La gestione dell'impresa spetta esclusivamente al consiglio di amministrazione.
Almeno un terzo dei componenti del consiglio di amministrazione deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 2399, primo comma, e, se lo statuto lo prevede, di quelli al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di categoria o da società di gestione di mercati regolamentati.
Al momento della nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società.
I. La gestione esclusiva dell’impresa. - II. Struttura del consiglio. - III. L’indipendenza. - IV. Obbligo di comunicare incarichi.
1
Il 1° co., nell’enunciare la competenza gestionale esclusiva del consiglio, conferma il principio posto dall’art. 2380 bis e, per il sistema dualistico, dall’art. 2409 novies (Salinas, Dir. soc. Cottino, art. 2409 septiesdecies, 1213).
1
La disciplina degli amministratori differisce da quella prevista per il sistema tradizionale solo per alcune peculiarità (Galgano, Tr. Galgano, XXIX, 303). La prima è la necessaria pluripersonalità dell’organo, all’interno del quale deve costituirsi il comitato per il controllo sulla gestione (Bonelli, Amm. di s.p.a., 267ss.; Valensise, Rif. soc. Sandulli-Santoro, art. 2409 septiesdecies, 729s.; Buonocore, G. comm. 03, suppl. Rif. soc., 8ss.; sul voto di lista, Desana, An. giur. econ. 16, 195; sulle quote di genere, Sarale, ivi, 213). Al riguardo, si è affermato che i membri del c.d.a. devono essere almeno sette perché altrimenti quelli che non partecipano al comitato non sarebbero in grado di gestire l’impresa con maggioranza autosufficiente (Magnani, Dir. soc. Maffei Alberti, art. 2409 sexiesdecies-noviesdecies, 1189); l’obiezione è che il diritto di voto nel c.d.a. spetta anche ai membri del comitato di controllo (sub art. 2409 octiesdecies). È comunque pacifico che la questione della maggioranza autosufficiente non sussiste quando i commissari di controllo sono nominati per statuto dall’assemblea; per opinione condivisa, inoltre, l’amm. esecutivo può essere unico (Guaccero, Soc. cap. Niccolini-Stagno d’Alcontres, art. 2409 sexiesdecies-novesdecies, 912; sul tema, Ghezzi, Comm. rif. soc. Marchetti, art. 2409 septiesdecies, 219ss., 221).
2
Quale ulteriore differenza, si segnala che, ferma in generale l’applicabilità dell’art. 2381, gli amm. che siano commissari per il controllo sulla gestione non possono essere delegati (sub art. 2409 octiesdecies).
3
Anche la disciplina della revoca è disciplinata come nel modello tradizionale (cosicché l’ass. può revocare in ogni tempo, ex art. 2383, 3° co., gli stessi amm. indipendenti, nonostante tale ultimo carattere sia a salvaguardia delle minoranze), ma non è ammessa la clausola simul stabunt simul cadent (art. 2386) se prevede che la cessazione di amm. gerenti faccia cessare anche i commissari di controllo, in quanto farebbe dipendere dal volere dei controllati il permanere in carica dei controllori (Valensise, 736ss.; anche sub art. 2409 octiesdecies).
4
La rinuncia all’ufficio è comunicata per iscritto al c.d.a., senza necessità di separata comunicazione ai commissari dal momento che anch’essi presenziano in tale organo (Magnani, 1193).
1
I requisiti di indipendenza (per l’illustrazione di tale nozione, sub art. 2399) sono preordinati a garantire l’equilibrio e l’efficienza del sistema monistico. Prescritti per una percentuale qualificata dei consiglieri, non già per i soli esponenti del comitato di controllo (infra), nascono dall’idea che gli amm. che ne sono in possesso possano prevenire l’opportunismo degli altri componenti del c.d.a. (o del gruppo azionario di controllo), tutelando le aspettative della minoranza e dei terzi e in questo senso prendendo il luogo del c. sindacale, assente nel modello in esame (Rondinone, Soc. 02, 416; Montalenti, R. soc. 02, 818ss.; Ghezzi, 223; critico Ferrarini, 471). Anche per questo la prima parte del 2° co. è considerata norma inderogabile se non in melius, potendo lo statuto solo prevedere requisiti di indipendenza ulteriori a quelli di legge (come la convivenza more uxorio con altro amm. o le material business relationships anche indirettamente intrattenute con la soc. nel passato: Valensise, 732s., 735); vale quale dimostrazione a contrario dell’inderogabilità della norma anche il confronto con l’art. 2387, 1° co.
2
I requisiti posti dai codici di autodisciplina, se richiamati dallo statuto, si sommano a quelli dell’art. 2399 (Bonelli, 270; Ghezzi, 237; Salinas, 1218; Rulli, An. giur. econ. 16, 123). Nelle società quotate, l’adozione di codici di comportamento è un’opzione statutaria da comunicare al pubblico ogni anno, secondo l’art. 124 bis t.u.f.
3
I requisiti di cui all’art. 2399, 1° co., debbono essere posseduti da almeno un terzo dei componenti del c.d.a. e da tutti i commissari di controllo (Fortunato, Soc. 02, 1325; Montalenti, ibidem); alcuni sono inoltre necessari per tutti gli amm., indipendenti o meno, per via di un doppio rinvio: il 1° co. dell’art. 2409 noviesdecies richiama infatti l’art. 2382 per mezzo dell’art. 2399, 1° co., lett. a). Nelle soc. quotate il consigliere indipendente di minoranza, eletto ai sensi dell’art. 147 ter t.u.f., deve possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza di cui al 3° co. s. dell’art. 148 t.u.f.; ove tali requisiti vengano a mancare, si ha decadenza in analogia con quanto stabilito per i sindaci (Regoli, Tr. Abbadessa Portale, II, 412; cfr. altresì artt. 147 quinquies e 148, 4° co., t.u.f.; art. 144 quater e 144 quinquiedecies Reg. Consob n. 58/98, c.d. Emittenti).
4
Rileva il possesso attuale dei requisiti, ossia nel momento in cui si introduce il sistema monistico (Salinas, 1216); la mancanza sopravvenuta è causa di decadenza quando viene meno il numero minimo di amm. indipendenti (diversamente, il consigliere resta in carica come non indipendente). Il consiglio deve in tal caso provvedere ai sensi dell’art. 2386; in difetto, le delibere consiliari sono viziate ai sensi dell’art. 2388, al quale rinvia l’art. 2409 noviesdecies, 1° co. (Valensise, 733s.; Bonelli, 271, che arg. dall’art. 2399). Per lo stesso argomento, l’amm. indipendente che cessa deve essere sostituito solo se marginale (Salinas, 1219).
1
La comunicazione di cui al 3° co. (aggiunto con l. n. 262/2005), alla quale è tenuto chi intende diventare amm. indipendente, ha per oggetto gli incarichi di amm. e controllo in altre società. Ha la funzione di rendere nota una circostanza che può influire (negativamente) sull’esercizio dell’attività gestoria, anche se non genera incompatibilità. Per le soc. quotate, artt. 144 quaterdecies e 144 quinquiesdecies, reg. Consob n. 58/98.