Devono essere trascritte , qualora si riferiscano ai diritti menzionati dall'articolo 2684 :
1) le domande indicate dai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 2652 per gli effetti ivi disposti;
2) le domande dirette all'accertamento di uno dei contratti indicati dai numeri 1 e 2 dell'articolo 2684 .
La trascrizione della sentenza che accoglie la domanda prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite contro il convenuto dopo la trascrizione della domanda;
3) le domande dirette a far dichiarare la nullità o a far pronunziare l'annullamento di atti soggetti a trascrizione e le domande dirette a impugnare la validità della trascrizione .
La sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati a qualunque titolo dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda medesima, se questa è stata resa pubblica dopo tre anni dalla data della trascrizione dell'atto che si impugna. Se però la domanda è diretta a far pronunziare l'annullamento per una causa diversa dall'incapacità legale , la sentenza che l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda, anche se questa è stata trascritta prima che siano decorsi tre anni dalla data della trascrizione dell'atto impugnato, purché in questo caso i terzi abbiano acquistato a titolo oneroso ;
4) le domande con le quali si contesta il fondamento di un acquisto a causa di morte .
Salvo quanto è disposto dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 534, se la domanda è trascritta dopo tre anni dalla data della trascrizione dell'atto impugnato, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i terzi di buona fede che, in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda, hanno a qualunque titolo acquistato diritti da chi appare erede o legatario;
5) le domande di riduzione delle donazioni e delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima .
Se la trascrizione è eseguita dopo tre anni dall'apertura della successione, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda ;
6) le domande di revocazione e quelle di opposizione di terzo contro le sentenze soggette a trascrizione per le cause previste dai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 395 del codice di procedura civile e dal secondo comma dell'articolo 404 dello stesso codice.
Se la domanda è trascritta dopo tre anni dalla trascrizione della sentenza impugnata, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda ;
6-bis) le domande indicate dal numero 9-bis dell'articolo 2652 per gli effetti ivi disposti.
La trascrizione della sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda .
Alla domanda giudiziale è equiparato l'atto notificato con il quale la parte, in presenza di compromesso o di clausola compromissoria, dichiara all'altra la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri .
[Art. 227 disp. att.]
1
Per quanto riguarda le d. di cui al n. 1, v. sub art. 2652, nn. 1-5.
2
La disposizione di cui al n. 2 (che si coordina con l’art. 2686; v.) riguarda le d. dirette all’accertamento di contratti verbali concernenti autoveicoli, navi minori, galleggianti e alianti, quando l’alienante non voglia o non possa rilasciare la dichiarazione autenticata che, ex art. 13, ult. co., r.d.l. 29-7-1927, n. 1814, rende possibile la trascr. dal n. 2 in comm. si ricava che, a differenza di quanto previsto per gli immobili (v. sub art. 2652, n. 3) è trascrivibile la dom. diretta all’accertamento dell’avvenuto trasferimento di un b. mobile, con le conseguenze previste dal 2° co. (v. C.civ. 90/101, C.civ. 91/3715).
3
Salvo la diversa estensione del termine (tre anni) entro il quale la tr. dev’essere effettuata perché la sentenza che accoglie la d. possa pregiudicare i diritti dei terzi, le fattispecie disciplinate nei nn. 3, 4, 5, 6 dell’art. in comm. coincidono con quelle elencate nei nn. 6, 7, 8, 9 dell’art. 2652 c.c., al quale si fa rinvio (per art. in comm. v. anche Sitzia L., D. 4a ed., Agg. XI, 471).
4
Con d.lgs. n. 149/2022 (Riforma Cartabia, v. infra, II.) è stato introdotto un nuovo n. 6 bis che prevede la trascrizione delle domande indicate dal n. 9 bis dell’art. 2652 per gli effetti ivi disposti. Trattasi delle domande di revocazione contro le sentenze soggette a trascrizione per le cause previste dall’art. 391 quater c.p.c. (articolo introdotto ad opera del decreto de quo), ossia la revocazione delle decisioni passate in giudicato il cui contenuto è stato dichiarato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo contrario alla Convenzione ovvero ad uno dei suoi Protocolli. Il richiamo agli effetti disposti ex art. 2652, n. 9 bis, fa salvi i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda. Il n. 6 bis) è stato interessato dalla modifica introdotta con l’art. 1, 2° co. d.lgs. n. 164/2024 (in vigore dal 26-11-2024) in forza del quale al numero 6 bis, secondo periodo, le parole: «prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite contro il convenuto dopo la trascrizione della domanda» sono state sostituite dalle seguenti: «non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda». La previsione introdotta al n. 6 bis) si applica, ex art. 7, 1° co, d.lgs. n. 164/2024, ai procedimenti introdotti successivamente al 28-2-2023.
5
L’ult. co. è stato aggiunto dall’art. 26, l. 5-1-1994, n. 25, a decorrere dal 18-4-1994 (v. sub art. 2652).
6
V. sub 2695.
1
Le novità apportate con l’art. 35, 1° co., d.lgs. n. 149/2022inizialmente dovevano trovare applicazione ai procedimenti avviati a decorrere dal 30-6-2023, poi l’art. 1, 380° co., lett. a), l. 29-12-2022, n. 197, ha anticipato la decorrenza dell’efficacia al 28-2-2023.