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    Autore:

    AA.VV.

    Editore:

    IPSOA

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    CONTABILITÀ E BILANCIO

    11. DEBITI VERSO BANCHE E ALTRI FINANZIATORI

    Mostra tutte le note

    11.1. Definizione e classificazione in bilancio - 11.1.1. Aspetti generali - 11.1.2. Classificazione - 11.2. Iscrizione in bilancio - 11.2.1. Contenuto delle voci - 11.2.2. Iscrizione e contabilizzazione - 11.3. Valutazione - 11.3.1. Criterio del costo ammortizzato - 11.3.2. Costo ammortizzato in assenza di attualizzazione - 11.3.3. Costo ammortizzato in presenza di attualizzazione - 11.4. Debiti verso banche - 11.4.1. Aperture di credito in c/c - 11.4.2. Anticipazioni bancarie - 11.4.3. Anticipi su fatture e ricevute bancarie - 11.4.4. Factoring - 11.4.5. Mutui - 11.4.6. Riporto - 11.4.7. Finanziamenti garantiti a seguito dell’emergenza sanitaria Covid - 11.5. Debiti verso altri finanziatori - 11.5.1. Polizze di credito commerciale - 11.5.2. Debiti verso l’acquirente con l’obbligo di retrocessione a termine - 11.5.3. Finanziamenti ricevuti da chi esercita attività di direzione e di coordinamento - 11.5.4. Debiti verso i soci - 11.5.5. Debiti verso controllate, collegate e controllanti - 11.6. Ristrutturazione dei debiti - 11.6.1. Oneri di ristrutturazione - 11.6.2. Trattamento contabile in presenza del costo ammortizzato - 11.6.3. Trattamento contabile in assenza del costo ammortizzato - 11.6.4. Altre modalità di ristrutturazione del debito - 11.7. Informazioni in Nota integrativa

    11.1. Definizione e classificazione in bilancio

    11.1.Definizione e classificazione in bilancio

    11.1.1. Aspetti generali

    11.1.1.Aspetti generali

    I debiti sono passività di natura determinata ed esistenza certa, che rappresentano obbligazioni a pagare ammontari fissi o determinabili di disponibilità liquide, o di beni/servizi aventi un valore equivalente, di solito ad una data stabilita (OIC 19, par. 4). Questo implica una necessaria distinzione tra debiti e i fondi rischi e oneri in quanto questi ultimi sono accantonamenti destinati a coprire passività aventi natura determinata (10.), esistenza certa o probabile e ammontare o data di sopravvenienza indeterminati alla chiusura dell’esercizio.

    I debiti verso banche e altri finanziatori sono debiti finanziari che si distinguono dai debiti commerciali (12.), poiché quest’ultimi sorgono da transazioni aventi per oggetto beni e servizi, mentre i debiti finanziari sono associati a transazioni il cui oggetto è il denaro stesso.

    Attraverso i debiti finanziari l’azienda contribuisce più direttamente alla copertura del fabbisogno finanziario necessario per la gestione dell’azienda.

    Sebbene le modalità e le tecniche di finanziamento possano essere molteplici, i debiti finanziari presentano sempre un medesimo ciclo vitale distinto in tre fasi:

    • acquisizione del finanziamento;

    • corresponsione della remunerazione spettante al finanziatore;

    • restituzione dei mezzi finanziari.

    La prima fase determina un flusso monetario in entrata, mentre le ultime due determinano flussi monetari in uscita. Il flusso monetario legato alla restituzione dei mezzi finanziari, generalmente, anche se non sempre, si realizza al termine della durata del debito; invece, il flusso monetario in uscita associato alla remunerazione del debito, generalmente in forma di interessi, dipende dalla modalità tecnica del finanziamento che può prevedere una corresponsione: anticipata, sistematicamente lungo la durata del debito, o in via posticipata.

    I debiti verso banche ricomprendono tutti quei debiti il cui soggetto creditore è un istituto di credito, mentre i debiti verso altri finanziatori ricomprendono tutti i debiti nei confronti di terzi creditori non riconducibili a istituti di credito ordinari o speciali.

    11.1.2. Classificazione

    11.1.2.Classificazione

    Sono rilevanti 3 criteri: l’origine (che distingue i debiti in finanziari, commerciali e diversi); la natura del creditore (che si basa sull’identità del soggetto che conferisce all’azienda mezzi finanziari); la scadenza.

    Per i debiti finanziari risulta poi particolarmente rilevante anche la presenza del vincolo della garanzia, distinguendo i debiti senza garanzia e debiti assistiti da garanzie (reali o personali di terzi). Questi ultimi debiti devono essere indicati separatamente, con specifica indicazione della garanzia in Nota integrativa. La presenza di garanzie a copertura dei debiti, infatti, è un aspetto rilevante da comunicare, in quanto riducono la garanzia patrimoniale dei creditori non assistiti da garanzie reali, quali ipoteca, pegno, privilegi speciali.

    Ai fini della classificazione in bilancio, i debiti sono classificati nella voce D in funzione della natura dei creditori (art. 2424 c.c.):

    • obbligazioni;

    • obbligazioni convertibili;

    • debiti verso soci per finanziamenti;

    • debiti verso banche;

    • debiti verso altri finanziatori;

    • acconti;

    • debiti verso fornitori;

    • debiti rappresentati da titoli di credito;

    • debiti verso imprese controllate;

    • debiti verso imprese collegate;

    • debiti verso controllanti;

    11-bis. debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;

    • debiti tributari;

    • debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;

    • altri debiti.

    I debiti finanziari, esclusi quelli che si concretizzano in prestiti obbligazionari caratterizzati dalle peculiarità tecniche di tali titoli di debito, si riscontrano prevalentemente nella voce D.4 “Debiti verso banche”, nella voce D.5 “Debiti verso altri finanziatori”, nonché nella voce D.3 “Debiti verso soci per finanziamenti” e nella voce D.8 “Debiti rappresentati da titoli di credito”, in riferimento alle cambiali di natura finanziaria.

    A questi devono aggiungersi i finanziamenti reperiti nell’ambito del gruppo di appartenenza, spesso a condizioni più vantaggiose, che devono essere classificati, sempre in funzione della natura del creditore, nelle voci D.9 “Debiti verso imprese controllate”, D.10 “Debiti verso imprese collegate”, D.11 “Debiti verso controllanti”, D.11-bis “Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti” (quest’ultima voce rappresenta una novità introdotta dal D.Lgs. n. 139/2015).

    La classificazione dei debiti tra le varie voci di debito è effettuata sulla base della natura (o dell’origine) degli stessi rispetto alla gestione ordinaria a prescindere dal periodo di tempo entro cui le passività devono essere estinte (OIC 19, par. 21A). Ne deriva che un debito a breve termine derivante dall’acquisizione di beni e servizi deve continuare ad essere classificato come commerciale anche a seguito di una rinegoziazione dei termini di pagamento che lo trasforma in debito di lungo termine.

    La durata del finanziamento assume rilevanza ai fini della valutazione della situazione finanziaria dell’azienda e del conseguente equilibrio finanziario. In base a questo criterio le operazioni finanziarie si distinguono in:

    • operazioni a breve termine, se la loro durata è inferiore all’anno;

    • operazioni a medio termine, se la loro durata è superiore all’anno, ma minore di 5 anni;

    • operazioni a lungo termine, se la loro durata è superiore a 5 anni.

    Per offrire tali informazioni al mercato, l’art. 2424 c.c. richiede l’esposizione separata dei debiti esigibili a breve scadenza rispetto a quelli a media o lunga scadenza.

    La separazione è effettuata sulla base del periodo amministrativo annuale e, pertanto, determina la seguente distinzione:

    • debiti a breve termine, con esigibilità prevista entro 12 mesi;

    • debiti a medio-lungo termine, con esigibilità prevista oltre i 12 mesi.

    Tale indicazione viene generalmente fornita nello schema di bilancio distinguendo per ogni voce dell’aggregato D del passivo due colonne separate in cui si rilevano i debiti con scadenza entro e oltre l’esercizio.

    Al fine poi di evidenziare la distinzione tra i debiti a medio e lungo termine in Nota integrativa deve essere fornita adeguata informazione dei debiti con scadenza superiore ai 5 anni (art. 2427, n. 6, c.c.).

    La scadenza di un debito deve essere determinata in base ai termini di fatto del pagamento, qualora questi contrastino con i presupposti contrattuali o giuridici. Infatti, nel rispetto del principio della prevalenza della sostanza sulla forma, l’indicazione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla loro scadenza contrattuale o legale, tenendo conto anche di fatti ed eventi previsti nel contratto che possono determinare una modifica della scadenza originaria, avvenuti entro la data di riferimento del bilancio (OIC 19, par. 23).

    Trasformazione di un debito a lungo termine in un debito di breve termine

    Nel caso in cui la società violi una clausola contrattuale prevista per un debito a lungo termine entro la data di riferimento del bilancio, con la conseguenza che il debito diventa immediatamente esigibile, essa classifica il debito come esigibile entro l’esercizio, a meno che tra la data di chiusura dell’esercizio e prima della data di formazione del bilancio, non intervengano nuovi accordi contrattuali che legittimano la classificazione come debiti a lungo termine. Se rilevante, tale evento è illustrato nella Nota integrativa (OIC 29) per i fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio.

    Trasformazione di un debito a breve termine in un debito a lungo termine

    Parimenti, se in riferimento ad un prestito a breve si conclude la sostituzione con un prestito a lungo termine tra la data di riferimento del bilancio e la data di formazione dello stesso, il debito continua a essere classificato come esigibile entro l’esercizio successivo. Se rilevante, tale evento è illustrato nella Nota integrativa (OIC 29) per i fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio (OIC 19, par. 24).

    In questa fattispecie, l’OIC 19 (par. 74) contempla il caso particolare di prefinanziamento subordinato alla concessione di un mutuo. Il prestito a breve ottenuto mediante apertura di credito è classificato come importo esigibile oltre l’esercizio successivo se vi è la ragionevole certezza che il mutuo sarà ottenuto. A questo si aggiunge la condizione che tale prefinanziamento sarà rimborsato alla banca che lo ha concesso, una volta erogato il mutuo da parte dell’Istituto finanziatore, a seguito dell’espletamento delle formalità successive alla stipulazione del contratto (quali l’iscrizione di ipoteche e pegni, stipula di polizze di assicurazione, ecc.).

    11.2. Iscrizione in bilancio

    11.2.Iscrizione in bilancio

    11.2.1. Contenuto delle voci

    11.2.1.Contenuto delle voci

    Debiti verso banche

    I mezzi monetari possono essere reperiti dall’impresa rivolgendosi a diversi soggetti finanziatori ma un interlocutore privilegiato è rappresentato dagli istituti di credito, che per sua natura raccoglie risparmi dai privati per convogliarli alle imprese che ne fanno richiesta.

    Per tale ragione nel passivo del bilancio è dedicata una specifica voce ai debiti verso banche, includendo le variegate e composite forme tecniche che i debiti possono assumere nei confronti di tali soggetti. In particolare nella voce D.4 “Debiti verso banche” sono ricompresi: scoperti di conto corrente, anticipazioni a scadenza fissa, anticipi su fatture o ricevute bancarie, i finanziamenti a diverso titolo quali mutui, riporti passivi, ecc. (OIC 19, par. 27).

    Debiti verso altri finanziatori

    Oltre alle banche le imprese potrebbero reperire i mezzi finanziari anche da altri soggetti di natura residuale, in quanto diversi anche dagli obbligazionisti, soci, imprese controllate, collegate, controllanti e imprese soggette a comune controllo. Pertanto, a titolo esemplificativo, nella voce D.5 “Debiti verso altri finanziatori” sono ricompresi: i prestiti da terzi (non banche) fruttiferi ed infruttiferi; i prestiti da società finanziarie (ad esempio società di factoring); le polizze di credito commerciale (commercial papers) (OIC 19, par. 28).

    Debiti verso soci

    Ulteriori finanziamenti possono poi essere reperiti da soggetti che hanno interessi più rilevanti nella gestione dell’azienda, quali soggetti che esercitano sulla società stessa attività di direzione e coordinamento (inclusi nella voce D.5) o nei confronti dei soci, quali apportatori di società di rischio che possono erogare alla società anche mezzi finanziari a titolo di capitale di debito, con il vincolo cioè della restituzione (11.5.4.).

    Per la specificità di tali soggetti e la conseguente possibilità di trasformare il finanziamento concesso in apporto, con la preventiva rinuncia dei soci al diritto di restituzione, tali finanziamenti devono essere inclusi nella specifica voce di bilancio D.3 “Debiti verso soci per finanziamenti”. Non è rilevante ai fini della classificazione dei finanziamenti dai soci la natura fruttifera o meno di tali debiti, né l’eventualità che i versamenti vengano effettuati da tutti i soci in misura proporzionale alle quote di partecipazione.

    L’elemento discriminante per considerare il debito un finanziamento e non un contributo va individuato esclusivamente nel diritto dei soci previsto contrattualmente alla restituzione delle somme versate (indipendentemente dalle possibilità di rinnovo dello stesso finanziamento) (OIC 19, par. 26).

    Nella voce D.3 devono essere inclusi anche i finanziamenti effettuati da un socio che è anche una società controllante, a evidenziare che a differenza dei debiti commerciali nei confronti della controllante (12.6.2.) che devono essere iscritti nella voce D.11 “Debiti verso controllanti”, per i debiti finanziari deve prevalere la natura del creditore come “socio”.

    11.2.2. Iscrizione e contabilizzazione

    11.2.2.Iscrizione e contabilizzazione

    Momento di iscrizione

    I debiti sorgono nel momento in cui nasce l’obbligazione e si estinguono (o si riducono) al momento in cui si dispone il rimborso (anche parziale).

    I debiti di finanziamento e quelli che si originano per ragioni diverse dallo scambio di beni e servizi sono iscrivibili in bilancio quando sorge l’obbligazione della società al pagamento verso la controparte, da individuarsi sulla base delle norme legali e contrattuali.

    L’iscrizione di un debito di finanziamento avviene all’erogazione del finanziamento (OIC 19, par. 40), i prestiti obbligazionari sono rilevati al momento della loro sottoscrizione.

    Nel caso di debiti soggetti ad una condizione sospensiva, essi sono indicati in bilancio all’avverarsi di tale condizione; fino a quando la condizione non si sia avverata essi sono iscritti tra i fondi rischi se ricorrono le condizioni per la loro rilevazione (OIC 19, par. 78).

    Contabilizzazione

    I debiti verso banche e altri finanziatori sono valori numerari certi o assimilati e devono essere contabilizzati al valore del capitale residuo a debito. A tal fine i valori dei mutui devono risultare documentati dal piano di ammortamento.

    Considerate le svariate forme tecniche in cui possono concretizzarsi i finanziamenti dalle banche, tali finanziamenti in contabilità devono essere iscritti in specifici conti a seconda della loro natura. Pertanto, nel piano dei conti possiamo trovare: debiti c/mutui garantiti; debiti c/mutui ipotecari; debiti per anticipazioni; banca c/c; banca c/ricevute bancarie all’incasso; ecc.

    La contabilizzazione dei debiti di finanziamento non si esaurisce nella loro iscrizione e successivo rimborso (totale o parziale), ma anche nella contabilizzazione degli interessi che gravano in forme diverse sugli stessi finanziamenti. In riferimento agli interessi passivi, infatti, può succedere che non si abbia coincidenza tra manifestazione finanziaria e competenza economica, ciò può essere risolto in parte attraverso l’uso del costo ammortizzato che consente di ammortizzare l’eventuale differenza tra valore iniziale e valore a scadenza oppure attraverso l’uso delle voci ratei o risconti al fine di imputare la quota di competenza dell’esercizio o per stornare la quota di competenza di esercizi futuri.

    Divieto di compensazione

    I debiti non possono essere compensati (divieto di compensazione tra partite, art. 2423-ter c.c., OIC 19, par. 36). Pertanto, i debiti verso propri debitori devono essere classificati tra le passività di bilancio a meno che non vi sia l’effettiva possibilità di compensazione dal punto di vista legale.

    La compensazione “si verifica solo tra due debiti che hanno per oggetto una somma di danaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che sono egualmente liquidi ed esigibili” (art. 1243 c.c.). Al riguardo è opportuno evidenziare anche la fattispecie contemplata dall’art. 1253 c.c.: quando le qualità di creditore e debitore si riuniscono nella stessa persona, l’obbligazione si estingue (e i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore sono liberati).

    Non è ammessa neppure la compensazione dei conti bancari attivi con quelli passivi anche se i conti presentano la stessa natura e sono intrattenuti presso la stessa banca, poiché tale prassi comporterebbe la compensazione di una attività con una passività, derivanti, fra l’altro, da posizioni di debito e di credito a tassi di solito non equivalente (OIC 14, par. 18).

    11.3. Valutazione

    11.3.Valutazione

    11.3.1. Criterio del costo ammortizzato

    11.3.1.Criterio del costo ammortizzato

    I debiti iscritti in bilancio nelle voci da D.1 a D.14 vanno valutati, come regola generale, al costo ammortizzato. Il Codice civile prevede l’utilizzo del costo ammortizzato per le società che redigono il bilancio “ordinario”, mentre sono previste deroghe, consentendo la valutazione al valore nominale, per i bilanci in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.) e per i bilanci delle micro-imprese (art. 2435-bis). Infatti, i debiti “sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale (art. 2426, c. 1, n. 8, c.c.)”. Tale disposizione vale sia per i debiti finanziari sia per i debiti commerciali.

    La valutazione al costo ammortizzato è stata mutuata dal legislatore dai Principi contabili internazionali, che hanno introdotto il concetto di valutazione del debito, che non necessariamente coincide con il valore nominale dello stesso. Dallo IAS 39 si evince che il costo ammortizzato di un debito è il valore a cui la passività finanziaria è stata valutata al momento della rilevazione iniziale:

    • al netto dei rimborsi di capitale;

    • aumentato o diminuito dell’ammortamento cumulato utilizzando il criterio dell’interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza;

    • dedotta qualsiasi riduzione (operata direttamente o attraverso l’uso di un accantonamento) a seguito di una riduzione di valore o di irrecuperabilità (OIC 19, par. 17).

    Quindi quando un debito è rilevato per la prima volta, il valore di iscrizione iniziale è rappresentato dal valore nominale del debito, al netto dei costi di transazione e di tutti i premi, gli sconti, gli abbuoni direttamente derivanti dalla transazione che ha generato il debito. I costi di transazione sono da considerarsi le spese di istruttoria, gli oneri di perizia del valore dell’immobile e altri costi accessori per l’ottenimento di finanziamenti e mutui ipotecari, le eventuali commissioni attive e passive iniziali e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza. Essi sono inclusi nel calcolo del costo ammortizzato, utilizzando il criterio dell’interesse effettivo, che implica che essi siano ammortizzati lungo la durata attesa del debito. In particolare, gli oneri e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza sono attribuiti per competenza lungo la durata del debito come interessi passivi, che fanno aumentare il valore del debito in ragione del tasso di interesse effettivo, definito come il tasso che attualizza esattamente i pagamenti o gli incassi futuri stimati lungo la vita attesa dello strumento finanziario. In questo modo gli oneri finanziari che gravano sul debito vengono ripartiti nella sostanza in base al tasso di interesse effettivo e non più in base al tasso di interesse nominale.

    Attraverso l’utilizzo del tasso di interesse effettivo che viene capitalizzato sul valore iniziale del debito è possibile progressivamente allineare il valore iniziale della passività al suo valore di rimborso. Il tasso di interesse effettivo determinato in sede di rilevazione iniziale non è successivamente ricalcolato ed è applicato fino all’estinzione del debito (salvo il caso in cui il tasso nominale sia variabile e parametrato al mercato).

    Infatti il tasso di interesse effettivo (coincidente con il Tasso Interno di Rendimento, TIR) rappresenta “il tasso che attualizza esattamente i pagamenti o gli incassi futuri stimati lungo la vita attesa dello strumento finanziario o, ove opportuno, un periodo più breve al valore contabile netto dell’attività o passività finanziaria” (OIC 19, par. 19).

    Esso, quindi, consente di ripartire lungo tutta la durata del debito ogni differenza tra il valore iniziale (dato dal valore nominale meno costi di transazione e altre differenze iniziali) e il valore di rimborso, incrementando il debito, per ogni anno di durata dello stesso, del tasso interno di rendimento capitalizzato:

    Anno 1: Valore iniziale x TIR = Valore ammortizzato dell’anno 1;

    Anno n: Valore ammortizzato dell’anno n x TIR= Valore ammortizzato dell’anno n.

    Pertanto, se al momento della prima iscrizione in bilancio, i debiti sono iscritti al relativo valore nominale al netto di tutti gli oneri legati alla transazione, alla chiusura dell’esercizio, il valore dei debiti valutati al costo ammortizzato è pari al valore attuale dei flussi finanziari futuri al tasso di interesse effettivo.

    Considerata tale finalità del costo ammortizzato, esso può non essere applicato ai debiti di breve periodo e ai debiti di lungo periodo per i quali i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore di rimborso sono di scarso valore. La possibile applicazione del costo ammortizzato riflette, quindi il principio generale della rilevanza (art. 2423, c. 4, c.c.) in base al quale “non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella Nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione”.

    Lo schema sopra evidenzia, quindi, che per i debiti commerciali che frequentemente hanno una scadenza inferiore all’anno è probabile che si continui ad applicare il valore nominale. Mentre per i debiti finanziari, quali quelli verso banche che applicano costi iniziali e hanno durata superiore ai 12 mesi di regola si applica il costo ammortizzato, a meno che i costi iniziali siano irrilevanti.

    Quando si applica il costo ammortizzato, il legislatore congiuntamente impone di tener conto del fattore temporale, attraverso il processo di attualizzazione. Esso è richiesto nel caso in cui, al momento della rilevazione iniziale, il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali (tasso di interesse contrattuale) risulti significativamente diverso da quello di mercato, in genere perché non esplicitato o, se esplicitato, ragionevolmente basso.

    Da un punto di vista operativo, a titolo esemplificativo, la necessità di procedere all’attualizzazione può verificarsi nell’ambito dei debiti finanziari infragruppo, in cui frequentemente si concedono finanziamenti a tassi di interesse inferiori a quelli di mercato oppure nel caso di finanziamenti di soci infruttiferi con scadenza superiore ai 12 mesi

    L’attualizzazione, sotto il profilo finanziario, è il processo che consente, tramite l’applicazione di un tasso di sconto, di determinare il valore ad oggi di flussi finanziari che saranno pagati in una o più date future (OIC 19, par. 11).

    Per i debiti inferiori a 12 mesi permane una valutazione al valore nominale, non applicando né il costo ammortizzato, né il processo di attualizzazione, per i debiti superiori a 12 mesi l’applicazione del costo ammortizzato e attualizzazione dipende dalla rilevanza dei costi iniziali e dal tasso di interesse contrattuale utilizzato, come illustrato nel quadro sinottico.

    11.3.2. Costo ammortizzato in assenza di attualizzazione

    11.3.2.Costo ammortizzato in assenza di attualizzazione

    Il processo di attualizzazione si realizza ogni volta che al momento della rilevazione iniziale, il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali risulti significativamente diverso da quello di mercato (OIC 19, par. 11).

    Il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali considera tutti i flussi di cassa pagati tra le parti e previsti dal contratto (ad esempio commissioni, pagamenti anticipati e altre differenze tra il valore iniziale e il valore a scadenza del debito) (OIC 19, par. 10). Qualora tali componenti risultino non significativi (come spesso avviene per i debiti commerciali) il tasso desumibile dalle condizioni contrattuali dell’operazione può essere approssimato al tasso di interesse nominale.

    Nella determinazione del tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non vengono considerati i costi di transazione, che includono gli onorari e le commissioni pagati a soggetti terzi (ad esempio consulenti, mediatori finanziari e notai), i contributi pagati a organismi di regolamentazione e le tasse e gli oneri sui trasferimenti. I costi di transazione non includono premi o sconti sul valore nominale del debito e tutti gli altri oneri previsti dal contratto di finanziamento e pagati alla controparte (OIC 19, par. 20).

    Il tasso di interesse di mercato, invece, è il tasso che sarebbe stato applicato se due parti indipendenti avessero negoziato un’operazione similare con termini e condizioni comparabili con quella oggetto di esame che ha generato il debito (OIC 19, par. 12).

    Quando il tasso di interesse contrattuale è allineato al tasso di interesse di mercato non occorre effettuare l’attualizzazione del debito. Tale processo si renderebbe, invece, necessario se il tasso di interesse contrattuale non fosse stato in linea con il tasso di mercato: ciò imporrebbe, prima di adottare il costo ammortizzato, di rivedere il valore iniziale del debito, applicando il tasso di interesse di mercato.

    Infatti, il processo di attualizzazione rende il valore iniziale del debito inferiore a quello a scadenza. Per i debiti finanziari scadenti oltre 12 mesi, la differenza tra le disponibilità liquide ricevute e il valore attuale dei flussi finanziari futuri è rilevata tra i proventi finanziari del Conto economico al momento dell’iscrizione del debito e successivamente si procede alla rilevazione e contabilizzazione degli interessi passivi utilizzando il tasso di interesse effettivo.

    CASO 1 - Costo ammortizzato del finanziamento ottenuto (in assenza di attualizzazione)

    In data 1/1/20xx la società ha ottenuto un finanziamento di 50.000 euro, con un tasso annuale del 4% e rimborsabile in 5 anni alla scadenza. Al momento dell’erogazione del finanziamento sono state sostenute spese di istruttoria per 1.000 euro.

    Anno Capitale erogato Spese di istruttoria Flussi di cassa in entrata
    e in uscita (per interessi
    e rimborso)
    1/1/20xx 50.000 1.000 49.000
    31/12/20xx (2.000)
    31/12/20xx+1 (2.000)
    31/12/20xx+2 (2.000)
    31/12/20xx+3 (2.000)
    31/12/20xx+4 (52.000)

    Il Tasso interno di rendimento, quale tasso che uguaglia i flussi in entrata ed in uscita è pari a 4,46%, quale incognita della seguente equazione:

    49.000 = 2.000 (1+TIR)-1 + 2.000 (1+TIR)-2 + 2.000 (1+TIR)-3 + 2.000 (1+TIR)-4 + 52.000 (1+TIR)-5

    Il calcolo del tasso interno di rendimento desumibile dal contratto è agevolmente determinabile in ambiente Excel, in questo modo:

    Una volta calcolato il TIR si procede a determinare il costo ammortizzato:

    Anno Valore del debito all’1/1 [a] Interessi passivi
    con tasso
    di interesse effettivo
    [b] = ([a] * 4,46%)
    Interessi passivi
    con tasso
    di interesse nominale
    [c] = ([a] * 4,00%)
    Valore del debito al 31/12
    [d] = [a] + [b] - [c]
    20xx 49.000,00 2182,96 2.000,00 49.182,96
    20xx+1 49.182,96 2.191,11 2.000,00 49.374,06
    20xx+2 49.374,06 2.199,62 2.000,00 49.573,68
    20xx+3 49.573,68 2.208,51 2.000,00 49.782,20
    20xx+4 49.782,20 2.217,80 2.000,00 50.000,00

    Il criterio del costo ammortizzato consente di ripartire le spese di istruttoria lungo la durata del debito in funzione del tasso di interesse effettivo che progressivamente incrementa il valore iniziale del debito sino al valore nominale, che deve essere rimborsato alla scadenza.

    Rilevazione iniziale

    SP C.IV.1 Banca c/c 49.000,00
    SP D.4 Debiti finanziari 49.000,00

    Al 31/12/20xx - Rilevazione degli interessi di competenza

    CE C.17 Interessi passivi 2.182,96
    SP C.IV.1 Banca c/c 2.000,00
    SP D.4 Debiti finanziari 182,96

    Al 31/12/20xx+1 - Rilevazione degli interessi di competenza

    CE C.17 Interessi passivi 2.191,11
    SP C.IV.1 Banca c/c 2.000,00
    SP D.4 Debiti finanziari 191,11

    La rilevazione degli interessi di competenza deve avvenire ogni anno, per incrementare progressivamente il valore di bilancio del debito finanziario, sino ad arrivare all’anno di estinzione con un valore del debito pari al suo valore nominale (50.000=49.000+182,96+191,11+199,62+208,51+217,80).

    Alla fine della vita del finanziamento, dopo aver rilevato gli interessi di competenza dell’anno, si estingue il debito:

    Al 31/12/20xx+4

    SP D.4 Debiti finanziari 50.000,00
    SP C.IV.1 Banca c/c 50.000,00

    11.3.3. Costo ammortizzato in presenza di attualizzazione

    11.3.3.Costo ammortizzato in presenza di attualizzazione

    Il processo di attualizzazione del debito, per tener conto del fattore temporale (ex art. 2426, c. 1, n. 8, c.c.), si rende necessario ogni qual volta il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali sia significativamente diverso da quello di mercato.

    In questo caso ai fini dell’attualizzazione deve essere utilizzato il tasso di interesse di mercato e il valore di iscrizione iniziale del debito sarà pari al valore attuale dei flussi finanziari futuri più gli eventuali costi di transazione (OIC 19, par. 50).

    Questi ultimi includono gli onorari e le commissioni pagati a soggetti terzi (ad esempio: consulenti, mediatori finanziari e notai), i contributi pagati a organismi di regolamentazione e le tasse e gli oneri sui trasferimenti. I costi di transazione non includono premi o sconti sul valore nominale del debito e tutti gli altri oneri previsti dal contratto di finanziamento e pagati alla controparte (OIC 19, par. 20).

    Una volta determinato il valore di iscrizione iniziale a seguito dell’attualizzazione, occorre calcolare il tasso di interesse effettivo, in base al quale procedere al calcolo del costo ammortizzato.

    CASO 2 - Costo ammortizzato del finanziamento ottenuto (in presenza di attualizzazione)

    In data 1/1/20xx la società ha ottenuto un finanziamento di 100.000 euro, con un tasso annuo dell’1,5% e rimborsabile in 5 anni alla scadenza. Al momento dell’erogazione del finanziamento è stata sostenuta una commissione di 3.000 euro e costi di transazione di 2.000. Il tasso di interesse di mercato annuo è del 5%.

    Per valutare la necessità di procedere all’attualizzazione è necessario confrontare il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali e il tasso di interesse di mercato.

    Il tasso di interesse contrattuale è dato dal tasso che uguaglia i flussi in entrata ai flussi in uscita previsti dal contratto e in questo caso è dato dall’incognita della seguente equazione, pari a 2,14%.

    97.000 = 1.500 (1+x)-1 + 1.500 (1+x)-2 + 1.500 (1+x)-3 + 1.500 (1+x)-4 + 101.500 (1+x)-5.

    Poiché il tasso contrattuale 2,14% è molto inferiore al tasso di mercato del 5%, è necessario procedere all’attualizzazione e il valore attuale del debito sarà 84.846,83, pari a:

    1.500 (1+0,05)-1 + 1.500 (1+0,05)-2 + 1.500 (1+0,05)-3 + 1.500 (1+0,05)-4 + 101.500 (1+0,05)-5.

    Considerando i costi di transazione, il valore iniziale sarà pari a 86.846,83 (84.846,83 + 2.000).

    A questo punto si procede al calcolo del costo ammortizzato, calcolando dapprima il tasso effettivo e poi ammortizzando in base ad esso la differenza tra il valore iniziale del debito e il valore nominale dello stesso.

    Il tasso effettivo, quale tasso che uguaglia i flussi in entrata ed in uscita è pari a 4,50%:

    86.846,83 = 1.500 (1+TIR)-1 + 1.500 (1+TIR)-2 + 1.500 (1+TIR)-3 + 1.500 (1+TIR)-4 + 101.500 (1+TIR)-5

    Una volta calcolato il TIR si procede a determinare il costo ammortizzato:

    Anno Valore del debito all’1/1 [a] Interessi passivi
    con tasso
    di interesse effettivo
    [b] = ([a] * 4,50%)
    Interessi passivi
    con tasso
    di interesse nominale
    [c] = ([a] * 1,50%)
    Valore del debito al 31/12
    [d] = [a] + [b] - [c]
    20xx 86.846,83 3.904,49 1.500,00 89.251,32
    20xx+1 89.251,32 4.012,59 1.500,00 91.763,91
    20xx+2 91.763,91 4.125,55 1.500,00 94.389,46
    20xx+3 94.389,46 4.243,59 1.500,00 97.133,06
    20xx+4 97.133,06 4.366,94 1.500,00 100.000,00

    Al momento dell’erogazione del debito dovremmo rilevare la seguente scrittura:

    Rilevazione iniziale

    SP C.IV.1 Banca c/c 97.000,00
    CE C.17 Interessi passivi 3.000,00
    SP D.4 Debiti finanziari 86.846,83
    CE C.16.d Proventi finanziari 13.153,17

    Al 31/12/20xx - Rilevazione degli interessi di competenza

    CE C.17 Interessi passivi 3.904,49
    SP C.IV.1 Banca c/c 1.500,00
    SP D.4 Debiti finanziari 2.404,49

    Al 31/12/20xx+1 - Rilevazione degli interessi di competenza

    CE C.17 Interessi passivi 4.012,59
    SP C.IV.1 Banca c/c 1.500,00
    SP D.4 Debiti finanziari 2.512,59

    La rilevazione degli interessi di competenza deve avvenire ogni anno, per incrementare progressivamente il valore di bilancio del debito finanziario, sino ad arrivare all’anno di estinzione con un valore del debito pari al suo valore nominale.

    Alla fine della vita del finanziamento, dopo aver rilevato gli interessi di competenza dell’anno, si estingue il debito:

    Al 31/12/20xx+4

    SP D.4 Debiti finanziari 100.000,00
    SP C.IV.1 Banca c/c 100.000,00

    11.4. Debiti verso banche

    11.4.Debiti verso banche

    I debiti verso le banche assumono diverse forme tecniche che si distinguono per scadenza e per modalità di accessione e rimborso del debito, nonché per il pagamento degli interessi.

    I debiti verso banche sono iscritti al momento dell’utilizzazione della linea di credito o dell’erogazione dei fondi. Di seguito si esaminano le problematiche più frequenti di valutazione e contabilizzazione relative alle tipologie di finanziamento più diffuse, quali:

    • aperture di credito;

    • anticipazioni bancarie;

    • anticipi su fatture e ricevute bancarie;

    • mutui;

    • riporto passivo.

    11.4.1. Aperture di credito in c/c

    11.4.1.Aperture di credito in c/c

    L’apertura di credito in conto corrente costituisce la più tradizionale operazione di finanziamento a breve termine. L’apertura di credito, chiamata generalmente “fido”, è il contratto con il quale la banca si obbliga a tenere a disposizione dell’altra parte una somma di danaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato.

    Rispetto alle altre forme di finanziamento, l’apertura di credito in conto corrente presenta particolarità imputabili soprattutto all’accensione del debito, poiché alla base vi è un contratto di conto corrente tramite il quale la banca concede una somma di denaro che viene definita solo come valore massimo che il cliente è libero di utilizzare o meno, nei tempi e nella quantità che riterrà più opportuno.

    Nella maggior parte dei casi l’apertura di credito in conto corrente consente all’affidato di rinnovare le operazioni di prelevamento e di versamento lungo la durata del rapporto, ripristinando così la disponibilità di fido mediante i versamenti.

    Di conseguenza il credito usufruito attraverso lo “scoperto” di conto corrente può durare per periodi molto prolungati, rinnovandosi continuamente attraverso l’alternanza di accreditamenti e addebitamenti in conto legati a incassi e pagamenti confluiti nel c/c. La frequenza dell’alternanza di questi movimenti, ma anche la possibilità di revoca dell’affidamento in ogni momento da parte della banca, caratterizza il breve termine dell’operazione.

    Infatti, alcune banche per verificare che il prestito concesso sia effettivamente di breve termine e non venga utilizzato come fonte di finanziamento per investimenti immobilizzati sono solite richiedere al cliente di rientrare dallo scoperto a scadenze stabilite.

    La liquidazione degli interessi e delle spese correlate al conto corrente (chiusura del conto) avviene periodicamente e, in genere, trimestralmente in modo posticipato.

    Le modalità di erogazione del finanziamento attraverso l’apertura di conto corrente si riflette anche contabilmente. Infatti, ai fini contabili non è rilevante il momento dell’affido, cioè quando si ottiene l’apertura di credito, bensì quando lo si utilizza, cioè in occasione della prima operazione di prelievo di fondi superiore alla disponibilità effettiva sul conto corrente.

    I costi a carico dell’impresa per questa forma di finanziamento sono dati dagli interessi trimestrali calcolati con riferimento all’utilizzo del fido e dall’eventuale commissione di massimo scoperto calcolata in percentuale sul valore di “scoperto di conto” più alto, raggiunto nel trimestre, se il saldo del cliente è risultato a debito per un periodo continuativo di almeno 30 giorni.

    Anche il rimborso dipende dalla tipologia del contratto: nel caso di un’apertura di credito a scadenza fissa, per la quale non sia previsto rinnovo, il momento del rimborso può identificarsi, al più tardi, nel momento in cui la società deve restituire il finanziamento. In tutti gli altri casi il rimborso non è individuabile in modo univoco, ma si identifica nelle diverse operazioni che provocano una riduzione del debito con versamento di disponibilità.

    CASO 3 - Utilizzo apertura di credito in conto corrente

    In data 1/3/20xx la società ha ottenuto dalla banca un’apertura di credito in c/c non garantita e a tempo determinato di 40.000 euro. In data 10/3/20xx la società salda una partita di acquisto attraverso un assegno bancario per 7.000.

    Al 10/3/20xx - Utilizzo apertura di credito

    SP D.7 Debiti v/fornitori 7.000,00
    SP D.4 Banca c/c passivi 7.000,00

    La liquidazione e il pagamento degli interessi passivi sul finanziamento sono effettuati periodicamente in via posticipata su base trimestrale con riferimento all’esposizione avvenuta nel trimestre. Sempre su base trimestrale la banca addebita in conto corrente eventuali commissioni e spese.

    CASO 4 - Addebito degli interessi sull’apertura di credito in c/c

    In data 30/6 la banca addebita in c/c interessi passivi sull’apertura di credito per il secondo trimestre per 500 euro e commissione affidamento scoperto c/c per 30 euro.

    Al 30/6/20xx - Addebito trimestrale di interessi e oneri

    CE C.17 Interessi passivi c/c 500,00
    CE C.17 Commissioni bancarie 30,00
    SP D.4 Banca c/c passivi 530,00

    In relazione agli interessi passivi sulle aperture di credito in c/c relativi all’ultimo trimestre, potrebbero essere necessarie delle scritture di assestamento per rispettare il principio di competenza economica (17.8.1.). Infatti, la liquidazione di tali interessi e commissioni può essere posticipata rispetto alla data del 31/12, poiché a chiusura del bilancio alla società ancora non è pervenuto l’estratto conto in cui vengono quantificati interessi e competenze maturati. In tal caso si deve effettuare una scrittura di assestamento con cui si vanno ad imputare gli interessi stimati sulla base dei trimestri precedenti.

    CASO 5 - Scrittura di assestamento per interessi passivi di competenza

    A chiusura del bilancio in relazione all’apertura di credito dei casi precedenti sono stati stimati degli interessi passivi per 500 euro.

    Al 31/12/20xx - Imputazione di interessi passivi di competenza

    CE C.17 Interessi passivi c/c 500,00
    SP D.14 Banca c/c passivi da liquidare 500,00

    11.4.2. Anticipazioni bancarie

    11.4.2.Anticipazioni bancarie

    Le anticipazioni bancarie consentono all’azienda di reperire mezzi finanziari attraverso la costituzione in garanzia di alcuni beni o titoli. La disponibilità da parte dell’azienda di beni (quali merci o relativi documenti rappresentativi) o titoli temporaneamente non utilizzati consente di ricorrere all’anticipazione bancaria, tipica forma di finanziamento a breve termine, impegnando a garanzia tali beni e titoli, che rendono più agevoli eventuali operazioni di recupero.

    Di norma, l’importo dell’anticipazione viene totalmente versato all’azienda nel momento di stipulazione dell’operazione e la società si impegna a rimborsare la somma ottenuta in prestito a una certa scadenza.

    La banca non concede un’anticipazione pari al valore di mercato dei titoli ricevuti a garanzia, ma eroga un importo inferiore per tenere conto delle eventuali oscillazioni che possono subire i corsi dei titoli durante l’operazione: esso è comunemente definito “scarto prudenziale”. In particolare, tale scarto, oltre a considerare la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’affidato è determinato anche in relazione al tipo di merci, grado di negoziabilità dei titoli depositati a garanzia, previsioni sul futuro andamento dei loro prezzi, nonché difficoltà di custodia e conservazione del pegno.

    La liquidazione degli interessi sull’anticipazione bancaria può essere fatta in via anticipata o in via posticipata. Al riguardo si distinguono due forme di anticipazione:

    • nell’anticipazione garantita su c/c, si riconosce la facoltà di utilizzare il finanziamento concesso secondo necessità e il costo del finanziamento viene sopportato in via posticipata mediante addebito degli interessi su conto corrente, generalmente a cadenza trimestrale;

    • nell’anticipazione a scadenza fissa, gli interessi sono liquidati in via anticipata al momento della concessione del prestito, che viene poi restituito in unica soluzione ad una scadenza predeterminata.

    Anticipazioni a scadenza fissa

    Le anticipazioni con interessi liquidati in via anticipata presentano le seguenti fasi di registrazione:

    • costituzione di beni in pegno (titoli, merci, oggetti preziosi, valori in genere);

    • liquidazione dell’anticipazione passiva e degli interessi;

    • estinzione dell’anticipazione;

    • restituzione dei titoli dati in pegno.

    In virtù della liquidazione anticipata degli interessi, le fasi dell’operazione riferite all’ottenimento e al sostenimento del costo, da un punto di vista operativo vengono a coincidere.

    CASO 6 - Anticipazione bancaria con interessi liquidati in via anticipata

    Una società ha ottenuto un’anticipazione bancaria dando in pegno titoli per un valore di 50.000 euro. Il tasso di interesse previsto è pari a 6%, con scarto applicato su valori dei titoli pari al 30% e durata di 4 mesi.

    Liquidazione degli interessi e finanziamento

    SP C.IV.1 Banca c/c 34.300,00
    CE C.17 Interessi passivi c/c 700,00
    SP D.4 Anticipazioni bancarie 35.000,00

    Al momento di estinzione dell’anticipazione:

    Estinzione dell’anticipazione

    SP D.4 Anticipazioni bancarie 35.000,00
    SP C.IV.1 Banca c/c 35.000,00

    La costituzione e l’estinzione delle garanzie devono essere menzionate nella Nota integrativa.

    Qualora l’azienda sia, poi, nell’impossibilità di restituire, alla scadenza, il valore dell’anticipazione, può negoziare un nuovo finanziamento con revisione delle condizioni, oppure in ultima istanza, se l’azienda si dimostra insolvente, la banca si rivale sui beni ottenuti a garanzia procedendo alla vendita degli stessi.

    Anticipazioni garantite su c/c

    Le anticipazioni con interessi liquidati in via posticipata presentano le seguenti fasi di registrazione:

    • costituzione di beni in pegno (titoli, merci, oggetti preziosi, valori in genere);

    • liquidazione dell’anticipazione passiva;

    • estinzione dell’anticipazione passiva e liquidazione degli interessi;

    • restituzione dei titoli dati in pegno.

    CASO 7 - Anticipazione bancaria con interessi liquidati in via posticipata

    Una società ha ottenuto un’anticipazione bancaria dando in pegno titoli per un valore di 50.000 euro. Il tasso di interesse previsto è pari a 6%, con scarto applicato su valori dei titoli pari al 30% e durata di 4 mesi.

    Al momento della liquidazione del finanziamento non sono trattenuti gli interessi passivi, che saranno addebitati alla scadenza dello stesso.

    Liquidazione del finanziamento

    SP C.IV.1 Banca c/c 35.000,00
    SP D.4 Anticipazioni bancarie 35.000,00

    Estinzione del finanziamento e pagamento degli interessi

    SP D.4 Anticipazioni bancarie 35.000,00
    CE C.17 Interessi passivi c/c 700,00
    SP C.IV.1 Banca c/c 35.700,00

    Mancato rimborso dell’anticipazione a scadenza

    Nel caso la società, a scadenza del finanziamento, non provveda a rimborsare lo stesso, la banca provvede alla vendita dei titoli ottenuti in garanzia al fine di recuperare le somme erogate.

    CASO 8 - Mancato rimborso dell’anticipazione alla scadenza

    Considerando i dati di cui al caso “Anticipazione bancaria con interessi liquidati in via anticipata”, ipotizziamo che alla scadenza dell’anticipazione la società non sia in grado di far fronte al rimborso dovuto. La banca provvede alla vendita dei titoli ottenuti in garanzia per recuperare il finanziamento.

    Il prezzo di realizzo sul mercato risulta di 48.000 euro. Nella contabilità dell’impresa i titoli erano iscritti al valore nominale di 47.000 euro. La banca oltre al valore di rimborso dell’anticipazione trattiene interessi per 100 euro e spese per 250 euro.

    Vendita dei titoli data alla banca in garanzia

    SP C.IV.1 Banca c/c 48.000,00
    SP C.III.6 Titoli diversi 47.000,00
    SP A.5 Plusvalenze su titoli 1.000,00

    Recupero da parte della banca del finanziamento

    SP D.4 Anticipazioni bancarie 35.000,00
    CE C.17 Interessi passivi c/c 100,00
    CE B.7 Spese per insoluti 250,00
    SP C.IV.1 Banca c/c 35.350,00

    11.4.3. Anticipi su fatture e ricevute bancarie

    11.4.3.Anticipi su fatture e ricevute bancarie

    L’operazione di incasso di effetti attivi commerciali rappresenta un ulteriore servizio che le banche forniscono alle aziende clienti.

    La banca, infatti, per conto dell’azienda cura l’incasso di effetti cambiari o ricevute bancarie di prossima scadenza. Sebbene il servizio consista sostanzialmente nell’incasso degli effetti, nella fase che precede l’incasso esso costituisce una forma di finanziamento bancario. In particolare, le caratteristiche di “servizio” riconosciute all’operazione dipendono dalle specifiche clausole contenute nella delega: spesso, infatti, gli effetti vengono presentati all’incasso con la clausola “salvo buon fine” (sbf). In questo caso le aziende possono trasmettere in banca gli effetti o le ricevute per l’incasso con un largo anticipo rispetto alla scadenza del credito e la banca avvalendosi della clausola, senza attendere l’esito dell’operazione, sin dal momento della presentazione dell’effetto può concedere all’azienda un finanziamento. In questo modo l’azienda riesce a “monetizzare” i propri crediti, prima della data di scadenza, che corrisponde per la banca al rimborso dell’affidamento concesso. Infatti, alla scadenza degli effetti la banca potrà rivalersi sulle somme incassate, o in caso di insolvenza degli obbligati, procederà al recupero del finanziamento direttamente dall’impresa.

    Per quanto riguarda gli interessi, alla data di presentazione degli effetti per l’incasso sbf, la banca accredita nel c/c dell’azienda una somma pari al valore nominale degli effetti, decurtata delle provvigioni bancarie previste per l’incasso, ma gli interessi continuano a decorrere sul saldo del c/c bancario precedente il movimento di accredito.

    Risulta quindi evidente che non esistono scritture specifiche tese a rilevare l’interesse pagato sulle operazioni di sbf, ma la rilevazione sarà quella periodica, trimestrale, relativa agli interessi maturati sullo scoperto di c/c.

    Va precisato comunque che molte banche organizzano il servizio di incasso sbf mettendo a disposizione dell’azienda cliente una linea aggiuntiva di credito assistita dal portafoglio sbf che consente l’applicazione di un tasso più favorevole rispetto a quello dello scoperto di c/c.

    CASO 9 - Presentazione degli effetti all’incasso con “clausola salvo buon fine”

    Un’azienda presenta all’incasso sbf presso la propria banca effetti attivi (cambiali attive) per 8.000 euro, scadenza media 30 giorni. La banca addebita commissioni d’incasso per 100 euro. Gli effetti vengono regolarmente incassati alla scadenza.

    Presentazione degli effetti all’incasso sbf

    SP C.II.1 Effetti all’incasso 8.000,00
    SP C.II.1 Effetti attivi 8.000,00

    Accredito in conto corrente degli effetti

    SP C.IV.1 Banca c/c 7.900,00
    CE B.7 Spese incasso effetti 100,00
    SP C.II.1 Effetti all’incasso 8.000,00

    Quando avverrà l’incasso degli effetti non sarà necessaria alcuna contabilizzazione poiché il credito commerciale è stato già stornato in precedenza dal sistema dei valori dell’azienda, per cui la posizione del cliente è già stata chiusa e in qualche modo sostituita dalla posizione nei confronti della banca.

    È opportuno precisare che tra gli “effetti” si ricomprendono, spesso erroneamente, sia le cambiali vere e proprie (pagherò e tratte) sia le ricevute bancarie in forma elettronica (Ri.Ba.), nonché i R.I.D (rapporto interbancario diretto).

    Per le ricevute bancarie, in quanto non costituiscono titoli di credito, il momento della cessione alla banca non costituisce sconto di titoli di credito e, pertanto, il credito non va rimosso dal bilancio fino all’incasso.

    CASO 10 - Presentazione di ricevute bancarie sbf

    Un’azienda presenta all’incasso sbf presso la propria banca ricevute bancarie per 10.000 euro, scadenza media di 40 giorni. La banca addebita commissioni d’incasso per 250 euro. Alla scadenza le ricevute vengono regolarmente incassate.

    Presentazione all’incasso sbf di ricevute bancarie

    SP C.IV.1 Banca c/c 9.750,00
    CE B.7 Spese incasso effetti 250,00
    SP D.4 Banca c/c ricevute sbf 10.000,00

    Incasso ricevute

    SP D.4 Banca c/c ricevute sbf 10.000,00
    SP C.II.1 Crediti v/Clienti 10.000,00

    CASO 11 - Presenza di insoluti su ricevute bancarie

    Supponiamo che alla scadenza delle ricevute, di cui al caso “Presentazione di ricevute bancarie sbf”, la banca comunica che non sono stati incassati crediti per 2.500 euro e le spese per insoluti ammontano a 80 euro.

    Incasso ricevute bancarie

    SP D.4 Banca c/c ricevute sbf 7.500,00
    SP C.II.1 Crediti v/Clienti 7.500,00

    Addebito delle ricevute insolute e relative spese

    SP D.4 Banca c/c ricevute sbf 2.500,00
    CE B.7 Spese per insoluti 80,00
    SP C.IV.1 Banca c/c 2.580,00

    Al fine di evidenziare nel sistema dei valori dell’azienda che parte dei crediti sono rimasti insoluti, è opportuno procedere alla seguente contabilizzazione:

    Rilevazione dei crediti insoluti

    SP C.II.2 Crediti insoluti v/clienti 2.500,00
    SP C.II.2 Clienti 2.500,00

    Gli anticipi su fatture rappresentano un’operazione che contabilmente non è dissimile dagli anticipi su ricevute bancarie.

    Si tratta di un’operazione di smobilizzo crediti vantati nei confronti di clienti con i quali l’azienda ha pattuito il regolamento della fornitura mediante bonifico bancario. L’azienda ottiene un anticipo sul valore dei crediti, i quali costituiscono l’unica garanzia ottenibile dalla banca che elargirà all’azienda l’anticipo sulla base di un rapporto fiduciario, che pone le sue basi sulla immagine dell’azienda e sulla sua credibilità e affidabilità finanziaria.

    La banca fissa un limite massimo di affidamento al cliente ed ogni volta che riceve le fatture, concede un anticipo sull’importo delle stesse decurtato da un eventuale “scarto di garanzia”.

    11.4.4. Factoring

    11.4.4.Factoring

    Le banche possono concedere finanziamenti alle aziende anche attraverso operazioni di factoring. Queste implicano la gestione del credito commerciale dell’azienda senza che esso subisca un cambiamento sostanziale come nel caso delle cambiali né un cambiamento formale come nel caso delle Ri.Ba.

    Il factoring consiste nella cessione dei crediti commerciali di un’azienda a un intermediario specializzato (factor), che può anche essere una banca. Esso anticipa una percentuale (generalmente intorno all’80%) dell’importo del credito, occupandosi anche della sua gestione e riscossione, a differenza di quanto invece avviene nel caso di anticipi su fatture e ricevute bancarie.

    Il factoring è un contratto atipico, che contempla i seguenti presupposti:

    • il cedente deve essere un imprenditore, che cede il proprio debito al factor in cambio di liquidità;

    • il factor che deve essere una banca o altro intermediario finanziario iscritto in un apposito albo tenuto dalla Banca d’Italia, che si prende carico, gestisce e finanzia anticipatamente parte dei crediti dell’impresa cedente;

    • i crediti ceduti che devono riguardare i contratti di fornitura, stipulati dal cedente nell’esercizio dell’impresa.

    Il factoring si distingue in due principali tipologie:

    • Il maturity factoring;

    • Il conventional factoring.

    Nel primo caso prevale l’esercizio di riscossione in quanto l’imprenditore cedente si vedrà accreditato l’importo del credito commerciale ceduto al netto di eventuali resi, abbuoni, sconti e del compenso spettante al factor, solo alla scadenza dello stesso.

    Nel secondo caso, invece, al servizio di riscossione si affianca quello di finanziamento, in quanto il factor concede un finanziamento pari almeno all’80% dell’ammontare del credito, riconoscendo la parte residua alla scadenza dello stesso credito.

    Il conventional factoring a sua volta si distingue in due modalità:

    • factoring pro-soluto (senza rivalsa), che prevede che il factor assuma il rischio di insolvenza del debitore ceduto;

    • factoring pro-solvendo (con rivalsa), in cui il rischio di insolvenza rimane in capo al debitore ceduto con la conseguenza che il factor a fronte di un debitore inadempiente può esercitare un diritto di rivalsa per gli importi anticipati al cedente.

    Ovviamente, in entrambi i casi, essendo un’operazione di finanziamento, la stessa comporta dei costi a carico del cedente, quali:

    • costi di riscossione, proporzionali al credito riscosso e in generale più elevati per la formula pro-soluto;

    • rimborso spese (in genere fisse) relativo ad ogni fattura ceduta;

    • interessi relativi al finanziamento, ovviamente non contemplato nel maturity factoring.

    Da un punto di vista di rilevazioni contabili, nel maturity factoring si hanno scritture contabili non dissimili dai servizi di incasso di effetti offerti dalle banche (11.4.3.); nel conventional factoring, invece, si mantiene la distinzione tra le due modalità. Nel caso del factoring pro-soluto, i crediti devono essere da subito eliminati in bilancio e la differenza tra il valore ricevuto e il valore a cui il credito era iscritto in bilancio deve transitare nel conto economico; nel factoring pro-solvendo, il credito dovrà essere sostituito dall’ammontare dell’anticipazione ricevuta.

    CASO 12 - Cessione dei crediti pro-soluto

    Sono ceduti ad una banca pro-soluto crediti per un valore nominale di 100.000 euro, la banca concede un’anticipazione dell’80% con commissioni di incasso pari a 3.000 e interessi passivi pari a 2.000.

    Accredito della cessione del credito

    SP C.II.5 Crediti v/factor 20.000,00
    SP C.IV.1 Banca c/c 75.000,00
    CE C.17 Commissioni 3.000,00
    CE C.17 Interessi passivi 2.000,00
    SP C.II.1 Crediti v/clienti 100.000,00

    Accredito della quota residua

    SP C.IV.1 Banca c/c 20.000,00
    SP C.II.5 Crediti v/factor 20.000,00

    La quota residua trattenuta dalla banca rappresenta una garanzia a fronte di minori ricavi non imputabili a insolvenze bensì a perdite diverse legate a resi o contestazioni; infatti, la quota trattenuta dalla banca al momento della scadenza del credito, essendo la clausola pro-soluto, viene versata anche in caso di insolvenza del debitore.

    CASO 13 - Cessione dei crediti pro-solvendo

    Sono ceduti ad una banca pro-solvendo crediti per un valore nominale di 150.000 euro, la banca concede un’anticipazione dell’80% con commissioni di incasso pari a 4.000 e interessi passivi pari a 3.000.

    Trasferimento del credito

    SP C.II.5 Crediti v/factor 150.000,00
    SP C.II.1 Crediti v/clienti 150.000,00

    Accredito della cessione del credito

    SP C.IV.1 Banca c/c 113.000,00
    CE C.17 Commissioni 4.000,00
    CE C.17 Interessi passivi 3.000,00
    SP C.II.5 Crediti v/factor 120.000,00

    Accredito del residuo al regolare incasso del credito

    SP C.IV.1 Banca c/c 30.000,00
    SP C.II.5 Crediti v/factor 30.000,00

    Nel factoring pro-solvendo per evidenziare il fatto che in presenza di rivalsa il rischio di un’eventuale insolvenza rimane in testa al cedente è possibile anche mantenere nello stato patrimoniale i crediti ceduti e iscrivere nell’attivo e passivo dello stato patrimoniale rispettivamente l’anticipazione ricevuta e il debito nei confronti del factor dello stesso importo. Pertanto, lo stesso caso può essere contabilizzato in questo modo:

    Accredito della cessione del credito

    SP C.IV.1 Banca c/c 113.000,00
    CE C.17 Commissioni 4.000,00
    CE C.17 Interessi passivi 3.000,00
    SP D.5 Debiti v/factor 120.000,00

    Accredito della cessione del credito

    SP C.IV.1 Banca c/c 30.000,00
    SP D.5 Debiti v/factor 120.000,00
    SP C.II.5 Crediti v/factor 150.000,00

    Nel caso si verificasse insolvenza parziale o totale da parte del debitore, si dovrebbe recuperare l’anticipo concesso.

    In riferimento al caso precedente, se alla scadenza del credito il debitore risultasse completamente insolvente, si avrebbe la seguente scrittura contabile.

    Insolvenza del debitore ceduto alla scadenza

    SP D.5 Debiti v/factor 120.000,00
    SP C.IV.1 Banca c/c 120.000,00

    E nella contabilità si rispristina il credito verso il cliente, eliminato al momento del trasferimento del credito al factor.

    11.4.5. Mutui

    11.4.5.Mutui

    Il mutuo rappresenta la forma più classica di finanziamento a medio lungo termine utilizzabile dalle imprese.

    Disciplina giuridica

    Il mutuo può essere considerato come il contratto mediante il quale una parte consegna all’altra una determinata quantità di denaro o di altre cose fungibili, e l’altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità (art. 1813 c.c.).

    In riferimento alla forma, conformemente al generale principio di libertà della forma, il contratto di mutuo non richiede la forma scritta ad substantiam. Tuttavia, se le parti hanno convenuto per iscritto di adottare una determinata forma per la futura conclusione di un contratto, si presume che la forma sia stata voluta per la validità di questo (art. 1352 c.c.), prevedendo un’ipotesi di forma scritta ad substantiam, seppur riconducibile all’autonomia negoziale dei contraenti.

    La forma scritta è, invece, richiesta:

    • per la validità di alcune clausole contrattuali, come ad esempio quella di pattuizione degli interessi convenzionali in misura superiore al tasso legale (art. 1284, c. 3, c.c.);

    • a pena di nullità, per i contratti stipulati nell’esercizio dell’attività bancaria e finanziaria, tra i quali è sicuramente da annoverarsi il mutuo (art. 117, D.Lgs. n. 385/1993).

    Per quanto, invece, riguarda l’onerosità, il mutuo è considerato dal Codice civile come un contratto presuntivamente oneroso: salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante (art. 1815, c. 1, c.c.).

    Tipologie

    Le somme ricevute a titolo di mutuo hanno una destinazione specifica e vincolata ad un determinato piano di investimento.

    Generalmente le operazioni di mutuo sono normalmente supportate da garanzie reali (ad esempio ipoteca) e, eventualmente, anche da garanzie personali dei soci (ad esempio fideiussioni).

    Per i mutui, come per ogni altra forma di finanziamento, possiamo individuare la fase di contrazione, di pagamento di interessi e di rimborso.

    Le principali tipologie di mutuo sono:

    • mutui a tasso di interesse fisso;

    • mutui a tasso di interesse variabile;

    • mutui a scadenza variabile;

    • mutui a capitale indicizzato.

    Il rimborso del mutuo può avvenire in un’unica soluzione, a data prestabilita, o come accade nella maggior parte dei casi in modo graduale secondo un prestabilito piano di ammortamento che contempla:

    • rimborso a quote decrescenti: con ogni rata si rimborsano quote sempre uguali di capitale e si pagano interessi decrescenti sul debito residuo;

    • rimborso a quote costanti: con ogni rata si rimborsano quote crescenti di capitale e interessi decrescenti e, pertanto, la singola rata di ammortamento è costante nel tempo.

    Mutui a tasso di interesse fisso - Nel caso di un mutuo a tasso di interesse fisso, il tasso d’interesse originariamente fissato non viene mai modificato.

    Le rate periodiche che la società mutuataria corrisponde all’istituto di credito comprendono una quota di rimborso del capitale ottenuto in prestito ed una quota relativa agli interessi relativi al periodo trascorso dall’ottenimento del mutuo, calcolati sempre con lo stesso tasso di interesse originariamente pattuito.

    La struttura di rimborso a quote costanti è la più usata per i mutui a tasso di interesse fisso.

    Mutui a tasso di interesse variabile - Nel caso di mutui a tasso di interesse variabile, il tasso di interesse originariamente stabilito cambia nel corso della durata del prestito sulla base di determinati parametri come, per esempio, il tasso ufficiale di sconto oppure l’Euribor.

    Mutui a scadenza variabile - I mutui a scadenza variabile presentano le seguenti caratteristiche:

    • il tasso di interesse è variabile;

    • la rata di rimborso rimane costante nel tempo, indipendentemente dal tasso di interesse applicato.

    Date tali caratteristiche, la durata del prestito è variabile e diventa più lunga con l’aumentare dei tassi d’interesse.

    Mutui a capitale indicizzato - I mutui a capitale indicizzato si caratterizzano per la distribuzione crescente nel tempo degli esborsi finanziari relativi al rimborso. In particolare, la quota di rimborso del capitale viene sottoposta ad un prefissato meccanismo di indicizzazione.

    L’ammontare del mutuo è determinato solo nel momento della concessione dello stesso. Al momento del rimborso della prima rata e delle successive, il debito residuo viene rivalutato in funzione di determinati parametri. Il nuovo debito residuo costituisce anche la base per il calcolo degli interessi della rata successiva.

    Valutazione e contabilizzazione

    I debiti verso banche, indipendentemente dalla forma in cui possono concretizzarsi, presentano oneri accessori legati a provvigioni bancarie, spese di istruttoria, ecc. Essi hanno una correlazione diretta con il finanziamento, pertanto se trattasi di un finanziamento di breve periodo (non eccedente l’anno), tali costi saranno redditualizzati; se, invece, trattasi di finanziamento di lungo periodo essi devono essere inclusi nel calcolo del costo ammortizzato utilizzando il criterio dell’interesse effettivo, che implica che essi siano ammortizzati lungo la durata attesa del debito. Quindi gli oneri e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza sono attribuiti per competenza lungo la durata del debito come interessi passivi, che fanno aumentare il valore del debito in ragione del tasso di interesse effettivo, definito come il tasso che attualizza esattamente i pagamenti o gli incassi futuri stimati lungo la vita attesa del finanziamento (11.3.2.).

    I mutui sono debiti a lungo termine e pertanto devono essere valutati al costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale.

    Talvolta in relazione ad un mutuo può essere concesso un prefinanziamento che dovrebbe rappresentare un prestito a breve. In questo caso, un simile prestito ottenuto mediante apertura di credito, è classificato come importo esigibile oltre l’esercizio successivo, se vi è la ragionevole certezza che il mutuo verrà ottenuto e sono soddisfatte le seguenti condizioni (OIC 19, par. 74):

    • viene assunto specificamente come prefinanziamento nel periodo che intercorre tra la data di stipulazione del contratto di mutuo ed il completamento delle formalità a cui è subordinata l’erogazione del mutuo;

    • sarà, a norma del contratto di apertura di credito, rimborsato alla banca che ha concesso il prestito nel breve periodo.

    Mutuo a tasso fisso - L’operazione di mutuo presenta i seguenti momenti principali:

    • concessione del mutuo;

    • rimborso del mutuo, spesso effettuato a rate, nelle quali sono incluse anche gli interessi.

    All’atto della concessione del mutuo, occorre rilevare il corrispondente debito.

    CASO 14 - Concessione del mutuo con rimborso a rate costanti

    Una società in data 1/3/200x richiede presso la banca l’erogazione di un mutuo per euro 600.000,00 a tasso di interesse fisso con rimborso a quote costanti, con le seguenti caratteristiche: tasso di interesse: 8%; durata del mutuo: 10 anni; rata costante: semestrale posticipata.

    Per semplicità ipotizziamo che il tasso di interesse sia in linea con quello di mercato (pertanto non occorre procedere all’attualizzazione) e non ci sia spese di istruttoria (pertanto non occorre procedere al calcolo del tasso di interesse effettivo).

    1/3/200x Concessione del mutuo

    SP C.IV.1 Banca c/c 600.000,00
    SP D.4 Mutui passivi 600.000,00

    Il rimborso avviene, poi progressivamente con il pagamento delle rate semestrali. Supponendo che la rata sia pari a 30.000 si dovrà procedere alla seguente contabilizzazione.

    1/9/200x Pagamento della rata

    CE C.17 Interessi passivi 24.000,00
    SP D.4 Mutui passivi 6.000,00
    SP C.IV.1 Banca c/c 30.000,00

    Al termine dell’esercizio si deve registrare il rateo passivo per gli interessi maturati a partire dall’ultima rata pagata, tenendo quindi conto del valore residuo del debito:

    Debito residuo: 600.000 - 6.000= 594.000.

    Interessi di competenza: 594.000 x 8% x (92/365) = 11.977,64.

    Al 31/12/20x - Rilevazione degli interessi di competenza

    CE C.17 Interessi passivi 11.977,64
    SP E Ratei passivi 11.977,64

    Mutuo con tasso d’interesse indicizzato - Ai fini di contenere effetti inflazionistici, i finanziamenti possono essere indicizzati sia rispetto al tasso di interesse, quando il tasso è indicizzato in funzione di specifici parametri, sia rispetto al capitale, quando il valore del capitale da rimborsare è parametrato a uno specifico indicatore oppure si può avere una indicizzazione mista.

    Il caso più frequente, qui esaminato, è l’indicizzazione sui tassi di interesse, che implica una distinzione.

    Qualora il mutuo sia indicizzato a parametri non di mercato, non vi è alcuna complicazione valutativa. Se il tasso di interesse nominale aumenta o diminuisce in modo prestabilito dalle previsioni contrattuali e le sue variazioni non sono dovute a indicizzazioni legate a parametri di mercato, come nel caso di clausole contrattuali di “step-up” o di “step-down” che prevedono incrementi o decrementi prestabiliti del tasso di interesse nominale (ad esempio il tasso del 4% per il primo anno, del 6% per il secondo e dell’8% dal terzo anno e fino alla data di scadenza), non si deve ricalcolare il tasso di interesse effettivo (OIC 19, par. 64).

    Nel caso, invece, in cui l’indicizzazione avvenga a parametri di mercato si rende necessario rivalutare il tasso di interesse effettivo. A tal fine è necessario rideterminare periodicamente i flussi finanziari futuri per riflettere le variazioni dei tassi di interesse di mercato, ricalcolando così il tasso di interesse effettivo con decorrenza dalla data in cui lo stesso è stato rilevato in base al contratto.

    CASO 15 - Concessione del mutuo a tasso indicizzato

    In 1.1.20xx la società ha ottenuto un mutuo triennale di 500.000 euro con spese iniziali di 50.000. Il tasso di interesse nominale è variabile e pari al tasso Euribor a 1 anno vigente al 1° gennaio di ogni anno di durata del finanziamento più uno spread del 2,50%. Gli interessi passivi sono pagati posticipatamente al 31 dicembre di ogni anno per 3 anni ed il rimborso del prestito avverrà alla scadenza del triennio. Ipotizzando che l’Euribor al 1° gennaio sia per il 20xx pari a 0,50%, per il 20x1 pari a 0,80% e per il 20x2 pari a 1,20%, il tasso nominale applicabile risulta essere rispettivamente per i 3 anni pari 3%; 3,30%; 3,70%.

    Per determinare gli interessi e il valore del mutuo, considerando l’ammortamento delle spese iniziali, ogni anno occorre calcolare il tasso di interesse effettivo.

    Al 20xx il tasso di interesse effettivo risulta pari a 6,796%, in quanto rappresenta il tasso di interesse che uguaglia il valore iniziale del debito (450.000) ai flussi di cassa attualizzati futuri (15.000 per il 20xx; 15.000 per il 20x1 e 515.000 per il 20x2).

    Anno Valore del debito all’1/1 [a] Interessi passivi
    con tasso di
    interesse effettivo
    [b] = ([a] * 6,796%)
    Interessi passivi
    con tasso
    di interesse nominale
    [c] = ([a] * 3%)
    Valore del debito al 31/12
    [d] = [a] + [b] - [c]
    20xx 450.000,00 30.583,56 15.000,00 465.583,56
    20x1 465.583,56 31.642,67 15.000,00 482.226,23
    20x2 482.226,23 32.773,77 15.000,00+500.000,00 0

    Al 20x1 il tasso di interesse effettivo risulta pari a 7,113%, in quanto rappresenta il tasso di interesse che uguaglia il valore iniziale del debito (465.583,56) ai flussi di cassa attualizzati futuri (16.500 per il 20x1 e 516.500 per il 20x2).

    Anno Valore del debito all’1/1 [a] Interessi passivi
    con tasso
    di interesse effettivo
    [b] = 7,113% * [a]
    del 20x1, 20x2
    Interessi passivi
    con tasso
    di interesse nominale
    [c] = 3,3% * [a]
    del 20x1, 20x2
    Valore del debito al 31/12
    [d] = [a] + [b] - [c]
    20xx 450.000,00 30.583,56 15.000,00 465.583,56
    20x1 465.583,56 33.117,22 16.500,00 482.200,78
    20x2 482.200,78 34.299,22 16.500,00+500.000,00 0

    Gli interessi da iscrivere in Conto economico nel 20x1 sono pari a 33.117,22 e la differenza tra questi e il tasso di interesse nominale (16.617,22) va a incrementare il valore del mutuo, contribuendo all’ammortamento delle spese iniziali.

    Al 31/12/20x1 Pagamento degli interessi

    CE C.17 Interessi passivi 33.117,22
    SP D.4 Mutui passivi 16.617,22
    SP C.IV.1 Banca c/c 16.500,00

    Nell’ultimo anno il tasso di interesse effettivo risulta essere pari a 7,528%, quale tasso di interesse che uguagli il valore iniziale del prestito (482.200,78) ai flussi in uscita 518.500.

    Anno Valore del debito
    all’1/1 [a]
    Interessi passivi con tasso di interesse effettivo
    [b] = 7,113% * [a]
    del 20x2
    Interessi passivi
    con tasso
    di interesse nominale
    [c] = (3,7% [a]
    del 20x2
    Valore del debito al 31/12
    [d] = [a] + [b] - [c]
    20xx 450.000,00 30.583,56 15.000,00 465.583,56
    20x1 465.583,56 33.117,22 16.500,00 482.200,78
    20x2 482.200,78 36.299,22 18.500,00+500.000,00 0

    Al 31/12/20x2 Pagamento degli interessi

    CE C.17 Interessi passivi 36.299,22
    SP D.4 Mutui passivi 17.799,22
    SP C.IV.1 Banca c/c 18.500,00

    Al 31/12/20x2 Rimborso mutuo

    SP D.4 Mutui passivi 500.000,00
    SP C.IV.1 Banca c/c 500.000,00

    Estinzione anticipata del debito

    Qualora il debito venga estinto anticipatamente, va stornato nel momento in cui si sottoscrive l’accordo ovvero si estingua finanziariamente l’obbligazione, se successivo (OIC 19, par. 90). Quando l’opzione dell’estinzione anticipata è prevista contrattualmente si rende necessario rideterminare i flussi finanziari futuri utili al calcolo di interesse effettivo.

    Nel caso di estinzione anticipata di un debito a condizioni o in tempi non previsti nell’ambito della stima dei flussi finanziari futuri, la differenza tra il valore contabile residuo del debito al momento dell’estinzione anticipata e l’esborso di disponibilità liquide è rilevata nel Conto economico tra i proventi o tra gli oneri finanziari (OIC 19, par. 62).

    Qualora, invece, la società non adotti il criterio del costo ammortizzato (es. nel bilancio abbreviato e delle microimprese) l’eventuale valore contabile residuo dei costi di transazione iscritti tra i risconti attivi è addebitato a Conto economico tra gli oneri finanziari.

    CASO 16 - Concessione di un mutuo iscritto al valore nominale con costi di transazione e successiva estinzione anticipata

    Il 1.1.20x1 la società ha ottenuto un mutuo triennale di 200.000 euro con spese iniziali di 9.000. Il tasso di interesse applicato è un tasso fisso annuale del 4% e la società decide di iscrivere il mutuo al valore nominale, non applicando il criterio del costo ammortizzato.

    Al 1/1/20x1 Iscrizione del mutuo

    SP C.IV.1 Banca c/c 200.000,00
    SP D.4 Mutui passivi 200.000,00

    È necessario al momento della concessione del mutuo rilevare anche i costi di transazione pari a 9.000 euro, che sono di competenza per l’intera durata del mutuo.

    Al 1/1/20x1 Iscrizione del mutuo

    SP D Risconto attivo 9.000,00
    SP C.IV.1 Banca c/c 9.000,00

    Alla fine del primo anno la società deve corrispondere gli interessi maturati pari a 8.000 euro e, in sede di scritture di rettifica, ripartire in quote costanti il risconto attivo per fra gravare nell’esercizio la quota di competenza dei costi di transazione

    Al 31/12/20x1 Pagamento degli interessi maturati

    CE C.17 Interessi passivi 8.000,00
    SP C.IV.1 Banca c/c 8.000,00

    Al 31/12/20x1 Iscrizione della quota di competenza dei costi iniziali

    CE C.17 Costi di transazione 3.000,00
    SP D Risconti attivi 3.000,00

    Supponiamo, poi, che alla fine del secondo esercizio la società decida di estinguere anticipatamente il mutuo. In questo caso alla fine dell’anno la società oltre a rimborsare il capitale e corrispondere gli interessi maturati, dovrà anche imputare a Conto economico il residuo del risconto attivo, riferito ai costi di transazione.

    Al 31/12/20x2 Rimborso del capitale

    SP D.4 Mutui 200.000,00
    SP C.IV.1 Banca c/c 200.000,00

    Al 31/12/20x2 Pagamento degli interessi maturati

    CE C.17 Interessi passivi 8.000,00
    SP C.IV.1 Banca c/c 8.000,00

    Al 31/12/20x2 Storno del residuo risconto attivo

    CE C.17 Costi di transazione 6.000,00
    SP D Risconti attivi 6.000,00

    11.4.6. Riporto

    11.4.6.Riporto

    Si definisce riporto “il contratto per il quale il riportato trasferisce in proprietà al riportatore titoli di credito di una data specie per un determinato prezzo, e il riportatore assume l’obbligo di trasferire al riportato, alla scadenza del termine stabilito, la proprietà di altrettanti titoli della stessa specie, verso rimborso del prezzo, che può essere aumentato o diminuito nella misura convenuta” (ex art. 1548 c.c.).

    Nel caso in cui una banca conceda un finanziamento sotto forma di riporto, essa acquisisce temporaneamente la proprietà dei titoli concedendo in cambio una certa somma di denaro. Per contro, il cliente a favore del quale la banca ha concesso il riporto perde temporaneamente la proprietà dei titoli e ottiene in cambio una determinata somma di denaro.

    Normalmente i titoli di credito oggetto del contratto di riporto sono titoli mobiliari, ma è possibile anche il caso di riporto su valute.

    In genere nel riporto su titoli l’impresa che chiede di essere finanziata (riportato) trasferisce alla banca (riportatrice) titoli di credito ad un dato prezzo, impegnandosi ad acquistare alla scadenza prestabilita la proprietà di altrettanti titoli della stessa specie contro il pagamento di un determinato prezzo. Quest’ultimo prezzo (prezzo a termine) è normalmente superiore al prezzo a pronti (prezzo a cui sono stati trasferiti i titoli alla banca) e la differenza tra i due prezzi rappresenta la remunerazione della banca per tale operazione di finanziamento.

    Le scritture contabili relative al riporto ricalcano quelle relative alle anticipazioni bancarie, poiché anche queste ultime rappresentano operazioni di finanziamento bancario a breve termine con scadenza prestabilita he presuppone la disponibilità di titoli in portafoglio. Rispetto all’anticipazione bancaria, in cui vi è la mera cessione in pegno dei titoli e la successiva restituzione dei medesimi, nel riporto si ha il trasferimento di proprietà dei titoli con l’impegno di riacquisto dei titoli della stessa specie. Il costo del finanziamento effettuato tramite il riporto bancario è dato dalle seguenti componenti:

    • interesse, calcolato in base all’entità ed alla durata del finanziamento;

    • altri costi (quali imposta di bolla per il trasferimento dei titoli) e altre eventuali competenze bancarie.

    Anche con riferimento al riporto, come per l’anticipazione bancaria, si può presentare sia il caso di liquidazione degli interessi in via anticipata, sia quello di liquidazione degli interessi in via posticipata.

    CASO 17 - Riporto bancario con interessi liquidati in via anticipata

    Una società ha ottenuto un finanziamento attraverso un riporto bancario con il trasferimento di titoli per un importo di 30.000 euro. Il tasso di interesse unitamente ad altri costi bancari ammontano a 900 euro.

    Liquidazione degli interessi e finanziamento con riporto bancario

    SP C.IV.1 Banca c/c 27.100,00
    CE C.17 Interessi passivi c/c 900,00
    SP D.4 Finanziamenti con riporto bancario 30.000,00

    Al momento della scadenza del riporto:

    Estinzione del riporto bancario

    SP D.4 Finanziamenti con riporto bancario 30.000,00
    SP C.IV.1 Banca c/c 30.000,00

    In Nota integrativa si deve far menzione dell’impegno relativo al trasferimento dei titoli ceduti per il finanziamento.

    11.4.7. Finanziamenti garantiti a seguito dell’emergenza sanitaria Covid

    11.4.7.Finanziamenti garantiti a seguito dell’emergenza sanitaria Covid

    Durante la pandemia c’è stato una massiccio ricorso di prestiti bancari assistiti dal Fondo di garanzia piccole e medie imprese (D.L. n. 23/2020 e D.L. n. 34/2020). Tali iniziative, che avrebbero dovuto avere una natura temporanea, ancora oggi sembrano destinate a continue proroghe per il prolungarsi degli effetti dell’evento pandemico. A ciò si sono aggiunti ulteriori eventi destabilizzanti come la crisi energetica e l’elevata inflazione, che hanno determinato esigenze di maggiore liquidità conseguenti ai maggiori costi dell’energia ma non solo.

    Su questa scia di continue proroghe, anche per il 2025 viene mantenuta l’operatività del Fondo di garanzia per le PMI, in continuità con il D.L. n. 145/2023 (Decreto anticipi) seppur con qualche novità.

    La disciplina che ha caratterizzato l’uso del Fondo garanzia PMI negli anni precedenti voleva essere un intervento “ponte” di phasing out dall’intervento straordinario del Fondo previsto per il periodo pandemico auspicandone un ritorno alla sua ordinaria operatività. Già dal 1° aprile 2022, nel tentativo di ricalibrare gli strumenti di supporto alle imprese in modo tale che essi non siano più forniti in modo indistinto, ma ove effettivamente necessari, sarebbe dovuta essere infatti ripristinata l’onerosità, attraverso il pagamento di una commissione (art. 1, c. 53, lett. a) n. 2, Legge n. 234/2021) della garanzia del Fondo. Tale garanzia, infatti, nel periodo pandemico risultava essere gratuita e associata a prestiti garantiti al 100% e agevolati in termini di onerosità e di tempi di rimborso.

    Rispetto alla normativa precedente legata al temporary framework si mantiene il limite di 5 milioni di euro come importo massimo garantito per singola impresa, mentre cambiano le percentuali di garanzie concesse, che risultano essere meno generose, in funzione delle fasce di rischio.

    In particolare con la nuova Legge di bilancio (Legge n. 207/2024) la garanzia scende al 50% per i finanziamenti destinati alla liquidità senza differenziazioni legate alla valutazione del fondo (eliminando quindi l’attuale 55% per le imprese meno rischiose e il 60% per quelle più rischiose, in fascia 3 e 4) e confermando l’esclusione delle imprese nella fascia di rischio 5.

    Per il 2025 sono, poi, confermate le garanzie, concesse nella misura massima dell’80%, legate alla copertura per finanziamenti finalizzati a programmi di investimento e alle startup. Si assiste ad un ulteriore ampliamento della platea dei soggetti che potranno accedere al Fondo garanzia. Infatti, hanno accesso alla garanzia del Fondo anche le Small Mid Cap, quali imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499, ma anche quelle con meno di 250 dipendenti, consentendo quindi l’accesso anche a questa fascia di imprese non PMI. Infine, anche gli Enti del Terzo Settore possono accedere al Fondo garanzia con una copertura all’80%.

    Vengono, poi, mantenute le misure di sostegno, previste dalla precedente Legge di bilancio (art. 1, c. 259, Legge n. 213/2023) volte a supportare maggiormente la ripresa economica del paese, che consentono a SACE di rilasciare fino al 31 dicembre 2029 garanzie per progetti economicamente sostenibili che possano rappresentare un volano per lo sviluppo economico. In particolare, esse sono riferite a investimenti nei settori delle infrastrutture, anche a carattere sociale, dei servizi pubblici locali e dell’industria e ai processi di transizione verso un’economia pulita e circolare, la mobilità sostenibile, l’adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione dei loro effetti, la sostenibilità e la resilienza ambientale o climatica e l’innovazione industriale, tecnologica e digitale delle imprese.

    La Legge di bilancio 2025 ha confermato la continuità della Nuova Sabatini introdotta nelle precedenti Leggi di bilancio, quale misura per sostenere gli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese con un contributo per gli interessi pagati per il finanziamento contratto al fine di acquistare i beni strumentali. Al fine di facilitare l’accesso al credito delle imprese e accrescere la competitività del nostro paese, la nuova Legge di bilancio incrementa di 400 milioni di euro per l’anno 2025, di 100 milioni di euro per l’anno 2026, di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029.

    Il contributo è subordinato alla stipula di un finanziamento bancario e i finanziamenti erogabili non possono avere una durata superiore ai 5 anni e devono essere di importo compreso tra 20.000 e 4 milioni di euro e destinati per l’acquisto di beni materiali (macchinari, impianti, ben strumentali d’impresa, attrezzature nuove di fabbrica e hardware) o immateriali (software e tecnologie digitali). Il contributo è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di 5 anni e di importo uguale all’investimento, ad un tasso annuo del 2,75% per investimenti strumentali, oppure al tasso del 3,575% per investimenti 4.0 e green.

    Possono accedere a questa agevolazione tutte le PMI con sede operativa in Italia (ad eccezione di quelle operanti nel settore finanziario e assicurativo nonché quelle che svolgono attività connesse all’esportazione) che non si trovino in situazioni di difficoltà.

    11.5. Debiti verso altri finanziatori

    11.5.Debiti verso altri finanziatori

    I debiti verso altri finanziatori sono estremamente eterogenei e nella voce D) del bilancio vi è una voce (D.5) dedicata a “Debiti verso altri finanziatori”, considerata come voce residuale destinata ad accogliere tutti quei debiti contratti a fronte di un finanziamento in cui la controparte non è un istituto di credito o una società del gruppo, né obbligazionisti o azionisti (soci).

    In questa voce sono iscritti, a titolo esemplificativo: i finanziamenti ricevuti da chi esercita, sulla società stessa, attività di direzione e coordinamento; i debiti verso l’acquirente con l’obbligo, per lo stesso, di retrocessione a termine del bene; le polizze di credito commerciale (commercial paper); i prestiti da terzi (non istituti di credito), fruttiferi e infruttiferi di interessi.

    Alla voce D.5 si aggiungono poi altre voci di bilancio che sono destinate ad accogliere debiti nei confronti di soggetti diversi da istituti bancari quali la voce D.3 “Debiti verso soci per finanziamenti”, che contiene l’importo di tutti i finanziamenti concessi dai soci alla società sotto qualsiasi forma, per i quali la società ha un obbligo di restituzione e le voci D.9, D.10, D.11 e D.11-bis che accolgono rispettivamente i debiti verso imprese controllate, collegate e controllanti e verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti (OIC 19, parr. 26, 32).

    11.5.1. Polizze di credito commerciale

    11.5.1.Polizze di credito commerciale

    La polizza di credito commerciale (commercial paper) è un documento attraverso il quale una società contrae un debito a scadenza prefissata con un’altra società, a fronte di un finanziamento ottenuto.

    La società debitrice, contestualmente all’emissione del documento, riceve una fideiussione da una banca, a favore della società creditrice e di qualunque altro cessionario del credito. La banca garantisce, quindi, alla società creditrice e agli eventuali successivi cessionari del credito il pagamento integrale e puntuale del debito.

    La fidejussione si rende necessaria in quanto il documento che incorpora il debito non ha garanzie proprie come avviene per una cambiale.

    La polizza di credito commerciale rappresenta quindi un titolo individuale emesso a fronte di specifiche esigenze finanziarie e basato su una specifica trattazione che coinvolge almeno tre soggetti.

    La società A si impegna attraverso l’emissione della polizza di credito commerciale a rimborsare alla scadenza l’importo in essa contenuto al soggetto detentore del documento stesso. Inoltre, con il riconoscimento del debito rinuncia in modo pieno ed irrevocabile ad opporre nei confronti di qualunque cessionario successivo del titolo qualsiasi eccezione non esplicitamente prevista nel “riconoscimento del debito”.

    La banca consegna alla società creditrice la lettera di fidejussione, che deve seguire la polizza in ogni passaggio dal cedente al cessionario, con cui si garantisce il pagamento integrale e puntuale del debito, nonostante eventuali opposizioni della società emittente e il sorgere di possibili controversie giudiziarie sull’esistenza o sull’esigibilità del credito.

    La società B, una volta in possesso dei documenti di cui sopra, versa alla società emittente l’importo della polizza, al netto degli oneri finanziari relativi al periodo intercorrente tra la data di emissione e la scadenza che risultano quindi liquidati in via anticipata dalla società che ottiene il finanziamento.

    Tale differenza rappresenta il costo principale dell’operazione per la società emittente, unitamente alle commissioni bancarie relative alla fidejussione.

    CASO 18 - Finanziamento con emissione di polizza di credito commerciale

    Un’azienda emette in data 15/11 una polizza di credito commerciale di 150.000 euro, scadente il 15/3. L’azienda ottiene dalla banca una fidejussione di ammontare pari alla polizza. Le commissioni addebitate dalla banca per la concessione della fidejussione sono dello 1% e gli interessi per la concessione del finanziamento sono pari all’8%.

    Addebito commissioni per fidejussione bancaria

    CE B.7 Commissioni su fidejussioni 500,00
    SP C.IV.1 Banca c/c 500,00

    15/11/20xx Emissione della polizza di credito commerciale

    SP C.IV.1 Banca c/c 146.000,00
    CE C.17 Interessi passivi su commercial paper 4.000,00
    SP D.5 Polizze di credito commerciale 150.000,00

    Nella Nota integrativa si deve far menzione della garanzia esistente a fronte del finanziamento ottenuto.

    Al momento del rimborso della polizza di credito si dovranno fare delle rilevazioni opposte, e provvedere a dare menzione nella Nota integrativa dell’annullamento della fidejussione che è stata concessa a garanzia del finanziamento.

    CASO 19 - Rimborsi di finanziamento con polizza commerciale

    Supponiamo che in riferimento alla polizza di credito commerciale, di cui al caso “Finanziamento con emissione di polizza di credito commerciale” in data 15/3, alla scadenza del titolo, la polizza venga regolarmente rimborsata e la fidejussione data a garanzia dalla banca venga annullata.

    15/3/20xx Rimborso polizza di credito commerciale

    SP D.5 Polizze di credito commerciale 150.000,00
    SP C.IV.1 Banca c/c 150.000,00

    CASO 20 - Scritture di assestamento sulle polizze di credito commerciale

    Poiché la polizza, di cui ai casi precedenti, ha una durata di 4 mesi ma è infrannuale, a chiusura del bilancio si dovrà provvedere, nel rispetto del principio di competenza, a rilevare i soli oneri imputati nell’esercizio in chiusura. Pertanto, in riferimento agli interessi passivi e alle commissioni già liquidate, è necessario rettificare questi componenti attraverso i risconti.

    31/12/20xx Emissione della polizza di credito commerciale

    SP D Risconti attivi 2.812,50
    CE B.7 Commissioni su fidejussioni 312,50
    CE C.17 Interessi passivi su commercial paper 2.500,00

    11.5.2. Debiti verso l’acquirente con l’obbligo di retrocessione a termine

    11.5.2. Debiti verso l’acquirente con l’obbligo di retrocessione a termine

    Con riferimento alle operazioni di acquisto con obbligo di retrocessione a termine, le attività rimangono iscritte come tali nello Stato patrimoniale del venditore a “pronti”, con conseguente iscrizione nel bilancio dell’acquirente a “pronti” del credito corrispondente (ex art. 2424-bis, c. 5, c.c.); i relativi proventi e oneri, comprensivi della differenza tra il prezzo a termine e quello a pronti, devono essere iscritti, per competenza, nel Conto economico (art. 2425-bis, c. 3, c.c.), in particolare nelle voci C.16 “Altri proventi finanziari” e C.17 “Interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti”.

    L’operazione di pronti contro termine può costituire, nella sostanza:

    • un finanziamento;

    • il prestito di un bene.

    Nel prosieguo saranno presi in considerazione soltanto gli effetti contabili dell’operazione in capo al soggetto che acquista “a termine” (vale a dire il venditore “a pronti”), con riferimento all’ipotesi di finanziamento.

    CASO 21 - Finanziamento con pronti contro termine

    Si supponga che in data 1/7/20xx siano stati venduti “a pronti” titoli a un prezzo pari a 5.000,00 euro, con obbligo di riacquisto “a termine” in data 30/6/20x1 a un prezzo pari a 5.200,00 euro.

    1/7/20xx Rilevazione del finanziamento

    SP C.IV.1 Banca c/c 5.000,00
    SP D.5 Debiti verso altri finanziatori 5.000,00

    Poiché il costo del finanziamento si manifesta unitariamente all’atto della conclusione del contratto come differenza tra il maggior prezzo a termine e il minor prezzo a pronti, il cedente deve rilevare alla chiusura dell’esercizio un rateo passivo:

    31/12/20xx Rilevazione del costo di competenza del finanziamento

    CE C.17 Interessi passivi su finanziamenti 100,00
    SP E Ratei passivi 100,00

    All’atto del riacquisto a termine, occorrerà effettuare la seguente scrittura contabile:

    Rilevazione del riacquisto a termine

    SP D.5 Debiti verso altri finanziatori 5.000,00
    CE C.17 Oneri finanziari 100.00
    SP E Ratei passivi 100.00
    SP C.IV.1 Banca c/c 5.200,00

    11.5.3. Finanziamenti ricevuti da chi esercita attività di direzione e di coordinamento

    11.5.3.Finanziamenti ricevuti da chi esercita attività di direzione e di coordinamento

    La voce D.5 del passivo dello Stato patrimoniale accoglie i debiti nei confronti dei soggetti che esercitano sulla società stessa attività di direzione e coordinamento.

    Anche il rimborso di tale tipologia di finanziamenti è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori, secondo quanto previsto dall’art. 2497-quinquies c.c., che richiama l’art. 2467 c.c.

    La postergazione del rimborso dei finanziamenti è prevista in via prioritaria nei confronti dei soci (11.5.4.), ma si estende anche nei confronti di altri creditori privilegiati, come i soggetti che occupano posizioni apicali in azienda.

    11.5.4. Debiti verso i soci

    11.5.4.Debiti verso i soci

    Affinché i debiti verso i soci possano essere collocati nella specifica voce D.3 del passivo “debiti verso soci”, essi devono essere caratterizzati dal vincolo della restituzione. Ciò consente di differenziare tali finanziamenti dai versamenti a “fondo perduto”, “in conto capitale” o a “copertura di perdite” che vanno a formare il patrimonio netto della società e sono, pertanto, irredimibili.

    La voce D.3 comprende le seguenti tipologie di finanziamenti:

    • prestiti fruttiferi che i soci effettuano nei confronti della società;

    • prestiti infruttiferi che i soci effettuano nei confronti della società;

    • finanziamenti effettuati da un socio “speciale”, quale una società controllante, evidenziando che ai fini della classificazione del debito in bilancio, l’OIC 19 fa prevalere la natura di socio rispetto a quella di società controllante.

    Il finanziamento dei soci a favore della società, con obbligo in capo alla stessa di restituzione, è riconducibile al contratto di mutuo (art. 1813 c.c.). Ai fini della rilevazione nella voce in oggetto, il Documento 19 precisa che non è rilevante la natura fruttifera o meno del debito, né l’eventualità che i versamenti vengano effettuati da tutti i soci in misura proporzionale alle quote di partecipazione.

    L’elemento discriminante va individuato esclusivamente nel diritto dei soci alla restituzione delle somme versate.

    Per questa tipologia di versamenti il loro eventuale passaggio a capitale necessita della preventiva rinuncia dei soci al diritto alla restituzione, trasformando così il finanziamento in apporto (OIC 19, par. 26).

    È opportuno che le caratteristiche del finanziamento (modalità di erogazione e di rimborso, termine di restituzione, fruttuosità o infruttuosità dello stesso, eventuale tasso di interesse, ecc.) siano definite con uno scambio di lettere commerciali tra il socio e la società prima dell’esecuzione dello stesso. Sotto il profilo civilistico, ai versamenti dei soci con obbligo di restituzione da parte della società sono altresì applicabili le disposizioni dettate in materia di risparmio tra il pubblico.

    Interpretazione estensiva dei contratti di mutuo

    Ai debiti verso i soci si applicano in modo estensivo le norme che regolano il contratto di mutuo, mediante il quale una parte consegna all’altra una determinata quantità di denaro o di altre cose fungibili, e l’altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità (art. 1813 c.c.).

    Il mutuo è presumibilmente oneroso e la “naturale” onerosità del mutuo concorre a inquadrare la fattispecie nell’ambito dei contratti a prestazioni corrispettive: la corresponsione degli interessi da parte del mutuatario s’inserisce nel rapporto sinallagmatico quale prestazione volta a bilanciare la dazione del bene da parte del mutuante.

    A fronte dell’inadempimento del mutuatario all’obbligo della corresponsione degli interessi, il mutuante può chiedere la risoluzione del contratto, secondo quanto previsto dall’art. 1820 c.c.

    Nel caso in cui i contraenti convengano che il mutuatario non debba corrispondere alcuna somma a titolo di interessi, la fattispecie si configura quale contratto gratuito.

    Disposizioni del testo unico bancario

    Si considera come “raccolta del risparmio” l’acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, (art. 11, c. 1, D.Lgs. n. 385/1993 Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).

    La raccolta di risparmio tra il pubblico è vietata per i soggetti diversi dalle banche (art. 11, c. 2, D.Lgs. n. 385/1993), è ammessa, tuttavia, la possibilità per il CICR (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio) di stabilire limiti e criteri in base ai quali la raccolta di risparmio effettuata presso i soci non costituisce raccolta di risparmio tra il pubblico (art. 11, c. 3, D.Lgs. n. 385/1993).

    La delibera CICR 19 luglio 2005, n. 1058 ha stabilito che la raccolta di risparmio tramite acquisizione di fondi con obbligo di rimborso non è considerata “raccolta di risparmio tra il pubblico” nel caso in cui siano contemporaneamente soddisfatti i seguenti requisiti:

    • la raccolta deve essere rivolta a soggetti iscritti nel libro soci da almeno 3 mesi, che detengano una quota pari almeno al 2% del capitale risultante dall’ultimo bilancio approvato;

    • l’attività di acquisizione di fondi deve essere prevista dallo statuto della società.

    Le condizioni di cui sopra non sono richieste nel caso in cui il finanziamento sia contratto da una società di persone.

    La raccolta presso i soci non può avvenire con strumenti a vista o collegati all’emissione o alla gestione dei mezzi di pagamento.

    Anche il rimborso dei debiti verso i soci per finanziamenti, così come i debiti nei confronti di soggetti che occupano posizioni apicali in azienda, sono postergati rispetto a finanziamenti nei confronti di altri finanziatori.

    Postergazione del rimborso dei finanziamenti

    Possiamo distinguere due tipi di postergazione:

    • la postergazione volontaria.

      I finanziamenti postergati in via volontaria sono quei finanziamenti che i soci effettuano a favore della società, prevedendo espressamente che il rimborso degli stessi avvenga dopo la soddisfazione dei “creditori non soci”;

    • la postergazione legale.

      I finanziamenti postergati ex lege sono quelli che si verificano non per volontà dei soci, ma in via automatica e, dunque, anche contro la volontà dei finanziatori, al ricorrere di alcune condizioni fissate dal legislatore. Infatti, il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori.

    La norma trova applicazione per i finanziamenti concessi:

    • in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulti un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto;

    • in una situazione finanziaria della società in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento.

    La logica sottesa a tale norma è quella di evitare che, soprattutto nelle società di modeste dimensioni, i soci possano usare lo strumento del finanziamento per ricapitalizzare in maniera surrettizia la società, aggirando i vincoli che vi sono in tema di conferimenti di capitale, che peraltro attribuirebbero ai soci unicamente il diritto a partecipare alla ripartizione del residuo attivo solo dopo la preventiva soddisfazione di tutti i creditori sociali. Recentemente la Corte di Cassazione con una ordinanza (Cass. civ., 6 luglio 2022, n. 21422) ha confermato la natura “sostanziale” oltre che “processuale” della postergazione di cui all’art. 2467 c.c. affinché essa possa trovare applicazione durante la vita della società e non solo quando la società sia in liquidazione volontaria o contro di essa sia stata avviata un’azione esecutiva individuale o una procedura concorsuale.

    La stessa ordinanza della Cassazione considera anche gli effetti della perdita dello status di socio sulla postergazione ex art. 2467 c.c. Il diritto al rimborso del finanziamento dei soci rimane postergato sia nel caso di perdita della qualità di socio prima del rimborso del finanziamento, sia nel caso di cessione da parte del socio della partecipazione sociale comprensiva del diritto alla restituzione della somma mutuata.

    Infatti, in queste due circostanze non muta “l’esigenza di tutela dei creditori, restando rilevante, ai fini dell’applicazione della disciplina, unicamente l’integrazione dei presupposti dell’art. 2467 c.c., c. 2, con riguardo al finanziamento a suo tempo concesso alla società partecipata”.

    La disciplina dell’art. 2467 c.c. è dettata con riferimento alla Srl. Essa non trova un corrispondente nelle disposizioni concernenti le Spa. Ad avviso della dottrina prevalente, tuttavia, l’art. 2467 c.c. detta alcuni principi generali del diritto societario applicabili in via analogica anche alle Spa.

    La voce D.3 del passivo dello Stato patrimoniale “Debiti verso soci per finanziamenti” accoglie sia i debiti soggetti a postergazione che quelli non soggetti.

    Ai fini della valutazione i debiti verso i soci per finanziamenti si valutano al costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale (11.3.1.), soprattutto nel caso di finanziamenti infruttiferi con scadenza superiore all’anno.

    CASO 22 - Finanziamento da soci, fruttiferi

    In data 1/9/20xx una società ha ottenuto un finanziamento da un socio di 100.000 euro. Il tasso di interesse viene fissato nella misura del 3%. La durata del finanziamento è prevista essere biennale.

    Poiché non esistono costi di transazione e il tasso di interesse nominale (contrattuale) è in linea con quello di mercato, non si procede all’attualizzazione.

    1/9/20xx Accreditamento del finanziamento

    SP C.IV.1 Banca c/c 100.000,00
    SP D.3 Debiti verso soci per finanziamenti 100.000,00

    A fine anno, sebbene ancora gli interessi non siano stati liquidati, è necessario registrare quelli di competenza esercizio in chiusura, pertanto occorre contabilizzare un rateo:

    31/12/20xx Rilevazione del costo di competenza del finanziamento

    CE C.17 Interessi passivi su finanziamenti 1.000,00
    SP E Ratei passivi 1.000,00

    Gli interessi saranno poi liquidati all’1/9/20x1:

    1/9/20X1 Pagamento degli interessi

    SP E Ratei passivi 1.000,00
    CE C.17 Interessi passivi v/soci 2.000,00
    SP C.IV.1 Banca c/c 3.000,00

    All’1/9/2002 vi sarà poi il rimborso del finanziamento:

    1/9/20x2 Rimborso del finanziamento

    SP D.3 Debiti verso soci per finanziamenti 100.000,00
    SP C.IV.1 Banca c/c 100.000,00

    Con riferimento ai debiti di natura finanziaria con scadenza oltre i 12 mesi per i quali non è prevista la corresponsione di interessi, l’OIC 19 prevede l’utilizzo del criterio del costo ammortizzato. La differenza tra le disponibilità liquide ricevute e il valore attuale dei flussi finanziari futuri calcolato al tasso di interesse di mercato, è rilevata tra gli oneri o tra i proventi finanziari del Conto economico al momento della rilevazione iniziale “salvo che la sostanza dell’operazione o del contratto non inducano ad attribuire a tale componente una diversa natura”.

    Ad esempio, in un finanziamento agevolato correlato alla conclusione di un rapporto contrattuale di natura commerciale, il beneficio ricevuto è da rilevare nella gestione operativa e non finanziaria. Così se la natura del finanziamento è riconducibile al rafforzamento patrimoniale della società controllata (si veda caso 23), la differenza positiva di cui sopra è iscritta dalla controllata ad incremento del patrimonio netto (invece che proventi finanziari) e dalla controllante ad incremento del valore della partecipazione (invece che tra gli oneri finanziari).

    CASO 23 - Finanziamento da soci, non fruttiferi

    In data 1/1/20xx una società ha ottenuto un finanziamento da un socio di 100.000 euro. Si prevede una durata del finanziamento triennale ma non è previsto alcun tasso di interesse, sebbene il tasso di interesse di mercato sia del 4%.

    Poiché il tasso di interesse nominale (contrattuale), pari a 0, è ben al di sotto di quello di mercato, si procede all’attualizzazione, utilizzando il tasso di interesse di mercato in assenza di costi di transazione.

    Il valore attuale del debito è 88.899,64 pari a 100.000/(1+0,04)3. L’OIC 19 richiede di iscrivere il debito a tale minor valore e registrare annualmente gli interessi figurativi.

    1/1/20xx Concessione del finanziamento

    SP C.IV.1 Banca c/c 100.000,00
    SP D.3 Debiti v/soci per finanziamenti 88.899,64
    CE C.16.d Proventi finanziari 11.100,36

    31/12/20xx Rilevazione degli interessi figurativi

    CE C.17 Interessi passivi su finanziamenti 3.555,99
    SP D.3 Debiti v/soci per finanziamenti 3.555,99

    31/12/20xx+1 Rilevazione degli interessi figurativi

    CE C.17 Interessi passivi su finanziamenti 3.698,22
    SP D.3 Debiti v/soci per finanziamenti 3.698,22

    31/12/20xx+2 Rilevazione degli interessi figurativi

    CE C.17 Interessi passivi su finanziamenti 3.846,15
    SP D.3 Debiti v/soci per finanziamenti 3.846,15

    Sino ad arrivare al momento dell’estinzione del debito.

    31/12/20xx+2 restituzione del finanziamento

    SP D.3 Debiti v/soci per finanziamenti 100.000,00
    SP C.IV.1 Banca c/c 100.000,00

    Poiché nella voce D.3 del passivo sono iscritti anche i finanziamenti effettuati da un socio che è anche una società controllante, in tale voce possiamo trovare anche finanziamenti infragruppo.

    CASO 24 - Finanziamento infragruppo

    In data 1/1/20xx una società ha ottenuto un finanziamento dalla società controllante un socio di 200.000 euro. Il tasso di interesse viene fissato nella misura dell’1%, da pagarsi a chiusura di ogni esercizio. Ai fini della valutazione si ricorda che il finanziamento è quinquennale e il tasso di interesse di mercato è 3%.

    Dal momento che il tasso di interesse contrattuale è significativamente diverso dal tasso di mercato, la società deve attualizzare il debito finanziario e utilizzare il criterio del costo ammortizzato.

    L’attualizzazione dei flussi finanziari relativi al finanziamento nei 5 anni utilizzando il tasso di mercato determina un valore attuale del finanziamento di 181.681,17 euro che rappresenta il valore da iscrivere in contabilità al momento in cui si ottenuto il finanziamento poi negli anni successivi il finanziamento sarà così valorizzato:

    Anno Valore del debito all’1/1 [a] Interessi passivi
    al tasso di
    interesse effettivo
    [b] = ([a] * 3%)
    Interessi al tasso
    di interesse
    nominale
    [c] = ([a] * 1%)
    Valore del debito al 31/12
    [d] = [a] + [b] - [c]
    20xx 181.681,17 5.450,435 2.000,00 185.131,61
    20xx+1 185.131,61 5.553,948 2.000,00 188.685,60
    20xx+2 188.685,6 5.660,567 2.000,00 192.346,10
    20xx+3 192.346,1 5.770,384 2.000,00 196.116,50
    20xx+4 196.116,5 5.883,495 2.000,00 200.000,00

    Al momento dell’erogazione del debito dovremmo rilevare sia il valore attualizzato del debito sia la differenza tra tale valore e il suo valore nominale:

    Rilevazione iniziale

    SP C.IV.1 Banca c/c 200.000,00
    SP D.3 Debiti v/soci per finanziamenti 181.681,17
    CE C.16.d Proventi finanziari 18.318,83

    Al termine del primo esercizio è necessario rilevare a Conto economico gli interessi passivi per un importo pari al 3% del valore iniziale di iscrizione (181.681,17 euro), cioè 5.450,44 euro.

    Ma gli interessi effettivamente pagati sono pari a 2.000,00 euro. La differenza di 3.450,44 euro è la prima imputazione al Conto economico della differenza tra il valore iniziale e il valore a scadenza (200.000,00 euro), che va ad incrementare il costo ammortizzato del finanziamento:

    Al 31/12/20xx - Rilevazione degli interessi di competenza

    CE C.17 Interessi passivi 5.450,44
    SP C.IV.1 Banca c/c 2.000,00
    SP D.3 Debiti v/soci per finanziamenti 3.450,44

    Alla fine della vita del finanziamento, dopo aver rilevato gli interessi di competenza dell’anno, si estingue il debito:

    Al 31/12/20xx+4

    SP D.3 Debiti v/soci per finanziamenti 200.000,00
    SP C.IV.1 Banca c/c 200.000,00

    Al momento del rimborso il socio finanziatore potrebbe decidere di rinunciare alla restituzione delle somme erogate alla società. In tal caso la somma versata confluisce in una posta di patrimonio netto, che deve essere rilevata nella voce A.VI del passivo dello Stato patrimoniale, senza transitare dal Conto economico.

    Finanziamento per rafforzamento patrimoniale della controllata

    CASO 25 - Finanziamento finalizzato a rafforzare il patrimonio della controllata

    Se il finanziamento di cui al caso “Finanziamento infragruppo” fosse erogato da una società che controlla con un’interessenza significativa un’altra società e se dalle evidenze disponibili (ad esempio, verbali del consiglio di amministrazione, struttura del gruppo, situazione economica e finanziaria dell’impresa o del gruppo, elementi del contratto, ecc.) fosse desumibile che la natura della transazione è il rafforzamento patrimoniale della società controllata, la differenza positiva di 18.318,83 euro sarebbe iscritta (OIC 19, par. Esempi illustrativi):

    • dalla controllata ad incremento del patrimonio netto (invece che tra i proventi finanziari di Conto economico); e

    • dalla controllante ad incremento del valore della partecipazione (invece che tra gli oneri finanziari di Conto economico).

    Rilevazione iniziale del finanziamento

    SP C.IV.1 Banca c/c 200.000,00
    SP D.3 Debiti v/soci per finanziamenti 181.681,17
    SP A.VI Altre riserve 18.318,83

    La rilevazione degli interessi avviene in modo analogo a quanto rilevato nel paragrafo precedente.

    11.5.5. Debiti verso controllate, collegate e controllanti

    11.5.5.Debiti verso controllate, collegate e controllanti

    Le voci di bilancio D.9, D.10, D.11 e D.11-bis accolgono i debiti che la società ha nei confronti delle società del gruppo, sia perché le operazioni infragruppo possono essere condotte su una base contrattuale condizionata dall’appartenenza al gruppo, sia perché possono avere caratteristiche di rimborso diverse dagli altri debiti. Le voci del passivo D.9, D.10, D.11 e D.11-bis accolgono rispettivamente, i debiti verso società controllate, collegate, controllanti e verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti. Queste ultime rappresentano imprese soggette a comune controllo (c.d. imprese sorelle) diverse dalle imprese controllate, collegate o controllanti. La voce D.11-bis rappresenta una novità introdotta dal D.Lgs. n. 139/2015, al fine di evidenziare in modo ancor più chiaro i legami partecipativi e finanziari tra imprese comunque appartenenti allo stesso gruppo.

    I debiti verso società controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo delle controllanti costituiscono 4 voci di bilancio distinte, secondo la normativa civilistica, ed espongono i valori riguardanti i debiti di natura commerciale (12.6.2.) e finanziaria in relazione ad imprese appartenenti al medesimo gruppo. Di conseguenza, anche nel caso in cui il collegamento sia rappresentato da una partecipazione societaria, i debiti verso le consociate (escluse le controllanti) debbono essere iscritti in queste voci e non nella voce “D-Debiti verso soci per finanziamenti”.

    Anche nel caso in cui tali debiti derivino da rapporti di forniture di beni o di prestazioni di servizi, i relativi valori devono risultare suddivisi dai debiti verso fornitori. Tuttavia, nella Nota integrativa, dovranno, in ogni caso, essere fornite tutte le indicazioni richieste per i finanziamenti dei soci.

    La motivazione per cui i debiti commerciali e finanziari nei confronti delle varie società del gruppo devono avere una separata collocazione in bilancio risiede nel fatto che le operazioni infragruppo possono essere realizzate su basi contrattuali non indipendenti e, quindi, ben diverse da quelle di mercato.

    Un esempio significativo proviene dagli accordi cash-pooling, che rappresentano accordi associati all’impiego di sistemi di gestione centralizzata della tesoreria per ottimizzare la risorsa liquidità e rendere più efficiente la gestione della finanza nell’ambito del gruppo. In essi vi è un soggetto (pooler) che svolge la funzione di collettore dei saldi attivi e passivi dei conti correnti delle imprese che fanno parte della gestione accentrata della tesoreria. Sebbene tali accordi riguardino più propriamente la liquidità, in esse è sottesa anche un’operazione di finanziamento a favore delle società del gruppo, che vedono coperte le loro passività di conto per effetto dell’accentramento della gestione delle liquidità.

    La dettagliata distinzione delle posizioni debitorie intragruppo in quattro classi che possono contenere indistintamente debiti commerciali e debiti finanziari, conferma la classificazione adottata dal legislatore che privilegia la natura del creditore e non l’origine del debito.

    La struttura dello Stato patrimoniale prevede, infatti, la distinzione dei debiti verso le società del gruppo come di seguito:

    • debiti verso imprese controllate (voce D.9 del passivo dello Stato patrimoniale);

    • debiti verso imprese collegate (voce D.10 del passivo dello Stato patrimoniale);

    • debiti verso imprese controllanti (voce D.11 del passivo dello Stato patrimoniale);

    • debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti (voce D.11 bis del passivo dello Stato patrimoniale).

    Nel distinguere le imprese creditrici sono individuate tre distinte fattispecie di controllo (OIC 17):

    • controllo di diritto;

    • controllo di fatto;

    • controllo contrattuale (ex art. 2359, c. 1, c.c.).

    Il controllo di diritto rappresenta la fattispecie più comune di controllo: quella derivante dal possesso, diretto o indiretto (tramite società controllate), della maggioranza dei diritti di voto in un’altra società (art. 2359, c. 1, n. 1, c.c.).

    A tali fini, si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi (art. 2359, c. 2, c.c.).

    Il controllo può derivare anche dalla disponibilità di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria di un’altra società (art. 2359, c. 1, n. 2 c.c.): in questa fattispecie si realizza il controllo di fatto.

    Imprese controllate

    Sono altresì considerate società controllate le società che sono sotto l’influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa (art. 2359, c. 1, n. 3, c.c.).

    Imprese collegate

    Si considerano “collegate” le società sulle quali un’altra società esercita un’influenza notevole, ai sensi dell’art. 2359 c. 3 c.c. Detta “influenza notevole” si presume quando si detiene: 1/5 dei voti per deliberare nell’assemblea ordinaria; o 1/10 dei voti per deliberare nell’assemblea ordinaria, se la società ha azioni quotate in borsa.

    Imprese controllanti

    I debiti vantati nei confronti di imprese controllanti, ossia società che detengono il controllo su quella che redige il bilancio, vanno indicati nella voce D.11 dello Stato patrimoniale.

    Il fatto che la norma faccia riferimento a imprese “controllanti”, al plurale, sottintende la necessità di includere in tale categoria non solo i debiti verso la società direttamente controllante, ma anche quelli vantati nei confronti di tutte le altre società controllanti della controllante diretta, ossia verso tutte le società appartenenti alla stessa “catena di controllo”.

    Nel caso di finanziamenti intercompany il processo di attualizzazione del debito trova diffusa applicazione a causa di finanziamenti infruttiferi o a tassi molto inferiori rispetto a quelli di mercato. Come visto in precedenza (caso “Costo ammortizzato del finanziamento ottenuto in presenza di attualizzazione”) (11.3.3.) l’attualizzazione di un debito finanziario comporta la rilevazione di un componente finanziario positivo di immediata imputazione a Conto economico (voce C.16.d) al momento della rilevazione iniziale. Tuttavia, l’esame della sostanza economica di un’operazione di finanziamento da parte della società controllante alla società controllata può determinare una diversa rappresentazione contabile del componente reddituale derivante dall’attualizzazione del debito. Il finanziamento può essere, infatti, erogato con l’obiettivo di rafforzare il patrimonio della controllata e il differenziale derivante dall’attualizzazione può essere qualificato come “apporto”, che viene portato ad incremento del valore contabile della partecipazione detenuta dalla società creditrice e a incremento del patrimonio netto della società debitrice.

    CASO 26 - Attualizzazione di un finanziamento intercompany

    In data 1/1/20xx la società Beta ha ottenuto dalla società Alfa (controllante) un finanziamento di 100.000 euro, con un tasso annuo del 1% e rimborsabile in 5 anni alla scadenza. Il tasso di interesse di mercato annuo è del 5%. Poiché vi è una rilevante differenza tra il tasso di interesse nominale e il tasso di interesse di mercato (in questo caso, in assenza di costi di transazione, coincidente con il tasso effettivo) si procede all’attualizzazione del debito, determinando il seguente valore attuale:

    1.000 (1+0,05)-1 + 1.000 (1+0,05)-2 + 1.000 (1+0,05)-3 + 1.000 (1+0,05)-4 + 101.000 (1+0,05)-5= 82.682,09

    Di seguito, si riporta per completezza l’intero piano di ammortamento.

    Anno Valore del debito all’1/1 [a] Interessi passivi
    con tasso
    di interesse effettivo
    [b] = ([a] * 5%)
    Interessi passivi
    con tasso
    di interesse nominale
    [c] = ([a] * 1%)
    Valore del debito al 31/12
    [d] = [a] + [b] - [c]
    20xx 82.682,09 4.134,10 1.000,00 85.816,19
    20xx+1 85.816,19 4.290,82 1.000,00 89.107,01
    20xx+2 89.107,01 4.455,35 1.000,00 92.562,36
    20xx+3 92.562,36 4.628,12 1.000,00 96.190,48
    20xx+4 96.190,48 4.809,52 1.000,00 100.000,00

    Al momento dell’erogazione del debito dovremmo rilevare la seguente scrittura:

    Rilevazione iniziale

    SP C.IV.1 Banca c/c 100.000,00
    SP D.11 Debiti verso società controllanti 82.682,09
    SP A Patrimonio netto 17.317,91

    Nel bilancio della società controllante che ha erogato il finanziamento con il tasso ben al disotto di quello di mercato per un rafforzamento del patrimonio della controllata, il differenziale che deriva dall’attualizzazione del credito/debito sarà imputato in aumento al valore della partecipazione anziché tra gli oneri finanziari (OIC 15, esempio 2B).

    Imprese sottoposte al controllo delle controllanti

    Al fine di evidenziare meglio i legami partecipativi e finanziari tra imprese comunque appartenenti allo stesso gruppo, il D.Lgs. n. 139/2015 ha introdotto modifiche formali dello Stato patrimoniale che riguardano l’esplicitazione tra le partecipazioni immobilizzate della nuova voce 1 d) “partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti”, così come tra i crediti immobilizzati la nuova voce 2 d) “crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti”, tra le partecipazioni circolanti la nuova voce “3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti”, e infine tra i debiti la nuova voce “11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti”. In questo modo i debiti verso le imprese sottoposte al controllo delle controllanti sono iscritti in bilancio in una specifica voce e non più nella voce residuale D.14 “Altri debiti”.

    CASO 27 - Finanziamento da società collegata

    In data 1/6/20xx una società ottiene un finanziamento da una società collegata per 150.000 euro con scadenza di 2 anni. Il tasso di interesse è stato fissato al 4% e gli interessi vengono pagati semestrale in data 1/6 e 1/12 e in modo posticipato.

    01/6/20xx Erogazione del finanziamento

    SP C.IV.1 Banca c/c 150.000,00
    SP D.10 Debiti v/società collegate 150.000,00

    01/12/20xx Liquidazione e versamento degli interessi passivi

    CE C.17 Interessi passivi su finanziamenti 3.000,00
    SP C.IV.1 Banca c/c 3.000,00

    Poiché il pagamento degli interessi posticipati non coincide con la data di chiusura dell’esercizio e la durata del finanziamento è annuale alla fine dell’esercizio sarà necessario rilevare i ratei passivi, che nella fattispecie ammonta a 500 euro.

    In data 01/06/20x2 si provvederà poi al rimborso del prestito:

    01/06/20x2 Liquidazione e versamento degli interessi passivi

    SP D.10 Debiti v/società collegate 3.000,00
    SP C.IV.1 Banca c/c 3.000,00

    11.6. Ristrutturazione dei debiti

    11.6.Ristrutturazione dei debiti

    La ristrutturazione del debito è “un’operazione mediante la quale il creditore (o un gruppo di creditori), per ragioni economiche, effettua una concessione al debitore in considerazione delle difficoltà finanziarie dello stesso, concessione che altrimenti non avrebbe accordato. Per tali ragioni, il creditore è disposto ad accettare una ristrutturazione del debito che comporti modalità di adempimento più favorevoli al debitore” (Documento OIC 19, par. A.1).

    L’accordo di ristrutturazione dei debiti è contemplato anche nel nuovo Codice delle crisi di impresa (D.Lgs. n. 14/2019). Esso rappresenta un mezzo di risanamento a cui l’impresa in crisi ricorre per tentare di ridurre l’esposizione debitoria ed assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria (art. 57, D.Lgs 14/2019).

    Infatti, la ristrutturazione del debito si riscontra frequentemente nell’ambito di tali contesti giudiziali ed extragiudiziali, quali:

    • piano di risanamento (art. 56, D.Lgs. n. 14/2019);

    • concordato preventivo (art. 44, D.Lgs. n. 14/2019);

    • accordo di ristrutturazione dei debiti (artt. 57 e ss., D.Lgs. n. 14/2019).

    Il Codice della crisi d’impresa concepisce l’accordo di ristrutturazione dei debiti come uno strumento negoziale tra imprenditore e una certa percentuale di suoi creditori, posto in essere nel tentativo di consentire il salvataggio dell’impresa e di sanare la crisi. Con tale accordo, l’imprenditore può continuare a dirigere la propria impresa e - su istanza di parte - il suo patrimonio è assistito da alcune tutele (come il blocco delle azioni esecutive e cautelari), per consentirgli di realizzare il risanamento.

    In particolare, il nuovo decreto sulla crisi di impresa ha introdotto tre diverse tipologie di accordo di ristrutturazione:

    • accordo standard o ordinario (art. 57, D.Lgs. n. 14/2019). Trattasi di un accordo concluso tra l’imprenditore, che versi in stato di crisi o di insolvenza, ed i creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti. Il suddetto accordo è soggetto all’omologazione del Tribunale;

    • accordo agevolato (art. 60, D.Lgs. n. 14/2019), rappresenta una novità rispetto alla disciplina precedente. Trattasi di un accordo semplificato rispetto al precedente che coinvolge una percentuale del 30% dei creditori, senza alcuna moratoria nel pagamento dei creditori estranei agli accordi (prevista invece nell’accordo standard);

    • accordo ad efficacia estesa (art. 61, D.Lgs. n. 14/2019) ha una portata soggettiva più ampia, giacché riguarda anche i creditori non finanziari. Trattasi di un accordo che ha effetti anche sui creditori non aderenti appartenenti alla stessa categoria, individuata tenuto conto dell’omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici purché i creditori aderenti rappresentino il 75% di tutti i creditori di quella categoria.

    Il Codice della crisi di impresa, rispetto agli accordi di ristrutturazione dei debiti, non va a regolare gli aspetti contabili, demandati invece all’OIC 19 (che ha incorporato il precedente OIC 6 specificamente dedicato al tema in oggetto) e al Documento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili (CNDCEC) del dicembre 2018 (Aspetti contabili della ristrutturazione dei debiti alla luce del nuovo OIC 19).

    Il Documento del CNDCEC sostiene che l’ambito di applicazione del Principio (OIC 19) non si può limitare alle operazioni di ristrutturazione considerate normate, estendendo la propria analisi anche ai singoli accordi tra debitore (società) e creditori (normalmente il ceto bancario). E evidenzia che le disposizioni riguardanti il trattamento contabile della ristrutturazione del debito sono applicabili anche ai casi di novazione soggettiva, ossia quando la parte creditrice del nuovo debito non sia la stessa del vecchio debito.

    Dai Principi contabili (Documento OIC 19, par. A.3) emerge che un’operazione di ristrutturazione del debito si verifica quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

    • il debitore si trova in una situazione di difficoltà finanziaria: tale situazione è dovuta al fatto che il debitore non ha, né riesce a procurarsi, i mezzi finanziari adeguati, per quantità e qualità, a soddisfare le esigenze della gestione e le connesse obbligazioni di pagamento;

    • il creditore, a causa dello stato di difficoltà finanziaria del debitore, effettua una concessione al debitore rispetto alle condizioni originarie del contratto che dà luogo ad una perdita: tale concessione accordata dal creditore, ovvero la rinuncia dello stesso ad alcuni diritti contrattualmente acquisiti nei confronti del debitore, può assumere differenti forme, a seconda delle modalità attraverso le quali viene realizzata la ristrutturazione del debito.

    Attraverso la ristrutturazione del debito, il debitore acquisisce dei benefici che possono individuarsi nei seguenti elementi talvolta considerati congiuntamente:

    • riduzione del debito in linea capitale;

    • riduzione del tasso di interesse;

    • aumento della durata del prestito.

    Ai fini del trattamento da adottare per contabilizzare un’operazione di ristrutturazione dei debiti risultano rilevanti la determinazione della data in cui l’accordo diviene efficace; le modalità tecniche con cui si verifica la ristrutturazione del debito, nonché la definizione dei costi di transazione associati all’operazione.

    Data di ristrutturazione

    In merito della data di ristrutturazione, quale momento da cui decorrono gli effetti dell’accordo di ristrutturazione, essa dipende dal tipo di accordo.

    A titolo esemplificativo, il momento a partire dal quale l’accordo diviene efficace tra le parti, coincide (OIC 19, par. 73A):

    • in caso di concordato preventivo (art. 161, R.D. n. 267/1942), con la data in cui il concordato viene omologato da parte del Tribunale;

    • in caso di accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis, R.D. n. 267/1942), con la data in cui l’accordo viene pubblicato presso il Registro delle Imprese; laddove l’accordo prevede che la sua efficacia sia subordinata all’omologa da parte del Tribunale, la data della ristrutturazione coincide con il momento dell’omologa;

    • in caso di piano di risanamento attestato (art. 67, c. 3, lett. d), R.D. n. 267/1942), qualora risulti formalizzato un accordo con i creditori, con la data di adesione dei creditori.

    Se, poi, l’efficacia dell’accordo viene subordinata al verificarsi di una condizione sospensiva ovvero ad altri adempimenti da parte del debitore o di terzi, la data della ristrutturazione può coincidere con il momento in cui si verifica la condizione o si dà luogo a tali adempimenti (OIC 19, par. A5).

    Se la data in cui l’accordo diviene efficace ricade tra la data di chiusura dell’esercizio e la data di formazione del bilancio, nel progetto di bilancio dell’esercizio in chiusura viene fornita adeguata informativa sulle caratteristiche dell’operazione e sui potenziali effetti patrimoniali e economici che essa produrrà negli esercizi successivi.

    Modalità

    Le modalità con cui può verificarsi la ristrutturazione di un debito e alle quali sono legati i diversi effetti contabili sono (OIC 19, par. A6):

    • la modifica dei termini originari del debito (quali la modifica del tasso di interesse lungo la vita residua del debito, della data di scadenza, dell’ammontare da rimborsare), a cui è altresì riconducibile la fattispecie di sospensione del pagamento delle rate di un contratto di leasing;

    • il trasferimento dal debitore al creditore di un’attività (o un gruppo di attività) a estinzione parziale del debito;

    • l’emissione di capitale e sua assegnazione al creditore, con estinzione parziale del debito.

    11.6.1. Oneri di ristrutturazione

    11.6.1.Oneri di ristrutturazione

    La realizzazione di un’operazione di ristrutturazione del debito può comportare costi riconducibili a:

    • spese legali e notarili;

    • compensi professionali per i soggetti incaricati alla predisposizione del piano e/o incaricati all’attestazione della validità del piano;

    • compensi per attività di due diligence effettuata sull’impresa.

    Ai fini contabili, tali oneri devono essere considerati come costi di transazione cioè “costi marginali direttamente attribuibili all’acquisizione, all’emissione o alla dismissione di un’attività o di una passività finanziaria. Un costo marginale è un costo che non sarebbe stato sostenuto se l’entità non avesse acquisito, emesso o dismesso lo strumento finanziario.

    I costi di transazione includono gli onorari e le commissioni pagati a soggetti terzi (es. consulenti, mediatori finanziari e notai), i contributi pagati a organismi di regolamentazione e le tasse e gli oneri sui trasferimenti.

    I costi di transazione non includono premi o sconti sul valore nominale del debito e tutti gli altri oneri previsti dal contratto di finanziamento e pagati alla controparte” (OIC 19, par. 20).

    Il momento di imputazione temporale dei costi di transazione sostenuti da un’impresa per un’operazione di ristrutturazione del debito, nonché il loro trattamento contabile dipende dal fatto che un’impresa applichi o meno il criterio del costo ammortizzato per la valutazione del debito e dalla presenza di una modifica sostanziale o meno degli accordi. Il Documento OIC 19, così come il Documento del CNDCEC, sebbene ammettano la rilevanza della distinzione tra variazione sostanziale e non sostanziale dell’accordo di ristrutturazione non forniscono alcuna definizione al riguardo. Nella pratica normalmente si considerano sostanziali le variazioni che riguardano il rimborso del capitale, comportando generalmente un beneficio immediato e la distinzione è demandata ad una valutazione della rilevanza dell’operazione.

    11.6.2. Trattamento contabile in presenza del costo ammortizzato

    11.6.2.Trattamento contabile in presenza del costo ammortizzato

    Nelle società che applicano il costo ammortizzato bisogna distinguere due fattispecie:

    • se interviene una modifica sostanziale dei termini contrattuali e si verifica una riduzione del debito il valore di iscrizione iniziale del nuovo debito segue le rispettive regole di rilevazione iniziale dei debiti soggetti ad attualizzazione (OIC 19, par. 73B);

    • se non si verifica una modifica sostanziale dei termini contrattuali, non intervenendo un’eliminazione contabile del debito, il costo ammortizzato e i costi di transazione sostenuti vanno a rettificare il valore contabile del debito e sono ammortizzati lungo la durata del debito (OIC 19, par. 61).

    Modifica sostanziale

    Nelle società che utilizzano il costo ammortizzato per la valutazione dei debiti, in presenza di una variazione sostanziale del debito esistente o di parte dello stesso, si elimina, contabilmente, il debito originario e contestualmente si rileva un nuovo debito (OIC 19, par. 73).

    Il valore di iscrizione iniziale del nuovo debito segue le regole di rilevazione iniziale dei debiti valutati al costo ammortizzato e soggetti ad attualizzazione (utilizzando il tasso di attualizzazione di mercato al momento della modifica). Resta però da chiarire il trattamento contabile destinato alla differenza di valore del debito nonché ai costi di transazione.

    In caso di modifica sostanziale degli accordi contrattuali del debito, l’eliminazione contabile del debito precedente e la contestuale iscrizione del nuovo comporta (OIC 19, par. 73B) che:

    • la differenza tra il valore di iscrizione del nuovo debito e l’ultimo valore contabile del debito originario costituisca un utile o una perdita, da rilevare a Conto economico tra i proventi o gli oneri finanziari;

    • i costi di transazione siano rilevati a Conto economico come parte dell’utile o della perdita derivante dall’eliminazione.

    In questo modo sarà necessario effettuare una scrittura in cui in “dare” si iscrive il debito originario e in “avere” si iscrive sia il nuovo debito sia l’utile derivante dalla ristrutturazione da inviare alla voce C.16.d. del Conto economico.

    CASO 28 - Ristrutturazione di un debito valutato al costo ammortizzato con modifica sostanziale degli accordi

    La società Alfa in data 1° gennaio 2014 riceve un finanziamento di 200.000 euro con una durata di 10 anni e un tasso nominale del 4% da corrispondere annualmente in via posticipata. 4 anni dopo a gennaio 2018, a causa di difficoltà finanziarie del debitore, si verifica un’operazione di ristrutturazione del suddetto debito (che al 31 dicembre 2017 risultava iscritto in contabilità a 200.000 euro) che implica una riduzione del capitale di 50.000 euro e comporta costi di ristrutturazione di 1.000 euro. A quella data il tasso di mercato risulta pari al 5%.

    Poiché la società adotta il criterio del costo ammortizzato per valutare il debito deve tener conto della divergenza tra costo nominale e costo di mercato e conseguentemente deve valutare il valore attuale del debito adottando il tasso di interesse del 5%.

    I flussi finanziari da attualizzare consisteranno nel pagamento degli interessi annuali (4% di 150.000) a cui nell’ultimo anno si aggiunge il rimborso del capitale. Perciò il valore attuale del debito sarà pari a 142.386,46.

    6.000/(1,05)1 + 6.000/(1,05)2 + 6.000/(1,05)3 + 6.000/(1,05)4 + 6.000/(1,05)5 + 156.000/(1,05)6 = 142.386,46

    Poiché la riduzione di capitale rappresenta un beneficio immediato, i costi di ristrutturazione, per il principio di correlazione tra costi e ricavi, devono essere imputati all’esercizio nel quale è avvenuta la ristrutturazione, riducendo il provento che da essa ne deriva.

    In data 1° gennaio 2018 si avrà, pertanto, la seguente scrittura contabile.

    Stralcio parziale del debito valutato al costo ammortizzato

    SP D.4 Debiti v/banche (vecchio debito) 200.000,00
    SP D.4 Debiti verso banche (nuovo debito) 142.386,46
    CE C.16.d Proventi diversi dai precedenti 56.613,54
    SP C.IV.1 Banca c/c 1.000,00

    Di seguito il debito sarà ammortizzato nel seguente modo:

    Anno Valore del debito all’1/1 [a] Interessi passivi
    con tasso
    di interesse effettivo
    [b] = ([a] * 5%)
    Interessi passivi
    con tasso
    di interesse nominale
    [c] = ([a] * 4%)
    Valore del debito al 31/12
    [d] = [a] + [b] - [c]
    2018 142.386,46 7.119,32 6.000,00 143.505,78
    2019 143.505,78 7.175,29 6.000,00 144.681,07
    2020 144.681,07 7.234,05 6.000,00 145.915,13
    2021 145.915,13 7.295,76 6.000,00 147.210,88
    2022 147.210,88 7.360,54 6.000,00 148.571,43
    2023 148.571,43 7.428,57 6.000,00 150.000,00

    Modifica non sostanziale

    Quando non vi è una variazione sostanziale dei termini contrattuali del debito esistente o di parte dello stesso, non interviene l’eliminazione contabile del debito. In questo caso è necessario rivedere le stime dei flussi finanziari futuri provvedendo a (OIC 19, par. 61):

    • rettificare il valore contabile del debito per riflettere la nuova stima dei flussi finanziari futuri. Il valore contabile del debito è ricalcolato alla data di revisione della stima dei flussi finanziari attualizzando i rideterminati flussi finanziari al tasso di interesse effettivo calcolato in sede di rilevazione iniziale;

    • rilevare a Conto economico (tra gli oneri o proventi finanziari) la differenza tra il valore attuale rideterminato del debito alla data di revisione della stima dei flussi finanziari futuri e il suo precedente valore contabile alla stessa data.

    I costi di transazione sostenuti, pertanto, rettificano il valore contabile del debito e sono ammortizzati lungo la durata debito stesso.

    CASO 29 - Ristrutturazione di un debito valutato al costo ammortizzato con modifica non sostanziale degli accordi

    La società Alfa in data 1° gennaio 2016 riceve un finanziamento di 10.000 euro con una durata di 8 anni e un tasso nominale del 5% da corrispondere annualmente in via posticipata. 2 anni dopo a gennaio 2018, a causa di difficoltà finanziarie del debitore, si verifica un’operazione di ristrutturazione del suddetto debito (che al 31 dicembre 2017 risultava iscritto in contabilità a 10.000 euro) che riduce il tasso di interesse nominale del 4,5% e comporta costi di ristrutturazione di 100 euro. Nel frattempo, il tasso di mercato è aumentato al 6%.

    Poiché la società adotta il criterio del costo ammortizzato per valutare il debito è necessario attualizzare il debito considerando il nuovo tasso nominale che va a modificare i flussi finanziari da attualizzare (4,5% di 10.000).

    L’attualizzazione dei nuovi flussi deve avvenire con il tasso effettivo originario del 5%. Pertanto, il nuovo valore del debito sarà pari a 9.746.

    450/(1,05)1 + 450/(1,05)2 + 450/(1,05)3 + 450/(1,05)4 + 450/(1,05)5 + 10.450/(1,05)6

    Per ottenere il valore contabile del debito a gennaio del 2018 sarà necessario decurtare il valore così ottenuto dei costi di transazione pari a 100, ottenendo un valore di 9.646.

    La divergenza tra quest’ultimo valore del debito e il valore originario rende necessario calcolare il tasso di interesse effettivo, quale “tasso che attualizza esattamente i pagamenti o gli incassi futuri stimati lungo la vita attesa dello strumento finanziario o, ove opportuno, un periodo più breve al valore contabile netto dell’attività o passività finanziaria” (OIC 19, par. 19).

    Il tasso di interesse effettivo è pari a 5,2%, poiché è dato dall’incognita della seguente equazione”:

    450/(1+x)1 + 450/(1+x)2 + 450/(1+x)3 + 450/(1+x)4 + 450/(1+x)5 + 10.450/(1+x)6 = 9.646

    Stralcio parziale del debito valutato al costo ammortizzato

    SP D.4 Debiti v/banche 364,00
    CE C.16.d Proventi diversi dai precedenti 254,00
    SP C.IV.1 Banca c/c 100,00

    I costi di transazione sono rilevanti a Conto economico lungo la durata del debito mediante l’iscrizione di maggiori oneri finanziari; pertanto, il debito sarà ammortizzato nel seguente modo:

    Anno Valore del debito all’1/1 [a] Interessi passivi
    con tasso
    di interesse effettivo
    [b] = ([a] * 5,2%)
    Interessi passivi
    con tasso
    di interesse nominale
    [c] = ([a] * 4,5%)
    Valore del debito al 31/12
    [d] = [a] + [b] - [c]
    2018 9.646,00 502,00 450,00 9.698,00
    2019 9.698,00 504,00 450,00 9.752,00
    2020 9.752,00 507,00 450,00 9.810,00
    2021 9.810,00 510,00 450,00 9.870,00
    2022 9.870,00 513,00 450,00 9.933,00
    2023 9.933,00 517,00 10.450,00 0

    In questo caso è rilevante precisare che i costi di transazione, relativi alla ristrutturazione del debito, rettificano il valore contabile del debito rivisto con la modifica contemplata nell’accordo di ristrutturazione e sono ammortizzati lungo la durata del debito.

    Pertanto, la procedura da seguire è costituita dalle seguenti fasi (Documento del CNDCEC del dicembre 2018):

    Fase 1. Determinare il valore attuale dei flussi finanziari futuri al tasso di interesse effettivo originario;

    Fase 2. Rilevare a Conto economico la differenza tra il valore attuale rideterminato in fase 1 e il precedente valore del debito;

    Fase 3. Rettificare il valore contabile del debito rideterminato con i costi di transazione sostenuti;

    Fase 4. Determinare il nuovo tasso di interesse effettivo che tiene conto dei nuovi costi di transazione e che permette di ammortizzare i costi di transazione lungo la durata del debito.

    11.6.3. Trattamento contabile in assenza del costo ammortizzato

    11.6.3.Trattamento contabile in assenza del costo ammortizzato

    Nelle società che non applicano il costo ammortizzato bisogna distinguere le due fattispecie (Documento OIC 19, par. 73C):

    • il caso in cui interviene una modifica sostanziale dei termini contrattuali e si verifica una riduzione dell’ammontare del debito da rimborsare. Tale riduzione genera un provento finanziario come differenza tra il valore di iscrizione iniziale del nuovo debito e l’ultimo valore contabile del debito originario;

    • il caso in cui non si verifica una modifica sostanziale dei termini contrattuali, il valore contabile del debito rimane inalterato e il beneficio per il debitore è rilevato per competenza lungo la durata residua del debito, attraverso l’imputazione a Conto economico di minori oneri finanziari.

    Modifica sostanziale

    Nelle società che non utilizzano il costo ammortizzato per la valutazione dei debiti, in presenza di una variazione sostanziale che implica generalmente un beneficio immediato (legato alla riduzione del capitale da rimborsare e/o degli interessi maturati e non ancora pagati), la differenza tra il valore di iscrizione iniziale (valore nominale) del nuovo debito e l’ultimo valore del debito originario è rilevata a Conto economico tra i proventi finanziari nell’esercizio in cui l’accordo diviene efficace tra le parti.

    I costi di transazione sono imputati a Conto economico nello stesso esercizio in cui si riceve il beneficio derivante dalla variazione dei termini contrattuali (OIC 19, par. 73C).

    In caso di variazione sostanziale dei termini contrattuali del debito, i costi di transazione che ne derivano vengono imputati a riduzione del provento finanziario derivante dall’iscrizione del nuovo debito in sostituzione di quello originario sia nel caso in cui l’azienda utilizzi il costo ammortizzato sia nel caso in cui non lo utilizzi.

    CASO 30 - Ristrutturazione di un debito non valutato al costo ammortizzato con modifica sostanziale degli accordi

    L’impresa Alfa da molti mesi si trova in una situazione di crisi finanziaria e nell’ambito di un concordato ottiene lo stralcio di 4.000 euro di un debito di 10.000 euro. L’operazione comporta costi di consulenza e costi di attestazione di 800. Le scritture contabili saranno:

    Registrazione dei costi di transazione

    CE B.7 Costi per consulenza e attestazione 800,00
    SP D.7 Debiti v/fornitori 800,00

    Stralcio parziale del debito valutato al costo ammortizzato

    SP D.4 Debiti v/banche (vecchio debito) 4.000,00
    CE Proventi diversi dai precedenti 4.000,00

    Storno dei costi di transazione

    CE C.16.d Proventi diversi dai precedenti 800,00
    CE B.7 Costi per consulenza e attestazione 800,00

    È importante considerare il caso in cui non vi sia coincidenza tra l’esercizio in cui sono stati sostenuti i costi di ristrutturazione e la data della ristrutturazione. Infatti nel caso in cui in un determinato anno siano stati sostenuti dall’impresa i costi di transazione per le attività propedeutiche alla finalizzazione della ristrutturazione ma l’operazione non fosse conclusa con l’eliminazione contabile del debito entro la fine dell’esercizio, detti oneri dovrebbero essere riscontati al fine di sospenderli ed imputarli all’esercizio successivo, in cui si rileverà l’utile da ristrutturazione.

    Nel caso, poi, in cui il buon fine della ristrutturazione avvenga nel periodo che intercorre fra la data di chiusura dell’esercizio e la data di approvazione del progetto di bilancio dell’esercizio stesso, gli eventi successivi, in ossequio del principio della competenza, dovrebbe essere considerati per la corretta contabilizzazione (OIC 29).

    Modifica non sostanziale

    Una variazione non sostanziale dei termini contrattuali del debito è legata generalmente alla modifica degli interessi che matureranno lungo la durata residua del debito e/o la tempistica originaria dei pagamenti implica benefici economici futuri per il debitore. Se la società non utilizza il costo ammortizzato l’utile derivante dalla ristrutturazione del debito, non essendo ancora realizzato, viene ragionevolmente rilevato per competenza lungo la durata residua del debito anziché essere imputato immediatamente a Conto economico.

    In questo caso, i costi di transazione, similmente, sono rilevati tra i risconti attivi nei limiti dei benefici ottenuti dalla riduzione del valore economico del debito. Al termine di ciascun esercizio successivo alla rilevazione iniziale, i risconti attivi sono addebitati a Conto economico in relazione ai benefici ottenuti lungo la vita residua del debito e ne è valutata la recuperabilità (OIC 19, par. 73C).

    CASO 31 - Ristrutturazione di un debito non valutato al costo ammortizzato con modifica sostanziale degli accordi

    La società Alfa a seguito di difficoltà finanziarie ottiene da un suo finanziatore la riduzione del tasso di interesse dal 5% al 4,5%. Ciò comporta costi di transazione di 500 euro che vanno così contabilizzati.

    Registrazione dei costi di transazione

    CE B.7 Costi di transazione 500,00
    SP D.7 Debiti v/fornitori 500,00

    Al 31/12 risconto dei costi di transazione

    SP E Risconti attivi 500,00
    CE B.7 Costi di transazione 500,00

    I costi di transazione sono rilevati lungo la durata residua del debito attraverso la tecnica del risconto, nei limiti dei benefici ottenuti dalla riduzione del valore economico del debito. Occorre sottolineare come lo storno dei costi agli esercizi di competenza non è automatica, ma occorre valutare di anno in anno la loro recuperabilità.

    Si riporta una tabella riassuntiva del trattamento contabile del debito oggetto di un accordo di ristrutturazione e relativi oneri, nell’ipotesi in cui questi ultimi siano stati sostenuti nell’esercizio in cui si verificano gli effetti della ristrutturazione.

    COSTO AMMORTIZZATO NO COSTO AMMORTIZZATO
    Debito Oneri di
    ristrutturazione
    Debito Oneri di
    ristrutturazione
    Variazione
    sostanziale
    Eliminazione del debito originario e contestuale rilevazione di un nuovo
    debito
    Il nuovo debito viene rilevato al costo ammortizzato e soggetto all’attualizzazione.
    La differenza tra il valore del nuovo debito e l’ultimo valore contabile del vecchio viene rilevata in C.E. tra i proventi e gli oneri finanziari.
    Tali oneri sono imputati a C.E. nell’esercizio in cui viene ricevuto il beneficio derivante dalla variazione dei termini contrattuali. Nel caso di riduzione dell’ammontare del debito da rimborsare, il valore di iscrizione iniziale del nuovo debito coincide con il “nuovo” valore nominale dell’obbligazione. Il debitore iscrive un utile tra i proventi finanziari come differenza tra il valore di iscrizione iniziale del nuovo debito e l’ultimo valore contabile del debito originario. I costi di transazione sono imputati a Conto economico nell’esercizio in cui viene ricevuto il beneficio derivante dalla variazione dei termini contrattuali.
    Variazione
    non sostanziale
    Mantenimento
    del debito originario
    È necessario rideterminare il valore attuale dei flussi finanziari futuri al tasso di interesse effettivo originario.
    La differenza tra il valore attuale rideterminato del debito alla data di revisione della stima dei flussi finanziari futuri e il suo precedente valore contabile alla stessa data è rilevata a C.E. tra gli oneri o proventi finanziari.
    Tali oneri rettificano il valore contabile del debito e sono ammortizzati lungo la durata del debito. Nei casi di riduzione dell’ammontare degli interessi maturandi e di modifica della tempistica originaria dei pagamenti, il beneficio per il debitore è rilevato per competenza lungo la durata residua del debito. Tali oneri sono rilevati come risconti attivi nei limiti dei benefici ottenuti dalla riduzione del valore economico del debito.
    Al termine di ciascun esercizio successivo alla rilevazione iniziale, i risconti attivi iscritti sono addebitati a Conto economico in relazione ai benefici ottenuti lunga la vita residua del debito.

    11.6.4. Altre modalità di ristrutturazione del debito

    11.6.4.Altre modalità di ristrutturazione del debito

    Nell’ambito delle modalità di ristrutturazione del debito sono contemplate anche (OIC 29, par. A.6):

    • la sospensione del pagamento della quota capitale implicita nei canoni di leasing finanziario (14.5.3.), che può rientrare nella più generale fattispecie di ristrutturazione del debito attraverso la modifica dei termini originari;

    • il trasferimento dal debitore al creditore di un’attività ad estinzione parziale del debito;

    • conversione del debito in capitale.

    Sospensione del pagamento della quota capitale implicita nei canoni di leasing finanziario

    Un accordo tra il debitore e il creditore che preveda la sospensione, per un determinato periodo, del pagamento della quota capitale implicita nei canoni di leasing finanziario comporta una modifica nella tempistica originaria dei pagamenti del debito alla scadenza e il consequenziale prolungamento della durata del contratto.

    A fronte della sospensione, l’imputazione a Conto economico dei canoni di leasing residui posticipati al termine del periodo di sospensione e dell’eventuale risconto iscritto a fronte del maxicanone pattuito deve essere rimodulata.

    La rimodulazione del maxicanone è effettuata in base al principio di competenza pro-rata temporis, considerando la maggiore durata del contratto (OIC 19, par. A.7).

    Trasferimento dal debitore al creditore di un’attività ad estinzione parziale del debito

    L’estinzione (totale o parziale) di un debito iscritto tra le passività può avvenire anche quando il debitore concorda con il creditore di trasferire a quest’ultimo parte delle sue attività.

    In tal caso alla data di ristrutturazione del debito deve essere registrata in Conto economico (nella voce più appropriata in relazione all’attività ceduta) la differenza tra il valore contabile del debito estinto e il valore contabile dell’attività ceduta, considerato (OIC 16 “Immobilizzazioni materiali”, OIC 24 “Immobilizzazioni immateriali”) al netto degli ammortamenti ed eventuali perdite di valore (OIC 19, par. A8).

    CASO 32 - Ristrutturazione di un debito con trasferimento di attività

    La società Alfa tra le passività ha iscritto un debito del valore di 10.000 euro, non riuscendo a soddisfare la propria obbligazione nei tempi stabiliti si accorda con il creditore di estinguere tale credito con un piccolo impianto per etichettare i prodotti, il cui costo storio era 12.000 e alla data della ristrutturazione il fondo ammortamento risulta pari a 7.000 euro.

    Estinzione del debito con trasferimento di attività

    SP D.7 Debiti v/fornitori 10.000,00
    SP B.II.2 Fondo ammortamento impianti 7.000,00
    SP B.II.2 Impianti 12.000,00
    CE C.16.d Utile da ristrutturazione del debito 5.000,00

    Conversione del debito in capitale

    L’estinzione (totale o parziale) di un debito iscritto tra le passività può avvenire anche mediante emissione (o altre forme di assegnazione) di azioni o quote da parte del debitore e loro assegnazione al creditore, compensando così il debito con le somme dovute per la sottoscrizione delle nuove quote o azioni. In questo caso il debitore in contabilità deve rilevare un aumento del patrimonio netto e non rileva pertanto alcun componente reddituale (OIC 19 par. A9).

    CASO 33 - Ristrutturazione di un debito con conversione del capitale

    La società Alfa tra le passività ha iscritto un debito del valore di 20.000 euro, non riuscendo a soddisfare la propria obbligazione nei tempi stabiliti si accorda con il creditore per convertire tale debito in capitale conferendo al creditore 190 azioni al valore nominale di 100 così che il creditore diventa un azionista della società.

    Conversione del debito in capitale

    SP D.7 Debiti v/fornitori 20.000,00
    SP A.I Capitale sociale 19.000,00
    SP A.II Riserva da sovraprezzo azioni 1.000,00

    11.7. Informazioni in Nota integrativa

    11.7.Informazioni in Nota integrativa

    Al fine di fornire una rappresentazione più completa possibile della situazione dell’impresa, la normativa civilistica, ampiamente integrata dall’OIC 19 (par. 81 e ss.) stabilisce alcune informazioni “minime” da fornire nella Nota integrativa relativamente ai debiti. Tra queste ricordiamo:

    • esclusione della necessità di rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa di bilancio quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. È il caso, ad esempio, della società che decide di non utilizzare il costo ammortizzato per debiti con scadenza inferiore ai 12 mesi o non attualizzare un debito nel caso in cui il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato (art. 2423, c. 4, c.c., OIC 19, par. 82);

    • eventuali ragioni (eccezionali) per le quali si è operata una variazione dei criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi e i relativi effetti sul bilancio (art. 2423-bis, c. 2, c.c.);

    • eventuali raggruppamenti delle voci dei debiti previste dallo schema dello Stato al fine di favorire la chiarezza del bilancio (art. 2423-ter, c. 2, c.c.);

    • non comparabilità e adattamento della comparazione, o l’impossibilità di questo, delle voci dei debiti con quelle dell’esercizio precedente (art. 2423-ter, c. 5, c.c.);

    • indicazione dell’appartenenza di una posta di bilancio anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto, se questo è necessario ai fini della comprensione del bilancio (art. 2424, c. 2, c.c.);

    • criteri applicati per la valutazione, le rettifiche e la conversione di valori non espressi all’origine e in moneta avente corso legale nello Stato. In particolare, occorre illustrare le ragioni che hanno condotto ad attribuire una natura diversa da quella finanziaria alla differenza tra: le disponibilità liquide ricevute e il valore attuale dei flussi finanziari futuri (art. 2427, c. 1, n. 1, c.c., OIC 19, par. 81);

    • variazioni intervenute nella consistenza (art. 2427, c. 1, n. 4, c.c.);

    • ammontare dei debiti di durata residua superiore a 5 anni (art. 2427, c. 1, n. 6, c.c.);

    • eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla chiusura dell’esercizio (art. 2427, c. 1, n. 6-bis, c.c.);

    • operazioni realizzate con parti correlate (se le stesse sono rilevanti e non sono state concluse alle normali condizioni di mercato), precisando: l’importo; la natura del rapporto; ogni altra informazione, relativa a tali operazioni, necessaria per la comprensione del bilancio (art. 2427, c. 1, n. 22-bis, c.c.);

    • suddivisione dei debiti verso banche tra: debiti per conto corrente; debiti per finanziamenti a breve, a medio e lungo termine (OIC 19, par. 81);

    • redazione, da parte delle società soggette a direzione e coordinamento, di un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio della società o dell’ente che esercita su di essa tale attività (il prospetto va riportato in un’apposita sezione della Nota integrativa) (art. 2497-bis, c. 4, c.c.).

    Per i debiti finanziari la Nota integrativa, inoltre, acquista un’importanza rilevante nel comunicare i debiti assistiti da garanzia e la natura delle stesse (art. 2427, c. 1, 6), sopperendo così all’eliminazione dei conti d’ordine a cui in passato era demandata la comunicazione del sistema dei rischi e degli impegni.

    È da notare, infine, che le operazioni di ristrutturazione del debito, per la loro criticità, impongono al debitore l’obbligo di fornire numerose informazioni nella Nota integrativa, riguardanti (OIC 19, par. 81):

    • la situazione di difficoltà finanziaria e/o economica affrontata dall’impresa debitrice nel corso dell’esercizio, le cause che hanno generato tali difficoltà nonché una chiara ed esaustiva rappresentazione dell’esposizione debitoria dell’impresa ossia l’ammontare dei debiti inclusi ed esclusi dall’operazione di ristrutturazione;

    • le caratteristiche principali dell’operazione di ristrutturazione del debito tra cui:

      • la tipologia di ristrutturazione del debito; la data della ristrutturazione;

      • una descrizione sintetica delle fasi mediante le quali si è svolta la ristrutturazione del debito;

      • la/e modalità mediante la/e quale/i è stata operata la ristrutturazione del debito;

      • la tipologia dei debiti oggetto della di ristrutturazione;

      • la presenza di eventuali condizioni risolutive o sospensive dell’accordo;

      • un’indicazione analitica e completa dei proventi e/o degli oneri derivanti dalla ristrutturazione iscritti nelle voci di Conto economico più appropriate;

      • il valore contabile del debito alla data della ristrutturazione e alla data di riferimento del bilancio; il beneficio derivante dalla ristrutturazione;

      • la durata residua del debito ante e post-ristrutturazione; il tasso contrattuale ante e post-ristrutturazione;

      • il tasso d’interesse effettivo dell’operazione ante e post-ristrutturazione;

      • la natura e l’ammontare dei costi connessi all’operazione di ristrutturazione;

      • l’esistenza di eventuali garanzie e/o impegni, o di altre operazioni fuori bilancio, che possono condizionare l’esito dell’accordo o gli effetti da questi prodotti;

      • l’impatto della ristrutturazione di debiti relativi ad operazioni di leasing finanziario sull’informativa di cui all’art. 2427, n. 22, c. c. Anche gli effetti della sospensione della quota capitale implicita nei canoni di leasing e del relativo prolungamento del contratto sono presi in considerazione ai fini delle informazioni da rendere nella Nota integrativa (art. 2427, n. 22, c.c.);

    • gli effetti che la ristrutturazione del debito è destinata a produrre negli esercizi interessati dall’operazione sulla posizione finanziaria netta, sul capitale e sul reddito dell’impresa debitrice.

    Se, poi, negli esercizi successivi a quello in cui la ristrutturazione diviene efficace tra le parti intervengono significativi cambiamenti in merito a tali aspetti, occorre fornire in Nota integrativa adeguata informativa.

    Fine capitolo