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COMMENTARIO BREVE AL CODICE CIVILE

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    Questo volume non è incluso nella tua sottoscrizione. Il primo capitolo è comunque interamente consultabile.

    Informazioni sul volume

    Autore:

    GIORGIO CIAN, ALBERTO TRABUCCHI

    Editore:

    CEDAM

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    COMMENTARIO BREVE AL CODICE CIVILE

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    Se, a garanzia di uno o più crediti, sono vincolati depositi di danaro, merci o titoli che non siano stati individuati o per i quali sia stata conferita alla banca la facoltà di disporre, la banca deve restituire solo la somma o la parte delle merci o dei titoli che eccedono l'ammontare dei crediti garantiti. L'eccedenza è determinata in relazione al valore delle merci o dei titoli al tempo della scadenza dei crediti .

    I. Anticipazione impropria e pegno irregolare. - II. I beni oggetto di pegno. - III. La disciplina del pegno irregolare. - IV. Pegno irregolare e fallimento (liq. giud.).

    1

    Il pegno costituito a gar. dell’anticipazione b. è, di norma, un pegno regolare. In base alla norma in comm., tuttavia, l’anticipazione b. può essere garantita anche da un pegno irregolare. In questo caso il creditore acquista la proprietà delle cose ricevute, sì che egli, da un lato, non sarà costretto a curare alcuna vendita per realizzare il proprio credito, e dall’altro avrà la possibilità di restituire, invece che le stesse cose, il tantundem.

    2

    Peraltro, poiché il debitore ha il diritto potestativo di chiedere in qualsiasi momento la riduzione o l’estinzione della garanzia, diversi autori ritengono che anche nel pegno irregolare la banca debba conservare presso di sé, per tutta la durata del rapporto, merci o titoli della stessa specie, qualità e quantità di quelli ricevuti (Fiorentino, Conto corrente. Contratti bancari2, Comm. SB, 143; Ferri, Anticipazione bancaria, Enc. D., 528; contra, Dalmartello, Pegno irregolare, Nov. D., 799).

    3

    Secondo parte della dottrina quella in commento costituisce una fattispecie autonoma rispetto all’anticipazione impropria (mentre infatti l’art. 1851 disciplina come contratto autonomo il pegno irregolare, nel quale la garanzia su merci, titoli o depositi di denaro ha una funzione accessoria, e può, pertanto, accedere a più crediti, nell’anticipazione bancaria impropria la garanzia ha la stessa funzione che ha in quella propria, è cioè un elemento essenziale della fattispecie, implicante un rapporto di proporzionalità costante tra il valore delle cose ricevute in pegno e l’ammontare dell’anticipazione: Molle, I contratti bancari4, Tr. CM, 318), per altri, invece, l’art. 1851 disciplina l’anticip. impropria (già introdotta dall’art. 1846), la quale, a differenza di quella propria, è garantita da pegno irregolare (Giorgianni-Tardivo, Diritto bancario3).

    4

    L’anticipazione su pegno irregolare presenta poi alcune analogie con il riporto (artt. 1548-1551), tuttavia la dottrina ritiene che ciò non infici la sostanziale diversità dei due contratti (v. Molle, ibidem; Fiorentino, 143).

    5

    Il convenuto non può dedurre per la prima volta in grado di appello il carattere irregolare, anziché regolare, del pegno (C.civ. 07/10629).

    1

    L’elenco dei beni che possono venire oggetto di pegno è tassativo (v. Simonetto, I contratti di credito, 404, per il quale tale limitazione ha la funzione di evitare il raggiro del divieto del patto commissorio). Perché si abbia pegno irregolare occorre che i beni non siano stati identificati ovvero che, pur essendo identificati, sia concesso alla banca il potere di disporre degli stessi.

    2

    La facoltà di disporre dei beni oggetto di pegno deve essere convenuta per iscritto (v. sub art. 1846).

    3

    Il pegno di un libretto di dep. bancario, costituito a favore della banca depositaria si configura come pegno irregolare solo quando sia conferita espressamente alla banca la facoltà di disporre del relativo diritto, rientrandosi altrimenti nella fattispecie del pegno regolare, onde la banca garantita non acquisisce la somma portata dal titolo o dal documento, ma è tenuta a restituire il titolo o il documento stesso (C.civ. 08/3794; C.civ. 00/5845, C.civ. 96/5592, Trib. Bari 5-3-2007, D. e prat. soc. 08, 3, 72).

    4

    Allo stesso modo si avrà un pegno di credito (come tale regolare) quando il libretto si rif. a un dep. costituito presso una banca diversa da quella anticipante (Fiorentino, 142, nt. 2).

    1

    In materia di pegno irregolare di denaro, la circostanza che il creditore, avendo acquisito la disponibilità del denaro, si trovi a godere degli interessi, fa sì che il ricavato debba essere imputato prima alle spese, poi agli interessi e poi al capitale dovuti dal debitore (come si argomenta dall’art. 2791 c.c.), ma non sospende automaticamente il corso degli interessi sul debito garantito, il cui tasso, peraltro, non necessariamente corrisponde a quello degli interessi che maturano sulle somme date in pegno (C.civ. 08/3794).

    2

    La natura giuridica del pegno irregolare comporta che le somme di danaro o i titoli depositati presso il creditore diventano - diversamente che nell’ipotesi di pegno regolare - di proprietà del creditore stesso (ragion per cui i creditori del cliente non possono chiedere il sequestro preventivo di un conto corrente bancario le cui somme risultino già costituite in pegno irregolare: C.pen. 10/23659), che ha diritto di soddisfarsi, pertanto, non secondo il meccanismo di cui agli artt. 2796-2798 c.c. (che postula l’altruità delle cose ricevute in pegno), bensì direttamente sulla cosa, al di fuori del concorso con gli altri creditori, per effetto di un’operazione contabile, parimenti estranea all’ambito di operatività della compensazione (C.civ. 08/2456; Trib. Milano 22-4-2010, Corr. mer. 10, 810). La costituzione di un pegno irregolare, perciò, rende inoperante il divieto di patto commissorio di cui all’art. 2744 c.c., atteso che, a mente del disposto del precedente art. 1851 c.c., ed in coerenza con l’intento del legislatore di evitare indebite locupletazioni, deve ritenersi consentito al creditore, nell’ipotesi di inadempimento della controparte, di fare definitivamente propria la (sola) somma corrispondente al credito garantito e, quindi, di compensarlo con il suo debito di restituzione del tantundem, nel legittimo esercizio del proprio diritto di prelazione e senza richiesta di assegnazione al giudice dell’esecuzione (C.civ. 04/10000; conf., con riguardo a ip. di p. irregolare di somme depositate su un libretto di risparmio al portatore, C.civ. 94/8571).

    3

    L’effetto compensativo, previsto dalla norma in comm., si realizza mediante conguaglio fra il valore delle cose al giorno della scadenza del credito della banca, e il credito garantito, cosicché o la banca restituirà l’eccedenza, in denaro, in titoli o in merci (a meno che un patto contrario ammetta la restituzione del controvalore di questi ultimi), oppure il sovvenuto dovrà versare la differenza (Pavone La Rosa, R. trim. 59, 124). La valutazione delle cose offerte in garanzia deve essere compiuta al momento della scadenza del debito, non potendo il creditore pretendere di trattenere senz’altro presso di sé i beni (Fiorentino, 143).

    4

    Sul pegno irregolare, v. anche sub art. 2792.

    1

    Il creditore che sia garantito da pegno irregolare si soddisfa senza nec. di entrare in concorso con gli altri creditori fallimentari (nella liq. giud.).

    2

    Mentre il realizzo di un pegno regolare da parte del creditore garantito dà luogo ad un «atto solutorio» suscettibile di revoca fallimentare ex art. 67 l. fall. (nella liq. giud. ex art. 166 CCII), l’acquisizione del controvalore del pegno irregolare, che consente la compensazione con il credito garantito (C.civ. 09/1609) non configura alcun pagamento (come tale revocabile ai sensi dell’art. 67), bensì un’ipotesi di compensazione (consentita ai sensi dell’art. 56 l. fall. - 155 CCII - C.civ. 04/21237; C.civ. 08/14067). E la conclusione in merito all’irrevocabilità è condivisa anche da chi ritiene che la realizzazione del pegno irr. non sia l’esito di una compensazione in senso tecnico, bensì di un’operazione meramente contabile, escludendo perciò sia l’applicazione dell’art. 53 l. fall. (152 CCII), sia i limiti alla compensabilità dei debiti verso il fallito di cui all’art. 56 (155 CCII) della citata l. fall. (C.civ. 03/5111; C.civ. 06/26154). La revocatoria è stata invece ammessa rispetto alle somme versate dopo la costituzione in pegno irr. di un libretto di risparmio di cui il creditore garantito si era appropriato secondo l’anomala procedura esecutiva del pegno irr. (C.civ. 06/9306).

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