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COMMENTARIO BREVE AL CODICE CIVILE

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    Informazione

    Questo volume non è incluso nella tua sottoscrizione. Il primo capitolo è comunque interamente consultabile.

    Informazioni sul volume

    Autore:

    GIORGIO CIAN, ALBERTO TRABUCCHI

    Editore:

    CEDAM

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    COMMENTARIO BREVE AL CODICE CIVILE

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    Se le parti non hanno determinato la misura del corrispettivo né hanno stabilito il modo di determinarla, essa è calcolata con riferimento alle tariffe esistenti o agli usi; in mancanza, è determinata dal giudice .

    I. I criteri per la determinazione del prezzo. - II. L’intervento del giudice.

    1

    La norma deroga ai princìpi generali di cui all’art. 1346, in quanto non richiede la determinabilità del prezzo alla stregua di criteri posti dallo stesso contr. di app. (Iudica, Tr. Lipari-Rescigno, III, 3, 302s.; Gitti, Problemi dell’ogg., Tr. Roppo, II, 22s.; Mangini-Iacuaniello Bruggi, Il contr. di app.2, Giur. sist. Bigiavi, 102ss.; Marinelli, Il tipo e l’app., 25; Moscarini, L’app.2, Tr. Rescigno, XI, 3, 715s.; Militerni, T. nap. 62, 374; C.civ. 06/11364; C.civ. 04/17386; C.civ. 00/9926; C.civ. 00/4192).

    2

    Per la determinaz. del prezzo, le parti possono anche nominare un arbitratore (Polidori, Cod. Perlingieri 2, IV, 2, 1646; Rubino-Iudica, Dell’app.4, Comm. SB, 231; Vignali, in Costanza [a cura di], L’app. priv., 209s.; Giannattasio, L’app., Tr. CM, 112).

    3

    Il prezzo può essere preventiv. fissato a corpo (app. à forfait) o a misura (app. a prezzi unitari) (Panetta, Il contr. di app., 186ss.; Caredda, in Luminoso [a cura di], Codice dell’app. priv.2, 380ss.; Zuddas, R. g. sar. 91, 365s.; Rubino Sammartano, App. di opere e contr. di servizi, 95).

    4

    In dottr. si è ritenuto che nell’app. a misura all’appaltat. non spetti un compenso per spese generali (Giannattasio, 116).

    5

    La mancata inclusione in un consuntivo, per evidente omissione, di una determinata opera, peraltro eseguita dall’appaltat., non esclude il dir. di quest’ultimo ad ottenerne il pagamento (C.civ. 81/3006).

    6

    La consegna di singole parti della costruzione appaltata non fa sorgere l’obbligo del committente di pagare un corrisp. parziale, se il contr. non prevede l’esecuz. per partite (v. art. 1666) (C.civ. 75/51).

    7

    Al danaro, sempre quale corrisp., può essere aggiunta una cosa in natura, sempre però che il danaro costituisca la parte magg. del compenso (Giannattasio, 114ss.).

    8

    Si ha pur sempre app. anche quando l’appaltat. accetti, in sostituzione del danaro, un bene in natura, ed anche quando la possibilità della sostituzione sia già stata prevista all’atto della conclusione del contr. (obbl. con facoltà alternativa) (Giannattasio, 115).

    9

    Il rapp. tra convenzione, tariffe, usi e determinazione del giudice è da intendere in senso gerarchico (Polidori, App., Tr. Perlingieri, 115s.; Rubino-Iudica, 236).

    10

    Per tariffa deve intendersi qualunque tabella di prezzi prevista da leggi speciali, da competenti autorità o da organizzazioni sindacali autorizzate (A. Marini, in P. Perlingieri-Polidori [a cura di], Domenico Rubino, II, 819ss.; Rubino-Iudica, 235; si sono riferite anche alle tariffe fissate da privati C.civ. 85/2240). Le tariffe locali prevalgono su quelle regionali o nazionali.

    11

    Gli usi sono da ritenere di natura integrativa, come quelli di cui all’art. 1374 (Rubino-Iudica, 236, il quale però non riconosce loro natura normativa [v. sub art. 1374]); in caso di contrasto territoriale, si applicheranno gli usi del luogo in cui ha sede l’impresa appaltat., e non quelli del luogo di conclusione o esecuz. dell’app.

    12

    Per la determinazione del prezzo, ci si dovrà riferire alle tariffe od usi vigenti al tempo della conclusione del contr. (Pennasilico, in Cuffaro [a cura di], I contr. di app. priv., Tr. Rescigno-Gabrielli, 133ss.; Rubino-Iudica, 235).

    13

    L’appaltat. che chieda il pagamento del proprio compenso ha l’onere di provare l’esistenza del contr. e il suo specifico contenuto (C.civ. 20/18792) nonchè la congruità della somma con riferimento alla natura, entità e consistenza delle opere (C.civ. 24/14399; C.civ. 21/33575). In caso di contestaz., da parte del committente, in ordine all’entità del corrisp. dovuto, la fattura emessa dall’appaltat. è utilizzabile come prova scritta ai soli fini della concessione del decr. ing., ma non costituisce idonea prova dell’ammontare del credito nell’ordinario giud. di cognizione, trattandosi di documento di natura fiscale proveniente dalla stessa parte né è utilizzabile, al medesimo scopo, la contabilità redatta dal direttore dei lavori, a meno che non risulti che essa sia stata portata a conoscenza del committente e che questi l’abbia accettata senza riserve, pur senza avere manifestato la sua accettaz. con formule sacramentali, oppure che il direttore dei lavori per conto del committente abbia redatto la relativa contabilità come rappresentante del suo cliente e non come sogg. legato a costui da un contr. di prestaz. d’opera professionale, che gli fa assumere la rappresentanza del committente limitatamente alla materia tecnica (C.civ. 07/10860).

    14

    L’obbl. del committente di prestare il corrisp. (anche se quest’ultimo sia determinato dal giudice: C.civ. 81/5981) è di valuta (Giannattasio, 114; Rubino, L’app.4, Tr. Vassalli, 690, nt. 10; C.civ. 04/11594) e, a norma del 3° co. dell’art. 1182, va adempiuta al domicilio del credit. (C.civ. 85/4527).

    1

    Il potere conferito al giudice è esercitabile solo ove non si controverta sulle opere eseguite dall’appaltat. (C.civ. 22/26365; C.civ. 16/19727; C.civ. 16/17959); quando il contrasto riguardi anche tale aspetto del rapp., incombe sull’attore l’onere di fornire la prova dell’entità e della consistenza di dette opere, non potendo il giudice stabilire il prezzo di cose indeterminate né offrire all’attore l’occasione di sottrarsi al preciso onere probatorio che lo riguarda (C.civ. 16/9768).

    2

    Secondo la giur., il giudice può essere chiamato ad intervenire anche quando le parti, pur avendo pattuito un corrisp., non ne abbiano provato la differente misura rispettivamente dedotta oppure quando l’appaltat. non abbia fornito la prova della congruità della somma richiesta, alla stregua della particolare natura e dell’entità dell’opera stessa (C.civ. 00/9926), nonché ove la cl. determinativa sia rimasta inadempiuta nella parte in cui stabiliva la necessità di misurare le opere in contraddittorio tra appaltat. e direttore dei lavori (C.civ. 14/19413).

    3

    La domanda di determinazione del prezzo può essere rivolta al giudice da ciascuna parte, anche in corso d’opera; in quest’ultimo caso, l’appaltat. non potrà sospendere i lavori (de Tilla, L’app. priv.: percorsi giurisprudenziali, 49ss.; Rubino-Iudica, 237).

    4

    In caso di controversia sul prezzo, se esistono tariffe ed usi, il giudice dovrà applicarli, a meno che le parti non richiedano concordemente di decidere secondo equità, ex art. 114 c.p.c.

    5

    Il giudice deve determinare il prezzo con riferimento ai valori esistenti al tempo della conclusione del contr.

    6

    Il giudizio di determinazione del prezzo ha natura contenziosa e la relativa sentenza è quindi impugnabile (Polidori, Rass. d. civ. 16, 577s.; Musolino, in Valentino [a cura di], Dei singoli contr., Comm. Gabrielli, 47s.; Rubino-Iudica, 238).

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