31.1. Premessa - 31.1.1. Fusione - 31.1.2. Scissione - 31.1.3. Finalità economiche della fusione e della scissione - 31.2. Profili giuridici - 31.2.1. Fusione - 31.2.2. Scissione - 31.3. Rilevanza fiscale - 31.3.1. Imposte dirette - 31.3.2. Imposte indirette - 31.4. Problematiche tecnico-operative della fusione - 31.4.1. Aspetti contabili - 31.4.2. Casi di studio - 31.4.3. Fusione e bilancio consolidato - 31.5. Problematiche tecnico-operative della scissione - 31.5.1. Aspetti contabili - 31.5.2. Casi di studio - 31.6. Fusione inversa - 31.6.1. Introduzione - 31.6.2. Aspetti contabili - 31.6.3. Acquisizione inversa
31.1. Premessa
31.1.PremessaLe operazioni di fusione e scissione consentono di realizzare aggregazioni aziendali in modi differenti, seguendo una specifica procedura disciplinata dal Codice civile. Le soluzioni tecniche utilizzabili per realizzare tali operazioni sono numerose ma tutte riconducibili ad alcuni schemi precisi.
La normativa giuridica e fiscale della fusione e della scissione è simile e ciò consente di affrontare insieme le due operazioni; tuttavia, le caratteristiche tecniche sono differenti e questo giustifica la necessità di effettuare separatamente gli approfondimenti tecnico contabili.
31.1.1. Fusione
31.1.1.FusioneLa fusione è caratterizzata dall’unione di due o più società e rappresenta la forma più “forte” di aggregazione aziendale. In generale, si può
realizzare nei due seguenti modi (art. 2501 c.c.):
-
fusione per unione (o concentrazione), in cui due o più società si fondono in una nuova società appositamente costituita (NewCo). Con tale operazione le società promotrici vengono a cessare in quanto “inglobate”, giuridicamente, contabilmente e fiscalmente nella nuova società;

-
fusione per incorporazione, in cui una società (incorporante) incorpora una o più società (società incorporate). In questo caso, un’impresa preesistente “ingloba” altre società, che cessano di esistere, proseguendo nei loro rapporti giuridici, fiscali e contabili.

Indipendentemente dalla forma tecnica (unione o incorporazione) si possono avere:
-
fusione orizzontale quando l’aggregazione è tra società operanti negli stessi settori o con legami rilevanti a livello produttivo o distributivo;
-
fusione verticale se le società agiscono in stadi produttivi contigui;
-
fusione conglomerale se l’operazione riguarda società operanti in settori e in mercati sostanzialmente differenti;
-
fusioni nell’ambito di un gruppo che solitamente sono motivate dall’esigenza di realizzare un riassetto organizzativo o una ristrutturazione finanziaria all’interno di un gruppo aziendale;
-
fusioni eterogenee che si realizzano tra due società che non hanno omogeneità causale come, per esempio, tra società di capitale (a scopo di lucro) e società cooperative (scopo mutualistico) o tra società di persone e società di capitali;
-
fusioni omogenee che avvengono tra due società che hanno omogeneità causale come, per esempio, tra società di capitali o tra società di persone.
31.1.2. Scissione
31.1.2.ScissioneCon l’operazione di scissione si realizza la suddivisione di una società (che chiameremo società scissa) in due o più società (che chiameremo società beneficiarie) il cui controllo rimane tuttavia in capo ai soci della società scissa. Numerose sono le combinazioni che si possono realizzare. Una prima classificazione
dell’operazione di scissione distingue tra scissione totale e parziale (art. 2506 c.c.).
Nel primo caso, attraverso tale operazione la società scissa attribuisce il suo intero patrimonio a due o più società. La scissione totale, rappresentata nella figura che segue, può essere proporzionale o non proporzionale.
Nella prima fattispecie i soci mantengono nelle società beneficiarie le stesse percentuali partecipative che avevano nella società scissa.
Nella seconda, invece, i soci ottengono nelle società beneficiarie partecipazioni con percentuali differenti rispetto a quelle che avevano nella scissa.

Nella scissione parziale, invece, la società scissa attribuisce solo una parte del suo patrimonio a due o più società beneficiarie. In questo caso non si ha l’estinzione della società di partenza, la quale attribuisce uno o più rami d’azienda a società
(le beneficiarie) di nuova costituzione. La scissione parziale è rappresentata graficamente
dalla tabella che segue.

Il Legislatore ha previsto che, con la scissione mediante scorporo una società assegna parte del suo patrimonio a una o più società di nuova costituzione e a se stessa le relative azioni o quote, continuando la propria attività (scissione con scorporo). La partecipazione alla scissione non è tuttavia consentita alle società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell’attivo (art. 2506.1 c.c.).
Altra classificazione riguarda la modalità con cui si realizza l’operazione. Si ha ad esempio una scissione con costituzione di nuove società ed estinzione della scissa, come nelle figure precedenti, oppure si può realizzare una scissione per incorporazione quando una società viene scissa in società beneficiarie preesistenti e/o non preesistenti.
Le seguenti tabelle schematizzano la scissione con incorporazione in società preesistenti e la scissione con incorporazione in società preesistenti e non.


La scissione può, inoltre, essere combinata con altre operazioni straordinarie. Tra queste, il conferimento di partecipazioni consente di realizzare operazioni complesse come rappresentato nella figura seguente. In questo caso, i soci della Società Gamma decidono di scindere la società in due soggetti giuridici differenti e di conferire le rispettive partecipazioni in una holding pura.
Al termine delle due operazioni, i soci partecipano alla capogruppo mentre le partecipazioni nelle due nuove società operative sono possedute dalla suddetta holding. Nella tabella che segue viene schematizzata la scissione con conferimento di partecipazioni.

31.1.3. Finalità economiche della fusione e della scissione
31.1.3.Finalità economiche della fusione e della scissioneLa decisione di dare luogo ad un’operazione di fusione o di scissione può dipendere dalla volontà di ottenere svariati vantaggi economici.
La necessità di riorganizzare la struttura di un gruppo aziendale può essere soddisfatta attraverso operazioni di fusione o di scissione di società controllate. In particolare, è possibile aumentare il numero di soggetti giuridici scindendo singole società in più entità al fine, ad esempio, di suddividere il rischio d’impresa in società differenti.
Si pensi alla controllata che opera in tre diversi settori di attività con profili di rischio elevati ma differenti. In questo caso la holding potrebbe decidere di scindere la società in tre soggetti giuridici ognuno controllato dalla capogruppo ma operanti in singoli settori di attività. Così facendo, il rischio d’impresa rimane limitato alle singole nuove società. La fusione potrebbe invece essere impiegata per accorciare la catena del controllo e rendere meno complicata la struttura di un gruppo aziendale, riducendone i soggetti giuridici.
Fusione e scissione possono intervenire anche per gestire situazioni di crisi d’impresa. Attraverso la fusione, ad esempio, è possibile unire realtà in condizioni differenti facilitando la ripresa di quella in difficoltà.
Le sinergie e le economie di scala che possono essere ottenute attraverso la fusione possono stimolare il recupero di efficienza ed efficacia favorendo l’economicità aziendale. Inoltre, l’unione di know-how differenti, ma complementari, possono favorire lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi o creare nuove soluzioni tecniche e tecnologiche fortemente appetibili dal mercato.
La scissione, a sua volta, permette di suddividere l’attività d’impresa in più soggetti giuridici isolando l’azienda in crisi da quelle che non lo sono. Così facendo si evita che l’azienda in difficoltà influisca in modo negativo su quelle che realizzano risultati positivi. La società che incorpora l’azienda in crisi potrà poi essere ceduta o sottoposta a particolari procedure concorsuali.
Con queste operazioni si possono realizzare economie di scala, di transazione, sviluppare sinergie tecniche, tecnologiche e relazionali, nonché ridurre la trasparenza dei gruppi aziendali.
31.2. Profili giuridici
31.2.Profili giuridiciLa procedura per realizzare operazioni di fusione/scissione trova disciplina specifica nel Codice civile (artt. 2501-2505-quater per la fusione; artt. 2506-2506-quater per la scissione).
La procedura viene suddivisa dalla dottrina in quattro fasi sequenziali:
-
informativa, in cui elabora la documentazione necessaria per diffondere la volontà di procedere ad una fusione/scissione (progetto di fusione/scissione; situazione patrimoniale; relazione del CdA; relazione degli esperti);
-
pubblicitaria, in cui si comunica la volontà di procedere ad una fusione/scissione (deposito presso la sede sociale; deposito presso il registro imprese);
-
deliberativa, in cui avviene l’approvazione dell’operazione (approvazione organo assembleare dei soci);
-
conclusiva, in cui si attua l’operazione da un punto di vista tecnico, contabile, finanziario ed operativo.
31.2.1. Fusione
31.2.1.FusioneIl processo che realizza un’operazione di fusione trova negli amministratori gli organizzatori e gli attuatori delle differenti fasi sopra evidenziate. Il punto di partenza è la redazione di un
progetto di fusione necessario per descrivere ai soci le caratteristiche e gli effetti
dell’operazione che si vuole realizzate. Gli amministratori devono predisporre un progetto di fusione con il seguente contenuto (art. 2501-ter c.c.):
-
il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede delle società partecipanti alla fusione;
-
l’atto costitutivo della nuova società risultante dalla fusione o di quella incorporante, con le eventuali modificazioni derivanti dalla fusione;
-
il rapporto di concambio (determinato per calcolare, ad esempio, la variazione del capitale sociale dell’incorporante necessaria per assegnare le azioni/quote ai soci dell’incorporata) delle azioni o quote, nonché l’eventuale conguaglio in danaro;
-
le modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante;
-
la data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili;
-
la data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante;
-
il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni;
-
i vantaggi particolari eventualmente proposti a favore dei soggetti cui compete l’amministrazione delle società partecipanti alla fusione.
Il progetto di fusione deve essere depositato per l’iscrizione nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede le società partecipanti alla fusione. In alternativa al deposito presso il registro delle imprese il progetto di fusione può essere pubblicato nel sito internet delle società coinvolte, con modalità atte a garantire la sicurezza del sito medesimo, l’autenticità dei documenti e la certezza della data di pubblicazione.
Tra l’iscrizione o la pubblicazione nel sito internet del progetto e la data fissata per la decisione dei soci sulla fusione devono intercorrere almeno 30 giorni, salvo che i soci stessi rinuncino al termine con consenso unanime.
L’organo amministrativo delle società che partecipano alla fusione deve, inoltre, predisporre una situazione patrimoniale (art. 2501-quater c.c.) ad una data non anteriore di oltre 120 giorni dalla data di deposito nella sede sociale o di pubblicazione sul sito internet del progetto di fusione, seguendo la normativa del Codice civile per la redazione del bilancio d’esercizio (artt. 2423 e ss. c.c.).
Tale documento può essere sostituito dal bilancio dell’ultimo esercizio, qualora non sia chiuso da oltre 6 mesi dalla data di deposito nella sede sociale o di pubblicazione sul sito internet del progetto di fusione. Per le società quotate in mercati regolamentati, la suddetta situazione patrimoniale può inoltre essere sostituita dalla relazione finanziaria semestrale sempre che non si riferisca ad una data anteriore di 6 mesi il deposito o la pubblicazione suddetta.
In ogni caso, è possibile non redigere tale documento qualora la rinuncia sia deliberata dai soci all’unanimità.
Ai due documenti sopra evidenziati, si aggiunge anche la relazione dell’organo amministrativo che deve essere redatta per giustificare ed illustrare, in termini giuridici ed economici, il progetto di fusione e i criteri di determinazione del rapporto di concambio (art. 2501-quinquies c.c.). Anche tale documento può essere omesso qualora la rinuncia sia decisa dai soci all’unanimità.
Il rapporto di concambio rappresenta un elemento tecnico fondamentale per l’operazione di fusione poiché permette di determinare:
-
l’aumento del capitale dell’incorporante da attribuire agli “ex” soci dell’incorporata;
-
l’entità del capitale sociale della NewCo nelle fusioni per unione.
La normativa (art. 2501-sexies c.c.) impone un controllo di congruità sul rapporto di concambio da parte di uno o più esperti per ognuna delle società che partecipano all’operazione. In particolare, la relazione redatta da tali esperti deve specificare (anche tale documento può essere omesso qualora la rinuncia sia decisa dai soci all’unanimità):
-
il metodo o i metodi seguiti per la determinazione del rapporto di concambio proposto e i valori risultanti dall’applicazione di ciascuno di essi;
-
le eventuali difficoltà di valutazione;
-
il parere sull’adeguatezza del metodo/metodi utilizzati e sull’importanza relativa attribuita a ciascuno di essi.
Gli esperti sono scelti tra i soggetti abilitati alla revisione legale (art. 2409-bis c.c.) e sono nominati dal Tribunale se l’incorporante o la NewCo è una società per azioni o una società in accomandita per azioni. Se la società è quotata in mercati regolamentati, l’esperto è scelto tra le società di revisione sottoposte alla vigilanza della Consob.
Si precisa che occorre nominare uno o più esperti per ogni società coinvolta nell’operazione, tuttavia, queste possono richiedere al Tribunale (della circoscrizione in cui ha sede la società che risulta dall’operazione) la nomina di esperti comuni.
Gli esperti nominati rispondono dei danni causati alle società partecipanti alla fusione, ai soci e ai terzi (art. 64 c.p.c.).
Qualora la fusione avvenisse attraverso l’incorporazione o l’unione di società di persone in società di capitali, ai suddetti esperti (nominati dal Tribunale poiché la società di destinazione è una società di capitali) è attribuito anche il compito di redigere la relazione di congruità prevista (art. 2343 c.c.) per la verifica del valore degli elementi patrimoniali in sede di conferimento.
I documenti descritti integrano la fase informativa e sono fondamentali per realizzare la seconda fase: la pubblicazione. Una volta redatti, i documenti indicati devono rimanere depositati (presso la sede legale delle società coinvolte nell’operazione o sul sito internet delle stesse) almeno nei 30 giorni che precedono la decisione dei soci circa la fusione e fino a quando l’operazione è decisa. I soci possono, all’unanimità, rinunciare a tale termine. Nello specifico devono restare depositati (art. 2501-septies c.c.):
-
il progetto di fusione, la relazione degli amministratori e la relazione degli esperti;
-
i bilanci degli ultimi tre esercizi di tutte le società partecipanti alla fusione;
-
la situazione patrimoniale o l’ultima relazione semestrale.
I soci hanno diritto di prenderne visione ed estrarne copia, al di fuori del caso in cui tali documenti siano stati pubblicati nel sito internet della società.
La successiva fase deliberativa (art. 2502 c.c.) ha la finalità di approvare l’operazione.
La fusione è decisa da ciascuna delle società che vi partecipano mediante approvazione del relativo progetto.
Se l’atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, tale approvazione avviene:
-
nelle società di persone, con il consenso della maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili, salva la facoltà di recesso per il socio che non abbia consentito alla fusione;
-
nelle società di capitali, secondo le norme previste per la modificazione dell’atto costitutivo o dello statuto.
Nelle società per azioni (e nelle Sapa) la modifica dell’atto costitutivo o dello statuto è adottata dall’assemblea straordinaria che delibera con le seguenti maggioranze (artt. 2368 e 2369 c.c.):
-
per le società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio - voto favorevole di tanti soci che rappresentano più della metà del capitale sociale e, in seconda convocazione, voto favorevole di tanti soci che rappresentano più di un terzo del capitale rappresentato in assemblea;
-
per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, in prima convocazione l’assemblea è validamente costituita se è presente almeno la metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno i due terzi del capitale sociale rappresentato in assemblea e, in seconda convocazione, l’assemblea è validamente costituita se è presente oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.
Al socio dissenziente, non spetta il diritto di recesso ad eccezione del caso in cui l’operazione comporti la modifica dell’oggetto sociale o, ad esempio, anche la trasformazione, il trasferimento della sede sociale all’estero o la revoca dello stato di liquidazione (art. 2437 c.c.).
Nelle società a responsabilità limitata serve il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale salvo quorum differenti previsti dall’atto costitutivo (art. 2479 c.c.); il socio dissenziente può recedere dalla società (art. 2473 c.c.).
Durante l’assemblea, l’organo amministrativo deve segnalare ai soci e agli organi amministrativi delle altre società coinvolte nell’operazione, le modifiche rilevanti dell’attivo e del passivo intervenute tra la data di pubblicità del progetto di fusione e quella dell’assemblea (art. 2501-quinquies c.c.).
La decisione sull’operazione può apportare al progetto di fusione solo le modifiche che non incidono sui diritti dei soci o dei terzi (art. 2501-ter c.c.).
La delibera/decisione di fusione deve essere depositata per l’iscrizione (art. 2502-bis c.c.) all’ufficio o al registro delle imprese dal notaio che la verbalizza entro 30 giorni (art. 2436 c.c.), insieme ai seguenti documenti (art. 2501-septies c.c.):
-
il progetto di fusione;
-
la relazione degli amministratori e quella degli esperti;
-
i bilanci degli ultimi tre esercizi di tutte le società partecipanti alla fusione;
-
la situazione patrimoniale o l’ultima relazione semestrale.
L’attuazione dell’operazione (ultima fase della procedura) può avvenire solo dopo 60 giorni (art. 2503 c.c.) dall’ultima iscrizione dell’atto di fusione da parte delle società coinvolte (art. 2502-bis c.c.), salvo:
-
che consti il consenso dei creditori delle società anteriori all’iscrizione o alla pubblicazione;
-
il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso;
-
ovvero il deposito delle somme corrispondenti presso una banca.
Tuttavia, quanto specificato nei punti precedenti non occorre se la relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di concambio (art. 2501-sexies c.c.) è redatta, per tutte le società partecipanti alla fusione, da un’unica società di revisione la quale asseveri, sotto la propria responsabilità, che la situazione patrimoniale e finanziaria delle società rende non necessarie garanzie a tutela dei suddetti creditori.
Se non ricorre alcuna di tali eccezioni, i creditori possono fare opposizione entro 60 giorni. Se ciò avviene, il Tribunale, se ritiene infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori o la società ha prestato idonea garanzia, può disporre che l’operazione abbia luogo nonostante l’opposizione (art. 2445 c.c.).
L’attuazione della delibera di fusione avviene attraverso la redazione dell’atto di fusione (è richiesto l’atto pubblico dall’art. 2504 c.c.), la quale può avvenire solo decorsi i 60 giorni previsti dalla normativa per tutelare i creditori delle società coinvolte (art. 2503 c.c.). L’atto di fusione deve essere depositato per l’iscrizione (a cura del notaio o dei soggetti cui compete l’amministrazione della società risultante dalla fusione o di quella incorporante) entro 30 giorni nell’ufficio del registro delle imprese dei luoghi ove è posta la sede sia delle società partecipanti alla fusione che di quella che ne risulta o della società incorporante.
La regola generale prevede che la fusione ha effetto (art. 2504-bis, c. 2, c.c.) a partire dalla data in cui è stata eseguita l’ultima iscrizione dell’atto di fusione da parte delle società coinvolte nell’operazione.
Nella fusione per incorporazione l’atto di fusione può prevedere una data di efficacia successiva. In quest’ultimo caso si verifica una post-datazione degli effetti dell’operazione.
Al fine di facilitare gli adempimenti contabili (retrodatazione degli effetti contabili), il legislatore consente di retrodatare l’efficacia dell’operazione per definire (art. 2504-bis, c. 3, c.c.):
-
la data dalla quale le azioni o le quote partecipano agli utili;
-
la data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante.
La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti all’operazione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione (art. 2504-bis, c. 1, c.c.).
Nel primo bilancio successivo alla fusione (art. 2504-bis, c. 4, c.c.), le attività e le passività sono iscritte ai valori risultanti dalle scritture contabili alla data di efficacia dell’operazione.
La fusione attuata mediante costituzione di una nuova società di capitali ovvero mediante incorporazione in una società di capitali non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni delle rispettive società partecipanti alla fusione anteriori all’ultima delle iscrizioni dell’atto di fusione da parte delle società coinvolte nell’operazione (art. 2504 c.c.), se non risulta che i creditori hanno dato il loro consenso (art. 2504-bis, c. 5, c.c.).
Il Legislatore ha previsto delle semplificazioni della procedura per le operazioni:
-
di fusione per incorporazione di una società interamente partecipata (art. 2505 c.c.). In questo caso non è necessario specificare nel progetto di fusione il rapporto di concambio (art. 2501-ter, c. 1, numeri 3), 4) e 5), c.c.) e non è necessario redigere la relazione degli amministratori (art. 2501-quinquies c.c.) e quella degli esperti (art. 2501-sexies c.c.);
-
di fusione per incorporazione di una o più società in un’altra che possiede almeno il 90% delle loro azioni o quote. In questo caso non si applicano le disposizioni in tema di situazione patrimoniale (art. 2501-quater c.c.), di relazione dell’organo amministrativo (art. 2501-quinquies c.c.), di relazione degli esperti (art. 2501-sexies c.c.) e di deposito degli atti (art. 2501-septies c.c.) qualora venga concesso ai soci di minoranza della società incorporata il diritto di far acquistare le loro azioni o quote dalla società incorporante per un corrispettivo determinato sulla base dei criteri previsti per il recesso (artt. 2437-2437-quinquies e 2473 c.c.).
31.2.2. Scissione
31.2.2.ScissioneCon riferimento all’operazione di scissione, il Legislatore ha previsto una procedura assimilabile a quella della fusione. Anche
in questo caso occorre procedere alle quattro fasi sopra analizzate partendo dalla
redazione del progetto di scissione (art. 2506-bis, c. 1, c.c.) che deve specificare:
-
il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede delle società partecipanti alla scissione;
-
l’atto costitutivo delle nuove società risultanti dall’operazione o di quella incorporante, con le eventuali modificazioni derivanti dalla scissione;
-
il rapporto di concambio (determinato per calcolare, ad esempio, la variazione del capitale sociale dell’incorporante necessaria per assegnare le azioni/quote ai soci della scissa) delle azioni o quote, nonché l’eventuale conguaglio in danaro;
-
le modalità di assegnazione delle azioni o delle quote delle società che risultano dalla scissione o di quella incorporante;
-
la data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili;
-
la data a decorrere dalla quale le operazioni della società scissa sono imputate al bilancio delle beneficiarie;
-
il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni;
-
i vantaggi particolari eventualmente proposti a favore dei soggetti cui compete l’amministrazione delle società partecipanti all’operazione;
-
l’esatta descrizione degli elementi patrimoniali da assegnare a ciascuna delle società beneficiarie e dell’eventuale conguaglio in danaro.
Se la destinazione di un elemento dell’attivo non è desumibile dal progetto (art. 2506-bis, c. 2, c.c.):
-
nell’ipotesi di assegnazione dell’intero patrimonio della società scissa, tale elemento è ripartito tra le società beneficiarie in proporzione della quota del patrimonio netto assegnato a ciascuna di esse, così come valutato ai fini della determinazione del rapporto di cambio;
-
se l’assegnazione del patrimonio della società è solo parziale, tale elemento rimane in capo alla società trasferente.
Degli elementi del passivo, la cui destinazione non è desumibile dal progetto, rispondono in solido (art. 2506-bis, c. 3, c.c.):
-
le società beneficiarie, nell’ipotesi di assegnazione dell’intero patrimonio della società scissa;
-
sia la società scissa che le società beneficiarie, se l’assegnazione del patrimonio della società è solo parziale.
La responsabilità solidale è limitata al valore effettivo del patrimonio netto attribuito a ciascuna società beneficiaria.
Qualora il progetto preveda una attribuzione delle partecipazioni ai soci non proporzionale alla loro quota di partecipazione originaria, il progetto di scissione deve prevedere il diritto dei soci che non approvino la scissione di far acquistare le proprie partecipazioni per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso, indicando coloro a cui carico è posto l’obbligo di acquisto (art. 2506-bis, c. 4, c.c.).
Il progetto di scissione deve essere depositato per l’iscrizione nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede le società partecipanti all’operazione. In alternativa al deposito presso il registro delle imprese, il progetto di scissione può essere pubblicato nel sito internet delle società coinvolte, con modalità atte a garantire la sicurezza del sito medesimo, l’autenticità dei documenti e la certezza della data di pubblicazione.
Tra l’iscrizione o la pubblicazione nel sito internet del progetto e la data fissata per la decisione dei soci sull’operazione devono intercorrere almeno 30 giorni, salvo che i soci stessi rinuncino al termine con consenso unanime.
L’organo amministrativo delle società partecipanti alla scissione redige la situazione patrimoniale e la relazione illustrativa (art. 2506-ter, c. 1, c.c.). La norma sulla scissione rimanda alle disposizioni in tema di fusione con riferimento al contenuto e alle finalità della situazione patrimoniale (art. 2501-quater c.c.) e della relazione illustrativa (art. 2501-quinquies c.c.).
La relazione dell’organo amministrativo deve, inoltre, illustrare i criteri di distribuzione delle azioni o quote e deve indicare il valore effettivo del patrimonio netto assegnato alle società beneficiarie e di quello che eventualmente rimanga nella società scissa (art. 2506-ter, c. 2, c.c.).
Quando la scissione si realizza mediante aumento di capitale con conferimento di beni in natura o di crediti, la relazione dell’organo amministrativo menziona, ove prevista, l’elaborazione della perizia dell’esperto (art. 2343 c.c.) e il registro delle imprese presso il quale tale relazione è depositata (art. 2506-ter, c. 2, c.c.).
In generale, anche nella scissione occorre predisporre la relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di concambio secondo le disposizioni della fusione (art. 2501-sexies c.c.).
Tuttavia, la situazione patrimoniale (art. 2501-quater c.c.), la relazione dell’organo amministrativo (art. 2501-quinquies c.c.) e quella degli esperti (art. 2501-sexies c.c.) non sono richieste quando la scissione avviene mediante la costituzione di una o più nuove società e non siano previsti criteri di attribuzione delle azioni o quote diversi da quello proporzionale (art. 2506-ter, c. 3, c.c.) o quando la scissione avviene mediante scorporo (art. 2506.1 c.c.).
Con il consenso unanime dei soci e dei possessori di altri strumenti finanziari che danno diritto di voto nelle società partecipanti alla scissione l’organo amministrativo può essere esonerato dalla redazione della situazione patrimoniale e dalla sua relazione (art. 2506-ter, c. 4, c.c.).
Alla scissione si applicano inoltre le norme perviste per la fusione in tema di:
-
deposito atti (art. 2501-septies c.c.);
-
decisione sull’operazione (art. 2502 c.c.);
-
deposito e iscrizione delibera operazione (art. 2502-bis c.c.);
-
opposizione dei creditori (art. 2503 c.c.);
-
obbligazioni (art. 2503-bis c.c.);
-
redazione dell’atto (art. 2504 c.c.);
-
divieto di assegnazione di azione o quote (art. 2504-ter c.c.);
-
invalidità dell’operazione (art. 2504-quater c.c.);
-
incorporazione di società interamente possedute (art. 2505, c. 1 e 2, c.c.);
-
incorporazione di società possedute al 90% (art. 2505-bis c.c.);
-
effetti della pubblicazione degli atti (art. 2505-ter c.c.).
Alla scissione mediante scorporo non si applica il diritto di recesso (previsto dagli artt.2473 e 2502 c.c.) (art. 2506-ter c. 6).
La scissione ha effetto dall’ultima delle iscrizioni dell’atto di scissione nell’ufficio del registro delle imprese in cui sono iscritte le società beneficiarie. Può essere tuttavia stabilita una data successiva, tranne che nel caso di scissione mediante costituzione di società nuove. Possono essere stabilite date anche anteriori (art. 2506-quater, c. 1, c.c.) per definire:
-
la data dalla quale le azioni o le quote partecipano agli utili;
-
la data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla scissione sono imputate al bilancio della società che risulta dall’operazione.
Nel primo bilancio successivo alla scissione (art. 2504-bis, c. 4, c.c.), le attività e le passività sono iscritte ai valori risultanti dalle scritture contabili alla data di efficacia dell’operazione.
Qualunque società beneficiaria può effettuare gli adempimenti pubblicitari relativi alla società scissa (art. 2506-quater, c. 2, c.c.).
Ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico (art. 2506-quater, c. 3, c.c.).
31.3. Rilevanza fiscale
31.3.Rilevanza fiscaleFusione e scissione sono operazioni fiscalmente neutre poiché i valori di perizia assumono rilievo fiscale solo se affrancati, versando un’imposta sostitutiva. Nonostante anche sotto il profilo fiscale fusione e scissione siano molto simili, vengono trattate separatamente per far emergere le poche differenze esistenti.
31.3.1. Imposte dirette
31.3.1.Imposte diretteFusione
Neutralità fiscale - La fusione è un’operazione fiscalmente neutra (art. 172, c. 1, D.P.R. n. 917/1986), poiché non costituisce realizzo e distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni delle società unite o incorporate, comprese quelle relative alle rimanenze
ed al valore dell’avviamento. Sul piano operativo, aspetto importante riguarda il momento in cui l’operazione di fusione acquisisce efficacia fiscale.
In generale, tale momento decorre dalla data dell’ultima iscrizione dell’atto di fusione nel registro delle imprese da parte delle società coinvolte nell’operazione (art. 2504-bis c.c.). Tuttavia, in caso di fusione per incorporazione, la stessa può avere effetto a partire dalla data successiva specificata dalle parti nell’atto di fusione.
La normativa, inoltre, permette la retrodatazione dell’efficacia all’inizio del periodo d’imposta. Pertanto la retrodatazione è consentita fino all’inizio del periodo d’imposta a condizione che (art. 172, c. 9, D.P.R. n. 917/1986):
-
sia espressamente prevista nell’atto di fusione;
-
non sia fissata anteriormente alla data in cui si è chiuso l’ultimo esercizio di tutte le società coinvolte.
La retrodatazione realizza semplificazioni documentali poiché consente di non suddividere il periodo d’imposta. Pertanto, anche se una fusione è stata iscritta, ad esempio, il 10 di aprile le parti (nell’atto di fusione) possono decidere di anticipare al 1° gennaio la data da cui acquisisce efficacia sia fiscale che contabile.
In questo caso tutte le operazioni compiute tra lo 01/01 e la data dell’ultima iscrizione dell’atto di fusione nel registro delle imprese assumono rilievo contabile e fiscale per l’incorporante o per la NewCo che emerge dall’unione.
La retrodatazione dell’efficacia della fusione è rappresentata graficamente dallo schema che segue.

Se invece le parti non si avvalgono della retrodatazione, e l’operazione ha efficacia non solo giuridica ma anche fiscale e contabile a partire dall’ultima iscrizione dell’atto di fusione nel registro delle imprese, allora il complessivo periodo d’imposta viene suddiviso in due sub-periodi differenti ed autonomi dal punto di vista anche fiscale.
La figura che segue schematizza l’ipotesi in cui non avviene la retrodatazione dell’efficacia dell’operazione.

Dalla data in cui ha effetto l’operazione, l’incorporante o la NewCo subentra negli obblighi e nei diritti (versamento debiti d’imposta, utilizzo crediti d’imposta e la presentazione di tutta la documentazione fiscale) delle società fuse o incorporate relativi alle imposte sui redditi.
Si è detto che la fusione è neutrale fiscalmente. Questo comporta (art. 172, D.P.R. n. 917/1986) che, nella determinazione del reddito della società risultante dalla fusione, non si deve tenere conto dell’avanzo o disavanzo iscritto in bilancio per effetto del rapporto di cambio delle azioni o quote o dell’annullamento delle azioni o quote di alcuna delle società fuse possedute da altre.
Inoltre, i maggiori valori iscritti in bilancio per effetto dell’eventuale imputazione del disavanzo derivante dall’annullamento o dal concambio di una partecipazione, con riferimento ad elementi patrimoniali della società incorporata o fusa, non sono imponibili nei confronti dell’incorporante o della società risultante dalla fusione.
Per effetto della neutralità fiscale, i beni ricevuti sono valutati fiscalmente in base all’ultimo valore riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi i dati esposti in bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti”.
Sotto l’aspetto fiscale, la fusione è assimilabile al conferimento d’azienda (28.3.). Le rideterminazioni dei valori patrimoniali e l’emersione di un avviamento (per
un approfondimento delle tecniche valutative
31.4.1.), assumono rilievo esclusivamente in termini contabili influenzando pertanto l’informativa
di bilancio.
Per la determinazione della base imponibile e delle imposte dirette tali variazioni non vanno considerate e occorre fare riferimento ai valori fiscalmente rilevanti preesistenti l’operazione di fusione. Se ad esempio il perito nominato per valutare il rapporto di concambio, attribuisce ad alcune immobilizzazioni valori superiori al netto contabile, tale rettifica non rileva fiscalmente ma solo a livello contabile.
Tale aspetto crea un doppio binario “contabile - fiscale” con la necessità di iscrivere la fiscalità differita.
Affrancamento - I valori di perizia emersi dall’operazione possono essere affrancati, versando un’imposta sostitutiva in rate annuali (art. 172, c. 10-bis, D.P.R. n. 917/1986).
Con tale procedura le rettifiche contabili e l’avviamento assumono valore anche fiscale. L’aliquota dell’imposta sostitutiva cambia a seconda della tipologia di bene per
cui si affranca il valore, nonché per effetto del cambiamento della normativa di riferimento
(poiché la normativa sulla fusione è mutuata da quella per il conferimento d’azienda
per le modalità e gli effetti dell’affrancamento) (28.3.).
Ricostituzione riserve - Un aspetto contabile importante che assume rilievo anche sul piano fiscale riguarda la ricostituzione delle riserve presenti nelle società che si fondono. Le riserve utili e quelle di capitale sono sottoposte a regimi fiscali differenti a seconda della tipologia di società che le ha costituite e della norma da cui derivano.
Le riserve utili delle società di persone, che per effetto della tassazione per trasparenza sono già tassate, devono essere indicate in modo separato nella società incorporante o nella NewCo per evitare una doppia imposizione.
Per evitare che la fusione “alteri” il successivo regime fiscale delle riserve (utili e di capitale) presenti nelle società che partecipano all’operazione, occorre ricostituirle nel bilancio dell’incorporante o in quello della NewCo, specificando la tipologia di riserva ed il regime fiscale a cui era assoggettata prima della fusione.
In particolare, si tratta dei seguenti valori:
-
riserve già tassate prima dell’operazione (come, ad esempio, le riserve utili nelle società di persone) che dovrebbero essere annullate a seguito della fusione. Se tuttavia rimangono devono essere specificate nel nuovo bilancio mantenendo la natura di fondi liberi;
-
riserve in sospensione d’imposta tassabili solo in caso di distribuzione, devono essere ricostituite solo nei limiti in cui vi sia avanzo o un aumento di capitale per un ammontare superiore al capitale complessivo delle società fuse o incorporate, al netto delle quote del capitale delle stesse già posseduto dalla società incorporante o da altre. Sono tassate solo in caso di distribuzione dell’avanzo o di distribuzione del capitale ai soci. Qualora l’avanzo o l’aumento del capitale non siano sufficienti a coprire l’intero ammontare delle riserve in sospensione d’imposta, la parte che eccede non deve essere ricostituita;
-
riserve in sospensione d’imposta tassabili in ogni caso, devono essere ricostituite in ogni caso nel bilancio della società che risulta dall’operazione. Per la ricostituzione occorre utilizzare prima l’eventuale avanzo di fusione e successivamente le riserve libere. Se non vengono ricostituite concorrono al reddito imponibile nell’esercizio in cui avviene la fusione (art. 172, c. 5, D.P.R. n. 917/1986). In una situazione di incapienza di riserve libere e/o di avanzo insufficiente, tali riserve possono essere ricostituite vincolando in tutto o in parte il capitale sociale dell’incorporante o della NewCo.
Rientrano nella prima tipologia di riserve, ad esempio, quelle costituite a fronte della rivalutazione monetaria di cespiti aziendali per effetto di speciali disposizioni normative (come, ad esempio, la Legge n. 147/2013).
Nella seconda invece rientrano, ad esempio:
-
le riserve da condono, come quelle emerse dall’applicazione dell’art. 33, c. 9, della Legge n. 413/1991;
-
le riserve costituite come accantonamento dei contributi o delle liberalità al fine di escluderne il 50% del valore dall’imposizione (a norma dell’art. 55, c. 3, lett. b), D.P.R. n. 917/1986, versione in vigore fino al periodo d’imposta 1997);
-
le riserve emerse dalle operazioni di conferimento d’azienda in applicazione di norme speciali (come ad esempio l’art. 34 della Legge n. 576/1975 e dell’art. 34 della Legge n. 904/1977.
Le riserve in sospensione d’imposta tassabili solo in caso di distribuzione, vanno ricostituite solo nei limiti in cui vi sia avanzo o vi sia un aumento di capitale per un ammontare superiore al capitale complessivo delle società fuse o incorporate, al netto delle quote del capitale delle stesse già posseduto dalla società incorporante o da altre. Se tale importo non è capiente rispetto all’ammontare delle suddette riserve, la parte che eccede non va ricostituita e non partecipa alla formazione del reddito d’impresa perché viene meno il presupposto della tassazione (la riserva distribuibile).
Si consideri ad esempio la fusione per incorporazione della società Beta in Alfa da cui emergono i seguenti valori:
-
riserva in sospensione d’imposta tassabile solo in caso di distribuzione, rappresentata nel bilancio dell’incorporata Beta, euro 600;
-
avanzo di annullamento euro 300;
-
eccedenza dell’aumento del capitale di Alfa (incorporante) rispetto all’ammontare della quota delle minoranze del capitale di Beta euro 200.
In questo caso, la riserva in sospensione d’imposta tassabile solo in caso di distribuzione iscritta nel bilancio dell’incorporata sarebbe ricostituita nel bilancio dell’incorporante per euro 500 composto da euro 300 per avanzo di annullamento ed euro 200 per l’eccedenza dell’aumento del capitale. La parte di riserva in sospensione non ricostituita, euro 100, non è soggetta a tassazione.
Le riserve in sospensione d’imposta che anteriormente alla fusione sono state imputate al capitale sociale delle società fuse o incorporate si intendono trasferite nel capitale della società risultante dalla fusione o dall’incorporante e concorrono a formare il reddito imponibile solo in caso di riduzione del capitale sociale (art. 172, c. 5, D.P.R. n. 917/1986). Tuttavia, è esclusa dalla tassazione la riduzione di capitale sociale della società che risulta dall’operazione se si tratta di riserve in sospensione d’imposta tassabili solo in caso di distribuzione ed emergono disavanzi di annullamento e/o avanzi incapienti (ris. Agenzia delle Entrate n. 1/2001).
Se sono presenti entrambe le tipologie di riserve si ritiene che l’eventuale avanzo di fusione debba essere utilizzato prima di tutto per ricostituire le riserve in sospensione d’imposta in ogni caso tassabili. Solo l’eccedenza di avanzo deve essere utilizzata per ricostituire le riserve in sospensione d’imposta tassabili solo in caso di distribuzione.
All’aumento di capitale, all’avanzo da annullamento o di concambio che eccedono la ricostituzione e l’attribuzione delle riserve in sospensione d’imposta si applica il regime fiscale del capitale e delle riserve della società incorporata o fusa (art. 172, c. 6, D.P.R. n. 917/1986). Sia nelle fusioni per unione che in quelle per incorporazione, l’emersione di avanzo da concambio e/o di annullamento e dell’aumento di capitale occorre procedere con il seguente percorso:
-
l’avanzo va utilizzato prima di tutto per ricostituire le riserve in sospensione d’imposta;
-
l’eccedenza dell’avanzo (rispetto alla ricostituzione delle riserve in sospensione d’imposta) e la parte dell’aumento di capitale sociale che eccede la corrispondente quota di capitale della società incorporata (ossia dei soci di minoranza) sono in sospensione d’imposta fino a concorrenza dell’ammontare delle riserve tassabili solo se distribuite;
-
alla parte di eccedenza dell’avanzo e dell’aumento di capitale a cui non si trasferisce la sospensione d’imposta fino a distribuzione, si applica il regime fiscale del capitale e delle riserve della società incorporata o fusa.
Si consideri l’incorporazione di Beta nella controllante (al 100%) Alfa; la partecipazione dell’incorporante ha un valore di euro 2.000 mentre il patrimonio netto di Beta (euro 4.450) risulta così costituito:
capitale sociale | euro 3.500; |
riserva straordinaria | euro 700; |
riserva tassabile solo in caso di distribuzione |
euro 250 |
Dall’operazione emerge un disavanzo di annullamento di euro 2.450 (2.000 - 4.450). Nel patrimonio netto di Alfa viene ricostituita interamente la riserva tassabile solo in caso di distribuzione, utilizzando una parte dell’avanzo di annullamento; la parte che residua euro 2.200 (2.450 - 250) assume natura fiscale in proporzione alla composizione del patrimonio netto dell’incorporata. In particolare, la natura fiscale dell’avanzo di fusione è:
capitale sociale | euro 1.500; |
riserva straordinaria | euro 700; |
riserva tassabile solo in caso di distribuzione |
euro 250 |
Riporto delle perdite - Le perdite delle società che partecipano alla fusione (art. 172, c. 7, D.P.R. n. 917/1986) possono essere portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione o dell’incorporante (tuttavia nel rispetto delle regole generali previste dall’art. 84, D.P.R. n. 917/1986) per la parte del loro ammontare che non eccede l’ammontare del rispettivo patrimonio netto quale risulta dall’ultimo bilancio (o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale di cui all’art. 2501-quater del c.c.), senza tener conto dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi 24 mesi anteriori alla data cui si riferisce la situazione stessa.
Affinché sia possibile portare le perdite in diminuzione è inoltre necessario che dal Conto economico della società (le cui perdite sono riportabili), relativo all’esercizio precedente a quello in cui la fusione è stata deliberata, risulti un ammontare di ricavi e proventi dell’attività caratteristica, e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi (di cui all’art. 2425 c.c.) superiore al 40% di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori (test di vitalità).
Scissione
La scissione è un’operazione fiscalmente neutra poiché non dà luogo a realizzo e a distribuzione di plusvalenze e minusvalenze dei beni della società scissa, comprese quelle relative alle rimanenze e al valore di avviamento (art. 173, c. 1, D.P.R. n. 917/1986).
Il trattamento fiscale delle operazioni di scissione è assimilabile a quello previsto dal Legislatore per la fusione con la conseguenza
che la rideterminazione del valore degli elementi patrimoniali e il valore dell’avviamento
assumono rilievo solo nei bilanci d’esercizio delle società beneficiarie e non anche
a fini fiscali. La determinazione della base imponibile avviene considerando i valori
pre-scissione; per il calcolo del carico fiscale occorre pertanto utilizzare i valori
emersi prima del compimento dell’operazione.
La neutralità fiscale crea un doppio binario “contabile-fiscale” con la necessità di rilevare la fiscalità differita.
È possibile affrancare il maggior valore degli elementi patrimoniali e dell’avviamento versando un’imposta sostitutiva (art. 173, c. 15-bis, D.P.R. n. 917/1986); con tale processo i valori che emergono dall’operazione assumono rilievo anche
a fini fiscali (28.3.).
Ai fini delle imposte sui redditi, gli effetti della scissione decorrono dall’ultima iscrizione dell’atto di scissione delle società interessate dall’operazione (art. 2506-quater, c. 1, c.c.).
La retrodatazione degli effetti della scissione (art. 2501-ter, n. 5) e 6), c.c.) opera:
-
limitatamente ai casi di scissione totale;
-
a condizione che vi sia coincidenza tra la chiusura dell’ultimo periodo di imposta della società scissa e delle beneficiarie e per la fase posteriore a tale periodo (art. 173, c. 11, D.P.R. n. 917/1986).
A partire dall’ultima delle iscrizioni dell’atto di scissione al registro imprese o alla data di inizio dell’esercizio (efficacia retroattiva), le posizioni soggettive della società scissa e i relativi obblighi strumentali sono attribuiti alle beneficiarie e, in caso di scissione parziale, alla stessa società scissa (in proporzione delle rispettive quote del patrimonio netto contabile trasferite o rimaste).
31.3.2. Imposte indirette
31.3.2.Imposte indiretteFusione
La fusione è un’operazioni non soggetta ad IVA (art. 2, lett. f), D.P.R. n. 633/1972). Questa operazione comporta il cambiamento del soggetto giuridico:
-
con la necessità, per la società incorporante o di quella che risulta dall’operazione, di inviare la comunicazione variazione dati entro 30 giorni dalla data di effetto dell’atto di fusione;
-
con la possibilità di utilizzare i registri IVA della società fusa o di quella incorporata, specificando l’avvenuta operazione e la società che risulta dalla fusione o dall’incorporazione;
-
con la necessità per l’incorporante o per la società risultante dall’operazione di inviare la dichiarazione IVA relativa all’anno in cui è avvenuta l’operazione. Con riferimento al periodo d’imposta precedente rispetto a quello in cui è avvenuta l’operazione, l’incorporante o la società risultante dall’operazione devono presentare anche la dichiarazione IVA delle società incorporate o di quelle fuse se l’operazione è avvenuta prima della scadenza del termine per l’invio.
La fusione comporta il pagamento dell’imposta di registro in misura fissa euro 200 sia per la delibera sulla fusione che per l’atto di fusione.
Scissione
La scissione non è soggetta ad IVA ma, entro 30 giorni dalla data di efficacia dell’operazione, ogni società beneficiaria deve inviare la propria dichiarazione variazione dati.
Le società beneficiarie devono presentare le comunicazioni periodiche e la dichiarazione
annuale in modo coerente a quanto previsto per il conferimento d’azienda (28.3.3.). La scissione comporta il pagamento della sola imposta di registro in misura fissa
euro 200.
31.4. Problematiche tecnico-operative della fusione
31.4.Problematiche tecnico-operative della fusione31.4.1. Aspetti contabili
31.4.1.Aspetti contabiliLa fusione presenta numerose problematiche valutative e contabili. Con tale operazione si integra il sistema contabile di più società e si assegnano ai soci delle società fuse o incorporate le azioni o le quote della nuova società o dell’incorporante. Il Legislatore ha imposto alcuni adempimenti contabili che integrano i documenti informativi e che devono essere redatti dagli amministratori delle società coinvolte nell’operazione.
La possibilità di retrodatare gli effetti contabili e fiscali della fusione permette, in certi casi, di attribuire l’efficacia dell’operazione al primo gennaio e ciò consente di semplificare la documentazione contabile e fiscale.
Rapporto di concambio
Con il rapporto di concambio si determina:
-
nella fusione per incorporazione, l’aumento di capitale della società incorporante da attribuire ai soci dell’incorporata;
-
nella fusione per unione, il capitale sociale della NewCo da attribuire ai soci delle società coinvolte nell’operazione.
Il rapporto di concambio emerge dal confronto tra il valore economico delle società che partecipano all’operazione e trova rappresentazione nel progetto di fusione.
Nella fusione per incorporazione, il rapporto di concambio si determina applicando la seguente formula:
R = (WaxNb)/ (NaxWb)
dove:
-
Wa indica il valore economico della società incorporante;
-
Wb indica il valore economico della società incorporata;
-
Na indica il numero di azioni componenti il capitale sociale dell’incorporante;
-
Nb indica il numero di azioni componenti il capitale sociale dell’incorporata.
Nelle fusioni per unione occorre determinare tanti rapporti di concambio quante sono le società coinvolte nell’operazione. Ipotizzando la fusione di due società (A e B) in una NewCo (C), i rapporti di concambio da calcolare sono i seguenti:
Rac = [(Wa+Wb)xNa]/ (WaxNc)
Rbc = [(Wa+Wb)xNb]/ (WbxNc)
dove:
-
Wa indica il valore economico della società A;
-
Wb indica il valore economico della società B;
-
Na indica il numero di azioni componenti il capitale sociale della società A;
-
Nb indica il numero di azioni componenti il capitale sociale della società B;
-
Nc indica il numero di azioni componenti il capitale sociale della NewCo.
La determinazione dell’aumento del capitale dell’incorporante o del capitale sociale della NewCo può far emergere differenze da concambio.
Nel calcolo della differenza da concambio nella fusione per incorporazione, occorre considerare le seguenti situazioni:
-
l’incorporante non ha partecipazioni nell’incorporata, la differenza da concambio emerge confrontando l’ammontare complessivo dell’aumento di capitale con il valore complessivo del patrimonio netto dell’incorporata;
-
l’incorporante ha partecipazioni nell’incorporata, la differenza da concambio emerge confrontando la percentuale dell’aumento di capitale riservato alle minoranze dell’incorporata con la corrispondente frazione di patrimonio netto contabile dell’incorporata.
Emerge una differenza da concambio positiva (disavanzo da concambio) quando:
-
nella fusione per incorporazione il valore dell’aumento di capitale dell’incorporante è maggiore del patrimonio netto dell’incorporata;
-
nella fusione per unione la quota del capitale della NewCo attribuita ai soci di una società fusa è maggiore del suo patrimonio netto.
Questo valore (OIC 4, parte prima, par. 4.4.3.1.B) deve essere prioritariamente imputato agli elementi dell’attivo e del passivo (dell’incorporata o della NewCo) e solo in via residuale (e nel rispetto delle condizioni di cui al n. 6 dell’art. 2426 c.c.) ad avviamento. Inoltre, per assicurare l’effettività del nuovo capitale sociale occorre una relazione di stima (art. 2343 c.c.) come richiesto dal Consiglio Notarile di Milano (Massima n. 72 del novembre 2005).
Emerge una differenza da concambio negativa (avanzo da concambio) quando (OIC 4, parte prima, par. 4.4.3.2.B):
-
nella fusione per incorporazione il valore dell’aumento di capitale dell’incorporante è minore del patrimonio netto dell’incorporata;
-
nella fusione per unione la quota del capitale della NewCo attribuita ai soci di una società fusa è minore del suo patrimonio netto.
La differenza da concambio negativa (OIC 4, parte prima, par. 4.4.3.2.B) se deriva da un “buon affare” rappresenta una riserva assimilabile alla Riserva sovrapprezzo azioni, rappresenta una generica riserva denominabile Riserva avanzo di fusione (art. 2504-bis, c. 4, c.c.) o deve essere utilizzata per ricostituire nel bilancio dell’incorporante le riserve in sospensione di imposta (art. 172, D.P.R. n. 917/1986). Se tuttavia si prevedono risultati economici sfavorevoli va rilevata in una specifica voce dei fondi rischi ed oneri ed utilizzata a copertura dei futuri risultati negativi.
Differenza di annullamento
Le differenze da annullamento si verificano quando l’incorporante possiede una partecipazione nell’incorporata e quando il valore contabile della partecipazione (iscritto nel bilancio dell’incorporante) differisce dalla corrispondente quota del patrimonio netto dell’incorporata.
Si definisce disavanzo da annullamento la differenza positiva tra il valore contabile della partecipazione e la corrispondente frazione di patrimonio netto dell’incorporata.
Tale valore può dipendere dalle seguenti singole cause o dalla loro combinazione (OIC 4, parte prima, par 4.4.3.1.A):
-
plusvalenze latenti e valore di avviamento emersi alla data di acquisto della partecipazione;
-
riduzione del patrimonio netto della partecipata per effetto di perdite che, non essendo state ritenute durevoli, non hanno comportato la svalutazione della partecipazione;
-
rivalutazione della partecipazione per effetto di leggi speciali non applicate ai beni della partecipata;
-
costo di acquisto della partecipazione eccessivo rispetto al valore economico del patrimonio netto della partecipata a causa della maggiore forza contrattuale del venditore o per effetto di fattori extraeconomici.
Il disavanzo da annullamento deve essere imputato, ove possibile, agli elementi dell’attivo o del passivo e, per la differenza e nel rispetto delle condizioni previste dal n. 6 dell’art. 2426 del c.c., ad avviamento.
Se tuttavia il disavanzo da annullamento dipende da perdite pregresse o da un eccesso di costo deve essere portato a riduzione del patrimonio netto post-fusione o, se questo non è possibile, deve essere iscritto a Conto economico come componente negativo di reddito (OIC 4, parte prima, par. 4.4.3.1.A).
Si definisce avanzo da annullamento la differenza negativa tra il valore contabile della partecipazione e la corrispondente frazione di patrimonio netto dell’incorporata. L’avanzo da annullamento può dipendere dalle seguenti cause o dalla loro combinazione (OIC 4, parte prima, par. 4.4.3.2.A):
-
acquisto della partecipazione effettuato a condizioni favorevoli (asta giudiziaria, maggiore forza contrattuale dell’acquirente);
-
rivalutazione dei beni
della partecipata per effetto di leggi speciali non applicate alla partecipazione;
-
incremento del patrimonio netto della partecipata per effetto di utili realizzati nel tempo che non hanno comportato un corrispondente incremento del valore della partecipazione in quanto non valutata con il metodo del patrimonio netto;
-
previsione di oneri e perdite future della partecipata e/o dell’avviamento negativo (badwill);
-
sopravalutazione del patrimonio della partecipata per effetto della mancata svalutazione dell’attivo o della mancata iscrizione di fondi rischi ed oneri.
L’avanzo da annullamento deve essere iscritto in una specifica voce denominata Riserva avanzo di fusione se ha natura di utile o di rivalutazione dei beni della partecipata; può alternativamente essere utilizzato per la ricostituzione delle riserve in sospensione d’imposta (art. 172, D.P.R. n. 917/1986).
Se invece esprime il valore attuale di perdite future attese dalla partecipata, l’avanzo di annullamento deve essere rilevato nella voce Fondo rischi per oneri e perdite da fusione ed utilizzato a copertura dei risultati futuri negativi.
Se dall’operazione di fusione per incorporazione emerge contemporaneamente un disavanzo da annullamento ed un avanzo da concambio si potrebbe essere indotti a compensarne i valori, iscrivendo il disavanzo da annullamento netto.
Tale comportamento è certamente da escludere quando il disavanzo da annullamento esprime una plusvalenza dell’impresa incorporata, poiché da imputare, a seguito della sua valutazione, al maggior valore dei componenti patrimoniali e/o ad avviamento.
Se invece il disavanzo da annullamento fosse il risultato di un cattivo affare o la sintesi di perdite pregresse, questo dovrebbe essere eliminato attraverso la sua imputazione a Conto economico o, come in passato specificato, attraverso la riduzione del patrimonio netto post fusione. In tale ambito, si potrebbe valutare di utilizzare la riserva costituita in sede di fusione dall’accantonamento dell’avanzo da concambio.
Sull’argomento è intervenuta anche la CONSOB nella Comunicazione DAC/RM/96003006 del marzo 1996, specificando che l’eliminazione del disavanzo da annullamento attraverso l’utilizzo degli avanzi da concambio derivanti dalla medesima fusione rappresenta una pratica contabile non coerente rispetto ad un’esauriente rappresentazione dell’operazione di aggregazione aziendale e del costo economico della stessa.
Situazione patrimoniale
Gli amministratori delle società che partecipano alla fusione devono redigere una situazione patrimoniale, applicando le regole previste dagli artt. 2423 e ss. (art. 2501-quater, c. 1, c.c.).
Si tratta di un bilancio d’esercizio infrannuale che accompagna il progetto di fusione ed ha la finalità di aggiornare i saldi contabili rispetto ai valori emersi nell’ultimo bilancio (OIC 4, parte prima, par. 4.1). Tale documento ha soprattutto finalità informative verso i soci e i terzi interessati dall’operazione.
La situazione patrimoniale può essere sostituita dal bilancio dell’ultimo esercizio se questo è stato chiuso non oltre 6 mesi prima del giorno del deposito del progetto di fusione (art. 2501-quater, c. 2, c.c.). Se si tratta di società quotate in mercati regolamentati, la situazione patrimoniale può essere sostituita anche dalla relazione semestrale, purché non sia riferita ad una data antecedente 6 mesi dal giorno di deposito del progetto di fusione.
La situazione patrimoniale non è richiesta se vi rinunciano all’unanimità i soci e i possessori di strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto in ogni società partecipante all’operazione (art. 2501-quater, c. 3, c.c.).
Primo bilancio successivo alla fusione
Secondo la prevalente dottrina si tratta del bilancio di apertura redatto con riferimento al giorno successivo rispetto alla data in cui la fusione produce effetti reali (art. 2504-bis, c. 2, c.c.). In questo documento si consolidano gli elementi patrimoniali delle società interessate dall’operazione.
Il bilancio di apertura si caratterizza per la continuità contabile dei valori delle società coinvolte nell’operazione (art. 2504-bis, c. 4, c.c.).
In questo bilancio le attività e le passività sono iscritte ai valori risultanti dalle scritture contabili alla data di efficacia della fusione e trovano rappresentazione le differenze di concambio e le differenze da annullamento.
Il trattamento contabile dei disavanzi e degli avanzi può comportare l’iscrizione delle attività e delle passività, a valori correnti, e dell’avviamento. Tali valori non assumono rilievo fiscale con la conseguente necessità di iscrivere la corrispondente fiscalità differita sempreché non si proceda ad affrancarne il valore.
Tecnicamente, il bilancio di apertura è composto da una situazione patrimoniale senza Conto economico e Nota integrativa.
Nella fusione per incorporazione si tratta del bilancio di apertura della società incorporante in cui vengono consolidati i valori patrimoniali delle imprese incorporate; questo documento in tale operazione ha solo valenza interna.
Nella fusione per unione si tratta dell’inventario di apertura della NewCo in cui vengono aggregati gli elementi patrimoniali delle società fuse; in questo caso, il bilancio di apertura ha valenza anche esterna poiché da iscrivere nel libro inventari (art. 2217, c. 1, c.c.).
Vanno considerate le seguenti due situazioni.
Un primo caso si verifica quando il progetto di fusione prevede la coincidenza degli effetti contabili e reali. Il momento di efficacia della fusione corrisponde a quello in cui la stessa ha valore anche contabilmente e con quello in cui si estinguono le società incorporate o quelle fuse (non si ha retrodatazione). In questo caso, gli adempimenti contabili sono i seguenti (OIC 4, parte prima, par. 4.3 e 4.4.2.2):
-
l’incorporata o le società fuse redigono un bilancio infrannuale di chiusura espressivo degli elementi patrimoniali che verranno trasferiti per effetto della fusione e del risultato economico determinato per il periodo 01/01 - data effetti reali. Tale documento viene redatto con riferimento alla data di efficacia reale della fusione;
-
l’incorporante o la NewCo redigono la situazione patrimoniale di apertura con riferimento al giorno successivo a quello di efficacia dell’operazione. In questo documento vengono consolidati i valori patrimoniali delle società partecipanti all’operazione.
Nella tabella che segue vengono schematizzati gli adempimenti contabili quando gli effetti reali e quelli contabili sono coincidenti.

Il secondo caso si verifica invece quando il progetto di fusione prevede la retrodatazione degli effetti contabili rispetto a quelli reali. Se l’iscrizione dell’atto di fusione non avviene oltre il 30 giugno è possibile retrodatare gli effetti contabili fino all’inizio dell’esercizio. In questo caso, il bilancio al 31 dicembre redatto dall’incorporata e dalle società fuse rappresenta l’ultimo documento depositato a loro nome.
A partire dal 01/01 le operazioni compiute hanno rilevanza contabile e fiscale in capo all’incorporante e alla NewCO.
Tuttavia, l’operazione ha valore reale solo dalla data dell’ultima iscrizione dell’atto di fusione (art. 2504-bis, c. 2, c.c.) momento in cui anche le società incorporate o le fuse si estinguono. Questo comporta che dal 1/01 alla data di efficacia reale (OIC 4, parte prima, par. 4.4.2.1):
-
le società incorporate e quelle fuse continuano a svolgere la propria attività e continuano a dover osservare gli obblighi di tenuta della contabilità, rilevando nel proprio sistema contabile ogni operazione compiuta;
-
le operazioni di gestione sono tuttavia svolte per conto dell’incorporante e della NewCo e i relativi effetti patrimoniali e reddituali vanno imputati unicamente al bilancio della società che risulta dalla fusione.
Questa situazione comporta che, alla data di efficacia reale dell’operazione, le società coinvolte devono adempiere ai seguenti obblighi contabili (OIC 4, parte prima, par. 4.3 e 4.4.2.1):
-
l’incorporata o le società fuse redigono una situazione contabile in cui vengono riepilogati tutti i conti patrimoniali, reddituali e di patrimonio netto così come risultano alla data di efficacia della fusione per effetto di tutte le operazioni di gestione compiute dallo 01/01;
-
l’incorporante o la NewCo redigono la situazione patrimoniale di apertura con riferimento al giorno successivo a quello di efficacia dell’operazione. In questo documento vengono consolidati i valori patrimoniali delle società partecipanti all’operazione.
Nella tabella che segue vengono schematizzati gli adempimenti contabili con retrodatazione degli effetti contabili.

Primo bilancio d’esercizio successivo alla fusione
La società incorporante o la NewCo redigono il loro primo bilancio alla chiusura dell’esercizio in cui è stata compiuta l’operazione (OIC 4, parte prima, par. 4.5). Si tratta del primo bilancio redatto e reso pubblico dopo la realizzazione dell’operazione. Per tale motivo, questo documento assume una significativa importanza al fine di illustrare contabilmente ai terzi la fusione.
Tale bilancio sintetizza l’intero esercizio e consolida i valori patrimoniali di tutte le società che hanno partecipato alla fusione. In tale ambito, tuttavia, è la Nota integrativa che assume un fondamentale valore esplicativo attraverso la descrizione dell’operazione e dei valori contabili che da essa derivano.
A fini comparativi (OIC 4, parte prima, par. 4.5):
-
nella fusione per incorporazione occorre indicare i dati dell’esercizio precedente della società incorporante;
-
nella fusione per unione non occorre descrivere alcuna informazione poiché si tratta di una società di nuova costituzione.
In caso di fusione per incorporazione, occorre predisporre una tabella (da allegare alla Nota integrativa) che, sia per lo Stato patrimoniale che per il Conto economico, riporti in colonne affiancate:
-
gli importi risultanti dal bilancio del precedente esercizio (dell’incorporante);
-
gli importi iscritti per tutte le incorporate (cumulativamente se sono più di una) nel bilancio d’apertura;
-
gli importi dell’incorporata iscritti nel bilancio dell’esercizio, se determinabili, senza eccessiva difficoltà.
Tale tabella ha l’obiettivo di rendere conoscibile ai soci ed agli altri portatori di interessi la composizione del patrimonio delle società incorporate, preso in carico dall’incorporante (OIC 4, parte prima, par. 4.5).
Nella Nota integrativa occorre illustrare il disavanzo/avanzo di annullamento e di concambio per ognuna delle società coinvolte, descrivendo i criteri seguiti nella rilevazione dei valori correnti dell’attivo e del passivo e per la determinazione e la rilevazione dell’avviamento.
Nel caso in cui non vi sia la retrodatazione degli effetti contabili, sia nella fusione per unione che nell’incorporazione, occorre anche predisporre un’apposita situazione economico-patrimoniale sintetica pro-forma, che evidenzi quali sarebbero stati i dati salienti dell’esercizio precedente qualora gli effetti della fusione fossero stati riflessi retroattivamente all’inizio di tale esercizio (solo se l’informazione è rilevante).
31.4.2. Casi di studio
31.4.2.Casi di studioGamma Srl e Delta Srl realizzano una fusione per incorporazione della seconda nella prima. Per effetto dell’operazione, l’unico socio di Gamma Srl mantiene il controllo con una partecipazione del 59,46% mentre all’unico socio di Delta Srl viene attribuita una partecipazione nell’incorporante del 40,54%. La tabella seguente descrive la situazione contabile con i valori da assumere per la fusione.
Valori patrimoniali | ||
GAMMA Srl | DELTA Srl | |
Immobilizzazioni | 2.200.000 | 1.800.000 |
Attivo circolante | 1.600.000 | 100.000 |
TOTALE ATTIVO | 3.800.000 | 1.900.000 |
Capitale sociale | 1.900.000 | 900.000 |
Riserva | 600.000 | 300.000 |
Debiti vs banche | 1.200.000 | 650.000 |
Debiti vs fornitori | 100.000 | 50.000 |
TOTALE PASSIVO E PN | 3.800.000 | 1.900.000 |
La valutazione delle società fatta da periti indipendenti ha fatto emergere i seguenti valori di capitale economico.
Società | Cap. Soc. | N. Azioni | Val. Nom. | W | Val. Unitario |
Gamma Srl (incorporante) |
1.900.000 | 1.900.000 | 1 | 2.200.000 | 1,158 |
Delta Srl (incorporata) |
900.000 | 900.000 | 1 | 1.500.000 | 1,667 |
Per realizzare l’operazione occorre determinare il rapporto di concambio. Non emergono differenze di annullamento in quanto l’incorporante non aveva partecipazioni nell’incorporata.
Se Gamma Srl (incorporante) vale euro 2.200.000 (con un capitale sociale di euro 1.900.000 diviso in azioni da 1 euro) e Delta Srl (incorporata) vale euro 1.500.000 (con capitale sociale di euro 900.000 diviso in azioni da 1 euro), il rapporto di concambio risulta pari a: (2.200x900)/(1.500x1.900)= (1.980.000/2.850.000) = 1/1,439; al socio di Delta Srl spettano 1,439 azioni di Gamma Srl ogni 1 azioni di Delta possedute.
L’aumento del capitale sociale di Gamma Srl si determina con il vincolo di mantenere inalterato il rapporto tra i valori economici delle società. Gamma Srl pesa al 59,46% [2.200.000/(2.200.000 + 1.500.000)] mentre Delta Srl al 40,54% [1.500.000/ (2.200.000 + 1.500.000)]. Il capitale sociale di Gamma Srl, dunque, dovrebbe aumentare di 1.295.100 azioni (900.000/1x1,439) ed arrivare ad un totale di euro 3.195.100 complessivi: (1.295.100 x 1) + 1.900.000.
Determinato il numero di nuove azioni da emettere e il rispettivo valore nominale, si calcola la differenza di concambio.
Differenza da concambio | |||
Aumento di capitale sociale della società incorporante Gamma (1.295.100) | > | Patrimonio netto della società incorporata Delta (900.000 + 300.000) | DISAVANZO DA CONCAMBIO |
1.295.100 | - | 1.200.000 | 95.100 |
Delta Srl - Chiusura e trasferimento dell’incorporata
SP | D.4 | Debiti v/banche | 650.000 | |
SP | D.7 | Debiti v/fornitori | 50.000 | |
SP | C.II. | Beta c/fusione | 1.200.000 | |
SP | B | Immobilizzazioni | 1.800.000 | |
SP | C | Attivo circolante | 100.000 |
Delta Srl - Chiusura patrimonio netto
SP | A.1 | Capitale sociale | 900.000 | |
SP | A | Riserva | 300.000 | |
SP | C.II. | Beta c/fusione | 1.200.000 |
Gamma Srl - Aumento di capitale
SP | A | Quotisti c/sottoscrizione | 1.200.000 | |
SP | B.I.5 | Disavanzo di fusione | 95.100 | |
SP | A.1 | Capitale sociale | 1.295.100 |
Gamma Srl - Incorporazione di Delta Srl
SP | B | Immobilizzazioni | 1.800.000 | |
SP | C | Attivo circolante | 100.000 | |
SP | D.4 | Debiti v/banche | 650.000 | |
SP | D.7 | Debiti v/fornitori | 50.000 | |
SP | A | Quotisti c/sottoscrizione | 1.200.000 |
Nella tabella che segue viene rappresentata la situazione patrimoniale di Gamma Srl dopo l’incorporazione.
Gamma Srl (dopo incorporazione) | |
Immobilizzazioni | 2.200.000 |
Immobilizzazioni (ex Delta) | 1.800.000 |
Disavanzo di fusione | 95.100 |
Attivo circolante | 1.600.000 |
Attivo circolante (ex Delta) | 100.000 |
TOTALE ATTIVO | 5.795.100 |
Capitale sociale | 3.195.100 |
Riserva | 600.000 |
Debiti vs banche | 1.200.000 |
Debiti vs banche (ex Delta) | 650.000 |
Debiti vs fornitori | 100.000 |
Debiti vs fornitori (ex Delta) | 50.000 |
TOTALE PASSIVO E PN | 5.795.100 |
Alfa Srl e Beta Srl realizzano una fusione per incorporazione della seconda nella prima; Alfa possiede una partecipazione in Beta pari all’80% del suo capitale sociale. La tabella che segue descrive la situazione contabile con i valori da assumere per la fusione.
Valori patrimoniali | ||
ALFA Srl | BETA Srl | |
Immobilizzazioni | 2.400.000 | 1.800.000 |
Partecipazione | 1.100.000 | 0 |
Attivo circolante | 1.600.000 | 100.000 |
TOTALE ATTIVO | 5.100.000 | 1.900.000 |
Capitale sociale | 3.200.000 | 900.000 |
Riserva | 600.000 | 300.000 |
Debiti vs banche | 1.200.000 | 650.000 |
Debiti vs fornitori | 100.000 | 50.000 |
TOTALE PASSIVO E PN | 5.100.000 | 1.900.000 |
La valutazione delle società fatta da periti indipendenti ha fatto emergere i seguenti valori di capitale economico.
Società | Cap. Soc. | N. Azioni | Val. Nom. | W | Val. Unitario |
Alfa Srl (incorporante) |
3.200.000 | 3.200.000 | 1 | 4.200.000 | 1,313 |
Beta Srl (incorporata) |
900.000 | 900.000 | 1 | 1.500.000 | 1,667 |
Se Alfa Srl (incorporante) vale euro 4.200.000 (con un capitale sociale di euro 3.200.000 diviso in azioni da 1 euro) e Beta Srl (incorporata) vale euro 1.500.000 (con capitale sociale di euro 900.000 diviso in azioni da 1 euro), il rapporto di concambio risulta pari a: (4.200x900) /(1.500x3.200) = (3.780.000/4.800.000) = 1/1,2698; al socio di Beta Srl spettano 1,2698 azioni di Alfa Srl ogni 1 azione di Beta possedute.
Si determina il numero di azioni che Alfa deve emettere utilizzando il rapporto di concambio: (900.000/1) x1,2698 = 1.142.820; Alfa partecipa Beta e pertanto deve aumentare il proprio capitale sociale solo in proporzione alla quota di minoranza di Beta: (1.142.820 x 20%) = 228.564 nuove azioni pari ad euro 228.564 (228.564 x 1). La tabella che segue sintetizza il capitale sociale della società Alfa dopo l’incorporazione.
Società | N. Azioni | Val. Nom. | Cap. Soc. | % partec. |
Soci di Alfa | 3.200.000 | 1 | 3.200.000 | 93,33% |
Soci di minoranza di Beta | 228.564 | 1 | 228.564 | 6,67% |
Determinato il numero di nuove azioni da emettere e il rispettivo valore nominale, si calcola la differenza di concambio e quella da annullamento.
Differenza da concambio | |||
20% dell’aumento di capitale sociale della Alfa (1.142.820 x 20%) |
< | 20% del patrimonio netto della Beta (1.200.000 x 20%) | AVANZO DA CONCAMBIO |
228.564 | - | 240.000 | -11.436 |
Differenza da annullamento | |||
Costo partecipazione iscritta a bilancio della Alfa Srl | > | 80% del patrimonio netto di Beta Srl (1.200.000 x 80%) | DISAVANZO DA ANNULLAMENTO |
1.100.000 | - | 960.000 | 140.000 |
Successivamente si procede, nelle rispettive società a rilevare contabilmente l’incorporazione. Gamma Srl chiude i conti.
Beta Srl - Chiusura e trasferimento dell’incorporata
SP | D.4 | Debiti v/banche | 650.000 | |
SP | D.7 | Debiti v/fornitori | 50.000 | |
SP | C.II. | Beta c/fusione | 1.200.000 | |
SP | B | Immobilizzazioni | 1.800.000 | |
SP | C | Attivo circolante | 100.000 |
Beta Srl - Chiusura patrimonio netto
SP | A.1 | Capitale sociale | 900.000 | |
SP | A | Riserva | 300.000 | |
SP | C.II. | Beta c/fusione | 1.200.000 |
Alfa Srl - Aumento di capitale
SP | A | Quotisti c/sottoscrizione | 240.000 | |
SP | A | Avanzo di fusione | 11.436 | |
SP | A.1 | Capitale sociale | 228.564 |
Alfa Srl - Incorporazione di Beta Srl
SP | B | Immobilizzazioni | 1.800.000 | |
SP | C | Attivo circolante | 100.000 | |
SP | B.I.5 | Disavanzo da annullamento | 140.000 | |
SP | D.4 | Debiti v/banche | 650.000 | |
SP | D.7 | Debiti v/fornitori | 50.000 | |
SP | B.III.1 | Partecipazione | 1.100.000 | |
SP | A | Quotisti c/sottoscrizione | 240.000 |
ALFA Srl (dopo incorporazione) | |
Immobilizzazioni | 2.400.000 |
Immobilizzazioni (ex Beta) | 1.800.000 |
Disavanzo di fusione | 140.000 |
Attivo circolante | 1.600.000 |
Attivo circolante (ex Beta) | 100.000 |
TOTALE ATTIVO | 6.040.000 |
Capitale sociale | 3.428.564 |
Riserva | 600.000 |
Avanzo di fusione | 11.436 |
Debiti vs banche | 1.200.000 |
Debiti vs banche (ex Beta) | 650.000 |
Debiti vs fornitori | 100.000 |
Debiti vs fornitori (ex Beta) | 50.000 |
TOTALE PASSIVO E PN | 6.040.000 |
Gamma Srl e Beta Srl realizzano una fusione per unione costituendo la NewCo Delta Srl; nella nuova società i soci di Gamma Srl avranno il 70% e i soci di Beta Srl avranno il 30%. La tabella che segue descrive la situazione contabile con i valori da assumere per la fusione.
Valori patrimoniali | ||
GAMMA Srl | BETA Srl | |
Immobilizzazioni | 3.500.000 | 1.500.000 |
Attivo circolante | 1.600.000 | 800.000 |
TOTALE ATTIVO | 5.100.000 | 2.300.000 |
Capitale sociale | 3.200.000 | 1.300.000 |
Riserva | 600.000 | 300.000 |
Debiti vs banche | 1.200.000 | 650.000 |
Debiti vs fornitori | 100.000 | 50.000 |
TOTALE PASSIVO E PN | 5.100.000 | 2.300.000 |
La valutazione delle società fatta da periti indipendenti ha fatto emergere i seguenti valori di capitale economico.
Società | Cap. Soc. | N. Azioni | Val. Nom. | W | Val. Unitario |
Gamma Srl | 3.200.000 | 3.200.000 | 1 | 4.200.000 | 1,313 |
Beta Srl | 1.300.000 | 1.300.000 | 1 | 1.800.000 | 1,384 |
Delta Srl (NewCo) | 4.500.000 | 4.500.000 | 1 | 6.000.000 | 1,333 |
Si determina il rapporto di concambio utilizzando la formula prevista per la fusione per unione (valori in migliaia di euro):
Rac = [(4.200 + 1.800) x 3.200]/ (4.200 x 4.500) = 19.200.000/18.900.000 = 1,016/1.
Rbc = [(4.200 + 1.800) x 1.300]/ (1.800 x 4.500) = 7.800.000/8.100.000 = 1/1,038.
Gamma = (3.200/1,016x1) = 3.149,606.
Beta = (1.300/1 x1,038) = 1.349,4.
Società | N. Azioni | Val. Nom. | Cap. Soc. | % partecipazione |
Soci di Gamma | 3.149.606 | 1 | 3.149.606 | 70,006708% |
Soci di Beta | 1.349.400 | 1 | 1.349.400 | 29,993291% |
Delta Srl | 4.499.006 | 1 | 4.499.006 | 100,00% |
La NewCo presenta un capitale sociale di euro 4.499.006 partecipato al 70% dall’ex socio di Gamma ed al 30% dall’ex socio di Beta.
Determinato il numero di azioni della nuova società e il rispettivo valore nominale, si determinano le differenze di concambio.
Differenza da concambio società Gamma Srl | |||
Aumento di capitale sociale della NewCo (4.499.006 x 70,006708%) |
< | Patrimonio netto della Gamma Srl |
AVANZO DA CONCAMBIO |
3.149.606 | - | 3.800.000 | -650.394 |
Differenza da concambio società Beta Srl | |||
Aumento di capitale sociale della NewCo (4.499.006 x 29,993291%) |
< | Patrimonio netto della Beta Srl | AVANZO DA CONCAMBIO |
1.349.400 | - | 1.600.000 | -250.600 |
Successivamente si procede, nelle rispettive società, a rilevare contabilmente la chiusura dei conti.
Gamma Srl - Chiusura e trasferimento dell’incorporata
SP | D.4 | Debiti v/banche | 1.200.000 | |
SP | D.7 | Debiti v/fornitori | 100.000 | |
SP | C.II. | Gamma c/fusione | 3.800.000 | |
SP | B | Immobilizzazioni | 3.500.000 | |
SP | C | Attivo circolante | 1.600.000 |
Gamma Srl - Chiusura patrimonio netto
SP | A.1 | Capitale sociale | 3.200.000 | |
SP | A | Riserva | 600.000 | |
SP | C.II. | Gamma c/fusione | 3.800.000 |
Beta Srl - Chiusura e trasferimento dell’incorporata
SP | D.4 | Debiti v/banche | 650.000 | |
SP | D.7 | Debiti v/fornitori | 50.000 | |
SP | C.II. | Beta c/fusione | 1.600.000 | |
SP | B | Immobilizzazioni | 1.500.000 | |
SP | C | Attivo circolante | 800.000 |
Beta Srl - Chiusura patrimonio netto
SP | A.1 | Capitale sociale | 1.300.000 | |
SP | A | Riserva | 300.000 | |
SP | C.II. | Beta c/fusione | 1.600.000 |
Delta Srl - Aumento di capitale
SP | A | Quotisti c/sottoscrizione | 5.400.000 | |
SP | A | Avanzo di fusione | 900.994 | |
SP | A.1 | Capitale sociale | 4.499.006 |
Delta Srl - Incorporazione di Gamma Srl
SP | B | Immobilizzazioni | 3.500.000 | |
SP | C | Attivo circolante | 1.600.000 | |
SP | D.4 | Debiti v/banche | 1.200.000 | |
SP | D.7 | Debiti v/fornitori | 100.000 | |
SP | A | Quotisti c/sottoscrizione | 3.800.000 |
Delta Srl - Incorporazione di Beta Srl
SP | B | Immobilizzazioni | 1.500.000 | |
SP | C | Attivo circolante | 800.000 | |
SP | D.4 | Debiti v/banche | 650.000 | |
SP | D.7 | Debiti v/fornitori | 50.000 | |
SP | A | Quotisti c/sottoscrizione | 1.600.000 |
DELTA Srl | |
Immobilizzazioni (ex Gamma) | 3.500.000 |
Immobilizzazioni (ex Beta) | 1.500.000 |
Attivo circolante (ex Gamma) | 1.600.000 |
Attivo circolante (ex Beta) | 800.000 |
TOTALE ATTIVO | 7.400.000 |
Capitale sociale | 4.499.006 |
Avanzo di fusione | 900.994 |
Debiti vs banche (ex Gamma) | 1.200.000 |
Debiti vs banche (ex Beta) | 650.000 |
Debiti vs fornitori (ex Gamma) | 100.000 |
Debiti vs fornitori (ex Beta) | 50.000 |
TOTALE PASSIVO E PN | 7.400.000 |
Beta Srl è partecipata interamente Alfa Srl; le società decidono di realizzare una fusione per incorporazione di Beta in Alfa. La tabella che segue illustra la situazione patrimoniale delle società prima dell’operazione di fusione. Il maggior valore della partecipazione rispetto alla percentuale di patrimonio netto di Beta trova giustificazione nel maggior valore degli impianti per euro 15.000, dei macchinari per euro 6.000, delle attrezzature per euro 15.000 e per la parte che residua nell’avviamento. Si decide per non affrancare il maggior valore degli elementi patrimoniali e l’avviamento.
Elementi patrimoniali | Alfa Srl (incorporante) |
Beta Srl (incorporata) |
Valori contabili | Valori contabili | |
Partecipazione in Beta | 200.000 | |
Impianti | 240.000 | 210.000 |
Macchinari | 100.000 | 45.000 |
Attrezzature | 65.000 | 25.000 |
Rimanenze mat. Prime | 28.000 | 140.000 |
Rimanenze prod. finiti | 98.000 | 30.000 |
Crediti v/clienti | 80.000 | 50.000 |
TOTALE ATTIVO | 811.000 | 500.000 |
Debiti v/banche | 300.000 | 150.000 |
TFR | 150.000 | 80.000 |
Debiti v/fornitori | 80.000 | 120.000 |
Patrimonio netto | 281.000 | 150.000 |
TOTALE PASSIVO e PN | 811.000 | 500.000 |
La tabella seguente illustra la situazione patrimoniale di Beta prima dell’operazione di fusione in cui sono rappresentati i maggiori valori delle poste patrimoniali.
Elementi patrimoniali | Valori contabili | Valori di perizia | Plusvalori |
Impianti | 210.000 | 225.000 | 15.000 |
Macchinari | 45.000 | 51.000 | 6.000 |
Attrezzature | 25.000 | 40.000 | 15.000 |
Rimanenze mat. Prime | 140.000 | 140.000 | 0 |
Rimanenze prod. finiti | 30.000 | 30.000 | 0 |
Crediti v/clienti | 50.000 | 50.000 | 0 |
TOTALE ATTIVO | 500.000 | 536.000 | 36.000 |
Debiti v/banche | 150.000 | 150.000 | 0 |
TFR | 80.000 | 80.000 | 0 |
Debiti v/fornitori | 120.000 | 120.000 | 0 |
Patrimonio netto | 150.000 | 186.000 | 36.000 |
TOTALE PASSIVO e PN | 500.000 | 536.000 | 36.000 |
Sulla base delle informazioni riportate si determina la fiscalità differita e l’avviamento, partendo dalla determinazione della differenza da annullamento.
Differenza da annullamento | |||
Costo partecipazione iscritta a bilancio dalla Alfa Srl | > | 100% del patrimonio netto di Beta Srl | DISAVANZO DA ANNULLAMENTO |
200.000 | - | 150.000 | 50.000 |
Sulla base dei valori emersi dalle perizie, si determina l’avviamento attraverso i seguenti passaggi:
(36.000 x 27,9%) = 10.044 Fondo imposte differite;
(50.000 + 10.044) = 60.044;
(60.044 - 36.000) = 24.044 Avviamento.
Non emergono invece differenze di concambio in quanto nell’incorporata non esistono soci di minoranza.
Come disciplinano dai Principi contabili nazionali (OIC 4 e OIC 25), l’avviamento rappresenta la differenza che residua dopo l’allocazione del costo di acquisizione della partecipazione alle attività e alle passività dell’incorporata iscritte con l’operazione di fusione.
Beta Srl - Chiusura e trasferimento dell’incorporata
SP | D.4 | Debiti v/banche | 150.000 | |
SP | D.7 | Debiti v/fornitori | 120.000 | |
SP | C | TFR | 80.000 | |
SP | C.II. | Beta c/fusione | 150.000 | |
SP | B.II.2 | Impianti | 210.000 | |
SP | B.II.2 | Macchinari | 45.000 | |
SP | B.II.3 | Attrezzature | 25.000 | |
SP | C.I.1 | Rim. mat. prime | 140.000 | |
SP | C.I.1 | Rim. prod. finiti | 30.000 | |
SP | C.II.2 | Crediti v/clienti | 50.000 |
Beta Srl - Chiusura patrimonio netto
SP | A | Patrimonio netto | 150.000 | |
SP | C.II. | Beta c/fusione | 150.000 |
La fusione avviene come incorporazione di una società controllata al 100%. In questo caso, l’incorporante non deve aumentare il capitale sociale in quanto non occorre attribuire quote alle minoranze dell’incorporata poiché quest’ultime non vi sono.
Alfa Srl - Incorporazione di Beta Srl
SP | B.II.2 | Impianti | 210.000 | |
SP | B.II.2 | Macchinari | 45.000 | |
SP | B.II.3 | Attrezzature | 25.000 | |
SP | C.I.1 | Rim. mat. prime | 140.000 | |
SP | C.I.1 | Rim. prod. finiti | 30.000 | |
SP | C.II.2 | Crediti v/clienti | 50.000 | |
SP | B | Disavanzo di fusione | 50.000 | |
SP | D.4 | Debiti v/banche | 150.000 | |
SP | D.7 | Debiti v/fornitori | 120.000 | |
SP | C | TFR | 80.000 | |
SP | B.III.1 | Partecipazione in Beta | 200.000 |
Alfa Srl - Ribaltamento disavanzo di fusione
SP | B.II.2 | Impianti | 15.000 | |
SP | B.II.2 | Macchinari | 6.000 | |
SP | B.II.3 | Attrezzature | 15.000 | |
SP | B.I.5 | Avviamento | 24.044 | |
SP | B | Disavanzo di fusione | 50.000 | |
SP | B.2 | F.do imposto differite | 10.044 |
La tabella che segue illustra la determinazione dei valori della società Alfa dopo l’incorporazione di Beta.
Elementi patrimoniali |
Alfa Srl (incorporante) |
Beta Srl (incorporata) |
Rettifiche su Beta Srl |
Società Alfa dopo incorporazione |
Valori contabili | Valori contabili | Valori contabili | ||
Partecipazione in Beta | 200.000 | -200.000 | ||
Impianti | 240.000 | 210.000 | +15.000 | 465.000 |
Macchinari | 100.000 | 45.000 | +6.000 | 151.000 |
Attrezzature | 65.000 | 25.000 | +15.000 | 105.000 |
Rimanenze mat. Prime | 28.000 | 140.000 | 168.000 | |
Rimanenze prod. finiti | 98.000 | 30.000 | 128.000 | |
Crediti v/clienti | 80.000 | 50.000 | 130.000 | |
Avviamento | +24.044 | 24.044 | ||
TOTALE ATTIVO | 811.000 | 500.000 | -139.956 | 1.171.044 |
Debiti v/banche | 300.000 | 150.000 | 450.000 | |
TFR | 150.000 | 80.000 | 230.000 | |
Debiti v/fornitori | 80.000 | 120.000 | 200.000 | |
F.do imposte differite | +10.044 | 10.044 | ||
Patrimonio netto | 281.000 | 150.000 | -150.000 | 281.000 |
TOTALE PASSIVO e PN | 811.000 | 500.000 | -139.956 | 1.171.044 |
Delta Srl partecipa al 70% in Alfa Srl; le società decidono di realizzare una fusione per incorporazione di Alfa in Delta. La tabella che segue illustra la situazione patrimoniale delle società prima dell’operazione. Il maggior valore della partecipazione rispetto alla percentuale di patrimonio netto di Delta trova giustificazione nel maggior valore degli impianti per euro 10.000, dei macchinari per euro 15.000, delle attrezzature per euro 12.000 e per la parte che residua nell’avviamento. Si decide di non affrancare il maggior valori e l’avviamento.
Elementi patrimoniali | Delta Srl (incorporante) |
Alfa Srl (incorporata) |
Valori contabili | Valori contabili | |
Partecipazione in Alfa | 180.000 | |
Impianti | 390.000 | 345.000 |
Macchinari | 180.000 | 140.000 |
Attrezzature | 15.000 | 95.000 |
Rimanenze mat. Prime | 28.000 | 110.000 |
Rimanenze prod. finiti | 98.000 | 30.000 |
Crediti v/clienti | 120.000 | 50.000 |
TOTALE ATTIVO | 1.011.000 | 770.000 |
Debiti v/banche | 350.000 | 250.000 |
TFR | 150.000 | 180.000 |
Debiti v/fornitori | 180.000 | 120.000 |
Capitale sociale | 331.000 | 220.000 |
TOTALE PASSIVO e PN | 1.011.000 | 770.000 |
La valutazione delle società fatta da periti indipendenti ha fatto emergere i seguenti valori di capitale economico.
Società | Cap. Soc. | N. Azioni | Val. Nom. | W | Val. Unitario |
Delta Srl (incorporante) |
331.000 | 331.000 | 1 | 440.000 | 1,329 |
Alfa Srl (incorporata) | 220.000 | 220.000 | 1 | 260.000 | 1,181 |
La tabella che segue illustra la situazione patrimoniale di Alfa prima dell’operazione di fusione in cui sono rappresentati i maggiori valori delle poste patrimoniali.
Elementi patrimoniali | Valori contabili | Valori di perizia | Plusvalori |
Impianti | 345.000 | 355.000 | 10.000 |
Macchinari | 140.000 | 155.000 | 15.000 |
Attrezzature | 95.000 | 107.000 | 12.000 |
Rimanenze mat. Prime | 110.000 | 110.000 | 0 |
Rimanenze prod. finiti | 30.000 | 30.000 | 0 |
Crediti v/clienti | 50.000 | 50.000 | 0 |
TOTALE ATTIVO | 770.000 | 807.000 | 37.000 |
Debiti v/banche | 250.000 | 250.000 | 0 |
TFR | 180.000 | 180.000 | 0 |
Debiti v/fornitori | 120.000 | 120.000 | 0 |
Capitale sociale | 220.000 | 257.000 | 37.000 |
TOTALE PASSIVO e PN | 770.000 | 807.000 | 37.000 |
Sulla base delle informazioni riportate si determina la fiscalità differita e l’avviamento, partendo dalla determinazione della differenza da annullamento.
Differenza da annullamento | |||
Costo partecipazione iscritta a bilancio dalla Delta Srl | > | 70% del patrimonio netto di Alfa Srl (220.000 x 70%) | DISAVANZO DA ANNULLAMENTO |
180.000 | - | 154.000 | 26.000 |
Sulla base dei valori emersi dalle perizie, si determina l’avviamento attraverso i seguenti passaggi:
[(37.000 x 70%) x 27,9%] = 7.226,1 Fondo imposte differite;
(26.000 + 7.226,1) = 33.226,10;
[33.226,10 - (37.000 x 70%)] = 7.326,10 Avviamento.
Occorre poi determinare il rapporto di concambio, l’aumento di capitale e la percentuale da attribuire ai soci di minoranza della Alfa Srl (30%).
Rapporto di concambio: (440.000 x 220.000) / (260.000 x 331.000) = (96.800.000.000/86.060.000.000) = 1,125/1 ai soci di Alfa spettano 1 quote della società Delta ogni 1,125 quote di Alfa possedute. Aumento di capitale sociale di Delta: (220.000/1,125) x 1 = 195.555. Aumento di capitale sociale di Alfa che spetta ai soci di minoranza di Beta: (195.555 x 30%) = 58.666 (si ricorda che il valore nominale delle quote è pari ad euro 1).
Differenza da concambio | |||
30% dell’aumento di capitale sociale della società incorporante Delta |
< | 30% del patrimonio netto della società incorporata Alfa | AVANZO DA CONCAMBIO |
58.666 | - | 66.000 | -7.334 |
Alfa Srl - Chiusura e trasferimento dell’incorporata
SP | D.4 | Debiti v/banche | 250.000 | |
SP | D.7 | Debiti v/fornitori | 120.000 | |
SP | C | TFR | 180.000 | |
SP | C.II. | Alfa c/fusione | 220.000 | |
SP | B.II.2 | Impianti | 345.000 | |
SP | B.II.2 | Macchinari | 140.000 | |
SP | B.II.3 | Attrezzature | 95.000 | |
SP | C.I.1 | Rim. mat. prime | 110.000 | |
SP | C.I.1 | Rim. prod. finiti | 30.000 | |
SP | C.II.2 | Crediti v/clienti | 50.000 |
Alfa Srl - Chiusura patrimonio netto
SP | A | Patrimonio netto | 220.000 | |
SP | C.II. | Alfa c/fusione | 220.000 |
La fusione avviene come incorporazione di una società controllata al 70%. In questo caso, l’incorporante deve aumentare il capitale sociale in quanto occorre attribuire quote alle minoranze dell’incorporata.
Delta Srl - Aumento di capitale
SP | A | Quotisti c/sottoscrizione | 66.000 | |
SP | A | Avanzo di fusione | 7.334 | |
SP | A.1 | Capitale sociale | 58.666 |
Delta Srl - Incorporazione di Alfa Srl
SP | B.II.2 | Impianti | 345.000 | |
SP | B.II.2 | Macchinari | 140.000 | |
SP | B.II.3 | Attrezzature | 95.000 | |
SP | C.I.1 | Rim. mat. prime | 110.000 | |
SP | C.I.1 | Rim. prod. finiti | 30.000 | |
SP | C.II.2 | Crediti v/clienti | 50.000 | |
SP | B | Disavanzo di fusione | 26.000 | |
SP | D.4 | Debiti v/banche | 250.000 | |
SP | D.7 | Debiti v/fornitori | 120.000 | |
SP | C | TFR | 180.000 | |
SP | A | Quotisti c/sottoscrizione | 66.000 | |
SP | B.III.1 | Partecipazione in Alfa | 180.000 |
Delta Srl - Ribaltamento disavanzo di fusione
SP | B.II.2 | Impianti (10.000 x 70%) | 7.000 | |
SP | B.II.2 | Macchinari (15.000 x 70%) | 10.500 | |
SP | B.II.3 | Attrezzature (12.000 x 70%) | 8.400 | |
SP | B.I.5 | Avviamento | 7.326,10 | |
SP | B | Disavanzo di fusione | 26.000 | |
SP | B.2 | F.do imposto differite | 7.226,10 |
La tabella che segue illustra la determinazione dei valori della società Delta dopo l’incorporazione della Alfa.
Elementi patrimoniali |
Delta Srl (incorporante) |
Alfa Srl (incorporata) |
Rettifiche su Beta Srl |
Società Alfa dopo incorporazione |
Valori contabili | Valori contabili | Valori contabili | ||
Partecipazione in Alfa | 180.000 | -180.000 | 0 | |
Impianti | 390.000 | 345.000 | +7.000 | 742.000 |
Macchinari | 180.000 | 140.000 | +10.500 | 330.500 |
Attrezzature | 15.000 | 95.000 | +8.400 | 118.400 |
Rimanenze mat. pri. | 28.000 | 110.000 | 138.000 | |
Rimanenze prod. fin. | 98.000 | 30.000 | 128.000 | |
Crediti v/clienti | 120.000 | 50.000 | 170.000 | |
Avviamento | +7.326,10 | 7.326,10 | ||
TOTALE ATTIVO | 1.011.000 | 770.000 | -146.773,90 | 1.634.226,10 |
Debiti v/banche | 350.000 | 250.000 | 600.000 | |
TFR | 150.000 | 180.000 | 330.000 | |
Debiti v/fornitori | 180.000 | 120.000 | 300.000 | |
F.do imposte differite | +7.226,10 | 7.226,10 | ||
Capitale sociale | 331.000 | 220.000 | -220.000+58.666 | 389.666 |
Avanzo | +7.334 | 7.334 | ||
TOTALE PASSIVO e PN | 1.011.000 | 770.000 | -146.773,90 | 1.634.226,10 |
31.4.3. Fusione e bilancio consolidato
31.4.3.Fusione e bilancio consolidatoLa fusione rappresenta un’operazione straordinaria utilizzata anche nelle riorganizzazioni
dei gruppi aziendali. La necessità di accorciare la catena di controllo oppure la
volontà di integrare società che appartengono al gruppo e che svolgono attività complementari,
possono spingere la holding a dar luogo ad operazioni di fusione tra consociate. Se
la fusione riguarda tutte le società del gruppo (due o più), allora in questo caso
viene meno la necessità di redigere il bilancio consolidato poiché viene meno il gruppo aziendale. Se invece solo alcune società del gruppo sono
interessate dall’operazione di fusione, allora non viene meno l’obbligo di redazione
del bilancio consolidato.
In ogni caso, nello svolgimento dell’operazione di fusione gli eventuali valori della differenza da annullamento devono essere gestiti, per quanto possibile, in coordinamento contabile rispetto al trattamento della differenza di consolidamento. Questo risulta possibile se il primo consolidamento e la fusione non sono troppo distanti nel tempo.
Se invece tra le due operazioni intercorre molto tempo, allora possono emergere delle diversità tra la differenza di consolidamento e quella di annullamento per effetto dei mutamenti intervenuti, nel tempo, nelle caratteristiche economico patrimoniali dell’incorporata. In questo caso, occorre rilevare la differenza di annullamento con riferimento alla valutazione fatta alla data dell’operazione di fusione poi, in sede di bilancio consolidato, occorre rettificare i valori emersi dalla fusione per ricondurli a quelli riconosciuti nella redazione del bilancio consolidato ante fusione.
Le considerazioni fatte sopra assumono rilievo nel caso di valutazione della partecipazione nel bilancio dell’incorporante al costo di acquisto. Tale criterio di valutazione è quello tradizionalmente utilizzato nei bilanci d’esercizio delle società non quotate, e si caratterizza per creare un disallineamento tra il valore del patrimonio netto della partecipata ed il valore della partecipazione iscritto dalla partecipante.
Tale disallineamento si incrementa nel tempo soprattutto per effetto degli utili realizzati dalla partecipata. Se tuttavia anziché utilizzare il criterio del costo fosse impiegato il metodo del patrimonio netto, quale alternativa prevista dalla normativa (art. 2426 c.c.), le problematiche sopra evidenziate non sussisterebbero. Applicando il metodo del patrimonio netto si producono due importanti effetti contabili:
-
si effettua il confronto tra prezzo pagato per la partecipazione e quota acquisita del patrimonio netto contabile per far emergere le differenze alla data di acquisto della partecipazione. Si effettua pertanto la parte valutativa dell’operazione di consolidamento relativa all’assestamento delle partecipazioni (
25.5.).
-
si “lega” il valore della partecipazione a quello del patrimonio netto della partecipata in modo da far variare il primo in funzione del secondo. Ogni causa che genera una variazione del patrimonio netto della partecipata deve essere riflessa nel valore della partecipazione
9.1.2.).
L’utilizzo del metodo del patrimonio netto nella valutazione della partecipazione elimina le diversità tra i valori della differenza di annullamento e quelli della differenza di consolidamento, anche se la fusione si realizza molto dopo l’acquisto della partecipazione, poiché tale metodo di valutazione aggancia il valore della partecipazione all’evoluzione del patrimonio netto della partecipata e alla differenza di consolidamento determinata alla data di acquisto della partecipazione.
In data 01/01/20xy, Alfa Spa acquista una partecipazione in Beta Spa del 100% al prezzo di euro 240.000. Alla data di acquisto della partecipazione il maggior valore pagato si giustifica per il maggior valore corrente delle immobilizzazioni per euro 100.000 (al lordo dell’effetto fiscale differito pari al 27,9%, vita utile 10 anni) e per la parte residuale per l’avviamento (vita utile 5 anni). Alla data di acquisto, Alfa controlla altre imprese e redige un bilancio in cui consolida tutte le controllate tra cui Beta.
Nel corso del 20xy+1, si dà luogo all’incorporazione di Beta in Alfa con effetti contabili retroattivi all’inizio dell’esercizio. Nel bilancio della controllante, la partecipazione viene valutata con il criterio del costo. Al fine di far emergere le implicazioni contabili di una fusione in un gruppo aziendale, nel prosieguo si illustra unicamente il consolidamento (con il metodo integrale) di Beta in Alfa alla data di acquisto della partecipazione (01/01/20xy) e al 31/12/20xy. Si precisa, infine, che dopo la fusione Alfa continua a redigere il bilancio di gruppo, consolidando le altre partecipazioni.
Stato patrimoniale consolidato al 01/01/20xy (valori espressi in migliaia di euro) | ||||||
Alfa Spa | Beta Spa | Totale aggregato |
Rettifiche | SP consolidato | ||
Dare | Avere | |||||
Attivo | ||||||
Attività | 2.000 | 1.200 | 3.200 | 100 (1) | 3.300,00 | |
Avviamento | 47,90 (1) | 47,90 | ||||
Partecipazioni | 240 | 0 | 240 | 240 (1) | ||
Totale attivo | 2.240 | 1.200 | 3.440 | 147,90 | 240 | 3.347,90 |
Passivo e patrimonio netto | ||||||
Patrimonio netto allo 01/01/20xy | 2.000 | 120 | 2.120 | 120 (1) | 2.000,00 | |
Totale Patrimonio netto di gruppo |
2.000 | 120 | 2.120 | 120 | 2.000,00 | |
Passività | 240 | 1.080 | 1.320 | 1.320,00 |
||
Fondo imposte differite |
27,9 (1) | 27,90 | ||||
Totale passivo e patrimonio netto |
2.240 | 1.200 | 3.440 | 120 | 27,90 | 3.347,90 |
Totale rettifiche | 267,90 | 267,90 |
1) Storno del patrimonio netto, della partecipazione e iscrizione dell’avviamento e del maggior valore delle immobilizzazioni
SP | A | Patrimonio netto allo 01.01.20xy | 120.000 | |
SP | B | Attività | 100.000 | |
SP | B.I | Avviamento | 47.900 | |
SP | B.III.1.a | Partecipazioni | 240.000 | |
SP | B | Fondo imposte differite | 27.900 |
Bilancio consolidato al 31/12/20xy (valori in migliaia di euro) | ||||||
Stato patrimoniale | Alfa Spa | Beta Spa | Totale aggregato |
Rettifiche | SP consolidato |
|
Dare | Avere | |||||
Attivo | ||||||
Attività | 2.200 | 1.240 | 3.440 | 100 (1) | 10 (2) | 3.530,00 |
Avviamento | 47,90 (1) | 9,58 (2) | 38,32 | |||
Partecipazioni | 240 | 0 | 240 | 240 (1) | ||
Totale attivo | 2.440 | 1.240 | 3.680 | 147,90 | 259,58 | 3.568,32 |
Passivo e patrimonio netto | ||||||
Patrimonio netto allo 01/01/20xy | 2.000 | 120 | 2.120 | 120 (1) | 2.000,00 | |
Utile al 31/12/20xy | 180 | 40 | 220 | 16,79 (3) | 203,21 | |
Totale Patrimonio netto di gruppo |
2.180 | 160 | 2.340 | 136,79 | 2.203,21 | |
Passività | 260 | 1.080 | 1.340 | 1.340,00 | ||
Fondo imposte differite |
2,79 (2) | 27,9 (1) | 25,11 | |||
Totale passivo e patrimonio netto |
2.440 | 1.240 | 3.680 | 139,58 | 27,9 | 3.568,32 |
Totale rettifiche | 287,48 | 287,48 |
Bilancio consolidato al 31/12/20xy (valori in migliaia di euro) | ||||||
Conto economico | Alfa Spa | Beta Spa | Totale aggregato |
Rettifiche | CE consolidato |
|
Dare | Avere | |||||
Ricavi | 1.300 | 468 | 1.768 | 1.768,00 | ||
Costi per acquisti | 700 | 220 | 920 | 920,00 |
||
Costo del lavoro | 100 | 80 | 180 | 180,00 | ||
Ammortamento | 60 | 70 | 130 | 10 + 9,58 (2) | 149,58 | |
Risultato operativo | 440 | 98 | 538 | 19,58 | 518,42 | |
Oneri finanziari | 80 | 18 | 98 | 98 | ||
Risultato ante imposte |
360 | 80 | 440 | 19,58 | 420,42 | |
Imposte | 180 | 40 | 220 | 2,79 (2) | 217,21 | |
Reddito netto gruppo 20xy | 180 | 40 | 220 | 16,79 | 203,21 | |
Reddito netto gruppo 20xy | 16,79 (3) |
1) Storno del patrimonio netto, della partecipazione e iscrizione delle minoranze
SP | A | Patrimonio netto allo 01.01.20xy | 120.000 | |
SP | B | Attività | 100.000 | |
SP | B.I | Avviamento | 47.900 | |
SP | B.III.1.a | Partecipazioni | 240.000 | |
SP | B | Fondo imposte differite | 27.900 |
2) Ammortamento avviamento e maggior valore cespiti
CE | B.10 | Ammortamento | 19.580 | |
SP | B | Fondo imposte differite | 2.790 | |
CE | 20) | Imposte | 2.790 | |
SP | B | Attività | 10.000 | |
SP | B.I | Avviamento | 9.580 |
3) Chiusura del bilancio consolidato
SP | A | Utile al 31.12.20xy | 16.790 | |
CE | 21) | Reddito netto capogruppo 20xy | 16.790 |
Al 31 dicembre si redige il bilancio consolidato composto da Stato patrimoniale e Conto economico. Oltre all’eliminazione della partecipazione (scrittura 1) di Alfa Spa in Beta Spa e del patrimonio netto della controllata, da cui emerge un avviamento di euro 47.900 = 240.000 - [120.000 + 100.000 x (1 - 0,279)], occorre determinare:
-
l’ammortamento (scrittura 2) sulla rivalutazione delle immobilizzazioni (100.000/10) e sull’avviamento (47.900/5);
-
la rettifica di chiusura (scrittura 3) che consente di riportare nello Stato patrimoniale la somma algebrica delle rettifiche effettuate nel Conto economico.
Alla data di acquisto, la differenza di consolidamento risulta essere complessivamente pari ad euro 120.000 così composta: euro 100.000 per rivalutazione attivo immobilizzato, euro 47.900 per avviamento, euro 27.900 per fondo imposte differite (100.000 + 47.900 - 27.900).
Nell’esercizio 20xy+1 (retrodatazione effetti all’inizio dell’esercizio) emerge un disavanzo di annullamento pari ad euro 80.000 (240.000 - 160.000) minore rispetto a quanto emerse nell’esercizio precedente in fase di redazione del bilancio consolidato.
Nel dare luogo alla fusione e nella redazione del bilancio di apertura (01/01/20xy+1) post - fusione, in applicazione dell’OIC 4, non si potrà non tenere conto di quanto emerso in sede di trattamento contabile della differenza di consolidamento emersa nell’esercizio 20xy. Tuttavia, occorre gestire contabilmente la differenza esistente tra i valori della differenza di annullamento e quella di consolidamento. Si ritiene ragionevole confermare il valore corrente, e pertanto la rivalutazione, delle immobilizzazioni al netto dell’effetto fiscale differito, riducendo di conseguenza il valore dell’avviamento. Tenendo inoltre conto dell’ammortamento imputato al maggior valore delle immobilizzazioni e all’avviamento in sede di redazione del consolidato, la tabella seguente illustra la composizione della differenza di consolidamento e di quella di annullamento allo 01.01.20xy+1.
Essendo passato poco tempo tra il primo consolidamento e la fusione, si ritiene che il valore delle immobilizzazioni peritato per determinare la differenza di consolidamento non abbia subito significative variazioni nel corso dell’esercizio che separa le due operazioni (01/01/20xy - 01.01.20xy+1).
Valori in migliaia di euro allo 01/01/20xy+1 | ||
Differenza di consolidamento |
Differenza di annullamento |
|
Rivalutazione lorda delle immobilizzazioni | 100 | 100 |
Imposte differite sulla rivalutazione | -27,9 | -27,9 |
Ammortamento rivalutazione immobilizzazioni | -10 | -10 |
Storno imposte differite | 2,79 | 2,79 |
Avviamento | 47,90 | 15,11 |
Ammortamento avviamento | -9,58 | |
Differenza | 103,21 | 80 |
Al termine dell’esercizio 20xy+1, Alfa procede a redigere il primo bilancio post fusione in cui occorre ammortizzare il maggior valore delle immobilizzazioni e l’avviamento. In particolare, per effetto della fusione Alfa ha provveduto a rilevare la rivalutazione delle immobilizzazioni per euro 100.000, il relativo fondo imposte differite per euro 27.900, il fondo ammortamento sulla rivalutazione per euro 10.000 con il relativo storno delle imposte differite per euro 2.790 e l’avviamento per euro 15.110. Per effetto di tali valori, nel bilancio post fusione dell’esercizio 20xy+1 Alfa rileva:
-
l’ammortamento di euro 10.000 sulla rivalutazione delle immobilizzazioni;
-
lo storno del fondo imposte differite per euro 2.790;
-
l’ammortamento dell’avviamento per euro 3.777,5 (15.110/4) calcolato sui 4 anni rimanenti della vita utile stimata in sede di consolidamento (esercizio 20xy) al fine di dare continuità tra le due operazioni.
Nel primo bilancio consolidato post fusione (in cui Alfa consolida le altre partecipate), il bilancio d’esercizio di Alfa ricomprende anche i valori di Beta emersi dall’incorporazione che tuttavia sono diversi rispetto a quelli rilevati nel consolidamento della controllata (avvenuto nell’esercizio 20xy). Come evidenziato in precedenza, la fusione avviene in un momento successivo rispetto al primo consolidamento e, di conseguenza, la differenza di consolidamento risulta differente rispetto alla differenza da annullamento. Nel primo bilancio consolidato post fusione, tuttavia, occorre tenere conto del contributo di Beta al patrimonio netto consolidato dell’esercizio 20xy o, in altri termini, occorre ricondurre i valori emersi dalla fusione di Beta (e rappresentati nel bilancio d’esercizio di Alfa) a quelli consolidati. Con tale rettifica, si ricostituisce il valore che l’avviamento avrebbe avuto se fosse stato sempre redatto il bilancio consolidato anziché la fusione: euro 28.740 (ossia il valore dell’avviamento emerso dal consolidamento, euro 47.900, al netto della quota di ammortamento (9.580) per i due esercizi 20xy e 20xy+1). In particolare, al termine del 20xy+1 l’avviamento assume, nel bilancio d’esercizio post fusione di Alfa, un valore pari ad euro 11.332,5 derivante dalla differenza tra il valore di prima iscrizione (euro 15.110) e il primo ammortamento (euro 3.777,5). Con la scrittura di rettifica seguente si riconduce tale valore (euro 11.332,5) a quello che sarebbe emerso dal consolidato (euro 28.740), rilevando (11.332,5 + 23.210 - 5.802,5):
- euro 23.210 che rappresenta la quota di utili indivisi di Beta al 31/12/20xy (utile di Beta 40.000 - rettifiche di consolidamento 16.790);
- differenziale tra le quote di ammortamento dell’avviamento per euro 5.802,5 (9.580 - 3.777,5).
1) Rettifica di consolidamento adeguamento avviamento
CE | B.10 | Ammortamento | 5,80 | |
SP | B.I | Avviamento | 23,21 | |
SP | A | Riserva utili | 23,21 | |
SP | B.I | Avviamento | 5,80 |
Si riprenda il caso precedente e si ipotizzi che la fusione per incorporazione avvenga nell’esercizio 20xy+5 con effetti contabili retrodatati allo 01/01/20xy+5. Nel prosieguo si presentano due ipotesi di evoluzione del patrimonio di Beta, ipotizzando:
-
che la composizione del passivo rimanga costante, mentre l’attivo si modifica per la quadratura;
-
che il patrimonio netto vari solo per effetto dell’accantonamento degli utili.
Prima ipotesi
La tabella seguente illustra l’evoluzione patrimoniale subita da Beta nella prima ipotesi.
Situazione patrimoniale di Beta (valori in migliaia di euro) | |||||
Stato patrimoniale | 31/12/20xy | 31/12/20xy+1 | 31/12/20xy+2 | 31/12/20xy+3 | 31/12/20xy+4 |
Attivo | |||||
Attività | 1.240 | 1.258 | 1.267 | 1.289 | 1.304 |
Totale attivo | 1.240 | 1.258 | 1.267 | 1.289 | 1.304 |
Passivo e patrimonio netto | |||||
Patrimonio netto allo 01/01/20xy | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Riserva utili | 40 | 58 | 67 | 89 | |
Utile al 31/12 | 40 | 18 | 9 | 22 | 15 |
Totale Patrimonio netto di gruppo | 160 | 178 | 187 | 209 | 224 |
Passività | 1.080 | 1.080 | 1.080 | 1.080 | 1.080 |
Totale passivo e patrimonio netto |
1.240 | 1.258 | 1.267 | 1.289 | 1.304 |
Il patrimonio netto di Beta passa da euro 120.000 (01/01/20xy) ad euro 224.000 (31/12/20xy+4) per effetto dell’accantonamento degli utili realizzati nel periodo osservato.
Si ricorda che Alfa iscrive la partecipazione al 100% in Beta con il criterio del costo; con tale criterio il valore iscritto non subisce modifiche poiché non si ravvisano perdite durevoli di valore. Si ricorda inoltre che, utilizzando il criterio del costo, il valore della partecipazione rilevato tra le immobilizzazioni finanziarie non può essere rivalutato contabilmente (salvo l’opzione consentita da norme fiscali) ma deve essere svalutato se sussistono segnali di perdite durevoli di valore. Questo significa che, qualora il patrimonio netto della partecipata aumentasse per effetto dell’utile di periodo accantonato o per la rivalutazione di cespiti, la partecipazione iscritta nella controllante rimarrebbe invariata; nel caso invece di aumento di capitale a pagamento ed esercizio del diritto d’opzione, invece, anche la partecipazione subirebbe una variazione incrementativa e proporzionale al valore dell’aumento sottoscritto.
Nel caso in questione la partecipazione rimane iscritta nel patrimonio di Alfa per euro 240.000 a fronte di un patrimonio di Beta che aumenta per effetto dell’accantonamento degli utili realizzati. Per dar luogo all’incorporazione in Alfa di Beta, occorre determinare la differenza da annullamento alla data di efficacia contabile della fusione 01/01/20xy+5. Confrontando il valore della partecipazione (euro 240.000) con il patrimonio netto di Beta a tale data (euro 224.000) emerge una differenza da annullamento di euro 16.000, ben inferiore:
-
alla differenza di consolidamento determinata alla data di acquisto della partecipazione;
-
alla differenza da annullamento calcolata nel caso precedente in cui l’incorporazione avveniva all’inizio dell’esercizio successivo al primo consolidamento.
Al fine di interpretare la differenza da annullamento emersa, occorre considerare gli effetti economici emersi dalla redazione del bilancio consolidato nel periodo 20xy-20xy+4 con riferimento al trattamento contabile della differenza di consolidamento e dei relativi ammortamenti. In particolare:
-
le immobilizzazioni sono state rivalutate di euro 100.000 con ammortamento in 10 anni. Nel periodo considerato, pertanto, si producono ammortamenti sulla rivalutazione per euro 50.000 (10.000 x 5);
-
gli effetti fiscali differiti della rivalutazione delle immobilizzazioni sono, inizialmente, pari ad euro 27.900 (100.000 x 27,9%) con storno periodico per effetto dell’ammortamento suddetto di euro 2.790 annui (complessivamente lo storno risulta pari ad euro 13.950 = 2.790 x 5;
-
l’avviamento emerso in sede di primo consolidamento risulta pari ad euro 47.900, ammortizzato in 5 anni e, pertanto, completamente nel periodo considerato (20xy-20xy+4);
-
le riserve utili presenti nel bilancio consolidato e derivanti dagli utili consolidati accumulati, per euro 20.050, dipendono dagli utili realizzati nel periodo considerato da Beta (40.000 + 18.000 + 9.000 + 22.000 + 15.000) e dall’ammortamento della rivalutazione delle immobilizzazioni, al netto dell’effetto fiscale differito [(10.000 x 5) - (2.790 x 5)], e dell’avviamento (9.580 x 5).
La “meria storica” derivante dal bilancio consolidato inerente all’evoluzione della differenza di consolidamento consente di allocare la differenza da annullamento allo 01/01/20xy+5 interamente ad incremento del valore delle immobilizzazioni. Nello specifico, nel bilancio di apertura post fusione si rivaluteranno le immobilizzazioni per euro 22.191,40 appostando un fondo imposte differite per euro 6.191,40.
Infine, il bilancio d’esercizio redatto da Alfa a partire dal 31/12/20xy+5 ricomprenderà anche Beta e verrà consolidato nel bilancio di gruppo redatto dalla capogruppo Alfa. Nella redazione di tale consolidato occorre dare continuità ai valori consolidati precedenti (ossia quelli emersi ante fusione e pertanto fino al 31/12/20xy+4), apportando una rettifica volta a stornare gli effetti della differenza di annullamento al fine di consentire di procedere con l’ammortamento residuale delle immobilizzazioni (euro 10.000 annui con storno del fondo imposte differite per euro 2.790).
Seconda ipotesi
La tabella seguente illustra l’evoluzione patrimoniale subita da Beta nella prima ipotesi.
Situazione patrimoniale di Beta (valori in migliaia di euro) | |||||
Stato patrimoniale | 31/12/20xy | 31/12/20xy+1 | 31/12/20xy+2 | 31/12/20xy+3 | 31/12/20xy+4 |
Attivo | |||||
Attività | 1.240 | 1.245 | 1.254 | 1.256 | 1.271 |
Totale attivo | 1.240 | 1.245 | 1.254 | 1.256 | 1.271 |
Passivo e patrimonio netto | |||||
Patrimonio netto allo 01/01/20xy | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Riserva utili | 40 | 45 | 54 | 56 | |
Utile al 31/12 | 40 | 5 | 9 | 2 | 15 |
Totale Patrimonio netto di gruppo | 160 | 165 | 174 | 176 | 191 |
Passività | 1.080 | 1.080 | 1.080 | 1.080 | 1.080 |
Totale passivo e patrimonio netto |
1.240 | 1.245 | 1.254 | 1.256 | 1.271 |
Il patrimonio netto di Beta passa da euro 120.000 (01/01/20xy) ad euro 191.000 (31/12/20xy+4) per effetto dell’accantonamento degli utili realizzati nel periodo osservato. A seguito di tale variazione, la differenza da annullamento risulta pari ad euro 49.000 (240.000 - 191.000).
La differenza da annullamento deve essere imputata per euro 50.000 a rivalutazione immobilizzazioni e per euro 13.950 fondo imposte differite. La parte residuale, euro 12.950 [49.000 - (50.000 - 13.950)], non può essere imputato ad avviamento e neppure a rivalutazione degli altri beni dell’incorporata; in continuità rispetto al bilancio consolidato bisognerebbe infatti considerare l’apporto economico complessivo della controllata Beta che deriva, non solo dagli utili prodotti nel periodo considerato (20xy-20xy+4), ma anche dagli ammortamenti calcolati nel consolidato sulla rivalutazione e sull’avviamento. Così facendo:
-
la partecipazione in Beta risulterebbe variata per euro -12.950: (40.000 + 5.000 + 9.000 + 2.000 + 15.000) - [(10.000 x 5) - (2.790 x 5)] - (9.580 x 5), assumendo un valore pari ad euro 227.050;
-
il patrimonio di Beta risulta, come evidenziato dalla tabella precedente, pari ad euro 191.000;
-
la differenza da annullamento sarebbe pari ad euro 36.050 (227.050 - 191.000).
L’OIC 4 evidenzia che, qualora la differenza da annullamento derivasse da perdite pregresse dell’incorporata, dovrebbe essere portata a riduzione del patrimonio netto post fusione oppure imputata come costo a Conto economico. La natura economica della componente di differenza da annullamento (emersa dai valori contabili dei bilanci d’esercizio di Alfa e Beta) non imputata a rivalutazione delle immobilizzazioni (euro 12.950) è quella di perdite pregresse e, di conseguenza, da imputare a riduzione del patrimonio netto post fusione o a Conto economico.
In conclusione, anche in questo caso il bilancio d’esercizio post fusione di Alfa verrebbe ricompreso nel bilancio del gruppo e, al fine di garantire la continuità dei valori consolidati, dovrebbe essere soggetto a rettifica dei valori emersi nella fusione per incorporazione.
Se tra le società che partecipano all’operazione di fusione intercorrono scambi, occorre valutare l’opportunità di eliminarne gli effetti. Nei gruppi aziendali le operazioni commerciali o di altra natura intercorse tra le società consociate sono oggetto di eliminazione in sede di redazione del bilancio consolidato, poiché per il gruppo vanno considerate come di interna gestione. Nel bilancio d’esercizio di ogni società invece tali operazioni concorrono a determinare il reddito e il capitale di funzionamento.
Se, tuttavia, alcune consociate danno luogo ad un’operazione di fusione per incorporazione con retroattività, l’OIC 4 stabilisce la necessità di eliminare nella redazione del bilancio d’esercizio post fusione sia i valori reciproci (crediti/debiti e ricavi/costi) che i margini infragruppo emersi dalle operazioni compiute per il periodo che intercorre tra la data di efficacia contabile della fusione e quella dell’atto di fusione. L’OIC 4 non richiede invece l’eliminazione dei margini infragruppo inerenti alle operazioni compiute precedentemente a tale periodo ed ancora presenti nella contabilità delle società partecipanti alla fusione per incorporazione. Questi valori rimangono inalterati nel bilancio post fusione poiché compiuti prima dell’efficacia contabile dell’operazione straordinaria con il conseguente disallineamento rispetto a quanto dovrebbe emerge dal bilancio consolidato.
Se, pertanto, il bilancio d’esercizio post fusione fosse ricompreso nella redazione del bilancio consolidato del gruppo a cui appartiene l’incorporante, il redattore dovrebbe procedere ad eliminare gli effetti delle operazioni compiute tra le consociate fuse prima dell’efficacia contabile dell’operazione di fusione. Riassumendo, gli scambi tra consociate:
-
intercorsi tra la data di efficacia contabile della fusione per incorporazione e l’efficacia reale sono eliminati durante l’operazione straordinaria e non sono più presenti nel bilancio d’esercizio post fusione;
-
intercorsi prima della data di efficacia contabile della fusione per incorporazione non sono eliminati durante l’operazione straordinaria (e quindi sono espressi nelle voci del bilancio post fusione) e devono essere eliminati se viene redatto un bilancio consolidato in cui è ricompreso il bilancio post fusione.
31.5. Problematiche tecnico-operative della scissione
31.5.Problematiche tecnico-operative della scissione31.5.1. Aspetti contabili
31.5.1.Aspetti contabiliLa documentazione contabile da redigere per realizzare un’operazione di scissione risulta assimilabile a quella da presentare per la fusione.
Anche per tale operazione, gli amministratori devo redigere una situazione contabile (OIC 4, parte seconda, par. 4.1) da allegare al progetto di scissione (art. 2501-quater c.c.).
Se si opta per la retrodatazione contabile, la società scissa redige il bilancio d’esercizio alla data di efficacia contabile dell’operazione. In questa situazione la scissa deve, inoltre, redigere una situazione contabile alla data di efficacia reale dell’operazione.
Se invece non si opta per la retrodatazione contabile, allora la società scissa deve redigere l’ultimo bilancio d’esercizio con riferimento alla data di efficacia reale dell’operazione.
Le società beneficiarie devono redigere un bilancio di apertura (OIC 4, parte seconda, par. 4.3) in cui evidenziare gli elementi patrimoniali ricevuti dalla
società scissa, le differenze di scissione e quelle da concambio (il trattamento contabile
di tali valori è assimilabile a quanto visto per la fusione 31.4.1.).
31.5.2. Casi di studio
31.5.2.Casi di studioGamma Spa, partecipata da due soci rispettivamente all’80% e al 20%, da avvio ad un processo di scissione totale con attribuzione del patrimonio a due società di cui una preesistente ed una di nuova costituzione.
Per effetto dell’operazione, i soci della società scissa parteciperanno alle società beneficiarie sulla base del valore economico delle società e delle rispettive quote partecipative nella Gamma Spa.
La determinazione del valore di perizia (per Gamma, e per i due rami d’azienda in cui si scinde, e per Alfa) consente di determinare l’aumento di capitale sociale di Alfa necessario per realizzare la scissione.
Valori patrimoniali delle società già operanti interessate dalla scissione | ||
Gamma Spa | Valori contabili | Valori di perizia |
Immobilizzazioni | 1.200.000 | 1.650.000 |
Attivo circolante | 600.000 | 600.000 |
TOTALE ATTIVO | 1.800.000 | 2.250.000 |
Patrimonio netto | 1.500.000 | 1.950.000 |
Debiti vs banche | 200.000 | 200.000 |
Debiti vs fornitori | 100.000 | 100.000 |
TOTALE PASSIVO E PN | 1.800.000 | 2.250.000 |
Alfa Spa | Valori contabili | Valori di perizia |
Immobilizzazioni | 800.000 | 1.000.000 |
Attivo circolante | 100.000 | 100.000 |
TOTALE ATTIVO | 900.000 | 1.100.000 |
Patrimonio netto | 700.000 | 900.000 |
Debiti vs banche | 150.000 | 150.000 |
Debiti vs fornitori | 50.000 | 50.000 |
TOTALE PASSIVO E PN | 900.000 | 1.100.000 |
Il progetto di scissione illustra la ripartizione degli elementi patrimoniali di Gamma Spa tra le società beneficiarie. Tale suddivisione trova descrizione nella seguente tabella.
Scissione degli elementi patrimoniali di Gamma Spa | ||
Valori di Gamma Spa scissi in Alfa Spa | Valori contabili | Valori di perizia |
Immobilizzazioni | 700.000 | 1.000.000 |
Attivo circolante | 400.000 | 400.000 |
TOTALE ATTIVO | 1.100.000 | 1.400.000 |
Patrimonio netto | 940.000 | 1.240.000 |
Debiti vs banche | 110.000 | 110.000 |
Debiti vs fornitori | 50.000 | 50.000 |
TOTALE PASSIVO E PN | 1.100.000 | 1.400.000 |
Valori di Gamma Spa scissi in Delta Spa (NewCo) | Valori contabili | Valori di perizia |
Immobilizzazioni | 500.000 | 650.000 |
Attivo circolante | 200.000 | 200.000 |
TOTALE ATTIVO | 700.000 | 850.000 |
Patrimonio netto | 560.000 | 710.000 |
Debiti vs banche | 90.000 | 90.000 |
Debiti vs fornitori | 50.000 | 50.000 |
TOTALE PASSIVO E PN | 700.000 | 850.000 |
Con la scissione, i soci di Gamma Spa ottengono il 57,94% del patrimonio di Alfa Spa (società preesistente) post scissione: 1.240.000/(1.240.000 + 900.000). L’operazione si compie attraverso un aumento di capitale di Alfa Spa riservato ai soci di Gamma Spa per euro 964.289:(100% - 57,94%):57,94% = 700.000: x. Si precisa inoltre che: 964.289 > 940.000. Pertanto, per effetto dell’operazione emerge un disavanzo di scissione da concambio di euro 24.289.
Delta è la beneficiaria NewCo costituita con gli elementi patrimoniali scissi dalla Gamma Spa.
A seguito dell’operazione, Gamma Spa si estingue per l’apporto in Alfa e in Delta delle sue aziende. La tabella che segue illustra i valori delle due società beneficiarie.
Situazione contabile post scissione | ||
Alfa Spa post scissione |
Delta Spa NewCo |
|
Immobilizzazioni | 1.500.000 | 500.000 |
Attivo circolante | 500.000 | 200.000 |
Disavanzo di concambio | 24.289 | |
TOTALE ATTIVO | 2.024.289 | 700.000 |
Patrimonio netto | 1.664.289 | 560.000 |
Debiti vs banche | 260.000 | 90.000 |
Debiti vs fornitori | 100.000 | 50.000 |
TOTALE PASSIVO E PN | 2.024.289 | 700.000 |
Si precisa che i soci di Gamma mantengono inalterate le proprie percentuali di partecipazione in Alfa e in Delta con riferimento al patrimonio apportato. Pertanto, nella prima società, i nuovi soci detengono rispettivamente: il 46,35% pari a euro 771.431 (pari all’80% di euro 964.289) e il 11,59% pari a euro 192.858 (pari al 20% di euro 964.289). In Delta invece si ha: l’80% pari ad euro 448.000 e il 20% pari ad euro 112.000.
La Beta Spa, partecipata da due soci rispettivamente all’80% e al 20%, da avvio ad un processo di scissione totale con attribuzione del patrimonio a due società di cui una preesistente ed una di nuova costituzione. La beneficiaria Lambda Spa partecipa Beta all’80%.
La figura che segue descrive la situazione partecipativa prima e dopo l’operazione.

Per effetto dell’operazione, i soci della società scissa parteciperanno alle società beneficiarie sulla base del valore economico che consente di determinare l’aumento di capitale di Lambda necessario per realizzare la scissione. La tabella che segue illustra gli elementi patrimoniali (a valori sia contabili che di perizia) anche della società beneficiaria già operante. Il patrimonio netto è composto da azioni con valore nominale unitario pari ad euro 1.
Valori patrimoniali delle società interessate dall’operazione | ||
BETA Spa | Valori contabili | Valori di perizia |
Immobilizzazioni | 1.200.000 | 1.650.000 |
Attivo circolante | 600.000 | 600.000 |
TOTALE ATTIVO | 1.800.000 | 2.250.000 |
Patrimonio netto | 1.500.000 | 1.950.000 |
Debiti vs banche | 200.000 | 200.000 |
Debiti vs fornitori | 100.000 | 100.000 |
TOTALE PASSIVO E PN | 1.800.000 | 2.250.000 |
LAMBDA Spa | Valori contabili | Valori di perizia |
Immobilizzazioni | 300.000 | 500.000 |
Partecipazione in Beta | 500.000 | 500.000 |
Attivo circolante | 100.000 | 100.000 |
TOTALE ATTIVO | 900.000 | 1.100.000 |
Patrimonio netto | 700.000 | 900.000 |
Debiti vs banche | 150.000 | 150.000 |
Debiti vs fornitori | 50.000 | 50.000 |
TOTALE PASSIVO E PN | 900.000 | 1.100.000 |
Nel progetto di scissione, gli amministratori di Beta Spa illustrano le caratteristiche dell’operazione e i rami di azienda attribuiti alle società beneficiarie (descritti nella tabella seguente). Beta Spa è composta da due rami d’azienda che per effetto della scissione vengono singolarmente apportati, il primo in Lambda, ed il secondo il Gamma (NewCo). In particolare, la partecipazione di Lambda in Beta si riferisce per euro 313.333 [(940.000/1.500.000) x 500.000] al ramo imputato alla Lambda stessa per effetto della scissione e per euro 186.667 [(560.000/1.500.000) x 500.000] al ramo imputato alla NewCo.
Rami d’azienda scissi | ||
Valori di BETA scissi in LAMBDA Ramo aziendale di BETA apportato in LAMBDA |
Valori contabili | Valori di perizia |
Immobilizzazioni | 700.000 | 1.000.000 |
Attivo circolante | 400.000 | 400.000 |
TOTALE ATTIVO | 1.100.000 | 1.400.000 |
Patrimonio netto | 940.000 | 1.240.000 |
Debiti vs banche | 110.000 | 110.000 |
Debiti vs fornitori | 50.000 | 50.000 |
TOTALE PASSIVO E PN | 1.100.000 | 1.400.000 |
Valori di BETA scissi in GAMMA Ramo aziendale di BETA apportato in GAMMA |
Valori contabili | Valori di perizia |
Immobilizzazioni | 500.000 | 650.000 |
Attivo circolante | 200.000 | 200.000 |
TOTALE ATTIVO | 700.000 | 850.000 |
Patrimonio netto | 560.000 | 710.000 |
Debiti vs banche | 90.000 | 90.000 |
Debiti vs fornitori | 50.000 | 50.000 |
TOTALE PASSIVO E PN | 700.000 | 850.000 |
Per realizzare l’operazione si effettuano i seguenti calcoli:
-
rapporto di concambio (900.000 x 940.000) / (700.000 x 1.240.000) = 84,6/86,8;
-
aumento di capitale di Lambda (700.000/84,6) x 86,8) = 718.203 di cui solo per euro 143.641 da attribuire alla minoranza di Beta (718.203 x 20%).
Si determina la differenza da concambio confrontando l’incremento del capitale di Lambda con il 20% del patrimonio netto del ramo di Beta apportato in Lambda pari ad euro 188.000 (940.000 x 20%). Così facendo emerge un avanzo da concambio per euro 44.359 (143.641 - 188.000).
Lambda Spa possiede l’80% di Beta. Tuttavia, il valore della partecipazione relativa al ramo d’azienda apportato da Beta attraverso la scissione è pari ad euro 313.333 < all’80% del patrimonio netto del ramo scisso (940.000 x 80% = 752.000). Il minor valore viene imputato ad avanzo di annullamento per euro 438.667 (313.333 - 752.000).
Gamma rappresenta una NewCo costituita dagli elementi patrimoniali scissi dalla Beta e non attribuiti a Lambda.
A seguito dell’operazione, Beta Spa si estingue con l’apporto dei due rami rispettivamente in Lambda e in Gamma.
La tabella seguente illustra i valori delle due società beneficiarie.
Situazione contabile post scissione | ||
LAMBDA post scissione |
GAMMA NewCo |
|
Immobilizzazioni | 1.000.000 | 500.000 |
Attivo circolante | 500.000 | 200.000 |
Partecipazione in Gamma | 186.667 | |
TOTALE ATTIVO | 1.686.667 | 700.000 |
Patrimonio netto | 843.641 | 560.000 |
Avanzo da concambio | 44.359 | |
Avanzo da annullamento | 438.667 | |
Debiti vs banche | 260.000 | 90.000 |
Debiti vs fornitori | 100.000 | 50.000 |
TOTALE PASSIVO E PN | 1.686.667 | 700.000 |
Delta Spa, partecipata da due soci rispettivamente all’80% e al 20%, da avvio ad un processo di scissione parziale con attribuzione di parte del patrimonio ad una società preesistente ed a una NewCo. Per effetto della scissione, i soci della società scissa parteciperanno anche alle società beneficiarie sulla base del valore economico delle società e delle rispettive quote partecipative nella Delta Spa.

La tabella che segue illustra gli elementi patrimoniali delle società preesistenti che realizzano l’operazione.
Valori patrimoniali delle società interessate dall’operazione | ||
DELTA Spa | Valori contabili | Valori di perizia |
Immobilizzazioni | 1.200.000 | 1.650.000 |
Attivo circolante | 600.000 | 600.000 |
TOTALE ATTIVO | 1.800.000 | 2.250.000 |
Patrimonio netto | 1.500.000 | 1.950.000 |
Debiti vs banche | 200.000 | 200.000 |
Debiti vs fornitori | 100.000 | 100.000 |
TOTALE PASSIVO E PN | 1.800.000 | 2.250.000 |
SIGMA Spa | Valori contabili | Valori di perizia |
Immobilizzazioni | 800.000 | 1.000.000 |
Attivo circolante | 100.000 | 100.000 |
TOTALE ATTIVO | 900.000 | 1.100.000 |
Patrimonio netto | 700.000 | 900.000 |
Debiti vs banche | 150.000 | 150.000 |
Debiti vs fornitori | 50.000 | 50.000 |
TOTALE PASSIVO E PN | 900.000 | 1.100.000 |
La tabella che segue illustra la quota degli elementi patrimoniali attribuiti alla Sigma ed alla Lambda e quelli di perizia stimati dal perito.
Rami d’azienda scissi | ||
Valori di DELTA scissi in SIGMA | Valori contabili | Valori di perizia |
Immobilizzazioni | 700.000 | 1.000.000 |
Attivo circolante | 400.000 | 400.000 |
TOTALE ATTIVO | 1.100.000 | 1.400.000 |
Patrimonio netto | 940.000 | 1.240.000 |
Debiti vs banche | 110.000 | 110.000 |
Debiti vs fornitori | 50.000 | 50.000 |
TOTALE PASSIVO E PN | 1.100.000 | 1.400.000 |
Valori di DELTA scissi in LAMBDA (NewCo) | Valori contabili | Valori di perizia |
Immobilizzazioni | 200.000 | 350.000 |
Attivo circolante | 50.000 | 50.000 |
TOTALE ATTIVO | 250.000 | 400.000 |
Patrimonio netto | 200.000 | 350.000 |
Debiti vs banche | 30.000 | 30.000 |
Debiti vs fornitori | 20.000 | 20.000 |
TOTALE PASSIVO E PN | 250.000 | 400.000 |
Con questa operazione, Delta si scinde attribuendo due dei suoi rami d’azienda a Sigma e a Lambda (NewCo). I soci di Delta, per effetto della scissione, partecipano Sigma al 57,94%: 1.240.000/ (1.240.000 + 900.000). L’operazione si compie attraverso un aumento di capitale di Sigma riservato ai soci di Delta per:
(100% - 57,94%):57,94% = 700.000: x
x = euro 964.289
Si precisa inoltre che: 964.289 < 940.000. Pertanto, per effetto dell’operazione emerge un disavanzo di scissione da concambio di euro 24.289.
Lambda rappresenta una NewCo costituita dagli elementi patrimoniali scissi dalla Delta e non attribuiti a Sigma.
A seguito dell’operazione, Delta Spa non si estingue per l’apporto in Sigma e in Lambda di due delle sue aziende. La tabella che segue illustra i valori delle due società beneficiarie e della società scissa dopo la realizzazione dell’operazione.
Situazione contabile post scissione | |||
SIGMA post scissione |
LAMBDA NewCo |
DELTA post scissione |
|
Immobilizzazioni | 1.500.000 | 200.000 | 300.000 |
Attivo circolante | 500.000 | 50.000 | 150.000 |
Disavanzo da concambio | 24.289 | ||
TOTALE ATTIVO | 2.024.289 | 250.000 | 450.000 |
Patrimonio netto | 1.664.289 | 200.000 | 360.000 |
Debiti vs banche | 260.000 | 30.000 | 60.000 |
Debiti vs fornitori | 100.000 | 20.000 | 30.000 |
TOTALE PASSIVO E PN | 2.024.289 | 250.000 | 450.000 |
Si precisa che i soci di Delta mantengono inalterate le proprie percentuali di partecipazione in Sigma e in Lambda con riferimento al patrimonio apportato. Pertanto, nella prima società, i nuovi soci detengono rispettivamente: 46,35% pari a euro 771.431 (pari all’80% di euro 964.289) e il 11,59% pari a euro 192.858 (pari al 20% di euro 964.289).
Nella seconda invece detengono rispettivamente: l’80% pari ad euro 160.000 e il 20% pari ad euro 40.000. Anche nella Delta scissa le percentuali non cambiano ma si modifica la consistenza del patrimonio netto: 80% pari ad euro 288.000 e 20% pari ad euro 72.000.
Delta Spa si scinde dividendo la sua attività in due rami di azienda e trasferendoli alle beneficiarie preesistenti Gamma Spa e Lambda Spa, che non presentano partecipazioni nella società scissa.
L’operazione viene realizzata nel corso dell’esercizio 20xy ma viene retrodatata ad inizio esercizio; le due società beneficiarie sono preesistenti alla scissione. La tabella seguente illustra la situazione patrimoniale di Delta Spa alla data di efficacia dell’operazione e dei due rami che la compongono.
Elementi patrimoniali | Delta Spa | Ramo di Delta Spa scisso in Gamma Spa | Ramo di Delta Spa scisso in Lambda Spa |
Terreni e fabbricati | 8.950.000 | 3.450.000 | 5.500.000 |
Impianti | 3.340.000 | 890.000 | 2.450.000 |
Macchinari | 1.480.000 | 400.000 | 1.080.000 |
Attrezzature | 660.000 | 260.000 | 400.000 |
Marchi | 1.940.000 | 340.000 | 1.600.000 |
Rimanenze mat. Prime | 500.000 | 100.000 | 400.000 |
Rimanenze prod. finiti | 470.000 | 80.000 | 390.000 |
Crediti v/clienti | 1.120.000 | 420.000 | 700.000 |
TOTALE ATTIVO | 18.460.000 | 5.940.000 | 12.520.000 |
Debiti v/banche | 4.500.000 | 2.000.000 | 2.500.000 |
TFR | 940.000 | 140.000 | 800.000 |
Debiti v/fornitori | 2.950.000 | 1.000.000 | 1.950.000 |
Debiti tributari | 381.600 | 381.600 | |
Capitale sociale | 5.600.000 | 2.800.000 | 2.800.000 |
Riserve utili | 4.000.000 | 4.000.000 | |
Utile 1/1/20xy data eff. scissione | 88.400 | 88.400 | |
TOTALE PASSIVO e PN | 18.460.000 | 5.940.000 | 12.520.000 |
Delta Spa - Storno del ramo scisso in Lambda Spa
SP | D.4 | Debiti v/banche | 2.500.000 | |
SP | C | TFR | 800.000 | |
SP | D.7 | Debiti v/fornitori | 1.950.000 | |
SP | D.12 | Debiti tributari | 381.600 | |
SP | A | Lambda c/scissione | 6.888.400 | |
SP | B.II.1 | Terreni e fabbricati | 5.500.000 | |
SP | B.II.2 | Impianti | 2.450.000 | |
SP | B.II.2 | Macchinari | 1.080.000 | |
SP | B.II.3 | Attrezzature | 400.000 | |
SP | B.I.4 | Marchi | 1.600.000 | |
SP | C.I.1 | Rimanenze materie prime | 400.000 | |
SP | C.I.4 | Rimanenze di prodotti finiti | 390.000 | |
SP | C.II.1 | Crediti verso clienti | 700.000 |
Delta Spa - Storno del ramo scisso in Lambda Spa
SP | A.I | Capitale sociale | 2.800.000 | |
SP | A | Riserve utili | 4.000.000 | |
SP | A | Utile | 88.400 | |
SP | A | Soci c/scissione | 6.888.400 |
Delta Spa - Storno del ramo scisso in Lambda Spa
SP | A | Soci c/scissione | 6.888.400 | |
SP | A | Lambda c/scissione | 6.888.400 |
Delta Spa - Storno del ramo scisso in Gamma Spa
SP | D.4 | Debiti v/banche | 2.000.000 | |
SP | C | TFR | 140.000 | |
SP | D.7 | Debiti v/fornitori | 1.000.000 | |
SP | A | Gamma c/scissione | 2.800.000 | |
SP | B.II.1 | Terreni e fabbricati | 3.450.000 | |
SP | B.II.2 | Impianti | 890.000 | |
SP | B.II.2 | Macchinari | 400.000 | |
SP | B.II.3 | Attrezzature | 260.000 | |
SP | B.I.4 | Marchi | 340.000 | |
SP | C.I.1 | Rimanenze materie prime | 100.000 | |
SP | C.I.4 | Rimanenze di prodotti finiti | 80.000 | |
SP | C.II.1 | Crediti verso clienti | 420.000 |
Delta Spa - Storno del ramo scisso in Gamma Spa
SP | A.I | Capitale sociale | 2.800.000 | |
SP | A | Soci c/scissione | 2.800.000 |
Delta Spa - Storno del ramo scisso in Gamma Spa
SP | A | Soci c/scissione | 2.800.000 | |
SP | A | Gamma c/scissione | 2.800.000 |
Le società beneficiarie ricevono i rami d’azienda aumentando il capitale in funzione della relazione esistente tra il loro valore economico e quello del ramo d’azienda ricevuto. Essendo una scissione, l’aumento del capitale di Gamma Spa e di Lambda Spa viene assegnato ai soci della società scissa.
In particolare, si consideri i seguenti valori economici:
-
ramo d’azienda scisso in Gamma Spa euro 6.000.000;
-
ramo d’azienda scisso in Lambda Spa euro 10.000.000;
-
Gamma Spa euro 4.200.000 (capitale sociale euro 1.800.000);
-
Lambda Spa euro 7.800.000 (capitale sociale euro 5.000.000).
Sulla base dei suddetti valori si determina l’aumento di capitale delle società beneficiarie e si calcola la differenza di concambio.
Gamma Spa:
(6.000.000 + 4.200.000) = 10.200.000
6.000.000/10.200.000 = 0,588
1.800.000/(1-0,588) = 4.368.932 aumento di capitale sociale di Gamma Spa da attribuire ai soci di Delta Spa
(4.368.932 - 2.800.000) = 1.568.932 disavanzo di concambio
Lambda Spa
(10.000.000 + 7.800.000) = 17.800.000
10.000.000/17.800.000 = 0,5618
5.000.000/(1-0,5618) = 11.410.315 aumento di capitale sociale di Lambda Spa da attribuire ai soci di Delta Spa
(11.410.315 - 6.888.400) = 4.521.915 disavanzo di concambio
Gamma Spa - Aumento di capitale
SP | A | Soci c/sottoscrizione | 4.368.932 | |
SP | A.I | Capitale sociale | 4.368.932 |
Gamma Spa - Caricamento ramo d’azienda
SP | D.4 | Debiti v/banche | 2.000.000 | |
SP | C | TFR | 140.000 | |
SP | D.7 | Debiti v/fornitori | 1.000.000 | |
SP | A | Delta Spa c/scissione | 4.368.932 | |
SP | B | Disavanzo di concambio | 1.568.932 | |
SP | B.II.1 | Terreni e fabbricati | 3.450.000 | |
SP | B.II.2 | Impianti | 890.000 | |
SP | B.II.2 | Macchinari | 400.000 | |
SP | B.II.3 | Attrezzature | 260.000 | |
SP | B.I.4 | Marchi | 340.000 | |
SP | C.I.1 | Rimanenze materie prime | 100.000 | |
SP | C.I.4 | Rimanenze di prodotti finiti | 80.000 | |
SP | C.II.1 | Crediti verso clienti | 420.000 |
Gamma Spa - Caricamento ramo d’azienda
SP | A | Delta Spa c/scissione | 4.368.932 | |
SP | A | Soci c/sottoscrizione | 4.368.932 |
Lambda Spa - Aumento di capitale
SP | A | Soci c/sottoscrizione | 11.410.315 | |
SP | A.I | Capitale sociale | 11.410.315 |
Lambda Spa - Caricamento ramo d’azienda
SP | D.4 | Debiti v/banche | 2.500.000 | |
SP | C | TFR | 800.000 | |
SP | D.7 | Debiti v/fornitori | 1.950.000 | |
SP | D.12 | Debiti tributari | 381.600 | |
SP | A | Delta c/scissione | 11.410.315 | |
SP | B | Disavanzo di concambio | 4.521.915 | |
SP | B.II.1 | Terreni e fabbricati | 5.500.000 | |
SP | B.II.2 | Impianti | 2.450.000 | |
SP | B.II.2 | Macchinari | 1.080.000 | |
SP | B.II.3 | Attrezzature | 400.000 | |
SP | B.I.4 | Marchi | 1.600.000 | |
SP | C.I.1 | Rimanenze materie prime | 400.000 | |
SP | C.I.4 | Rimanenze di prodotti finiti | 390.000 | |
SP | C.II.1 | Crediti verso clienti | 700.000 |
Lambda Spa - Caricamento ramo d’azienda
SP | A | Delta Spa c/scissione | 11.410.315 | |
SP | A | Soci c/sottoscrizione | 11.410.315 |
Delta Spa realizza un’operazione di scissione parziale attribuendo un ramo d’azienda alla società Gamma Spa già esistente.
L’operazione viene realizzata nel corso dell’esercizio 20xy ma non viene retrodatata in quanto non consentito. La tabella seguente illustra la situazione patrimoniale di Delta Spa alla data di efficacia dell’operazione e del ramo d’azienda scisso.
Elementi patrimoniali | Delta Spa ante scissione | Ramo di Delta Spa scisso in Gamma Spa |
Terreni e fabbricati | 8.950.000 | 3.450.000 |
Impianti | 3.340.000 | 1.190.000 |
Macchinari | 1.480.000 | 600.000 |
Attrezzature | 660.000 | 260.000 |
Marchi | 1.940.000 | 840.000 |
Rimanenze mat. Prime | 500.000 | 100.000 |
Rimanenze prod. finiti | 470.000 | 80.000 |
Crediti v/clienti | 1.120.000 | 420.000 |
TOTALE ATTIVO | 18.460.000 | 6.940.000 |
Debiti v/banche | 4.500.000 | 2.000.000 |
TFR | 940.000 | 140.000 |
Debiti v/fornitori | 2.950.000 | 1.000.000 |
Debiti tributari | 381.600 | |
Capitale sociale | 5.600.000 | 2.800.000 |
Riserve utili | 4.000.000 | 1.000.000 |
Utile 1/1/20xy data eff. scissione | 88.400 | |
TOTALE PASSIVO e PN | 18.460.000 | 6.940.000 |
Delta Spa - Storno del ramo scisso in Gamma Spa
SP | D.4 | Debiti v/banche | 2.000.000 | |
SP | C | TFR | 140.000 | |
SP | D.7 | Debiti v/fornitori | 1.000.000 | |
SP | A | Gamma c/scissione | 3.800.000 | |
SP | B.II.1 | Terreni e fabbricati | 3.450.000 | |
SP | B.II.2 | Impianti | 1.190.000 | |
SP | B.II.2 | Macchinari | 600.000 | |
SP | B.II.3 | Attrezzature | 260.000 | |
SP | B.I.4 | Marchi | 840.000 | |
SP | C.I.1 | Rimanenze materie prime | 100.000 | |
SP | C.I.4 | Rimanenze di prodotti finiti | 80.000 | |
SP | C.II.1 | Crediti verso clienti | 420.000 |
Delta Spa - Storno del ramo scisso in Gamma Spa
SP | A.I | Capitale sociale | 2.800.000 | |
SP | A | Riserve utili | 1.000.000 | |
SP | A | Soci c/scissione | 3.800.000 |
Delta Spa - Storno del ramo scisso in Gamma Spa
SP | A | Soci c/scissione | 3.800.000 | |
SP | A | Gamma c/scissione | 3.800.000 |
La società beneficiaria riceve il ramo d’azienda aumentando il capitale in funzione della relazione esistente tra il suo valore economico e quello del ramo d’azienda ricevuto. Essendo una scissione, l’aumento del capitale di Gamma Spa viene assegnato ai soci della società scissa.
In particolare, si consideri i seguenti valori:
-
ramo d’azienda scisso in Gamma Spa euro 5.210.000;
-
Gamma Spa euro 2.200.000 (capitale sociale euro 800.000);
Sulla base dei suddetti valori si determina l’aumento di capitale della società beneficiaria e si calcola la differenza di concambio.
Gamma Spa:
(5.210.000 + 2.200.000) = 7.410.000
5.210.000/7.410.000 = 0,703
800.000/(1-0,703) = 2.693.603 aumento di capitale sociale di Gamma Spa da attribuire ai soci di Delta Spa
(2.693.603 - 3.800.000) = 1.106.397 avanzo di concambio
Gamma Spa - Aumento di capitale
SP | A | Soci c/sottoscrizione | 3.800.000 | |
SP | A | Avanzo di concambio | 1.106.397 | |
SP | A.I | Capitale sociale | 2.693.603 |
Gamma Spa - Caricamento ramo d’azienda
SP | D.4 | Debiti v/banche | 2.000.000 | |
SP | C | TFR | 140.000 | |
SP | D.7 | Debiti v/fornitori | 1.000.000 | |
SP | A | Delta c/scissione | 3.800.000 | |
SP | B.II.1 | Terreni e fabbricati | 3.450.000 | |
SP | B.II.2 | Impianti | 1.190.000 | |
SP | B.II.2 | Macchinari | 600.000 | |
SP | B.II.3 | Attrezzature | 260.000 | |
SP | B.I.4 | Marchi | 840.000 | |
SP | C.I.1 | Rimanenze materie prime | 100.000 | |
SP | C.I.4 | Rimanenze di prodotti finiti | 80.000 | |
SP | C.II.1 | Crediti verso clienti | 420.000 |
Gamma Spa - Caricamento ramo d’azienda
SP | A | Delta Spa c/scissione | 3.800.000 | |
SP | A | Soci c/sottoscrizione | 3.800.000 |
31.6. Fusione inversa
31.6.Fusione inversa31.6.1. Introduzione
31.6.1.IntroduzioneLa fusione inversa è una “specie” della fusione per incorporazione in cui la partecipante viene incorporata nella partecipata. Nella figura seguente, infatti, Alfa partecipa a Beta che è costituita da due rami d’azienda. Dando luogo ad un’operazione di fusione inversa, la partecipante (Alfa) viene incorporata nella partecipata (Beta). Al termine dell’operazione, pertanto, “sopravviverà” solo Beta mentre Alfa diverrà un ramo d’azienda della prima. Un aspetto che, tuttavia, deve essere considerato, poiché assume rilievo tecnico contabile, riguarda l’entità della partecipazione. Infatti, come si vedrà in seguito, la presenza di una partecipazione totalitaria, di maggioranza assoluta o di maggioranza relativa, influenza la soluzione tecnica dell’operazione.

Sul piano procedurale e fiscale valgono le considerazioni fatte in precedenza in tema
di fusioni per incorporazione (31.2.1.,
31.3.1.).
Documentazione da predisporre
Trattandosi generalmente di un’operazione tecnicamente più complessa di un’incorporazione “non inversa”, la documentazione predisposta dagli amministratori a norma del Codice civile (artt. 2501-2505-quater c.c.) dovrà approfondire tecnicamente le caratteristiche che qualificano l’operazione implementata. In particolare (OIC 4, parte prima, par. 4.6.1.):
-
il progetto di fusione deve contenere le indicazioni (art. 2501-ter c.c.) in materia di rapporto di concambio, modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società incorporante, data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili e data a decorrere dalla quale le operazioni delle società che partecipano alla fusione sono imputate al bilancio della società incorporante;
-
è prevista la predisposizione delle situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla fusione (art. 2501-quater c.c.) e la relazione dell’organo amministrativo (art. 2501-quinquies c.c.);
-
in caso di incorporazione da parte della società controllata della propria controllante possessore del 100% della controllata stessa, è consolidata l’opinione secondo la quale la relazione dell’esperto (art. 2501-sexies c.c.) non sia necessaria anche se sussiste un rapporto di concambio;
-
occorre procedere alla redazione del bilancio di chiusura della società incorporata e del bilancio di apertura della società incorporante dopo la fusione applicando le regole tecniche della fusione propria integrate di quelle specificate analizzate nel prosieguo (
31.6.2.).
Neutralità fiscale
Si precisa che sul piano fiscale permane la neutralità fiscale dell’operazione di fusione inversa come per le altre forme di fusione (art. 172, D.P.R. n. 917/1986); la neutralità interessa anche i componenti reddituali che potrebbero originarsi a seguito dell’acquisto e del successivo annullamento della partecipazione.
Alcune considerazioni di dettaglio devono tuttavia essere fatte in merito alla normativa sul trattamento fiscale da applicare alle riserve in sospensione d’imposta iscritte nel bilancio delle società che partecipano alla fusione (art. 172, c. 5 e 6, D.P.R. n. 917/1986).
A tal proposito l’Agenzia delle Entrate ha delineato il seguente quadro interpretativo (ris. n. 62 del 24 maggio 2017):
-
occorre mantenere il regime giuridico delle riserve dell’incorporante partecipata (società Beta nella figura precedente);
-
in assenza di aumento di capitale e di avanzo di fusione, le riserve in sospensione d’imposta dell’incorporata partecipante (società Alfa nella figura precedente) tassabili solo in caso di distribuzione, non dovranno essere ricostituite.
31.6.2. Aspetti contabili
31.6.2.Aspetti contabiliLa caratteristica che influenza tecnicamente lo sviluppo dell’operazione è l’iscrizione
di azioni proprie nel bilancio dell’incorporante.
La fusione inversa è una specie della fusione per incorporazione in cui tuttavia l’incorporante è partecipata dall’incorporata; la fusione inversa, pertanto, “trasforma” tale partecipazione in azioni proprie con la necessità di affrontarne il trattamento contabile.
Per effetto di tale peculiarità, la prevalente dottrina ha proposto i due seguenti orientamenti (OIC 4, parte prima, par. 4.6.2.):
-
annullamento delle azioni proprie;
-
assegnazione delle azioni proprie ai soci della controllante incorporata.
Le fasi operative da implementare applicando i due suddetti orientamenti sono sintetizzate nella tabella che segue.
Annullamento azioni proprie | Assegnazione azioni proprie |
1) la società controllata incorporante aumenta il proprio capitale sociale in modo proporzionale al valore del patrimonio netto della controllante incorporante | 1) determinazione del rapporto di concambio sulla base del valore economico delle società coinvolte nell’operazione |
2) per effetto dell’incorporazione dei valori della società controllante incorporata, la società controllata incorporante iscrive la partecipazione come azioni proprie | 2) la società controllata incorporante aumenta il capitale in misura proporzionale al rapporto di concambio determinato |
3) la società controllata incorporante annulla le azioni proprie e in misura corrispondente il proprio capitale sociale fino a riportare il patrimonio netto post fusione ad un valore pari a quello della società controllante incorporata ante fusione | 3) l’aumento di capitale sociale dell’incorporante viene assegnato ai soci della società incorporata |
4) si annulla la partecipazione/le azioni proprie riducendo in misura proporzionale il capitale sociale che emerge dall’operazione | |
4) iscrizione della differenza che emerge per effetto dell’annullamento di cui al punto precedente come disavanzo/avanzo di fusione (la differenza sussiste qualora il valore della partecipazione/azioni proprie differisce dal nominale) | 5) iscrizione della differenza che emerge per effetto dell’annullamento di cui al punto precedente come disavanzo/avanzo di fusione (la differenza sussiste qualora il valore della partecipazione/azioni proprie differisce dal nominale) |
Di fronte ad una fusione inversa l’OIC evidenzia la necessità di affrontare due problematiche (OIC 4, parte prima, par. 4.6.2.):
-
definizione della natura delle differenze di fusione che emergono in sede di redazione del bilancio di apertura;
-
applicabilità o meno della normativa in tema di trattamento contabile degli avanzi/disavanzi di fusione (art. 2504-bis c.c.).
Nelle operazioni di fusione inversa con partecipazione totalitaria (in particolare quando questa è l’unica attività della controllata incorporante), la soluzione ai problemi evidenziati deve avvenire tenendo conto (OIC 4, parte prima, par. 4.6.2.A):
-
le azioni proprie della controllata incorporante è opportuno che vengano assegnate ai soci della controllante incorporata anziché essere annullate. Così facendo, si ottiene una sostituzione delle azioni della controllante incorporata, che vengono annullate, con le azioni della controllata incorporante;
-
poiché gli effetti economici della fusione diretta e di quella inversa non possono essere diversi, poiché hanno un’identica disciplina giuridica e poiché rappresentano due modalità diverse di fusione per incorporazione, il complesso economico unificato dopo la fusione non può che avere lo stesso valore, sia che si effettui una incorporazione diretta o una incorporazione rovesciata;
-
sia che le azioni della controllata incorporante vengano utilizzate da quest’ultima per il concambio, sia che esse vengano considerate azioni proprie ed annullate, il valore del complesso aziendale unificato dopo la fusione non cambia.
Nelle operazioni di fusione inversa con partecipazione di controllo non totalitaria sono tuttavia presenti soci di minoranza nella controllata incorporante. In questo caso, pertanto, il capitale sociale che emerge dall’operazione non può essere interamente imputato ai soci della controllante incorporata ma, in proporzione, anche attribuito ai soci di minoranza della controllata incorporante. In questo caso (OIC 4, parte prima, par. 4.6.2.B):
-
occorre determinare il rapporto di concambio sulla base dei valori economici delle società che partecipano alla fusione;
-
la controllata incorporante aumenta il capitale sociale da attribuire ai soci della società controllante incorporata mentre le minoranze della prima manterranno le proprie azioni;
-
le azioni proprie espressive della partecipazione di controllo devono essere annullate. Questo potrebbe generare una differenza tra il valore contabile delle azioni proprie e quello della corrispondente frazione di patrimonio netto della società controllata incorporante, da rilevare come avanzo o disavanzo di fusione.
Tenuto conto delle considerazioni fatte nei punti precedenti, risulta applicabile anche alla fusione inversa il trattamento contabile degli avanzi/disavanzi di fusione previsto per quelle dirette (OIC 4, parte prima, par. 4.4.).
Beta Srl è partecipata interamente Alfa Srl; le società decidono di realizzare una fusione inversa per incorporazione di Alfa in Beta. La tabella che segue illustra la situazione patrimoniale delle società prima dell’operazione di fusione. Il maggior valore della partecipazione rispetto alla percentuale di patrimonio netto di Beta trova giustificazione nel maggior valore degli impianti per euro 15.000, dei macchinari per euro 6.000, delle attrezzature per euro 15.000 e per la parte che residua nell’avviamento. Si decide per non affrancare il maggior valore degli elementi patrimoniali e l’avviamento.
Elementi patrimoniali | Alfa Srl (partecipante - incorporata) |
Beta Srl (partecipata - incorporante) |
Valori contabili | Valori contabili | |
Partecipazione in Beta | 200.000 | |
Impianti | 240.000 | 210.000 |
Macchinari | 100.000 | 45.000 |
Attrezzature | 65.000 | 25.000 |
Rimanenze mat. Prime | 28.000 | 140.000 |
Rimanenze prod. Finiti | 98.000 | 30.000 |
Crediti v/clienti | 80.000 | 50.000 |
TOTALE ATTIVO | 811.000 | 500.000 |
Debiti v/banche | 300.000 | 150.000 |
TFR | 150.000 | 80.000 |
Debiti v/fornitori | 80.000 | 120.000 |
Capitale sociale | 281.000 | 150.000 |
TOTALE PASSIVO e PN | 811.000 | 500.000 |
La tabella seguente illustra la situazione patrimoniale di Beta prima dell’operazione di fusione in cui sono rappresentati i maggiori valori delle poste patrimoniali.
Elementi patrimoniali | Valori contabili | Valori di perizia | Plusvalori |
Impianti | 210.000 | 225.000 | 15.000 |
Macchinari | 45.000 | 51.000 | 6.000 |
Attrezzature | 25.000 | 40.000 | 15.000 |
Rimanenze mat. Prime | 140.000 | 140.000 | 0 |
Rimanenze prod. Finiti | 30.000 | 30.000 | 0 |
Crediti v/clienti | 50.000 | 50.000 | 0 |
TOTALE ATTIVO | 500.000 | 536.000 | 36.000 |
Debiti v/banche | 150.000 | 150.000 | 0 |
TFR | 80.000 | 80.000 | 0 |
Debiti v/fornitori | 120.000 | 120.000 | 0 |
Capitale sociale | 150.000 | 186.000 | 36.000 |
TOTALE PASSIVO e PN | 500.000 | 536.000 | 36.000 |
Sulla base delle informazioni riportate si determina la fiscalità differita e l’avviamento, partendo dalla determinazione della differenza da annullamento.
Differenza da annullamento | |||
Costo partecipazione iscritta a bilancio dalla Alfa Srl | > | 100% del patrimonio netto di Beta Srl | DISAVANZO DA ANNULLAMENTO |
200.000 | - | 150.000 | 50.000 |
Sulla base dei valori emersi dalle perizie, si determina l’avviamento attraverso i seguenti passaggi:
(36.000 x 27,9%) = 10.044 Fondo imposte differite;
(50.000 + 10.044) = 60.044;
(60.044 - 36.000) = 24.044 Avviamento.
Non emergono invece differenze di concambio in quanto nell’incorporata non esistono soci di minoranza.
Come disciplinano dai Principi contabili nazionali, l’avviamento rappresenta la differenza che residua dopo l’allocazione del costo di acquisizione della partecipazione alle attività e alle passività dell’incorporata iscritte con l’operazione di fusione (OIC 4 e OIC 25).
IPOTESI 1 - ANNULLAMENTO DELLE AZIONI
Beta Srl - Aumento del capitale sociale
La controllata incorporante (Beta) procede aumentando il proprio capitale sociale in misura proporzionale al valore del capitale sociale della controllante incorporata (Alfa).
SP | C.II | Crediti verso soci Alfa | 281.000 | |
SP | A.1 | Capitale sociale | 281.000 |
Alfa Srl - Chiusura e trasferimento dell’incorporata
SP | D.4 | Debiti v/banche | 300.000 | |
SP | D.7 | Debiti v/fornitori | 150.000 | |
SP | C | TFR | 80.000 | |
SP | C.II | Alfa c/fusione | 281.000 | |
SP | B.II.2 | Impianti | 240.000 | |
SP | B.II.2 | Macchinari | 100.000 | |
SP | B.II.3 | Attrezzature | 65.000 | |
SP | B.III.1).a) | Partecipazione | 200.000 | |
SP | C.I.1 | Rim. Mat. Prime | 28.000 | |
SP | C.I.1 | Rim. Prod. Finiti | 98.000 | |
SP | C.II.2 | Crediti v/clienti | 80.000 |
Alfa Srl - Chiusura patrimonio netto
SP | A.1 | Capitale sociale | 281.000 | |
SP | C.II | Alfa c/fusione | 281.000 |
Beta Srl - Incorporazione di Alfa Srl
La controllata incorporante (Beta) procede a rilevare gli elementi patrimoniali della controllante incorporata (Alfa), azzerando i crediti verso i soci di quest’ultima.
SP | B.II.2 | Impianti | 240.000 | |
SP | B.II.2 | Macchinari | 100.000 | |
SP | B.II.3 | Attrezzature | 65.000 | |
SP | C.I.1 | Rim. Mat. Prime | 28.000 | |
SP | C.I.1 | Rim. Prod. Finiti | 98.000 | |
SP | C.II.2 | Crediti v/clienti | 80.000 | |
SP | B.III | Azioni proprie | 200.000 | |
SP | D.4 | Debiti v/banche | 300.000 | |
SP | D.7 | Debiti v/fornitori | 150.000 | |
SP | C | TFR | 80.000 | |
SP | C.II.1 | Crediti verso soci Alfa | 281.000 |
Dopo l’incorporazione di Alfa in Beta, quest’ultima presenta la seguente situazione patrimoniale.
Elementi patrimoniali | Alfa Srl (partecipante – incorporata) |
Beta Srl (partecipata – incorporante) |
Beta Srl Dopo incorporazione |
Valori contabili | Valori contabili | Valori contabili | |
Partecipazione in Beta | 200.000 | ||
Azioni proprie | 200.000 | ||
Impianti | 240.000 | 210.000 | 450.000 |
Macchinari | 100.000 | 45.000 | 145.000 |
Attrezzature | 65.000 | 25.000 | 90.000 |
Rimanenze mat. prime | 28.000 | 140.000 | 168.000 |
Rimanenze prod. finiti | 98.000 | 30.000 | 128.000 |
Crediti v/clienti | 80.000 | 50.000 | 130.000 |
TOTALE ATTIVO | 811.000 | 500.000 | 1.311.000 |
Debiti v/banche | 300.000 | 150.000 | 450.000 |
TFR | 150.000 | 80.000 | 230.000 |
Debiti v/fornitori | 80.000 | 120.000 | 200.000 |
Capitale sociale | 281.000 | 150.000 | 431.000 |
TOTALE PASSIVO e PN | 811.000 | 500.000 | 1.311.000 |
Beta Srl - Annullamento azioni proprie e imputazione del disavanzo
SP | B.II.2 | Impianti | 15.000 | |
SP | B.II.2 | Macchinari | 6.000 | |
SP | B.II.3 | Attrezzature | 15.000 | |
SP | B.I.5 | Avviamento | 24.044 | |
SP | A | Capitale sociale | 150.000 | |
SP | B.III | Azioni proprie | 200.000 | |
SP | B.2 | F.do imposto differite | 10.044 |
La tabella seguente illustra la situazione di Beta Srl dopo l’operazione e dopo aver imputato il disavanzo.
Elementi patrimoniali | Alfa Srl (partecipante - incorporata) |
Beta Srl (partecipata - incorporante) |
Rettifiche | Beta Srl Dopo incorporazione |
Valori contabili | Valori contabili | Valori di perizia | Valori contabili | |
Partecipazione in Beta | 200.000 | -200.000 | ||
Azioni proprie | +200.000 - 200.000 | |||
Impianti | 240.000 | 210.000 | 15.000 | 465.000 |
Macchinari | 100.000 | 45.000 | 6.000 | 151.000 |
Attrezzature | 65.000 | 25.000 | 15.000 | 105.000 |
Avviamento | 24.044 | 24.044 | ||
Rimanenze mat. prime | 28.000 | 140.000 | 168.000 | |
Rimanenze prod. finiti | 98.000 | 30.000 | 128.000 | |
Crediti v/clienti | 80.000 | 50.000 | 130.000 | |
TOTALE ATTIVO | 811.000 | 500.000 | -139.956 | 1.171.044 |
Debiti v/banche | 300.000 | 150.000 | 450.000 | |
TFR | 150.000 | 80.000 | 230.000 | |
Debiti v/fornitori | 80.000 | 120.000 | 200.000 | |
Fondo imposte differite | 10.044 | 10.044 | ||
Capitale sociale | 281.000 | 150.000 | -150.000 | 281.000 |
TOTALE PASSIVO e PN |
811.000 | 500.000 | -139.956 | 1.171.044 |
IPOTESI 2 - ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI AI SOCI DELLA CONTROLLANTE INCORPORATA
Lo stesso risultato in termini di situazione patrimoniale post fusione si ottiene attraverso l’assegnazione delle azioni/quote della controllata incorporante ai soci della controllante incorporata (OIC 4). Contabilmente Alfa effettua le stesse scritture viste nella precedente ipotesi poiché deve trasferire gli elementi patrimoniali all’incorporante, mentre Beta rileva quanto segue.
Beta Srl - Incorporazione di Alfa Srl
SP | B.II.2 | Impianti | 240.000 | |
SP | B.II.2 | Macchinari | 100.000 | |
SP | B.II.3 | Attrezzature | 65.000 | |
SP | C.I.1 | Rim. Mat. Prime | 28.000 | |
SP | C.I.1 | Rim. Prod. Finiti | 98.000 | |
SP | C.II.2 | Crediti v/clienti | 80.000 | |
SP | B.III | Azioni proprie | 200.000 | |
SP | D.4 | Debiti v/banche | 300.000 | |
SP | D.7 | Debiti v/fornitori | 150.000 | |
SP | C | TFR | 80.000 | |
SP | A.1 | Capitale sociale | 281.000 |
Beta Srl - Riduzione del capitale sociale ed assegnazione delle azioni agli ex soci di Alfa
SP | B.III | Azioni proprie | 200.000 | |
SP | A.1 | Capitale sociale di Alfa | 150.000 | |
SP | B | Disavanzo di fusione | 50.000 |
Beta Srl - Imputazione del disavanzo
SP | B.II.2 | Impianti | 15.000 | |
SP | B.II.2 | Macchinari | 6.000 | |
SP | B.II.3 | Attrezzature | 15.000 | |
SP | B.I.5 | Avviamento | 24.044 |
SP | B | Disavanzo di fusione | 50.000 | |
SP | B.2 | F.do imposto differite | 10.044 |
La tabella seguente illustra la situazione di Beta Srl dopo l’operazione e dopo aver imputato il disavanzo.
Elementi patrimoniali | Alfa Srl (partecipante - incorporata) |
Beta Srl (partecipata - incorporante) |
Rettifiche | Beta Srl Dopo incorporazione |
Valori contabili | Valori contabili | Valori di perizia | Valori contabili | |
Partecipazione in Beta | 200.000 | -200.000 | ||
Azioni proprie | +200.000 - 200.000 | |||
Impianti | 240.000 | 210.000 | 15.000 | 465.000 |
Macchinari | 100.000 | 45.000 | 6.000 | 151.000 |
Attrezzature | 65.000 | 25.000 | 15.000 | 105.000 |
Avviamento | 24.044 | 24.044 | ||
Rimanenze mat. prime | 28.000 | 140.000 | 168.000 |
|
Rimanenze prod. finiti | 98.000 | 30.000 | 128.000 | |
Crediti v/clienti | 80.000 | 50.000 | 130.000 | |
TOTALE ATTIVO | 811.000 | 500.000 | -139.956 | 1.171.044 |
Debiti v/banche | 300.000 | 150.000 | 450.000 | |
TFR | 150.000 | 80.000 | 230.000 | |
Debiti v/fornitori | 80.000 | 120.000 | 200.000 | |
Fondo imposte differite |
10.044 | 10.044 | ||
Capitale sociale | 281.000 | 150.000 | -150.000 | 281.000 |
TOTALE PASSIVO e PN |
811.000 | 500.000 | -139.956 | 1.171.044 |
Delta Srl partecipa al 70% in Alfa Srl; le società decidono di realizzare una fusione inversa per incorporazione di Delta in Alfa. La tabella che segue illustra la situazione patrimoniale delle società prima dell’operazione. Il maggior valore della partecipazione rispetto alla percentuale di patrimonio netto di Delta trova giustificazione nel maggior valore degli impianti per euro 10.000, dei macchinari per euro 15.000, delle attrezzature per euro 12.000 e per la parte che residua nell’avviamento. Si decide di non affrancare il maggior valori e l’avviamento.
Elementi patrimoniali | Delta Srl (Partecipante - incorporata) |
Alfa Srl (Partecipata - incorporante) |
Valori contabili | Valori contabili | |
Partecipazione in Alfa | 180.000 | |
Impianti | 390.000 | 345.000 |
Macchinari | 180.000 | 140.000 |
Attrezzature | 15.000 | 95.000 |
Rimanenze mat. prime | 28.000 | 110.000 |
Rimanenze prod. finiti | 98.000 | 30.000 |
Crediti v/clienti | 120.000 | 50.000 |
TOTALE ATTIVO | 1.011.000 | 770.000 |
Debiti v/banche | 350.000 | 250.000 |
TFR | 150.000 | 180.000 |
Debiti v/fornitori | 180.000 | 120.000 |
Capitale sociale | 331.000 | 220.000 |
TOTALE PASSIVO e PN | 1.011.000 | 770.000 |
La valutazione delle società fatta da periti indipendenti ha fatto emergere i seguenti valori di capitale economico.
Società | Cap. Soc. | N. Azioni | Val. Nom. | W | Val. Unitario |
Delta Srl (Partecipante – incorporata) |
331.000 | 331.000 | 1 | 440.000 | 1,329 |
Alfa Srl (Partecipata – incorporante) |
220.000 | 220.000 | 1 | 260.000 | 1,181 |
La tabella che segue illustra la situazione patrimoniale di Alfa prima dell’operazione di fusione in cui sono rappresentati i maggiori valori delle poste patrimoniali.
Elementi patrimoniali | Valori contabili | Valori di perizia | Plusvalori |
Impianti | 345.000 | 355.000 | 10.000 |
Macchinari | 140.000 | 155.000 | 15.000 |
Attrezzature | 95.000 | 107.000 | 12.000 |
Rimanenze mat. prime | 110.000 | 110.000 | 0 |
Rimanenze prod. finiti | 30.000 | 30.000 | 0 |
Crediti v/clienti | 50.000 | 50.000 | 0 |
TOTALE ATTIVO | 770.000 | 807.000 | 37.000 |
Debiti v/banche | 250.000 | 250.000 | 0 |
TFR | 180.000 | 180.000 | 0 |
Debiti v/fornitori | 120.000 | 120.000 | 0 |
Capitale sociale | 220.000 | 257.000 | 37.000 |
TOTALE PASSIVO e PN | 770.000 | 807.000 | 37.000 |
Sulla base delle informazioni riportate si determina la fiscalità differita e l’avviamento, partendo dalla determinazione della differenza da annullamento.
Differenza da annullamento | |||
Costo partecipazione iscritta a bilancio dalla Delta Srl | > | 70% del patrimonio netto di Alfa Srl (220.000 x 70%) | DISAVANZO DA ANNULLAMENTO |
180.000 | - | 154.000 | 26.000 |
Sulla base dei valori emersi dalle perizie, si determina l’avviamento attraverso i seguenti passaggi:
[(37.000 x 70%) x 27,9%] = 7.226,1 Fondo imposte differite;
(26.000 + 7.226,1) = 33.226,10;
[33.226,10 - (37.000 x 70%)] = 7.326,10 Avviamento
IPOTESI 1 - ANNULLAMENTO DELLE AZIONI
Beta Srl - Aumento del capitale sociale
Occorre determinare il rapporto di concambio per calcolare la quota da attribuire ai soci di minoranza della Alfa Srl (30%). Si evidenzia che la fusione inversa deve far emergere gli stessi valori che sarebbero emersi da una fusione per incorporazione non inversa.
Rapporto di concambio: (440.000 x 220.000)/ (260.000 x 331.000) = (96.800.000.000/86.060.000.000) = 1,125/1 ai soci di Alfa spettano 1 quote della società Delta ogni 1,125 quote di Alfa possedute. Aumento di capitale sociale di Delta: (220.000/1,125) x 1 = 195.555. Aumento di capitale sociale di Alfa che spetta ai soci di minoranza di Beta: (195.555 x 30%) = 58.666 (si ricorda che il valore nominale delle quote è pari ad euro 1).
Differenza da concambio | |||
30% dell’aumento di capitale sociale della società incorporante Delta |
< | 30% del patrimonio netto della società incorporata Alfa | AVANZO DA CONCAMBIO |
58.666 | - | 66.000 | -7.334 |
La controllata incorporante (Alfa) procede aumentando il proprio capitale sociale in misura proporzionale al valore del capitale sociale della controllante incorporata (Delta).
SP | C.II | Crediti verso soci Delta | 331.000 | |
SP | A.1 | Capitale sociale | 331.000 |
Delta Srl - Chiusura e trasferimento dell’incorporata
SP | D.4 | Debiti v/banche | 350.000 | |
SP | D.7 | Debiti v/fornitori | 180.000 | |
SP | C | TFR | 150.000 | |
SP | C.II | Delta c/fusione | 331.000 | |
SP | B.II.2 | Impianti | 390.000 | |
SP | B.II.2 | Macchinari | 180.000 | |
SP | B.II.3 | Attrezzature | 15.000 | |
SP | B.III.1).a) | Partecipazione | 180.000 | |
SP | C.I.1 | Rim. Mat. Prime | 28.000 | |
SP | C.I.1 | Rim. Prod. Finiti | 98.000 | |
SP | C.II.2 | Crediti v/clienti | 120.000 |
Delta Srl - Chiusura patrimonio netto
SP | A.1 | Capitale sociale | 331.000 | |
SP | C.II | Delta c/fusione | 331.000 |
Alfa Srl - Incorporazione di Delta Srl
La controllata incorporante (Alfa) procede a rilevare gli elementi patrimoniali della controllante incorporata (Delta), azzerando i crediti verso i soci di quest’ultima.
SP | B.II.2 | Impianti | 390.000 | |
SP | B.II.2 | Macchinari | 180.000 | |
SP | B.II.3 | Attrezzature | 15.000 | |
SP | C.I.1 | Rim. Mat. Prime | 28.000 | |
SP | C.I.1 | Rim. Prod. Finiti | 98.000 | |
SP | C.II.2 | Crediti v/clienti | 120.000 | |
SP | B.III | Azioni proprie | 180.000 | |
SP | D.4 | Debiti v/banche | 350.000 | |
SP | D.7 | Debiti v/fornitori | 180.000 | |
SP | C | TFR | 150.000 | |
SP | C.II.1 | Crediti verso soci Delta | 331.000 |
Dopo l’incorporazione di Delta in Alfa, quest’ultima presenta la seguente situazione patrimoniale.
Elementi patrimoniali |
Delta Srl (Partecipante - incorporata) |
Alfa Srl (Partecipata - incorporante) |
Alfa dopo incorporazione |
Valori contabili | Valori contabili | Valori contabili | |
Partecipazione in Alfa | 180.000 | ||
Azioni proprie | 180.000 | 180.000 | |
Impianti | 390.000 | 345.000 | 735.000 |
Macchinari | 180.000 | 140.000 | 320.000 |
Attrezzature | 15.000 | 95.000 | 110.000 |
Rimanenze mat. pri. | 28.000 | 110.000 | 138.000 |
Rimanenze prod. fin | 98.000 | 30.000 | 128.000 |
Crediti v/clienti | 120.000 | 50.000 | 170.000 |
TOTALE ATTIVO | 1.011.000 | 770.000 | 1.781.000 |
Debiti v/banche | 350.000 | 250.000 | 600.000 |
TFR | 150.000 | 180.000 | 330.000 |
Debiti v/fornitori | 180.000 | 120.000 | 300.000 |
Capitale sociale | 331.000 | 220.000 | 551.000 |
TOTALE PASSIVO e PN | 1.011.000 | 770.000 | 1.781.000 |
Alfa Srl - Annullamento azioni proprie e imputazione del disavanzo
SP | B.II.2 | Impianti (10.000 x 70%) | 7.000 | |
SP | B.II.2 | Macchinari (15.000 x 70%) | 10.500 | |
SP | B.II.3 | Attrezzature (12.000 x 70%) | 8.400 | |
SP | B.I.5 | Avviamento | 7.326,10 | |
SP | A | Capitale sociale | 220.000 | |
SP | A | Capitale sociale | 58.666 | |
SP | A | Avanzo di concambio | 7.334 | |
SP | B.III | Azioni proprie | 180.000 | |
SP | B.2 | F.do imposto differite | 7.226,10 |
La tabella seguente illustra la situazione di Alfa Srl dopo l’operazione e dopo aver imputato il disavanzo.
Elementi patrimoniali |
Delta Srl (Partecipante - incorporata) |
Alfa Srl (Partecipata - incorporante) |
Rettifiche | Alfa dopo incorporazione |
Valori contabili | Valori contabili | Valori di perizia | Valori contabili | |
Partecipazione in Alfa | 180.000 | -180.000 | ||
Azioni proprie | +180.000 - 180.000 | |||
Impianti | 390.000 | 345.000 | 7.000 | 742.000 |
Macchinari | 180.000 | 140.000 | 10.500 | 330.500 |
Attrezzature | 15.000 | 95.000 | 8.400 | 118.400 |
Avviamento | 7.326,10 | 7.326,10 | ||
Rimanenze mat. pri. | 28.000 | 110.000 | 138.000 |
|
Rimanenze prod. fin. | 98.000 | 30.000 | 128.000 | |
Crediti v/clienti | 120.000 | 50.000 | 170.000 | |
TOTALE ATTIVO | 1.011.000 | 770.000 | - 146.773,90 | 1.634.226,10 |
Debiti v/banche | 350.000 | 250.000 | 600.000 | |
TFR | 150.000 | 180.000 | 330.000 | |
Debiti v/fornitori | 180.000 | 120.000 | 300.000 | |
Fondo imposte differite | 7.226,10 | 7.226,10 | ||
Capitale sociale | 331.000 | 220.000 | -220.000 + 58.666 | 389.666 |
Avanzo di concambio | 7.334 | 7.334 | ||
TOTALE PASSIVO e PN |
1.011.000 | 770.000 | - 146.773,90 | 1.634.226,10 |
IPOTESI 2 - ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI AI SOCI DELLA CONTROLLANTE INCORPORATA
Seguendo il secondo metodo proposto dall’OIC si ottiene lo stesso risultato in termini di situazione patrimoniale post fusione ma attraverso l’assegnazione delle azioni/quote della controllata incorporante ai soci della controllante incorporata (OIC 4). Contabilmente Delta effettua le stesse scritture viste nella precedente ipotesi poiché deve trasferire gli elementi patrimoniali all’incorporante, mentre Alfa rileva quanto segue.
Alfa Srl - Incorporazione di Delta Srl
SP | B.II.2 | Impianti | 390.000 | |
SP | B.II.2 | Macchinari | 180.000 | |
SP | B.II.3 | Attrezzature | 15.000 | |
SP | C.I.1 | Rim. Mat. Prime | 28.000 | |
SP | C.I.1 | Rim. Prod. Finiti | 98.000 | |
SP | C.II.2 | Crediti v/clienti | 120.000 | |
SP | B.III | Azioni proprie | 180.000 | |
SP | D.4 | Debiti v/banche | 350.000 | |
SP | D.7 | Debiti v/fornitori | 180.000 | |
SP | C | TFR | 150.000 | |
SP | C.II.1 | Crediti verso soci Delta | 331.000 |
Alfa Srl - Riduzione del capitale sociale ed assegnazione delle azioni agli ex soci di Delta
SP | B.III | Azioni proprie | 180.000 | |
SP | A.1 | Capitale sociale di Alfa | 154.000 | |
SP | B | Disavanzo di fusione | 26.000 |
Alfa Srl - Imputazione del disavanzo, rilevazione dell’avanzo e rilevazione delle minoranze di Alfa
SP | B.II.2 | Impianti (10.000 x 70%) | 7.000 | |
SP | B.II.2 | Macchinari (15.000 x 70%) | 10.500 | |
SP | B.II.3 | Attrezzature (12.000 x 70%) | 8.400 | |
SP | B.I.5 | Avviamento | 7.326,10 | |
SP | A | Capitale sociale | 66.000 | |
SP | A | Capitale sociale | 58.666 | |
SP | A | Avanzo di concambio | 7.334 | |
SP | B | Disavanzo di fusione | 26.000 | |
SP | B.2 | F.do imposto differite | 7.226,10 |
La tabella illustra la situazione di Alfa Srl dopo l’operazione e dopo aver imputato il disavanzo.
Elementi patrimoniali |
Delta Srl (Partecipante - incorporata) |
Alfa Srl (Partecipata - incorporante) |
Rettifiche | Alfa dopo incorporazione |
Valori contabili | Valori contabili | Valori di perizia | Valori contabili | |
Partecipazione in Alfa | 180.000 | -180.000 | ||
Azioni proprie | +180.000 - 180.000 | |||
Impianti | 390.000 | 345.000 | 7.000 | 742.000 |
Macchinari | 180.000 | 140.000 | 10.500 | 330.500 |
Attrezzature | 15.000 | 95.000 | 8.400 | 118.400 |
Avviamento | 7.326,10 | 7.326,10 | ||
Rimanenze mat. pri. | 28.000 | 110.000 | 138.000 | |
Rimanenze prod. fin. | 98.000 | 30.000 | 128.000 | |
Crediti v/clienti | 120.000 | 50.000 | 170.000 | |
TOTALE ATTIVO | 1.011.000 | 770.000 | - 146.773,90 | 1.634.226,10 |
Debiti v/banche | 350.000 | 250.000 | 600.000 | |
TFR | 150.000 | 180.000 | 330.000 | |
Debiti v/fornitori | 180.000 | 120.000 | 300.000 | |
Fondo imposte differite | 7.226,10 | 7.266,10 | ||
Capitale sociale | 331.000 | 220.000 | -220.000 + 58.666 | 389.666 |
Avanzo di concambio | 7.334 | 7.334 | ||
TOTALE PASSIVO e PN |
1.011.000 | 770.000 | - 146.773,90 | 1.634.226,10 |
31.6.3. Acquisizione inversa
31.6.3.Acquisizione inversaL’inversione tra acquirente e acquisita nell’ambito di un rapporto partecipativo nella
realizzazione di un’aggregazione aziendale si può realizzare in vari modi, tra cui
la fusione. Si propone un esempio in cui l’operazione si realizza con uno scambio
di partecipazioni (e non con una fusione) e con il consolidamento finale tra le società
(24.).
Le società A e B decidono di dare luogo ad un’operazione di acquisizione inversa da realizzarsi (si veda la rappresentazione grafica di seguito presentata) mediante lo scambio di partecipazioni.
In concreto, l’operazione viene eseguita attraverso l’emissione di strumenti rappresentativi di capitale da parte di A (la controllante giuridica nell’esemplificazione proposta) in cambio di ogni singola azione ordinaria di B (la controllata giuridica).
Si supponga che, immediatamente prima dell’aggregazione aziendale, A abbia un capitale sociale pari a 350 composto da 100 azioni ordinarie con valore nominale pari a 3,5 ed un valore economico unitario alla data di acquisto di 4. La società B presenta un capitale sociale di 525 composto da 60 azioni ordinarie con valore nominale pari a 8,75 ed un valore economico unitario alla data di acquisto di 10.
Il rapporto di concambio viene fissato in 2½ (10/4) azioni di A contro ogni singola azione di B. Pertanto, A emette 150 azioni ordinarie (60 x 2.5 = 150) per un valore nominale di 525 (150 x 3,5 = 525) in cambio di tutte le 60 azioni ordinarie di B. Tramite tale operazione, la società A aumenta il proprio capitale sociale attribuendo le nuove azioni ai soci di B in cambio della partecipazione che questi possedevano in B. Dai dati forniti, sembrerebbe emergere l’acquisizione di B da parte di A, ma in realtà avviene il contrario. Infatti, viene realizzata un’operazione di aggregazione inversa mediante l’emissione da parte di A di 150 azioni che vengono attribuite agli azionisti di B in cambio dell’intero capitale sociale di quest’ultima (60 azioni ordinarie), con la conseguente apparente acquisizione di B da parte di A. In realtà, il risultato dell’operazione è differente poiché, se è vero che A controlla B, A è ora controllata da chi precedentemente controllava B.

A seguito dell’operazione, gli ex azionisti di B possiedono il 60% delle azioni emesse dalla società A (150 azioni ordinarie), mentre il restante 40% (100 azioni ordinarie) è di proprietà degli azionisti presenti anche prima dell’operazione. Se invece l’operazione di aggregazione fosse stata realizzata nei termini dell’emissione, da parte della società B, di azioni ordinarie da attribuire agli azionisti della società A in cambio delle proprie azioni, la società B avrebbe dovuto emettere 40 azioni per mantenere la stessa percentuale di capitale posseduto nella società risultante dall’aggregazione. Gli azionisti di B possiederebbero quindi 60 azioni delle 100 emesse dalla società, ossia il 60% dell’entità risultante dall’aggregazione.

Nelle acquisizioni inverse il corrispettivo di cessione risulta pari al valore economico delle azioni che sarebbero state emesse nel caso fosse realizzata un’aggregazione non inversa. In particolare, il valore di cessione è uguale al valore economico (pari a euro 10) delle azioni che la società B avrebbe emesso ed attribuito agli azionisti della società A come contropartita delle azioni di quest’ultima. Di conseguenza, il costo dell’aggregazione aziendale è pari a euro 400 (ossia 40 azioni, ciascuna con un valore economico pari a euro 10).
La tabella seguente illustra la situazione contabile della società A alla data di acquisto del controllo, per cui si è ipotizzato un carico fiscale medio del 27,9%.
Valori contabili | Valori di perizia | |
ATTIVO | ||
attività correnti | 400 | 400 |
attività non correnti | 650 | 670 |
totale attivo | 1.050 | 1.070 |
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO | ||
passività correnti | 300 | 300 |
passività non correnti | 400 | 400 |
imposte differite | 5,58 | |
totale passivo | 700 | 705,58 |
capitale emesso | 350 | 364,42 |
totale patrimonio netto | 350 | 364,42 |
totale passivo e patrimonio netto | 1.050 | 1.070 |
L’avviamento viene valutato come l’eccedenza del costo dell’aggregazione aziendale rispetto al valore corrente netto di attività e passività della società A.
Valori contabili | Valori di perizia | |
costo dell’acquisizione inversa | (a) 400,00 | |
valore corrente netto di attività e passività di A: | ||
attività correnti | 400 | |
attività non correnti | 670 | |
passività correnti | (300) | |
passività non correnti | (400) | |
Imposte differite | (5,58) | |
valore corrente delle attività nette acquisite | (b) 364,42 | |
avviamento | (a - b) 35,58 |
La seguente tabella sintetizza i valori patrimoniali delle società interessate dall’operazione. In particolare, per la società A si considera anche l’aumento di capitale necessario per assegnare le azioni agli ex soci di B e per acquisirne la partecipazione totalitaria.
A Valori contabili |
A Valori di perizia |
B Valori contabili |
|
ATTIVO | |||
attività correnti | 400 | 400 | 500 |
partecipazione | 525 | 525 | |
altre attività non correnti | 650 | 670 | 700 |
totale attivo | 1.575 | 1.595 | 1.200 |
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO | |||
passività correnti | 300 | 300 | 150 |
passività non correnti | 400 | 400 | 510 |
imposte differite | 5,58 | ||
totale passivo | 700 | 705,58 | 660 |
capitale emesso | 875 | 889,42 | 540 |
totale patrimonio netto | 875 | 889,42 | 540 |
totale passivo e patrimonio netto | 1.575 | 1.595 | 1.200 |
Nell’esempio si è ipotizzato di realizzare l’operazione attraverso lo scambio di partecipazioni. La sintesi dell’aggregazione inversa avviene pertanto attraverso la redazione da parte della controllante giuridica A del bilancio consolidato, rappresentato nella tabella seguente.
A Valori cont. |
B Valori cont. |
Rettifiche di consolidamento |
Consolidato BA |
||
dare | avere | ||||
ATTIVO | |||||
attività correnti | 400 | 500 | 900 |
||
partecipazione | 525 | 525 | 0 |
||
attività non correnti | 650 | 700 | 20 +35,58 | 1.405,58 | |
totale attivo | 1.575 | 1.200 | 55,58 | 525 | 2.305,58 |
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO | |||||
passività correnti | 300 | 150 | 450 | ||
passività non correnti | 400 | 525 | 925 | ||
imposte differite | 5,58 | 5,58 | |||
totale passivo | 700 | 675 | 5,58 | 1.380,58 | |
capitale emesso | 875 | 525 | 525 | 50 | 925 |
totale patrimonio netto | 875 | 525 | 525 | 50 | 925 |
totale passivo e patrimonio netto | 1.575 |
1.200 |
525 |
55,58 |
2.305,58 |
Nella tabella sono descritte le rettifiche necessarie per redigere il bilancio consolidato alla data di acquisto del controllo. In particolare, il patrimonio netto che emerge dalla redazione del bilancio può essere visto in due modi differenti.
Nel primo la sostanza prevale sulla forma poiché il patrimonio netto è pari alla somma tra il corrispettivo dell’aggregazione aziendale (400) e del patrimonio che presentava B prima della business combination (525).
Nel secondo è la forma a prevalere e pertanto il patrimonio di gruppo risulta pari al patrimonio della società A costituito dal capitale sociale di 875 (patrimonio di A, euro 350, + aumento di capitale per euro 525) più la riserva sovrapprezzo azioni di 50 determinata come il prodotto tra la differenza tra il valore economico e il valore nominale delle azioni della società A ed il numero delle azioni che la stessa società aveva prima di aumentare il capitale sociale ((4 - 3,5) x 100 = 50).