17.1 Considerazioni preliminari
17.1Considerazioni preliminariNegli ultimi anni l’attenzione, a livello globale, è stata posta sullo sviluppo sostenibile, che nel 1987 (Relazione Brundtland) è stato definito come “lo sviluppo che è in grado di soddisfare i bisogni delle generazioni attuali senza compromettere la possibilità che le generazioni future riescano a soddisfare i propri”.
Nel 2015 sono stati sottoscritti, su scala mondiale, importanti accordi per lo sviluppo sostenibile. Tra questi vi è l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite che, con i suoi 17 obiettivi e 169 sotto-obiettivi, pone nuove sfide di governance e richiede che i processi decisionali e politici a tutti i livelli ne tengano conto.
Questo approccio pone, quindi, sempre più l’attenzione sulla responsabilità di tutte le componenti della società nel prendere decisioni e definire strategie che hanno o possono avere conseguenze dal punto di vista dello sviluppo sostenibile, e tra questi attori vi sono anche le aziende private e la Pubblica amministrazione, organizzazioni cui è rivolto il presente capitolo.
L’Unione europea si è impegnata a dare un impulso alle azioni per affrontare i problemi legati al clima ed all’ambiente partendo da nuove basi che rappresentano i capisaldi del Green Deal europeo, formalizzato nel 2019 quale “nuova strategia di crescita mirata a trasformare l’UE in una società giusta e prospera, dotata di un’economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva che nel 2050 non genererà emissioni nette di gas a effetto serra e in cui la crescita economica sarà dissociata dall’uso delle risorse.”
Nota: si veda il capitolo 2 del presente Manuale per ulteriori approfondimenti sul tema dello sviluppo sostenibile e della transizione ecologica.
A livello nazionale lo strumento di coordinamento dell’attuazione dell’Agenda 2030 è costituito dalla Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile (SNSvS), approvata dal CIPE con Delibera n. 108/2017. Si tratta di un provvedimento, aggiornato ogni tre anni, “che definisce il quadro di riferimento nazionale per i processi di pianificazione, programmazione e valutazione di tipo ambientale e territoriale per dare attuazione agli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite”. A marzo 2021 è stato avviato il processo di revisione della SNSvS, che ha portato alla predisposizione del documento di Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile 2022 (SNSvS22), in cui troviamo confermato l’impegno per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità, all’interno di un quadro di riferimento più ricco in termini di obiettivi, target ed indicatori. Il documento, adottato a luglio 2022, è stato poi approvato il 18 settembre 2023 e si fonda su due parti. La prima riguarda i “vettori di sostenibilità”, che rappresentano gli elementi con i quali rafforzare, ampliare e integrare il processo di attuazione della SNSvS22, a livello centrale e territoriale, fondato fin dall’inizio sulla collaborazione inter-istituzionale, intra-istituzionale e con gli attori non statali.
Ciascun vettore è suddiviso in ambiti, cui sono collegati i diversi obiettivi. In particolare, la SNSvS22 individua tre vettori di sostenibilità, come di seguito riportato:
Vettori di sostenibilità | Ambiti |
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La seconda parte del documento SNSvS22 riguarda, invece le aree delle 5P (Persone, Pianeta, Prosperità e Pace), e ciascuna area è suddivisa in scelte strategiche declinate in obiettivi strategici nazionali.
Nota: la Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile 2017-2030 rappresenta lo strumento principale per la creazione di un nuovo modello economico circolare, a basse emissioni di CO2, resiliente ai cambiamenti climatici e agli altri cambiamenti globali causa di crisi locali, come, ad esempio, la perdita di biodiversità e i cambiamenti nell’utilizzo del suolo. È interessante rilevare nell’Agenda 2030 l’attenzione dedicata alle disuguaglianze. La Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile si basa, infatti, su un approccio multidimensionale per superare le disuguaglianze economiche, ambientali e sociali e perseguire così uno sviluppo sostenibile, equilibrato ed inclusivo. Tale approccio implica l’utilizzo di un’ampia gamma di strumenti, comprese le politiche di bilancio e le riforme strutturali.
Nota: come evidenziato anche nel Report 2020 predisposto da ASVIS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile), la pandemia che ha caratterizzato il 2020 ha determinato anche un impatto fortemente negativo sulle azioni in corso per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile.
Nota: dal punto di vista della Pubblica amministrazione, si ricorda la “Paris City Hall Declaration” sottoscritta a dicembre 2015 dai sindaci delle principali città mondiali, in cui si evidenzia che nelle città vive la metà della popolazione mondiale e le loro attività producono i 2/3 delle emissioni di gas serra totali, e, pertanto, i leader locali e regionali rivestono un ruolo sempre più importante rispetto alla realizzazione di soluzioni che contrastino i cambiamenti climatici.
Alla luce dell’evoluzione delle strategie a livello globale che interessano l’ambiente ed i suoi vari aspetti, si è ritenuto di approfondire, nel seguito del capitolo, da un lato i sistemi di gestione ambientale che le organizzazioni possono implementare (ponendo, in particolare, l’attenzione sulle implicazioni pratiche ed operative, e sui benefici che tali sistemi possono comportare), e dall’altro alcune modalità attraverso le quali le organizzazioni possono e devono misurare e rappresentare la loro “sostenibilità”, da intendersi in senso ampio. Con riferimento a quest’ultimo aspetto, nei paragrafi successivi è fornita una panoramica sulla recente evoluzione normativa in materia di obblighi di comunicazione di informazioni sulla sostenibilità. Sono, quindi, illustrati i GRI Standard quali possibile metodologia per le organizzazioni per comunicare all’esterno informazioni sui loro impatti nella logica dello sviluppo sostenibile.
Le motivazioni che portano le organizzazioni ad implementare in modo volontario un sistema di gestione ambientale conforme a ISO 14001 o a EMAS possono essere diverse, e riconducibili ad aspetti di carattere finanziario (ad esempio riduzione dei costi connessi all’uso di risorse, efficienza produttiva, incentivi, etc.), ma anche ai rischi connessi ad una non corretta gestione degli aspetti ambientali (ad esempio sanzioni in caso di violazioni normative, procedimenti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, pressioni da parte della Comunità locale e della Pubblica amministrazione, difficoltà o maggiori costi di reperimento del credito, etc.).
Nota: tra i benefici di carattere finanziario, va ricordato che alcuni di questi derivano dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 152/2006. Ad esempio, le organizzazioni registrate EMAS o certificate secondo la norma ISO 14001 possono beneficiare di una sensibile riduzione delle garanzie finanziarie da prestare (rispettivamente del 50% e del 40%) ai fini dell’iscrizione all’Albo gestori (maggiori dettagli nel capitolo 7). Inoltre, ancora il D.Lgs. n. 152/2006 prevede alcune semplificazioni nello svolgimento dei procedimenti autorizzativi per le organizzazioni registrate EMAS o certificate secondo la norma ISO 14001: ad esempio l’art. 209 prevede una semplificazione nell’iter di rinnovo delle autorizzazioni all’esercizio di un impianto o dell’iscrizione all’Albo (maggiori dettagli nel capitolo 7).
Inoltre, da tempo in diversi settori l’eccellenza di un’organizzazione dal punto di vista delle sue prestazioni ambientali sta diventando un significativo vantaggio in termini di business. E, d’altra parte, risulta sempre più diffusa la preferenza verso fornitori dotati di sistema di gestione ambientale (secondo ISO 14001 o secondo EMAS), in quanto indice di maggiore affidabilità del fornitore stesso.
Peraltro, il gruppo di studio che si è occupato di valutare, fin dal 2008, quali potessero essere le nuove sfide per i sistemi di gestione ambientale nell’ottica di aggiornare la norma di riferimento ISO 14001, ha evidenziato come i sistemi di gestione ambientale rappresentino un elemento rilevante della responsabilità rispetto allo sviluppo sostenibile.
Nota: nel presente capitolo si approfondiscono le caratteristiche dei sistemi di gestione ambientale secondo la Norma ISO 14001:2015 ed il Regolamento EMAS. È importante tenere conto della distinzione tra questi sistemi di gestione che attengono l’organizzazione, rispetto alle norme che riguardano certificazioni di prodotto, seppure secondo una prospettiva ambientale. L’argomento relativo alle certificazioni di prodotto è trattato nel capitolo 18 del presente Manuale.
Per quanto attiene il D.Lgs. n. 231/2001 in materia di responsabilità degli enti, si ricorda che, a differenza di quanto previsto dall’art. 30 del D.Lgs. n. 81/2008, attualmente non vi è alcuna norma che contenga un riferimento esplicito al riconoscimento dei sistemi di gestione ambientale conformi alla norma ISO 14001 o al Regolamento EMAS quali modelli conformi a quanto richiesto dal D.Lgs. n. 231/2001. In altre parole, allo stato attuale disporre di un sistema di gestione ambientale conforme alla ISO 14001 o al Regolamento EMAS non implica automaticamente che l’organizzazione si sia dotata di un modello di organizzazione e gestione secondo quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 231/2001.
Nota: l’art. 30, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008 indica quanto segue: “In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all’art. 6”.
17.2 La norma ISO 14001
17.2La norma ISO 14001La norma ISO 14001:2015 (nel seguito ISO 14001) è una norma di carattere volontario che può trovare applicazione in qualsiasi organizzazione, senza limitazioni o vincoli rispetto alle dimensioni o alla tipologia di organizzazione, e neppure rispetto al tipo di servizio o prodotto fornito.
Nota: la versione ufficiale in lingua italiana della norma europea EN ISO 14001:2015 è emessa da UNI, ed è indicata come UNI EN ISO 14001:2015; per brevità nel seguito si indicherà “ISO 14001”. A luglio 2019 UNI ha pubblicato la versione bilingue inglese/italiano della norma, e tale versione recepisce anche alcune errata corrige dell’edizione di settembre 2015.
La finalità di tale norma è di fornire un supporto alle organizzazioni che intendono attuare un approccio sistematico nella gestione ambientale e migliorare, quindi, le proprie prestazioni. Più in dettaglio, i vantaggi di cui può beneficiare un’organizzazione che implementa un sistema di gestione ambientale secondo la norma ISO 14001 sono:
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maggiore consapevolezza sulla normativa ambientale applicabile (e gli adempimenti che ne derivano) e un presidio più attento sugli aggiornamenti normativi;
-
maggior coinvolgimento della Direzione aziendale e partecipazione del personale dell’organizzazione;
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miglioramento dell’immagine aziendale;
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conseguimento di vantaggi in termini finanziari e di competitività grazie ad una maggiore efficienza ed una riduzione dei costi (ad esempio per quanto riguarda le risorse energetiche utilizzate);
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possibilità di influenzare le performance ambientali lungo la filiera di approvvigionamento (e in particolare dei fornitori).
L’edizione attuale della norma, pubblicata a settembre 2015, ha introdotto alcune modifiche rispetto alla versione precedente (del 2004), tra le quali la principale riguarda l’adozione di una struttura completamente nuova. L’edizione 2015 ha, infatti, recepito la c.d. “High Level Structure” (HLS) in modo del tutto analogo a quanto avvenuto con la revisione di settembre 2015 della norma ISO 9001, relativa ai sistemi di gestione per la qualità, e con l’emissione della norma ISO 45001, relativa ai sistemi di gestione per la salute e sicurezza dei lavoratori.
Nota: tale modifica, peraltro, mira a conseguire uno dei principali obiettivi della revisione di queste due norme, e cioè di armonizzarne la struttura ed anche la terminologia di riferimento.
La struttura di base (HLS) della norma può essere così schematizzata:
Introduzione |
1. Scopo e campo di applicazione |
2. Riferimenti normativi |
3. Termini e definizioni |
4. Contesto dell’organizzazione |
5. Leadership |
6. Pianificazione |
7. Supporto |
8. Attività operative |
9. Valutazione delle prestazioni |
10. Miglioramento |
Nota: era stato previsto un periodo di transizione di tre anni (a partire dal 15 settembre 2015) affinché le organizzazioni che avevano implementato un sistema di gestione secondo la edizione del 2004, recepissero la nuova edizione della norma ISO 14001.
Le ulteriori modifiche introdotte dalla edizione 2015 della ISO 14001, e che riguardano più nello specifico i requisiti della norma, sono analizzate nei paragrafi successivi.
La norma ISO 14001 offre la possibilità ad un’organizzazione che implementi un sistema di gestione ambientale in base ai requisiti previsti dalla norma stessa, di richiedere ad un ente terzo la certificazione del sistema e, quindi, il rilascio di un certificato che attesti la conformità del sistema di gestione alla norma di riferimento. La certificazione non è, quindi, un passaggio obbligatorio bensì del tutto volontario.
Nota: il Regolamento CE n. 765/2008 definisce le norme in materia di accreditamento degli enti, al fine di garantire armonizzazione tra i vari Stai membri, nonché affidabilità delle certificazioni rilasciate dai vari enti nell’ambito della Comunità. In Italia è stato designato Accredia quale unico ente nazionale di accreditamento designato dal governo italiano ad attestare la competenza, l’indipendenza e l’imparzialità degli organismi di certificazione, ispezione e verifica, e dei laboratori di prova e taratura. Accredia è un’associazione che opera senza scopo di lucro, sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo economico. Il Regolamento CE n. 765/2008 prevede il mutuo riconoscimento dell’accreditamento all’interno dell’Unione Europea.
Nota: la norma ISO 14001 è quella di riferimento ai fini della certificazione del sistema di gestione ambientale. È disponibile, inoltre, la norma ISO 14004 (la edizione attuale è del 2016) che rappresenta un supporto per la comprensione ed il rispetto dei requisiti della ISO 14001, in quanto contiene un’analisi dei requisiti stessi. Un altro utile riferimento normativo è rappresentato dalla norma ISO 19011, che contiene le indicazioni sugli audit dei sistemi di gestione, tra le quali le modalità per programmare ed effettuare gli audit.
APPROFONDIMENTI
-
AMBIENTE & SVILUPPO 12/2018: “In vigore la nuova ISO 14001:2015: le modifiche che daranno slancio alla gestione ambientale” di Andrea Quaranta
17.2.1 I requisiti della norma ISO 14001
17.2.1I requisiti della norma ISO 14001Pur essendo stata modificata in modo significativo, la struttura della norma ISO 14001 conferma l’approccio del c.d. “Ciclo di Deming” che prevede che l’organizzazione attui, secondo un percorso circolare che si ripete nel tempo, le fasi di:
Ciclo di Deming | Punti della norma ISO 14001 |
---|---|
PLAN (pianificazione) | 4. Contesto dell’organizzazione |
5. Leadership | |
6. Pianificazione | |
DO (attuazione) | 7. Supporto |
8. Attività operative | |
CHECK (verifica) | 9. Valutazione delle prestazioni |
ACT (azioni nell’ottica del miglioramento continuo) | 10. Miglioramento |
Nei paragrafi successivi sono analizzati e discussi i requisiti della norma contenuti nelle sezioni dalla 4 alla 10.
Nota: con la revisione 2015 della norma è cambiata la terminologia utilizzata per riferirsi a documenti e registrazioni. Nella nuova norma si trova l’espressione “informazioni documentate” che va a sostituire i termini “documentazione”, “documenti” e “registrazioni” della norma precedente. Laddove nella nuova norma si trova l’espressione “conservare informazioni documentate”, è da intendersi come riferita alle registrazioni; l’espressione “mantenere informazioni documentate” è da intendersi come riferita ai documenti diversi dalle registrazioni. Nell’analisi dei requisiti di seguito riportata, sarà richiamata, di volta in volta, la presenza di tali espressioni all’interno della norma.
➔ Contesto dell’organizzazione (punto 4 della norma ISO 14001)
Questa Sezione della norma, di fatto una delle principali novità rispetto alla revisione precedente, evidenzia l’importanza di inserire la gestione ambientale all’interno di una prospettiva di più ampio respiro che è quella dei processi di pianificazione strategica dell’organizzazione.
Nota: l’analisi e la comprensione del contesto dell’organizzazione rappresentano una fase di fondamentale importanza per il recepimento dei requisiti contenuti nella norma (come nel seguito richiamato).
L’organizzazione deve, innanzitutto, comprendere il suo contesto (punto 4.1 della norma), considerando che il sistema di gestione ambientale deve inserirsi nella logica dello sviluppo sostenibile, e, quindi, tener conto anche di problematiche di natura socio-economica, in una visione decisamente più ampia rispetto a quella richiesta dalla edizione precedente della norma. La comprensione del contesto passa attraverso l’individuazione dei fattori interni ed esterni che sono rilevanti rispetto alle finalità del sistema di gestione ambientale ed alla capacità di raggiungere gli obiettivi stabiliti, adottando un approccio che non si limita, quindi, a considerare il punto di vista prettamente ambientale (es. acqua, aria, etc.), ma che deve includere anche aspetti di natura sociale, culturale, normativo, tecnologico, economico, finanziario etc.
Nota: i fattori esterni ed interni devono essere determinati con riferimento alla specifica organizzazione ed alle sue peculiarità.
Come indicato anche nell’Appendice alla norma, nella determinazione dei fattori vanno considerati sia quelli che possono influenzare positivamente la gestione ambientale, sia quelli che possono influenzarla negativamente, e ciò può portare all’individuazione di rischi e opportunità per l’organizzazione (punto 6.1 della norma, di seguito discusso).
✔ ESEMPIO
Tra i fattori da considerare vi possono essere:
-
strategie aziendali;
-
andamento mercati di riferimento;
-
sviluppo nuovi prodotti;
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strategie ambientali dei concorrenti;
-
linee di indirizzo della normativa cogente;
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innovazione tecnologica nel settore di riferimento;
-
disponibilità materie prime.
Nell’ambito dell’analisi del contesto è necessario, inoltre, determinare i soggetti (cosiddette “parti interessate”) che risultano essere rilevanti per il sistema di gestione ambientale dell’organizzazione (punto 4.2 della norma).
Nota: la norma riporta la definizione di “parte interessata” al punto 3.1.6, fornendo un supporto per individuare tali soggetti sulla base, fondamentalmente, della possibilità che gli stessi siano influenzati o possano influenzare una decisione o un’attività, oppure che possano avere la percezione di essere influenzati da una decisione o attività.
✔ ESEMPIO
Di seguito un elenco non esaustivo di soggetti che possono essere parti interessate per l’organizzazione:
-
azionisti;
-
dipendenti;
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sindacati;
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organismo di vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001;
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clienti;
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fornitori;
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banche;
-
compagnia assicurativa;
-
enti di controllo;
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istituzioni locali;
-
comunità locale;
-
altre aziende del territorio;
-
consumatori finali.
La norma non fornisce indicazioni su quali siano i criteri da seguire per stabilire la rilevanza delle parti interessate, ma appare chiaro che, nello spirito della norma, non possa essere applicato unicamente un criterio di tipo soggettivo, limitandosi a considerare il punto di vista dell’organizzazione alla luce dei suoi scopi; è necessario, invece, tener conto anche del punto di vista dei soggetti individuati come parti interessate, in relazione, ad esempio, all’impatto che hanno su di loro le attività dell’organizzazione.
Nota: il livello di dettaglio con cui effettuare la determinazione dei fattori interni ed esterni, nonché delle parti interessate dipende dalla specifica organizzazione e deve essere coerente, quindi, con le sue caratteristiche quali il settore in cui opera, la dimensione, il contesto territoriale, etc.
Il punto 4.2 della norma richiede, inoltre, di stabilire le esigenze ed aspettative rilevanti delle parti interessate, e quali di queste siano da considerare “obblighi di conformità” per l’organizzazione, tenendo presente che non tutte le esigenze ed aspettative delle parti interessate diventano necessariamente obblighi di conformità per l’organizzazione. La norma non entra nel merito dei criteri da seguire, ed è, pertanto, opportuno che l’organizzazione definisca quelli che ritiene opportuni per effettuare tale valutazione: anche in questo caso i criteri dovranno essere coerenti con le peculiarità dell’organizzazione.
Nota: la definizione di “obblighi di conformità”, riportata nel punto 3.2.9 della Norma, fa riferimento ai requisiti che un’organizzazione deve rispettare in quanto derivanti da leggi e regolamenti obbligatori (requisiti legali) e ad eventuali altri requisiti che l’organizzazione ha scelto di soddisfare o deve soddisfare in quanto, ad esempio, derivanti dalla sottoscrizione di accordi contrattuali con il cliente.
✔ ESEMPIO
Di seguito si riportano alcuni esempi di criteri che potrebbero essere considerati per individuare gli obblighi di conformità a partire dai bisogni e aspettative delle parti interessate:
-
compatibilità con risorse disponibili;
-
considerare il bisogno/aspettativa come obbligo di conformità nel sistema di gestione ambientale è realisticamente fattibile;
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l’esclusione del bisogno/aspettativa non indebolisce la credibilità del sistema di gestione;
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contribuisce all’applicazione della prospettiva di ciclo di vita.
L’analisi del contesto così effettuata porta a realizzare una mappatura costituita dai fattori (interni ed esterni) e dai requisiti rilevanti delle parti interessate, che rappresenta un elemento fondamentale del sistema di gestione ambientale al fine di:
-
determinare il campo di applicazione;
-
definire la politica ambientale;
-
pianificare il sistema di gestione ambientale.
Di rilievo è l’emendamento alla norma ISO 14001, pubblicato a febbraio 2024 da ISO, che introduce all’interno dei requisiti 4.1 e 4.2 un richiamo esplicito ai cambiamenti climatici, ed alle azioni connesse agli stessi.
In dettaglio, all’interno del requisito 4.1 è stato inserito un chiaro riferimento al fatto che l’organizzazione deve determinare, nell’ambito della comprensione del suo contesto, se i cambiamenti climatici rappresentano un fattore rilevante.
All’interno del requisito 4.2 è stata, invece, inserita una nota che ricorda che le parti interessate rilevanti possono avere esigenze e aspettative correlate ai cambiamenti climatici.
Il punto 4.3 della norma attiene la determinazione del campo di applicazione del sistema di gestione ambientale che, come sopra indicato, deve tener conto dell’esito dell’analisi del contesto, ed anche delle unità organizzative (inclusi i confini fisici), dei prodotti e servizi, delle attività e della capacità di controllo e influenza che l’organizzazione può esercitare su attività, prodotti e servizi.
L’organizzazione è, quindi, tenuta (punto 4.4. della norma) a definire ed attuare, nonché a migliorare in modo continuo, il sistema di gestione ambientale per conseguire gli esiti attesi.
➔ Leadership (punto 5 della norma ISO 14001)
Questa Sezione pone particolare attenzione sull’impegno e sulla leadership (punto 5.1 della norma) che l’alta direzione (e cioè, come definito nel punto 3.1.5 della norma, la/e persona/e che esercitano la guida ed il controllo dell’organizzazione) deve dimostrare in relazione ad un’efficace attuazione del sistema di gestione ambientale, alla definizione della politica e degli obiettivi di miglioramento, all’effettiva integrazione del sistema di gestione ambientale nella gestione dell’organizzazione, alla messa a disposizione delle risorse necessarie, alla promozione del miglioramento continuo.
Il punto 5.2 della norma disciplina la politica ambientale che deve essere coerente con la realtà specifica dell’organizzazione e appropriata rispetto al suo contesto. La politica rappresenta il riferimento per la definizione degli obiettivi ambientali e deve contenere un impegno esplicito alla protezione dell’ambiente, al rispetto degli obblighi di conformità nonché al miglioramento continuo.
L’organizzazione deve definire opportune modalità per comunicare la politica all’interno dell’organizzazione e garantirne la disponibilità alle parti interessate.
Nota: la politica ambientale deve essere mantenuta come informazione documentata.
All’interno del capitolo 5 della norma, vi è il requisito (punto 5.3) che riguarda la definizione, da parte dell’alta direzione, di ruoli, responsabilità e autorità all’interno dell’organizzazione, che devono essere chiaramente comunicati, anche con riferimento a chi deve assicurare la conformità del sistema di gestione ambientale alla norma, ed a chi deve riferire all’alta direzione in merito alle prestazioni ambientali dell’organizzazione.
➔ Pianificazione (punto 6 della Norma ISO 14001)
Il punto 6 della norma rappresenta, a tutti gli effetti, l’elemento centrale della nuova norma ISO 14001, in relazione al requisito 6.1 che riguarda le azioni per affrontare rischi e opportunità, e che richiede di rivedere le modalità finora seguite per la pianificazione del sistema di gestione ambientale. Non è più sufficiente definire ed attuare azioni per far sì che il sistema di gestione ambientale raggiunga i propri obiettivi, ma è necessario prevenire e ridurre le conseguenze indesiderate connesse ai rischi.
Nota: devono essere mantenute informazioni documentate dei rischi ed opportunità che l’organizzazione deve affrontare, nonché dei processi richiesti dai requisiti 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3 e 6.1.4.
Nella norma ISO 14001 è stato, quindi, introdotto il nuovo concetto di rischio, che, in base alla definizione riportata nella norma stessa, va inteso come una condizione di incertezza in relazione al raggiungimento degli obiettivi, e tale incertezza può riflettersi sull’organizzazione o sull’ambiente, con effetti positivi o negativi. In particolare, il termine “opportunità” è da intendersi riferito ai possibili effetti positivi.
Come indicato nel punto 6 della norma, rischi e opportunità possono derivare da:
-
aspetti ambientali dell’organizzazione;
-
obblighi di conformità;
-
altri fattori identificati nell’ambito dell’analisi del contesto.
Nell’effettuare la pianificazione del sistema di gestione ambientale deve essere tenuto in considerazione anche il campo di applicazione definito dall’organizzazione.
✔ ESEMPIO
Di seguito alcuni esempi di rischi e opportunità connessi a:
- aspetti ambientali:
-
riduzione consumo di acqua (opportunità);
-
inquinamento del suolo (rischio);
-
- obblighi di conformità:
-
reputazione e immagine (rischio);
-
procedimenti legali (rischio);
-
business continuity (rischio);
-
- fattori identificati nell’analisi del contesto:
-
opportunità derivanti da specifiche contrattuali del cliente che richiede prestazioni ambientali più stringenti rispetto ai vincoli della normativa applicabile.
-
Nell’ambito del punto 6 della norma (Pianificazione), troviamo, inoltre, i seguenti requisiti:
Aspetti ambientali (punto 6.1.2) |
---|
L’organizzazione è tenuta a determinare gli elementi di un prodotto, servizio o attività che hanno o possono avere un’interazione con l’ambiente (definiti aspetti ambientali), tenendo conto di quelli che può controllare e di quelli che può influenzare e considerando una prospettiva di ciclo di vita. Quest’ultimo concetto, che rappresenta una novità rispetto al corrispettivo requisito della edizione precedente della norma, non deve essere inteso come vincolo ad effettuare una valutazione dettagliata del ciclo di vita, bensì a considerare in termini più generali le fasi del ciclo di vita (di un prodotto o di un servizio) che possono essere controllate o che possono essere influenzate dall’organizzazione. Tra gli aspetti ambientali, l’organizzazione deve determinare, quindi, quelli che devono essere considerati significativi, sulla base di criteri definiti dall’organizzazione stessa: gli aspetti ambientali significativi possono portare a rischi o opportunità. |
✔ ESEMPIO
Di seguito alcuni esempi di aspetti ambientali che l’organizzazione può controllare:
-
emissioni in atmosfera;
-
produzione di rifiuti;
-
utilizzo di energia;
-
utilizzo di materie prime.
Di seguito alcuni esempi volti ad individuare gli aspetti ambientali che l’organizzazione può influenzare:
-
aspetti connessi a servizi forniti all’organizzazione da terzi (ad esempio la consegna delle materie prime);
-
aspetti connessi a prodotti forniti all’organizzazione da terzi (ad esempio modalità di confezionamento e imballaggio di materiali forniti).
✔ ESEMPIO
Di seguito alcuni esempi di elementi da considerare per definire i criteri che consentono all’organizzazione di valutare la significatività degli aspetti ambientali:
-
entità dell’impatto ambientale (ad esempio gravità, durata, etc.);
-
presenza di requisiti legali;
-
sensibilità delle parti interessate (ad esempio comunità locale).
Obblighi di conformità (punto 6.1.3) |
---|
Il requisito, che non introduce rilevanti novità rispetto all’edizione precedente della norma, pone l’attenzione sulla necessità che l’organizzazione determini quali siano i suoi obblighi in termini di prescrizioni legali ed eventuali altre prescrizioni (ad esempio derivanti dalla sottoscrizione di accordi volontari con il cliente) e come si applicano, e definisca modalità idonee a garantire che questo processo sia mantenuto attivo, tenendo conto, ad esempio, dell’esigenza di garantire un costante aggiornamento normativo. |
✔ ESEMPIO
Di seguito un esempio di modalità atta a gestire gli obblighi di conformità:
INDIVIDUAZIONE OBBLIGHI DI CONFORMITÀ (modulo xxx, rev. y del gg.mm.aa) |
|||
---|---|---|---|
ASPETTO | RIFERIMENTO LEGISLATIVO / NORME | ADEMPIMENTI | EVIDENZE DEL RISPETTO DEGLI ADEMPIMENTI |
|
|
|
|
... | – | – | |
... | – | – |
Data ultimo aggiornamento: | 30 settembre 2020 |
Motivo dell’aggiornamento: | recepimento D.Lgs. n. 116/2020 |
Attività di pianificazione (punto 6.1.4) |
---|
Viene richiesta particolare attenzione nella pianificazione delle azioni da realizzare per affrontare gli aspetti ambientali significativi, gli obblighi di conformità, i rischi ed opportunità individuati. |
Obiettivi ambientali e pianificazione per il loro raggiungimento (punto 6.2) |
L’alta direzione è chiamata a definire gli obiettivi ambientali (sia a livello di strategie generali che a livello operativo) che intende perseguire, coerentemente con la politica dell’organizzazione e assicurando che essi siano misurabili se possibile, monitorati e opportunamente aggiornati. Un elemento fondamentale è rappresentato dalla necessità di comunicare gli obiettivi alle persone che, con la loro attività, possono influenzare il raggiungimento dei risultati attesi. Gli obiettivi devono essere pianificati mediante la definizione delle modalità e dei tempi per perseguirli, delle relative responsabilità, delle modalità per valutare i risultati (ad esempio definendo opportuni indicatori). |
✔ ESEMPIO
Di seguito un esempio di modalità atta a documentare gli obiettivi e la relativa pianificazione:
PIANO DEGLI OBIETTIVI (modulo xxx, rev.y del gg.mm.aa) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
obiettivo n. 1 | aspetto: | descrizione dell’obiettivo: | indicatore: | ||
azione/i | responsabile | risorse | tempi | stato di avanzamento | |
obiettivo n. x | aspetto: ... | descrizione dell’obiettivo: ... | indicatore: ... | ||
azione/i | responsabile | risorse | tempi | stato di avanzamento | |
... | ... | ... | ... | ... |
Data di emissione: xxxxxx | Emesso da: Direzione aziendale |
APPROFONDIMENTI
-
AMBIENTE & SVILUPPO 7/2023: “Analisi ambientale: uno strumento fondamentale di valutazione”, di Silvia Onidi
➔ Supporto (punto 7 della norma ISO 14001)
I requisiti contenuti in questa Sezione della norma riguardano gli elementi di “supporto” per l’attuazione del sistema di gestione ambientale, quali:
Risorse (punto 7.1) |
---|
Da intendersi in un’accezione di ampio respiro e, quindi, risorse umane, tecnologiche e strutturali, finanziarie etc. considerando tutte le risorse necessarie all’efficace attuazione del sistema di gestione ambientale. |
Competenza (punto 7.2) |
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Quanto già previsto dalla revisione precedente della norma è stato integrato ponendo l’attenzione sulle competenze delle persone che possono influenzare la capacità dell’organizzazione di rispettare gli obblighi di conformità, e sulla necessità di valutare l’efficacia delle azioni che l’organizzazione decide di attuare per acquisire le competenze necessarie. |
Nota: devono essere conservate informazioni documentate relative alla competenza.
Consapevolezza (punto 7.3) |
Questo requisito non risulta, di fatto, innovativo rispetto alla revisione precedente della norma, tranne per l’accento posto (coerentemente con il requisito sulle competenze) sulla consapevolezza relativamente al mancato rispetto degli obblighi di conformità. |
Comunicazione (punto 7.4) |
Il requisito contiene degli elementi nuovi rispetto alla revisione precedente della norma, in particolare dal punto di vista della chiarezza ed esplicitazione degli aspetti fondamentali della comunicazione. Ora è, infatti, richiesto in modo puntuale che l’organizzazione stabilisca nel processo di comunicazione “cosa”, “quando”, “con chi” e “come” comunicare. Si tenga conto, inoltre, delle note contenute nell’Appendice alla norma che entrano nel merito delle caratteristiche che dovrebbe avere la comunicazione nell’ambito del sistema di gestione (ad esempio dovrebbe essere trasparente, appropriata, non fuorviante, etc.). Il requisito è articolato in due specifici punti relativi rispettivamente alla comunicazione interna ed a quella esterna. Rispetto a quest’ultima, si richiama l’attenzione sul riferimento esplicito alla comunicazione esterna in relazione agli obblighi di conformità specifici dell’organizzazione. |
Nota: devono essere conservate informazioni documentate relative alla comunicazione.
Informazioni documentate (punto 7.5) |
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In questo punto nella norma oltre alle novità riguardanti la terminologia utilizzata (come precedentemente spiegato), troviamo una maggiore flessibilità offerta dalla norma che, al di là delle informazioni documentate richieste esplicitamente dalla norma, lascia alle organizzazioni la determinazione di quelle che ritiene essere necessarie per garantire l’efficacia del sistema di gestione. |
➔ Attività operative (punto 8 della norma ISO 14001)
Questa Sezione della norma è suddivisa in due requisiti:
Pianificazione e controllo operativi (punto 8.1) |
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Questo requisito corrisponde al “controllo operativo” della revisione precedente della
norma, e prevede che l’organizzazione individui, tra i processi, quelli significativi
perché necessari per soddisfare i requisiti del sistema di gestione e per attuare
quanto previsto nell’ambito della pianificazione del sistema di gestione. Per ciascun
processo devono essere definiti gli opportuni criteri operativi e, coerentemente con
essi, i relativi controlli da attuare. Il requisito contiene, peraltro, alcune interessanti
novità: - richiamo esplicito alla necessità di tenere sotto controllo le modifiche (pianificate e non), ed in particolare le conseguenze che ne possono derivare per il sistema di gestione ambientale; |
Pianificazione e controllo operativi (punto 8.1) |
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- attenzione posta sui processi affidati all’esterno, sui quali va esercitato un controllo
o un’influenza, secondo modalità definite nel sistema di gestione ambientale; - applicazione della prospettiva di ciclo di vita, richiamando esplicitamente i processi di progettazione e sviluppo, approvvigionamento di prodotti e servizi, e fasi quali trasporto, consegna, utilizzo e trattamento di fine vita. |
Nota: l’Appendice della norma ISO 14001 chiarisce che deve intendersi processo affidato all’esterno un processo che troviamo nello scopo e campo di applicazione del sistema di gestione, è necessario per raggiungere i risultati attesi del sistema di gestione, e, inoltre, è percepito sia dall’organizzazione che dal fornitore esterno come se fosse realizzato dall’organizzazione.
Nota: devono essere mantenute informazioni documentate con riferimento al requisito 8.1.
✔ ESEMPIO
Di seguito alcuni esempi di attività e processi che possono rientrare nell’ambito della pianificazione e controllo operativi:
-
attività affidate ad aziende appaltatrici (ad esempio pulizia ambienti di lavoro, manutenzione impianto di trattamento degli scarichi idrici, etc.);
-
gestione agenti chimici;
-
gestione dei rifiuti prodotti.
Preparazione e risposta alle emergenze (punto 8.2) |
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Come già previsto dalla revisione precedente della norma, l’organizzazione deve dimostrare
di essere pronta a gestire potenziali situazioni di emergenza, considerando: - le azioni necessarie per prevenire o mitigare le conseguenze sull’ambiente a seguito di possibili emergenze (tenendo conto delle diverse tipologie di emergenze che possono verificarsi, quali, ad esempio, sversamenti di agenti chimici, incendio, etc.); - la gestione di emergenze reali; - le modalità per garantire una comunicazione efficace in caso di emergenza; - prevedere simulazioni periodiche per testare le azioni pianificate per la risposta alle emergenze; - sulla base dell’esito delle simulazioni o di emergenze reali, riesaminare le azioni pianificate; - necessità di informare e formare le parti interessate (es. lavoratori dell’organizzazione; persone esterne presenti temporaneamente quali, ad esempio, visitatori; personale di ditte esterne che opera stabilmente nel sito, etc.). |
✔ ESEMPIO
Di seguito un elenco di aspetti che dovrebbero essere presi in considerazione per definire le modalità di gestione delle emergenze, rispetto a ciascuno scenario ipotizzato (es. incendio, sversamento agenti chimici, etc.):
-
necessità di messa in sicurezza di impianti particolari (es. sgancio dell’energia elettrica, interruzione alimentazione metano, messa in sicurezza post-combustore, etc.): individuare le modalità e le figure responsabili di tali operazioni;
-
modalità e responsabilità di chiamata dei soccorsi;
-
modalità di accesso dei soccorsi al sito (ad es. a seguito dello sgancio dell’energia elettrica, il cancello di accesso deve essere aperto manualmente: chi lo fa e come?);
-
modalità di verifica delle presenze presso il/i punto/i di raccolta, tenendo conto della dimensione dell’azienda, delle modalità di rilevazione di eventuali visitatori/persone esterne, della necessità di effettuare la verifica in tempi rapidi;
-
presenza di condizioni diverse in diversi momenti della giornata lavorativa (es. turno notturno).
➔ Valutazione delle prestazioni (punto 9 della norma ISO 14001)
Questa Sezione della norma è strutturata nei seguenti requisiti:
Monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione (punto 9.1) |
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Questo requisito richiede che l’organizzazione ponga l’attenzione sulle sue prestazioni
ambientali, stabilendo ciò che è necessario monitorare e misurare e secondo quali
modalità (da intendersi rispetto al “come” e “quando”), nonché i criteri per valutare
ciò. Il processo di monitoraggio e misurazione è volto, inoltre, ad ottenere informazioni
sull’efficacia del sistema di gestione ambientale. Nell’ambito del monitoraggio e misurazione, è previsto (punto 9.1.2 della norma) che l’organizzazione definisca un processo per valutare se e come l’organizzazione stessa rispetta gli obblighi di conformità. |
Nota: devono essere conservate informazioni documentate relative ai risultati di monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione (punto 9.1.1 della norma), nonché della valutazione di conformità (punto 9.1.2 della norma).
Audit interno (punto 9.2) |
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L’audit interno deve essere pianificato ed attuato con modalità tali da garantire che ne derivino informazioni per l’organizzazione utili a stabilire se il sistema di gestione è conforme alla norma di riferimento, e se è efficacemente attuato. |
Nota: devono essere conservate informazioni documentate relative all’attuazione del programma di audit ed ai risultati di audit.
Riesame della Direzione (punto 9.3) |
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Il riesame della Direzione rappresenta una fase di fondamentale importanza per analizzare tutti gli elementi (es. risultati degli audit interni) che derivano dall’attuazione del sistema di gestione ambientale e che forniscono evidenza della sua efficacia, o meno. Rispetto alla revisione precedente della norma, vi sono informazioni in più che devono essere prese in considerazione, coerentemente con gli elementi nuovi della norma (ad esempio gli aspetti connessi all’analisi del contesto). |
Nota: devono essere conservate informazioni documentate relative ai risultati del riesame della direzione.
➔ Miglioramento (punto 10 della norma ISO 14001)
L’organizzazione è tenuta ad individuare le opportunità di miglioramento e a definire e attuare le azioni volte a garantire il raggiungimento dei risultati attesi. Nel fare ciò, l’organizzazione tiene conto di quanto emerge dalle attività di monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione di cui al punto 9 della norma.
Nell’ambito del processo di miglioramento, l’organizzazione deve definire modalità opportune per rilevare non conformità, attuare le azioni volte a contenerne le conseguenze, analizzare le non conformità (individuandone le cause), definire le azioni finalizzate a limitare la possibilità che la non conformità si ripeta, riesaminare le azioni correttive attuate per valutarne l’efficacia.
Si osserva che, rispetto alla edizione precedente della norma, non è più presente il riferimento al concetto di “azioni preventive”, finalizzate alla rimozione delle cause all’origine di non conformità potenziali, e ciò si spiega tenendo conto del fatto che nell’edizione del 2015 è stato introdotto l’approccio basato su rischi ed opportunità e, pertanto, la funzione delle azioni preventive è, a tutti gli effetti, svolta dalle azioni definite per affrontare rischi e opportunità.
Nota: devono essere conservate informazioni documentate relative alla natura delle non conformità, alle azioni intraprese, ai risultati delle azioni correttive.
Deve essere posta attenzione, infine, sul requisito 10.3 che attiene il “Miglioramento continuo” e che fa riferimento ad un processo di miglioramento che si manifesta con continuità nel tempo.
17.3 Il Regolamento EMAS
17.3Il Regolamento EMASAttualmente il sistema comunitario di ecogestione e audit (solitamente indicato con l’acronimo EMAS derivante dall’espressione inglese Eco-Management and Audit Scheme), è disciplinato dal Regolamento CE n. 1221/2009, come ultimamente modificato dal Regolamento UE n. 2018/2026 del 19 dicembre 2018 e dal Regolamento UE n. 2023/1199 del 21 giugno 2023 (che ha rettificato alcune versioni linguistiche). A tale sistema possono aderire volontariamente sia le organizzazioni che hanno sede nel territorio dell’UE o al di fuori di esso.
Nota: il Regolamento UE n. 2018/2026, in vigore dal 9 gennaio 2019, ha modificato l’Allegato IV del Regolamento CE n. 1221/2009, che disciplina i contenuti della Dichiarazione ambientale.
L’obiettivo di EMAS è ben descritto nell’art. 1 del Regolamento CE n. 1221/2009 e di seguito riportato:
EMAS, in quanto strumento importante del piano d’azione “Produzione e consumo sostenibili” e “Politica industriale sostenibile”, è inteso a promuovere il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali delle organizzazioni mediante l’istituzione e l’applicazione di sistemi di gestione ambientale, la valutazione sistematica, obiettiva e periodica delle prestazioni di tali sistemi, l’offerta di informazioni sulle prestazioni ambientali, un dialogo aperto con il pubblico e le altre parti interessate e infine con il coinvolgimento attivo e un’adeguata formazione del personale da parte delle organizzazioni interessate.
Nota: laddove nel presente capitolo è utilizzato l’acronimo EMAS, è da intendersi quale riferimento al Regolamento CE n. 1221/2009 e successive modifiche ed integrazioni.
Ai sensi dell’art. 4 del Regolamento EMAS, le organizzazioni che intendono registrarsi per la prima volta devono attuare quanto segue:
svolgere un’analisi ambientale di tutti gli aspetti ambientali dell’organizzazione (in conformità ai requisiti stabiliti all’Allegato I e al punto A.3.1 dell’Allegato II del Regolamento); |
in base ai risultati dell’analisi ambientale, sviluppare e applicare un sistema di gestione ambientale riguardante tutti i requisiti dell’Allegato II, tenendo conto, ove disponibile, della migliore pratica di gestione ambientale per il settore interessato (di cui all’art. 46, par. 1, lett. a) del Regolamento); |
effettuare un audit interno in conformità ai requisiti stabiliti al punto A.5.5 dell’Allegato II e all’Allegato III; |
predisporre una dichiarazione ambientale in conformità dell’Allegato IV. Se per il settore specifico sono disponibili i documenti di riferimento settoriali di cui all’art. 46, la valutazione delle prestazioni ambientali dell’organizzazione tiene conto del documento pertinente; |
a questo punto, l’analisi ambientale iniziale, il sistema di gestione ambientale, la procedura di audit e la sua attuazione sono verificati da un verificatore ambientale accreditato o abilitato, e la dichiarazione ambientale è convalidata dallo stesso verificatore. |
Una volta che l’organizzazione ha ottemperato a quanto sopra, presenta domanda di registrazione all’organismo competente individuato dallo Stato membro di interesse. Il D.M. Ambiente 2 agosto 1995, n. 413 e successive modifiche ed integrazioni ha istituito il Comitato per Ecolabel ed Ecoaudit, e ha attribuito al Comitato la funzione di Organismo nazionale competente per EMAS; il medesimo decreto all’art. 3, ha stabilito che il Comitato per Ecolabel ed Ecoaudit, per l’esercizio delle funzioni attribuite, si avvalga del supporto tecnico dell’ANPA (oggi ISPRA).
L’iter da seguire per la registrazione EMAS può essere schematizzato come segue:

Il Comitato per Ecolabel ed Ecoaudit ha adottato una Procedura specifica in cui sono descritte in dettaglio le modalità che le organizzazioni devono seguire per la registrazione.
Nota: da ottobre 2017 è attivo il nuovo servizio on line di Gestione Richieste Registrazione EMAS che sostituisce il tradizionale invio della documentazione attraverso la posta ordinaria. Tale servizio è accessibile dal portale di ISPRA, dal quale è possibile scaricare il manuale d’uso per i dettagli sulla procedura da seguire.
Negli anni successivi alla prima registrazione, un’organizzazione registrata si attiene alle seguenti disposizioni:
-
svolge un audit interno che verte sulle sue prestazioni ambientali e sul rispetto degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente (in conformità dell’Allegato III del Regolamento EMAS);
-
predispone una dichiarazione ambientale aggiornata e la fa convalidare da un verificatore ambientale;
-
trasmette all’organismo competente la dichiarazione ambientale aggiornata convalidata e un modulo compilato contenente almeno le informazioni minime di cui all’Allegato VI del Regolamento EMAS;
-
versa i diritti per la conservazione della registrazione all’organismo competente, se del caso.
Almeno ogni tre anni un’organizzazione registrata:
-
fa verificare l’intero sistema di gestione ambientale e il programma di audit, nonché la sua attuazione;
-
predispone una dichiarazione ambientale in conformità ai requisiti stabiliti nell’Allegato IV del Regolamento EMAS (approfondimenti sulla dichiarazione ambientale sono riportati nel par. 17.3.3) e la fa convalidare da un verificatore ambientale;
-
trasmette la dichiarazione ambientale convalidata all’organismo competente;
-
trasmette all’organismo competente un modulo compilato contenente almeno le informazioni minime di cui all’Allegato VI del Regolamento EMAS;
-
versa i diritti per il rinnovo della registrazione all’organismo competente, se del caso.
Con riferimento al punto 1) di cui sopra, l’art. 18 del Regolamento EMAS disciplina i compiti dei verificatori ambientali, che possono essere così riassunti:
- verificare il rispetto di tutti i requisiti relativi all’analisi ambientale, il sistema di gestione ambientale, l’audit ambientale e la dichiarazione ambientale previsti dal Regolamento EMAS; |
- verificare il rispetto da parte dell’organizzazione degli obblighi normativi comunitari, nazionali, regionali e locali applicabili in materia di ambiente; |
- verificare il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali dell’organizzazione; |
- verificare l’attendibilità, la credibilità e l’esattezza dei dati e delle informazioni contenuti nella dichiarazione ambientale. |
Nota: l’art. 20 del Regolamento EMAS definisce i requisiti che devono rispettare i verificatori ambientali per essere accreditati o abilitati da parte dell’organismo di accreditamento o abilitazione, mentre il Capo VI del Regolamento attiene gli organismi di accreditamento ed abilitazione.
Le organizzazioni registrate mettono a disposizione del pubblico la dichiarazione ambientale secondo i seguenti termini:
-
entro 1 mese dalla registrazione;
-
entro 1 mese dal rinnovo triennale della registrazione;
-
entro 30 giorni dalla data di invio al Comitato ai fini dell’aggiornamento annuale.
L’organismo competente informa l’organizzazione dell’avvenuta registrazione e le fornisce il suo numero di registrazione e il logo EMAS.
Nota: l’art. 15 del Regolamento EMAS disciplina la sospensione o cancellazione di un’organizzazione dal registro.
APPROFONDIMENTI
-
Ambiente&Sviluppo 2/2018: “Regolamento EMAS: formalizzato l’allineamento con la ISO 14001:2015” di Eleonora Perotto
17.3.1 ISO 14001 e Regolamento EMAS: similitudini e differenze
17.3.1ISO 14001 e Regolamento EMAS: similitudini e differenzeLa Norma ISO 14001 costituisce una parte integrante di EMAS, come specificato in premessa all’Allegato II del Regolamento stesso. In altre parole, un’organizzazione che intende implementare un sistema di gestione conforme a EMAS, è tenuta necessariamente a rispettare anche la Norma ISO 14001.
Sussistono, peraltro, alcune differenze rilevanti tra i due sistemi, principalmente riconducibili ai seguenti aspetti:
-
EMAS richiede che sia predisposta la “dichiarazione ambientale”, documento in cui l’organizzazione è tenuta a riportare una serie di informazioni puntuali e dettagliate (si veda il par. 17.3.3), e che deve essere reso disponibile al pubblico;
-
EMAS pone un’attenzione maggiore sulla misurazione e valutazione delle prestazioni ambientali dell’organizzazione;
-
la “registrazione” dell’organizzazione che aderisce ad EMAS è effettuata a cura di un ente pubblico, previa verifica da parte di un organismo accreditato;
-
maggiore enfasi di EMAS sull’importanza della partecipazione attiva del personale.
17.3.2 Attuare il Regolamento EMAS: quali vantaggi?
17.3.2Attuare il Regolamento EMAS: quali vantaggi?In aggiunta a quanto già indicato per i sistemi di gestione ambientale conformi a ISO 14001, i vantaggi che possono derivare dall’implementazione di un sistema di gestione ambientale conforme al Regolamento EMAS sono diversi e possono essere così sintetizzati:
- aumento dell’efficienza nell’uso delle risorse: EMAS è ancora più stringente nel richiedere alle organizzazioni un’attenta e puntuale misurazione delle proprie prestazioni ambientali; l’attuazione di modalità sistematiche per la rilevazione e la valutazione delle prestazioni ambientali dell’organizzazione contribuisce a ridurre i costi per l’uso di risorse e per la gestione degli aspetti ambientali (es. rifiuti), grazie all’acquisizione di maggiore consapevolezza su come sono gestiti attività e processi; |
- responsabilità sociale dell’organizzazione: EMAS richiede che l’organizzazione dimostri, attraverso evidenze, un impegno costante rispetto alla propria responsabilità sociale; |
- contributo alla tutela del clima e, in generale, dell’ambiente: le aziende registrate EMAS sono tenute a migliorare costantemente le proprie prestazioni ambientali (ad esempio riduzione del consumo di risorse energetiche) e ciò si traduce, evidentemente, in concreti benefici per l’ambiente; |
- rispetto delle prescrizioni legali: l’implementazione di EMAS richiede che l’organizzazione acquisisca piena consapevolezza sulle prescrizioni legali ad essa applicabili, e che garantisca un costante aggiornamento rispetto alle evoluzioni normative; tutto ciò si traduce in un importante vantaggio, perché si riduce in misura importante il rischio di disattendere una o più disposizioni derivanti dalla normativa applicabile, tenendo conto anche del fatto che l’iter di registrazione prevede il coinvolgimento diretto dell’organismo competente tramite ISPRA; |
- impatto sulla filiera di approvvigionamento: EMAS richiede che le organizzazioni valutino i propri aspetti ambientali indiretti e, quindi, si impegnino, laddove possibile, ad esercitare la propria influenza lungo la filiera al fine di migliorare le prestazioni ambientali; |
- trasparenza nell’informazione sulle proprie prestazioni: EMAS richiede che le organizzazioni rendano accessibile al pubblico la dichiarazione ambientale, che contiene numerose informazioni sull’organizzazione e sulle sue prestazioni ambientali, e che viene attentamente verificata e validata nei suoi contenuti da parte di un ente terzo. |
17.3.3 Aspetti operativi: come attuare il Regolamento EMAS
17.3.3Aspetti operativi: come attuare il Regolamento EMASIl Regolamento EMAS è composto da 52 articoli e 8 allegati. In particolare, gli aspetti salienti che riguardano l’analisi ambientale, il sistema di gestione e la dichiarazione ambientale sono contenuti negli allegati, come di seguito illustrato:
-
Allegato I “Analisi ambientale”: ne stabilisce i contenuti in modo puntuale, prevedendo che tale documento tenga conto delle seguenti aree:
1. Individuazione del contesto organizzativo;
2. Individuazione delle parti interessate e definizione delle loro esigenze e aspettative;
3. Individuazione degli obblighi giuridici applicabili in materia di ambiente;
4. Individuazione degli aspetti ambientali diretti e indiretti e scelta di quelli più significativi;
5. Valutazione della significatività degli aspetti ambientali;
6. Valutazione dei dati risultanti dalle indagini su incidenti precedenti;
7. Individuazione e documentazione dei rischi e delle opportunità;
8. Esame dei processi, delle pratiche e delle procedure esistenti.
Nota: è opportuno evidenziare il fatto che formalmente la norma ISO 14001 non richiede la predisposizione di un documento quale l’analisi ambientale di cui sopra; gli elementi che devono essere contemplati nell’analisi ambientale ai sensi di EMAS sono riconducibili, peraltro, a requisiti della ISO 14001 rispetto ai quali la norma stessa non richiede sempre un’evidenza documentale (es. analisi del contesto).
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Allegato II “Prescrizioni del sistema di gestione ambientale e ulteriori elementi di cui le organizzazioni che applicano il sistema EMAS devono tener conto”: è indicato che le prescrizioni applicabili al sistema di gestione ambientale sono quelle definite nelle sezioni dalla 4 alla 10 della norma ISO 14001:2015; per alcuni requisiti, sono stabilite prescrizioni aggiuntive (specificate nella parte B dell’allegato stesso).
✔ ESEMPIO
Con riferimento al requisito 7.4.3 “Comunicazione esterna” della Norma ISO 14001:2015, nella parte B è specificato:
1) Le organizzazioni devono dimostrare di condurre un dialogo aperto con il pubblico, le autorità e altre parti interessate, comprese le comunità locali e i clienti in relazione all’impatto ambientale delle loro attività e dei loro prodotti e servizi.
2) Al fine di garantire un elevato livello di trasparenza e di ottenere la fiducia delle parti interessate, le organizzazioni registrate a EMAS divulgano informazioni ambientali specifiche a norma dell’Allegato IV “Comunicazione in materia ambientale”.
-
Allegato III “Audit ambientale interno”: questo allegato stabilisce i requisiti da rispettare in relazione al programma e frequenza degli audit, alle modalità di svolgimento delle attività di audit, nonché alla comunicazione dei risultati e delle conclusioni degli audit.
-
Allegato IV “Comunicazione ambientale”: l’Allegato IV, modificato dal Regolamento UE n. 2018/2026 (in vigore dal 9 gennaio 2019) definisce i seguenti requisiti minimi della Dichiarazione ambientale:
a) una sintesi delle attività, dei prodotti e servizi dell’organizzazione, se opportuno le relazioni dell’organizzazione con le eventuali organizzazioni capo gruppo e una descrizione chiara e priva di ambiguità della portata della registrazione EMAS, compreso un elenco di siti inclusi nella registrazione; |
b) la politica ambientale e una breve illustrazione della struttura di governance su cui si basa il sistema di gestione ambientale dell’organizzazione; |
c) una descrizione di tutti gli aspetti ambientali significativi, diretti e indiretti, che determinano impatti ambientali significativi dell’organizzazione, una breve descrizione dell’approccio utilizzato per stabilirne la rilevanza e una spiegazione della natura degli impatti connessi a tali aspetti; |
d) una descrizione degli obiettivi e dei traguardi ambientali in relazione agli aspetti e impatti ambientali significativi; |
e) una descrizione delle azioni attuate e programmate per migliorare le prestazioni
ambientali, conseguire gli obiettivi e i traguardi e garantire la conformità agli
obblighi normativi relativi all’ambiente. Se disponibili, occorre fare riferimento alle migliori pratiche di gestione ambientale presentate nei documenti di riferimento settoriali di cui all’art. 46; |
f) una sintesi dei dati disponibili sulle prestazioni ambientali dell’organizzazione
per quanto riguarda i suoi aspetti ambientali significativi. La relazione riporta sia gli indicatori chiave sia gli indicatori specifici di prestazione ambientale di cui alla Sezione C. Se esistono obiettivi e traguardi ambientali, occorre indicare i rispettivi dati; |
a) una sintesi delle attività, dei prodotti e servizi dell’organizzazione, se opportuno le relazioni dell’organizzazione con le eventuali organizzazioni capo gruppo e una descrizione chiara e priva di ambiguità della portata della registrazione EMAS, compreso un elenco di siti inclusi nella registrazione; |
g) un riferimento alle principali disposizioni giuridiche di cui l’organizzazione deve tener conto per garantire la conformità agli obblighi normativi ambientali e una dichiarazione relativa alla conformità giuridica; |
h) una conferma degli obblighi di cui all’art. 25, paragrafo 8 e il nome e il numero di accreditamento o di abilitazione del verificatore ambientale con la data di convalida. In alternativa, è possibile usare la dichiarazione di cui all’Allegato VII firmata dal verificatore ambientale. |
Nota: la dichiarazione ambientale aggiornata contiene almeno gli elementi descritti e rispetta i requisiti minimi di cui alle lettere da e) a h).
Nota: il Regolamento UE n. 2018/2026 ha inserito anche le seguenti indicazioni nella Sezione B dell’Allegato IV: le organizzazioni possono decidere di integrare nella dichiarazione ambientale informazioni fattuali supplementari relative ad attività, prodotti e servizi dell’organizzazione o alla loro conformità ad obblighi specifici. Tutte le informazioni contenute nella dichiarazione ambientale sono convalidate dal verificatore ambientale. La dichiarazione ambientale può essere integrata in altri documenti dell’organizzazione (ad esempio, relazioni di gestione, sostenibilità o responsabilità sociale delle imprese). In caso d’integrazione in tali documenti, è necessario distinguere chiaramente tra informazioni convalidate e non convalidate. La dichiarazione ambientale è chiaramente individuata (ad esempio utilizzando il logo EMAS) e il documento contiene una breve spiegazione del processo di convalida EMAS.
Nella Sezione C dell’Allegato IV sono forniti dettagli sugli indicatori chiave per le prestazioni ambientali, che devono essere comprensibili e non ambigui, devono consentire la comparazione tra un anno e l’altro dell’andamento delle prestazioni, e, laddove possibile, devono consentire confronti con le disposizioni di legge.
Nota: nella Sezione C dell’Allegato IV è indicato che gli indicatori chiave riguardano principalmente almeno le seguenti tematiche fondamentali: energia, materiali, acqua, rifiuti, uso del suolo in relazione alla biodiversità, emissioni. È specificato, inoltre, che ciascun indicatore si compone di tre elementi: un dato che indica il consumo o impatto totale annuo (es. consumo totale di energia), un dato che indica il valore annuo di riferimento rappresentativo dell’attività dell’organizzazione (es. produzione fisica totale annua o fatturato totale annuo), e, infine, il terzo elemento dato dal rapporto tra i primi due.
L’Allegato IV nella Sezione D specifica che l’organizzazione deve poter dimostrare al verificatore ambientale che chiunque sia interessato alle prestazioni ambientali dell’organizzazione può facilmente avere libero accesso alla dichiarazione ambientale ed agli indicatori chiave per le prestazioni ambientali. Per garantire tale trasparenza la dichiarazione ambientale dovrebbe preferibilmente essere accessibile al pubblico sul sito Internet dell’organizzazione.
Inoltre, in Allegato V del Regolamento EMAS sono definite le caratteristiche del logo EMAS che possono utilizzare le organizzazioni registrate.
Nota: gli altri allegati del Regolamento EMAS contengono le informazioni richieste per la registrazione (Allegato VI), il facsimile della dichiarazione del verificatore ambientale sulle attività di verifica e convalida (Allegato VII) ed una tavola di correlazione tra il Regolamento CE n. 761/2001 e la versione vigente di EMAS (Allegato VIII).
Il Reg. EMAS prevede alcune semplificazioni per le “organizzazioni di piccole dimensioni” così definite in art. 2 del Regolamento stesso:
-
le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese; oppure
- le amministrazioni locali che amministrano meno di 10.000 abitanti o altre amministrazioni
pubbliche che impiegano meno di 250 persone e presentano un bilancio di previsione
annuo non superiore a 50 milioni di EUR o un bilancio annuo consuntivo non superiore
a 43 milioni di euro e comprendono:
-
governi o altre amministrazioni pubbliche, o enti pubblici consultivi a livello nazionale, regionale o locale;
-
persone fisiche o giuridiche con funzioni amministrative pubbliche a norma del diritto nazionale, compresi compiti, attività o servizi specifici in materia di ambiente;
-
persone fisiche o giuridiche con responsabilità o funzioni pubbliche o che prestano servizi pubblici in materia di ambiente e che sono soggette al controllo di un organismo o una persona di cui alla lett. b).
-
Nota: nel 2017 l’Unione Europea, nell’ambito di un progetto pilota volto a fornire un supporto alle organizzazioni (in particolare le piccole e medie organizzazioni) che intendono implementare EMAS, ha reso disponibili quattro strumenti (tools) a carattere operativo costituiti da altrettanti file in formato excel che riguardano i seguenti aspetti:
-
informazioni sull’organizzazione: lo strumento guida nella individuazione delle informazioni fondamentali sull’organizzazione (in particolare sulle attività svolte), necessarie anche per l’utilizzo degli altri strumenti;
-
aspetti ambientali: questo strumento aiuta l’organizzazione ad individuare i propri aspetti ambientali significativi, tenendo conto anche di situazioni passate o future, e di condizioni anomale e di emergenza;
-
responsabilità: questo strumento aiuta le organizzazioni ad individuare i propri obblighi dal punto di vista normativo, gli obblighi che devono essere considerati nel sistema di gestione ambientale nonché ruoli e responsabilità relativi all’implementazione del sistema stesso;
-
dati a carattere ambientale: questo strumento fornisce un supporto in particolare per determinare gli indicatori chiave.
La Decisione UE n. 2023/2463 pubblicata in GUUE il 10 novembre 2023, contiene una guida dedicata all’utente che intende aderire ad EMAS, illustrando le caratteristiche principali del sistema e spiegando le modalità di adesione.
17.4 La sostenibilità delle organizzazioni
17.4La sostenibilità delle organizzazioniIl Green Deal europeo, formalizzato nel 2019, intende dissociare la crescita economica dall’uso delle risorse e garantire che tutte le regioni e tutti i cittadini dell’Unione partecipino a una transizione socialmente giusta verso un sistema economico sostenibile, affinché nessuna persona e nessun luogo siano esclusi.
Uno degli elementi fondamentali del Green Deal è rappresentato dall’obiettivo di integrare la sostenibilità in tutte le politiche dell’UE, e ciò richiede importanti sforzi dal punto di vista del finanziamento delle azioni necessarie ad attuare tali politiche. In particolare, all’interno della Comunicazione con cui la Commissione europea ha illustrato il progetto del Green Deal per l’UE, viene sottolineato quanto segue:
La sostenibilità dovrebbe essere integrata in modo più sistematico nella governance societaria: molte imprese si concentrano ancora troppo sui risultati finanziari a breve termine a scapito dello sviluppo a lungo termine e degli aspetti connessi alla sostenibilità. Imprese e istituzioni finanziarie dovranno anche migliorare la trasparenza dei dati relativi al clima e all’ambiente, in modo che gli investitori siano pienamente informati circa la sostenibilità dei loro investimenti. A tal fine la Commissione rivedrà la direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario. Per garantire una gestione adeguata dei rischi ambientali e delle opportunità di mitigazione e per ridurre i relativi costi di transazione, inoltre, la Commissione coadiuverà le imprese e altri portatori di interessi nell’elaborazione di pratiche contabili standardizzate per il capitale naturale, nell’UE e a livello internazionale.
Ecco, quindi, che diventa rilevante definire una strategia UE in materia di finanza sostenibile, in modo da indirizzare i flussi finanziari e di capitale verso quegli investimenti che perseguono gli obiettivi della transizione verso lo sviluppo sostenibile (“investimenti verdi” o “investimenti sostenibili”).
Queste premesse ci consentono di comprendere meglio lo sviluppo della normativa cui abbiamo assistito in tempi recenti, a partire dall’adozione della tassonomia per la classificazione delle attività ecosostenibili, ma non solo.
Nota: facendo un passo indietro, è opportuno ricordare che interessanti iniziative legislative erano già state compiute dall’Unione europea qualche anno fa, tra le quali citiamo la Dir. (UE) n. 34/2013, nelle cui premesse troviamo un richiamo al contenuto della relazione sulla gestione ed al fatto che “Le informazioni non dovrebbero limitarsi agli aspetti finanziari dell’attività dell’impresa e dovrebbe esservi un’analisi dei loro aspetti ambientali e sociali necessari per la comprensione dell’andamento, dei risultati o della situazione dell’impresa.”, come poi ribadito in art. 19 della Direttiva stessa.
Il primo piano d’azione per finanziare la crescita sostenibile è stato adottato dalla Commissione europea nel 2018, nell’intento di raggiungere i seguenti obiettivi: riorientare i flussi di capitali verso investimenti sostenibili al fine di realizzare una crescita sostenibile e inclusiva, gestire i rischi finanziari derivati dai cambiamenti climatici, l’esaurimento delle risorse, il degrado ambientale e le questioni sociali nonché promuovere la trasparenza e la visione a lungo termine nelle attività economico-finanziarie.
Analizzando tali obiettivi emerge chiaramente che diventa imprescindibile la comunicazione, da parte di alcune categorie di imprese, di informazioni pertinenti, comparabili e affidabili sulla sostenibilità.
Il piano d’azione per finanziare la crescita sostenibile del 2018 poggia su tre elementi considerati fondamentali:
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un sistema di classificazione (“tassonomia”) delle attività sostenibili;
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un quadro riguardante l’informativa per le imprese finanziarie e non finanziarie;
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strumenti di investimento, compresi indici di riferimento, norme e marchi.
Questi tre elementi sono stati oggetto di approfondimenti e hanno determinato l’elaborazione di strategie ed azioni, che possiamo vedere riassunte all’interno della Comunicazione della Commissione europea sulla strategia per una finanza sostenibile, pubblicata a luglio 2021, per quanto tale documento non rappresenti un punto di arrivo, essendo necessari ulteriori sviluppi.
L’intento del primo elemento è definire un sistema di classificazione solido e basato su dati scientifici, in modo che per le imprese, finanziarie e non finanziarie, vi sia una definizione comune di sostenibilità, limitando, così, la pratica del “greenwashing” (espressione con cui si fa riferimento all’uso improprio e non corretto di informazioni che lasciano intendere che prodotti, servizi o politiche di un’organizzazione siano ecocompatibili; si veda il capitolo 16 per ulteriori dettagli sul tema).
In relazione a ciò, il 22 giugno 2020 è stato pubblicato il Regolamento UE n. 852/2020 che stabilisce i criteri per determinare se un’attività economica possa considerarsi ecosostenibile, al fine di individuare il grado di ecosostenibilità di un investimento. Tale regolamento si applica:
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alle misure adottate dagli Stati membri o dall’Unione che stabiliscono obblighi per i partecipanti ai mercati finanziari o gli emittenti in relazione a prodotti finanziari o obbligazioni societarie resi disponibili come ecosostenibili;
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ai partecipanti ai mercati finanziari che mettono a disposizione prodotti finanziari;
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alle imprese soggette all’obbligo di pubblicare una dichiarazione di carattere non finanziario o una dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ai sensi, rispettivamente, dell’art. 19-bis o dell’art. 29-bis della Dir. n. 2013/34/UE.
Il Regolamento UE n. 852/2020 dispone che, al fine di stabilire il grado di ecosostenibilità di un investimento, un’attività economica è considerata ecosostenibile se sono rispettati i seguenti requisiti:
1) contribuisce in modo sostanziale al raggiungimento di uno o più dei seguenti obiettivi
ambientali:
Si considera che un’attività economica contribuisce in modo sostanziale a uno o più di tali obiettivi ambientali se consente direttamente ad altre attività di apportare un contributo sostanziale a uno o più di tali obiettivi, a condizione che: a) non comporti una dipendenza da attivi che compromettono gli obiettivi ambientali a lungo termine, tenuto conto della vita economica di tali attivi; e b) abbia un significativo impatto positivo per l’ambiente, sulla base di considerazioni relative al ciclo di vita. |
2) non arreca un danno significativo a nessuno degli obiettivi ambientali di cui sopra, in conformità dell’art. 17 (si vedano le note sotto riportate); |
3) è svolta nel rispetto delle garanzie minime di salvaguardia previste all’art. 18; |
4) è conforme ai criteri di vaglio tecnico fissati dalla Commissione. |
L’art. 17 del Regolamento UE n. 852/2020 stabilisce che un’attività economica arreca un danno significativo agli obiettivi ambientali, se, tenuto conto del ciclo di vita dei prodotti e dei servizi forniti da un’attività economica, compresi gli elementi di prova provenienti dalle valutazioni esistenti del ciclo di vita, arreca un danno significativo a:
mitigazione dei cambiamenti climatici, se l’attività conduce a significative emissioni di gas a effetto serra; |
adattamento ai cambiamenti climatici, se l’attività conduce a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto su sé stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi; |
uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, se l’attività
nuoce: al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee; o al buono stato ecologico delle acque marine; |
all’economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, se: i) l’attività conduce a inefficienze significative nell’uso dei materiali o nell’uso diretto o indiretto di risorse naturali quali le fonti energetiche non rinnovabili, le materie prime, le risorse idriche e il suolo, in una o più fasi del ciclo di vita dei prodotti, anche in termini di durabilità, riparabilità, possibilità di miglioramento, riutilizzabilità o riciclabilità dei prodotti; ii) l’attività comporta un aumento significativo della produzione, dell’incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell’incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili; o iii) lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno significativo e a lungo termine all’ambiente; |
alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento, se l’attività comporta un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell’aria, nell’acqua o nel suolo rispetto alla situazione esistente prima del suo avvio; o |
alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, se l’attività: i) nuoce in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi; o ii) nuoce allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelli di interesse per l’Unione. |
Nota: nel valutare un’attività economica in base ai criteri sopra indicati, è necessario tenere conto dell’impatto ambientale dell’attività stessa e dell’impatto ambientale dei prodotti e dei servizi da essa forniti durante il loro intero ciclo di vita, in particolare prendendo in considerazione produzione, uso e fine vita di tali prodotti e servizi.
I criteri di vaglio tecnico di cui al requisito n. 4 sopra citato sono stati definiti con Regolamento UE n. 2139/2021 (pubblicato in GUUE il 9 dicembre 2021), che si applica dal 1° gennaio 2022. In particolare negli allegati I e II al Regolamento sono riportati i criteri che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare, rispettivamente, che un’attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o che contribuisce in modo sostanziale all’adattamento ai cambiamenti climatici; in entrambi i casi i criteri prevedono la verifica che l’attività economica non arrechi un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale (di cui all’art. 9 del Reg. UE n. 852/2020).
Nota: ricordiamo che il Reg. UE n. 852/2020, in vigore dal 12 luglio 2020, prevede i seguenti termini per l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 4 (Uso dei criteri di ecosostenibilità delle attività economiche nelle misure pubbliche, nelle norme e nei marchi), all’art. 5 (Trasparenza degli investimenti ecosostenibili nelle informative precontrattuali e nelle relazioni periodiche), all’art. 6 (Trasparenza dei prodotti finanziari che promuovo caratteristiche ambientali nelle informative precontrattuali e nelle relazioni periodiche), all’art. 7 (Trasparenza di altri prodotti finanziari nelle informazioni precontrattuali e nelle relazioni periodiche) ed all’art. 8 (Trasparenza delle imprese nelle dichiarazioni di carattere non finanziario), parr. 1, 2 e 3: dal 1° gennaio 2022 in relazione agli obiettivi sulla mitigazione dei cambiamenti climatici e sull’adattamento ai cambiamenti climatici (di cui all’art. 9 del Reg. UE n. 852/2020), e dal 1° gennaio 2023 in relazione agli altri obiettivi di cui al medesimo articolo.
Di seguito si riporta un quadro complessivo delle recenti modifiche normative che hanno riguardato i criteri di vaglio tecnico:
Regolamento UE n. 1214/2022 (pubblicato in GUUE il 15 luglio 2022): ha modificato il Regolamento UE n. 2139/2021 inserendo criteri di vaglio tecnico per alcune attività connesse alla produzione di energia da processi nucleari: tale Regolamento si applica dal 1° gennaio 2023. |
Regolamento UE n. 2486/2023 (pubblicato in GUUE il 21 novembre 2023): integra il regolamento (UE) n. 2020/852 fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un’attività economica contribuisce in modo sostanziale all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, alla transizione verso un’economia circolare, alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento o alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale. |
Riprendendo l’analisi dei tre elementi fondanti del piano d’azione della Commissione europea del 2018 per la crescita sostenibile, il secondo di tali elementi intende porre l’attenzione sugli obblighi di informazione a carico delle imprese finanziarie e non finanziarie, al fine di rispondere sia all’esigenza di trasparenza dal punto di vista dell’impatto delle attività di un’impresa sull’ambiente e sulla società, sia all’esigenza di conoscere i rischi operativi e finanziari affrontati da un’impresa a causa della sua esposizione a favore della sostenibilità. Negli ultimi anni la domanda di informazioni societarie sulla sostenibilità ha registrato un sensibile incremento determinato dalla natura mutevole dei rischi a cui sono esposte le imprese e dalla crescente consapevolezza degli investitori riguardo alle implicazioni finanziarie di tali rischi (si pensi ai rischi finanziari connessi al clima). C’è inoltre una crescente consapevolezza dei rischi e delle opportunità che altre questioni ambientali, come la perdita di biodiversità, e le problematiche sanitarie e sociali, compreso il lavoro minorile e forzato, comportano per le imprese e per gli investimenti. Infine, la pandemia di COVID-19 ha accelerato ulteriormente l’aumento delle esigenze di informazione degli utenti perché ha portato alla luce le vulnerabilità dei lavoratori e delle catene del valore delle imprese: le informazioni concernenti l’impatto ambientale sono pertinenti anche nel contesto della mitigazione di future pandemie, considerato che le perturbazioni antropiche degli ecosistemi sono sempre più legate all’insorgenza e alla diffusione di malattie.
Ripercorrendo i tratti salienti dell’evoluzione normativa europea degli ultimi anni rispetto a tali aspetti, è importante partire dalla Direttiva 2013/34/UE, che disciplina i bilanci di esercizio, i bilanci consolidati e le relative relazioni per alcune tipologie di imprese, e, soprattutto dalle modifiche apportate a tale direttiva ad opera della Direttiva 2014/95/UE. Nello specifico, le modifiche hanno riguardato l’introduzione di due articoli (art. 19-bis e art. 29-bis) che stabiliscono obblighi, da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni, di comunicazione di informazioni di carattere non finanziario quali almeno informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione attiva e passiva.
Nota: alla Direttiva 2014/95/UE è stata data attuazione nell’ordinamento italiano attraverso il D.Lgs. n. 254/2016.
Il Regolamento UE n. 2178/2021 (pubblicato in GUUE il 10 dicembre 2021) ha integrato il Regolamento UE n. 852/2020 precisando il contenuto e la presentazione delle informazioni che le imprese soggette all’art. 19-bis o all’art. 29-bis della Direttiva UE n. 34/2013 devono comunicare in merito alle attività economiche ecosostenibili e specificando la metodologia per conformarsi a tale obbligo di informativa. Il Regolamento, in vigore dal 30 dicembre 2021, definisce alcune fasi transitorie con riguardo alla tipologia di informazioni che devono essere fornite.
La valutazione dei risultati ottenuti dall’attuazione di tali disposizioni ha evidenziato, tuttavia, una serie di criticità dovute, innanzitutto, al fatto che molte imprese non comunicano informazioni rilevanti su tutte le principali questioni attinenti alla sostenibilità, incluse le informazioni relative al clima, tra cui tutte le emissioni di gas a effetto serra e i fattori che incidono sulla biodiversità. Inoltre, è emerso che le informazioni prodotte sono caratterizzate da limitata comparabilità e attendibilità. Infine, molte delle imprese da cui gli utenti hanno la necessità di ottenere informazioni sulla sostenibilità non sono obbligate a comunicarle. Di conseguenza, di fronte alla chiara necessità di un quadro di riferimento per la rendicontazione che sia solido e accessibile, accompagnato da pratiche di audit efficaci per garantire l’affidabilità dei dati ed evitare il greenwashing e la doppia contabilizzazione, è stata emessa la Dir. 2022/2464/UE, pubblicata in GUUE il 16 dicembre 2022, che introduce le seguenti novità nella Dir. 2013/34/UE:
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esplicitazione di cosa si intenda con l’espressione “questioni di sostenibilità”, attraverso dettagliata definizione che indica quanto segue: fattori ambientali, sociali, relativi ai diritti umani e di governance, compresi i fattori di sostenibilità quali definiti all’art. 2, punto 24), del Regolamento 2019/2088/UE.
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Modifica dell’espressione “informazioni di carattere non finanziario” in quanto ritenuta imprecisa e fuorviante, dato che lascerebbe intendere che si tratti di informazioni non pertinenti sul piano finanziario. A seguito delle modifiche, l’art. 19-bis reca ora “rendicontazione di sostenibilità” e l’art. 29-bis reca “rendicontazione consolidata di sostenibilità”.
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Ampliamento delle tipologie di imprese cui si applicano gli artt. 19-bis e 29-bis, come sotto indicato:
Direttiva 2013/34/UE ANTE MODIFICA | Direttiva 2013/34/UE COME MODIFICATA DA DIRETTIVA 2022/2464/UE |
Art. 19-bis Dichiarazione di carattere non finanziario Le imprese di grandi dimensioni che sono enti di interesse pubblico e che superano, alla data di chiusura del bilancio, il criterio del numero medio di 500 dipendenti durante l’esercizio [omissis] |
Art. 19-bis Rendicontazione di sostenibilità Le imprese di grandi dimensioni e le piccole e medie imprese, ad eccezione delle microimprese, che sono enti di interesse pubblico ai sensi dell’articolo 2, punto 1), lettera a) [omissis] |
Art. 29-bis Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario Gli enti di interesse pubblico che sono imprese madri di un gruppo di grandi dimensioni e che, alla data di chiusura del bilancio, superano, su base consolidata, il criterio del numero medio di 500 dipendenti durante l’esercizio [omissis] |
Art. 29-bis Rendicontazione consolidata di sostenibilità Le imprese madri di un gruppo di grandi dimensioni di cui all’articolo 3, paragrafo 7 [omissis] |
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Previsione dell’adozione da parte della Commissione di atti delegati volti a stabilire principi di rendicontazione di sostenibilità. Tale aspetto deriva dal fatto che la dir. 2013/34/UE non obbliga le imprese a utilizzare un quadro di riferimento o un principio comune per l’informativa, né impedisce loro di comunicare le informazioni senza utilizzare un quadro di riferimento o un principio esistente. E, per quanto la Commissione abbia adottato (attraverso specifiche Comunicazioni) orientamenti sulla comunicazione delle informazioni di cui agli artt. 19-bis e 29-bis, si tratta in ogni caso di indicazioni di carattere volontario e non obbligatorio per le imprese, e, pertanto, permane il problema di garantire la comparabilità delle informazioni e la comunicazione di tutte le informazioni pertinenti, nonché l’attestazione e la digitalizzazione della rendicontazione di sostenibilità, ed il loro controllo.
Nota: i principi di rendicontazione di sostenibilità sono stati definiti attraverso il Reg. UE n. 2772/2023, pubblicato in GUUE il 22 dicembre 2023, ed in vigore dal 25 dicembre 2023. Il regolamento si applica dal 1° gennaio 2024 per gli esercizi finanziari aventi inizio il 1° gennaio 2024 o in data successiva.
La Direttiva 2022/2464/UE stabilisce che gli Stati membri mettano in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a conformarsi alle modifiche apportate alla Direttiva 2013/34/UE entro il 6 luglio 2024.
Nota: si tenga conto delle disposizioni specifiche dettate dalla Direttiva 2022/2464/UE per quanto attiene i termini entro cui devono essere applicate le misure di adeguamento alle novità introdotte.
Sono state pubblicate in GUUE il 20 ottobre 2023 due Comunicazioni della Commissione europea (C/2023/267 e C/2023/305) contenenti risposte alle domande più frequenti sui temi fin qui trattati, tra i quali gli obblighi in capo alle imprese in materia di informativa, l’allineamento alla tassonomia, i criteri di vaglio tecnico.
APPROFONDIMENTI
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Ambiente&Sviluppo 3/2023: “L’informativa sui rischi ESG e le aspettative di una sostenibilità culturale” di Andrea Quaranta
17.5 Comunicare la sostenibilità di un’organizzazione: GRI Standards
17.5Comunicare la sostenibilità di un’organizzazione: GRI StandardsPer la redazione di relazioni ambientali, ma anche di bilanci di sostenibilità non esiste una metodologia di rendicontazione standard (si vedano anche le note in par. 17.7): l’azienda potrebbe basarsi su una propria metodologia di rendicontazione o, alternativamente, potrebbe utilizzare degli standard di rendicontazione riconosciuti a livello nazionale o internazionale che consentono la comparabilità, affidabilità e verificabilità delle informazioni.
Fra i principali standard in ambito di sostenibilità spiccano sicuramente i GRI Sustainability Reporting Standards (GRI Standards), definiti dal Global Reporting Initiative (GRI), fondato nel 1997 a Boston, e che guidano le organizzazioni nella predisposizione di un report di sostenibilità per comunicare in modo trasparente, credibile ed attendibile relativamente a come l’organizzazione stessa contribuisce (o intende contribuire) allo sviluppo sostenibile. In particolare, questi standard consentono di rendere pubbliche informazioni sugli impatti più rilevanti dell’organizzazione (positivi e negativi) dal punto di vista economico, ambientale e delle persone, inclusi gli impatti sui diritti delle persone, e su come l’organizzazione gestisce questi impatti.
I benefici per un’organizzazione che applica i GRI Standards sono sia interni che esterni. In particolare, sul fronte interno l’organizzazione è chiamata a definire in modo esplicito le proprie politiche e strategie con riferimento allo sviluppo sostenibile, misurare in modo sistematico e ripetibile le proprie performance, gestire i rischi, coinvolgere e sensibilizzare il personale. Dal punto di vista dei benefici sul fronte esterno, vanno considerati il miglioramento della affidabilità e reputazione dell’organizzazione, la maggior facilità di attrarre investimenti di capitali, il rispetto degli obblighi di legge e migliori relazioni con le varie parti interessate (clienti, fornitori, ecc.).
Nota: i GRI Standards sono sviluppati da “Global Sustainability Standards Board” (GSSB), un ente indipendente che vede la partecipazione di diverse parti interessate su scala mondiale nell’intento di assicurare che si tenga conto del più ampio numero di punti di vista, in modo indipendente e nell’interesse pubblico, e con il coinvolgimento di esperti da tutto il mondo.
Le caratteristiche peculiari dei GRI Standards possono essere così riassunte:
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struttura modulare;
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sviluppati in base ad un processo indipendente e trasparente, e applicabili da qualsiasi organizzazione del mondo;
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basato sulle aspettative di una gestione d’impresa responsabile;
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stabiliscono una serie di Requisiti e di Principi di riferimento per la stesura del report;
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compatibili con numerosi riferimenti per la predisposizione di report.
Ripercorrendo brevemente l’evoluzione di questi Standards, partiamo dal 2000, anno in cui GRI ha emesso la prima Guida per la predisposizione di report sulla sostenibilità, che è stata una novità in quanto primo riferimento su scala globale per un report completo sulla sostenibilità. Negli anni successivi, vista la crescente sensibilità su questi temi, sono state pubblicate versioni aggiornate delle linee guida, fino ad arrivare al 2016 quando GRI ha pubblicato i primi Standards, strutturati in modo da facilitarne l’applicazione da parte di qualsiasi organizzazione. Nel 2019 è stato emesso lo Standard GRI 207, relativo alla trasparenza in materia di tasse e, infine, nel 2021 è stata pubblicata una revisione importante degli “Universal Standards”, al fine di migliorare i contenuti e la presentazione del report di sostenibilità e, in particolare:
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maggiore attenzione ai diritti dell’uomo (in relazione ai principi sanciti dall’ONU, dalle linee guida OECD, dagli standard ILO sul lavoro);
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revisione dei principi da rispettare per la stesura del report per assicurare un livello più alto della qualità delle informazioni e una modalità migliore di presentazione ai soggetti destinatari delle stesse;
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rivisitazione dell’approccio da seguire per la determinazione degli aspetti rilevanti in relazione agli impatti più significativi dell’organizzazione.
I requisiti su cui poggiano i GRI Standards garantiscono che le informazioni riportate nei report siano credibili, nonché comparabili, in modo che i destinatari di tali informazioni possano effettuare scelte consapevoli sulla base dell’impatto e del contributo della singola organizzazione rispetto allo sviluppo sostenibile.
Si tratta di standards organizzati in un sistema modulare ed interconnesso che si articola in tre serie:
GRI Universal Standards |
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Questa serie contiene Standard che si applicano a tutte le organizzazioni. Sono costituiti
da:
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GRI Sector Standard |
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Questa serie contiene Standard specifici per alcuni settori allo scopo di fornire un supporto nell’individuare gli aspetti che tipicamente sono rilevanti per quel settore, nonché le informazioni da fornire in relazione a tali aspetti. Ad esempio GRI 11 riguarda il settore “Oil and Gas”. |
GRI Topic Standards |
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Questi Standard forniscono indicazioni alle organizzazioni in merito alle informazioni che devono essere fornite in relazione a determinati aspetti rilevanti. L’organizzazione, in particolare, utilizzerà questi Standard in base all’esito dell’applicazione di GRI 3, e, quindi, coerentemente con gli aspetti rilevanti individuati. |
Struttura dei “GRI Standard” nelle tre serie (Fonte: GRI).

I GRI Standards sono oggetto di frequente aggiornamento per garantire che siano allineati con l’evoluzione dei concetti alla base dello sviluppo sostenibile e delle metodologie di riferimento. In particolare i GRI Universal Standards sono stati oggetto di revisione nel 2021.
Nota: per quanto riguarda recenti aggiornamenti, citiamo il fatto che nel 2018 sono stati aggiornati gli standard “GRI 303: Water and Effluents” e “GRI 403: Occupational Health and Safety”, e nel 2019 è stato pubblicato il nuovo standard “GRI 207: Tax”; ad ottobre 2021 sono stati aggiornati gli Standard Universali: queste ultime novità entreranno in vigore a partire dal 2023. A gennaio 2023 sono state rese disponibili le traduzioni in lingua italiana dei “GRI Standards 2021”.
È importante tenere conto, innanzitutto, che le organizzazioni possono utilizzare i GRI Standards secondo due distinti approcci:
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Predisporre un report in conformità ai GRI Standards: in questo caso è fatto obbligo rispettare tutti e nove i requisiti specificati nella sezione 3 di GRI 1, e sotto riportati.
1. Applicare tutti i principi per la rendicontazione elencati in sez. 4 di GRI 1: accuratezza imparzialità chiarezza comparabilità completezza tenere conto del contesto di sostenibilità puntualità verificabilità |
2. Fornire tutte le informazioni stabilite da “GRI 2: General Disclosure 2021”. |
3. Determinare gli aspetti rilevanti (tenendo conto anche dei “Sector Standards” applicabili) |
4. Fornire le informazioni di cui a “GRI 3: Material Topics 2021”, che, nello specifico
prevede quanto segue: fornire informazioni sul processo applicato per determinare gli aspetti rilevanti; riportare un elenco degli aspetti rilevanti; fornire informazioni sulle modalità di gestione di ciascun aspetto rilevante. |
5. Fornire, per ciascun aspetto rilevante, le informazioni di cui ai Topic Standards. |
6. Fornire le motivazioni di eventuali omissioni relative a dichiarazioni o requisiti (tenuto conto che sono ammesse omissioni solo con riferimento ad alcuni dichiarazioni e requisiti). |
7. Pubblicare il “GRI Content Index”. |
8. Predisporre una dichiarazione di utilizzo dei GRI Standards. |
9. Trasmettere notifica a GRI (non è previsto alcun costo per l’organizzazione al momento della notifica a GRI sull’uso dei GRI Standards). |
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Predisporre un report in riferimento ai GRI Standards: questo approccio è seguito dalle organizzazioni che non rispettano tutti i requisiti di cui al punto precedente o che scelgono di utilizzare solo alcuni Standard. In ogni caso, devono essere rispettati i seguenti requisiti:
1. Pubblicare il “GRI Content Index”. |
2. Predisporre una dichiarazione di utilizzo dei GRI Standards. |
3. Trasmettere notifica a GRI (non è previsto alcun costo per l’organizzazione al momento della notifica a GRI sull’uso dei GRI Standards). |