c.), 8 maggio 2001: «La specificità [dell’oggetto sociale, N.d.A.] normalmente risulta dalla individuazione congiunta del settore economico in cui la società intende operare (produzione e/o scambio o prestazione di servizi) e dalla specificazione dei settori merceologici di riferimento».
    Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. G.A.2, Determinatezza dell’oggetto, 1° pubbl. 9/04: «Sono comunque sempre ammissibili oggetti plurimi ed eterogenei, ritenendosi illegittimi solo quegli oggetti sociali di ampiezza tale da risultare in concreto indeterminati. Il commercio di qualunque prodotto o bene deve quindi ritenersi lecito come oggetto sociale».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. VI, Specificità dell’oggetto sociale (art. 2328 c.c.), 8 maggio 2001: «La specificità [dell’oggetto sociale, N.d.A.] normalmente risulta dalla individuazione...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (20)(20)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. VI, Specificità dell’oggetto sociale (art. 2328 c.c.), 8 maggio 2001: «La specificità [dell’oggetto sociale, N.d.A.] normalmente risulta dalla individuazione congiunta del settore economico in cui la società intende operare (produzione e/o scambio o prestazione di servizi) e dalla specificazione dei settori merceologici di riferimento […] L’evoluzione dell’attività economica e le mutate esigenze e valutazioni del mondo economico hanno fatto però emergere attività la cui specificità risiede nel modo particolare in cui l’attività è posta in essere indipendentemente dal settore merceologico, che verrà scelto ex post […]».
    Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. G.A.2, Determinatezza dell’oggetto, 1° pubbl. 9/04: «Sono comunque sempre ammissibili oggetti plurimi ed eterogenei, ritenendosi illegittimi solo quegli oggetti sociali di ampiezza tale da risultare in concreto indeterminati. Il commercio di qualunque prodotto o bene deve quindi ritenersi lecito come oggetto sociale».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. VI, Specificità dell’oggetto sociale (art. 2328 c.c.), 8 maggio 2001: «La specificità [dell’oggetto sociale, N.d.A.] normalmente risulta dalla individuazione...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (21)(21)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 1056-2013/I, Oggetto sociale ampio in presenza di un capitale esiguo, in CNN Notizie del 27.6.2014: «[…] deve osservarsi come, predisponendo una clausola [inerente l’oggetto sociale] così estesa, si creino elementi problematici sia per i soci, sia per gli amministratori: per i soci, che potrebbero perdere il controllo sull’attività esercitata e conseguentemente sul rischio di impresa, attribuendo implicitamente agli amministratori il potere di scegliere in quale misura e secondo quali modalità dare attuazione a ciascun elemento dell’oggetto sociale (in definitiva, attribuendo loro una discrezionalità molto ampia); per gli amministratori, i quali sono tenuti a dare attuazione all’oggetto sociale e potrebbero non essere in condizione, con le risorse a disposizione, di esercitare tutte le attività descritte nella clausola, diventando così inadempienti. Ove non si riuscisse a realizzare tutte le attività descritte nell’oggetto sociale, inoltre, per la società potrebbe verificarsi una causa di scioglimento. Si tratta, tuttavia, di questioni di rilevanza endosocietaria, delle quali il notaio ben può, esercitando la propria funzione di adeguamento, rendere edotti i soci fondatori, suggerendo una formulazione della clausola in termini che rispecchino l’attività che effettivamente si intende svolgere, così da garantire la piena operatività di tutte le disposizioni codicistiche legate alla formulazione dell’oggetto sociale, ed un equilibrio nei rapporti tra i diversi organi sociali […]. Qualora i soci continuino a voler mantenere la formulazione in termini molto ampi, tuttavia, il notaio non potrà rifiutarsi di stipulare: l’art. 41 Cost. tutela la libertà di iniziativa economica e non è ammissibile una sua limitazione se non in presenza di esplicite disposizioni di legge […]».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di impresa n. 403-2014/I, S.r.l. semplificata e oggetto sociale: finanziamento connesso con operazioni di locazione finanziaria, consulenza e assistenza in relazione ad investimenti e finanziamenti, attività di noleggio con conducente e procacciamento di affari, in CNN Notizie del 4.2.2015: «[…] Si suggerisce, infine, di ricordare ai soci come la realizzazione di tutte le attività indicate nell’oggetto sociale sia obbligatoria per gli amministratori; e, pertanto, la mancata attuazione di alcune sue parti (anche per mancanza delle risorse necessarie) può porre la società in condizione di scioglimento (per impossibilità di conseguimento dell’oggetto sociale), determinare l’insorgere di una responsabilità degli amministratori, aumentare la conflittualità tra i soci […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 1056-2013/I, Oggetto sociale ampio in presenza di un capitale esiguo, in CNN Notizie del 27.6.2014: «[…] deve osservarsi come, predisponendo ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (22)(22)
    - Massima del Tribunale di Milano (dettata ante legge 340/2000, recante soppressione dell’omologa degli atti societari): «La distinzione tra scopo lucrativo e scopo mutualistico non è da ravvisare nel tipo di attività svolta, bensì nella destinazione finale dei risultati perseguiti: lo scopo mutualistico si realizza qualora l’attività di impresa svolta dalla cooperativa consista nel fornire beni o servizi oppure occasioni di lavoro direttamente ai membri dell’organizzazione, a condizioni più vantaggiose di quelle di mercato».
    - Massima del Tribunale di Milano (dettata ante legge 340/2000, recante soppressione dell’omologa degli atti societari): «La distinzione tra scopo lucrativo e scopo mutualistico non è da ravvisare nel...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Si veda comunque il paragrafo “F.5 - Oggetto sociale” nel capitolo del presente volume dedicato alle società tra professionisti.
    - Si veda comunque il paragrafo “F.5 - Oggetto sociale” nel capitolo del presente volume dedicato alle società tra professionisti.
    (2)(2)
    - Art. 3, d.lgs. 9 gennaio 2012, n. 4 (“Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell’articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96”).
    - Art. 3, d.lgs. 9 gennaio 2012, n. 4 (“Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell’articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96”).
    (3)(3)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 188-2019/I, Oggetto sociale di S.r.l. che intende prestare servizi di: “family office” - “amministrazione mediante incarichi di affidamento fiduciario” - “servizi di recupero crediti”, in CNN Notizie del 24.3.2020: «[…] Si chiede se una s.r.l., dotata di un capitale di 10.000 euro, possa svolgere, insieme ad attività di altra natura, anche la prestazione di servizi di […] di “amministrazione mediante incarichi di affidamento fiduciario” […]. Non è invece ammissibile la previsione dello svolgimento di “amministrazione mediante incarichi di affidamento fiduciario”, trattandosi di attività riservata alle società fiduciarie. Ai sensi dell’art. 1, comma 1, della l. 23 novembre 1939, n. 1966, “sono società fiduciarie e di revisione e sono soggette alla presente legge quelle che, comunque denominate, si propongono, sotto forma di impresa, di assumere l’amministrazione dei beni per conto di terzi, l’organizzazione e la revisione contabile di aziende e la rappresentanza dei portatori di azioni e di obbligazioni”. Il successivo art. 2 prevede che le società fiduciarie siano soggette alla vigilanza del Ministero dell’Industria (oggi MISE), e che non possano iniziare la propria attività senza essere autorizzate con decreto del medesimo Ministero […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 188-2019/I, Oggetto sociale di S.r.l. che intende prestare servizi di: “family office” - “amministrazione mediante incarichi di affidamento f...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (4)(4)
    - Cass., 7 ottobre 2020, n. 21562, in Imm. Propr., 2020, 12, 733: «Il divieto di destinazioni ad esercizio commerciale delle unità immobiliari in proprietà esclusiva previsto nel regolamento di condominio comprende l’esercizio dell’attività di affittacamere».
    - Cass., 7 ottobre 2020, n. 21562, in Imm. Propr., 2020, 12, 733: «Il divieto di destinazioni ad esercizio commerciale delle unità immobiliari in proprietà esclusiva previsto nel regolamento di condom...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (5)(5)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. G.A.3, Affitto dell’unica azienda, 1° pubbl. 9/04: «Non è ammissibile la previsione nell’oggetto dell’affitto dell’unica azienda sociale. Tale attività, che non può costituire il fine della società, è comunque ammissibile in concreto purché finalizzata al raggiungimento dell’oggetto sociale».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. G.A.3, Affitto dell’unica azienda, 1° pubbl. 9/04: «Non è ammissibile la previsione nell’oggetto dell’affitto dell’un...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (6)(6)
    Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. G.A.5, Affitto di beni come unico oggetto, 1° pubbl. 9/04: «L’affitto a terzi di tutti, di alcuni o dell’unico bene (mobile o immobile) di proprietà della società, non integrando un mero godimento ma costituendo un’attività economica volta alla produzione di un utile, può legittimamente costituire oggetto di una società».
    Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. G.A.5, Affitto di beni come unico oggetto, 1° pubbl. 9/04: «L’affitto a terzi di tutti, di alcuni o dell’unico bene (mo...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (7)(7)
    - Art. 4, comma 2, Regolamento Agenti di Calciatori della Federazione Italiana Gioco Calcio.
    - Art. 4, comma 2, Regolamento Agenti di Calciatori della Federazione Italiana Gioco Calcio.
    (8)(8)
    - Art. 3, comma 1, d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 37 (“Attuazione dell’articolo 6 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo”).
    - Art. 3, comma 1, d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 37 (“Attuazione dell’articolo 6 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sp...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (9)(9)
    - Art. 9, comma 1, d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 37 (“Attuazione dell’articolo 6 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo”).
    - Art. 9, comma 1, d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 37 (“Attuazione dell’articolo 6 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sp...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (10)(10)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 271-2014/I, Oggetto sociale: agenzia di assicurazione; clausola di distribuzione esclusiva a favore di una compagnia di assicurazione; raccolta di adesioni a fondi pensione aperti, in CNN Notizie del 21.7.2014: «[…] La questione è rilevante alla luce del disposto di cui all’art. 8, primo comma, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248, il cui testo si riporta di seguito: “8. Clausole anticoncorrenziali in tema di responsabilità civile auto. 1. In conformità al principio comunitario della concorrenza e alle regole sancite dagli articoli 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunità europea, dalla data di entrata in vigore del presente decreto è fatto divieto alle compagnie assicurative e ai loro agenti di vendita di stipulare nuove clausole contrattuali di distribuzione esclusiva e di imposizione di prezzi minimi o di sconti massimi per l’offerta ai consumatori di polizze relative all’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile auto”. Successivamente è intervenuto il d.l. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito il l. 2 aprile 2007, n. 40, che estende l’applicabilità del divieto di cui sopra all’intero ramo danni: “5. Misure per la concorrenza e per la tutela del consumatore nei servizi assicurativi. 1. I divieti di cui all’articolo 8 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si applicano alle clausole contrattuali di distribuzione esclusiva di polizze relative a tutti i rami danni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fatta salva la facoltà di adeguare i contratti già stipulati alla medesima data entro il 1° gennaio 2008.”. Il comma 5 della medesima disposizione dispone che “le clausole in contrasto con le prescrizioni del presente articolo sono nulle e non comportano la nullità del contratto”. Questo, dunque, il quadro normativo, dal quale si ricava il divieto, per le compagnie assicurative ed i loro agenti, di stipulare clausole contrattuali di distribuzione esclusiva […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 271-2014/I, Oggetto sociale: agenzia di assicurazione; clausola di distribuzione esclusiva a favore di una compagnia di assicurazione; raccol...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (11)(11)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 788-2013/I, Oggetto sociale: agente di assicurazione e di prodotti bancari e finanziari, in CNN Notizie del 3.12.2013: «[…] i “prodotti finanziari collocamento emessi da imprese di assicurazione”, di cui all’art. 1, comma 1, lettera w-bis, T.U.F. […] possono essere distribuiti anche dai soggetti abilitati all’intermediazione assicurativa (v. art. 85 del Regolamento Consob recante norme di attuazione al T.U.F., adottato con delibera 29 ottobre 2007, n. 16190). Deve segnalarsi, inoltre, quanto disposto nelle Istruzioni di vigilanza per le banche emanate dalla Banca d’Italia al Titolo III, Capitolo II, sezione III, che detta apposita disciplina dell’attività bancaria fuori sede. In quella sede si dispone che, normalmente, il collocamento fuori sede di prodotti bancari può essere attuato avvalendosi di propri dipendenti, di promotori finanziari, nonché di altre banche o di SIM, e delle rispettive reti di promotori finanziari. È altresì consentito il collocamento “anche mediante imprese ed enti di assicurazione e i rispettivi agenti assicurativi, sulla base di apposita convenzione fra la banca e l’impresa o ente di assicurazione. La convenzione dovrà limitare l’operatività degli agenti o dei dipendenti assicurativi a prodotti standardizzati, ossia caratterizzati da modelli contrattuali predefiniti dalla banca con clausole non modificabili; nel caso di operazioni di finanziamento il contratto deve prevedere che la valutazione del merito creditizio resti di esclusiva competenza della banca; inoltre, le assicurazioni o gli agenti assicurativi non devono avere un potere dispositivo o conclusivo nei confronti della banca”. In presenza di tali specifici requisiti nella convenzione, pertanto, l’attività di collocamento (se il soggetto che affida l’incarico è una banca) può essere svolta da imprese assicurative […]. In conclusione, poiché esistono specifiche previsioni normative che consentono agli intermediari assicurativi di offrire (in determinati casi e con il rispetto di specifiche condizioni) prodotti bancari e finanziari, la clausola appare legittima».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 788-2013/I, Oggetto sociale: agente di assicurazione e di prodotti bancari e finanziari, in CNN Notizie del 3.12.2013: «[…] i “prodotti finan...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (12)(12)
    - Art. 134, comma 1, R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (“Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”).
    - Art. 134, comma 1, R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (“Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”).
    (13)(13)
    - Art. 18, d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79 (“Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio”).
    - Art. 18, d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79 (“Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (14)(14)
    - Art. 128-quater, d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (“Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”).
    Cfr. anche Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 38-2014/I, Oggetto sociale: attività finanziaria, in CNN Notizie del 28.1.2015.
    - Art. 128-quater, d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (“Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”).
    Cfr. anche Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 38-2014/I, Oggetto ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (15)(15)
    - Art. 128-octies, d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (“Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”).
    - Art. 128-octies, d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (“Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”).
    (16)(16)
    - Art. 12, d.lgs. 13 agosto 2010 n. 141 (“Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi”).
    - Art. 12, d.lgs. 13 agosto 2010 n. 141 (“Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legisl...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (17)(17)
    - Cfr. d.m. 28 dicembre 2012, n. 256.
    - Cfr. d.m. 28 dicembre 2012, n. 256.
    (18)(18)
    - Art. 128-quater, d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (“Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”).
    Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 833-2014/I, Oggetto sociale: money transfer, in CNN Notizie del 21.1.2015: «[…] Il comma 6 della medesima disposizione prevede, tuttavia, che “gli agenti che prestano esclusivamente i servizi di pagamento sono iscritti in una sezione speciale dell’elenco di cui al comma 2 quando ricorrono le condizioni stabilite con regolamento (…). Ai soggetti iscritti nella sezione speciale non si applicano il secondo periodo del comma 1” - e cioè l’esclusività dell’oggetto sociale - “e il comma 4” - e cioè lo svolgere l’attività su mandato di un solo intermediario. Il regolamento di cui al comma 6 dell’art. 128-quater è stato emanato: si tratta del Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 28 dicembre 2012, n. 256. L’art. 2, comma 1, di tale d.m. prevede quanto segue: “È agente nei servizi di pagamento il soggetto iscritto nella sezione speciale dell’elenco degli agenti in attività finanziaria che promuove e conclude contratti relativi alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari.”. Per intermediari si intendono, ai sensi dell’art. 1 del d.m. 256/2012: “banche, Poste Italiane S.p.A., istituti di pagamento autorizzati in Italia, istituti di moneta elettronica autorizzati in Italia, intermediari finanziari se autorizzati alla prestazione di servizi di pagamento”. L’art. 1, comma 2, del d.m. 256/2012 prevede: “Gli agenti nei servizi di pagamento possono svolgere la propria attività anche su mandato di più intermediari e, oltre all’attività di agenzia, possono svolgere altre attività commerciali a condizione che sia assicurata la separatezza organizzativa e contabile di queste rispetto all’operatività nel settore dei pagamenti. Agli agenti nei servizi di pagamento è preclusa ogni forma di operatività nella concessione di credito, anche se connesso ai servizi di pagamento per i quali hanno ricevuto mandato”. La società, pertanto: può contemplare nella clausola dell’oggetto sociale l’attività propria degli agenti nei servizi di pagamento, come sopra definita, insieme ad attività di natura diversa; non è tenuta ad adottare un capitale sociale pari ad una misura minima; sarà tenuta all’iscrizione nell’apposita sezione speciale dell’elenco degli agenti in attività finanziaria e a garantire la separatezza organizzativa e contabile rispetto all’operatività nel settore dei pagamenti. Non si richiede, invece, l’indicazione, nell’atto costitutivo della società, degli intermediari per conto dei quali si svolge l’attività, essendo questa una decisione di tipo gestorio, rimessa agli amministratori, che restano liberi di operare scelte sul punto; né è richiesta la precisazione, nello statuto, che l’attività di money transfer sarà svolta rispettando la separatezza organizzativa e contabile, in quanto tale principio deve essere rispettato in concreto, ma non ne è indispensabile l’inserimento in statuto […]».
    - Art. 128-quater, d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (“Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”).
    Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 833-2014/I, Oggetto sociale: m...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (19)(19)
    - Art. 9, legge 24 dicembre 2004, n. 313 (“Disciplina dell’apicoltura”).
    - Art. 9, legge 24 dicembre 2004, n. 313 (“Disciplina dell’apicoltura”).
    (20)(20)
    - Art. 1, comma 423, legge 23 dicembre 2005, n. 266 (“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)”).
    - Art. 1, comma 423, legge 23 dicembre 2005, n. 266 (“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)”).
    (21)(21)
    - Ai sensi dell’articolo 1, comma 369, legge 27 dicembre 2006, n. 296 (“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”).
    - Ai sensi dell’articolo 1, comma 369, legge 27 dicembre 2006, n. 296 (“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”).
    (22)(22)
    - Art. 2, legge 18 agosto 2015, n. 141 (“Disposizioni in materia di agricoltura sociale”). Si veda anche il d.m. 21 dicembre 2018 n. 12550 (“Definizione dei requisiti minimi e delle modalità relative alle attività di agricoltura sociale”).
    - Art. 2, legge 18 agosto 2015, n. 141 (“Disposizioni in materia di agricoltura sociale”). Si veda anche il d.m. 21 dicembre 2018 n. 12550 (“Definizione dei requisiti minimi e delle modalità relative ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (23)(23)
    - Art. 2, d.lgs. 20 febbraio 2006, n. 96 (“Disciplina dell’agriturismo”).
    - Art. 2, d.lgs. 20 febbraio 2006, n. 96 (“Disciplina dell’agriturismo”).
    (24)(24)
    - Art. 12, legge 20 febbraio 2006 n. 96 (“Disciplina dell’agriturismo”).
    - Art. 12, legge 20 febbraio 2006 n. 96 (“Disciplina dell’agriturismo”).
    (25)(25)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. G.A.9, Amministrazione di altre società quale oggetto sociale, 1° pubbl. 09/07: «È legittimo prevedere quale oggetto sociale, anche esclusivo, di una società di capitali l’amministrazione di altre società. Detto oggetto integra infatti un’attività economica idonea a produrre un utile».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. G.A.9, Amministrazione di altre società quale oggetto sociale, 1° pubbl. 09/07: «È legittimo prevedere quale oggetto ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (26)(26)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 252-2010/I, Società di capitali avente ad oggetto “l’organizzazione e l’amministrazione di procedimenti di arbitrato nazionale ed internazionale”, in CNN Notizie del 9.2.2011: «Si chiede se sia consentita la costituzione di una società di capitali avente ad oggetto “l’organizzazione e l’amministrazione di procedimenti di arbitrato nazionale ed internazionale”. Si precisa che la società intende operare esclusivamente nel settore dell’arbitrato e non anche in quello della mediazione e conciliazione di cui al d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28. La risposta deve essere, anche nel caso in esame, positiva. L’attività della società (come, del resto, avviene per quanto concerne gli organismi di mediazione e conciliazione), infatti, non può e non viene coincidere con la prestazione degli arbitri - da intendersi come prestazione “professionale” - che presuppone sempre lo svolgimento da parte di singole persone fisiche e che, pertanto, non potrà mai essere imputata alla società. La predisposizione dei mezzi necessari allo svolgimento degli arbitrati (servizio di segreteria, gestione delle comunicazioni, predisposizione dei locali) si risolve, invece, in una prestazione di servizi, in genere svolta dalle “camere arbitrali”, ma che può essere gestita anche da società commerciali, sulla base di contratti di mandato».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 252-2010/I, Società di capitali avente ad oggetto “l’organizzazione e l’amministrazione di procedimenti di arbitrato nazionale ed internazion...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (27)(27)
    - Art. 31, comma 1, r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (“Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”).
    - Art. 31, comma 1, r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (“Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”).
    (28)(28)
    - Art. 3, commi 1, 2 e 3, legge 8 agosto 1985, n. 443 (“Legge-quadro per l’artigianato”).
    - Art. 3, commi 1, 2 e 3, legge 8 agosto 1985, n. 443 (“Legge-quadro per l’artigianato”).
    (29)(29)
    - Art. 11, d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209 (“Codice delle assicurazioni private”).
    - Art. 11, d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209 (“Codice delle assicurazioni private”).
    (30)(30)
    - Art. 12, d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209 (“Codice delle assicurazioni private”).
    - Art. 12, d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209 (“Codice delle assicurazioni private”).
    (31)(31)
    - Art. 14, d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209 (“Codice delle assicurazioni private”).
    - Art. 14, d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209 (“Codice delle assicurazioni private”).
    (32)(32)
    - Art. 53, d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209 (“Codice delle assicurazioni private”).
    - Art. 53, d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209 (“Codice delle assicurazioni private”).
    (33)(33)
    - Art. 57, d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209 (“Codice delle assicurazioni private”).
    - Art. 57, d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209 (“Codice delle assicurazioni private”).
    (34)(34)
    - Art. 35, d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (“Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”).
    - Art. 35, d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (“Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”).
    (35)(35)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. I.C.20, Applicabilità alla s.r.l. dell’art. 2361, comma 2, c.c. - 1° pubbl. 9/04: «Nonostante il mancato richiamo dell’art. 2361, secondo comma, c.c. (assunzione di partecipazioni in altre imprese, comportante responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime), tale disposizione si ritiene direttamente applicabile anche nella s.r.l. e quindi costituisce un limite legale al potere di gestione degli amministratori in forza della previsione dell’art. 111 duodecies disp. att. c.c., che contempla l’obbligo della redazione del bilancio secondo le norme dettate per le s.p.a a carico delle s.n.c. e s.a.s. quando tutti i soci a responsabilità illimitata siano società di capitali».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. I.C.20, Applicabilità alla s.r.l. dell’art. 2361, comma 2, c.c. - 1° pubbl. 9/04: «Nonostante il mancato richiamo del...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (36)(36)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 83-2014/I, Oggetto sociale: assunzione di partecipazioni, in CNN Notizie del 7.7.2014: «Per effetto della modifica dell’art. 106 TUB ad opera dell’art. 7, comma 1, d.lgs. 141/2010, l’assunzione di partecipazioni in altre società è stata espunta dal novero delle attività di intermediazione finanziaria. Per assunzione di partecipazioni deve intendersi, come si evince dall’art. 6 d.m. 17 febbraio 2009, n. 29 [abrogato dal d.m. 2 aprile 2015, n. 53, N.d.A.], l’attività di acquisizione e gestione di diritti, rappresentati o meno da titoli, sul capitale di altre imprese. Essa si considerava esercitata nei confronti del pubblico quando era svolta nei confronti di terzi con carattere di professionalità e le assunzioni di partecipazioni avvenivano nell’ambito di un progetto di alienazione delle stesse dopo interventi volti alla riorganizzazione aziendale, allo sviluppo produttivo o al soddisfacimento delle esigenze finanziarie delle imprese partecipate anche tramite il reperimento del capitale di rischio. Tuttavia, per effetto della predetta abrogazione, l’attività di assunzione di partecipazioni, anche se svolta nei confronti del pubblico, non è più un’attività soggetta al regime pubblicistico di vigilanza dettato per gli intermediari finanziari, considerato, inoltre, che l’attività delle holding di per sé non dovrebbe implicare alcuna funzione sostanziale di intermediazione sul mercato finanziario (in tal senso, espressamente, Circolare Assonime n. 11/2011, La disciplina degli intermediari finanziari dopo i decreti legislativi 13 agosto 2010, n. 141 e 14 dicembre 2010, n. 218 (modifiche al Testo unico bancario), in Riv. Soc., 2011, 745 […]). Deve, tuttavia, segnalarsi che, nel caso in cui le attività di assunzione di partecipazioni assumano concretamente caratteristiche tali da rientrare in altre aree di attività riservate, troveranno applicazione i regimi per esse previsti. Si pensi al caso in cui l’attività di acquisto di partecipazioni al capitale presenti le caratteristiche per essere qualificata come “negoziazione per conto proprio” ex art. 1, comma 5-bis, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), la quale è un’attività rientrante tra i servizi e le attività di investimento il cui esercizio professionale nei confronti del pubblico è riservato alle imprese di investimento e alle banche ai sensi dell’art. 18 TUF (in tal senso, espressamente, Circolare Assonime n. 11/2011, La disciplina degli intermediari finanziari dopo i decreti legislativi 13 agosto 2010, n. 141 e 14 dicembre 2010, n. 218 (modifiche al Testo unico bancario), cit.)».
    Cfr. anche Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 38-2014/I, Oggetto sociale: attività finanziaria, in CNN Notizie del 28.1.2015; Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di impresa n. 403-2014/I, S.r.l. semplificata e oggetto sociale: finanziamento connesso con operazioni di locazione finanziaria, consulenza e assistenza in relazione ad investimenti e finanziamenti, attività di noleggio con conducente e procacciamento di affari, in CNN Notizie del 4.2.2015.
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 83-2014/I, Oggetto sociale: assunzione di partecipazioni, in CNN Notizie del 7.7.2014: «Per effetto della modifica dell’art. 106 TUB ad opera...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (37)(37)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. G.A.4, Società di ingegneria, 1° pubbl. 9/04: «Possono essere iscritte nel registro delle imprese società aventi per oggetto esclusivo aspetti organizzativi e materiali [di] attività professionali».
    Massima del Tribunale di Milano (dettata ante legge 340/2000, recante soppressione dell’omologa degli atti societari): le società in questione «sono società che svolgono le attività cosiddette para-professionali: il loro oggetto sociale consiste nel predisporre mezzi e/o nel prestare servizi per agevolare soggetti terzi nell’esercizio di una professione protetta. Il professionista continua a svolgere in maniera individuale la propria professione, in rapporto diretto con il cliente»; la massima in parola è riferita a Trib. Roma, 16 febbraio 1987, in Società, 1987, 842, secondo cui «è legittimo, e può quindi ordinarsene l’iscrizione nel registro delle imprese, l’atto costitutivo di una società a responsabilità limitata il quale abbia per oggetto la gestione di studi medici attrezzati, laboratori di analisi cliniche generali, centri clinici diagnostici».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. G.A.4, Società di ingegneria, 1° pubbl. 9/04: «Possono essere iscritte nel registro delle imprese società aventi per ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (38)(38)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 83-2014/I, Oggetto sociale: assunzione di partecipazioni, in CNN Notizie del 7.7.2014: «Per effetto della modifica dell’art. 106 TUB ad opera dell’art. 7, comma 1, d.lgs. 141/2010, l’assunzione di partecipazioni in altre società è stata espunta dal novero delle attività di intermediazione finanziaria. Per assunzione di partecipazioni deve intendersi, come si evince dall’art. 6 d.m. 17 febbraio 2009, n. 29 [abrogato dal d.m. 2 aprile 2015, n. 53, N.d.A.], l’attività di acquisizione e gestione di diritti, rappresentati o meno da titoli, sul capitale di altre imprese. Essa si considerava esercitata nei confronti del pubblico quando era svolta nei confronti di terzi con carattere di professionalità e le assunzioni di partecipazioni avvenivano nell’ambito di un progetto di alienazione delle stesse dopo interventi volti alla riorganizzazione aziendale, allo sviluppo produttivo o al soddisfacimento delle esigenze finanziarie delle imprese partecipate anche tramite il reperimento del capitale di rischio. Tuttavia, per effetto della predetta abrogazione, l’attività di assunzione di partecipazioni, anche se svolta nei confronti del pubblico, non è più un’attività soggetta al regime pubblicistico di vigilanza dettato per gli intermediari finanziari, considerato, inoltre, che l’attività delle holding di per sé non dovrebbe implicare alcuna funzione sostanziale di intermediazione sul mercato finanziario (in tal senso, espressamente, Circolare Assonime n. 11/2011, La disciplina degli intermediari finanziari dopo i decreti legislativi 13 agosto 2010, n. 141 e 14 dicembre 2010, n. 218 (modifiche al Testo unico bancario), in Riv. Soc., 2011, 745 […]). Deve, tuttavia, segnalarsi che, nel caso in cui le attività di assunzione di partecipazioni assumano concretamente caratteristiche tali da rientrare in altre aree di attività riservate, troveranno applicazione i regimi per esse previsti. Si pensi al caso in cui l’attività di acquisto di partecipazioni al capitale presenti le caratteristiche per essere qualificata come “negoziazione per conto proprio” ex art. 1, comma 5-bis, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), la quale è un’attività rientrante tra i servizi e le attività di investimento il cui esercizio professionale nei confronti del pubblico è riservato alle imprese di investimento e alle banche ai sensi dell’art. 18 TUF (in tal senso, espressamente, Circolare Assonime n. 11/2011, La disciplina degli intermediari finanziari dopo i decreti legislativi 13 agosto 2010, n. 141 e 14 dicembre 2010, n. 218 (modifiche al Testo unico bancario), cit.)».
    Cfr. anche Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 38-2014/I, Oggetto sociale: attività finanziaria, in CNN Notizie del 28.1.2015; Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di impresa n. 403-2014/I, S.r.l. semplificata e oggetto sociale: finanziamento connesso con operazioni di locazione finanziaria, consulenza e assistenza in relazione ad investimenti e finanziamenti, attività di noleggio con conducente e procacciamento di affari, in CNN Notizie del 4.2.2015.
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 83-2014/I, Oggetto sociale: assunzione di partecipazioni, in CNN Notizie del 7.7.2014: «Per effetto della modifica dell’art. 106 TUB ad opera...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (39)(39)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. G.A.7, Attività finanziaria strumentale al perseguimento dell’oggetto, 1° pubbl. 9/04: «Nelle clausole in cui sono indicate le operazioni e gli atti strumentali per il conseguimento dell’oggetto sociale, occorre che l’attività di natura finanziaria e in particolare quella di assunzione di partecipazioni, di prestazione di fideiussioni e di garanzie reali e di tutte le altre attività previste dal d.m. 6/7/1994, se indicata fra le operazioni che possono essere compiute dagli amministratori, sia, in termini univoci e chiari, distinta dalla determinazione dell’oggetto vero e proprio, e venga espressamente riferita alla sola ipotesi che essa risulti strumentale per il conseguimento dell’oggetto sociale. In questa ipotesi, allo scopo di chiarire che l’assunzione di partecipazioni non costituisce oggetto dell’attività sociale, in contrasto con le norme della legge bancaria (vedi articolo 106), sarà utile specificare che il potere degli amministratori di assumere partecipazioni sociali, al solo fine del conseguimento dell’oggetto sociale, non sarà comunque esercitato “nei confronti del pubblico”».
    Massima del Tribunale di Milano (elaborata ante legge 340/2000, recante soppressione dell’omologa degli atti societari): «nelle clausole in cui sono indicate le operazioni e gli atti strumentali per il conseguimento dell’oggetto sociale, occorre che l’attività di natura finanziaria e in particolare quella di assunzione di partecipazioni, di prestazione di fideiussioni e di garanzie reali» [oggi questa espressione va ritenuta limitata alla sola attività di concessione di finanziamenti e di rilascio di garanzie, N.d.A.] «se indicata fra le operazioni che possono essere compiute dagli amministratori, sia, in termini univoci e chiari, distinta dalla determinazione dell’oggetto vero e proprio, e venga espressamente riferita alla sola ipotesi che essa risulti strumentale per il conseguimento dell’oggetto sociale. In questa ipotesi, allo scopo di chiarire che l’assunzione di partecipazioni» [oggi questa espressione va ritenuta scritta con riferimento alla attività di concessione di finanziamenti e di rilascio di garanzie, N.d.A.] «non costituisce oggetto dell’attività sociale, in contrasto con le norme della legge bancaria (vedi articolo 106), sarà utile specificare che il potere degli amministratori di assumere partecipazioni sociali, al solo fine del conseguimento dell’oggetto sociale» [oggi questa espressione va ritenuta scritta con riferimento alla attività di concessione di finanziamenti e di rilascio di garanzie, N.d.A.] «non sarà comunque esercitato “nei confronti del pubblico”».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. G.A.7, Attività finanziaria strumentale al perseguimento dell’oggetto, 1° pubbl. 9/04: «Nelle clausole in cui sono in...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (40)(40)
    - Art. 7, d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 (“Attuazione dell’articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportive”).
    - Art. 7, d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 (“Attuazione dell’articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dil...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (41)(41)
    - Art. 9, d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 (“Attuazione dell’articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportive”).
    - Art. 9, d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 (“Attuazione dell’articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dil...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (42)(42)
    - Art. 13, d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 (“Attuazione dell’articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportive”).
    - Art. 13, d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 (“Attuazione dell’articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e di...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (43)(43)
    - Si tratta del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (“Nuovo codice della strada”).
    - Si tratta del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (“Nuovo codice della strada”).
    (44)(44)
    - Art. 335, comma 1, d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (“Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”).
    - Art. 335, comma 1, d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (“Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”).
    (45)(45)
    - Art. 1, comma 1, Decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione del 17 maggio 1995, n. 317 (“Regolamento recante la disciplina dell’attività delle autoscuole”).
    - Art. 1, comma 1, Decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione del 17 maggio 1995, n. 317 (“Regolamento recante la disciplina dell’attività delle autoscuole”).
    (46)(46)
    - Art. 33, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52”).
    - Art. 33, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52”).
    (47)(47)
    - Cfr. Banca d’Italia, Provvedimento dell’8 novembre 2016 recante disposizioni per la raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche.
    - Cfr. Banca d’Italia, Provvedimento dell’8 novembre 2016 recante disposizioni per la raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche.
    (48)(48)
    - Art. 10, d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (“Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”).
    - Art. 10, d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (“Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”).
    (49)(49)
    - Cfr. Banca d’Italia, Provvedimento dell’8 novembre 2016 recante disposizioni per la raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche.
    - Cfr. Banca d’Italia, Provvedimento dell’8 novembre 2016 recante disposizioni per la raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche.
    (50)(50)
    - Art. 11, d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (“Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”).
    - Art. 11, d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (“Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”).
    (51)(51)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 298-2014/I, Oggetto sociale: brokeraggio assicurativo, in CNN Notizie del 16.7.2014: «[…] L’art. 6 del regolamento [n. 5/2006 del 16 ottobre 2006] richiede che sia indicata nel registro la tipologia dell’attività di intermediazione esercitata, ovvero se assicurativa e/o riassicurativa. Questo perché i requisiti richiesti sono diversi a seconda del tipo di attività svolta. Infatti: a) ai sensi dell’art. 14 del Regolamento n. 5/2006, “ai fini dell’iscrizione nelle sezioni A o B, in aggiunta ai requisiti previsti dall’articolo 13, le società che intendono esercitare l’attività di intermediazione riassicurativa devono disporre di un capitale sociale, interamente versato, non inferiore a centoventimila euro. Qualora intendano esercitare contemporaneamente l’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa le società devono inoltre: a) avere affidato la responsabilità delle due attività a persone fisiche distinte, iscritte nella sezione corrispondente a quella in cui la società chiede l’iscrizione, in qualità, rispettivamente, di intermediario assicurativo e di intermediario riassicurativo; b) avere un’organizzazione adeguata allo svolgimento delle due attività, in termini di risorse umane e dotazioni operative”; b) nel caso invece, in cui l’attività sia di intermediazione assicurativa (e non anche riassicurativa), non è richiesta l’adozione di un particolare tipo societario né una dotazione minima di capitale».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 298-2014/I, Oggetto sociale: brokeraggio assicurativo, in CNN Notizie del 16.7.2014: «[…] L’art. 6 del regolamento [n. 5/2006 del 16 ottobre ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (52)(52)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 79-2014/I, Oggetto sociale: attività di intermediazione assicurativa e collocamento di prodotti finanziari; clausola su operazioni strumentali, in CNN Notizie del 21.7.2014: «[…] L’art. 3 del Regolamento [n. 5/2006 del 16 ottobre 2006] conferma che non è più prevista l’esclusività dell’oggetto, laddove prevede che costituisce “attività di intermediazione assicurativa l’attività di cui all’art. 2, lettera d), anche quando sia svolta a titolo oneroso nel contesto di un’attività commerciale, professionale o di una diversa attività principale ed anche se tale attività riguardi contratti di assicurazione abbinati alla vendita di beni o alla prestazione di servizi forniti a titolo di attività principale” (per un approfondimento sul venir meno del divieto, e sui rapporti con la disciplina della mediazione di cui alla l. 3 febbraio 1989, n. 39, si rinvia al parere n. 47-2013/I, Oggetto sociale, intermediari di assicurazione e compatibilità con lo svolgimento di altre attività, in CNN Notizie del 23 gennaio 2013, […]) […]».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 386-2014/I, Fusione (negativa) per incorporazione di società in concordato preventivo non ancora approvato, in CNN Notizie del 27.8.2014: «[…] La soluzione restrittiva prospettata per i creditori della società ristrutturanda sembra trovare un fondamento positivo, dal punto di vista societario, nello speciale regime previsto per quella particolare categoria di creditori che sono gli “obbligazionisti”, costituenti a loro volta una sorta di “comunità accidentale”. Al fine di favorire l’attuazione della fusione, e quindi le scelte gestionali ed organizzative della società, l’art. 2503 bis c.c. esclude che gli obbligazionisti possano proporre opposizione, se la stessa è stata approvata a maggioranza dalla loro “assemblea”: la presenza di un’organizzazione interna a tale categoria e la sua competenza a deliberare in ordine a tutti gli argomenti di interesse comune costituiscono infatti il fondamento e la giustificazione della scelta di sacrificare la volontà individuale. Orbene, proseguendo il ragionamento lungo la medesima linea, si può rilevare che la soggezione dell’impresa alla procedura concorsuale genera, fra l’altro, la conseguenza di: (i) imporre ai creditori una comunanza di interessi, giacché nessuno di loro può aggredire individualmente il patrimonio sociale; (ii) creare un’organizzazione per la soluzione dei conflitti di interesse che possono sorgere fra di essi, stante l’eterogeneità di posizioni di cui sono portatori. Si può pertanto sostenere ragionevolmente che, una volta approvata la proposta di concordato, nessuno dei creditori sociali (concorsuali o anche “della massa”) possa proporre opposizione alla fusione ex art. 2503 c.c., ove quest’operazione sia prevista come parte integrante della proposta di concordato, ma soltanto opporsi all’omologazione di esso, ricorrendone le condizioni […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 79-2014/I, Oggetto sociale: attività di intermediazione assicurativa e collocamento di prodotti finanziari; clausola su operazioni strumental...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (53)(53)
    - Art. 3, legge 30 aprile 1999, n. 130 (“Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti”).
    - Art. 3, legge 30 aprile 1999, n. 130 (“Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti”).
    (54)(54)
    - Art. 3, decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 27 marzo 2008 (“Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola”).
    - Art. 3, decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 27 marzo 2008 (“Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola”).
    (55)(55)
    - Art. 2, decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 27 marzo 2008 (“Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola”).
    - Art. 2, decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 27 marzo 2008 (“Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola”).
    (56)(56)
    - Art. 7, d.l. 30 dicembre 1991, n. 417 (“Disposizioni concernenti criteri di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, delle tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori e altre disposizioni tributarie urgenti”), convertito in legge 6 febbraio 1992, n. 66.
    - Art. 7, d.l. 30 dicembre 1991, n. 417 (“Disposizioni concernenti criteri di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, delle tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori e altre dis...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (57)(57)
    - Art. 7, d.l. 30 dicembre 1991, n. 417 (“Disposizioni concernenti criteri di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, delle tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori e altre disposizioni tributarie urgenti”), convertito in legge 6 febbraio 1992, n. 66.
    - Art. 7, d.l. 30 dicembre 1991, n. 417 (“Disposizioni concernenti criteri di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, delle tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori e altre dis...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (58)(58)
    - Art. 1, legge 22 dicembre 1960, n. 1612 (“Riconoscimento giuridico della professione di spedizioniere doganale ed istituzione degli albi e del fondo previdenziale a favore degli spedizionieri doganali”).
    - Art. 1, legge 22 dicembre 1960, n. 1612 (“Riconoscimento giuridico della professione di spedizioniere doganale ed istituzione degli albi e del fondo previdenziale a favore degli spedizionieri dogana...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (59)(59)
    - I riferimenti all’art. 49, comma 2, lettera a), d.P.R. n. 917/1986 devono intendersi come effettuati all’art. 47, comma 1, lettera c-bis), d.P.R. n. 917/1986, per effetto dell’art. 34, comma 3, legge 21 novembre 2000, n. 342.
    - I riferimenti all’art. 49, comma 2, lettera a), d.P.R. n. 917/1986 devono intendersi come effettuati all’art. 47, comma 1, lettera c-bis), d.P.R. n. 917/1986, per effetto dell’art. 34, comma 3, legg...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (60)(60)
    - Art. 34, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (“Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni”).
    - Art. 34, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (“Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (61)(61)
    - Art. 1, d.lgs. 25 maggio 2017, n. 92 (“Disposizioni per l’esercizio dell’attività di compro oro, in attuazione dell’articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170”).
    Art. 2, d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112 (“Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337”).
    - Art. 1, d.lgs. 25 maggio 2017, n. 92 (“Disposizioni per l’esercizio dell’attività di compro oro, in attuazione dell’articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170”).
    Art. 2, d.l...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (62)(62)
    - Art. 2, d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112 (“Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337”).
    - Art. 2, d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112 (“Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337”).
    (63)(63)
    - Art. 106, comma 1, d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (“Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”).
    - Art. 106, comma 1, d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (“Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”).
    (64)(64)
    - Art. 107, d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (“Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”).
    - Art. 107, d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (“Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”).
    (65)(65)
    - Art. 2, d.m. Ministero dell’economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53 (“Regolamento recante norme in materia di intermediari finanziari in attuazione degli articoli 106, comma 3, 112, comma 3, e 114 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché dell’articolo 7-ter, comma 1-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130”).
    - Art. 2, d.m. Ministero dell’economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53 (“Regolamento recante norme in materia di intermediari finanziari in attuazione degli articoli 106, comma 3, 112, comma 3, e...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (66)(66)
    - Art. 3, d.m. Ministero dell’economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53 (“Regolamento recante norme in materia di intermediari finanziari in attuazione degli articoli 106, comma 3, 112, comma 3, e 114 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché dell’articolo 7-ter, comma 1-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130”).
    - Art. 3, d.m. Ministero dell’economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53 (“Regolamento recante norme in materia di intermediari finanziari in attuazione degli articoli 106, comma 3, 112, comma 3, e...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (67)(67)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 24 2007/I, Oggetto sociale: mediazione e amministrazione di condominio - Precisazioni sull’interpretazione di una circolare del Ministero delle attività produttive, in CNN Notizie del 5.4.2007: «[…] deve ritenersi senz’altro violato il divieto di cui all’art. 5, comma terzo, l. 39/1989, da parte di una società di mediazione che contempli nel proprio oggetto sociale anche l’attività di amministrazione di condomini (esercitabile da società, anche in ragione della recente sentenza della Cassazione, 24 ottobre 2006, n. 22840): la previsione nell’oggetto sociale esprime infatti l’intenzione di svolgere entrambe le attività professionalmente e in modo imprenditoriale, circostanza non consentita dalla legislazione speciale in materia […] Su questa linea si registra anche la presa di posizione esplicita di una Camera di Commercio (di Viterbo): nella seduta del 6 aprile 2005 la Commissione provinciale per la tenuta del ruolo degli agenti di affari in mediazione ha formulato le seguenti linee di indirizzo in relazione alla circolare MAP 554611 del 4 luglio 2003: “L’esercizio dell’attività di mediazione è compatibile con l’esercizio dell’attività di amministratore di condomini solo quando quest’ultima è svolta in forma non imprenditoriale, ossia in modo occasionale, saltuario e non sistematico. Diversamente l’attività di amministratore di condomini svolta in forma d’impresa (soggetta pertanto all’iscrizione nel Registro delle Imprese) è da ritenersi incompatibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della legge 39/89” […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 24 2007/I, Oggetto sociale: mediazione e amministrazione di condominio - Precisazioni sull’interpretazione di una circolare del Ministero del...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (68)(68)
    - Art. 13, d.l. 30 settembre 2003, n. 269 (“Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici”), convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326. Il regolamento attuativo è contenuto nel d.m. Ministero dell’economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53.
    - Art. 13, d.l. 30 settembre 2003, n. 269 (“Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici”), convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326. Il rego...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (69)(69)
    - Art. 13, d.l. 30 settembre 2003, n. 269 (“Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici”), convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326.
    - Art. 13, d.l. 30 settembre 2003, n. 269 (“Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici”), convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326.
    (70)(70)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 41-2008/I, Oggetto sociale: rilascio di garanzie al fine di facilitare l’accesso al credito da parte dei dipendenti delle imprese partecipanti. Forma e natura giuridica dell’ente, in CNN Notizie del 16.4.2008: «[…] Si chiede se per l’esercizio dell’attività di rilascio di garanzie al fine di facilitare l’accesso al credito da parte dei dipendenti delle imprese partecipanti:[…] - possa essere utilizzata la forma del consorzio con attività esterna ex artt. 2612 e ss. c.c.; […] - se tale consorzio debba essere qualificato “confidi” e rispettare i requisiti e limiti previsti dall’art. 13 d.l. 30 settembre 2003, n. 269.[…] Non sembra, però, che la fattispecie concreta descritta nel quesito in esame possa essere qualificata come confidi. Il confidi, infatti, ha lo scopo di agevolare l’accesso ai finanziamenti delle imprese partecipanti […]. Il comma 8 dell’art. 13, d.l. 269/2003, stabilisce, infatti, che i confidi “sono costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria”. Nel caso in esame, invece, non si è in presenza di un confidi, perché l’ente ha ad oggetto la prestazione di garanzie collettive per favorire la concessione di crediti ai dipendenti delle imprese consorziate e non invece, alle imprese stesse. Lo scopo di tale ente non è, dunque, quello tipico del confidi, consistente nell’agevolare i finanziamenti di piccole e medie imprese per lo svolgimento della loro attività economica, bensì quello di favorire i finanziamenti dei loro dipendenti per il soddisfacimento di bisogni privati […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 41-2008/I, Oggetto sociale: rilascio di garanzie al fine di facilitare l’accesso al credito da parte dei dipendenti delle imprese partecipant...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (71)(71)
    - Art. 2, legge 28 ottobre 1999, n. 410 (“Nuovo ordinamento dei consorzi agrari”).
    - Art. 2, legge 28 ottobre 1999, n. 410 (“Nuovo ordinamento dei consorzi agrari”).
    (72)(72)
    - Art. 9, legge 23 luglio 2009, n. 99 (“Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”).
    - Art. 9, legge 23 luglio 2009, n. 99 (“Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”).
    (95)(95)
    - Art. 42, d.l. 22 giugno 2012, n. 83 (“Misure urgenti per la crescita del Paese”), convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134.
    - Art. 42, d.l. 22 giugno 2012, n. 83 (“Misure urgenti per la crescita del Paese”), convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134.
    (73)(73)
    - Art. 45, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (“Codice dei contratti pubblici”).
    - Art. 45, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (“Codice dei contratti pubblici”).
    (74)(74)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 155-2019/I, Oggetto sociale: corsi di formazione - attività di insegnamento - lezioni scolastiche di ogni ordine e grado - corsi di formazione obbligatoria dell’apprendistato - consulenza alle aziende, in CNN Notizie del 24.2.2020: «[…] Con riferimento all’attività di consulenza alle aziende, anche in ambiti caratterizzati da riserve di attività, si riportano le considerazioni svolte in un precedente (Paolini-Ruotolo, Oggetto sociale: consulenza aziendale, Quesito n. 70-2017/I). La clausola dell’oggetto sociale proposta era così formulata: “consulenza aziendale, con particolare focus nel settore dei servizi finanziari (banche, assicurazioni, società di gestione, reti di promozione finanziaria, consorzi e società di servizi informatici o altri servizi, società finanziarie di credito al consumo e leasing, IMEL, Fintech), in materia di direzione aziendale, strategia, organizzazione e risorse umane, commerciale, marketing e vendite, comunicazione”. Al riguardo si era osservato come l’attività non sembrasse soggetta a particolari limitazioni né oggetto di specifica regolamentazione. «Il riferimento ad una serie di attività riservate, infatti, non sembra implicare che la società intenda operare negli ambiti descritti; piuttosto, parrebbe che la società voglia porre in essere un’attività di consulenza aziendale (strategia, organizzazione, marketing, comunicazione, etc.), indirizzata prevalentemente ad imprese operanti nei settori descritti. Pertanto, essendo la consulenza in materia di organizzazione aziendale un’attività non soggetta a particolare disciplina, la clausola non sembra sollevare questioni […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 155-2019/I, Oggetto sociale: corsi di formazione - attività di insegnamento - lezioni scolastiche di ogni ordine e grado - corsi di formazion...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (75)(75)
    - Art. 1, d.m. Ministero dell’economia e delle finanze 5 aprile 2012, n. 66 (“Regolamento di disciplina dei requisiti patrimoniali e di indipendenza delle società di consulenza finanziaria, nonché dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali delle società di consulenza finanziaria”).
    - Art. 1, d.m. Ministero dell’economia e delle finanze 5 aprile 2012, n. 66 (“Regolamento di disciplina dei requisiti patrimoniali e di indipendenza delle società di consulenza finanziaria, nonché dei...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (76)(76)
    - Art. 2, d.m. Ministero dell’economia e delle finanze 5 aprile 2012, n. 66 (“Regolamento di disciplina dei requisiti patrimoniali e di indipendenza delle società di consulenza finanziaria, nonché dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali delle società di consulenza finanziaria”).
    Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di impresa n. 251-2014/I, Oggetto sociale: consulenza finanziaria alle imprese e società in genere, in CNN Notizie del 4.2.2015: «Si prospetta il seguente quesito: il notaio è richiesto di ricevere l’atto costitutivo di una s.r.l. con capitale di euro 900,00 che ha nell’oggetto sociale, oltre ad altre attività, la prestazione di consulenza finanziaria alle imprese e società in genere […]. L’art. 18-ter del TUF prevede che: “1. A decorrere dal 1° ottobre 2009, la riserva di attività di cui all’articolo 18 non pregiudica la possibilità per le società costituite in forma di società per azioni o società a responsabilità limitata, in possesso dei requisiti patrimoniali e di indipendenza stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell’economia e delle finanze, sentite la Banca d’Italia e la CONSOB, di prestare la consulenza in materia di investimenti, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti. [….]”. Le società, infatti, devono essere: a) costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata; b) in possesso dei requisiti previsti dal regolamento ministeriale di cui all’articolo 18-ter del Testo Unico. Tale regolamento è stato emanato con d.m. 5 aprile 2012, n. 66 […]. La consulenza finanziaria, pertanto, non può essere esercitata né congiuntamente alle attività di cui all’art. 13 del Reg. CONSOB citato, né ove la società sia inserita in una struttura di gruppo idonea a pregiudicarne l’indipendenza, ai sensi dell’art. 3 del d.m. 66/2012 […]».
    Cfr. in senso conforme, Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di impresa n. 403-2014/I, S.r.l. semplificata e oggetto sociale: finanziamento connesso con operazioni di locazione finanziaria, consulenza e assistenza in relazione ad investimenti e finanziamenti, attività di noleggio con conducente e procacciamento di affari, in CNN Notizie del 4.2.2015.
    - Art. 2, d.m. Ministero dell’economia e delle finanze 5 aprile 2012, n. 66 (“Regolamento di disciplina dei requisiti patrimoniali e di indipendenza delle società di consulenza finanziaria, nonché dei...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (77)(77)
    - Art. 1, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52”).
    - Art. 1, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52”).
    (78)(78)
    - Art. 33, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52”).
    Cfr. anche Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 20-2008/I, Oggetto sociale: la “consulenza in materia di investimenti” a seguito del recepimento della Direttiva Mifid, in CNN Notizie del 12.3.2008.
    - Art. 33, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52”).
    Cfr. anche Con...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (79)(79)
    - Art. 1, legge 8 agosto 1991, n. 264 (“Disciplina dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto”).
    - Art. 1, legge 8 agosto 1991, n. 264 (“Disciplina dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto”).
    (80)(80)
    - Art. 1, comma 3, d.m. Ministero dello sviluppo economico 26 luglio 2007 (“Regolamento del comitato per l’Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi”)
    - Art. 1, comma 3, d.m. Ministero dello sviluppo economico 26 luglio 2007 (“Regolamento del comitato per l’Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi”)
    (81)(81)
    - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nota prot. n. 2491 del 22 febbraio 2018, D.lgs. 112/2017. Quesiti in materia di cooperative sociali: «[…] Vari quesiti pervenuti dagli organismi rappresentativi degli enti hanno chiesto chiarimenti sul rapporto tra l’articolo 2 del decreto n. 112/2017 - che individua le attività di interesse generale in cui operano le imprese sociali e la disciplina particolare in materia di cooperative sociali e la perimetrazione delle attività di interesse generale che le cooperative sociali sono legittimate a svolgere. In particolare è stato richiesto di chiarire se le cooperative sociali possano continuare a svolgere attività di accoglienza e integrazione sociale dei migranti. A tale proposito viene rappresentato come degli interventi e i servizi sociali di cui all’articolo 1, commi 1 e 2 della legge 328/2000 abbiano “diritto di usufruire”, ai sensi dell’articolo 2 comma 1 della medesima legge, “i cittadini italiani e, nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi regionali, anche i cittadini di Stati appartenenti all’Unione europea ed i loro familiari, nonché gli stranieri, individuati ai sensi dell’articolo 41 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”, mentre “Ai profughi, agli stranieri ed agli apolidi sono garantite le misure di prima assistenza, di cui all’articolo 129, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” (ovvero “gli interventi di prima assistenza in favore dei profughi, limitatamente al periodo necessario alle operazioni di identificazione ed eventualmente fino alla concessione del permesso di soggiorno, nonché di ricetto ed assistenza temporanea degli stranieri da respingere o da espellere”). In proposito, deve ritenersi che in ossequio al criterio della prevalenza della disciplina particolare su quella generale, anche alla luce di quanto previsto dall’art. 3, comma 1, del Codice del Terzo settore, l’ambito delle attività (secondo il dettato dell’articolo 1 comma 4 del d.lgs. 112/2017) debba intendersi individuato dall’articolo 1, comma 1 della legge n.381/1991 ovvero a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi; b) lo svolgimento di attività diverse finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Peraltro l’estensione dell’ambito della citata lettera a) viene al contempo modificata in senso additivo (dall’art. 17, comma 1, del d.lgs. n.112/2017) attraverso l’inclusione delle attività di cui all’art. 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l) e p) del medesimo decreto 112/2017. Ne consegue che ai tradizionali ambiti di interventi delle cooperative sociali si devono aggiungere quelli riguardanti: - interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge n. 328/2000 ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge n. 104/1992 e alla legge n. 112/2016; - interventi e prestazioni sanitarie; - prestazioni socio-sanitarie; - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge n. 53/2003, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; - formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa; - servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone svantaggiate di cui al comma 4 del medesimo articolo 2. L’ampliamento introdotto dall’articolo 17, comma 1 consente in tal modo di attualizzare, nell’ottica additiva sopra richiamata, la generica formulazione di “servizi socio-sanitari ed educativi”, contenuta nella legge n.381/1991, all’evoluzione normativa susseguente alla stessa, riconducendola agli ambiti delineati dalle disposizioni inserite nel testo modificato: particolarmente significativo è in tal senso, relativamente agli interventi e servizi sociali (che costituiscono uno degli ambiti di attività aggiunti dalla novella legislativa), il richiamo fatto dall’articolo 2, comma 1, lettera a) del d.lgs.n.112/2017 alla legge n.328/2000, la quale all’articolo 1, comma 2, riprende la definizione di servizi sociali espressa nell’articolo 128 del d.lgs. n.112/1998, ricomprendendovi, pertanto, “tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia”. Resta beninteso salva ed impregiudicata la possibilità, per le cooperative sociali, di svolgere ulteriori attività di interesse generale, in virtù di espresse previsioni normative contenute nell’ordinamento vigente. Si fa in particolare riferimento all’agricoltura sociale di cui al d.lgs. n. 112/2017, art. 2, comma 1, lettera t), conformemente al dettato dell’articolo 2 della legge n. 141/2015, recante “Disposizioni in materia di agricoltura sociale” che, dopo aver fornito al comma 1 la definizione di agricoltura sociale, al successivo comma 4 prevede che le relative attività essere possono essere esercitate dalle cooperative sociali (fermo restando il rispetto dei requisiti ivi previsti). Analogo discorso deve essere fatto per la riqualificazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi del d.lgs. n. 112/2017, art.2, comma 1, lettera v), alla luce della previsione contenuta nell’articolo 48 del d.lgs. n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia) che annovera le cooperative sociali tra i soggetti assegnatari dei beni confiscati alla criminalità organizzata […]».
    - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nota prot. n. 2491 del 22 febbraio 2018, D.lgs. 112/2017. Quesiti in materia di cooperative sociali: «[…] Vari quesiti pervenuti dagli organismi rappr...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (82)(82)
    - Art. 50- quinquies, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52”).
    Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di impresa n. 850-2014/I, Oggetto sociale: attività di raccolta di capitali per le start-up innovative (c.d. crowdfunding) in forma di s.r.l., in CNN Notizie del 4.2.2015: «Si prospetta il seguente quesito: il notaio è richiesto di ricevere l’atto costitutivo di una società a responsabilità limitata avente ad oggetto “l’attività di raccolta di capitali per le start-up innovative, c.d. crowdfunding, prevista dall’art. 50-quinquies del TUF”. Si chiede, al riguardo, se sia richiesto un ammontare minimo del capitale sociale […]. Al riguardo si deve precisare come non sia corretto prevedere nell’oggetto sociale “l’attività di raccolta di capitali per le start-up innovative”, posto che la raccolta di capitali resta soggetta alle riserve di cui al TUB e al TUF. Con riferimento all’ambito della disciplina appena ricordata (crowdfunding), è consentito prevedere come oggetto sociale solo “il servizio di gestore di portali per la raccolta di capitali per le start-up innovative”, che è cosa diversa. […] Fatta questa doverosa premessa, si può osservare che, come correttamente osservato, né nel TUF né nel Regolamento CONSOB risultano previsti dei minimi di capitale sociale, e per questo l’eventuale costituzione in forma di s.r.l. farà sì che si applichi la disciplina attualmente vigente per il tipo sociale (e cioè il capitale minimo di un euro) […]».
    - Art. 50- quinquies, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52”).
    Con...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (83)(83)
    - Art. 106, d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (“Codice delle assicurazioni private”).
    - Art. 106, d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (“Codice delle assicurazioni private”).
    (84)(84)
    - Art. 1, d.l. 18 giugno 2007, n. 73 (“Misure urgenti per l’attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell’energia”), convertito in legge 3 agosto 2007, n. 125.
    - Art. 1, d.l. 18 giugno 2007, n. 73 (“Misure urgenti per l’attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell’energia”), convertito in legge 3 agosto 2007, n. 125.
    (85)(85)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. VI, Specificità dell’oggetto sociale (art. 2328 c.c.) [8 maggio 2001]: «La specificità [dell’oggetto sociale, N.d.A.] può anche risultare dalle particolari modalità con cui l’attività verrà svolta che, tenuto conto delle mutate esigenze e valutazioni socio - economiche, possono assumere una loro particolare specificità indipendente dal settore merceologico a cui l’attività verrà applicata: è il caso, in via meramente esemplificativa, […] dell’e-commerce […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. VI, Specificità dell’oggetto sociale (art. 2328 c.c.) [8 maggio 2001]: «La specificità [dell’oggetto sociale, N.d.A.] può anche risultare dalle particolari m...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (86)(86)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 62-2007/I, Oggetto sociale: attività editoriale e compatibilità con attività diverse, in CNN Notizie del 6.9.2007: «Si chiedono chiarimenti in ordine alla clausola relativa all’oggetto sociale di una società. La società, che è già operativa (nella richiesta di parere non si specifica, però, in quale settore), intende integrare la clausola dell’oggetto sociale prevedendo anche l’attività editoriale. Si chiede, in particolare, se sia consentito procedere a tale integrazione o se invece l’attività debba essere prevista in via esclusiva, con la conseguente necessità di costituire una società ad hoc. La legge del 5 agosto 1981, n. 416 (Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria), assoggetta ad una particolare disciplina le imprese editrici di quotidiani e periodici. Tutte le imprese editrici di quotidiani sono ricomprese nell’ambito operativo della legge speciale in parola, mentre si osservano limitazioni per quanto concerne i periodici. […] Quanto allo specifico quesito posto, si deve rilevare che, a seguito della novellazione dell’art. 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416 (ad opera della legge 7 marzo 2001, n. 62), l’attività editoriale di giornali quotidiani (principale destinataria della normativa speciale in questo settore) non debba più essere prevista in via esclusiva, come invece anteriormente era disposto dalla stessa norma […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 62-2007/I, Oggetto sociale: attività editoriale e compatibilità con attività diverse, in CNN Notizie del 6.9.2007: «Si chiedono chiarimenti i...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (87)(87)
    - Art. 1, comma 1, legge 5 agosto 1981, n. 416 (“Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria”).
    - Art. 1, comma 1, legge 5 agosto 1981, n. 416 (“Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria”).
    (88)(88)
    - Art. 1, comma 423, legge 23 dicembre 2005, n. 266 (“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)”).
    - Art. 1, comma 423, legge 23 dicembre 2005, n. 266 (“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)”).
    (89)(89)
    - Ai sensi dell’articolo 1, comma 369, legge 27 dicembre 2006, n. 296 (“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”).
    - Ai sensi dell’articolo 1, comma 369, legge 27 dicembre 2006, n. 296 (“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”).
    (90)(90)
    - Art. 4, d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (“Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”).
    - Art. 4, d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (“Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”).
    (91)(91)
    - Art. 5, d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (“Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”).
    - Art. 5, d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (“Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”).
    (92)(92)
    - Art. 5, d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (“Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”).
    - Art. 5, d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (“Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”).
    (93)(93)
    - Art. 37, d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (“Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”).
    - Art. 37, d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (“Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”).
    (94)(94)
    - Art. 5, d.l. 4 luglio 2006 n. 223 (“Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale”), convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248.
    Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 34-2007/I, Oggetto sociale: prodotti di erboristeria e vendita di “prodotti medicali da banco e di automedicazione”, in CNN Notizie del 9.5.2007: «[…] Si chiede se sia possibile prevedere nell’oggetto sociale di una società a responsabilità limitata, accanto al commercio di prodotti di erboristeria, la vendita di “prodotti medicali da banco e di automedicazione”. Alla luce del recente intervento normativo in materia la risposta è senz’altro affermativa. Il D.L. 4 luglio 2006 n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale) prevede, all’art. 5, quanto segue: “1. Gli esercizi commerciali di cui all’articolo 4, comma 1, lettere d), e) e f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, possono effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione, di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica, previa comunicazione al Ministero della salute e alla regione in cui ha sede l’esercizio e secondo le modalità previste dal presente articolo. È abrogata ogni norma incompatibile”. […] In sostanza, è ammessa la vendita di medicinali non soggetti a prescrizione medica (art. 9-bis, D.L. 347/2001), in tutti gli esercizi commerciali, purché essa sia effettuata in apposito reparto, con l’assistenza di almeno un farmacista iscritto al relativo ordine […]».
    - Art. 5, d.l. 4 luglio 2006 n. 223 (“Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (95)(95)
    - Tabella allegata al d.m. 3 dicembre 1999 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale (“Revisione triennale degli imponibili giornalieri e dei periodi di occupazione media mensile, nonché di inserimento nuove attività lavorative, per i lavoratori soci di società ed enti cooperativi, anche di fatto, cui si applicano le disposizioni del D.P.R. n. 602/1970”).
    - Tabella allegata al d.m. 3 dicembre 1999 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale (“Revisione triennale degli imponibili giornalieri e dei periodi di occupazione media mensile, nonché di i...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (96)(96)
    - Art. 1, comma 1, legge 21 febbraio 1991, n. 52 (“Disciplina della cessione dei crediti di impresa”).
    Consiglio Nazionale del Notariato, Commissione studi civilistici, Studio n. 3532, Oggetto sociale e attività finanziarie, approvato il 19 marzo 2002: «[…] I soggetti che, invece, esercitano l’attività di factoring concedendo finanziamenti sui crediti rientrano nell’ambito degli intermediari finanziari ex artt. 106 e 107 T.U.B.; inoltre, per avvalersi delle norme contenute nella l. 52/1991, hanno l’onere di indicare nell’oggetto sociale “l’esercizio dell’attività di acquisto dei crediti di impresa” […]».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di impresa n. 381-2014/I, Oggetto sociale: factoring, in CNN Notizie del 4.2.2015: «[…] Si chiede inoltre, se, qualora l’attività di factoring si configuri, nel concreto, come attività finanziaria, sia possibile ritenere che l’attività non sia svolta “nei confronti del pubblico” perché limitata a soggetti aventi natura sportiva. […] Non vi è dubbio che la cessione di crediti pecuniari verso corrispettivo e la cessione pro soluto configurino una forma di finanziamento. […] Le società di factoring, se svolgono attività di finanziamento collegata alla cessione dei crediti (come avviene nella normalità delle ipotesi) sono tenute tuttavia all’iscrizione negli elenchi di cui al Titolo V del TUB. L’obbligo di iscrizione negli elenchi di cui al Titolo V del TUB […] discende […] dal fatto di porre concretamente in essere, nello svolgere l’attività, un servizio di tipo finanziario (nella specie, concessione di finanziamenti). […] un’eventuale limitazione delle prestazioni in favore di determinate categorie di soggetti non esclude il fatto che tali soggetti possano essere considerati “terzi” ai fini della qualifica dell’attività finanziaria come attività svolta “nei confronti del pubblico”».
    - Art. 1, comma 1, legge 21 febbraio 1991, n. 52 (“Disciplina della cessione dei crediti di impresa”).
    Consiglio Nazionale del Notariato, Commissione studi civilistici, Studio n. 3532, Oggetto sociale ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (97)(97)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 188-2019/I, Oggetto sociale di S.r.l. che intende prestare servizi di: “family office” - “amministrazione mediante incarichi di affidamento fiduciario” - “servizi di recupero crediti”, in CNN Notizie del 24.3.2020: «[…] Si chiede se una s.r.l., dotata di un capitale di 10.000 euro, possa svolgere, insieme ad attività di altra natura, anche la prestazione di servizi di “family office, pianificazione patrimoniale e successoria” […]. Non esiste una definizione normativa dell’attività di family office: nella prassi è dato riscontrare l’utilizzo di questa espressione per designare diverse tipologie di operatori, volti a prestare servizi di varia natura quali consulenza, assistenza, gestione di patrimoni, passaggio generazionale dell’impresa. In base alle concrete caratteristiche dell’attività svolta il soggetto sarà tenuto a conformarsi alla relativa disciplina prevista dal legislatore. Nella prassi si registrano molti family officer che assumono la veste di S.I.M., o di società di consulenza finanziaria, o ancora di società fiduciarie o di S.G.R. Non è escluso, in astratto, che l’attività possa limitarsi ad una mera consulenza di tipo legale e tributario, ed in tal caso non sarà soggetta al rispetto di uno degli statuti speciali sopra menzionati: l’attività di mera consulenza legale non è riservata agli iscritti all’albo degli avvocati e non vi sono pertanto ragioni ostative a prevedere detta attività nell’oggetto sociale della società (in questo senso Ruotolo, risposta a quesito n. 37-2007/I). L’ammissibilità di tale previsione, pertanto, dipende dalle effettive caratteristiche proprie dell’attività che si intende svolgere […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 188-2019/I, Oggetto sociale di S.r.l. che intende prestare servizi di: “family office” - “amministrazione mediante incarichi di affidamento f...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (98)(98)
    - Art. 2, comma 1, legge 17 maggio 1985, n. 210 (“Istituzione dell’ente «Ferrovie dello Stato».”).
    - Art. 2, comma 1, legge 17 maggio 1985, n. 210 (“Istituzione dell’ente «Ferrovie dello Stato».”).
    (99)(99)
    - Art. 33, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52”).
    - Art. 33, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52”).
    (100)(100)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 155-2019/I, Oggetto sociale: corsi di formazione - attività di insegnamento - lezioni scolastiche di ogni ordine e grado - corsi di formazione obbligatoria dell’apprendistato - consulenza alle aziende, in CNN Notizie del 24.2.2020: «[…] Si chiede se una clausola dell’oggetto sociale, che prevede numerose attività, sia legittima o se alcune delle attività in essa contemplata risultino sottoposte a riserva da parte del legislatore. In particolare, la società intende operare nel settore della formazione, in varie modalità, includendo […] la formazione in altri settori (formazione alle imprese; formazione professionale; formazione ad insegnanti; corsi di formazione obbligatoria all’apprendistato) […]. […] Con riguardo alle altre attività inserite nella clausola si può osservare che nessuna di esse sembra costituire oggetto di riserva. In materia di formazione non vige alcun principio di riserva a favore di determinati soggetti. Con specifico rifermento alla formazione degli insegnanti, si osserva come vi sia un’apposita sezione dedicata all’Aggiornamento culturale del personale ispettivo, direttivo e docente del citato T.U. in materia di istruzione (d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, artt. 282 ss.), ma essa non dispone alcuna riserva. In ambito di apprendistato si segnala il d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), che disciplina, all’art. 44., l’apprendistato professionalizzante. In esso si disciplina la “formazione di tipo professionalizzante”, svolta sotto la responsabilità del datore di lavoro: essa può essere integrata “dalla offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda”. Anche in questo caso non si pongono limitazioni all’esercizio di tali attività […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 155-2019/I, Oggetto sociale: corsi di formazione - attività di insegnamento - lezioni scolastiche di ogni ordine e grado - corsi di formazion...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (101)(101)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 155-2019/I, Oggetto sociale: corsi di formazione - attività di insegnamento - lezioni scolastiche di ogni ordine e grado - corsi di formazione obbligatoria dell’apprendistato - consulenza alle aziende, in CNN Notizie del 24.2.2020: «[…] Si chiede se una clausola dell’oggetto sociale, che prevede numerose attività, sia legittima o se alcune delle attività in essa contemplata risultino sottoposte a riserva da parte del legislatore. In particolare, la società intende operare nel settore della formazione, in varie modalità, includendo […] la formazione scolastica (“lezioni scolastiche di ogni genere”; “attività di insegnamento di ogni ordine e grado”; “recupero anni scolastici di ogni ordine e grado”; lezioni individuali anche domiciliari”; “scuole di lingue”) […]. […] La disciplina in ambito di istruzione è molto vasta; non è possibile, in questa sede, darne una ricostruzione completa. Si sono tuttavia passati in rassegna i principali provvedimenti in materia, al fine di dare risposta allo specifico quesito posto. Con riguardo alla clausola dell’oggetto sociale proposta, non sembra siano rilevabili profili di illegittimità che precludano in assoluto il ricevimento dell’atto contenente tale clausola […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 155-2019/I, Oggetto sociale: corsi di formazione - attività di insegnamento - lezioni scolastiche di ogni ordine e grado - corsi di formazion...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (102)(102)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 271-2014/I, Oggetto sociale: agenzia di assicurazione; clausola di distribuzione esclusiva a favore di una compagnia di assicurazione; raccolta di adesioni a fondi pensione aperti, in CNN Notizie del 21.7.2014: «[…] Si segnala il disposto dell’art. 43 del Regolamento n. 5 del 16 ottobre 2006 (Regolamento concernente la disciplina dell’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa), il quale prevede che “Fermo restando quanto previsto dall’art. 44, comma 2, lettera a), il collocamento di forme pensionistiche complementari è consentito agli iscritti nel registro, nonché agli addetti operanti all’interno dei locali degli intermediari di cui alle sezioni A, B e D, nel rispetto delle disposizioni impartite dalle Autorità di vigilanza competenti in materia di forme pensionistiche complementari”. Si tratta dunque di attività espressamente consentita agli intermediari, salvo che nelle forme di cui all’art. 44 del Regolamento citato (e cioè tramite reti di vendita multilevel marketing), che non possono avere ad oggetto il collocamento di forme pensionistiche complementari […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 271-2014/I, Oggetto sociale: agenzia di assicurazione; clausola di distribuzione esclusiva a favore di una compagnia di assicurazione; raccol...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (103)(103)
    - Art. 21, comma 2, d.lgs. 23 maggio 2000, n. 164 (“Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’articolo 41 della L. 17 maggio 1999, n. 144.”).
    - Art. 21, comma 2, d.lgs. 23 maggio 2000, n. 164 (“Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’articolo 41 della L. 17 maggio 1999, ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (104)(104)
    - Art. 21, comma 4, d.lgs. 23 maggio 2000, n. 164 (“Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’articolo 41 della L. 17 maggio 1999, n. 144”).
    - Art. 21, comma 4, d.lgs. 23 maggio 2000, n. 164 (“Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’articolo 41 della L. 17 maggio 1999, ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (128)(128)
    - Art. 21, comma 1, d.lgs. 23 maggio 2000, n. 164 (“Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’articolo 41 della L. 17 maggio 1999, n. 144”).
    - Art. 21, comma 1, d.lgs. 23 maggio 2000, n. 164 (“Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’articolo 41 della L. 17 maggio 1999, ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (105)(105)
    - Art. 21, comma 3, d.lgs. 23 maggio 2000, n. 164 (“Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’articolo 41 della L. 17 maggio 1999, n. 144”).
    - Art. 21, comma 3, d.lgs. 23 maggio 2000, n. 164 (“Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’articolo 41 della L. 17 maggio 1999, ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (106)(106)
    - Art. 32-quater, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52”).
    - Art. 32-quater, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52”).
    (107)(107)
    - Art. 1, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2014 (“Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID), nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese”).
    - Art. 1, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2014 (“Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (108)(108)
    - Il Consiglio di Stato, sez. IV, con sentenza n. 1214 del 24 marzo 2016, in Dir. Giust., 4 aprile 2016, ha dichiarato l’illegittimità della previsione di un capitale minimo così elevato.
    - Il Consiglio di Stato, sez. IV, con sentenza n. 1214 del 24 marzo 2016, in Dir. Giust., 4 aprile 2016, ha dichiarato l’illegittimità della previsione di un capitale minimo così elevato.
    (109)(109)
    - Art. 10, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2014 (“Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID), nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese”).
    - Art. 10, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2014 (“Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (110)(110)
    - Art. 33, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52”).
    - Art. 33, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52”).
    (111)(111)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. G.A.1, Attività di import-export, 1° pubbl. 9/04: «Deve ritenersi compatibile con le disposizioni dell’art. 2328 c.c. (per le s.p.a.) e dell’art. 2463 c.c. (per le s.r.l.), che impongono di indicare nello statuto l’attività che costituisce l’oggetto della società, la previsione dello svolgimento di attività di “import-export” senz’altro aggiungere, essendo naturale che tale attività non sia ristretta a particolari settori merceologici».
    Consiglio Notarile di Milano, Massima n. VI, Specificità dell’oggetto sociale (art. 2328 c.c.), 8 maggio 2001: «La specificità [dell’oggetto sociale, N.d.A.] può anche risultare dalle particolari modalità con cui l’attività verrà svolta che, tenuto conto delle mutate esigenze e valutazioni socio - economiche, possono assumere una loro particolare specificità indipendente dal settore merceologico a cui l’attività verrà applicata: è il caso, in via meramente esemplificativa, […] di particolari attività di import-export […].».
    In senso contrario, cfr. però Massimario del Tribunale di Milano, Rassegna al 31 dicembre 1986, in Riv. Not., 1989, 280: «La generica previsione che la società svolgerà attività di “import-export” si reputa legittima solo in relazione alla società di agenzia».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. G.A.1, Attività di import-export, 1° pubbl. 9/04: «Deve ritenersi compatibile con le disposizioni dell’art. 2328 c.c....Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (112)(112)
    - Art. 1, d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99 (“Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della L. 7 marzo 2003, n. 38”).
    - Art. 1, d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99 (“Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettere d...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (113)(113)
    - Art. 4, d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79 (“Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio”).
    - Art. 4, d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79 (“Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione d...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (114)(114)
    - Art. 8, d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79 (“Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio”).
    - Art. 8, d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79 (“Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione d...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (115)(115)
    - Art. 25, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 (“Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”), convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221.
    - Art. 25, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 (“Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”), convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221.
    (116)(116)
    - Art. 1, comma 2, d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385.
    Cfr. anche Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 38-2014/I, Oggetto sociale: attività finanziaria, in CNN Notizie del 28.1.2015.
    - Art. 1, comma 2, d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385.
    Cfr. anche Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 38-2014/I, Oggetto sociale: attività finanziaria, in CNN Notizie del 28.1.2015.
    (117)(117)
    - Art. 162-bis, comma 1, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
    Cfr. anche Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 38-2014/I, Oggetto sociale: attività finanziaria, in CNN Notizie del 28.1.2015.
    - Art. 162-bis, comma 1, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
    Cfr. anche Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 38-2014/I, Oggetto sociale: attività finanziaria, in CNN Notizie del 28.1.2...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (118)(118)
    - Art. 3, d.m. 2 aprile 2015, n. 53 (“Regolamento recante norme in materia di intermediari finanziari in attuazione degli articoli 106, comma 3, 112, comma 3, e 114 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché dell’articolo 7-ter, comma 1-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130”):
    «1. L’attività di concessione di finanziamenti si considera esercitata nei confronti del pubblico qualora sia svolta nei confronti di terzi con carattere di professionalità.
    2. Non configurano operatività nei confronti del pubblico:
    a) tutte le attività esercitate esclusivamente nei confronti del gruppo di appartenenza ad eccezione dell’attività di acquisto di crediti vantati nei confronti di terzi da intermediari finanziari del gruppo medesimo;
    b) l’acquisto di crediti vantati da terzi nei confronti di società del gruppo di appartenenza;
    c) l’attività di rilascio di garanzie, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f) del presente decreto, quando anche uno solo tra l’obbligato garantito e il beneficiario della garanzia faccia parte del medesimo gruppo del garante;
    d) i finanziamenti concessi, sotto qualsiasi forma, da produttori di beni e servizi o da società del gruppo di appartenenza, a soggetti appartenenti alla medesima filiera produttiva o distributiva del bene o del servizio quando ricorrano le seguenti condizioni:
    1) i destinatari del finanziamento non siano consumatori ai sensi dell’articolo 121, t.u.b., né utilizzatori finali del bene o servizio;
    2) il contratto di finanziamento sia collegato a un contratto per la fornitura o somministrazione di beni o servizi, di natura continuativa ovvero di durata non inferiore a quella del finanziamento concesso;
    e) i finanziamenti concessi da un datore di lavoro o da società del gruppo di appartenenza esclusivamente ai propri dipendenti o a coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l’inserimento nell’organizzazione del datore di lavoro, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato, al di fuori della propria attività principale, senza interessi o a tassi annui effettivi globali inferiori a quelli prevalenti sul mercato;
    f) le attività di concessione di finanziamenti poste in essere da società costituite per singole operazioni di raccolta o di impiego e destinate a essere liquidate una volta conclusa l’operazione, purché le limitazioni dell’oggetto sociale, delle possibilità operative e della capacità di indebitamento risultino dalla disciplina contrattuale e statutaria della società ed essa sia consolidata integralmente nel bilancio consolidato della capogruppo di un gruppo bancario, finanziario o di SIM».
    - Art. 3, d.m. 2 aprile 2015, n. 53 (“Regolamento recante norme in materia di intermediari finanziari in attuazione degli articoli 106, comma 3, 112, comma 3, e 114 del decreto legislativo 1° settembr...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (119)(119)
    - Art. 2, d.m. 2 aprile 2015, n. 53 (“Regolamento recante norme in materia di intermediari finanziari in attuazione degli articoli 106, comma 3, 112, comma 3, e 114 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché dell’articolo 7-ter, comma 1-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130”):
    «1. Per attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma si intende la concessione di crediti, ivi compreso il rilascio di garanzie sostitutive del credito e di impegni di firma. Tale attività comprende, tra l’altro, ogni tipo di finanziamento erogato nella forma di:
    a) locazione finanziaria;
    b) acquisto di crediti a titolo oneroso;
    c) credito ai consumatori, così come definito dall’articolo 121, t.u.b.;
    d) credito ipotecario;
    e) prestito su pegno;
    f) rilascio di fideiussioni, avallo, apertura di credito documentaria, accettazione, girata, impegno a concedere credito, nonché ogni altra forma di rilascio di garanzie e di impegni di firma.
    2. Non costituisce attività di concessione di finanziamenti, oltre ai casi di esclusione previsti dalla legge:
    a) l’acquisto dei crediti di imposta sul valore aggiunto relativi a cessioni di beni e servizi nei casi previsti dalla normativa vigente;
    b) l’acquisto, a titolo definitivo, di crediti da parte di società titolari della licenza per l’attività di recupero stragiudiziale di crediti ai sensi dell’articolo 115 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza quando ricorrono le seguenti condizioni:
    1) i crediti sono acquistati a fini di recupero e sono ceduti da:
    i. banche o altri intermediari finanziari sottoposti alla vigilanza della Banca d’Italia, i quali li hanno classificati in sofferenza, ovvero
    ii. soggetti diversi da quelli indicati al punto i), purché si tratti di crediti vantati nei confronti di debitori che versano in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, secondo quanto accertato dai competenti organi sociali; non rileva, a tal fine, l’esistenza di garanzie reali o personali;
    2) i finanziamenti ricevuti da terzi dalla società acquirente non superano l’ammontare complessivo del patrimonio netto;
    3) il recupero dei crediti acquistati avviene senza la stipula di nuovi contratti di finanziamento con i debitori ceduti, la novazione di quelli in essere, la modifica delle condizioni contrattuali; non rilevano a tali fini l’estinzione anticipata e la posticipazione dei termini di pagamento».
    - Art. 2, d.m. 2 aprile 2015, n. 53 (“Regolamento recante norme in materia di intermediari finanziari in attuazione degli articoli 106, comma 3, 112, comma 3, e 114 del decreto legislativo 1° settembr...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (120)(120)
    - Art. 106, d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (“Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”).
    - Art. 106, d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (“Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”).
    (121)(121)
    - Art. 107, d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (“Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”).
    Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 996-2014/I, Oggetto sociale: s.r.l. che svolge attività finanziaria nei confronti del pubblico iscritta nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 tub e attività strumentali, in CNN Notizie del 28.1.2015: «[…] In dottrina è stato affermato che pare compatibile con l’attività di intermediazione finanziaria “l’assunzione di cespiti immobiliari per il recupero di crediti erogati e/o acquistati, sempreché non si ponga in essere una gestione attiva del patrimonio immobiliare così acquisito e che la detenzione dei cespiti suddetti sia circoscritta al tempo strettamente necessario ad effettuarne la profittevole cessione” […]. Lo svolgimento di servizi di consulenza relativi alla valorizzazione e/o gestione di beni posti a garanzia dei crediti può essere considerata ammissibile, ove essa sia svolta in modo strettamente strumentale al migliore svolgimento dell’attività principale esercitata, senza estendere in alcun modo la prestazione di questo tipi di servizi al mercato in generale. Non sembra, invece, che l’attività di “gestione e recupero crediti” possa essere considerata strumentale, ma se ne può sostenere la natura di attività “connessa”. Al riguardo, il Ministero del Tesoro, nel parere n. 19 del 6 febbraio 1995, ha affermato che il servizio di recupero crediti, del quale è espressamente esclusa la natura finanziaria ai sensi del d.m. 6 luglio 1994 (oggi confluito nel d.m. 29/2009 […]), rientra tra le attività connesse “qualora consenta di sviluppare l’attività esercitata dall’intermediario finanziario” […]».
    - Art. 107, d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (“Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”).
    Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 996-2014/I, Oggetto sociale: s.r.l. c...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (122)(122)
    - Art. 5, d.lgs. del 10 settembre 2003, n. 276 (“Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30”).
    - Art. 5, d.lgs. del 10 settembre 2003, n. 276 (“Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30”).
    (123)(123)
    - Art. 134, comma 1, r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (“Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”).
    - Art. 134, comma 1, r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (“Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”).
    (125)(125)
    - Art. 5, legge 3 febbraio 1989, n. 39 (“Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore”). Il comma 3-bis è stato introdotto dall’art. 28, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118 (“Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021”).
    Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. G.A.6, Attività di mediazione, 1° pubbl. 9/04: «Lo svolgimento dell’attività di mediazione è possibile per le sole società che possiedono i requisiti previsti dalla legge 3 febbraio 1989 n. 39. In particolare è necessario per l’art. 5 lett. b) di detta legge che l’attività di mediazione sia prevista in forma esclusiva».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 6073/I, Oggetto sociale: attività di mediazione, in CNN Notizie del 7.12.2005: «[…] a seguito della riforma del diritto societario (d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6), il legislatore richiede maggiore precisione nella redazione della clausola concernente l’oggetto sociale (art. 2328, secondo comma, n. 3). Pertanto, non può che concludersi nel senso che nella clausola concernente l’oggetto sociale la mediazione non può essere prevista insieme ad altre attività di natura diversa».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 202-2020/I, La nuova disciplina della mediazione, in CNN Notizie del 5.5.2021: La versione precedentemente in vigore della disposizione in esame (l’art. 5, comma terzo, lett. b) della l. 3 febbraio 1989, n. 39, come modificato dalla l. 5 marzo 2001, n. 57) ha suscitato problemi peculiari quanto alla valutazione dell’estensione della riserva, in ragione delle difficoltà legate alla formulazione della norma (la quale disponeva che “l’esercizio dell’attività di mediazione è incompatibile (…) con l’esercizio di attività imprenditoriali e professionali, escluse quelle di mediazione comunque esercitate”. Nel corpo del provvedimento non risulta rinvenibile una disposizione relativa alla formulazione della clausola dell’oggetto sociale, limitandosi la legge a disciplinare le modalità di svolgimento in concreto dell’attività. Tale formulazione era potenzialmente idonea, pertanto, a determinare il dubbio se il precetto normativo che imponeva l’esclusività dello svolgimento dell’attività dovesse trovare riscontro nella clausola statutaria oppure se esso attenesse unicamente al concreto svolgimento della stessa […]».
    - Art. 5, legge 3 febbraio 1989, n. 39 (“Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore”). Il comma 3-bis è stato introdotto dall’...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (126)(126)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 21-2014/I, S.r.l. e assunzione di partecipazioni - esclusività dell’oggetto e limiti per la controllante, in CNN Notizie del 7.7.2014: «[…] L’autonomia giuridica dei due soggetti impedisce di estendere la disciplina (e dunque anche la limitazione di attività) cui è soggetta la partecipata anche alla partecipante: non a caso, nei settori maggiormente interessati dalla legislazione speciale si prevede una disciplina apposita gravante sui soggetti controllanti o partecipanti (ad es. nel settore bancario, assicurativo, finanziario), senza che sia possibile che sulla partecipante si ripercuota automaticamente la disciplina della partecipata. Al riguardo si osservi che, pure in materia di società holding, cioè di società che si limita a detenere e a gestire partecipazioni in altre società, non sia possibile affermare un’influenza dell’oggetto sociale della partecipata sull’oggetto della partecipante: infatti, la tesi volta a sostenere che l’oggetto sociale della holding è l’esercizio mediato e indiretto dell’impresa esercitata dalle partecipate […] è stata rifiutata dalla dottrina assolutamente prevalente […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 21-2014/I, S.r.l. e assunzione di partecipazioni - esclusività dell’oggetto e limiti per la controllante, in CNN Notizie del 7.7.2014: «[…] L...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (130)(130)
    - Art. 128-sexies, d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (“Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”); cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 112-2019/I, Gli intermediari del credito (mediatori creditizi e agenti in attività finanziaria): evoluzione normativa e riserve di attività, in CNN Notizie del 29.1.2020.
    Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 58-2007/I, Oggetto sociale, svolgimento di attività finanziarie ex art. 106 T.U.B. nei confronti del pubblico e attività di natura diversa, in CNN Notizie del 12.7.2007: «[…] L’art. 17 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, dispone che “(i) mediatori creditizi iscritti all’albo di cui all’articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108, possono svolgere anche l’attività di mediazione e consulenza nella gestione del recupero dei crediti da parte delle banche o di intermediari finanziari di cui all’articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni”.[…] L’art. 17 della legge 262/2005 non dispone espressamente alcuna riserva di attività, contrariamente a quanto avviene attraverso l’art. 16 della legge 108/1996 (“L’attività di mediazione o di consulenza nella concessione di finanziamenti da parte di banche o di intermediari finanziari è riservata ai soggetti iscritti in apposito albo istituito presso il Ministero del tesoro, che si avvale dell’Ufficio italiano dei cambi”). Dunque la norma potrebbe essere interpretata in maniera duplice: si potrebbe, cioè, ritenere l’attività di recupero crediti riservata in via esclusiva ai mediatori creditizi, ritenendo la disposizione volta ad “ampliare” il concetto di mediazione creditizia, oppure - come forse è più plausibile, stando ad un’esegesi letterale della norma - ritenere che si sia voluto soltanto prevedere un ampliamento dell’attività di tali soggetti.[…]».
    - Art. 128-sexies, d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (“Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”); cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 112-2019/I, Gli intermedi...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (131)(131)
    - Art. 128-septies, d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (“Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”); cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 112-2019/I, Gli intermediari del credito (mediatori creditizi e agenti in attività finanziaria): evoluzione normativa e riserve di attività, in CNN Notizie del 29.1.2020.
    - Art. 128-septies, d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (“Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”); cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 112-2019/I, Gli intermed...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (132)(132)
    - Art. 128-octies, d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (“Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”); cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 112-2019/I, Gli intermediari del credito (mediatori creditizi e agenti in attività finanziaria): evoluzione normativa e riserve di attività, in CNN Notizie del 29.1.2020.
    - Art. 128-octies, d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (“Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”); cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 112-2019/I, Gli intermedi...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (133)(133)
    - Art. 12, d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141 (“Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi”)
    - Art. 12, d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141 (“Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legis...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (134)(134)
    - Art. 17, comma 4-quater, d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141 (“Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi”), come sostituito dall’art. 28, comma 2, legge 5 agosto 2022, n. 118 (“Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021”).
    - Art. 17, comma 4-quater, d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141 (“Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancari...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (135)(135)
    - Art. 3, legge 12 marzo 1968, n. 478 (“Ordinamento della professione di mediatore marittimo”).
    - Art. 3, legge 12 marzo 1968, n. 478 (“Ordinamento della professione di mediatore marittimo”).
    (136)(136)
    - Art. 111, d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (“Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”).
    Ai sensi dell’art. 6, d.m. Ministero dell’economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176 (“Disciplina del microcredito, in attuazione dell’articolo 111, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385”):
    «1. I soggetti iscritti nell’elenco di cui all’articolo 111, comma 1, t.u.b., svolgono esclusivamente l’attività di concessione di finanziamenti disciplinati dal presente regolamento […].
    2. L’iscrizione nell’elenco indicato dall’articolo 111, comma 1, t.u.b., è subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni: a) oggetto sociale conforme al disposto del comma 1; b) forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa; c) capitale sociale versato non inferiore a cinque volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni; […]».
    Ai sensi dell’art. 11, d.m. Ministero dell’economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176:
    «1. L’attività disciplinata dal titolo II può essere esercitata senza iscrizione nell’elenco previsto dall’articolo 111, comma 1, t.u.b., dai seguenti soggetti:
    a) associazioni e fondazioni aventi personalità giuridica;
    b) società di mutuo soccorso di cui alla legge 15 aprile 1886, n. 3818;
    c) aziende pubbliche di servizi alla persona derivanti dalla trasformazione delle Istituzioni di assistenza e beneficenza;
    d) cooperative riconosciute come organizzazioni non lucrative di utilità sociale ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460; e) cooperative sociali disciplinate dalla legge 8 novembre 1991, n. 381.
    2. Gli enti di cui al precedente comma sono ammessi a svolgere l’attività di cui al titolo II al ricorrere delle seguenti condizioni: […]
    b) previsione nell’atto costitutivo o nello statuto dell’esercizio dell’attività di microcredito a titolo esclusivo o congiuntamente all’esercizio di un’attività che abbia obiettivi di inclusione sociale e finanziaria;
    c) previsione nell’atto costitutivo o nello statuto di un organo di controllo composto da tre membri in possesso dei requisiti di onorabilità previsti all’articolo 8, comma 1, e per cui non ricorrano le condizioni previste dall’articolo 2399 del codice civile. […]».
    - Art. 111, d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (“Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”).
    Ai sensi dell’art. 6, d.m. Ministero dell’economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176 (“D...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (137)(137)
    - Art. 106, d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (“Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”).
    - Art. 106, d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (“Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”).
    (138)(138)
    - Art. 107, comma 1, d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (“Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”).
    - Art. 107, comma 1, d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (“Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”).
    (139)(139)
    - Art. 75-bis, r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (“Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”).
    - Art. 75-bis, r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (“Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”).
    (140)(140)
    - Art. 3, d.lgs. 27 maggio 2005 n. 102 (“Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera e), della L. 7 marzo 2003, n. 38”).
    - Art. 3, d.lgs. 27 maggio 2005 n. 102 (“Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera e), della L. 7 marzo 2003, n. 38”).
    (141)(141)
    - Art. 1, d.m. Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 9 agosto 2012.
    - Art. 1, d.m. Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 9 agosto 2012.
    (142)(142)
    - Art. 2, d.m. Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 18 ottobre 2017 (“Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi”).
    - Art. 2, d.m. Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 18 ottobre 2017 (“Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutt...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (143)(143)
    - Art. 32, d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (“Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”).
    - Art. 32, d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (“Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”).
    (144)(144)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 897-2014/I, Oggetto sociale: attività immobiliare, commercio in oro e capitale minimo alla luce del d.l. 91/2014, in CNN Notizie del 11.2.2015: «[…] la norma opera un rinvio al capitale minimo previsto per la S.p.A. che, in questo caso, a differenza di quanto accade in altre normative […] è da intendersi come rinvio mobile. E, come è noto, il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con legge 11 agosto 2014, n. 116, all’art. 7, comma 20, ha modificato l’art. 2327 c.c., rideterminando l’ammontare minimo del capitale sociale nella società per azioni (e di riflesso nella società in accomandita per azioni ex art. 2454 c.c.): l’importo di centoventimila euro è, oggi, sostituito con quello di cinquantamila».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 897-2014/I, Oggetto sociale: attività immobiliare, commercio in oro e capitale minimo alla luce del d.l. 91/2014, in CNN Notizie del 11.2.201...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (145)(145)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 897-2014/I, Oggetto sociale: attività immobiliare, commercio in oro e capitale minimo alla luce del d.l. 91/2014, in CNN Notizie del 11.2.2015: «[…] Di per sé la disposizione citata non postula l’esclusività dell’oggetto sociale […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 897-2014/I, Oggetto sociale: attività immobiliare, commercio in oro e capitale minimo alla luce del d.l. 91/2014, in CNN Notizie del 11.2.201...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (146)(146)
    - Art. 1, legge 17 gennaio 2000, n. 7 (“Nuova disciplina del mercato dell’oro, anche in attuazione della direttiva 98/80/CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998”).
    - Art. 1, legge 17 gennaio 2000, n. 7 (“Nuova disciplina del mercato dell’oro, anche in attuazione della direttiva 98/80/CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998”).
    (147)(147)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 69-2014/I, Oggetto sociale: commercio in oro e attività di intermediazione finanziaria ex art. 106 TUB, in CNN Notizie del 11.2.2015: «Si chiede se una società che ha come oggetto sociale il commercio, l’acquisto e la vendita di oro ed altre attività connesse con la principale, possa ampliare il proprio oggetto sociale, inserendo l’attività di intermediazione finanziaria, da svolgersi in via prevalente e nei confronti del pubblico, ex art. 106 TUB. […] Ai sensi del d.m. 29/2009, art. 8, 2. TUF, “è strumentale l’attività che ha carattere ausiliario rispetto a quella esercitata. A titolo indicativo, rientrano tra le attività strumentali quelle di: a) studio, ricerca e analisi in materia economica e finanziaria; b) gestione di immobili ad uso funzionale; c) gestione di servizi informatici o di elaborazione dati; d) formazione e addestramento del personale. È connessa l’attività accessoria che comunque consente di sviluppare l’attività esercitata. A titolo indicativo, costituiscono attività connesse la prestazione di servizi di: a) informazione commerciale; b) locazione di cassette di sicurezza”. […]. Non sembra che l’attività di commercio di oro possa essere ricondotta ad alcuna delle previsioni della normativa primaria e secondaria, e neppure che essa possa essere ritenuta “strumentale” o “connessa” rispetto all’attività principale […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 69-2014/I, Oggetto sociale: commercio in oro e attività di intermediazione finanziaria ex art. 106 TUB, in CNN Notizie del 11.2.2015: «Si chi...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (148)(148)
    - Art. 5, d.l. 4 luglio 2006, n. 223 (“Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale”).
    - Art. 5, d.l. 4 luglio 2006, n. 223 (“Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrat...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (149)(149)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 73-2011/I, Oggetto sociale: parafarmacia e commercio all’ingrosso di medicinali veterinari, in CNN Notizie del 12.4.2011: «[…] Sulla non esclusività dell’oggetto sociale, in caso di attività di “parafarmacia” si segnala lo studio di Guida, L’oggetto sociale della società di gestione di farmacia e riflessi notarili, in Studi e materiali, 2009, 1084 ss., nonché, in versione aggiornata, in Riv. Not., 2010, 39 ss.[…] Quanto al secondo profilo, non si ravvisano motivi di incompatibilità, ma va ricordato che il Codice Comunitario dei Medicinali Veterinari (D. lgs 6 aprile 2006 n. 193) prevede sostanzialmente che la vendita è libera solo per quei medicinali veterinari per i quali non è previsto obbligo di prescrizione medico - veterinaria (come d’altronde afferma anche la circolare del Ministero della Salute 3 ottobre 2006 n. 3, secondo cui “Poiché l’art. 5 del decreto-legge n. 223/2006, come modificato dalla legge di conversione n. 248/2006, non fa esplicito riferimento ai soli medicinali per uso umano, è da ritenere che anche i medicinali per uso veterinario che possono essere acquistati senza ricetta medica rientrino nell’ambito di tale previsione normativa”). Diversamente, per i medicinali veterinari per i quali è previsto obbligo di prescrizione medica, è necessario il ruolo del farmacista […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 73-2011/I, Oggetto sociale: parafarmacia e commercio all’ingrosso di medicinali veterinari, in CNN Notizie del 12.4.2011: «[…] Sulla non escl...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (150)(150)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 148-2011/I, Oggetto sociale: prodotti parafarmaceutici, in CNN Notizie del 12.10.2011: «Si chiede se vi siano limitazioni a costituire una società avente ad oggetto “Acquisto e vendita al dettaglio e all’ingrosso di prodotti parafarmaceutici, compresi i prodotti cosmetici, prodotti e alimenti per l’infanzia, fitoterapici e omeopatici; medicinali da banco (O.T.C.), medicinali senza obbligo di prescrizione medica (S.O.P.)”.[…] va segnalato che, in forza del comma 17 dell’art. 2, D.lgs. 29 dicembre 2007, n. 274, è stato abrogato il comma 2 dello stesso art. 100 che prevedeva che “le attività di distribuzione all’ingrosso di medicinali e quella di fornitura al pubblico di medicinali in farmacia sono fra loro incompatibili”. Tuttavia, la compresenza nella medesima clausola relativa all’oggetto sociale dell’acquisto e vendita al dettaglio e dell’acquisto e vendita all’ingrosso suscita notevoli perplessità, considerato che proprio l’art. 100 del D.lgs. 219/2006 si riferisce a categorie ben determinate e, laddove contempla soggetti diversi dai farmacisti (società che svolgono attività di distribuzione all’ingrosso) si subordina l’attività di vendita al pubblico di medicinali alla gestione di una farmacia comunale (“I farmacisti e le società di farmacisti titolari di farmacia ai sensi dell’articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, nonché le società che gestiscono farmacie comunali possono svolgere attività di distribuzione all’ingrosso dei medicinali, nel rispetto delle disposizioni del presente titolo. Parimenti le società che svolgono attività di distribuzione all’ingrosso di medicinali possono svolgere attività di vendita al pubblico di medicinali attraverso la gestione di farmacie comunali”), e non anche ai soggetti di cui all’art. 5 del D.L. 223/2006 […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 148-2011/I, Oggetto sociale: prodotti parafarmaceutici, in CNN Notizie del 12.10.2011: «Si chiede se vi siano limitazioni a costituire una so...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (151)(151)
    - Art. 2, d.lgs. 9 gennaio 2012, n. 4 (“Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell’articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96”).
    - Art. 2, d.lgs. 9 gennaio 2012, n. 4 (“Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell’articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96”).
    (152)(152)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 81-2014/I, Questioni in tema di casse mutue, in CNN Notizie del 26.3.2014: «[…] Non esiste […] alcuna riserva esclusiva dell’attività di erogazione di prestazioni assistenziali e sanitarie in favore delle società di mutuo soccorso. L’art. 46 l. 833/1978, infatti, stabilisce espressamente che la mutualità volontaria è libera - con il limite per gli enti, le imprese e le aziende pubbliche di contribuire sotto qualsiasi forma al finanziamento di associazioni mutualistiche liberamente costituite aventi finalità di erogare prestazioni integrative dell’assistenza sanitaria prestata dal servizio sanitario nazionale -, né è rinvenibile un’eventuale riserva di legge nella l. 3818/1886 sulle società di mutuo soccorso […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 81-2014/I, Questioni in tema di casse mutue, in CNN Notizie del 26.3.2014: «[…] Non esiste […] alcuna riserva esclusiva dell’attività di erog...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (153)(153)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 157-2011/I, Oggetto sociale: procacciatore d’affari, in CNN Notizie del 27.10.2011: «[…] Si è affermato che “ricorre la figura del procacciamento di affari in chi assume senza vincolo di stabilità nei confronti di altra persona e nell’esclusivo interesse di questa l’incarico di segnalare nominativi di persone intenzionate a concludere affari con il proponente, astenendosi dall’intervenire nella conclusione dell’affare” (così Pretura Monza, 19 dicembre 1986, in Giur. It., 19 dicembre 1986, n. 345, richiamando Cass. 8 luglio 1977, n. 3043, in Rep. Foro it., 1977, v. Agenzia). […] In sostanza, il procacciatore di affari è libero di procurare o meno gli affari, ed è anche svincolato dal dover esaurire la propria attività nei confronti di un solo preponente […]. Autorevole dottrina […], tuttavia, ritiene necessario, alla luce del riscontro nella prassi di numerose figure di “mediazione atipica”, operare un’ampia riconduzione delle stesse alla nozione di mediazione, ravvisando in quest’ultima i seguenti caratteri essenziali: messa in relazione delle parti, onerosità, subordinazione della provvigione alla conclusione dell’affare, libertà del mediatore di attivarsi, libertà per l’intermediato di concludere l’affare. La sola mancanza del primo dei requisiti è idonea a collocare il rapporto al di fuori dell’ambito della mediazione; negli altri casi, a meno che non si tratti di contratto d’opera o di altro tipo negoziale nominato, dovrà ricondursi il rapporto all’istituto della mediazione, applicando analogicamente la relativa disciplina codicistica. La conclusione cui giunge tale impostazione è di ritenere, generalmente, qualificabile come mediazione quelle attività denominate dalla prassi “procacciamento di affari” […]. Va, inoltre, aggiunta la considerazione che la disciplina della mediazione di cui alla l. 39/1989 si applica anche ai soggetti che svolgono tale attività in modo occasionale: previsione fortemente criticata dalla dottrina, che tuttavia non può condurre all’esclusione dall’ambito oggetto della normativa i soggetti che mettano in contatto, seppure non professionalmente e senza vincoli contrattuali, soggetti diversi per la conclusione di affari» […]. Considerato, quindi, che il procacciamento di affari è suscettibile di rientrare nella figura giuridica della mediazione, occorre ricordare come “l’esercizio dell’attività di mediazione è incompatibile (…) con l’esercizio di attività imprenditoriali e professionali, escluse quelle di mediazione comunque esercitate” (art. 5, comma terzo, lett. b) della l. 3 febbraio 1989, n. 39, come modificato dalla l. 5 marzo 2001, n. 57). Come precisato in un recente ampio studio sul tema […] al quale si rinvia per una puntuale motivazione, è «da evitare, sia in ossequio all’incompatibilità dettata dalla legge, sia in ragione della chiarezza dei rapporti endosocietari, che l’oggetto sociale contenga il riferimento alla disciplina della mediazione insieme ad attività di natura diversa».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di impresa n. 403-2014/I, S.r.l. semplificata e oggetto sociale: finanziamento connesso con operazioni di locazione finanziaria, consulenza e assistenza in relazione ad investimenti e finanziamenti, attività di noleggio con conducente e procacciamento di affari, in CNN Notizie del 4.2.2015: «[…]ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. b), della l. 3 febbraio 1989, n. 39, come modificato dalla l. 5 marzo 2001, n. 57, la mediazione è attività incompatibile “con l’esercizio di attività imprenditoriali e professionali, escluse quelle di mediazione comunque esercitate” […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 157-2011/I, Oggetto sociale: procacciatore d’affari, in CNN Notizie del 27.10.2011: «[…] Si è affermato che “ricorre la figura del procacciam...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (154)(154)
    - Art. 1, d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79 (“Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica”).
    - Art. 1, d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79 (“Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica”).
    (155)(155)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 276-2014/I, Oggetto sociale: attività di rappresentante di commercio e di promotore finanziario, in CNN Notizie del 2.7.2014: «[…] Ai sensi dell’art. 31, comma 2, TUF, “è promotore finanziario la persona fisica che, in qualità di agente collegato ai sensi della direttiva 2004/39/CE, esercita professionalmente l’offerta fuori sede come dipendente, agente o mandatario. L’attività di promotore finanziario è svolta esclusivamente nell’interesse di un solo soggetto.” […]. Una società non può svolgere l’attività propria del promotore finanziario: essa deve far capo necessariamente ad una persona fisica, che la svolge in qualità di dipendente, agente o mandatario, nell’interesse esclusivo di un solo soggetto, che, in quanto “soggetto abilitato”, è in grado di fornire particolari garanzie sotto il profilo della struttura societaria, dell’attività svolta, in ragione dei penetranti controlli cui risulta sottoposto. Il terzo comma dell’art. 31 TUF prevede una responsabilità solidale con il promotore finanziario del soggetto abilitato che conferisce l’incarico, con riguardo ai danni cagionati ai terzi da parte del promotore. L’ordinamento, dunque, richiede che, in ogni caso, a ciascuna sollecitazione all’investimento sia riconducibile un soggetto abilitato, in grado di fornire garanzie specifiche, sia in relazione alla condotta che alla stabilità patrimoniale. […] Il promotore finanziario, infine, non è neppure qualificabile come libero professionista, in quanto svolge un’attività di carattere ausiliario per determinati soggetti (i “soggetti abilitati”), nei confronti dei quali agisce in qualità di dipendente, di agente o di mandatario. […] In conclusione, l’attività di promotore finanziario non può essere compresa nell’oggetto sociale di alcun tipo di società (neppure di una s.t.p.)».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 276-2014/I, Oggetto sociale: attività di rappresentante di commercio e di promotore finanziario, in CNN Notizie del 2.7.2014: «[…] Ai sensi d...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (156)(156)
    - Art. 2, Decreto del Ministero della Giustizia del 31 ottobre 2006 (“Individuazione dei siti internet destinati all’inserimento degli avvisi di vendita di cui all’articolo 490 del codice di procedura civile”).
    - Art. 2, Decreto del Ministero della Giustizia del 31 ottobre 2006 (“Individuazione dei siti internet destinati all’inserimento degli avvisi di vendita di cui all’articolo 490 del codice di procedura...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (157)(157)
    - Art. 1, Decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 7 luglio 1997, n. 274 (“Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della L. 25 gennaio 1994, n. 82, per la disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione”).
    - Art. 1, Decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 7 luglio 1997, n. 274 (“Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della L. 25 gennaio 1994, n. 82, per la disci...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (158)(158)
    - Nel patrimonio rientrano le riserve disponibili, anche quando, in base a norme di legge o di statuto, siano indivisibili tra i soci.
    - Nel patrimonio rientrano le riserve disponibili, anche quando, in base a norme di legge o di statuto, siano indivisibili tra i soci.
    (159)(159)
    - Sono soggetti vigilati, a tali fini, le banche autorizzate in Italia e le banche comunitarie, gli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del TUB e le imprese di assicurazione.
    - Sono soggetti vigilati, a tali fini, le banche autorizzate in Italia e le banche comunitarie, gli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del TUB e le imprese di assicurazione...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (160)(160)
    - Banca d’Italia, Provvedimento dell’8 novembre 2016 recante disposizioni per la raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche, Sezione V.
    - Banca d’Italia, Provvedimento dell’8 novembre 2016 recante disposizioni per la raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche, Sezione V.
    (161)(161)
    - Banca d’Italia, Provvedimento dell’8 novembre 2016 recante disposizioni per la raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche, Sezione V.
    - Banca d’Italia, Provvedimento dell’8 novembre 2016 recante disposizioni per la raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche, Sezione V.
    (182)(182)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 1106-2014/I, Oggetto sociale: raccolta di richieste di finanziamento da parte di s.r.l. costituita da associazioni di categoria e confidi, in CNN Notizie del 19.1.2015: «[…] L’art. 12 del d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141, rubricato Disposizioni di attuazione dell’articolo 128-quater e 128-sexies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, prevede che “non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria, né di mediazione creditizia: (…) c) la stipula, da parte delle associazioni di categoria e dei Confidi, di convenzioni con banche, intermediari finanziari ed altri soggetti operanti nel settore finanziario finalizzate a favorire l’accesso al credito delle imprese associate. […] La legge consente, dunque, a soggetti portatori di interessi collettivi di una determinata categoria di imprese (associazioni di categoria e confidi), di operare in qualità di intermediario tra i soggetti che erogano finanziamenti ed i componenti di tali organizzazioni, attraverso la stipula di convenzioni; dunque, consente loro di porre in essere, in via eccezionale, una tipologia di attività che altrimenti configurerebbe mediazione creditizia o agenzia in attività finanziaria. […] L’art. 12 del d.lgs. 141/2010 prevede, inoltre, che la possibilità di stipulare convenzioni volte a favorire l’accesso al credito delle imprese associate e di raccogliere le relative richieste di finanziamento sia estesa anche alle società di servizi controllate dalle predette associazioni di categoria e dei confidi, costituite “dalle associazioni stesse per il perseguimento delle finalità associative”».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 1106-2014/I, Oggetto sociale: raccolta di richieste di finanziamento da parte di s.r.l. costituita da associazioni di categoria e confidi, in...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (163)(163)
    - Art. 16, legge 6 agosto 1990, n. 223 (“Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato”).
    - Art. 16, legge 6 agosto 1990, n. 223 (“Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato”).
    (164)(164)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 455-2013/I, Oggetto sociale: assunzione di rappresentanza fiscale per conto di società estere insieme a quella di spedizioniere doganale, in CNN Notizie del 7.8.2013: «[…] [Ai sensi dell’art. 1 della] l. 25 luglio 2000, n. 213 […] “Gli spedizionieri doganali, iscritti agli albi professionali istituiti con la legge 22 dicembre 1960, n. 1612, riconosciuti quali professionisti qualificati per le materie previste dall’articolo 1 della predetta legge n. 1612 del 1960, sono abilitati alla rappresentanza dinanzi agli uffici dell’Amministrazione finanziaria. […]”. […] Ai sensi dell’art. 2 del medesimo provvedimento, gli spedizionieri doganali possono altresì “asseverare i dati contenuti nelle dichiarazioni da presentare agli uffici finanziari”. La S.C. ha avuto modo di precisare che “Lo spedizioniere doganale, per la sua attività professionale di rappresentanza in dogana dei proprietari di merce, è figura diversa dallo spedizioniere ai sensi dell’art. 1737 cod. civ. che assume l’obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto di cose e di compiere le operazioni accessorie” (Cass. 6 gennaio 1982, n. 27) […]. In conclusione, sembra che un soggetto qualificato spedizioniere doganale possa prestare anche l’attività di “rappresentanza fiscale” ex art. 17 del D.P.R. 633/1972: ogni dubbio risulta fugato dalla disciplina introdotta con l’art. 1 della l. 213/2000, ai sensi del quale gli spedizionieri doganali sono “abilitati alla rappresentanza dinanzi agli uffici dell’Amministrazione finanziaria”».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 455-2013/I, Oggetto sociale: assunzione di rappresentanza fiscale per conto di società estere insieme a quella di spedizioniere doganale, in ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (165)(165)
    - Art. 115, comma 6, R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (“Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”).
    - Art. 115, comma 6, R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (“Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”).
    (166)(166)
    - Art. 41, d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (“Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”).
    - Art. 41, d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (“Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”).
    (167)(167)
    - Art. 1, d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (“Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE”).
    - Art. 1, d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (“Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (168)(168)
    - Cfr. d.m. 20 giugno 2012, n. 145.
    - Cfr. d.m. 20 giugno 2012, n. 145.
    (169)(169)
    - Art. 2, comma 4, d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (“Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE”).
    - Art. 2, comma 4, d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (“Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (170)(170)
    - Art. 8, Decreto del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 16 gennaio 1995 (“Elementi informativi del procedimento di autorizzazione all’esercizio dell’attività fiduciaria e di revisione e disposizioni di vigilanza”).
    - Art. 8, Decreto del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 16 gennaio 1995 (“Elementi informativi del procedimento di autorizzazione all’esercizio dell’attività fiduciaria e ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (171)(171)
    - Art. 5, d.lgs. del 10 settembre 2003, n. 276 (“Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30”).
    - Art. 5, d.lgs. del 10 settembre 2003, n. 276 (“Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30”).
    (172)(172)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 119-2008/I, Oggetto sociale - “commercio ed intermediazione di rifiuti”, in CNN Notizie del 10.9.2008: «Si chiede se sia consentito prevedere nella clausola dell’oggetto sociale di una costituenda società lo svolgimento dell’attività di “commercio ed intermediazione di rifiuti”, alla luce della disciplina generale in materia di mediazione. […] La possibilità di esercitare l’attività di “commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi” risulta quindi espressamente contemplata nel provvedimento normativo citato [d.lgs. 152/2006, N.d.A.]. […] Appare, tuttavia, opportuno spendere alcune riflessioni con riguardo all’apparente contrasto con la disciplina generale in materia di mediazione. La l. 3 febbraio 1989, n. 39[…], prevedeva, tra l’altro, all’art. 5 comma terzo, lett. c), l’incompatibilità dell’esercizio dell’attività di mediazione “con l’esercizio in proprio del commercio relativo alla specie di mediazione che si intende esercitare”. L’art. 18 della l. 5 marzo 2001, n. 57, ha modificato il comma in esame, ampliando la sfera dell’incompatibilità. Attualmente, l’art. 5, comma terzo, lett. b), dispone che l’esercizio dell’attività di mediazione è incompatibile “con l’esercizio di attività imprenditoriali e professionali, escluse quelle di mediazione comunque esercitate”. I provvedimenti normativi che disciplinano la mediazione in generale escludono espressamente l’applicabilità delle disposizioni in essi contenute ad alcune categorie di mediatori, cui sono dedicati specifici provvedimenti […], in ossequio al principio lex specialis derogat generali. L’elenco delle categorie escluse dall’art. 1 l. 39/1989 non può essere ritenuto tassativo: sussistono, infatti, altre specie di mediatori […], che pur oggetto di apposita disciplina, non risultano espressamente esclusi dall’ambito di applicazione della normativa generale. […] In tali casi pertanto, come analogamente per quanto concerne l’attività oggetto del presente parere (“commercio e intermediazione di rifiuti”), la legittimità dello svolgimento di attività di intermediazione accanto ad altre di natura diversa risulta da provvedimenti di epoca successiva sia all’emanazione della l. 39/1989, sia alla sua modifica da parte della l. 57/2001 (lex posterior derogat priori) […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 119-2008/I, Oggetto sociale - “commercio ed intermediazione di rifiuti”, in CNN Notizie del 10.9.2008: «Si chiede se sia consentito prevedere...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (173)(173)
    - Art. 212, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (“Norme in materia ambientale”).
    - Art. 212, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (“Norme in materia ambientale”).
    (174)(174)
    - Art. 53, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (“Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali”).
    - Art. 53, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (“Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (175)(175)
    - Art. 2 d.m. Ministero delle Finanze 11 settembre 2000, n. 289 (“Regolamento relativo all’albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, da emanarsi ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446”).
    - Art. 2 d.m. Ministero delle Finanze 11 settembre 2000, n. 289 (“Regolamento relativo all’albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (176)(176)
    - Art. 2, d.lgs. 13 gennaio 1999, n. 18 (“Attuazione della direttiva 96/67/CE relativa al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità”).
    - Art. 2, d.lgs. 13 gennaio 1999, n. 18 (“Attuazione della direttiva 96/67/CE relativa al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità”).
    (177)(177)
    - Art. 106, d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (“Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”).
    - Art. 106, d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (“Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”).
    (178)(178)
    - Art. 107, d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (“Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”).
    - Art. 107, d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (“Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”).
    (179)(179)
    - Art. 1, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52”).
    - Art. 1, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52”).
    (180)(180)
    - Art. 1, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52”).
    - Art. 1, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52”).
    (181)(181)
    - Art. 18, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52”).
    - Art. 18, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52”).
    (182)(182)
    - Art. 18-ter, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52”).
    - Art. 18-ter, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52”).
    (183)(183)
    - Art. 106, d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (“Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”).
    - Art. 106, d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (“Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”).
    (184)(184)
    - Art. 107, d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (“Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”).
    - Art. 107, d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (“Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”).
    (185)(185)
    - Art. 114-octies, d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (“Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”).
    - Art. 114-octies, d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (“Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”).
    (186)(186)
    - Art. 34 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52”).
    - Art. 34 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52”).
    (187)(187)
    - Art. 33, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52”).
    - Art. 33, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52”).
    (188)(188)
    - Non rientrano tra le attività connesse, e non possono essere svolte dalle SGR, le operazioni concluse dalle SGR in contropartita diretta con i fondi comuni gestiti o gestiti da società del proprio gruppo di appartenenza (ad es.: concessioni di finanziamenti o negoziazione di strumenti finanziari derivati).
    - Non rientrano tra le attività connesse, e non possono essere svolte dalle SGR, le operazioni concluse dalle SGR in contropartita diretta con i fondi comuni gestiti o gestiti da società del proprio g...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (189)(189)
    - L’attività di consulenza immobiliare può essere svolta anche attraverso l’acquisizione di partecipazioni in società. In tali casi si applicano: (i) alle società controllate, le previsioni in materia di esternalizzazione del Regolamento congiunto; (ii) alle società partecipate, l’art. 21, comma 2, lett. h) e i) del Regolamento congiunto.
    - L’attività di consulenza immobiliare può essere svolta anche attraverso l’acquisizione di partecipazioni in società. In tali casi si applicano: (i) alle società controllate, le previsioni in materia...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (190)(190)
    - Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio (Provvedimento della Banca d’Italia del 19 gennaio 2015, Titolo II, Capitolo 3).
    - Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio (Provvedimento della Banca d’Italia del 19 gennaio 2015, Titolo II, Capitolo 3).
    (191)(191)
    - Art. 1, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52”).
    - Art. 1, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52”).
    (192)(192)
    - Art. 35-bis, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52”).
    - Art. 35-bis, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52”).
    (193)(193)
    - Art. 32-quater, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52”).
    - Art. 32-quater, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52”).
    (194)(194)
    - Art. 1, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52”).
    - Art. 1, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52”).
    (195)(195)
    - Art. 35-bis, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52”).
    - Art. 35-bis, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52”).
    (196)(196)
    - Art. 32-quater, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52”).
    - Art. 32-quater, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52”).
    (197)(197)
    - Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio (Provvedimento della Banca d’Italia del 19 gennaio 2015, Titolo III, Capitolo 2).
    - Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio (Provvedimento della Banca d’Italia del 19 gennaio 2015, Titolo III, Capitolo 2).
    (198)(198)
    - Non rientrano tra le attività connesse, e non possono essere svolte dalle SGR, le operazioni concluse dalle SGR in contropartita diretta con i fondi comuni gestiti o gestiti da società del proprio gruppo di appartenenza (ad es.: concessioni di finanziamenti o negoziazione di strumenti finanziari derivati).
    - Non rientrano tra le attività connesse, e non possono essere svolte dalle SGR, le operazioni concluse dalle SGR in contropartita diretta con i fondi comuni gestiti o gestiti da società del proprio g...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (199)(199)
    - L’attività di consulenza immobiliare può essere svolta anche attraverso l’acquisizione di partecipazioni in società. In tali casi si applicano: (i) alle società controllate, le previsioni in materia di esternalizzazione del Regolamento congiunto; (ii) alle società partecipate, l’art. 21, comma 2, lett. h) e i) del Regolamento congiunto.
    - L’attività di consulenza immobiliare può essere svolta anche attraverso l’acquisizione di partecipazioni in società. In tali casi si applicano: (i) alle società controllate, le previsioni in materia...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (200)(200)
    - Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio (Provvedimento della Banca d’Italia del 19 gennaio 2015, Titolo II, Capitolo 3).
    - Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio (Provvedimento della Banca d’Italia del 19 gennaio 2015, Titolo II, Capitolo 3).
    (201)(201)
    - Art. 1, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52”).
    - Art. 1, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52”).
    (202)(202)
    - Art. 1, comma 1, lett. i-quater), d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52”).
    - Art. 1, comma 1, lett. i-quater), d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 199...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (203)(203)
    - Art. 64, commi 1 e 3, d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Il d.P.R. 207/2010 è stato abrogato dall’art. 217, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; per la normativa transitoria cfr. l’art. 216, d.lgs. 50/2016.
    - Art. 64, commi 1 e 3, d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Il d.P.R. 207/2010 è stato abrogato dall’art. 217, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; per la normativa transitoria cfr. l’art. 216, d.lgs. 50/2016.
    (204)(204)
    - Art. 1, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”).
    - Art. 1, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”).
    (205)(205)
    - Art. 4, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”).
    - Art. 4, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”).
    (206)(206)
    - Art. 1, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”).
    - Art. 1, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”).
    (207)(207)
    - Art. 4, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”).
    - Art. 4, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”).
    (208)(208)
    - Art. 16, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”).
    - Art. 16, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”).
    (209)(209)
    - Art. 1, commi 376-380, legge 28 dicembre 2015, n. 208 (“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”).
    Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. S.A.1, Società benefit - natura, 1° pubbl. 9/19 - motivato 9/19: «Le Società Benefit di cui all’art. 1 commi da 376 a 384 della L. 28.12.2015 n. 208 non costituiscono un genere autonomo con causa propria, ma appartengono alle società tipiche disciplinate dai titoli V e VI del libro V del codice civile. A ciò consegue che le stesse sono soggette integralmente alla disciplina legale del modello societario prescelto, salve unicamente le integrazioni espressamente previste dalla normativa speciale in relazione alle finalità, ulteriori rispetto allo scopo della divisione degli utili, di beneficio comune a favore di determinati soggetti e ambiti».
    Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. S.A.2, Obbligo di indicare nell’oggetto sociale le finalità di beneficio comune, 1° pubbl. 9/19 - motivato 9/19: «[…] la legge non specifica espressamente quali siano le finalità di beneficio comune che possono essere indicate nell’oggetto sociale, rimettendo alla società la libertà di scegliere le finalità in concreto da perseguire. Ne dovrebbe discendere una preferenza per l’indicazione di finalità strettamente legate al processo produttivo dell’impresa, ma senza escludere la possibilità di destinare parte delle risorse gestionali ed economiche anche a più generiche finalità di beneficio comune».
    Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. A.A.15, Legittimità delle clausole che prevedono lo svolgimento di una attività economica con criteri diversi da quello del massimo profitto - 1° pubb. 9/22: «Nel nostro ordinamento non sussiste alcuna disposizione […] che imponga agli amministratori di società lucrative di attuare l’oggetto sociale avendo riguardo al solo interesse dei soci alla massimizzazione dei profitti. […] sono legittime le clausole dell’atto costitutivo/statuto che […] dettano specifiche regole etiche e/o di sostenibilità che devono essere rispettate nella gestione della società, anche a scapito della massimizzazione dei profitti e della efficienza produttiva. È così ad esempio possibile prevedere che la società debba applicare ai propri lavoratori trattamenti più favorevoli rispetto a quelli di mercato o che debba adottare procedure produttive che generino un impatto ambientale inferiore rispetto a quello ammesso dalle leggi o regolamenti vigenti. Dette clausole integrano […] una modalità di perseguimento del fine di lucro senza aggiungere ad esso un ulteriore fine di utilità sociale […]. Per poter perseguire contemporaneamente e direttamente, con un unico ente, sia un fine di lucro soggettivo che un fine di utilità sociale è necessario ricorrere al modello della “società benefit” disciplinato dall’art. 1, commi da 376 a 384, della L. n. 208/2015».
    Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Nota PO 77/202 - Quesito in materia di STP: «[…] la società benefit non configura un nuovo modello societario o una specifica forma giuridica; piuttosto, la destinazione dell’attività alla finalità di beneficio comune sembra comportare la “codificazione” di una qualifica per l’ente societario […]. […] la caratteristica peculiare delle società benefit […] [consiste nel] perseguimento di “una o più finalità di beneficio comune” in ambito sociale, ambientale, culturale e/o di pubblica utilità, beneficio identificato in “uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi” nei confronti di una o più categorie di soggetti individuati nell’alveo dei propri stakeholder. […] la società può introdurre accanto alla denominazione sociale (o alla ragione sociale) le parole “società benefit” o l’abbreviazione “SB” […]. […] la società benefit […] deve indicare nell’ambito del proprio oggetto sociale, le finalità specifiche di beneficio comune che intende perseguire. La definizione di beneficio comune è fornita dal comma 378 dell’art. 1 della legge n. 208/2015, in cui si prevede che per esso si intende il perseguimento, nell’esercizio dell’attività economica delle società benefit, di uno o più effetti positivi o la riduzione degli effetti negativi su una o più delle categorie indicate nel comma 376 della stessa legge istitutiva delle società benefit. Tali categorie vengono individuate nelle persone, nelle comunità, nei territori e nell’ambiente, nei beni ed attività culturali e sociali, negli enti e nelle associazioni e in altri portatori di interesse, diversi, dunque, da persone, enti, comunità, territori e beni. […] Pertanto, nell’oggetto sociale della società […] andranno indicate le finalità di beneficio comune perseguite. Al riguardo, l’elencazione delle attività dovrà essere dettagliata, così come andranno individuati i soggetti beneficiari […] […] Con riferimento all’amministrazione, […] la legge […] prevede […] che la gestione della società benefit debba perseguire obiettivi ulteriori rispetto a quelli riconducibili al corretto perseguimento degli obblighi statutari e degli obblighi legali e coincidenti con il bilanciamento dell’interesse dei soci, del perseguimento delle finalità di beneficio comune e degli interessi della categorie di cui al menzionato comma 376 (persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti ed associazioni ed altri portatori di interesse). Il comma 380 precisa anche che la società benefit, fermo quanto disposto dalla disciplina di ciascun tipo di società prevista nel codice civile, è tenuta a individuare il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle suddette finalità. […] Appare possibile sostenere […] che il responsabile o i responsabili, laddove la società opti per una composizione collegiale, possano coincidere con funzioni preesistenti all’interno dell’organizzazione societaria (in particolare con l’organo di amministrazione), ovvero con consulenti esterni alla società, in possesso di specifiche competenze. […] Il comma 382 dell’art. 1 della legge n. 208/2015 prevede, infine, che […] la società […] è tenuta a redigere una relazione annuale particolareggiata concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio […]».
    - Art. 1, commi 376-380, legge 28 dicembre 2015, n. 208 (“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”).
    Comitato Interregionale dei Consigli...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (210)(210)
    - Art. 1, comma 379, legge 28 dicembre 2015, n. 208 (“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2016”).
    Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. S.A.2, Obbligo di indicare nell’oggetto sociale le finalità di beneficio comune, 1° pubbl. 9/19 - motivato 9/19: «L’obbligo di indicare nell’oggetto sociale le finalità di beneficio comune si applica non solo alle società benefit di nuova costituzione, ma anche alle società diverse dalle società benefit qualora intendano perseguire anche finalità di beneficio comune […] attraverso una modifica dei patti sociali o dello statuto nel rispetto delle disposizioni che regolano le modificazioni del contratto sociale o dello statuto proprie di ciascun tipo sociale».
    - Art. 1, comma 379, legge 28 dicembre 2015, n. 208 (“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2016”).
    Comitato Interregionale dei Consigli Not...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (211)(211)
    - Art. 6, legge 21 maggio 1981, n. 240 (“Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese nonché delle società consortili miste”).
    - Art. 6, legge 21 maggio 1981, n. 240 (“Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese nonché delle società consortili miste”).
    (212)(212)
    - Art. 1, Regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio del 22 luglio 2003, relativo allo statuto della Società cooperativa europea (SCE).
    - Art. 1, Regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio del 22 luglio 2003, relativo allo statuto della Società cooperativa europea (SCE).
    (213)(213)
    - Art. 5, Regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio del 22 luglio 2003, relativo allo statuto della Società cooperativa europea (SCE).
    - Art. 5, Regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio del 22 luglio 2003, relativo allo statuto della Società cooperativa europea (SCE).
    (214)(214)
    - Art. 82, d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (“Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52”).
    - Art. 82, d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (“Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52”).
    (215)(215)
    - Art. 1, Regolamento del 22 febbraio 2008, successivamente modificato con provvedimenti del 24 dicembre 2010, del 22 ottobre 2013, dell’11 febbraio 2015 e del 24 febbraio 2015: “Disciplina dei servizi di gestione accentrata di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione”.
    - Art. 1, Regolamento del 22 febbraio 2008, successivamente modificato con provvedimenti del 24 dicembre 2010, del 22 ottobre 2013, dell’11 febbraio 2015 e del 24 febbraio 2015: “Disciplina dei serviz...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (216)(216)
    - Art. 9, Regolamento del 22 febbraio 2008, successivamente modificato con provvedimenti del 24 dicembre 2010, del 22 ottobre 2013, dell’11 febbraio 2015 e del 24 febbraio 2015: “Disciplina dei servizi di gestione accentrata di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione”.
    - Art. 9, Regolamento del 22 febbraio 2008, successivamente modificato con provvedimenti del 24 dicembre 2010, del 22 ottobre 2013, dell’11 febbraio 2015 e del 24 febbraio 2015: “Disciplina dei serviz...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (217)(217)
    - Art. 1, Regolamento del 22 febbraio 2008, successivamente modificato con provvedimenti del 24 dicembre 2010, del 22 ottobre 2013, dell’11 febbraio 2015 e del 24 febbraio 2015: “Disciplina dei servizi di gestione accentrata di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione”.
    - Art. 1, Regolamento del 22 febbraio 2008, successivamente modificato con provvedimenti del 24 dicembre 2010, del 22 ottobre 2013, dell’11 febbraio 2015 e del 24 febbraio 2015: “Disciplina dei serviz...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (218)(218)
    - Art. 41, Regolamento del 22 febbraio 2008, successivamente modificato con provvedimenti del 24 dicembre 2010, del 22 ottobre 2013, dell’11 febbraio 2015 e del 24 febbraio 2015: “Disciplina dei servizi di gestione accentrata di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione”.
    - Art. 41, Regolamento del 22 febbraio 2008, successivamente modificato con provvedimenti del 24 dicembre 2010, del 22 ottobre 2013, dell’11 febbraio 2015 e del 24 febbraio 2015: “Disciplina dei servi...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (219)(219)
    - Art. 42, Regolamento del 22 febbraio 2008, successivamente modificato con provvedimenti del 24 dicembre 2010, del 22 ottobre 2013, dell’11 febbraio 2015 e del 24 febbraio 2015: “Disciplina dei servizi di gestione accentrata di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione”.
    - Art. 42, Regolamento del 22 febbraio 2008, successivamente modificato con provvedimenti del 24 dicembre 2010, del 22 ottobre 2013, dell’11 febbraio 2015 e del 24 febbraio 2015: “Disciplina dei servi...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (220)(220)
    - Art. 1, Regolamento del 22 febbraio 2008, successivamente modificato con provvedimenti del 24 dicembre 2010, del 22 ottobre 2013, dell’11 febbraio 2015 e del 24 febbraio 2015: “Disciplina dei servizi di gestione accentrata di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione”.
    - Art. 1, Regolamento del 22 febbraio 2008, successivamente modificato con provvedimenti del 24 dicembre 2010, del 22 ottobre 2013, dell’11 febbraio 2015 e del 24 febbraio 2015: “Disciplina dei serviz...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (221)(221)
    - Art. 50, Regolamento del 22 febbraio 2008, successivamente modificato con provvedimenti del 24 dicembre 2010, del 22 ottobre 2013, dell’11 febbraio 2015 e del 24 febbraio 2015: “Disciplina dei servizi di gestione accentrata di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione”.
    - Art. 50, Regolamento del 22 febbraio 2008, successivamente modificato con provvedimenti del 24 dicembre 2010, del 22 ottobre 2013, dell’11 febbraio 2015 e del 24 febbraio 2015: “Disciplina dei servi...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (222)(222)
    - Art. 5, d.lgs. 16 febbraio 1996, n. 104 (“Attuazione della delega conferita dall’art. 3, comma 27, della L. 8 agosto 1995, n. 335, in materia di dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e di investimenti degli stessi in campo immobiliare”).
    - Art. 5, d.lgs. 16 febbraio 1996, n. 104 (“Attuazione della delega conferita dall’art. 3, comma 27, della L. 8 agosto 1995, n. 335, in materia di dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti pre...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (223)(223)
    - Art. 3, d.lgs. 16 febbraio 1996, n. 104 (“Attuazione della delega conferita dall’art. 3, comma 27, della L. 8 agosto 1995, n. 335, in materia di dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e di investimenti degli stessi in campo immobiliare”).
    - Art. 3, d.lgs. 16 febbraio 1996, n. 104 (“Attuazione della delega conferita dall’art. 3, comma 27, della L. 8 agosto 1995, n. 335, in materia di dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti pre...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (224)(224)
    - Art. 46, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (“Codice dei contratti pubblici”).
    - Art. 46, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (“Codice dei contratti pubblici”).
    (225)(225)
    - Ai sensi dell’art. 46, comma 1, lett. c), d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, «1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria: […] c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi […]».
    In precedenza, ci si riferiva all’art. 90, commi 1 e 2, lettera b), d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (il d.lgs. 163/2006 è stato infatti abrogato dal d.lgs. 50/2016): «1. Le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici sono espletate: […] e) dalle società di professionisti; f) dalle società di ingegneria; […]. 2. Si intendono per: […] b) società di ingegneria le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti di cui alla lettera a), che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale […]».
    - Ai sensi dell’art. 46, comma 1, lett. c), d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, «1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria: […] c) s...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (226)(226)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. G.A.4, Società di ingegneria, 1° pubbl. 9/04: «Sono lecite le società di ingegneria costituite sotto forma di società di capitali che abbiano per oggetto l’attività di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni, direzione dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica, studi di impatto ambientale».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 25-2007/I, Società di ingegneria e codice dei contratti pubblici, in CNN Notizie del 24.5.2007: «[…] Il riferimento specifico al contenuto dell’oggetto sociale delle società di ingegneria di cui all’art. 90, comma secondo, lett. b) (corrispondente all’art. 17 comma sesto, lett. b), l. 109/1994) opera più in senso positivo che negativo: si intende, cioè, non tanto limitare l’oggetto a quelle specifiche attività, ma piuttosto consentire la valida costituzione di società commerciali aventi ad oggetto esclusivamente attività inerenti la progettazione e la consulenza, relativamente alle quali potrebbe sorgere un conflitto con l’ambito di attività di esclusiva competenza dei professionisti. Si osservi, infatti, come l’ottavo comma dell’art. 90 (nono comma art. 17, l. 109/1994) vieti agli affidatari dell’incarico di progettazione di partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici per i quali sia stata svolta la suddetta progettazione; circostanza che porta a non poter escludere che le società di ingegneria possano svolgere attività ulteriore rispetto alla progettazione […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. G.A.4, Società di ingegneria, 1° pubbl. 9/04: «Sono lecite le società di ingegneria costituite sotto forma di società...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (227)(227)
    - Art. 162-bis, comma 1, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
    Cfr. anche Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 38-2014/I, Oggetto sociale: attività finanziaria, in CNN Notizie del 28.1.2015.
    - Art. 162-bis, comma 1, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
    Cfr. anche Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 38-2014/I, Oggetto sociale: attività finanziaria, in CNN Notizie del 28.1.2...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (228)(228)
    - Art. 162-bis, comma 1, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
    Cfr. anche Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 38-2014/I, Oggetto sociale: attività finanziaria, in CNN Notizie del 28.1.2015.
    - Art. 162-bis, comma 1, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
    Cfr. anche Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 38-2014/I, Oggetto sociale: attività finanziaria, in CNN Notizie del 28.1.2...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (229)(229)
    - Art. 46, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (“Codice dei contratti pubblici”).
    - Art. 46, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (“Codice dei contratti pubblici”).
    (230)(230)
    - Art. 184, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 60 (“Codice dei contratti pubblici”).
    - Art. 184, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 60 (“Codice dei contratti pubblici”).
    (231)(231)
    - Art. 120, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”).
    - Art. 120, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”).
    (232)(232)
    - Art. 1, commi 1 e 2, legge 23 novembre 1939, n. 1966 (“Disciplina delle società fiduciarie e di revisione”).
    - Art. 1, commi 1 e 2, legge 23 novembre 1939, n. 1966 (“Disciplina delle società fiduciarie e di revisione”).
    (233)(233)
    - Art. 5, Decreto del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 16 gennaio 1995.
    Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 102-2011/I, Società fiduciaria ed esclusività dell’oggetto sociale, in CNN Notizie del 6.7.2011: «[…] Al riguardo si rileva come se nella legge 23 novembre 1939, n. 1966 non sono invero contenute limitazioni dell’oggetto sociale nel senso della esclusività dello stesso, tale sostanziale esclusività si desume dal d.m. 16 gennaio 1995 (Elementi informativi del procedimento di autorizzazione all’esercizio dell’attività fiduciaria e di revisione e disposizioni di vigilanza). L’art. 5 del citato DM, prevede, infatti, che: a) la denominazione o la ragione sociale della società non deve contenere locuzioni che facciano riferimento ad attività finanziarie, di studio, di consulenza o di assistenza, mentre può contenere per esteso l’appellativo “fiduciaria” (comma 2); b) “l’oggetto sociale deve prevedere un esplicito riferimento alle attività, disciplinate dalla legge n. 1966/1939, concernenti l’amministrazione di beni per conto di terzi, l’intestazione fiduciaria degli stessi, l’interposizione della fiduciaria nell’esercizio dei diritti eventualmente ad essi connessi, nonché la rappresentanza di azionisti ed obbligazionisti” (comma 5); c) inoltre, “Nell’ambito delle proprie attività complementari e strumentali l’oggetto sociale non può prevedere: - attività di consulenza finanziaria, di studio, ovvero di assistenza, né tantomeno tali attività di consulenza - a tutti gli effetti inibite - possono essere citate nella denominazione sociale; - attività industriali; - la possibilità di contrarre debiti in proprio o assumere impegni finanziari o in proprio se non per l’acquisizione di immobilizzazioni tecniche; - la possibilità di contrarre debiti o assumere impegni finanziari o rilasciare garanzie sia in proprio sia nell’ambito dell’amministrazione di beni per conto terzi, salvo che si tratti di garanzie prestate e di impegni assunti per conto dei fiducianti nei limiti del patrimonio affidato, previo vincolo dello stesso a tal fine, per l’intero periodo del contratto e previa autorizzazione dei fiducianti ad utilizzare tale patrimonio per far fronte alle garanzie” (comma 7). In particolare, l’incompatibilità con “attività industriali” sembra evocare la definizione di cui all’art. 2195 c.c., e quindi sia la produzione di beni che di servizi […]».
    - Art. 5, Decreto del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 16 gennaio 1995.
    Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 102-2011/I, Società fiduciaria ed esclusiv...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (234)(234)
    - Art. 7, Decreto del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 16 gennaio 1995 (“Elementi informativi del procedimento di autorizzazione all’esercizio dell’attività fiduciaria e di revisione e disposizioni di vigilanza”).
    - Art. 7, Decreto del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 16 gennaio 1995 (“Elementi informativi del procedimento di autorizzazione all’esercizio dell’attività fiduciaria e ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (235)(235)
    - Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio (Provvedimento della Banca d’Italia del 19 gennaio 2015, Titolo I, Capitolo 1).
    - Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio (Provvedimento della Banca d’Italia del 19 gennaio 2015, Titolo I, Capitolo 1).
    (236)(236)
    - Art. 1, d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (“Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”).
    - Art. 1, d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (“Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”).
    (237)(237)
    - Art. 133, d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (“Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”).
    - Art. 133, d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (“Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”).
    (238)(238)
    - Art. 1, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52”).
    - Art. 1, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52”).
    (239)(239)
    - Art. 3, legge 30 aprile 1999, n. 130 (“Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti”).
    - Art. 3, legge 30 aprile 1999, n. 130 (“Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti”).
    (240)(240)
    - Art. 17, legge 21 maggio 1981, n. 240 (“Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese nonché delle società consortili miste”).
    - Art. 17, legge 21 maggio 1981, n. 240 (“Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese nonché delle società consortili miste”).
    (241)(241)
    - Art. 24, d.lgs. 31 marzo 1998 n. 114 (“Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”).
    - Art. 24, d.lgs. 31 marzo 1998 n. 114 (“Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”).
    (242)(242)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. O.A.11, Ammissibilità di società semplici aventi ad oggetto la gestione di immobili, mobili registrati e partecipazioni sociali, 1° pubbl. 9/16: Che “l’attività di gestione di immobili, mobili registrati e partecipazioni sociali”, svolta da una società semplice con i «connotati di attività economica non commerciale» sia legittima, lo riconosce «implicitamente» lo «stesso legislatore nelle varie disposizioni fiscali che ha dettato nel tempo al fine di incentivare la trasformazione delle società commerciali di gestione in società semplici aventi il medesimo oggetto (cfr., in particolare, l’art. 29 della L. 49/1997, che favoriva la trasformazione di società commerciali in società semplici aventi oggetto esclusivo o principale la gestione di beni immobili, mobili registrati o partecipazioni, e l’art. 1, comma 115, della L. 208/2015, che recava agevolazioni fiscali con riferimento alle società aventi ad oggetto la gestione di soli beni immobili e mobili registrati). Tali norme, infatti, non si preoccupano in alcun modo di consentire la creazione di società semplici di gestione (all’esito di un procedimento trasformativo), rimuovendo un divieto di legge, ma, al contrario, danno per presupposta la legittimità e conformità al sistema di una tale eventualità, limitandosi a incentivarla dal punto di vista tributario. Ciò che è contenuto nelle norme fiscali è dunque una sorta di interpretazione autentica di sistema, la quale, provenendo dal legislatore, non può che confermare la correttezza dell’orientamento in commento. […] In ogni caso, anche prescindendo da dette disposizioni fiscali, la costituzione di società semplici di gestione appare consentita dall’ordinamento, in quanto fattispecie ben distinta dalla comunione di godimento. La comunione, infatti, è una situazione di fatto e non un contratto, all’interno della quale non sorgono obbligazioni negoziali reciproche a carico dei comproprietari, i quali, anche nell’ipotesi che abbiano deliberato di sfruttare economicamente i loro beni comuni, conservano il diritto di disporne liberamente (art. 1103 c.c.), di servirsene personalmente, ancorché nei limiti di legge (art. 1102 c.c.), di domandare lo scioglimento della comunione (art. 1111 c.c.). Qualora, dunque, i comunisti intendano vincolare stabilmente i beni comuni all’esercizio di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili, senza che tale attività sia destinata ad assumere il carattere della commercialità, non possono ricorrere ad un semplice regolamento che disciplini l’amministrazione e l’uso della cosa comune ex art. 1106 c.c., ma devono necessariamente perfezionare un contratto di società semplice, cioè lo strumento tipico che l’ordinamento offre loro per costituire un vincolo giuridicamente rilevante. L’art. 2248 c.c. non è stato dettato per inibire ai comunisti di vincolarsi con un contratto di società al fine di gestire in maniera economica i loro beni, ma semplicemente per impedire che le società semplici possano essere utilizzate per far rivivere le abrogate società civili di mero godimento disciplinate dal codice civile del 1865. La discriminante, dunque, tra comunione di godimento e società semplice di gestione, non risiede soltanto nell’attività economica non commerciale che deve necessariamente essere oggetto delle seconde, ma anche, e soprattutto, nella volontà negoziale o meno dei comunisti di vincolarsi all’esercizio di tale attività. Nei limiti in cui tale volontà sussista, non può negarsi la legittimità della costituzione di una società semplice avente ad oggetto la gestione di beni, intesa, ovviamente, come attività economica non commerciale e non come mero godimento statico di beni comuni. In tal senso si condivide l’opinione espressa dalla Suprema Corte (Cass. Sez. II civ., 6 febbraio 2009 n. 3028) secondo la quale “l’elemento discriminante tra comunione a scopo di godimento e società è costituito dallo scopo lucrativo perseguito tramite un’attività imprenditoriale che si sostituisce al mero godimento ed in funzione della quale vengono utilizzati i beni comuni”, con l’unica precisazione che per tutti i tipi di società, ai sensi dell’art. 2247 c.c., non è richiesto che lo scopo lucrativo sia perseguito necessariamente tramite un’attività “imprenditoriale”, ma può legittimamente essere perseguito anche tramite un’attività che non abbia i caratteri dell’imprenditorialità (si pensi, ad esempio, alla società costituita per un unico affare che, in quanto tale, è carente dell’elemento della professionalità richiesto dall’art. 2082 c.c. perché sussista un’impresa). È, infine, opportuno ricordare che l’attività non commerciale di gestione di beni può essere esercitata attraverso un qualsiasi tipo societario, essendo inibito alla società semplice di svolgere attività commerciali ma non anche alle altre società di svolgere attività non commerciali».
    Trib. Roma, 8 novembre 2016, in Società, 2017, 7, 856, con nota di Caciolli: «È legittima la costituzione di società semplici di mero godimento. La sistematica successione nel corso del tempo di norme fiscali che hanno legittimato la società semplice di mero godimento ne ha comportato l’ammissibilità sotto il profilo civilistico, rendendo la società semplice non solo il regime residuale di esercizio di attività economiche collettive non commerciali, ma anche un regime societario facoltativo del godimento collettivo, alternativo alla comunione».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. O.A.11, Ammissibilità di società semplici aventi ad oggetto la gestione di immobili, mobili registrati e partecipazio...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (243)(243)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. G.A.10, Attività di gestione di beni quale oggetto sociale, 1° pubbl. 9/16 - motivato 9/17: «L’art. 2247 c.c. definisce il contratto di società come il contratto attraverso il quale “due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili”. […] l’art. 2247 c.c. non richiede espressamente alle società di svolgere attività d’impresa (commerciale o meno), ma si limita a prevedere che le stesse debbano svolgere un’attività economica allo scopo di dividere gli utili. Si ricorda che perché sussista un’impresa è necessario, ai sensi dell’art. 2082 c.c., non solo che sia svolta un’attività economica, ma anche che questa sia esercitata “professionalmente” e in maniera “organizzata”, al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi. […] Il successivo art. 2248, dispone poi che “la comunione costituita o mantenuta al solo scopo del godimento di una più cose è regolata dalle norme del titolo VII del libro III” (art. 1100 e ss.). E l’art. 2249, commi 1 e 2, aggiunge che “le società che hanno per oggetto l’esercizio di un’attività commerciale devono costituirsi secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti di questo titolo. Le società che hanno per oggetto l’esercizio di un’attività diversa sono regolate dalle disposizioni sulla società semplice, a meno che i soci non abbiano voluto costituire la società secondo uno degli altri tipi regolati nei capi III e seguenti di questo titolo”. Con queste ultime due disposizioni si completa il quadro della riforma del sistema delle società voluta dal legislatore del 1942, escludendo dal novero delle società le comunioni di godimento, ma facendovi rientrare quelle aventi ad oggetto la gestione di un’attività economica non commerciale. A questo punto si pone il problema di individuare con certezza quale sia il confine tra le comunioni di godimento e quelle esercenti un’attività economica (commerciale o meno), al fine di comprendere quali attività di gestione di beni comuni possano essere oggetto di una società e quali no. Sotto questo profilo, può ritenersi che la gestione in comune di beni rientri nella fattispecie della comunione di godimento (fattispecie non negoziale) laddove i comproprietari non abbiano inteso derogare alle regole organizzative disposte dagli artt. 1100 e ss. c.c., in particolare a quelle sul: 1) diritto ad usare personalmente i beni comuni (1102 c.c.); 2) diritto a cedere o ipotecare la propria quota sui beni comuni (1103 c.c.); 3) potere di amministrazione (1105 c.c.). Qualora, invece, i comproprietari abbiano inteso destinare, con un vincolo giuridicamente rilevante (di natura contrattuale), i beni comuni all’esercizio di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili, con ciò sottraendoli alla disponibilità dei singoli, non può che sussistere una società. Tale società potrà rivestire anche la forma della società semplice, ove la gestione dei beni sociali non integri un’attività commerciale, mentre potrà essere costituita solo nelle forme previste dai capi III e seguenti del titolo V del libro V del codice civile, nel caso contrario».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. G.A.10, Attività di gestione di beni quale oggetto sociale, 1° pubbl. 9/16 - motivato 9/17: «L’art. 2247 c.c. definis...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (244)(244)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. G.A.10, Attività di gestione di beni quale oggetto sociale, 1° pubbl. 9/16 - motivato 9/17: «L’art. 2247 c.c. definisce il contratto di società come il contratto attraverso il quale “due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili”. […] l’art. 2247 c.c. non richiede espressamente alle società di svolgere attività d’impresa (commerciale o meno), ma si limita a prevedere che le stesse debbano svolgere un’attività economica allo scopo di dividere gli utili. Si ricorda che perché sussista un’impresa è necessario, ai sensi dell’art. 2082 c.c., non solo che sia svolta un’attività economica, ma anche che questa sia esercitata “professionalmente” e in maniera “organizzata”, al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi. […] Il successivo art. 2248, dispone poi che “la comunione costituita o mantenuta al solo scopo del godimento di una più cose è regolata dalle norme del titolo VII del libro III” (art. 1100 e ss.). E l’art. 2249, commi 1 e 2, aggiunge che “le società che hanno per oggetto l’esercizio di un’attività commerciale devono costituirsi secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti di questo titolo. Le società che hanno per oggetto l’esercizio di un’attività diversa sono regolate dalle disposizioni sulla società semplice, a meno che i soci non abbiano voluto costituire la società secondo uno degli altri tipi regolati nei capi III e seguenti di questo titolo”. Con queste ultime due disposizioni si completa il quadro della riforma del sistema delle società voluta dal legislatore del 1942, escludendo dal novero delle società le comunioni di godimento, ma facendovi rientrare quelle aventi ad oggetto la gestione di un’attività economica non commerciale. A questo punto si pone il problema di individuare con certezza quale sia il confine tra le comunioni di godimento e quelle esercenti un’attività economica (commerciale o meno), al fine di comprendere quali attività di gestione di beni comuni possano essere oggetto di una società e quali no. Sotto questo profilo, può ritenersi che la gestione in comune di beni rientri nella fattispecie della comunione di godimento (fattispecie non negoziale) laddove i comproprietari non abbiano inteso derogare alle regole organizzative disposte dagli artt. 1100 e ss. c.c., in particolare a quelle sul: 1) diritto ad usare personalmente i beni comuni (1102 c.c.); 2) diritto a cedere o ipotecare la propria quota sui beni comuni (1103 c.c.); 3) potere di amministrazione (1105 c.c.). Qualora, invece, i comproprietari abbiano inteso destinare, con un vincolo giuridicamente rilevante (di natura contrattuale), i beni comuni all’esercizio di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili, con ciò sottraendoli alla disponibilità dei singoli, non può che sussistere una società. Tale società potrà rivestire anche la forma della società semplice, ove la gestione dei beni sociali non integri un’attività commerciale, mentre potrà essere costituita solo nelle forme previste dai capi III e seguenti del titolo V del libro V del codice civile, nel caso contrario».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. G.A.10, Attività di gestione di beni quale oggetto sociale, 1° pubbl. 9/16 - motivato 9/17: «L’art. 2247 c.c. definis...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (245)(245)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. G.A.10, Attività di gestione di beni quale oggetto sociale, 1° pubbl. 9/16 - motivato 9/17: «L’art. 2247 c.c. definisce il contratto di società come il contratto attraverso il quale “due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili”. […] l’art. 2247 c.c. non richiede espressamente alle società di svolgere attività d’impresa (commerciale o meno), ma si limita a prevedere che le stesse debbano svolgere un’attività economica allo scopo di dividere gli utili. Si ricorda che perché sussista un’impresa è necessario, ai sensi dell’art. 2082 c.c., non solo che sia svolta un’attività economica, ma anche che questa sia esercitata “professionalmente” e in maniera “organizzata”, al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi. […] Il successivo art. 2248, dispone poi che “la comunione costituita o mantenuta al solo scopo del godimento di una più cose è regolata dalle norme del titolo VII del libro III” (art. 1100 e ss.). E l’art. 2249, commi 1 e 2, aggiunge che “le società che hanno per oggetto l’esercizio di un’attività commerciale devono costituirsi secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti di questo titolo. Le società che hanno per oggetto l’esercizio di un’attività diversa sono regolate dalle disposizioni sulla società semplice, a meno che i soci non abbiano voluto costituire la società secondo uno degli altri tipi regolati nei capi III e seguenti di questo titolo”. Con queste ultime due disposizioni si completa il quadro della riforma del sistema delle società voluta dal legislatore del 1942, escludendo dal novero delle società le comunioni di godimento, ma facendovi rientrare quelle aventi ad oggetto la gestione di un’attività economica non commerciale. A questo punto si pone il problema di individuare con certezza quale sia il confine tra le comunioni di godimento e quelle esercenti un’attività economica (commerciale o meno), al fine di comprendere quali attività di gestione di beni comuni possano essere oggetto di una società e quali no. Sotto questo profilo, può ritenersi che la gestione in comune di beni rientri nella fattispecie della comunione di godimento (fattispecie non negoziale) laddove i comproprietari non abbiano inteso derogare alle regole organizzative disposte dagli artt. 1100 e ss. c.c., in particolare a quelle sul: 1) diritto ad usare personalmente i beni comuni (1102 c.c.); 2) diritto a cedere o ipotecare la propria quota sui beni comuni (1103 c.c.); 3) potere di amministrazione (1105 c.c.)».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. G.A.10, Attività di gestione di beni quale oggetto sociale, 1° pubbl. 9/16 - motivato 9/17: «L’art. 2247 c.c. definis...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (246)(246)
    - Art. 17, d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 96 (“Attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale”).
    - Art. 17, d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 96 (“Attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è sta...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (247)(247)
    - Art. 4-bis, legge 31 dicembre 2012, n. 247 (“Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense”).
    - Art. 4-bis, legge 31 dicembre 2012, n. 247 (“Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense”).
    (248)(248)
    - Art. 2, commi 1-3, legge 11 gennaio 1979, n. 12 (“Norme per l’ordinamento della professione di consulente del lavoro”).
    - Art. 2, commi 1-3, legge 11 gennaio 1979, n. 12 (“Norme per l’ordinamento della professione di consulente del lavoro”).
    (249)(249)
    - Art. 7, legge 8 novembre 1991, n. 362 (“Norme di riordino del settore farmaceutico”).
    Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 760-2014/I, Successione di farmacia privata, in CNN Notizie del 25.11.2015: «[…] Ciò coerentemente con il disposto dell’art. 7, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 362, che prevede che la titolarità dell’esercizio della farmacia privata è riservata a persone fisiche, in conformità alle disposizioni vigenti (farmacisti), a società di persone ed a società cooperative a responsabilità limitata […]».
    - Art. 7, legge 8 novembre 1991, n. 362 (“Norme di riordino del settore farmaceutico”).
    Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 760-2014/I, Successione di farmacia privata, in CNN Noti...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (250)(250)
    - Art. 8, comma 1, legge 8 novembre 1991, n. 362 (“Norme di riordino del settore farmaceutico”).
    - Art. 8, comma 1, legge 8 novembre 1991, n. 362 (“Norme di riordino del settore farmaceutico”).
    (251)(251)
    - Art. 1, d.lgs. 3 ottobre 2009 n. 153 (“Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma dell’articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69”).
    - Art. 1, d.lgs. 3 ottobre 2009 n. 153 (“Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, nonché disposizioni in materia di indennità di residenza p...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (252)(252)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 660-2013/I, Società per la gestione di farmacia privata e vendita al minuto di prodotti parafarmaceutici, in CNN Notizie del 29.9.2014: «[…] nell’oggetto sociale della costituenda società può essere prevista sia la vendita di prodotti farmaceutici sia la vendita di prodotti parafarmaceutici e affini».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 660-2013/I, Società per la gestione di farmacia privata e vendita al minuto di prodotti parafarmaceutici, in CNN Notizie del 29.9.2014: «[…] ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (253)(253)
    - Art. 1, legge 14 gennaio 2013, n. 4 (“Disposizioni in materia di professioni non organizzate”).
    - Art. 1, legge 14 gennaio 2013, n. 4 (“Disposizioni in materia di professioni non organizzate”).
    (254)(254)
    - Si veda comunque il paragrafo “F.5 - Oggetto sociale” nel capitolo del presente volume dedicato alle società tra professionisti.
    - Si veda comunque il paragrafo “F.5 - Oggetto sociale” nel capitolo del presente volume dedicato alle società tra professionisti.
    (255)(255)
    - Art. 10, commi 3-8, legge 12 novembre 2011, n. 183 (“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)”).
    - Art. 10, commi 3-8, legge 12 novembre 2011, n. 183 (“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)”).
    (256)(256)
    - Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Nota prot. n. PO 154/2013 - società tra professionisti: «[…] seppur l’esclusività dell’oggetto sociale preclude l’inclusione di attività che non siano professionali, ma imprenditoriali o relative ad ambiti di lavoro autonomo non riconducibili all’ordinamento dei soci professionisti, devono ritenersi comunque ammissibili le attività strumentali o complementari rispetto all’esercizio della professione o la fornitura di beni strumentali e servizi accessori che consentano o facilitano l’esercizio della professione […]».
    Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. Q.A.12, Esclusività dell’oggetto sociale delle S.T.P., 1° pubbl. 9/13 - motivato 9/13: «L’oggetto sociale delle s.t.p. deve essere limitato esclusivamente all’attività professionale(o alle attività professionali in caso di s.t.p. costituita per l’esercizio di più attività professionali) in funzione all’esercizio della quale (o delle quali) sono costituite. L’oggetto sociale non può contenere l’espressa previsione di altre attività estranee all’attività professionale per l’esercizio della quale la s.t.p. viene costituita, ovvero attività non specificatamente e tipicamente riservate alla stessa attività professionale».
    Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. Q.A.13, Ammissibilità di attività strumentali all’oggetto sociale delle S.T.P., 1° pubbl. 9/13 - motivato 9/13: «Perfettamente compatibile con l’esclusività dell’oggetto sociale della s.t.p. è la possibilità per la stessa di compiere attività strumentali all’esercizio della professione ordinistica prescelta e, quindi, la possibilità per la società professionale di rendersi acquirente di beni e diritti strumentali all’esercizio della professione e di compiere qualsiasi attività diretta a tale scopo, compresa la possibilità di assumere obbligazioni strumentali all’esercizio dell’attività professionale stessa. Comunque la previsione della legittimità di tali attività è ammissibile solo in quanto si tratti di attività collegate da un nesso di strumentalità funzionale con l’attività professionale ordinistica che costituisce l’oggetto esclusivo della s.t.p.».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 224-2014/I, Società tra professionisti - questioni applicative ad un anno dall’entrata in vigore, in CNN Notizie del 14.4.2014: «[…] Per ciò che concerne la formulazione dell’oggetto sociale, la lett. a) del comma 4 dell’art. 10 l. 183/2011 impone il requisito dell’esclusività dello svolgimento dell’attività professionale da parte dei soci. Ne consegue, quindi, l’impossibilità di inserire nell’oggetto sociale attività diverse dall’esercizio delle professioni protette, quali ad esempio le attività imprenditoriali o l’esercizio delle professioni non protette: l’eventuale inserimento delle predette attività nell’oggetto sociale violerebbe, infatti, il principio dell’esclusività, salvo che si tratti di attività meramente strumentali. Laddove, quindi, nella società sia presente un socio per prestazioni tecniche, queste ultime non potrebbero essere inserite come attività principali dell’oggetto sociale e le stesse potranno essere rese nei limiti della strumentalità ed accessorietà rispetto all’attività professionale oggetto della società. L’esclusività dell’oggetto sociale incontra un limite nella possibilità di prevedere un oggetto multiprofessionale […]».
    Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Nota prot. n. PO 58/2016 - società tra professionisti - oggetto sociale: «[…] le uniche attività professionali che la società può impegnarsi ad assumere sono quelle a cui i soci professionisti possono dare esecuzione in base alla loro qualifica professionale. È necessario dunque che i soci professionisti siano abilitati all’esercizio delle attività comprese nell’oggetto sociale […]».
    - Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Nota prot. n. PO 154/2013 - società tra professionisti: «[…] seppur l’esclusività dell’oggetto sociale preclude l’inclusione...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (257)(257)
    Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. Q.A.12, Esclusività dell’oggetto sociale delle S.T.P., 1° pubbl. 9/13 - motivato 9/13: «[…] Ove si ammettesse una s.t.p. con oggetto non esclusivo, che cumulasse l’attività professionale ordinistica con attività libere, nel senso di non specifiche e non riservate a quella determinata attività professionale, ma comuni anche ad altre (ad esempio attività generica di consulenza) ovvero attività imprenditoriali pure, avremmo paradossalmente una società formalmente s.t.p. - e quindi con denominazione sociale ex art. 10 comma 5 che deve contenere l’indicazione di società tra professionisti - per la quale il venir meno nei soci professionisti dei requisiti professionali non comporterebbe l’applicabilità della disciplina in tema di scioglimento della società per sopravvenuta impossibilità di conseguimento dell’oggetto sociale. Un’ipotesi del genere sarebbe priva di sanzione da parte dell’ordinamento, consentendo il permanere di una società con denominazione ed oggetto sociale di s.t.p. ma priva di tutti i requisiti sostanziali richiesti, con evidente inganno dell’affidamento dei terzi che contrattano con la società e conseguente svalutazione degli interessi collettivi tutelati dalle professioni ordinistiche e dalla normativa sulla s.t.p., volta a contemperare con la veste societaria un tipo di attività “individuale” connotata di interessi di natura pubblicistica. L’attività di consulenza generica - con la precisazione che la legge 31 dicembre 2012, n. 247 di riforma dell’ordinamento forense con la previsione dell’art. 2 comma 6 non sembra aver reso l’attività di consulenza nel campo legale esclusiva alla professione di avvocato - deve intendersi libera e come tale non inquadrabile in una prestazione professionale tipica. Laddove, quindi, la consulenza sia resa indipendentemente da una prestazione professionale tipica, si tratta di attività non riservata, non esclusiva delle professioni ordinistiche, e perciò suscettibile di esser considerata alla stregua di una prestazione tecnica che, se resa fuori dall’incarico professionale tipico, ovvero se dedotta nell’oggetto sociale in via autonoma, si presta a rilievi sulla possibile natura commerciale (e non professionale) dell’attività costituente l’oggetto sociale. La s.t.p. non può quindi avere quale attività ricompresa nell’oggetto sociale principale l’attività di consulenza generica, che invece potrà essere resa nei limiti della strumentalità rispetto all’attività professionale tipica, sconfinandosi altrimenti nel campo dell’impresa commerciale, sottratta alle regole dell’art. 10 legge n. 183/2011».
    Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. Q.A.12, Esclusività dell’oggetto sociale delle S.T.P., 1° pubbl. 9/13 - motivato 9/13: «[…] Ove si ammettesse una s.t.p...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (258)(258)
    - Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Nota prot. n. PO 58/2016 - società tra professionisti - oggetto sociale: «[…] alla STP possono essere conferiti tutti gli incarichi professionali che si riferiscono ad attività per l’esercizio delle quali è prevista l’inscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico. In tali attività vi rientrato tanto quelle “riservate”, tanto le attività “tipiche” o “caratteristiche” della professione il cui esercizio è consentito da norme speciali o dall’ordinamento professionale. Anche se gli incarichi professionali sono assunti direttamente dalla società, la loro esecuzione è rimessa esclusivamente al socio professionista in possesso dei requisiti per l’esercizio della prestazione professionale richiesta […]».
    - Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Nota prot. n. PO 58/2016 - società tra professionisti - oggetto sociale: «[…] alla STP possono essere conferiti tutti gli in...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (259)(259)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. Q.A.14, Necessaria sussistenza in sede di costituzione di s.t.p. di soci abilitati all’esercizio delle professioni previste dall’oggetto sociale, 1° pubbl. 9/13 - motivato 9/13: «Non si ritiene legittimo costituire una s.t.p. se non sia presente nella compagine sociale almeno un socio professionista, legalmente abilitato, per ogni attività professionale dedotta nell’oggetto sociale».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. Q.A.14, Necessaria sussistenza in sede di costituzione di s.t.p. di soci abilitati all’esercizio delle professioni pr...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (260)(260)
    - Art. 5, d.lgs. del 10 settembre 2003, n. 276 (“Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30”).
    - Art. 5, d.lgs. del 10 settembre 2003, n. 276 (“Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30”).
    (261)(261)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. VI, Specificità dell’oggetto sociale (art. 2328 c.c.), 8 maggio 2001: «La specificità [dell’oggetto sociale, N.d.A.] può anche risultare dalle particolari modalità con cui l’attività verrà svolta che, tenuto conto delle mutate esigenze e valutazioni socio - economiche, possono assumere una loro particolare specificità indipendente dal settore merceologico a cui l’attività verrà applicata: è il caso, in via meramente esemplificativa, dell’attività commerciale svolta attraverso ipermercati e supermercati […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. VI, Specificità dell’oggetto sociale (art. 2328 c.c.), 8 maggio 2001: «La specificità [dell’oggetto sociale, N.d.A.] può anche risultare dalle particolari mo...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (262)(262)
    - Art. 4, comma 1, d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (“Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30”).
    - Art. 4, comma 1, d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (“Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30”).
    (263)(263)
    - Art. 5, comma 1, d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (“Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30”).
    - Art. 5, comma 1, d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (“Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30”).
    (264)(264)
    - Art. 5, comma 6, d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (“Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30”).
    - Art. 5, comma 6, d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (“Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30”).
    (265)(265)
    - Art. 31, comma 1, legge 6 giugno 1974, n. 298 (“Istituzione dell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada”).
    - Art. 31, comma 1, legge 6 giugno 1974, n. 298 (“Istituzione dell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (266)(266)
    - Art. 1, legge 6 giugno 1974, n. 298 (“Istituzione dell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada”).
    - Art. 1, legge 6 giugno 1974, n. 298 (“Istituzione dell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariff...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (267)(267)
    - Art. 1, legge 15 gennaio 1992, n. 21 (“Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”).
    - Art. 1, legge 15 gennaio 1992, n. 21 (“Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”).
    (268)(268)
    - Cass., 25 novembre 2000, n. 15233, in Foro it. Rep., 2000, voce Previdenza sociale, n. 291: «I titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l’esercizio del servizio di autonoleggio con conducenti possono svolgere la loro attività, secondo una delle modalità tassativamente previste dall’art. 7 l. 15 gennaio 1992 n. 21 […]».
    Cons. Stato, 14 aprile 2008, n. 1583, in Giurisdiz. amm., 2008, I, 465: «Ai sensi dell’art. 8, 1º comma, l. 15 gennaio 1992 n. 21, le persone giuridiche non possono conseguire autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di impresa n. 403-2014/I, S.r.l. semplificata e oggetto sociale: finanziamento connesso con operazioni di locazione finanziaria, consulenza e assistenza in relazione ad investimenti e finanziamenti, attività di noleggio con conducente e procacciamento di affari, in CNN Notizie del 4.2.2015: «[…] è da escludere che sia consentito attribuire la titolarità della licenza ad una società, ente non riconducibile alla nozione di singolo di cui all’art. 8, l. 21/1992, riferibile esclusivamente alle persone fisiche».
    In senso conforme: Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 923-2013/I. Noleggio con conducente e cessione di autorizzazione, in CNN Notizie del 9.12.2013.
    - Cass., 25 novembre 2000, n. 15233, in Foro it. Rep., 2000, voce Previdenza sociale, n. 291: «I titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l’esercizio del serviz...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Si vedano anche le voci “B.4 - Sede sociale (e trasferimento della sede)” (nel capitolo del presente volume dedicato alla società di persone), “C.1.3 - Sede e trasferimento della sede” (nel capitolo del presente volume dedicato alla s.p.a.) e “D.1.3 - Trasferimento della sede” (nel capitolo del presente volume dedicato alla s.r.l.).
    - Si vedano anche le voci “B.4 - Sede sociale (e trasferimento della sede)” (nel capitolo del presente volume dedicato alla società di persone), “C.1.3 - Sede e trasferimento della sede” (nel capitolo...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. E.A.3, Sedi atipiche, 1° pubbl. 9/04: «Gli artt. 2328 e 2463 c.c., in relazione anche al disposto degli artt. 46 c.c. e 91 legge fallimentare, impongono l’indicazione, nell’atto costitutivo, della sede della società, senza consentire in alcun modo che possa indicarsi anche un diverso tipo di sede principale (“amministrativa”, “operativa” e simili) per cui la previsione di sedi non secondarie diverse da quella c.d. legale, in quanto suscettibile tra l’altro di ingenerare incertezze e confusione per i terzi, non è legittima e quindi non è iscrivibile nel registro imprese».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. E.A.3, Sedi atipiche, 1° pubbl. 9/04: «Gli artt. 2328 e 2463 c.c., in relazione anche al disposto degli artt. 46 c.c....Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 55-2010/I, Sede legale e sede amministrativa nelle società di capitali, in CNN Notizie del 31.3.2010: «Si prospetta il seguente quesito: la società “Alfa Srl” ha sede legale in un determinato Comune e intende trasferire quest’ultima in un diverso Comune, mantenendo una ulteriore sede amministrativa nel luogo in cui prima aveva la sede legale. Si chiede se sia ricevibile un verbale di assemblea che pertanto preveda il trasferimento della sede legale in altro Comune ed il mantenimento nel precedente luogo di una sede amministrativa. La questione della indicazione nell’atto costitutivo di una o più sedi amministrative in aggiunta alla sede legale è risolta affermativamente dalla dottrina, che muove dalla distinzione fra sede legale (sede della società) e sede dell’impresa […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 55-2010/I, Sede legale e sede amministrativa nelle società di capitali, in CNN Notizie del 31.3.2010: «Si prospetta il seguente quesito: la s...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (4)(4)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. E.A.4, Sede della liquidazione, 1° pubbl. 9/04: «Poiché le società possono avere un’unica sede principale la configurazione di una sede della liquidazione diversa da quella legale è illegittima. Nel caso che si voglia porre la sede della società in liquidazione in un luogo diverso da quello in cui era posta prima della liquidazione occorre procedere nelle forme di legge trasferendo la sede legale».
    Massima del Tribunale di Milano (dettata ante legge 340/2000, recante soppressione dell’omologa degli atti societari), riferita a Trib. Napoli, 2 giugno 1995, in Società, 1996, 581: «non è legittima la designazione di una sede della liquidazione diversa da quella legale, senza procedere alla dovuta modifica statutaria».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. E.A.4, Sede della liquidazione, 1° pubbl. 9/04: «Poiché le società possono avere un’unica sede principale la configur...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (5)(5)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. E.A.1, Determinazione dell’indirizzo della sede nello statuto, 1° pubbl. 9/04: «I soci, nonostante il disposto degli artt. 2328 e 2463 c.c. che richiedono soltanto l’indicazione in statuto del comune ove è posta la sede, possono se ne hanno interesse indicare nello statuto oltre al comune anche l’indirizzo completo; in questo caso, per successive modifiche dell’indirizzo nell’ambito dello stesso comune, le società non possono procedere mediante la semplice dichiarazione dell’organo amministrativo ex art. 111 ter disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile, ma sarà necessaria la delibera assembleare di modifica dello statuto».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. E.A.1, Determinazione dell’indirizzo della sede nello statuto, 1° pubbl. 9/04: «I soci, nonostante il disposto degli ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (6)(6)
    - Trib. Roma (Giud. Reg. Imprese presso il), 2 aprile 2015, in CNN Notizie del 9.6.2015: «[…] premesso che in data 25 agosto 2014 veniva iscritta (su domanda presentata in data 25 luglio 2014, prot. n. 228588/14) la modificazione dell’indirizzo della sede legale della società in oggetto da Roma, via …. a Roma, casella postale …., Roma 4; […] ritenuto che è illegittimo il trasferimento della sede sociale presso una casella postale; […], visto l’art. 2191 cc, dispone d’ufficio la cancellazione dal registro delle imprese della iscrizione, eseguita il 25 agosto 2014, avente ad oggetto modificazione dell’indirizzo della sede legale della ALFA s.r.l. da Roma, via … a Roma, casella postale …., Roma 4».
    - Trib. Roma (Giud. Reg. Imprese presso il), 2 aprile 2015, in CNN Notizie del 9.6.2015: «[…] premesso che in data 25 agosto 2014 veniva iscritta (su domanda presentata in data 25 luglio 2014, prot. n...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (7)(7)
    - Massima del Tribunale di Milano (dettata ante legge 340/2000, recante soppressione dell’omologa degli atti societari) riferita a Trib. Trento, 5 febbraio 1985, in Riv. Not., 1985, 467: «poiché l’istituzione di sede secondaria di una s.p.a. costituisce modifica dell’atto costitutivo, come tale riservata alla esclusiva competenza dell’assemblea straordinaria, è legittimo il rifiuto dell’ufficio del registro delle imprese di iscrivere la relativa delibera adottata dal consiglio di amministrazione della società».
    - Massima del Tribunale di Milano (dettata ante legge 340/2000, recante soppressione dell’omologa degli atti societari) riferita a Trib. Trento, 5 febbraio 1985, in Riv. Not., 1985, 467: «poiché l’ist...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (8)(8)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. E.A.2, Applicabilità dell’art. 2365, comma 2, c.c., alle s.r.l., 1° pubbl. 9/04: «Non è applicabile alle società a responsabilità limitata la disposizione dell’art. 2365, secondo comma, c.c., e pertanto non è possibile prevedere negli statuti di s.r.l. la competenza dell’organo amministrativo per l’istituzione e la soppressione di sedi secondarie […] (riservate nella s.r.l. alla competenza esclusiva dell’assemblea dei soci a sensi dell’art. 2479, secondo e quarto comma, c.c.)».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. E.A.2, Applicabilità dell’art. 2365, comma 2, c.c., alle s.r.l., 1° pubbl. 9/04: «Non è applicabile alle società a re...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (9)(9)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 57-2006/I, Istituzione in Italia di una sede secondaria da parte di una società estera, in CNN Notizie del 26.7.2006: «Si pone un quesito concernente le formalità da esplicare per l’istituzione in Italia di una sede secondaria, da parte di una società estera. Per quanto riguarda le società estere che costituiscono una sede secondaria in Italia, esse devono assoggettarsi alle disposizioni della legge italiana sulla pubblicità degli atti sociali, dei nomi, della firma e dei poteri attribuiti ai rappresentanti della società in Italia, con obbligo quindi di depositare, presso il Registro delle imprese del luogo ove è stata costituita la sede secondaria, copia dell’atto costitutivo e delle modificazioni intervenute sia all’atto costitutivo stesso che al rappresentante e ai suoi poteri [….]. Pertanto, in forza del disposto dell’art. 2508 c.c. (già 2506), si richiede il mero assoggettamento della sede secondaria di società estera alle disposizioni della legge italiana (v. anche l’art. 2250 c.c., espressamente richiamato nel corpo della norma) sulla pubblicità […]. La società, infatti, resterà soggetta alla legge applicabile in base al sistema di diritto internazionale privato […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 57-2006/I, Istituzione in Italia di una sede secondaria da parte di una società estera, in CNN Notizie del 26.7.2006: «Si pone un quesito con...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (10)(10)
    - Massima del Tribunale di Milano (elaborata ante legge 340/2000, recante soppressione dell’omologa degli atti societari): «la deliberazione dell’assemblea straordinaria che istituisce una sede secondaria va iscritta nel Registro delle Imprese del luogo ove ha la propria sede legale la società deliberante, fermo l’obbligo di provvedere anche alla pubblicità prevista dall’articolo 2299 c.c. presso l’Ufficio del Registro delle Imprese competente per la sede secondaria».
    - Massima del Tribunale di Milano (elaborata ante legge 340/2000, recante soppressione dell’omologa degli atti societari): «la deliberazione dell’assemblea straordinaria che istituisce una sede second...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (11)(11)
    - Art. 43, comma 1, lettera b), d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58: «La Banca d’Italia, sentita la CONSOB, autorizza la costituzione delle SICAV quando ricorrono le seguenti condizioni: […] b) la sede legale e la direzione generale della società siano situate nel territorio della Repubblica».
    - Art. 43, comma 1, lettera b), d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58: «La Banca d’Italia, sentita la CONSOB, autorizza la costituzione delle SICAV quando ricorrono le seguenti condizioni: […] b) la sede leg...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (12)(12)
    - Art. 19, comma 1, lettera c), d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58: «La Consob, sentita la Banca d’Italia, autorizza, entro sei mesi dalla presentazione della domanda completa, l’esercizio dei servizi e delle attività di investimento da parte delle SIM, quando ricorrono le seguenti condizioni: […] c) la sede legale e la direzione generale della società siano situate nel territorio della Repubblica».
    - Art. 19, comma 1, lettera c), d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58: «La Consob, sentita la Banca d’Italia, autorizza, entro sei mesi dalla presentazione della domanda completa, l’esercizio dei servizi e d...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (13)(13)
    - Art. 64, comma 1, d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207: «Le Società Organismi di Attestazione sono costituite nella forma delle società per azioni, la cui denominazione sociale deve espressamente comprendere la locuzione “organismi di attestazione”; la sede legale deve essere nel territorio della Repubblica». Il D.P.R. 207/2010 è stato abrogato dall’art. 217, D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; per la normativa transitoria cfr. l’art. 216, D.lgs. 50/2016.
    - Art. 64, comma 1, d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207: «Le Società Organismi di Attestazione sono costituite nella forma delle società per azioni, la cui denominazione sociale deve espressamente comprende...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (14)(14)
    - Massima del Tribunale di Milano (dettata ante legge 340/2000, recante soppressione dell’omologa degli atti societari), in Riv. Not., 1989, 280: «non possono essere omologati gli atti costitutivi, o le loro modifiche, che deleghino agli amministratori il potere di costituire sedi secondarie in senso stretto (con esclusione - quindi - e conseguente possibilità di omologazione delle clausole che conferiscano agli amministratori il potere di costituire uffici e stabilimenti, non consistenti in vere e proprie sedi secondarie). Vanno ricomprese, nel concetto appunto di “sede secondaria”, con tutte le relative conseguenze, anche le “succursali” e le “filiali” e in genere tutti gli organismi distaccati dalla sede principale che, indipendentemente dalla loro denominazione, comportino un’organizzazione amministrativa e decisionale entro certi limiti autonoma e la nomina di un rappresentante stabile, munito di poteri institori». «Sembra quindi opportuno che, laddove negli atti costitutivi si conferisca all’organo amministrativo il potere di istituire organismi distaccati (non denominati “succursali” o “filiali” e non costituenti sedi secondarie nel senso sopra specificato, la cui istituzione è sempre riservata all’assemblea in sede straordinaria), venga chiarita la natura degli stessi (ad es. meri uffici amministrativi, stabilimenti industriali, ecc.)».
    - Massima del Tribunale di Milano (dettata ante legge 340/2000, recante soppressione dell’omologa degli atti societari), in Riv. Not., 1989, 280: «non possono essere omologati gli atti costitutivi, o ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Segnalazioni Novità Giurisprudenziali, Trasferimento della sede all’estero e fallimento della società (Cass. SS.UU. 18 marzo 2016, n. 5419), in CNN Notizie del 21.3.2016: «Le Sezioni Unite, con sentenza n. 5419, depositata il 18 marzo 2016, confermano la giurisdizione del giudice italiano in materia fallimentare laddove la società abbia solo formalmente trasferito all’estero la propria sede sociale, non avendo a esso fatto seguito alcun esercizio di attività imprenditoriale nella nuova sede. […] In sostanza, la presunzione secondo cui, per le società, il centro degli interessi principali coincide con il luogo in cui si trova la sede statutaria non è superabile laddove gli organi direttivi e di controllo si trovino presso la sua sede statutaria ed in quel luogo le decisioni di gestione di tale società siano assunte in maniera riconoscibile dai terzi; mentre, laddove il luogo dell’amministrazione principale della società non si trovi presso la sua sede statutaria, la presenza di valori sociali nonché l’esistenza di attività di gestione degli stessi in uno Stato membro diverso da quello della sede statutaria di tale società possono essere considerati elementi sufficienti a superare detta presunzione, a condizione che una valutazione globale di tutti gli elementi rilevanti consenta di stabilire che, sempre in maniera riconoscibile dai terzi, il centro effettivo di direzione e di controllo della società stessa, nonché della gestione dei suoi interessi, è situato in tale altro Stato membro (Corte giustizia Unione europea 20 ottobre 2011, n. 396/09; Corte giustizia Unione europea 15 dicembre 2011, n. 191/10) […]».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Segnalazioni Novità Giurisprudenziali, Trasferimento solo formale della sede all’estero e fallimento secondo le regole italiane (Cass. SS.UU. 23 marzo 2017, n. 7470), in CNN Notizie del 27.3.2017: «Le Sezioni Unite, con sentenza n. 7470, depositata il 23 marzo 2017, ribadiscono la giurisdizione del giudice italiano in materia fallimentare laddove la società, già in palese stato di insolvenza, abbia solo formalmente trasferito all’estero la propria sede sociale, non avendo a esso fatto seguito alcun esercizio di attività imprenditoriale nella nuova sede […]».
    Cass., 23 gennaio 2004, n. 1244, in Banca, Borsa, Tit. Cred., 2006, 549, con nota di Patriarca: «spetta al giudice italiano la giurisdizione con riguardo all’istanza di fallimento presentata nei confronti di società di capitali, già costituita in Italia, che, dopo il manifestarsi della crisi dell’impresa, abbia trasferito all’estero (nella specie: in Lussemburgo) la sede statutaria e quella amministrativa, quando a detto trasferimento consegua, con la cancellazione della società dal registro delle imprese in Italia, la perdita della nazionalità italiana e l’assunzione della nazionalità (alla stregua del principio della sede) del Paese in cui è avvenuto il trasferimento […]».
    Cass., 24 gennaio 2014, n. 1508, in Giur. It., 2014, 2, 338, con nota di Spiotta: «il trasferimento della sede sociale all’estero non fa venir meno la “continuità” giuridica della società trasferita (al cui cambiamento di denominazione sociale non può dunque ricollegarsi un mutamento di identità), almeno nelle ipotesi nelle quali la legge applicabile nella nuova sede concordi con il determinarsi di tale effetto. Una di queste ipotesi è per l’appunto ravvisabile nel trasferimento della sede sociale, con assunzione da parte della società trasferita dello “status” di International Business Company con nuova denominazione, atteso che la legge ivi applicabile prevede, in tale situazione, la “continuità” del nuovo ente rispetto a quello “originario” […]».
    Cass., sez. un., 18 marzo 2016, n. 5419, in Dir. Giust., 21 marzo 2016: «Se al trasferimento all’estero della sede legale della società non ha fatto seguito l’effettivo esercizio di attività imprenditoriale nella nuova sede, nonché lo stabilimento presso di essa del centro dell’attività direttiva, amministrativa ed organizzativa dell’impresa, la presunzione di coincidenza della sede effettiva con la nuova indicata sede legale è da considerarsi vinta, con conseguente permanenza della giurisdizione del giudice italiano a dichiarare il fallimento della società che in Italia abbia avuto il centro effettivo dei propri interessi e della propria attività, prima del trasferimento meramente formale all’estero della sede legale».
    Cass., Sez. Un., 23 marzo 2017, n. 7470, in Ced Cassazione, rv. 644824-01: «Nel caso in cui una società abbia trasferito la propria sede all’estero anteriormente all’apertura della procedura di insolvenza, è legittimamente dichiarata la giurisdizione del giudice italiano in ordine alla dichiarazione di fallimento della stessa ove il giudice di merito abbia accertato - con valutazione in fatto non sindacabile in sede di legittimità - la presenza di indici probatori (riscontrabili, principalmente, nella discontinuità dell’attività svolta successivamente al trasferimento, nell’effettivo trasferimento dell’attività imprenditoriale, nella circostanza che l’organo amministrativo sia cittadino italiano e senza significativi collegamenti con lo Stato straniero ovvero nella fittizietà del trasferimento del centro dell’attività direttiva, amministrativa ed organizzativa dell’impresa), idonei a vincere la presunzione “iuris tantum” di corrispondenza tra la sede legale e la sede effettiva, prevista dall’art. 3 del regolamento CE n. 1346 del 2000, secondo cui la competenza ad aprire la procedura di insolvenza spetta al giudice dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore, da individuare fino a prova contraria, in caso di società, in quello del luogo in cui si trova la sede statutaria».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Segnalazioni Novità Giurisprudenziali, Trasferimento della sede all’estero e fallimento della società (Cass. SS.UU. 18 marzo 2016, n. 5419), in CNN Notizie del 21....Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Osservatorio sulla riforma del diritto societario, costituito dai Conservatori dei Registri delle Imprese della Lombardia e dai notai designati dal Comitato Notarile Regionale Lombardo (http://www.consiglionotarilemilano.it/notai/prassi-registro-imprese.aspx), Massima n. 12, Trasferimento dell’indirizzo di sede secondaria italiana di società estera nell’ambito dello stesso comune, 14 luglio 2010: «Le società estere che costituiscono in Italia una sede secondaria sono soggette, ai sensi dell’art. 2508 codice civile, alle disposizioni della legge italiana sulla pubblicità degli atti sociali. In conseguenza di ciò, in caso di trasferimento, nell’ambito dello stesso comune, dell’indirizzo della sede secondaria italiana di una società estera si applica lo stesso regime previsto dal codice civile per la pubblicità nel Registro delle Imprese del trasferimento dell’indirizzo della sede secondaria di una società italiana. Quindi […] in caso di trasferimento dell’indirizzo della sede secondaria italiana della società estera, la pubblicità nel Registro delle Imprese avviene con il deposito della relativa dichiarazione da parte del preposto della sede secondaria stessa (che svolge in Italia la funzione di rappresentante stabile della società estera) e, di norma, senza necessità di allegare documentazione, salvo che risulti depositato nel Registro delle Imprese lo statuto della società estera contenente l’indirizzo completo della sede secondaria».
    - Osservatorio sulla riforma del diritto societario, costituito dai Conservatori dei Registri delle Imprese della Lombardia e dai notai designati dal Comitato Notarile Regionale Lombardo (http://www.c...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 88-2011/I, Trasferimento della sede di società di leasing e conformità soggettiva ex d.l. 78/2010, in CNN Notizie del 20.7.2011: «Si chiede se, anche in relazione all’applicabilità della c.d. conformità soggettiva prevista comma 1-bis dell’art. 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, la delibera assembleare con la quale una società di leasing, intestataria di numerosi immobili, intenda trasferire la sua sede legale da un Comune ad altro Comune debba essere trascritta e volturata […]. Come già affermato in precedenti risposte (Quesito n. 4275 del 2003, est. Leo), nell’ipotesi in cui la società risulti proprietaria di beni immobili, il verbale di assemblea straordinaria portante trasferimento della sede sociale non è assoggettato agli adempimenti successivi della trascrizione nei registri immobiliari. Il verbale di assemblea straordinaria nel quale si delibera lo spostamento della sede sociale, infatti, non è produttivo di effetti traslativi rispetto agli immobili della società. Ciò spiega pertanto la non inclusione di detto atto tra quelli contemplati dall’art. 2643 cod. civ. e la sua estraneità dal novero degli altri atti soggetti a trascrizione di cui al successivo art. 2645 […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 88-2011/I, Trasferimento della sede di società di leasing e conformità soggettiva ex d.l. 78/2010, in CNN Notizie del 20.7.2011: «Si chiede s...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (4)(4)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 163-2006/I, Cooperativa in liquidazione con statuto non adeguato alla riforma del diritto societario e delibera di trasferimento sede, in CNN Notizie del 2.3.2007: «[…] La deliberazione di trasferimento della sede può dunque essere assunta anche durante la fase di liquidazione, qualora ciò si renda necessario o opportuno al fine di consentire o agevolare lo svolgimento della stessa, come affermato pacificamente da giurisprudenza e dottrina […]. Deve segnalarsi, però, che al riguardo è intervenuta apposita disposizione, volta ad escludere la rilevanza, ai fini della determinazione del giudice competente, del trasferimento di sede nell’anno antecedente all’esercizio dell’iniziativa per la dichiarazione di fallimento […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 163-2006/I, Cooperativa in liquidazione con statuto non adeguato alla riforma del diritto societario e delibera di trasferimento sede, in CNN...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (5)(5)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 199-2011/I, Società in liquidazione coatta amministrativa e trasferimento della sede, in CNN Notizie del 8.3.2012: «[…] la cessazione delle funzioni delle assemblee e degli organi di amministrazione e di controllo ai sensi dell’art. 200 l. fall. non esclude che tutte le altre funzioni attinenti all’organizzazione della società restino di competenza degli organi sociali. In particolare resterebbero, comunque, inalterate le competenze attinenti alle modifiche organizzative, strutturali e della compagine societaria che siano compatibili con lo stato di liquidazione coatta amministrativa […]. Sulla base di tali considerazioni si può, dunque, ritenere che il trasferimento della sede debba essere deliberato dall’assemblea».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 199-2011/I, Società in liquidazione coatta amministrativa e trasferimento della sede, in CNN Notizie del 8.3.2012: «[…] la cessazione delle f...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (6)(6)
    - Massima del Tribunale di Milano (dettata ante legge 340/2000, recante soppressione dell’omologa degli atti societari) riferita a App. Torino, 9 marzo 1984, in Vita Not., 1984, 1609: «è irrilevante qualunque valutazione che riguardi il merito della delibera (nel caso di specie, delibera di trasferimento della sede sociale in pendenza del procedimento ex art. 2409 c.c.), atteso che il controllo che compete al tribunale in sede di omologazione è un controllo di legittimità».
    - Massima del Tribunale di Milano (dettata ante legge 340/2000, recante soppressione dell’omologa degli atti societari) riferita a App. Torino, 9 marzo 1984, in Vita Not., 1984, 1609: «è irrilevante q...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 283-2015/I, Il trasferimento della sede sociale all’estero e la trasformazione internazionale, in CNN Notizie del 22.2.2016: «[…] Tenendo dunque presente che, per l’ordinamento italiano, il trasferimento della sede all’estero diventa efficace soltanto dopo che la società sia stata iscritta nel registro delle imprese straniero, laddove quest’ultimo ammetta il trasferimento delle società straniere, previo adeguamento alla propria legge (così, come, d’altronde, avviene per l’ingresso di società straniere in Italia), si dovrà altresì valutare sul piano operativo se sia più opportuno che tale adeguamento sia già posto in essere con approvazione del nuovo statuto nel Paese di provenienza (Italia) o se, invece, tale adeguamento debba esser operato direttamente nello Stato di arrivo».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 283-2015/I, Il trasferimento della sede sociale all’estero e la trasformazione internazionale, in CNN Notizie del 22.2.2016: «[…] Tenendo dunq...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 283-2015/I, Il trasferimento della sede sociale all’estero e la trasformazione internazionale, in CNN Notizie del 22.2.2016: «[…] Una volta adempiuta la pubblicità nel Paese di arrivo, si potrà allora procedere con la richiesta di iscrizione di cancellazione delle società presso il registro delle imprese italiano […]».
    Trib. Milano, 7 gennaio 2013, in Giur. It., 204, 6161: «la deliberazione di trasferimento della sede all’estero non comporta di per sé lo scioglimento dell’ente per l’ordinamento italiano ma la sola modificazione dell’atto costitutivo (con necessità di iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese) cui può seguire - solo laddove la società documenti di aver completato le procedure per la sua iscrizione nel Paese prescelto per la nuova sede - la cancellazione della società dal registro, non già in dipendenza del suo scioglimento ma in di pendenza appunto del mutamento di statuto personale deliberato e divenuto efficace - ai sensi dell’art. 25 legge n. 218/1995 - in quanto eseguito anche in conformità all’ordinamento dell’altro Paese interessato».
    Trib. Roma, 15 febbraio 2015, in CNN Notizie, 10 giugno 2015: «fermo restando l’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese di deliberazione assembleare di società di capitali costituita in Italia con la quale venga disposto il trasferimento della sede sociale nel territorio di altro Stato, in tanto può legittimamente procedersi alla cancellazione della stessa società dal registro delle imprese italiano ove tale deliberazione è iscritta, costituente atto destinato a dare efficacia anche per i terzi al disposto trasferimento, in quanto vi sia prova documentale dell’effettivo trasferimento della persona giuridica presso lo Stato indicato nella medesima delibera».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 283-2015/I, Il trasferimento della sede sociale all’estero e la trasformazione internazionale, in CNN Notizie del 22.2.2016: «[…] Una volta ad...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. E.B.1., Legittimità del trasferimento in altro stato dell’unione europea della sede sociale con mutamento della “lex societatis”, 1° pubbl. 9/12 - motivato 9/13: «[…] Tale fenomeno [il trasferimento della sede all’estero, N.d.A.] viene dalla dottrina denominato “trasformazione internazionale”, a sottolineare come lo stesso determini un mutamento delle regole organizzative dell’ente, che si concretizza nell’adozione di un tipo sociale proprio di un ordinamento giuridico straniero, pur nella continuità soggettiva dell’ente stesso. La principale conseguenza pratica di tale trasformazione è la possibilità di procedere all’iscrizione della società nei pubblici registri del paese d’arrivo, e alla conseguente cancellazione della stessa da quelli nazionali, senza la preventiva liquidazione della società stessa, attesa la ricostruzione della fattispecie in termini di continuità soggettiva e non estintivo-costitutivi […]».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 283-2015/I, Il trasferimento della sede sociale all’estero e la trasformazione internazionale, in CNN Notizie del 22.2.2016: «[…] Sulla portata applicativa dell’art. 25 l. 218/1995 nel caso di trasferimento della sede sociale all’estero […] l’orientamento che sembra attualmente prevalere in giurisprudenza è quello secondo cui il trasferimento della sede sociale all’estero implica l’assoggettamento della società all’ordinamento giuridico straniero, senza però che il mutamento della lex societatis possa determinare l’estinzione dell’ente italiano e la costituzione di un nuovo soggetto giuridico di diritto straniero […]».
    Cass., 28 settembre 2005, n. 18944, in Fallimento, 2006, 4, 471: «secondo quanto si desume dagli artt. 2437 cod. civ. e 25, comma terzo, della legge 31 maggio 1995, n. 218, il trasferimento della sede sociale all’estero non fa venir meno la “continuità” giuridica della società trasferita, specie quando la legge applicabile nella nuova sede concordi con il determinarsi di tale effetto: né, tanto meno, un mutamento di identità potrebbe essere ricollegato al contemporaneo cambiamento della denominazione sociale o alla eventuale invalidità degli atti cui tali vicende sono collegate».
    Cass., 24 gennaio 2014, n. 1508, in Giur. It., 2014, 2, 338, con nota di Spiotta: «il trasferimento della sede sociale all’estero non fa venir meno la “continuità” giuridica della società trasferita (al cui cambiamento di denominazione sociale non può dunque ricollegarsi un mutamento di identità), almeno nelle ipotesi nelle quali la legge applicabile nella nuova sede concordi con il determinarsi di tale effetto. Una di queste ipotesi è per l’appunto ravvisabile nel trasferimento della sede sociale, con assunzione da parte della società trasferita dello “status” di International Business Company con nuova denominazione, atteso che la legge ivi applicabile prevede, in tale situazione, la “continuità” del nuovo ente rispetto a quello “originario”».
    Cass., 19 marzo 2014, n. 6388, in GT - Riv. Giur. Trib., 2014, 7, 597, con nota di Raggi: «qualora la cancellazione di una società dal registro delle imprese italiano sia avvenuta […] come conseguenza del trasferimento all’estero (nella specie, in Francia) della sede della società, non può considerarsi verificata l’estinzione dell’ente, ai sensi dell’art. 2495 c.c. Tale norma, invero, ancora inequivocabilmente l’estinzione della società alla cancellazione avvenuta all’esito dell’approvazione del bilancio finale di liquidazione, a norma del co. 1 della medesima disposizione. Per converso, il trasferimento della sede all’estero non determina il venir meno della continuità giuridica della società trasferita e non ne comporta, quindi, in alcun modo, la cessazione dell’attività […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. E.B.1., Legittimità del trasferimento in altro stato dell’unione europea della sede sociale con mutamento della “lex ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (4)(4)
    - Osservatorio sulla riforma del diritto societario, costituito dai Conservatori dei Registri delle Imprese della Lombardia e dai notai designati dal Comitato Notarile Regionale Lombardo (http://www.consiglionotarilemilano.it/notai/prassi-registro-imprese.aspx), Massima n. 9, Trasferimento sede di società italiana all’estero e di società estera in Italia, 16 ottobre 2007: «Se il trasferimento è dall’Italia in Paese extra UE, il notaio che riceve la relativa delibera dovrà verificare la concreta compatibilità della decisione assunta con la normativa del Paese prescelto, accertando che sia ammesso il trasferimento di sede - con conseguente “costituzione” della società e sottoposizione della stessa all’ordinamento giuridico nazionale - e non sia prevista, invece: (i) una norma di diritto internazionale privato che faccia riferimento alla legge del Paese in cui è avvenuta l’originaria incorporazione della società ovvero (ii) una normativa interna che imponga comunque la costituzione della società secondo le leggi e le procedure proprie del Paese […]».
    - Osservatorio sulla riforma del diritto societario, costituito dai Conservatori dei Registri delle Imprese della Lombardia e dai notai designati dal Comitato Notarile Regionale Lombardo (http://www.c...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (5)(5)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. E.B.2, Incompetenza del notaio verbalizzante il trasferimento della sede all’estero con mutamento della “lex societatis” di verificare la sussistenza dei presupposti di cui al comma 3 dell’art. 25 della legge n. 218/1995, 1° pubbl. 9/12 - motivato 9/13: «Il notaio verbalizzante il trasferimento della sede sociale all’estero di una società di capitali italiana che muti la “lex societatis” deve verificare le condizioni di legittimità della deliberazione di trasferimento della sede legale all’estero secondo le norme sostanziali dell’ordinamento nazionale, non anche la compatibilità di detta operazione con le norme di diritto societario straniero ai sensi del comma 3 dell’art. 25 della L. 218/1995. […] ciò che rileva, successivamente all’iscrizione della delibera nel Registro Imprese italiano, per poter completare l’iter del trasferimento della sede sociale di una società nazionale all’estero, non è l’astratta conformità alla legislazione dello stato di arrivo, che ben potrebbe essere accertata dal notaio verbalizzante, ma l’effettiva incorporazione nell’ordinamento di detto stato della persona giuridica, circostanza quest’ultima che prescinde da qualsiasi accertamento di legittimità. Consegue che il Notaio verbalizzante: […] - non può e non deve verificare le condizioni di compatibilità tra lo statuto della società nella sua nuova forma propria dell’ordinamento giuridico straniero con le norme di diritto societario straniero, in quanto non è legittimato a chiedere l’iscrizione della società nel pubblico registro dello Stato di arrivo; […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. E.B.2, Incompetenza del notaio verbalizzante il trasferimento della sede all’estero con mutamento della “lex societat...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (6)(6)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Segnalazioni Novità Giurisprudenziali, Trasferimento della sede all’estero e fallimento della società (Cass. SS.UU. 18 marzo 2016, n. 5419), in CNN Notizie del 21.3.2016: «Le Sezioni Unite, con sentenza n. 5419, depositata il 18 marzo 2016, confermano la giurisdizione del giudice italiano in materia fallimentare laddove la società abbia solo formalmente trasferito all’estero la propria sede sociale, non avendo a esso fatto seguito alcun esercizio di attività imprenditoriale nella nuova sede. […] In sostanza, la presunzione secondo cui, per le società, il centro degli interessi principali coincide con il luogo in cui si trova la sede statutaria non è superabile laddove gli organi direttivi e di controllo si trovino presso la sua sede statutaria ed in quel luogo le decisioni di gestione di tale società siano assunte in maniera riconoscibile dai terzi; mentre, laddove il luogo dell’amministrazione principale della società non si trovi presso la sua sede statutaria, la presenza di valori sociali nonché l’esistenza di attività di gestione degli stessi in uno Stato membro diverso da quello della sede statutaria di tale società possono essere considerati elementi sufficienti a superare detta presunzione, a condizione che una valutazione globale di tutti gli elementi rilevanti consenta di stabilire che, sempre in maniera riconoscibile dai terzi, il centro effettivo di direzione e di controllo della società stessa, nonché della gestione dei suoi interessi, è situato in tale altro Stato membro (Corte giustizia Unione europea 20 ottobre 2011, n. 396/09; Corte giustizia Unione europea 15 dicembre 2011, n. 191/10) […]».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Segnalazioni Novità Giurisprudenziali, Trasferimento solo formale della sede all’estero e fallimento secondo le regole italiane (Cass. SS.UU. 23 marzo 2017, n. 7470), in CNN Notizie del 27.3.2017: «Le Sezioni Unite, con sentenza n. 7470, depositata il 23 marzo 2017, ribadiscono la giurisdizione del giudice italiano in materia fallimentare laddove la società, già in palese stato di insolvenza, abbia solo formalmente trasferito all’estero la propria sede sociale, non avendo a esso fatto seguito alcun esercizio di attività imprenditoriale nella nuova sede. […] Le Sezioni Unite si soffermano, in particolare, anche sulla scorta della giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia, sui limiti della presunzione di cui all’art. 3 del Reg. (CE) 29/05/2000, n. 1346/2000 Regolamento del Consiglio relativo alle procedure di insolvenza («Sono competenti ad aprire la procedura di insolvenza i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore. Per le società e le persone giuridiche si presume che il centro degli interessi principali sia, fino a prova contraria, il luogo in cui si trova la sede statutaria»), applicabile ratione temporis (dal 25 giugno 2015, infatti, occorre far riferimento all’art. 3 del Reg. (CE) 20 maggio 2015, n. 2015/848 Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alle procedure di insolvenza: «1. Sono competenti ad aprire la procedura d’insolvenza i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore («procedura principale di insolvenza») […]».
    Cass., 23 gennaio 2004, n. 1244, in Banca, Borsa, Tit. Cred., 2006, 549, con nota di Patriarca: «spetta al giudice italiano la giurisdizione con riguardo all’istanza di fallimento presentata nei confronti di società di capitali, già costituita in Italia, che, dopo il manifestarsi della crisi dell’impresa, abbia trasferito all’estero (nella specie: in Lussemburgo) la sede statutaria e quella amministrativa, quando a detto trasferimento consegua, con la cancellazione della società dal registro delle imprese in Italia, la perdita della nazionalità italiana e l’assunzione della nazionalità (alla stregua del principio della sede) del Paese in cui è avvenuto il trasferimento […]».
    Cass., 24 gennaio 2014, n. 1508, in Giur. It., 2014, 2, 338, con nota di Spiotta: «il trasferimento della sede sociale all’estero non fa venir meno la “continuità” giuridica della società trasferita (al cui cambiamento di denominazione sociale non può dunque ricollegarsi un mutamento di identità), almeno nelle ipotesi nelle quali la legge applicabile nella nuova sede concordi con il determinarsi di tale effetto. Una di queste ipotesi è per l’appunto ravvisabile nel trasferimento della sede sociale, con assunzione da parte della società trasferita dello “status” di International Business Company con nuova denominazione, atteso che la legge ivi applicabile prevede, in tale situazione, la “continuità” del nuovo ente rispetto a quello “originario” […]».
    Cass., sez. un., 18 marzo 2016, n. 5419, in Dir. Giust., 21 marzo 2016: «Se al trasferimento all’estero della sede legale della società non ha fatto seguito l’effettivo esercizio di attività imprenditoriale nella nuova sede, nonché lo stabilimento presso di essa del centro dell’attività direttiva, amministrativa ed organizzativa dell’impresa, la presunzione di coincidenza della sede effettiva con la nuova indicata sede legale è da considerarsi vinta, con conseguente permanenza della giurisdizione del giudice italiano a dichiarare il fallimento della società che in Italia abbia avuto il centro effettivo dei propri interessi e della propria attività, prima del trasferimento meramente formale all’estero della sede legale».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Segnalazioni Novità Giurisprudenziali, Trasferimento della sede all’estero e fallimento della società (Cass. SS.UU. 18 marzo 2016, n. 5419), in CNN Notizie del 21....Testo troncato, continua a leggere nel testo
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    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 283-2015/I, Il trasferimento della sede sociale all’estero e la trasformazione internazionale, in CNN Notizie del 22.2.2016: «[…] Poiché, infatti, il comma 3 dell’art. 25, l. 218/1995 richiede che il trasferimento debba essere posto in essere in conformità a quanto previsto dagli ordinamenti del Paese d’arrivo e di quello di destinazione, se il Paese d’arrivo impone l’assoggettamento della società alla propria legge nazionale, la regola dell’applicazione della legge del luogo di costituzione, che rappresenta un criterio generale contenuto nel comma 1 dell’art. 25 l. 218/1995, viene di fatto disattesa per effetto della disposizione di diritto sostanziale contenuta nel comma 3 dello stesso articolo, qualora il Paese di destinazione imponga l’applicazione di una legge diversa da quella del luogo di costituzione della società o, addirittura, non consenta l’ingresso nel proprio territorio di società straniere. Tale ultima ricostruzione, alla quale sembra aderire anche la dottrina prevalente, pare essere la più aderente al dettato normativo contenuto nell’art. 25 l. 218/1995: […] Ciò significa che nel caso di trasferimento dall’Italia all’estero, la società dovrebbe continuare ad essere regolata dalla legge italiana ai sensi del comma 1 dell’art. 25 l. 218/1995, ma, poiché il comma 3 della stessa norma richiede che il trasferimento debba avvenire nel rispetto della disciplina dettata dal Paese di destinazione, quest’ultima potrebbe adottare regole che implichino la disapplicazione del criterio generale, contenuto nel comma 1 dell’art. 25 […]».
    In senso conforme: Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. E.B.1., Legittimità del trasferimento in altro stato dell’unione europea della sede sociale con mutamento della “lex societatis”, 1° pubbl. 9/12 - motivato 9/13.
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 283-2015/I, Il trasferimento della sede sociale all’estero e la trasformazione internazionale, in CNN Notizie del 22.2.2016: «[…] Poiché, infa...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (8)(8)
    - Corte Giustizia CE, 9 marzo 1999, n. 212/97 (Centros), in Foro It., 2000, IV, 317, con nota di Fortunato, in Riv. Dir. Internaz., 2000, 181; in Giur. It., 2000, 767; in Riv. Dir. Comm., 2000, II, 73, con nota di Mechelli: «la libertà di stabilimento delle persone giuridiche non consente ad uno Stato membro di rifiutare la registrazione nel proprio territorio della succursale di una società costituita in un altro Stato membro, neppure nel caso in cui la legislazione di quest’ultimo stato preveda requisiti meno rigorosi di costituzione e la società sia destinata ad operare unicamente nello stato ove ha istituito la succursale» (nella specie, si trattava della registrazione in Danimarca della sede secondaria di una società di capitali concepita da cittadini danesi per operare unicamente in quello stato, ma costituita in Gran Bretagna).
    Corte Giustizia CE, 5 novembre 2002 (Uberseering), n. 208/00, in Guida Dir., 2002, fasc. 46, 92, con nota di Castellaneta; in Giust. Civ., 2002, I, 3015: «se uno Stato membro nega la capacità giuridica e la capacità processuale a una società costituita in base al diritto di un altro Paese comunitario ritenendo applicabile a tale società, per individuarne la sede, le norme di conflitto del proprio Stato, viola il diritto alla libertà di stabilimento; gli Stati sono tenuti a rispettare l’attribuzione di capacità prevista in base alla costituzione di una società in un altro Stato membro senza imporre criteri differenti previsti dalla propria legislazione nazionale qualora tali criteri determinino una preclusione all’esercizio della libertà di stabilimento».
    Corte Giustizia CE, 30 settembre 2003, n. 167/01 (Inspire Art), in Foro It., 2004, IV, 24, con nota di Colangelo; in Giur. It., 2004, 325; in Società, 2004, 373, con nota di Pernazza; in Dir. Fall., 2003, II, 621, con nota di Maceroni; in Notariato, 2004, 28; in Riv. Dir. Internaz. Priv. Proc., 2003, 1067; in Dir. Prat. Soc., 2004, fasc. 2, 66, con nota di Gelfi: «gli art. 43 e 48 del trattato ostano ad una normativa nazionale (nella specie, olandese) che subordina l’esercizio della libertà di stabilimento a titolo secondario, da parte di una società costituita secondo la legislazione di un altro Stato membro, a determinate condizioni, relative al capitale minimo e alla responsabilità degli amministratori, stabilite dal diritto societario nazionale per la costituzione di società».
    Corte Giustizia CE, 16 dicembre 2008, n. 210/06 (Cartesio), in Giur. It., 2009, 1169; in Foro Amm. - Cons. Stato, 2008, 3205; in Dir. Pubbl. Comp. Eur., 2009, 893, con nota di Duranti; in Riv. Dir. Internaz. Priv. Proc., 2009, 477; in Giur. Comm., 2009, II, 597, con nota di Manzini e Mucciarelli; in Società, 2009, 1389, con nota di Deli e Pernazza; in Dir. Prat. Soc., 2009, fasc. 10, 39, con nota di Benvenuto; in Guida Dir., 2009, fasc. 3, 104, con nota di Leandro; in Giust. Civ., 2009, I, 1783; in Dir. Comunit. Scambi Internaz., 2009, 229, con nota di Vismara; in Riv. Guardia Fin., 2009, 756: «allo stato attuale del diritto comunitario, gli art. 43 e 48 trattato CE devono essere interpretati nel senso che non ostano alla normativa di uno Stato membro che impedisce ad una società costituita in forza del diritto nazionale di tale Stato membro di trasferire la propria sede in un altro Stato membro conservando al contempo il suo status di società soggetta al diritto nazionale dello Stato membro a norma della cui legislazione è stata costituita».
    In senso contrario: Corte Giustizia CE, 27 settembre 1988, n. 81/87 (Daily Mail), in Riv. Dir. Internaz. Priv. Proc., 1989, 921; in Società, 1990, 297, con nota di Capelli; in Dir. Comunit. Scambi Internaz., 1990, 43, con nota di Capelli: «gli articoli 52 e 58 del trattato Cee vanno interpretati nel senso che allo stato attuale del diritto comunitario non attribuiscono ad una società, costituita secondo la legislazione di uno Stato membro e con sede legale in detto Stato, il diritto di trasferire la sua sede di direzione in un altro Stato membro».
    - Corte Giustizia CE, 9 marzo 1999, n. 212/97 (Centros), in Foro It., 2000, IV, 317, con nota di Fortunato, in Riv. Dir. Internaz., 2000, 181; in Giur. It., 2000, 767; in Riv. Dir. Comm., 2000, II, 73...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (9)(9)
    - Corte Giustizia UE, 25 ottobre 2017, C-106/16, in Società, 2017, 12, 1321, con nota di Mucciarelli; in Corr. Trib., 2018, 5, 367, con nota di Furian-Gallio; in Notariato, 2018, 1, 92, con nota di Malberti- Vicinanza; in Giur. It., 2018, 4, 887, con nota di Boggio; in Foro It., 2018, 4, 4, 222; in CNN Notizie del 5.4.2018, su cui cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Sentenze annotate, La trasformazione transfrontaliera non presuppone il trasferimento della sede effettiva e non può essere subordinata alla liquidazione della società: «[…] Gli articoli 49 e 54 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano alla normativa di uno Stato membro che subordina il trasferimento della sede legale di una società costituita ai sensi del diritto di uno Stato membro verso il territorio di un altro Stato membro, ai fini della sua trasformazione in una società soggetta al diritto di tale secondo Stato membro, conformemente alle condizioni poste dalla legislazione di quest’ultimo, alla liquidazione della prima società».
    - Corte Giustizia UE, 25 ottobre 2017, C-106/16, in Società, 2017, 12, 1321, con nota di Mucciarelli; in Corr. Trib., 2018, 5, 367, con nota di Furian-Gallio; in Notariato, 2018, 1, 92, con nota di Ma...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (10)(10)
    - Corte Giustizia UE, 25 ottobre 2017, C-106/16, in Società, 2017, 12, 1321, con nota di Mucciarelli; in Corr. Trib., 2018, 5, 367, con nota di Furian-Gallio; in Notariato, 2018, 1, 92, con nota di Malberti-Vicinanza; in Giur. It., 2018, 4, 887, con nota di Boggio; in Foro It., 2018, 4, 4, 222; in CNN Notizie del 5.4.2018, su cui cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Sentenze annotate, La trasformazione transfrontaliera non presuppone il trasferimento della sede effettiva e non può essere subordinata alla liquidazione della società: «[…] Gli articoli 49 e 54 TFUE devono essere interpretati nel senso che la libertà di stabilimento è applicabile al trasferimento della sede legale di una società costituita ai sensi del diritto di uno Stato membro verso il territorio di un altro Stato membro, ai fini della sua trasformazione, conformemente alle condizioni poste dalla legislazione di tale secondo Stato membro, in una società soggetta al diritto di quest’ultimo, senza spostamento della sede effettiva della citata società […]».
    - Corte Giustizia UE, 25 ottobre 2017, C-106/16, in Società, 2017, 12, 1321, con nota di Mucciarelli; in Corr. Trib., 2018, 5, 367, con nota di Furian-Gallio; in Notariato, 2018, 1, 92, con nota di Ma...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (11)(11)
    - Corte Giustizia UE, 25 ottobre 2017, C-106/16, in Società, 2017, 12, 1321, con nota di Mucciarelli; in Corr. Trib., 2018, 5, 367, con nota di Furian-Gallio; in Notariato, 2018, 1, 92, con nota di Malberti- Vicinanza; in Giur. It., 2018, 4, 887, con nota di Boggio; in Foro It., 2018, 4, 4, 222; in CNN Notizie del 5.4.2018, su cui cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Sentenze annotate, La trasformazione transfrontaliera non presuppone il trasferimento della sede effettiva e non può essere subordinata alla liquidazione della società: «[…] gli articoli 49 e 54 TFUE non ostano, in linea di principio, a misure di uno Stato membro volte ad evitare che gli interessi dei creditori, dei soci di minoranza nonché dei lavoratori di una società, che è stata costituita in conformità al diritto dello stesso e continua ad esercitare la propria attività nel territorio nazionale, siano ingiustamente colpiti dal trasferimento della sede legale di detta società e dalla sua trasformazione in una società retta dal diritto di un altro Stato membro. […] gli Stati membri possono adottare tutte le misure tali da prevenire o sanzionare le frodi […] il fatto di stabilire la sede, legale o effettiva, di una società in conformità alla legislazione di uno Stato membro al fine di beneficiare di una legislazione più vantaggiosa non può costituire di per sé un abuso. […] la mera circostanza che una società trasferisca la propria sede in un altro Stato membro non può fondare una presunzione generale di frode, né giustificare una misura che pregiudichi l’esercizio di una libertà fondamentale garantita dal Trattato […]».
    - Corte Giustizia UE, 25 ottobre 2017, C-106/16, in Società, 2017, 12, 1321, con nota di Mucciarelli; in Corr. Trib., 2018, 5, 367, con nota di Furian-Gallio; in Notariato, 2018, 1, 92, con nota di Ma...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (12)(12)
    - Osservatorio sulla riforma del diritto societario, costituito dai Conservatori dei Registri delle Imprese della Lombardia e dai notai designati dal Comitato Notarile Regionale Lombardo (www.consiglio notarilemilano.it/notai/prassi-registro-imprese.aspx), Massima n. 9, Trasferimento sede di società italiana all’estero e di società estera in Italia, 16 ottobre 2007: « […] nel caso di trasferimento della sede di una società italiana in diverso Paese UE, la relativa decisione - che auspicabilmente dovrebbe contenere gli elementi sufficienti a stabilire in modo non equivoco se il trasferimento comporta o meno il definitivo “abbandono” dell’ordinamento giuridico italiano - deve comunque essere iscritta nel Registro delle Imprese come modificazione dell’atto costitutivo della società italiana alla quale (i) non seguirà alcuna ulteriore formalità pubblicitaria in ordine al trasferimento qualora la società intenda mantenere la soggezione all’ordinamento giuridico italiano (ipotesi verosimilmente piuttosto rara); (ii) seguirà invece l’istanza di cancellazione della società dal Registro delle Imprese, da presentarsi a cura dell’organo amministrativo, dopo che sarà stata perfezionata all’estero l’iscrizione della società o risulti comunque compiuta la procedura di costituzione secondo la nuova legge di appartenenza».
    In senso contrario: Trib. Verona 5 dicembre 1996, in Società, 1997, 574: «il trasferimento della sede sociale all’estero (nel caso di specie, in Inghilterra) pure legittimo, non può determinare la perdita della nazionalità italiana e quindi venire meno degli obblighi e dei controlli previsti dall’ordinamento italiano sulla vita delle società di capitali. La società deve pertanto rimanere iscritta nel competente registro delle imprese italiano e rimanere assoggettata, anche per il futuro, alla iscrizione, al deposito e alla pubblicità degli atti previsti dalla legge italiana».
    Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. E.B.1., Legittimità del trasferimento in altro stato dell’unione europea della sede sociale con mutamento della “lex societatis”, 1° pubbl. 9/12 - motivato 9/13: «[…] Tale fenomeno [il trasferimento della sede all’estero, N.d.A.] viene dalla dottrina denominato “trasformazione internazionale” […]. La principale conseguenza pratica di tale trasformazione è la possibilità di procedere all’iscrizione della società nei pubblici registri del paese d’arrivo, e alla conseguente cancellazione della stessa da quelli nazionali, senza la preventiva liquidazione della società stessa, attesa la ricostruzione della fattispecie in termini di continuità soggettiva e non estintivo-costitutivi […]».
    Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. E.B.2, Incompetenza del notaio verbalizzante il trasferimento della sede all’estero con mutamento della “lex societatis” di verificare la sussistenza dei presupposti di cui al comma 3 dell’art. 25 della legge n. 218/1995, 1° pubbl. 9/12 - motivato 9/13: «[…] Il trasferimento della sede all’estero con contestuale adozione di un tipo sociale proprio dell’ordinamento giuridico del paese di destinazione si attua attraverso tre diversi momenti pubblicitari: - il primo è l’iscrizione al Registro delle Imprese italiano della mera fissazione della sede sociale nel paese straniero; - il secondo è l’iscrizione nel pubblico registro dello Stato di destinazione della società che ha assunto una nuova forma sociale propria dell’ordinamento giuridico straniero; - l’ultimo è la necessaria cancellazione della società dal Registro delle Imprese italiano […]».
    Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. E.B.3, Attuazione della pubblicità del trasferimento della sede all’estero, 1° pubbl. 9/12- motivato 9/13: «[…] il cambiamento del diritto nazionale applicabile (c.d. mutamento della “lex societatis”), con assunzione di una forma societaria propria del diritto nazionale dello Stato membro dell’Unione Europea di destinazione […], è subordinato alla cancellazione della società dal Registro delle Imprese italiano».
    - Osservatorio sulla riforma del diritto societario, costituito dai Conservatori dei Registri delle Imprese della Lombardia e dai notai designati dal Comitato Notarile Regionale Lombardo (www.consigli...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (13)(13)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. E.B.3, Attuazione della pubblicità del trasferimento della sede all’estero, 1° pubbl. 9/12- motivato 9/13: «Detta cancellazione, che può avvenire solo dopo il riconoscimento della società nella sua nuova forma da parte dello Stato di destinazione, non è soggetta a controllo di legalità da parte del notaio italiano e dunque può essere richiesta direttamente dagli amministratori».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 1109-2014/I, Trasferimento della sede all’estero e cancellazione della società, in CNN Notizie del 18.3.2016: «[…] si richiama un provvedimento del Giudice del Registro delle Imprese di Roma del 9 marzo 2007, in cui si è precisato che “eseguita l’iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione di trasferimento sede richiesta dal notaio ovvero ordinata dal Tribunale, in tanto potrà procedersi alla cancellazione della società dallo stesso registro in quanto risulti che l’efficacia del trasferimento medesimo sia stata riconosciuta dallo Stato di destinazione mediante i sistemi pubblicitari previsti dal relativo ordinamento”. In conseguenza di ciò, […] effettuati gli adempimenti previsti nello Stato di arrivo, il notaio o un amministratore potrà richiedere la cancellazione della società (tramite il modello S3 - indicando nelle note l’assolvimento degli adempimenti pubblicitari presso lo Stato estero) allegando la documentazione che comprovi il rispetto degli adempimenti pubblicitari […]. In senso conforme si segnala altresì […] l’Osservatorio sulla riforma del diritto societario di Milano, nella massima n. 9 del 16 ottobre 2007 […]».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 283-2015/I, Il trasferimento della sede sociale all’estero e la trasformazione internazionale, in CNN Notizie del 22.2.2016: «[…] effettuati gli adempimenti previsti nello Stato di arrivo, il notaio o un amministratore potrà richiedere la cancellazione della società (tramite il modello S3 - indicando nelle note l’assolvimento degli adempimenti pubblicitari presso lo Stato estero) allegando la documentazione che comprovi il rispetto degli adempimenti pubblicitari. Si tratta di una soluzione che oggi è imposta anche dalla cospicua giurisprudenza che ha affrontato il tema della assoggettabilità a fallimento di società italiane che avevano trasferito fittiziamente la propria sede all’estero e che è condivisa anche dalla prassi notarile […]».
    Trib. Milano, 7 gennaio 2013, in Giur. It., 2014, 3, 616, con nota di Boggio: «[…] La cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese per trasferimento della sede all’estero può avvenire solo là dove la società documenti di avere completato la procedura di iscrizione nel Paese prescelto per la nuova sede. Il giudice del registro delle imprese può disporre d’ufficio la cancellazione della iscrizione della cancellazione per trasferimento della sede sociale all’estero, nel caso in cui accerti documentalmente che non sussistono i presupposti di legge».
    Trib. Roma, 15 (o 17) febbraio 2015, in www.giurisprudenzadelleimprese.it: «La cancellazione della società costituita in Italia dal registro delle imprese per effetto del trasferimento della sede sociale in altro Stato è legittima (e quindi efficace) secondo la legge italiana, solo se secondo la legge dello Stato di destinazione si ammetta, come l’ordinamento italiano ammette, la continuità di una società commerciale costituita in Italia che abbia nello stesso Stato di destinazione trasferito la propria sede […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. E.B.3, Attuazione della pubblicità del trasferimento della sede all’estero, 1° pubbl. 9/12- motivato 9/13: «Detta can...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (14)(14)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. E.B.3, Attuazione della pubblicità del trasferimento della sede all’estero, 1° pubbl. 9/12 - motivato 9/13: «È preferibile ritenere che la cancellazione della società dal Registro Imprese italiano non possa avvenire prima che siano decorsi sessanta giorni dall’iscrizione della delibera senza che siano intervenute opposizioni da parte dei creditori».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. E.B.3, Attuazione della pubblicità del trasferimento della sede all’estero, 1° pubbl. 9/12 - motivato 9/13: «È prefer...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (15)(15)
    - Osservatorio sulla riforma del diritto societario, costituito dai Conservatori dei Registri delle Imprese della Lombardia e dai notai designati dal Comitato Notarile Regionale Lombardo (http://www.consiglionotarilemilano.it/notai/prassi-registro-imprese.aspx), Massima n. 9, Trasferimento sede di società italiana all’estero e di società estera in Italia, 16 ottobre 2007: «[…] nel caso di trasferimento della sede di una società italiana in diverso Paese UE, la relativa decisione - che auspicabilmente dovrebbe contenere gli elementi sufficienti a stabilire in modo non equivoco se il trasferimento comporta o meno il definitivo “abbandono” dell’ordinamento giuridico italiano - deve comunque essere iscritta nel Registro delle Imprese come modificazione dell’atto costitutivo della società italiana alla quale (i) non seguirà alcuna ulteriore formalità pubblicitaria in ordine al trasferimento qualora la società intenda mantenere la soggezione all’ordinamento giuridico italiano (ipotesi verosimilmente piuttosto rara) […]».
    Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. E.B.3, Attuazione della pubblicità del trasferimento della sede all’estero, 1° pubbl. 9/12 - motivato 9/13: «la deliberazione di trasferimento della sede legale di una società costituita in Italia in un altro Stato, senza abbandono del diritto italiano, è immediatamente iscrivibile nel Registro delle Imprese italiano e non comporta la cancellazione della medesima da detto Registro. […] In tal caso, infatti, la società rimane di nazionalità italiana ed il trasferimento all’estero importa che presso la sede nel paese straniero debbano tenersi le riunioni dell’assemblea e dell’organo amministrativo (salva diversa previsione statutaria) e debbano essere depositati tutti i documenti il cui deposito in sede è richiesto dalla legge italiana (es. progetti di bilancio, progetti di fusione, relazioni di stima, ecc.). La società, pertanto, continuerà ad essere disciplinata dal diritto italiano, a depositare atti e documenti (es. modifiche statutarie, aumenti e riduzioni del capitale, cessioni di quote, bilanci, ecc.) presso il Registro delle Imprese italiano e le sue deliberazioni “straordinarie” saranno sempre soggette al controllo di legittimità da parte del notaio italiano ai sensi dell’art. 2436 c.c. (presso il quale dovranno essere preventivamente depositate le eventuali delibere verbalizzate dal notaio straniero) […]».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 283-2015/I, Il trasferimento della sede sociale all’estero e la trasformazione internazionale, in CNN Notizie del 22.2.2016: «[…] In base ad un primo orientamento, poiché la società è regolata dalla legge del luogo di costituzione ai sensi del comma 1 della predetta norma, ove una società italiana deliberasse il suo trasferimento all’estero, essa continuerebbe ad essere regolata dalla legge italiana e, quindi, ancorché l’ente risulti privo di una sede di riferimento all’interno del territorio italiano, esso continuerebbe ad esistere altrove, senza che il trasferimento determini né un fenomeno di estinzione, né un mutamento della legge regolatrice della società. Il perdurare della soggezione all’ordinamento italiano implicherebbe, peraltro, la necessità per la società di rimanere iscritta presso il registro delle imprese del luogo in cui la società aveva la propria sede prima di trasferirsi all’estero […]».
    - Osservatorio sulla riforma del diritto societario, costituito dai Conservatori dei Registri delle Imprese della Lombardia e dai notai designati dal Comitato Notarile Regionale Lombardo (http://www.c...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (16)(16)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. E.B.1., Legittimità del trasferimento in altro stato dell’unione europea della sede sociale con mutamento della “lex societatis”, 1° pubbl. 9/12 - motivato 9/13: «[…] In un’ottica più concreta e particolare, sempre sul piano del diritto interno, viene in rilievo l’art. 25, comma 3, della legge n. 218/1995, il quale stabilisce che: “I trasferimenti della sede statutaria in altro Stato e le fusioni di enti con sede in Stati diversi hanno efficacia soltanto se posti in essere conformemente alle leggi di detti Stati interessati”. Tale norma, se da un lato rappresenta un’ulteriore conferma della astratta legittimità dello spostamento della sede sociale all’estero, dall’altro subordina l’efficacia del trasferimento al rispetto delle prescrizioni, sia sostanziali che di diritto internazionale privato, del paese di arrivo. Consegue, quindi, l’inammissibilità del trasferimento della sede in un paese estero il quale, per i più vari motivi, non accetti l’ingresso di società straniere nel proprio ordinamento […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. E.B.1., Legittimità del trasferimento in altro stato dell’unione europea della sede sociale con mutamento della “lex ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (17)(17)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 519-2013/I, Trasferimento della sede all’estero (Polonia e Romania), in CNN Notizie del 17.2.2014; e Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 890-2013/I, Trasferimento della sede sociale in Albania, in CNN Notizie del 18.2.2014: «È necessario pertanto un duplice riscontro: sul piano della normativa nazionale, se sia possibile procedere al trasferimento della sede all’estero (ammesso in virtù degli artt. 2369 e 2437 c.c., rispettivamente disciplinanti i necessari quorum deliberativi e il conseguente diritto di recesso) e se al tempo stesso, la società abbia i requisiti necessari per il suo stabilimento in altro Stato. Duplice riscontro nel quale si deve tener conto: a) che la legge dello Stato di provenienza potrebbe prevedere che il trasferimento della sede all’estero non produca estinzione della società, né mutamento della legge applicabile, ovvero faccia cessare l’applicazione della legge d’origine o, viceversa lo consideri come causa di estinzione; b) che a sua volta l’ordinamento dello stato di arrivo potrebbe considerare applicabile o meno la legge locale, ed in caso positivo anche affermare la continuità dell’ente ovvero richiedere una costituzione ex novo […]». In senso conforme: Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 547-2014/I, Trasferimento della sede sociale in Austria, in CNN Notizie del 3.7.2014; Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 1109-2014/I, Trasferimento della sede all’estero [Bulgaria e Polonia] e cancellazione della società, in CNN Notizie del 18.3.2016.
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 519-2013/I, Trasferimento della sede all’estero (Polonia e Romania), in CNN Notizie del 17.2.2014; e Consiglio Nazionale del Notariato, Quesi...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (18)(18)
    - Osservatorio sulla riforma del diritto societario, costituito dai Conservatori dei Registri delle Imprese della Lombardia e dai notai designati dal Comitato Notarile Regionale Lombardo (http://www.consiglionotarilemilano.it/notai/prassi-registro-imprese.aspx), Massima n. 9, Trasferimento sede di società italiana all’estero e di società estera in Italia, 16 ottobre 2007: «Se il trasferimento è dall’Italia in Paese extra UE, il notaio che riceve la relativa delibera dovrà verificare la concreta compatibilità della decisione assunta con la normativa del Paese prescelto, accertando che sia ammesso il trasferimento di sede - con conseguente “costituzione” della società e sottoposizione della stessa all’ordinamento giuridico nazionale - e non sia prevista, invece: (i) una norma di diritto internazionale privato che faccia riferimento alla legge del Paese in cui è avvenuta l’originaria incorporazione della società ovvero (ii) una normativa interna che imponga comunque la costituzione della società secondo le leggi e le procedure proprie del Paese […]».
    - Osservatorio sulla riforma del diritto societario, costituito dai Conservatori dei Registri delle Imprese della Lombardia e dai notai designati dal Comitato Notarile Regionale Lombardo (http://www.c...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (19)(19)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 890-2013/I, Trasferimento della sede sociale in Albania, in CNN Notizie del 18.2.2014: «È necessario pertanto un duplice riscontro: sul piano della normativa nazionale, se sia possibile procedere al trasferimento della sede all’estero (ammesso in virtù degli artt. 2369 e 2437 c.c., rispettivamente disciplinanti i necessari quorum deliberativi e il conseguente diritto di recesso) e se al tempo stesso, la società abbia i requisiti necessari per il suo stabilimento in altro Stato. Duplice riscontro nel quale si deve tener conto: a) che la legge dello Stato di provenienza potrebbe prevedere che il trasferimento della sede all’estero non produca estinzione della società, né mutamento della legge applicabile, ovvero faccia cessare l’applicazione della legge d’origine o, viceversa lo consideri come causa di estinzione; b) che a sua volta l’ordinamento dello stato di arrivo potrebbe considerare applicabile o meno la legge locale, ed in caso positivo anche affermare la continuità dell’ente ovvero richiedere una costituzione ex novo […]».
    In senso conforme: Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 519-2013/I, Trasferimento della sede all’estero (Polonia e Romania), in CNN Notizie del 17.2.2014; Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 547-2014/I, Trasferimento della sede sociale in Austria, in CNN Notizie del 3.7.2014; Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 1109-2014/I, Trasferimento della sede all’estero [Bulgaria e Polonia] e cancellazione della società, in CNN Notizie del 18.3.2016.
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 890-2013/I, Trasferimento della sede sociale in Albania, in CNN Notizie del 18.2.2014: «È necessario pertanto un duplice riscontro: sul piano...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (20)(20)
    - Osservatorio sulla riforma del diritto societario, costituito dai Conservatori dei Registri delle Imprese della Lombardia e dai notai designati dal Comitato Notarile Regionale Lombardo (http://www.consiglionotarilemilano.it/notai/prassi-registro-imprese.aspx), Massima n. 9, Trasferimento sede di società italiana all’estero e di società estera in Italia, 16 ottobre 2007: «Se il trasferimento è dall’Italia in Paese extra UE, il notaio che riceve la relativa delibera dovrà verificare la concreta compatibilità della decisione assunta con la normativa del Paese prescelto, accertando che sia ammesso il trasferimento di sede - con conseguente “costituzione” della società e sottoposizione della stessa all’ordinamento giuridico nazionale - e non sia prevista, invece: (i) una norma di diritto internazionale privato che faccia riferimento alla legge del Paese in cui è avvenuta l’originaria incorporazione della società ovvero (ii) una normativa interna che imponga comunque la costituzione della società secondo le leggi e le procedure proprie del Paese. Relativamente alle problematiche di iscrizione che qui interessano, si potrebbe infatti verificare: nell’ipotesi sub. (i), che la cancellazione dal Registro delle Imprese italiano sia in contrasto con la necessità di mantenere il riferimento alla normativa italiana; […]».
    - Osservatorio sulla riforma del diritto societario, costituito dai Conservatori dei Registri delle Imprese della Lombardia e dai notai designati dal Comitato Notarile Regionale Lombardo (http://www.c...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (21)(21)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. E.B.1., Legittimità del trasferimento in altro stato dell’unione europea della sede sociale con mutamento della “lex societatis”, 1° pubbl. 9/12 - motivato 9/13: «[…] per quanto riguarda invece i trasferimenti di sede sociale all’interno dell’Unione Europea, gli stessi devono ritenersi sempre consentiti, anche nell’ipotesi che nell’ordinamento dello Stato membro di arrivo sia stabilito un divieto di ingresso di società straniere, poiché un tale divieto sarebbe opponibile solo a società di provenienza extracomunitaria, in omaggio al principio di libertà di stabilimento di cui al combinato disposto degli artt. 49 (ex 43 TCE) e 54 (ex 48 TCE) del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea che, data la sua collocazione nel sistema delle fonti, è prevalente rispetto ad ogni contraria normativa nazionale. Quanto sopra è confermato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia che da tempo è orientata nel senso di ritenere contrario al principio di libertà di stabilimento ogni divieto previsto dagli Stati membri di trasferimento della sede legale delle loro società in altro Stato membro dell’Unione Europea, pertanto non si può dubitare dell’ammissibilità della deliberazione di trasferimento della sede legale di una società costituita in Italia in un altro Stato membro dell’Unione Europea […]».
    In senso conforme: Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. E.C.1, Legittimità del trasferimento in Italia della sede di società estera con mutamento della “lex societatis”, 1° pubbl. 9/14 - motivato 9/15; Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. E.C.3, Controllo dell’effettività del capitale sociale della società estera che si trasferisce in Italia, 1° pubbl. 9/14 - motivato 9/15.
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. E.B.1., Legittimità del trasferimento in altro stato dell’unione europea della sede sociale con mutamento della “lex ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (22)(22)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 890-2013/I, Trasferimento della sede sociale in Albania, in CNN Notizie del 18.2.2014: «È necessario pertanto un duplice riscontro: sul piano della normativa nazionale, se sia possibile procedere al trasferimento della sede all’estero (ammesso in virtù degli artt. 2369 e 2437 c.c., rispettivamente disciplinanti i necessari quorum deliberativi e il conseguente diritto di recesso) e se al tempo stesso, la società abbia i requisiti necessari per il suo stabilimento in altro Stato. Duplice riscontro nel quale si deve tener conto: a) che la legge dello Stato di provenienza potrebbe prevedere che il trasferimento della sede all’estero non produca estinzione della società, né mutamento della legge applicabile, ovvero faccia cessare l’applicazione della legge d’origine o, viceversa lo consideri come causa di estinzione; b) che a sua volta l’ordinamento dello stato di arrivo potrebbe considerare applicabile o meno la legge locale, ed in caso positivo anche affermare la continuità dell’ente ovvero richiedere una costituzione ex novo […]».
    In senso conforme: Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 519-2013/I, Trasferimento della sede all’estero (Polonia e Romania), in CNN Notizie del 17.2.2014; Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 547-2014/I, Trasferimento della sede sociale in Austria, in CNN Notizie del 3.7.2014; Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 1109-2014/I, Trasferimento della sede all’estero [Bulgaria e Polonia] e cancellazione della società, in CNN Notizie del 18.3.2016.
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 890-2013/I, Trasferimento della sede sociale in Albania, in CNN Notizie del 18.2.2014: «È necessario pertanto un duplice riscontro: sul piano...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (23)(23)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. E.B.1., Legittimità del trasferimento in altro stato dell’unione europea della sede sociale con mutamento della “lex societatis”, 1° pubbl. 9/12- motivato 9/13: «Si ritiene ammissibile il trasferimento della sede legale di una società costituita in Italia in un altro Stato dell’Unione Europea con contemporaneo assoggettamento della società all’ordinamento giuridico straniero (c.d. mutamento della “lex societatis”) e, dunque, adozione di una forma societaria propria dell’ordinamento giuridico dello Stato membro in cui si è trasferita (c.d. “trasformazione internazionale”). […] Tale fenomeno [il trasferimento della sede all’estero, N.d.A.] viene dalla dottrina denominato “trasformazione internazionale”, a sottolineare come lo stesso determini un mutamento delle regole organizzative dell’ente, che si concretizza nell’adozione di un tipo sociale proprio di un ordinamento giuridico straniero, pur nella continuità soggettiva dell’ente stesso. La principale conseguenza pratica di tale trasformazione è la possibilità di procedere all’iscrizione della società nei pubblici registri del paese d’arrivo, e alla conseguente cancellazione della stessa da quelli nazionali, senza la preventiva liquidazione della società stessa, attesa la ricostruzione della fattispecie in termini di continuità soggettiva e non estintivo-costitutivi […]».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 1109-2014/I, Trasferimento della sede all’estero e cancellazione della società, in CNN Notizie del 18.3.2016: «[…] Laddove, invece, la società intenda trasferire la sede amministrativa o principale - cancellandosi dal registro del Paese di provenienza ed iscrivendosi in quello del Paese d’arrivo - essa dovrà come minimo adeguare le proprie regole organizzative alla legislazione dello Stato di arrivo. Quest’ultimo potrebbe anche legittimamente non ammettere siffatto trasferimento ed imporre una costituzione ex novo […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. E.B.1., Legittimità del trasferimento in altro stato dell’unione europea della sede sociale con mutamento della “lex ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (24)(24)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 1109-2014/I, Trasferimento della sede all’estero e cancellazione della società, in CNN Notizie del 18.3.2016: «[…] Una situazione, questa, la cui compatibilità con i principi di libertà di stabilimento affermati dalle note sentenze della Corte di Giustizia Daily Mail and General Trust del 27 settembre 1988, causa 81/87; Centros del 9 marzo 1999, causa C-212/97; Überseering del 5 novembre 2002, causa C-208/00 e Inspire Art del 30 settembre 2003, causa C-167/01 e, da ultimo, Cartesio del 16 dicembre 2008 causa C-210/06, non pare potersi escludere a priori. […] In mancanza, quindi, di leggi o di orientamenti giurisprudenziali nazionali che ammettano il trasferimento della sede di società straniere, la libertà di stabilimento consentirebbe alle società di uno stato membro di operare e istituire eventualmente sedi secondarie nell’ambito UE senza dover adeguare il proprio statuto alla normativa nazionale del Paese in cui tale attività si svolge. Laddove, invece, la società intenda trasferire la sede amministrativa o principale - cancellandosi dal registro del Paese di provenienza ed iscrivendosi in quello del Paese d’arrivo - essa dovrà come minimo adeguare le proprie regole organizzative alla legislazione dello Stato di arrivo. Quest’ultimo potrebbe anche legittimamente non ammettere siffatto trasferimento ed imporre una costituzione ex novo […]».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 890-2013/I, Trasferimento della sede sociale in Albania, in CNN Notizie del 18.2.2014: «È necessario pertanto un duplice riscontro: sul piano della normativa nazionale, se sia possibile procedere al trasferimento della sede all’estero (ammesso in virtù degli artt. 2369 e 2437 c.c., rispettivamente disciplinanti i necessari quorum deliberativi e il conseguente diritto di recesso) e se al tempo stesso, la società abbia i requisiti necessari per il suo stabilimento in altro Stato. Duplice riscontro nel quale si deve tener conto: a) che la legge dello Stato di provenienza potrebbe prevedere che il trasferimento della sede all’estero non produca estinzione della società, né mutamento della legge applicabile, ovvero faccia cessare l’applicazione della legge d’origine o, viceversa lo consideri come causa di estinzione; b) che a sua volta l’ordinamento dello stato di arrivo potrebbe considerare applicabile o meno la legge locale, ed in caso positivo anche affermare la continuità dell’ente ovvero richiedere una costituzione ex novo […]».
    In senso conforme: Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 519-2013/I, Trasferimento della sede all’estero (Polonia e Romania), in CNN Notizie del 17.2.2014; Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 547-2014/I, Trasferimento della sede sociale in Austria, in CNN Notizie del 3.7.2014; Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 1109-2014/I, Trasferimento della sede all’estero [Bulgaria e Polonia] e cancellazione della società, in CNN Notizie del 18.3.2016.
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 1109-2014/I, Trasferimento della sede all’estero e cancellazione della società, in CNN Notizie del 18.3.2016: «[…] Una situazione, questa, la...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (25)(25)
    - Osservatorio sulla riforma del diritto societario, costituito dai Conservatori dei Registri delle Imprese della Lombardia e dai notai designati dal Comitato Notarile Regionale Lombardo (http://www.consiglionotarilemilano.it/notai/prassi-registro-imprese.aspx), Massima n. 9, Trasferimento sede di società italiana all’estero e di società estera in Italia, 16 ottobre 2007: «[…] nel caso di trasferimento della sede di una società italiana in diverso Paese UE, la relativa decisione - che auspicabilmente dovrebbe contenere gli elementi sufficienti a stabilire in modo non equivoco se il trasferimento comporta o meno il definitivo “abbandono” dell’ordinamento giuridico italiano - deve comunque essere iscritta nel Registro delle Imprese come modificazione dell’atto costitutivo della società italiana alla quale (i) non seguirà alcuna ulteriore formalità pubblicitaria in ordine al trasferimento qualora la società intenda mantenere la soggezione all’ordinamento giuridico italiano (ipotesi verosimilmente piuttosto rara); (ii) seguirà invece l’istanza di cancellazione della società dal Registro delle Imprese, da presentarsi a cura dell’organo amministrativo, dopo che sarà stata perfezionata all’estero l’iscrizione della società o risulti comunque compiuta la procedura di costituzione secondo la nuova legge di appartenenza».
    - Osservatorio sulla riforma del diritto societario, costituito dai Conservatori dei Registri delle Imprese della Lombardia e dai notai designati dal Comitato Notarile Regionale Lombardo (http://www.c...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 283-2015/I, Il trasferimento della sede sociale all’estero e la trasformazione internazionale, in CNN Notizie del 22.2.2016: «[…] Occorre, peraltro, garantire il rispetto dell’art. 25 l. 218/1995 che, pur accogliendo il principio della legge dello stato di costituzione, precisa che si applica la legge italiana qualora la sede dell’amministrazione sia situata in Italia ovvero se in Italia si trovi l’oggetto principale della società. È necessario, quindi, che lo statuto della società trasferita, da iscrivere nel registro delle imprese, contenga disposizioni conformi alle norme inderogabili dell’ordinamento italiano, quali, in particolare, l’adozione della disciplina di uno dei tipi sociali previsti dal nostro ordinamento […]».
    Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. E.C.1, Legittimità del trasferimento in Italia della sede di società estera con mutamento della “lex societatis”, 1° pubbl. 9/14 - motivato 9/15: «[…] Quando, invece, l’ordinamento di provenienza della società straniera è extracomunitario lo Stato di costituzione potrebbe imporre la permanenza della nazionalità straniera alla società che si trasferisce (è il cosiddetto principio dell’incorporazione). In tal caso si deve comunque ritenere legittimo il trasferimento della sede legale in Italia, con precisazione che, se il trasferimento coinvolge anche la sede dell’amministrazione, ai sensi dell’art. 25, comma 1, secondo periodo della legge n. 218/95, la società si dovrà conformare alle disposizioni inderogabili della legge italiana nelle materie previste dal comma 2 dell’art. 25 della suddetta legge. Si ritiene, infatti, che l’adeguamento dello statuto sociale alle disposizioni inderogabili della legge italiana non osti al permanere della nazionalità straniera in capo alla società trasferita, con conseguente applicazione alla stessa della normativa dell’ordinamento di costituzione, nei limiti di compatibilità con le norme imperative italiane […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 283-2015/I, Il trasferimento della sede sociale all’estero e la trasformazione internazionale, in CNN Notizie del 22.2.2016: «[…] Occorre, per...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. E.C.1, Legittimità del trasferimento in Italia della sede di società estera con mutamento della “lex societatis”, 1° pubbl. 9/14 - motivato 9/15: «L’atto di trasferimento in Italia di una società costituita all’estero potrà anche essere ricevuto direttamente da un notaio italiano, conformemente alle leggi degli Stati interessati ex art. 25 della L. 218/95. […] Infine non si può dubitare che il verbale di deliberazione di trasferimento in Italia di una società costituita all’estero possa essere ricevuto anche da un notaio italiano. In tal caso il notaio, verificato l’adempimento delle condizioni stabilite dalla legge, potrà richiedere l’iscrizione nel nostro registro delle imprese; ma dovrà anche rivolgersi alla competente autorità straniera per l’iscrizione della delibera nel pubblico registro del paese estero».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 283-2015/I, Il trasferimento della sede sociale all’estero e la trasformazione internazionale, in CNN Notizie del 22.2.2016: «[…] Circa la possibilità, per il notaio italiano, di ricevere egli stesso la delibera di trasferimento della sede in Italia, si segnala come ciò presupponga l’applicazione e quindi la conoscenza dell’ordinamento di provenienza, che si articola non solo nelle leggi scritte, ma anche nella giurisprudenza e nella prassi applicativa straniere. Peraltro, se da un lato il ricevimento per atto pubblico di un verbale di società estera regolata dalla legge straniera non dovrebbe di per sé essere soggetto all’art. 2436 c.c. e all’art. 138-bis, l. not., dall’altro lato è tuttora discussa la più generale questione se la violazione di norme imperative di un ordinamento straniero possa ingenerare responsabilità ex art. 28 l. not. […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. E.C.1, Legittimità del trasferimento in Italia della sede di società estera con mutamento della “lex societatis”, 1° ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. E.C.3, Controllo dell’effettività del capitale sociale della società estera che si trasferisce in Italia, 1° pubbl. 9/14 - motivato 9/15: «[…] Si ritiene che nell’ipotesi di trasferimento in Italia di società capitalistica avente sede in altro Stato UE, con contestuale “trasformazione” della stessa in una società di capitali italiana, il principio di effettività del capitale sociale possa ritenersi rispettato, alla condizione - che l’ordinamento di provenienza abbia recepito i dettami della Seconda Direttiva (oggi sostituita dalla Direttiva 2012/30/UE) - che la normativa di attuazione adottata dal Paese di origine sia conforme al diritto italiano - che l’ordinamento di provenienza abbia esteso il recepimento dei principi della Direttiva anche alle società di capitali non azionarie (c.d. a responsabilità limitata) […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. E.C.3, Controllo dell’effettività del capitale sociale della società estera che si trasferisce in Italia, 1° pubbl. 9...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (4)(4)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. E.C.3, Controllo dell’effettività del capitale sociale della società estera che si trasferisce in Italia, 1° pubbl. 9/14 - motivato 9/15: «Per poter iscrivere nel registro imprese italiano una società proveniente dall’estero che si sia “trasformata” in società di capitali italiana, occorre verificare l’effettività del suo capitale sociale. Tale verifica non è necessaria per quei tipi di società il cui capitale si sia formato in uno Stato comunitario che abbia recepito le direttive U.E. in tema di formazione e verifica del capitale (stima dei conferimenti). Nelle altre ipotesi, invece, sarà necessario verificare l’effettiva consistenza del capitale attraverso uno dei procedimenti previsti dall’art. 2500-ter, comma 2, c.c. […]. Pertanto, è corretto ritenere che, nel caso di trasferimento di società estera in Italia, con “trasformazione” della stessa in una società di capitali italiana, la consistenza del capitale sociale debba necessariamente essere verificata attraverso uno dei procedimenti previsti dall’articolo 2500 ter, comma 2, c.c., e ciò ogni qualvolta il rispetto del principio di effettività non sia garantito dall’ordinamento di “partenza” […]».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 283-2015/I, Il trasferimento della sede sociale all’estero e la trasformazione internazionale, in CNN Notizie del 22.2.2016: «[…] Il notaio che procede al deposito ex art. 106 l. not. del verbale redatto all’estero di trasferimento della sede - debitamente tradotto e munito, se necessario, di legalizzazione o Apostille - è altresì tenuto ad eseguire il controllo di legalità, provvedendo, se necessario, al compimento delle integrazioni che possano occorrere per adeguare la società alle regole dell’ordinamento italiano. Particolare attenzione deve essere rivolta ai requisiti minimi del capitale sociale. […] A tal proposito si può rilevare come, laddove si tratti di società proveniente da un ordinamento che impone il rispetto delle tutele poste a garanzia della corretta formazione del capitale sociale, non sarà neppure necessario richiedere una perizia di stima. Diversamente, sarà necessario che l’esistenza di un patrimonio sociale idoneo a garantire la copertura di un patrimonio minimo risulti attestata in maniera idonea attraverso la redazione di una perizia di stima redatta secondo le modalità richieste dal tipo sociale prescelto. Laddove, invece, la società sia priva di elementi patrimoniali idonei a garantire la copertura del capitale minimo, sarà necessario procedere a versare quanto dovuto nel rispetto delle norme sui conferimenti previste per il tipo sociale adottato […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. E.C.3, Controllo dell’effettività del capitale sociale della società estera che si trasferisce in Italia, 1° pubbl. 9...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (5)(5)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. A.A.5, Riserva ai notai della ricezione degli atti societari, 1° pubbl. 9/04 - motivato 9/15: «I pubblici ufficiali abilitati alla ricezione di atti pubblici, quali i segretari comunali, gli ufficiali roganti o i diplomatici all’estero, non possono ricevere atti costitutivi o modificativi di società di capitali, essendo tale competenza riservata ai notai che svolgono anche la funzione di controllo di legalità ai sensi degli artt. 2330, comma 1, e 2436, comma 1, c.c. richiamati anche in materia di s.r.l. e di cooperative».
    Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. E.C.1, Legittimità del trasferimento in Italia della sede di società estera con mutamento della “lex societatis”, 1° pubbl. 9/14 - motivato 9/15: «[…] Le stesse motivazioni addotte a sostegno della tesi che esclude la competenza al controllo di legalità degli atti delle società di capitali in capo ad altri pubblici ufficiali italiani diversi dal notaio (in tal senso decr. giud. reg. del Tribunale di Verona del 7 novembre 2001 ed orientamento A.A.5) debbono a maggior ragione escludere tale competenza in capo ai pubblici ufficiali e ai notai stranieri. […]».
    Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. E.C.2, Controllo del notaio depositario di atto estero ai fini dell’iscrizione nel registro delle imprese di una società proveniente da un ordinamento straniero, 1° pubbl. 9/14 - motivato 9/15: «Si ritiene che i conservatori degli archivi notarili, pur legittimati a ricevere in deposito e conservare gli originali e le copie degli atti pubblici rogati e delle scritture private autenticate in uno Stato estero prima di farne uso nello Stato italiano (art. 106 l.n.), non possano ricevere in deposito atti costitutivi o modificativi di società di capitali formati all’estero, non essendo investiti della funzione di controllo di legalità di cui agli artt. 2330, comma 1, e 2436, comma 1, c.c., richiamati anche in materia di s.r.l. e di cooperative».
    Trib. Verona, 7 novembre 2001, in Società, 2002, 577, con nota di Bonavera; e in Giur. merito, 2002, 515: «Nonostante l’intervenuto maggior riconoscimento di professionalità, anche rogante, dei segretari degli enti territoriali locali, permane in facoltà dei soli notai di poter rogare atti costitutivi delle società di capitali; sicché non può iscriversi nel registro delle imprese l’atto costitutivo di una società per azioni (farmacia comunale) redatto dal segretario comunale».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. A.A.5, Riserva ai notai della ricezione degli atti societari, 1° pubbl. 9/04 - motivato 9/15: «I pubblici ufficiali a...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (6)(6)
    - Osservatorio sulla riforma del diritto societario, costituito dai Conservatori dei Registri delle Imprese della Lombardia e dai notai designati dal Comitato Notarile Regionale Lombardo (http://www.consiglionotarilemilano.it/notai/prassi-registro-imprese.aspx), Massima n. 9, Trasferimento sede di società italiana all’estero e di società estera in Italia, 16 ottobre 2007: «Nel caso di trasferimento della sede di società estera in Italia è obbligo del notaio che riceve in deposito l’atto estero di trasferimento verificare la legittimità e la conformità dell’atto medesimo alla “lex societatis” ed alle norme italiane, nonché la sussistenza delle “condizioni stabilite dalla legge” per richiederne l’iscrizione nel Registro delle Imprese».
    Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. E.C.1, Legittimità del trasferimento in Italia della sede di società estera con mutamento della “lex societatis”, 1° pubbl. 9/14 - motivato 9/15: «[…] Ai fini dell’iscrivibilità della società nel registro delle Imprese italiano, sarà necessario il deposito ex art. 106 l.n. presso un Notaio italiano di una copia autentica dell’atto estero di trasferimento della sede in Italia (munito, ove necessario, della apostille ai sensi della convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, ovvero della legalizzazione), debitamente tradotta ed asseverata. Il notaio depositario potrà effettuare l’iscrizione nel Registro imprese solo dopo aver effettuato con esito positivo il controllo di legalità […]. Pertanto nessuna competenza può avere il notaio straniero (cui potrebbe, invece, competere il controllo per l’iscrizione della delibera nel pubblico registro straniero, se non devoluto ad altra autorità) per il deposito della deliberazione societaria nel nostro registro delle imprese […]».
    - Osservatorio sulla riforma del diritto societario, costituito dai Conservatori dei Registri delle Imprese della Lombardia e dai notai designati dal Comitato Notarile Regionale Lombardo (http://www.c...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (7)(7)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 19-2014/I, Trasferimento in Italia della sede di società di nazionalità delle Isole Vergini Britanniche, in CNN Notizie del 12.2.2014: «[…] Al fine di procedere all’iscrizione nel registro delle imprese, si rende necessario ricorrere al deposito dell’atto estero presso il notaio italiano ai sensi dell’art. 106 l. not.. […] Il notaio, contestualmente al deposito ex art. 106 l. not., è quindi tenuto a controllare che lo statuto della società trasferita, da iscrivere nel registro delle imprese, contenga disposizioni conformi alle norme inderogabili dell’ordinamento italiano, quali, in particolare, l’adozione della disciplina di uno dei tipi sociali previsti dal nostro ordinamento […]. In mancanza, occorrerà procedere ad un’integrazione dell’atto di trasferimento, la quale, pur avendo ad oggetto l’adeguamento all’ordinamento italiano, è regolata dalle leggi del paese di provenienza […]».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 283-2015/I, Il trasferimento della sede sociale all’estero e la trasformazione internazionale, in CNN Notizie del 22.2.2016: «[…] Il notaio che procede al deposito ex art. 106 l. not. del verbale redatto all’estero di trasferimento della sede - debitamente tradotto e munito, se necessario, di legalizzazione o Apostille - è altresì tenuto ad eseguire il controllo di legalità, provvedendo, se necessario, al compimento delle integrazioni che possano occorrere per adeguare la società alle regole dell’ordinamento italiano […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 19-2014/I, Trasferimento in Italia della sede di società di nazionalità delle Isole Vergini Britanniche, in CNN Notizie del 12.2.2014: «[…] A...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (8)(8)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. E.C.1, Legittimità del trasferimento in Italia della sede di società estera con mutamento della “lex societatis”, 1° pubbl. 9/14 - motivato 9/15: «[…] Dall’altro lato, non si può dubitare che il pubblico ufficiale, al momento della verbalizzazione della deliberazione assembleare, non può effettuare alcun controllo di legalità sul contenuto della delibera verbalizzata, ma si deve limitare a riprodurre fedelmente quanto avanti a lui accaduto in assemblea. A conferma di ciò si può leggere l’art. 32 della legge 24 novembre 2000, n. 340 (sostanzialmente trasfuso nell’art. 2436 c.c. novellato dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6) che, nei casi di modifica dello statuto di società di capitali, ha attribuito al notaio esercente in Italia il compito di verificare l’adempimento delle condizioni stabilite dalla legge, stabilendo che il notaio, una volta redatto il verbale, debba effettuare la suddetta verifica, in esito alla quale: - se positiva, debba richiedere l’iscrizione della modifica statutaria nel registro delle imprese; - se negativa, debba darne comunicazione agli amministratori i quali, nei trenta giorni successivi, possono ricorrere al Tribunale per ottenere l’iscrizione rifiutata dal notaio […]».
    Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. E.C.2, Controllo del notaio depositario di atto estero ai fini dell’iscrizione nel registro delle imprese di una società proveniente da un ordinamento straniero, 1° pubbl. 9/14 - motivato 9/15: «[…] il notaio italiano, unico legittimato a ricevere in deposito l’atto di trasferimento in Italia della sede di società di capitali estera, in quanto titolare esclusivo del controllo di legalità di cui all’art. 2436 c.c., deve procedere al suddetto vaglio di legittimità non al momento della ricezione in deposito del verbale dell’assemblea redatto dal notaio straniero, ma nei trenta giorni successivi al deposito e cioè nel termine concesso dalla norma in parola per procedere al controllo medesimo. […]. […] Al fine di permettere alla società di accedere al rimedio giurisdizionale del ricorso al tribunale, una lettura costituzionalmente orientata delle norme sul deposito degli atti stranieri e di quelle sul controllo delle deliberazioni societarie prima dell’iscrizione nel registro delle imprese, impone al notaio di ricevere in deposito il verbale della società straniera, pur in presenza di un oggetto della deliberazione assembleare che egli ritiene non conforme alle condizioni stabilite dalla legge. In tal caso il notaio depositario, nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento dell’atto in deposito (in tal senso l’articolo unico della legge 13 marzo 1980, n. 73, come modificato dall’art. 6 del D.lgs. 29 dicembre 1992, n. 516 […]), dovrà comunicare agli amministratori della società che non ritiene adempiute le condizioni stabilite dalla legge e gli amministratori, nei trenta giorni successivi, potranno convocare l’assemblea per gli opportuni provvedimenti, oppure ricorrere al tribunale affinché ne ordini l’iscrizione nel competente registro delle imprese […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. E.C.1, Legittimità del trasferimento in Italia della sede di società estera con mutamento della “lex societatis”, 1° ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (9)(9)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 283-2015/I, Il trasferimento della sede sociale all’estero e la trasformazione internazionale, in CNN Notizie del 22.2.2016: «[…] Per effetto, infatti, di quanto stabilito dall’art. 25, comma 1 l. 218/1995, le società sono disciplinate dalla legge dello Stato nel cui territorio è stato perfezionato il procedimento di costituzione. Pertanto, finché il trasferimento in Italia non diventa efficace, la società opera in conformità alla legge dello Stato di provenienza. La delibera di trasferimento è, dunque, regolata dalla legge dello Stato d’origine e, pertanto, dovrà essere assunta dagli organi competenti e secondo le modalità disposte dalla legge applicabile alla società in esame […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 283-2015/I, Il trasferimento della sede sociale all’estero e la trasformazione internazionale, in CNN Notizie del 22.2.2016: «[…] Per effetto,...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (10)(10)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 6017-2005/I, Nazionalizzazione di società estera, in CNN Notizie del 17.11.2005: «[…] La dottrina […] pertanto, ha ritenuto applicabile, per analogia, il disposto dell’art. 2508 c.c., che disciplina l’ipotesi di stabilimento in Italia di una sede secondaria. La delibera, dunque, dovrà essere assunta dagli organi competenti e secondo le modalità disposte dalla legge applicabile alla società in esame (in alcuni casi - v. ad es. l’ordinamento tedesco - il trasferimento all’estero della sede sociale comporta lo scioglimento della società - per la conformità di tale disposizione al diritto comunitario, v. Oberlandesgericht München, 7 maggio 1992) […]».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 283-2015/I, Il trasferimento della sede sociale all’estero e la trasformazione internazionale, in CNN Notizie del 22.2.2016: «[…] Laddove la decisione di trasferimento della sede venga redatta all’estero, nonostante la legge straniera ne disciplini i requisiti non solo di sostanza, ma anche di forma, trattandosi di documento destinato all’iscrizione del registro delle imprese italiano appare necessario che l’atto rivesta quantomeno la forma autentica prescritta dall’art. 11 d.p.r. 581/1995 e che lo stesso sia preventivamente depositato presso un notaio ai sensi dell’art. 106 l. not. […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 6017-2005/I, Nazionalizzazione di società estera, in CNN Notizie del 17.11.2005: «[…] La dottrina […] pertanto, ha ritenuto applicabile, per ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (11)(11)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. E.C.1, Legittimità del trasferimento in Italia della sede di società estera con mutamento della “lex societatis”, 1° pubbl. 9/14 - motivato 9/15: «[…] Ulteriore questione è quella relativa al mutamento della “lex societatis”, che si realizza quando la società straniera scelga di sottoporsi alle regole dell’ordinamento italiano. È la cosiddetta “trasformazione internazionale”, con la quale la società di diritto straniero adotta un tipo sociale proprio del nostro ordinamento, conservando tutti i diritti e gli obblighi e proseguendo in tutti i rapporti della società trasformata. In tal modo la società verrà cancellata dai pubblici registri del paese di provenienza ed iscritta nel nostro Registro delle Imprese, senza che si verifichi l’estinzione ed una nuova costituzione […]».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 283-2015/I, Il trasferimento della sede sociale all’estero e la trasformazione internazionale, in CNN Notizie del 22.2.2016: «[…] in tale ipotesi viene in rilievo il criterio correttivo contenuto nella seconda parte del comma 1 dell’art. 25 l. 218/1995, ove si prevede che, se la sede dell’amministrazione è situata in Italia, ovvero se in Italia si trova l’oggetto principale della società, si applica in ogni caso la legge italiana. Si tratta di una disposizione che, fermo restando quanto si vedrà in seguito per i trasferimenti all’interno dell’Unione Europea, impedisce alle società straniere di trasferire la loro sede principale in Italia conservando un modello societario regolato dalla legge straniera. Pertanto, nonostante l’art. 25 l. 218/1995 stabilisca, quale regola primaria, il criterio del luogo di costituzione dell’ente, il correttivo contenuto nella seconda parte del comma 1 dello stesso art. 25 l. 218/1995 - laddove si prevede l’applicazione della legge italiana se la sede dell’amministrazione è situata in Italia - colloca il nostro ordinamento tra i Paesi che adottano la soluzione che consente il trasferimento della sede legale all’estero in regime di continuità dei rapporti giuridici, facendo, tuttavia, cessare l’applicazione della legge del Paese d’origine e determinando l’applicazione di quella italiana in caso di trasferimento verso l’Italia […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. E.C.1, Legittimità del trasferimento in Italia della sede di società estera con mutamento della “lex societatis”, 1° ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (12)(12)
    - Corte Giustizia CE, 9 marzo 1999, n. 212/97 (Centros), in Foro It., 2000, IV, 317, con nota di Fortunato, in Riv. Dir. Internaz., 2000, 181; in Giur. It., 2000, 767; in Riv. Dir. Comm., 2000, II, 73, con nota di Mechelli: «la libertà di stabilimento delle persone giuridiche non consente ad uno Stato membro di rifiutare la registrazione nel proprio territorio della succursale di una società costituita in un altro Stato membro, neppure nel caso in cui la legislazione di quest’ultimo stato preveda requisiti meno rigorosi di costituzione e la società sia destinata ad operare unicamente nello stato ove ha istituito la succursale» (nella specie, si trattava della registrazione in Danimarca della sede secondaria di una società di capitali concepita da cittadini danesi per operare unicamente in quello stato, ma costituita in Gran Bretagna)».
    Corte Giustizia CE, 5 novembre 2002 (Uberseering), n. 208/00, in Guida Dir., 2002, fasc. 46, 92, con nota di Castellaneta; in Giust. Civ., 2002, I, 3015: «se uno Stato membro nega la capacità giuridica e la capacità processuale a una società costituita in base al diritto di un altro Paese comunitario ritenendo applicabile a tale società, per individuarne la sede, le norme di conflitto del proprio Stato, viola il diritto alla libertà di stabilimento; gli Stati sono tenuti a rispettare l’attribuzione di capacità prevista in base alla costituzione di una società in un altro Stato membro senza imporre criteri differenti previsti dalla propria legislazione nazionale qualora tali criteri determinino una preclusione all’esercizio della libertà di stabilimento».
    Corte Giustizia CE, 30 settembre 2003, n. 167/01 (Inspire Art), in Foro It., 2004, IV, 24, con nota di Colangelo; in Giur. It., 2004, 325; in Società, 2004, 373, con nota di Pernazza; in Dir. Fall., 2003, II, 621, con nota di Maceroni; in Notariato, 2004, 28; in Riv. Dir. Internaz. Priv. Proc., 2003, 1067; in Dir. Prat. Soc., 2004, fasc. 2, 66, con nota di Gelfi: «gli art. 43 e 48 del trattato ostano ad una normativa nazionale (nella specie, olandese) che subordina l’esercizio della libertà di stabilimento a titolo secondario, da parte di una società costituita secondo la legislazione di un altro Stato membro, a determinate condizioni, relative al capitale minimo e alla responsabilità degli amministratori, stabilite dal diritto societario nazionale per la costituzione di società».
    Corte Giustizia CE, 16 dicembre 2008, n. 210/06 (Cartesio), in Giur. It., 2009, 1169; in Foro Amm. - Cons. Stato, 2008, 3205; in Dir. Pubbl. Comp. Eur., 2009, 893, con nota di Duranti; in Riv. Dir. Internaz. Priv. Proc., 2009, 477; in Giur. Comm., 2009, II, 597, con nota di Manzini e Mucciarelli; in Società, 2009, 1389, con nota di Deli e Pernazza; in Dir. Prat. Soc., 2009, fasc. 10, 39, con nota di Benvenuto; in Guida Dir., 2009, fasc. 3, 104, con nota di Leandro; in Giust. Civ., 2009, I, 1783; in Dir. Comunit. Scambi Internaz., 2009, 229, con nota di Vismara; in Riv. Guardia Fin., 2009, 756: «allo stato attuale del diritto comunitario, gli art. 43 e 48 trattato CE devono essere interpretati nel senso che non ostano alla normativa di uno Stato membro che impedisce ad una società costituita in forza del diritto nazionale di tale Stato membro di trasferire la propria sede in un altro Stato membro conservando al contempo il suo status di società soggetta al diritto nazionale dello Stato membro a norma della cui legislazione è stata costituita».
    In senso contrario: Corte Giustizia CE, 27 settembre 1988, n. 81/87 (Daily Mail), in Riv. Dir. Internaz. Priv. Proc., 1989, 921; in Società, 1990, 297, con nota di Capelli; in Dir. Comunit. Scambi Internaz., 1990, 43, con nota di Capelli: «gli articoli 52 e 58 del trattato Cee vanno interpretati nel senso che allo stato attuale del diritto comunitario non attribuiscono ad una società, costituita secondo la legislazione di uno Stato membro e con sede legale in detto Stato, il diritto di trasferire la sua sede di direzione in un altro Stato membro».
    - Corte Giustizia CE, 9 marzo 1999, n. 212/97 (Centros), in Foro It., 2000, IV, 317, con nota di Fortunato, in Riv. Dir. Internaz., 2000, 181; in Giur. It., 2000, 767; in Riv. Dir. Comm., 2000, II, 73...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (13)(13)
    - Corte Giustizia UE, 25 ottobre 2017, C-106/16, in Società, 2017, 12, 1321, con nota di Mucciarelli; in Corr. Trib., 2018, 5, 367, con nota di Furian-Gallio; in Notariato, 2018, 1, 92, con nota di Malberti- Vicinanza; in Giur. It., 2018, 4, 887, con nota di Boggio; in Foro It., 2018, 4, 4, 222; in CNN Notizie del 5.4.2018, su cui cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Sentenze annotate, La trasformazione transfrontaliera non presuppone il trasferimento della sede effettiva e non può essere subordinata alla liquidazione della società: «[…] Gli articoli 49 e 54 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano alla normativa di uno Stato membro che subordina il trasferimento della sede legale di una società costituita ai sensi del diritto di uno Stato membro verso il territorio di un altro Stato membro, ai fini della sua trasformazione in una società soggetta al diritto di tale secondo Stato membro, conformemente alle condizioni poste dalla legislazione di quest’ultimo, alla liquidazione della prima società».
    - Corte Giustizia UE, 25 ottobre 2017, C-106/16, in Società, 2017, 12, 1321, con nota di Mucciarelli; in Corr. Trib., 2018, 5, 367, con nota di Furian-Gallio; in Notariato, 2018, 1, 92, con nota di Ma...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (14)(14)
    - Corte Giustizia UE, 25 ottobre 2017, C-106/16, in Società, 2017, 12, 1321, con nota di Mucciarelli; in Corr. Trib., 2018, 5, 367, con nota di Furian-Gallio; in Notariato, 2018, 1, 92, con nota di Malberti- Vicinanza; in Giur. It., 2018, 4, 887, con nota di Boggio; in Foro It., 2018, 4, 4, 222; in CNN Notizie del 5.4.2018, su cui cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Sentenze annotate, La trasformazione transfrontaliera non presuppone il trasferimento della sede effettiva e non può essere subordinata alla liquidazione della società: «[…] Gli articoli 49 e 54 TFUE devono essere interpretati nel senso che la libertà di stabilimento è applicabile al trasferimento della sede legale di una società costituita ai sensi del diritto di uno Stato membro verso il territorio di un altro Stato membro, ai fini della sua trasformazione, conformemente alle condizioni poste dalla legislazione di tale secondo Stato membro, in una società soggetta al diritto di quest’ultimo, senza spostamento della sede effettiva della citata società […]».
    - Corte Giustizia UE, 25 ottobre 2017, C-106/16, in Società, 2017, 12, 1321, con nota di Mucciarelli; in Corr. Trib., 2018, 5, 367, con nota di Furian-Gallio; in Notariato, 2018, 1, 92, con nota di Ma...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (15)(15)
    - Corte Giustizia UE, 25 ottobre 2017, C-106/16, in Società, 2017, 12, 1321, con nota di Mucciarelli; in Corr. Trib., 2018, 5, 367, con nota di Furian-Gallio; in Notariato, 2018, 1, 92, con nota di Malberti- Vicinanza; in Giur. It., 2018, 4, 887, con nota di Boggio; in Foro It., 2018, 4, 4, 222; in CNN Notizie del 5.4.2018, su cui cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Sentenze annotate, La trasformazione transfrontaliera non presuppone il trasferimento della sede effettiva e non può essere subordinata alla liquidazione della società: «[…] gli articoli 49 e 54 TFUE non ostano, in linea di principio, a misure di uno Stato membro volte ad evitare che gli interessi dei creditori, dei soci di minoranza nonché dei lavoratori di una società, che è stata costituita in conformità al diritto dello stesso e continua ad esercitare la propria attività nel territorio nazionale, siano ingiustamente colpiti dal trasferimento della sede legale di detta società e dalla sua trasformazione in una società retta dal diritto di un altro Stato membro. […] il fatto di stabilire la sede, legale o effettiva, di una società in conformità alla legislazione di uno Stato membro al fine di beneficiare di una legislazione più vantaggiosa non può costituire di per sé un abuso. […] la mera circostanza che una società trasferisca la propria sede in un altro Stato membro non può fondare una presunzione generale di frode, né giustificare una misura che pregiudichi l’esercizio di una libertà fondamentale garantita dal Trattato […]».
    - Corte Giustizia UE, 25 ottobre 2017, C-106/16, in Società, 2017, 12, 1321, con nota di Mucciarelli; in Corr. Trib., 2018, 5, 367, con nota di Furian-Gallio; in Notariato, 2018, 1, 92, con nota di Ma...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (16)(16)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 283-2015/I, Il trasferimento della sede sociale all’estero e la trasformazione internazionale, in CNN Notizie del 22.2.2016: «[…] Quanto alla concreta procedura da seguire, e agli adempimenti necessari per trasferire in Italia la sede principale di una società costituita all’estero, il nostro ordinamento non detta specifiche disposizioni. Premesso che non sembra potersi prescindere dall’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese prescritto dall’art. 7, comma secondo, n. 6, d.p.r. 7 dicembre 1995, n. 581, la dottrina ha comunque ritenuto applicabile, per analogia, il disposto dell’art. 2508 c.c., che disciplina l’ipotesi di stabilimento in Italia di una sede secondaria e, quindi, l’atto di trasferimento è da ritenersi soggetto alle disposizioni della legge italiana sulla pubblicità degli atti sociali e sulla pubblicazione del cognome, del nome, della data e del luogo di nascita delle persone che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato, con indicazione dei relativi poteri […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 283-2015/I, Il trasferimento della sede sociale all’estero e la trasformazione internazionale, in CNN Notizie del 22.2.2016: «[…] Quanto alla ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 74, Cause convenzionali di recesso (artt. 2437 e 2473 c.c.), 22 novembre 2005: «Né alcun ostacolo si frappone alla previsione statutaria di un recesso ad nutum. Se infatti è sufficiente non stabilire un termine di durata della società perché la legge vi ricolleghi la possibilità di recedere liberamente con preavviso di 180 giorni (non eliminabile né riducibile, ma soltanto elevabile in via statutaria sino ad un anno), ne deriva che nulla si oppone al recesso libero introdotto dai soci pur in presenza di un termine di durata: l’unica condizione (desumibile in via interpretativa anche in assenza di esplicita previsione statutaria) è che alla libertà assoluta di recesso si accompagni la sua inefficacia prima dell’integrale decorrenza di un periodo di preavviso di almeno 180 giorni».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 74, Cause convenzionali di recesso (artt. 2437 e 2473 c.c.), 22 novembre 2005: «Né alcun ostacolo si frappone alla previsione statutaria di un recesso ad nut...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 74, Cause convenzionali di recesso (artt. 2437 e 2473 c.c.), 22 novembre 2005: «[…] è sufficiente non stabilire un termine di durata della società perché la legge vi ricolleghi la possibilità di recedere liberamente con preavviso di 180 giorni (non eliminabile né riducibile, ma soltanto elevabile in via statutaria sino ad un anno) […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 74, Cause convenzionali di recesso (artt. 2437 e 2473 c.c.), 22 novembre 2005: «[…] è sufficiente non stabilire un termine di durata della società perché la ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. F.A.2, Modifica della durata da determinata a indeterminata, 1° pubbl. 9/04: «In una società di capitali la cui durata sia stata statutariamente prevista è sicuramente legittima la deliberazione dell’assemblea dei soci con la quale, prima della scadenza, ovvero anche dopo, revocando in tal caso lo stato di liquidazione, si proceda alla modifica statutaria prevedendo la durata a tempo indeterminato della società. Il tutto, ovviamente, nei termini e con la garanzia del recesso attualmente concessa dalla legge ai soci».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. F.A.2, Modifica della durata da determinata a indeterminata, 1° pubbl. 9/04: «In una società di capitali la cui durat...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (4)(4)
    - Massima del Tribunale di Milano (dettata ante legge 340/2000, recante soppressione dell’omologa degli atti societari), riferita a Cass., 4 giugno 1998, n. 5472, in Società, 1998, 1296: «la clausola statutaria di una società di capitali che preveda la proroga tacita della società se, entro un determinato termine prima della scadenza stabilita, un socio non abbia dato disdetta agli altri soci, deve ritenersi contra legem, perché, a differenza delle società personali, per quelle di capitali la durata è un elemento essenziale e deve essere certa, potendo subire variazioni, in linea generale, mediante una modifica dell’atto costitutivo adottata con delibera dell’assemblea straordinaria».
    - Massima del Tribunale di Milano (dettata ante legge 340/2000, recante soppressione dell’omologa degli atti societari), riferita a Cass., 4 giugno 1998, n. 5472, in Società, 1998, 1296: «la clausola ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (5)(5)
    - Trib. Roma, 19 maggio 2009, in Riv. Not., 2011, 669: «Nell’ipotesi in cui il termine di durata di una s.r.l. previsto dall’atto costitutivo sia superiore alla normale durata della vita umana, la società deve considerarsi come contratta a tempo indeterminato, con conseguente facoltà, per i soci, di recedere ad nutum».
    In senso conforme: Trib. Torino, 5 maggio 2017, in www.studiolegale.leggiditalia.it; Trib. Milano, 30 giugno 2018, in Società, 2019, 2, 207, con nota di Ferrari; in Giur. It., 2019, 1, 126, con nota di Cagnasso.
    - Trib. Roma, 19 maggio 2009, in Riv. Not., 2011, 669: «Nell’ipotesi in cui il termine di durata di una s.r.l. previsto dall’atto costitutivo sia superiore alla normale durata della vita umana, la soc...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (6)(6)
    - Consiglio Notarile di Roma, Massima n. 2 di luglio 2016, Durata della società eccedente la vita del socio e recesso: «La previsione di una durata della società di capitali eccedente l’aspettativa di vita di un socio (persona fisica) non legittima l’esercizio libero del recesso, come consentito nel caso di società contratta a tempo indeterminato. L’alternativa posta dal legislatore è tra termine fisso e assenza di termine e solo la seconda opzione consente il recesso ad nutum del socio […] Se la società di capitali è contratta a tempo indeterminato, l’art. 2437, comma 2., cod. civ, per le s.p.a., e l’art. 2473, comma 2, per le s.r.l., concedono ai soci il diritto di recedere liberamente […]. La stessa disciplina si rintraccia nell’art. 2285 cod. civ. sul recesso dalla società di persone, recesso che è sempre possibile quando “questa è contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci”. Proprio dal confronto dei testi normativi, tuttavia, si comprende che nelle società di capitali si è preferito offrire al socio la possibilità di recedere solo nel caso di società contratta a tempo indeterminato, senza accordare il medesimo diritto nel caso nel quale la durata della società fosse commisurata alla vita di uno dei soci. […]».
    Cass., 29 marzo 2019, n. 8962, in Società, 2019, 5, 633, con nota di Busani: «È illegittimo il recesso da una società a responsabilità limitata il cui termine di durata coincida con la ragionevole durata del periodo occorrente per il compimento del progetto imprenditoriale che la società stessa si propone di svolgere; sono del tutto irrilevanti, ai fini del recesso da una società, l’aspettativa di vita del socio o la durata media attesa della sua vita» (decisione adottata in una fattispecie di recesso esercitato dal socio di una s.r.l. duratura fino al 2050, il quale, nel 2050, avrebbe 87 anni).
    Trib. Cagliari 20 aprile 2007, in Riv. Giur. Sarda, 2009, 375: «l’apposizione, ad un contratto costitutivo di una srl, di un termine di durata superiore alle aspettative di vita media di uno o più soci, non fa sorgere, in capo ad alcuno di essi, il diritto di recesso ad nutum, non essendo giuridicamente proponibile l’equivalenza tra la durata indeterminata del contratto e la durata determinata ma superiore a quella delle aspettative di vita dei soci».
    In senso conforme: Trib. Napoli 10 dicembre 2008, in Notariato, 2009, 3, 285, con nota di Angiolini.
    - Consiglio Notarile di Roma, Massima n. 2 di luglio 2016, Durata della società eccedente la vita del socio e recesso: «La previsione di una durata della società di capitali eccedente l’aspettativa di...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (7)(7)
    - Il caso deciso da Cass. 9662/2013 riguardava il recesso di una s.a.s. da una s.r.l. la cui durata era fissata fino all’anno 2100. La richiesta di recesso diede luogo a una sentenza di primo grado del Tribunale di Como nel 2007.
    App. Genova, 24 maggio 2017, n. 655, in www.giurisprudenzadelleimprese.it: «Non è considerabile quale società con un termine di durata “oltremodo lontano nel tempo” e “tale da oltrepassare qualsiasi orizzonte previsionale” una s.r.l. per la quale l’atto costitutivo prevede una durata di 48 anni e mezzo, con conseguente inapplicabilità dell’art. 2473 c.c. Detto periodo non è affatto un periodo abnorme, rientrando nelle aspettative di durata ordinaria di una S.r.l., con la conseguenza che non si pone questione di esaminare se il termine di durata della società appellata trovi giustificazione in un determinato progetto imprenditoriale».
    - Il caso deciso da Cass. 9662/2013 riguardava il recesso di una s.a.s. da una s.r.l. la cui durata era fissata fino all’anno 2100. La richiesta di recesso diede luogo a una sentenza di primo grado de...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (8)(8)
    - Cass., 22 aprile 2013, n. 9662, in Giur. It., 2013, 2271; in Riv. Not., 2013, 732; in Foro It., 2014, I, 553; e in Giur. Comm., 2014, II, 802, con nota di Ciusa: «Nella srl in cui la durata è fissata in epoca lontana, tale da oltrepassare qualsiasi orizzonte previsionale, non solo della persona fisica ma anche di un soggetto collettivo, il socio ha diritto il recedere, sussistendo le stesse ragioni che hanno indotto il legislatore ad attribuire il diritto di recesso nelle società contratte a tempo indeterminato».
    Trib. Torino, 5 maggio 2017, in www.studiolegale.leggiditalia.it: «Ai sensi dell’art. 2473, comma 2°, c.c., il socio di società a responsabilità limitata costituita a tempo indeterminato può recedere dalla stessa in ogni momento, con un preavviso di centottanta giorni, salvo che l’atto costitutivo non preveda un preavviso maggiore, comunque non superiore all’anno. Le s.r.l. costituite per un termine particolarmente lungo, tale per cui sia superato l’orizzonte temporale ragionevolmente ricollegabile al raggiungimento dello scopo della società, sono assimilabili alle s.r.l. a tempo indeterminato. Si considera, altresì, a tempo indeterminato, la società che preveda un termine di durata superiore alla normale vita umana».
    - Cass., 22 aprile 2013, n. 9662, in Giur. It., 2013, 2271; in Riv. Not., 2013, 732; in Foro It., 2014, I, 553; e in Giur. Comm., 2014, II, 802, con nota di Ciusa: «Nella srl in cui la durata è fissat...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (9)(9)
    - Cass., 21 febbraio 2020, n. 4716, in Foro It., 2020, 5, 1, 1617: in Stud. Jur., 2020, 10, 1252: «È escluso il diritto di recesso “ad nutum” del socio di società per azioni nel caso in cui lo statuto preveda una prolungata durata della società (nella specie, fino al 2100), non potendo tale ipotesi essere assimilata a quella, prevista dall’art. 2437, comma 3, c.c., della società costituita per un tempo indeterminato, stante la necessaria interpretazione restrittiva delle cause che legittimano la fuoriuscita del socio dalla società e dovendo anche escludersi l’estensione della disciplina prevista dall’art. 2285 c.c. per le società di persone, ove prevale l’“intuitus personae”, ostandovi esigenze di certezza e di tutela dell’interesse dei creditori delle società per azioni al mantenimento dell’integrità del patrimonio sociale, potendo essi fare affidamento solo sulla garanzia generica da quest’ultimo offerta, a differenza dei creditori delle società di persone, che invece possono contare anche sui patrimoni personali dei soci illimitatamente responsabili».
    Cass., 5 settembre 2022, n. 26070, in www.studiolegale.leggiditalia.it: «La possibilità per il socio di recedere ad nutum sussiste solo nel caso in cui la società sia contratta a tempo indeterminato e non anche a tempo determinato, sia pure lontano nel tempo, ponendo a fondamento della decisione gli elementi rappresentati dal dato testuale della disciplina del recesso nelle società di capitali e dalla prevalenza, sull’interesse del socio al disinvestimento, dell’interesse della società a proseguire nella gestione del progetto imprenditoriale e dei terzi alla stabilità dell’organizzazione imprenditoriale e all’integrità della garanzia patrimoniale offerta esclusivamente dal patrimonio sociale, non potendo questi fare affidamento diversamente da quanto accade per le società di persone - anche sul patrimonio personale dei singoli soci».
    App. Trento, 15 febbraio 2008, in Società, 2008, 1237, con nota di Funari: «la piena equiparazione tra lunga durata e durata indeterminata, non appare pienamente condivisibile».
    Trib. Napoli, 10 dicembre 2008, in Notariato, 2009, 285, con nota di Angiolini: «La assimilabilità della società con durata indeterminata a quella con durata prevista superiore alla normale vita umana, con la possibilità di entrambe le ipotesi di recedere dalla società, è prevista solo per le società di persone dalla norma dell’art. 2285 c.c. e non può essere “esportata”, neanche in via analogica, e calata in una diversa fattispecie societaria in cui invece predomina l’interesse patrimoniale all’investimento che comunque comporta la partecipazione sociale».
    Trib. Milano, 19 giugno 2019, in Società, 2019, 10, 1169: «Il socio di una società per azioni costituita per una durata pari a 105 anni non può recedere dalla stessa a norma dell’art. 2437, comma 3, c.c., non potendo tale ipotesi essere equiparata a quella di una società per azioni costituita a tempo indeterminato».
    In senso conforme: Trib. Milano, 25 marzo 2021, in Società, 2022, 1, 114.
    - Cass., 21 febbraio 2020, n. 4716, in Foro It., 2020, 5, 1, 1617: in Stud. Jur., 2020, 10, 1252: «È escluso il diritto di recesso “ad nutum” del socio di società per azioni nel caso in cui lo statuto...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. VII, Durata degli esercizi sociali e modifica della data di chiusura degli esercizi (art. 2364, comma 2, c.c.), 8 maggio 2001: «Il principio secondo cui gli esercizi sociali devono avere durata annuale va contemperato con il diritto della società di scegliere la data di inizio dell’esercizio e di, eventualmente, modificarla, per giustificate ragioni, nel corso della sua vita: tale contemperamento normalmente avverrà attraverso la previsione di un esercizio e di un relativo bilancio infrannuale, ma potrà avvenire anche attraverso la previsione di un esercizio ultra annuale allorché il periodo temporale limitato non consenta la redazione di un bilancio infrannuale significativo».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. VII, Durata degli esercizi sociali e modifica della data di chiusura degli esercizi (art. 2364, comma 2, c.c.), 8 maggio 2001: «Il principio secondo cui gli ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Nel senso che sarebbe ammessa la modifica della data di chiusura dell’esercizio sociale a condizione che, per dar corso a tale modifica, non sia previsto un esercizio ultrannuale, cfr. Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. H.F.3, Modifica della durata dell’esercizio sociale, 1° pubbl. 9/04 - motivato 9/11: «[…] è stata ritenuta non contraria ai principi, per l’ipotesi del primo esercizio sociale, la regola in base alla quale è possibile prevedere, oltre ad una durata infrannuale, anche una durata ultrannuale, purché non eccedente i quindici mesi (vedi motivazione all’orientamento A.A.7). La deroga in aumento, rispetto all’annualità, non è apparsa invece ammissibile nel caso di modifica della data di scadenza dell’esercizio sociale di una società già operante. Nella società di nuova costituzione, infatti, l’esigenza, di ordine pubblico, di informare annualmente i soci, i creditori, gli investitori e gli altri terzi in genere, circa la reale situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società ed il risultato economico di esercizio (art. 2423, comma 2, c.c.) al fine, anche, di confrontarli con quelli degli esercizi precedenti, appare assai attenuata […]».
    In senso conforme: Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. I.F.2, Modifica della data di chiusura dell’esercizio sociale, 1° pubbl. 9/04 - motivato 9/11.
    App. Roma, 20 ottobre 1997, in Giur. It., 1998, 291: «La durata dell’esercizio sociale non può protrarsi oltre l’anno e di conseguenza, se il termine di scadenza viene posticipato mediante una modifica statutaria, portandolo a coincidere con la fine dell’anno solare, è necessario predisporre e approvare un bilancio infrannuale per il periodo transitorio che deve decorrere per ricongiungersi col nuovo termine».
    - Nel senso che sarebbe ammessa la modifica della data di chiusura dell’esercizio sociale a condizione che, per dar corso a tale modifica, non sia previsto un esercizio ultrannuale, cfr. Comitato Inte...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. VII, Durata degli esercizi sociali e modifica della data di chiusura degli esercizi (art. 2364, comma 2, c.c.), 8 maggio 2001: «Il principio secondo cui gli esercizi sociali devono avere durata annuale va contemperato con il diritto della società di scegliere la data di inizio dell’esercizio e di, eventualmente, modificarla, per giustificate ragioni, nel corso della sua vita: tale contemperamento normalmente avverrà attraverso la previsione di un esercizio e di un relativo bilancio infrannuale, ma potrà avvenire anche attraverso la previsione di un esercizio ultra annuale allorché il periodo temporale limitato non consenta la redazione di un bilancio infrannuale significativo». «Non si vede infatti che utilità e che significatività possa avere un esercizio molto breve e che utilità possa presentare un bilancio riferito a tale limitato periodo, potendo invece esso costituire un pericolo per i terzi qualora la sua approvazione fosse utilizzata per distribuire utili».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 143-2013/I, Modificazioni dell’esercizio sociale, in CNN Notizie del 10.5.2013: «[…] Viceversa, nel caso di modifica della durata dell’esercizio in corso, il cui nuovo termine finale consista in una data futura successiva all’adozione della delibera, o di modifica della durata di un esercizio non ancora iniziato, non sembrano ravvisabili i rischi di un pregiudizio dell’interesse dei creditori derivante da una distribuzione di utili non più esistenti o non pertinenti […]».
    Assonime, Il Caso n. 10/2018, Durata ultrannuale dell’esercizio sociale in caso di modifica della sua data di chiusura: «[…] Gli interessi che sono alla base della necessità di fissare una certa durata temporale dell’esercizio sociale sono così sintetizzabili: […] il periodo temporale dell’esercizio deve consentire una valutazione significativa dei fatti contabili attinenti ai fatti di gestione così da garantire una rilevazione periodica del risultato di gestione per valutare l’operato degli amministratori e l’evoluzione della consistenza patrimoniale […]. Sulla base di queste indicazioni, la soluzione che sembra più ragionevole è quella per cui l’esercizio straordinario di passaggio, nel caso di mutamento della data di chiusura dell’esercizio, possa essere tanto infrannuale quanto ultrannuale a seconda delle circostanze del caso concreto. Si dovrebbe privilegiare un periodo temporale dell’esercizio straordinario in grado di soddisfare in modo più compiuto gli interessi dei vari soggetti coinvolti. Nel caso […] in cui si prevede lo slittamento della data di chiusura di tre mesi (dal 31 dicembre al 31 marzo), appare più idonea a soddisfare gli interessi coinvolti la previsione di un esercizio straordinario di 15 mesi piuttosto che un esercizio ridotto di soli 3 mesi […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. VII, Durata degli esercizi sociali e modifica della data di chiusura degli esercizi (art. 2364, comma 2, c.c.), 8 maggio 2001: «Il principio secondo cui gli ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (4)(4)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 16, Particolari ipotesi di modifica della data di chiusura dell’esercizio sociale, 26 febbraio 2004: «La deliberazione assembleare che: […] modifica la data di chiusura dell’esercizio sociale, fissandola (con […] posticipo rispetto alla precedente scadenza) […] deve: essere fondata su ragioni obiettive e concordanti comunicate in assemblea - e risultanti dal relativo verbale - a cura degli organi di amministrazione e - se presente e intervenuto - di controllo; dovrà in particolare essere escluso, per dichiarazione di tali soggetti, secondo i dati disponibili al momento della deliberazione medesima, che la modifica procuri l’effetto di alterare in modo significativo i complessivi risultati economici; rispettare il principio secondo cui gli esercizi sociali hanno durata massima annuale, salvo il caso in cui la durata ecceda l’anno di un periodo talmente limitato da non consentire la redazione di un bilancio infrannuale significativo; essere assunta in epoca che consenta l’approvazione del bilancio nei termini previsti dalla legge stessa».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 16, Particolari ipotesi di modifica della data di chiusura dell’esercizio sociale, 26 febbraio 2004: «La deliberazione assembleare che: […] modifica la data ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (5)(5)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 16, Particolari ipotesi di modifica della data di chiusura dell’esercizio sociale, 26 febbraio 2004: «La deliberazione assembleare che: […] modifica la data di chiusura dell’esercizio sociale, fissandola (con anticipo […] rispetto alla precedente scadenza) per data anteriore a quella in cui l’assemblea si tiene (ad esempio: […] delibera assunta in febbraio 2004, che sposta al 31 dicembre 2003 la data di chiusura dell’esercizio, originariamente fissata al 30 giugno 2004; […] deve: deve: essere fondata su ragioni obiettive e concordanti comunicate in assemblea - e risultanti dal relativo verbale - a cura degli organi di amministrazione e - se presente e intervenuto - di controllo; dovrà in particolare essere escluso, per dichiarazione di tali soggetti, secondo i dati disponibili al momento della deliberazione medesima, che la modifica procuri l’effetto di alterare in modo significativo i complessivi risultati economici; […] essere assunta in epoca che consenta l’approvazione del bilancio nei termini previsti dalla legge stessa».
    Assonime, Il Caso n. 10/2018, Durata ultrannuale dell’esercizio sociale in caso di modifica della sua data di chiusura: «[…] Gli interessi che sono alla base della necessità di fissare una certa durata temporale dell’esercizio sociale sono così sintetizzabili: […] il periodo temporale dell’esercizio deve consentire una valutazione significativa dei fatti contabili attinenti ai fatti di gestione così da garantire una rilevazione periodica del risultato di gestione per valutare l’operato degli amministratori e l’evoluzione della consistenza patrimoniale […]. Sulla base di queste indicazioni, la soluzione che sembra più ragionevole è quella per cui l’esercizio straordinario di passaggio, nel caso di mutamento della data di chiusura dell’esercizio, possa essere tanto infrannuale quanto ultrannuale a seconda delle circostanze del caso concreto. Si dovrebbe privilegiare un periodo temporale dell’esercizio straordinario in grado di soddisfare in modo più compiuto gli interessi dei vari soggetti coinvolti. Nel caso […] in cui si prevede lo slittamento della data di chiusura di tre mesi (dal 31 dicembre al 31 marzo), appare più idonea a soddisfare gli interessi coinvolti la previsione di un esercizio straordinario di 15 mesi piuttosto che un esercizio ridotto di soli 3 mesi […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 16, Particolari ipotesi di modifica della data di chiusura dell’esercizio sociale, 26 febbraio 2004: «La deliberazione assembleare che: […] modifica la data ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (6)(6)
    - Nel senso che sarebbe illegittima la deliberazione di modifica della durata di un esercizio sociale già chiuso, cfr. Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. H.F.3, Modifica della durata dell’esercizio sociale, 1° pubbl. 9/04 - motivato 9/11: «[…] Non sembra possibile adottare una delibera che riduca la durata di un esercizio sociale già chiuso, anche se il relativo bilancio non è stato ancora predisposto e approvato, perché con decisione dei soci si modificherebbero i tempi concessi agli amministratori e ai sindaci per gli adempimenti relativi alla redazione e presentazione del bilancio»; e pure Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. I.F.2 - (Modifica della data di chiusura dell’esercizio sociale - 1° pubbl. 9/04 - motivato 9/11).
    Analogamente a quest’ultimo orientamento cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 143-2013/I, Modificazioni dell’esercizio sociale, in CNN Notizie del 10.5.2013: «[…] dopo la chiusura dell’esercizio, nasce l’obbligo di redigere il bilancio relativamente ad una situazione che si è già perfezionata e dalla quale dipende, da un lato, l’aspettativa dei soci alla ripartizione degli utili, e, dall’altro lato, l’interesse dei terzi alla tutela dell’integrità del patrimonio della società […] Mentre l’aspettativa dei soci alla ripartizione degli utili può formare oggetto di un atto di disposizione della maggioranza, quello dei terzi non potrebbe viceversa essere pregiudicato da un atto dell’autonomia statutaria che, modificando la chiusura dell’esercizio già concluso, o anticipando la chiusura di quello in corso con effetti retroattivi, potrebbe far risultare in bilancio utili non più esistenti. Sulla base di tali rilievi non sembra pertanto ammissibile una delibera che modifichi la durata di un esercizio già concluso o che anticipi la chiusura di un esercizio ancora in corso ad una data anteriore all’assunzione della stessa. Viceversa, nel caso di modifica della durata dell’esercizio in corso, il cui nuovo termine finale consista in una data futura successiva all’adozione della delibera, o di modifica della durata di un esercizio non ancora iniziato, non sembrano ravvisabili i rischi di un pregiudizio dell’interesse dei creditori derivante da una distribuzione di utili non più esistenti o non pertinenti […]».
    - Nel senso che sarebbe illegittima la deliberazione di modifica della durata di un esercizio sociale già chiuso, cfr. Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (7)(7)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 16, Particolari ipotesi di modifica della data di chiusura dell’esercizio sociale, 26 febbraio 2004: «La deliberazione assembleare che: […] modifica la data di chiusura dell’esercizio sociale, fissandola (con anticipo […] rispetto alla precedente scadenza) per data anteriore a quella in cui l’assemblea si tiene (ad esempio: (i) delibera, assunta in febbraio 2004, che sposta al 30 novembre 2003 la data di chiusura dell’esercizio, originariamente fissata al 31 dicembre 2003) […] deve: essere fondata su ragioni obiettive e concordanti comunicate in assemblea - e risultanti dal relativo verbale - a cura degli organi di amministrazione e - se presente e intervenuto - di controllo; dovrà in particolare essere escluso, per dichiarazione di tali soggetti, secondo i dati disponibili al momento della deliberazione medesima, che la modifica procuri l’effetto di alterare in modo significativo i complessivi risultati economici; […] essere assunta in epoca che consenta l’approvazione del bilancio nei termini previsti dalla legge stessa».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 16, Particolari ipotesi di modifica della data di chiusura dell’esercizio sociale, 26 febbraio 2004: «La deliberazione assembleare che: […] modifica la data ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (8)(8)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 12-2014/I, Modifica della clausola di chiusura dell’esercizio sociale. Riferibilità a data variabile, in CNN Notizie del 13.5.2014: «[…] occorre considerare come nel caso di specie la data di finale di ogni esercizio (e, per implicito, quella iniziale del successivo) venga pre-individuata sia pure per relationem (cioè con riferimento all’ultima domenica del mese di marzo di ogni anno) dall’atto costitutivo per tutta la durata della società. Si deve, quindi, valutare se tale clausola contrasti con il (tendenziale) principio dell’annualità o con altra disposizione di legge; e, più in generale, se in tale previsione possa concretamente rinvenirsi una lesione di interessi tutelati dall’ordinamento giuridico. Attraverso la clausola in oggetto, infatti, la chiusura dell’esercizio avverrà a seconda dei casi in un giorno variabile compreso tra il 25 e il 31 marzo di ciascun anno, sicché può accadere che in alcuni anni l’esercizio avrà una durata superiore a 365 giorni. […] Nessuna disposizione di legge, insomma, sembra escludere la possibilità di stabilire la durata dell’esercizio che si discosti dai 365 giorni (nel caso prospettato di un massimo di 7 giorni in più o in meno) se tale durata sia obiettivamente predeterminata nell’atto costitutivo. Tale predeterminazione, infatti, vale ad escludere che la società muti le regole in corso d’opera, allungando o riducendo la durata degli esercizi in essere, pregiudicando così l’interesse dei terzi e degli stessi soci in ordine alla rilevabilità di utili e perdite. Costoro sono già a conoscenza del fatto che il primo esercizio si chiuderà il 29 marzo 2015, il successivo il 27 marzo 2016, e via discorrendo. In definitiva, la clausola, così come prospettata, appare legittima […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 12-2014/I, Modifica della clausola di chiusura dell’esercizio sociale. Riferibilità a data variabile, in CNN Notizie del 13.5.2014: «[…] occo...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (9)(9)
    - Assonime, Il Caso n. 10/2018, Durata ultrannuale dell’esercizio sociale in caso di modifica della sua data di chiusura: «[…] se pure non esiste nell’ordinamento una regola espressa che disciplini la durata dell’esercizio sociale, si riconosce pacificamente che il periodo temporale di durata al quale il bilancio deve riferirsi ha una cadenza annuale […]. non si considerano legittime quelle clausole statutarie che prevedessero un periodo di durata ordinaria dell’esercizio superiore o inferiore all’anno […]».
    - Assonime, Il Caso n. 10/2018, Durata ultrannuale dell’esercizio sociale in caso di modifica della sua data di chiusura: «[…] se pure non esiste nell’ordinamento una regola espressa che disciplini la...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (10)(10)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. A.A.7, Durata primo esercizio di una società di capitali, 1° pubbl. 9/04 - modif. 9/05- motivato 9/11: «[…] L’esigenza, tuttavia, di far coincidere l’esercizio sociale con l’anno solare o, quanto meno, con l’ultimo giorno di un determinato mese, rende di fatto impossibile l’applicazione di tale regola al primo esercizio, in quanto lo stesso non può che avere la durata necessaria per portare a regime l’annualità dedotta nel contratto. Le possibili opzioni per portare a regime l’esercizio sociale sono ovviamente due: quella di prevedere un primo esercizio di durata inferiore ai dodici mesi, ovvero superiore. Se la previsione di un primo esercizio di pochi giorni difficilmente potrà soddisfare l’esigenza della formazione di un bilancio “rappresentativo”, analogamente potrà accadere anche nel caso di un bilancio riferito ad un periodo ultrannuale. […] Preso atto di tali prassi, e nel presupposto che l’individuazione della regola della durata del primo esercizio, quale che essa sia, deve essere la più omogenea e condivisa possibile su tutto il territorio nazionale, in omaggio al principio della certezza del diritto, nella versione 2011 dell’orientamento in commento si è ritenuto di aderire al suddetto termine di quindici mesi. Tale termine consente comunque di bilanciare gli interessi sottostanti alla regola dell’annualità dell’esercizio, senza alterare in maniera significativa l’obbligo di verifica e pubblicità periodica dei risultati economici e patrimoniali dell’attività sociale. I tre mesi coincidono infatti con il periodo minimo che l’ordinamento ha individuato per le verifiche obbligatorie del collegio sindacale (art. 2404 c.c.), il quale, anche se nel caso concreto potrebbe non effettuare la revisione dei conti, ha comunque funzioni di verifica dell’assetto contabile della società e del suo concreto funzionamento (art. 2403 c.c.) […]».
    In senso conforme: Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 131-2007/I, Costituzione di società e chiusura del primo esercizio sociale, in CNN Notizie del 4.10.2007.
    Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 116, Durata del primo esercizio sociale, 8 giugno 2010: «[…] Al fine di individuare i limiti cui è sottoposta, in sede di definizione della data di chiusura del primo esercizio sociale, l’autonomia negoziale dei soci costituenti (o del socio costituente), è opportuno richiamare le considerazioni già sottese alla Massima (antecedente la riforma del 2003) n. VII dell’8 maggio 2001 ed alla Massima n. 16 del 26 febbraio 2004. In entrambe le Massime, si era preso atto di un solido orientamento tanto di dottrina quanto di giurisprudenza concernente la durata massima degli esercizi sociali, orientamento che invitava, ed invita, a contemperare da un lato il principio, pure pacificamente e da sempre acquisito, della normale annualità degli esercizi sociali, e dall’altro lato l’opportunità di non imporre la redazione di bilanci infrannuali non significativi. L’applicazione di tali rilievi porta dunque, come peraltro già emergeva dalla prima delle Massime citate, a ritenere legittima la previsione di un primo esercizio sociale superiore all’anno, e dunque a ritenere legittima la determinazione della prima data di chiusura dell’esercizio sociale ad una data successiva rispetto allo scadere del dodicesimo mese dalla data dell’atto (o dalla sua iscrizione), ogni qualvolta detta previsione consenta di evitare la redazione di un bilancio infrannuale non significativo. […] In linea generale, ed anche a prescindere dalle singole circostanze del caso specifico, è da ritenere peraltro che un lasso di tempo contenuto entro i 3 mesi possa in ogni caso esser considerato come “non significativo”, e che dunque la clausola dell’atto costitutivo che stabilisca la data del primo esercizio entro i 15 mesi dalla data dell’atto medesimo sia da considerarsi legittima […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. A.A.7, Durata primo esercizio di una società di capitali, 1° pubbl. 9/04 - modif. 9/05- motivato 9/11: «[…] L’esigenz...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (11)(11)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. H.F.3, Modifica della durata dell’esercizio sociale, 1° pubbl. 9/04 - motivato 9/11: «È possibile modificare la data di chiusura dell’esercizio sociale a condizione che al fine di portare a regime tale modifica non sia previsto un esercizio ultrannuale […]».
    In senso conforme, Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. I.F.2, Modifica della data di chiusura dell’esercizio sociale, 1° pubbl. 9/04 - motivato 9/11.
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. H.F.3, Modifica della durata dell’esercizio sociale, 1° pubbl. 9/04 - motivato 9/11: «È possibile modificare la data ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (12)(12)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 16, Particolari ipotesi di modifica della data di chiusura dell’esercizio sociale, 26 febbraio 2004: «La deliberazione assembleare che: […] interviene in epoca successiva alla data in cui il bilancio doveva chiudersi, posticipando detta chiusura e fissandola in data successiva alla deliberazione assembleare (ad esempio, delibera assunta in febbraio 2004 che sposta al 29 febbraio 2004 la data di chiusura dell’esercizio, originariamente fissata al 31 dicembre 2003) deve: essere fondata su ragioni obiettive e concordanti comunicate in assemblea - e risultanti dal relativo verbale - a cura degli organi di amministrazione e - se presente e intervenuto - di controllo; dovrà in particolare essere escluso, per dichiarazione di tali soggetti, secondo i dati disponibili al momento della deliberazione medesima, che la modifica procuri l’effetto di alterare in modo significativo i complessivi risultati economici; rispettare il principio secondo cui gli esercizi sociali hanno durata massima annuale, salvo il caso in cui la durata ecceda l’anno di un periodo talmente limitato da non consentire la redazione di un bilancio infrannuale significativo; essere assunta in epoca che consenta l’approvazione del bilancio nei termini previsti dalla legge stessa».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 16, Particolari ipotesi di modifica della data di chiusura dell’esercizio sociale, 26 febbraio 2004: «La deliberazione assembleare che: […] interviene in epo...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (13)(13)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. H.F.3, Modifica della durata dell’esercizio sociale, 1° pubbl. 9/04 - motivato 9/11: «È possibile modificare la data di chiusura dell’esercizio sociale a condizione che al fine di portare a regime tale modifica non sia previsto un esercizio ultrannuale […]».
    In senso conforme, Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. I.F.2, Modifica della data di chiusura dell’esercizio sociale, 1° pubbl. 9/04 - motivato 9/11.
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. H.F.3, Modifica della durata dell’esercizio sociale, 1° pubbl. 9/04 - motivato 9/11: «È possibile modificare la data ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (14)(14)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 16, Particolari ipotesi di modifica della data di chiusura dell’esercizio sociale, 26 febbraio 2004: «La deliberazione assembleare che: […] modifica la data di chiusura dell’esercizio sociale, fissandola (con […] posticipo rispetto alla precedente scadenza) per data anteriore a quella in cui l’assemblea si tiene (ad esempio: […] delibera assunta in febbraio 2004, che sposta al 31 gennaio 2004 la data di chiusura dell’esercizio, originariamente fissata al 31 dicembre 2003); […] deve: essere fondata su ragioni obiettive e concordanti comunicate in assemblea - e risultanti dal relativo verbale - a cura degli organi di amministrazione e - se presente e intervenuto - di controllo; dovrà in particolare essere escluso, per dichiarazione di tali soggetti, secondo i dati disponibili al momento della deliberazione medesima, che la modifica procuri l’effetto di alterare in modo significativo i complessivi risultati economici; rispettare il principio secondo cui gli esercizi sociali hanno durata massima annuale, salvo il caso in cui la durata ecceda l’anno di un periodo talmente limitato da non consentire la redazione di un bilancio infrannuale significativo; essere assunta in epoca che consenta l’approvazione del bilancio nei termini previsti dalla legge stessa».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 16, Particolari ipotesi di modifica della data di chiusura dell’esercizio sociale, 26 febbraio 2004: «La deliberazione assembleare che: […] modifica la data ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (15)(15)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 16, Particolari ipotesi di modifica della data di chiusura dell’esercizio sociale, 26 febbraio 2004: «[…] Pari legittimità, sempre a titolo di esempio, deve essere riconosciuta alla delibera intesa a uniformare al 31 dicembre la data di chiusura dell’esercizio di incorporante (già al 30 giugno) e incorporata (già al 31 dicembre), onde consentire la massima retroattività fiscale ed evitare la redazione di un ulteriore bilancio dell’incorporata; questa delibera diviene addirittura necessaria da assumere dopo il 31 dicembre, in tutti i casi in cui l’intento alla fusione (e magari l’acquisto del capitale sociale dell’incorporata da parte dell’incorporante) maturi in data successiva al 31 dicembre […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 16, Particolari ipotesi di modifica della data di chiusura dell’esercizio sociale, 26 febbraio 2004: «[…] Pari legittimità, sempre a titolo di esempio, deve ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (16)(16)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 16, Particolari ipotesi di modifica della data di chiusura dell’esercizio sociale, 26 febbraio 2004, «[…] la delibera finalizzata all’identità di chiusura degli esercizi, (ad esempio anticipando al 31 dicembre trascorso la chiusura di un esercizio precedentemente fissata al 30 giugno), assunta con l’intento di fare luogo alla determinazione, col nuovo sistema del “consolidato nazionale”, dell’intero reddito di gruppo di tale primo esercizio, può legittimamente intervenire nei primi mesi dello stesso. Valutazioni sostanzialmente conformi (almeno per i fini qui rilevanti) valgono con riferimento alla possibilità, ammessa sempre dalle nuove disposizioni IRES, di fare luogo al cosiddetto “consolidato mondiale”, con tassazione unica anche per le società estere del gruppo […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 16, Particolari ipotesi di modifica della data di chiusura dell’esercizio sociale, 26 febbraio 2004, «[…] la delibera finalizzata all’identità di chiusura de...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (17)(17)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 204-2011/I, Trasformazione e indicazione del termine di chiusura del primo bilancio di esercizio, in CNN Notizie del 14.2.2012: «Si chiede se, in un atto di trasformazione di una s.a.s. in s.r.l. che sarà ricevuto fra la fine di settembre e l’inizio di ottobre 2011 sia possibile indicare quale termine per la chiusura del primo bilancio di esercizio della s.r.l. il 31 dicembre 2012, con la conseguenza che l’esercizio in questione avrebbe una durata di circa 15 mesi. […] Si ritiene […] ammissibile un esercizio sociale ultrannuale qualora lo spostamento della data di chiusura dell’esercizio sociale sia relativo ad un periodo così limitato da non consentire la redazione di un bilancio significativo […]. […] le argomentazioni formulate nelle citate massime, che sono espressamente riferite al primo esercizio, non sembrano estensibili anche all’ipotesi in esame, rispetto alla quale siamo di fronte ad una trasformazione, che è vicenda modificativa e non estintivo/costitutiva della società (v. art. 2498 c.c.): l’applicazione “analogica” di tali conclusioni, porterebbe, infatti, a posticipare di un anno i risultati dell’esercizio in corso».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 204-2011/I, Trasformazione e indicazione del termine di chiusura del primo bilancio di esercizio, in CNN Notizie del 14.2.2012: «Si chiede se...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (18)(18)
    - Si vedano anche le voci “B.5.1 - Capitale sociale” (nel capitolo del presente volume dedicato alla società di persone), “C.1.4 - Capitale sociale (in generale)” (nel capitolo del presente volume dedicato alla s.p.a.) e “D.1.5 - Capitale sociale (in generale)” (nel capitolo del presente volume dedicato alla s.r.l.).
    - Si vedano anche le voci “B.5.1 - Capitale sociale” (nel capitolo del presente volume dedicato alla società di persone), “C.1.4 - Capitale sociale (in generale)” (nel capitolo del presente volume ded...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (19)(19)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. G.A.8, Congruità del capitale in relazione all’oggetto, 1° pubbl. 9/04: «In sede di controllo di legittimità di un atto costitutivo o di uno statuto di società da parte del notaio non è possibile effettuare alcuna valutazione circa la congruità del capitale sociale rispetto all’oggetto poiché tale valutazione sarebbe necessariamente di merito e non di legittimità».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. G.A.8, Congruità del capitale in relazione all’oggetto, 1° pubbl. 9/04: «In sede di controllo di legittimità di un at...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (20)(20)
    - Cass. pen., 13 marzo 2014, n. 44369, in Ced Cassazione, rv. 262921: «Integra il delitto di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.) la condotta di chi, nella veste di legale rappresentante di una società, attesta falsamente ad un notaio che il capitale sociale è interamente versato e che l’aumento di capitale da deliberare è stato parimenti versato nelle casse sociali».
    - Cass. pen., 13 marzo 2014, n. 44369, in Ced Cassazione, rv. 262921: «Integra il delitto di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.) la condotta di chi, nella veste di l...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (21)(21)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 12-2008/I, Partecipazione di un ente pubblico in s.r.l. e limitazioni contenute nella legge Finanziaria 2008, in CNN Notizie del 21.2.2008: «[…] “considerata la natura di capitale della riserva sovrapprezzo azioni, non si può negare, per logica, tale configurabilità in sede costitutiva della società ed un’apertura a tale possibilità consentirebbe di ottenere il risultato di avere a disposizione della società e dei soci un ulteriore strumento o modalità di finanziamento al momento della costituzione oltre all’apporto dei conferimenti” […]».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 99-2011/I, Le modificazioni del capitale nominale senza modificazione del patrimonio netto - (parte prima), in CNN Notizie del 22.6.2011: «[…] Vale, ulteriormente, evidenziare che esiste una meno circostanziata nozione di “sovrapprezzo” che coincide con le somme percepite dalla società in surplus rispetto al valore nominale di emissione delle partecipazioni sociali anche fuori della fattispecie dell’aumento del capitale sociale: si pensi ai valori economici corrisposti in patrimonio sociale in sede di costituzione della società, eventualmente superiori all’ammontare complessivo del valore nominale del capitale sottoscritto. Ipotesi tutt’altro che peregrina sia nella disciplina delle società per azioni (cfr. art. 2346, c. 4 e 5, c.c.) che in quella della società a responsabilità limitata (cfr. art. 2464, c. 1, c.c.) […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 12-2008/I, Partecipazione di un ente pubblico in s.r.l. e limitazioni contenute nella legge Finanziaria 2008, in CNN Notizie del 21.2.2008: «...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Art. 14, d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (“Codice delle assicurazioni private”).
    - Art. 14, d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (“Codice delle assicurazioni private”).
    (2)(2)
    - Banca d’Italia, Disposizioni di vigilanza per le banche, Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, Parte Prima (Recepimento in Italia della CRD IV), Titolo I (Accesso al mercato e struttura), Capitolo 1 (Autorizzazione all’attività bancaria), Sezione II (Capitale minimo).
    - Banca d’Italia, Disposizioni di vigilanza per le banche, Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, Parte Prima (Recepimento in Italia della CRD IV), Titolo I (Accesso al mercato e struttura), Capitolo ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Art. 4, Decreto Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 27 marzo 2008 (“Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola”).
    - Art. 4, Decreto Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 27 marzo 2008 (“Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola”).
    (4)(4)
    - Art. 1, Decreto Ministero delle Finanze 11 dicembre 1992, n. 549 (“Regolamento recante la costituzione dei centri di assistenza doganale”).
    - Art. 1, Decreto Ministero delle Finanze 11 dicembre 1992, n. 549 (“Regolamento recante la costituzione dei centri di assistenza doganale”).
    (5)(5)
    - Art. 1, legge 17 gennaio 2000, n. 7 (“Nuova disciplina del mercato dell’oro, anche in attuazione della direttiva 98/80/CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998”).
    - Art. 1, legge 17 gennaio 2000, n. 7 (“Nuova disciplina del mercato dell’oro, anche in attuazione della direttiva 98/80/CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998”).
    (6)(6)
    - Art. 13, d.l. 30 settembre 2003, n. 269 (“Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici”), convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326.
    - Art. 13, d.l. 30 settembre 2003, n. 269 (“Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici”), convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326.
    (7)(7)
    - Art. 14, Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 (“Regolamento IVASS recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (disposizioni generali in materia di distribuzione) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private”).
    - Art. 14, Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 (“Regolamento IVASS recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (disposizioni generali in ma...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (8)(8)
    - Art. 10, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2014 (“Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID), nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese”). Il Consiglio di Stato, sez. IV, con sentenza n. 1214 del 24 marzo 2016 ha dichiarato l’illegittimità della previsione di un capitale minimo così elevato.
    - Art. 10, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2014 (“Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (9)(9)
    - Art. 6, d. dirett. Ministero Sviluppo Economico 15 luglio 2015 (“Procedure operative di attuazione del decreto 25 marzo 2015 e modalità di svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e dei relativi controlli, ai sensi dell’art. 19, comma 6, dello stesso decreto”).
    - Art. 6, d. dirett. Ministero Sviluppo Economico 15 luglio 2015 (“Procedure operative di attuazione del decreto 25 marzo 2015 e modalità di svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltiv...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (10)(10)
    - Art. 107, d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (“Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”).
    - Art. 107, d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (“Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”).
    (11)(11)
    - Art. 5, d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (“Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30”).
    - Art. 5, d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (“Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30”).
    (12)(12)
    - Provvedimento Banca d’Italia del 20 giugno 2012, Capitolo II, Sezione II (“Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica”).
    - Provvedimento Banca d’Italia del 20 giugno 2012, Capitolo II, Sezione II (“Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica”).
    (13)(13)
    - Provvedimento Banca d’Italia del 20 giugno 2012, Capitolo II, Sezione II (“Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica”).
    - Provvedimento Banca d’Italia del 20 giugno 2012, Capitolo II, Sezione II (“Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica”).
    (14)(14)
    - Art. 6, Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176 (“Disciplina del microcredito, in attuazione dell’articolo 111, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385”).
    - Art. 6, Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176 (“Disciplina del microcredito, in attuazione dell’articolo 111, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (15)(15)
    - Art. 2, Decreto del Ministero della giustizia 31 ottobre 2006 (“Individuazione dei siti internet destinati all’inserimento degli avvisi di vendita di cui all’articolo 490 del codice di procedura civile”).
    - Art. 2, Decreto del Ministero della giustizia 31 ottobre 2006 (“Individuazione dei siti internet destinati all’inserimento degli avvisi di vendita di cui all’articolo 490 del codice di procedura civ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (16)(16)
    - Art. 2, Decreto del Ministero della giustizia 31 ottobre 2006 (“Individuazione dei siti internet destinati all’inserimento degli avvisi di vendita di cui all’articolo 490 del codice di procedura civile”).
    - Art. 2, Decreto del Ministero della giustizia 31 ottobre 2006 (“Individuazione dei siti internet destinati all’inserimento degli avvisi di vendita di cui all’articolo 490 del codice di procedura civ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (17)(17)
    - Art. 59, d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (“Codice delle assicurazioni private”).
    - Art. 59, d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (“Codice delle assicurazioni private”).
    (18)(18)
    - Art. 5, Regolamento ISVAP, 10 marzo 2010 n. 33 (“Regolamento concernente l’accesso e l’esercizio dell’attività di riassicurazione di cui ai titoli V, VI, XIV, XVI del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private”).
    - Art. 5, Regolamento ISVAP, 10 marzo 2010 n. 33 (“Regolamento concernente l’accesso e l’esercizio dell’attività di riassicurazione di cui ai titoli V, VI, XIV, XVI del decreto legislativo 7 settembre...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (19)(19)
    - Art. 5, d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (“Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30”).
    - Art. 5, d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (“Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30”).
    (20)(20)
    - Art. 5, d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (“Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30”).
    - Art. 5, d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (“Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30”).
    (21)(21)
    - Art. 2, d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112 (“Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337”).
    - Art. 2, d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112 (“Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337”).
    (22)(22)
    - Art. 1, legge 27 dicembre 2019 n. 160 (“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”).
    - Art. 1, legge 27 dicembre 2019 n. 160 (“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”).
    (23)(23)
    - Art. 13, d.lgs. 13 gennaio 1999, n. 18 (“Attuazione della direttiva 96/67/CE relativa al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità”).
    - Art. 13, d.lgs. 13 gennaio 1999, n. 18 (“Attuazione della direttiva 96/67/CE relativa al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità”).
    (24)(24)
    - Provvedimento Banca d’Italia del 19 gennaio 2015, Titolo II, Sezione II (“Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio).
    - Provvedimento Banca d’Italia del 19 gennaio 2015, Titolo II, Sezione II (“Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio).
    (25)(25)
    - Ivi inclusi i FIA che ricadono nella definizione di fondi EuVECA e fondi EuSEF di cui ai Regolamenti (UE) nn. 345/2013 e 346/2013.
    - Ivi inclusi i FIA che ricadono nella definizione di fondi EuVECA e fondi EuSEF di cui ai Regolamenti (UE) nn. 345/2013 e 346/2013.
    (26)(26)
    - Detti gestori possono svolgere anche le attività di amministrazione e commercializzazione, nonché le attività connesse e strumentali di cui al Titolo II, Cap. III. 4.
    - Detti gestori possono svolgere anche le attività di amministrazione e commercializzazione, nonché le attività connesse e strumentali di cui al Titolo II, Cap. III. 4.
    (27)(27)
    - Ai fini del calcolo si tiene conto delle attività gestite dal GEFIA e dagli altri gestori appartenenti al gruppo rilevante del GEFIA.
    - Ai fini del calcolo si tiene conto delle attività gestite dal GEFIA e dagli altri gestori appartenenti al gruppo rilevante del GEFIA.
    (28)(28)
    - Ai fini del calcolo si tiene conto delle attività gestite dal GEFIA e dagli altri gestori appartenenti al gruppo rilevante del GEFIA.
    - Ai fini del calcolo si tiene conto delle attività gestite dal GEFIA e dagli altri gestori appartenenti al gruppo rilevante del GEFIA.
    (29)(29)
    - Nel caso in cui la SGR intenda prestare servizi di investimento, il capitale minimo è pari a 385 mila euro, se i servizi sono prestati senza detenzione dei beni della clientela e 1 milione, negli altri casi.
    - Nel caso in cui la SGR intenda prestare servizi di investimento, il capitale minimo è pari a 385 mila euro, se i servizi sono prestati senza detenzione dei beni della clientela e 1 milione, negli al...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (30)(30)
    - Provvedimento Banca d’Italia del 19 gennaio 2015, Titolo II, Sezione VII (“Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio).
    - Provvedimento Banca d’Italia del 19 gennaio 2015, Titolo II, Sezione VII (“Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio).
    (31)(31)
    - Provvedimento Banca d’Italia del 19 gennaio 2015, Titolo III, Sezione II (“Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio).
    - Provvedimento Banca d’Italia del 19 gennaio 2015, Titolo III, Sezione II (“Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio).
    (32)(32)
    - Ai fini del calcolo si tiene conto delle attività gestite dalle società e dagli altri gestori appartenenti al gruppo rilevante della società.
    - Ai fini del calcolo si tiene conto delle attività gestite dalle società e dagli altri gestori appartenenti al gruppo rilevante della società.
    (33)(33)
    - Ai fini del calcolo si tiene conto delle attività gestite dalle società e dagli altri gestori appartenenti al gruppo rilevante della società.
    - Ai fini del calcolo si tiene conto delle attività gestite dalle società e dagli altri gestori appartenenti al gruppo rilevante della società.
    (34)(34)
    - Provvedimento Banca d’Italia del 19 gennaio 2015, Titolo III, Sezione III (“Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio).
    - Provvedimento Banca d’Italia del 19 gennaio 2015, Titolo III, Sezione III (“Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio).
    (35)(35)
    - Configura assunzione di rischi in proprio anche la prestazione del servizio accessorio di concessione di finanziamenti agli investitori per consentire loro di effettuare un’operazione relativa a strumenti finanziari, nella quale interviene il soggetto che concede il finanziamento. Tali limitazioni devono essere espressamente previste nello statuto delle SIM.
    - Configura assunzione di rischi in proprio anche la prestazione del servizio accessorio di concessione di finanziamenti agli investitori per consentire loro di effettuare un’operazione relativa a str...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (36)(36)
    - Art. 4, Cap. 1, Titolo II, Regolamento in materia di intermediari del mercato mobiliare (adottato dalla Banca d’Italia con provvedimento del 4 agosto 2000 e modificato con provvedimenti Banca d’Italia del 24 ottobre 2007, del 29 ottobre 2007, del 27 febbraio 2008 e provvedimento congiunto Banca d’Italia/Consob del 29 ottobre 2007).
    - Art. 4, Cap. 1, Titolo II, Regolamento in materia di intermediari del mercato mobiliare (adottato dalla Banca d’Italia con provvedimento del 4 agosto 2000 e modificato con provvedimenti Banca d’Ital...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (37)(37)
    - Configura assunzione di rischi in proprio anche la prestazione del servizio accessorio di concessione di finanziamenti agli investitori per consentire loro di effettuare un’operazione relativa a strumenti finanziari, nella quale interviene il soggetto che concede il finanziamento.
    - Configura assunzione di rischi in proprio anche la prestazione del servizio accessorio di concessione di finanziamenti agli investitori per consentire loro di effettuare un’operazione relativa a str...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (38)(38)
    – Art. 4, Cap. 1, Titolo II, Regolamento in materia di intermediari del mercato mobiliare (adottato dalla Banca d’Italia con provvedimento del 4 agosto 2000 e modificato con provvedimenti Banca d’Italia del 24 ottobre 2007, del 29 ottobre 2007, del 27 febbraio 2008 e provvedimento congiunto Banca d’Italia/Consob del 29 ottobre 2007).
    – Art. 4, Cap. 1, Titolo II, Regolamento in materia di intermediari del mercato mobiliare (adottato dalla Banca d’Italia con provvedimento del 4 agosto 2000 e modificato con provvedimenti Banca d’Ital...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (39)(39)
    - Art. 1, comma 1, lett. i-quater), d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52”).
    - Art. 1, comma 1, lett. i-quater), d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 199...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (40)(40)
    - Art. 64, d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Il d.P.R. 207/2010 è stato abrogato dall’art. 217, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; per la normativa transitoria cfr. l’art. 216, d.lgs. 50/2016.
    - Art. 64, d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Il d.P.R. 207/2010 è stato abrogato dall’art. 217, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; per la normativa transitoria cfr. l’art. 216, d.lgs. 50/2016.
    (41)(41)
    - Art. 2463 c.c.
    - Art. 2463 c.c.
    (42)(42)
    - Art. 1, Regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio del 22 luglio 2003, relativo allo statuto della Società cooperativa europea (SCE).
    - Art. 1, Regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio del 22 luglio 2003, relativo allo statuto della Società cooperativa europea (SCE).
    (43)(43)
    - Ai sensi del predetto art. 9, comma 2, «Le società di gestione accentrata possono svolgere inoltre i servizi di liquidazione alle condizioni e secondo le modalità previste nella Parte I, Titolo III. In questo caso, oltre alle attività previste nel comma 1, le società di gestione accentrata possono svolgere anche le attività connesse e strumentali all’attività di liquidazione indicate all’articolo 42, comma 1».
    - Ai sensi del predetto art. 9, comma 2, «Le società di gestione accentrata possono svolgere inoltre i servizi di liquidazione alle condizioni e secondo le modalità previste nella Parte I, Titolo III....Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (44)(44)
    - Art. 10, Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, emanato da Banca d’Italia e Consob il 22 febbraio 2008, successivamente modificato con provvedimenti del 24 dicembre 2010, del 22 ottobre 2013, dell’11 febbraio 2015 e del 24 febbraio 2015.
    - Art. 10, Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, emanato da Banca d’Italia e Consob il 22...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (45)(45)
    - Art. 43, Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, emanato da Banca d’Italia e Consob il 22 febbraio 2008, successivamente modificato con provvedimenti del 24 dicembre 2010, del 22 ottobre 2013, dell’11 febbraio 2015 e del 24 febbraio 2015.
    - Art. 43, Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, emanato da Banca d’Italia e Consob il 22...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (46)(46)
    - Art. 51, Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, emanato da Banca d’Italia e Consob il 22 febbraio 2008, successivamente modificato con provvedimenti del 24 dicembre 2010, del 22 ottobre 2013, dell’11 febbraio 2015 e del 24 febbraio 2015.
    - Art. 51, Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, emanato da Banca d’Italia e Consob il 22...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (47)(47)
    - Art. 2454 c.c.
    - Art. 2454 c.c.
    (48)(48)
    - Art. 2327 c.c.
    - Art. 2327 c.c.
    (49)(49)
    - Art. 5, d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (“Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30”).
    - Art. 5, d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (“Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30”).
    (50)(50)
    - Art. 5, d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (“Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30”).
    - Art. 5, d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (“Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30”).
    (51)(51)
    - Si vedano anche le voci “B.5.2 - Conferimenti” (nel capitolo del presente volume dedicato alla società di persone), “C.1.5.1 - Conferimenti (in generale)” (nel capitolo del presente volume dedicato alla s.p.a.) e “D.1.6.1 - Conferimenti (in generale)” (nel capitolo del presente volume dedicato alla s.r.l.).
    - Si vedano anche le voci “B.5.2 - Conferimenti” (nel capitolo del presente volume dedicato alla società di persone), “C.1.5.1 - Conferimenti (in generale)” (nel capitolo del presente volume dedicato ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (52)(52)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. A.A.9, Computo dei termini, 1° pubbl. 9/09: «Il computo dei termini nel diritto delle società, in mancanza di una diversa disposizione espressa, soggiace alle regole ordinarie del codice civile (artt. 1187 e 2963 c.c.). Non è quindi possibile ritenere come riferito a “giorni liberi” un termine previsto da una disposizioni di legge o di contratto che non imponga espressamente tale modalità di calcolo».
    Cass., 19 novembre 2014, n. 24637, in Ced Cassazione, rv. 633439: «Qualora gli effetti di un provvedimento giudiziale decorrano dalla data della pubblicazione, essa deve essere individuata con riferimento all’intero arco temporale del relativo giorno, cioè dalle ore 00.00 del giorno medesimo, poiché, in assenza di diversa ed espressa previsione di legge, non può essere rapportata ad unità temporali inferiori».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. A.A.9, Computo dei termini, 1° pubbl. 9/09: «Il computo dei termini nel diritto delle società, in mancanza di una div...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (53)(53)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. I.G.23, Apposizione di un termine o di una condizione all’atto di sottoscrizione di un aumento di capitale, 1° pubbl. 9/06 - modif. 9/10 - motivato 9/11: «[…] Non risulta invece legittimo apporre un termine iniziale od una condizione sospensiva al solo atto di conferimento a fronte di una sottoscrizione immediata, in quanto i due momenti devono coincidere […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. I.G.23, Apposizione di un termine o di una condizione all’atto di sottoscrizione di un aumento di capitale, 1° pubbl....Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (54)(54)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 119-2011/I, I quorum assembleari della s.r.l. e la loro derogabilità, in CNN Notizie del 27.7.2011: «[…] solo l’unanimità (o meglio ancora il consenso uti singuli di tutti i soci) potrà garantire il superamento dei principi che caratterizzano le società di capitali ed in particolare il superamento del principio della responsabilità limitata. Pertanto, sembra corretta l’affermazione della giurisprudenza secondo la quale sarebbe illegittima una clausola statutaria che rimette alla decisione maggioritaria dei soci la previsione di un obbligo di tutti i soci di finanziare la società e/o garantirla a semplice richiesta dell’organo amministrativo. Infatti, detta deliberazione non può che essere assunta con il voto favorevole dell’unanimità dei soci, impegnandoli ad atti dispositivi che esulano dagli obblighi legali sociali […]».
    Massima del Tribunale di Milano (dettata ante legge 340/2000, recante soppressione dell’omologa degli atti societari), riferita a Trib. Bologna, 4 aprile 1995, in Società, 1995, 1229: «non è omologabile la clausola statutaria che preveda, in qualsiasi forma, l’obbligo a carico dei soci di ulteriori finanziamenti a favore della società, proporzionali o meno alle rispettive partecipazioni, pur se riferiti alle evenienze delle perdite sociali; l’esclusività del conferimento iniziale, accompagnandosi alla limitatezza del rischio assunto, contrasta invero con ogni obbligazione eccedente, non volontariamente assunta ex artt. 2345 e 2478, c.c., consistente in nuove prestazioni accessorie di denaro».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 119-2011/I, I quorum assembleari della s.r.l. e la loro derogabilità, in CNN Notizie del 27.7.2011: «[…] solo l’unanimità (o meglio ancora il ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (55)(55)
    - Si veda il paragrafo “G.1.4 - Capitale sociale, conferimenti e utili” nel capitolo del presente volume dedicato alle società tra professionisti.
    - Si veda il paragrafo “G.1.4 - Capitale sociale, conferimenti e utili” nel capitolo del presente volume dedicato alle società tra professionisti.
    (56)(56)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 12-2008/I, Partecipazione di un ente pubblico in s.r.l. e limitazioni contenute nella legge Finanziaria 2008, in CNN Notizie del 21.2.2008: «[…] Fermo restando quanto sopra, la possibilità della previsione del sovrapprezzo in sede di conferimento iniziale, da versarsi integralmente con le modalità previste per il conferimento del 25% in denaro è testualmente prevista dal comma 4 dell’art. 2464 c.c. (ed ammessa, anche in mancanza di una norma specifica al riguardo, anche in sede di costituzione della s.p.a. Infatti, “considerata la natura di capitale della riserva sovrapprezzo azioni, non si può negare, per logica, tale configurabilità in sede costitutiva della società ed un’apertura a tale possibilità consentirebbe di ottenere il risultato di avere a disposizione della società e dei soci un ulteriore strumento o modalità di finanziamento al momento della costituzione oltre all’apporto dei conferimenti” […]».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 99-2011/I, Le modificazioni del capitale nominale senza modificazione del patrimonio netto - (parte prima), in CNN Notizie del 22.6.2011: «[…] Vale, ulteriormente, evidenziare che esiste una meno circostanziata nozione di “sovrapprezzo” che coincide con le somme percepite dalla società in surplus rispetto al valore nominale di emissione delle partecipazioni sociali anche fuori della fattispecie dell’aumento del capitale sociale: si pensi ai valori economici corrisposti in patrimonio sociale in sede di costituzione della società, eventualmente superiori all’ammontare complessivo del valore nominale del capitale sottoscritto. Ipotesi tutt’altro che peregrina sia nella disciplina delle società per azioni (cfr. art. 2346, c. 4 e 5, c.c.) che in quella della società a responsabilità limitata (cfr. art. 2464, c. 1, c.c.) […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 12-2008/I, Partecipazione di un ente pubblico in s.r.l. e limitazioni contenute nella legge Finanziaria 2008, in CNN Notizie del 21.2.2008: «...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (57)(57)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 76 - Versamento dei venticinque centesimi dei conferimenti in denaro (artt. 2342, 2439, 2464 e 2481-bis c.c.), 22 novembre 2005: «[…] Resta fermo, in ogni caso, l’obbligo di integrale ed immediato versamento dell’intera somma dovuta a titolo di sovrapprezzo, sia in sede di aumento del capitale sociale (come espressamente prevede l’art. 2439, comma 2, c.c.), sia in sede di costituzione della società (in base all’applicazione analogica dello stesso art. 2439, comma 2, c.c.)».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 76 - Versamento dei venticinque centesimi dei conferimenti in denaro (artt. 2342, 2439, 2464 e 2481-bis c.c.), 22 novembre 2005: «[…] Resta fermo, in ogni ca...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Si vedano anche le voci “C.1.5.2 - Conferimenti in denaro” (nel capitolo del presente volume dedicato alla s.p.a.) e “D.1.6.2 - Conferimenti in denaro” (nel capitolo del presente volume dedicato alla s.r.l.).
    - Si vedano anche le voci “C.1.5.2 - Conferimenti in denaro” (nel capitolo del presente volume dedicato alla s.p.a.) e “D.1.6.2 - Conferimenti in denaro” (nel capitolo del presente volume dedicato all...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - App. Brescia, 30 ottobre 2018, in Società, 2019, 1, 26: «La criptovaluta deve considerarsi a tutti gli effetti come moneta e cioè quale mezzo di scambio nella contrattazione in un dato mercato, atto ad attribuir valore, quale contropartita di scambio, ai beni e servizi o altre utilità ivi negoziati, talché il suo valore economico non può determinarsi con la procedura di cui al combinato disposto degli artt. 2264 e 2265 c.c., riservata a beni, servizi ed altre utilità. Non esiste, d’altro canto, un sistema di cambio per la “criptovaluta”, che sia stabile ed agevolmente verificabile, come per le monete aventi corso legale in altri Stati. Ne consegue che, non essendo possibile assegnare alla stessa un controvalore certo in euro, deve escludersi l’idoneità della criptovaluta ad essere oggetto di conferimento in società».
    Trib. Brescia, 18 luglio 2018, in Notariato, 2018, 5, 557: «La stima dei conferimenti in criptovaluta effettuata dall’esperto è soggetta a valutazione da parte del giudice che non riguarda l’idoneità della categoria del bene ad essere suscettibile di conferimento, bensì se quel bene (criptovaluta) soddisfi i requisiti di cui al secondo comma dell’art. 2464 c.c. Pertanto, per valutare astrattamente la conferibilità a capitale sociale di un bene immateriale occorre, rispettare i seguenti principi: idoneità ad essere oggetto di valutazione in un dato momento storico, esistenza di un mercato che consente di stimare il tempo di conversione in moneta reale e idoneità del bene ad essere sottoposto ad esecuzione forzata, ovvero a soddisfare i diritti eventualmente vantati dai creditori sociali».
    Trib. Brescia, 18 luglio 2018, in Notariato, 2018, 6, 663: «L’incremento patrimoniale che deriverebbe dal conferimento di una criptovaluta non è passibile di valutazione né sotto il profilo economico, né sotto il profilo giuridico-contabile in quanto un ipotetico pignoramento della criptovaluta non è possibile senza il consenso e la collaborazione spontanea del debitore, alla luce della notoria esistenza di inviolabili dispositivi di sicurezza ad elevato contenuto tecnologico».
    Trib. Brescia, 25 luglio 2018, in Società, 2019, 1, 28: «È legittimo il rifiuto del notaio di iscrivere nel registro delle imprese una delibera di aumento reale del capitale di una S.r.l. con previsione del conferimento di una criptovaluta che in concreto, anche in considerazione del fatto che l’inserimento su piattaforme di conversione in moneta avente corso legale o in altre criptovalute sia solo previsto come futuro, non soddisfi il requisito di cui all’art. 2464, comma 2, c.c.».
    In Caponera-Gola, Aspetti economici e regolamentari delle «cripto-attività», in Banca d’Italia, Questioni di Economia e Finanza, n. 484, marzo 2019, si afferma, con riguardo ai bitcoin, che «questa particolare classe di “criptoattività” non rientra nelle categorie di moneta e di strumento finanziario».
    - App. Brescia, 30 ottobre 2018, in Società, 2019, 1, 26: «La criptovaluta deve considerarsi a tutti gli effetti come moneta e cioè quale mezzo di scambio nella contrattazione in un dato mercato, atto...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 76, Versamento dei venticinque centesimi dei conferimenti in denaro (artt. 2342, 2439, 2464 e 2481-bis c.c.), 22 novembre 2005: «si pone il problema se il requisito del versamento del venticinque per cento dei conferimenti in denaro debba riferirsi all’ammontare complessivo dei conferimenti dovuti dai soci, ovvero ad ogni conferimento dovuto da ciascun socio. Relativamente a questo aspetto, si ritiene che la disposizione normativa vada riferita a entrambi i profili, ravvisandosi la ratio della norma sia nella finalità di dotare la società di una parte del proprio patrimonio iniziale sin dal momento della sottoscrizione dell’atto costitutivo, sia nella finalità di far sì che ciascuna azione in cui è suddiviso il capitale sociale sia almeno parzialmente liberata sin dalla nascita della società […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 76, Versamento dei venticinque centesimi dei conferimenti in denaro (artt. 2342, 2439, 2464 e 2481-bis c.c.), 22 novembre 2005: «si pone il problema se il re...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (4)(4)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 76, Versamento dei venticinque centesimi dei conferimenti in denaro (artt. 2342, 2439, 2464 e 2481-bis c.c.), 22 novembre 2005: «[…] si ritiene che il requisito del versamento dei venticinque centesimi dei conferimenti in denaro non debba necessariamente essere effettuato da ogni socio presso la banca, bensì possa essere effettuato anche da uno solo o da una parte dei soci, purché esso sia imputato a liberazione dei venticinque centesimi dei conferimenti di tutte le azioni emesse dalla società in sede di costituzione».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 76, Versamento dei venticinque centesimi dei conferimenti in denaro (artt. 2342, 2439, 2464 e 2481-bis c.c.), 22 novembre 2005: «[…] si ritiene che il requis...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (5)(5)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 119-2011/I, I quorum assembleari della s.r.l. e la loro derogabilità, in CNN Notizie del 27.7.2011: «[…] solo l’unanimità (o meglio ancora il consenso uti singuli di tutti i soci) potrà garantire il superamento dei principi che caratterizzano le società di capitali ed in particolare il superamento del principio della responsabilità limitata. Pertanto, sembra corretta l’affermazione della giurisprudenza secondo la quale sarebbe illegittima una clausola statutaria che rimette alla decisione maggioritaria dei soci la previsione di un obbligo di tutti i soci di finanziare la società e/o garantirla a semplice richiesta dell’organo amministrativo. Infatti, detta deliberazione non può che essere assunta con il voto favorevole dell’unanimità dei soci, impegnandoli ad atti dispositivi che esulano dagli obblighi legali sociali […]».
    Massima del Tribunale di Milano (dettata ante legge 340/2000, recante soppressione dell’omologa degli atti societari), riferita a Trib. Bologna, 4 aprile 1995, in Società, 1995, 1229: «non è omologabile la clausola statutaria che preveda, in qualsiasi forma, l’obbligo a carico dei soci di ulteriori finanziamenti a favore della società, proporzionali o meno alle rispettive partecipazioni, pur se riferiti alle evenienze delle perdite sociali; l’esclusività del conferimento iniziale, accompagnandosi alla limitatezza del rischio assunto, contrasta invero con ogni obbligazione eccedente, non volontariamente assunta ex artt. 2345 e 2478, c.c., consistente in nuove prestazioni accessorie di denaro».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 119-2011/I, I quorum assembleari della s.r.l. e la loro derogabilità, in CNN Notizie del 27.7.2011: «[…] solo l’unanimità (o meglio ancora il ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (6)(6)
    - Massima del Tribunale di Milano (dettata ante legge 340/2000, recante soppressione dell’omologa degli atti societari), riferita a Trib. Monza, 23 novembre 1978, in Riv. Not., 1979, III, 968: «il versamento di tre decimi dei conferimenti in danaro, previsto dall’art. 2329, n. 2 c.c., è condizione di validità dell’atto costitutivo della società di capitali. Detto versamento, pertanto, deve sussistere nel momento in cui l’atto costitutivo viene rogato. Allorché il versamento di tre decimi dei conferimenti in danaro, presso un istituto di credito - che non consente forme equipollenti - sia avvenuto in data successiva alla stipulazione, l’atto costitutivo della società non può essere omologato».
    - Massima del Tribunale di Milano (dettata ante legge 340/2000, recante soppressione dell’omologa degli atti societari), riferita a Trib. Monza, 23 novembre 1978, in Riv. Not., 1979, III, 968: «il ver...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (7)(7)
    - Massima del Tribunale di Milano (dettata ante legge 340/2000, recante soppressione dell’omologa degli atti societari), riferita a App. Milano, 27 febbraio 1998, in Riv. Not., 1998, 701: «l’art. 2476 c.c. prescrive l’intero versamento del conferimento in denaro in caso di costituzione di società a r. l. con atto unilaterale; pertanto, il versamento dei soli tre decimi comporta la nullità dell’atto costitutivo e conseguente responsabilità del notaio ai sensi dell’art. 28 legge notarile».
    - Massima del Tribunale di Milano (dettata ante legge 340/2000, recante soppressione dell’omologa degli atti societari), riferita a App. Milano, 27 febbraio 1998, in Riv. Not., 1998, 701: «l’art. 2476...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (8)(8)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 137-2006/I, Prova dell’avvenuto versamento del 25% del conferimento in denaro, in CNN Notizie del 1.3.2007: «[…] In sede di costituzione, infatti, il notaio ha l’obbligo di verificare l’effettivo versamento presso una banca (e non presso un conto intestato alla società o nelle stesse casse sociali, come avviene in sede di aumento) del venticinque percento dei conferimenti in danaro (artt. 2342, comma 2 e 2464, comma 4, c.c.): l’esistenza della documentazione comprovante il versamento prescritto è necessaria affinché il notaio possa procedere al deposito dell’atto costitutivo (ex art. 2330 c.c.) e richiederne l’iscrizione nel registro delle imprese […]. Si può, al riguardo, sinteticamente affermare che, in sede di costituzione della società, l’obbligo di verificare la sussistenza dei documenti comprovanti l’avvenuto versamento viene comunque a gravare sul notaio […]».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 138-2007/I, Aumento di capitale, versamento contestuale e obblighi del notaio, in CNN Notizie del 19.10.2007: «[…] Per le prime - il cui ammontare deve essere almeno pari al venticinque percento o, in caso di società unipersonale, corrispondere all’intero capitale sottoscritto - la banca presso la quale il versamento è effettuato provvede solitamente al rilascio di un documento che comprova il versamento stesso, la cui esistenza è poi verificata dal notaio che procede alla costituzione della società cui viene esibita tale certificazione bancaria. Il notaio è poi tenuto alla sua allegazione all’atto costitutivo in sede di deposito per l’iscrizione ai sensi dell’art. 2330 c.c. Si tratta, beninteso, di un controllo di tipo documentale, non potendo certamente il notaio verificare la autenticità del documento comprovante tale versamento, il che richiederebbe l’accertamento dell’effettivo deposito delle somme presso l’istituto di credito. Le citate disposizioni concernono solo il 25%, non potendosi dedurre dalla disciplina in esame che le stesse modalità debbano necessariamente esser rispettate anche per il versamento della parte residua […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 137-2006/I, Prova dell’avvenuto versamento del 25% del conferimento in denaro, in CNN Notizie del 1.3.2007: «[…] In sede di costituzione, inf...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (9)(9)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 76 - Versamento dei venticinque centesimi dei conferimenti in denaro (artt. 2342, 2439, 2464 e 2481-bis c.c.), 22 novembre 2005: «[…] si ritiene che il requisito del versamento dei venticinque centesimi dei conferimenti in denaro non debba necessariamente essere effettuato da ogni socio presso la banca, bensì possa essere effettuato anche da uno solo o da una parte dei soci, purché esso sia imputato a liberazione dei venticinque centesimi dei conferimenti di tutte le azioni emesse dalla società in sede di costituzione. Tale imputazione del versamento effettuato da parte di uno solo o di alcuni dei soci può a sua volta avvenire con diverse modalità, tra le quali si ricordano le seguenti: (i) il socio (o al limite anche il terzo) che effettua il versamento in banca indica l’imputazione del versamento stesso già nel momento in cui lo effettua presso la banca, con la conseguenza che essa risulterà direttamente dalla ricevuta rilasciata dalla banca; (ii) oppure il versamento, effettuato solo da uno o da alcuni soci, risulta come tale dalla ricevuta bancaria, ma viene successivamente imputato, anche in sede di atto costitutivo, a liberazione dei venticinque centesimi di tutte le azioni sottoscritte dai soci al momento della costituzione».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 76 - Versamento dei venticinque centesimi dei conferimenti in denaro (artt. 2342, 2439, 2464 e 2481-bis c.c.), 22 novembre 2005: «[…] si ritiene che il requi...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (10)(10)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 76 - Versamento dei venticinque centesimi dei conferimenti in denaro (artt. 2342, 2439, 2464 e 2481-bis c.c.), 22 novembre 2005: «[L’art. 2464 c.c., N.d.A.] impone che “alla sottoscrizione dell’atto costitutivo deve essere versato presso una banca almeno il venticinque per cento dei conferimenti in denaro”. L’esatto significato di tale disposizione, anche in termini concreti, pone alcune questioni applicative cui si cerca di dare risposta con la presente massima. In primo luogo, si pone il problema se il requisito del versamento del venticinque per cento dei conferimenti in denaro debba riferirsi all’ammontare complessivo dei conferimenti dovuti dai soci, ovvero ad ogni conferimento dovuto da ciascun socio. Relativamente a questo aspetto, si ritiene che la disposizione normativa vada riferita a entrambi i profili, ravvisandosi la ratio della norma sia nella finalità di dotare la società di una parte del proprio patrimonio iniziale sin dal momento della sottoscrizione dell’atto costitutivo, sia nella finalità di far sì che ciascuna [quota, N.d.A.] in cui è suddiviso il capitale sociale sia almeno parzialmente liberata sin dalla nascita della società […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 76 - Versamento dei venticinque centesimi dei conferimenti in denaro (artt. 2342, 2439, 2464 e 2481-bis c.c.), 22 novembre 2005: «[L’art. 2464 c.c., N.d.A.] ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (11)(11)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 76, Versamento dei venticinque centesimi dei conferimenti in denaro (artt. 2342, 2439, 2464 e 2481-bis c.c.), 22 novembre 2005: «[…] imputazione del versamento effettuato da parte di uno solo o di alcuni dei soci può a sua volta avvenire con diverse modalità, tra le quali si ricordano le seguenti: (i) il socio (o al limite anche il terzo) che effettua il versamento in banca indica l’imputazione del versamento stesso già nel momento in cui lo effettua presso la banca, con la conseguenza che essa risulterà direttamente dalla ricevuta rilasciata dalla banca […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 76, Versamento dei venticinque centesimi dei conferimenti in denaro (artt. 2342, 2439, 2464 e 2481-bis c.c.), 22 novembre 2005: «[…] imputazione del versamen...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (12)(12)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 76, Versamento dei venticinque centesimi dei conferimenti in denaro (artt. 2342, 2439, 2464 e 2481-bis c.c.), 22 novembre 2005: «[…] Resta fermo, in ogni caso, l’obbligo di integrale ed immediato versamento dell’intera somma dovuta a titolo di sovrapprezzo, sia in sede di aumento del capitale sociale […], sia in sede di costituzione della società […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 76, Versamento dei venticinque centesimi dei conferimenti in denaro (artt. 2342, 2439, 2464 e 2481-bis c.c.), 22 novembre 2005: «[…] Resta fermo, in ogni cas...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Si vedano anche le voci “C.1.5.3 - Conferimenti in natura o di crediti” (nel capitolo del presente volume dedicato alla s.p.a.) e “D.1.6.3 - Conferimenti in natura o di crediti” (nel capitolo del presente volume dedicato alla s.r.l.).
    - Si vedano anche le voci “C.1.5.3 - Conferimenti in natura o di crediti” (nel capitolo del presente volume dedicato alla s.p.a.) e “D.1.6.3 - Conferimenti in natura o di crediti” (nel capitolo del pr...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Cass., 19 agosto 2013, n. 19155, in Rep. Foro It., 2013, voce Azienda, n. 5: «Il conferimento di un’azienda individuale in una società di persone o di capitali costituisce una cessione d’azienda, la quale comporta, per legge, la cessione dei crediti relativi all’esercizio di essa, che, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell’iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese».
    - Cass., 19 agosto 2013, n. 19155, in Rep. Foro It., 2013, voce Azienda, n. 5: «Il conferimento di un’azienda individuale in una società di persone o di capitali costituisce una cessione d’azienda, la...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Cass., 29 settembre 2006, n. 21229, in Rep. Foro It., 2006, voce Azienda, n. 14: «In caso di conferimento di un’azienda individuale ad una società, sia essa di persone o di capitali, si verifica un fenomeno traslativo soggetto alla disciplina dell’art. 2558 seg. c.c., consistente nella cessione dell’azienda del conferente in favore del soggetto cui viene conferita: in virtù di tale trasferimento, l’alienante acquista la posizione di socio della società, ma, salvo che non risulti il consenso dei creditori, non è liberato dai debiti inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta, anteriori al trasferimento […]».
    - Cass., 29 settembre 2006, n. 21229, in Rep. Foro It., 2006, voce Azienda, n. 14: «In caso di conferimento di un’azienda individuale ad una società, sia essa di persone o di capitali, si verifica un ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (4)(4)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. H.A.3, Conferimento di azienda e stima dell’avviamento, 1° pubbl. 9/04: «In caso di conferimento di azienda è sempre possibile procedere alla stima dell’avviamento».
    In senso conforme: Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. I.A.3, Conferimento di azienda e stima dell’avviamento, 1° pubbl. 9/04.
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. H.A.3, Conferimento di azienda e stima dell’avviamento, 1° pubbl. 9/04: «In caso di conferimento di azienda è sempre ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (5)(5)
    - Cass., 22 ottobre 2013, n. 23891, in Rep. Foro It., 2013, voce Società, n. 571: «I conferimenti di beni in natura dei soci fondatori integrano negozi traslativi diretti in favore della società, sia essa personale o di capitali, la quale pertanto, nella veste di parte acquirente, è l’unico necessario e legittimo contraddittore della domanda volta a renderli inopponibili, salvo l’interesse dei primi all’intervento adesivo in ragione dell’affidamento riposto nel conferimento in natura, soprattutto se riguardi un bene essenziale all’attività sociale la cui eventuale perdita, per effetto dell’azione esecutiva del creditore particolare, ponga a rischio la stessa esistenza della società».
    Trib. Roma, 13 aprile 2010, in Riv. Dir. Soc., 2014, 549: «Il conferimento di un bene in una società di capitali, anche in sede di costituzione della stessa, è atto traslativo direttamente in favore della società medesima rappresentata dai soci fondatori diversi dal conferente, nel cui patrimonio il bene ceduto viene sostituito da un titolo di partecipazione a “capitale di rischio”».
    - Cass., 22 ottobre 2013, n. 23891, in Rep. Foro It., 2013, voce Società, n. 571: «I conferimenti di beni in natura dei soci fondatori integrano negozi traslativi diretti in favore della società, sia ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (6)(6)
    - Trib. Napoli, 6 febbraio 2008, in Banca, Borsa, 2009, II, 589: «Il conferimento di un immobile in una costituenda società è idoneo a pregiudicare le ragioni del creditore del conferente, e, pertanto, nel concorso del requisito soggettivo di cui all’art. 2901 c.c. (da riscontrarsi in capo agli altri soci fondatori, e non in capo alla società destinataria del conferimento), è impugnabile con azione revocatoria, tenendosi conto che questa non interferisce sulla validità del contratto costitutivo della società (e quindi non trova ostacolo nelle disposizioni dell’art. 2332 c.c.)».
    - Trib. Napoli, 6 febbraio 2008, in Banca, Borsa, 2009, II, 589: «Il conferimento di un immobile in una costituenda società è idoneo a pregiudicare le ragioni del creditore del conferente, e, pertanto...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (7)(7)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 102-2013/I, Conferimento in società di concessione demaniale marittima per la gestione di uno stabilimento balneare, in CNN Notizie del 27.5.2013: «[…] Per questa via, dunque, la concessione demaniale - in quanto entità suscettibile di valutazione economica - potrebbe costituire oggetto del conferimento nella società di persone, previa autorizzazione dell’amministrazione competente, […] (Consiglio di Stato, Sez. VI, sent. 20 marzo 2007, n. 1320). Invero l’effetto del subingresso, ma solo inter partes, potrebbe realizzarsi prima della stessa autorizzazione: la giurisprudenza (Cass., Sez. I, 29 maggio 1982, n. 3324, in Foro It., 1983, 759; Cass., Sez. I, 14 luglio 1981, n. 4592, in Giust. Civ., 1981, 2488 ss.) ha infatti univocamente ritenuto che gli atti di trasferimento dei diritti nascenti dalla concessione siano pienamente validi nei rapporti inter partes, anche qualora non sia intervenuta l’autorizzazione dell’autorità competente, distinguendo due sfere di operatività della concessione: quella che disciplina i rapporti tra l’amministrazione concedente ed il concessionario, e quella riguardante i rapporti tra quest’ultimo e i suoi aventi causa. […] In definitiva, verificato che non v’è stata decadenza, la concessione appare conferibile - attraverso il subingresso - nella società, fermo restando che sarà comunque necessaria l’autorizzazione dell’amministrazione competente».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 102-2013/I, Conferimento in società di concessione demaniale marittima per la gestione di uno stabilimento balneare, in CNN Notizie del 27.5....Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (8)(8)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 179-2011/I, Conferimento in s.r.l. di credito nei confronti del Ministero dei Beni Culturali, in CNN Notizie del 29.2.2012: « […] Dalla disciplina del codice dei beni culturali non si evincono divieti alla cessione del contributo. […] Ciò posto sulla cedibilità del credito, occorre verificare se lo stesso sia conferibile in società […]. La stessa conferibilità del credito in discorso, peraltro, crea non poche perplessità, stante l’incertezza in ordine al suo effettivo ammontare ed alla sua esigibilità. Il contributo, infatti, verrebbe erogato solo se ed in quanto l’intervento di restauro sia stato completato e sottoposto al collaudo. Sino a quel momento, invero, si tratterebbe, al più di un credito sottoposto a condizione, la cui conferibilità è generalmente esclusa […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 179-2011/I, Conferimento in s.r.l. di credito nei confronti del Ministero dei Beni Culturali, in CNN Notizie del 29.2.2012: « […] Dalla disci...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (9)(9)
    - App. Brescia, 30 ottobre 2018, in Società, 2019, 1, 26: «La criptovaluta deve considerarsi a tutti gli effetti come moneta e cioè quale mezzo di scambio nella contrattazione in un dato mercato, atto ad attribuir valore, quale contropartita di scambio, ai beni e servizi o altre utilità ivi negoziati, talché il suo valore economico non può determinarsi con la procedura di cui al combinato disposto degli artt. 2264 e 2265 c.c., riservata a beni, servizi ed altre utilità. Non esiste, d’altro canto, un sistema di cambio per la “criptovaluta”, che sia stabile ed agevolmente verificabile, come per le monete aventi corso legale in altri Stati. Ne consegue che, non essendo possibile assegnare alla stessa un controvalore certo in euro, deve escludersi l’idoneità della criptovaluta ad essere oggetto di conferimento in società».
    Trib. Brescia, 18 luglio 2018, in Notariato, 2018, 5, 557: «La stima dei conferimenti in criptovaluta effettuata dall’esperto è soggetta a valutazione da parte del giudice che non riguarda l’idoneità della categoria del bene ad essere suscettibile di conferimento, bensì se quel bene (criptovaluta) soddisfi i requisiti di cui al secondo comma dell’art. 2464 c.c. Pertanto, per valutare astrattamente la conferibilità a capitale sociale di un bene immateriale occorre, rispettare i seguenti principi: idoneità ad essere oggetto di valutazione in un dato momento storico, esistenza di un mercato che consente di stimare il tempo di conversione in moneta reale e idoneità del bene ad essere sottoposto ad esecuzione forzata, ovvero a soddisfare i diritti eventualmente vantati dai creditori sociali».
    Trib. Brescia, 18 luglio 2018, in Notariato, 2018, 6, 663: «L’incremento patrimoniale che deriverebbe dal conferimento di una criptovaluta non è passibile di valutazione né sotto il profilo economico, né sotto il profilo giuridico-contabile in quanto un ipotetico pignoramento della criptovaluta non è possibile senza il consenso e la collaborazione spontanea del debitore, alla luce della notoria esistenza di inviolabili dispositivi di sicurezza ad elevato contenuto tecnologico».
    Trib. Brescia, 25 luglio 2018, in Società, 2019, 1, 28: «È legittimo il rifiuto del notaio di iscrivere nel registro delle imprese una delibera di aumento reale del capitale di una S.r.l. con previsione del conferimento di una criptovaluta che in concreto, anche in considerazione del fatto che l’inserimento su piattaforme di conversione in moneta avente corso legale o in altre criptovalute sia solo previsto come futuro, non soddisfi il requisito di cui all’art. 2464, comma 2, c.c.».
    In Caponera-Gola, Aspetti economici e regolamentari delle «cripto-attività», in Banca d’Italia, Questioni di Economia e Finanza, n. 484, marzo 2019, si afferma, con riguardo ai bitcoin, che «questa particolare classe di “criptoattività” non rientra nelle categorie di moneta e di strumento finanziario».
    - App. Brescia, 30 ottobre 2018, in Società, 2019, 1, 26: «La criptovaluta deve considerarsi a tutti gli effetti come moneta e cioè quale mezzo di scambio nella contrattazione in un dato mercato, atto...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (10)(10)
    - Cass., 13 marzo 2014, n. 5931, in Foro It., 2014, I, 1513, con nota di Casaburi: «Mentre nel caso di cessione di azienda può essere trasferita all’acquirente anche la ditta, sempre che si accerti che l’alienante abbia manifestato, anche non esplicitamente, una specifica volontà negoziale al riguardo, non è invece consentito (pur se sempre unitamente alla cessione dell’azienda) il trasferimento della denominazione sociale di una società di capitali, che ne assicura la perdurante identità soggettiva, tanto più allorché, come nella specie, la denominazione comprenda il nome di un socio, che vi ha consentito solo in relazione a quella società, non operando al riguardo il principio di unitarietà dei segni distintivi, fermo restando che il successivo eventuale svolgimento, da parte dell’alienante, di attività imprenditoriale, ove concretamente confusoria con quella dell’acquirente, potrà poi essere autonomamente sanzionato».
    - Cass., 13 marzo 2014, n. 5931, in Foro It., 2014, I, 1513, con nota di Casaburi: «Mentre nel caso di cessione di azienda può essere trasferita all’acquirente anche la ditta, sempre che si accerti ch...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (11)(11)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 32-2011/I, Conferimento di beni immobili in società estera, in CNN Notizie del 2.3.2011: «[…] L’atto di conferimento implica il trasferimento dell’immobile alla società conferitaria, e si configura come atto esecutivo di una delibera di aumento di capitale, mancando la quale il trasferimento sarebbe privo di causa, salvo a diversamente configurare l’atto stesso. È necessario che l’atto di conferimento segua la delibera (la documentazione della quale sarà regolata dalla lex societatis). Se sul piano della struttura troverà applicazione la lex contractus, sul piano della forma, indicativa è la previsione di cui all’art. 55 della legge 31 maggio 1995, n. 218, che impone la pubblicità della trascrizione, per cui sarà comunque necessario il rispetto dei requisiti di cui all’art. 2657 c.c. Quanto, infine, alla necessità di allegare una perizia di stima, alla stregua di quanto disposto dagli artt. 2343 e 2465 c.c., occorre rifarsi alla normativa nazionale della società conferitaria, ai sensi dell’art. 25 d.i.p., e quindi alla lex societatis, salvo che la società inglese abbia la sede dell’amministrazione in Italia o vi si trovi l’oggetto principale […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 32-2011/I, Conferimento di beni immobili in società estera, in CNN Notizie del 2.3.2011: «[…] L’atto di conferimento implica il trasferimento...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (12)(12)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di impresa n. 178-2010/I, Conferimento in S.r.l. di immobile sito negli USA, in CNN Notizie del 13.1.2011: «[…] Dal punto di vista del diritto interno, un immobile, seppure sito all’estero, è idoneo senz’altro a rappresentare un “elemento dell’attivo suscettibile di valutazione economica”, ex art. 2464, comma secondo. Pertanto, trattandosi di conferimento in natura, dovrà essere presentata una relazione giurata “di un revisore legale o di una società di revisione legali iscritti nell’apposito registro” (secondo la nuova formulazione, risultante dalla modifica apportata dal d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39). Tale relazione, pertanto, dovrà essere redatta in Italia, verosimilmente da un soggetto che possegga adeguata conoscenza del settore immobiliare dello Stato in cui si trova il bene (potrebbe essere conveniente, sul piano pratico, avvalersi di una società di revisione con sede in entrambi i Paesi) e che terrà conto, al fine di stabilire il valore dello stesso, sia della sua ubicazione sia del fatto che su di esso grava una garanzia reale.[…] Quanto alle modalità secondo le quali dover procedere al conferimento, occorre aver riguardo alla disciplina di cui alla l. 31 maggio 1995 n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato) […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di impresa n. 178-2010/I, Conferimento in S.r.l. di immobile sito negli USA, in CNN Notizie del 13.1.2011: «[…] Dal punto di vista del diritto interno, un ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (13)(13)
    - Cass., 29 novembre 2005, n. 26044, in Rep. Foro It., 2005, voce Agricoltura, n. 145: «Il diritto di prelazione agraria in favore dell’affittuario coltivatore di fondo rustico o del proprietario del fondo confinante non sussiste nel caso di conferimento di detto fondo rustico in una società di capitali (o di cessione di quote di una tale società), non configurandosi un’alienazione a titolo oneroso del fondo stesso in considerazione della natura ed infungibilità della controprestazione del trasferimento del bene, costituita dall’acquisto della qualità di socio».
    - Cass., 29 novembre 2005, n. 26044, in Rep. Foro It., 2005, voce Agricoltura, n. 145: «Il diritto di prelazione agraria in favore dell’affittuario coltivatore di fondo rustico o del proprietario del ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (14)(14)
    - Cass., 15 gennaio 2014, n. 710, in Rep. Foro It., 2014, voce Amministrazione Stato, n. 322: «Il conferimento nel capitale di una società, per effetto della sottoscrizione di aumento del capitale, della proprietà di un immobile oggetto di dismissione del patrimonio degli enti previdenziali pubblici, dietro la cessione di una partecipazione azionaria in favore del conferente, non è riconducibile alla fattispecie della vendita, quale tipo contrattuale propriamente legittimante la configurazione del diritto di prelazione a vantaggio del titolare del contratto di locazione del medesimo immobile, in relazione alla chiara previsione dell’art. 3, 109º comma, l. 23 dicembre 1996 n. 662, come modificato dalla l. 23 dicembre 1999 n. 488».
    - Cass., 15 gennaio 2014, n. 710, in Rep. Foro It., 2014, voce Amministrazione Stato, n. 322: «Il conferimento nel capitale di una società, per effetto della sottoscrizione di aumento del capitale, de...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (15)(15)
    - Cass., 17 luglio 2012, n. 12230, in Arch. Locaz., 2013, 45; in Contratti, 2013, 123, con nota di Della Chiesa; in Riv. Not., 2013, 106, con nota di Scuderi: «Il conferimento nel capitale sociale della proprietà di un immobile già concesso in locazione non fa sorgere in capo al conduttore i diritti di prelazione e di riscatto previsti dagli art. 38 e 39 l. 27 luglio 1978 n. 392, poiché il conferimento non equivale ad un “trasferimento a titolo oneroso” ai sensi del 1 comma dell’art. 38 legge citata».
    - Cass., 17 luglio 2012, n. 12230, in Arch. Locaz., 2013, 45; in Contratti, 2013, 123, con nota di Della Chiesa; in Riv. Not., 2013, 106, con nota di Scuderi: «Il conferimento nel capitale sociale del...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (16)(16)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 237-2016/I, Costituzione di s.r.l. e conferimento di azienda comprendente bene culturale, in CNN Notizie del 27.5.2019: «[…] La circostanza per cui l’immobile soggetto al vincolo artistico faccia parte di un complesso aziendale non incide sull’applicabilità, al caso di specie, del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, e, conseguentemente, il conferimento dovrà ritenersi soggetto alla prelazione in favore dello Stato […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 237-2016/I, Costituzione di s.r.l. e conferimento di azienda comprendente bene culturale, in CNN Notizie del 27.5.2019: «[…] La circostanza p...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (17)(17)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 237-2016/I, Costituzione di s.r.l. e conferimento di azienda comprendente bene culturale, in CNN Notizie del 27.5.2019: «[…] Al riguardo occorre rilevare come la via più sicura per addivenire al prospettato risultato – nel pieno ed assoluto rispetto del principio dell’integrale liberazione dei conferimenti in natura contestualmente alla sottoscrizione di cui agli artt. 2342, comma 3 e 2464, comma 5 c.c. - sia quella di subordinare l’efficacia della sottoscrizione – per la parte relativa agli immobili vincolati – all’infruttuoso decorso del termine per l’esercizio della prelazione da parte dello Stato. […] Si tratta, tuttavia, di una soluzione che, se può valere per le sottoscrizioni effettuate in sede di aumento di capitale, non pare ammissibile per quelle effettuate in sede di stipula del contratto sociale, in quanto la dottrina tende a negare che l’atto costitutivo di una società di capitali possa essere assoggettato ad una condizione sospensiva. […] Per ovviare a tale inconveniente sono state prospettate diverse soluzioni. […] Le soluzioni rispetto alle quali la dottrina mostra di convergere sono quella del conferimento alternativo in denaro e quella del conferimento del bene vincolato garantito da polizza o da fideiussione […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 237-2016/I, Costituzione di s.r.l. e conferimento di azienda comprendente bene culturale, in CNN Notizie del 27.5.2019: «[…] Al riguardo occo...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (18)(18)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 242-2009/I, Aumento di capitale mediante conferimento di domanda di brevetto (rectius di invenzione in corso di brevettazione), in CNN Notizie del 10.12.2009: «[…] Da ciò, tuttavia, già può rilevarsi come anche l’invenzione non brevettata sia da considerare astrattamente quale bene suscettibile di valutazione economica e come tale conferibile in società, in conformità al principio per cui nella s.p.a., se previsto nell’atto costitutivo o in sede di delibera di aumento, possono essere conferiti tutte le entità anche immateriali suscettibili di esser qualificate come beni diversi dal denaro. Deve, peraltro, precisarsi come oggetto del conferimento non potrà intendersi la domanda, quanto i diritti su opera dell’ingegno in corso di “brevettazione”. La sussistenza di un valore economico dovrà, inoltre, risultare dalla perizia, che dovrà stimare in termini obiettivi l’entità conferita. È evidente, quindi, che il perito dovrà tenere conto dell’ipotesi che il brevetto non venga concesso».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 242-2009/I, Aumento di capitale mediante conferimento di domanda di brevetto (rectius di invenzione in corso di brevettazione), in CNN Notizi...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (19)(19)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 81-2007/I, Conferimento di marchio non registrato in s.r.l., in CNN Notizie del 26.7.2007: «[…] In linea generale si deve segnalare come la conferibilità del marchio non sia più dubbia […] Il principio di libera trasferibilità del marchio deve infatti intendersi fornito di portata generale, e quindi è applicabile anche al conferimento in società: esso costituisce riconoscimento del valore di scambio di tale segno distintivo, e quindi della sua idoneità ad incrementare il patrimonio della società conferitaria […] È evidente, tuttavia, come trattandosi di marchio di fatto non registrato, il regime della pubblicità e la funzione della trascrizione per dirimere il conflitto fra più aventi causa dal medesimo autore non sia utilizzabile, sicché le regole applicabili in tal caso saranno quelle della priorità del titolo e non della sua pubblicità […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 81-2007/I, Conferimento di marchio non registrato in s.r.l., in CNN Notizie del 26.7.2007: «[…] In linea generale si deve segnalare come la c...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (20)(20)
    - Circa le problematiche inerenti la relazione di stima dei beni oggetto di conferimento si rinvia agli appositi capitoli del presente volume dedicati alla società per azioni e alla società a responsabilità limitata.
    - Circa le problematiche inerenti la relazione di stima dei beni oggetto di conferimento si rinvia agli appositi capitoli del presente volume dedicati alla società per azioni e alla società a responsa...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (21)(21)
    - Massima del Tribunale di Milano (dettata ante legge 340/2000, recante soppressione dell’omologa degli atti societari), riferita a Trib. Verona, 2 giugno 1994, in Gius, 1994, n. 20, 160: «è legittima la deliberazione di una società per azioni di aumento del capitale sociale mediante conferimento di un diritto di usufrutto».
    - Massima del Tribunale di Milano (dettata ante legge 340/2000, recante soppressione dell’omologa degli atti societari), riferita a Trib. Verona, 2 giugno 1994, in Gius, 1994, n. 20, 160: «è legittima...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 276-2015/I, Apporti in natura nelle società di capitali e relazione giurata di stima, in CNN Notizie del 24.2.216: «[…] L’apporto in società […] sia esso in denaro o in natura, si caratterizza per una funzione economica analoga a quella del conferimento, in quanto rappresenta una delle forme attraverso cui i soci - anche se non necessariamente loro - dotano la società di risorse per svolgere la propria attività di impresa. Pur appartenenti quindi all’ambito degli strumenti di raccolta, essi si distinguono nettamente dai conferimenti, in quanto il loro eventuale ingresso a titolo definitivo nel patrimonio sociale non implica necessariamente un’imputazione a capitale: essi rappresentano invece in tal caso riserve, come tali non soggette in alcun modo alle regole che sovrintendono alla formazione, incremento e riduzione del capitale. […] Svolte queste dovute considerazioni sulla figura in generale […] possiamo a questo punto affrontare il tema centrale dello studio e tentare di capire se ogni volta in cui un socio si renda disponibile ad apportare, spontaneamente e definitivamente, un bene in natura nel patrimonio sociale, sia sempre e comunque indispensabile applicare per analogia la disciplina dei conferimenti e quindi far predisporre una relazione giurata di stima secondo le regole previste dagli artt. 2343 ss. e 2465 c.c.. […] quando le parti, nel momento in cui l’apporto spontaneo viene effettuato, non hanno alcun preciso programma negoziale che contempli un aumento di capitale, poiché in tal caso saremo davanti ad un “semplice” versamento a fondo perduto/in conto capitale, entrante a far parte del netto, caratterizzato dall’oggetto dell’apporto diverso dal denaro ma che non richiede alcuna perizia di stima. […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 276-2015/I, Apporti in natura nelle società di capitali e relazione giurata di stima, in CNN Notizie del 24.2.216: «[…] L’apporto in società ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 169, Emissione di azioni e conversione in azioni, senza aumento del capitale sociale (artt.2438, 2439, 2440, 2441 e 2420-bis, comma 2, c.c.), 7 novembre 2017: «Nel regime legale delle società per azioni, in presenza di azioni dotate del valore nominale, sussiste una rigida correlazione fra l’ammontare del capitale sociale, il numero delle azioni e il valore nominale delle azioni […]. Qualora invece una società per azioni si avvalga della facoltà concessa dall’art. 2346, comma 3, c.c., di emettere azioni senza indicazione del valore nominale, […] l’ammontare del capitale sociale e il numero delle azioni - possono in linea di principio essere modificate l’una indipendentemente dall’altra […]. Le ricadute applicative di questa impostazione possono essere colte in diverse tipologie di operazioni. […] La prima di esse è proprio l’emissione di azioni a pagamento, senza aumento del capitale sociale […]. A tal riguardo, è bene sottolineare che deve ritenersi applicabile l’intera disciplina prevista dalla legge per l’aumento di capitale a pagamento, giacché non viene meno alcuna delle ragioni che la giustificano, per il solo fatto che le nuove azioni emesse a fronte di nuovi conferimenti non diano luogo ad un corrispondente aumento di capitale, come avviene di norma […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 169, Emissione di azioni e conversione in azioni, senza aumento del capitale sociale (artt.2438, 2439, 2440, 2441 e 2420-bis, comma 2, c.c.), 7 novembre 2017...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Principio contabile OIC 28 “Il patrimonio netto” (versione agosto 2014), par. 5.
    Principio contabile OIC 28 “Il patrimonio netto” (versione agosto 2014), par. 19: «Per le società per azioni alla sottoscrizione del capitale sociale da parte dei soci sorge il credito verso i soci e si rileva il capitale sociale al valore nominale delle azioni, anche nel caso in cui le azioni non sono emesse in quanto il deposito dell’atto costitutivo presso il registro delle imprese avverrà successivamente. Se le azioni (quote) sono emesse ad un prezzo superiore rispetto al valore nominale la differenza si rileva nella “Riserva sovrapprezzo azioni (o quote)”».
    Studio di Impresa n. 127-2006/I, Appunto in tema di capitale nominale e di conferimenti, in CNN Notizie del 1.12.2006: «[…] Il “capitale” è, nelle società di capitali, detto (propriamente) nominale, perché si atteggia come una grandezza pecuniaria fissata in una clausola dell’atto costitutivo; è iscritto al passivo e, inizialmente, nell’attivo devono essere iscritte attività la cui valutazione pecuniaria dia una grandezza non inferiore al capitale nominale: coerentemente, “il valore dei conferimenti non può essere complessivamente inferiore all’ammontare globale del capitale sociale” (art. 2346.5 c.c.) e la stima che deve accompagnare i conferimenti in natura attesta che “il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale…” (art. 2343 c.c.) […]».
    - Principio contabile OIC 28 “Il patrimonio netto” (versione agosto 2014), par. 5.
    Principio contabile OIC 28 “Il patrimonio netto” (versione agosto 2014), par. 19: «Per le società per azioni alla sott...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (4)(4)
    - Principio contabile OIC 28 “Il patrimonio netto” (versione giugno 2022), par. 9.
    Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 127-2006/I, Appunto in tema di capitale nominale e di conferimenti, in CNN Notizie del 1.12.2006: «[…] Il “capitale” è, nelle società di capitali, detto (propriamente) nominale, perché si atteggia come una grandezza pecuniaria fissata in una clausola dell’atto costitutivo; è iscritto al passivo e, inizialmente, nell’attivo devono essere iscritte attività la cui valutazione pecuniaria dia una grandezza non inferiore al capitale nominale: coerentemente, “il valore dei conferimenti non può essere complessivamente inferiore all’ammontare globale del capitale sociale” (art. 2346.5 c.c.) e la stima che deve accompagnare i conferimenti in natura attesta che “il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale…” (art. 2343 c.c.) […]».
    - Principio contabile OIC 28 “Il patrimonio netto” (versione giugno 2022), par. 9.
    Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 127-2006/I, Appunto in tema di capitale nominale e di conferim...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (5)(5)
    - Principio contabile OIC 28 “Il patrimonio netto” (versione giugno 2022), par. 9.
    Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 127-2006/I, Appunto in tema di capitale nominale e di conferimenti, in CNN Notizie del 1.12.2006: «[…] Il “capitale” è, nelle società di capitali, detto (propriamente) nominale, perché si atteggia come una grandezza pecuniaria fissata in una clausola dell’atto costitutivo; è iscritto al passivo e, inizialmente, nell’attivo devono essere iscritte attività la cui valutazione pecuniaria dia una grandezza non inferiore al capitale nominale: coerentemente, “il valore dei conferimenti non può essere complessivamente inferiore all’ammontare globale del capitale sociale” (art. 2346.5 c.c.) e la stima che deve accompagnare i conferimenti in natura attesta che “il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale…” (art. 2343 c.c.) […]».
    - Principio contabile OIC 28 “Il patrimonio netto” (versione giugno 2022), par. 9.
    Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 127-2006/I, Appunto in tema di capitale nominale e di conferim...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (6)(6)
    - Principio contabile OIC 19 “Debiti” (versione dicembre 2017).
    Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili - Confindustria, Patrimonio netto, dicembre 2017: «[…] Al fine di un corretto inquadramento contabile dei contratti di finanziamento da parte del socio, occorrerà che il redattore del bilancio verifichi se lo stesso prestito sia stato erogato con la finalità di: finanziamento, con obbligo di restituzione, come descritto dall’OIC 19 ”Debiti”; investimento nel capitale di rischio della società controllata, come descritto dall’OIC 28 “Patrimonio Netto”. Tale situazione non può che emergere dalla volontà esplicita del socio. È opportuno, quindi, che il socio, al più tardi nel momento in cui versa indichi formalmente (mediante comunicazione scritta inviata alla società, avente possibilmente data certa o mediante dichiarazione resa - direttamente o per il tramite dei propri rappresentanti - nel corso dell’adunanza del consiglio di amministrazione o dell’assemblea dei soci nella quale il ricorso a tale dotazione finanziaria è stato deliberato) se l’importo versato rappresenti un prestito o un investimento. […] se nel contratto viene a mancare totalmente la previsione di una scadenza per il rimborso del finanziamento, questo potrebbe ritenersi come un indizio “sostanziale” della volontà del socio di patrimonializzare la partecipata […]».
    Cass., 29 luglio 2015, n. 16049, in CNN Notizie del 7.8.2015: «Sono state da questa Corte più volte enunciate le differenze tra le varie modalità di dazione di denaro da parte del socio alla società; ciascuna di esse ha una propria causa concreta, e dalla relativa qualificazione discendono conseguenze rilevanti, anche per l’evenienza della cessione della quota sociale. Sono stati invero individuati, nell’ambito della prassi diffusa specie nelle società a ristretta base personale, apporti del socio a vario titolo, di cui i più frequenti sono i finanziamenti, i versamenti a fondo perduto (denominati anche in conto capitale) ed i versamenti finalizzati ad un futuro aumento del capitale. […] I primi sono mutui ex art. 1813 ss. c.c., derivano da un contratto a forma libera tra il socio e la società, vanno iscritti al passivo dello stato patrimoniale tra i debiti verso soci. Se questi cede la quota, conserva però - ove nulla le parti abbiano previsto - la titolarità del credito uti singulus. […]».
    App. Roma, 17 agosto 2005, in Riv. Not., 2007, 422: «[…] le operazioni a fondo perduto, comunque denominate, hanno come scopo ed effetto l’incremento patrimoniale della società (mediante aumento dell’attivo o abbattimento di perdite) e sono iscrivibili direttamente nello stato patrimoniale quali riserve, mentre i finanziamenti sono diretti a consentire il superamento di fasi di liquidità finanziaria (presumibilmente transitorie) e generano un debito da restituzione, senza arrecare alcun beneficio alla società poiché all’incremento delle disponibilità di cassa o alla diminuzione di debiti verso terzi corrisponde un indebitamento pari verso i soci conferenti […]».
    - Principio contabile OIC 19 “Debiti” (versione dicembre 2017).
    Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili - Confindustria, Patrimonio netto, dicembre 2017: «[…] Al fine d...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (7)(7)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 140-2011/I, Le modificazioni del capitale nominale senza modificazione del patrimonio netto (seconda parte), in CNN Notizie del 21.9.2011: «[…] l’unica nozione di perdita accoglibile al fine del corretto inquadramento delle fattispecie di cui alle cd. “riduzioni nominali” non può che essere quella che commisura il risultato negativo al capitale sociale, valutato al netto di tutte le altre voci che compongono l’elencazione di cui al Patrimonio Netto dell’art. 2424 c.c. E ciò nello specifico senso che di perdita - a quel fine - è utile parlare solo dopo che il risultato negativo d’esercizio o consolidato abbia (progressivamente) eroso le varie voci che compongono il Netto e, per di più, in quell’ordine rinvenibile dalle funzioni svolte da ciascuna voce, in guisa che, almeno in termini generali, può correttamente sottolinearsi che la perdita dello stato patrimoniale progressivamente incide sulle riserve libere, eliminandole, via via erodendo quelle volute dal legislatore fino a pervenire alla riserva legale. Eliminata quest’ultima, la perdita entra in contatto con il capitale sociale accendendo i meccanismi di default di cui agli artt. 2446 e 2482-bis c.c. in ragione del suo importo rispetto all’ammontare di quello […]. […] è evidente che la scelta d’inquadrare la perdita di cui agli artt. 2446, 2447 2482-bis e ter c.c. come risultato negativo incidente sul capitale al netto delle riserve impone di considerare che il meccanismo di erosione di queste ultime sia automatico, sebbene dipendente dalla progressiva forza del vincolo di ciascuna voce come sopra specificato. […] Se, infatti, ad esempio, una società potesse ridurre ex art. 2446 c.c. una perdita di esercizio pure in presenza di riserve, essa avrebbe la facoltà di abbassare la soglia di distribuzione dell’utile ben oltre la soglia di un ragionevole criterio di diligente gestione […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 140-2011/I, Le modificazioni del capitale nominale senza modificazione del patrimonio netto (seconda parte), in CNN Notizie del 21.9.2011: «[…...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (8)(8)
    - Principio contabile OIC 28 “Il patrimonio netto” (versione giugno 2022), par. 9.
    - Principio contabile OIC 28 “Il patrimonio netto” (versione giugno 2022), par. 9.
    (9)(9)
    - Principio contabile OIC 28 “Il patrimonio netto”, par. 4 (versione agosto 2014).
    - Principio contabile OIC 28 “Il patrimonio netto”, par. 4 (versione agosto 2014).
    (10)(10)
    - Principio contabile OIC 28 “Il patrimonio netto” (versione giugno 2022), par. 17.
    - Principio contabile OIC 28 “Il patrimonio netto” (versione giugno 2022), par. 17.
    (11)(11)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 99-2011/I, Le modificazioni del capitale nominale senza modificazione del patrimonio netto - (parte prima), in CNN Notizie del 22.6.2011: «[…] Da un punto di vista più generale si può coerentemente affermare che qualora la società ritenga di dover sopprimere la riserva statutaria (generica o specifica che sia), ovvero di modificare la destinazione della riserva impressa dallo statuto, il procedimento non potrà che essere quello delle modifiche delle regole dell’organizzazione, ossia delle modifiche statutarie (art. 2436 c.c.), poiché la decisione incide proprio su una regola dell’organizzazione. […] giova ribadire che la decisione dell’assemblea ordinaria (o dei soci in sede di approvazione di bilancio avuto riguardo alla s.r.l.) di disattendere - per un determinato esercizio - il precetto dello statuto quanto alla formazione della riserva, altro non rappresenti che una violazione dello statuto stesso, il cui compimento non risulta legittimo e determina l’annullabilità della delibera. Né risolverebbe il problema ipotizzare l’intervento dell’assemblea straordinaria, alla quale, tra l’altro, non compete alcun profilo autorizzatorio per la fattispecie in esame, né alcuna competenza per la disapplicazione una tantum delle regole statutarie. L’unica via resta quella della modifica statutaria che - con delibera dell’assemblea straordinaria o decisione dei soci ex art. 2479, c. 2, n. 4, c.c. - rimuova la regola, in modo da trasformare la riserva, eventualmente fino ad allora maturata, in riserva libera […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 99-2011/I, Le modificazioni del capitale nominale senza modificazione del patrimonio netto - (parte prima), in CNN Notizie del 22.6.2011: «[…]...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (12)(12)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. H.I.27, Usufrutto sulle azioni - diritto agli utili e alla distribuzione di riserve, 1° pubbl. 9/17 - motivato 9/17: «[…] In assenza di una specifica disciplina sul punto, deve ritenersi che all’usufruttuario di azioni spettino i diritti economici contemplati dalle disposizioni generali sull’usufrutto contenute negli artt. 978 e ss. c.c., in particolare nell’art. 984 c.c. il quale prevede che “I frutti naturali e i frutti civili spettano all’usufruttuario per la durata dell’usufrutto”. […] Applicando le suddette disposizioni all’usufrutto su azioni si può affermare che i diritti economici che spettano all’usufruttuario sono tutti quelli che hanno natura di “remunerazione” del capitale investito. Nelle società azionarie tale natura compete esclusivamente agli utili di esercizio di cui sia deliberata la distribuzione che, conseguentemente, spettano all’usufruttuario […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. H.I.27, Usufrutto sulle azioni - diritto agli utili e alla distribuzione di riserve, 1° pubbl. 9/17 - motivato 9/17: ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (13)(13)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. H.I.27, Usufrutto sulle azioni - diritto agli utili e alla distribuzione di riserve, 1° pubbl. 9/17 - motivato 9/17: «[…] È peraltro da rilevare che nelle società azionarie il diritto alla distribuzione degli utili non sorge per il solo fatto che siano stati conseguiti ma occorre anche una decisione dei soci che stabilisca se reinvestirli nell’impresa o prelevarli (art. 2433 c.c.). […] Oltre agli utili di esercizio, la cui natura di frutti civili è come detto indubbia, al titolare di azioni potrebbero essere distribuite, anche nel corso della vita delle società, cioè al di fuori del procedimento di liquidazione finale, delle somme prelevate dalle riserve di patrimonio. […] la decisione dei soci di non distribuire gli utili non determina il semplice loro accantonamento in attesa di una futura distribuzione, ma produce un vero e proprio “conferimento” a patrimonio, assimilabile ad un versamento in conto capitale. […] Conseguentemente, qualora venisse deliberata la distribuzione di somme prelevate da una riserva distribuibile, sia essa di capitale o di utili, all’usufruttuario spetterà unicamente il diritto di vedere estendere su di esse il suo usufrutto ai sensi dell’art. 1000 c.c. e non certo quello di percepirle come se fossero un frutto civile […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. H.I.27, Usufrutto sulle azioni - diritto agli utili e alla distribuzione di riserve, 1° pubbl. 9/17 - motivato 9/17: ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (14)(14)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. H.G.9, Copertura perdite e utile di periodo, 1° pubbl. 9/05 - motivato 9/11: «[…] La perdita da coprire dovrà, pertanto, corrispondere all’importo delle perdite accumulate nell’esercizio e/o negli esercizi precedenti decurtato dell’importo del “risultato positivo” infra annuale (perdite da coprire = risultato negativo - risultato positivo). Infatti da un lato la situazione infra annuale deve essere redatta con gli stessi criteri del bilancio di esercizio, cosicché anche in tale situazione, così come nel bilancio di esercizio possono essere indicati esclusivamente i risultati negativi ed i risultati positivi effettivamente realizzati; dall’altro escludere tale utilizzabilità porterebbe ad una riduzione del capitale, pur in presenza di una posta attiva, al di fuori delle condizioni poste dall’art. 2445, terzo e quarto comma, c.c., a tutela dei terzi. Ne discende, anche, che se il risultato positivo, registrato nel corso dell’esercizio in corso, fosse di importo tale da coprire tutte le perdite precedenti non sarebbe neppure possibile procedere alla riduzione del capitale, mentre se fosse di importo tale da ricondurre dette perdite entro il limite del terzo del capitale sociale, la riduzione sarebbe puramente facoltativa».
    Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 68, Copertura delle perdite e rilevanza degli “utili di periodo” (artt. 2446, 2447, 2482-bis e 2482-ter c.c.), 22 novembre 2005: «[…] L’orientamento più recente della Corte di Cassazione sopra […] supera la precedente linea interpretativa, secondo la quale solo il decorso dell’esercizio, cioè della scansione temporale ordinaria nella vita della società, consente di attribuire rilevanza alle voci di riserva da utili. La Corte di Cassazione ha il merito di avere colto la fondamentale differenza di prospettiva che all’utile di periodo deve essere attribuita allorché il suo accertamento non sia funzionale ad una distribuzione (vietata salvo nei casi previsti dalla legge), bensì alla diversa funzione di evitare indebite riduzioni del capitale sociale: fermo restando che “indebite” è da interpretarsi, secondo quanto prima detto, come da assoggettarsi alle cautele previste dagli artt. 2445 e 2482 c.c.».
    Comitato Notarile della Regione Campania, Massima n. 6, Riduzione del capitale per perdite: situazione patrimoniale: «[…] Nessun dubbio può esservi infine in ordine al fatto che le eventuali maggiori perdite o i maggiori utili emergenti da detta situazione patrimoniale (rispetto ad un esercizio chiuso) concorrano a determinare l’entità complessiva della perdita sulla quale l’assemblea è chiamata a provvedere».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 116-2008/I, (In)utilizzabilità degli utili di periodo per il rimborso della partecipazione del socio receduto, in CNN Notizie del 5.6.2008: «[…] La possibilità di tenere conto degli “utili di periodo” viene, dunque, ammessa dalla giurisprudenza prevalente al fine di rendere la riduzione di capitale il più possibile aderente alla situazione effettiva del patrimonio sociale: si tratta, infatti, di una riduzione nominale, attraverso la quale si adegua la dotazione di capitale alla consistenza (reale) del patrimonio. Il computare gli utili di periodo, quindi, rappresenta un ulteriore presidio a tutela del capitale sociale, in un contesto applicativo nel quale vengono in rilievo (dovendo essere abbattute prima di aggredire il capitale sociale) non solo le riserve disponibili, ma anche quelle indisponibili, ivi compresa quella legale […]».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 140-2011/I, Le modificazioni del capitale nominale senza modificazione del patrimonio netto (seconda parte), in CNN Notizie del 21.9.2011: «[…] Invece, con la maggiore giurisprudenza, può concludersi al fine dell’utilizzo dell’utile o delle riserve di periodo al fine della copertura perdite, purché essi emergano da idonei “bilanci infrannuali” avendo cura d’applicare ad essi la medesima disciplina applicabile alle omologhe fattispecie rinvenienti nel bilancio d’esercizio. […] Da quanto accennato emerge la rilevanza degli utili e delle perdite di periodo proprio ai fini dell’assorbimento delle perdite. D’altro canto, a questo riguardo giova ricordare che la Suprema Corte ha rilevato: “come non potrebbe non tenersi conto delle eventuali maggiori perdite, rispetto a quelle registrate nell’ultimo bilancio, risultanti da una situazione patrimoniale infrannuale redatta proprio al fine di assumere i provvedimenti richiesti dagli articoli dianzi citati […] così è necessario prendere in considerazione, ai medesimi fini, le eventuali risultanze di segno positivo che da quella situazione patrimoniale emergano e che in tutto o in parte elidano le perdite enunciate nel più risalente bilanci” […]».
    Cass., 23 marzo 2004, n. 5740, in Riv. Not., 2004, 1254: «Le operazioni di riduzione del capitale per perdite devono aver luogo avendo riguardo al rapporto tra l’entità del capitale sociale e l’ammontare del patrimonio netto della società quale risulta dalla situazione patrimoniale riferita alla data più prossima possibile, con la necessità di tener conto anche degli effetti prodotti sul patrimonio dell’ente sino a tale data dai risultati della gestione infrannuale dell’impresa, siano essi di segno positivo o negativo».
    Trib. Roma, 4 febbraio 2000, in Nuovo dir., 2001, 23: «Non è omologabile la delibera di riduzione del capitale per perdite ex art. 2446 c.c. ove nel ripianamento delle stesse non siano stati computati anche gli utili di periodo, emergenti dalla situazione patrimoniale sottoposta all’assemblea: detta situazione patrimoniale, formata quanto meno da stato patrimoniale e conto economico, deve essere redatta con gli stessi criteri prescritti per la redazione del bilancio di esercizio».
    Trib. Ravenna, 3 febbraio 2006, in Giur. It., 2006, 1875: «Nella valutazione della perdita di oltre un terzo del capitale sociale e della conseguente riduzione al di sotto del minimo legale deve tenersi conto dei risultati di gestione presenti nella situazione patrimoniale al momento in cui l’assemblea è chiamata a provvedere in merito, anche quando tali risultati siano maturati in epoca successiva all’ultimo bilancio di esercizio nel quale le perdite suddette erano state registrate».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. H.G.9, Copertura perdite e utile di periodo, 1° pubbl. 9/05 - motivato 9/11: «[…] La perdita da coprire dovrà, pertan...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (15)(15)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 140-2011/I, Le modificazioni del capitale nominale senza modificazione del patrimonio netto (seconda parte), in CNN Notizie del 21.9.2011: «[…] la provvisorietà dell’utile di periodo incide esclusivamente in termini di indistribuibilità, ma, per il vero, non preclude di considerare né che il risultato positivo vi sia, né esclude ogni rilevanza a tale ultima circostanza. Riformulata la questione nei termini che precedono è chiaro che la questione dell’utilizzabilità, al fine dell’aumento gratuito, degli utili di periodo dipende in larga misura dalla prevalenza da dare, nel contesto dell’articolo 2442 c.c. al richiamo ivi effettuato al “bilancio”, ovvero al limite di disponibilità pure ivi prescritto. Occorre infatti precisare che da un lato l’utile cd. di periodo è sicuramente disponibile, ma che - d’altra parte - il richiamo al “bilancio” evoca principalmente il bilancio di esercizio, sì da deporre per la non imputabilità a capitale di tale “utile” […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 140-2011/I, Le modificazioni del capitale nominale senza modificazione del patrimonio netto (seconda parte), in CNN Notizie del 21.9.2011: «[…...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (16)(16)
    - Trib. Roma, 11 marzo 2005, in Foro It., 2006, I, 293, con nota di Simonetti: «L’utile netto cui l’art. 2432 c.c. testo previgente fa riferimento corrisponde all’utile accertato e distribuibile ai soci e, quindi, all’utile calcolato non solo al netto delle perdite ma anche al netto delle imposte della società».
    - Trib. Roma, 11 marzo 2005, in Foro It., 2006, I, 293, con nota di Simonetti: «L’utile netto cui l’art. 2432 c.c. testo previgente fa riferimento corrisponde all’utile accertato e distribuibile ai so...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (17)(17)
    - Principio contabile OIC 28 “Il patrimonio netto” (versione agosto 2014), par. 6.
    - Principio contabile OIC 28 “Il patrimonio netto” (versione agosto 2014), par. 6.
    (18)(18)
    - Principio contabile OIC 28 “Il patrimonio netto” (versione giugno 2022), par. 17.
    - Principio contabile OIC 28 “Il patrimonio netto” (versione giugno 2022), par. 17.
    (19)(19)
    - Principio contabile OIC 28 “Il patrimonio netto” (versione giugno 2022), par. 16.
    - Principio contabile OIC 28 “Il patrimonio netto” (versione giugno 2022), par. 16.
    (20)(20)
    - Principio contabile OIC 28 “Il patrimonio netto” (versione giugno 2022), par. 6-7: «Un aumento di capitale è inscindibile se l’aumento di capitale sociale può essere effettuato solo se è sottoscritto integralmente entro il termine previsto dalla deliberazione». «Un aumento di capitale è scindibile quando la delibera assembleare prevede espressamente che il capitale sociale possa essere aumentato anche in assenza di integrale sottoscrizione dell’aumento stesso entro il termine previsto dalla deliberazione».
    - Principio contabile OIC 28 “Il patrimonio netto” (versione giugno 2022), par. 6-7: «Un aumento di capitale è inscindibile se l’aumento di capitale sociale può essere effettuato solo se è sottoscritt...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (21)(21)
    - Principio contabile OIC 28 “Il patrimonio netto” (versione giugno 2022), par. 28.
    - Principio contabile OIC 28 “Il patrimonio netto” (versione giugno 2022), par. 28.
    (22)(22)
    - Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili - Confindustria, Patrimonio netto, dicembre 2017.
    - Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili - Confindustria, Patrimonio netto, dicembre 2017.
    (1)(1)
    - Cass., 31 marzo 2006, n. 7692, in Giust. Civ., 2007, I, 668: «I soci possono effettuare versamenti a favore della società a titolo di mutuo (con o senza interessi), riservandosi in tal modo il diritto alla restituzione anche durante la vita della società; è questione d’interpretazione della volontà negoziale delle parti stabilire se, in concreto, un determinato versamento tragga origine da un mutuo o se invece sia stato effettuato quale apporto del socio al patrimonio dell’impresa collettiva».
    Cass., 30 marzo 2007, n. 7980, in Foro It., 2008, I, 1237: «Al fine di stabilire, in concreto, se un determinato versamento effettuato dal socio di una srl possa essere qualificato come conferimento in conto capitale ovvero versamento a titolo di mutuo ben può essere valorizzata l’allocazione in bilancio soprattutto in presenza di una clausola statutaria dal tenore non univoco».
    Cass., 23 marzo 2017, n. 7471, in Ced Cassazione, rv. 644825-01: «[…] L’erogazione di somme che, a vario titolo, i soci effettuano alle società da loro partecipate, può avvenire a titolo di mutuo oppure di apporto del socio al patrimonio della società. La qualificazione, nell’uno o nell’altro senso, dipende dall’esame della volontà negoziale delle parti, e la relativa prova, di cui è onerato il socio attore in restituzione, deve trarsi dal modo in cui il rapporto è stato attuato in concreto, dalle finalità pratiche cui esso appare essere diretto e dagli interessi che vi sono sottesi, dovendosi, inoltre, avere riguardo, in mancanza di una chiara manifestazione di volontà, alla qualificazione che i versamenti hanno ricevuto nel bilancio, da reputarsi determinante per stabilire se si tratti di finanziamento o di conferimento, in considerazione della soggezione del bilancio all’approvazione dei soci. […]».
    In senso conforme: Cass., 20 aprile 2020, n. 7919, in Stud. Jur., 2020, 12, 1543; Cass., 22 dicembre 2020, n. 29330, in Ced Cassazione, rv. 660207-03.
    App. Roma, 17 agosto 2005, in Riv. Not., 2007, 422: «[…] in caso di mancato accordo tra soci e società sulla natura giuridica dei finanziamenti, assumono particolare rilievo le modalità di appostazione dei conferimenti del socio approvate nel bilancio».
    In senso conforme: Trib. Latina, 18 novembre 2015, in www.ilcaso.it.
    - Cass., 31 marzo 2006, n. 7692, in Giust. Civ., 2007, I, 668: «I soci possono effettuare versamenti a favore della società a titolo di mutuo (con o senza interessi), riservandosi in tal modo il dirit...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Cass., 3 dicembre 2014, n. 25585, in Rep. Foro It., 2014, voce Società, n. 561: «L’erogazione di somme, che a vario titolo i soci effettuano alle società da loro partecipate, può avvenire a titolo di mutuo oppure di apporto del socio al patrimonio della società; la qualificazione, nell’uno o nell’altro senso, dipende dall’esame della volontà negoziale delle parti, dovendo trarsi la relativa prova, di cui è onerato il socio attore in restituzione, non tanto dalla denominazione dell’erogazione contenuta nelle scritture contabili della società, quanto dal modo in cui il rapporto è stato attuato in concreto, dalle finalità pratiche cui esso appare essere diretto e dagli interessi che vi sono sottesi […]».
    Cass., 29 luglio 2015, n. 16049, in CNN Notizie del 7.8.2015: «[…] attesa la frequenza dell’uso, spesso a fini tributari, di termini non intesi nel loro significato tecnico-giuridico […] è “necessario non arrestarsi alla mera denominazione adoperata nelle scritture contabili della società, per volgere invece l’attenzione soprattutto al modo in cui concretamente è stato attuato il rapporto, alle finalità pratiche cui esso appare essere diretto ed agli interessi che vi sono sottesi” […]».
    App. Milano, 31 gennaio 2003, in Giur. It., 2003, 1178, con nota di Spiotta; in Giur. Comm., 2003, II, 612, con nota di Spiotta: «Per distinguere tra versamenti in conto capitale ed attribuzioni di denaro rientranti nello schema classico del mutuo non sono tanto importanti la denominazione usata dalle parti quanto soprattutto il modo con cui è stato concretamente attuato il rapporto, le finalità pratiche cui esso appare essere diretto e gli interessi che vi sono sottesi».
    In senso conforme: Trib. Milano, 17 febbraio 2015, in www.giurisprudenzadelleimprese.it.
    - Cass., 3 dicembre 2014, n. 25585, in Rep. Foro It., 2014, voce Società, n. 561: «L’erogazione di somme, che a vario titolo i soci effettuano alle società da loro partecipate, può avvenire a titolo d...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 276-2015/I, Apporti in natura nelle società di capitali e relazione giurata di stima, in CNN Notizie del 24.2.2016: «[…] possiamo a questo punto affrontare il tema centrale dello studio e tentare di capire se ogni volta in cui un socio si renda disponibile ad apportare, spontaneamente e definitivamente, un bene in natura nel patrimonio sociale, sia sempre e comunque indispensabile applicare per analogia la disciplina dei conferimenti e quindi far predisporre una relazione giurata di stima secondo le regole previste dagli artt. 2343 ss. e 2465 c.c. […] La preoccupazione manifestata da molti studiosi è che un’interpretazione “liberale” delle norme, con una disapplicazione delle prescrizioni in materia di conferimenti in natura, si presti a comportamenti abusivi […]. Il testo normativo non richiede in alcun modo che, in funzione della modalità di costituzione della riserva, sia necessaria sin dall’origine (momento dell’apporto nel caso in esame) la perizia: dal sistema sembra in contrario potersi ricavare l’intenzione di affidarsi agli amministratori ed alla loro funzione di filtro, che si sostanzia nelle regole di formazione del bilancio […]».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 276-2015/I, Apporti in natura nelle società di capitali e relazione giurata di stima, in CNN Notizie del 24.2.2016: «[…] Quando le parti - “apportante” e società - intendono […] realizzare una destinazione, ponendo in essere un apporto spontaneo, e la disciplina del loro rapporto prevede che lo stesso sia in tempi stretti imputato a capitale, o comunque, pur se non a breve termine, esiste già un programma negoziale che vuole realizzare tale operazione, sicuramente dovrà essere predisposta una perizia di stima […]. Se viceversa il medesimo apporto si realizza nell’ambito di un programma negoziale che esclude espressamente l’imputabilità a capitale della possibile riserva che emerge, non vi sarà alcuna necessità di stima, in quanto la permanente destinazione della riserva esclude in radice la sussistenza di alcun rischio. […] in tutti i casi di apporti spontanei, salvo quello […] nel quale le parti sin dal primo momento “dichiarano” la loro intenzione di una successiva imputazione a capitale, dovrebbe valere la regola secondo cui non è necessaria alcuna perizia di stima; con l’avvertenza che solo quando la società avrà approvato un bilancio successivo all’apporto tale posta potrà essere trattata come una qualsiasi altra parte del netto […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 276-2015/I, Apporti in natura nelle società di capitali e relazione giurata di stima, in CNN Notizie del 24.2.2016: «[…] possiamo a questo punto affronta...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (4)(4)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. I.G.11, Aumenti di capitale con versamenti soci in conto capitale, 1° pubbl. 9/04: «Non è necessaria la stima se si procede all’aumento mediante passaggio a capitale del fondo soci-aumento di capitale, o soci-conto capitale, trattandosi di mezzi propri della società».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. I.G.11, Aumenti di capitale con versamenti soci in conto capitale, 1° pubbl. 9/04: «Non è necessaria la stima se si p...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (5)(5)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 276-2015/I, Apporti in natura nelle società di capitali e relazione giurata di stima, in CNN Notizie del 24.2.2016: «[…] quando le parti, nel momento in cui l’apporto spontaneo viene effettuato, non hanno alcun preciso programma negoziale che contempli un aumento di capitale, poiché in tal caso saremo davanti ad un “semplice” versamento a fondo perduto/in conto capitale, entrante a far parte del netto, caratterizzato dall’oggetto dell’apporto diverso dal denaro ma che non richiede alcuna perizia di stima. Quando la società approverà il primo bilancio successivo all’apporto, il valore di quest’ultimo sarà definitivamente “acquisito” come riserva, cristallizzato, ed in futuro, come ogni altra posta del netto, prescindendo dalla sua specifica origine e modalità di formazione, potrà essere utilizzato per eventuali operazioni straordinarie, tra le quali anche aumenti gratuiti del capitale. […] solo quando la società avrà approvato un bilancio successivo all’apporto tale posta potrà essere trattata come una qualsiasi altra parte del netto […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 276-2015/I, Apporti in natura nelle società di capitali e relazione giurata di stima, in CNN Notizie del 24.2.2016: «[…] quando le parti, nel momento in ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (6)(6)
    - Principio contabile OIC 28 “Il patrimonio netto” (versione agosto 2014), par. 16.
    Principio contabile OIC 28 “Il patrimonio netto” (versione giugno 2022), Esempi relativi alle altre riserve di patrimonio netto: «[…] “Versamenti a copertura perdite” tale riserva accoglie i versamenti effettuati dopo che si sia manifestata una perdita […]».
    - Principio contabile OIC 28 “Il patrimonio netto” (versione agosto 2014), par. 16.
    Principio contabile OIC 28 “Il patrimonio netto” (versione giugno 2022), Esempi relativi alle altre riserve di patrim...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (7)(7)
    - Principio contabile OIC 28 “Il patrimonio netto” (versione maggio 2005).
    Cass., 29 luglio 2015, n. 16049, in CNN Notizie del 7.8.2015: «[…] Sono stati invero individuati, nell’ambito della prassi diffusa specie nelle società a ristretta base personale, apporti del socio a vario titolo, di cui i più frequenti sono i finanziamenti, i versamenti a fondo perduto (denominati anche in conto capitale) ed i versamenti finalizzati ad un futuro aumento del capitale. […] I versamenti del secondo tipo […] sono certamente privi della natura del mutuo, in quanto non ne è pattuito il diritto al rimborso e vengono iscritti nel passivo dello stato patrimoniale tra le riserve, che l’assemblea può discrezionalmente utilizzare, con le ordinarie modalità, per ripianare le perdite o per aumentare gratuitamente il capitale, imputandole a ciascun socio proporzionalmente alla partecipazione al capitale sociale, senza che occorra tener conto del soggetto che abbia operato il versamento, proprio in ragione dell’inesistenza di qualsiasi credito alla restituzione delle somme […]».
    - Principio contabile OIC 28 “Il patrimonio netto” (versione maggio 2005).
    Cass., 29 luglio 2015, n. 16049, in CNN Notizie del 7.8.2015: «[…] Sono stati invero individuati, nell’ambito della prassi dif...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (8)(8)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 99-2011/I, Le modificazioni del capitale nominale senza modificazione del patrimonio netto - (parte prima), in CNN Notizie del 22.6.2011: «[…] Diversamente, gli apporti a fondo perduto, per i quali vige il principio della libertà e dello svincolo da qualsivoglia regola di proporzionalità, non essendo, ovviamente, destinati ad incidere sul capitale sociale […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 99-2011/I, Le modificazioni del capitale nominale senza modificazione del patrimonio netto - (parte prima), in CNN Notizie del 22.6.2011: «[…]...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (9)(9)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 99-2011/I, Le modificazioni del capitale nominale senza modificazione del patrimonio netto - (parte prima), in CNN Notizie del 22.6.2011: «[…] Laddove, in conclusione, taluno voglia personalizzare il conferimento invece che ricorrere alla “personalizzazione” della riserva, deve conferire a capitale in senso proprio. Solo con tale sistema, infatti, il conferente acquisisce tutti i diritti propri della proporzionalità in tutte le sfumature in cui essa è declinata dal sistema: diritti amministrativi e diritti patrimoniali ivi compresi i proporzionali diritti in sede di restituzione. Fuori dell’apporto a capitale in senso proprio il socio si limita a finanziare con capitale di rischio la società, e non si vede perché non debba subire le conseguenze proprie della scelta che lo colloca fuori dalle garanzie proprie dell’investimento di rischio organizzato in capitale […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 99-2011/I, Le modificazioni del capitale nominale senza modificazione del patrimonio netto - (parte prima), in CNN Notizie del 22.6.2011: «[…]...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (10)(10)
    - Principio contabile OIC 28 “Il patrimonio netto” (versione agosto 2014), par. 16: «Nella voce AVII “Altre riserve” si classificano tutte le altre riserve che non sono già state iscritte nelle precedenti voci del patrimonio netto. Rientrano, ad esempio, in questa voce le seguenti riserve: […] la “Riserva per versamenti effettuati dai soci” sono riserve che sorgono in occasione di apporti dei soci effettuati con una destinazione specifica, quali: […] - i “Versamenti in conto aumento di capitale” che rappresentano una riserva di capitale, con un preciso vincolo di destinazione, la quale accoglie gli importi di capitale sottoscritti dai soci, in ipotesi di aumento di capitale scindibile, quando la procedura di aumento del capitale sia ancora in corso alla data di chiusura del bilancio […]».
    Principio contabile OIC 28 “Il patrimonio netto” (versione agosto 2014), par. 24: «La sottoscrizione dell’aumento di capitale può intervenire contestualmente all’assunzione della relativa delibera, oppure entro il termine stabilito dalla delibera medesima. Il divieto ex articolo 2444, comma 2, codice civile di menzionare negli atti della società l’aumento del capitale sociale, fino a quando l’attestazione dell’eseguito aumento non sia iscritta nel registro delle imprese, fa nascere, sotto il profilo contabile, la necessità di utilizzare una voce diversa dalla voce AI “Capitale”, al fine di accogliere gli importi di capitale sottoscritti dai soci. Qualora, al momento della chiusura dell’esercizio, sia ancora in corso il termine per la sottoscrizione del capitale, in ipotesi di aumento di capitale scindibile, gli importi sottoscritti sono rilevati nella voce “Versamenti in conto aumento del capitale sociale”, che costituisce una riserva di capitale con un preciso vincolo di destinazione. All’atto dell’iscrizione nel registro delle imprese dell’attestazione di cui all’articolo 2444 codice civile, da parte degli amministratori, si provvederà a girare tale riserva alla voce AI “Capitale”».
    Principio contabile OIC 28 “Il patrimonio netto” (versione giugno 2022), Esempi relativi alle altre riserve di patrimonio netto: «[…] “Versamenti in conto aumento di capitale”, tale riserva accoglie gli importi di capitale sottoscritti dai soci, in ipotesi di aumento di capitale scindibile, quando la procedura di aumento del capitale sia ancora in corso alla data di chiusura del bilancio […]».
    Cass., 29 luglio 2015, n. 16049, in Notariato, 2016, 1, 51: «[…] Sono stati invero individuati, nell’ambito della prassi diffusa specie nelle società a ristretta base personale, apporti del socio a vario titolo, di cui i più frequenti sono i finanziamenti, i versamenti a fondo perduto (denominati anche in conto capitale) ed i versamenti finalizzati ad un futuro aumento del capitale. […] I versamenti del terzo tipo appartengono alla categoria più sfumata, per la quale particolarmente attenta deve essere la ricostruzione in fatto, in cui la dazione dell’importo è finalizzata a liberare il debito da sottoscrizione di un futuro aumento del capitale sociale mediante successiva rinuncia, che il socio porrà in essere dopo la deliberazione assembleare di aumento e la sua sottoscrizione. […] poiché le parti stabiliscono un chiaro collegamento causale tra il versamento eseguito dal socio ed un prossimo aumento del capitale sociale, nel caso in cui l’aumento non sia eseguito il socio avrà diritto alla restituzione del versamento eseguito (Cass. 19 marzo 1996, n. 2314; un cenno vi è anche in Cass. 24 luglio 2007, n. 16393, laddove si discorre di riserva “personalizzata” o “targata”, in quanto di esclusiva pertinenza dei soci che hanno effettuato i versamenti in relazione all’entità delle somme da ciascuno erogate) […]».
    - Principio contabile OIC 28 “Il patrimonio netto” (versione agosto 2014), par. 16: «Nella voce AVII “Altre riserve” si classificano tutte le altre riserve che non sono già state iscritte nelle preced...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (11)(11)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. I.K.3, Diritti del socio cedente la partecipazione in relazione agli eventuali versamenti in conto capitale o in conto futuri aumenti di capitale da lui effettuati, 1° pubbl. 9/07: «I “versamenti in conto capitale” sono caratterizzati dalla definitiva acquisizione nel patrimonio della società fin dal momento della loro esecuzione, con esclusione di qualsiasi diritto di rimborso. Pertanto, in caso di cessione delle partecipazioni di società che hanno beneficiato di detti versamenti, non è possibile convenire che unitamente alle medesime partecipazioni vengono trasferiti anche ulteriori diritti relativi ai “versamenti in conto capitale” diversi rispetto a quelli derivanti dalla loro specifica appartenenza al patrimonio della società ceduta […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. I.K.3, Diritti del socio cedente la partecipazione in relazione agli eventuali versamenti in conto capitale o in cont...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (12)(12)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. H.L.1, Versamenti soci senza diritto di rimborso - c.d. in conto capitale, 1° pubbl. 9/07: «[…] Le riserve costituite con detti versamenti possono essere liberamente utilizzate […] per ripianare le perdite […]».
    Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. I.K.1, Versamenti soci senza diritto di rimborso - c.d. in conto capitale, 1° pubbl. 9/07: «[…] Le riserve costituite con detti versamenti possono essere liberamente utilizzate […] per ripianare le perdite […]».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 276-2015/I, Apporti in natura nelle società di capitali e relazione giurata di stima, in CNN Notizie del 24.2.2016: «[…] gli apporti a patrimonio - siano essi in denaro o in natura - ove rappresentanti versamenti a fondo perduto/in conto capitale sono da considerare a tutti gli effetti parte del patrimonio netto della società ed in particolare una posta assimilabile alle riserve. […] Le ulteriori conseguenze di una simile qualificazione sono che […] essi, in quanto posta del netto definitivamente acquisita al patrimonio sociale, risentono come tutte le altre riserve delle eventuali perdite e sono erosi secondo l’ordine condiviso da tutta la dottrina, che vede in primis intaccate queste ultime e solo in estrema istanza il capitale, ossia ciò che tecnica costituisce conferimento […]».
    Trib. Genova, 12 febbraio 2002, in Società, 2003, 616: «I versamenti dei soci, genericamente denominati in conto capitale, sono destinati ad incrementare il patrimonio della società, anche sotto forma di copertura di perdite, confluendo in una riserva facoltativa, la cui utilizzazione precede necessariamente l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 2447 c.c.».
    In senso conforme: App. Genova, 30 novembre 2005, in Società, 2007, 1487.
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. H.L.1, Versamenti soci senza diritto di rimborso - c.d. in conto capitale, 1° pubbl. 9/07: «[…] Le riserve costituite...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (13)(13)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. H.L.1, Versamenti soci senza diritto di rimborso - c.d. in conto capitale, 1° pubbl. 9/07: «[…] Le riserve costituite con detti versamenti» in conto capitale «in nessun caso possono essere utilizzate per liberare aumenti di capitale a pagamento […]».
    In senso conforme: Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. I.K.1, Versamenti soci senza diritto di rimborso - c.d. in conto capitale, 1° pubbl. 9/07.
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. H.L.1, Versamenti soci senza diritto di rimborso - c.d. in conto capitale, 1° pubbl. 9/07: «[…] Le riserve costituite...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (14)(14)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. H.L.1, Versamenti soci senza diritto di rimborso - c.d. in conto capitale, 1° pubbl. 9/07: «[…] Le riserve costituite con detti versamenti possono essere liberamente utilizzate […] per aumentare gratuitamente il capitale sociale […]».
    In senso conforme: Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. I.K.1, Versamenti soci senza diritto di rimborso - c.d. in conto capitale, 1° pubbl. 9/07.
    Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 276-2015/I, Apporti in natura nelle società di capitali e relazione giurata di stima, in CNN Notizie del 24.2.2016: «[…] gli apporti a patrimonio - siano essi in denaro o in natura - ove rappresentanti versamenti a fondo perduto/in conto capitale sono da considerare a tutti gli effetti parte del patrimonio netto della società ed in particolare una posta assimilabile alle riserve. […] Le ulteriori conseguenze di una simile qualificazione sono che: i) la società e solo essa ne può liberamente disporre, assumendo le deliberazioni idonee, rimesse all’assemblea […]».
    Cass., 24 luglio 2007, n. 16393, in Società, 2009, 453, con nota di Leone; in Riv. Not., 2009, 1059, con nota di Ferrucci - Ferrentino; in Giur. Comm., 2009, II, 42, con nota di Nieddu - Arrica; e in Riv. Dir. Soc., 2009, 288, con nota di Ferri: «I versamenti in conto capitale costituiscono conferimenti volti a incrementare il patrimonio netto della società e non sono imputabili a capitale, salvo che, con apposita delibera assembleare di modifica dell’atto costitutivo, non ne venga disposto successivamente l’utilizzo per un aumento del capitale sociale […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. H.L.1, Versamenti soci senza diritto di rimborso - c.d. in conto capitale, 1° pubbl. 9/07: «[…] Le riserve costituite...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (15)(15)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. H.L.3, Diritti del socio cedente le azioni in relazione agli eventuali versamenti in conto capitale o in conto futuri aumenti di capitale da lui effettuati, 1° pubbl. 9/07: «I “versamenti in conto capitale” sono caratterizzati dalla definitiva acquisizione nel patrimonio della società fin dal momento della loro esecuzione, con esclusione di qualsiasi diritto di rimborso. Pertanto, in caso di cessione delle azioni di società che hanno beneficiato di detti versamenti, non è possibile convenire che unitamente alle medesime partecipazioni vengono trasferiti anche ulteriori diritti relativi ai “versamenti in conto capitale” diversi rispetto a quelli derivanti dalla loro specifica appartenenza al patrimonio della società ceduta […]».
    Cass., 24 luglio 2007, n. 16393, in Società, 2009, 453, con nota di Leone; in Riv. Not., 2009, 1059, con nota di Ferrucci - Ferrentino; in Giur. Comm., 2009, II, 42, con nota di Nieddu - Arrica; e in Riv. Dir. Soc., 2009, 288, con nota di Ferri: «[…] una volta eseguiti, i versamenti vanno a costituire una riserva, non di utili, ma «di capitale», soggetta alla stessa disciplina della riserva da soprapprezzo (art. 2431 c.c.), seppure «personalizzata» o «targata» in quanto di esclusiva pertinenza dei soci che li hanno effettuati; ne consegue che i soci eroganti possono chiedere la restituzione delle somme versate solo per effetto dello scioglimento della società e nei limiti dell’eventuale residuo attivo del bilancio di liquidazione e che, d’altra parte, i ridetti versamenti, in caso di saturazione della riserva legale, possono con delibera dell’assemblea ordinaria essere distribuiti durante societate tra i soci in misura corrispondente a quanto da ognuno versato».
    Cass., 29 luglio 2015, n. 16049, in Notariato, 2016, 1, 51: «[…] i versamenti a fondo perduto (denominati anche in conto capitale) […] sono certamente privi della natura del mutuo, in quanto non ne è pattuito il diritto al rimborso e vengono iscritti nel passivo dello stato patrimoniale tra le riserve, che l’assemblea può discrezionalmente utilizzare, con le ordinarie modalità, per ripianare le perdite o per aumentare gratuitamente il capitale, imputandole a ciascun socio proporzionalmente alla partecipazione al capitale sociale […]. […] Sostenere che, in tal caso, il diritto alla restituzione sussiste all’esito della liquidazione sociale ove vi sia un residuo da distribuire fra i soci, all’esito del pagamento di tutti i creditori, significa, allora, null’altro che assimilare in pieno tali apporti ai conferimenti ed al capitale di rischio: anch’esso, invero, verrà restituito all’esito della liquidazione dell’impresa collettiva […]».
    Cass., 9 dicembre 2015, n. 24861, in Rep. Foro It., 2015, voce Società, n. 410: «L’erogazione di somme che a vario titolo i soci effettuano alle società da loro partecipate può avvenire a titolo di mutuo, con il conseguente obbligo per la società di restituire la somma ricevuta ad una determinata scadenza, oppure di versamento, destinato ad essere iscritto non tra i debiti, ma a confluire in apposita riserva “in conto capitale” (o altre simili denominazioni). Tale ultimo contributo non dà luogo ad un credito esigibile, se non per effetto dello scioglimento della società e nei limiti dell’eventuale attivo del bilancio di liquidazione […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. H.L.3, Diritti del socio cedente le azioni in relazione agli eventuali versamenti in conto capitale o in conto futuri...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (16)(16)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. H.L.1, Versamenti soci senza diritto di rimborso - c.d. in conto capitale, 1° pubbl. 9/07: «I versamenti effettuati dai soci a favore della società senza alcun diritto di rimborso, denominati nella prassi “versamenti in conto capitale”, sono definitivamente acquisiti a patrimonio sociale fin dal momento della loro esecuzione ed integrano una riserva disponibile. Da tale momento cessa ogni rapporto/collegamento tra il socio versante e la somma versata […]».
    Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. I.K.1, Versamenti soci senza diritto di rimborso - c.d. in conto capitale, 1° pubbl. 9/07: «I versamenti effettuati dai soci a favore della società senza alcun diritto di rimborso, denominati nella prassi “versamenti in conto capitale”, sono definitivamente acquisiti a patrimonio sociale fin dal momento della loro esecuzione ed integrano una riserva disponibile. Da tale momento cessa ogni rapporto/collegamento tra il socio versante e la somma versata […]».
    Cass., 24 luglio 2007, n. 16393, in Società, 2009, 453, con nota di Leone; in Riv. Not., 2009, 1059, con nota di Ferrucci-Ferrentino; in Giur. Comm., 2009, II, 42, con nota di Nieddu - Arrica; e in Riv. Dir. Soc., 2009, 288, con nota di Ferri: «I versamenti in conto capitale costituiscono conferimenti volti a incrementare il patrimonio netto della società e non sono imputabili a capitale, salvo che, con apposita delibera assembleare di modifica dell’atto costitutivo, non ne venga disposto successivamente l’utilizzo per un aumento del capitale sociale; una volta eseguiti, i versamenti vanno a costituire una riserva, non di utili, ma «di capitale», soggetta alla stessa disciplina della riserva da soprapprezzo (art. 2431 c.c.), seppure «personalizzata» o «targata» in quanto di esclusiva pertinenza dei soci che li hanno effettuati […]».
    Cass., 23 febbraio 2012, n. 2758, in Notariato, 2012, 253, con nota di Morello: «Costituiscono apporti al patrimonio sociale, e debbono perciò essere iscritti in bilancio tra le riserve, i versamenti effettuati dai soci di una società a responsabilità limitata in favore della medesima società, se sia stato previsto che il rimborso può aver luogo solo dopo il soddisfacimento dei creditori sociali, attingendo all’eventuale residuo attivo della liquidazione del patrimonio dell’ente, benché con preferenza rispetto al rimborso di altri analoghi versamenti operati da altri soci».
    Cass., 23 agosto 2018, n. 20978, in Notariato, 2018, 5, 557; e in CNN Notizie del 6.9.2018, su cui cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Sentenze annotate, Finanziamenti erogati dai soci e versamenti in conto capitale: «L’erogazione di somme da parte dei soci alla società può essere effettuata a titolo di mutuo, con conseguente obbligo della società di restituzione della somma medesima ad una determinata scadenza, oppure a titolo di versamento, destinato ad essere iscritto non tra i debiti ma a confluire nella riserva in conto capitale».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. H.L.1, Versamenti soci senza diritto di rimborso - c.d. in conto capitale, 1° pubbl. 9/07: «I versamenti effettuati d...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (17)(17)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. H.L.1, Versamenti soci senza diritto di rimborso - c.d. in conto capitale, 1° pubbl. 9/07: «[…] I versamenti senza diritto di rimborso presuppongono necessariamente per il loro perfezionamento un accordo avente natura contrattuale tra i soci versanti e la società. Tale contratto può essere perfezionato anche verbalmente o per fatti concludenti. Non è richiesta per il perfezionamento dell’accordo una delibera assembleare che proponga ai soci di effettuare i “versamenti in conto capitale”, ovvero accetti quelli già prestati, essendo tale materia di competenza dell’organo amministrativo».
    In senso conforme Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. I.K.1, Versamenti soci senza diritto di rimborso - c.d. in conto capitale, 1° pubbl. 9/07.
    Massima del Tribunale di Milano (dettata ante legge 340/2000, recante soppressione dell’omologa degli atti societari), riferita a Cass., 19 marzo 1996, n. 2314, in Società, 1996, 1267: «Il socio di una società di capitali che voglia chiedere la restituzione di somme da lui precedentemente versate alla società “in conto aumento capitale infruttifero” deve specificamente provare il titolo su cui si fonda la sua pretesa. In caso di versamento del socio “in conto aumento capitale infruttifero” il diritto alla restituzione delle somma corrisposte sussiste soltanto nell’ipotesi in cui il conferimento sia stato risolutivamente condizionato alla successiva deliberazione assembleare di aumento del capitale e tale deliberazione non sia intervenuta entro il termine stabilito dalle parti o fissato dal giudice».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 276-2015/I, Apporti in natura nelle società di capitali e relazione giurata di stima, in CNN Notizie del 24.2.2016: «[…] Mancando una regolamentazione espressa della figura, non vi è alcun limite nella determinazione dell’oggetto dell’apporto […] La disciplina del negozio, a forma libera in caso di apporto spontaneo non donativo di denaro, risentirà necessariamente della qualità del bene “apportato” e quindi: in caso di immobili implicherà la forma scritta - ad substantiam - ed anche quella autentica per poter dare corso a tutte le conseguenti formalità pubblicitarie, cui consegue l’opponibilità a terzi; in caso di aziende o loro rami richiederà la forma scritta ad probationem e quella autentica per l’accesso alla pubblicità commerciale - cfr. art. 2556 c.c. -; l’apporto di crediti consiglierà ugualmente la forma scritta, onde disciplinare attentamente i profili di disciplina; infine sarà da escludere la necessità di adottare la forma solenne dei negozi donativi, fatta eccezione per quei rari casi in cui di vera donazione si tratti […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. H.L.1, Versamenti soci senza diritto di rimborso - c.d. in conto capitale, 1° pubbl. 9/07: «[…] I versamenti senza di...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (18)(18)
    - Principio contabile OIC 28 “Il patrimonio netto” (versione agosto 2014), par. 16.
    Principio contabile OIC 28 “Il patrimonio netto” (versione giugno 2022), Esempi relativi alle altre riserve di patrimonio netto: «[…] “Versamenti in conto capitale”, tale riserva accoglie il valore di nuovi apporti operati dai soci, pur in assenza dell’intendimento di procedere a futuri aumenti di capitale […]».
    Cass., 23 febbraio 2012, n. 2758, in Notariato, 2012, 253, con nota di Morello: «Costituiscono apporti al patrimonio sociale, e debbono perciò essere iscritti in bilancio tra le riserve, i versamenti effettuati dai soci di una società a responsabilità limitata in favore della medesima società, se sia stato previsto che il rimborso può aver luogo solo dopo il soddisfacimento dei creditori sociali, attingendo all’eventuale residuo attivo della liquidazione del patrimonio dell’ente, benché con preferenza rispetto al rimborso di altri analoghi versamenti operati da altri soci».
    - Principio contabile OIC 28 “Il patrimonio netto” (versione agosto 2014), par. 16.
    Principio contabile OIC 28 “Il patrimonio netto” (versione giugno 2022), Esempi relativi alle altre riserve di patrim...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (19)(19)
    - Massima del Tribunale di Milano (dettata ante legge 340/2000, recante soppressione dell’omologa degli atti societari), riferita a Cass., 14 dicembre 1998, n. 12539, in Giust. Civ. Mass., 1998, 2575: «il versamento effettuato dai soci della società in conto di futuro aumento di capitale, pur determinando un incremento del capitale sociale e pur non attribuendo alle relative somme la condizione giuridica propria del capitale, ha una causa che, di norma, è diversa da quella del mutuo ed è simile, invece, a quella del conferimento in conto capitale, che è un conferimento a rischio. Ne deriva che all’autonomia privata sono consentiti, nelle società di capitali, conferimenti atipici e ciò sia nel senso che si tratta di conferimenti eseguiti al di fuori degli schemi giuridico-formali previsti per la costituzione delle società e per l’aumento del capitale sociale, sia perché sono conferimenti destinati ad incrementare il patrimonio della società fuori del capitale».
    - Massima del Tribunale di Milano (dettata ante legge 340/2000, recante soppressione dell’omologa degli atti societari), riferita a Cass., 14 dicembre 1998, n. 12539, in Giust. Civ. Mass., 1998, 2575:...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (20)(20)
    - Cass., 22 dicembre 2020, n. 29330, in www.dirittobancario.it.: «[…] Se l’erogazione del socio è eseguita in conto di un futuro aumento di capitale, si è in presenza di una copertura anticipata di un aumento di capitale programmato ma non ancora deliberato, ovvero a un conferimento solo potenziale, che non diventa effettivo se non nel momento in cui vada ad imputarsi nel capitale sociale. Con la conseguenza che persiste il diritto ad ottenere la restituzione ove non si verifichi la specifica condizione di perfezionamento individuata all’atto dell’erogazione, come conseguenza del meccanismo risolutivo, secondo uno schema condizionale non dissimile a quello che si ha ove il socio si sia obbligato nei confronti della società a sottoscrivere un determinato aumento di capitale prima che lo stesso sia formalmente deliberato dall’assemblea».
    App. Milano, 31 gennaio 2003, in Giur. It., 2003, 1178, con nota di Spiotta; e in Giur. Comm., 2003, II, 612, con nota di Spiotta: «I versamenti effettuati in conto di un futuro e determinato aumento di capitale sono risolutivamente condizionati alla mancata deliberazione di aumento di capitale: in quest’ultimo caso, non sorge automaticamente per la società l’obbligazione di restituzione, ma vi sono altre due alternative: le parti potrebbero aver inteso lasciare comunque le somme versate alla società oppure il socio può chiedere al giudice di fissare un termine entro il quale la società sia tenuta a riunire l’assemblea per decidere l’aumento di capitale, in modo da determinare l’avveramento o il mancato avveramento della condizione».
    - Cass., 22 dicembre 2020, n. 29330, in www.dirittobancario.it.: «[…] Se l’erogazione del socio è eseguita in conto di un futuro aumento di capitale, si è in presenza di una copertura anticipata di un...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (21)(21)
    - Cass., 27 ottobre 2017, n. 25643, in Società, 2017, 12, 1429; e in CNN Notizie del 19.4.2018, su cui cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Sentenze annotate, Qualificazione del versamento come in conto futuro e determinato aumento di capitale, mancata deliberazione e ripetizione di indebito: «Con riferimento al caso in cui un versamento in conto capitale venga legato a determinate condizioni del futuro aumento, qualora detto aumento non sia deliberato dall’assemblea, il socio ha diritto alla restituzione di quanto versato: non perché si sia trattato di un mutuo, bensì per essere venuta successivamente meno la causa giustificativa dell’attribuzione patrimoniale da lui eseguita in favore della società (e quindi secondo i principi di ripetizione dell’indebito)».
    Cass., 3 dicembre 2018, n. 31186, in Società, 2019, 3, 263, con nota di Miramondi: «In tema di società di capitali, le erogazioni in conto di futuro aumento di capitale effettuate da un socio in favore della società, condizionate all’adozione della relativa delibera di aumento capitale entro un determinato termine, nel caso di mancata adozione della delibera (nella specie, per l’intervenuto fallimento della società sottoposta ad amministrazione straordinaria), determinano a carico della società l’obbligo di restituzione di quanto erogato dal socio a tale titolo, poiché in tal caso l’erogazione determina un aumento di capitale solo potenziale, destinato a divenire effettivo solo a seguito della delibera di aumento. Né a tale fattispecie è applicabile l’art. 2467 c.c. poiché tale disciplina riguarda solo i versamenti effettuati a titolo di finanziamento o di mutuo, ai quali è possibile associare un obbligo di rimborso, mentre non è applicabile ai versamenti o ai trasferimenti in conto capitale, in considerazione della diversità della causa che li contraddistingue, assimilabile a quella di capitale di rischio piuttosto che a quella delle obbligazioni creditorie».
    In senso conforme: Cass., 22 dicembre 2020, n. 29330, in www.dirittobancario.it.
    - Cass., 27 ottobre 2017, n. 25643, in Società, 2017, 12, 1429; e in CNN Notizie del 19.4.2018, su cui cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Sentenze annotate, Qualificazione del versamento come in ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (22)(22)
    Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. H.L.3, Diritti del socio cedente le azioni in relazione agli eventuali versamenti in conto capitale o in conto futuri aumenti di capitale da lui effettuati, 1° pubbl. 9/07: «[…] i “versamenti in conto futuri aumenti di capitale” attribuiscono al socio che li ha effettuati il diritto alla attribuzione di quote di capitale (nel caso che l’aumento a pagamento cui sono subordinati sia deliberato nei termini), ovvero al rimborso. Pertanto, il socio che abbia effettuato detti versamenti che ceda le sue azioni potrà trasferire con esse anche i diritti derivanti da detti versamenti, ovvero potrà trattenerli per sé».
    In senso conforme, Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. I.K.3, Diritti del socio cedente la partecipazione in relazione agli eventuali versamenti in conto capitale o in conto futuri aumenti di capitale da lui effettuati, 1° pubbl. 9/07.
    Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. H.L.3, Diritti del socio cedente le azioni in relazione agli eventuali versamenti in conto capitale o in conto futuri a...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (23)(23)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. H.L.2, Versamenti soci in conto futuri aumenti di capitale, 1° pubbl. 9/07: «[…] Nel caso di accordo contrattuale non è richiesta una delibera assembleare che proponga ai soci di effettuare tali versamenti, ovvero accetti quelli già prestati, essendo la materia di competenza dell’organo amministrativo […]».
    In senso conforme, Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. I.K.2, Versamenti soci in conto futuri aumenti di capitale, 1° pubbl. 9/07.
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. H.L.2, Versamenti soci in conto futuri aumenti di capitale, 1° pubbl. 9/07: «[…] Nel caso di accordo contrattuale non...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (24)(24)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. H.L.2, Versamenti soci in conto futuri aumenti di capitale, 1° pubbl. 9/07: «[…] Detti versamenti [in conto futuro aumenti di capitale, N.d.A.], a causa del vincolo di destinazione cui sono soggetti, non possono essere utilizzati per […] aumentare gratuitamente il capitale sociale […]».
    In senso conforme, Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. I.K.2, Versamenti soci in conto futuri aumenti di capitale, 1° pubbl. 9/07.
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. H.L.2, Versamenti soci in conto futuri aumenti di capitale, 1° pubbl. 9/07: «[…] Detti versamenti [in conto futuro au...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (25)(25)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. H.L.2, Versamenti soci in conto futuri aumenti di capitale, 1° pubbl. 9/07: «[…] Detti versamenti [in conto futuro aumenti di capitale, N.d.A.], a causa del vincolo di destinazione cui sono soggetti, non possono essere utilizzati per ripianare le perdite […]».
    In senso conforme, Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. I.K.2, Versamenti soci in conto futuri aumenti di capitale, 1° pubbl. 9/07.
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. H.L.2, Versamenti soci in conto futuri aumenti di capitale, 1° pubbl. 9/07: «[…] Detti versamenti [in conto futuro au...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (26)(26)
    - Trib. Isernia, 10 gennaio 2007, in www.studiolegale.leggiditalia.it: «I versamenti dei soci in conto di un futuro aumento di capitale dei quali non sia certo il collegamento causale con un futuro e ben determinato aumento, non solo possono, ma debbono essere utilizzati a copertura delle perdite, in coerenza con la loro essenziale e primaria funzione (e natura giuridica) di riserve, e cioè di strumenti di protezione del capitale sociale».
    Trib. Salerno, 12 gennaio 2010, in Giurisprudenza locale - Salerno, 2010: «In ipotesi di operazione di ricapitalizzazione di una società a responsabilità limitata, è legittima la delibera di ripianamento delle perdite adottate mediante imputazione del fondo “finanziamento in conto aumento capitale sociale” risultante da apposita posta di bilancio, atteso che i versamenti dei soci in conto di futuro aumento di capitale debbono appunto essere utilizzati a copertura delle perdite, in coerenza con la loro essenziale e primaria funzione di riserve, e cioè di strumenti di protezione del capitale sociale».
    - Trib. Isernia, 10 gennaio 2007, in www.studiolegale.leggiditalia.it: «I versamenti dei soci in conto di un futuro aumento di capitale dei quali non sia certo il collegamento causale con un futuro e ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (27)(27)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. H.L.2, Versamenti soci in conto futuri aumenti di capitale, 1° pubbl. 9/07: «I versamenti effettuati dai soci a favore della società vincolati alla sottoscrizione di aumenti di capitale da parte dei soli soci conferenti (c.d. targati), denominati nella prassi “versamenti in conto futuri aumenti di capitale”, non sono definitivamente acquisiti a patrimonio sociale fin al momento della loro esecuzione, in quanto la società ha l’obbligo di restituirli nel caso in cui l’aumento di capitale cui sono subordinati non sia deliberato entro il termine convenuto (o stabilito dal giudice ex art. 1331, secondo comma, c.c.) […]».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 99-2011/I, Le modificazioni del capitale nominale senza modificazione del patrimonio netto - (parte prima), in CNN Notizie del 22.6.2011: «[…] Il versamento in conto futuro aumento di capitale (ancorché non specificatamente individuato) rappresenta un apporto che anticipa la sottoscrizione del socio. […] trattasi di apporti assegnati sotto la condizione risolutiva della mancata adozione della delibera di aumento. Da ciò consegue che, qualora la delibera di aumento non sia adottata, i versamenti in conto futuro determinato aumento di capitale dovranno essere restituiti […]».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 525-2014/I, Riduzione del capitale per perdite - utilizzo della riserva in conto futuro aumento di capitale, in CNN Notizie del 24.12.2014: «[…] i versamenti in conto futuro aumento di capitale […] realizzano un’inversione del procedimento di aumento di capitale a pagamento, in quanto l’apporto viene effettuato prima della sottoscrizione dell’aumento stesso e si considera sottoposto alla condizione risolutiva della mancata sottoscrizione dell’aumento. […] Quando i soci effettuano un versamento in conto futuro aumento di capitale, l’esecuzione del conferimento precede la delibera di aumento e nel caso in cui quest’ultima non venga approvata nel termine eventualmente previsto all’atto del versamento, la mancata adozione della delibera di aumento opera come condizione risolutiva dei versamenti, in quanto viene meno lo scopo per il quale essi sono stati eseguiti, con conseguente obbligo per la società di restituire quanto versato dal socio […]. Poiché in caso di mancata esecuzione dell’aumento la società è tenuta a restituire i predetti versamenti, gli stessi non sono definitivamente acquisiti al patrimonio sociale con la conseguenza che non possono essere appostati a patrimonio netto. […]».
    Trib. Roma, 12 marzo 2015, n. 5739, in www.ilsocietario.it, 20 luglio 2015: «A fronte di un versamento in conto futuro aumento di capitale, il socio erogante può far valere il diritto alla restituzione dell’apporto eseguito prima dello scioglimento della società, e la stessa società può trovarsi a dover “stornare” le somme ricevute dalle riserve per appostarle e contabilizzarle tra i debiti: ciò accade allorquando emerga, in termini inequivoci, la volontà concorde degli interessati (soci eroganti e società) di ancorare l’apporto finanziario ad una specifica e già programmata operazione di aumento del capitale sociale».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. H.L.2, Versamenti soci in conto futuri aumenti di capitale, 1° pubbl. 9/07: «I versamenti effettuati dai soci a favor...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (28)(28)
    - Principio contabile OIC 28 “Il patrimonio netto” (versione agosto 2014), par. 16: «[…] i “Versamenti in conto futuro aumento” di capitale […] rappresentano una riserva di capitale avente uno specifico vincolo di destinazione, nella quale sono iscritti i versamenti non restituibili effettuati dai soci in via anticipata, in vista di un futuro aumento di capitale […]».
    Principio contabile OIC 28 “Il patrimonio netto” (versione giugno 2022), Esempi relativi alle altre riserve di patrimonio netto: «[…] “Versamenti in conto futuro aumento di capitale”, tale riserva accoglie i versamenti non restituibili effettuati dai soci in via anticipata, in vista di un futuro aumento di capitale […]».
    - Principio contabile OIC 28 “Il patrimonio netto” (versione agosto 2014), par. 16: «[…] i “Versamenti in conto futuro aumento” di capitale […] rappresentano una riserva di capitale avente uno specifi...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (29)(29)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. H.L.2, Versamenti soci in conto futuri aumenti di capitale, 1° pubbl. 9/07: «[…] Detti versamenti [in conto futuri aumenti di capitale, N.d.A.], a causa del vincolo di destinazione cui sono soggetti, non possono […] essere appostati a patrimonio netto […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. H.L.2, Versamenti soci in conto futuri aumenti di capitale, 1° pubbl. 9/07: «[…] Detti versamenti [in conto futuri au...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (30)(30)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 99-2011/I, Le modificazioni del capitale nominale senza modificazione del patrimonio netto - (parte prima), in CNN Notizie del 22.6.2011: «[…] Sembra preferibile considerare inapplicabile la disciplina di cui all’art. 2467 c.c. ai versamenti in conto futuro aumento di capitale generici e/o specifici, in quanto l’obbligazione restitutoria che li caratterizza, in via peraltro eventuale, appare profondamente diversa da quella che informa la finalità della norma al vaglio. In essa, infatti, si rintraccia la ratio inibitoria del ricorso “abusivo” al credito, onde evitare lo spostamento del rischio d’impresa dal socio a danno dei creditori; pericolo, questo, che appare estraneo alla dinamica del versamento in conto futuro aumento di capitale, nel quale lo scopo - esattamente opposto - è di predisporre, addirittura in anticipo, gli strumenti necessari alla copertura del (futuro) capitale sociale, ossia del capitale di rischio per eccellenza […]».
    Cass., 3 dicembre 2018, n. 31186, in Società, 2019, 3, 263, con nota di Miramondi: «In tema di società di capitali, le erogazioni in conto di futuro aumento di capitale effettuate da un socio in favore della società, condizionate all’adozione della relativa delibera di aumento capitale entro un determinato termine, nel caso di mancata adozione della delibera (nella specie, per l’intervenuto fallimento della società sottoposta ad amministrazione straordinaria), determinano a carico della società l’obbligo di restituzione di quanto erogato dal socio a tale titolo, poiché in tal caso l’erogazione determina un aumento di capitale solo potenziale, destinato a divenire effettivo solo a seguito della delibera di aumento. Né a tale fattispecie è applicabile l’art. 2467 c.c. poiché tale disciplina riguarda solo i versamenti effettuati a titolo di finanziamento o di mutuo, ai quali è possibile associare un obbligo di rimborso, mentre non è applicabile ai versamenti o ai trasferimenti in conto capitale, in considerazione della diversità della causa che li contraddistingue, assimilabile a quella di capitale di rischio piuttosto che a quella delle obbligazioni creditorie».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 99-2011/I, Le modificazioni del capitale nominale senza modificazione del patrimonio netto - (parte prima), in CNN Notizie del 22.6.2011: «[…]...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (31)(31)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. H.L.2, Versamenti soci in conto futuri aumenti di capitale, 1° pubbl. 9/07: «[…] I “versamenti in conto futuri aumenti di capitale” non presuppongono necessariamente un accordo contrattuale, che può perfezionarsi anche verbalmente o per fatti concludenti, tra i soci versanti e la società (secondo lo schema dell’opzione), potendo gli stessi avvenire anche mediante atto unilaterale (proposta irrevocabile di sottoscrizione) […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. H.L.2, Versamenti soci in conto futuri aumenti di capitale, 1° pubbl. 9/07: «[…] I “versamenti in conto futuri aument...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (32)(32)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 99-2011/I, Le modificazioni del capitale nominale senza modificazione del patrimonio netto - (parte prima), in CNN Notizie del 22.6.2011: «[…] Nel delineato contesto si inserisce l’ulteriore problema dell’ammissibilità o meno di apporti non proporzionali. Segnata la circostanza per cui gli apporti a fondo perduto sono cosa ben diversa dai versamenti in conto aumento di capitale o in conto futuro aumento di capitale, e condivisa l’idea per cui questi ultimi rappresentano non riserve tout court ma anticipazioni di sottoscrizione in sede di inversione del tipico procedimento di aumento di capitale, è evidente che il problema della proporzionalità alle quote di partecipazione al capitale sociale sia questione relativa a queste ultime e non di certo ai primi. In altri termini, le anticipazioni di sottoscrizione devono essere proporzionali alle partecipazioni sociali ed in ogni caso devono seguire le regole proprie delle sottoscrizioni, in quanto non vi sono ragioni per ritenere derogato il sistema di sottoscrizione nell’ipotesi di inversione dell’ordine degli elementi della fattispecie […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 99-2011/I, Le modificazioni del capitale nominale senza modificazione del patrimonio netto - (parte prima), in CNN Notizie del 22.6.2011: «[…]...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (33)(33)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. H.L.2, Versamenti soci in conto futuri aumenti di capitale, 1° pubbl. 9/07: «[…] In linea di principio i “versamenti in conto futuri aumenti di capitale” possono essere effettuati anche da non soci».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. H.L.2, Versamenti soci in conto futuri aumenti di capitale, 1° pubbl. 9/07: «[…] In linea di principio i “versamenti ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (34)(34)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 99-2011/I, Le modificazioni del capitale nominale senza modificazione del patrimonio netto - (parte prima), in CNN Notizie del 22.6.2011: «[…] la recente tesi giurisprudenziale non si ritiene convincente nemmeno per la parte in cui assume che la disciplina del bilancio ed i principi di contabilità esigerebbero - ove questi apporti avessero a considerarsi debiti - l’indicazione di un termine di restituzione, la cui mancanza rappresenterebbe, per converso, la controprova della loro qualificazione in termini di riserve. È agevole osservare che, a ben vedere, la disciplina del bilancio nulla dice a proposito della necessaria presenza di termini, tanto per le voci dei debiti verso soci da “finanziamenti” quanto per quelle concernenti i debiti “verso altri finanziatori”. D’altra parte, non si vede, poi, come possano i principi contabili derogare al (sovraordinato) principio codicistico secondo il quale, quando per la natura della prestazione ovvero per il modo ed il luogo dell’esecuzione sia necessario un termine, questo, in mancanza di accordo delle parti, è stabilito dal giudice (art. 1183 c.c.). Il che val quanto dire che il cd. termine di adempimento, qui correlato in tutta evidenza all’obbligo restitutorio dell’ente, può ben essere concordato dalle parti successivamente alla conclusione del titolo che ha dato luogo all’obbligo stesso, tant’è che la legge stabilisce che, in mancanza di accordo tra le parti, interviene il giudice […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 99-2011/I, Le modificazioni del capitale nominale senza modificazione del patrimonio netto - (parte prima), in CNN Notizie del 22.6.2011: «[…]...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Principio contabile OIC 28 “Il patrimonio netto” (versione agosto 2014), par. 15.
    - Principio contabile OIC 28 “Il patrimonio netto” (versione agosto 2014), par. 15.
    (2)(2)
    - Trib. Napoli, 25 febbraio 2016, in www.ilcaso.it: «La riserva costituita a fronte dell’apporto di capitale di rischio per il tramite di strumenti finanziari partecipativi (c.d. Riserva apporti strumenti finanziari) è suscettibile di erosione totale a fronte di perdite subite dall’emittente. Pertanto, prima di procedere alla capitalizzazione degli strumenti finanziari partecipativi, detta riserva va assoggettata all’assorbimento delle perdite, secondo l’ordine inderogabile del progressivo grado di indisponibilità delle voci del patrimonio netto (per cui, a copertura delle perdite, dovranno essere utilizzate dapprima le riserve facoltative e quelle statutarie, poi le riserve legali ed infine il capitale sociale, dotato del maggior grado di indisponibilità).».
    - Trib. Napoli, 25 febbraio 2016, in www.ilcaso.it: «La riserva costituita a fronte dell’apporto di capitale di rischio per il tramite di strumenti finanziari partecipativi (c.d. Riserva apporti strum...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Principio contabile OIC 4 “Fusione e scissione” (versione gennaio 2007), par. 4.4.3.2.B.
    - Principio contabile OIC 4 “Fusione e scissione” (versione gennaio 2007), par. 4.4.3.2.B.
    (4)(4)
    - Principio contabile OIC 28 “Il patrimonio netto” (versione maggio 2005).
    - Principio contabile OIC 28 “Il patrimonio netto” (versione maggio 2005).
    (5)(5)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 99-2011/I, Le modificazioni del capitale nominale senza modificazione del patrimonio netto - (parte prima), in CNN Notizie del 22.6.2011: «[…] Nemmeno appare particolarmente difficile inquadrare l’ipotesi in cui si verifichi un avanzo da concambio, in quanto rappresentando essa ipotesi l’evidenza economica del maggior valore sopportato dai soci dell’incorporanda (o di quelli di una delle società in fusione paritaria) rispetto al valore nominale del capitale post-fusione loro assegnato (l’avanzo appunto) è palese che detto avanzo da concambio rappresenti il maggior sacrificio richiesto ai soci dell’incorporata, o di una delle società in fusione paritaria, quale “corrispettivo” della partecipazione loro attribuita di seguito alla fusione; e si tratta di un sacrificio analogo a quello richiesto al nuovo socio allorché sottoscriva un aumento di capitale con un esborso maggiore del valore nominale rispetto alla partecipazione sottoscritta (sovrapprezzo). Alla luce di quanto detto risulta condivisibile l’idea di chi assume che in tal caso la riserva relativa, considerata l’evidente sua genesi, debba essere disciplinata dalla normativa in materia di riserva sovrapprezzo […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 99-2011/I, Le modificazioni del capitale nominale senza modificazione del patrimonio netto - (parte prima), in CNN Notizie del 22.6.2011: «[…]...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (6)(6)
    - Principio contabile OIC 28 “Il patrimonio netto” (versione giugno 2022), par. 14: «Nella voce AVII “Altre riserve” si classificano tutte le altre riserve che non sono già state iscritte nelle precedenti voci del patrimonio netto. Rientrano, ad esempio, in questa voce le seguenti riserve: […] la “Riserva azioni (quote) della società controllante”, che accoglie l’importo delle azioni della società controllante possedute dalla controllata, ai sensi dell’articolo 2359-bis codice civile […]».
    Principio contabile OIC 28 “Il patrimonio netto” (versione giugno 2022), par. 40: «Nel caso in cui un’impresa controllata detenga azioni della società controllante entro i limiti consentiti dall’articolo 2359-bis, comma 3, del codice civile, in contropartita costituisce una riserva di ammontare pari all’importo iscritto nell’attivo, da indicare nella voce AVI “Altre riserve” […]».
    - Principio contabile OIC 28 “Il patrimonio netto” (versione giugno 2022), par. 14: «Nella voce AVII “Altre riserve” si classificano tutte le altre riserve che non sono già state iscritte nelle preced...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (7)(7)
    - Principio contabile OIC 28 “Il patrimonio netto” (versione maggio 2005).
    - Principio contabile OIC 28 “Il patrimonio netto” (versione maggio 2005).
    (8)(8)
    - Principio contabile OIC 28 “Il patrimonio netto” (versione maggio 2005).
    - Principio contabile OIC 28 “Il patrimonio netto” (versione maggio 2005).
    (9)(9)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 99-2011/I, Le modificazioni del capitale nominale senza modificazione del patrimonio netto - (parte prima), in CNN Notizie del 22.6.2011: «[…] La novità legislativa, d’altro canto, non ha interferito con la possibilità, già in passato ampiamente riconosciuta, di prevedere che il rapporto di cambio possa determinare a carico dell’obbligazionista un “costo” maggiore del valore nominale dell’azione offerta in conversione (ad esempio: in cambio di ogni obbligazione di nominali euro 1 alla conversione si otterrà un’azione di nominali 50 centesimi) […] A ben vedere, si tratta di un sacrificio imposto all’obbligazionista oltre la copertura del capitale e che si manifesta al tempo in cui il creditore muta tale sua veste in quella di socio. Non v’è chi non individui analogia tra codesta fattispecie ed il sovrapprezzo: l’acquisto della qualità di socio (qui, appunto, all’esito della conversione), analogamente al sovrapprezzo, determina un arricchimento patrimoniale della società fuori dal conto economico ed in “corrispettivo” dell’ingresso in società. Ne deriva una logica oltre che letterale applicazione della disciplina della riserva sovrapprezzo (cfr. art. 2431 c.c.) […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 99-2011/I, Le modificazioni del capitale nominale senza modificazione del patrimonio netto - (parte prima), in CNN Notizie del 22.6.2011: «[…]...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (10)(10)
    - Principio contabile OIC 28 “Il patrimonio netto” (versione agosto 2014), Appendice B.
    - Principio contabile OIC 28 “Il patrimonio netto” (versione agosto 2014), Appendice B.
    (11)(11)
    - Principio contabile OIC 28 “Il patrimonio netto” (versione agosto 2014), par. 16: «Nella voce AVII “Altre riserve” si classificano tutte le altre riserve che non sono già state iscritte nelle precedenti voci del patrimonio netto. Rientrano, ad esempio, in questa voce le seguenti riserve: […] - la “Riserva da conguaglio utili in corso”, che accoglie il rateo di dividendo pagato dal socio che ha sottoscritto un aumento di capitale sociale in corso d’anno […]».
    - Principio contabile OIC 28 “Il patrimonio netto” (versione agosto 2014), par. 16: «Nella voce AVII “Altre riserve” si classificano tutte le altre riserve che non sono già state iscritte nelle preced...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (12)(12)
    - Assonime, Il Caso n. 3/2019, Distribuzione ai soci di riserva da First Time Adoption per iscrizione al valore equo di attività materiali: «[…] una riserva costituita in sede di prima applicazione dei principi contabili internazionali (c.d. First Time Adoption) a seguito dell’incremento patrimoniale per l’iscrizione al fair value di attività materiali, […] deve considerarsi una riserva disponibile per la quota parte di ammortamento che riduce il valore della posta attiva corrispondente. La parte disponibile della predetta riserva può essere distribuita ai soci con delibera dell’assemblea ordinaria […] senza l’applicazione del meccanismo dell’art. 2445, commi secondo e terzo, cc. […]».
    - Assonime, Il Caso n. 3/2019, Distribuzione ai soci di riserva da First Time Adoption per iscrizione al valore equo di attività materiali: «[…] una riserva costituita in sede di prima applicazione de...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (13)(13)
    - Principio contabile OIC 28 “Il patrimonio netto” (versione giugno 2022), par. 14: «Nella voce AVII “Altre riserve” si classificano tutte le altre riserve che non sono già state iscritte nelle precedenti voci del patrimonio netto. Rientrano, ad esempio, in questa voce le seguenti riserve: […] la “Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile”, che si costituisce nei casi eccezionali in cui l’applicazione di una disposizione del codice civile, riguardante le regole di redazione del bilancio, sia incompatibile con il principio di rappresentazione veritiera e corretta. In tali casi, gli eventuali utili derivanti dall’applicazione della deroga, ai sensi dell’articolo 2423, comma 5, del codice civile devono essere iscritti in detta riserva, non distribuibile se non in misura pari al valore recuperato […]».
    - Principio contabile OIC 28 “Il patrimonio netto” (versione giugno 2022), par. 14: «Nella voce AVII “Altre riserve” si classificano tutte le altre riserve che non sono già state iscritte nelle preced...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (14)(14)
    - Principio contabile OIC 28 “Il patrimonio netto” (versione agosto 2014), Appendice B
    - Principio contabile OIC 28 “Il patrimonio netto” (versione agosto 2014), Appendice B
    (15)(15)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 99-2011/I, Le modificazioni del capitale nominale senza modificazione del patrimonio netto - (parte prima), in CNN Notizie del 22.6.2011: «[…] quando la riserva appare munita di uno scopo, di una finalità imposta dalla legge, o voluta dallo statuto o dall’assemblea, se ne può desumere solo il massimo grado d’incompatibilità con la distribuzione. Non se ne può, invece, ricavare, in astratto, l’indisponibilità ad altri fini; carattere, questo, che dovrebbe rilevarsi (o non rilevarsi) - sempre in astratto - in relazione alla compatibilità possibile tra lo scopo “dichiarato” e le altre utilità che la riserva può offrire […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 99-2011/I, Le modificazioni del capitale nominale senza modificazione del patrimonio netto - (parte prima), in CNN Notizie del 22.6.2011: «[…]...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (16)(16)
    - Principio contabile OIC 28 “Il patrimonio netto” (versione agosto 2014), par. 8.
    Principio contabile OIC 28 “Il patrimonio netto” (versione agosto 2014), par. 42: «Le riserve di capitale, di regola, si iscrivono al momento del verificarsi della sottostante operazione che ne richiede l’iscrizione o direttamente in sede di formazione del bilancio, senza che occorra alcuna deliberazione dell’assemblea. Ad esempio, l’iscrizione può avvenire nel momento in cui la società ha ricevuto il sovrapprezzo azioni o è avvenuta la conversione di obbligazioni, ovvero ha ottenuto il versamento in conto capitale o in conto copertura perdite, ecc.».
    - Principio contabile OIC 28 “Il patrimonio netto” (versione agosto 2014), par. 8.
    Principio contabile OIC 28 “Il patrimonio netto” (versione agosto 2014), par. 42: «Le riserve di capitale, di regola, ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (17)(17)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 99-2011/I, Le modificazioni del capitale nominale senza modificazione del patrimonio netto - (parte prima), in CNN Notizie del 22.6.2011: «[…] È dato, quindi, discorrere di disponibilità o di indisponibilità della riserva quando ad essa è ricollegato uno scopo. Quest’ultimo, fissato dalla legge o voluto dall’autonomia privata seleziona, tra le utilità possibili che la riserva è in condizione di soddisfare, quella che risponde ad un’esigenza pre-valutata in sede istitutiva, ed è quindi ad esso scopo che occorre commisurare la possibilità che quella riserva fornisca utilità diverse. In altri termini, fissato lo scopo della riserva, occorrerà verificare, volta per volta, l’interesse che lo scopo tutela desumendone la disciplina relativa. Ne consegue, da un punto di vista più generale, che quando la riserva appare munita di uno scopo, di una finalità imposta dalla legge, o voluta dallo statuto o dall’assemblea, se ne può desumere solo il massimo grado d’incompatibilità con la distribuzione. Non se ne può, invece, ricavare, in astratto, l’indisponibilità ad altri fini; carattere, questo, che dovrebbe rilevarsi (o non rilevarsi) - sempre in astratto - in relazione alla compatibilità possibile tra lo scopo “dichiarato” e le altre utilità che la riserva può offrire […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 99-2011/I, Le modificazioni del capitale nominale senza modificazione del patrimonio netto - (parte prima), in CNN Notizie del 22.6.2011: «[…]...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (18)(18)
    - Principio contabile OIC 28 “Il patrimonio netto” (versione agosto 2014), par. 7.
    Principio contabile OIC 28 “Il patrimonio netto” (versione agosto 2014), par. 44: Le riserve di utili si iscrivono nel bilancio dell’esercizio successivo a quello da cui quell’utile emerge in quanto, salvo eventuali rilevazioni previste da specifiche disposizioni normative, è necessaria l’approvazione del bilancio stesso da parte della assemblea dei soci e la successiva delibera assembleare sulla destinazione dell’utile».
    - Principio contabile OIC 28 “Il patrimonio netto” (versione agosto 2014), par. 7.
    Principio contabile OIC 28 “Il patrimonio netto” (versione agosto 2014), par. 44: Le riserve di utili si iscrivono nel...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (19)(19)
    - Principio contabile OIC 28 “Il patrimonio netto” (versione dicembre 2016, aggiornata nel gennaio 2019), par. 36: «La rinuncia del credito da parte del socio - se dalle evidenze disponibili è desumibile che la natura della transazione è il rafforzamento patrimoniale della società - è trattata contabilmente alla stregua di un apporto di patrimonio a prescindere dalla natura originaria del credito. Pertanto, in tal caso la rinuncia del socio al suo diritto di credito trasforma il valore contabile del debito della società in una posta di patrimonio netto».
    Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili - Confindustria, Patrimonio netto, dicembre 2017: «[…] L’OIC 28, par.36 stabilisce che la rinuncia da parte del socio al credito vantato nei confronti della società deve avere un trattamento contabile omogeneo, indipendentemente dal fatto che l’operazione che lo abbia generato sia commerciale o finanziaria. In sostanza, il fatto che il socio rinunci a un credito commerciale anziché finanziario non rileva ai fini del trattamento contabile dell’operazione. Ciò detto, generalmente la rinuncia del credito da parte del socio è finalizzata ad un rafforzamento patrimoniale della società beneficiaria della rinuncia, la quale trasforma il debito nei confronti del socio in una posta patrimoniale […]».
    - Principio contabile OIC 28 “Il patrimonio netto” (versione dicembre 2016, aggiornata nel gennaio 2019), par. 36: «La rinuncia del credito da parte del socio - se dalle evidenze disponibili è desumib...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (20)(20)
    - Principio contabile OIC 28 “Il patrimonio netto” (versione giugno 2022), par. 12.
    - Principio contabile OIC 28 “Il patrimonio netto” (versione giugno 2022), par. 12.
    (21)(21)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 99-2011/I, Le modificazioni del capitale nominale senza modificazione del patrimonio netto - (parte prima), in CNN Notizie del 22.6.2011: «[…] Giova ricordare che in presenza di utili annuali “almeno” il 5% degli stessi deve essere destinato a riserva legale. L’avverbio in parola impone di considerare che la ventesima parte dell’utile annuale rappresenti, nella valutazione del legislatore, la percentuale minima da allocare a riserva legale, ma nulla impedisce una maggiore riservizzazione. Consegue che la maggiore allocazione di risorse a riserva legale ben può trovare la sua fonte tanto nella delibera dell’assemblea (o nella decisione dei soci) che approva il bilancio (annuale) di esercizio, quanto in un’apposita clausola statutaria della cui legittimità non è dato dubitare. Si verifica il fenomeno noto come “accelerazione” della riserva legale, nel senso che, destinando maggiori percentuali alla funzione di cui all’art. 2430 c.c., il tempo in cui essa è destinata a raggiungere la quinta parte del capitale sociale sarà, evidentemente, più breve di quello ipotizzato dalla tempistica normativa […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 99-2011/I, Le modificazioni del capitale nominale senza modificazione del patrimonio netto - (parte prima), in CNN Notizie del 22.6.2011: «[…]...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (22)(22)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 99-2011/I, Le modificazioni del capitale nominale senza modificazione del patrimonio netto - (parte prima), in CNN Notizie del 22.6.2011: «[…] L’accelerazione, dunque, produce una vera e propria riserva legale “anticipata” nella sua consistenza, in ragione del meccanismo che affretta la sua formazione. Per questa ragione, l’opinione più diffusa sostiene che l’intero ammontare che ne risulta in costanza di accelerazione vada assoggettato alla disciplina della riserva legale, respingendosi l’idea di una distinzione tra parte della riserva legale vera e propria e parte della riserva legale formatasi per accelerazione che sarebbe dotata di una diversa disciplina e, in particolare, di un diverso grado di disponibilità o distribuibilità. La peculiarità della riserva legale così formata consisterebbe, semmai, nel fatto che il meccanismo acceleratorio possa essere sempre modificato […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 99-2011/I, Le modificazioni del capitale nominale senza modificazione del patrimonio netto - (parte prima), in CNN Notizie del 22.6.2011: «[…]...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (23)(23)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 99-2011/I, Le modificazioni del capitale nominale senza modificazione del patrimonio netto - (parte prima), in CNN Notizie del 22.6.2011: «[…] Si tratta di una riserva obbligatoria di fonte legale, da utili - com’è evidente dalla lettera della legge - ed eventuale, dal momento che non è detto che essa si formi, subordinata com’è all’esistenza di utili. La sede della sua formazione naturale è la delibera di approvazione del bilancio di esercizio; sembra, infatti, che un qualunque altro bilancio “straordinario” non possa arrecare alcun contributo alla formazione della riserva legale, in quanto ad essa sembrano destinati solo “gli utili annuali”, ossia quelli che risultano da un esercizio completo e non da una situazione infrannuale. La sua composizione è legata, da un lato, all’utile d’esercizio e, dall’altro, al capitale sociale: al primo, dal momento che “almeno” il 20% degli utili deve destinarsi a riserva legale; al secondo, in quanto cessa l’obbligo di formazione, allorché il suo ammontare abbia raggiunto il quinto del capitale sociale […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 99-2011/I, Le modificazioni del capitale nominale senza modificazione del patrimonio netto - (parte prima), in CNN Notizie del 22.6.2011: «[…]...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (24)(24)
    - Principio contabile OIC 28 “Il patrimonio netto” (versione agosto 2014), Appendice B.
    - Principio contabile OIC 28 “Il patrimonio netto” (versione agosto 2014), Appendice B.
    (25)(25)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. I.G.47, Aumento gratuito del capitale mediante utilizzo della riserva legale, 1° pubbl. 9/12 - motivato 9/13: «Deve ritenersi ammissibile la delibera di aumento gratuito del capitale sociale da attuarsi mediante imputazione allo stesso, in tutto o in parte, della riserva legale, senza distinzione tra la parte di tale riserva ricompresa nei limiti del 20% del capitale e l’eventuale parte eccedente tale limite».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. I.G.47, Aumento gratuito del capitale mediante utilizzo della riserva legale, 1° pubbl. 9/12 - motivato 9/13: «Deve r...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (26)(26)
    - Principio contabile OIC 28 “Il patrimonio netto” (versione agosto 2014), par. 29: «[…] La riserva legale non può essere trasferita a capitale».
    Principio contabile OIC 28 “Il patrimonio netto” (versione maggio 2005), secondo cui «[…] La costituzione della riserva legale è resa obbligatoria dall’art. 2430 c.c., che impone l’accantonamento di almeno la ventesima parte degli utili netti annuali, sino a quando l’importo della riserva non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. Nell’ambito di tale limite, la riserva legale è una riserva indisponibile. Essa può essere utilizzata (indipendentemente dall’entità raggiunta) solo per la copertura di perdite […]».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 140-2011/I, Le modificazioni del capitale nominale senza modificazione del patrimonio netto (seconda parte), in CNN Notizie del 21.9.2011: «[…] Si ricorda che recentemente, a controprova della tesi suesposta, è stata, tra l’altro, invocata la “liberalizzazione” del disinvestimento del capitale sociale. Potrebbe in contrario osservarsi che il carattere pacifico che contraddistingue la riserva legale è costituito dalla non distribuibilità (art. 2430 c.c.), in ciò palesandosi un regime “vincolistico” addirittura più forte di quello proprio del capitale. Questo è, infatti, quantomeno “rimborsabile”, sia pure nei limiti degli artt. 2445 e 2482 c.c. Per questo aspetto, lo scopo della riserva legale pare quello di garantire la stabilità del capitale sociale. E detta stabilità potrebbe costituire un principio di ordine pubblico, oltre che regola di corretta contabilità: il capitale deve rimanere, nei limiti delle regole di default, il più possibile stabile, ad evitare continui richiami d’adeguamento del suo assetto, che minerebbero l’organizzazione sociale e determinerebbero costi inutili a carico dell’ente. Ove si condivida tale impostazione non può che concludersi nel senso che la riserva legale è sempre ed integralmente inutilizzabile al fine dell’aumento del capitale […]».
    Massima del Tribunale di Milano (dettata ante legge 340/2000, recante soppressione dell’omologa degli atti societari), riferita a Trib. Bologna, 3 dicembre 1995, in Società, 1996, 688: «è illegittimo l’aumento gratuito del capitale sociale effettuato mediante utilizzo della riserva legale».
    - Principio contabile OIC 28 “Il patrimonio netto” (versione agosto 2014), par. 29: «[…] La riserva legale non può essere trasferita a capitale».
    Principio contabile OIC 28 “Il patrimonio netto” (versi...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (27)(27)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 892-2013/I, Le nuove s.r.l., in CNN Notizie del 16.12.2013: «[…] per le s.r.l. con capitale inferiore a 10.000 euro, l’art. 2463, comma 5, c.c. dispone espressamente che la riserva così formata possa essere utilizzata non solo per la copertura delle perdite, ma anche per l’imputazione a capitale, fermo restando l’obbligo di reintegrarla laddove essa venga diminuita per qualsiasi ragione. Rispetto, quindi, alla disciplina contenuta nell’art. 2430 c.c. è espressamente prevista la possibilità di utilizzare la riserva legale per eseguire un aumento gratuito di capitale: si tratterà poi di valutare se tale previsione costituisca un’eccezione alla utilizzabilità della riserva indisponibile limitatamente alla copertura delle perdite o, piuttosto, una conferma dell’opinione che ritiene in via generale ammissibile l’imputazione della riserva legale a capitale […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 892-2013/I, Le nuove s.r.l., in CNN Notizie del 16.12.2013: «[…] per le s.r.l. con capitale inferiore a 10.000 euro, l’art. 2463, comma 5, c.c...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (28)(28)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 201-2012/I, Recesso nella s.r.l.: derogabilità del termine di 180 giorni e possibilità di attingere alla riserva legale, in CNN Notizie del 12.4.2013:«[…] Nel caso in esame si chiede se, prima di intaccare il capitale, sia possibile attingere alla riserva legale. La riserva legale (o riserva da utili), è soggetta ad un regime di indisponibilità derogabile solo in funzione della copertura delle perdite che costituisce l’unica modalità di suo utilizzo ammessa da dottrina e giurisprudenza. […] È indubbio, inoltre, che si tratta di principi strettamente legati alla essenziale funzione della riserva legale che è quella di assicurare stabilità al capitale sociale evitando che questo possa essere colpito direttamente dal verificarsi di eventuali perdite. Tali considerazioni, insieme al dato testuale della mancata ricomprensione della riserva legale - e comunque, in generale, delle riserve indisponibili - nell’ambito degli elementi utilizzabili in funzione del rimborso al socio, inducono a ritenere non percorribile la via del ricorso alla riserva legale per liquidare il receduto. Dunque, se il valore della quota di liquidazione spettante al socio receduto è di importo superiore all’ammontare delle riserve disponibili, è necessario ricorrere alla riduzione del capitale sociale […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 201-2012/I, Recesso nella s.r.l.: derogabilità del termine di 180 giorni e possibilità di attingere alla riserva legale, in CNN Notizie del 1...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (29)(29)
    - Principio contabile OIC 28 “Il patrimonio netto” (versione agosto 2014), par. 13.
    - Principio contabile OIC 28 “Il patrimonio netto” (versione agosto 2014), par. 13.
    (30)(30)
    () - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 145, Riserva negativa azioni proprie: indisponibilità delle riserve disponibili “utilizzate” per l’acquisto (artt. 2357-ter, 2424 e 2424-bis c.c.), 17 maggio 2016: «[…] il comma 3 dell’articolo 2357-ter c.c. (che recitava: “Una riserva indisponibile pari all’importo delle azioni proprie iscritto all’attivo del bilancio deve essere costituita e mantenuta finché le azioni non siano trasferite o annullate”) è stato sostituito dal seguente: “L’acquisto di azioni proprie comporta una riduzione del patrimonio netto di eguale importo, tramite l’iscrizione nel passivo del bilancio di una specifica voce, con segno negativo”; […] nell’attivo dello stato patrimoniale non si procede più come in passato ad iscrivere il valore delle azioni proprie acquistate. Per altro verso, nel patrimonio netto non si procede più come in passato a imputare alla “riserva azioni proprie” la parte degli utili distribuibili o delle riserve disponibili “utilizzata” ai fini dell’acquisto delle azioni proprie (“Riserve Utilizzate”), bensì si lasciano invariate tali Riserve Utilizzate nel loro importo originario e si iscrive una “riserva negativa per azioni proprie in portafoglio” (“Riserva Negativa Azioni Proprie” o “RNAP”) di importo pari al costo di acquisto delle azioni proprie. L’ammontare del capitale sociale, come in passato, rimane immutato. Di seguito un esempio della rappresentazione contabile […] dopo la novella:
    Come si può notare, secondo il nuovo regime, continuano a figurare nel patrimonio netto le riserve disponibili nel loro originario ammontare. Si può ritenere che esse vengano indicate anche secondo la loro originaria denominazione, salva ogni opportuna specificazione in nota integrativa».
    Principio contabile OIC 28 “Il patrimonio netto” (versione giugno 2022), par. 18: «[…] La voce AX “Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio” accoglie, in detrazione del patrimonio netto, il costo di acquisto delle azioni proprie secondo quanto disciplinato dall’articolo 2357-ter del codice civile […]».
    () - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 145, Riserva negativa azioni proprie: indisponibilità delle riserve disponibili “utilizzate” per l’acquisto (artt. 2357-ter, 2424 e 2424-bis c.c.), 17 mag...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (31)(31)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 190-2008/I, Modalità di attuazione della deliberazione di annullamento di azioni proprie (effetti sul capitale e sulle riserve), in CNN Notizie del 12.11.2008: «[…] Le azioni proprie, infatti, devono essere iscritte in bilancio, all’attivo (come immobilizzazioni finanziarie o come attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazione), al valore di costo […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 190-2008/I, Modalità di attuazione della deliberazione di annullamento di azioni proprie (effetti sul capitale e sulle riserve), in CNN Notiz...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (32)(32)
    - Principio contabile OIC 28 “Il patrimonio netto” (versione giugno 2022), par. 15: «Come previsto dall’articolo 2426, comma 1, numero 11-bis, del codice civile: “(…) le riserve di patrimonio che derivano dalla valutazione al fair value di derivati utilizzati a copertura di flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un’operazione programmata non sono considerate nel computo del patrimonio netto per le finalità di cui agli articoli 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447 e, se positivi, non sono disponibili e non sono utilizzabili a copertura delle perdite” (per l’iscrizione e la movimentazione di tale riserva si rinvia all’OIC 32 “Strumenti finanziari derivati”)».
    - Principio contabile OIC 28 “Il patrimonio netto” (versione giugno 2022), par. 15: «Come previsto dall’articolo 2426, comma 1, numero 11-bis, del codice civile: “(…) le riserve di patrimonio che deri...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (33)(33)
    - Principio contabile OIC 28 “Il patrimonio netto” (versione agosto 2014), par. 16: «Nella voce AVII “Altre riserve” si classificano tutte le altre riserve che non sono già state iscritte nelle precedenti voci del patrimonio netto. Rientrano, ad esempio, in questa voce le seguenti riserve: […] - la “Riserva da riduzione capitale sociale”, che accoglie la differenza tra l’ammontare della riduzione operata nel capitale sociale e la perdita coperta, o la parte della riduzione del capitale non restituita ai soci (articolo 2445 codice civile) […]».
    - Principio contabile OIC 28 “Il patrimonio netto” (versione agosto 2014), par. 16: «Nella voce AVII “Altre riserve” si classificano tutte le altre riserve che non sono già state iscritte nelle preced...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (34)(34)
    - Principio contabile OIC 28 “Il patrimonio netto” (versione maggio 2005).
    - Principio contabile OIC 28 “Il patrimonio netto” (versione maggio 2005).
    (35)(35)
    - Principio contabile OIC 28 “Il patrimonio netto” (versione giugno 2022), par. 14: «Nella voce AVII “Altre riserve” si classificano tutte le altre riserve che non sono già state iscritte nelle precedenti voci del patrimonio netto. Rientrano, ad esempio, in questa voce le seguenti riserve: […] - la “Riserva da rivalutazione delle partecipazioni”, che deriva dall’adozione del metodo del patrimonio netto nella valutazione delle partecipazioni […]»..
    - Principio contabile OIC 28 “Il patrimonio netto” (versione giugno 2022), par. 14: «Nella voce AVII “Altre riserve” si classificano tutte le altre riserve che non sono già state iscritte nelle preced...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (36)(36)
    - Principio contabile OIC 28 “Il patrimonio netto” (versione giugno 2022), par. 14.
    - Principio contabile OIC 28 “Il patrimonio netto” (versione giugno 2022), par. 14.
    (37)(37)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 444-2014/I, Verbale di assemblea di rinuncia alla ricostituzione della riserva utilizzata a copertura della perdita di bilancio e sua eliminazione, in CNN Notizie del 12.1.2015: «[…] l’art. 13, comma 2, della legge 342 del 2000 prevede, analogamente a quanto disposto dall’art. 6 della legge 72 del 1983, che “La riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l’osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell’articolo 2445 del codice civile. In caso di utilizzazione della riserva a copertura di perdite, non si può fare luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non è reintegrata o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell’assemblea straordinaria, non applicandosi le disposizioni dei commi secondo e terzo dell’articolo 2445 del codice civile”. Ne deriva, quindi, che, per la deliberazione di riduzione (che, in sostanza, costituisce una “eliminazione”) della riserva da rivalutazione già interamente utilizzata a copertura di perdite, essendo prevista la competenza dell’assemblea straordinaria, non può non esservi verbalizzazione notarile (ex art. 2375, secondo comma, c.c.); e, tuttavia, non trattandosi di modificazione statutaria, la delibera non è soggetta al controllo di legalità ex art. 2436 c.c. […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 444-2014/I, Verbale di assemblea di rinuncia alla ricostituzione della riserva utilizzata a copertura della perdita di bilancio e sua elimina...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (38)(38)
    - Principio contabile OIC 28 “Il patrimonio netto” (versione agosto 2014), Appendice B.
    - Principio contabile OIC 28 “Il patrimonio netto” (versione agosto 2014), Appendice B.
    (39)(39)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 302-2014/I, Ripianamento perdite nelle S.p.a. mediante utilizzazione di riserve da rivalutazione, in CNN Notizie del 19.11.2015: «[…] nella più recente normativa sul punto, l’art. 15 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, che al comma 23, prevede che “Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle del decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162 e del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86”. In particolare, l’art. 13, comma 2, della legge 342 del 2000 prevede, analogamente a quanto disposto dall’art. 6 della legge 72 del 1983, che “La riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l’osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell’articolo 2445 del codice civile. In caso di utilizzazione della riserva a copertura di perdite, non si può fare luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non è reintegrata o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell’assemblea straordinaria, non applicandosi le disposizioni dei commi secondo e terzo dell’articolo 2445 del codice civile” ([…]). In sostanza, non vi è un obbligo di ricostituire la riserva, bensì l’onere di reintegrarla o ridurla formalmente con deliberazione dell’assemblea straordinaria se si vuol procedere alla distribuzione degli utili».
    In senso conforme: Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 217-2015/I, Utilizzo della riserva da rivalutazione come riserva legale in caso di aumento gratuito del capitale sociale, in CNN Notizie del 19.11.2015.
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 302-2014/I, Ripianamento perdite nelle S.p.a. mediante utilizzazione di riserve da rivalutazione, in CNN Notizie del 19.11.2015: «[…] nella p...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (40)(40)
    - Principio contabile OIC 28 “Il patrimonio netto” (versione agosto 2014), par. 12.
    - Principio contabile OIC 28 “Il patrimonio netto” (versione agosto 2014), par. 12.
    (41)(41)
    - Principio contabile OIC 28 “Il patrimonio netto” (versione agosto 2014), par. 19: «Per le società per azioni alla sottoscrizione del capitale sociale da parte dei soci sorge il credito verso i soci e si rileva il capitale sociale al valore nominale delle azioni, anche nel caso in cui le azioni non sono emesse in quanto il deposito dell’atto costitutivo presso il registro delle imprese avverrà successivamente. Se le azioni (quote) sono emesse ad un prezzo superiore rispetto al valore nominale la differenza si rileva nella “Riserva sovrapprezzo azioni (o quote)”».
    - Principio contabile OIC 28 “Il patrimonio netto” (versione agosto 2014), par. 19: «Per le società per azioni alla sottoscrizione del capitale sociale da parte dei soci sorge il credito verso i soci ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (42)(42)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 99-2011/I, Le modificazioni del capitale nominale senza modificazione del patrimonio netto - (parte prima), in CNN Notizie del 22.6.2011: «[…] Si deve condividere la conclusione secondo la quale la disciplina rigorosa dell’art. 2431 c.c., che preclude la distribuzione, concerna solo la riserva da sovrapprezzo in senso proprio e non quella che si formi di seguito a normale conferimento a patrimonio. La ragione della conclusione riposa nella disciplina della riserva da sovrapprezzo: con essa il legislatore ha inibito la distribuzione fino al raggiungimento da parte della riserva legale dell’ammontare massimo per essa sancito (pari al quinto del capitale sociale). La non distribuzione, infatti, impedisce una particolare utilizzazione della riserva e, pertanto, impone un regime di “patrimonializzazione” obbligatoria. Ebbene, la permanenza in società dei maggiori apporti patrimoniali dei soci, in correlazione stretta con la riserva legale, ha un’adeguata spiegazione solo se si ha riguardo al sovrapprezzo vero e proprio, ossia a quella ricchezza che rappresenta il sacrificio che taluno deve sopportare per conseguire un valore nominale che rappresenti un patrimonio più significativo formato con l’apporto di altri […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 99-2011/I, Le modificazioni del capitale nominale senza modificazione del patrimonio netto - (parte prima), in CNN Notizie del 22.6.2011: «[…]...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (43)(43)
    - Principio contabile OIC 28 “Il patrimonio netto” (versione agosto 2014), Appendice B.
    Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 99-2011/I, Le modificazioni del capitale nominale senza modificazione del patrimonio netto - (parte prima), in CNN Notizie del 22.6.2011: «[…] A mente dell’art. 2431 c.c. “Le somme percepite dalla società per l’emissione di azioni per un prezzo superiore al loro valore nominale ivi comprese quelle derivate dalla conversione di obbligazioni non possono essere distribuite fino a che la riserva legale non abbia raggiunto il limite stabilito dall’art. 2430 c.c.”. Il legislatore crea un evidente legame tra la cd. riserva “sovrapprezzo azioni” e la riserva legale, imponendo, per la prima, un divieto di distribuzione sino al raggiungimento della quinta parte dell’ammontare del capitale sociale da parte della seconda […]».
    - Principio contabile OIC 28 “Il patrimonio netto” (versione agosto 2014), Appendice B.
    Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 99-2011/I, Le modificazioni del capitale nominale senza m...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (44)(44)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 140-2011/I, Le modificazioni del capitale nominale senza modificazione del patrimonio netto (seconda parte), in CNN Notizie del 21.9.2011: «[…] Si può discutere dell’imputabilità a capitale della riserva sovrapprezzo azioni. Nel ribadire che si può discorrere d’imputabilità o meno della riserva sovrapprezzo avuto esclusivamente riguardo al sovrapprezzo vero e proprio, e non per riserve che solo descrittivamente ne ricalchino l’essenza, giova ricordare che la riserva sovrapprezzo è caratterizzata dalla funzione di “coadiuvare” temporaneamente la riserva legale nel suo ruolo determinante di ausilio alla stabilizzazione del capitale sociale. […] A diversa conclusione, ovviamente, si deve coerentemente pervenire laddove si ritenga che la stessa riserva legale sia liberamente utilizzabile al fine dell’aumento del capitale sociale […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 140-2011/I, Le modificazioni del capitale nominale senza modificazione del patrimonio netto (seconda parte), in CNN Notizie del 21.9.2011: «[…...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (45)(45)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 140-2011/I, Le modificazioni del capitale nominale senza modificazione del patrimonio netto (seconda parte), in CNN Notizie del 21.9.2011, «[…] Pur nella ricostruzione più rigorosa, allorché la riserva legale abbia raggiunto il quinto detto, la riserva sovrapprezzo cessa la funzione qui evidenziata e torna nella piena disponibilità della società, con conseguente libera distribuibilità e/o utilizzabilità al fine dell’aumento gratuito del capitale sociale. Parimenti, non può dubitarsi che la natura di autentica riserva imponga di considerare che la riserva sovrapprezzo debba utilmente impiegarsi a copertura delle perdite. Quanto ancora al momento in cui essa debba esserlo, data la sua stretta “parentela” con la riserva legale, deve ritenersi che le perdite la assorbano immediatamente prima di quella […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 140-2011/I, Le modificazioni del capitale nominale senza modificazione del patrimonio netto (seconda parte), in CNN Notizie del 21.9.2011, «[…...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (46)(46)
    - Cass., 20 gennaio 2011, n. 1361, in Giust. Civ., 2011, I, 614; in Vita Not., 2011, 765, con nota di Serrentino; in Riv. Dir. Soc., 2012, 84, con nota di D’Alonzo; e in Banca, Borsa, 2013, II, 121, con nota di Presciani: «In caso di trasformazione da società cooperativa a società per azioni la riserva da sovrapprezzo, iscritta nell’ultimo bilancio approvato, può essere utilizzata nell’acquisto di azioni proprie a norma del 1º comma dell’art. 2357 c.c. testo previgente in quanto riserva a carattere disponibile».
    - Cass., 20 gennaio 2011, n. 1361, in Giust. Civ., 2011, I, 614; in Vita Not., 2011, 765, con nota di Serrentino; in Riv. Dir. Soc., 2012, 84, con nota di D’Alonzo; e in Banca, Borsa, 2013, II, 121, c...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (47)(47)
    - Principio contabile OIC 28 “Il patrimonio netto” (versione agosto 2014), Appendice B.
    - Principio contabile OIC 28 “Il patrimonio netto” (versione agosto 2014), Appendice B.
    (48)(48)
    - Cass., 20 gennaio 2011, n. 1361, in Giust. Civ., 2011, I, 614; in Vita Not., 2011, 765, con nota di Serrentino; in Riv. Dir. Soc., 2012, 84, con nota di D’Alonzo; e in Banca, Borsa, 2013, II, 121, con nota di Presciani: «In caso di trasformazione da società cooperativa a società per azioni la riserva da sovrapprezzo, iscritta nell’ultimo bilancio approvato, può essere utilizzata nell’acquisto di azioni proprie a norma del 1º comma dell’art. 2357 c.c. testo previgente in quanto riserva a carattere disponibile».
    - Cass., 20 gennaio 2011, n. 1361, in Giust. Civ., 2011, I, 614; in Vita Not., 2011, 765, con nota di Serrentino; in Riv. Dir. Soc., 2012, 84, con nota di D’Alonzo; e in Banca, Borsa, 2013, II, 121, c...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (49)(49)
    - Principio contabile OIC 28 “Il patrimonio netto” (versione giugno 2022), par. 10.
    - Principio contabile OIC 28 “Il patrimonio netto” (versione giugno 2022), par. 10.
    (50)(50)
    - Principio contabile OIC 28 “Il patrimonio netto” (versione agosto 2014), par. 26: «[…] Nel caso di società con azioni non quotate in mercati regolamentati in cui gli azionisti non esercitino il diritto di opzione o non lo cedano ad altri soggetti, l’articolo 2441, comma 3, stabilisce che i soci che hanno esercitato il diritto di opzione hanno diritto di prelazione nell’acquisto, ove ne abbiano fatta contestuale richiesta. Nelle società a responsabilità limitata, la possibilità di offrire le partecipazioni inoptate ad altri soci o a terzi presuppone, in assenza di una specifica previsione dell’atto costitutivo, un’apposita deliberazione dell’assemblea che ne disciplini le relative modalità. Se i diritti di opzione sono venduti, trattandosi di operazione sul capitale, il ricavato incrementa la voce AVII “Riserva soprapprezzo delle azioni” al netto dell’eventuale effetto fiscale».
    Principio contabile OIC 28 “Il patrimonio netto” (versione giugno 2022), par. 29: «Nell’ipotesi di emissione di un prestito obbligazionario convertibile, ai sensi dell’articolo 2420-bis del codice civile, l’aumento del capitale sociale si delibera contestualmente all’emissione. Al momento dell’esercizio del diritto di opzione per la conversione delle obbligazioni in azioni, gli amministratori danno parziale attuazione all’aumento di capitale sociale. Contabilmente si ha l’eliminazione del valore contabile del prestito obbligazionario, per la parte per la quale è stato esercitato il diritto di opzione e un corrispondente aumento di patrimonio netto. Se il valore nominale delle obbligazioni convertite è superiore a quello delle azioni emesse, l’eccedenza si rileva nella riserva sovrapprezzo azioni. L’eventuale differenza tra valore nominale e valore contabile delle obbligazioni convertite è rilevata a patrimonio netto. Il caso inverso (ie valore nominale delle azioni emesse superiore al valore nominale delle obbligazioni emesse) non può verificarsi, in quanto in contrasto con l’articolo 2346 del codice civile che vieta che il valore dei conferimenti possa essere complessivamente inferiore all’ammontare globale del capitale sociale».
    - Principio contabile OIC 28 “Il patrimonio netto” (versione agosto 2014), par. 26: «[…] Nel caso di società con azioni non quotate in mercati regolamentati in cui gli azionisti non esercitino il diri...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (51)(51)
    - Principio contabile OIC 28 “Il patrimonio netto” (versione agosto 2014), par. 28: «[…] L’aumento del capitale sociale si delibera contestualmente all’emissione del prestito obbligazionario convertibile nel caso di aumento del capitale sociale effettuato a seguito di conversione di un prestito obbligazionario. Alla scadenza del diritto di opzione per la conversione delle obbligazioni in azioni, gli amministratori danno parziale attuazione all’aumento di capitale, con diminuzione del valore nominale del prestito obbligazionario, per la parte per la quale è stato esercitato il diritto di opzione, ed un corrispondente aumento del capitale sociale. Se il valore nominale delle obbligazioni convertite è superiore a quello delle azioni emesse, l’eccedenza si rileva nella riserva sovrapprezzo azioni».
    - Principio contabile OIC 28 “Il patrimonio netto” (versione agosto 2014), par. 28: «[…] L’aumento del capitale sociale si delibera contestualmente all’emissione del prestito obbligazionario convertib...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (52)(52)
    - Principio contabile OIC 28 “Il patrimonio netto” (versione giugno 2022), par. 13.
    - Principio contabile OIC 28 “Il patrimonio netto” (versione giugno 2022), par. 13.
    (53)(53)
    - Principio contabile OIC 28 “Il patrimonio netto” (versione agosto 2014), par. 14.
    - Principio contabile OIC 28 “Il patrimonio netto” (versione agosto 2014), par. 14.
    (54)(54)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 99-2011/I, Le modificazioni del capitale nominale senza modificazione del patrimonio netto - (parte prima), in CNN Notizie del 22.6.2011: «[…] Da un punto di vista più generale si può coerentemente affermare che qualora la società ritenga di dover sopprimere la riserva statutaria (generica o specifica che sia), ovvero di modificare la destinazione della riserva impressa dallo statuto, il procedimento non potrà che essere quello delle modifiche delle regole dell’organizzazione, ossia delle modifiche statutarie (art. 2436 c.c.), poiché la decisione incide proprio su una regola dell’organizzazione. E si tratta di una regola il cui ambito di applicazione risulta, invero, tutt’altro che pacifico. Si pensi all’ipotesi in cui sia proprio un’esigenza sociale destinare una tantum l’accantonamento corrispondente alla parte di riserva statutaria, magari specifica, ad un fine diverso, senza volere con tale decisione eliminare né la regola organizzativa che prevede la riserva, né lo scopo che la caratterizza statutariamente. In tal caso, la non necessità del procedimento dettato in tema di modifiche statutarie potrebbe discendere dalla constatazione che la fattispecie al vaglio non determinerebbe modifica vera e propria, non comportando la definitiva e programmatica alterazione dell’originaria regola di permanente formazione della riserva, ma solo la sua disapplicazione una tantum […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 99-2011/I, Le modificazioni del capitale nominale senza modificazione del patrimonio netto - (parte prima), in CNN Notizie del 22.6.2011: «[…]...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (55)(55)
    - Principio contabile OIC 28 “Il patrimonio netto” (versione agosto 2014), Appendice B.
    - Principio contabile OIC 28 “Il patrimonio netto” (versione agosto 2014), Appendice B.
    (56)(56)
    - Principio contabile OIC 28 “Il patrimonio netto” (versione giugno 2022), par. 13.
    - Principio contabile OIC 28 “Il patrimonio netto” (versione giugno 2022), par. 13.
    (57)(57)
    - Principio contabile OIC 28 “Il patrimonio netto” (versione agosto 2014), par. 14.
    - Principio contabile OIC 28 “Il patrimonio netto” (versione agosto 2014), par. 14.
    (58)(58)
    - Principio contabile OIC 28 “Il patrimonio netto” (versione agosto 2014), par. 16: «Nella voce AVII “Altre riserve” si classificano tutte le altre riserve che non sono già state iscritte nelle precedenti voci del patrimonio netto. Rientrano, ad esempio, in questa voce le seguenti riserve: - una riserva facoltativa nella prassi spesso chiamata “Riserva straordinaria”, generalmente di tipo generico, salvo che l’assemblea ne disciplini una specifica destinazione. In questo caso, il suo utilizzo è sottoposto alle formalità richieste per il futuro atto di destinazione […]».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 99-2011/I, Le modificazioni del capitale nominale senza modificazione del patrimonio netto - (parte prima), in CNN Notizie del 22.6.2011: «[…] Fermo, in ogni caso, il potere dell’assemblea ordinaria di s.p.a. e della decisione dei soci ex art. 2479, c., n. 1, c.c. di creare, di volta in volta, riserve generiche o specifiche in sede di approvazione di bilancio, destinando tutti o parte degli utili alla loro formazione. Le riserve così create sono facoltative, nel senso che la loro determinazione è rimessa alla sovranità dell’organo testé citato, il quale conserva tale disponibilità anche successivamente alla costituzione delle riserve dette; e ciò sia relativamente alla loro soppressione, con conseguente adozione di delibera di distribuzione delle somme che le hanno costituite, sia per quel che riguarda la modifica del loro eventuale scopo […]».
    Trib. Milano, 15 marzo 2008, in Riv. dir. soc., 2009, 793: «La clausola statutaria che stabilisce di destinare una determinata percentuale di utili a riserva statutaria non impedisce di deliberare un ulteriore accantonamento di utili a riserva […]».
    Trib. Ancona, 30 marzo 2010, in Società, 2010, 1440: «La costituzione di una riserva straordinaria non deve essere autorizzata da apposita clausola statutaria, ma può avvenire in sede assembleare in occasione della decisione in ordine alla distribuzione degli utili dell’esercizio, sui quali nessun socio può vantare una pretesa di distribuzione».
    - Principio contabile OIC 28 “Il patrimonio netto” (versione agosto 2014), par. 16: «Nella voce AVII “Altre riserve” si classificano tutte le altre riserve che non sono già state iscritte nelle preced...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (59)(59)
    - Trib. Milano, 28 maggio 2007, in Giur. It., 2008, 130: «Pur non essendo configurabile un diritto dei soci all’utile netto di esercizio sino a che non sia intervenuta una decisione assembleare circa la destinazione dell’utile stesso a dividendo, è annullabile per violazione del principio di esecuzione del contratto secondo buona fede la deliberazione di accantonamento degli utili a riserva qualora nella stessa sia ravvisabile, per la rilevanza degli importi e l’assenza di ogni motivazione in ordine alle ragioni sociali ispiratrici della scelta, un intento vessatorio nei confronti dei soci di minoranza».
    Trib. Milano, 15 marzo 2008, in Riv. Dir. Soc., 2009, 793: «[…] per potersi rintracciare una violazione del principio di correttezza nella deliberazione assembleare di distribuzione degli utili, è necessario dimostrare l’intento fraudolento della maggioranza, volto non al conseguimento di interessi sociali, bensì esclusivamente a danneggiare i soci di minoranza».
    - Trib. Milano, 28 maggio 2007, in Giur. It., 2008, 130: «Pur non essendo configurabile un diritto dei soci all’utile netto di esercizio sino a che non sia intervenuta una decisione assembleare circa ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (60)(60)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 99-2011/I, Le modificazioni del capitale nominale senza modificazione del patrimonio netto - (parte prima), in CNN Notizie del 22.6.2011: «[…] Per questi apporti autorevole dottrina ha parlato di formazione “personalizzata” o “targata” della riserva, con ciò volendosi sottolineare che la deroga alla regola della proporzionalità avrebbe comunque alcune conseguenze anche per tali voci di bilancio, e segnatamente che: a) in caso di distribuzione delle riserve di che trattasi la restituzione gioverebbe solo al o ai soci che hanno costituito la riserva de qua, e nella misura in cui l’hanno costituita; b) in caso di copertura delle perdite, tali riserve occorrerebbero alla copertura solo dopo l’erosione di tutte le altre riserve compresa la legale. Insomma, la personalizzazione della riserva sarebbe l’equivalente di un vincolo più stringente di quello funzionalmente assegnato alla riserva legale dalla legge. Nonostante l’autorevolezza della ricostruzione, ben potrebbe essere possibile una revisione critica della conclusione. […] Laddove, in conclusione, taluno voglia personalizzare il conferimento invece che ricorrere alla “personalizzazione” della riserva, deve conferire a capitale in senso proprio. Solo con tale sistema, infatti, il conferente acquisisce tutti i diritti propri della proporzionalità in tutte le sfumature in cui essa è declinata dal sistema: diritti amministrativi e diritti patrimoniali ivi compresi i proporzionali diritti in sede di restituzione. Fuori dell’apporto a capitale in senso proprio il socio si limita a finanziare con capitale di rischio la società, e non si vede perché non debba subire le conseguenze proprie della scelta che lo colloca fuori dalle garanzie proprie dell’investimento di rischio organizzato in capitale […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 99-2011/I, Le modificazioni del capitale nominale senza modificazione del patrimonio netto - (parte prima), in CNN Notizie del 22.6.2011: «[…]...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (61)(61)
    - Principio contabile OIC 28 “Il patrimonio netto” (versione agosto 2014), Appendice B.
    - Principio contabile OIC 28 “Il patrimonio netto” (versione agosto 2014), Appendice B.
    (62)(62)
    - Principio contabile OIC 26 “Operazioni, attività e passività in valuta estera” (versione agosto 2014), par. 42.
    - Principio contabile OIC 26 “Operazioni, attività e passività in valuta estera” (versione agosto 2014), par. 42.
    (63)(63)
    - Principio contabile OIC 26 “Operazioni, attività e passività in valuta estera” (versione agosto 2014), par. 43-44.
    - Principio contabile OIC 26 “Operazioni, attività e passività in valuta estera” (versione agosto 2014), par. 43-44.
    (64)(64)
    - Principio contabile OIC 28 “Il patrimonio netto” (versione maggio 2005).
    - Principio contabile OIC 28 “Il patrimonio netto” (versione maggio 2005).
    (65)(65)
    - Principio contabile OIC 28 “Il patrimonio netto” (versione agosto 2014), Appendice B.
    - Principio contabile OIC 28 “Il patrimonio netto” (versione agosto 2014), Appendice B.
    (66)(66)
    - Cass., 23 febbraio 2012, n. 2758, in Notariato, 2012, 253: «Costituiscono apporti al patrimonio sociale, e debbono perciò essere iscritti in bilancio tra le riserve, i versamenti effettuati dai soci di una società a responsabilità limitata in favore della medesima società, se sia stato previsto che il rimborso può aver luogo solo dopo il soddisfacimento dei creditori sociali, attingendo all’eventuale residuo attivo della liquidazione del patrimonio dell’ente, benché con preferenza rispetto al rimborso di altri analoghi versamenti operati da altri soci».
    - Cass., 23 febbraio 2012, n. 2758, in Notariato, 2012, 253: «Costituiscono apporti al patrimonio sociale, e debbono perciò essere iscritti in bilancio tra le riserve, i versamenti effettuati dai soci...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (67)(67)
    - Principio contabile OIC 28 “Il patrimonio netto” (versione agosto 2014), par. 16: «Nella voce AVII “Altre riserve” si classificano tutte le altre riserve che non sono già state iscritte nelle precedenti voci del patrimonio netto. Rientrano, ad esempio, in questa voce le seguenti riserve: […] la “Riserva per versamenti effettuati dai soci” sono riserve che sorgono in occasione di apporti dei soci effettuati con una destinazione specifica, quali: […] - i “Versamenti a copertura perdite” effettuati dopo che si sia manifestata una perdita; in tal caso, la riserva che viene a costituirsi presenta una specifica destinazione».
    - Principio contabile OIC 28 “Il patrimonio netto” (versione agosto 2014), par. 16: «Nella voce AVII “Altre riserve” si classificano tutte le altre riserve che non sono già state iscritte nelle preced...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (68)(68)
    - Principio contabile OIC 28 “Il patrimonio netto” (versione agosto 2014), par. 16: «Nella voce AVII “Altre riserve” si classificano tutte le altre riserve che non sono già state iscritte nelle precedenti voci del patrimonio netto. Rientrano, ad esempio, in questa voce le seguenti riserve: […] la “Riserva per versamenti effettuati dai soci” sono riserve che sorgono in occasione di apporti dei soci effettuati con una destinazione specifica, quali: […] - i “Versamenti in conto aumento di capitale” che rappresentano una riserva di capitale, con un preciso vincolo di destinazione, la quale accoglie gli importi di capitale sottoscritti dai soci, in ipotesi di aumento di capitale scindibile, quando la procedura di aumento del capitale sia ancora in corso alla data di chiusura del bilancio […]».
    Principio contabile OIC 28 “Il patrimonio netto” (versione agosto 2014), par. 24: «La sottoscrizione dell’aumento di capitale può intervenire contestualmente all’assunzione della relativa delibera, oppure entro il termine stabilito dalla delibera medesima. Il divieto ex articolo 2444, comma 2, codice civile di menzionare negli atti della società l’aumento del capitale sociale, fino a quando l’attestazione dell’eseguito aumento non sia iscritta nel registro delle imprese, fa nascere, sotto il profilo contabile, la necessità di utilizzare una voce diversa dalla voce AI “Capitale”, al fine di accogliere gli importi di capitale sottoscritti dai soci. Qualora, al momento della chiusura dell’esercizio, sia ancora in corso il termine per la sottoscrizione del capitale, in ipotesi di aumento di capitale scindibile, gli importi sottoscritti sono rilevati nella voce “Versamenti in conto aumento del capitale sociale”, che costituisce una riserva di capitale con un preciso vincolo di destinazione. All’atto dell’iscrizione nel registro delle imprese dell’attestazione di cui all’articolo 2444 codice civile, da parte degli amministratori, si provvederà a girare tale riserva alla voce AI “Capitale”».
    - Principio contabile OIC 28 “Il patrimonio netto” (versione agosto 2014), par. 16: «Nella voce AVII “Altre riserve” si classificano tutte le altre riserve che non sono già state iscritte nelle preced...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (69)(69)
    - Cass., 24 luglio 2007, n. 16393, in Riv. Dir. Comm., 2008, II, 137: «I versamenti in conto capitale costituiscono conferimenti volti a incrementare il patrimonio netto della società e non sono imputabili a capitale, salvo che, con apposita delibera assembleare di modifica dell’atto costitutivo, non ne venga disposto successivamente l’utilizzo per un aumento del capitale sociale; una volta eseguiti, i versamenti vanno a costituire una riserva, non di utili, ma “di capitale”, soggetta alla stessa disciplina della riserva da soprapprezzo (art. 2431 c.c.), seppure “personalizzata” o “targata” in quanto di esclusiva pertinenza dei soci che li hanno effettuati; ne consegue che i soci eroganti possono chiedere la restituzione delle somme versate solo per effetto dello scioglimento della società e nei limiti dell’eventuale residuo attivo del bilancio di liquidazione e che, d’altra parte, i ridetti versamenti, in caso di saturazione della riserva legale, possono con delibera dell’assemblea ordinaria essere distribuiti durante societate tra i soci in misura corrispondente a quanto da ognuno versato».
    Cass., 29 luglio 2015, n. 16049, in Notariato, 2016, 1, 51; in Foro It., 2016, 7-8, 1, 2515: «[…] Sono stati invero individuati, nell’ambito della prassi diffusa specie nelle società a ristretta base personale, apporti del socio a vario titolo, di cui i più frequenti sono i finanziamenti, i versamenti a fondo perduto (denominati anche in conto capitale) ed i versamenti finalizzati ad un futuro aumento del capitale. […] I versamenti del secondo tipo […] sono certamente privi della natura del mutuo, in quanto non ne è pattuito il diritto al rimborso e vengono iscritti nel passivo dello stato patrimoniale tra le riserve, che l’assemblea può discrezionalmente utilizzare, con le ordinarie modalità, per ripianare le perdite o per aumentare gratuitamente il capitale, imputandole a ciascun socio proporzionalmente alla partecipazione al capitale sociale, senza che occorra tener conto del soggetto che abbia operato il versamento, proprio in ragione dell’inesistenza di qualsiasi credito alla restituzione delle somme […]».
    In senso conforme: App. Genova, 30 novembre 2005, in Società, 2007, 1487; Trib. Genova, 12 febbraio 2002, in Società, 2003, 616.
    - Cass., 24 luglio 2007, n. 16393, in Riv. Dir. Comm., 2008, II, 137: «I versamenti in conto capitale costituiscono conferimenti volti a incrementare il patrimonio netto della società e non sono imput...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (70)(70)
    - App. Brescia, 4 aprile 2005, in Società, 2006, 1243: «I contributi in conto capitale, erogati da un ente pubblico ad una società e sottoposti a condizione risolutiva, devono essere iscritti in bilancio in apposita riserva nella classe del patrimonio netto; i contributi in conto capitale, infatti, sono comunque acquisiti dal patrimonio sociale anche se sono sottoposti a condizione risolutiva, evento incerto nel suo verificarsi».
    - App. Brescia, 4 aprile 2005, in Società, 2006, 1243: «I contributi in conto capitale, erogati da un ente pubblico ad una società e sottoposti a condizione risolutiva, devono essere iscritti in bilan...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (71)(71)
    - Principio contabile OIC 28 “Il patrimonio netto” (versione agosto 2014), par. 16: «Nella voce AVII “Altre riserve” si classificano tutte le altre riserve che non sono già state iscritte nelle precedenti voci del patrimonio netto. Rientrano, ad esempio, in questa voce le seguenti riserve: […] la “Riserva per versamenti effettuati dai soci” sono riserve che sorgono in occasione di apporti dei soci effettuati con una destinazione specifica, quali: […] - i “Versamenti in conto capitale” che rappresentano una riserva di capitale che accoglie il valore di nuovi apporti operati dai soci, pur in assenza dell’intendimento di procedere a futuri aumenti di capitale […]».
    - Principio contabile OIC 28 “Il patrimonio netto” (versione agosto 2014), par. 16: «Nella voce AVII “Altre riserve” si classificano tutte le altre riserve che non sono già state iscritte nelle preced...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (72)(72)
    - Principio contabile OIC 28 “Il patrimonio netto” (versione agosto 2014), Appendice B.
    - Principio contabile OIC 28 “Il patrimonio netto” (versione agosto 2014), Appendice B.
    (73)(73)
    - Principio contabile OIC 28 “Il patrimonio netto” (versione agosto 2014), par. 16: «Nella voce AVII “Altre riserve” si classificano tutte le altre riserve che non sono già state iscritte nelle precedenti voci del patrimonio netto. Rientrano, ad esempio, in questa voce le seguenti riserve: […] la “Riserva per versamenti effettuati dai soci” sono riserve che sorgono in occasione di apporti dei soci effettuati con una destinazione specifica, quali: […] - i “Versamenti in conto futuro aumento” di capitale che rappresentano una riserva di capitale avente uno specifico vincolo di destinazione, nella quale sono iscritti i versamenti non restituibili effettuati dai soci in via anticipata, in vista di un futuro aumento di capitale […]».
    Trib. Isernia, 10 gennaio 2007, in www.studiolegale.leggiditalia.it: «I versamenti dei soci in conto di un futuro aumento di capitale dei quali non sia certo il collegamento causale con un futuro e ben determinato aumento, non solo possono, ma debbono essere utilizzati a copertura delle perdite, in coerenza con la loro essenziale e primaria funzione (e natura giuridica) di riserve, e cioè di strumenti di protezione del capitale sociale».
    Trib. Salerno, 12 gennaio 2010, in Giurisprudenza locale - Salerno, 2010: «In ipotesi di operazione di ricapitalizzazione di una società a responsabilità limitata, è legittima la delibera di ripianamento delle perdite adottate mediante imputazione del fondo “finanziamento in conto aumento capitale sociale” risultante da apposita posta di bilancio, atteso che i versamenti dei soci in conto di futuro aumento di capitale debbono appunto essere utilizzati a copertura delle perdite, in coerenza con la loro essenziale e primaria funzione di riserve, e cioè di strumenti di protezione del capitale sociale».
    - Principio contabile OIC 28 “Il patrimonio netto” (versione agosto 2014), par. 16: «Nella voce AVII “Altre riserve” si classificano tutte le altre riserve che non sono già state iscritte nelle preced...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (74)(74)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. H.L.2, Versamenti soci in conto futuri aumenti di capitale, 1° pubbl. 9/07: «I versamenti effettuati dai soci a favore della società vincolati alla sottoscrizione di aumenti di capitale da parte dei soli soci conferenti (c.d. targati), denominati nella prassi “versamenti in conto futuri aumenti di capitale”, non sono definitivamente acquisiti a patrimonio sociale fin al momento della loro esecuzione, in quanto la società ha l’obbligo di restituirli nel caso in cui l’aumento di capitale cui sono subordinati non sia deliberato entro il termine convenuto (o stabilito dal giudice ex art. 1331, secondo comma, c.c.) […]».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 99-2011/I, Le modificazioni del capitale nominale senza modificazione del patrimonio netto - (parte prima), in CNN Notizie del 22.6.2011: «[…] Il versamento in conto futuro aumento di capitale (ancorché non specificatamente individuato) rappresenta un apporto che anticipa la sottoscrizione del socio. […] trattasi di apporti assegnati sotto la condizione risolutiva della mancata adozione della delibera di aumento. Da ciò consegue che, qualora la delibera di aumento non sia adottata, i versamenti in conto futuro determinato aumento di capitale dovranno essere restituiti […]».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 525-2014/I, Riduzione del capitale per perdite - utilizzo della riserva in conto futuro aumento di capitale, in CNN Notizie del 24.12.2014: « […] Quando i soci effettuano un versamento in conto futuro aumento di capitale, l’esecuzione del conferimento precede la delibera di aumento e nel caso in cui quest’ultima non venga approvata nel termine eventualmente previsto all’atto del versamento, la mancata adozione della delibera di aumento opera come condizione risolutiva dei versamenti, in quanto viene meno lo scopo per il quale essi sono stati eseguiti, con conseguente obbligo per la società di restituire quanto versato dal socio […]. Poiché in caso di mancata esecuzione dell’aumento la società è tenuta a restituire i predetti versamenti, gli stessi non sono definitivamente acquisiti al patrimonio sociale con la conseguenza che non possono essere appostati a patrimonio netto […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. H.L.2, Versamenti soci in conto futuri aumenti di capitale, 1° pubbl. 9/07: «I versamenti effettuati dai soci a favor...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (75)(75)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. H.L.2, Versamenti soci in conto futuri aumenti di capitale, 1° pubbl. 9/07: «[…] Detti versamenti [in conto futuri aumenti di capitale, n.d.A.], a causa del vincolo di destinazione cui sono soggetti, non possono […] essere appostati a patrimonio netto […]».
    Cass., 29 luglio 2015, n. 16049, in CNN Notizie del 7.8.2015: «[…] Sono stati invero individuati, nell’ambito della prassi diffusa specie nelle società a ristretta base personale, apporti del socio a vario titolo, di cui i più frequenti sono i finanziamenti, i versamenti a fondo perduto (denominati anche in conto capitale) ed i versamenti finalizzati ad un futuro aumento del capitale. […] I versamenti del terzo tipo appartengono alla categoria più sfumata, per la quale particolarmente attenta deve essere la ricostruzione in fatto, in cui la dazione dell’importo è finalizzata a liberare il debito da sottoscrizione di un futuro aumento del capitale sociale mediante successiva rinuncia, che il socio porrà in essere dopo la deliberazione assembleare di aumento e la sua sottoscrizione. […] poiché le parti stabiliscono un chiaro collegamento causale tra il versamento eseguito dal socio ed un prossimo aumento del capitale sociale, nel caso in cui l’aumento non sia eseguito il socio avrà diritto alla restituzione del versamento eseguito […]. In tale situazione, ove l’aumento non sia operato, il socio avrà diritto alla restituzione […] non a titolo di rimborso di somma data a mutuo, ma per essere venuta successivamente meno la causa giustificativa dell’attribuzione patrimoniale da lui eseguita in favore della società (e, quindi, secondo i principi della ripetizione dell’indebito) […]».
    Trib. Roma, 12 marzo 2015, n. 5739, in www.ilsocietario.it, 20 luglio 2015: «A fronte di un versamento in conto futuro aumento di capitale, il socio erogante può far valere il diritto alla restituzione dell’apporto eseguito prima dello scioglimento della società, e la stessa società può trovarsi a dover “stornare” le somme ricevute dalle riserve per appostarle e contabilizzarle tra i debiti: ciò accade allorquando emerga, in termini inequivoci, la volontà concorde degli interessati (soci eroganti e società) di ancorare l’apporto finanziario ad una specifica e già programmata operazione di aumento del capitale sociale».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. H.L.2, Versamenti soci in conto futuri aumenti di capitale, 1° pubbl. 9/07: «[…] Detti versamenti [in conto futuri au...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (76)(76)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 99-2011/I, Le modificazioni del capitale nominale senza modificazione del patrimonio netto - (parte prima), in CNN Notizie del 22.6.2011: «[…] la “misura” della disponibilità, lungi dall’essere nozione astratta, risulta strettamente connessa allo scopo della riserva stessa, ossia alla ragione per cui quella riserva è prevista dalla sua fonte istitutiva, sia quest’ultima la legge, lo statuto o la volontà dell’organo competente ad istituirla. Per converso, vale pure sottolineare che una riserva completamente priva di scopo difficilmente sarà indisponibile, quale che sia la latitudine della nozione di indisponibilità prescelta. È dato, quindi, discorrere di disponibilità o di indisponibilità della riserva quando ad essa è ricollegato uno scopo. Quest’ultimo, fissato dalla legge o voluto dall’autonomia privata seleziona, tra le utilità possibili che la riserva è in condizione di soddisfare, quella che risponde ad un’esigenza pre-valutata in sede istitutiva, ed è quindi ad esso scopo che occorre commisurare la possibilità che quella riserva fornisca utilità diverse. In altri termini, fissato lo scopo della riserva, occorrerà verificare, volta per volta, l’interesse che lo scopo tutela desumendone la disciplina relativa. Ne consegue, da un punto di vista più generale, che quando la riserva appare munita di uno scopo, di una finalità imposta dalla legge, o voluta dallo statuto o dall’assemblea, se ne può desumere solo il massimo grado d’incompatibilità con la distribuzione. Non se ne può, invece, ricavare, in astratto, l’indisponibilità ad altri fini; carattere, questo, che dovrebbe rilevarsi (o non rilevarsi) - sempre in astratto - in relazione alla compatibilità possibile tra lo scopo “dichiarato” e le altre utilità che la riserva può offrire […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 99-2011/I, Le modificazioni del capitale nominale senza modificazione del patrimonio netto - (parte prima), in CNN Notizie del 22.6.2011: «[…]...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (77)(77)
    - Principio contabile OIC 28 “Il patrimonio netto” (versione agosto 2014), par. 45 e 46.
    Principio contabile OIC 28 “Il patrimonio netto” (versione agosto 2014), Appendice B: «La nozione di distribuibilità della riserva può non coincidere con quella di disponibilità. Se la disponibilità riguarda la possibilità di utilizzazione della riserva (ad esempio per aumenti gratuiti di capitale), la distribuibilità riguarda invece, la possibilità di erogazione ai soci (ad esempio sotto forma di dividendo) di somme prelevabili in tutto o in parte dalla relativa riserva. Pertanto, disponibilità e distribuibilità possono coesistere o meno; infatti una riserva può essere disponibile per l’aumento di capitale, ma non distribuibile (ad esempio la riserva da soprapprezzo azioni finché la riserva legale non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale)».
    - Principio contabile OIC 28 “Il patrimonio netto” (versione agosto 2014), par. 45 e 46.
    Principio contabile OIC 28 “Il patrimonio netto” (versione agosto 2014), Appendice B: «La nozione di distribuibi...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (78)(78)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 99-2011/I, Le modificazioni del capitale nominale senza modificazione del patrimonio netto - (parte prima), in CNN Notizie del 22.6.2011: «[…] Sembra, pertanto, che la distribuibilità sia (solamente) uno degli aspetti della disponibilità, in un rapporto di species a genus […] le riserve indisponibili sono, in quanto tali, indistribuibili. […] Difficile immaginare, in questo contesto, la legittimità dell’operazione di distribuzione della riserva, salvo a non configurare la preventiva eliminazione dello scopo, e sempreché ciò sia possibile; […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 99-2011/I, Le modificazioni del capitale nominale senza modificazione del patrimonio netto - (parte prima), in CNN Notizie del 22.6.2011: «[…]...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (79)(79)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 99-2011/I, Le modificazioni del capitale nominale senza modificazione del patrimonio netto - (parte prima), in CNN Notizie del 22.6.2011: «[…] Dall’esame del quadro normativo concernente le riserve si ha la sensazione che il legislatore utilizzi i termini in esame affidando all’interprete il compito di sciogliere i nodi concernenti l’individuazione esatta dei loro contorni. In particolare, la dottrina si interroga da tempo in ordine all’esatto significato del temine “indisponibilità”. Diversa la situazione per l’individuazione del concetto di “distribuibilità” della riserva, ben comprendendosi come si tratti di una nozione di più facile inquadramento: il divieto di distribuzione inibisce esclusivamente quella particolare procedura che comporta l’assegnazione ai soci dei valori corrispondenti alla voce di bilancio relativa alla riserva “non distribuibile”, impedendo la definitiva eliminazione della voce relativa dal netto patrimoniale ed il conseguente “arricchimento” del patrimonio personale dei singoli soci. La non distribuibilità, quindi, impone che il valore corrispondente alla riserva resti nel patrimonio netto, impedendo, in altri termini, che la società s’impoverisca […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 99-2011/I, Le modificazioni del capitale nominale senza modificazione del patrimonio netto - (parte prima), in CNN Notizie del 22.6.2011: «[…]...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (80)(80)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 99-2011/I, Le modificazioni del capitale nominale senza modificazione del patrimonio netto - (parte prima), in CNN Notizie del 22.6.2011: «[…] le riserve non distribuibili possono essere disponibili al fine dell’aumento del capitale […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 99-2011/I, Le modificazioni del capitale nominale senza modificazione del patrimonio netto - (parte prima), in CNN Notizie del 22.6.2011: «[…]...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (81)(81)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 99-2011/I, Le modificazioni del capitale nominale senza modificazione del patrimonio netto - (parte prima), in CNN Notizie del 22.6.2011: «[…] le riserve non distribuibili […] se sprovviste di scopo (ossia se generiche) possono essere disponibili anche ad altri fini (ad esempio subire l’imprimatur di uno scopo compatibile con la non distribuibilità). Ne esce rafforzata l’idea che il ruolo determinante è giocato dallo scopo, dalla funzione della riserva […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 99-2011/I, Le modificazioni del capitale nominale senza modificazione del patrimonio netto - (parte prima), in CNN Notizie del 22.6.2011: «[…]...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (82)(82)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 145, Riserva negativa azioni proprie: indisponibilità delle riserve disponibili “utilizzate” per l’acquisto (artt. 2357-ter, 2424 e 2424-bis c.c.), 17 maggio 2016: «In presenza della riserva negativa per azioni proprie in portafoglio di cui agli artt. 2357-ter, comma 3, e 2424-bis, comma 7, c.c. (“Riserva Negativa Azioni Proprie”), gli utili distribuibili e le riserve disponibili utilizzati al momento dell’acquisto delle azioni proprie - ossia gli utili distribuibili e le riserve disponibili, corrispondenti al prezzo di acquisto delle azioni proprie, la cui sussistenza al momento dell’acquisto delle azioni proprie ha consentito il rispetto del limite stabilito dall’art. 2357, comma 1, c.c. - rimangono iscritti in bilancio nel loro originario ammontare […]. Tali Riserve Utilizzate […] non sono in realtà disponibili, per la parte corrispondente all’ammontare della Riserva Negativa Azioni Proprie, al fine di: (i) distribuire dividendi ai soci; (ii) aumentare il capitale sociale a titolo gratuito; (iii) acquistare altre azioni proprie; (iv) coprire eventuali perdite; (v) calcolare il limite quantitativo di emissione di obbligazioni. […] permangono iscritte in bilancio quali riserve “apparentemente” disponibili […] in realtà assumono natura di posta meramente rettificativa della Riserva Negativa Azioni Proprie e non possono ritenersi disponibili per nessuno degli utilizzi cui esse potevano essere destinate prima dell’acquisto delle azioni proprie».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 145, Riserva negativa azioni proprie: indisponibilità delle riserve disponibili “utilizzate” per l’acquisto (artt. 2357-ter, 2424 e 2424-bis c.c.), 17 maggio...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (83)(83)
    - Principio contabile OIC 28 “Il patrimonio netto” (versione agosto 2014), Appendice B.
    - Principio contabile OIC 28 “Il patrimonio netto” (versione agosto 2014), Appendice B.
    (84)(84)
    - Principio contabile OIC 28 “Il patrimonio netto” (versione agosto 2014), par. 48.
    - Principio contabile OIC 28 “Il patrimonio netto” (versione agosto 2014), par. 48.
    (85)(85)
    - Principio contabile OIC 28 “Il patrimonio netto” (versione agosto 2014), Appendice B.
    - Principio contabile OIC 28 “Il patrimonio netto” (versione agosto 2014), Appendice B.
    (86)(86)
    - Principio contabile OIC 28 “Il patrimonio netto”, par. 27 (versione dicembre 2016, aggiornata nel gennaio 2019).
    - Principio contabile OIC 28 “Il patrimonio netto”, par. 27 (versione dicembre 2016, aggiornata nel gennaio 2019).
    (1)(1)
    - Si veda anche la voce “D.2 - Finanziamenti dei soci” (nel capitolo del presente volume dedicato alla s.r.l.).
    - Si veda anche la voce “D.2 - Finanziamenti dei soci” (nel capitolo del presente volume dedicato alla s.r.l.).
    (2)(2)
    - Cass., 24 luglio 2007, n. 16393, in Riv. Dir. Comm., 2008, II, 137: «La proposizione normativa contenuta nell’art. 2467 c.c. - secondo cui il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito - è applicabile, come reso evidente dal 2º comma della disposizione, non a ogni forma di finanziamento da parte dei soci, ma, esclusivamente, alla figura dei c.d. prestiti anomali o “sostitutivi del capitale” al fine di porre rimedio alle ipotesi di sottocapitalizzazione c.d. nominale; pertanto, in caso di impugnazione della delibera assembleare di rimborso di finanziamenti ritenuti anomali nel senso appena chiarito, la parte impugnante deve provare che la deliberazione medesima sia stata adottata in presenza di un eccesso di indebitamento rispetto al patrimonio netto della società, o di una situazione finanziaria in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento, ovvero, in una fase in cui la società, in reazione all’attività in concreto esercitata, aveva la necessità delle risorse messe a disposizione dai soci finanziatori e non sarebbe stata in grado di rimborsarli».
    - Cass., 24 luglio 2007, n. 16393, in Riv. Dir. Comm., 2008, II, 137: «La proposizione normativa contenuta nell’art. 2467 c.c. - secondo cui il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della socie...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 219-2011/I, Finanziamento soci, applicabilità dell’art. 2467 c.c. alle s.p.a. e ipoteca a garanzia dei crediti, in CNN Notizie del 20.3.2012: «[…] Sulla applicabilità dell’art. 2467 c.c. anche alle S.p.A. - peraltro pacifica laddove la società azionaria sia finanziata dal socio che esercita su di essa una attività di direzione e coordinamento, in virtù del richiamo operato dall’art. 2497- quinquies c.c. - la dottrina appare favorevolmente orientata. La norma ha la finalità di evitare che il socio - ricorrendo allo strumento “atipico” del prestito nei confronti della società - si garantisca il concorso con i terzi creditori per il rimborso del finanziamento, così traslando di fatto su questi ultimi il rischio di insolvenza derivante dalla prosecuzione della attività (in tale senso anche la Relazione ministeriale). Per realizzare siffatto obiettivo il legislatore pospone - laddove il finanziamento sia stato concesso in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento - la pretesa restitutoria del socio finanziatore rispetto a quella dei creditori sociali terzi […]».
    Fondazione Nazionale dei Commercialisti, La postergazione dei finanziamenti dei soci di s.r.l. e di s.p.a. “chiuse”, 15 ottobre 2015: «[…] la postergazione costituirebbe, al contrario, un principio generale di “corretto funzionamento” dell’impresa, il quale dovrebbe operare anche con riferimento alle s.p.a. se, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, il socio finanziatore non può essere considerato un mero investitore, ma riveste una posizione assai influente all’interno della società partecipata, che gli consente di condizionarne la politica gestionale […]».
    Cass., 20 giugno 2018, n. 16291, in Fallimento, 2019, 1, 45, con nota di D’Aiello; in Nuova Giur. Civ. Comm., 2018, 12, 1785, con nota di Jarach: «È estensibile ad altri tipi di società di capitali il disposto di cui all’art. 2467 c.c. che, nelle s.r.l., prevede la postergazione del rimborso del finanziamento del socio concesso in situazioni che renderebbero necessario un conferimento, perché la “ratio” della norma consiste nel contrastare i fenomeni di sottocapitalizzazione nominale delle società “chiuse” […]».
    Cass., 7 luglio 2015, n. 14056, in Giur. It., 2016, 4, 894, con nota di Cavaliere; in Società, 2016, 5, 543 con nota di Bei-Biggini: «La ratio del principio di postergazione del rimborso del finanziamento dei soci posto dall’art. 2467 c.c. per le società a responsabilità limitata - consistente nel contrastare i fenomeni di sottocapitalizzazione nominale in società «chiuse», determinati dalla convenienza dei soci a ridurre l’esposizione al rischio d’impresa, ponendo i capitali a disposizione dell’ente collettivo nella forma del finanziamento anziché in quella del conferimento - è compatibile anche con altre forme societarie, come desumibile dall’art. 2497 quinquies c.c., che ne estende l’applicabilità ai finanziamenti effettuati in favore di qualsiasi società da parte di chi vi eserciti attività di direzione e coordinamento; pertanto, con specifico riferimento alle società per azioni, occorre valutare in concreto se la stessa, per le sue modeste dimensioni o per l’assetto dei rapporti sociali (compagine familiare o, comunque, ristretta), sia idonea a giustificare l’applicazione della menzionata disposizione».
    Trib. Pistoia, 21 settembre 2009, in Società, 2009, 1515, con nota di Postiglione; in Banca, Borsa Tit. Cred., 2009, II, 191, con nota di Balp: «Ai finanziamenti effettuati a favore della società da chi esercita attività di direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri soggetti ad essa sottoposti si applica l’articolo 2467».
    Trib. Venezia, 10 febbraio 2011, in Riv. Not., 2011, 1442 «L’art. 2467 c.c., che prevede la postergazione del rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società rispetto alla soddisfazione degli altri creditori, non costituisce una norma eccezionale ma è espressione di un principio di natura generale, applicabile anche alle spa».
    Trib. Venezia, 3 marzo 2011, in Fall., 2011, 1349, con nota di Abriani; in Riv. Dott. Comm., 2011, 905, con nota di Erede: «La regola della postergazione enunciata dall’art. 2467 c.c. non costituisce una norma di carattere eccezionale ma l’espressione di un principio generale posto a presidio del corretto finanziamento della società finanziata; essa è pertanto applicabile anche ai finanziamenti effettuati a favore di spa a base azionaria ristretta da parte di azionisti partecipi dell’attività economica e coinvolti nella gestione, assimilabili come tali ai soci della srl».
    Trib. Milano, 28 luglio 2015, in www.giurisprudenzadelleimprese.it: «[…] la valenza anti-elusiva della postergazione dei finanziamenti dei soci ex art. 2467 cc appare espressione di un principio generale, volto ad evitare uno spostamento del rischio di impresa sui creditori, principio generale: - esplicitato dal legislatore solo per le srl, quali società tendenzialmente e ontologicamente più esposte al rischio di sottocapitalizzazione in danno dei creditori, - ma non per questo inapplicabile anche a società costituite in forma di spa, laddove le stesse presentino, in concreto, situazioni organizzative che riecheggino quelle tipiche delle srl e, in particolare siano connotate: - da una base azionaria familiare o comunque ristretta, - dalla coincidenza tra le figure dei soci e quelle degli amministratori, - dalla connessa possibilità per il socio di apprezzare compiutamente (analogamente al socio di srl tipicamente dotato di poteri di controllo ex art. 2476 secondo comma cc) la situazione di adeguata o meno capitalizzazione della società. Conclusione questa, del resto, avvalorata dalla disciplina ex art. 2497-quinquies cc in tema di postergazione dei finanziamenti infra-gruppo, disciplina che anch’essa prescinde dal dato formale della forma societaria per collegare la postergazione ad altra situazione nella quale il socio finanziatore, quale esercente attività di direzione e coordinamento rispetto alla società finanziata, è “tipicamente” in grado di valutare compiutamente la situazione di adeguata o meno capitalizzazione della società».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 219-2011/I, Finanziamento soci, applicabilità dell’art. 2467 c.c. alle s.p.a. e ipoteca a garanzia dei crediti, in CNN Notizie del 20.3.2012:...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (4)(4)
    - Cass., 20 giugno 2018, n. 16291, in Fallimento, 2019, 1, 45, con nota di D’Aiello; in Nuova Giur. Civ., 2018, 12, 1785, con nota di Jarach: «[…] il disposto di cui all’art. 2467 c.c. […] deve trovare pertanto trovare applicazione anche al finanziamento del socio di una s.p.a., qualora le condizioni della società siano a quest’ultimo note, per lo specifico assetto dell’ente o per la posizione da lui concretamente rivestita, quando essa sia sostanzialmente equivalente a quella del socio di una s.r.l.» (nella specie, la S.C. ha ritenuto applicabile la previsione di cui all’art. 2467 c.c. nel caso in cui il socio, azionista di maggioranza di una s.p.a. ed anche presidente del consiglio d’amministrazione, aveva sottoscritto un prestito obbligazionario non convertibile, garantito da ipoteca, in favore della società).
    Cfr. però, in senso contrario, Trib. Milano, 25 luglio 2014, in Banca, Borsa, 2015, II, 155, con nota di Balp: «L’istituto della postergazione del credito ex art. 2467 c.c. è inapplicabile al prestito obbligazionario, atteso che la disciplina di quest’ultimo lo configura in modo non assimilabile al semplice finanziamento dei soci».
    - Cass., 20 giugno 2018, n. 16291, in Fallimento, 2019, 1, 45, con nota di D’Aiello; in Nuova Giur. Civ., 2018, 12, 1785, con nota di Jarach: «[…] il disposto di cui all’art. 2467 c.c. […] deve trovar...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (5)(5)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 194-2013/I, Versamenti ex art. 2467 e trasformazione in s.n.c. e restituzione del finanziamento del socio mediante datio in solutum, in CNN Notizie del 10.6.2013: «[…] Ci è chiesti, infatti, se l’art. 2467 c.c. possa avere una valenza generale, e sia suscettibile di applicazione anche con riferimento a tipi sociali diversi da quello a responsabilità limitata. Tuttavia, per le società personali si è ritenuto che l’applicazione dell’art. 2467 c.c. sarebbe inutile, eccettuato il caso dell’accomandante di s.a.s., dato il regime di responsabilità illimitata per i debiti sociali che le connota […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 194-2013/I, Versamenti ex art. 2467 e trasformazione in s.n.c. e restituzione del finanziamento del socio mediante datio in solutum, in CNN N...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (6)(6)
    - Trib. Milano, 9 novembre 2015, in www.giurisprudenzadelleimprese.it: «È nulla per contrarietà all’art. 2427 comma 1 n. 19 bis c.c. la delibera di approvazione del bilancio nel quale non siano riportati, in nota integrativa, i finanziamenti effettuati dai soci, ripartiti per scadenze e con la separata indicazione di quelli con la clausola di postergazione rispetto agli altri creditori».
    - Trib. Milano, 9 novembre 2015, in www.giurisprudenzadelleimprese.it: «È nulla per contrarietà all’art. 2427 comma 1 n. 19 bis c.c. la delibera di approvazione del bilancio nel quale non siano riport...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (7)(7)
    - Cass., 1° marzo 2019, n. 6104, in Fisco, 2019, 14, 1366, con nota di Sassara: «[…] il criterio principale di qualificazione di una destinazione da parte della società di una somma di denaro, comunque ricevuta nel corso dell’esercizio, è data dall’esame delle risultanze del relativo bilancio. Invero il bilancio di esercizio è proprio il documento contabile fondamentale che la società è obbligata a redigere per dar conto dell’attività svolta nel relativo esercizio sociale e gli amministratori, nel redigere il bilancio, si assumono la responsabilità della qualificazione che attribuiscono alle relative poste […]».
    - Cass., 1° marzo 2019, n. 6104, in Fisco, 2019, 14, 1366, con nota di Sassara: «[…] il criterio principale di qualificazione di una destinazione da parte della società di una somma di denaro, comunqu...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (8)(8)
    - Cass., 23 agosto 2018, n. 20978, in Notariato, 2018, 5, 557; e in CNN Notizie del 6.9.2018, su cui cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Sentenze annotate, Finanziamenti erogati dai soci e versamenti in conto capitale: «L’erogazione di somme da parte dei soci alla società può essere effettuata a titolo di mutuo, con conseguente obbligo della società di restituzione della somma medesima ad una determinata scadenza, oppure a titolo di versamento, destinato ad essere iscritto non tra i debiti ma a confluire nella riserva in conto capitale».
    - Cass., 23 agosto 2018, n. 20978, in Notariato, 2018, 5, 557; e in CNN Notizie del 6.9.2018, su cui cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Sentenze annotate, Finanziamenti erogati dai soci e versame...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (9)(9)
    - Principio contabile OIC 19 “Debiti” (versione agosto 2014).
    Cass., 29 luglio 2015, n. 16049, in Foro It., 2016, 7-8, 1, 2515: «[…] Sono stati invero individuati, nell’ambito della prassi diffusa specie nelle società a ristretta base personale, apporti del socio a vario titolo, di cui i più frequenti sono i finanziamenti, i versamenti a fondo perduto (denominati anche in conto capitale) ed i versamenti finalizzati ad un futuro aumento del capitale. […] I primi sono mutui ex art. 1813 ss. c.c., derivano da un contratto a forma libera tra il socio e la società, vanno iscritti al passivo dello stato patrimoniale tra i debiti verso soci. Se questi cede la quota, conserva però - ove nulla le parti abbiano previsto - la titolarità del credito uti singulus. […] I finanziamenti cd. anomali restano prestiti e non divengono apporti di capitale […]. Il finanziamento sarà non più discrezionalmente, ma solo subordinatamente restituibile, onde la causa resta quella di finanziamento […]».
    - Principio contabile OIC 19 “Debiti” (versione agosto 2014).
    Cass., 29 luglio 2015, n. 16049, in Foro It., 2016, 7-8, 1, 2515: «[…] Sono stati invero individuati, nell’ambito della prassi diffusa spec...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (10)(10)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 994-2014/I, Finanziamento soci e raccolta di risparmio tra il pubblico, in CNN Notizie del 23.9.2015: «[…] In dottrina l’individuazione della nozione di “ raccolta tra il pubblico”, è stata impostata sulla base di criteri diversi […]: ove si ritenga che il riferimento al “pubblico” debba intendersi come individualizzante i soggetti bisognosi di tutela, diviene rilevante la raccolta strutturata in maniera tale da essere rivolta ad una pluralità a priori indeterminata di soggetti […]; da parte di altri si è evidenziato come la raccolta debba essere caratterizzata da profili di standardizzazione, che siano sintomatici di una rilevanza anche quantitativa della stessa […]. Questo ultimo profilo sembra essere tenuto presente anche dalla giurisprudenza, come risulta dalle massime che di seguito si riproducono: “[…] Nei reati di raccolta abusiva del risparmio e di abusivo esercizio di attività finanziaria, la destinazione al pubblico dell’offerta non deve necessariamente essere interpretata in senso quantitativo, ma è sufficiente che lo sia in senso qualitativo e cioè come rivolta ad un numero potenzialmente illimitato d soggetti […]” (Cass. pen., sez. I, 03 giugno 2003). […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 994-2014/I, Finanziamento soci e raccolta di risparmio tra il pubblico, in CNN Notizie del 23.9.2015: «[…] In dottrina l’individuazione della...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (11)(11)
    - Nel patrimonio rientrano le riserve disponibili, anche quando, in base a norme di legge o di statuto, siano indivisibili tra i soci.
    - Nel patrimonio rientrano le riserve disponibili, anche quando, in base a norme di legge o di statuto, siano indivisibili tra i soci.
    (12)(12)
    - Sono soggetti vigilati, a tali fini, le banche autorizzate in Italia e le banche comunitarie, gli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del TUB e le imprese di assicurazione.
    - Sono soggetti vigilati, a tali fini, le banche autorizzate in Italia e le banche comunitarie, gli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del TUB e le imprese di assicurazione...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (13)(13)
    - Banca d’Italia, Provvedimento dell’8 novembre 2016 recante disposizioni per la raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche, Sezione V.
    - Banca d’Italia, Provvedimento dell’8 novembre 2016 recante disposizioni per la raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche, Sezione V.
    (14)(14)
    - Banca d’Italia, Provvedimento dell’8 novembre 2016 recante disposizioni per la raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche, Sezione V.
    - Banca d’Italia, Provvedimento dell’8 novembre 2016 recante disposizioni per la raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche, Sezione V.
    (15)(15)
    - Principio contabile OIC 28 “Il patrimonio netto” (versione agosto 2014), par. 49: «La rinuncia del credito da parte del socio - che si concretizza in un atto formale effettuato esplicitamente nella prospettiva del rafforzamento patrimoniale della società - è trattata contabilmente alla stregua di un apporto di patrimonio. Pertanto, in tal caso la rinuncia dei soci al diritto alla restituzione trasforma il debito della società in una posta di patrimonio netto avente natura di riserva di capitale».
    - Principio contabile OIC 28 “Il patrimonio netto” (versione agosto 2014), par. 49: «La rinuncia del credito da parte del socio - che si concretizza in un atto formale effettuato esplicitamente nella ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (16)(16)
    - Cass., 31 gennaio 2019, n. 3017, in Ced Cassazione, rv. 652548-01: «La nozione di “finanziamento dei soci a favore della società” di cui all’art. 2467 c.c. non comprende i soli contratti di credito, in quanto il secondo comma della stessa norma prevede che rientrino in quella categoria i finanziamenti effettuati “in qualsiasi forma” e, quindi, ogni atto che comporti un’attribuzione patrimoniale accompagnata dall’obbligo della sua futura restituzione, senza che rilevino la misura della partecipazione sociale e l’eventuale proposizione di azioni giudiziarie volte a recuperare il credito».
    - Cass., 31 gennaio 2019, n. 3017, in Ced Cassazione, rv. 652548-01: «La nozione di “finanziamento dei soci a favore della società” di cui all’art. 2467 c.c. non comprende i soli contratti di credito,...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Cass., 10 giugno 2014, n. 13031, in Rep. Foro It., 2014, voce Arbitrato, n. 97: «Le norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio di esercizio sono inderogabili in quanto la loro violazione determina una reazione dell’ordinamento a prescindere dalla condotta delle parti e rende illecita la delibera di approvazione e, quindi, nulla; tali norme, infatti, non solo sono imperative, ma contengono principi dettati a tutela, oltre che dall’interesse dei singoli soci ad essere informati dell’andamento della gestione societaria al termine di ogni esercizio, anche dell’affidamento di tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto, i quali hanno diritto a conoscere l’effettiva situazione patrimoniale e finanziaria dell’ente; ne consegue che, non essendo venuta meno l’indisponibilità dei diritti protetti dalle suddette disposizioni a seguito della riforma di cui al d. leg. 17 gennaio 2003 n. 6 - che agli art. 2434 bis e 2379 c.c. ha previsto termini di decadenza per l’impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio e, in via generale, per l’impugnazione delle delibere nulle - non è compromettibile in arbitri la controversia relativa alla validità della delibera di impugnazione [n.d.r. approvazione] del bilancio». In senso conforme, Cass., 22 maggio 2018, n. 12583, in CNN Notizie del 19.6.2018, su cui cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Sentenze annotate, Delibera di approvazione del bilancio e non compromettibilità in arbitri.
    Trib. Milano, 12 gennaio 2010, in Giur. It., 2010, 1321; in Giur. comm., 2011, II, 1433, con nota di Zucconi Galli Fonseca: «Non sono compromettibili in arbitri le controversie aventi ad oggetto la nullità della deliberazione di approvazione del bilancio per violazione di norme inderogabili ovvero quelle riguardanti l’impugnazione di deliberazioni assembleari per omessa convocazione del socio impugnante».
    Trib. Bari, 21 giugno 2007, n. 1643, in www.giurisprudenzabarese.it: «L’art. 34 del d. lg. n. 5 del 2003 consente la devoluzione al giudizio arbitrale sia di quelle controversie […] che hanno per oggetto dei diritti disponibili relativi al rapporto sociale, escludendo la compromettibilità in arbitrato delle controversie che abbiano per oggetto diritti indisponibili inerenti al rapporto societario […]. Ciò premesso, in ambito societario l’indisponibilità dei diritti deve ravvisarsi quando le norme coinvolte tutelano interessi ultra individuali, e cioè, quando hanno ad oggetto interessi della società, della collettività dei soci o dei terzi, che le norme in materia di bilancio sicuramente proteggono, considerate le funzioni di misuratore del valore del patrimonio sociale e di indicatore degli utili di esercizio (fattispecie riguardante una controversia nella quale si chiede di dichiarare nullo il bilancio di una società di capitali perché ritenuto falso ovvero, perché redatto in violazione dei criteri indicati dall’art. 2423, c.c.)».
    - Cass., 10 giugno 2014, n. 13031, in Rep. Foro It., 2014, voce Arbitrato, n. 97: «Le norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio di esercizio sono inderogabili in quanto la lo...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Trib. Bari, 7 febbraio 2007, n. 327, in Guida Dir., 2007, 32, 67: «[…] nelle società di persone è previsto solo un rendiconto annuale, del quale non è richiesto né il deposito né tanto meno la pubblicazione, proprio perché la sua redazione non risponde a un’esigenza di tutela dei terzi e della collettività, bensì a un’esigenza e a una tutela individuale del singolo socio. Sicché, ogni relativa questione è non solo transigibile, ma anche compromettibile in arbitri, non andando a incidere su norme di carattere imperativo».
    - Trib. Bari, 7 febbraio 2007, n. 327, in Guida Dir., 2007, 32, 67: «[…] nelle società di persone è previsto solo un rendiconto annuale, del quale non è richiesto né il deposito né tanto meno la pubbl...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Cass., 17 novembre 2005, n. 23269, in Rep. Foro It., 2005, voce Società, n. 992: «La disposizione, di chiara ispirazione prudenziale, per la quale nella redazione del bilancio di una società per azioni non è consentito iscrivere all’attivo un valore di avviamento se non lo si sia acquistato a titolo oneroso (art. 2426 n. 6 c.c.), trova applicazione anche nella redazione della situazione patrimoniale richiesta dall’art. 2446 c.c. in tema di riduzione del capitale per perdite».
    - Cass., 17 novembre 2005, n. 23269, in Rep. Foro It., 2005, voce Società, n. 992: «La disposizione, di chiara ispirazione prudenziale, per la quale nella redazione del bilancio di una società per azi...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (4)(4)
    - Trib. Milano, 17 gennaio 2007, in Foro It., 2007, I, 1935, con nota di Perrino; in Società, 2007, 1494, con nota di Balzarini: «Sebbene il bilancio consolidato non debba essere sottoposto all’approvazione dell’assemblea della società capogruppo, le omissioni o le inesattezze che lo inficino possono riverberarsi sulla delibera di approvazione del bilancio d’esercizio della controllante, determinandone l’invalidità per difetto di chiarezza».
    - Trib. Milano, 17 gennaio 2007, in Foro It., 2007, I, 1935, con nota di Perrino; in Società, 2007, 1494, con nota di Balzarini: «Sebbene il bilancio consolidato non debba essere sottoposto all’approv...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (5)(5)
    - Trib. Milano, 17 gennaio 2007, in Foro It., 2007, I, 1935, con nota di Perrino; in Società, 2007, 1494, con nota di Balzarini: «Il socio della società controllante è legittimato a far valere direttamente l’illegittimità del bilancio consolidato lesivo del proprio interesse ad una corretta informazione».
    - Trib. Milano, 17 gennaio 2007, in Foro It., 2007, I, 1935, con nota di Perrino; in Società, 2007, 1494, con nota di Balzarini: «Il socio della società controllante è legittimato a far valere diretta...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (6)(6)
    - Trib. Napoli, 24 febbraio 2000, in Società, 2000, 1474, con nota di Sottoriva: «Il consenso del collegio sindacale, indispensabile ex art. 2426, n. 5, c.c., ai fini dell’iscrizione in bilancio dei costi di impianto e di ampliamento, di ricerca, di sviluppo e di pubblicità aventi utilità pluriennale, può risultare in forma specifica ed espressa o desunto implicitamente dall’assenza di rilievi nella relazione ex art. 2429 c.c.».
    - Trib. Napoli, 24 febbraio 2000, in Società, 2000, 1474, con nota di Sottoriva: «Il consenso del collegio sindacale, indispensabile ex art. 2426, n. 5, c.c., ai fini dell’iscrizione in bilancio dei c...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (7)(7)
    - Cass., 14 marzo 2013, n. 6547, in Rep. Foro It., 2013, voce Libri e scritture contabili, n. 4: «Il bilancio di una società di capitali regolarmente approvato, al pari dei libri e delle scritture contabili dell’impresa soggetta a registrazione, fa prova, ai sensi dell’art. 2709 c.c., in ordine ai debiti della società medesima, il cui apprezzamento è affidato alla libera valutazione del giudice del merito, alla stregua di ogni altro elemento acquisito agli atti di causa».
    In senso conforme: Cass., 18 febbraio 2016, n. 3190, in Dir. Giust., 19 febbraio 2016.
    - Cass., 14 marzo 2013, n. 6547, in Rep. Foro It., 2013, voce Libri e scritture contabili, n. 4: «Il bilancio di una società di capitali regolarmente approvato, al pari dei libri e delle scritture con...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (8)(8)
    - Trib. Milano, 9 novembre 2015, in www.giurisprudenzadelleimprese.it: «È altresì nulla per contrarietà all’art. 2427 comma 1 n. 19 bis c.c. la delibera di approvazione del bilancio nel quale non siano riportati, in nota integrativa, i finanziamenti effettuati dai soci, ripartiti per scadenze e con la separata indicazione di quelli con la clausola di postergazione rispetto agli altri creditori».
    - Trib. Milano, 9 novembre 2015, in www.giurisprudenzadelleimprese.it: «È altresì nulla per contrarietà all’art. 2427 comma 1 n. 19 bis c.c. la delibera di approvazione del bilancio nel quale non sian...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (9)(9)
    - Trib. Milano, 10 marzo 2005, in Giur. It., 2005, 1864: «La sottoscrizione del progetto di bilancio da parte dell’amministratore unico della società rappresenta un requisito formale non richiesto da alcuna specifica norma a pena di nullità e, pertanto, la sua omissione costituisce una irregolarità formale irrilevante dal punto di vista sostanziale se non viene provato che i documenti depositati non corrispondono a quelli poi esaminati e approvati dall’assemblea».
    - Trib. Milano, 10 marzo 2005, in Giur. It., 2005, 1864: «La sottoscrizione del progetto di bilancio da parte dell’amministratore unico della società rappresenta un requisito formale non richiesto da ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (10)(10)
    - Trib. Milano, 15 marzo 2005, in Giust. Mil., 2005, 28: «L’incompletezza del procedimento informativo consistente nel mancato deposito della bozza di bilancio e dei documenti integrativi costituisce un vizio che rende annullabile la delibera di approvazione del bilancio. Il mancato deposito della bozza di bilancio e dei documenti integrativi presso la sede sociale durante i 15 giorni precedenti l’assemblea, ai sensi dell’art. 2491 c.c., priva i singoli soci della possibilità di conoscere preventivamente l’oggetto su cui sono chiamati a deliberare ed impedisce che essi abbiano piena informazione della situazione patrimoniale della società secondo i criteri legali prescritti in materia di bilancio […]».
    - Trib. Milano, 15 marzo 2005, in Giust. Mil., 2005, 28: «L’incompletezza del procedimento informativo consistente nel mancato deposito della bozza di bilancio e dei documenti integrativi costituisce ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (11)(11)
    - Trib. Milano, 10 marzo 2005, in Giur. It., 2005, 1864: «L’obbligo di deposito del progetto di bilancio presso la sede sociale, sancito dall’art. 2429, 3º comma, c.c., deve ritenersi soddisfatto nel caso in cui i documenti richiesti dalla legge siano stati trasmessi alla società tramite posta elettronica e resi disponibili ai soci».
    - Trib. Milano, 10 marzo 2005, in Giur. It., 2005, 1864: «L’obbligo di deposito del progetto di bilancio presso la sede sociale, sancito dall’art. 2429, 3º comma, c.c., deve ritenersi soddisfatto nel ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (12)(12)
    - Trib. Milano, 5 novembre 2001, in Giur. It., 2002, 554, con nota di Cagnasso; in Società, 2002, 722, con nota di Salafia: «Il principio di chiarezza, imponendo di fornire informazioni complementari, trova applicazione anche in presenza di un bilancio in forma abbreviata».
    In senso conforme: Trib. Cagliari, 24 luglio 2006, in Riv. Giur. Sarda, 2009, 61, con nota di Corso.
    - Trib. Milano, 5 novembre 2001, in Giur. It., 2002, 554, con nota di Cagnasso; in Società, 2002, 722, con nota di Salafia: «Il principio di chiarezza, imponendo di fornire informazioni complementari,...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (13)(13)
    - Trib. Rossano, 24 marzo 2005, in Corti calabresi, 2006, 631: «La mancata comunicazione ai soci di perdite d’esercizio e l’infedeltà dei dati di bilancio volti a occultare perdite di esercizio costituiscono gravi irregolarità contabili e violazione dei doveri di corretta amministrazione».
    - Trib. Rossano, 24 marzo 2005, in Corti calabresi, 2006, 631: «La mancata comunicazione ai soci di perdite d’esercizio e l’infedeltà dei dati di bilancio volti a occultare perdite di esercizio costit...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (14)(14)
    - Cass., 29 aprile 2004, n. 8204, in Giur. It., 2004, 1877; in Dir. Prat. Soc., 2004, fasc. 16, 74, con nota di Leoni: «Il principio di chiarezza nella disciplina del bilancio di esercizio delle società di capitali non è subordinato a quello di correttezza e veridicità, ma è dotato di autonoma valenza, essendo obiettivo fondamentale del legislatore quello di garantire non solo la veridicità e correttezza dei risultati contabili, ma anche la più ampia trasparenza dei dati di bilancio che a quei risultati conducono».
    Cass., 29 gennaio 2008, n. 2020, in Società, 2008, 974, con nota di Di Sarli; in Vita Not., 2009, 141, con nota di Zavettieri: «Non difetta di chiarezza il bilancio di esercizio che non indica un versamento ricevuto dalla società e un prelievo effettuato dal socio, se tali operazioni sono correttamente rappresentate nelle scritture contabili».
    - Cass., 29 aprile 2004, n. 8204, in Giur. It., 2004, 1877; in Dir. Prat. Soc., 2004, fasc. 16, 74, con nota di Leoni: «Il principio di chiarezza nella disciplina del bilancio di esercizio delle socie...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (15)(15)
    - Cass., 24 luglio 2007, n. 16388, in Giust. Civ, 2008, 12, 2899: «[…] Il rispetto del requisito della chiarezza, riguardante il contenuto informativo del bilancio, mediante la spiegazione, nella relazione degli amministratori, delle ragioni dell’incertezza nella determinazione dei proventi incidenti sui ricavi, non sana il difetto dei requisiti di correttezza e veridicità del bilancio che attengono al risultato economico, ed impongono l’iscrizione di componenti positive del reddito non meramente ipotetiche».
    - Cass., 24 luglio 2007, n. 16388, in Giust. Civ, 2008, 12, 2899: «[…] Il rispetto del requisito della chiarezza, riguardante il contenuto informativo del bilancio, mediante la spiegazione, nella rela...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (16)(16)
    - Cass., 24 dicembre 2004, n. 23976, in Foro It., 2005, I, 3384; in Società, 2005, 1405, con nota di Fico: «L’interesse del socio ad impugnare per nullità la deliberazione di approvazione di un bilancio redatto in violazione delle prescrizioni legali non dipende solo dalla frustrazione della sua aspettativa alla percezione di un dividendo o, comunque, di un immediato vantaggio patrimoniale che una diversa e più corretta formulazione del bilancio possa eventualmente evidenziare, potendo invece nascere dal fatto che la poca chiarezza o la scorrettezza del bilancio non permetta al socio di avere tutte le informazioni - destinate a riflettersi anche sul valore della singola quota di partecipazione - che il bilancio dovrebbe offrirgli, ed alle quali, attraverso la declaratoria di nullità e la conseguente necessaria elaborazione di un nuovo bilancio emendato dai vizi del precedente, egli legittimamente aspira».
    Cass., 7 marzo 2006, n. 4874, in Società, 2007, 703, con nota di Ianniello: «Il bilancio di esercizio di una società che vìoli i principi di chiarezza e verità stabiliti dall’art. 2423 c.c. (anche nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d. leg. 9 aprile 1991 n. 127) è illecito ed è quindi nulla la deliberazione assembleare con cui esso sia stato approvato, non soltanto quando le violazioni della normativa in materia determinino una divaricazione tra il risultato effettivo dell’esercizio o il dato destinato alla rappresentazione complessiva del valore patrimoniale della società e quello del quale il bilancio dà contezza, ma anche in tutti i casi in cui dal bilancio stesso e dai relativi allegati non sia possibile desumere l’intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite per ciascuna delle singole poste iscritte».
    In senso conforme: Cass., 2 marzo 2016, n. 4120, in Consiglio Nazionale del Notariato, Rassegna Novità Giurisprudenziali, in CNN Notizie del 14.4.2016; in Rep. Foro It., 2016, voce Società, n. 32.
    Trib. Torino, 29 settembre 2000, in Giur. It., 2000, 2317: «In materia di deliberazioni assembleari va rispettato in via generale il diritto di informazione degli azionisti (e, all’occorrenza, dei terzi), il quale, relativamente all’approvazione del bilancio, si esprime nell’esigenza che questo sia chiaro, veritiero e corretto; pertanto sugli amministratori grava l’obbligo di fornire le informazioni richieste».
    Trib. Bari, 12 novembre 2007, in Giur. Comm., 2009, II, 733, con nota di Simone: «La violazione del principio di chiarezza e precisione nella redazione del bilancio, allorquando sia tale da ingenerare, per tutti gli interessati, incertezze od erronee convinzioni circa l’effettiva situazione economico-patrimoniale della società, così da tradursi in un pregiudizio effettivo per l’interesse generale alla verità del bilancio stesso, determina la nullità della relativa delibera di approvazione, per illiceità dell’oggetto, a norma dell’art. 2379 c.c.».
    - Cass., 24 dicembre 2004, n. 23976, in Foro It., 2005, I, 3384; in Società, 2005, 1405, con nota di Fico: «L’interesse del socio ad impugnare per nullità la deliberazione di approvazione di un bilanc...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (17)(17)
    - Cass., 29 gennaio 2008, n. 2020, in Società, 2008, 974, con nota di Di Sarli; in Vita Not., 2009, 141, con nota di Zavettieri: «Il bilancio d’esercizio è un documento di sintesi che deve rendere conto di uno stato patrimoniale e di una situazione economica alla data di chiusura dell’esercizio sociale e non anche delle singole operazioni che l’hanno determinato».
    - Cass., 29 gennaio 2008, n. 2020, in Società, 2008, 974, con nota di Di Sarli; in Vita Not., 2009, 141, con nota di Zavettieri: «Il bilancio d’esercizio è un documento di sintesi che deve rendere con...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (18)(18)
    - Trib. Milano, 15 maggio 2007, n. 5924, in Merito, 2007, 11, 39: «Pur essendo attività legislativamente regolata, la redazione dei bilanci non sfugge a scelte discrezionali che ne possono variare i risultati; l’apprezzamento del valore delle società partecipate e l’ammontare degli ammortamenti, costituiscono infatti esempi di valutazioni che sono connaturate a tale attività, e sulle quali come su molte altre appostazioni, vi può essere una scelta discrezionale senza che per ciò solo possa parlarsi di violazione del principio di chiarezza e precisione. Nella discrezionalità consentita nello stabilire l’entità delle appostazioni, come di molte altre, deve riconoscersi un merito proprio del governo delle imprese nel perseguire obiettivi di rafforzamento patrimoniale piuttosto che di redistribuzione del capitale […]».
    - Trib. Milano, 15 maggio 2007, n. 5924, in Merito, 2007, 11, 39: «Pur essendo attività legislativamente regolata, la redazione dei bilanci non sfugge a scelte discrezionali che ne possono variare i r...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (19)(19)
    - Cass., 15 aprile 2016, n. 7586, in Consiglio Nazionale del Notariato, Rassegna novità giurisprudenziali, in CNN Notizie del 5.5.2016; in Diritto & Giustizia, 18 aprile 2016: «il bilancio di esercizio di una società per azioni, in forza del principio della cosiddetta continuità, deve partire dai dati di chiusura del bilancio dell’anno precedente, anche nel caso in cui l’esattezza e la legittimità di questi ultimi siano state poste in discussione in sede contenziosa, e siano state negate con sentenza non passata in giudicato (nella specie, per distribuzione di utili contra legem) […]».
    - Cass., 15 aprile 2016, n. 7586, in Consiglio Nazionale del Notariato, Rassegna novità giurisprudenziali, in CNN Notizie del 5.5.2016; in Diritto & Giustizia, 18 aprile 2016: «il bilancio di eser...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (20)(20)
    - Cass., 29 aprile 2004, n. 8204, in Giust. Civ., 2005, 12, I, 3111: «È nullo il bilancio di una società per azioni quando venga adottato un criterio di valutazione di un cespite patrimoniale diverso da quello utilizzato negli esercizi precedenti, in violazione del principio di continuità dei valori contabili sancito dall’art. 2423 bis n. 6 e senza che la nota integrativa rechi adeguata motivazione della deroga come richiesto dall’ultimo comma del medesimo articolo».
    Cass., 7 marzo 2006, n. 4874, in Società, 2007, 703, con nota di Ianniello: «Il principio di continuità comporta solo che non si adottino metodi di rilevazione del bilancio diversi da quelli adottati in passato, senza darne adeguatamente conto nella relazione degli amministratori, ma non giustifica certo il protrarsi nel tempo dell’adozione di metodi di redazione poco chiari o imprecisi».
    - Cass., 29 aprile 2004, n. 8204, in Giust. Civ., 2005, 12, I, 3111: «È nullo il bilancio di una società per azioni quando venga adottato un criterio di valutazione di un cespite patrimoniale diverso ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (21)(21)
    - Cass., 7 marzo 2006, n. 4874, in Società, 2007, 703, con nota di Ianniello: «Destinatari del bilancio di una società di capitali sono non soltanto i soci, ma tutti i terzi che possono essere interessati a conoscere, mediante la lettura del bilancio e dei relativi allegati ufficiali, la situazione patrimoniale ed economica, con la conseguenza che le imprecisioni e le oscurità del bilancio non possono essere sanate dai prospetti informativi analitici, non allegate ufficialmente al bilancio medesimo o al verbale dell’assemblea che lo abbia approvato e, quindi, non conoscibili da parte della generalità degli interessati».
    Trib. Bari, 7 febbraio 2007, n. 327, in Guida Dir., 2007, 32, 67: «Nelle società di capitali il legislatore ha previsto l’obbligo di redazione di un formale bilancio ex art. 2423 c.c., stabilendo in modo preciso anche i criteri di redazione ex art. 2423 bis c.c., il quale bilancio, proprio perché destinato, per sua natura, alla tutela di soggetti terzi che vengono in contatto con la società, deve essere non solo depositato presso la società prima dell’approvazione ex art. 2429 c.c. (a tutela evidentemente degli stessi soci), ma anche depositato presso l’ufficio del registro delle imprese ex art. 2435 e 2478 bis c.c., a tutela evidentemente dei terzi […]».
    - Cass., 7 marzo 2006, n. 4874, in Società, 2007, 703, con nota di Ianniello: «Destinatari del bilancio di una società di capitali sono non soltanto i soci, ma tutti i terzi che possono essere interes...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (22)(22)
    - Trib. Cagliari, 24 luglio 2006, in Riv. Giur. Sarda, 2009, 61, con nota di Corso: «La legittimazione del socio all’azione di nullità della delibera di approvazione di un bilancio per violazione del principio di chiarezza sussiste pur in assenza di uno specifico danno a lui cagionato dal vizio denunciato, in considerazione del suo interesse a ricondurre a legalità l’operato dell’ente di cui fa parte».
    - Trib. Cagliari, 24 luglio 2006, in Riv. Giur. Sarda, 2009, 61, con nota di Corso: «La legittimazione del socio all’azione di nullità della delibera di approvazione di un bilancio per violazione del ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (23)(23)
    - Fondazione Nazionale dei Commercialisti, Società di persone in contabilità semplificata: rilevanza degli obblighi civilistici, 15 giugno 2015: «[…] proprio perché il regime di contabilità semplificata è una possibilità dal sapore squisitamente fiscale, l’esonero dei libri contabili previsti dal Codice Civile è pieno ed ha valenza unicamente sotto il profilo fiscale. Ciò comporta, inevitabilmente, che l’imprenditore commerciale sia in ogni caso obbligato a tenere i libri contabili previsti dalla normativa civile a prescindere dal regime fiscale in cui si trovi ad operare la società […]. L’amministratore, inoltre, non può liberarsi dalla responsabilità adducendo di aver affidato la tenuta delle scritture contabili ad un soggetto estraneo all’amministrazione dell’impresa, quale può essere, ad esempio, un consulente ad hoc incaricato. […] Il che comporta che gli amministratori non siano solamente tenuti a predisporre e a conservare le scritture contabili ma debbano altresì attivarsi sia per vigilare sull’operato di terzi (commercialisti, revisori, etc.) cui abbino affidato la gestione della contabilità, sia per sanare eventuali irregolarità riscontrate nell’attività dei loro predecessori […]».
    - Fondazione Nazionale dei Commercialisti, Società di persone in contabilità semplificata: rilevanza degli obblighi civilistici, 15 giugno 2015: «[…] proprio perché il regime di contabilità semplifica...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (24)(24)
    - Trib. Roma, 29 luglio 2013, in Società, 2014, 538, con nota di Balzarini: «La relazione sulla gestione, che correda il bilancio della società, è documento autonomo rispetto ad esso, non è soggetta all’approvazione assembleare ed i suoi vizi non si riflettono sulla validità del bilancio, ma determinano soltanto la nullità della relazione e non si estendono oltre ad essa».
    - Trib. Roma, 29 luglio 2013, in Società, 2014, 538, con nota di Balzarini: «La relazione sulla gestione, che correda il bilancio della società, è documento autonomo rispetto ad esso, non è soggetta a...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (25)(25)
    - Cass., 14 marzo 2013, n. 6547, in Rep. Foro It., 2013, voce Libri e scritture contabili, n. 4: «La relazione sulla gestione, la relazione del collegio sindacale ed il verbale della riunione dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio rivestono funzione integratrice e di completamento di quanto contenuto nel bilancio di esercizio».
    - Cass., 14 marzo 2013, n. 6547, in Rep. Foro It., 2013, voce Libri e scritture contabili, n. 4: «La relazione sulla gestione, la relazione del collegio sindacale ed il verbale della riunione dell’ass...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (26)(26)
    - Cass., 15 aprile 2016, n. 7586, in Consiglio Nazionale del Notariato, Rassegna novità giurisprudenziali, in CNN Notizie del 5.5.2016; in Dir. Giust., 18 aprile 2016: «a seguito e per effetto della declaratoria di nullità della delibera di approvazione del bilancio di esercizio, gli amministratori hanno l’obbligo sotto la propria responsabilità di adeguare lo stesso rappresentando in maniera corretta e chiara la reale situazione finanziaria della società e l’effettivo risultato economico, ripristinando i diritti societari del socio che siano stati lesi».
    - Cass., 15 aprile 2016, n. 7586, in Consiglio Nazionale del Notariato, Rassegna novità giurisprudenziali, in CNN Notizie del 5.5.2016; in Dir. Giust., 18 aprile 2016: «a seguito e per effetto della d...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (27)(27)
    - Trib. Catania, 13 luglio 2004, in Giur. Comm., 2006, II, 185, con nota di Macrí: «Premesso che, in sede di assemblea per l’(eventuale) approvazione del bilancio, i soci intervenuti hanno diritto di richiedere informazioni e chiarimenti volti a colmare i deficit di conoscenza desumibili dal documento contabile e dalle relazioni di accompagnamento, deve ritenersi, in via generale, che gli amministratori possano legittimamente rifiutarsi di rispondere alla richiesta di informazione quando la risposta comporti la diffusione di notizie destinate a rimanere riservate e la cui diffusione possa arrecare pregiudizio alla società, ma siano tenuti a dare una risposta concreta e adeguata, idonea cioè a fornire i chiarimenti necessari (ancorché modulata sul tipo, sulla quantità e sullo scopo delle informazioni richieste), qualora, invece, la domanda sia pertinente e non trovi ostacolo in oggettive esigenze di riservatezza».
    - Trib. Catania, 13 luglio 2004, in Giur. Comm., 2006, II, 185, con nota di Macrí: «Premesso che, in sede di assemblea per l’(eventuale) approvazione del bilancio, i soci intervenuti hanno diritto di ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (28)(28)
    - Trib. Bari, 7 febbraio 2007, n. 327, in Guida Dir., 2007, 32, 67: «Nelle società di capitali il legislatore ha previsto l’obbligo di redazione di un formale bilancio […] a tutela evidentemente dei terzi; invece nelle società di persone è previsto solo un rendiconto annuale, del quale non è richiesto né il deposito né tanto meno la pubblicazione, proprio perché la sua redazione non risponde a un’esigenza di tutela dei terzi e della collettività, bensì a un’esigenza e a una tutela individuale del singolo socio. Sicché, ogni relativa questione è non solo transigibile, ma anche compromettibile in arbitri, non andando a incidere su norme di carattere imperativo».
    - Trib. Bari, 7 febbraio 2007, n. 327, in Guida Dir., 2007, 32, 67: «Nelle società di capitali il legislatore ha previsto l’obbligo di redazione di un formale bilancio […] a tutela evidentemente dei t...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (29)(29)
    - Trib. Milano, 9 novembre 2015, in www.giurisprudenzadelleimprese.it: «Qualora l’assemblea disponga l’apertura della fase di liquidazione nel corso dell’esercizio, la delibera, che approvi il bilancio riferito a quell’annualità, deve ritenersi nulla nel caso in cui il bilancio venga redatto secondo i criteri ordinari dettati dagli artt. 2423 e ss. c.c. in prospettiva di continuità aziendale e, perciò, configuri la società come attiva. Ciò è vero pur se l’assemblea abbia conferito ai liquidatori il mandato di valorizzare le attività residue, in quanto la società in liquidazione non può considerarsi attiva (nel caso di specie, secondo il Tribunale, i liquidatori avrebbero dovuto redigere due documenti contabili; il bilancio iniziale alla data di apertura della liquidazione e il bilancio annuale di liquidazione al termine dell’esercizio di riferimento)».
    - Trib. Milano, 9 novembre 2015, in www.giurisprudenzadelleimprese.it: «Qualora l’assemblea disponga l’apertura della fase di liquidazione nel corso dell’esercizio, la delibera, che approvi il bilanci...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (30)(30)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 15, Clausola statutaria in tema di termini per l’approvazione del bilancio (artt. 2364 e 2478-bis. c.c.), 9 dicembre 2003: «La clausola statutaria che consente la convocazione dell’assemblea per l’approvazione (per la s.r.l.: la presentazione) del bilancio nel maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, previsto dall’art. 2364 c.c. e, per rinvio, dall’art. 2478-bis c.c., non deve necessariamente contenere l’indicazione analitica e specifica delle fattispecie che consentono il prolungamento del termine stesso […] Il principio è altresì confermato dalla considerazione che i casi nei quali è ammissibile il rinvio non sono determinabili a priori e in via definitiva in statuto, essendo eventi che possono verificarsi o meno nei diversi esercizi: ciò vale ovviamente per l’obbligo di redazione del bilancio consolidato ma anche per le particolari esigenze connesse alla struttura ed all’oggetto sociale, locuzione che ricomprende non solo situazioni ripetitive e fisiologiche ma anche fattispecie straordinarie. Sarà ovviamente opportuno che lo statuto, nel legittimare lo slittamento della convocazione dell’assemblea oltre i centoventi giorni ordinari, precisi che tale dilazione è possibile solo in presenza delle condizioni previste dalla legge».
    Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. H.B.3, Formulazione delle clausole relative ai maggiori termini per l’approvazione del bilancio, 1° pubbl. 9/04: «La previsione statutaria del maggior termine per la convocazione dell’assemblea avente all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio ex art. 2364, ultimo comma, c.c. può anche non prevedere specificatamente le particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società che la giustificano, potendo limitarsi a fare un riferimento generico a tali esigenze che dovranno però sussistere in concreto nel caso in cui ci si voglia avvalere di tale facoltà. Gli amministratori devono infatti dare conto delle ragioni della dilazione nella relazione prevista dall’art. 2428 c.c.».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 15, Clausola statutaria in tema di termini per l’approvazione del bilancio (artt. 2364 e 2478-bis. c.c.), 9 dicembre 2003: «La clausola statutaria che consen...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Massima del Tribunale di Milano (dettata ante legge 340/2000, recante soppressione dell’omologa degli atti societari), riferita a Cass., 14 ottobre 1958, n. 3251, in Foro It., 1958, I, 1617: «il fine della devoluzione degli utili costituisce un elemento oggettivo della causa del negozio di società. Non è valida la società commerciale avente per oggetto una attività produttiva in funzione strumentale rispetto ad una attività ulteriore di beneficenza, cui vadano comunque devoluti tutti gli utili».
    - Massima del Tribunale di Milano (dettata ante legge 340/2000, recante soppressione dell’omologa degli atti societari), riferita a Cass., 14 ottobre 1958, n. 3251, in Foro It., 1958, I, 1617: «il fin...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 189, Clausole che pongono un “tetto massimo” al diritto agli utili (artt. 2247, 2265, 2350 e 2433 c.c.), 16 giugno 2020: «[…] La possibilità di prevedere, per determinate categorie di azioni o quote, oppure per determinati soci di s.r.l., una diminuzione del diritto alla distribuzione degli utili è espressamente riconosciuta nella disciplina delle s.p.a. e delle s.r.l. Essa rappresenta la diretta conseguenza della possibilità di attribuire alle altre azioni o quote un privilegio o una maggiorazione del diritto agli utili, ai sensi degli artt. 2350 e 2468 c.c. Il primo comma dell’art. 2350 c.c. recita infatti che “ogni azione attribuisce il diritto a una parte proporzionale degli utili netti e del patrimonio netto risultante dalla liquidazione, salvi i diritti stabiliti a favore di speciali categorie di azioni”. D’altro canto, l’art. 2468 c.c., dopo aver sancito che “i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta” (comma 1), dispone che “resta salva la possibilità che l’atto costitutivo preveda l’attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti … la distribuzione degli utili” (comma 3)».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 189, Clausole che pongono un “tetto massimo” al diritto agli utili (artt. 2247, 2265, 2350 e 2433 c.c.), 16 giugno 2020: «[…] La possibilità di prevedere, pe...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 189, Clausole che pongono un “tetto massimo” al diritto agli utili (artt. 2247, 2265, 2350 e 2433 c.c.), 16 giugno 2020: «[…] si immagini […] che lo statuto preveda che le azioni B abbiano diritto alla distribuzione degli utili solamente a partire dal quinto esercizio successivo alla costituzione della società […]». Tale clausola «[…] sembra non porre un problema di violazione di patto leonino […] tenuto conto che per tutta la durata della società le relative azioni hanno sempre una aspettativa di partecipare agli utili, che viene semplicemente “rimandata” per un determinato periodo di tempo. Il che non attribuisce alla clausola alcuna connotazione “leonina”, sempre che, beninteso, la concreta delimitazione temporale non sia tale da vanificare in concreto il diritto di partecipare agli utili da parte delle azioni interessate (come avverrebbe, ad esempio, se il termine fosse fissato al 31 dicembre 2049 per una società costituita con durata sino al 31 dicembre 2050) […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 189, Clausole che pongono un “tetto massimo” al diritto agli utili (artt. 2247, 2265, 2350 e 2433 c.c.), 16 giugno 2020: «[…] si immagini […] che lo statuto ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (4)(4)
    - Trib. Milano, 28 settembre 2006, in Giur. It., 2007, 387: «Sin quando non sopravvenga una delibera di distribuzione dei dividendi, il socio di società di capitali è titolare di una semplice aspettativa al conseguimento dell’utile, a meno che lo statuto stabilisca la regola della distribuzione, nel qual caso l’aspettativa assurge a vero e proprio diritto».
    - Trib. Milano, 28 settembre 2006, in Giur. It., 2007, 387: «Sin quando non sopravvenga una delibera di distribuzione dei dividendi, il socio di società di capitali è titolare di una semplice aspettat...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (5)(5)
    - Trib. Trani, 19 settembre 2000, in Società, 2001, 481, con nota di Fico: «Il diritto agli utili sorge per i soci esclusivamente a seguito di una specifica delibera assembleare e non in dipendenza della mera approvazione del bilancio; tuttavia, è da considerarsi legittima una clausola statutaria che prevede, in esecuzione dell’art. 2328 n. 7, l’immediata esigibilità, da parte dei soci, degli utili, salvo diverse disposizioni che possono essere prese dall’assemblea».
    Trib. Cassino, 25 gennaio 2002, in Gius, 2002, 2367: «È valida la clausola dello statuto di una società di capitali in base alla quale gli utili di esercizio devono essere distribuiti ai soci, salvo diversa delibera dell’assemblea da assumere con maggioranza qualificata».
    - Trib. Trani, 19 settembre 2000, in Società, 2001, 481, con nota di Fico: «Il diritto agli utili sorge per i soci esclusivamente a seguito di una specifica delibera assembleare e non in dipendenza de...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (6)(6)
    - Cass., 29 gennaio 2008, n. 2020, in Società, 2008, 974, con nota di Di Sarli; in Vita Not., 2009, 141, con nota di Zavettieri: «Rientra nei poteri dell’assemblea la facoltà di disporre la ripartizione degli utili ovvero di destinarli ad altro impiego o di differirne la distribuzione; l’illegittimità della decisione con cui si dispone di non distribuire gli utili è ravvisabile soltanto se riconducibile a iniziative della maggioranza finalizzate all’acquisizione di posizioni di vantaggio a danno degli altri soci».
    App. Catania, 21 luglio 2014, in Riv. Dir. Comm., 2015, II, 329, con nota di Cian: «Qualora una deliberazione, foss’anche negativa, non abbia una propria ed autonoma giustificazione sulla base di una legittima valutazione dei soci ed abbia anzi la finalità di danneggiare gli altri soci, costituendo detta finalità l’unica ragione della delibera stessa, deve necessariamente riscontrarsi una causa di annullabilità della medesima; in particolare, il reiterato e immotivato rifiuto di approvare il bilancio di esercizio, da parte dei soci titolari della metà del capitale sociale, costituisce violazione dei canoni di cui agli art. 1175 e 1375 c.c., che determina l’annullabilità della delibera negativa, ex art. 2377 c.c.».
    - Cass., 29 gennaio 2008, n. 2020, in Società, 2008, 974, con nota di Di Sarli; in Vita Not., 2009, 141, con nota di Zavettieri: «Rientra nei poteri dell’assemblea la facoltà di disporre la ripartizio...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (7)(7)
    - Trib. Milano, 28 settembre 2006, in Giur. It., 2007, 387: «Sin quando non sopravvenga una delibera di distribuzione dei dividendi, il socio di società di capitali è titolare di una semplice aspettativa al conseguimento dell’utile, a meno che lo statuto stabilisca la regola della distribuzione, nel qual caso l’aspettativa assurge a vero e proprio diritto».
    - Trib. Milano, 28 settembre 2006, in Giur. It., 2007, 387: «Sin quando non sopravvenga una delibera di distribuzione dei dividendi, il socio di società di capitali è titolare di una semplice aspettat...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (8)(8)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 189, Clausole che pongono un “tetto massimo” al diritto agli utili (artt. 2247, 2265, 2350 e 2433 c.c.), 16 giugno 2020: «[…] La possibilità di prevedere, per determinate categorie di azioni o quote, oppure per determinati soci di s.r.l., una diminuzione del diritto alla distribuzione degli utili è espressamente riconosciuta nella disciplina delle s.p.a. e delle s.r.l. Essa rappresenta la diretta conseguenza della possibilità di attribuire alle altre azioni o quote un privilegio o una maggiorazione del diritto agli utili, ai sensi degli artt. 2350 e 2468 c.c. Il primo comma dell’art. 2350 c.c. recita infatti che “ogni azione attribuisce il diritto a una parte proporzionale degli utili netti e del patrimonio netto risultante dalla liquidazione, salvi i diritti stabiliti a favore di speciali categorie di azioni”. D’altro canto, l’art. 2468 c.c., dopo aver sancito che “i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta” (comma 1), dispone che “resta salva la possibilità che l’atto costitutivo preveda l’attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti … la distribuzione degli utili” (comma 3)».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 189, Clausole che pongono un “tetto massimo” al diritto agli utili (artt. 2247, 2265, 2350 e 2433 c.c.), 16 giugno 2020: «[…] La possibilità di prevedere, pe...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (9)(9)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 190, Azioni e quote “auto-estinguibili”, 16 giugno 2020: è legittima la clausola statutaria di s.p.a. o di s.r.l. che prevede «[…] l’automatica estinzione di azioni o quote nel momento del «conseguimento» (da parte del titolare di dette azioni o quote) «di un ammontare complessivo di utili calcolati nel corso del tempo […] anche senza alcun diritto di liquidazione a favore del titolare delle azioni o quote medesime […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 190, Azioni e quote “auto-estinguibili”, 16 giugno 2020: è legittima la clausola statutaria di s.p.a. o di s.r.l. che prevede «[…] l’automatica estinzione di...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (10)(10)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 189, Clausole che pongono un “tetto massimo” al diritto agli utili (artt. 2247, 2265, 2350 e 2433 c.c.), 16 giugno 2020: «[…] Sin tanto che [non venga] meno del tutto il diritto agli utili delle azioni o quote che hanno raggiunto il “tetto” complessivo degli utili loro destinati in via prioritaria, bensì ne ripristinano la proporzionalità o lo rendono meno che proporzionale, come usualmente accade, nulla quaestio. Si verifica una sorta di alternanza tra azioni o quote che da una situazione di privilegio passano a una condizione di minorazione del diritto agli utili. Il problema, invece, si verifica allorché il raggiungimento del “tetto” comporti la privazione del diritto agli utili per tali azioni, per tutta la durata della società, con effetto del tutto analogo rispetto alle azioni o quote con diritto agli utili “a termine finale” […]». «[…] Qualora siffatte clausole siano tali da configurare, a decorrere da un dato momento della vita della società, la sopravvivenza di categorie di azioni o di categorie di quote o di determinate quote del tutto prive del diritto all’utile per l’intera durata residua della società, la loro legittimità dipende dalla permanenza di ulteriori diritti patrimoniali, quali il diritto alla distribuzione di riserve e/o alla distribuzione del residuo attivo di liquidazione […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 189, Clausole che pongono un “tetto massimo” al diritto agli utili (artt. 2247, 2265, 2350 e 2433 c.c.), 16 giugno 2020: «[…] Sin tanto che [non venga] meno ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (11)(11)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 189, Clausole che pongono un “tetto massimo” al diritto agli utili (artt. 2247, 2265, 2350 e 2433 c.c.), 16 giugno 2020: «[…] La possibilità di prevedere, per determinate categorie di azioni o quote, oppure per determinati soci di s.r.l., una diminuzione del diritto alla distribuzione degli utili è espressamente riconosciuta nella disciplina delle s.p.a. e delle s.r.l. Essa rappresenta la diretta conseguenza della possibilità di attribuire alle altre azioni o quote un privilegio o una maggiorazione del diritto agli utili, ai sensi degli artt. 2350 e 2468 c.c. Il primo comma dell’art. 2350 c.c. recita infatti che “ogni azione attribuisce il diritto a una parte proporzionale degli utili netti e del patrimonio netto risultante dalla liquidazione, salvi i diritti stabiliti a favore di speciali categorie di azioni”. D’altro canto, l’art. 2468 c.c., dopo aver sancito che “i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta” (comma 1), dispone che “resta salva la possibilità che l’atto costitutivo preveda l’attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti … la distribuzione degli utili” (comma 3)».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 189, Clausole che pongono un “tetto massimo” al diritto agli utili (artt. 2247, 2265, 2350 e 2433 c.c.), 16 giugno 2020: «[…] La possibilità di prevedere, pe...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (12)(12)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 189, Clausole che pongono un “tetto massimo” al diritto agli utili (artt. 2247, 2265, 2350 e 2433 c.c.), 16 giugno 2020: «[…] Qualora siffatte clausole siano tali da configurare, a decorrere da un dato momento della vita della società, la sopravvivenza di categorie di azioni o di categorie di quote o di determinate quote del tutto prive del diritto all’utile per l’intera durata residua della società, la loro legittimità dipende dalla permanenza di ulteriori diritti patrimoniali, quali il diritto alla distribuzione di riserve e/o alla distribuzione del residuo attivo di liquidazione […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 189, Clausole che pongono un “tetto massimo” al diritto agli utili (artt. 2247, 2265, 2350 e 2433 c.c.), 16 giugno 2020: «[…] Qualora siffatte clausole siano...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (13)(13)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 1100-2014/I, Annullamento azioni proprie, riduzione del capitale, contestuale aumento e applicabilità del terzo comma dell’art. 2445 c.c., in CNN Notizie del 12.11.2015: «[…] In conclusione, laddove l’annullamento delle azioni proprie sia finalizzato alla riduzione del capitale sociale, non sembra possibile prescindere dal rispetto dell’art. 2445 c.c. Se, invece, l’intento della società è quello di ripartire fra i soci le azioni proprie, la via da seguire sembra essere quella dell’assegnazione ai soci come utile in natura, mediante l’assunzione di una delibera assembleare di distribuzione di riserve […]».
    In senso conforme: Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 1176-2014/I, Riduzione del capitale per annullamento azioni proprie e trasformazione di Spa in liquidazione volontaria, in CNN Notizie del 18.11.2015; Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 235-2015/I, Riduzione del capitale sociale mediante annullamento di azioni proprie, contemporaneo aumento gratuito e scissione, in CNN Notizie del 18.11.2015; Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 236-2015/I, Fusione, annullamento di azioni proprie e riduzione del capitale, in CNN Notizie del 18.11.2015.
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 1100-2014/I, Annullamento azioni proprie, riduzione del capitale, contestuale aumento e applicabilità del terzo comma dell’art. 2445 c.c., in...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (14)(14)
    - Cass., 31 dicembre 2013, n. 28806, in Rep. Foro It., 2013, voce Società, n. 726: «Nelle società di persone, il diritto del singolo socio a percepire gli utili è subordinato, ai sensi dell’art. 2262 c.c., alla approvazione del rendiconto, situazione contabile che equivale, quanto ai criteri di valutazione, a quella di un bilancio e non è surrogabile dalle dichiarazioni fiscali della società».
    - Cass., 31 dicembre 2013, n. 28806, in Rep. Foro It., 2013, voce Società, n. 726: «Nelle società di persone, il diritto del singolo socio a percepire gli utili è subordinato, ai sensi dell’art. 2262 ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (15)(15)
    - Trib. Rossano, 24 marzo 2005, in Corti Calab., 2006, 631: «La distribuzione dei dividendi in assenza di utili di esercizio è illecita e fonte di responsabilità dell’amministrazione».
    - Trib. Rossano, 24 marzo 2005, in Corti Calab., 2006, 631: «La distribuzione dei dividendi in assenza di utili di esercizio è illecita e fonte di responsabilità dell’amministrazione».
    (16)(16)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 189, Clausole che pongono un “tetto massimo” al diritto agli utili (artt. 2247, 2265, 2350 e 2433 c.c.), 16 giugno 2020: «[…] La possibilità di prevedere, per determinate categorie di azioni o quote, oppure per determinati soci di s.r.l., una diminuzione del diritto alla distribuzione degli utili è espressamente riconosciuta nella disciplina delle s.p.a. e delle s.r.l. Essa rappresenta la diretta conseguenza della possibilità di attribuire alle altre azioni o quote un privilegio o una maggiorazione del diritto agli utili, ai sensi degli artt. 2350 e 2468 c.c. Il primo comma dell’art. 2350 c.c. recita infatti che “ogni azione attribuisce il diritto a una parte proporzionale degli utili netti e del patrimonio netto risultante dalla liquidazione, salvi i diritti stabiliti a favore di speciali categorie di azioni”. D’altro canto, l’art. 2468 c.c., dopo aver sancito che “i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta” (comma 1), dispone che “resta salva la possibilità che l’atto costitutivo preveda l’attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti … la distribuzione degli utili” (comma 3)».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 189, Clausole che pongono un “tetto massimo” al diritto agli utili (artt. 2247, 2265, 2350 e 2433 c.c.), 16 giugno 2020: «[…] La possibilità di prevedere, pe...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (17)(17)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 189, Clausole che pongono un “tetto massimo” al diritto agli utili (artt. 2247, 2265, 2350 e 2433 c.c.), 16 giugno 2020: «[…] La possibilità di prevedere, per determinate categorie di azioni o quote, oppure per determinati soci di s.r.l., una diminuzione del diritto alla distribuzione degli utili è espressamente riconosciuta nella disciplina delle s.p.a. e delle s.r.l. Essa rappresenta la diretta conseguenza della possibilità di attribuire alle altre azioni o quote un privilegio o una maggiorazione del diritto agli utili, ai sensi degli artt. 2350 e 2468 c.c. […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 189, Clausole che pongono un “tetto massimo” al diritto agli utili (artt. 2247, 2265, 2350 e 2433 c.c.), 16 giugno 2020: «[…] La possibilità di prevedere, pe...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (18)(18)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. A.A.15, Legittimità delle clausole che prevedono lo svolgimento di una attività economica con criteri diversi da quello del massimo profitto - 1° pubb. 9/22: «Nel nostro ordinamento non sussiste alcuna disposizione […] che imponga agli amministratori di società lucrative di attuare l’oggetto sociale avendo riguardo al solo interesse dei soci alla massimizzazione dei profitti. […] sono legittime le clausole dell’atto costitutivo/statuto che […] dettano specifiche regole etiche e/o di sostenibilità che devono essere rispettate nella gestione della società, anche a scapito della massimizzazione dei profitti e della efficienza produttiva. È così ad esempio possibile prevedere che la società debba applicare ai propri lavoratori trattamenti più favorevoli rispetto a quelli di mercato o che debba adottare procedure produttive che generino un impatto ambientale inferiore rispetto a quello ammesso dalle leggi o regolamenti vigenti. Dette clausole integrano […] una modalità di perseguimento del fine di lucro senza aggiungere ad esso un ulteriore fine di utilità sociale […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. A.A.15, Legittimità delle clausole che prevedono lo svolgimento di una attività economica con criteri diversi da quel...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (19)(19)
    - Cass., 29 ottobre 1994, n. 8927, in Società, 1995, 178, con nota di Batti; in Notariato, 1995, 244, con nota di La Porta; in Giur. Comm., 1995, II, 478, con nota di Ciaffi: «il divieto del c.d. patto leonino posto dall’art. 2265 c.c. (ed estensibile a tutti i tipi sociali, attenendo alle condizioni essenziali del tipo «contratto di società») presuppone una situazione statutaria - costitutiva dei diritti e degli obblighi di uno o più soci nei confronti della società ed integrativa della loro posizione nella compagine sociale - caratterizzata dalla esclusione totale e costante di uno o di alcuni soci dalla partecipazione al rischio di impresa e dagli utili, ovvero da entrambe […]».
    Cass., 21 gennaio 2000, n. 642, in Società, 2000, 697: «Il c.d. patto leonino, vietato ai sensi dell’art. 2265 c.c., presuppone la previsione dell’esclusione totale e costante del socio dalla partecipazione al rischio d’impresa o dagli utili, ovvero da entrambi; esula, pertanto, da tale divieto le clausole che contemplino la partecipazione agli utili e alle perdite in una misura diversa dalla entità della partecipazione sociale del singolo socio, sia che si esprimano in misura difforme da quella inerente ai poteri amministrativi, sia che condizionino in alternativa la partecipazione o la non partecipazione agli utili o alle perdite al verificarsi di determinati eventi giuridicamente rilevanti […]».
    Corte d’Appello di Milano, 19 febbraio 2016, n. 636, in www.giurisprudenzadelleimprese.it: «Il patto parasociale che contenga un’opzione put (e cioè l’impegno irrevocabile di uno dei pattisti di acquistare le partecipazioni dell’altro pattista) la quale comporti una “costante” e “assoluta” esclusione del socio titolare della put dalle perdite o dagli utili conseguiti dalla società delle cui partecipazioni si tratta, è qualificabile come patto leonino, nullo ai sensi dell’art. 2265 c.c.» (in senso conforme: Trib. Milano, 30 dicembre 2011, n. 15833, inedita).
    Trib. Cagliari, 3 aprile 2008, in Riv. Dir. Comm., 2011, II, 95: «Il divieto del c.d. patto leonino posto dall’art. 2265 c.c. presuppone una situazione statutaria caratterizzata dall’esclusione assoluta e costante di uno dei soci dalla partecipazione al rischio di impresa o dagli utili ovvero da entrambe tali situazioni: esulano pertanto dal divieto le pattuizioni regolanti la partecipazione agli utili e alle perdite in misura diversa dall’entità della partecipazione del singolo socio».
    Trib. Milano, 3 ottobre 2013, in Società, 2014, 688: «Sono contrari all’art. 2265 c.c. e al principio di ordine pubblico che esso esprime solo i patti che comportino un trattamento differenziato di un socio per tutta la durata della società e in modo assoluto».
    - Cass., 29 ottobre 1994, n. 8927, in Società, 1995, 178, con nota di Batti; in Notariato, 1995, 244, con nota di La Porta; in Giur. Comm., 1995, II, 478, con nota di Ciaffi: «il divieto del c.d. patt...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (20)(20)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 240-2012/I, Clausola limitativa della distribuzione di utili e divieto del patto leonino, in CNN Notizie del 26.4.2013: «[…] Ciò in linea con quella dottrina secondo cui per ravvisare un patto leonino non occorre che il patto escluda formalmente o in modo assoluto la partecipazione agli utili o alle perdite (ipotesi di scuola), essendo sufficiente che la partecipazione sia subordinata a limiti o a condizioni tali da renderla sostanzialmente derisoria o praticamente impossibile, per cui cadono sotto il divieto legislativo i casi in cui la partecipazione sia irrisoria o quelli in cui costituisca una mera possibilità e sia dunque praticamente irrealizzabile ([…] il divieto si ha, ad esempio, nell’ipotesi in cui la partecipazione sia ammessa per qualche socio solo al di sopra di un ipotetico importo, di utili o di perdite, molto elevato e difficilmente raggiungibile; oppure che la partecipazione, formalmente ammessa in misura normale, sia però neutralizzata da particolari diritti concessi agli altri soci che si vogliono favorire, o da particolari oneri od obblighi accollati a qualcuno dei soci in favore di qualche altro. […]). Dunque, si tratta di valutazione da condurre caso per caso, tenendo conto delle circostanze e avendo riguardo alla situazione quale le parti si sono rappresentate al momento del contratto […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 240-2012/I, Clausola limitativa della distribuzione di utili e divieto del patto leonino, in CNN Notizie del 26.4.2013: «[…] Ciò in linea con...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (21)(21)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 189, Clausole che pongono un “tetto massimo” al diritto agli utili (artt. 2247, 2265, 2350 e 2433 c.c.), 16 giugno 2020: «[…] La possibilità di prevedere, per determinate categorie di azioni o quote, oppure per determinati soci di s.r.l., una diminuzione del diritto alla distribuzione degli utili è espressamente riconosciuta nella disciplina delle s.p.a. e delle s.r.l. Essa rappresenta la diretta conseguenza della possibilità di attribuire alle altre azioni o quote un privilegio o una maggiorazione del diritto agli utili, ai sensi degli artt. 2350 e 2468 c.c. Il primo comma dell’art. 2350 c.c. recita infatti che “ogni azione attribuisce il diritto a una parte proporzionale degli utili netti e del patrimonio netto risultante dalla liquidazione, salvi i diritti stabiliti a favore di speciali categorie di azioni”. D’altro canto, l’art. 2468 c.c., dopo aver sancito che “i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta” (comma 1), dispone che “resta salva la possibilità che l’atto costitutivo preveda l’attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti … la distribuzione degli utili” (comma 3)».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 189, Clausole che pongono un “tetto massimo” al diritto agli utili (artt. 2247, 2265, 2350 e 2433 c.c.), 16 giugno 2020: «[…] La possibilità di prevedere, pe...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (22)(22)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 189, Clausole che pongono un “tetto massimo” al diritto agli utili (artt. 2247, 2265, 2350 e 2433 c.c.), 16 giugno 2020: «[…] Sono legittime le clausole statutarie di s.p.a. e di s.r.l. che pongono un “tetto massimo” al diritto all’utile, quali ad esempio le clausole che prevedono: (i) limiti massimi espressi in misura assoluta, esercizio per esercizio; (ii) limiti massimi espressi in misura relativa, assumendo come parametro un dato variabile, quale ad esempio il capitale sociale o il patrimonio netto […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 189, Clausole che pongono un “tetto massimo” al diritto agli utili (artt. 2247, 2265, 2350 e 2433 c.c.), 16 giugno 2020: «[…] Sono legittime le clausole stat...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (23)(23)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. H.I.27, Usufrutto sulle azioni - diritto agli utili e alla distribuzione di riserve, 1° pubbl. 9/17 - motivato 9/17: «[…] In assenza di una specifica disciplina sul punto, deve ritenersi che all’usufruttuario di azioni spettino i diritti economici contemplati dalle disposizioni generali sull’usufrutto contenute negli artt. 978 e ss. c.c., in particolare nell’art. 984 c.c. il quale prevede che “I frutti naturali e i frutti civili spettano all’usufruttuario per la durata dell’usufrutto”. […] Applicando le suddette disposizioni all’usufrutto su azioni si può affermare che i diritti economici che spettano all’usufruttuario sono tutti quelli che hanno natura di “remunerazione” del capitale investito. Nelle società azionarie tale natura compete esclusivamente agli utili di esercizio di cui sia deliberata la distribuzione che, conseguentemente, spettano all’usufruttuario […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. H.I.27, Usufrutto sulle azioni - diritto agli utili e alla distribuzione di riserve, 1° pubbl. 9/17 - motivato 9/17: ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (24)(24)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. H.I.27, Usufrutto sulle azioni - diritto agli utili e alla distribuzione di riserve, 1° pubbl. 9/17 - motivato 9/17: «[…] Oltre agli utili di esercizio, la cui natura di frutti civili è come detto indubbia, al titolare di azioni potrebbero essere distribuite, anche nel corso della vita delle società, cioè al di fuori del procedimento di liquidazione finale, delle somme prelevate dalle riserve di patrimonio. […] la decisione dei soci di non distribuire gli utili non determina il semplice loro accantonamento in attesa di una futura distribuzione, ma produce un vero e proprio “conferimento” a patrimonio, assimilabile ad un versamento in conto capitale. […] Conseguentemente, qualora venisse deliberata la distribuzione di somme prelevate da una riserva distribuibile, sia essa di capitale o di utili, all’usufruttuario spetterà unicamente il diritto di vedere estendere su di esse il suo usufrutto ai sensi dell’art. 1000 c.c. e non certo quello di percepirle come se fossero un frutto civile […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. H.I.27, Usufrutto sulle azioni - diritto agli utili e alla distribuzione di riserve, 1° pubbl. 9/17 - motivato 9/17: ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Trib. Verona, 12 aprile 2005, in Giur. Comm., 2007, 3, II, 633: «All’introduzione di una clausola compromissoria può essere equiparato il significativo ampliamento dell’oggetto di una clausola compromissoria già esistente (che equivale ad una introduzione di clausola per le materie nuove) con la conseguenza che il socio assente o dissenziente può esercitare il diritto di recesso contemplato dall’art. 34, comma 6, d. lg. n. 5 del 2003».
    - Trib. Verona, 12 aprile 2005, in Giur. Comm., 2007, 3, II, 633: «All’introduzione di una clausola compromissoria può essere equiparato il significativo ampliamento dell’oggetto di una clausola compr...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Trib. Torino, 16 dicembre 2011, in Giur. It., 2012, 1819: «È compromettibile in arbitri l’azione di responsabilità promossa nei confronti di un amministratore di srl per condotte che non implichino violazioni di norme poste a tutela dell’interesse collettivo dei soci o dei terzi (nella specie, erano censurate la non corretta gestione delle rimanenze iscritte nel bilancio, il rimborso al solo amministratore convenuto di un finanziamento soci, l’utilizzo di somme per omaggi e regalie, il mancato pagamento di un debito sociale, l’aumento del compenso dell’amministratore convenuto)».
    - Trib. Torino, 16 dicembre 2011, in Giur. It., 2012, 1819: «È compromettibile in arbitri l’azione di responsabilità promossa nei confronti di un amministratore di srl per condotte che non implichino ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Cass., 17 luglio 2012, n. 12333, in Rep. Foro It., 2012, voce Arbitrato, n. 109: «La clausola compromissoria inserita nell’atto costitutivo di una società, che prevede la possibilità di deferire agli arbitri le controversie tra i soci, quelle tra la società e i soci nonché quelle promosse dagli amministratori e dai sindaci, in dipendenza di affari sociali o dell’interpretazione o esecuzione dello statuto sociale, non include anche l’azione di responsabilità ex art. 2476 c.c. promossa dal socio nei confronti dell’amministratore, non rilevando che quest’ultimo sia anche socio della società».
    - Cass., 17 luglio 2012, n. 12333, in Rep. Foro It., 2012, voce Arbitrato, n. 109: «La clausola compromissoria inserita nell’atto costitutivo di una società, che prevede la possibilità di deferire agl...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (4)(4)
    - Trib. Milano, 15 dicembre 2015, in www.giurisprudenzadelleimprese.it: «L’azione del curatore ex art. 146 l. fall. cumula le due diverse azioni di responsabilità sociale (art. 2392 c.c.) e verso i creditori (art. 2394 c.c.), che tuttavia si mantengono distinte nei presupposti e nella disciplina, sicché l’azione di responsabilità esercitata a tutela del patrimonio sociale resta assoggettata alla clausola compromissoria eventualmente prevista nello statuto».
    - Trib. Milano, 15 dicembre 2015, in www.giurisprudenzadelleimprese.it: «L’azione del curatore ex art. 146 l. fall. cumula le due diverse azioni di responsabilità sociale (art. 2392 c.c.) e verso i cr...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (5)(5)
    - Cass., 10 giugno 2014, n. 13031, in Rep. Foro It., 2014, voce Arbitrato, n. 97: «Le norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio di esercizio sono […] non solo sono imperative, ma contengono principi dettati a tutela, oltre che dall’interesse dei singoli soci ad essere informati dell’andamento della gestione societaria al termine di ogni esercizio, anche dell’affidamento di tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto […]; ne consegue che, non essendo venuta meno l’indisponibilità dei diritti protetti dalle suddette disposizioni a seguito della riforma di cui al d. leg. 17 gennaio 2003 n. 6 - che agli art. 2434 bis e 2379 c.c. ha previsto termini di decadenza per l’impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio e, in via generale, per l’impugnazione delle delibere nulle - non è compromettibile in arbitri la controversia relativa alla validità della delibera di impugnazione [n.d.r. approvazione] del bilancio».
    Trib. Bari, 21 giugno 2007, n. 1643, in www.giurisprudenzabarese.it: «L’art. 34 del d.lg. n. 5 del 2003 consente la devoluzione al giudizio arbitrale sia di quelle controversie per le quali non è previsto l’intervento obbligatorio del p.m. e sia di quelle che hanno per oggetto dei diritti disponibili relativi al rapporto sociale […]. Ciò premesso, in ambito societario l’indisponibilità dei diritti deve ravvisarsi quando le norme coinvolte tutelano interessi ultra individuali, e cioè, quando hanno ad oggetto interessi della società, della collettività dei soci o dei terzi, che le norme in materia di bilancio sicuramente proteggono, considerate le funzioni di misuratore del valore del patrimonio sociale e di indicatore degli utili di esercizio (fattispecie riguardante una controversia nella quale si chiede di dichiarare nullo il bilancio di una società di capitali perché ritenuto falso ovvero, perché redatto in violazione dei criteri indicati dall’art. 2423, c.c.)».
    - Cass., 10 giugno 2014, n. 13031, in Rep. Foro It., 2014, voce Arbitrato, n. 97: «Le norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio di esercizio sono […] non solo sono imperative...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (6)(6)
    - Trib. Salerno, 12 aprile 2007, in Società, 2008, 214, con nota di Senini; in Corti salern., 2007, 527, con nota di Costabile; in Giur. It., 2008, 2000; in Giur. Comm., 2008, II, 865, con nota di Corsini; e in Dir. Prat. Soc., 2008, fasc. 5, 75, con nota di Brenca: «Le controversie relative allo scioglimento della società non sono compromettibili in arbitri, avendo ad oggetto un diritto indisponibile».
    - Trib. Salerno, 12 aprile 2007, in Società, 2008, 214, con nota di Senini; in Corti salern., 2007, 527, con nota di Costabile; in Giur. It., 2008, 2000; in Giur. Comm., 2008, II, 865, con nota di Cor...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (7)(7)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 2/2008, Clausola compromissoria nelle società di persone: «[…] si ritiene di poter sostenere l’opinione, al momento prevalente, di quella dottrina e della più recente giurisprudenza di merito secondo cui la disciplina dell’arbitrato societario, così come regolamentato dal titolo V del d.lgs. n. 5/2003, si affianchi alla disciplina di diritto comune (art. 806 e segg. c.p.c.), non sostituendo quest’ultima, bensì aggiungendosi ad essa: non vi sarebbe alcuna esclusività del nuovo modello, né sarebbero riscontrabili indici testuali in tal senso. Da ciò deriverebbe la validità ed efficacia delle clausole compromissorie contenute in statuti o atti costitutivi risalenti a data anteriore all’entrata in vigore del citato decreto legislativo […]».
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 2/2008, Clausola compromissoria nelle società di persone: «[…] si ritiene di poter sostenere l’opinione, al momento prevalente, di quella dottrina e de...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (8)(8)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Segnalazioni Novità Giurisprudenziali, Società di persone costituita ante riforma e nullità della clausola compromissoria (Cass., sez. VI, ord. 24 ottobre 2016, n. 21422), in CNN Notizie del 2.11.2016: «Con l’ordinanza 24 ottobre 2016, n. 21422, la Sesta Sezione della Cassazione ritorna sul tema della sorte delle clausole compromissorie inserite nei patti sociali di società di persone costituite in data anteriore all’entrata in vigore del d.lgs. 5/2003, confermando l’orientamento secondo il quale la clausola che preveda la nomina di un arbitro unico ad opera dei soci e, nel caso di disaccordo, ad opera del presidente del tribunale su istanza della parte più diligente, è affetta da nullità. […] Ne deriva, quindi, conformemente all’orientamento ormai consolidato della Suprema Corte, la nullità (sopravvenuta) della clausola difforme da quella descritta dall’art. 34, e che preveda, come nel caso della pronuncia in rassegna, la nomina di un arbitro unico scelto di comune accordo fra le parti e, nel caso di disaccordo, ad opera del presidente del tribunale su istanza della parte più diligente. Non può essere, inoltre, condivisa – sempre secondo l’ordinanza in commento - la tesi del «doppio binario», secondo cui l’arbitrato previsto dalle predette clausole si convertirebbe da arbitrato endosocietario in arbitrato di diritto comune, dal momento che la nullità comminata dall’art. 34 è volta a garantire il principio di ordine pubblico dell’imparzialità della decisione […]».
    Cass., 10 ottobre 2012, n. 17287, in Rep. Foro It., 2012, voce Arbitrato, n. 108: «La clausola compromissoria contenuta nello statuto societario la quale, non adeguandosi alla prescrizione dell’art. 34 d. leg. n. 5 del 2003, non prevede che la nomina degli arbitri debba essere effettuata da un soggetto estraneo alla società è nulla, non potendosi accettare la tesi del «doppio binario», per cui essa si convertirebbe da clausola per arbitrato endosocietario in clausola per arbitrato di diritto comune, atteso che l’art. 34 commina la nullità per garantire il principio di ordine pubblico dell’imparzialità della decisione».
    Cass., 17 febbraio 2014, n. 3665, in Rep. Foro It., 2014, voce Arbitrato, n. 95: «La clausola compromissoria contenuta nello statuto societario, la quale, non adeguandosi alla prescrizione dell’art. 34 d.leg. 17 gennaio 2003 n. 5, non preveda che la nomina degli arbitri debba essere effettuata da un soggetto estraneo alla società, è nulla anche ove si tratti di arbitrato irrituale».
    Cass., 28 luglio 2015, n. 15841, in Rep. Foro It., 2015, voce Società (procedimenti), n. 5: «La clausola compromissoria contenuta nello statuto societario, la quale non preveda, non adeguandosi alla prescrizione dell’art. 34 d. leg. n. 5 del 2003, che la nomina degli arbitri debba essere effettuata da un soggetto estraneo alla società, è nulla dalla data d’entrata in vigore del citato decreto e, nel caso di arbitrato irrituale, anche nel caso in cui il procedimento arbitrale sia stato avviato prima di tale momento, dovendosi ritenere che la previsione di inapplicabilità della nuova disciplina “ai giudizi pendenti”, stabilita dall’art. 41 d. leg. n. 5 del 2003, sia intesa a far salvi gli eventuali giudizi arbitrali in corso alla data di entrata in vigore del decreto, ma non già gli effetti della clausola arbitrale preesistente, che costituisce negozio e non atto processuale».
    Cass., 24 ottobre 2016, n. 21422, in Ced Cassazione, rv. 642061-02: «La clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società di persone, che preveda la nomina di un arbitro unico ad opera delle parti e, nel caso di disaccordo, del presidente del tribunale su ricorso della parte più diligente, è affetta, sin dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2003, da nullità sopravvenuta, se non adeguata al dettato dell’art. 34, comma 2, del citato decreto entro i termini di cui agli artt. 223-bis e 223-duodecies c.p.c., non essendo convertibile in clausola di arbitrato di diritto comune, trattandosi di nullità volta a garantire il principio di ordine pubblico dell’imparzialità della decisione».
    App. Milano, 13 febbraio 2013, in Giur. It., 2014, 358, con nota di Luoni; in Gazzetta forense, 2013, fasc. 5, 24, con nota di Marena: «È nulla una clausola compromissoria, contenuta in uno statuto, non adeguata alla disciplina inderogabile del d.leg. n. 5/2003».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Segnalazioni Novità Giurisprudenziali, Società di persone costituita ante riforma e nullità della clausola compromissoria (Cass., sez. VI, ord. 24 ottobre 2016, n....Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (9)(9)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. H.H.5, Adeguamento della clausola compromissoria: quorum e recesso, 1° pubbl. 9/05: «L’adeguamento della clausola compromissoria alle nuove disposizioni di legge effettuato dal 1° ottobre […] non dà il diritto di recesso ai soci non consenzienti […]; la norma di cui all’art. 34 sesto comma decreto legislativo 5/2003, infatti, […] riconoscendo il diritto di recesso al socio non consenziente, non può trovare applicazione che per le clausole già redatte in conformità alla nuova normativa (in quanto relative a società costituite dopo il 1° gennaio 2004 o a società che hanno già adeguato il proprio statuto) e cioè quando i soci sono chiamati ad introdurre ovvero a sopprimere una clausola compromissoria la cui disciplina sia già conforme alla nuova disciplina normativa […]».
    Arb., 28 ottobre 2010, in Giur. It., 2011, 2591: «La deliberazione assembleare di sostituzione nella clausola compromissoria dell’arbitrato rituale a quello irrituale e dell’arbitro “collegiale” a quello “monocratico” non legittima l’esercizio del recesso da parte del socio assente alla votazione, poiché determina modifiche prive di carattere innovativo o soppressivo nel senso fatto proprio dall’art. 34, 6º comma, d. leg. 17 gennaio 2003 n. 5».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. H.H.5, Adeguamento della clausola compromissoria: quorum e recesso, 1° pubbl. 9/05: «L’adeguamento della clausola com...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (10)(10)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. I.H.4, Adeguamento della clausola compromissoria: quorum e recesso, 1° pubbl. 9/05: «L’adeguamento della clausola compromissoria alle nuove disposizioni di legge effettuato dal 1° ottobre 2004 non richiede il voto favorevole dei due terzi del capitale […] posto che l’art. 34, comma 6, D. Lgs. 5/2003 si riferisce alle sole introduzione e soppressione di clausole compromissorie […]; la norma di cui all’art. 34 comma 6 D. Lgs. 5/2003, infatti, imponendo un quorum deliberativo particolarmente elevato […], non può che trovare applicazione che per le clausole già redatte in conformità alla nuova normativa […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. I.H.4, Adeguamento della clausola compromissoria: quorum e recesso, 1° pubbl. 9/05: «L’adeguamento della clausola com...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (11)(11)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 2/2008, Clausola compromissoria nelle società di persone: «[…] si ritiene di poter sostenere l’opinione, al momento prevalente, di quella dottrina e della più recente giurisprudenza di merito secondo cui la disciplina dell’arbitrato societario, così come regolamentato dal titolo V del d. legs. n. 5/2003, si affianchi alla disciplina di diritto comune (art. 806 e segg. c.p.c.), non sostituendo quest’ultima, bensì aggiungendosi ad essa: non vi sarebbe alcuna esclusività del nuovo modello, né sarebbero riscontrabili indici testuali in tal senso. Da ciò deriverebbe la validità ed efficacia delle clausole compromissorie contenute in statuti o atti costitutivi risalenti a data anteriore all’entrata in vigore del citato decreto legislativo […]».
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 2/2008, Clausola compromissoria nelle società di persone: «[…] si ritiene di poter sostenere l’opinione, al momento prevalente, di quella dottrina e de...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (12)(12)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 3, Adeguamento della clausola compromissoria (art. 34 d.lgs. 5/2003), 21 gennaio 2004: «L’ultrattività prevista dal quarto comma [ora quinto comma, N.d.A.] dell’art. 223 bis disp. att. c.c. (in base al quale le previgenti disposizioni dell’atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia sino al 30 settembre 2004, anche se non conformi alle nuove disposizioni inderogabili) è riferita unicamente alla disciplina introdotta dal D.lgs. n. 6/2003 e pertanto la clausola compromissoria, contenuta in statuto societario, che non risulti conforme alla disciplina introdotta dal secondo comma dell’art. 34 del D.lgs. n. 5/2003, deve essere considerata, dopo il 1° gennaio 2004, contraria a disposizioni inderogabili di legge […]».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 5792/I, Clausola compromissoria e nomina degli arbitri, in CNN Notizie del 26.1.2006: «[…] La dottrina, a livello meramente definitorio sembra concordare sul concetto di alternatività del modello arbitrale ex artt. 34 e ss. rispetto al modello tradizionale. […] Il comma 2 dell’art. 34 stabilisce infatti che la clausola deve prevedere il numero e le modalità di nomina degli arbitri, conferendo in ogni caso, a pena di nullità, il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società. Ove il soggetto designato non provveda, la nomina è richiesta al presidente del tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale […]. Non c’è bisogno di una espressa indicazione circa l’esclusività della nuova disciplina per gli arbitrati scaturenti da una clausola compromissoria statutaria, siccome il fondamento normativo di tale esclusività sta nel fatto stesso di essere una disciplina (per di più dichiaratamente qualificata come imperativa), ossia la regolamentazione giuridica - che solo il legislatore può fissare, non già le parti - di una determinata fattispecie, qual è il rimettere preventivamente per arbitri le controversie sociali. […] siffatta ricostruzione è quella che gode di maggior seguito sia nelle prime pronunce giurisprudenziali […], sia nella dottrina notarile […]».
    Cass., 20 luglio 2011, n. 15892, in Resp. Civ. Prev., 2012, 2, 487: «L’art. 34, comma 2, del d. lg. 17 gennaio 2003, n. 5, prevede l’unica ipotesi di clausola compromissoria stipulabile nell’ambito degli atti societari, restando esclusa la possibilità di inserire in tali atti, in via alternativa, una clausola arbitrale di diritto comune ai sensi dell’art. 808 c.p.c. Pertanto, è nulla una clausola compromissoria societaria che non rispetti la prescrizione dell’art. 34, comma 2, cit., in punto di nomina degli arbitri e la relativa controversia può essere introdotta soltanto davanti all’autorità giudiziaria ordinaria».
    Cass., 28 luglio 2015, n. 15841, in Rep. Foro It., 2015, voce Società (procedimenti), n. 5: «La clausola compromissoria contenuta nello statuto societario, la quale non preveda, non adeguandosi alla prescrizione dell’art. 34 d. leg. n. 5 del 2003, che la nomina degli arbitri debba essere effettuata da un soggetto estraneo alla società, è nulla dalla data d’entrata in vigore del citato decreto e, nel caso di arbitrato irrituale, anche nel caso in cui il procedimento arbitrale sia stato avviato prima di tale momento, dovendosi ritenere che la previsione di inapplicabilità della nuova disciplina “ai giudizi pendenti”, stabilita dall’art. 41 d. leg. n. 5 del 2003, sia intesa a far salvi gli eventuali giudizi arbitrali in corso alla data di entrata in vigore del decreto, ma non già gli effetti della clausola arbitrale preesistente, che costituisce negozio e non atto processuale».
    In senso conforme: Cass., 28 ottobre 2015, n. 22008, in CNN Notizie del 30.10.2015.
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 3, Adeguamento della clausola compromissoria (art. 34 d.lgs. 5/2003), 21 gennaio 2004: «L’ultrattività prevista dal quarto comma [ora quinto comma, N.d.A.] d...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (13)(13)
    - Cass., 20 luglio 2011, n. 15892, in Riv. Not., 2012, 81: «[…] ai fini della responsabilità disciplinare del notaio, che abbia rogato un atto costitutivo contenente una clausola affetta da tale radicale invalidità, secondo il nuovo regime normativo e, conseguentemente, abbia integrato, sotto il profilo oggettivo, la fattispecie di cui all’art. 28, 1º comma, l. 16 febbraio 1913 n. 89, consistente nella ricezione di un atto “espressamente proibito dalla legge”, l’illecito disciplinare può ritenersi perfezionato solo quando la sanzione di nullità sia univocamente riconosciuta e non possa dar luogo a dubbi interpretativi; ne consegue che, in virtù dell’esercizio della nomofilachia cui è tenuta la corte di cassazione, quando la presente pronuncia diverrà nota al pubblico, eventuali atti costitutivi rogati da notai con previsione di clausole compromissorie difformi dalla previsione del citato art. 34 diverranno sanzionabili sotto il profilo disciplinare».
    Cass., 13 ottobre 2011, n. 21202, in Giust. Civ., 2011, I, 2554: «Sussiste la responsabilità disciplinare del notaio, a norma dell’art. 28, 1º comma, n. 1, l. 16 febbraio 1913 n. 89, per aver redatto un atto espressamente proibito dalla legge, allorché sia stato rogato, a decorrere dal 1º settembre 2011, un atto costitutivo di società, con previsione di clausola compromissoria di arbitrato di diritto comune e, quindi, difforme dal disposto dell’art. 34 d. leg. 17 gennaio 2003 n. 5, poiché solo da tale data può ritenersi pacifica l’interpretazione della norma come comportante la nullità di siffatta clausola (in applicazione del riportato principio, la Suprema Corte ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità del notaio in relazione ad atti redatti negli anni 2006 e 2007, allorché sussisteva contrasto giurisprudenziale sull’art. 34, dovendosi escludere che a quell’epoca si trattasse di “atti espressamente proibiti dalla legge”)».
    - Cass., 20 luglio 2011, n. 15892, in Riv. Not., 2012, 81: «[…] ai fini della responsabilità disciplinare del notaio, che abbia rogato un atto costitutivo contenente una clausola affetta da tale radic...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (14)(14)
    - Trib. Milano, 15 Maggio 2017, in www.giurisprudenzadelleimprese.it: «L’operatività della clausola compromissoria non viene meno a seguito della perdita della qualità di socio della parte, ma rimane opponibile all’ex-socio in riferimento a tutte le controversie che trovano la loro matrice nel rapporto sociale anche se insorte in tempo successivo all’esaurimento del rapporto».
    - Trib. Milano, 15 Maggio 2017, in www.giurisprudenzadelleimprese.it: «L’operatività della clausola compromissoria non viene meno a seguito della perdita della qualità di socio della parte, ma rimane ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (15)(15)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 162-2009/I, Clausola compromissoria e controversie promosse dai liquidatori o nei loro confronti, in CNN Notizie del 23.6.2009: «Si chiede se sia ammissibile e quale sia l’operatività di una clausola compromissoria che preveda genericamente la devoluzione in arbitri delle controversie promosse dai liquidatori o nei loro confronti. […] L’individuazione delle controversie sottratte alla competenza degli arbitri dipende, sostanzialmente, dalla indisponibilità della materia ovvero dalla obbligatorietà dell’intervento del pubblico ministero, ma ciò non impedisce di affermare la validità di una clausola che, formulata genericamente, riproduca sostanzialmente il dettato normativo (in specie, quello del comma 4 del citato art. 34), dovendosi poi successivamente, in sede di attivazione della clausola stessa, verificare i presupposti per la sua operatività […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 162-2009/I, Clausola compromissoria e controversie promosse dai liquidatori o nei loro confronti, in CNN Notizie del 23.6.2009: «Si chiede se...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (16)(16)
    - Trib. Ragusa, 21 novembre 2005, in Dir. Fall., 2007, II, 159: «La delibera assembleare che introduce una clausola compromissoria avente ad oggetto la risoluzione di tutte le controversie tra la società e i soci e tra i soci stessi, non concernenti diritti indisponibili di questi ultimi, è pienamente legittima se adottata con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno i due terzi del capitale sociale; il dissenso dei soci di minoranza è, infatti, salvaguardato mediante l’attribuzione del diritto di recesso».
    Arb. Verona, 14 marzo 2008, in Riv. Arb., 2008, 109: «Laddove la delibera adottata dall’assemblea straordinaria comporti non solo modificazioni della clausola compromissoria statutaria, ma anche l’introduzione di una nuova clausola compromissoria (nella specie, devoluzione ad arbitri di controversie per l’addietro rimesse alla cognizione dell’ago), deve considerarsi legittimo il recesso esercitato dal socio assente».
    - Trib. Ragusa, 21 novembre 2005, in Dir. Fall., 2007, II, 159: «La delibera assembleare che introduce una clausola compromissoria avente ad oggetto la risoluzione di tutte le controversie tra la soci...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (17)(17)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. H.H.5, Adeguamento della clausola compromissoria: quorum e recesso, 1° pubbl. 9/05: «[…] È cioè ragionevole ritenere che la nuova disciplina in materia di introduzione e soppressione di clausole compromissorie si debba applicare alle sole clausole volute dai soci sulla base della medesima nuova disciplina. Non può invece, ragionevolmente, trovare applicazione nel caso di società preesistenti al 1° gennaio 2004, già dotate di clausola compromissoria, che non abbiano adeguato sul punto il proprio statuto, per le quali ogni “operazione” sulla clausola compromissoria (sia che si tratti di modificazione che di soppressione) va considerata, pertanto, alla stregua di un “adeguamento” alla nuova normativa, che ha radicalmente innovato la disciplina in materia (mutando le condizioni ed i presupposti stessi sui quali in precedenza poteva basarsi la scelta in tema di clausola compromissoria). Non può, in particolare, condividersi l’opinione di chi ritiene che dal 1° gennaio 2004 la clausola compromissoria, essendo divenuta nulla, è come se non ci fosse, per cui un suo adeguamento equivarrebbe a “nuova introduzione” con conseguente applicabilità dell’art. 34 sesto comma D.L. 5/2003».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. H.H.5, Adeguamento della clausola compromissoria: quorum e recesso, 1° pubbl. 9/05: «[…] È cioè ragionevole ritenere ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (18)(18)
    - Trib. Milano, 11 febbraio 2020, in Riv. Arb., 2020, 2, 298, (e su cui cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Sentenze Annotate, Invalidità della clausola compromissoria statutaria per indeterminatezza del soggetto preposto alla nomina dell’arbitro, in CNN Notizie del 6.4.2020): «In caso di arbitrato amministrato, la non adeguata individuazione, nella convenzione di arbitrato, dell’istituzione arbitrale cui è demandata la nomina degli arbitri, così come la individuazione di una istituzione arbitrale inesistente, determinano l’invalidità o, comunque, la non operatività della convenzione medesima».
    - Trib. Milano, 11 febbraio 2020, in Riv. Arb., 2020, 2, 298, (e su cui cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Sentenze Annotate, Invalidità della clausola compromissoria statutaria per indeterminate...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (19)(19)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 2/2008, Clausola compromissoria nelle società di persone: «[…] si ritiene di poter sostenere l’opinione, al momento prevalente, di quella dottrina e della più recente giurisprudenza di merito secondo cui la disciplina dell’arbitrato societario, così come regolamentato dal titolo V del d.lgs. n. 5/2003, si affianchi alla disciplina di diritto comune (art. 806 e segg. c.p.c.), non sostituendo quest’ultima, bensì aggiungendosi ad essa: non vi sarebbe alcuna esclusività del nuovo modello, né sarebbero riscontrabili indici testuali in tal senso. Da ciò deriverebbe la validità ed efficacia delle clausole compromissorie contenute in statuti o atti costitutivi risalenti a data anteriore all’entrata in vigore del citato decreto legislativo […]».
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 2/2008, Clausola compromissoria nelle società di persone: «[…] si ritiene di poter sostenere l’opinione, al momento prevalente, di quella dottrina e de...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (20)(20)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 3, Adeguamento della clausola compromissoria (art. 34 d.lgs. 5/2003), 21 gennaio 2004: «L’ultrattività prevista dal quarto comma [ora quinto comma, N.d.A.] dell’art. 223 bis disp. att. c.c. (in base al quale le previgenti disposizioni dell’atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia sino al 30 settembre 2004, anche se non conformi alle nuove disposizioni inderogabili) è riferita unicamente alla disciplina introdotta dal D.lgs. n. 6/2003 e pertanto la clausola compromissoria, contenuta in statuto societario, che non risulti conforme alla disciplina introdotta dal secondo comma dell’art. 34 del D.lgs. n. 5/2003, deve essere considerata, dopo il 1° gennaio 2004, contraria a disposizioni inderogabili di legge […]».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 5792/I, Clausola compromissoria e nomina degli arbitri, in CNN Notizie del 26.1.2006: «[…] La dottrina, a livello meramente definitorio sembra concordare sul concetto di alternatività del modello arbitrale ex artt. 34 e ss. rispetto al modello tradizionale. […] Il comma 2 dell’art. 34 stabilisce infatti che la clausola deve prevedere il numero e le modalità di nomina degli arbitri, conferendo in ogni caso, a pena di nullità, il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società. Ove il soggetto designato non provveda, la nomina è richiesta al presidente del tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale […]. Non c’è bisogno di una espressa indicazione circa l’esclusività della nuova disciplina per gli arbitrati scaturenti da una clausola compromissoria statutaria, siccome il fondamento normativo di tale esclusività sta nel fatto stesso di essere una disciplina (per di più dichiaratamente qualificata come imperativa), ossia la regolamentazione giuridica - che solo il legislatore può fissare, non già le parti - di una determinata fattispecie, qual è il rimettere preventivamente per arbitri le controversie sociali. […] siffatta ricostruzione è quella che gode di maggior seguito sia nelle prime pronunce giurisprudenziali (Trib. Latina 22 giugno 2004; Trib. Trento 8 aprile 2004; Trib. Trento, 11 febbraio 2004), sia nella dottrina notarile […]».
    Cass., 20 luglio 2011, n. 15892, in Rep. Foro It., 2011, voce Società (procedimenti), n. 16: «La norma dell’art. 34 d. leg. 17 gennaio 2003 n. 5, contempla l’unica ipotesi di clausola compromissoria che possa essere introdotta negli atti costitutivi delle società, ad eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell’art. 2325 bis c.c., restando escluso il ricorso in via alternativa od aggiuntiva alla clausola compromissoria di diritto comune prevista dall’art. 808 c.p.c.; ne consegue che se, in violazione di tale prescrizione, l’atto costitutivo preveda invece una forma di clausola compromissoria che non rispetti i requisiti, in punto di nomina, degli arbitri indicati dalla norma speciale, la nullità di tale pattuizione comporta che la controversia societaria possa essere introdotta soltanto davanti all’autorità giudiziaria ordinaria».
    Cass., 28 luglio 2015, n. 15841, in Rep. Foro It., 2015, voce Società (procedimenti), n. 5: «La clausola compromissoria contenuta nello statuto societario, la quale non preveda, non adeguandosi alla prescrizione dell’art. 34 d. leg. n. 5 del 2003, che la nomina degli arbitri debba essere effettuata da un soggetto estraneo alla società, è nulla dalla data d’entrata in vigore del citato decreto e, nel caso di arbitrato irrituale, anche nel caso in cui il procedimento arbitrale sia stato avviato prima di tale momento, dovendosi ritenere che la previsione di inapplicabilità della nuova disciplina “ai giudizi pendenti”, stabilita dall’art. 41 d. leg. n. 5 del 2003, sia intesa a far salvi gli eventuali giudizi arbitrali in corso alla data di entrata in vigore del decreto, ma non già gli effetti della clausola arbitrale preesistente, che costituisce negozio e non atto processuale».
    In senso conforme: Cass., 28 ottobre 2015, n. 22008, in CNN Notizie del 30.10.2015.
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 3, Adeguamento della clausola compromissoria (art. 34 d.lgs. 5/2003), 21 gennaio 2004: «L’ultrattività prevista dal quarto comma [ora quinto comma, N.d.A.] d...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (21)(21)
    - Trib. Milano, 12 gennaio 2010, in Giur. It., 2010, 1321; in Giur. Comm., 2011, II, 1433, con nota di Zucconi Galli Fonseca: «Non sono compromettibili in arbitri le controversie aventi ad oggetto la nullità della deliberazione di approvazione del bilancio per violazione di norme inderogabili ovvero quelle riguardanti l’impugnazione di deliberazioni assembleari per omessa convocazione del socio impugnante».
    - Trib. Milano, 12 gennaio 2010, in Giur. It., 2010, 1321; in Giur. Comm., 2011, II, 1433, con nota di Zucconi Galli Fonseca: «Non sono compromettibili in arbitri le controversie aventi ad oggetto la ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (22)(22)
    - Trib. Bari, 7 febbraio 2007, n. 327, in Guida Dir., 2007, 32, 67: «Nelle società di capitali il legislatore ha previsto l’obbligo di redazione di un formale bilancio ex art. 2423 c.c. […] destinato, per sua natura, alla tutela di soggetti terzi che vengono in contatto con la società […]; invece nelle società di persone è previsto solo un rendiconto annuale, del quale non è richiesto né il deposito né tanto meno la pubblicazione, proprio perché la sua redazione non risponde a un’esigenza di tutela dei terzi e della collettività, bensì a un’esigenza e a una tutela individuale del singolo socio. Sicché, ogni relativa questione è non solo transigibile, ma anche compromettibile in arbitri, non andando a incidere su norme di carattere imperativo».
    Trib. Milano, 12 gennaio 2010, in Giur. It., 2010, 1321; in Giur. Comm., 2011, II, 1433, con nota di Zucconi Galli Fonseca: «Non sono compromettibili in arbitri le controversie aventi ad oggetto la nullità della deliberazione di approvazione del bilancio per violazione di norme inderogabili ovvero quelle riguardanti l’impugnazione di deliberazioni assembleari per omessa convocazione del socio impugnante».
    - Trib. Bari, 7 febbraio 2007, n. 327, in Guida Dir., 2007, 32, 67: «Nelle società di capitali il legislatore ha previsto l’obbligo di redazione di un formale bilancio ex art. 2423 c.c. […] destinato,...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (23)(23)
    - Trib. Catania, 19 dicembre 2003, in Vita Not., 2004, 310; in Società, 2004, 881, con nota di Fumagalli; in Arch. Civ., 2004, 897; e in Dir. Fall., 2004, II, 504: «Le controversie relative alla revoca per giusta causa della facoltà di amministrare nelle società di persone connesse ad irregolarità nella gestione non sono compromettibili in arbitri, poiché vertono su materie che coinvolgono diritti indisponibili delle parti; in particolare, è esclusa la compromettibilità in arbitri della revoca dell’amministratore ove l’azione si fondi sulla violazione della disciplina dettata per la redazione del rendiconto, degli obblighi di chiarezza e precisione nella redazione del bilancio, nonché della disciplina in tema di poteri di controllo attribuiti ai soci non amministratori».
    - Trib. Catania, 19 dicembre 2003, in Vita Not., 2004, 310; in Società, 2004, 881, con nota di Fumagalli; in Arch. Civ., 2004, 897; e in Dir. Fall., 2004, II, 504: «Le controversie relative alla revoc...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (24)(24)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 2/2008, Clausola compromissoria nelle società di persone: «[…] l’art. 34 del d.lgs. n. 5/2003 prevede e disciplina la possibilità di inserimento delle clausole arbitrali negli atti costitutivi di tutte le società, senza distinzione di tipo, con l’unica eccezione per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio».
    Cass., 24 ottobre 2016, n. 21422, in Ced Cassazione, rv. 642061-02: «La clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società di persone, che preveda la nomina di un arbitro unico ad opera delle parti e, nel caso di disaccordo, del presidente del tribunale su ricorso della parte più diligente, è affetta, sin dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2003, da nullità sopravvenuta, se non adeguata al dettato dell’art. 34, comma 2, del citato decreto entro i termini di cui agli artt. 223-bis e 223-duodecies c.p.c., non essendo convertibile in clausola di arbitrato di diritto comune, trattandosi di nullità volta a garantire il principio di ordine pubblico dell’imparzialità della decisione».
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 2/2008, Clausola compromissoria nelle società di persone: «[…] l’art. 34 del d.lgs. n. 5/2003 prevede e disciplina la possibilità di inserimento delle ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (25)(25)
    - App. Roma, 7 febbraio 2013, in Riv. Dir. Comm., 2014, II, 425: «La disciplina dell’arbitrato societario introdotta dal d.leg. 17 gennaio 2003 n. 5, non si applica alla società semplice».
    - App. Roma, 7 febbraio 2013, in Riv. Dir. Comm., 2014, II, 425: «La disciplina dell’arbitrato societario introdotta dal d.leg. 17 gennaio 2003 n. 5, non si applica alla società semplice».
    (26)(26)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 2/2008, Clausola compromissoria nelle società di persone: «[…] Circa l’ambito di applicabilità, l’art. 34 del d.lgs. n. 5/2003 prevede e disciplina la possibilità di inserimento delle clausole arbitrali negli atti costitutivi di tutte le società, senza distinzione di tipo, con l’unica eccezione per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio. A questo si aggiunga che, per espressa previsione normativa contenuta all’art. 1 del decreto in parola, l’ambito di applicazione della nuova disciplina del processo societario, si estende a tutti “i rapporti societari, ivi compresi quelli concernente le società di fatto, l’accertamento, la costituzione, la modificazione o l’estinzione di un rapporto societario, le azioni di responsabilità da chiunque promosse contro gli organi amministrativi e di controllo, i liquidatori e i direttori generali delle società, delle mutue assicuratrici e delle società cooperative” […]».
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 2/2008, Clausola compromissoria nelle società di persone: «[…] Circa l’ambito di applicabilità, l’art. 34 del d.lgs. n. 5/2003 prevede e disciplina la ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (27)(27)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 138-2012/I, Clausola sulla devoluzione di eventuali controversie nello statuto di società sportiva dilettantistica, in CNN Notizie del 30.8.2013: «[…] per quanto, per taluni profili, la disciplina delle società sportive dilettantistiche si connoti di specialità, non si rinvengono, a livello generale, norme che deroghino al disposto dell’art. 34 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, sulla cui non derogabilità la giurisprudenza ha ormai consolidato una posizione rigida […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 138-2012/I, Clausola sulla devoluzione di eventuali controversie nello statuto di società sportiva dilettantistica, in CNN Notizie del 30.8.2...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (28)(28)
    - Trib. Ragusa, 21 novembre 2005, in Dir. Fall., 2007, II, 159: «La delibera assembleare che introduce una clausola compromissoria avente ad oggetto la risoluzione di tutte le controversie tra la società e i soci e tra i soci stessi, non concernenti diritti indisponibili di questi ultimi, è pienamente legittima se adottata con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno i due terzi del capitale sociale; il dissenso dei soci di minoranza è, infatti, salvaguardato mediante l’attribuzione del diritto di recesso».
    Arb. Verona, 14 marzo 2008, in Riv. Arb., 2008, 109: «Laddove la delibera adottata dall’assemblea straordinaria comporti non solo modificazioni della clausola compromissoria statutaria, ma anche l’introduzione di una nuova clausola compromissoria (nella specie, devoluzione ad arbitri di controversie per l’addietro rimesse alla cognizione dell’ago), deve considerarsi legittimo il recesso esercitato dal socio assente».
    - Trib. Ragusa, 21 novembre 2005, in Dir. Fall., 2007, II, 159: «La delibera assembleare che introduce una clausola compromissoria avente ad oggetto la risoluzione di tutte le controversie tra la soci...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (29)(29)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. H.H.5, Adeguamento della clausola compromissoria: quorum e recesso, 1° pubbl. 9/05: «[…] È cioè ragionevole ritenere che la nuova disciplina in materia di introduzione e soppressione di clausole compromissorie si debba applicare alle sole clausole volute dai soci sulla base della medesima nuova disciplina. Non può invece, ragionevolmente, trovare applicazione nel caso di società preesistenti al 1° gennaio 2004, già dotate di clausola compromissoria, che non abbiano adeguato sul punto il proprio statuto, per le quali ogni “operazione” sulla clausola compromissoria (sia che si tratti di modificazione che di soppressione) va considerata, pertanto, alla stregua di un “adeguamento” alla nuova normativa, che ha radicalmente innovato la disciplina in materia (mutando le condizioni ed i presupposti stessi sui quali in precedenza poteva basarsi la scelta in tema di clausola compromissoria). Non può, in particolare, condividersi l’opinione di chi ritiene che dal 1° gennaio 2004 la clausola compromissoria, essendo divenuta nulla, è come se non ci fosse, per cui un suo adeguamento equivarrebbe a “nuova introduzione” con conseguente applicabilità dell’art. 34 sesto comma D.L. 5/2003».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. H.H.5, Adeguamento della clausola compromissoria: quorum e recesso, 1° pubbl. 9/05: «[…] È cioè ragionevole ritenere ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (30)(30)
    - Cass., 28 agosto 2015, n. 17283, in Foro It., 2015, I, 3089: «Le controversie aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari, qualora abbiano un oggetto disponibile, possono essere devolute in arbitri anche se non ne è fatta espressa menzione nella clausola compromissoria contenuta nello statuto della società».
    - Cass., 28 agosto 2015, n. 17283, in Foro It., 2015, I, 3089: «Le controversie aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari, qualora abbiano un oggetto disponibile, possono essere devolute i...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (31)(31)
    - Cass., 27 settembre 2013, n. 22303, in Rep. Foro It., 2013, voce Arbitrato, n. 88: «La clausola compromissoria, contenuta nello statuto di una società per azioni, che preveda la devoluzione ad arbitri delle controversie connesse al contratto sociale, deve ritenersi estesa alla controversia riguardante il recesso del socio dalla società».
    - Cass., 27 settembre 2013, n. 22303, in Rep. Foro It., 2013, voce Arbitrato, n. 88: «La clausola compromissoria, contenuta nello statuto di una società per azioni, che preveda la devoluzione ad arbit...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Cass., 14 aprile 2006, n. 8876, in Foro It., 2007, I, 3217; in Società, 2007, 159, con nota di Ambrosini: «Deve ritenersi pienamente valido il patto con il quale un socio, che pure non disponga di una partecipazione totalitaria, si vincoli, nell’esercizio della propria autonomia negoziale, a sottoscrivere per intero un aumento di capitale programmato dalla società, influendo la previsione del diritto di opzione non sulla validità del negozio in questione ma (eventualmente) solo sulla sua efficacia, quale evento condizionante (sub specie di mancato esercizio del diritto nel termine da parte dei suoi titolari)».
    - Cass., 14 aprile 2006, n. 8876, in Foro It., 2007, I, 3217; in Società, 2007, 159, con nota di Ambrosini: «Deve ritenersi pienamente valido il patto con il quale un socio, che pure non disponga di u...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Trib. Torino, 11 aprile 2014, in Giur. It., 2015, 661, con nota di Spiotta: «Non può essere considerato nullo il patto di sindacato di voto che riguardi anche l’approvazione dei bilanci, con l’ovvio ed evidente limite del rispetto delle norme imperative e di ordine pubblico di cui non potrebbe essere imposta la violazione mediante l’approvazione di una deliberazione che riguardi un bilancio in contrasto con tali principi, mentre deve considerarsi inammissibile un vincolo che imponga di approvare qualsiasi bilancio anche falso o comunque non redatto secondo i principi di chiarezza e veridicità».
    - Trib. Torino, 11 aprile 2014, in Giur. It., 2015, 661, con nota di Spiotta: «Non può essere considerato nullo il patto di sindacato di voto che riguardi anche l’approvazione dei bilanci, con l’ovvio...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Trib. Torino, 11 aprile 2014, in Giur. It., 2015, 661, con nota di Spiotta: «La clausola di scioglimento del rapporto parasociale in caso di inadempimento non deve essere considerata nulla per la sua natura di condizione meramente potestativa comportante, sostanzialmente, una facoltà di recesso senza limiti, in quanto si tratta di condizione risolutiva, comportante il venir meno degli effetti del negozio, ritenuta generalmente ammissibile».
    - Trib. Torino, 11 aprile 2014, in Giur. It., 2015, 661, con nota di Spiotta: «La clausola di scioglimento del rapporto parasociale in caso di inadempimento non deve essere considerata nulla per la su...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (4)(4)
    - Arb., 9 gennaio 2009, in Giur. Comm., 2009: «I patti parasociali la cui durata è rapportata ad eventi che potrebbero verificarsi tanto il giorno successivo alla loro stipulazione, quanto molti decenni dopo, vanno considerati come stipulati a tempo indeterminato, senza che possa ad essi applicarsi il limite di cinque anni previsto dall’art. 2341-bis c.c., trattandosi di norma riguardante i soli patti parasociali stipulati anteriormente alla riforma del diritto societario con durata superiore a quella massima legale stabilita dallo stesso articolo, e non anche quelli a tempo indeterminato».
    - Arb., 9 gennaio 2009, in Giur. Comm., 2009: «I patti parasociali la cui durata è rapportata ad eventi che potrebbero verificarsi tanto il giorno successivo alla loro stipulazione, quanto molti decen...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (5)(5)
    - App. Milano, 12 marzo 2009, in Società, 2010, 424: «In un patto di sindacato a tempo indeterminato ciascun paciscente può esercitare il diritto di recesso ad nutum, diritto che, in virtù di un principio generale dell’ordinamento, si pone in funzione di limite ad una durata indefinita del vincolo».
    - App. Milano, 12 marzo 2009, in Società, 2010, 424: «In un patto di sindacato a tempo indeterminato ciascun paciscente può esercitare il diritto di recesso ad nutum, diritto che, in virtù di un princ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (6)(6)
    - Trib. Belluno, 27 marzo 2010, in Giur. It., 2011, 128: «Un patto parasociale, stante la sua efficacia meramente obbligatoria, non è suscettibile di esecuzione in forma specifica».
    Trib. Milano, 15 dicembre 2014, in www.giurisprudenzadelleimprese.it: «Il voto del socio di s.p.a. espresso in violazione degli impegni assunti con un sindacato di voto non inficia la validità della deliberazione assembleare, anche nell’ipotesi in cui la società stessa abbia preso parte al patto parasociale […]».
    - Trib. Belluno, 27 marzo 2010, in Giur. It., 2011, 128: «Un patto parasociale, stante la sua efficacia meramente obbligatoria, non è suscettibile di esecuzione in forma specifica».
    Trib. Milano, 15 di...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (7)(7)
    - Cass., 5 marzo 2008, in 5963, in Foro It., 2009, I, 2195: «I patti parasociali sono accordi atipici volti a disciplinare unicamente i rapporti interni tra gli azionisti ad essi aderenti; il vincolo che ne discende opera dunque su un terreno esterno a quello dell’organizzazione sociale: dal loro carattere “parasociale” deriva pertanto l’esclusione della relativa invalidità ipso facto».
    - Cass., 5 marzo 2008, in 5963, in Foro It., 2009, I, 2195: «I patti parasociali sono accordi atipici volti a disciplinare unicamente i rapporti interni tra gli azionisti ad essi aderenti; il vincolo ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (8)(8)
    - Cass., 21 novembre 2001, n. 14629, in Rep. Foro It., 2001, voce Società, n. 677: «In tema di spa, il patto cd. «parasociale», con il quale alcuni soci concordino tra loro condizioni e modalità di sottoscrizione di un aumento del capitale sociale vincola, per definizione, esclusivamente i soci contraenti, e non anche la società che è, rispetto al patto stesso, terza».
    Trib. Milano, 15 dicembre 2014, in Consiglio Nazionale del Notariato, Segnalazioni Novità giurisprudenziali, Efficacia obbligatoria del patto parasociale sottoscritto dalla società […], in CNN Notizie del 2.3.2015: «[…] ritenere la sottoscrizione del patto da parte della società idonea ad attribuire efficacia obbligatoria nei confronti della stessa significherebbe riconoscere ai soci il potere di modificare le regole dell’organizzazione societaria contenute nello statuto a prescindere dalle prerogative che la legge riserva, con formalità specifiche, in questa materia all’Assemblea, con l’effetto di un totale azzeramento del confine fra “patto parasociale” e “patto sociale”, in elusione di norme imperative che riservano all’Assemblea le modifiche dello statuto (nella specie delle previsioni statutarie relative alla struttura e configurazione della governance della società) […]».
    - Cass., 21 novembre 2001, n. 14629, in Rep. Foro It., 2001, voce Società, n. 677: «In tema di spa, il patto cd. «parasociale», con il quale alcuni soci concordino tra loro condizioni e modalità di so...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (9)(9)
    - Trib. Genova, 8 luglio 2004, in Società, 2004, 1265, con nota di Semino: «Va accolta la domanda cautelare che ordini al socio (e alla società fiduciaria che detenga le relative partecipazioni), inadempiente agli obblighi scaturenti da un sindacato di voto e di blocco e che abbia posto in essere una cessione in violazione di una clausola di prelazione statutaria, di esprimere il voto in assemblea in conformità alle delibere adottate a maggioranza dagli aderenti al patto di sindacato».
    Trib. Milano, 20 gennaio 2009, in Società, 2009, 1129: «È legittimo il ricorso ai provvedimenti d’urgenza di cui all’art. 700 c.p.c. per ottenere - in adempimento a un patto parasociale - l’ordine del giudice diretto ad alcuni soci aderenti al patto di votare nell’assemblea della società in conformità agli obblighi assunti».
    - Trib. Genova, 8 luglio 2004, in Società, 2004, 1265, con nota di Semino: «Va accolta la domanda cautelare che ordini al socio (e alla società fiduciaria che detenga le relative partecipazioni), inad...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (10)(10)
    - Cass., 20 febbraio 2013, n. 4184, in Società, 2014, 7, con nota di Perrino: «Il contratto con il quale, in vista della stipulazione dell’atto costitutivo di una società di capitali, si convenga tra uno dei futuri costituenti ed un terzo che una quota di partecipazione in detta società sarà intestata fiduciariamente, con l’obbligo per il fiduciario di darne conto al fiduciante e di trasferirgli eventualmente in seguito la titolarità della quota, non richiede per la sua validità la forma pubblica prescritta per l’atto costitutivo della società».
    - Cass., 20 febbraio 2013, n. 4184, in Società, 2014, 7, con nota di Perrino: «Il contratto con il quale, in vista della stipulazione dell’atto costitutivo di una società di capitali, si convenga tra ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (11)(11)
    - Trib. Milano, 30 ottobre 2008, in Giur. It., 2009, 647: «L’impegno assunto in un patto parasociale con un socio di seguirne le indicazioni non esonera l’amministratore di una società a responsabilità limitata dalla responsabilità per la sua negligente gestione».
    - Trib. Milano, 30 ottobre 2008, in Giur. It., 2009, 647: «L’impegno assunto in un patto parasociale con un socio di seguirne le indicazioni non esonera l’amministratore di una società a responsabilit...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (12)(12)
    - Cass., 24 maggio 2012, n. 8221, in Società, 2013, 245: «Costituisce giusta causa di revoca dell’amministratore di una società per azioni, agli effetti dell’art. 2383, comma 3, c.c., la sua adesione ad un patto parasociale (c.d. sindacato di gestione) che rimette le scelte gestorie alla volontà maggioritaria dei relativi contraenti».
    Trib. Modena, 2 dicembre 2010, in Società, 2011, 831: «I patti parasociali sono invalidi qualora contrastino con la norma inderogabile dell’art. 2380-bis c.c. che attribuisce esclusivamente agli amministratori la gestione dell’impresa sociale».
    - Cass., 24 maggio 2012, n. 8221, in Società, 2013, 245: «Costituisce giusta causa di revoca dell’amministratore di una società per azioni, agli effetti dell’art. 2383, comma 3, c.c., la sua adesione ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (13)(13)
    - Cass., 18 luglio 2007, n. 15963, in Società, 2009, 197, con nota di Piselli; in Giust. civ., 2008, I, 2918: «I patti parasociali sono illegittimi qualora il vincolo assunto dai contraenti contrasti con norme imperative o sia tale da configurare uno strumento di elusione di quelle norme o dei principî generali dell’ordinamento che ad esse sono sottesi».
    Trib. Torino, 11 aprile 2014, in Giur. It., 2015, 661, con nota di Spiotta: «Non può essere considerato nullo il patto di sindacato di voto che riguardi anche l’approvazione dei bilanci, con l’ovvio ed evidente limite del rispetto delle norme imperative e di ordine pubblico di cui non potrebbe essere imposta la violazione mediante l’approvazione di una deliberazione che riguardi un bilancio in contrasto con tali principi, mentre deve considerarsi inammissibile un vincolo che imponga di approvare qualsiasi bilancio anche falso o comunque non redatto secondo i principi di chiarezza e veridicità».
    - Cass., 18 luglio 2007, n. 15963, in Società, 2009, 197, con nota di Piselli; in Giust. civ., 2008, I, 2918: «I patti parasociali sono illegittimi qualora il vincolo assunto dai contraenti contrasti ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (14)(14)
    - Cass., 29 ottobre 1994, n. 8927, in Società, 1995, 178, con nota di Batti; in Notariato, 1995, 244, con nota di La Porta; in Giur. Comm., 1995, II, 478, con nota di Ciaffi: «il divieto del c.d. patto leonino posto dall’art. 2265 c.c. (ed estensibile a tutti i tipi sociali, attenendo alle condizioni essenziali del tipo “contratto di società”) presuppone una situazione statutaria - costitutiva dei diritti e degli obblighi di uno o più soci nei confronti della società ed integrativa della loro posizione nella compagine sociale - caratterizzata dalla esclusione totale e costante di uno o di alcuni soci dalla partecipazione al rischio di impresa e dagli utili, ovvero da entrambe […]».
    Cass., 4 luglio 2018, n. 17498, in Società, 2019, 1, 13, con nota di Busani; in Giur. It., 2019, 2, 366 con nota di Petruzzi: «È lecito e meritevole di tutela l’accordo negoziale concluso tra i soci di società azionaria, con il quale l’uno, in occasione del finanziamento partecipativo così operato, si obblighi a manlevare l’altro dalle eventuali conseguenze negative del conferimento effettuato in società, mediante l’attribuzione del diritto di vendita (c.d. put) entro un termine dato ed il corrispondente obbligo di acquisto della partecipazione sociale a prezzo predeterminato, pari a quello dell’acquisto, pur con l’aggiunta di interessi sull’importo dovuto e del rimborso dei versamenti operati nelle more in favore della società».
    App. Milano, 17 settembre 2014, in Società, 2015, 555, con nota di Bonavera; in Giur. It., 2015, 898, con nota di Riganti: «il divieto sancito dall’art. 2265 c.c. è volto ad evitare accordi endosocietari che alterino la ripartizione del rischio d’impresa in modo che uno o più soci siano esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite; ciò che è necessario, quindi, verificare a fronte di patti che consentano ad un socio l’exit a condizioni preconcordate, di modo e di tempo, è non solo se essi siano idonei ad escludere un socio dalla partecipazione alle perdite in modo assoluto e costante ma se detta esclusione costituisca la loro funzione essenziale (la loro “causa”), o rispondano invece ad una funzione causale autonomamente meritevole di tutela in quanto espressione di un interesse alla buona gestione dell’impresa».
    App. Milano, 19 febbraio 2016, in Società, 2016, 691, con nota di Perrino; in Giur. It., 2016, 1652, con nota di Petruzzi; in Notariato, 2016, 489, con nota di Mazzoletti: «il patto parasociale avente ad oggetto l’impegno della promittente di procurare la cessione dell’intera partecipazione della promissaria ad un prezzo non inferiore a quello corrisposto da quest’ultima per l’acquisto, maggiorato di interessi ad un tasso convenzionale prestabilito nonché dei versamenti a patrimonio netto nelle more compiuti dalla promissaria, è elusivo della ratio della disciplina posta dall’art. 2265 c.c. e rispondente ad interessi non meritevoli di tutela».
    Trib. Cagliari, 19 giugno 2000, in Riv. Giur. Sarda, 2001, 471, con nota di Cincotti: «il patto tra soci che prevede la possibilità per una società finanziaria di cedere ai restanti soci la propria partecipazione al medesimo prezzo da essa corrisposto al momento dell’ingresso nella compagine sociale deve essere qualificato come patto di opzione perfettamente lecito; in particolare il patto di opzione non può essere considerato in contrasto con il divieto del c.d. patto leonino».
    Trib. Milano, 13 settembre 2011, in Società, 2012, 1163, con nota di Perrino; in Riv. Dir. Comm., 2012, II, 233, con nota di Tucci: «non incorre nel divieto posto dall’art. 2265 c.c. il patto para-sociale, stipulato fra il socio finanziatore ed il socio imprenditore e collegato alla compravendita della partecipazione sociale in una società a responsabilità limitata, acquistata dal primo e venduta dal secondo, avente ad oggetto l’opzione di vendita concessa al finanziatore ad un prezzo pari all’esborso da questi sostenuto per l’acquisto della partecipazione, incrementato di un certo tasso d’interesse”».
    Trib. Milano, 31 dicembre 2011, in Giur. It., 2012, 623; in Società, 2012, 1158, con nota di Perrino; in Foro Nap., 2012, 641, con nota di Magliacano; in Giur. Comm., 2012, II, 729, con nota di Delfini; in Riv. Dir. Soc., 2013, 64, con nota di Sorace: «affinché sussista un patto leonino occorre che l’esclusione dalle perdite o dagli utili costituisca una situazione assoluta e constante: da accertarsi con riferimento alla situazione concreta e da ritenersi pertanto ricorrente qualora la partecipazione alle perdite o agli utili sia resa praticamente impossibile».
    Trib. Milano, 3 luglio 2012, in Riv. Dir. Soc., 2013, 72, con nota di Sorace: «il divieto sancito dall’art. 2265 c.c. è volto ad evitare accordi endosocietari che alterino la ripartizione del rischio d’impresa in modo che uno o più soci siano esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite; ciò che è necessario, quindi, verificare a fronte di patti che consentano ad un socio l’exit a condizioni preconcordate, di modo e di tempo, è non solo se essi siano idonei ad escludere un socio dalla partecipazione alle perdite in modo assoluto e costante ma se detta esclusione costituisca la loro funzione essenziale (la loro “causa”), o rispondano invece ad una funzione causale autonomamente meritevole di tutela in quanto espressione di un interesse alla buona gestione dell’impresa».
    Trib. Verona, 26 maggio 2014, in Banca, Borsa, Tit. Cred., 2015, II, 733, con nota di Accettella: «in tema di società per azioni, il patto leonino è da considerarsi nullo, sia se stipulato tra soci o tra soci e terze persone sia se concluso tra la società e i soci, quando questo escluda uno o più soci dalla partecipazione agli utili o alle perdite».
    Trib. Milano, 6 agosto 2015, in Giur. It., 2016, 3, 636, con nota di Monteverde: «un’opzione di vendita pur avendo l’effetto di escludere il socio cui essa sia attribuita dalla necessaria partecipazione a guadagni o perdite, non si pone in contrasto con il divieto del patto leonino qualora tenda a realizzare interessi della società meritevoli di tutela e ne sia circoscritto nel tempo il possibile esercizio».
    Trib. Milano, 18 ottobre 2017, in Società, 2018, 291, con nota di Penzo: «presupposto per la configurabilità quale patto leonino di operazioni nelle quali l’ingresso nel capitale sociale si accompagni a opzioni put a prezzo predeterminato in favore dell’investitore esonerandolo, dunque, dal sopportarne le perdite, è il carattere assoluto e costante dell’esclusione dalle perdite o dagli utili; tale presupposto è assente qualora detta pattuizione non escluda anche il rischio che, in pendenza del termine per l’esercizio dell’opzione, le eventuali perdite erodano integralmente il capitale sociale ponendo il titolare dell’opzione davanti alla scelta di investire nuovamente ovvero di vedere azzerata la partecipazione oggetto del diritto di vendita».
    Trib. Bologna, 12 febbraio 2018, n. 438, in CNN Notizie del 22.10.2018, su cui cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Sentenze annotate, Opzione put, divieto del patto leonino e nullità per difetto sopravvenuto della causa in concreto: «L’opzione put realizza una ipotesi di patto leonino soltanto qualora l’esclusione di un socio dalle perdite o dagli utili sia assoluta e costante e non risponda a interessi meritevoli di tutela. Non viola dunque il divieto di patto leonino una opzione put che preveda l’esclusione dalle perdite non assoluta (riguardando soltanto una parte della quota di capitale sociale acquistata) e che non sia costante (dovendosi esercitare l’opzione all’interno di un limitato arco temporale)».
    - Cass., 29 ottobre 1994, n. 8927, in Società, 1995, 178, con nota di Batti; in Notariato, 1995, 244, con nota di La Porta; in Giur. Comm., 1995, II, 478, con nota di Ciaffi: «il divieto del c.d. patt...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (15)(15)
    - Cass., 11 luglio 2013, n. 17200, in Contratti, 2014, 233: «Il patto parasociale, in forza del quale taluni soci si impegnano ad eseguire prestazioni a beneficio della società, integra la fattispecie del contratto a favore di terzo disciplinato dall’art. 1411 c.c., il cui adempimento può essere chiesto sia dalla società terza beneficiaria - che con l’eventuale atto di citazione palesa la volontà di profittare del contratto - sia dai soci stipulanti, pur nell’ipotesi in cui abbiano ceduto a terzi le loro partecipazioni sociali, in quanto la validità del patto parasociale non è legata alla permanenza della qualità di socio degli stipulanti».
    - Cass., 11 luglio 2013, n. 17200, in Contratti, 2014, 233: «Il patto parasociale, in forza del quale taluni soci si impegnano ad eseguire prestazioni a beneficio della società, integra la fattispecie...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (16)(16)
    - Cass., 8 novembre 2000, n. 14523, in Giust. Civ., 2001, I, 1006: «Sebbene le prestazioni accessorie, alle quali un socio di società per azioni sia tenuto, possano trovare la loro fonte anche in un contratto distinto da quello costitutivo della società, tuttavia, quando la materia è regolata dall’atto costitutivo (o dallo statuto), secondo la previsione dell’art. 2345 c.c., la fonte e la disciplina di quelle prestazioni sono in tale atto, e ciò vale a configurarle come oggetto di obbligazioni sociali, non già di un rapporto contrattuale distinto, del quale non è identificabile la struttura, visto che esso verrebbe a coincidere con il contenuto (sia pure non necessario, ma soltanto eventuale) dell’atto costitutivo medesimo».
    - Cass., 8 novembre 2000, n. 14523, in Giust. Civ., 2001, I, 1006: «Sebbene le prestazioni accessorie, alle quali un socio di società per azioni sia tenuto, possano trovare la loro fonte anche in un c...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (17)(17)
    - App. Brescia, 8 ottobre 2018, in Giur. Comm., 2020, II, 923, con nota di Pedersoli, su cui cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Sentenze annotate, Limite quinquennale di durata dei patti parasociali e accordi sul rinnovo alla scadenza: «[…] una lettura della norma aderente alla sua ratio […] richied[e] che il prolungamento del patto oltre la scadenza avvenga sulla base di una nuova manifestazione di volontà dei contraenti. Se non può essere escluso in tesi che la rinnovazione avvenga sulla base di una manifestazione tacita in mancanza di un espresso atto di disdetta con cui il socio comunichi di non voler rinnovare il patto […], la previsione, però, di un onere di comunicazione della disdetta anticipato ad un anno prima della scadenza del quinquennio è elusiva della norma. […] In conclusione, nel patto di durata indeterminata la norma ha previsto che il socio possa sciogliersi dal patto in qualsiasi momento, mediante recesso ad nutum con preavviso […]. Nel patto parasociale a durata determinata, […] non è data la possibilità del recesso ad nutum in qualsiasi momento; il legislatore ha pertanto in tal caso voluto limitare la protrazione nel tempo del vincolo oltre la scadenza convenuta, a tal fine stabilendo che inderogabilmente dovesse esser riconosciuta a ciascun patiscente la facoltà di liberarsene, mediante semplice manifestazione di volontà, da ritenersi perciò sempre efficace purché appunto comunicata entro la data di scadenza del patto in essere […]».
    - App. Brescia, 8 ottobre 2018, in Giur. Comm., 2020, II, 923, con nota di Pedersoli, su cui cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Sentenze annotate, Limite quinquennale di durata dei patti parasoci...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (18)(18)
    - Cass., 22 marzo 2010, n. 6898, in Società, 2010, 1053: «Nel caso di un sindacato azionario di voto, il preannuncio della volontà di una delle parti di recedere dal patto non può consistere, né nel fatto stesso di votare in modo difforme dagli obblighi pattiziamente assunti, se non si vuol confondere il recesso con il puro e semplice inadempimento, né nel fatto di presentare una lista di candidati non coerente con il rispetto di tali obblighi».
    - Cass., 22 marzo 2010, n. 6898, in Società, 2010, 1053: «Nel caso di un sindacato azionario di voto, il preannuncio della volontà di una delle parti di recedere dal patto non può consistere, né nel f...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (19)(19)
    - Trib. Milano, 13 settembre 2011, in Società, 2012, 1163, con nota di Perrino; in Riv. Dir. Comm., 2012, II, 233, con nota di Tucci: «Non incorre nel divieto posto dall’art. 2265 c.c. il patto parasociale, stipulato fra il socio finanziatore ed il socio imprenditore e collegato alla compravendita della partecipazione sociale in una società a responsabilità limitata, acquistata dal primo e venduta dal secondo, avente ad oggetto l’opzione di vendita concessa al finanziatore ad un prezzo pari all’esborso da questi sostenuto per l’acquisto della partecipazione, incrementato di un certo tasso d’interesse».
    - Trib. Milano, 13 settembre 2011, in Società, 2012, 1163, con nota di Perrino; in Riv. Dir. Comm., 2012, II, 233, con nota di Tucci: «Non incorre nel divieto posto dall’art. 2265 c.c. il patto paraso...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (20)(20)
    - Cass., 28 aprile 2010, n. 10215, in Banca, Borsa, 2012, II, 131: «Il patto parasociale che impegna i soci a votare in assemblea contro l’eventuale proposta di intraprendere l’azione di responsabilità sociale nei confronti degli amministratori, non è contrario all’ordine pubblico, ma agli art. 2392 e 2393 c.c., i quali non pongono principi aventi tale carattere, ma sono norme imperative inderogabili, con conseguente nullità del patto, in quanto avente oggetto (la prestazione inerente alla non votazione dell’azione di responsabilità) o motivi comuni illeciti (perché la clausola mira a far prevalere l’interesse di singoli soci che, per regolamentare i propri rapporti, si sono accordati a detrimento dell’interesse generale della società al promovimento della detta azione, dal cui esito positivo avrebbe potuto ricavare benefici economici) […]».
    Cass., 7 luglio 2011, n. 14963, in Giur. It., 2012, 1074: «La rinuncia all’azione sociale di responsabilità manifestata preventivamente da tutti i soci, in difetto di espressa delibera assembleare, è affetta da nullità assoluta e insanabile, deducibile da chiunque vi abbia interesse e rilevabile d’ufficio».
    Cass., 26 luglio 2012, n. 13279, in Rep. Foro it., 2012, voce Società, n. 599: «È inderogabile la disposizione di cui all’art. 2364 c.c., che attribuisce all’assemblea ordinaria la facoltà di deliberare l’azione di responsabilità contro amministratori e sindaci […]».
    Trib. Milano, 2 dicembre 2005, in Società, 2006, 1525: «La rinuncia all’azione sociale di responsabilità, perché possa produrre efficacia, deve essere deliberata dall’assemblea in relazione a specifici e concreti episodi di amministrazione integranti la pretesa risarcitoria della società; per tale ragione, non è ammissibile una rinuncia anteriore ai fatti di mala gestio».
    - Cass., 28 aprile 2010, n. 10215, in Banca, Borsa, 2012, II, 131: «Il patto parasociale che impegna i soci a votare in assemblea contro l’eventuale proposta di intraprendere l’azione di responsabilit...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (21)(21)
    - Cass., 24 aprile 2007, n. 9901, in Giur. It., 2007, 2757: «La rinuncia o la transazione relative all’esercizio dell’azione sociale di responsabilità contro gli amministratori di società per azioni senza la preventiva deliberazione assembleare sono affette da nullità assoluta insanabile, deducibile da chiunque vi abbia interesse e rilevabile d’ufficio».
    Cass., 7 luglio 2011, n. 14963, in Giur. It., 2012, 1074: «La rinuncia all’azione sociale di responsabilità manifestata preventivamente da tutti i soci, in difetto di espressa delibera assembleare, è affetta da nullità assoluta e insanabile, deducibile da chiunque vi abbia interesse e rilevabile d’ufficio».
    Cass., 26 luglio 2012, n. 13279, in Rep. Foro It., 2012, voce Società, n. 599: «È inderogabile la disposizione di cui all’art. 2364 c.c., che attribuisce all’assemblea ordinaria la facoltà di deliberare l’azione di responsabilità contro amministratori e sindaci […]».
    - Cass., 24 aprile 2007, n. 9901, in Giur. It., 2007, 2757: «La rinuncia o la transazione relative all’esercizio dell’azione sociale di responsabilità contro gli amministratori di società per azioni s...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (22)(22)
    - Cass., 23 novembre 2021, n. 36092, in Società, 2022, 2, 137, con nota di Cagnasso: «Il patto di sindacato, con il quale i soci abbiano concordato la nomina di un soggetto alla carica di amministratore per due trienni consecutivi, non è nullo per violazione degli artt. 2372 e 2383 c.c., avendo effetti organizzativi del voto meramente interni e obbligatori, senza porre in discussione il corretto funzionamento e le prerogative dell’organo assembleare».
    - Cass., 23 novembre 2021, n. 36092, in Società, 2022, 2, 137, con nota di Cagnasso: «Il patto di sindacato, con il quale i soci abbiano concordato la nomina di un soggetto alla carica di amministrato...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (23)(23)
    - Cass., 18 luglio 2007, n. 15963, in Giur. It., 2007, 2754: «Si deve riconoscere natura parasociale anche al patto cui partecipino soggetti non soci ogni qual volta l’oggetto dell’accordo verta sull’esercizio da parte dei soci di diritti, facoltà o poteri loro spettanti nella società».
    - Cass., 18 luglio 2007, n. 15963, in Giur. It., 2007, 2754: «Si deve riconoscere natura parasociale anche al patto cui partecipino soggetti non soci ogni qual volta l’oggetto dell’accordo verta sull’...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (24)(24)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 194, Clausola statutaria che limita la circolazione delle azioni o delle quote, subordinandone l’efficacia all’adesione dell’acquirente a un patto parasociale (art. 2355-bis, 2341-bis; 2469 c.c.), 17 novembre 2020: «È legittima la clausola statutaria che limiti la circolazione delle azioni di s.p.a. o delle quote di s.r.l. nel senso di subordinare l’efficacia del loro trasferimento, nei confronti della società, alla preventiva adesione della parte acquirente a un patto parasociale, noto alla società stessa, dovendosi in tal caso intendere che l’organo amministrativo è tenuto a rendere disponibile il contenuto del patto parasociale nei confronti dei soci e degli aspiranti acquirenti indicati da ciascuno dei soci. In ogni caso, il patto parasociale alla cui adesione è subordinata l’efficacia del trasferimento delle partecipazioni sociali nei confronti della società è comunque soggetto ai limiti e ai termini derivanti dalla disciplina applicabile caso per caso.».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 194, Clausola statutaria che limita la circolazione delle azioni o delle quote, subordinandone l’efficacia all’adesione dell’acquirente a un patto parasocial...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (25)(25)
    - Cass., 2 agosto 2012, n. 13904, in Notariato, 2013, 15, con nota di Leocata; in Giust. Civ., 2013, I, 1050; in Giur. Comm., 2014, II, 458, con nota di Grosso; e in Riv. Dir. Impr., 2014, 523, con nota di Proietti: «Il contratto preliminare intervenuto tra i soci per la trasformazione di una società in accomandita semplice in una società a responsabilità limitata non è suscettibile di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., atteso che la sentenza non può supplire al procedimento contemplato dagli artt. 2500 e 2500-ter c.c., non potendo il giudice surrogarsi alla decisione interna della società di trasformazione da un tipo all’altro e di determinazione del capitale».
    - Cass., 2 agosto 2012, n. 13904, in Notariato, 2013, 15, con nota di Leocata; in Giust. Civ., 2013, I, 1050; in Giur. Comm., 2014, II, 458, con nota di Grosso; e in Riv. Dir. Impr., 2014, 523, con no...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (26)(26)
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 181, Clausola «anti-stallo» di riscatto o di acquisto forzato di partecipazioni sociali (c.d. clausola della «roulette russa» o clausola del «cowboy») (artt. 2437-sexies, 2473-bis c.c.), 9 luglio 2019: «[…] Il punto meritevole di attenzione, sul piano del vaglio di legittimità della clausola in parola, sta invero nella necessità o meno che essa rispetti il principio di equa valorizzazione delle azioni o quote in caso di exit “forzato”, rinvenibile sia nelle norme in tema di recesso legale (artt. 2437-ter e 2473 c.c.) sia in quelle di riscatto convenzionale (art. 2437-sexies c.c.) e di esclusione (art. 2473-bis c.c.). Il tema si pone in questa sede con esclusivo riferimento all’ipotesi nella quale la clausola sia contenuta, non già in un patto parasociale - là dove non sussistono limiti normativi espressi alla libertà negoziale delle parti di programmare le condizioni economiche di un contratto di scambio che vincola solo le parti stesse - bensì in uno statuto di s.p.a. o di s.r.l. […]».
    - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 181, Clausola «anti-stallo» di riscatto o di acquisto forzato di partecipazioni sociali (c.d. clausola della «roulette russa» o clausola del «cowboy») (artt....Testo troncato, continua a leggere nel testo
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