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COMMENTARIO BREVE AL CODICE CIVILE

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    Questo volume non è incluso nella tua sottoscrizione. Il primo capitolo è comunque interamente consultabile.

    Informazioni sul volume

    Autore:

    GIORGIO CIAN, ALBERTO TRABUCCHI

    Editore:

    CEDAM

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    COMMENTARIO BREVE AL CODICE CIVILE

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    Salvo diversa disposizione dello statuto, le azioni di godimento attribuite ai possessori delle azioni rimborsate non danno diritto di voto nell'assemblea . Esse concorrono nella ripartizione degli utili che residuano dopo il pagamento delle azioni non rimborsate di un dividendo pari all'interesse legale e, nel caso di liquidazione, nella ripartizione del patrimonio sociale residuo dopo il rimborso delle altre azioni al loro valore nominale.

    I. Nozione e presupposti per l’emissione. - II. Natura giuridica. - III. I diritti delle azioni di godimento.

    1

    Le azioni di godimento vengono assegnate ai soci a cui le azioni sono state rimborsate al valore nominale a seguito di una riduzione reale del capitale. La ragione della loro emissione va ricercata nel fatto che il valore reale dell’az. rimborsata può essere considerevolmente superiore rispetto a quello nominale, sicché al socio, attraverso la loro attribuzione, è assicurata la parità di trattamento nei confronti degli altri azionisti: gli è invero consentito di continuare a partecipare, attraverso la distribuzione degli utili, alla remunerazione dell’investimento corrispondente alla differenza tra valore reale dell’az. e valore nominale (a cui l’az. stessa è stata rimborsata), e di partecipare alla distribuzione dello stesso, in sede di liquidazione della soc. (cfr. Ghezzi, Comm. rif. soc. Marchetti, art. 2353, 512ss.).

    2

    L’emissione di azioni di godimento è senz’altro possibile in caso di riduzione reale del capitale; esclusivamente a questa ipotesi, anzi, fa riferimento la norma in comm. L’emissione deve ritenersi obbligatoria, qualora il rimborso delle azioni avvenga mediante sorteggio tra gli azionisti (Patriarca, Le azioni di godimento, 35ss.; Angelici, Le azioni, Comm. Schlesinger, 239; Bione, Tr. Colombo-Portale, 2*, 93); è facoltativa, se il rimborso avviene proporzionalmente tra tutti i soci. Anche in quest’ultimo caso, essa può assumere una significativa funzione, non tanto per garantire la parità di trattamento fra i soci attuali, quanto per assicurare ai medesimi, nel caso in cui il capitale venga successivamente aumentato, una posizione di privilegio rispetto ai nuovi azionisti (Frè-Sbisà, Della soc. per az.6, Comm. SB, 286s.; nega invece, in questo caso, l’ammissibilità dell’emissione Angelici, ibidem).

    3

    L’emissione non è possibile se la riduzione del capitale viene attuata non già mediante rimborso, bensì mediante acquisto delle azioni da parte della società (Angelici, 236).

    4

    È discusso se le az. di godimento possano essere emesse anche in sede di riduzione del capitale per perdite (in senso affermativo Ginevra, D. Comm. Cian, III; Santoro, Rif. soc. Sandulli-Santoro, art. 2353, 162; Frè-Sbisà, 287s.; contra: Angelici, 237; Bione, 94; Patriarca, 72ss.; in tema anche Ghezzi, 519ss.). Anche in questa ipotesi, in particolare quando il valore reale del patrimonio sia superiore a quello determinato, per la valutazione dell’incidenza delle perdite, in base ai criteri di bilancio, sorge un interesse dei soci a partecipare alla distribuzione degli utili futuri (pro quota riconducibili a tale differenza patrimoniale), come alla ripartizione di quest’ultima in sede di liquidazione della società; tale interesse si profila in particolare quando, per effetto di un successivo aumento del cap., altri azionisti entrino a far parte della compagine sociale: l’emissione delle az. di godimento a favore dei soci originari consentirebbe loro di partecipare alla distribuzione degli utili e della quota di liquidazione in posizione di privilegio rispetto ai nuovi soci (Frè-Sbisà, ibidem). Si osserva, peraltro, che l’istituto delle az. di godimento ha esclusivamente la funzione di assicurare la parità di trattamento fra i soci attuali, mentre il problema dei rapporti tra costoro e i soci futuri deve trovare soluzione nell’istituto del diritto di opzione (Angelici, ibidem).

    1

    Le azioni di godimento costituiscono azioni in senso tecnico, indipendentemente dal fatto che sia loro attribuito il diritto di voto o meno (Libertini-Mirone-Sanfilippo, Comm. d’Alessandro, art. 2353, 289; Campobasso, D. comm.10; Visentini, Az. di società, Enc. D., 991; Frè-Sbisà, 288ss.). Una parte minoritaria della dottrina riconosce loro tale carattere solo se siano dotate del diritto di voto (Graziani, Dir. soc.5; in caso contrario, si tratterebbe di diritti di credito scaturenti a un contratto di cointeressenza agli utili, ai sensi dell’art. 2554), ma la tesi non appare condivisibile.

    2

    Esse costituiscono una categoria speciale di azioni (Campobasso; Visentini, ibidem; Patriarca, 142ss.).

    3

    Non si tratta di nuove azioni, ma delle azioni precedenti, modificate nella loro disciplina (Visentini, ibidem; Angelici, 243).

    4

    È discusso se si tratti di azioni senza valore nominale o di azioni che lo conservano (così, sembra, Ferrara-Corsi, Impr. soc.15; contra, Visentini, 972, nt. 13; Angelici, ibidem; Bione, 95): la questione assume significato con riferimento alla determinazione delle aliquote di capitale necessarie per l’esercizio di taluni diritti amministrativi (v. infra).

    1

    I diritti patrimoniali riconosciuti alle az. di godimento dall’art. in commento non possono essere modificati dallo statuto, né in senso migliorativo, né in senso peggiorativo (Visentini, 988, nt. 29; Angelici, 246; Bione, 95; Patriarca, 109; contra, Frè-Sbisà, 290).

    2

    Tali diritti vanno però commisurati a quelli precedentemente spettanti all’az. rimborsata: la norma in comm. va pertanto interpretata nel senso dell’attribuzione all’az. di godimento di un utile e di una quota di liquidazione diminuiti di una somma pari all’interesse legale e, rispettivamente, al valore nominale, rispetto all’utile e alla quota di liquidazione che sarebbero spettati se l’az. non fosse stata rimborsata (Visentini, 988; Bione, 95s.). Se vengono rimborsate azioni di distinte categorie, diversa sarà pertanto la disciplina delle az. di godimento attribuite ai titolari delle categorie rimborsate.

    3

    In generale, tali azioni non possono essere dotate di prerogative maggiori rispetto a quelle delle az. dalle quali derivano (Ghezzi, 522).

    4

    Spetta ai titolari di azioni di godimento anche il diritto di recesso (Bione, 97; Abriani, Nuovo dir. soc. Cottino, art. 2353, 351; Ghezzi, 526); la quota di liquidazione deve essere depurata del valore nominale già rimborsato (Angelici, ibidem; Patriarca, 121ss.; Ghezzi, ibidem).

    5

    Spetta altresì il diritto di opzione, in caso di aumento di capitale a pagamento (Angelici, ibidem; Patriarca, 136ss.; Abriani, ibidem).

    6

    In caso di aumento gratuito del capitale, è stato affermato che, se l’aumento viene realizzato emettendo az. con le medesime caratteristiche delle precedenti (sì da attribuire ai titolari di az. di godimento altre azioni della medesima categoria; ma, secondo Patriarca, 139, è inconcepibile l’emissione di azioni di godimento in sede di aumento del capitale), è necessaria l’approvazione dell’assemblea speciale di tali soggetti, ex art. 2376, alla luce del pregiudizio che gli stessi subirebbero, in sede di liquidazione della soc., dalla postergazione alle nuove az. ordinarie nella ripartizione dell’attivo. Ove, viceversa, l’aumento venga realizzato mediante emissione di az. ordinarie (ma la legittimità di tale modalità di attuazione è discutibile, alla luce della disp. contenuta nel 2° co. dell’art. 2442), si renderebbe necessaria l’approvazione dell’assemblea speciale dei soci titolari di az. ordinarie, atteso il pregiudizio che tali azionisti subirebbero in sede di ripartizione degli utili (Angelici, 247s.); il che, però, non appare condivisibile. Secondo altra dottrina, l’aumento deve essere in ogni caso attuato mediante attribuzione di azioni ordinarie anche ai titolari di azioni di godimento (Bione, ibidem; cfr. anche Patriarca, 138ss.).

    7

    Il diritto di voto non spetta, a meno che lo statuto non lo preveda. Quest’ultimo può attribuire alle azioni di godimento anche un diritto di voto limitato, come previsto dall’art. 2351 (Bione, 96; Patriarca, 113); anzi, il diritto di voto deve essere limitato, ove le azioni di godimento derivino dal rimborso di azioni a voto limitato (Angelici, 244, nt. 23).

    8

    Sono attribuiti alle azioni di godimento anche gli altri diritti patrimoniali e amministrativi (Campobasso; Bione, ibidem); alle stesse non spettano però il diritto di intervento in assemblea e il potere di impugnazione delle delibere assembleari (ex art. 2377), se non nella misura in cui lo statuto riconosca loro il diritto di voto (Abriani, 350).

    9

    È però discusso se alle stesse vadano riconosciuti anche quei diritti e poteri per l’esercizio dei quali è richiesta la titolarità di una determinata aliquota del capitale sociale: lo negano Frè-Sbisà, 291; Ferrara-Corsi; e, sia pure dubitativamente, Di Sabato, Dir. soc.3; in senso contrario v. però Bione, 97s.; Angelici, 245; Visentini, 972, nt. 13; cfr. altresì Patriarca, 124ss. Ne segue che resta discusso se, per la determinazione delle aliquote di capitale necessarie per l’esercizio di tali diritti, si debba o meno tener conto delle az. di godimento (in senso positivo Visentini, ibidem; Graziani; Angelici, ibidem; in senso contrario Frè-Sbisà, ibidem).

    10

    È ipotizzabile un acquisto da parte della soc. di azioni proprie di godimento, con applicazione della relativa disciplina (artt. 2357ss.) (Patriarca, 153ss.).

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