Le disposizioni di questo capo si applicano anche ai trasporti per via d'acqua o per via d'aria e a quelli ferroviari e postali, in quanto non siano derogate dal codice della navigazione e dalle leggi speciali.
1
È controverso come debba essere attuato il coordinamento tra la norma in esame e l’art. 1 c.nav., che mira ad attribuire prevalenza alle norme regolam. e consuetudin. del dir. della navigazione su quelle di dir. comune, anche se aventi efficacia di legge in senso formale (v. La Mattina, Del trasp., Comm. Schlesinger, 22s., il quale rileva la «centralità sistematica dell’art. 1680 c.c.»). Secondo alcuni (Asquini, Trasp. [in gen.], Nov. D., 566), l’art. 1 c.nav. dovrebbe trovare comunque applicazione: conseguentemente, oltre alle norme di detto codice e alle leggi complementari, anche le fonti sussidiarie dovrebbero prevalere sulle norme del c.c.; secondo altri, invece (Iannuzzi, Del trasp.2, Comm. SB, 75), lo speciale criterio dell’art. 1 c.nav., in virtù della norma in esame, sarebbe da ritenere inapplicabile.
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Nel caso di contr. di trasp. unitario con percorso misto, si applicheranno per ciascun tratto le norme relative al tipo di trasp. realizzato (Minneci, D. trasp. 16, 353s.; Verde, RDCo 80, I, 249s.; Iannuzzi, 75s.; v., però, App. Milano 4-4-2008, D. mar. 09, 189, nonché C.civ. 86/887, secondo cui, qualora la consegna della cosa trasportata con il mezzo aereo debba avvenire non allo scalo, bensì al domicilio del destinat., con pagamento contrassegno, si configurerebbe un trasp. misto per via aerea e per terra che si sottrarrebbe all’applicabilità tanto delle norme della convenzione di Varsavia del 12-10-1929 - che riguarda soltanto il trasp. per via aerea - quanto di quelle del c.nav., e resterebbe regolato esclusivam. dalle norme del c.c.; su quest’ultimo punto v. Buonocore, I contr. di trasp. e di viaggio, Tr. Buonocore, 21s.; Pozzi, D. com. 01, 119s.; Ravera, D. mar. 00, 1351s.; Silingardi, in Silingardi [a cura di], Il contr. di trasp., 125s.; Riccomagno [a cura di], Il trasp. multimodale nella realtà giuridica odierna, 50s.).
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Per quanto concerne il trasp. marittimo e per via di navigazione interna, v. artt. 396-468 c.nav. (Romagnoli e Zunarelli, Contr. di trasp. marittimo di persone, Tr. CM, 25s.; Pollastrelli, Il contr. di trasp. marittimo di persone, 25s.; Santuari, Il contr. di trasp. di persone marittimo e per acque interne, 132s.; Grigoli, Profili del dir. dei trasporti, 169s.; Corrado, in Vignali [a cura di], Trasp. e turismo, 215s.).
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Per quanto concerne il trasp. aereo, v. artt. 940-954 c.nav. e il reg. CE 9-10-1997, n. 2027 (Corrado, 167s.; Ancis, Informaz. e assistenza del passeggero nel trasp. aereo, 133s.; Masutti, Il ritardo nel trasp. aereo, 50s.; Busti, Contr. di trasp. aereo, Tr. CM, 50s.; Silingardi, Trasp. aereo [contr. di], D. 4a ed., 57s.; Id., NGCC 99, II, 26s.; Franchi, Resp. civ. prev. 98, 1244s.), nonché, per quanto riguarda il trasp. aereo internazionale, la l. 10-1-2004, n. 12, contenente la Ratifica ed esecuz. della Convenzione di Montreal del 18-5-1999, che ha sostituito le precedenti Convenzioni di Varsavia del 12-10-1929 e di Guadalajara del 18-9-1961 sul vettore di fatto (per un analitico commento della disciplina, v. Tullio [a cura di], La nuova disciplina del trasp. aereo, passim; Romanelli, Il nuovo diritto aeronautico. In ricordo di Gabriele Silingardi, 581s.; Comenale Pinto, D. mar. 00, 822s.).
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La giur. (C.civ. 57/445) ha affermato che le leggi speciali per i trasp. effettuati dalle Ferrovie dello Stato si applicano anche a quelli effettuati da ferrovie private, qualora i relativi atti di concessione si richiamino espressamente alle norme vigenti per le Ferrovie dello Stato (per un’analitica descrizione dell’incidenza della normativa comunitaria sul trasp. ferroviario, v. Carpaneto, Il dir. comunitario dei trasp. tra sussidiarietà e mercato. Il caso del trasp. ferroviario, 50s.; Di Girolamo, I profili pubbl. della disciplina del trasp. ferroviario, 25s.; Vignali, in Vignali [a cura di], Trasp. e turismo, 233s.; nonché il volume collettaneo di Chirulli [a cura di], Concorrenza, regolaz. e tutela dei dir. nel trasp. ferroviario, 1s.).
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Per quanto concerne il trasp. internazionale su strada, v., in particolare, la Convenzione di Ginevra 19-5-1956, resa esecutiva in Italia con l. 6-12-1960, n. 1621 (Celle-Schiano di Pepe, L’autotrasp. di merci, Tr. contratti Roppo, IV, 65s.; Zunarelli, Trasp. internazionale, D. 4a ed., 88s.; nonché sub art. 1693).
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Con specifico riferimento all’autotrasp. di cose per conto di terzi, v. art. 83 bis, d.l. 25-6-2008, n. 122, conv. in l. 6-8-2008, n. 133 (ampiamente commentato da Riguzzi, D. trasp. 15, 355s.).
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Il contr. di trasp. internazionale di merci su strada, disciplinato dal reg. 21-12-1989, n. 4058 e non dalla normativa interna, si caratterizza per il dato oggettivo e funzionale di avere ad ogg. un trasp. merci (eventualmente anche articolato in diversi contr., purché costituenti un dato unico e non scomponibile) destinato ad oltrepassare i confini nazionali di uno o più Stati membri ed a concludersi nel territorio di altro Stato dell’Unione, senza che osti alla qualificabilità del contr. come trasp. internazionale l’elemento soggettivo, ossia l’eventuale nazionalità italiana di entrambe le parti del contr. (C.civ. 07/10561).
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Si è affermato che, in mancanza di disposizioni speciali, l’art. 1680 rende applicabile ad ogni tipo di contr. di trasp. anche l’art. 2951, concernente la prescrizione dei diritti derivanti dal medesimo contr. (C.civ. 00/15329).