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    Questo volume non è incluso nella tua sottoscrizione. Il primo capitolo è comunque interamente consultabile.

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    Autore:

    Blasizza Erica, AA.VV.

    Editore:

    Wolters Kluwer

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    AMBIENTE 2024

    Capitolo 18

    Altri strumenti di sostenibilità ambientale

    Precedente Capitolo 17 I sistemi di gestione ambientale e la sostenibilità delle organizzazioni
    Successivo Capitolo 19 L’attività ispettiva e di vigilanza in materia ambientale
    Mostra tutte le note

    18.1 Considerazioni preliminari

    18.1Considerazioni preliminari

    Con il Quinto Programma d’azione in campo ambientale della UE (1993-2000), ha preso avvio la necessità di fornire strumenti alle imprese per favorire la gestione sostenibile dei loro processi e per darne evidenza all’esterno. Lo scopo di questi strumenti è quello di influenzare il comportamento di produttori e consumatori mediante meccanismi di mercato, e favorire una maggiore partecipazione dei cittadini e dei soggetti interessati in un’ottica di impegno e condivisione di responsabilità.

    Imprese e pubblico devono assumersi le proprie responsabilità rispetto al contributo che danno all’inquinamento ambientale e alla loro riduzione, quindi:

    • alle imprese devono essere forniti strumenti per favorire un comportamento volontario per la difesa dell’ambiente che dia loro vantaggio competitivo sul mercato; ciò può avvenire attraverso l’utilizzo di processi, la produzione di prodotti o l’erogazione di servizi a minor impatto ambientale e comunicando al pubblico le prestazioni ambientali raggiunte. Ne derivano vantaggi per l’organizzazione di migliore conoscenza ed efficienza dei processi produttivi ed il vantaggio di immagine verso il pubblico.

    • deve essere attivata la partecipazione del pubblico, per favorire e sviluppare il coinvolgimento della società nei processi decisionali riguardanti la protezione dell’ambiente, aumentando la consapevolezza delle parti sociali sul ruolo e sul contributo che possono fornire per incidere positivamente sulla sostenibilità dello sviluppo.

    Questi principi si sono concretizzati nella promozione dei due schemi di certificazione ambientale EMAS (di sistema) ed ECOLABEL (di prodotto) che si prefiggono l’obiettivo di promuovere lo sviluppo economico in armonia con l’ambiente.

    Nota: I due schemi di certificazione EMAS ed ECOLABEL vengono periodicamente aggiornati:

    • per l’EMAS la prima emissione è costituita dal Regolamento CEE n. 1836/93 a cui è seguito il Regolamento CE n. 761/2001 per arrivare al Regolamento CE n. 1221/2009 sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) attualmente in vigore.

    • per l’ECOLABEL la prima emissione è costituita dal Regolamento CEE n. 880/92, a cui è seguito il Regolamento CE n. 1980/2000 per arrivare al Regolamento CE n. 66/2010, relativo al marchio di qualità ecologica dell’UE (Ecolabel UE) attualmente in vigore.

    Il Sesto programma comunitario d’azione in materia di ambiente (2001-2010) evidenzia la necessità di sviluppare la collaborazione con le imprese e i consumatori, al fine di creare modelli di produzione e consumo più sostenibili.

    A tal fine promuove lo sviluppo di una Politica Integrata di Prodotto (Integrated Product Policy - IPP) che ha l’obiettivo di “ridurre l’impatto ambientale dei prodotti e dei servizi nell’arco dell’intero ciclo di vita”. L’IPP prevede di raggiungere tale obiettivo attraverso strategie di integrazione degli strumenti volontari disponibili (EMAS, ECOLABEL, certificazione ISO 14001 etc.) con nuovi strumenti quali:

    • il Green Public Procurement (GPP), per diffondere una politica degli acquisti “verdi” a partire dalle Pubbliche amministrazioni che possono svolgere un ruolo fondamentale di promozione e di stimolo alla produzione di prodotti e servizi a minor impatto ambientale;

    • le etichettature ambientali (Dichiarazioni Ambientali di Prodotto), per migliorare l’informazione ambientale tra le imprese e verso i consumatori per un uso più consapevole;

    • gli studi di Life Cycle Assessment (LCA), come base sistematica per conoscere l’impatto ambientale di prodotti e servizi durante il loro intero ciclo di vita.

    L’IPP ha lo scopo di coinvolgere tutti gli attori che possono contribuire al miglioramento ambientale:

    • le imprese che in sede di progettazione e produzione o erogazione possono migliorare le caratteristiche di prodotti e servizi;

    • i consumatori che possono privilegiare una offerta ecologicamente qualificata ed un impiego e uso corretto di quanto acquisito;

    • le Pubbliche amministrazioni che possono erogare servizi ambientalmente adeguati, incidere su un uso corretto del territorio, svolgere un ruolo di volano per la crescita dell’offerta di prodotti e servizi “verdi”, informare ed indirizzare la sensibilità ed il comportamento dei cittadini, introdurre incentivi premianti, promuovere la ricerca e armonizzare le politiche per lo sviluppo.

    Parallelamente anche l’ISO (International Standardization Organization), a partire dagli anni ‘90, ha provveduto ad elaborare e mettere a disposizione delle organizzazioni strumenti di gestione ambientale utili ad aumentare la competitività delle aziende attraverso l’applicazione volontaria di buone pratiche rivolte alla protezione dell’ambiente.

    Questi strumenti sono costituiti dalle norme della serie ISO 14000 che forniscono:

    • strumenti manageriali per porre sotto controllo gli aspetti ed impatti ambientali delle proprie attività, dei prodotti e dei servizi, e migliorare le proprie prestazioni in tale campo (Sistemi di gestione Ambientale);

    • strumenti di valutazione degli aspetti specifici della propria gestione ambientale (LCA-Life Cycle Assessment) e per l’EPE (Environmental Performance Evaluation);

    • i principi e le indicazioni pratiche per dare informazioni sugli aspetti ambientali di prodotti e servizi (Environmental Labelling).

    Queste norme sono elaborate da uno specifico Comitato Tecnico ISO, il TC 207 (Environmental Management), che ha lo scopo di elaborare norme relative alla gestione ambientale e agli strumenti di supporto allo sviluppo sostenibile, e sono adottate dal CEN a livello europeo.

    Il TC 207 è suddiviso in sottocomitati tematici (SC) e gruppi di lavoro specifici (WG). Di seguito si riporta l’elenco dei sottocomitati tematici.

    Riferimento Titolo
    ISO/TC 207/SC 1 Environmental management systems
    ISO/TC 207/SC 2 Environmental auditing and related environmental investigations
    ISO/TC 207/SC 3 Environmental labelling
    ISO/TC 207/SC 4 Environmental performance evaluation
    ISO/TC 207/SC 5 Life cycle assessment
    ISO/TC 207/SC 7 Greenhouse gas management and related activities

    La partecipazione italiana alle attività del TC 207 avviene attraverso i membri della Commissione UNI/CT 004 Ambiente dell’UNI, ed in particolare del GL1 “Sistemi di gestione ambientale” per tutte le tematiche relative a sistemi di gestione, audit, prestazioni e comunicazione ambientale, del GL10 “Gestione ambientale di prodotto” per ciò che concerne valutazione del ciclo di vita, etichettatura e progettazione ambientale dei prodotti e del GL15 “Cambiamento climatico” e GL04 “Qualità dell’aria (misto Ambiente/UNICHIM)” per quanto riguarda la quantificazione dei gas ad effetto serra.

    Nota: le norme emesse dall’ISO (International Organisation of Standardisation) assumono lo status di norme nazionali quando vengono adottate dal CEN (Comitato Europeo di Normazione) e poi recepite dall’UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione).

    Il Settimo Programma generale di azione dell’Unione in materia di ambiente fino al 2020 identifica tre aree prioritarie in cui è necessario agire con più decisione per proteggere la natura e rafforzare la resilienza ecologica, promuovere una crescita a basse emissioni di carbonio ed efficiente nell’impiego delle risorse e ridurre le minacce per la salute e il benessere dei cittadini legate all’inquinamento, alle sostanze chimiche e agli effetti dei cambiamenti climatici.

    In questo quadro si inserisce la c.d. strategia “Europa 2020” che tra le sue priorità individua anche la “crescita sostenibile per promuovere un’economia più efficiente sotto il profilo delle risorse, più verde e più competitiva”.

    Per la promozione di una economia più efficiente sotto il profilo dell’uso delle risorse la Commissione europea ha definito in una Comunicazione del 2011 una “Tabella di marcia verso un’Europa efficiente nell’impiego delle risorse” che individua in particolare il tema del Consumo e della Produzione Sostenibili (SCP) da ottenersi attraverso due principali linee d’azione:

    • miglioramento delle prestazioni ambientali delle attività produttive;

    • miglioramento dei modelli di consumo.

    L’impegno europeo per l’ambiente prosegue attraverso la presentazione, l’11 dicembre 2019, del Green Deal europeo che rappresenta la strategia europea per rendere sostenibile l’economia dell’UE e contrastare così i cambiamenti climatici e il degrado ambientale perseguendo tre obiettivi principali:

    • nel 2050 non siano più generate emissioni nette di gas a effetto serra;

    • la crescita economica sia dissociata dall’uso delle risorse;

    • nessuna persona e nessun luogo sia trascurato;

    da raggiungere trasformando le problematiche climatiche e le sfide ambientali in opportunità in tutti i settori politici e rendendo la transizione equa e inclusiva per tutti.

    La figura che segue illustra i vari elementi del Green Deal.

    In questo quadro si inserisce la proposta per un Ottavo Programma d’azione per l’ambiente (PAA) del 14 ottobre 2020 che sostiene gli obiettivi ambientali e di azione per il clima del Green Deal europeo e costituisce la base dell’UE per il raggiungimento dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e dei suoi obiettivi di sviluppo sostenibile (programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU che ingloba 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile - Sustainable Development Goals, SDGs).

    L’Ottavo Programma di azione per l’ambiente, entrato in vigore il 2 maggio 2022, basandosi sul Green Deal europeo ha i seguenti sei obiettivi prioritari:

    • ridurre in modo rapido e prevedibile le emissioni di gas a effetto serra e aumentare l’assorbimento da pozzi naturali nell’Unione al fine di realizzare l’obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030 come stabilito nel Regolamento UE 2021/1119, in linea con gli obiettivi climatici e ambientali, garantendo al contempo una transizione giusta che non lasci indietro nessuno;

    • fare costanti progressi nel rafforzamento e nell’integrazione della capacità di adattamento, anche sulla base degli approcci ecosistemici, nel consolidamento della resilienza nonché nell’adattamento e nella riduzione della vulnerabilità dell’ambiente, della società e di tutti i settori dell’economia ai cambiamenti climatici, migliorando al contempo la prevenzione delle catastrofi meteorologiche e climatiche;

    • progredire verso un’economia del benessere che restituisca al pianeta più di quanto prenda, e accelerare la transizione a un’economia circolare priva di sostanze tossiche, in cui la crescita è rigenerativa, le risorse sono utilizzate in modo efficiente e sostenibile e in cui è applicata la gerarchia dei rifiuti;

    • perseguire l’“inquinamento zero”, anche in relazione alle sostanze chimiche nocive, al fine di conseguire un ambiente privo di sostanze tossiche (in particolare per quanto riguarda l’aria, l’acqua e il suolo, nonché in relazione all’inquinamento luminoso e acustico) e proteggere la salute e il benessere delle persone, degli animali e degli ecosistemi dai rischi ambientali e dagli effetti negativi;

    • proteggere, preservare e ripristinare la biodiversità marina e terrestre e la biodiversità delle acque interne sia all’interno che all’esterno delle aree protette, segnatamente arrestandone e invertendone la perdita e migliorando la salute degli ecosistemi, delle loro funzioni e dei servizi che forniscono, e dello stato dell’ambiente, in particolare l’aria, l’acqua e il suolo, nonché lottando contro la desertificazione e il degrado del suolo;

    • promuovere gli aspetti ambientali della sostenibilità e ridurre in misura significativa le principali pressioni ambientali e climatiche connesse alla produzione e al consumo dell’Unione, in particolare nei settori dell’energia, dell’industria, dell’edilizia e delle infrastrutture, della mobilità del turismo, del commercio internazionale e del sistema alimentare.

    Il piano include anche un quadro di monitoraggio, misurazione e comunicazione per misurare i progressi verso tali obiettivi.

    In particolare, in riferimento alla riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra il 30 giugno 2021 è stata approvata la cosiddetta “Legge europea sul clima” (Regolamento UE n. 1119/2021) che incorpora l’obiettivo vincolante della neutralità climatica nell’Unione entro il 2050 e istituisce un quadro per progredire nel perseguimento dell’obiettivo globale di adattamento. Il Regolamento pone anche il traguardo intermedio vincolante, da raggiungere entro il 2030 di riduzione interna netta delle emissioni di gas a effetto serra (emissioni al netto degli assorbimenti) di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990.

    Il 14 luglio 2021, la Commissione Europea ha presentato un pacchetto “Fit for 55”, con le proposte legislative individuate per permettere il conseguimento di tali obiettivi.

    La neutralità climatica nell’UE entro il 2050 e l’obiettivo intermedio di riduzione netta di almeno il 55% delle emissioni di gas serra entro il 2030 hanno costituito il riferimento per l’elaborazione degli investimenti e delle riforme in materia di transizione verde contenuti nei Piani nazionali di ripresa e resilienza, che devono prevedere almeno un 37% di spesa per il clima, ai sensi di quanto previsto dall’art. 18, par. 4, lett. e), del Regolamento UE n. 2021/241. Gli Stati membri dovranno presentare riforme e investimenti a sostegno della transizione verde nei settori dell’energia, dei trasporti, della decarbonizzazione dell’industria, dell’economia circolare, della gestione delle risorse idriche e della biodiversità, ossia in settori in linea con i principali settori di investimento individuati nel contesto del semestre europeo (fonte Camera dei Deputati).

    A livello nazionale il riferimento per il raggiungimento di questi obiettivi è dato dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima per gli anni 2021-2030 (PNIEC) e dal Piano per la transizione ecologica (PTE). Quest’ultimo fornisce un quadro delle politiche ambientali ed energetiche integrato con gli obiettivi già delineati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ed è stato approvato con Delibera del Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) l’8 marzo 2022.

    I Gruppi di lavoro preposti allo sviluppo delle tematiche relative alle misure del Piano per la transizione ecologica sono stati istituiti con Decreto MITE del 27 aprile 2022. Il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) ha visto una prima attuazione attraverso il D.L. 6 novembre 2021, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233 che detta “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”.

    Di seguito si riporta una rappresentazione grafica complessiva dei principali strumenti programmatici e di indirizzo del MiTE, finalizzata a fornire una visione di insieme in relazione alle tre macro-tematiche di riferimento delle politiche internazionali ed europee Clima-Risorse-Biodiversità (fonte MiTE https://www.mite.gov.it/pagina/piano-la-transizione-ecologica).

    Per perseguire questi obiettivi rimangono validi gli strumenti individuati e sviluppati dalla Commissione europea, dagli Stati membri e dalle diverse organizzazioni internazionali relativi a:

    • analisi degli impatti ambientali (LCA, norme della serie ISO 14040);

    • sistemi di gestione ambientale (EMAS, ISO 14001);

    • etichette ambientali (ISO Tipo I, disciplinate dalla norma ISO 14024, es. Ecolabel EU);

    • autodichiarazioni ambientali (ISO Tipo II, disciplinate dalla norma ISO 14021, es. simbolo di riciclabilità);

    • Dichiarazioni Ambientali di Prodotto (ISO Tipo III, disciplinate dalla norma ISO 14025);

    • marchi ed etichettature obbligatori (es. etichettature di risparmio energetico).

    18.2 Normativa di riferimento

    18.2Normativa di riferimento

    Di seguito si riportano i principali riferimenti normativi e legislativi collegati agli strumenti di sostenibilità:

    Normativa comunitaria
    Comunicazione della Commissione del 25 febbraio 2004, n. 130 - Integrazione degli aspetti ambientali nella normazione europea
    Regolamento CE n. 765/2008 del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il Regolamento CEE n. 339/93
    Regolamento CE n. 1221/2009 del 25 novembre 2009 sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il Regolamento CE n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE
    Regolamento CE n. 66/2010 del 25 novembre 2009 relativo al marchio di qualità ecologica dell’UE (Ecolabel UE)
    Comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 - EUROPA 2020 - Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva
    Comunicazione della Commissione del 20 settembre 2011, n. 571 - Tabella di marcia verso un’Europa efficiente nell’impiego delle risorse
    Dec. n. 1386/2013/UE del 20 novembre 2013 su un programma generale di azione dell’Unione in materia di ambiente fino al 2020 “Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta” (settimo programma di azione)
    Direttiva 26 febbraio 2014, n. 2014/24/UE Direttiva sugli appalti pubblici e che abroga la Direttiva n. 2004/18/CE
    Direttiva 26 febbraio 2014, n. 2014/25/UE - Direttiva sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la Direttiva n. 2004/17/CE
    Comunicazione della Commissione del 2 dicembre 2015, n. 614 - L’anello mancante - Piano d’azione dell’UE per l’economia circolare.
    Regolamento UE n. 2017/1941 del 24 ottobre 2017 che modifica l’Allegato II del Regolamento CE n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al marchio di qualità ecologica dell’UE (Ecolabel UE)
    Regolamento UE n. 2017/1505 del 28 agosto 2017 che modifica gli allegati I, II e III del Regolamento CE n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).
    Regolamento UE n. 2018/2026 del 19 dicembre 2018 che modifica l’Allegato IV del Regolamento CE n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).
    Comunicazione della Commissione dell’11 dicembre 2019, n. 640 - Il Green Deal europeo.
    Proposta di Regolamento del 4 marzo 2020, n. 80 che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il Regolamento UE 2018/1999 (Legge europea sul clima).
    Comunicazione della Commissione del 10 marzo 2020, n. 102 - Una nuova strategia industriale per l’Europa.
    Comunicazione della Commissione del 10 marzo 2020, n. 103 - Una strategia per le PMI per un’Europa sostenibile e digitale.
    Comunicazione della Commissione dell’11 marzo 2020, n. 98 - Un nuovo piano d’azione per l’economia circolare - Per un’Europa più pulita e più competitiva.
    Comunicazione della Commissione del 20 maggio 2020, n. 380 - Strategia dell’UE sulla biodiversità per il 2030 - Riportare la natura nella nostra vita.
    Comunicazione della Commissione del 20 maggio 2020, n. 381 - Una strategia “Dal produttore al consumatore” per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell’ambiente.

    Normativa comunitaria
    Comunicazione della Commissione dell’8 luglio 2020, n. 299 - Energia per un’economia climaticamente neutra: strategia dell’UE per l’integrazione del sistema energetico.
    Comunicazione della Commissione dell’8 luglio 2020, n. 301 - Una strategia per l’idrogeno per un’Europa climaticamente neutra.
    Comunicazione della Commissione del 17 settembre 2020, n. 562 - Un traguardo climatico 2030 più ambizioso per l’Europa - Investire in un futuro a impatto climatico zero nell’interesse dei cittadini.
    Proposta modificata di Regolamento del 17 settembre 2020, n. 563 che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il Regolamento UE 2018/1999 (Legge europea sul clima).
    Proposta di Decisione del 14 ottobre 2020, n. 652 relativa a un programma generale di azione dell’Unione per l’ambiente fino al 2030 (ottavo programma di azione).
    Comunicazione della Commissione del 14 ottobre 2020, n. 662 - Un’ondata di ristrutturazioni per l’Europa: inverdire gli edifici, creare posti di lavoro e migliorare la vita.
    Comunicazione della Commissione del 14 ottobre 2020, n. 663 sulla strategia dell’UE per ridurre le emissioni di metano.
    Comunicazione della Commissione del 14 ottobre 2020, n. 667 - Strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili - Verso un ambiente privo di sostanze tossiche.
    Comunicazione della Commissione del 19 novembre 2020, n. 741 - Strategia dell’UE per sfruttare il potenziale delle energie rinnovabili offshore per un futuro climaticamente neutro.
    Comunicazione della Commissione del 9 dicembre 2020, n. 788 - Patto europeo per il clima.
    Regolamento UE n. 2021/241 del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza
    Regolamento UE n. 2021/1119 del 30 giugno 2021 che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il Regolamento CE n. 401/2009 e il Regolamento UE 2018/1999 (“Normativa europea sul clima”)
    Comunicazione della Commissione del 14 luglio 2021, n. 550 - “Pronti per il 55 %”: realizzare l’obiettivo climatico dell’UE per il 2030 lungo il cammino verso la neutralità climatica
    Raccomandazione della Commissione UE n. 2021/2279 del 15 dicembre 2021 sull’uso dei metodi dell’impronta ambientale per misurare e comunicare le prestazioni ambientali del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni.
    Comunicazione della Commissione del 30 marzo 2022, n. 140 - Prodotti sostenibili: dall’eccezione alla regola
    Proposta di Regolamento del 30 marzo 2022, n. 142 che stabilisce il quadro per l’elaborazione delle specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili e abroga la Direttiva 2009/125/CE
    Proposta di Direttiva del 30 marzo 2022, n. 143 che modifica le Direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell’informazione
    Decisione del 6 aprile 2022, n. 591 relativa a un programma generale di azione dell’Unione per l’ambiente fino al 2030 (ottavo programma di azione).
    Proposta di Direttiva del 22 marzo 2023, n. 155 recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni e che modifica il Regolamento (UE) 2017/2394 e le Direttive (UE) 2019/771 e (UE) 2020/1828
    Proposta di Direttiva del 22 marzo 2023, n. 166 sull’attestazione e sulla comunicazione delle asserzioni ambientali esplicite (direttiva sulle asserzioni ambientali)

    Normativa nazionale
    D.M. 8 maggio 2003, n. 203 Norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo
    D.M. Ambiente 11 aprile 2008 Approvazione del Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica amministrazione
    D.M. 10 aprile 2013 Piano di azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica amministrazione - revisione 2013
    Legge n. 221 del 28 dicembre 2015 Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali.
    D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (Nuovo Codice Appalti)
    D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
    Legge 27 dicembre 2017, n. 205 Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.
    D.M. 21 marzo 2018, n. 56 Regolamento per l’attuazione dello schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell’impronta ambientale dei prodotti, denominato “Made Green in Italy”, di cui all’articolo 21, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221.
    D.L. 6 novembre 2021, n. 152 convertito con modificazioni dalla Legge 29 dicembre 2021, n. 233 Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose
    D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.
    Decreto Direttoriale 31 marzo 2023, n. 15 Programmazione delle attività volte alla definizione dei criteri ambientali minimi preliminari all’adozione dei relativi decreti ministeriali, per l’anno 2023.
    D.M. 3 agosto 2023 Approvazione del piano d’azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione 2023.
    D.M. 27 dicembre 2023 Approvazione del programma pluriennale 2023-2025, deliberato dal Comitato per l’Ecolabel e l’Ecoaudit
    Decreti di adozione dei CRITERI AMBIENTALI MINIMI di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 50/2016
    D.M. 7 marzo 2012. Adozione dei criteri ambientali minimi da inserire nei bandi di gara della Pubblica amministrazione per l’acquisto di servizi energetici per gli edifici - servizio di illuminazione e forza motrice - servizio di riscaldamento/raffrescamento
    D.M. 4 aprile 2013. Criteri ambientali minimi per l’acquisto di carta per copia e carta grafica - aggiornamento 2013.
    D.M. 24 dicembre 2015. Adozione dei criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici per la gestione dei cantieri della Pubblica amministrazione e criteri ambientali minimi per le forniture di ausili per l’incontinenza
    D.M. 27 settembre 2017. Criteri Ambientali Minimi per l’acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l’acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l’affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica

    Decreti di adozione dei CRITERI AMBIENTALI MINIMI di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 50/2016
    D.M. 28 marzo 2018. Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di illuminazione pubblica
    D.M. 17 maggio 2018. Criteri ambientali minimi per la fornitura di calzature da lavoro non DPI e DPI, articoli e accessori di pelle
    D.M. 17 ottobre 2019. Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di stampa gestita; l’affidamento del servizio di noleggio di stampanti e di apparecchiature multifunzione per ufficio; l’acquisto o il leasing di stampanti e di apparecchiature multifunzione per ufficio
    D.M. 17 ottobre 2019. Criteri ambientali minimi per le forniture di cartucce toner e a getto di inchiostro; criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio integrato di ritiro di cartucce di toner e a getto di inchiostro esauste, preparazione per il riutilizzo e la fornitura di cartucce di toner e a getto di inchiostro rigenerate
    D.M. 10 marzo 2020. Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde
    D.M. 10 marzo 2020. Criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari
    D.M. 9 dicembre 2020. Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di lavaggio industriale e noleggio di tessili e materasseria
    Circolare n. 0007596 del 26 gennaio 2021 avente ad oggetto D.M. 17 ottobre 2019, G.U. R.I. n. 261 del 7 novembre 2019 “Criteri ambientali minimi per le forniture di cartucce toner e a getto di inchiostro; Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio integrato di ritiro di cartucce di toner e a getto di inchiostro esauste, preparazione per il riutilizzo e la fornitura di cartucce di toner e a getto di inchiostro rigenerate”
    D.M. 29 gennaio 2021. Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici ed ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti
    D.M. 17 giugno 2021 Criteri ambientali minimi per l’acquisto, leasing, locazione, noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada
    D.M. 24 settembre 2021. Modifica del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 29 gennaio 2021, recante “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti”
    D.M. 23 giugno 2022. Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di fornitura, noleggio ed estensione della vita utile di arredi per interni
    D.M. 23 giugno 2022. Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi
    D.M. 23 giugno 2022. Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, della pulizia e spazzamento e altri servizi di igiene urbana, della fornitura di contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani, della fornitura di veicoli, macchine mobili non stradali e attrezzature per la raccolta e il trasporto di rifiuti e per lo spazzamento stradale
    D.M. 19 ottobre 2022. Criteri ambientali minimi per il servizio di organizzazione e realizzazione di eventi.
    D.M. 7 febbraio 2023. Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di parchi giochi, la fornitura e la posa in opera di prodotti per l’arredo urbano e di arredi per gli esterni e l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di prodotti per arredo urbano e di arredi per esterni.
    D.M. 7 febbraio 2023. Criteri ambientali minimi per le forniture ed il noleggio di prodotti tessili ed il servizio di restyling e finissaggio di prodotti tessili.
    D.M. 6 novembre 2023. Adozione dei criteri ambientali minimi per gli affidamenti relativi ai servizi di ristoro e alla distribuzione di acqua di rete a fini potabili.

    Nota: in tempi recenti la denominazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha subito alcune modifiche. Dapprima il D.L. 1° marzo 2021, n. 22 ha modificato la denominazione di tale Ministero in “Ministero della transizione ecologica”. Successivamente, con D.L. 11 novembre 2022, n. 173 la denominazione del Ministero è stata nuovamente modificata in “Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica”. Anche l’acronimo MiTE viene sostituito dall’acronimo MASE. Ogni riferimento nel presente testo alle precedenti denominazioni è da intendersi alla nuova.

    18.3 Caratteristiche degli strumenti di sostenibilità ambientale

    18.3Caratteristiche degli strumenti di sostenibilità ambientale

    Gli strumenti di sostenibilità ambientale che possono supportare le imprese a migliorare la loro competitività in campo ambientale danno la possibilità alle organizzazioni che le applicano di ottenere:

    • il miglioramento delle prestazioni ambientali dei processi derivante da conoscenza più approfondita dei processi, prodotti, materie prime utilizzate;

    • il miglioramento delle caratteristiche ambientali dei prodotti o dei servizi erogati;

    • un maggior controllo sul rispetto degli adempimenti legislativi in campo ambientale applicabili (con conseguente riduzione del rischio di sanzioni in caso di mancato rispetto delle stesse);

    • il vantaggio economico derivante da un uso più efficiente delle risorse e dalla riduzione degli sprechi;

    • il miglioramento d’immagine verso il pubblico e i clienti, favorito dalla comunicazione trasparente delle informazioni sull’impegno e risultati raggiunti in merito alle prestazioni ambientali;

    • una maggiore visibilità verso il pubblico e i clienti data dall’uso del logo di certificazione (dove previsto);

    • la risposta ad una specifica richiesta del cliente.

    Le caratteristiche di questi strumenti sono:

    • l’applicazione su base volontaria, quindi derivante da una scelta strategica dell’organizzazione che favorisce un coinvolgimento e una motivazione maggiore alla ricerca del miglioramento ambientale rispetto al mero obbligo di adeguamento alle prescrizioni di tipo cogente;

    • l’applicabilità a qualsiasi organizzazione, indipendentemente dal settore, dal tipo e dimensione, dall’ubicazione;

    • la possibilità di ottenere la certificazione (o verifica e convalida) da parte di un ente terzo accreditato che, attestando la corretta applicazione della norma o Regolamento di riferimento scelto, dà garanzia al pubblico e al cliente della capacità dell’organizzazione di raggiungere gli obiettivi correlati agli intenti della norma stessa;

    • la possibilità di ricorrere all’autodichiarazione o autocertificazione, qualora previsto dalla norma scelta.

    Gli strumenti di sostenibilità ambientale si possono distinguere in quattro principali categorie di norme o regolamenti come di seguito indicato:

    Tipologia Caratteristiche Esempi
    Norme di sistema Non definiscono livelli prescrittivi di performance che devono essere raggiunti, ma forniscono le modalità di gestione che consentono di perseguire gli obiettivi di prestazione autonomamente determinati. ISO 14001
    ISO 50001
    EMAS
    Norme di prodotto o servizio Definiscono i requisiti specifici di performance ambientale che devono essere raggiunti per specifiche categorie di prodotto/servizio ECOLABEL
    FSC®
    PEFC®
    Norme per la comunicazione ambientale Definiscono principi e requisiti per la comunicazione ambientale ISO 14021
    ISO 14063
    Norme per la quantificazione e valutazione degli aspetti/impatti ambientali Definiscono principi e linee guida per la quantificazione e valutazione degli impatti/prestazioni ambientali di un prodotto, processo, servizio LCA
    EPD
    Norme di supporto Linee guida e strumenti operativi per supportare l’applicazione delle norme che costituiscono schema di certificazione ISO 14050

    L’uso integrato e sinergico di questi strumenti consente di raggiungere gli obiettivi della riduzione dell’inquinamento e della protezione dell’ambiente poiché partendo dall’analisi degli impatti ambientali (LCA) è possibile implementare gli strumenti di riduzione degli impatti tramite le certificazioni di sistema (SGA) e di prodotto ed è possibile la comunicazione e informazione trasparente ed affidabile al cliente/consumatore sulle prestazioni ambientali tramite i marchi, le etichettature e le dichiarazioni ambientali e prodotto.

    18.3.1 Certificazioni ambientali

    18.3.1Certificazioni ambientali

    La certificazione è una procedura con cui una terza parte indipendente (organismo di certificazione) dà assicurazione che un prodotto, un servizio, un processo, un sistema di gestione è conforme ai requisiti specificati in una norma di riferimento.

    La certificazione attesta che effettivamente quella determinata attività, o quello specifico prodotto, rispetta i requisiti della norma.

    A seguito dell’esito positivo della verifica e con il rilascio della certificazione vi è da parte dell’ente terzo la concessione per l’utilizzo di un logo/marchio di conformità per un periodo di tempo definito.

    Il mantenimento della certificazione avviene a seguito di verifiche periodiche da parte dell’organismo di certificazione.

    La certificazione di sistema assicura la capacità di un’organizzazione di strutturarsi e gestire le proprie risorse ed i propri processi in modo da riconoscere e soddisfare i bisogni dei clienti e le esigenze della collettività, impegnandosi al miglioramento continuo (vedi capitolo 17).

    La certificazione di prodotto o servizio fornisce confidenza al mercato circa la capacità del produttore di ottenere e mantenere la conformità dei prodotti o servizi ai requisiti stabiliti dalla norma o Regolamento di riferimento.

    La credibilità delle certificazioni dipende dalle organizzazioni che le emettono: la qualificazione degli organismi di certificazione viene indicata con il termine “accreditamento”.

    L’accreditamento degli organismi (e dei laboratori) conferisce ai certificati di conformità e di taratura, e ai rapporti di prova e di ispezione rilasciati, un alto grado di affidabilità in termini di qualità e sicurezza dei beni e dei servizi sottoposti a verifica, e ne garantisce il riconoscimento sui mercati internazionali.

    A livello internazionale, l’accreditamento viene svolto sulla base della norma internazionale ISO/IEC 17011. All’interno dell’UE, il Regolamento europeo 765/2008 prevede che ogni stato membro nomini il proprio Ente Unico nazionale di accreditamento e ha conferito per la prima volta a tale attività uno status giuridico, riconoscendola come espressione di pubblica autorità.

    In Italia l’Ente Unico di accreditamento designato dal governo è ACCREDIA. ACCREDIA è un’associazione riconosciuta che opera senza scopo di lucro, sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo economico.

    L’accreditamento da parte di ACCREDIA avviene in riferimento alle norme:

    • ISO/IEC 17065 per gli organismi di certificazione di prodotti e servizi;

    • ISO/IEC 17065 e ISO 14025 per gli organismi di certificazione (verifica e convalida) delle dichiarazioni ambientali di prodotto (Dichiarazioni ambientali di Tipo III);

    • ISO/IEC 17021-1 per gli Organismi di certificazione di sistemi di gestione;

    • ISO/IEC 17029 per gli Organismi di verifica e validazione;

    • ISO/IEC 17029 e ISO 14065 per gli Organismi di verifica e validazione della carbon footprint;

    • ISO/IEC 17020 per gli Organismi di ispezione.

    Gli Enti di accreditamento membri dell’associazione European Accreditation possono entrare a far parte degli Accordi di Mutuo Riconoscimento (MLA). La partecipazione di ACCREDIA agli Accordi MLA ne garantisce la competenza e il rigore procedurale, nonché l’uniformità del modo di operare rispetto a quello degli altri Enti aderenti. In virtù di questa partecipazione, i rapporti di prova e di ispezione, nonché le certificazioni di prodotti, sistemi e personale, emessi sotto accreditamento ACCREDIA, sono riconosciuti e accettati a livello internazionale (fonte ACCREDIA).

    In particolare, come riportato nella guida ACCREDIA - Differenze tra le attività di certificazione di prodotto (PRD) e le attività di ispezione (ISP) ed altri schemi di valutazione della conformità: “lo schema di certificazione deve chiarire le modalità secondo cui l’OdC raggiunge la fiducia desiderata sulla capacità del produttore di assicurare la conformità dei prodotti in ogni momento.

    In funzione della natura del prodotto l’OdC può richiedere al fabbricante di attuare un sistema di gestione per la qualità (SGQ), o alcune fasi di controllo della qualità, o di effettuare prove etc.

    Di fatto, le attività ispettive, le prove e altre attività dell’OdC effettuate sul prodotto, sono finalizzate alla conferma dell’effettiva capacità del produttore di assicurare la conformità nel tempo, confrontandole con i risultati ottenuti dal produttore.

    Se i risultati ottenuti dall’OdC sono equivalenti a quelli ottenuti dal produttore, l’OdC otterrà tale confidenza, in caso contrario no.

    La decisione sulla certificazione non è basata semplicemente sulla conformità del prodotto, bensì sulla capacità del produttore di dimostrare la conformità.

    Come conseguenza, nel caso di un prodotto non conforme, per esempio nel corso di una verifica di sorveglianza, questo fatto deve comportare la richiesta di azioni correttive, in quanto il produttore aveva precedentemente ritenuto questo prodotto conforme.

    Il produttore deve pertanto agire non solo sul prodotto non conforme, ma anche sui propri processi di controllo sulla fabbricazione.

    Non è accettabile che l’OdC si limiti semplicemente a scartare il prodotto non conforme”.

    18.4 Norme della serie ISO 14000

    18.4Norme della serie ISO 14000

    18.4.1 Norme relative ai Sistemi di Gestione Ambientale

    18.4.1Norme relative ai Sistemi di Gestione Ambientale

    Di seguito sono elencate le norme e specifiche tecniche relative all’applicazione di un Sistema di Gestione Ambientale, certificabili (C) e di supporto (S). Vengono riportate anche norme non della serie ISO 14000 che possono essere considerate di supporto all’applicazione dei sistemi di gestione ambientale. (fonte www. uni.com e www.iso.org).

    Norma Contenuti C/S
    UNI EN ISO 14001:2015
    Sistemi di gestione ambientale - Requisiti e guida per l’uso
    La norma specifica i requisiti di un sistema di gestione ambientale che un’organizzazione può utilizzare per sviluppare le proprie prestazioni ambientali. C
    UNI EN ISO 14002-1:2020
    Sistemi di gestione ambientale - Linee guida per l’utilizzo della ISO 14001 per affrontare gli aspetti e le condizioni ambientali all’interno di un’area tematica ambientale - Parte 1: Generalità
    La norma fornisce linee guida generali per le organizzazioni che cercano di gestire sistematicamente gli aspetti ambientali o di rispondere agli effetti del cambiamento delle condizioni ambientali all’interno di una o più aree tematiche ambientali (ad es. acqua, aria, suolo, risorse naturali) sulla base della ISO 14001.
    La norma costituisce anche un quadro per elementi comuni delle parti successive della serie ISO 14002.
    S

    Norma Contenuti C/S
    UNI EN ISO 14002-2:2023
    Sistemi di gestione ambientale - Linee guida per l’utilizzo della ISO 14001 per affrontare gli aspetti e le condizioni ambientali all’interno di un’area tematica ambientale - Parte 2: Acqua
    La norma fornisce linee guida generali per le organizzazioni che cercano di affrontare gli aspetti ambientali legati all’acqua, gli impatti ambientali, le condizioni ambientali e i rischi e le opportunità associati all’interno di un sistema di gestione ambientale in conformità con ISO 14001. La norma affronta le questioni per la gestione ambientale relative alla quantità e alla qualità dell’acqua, come il prelievo di acqua, l’uso efficiente dell’acqua e lo scarico dell’acqua, nonché gli approcci per far fronte a eventi legati all’acqua come inondazioni e siccità. Il documento considera le interconnessioni dell’acqua con altri mezzi ambientali e adotta un approccio olistico alla gestione dell’acqua a causa dei suoi impatti sugli ecosistemi, sui servizi ecosistemici, sulla biodiversità correlata, nonché sulla vita umana e sul benessere. La norma è applicabile alle organizzazioni indipendentemente dalla loro dimensione, tipologia, risorse finanziarie, ubicazione e settore. È applicabile a tutti i tipi di acqua e considera una prospettiva del ciclo di vita. S
    UNI EN ISO 14004:2016
    Sistemi di gestione ambientale - Linee guida generali per l’implementazione
    La norma fornisce delle linee guida per stabilire, attuare, mantenere attivo e migliorare un sistema di gestione ambientale che possa essere integrato nel processo principale di attività. Le linee guida sono coerenti con il modello del sistema di gestione ambientale della UNI EN ISO 14001, ma non intendono fornire interpretazioni ai requisiti della UNI EN ISO 14001. S
    UNI EN ISO 14005:2019
    Sistemi di gestione ambientale - Linee guida per un approccio flessibile all’implementazione per fasi
    La norma fornisce le linee guida per un approccio per fasi al fine di stabilire, attuare, mantenere e migliorare un sistema di gestione ambientale che le organizzazioni, comprese le piccole e medie imprese, possono adottare per accrescere le proprie prestazioni ambientali.
    L’approccio per fasi fornisce quella flessibilità che permette alle organizzazioni di sviluppare il proprio sistema di gestione ambientale (SGA) con i propri tempi, su un certo numero di fasi, secondo le proprie condizioni.
    La norma si applica a tutte le organizzazioni a prescindere dalle loro attuali prestazioni ambientali, dalla natura delle attività svolte o dalle sedi in cui esse operano.
    L’approccio per fasi consente ad una organizzazione di sviluppare un sistema che soddisfi in definitiva i requisiti della ISO 14001.
    S
    UNI EN ISO 14006:2020
    Sistemi di gestione ambientale - Linee guida per l’integrazione dell’ecodesign
    La norma fornisce le linee guida per aiutare le organizzazioni ad istituire, documentare, attuare, mantenere attiva e migliorare in modo continuo la loro gestione dell’ecodesign come parte del sistema di gestione ambientale. La norma è destinata ad essere utilizzata da quelle organizzazioni che hanno attuato un sistema di gestione ambientale in conformità alla UNI EN ISO 14001, ma può aiutare ad integrare l’ecodesign in altri sistemi di gestione. Le linee guida sono applicabili a qualsiasi organizzazione indipendentemente dal tipo, dalle sue dimensioni o dai prodotti forniti.
    Il documento è applicabile agli aspetti ambientali relativi ai prodotti e alle attività che una organizzazione può controllare e a quelli che può influenzare. Il documento non stabilisce criteri di prestazione ambientali specifici.
    S

    Norma Contenuti C/S
    UNI EN ISO 14007:2020
    Gestione ambientale - Linee guida per determinare costi e benefici ambientali
    La norma fornisce le linee guida per le organizzazioni per la determinazione dei costi e dei benefici ambientali associati ai loro aspetti ambientali. Essa tratta la dipendenza di un’organizzazione dall’ambiente, quali ad esempio le risorse naturali e il contesto in cui l’organizzazione opera o si trova. I costi e i benefici ambientali possono essere espressi quantitativamente, in termini sia non monetari che monetari, o qualitativamente.
    La norma fornisce alle organizzazioni una guida per la divulgazione di informazioni correlate.
    La norma assume una prospettiva antropocentrica, ovvero esamina i cambiamenti che influenzano il benessere umano (utilità), inclusa la loro preoccupazione e dipendenza dalla natura e dai servizi ecosistemici. Ciò include i valori d’uso e di non uso riflessi nel concetto di valore economico totale quando i costi e i benefici ambientali sono determinati in termini monetari.
    I modi in cui i costi e i benefici ambientali vengono utilizzati dopo che sono stati determinati esulano dallo scopo e campo di applicazione di questo documento.
    La norma è applicabile a qualsiasi organizzazione indipendentemente dalle dimensioni, dal tipo e dalla natura.
    S
    UNI EN ISO 14008:2020
    Valutazione monetaria degli impatti ambientali e aspetti ambientali correlati
    La norma specifica l’ambito metodologico per la valutazione monetaria degli impatti ambientali e degli aspetti ambientali correlati. Gli impatti ambientali comprendono gli impatti sulla salute umana e sull’ambiente costruito e naturale. Gli aspetti ambientali comprendono le emissioni e l’uso di risorse naturali.
    I metodi di valutazione monetaria in questo documento possono anche essere utilizzati per comprendere meglio la dipendenza delle organizzazioni dall’ambiente.
    Durante la pianificazione della valutazione monetaria, viene preso in considerazione l’uso previsto dei risultati, ma l’uso stesso non rientra nell’ambito di questo documento.
    S
    UNI EN ISO 14050:2020
    Gestione ambientale - Vocabolario
    La norma definisce i termini utilizzati nei documenti nel campo dei sistemi di gestione ambientale e degli strumenti a supporto dello sviluppo sostenibile. Questi includono i sistemi di gestione, gli audit e altri tipi di valutazione, le comunicazioni, gli studi di impronta climatica, la mitigazione dei gas ad effetto serra e l’adattamento ai cambiamenti climatici. S
    UNI EN ISO 14031:2021
    Gestione ambientale - Valutazione delle prestazioni ambientali - Linee guida
    La norma fornisce una guida per progettare ed effettuare la valutazione delle prestazioni ambientali di un’organizzazione. È applicabile a qualsiasi organizzazione, senza riguardo alla tipologia, alle dimensioni, alla localizzazione e alla complessità. La norma non stabilisce livelli di prestazione ambientale. Essa non è finalizzata ad essere utilizzata per definire qualsiasi altro requisito di conformità dei sistemi di gestione ambientale. S

    Norma Contenuti C/S
    ISO 14033:2019
    Environmental management – Quantitative environmental information - Guidelines and examples
    La norma fornisce le linee guida per l’acquisizione sistematica e metodica e la revisione delle informazioni ambientali quantitative e dei dati sui sistemi. Supporta l’applicazione di standard e report sulla gestione ambientale.
    La norma è applicabile a tutte le organizzazioni, indipendentemente dalla loro dimensione, tipo, ubicazione, struttura, attività, prodotti, livello di sviluppo e indipendentemente dal fatto che abbiano o meno un sistema di gestione ambientale in atto.
    S
    UNI EN ISO 14034:2018
    Gestione ambientale - Verifica della tecnologia ambientale (ETV)
    La norma specifica principi, procedure e requisiti per la verifica della tecnologia ambientale (ETV).
    L’obiettivo della verifica della tecnologia ambientale (ETV) è fornire una verifica credibile, affidabile e indipendente delle prestazioni delle tecnologie ambientali. Una tecnologia ambientale è una tecnologia che si traduce in un valore aggiunto ambientale o misura parametri che indicano un impatto ambientale. Tali tecnologie hanno un ruolo sempre più importante nell’affrontare le sfide ambientali e nel raggiungimento dello sviluppo sostenibile.
    C
    UNI EN ISO 14015:2022
    Gestione ambientale - Linee guida per la valutazione della due diligence ambientale
    La norma fornisce indicazioni su come condurre una valutazione di due diligence ambientale (EDD) attraverso un processo sistematico di identificazione di aspetti, questioni e condizioni ambientali e di determinarne, se del caso, le conseguenze economiche. Il presente documento non fornisce indicazioni su come condurre altri tipi di valutazione ambientale, come ad esempio: a) audit ambientali; b) valutazioni di impatto ambientale; c) valutazione delle prestazioni ambientali, dell’efficienza o dell’affidabilità; d) indagini ambientali invasive e bonifiche. S
    UNI EN ISO 14016:2023
    Gestione ambientale - Linee guida sulla garanzia dei rapporti ambientali
    La norma fornisce principi e linee guida per garantire le informazioni ambientali che un’organizzazione include nei suoi rapporti ambientali. È applicabile a garantire altri tipi di rapporti in linea di principio, a condizione che venga prestata particolare attenzione all’identificazione della competenza necessaria al fornitore di garanzia. S
    UNI EN ISO 14017:2023
    Gestione ambientale - Requisiti con linee guida per la verifica e la convalida delle dichiarazioni relative all’acqua
    La norma specifica i principi, i requisiti e le linee guida per la verifica e la convalida delle dichiarazioni sull’ acqua. È applicabile alla verifica e convalida organizzativa, di prodotto e di progetto dell’acqua e può anche essere utilizzato per fornire fiducia nelle informazioni sull’acqua riportate a livello locale, regionale o nazionale. Questo documento è indipendente dal programma. Se un programma è applicabile, i requisiti di tale programma sono aggiuntivi ai requisiti del presente documento.
    UNI EN ISO 14051:2011
    Gestione ambientale - Contabilità dei costi correlati ai flussi di materiali - Quadro generale
    La norma ha lo scopo di offrire un quadro generale per la contabilità dei costi correlati ai flussi di materiali (MFCA). L’MFCA è uno strumento di gestione che può aiutare le organizzazioni a comprendere meglio le possibili conseguenze ambientali ed economiche delle loro pratiche di consumo di materiali ed energia, e ad individuare opportunità per ottenere sia i miglioramenti ambientali sia economici attraverso cambiamenti in tali pratiche. S

    Norma Contenuti C/S
    UNI EN ISO 14052:2018
    Gestione ambientale - Contabilità dei flussi di materiale - Linee guida per l’implementazione pratica in una catena di approvvigionamento
    La norma fornisce una guida per l’implementazione pratica della contabilità dei flussi di materiale (Material Flow Cost Accounting, MFCA) in una catena di approvvigionamento.
    L’MFCA fondamentalmente traccia i flussi e le scorte di materiali all’interno di una organizzazione, quantifica questi flussi di materiale in unità fisiche (per es. massa, volume) e valuta i costi associati ai flussi di materiale e all’uso di energia.
    L’MFCA è applicabile a qualsiasi organizzazione che impieghi materiali ed energia, indipendentemente dai propri prodotti, servizi, dimensioni, posizione e sistemi di gestione e contabilità esistenti. Inizialmente, l’MFCA può essere applicato come uno strumento di gestione della contabilità ambientale nella catena di approvvigionamento, sia a monte che a valle, e può aiutare a sviluppare un approccio integrato per migliorare l’efficienza dei materiali ed energia nella catena di approvvigionamento.
    La ISO 14052:2017 si basa sui principi e la struttura generale per i MFCA descritti nella ISO 14051.
    La struttura dell’MFCA nella presente norma contiene gli scenari per migliorare l’efficienza in una catena di approvvigionamento, i principi per l’applicazione efficace dell’MFCA in una catena di approvvigionamento, la condivisione di informazioni e le fasi pratiche per l’implementazione dell’MFCA in una catena di approvvigionamento.
    S
    UNI ISO/TR 14062:2007
    Gestione ambientale - Integrazione degli aspetti ambientali nella progettazione e nello sviluppo del prodotto
    Il rapporto tecnico descrive concetti e pratiche correnti relative all’integrazione degli aspetti ambientali nella progettazione e nello sviluppo del prodotto, dove per prodotto si intende qualsiasi bene o servizio. S
    UNI EN ISO 14100:2023
    Linee guida sui criteri ambientali per progetti, asset e attività a sostegno dello sviluppo della finanza verde
    La norma stabilisce un quadro e delinea un processo per identificare i criteri per gli impatti e le prestazioni ambientali da prendere in considerazione quando si considerano i progetti, gli asset e le attività in cerca di finanziamenti. Il presente documento fornisce inoltre indicazioni sulla valutazione dei rischi e delle opportunità che possono derivare dall’applicazione di criteri ambientali a progetti, asset e attività. Si applica alle parti che cercano finanziamenti, che forniscono finanziamenti o altre parti interessate. S
    UNI/TR 11331:2021- Sistemi di gestione ambientale - Indicazioni relative all’applicazione della UNI EN ISO 14001 in Italia, formulate a partire dalle criticità emerse e dalle esperienze pratiche Il rapporto tecnico fornisce indicazioni riguardanti l’applicazione, in Italia, dei sistemi di gestione ambientale conformi alla UNI EN ISO 14001:2015. Non trattandosi di un documento normativo, non può essere utilizzato per aggiungere, ridurre o modificare i requisiti della UNI EN ISO 14001:2015. S

    Norma Contenuti C/S
    UNI EN 16524:2021
    Prodotti meccanici - Metodologia per la riduzione degli impatti ambientali nella progettazione e nello sviluppo del prodotto
    La norma descrive una metodologia per ridurre l’impatto ambientale complessivo di un prodotto durante la sua progettazione e sviluppo ed è personalizzato per i prodotti meccanici come definito al punto 3.1.
    Questa metodologia è particolarmente adatta per la riprogettazione di un prodotto esistente; può anche essere applicata per la progettazione di un nuovo prodotto purché siano considerati i necessari presupposti relativi ad un prodotto di riferimento (virtuale). Esso è rivolto alle aziende che hanno deciso di integrare un approccio di eco-design per ottimizzare gli impatti ambientali che si possono verificare nel ciclo di vita del prodotto, in relazione agli altri aspetti del prodotto, quali funzionalità, qualità, costi ecc. Esso aiuta inoltre a soddisfare molti requisiti della ISO 14001:2015 nell’integrazione degli aspetti ambientali nella progettazione dei prodotti.
    S

    Nota: per la corretta gestione della fase di audit del Sistema di Gestione Ambientale il riferimento è la norma UNI EN ISO 19011:2018 - Linee guida per audit di sistemi di gestione.

    18.4.2 Norme relative all’analisi degli impatti ambientali (LCA)

    18.4.2Norme relative all’analisi degli impatti ambientali (LCA)

    Il Life Cycle Assessment (Valutazione del Ciclo di Vita) costituisce un metodo oggettivo di valutazione e quantificazione dei consumi energetici e di risorse e degli impatti potenziali associati ad un prodotto/processo/attività lungo l’intero ciclo di vita, dall’acquisizione delle materie prime fino al fine vita (“dalla Culla alla Tomba”).

    La metodologia LCA è regolamentata dalle norme ISO della serie 14040 in base alle quali uno studio di valutazione del ciclo di vita prevede:

    • la definizione dell’obiettivo e del campo di applicazione dell’analisi;

    • la compilazione di un inventario degli input e degli output di un determinato sistema;

    • la valutazione del potenziale impatto ambientale correlato a tali input ed output;

    • l’interpretazione dei risultati.

    L’analisi di LCA non è sottoposta a procedura di certificazione, ma costituisce strumento scientificamente valido di base per supportare altre certificazioni ambientali. Infatti, l’LCA viene utilizzato come strumento di base per la definizione dei criteri ambientali di riferimento per le etichette ecologiche europee Ecolabel (etichetta ecologica di tipo I), e come principale strumento di analisi e quantificazione necessario per elaborare una Dichiarazione Ambientale di Prodotto: DAP (etichetta ecologica di tipo III).

    Inoltre, l’LCA può essere utilizzato:

    • per supportare l’approccio “life ciclethinking” richiesto per le certificazioni di sistema ISO 14001 ed EMAS per individuare e quantificare gli impatti ambientali indiretti e le possibilità di miglioramento per ridurli;

    • per effettuare un’analisi comparativa dell’impatto ambientale di due o più prodotti, processi o attività distinti ed aventi usi o funzioni equivalenti;

    • come strumento di marketing ambientale.

    Nella tabella seguente si riportano le norme e le specifiche tecniche per l’applicazione dell’LCA (fonte www.uni.com e www.iso.org).

    Norma Contenuti
    UNI EN ISO 14040:2021
    Gestione ambientale - Valutazione del ciclo di vita - Principi e quadro di riferimento
    La norma descrive i principi ed il quadro di riferimento per la valutazione del ciclo di vita (LCA), comprendendo:
    a) la definizione dell’obiettivo e del campo di applicazione dell’LCA;
    b) la fase di inventario del ciclo di vita (LCI);
    c) la fase di valutazione dell’impatto del ciclo di vita (LCIA);
    d) la fase di interpretazione del ciclo di vita;
    e) la rendicontazione e la revisione critica dell’LCA;
    f) le limitazioni dell’LCA;
    g) le correlazioni tra le fasi dell’LCA;
    h) le condizioni per l’utilizzo delle scelte dei valori e degli elementi facoltativi.
    La norma tratta gli studi di valutazione del ciclo di vita (LCA) e di inventario del ciclo di vita (LCI). La norma non descrive in dettaglio la tecnica di valutazione del ciclo di vita e non specifica metodologie per le singole fasi dell’LCA.
    UNI EN ISO 14044:2021
    Gestione ambientale - Valutazione del ciclo di vita - Requisiti e linee guida
    La norma specifica i requisiti e fornisce linee guida per la valutazione del ciclo di vita (LCA), comprendendo:
    a) la definizione dell’obiettivo e del campo di applicazione dell’LCA;
    b) la fase di inventario del ciclo di vita (LCI);
    c) la fase di valutazione dell’impatto del ciclo di vita (LCIA);
    d) la fase di interpretazione del ciclo di vita;
    e) la rendicontazione e la revisione critica dell’LCA;
    f) le limitazioni dell’LCA;
    g) le correlazioni tra le fasi dell’LCA;
    h) le condizioni per l’utilizzo delle scelte dei valori e degli elementi facoltativi.
    La norma tratta gli studi di valutazione del ciclo di vita (LCA) e di inventario del ciclo di vita (LCI).
    ISO/TR 14047:2012
    Environmental management - Life cycle assessment - Illustrative examples on how to apply ISO 14044 to impact assessment situations
    Lo scopo del rapporto tecnico è fornire esempi per illustrare la pratica corrente della valutazione dell’impatto del ciclo di vita secondo la norma ISO 14044: 2006. Questi esempi sono solo alcuni dei possibili esempi che potrebbero soddisfare le disposizioni della ISO 14044. Offrono “un modo” o “modi” piuttosto che il “modo unico” di applicare la norma ISO 14044. Essi riflettono gli elementi chiave della fase di valutazione d’impatto (LCIA) della LCA. Gli esempi presentati non sono esclusivi e esistono altri esempi per illustrare i problemi metodologici descritti.
    UNI ISO/TS 14048:2006
    Gestione ambientale - Valutazione del ciclo di vita - Formato della documentazione dei dati
    La specifica tecnica fornisce i requisiti e una struttura per un formato della documentazione dei dati, da utilizzare per la documentazione e lo scambio di dati di valutazione del ciclo di vita (LCA) e di inventario del ciclo di vita (LCI), in modo trasparente e non ambiguo. Ciò permette la coerenza della documentazione dei dati, della rendicontazione della raccolta di dati, del calcolo dei dati e della qualità dei dati, specificando e strutturando le informazioni pertinenti.

    Norma Contenuti
    ISO/TR 14049:2012
    Environmental management - Life cycle assessment - Illustrative examples on how to apply ISO 14044 to goal and scope definition and inventory analysis
    Il rapporto tecnico fornisce esempi sulle pratiche di realizzazione di un’analisi dell’inventario del ciclo di vita (LCI) come mezzo per soddisfare alcune disposizioni della norma ISO 14044: 2006. Questi esempi sono solo alcuni dei possibili casi che soddisfano le disposizioni della ISO 14044. Offrono “un modo” o “modi” piuttosto che il “modo unico” per l’applicazione della ISO 14044. Questi esempi riflettono solo parti di uno studio completo di LCI.
    UNI CEN ISO/TS 14071:2016
    Gestione ambientale - Valutazione del ciclo di vita - Processi di riesame critico e competenze dei revisori: Requisiti aggiuntivi e linee guida per la ISO 14044:2006
    La specifica tecnica fornisce requisiti aggiuntivi alla ISO 14040:2006 e alla ISO 14044:2006.
    Essa fornisce i requisiti e le linee guida per lo svolgimento di un riesame critico di qualsiasi tipo di studio LCA e le competenze richieste per il riesame.
    La specifica tecnica fornisce:
    – dettagli di un processo di riesame critico, tra cui un chiarimento per quanto riguarda la ISO 14044:2006;
    – linee guida per fornire il processo di riesame critico richiesto, legato all’obiettivo della valutazione del ciclo di vita (LCA) e al suo uso previsto;
    – contenuti e risultati del processo di riesame critico;
    – linee guida per migliorare la coerenza, la trasparenza, l’efficienza e la credibilità del processo di riesame critico;
    – le competenze richieste per il/i revisore/i (interno, esterno e membro del comitato);
    – le competenze richieste per essere rappresentati dal comitato nel suo complesso.
    La specifica tecnica non tratta le applicazioni di LCA (come illustrato nella figura 1 della ISO 14040: 2006).
    UNI EN ISO 14045:2012
    Gestione ambientale - Valutazione dell’eco-efficienza di un sistema di prodotto - Principi, requisiti e linee guida
    La norma descrive i principi, i requisiti e le linee guida per la valutazione dell’eco-efficienza di un sistema di prodotto, comprendendo:
    a) la definizione dell’obiettivo e del campo di applicazione della valutazione dell’eco-efficienza;
    b) la valutazione degli impatti ambientali;
    c) la valutazione del valore del sistema di prodotto;
    d) la quantificazione dell’eco-efficienza;
    e) l’interpretazione dei risultati (comprendendo il controllo sulla qualità della valutazione);
    f) il reporting;
    g) la revisione critica della valutazione dell’eco-efficienza.
    Requisiti, raccomandazioni e linee guida sulla scelta di specifiche categorie di impatto e di valore non sono inclusi. L’applicazione prevista dei risultati della valutazione dell’eco-efficienza è considerata durante la definizione dell’obiettivo e del campo di applicazione, ma l’applicazione stessa non rientra nello scopo e nel campo di applicazione della presente norma. La presente norma non è destinata ad essere utilizzata per fini contrattuali o di regolamentazione o di certificazione e registrazione.

    Norma Contenuti
    UNI ISO/TS 14072:2015
    Gestione ambientale - Valutazione del ciclo di vita - Requisiti e linee guida per la valutazione del ciclo di vita delle organizzazioni
    La specifica tecnica fornisce requisiti e linee guida aggiuntivi per una applicazione efficace della ISO 14040 e della ISO 14044 alle organizzazioni.
    La presente specifica tecnica descrive:
    – l’applicazione dei principi e delle metodologie della Valutazione del Ciclo di Vita (LCA) alle organizzazioni;
    – i benefici che la LCA può portare alle organizzazioni mediante l’impiego della metodologia LCA a livello organizzativo;
    – il confine del sistema;
    – considerazioni specifiche in caso di interazioni ed interpretazioni con LCI, LCIA e
    – le limitazioni relative alle rendicontazioni, alle dichiarazioni ambientali e alle asserzioni comparative.
    La presente specifica tecnica si applica a qualsiasi organizzazione che abbia un interesse nell’applicazione della LCA. Non è destinata all’interpretazione della ISO 14001 e tratta specificatamente gli obiettivi della ISO 14040 e della ISO 14044.
    UNI 11698:2017
    Gestione Ambientale di Prodotto - Stima, dichiarazione e utilizzo dell’incertezza dei risultati di una Valutazione di Ciclo di Vita - Requisiti e linee guida
    La norma fornisce requisiti e linee guida per la stima, la dichiarazione e l’utilizzo dell’incertezza dei risultati di una Valutazione del Ciclo di Vita (Life Cycle Assessment - LCA). Si applica ai risultati degli indicatori delle categorie di impatto adottate nella valutazione dell’impatto del ciclo di vita (LCIA). L’incertezza considerata è quella derivante dai dati d’inventario in entrata allo studio LCA.
    La norma non tratta gli elementi di variabilità derivanti da altre cause quali l’incertezza stocastica sul metodo LCIA (punto 4.4 della UNI ISO 14044) e quella derivante da scelte e mancanza di conoscenza.
    UNI/TR 11778:2020
    Gestione Ambientale di Prodotto - Stima, dichiarazione e utilizzo dell’incertezza dei risultati di una Valutazione di Ciclo di Vita - Esempi applicativi
    Il rapporto tecnico fornisce alcuni esempi di applicazione della UNI 11698:2017, la quale fornisce requisiti e linee guida per la stima, la dichiarazione e l’utilizzo dell’incertezza dei risultati di una Valutazione del Ciclo di Vita (Life Cycle Assessment - LCA).

    Poiché di fondamentale importanza per la buona riuscita di uno studio di LCA è la disponibilità di dati attendibili, in campo internazionale ed europeo si sta cercando di favorire l’accessibilità, la disponibilità e lo scambio gratuito e libero di dati LCA attraverso lo sviluppo di Banche Dati pubbliche, protette, compatibili, trasparenti ed accreditate, è nato così il Life cycle data network, un’infrastruttura basata sul web che fornisce l’accesso a dati, la cui affidabilità viene garantita, per la valutazione del ciclo di vita (LCA). I dati vengono forniti da diversi attori come industria, progetti nazionali di LCA, gruppi di ricerca e consulenti. Questa infrastruttura supporta lo sviluppo di politiche, applicazioni, le attività dell’impronta ambientale (Environmental Footprint) e i progetti basati sul ciclo di vita della Commissione europea. I dati possono essere consultati tramite ricerche e filtri (fonte ISPRA e Ministero dell’Ambiente).

    18.4.3 Norme relative alle etichette ambientali e alla comunicazione ambientale

    18.4.3Norme relative alle etichette ambientali e alla comunicazione ambientale

    Il sottoinsieme delle norme ISO 14020 fornisce le indicazioni per i diversi tipi di etichette e di dichiarazioni ambientali. Queste norme regolamentano i diversi livelli di informazione al pubblico sulle prestazioni ambientali di prodotti e servizi consentendo di definire, in maniera credibile e trasparente, i criteri che contraddistinguono i prodotti più compatibili con l’ambiente.

    Di seguito di riportano le norme e specifiche tecniche relative alla comunicazione ambientale e alle etichette ambientali (fonte www. uni.com e www.iso.org).

    Norma Contenuti
    UNI EN ISO 14020:2023
    Dichiarazioni e programmi ambientali per i prodotti - Principi e requisiti generali
    La norma stabilisce i principi e specifica i requisiti generali applicabili a tutti i tipi di dichiarazioni ambientali relative ai prodotti e programmi di dichiarazioni ambientali. Le dichiarazioni ambientali derivano dai programmi di dichiarazione ambientale e includono dichiarazioni ambientali autodichiarate, marchi di qualità ecologica, dichiarazioni ambientali di prodotto (EPD) e comunicazioni sull’impronta. Il presente documento è destinato ad essere utilizzato insieme ad altri standard della famiglia ISO 14020.
    UNI EN ISO 14021:2021
    Etichette e dichiarazioni ambientali - Asserzioni ambientali auto-dichiarate (etichettatura ambientale di Tipo II)
    La norma specifica i requisiti per le asserzioni ambientali auto-dichiarate, comprese dichiarazioni, simboli e grafica relativi ai prodotti. Essa inoltre descrive termini selezionati e generalmente utilizzati nelle asserzioni ambientali e indica i requisiti per il loro utilizzo. La presente norma internazionale descrive inoltre una metodologia generale di valutazione e verifica per le asserzioni ambientali auto-dichiarate e una valutazione specifica e specifici metodi di valutazione e verifica per le asserzioni selezionate nella presente norma internazionale.
    UNI EN ISO 14024:2018
    Etichette e dichiarazioni ambientali - Etichettatura ambientale di Tipo I - Principi e procedure
    La norma stabilisce i principi e le procedure per lo sviluppo di programmi di etichettatura ambientale di Tipo I, includendo la selezione delle categorie di prodotto, dei criteri ambientali di prodotto e delle caratteristiche funzionali di prodotto, e per la valutazione e la dimostrazione della conformità.
    La norma stabilisce inoltre le procedure di certificazione per l’assegnazione dell’etichetta.
    Esempio di questo tipo di etichettatura è l’Ecolabel UE
    UNI EN ISO 14025:2010
    Etichette e dichiarazioni ambientali - Dichiarazioni ambientali di Tipo III - Principi e procedure
    I contenuti della norma sono equivalenti ai contenuti della UNI ISO 14025:2006. La necessità di ripubblicare la norma è dovuta all’adozione da parte del CEN della ISO 14025:2006 come norma europea. La norma stabilisce i principi e specifica le procedure per lo sviluppo delle dichiarazioni ambientali di Tipo III e dei programmi corrispondenti. Essa specificatamente stabilisce l’utilizzo delle norme della serie ISO 14040 per lo sviluppo delle dichiarazioni ambientali di Tipo III e dei programmi corrispondenti. La norma stabilisce i principi relativi all’utilizzo delle informazioni ambientali in aggiunta a quelli forniti dalla UNI EN ISO 14020.
    Esempio di questo tipo di etichettatura è l’EPD

    Norma Contenuti
    UNI EN ISO 14026:2018
    Etichettatura e dichiarazioni ambientali - Principi, requisiti e linee guida per la comunicazione delle informazioni sull’impronta ambientale (footprint)
    La norma fornisce principi, requisiti e linee guida per le comunicazioni dell’impronta per i prodotti che hanno influenza sull’ambiente e fornisce anche requisiti e linee guida per i programmi di comunicazione dell’impronta ambientale (footprint), nonché i requisiti per le procedure di verifica.
    La norma non tratta la quantificazione dell’impronta né la comunicazione delle impronte non correlate all’ambiente, per esempio le impronte che trattano problematiche sociali o economiche. In particolare, le comunicazioni relative alle questioni economiche e sociali dello sviluppo sostenibile non rientrano nell’ambito della norma ISO 14026: 2017. Anche le comunicazioni sull’impronta relative alle organizzazioni non rientrano nell’ambito della norma ISO 14026: 2017.
    UNI CEN ISO/TS 14027:2018
    Etichettatura e dichiarazioni ambientali - Sviluppo delle regole per categoria di prodotto
    La specifica tecnica fornisce principi, requisiti e linee guida per sviluppare, revisionare, registrare e aggiornare le PCR all’interno della dichiarazione ambientale di Tipo III o il programma di comunicazione dell’impronta basato sulla valutazione del ciclo di vita (LCA) secondo la ISO 14040 e la ISO 14044 così come le ISO 14025, ISO 14046 e ISO/TS 14067.
    Essa fornisce anche una guida su come affrontare e integrare informazioni ambientali aggiuntive, basate o meno sul LCA in modo coerente e scientifico secondo la ISO 14025.

    Nel caso delle etichette di tipo I e III è prevista la procedura di certificazione da parte di ente terzo indipendente.

    Nel caso delle etichette di tipo II è prevista l’autodichiarazione, ma può essere richiesta dal cliente la verifica dei contenuti della dichiarazione da parte di un ente terzo indipendente (organismo di valutazione della conformità), ad esempio come evidenza del rispetto dei requisiti ambientali richiesti in caso di appalti pubblici (vedi paragrafo “acquisti verdi”).

    La norma ISO 14063 supporta le organizzazioni per l’elaborazione delle informazioni in campo ambientale trasversali ai temi specifici sviluppati da altre norme.

    I riferimenti della norma e i contenuti sono riportati di seguito.

    Norma Contenuti
    UNI EN ISO 14063:2020
    Gestione ambientale - Comunicazione ambientale - Linee guida ed esempi
    La norma fornisce alle organizzazioni le linee guida sui principi generali, la politica, la strategia e le attività relative alla comunicazione ambientale, sia interna sia esterna. Essa utilizza approcci alla comunicazione sperimentati e consolidati, adattati alle specifiche condizioni presenti nella comunicazione ambientale. È applicabile a tutte le organizzazioni, indipendentemente dalla loro dimensione, tipologia, ubicazione, struttura, attività, prodotti e servizi e dalla presenza o meno di un sistema di gestione ambientale. Può essere utilizzata in combinazione con una qualsiasi delle norme ISO 14000 o da sola.

    18.4.4 Norme relative al cambiamento climatico

    18.4.4Norme relative al cambiamento climatico

    I cambiamenti climatici legati all’effetto serra rappresentano un tema di grande interesse a livello istituzionale, scientifico e del mondo ambientalista e di grande preoccupazione a livello internazionale.

    La Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici, approvata a New York il 9 maggio 1992, è la risposta pensata a livello internazionale per contrastare e ridurre al minimo gli effetti negativi dei cambiamenti climatici sul nostro pianeta. La Convenzione ha come obiettivo la stabilizzazione a livello planetario della concentrazione dei gas ad effetto serra (GHG - Greenhouse gases) che sono le principali sostanze in grado di interferire ed alterare il clima globale.

    I sei gas capaci di alterare l’effetto serra del nostro pianeta sono:

    • l’anidride carbonica (CO2);

    • il metano (CH4);

    • il protossido di azoto (N20);

    • gli idrofluorocarburi (HFC);

    • i perfluorocarburi (PFC);

    • l’esafluoruro di zolfo (SF6).

    Il Protocollo di Kyoto, firmato nel dicembre 1997, rappresenta lo strumento attuativo della Convenzione attraverso la definizione di obiettivi di riduzione o stabilizzazione delle emissioni dei gas ad effetto serra.

    Il Protocollo di Kyoto prevede due tipi di strumenti per conseguire le riduzioni previste:

    • politiche e misure: sono gli interventi previsti dai singoli stati attraverso programmi attuativi specifici realizzati all’interno del territorio nazionale;

    • meccanismi flessibili che danno la possibilità di utilizzare a proprio credito attività di riduzione delle emissioni effettuate al di fuori del territorio nazionale. Questo è permesso considerando il fatto che i cambiamenti climatici sono un fenomeno globale ed ogni riduzione delle emissioni di gas serra è efficace indipendentemente dal luogo del pianeta nel quale viene realizzata. Si distinguono tre tipi di meccanismi flessibili: International Emissions Trading (IET), Clean Developement Mechanism (CDM), Joint Implementation (JI).

    Di conseguenza sono stati attivati provvedimenti e programmi a livello locale, nazionale e internazionale per limitare le emissioni dei gas ad effetto serra ed è sorta quindi la necessità di disporre di strumenti idonei per monitorare, quantificare e verificare in modo oggettivo i programmi di riduzione delle emissioni. A questa esigenza ha risposto l’International Organization for Standardization (ISO) che ha istituito un gruppo di lavoro specifico con l’obiettivo di elaborare un progetto di norma che rispondesse all’esigenza di definire una metodologia di lavoro basata su un approccio scientifico e sistematico.

    È stata quindi pubblicata la norma ISO 14064 “Gas ad effetto serra”, suddivisa in 3 parti, che stabilisce le specifiche per poter quantificare, monitorare, rendicontare e validare le emissioni di gas ad effetto serra, a livello di organizzazione e di progetto. Per definire i requisiti degli organismi di validazione e verifica, che possono attestare la correttezza della quantificazione dei gas serra effettuata dall’organizzazione è stata emessa la norma ISO 14065, mentre la ISO 14066 definisce i requisiti dei validatori e verificatori. (fonte ISPRA e Ministero dell’Ambiente).

    Di seguito si riporta il dettaglio delle norme e delle specifiche tecniche elaborate in riferimento alla gestione dei GHG (fonte www.uni.com).

    Norma Contenuti
    UNI EN ISO 14064-1:2019
    Gas ad effetto serra - Parte 1: Specifiche e guida, al livello dell’organizzazione, per la quantificazione e la rendicontazione delle emissioni di gas ad effetto serra e della loro rimozione
    La norma specifica i principi e i requisiti, al livello dell’organizzazione, per la quantificazione e la rendicontazione delle emissioni di gas ad effetto serra (GHG) e della loro rimozione. Essa include i requisiti per la progettazione, lo sviluppo, la gestione, la rendicontazione e la verifica dell’inventario dei gas ad effetto serra di un’organizzazione. La serie UNI EN ISO 14064 è neutrale rispetto ai programmi relativi ai gas ad effetto serra. Se un programma relativo ai gas ad effetto serra è applicabile, i suoi requisiti sono da considerarsi aggiuntivi rispetto a quelli della serie UNI EN ISO 14064.
    UNI EN ISO 14064-2:2019
    Gas ad effetto serra - Parte 2: Specifiche e guida, al livello di progetto, per la quantificazione, il monitoraggio e la rendicontazione delle emissioni di gas ad effetto serra o dell’aumento della loro rimozione
    La norma specifica i principi e i requisiti e fornisce una guida, al livello di progetto, per la quantificazione, il monitoraggio e la rendicontazione delle attività destinate a ridurre le emissioni di gas ad effetto serra o ad aumentarne la rimozione. Essa comprende i requisiti per pianificare un progetto relativo ai gas ad effetto serra, per identificare e selezionare le sorgenti, gli assorbitori ed i serbatoi di gas ad effetto serra (SSRs) pertinenti al progetto ed allo scenario di riferimento, per monitorare, quantificare, documentare e rendicontare le prestazioni dei progetti relativi ai gas ad effetto serra e per gestire la qualità dei dati. La serie di norme UNI EN ISO 14064 è neutrale rispetto ai programmi relativi ai gas ad effetto serra. Se un programma relativo ai gas ad effetto serra è applicabile, i suoi requisiti sono da considerarsi aggiuntivi rispetto a quelli della serie di norme UNI EN ISO 14064.
    UNI EN ISO 14064-3:2019
    Gas ad effetto serra - Parte 3: Specifiche e guida per la validazione e la verifica delle asserzioni relative ai gas ad effetto serra
    La norma specifica i principi e i requisiti e fornisce una guida per validare e verificare le asserzioni relative ai gas ad effetto serra (GHG).
    Essa può essere applicata alle asserzioni relative ai gas ad effetto serra di organizzazioni, progetti e prodotti.
    La serie di norme ISO 14060 è neutrale rispetto ai programmi relativi ai gas ad effetto serra. Se un programma relativo ai gas ad effetto serra è applicabile, i suoi requisiti sono da considerarsi aggiuntivi rispetto a quelli della serie di norme ISO 14060.
    UNI EN ISO 14065:2022
    Principi generali e requisiti per gli organismi di validazione e verifica delle informazioni ambientali
    La norma specifica principi e requisiti per gli organismi di validazione e verifica delle dichiarazioni di informazioni ambientali. Eventuali requisiti di programma relativi agli organismi sono aggiuntivi ai requisiti del presente documento. Il presente documento è un’applicazione settoriale della ISO/IEC 17029:2019, che contiene principi generali e requisiti per la competenza, il regolare e coerente funzionamento e l’imparzialità degli organismi di validazione/verifica come attività di valutazione della conformità. Il presente documento include requisiti settoriali specifici in aggiunta ai requisiti della ISO/IEC 17029:2019.

    Norma Contenuti
    UNI ISO 14066:2016
    Gas a effetto serra - Requisiti di competenza per validatori e verificatori di gas a effetto serra
    La norma specifica i requisiti di competenza per validatori e verificatori e completa l’implementazione della ISO 14065.
    La presente norma internazionale non è collegata ad alcun programma sui gas a effetto serra (GHG) in particolare. Se è applicabile un programma GHG in particolare, i requisiti di competenza di quel programma GHG sono aggiuntivi ai requisiti della presente norma internazionale.
    UNI ISO/TR 14069:2017
    Gas ad effetto serra - Quantificazione e rendicontazione delle emissioni di gas ad effetto serra per le organizzazioni - Linee guida per l’applicazione della ISO 14064-1
    Il rapporto tecnico descrive i principi, i concetti e i metodi relativi alla quantificazione e alla rendicontazione delle emissioni dirette e indirette di gas ad effetto serra (GHG) di una organizzazione. Esso fornisce linee guida per l’applicazione della ISO 14064-1 agli inventari dei gas ad effetto serra al livello dell’organizzazione, per la quantificazione e la rendicontazione delle emissioni dirette, delle emissioni energetiche indirette e di altre emissioni indirette.
    UNI ISO 14080:2020
    Gestione dei gas ad effetto serra e relative attività - Struttura e principi per le metodologie sulle azioni climatiche
    La norma fornisce linee guida mediante una struttura e dei principi utili per stabilire approcci e processi per identificare, valutare e revisionare, sviluppare e gestire metodologie relative alle azioni intraprese per affrontare il cambiamento climatico, compreso l’adattamento ai suoi impatti e la mitigazione dei gas serra (GHG) a sostegno della sostenibilità. Tali azioni possono essere utilizzate da o per progetti, organizzazioni, giurisdizioni, settori economici, tecnologie e prodotti, politiche, programmi e attività non governative.
    La norma non crea indicazioni per una metodologia specifica.
    UNI 11646:2021
    Gas ad effetto serra - Specifiche per la realizzazione del sistema nazionale di gestione del mercato volontario dei crediti di CO2e derivanti da progetti di riduzione delle emissioni o di aumento delle rimozioni di GHG
    La norma definisce i requisiti minimi per:
    - i programmi di riduzione delle emissioni o di aumento delle rimozioni di GHG;
    - le attività di validazione e verifica dei progetti di riduzione delle emissioni o di aumento delle rimozioni di GHG; - il registro nazionale dei crediti di CO2e generati in programmi di riduzione delle emissioni o di aumento delle rimozioni.

    La serie UNI EN 19694 fornisce specifiche per la quantificazione, il monitoraggio e la convalida/verifica delle emissioni di gas serra per alcuni settori industriali ad elevato consumo di energia (energy intensive industries): produzione di acciaio e ferro, cemento, alluminio, calce e ferroleghe.

    Norma Contenuti
    UNI EN 19694-1:2016
    Emissioni da sorgente fissa - Determinazione delle emissioni di gas ad effetto serra (GHG) nelle industrie ad energia intensiva - Parte 1: Aspetti generali
    La presente norma specifica i principi ei requisiti per la determinazione delle emissioni di gas ad effetto serra da fonti specifiche di settore come le industrie che producono acciaio e ferro, cemento, alluminio, calce e ferroleghe. La presente norma specifica, in particolare, definizioni e regole valide per tutte le norme specifiche dei settori sopraelencati, indica quali sono le problematiche metodologiche comuni e definisce i dettagli per l’applicazione delle regole ai metodi armonizzati, che comprendono:

    Norma Contenuti
    a) misurazione, metodi di prova e quantificazione di emissioni di gas ad effetto serra (GHG) delle fonti specifiche di settore suddette nelle norme citate;
    b) valutazione del livello delle emissioni di gas ad effetto serra, prestazioni dei processi produttivi nel tempo e nei luoghi di produzione;
    c) creazione e fornitura di informazioni affidabili, accurate e di qualità ai fini della rendicontazione e verifica.
    L’applicazione della presente norma alle altre norme specifiche di settore di questa serie garantisce accuratezza, precisione e riproducibilità dei risultati ottenuti e per questa ragione rappresenta una norma di riferimento e una norma ombrello rispettivamente.
    UNI EN 19694-2:2016
    Emissioni da sorgente fissa - Determinazione delle emissioni di gas ad effetto serra (GHG) nelle industrie ad energia intensiva - Parte 2: Industria del ferro e dell’acciaio
    La presente norma europea fornisce una metodologia armonizzata per il calcolo delle emissioni GHG e le prestazioni GHG nel settore siderurgico. La presente norma europea si applica agli impianti che producono uno qualsiasi dei molteplici prodotti della catena del valore dell’acciaio. Essa è supportata da una serie di fogli di lavoro [1]. La presente norma europea tratta gli aspetti specifici per la determinazione delle emissioni GHG derivanti dalla produzione di acciaio e la valutazione dei livelli di emissioni. La presente norma deve essere utilizzata in combinazione con la EN 19694-1, che contiene i requisiti generali, le definizioni e le regole applicabili alla determinazione delle emissioni GHG per i settori ad energia intensiva, fornendo in tal modo un approccio metodologico comune.
    UNI EN 19694-3:2016
    Emissioni da sorgente fissa - Determinazione delle emissioni di gas ad effetto serra (GHG) nelle industrie ad energia intensiva - Parte 3: Industria del cemento
    La presente norma europea specifica una metodologia armonizzata per il calcolo delle emissioni GHG da parte dell’industria del cemento, al fine di riferire queste emissioni per vari scopi e partendo da basi diverse come, ad esempio, dalla fabbrica, dalla singola società (per paese o per regione) o addirittura dal gruppo internazionale.
    UNI EN 19694-4:2016
    Emissioni da sorgente fissa - Determinazione delle emissioni di gas ad effetto serra (GHG) nelle industrie ad energia intensiva - Parte 4: Industria dell’alluminio
    La presente norma specifica un metodo armonizzato per il calcolo delle emissioni di gas ad effetto serra dalla sezione di elettrolisi di fonderie di alluminio primario e dalle fabbriche di cottura di alluminio anodo. Essa specifica inoltre gli indicatori chiave di prestazione ai fini di analisi comparativa dell’alluminio. Ne definisce anche i limiti.
    UNI EN 19694-5:2016
    Emissioni da sorgente fissa - Determinazione delle emissioni di gas ad effetto serra (GHG) nelle industrie ad energia intensiva - Parte 5: Industria della calce
    La presente norma europea fornisce una metodologia armonizzata per il calcolo delle emissioni GHG da parte dell’industria della calce. Essa comprende la produzione di calce e tutti i prodotti derivati di calce realizzati in fabbrica, come la terra o calce idrata. La presente norma permette la comunicazione delle emissioni GHG per vari scopi e partendo da basi diverse come, ad esempio, dalla fabbrica, dalla singola società (per paese o per regione) o addirittura dal gruppo internazionale.

    Norma Contenuti
    UNI EN 19694-6:2016
    Emissioni da sorgente fissa - Determinazione delle emissioni di gas ad effetto serra (GHG) nelle industrie ad energia intensiva - Parte 6: Industria delle ferroleghe
    La presente norma europea fornisce una metodologia armonizzata per il calcolo delle emissioni GHG dell’industria delle ferroleghe basata sull’approccio del bilancio di massa.

    Per aiutare le imprese a valutare i rischi dei mutamenti climatici e a definire adeguati piani di adattamento l’ISO ha avviato l’elaborazione di una serie di norme, la prima delle quali, la ISO 14090, è stata pubblicata nel 2019.

    La norma costituisce per le imprese uno strumento per identificare e gestire i rischi, e per cogliere le opportunità che il cambiamento climatico potrebbe offrire. La norma fornisce alle organizzazioni un quadro per tenere in adeguata considerazione i cambiamenti climatici nelle fasi di progettazione e di implementazione di politiche, strategie, piani e attività.

    A questa norma ha fatto seguito nel 2020 la pubblicazione della specifica tecnica ISO/TS 14092 rivolta ai governi e alle comunità locali (recepita dall’UNI nel 2021), e nel 2021 la pubblicazione della norma ISO 14091 rivolta a qualsiasi organizzazione, indipendentemente dalla tipologia e dimensioni.

    Norma Contenuti
    UNI EN ISO 14090:2019
    Adattamento al cambiamento climatico - Principi, requisiti e linee guida
    La norma specifica principi, requisiti e linee guida per l’adattamento al cambiamento climatico. Esso comprende l’integrazione dell’adattamento all’interno o tra le organizzazioni, la conoscenza degli impatti e delle incertezze e come questi possano essere utilizzati per prendere delle decisioni.
    La norma si applica a tutte le organizzazioni, a prescindere dalla dimensione, tipo e natura, per esempio locali, regionali, internazionali, unità operative, conglomerati e settori industriali, unità di gestione delle risorse naturali.
    La norma può supportare lo sviluppo di norme sull’adattamento ai cambiamenti climatici specifiche per settore, aspetto o elemento.
    UNI EN ISO 14091:2021
    Adattamento al cambiamento climatico - Linee guida su vulnerabilità, impatti e valutazione del rischio
    La norma fornisce linee guida per la valutazione dei rischi relativi ai potenziali impatti del cambiamento climatico. Descrive come comprendere la vulnerabilità e come sviluppare e attuare una solida valutazione del rischio nel contesto del cambiamento climatico. Può essere utilizzato per valutare i rischi di cambiamento climatico presenti e futuri.
    La valutazione del rischio secondo il presente documento fornisce una base per la pianificazione, l’attuazione, il monitoraggio e la valutazione dell’adattamento al cambiamento climatico per qualsiasi organizzazione, indipendentemente dalle dimensioni, dal tipo e dalla natura.

    Norma Contenuti
    UNI ISO/TS 14092:2021
    Adattamento al cambiamento climatico - Requisiti e linee guida sulla pianificazione dell’adattamento per governi e comunità locali
    La specifica tecnica specifica i requisiti e le linee guida sulla pianificazione dell’adattamento per i governi e le comunità locali.
    Il presente documento supporta i governi e le comunità locali nell’adattamento ai cambiamenti climatici sulla base della vulnerabilità, degli impatti e delle valutazioni dei rischi. Lavorando con le parti interessate pertinenti, supporta anche la definizione delle priorità e lo sviluppo e successivo aggiornamento di un piano di adattamento.

    ➔ Carbon footprint di Prodotto

    Le norme sopra citate permettono di elaborare un’impronta di carbonio o impronta climatica “carbon footprint dell’organizzazione” mentre per l’elaborazione del “carbon footprint di prodotto” (CFP) è stata emessa nel 2014 la specifica tecnica ISO/TS 14067, sostituita nel 2018 dalla norma ISO 14067. La nuova norma, rispetto alla specifica tecnica, restringe lo scopo alla fase di quantificazione, mentre la fase di comunicazione è regolamentata dalla ISO 14026 (vedi paragrafo 16.4.3).

    Norma Contenuti
    UNI EN ISO 14067:2018
    Gas ad effetto serra - Impronta climatica dei prodotti (carbon footprint dei prodotti) - Requisiti e linee guida per la quantificazione
    La norma specifica principi, requisiti e linee guida per la quantificazione e comunicazione dell’impronta climatica dei prodotti (carbon footprint dei prodotti - CFP), conformemente alle norme internazionali sulla valutazione del ciclo di vita (Life CycleAssessment - LCA) (UNI EN ISO 14040 e UNI EN ISO 14044). La norma è applicabile agli studi CFP, i cui risultati forniscono la base per diverse applicazioni (punto 4).
    La norma tratta soltanto una singola categoria di impatto: il cambiamento climatico.
    La compensazione delle emissioni di carbonio e la comunicazione delle informazioni relative a CFP o a CFP parziale sono al di fuori dello scopo e campo di applicazione della presente norma.
    La norma non tratta alcun aspetto o impatto sociale o economico o altri aspetti ambientali e relativi impatti potenzialmente derivanti dal ciclo di vita di un prodotto.
    Nota: a gennaio 2020 è stata pubblicata dall’UNI un’errata corrige EC 1-2020 alla norma.

    La carbon footprint (CF) è un indicatore ambientale dell’impatto che le attività umane hanno sui cambiamenti climatici che esprime in CO2 equivalente il totale delle emissioni di gas ad effetto serra associate direttamente o indirettamente ad un prodotto, un’organizzazione o un servizio (ma anche ad evento o una persona).

    La carbon footprint di Prodotto (CFP) è la quantificazione dell’impatto complessivo di un prodotto sul cambiamento climatico, lungo il suo intero ciclo di vita.

    In conformità al Protocollo di Kyoto, i gas ad effetto serra da considerare nel calcolo sono: anidride carbonica (CO2), metano (CH4), protossido d’azoto (N2O), idrofluorocarburi (HFCs), esafluoruro di zolfo (SF6) e perfluorocarburi (PFCs). Dal 2012, con l’emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto, viene considerato anche il trifluoruro di azoto (NF3). La tCO2e (tonnellate di CO2 equivalente) permette di esprimere l’effetto serra prodotto da questi gas in riferimento all’effetto serra prodotto dalla CO2, considerato pari a 1 (ad esempio il metano ha un potenziale serra 25 volte superiore rispetto alla CO2, e per questo una tonnellata di metano viene contabilizzata come 25 tonnellate di CO2 equivalente).

    La misurazione della carbon footprint di un prodotto o di un processo richiede in particolare l’individuazione e la quantificazione dei consumi di materie prime e di energia nelle fasi selezionate del ciclo di vita dello stesso. Le aziende, oltre a condurre l’analisi e la contabilizzazione delle emissioni di CO2, si impegnano a definire un sistema di carbon management finalizzato all’identificazione e realizzazione di quegli interventi di riduzione delle emissioni, economicamente efficienti, che utilizzano tecnologie a basso contenuto di carbonio.

    Le misure di riduzione possono essere integrate dalle misure per la neutralizzazione delle emissioni (carbon neutrality), realizzabili attraverso attività che mirano a compensare le emissioni con misure equivalenti volte a ridurle con azioni economicamente più efficienti o più spendibili in termini di immagine (es. piantumazione di alberi, produzione di energia rinnovabile, etc.).

    Inoltre, la carbon footprint è percepita dai consumatori come un indice di qualità e sostenibilità delle imprese. (fonte Ministero dell’Ambiente e ARPAE).

    Nota: È stato attivato in Italia il “Carbon Footprint Italy” dedicato a comunicare i risultati della quantificazione delle emissioni di gas a effetto serra (GHG) di prodotti e organizzazioni e delle loro riduzioni. La partecipazione al programma Carbon Footprint Italy (CFI) è aperta a tutte le organizzazioni e prodotti in possesso di attestazione di terza parte accreditata relativa alla quantificazione delle proprie emissioni di GHG. Esiste anche una sezione Carbon Reduction, appositamente dedicata alla riduzione delle emissioni di GHG ottenute a seguito di interventi di mitigazione. Infine, la sezione Carbon Neutrality dedicata a ci ha raggiunto emissioni nette di GHG pari a “zero” attraverso azioni di riduzione e l’acquisto di crediti riconosciuti.

    Le aziende e i prodotti registrati nel Programme Operator Carbon Footprint Italy possono utilizzare per la comunicazione dei propri valori di emissione o di riduzione di GHG l’apposito marchio sviluppato per ogni diversa modalità di partecipazione al programma. In questo modo è possibile comunicare in modo semplice, rapido ed efficace l’esito delle proprie azioni di Carbon Management.

    La carbon footprint è l’indicatore di una singola, seppure cruciale, categoria d’impatto ambientale. Bassi valori di carbon footprint non possono essere comunicati quale attestazione generale di basso impatto ambientale. (Fonte http://www.carbonfootprintitaly.it/).

    18.4.5 Impronta idrica (water footprint)

    18.4.5Impronta idrica (water footprint)

    La necessità del contenimento delle risorse naturali si manifesta in modo rilevate anche sul fronte delle risorse idriche, il cui consumo aumenta con lo sviluppo economico e la crescita demografica e presenta una criticità rilevante per molti paesi nel mondo.

    L’impronta idrica o water footprint (WF) è un indicatore multidimensionale, espresso in termini di volumi, del consumo di acqua dolce che include sia l’uso diretto che indiretto di acqua da parte di un consumatore o di un produttore di beni o servizi.

    Nota: La definizione di WF, ideata nel 2002 dal Prof. A.Y. Hoekstra dell’Università di Twente (Olanda), nell’ambito delle attività promosse dall’UNESCO, nasce dalla rielaborazione del concetto di “contenuto di acqua virtuale” (virtul water content) teorizzato nel 1993 dal Prof. J.A. Allan (premio Stockholm Water Prize 2008). Il termine “virtuale” si riferisce al fatto che la maggior parte dell’acqua utilizzata per realizzare un prodotto non è contenuta fisicamente nello stesso, ma è consumata durante le fasi della sua produzione. (fonte ARPAE).

    L’impronta idrica di un singolo, una comunità o di un’azienda è definita come il volume totale di acqua dolce utilizzata per produrre beni e servizi, misurata in termini di volumi d’acqua consumati (evaporati o incorporati in un prodotto) e inquinati per unità di tempo. Nella definizione dell’impronta idrica è data inoltre rilevanza alla localizzazione geografica dei punti di captazione della risorsa.

    Nota: L’impronta idrica può essere misurata per un singolo processo, come la coltivazione del riso, per un prodotto, come una maglietta o un hamburger o per un’intera azienda. L’impronta idrica può anche quantificare quanta acqua viene consumata da un particolare paese - o globalmente - in uno specifico bacino idrografico o da una falda acquifera.

    Il water footprint assessment si sviluppa in tre fasi:

    • quantificazione e localizzazione dell’impronta idrica di un prodotto o di un processo nel periodo di riferimento;

    • valutazione della sostenibilità ambientale, sociale ed economica dell’impronta idrica;

    • individuazione delle strategie di riduzione della stessa.

      Il computo globale della water footprint è dato dalla somma di tre componenti:

    • acqua blu: si riferisce al prelievo di acque superficiali e sotterranee destinate ad un utilizzo per scopi agricoli, domestici e industriali. È la quantità di acqua dolce che non torna a valle del processo produttivo nel medesimo punto in cui è stata prelevata o vi torna, ma in tempi diversi;

    • acqua verde: è il volume di acqua piovana che non contribuisce al ruscellamento superficiale e si riferisce principalmente all’acqua evapo-traspirata per un utilizzo agricolo;

    • acqua grigia: rappresenta il volume di acqua inquinata, quantificata come il volume di acqua necessario per diluire gli inquinanti al punto che la qualità delle acque torni sopra gli standard di qualità.

    L’utilizzo delle tre componenti di acqua virtuale incide in modo diverso sul ciclo idrogeologico. Ad esempio, il consumo di acqua verde esercita un impatto meno invasivo sugli equilibri ambientali rispetto al consumo di acqua blu.

    L’impronta idrica (water footprint) permette di comprendere come il consumatore o produttore influisce sull’utilizzo di acqua dolce.

    La WF è una misura volumetrica del consumo e dell’inquinamento dell’acqua, che non misura la gravità dell’impatto a livello locale, ma fornisce un’indicazione sulla sostenibilità spazio-temporale dalla risorsa acqua utilizzata per fini antropici (fonte https://www.mite.gov.it/).

    I vantaggi che la WF può portare sono:

    • miglioramento gestionale dell’uso della risorsa che attraverso l’ottimizzazione dei processi produttivi o di servizio, può portare a garantire una maggiore disponibilità della stessa e una riduzione dei costi;

    • formulazione di politiche ambientali mirate per la sostenibilità ambientale;

    • promozione dell’immagine dell’azienda a livello nazionale ed internazionale;

    • garanzia di un’informazione trasparente nei confronti dei consumatori e produttori.

    La prima metodologia di calcolo Water Footprint Assessment (WFA) è stata sviluppata dal Water Footprint Network, piattaforma internazionale che riunisce imprese, associazioni governative e non governative, università ed istituti di ricerca sull’acqua, e il documento di riferimento è il Water Footprint Assessment Manual - The Global Standard (2011).

    Lo standard ISO 14046, pubblicato ad agosto 2014, supera ed integra il concetto di Water Footprint (inteso come bilancio idrico) e si muove verso un approccio di studio di impatto vero e proprio. Fornisce i principi, requisiti e linee guida per il calcolo della WF di prodotto, processo e organizzazione proponendo una metodologia standard per ottenere risultati comparabili e comunicabili al pubblico. L’analisi si basa su un approccio di ciclo di vita, tenendo conto della gestione dell’acqua lungo tutta la catena di produzione, fino al trattamento di fine vita. La norma recepita in Italia come UNI EN ISO 14046:2016. Nel 2017 è stata pubblicata la specifica tecnica ISO/TR 14073 che fornisce esempi di applicazione della ISO 14046. (fonte www.uni.com e www. iso.org).

    Norma Contenuti
    UNI EN ISO 14046:2016
    Gestione ambientale - Impronta Idrica (Water Footprint) - Principi, requisiti e linee guida
    La norma specifica principi, requisiti e linee guida relativi alla valutazione dell’Impronta Idrica (water footprint) di prodotti, processi e organizzazioni basata sulla valutazione del Ciclo di Vita (LCA). Essa fornisce principi, requisiti e linee guida per la conduzione e la rendicontazione dell’impronta idrica come valutazione a sé stante o come parte di una più completa valutazione ambientale.
    Sono incluse nella valutazione solamente le emissioni in aria e nel terreno che impattano sulla qualità dell’acqua e non tutte le altre. Il risultato di una valutazione dell’impronta idrica è un valore singolo oppure un profilo dei risultati degli indicatori di impatto.
    Mentre la rendicontazione ricade nello scopo della ISO 14046:2014, la comunicazione dei risultati dell’impronta idrica, per esempio sotto forma di etichette o dichiarazioni, non è compresa nello scopo della ISO 14046:2014.
    ISO/TR 14073:2017
    Environmental management - Water footprint –Illustrative examples on how to apply ISO 14046
    La specifica tecnica fornisce esempi illustrativi di come applicare la ISO 14046, al fine di valutare l’impronta idrica di prodotti, processi e organizzazioni sulla base della valutazione del ciclo di vita.
    Gli esempi sono presentati per dimostrare aspetti particolari dell’applicazione della ISO 14046 e quindi non presentano tutti i dettagli di un rapporto di studio completo sull’impronta idrica come richiesto dalla ISO 14046.

    L’organizzazione che decide di effettuare la valutazione dell’impronta ambientale può far verificare da un Ente accreditato la conformità allo Standard ISO 14025 (etichette di tipo III), delle asserzioni relative all’impronta idrica (water footprint) elaborate alo scopo di garantire l’affidabilità delle informazioni comunicate. La valutazione così standardizzata consente ai consumatori ed alle aziende produttrici di valutare la gestione dell’acqua lungo tutta la catena di fornitura dei prodotti rendendoli confrontabili dal punto di vista delle loro performance ambientali.

    ✔ ESEMPIO

    Alcune istituzioni e organizzazioni di riferimento che si occupano del consumo consapevole dell’acqua sono:

    Water Footprint Network (http://waterfootprint.org): Water Footprint Network è una piattaforma per la collaborazione tra aziende, organizzazioni e singoli individui per risolvere le crisi idriche del mondo promuovendo un uso dell’acqua equo e intelligente. È una rete globale e dinamica che guida l’innovazione e ispira i cambiamenti che tutti devono fare per condividere l’acqua dolce equamente tra tutte le persone per sostenere comunità prospere e la diversità della natura.

    Istituto di Educazione per l’Acqua sotto l’egida dell’UNESCO (https://www.un-ihe.org/): IHEDelft Institute for Water Education è il più grande centro di formazione internazionale per l’educazione all’acqua nel mondo e ha sede a Delft, in Olanda. L’Istituto conferisce diplomi di Master completamente accreditati e dottorati in collaborazione con università partner.

    GRACE Communications Foundation sviluppa strategie innovative per sensibilizzare l’opinione pubblica sui problemi ambientali e di salute pubblica creati dal nostro attuale sistema alimentare industriale e per promuovere alternative più sostenibili. Nel sito https://www.watercalculator.org/ è disponibile un sistema di calcolo che aiuta a stimare consumo quotidiano di acqua. Attraverso una serie di semplici domande sulla routine quotidiana, questo calcolatore considera non solo l’acqua prelevata direttamente dal rubinetto, ma anche l’acqua necessaria per produrre il cibo consumato, l’energia utilizzata e i prodotti acquistati. Il sistema di calcolo si basa sulle medie e sulle approssimazioni nazionali degli Stati Uniti e restituisce una stima di consumo applicabile alle persone che vivono negli Stati Uniti.

    18.4.6 Impronta ambientale

    18.4.6Impronta ambientale

    Per armonizzare i vari strumenti riguardanti i prodotti, al fine di renderne più semplice l’utilizzo da parte dei consumatori e per rendere il più possibile comparabili i risultati delle analisi LCA e i contenuti delle comunicazioni delle prestazione ambientale dei prodotti e delle organizzazioni, la Commissione europea ha sviluppato una metodologia per misurare e comunicare le performance ambientali (che include anche la carbon footprint), basate sul ciclo di vita di un prodotto e di un’organizzazione attraverso al definizione del “environmental footprint” - Impronta Ambientale dei prodotti (PEF) e delle organizzazioni (OEF), formalizzata nella Raccomandazione UE n. 2013/179.

    Nell’ambito del progetto pilota Environmental Footprint (EF) della Commissione Europea sono state elaborate alcune PEFCR (Product Environmental Footprint Category Rules - regole di categoria relative all’impronta ambientale dei prodotti) ovvero delle regole, basate sul ciclo di vita, specifiche per tipologia di prodotto, che completano il metodo PEF identificando ulteriori requisiti per una data categoria di prodotto. Sono state inoltre definite alcune OEFSR (Organisation Environmental Footprint Sector Rules).

    L’elenco, disponibile sul sito http://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/PEFCR_OEFSR_en.htm, è riportato di seguito:

    PEFCR Scadenza validità
    Beer 31 dicembre 2021
    Dairy 31 dicembre 2021
    Decorative paints 31 dicembre 2021
    Household liquid laundry detergents 31 dicembre 2021
    Hot and cold water supply pipe systems 31 dicembre 2021
    Intermediate paper product 31 dicembre 2021
    Feed for food producing animals 31 dicembre 2021
    IT equipment 31 dicembre 2021
    Leather 31 dicembre 2021
    Metal sheets 31 dicembre 2021
    Packed water 31 dicembre 2021
    Pasta 31 dicembre 2021
    Pet Food 31 dicembre 2021
    Photovoltaic electricity production 31 dicembre 2021
    Rechargeable batteries 31 dicembre 2021
    T-shirt 31 dicembre 2020
    Thermal insulation 31 dicembre 2021
    Uninterrupted Power Supply 31 dicembre 2021
    Wine 31 dicembre 2021
    OEFSR Scadenza validità
    Copper production 31 dicembre 2021
    Retail 31 dicembre 2020
    (fonte Ministero dell’Ambiente e ARPAE)

    La fase pilota ha avuto esito positivo ed è stata emessa la nuova Raccomandazione UE n. 2021/2279 del 15 dicembre 2021 (che abroga la Racc. UE n. 2013/179) volta a promuovere l’uso dei metodi dell’impronta ambientale nelle politiche e nei programmi connessi alla misurazione e/o alla comunicazione delle prestazioni ambientali del ciclo di vita di tutti i tipi di prodotti (beni e servizi) e organizzazioni. Lo scopo, in linea con gli obiettivi del Green Deal europeo, è di fornire ai consumatori informazioni affidabili, comparabili e verificabili per consentire loro di prendere decisioni più sostenibili e ridurre il rischio di un “ecologismo” di facciata (Considerando n. 9).

    Nel periodo compreso tra la fine della fase pilota dell’Impronta Ambientale e l’eventuale adozione di politiche che implementino le metodologie dell’Impronta Ambientale di Prodotto (PEF) e dell’Impronta Ambientale di Organizzazione (OEF), è prevista una fase di transizione.

    Gli obiettivi principali della fase di transizione sono fornire un quadro per:

    • monitorare l’attuazione delle norme esistenti relative alla categoria dell’impronta ambientale dei prodotti (PEFCR) e delle norme settoriali relative all’impronta ambientale delle organizzazioni (OEFSR);

    • sviluppare nuove PEFCR/OEFSR;

    • nuovi sviluppi metodologici.

    La Commissione Europea ha proposto i metodi dell’impronta ambientale del prodotto e dell’impronta ambientale dell’organizzazione come metodo comune per misurare le prestazioni ambientali. L’uso dei metodi dell’impronta ambientale è già previsto nel contesto delle politiche e della legislazione dell’UE come il regolamento sulla tassonomia, l’iniziativa sulle batterie sostenibili e il Green Consumption Pledge.

    ✔ ESEMPIO

    Il Ministero dell’Ambiente ha avviato nel 2011 un programma per la valutazione dell’impronta ambientale dei prodotti/servizi/organizzazioni, in linea con la sperimentazione PEF (Product Environmental Footprint) a livello europeo, che si concretizza come buona pratica di collaborazione pubblico-privato con il coinvolgimento di aziende, comuni e università. L’iniziativa è volta a promuove gli impegni volontari da parte delle imprese sulla valutazione delle performance ambientali e sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, in linea con le azioni previste dalle norme e dalle politiche governative nell’ambito del Protocollo di Kyoto e del “Pacchetto Clima-Energia”, nonché in linea con le prospettive dell’”economia circolare”.

    A consolidamento dell’esperienza acquisita con il “Programma per la valutazione dell’impronta ambientale”, in linea con le iniziative europee ed internazionali, è stato istituito lo schema nazionale volontario “Made Green in Italy” per la valutazione e la comunicazione dell’impronta ambientale dei prodotti (come previsto dal art. 21, comma 1, Legge n. 221/2015 - collegato ambientale alla Legge di stabilità del 2014 recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”).

    Lo schema “Made Green in Italy” intende:

    • promuovere modelli sostenibili di produzione e consumo e contribuire ad attuare le indicazioni della relativa strategia definita dalla Commissione Europea;

    • stimolare il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali dei prodotti e, in particolare, la riduzione degli impatti ambientali che questi generano durante il loro ciclo di vita;

    • favorire scelte informate e consapevoli da parte dei cittadini, nella prospettiva di promuovere lo sviluppo del consumo sostenibile, garantendo la trasparenza e la comparabilità delle prestazioni ambientali di tali prodotti;

    • rafforzare l’immagine, il richiamo e l’impatto comunicativo dei prodotti “Made in Italy” al fine di sostenerne la competitività sui mercati nazionali e internazionali;

    • definire le modalità più efficaci per valutare e comunicare l’impronta ambientale dei prodotti del sistema produttivo italiano, attraverso l’adozione del metodo PEF - Product Environmental Footprint come definito nella Raccomandazione 2013/179/CE e s.m.ei., e associandovi aspetti di tracciabilità, qualità ambientale, qualità del paesaggio e sostenibilità.

    Con il Decreto n. 56/2018, entrato in vigore il 13 giugno 2018, è istituito il Regolamento che stabilisce le modalità di funzionamento dello schema “Made Green in Italy” finalizzato a promuovere i prodotti ad elevata qualificazione ambientale attraverso la concessione d’uso del logo “Made Green in Italy”. Per prodotti si intendono beni, servizi, prodotti intermedi o semilavorati.

    Il Bando di finanziamento per l’elaborazione di Regole di Categoria di Prodotto nell’ambito dello Schema “Made Green in Italy” è stato pubblicato sul sito del Ministero dell’Ambiente, www.minambiente.it, con decorrenza 15 ottobre 2019. Visto il positivo riscontro riscosso dal precedente bando, è stato emesso un secondo bando con decorrenza 10 gennaio 2022.

    La prima Regola di Categoria di Prodotto (RCP) pubblicata sul sito del ministero è quella relativa alle Borse Multiuso in PE (NACE 22.29.29) versione 1.0, valida dal 11 febbraio 2020 fino al 11 febbraio 2024. La stessa scadenza potrebbe essere ridotta qualora venga elaborata una PEFCR relativa alla medesima categoria di prodotto.

    Gli RCP attualmente pubblicati e in corso di validità sono riportati nella tabella seguente.

    Regola di Categoria di Prodotto (RCP) Scadenza validità
    RCP Borse multiuso in PE 7 marzo 2028
    RCP “Tessuti di lana pettinata” 25 gennaio 2028
    RCP “Ausiliari e prodotti chimici per cuoio” 15 settembre 2027
    RCP “Olio extra-vergine di oliva italiano” 14 settembre 2027

    Regola di Categoria di Prodotto (RCP) Scadenza validità
    RCP “Macchine Lavapavimenti” 13 settembre 2027
    RCP “Kiwi” 10 settembre 2027
    RCP “Pera” 10 settembre 2027
    RCP “Scatole in cartone ondulato” 13 settembre 2027
    RCP “Formaggio Asiago DOP” 12 settembre 2027
    RCP “Prosciutti crudi DOP” 7 settembre 2027
    RCP “Tessuti di filati sintetici e/o stampati” 28 luglio 2027
    RCP “Foraggio a base di erba medica” 12 giugno 2027
    RCP “Mangime per animali destinati alla produzione di alimenti” 12 giugno 2027
    RCP “Sistemi di tubazione in polietilene per la distribuzione di fluidi” 5 giugno 2027
    RCP “Sistemi di tubazione in polietilene per l’acqua sanitaria” 22 marzo 2027
    RCP “Fusione di ghisa” 4 agosto 2026
    RCP “Grandi Casse in Polietilene” 1° marzo 2026
    RCP “Gelato in vaschetta e multipack” 12 gennaio 2026
    RCP “Tabacco greggio” 12 novembre 2025
    RCP “Carni suine, fresche o refrigerate” 2 novembre 2025
    RCP “Carni bovine, fresche o refrigerate” 2 novembre 2025
    RCP “Geotessili e prodotti correlati” 15 ottobre 2025
    RCP “Fusioni in acciaio” 15 ottobre 2025
    RCP “Tessuti in lana cardata o peli fini cardati” 7 luglio 2025
    RCP “Imballaggi in legno” 7 luglio 2025
    RCP “Formaggio Provolone Valpadana DOP” 30 giugno 2025
    RCP “Formaggio Grana Padano DOP” 24 giugno 2025
    RCP “Servizi delle attività di lavanderia industriale” 18 giugno 2025
    RCP “Aceto” 15 giugno 2025
    RCP Pasta secca 8 giugno 2025

    18.5 Environmental product declaration (epd)

    18.5Environmental product declaration (epd)

    L’Environmental Product declaration (EPD), tradotta in italiano in Dichiarazione Ambientale di prodotto (DAP) è una dichiarazione di tipo III (conforme alla norma ISO 14025) ed è un documento con il quale si comunicano informazioni oggettive, confrontabili e credibili relative alle caratteristiche e alla prestazione ambientale di prodotti e servizi.

    La dichiarazione ambientale permette:

    • ai produttori di dimostrare la loro attenzione alle problematiche ambientali analizzando e descrivendo il proprio prodotto dal punto di vista degli impatti ambientali;

    • ai consumatori di avere dettagliate informazioni riguardo alle caratteristiche ambientali del prodotto stesso.

    Le informazioni contenute nelle EDP hanno carattere esclusivamente informativo e non prevedono livelli minimi di prestazione ambientale che il prodotto o servizio deve rispettare.

    Oltre che come strumento di comunicazione ai consumatori viene utilizzato anche fra produttori (business to business) per favorire, attraverso la comparabilità tra prodotti analoghi la possibilità di scelta più consapevole dell’acquirente.

    Le caratteristiche dell’EPD sono:

    • utilizzo della Valutazione del Ciclo di Vita (LCA - Life Cycle Assessment) in accordo con quanto previsto dalle norme della serie ISO 14040 come metodologia oggettiva per l’identificazione e la quantificazione degli impatti ambientali;

    • applicabilità a tutti i prodotti o servizi, indipendentemente dal loro uso o posizionamento nella catena produttiva; inoltre, viene effettuata una classificazione in gruppi ben definiti in modo da poter effettuare confronti tra prodotti o servizi funzionalmente equivalenti;

    • verifica e convalida da un organismo indipendente che garantisce la credibilità e veridicità delle informazioni contenute nello studio LCA e nella dichiarazione;

    • le regole per la stesura dell’EPD sono definite dai Program Operator per ciascuna categoria di prodotto o servizio e sono denominate PCR - Regole specifiche di prodotto (Product Category Rules).

    La PCR:

    • identifica univocamente le caratteristiche funzionali e prestazionali che caratterizzano la categoria di prodotto;

    • definisce i criteri da utilizzare nello studio LCA dei prodotti appartenenti alla categoria;

    • indica le informazioni che devono essere riportate nella dichiarazione di prodotto EPD.

    Il program operator (gestore del programma) può essere una società o un gruppo di società, un’associazione industriale o commerciale, un ente o un’autorità pubblica, un organismo scientifico indipendente o un’altra organizzazione.

    Nota: oltre all’EPD di prodotto è possibile certificare un’EPD DI PROCESSO. L’EPD di Processo risponde alla necessità di semplificare il processo di verifica per le organizzazioni che applicano regolarmente un processo per la raccolta dei dati, lo sviluppo del LCA e la creazione di EPD, in tal modo diminuendo i tempi e le risorse impiegate. Rappresenta la garanzia della qualità e della competenza interna relativamente alla conduzione dello studio di LCA prescritto conformemente alla PCR di riferimento, la creazione dell’EPD conforme alla PCR di riferimento e la gestione della fase di controllo della pertinenza e precisione delle informazioni della EPD. Una EPD di processo è verificata da un verificatore terzo indipendente. Un’azienda che ottiene una EPD di processo, può pubblicare delle EPD di prodotto senza che queste siano ulteriormente soggette alla verifica da parte di un soggetto terzo (fonte ICMQ).

    Esempi di prodotti per i quali è stata elaborata una PCR sono riportati nella tabella seguente (fonte www.environdec.com):

    Categoria Esempio di PCR pubblicata
    Construction products PCR 2019:14 Construction products (EN 15804:A2) (version 1.3.2)
    Construction products PCR 2019:14-c-PCR-015 Synthetic carpet yarn (construction product) (2022-03-06)
    Infrastructure & buildings PCR 2019:14-c-PCR-022 Road infrastructure (2022-12-19)
    Food & beverages PCR 2021:08 Dairy products (version 1.0)
    Electricity, steam & fuels PCR 2007:08 Electricity, steam and hot/cold water generation and distribution (version 4.2)
    Vehicles & transport equipment PCR 2023:04 Glass products used in automotive and transport industry (1.0.0)
    Paper and plastic products PCR 2010:14 Processed paper and paperboard (3.1)
    Machinery & equipment PCR 2022:10 Industrial furnaces and ovens (1.0.1)
    Furniture & other goods PCR 2019:14-c-PCR-021 Furniture (c-PCR to PCR 2019:14)
    Metal, mineral, plastic & glass products PCR 2022:08 Basic aluminium products and special alloys (1.0)
    Services PCR 2022:05 Solid waste collection, treatment and disposal services (1.0.1)
    Textiles, footwear & apparel PCR 2022:03 Luggage and handbags
    Chemical products PCR 2021:03 Basic chemicals (version 1.1.1)

    Nota: La norma UNI EN 15804:2021 - Sostenibilità delle costruzioni - Dichiarazioni ambientali di prodotto - Regole quadro di sviluppo per categoria di prodotto fornisce regole quadro per categoria di prodotto (PCR) per l’elaborazione di dichiarazioni ambientali di tipo III per ogni tipo di prodotto e servizio per le costruzioni.

    ✔ ESEMPIO

    Il Sistema EPD® International è un programma globale, ed è il programma principale per le aziende italiane, per le dichiarazioni ambientali basate su ISO 14025 e EN 15804. Il database contiene EPD registrate da più di 400 aziende in 50 paesi (fonte http://www.environdec.com/).

    EPD Italy è il Program Operator italiano che opera nel settore delle costruzioni.

    Ha approvato tra le altre la PCR ICMQ-001/15 sui prodotti da costruzione e servizi per costruzioni che copre un’ampia gamma di prodotti da costruzione.

    È un programma appartenente al circuito Eco Platform, associazione nata con lo scopo di sostenere l’armonizzazione delle Dichiarazioni Ambientali di Prodotto europee, in modo che EPD relative allo stesso prodotto, convalidate sotto due Program Operators diversi, possano essere tra loro confrontabili.

    18.6 ECOLABEL

    18.6ECOLABEL

    Ecolabel è il marchio di qualità ecologica dell’UE e rientra nella categoria delle etichette ecologiche di tipo I secondo la classificazione dell’ISO 14024.

    È stato istituito per promuovere prodotti con minore impatto sull’ambiente durante l’intero ciclo di vita e per offrire ai consumatori informazioni accurate, non ingannevoli e scientificamente fondate sull’impatto ambientale dei prodotti.

    Il sistema del marchio Ecolabel UE si inserisce nella politica comunitaria relativa al consumo e alla produzione sostenibili, il cui obiettivo è ridurre gli impatti negativi del consumo e della produzione sull’ambiente, sulla salute, sul clima e sulle risorse naturali.

    Il sistema è inteso a promuovere, attraverso l’uso del marchio Ecolabel UE, i prodotti che presentano elevate prestazioni ambientali.

    A tal fine, i criteri ai quali i prodotti devono conformarsi per potersi dotare del marchio Ecolabel UE sono basati sulle migliori prestazioni ambientali ottenute dai prodotti nel mercato comunitario.

    I criteri ecologici vengono elaborati, sulla base di un’analisi del ciclo di vita (Life Cycle Assessment - LCA) in una forma che sia semplice da capire e da applicare e sono basati su dati scientifici che tengono conto degli sviluppi tecnologici più recenti.

    Inoltre, criteri ambientali sono orientati al mercato e si riferiscono agli impatti ambientali più significativi dei prodotti durante il loro intero ciclo di vita, garantendo al contempo elevati standard prestazionali dei prodotti e servizi.

    Gli impatti ambientali che vengono presi in considerazione sono in particolare:

    • impatto sui cambiamenti climatici;

    • impatto sulla natura e la biodiversità;

    • consumo di energia e di risorse;

    • produzione di rifiuti;

    • emissioni in tutti i comparti ambientali;

    • inquinamento dovuto ad effetti fisici;

    • uso e il rilascio di sostanze pericolose.

    Nella determinazione dei criteri vengono presi in considerazione anche:

    • la possibilità di sostituire le sostanze pericolose con sostanze più sicure, in quanto tali o mediante l’uso di materiali o di una progettazione alternativi, ogniqualvolta ciò sia tecnicamente fattibile;

    • le possibilità di ridurre gli impatti ambientali grazie alla durata dei prodotti e alla loro riutilizzabilità/riciclabilità;

    • gli aspetti inerenti alla salute e alla sicurezza, e gli aspetti sociali ed etici, ove possibile.

    I criteri vengono definiti a livello europeo sulla base di rapporti tecnici predisposti da organismi tecnico-scientifici (attualmente il JRC di Siviglia), e delle discussioni in seno al Comitato dell’UE per il Marchio di qualità Ecologica (CUEME), composto dagli Organismi Competenti nazionali degli Stati membri e da organizzazioni ambientaliste, associazioni di consumatori, di produttori e di commercianti e da sindacati.

    Le Decisioni sui criteri Ecolabel UE per i singoli gruppi di prodotti sono adottate a maggioranza qualificata dagli Stati membri e dalla Commissione europea ed hanno una validità compresa tra due e sei anni. Al termine di questo periodo, i criteri vengono riesaminati ed eventualmente modificati per tener conto dell’evoluzione normativa e del mercato e dei progressi scientifici e tecnologici, al fine di garantire che i prodotti Ecolabel UE continuino ad avere prestazioni ambientali del più alto livello.

    Il marchio Ecolabel UE è rilasciato da un ente indipendente che è l’organismo competente dello stato membro in cui il bene è prodotto o immesso sul mercato (in Italia il Comitato per l’Ecolabel e l’Ecoaudit istituito presso il Ministero dell’Ambiente).

    Il marchio Ecolabel UE è rappresentato da una margherita stilizzata con al centro la “E” di Europa, circondata dalle stelle che rappresentano gli Stati membri.

    Il marchio Ecolabel UE consente:

    • al consumatore di riconoscere tra i prodotti disponibili sul mercato quelli che hanno elevati standard prestazionali e al contempo un ridotto impatto ambientale lungo l’intero ciclo di vita. Con tale scelta i consumatori contribuiscono inoltre ad indirizzare produttori e distributori verso tali prodotti e servizi e quindi verso un maggiore rispetto dell’ambiente;

    • agli operatori (produttori, importatori, fornitori di servizi, grossisti o dettaglianti) di acquistare visibilità sul mercato per il proprio impegno a favore dell’ambiente, impegno garantito da una eco etichetta affidabile in quanto verificata da terza parte indipendente e riconosciuta a livello europeo ed aumentare di conseguenza la propria competitività sul mercato “verde”. L’Ecolabel garantisce inoltre all’azienda un accesso semplificato a strumenti per la sostenibilità ambientale come quello del GPP (vedi paragrafo “Acquisti verdi”) (fonte ISPRA).

    18.6.1 Criteri Ecolabel UE

    18.6.1Criteri Ecolabel UE

    Ad oggi sono in vigore i criteri per 23 gruppi di prodotto (21 sono riferiti a beni e 2 a servizi) come di seguito riportati:

    GRUPPO DI PRODOTTI Decisione
    Calzature Decisione della Commissione n. 2016/1349/UE, in vigore dal 5 agosto 2016 al 5 agosto 2022.
    Validità prolungata al 31 dicembre 2025 con Decisione UE 2020/1805 del 27 novembre 2020
    Carta grafica e per il tessuto-carta e i prodotti in tessuto-carta Decisione della Commissione n. 2019/70/UE dell’11 gennaio 2019, in vigore dal 11 gennaio 2019 al 31 dicembre 2024.
    Carta stampata, carta per cartoleria e sporte di carta Decisione UE 2020/1803 della Commissione del 27 novembre 2020, in vigore fino al 31 dicembre 2028
    Coperture dure Decisione UE 2021/476 della Commissione del 16 marzo 2021, in vigore dal 16 marzo 2021 al 31 dicembre 2028.
    Display elettronici Decisione UE 2020/1804 della Commissione del 27 novembre 2020, in vigore fino al 31 dicembre 2028
    Prodotti per la pulizia di superfici dure Decisione UE 2017/1217 della Commissione del 23 giugno 2017 (valida fino al 26 giugno 2023) come modificata dalla Decisione UE n. 2019/418 della Commissione del 13 marzo 2019 recante modifica delle Decisioni UE nn. 2017/1214, 2017/1215, 2017/1216, 2017/1217, 2017/1218 e 2017/1219.
    Validità prolungata al 31 dicembre 2026 con Decisione UE 2023/693 del 27 marzo 2023.
    Detersivi per bucato Decisione UE n. 2017/1218 della Commissione del 23 giugno 2017 (valida fino al 26 giugno 2023) come modificata dalla Decisione UE n. 2019/418 della Commissione del 13 marzo 2019 recante modifica delle Decisioni UE nn. 2017/1214, 2017/1215, 2017/1216, 2017/1217, 2017/1218 e 2017/1219.
    Validità prolungata al 31 dicembre 2026 con Decisione UE 2023/693 del 27 marzo 2023.

    GRUPPO DI PRODOTTI Decisione
    Detersivi per bucato per uso industriale o professionale Decisione UE n. 2017/1219 della Commissione del 23 giugno 2017 (valida fino al 26 giugno 2023) come modificata dalla Decisione UE n. 2019/418 della Commissione del 13 marzo 2019 recante modifica delle Decisioni UE nn. 2017/1214, 2017/1215, 2017/1216, 2017/1217, UE 2017/1218 e 2017/1219.
    Validità prolungata al 31 dicembre 2026 con Decisione UE 2023/693 del 27 marzo 2023.
    Detersivi per lavastoviglie Decisione UE n. 2017/1216 della Commissione del 23 giugno 2017 (valida fino al 26 giugno 2023) come modificata dalla Decisione UE n. 2019/418 della Commissione del 13 marzo 2019 recante modifica delle Decisioni UE nn. 2017/1214, 2017/1215, 2017/1216, 2017/1217, 2017/1218 e 2017/1219. Validità prolungata al 31 dicembre 2026 con Decisione UE 2023/693 del 27 marzo 2023.
    Detersivi per lavastoviglie industriali o professionali Decisione UE n. 2017/1215 della Commissione del 23 giugno 2017 (valida fino al 26 giugno 2023) come modificata dalla Decisione UE n. 2019/418 della Commissione del 13 marzo 2019 recante modifica delle Decisioni UE nn. 2017/1214, 2017/1215, 2017/1216, 2017/1217, 2017/1218 e 2017/1219.
    Validità prolungata al 31 dicembre 2026 con Decisione UE 2023/693 del 27 marzo 2023.
    Detersivi per piatti Decisione UE n. 2017/1214 della Commissione del 23 giugno 2017 (valida fino al 26 giugno 2023) come modificata dalla Decisione UE n. 2019/418 della Commissione del 13 marzo 2019 recante modifica delle Decisioni UE nn. 2017/1214, 2017/1215, 2017/1216, 2017/1217, 2017/1218 e 2017/1219.
    Validità prolungata al 31 dicembre 2026 con Decisione UE 2023/693 del 27 marzo 2023.
    Lubrificanti Decisione della Commissione 2018/1702//UE del 8 novembre 2018 in vigore dal 8 novembre 2018 al giugno 2011 al 31 dicembre 2024.
    Materassi da letto Decisione della Commissione n. 2014/391/UE del 23 giugno 2014, in vigore dal 23 giugno 2014 al 23 giugno 2018. Validità prolungata al 28 luglio 2022 con Decisione UE n. 2018/1590 del 19 ottobre 2018. Validità ulteriormente prolungata al 31 dicembre 2026 con Decisione UE 2022/1229 del 11 luglio 2022.
    Mobili Decisione della Commissione n. 2016/1332/UE del 28 luglio 2016, in vigore dal 28 luglio 2016 al 28 luglio 2022. Validità prolungata al 31 dicembre 2026 con Decisione UE 2022/1229 del 11 luglio 2022.
    Prodotti per la cura degli animali Decisione della Commissione n. 2021/1870/UE del 22 ottobre 2021, come modificata dalla Decisione n. 2023/1540/UE del 25 luglio 2023, in vigore dal 22 ottobre 2021 al 31 dicembre 2027.
    Prodotti cosmetici Decisione della Commissione n. 2021/1870/UE del 22 ottobre 2021, come modificata dalla Decisione n. 2023/1540/UE del 25 luglio 2023, in vigore dal 22 ottobre 2021 al 31 dicembre 2027.

    GRUPPO DI PRODOTTI Decisione
    Prodotti igienici assorbenti e coppette mestruali riutilizzabili Decisione della Commissione n. 2023/1809/UE del 14 settembre 2023, in vigore dal 21 settembre 2023 al 31 dicembre 2029.
    Prodotti tessili Decisione della Commissione n. 2014/350/UE del 5 giugno 2014, come modificata dalla Decisione n. 2017/1392/UE del 25 luglio 2017, in vigore dal 5 giugno 2014 al 5 dicembre 2020. Validità prolungata al 31 dicembre 2025 con Decisione (UE) 2020/1805 del 27 novembre 2020.
    Prodotti vernicianti per esterni ed interni Decisione della Commissione 2014/312/UE del 28 maggio 2014 come modificata dalle Decisioni nn. 2015/886/UE dell’8 giugno 2015, 2016/397/UE del 16 marzo 2016 e n. 2021/1871/UE del 22 ottobre 2021, in vigore dal 28 maggio 2014 al 28 maggio 2018. Validità prolungata al 31 dicembre 2022 con Decisione UE n. 2018/666 del 27 aprile 2018. Validità ulteriormente prolungata al 31 dicembre 2025 con Decisione UE 2022/1229 del 11 luglio 2022.
    Rivestimenti del suolo a base di legno, sughero e bambù Decisione della Commissione 2017/176/UE del 25 gennaio 2017 in vigore dal 25 gennaio 2017 al 26 gennaio 2023. Validità prolungata al 31 dicembre 2026 con Decisione UE 2022/1229 del 11 luglio 2022.
    Substrati di coltivazione e agli ammendanti Decisione della Commissione n. 2022/1244/UE del 13 luglio 2022 in vigore dal 20 luglio 2022 al 31 dicembre 2030.
    Strutture ricettive Decisione della Commissione n. 2017/175/UE del 25 gennaio 2017 in vigore dal 25 gennaio 2017 al 26 gennaio 2022, come modificata dalla Decisione n. 2023/705/UE del 29 marzo 2023. Validità prolungata al 30 giugno 2025 con Decisione UE 2021/1845 del 20 ottobre 2021
    Servizi pulizia ambienti interni Decisione della Commissione n. 2018/680/UE del 2 maggio 2018 in vigore dal 2 maggio 2018 al 3 maggio 2023 come modificata dalla Decisione n. 2023/705/UE del 29 marzo 2023. Validità prolungata al 31 dicembre 2027 con Decisione UE 2023/693 del 27 marzo 2023.

    Nota: Per agevolare ulteriormente la transizione verso un’economia più circolare, la Commissione sta verificando l’integrazione del metodo dell’impronta ambientale dei prodotti (Product Environmental Footprint, PEF) nella revisione dei criteri Ecolabel UE per i prodotti igienici assorbenti e i prodotti vernicianti per interni ed esterni, in linea con il nuovo piano d’azione per l’economia circolare per un’Europa più pulita e più competitiva. Per questo motivo con Decisione UE 2022/1229 del 11 luglio 2022 ha provveduto a prorogare la validità dei criteri Ecolabel UE in scadenza nel 2022 affinché la Commissione possa procedere alla revisione dei criteri integrando i risultati degli studi sull’impronta ambientale dei prodotti. Per lo stesso motivo, poiché si ritiene che i criteri Ecolabel UE per i materassi da letto, i mobili e i rivestimenti del suolo a base di legno, sughero e bambù debbano essere rivisti in linea con il nuovo piano d’azione per l’economia circolare per un’Europa più pulita e più competitiva, e con le prossime iniziative legislative correlate, anche per questi gruppi di prodotti è stata prorogata, con la stessa Decisione UE 2022/1229 del 11 luglio 2022, la validità dei criteri per l’assegnazione dell’Ecolabel UE fino allo stesso termine per consentire alla Commissione di rivedere insieme questi tre gruppi di prodotti, in sinergia con le prossime iniziative legislative, e riunirli se ciò è ritenuto possibile.

    18.6.2 Procedura per l’ottenimento dell’Ecolabel UE

    18.6.2Procedura per l’ottenimento dell’Ecolabel UE

    Per l’ottenimento dell’Ecolabel il richiedente deve presentare formale domanda di concessione della licenza d’uso del marchio Ecolabel UE all’organismo competente italiano (Sezione Ecolabel del Comitato per l’Ecolabel e l’Ecoaudit) che, nello svolgimento della propria attività, si avvale del supporto tecnico del Settore Ecolabel del Servizio CER di ISPRA.

    Le fasi in cui si articola la concessione della licenza di uso del marchio Ecolabel UE (prima concessione, estensione o rinnovo) sono descritte nella “Procedura per la concessione della licenza d’uso del marchio Ecolabel UE e per la vigilanza sul corretto uso dello stesso” e sono riportate di seguito.

    Flow chart dell’iter per l’ottenimento del marchio Ecolabel UE (fonte ISPRA):

    • Pre-registrazione (su ECAT) da parte del richiedente.

      Il richiedente deve effettuare una pre-registrazione su ECAT, accessibile attraverso il sito web della Commissione UE, per ogni singolo prodotto per cui intende richiedere la concessione del marchio Ecolabel.

    Nota: L’ECAT (E-catalogue) è il registro europeo on-line contenente tutti i prodotti ed i servizi certificati Ecolabel UE in Europa consultabile all’indirizzo http://ec.europa.eu/ecat/.

    • Presentazione della domanda di concessione del marchio Ecolabel da parte del richiedente.

      Contestualmente alla pre-registrazione su ECAT, il richiedente deve inviare alla Sezione Ecolabel, per il tramite della segreteria della Sezione, la richiesta di concessione del marchio Ecolabel, redatta conformemente ai modelli disponibili sul sito web della Sezione. Alla domanda deve essere allegata la documentazione attestante il pagamento dei relativi diritti di istruttoria.

      Per la redazione della domanda, il richiedente deve seguire le indicazioni riportate nel Manuale dell’Utente relativo allo specifico gruppo di prodotti cui la domanda si riferisce, consultabile sul sito web della Commissione UE o sul sito web della Sezione Ecolabel.

    Nota: Qualora criteri Ecolabel UE relativi ad un gruppo di prodotti richiedano l’esecuzione di prove da parte di laboratori, questi debbono essere accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 “Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura”. Elenchi di prove e laboratori italiani accreditati sono consultabili sul sito di ACCREDIA (www.accredia.it).

    • Verifica dei requisiti del richiedente, della completezza della domanda e istruttoria tecnica da parte della segreteria e del supporto tecnico ISPRA.

      Entro 2 mesi dal ricevimento della richiesta di concessione del marchio Ecolabel UE, il supporto ISPRA verifica:

      • i requisiti del richiedente;

      • se la documentazione presentata è completa e

      • se i prodotti rispettano i criteri per l’assegnazione del marchio Ecolabel UE, tenuto conto dei rispettivi sistemi di verifica e valutazione.

      L’istruttoria è costituita da:

      • analisi documentale;

      • attività di controllo relativa all’uso improprio del marchio sul sito e sulla documentazione tecnica e promozionale del richiedente e, dove previsto o ritenuto necessario;

      • verifica ispettiva durante i procedimenti istruttori;

      • redazione di Relazione di Istruttoria conformemente alle indicazioni fornite dalla Sezione.

    • Delibera da parte della Sezione Ecolabel.

      La Sezione Ecolabel entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della Relazione di istruttoria, predisposta dal supporto ISPRA a conclusione dell’istruttoria tecnico-amministrativa, assume una decisione in merito alla domanda del richiedente.

      Nel caso in cui la Sezione Ecolabel deliberi l’accoglimento della domanda di concessione del marchio Ecolabel UE, il suo Presidente è autorizzato a sottoscrivere il relativo contratto di licenza.

    • Stipula del contratto di licenza da parte del richiedente e del Presidente della Sezione Ecolabel.

      Nel caso in cui la Sezione Ecolabel deliberi l’accoglimento della domanda di concessione del marchio Ecolabel UE, il supporto ISPRA predispone il corrispondente contratto e lo invia al richiedente.

      Il contratto deve essere restituito alla segreteria della Sezione Ecolabel, firmato dal legale rappresentante del richiedente in quadruplice copia, ciascuna siglata in ogni pagina.

      Il Presidente della Sezione Ecolabel firma a sua volta le quattro copie originali del contratto che la segreteria della Sezione Ecolabel provvede ad inviare al richiedente.

      Il richiedente restituisce al supporto ISPRA, entro e non oltre 60 giorni dalla data di registrazione, una copia originale del contratto recante timbro del competente Ufficio del Registro.

    • Certificato Ecolabel UE da parte della Sezione Ecolabel.

      Al momento della stipula del contratto, nel caso dei servizi di campeggio e di quelli di ricettività turistica, e su richiesta del concessionario in tutti gli altri casi, il supporto ISPRA predispone il certificato Ecolabel UE. Dopo averne verificato la correttezza e completezza il supporto ISPRA sottopone il certificato alla firma del Presidente della Sezione. Dopo la firma, la segreteria della Sezione invia il certificato al concessionario. Nel certificato sono riportate le seguenti informazioni:
      • nome del concessionario;

      • numero e data di scadenza del contratto;

      • nome del gruppo di prodotti di riferimento;

      • elenco aggiornato dei prodotti per i quali è stata concessa la licenza di uso del marchio Ecolabel UE;

      • data di rilascio del certificato.

    • Aggiornamento di ECAT e del Registro Ecolabel nazionale da parte della segreteria e del supporto tecnico ISPRA.

      Al termine di ogni procedimento relativo ad una richiesta di concessione del marchio Ecolabel UE conclusosi con la firma da parte del Presidente della Sezione Ecolabel di un contratto con il richiedente, il supporto ISPRA procede alla conferma della pre-registrazione effettuata sull’ECAT dal richiedente stesso.

      Contestualmente, il supporto ISPRA aggiorna il Registro Ecolabel nazionale, consultabile sul sito web della Sezione Ecolabel https://www.isprambiente.gov.it/it/attivita/certificazioni/ecolabel-ue/prodotti-certificati e https://www.isprambiente.gov.it/it/attivita/certificazioni/ecolabel-ue/servizi-certificati. È inoltre possibile consultare l’elenco delle aziende italiane che producono prodotti a marchio Ecolabel UE, suddivisi per Regione: https://www.isprambiente.gov.it/it/attivita/certificazioni/ecolabel-ue/aziende.

    18.6.3 Prodotti e servizi certificati

    18.6.3Prodotti e servizi certificati

    Le certificazioni Ecolabel hanno visto in Italia una crescita progressiva negli anni supportata da incentivi a livello nazionale o regionale.

    Le flessioni dei numeri di licenze in determinati periodi sono da imputarsi sia all’entrata in vigore di nuovi criteri Ecolabel UE (revisionati) per diversi gruppi di prodotti ai quali le aziende già licenziatarie hanno dovuto conformarsi, sia al ritiro di alcune licenze (spesso associate a un cospicuo numero di prodotti) a seguito di attività di sorveglianza. La forte diminuzione del numero di prodotti certificati registrata tra il 2017 e il 2018 è dovuta al recesso dal contratto di concessione del marchio Ecolabel UE da parte di due aziende alle quali erano associati alcune migliaia di prodotti.

    In particolare, il 25 settembre 2018 è scaduta la validità di tutte le licenze rilasciate per strutture turistiche e campeggi e quindi si è registrata una marcata diminuzione delle licenze per questo gruppo di prodotti. Mentre il 31 giugno 2019 è scaduta la licenza per i prodotti multiuso e per servizi sanitari e il 31 dicembre 2019 sono scadute quelle per i prodotti in tessuto carta e per la carta grafica con conseguente marcata riduzione del totale dei prodotti certificati. Infine il 15 marzo 2022 sono scadute le licenze per le coperture dure, con conseguente marcata riduzione del totale dei prodotti certificati Ecolabel UE dovuta all’elevato numero di questa tipologia di articoli. Nel corso dei mesi successivi si è avuto un parziale bilanciamento derivante dal progressivo uniformarsi delle aziende ai requisiti dei nuovi criteri per il rilascio delle licenze. Non risultano più certificati in Italia prodotti afferenti al gruppo delle coperture dure. Il 26 maggio 2022 sono inoltre scadute le 5 licenze rilasciate per la carta stampata. Nel 2023 il numero di licenze è in aumento e sono 464 le licenze Ecolabel UE in vigore in Italia al 14 luglio 2023, per un totale di 14138 prodotti/servizi, distribuiti in 17 gruppi di prodotti/servizi.

    Il gruppo di prodotti con il maggior numero di licenze Ecolabel UE in Italia è “Servizi di pulizia di ambienti interni” (175 licenze), seguito da “Strutture ricettive” (68 licenze) e “Prodotti per la pulizia di superfici dure” (46 licenze) (cfr. grafico seguente).

    Dal 2019, anno di concessione della prima licenza Ecolabel UE del servizio di pulizia di ambienti interni, si è registrato un evidente incremento del numero di licenze alimentato anche dalla successiva emanazione dei CAM per i servizi di pulizia nel gennaio del 2021.

    (Fonte: ISPRA https://www.isprambiente.gov.it/it/attivita/certificazioni/ecolabel-ue/comunicazione/grafici-e-dati)

    ✔ ESEMPIO

    Si riportano di seguito due esempi di criteri Ecolabel uno di servizio e uno di prodotto: Servizio di ricettività turistica e Display elettronici.

    I Criteri per l’assegnazione del marchio ecologico Ecolabel UE alle strutture ricettive sono 22 criteri obbligatori e 45 criteri facoltativi, di seguito se ne riportano solo alcuni:

    Criteri obbligatori

    Criteri generali di gestione

    Criterio 1. Base di un sistema di gestione ambientale

    Criterio 2. Formazione del personale

    Criterio 3. Informazioni comunicate agli ospiti

    Criterio 4. Manutenzione generale

    Criterio 5. Monitoraggio del consumo

    Criteri energetici

    Criterio 6. Efficienza energetica degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente e per il riscaldamento dell’acqua

    Criterio 7. Efficienza energetica degli apparecchi per il condizionamento dell’aria e delle pompe di calore ad aria

    Criterio 8. Illuminazione a basso consumo

    Criterio 9. Termoregolazione

    Criterio 10. Spegnimento automatico del riscaldamento, della ventilazione, del condizionamento dell’aria e dell’illuminazione

    Criterio 11. Apparecchi esterni per il riscaldamento e il condizionamento dell’aria

    Criterio 12. Approvvigionamento di energia elettrica presso un fornitore di energia elettrica da fonti rinnovabili

    Criterio 13. Carbone e oli combustibili

    Criteri relativi all’acqua

    Criterio 14. Dispositivi idraulici efficienti: rubinetti da bagno e docce

    Criterio 15. Dispositivi idraulici efficienti: vasi sanitari a scarico d’acqua e orinatoi Criterio 16. Riduzione dei lavaggi mediante riutilizzo di asciugamani e biancheria da letto Criteri relativi ai rifiuti e alle acque reflue

    Criterio 17. Prevenzione dei rifiuti: piano di riduzione dei rifiuti del servizio di ristorazione

    Criterio 18. Prevenzione dei rifiuti: articoli usa-e-getta

    Criterio 19. Raccolta differenziata dei rifiuti e avvio al riciclaggio

    Altri criteri

    Criterio 20. Divieto di fumare nelle aree comuni e nelle camere

    Criterio 21. Promozione dei mezzi di trasporto preferibili sotto il profilo ambientale

    Criterio 22. Informazioni da riportare sul marchio di qualità ecologica Ecolabel UE

    Criteri per l’assegnazione del marchio ecologico Ecolabel UE ai display elettronici:

    • Consumo di energia
      • Risparmio energetico

      • Gestione del consumo elettrico

    • Sostanze soggette a restrizioni
      • Sostanze escluse o limitate

      • Attività intese a ridurre le emissioni di gas fluorurati a effetto serra nella catena di approvvigionamento

    • Riparabilità e garanzia commerciale

    • Gestione della fine del ciclo di vita
      • Scelta dei materiali e informazioni per migliorare la riciclabilità

      • Progettazione concepita per lo smantellamento e il riciclaggio

    • Responsabilità sociale delle imprese
      • Condizioni di lavoro durante la fabbricazione

      • Approvvigionamento di minerali non provenienti da zone di conflitto

    • Criteri di informazione
      • Informazioni per l’utilizzatore

      • Informazioni che figurano sull’Ecolabel UE

    ✔ ESEMPIO

    Loghi che vengono posti sul prodotto che ha ottenuto l’Ecolabel (Allegato II del Regolamento CE n. 66/2010, come modificato dal Regolamento CE n. 1941/2017).

    18.7 Gestione Forestale e Catena di Custodia

    18.7Gestione Forestale e Catena di Custodia

    18.7.1 Certificazione FSC®

    18.7.1Certificazione FSC®

    La certificazione FSC® è una certificazione internazionale, indipendente e di parte terza, specifica per il settore forestale e i prodotti - legnosi e non legnosi - derivati dalle foreste.

    Esistono tre tipi di certificazione FSC®: la “Certificazione di Gestione forestale”, per proprietari e gestori forestali, la “Certificazione di Catena di custodia” e “Legno Controllato” per imprese di trasformazione e/o commercio di prodotti forestali.

    La certificazione di Gestione Forestale responsabile (Forest Management, FM) assicura che una foresta o una piantagione forestale siano gestite nel rispetto di rigorosi standard ambientali sociali ed economici. Tali standard si basano sui 10 Principi e 70 Criteri (Principles & Criteria, P&C) di gestione forestale responsabile, definiti e mantenuti aggiornati da FSC con la partecipazione e il consenso di tutte le parti interessate.

    La certificazione di Catena di Custodia (Chain of Custody, CoC) garantisce la rintracciabilità dei materiali provenienti da foreste certificate FSC® ed è indispensabile per poter applicare le etichette FSC® sui prodotti.

    Grazie a questa certificazione un’organizzazione può garantire il mercato circa la provenienza del legname o della carta utilizzati per i propri prodotti e quindi dimostrare in maniera corretta, trasparente e controllata il proprio attivo contributo alla gestione forestale responsabile.

    Esistono tre diversi tipi di etichette:

    • FSC® 100%, che dichiara che il materiale è composto esclusivamente da input provenienti soltanto da foreste certificate FSC®;

    • FSC® Riciclato, per i prodotti che sono completamente realizzati da materiale da riciclo e recupero;

    • FSC® Misto, che dichiara che il prodotto è composto da un insieme di input di origine diversa (materiale vergine certificato e/o materiale controllato e/o materiale riciclato).

    Il Legno Controllato (Controlled Wood, CW) è un materiale che, pur non essendo certificato, può dare sufficienti garanzie alle aziende e ai consumatori nel rispetto di alcuni criteri minimi e può essere mescolato con quello certificato durante la realizzazione di prodotti etichettati come FSC Misto. Questo permette ai produttori di gestire l’offerta di materiale forestale certificato FSC, creando la domanda per il legno certificato FSC.

    I certificati FSC® possono essere rilasciati esclusivamente da Enti di Certificazione che siano in possesso di accreditamento FSC® ad opera dell’organizzazione indipendente Accreditation Services International (ASI).

    Gli Enti accreditati sono responsabili dei controlli condotti in foresta e in azienda al fine di verificare che i requisiti definiti dagli standard FSC® siano pienamente rispettati.

    I principali standard di riferimento sono:

    • FSC Principles and criteria for Forest Management - FSC-STD-01-001 V5-2;

    • Standard di Gestione Forestale FSC per l’Italia - FSC-STD-ITA-01-2017 V 1-0;

    • Chain of Custody FSC STD-40-004 vers. 3-1;

    • Standard FSC-STD-40-005 Requisiti per l’approvvigionamento di Legno Controllato FSC;

    • Standard FSC-STD-30-010 FSC Controlled Wood standard for forest management enterprises.

      (fonte https://it.fsc.org).

    18.7.2 Certificazione PEFC™

    18.7.2Certificazione PEFC™

    Oltre alla certificazione FSC® in campo forestale è disponibile lo schema di certificazione PEFC™. Il PEFC è un’associazione senza fini di lucro che promuove la gestione sostenibile delle foreste. È un’organizzazione ad ombrello basata sul mutuo riconoscimento degli standard nazionali di gestione forestale sostenibile. In quanto organizzazione internazionale senza scopo di lucro e non governativa, è impegnata a promuovere la gestione sostenibile delle foreste attraverso una certificazione indipendente di terza parte.

    Lo schema di certificazione forestale PEFC in Europa è fondato su tre principi fondamentali:

    • il rispetto dei Criteri e degli Indicatori definiti nelle Conferenze Ministeriali per la protezione delle foreste in Europa (Helsinki 1993, Lisbona 1998) che hanno dato avvio al c.d. “Processo pan-europeo”;

    • l’applicazione a livello regionale o di gruppo (anche se è parimenti possibile un’adesione individuale);

    • le verifiche ispettive e la certificazione affidate ad una terza parte indipendente ed accreditata (accreditati per lo schema Prodotto e per lo schema PEFC™, successivamente notificati PEFC™ Italia).

    La certificazione di gestione forestale sostenibile e di “catena di custodia” rappresenta un utile strumento di marketing, un’opportunità di ufficializzare l’impegno imprenditoriale verso l’ambiente, e al tempo stesso un impegno per la promozione di una gestione oculata e corretta dei boschi.

    Il PEFC prevede due tipi di etichette:

    • Certificato PEFC™, che si può utilizzare sul prodotto quando almeno il 70% del materiale di origine forestale o arborea è certificato PEFC o riciclato. Il materiale rimanente deve provenire da fonti controllate da PEFC;

    • Riciclato PEFC™ che si può utilizzare sul prodotto quando almeno il 70% del materiale proviene da fonti riciclate. Il materiale rimanente deve essere certificato PEFC o proveniente da fonti controllate PEFC.

    I principali standard italiani e riconosciuti dal PEFC™ Internazionale sono:

    • PEFC ITA 1000 Schema di certificazione della Gestione Forestale Sostenibile (GFS);

    • PEFC ITA 1002 Schema di Certificazione della Catena di Custodia dei prodotti di origine forestale.

      (fonte https://www.pefc.it).

    18.8 GREENGUARD

    18.8GREENGUARD

    La certificazione GREENGUARD è una certificazione di prodotto volontaria che certifica prodotti e materiali a basse emissioni di sostanze chimiche (comunemente chiamate composti organici volatili - COV), utilizzati per la produzione e la manutenzione di materiali da costruzione, arredamento interno, prodotti per la pulizia.

    La certificazione è rilasciata da GREENGUARD Environmental Institute (GEI) (che fa parte di UL Environment) che è stato creato nel 2001 per sviluppare una serie di standard di prova idonei a certificare i materiali e prodotti utilizzati negli ambienti indoor.

    Il rilascio della certificazione avviene a seguito di prove presso laboratori accreditati e la verifica del rispetto degli standard di riferimento, il mantenimento della Certificazione prevede un programma di verifiche periodiche.

    Gli standard principali di riferimento sono:

    GREENGUARD Certification (precedentemente noto come GREENGUARD Indoor Air Quality Certification);

    GREENGUARD Gold Certification (precedentemente noto come GREENGUARD Children & Schools Certification);

    Quando ci sono più livelli di emissione raccomandati per i prodotti, il minore, o più rigoroso, viene utilizzato come valore di emissione accettabile per la certificazione GREENGUARD.

    I loghi utilizzabili sui prodotti certificati sono riportati di seguito:

    (fonte: www. greenguard.org)

    18.9 Economia circolare

    18.9Economia circolare

    18.9.1 ReMade in Italy

    18.9.1ReMade in Italy

    Per concretizzare e comunicare l’impegno e i risultati ottenuti in ambito di Economia Circolare è possibile dichiarare attraverso la certificazione ambientale di prodotto ReMade in Italy® il contenuto di materiale riciclato (o di sottoprodotti), espresso in percentuale, all’interno di un materiale, semilavorato o prodotto finito, di qualsiasi tipologia (anche composto da diversi materiali) e appartenente a qualsiasi filiera.

    Lo schema di certificazione richiede la predisposizione da parte del produttore di un piano di tracciabilità delle materie e dei flussi all’interno del processo produttivo, il controllo continuo dei fornitori, la classificazione delle materie in ingresso e la messa disposizione di tutta la documentazione rilevante a prova della correttezza dei passaggi e della gestione del processo.

    Tutti i requisiti per ottenere la certificazione sono contenuti nei Disciplinari Tecnici ReMade in Italy®, emessi dall’Associazione ReMade in Italy.

    La verifica, svolta dall’Organismo di certificazione accreditato, prevede oltre all’analisi della documentazione rilevante anche la visita in azienda, sui materiali, prodotti e sul processo produttivo.

    A seguito dell’esito positivo del processo di certificazione viene rilasciata l’etichetta ReMade in Italy, che può essere apposta direttamente sui materiali o prodotti certificati, per una comunicazione diretta e trasparente al mercato del contenuto di materiale riciclato e gli impatti ambientali derivanti. Nel caso di prodotti multi-materiale (ovvero composti da diverse tipologie di materiali, che possono avere contenuti di riciclato differente) viene specificato in etichetta il contenuto di riciclato in ciascuna componente (fonte https://www.remadeinitaly.it/).

    18.9.2 Plastica seconda vita

    18.9.2Plastica seconda vita

    Allo scopo di dare visibilità a tutte le aziende produttrici e distributrici di plastiche da riciclo e relativi manufatti nasce IPPR - Istituto per la Promozione delle Plastiche da Riciclo. Il fine di IPPR è quello di creare un incontro tra domanda e offerta nell’ambito degli acquisti verdi sia tra aziende private sia tra aziende e Pubblica Amministrazione.

    Per questo è stato creato il marchio “,Plastica Seconda Vita” (PSV) che è un sistema di certificazione ambientale di prodotto dedicata ai materiali ed ai manufatti ottenuti dalla valorizzazione dei rifiuti plastici.

    Il marchio fa riferimento alle percentuali di riciclato riportate nella circolare 4 agosto 2004, attuativa del D.M. n. 203/2003 sul Green Public Procurement, e alla norma UNI EN ISO 14021.

    Il marchio PSV è indirizzato:

    • alle aziende, perché permette di qualificare i manufatti e le materie prime seconde;

    • alle Pubbliche Amministrazioni, perché consente di riconoscere i manufatti rientranti negli Acquisti Pubblici Verdi (GPP o Green Public Procurement). Infatti, il marchio Plastica Seconda Vita è stato inserito nei Decreti Ministeriali relativi ai Criteri minimi per gli appalti verdi della Pubblica Amministrazione per diverse categorie di prodotti con riferimento ai requisiti degli imballaggi (primario, secondario e terziario) o dei prodotti/componenti in plastica (vedi paragrafo “Acquisti verdi”);

    • ai cittadini, perché permette loro di operare scelte eco-compatibili e attuare comportamenti ambientalmente virtuosi;

    • alla Grande Distribuzione Organizzata, perché permette di rispondere attivamente alle sempre maggiori richieste di consumi eco-sostenibili da parte di una clientela sensibile ai temi ambientali e di anticipare le tendenze in tal senso;

    • a chiunque abbia a cuore l’ambiente, perché promuove l’utilizzo di materiali circolari.

    Il marchio esiste in diverse varianti, sulla base del materiale impiegato (da raccolta differenziata, da scarto industriale o un mix di entrambi, da sottoprodotto) o della destinazione d’uso (“PSV Food” per i materiali e i manufatti destinati al contatto con alimenti; “PSV Bag” per gli shopper riutilizzabili).

    Le attività per l’ottenimento del marchio PSV vengono svolte dagli organismi di certificazione partner di IPPR con riferimento ai Regolamenti per la certificazione di prodotto PSV che definiscono i rapporti tra IPPR, gli Organismi di Certificazione (OdC) e le Aziende che intendono ottenere, mantenere o estendere la licenza per l’uso del marchio “,Plastica Seconda Vita”.

    IPPR pubblica ogni anno il Repertorio dei materiali e manufatti che hanno ottenuto il marchio “,Plastica seconda Vita” disponibile anche sul sito web all’indirizzo https://www.ippr.it/repertorio (fonte https://www.ippr.it).

    18.10 Acquisti verdi

    18.10Acquisti verdi

    Partendo dalla considerazione che la Pubblica amministrazione contribuisce in modo rilevante ai consumi complessivi, ne deriva l’importanza strategica di attivare una politica di “Acquisti Verdi” (o GPP - Green Public Procurement), che favorendo lo sviluppo di un mercato di prodotti e servizi a ridotto impatto ambientale attraverso la leva della domanda pubblica, può contribuire, in modo determinante, al raggiungimento degli obiettivi delle principali strategie europee come quella sull’uso efficiente delle risorse (comunicazione n. 571 del 2011: Tabella di marcia verso un’Europa efficiente nell’impiego delle risorse) o quella sull’Economia circolare (comunicazione n. 614 del 2015: L’anello mancante - Piano d’azione dell’UE per l’economia circolare).

    Il Green Public Procurement (GPP) o Acquisti Verdi è definito dalla Commissione europea come “approccio in base al quale le Amministrazioni Pubbliche inseriscono criteri ambientali in tutte le fasi del processo di acquisto, incoraggiando la diffusione di tecnologie ambientali e lo sviluppo di prodotti validi sotto il profilo ambientale, attraverso la ricerca e la scelta dei risultati e delle soluzioni che hanno minor impatto ambientale lungo l’intero ciclo di vita”.

    Su questo tema la Pubblica amministrazione svolge il duplice ruolo di cliente e consumatore e in quanto tale può avere una forte capacità di orientamento del mercato.

    Le autorità pubbliche che intraprendono azioni di GPP si impegnano a:

    • razionalizzare acquisti e consumi;

    • incrementare la qualità ambientale delle proprie forniture ed affidamenti;

    ottenendo così una razionalizzazione nella gestionale dei servizi, soddisfacendo bisogni diversificati, riducendo la circolazione di prodotti non necessari (dematerializzazione) e favorendo quindi acquisti e investimenti in tecnologie “intelligenti” e innovative.

    Gli obiettivi del GPP sono:

    • riduzione degli impatti ambientali dei prodotti/servizi utilizzati dalle amministrazioni pubbliche;

    • tutela e miglioramento della competitività delle imprese;

    • stimolo all’innovazione;

    • razionalizzazione della spesa pubblica;

    • diffusione di modelli di consumo e di acquisto sostenibili;

    • efficienza e risparmio di risorse naturali, in particolare energia, incentivazione e utilizzo di materiali recuperati o riciclati post-consumo;

    • riduzione dei rifiuti prodotti;

    • riduzione uso sostanze pericolose;

    • integrazione delle considerazioni ambientali nelle altre politiche dell’ente;

    • miglioramento dell’immagine della Pubblica amministrazione;

    • accrescimento delle competenze degli acquirenti pubblici.

    Gli acquisti verdi della Pubblica amministrazione quindi svolgono un ruolo di forte incentivo allo sviluppo e all’applicazione di questi strumenti di sostenibilità ambientale (ad es. etichettature ambientali, certificazioni dei sistemi di gestione ambientale EMAS-ISO 14001), che vengono richiamati come valida prova del rispetto dei requisiti ambientali richiesti per la fornitura.

    Nota: nel sito web https://green-business.ec.europa.eu/green-public-procurement/gpp-criteria-and-requirements_en sono disponibili i criteri ambientali proposti dalla Commissione Europea e linee guida per l’applicazione dei GPP.

    A livello nazionale, esistono numerosi atti normativi che hanno reso obbligatorio l’acquisto di determinati beni e servizi con caratteristiche ambientali da parte della P.A. a partire dal D.Lgs. n. 22/1997 che aveva imposto una determinata percentuale di acquisto di carta riciclata. Si sono susseguiti numerosi altri procedimenti che hanno introdotto progressivamente l’obbligo di acquisto per le PA di ulteriori prodotti e servizi con caratteristiche ambientali.

    Venendo ai provvedimenti più recenti il D.I. dell’11 aprile 2008 (aggiornato con Decreto 10 aprile 2013) ha determinato l’introduzione in Italia del GPP con il Piano d’azione nazionale GPP che ha previsto l’adozione, con successivi decreti ministeriali, dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per ogni categoria di prodotti, servizi e lavori acquistati o affidati dalla Pubblica amministrazione.

    La Legge n. 221/2015 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”. (c.d. collegato ambientale) ha introdotto importanti indicazioni per l’attuazione degli acquisti verdi da parte delle PA e diverse disposizioni per promuovere l’adozione di certificazioni ambientali di sistema e di prodotto.

    Nota: la Legge n. 221/2015 ha previsto ulteriori forme di incentivo per le aziende con certificazioni ambientali, in particolare all’art. 17 ha previsto che nella formulazione delle graduatorie relative all’assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti in materia ambientale, costituisce elemento di preferenza il possesso:

    • della registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del Regolamento CE n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, da parte delle organizzazioni pubbliche e private interessate;

    • di certificazione UNI EN ISO 14001 emessa da un organismo di certificazione accreditato ai sensi del Regolamento CE n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008;

    • per un proprio prodotto o servizio del marchio di qualità ecologica dell’UE (Ecolabel UE) ai sensi del Regolamento CE n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;

    • della certificazione ISO 50001, relativa ad un sistema di gestione razionale dell’energia, emessa da un organismo di certificazione accreditato ai sensi del citato Regolamento CE n. 765/2008.

    Infine, più di recente con il nuovo Codice appalti (D.Lgs. n. 50/2016), che conferma quanto previsto dalla Legge n. 221/2015, il GPP e l’applicazione dei CAM sono diventati obbligatori da parte di tutte le stazioni appaltanti.

    Dal 1° luglio 2023 il D.Lgs. n. 50/2016 è stato sostituito dal nuovo D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 Codice dei contratti pubblici e con il D.M. del 3 agosto 2023, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, ha approvato il Piano d’azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione 2023, che sostituisce il Piano d’azione adottato con il D.I. 11 aprile 2008.

    Il Piano d’azione è strumento strategico per l’attuazione di quanto previsto nella Strategia sviluppo sostenibile e dall’agenda 2030 dell’ONU in merito prioritariamente all’obiettivo 12 (produzione e consumo sostenibile), degli obiettivi della Strategia Nazionale per l’Economia Circolare adottata con D.M. 24 giugno 2022, nonché dei piani e delle strategie che approcciano le politiche volte a promuovere obiettivi di sostenibilità ambientale. Inoltre, gli appalti pubblici verdi possono creare importanti fattori d’innesco di cicli virtuosi verso i nuovi paradigmi di sviluppo europei contenuti nei documenti strategici quali EU Green Deal COM (2019) 640 e Next Generation COM (2020) 442 ossia contribuire alla transizione digitale e verde delle imprese e della società in generale.

    Le misure definite dal D.Lgs. n. 36/2023 nuovo Codice dei contratti pubblici sugli acquisti verdi sono riportate nella tabella seguente:

    Riferimento Descrizione
    Art. 57, D.Lgs. n. 36/2023 Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi e criteri di sostenibilità energetica e ambientale. Comma 2: Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l’inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi, definiti per specifiche categorie di appalti e concessioni, differenziati, ove tecnicamente opportuno, anche in base al valore dell’appalto o della concessione, con decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e conformemente, in riferimento all’acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto dall’articolo 130. Tali criteri, in particolare quelli premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 108, commi 4 e 5. Le stazioni appaltanti valorizzano economicamente le procedure di affidamento di appalti e concessioni conformi ai criteri ambientali minimi. Nel caso di contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.
    Art. 70, D.Lgs. n. 36/2023 Procedure di scelta e relativi presupposti
    Comma 3. Le stazioni appaltanti utilizzano la procedura competitiva con negoziazione o il dialogo competitivo:
    a) per l’aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi in presenza di una o più delle seguenti condizioni:
    1) quando le esigenze della stazione appaltante perseguite con l’appalto non possono essere soddisfatte con le altre procedure;
    2) quando le esigenze della stazione appaltante implicano soluzioni o progetti innovativi;

    Riferimento Descrizione
    3) quando l’appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione finanziaria e giuridica dell’oggetto dell’appalto o a causa dei rischi a esso connessi;
    4) quando le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione dalla stazione appaltante con riferimento a una norma, una valutazione tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei numeri da 2) a 5) della Parte I dell’allegato II.5. In sede di prima applicazione del codice, l’allegato II.5 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice; (…)
    All II.5 D.Lgs. n. 36/2023 Specifiche tecniche ed etichettature (Articolo 70, comma 3)
    PARTE II
    A - SPECIFICHE TECNICHE
    1. Le specifiche tecniche sono inserite nei documenti di gara e definiscono le caratteristiche previste per i lavori, i servizi o le forniture. (…)
    5. Fatte salve le regole tecniche nazionali obbligatorie, le specifiche tecniche sono formulate secondo una delle modalità seguenti:
    a) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, comprese le caratteristiche ambientali, a condizione che i parametri siano sufficientemente precisi da consentire agli offerenti di determinare l’oggetto dell’appalto e alle stazioni appaltanti di aggiudicare l’appalto;
    b) mediante riferimento a specifiche tecniche e, in ordine di preferenza, alle norme che recepiscono norme europee, alle valutazioni tecniche europee, alle specifiche tecniche comuni, alle norme internazionali, ad altri sistemi tecnici di riferimento adottati dagli organismi europei di normalizzazione o in mancanza, alle norme, omologazioni tecniche o specifiche tecniche, nazionali, in materia di progettazione, calcolo e realizzazione delle opere e uso delle forniture. Ciascun riferimento contiene l’espressione «o equivalente»;
    c) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali di cui alla lettera a), con riferimento alle specifiche citate nella lettera b) quale mezzo per presumere la conformità con tali prestazioni o requisiti funzionali;
    d) mediante riferimento alle specifiche tecniche di cui alla lettera b) per talune caratteristiche e alle prestazioni o ai requisiti funzionali di cui alla lettera a) per le altre caratteristiche.
    B – ETICHETTATURE
    1. Le stazioni appaltanti che intendono acquistare lavori, forniture o servizi con specifiche caratteristiche ambientali, sociali o di altro tipo, possono imporre nelle specifiche tecniche, nei criteri di aggiudicazione o nelle condizioni relative all’esecuzione dell’appalto, un’etichettatura specifica come mezzo di prova che i lavori, le forniture o i servizi corrispondono alle caratteristiche richieste, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: (…)

    Riferimento Descrizione
    Art. 87, D.Lgs. n. 36/2023 Disciplinare di gara e capitolato speciale
    3. Il disciplinare di gara e il capitolato speciale indicano, per gli aspetti di rispettiva competenza, le specifiche tecniche, le etichettature, i rapporti di prova, le certificazioni e altri mezzi di prova, nonché il costo del ciclo di vita secondo quanto stabilito all’allegato II.8.
    All II.8 D.Lgs. n. 36/2023 Rapporti di prova, certificazioni delle qualità, mezzi di prova, registro on line dei certificati e costi del ciclo vita (Articolo 87, comma 3)
    I. Le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici una relazione di prova o un certificato rilasciato da un organismo di valutazione di conformità quale mezzo di prova di conformità dell’offerta ai requisiti o ai criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, ai criteri di aggiudicazione o alle condizioni relative all’esecuzione dell’appalto.
    Le stazioni appaltanti che richiedono la presentazione di certificati rilasciati da uno specifico organismo di valutazione della conformità accettano anche i certificati rilasciati da organismi di valutazione della conformità equivalenti. A tal fine, per «organismo di valutazione della conformità» si intende un organismo che effettua attività di valutazione della conformità, comprese taratura, prove, ispezione e certificazione, accreditato a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008 oppure autorizzato, per l’applicazione della normativa dell’Unione europea di armonizzazione, dagli Stati membri non basandosi sull’accreditamento, a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, dello stesso regolamento (CE) n. 765/2008. (…)
    III. Quando valutano le offerte sulla base di un criterio quale il costo del ciclo vita di un prodotto, le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara i dati che gli operatori economici devono fornire e il metodo che sarà impiegato al fine di determinare i costi del ciclo vita sulla base di tali dati.
    I dati che le stazioni appaltanti possono richiedere sono:
    1) costi relativi all’acquisizione;
    2) costi connessi all’utilizzo, quali consumo di energia e altre risorse;
    3) costi di manutenzione;
    4) costi relativi al fine vita, come i costi di raccolta, di smaltimento e di riciclaggio;
    5) costi imputati a esternalità ambientali legate ai prodotti, servizi o lavori nel corso del ciclo di vita, purché il loro valore monetario possa essere determinato e verificato.
    Tali costi possono includere i costi delle emissioni di gas a effetto serra e di altre sostanze inquinanti, nonché altri costi legati all’attenuazione dei cambiamenti climatici. Il metodo utilizzato dalle stazioni appaltanti per la valutazione dei costi imputati alle esternalità ambientali deve soddisfare tutte le seguenti condizioni:
    a) essere basato su criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori. Se il metodo non è stato previsto per un’applicazione ripetuta o continua, lo stesso non deve favorire né svantaggiare indebitamente taluni operatori economici;
    b) essere accessibile a tutte le parti interessate;
    c) i dati richiesti devono poter essere forniti con ragionevole sforzo da operatori economici normalmente diligenti, compresi gli operatori economici di altri Stati membri, di paesi terzi parti dell’AAP o di altri accordi internazionali che l’Unione europea è tenuta a rispettare o ratificati dall’Italia.

    Riferimento Descrizione
    Ogniqualvolta un metodo comune per il calcolo dei costi del ciclo di vita è stato reso obbligatorio da un atto legislativo dell’Unione europea, tale metodo comune è applicato per la valutazione dei costi del ciclo di vita. Un metodo comune per il calcolo dei costi del ciclo vita è previsto dalla direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti adibiti al trasporto su strada a sostegno di una mobilità a basse emissioni.
    Art. 106, D.Lgs. n. 36/2023 Garanzie per la partecipazione alla procedura
    Comma 1. L’offerta è corredata da una garanzia provvisoria pari al 2 per cento del valore complessivo della procedura indicato nel bando o nell’invito. Per rendere l’importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto dell’affidamento e al grado di rischio a esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l’importo sino all’1 per cento oppure incrementarlo sino al 4 per cento. (…). La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione.
    Comma 8. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento per gli operatori economici ai quali sia rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, nei confronti delle micro, delle piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. (…). L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto fino ad un importo massimo del 20 per cento, cumulabile con le riduzioni di cui al primo e secondo periodo, quando l’operatore economico possegga uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall’allegato II.13, nei documenti di gara iniziali che fissano anche l’importo della riduzione, entro il limite massimo predetto. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. In sede di prima applicazione del codice, l’allegato II.13 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro per gli affari europei, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.
    11. Il presente articolo non si applica agli appalti di servizi aventi ad oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento e ai compiti di supporto alle attività del RUP.
    All. II.13
    (parziale) D.Lgs. n. 36/2023
    Certificazioni e marchi rilevanti ai fini della riduzione della garanzia
    SA 8000 - Certificazione social accountability 8000
    UNI CEI EN ISO 50001 - Sistemi di gestione dell’energia - Requisiti e linee guida per l’uso
    UNI EN ISO 14001 - Sistemi di gestione ambientale

    Riferimento Descrizione
    UNI EN ISO 9001 - Sistemi di gestione per la qualità
    UNI ISO 45001 - Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro
    UNI/PdR 125 - Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere all’interno delle organizzazioni
    Ecolabel - Marchio di qualità ecologica dell’Unione europea regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009
    EMAS - Registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS – Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009
    UNI CEI 11352 - Requisiti per Società che forniscono servizi energetici (ESCo)
    UNI EN ISO 14064-1 - Gas a effetto serra
    UNI EN ISO/TS 14067 - Gas a effetto serra - Impronta climatica dei prodotti (Carbon footprint)
    Ulteriori attestazioni rilasciate sulla base di norme nazionali già censite dalla normativa esistente
    Contenuto di riciclato - Contenuto di riciclato - ReMade in Italy
    UNI/PdR 88 - Verifica del contenuto di riciclato o recuperato o sottoprodotto
    Art. 108, D.Lgs. n. 36/2023 Criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture
    Comma 1. 1. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici, le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture e all’affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell’elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente a quanto previsto dall’allegato II.8, con riguardo al costo del ciclo di vita. (...)
    Comma 4. I documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione dell’offerta, pertinenti alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del contratto. In particolare, l’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all’oggetto dell’appalto.

    I Criteri Ambientali Minimi in vigore sono riportati di seguito:

    Tipologia prodotto/servizio Descrizione
    ARREDI PER INTERNI Fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni (approvato con D.M. 23 giugno 2022, n. 254, G.U. n. 184 del 8 agosto 2022 - in vigore dal 6 dicembre 2022).
    ARREDO URBANO Affidamento del servizio di progettazione di parchi giochi, la fornitura e la posa in opera di prodotti per l’arredo urbano e di arredi per gli esterni e l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di prodotti per arredo urbano e di arredi per esterni (adottati con D.M. 7 febbraio 2023, in G.U. n. 69 del 22 marzo 2022. In vigore il 20 luglio 2023).
    AUSILI PER L’INCONTINENZA Forniture di ausili per l’incontinenza (approvato con D.M. 24 dicembre 2015, in G.U. n. 16 del 21 gennaio 2016).

    Tipologia prodotto/servizio Descrizione
    CALZATURE DA LAVORO E ACCESSORI IN PELLE Forniture di calzature da lavoro non DPI e DPI, articoli e accessori in pelle (approvato con D.M. 17 maggio 2018, in G.U. n. 125 del 31 maggio 2018).
    CARTA Acquisto di carta per copia e carta grafica (approvato con D.M. 4 aprile 2013, in G.U. n. 102 del 3 maggio 2013).
    CARTUCCE PER STAMPANTI Forniture di cartucce toner e cartucce a getto di inchiostro e per l’affidamento del servizio integrato di raccolta di cartucce esauste, preparazione per il riutilizzo e fornitura di cartucce di toner e a getto di inchiostro rigenerate (approvato con D.M. 17 ottobre 2019, in G.U. n. 261 del 7 novembre 2019).
    EDILIZIA Affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi (approvato con D.M. 23 giugno 2022, n. 256, G.U. n. 183 del 6 agosto 2022 - in vigore dal 4 dicembre 2022).
    EVENTI CULTURALI Servizio di organizzazione e realizzazione di eventi (approvato con D.M. 19 ottobre 2022 n. 459, G.U. n. 282 del 2 dicembre 2022)
    ILLUMINAZIONE PUBBLICA (fornitura e progettazione) Acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l’acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l’affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica (approvato con D.M. 27 settembre 2017, in G.U. n 244 del 18 ottobre 2017).
    ILLUMINAZIONE PUBBLICA (servizio) Servizio di illuminazione pubblica (approvato con D.M. 28 marzo 2018, in G.U. n. 98 del 28 aprile 2018).
    LAVAGGIO INDUSTRIALE E NOLEGGIO DI TESSILI E MATERASSERIA Affidamento del servizio di ricondizionamento, logistica e noleggio di dispositivi tessili, materasseria, indumenti ad alta visibilità nonché dei dispositivi medici sterili (approvato con D.M. 9 dicembre 2020, in G.U. n. 2 del 04 gennaio 2021).
    PULIZIA E SANIFICAZIONE Affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti (approvato con D.M. 29 gennaio 2021, in GURI n. 42 del 19 febbraio 2021; Decreto correttivo 24 settembre 2021, in GURI n. 236 del 2 ottobre 2021).
    RIFIUTI URBANI E SPAZZAMENTO STRADALE Affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, del servizio di pulizia e spazzamento stradale, della fornitura dei relativi veicoli e dei contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani (approvato con D.M. 23 giugno 2022, n. 255, G.U. n. 182 del 5 agosto 2022 - in vigore dal 3 dicembre 2022).
    RISTORAZIONE COLLETTIVA Servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari (approvato con D.M. 10 marzo 2020, in G.U. n. 90 del 4 aprile 2020.
    RISTORO E DISTRIBUTORI AUTOMATICI Affidamenti relativi ai servizi di ristoro e alla distribuzione di acqua di rete a fini potabili (approvato con D.M. 6 novembre 2023, in G.U. n. 282 del 2 dicembre 2023, in vigore dal 1° aprile 2024).
    SERVIZI ENERGETICI PER GLI EDIFICI Affidamento servizi energetici per gli edifici, servizio di illuminazione e forza motrice, servizio di riscaldamento/raffrescamento (approvato con D.M. 7 marzo 2012, in G.U. n. 74 del 28 marzo 2012).

    Tipologia prodotto/servizio Descrizione
    STAMPANTI Affidamento del servizio di stampa gestita, affidamento del servizio di noleggio di stampanti e di apparecchiature multifunzione per ufficio e acquisto o il leasing di stampanti e di apparecchiature multifunzione per ufficio. (approvato con D.M. 17 ottobre 2019, in G.U. n. 261 del 7 novembre 2019).
    TESSILI Forniture e noleggio di prodotti tessili, e per il servizio di restyling e finissaggio di prodotti tessili (adottati con D.M. 7 febbraio 2023, in G.U. n. 70 del 23 marzo 2023. In vigore dal 22 maggio 2023).
    VEICOLI Acquisto, leasing, locazione, noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada e per i servizi di trasporto pubblico terrestre, servizi speciali di trasporto passeggeri su strada (approvato con D.M. 17 giugno 2021, pubblicato in G.U.R.I. n. 157 del 2 luglio 2021)
    VERDE PUBBLICO Servizio di gestione del verde pubblico e fornitura prodotti per la cura del verde (approvato con D.M. 10 marzo 2020, in G.U. n. 90 del 4 aprile 2020).

    I CAM riguardano ad ora le categorie di forniture ed affidamenti individuate nel PAN GPP e definite “prioritarie” in base alla maturità del settore di riferimento, al volume di spesa pubblica e alle potenzialità in termini di riduzione degli impatti ambientali.

    I CAM vengono aggiornati periodicamente sulla base dell’evoluzione tecnologica e di mercato.

    Con Decreto Direttoriale 31 marzo 2023, n. 15 è stata definita la programmazione delle attività volte alla definizione dei criteri ambientali minimi per l’anno 2023 per cui è prevista la revisione e l’emissione di nuovi CAM relativi a:

    • fornitura di calzature (dispositivi di protezione individuale e non) e di accessori in pelle (revisione D.M. 17 maggio 2018);

    • edilizia (revisione D.M. 23 giugno 2022, n. 256);

    • fornitura e noleggio di personal computer, server e telefoni cellulari, al fine di adattare alle specificità nazionali i criteri comuni del “GPP training toolkit” definiti a livello unionale;

    • servizi energetici per gli edifici e fornitura di energia elettrica (revisione D.M. 7 marzo 2012);

    • servizio trasporto pubblico locale su gomma, servizio di trasporto scolastico su gomma e uscite didattiche, viaggi d’istruzione; affidamento dei servizi correlati al trasporto pubblico locale (car sharing, scooter sharing, bike sharing, mppe sharing) (nuovo);

    • servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali (strade) (nuovo).

    18.10.1 Strumenti di sostenibilità richiesti nel CAM

    18.10.1Strumenti di sostenibilità richiesti nel CAM

    Si riporta di seguito un esempio di criteri contenuti nel CAM che possono essere dimostrati attraverso strumenti di sostenibilità ambientale.

    Prendiamo come riferimento i CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA, NOLEGGIO ED ESTENSIONE DELLA VITA UTILE DI ARREDI PER INTERNI (Allegato I del D.M. 23 giugno 2022).

    3 INDICAZIONI GENERALI PER LA STAZIONE APPALTANTE

    L’applicazione dei CAM definiti in questo documento consente alla stazione appaltante di ridurre gli impatti ambientali degli acquisti e dei servizi inerenti agli arredi, considerati in un’ottica di ciclo di vita.

    (…) I mezzi di verifica previsti per i criteri contenuti nel presente documento consistono nella presentazione di etichette o di certificati, rapporti di prova o altra documentazione tecnica. I metodi di prova sono quelli basati su norme e metodi di misurazione riconosciuti a livello internazionale. In questo modo si può garantire che le dichiarazioni sulle prestazioni degli offerenti siano verificabili, ripetibili, controllabili e comparabili.

    (…) La dimostrazione della conformità ai criteri ambientali può avvenire anche tramite presentazione di etichettature (marchi o certificazioni) citate all’interno della sezione verifica e, come riportato dall’articolo 69 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, da altre etichette equivalenti, per esempio altre etichette ISO Tipo I conformi alla UNI EN ISO 14024, o altri mezzi di prova idonei quale la documentazione tecnica del fabbricante purché dimostri che i requisiti dell’etichettatura specifica o i requisiti indicati dalla stazione appaltante siano soddisfatti.

    4.1.1 Ecoprogettazione

    L’arredo è provvisto di un bilancio materico che evidenzia le caratteristiche ambientali dei materiali utilizzati per la fabbricazione dell’arredo e la destinazione finale dei relativi componenti.

    Verifica: L’operatore economico presenta le informazioni richieste secondo quanto indicato in appendice “A” allegando le tabelle informative ivi riportate, compilate in ogni parte.

    (…)

    TABELLA 3 Certificazioni o marchi di qualità ecologica di materiali e/o componenti

    Indicare materiali e/o componenti del prodotto che hanno ottenuto una certificazione o marchio di qualità ecologica (ad es. FSC-PEFC).

    TABELLA 4 Certificazioni o marchi di qualità ecologica di prodotto

    Indicare se il prodotto ha ottenuto una certificazione o marchio di qualità ecologica (ad es. EPD, Ecolabel).

    4.1.2 Contaminanti nei pannelli di legno riciclato

    I pannelli a base di legno riciclato non contengono le sostanze elencate nella seguente tabella, in quantità maggiore a quella specificata

    Elemento/composto mg/kg di legno riciclato
    Arsenico (As) 25
    Cadmio (Cd) 50
    Cromo (Cr) 25
    Rame (Cu) 40
    Piombo (Pb) 90
    Mercurio (Hg) 25
    Cloro totale (Cl) 1000
    Fluoro totale (F) 100
    Pentaclorofenolo (PCP) 5
    Benzo(a)pyrene (creosoto) 0,5

    Verifica: Rapporti di prova eseguiti secondo i metodi previsti nell’allegato A dello standard EPF “conditions for the delivery of recycled wood” (2002), rilasciati da Organismi di valutazione della conformità, commissionati dagli offerenti o dai loro fornitori di materiale. Gli arredi ai quali è stato assegnato il marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) sono considerati conformi.

    (...)

    4.1.5 Prodotti legnosi

    I prodotti finiti sono realizzati con materiale legnoso ovvero fibra di legno proveniente da foreste gestite in maniera sostenibile ovvero può essere riciclato, ossia le due frazioni di legno sostenibile e legno riciclato possono essere presenti in percentuale variabile con somma 100%. L’operatore economico deve dimostrare il rispetto del criterio come di seguito indicato, producendo il relativo certificato nel quale siano chiaramente riportati, il codice di registrazione/certificazione, il tipo di prodotto oggetto del bando, le date di rilascio e di scadenza.

    Verifica:

    a) Per la prova di origine sostenibile: una certificazione di prodotto quale quella del Forest Stewardship Council® (FSC®) o del Programme for Endorsement of Forest Certification schemes™ (PEFC™);

    b) Per il legno riciclato, l’etichetta “FSC® Riciclato” o “FSC® Recycled” (che di per sé già attesta il 100% di contenuto di materiale riciclato), oppure “FSC® Misto” o “FSC® Mix” con indicazione della percentuale di riciclato con il simbolo del ciclo di Möbius all’interno dell’etichetta stessa o l’etichetta Riciclato PEFC che attesta almeno il 70% di contenuto di materiale riciclato. Il requisito può essere rispettato anche con la certificazione ReMade in Italy® con indicazione della percentuale di materiale riciclato in etichetta.

    4.1.6 Materiali plastici

    Se il contenuto totale di materiale plastico (incluso imbottiture), nel prodotto finito, supera il 20 % del peso totale del prodotto (escluso, quindi, l’imballaggio), allora i componenti in materiale plastico devono essere realizzati per almeno il 30% con plastica riciclata oppure con plastica a base biologica in conformità alla norma tecnica UNI-EN 16640. Le plastiche a base biologica consentite sono quelle la cui materia prima sia derivante da una attività di recupero o sia un sottoprodotto generato da altri processi produttivi.

    Verifica: L’operatore economico presenta la documentazione tecnica attestante, per ogni prodotto fornito, l’elenco dei componenti in plastica, il loro peso rispetto al peso totale del prodotto e se il peso delle parti in plastica risulta superiore al 20% del peso totale del prodotto. In quest’ultimo caso, la documentazione riporta i riferimenti delle seguenti certificazioni possedute per comprovare il rispetto del criterio:

    a. una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN ISO 14025 con l’indicazione della percentuale di plastica riciclata ovvero della percentuale di plastica a base biologica;

    b. Certificazione “ReMade in Italy®” con indicazione in etichetta della percentuale di plastica riciclata ovvero della percentuale di plastica a base biologica;

    c. Certificazione “Plastica seconda vita” con indicazione della percentuale di plastica riciclata sul certificato e relativo allegato.

    d. Una certificazione di prodotto, basata sulla tracciabilità dei materiali ovvero sul bilancio di massa, rilasciata da un Organismo di valutazione della conformità, con l’indicazione della percentuale di plastica riciclata ovvero della percentuale di plastica a base biologica sul certificato.

    Sono fatte salve le asserzioni ambientali autodichiarate, conformi alla norma ISO 14021 e validate da un Organismo di valutazione della conformità, in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente documento e fino alla scadenza della convalida stessa.

    Sono considerati conformi gli arredi ai quali è stato assegnato il marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o lo standard di sostenibilità FEMB European Level, livello 3.

    4.1.10 Imballaggi

    Ogni imballaggio utilizzato soddisfa i seguenti requisiti: a) è facilmente separabile in parti costituite da un solo materiale (es. legno cartone, carta, plastica ecc.); b) è riciclabile in conformità alla norma tecnica UNI EN 13430-2005. Inoltre, gli imballaggi in materiale plastico sono realizzati per almeno il 30 % (ad eccezione del polistirene espanso, la cui percentuale richiesta è di almeno il 20% dal momento dell’entrata in vigore di questo documento, almeno il 25% a decorrere dal primo gennaio 2023 e almeno del 30% a decorrere dal primo gennaio 2025 con plastica riciclata oppure con plastica a base biologica, ossia derivante da biomassa, conforme alla norma tecnica UNI-EN 16640. (…)

    Verifica: Per i diversi materiali da imballaggio utilizzati l’operatore economico indica come dividere i diversi componenti e presenta una autodichiarazione ambientale, conforme alla norma ISO 14021, verificata da un organismo di valutazione della conformità, riguardo alle caratteristiche di recuperabilità in conformità alla norma tecnica UNI EN 13431, di riciclabilità in conformità alla norma tecnica UNI EN 13430, di biodegradabilità e compostabilità in conformità alla norma tecnica UNI EN 13432.

    Il contenuto di materiale riciclato delle componenti plastiche è dimostrato tramite una delle seguenti opzioni: i. una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN ISO 14025 con l’indicazione della percentuale di plastica riciclata;

    ii. Certificazione “ReMade in Italy®” con indicazione in etichetta della percentuale di plastica riciclata;

    iii. Certificazione “Plastica seconda vita” con indicazione della percentuale di plastica riciclata sul certificato e relativo allegato.

    iv. Una certificazione di prodotto, basata sulla tracciabilità dei materiali ovvero sul bilancio di massa, rilasciata da un Organismo di valutazione della conformità, con l’indicazione della percentuale di plastica riciclata sul certificato.

    Sono fatte salve le asserzioni ambientali auto-dichiarate, conformi alla norma ISO 14021 e validate da un Organismo di valutazione della conformità, in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente documento e fino alla scadenza della convalida stessa.

    (…)

    4.3 Criteri premianti

    4.3.1 Sistemi di gestione ambientale

    È attribuito un punteggio premiante all’operatore economico che dimostra la propria capacità di adottare misure di gestione ambientale attraverso il possesso della registrazione sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), Regolamento (CE) n. 1221/2009 o della certificazione secondo la norma tecnica UNI EN ISO 14001:2015, in corso di validità.

    Verifica: Certificazione UNI EN ISO 14001 o registrazione EMAS o altra prova equivalente ai sensi dell’articolo 87 comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

    4.3.5 Rivestimenti riciclati

    È attribuito un punteggio premiante all’operatore economico che offre arredi in cui i prodotti tessili impiegati per il rivestimento siano costituiti da materiale riciclato.

    Verifica: Schede di prodotto dei tessuti utilizzati per la tappezzeria contenenti informazioni sul contenuto di materiale riciclato dimostrate mediante una delle seguenti opzioni:

    • una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN ISO 14025 con l’indicazione della percentuale di materiale riciclato;

    • ReMade in Italy® con indicazione in etichetta della percentuale di materiale riciclato;

    • “Plastica seconda vita” con indicazione della percentuale di materiale riciclato sul certificato e relativo allegato.

    4.3.7 Etichettature ambientali

    È attribuito un punteggio premiante nel caso in cui il prodotto rechi il marchio di qualità ecologica Ecolabel UE, oppure abbia una prestazione pari alla classe A dello schema “Made Green in Italy” (MGI) di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica 21 marzo 2018, n. 56, ottenuto sulla base delle Regole di Categoria riferite agli arredi.

    L’entità del punteggio è proporzionale al numero di prodotti recanti le etichettature qui richieste. Tale criterio si può applicare anche ai materassi.

    Verifica: Il Marchio Ecolabel UE oppure documento di attestazione di verifica della classe A dello schema “Made Green in Italy”, relativi agli arredi forniti.

    ✔ ESEMPIO

    La Regione Veneto, allo scopo di incentivare il migliore acquisto o iniziativa green sia da parte delle Pubbliche amministrazioni che delle aziende ha istituito il Premio Compraverde Veneto suddiviso in due categorie:

    PREMIO STAZIONI APPALTANTI: destinato agli enti che adottano il Codice Appalti e che si sono distinti per aver attivamente contribuito alla promozione degli acquisti verdi, convinti della forza di questo strumento come mezzo per ridurre gli impatti delle proprie attività sull’ambiente e sulla salute dei cittadini.

    e PREMIO IMPRESE: destinato alle imprese che si sono distinte nell’attuare modelli produttivi e gestionali improntati a criteri di sostenibilità ambientale, economica e sociale e che si sono particolarmente impegnate nello sviluppo di prodotti sostenibili.

    Il premio “CompraVerde Veneto - Imprese” si propone di incentivare, diffondere e valorizzare le migliori esperienze di processo e di prodotto sia in termini di sostenibilità che di innovazione, attuate dalle imprese al fine di adeguarsi ai nuovi sviluppi italiani ed europei in tema di acquisti verdi da parte delle stazioni appaltanti sul territorio Veneto.

    ✔ ESEMPIO

    Si riportano di seguito degli esempi di provvedimenti per i GPP presi a livello regionale o nazionale:

    • Linee guida Green Public Procurement (GPP) del Sistema Agenziale disponibili su https://www.snpambiente.it/2017/01/24/linee-guida-green-public-procurement-gpp-del-sistema-agenziale/.

    • Con la Legge 29 dicembre 2009, n. 28 “Introduzione di criteri di sostenibilità ambientale negli acquisti della Pubblica amministrazione”, la Regione Emilia - Romagna ha approvato l’introduzione di criteri di sostenibilità ambientale in fase di approvvigionamento di beni e servizi da parte delle stazioni appaltanti della Pubblica amministrazione.

    Per dare attuazione alla Legge sono stati definiti alcuni strumenti di supporto e linee di intervento, all’interno del primo Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi pubblici in Regione Emilia-Romagna per il triennio 2013-2015 (DdA n. 108 del 7 febbraio 2017).

    • Con D.G.R. n. 368 del 11 maggio 2017 la Regione Basilicata ha approvato ilPiano di Azione della Regione Basilicata per gli acquisti pubblici ecologici (PARB).

    • L’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria (ARPACAL), con Delibera del Commissario Straordinario n. 434 del 22 giugno 2016, ha approvato la “Politica GPP di Arpacal”.

    • Con D.G.R. n. 1445 del 3 agosto 2007 “Promozione del Green Public Procurement”, la Giunta Regionale della Campania ha introdotto il metodo del Green Public Procurement (GPP) nelle proprie procedure di gara.

    • Con la D.G.R. n. 367 del 23 febbraio 2018 la Regione Friuli-Venezia Giulia ha approvato il Piano d’azione della Regione Friuli-Venezia Giulia per gli acquisti verdi per il triennio 2018-2020.

    Nel quadro del Piano d’azione del progetto GPP-Stream, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha organizzato, nel corso del mese di maggio 2022, il primo forum regionale digitale sugli acquisti verdi, suddiviso in tre incontri, incentrato sul CAM verde pubblico e sull’adattamento ai cambiamenti climatici.

    • Con la D.G.R. n. 310/2017 la Regione Lazio ha approvato il Piano di Azione della Regione Lazio per l’attuazione del Green Public Procurement (PAR GPP) - 2017-2019.

    • Con la Legge 31 del 13 agosto 2007 “Organizzazione della Regione per la trasparenza e la qualità degli appalti e delle concessioni”, la Regione Liguria ha richiesto l’adozione di un Piano triennale per lo sviluppo degli acquisti verdi ai Comuni con più di 2000 abitanti (art. 20) e ha introdotto i criteri ambientali nei contratti pubblici (art. 21).

    Inoltre, sia per orientare le scelte d’acquisto interne all’ente regionale sia per supportare tutte le amministrazioni prima è stata approvata la delibera di giunta regionale n. 672/2011 “Promozione del Green Public Procurement - GPP - Acquisti Verdi nelle Pubbliche amministrazioni. Introduzione di criteri di sostenibilità ambientale nelle procedure di acquisto di beni, servizi e forniture dell’Amministrazione Regionale allargata (L.R. n. 31/2007 - D.M. n. 203/2003)”.

    Successivamente la Giunta regionale ha approvato con la delibera n. 787/2012 il “Modello regionale per il Piano triennale degli Acquisti Verdi” che si rivolge a tutte le amministrazioni pubbliche liguri.

    • Già con la L.R. n. 24/2006, art. 5, comm. 3, la Regione Lombardia ha dato indicazioni per promuovere “anche mediante azioni congiunte con le autonomie funzionali e altri soggetti interessati, accordi e iniziative con gli enti locali riguardanti [...] b) programmi e progetti pilota di acquisti verdi per introdurre criteri ecologici negli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi [...]”.

    L’impegno è stato rinnovato con la Deliberazione del Consiglio Regionale n. X/1051 del 3 maggio 2016 “Mozione concernente le iniziative per gli appalti pubblici verdi e la promozione delle imprese lombarde eco-sostenibili, anche a seguito dell’approvazione del nuovo codice appalti (D.Lgs. n. 50/2016)”. L’atto prevede che la Giunta metta in campo azioni e risorse economiche per favorire sia la piena applicazione delle nuove disposizioni sugli acquisti verdi.

    • L’iniziativa di maggiore rilievo presente in Piemonte è il progetto Acquisti Pubblici Ecologici - APE, promosso dalla Provincia di Torino e da Arpa Piemonte. Avviato nel 2003 con un gruppo ristretto di amministrazioni pilota, il progetto APE si è andato ampliando coinvolgendo un numero crescente di amministrazioni e comprendendo sempre nuove categorie di prodotto per cui inserire criteri ambientali negli appalti.

    • Con la L.R. n. 23/2006 “Norme regionali per la promozione degli acquisti pubblici ecologici e per l’introduzione degli aspetti ambientali nelle procedure di acquisto di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche”, la Regione Puglia ha dettato norme per promuovere l’introduzione di criteri di eco-efficienza e sostenibilità ambientale nelle procedure di acquisto di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche.

    La Regione si è quindi dotata del Piano di Azione regionale per gli acquisti verdi (PARAV), approvato con D.G.R. n. 1526 del 24 luglio 2014, per minimizzare gli impatti ambientali degli appalti, sostenere la domanda di prodotti che tutelino l’ambiente ed il lavoro dignitoso, diffondere le innovazioni tecnologiche ambientali nel mercato.

    • Con D.G.R. n. 2/6 del gennaio 2007, La Regione Sardegna si è impegnata ad adottare una politica di acquisti pubblici ecologici quale strumento di orientamento degli acquisti secondo i criteri della sostenibilità ambientale.

    Dal percorso avviato per sostenere il cambiamento dei modi di acquisto e consumo di beni e servizi all’interno dell’amministrazione regionale e presso gli enti locali, si è arrivati all’adozione del PAPERS - Piano per gli Acquisti Pubblici Ecologici della Regione Sardegna (D.G.R. n. 37/16 del 30 luglio 2009).

    Per il periodo 2017-2020 è stato adottato il 2° Piano per gli acquisti pubblici ecologici della Regione Sardegna Papers 2 (D.G.R. n. 56/24 del 20 dicembre 2017).

    • La Regione Sicilia, attraverso il Dipartimento Regionale della Programmazione, nell’ambito dell’Asse VII Governance, Capacità istituzionali e assistenza tecnica del PO FESR 2007-2013, ha avviato il servizio di “Accompagnamento all’attuazione della politica di acquisti pubblici ecologici”, al fine di incrementare l’adozione di politiche di GPP. Ha inoltre avviato la predisposizione del Piano di Azione Regionale per l’attuazione del GPP (PARS GPP).

    • l GPP è stato introdotto per la prima volta dalla Regione Toscana nel Piano regionale di azione ambientale approvato con delibera del Consiglio Regionale n. 29 del 2 marzo 2004, che ha previsto una specifica azione di promozione della ecoefficienza nei consumi, destinando risorse per l’organizzazione di un premio annuale rivolto agli enti pubblici toscani che meglio interpretavano le politiche di GPP nel proprio sistema di approvvigionamento.

    La Regione Toscana ha poi introdotto la dimensione ambientale negli appalti pubblici con la L.R. n. 37 del 19 luglio 2012 “Acquisti verdi e procedure per gli acquisti sostenibili nella Pubblica amministrazione. Modifiche alla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro)”.

    Nel frattempo, il Gruppo di lavoro GPP della Rete Regionale delle Agende 21 locali toscane ha realizzato una breve pubblicazione informativa “L’ABC degli acquisti verdi pubblici”, un “Disciplinare per l’acquisto di beni e servizi con caratteristiche etiche di sostenibilità ambientale e sociale” e una serie di incontri di formazione con il supporto di ARPAT.

    • La Provincia di Trento già con la Legge provinciale n. 5 del 1998 aveva imposto che almeno metà della carta acquistata dalla Provincia, dagli Enti Pubblici e dalle società a prevalente capitale pubblico fosse carta riciclata e che almeno il 30% dei prodotti acquistati dai medesimi soggetti fosse in materiale riciclato (Legge provinciale n. 10 del 2004).

    Con una prima Delibera di Giunta del 2010 (DGP n. 885/2010) e con una successiva del 2012 (DGP n. 41/2012), che ha sostituito la precedente, la Provincia autonoma di Trento ha quindi disposto per le proprie strutture l’acquisto verde in numerose categorie merceologiche recependo in toto i CAM fissati dal Ministero dell’ambiente mantenendo propri criteri ambientali solo in categorie per le quali non fossero stati approvati criteri ambientali a livello nazionale.

    • La Regione Umbria ha introdotto con la Legge regionale 9 dicembre 2008, n. 18 la “Promozione degli acquisti pubblici ecologici e introduzione di aspetti ambientali nelle procedure di acquisto di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche”.

    • Con la Deliberazione del 18 dicembre 2023, n. 1972, la Giunta della Regione Marche ha approvato l’atto di indirizzo per la promozione dell’applicazione di criteri GPP (Green Power Procurement) nelle gare del soggetto aggregatore costituito dalla Stazione Unica Appaltante della Regione Marche SUAM.

    • Nell’ambito del proprio “Programma triennale di azioni volte alla riduzione e prevenzione dei rifiuti”, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1695 in data 15 luglio 2011, l’Assessorato regionale Territorio e Ambiente della Regione Autonoma Valle d’Aosta ha avviato nel 2011 alcune azioni di sensibilizzazione di enti, collettività locali, società, strutture pubbliche del territorio alla pratica del Green Public Procurement (Acquisti Verdi Pubblici).

    • La Regione Veneto ha da tempo una normativa diffusa che disciplina l’acquisto di carta riciclata in prefissati valori percentuali oltre che di altri manufatti in materiale riciclato (es. art. 51 della L.R. Veneto n. 3 del 21 gennaio 2000). Un impianto organico alla materia del GPP viene dato con la Delibera di Giunta Regionale n. 1866 del 23 dicembre 2015, con la quale la Regione Veneto ha approvato il Piano d’Azione per l’attuazione del Green Public Procurement (in sigla, PAR GPP) per il Triennio 2016-2018.

    Con DGR 5 novembre 2019, n. 1606 è stato approvato il PARGPP per il Quinquennio 2019-2023 che consolida la politica sugli acquisti intrapresa, al fine di promuovere l’inserimento dei criteri ambientali e sociali nelle procedure di acquisto di beni e servizi pubblici e di contribuire alla diffusione della politica del GPP alla luce della normativa vigente, dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e dei principi dell’Economia Circolare nell’ambito del territorio regionale.

    Con DGR 26 febbraio 2019, n. 196 è stato approvato un protocollo d’Intesa sul GPP tra la Regione del Veneto, l’Università degli Studi di Padova, L’Università Ca’ Foscari di Venezia, L’Università degli Studi di Verona, l’Università IUAV di Venezia, Unioncamere Veneto e ARPAV al fine di valorizzare e promuovere sul territorio regionale gli acquisti pubblici nella logica GPP, creare sinergie positive tra istituzioni che operano sull’intero territorio regionale, e che condividono tra di loro le esperienze e i risultati raggiunti come stazioni appaltanti e attivare dei tavoli di lavoro tematici per redigere documenti di indirizzo per tutto il territorio regionale e nazionale.

    Nel n. 108 di novembre 2021 di “GPP in practice” della Commissione Europea è stato pubblicato il caso studio della Regione del Veneto: “Networking for a common goal: a winning strategy to spread the GPP principles and effectively contribute to Sustainable Development”.

    (fonte Ministero dell’Ambiente)

    APPROFONDIMENTI

    • Accredia, Differenze tra le attività di certificazione di prodotto (PRD) e le attività di ispezione (ISP) ed altri schemi di valutazione della conformità, 2014

    • ISO - CASCO - Expected outcomes for accredited certification to ISO management system standards such as ISO 9001 and ISO 14001

    • Fonte Camera dei deputati: https://temi.camera.it

    • Fonte ISPRA: http://www.isprambiente.gov.it

    • Fonte Ministero dell’Ambiente: http://www.minambiente.it/

    • Fonte ARPA Emilia-Romagna: https://www.arpae.it/

    • Fonte: Carbon Footprint Italy: http://www.carbonfootprintitaly.it/

    • Fonte Water Footprint Network: http://waterfootprint.org/en/

    • http://www.impronta-idrica.org/

    • https://www.watercalculator.org/

    • Fonte Remade in Italy: https://www.remadeinitaly.it/

    • Fonte Plastica seconda vita: https://www.ippr.it/

    • AMBIENTE & SVILUPPO 10/2019: “GPP e economia circolare: le dinamiche ambientali all’interno del Codice dei Contratti Pubblici”, di Andrea Castelli

    • AMBIENTE & SVILUPPO 5/2018: “CAM ed Ecolabel: progettazione, costruzioni, ristrutturazioni e manutenzione di edifici pubblici”, di Patrizia Cinquina

    • AMBIENTE & SVILUPPO 10/2022: “Nuovi CAM per raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, pulizia e spazzamento” di Tiziana Ronchetti, Massimo Medugno

    • AMBIENTE & SVILUPPO 12/2022: “Nuovi CAM per l’edilizia: revisione circolare all’insegna dei criteri LCA, LCC ed ESG” di Vittorio Giampietro, Viola Paluzzi

    Fine capitolo